Prof. Marco [email protected]
Art.1 comma 104 L.244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008)
Determinazione del redditoDeterminazione del reddito
Il reddito sia per i professionisti sia per le Il reddito sia per i professionisti sia per le imprese si determina solo con il imprese si determina solo con il
principio di cassa.principio di cassa.
Sulla base di tale principio, pertanto, sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, ancorché la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi di imposta.
La circolare n. 73/E ha precisato che rilevano a anche le
sopravvenienzesopravvenienze attiveattive e, per coerenza sistematica, quelle
passivepassive.
STOP ALLA STOP ALLA PROCEDURA DI PROCEDURA DI
AMMORTAMENTOAMMORTAMENTO
In applicazione del principio di cassa
il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali concorre alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento.
Se nel 2008 acquisto un computer per €.2.400 (iva inclusa), tutto il costo (compresa l’iva indetraibile) sarà deducibile nell’esercizio 2008 se il relativo pagamento avviene tutto nel 2008.
niente ammortamento
Se il computer lo pago in 24 rate da €.100 (iva inclusa), parteciperanno alla
determinazione del reddito solo le rate pagate nell’esercizio di riferimento.
Le successive parteciperanno alla determinazione del reddito del periodo in
cui verranno pagate
In applicazione del principio di cassa
la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime sarà pari all’intero corrispettivo di cessione. Detta plusvalenza Detta plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito nel periodo concorre integralmente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivod’imposta in cui è percepito il corrispettivo
Perciò, se il computer me lo rivendo a €.1000 nel 2009, tra i componenti
positivi del 2009 dovrò inserire 1000 euro, ovviamente se li avrò incassati nel 2009, altrimenti nei periodi in cui avviene l’incasso
Dimmi un po’, ma per i beni strumentali acquistati prima dell’entrata nel regime e per i quali non è terminata la procedura di ammortamento, come mi devo comportare?
In caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime l’eventuale plusvalenza o l’eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata sulla base della differenza tra il minusvalenza è determinata sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzatocorrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime.
In altri termini al 31.12.2007, per chi applicherà questo regime dal 2008, si determinerà una cristallizzazione del valore contabilevalore contabile(1)(1) di tutti i beni strumentali .Questo valore contabilevalore contabile sarà la base per il calcolo della PLUS o MINUS VALENZA, allorquando si procederà alla cessione dei beni negli di vigenza del REGIME DEI MINIMI
(1) VALORE CONTABILE 2007 = COSTO STORICO – FONDO AMM.TO AL 31.12.2007
Ti faccio un esempio
Supponiamo di aver acquistato nel 2005 un computer a €.2400 e di rivenderlo nel 2009 a 700 euro
Piano di ammortamento contabile
computer2.400,00
20,00%6
annoCostostorico
Aliquotaamm.
Quotaamm.to
Fondoamm.to
Valorecontabile
2005 2.400,00 10,00% 240,00 240,00 2.160,00 2006 2.400,00 20,00% 480,00 720,00 1.680,00 2007 2.400,00 20,00% 480,00 1.200,00 1.200,00
macchine elettroniche d'ufficio
Valore di acquisto - costo storicoDescrizione cespite
Coefficiente di ammortamentoPeriodo di ammortamento (in anni)
= 1.200,00 -
= 700,00 =
= 500,00-
valore contabile al 31/12/2007 del
computer
prezzo di vendita 2009
MINUSVALENZA da inserire tra i
COSTI del 2009 IN REGIME DEI
MINIMI
CALCOLO PLUS/MINUS-VALENZA
QUESTO OVVIAMENTE SE L’INCASSO DI 700
EURO AVVIENE TUTTO NEL 2009
E se il cliente mi paga a rate e del corrispettivo complessivo di €.700 mi da:nel 2009 200 euro enel 2010 500 euro?
Nel caso di rateizzazione del corrispettivo, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo di imposta ed il corrispettivo complessivo.
Circ.73/E punto 4.1 pag.22Circ.73/E punto 4.1 pag.22
= 1.200,00 -
= 700,00 =
= 500,00
valore contabile al 31/12/2007 del
computer
prezzo di vendita 2009
minusvalenza
CALCOLO PLUS/MINUS-VALENZA
200,00
700,00
500,00
700,00
= X 0,29 = 142,86
= X 0,71 = 357,14
minusvalenza 2009 500,00
minusvalenza 2010 500,00
= = 0,29
rapporto =
somma percepita nel 2010
= = 0,71 corrispettivo complessivo
rapporto =
somma percepita nel 2009
corrispettivo complessivo
Hai capito come si fa!
Faccio un esempio di plusvalenza
Supponiamo di aver acquistato nel 2005
sempre lo stesso computer a €.2400 e di rivenderlo nel 2009 a
1.800 euro
Piano di ammortamento contabile
computer2.400,00
20,00%6
annoCostostorico
Aliquotaamm.
Quotaamm.to
Fondoamm.to
Valorecontabile
2005 2.400,00 10,00% 240,00 240,00 2.160,00 2006 2.400,00 20,00% 480,00 720,00 1.680,00 2007 2.400,00 20,00% 480,00 1.200,00 1.200,00
macchine elettroniche d'ufficio
Valore di acquisto - costo storicoDescrizione cespite
Coefficiente di ammortamentoPeriodo di ammortamento (in anni)
= 1.200,00 -
= 1.800,00 =
= 600,00
valore contabile al 31/12/2007 del
computer
prezzo di vendita 2009
PLUSVALENZA da inserire tra i
RICAVI del 2009 IN REGIME DEI
MINIMI
CALCOLO PLUS/MINUS-VALENZA
QUESTO OVVIAMENTE SE L’INCASSO DI 1.800 EURO AVVIENE TUTTO NEL 2009
E se il cliente mi paga a rate e del corrispettivo complessivo di €.1.800 mi da:nel 2009 1000 euro enel 2010 800 euro?
= 1.200,00 -
= 1.800,00 =
= 600,00
valore contabile al 31/12/2007 del
computer
prezzo di vendita 2009
PLUSVALENZA
CALCOLO PLUS/MINUS-VALENZA
1.000,00
1.800,00
800,00
1.800,00
= X 0,56 = 333,33
= X 0,44 = 266,67
rapporto =
somma percepita nel 2009
corrispettivo complessivo
0,56
rapporto =
somma percepita nel 2010
= = 0,44 corrispettivo complessivo
PLUSVALENZA 2009 600,00
PLUSVALENZA 2010 600,00
= =
Hai capito come si fa!
Proprio perché il reddito per i CONTRIBUENTI MINIMI si determina secondo il PRINCIPIO DI CASSA e non
secondo il PRINCIPIO DI COMPETENZA
non v’è alcuna necessità per i CONTRIBUENTI MINIMI di procedere al calcolo delle
PRIMANENZE FINALI
Un problema però riguarda la deducibilità delle rimanenze
finali relative all'ultimo esercizio prima dell'entrata nel regime
a causa dell'imposizione delle medesime rimanenze iniziali in caso di vendita delle merci o in caso di vendita del prodotto per la costruzione del quale sono state utilizzate le materie prime
Infatti se nell'anno precedente all'entrata nel regime si avessero delle rimanenze di merci e/o materie prime, la semplice applicazione del regime stesso, porterebbe il contribuente minimo ad essere tassato 2 volte.
Per effetto dell'indeducibilità delle rimanenze iniziali relative al primo anno di applicazione del regime11
22
Per fortuna ci vengono in soccorso …
… le rimanenze finali costituiscono un componente negativo che concorre nella determinazione del reddito del primo periodo di imposta in cui ha effetto l’opzione, fino a concorrenza dei componenti positivi incassati.L’eventuale eccedenza rileva nei periodi di imposta successivi con le stesse regole.
Circ.73/E punto 4.1 pag. 23
…a) i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito per la parte che eccede le rimanenze finali riferite all'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime
Art.4 comma 1 lett. a) del DECRETO
Esempio
rimanenze finali 5.000,00
ricavi incassati 25.000,00
costi pagati 6.000,00-
meno rimanenze finali 2007 5.000,00-
REDDITO REGIME DEI MINIMI 2008 14.000,00
SITUAZIONE 2008
SITUAZIONE 2007
NEL 2008 MI AVVALGO DEL REGIME DEI MINIMI
I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Sono inoltre deducibili dal reddito i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge
I contributi dovranno essere dedotti in via principale dal reddito determinato secondo il Regime dei Minimi .L’eventuale eccedenza potrà essere dedotta dal reddito complessivo del contribuente
Circ.73/E punto 4.1 pag. 23
Il titolare potrà dedurre dal reddito dell’impresa “minima” anche i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico secondo le regole sopra viste.
Potrà inoltre dedurre anche i contributi versati per i familiari non a carico attestando di non aver effettuato la rivalsa sugli stessi
nel caso di imprese familiari l’imposta è dovuta dal titolare dell’impresa ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori.
Sul reddito determinato secondo le regole illustrate
si applica una
imposta sostitutiva imposta sostitutiva dei redditi e delle addizionali regionali e comunali
20%
pari al
Il reddito “minimo”, assoggettato ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente.
Sembrerebbe una specie di tassazione separata, tuttavia …
Circ.73/E punto 4.1 pag. 24
Il reddito soggetto all’imposta sostitutiva non deve essere considerato nel determinare il reddito utile per il riconoscimento delle detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR.
Però
Perciò se il reddito “minimo” non deve essere considerato ai fini ad es. delle detrazioni per lavoro dipendente, di pensione ecc.
Componenti di reddito riferiti ad esercizi precedenti
Art.1 comma 106 L.244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008)
i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello di applicazione del regime dei “minimi”, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, partecipano, per le quote residue, alla formazione del reddito del periodo d’imposta precedente l’applicazione del regime, solo per l’importo della loro somma algebrica che eccede l’ammontare di 5.000 euro.
Tuttavia, se l’importo risultante dalla predetta somma algebrica non eccede il limite di 5.000 euro,
lo stesso importo può essere computato nella determinazione del reddito di esercizio solo se esprime un componente negativo di reddito.
Nel 2006 abbiamo conseguito una plusvalenza di 25.000 euro che abbiamo deciso di rateizzare ai sensi dell’art.86 tuirSempre nel 2006 abbiamo sostenuto spese di manutenzione e riparazione eccedenti il 5% per 2.000 euro
plusvalenza 2006
25.000,00 valore residuo
quota 2006 5.000,00 20.000,00 quota 2007 5.000,00 15.000,00
spese di manutenzioni e riparazioni
2006
2.000,00 valore residuo
quota 2007 400,00 1.600,00
15.000,00 1.600,00-
13.400,00 5.000,00-
8.400,00
anno 2007valore residuo plusvalenzavalore residuo spese di manutenzione
a dedurre franchigia di 5.000 euro
eccedenza che concorrerà alla formazione del reddito 2007
Esempion.1
plusvalenza 2006
20.000,00 valore residuo
quota 2006 4.000,00 16.000,00 quota 2007 4.000,00 12.000,00
spese di manutenzioni e riparazioni
2006
12.000,00 valore residuo
quota 2007 2.400,00 9.600,00
12.000,00 9.600,00- 2.400,00 5.000,00-
anno 2007valore residuo plusvalenzavalore residuo spese di manutenzione
a dedurre franchigia di 5.000 euro
tale eccedenza di 2400 euro non concorrerà alla formazione del reddito 2007 perché < €.5000
Esempion.2
Plusvalenza 2006 = 20000
Spese mant.2006 = 12000
plusvalenza 2006
5.000,00 valore residuo
quota 2006 1.000,00 4.000,00 quota 2007 1.000,00 3.000,00
spese di manutenzioni e riparazioni
2006
6.000,00 valore residuo
quota 2007 1.200,00 4.800,00
3.000,00 4.800,00- 1.800,00-
1.800,00-
anno 2007valore residuo plusvalenzavalore residuo spese di manutenzione
tale eccedenza concorrerà alla formazione del reddito 2007 perché di segno negativo anche se < 5000
euro
Esempion.3
Plusvalenza 2006 = 5000
Spese mant.2006 = 6000
Volendo sintetizzare una regola generale si può dire:
Se il risultato di tale somma algebrica:-è superiore a 5.000 euro, l’eccedenza rispetto ad euro 5.000 – sia essa riferita ad un componente positivo o negativo di reddito - dovrà concorrere alla formazione del reddito del medesimo periodo d’imposta;-è inferiore ad euro 5.000, non assumerà rilevanza nella determinazione del reddito se trattasi di componente positivo di reddito;-è inferiore a euro 5.000, il relativo importo potrà essere portato integralmente in deduzione solo se rappresentativo di un componente negativo di reddito.
Il trattamento fiscale delle perdite
Art.1 comma 107 L.244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008)
1Perdite conseguite
in periodi precedenti l’entrata
nel “Regime dei Minimi”
2Perdite conseguite
in periodi successivi l’entrata
nel “Regime dei Minimi”
1Perdite
conseguite in periodi
precedenti l’entrata nel “Regime dei
Minimi”
Le perdite fiscali conseguite dopo i primi 3 anni di attività, possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime “dei minimi”, secondo le ordinarie regole stabilite dal Tuir.
Le perdite fiscali conseguite prima che siano decorsi 3 anni di attività potranno essere portate in deduzione dai relativi redditi di impresa o di lavoro autonomo (sempre con riferimento alle perdite prodotte nei periodi di imposta 2006 e 2007) prodotti nel corso di applicazione del regime “dei minimi” per l’importo che in essi trova capienza, senza tener conto di eventuali limiti temporali di riporto
le perdite prodotte nel corso dell’applicazione del regime sono computate in diminuzione dei redditi di impresa o di lavoro autonomo prodotti nei successivi periodi d’imposta ma non oltre il quinto.
Se la perdita è stata realizzata nei primi tre periodi di imposta in cui viene esercitata l’attività, resta ferma – anche a beneficio dei contribuenti minimi - la possibilità di applicare la disposizione contenuta nell’articolo 84, comma 2, del Tuir riguardante il riporto illimitato delle perdite.
2Perdite
conseguite in periodi
successivi l’entrata nel “Regime dei
Minimi”
Ritenuta d’acconto
I contribuenti in Regime dei Minimi continuano , secondo la disciplina loro applicabile (professionisti, agenti e rappresentanti ) ad essere
soggetti a ritenuta d’acconto
L’art.6 del decreto precisa che …
Le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 della legge. L'eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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