CARRARA. Carrara si trova in Toscana. La Toscana si trova nel centro-nord dellItalia.
1 Il testamento biologico : la nuova normativa italiana *DOCENTE DI BIOETICA I.S.S.R. DI BENEVENTO,...
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Il testamento biologico : la nuova normativa italiana
*DOCENTE DI BIOETICA I.S.S.R. DI BENEVENTO, FACOLTA’ TEOLOGICA
DELL’ITALIA MERIDIONALE.
*DOCENTE MASTER DI BIOETICA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI.
*ANESTESISTA-RIANIMATORE OSP. F.B.F. DI BENEVENTO.
*COMITATO DI BIOETICA DEI F.B.F.
RAFFAELE SINNO*
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Il 26 marzo 2009 il Senato della Repubblica
unificava i diversi disegni di legge precedenti,
e rinviava alla Camera dei deputati un testo
intitolato :
“Disposizioni in materia di alleanza terapeutica,
di consenso informato
e di dichiarazioni anticipate di trattamento”.
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La Camera dei deputati,
dopo ulteriori modifiche,lo approvava
il 13 Luglio 2011.
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Il testo di legge prevede 8 articoli, che si
concludono con delle disposizioni finali,
( articolo 9) che istituisce
un registro nazionale informatizzato delle
“Dichiarazioni anticipate di Trattamento”.
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Articolo 1:
Tutela della vita e della salute.
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Articolo 1.1 Comma a:
La presente legge, tenendo conto dei principi presenti negli articoli 32, 2, e 13, riconosce
e tutela la vita umana , quale diritto inviolabileed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere
e di volere, fino alla morte accertata per legge.
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Articolo 1.1 Comma d
Si impone l’obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriatie sul divieto di qualunque forma di eutanasia,riconoscendo prioritaria l’alleanza terapeutica
tra il medico e il paziente,che acquista peculiare valore proprio
nella fase finale della vita.
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Articolo 1.3
I pazienti hanno il diritto a essere assistitiattraverso un’adeguata terapia contro il dolore
secondo quanto previsto dai protocollo delle cure palliative,ai sensi
della normativa vigente in materia.
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Articolo 2. (del consenso informato)
L’alleanza terapeutica può esplicarsi se il
medico lo ritiene necessario o se il paziente
lo richiede, in un documento di consenso
informato firmato dal paziente e dal medico.
tale documento è inserito nella cartella clinica su
richiesta del medico e del paziente.
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Articolo 2.8 (del consenso informato)
Per tutti i soggetti interdetti o inabilitati il
personale sanitario è comunque tenuto, in
assenza di una dichiarazione anticipata di
trattamento, a operare avendo sempre come
scopo esclusivo la salvaguardia della vita
e della salute del paziente.
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Articolo 3:
Contenuti e limiti della dichiarazione
anticipata di trattamento
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Articolo 3.2.
Nella dichiarazione anticipata di trattamento
il soggetto, in stato di piena capacità di intendere
e di volere e in una situazione di compiuta
informazione medico-clinica dichiara il proprio
orientamento circa l’attivazione di trattamenti
sanitari, purché in conformità a quanto prescritto
nella presente legge e dal codice di deontologia
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Articolo 3.2 a.
Nella dichiarazione anticipata di trattamento
può essere esplicitata la rinuncia da parte del
soggetto ad alcune forme particolari di
trattamenti terapeutici in quanto di carattere
straordinario e sperimentale.
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Articolo 3.4
Nel rispetto della Convenzione delle NazioniUnite sui diritti delle persone con disabilità,
fatta a New York il 13 dicembre 2006, alimentazione e idratazione, devono essere
mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime
risultino non più efficaci nel fornire al pazientein fase terminale i fattori nutrizionali necessari
alle funzioni fisiologiche del corpo.
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Articolo 4:
Forma e durata della dichiarazione
anticipata di trattamento.
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Articolo 4.2 Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza
nonché sottoscritte con firma autografa . Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei
modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della
ricostruzione della volontà del soggetto.
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Articolo 4.3
Salvo che il soggetto sia divenuto incapace la dichiarazione anticipata di trattamento ha la validità di cinque anni, che decorrono alla
redazione dell’atto, termine oltre il quale perde di ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di
trattamento può essere rinnovata più volte forme e dei modi previsti dalla presente legge non
hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione
della volontà del soggetto.
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Articolo 5:
Assistenza ai soggetti in stato vegetativo.
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Articolo 5.1
L’assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni
ospedaliere, residenziali e domiciliari. L’assistenza domicilio è garantita dalla azienda
sanitaria locale competente della regione in cui il territorio si trova il soggetto in stato vegetativo .
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Articolo 6:
Ruolo del fiduciario.
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Articolo 6.2
Il dichiarante che abbia nominato un fiduciario
può sostituirlo, con le stesse modalità previste
per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun
obbligo di motivare la decisione.
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Articolo 6.4
Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico
ogni informazione
sullo stato di salute del dichiarante .
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Articolo 7:
Ruolo del medico.
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Articolo 7.1
Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua
dichiarazione anticipata di trattamento sono presi
in considerazione dal medico curante che, sentito
il fiduciario, annota nella cartella clinica le
motivazioni per le quali intende seguirle o
meno .
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Articolo 7.2. Il medico curante, qualora non intenda seguire
gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto
a sentire il fiduciario o i familiari, in sua assenza, e ad esprimere la sua decisione motivandola in
modo approfondito e sottoscrivendo sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto, che
è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento
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Articolo 7.3. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico
curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici composto da un medico legale, un
anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante , sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di
ricovero o dalla azienda sanitaria locale di competenza.Il parere espresso dal collegio non è vincolante per il medico curante, il quale non è tenuto a porre in essereprestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere
Scientifico o deontologico
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Articolo 8:
Autorizzazioni giudiziarie.
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Articolo 8.1.
In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra
soggetti parimenti legittimati ad esprimere il
consenso al trattamento sanitario, la decisione è
autorizzata dal giudice tutelare, su parere del
collegio medico di cui all’articolo 7.3, o in caso
di urgenza,sentito il medico curante.
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I primi due attengono ai rapporti tra individuo e
società, mentre gli ultimi due riequilibrano il
confronto tra due soggetti.
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Articolo 8.2.
L’autorizzazione giudiziaria è necessaria anche
in caso di inadempienza o di inerzia da parte dei
soggetti legittimati ad esprimere il consenso
al trattamento sanitario.
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Articolo 9:
Disposizioni finali.
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Articolo 9.1.
E’ istituito il Registro delle dichiarazioni
anticipate di trattamento, nell’ambito di un
archivio unico nazionale informatico.
Il titolare del trattamento dei contenuti nel
predetto archivio è il Ministero della salute.
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LE DICHIARAZIONI O TESTAMENTI
SONO VINCOLANTI NEGLI ALTRI
PAESI EUROPEI?
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IN OLANDA.
Nel 2001 in Olanda si precisa, nella legge 137,
riguardante la depenalizzazione del suicidio
assistito, che tali volontà sono vincolanti, non in
modo automatico, e dovranne essere soggette
alla valutazione del medico, in base al rispetto
della legge e “dell’accuratezza della richiesta”.
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IN SPAGNA.
Nel 2002 in Spagna vi è il riordino giuridico
della materia. Le istituzioni anticipate devono
essere contestualizzate e valutate, dato che la
lettera di volizione potrebbe essere in contrasto
con lo spirito con il quale è stata redatta. Il ruolo
del medico, nella nuova riforma, è stato ridotto e
si è puntato “alle circostanze di verifica”
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IN FRANCIA.
Nel 2005 in Francia vi è stato un acceso dibatto
parlamentare sulle volontà anticipate. La
mozione presentata dai socialisti non è stata
approvata. Resta in vigore l’attività di guida e
orientamento ,e si conferma che sia il medico a
prendere la decisione finale.
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IN DANIMARCA.
In Danimarca la precedente normativa del 1998
è stata aggiornata, e approvata definitivamente
nel 2006. Le direttive sono vincolanti solo nel
caso il malato è terminale , mentre restano
orientative in tutte le altre situazioni cliniche .
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IN SVIZZERA.
In Svizzera le direttive anticipate sono entrate in
vigore nel gennaio 2012, sono vincolanti per
tutte le situazioni cliniche, solo che si precisa che
nelle gravi forme di demenza il medico deve
accertare che esse non violino le leggi federali e
che siano attendibili.
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IN GERMANIA
In Germania nel 2009 si introduceva la figura
del fiduciario che devono essere attualizzate in
ogni caso. Il medico può esprimere parere
formale di dissenso, e rifiutarsi di attuarle, in
quel caso il paziente viene affidato ad un altro
medico
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LA POLEMICA DELL’ ARTICOLO 7.
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PROPOSTA DI MODIFICA
DELL’ARTICOLO 7.3
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PROPOSTA Di MODIFICA ARTICOLO 7.
( proposta del prof. Paolo Becchi).
“Le volontà espresse dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate di trattamento vanno tenute in considerazione dal medico curante. Qualora tuttavia egli non intenda seguirle, dovrà
motivare e giustificare in modo esauriente il suo convincimento. In tal caso una commissione all’uopo istituita e
composta da a un medico specialista della patologia, un’ anestesista rianimatore, e un bioeticista, sentito il fiduciario se nominato, dovrà stabilire se vi siano ragioni convincenti per
accettare la decisione del medico curante o se il paziente debba essere assegnato a un altro medico”.
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PROPOSTA Di MODIFICA ARTICOLO 7.
( proposta del prof. Paolo Becchi).
“I due medici della commissione saranno designati dal Consiglio Nazionale della Federazione degli Ordini dei
Medici chirurghi e Odontoiatri e il bioeticista dal presidente del Consiglio a scelta tra i membri del
Comitato Nazionale per la Bioetica.”
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Questa proposta, come altre, è sbilanciata verso una delle due scelte. La questione rimane cogente nel suo punto fondamentale: si potrà
trovare una soluzione equilibrata ad un dibattito dove il limite delle rispettive decisioni
è già stato raggiunto?
UNA RIFLESSIONE PERSONALE RIGUARDO L’ARTICOLO 7.
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UNA RIFLESSIONE PERSONALE RIGUARDO L’ARTICOLO 7.
Obbligo e necessità dimostrano che la vera alleanza non può essere normata che
orientativamente dal bio-diritto. Dal diritto all’accoglienza dei diversi percorsi è questa la sfida che ci attende come medici,
persone e giuristi.