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Il testamento biologico : la nuova normativa italiana

*DOCENTE DI BIOETICA I.S.S.R. DI BENEVENTO, FACOLTA’ TEOLOGICA

DELL’ITALIA MERIDIONALE.

*DOCENTE MASTER DI BIOETICA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI.

*ANESTESISTA-RIANIMATORE OSP. F.B.F. DI BENEVENTO.

*COMITATO DI BIOETICA DEI F.B.F.

RAFFAELE SINNO*

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Il 26 marzo 2009 il Senato della Repubblica

unificava i diversi disegni di legge precedenti,

e rinviava alla Camera dei deputati un testo

intitolato :

“Disposizioni in materia di alleanza terapeutica,

di consenso informato

e di dichiarazioni anticipate di trattamento”.

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La Camera dei deputati,

dopo ulteriori modifiche,lo approvava

il 13 Luglio 2011.

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Il testo di legge prevede 8 articoli, che si

concludono con delle disposizioni finali,

( articolo 9) che istituisce

un registro nazionale informatizzato delle

“Dichiarazioni anticipate di Trattamento”.

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Articolo 1:

Tutela della vita e della salute.

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Articolo 1.1 Comma a:

La presente legge, tenendo conto dei principi presenti negli articoli 32, 2, e 13, riconosce

e tutela la vita umana , quale diritto inviolabileed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere

e di volere, fino alla morte accertata per legge.

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Articolo 1.1 Comma d

Si impone l’obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriatie sul divieto di qualunque forma di eutanasia,riconoscendo prioritaria l’alleanza terapeutica

tra il medico e il paziente,che acquista peculiare valore proprio

nella fase finale della vita.

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Articolo 1.3

I pazienti hanno il diritto a essere assistitiattraverso un’adeguata terapia contro il dolore

secondo quanto previsto dai protocollo delle cure palliative,ai sensi

della normativa vigente in materia.

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Articolo 2. (del consenso informato)

L’alleanza terapeutica può esplicarsi se il

medico lo ritiene necessario o se il paziente

lo richiede, in un documento di consenso

informato firmato dal paziente e dal medico.

tale documento è inserito nella cartella clinica su

richiesta del medico e del paziente.

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Articolo 2.8 (del consenso informato)

Per tutti i soggetti interdetti o inabilitati il

personale sanitario è comunque tenuto, in

assenza di una dichiarazione anticipata di

trattamento, a operare avendo sempre come

scopo esclusivo la salvaguardia della vita

e della salute del paziente.

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Articolo 3:

Contenuti e limiti della dichiarazione

anticipata di trattamento

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Articolo 3.2.

Nella dichiarazione anticipata di trattamento

il soggetto, in stato di piena capacità di intendere

e di volere e in una situazione di compiuta

informazione medico-clinica dichiara il proprio

orientamento circa l’attivazione di trattamenti

sanitari, purché in conformità a quanto prescritto

nella presente legge e dal codice di deontologia

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Articolo 3.2 a.

Nella dichiarazione anticipata di trattamento

può essere esplicitata la rinuncia da parte del

soggetto ad alcune forme particolari di

trattamenti terapeutici in quanto di carattere

straordinario e sperimentale.

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Articolo 3.4

Nel rispetto della Convenzione delle NazioniUnite sui diritti delle persone con disabilità,

fatta a New York il 13 dicembre 2006, alimentazione e idratazione, devono essere

mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime

risultino non più efficaci nel fornire al pazientein fase terminale i fattori nutrizionali necessari

alle funzioni fisiologiche del corpo.

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Articolo 4:

Forma e durata della dichiarazione

anticipata di trattamento.

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Articolo 4.2 Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza

nonché sottoscritte con firma autografa . Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei

modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della

ricostruzione della volontà del soggetto.

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Articolo 4.3

Salvo che il soggetto sia divenuto incapace la dichiarazione anticipata di trattamento ha la validità di cinque anni, che decorrono alla

redazione dell’atto, termine oltre il quale perde di ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di

trattamento può essere rinnovata più volte forme e dei modi previsti dalla presente legge non

hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione

della volontà del soggetto.

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Articolo 5:

Assistenza ai soggetti in stato vegetativo.

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Articolo 5.1

L’assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni

ospedaliere, residenziali e domiciliari. L’assistenza domicilio è garantita dalla azienda

sanitaria locale competente della regione in cui il territorio si trova il soggetto in stato vegetativo .

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Articolo 6:

Ruolo del fiduciario.

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Articolo 6.2

Il dichiarante che abbia nominato un fiduciario

può sostituirlo, con le stesse modalità previste

per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun

obbligo di motivare la decisione.

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Articolo 6.4

Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico

ogni informazione

sullo stato di salute del dichiarante .

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Articolo 7:

Ruolo del medico.

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Articolo 7.1

Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua

dichiarazione anticipata di trattamento sono presi

in considerazione dal medico curante che, sentito

il fiduciario, annota nella cartella clinica le

motivazioni per le quali intende seguirle o

meno .

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Articolo 7.2. Il medico curante, qualora non intenda seguire

gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto

a sentire il fiduciario o i familiari, in sua assenza, e ad esprimere la sua decisione motivandola in

modo approfondito e sottoscrivendo sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto, che

è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento

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Articolo 7.3. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico

curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici composto da un medico legale, un

anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante , sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di

ricovero o dalla azienda sanitaria locale di competenza.Il parere espresso dal collegio non è vincolante per il medico curante, il quale non è tenuto a porre in essereprestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere

Scientifico o deontologico

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Articolo 8:

Autorizzazioni giudiziarie.

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Articolo 8.1.

In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra

soggetti parimenti legittimati ad esprimere il

consenso al trattamento sanitario, la decisione è

autorizzata dal giudice tutelare, su parere del

collegio medico di cui all’articolo 7.3, o in caso

di urgenza,sentito il medico curante.

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I primi due attengono ai rapporti tra individuo e

società, mentre gli ultimi due riequilibrano il

confronto tra due soggetti.

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Articolo 8.2.

L’autorizzazione giudiziaria è necessaria anche

in caso di inadempienza o di inerzia da parte dei

soggetti legittimati ad esprimere il consenso

al trattamento sanitario.

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Articolo 9:

Disposizioni finali.

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Articolo 9.1.

E’ istituito il Registro delle dichiarazioni

anticipate di trattamento, nell’ambito di un

archivio unico nazionale informatico.

Il titolare del trattamento dei contenuti nel

predetto archivio è il Ministero della salute.

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LE DICHIARAZIONI O TESTAMENTI

SONO VINCOLANTI NEGLI ALTRI

PAESI EUROPEI?

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IN OLANDA.

Nel 2001 in Olanda si precisa, nella legge 137,

riguardante la depenalizzazione del suicidio

assistito, che tali volontà sono vincolanti, non in

modo automatico, e dovranne essere soggette

alla valutazione del medico, in base al rispetto

della legge e “dell’accuratezza della richiesta”.

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IN SPAGNA.

Nel 2002 in Spagna vi è il riordino giuridico

della materia. Le istituzioni anticipate devono

essere contestualizzate e valutate, dato che la

lettera di volizione potrebbe essere in contrasto

con lo spirito con il quale è stata redatta. Il ruolo

del medico, nella nuova riforma, è stato ridotto e

si è puntato “alle circostanze di verifica”

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IN FRANCIA.

Nel 2005 in Francia vi è stato un acceso dibatto

parlamentare sulle volontà anticipate. La

mozione presentata dai socialisti non è stata

approvata. Resta in vigore l’attività di guida e

orientamento ,e si conferma che sia il medico a

prendere la decisione finale.

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IN DANIMARCA.

In Danimarca la precedente normativa del 1998

è stata aggiornata, e approvata definitivamente

nel 2006. Le direttive sono vincolanti solo nel

caso il malato è terminale , mentre restano

orientative in tutte le altre situazioni cliniche .

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IN SVIZZERA.

In Svizzera le direttive anticipate sono entrate in

vigore nel gennaio 2012, sono vincolanti per

tutte le situazioni cliniche, solo che si precisa che

nelle gravi forme di demenza il medico deve

accertare che esse non violino le leggi federali e

che siano attendibili.

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IN GERMANIA

In Germania nel 2009 si introduceva la figura

del fiduciario che devono essere attualizzate in

ogni caso. Il medico può esprimere parere

formale di dissenso, e rifiutarsi di attuarle, in

quel caso il paziente viene affidato ad un altro

medico

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LA POLEMICA DELL’ ARTICOLO 7.

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PROPOSTA DI MODIFICA

DELL’ARTICOLO 7.3

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PROPOSTA Di MODIFICA ARTICOLO 7.

( proposta del prof. Paolo Becchi).

“Le volontà espresse dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate di trattamento vanno tenute in considerazione dal medico curante. Qualora tuttavia egli non intenda seguirle, dovrà

motivare e giustificare in modo esauriente il suo convincimento. In tal caso una commissione all’uopo istituita e

composta da a un medico specialista della patologia, un’ anestesista rianimatore, e un bioeticista, sentito il fiduciario se nominato, dovrà stabilire se vi siano ragioni convincenti per

accettare la decisione del medico curante o se il paziente debba essere assegnato a un altro medico”.

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PROPOSTA Di MODIFICA ARTICOLO 7.

( proposta del prof. Paolo Becchi).

“I due medici della commissione saranno designati dal Consiglio Nazionale della Federazione degli Ordini dei

Medici chirurghi e Odontoiatri e il bioeticista dal presidente del Consiglio a scelta tra i membri del

Comitato Nazionale per la Bioetica.”

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Questa proposta, come altre, è sbilanciata verso una delle due scelte. La questione rimane cogente nel suo punto fondamentale: si potrà

trovare una soluzione equilibrata ad un dibattito dove il limite delle rispettive decisioni

è già stato raggiunto?

UNA RIFLESSIONE PERSONALE RIGUARDO L’ARTICOLO 7.

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UNA RIFLESSIONE PERSONALE RIGUARDO L’ARTICOLO 7.

Obbligo e necessità dimostrano che la vera alleanza non può essere normata che

orientativamente dal bio-diritto. Dal diritto all’accoglienza dei diversi percorsi è questa la sfida che ci attende come medici,

persone e giuristi.