Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide...

41
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista

Transcript of Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide...

Page 1: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

Ordine

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

legge 24.12.2007 n. 244

finanziaria 2008

Davide Barberis – dottore commercialista

Page 2: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

art.1 c. 146 - riscossione

Comma 146Art. 19 comma 2 d.lgs 13/04/1999 n. 112 - Riordino del servizio nazionale della riscossione ……..2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discaricocausa di perdita del diritto al discarico:

a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro (l'undicesimo) il il quintoquinto mese

successivo alla consegna del ruolo (ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo) nonché , nel caso previsto

dall‘articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata

indicata nel ruolo

Comma 148 Le disposizioni di cui al comma 146 si applicano ai ruoli consegnati all’agente della riscossione a decorrere dal 1º aprile 2008.

Page 3: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

dl. 248/07 art. 36

La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a poter essere effettuata con la procedura dell’ingiunzione (r.d. 14.04.1910 n. 639)ingiunzione (r.d. 14.04.1910 n. 639) se effettuata in proprio dall’Ente locale o a mezzo dei soggetti di cui all’art. 52 dlgs 446/97 o mediante la procedura del ruolo (d.p.r. 602/73) se affidata agli agenti della riscossione .

Page 4: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

riscossioneriscossioneArt. 1 L. 244/07146. All’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, le parole: «l’undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «il quinto mese successivo alla consegna del ruolo».

148. Le disposizioni di cui al comma 146 si applicano ai ruoli consegnati all’agente della riscossione a decorrere dal 1º aprile 2008.

Art. 36. Dl 248/07Disposizioni in materia di riscossione 2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:    a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;    b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva e' affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, introdotto dal comma 144 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «se superiori a cinquemila euro,» sono inserite le seguenti: «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, nonche', se superiore a cinquantamila euro,».

Page 5: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

art. 1, comma 153 – multe e sanatorieart. 1, comma 153 – multe e sanatorie

• comma 153 - dal 2008 gli agenti della comma 153 - dal 2008 gli agenti della riscossione non possono richiedere il riscossione non possono richiedere il pagamento per violazioni al codice della strada pagamento per violazioni al codice della strada di spettanza comunale, di spettanza comunale, se la cartella non è se la cartella non è stata notificata entro 2 anni dalla consegna stata notificata entro 2 anni dalla consegna del ruolo.del ruolo.

• comma 154 - la sanatoria per gli agenti della comma 154 - la sanatoria per gli agenti della riscossione prevista dai commi 426 e 426 bis riscossione prevista dai commi 426 e 426 bis della legge 311/2004 per l’attività sino al della legge 311/2004 per l’attività sino al 30.06.05 30.06.05 ha effetto solo per le responsabilità ha effetto solo per le responsabilità degli esattori degli esattori

Page 6: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

multemulte

153. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (riforma della riscossioneriforma della riscossione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito il seguente:«35-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del notificata entro due anni dalla consegna del ruoloruolo».

Page 7: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

sanatoria154. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuniPer i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 nell’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si interpretano nel senso si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell’applicazione delle sanzioniriscossione ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell’articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modificazioni, causa di perdita del diritto al discaricocausa di perdita del diritto al discarico.426. E' effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , hanno facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 30 giugno 2005 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004. L'importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, e comunque entro il 20 dicembre 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma. (1)•426 bis. Per effetto dell'esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003 sono presentate entro il 30 settembre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2006. (2)

Page 8: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

art. 1 comma 166 - tarsuart. 1 comma 166 - tarsuArt. 1 legge 296/2006 (finanziaria 2007)Art. 1 legge 296/2006 (finanziaria 2007)184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modificazioni:a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per l’anno 2008 (per i comuni non saranno possibili passaggi da TARSU a TIA);b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (per le imprese (per le imprese devono essere mantenuti i vigenti criteri di assimilazione dei devono essere mantenuti i vigenti criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, fondati unicamente sulla tipologia di rifiuti speciali agli urbani, fondati unicamente sulla tipologia di rifiuto e non sull’estensione della superficie)rifiuto e non sull’estensione della superficie);c) il termine di cui all‘articolo 17all‘articolo 17 commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al (31 dicembre 2007) 31 dicembre 2008. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto(continuano ad applicarsi le (continuano ad applicarsi le disposizioni per lo smaltimento in discarica previste dall’art. 17disposizioni per lo smaltimento in discarica previste dall’art. 17 ))

•Art. 17 c. 1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzatestate autorizzate

Page 9: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

art. 1, c. 206 – formazione sulla riforma del catastoart. 1, c. 206 – formazione sulla riforma del catasto

Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui all’articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (programma straordinario della Scuola Scuola superiore dell’economia e delle finanzesuperiore dell’economia e delle finanze) sono comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastaliconferimento ai comuni delle funzioni catastali.A tale programma di qualificazione e formazione può partecipare (ex art. 1 comma 373, legge 311/04) stipulando apposite convenzioni con l’Amministrazione finanziaria, anche il personale il personale degli Enti Localidegli Enti Locali

Page 10: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

art. 1, c. 258/259 – edilizia residenziale art. 1, c. 258/259 – edilizia residenziale socialesociale

Gli strumenti urbanisticiGli strumenti urbanistici devono prevedere ambiti la ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale socialeedilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all’entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l’eventuale In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l’eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.sociale.Ai fini dell’attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell’ambito delle il comune può, nell’ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premialeun aumento di volumetria premiale

Page 11: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

art. 1, commi 313/320 - valorizzazione beni pubblici.Il Ministro dell’economia di concerto con i beni culturali e d’intesa con gli Il Ministro dell’economia di concerto con i beni culturali e d’intesa con gli enti locali, individua ambiti d’interesse nazionale nei quali sono presenti enti locali, individua ambiti d’interesse nazionale nei quali sono presenti immobili dello stato o della PA e promuove, in ogni ambito, un immobili dello stato o della PA e promuove, in ogni ambito, un programma unitario di valorizzazione. programma unitario di valorizzazione. L’insieme dei programmi costituisce il “piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi localiElemento prioritario di individuazione è la suscettività di valorizzazione Elemento prioritario di individuazione è la suscettività di valorizzazione dei beni immobili mediante concessione d’uso o locazione, nonché dei beni immobili mediante concessione d’uso o locazione, nonché l’allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, l’allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l’istruzione, la promozione di attività di solidarietà e per il sostegno per l’istruzione, la promozione di attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani e le pari opportunità (ex. Art. 3, comma 15-bis, alle politiche per i giovani e le pari opportunità (ex. Art. 3, comma 15-bis, Dl. 351/01)Dl. 351/01)I programmi unitari di valorizzazione sono definiti dalle amministrazioni I programmi unitari di valorizzazione sono definiti dalle amministrazioni centrali e territoriali interessate. Ogni programma è approvato con centrali e territoriali interessate. Ogni programma è approvato con decreto del Presidente della regione o della provincia d’intesa con i decreto del Presidente della regione o della provincia d’intesa con i ministri dell’economia e dei beni culturali. I consigli comunali ratificano il ministri dell’economia e dei beni culturali. I consigli comunali ratificano il programma entro 90 gg. dall’emanazione del decretoprogramma entro 90 gg. dall’emanazione del decretoL’approvazione del programma di valorizzazione produce gli stessi effetti dell’accordo di programma e integra gli estremi della dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche o di interesse generale. Ogni programma ha il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata. L’approvazione del programma è presupposto per costituire L’approvazione del programma è presupposto per costituire consorzi facoltativi per presentare in comune proposte di realizzazione consorzi facoltativi per presentare in comune proposte di realizzazione degli interventi di riabilitazione urbanadegli interventi di riabilitazione urbana. Risorse per 10 milioni di euroRisorse per 10 milioni di euro

Page 12: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

valorizzazione dei beni pubblicivalorizzazione dei beni pubblici313.313. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l’Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, d’intesa con gli enti territoriali interessati, e nel rispetto dei piani urbanistici comunali, individua ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui all’articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il complesso dei programmi di valorizzazione costituisce il Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali.314. Il Piano di cui al comma 313 è proposto dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri competenti, ed è approvato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, anche in applicazione delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale Piano, oltre all’individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalità di attuazione dei programmi unitari di intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi.315315. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 313, la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie di destinazioni d’uso compatibili, l’entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l’attuazione di quanto previsto nei programmi medesimi.316316. Per la definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per l’attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con particolare riguardo all’identificazione delle modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale, e ricompresi in aree demaniali, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi compresi nei programmi unitari di valorizzazione.317.317. Ciascun programma unitario di valorizzazione è approvato con decreto del presidente della regione o della provincia interessata, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali. I consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro novanta giorni dall’emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalle relative leggi regionali, nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche o di interesse generale in esso comprese.318.318. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di esso, in relazione alla sua approvazione, può assumere, in considerazione della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione è applicabile, ove necessario, il comma 5 dell’articolo 27 della legge 1º agosto 2002, n. 166.319.319. Per la predisposizione degli studi di fattibilità, dei progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del Piano di cui al comma 313 si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2008.

Page 13: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

art. 1, commi 321/324 - Centri storiciart. 1, commi 321/324 - Centri storici

Stanziati 4 milioni l’anno nel periodo 2008-2010 per favorire la mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico

Interessi a carico dello Stato per i mutui ventennali fino a € 300.000 stipulati dai titolari di edifici nei centri storici di comuni con meno di 100.000 abitanti per restauro e ripristino funzionale

Gli enti locali sono autorizzati contrarre mutui con la Gli enti locali sono autorizzati contrarre mutui con la Cassa Depositi e prestiti Cassa Depositi e prestiti con interessi a carico dello Statocon interessi a carico dello Stato per il recupero e la conservazione degli edifici per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità o riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato. A tal fine appartenenti al patrimonio culturale vincolato. A tal fine stanziati 10 milioni di euro dal 2008stanziati 10 milioni di euro dal 2008

Page 14: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

art. 1art. 1321. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010.322. Le banche appositamente convenzionate con il Ministero dell’economia e delle finanze sono autorizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 euro con i titolari di edifici situati nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato.323. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti Spa, con onere per interessi a carico del bilancio dello Stato, per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.324. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, definisce modalità e criteri per l’erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 322 e 323, al fine di garantire che all’attuazione dei medesimi commi si provveda nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

Page 15: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

art. 1, comma 344 - ISEEart. 1, comma 344 - ISEE

Le prestazioni sociali sono subordinate alla Le prestazioni sociali sono subordinate alla presentazione di una dichiarazione unica presentazione di una dichiarazione unica sostitutiva, in forma di autocertificazione, di sostitutiva, in forma di autocertificazione, di validità annualevalidità annuale con le informazioni necessarie per calcolare l’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). La dichiarazione può essere presentata ai cafcaf, al al comunecomune, all’amministrazione che gestisce l’agevolazione, all’amministrazione che gestisce l’agevolazione, all’INPS o all’Agenzia delle entrateall’INPS o all’Agenzia delle entrate.

La dichiarazione, in ogni caso è inviata telematica-mente La dichiarazione, in ogni caso è inviata telematica-mente

all’Agenzia delle entrateall’Agenzia delle entrate. L’Agenzia delle entrate determina l’ISEE in relazione ai dati in possesso del Sistema informativo dell’anagrafe tributaria e in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata. Gli esiti sono comunicati all’ente richiedente che rilascia Gli esiti sono comunicati all’ente richiedente che rilascia un’attestazione contenente l’ISEE e gli elementi di calcoloun’attestazione contenente l’ISEE e gli elementi di calcolo

Page 16: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

principali prestazioni locali che possono principali prestazioni locali che possono essere erogate in base all’ISEEessere erogate in base all’ISEE

• Asili nido e altri servizi educativi per l’infanzia

• Mense scolastiche

• Servizi socio-sanitari domiciliari

• Servizi socio-sanitari diurni, residenziali eccetera

• Altre prestazioni economiche assistenziali (ad esempio reddito di cittadinanza)

Page 17: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

ISEEArt. 1344. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo 1, comma 3-bis, le parole: «calcolato dall’I.N.P.S.» sono sostituite dalle seguenti: «risultante al Sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente gestito dall’I.N.P.S.»;b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:«Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). – 1. Il richiedente la prestazione presenta un’unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente di cui all’articolo 2, ancorché l’ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall’articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le relative informazioni.3. È comunque consentita la presentazione all’Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.4. L’Agenzia delle entrate determina l’indicatore della situazione economica equivalente in relazione:a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell’anagrafe tributaria;b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l’Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì l’esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall’Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all’INPS ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1.7. Sulla base della comunicazione dell’Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l’INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un’attestazione, riportante l’indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall’Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L’attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell’attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l’accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l’Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.10. Nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l’efficacia dei controlli previsti dal comma 10.12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b), e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.13. Con apposita convenzione stipulata tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»;c) all’articolo 4-bis:1) il comma 1 è sostituito dal seguente:«1. L’Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente, gestito ai sensi del presente articolo dall’Istituto nazionale della previdenza sociale che, per l’alimentazione del Sistema, può stipulare apposite convezioni con i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;2) al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»;d) all’articolo 6:1) al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma 6» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma 12»;2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le seguenti: «, l’Agenzia delle entrate»;3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall’Istituto nazionale della previdenza sociale» sono inserite le seguenti: «, dall’Agenzia delle entrate».

Page 18: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

strumenti finanziari – riferimenti pregressi

• Legge 28.12.2001, n. 448 – art. 41Legge 28.12.2001, n. 448 – art. 41• DM 01.12.2003, n. 389DM 01.12.2003, n. 389• Circolare esplicativa MEF del 27.05.2004Circolare esplicativa MEF del 27.05.2004• Legge 27.12.2006, n. 296 - art. 1, c 736-738Legge 27.12.2006, n. 296 - art. 1, c 736-738• Circolare esplicativa MEF del 31.01.2007Circolare esplicativa MEF del 31.01.2007

Principi diPrincipi di•riduzione del costoriduzione del costo•correlazione a passività dovute e riduzione del rischio correlazione a passività dovute e riduzione del rischio •rispetto di obblighi di monitoraggio e documentazionerispetto di obblighi di monitoraggio e documentazione•assenza di intento speculativoassenza di intento speculativo

Page 19: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

art. 1, l. 296/06 - Strumenti finanziariart. 1, l. 296/06 - Strumenti finanziari736.736. Le norme del presente comma costituiscono principi fondamentali per il costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblicacoordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma,

della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivatistrumenti derivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercatoriduzione dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali Gli enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti.riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti.737737. All‘articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:•"2 bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesorofinanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio.presente articolo, in materia di monitoraggio.•2 ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza".

738738. Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall‘articolo 41 della legge n. 448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.

Page 20: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

art. 1, commi 380/384 – contratti su strumenti art. 1, commi 380/384 – contratti su strumenti finanziarifinanziari

1.1. devono essere informati alla massima trasparenzadevono essere informati alla massima trasparenza2.2. devono essere conformi alle indicazioni contenute devono essere conformi alle indicazioni contenute

in un decreto del Ministro dell’economia e delle in un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca finanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca d’Italiad’Italia

3.3. l’ente sottoscrittore deve attestare espressamente l’ente sottoscrittore deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche degli strumenti finanziari, caratteristiche degli strumenti finanziari, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attivitàattività

4.4. I punti 2 e 3 sono condizione di efficacia dei I punti 2 e 3 sono condizione di efficacia dei contratticontratti

5.5. in caso di violazione comunicazione alla Corte dei in caso di violazione comunicazione alla Corte dei ContiConti

Page 21: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

…….in sintesi• principio della riduzione del costo, della correlazione a

passività dovute e riduzione del rischio• assenza di intento speculativo• contratti di ammortamento del debito con rimborso unico a

scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi al MEF prima della sottoscrizione

• comunicazioni periodiche ai sensi art. 1 dm 389/2003• conservazione degli elenchi contenenti i dati di tutte le

operazioni finanziarie e di indebitamento su cui vigila l’organo di revisione

• principio della trasparenza contrattualeprincipio della trasparenza contrattuale• conformità alle indicazioni di un decreto del MEF da conformità alle indicazioni di un decreto del MEF da

emanareemanare• attestazione espressa dell’ente della conoscenza dei rischi attestazione espressa dell’ente della conoscenza dei rischi

e delle caratteristiche degli strumenti finanziarie delle caratteristiche degli strumenti finanziari• nota allegata in bilancio indicativa degli oneri e degli nota allegata in bilancio indicativa degli oneri e degli

impegniimpegni• in caso di violazione comunicazione alla Corte dei Contiin caso di violazione comunicazione alla Corte dei Conti

Page 22: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

strumenti finanziariArt. 1381. I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima sono informati alla massima trasparenza.trasparenza.382. I contratti di cui al comma 381 devono recare le devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate con decreto del Ministro dell’economia e delle specificate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca d’Italiafinanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca d’Italia. Il Ministero dell’economia e delle finanze verifica la conformità dei contratti al decreto.383. La regione o l’ente locale sottoscrittore degli strumenti finanziari di cui al comma 381 deve attestare espressamente deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attivitàderivanti da tali attività.384. Il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dell’efficacia dei contrattielemento costitutivo dell’efficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati in violazione di quanto previsto al comma 382 o al comma 383, viene data comunicazione alla Corte dei viene data comunicazione alla Corte dei conti per l’adozione dei provvedimenti di competenzaconti per l’adozione dei provvedimenti di competenza

Page 23: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

art. 2, comma 10 - piccoli comuni fondo ordinarioart. 2, comma 10 - piccoli comuni fondo ordinario

Finanziamenti per complessivi 188 milioni di 188 milioni di euroeuro in favore dei comuni fino a 5.000 abitanti.Comma 703 l. 296/06 let. a): in particolare viene rivisto il requisito del rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva riducendolo dal 30% al 25%.30% al 25%.Almeno il 50 per cento della maggiore Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenzialenatura sociale e socio-assistenziale.

Page 24: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

fondo ordinario - piccoli comunifondo ordinario - piccoli comuniArt. 2

10. All’articolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 per cento» sono

sostituite dalle seguenti: «25 per cento» 

L. 296/06703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1,

lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle

disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:     a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il

contributo   ordinario,   al   lordo   della   detrazione   derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000

abitanti,   nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva e' superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad

interventi di natura sociale e socio-assistenziale;     b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il

contributo   ordinario,   al   lordo   della   detrazione   derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in misura pari al

30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di eta' inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva e' superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato

ad interventi di natura sociale;     c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e' concesso un ulteriore contributo, fino ad un

importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti   a   valere   sul   fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

     d) alle comunita' montane e' attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.

Page 25: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

art 2, comma 12 - Uffici legaliart 2, comma 12 - Uffici legali

12. Gli enti localiGli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituireistituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell’articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionatigiudizio degli enti convenzionati

CAPO V Forme associative

Articolo 30Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Page 26: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

art. 2, commi 569/576-programmazione acquistiart. 2, commi 569/576-programmazione acquisti

Le amministrazioni centrali e perifericheLe amministrazioni centrali e periferiche, (inclusi gli enti locali????) ed escluse le scuole, le istituzioni educative e universitarie, devono devono inviare, entro il 28.02 per il 2008 ed entro il inviare, entro il 28.02 per il 2008 ed entro il 31.12 per gli anni successivi31.12 per gli anni successivi, al Ministero al Ministero dell’Economia un prospetto con i dati dell’Economia un prospetto con i dati previsionali dei fabbisogni annuali di beni e previsionali dei fabbisogni annuali di beni e servizi cui si applica il dlgs 163/06. Il servizi cui si applica il dlgs 163/06. Il ministero, tramite Consip, individuerà ministero, tramite Consip, individuerà indicatori di spesa sostenibiliindicatori di spesa sostenibili, che saranno pubblicati sui siti del ministero dell’Economia e di Consip come modelli di comportamento secondo canoni di efficienza.

Page 27: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

Gli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche potranno Gli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche potranno essere realizzati facendo riferimento ad essere realizzati facendo riferimento ad indicatori di spesa sostenibileindicatori di spesa sostenibile

ed a strumenti di valutazione della comparabilità rispetto a quanto ed a strumenti di valutazione della comparabilità rispetto a quanto offerto dalle convenzioni CONSIP offerto dalle convenzioni CONSIP

Il Ministero dell’Economia, avvalendosi di CONSIP e dei sistemi informativi integrati impostati sulla base della finanziaria 2007, definisce una serie di indicatori di spesa sostenibileindicatori di spesa sostenibile (avuto a riguardo anche al triennio 2005-7)

Tali indicatori devono diventare gli strumenti e i modelli regolativi dei comportamenti di acquisto delle amministrazioni statali utili anche al fine di sviluppare azioni specifiche nell’ambito dei controlli interni alle stesse amministrazioni

Sulla base dei dati raccolti Il Ministero, attraverso la Consip ed entro tre mesi dall’entrata in vigore della finanziaria 2008, metterà a disposizione di tutte le amministrazioni pubbliche gli strumenti a supporto per la valutazione della comparabilità dei beni e dei servizi e per l’uso di tali parametri

Page 28: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa, della spesa, i soggetti aggiudicatorii soggetti aggiudicatori (art. 3, comma 25, d.Lgs (art. 3, comma 25, d.Lgs 163/2006: 163/2006: amministrazione dello stato, enti pubblici territoriali, altri amministrazione dello stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni e consorsi comunque denominatiassociazioni, unioni e consorsi comunque denominati) ) possono possono ricorrere per l’acquisto di beni e servizi alle ricorrere per l’acquisto di beni e servizi alle convenzioni quadroconvenzioni quadro stipulate da Consipstipulate da Consip, nel rispetto dei principi di tutela della , nel rispetto dei principi di tutela della concorrenzaconcorrenza

Il Ministero dell’Economia individua i beni e servizi standardizzabili e aggregabili per i quali le amministrazioni statali (esclusi gli enti locali ????), a fronte di valori superiori alla soglia comunitaria, devono procedere all’acquisto ricorrendo alla Consip come stazione appaltante per espletare gare e definire appalti, accordi quadro e gare telematiche

Tale facoltà è estesa a tutti gli organismi di diritto pubblico ad es. le Tale facoltà è estesa a tutti gli organismi di diritto pubblico ad es. le società partecipate dagli enti locali.società partecipate dagli enti locali.

Page 29: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

consipconsip569. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio per l’anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero dell’economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell’economia e delle finanze e di Consip Spa.570. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip Spa, individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 569 e dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al comma 569, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati attraverso l’utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.571. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 570 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 569, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell’economia e delle finanze e di Consip Spa, quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell’attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell’attività di controllo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.572. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso Consip Spa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubblichea disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l’utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.573. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l’acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza.574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d’importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa, in qualità di stazione appaltante ai fini dell’espletamento dell’appalto e dell’accordo quadro, anche con l’utilizzo dei sistemi telematici.575. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 545 milioni di euro per l’anno 2008, 700 milioni di euro per l’anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.576. Il Ministro dell’economia e delle finanze allega al Documento di programmazione economico-finanziaria una relazione sull’applicazione delle misure di cui ai commi da 568 a 575 e sull’entità dei risparmi conseguiti.

Page 30: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

art. 2, comma 588/591 – costi P.A.

• A decorrere dal 2008 la cilindrata media delle 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizioautovetture di servizio assegnate in uso eslusivo nell’ambito della magistrature e delle amministrazioni civili dello Stato non potrà superare i 1.600 1.600 centimetri cubi.

• Obbligo di adozione della posta elettronica Obbligo di adozione della posta elettronica certificata e firma digitale al posto della certificata e firma digitale al posto della posta ordinaria e posta raccomandata posta ordinaria e posta raccomandata nonché dei servizi Voip (voce tramite nonché dei servizi Voip (voce tramite protocollo internet) al posto dei servizi protocollo internet) al posto dei servizi telefonici ordinari telefonici ordinari

Page 31: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

art. 32 d.l. 223/2006 – incarichi individualiArt. 7, d.lgs 165/2001Art. 7, d.lgs 165/20016. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenzacontinuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;obiettivi e progetti specifici e determinati;b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;suo interno;c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;qualificata;d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazionee compenso della collaborazione6 bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazioneconferimento degli incarichi di collaborazione6 ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al d.lgs 267/2000 si adeguano ai principi di cui cui al d.lgs 267/2000 si adeguano ai principi di cui al comma 6al comma 6

Page 32: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

Normativa incarichi/consulenzeArt. 110, d.lgs 267/00Art. 110, d.lgs 267/006. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può

prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità Circolare 5/2006 della Funzione PubblicaCircolare 5/2006 della Funzione Pubblica- Il comma 6 dell’art. 7 del d.lgs 165/2001 si riferisce anche alle

collaborazioni coordinate, di qualsiasi oggetto contrattuale- il comma 6-bis, che obbliga alla preventiva determinazione e

pubblicazione delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione si riferisce anche agli enti localisi riferisce anche agli enti locali per il principio dell’imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione

Corte dei Conti, Sezioni Riunite di Controllo, delibera n. 6 del 15.02.2005- gli incarichi di studio possono essere individuati nello svolgimento di nello svolgimento di

un’attività di studio, nell’interesse dell’Amministrazione con un’attività di studio, nell’interesse dell’Amministrazione con consegna di una relazione scritta finaleconsegna di una relazione scritta finale

- gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazioneprogramma da parte dell’amministrazione

- le consulenze riguardano le richieste di pareri ad espertile consulenze riguardano le richieste di pareri ad espertiArt. 1, comma 173, l. 266/05Art. 1, comma 173, l. 266/05:

gli atti di spesa relativi all’affidamento di incarichi di studi e consulenzastudi e consulenza di importo superiore a 5.000 euro5.000 euro devono essere trasmessi alla competente Corte dei ContiCorte dei Conti per il controllo successivo sulla gestione

Art 1,c. 593,l. 296/06: pubblicazione da parte di società partecipate da EPArt 1,c. 593,l. 296/06: pubblicazione da parte di società partecipate da EP

Page 33: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

L. 23.12.96, n. 662L. 23.12.96, n. 662 c. 127 c. 127 Le pubbliche amministrazioni ,che si avvalgono Le pubbliche amministrazioni ,che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali e' previsto un compenso, pubblicano elenchi nei quali sono indicati i e' previsto un compenso, pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi e' trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio degli elenchi e' trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 53 c.14 Dlgs 165/01Art. 53 c.14 Dlgs 165/0114. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubblichele amministrazioni pubbliche sono tenute a sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; doveri d'ufficio; sono altresi' tenute a comunicare semestralmente sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Normativa incarichi/consulenze

Page 34: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 78art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 78c. 76/77. Gli incarichi individualiincarichi individuali possono essere affidati solo a soggetti di comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria (tali professionalità a livello di specializzazione universitaria (tali norme non si applicano agli organi di controllo interno e ai nuclei di norme non si applicano agli organi di controllo interno e ai nuclei di valutazione, organismi di monitoraggio degli investimenti pubblici art. 1 valutazione, organismi di monitoraggio degli investimenti pubblici art. 1 c. 5 l. 144/99 [comma 6-quater] )c. 5 l. 144/99 [comma 6-quater] )

c. 54 le pubbliche amministrazioni, che si avvalgono di collaboratori collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza,esterni o che affidano incarichi di consulenza, sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, la ragione dell’incarico e l’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo è illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto

c. 18. L’efficacia degl’incarichi di consulenzaconsulenza è subordinata a pubblicazionepubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.

c. 55/56/57. Gli incarichi di studi, di ricerca e di consulenza (e non gli altri)studi, di ricerca e di consulenza (e non gli altri) possono essere conferiti solo:

– se riconducibili a programmi approvati dal Consiglio dell’ente ai se riconducibili a programmi approvati dal Consiglio dell’ente ai sensi dell’art. 42, c. 2 let. b del TUEL (coinvolgimento del Consiglio)sensi dell’art. 42, c. 2 let. b del TUEL (coinvolgimento del Consiglio)

– se sono stati predefiniti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici se sono stati predefiniti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 89 TUEL) i limiti, i criteri, le modalità per e dei servizi (art. 89 TUEL) i limiti, i criteri, le modalità per l’affidamento e il limite massimo della spesa (coinvolgimento Giunta)l’affidamento e il limite massimo della spesa (coinvolgimento Giunta)

– le disposizioni regolamentari devono essere trasmesse, per estratto, le disposizioni regolamentari devono essere trasmesse, per estratto, alla Corte dei Conti entro 30 gg. (coinvolgimento della C. dei C.)alla Corte dei Conti entro 30 gg. (coinvolgimento della C. dei C.)

Page 35: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

sintesi incarichi di studio, ricerca e consulenza

• Il Consiglio comunaleIl Consiglio comunale deve approvare un piano annuale relativo agli incarichi di ricerca, studio e consulenza che l’ente intende affidare nel corso dell’anno

• Il regolamento degli uffici e dei servizi, di competenza della GiuntaIl regolamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta, deve fissare, annualmenteannualmente, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei, deve determinare il limite massimo di spesa determinare il limite massimo di spesa e deve essere trasmesso, per estratto, entro 30 gg alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo

• Gli incarichi di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla Corte dei Conti

• I collaboratori devono essere soggetti di comprovata professionalità a professionalità a livello di specializzazione universitaria (laurea o laurea specialistica di livello di specializzazione universitaria (laurea o laurea specialistica di secondo livello)secondo livello)

• Pubblicazione sul sito web dell’ente dei contratti relativi a consulenze Pubblicazione sul sito web dell’ente dei contratti relativi a consulenze per acquistare efficaciaper acquistare efficacia

• Pubblicazione sul sito web l’indicazione dei soggetti percettori, Pubblicazione sul sito web l’indicazione dei soggetti percettori, ragione dell’incarico e ammontare erogato per evitare l’illecito erariale ragione dell’incarico e ammontare erogato per evitare l’illecito erariale (oltre alla comunicazione semestrale alla Funzione Pubblica tramite il (oltre alla comunicazione semestrale alla Funzione Pubblica tramite il sito dell’anagrafe prestazioni art. 53 c. 14 Dlgs 165/01) sito dell’anagrafe prestazioni art. 53 c. 14 Dlgs 165/01)

• Comunicazione semestrale alla Funzione Pubblica (art. 53 dlgs 165/01)Comunicazione semestrale alla Funzione Pubblica (art. 53 dlgs 165/01)• Occorre analizzare la differenza tra incarichi/servizi/consulenze e in Occorre analizzare la differenza tra incarichi/servizi/consulenze e in

particolare per l’affidamento di servizi – Dlgs 163/06 (sopra/sotto soglia particolare per l’affidamento di servizi – Dlgs 163/06 (sopra/sotto soglia – regolamento economale [eventuale cottimo fiduciario])– regolamento economale [eventuale cottimo fiduciario])

Page 36: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

incarichi esterni e consulenzeincarichi esterni e consulenzeART. 318. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante. 54. All’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto55. L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.56. Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.76. Al comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».77. All’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:«6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

Page 37: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

art. 3, comma 59 - assicurazioneÈ nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabileresponsabilità contabile

I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008alla data del 30 giugno 2008

In caso di violazione della presente disposizione, In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari danno erariale, di una somma pari a dieci volte a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimocontratto medesimo

Page 38: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

art. 3, commi 60/65 - Corte dei Conti• Nella relazione annuale al Parlamento la Corte dei Conti, Nella relazione annuale al Parlamento la Corte dei Conti,

oltre agli aspetti finanziari della gestione rilevanti ai fini del coordinamento della finanza pubblica, riferisce anche sulla riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolte dalle Sezioni base dei dati e delle informazioni raccolte dalle Sezioni regionali di controlloregionali di controllo

• Le amministrazioniLe amministrazioni che ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, devono adottaredevono adottare, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conticonti

• La Corte dei Conti al fine di definire i programmi e i La Corte dei Conti al fine di definire i programmi e i controlli di gestione (controllo successivo) controlli di gestione (controllo successivo) deve tener deve tener conto delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o conto delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblicopubblico

Page 39: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

Il Sole 24 Ore – lunedì 14.01.2008Francesco Staderini

Il referto (al Parlamento) non sarà più limitato, come era previsto dall’art. 7, primo comma, della 131, agli aspetti finanziari della gestione, rilevanti ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ex art. 119 della Costituzione, che è la sua fonte di legittimazione,ma, alla pari di quello delle sezioni regionali, potrà riguardare ogni altro aspetto dell’attività delle amministrazioni autonome e conseguire anche a controlli effettuati direttamente.…… omissis …..La sezione delle Autonomie perde competenze e appare destinata a essere soppressa.In conclusione non si può rilevare come la nuova disciplina si muova secondo un disegno rivolto a ripristinare lo status quo, eliminando i caratteri più innovativi della riforma attuata dalla legge 131 per adeguarsi ai rafforzati principi autonomistici contenuti nella nuova formulazione del titolo V della Costituzione.In particolare risulta evidente il maggior accentramento di tutto il sistema il maggior accentramento di tutto il sistema dei controllidei controlli, in conseguenza del ruolo egemone assunto dalle sezioni in conseguenza del ruolo egemone assunto dalle sezioni riunite con le nuove competenze e i connessi poteri di coordinamento riunite con le nuove competenze e i connessi poteri di coordinamento e indirizzo nei confronti delle sezioni regionali rese tutte omologhe tra e indirizzo nei confronti delle sezioni regionali rese tutte omologhe tra di loro anche per il venir meno della componente localedi loro anche per il venir meno della componente locale..

Page 40: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

art. 3, commi 60/65 – Corte dei Conti60. All’articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all’articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo».61. L’articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato. I componenti già nominati in attuazione della predetta disposizione alla data del 1º ottobre 2007 rimangono in carica fino alla fine del mandato. I componenti nominati successivamente cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge, terminando dalla medesima data ogni corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.62. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all’applicazione dei commi dal 43 al 66 con quelle in atto e per il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della medesima Corte, i regolamenti di cui all’articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici e i servizi della Corte. Il presidente della Corte dei conti formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.63. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l’attuazione del comma 62 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell’articolo 100 della Costituzione.64. A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l’amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti.65. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico».

Page 41: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legge 24.12.2007 n. 244 finanziaria 2008 Davide Barberis – dottore commercialista.

…..grazie per l’attenzionegrazie per l’attenzione

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Legge 24.12.2007 n. 244Finanziaria 2008

Davide Barberis – dottore commercialista