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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2798 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ORLANDO) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLINTERNO (ALFANO) E CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena Presentato il 23 dicembre 2014 ONOREVOLI DEPUTATI ! — È generalmente avvertita la pressante esigenza di recupe- rare il processo penale ad una durata ragionevole che, oltre a essere oggetto di un diritto delle parti – peraltro anche di natura convenzionale (il riferimento è alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda- mentali del 1950, resa esecutiva con legge n. 848 del 1955) –, è condizione essenziale, di tipo oggettivo, perché possa dirsi attuato il giusto processo. Secondo questa direttrice di riforma si sviluppano le proposte di modifica della normativa penale sia sostanziale che pro- cessuale, senza però che venga perso di vista lo stretto raccordo tra una maggiore efficienza del sistema e il mantenimento, se non anzi il rafforzamento, delle garan- zie dei diritti, specialmente dell’imputato. L’idea posta a fondamento dell’intero progetto di riforma è che il recupero di tempi ragionevoli per il processo penale non possa fare a meno di una forte Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2798—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(ALFANO)

E CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penaleper il rafforzamento delle garanzie difensive e la durataragionevole dei processi e per un maggiore contrasto delfenomeno corruttivo, oltre che all’ordinamento penitenziario

per l’effettività rieducativa della pena

Presentato il 23 dicembre 2014

ONOREVOLI DEPUTATI ! — È generalmenteavvertita la pressante esigenza di recupe-rare il processo penale ad una durataragionevole che, oltre a essere oggetto diun diritto delle parti – peraltro anche dinatura convenzionale (il riferimento è allaConvenzione europea per la salvaguardiadei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-mentali del 1950, resa esecutiva con leggen. 848 del 1955) –, è condizione essenziale,di tipo oggettivo, perché possa dirsi attuatoil giusto processo.

Secondo questa direttrice di riforma sisviluppano le proposte di modifica dellanormativa penale sia sostanziale che pro-cessuale, senza però che venga perso divista lo stretto raccordo tra una maggioreefficienza del sistema e il mantenimento,se non anzi il rafforzamento, delle garan-zie dei diritti, specialmente dell’imputato.

L’idea posta a fondamento dell’interoprogetto di riforma è che il recupero ditempi ragionevoli per il processo penalenon possa fare a meno di una forte

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attenzione al tema della tutela dei diritticoinvolti dall’accertamento penale, nonfosse altro perché la durata ragionevole,per dettato costituzionale, connota non giàil processo, quale che sia la sua struttura,ma il giusto processo.

In un contesto di riforme volto a mi-gliorare l’efficienza del sistema giudiziariopenale senza la dispersione di alcuna ga-ranzia, specie difensiva, si colloca l’esi-genza di un più efficace contrasto delfenomeno corruttivo che – come si rilevaanche dalle vicende giudiziarie che stannointeressando l’esecuzione dei grandi ap-palti pubblici dell’Esposizione universaledi Milano, del progetto MOSE di Veneziae, da ultimo, la gestione della cosa pub-blica nella città di Roma – è di allarmanteattualità.

Occorre allora perfezionare la norma-tiva di repressione per un più efficacecontrasto giudiziario, nella consapevolezzache si tratta di un fenomeno criminaleparticolarmente insidioso e gravemente le-sivo del bene comune.

Lungo questa direttrice politica si ap-portano modifiche alla normativa sostan-ziale, oltre che processuale: si inasprisconole pene del delitto di corruzione, anche alfine di aumentare i tempi di prescrizione;si migliora il già efficace strumento dellacosiddetta confisca allargata, in particolareprevedendo che il provvedimento ablativoconservi efficacia pur quando nei succes-sivi gradi di impugnazione sia sopravve-nuta una causa estintiva del reato oggettodi accertamento. Inoltre, al fine di assi-curare quanto più possibile che il prezzoo il profitto di questi così gravi delittisiano sempre oggetto di recupero a fini diconfisca, si stabilisce che l’imputato, oveintenda chiedere il patteggiamento ol’emissione di una condanna a pena pre-determinata, debba restituire l’integraleammontare del prezzo o del profitto delreato contestatogli, pena altrimenti l’inam-missibilità della richiesta di definizioneanticipata del giudizio.

Altro terreno su cui si misura il pro-getto di riforma è la normativa dell’ordi-namento penitenziario, che necessita diuna rivisitazione complessiva dopo essere

stata interessata negli anni da una molte-plicità di interventi di novella, che hannoin qualche modo compromesso la coe-renza e l’organicità dell’intero impianto.

Lo strumento utilizzato è duplice: daun lato, la predisposizione di norme im-mediatamente operanti; dall’altro, l’artico-lazione di direttrici di delega, essendosivalutata l’opportunità, per alcun aspettiinteressati dalla riforma, di un’approfon-dita valutazione dei raccordi con altreparti dell’impianto sistematico.

Il progetto che ora si illustra si avvaledel lavoro svolto dalla Commissione mi-nisteriale di studio sulle possibili riformedel codice di procedura penale presiedutadal dottor Giovanni Canzio, presidentedella corte di appello di Milano, istituitacon decreto del Ministro della giustizia del10 giugno 2013; si avvale altresì di quelloportato a termine dai gruppi ministerialidi studio per una proposta di revisione delsistema penale (prescrizione del reato edepenalizzazione), entrambi presieduti dalprofessor Antonio Fiorella, ordinario didiritto penale presso la facoltà di giuri-sprudenza dell’università degli studi « LaSapienza » di Roma, e istituiti con decretiministeriali del novembre e dicembre2012. Ha altresì tenuto conto dei risultatidella Commissione ministeriale di studioper la riforma del codice di procedurapenale, istituita con decreto del Ministrodella giustizia del 26 luglio 2006 e presie-duta dal professor Giuseppe Riccio, ordi-nario di procedura penale presso l’univer-sità degli studi « Federico II » di Napoli.

Gli articoli 1 e 2 introducono nel si-stema penale una nuova causa di estin-zione, che si realizza con il compimento,ad opera dell’imputato, delle condotte ri-paratorie del danno derivante dal reato, alpiù tardi prima che abbia inizio il dibat-timento. La nuova causa estintiva potràoperare però soltanto in riferimento aireati procedibili a querela e con querelarimettibile, quelli cioè che realizzanoesclusivamente un’offesa ad interessi indi-viduali, nella disponibilità del titolare. Lastessa causa di estinzione è prevista peralcuni specifici reati che, pur procedibilid’ufficio, si caratterizzano parimenti per

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essere lesivi di interessi spiccatamente in-dividuali.

Si prevede poi che l’imputato possaottenere un termine per poter adempierea restituzioni e risarcimenti e per elimi-nare le conseguenze dannose o pericoloseprodotte dal reato e così beneficiare dellacausa estintiva. L’eventuale sospensionedel processo sarà però salvaguardata dallacorrispondente sospensione della prescri-zione.

Si è così messo a punto un efficaceulteriore sistema di deflazione penale, cheva ad aggiungersi a quello della cosiddettamessa alla prova, introdotta dalla recentelegge n. 67 del 2014, che ha uno spettrooperativo più ampio e, riguardando anchealtri reati, un meccanismo estintivo piùcomplesso.

Per quel che attiene ai procedimenti incorso, se ne prevede l’immediata applica-zione, dovendo il giudice soltanto accer-tare se siano state già compiute le con-dotte riparatorie, quale che sia il momentoin cui esse siano state realizzate. E però,solo per i giudizi di merito in corso alladata di entrata in vigore della legge siprevede che l’imputato possa chiedere lasospensione del processo in modo da di-sporre del tempo necessario a provvedereagli adempimenti riparatori; non altret-tanto è previsto se il processo si trovi giàin grado di legittimità, non avendo laCorte di cassazione poteri e cognizioni dimerito per valutare l’adeguatezza dellecondotte riparatorie.

L’articolo 3 inasprisce il trattamentosanzionatorio del delitto di corruzione,anche al fine di evitare che gli accerta-menti processuali possano essere definiti,con la scelta del patteggiamento, mediantel’applicazione di pene talmente modesteda non apparire giuste e adeguate allagravità del fatto. L’aumento del massimoedittale è funzionale anche all’innalza-mento del periodo di prescrizione, mentrequello del minimo edittale giova anche arendere residuale l’applicazione di bene-fìci, quale la sospensione condizionaledella pena, restringendo l’area ai casi chein concreto siano effettivamente modesti.

L’articolo 4 apporta qualche modificaall’efficace strumento della cosiddetta con-fisca allargata, che già opera anche conriguardo ai gravi delitti dei pubblici uffi-ciali contro la pubblica amministrazione.In particolare, si modifica l’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,n. 306, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 1992, n. 356, anzitutto conuna riformulazione del comma 1 medianteun’elencazione sistematica delle fattispeciedi reato individuate dal testo vigente, ef-fettuata anche mediante rinvio all’articolo51, comma 3-bis, del codice di procedurapenale. Detto richiamo implica l’applica-bilità della cosiddetta confisca allargataanche nel caso di condanna per i reati diassociazione per delinquere finalizzata alcontrabbando di tabacchi lavorati esteri(articolo 291-quater del testo unico di cuial decreto del Presidente della Repubblica23 gennaio 1973, n. 43) e di attività or-ganizzate per il traffico illecito di rifiuti(articolo 260 del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152).

Si prevede inoltre una specifica preclu-sione in ordine alla possibilità che lagiustificazione della legittima provenienzadei beni si fondi sulla disponibilità didenaro provento o reimpiego di evasionefiscale.

Alla predetta modifica seguono ulte-riori modifiche di adeguamento.

Si mantiene invece la previsione di cuial comma 2-ter relativa alla possibilità peril giudice di disporre la confisca per equi-valente.

È introdotto poi il comma 4-quinquies,con cui si prevede che i terzi, titolariformali dei beni sequestrati di cui l’impu-tato risulti avere la disponibilità a qual-siasi titolo, debbano essere citati nel pro-cesso di cognizione al fine di garantirepiena tutela ai loro diritti difensivi.

Si disciplina infine il regime della co-siddetta confisca allargata in esito al-l’estinzione del reato per prescrizione, am-nistia o morte del condannato verificatesisuccessivamente alla pronuncia di sen-tenza di condanna in uno dei gradi digiudizio. Il comma 4-sexies prevede l’ap-plicabilità della confisca cosiddetta allar-

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gata (ad eccezione dell’ipotesi di confiscaper equivalente di cui al comma 2-ter)dopo una sentenza di proscioglimento perprescrizione o amnistia intervenuta in ap-pello o nel giudizio di cassazione a seguitodi una pronuncia di condanna in uno deigradi di giudizio. Il successivo comma4-septies prevede che, in caso di morte delsoggetto nei cui confronti sia stata dispostala confisca con sentenza di condannapassata in giudicato, il procedimento diesecuzione inizi o prosegua nei confrontidegli eredi e degli aventi causa del decuius.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 contengonomodifiche alla disciplina della prescrizionee la delega al Governo per la riforma delregime di procedibilità di taluni reati, peril riordino di alcuni settori del codicepenale e per la revisione della disciplinadel casellario giudiziale. A tal fine preve-dono anche l’adozione di una normativa diattuazione, di coordinamento e transitoria.

Si dettano così criteri per una control-lata estensione della procedibilità a que-rela in riferimento ai reati che recano unamodesta offesa all’interesse tutelato, dinatura individuale, e per cui è quindiragionevole affidare la procedibilità a va-lutazioni della persona offesa. Le scelte inconcreto compiute ben potranno contri-buire ad una deflazione del carico giudi-ziario, per mezzo delle determinazioni dinon proporre querela o di rinunciare adessa o, ancora, di rimetterla, senza che ciòcomporti alcun sacrificio per le ragionidella persona offesa, a cui è appuntorimessa ogni valutazione.

Si pone poi mano ad una revisionedella disciplina delle misure di sicurezza,in specie in relazione ai presupposti diapplicazione (anche con riferimento allecategorie dell’abitualità e della tendenza adelinquere) alle ipotesi di infermità men-tale, anche in considerazione della recentenormativa sugli ospedali psichiatrici giu-diziari.

Infine si prevede una revisione delladisciplina del casellario giudiziale chepossa tenere conto delle modifiche di cuinegli anni è stata interessata la normativapenale, anche processuale, alla luce dei

princìpi e dei criteri che informano lanormativa nazionale e il diritto del-l’Unione europea in materia di protezionedei dati personali.

Le disposizioni immediatamente opera-tive modificano invece la disciplina dellaprescrizione in vista di un contempera-mento dell’esigenza di evitare che il de-corso del termine impedisca, di fatto, alprocesso di poter disporre di tempi ragio-nevoli e di quella, propria dell’imputato, diessere tutelato dall’eventualità di rimanereesposto, senza un limite temporale ragio-nevole, al procedimento penale.

Il nucleo della riforma fa leva sulla sen-tenza di condanna di primo grado che, af-fermando la responsabilità dell’imputato,non può che essere assolutamente incom-patibile con l’ulteriore decorso del termineutile al cosiddetto oblio collettivo rispettoal fatto criminoso commesso. Non si trattaperò di far cessare da quel momento laprescrizione, quanto di introdurre speci-fiche parentesi di sospensione per daremodo ai giudizi di impugnazione di poterdisporre di un periodo congruo per il lorosvolgimento, senza che vi sia il pericolo diestinzione del reato per decorso del tempopur dopo il riconoscimento della fonda-tezza della pretesa punitiva dello Stato,consacrato dalla sentenza di condannanon definitiva. Il periodo di sospensioneper i giudizi di impugnazione è peròoggetto di computo ai fini del termine diprescrizione per il caso in cui la sentenzadi condanna sia riformata o annullata (osia annullata la sua conferma in appello),perché viene meno il presupposto chegiustifica la sospensione, cioè, come giàdetto, il riconoscimento della fondatezzadella pretesa punitiva statuale. È però daprecisare che il computo nel periodo utileal maturarsi della prescrizione potrà es-sere fatto solo dopo che la riforma ol’annullamento della sentenza di condannasiano stati pronunciati, e che pertanto essonon potrà in alcun modo incidere suquella decisione, nel senso che il giudicenon potrà prendere in considerazione,come soluzione alternativa alla riforma oall’annullamento, la dichiarazione dellaprescrizione in forza del computo del

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periodo sospeso, per l’ovvia e sempliceragione che, prima della pronuncia dellasentenza di riforma o di annullamento,quel computo è precluso.

Altre disposizioni introducono un’ulte-riore causa di sospensione in caso dirogatoria internazionale, per dare modo diacquisire le prove richieste all’estero senzache l’attesa, non governabile da partedell’autorità giudiziaria italiana, consumiil tempo necessario al processo, e fissanomeglio i confini del periodo di sospensionenei casi, già previsti, di richiesta di auto-rizzazione a procedere e di deferimentodella questione ad altro giudizio.

Si detta poi una disciplina transitoria,prevedendo che le nuove disposizioni dimodifica dell’articolo 159 del codice pe-nale trovino applicazione per i fatti com-messi successivamente all’entrata in vigoredella legge, in raccordo con quanto stabi-lito dall’articolo 2 del codice penale.

L’articolo 9 interviene sulla materia deicosiddetti « eterni giudicabili », ossia sulcaso di sospensione del processo per in-capacità dell’imputato di parteciparvi co-scientemente. Il meccanismo oggi previstodi sospensione e di reiterazione, a cadenzeprogrammate, degli accertamenti sullostato di mente mal si adatta alle ipotesi incui l’incapacità è conseguenza di uno statomentale irreversibile, che priva di sensosia la sospensione del processo sia leperiodiche verifiche peritali. Ragioni dieconomia processuale inducono allora aprescrivere che il processo sia, in taliipotesi, definito con sentenza di non do-versi procedere, salvo che debbano essereapplicate misure di sicurezza diverse dallaconfisca. È ovvio che, trattandosi di unasentenza che definisce il processo con unmero non doversi procedere, non si creanoostacoli ad una ripresa della vicenda pro-cessuale nella pur rarissima e improbabileipotesi che l’imputato riacquisti la capacitàdi cosciente partecipazione.

L’articolo 10 apporta modifiche alladisciplina delle indagini preliminari e delprocedimento di archiviazione:

1) interviene sull’attuale disposizionedell’articolo 104 del codice di procedurapenale per restringere il potere di differire

il colloquio del soggetto arrestato con ilproprio difensore – che implica un’evi-dente limitazione del diritto di difesa – aicasi particolarmente gravi, individuati neiprocedimenti per delitti di criminalità or-ganizzata o con finalità di terrorismo;

2) interviene sull’attuale disposizionedell’articolo 360 del codice di procedurapenale per impedire che l’esercizio deldiritto di far riserva di incidente proba-torio – diritto che spetta al sottoposto adindagine nel caso in cui il pubblico mini-stero procede ad accertamento tecniconon ripetibile – non si presti a formeabusive, volte esclusivamente ad ostacolareil compimento dell’atto di indagine. In talsenso, si propone che la riserva perdaefficacia e non possa essere formulatanuovamente, se la richiesta di incidenteprobatorio non sia proposta entro il ter-mine di cinque giorni dalla riserva stessa;

3) interviene sugli articoli 409 e 411del codice di procedura penale in materiadi archiviazione e aggiunge un ulteriorearticolo 410-bis in materia di nullità delprovvedimento di archiviazione. La pro-posta è, da un lato, ricognitiva dei casi dinullità del provvedimento di archiviazioneelaborati dalla giurisprudenza, anche conriferimento alla decorrenza del termine diimpugnazione, dall’altro innovativa con ri-guardo all’organo deputato alla decisionesulla impugnazione, individuato nellacorte di appello, essendosi ritenuto il ri-corso per cassazione un mezzo eccessivorispetto alla funzione connessa all’esamedi vizi che attengono alla mera violazionedel contraddittorio camerale in sede diprocedimento di archiviazione. Per nonappesantire eccessivamente il carico dilavoro delle corti di appello, e per gli stessimotivi sopra indicati, si è ritenuto oppor-tuno prevedere che il procedimento diimpugnazione si sviluppi senza partecipa-zione delle parti, sulla falsariga del mo-dello previsto per la Corte di cassazionedall’articolo 611 del codice di procedurapenale, con gli opportuni adattamenti. Unavolta scelta questa via di impugnazione, èapparso conseguente ritenere che l’ordi-nanza della corte di appello non sia ulte-

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riormente impugnabile, non essendo ciò incontrasto con l’articolo 111, settimocomma, della Costituzione.

L’articolo 11 apporta mirate e specifi-che modificazioni alla disciplina del-l’udienza preliminare. Essa è una faseimportante del processo, deputata al con-trollo sulla fondatezza dell’accusa nellaprospettiva di una prognosi circa l’utilitàdel dibattimento, ma occorre evitare che sitrasformi in un momento dai poteri giu-diziali cognitivi talmente estesi da sovrap-porsi ad un vero e proprio giudizio nelmerito della vicenda processuale. Devedunque essere eliminata la previsione delpotere del giudice di ordinare ulterioriindagini, ove ne ravvisi l’incompletezza,con inevitabile sospensione della fase del-l’udienza preliminare; deve parimenti es-sere eliminato il potere officioso del giu-dice di assunzione di nuove prove ove neapprezzi la decisività ai fini della sentenzadi non luogo a procedere. Spetta alle parti,in tale ultima ipotesi, richiedere l’assun-zione della prova decisiva, mentre, perquanto attiene all’eventuale incompletezzadelle indagini, la soluzione può ben essererinvenuta nell’indiretta censura all’operatodel pubblico ministero costituita dalla pro-nuncia della sentenza di non luogo aprocedere.

L’articolo 12 interviene sull’articolo 428del codice di procedura penale in materiadi impugnazione della sentenza di nonluogo a procedere. Si ritiene di attribuireal giudice di appello e non a quello dilegittimità il gravame avverso la sentenzadi non luogo a procedere dal momento chela verifica della sussistenza delle condi-zioni per il rinvio a giudizio dell’imputatoattiene essenzialmente alla ricostruzionedel fatto ed al merito dell’accusa, sicchéessa appare estranea all’ambito del sinda-cato proprio della Corte di cassazione.

Si ritiene, inoltre, di sopprimere ilsecondo periodo del comma 2 per l’incon-grua attribuzione dell’impugnazione nelmerito a un soggetto (la persona offesacostituita parte civile) che dalla relativastatuizione non soffre alcun pregiudiziodei propri interessi, come reso evidente

dalla previsione dell’articolo 652 del codicedi procedura penale.

In caso di « doppia decisione con-forme » di non luogo a procedere, è op-portuno delimitare il perimetro del ricorsoper cassazione alla sola violazione di legge.

L’articolo 13 interviene sulla disciplinadel giudizio abbreviato (articoli 438 e 443del codice di procedura penale), anzituttoper disciplinare il caso in cui il giudizioabbreviato sia richiesto immediatamentedopo il deposito dei risultati delle indaginidifensive, a cui così è conferito il rango dimateriale direttamente utilizzabile per ladecisione di merito, senza che la contro-parte, ossia il pubblico ministero, abbiapotuto esercitare il diritto alla contro-prova. Si propone pertanto che il giudice,a fronte di una richiesta di giudizio ab-breviato immediatamente preceduta daldeposito dei risultati delle indagini difen-sive, non provveda subito all’emissionedell’ordinanza dispositiva del giudizio, maattenda il decorso del termine, eventual-mente richiesto dal pubblico ministero,per lo svolgimento di indagini suppletive.Si prevede, ancora, che l’imputato possarevocare la richiesta di giudizio abbreviatoalla luce del materiale delle indagini sup-pletive raccolto dal pubblico ministero eovviamente non conosciuto al momento incui la richiesta di giudizio abbreviato erastata formulata.

Si prevede poi che la richiesta di giu-dizio abbreviato proposta in udienza pre-liminare (quindi, non anche quella chesegua alla notifica di un decreto di giudi-zio immediato) comporti la sanatoria delleeventuali nullità, non assolute, e la nonrilevabilità delle inutilizzabilità non deri-vanti da violazioni di divieti probatori,oltre che la non proponibilità dell’ecce-zione di incompetenza per territorio delgiudice. L’imputato che sceglie il giudizioabbreviato accetta di essere giudicato daquel giudice e sulla base di quel materialeinformativo in atti e quindi, proprio peresigenze di efficienza e celerità del giudi-zio, non sembra che possano sopravviverequestioni afferenti all’idoneità di quel ma-teriale a fondare validamente il giudizio dimerito e di quel giudice a pronunciare la

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decisione nel caso concreto. In tal senso ilprogetto di riforma si muove lungo ledirettrici tracciate dalla giurisprudenzadelle sezioni unite penali della Corte dicassazione, secondo cui, da un lato, larichiesta di giudizio abbreviato opera uneffetto sanante della nullità, sulla falsarigadi quanto disposto dall’articolo 183 delcodice di procedura penale (sezioni unite,sentenza n. 39298 del 26 settembre 2006,Cieslinsky e altri, Rv. 234835), e, dall’altro,seppure con una posizione più cauta diquella ora proposta, l’eccezione di incom-petenza territoriale è proponibile negli attiiniziali del giudizio abbreviato richiesto inudienza preliminare, solo se sia stata giàproposta e rigettata nella stessa udienza(sezioni unite, sentenza n. 27996 del 29marzo 2012, Forcelli, Rv. 252612).

L’articolo 14 apporta significative mo-difiche alla disciplina del cosiddetto pat-teggiamento e introduce nel sistema unnuovo istituto, simile ma non omogeneo alprimo. Anzitutto si reputa che il moduloconsensuale di definizione del processo,proprio del cosiddetto patteggiamento, nonmeriti l’attuale, troppo ampia ricorribilitàper cassazione, constatato, d’altra parte,l’esito largamente prevalente di inammis-sibilità dei relativi ricorsi, con inutile di-spendio di tempo e di costi organizzativi.Si ritiene pertanto di limitarne la ricorri-bilità ai soli casi in cui l’accordo non si siaformato legittimamente o non si sia tra-dotto fedelmente nella sentenza, ovvero ilsuo contenuto presenti profili di illegalitàper la qualificazione giuridica del fatto,per la pena o per la misura di sicurezza,applicata od omessa. La proposta di ri-forma è diretta, per un verso, a scorag-giare i ricorsi meramente defatigatori e,per altro verso, ad accelerare la forma-zione del giudicato, anche mediante la piùagile procedura di correzione degli errorimateriali nelle ipotesi di erronea determi-nazione della sanzione, la cui eliminazionenon comporti tuttavia una modificazioneessenziale dell’atto e per le quali pure laCorte di cassazione procede alla rettifica-zione ex articolo 619 del codice di proce-dura penale. Gli interventi più significativisono quelli che intendono eliminare l’in-

congruenza, evidente soprattutto nei casidi cosiddetto patteggiamento allargato,cioè di applicazione di una pena superiorea due anni di reclusione e quindi nonsospendibile condizionalmente, dell’irroga-zione di una pena senza accertamentopieno di responsabilità. Ciò è fatto, però,senza disperdere il carattere incentivantedell’istituto, che certo deve essere mante-nuto, se non rafforzato, nella prospettivadi una seria deflazione del carico giudi-ziario penale. Si propone quindi di elimi-nare il cosiddetto patteggiamento allar-gato, riservando all’applicazione di penesino a tre anni di reclusione (limite coin-cidente con quello che, ordinariamente,comporta la sospensione dell’ordine diesecuzione per l’applicazione al di fuoridel circuito carcerario delle misure alter-native alla detenzione) tutti i benefìci cheoggi sono riconosciuti al cosiddetto pat-teggiamento infrabiennale. In riferimentoai procedimenti per i più gravi delitti deipubblici ufficiali contro la pubblica am-ministrazione si prevede che la richiesta dicosiddetto patteggiamento sia condizio-nata, pena l’inammissibilità, alla restitu-zione integrale del prezzo o del profittodel reato, che sono oggetto di confiscaobbligatoria. In tal modo si impone all’im-putato che voglia accedere al rito specialedi assumere un fattivo atteggiamento dicollaborazione, agevolando la confisca nel-l’interesse pubblico delle ricchezze con-nesse alla commissione del reato.

Si introduce poi un nuovo istituto, lacosiddetta condanna emessa su richiestadell’imputato, che prescinde dall’accordotra le parti ed è appunto conseguenzadella sola richiesta dell’imputato. Questi,se ammette il fatto e quindi rende con-fessione, può richiedere l’emissione imme-diata – in udienza preliminare o, se que-sta manca, prima della dichiarazione diapertura del dibattimento – della sentenzadi condanna a una pena fissata nel suopreciso ammontare e comunque non su-periore ad anni otto di reclusione, con laprevisione di una riduzione premiale daun terzo alla metà, chiamando il giudicead un accertamento pieno della colpevo-lezza, sia pure allo stato degli atti, e quindi

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anche della serietà della confessione permezzo di apposito interrogatorio. Valgono,per l’ammissione a tale forma di defini-zione anticipata del giudizio, le esclusionioggi stabilite per il cosiddetto patteggia-mento allargato, con l’unica eccezione deirecidivi di cui all’articolo 99, quartocomma, del codice penale, in ragione delfatto che non si tratta di un procedimentoche esclude, come invece il cosiddettopatteggiamento allargato, il pieno accerta-mento del fatto e della responsabilità. Lasentenza è una sentenza di condanna insenso proprio, che decide, ove vi sia statagià costituzione di parte civile, anche sulladomanda civile e che produce effetti vin-colanti extrapenali senza alcuna limita-zione rispetto alla sentenza di condannaemessa in dibattimento. All’accoglimentodella richiesta di pena con ammissione diresponsabilità seguono l’inappellabilità perl’imputato della sentenza e una limita-zione dell’appellabilità da parte del pub-blico ministero modellata sulla disciplinaattuale per la sentenza di condannaemessa nel giudizio abbreviato. Si applicaanche a tale soluzione processuale la di-sposizione prevista per il cosiddetto pat-teggiamento nei procedimenti per i piùgravi delitti dei pubblici ufficiali contro lapubblica amministrazione, e quindi si con-diziona la richiesta di condanna alla re-stituzione integrale del prezzo e del pro-fitto del reato.

Il giudice può comunque rigettare larichiesta o perché ritiene la pena indicataincongrua per difetto o perché valutainsufficiente, ai fini di una condanna, ilmateriale in atti; in tal caso, però, disponeil giudizio abbreviato e non già quelloordinario, non potendo trascurarsi che siè comunque di fronte ad una volontariaconfessione del fatto ad opera dell’impu-tato, che ha già espresso la volontà di ungiudizio allo stato degli atti.

L’articolo 15 rafforza l’istituto del-l’esposizione introduttiva, già interessatoin senso inverso dalla novella del 1999(legge 16 dicembre 1999, n. 479). Si ritieneinfatti che, al fine di rendere effettivi ipoteri del giudice di limitare il diritto allaprova delle parti, escludendo le prove

manifestamente superflue o irrilevanti,non si possa prescindere da una suaadeguata conoscenza dei termini fattualidella vicenda processuale, oggetto di rico-struzione. Il pubblico ministero, in esordiodi dibattimento, deve illustrare i fatti cheformano il tema di prova d’accusa e fareintendere le ragioni della pertinenza edella rilevanza delle prove di cui chiedel’ammissione; parimenti, nell’ordine indi-cato, devono fare le altre parti, in modotale che il giudice possa avere maggioreconsapevolezza, e quindi minori eccessi dicautela, nel ridurre le pretese di provadelle parti, a beneficio della speditezza edella maggiore efficacia dell’istruzione di-battimentale.

L’articolo 16 si ispira innanzitutto al-l’esigenza di costruire, nel contesto dellibero convincimento del giudice, il mo-dello legale della motivazione « in fatto »della decisione, nella quale risulti esplicitoil ragionamento probatorio sull’interospettro dell’oggetto della prova, che siaidoneo a giustificare razionalmente la de-cisione secondo il modello inferenzialeindicato per la valutazione delle prove.

Solo la motivazione in fatto, rigorosa-mente costruita con riguardo alla tenutasia informativa che logica della decisione,può costituire l’effettivo paradigma devo-lutivo sul quale commisurare la facoltà diimpugnazione delle parti e i poteri dicognizione del giudice dell’impugnazione,con specifico riferimento alle parti delladecisione alle quali si riferisce l’impugna-zione nonché alle prove di cui si deducel’omessa assunzione ovvero l’omessa o er-ronea valutazione.

L’articolo 17 modifica le disposizionigenerali in materia di impugnazioni, con-tenute nell’articolo 571 del codice di pro-cedura penale, in riferimento alla possi-bilità per l’imputato di presentare perso-nalmente l’impugnazione, che viene man-tenuta con l’unica eccezione del ricorsoper cassazione, la cui natura di strumentodi gravame ad elevato tasso di tecnicitàconsiglia che il relativo potere debba es-sere conferito unicamente al difensore.

A fini deflativi si prevede poi, all’arti-colo 591 del codice di procedura penale,

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una disciplina semplificata della dichiara-zione di inammissibilità dell’impugna-zione, senza ritardo né formalità di pro-cedura, da parte del giudice a quo, in tuttii casi nei quali l’invalidità dell’atto emergasenza che siano necessarie valutazioni che,come per la mancanza di interesse o ildifetto di specificità dei motivi, superinol’oggettività delle situazioni per le quali lasanzione è prevista.

Gli articoli 18, 24 e 25, comma 1,lettere da e) a l), modificano radicalmentela disciplina del giudizio di appello. Ledirettive di delega mirano ad una diversaconfigurazione dell’istituto, trasforman-dolo in uno strumento di impugnazione acritica vincolata ai motivi tassativamenteindicati dalla legge. Come è noto, oggil’appello devolve al giudice del controllouna porzione tendenzialmente ampia dellares iudicanda, costituita dai punti delladecisione a cui si riferiscono i motivi. Ilgiudizio di appello è così sollecitato adatteggiarsi in termini di un nuovo giudiziodi merito, destinato a sovrapporsi a quellodi primo grado che, però, si è svolto nellapienezza del contraddittorio per la prova.La conseguenza che spesso si determina èche la sentenza pronunciata all’esito di undibattimento dominato dal contraddittorioe dall’oralità è riformata da un’altra che,invece, segue ad un contatto quasi esclu-sivamente cartolare del giudice con laprova. La situazione attuale non è per-tanto di maggiore garanzia per l’imputatodi quella in cui il giudice di appello èchiamato a valutare la sussistenza o menodi quegli specifici vizi denunciati con laproposizione, puntuale, di determinati mo-tivi. Fermi restando i tradizionali motivilegati a violazioni di legge, il giudice diappello dovrà conoscere degli asseriti vizilegati a difetti probatori, anche soltantoper omessa valutazione di prove regolar-mente acquisite, che siano tali da poterdeterminare la riforma della sentenza. Intal modo, il giudizio di appello sarà mag-giormente conformato quale giudizio dicontrollo, capace di cogliere il vizio cheabbia ad invalidare la sentenza di primogrado e di rimediare immediatamente,mediante una calibrata rinnovazione

istruttoria nei termini oggetto del motivospecificamente articolato.

Le altre direttive tendono poi ad unacontrollata riduzione dell’area dell’appello;anzitutto, si evita la sperequazione traparte pubblica e parte privata oggi esi-stente, stabilendosi che il potere di appellospetti al procuratore generale soltanto neicasi di acquiescenza o di avocazione e nonpossa dunque sovrapporsi a quello del pub-blico ministero di primo grado; quindi siriduce l’appellabilità delle sentenze di con-danna ad opera del pubblico ministero,prevedendosi che siano tali soltanto quelleche modifichino il titolo del reato (come perquelle emesse in esito al giudizio abbre-viato) o che escludano la sussistenza di unacircostanza aggravante ad effetto speciale oche stabilisca una pena di specie diversa daquella ordinaria del reato; si riduce altresìl’appellabilità delle sentenze di prosciogli-mento ad opera del pubblico ministero,prevedendosi che non sia appellabile la sen-tenza che riconosca che il fatto è statocompiuto nell’adempimento di un dovere onell’esercizio di una facoltà legittima, inragione dell’assenza di ogni effetto vinco-lante nei giudizi civili o amministrativi didanno. Sempre nella prospettiva della ridu-zione dell’appellabilità senza sacrificio perle ragioni della difesa, si prescrive che l’ap-pello incidentale sia rimesso soltanto al-l’imputato e quindi acquisti una spiccatafunzione difensiva e sia limitato nella suaestensione, in particolare ai casi in cui nonabbia legittimazione all’appello principale.Infine si prevede che l’inammissibilità del-l’appello (che, è bene chiarire, non com-prende anche i casi di manifesta infonda-tezza dei motivi, come è invece per il ri-corso per cassazione) sia dichiarata conprocedura camerale, ma partecipata, con lapresenza, dunque, del pubblico ministero edei difensori delle parti.

Con l’introduzione dell’articolo 599-bise con la modifica dell’articolo 603 delcodice di procedura penale, si è ritenuto,per un verso, di recuperare l’istituto ori-ginario del cosiddetto patteggiamento inappello, abrogato nel 2008, in considera-zione dell’indubbia efficacia deflativa cheesso può comportare per il giudizio penale

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di appello, oggi afflitto da un carico ec-cessivo di processi, sottolineandone tutta-via la reale portata di « concordato suimotivi » più che di applicazione concor-data della pena. Si prevede però chevalgano, per tale forma di definizione delgiudizio di appello, le esclusioni oggi sta-bilite per il cosiddetto patteggiamento al-largato, con l’unica eccezione dei recidividi cui all’articolo 99, quarto comma, delcodice penale.

Al fine di dare una risposta alle criticheche avevano sollecitato l’abrogazione del-l’istituto, si è stabilito, per altro verso, di ri-chiamare il pubblico ministero nell’udienza,pur nel rispetto della sua autonomia, a un’at-tenta valutazione della richiesta sulla base diuniformi e chiare linee guida di orienta-mento, formulate almeno a livello distret-tuale (articolo 599-bis, comma 3, del codicedi procedura penale).

L’introduzione del comma 4-bis nell’ar-ticolo 603 del codice di procedura penaleè inoltre intesa ad armonizzare il ribalta-mento della sentenza assolutoria in ap-pello con le garanzie del giusto processo,secondo l’interpretazione ancora di re-cente offerta dalla Corte europea dei di-ritti dell’uomo (sentenza del 4 giugno2013, Hanu c. Romania), circa la dovero-sità, in questo caso, di riapertura del-l’istruttoria orale.

L’articolo 19 e gli articoli 24 e 25 appor-tano alcune puntuali ma significative modi-fiche alla disciplina del ricorso per cassa-zione. Si fissa il principio di delega in forzadel quale, in caso di cosiddetta « doppia de-cisione conforme » assolutoria, il ricorso percassazione può essere proposto soltanto peri motivi che afferiscono alle violazioni dilegge, e quindi non anche ai difetti di motiva-zione, e ciò perché, sulla base di una rico-struzione probatoria del fatto già scrutinatanel merito dal giudice di appello, si rafforzanotevolmente la presunzione di non colpe-volezza dell’imputato. Si fa, però, carico allegislatore delegato di individuare le condi-zioni per poter affermare la conformità delledecisioni di merito.

Ancora, si affida al legislatore delegatoil compito di individuare pari limitazioniper la ricorribilità delle sentenze di ap-

pello emesse nei procedimenti di compe-tenza del giudice di pace. Si interviene poicon le modifiche all’articolo 610 del codicedi procedura penale, che tendono a valo-rizzare lo spazio del contraddittorio car-tolare, consentendo al ricorrente di esseremeglio informato della ragione del rilievod’inammissibilità del ricorso e di replicarecon una memoria puntuale.

A fini deflativi, si ritiene opportunoprevedere una disciplina semplificata didichiarazione di inammissibilità nei casi incui l’invalidità dell’atto possa emergeresenza valutazioni che superino l’oggettivitàdelle situazioni, già indicate nella prece-dente analisi dell’articolo 591, comma1-bis, del codice di procedura penale.Analoga soluzione è prospettata per iricorsi contro le sentenze di patteggia-mento o di concordato sui motivi, per laquasi totalità dei quali la Corte di cassa-zione, secondo i più recenti rilievi stati-stici, delibera l’inammissibilità, con di-spendio di tempo e di costi organizzativi,pure a fronte della già disposta soluzionenegoziale del caso.

Nell’articolo 613, comma 1, del codicedi procedura penale, la soppressione del-l’inciso « Salvo che la parte non vi prov-veda personalmente », la quale si raccordacon l’analoga modifica all’articolo 571,comma 1 (si veda sopra), giustificata sulrilievo del contenuto rigorosamente tecni-co-professionale del ricorso per cassa-zione, comporta che quest’ultimo possaessere predisposto solo da parte di unavvocato iscritto all’albo speciale.

Essa è diretta altresì a scoraggiare lapresentazione di ricorsi meramente defa-tigatori e ad accelerare la formazione delgiudicato, atteso che per la quasi totalitàdi quelli presentati personalmente dall’im-putato la Corte di cassazione pronuncial’inammissibilità, con inutile dispendio ditempo e di costi organizzativi. La modificaproposta corrisponde a quanto già previstonella bozza di delega per la riforma delcodice di procedura penale della Commis-sione ministeriale presieduta dal professorRiccio, di cui si è detto in esordio.

La modifica del comma 1 dell’articolo616 del codice di procedura penale ri-

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sponde all’intento di evitare, attraverso lapossibilità di aumentare sino alla metàl’attuale importo previsto, a titolo di san-zione, per il caso di inammissibilità delricorso, la presentazione di ricorsi mera-mente defatigatori.

Si rende inoltre necessaria, per man-tenere inalterato nel tempo il valore san-zionatorio, una specifica disposizione checonsenta di adeguare, come già previstoper altre ipotesi (si veda anche l’articolo48, comma 6-bis, del codice di procedurapenale), l’importo della sanzione pecunia-ria alla variazione dell’indice dei prezzi alconsumo. Nella stessa prospettiva si col-loca la modifica al comma 6 dell’articolo48, in materia di rimessione del processo,che prevede la possibilità di aumentaresino alla metà l’attuale importo previsto, atitolo di sanzione, per il caso di inammis-sibilità della richiesta.

Con le modifiche all’articolo 618 delcodice di procedura penale si è intesorafforzare, conformemente a quanto giàstabilito nella bozza di delega per lariforma del codice di rito della Commis-sione ministeriale presieduta dal professorRiccio, l’uniformità e la stabilità nomofi-lattica dei princìpi di diritto espressi dalgiudice di legittimità; tanto l’enunciazionedel principio di diritto « nell’interesse dellalegge » da parte delle sezioni unite, quantoil raccordo fra sezioni semplici e sezioniunite vengono disciplinati in conformitàalle analoghe previsioni per il giudiziocivile di cassazione di cui, rispettivamente,al terzo comma dell’articolo 363 e al terzocomma dell’articolo 374 del codice diprocedura civile, come sostituiti dagli ar-ticoli 4 e 8 del decreto legislativo 2 feb-braio 2006, n. 40.

L’allargamento dell’ipotesi di annulla-mento senza rinvio, disciplinata dalla let-tera l) del comma 1 dell’articolo 620 delcodice di procedura penale, tende a de-flazionare i casi di giudizio di rinvio dopoannullamento ed è chiaramente ispiratoall’analoga previsione per il giudizio civiledi cassazione di cui al secondo commadell’articolo 384 del codice di proceduracivile, come sostituito dall’articolo 12 deldecreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40.

La semplificazione del procedimentocorrettivo, di cui all’articolo 625-bis,comma 3, del codice di procedura penale,è giustificata dalla duplice considerazioneche, nella specie, si tratta di mero erroremateriale (non di fatto) e che la relativacorrezione si risolve in ogni caso a favoredel condannato. Si interviene, poi, peraccordare alla Corte di cassazione il po-tere di rilevazione officiosa dell’errore difatto, sempre nell’ambito dell’intervento afavore del condannato. Non si scorgono,infatti, ragioni contrarie ad una modificache rafforza gli strumenti di emenda del-l’errore e che quindi rende maggiormenteeffettiva la tutela della posizione del ri-corrente che abbia visto dichiararsi inam-missibile o rigettarsi, per errore di fatto, ilricorso avverso una sentenza di condanna.Il termine di rilevazione officiosa corri-sponde al triplo di quello previsto per ildeposito della sentenza e decorre appuntodalla deliberazione, dal momento che èdalla rilettura degli atti del processo insede di redazione della motivazione che laCorte può avvedersi, senza sollecitazionedelle parti, dell’errore in cui è incorsa.

L’articolo 20 interviene sull’istitutodella rescissione del giudicato, di recenteintroduzione, con cui si rimedia all’erroreconsistito nell’aver svolto il processo inassenza dell’imputato pur quando nonv’erano le ragioni per procedere oltre,secondo quanto previsto dalla recente no-vella normativa di cui alla legge n. 67 del2014, relativamente alla sospensione delprocesso nei confronti di imputati irrepe-ribili. La legge da ultimo indicata haaffidato il compito di decidere sulle ri-chieste di rescissione alla Corte di cassa-zione, pur se i poteri che tale attribuzionecomporta siano di cognizione di profiliesclusivamente di merito. Si riversa cosìsulla Corte di cassazione un compito cheresta ordinariamente estraneo alle carat-teristiche di struttura della sua giurisdi-zione, ed è pertanto preferibile devolvereuna tale cognizione alla corte di appello,di certo più attrezzata per un tal tipo diverifiche. Il mutamento di attribuzioni èdestinato ad operare anche in riferimentoai giudicati che si siano già formati alla

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data di entrata in vigore della legge, salvoche a quella data non sia stata già pre-sentata alla Corte di cassazione la richie-sta di rescissione.

L’articolo 21 introduce a carico deipresidenti di corte di appello l’obbligo diriferire, con la relazione annuale sull’am-ministrazione della giustizia, in ordine alladurata dei procedimenti di appello iniziatisu impugnazione di una sentenza di con-danna, onde poter apprezzare se il periodobiennale di sospensione del corso dellaprescrizione sia sufficiente allo svolgi-mento del giudizio o se, di contro, i tempidi definizione siano più estesi; e in ordineall’andamento dei giudizi definiti con ilcosiddetto concordato sui motivi di impu-gnazione, in modo da poter riscontrare ilgrado di efficacia deflativa e registrare lamisura delle riduzioni operate sulla penarispetto a quella irrogata in primo grado.

L’articolo 22 interviene, seppure al difuori della direttrice principale dell’interoprogetto, per rimediare ad alcune incoe-renze del contenuto dell’articolo 129 dellenorme di attuazione, di coordinamento etransitorie del codice di procedura penale,per la parte oggetto di recente introduzionead opera del decreto-legge 10 dicembre2013, n. 136, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, secondo cuiil pubblico ministero è tenuto ad informare ilMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare dell’esercizio del-l’azione penale in relazione a reati « com-portanti un pericolo o un pregiudizio perl’ambiente » indicando « le norme di leggeche si assumono violate ». Si rileva, a tal pro-posito, che il tenore letterale della disposi-zione non è omogeneo rispetto a quello delcomma 1 dello stesso articolo 129, per ilquale – con riferimento all’obbligo di comu-nicazione dell’esercizio dell’azione penalenei confronti di un dipendente pubblico – ilpubblico ministero deve dare « notizia del-l’imputazione », e non è adeguato allo scopo,dal momento che con questa formulazionenon si consente all’autorità amministrativadi operare una reale valutazione in ordinealla gravità del fatto contestato.

Si osserva, ancora, come non sia con-divisibile la collocazione, nell’ambito di

una disposizione inerente gli obblighi dicomunicazione all’autorità amministrativadell’esercizio dell’azione penale, di unanorma regolante i rapporti tra il procedi-mento penale in materia di reati ambien-tali (nonché in materia di tutela dellasalute e della sicurezza agroalimentare) ei procedimenti amministrativi riguardantii medesimi fatti. Pertanto si ritiene didover espungere la norma stessa dal corpodell’articolo 129, comma 3-ter, delle citatenorme di attuazione, al fine di una piùopportuna collocazione in altra sede (inparticolare, nelle specifiche disposizioniregolanti la materia dei procedimenti am-ministrativi di competenza del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare). Il testo della disposizione ri-sultante per effetto delle proposte modi-fiche è il seguente:

« 3-ter. Quando esercita l’azione penaleper i reati previsti nel decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previstidal codice penale o da leggi speciali compor-tanti un pericolo o un pregiudizio per l’am-biente, il pubblico ministero informa il Mini-stero dell’ambiente e della tutela del territo-rio e del mare e la regione nel cui territorio ifatti si sono verificati, dando notizia dell’im-putazione. Qualora i reati di cui al primoperiodo arrechino un concreto pericolo allatutela della salute o alla sicurezza agroali-mentare, il pubblico ministero informa an-che il Ministero della salute o il Ministerodelle politiche agricole alimentari e forestali.[Il pubblico ministero, nell’informazione, in-dica le norme di legge che si assumono violate(soppresso)]. Le sentenze e i provvedimentidefinitori di ciascun grado di giudizio sonotrasmessi per estratto, a cura della cancelle-ria del giudice che ha emesso i provvedi-menti medesimi, alle amministrazioni indi-cate nel primo e nel secondo periodo delpresente comma. [I procedimenti di compe-tenza delle amministrazioni di cui ai periodiprecedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto oin parte, fatti in relazione ai quali procedel’autorità giudiziaria, possono essere avviati oproseguiti anche in pendenza del procedi-mento penale, in conformità alle norme vi-genti. Per le infrazioni di maggiore gravità,sanzionate con la revoca di autorizzazioni o

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con la chiusura di impianti, l’ufficio com-petente, nei casi di particolare complessitàdell’accertamento dei fatti addebitati, puòsospendere il procedimento amministrativofino al termine di quello penale, salva lapossibilità di adottare strumenti cautelari(soppresso)] ».

L’articolo 23 apporta alcune modifichealle disposizioni del decreto legislativon. 106 del 2006 sull’organizzazione del-l’ufficio del pubblico ministero, nella pro-spettiva di rafforzare i controlli, preventivie successivi, in ordine alla corretta osser-vanza delle disposizioni che regolano ildelicato momento dell’iscrizione della no-tizia di reato nell’apposito registro.

Gli articoli 24 e 25, comma 1, lettere da a)a c), contengono criteri di delega per la revi-sione della disciplina processuale in materiadi intercettazioni di comunicazioni o con-versazioni per il rafforzamento della tuteladei diritti di riservatezza, specialmente deisoggetti estranei all’accertamento penale,dei difensori e dei soggetti che svolgono com-piti di ausilio difensivo, che siano stati ca-sualmente intercettati, e di coloro che, purinteressati dal procedimento, siano staticontrollati anche con riguardo a settori dellaloro vita di relazione del tutto estranei altema di prova. Si tratta allora di mettere apunto delle regole che assicurino un’antici-pata selezione del materiale derivante da in-tercettazione da utilizzare anche in fase cau-telare, alla ricerca di un accettabile punto diequilibrio tra i diritti di difesa dei soggetticoinvolti nell’accertamento penale e i dirittidi riservatezza, anche dei soggetti che adesso rimangono estranei. Per quel che at-tiene ai colloqui col difensore, fermo re-stando il divieto di utilizzazione, sono daporsi limiti anche alle annotazioni nel ver-bale delle operazioni.

Si dettano poi direttive per attribuire lagaranzia giurisdizionale all’acquisizionedei cosiddetti tabulati telefonici, ossia dellenotizie circa i dati esterni relativi alleconversazioni e comunicazioni telefonicheo anche telematiche o informatiche, pre-vedendo l’intervento soltanto d’urgenza delpubblico ministero.

Si prescrive poi che il legislatore dele-gato individui limiti e modalità per poten-

ziare l’azione di contrasto ai più gravireati commessi dai pubblici ufficiali controla pubblica amministrazione, in specie alfenomeno corruttivo, semplificando lecondizioni per l’impiego in quegli ambitiprocedimentali dello strumento dell’inter-cettazione.

Gli articoli 24 e 26 contengono la risiste-mazione organica dell’ordinamento peni-tenziario, nel tempo oggetto di novelle nor-mative che ne hanno in qualche misura com-promesso la coerenza e l’organicità. In essoconvivono, con inevitabili frizioni interne,l’istanza rieducativa e di risocializzazionecon quella di sicurezza sociale, che sin daiprimi anni novanta si è sovrapposta allaprima, piegando alcuni istituti alla funzionedi incentivazione della collaborazione conl’autorità giudiziaria ed escludendone altridal trattamento rieducativo proprio in ra-gione di un incremento dell’efficacia mera-mente punitiva dell’esecuzione penale.

Le linee direttrici entro cui si intendeoperare sono costituite dalla semplifica-zione delle procedure, dalla revisione deipresupposti di accesso alle misure alterna-tive al fine di facilitare il ricorso alle stesse,dall’eliminazione di automatismi e preclu-sioni, impeditivi di una piena individualizza-zione del trattamento rieducativo, e dalla va-lorizzazione del lavoro quale strumento es-senziale per un effettivo reinserimento so-ciale. Occorre poi prevedere momenti digiustizia riparativa come tasselli qualificantidel percorso di recupero sociale sia in am-bito intramurario che in misura alternativa.Ancora, deve essere articolata una disciplinadi adeguamento delle norme dell’ordina-mento penitenziario alle esigenze rieduca-tive dei detenuti minori di età.

Gli articoli 27 e 28 contengono leprevisioni di delega per la predisposizionedelle norme di attuazione, di coordina-mento e transitorie e delle eventualinorme di integrazione e correzione diquelle attuative delle direttive in materiadi riforma del codice di procedura penale.

L’articolo 29 contiene la clausola diinvarianza finanziaria.

L’articolo 30 fissa un termine di vacatiolegis più ampio dell’ordinario, pari atrenta giorni.

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,n. 196, e successive modificazioni).

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xvii legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con ilprogramma di Governo.

L’intervento normativo è diretto a recuperare il processo penalead una durata ragionevole e secondo questa direttrice si sviluppanole proposte di modifica della normativa penale sia sostanziale cheprocessuale, eliminando gli appesantimenti che gravano irragionevol-mente sui tempi del processo senza, tuttavia, comprimere le garanziee i diritti della difesa.

La parte del disegno di legge che contiene i princìpi e criteridirettivi di delega ha l’obiettivo di affrontare con scelte di sistema ilproblema della durata non ragionevole dei processi, nella pienaconsapevolezza che una durata ragionevole dell’accertamento, oltre aessere oggetto di un diritto, è condizione essenziale, di tipo oggettivo,perché possa dirsi attuato il giusto processo.

Una parte dell’intervento riformatore è dedicata al rafforzamentodegli strumenti di contrasto del fenomeno corruttivo, che è diparticolare grave attualità.

Il progetto di riforma interviene anche sulla normativa dell’or-dinamento penitenziario, che necessita di una rivisitazione comples-siva a causa dei vari interventi di novella che hanno inciso sullaorganicità dell’intero impianto.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

2.1) Proposte di modifiche al codice penale.

L’obiettivo della deflazione penale è perseguito nel modo seguente:

mediante l’estinzione del reato a seguito di condotte riparatoriead opera dell’imputato, allorquando si tratti di reati procedibili aquerela e di reati procedibili d’ufficio che si caratterizzano per esserelesivi di interessi spiccatamente individuali;

mediante la revisione della disciplina della prescrizione, al finedi garantire la durata ragionevole del processo ed al contempotutelare l’imputato dall’esposizione al procedimento penale senza unlimite temporale ragionevole;

con norme di delega si prevede la revisione del sistema dellemisure di sicurezza, rendendo più netta la distinzione funzionale dallapena e rimodellandone la struttura in direzione esclusiva del conte-nimento della pericolosità sociale;

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ancora per delega si intende incidere sulla disciplina delcasellario giudiziale per adeguarla ai mutamenti normativi intervenutinella materia penale, anche processuale, e ciò alla luce dei princìpiche informano l’ordinamento nazionale e il diritto dell’Unione euro-pea nella materia della protezione dei dati personali;

infine, sempre per delega, si prevede una risistemazione delcodice penale, con individuazione delle materie che meritano di essereivi inserite, per dare maggiore conoscibilità a precetti e sanzioni.

Per quel che concerne il contrasto del fenomeno corruttivo, siinnalzano i limiti edittali di pena per il delitto di corruzione per attocontrario ai doveri di ufficio e si perfeziona lo strumento dellacosiddetta confisca allargata, in particolare con la previsione che ilprovvedimento ablativo non è caducato dall’eventualità che nei gradiimpugnazione sopravvenga una causa di estinzione del reato.

2.2) Proposte di modifica degli articoli del codice di procedura penale.

L’obiettivo dell’aumento dell’efficienza del processo è perseguitoincidendo sui seguenti ambiti.

Incapacità irreversibile dell’imputato:

si inserisce l’articolo 72-bis, prevedendo la definizione delprocesso con sentenza di non doversi procedere per il caso in cuil’imputato sia in uno stato di incapacità mentale irreversibile.

Fase delle indagini preliminari:

si rafforzano le garanzie difensive attraverso una modifica delladisciplina dell’articolo 104 (restringendo l’area di intervento del poteregiudiziale di differimento del colloquio dell’indagato, in stato direstrizione cautelare, con il suo difensore);

si modifica l’articolo 360 in tema di accertamenti tecnici nonripetibili del pubblico ministero, prevedendo un termine ristretto, macomunque congruo, entro cui l’indagato, che abbia fatto riserva diincidente probatorio, debba richiedere, a pena d’inefficacia della suariserva, l’incidente medesimo.

Procedimento di archiviazione:

si interviene sugli articoli 409 e 411 e si aggiunge l’articolo410-bis in tema di nullità del provvedimento di archiviazione da unlato riproducendo i casi di nullità elaborati dalla giurisprudenza edall’altro individuando nella corte di appello l’organo deputato alladecisione sull’impugnazione, senza che nel procedimento di impu-gnazione vi sia la partecipazione delle parti, sulla falsariga del modelloprevisto attualmente per la Corte di cassazione dall’articolo 611.

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Udienza preliminare:

viene eliminata la previsione del potere del giudice di ordinareulteriori indagini, ove ne ravvisi l’incompletezza, e del potere officiosodi assunzione di nuove prove.

Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere:

si devolve alla cognizione della corte di appello, e non più aquella della Corte di cassazione, l’impugnazione nei confronti dellasentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienzapreliminare;

si sopprime il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 428,ritenendosi incongrua l’attribuzione dell’impugnazione nel merito a unsoggetto – la persona offesa costituita parte civile – che dalla relativastatuizione non soffre alcun pregiudizio dei propri interessi;

si limitano i confini del successivo eventuale ricorso percassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciatain grado di appello soltanto al vizio di violazione di legge, escludendoil sindacato sulla motivazione.

Giudizio abbreviato:

si modifica l’articolo 438 per disciplinare il caso in cui ilgiudizio abbreviato sia richiesto immediatamente dopo il deposito deirisultati delle indagini difensive, senza che il pubblico ministero abbiapotuto esercitare il diritto alla controprova; è previsto altresì che, incaso di richiesta di giudizio abbreviato proposta in udienza prelimi-nare, ci sia la sanatoria delle eventuali nullità (non assolute) e la nonrilevabilità delle inutilizzabilità non derivanti da violazioni di divietiprobatori, oltre che la non proponibilità delle eccezioni di incompe-tenza per territorio del giudice.

Sentenza di cosiddetto patteggiamento:

si limita la proponibilità del ricorso per cassazione (consen-tendola nei soli casi in cui l’accordo non si sia formato legittimamenteo non si sia tradotto fedelmente nella sentenza, ovvero il suocontenuto presenti profili di illegalità per la qualificazione giuridicadel fatto, per la pena o per la misura di sicurezza, applicata odomessa), al fine di scoraggiare ricorsi meramente defatigatori;

si prevede la più agile procedura di correzione degli errorimateriali per rimediare ad alcuni vizi, non essenziali, della sentenzadi patteggiamento;

si propone di eliminare il cosiddetto patteggiamento allargato,riservando all’applicazione di pene sino a tre anni di reclusione tuttii benefìci che oggi sono riconosciuti al cosiddetto patteggiamentoinfrabiennale;

si condiziona l’accesso al patteggiamento, nei procedimenti peri più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica ammini-strazione, alla restituzione integrale del prezzo e del profitto del reato;

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si propone, con l’articolo 448-bis, l’introduzione di un nuovoistituto, la cosiddetta condanna emessa su richiesta dell’imputato, peril caso di volontaria confessione, valendo le esclusioni oggi stabilite peril cosiddetto patteggiamento allargato, nonché l’inappellabilità perl’imputato della sentenza ed una limitazione dell’appellabilità da partedel pubblico ministero. Anche in tale ambito, l’ammissibilità dellarichiesta dell’imputato, nei procedimenti per i più gravi delitti deipubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, è condizionataalla restituzione integrale del prezzo e del profitto del reato.

Esposizione introduttiva a fini di valutazione delle richieste di prova:

si intende rafforzare l’istituto dell’esposizione introduttiva alfine di rendere effettivi i poteri del giudice di limitare il diritto allaprova delle parti. Il pubblico ministero, in esordio di dibattimento,deve illustrare i fatti che formano il tema di prova d’accusa e faremergere le ragioni della pertinenza e rilevanza delle prove di cuichiede l’ammissione; parimenti devono fare le altre parti.

Sentenza di merito:

si prevede un modello legale della motivazione « in fatto » delladecisione, rigorosamente costruita con riguardo alla tenuta sia « in-formativa » che « logica » della decisione così da costituire l’effettivoparadigma devolutivo sul quale posizionare la facoltà di impugnazionedelle parti e i poteri di cognizione del giudice dell’impugnazione.

Disposizioni generali sulle impugnazioni:

si esclude che l’imputato possa presentare personalmente ri-corso per cassazione, strumento di gravame ad elevato tasso ditecnicità utilizzabile unicamente dal difensore;

si predispone, all’articolo 591, con l’introduzione del comma1-bis, una disciplina semplificata della dichiarazione di inammissibi-lità, senza ritardo né formalità di procedura, da parte del giudice aquo, in tutti i casi nei quali l’invalidità dell’atto emerga in manieraevidente senza che siano necessarie valutazioni.

Giudizio di appello:

si introduce l’articolo 599-bis, che prevede un « concordato suimotivi » (non semplicemente un’applicazione concordata della pena) infunzione deflativa e a beneficio del giudizio di appello, oggi afflitto daun carico eccessivo di processi, e si prevede che il pubblico ministeronell’udienza, pur nel rispetto della sua autonomia, proceda adun’attenta valutazione della richiesta, sulla base di uniformi e chiarelinee guida di orientamento, formulate almeno a livello distrettuale(articolo 599-bis, comma 4);

si introduce il comma 4-bis dell’articolo 603, volto ad armo-nizzare il ribaltamento della sentenza assolutoria in appello con legaranzie del cosiddetto giusto processo (prevedendo che, ove il giudicedi appello ritenga di dissentire da quello di primo grado che haraccolto in contraddittorio la prova dichiarativa, in punto di valuta-

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zioni di attendibilità, deve disporre la rinnovazione dell’istruzione,sempre che non ritenga manifestamente infondato l’appello delpubblico ministero).

Ricorso per cassazione:

si modifica l’articolo 610, consentendo al ricorrente di esseremeglio informato della ragione del rilievo d’inammissibilità del ricorsoe di replicare con una memoria puntuale;

si prevede, a fini deflativi, una disciplina semplificata didichiarazione di alcuni casi di inammissibilità, quando essa emergasenza necessità di valutazioni che superino l’oggettività delle situazionigià indicate nella precedente analisi dell’articolo 591, comma 1-bis;

si prevede un’analoga disciplina semplificata di dichiarazione diinammissibilità dei ricorsi contro le sentenze di patteggiamento o diconcordato sui motivi;

si prevede che il ricorso per cassazione, come sopra evidenziato,sia predisposto solo da parte di un avvocato iscritto all’albo speciale(così scoraggiandosi la presentazione di ricorsi meramente defatigatoried accelerando la formazione del giudicato);

si modifica il comma 1 dell’articolo 616, con la previsione dellapossibilità di aumentare sino al triplo l’attuale importo previsto, atitolo di sanzione, per il caso di inammissibilità del ricorso, al fine discoraggiare la presentazione di ricorsi meramente defatigatori;

si introduce una specifica disposizione che consente di ade-guare, come già previsto per altre ipotesi (si veda anche l’articolo 48,comma 6-bis), l’importo della sanzione pecuniaria alla variazionedell’indice dei prezzi al consumo;

si modifica il comma 6 dell’articolo 48, in materia di rimessionedel processo, che prevede la possibilità di aumentare sino al doppiol’attuale importo previsto, a titolo di sanzione, per il caso diinammissibilità della richiesta;

si modifica l’articolo 618 al fine di rafforzare l’uniformità e lastabilità nomofilattica dei princìpi di diritto espressi dal giudice dilegittimità (prevedendo che tanto l’enunciazione del principio didiritto « nell’interesse della legge » da parte delle sezioni unite, quantoil raccordo fra sezioni semplici e sezioni unite vengono disciplinati inconformità alle analoghe previsioni per il giudizio civile di cassazione);

si amplia l’ipotesi di annullamento senza rinvio, disciplinatadalla lettera l) del comma 1 dell’articolo 620, al fine di deflazionarei casi di giudizio di rinvio dopo l’annullamento (chiaramente ispiratoall’analoga previsione per il giudizio civile di cassazione);

si procede alla semplificazione del procedimento correttivo, dicui all’articolo 625-bis, comma 3, giustificato dalla duplice conside-razione che, nella specie, si tratta di mero errore materiale (non difatto) e che la relativa correzione si risolve in ogni caso a favore delcondannato;

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si estende la possibilità di rilevazione d’ufficio, oggi prevista perl’errore materiale, all’errore di fatto che abbia ad inficiare la sentenzaemessa dalla Corte di cassazione, nella prospettiva di una tutelarafforzata delle ragioni del condannato.

Rescissione del giudicato:

l’articolo 629-bis interviene sul recente istituto della rescissionedel giudicato, con cui si rimedia all’errore consistito nell’aver svoltoil processo in assenza dell’imputato pur quando non v’erano le ragioniper procedere oltre, secondo quanto previsto dalla legge n. 67 del2014, relativamente alla sospensione del processo nei confronti degliimputati irreperibili. Si propone di devolvere alla corte di appello (enon più alla Corte di cassazione) il compito di decidere sulle richiestedi rescissione, vertendo su profili esclusivamente di merito.

2.3) Proposte di modifica alle norme di attuazione, di coordinamento etransitorie del codice di procedura penale e alla normativa diorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero:

l’articolo 20 interviene, seppure al di fuori della direttriceprincipale dell’intero progetto, per rimediare ad alcune incoerenze delcontenuto dell’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordina-mento e transitorie del codice di procedura penale, per la parteoggetto di recente introduzione ad opera del decreto-legge 10 dicem-bre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio2014, n. 6, secondo cui il pubblico ministero è tenuto ad informareil Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del maredell’esercizio dell’azione penale in relazione a reati « comportanti unpericolo o un pregiudizio per l’ambiente » indicando « le norme dilegge che si assumono violate »;

si interviene sulle disposizioni che regolano l’organizzazionedegli uffici del pubblico ministero per richiamare il procuratore dellaRepubblica ad una vigilanza effettiva sull’osservanza delle disposizionirelative agli adempimenti di iscrizione delle notizie di reato nell’ap-posito registro, con la specificazione che anche per tale ambito sianoacquisiti dati e notizie ad opera del procuratore generale nell’ambitodei suoi poteri di vigilanza.

2.4) Direttive di delega per la riforma del codice di procedura penalee dell’ordinamento penitenziario.

Il disegno di legge delega si prefigge di affrontare con scelte disistema il problema della durata non ragionevole dei processi,obiettivo perseguito incidendo sui seguenti ambiti.

Intercettazione di comunicazioni o conversazioni del difensore e ac-quisizione dei cosiddetti tabulati telefonici:

si prevede una revisione della disciplina delle intercettazionitelefoniche o telematiche che possa assicurare una maggiore tutela deidiritti alla riservatezza dei terzi estranei, dei soggetti soltanto casual-

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mente intercettati (come i difensori nei colloqui con l’assistito) e deisoggetti comunque coinvolti nell’accertamento penale in riferimentoalle conversazioni o comunicazioni del tutto estranee all’oggettodell’accertamento e quindi del tutto irrilevanti;

si prevede il rafforzamento delle garanzie della difesa conl’attribuzione al giudice, e non più al pubblico ministero, del poteredi acquisizione dei cosiddetti tabulati telefonici.

Giudizio di appello:

si prevede un giudizio di appello a critica vincolata, con laprevisione di tassativi motivi;

per una riduzione controllata dell’area dell’appello si prevede,anzitutto, che il potere di appello spetti al procuratore generalesoltanto nei casi di acquiescenza o di avocazione, e non possa dunquesovrapporsi a quello del pubblico ministero di primo grado; quindi siriduce l’appellabilità delle sentenze di condanna ad opera del pubblicoministero – prevedendosi che siano tali soltanto quelle che modifi-chino il titolo del reato o che escludano la sussistenza di unacircostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una penadi specie diversa da quella ordinaria del reato – e l’appellabilità dellesentenze di proscioglimento ad opera del pubblico ministero, preve-dendosi che non sia appellabile la sentenza che riconosca che il fattoè stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di unafacoltà legittima, in ragione dell’assenza di alcun effetto vincolante neigiudizi civili o amministrativi di danno;

sempre nella medesima prospettiva della riduzione dell’appel-labilità, si prevede la riduzione dell’area dell’appello incidentale,riservando lo strumento al solo imputato e per i soli casi in cui nonabbia legittimazione all’appello principale;

a fini di semplificazione, ma senza sacrificio delle garanzie delleparti, si prevede che l’inammissibilità sia delibata con proceduracamerale partecipata.

Giudizio di cassazione:

si prevede che in caso di cosiddetta « doppia decisione con-forme » di assoluzione la ricorribilità per cassazione sia limitata ai solivizi di violazione di legge. Allo stesso modo si dispone in riferimentoalle sentenze di appello rese nei procedimenti di competenza delgiudice di pace.

Riforma dell’ordinamento penitenziario:

si semplificano i procedimenti di competenza del magistrato edel tribunale di sorveglianza, ad eccezione di quelli aventi ad oggettol’applicazione o la revoca delle misure alternative alla detenzione;

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si prevede la revisione della complessa normativa dell’accesso aibenefìci e alle misure lato sensu trattamentali anche rivedendo ladisciplina nel senso dell’eliminazione di preclusioni automaticheall’accesso ai cosiddetti benefìci che, come tali, prescindano daconsiderazioni concrete e individualizzate;

si incentiva la potenzialità rieducativa del lavoro durante ilperiodo di detenzione anche con il ricorso a prestazioni d’opera al difuori del rapporto di lavoro classicamente inteso, collegate a forme divolontariato;

si prevede un più esteso utilizzo dei collegamenti audiovisivi siaa fini processuali che per favorire le relazioni familiari.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il disegno di legge apporta modifiche al codice penale e al codicedi procedura penale, innovando tutte le norme che riguardano gliistituti interessati e quelle a questi correlate.

Per quanto concerne le deleghe, i criteri enunciati incidonopotenzialmente tanto sul codice di procedura penale e relative normedi attuazione, quanto su leggi speciali (legge sull’ordinamento peni-tenziario e relativo regolamento).

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzionali.

L’intervento non confligge con precetti costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e lefunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli entilocali.

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o diincompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, inci-dendo su materia (norme dell’ordinamento penale) riservata allacompetenza legislativa dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, dellaCostituzione.

Le disposizioni contenute nell’intervento normativo sono compa-tibili e rispettano i princìpi di cui all’articolo 118 della Costituzione,in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta,nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

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7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione dellepossibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazionenormativa.

L’intervento normativo ha rango primario e non pone prospettivedi delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analogaall’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non vi sono progetti di legge che sono specificamente afferenti allematerie oggetto di proposta.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogooggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano coni princìpi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIO-NALE.

1) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento europeo.

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o diincompatibilità con l’ordinamento europeo.

2) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte dellaCommissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissioneeuropea sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-zionali.

L’intervento è pienamente compatibile con gli obblighi interna-zionali.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustiziadell’Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

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5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomosul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea deidiritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. L’introduzione delcomma 4-bis dell’articolo 603 del codice di procedura penale è intesaad armonizzare il ribaltamento della sentenza assolutoria in appellocon le garanzie del « fair trial », secondo l’interpretazione ancora direcente offerta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (4 giugno2013, Hanu c. Romania), circa la doverosità, in questo caso, diriapertura dell’istruttoria orale.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazionesul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unioneeuropea.

Nulla da osservare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIO-NALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Si è introdotta la definizione normativa del « concordato anchecon rinuncia ai motivi di appello » (articolo 599-bis del codiceprocedura penale) resa necessaria dalla disciplina del nuovo istituto.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelprogetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni eintegrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sonocorretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per lemodifiche e integrazioni al codice penale e al codice di procedurapenale.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’attonormativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testonormativo.

L’intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti;all’interno del testo normativo sono presenti abrogazioni esplicite.

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5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effettoretroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o diinterpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-gente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o direviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazioneautentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anchea carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica dellacongruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento prevede l’adozione di più decreti legislativi, perl’attuazione delle norme di delega.

I termini stabiliti sono idonei a consentire un’adeguata istruttoriae ponderazione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e diriferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istitutonazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlataindicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Vi è la necessità di verificare gli effetti delle modifiche in terminidi recupero di efficienza del processo penale.

Non vi è necessità di ricorrere all’Istituto nazionale di statistica,perché il Ministero della giustizia può acquisire i dati necessariapportando le opportune modifiche ai registri informatici.

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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticitàconstatate, anche con riferimento al contesto internazionale edeuropeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

In via generale, il problema che con la proposta normativa siintende risolvere è quello della inidoneità del sistema penale sostan-ziale e processuale rispetto all’obiettivo di assicurare efficace azionerepressiva e sanzionatoria delle condotte delittuose commesse e, in viaprospettica, di prevenirne la commissione. In particolare, l’inadegua-tezza della risposta sanzionatoria, da un lato, e la durata eccessiva deiprocedimenti e dei processi penali, con le sue conseguenze quanto allaprescrizione dei reati, dall’altro, costituiscono seri ostacoli all’effetti-vità della tutela penale.

Con il disegno di legge si introduce un nuovo istituto, quello dellaestinzione del reato per condotte riparatorie (articolo 1), finalizzatoad incentivare condotte satisfattive delle ragioni delle persone offesee dei danneggiati, da attuarsi mediante risarcimento, restituzioni edeliminazione delle conseguenze del reato; quindi si modellano istitutiche consentano nel medio periodo di incentivare il ricorso a forme dirito alternativo, mutuate sullo schema del patteggiamento – ocomunque connotate da un accordo tra le parti in ordine alladeterminazione della pena da infliggere – che portino all’emissione disentenza di condanna su richiesta dell’imputato ad una pena finalenon superiore, computate circostanze e diminuente di rito, ad ottoanni di reclusione.

A fronte poi della necessità di disincentivare e sanzionare lacommissione di taluni reati, connotati da una predominante finalitàdi profitto, si prevede l’ampliamento delle ipotesi di utilizzo dellaconfisca allargata, strumento ablatorio di applicazione ampia, che nonpresuppone necessariamente una diretta correlazione tra il bene edil singolo episodio delittuoso.

Inoltre, è generalmente avvertita la pressante esigenza di recu-perare il processo penale ad una durata ragionevole, in conformitàcon la disposizione costituzionale dell’articolo 111, che, oltre ad essereoggetto di un diritto delle parti – peraltro anche di natura conven-zionale (il riferimento è all’articolo 6 della Convenzione europea perla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) –,è condizione essenziale, di tipo oggettivo, perché possa dirsi attuatoil giusto processo.

Secondo questa direttrice di riforma si sviluppa un’altra partedelle proposte di modifica della normativa penale sia sostanziale cheprocessuale, senza però che venga perso di vista lo stretto raccordotra una maggiore efficienza del sistema e il mantenimento, se non anziil rafforzamento, delle garanzie dei diritti, specie dell’imputato.

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In particolare, in tale contesto si collocano le proposte di riformaal regime delle cause di sospensione della prescrizione, finalizzate adevitare che la complessità intrinseca delle indagini (quale tipicamenteconnessa, ad esempio, alla necessità di compiere atti di indagineall’estero attraverso la rogatoria) si traduca in un pregiudizio all’ef-ficienza delle stesse.

Nello stesso solco si collocano le modifiche alle disposizioni delcodice di rito che, ad oggi, consentono la pendenza sine die deiprocedimenti a carico di soggetti incapaci di intendere e volere, altresìincapaci di partecipare consapevolmente al processo (articolo 9).

Analoga finalità hanno le disposizioni in tema di correzionedell’errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delleparti (articolo 14).

Conclusivamente, l’idea posta a fondamento dell’intero progetto diriforma è che il recupero di tempi ragionevoli al processo penale nonpossa fare a meno di una forte attenzione al tema della tutela deidiritti coinvolti dall’accertamento penale, non fosse altro perché ladurata ragionevole, per dettato costituzionale, connota non già ilprocesso, quale che sia la sua struttura, ma il giusto processo.

Infine, altro problema affrontato con il disegno di legge è quellodi prevedere una più efficace azione di contrasto del fenomenocorruttivo, che è di allarmante attualità. A tale scopo si apportanomodifiche alla normativa sostanziale, oltre che processuale: si ina-spriscono le pene del delitto di corruzione, anche al fine di aumentarei tempi di prescrizione, e si migliora il già efficace strumento dellacosiddetta confisca allargata, in particolare prevedendo che il prov-vedimento ablativo conservi efficacia pur quando nei successivi gradidi impugnazione sia sopravvenuta una causa estintiva del reato oggettodi accertamento. E, al fine di assicurare quanto più possibile cheprezzo o profitto di questi gravi delitti siano sempre oggetto direcupero a fini di confisca, si stabilisce che l’imputato, ove intendachiedere il patteggiamento o l’emissione di condanna a pena prede-terminata, debba restituire l’integrale ammontare del prezzo o delprofitto del reato contestatogli, pena altrimenti l’inammissibilità dellarichiesta di definizione anticipata del giudizio.

Altro problema da risolvere è quello di dare organicità allanormativa dell’ordinamento penitenziario, che necessita di una rivi-sitazione complessiva dopo essere stata interessata negli anni da unamolteplicità di interventi di novella, che hanno in qualche modocompromesso la coerenza e l’organicità dell’intero impianto. Lostrumento utilizzato a questo scopo è duplice: da un lato, lapredisposizione di norme immediatamente operanti, dall’altro, l’arti-colazione di princìpi e criteri di delega, essendosi valutata l’oppor-tunità, per alcun aspetti interessati dalla riforma, di una approfonditavalutazione dei raccordi con altre parti dell’impianto sistematico.

Altro profilo di criticità dell’attuale impianto normativo penale èquello strettamente connesso al complesso regime delle impugnazioniche, da strumento di garanzia, si è ormai trasformato in un percorsodi ostacoli e preclusioni che compromettono l’efficienza del sistema edassicurano impunità.

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B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo)perseguiti con l’intervento normativo.

Nel breve e medio periodo l’intervento normativo di cui al disegnodi legge è finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi;

incentivare condotte di ravvedimento attuoso, realizzate me-diante risarcimento, restituzioni ed eliminazione delle conseguenze delreato;

innalzare le pene per il delitto di corruzione per atto contrarioai doveri di ufficio;

estendere l’applicazione della confisca cosiddetta estesa o al-largata, e prevedere che tale provvedimento ablativo non sia caducatodalla sopravvenienza, nei gradi di impugnazione, di una causa diestinzione del reato;

modificare la disciplina della prescrizione del reato nel senso diestenderne i casi di sospensione;

allargare il novero dei riti premiali alternativi al dibattimento;

evitare che possano crearsi processi infiniti nei confronti dipersone incapaci di partecipare consapevolmente al processo, la cuisituazione di incapacità sia irreversibile;

rafforzare le garanzie difensive limitando i casi in cui èconsentito al giudice differire il colloquio del detenuto con ildifensore;

assicurare un rapido svolgimento delle indagini preliminarievitando il ricorso strumentale e dilatorio alla riserva di incidenteprobatorio da parte dell’indagato;

riformare le procedure finalizzate al controllo sui provvedi-menti emessi in esito alla richiesta di archiviazione;

limitare i poteri officiosi di integrazione probatoria oggi atti-vabili dal giudice delle indagini preliminari;

recuperare efficienza complessiva al regime dell’udienza preli-minare;

semplificare il giudizio abbreviato;

impedire impugnazioni defatigatorie ed accelerare la forma-zione del giudicato anche mediante la più agile procedura dicorrezione degli errori materiali nell’ipotesi di erronea determinazionedella sanzione;

estendere l’area del cosiddetto patteggiamento e introdurre unanuova ipotesi di rito alternativo che si concluda con l’adozione disentenza di condanna emessa su richiesta dell’imputato a penapredeterminata, accompagnata dall’ammissione di responsabilità;

prevedere che l’accesso ai riti premiali sia generalmente con-dizionato, nei procedimenti per i più gravi delitti dei pubblici ufficiali

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contro la pubblica amministrazione, alla restituzione del prezzo e delprofitto del reato;

limitare i casi di ricorribilità per cassazione avverso le sentenzedi patteggiamento;

individuare una struttura essenziale della motivazione dellesentenze che le renda maggiormente leggibili consentendo un eserciziopiù efficace del diritto di impugnazione;

semplificare i rimedi impugnatori;

reintrodurre l’istituto del concordato anche con rinuncia aimotivi di appello a fini deflativi.

Gli interventi normativi da attuare, attraverso lo strumento delladelega al Governo sono finalizzati, nel medio e lungo periodo, araggiungere i seguenti obiettivi:

in ordine al codice penale:

estendere la procedibilità a querela per reati, oggi procedibilidi ufficio, che offendono interessi esclusivamente individuali;

rivedere il sistema normativo delle misure di sicurezza;

giungere ad una sistemazione organica delle norme penaliincriminatrici, individuando le materie, oggi disciplinate e sanzionateda leggi penali speciali, che meritano di essere ivi inserite;

modificare le norme che disciplinano il casellario giudizialeper una migliore attuazione delle garanzie di protezione dei datipersonali.

In merito alla materia processuale:

rafforzare le garanzie di riservatezza nelle intercettazioni diconversazioni o comunicazioni telefoniche o telematiche, specie deisoggetti casualmente intercettati, e tra questi il difensore nei colloquicon l’assistito;

ampliare l’impiego delle intercettazioni delle conversazioni ecomunicazioni telefoniche o telematiche nei procedimenti per i piùgravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

riservare al giudice, salvi i casi di urgenza, l’adozione deiprovvedimenti per l’acquisizione dei dati esterni delle comunicazionie conversazioni telefoniche (tabulati);

limitare ai vizi di violazione di legge il ricorso per cassazionein caso di cosiddetta decisione doppia conforme di assoluzione eavverso le sentenze di appello rese nei procedimenti di competenzadel giudice di pace.

Quanto alle modifiche alle norme dell’ordinamento penitenziario:

semplificare le procedure e rivedere i presupposti di accesso allemisure alternative alla detenzione;

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eliminare le preclusioni automatiche all’accesso ai cosiddettibenefìci che, come tali, prescindano da considerazioni concrete edindividualizzate;

riconoscere il diritto all’affettività delle persone detenute evalorizzare il lavoro quale fondamentale strumento di risocializza-zione.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare ilgrado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorarel’attuazione dell’intervento nell’ambito della verifica dell’impatto dellaregolamentazione (VIR).

Vanno monitorati i flussi (sopravvenuti-definiti) dei procedimentidi appello e dinanzi alla Corte di cassazione al fine di verificare:

la riduzione dei tempi di definizione dei processi;

la riduzione del numero delle impugnazioni proposte;

l’incremento delle ipotesi di definizione dei procedimenti conriti premiali in primo grado;

l’incremento delle confische nei procedimenti per i più gravidelitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

la verifica della operatività del concordato anche con rinunciaai motivi di appello.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinataridei principali effetti dell’intervento regolatorio.

Magistrati; polizia giudiziaria; indagati ed imputati, difensori,persone offese e parti civili.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTIL’INTERVENTO.

Il progetto si avvale del lavoro svolto dalla Commissione mini-steriale di studio sulle possibili riforme del codice di procedura penalepresieduta dal dottor Giovanni Canzio, presidente della corte diappello di Milano, istituita con decreto del Ministro della giustizia del10 giugno 2013, oltre che di quello portato a termine dai gruppiministeriali di studio per una proposta di revisione del sistema penale(prescrizione del reato e depenalizzazione), entrambi presieduti dalprofessor Antonio Fiorella, ordinario di diritto penale presso la facoltàdi giurisprudenza dell’università degli studi « La Sapienza » di Roma,ed istituiti con decreti ministeriali del novembre e dicembre 2012. Ilprogetto ha poi tenuto conto dei risultati della Commissione mini-steriale di studio per la riforma del codice di procedura penale,istituita con decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2006, epresieduta dal professor Giuseppe Riccio, ordinario di procedurapenale presso l’università degli studi « Federico II » di Napoli.

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Si è ritenuto opportuno effettuare consultazioni con i cittadini,mediante attivazione di due indirizzi di posta elettronica gestiti dallaPresidenza del Consiglio dei ministri, cui i cittadini hanno potutoinviare proposte e osservazioni sulle linee di riforma annunciate.

SEZIONE 3 – LA VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTER-VENTO (« OPZIONE ZERO »).

L’opzione di non intervento è stata valutata, ma disattesa inquanto l’intervento regolatorio è necessario per garantire il principiocostituzionale della ragionevole durata dei processi oltreché perarmonizzare la legislazione nazionale con i parametri europei.

SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE.

L’intervento normativo proposto tiene conto dei lavori specialisticidi cui alla sezione 2.

Le opzioni alternative all’intervento erano, in primo luogo, quella dinon attuare modifiche all’attuale sistema, ipotesi che non avrebbeconsentivo di affrontare i problemi di cui alla sezione 1, lettera A).

Ulteriore opzione era quella di disciplinare diversamente i singoliistituti toccati dal disegno di legge; le opzioni proposte costituisconoil risultato di una considerazione tecnica del ventaglio di modifichepotenziali, logicamente orientata al fine di evitare modifiche fuorisistema ovvero irragionevoli asimmetrie nei trattamenti sanzionatori.

Quanto ai campi rispetto ai quali è prevista l’adozione di decretiattuativi della delega legislativa, nel corso dei relativi lavori dipredisposizione si terranno tavoli tecnici tra le amministrazioniinteressate.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIAPROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMI-NISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PICCOLE EMEDIE IMPRESE.

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinataridiretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamentemisurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenzasulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

I vari interventi regolatori oggetto della proposta non presentanosvantaggi, poiché risultano tutti improntati all’esigenza di semplificarele procedure, senza comprimere il diritto di difesa e le ragioni dellepersone offese dai reati, di incrementare il ricorso ai riti premiali, dimigliorare l’efficienza delle indagini e del processo, anche nella fasedell’udienza preliminare.

Gli effetti degli interventi non potranno che essere positivi perl’organizzazione e le attività degli uffici giudiziari, trattandosi diinterventi finalizzati a ridurre il numero dei procedimenti penali eda garantirne semplificazione e celerità nella definizione.

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Quanto alla prevista delega di riforma dell’ordinamento peniten-ziario, i criteri espressi sono finalizzati a delineare la linea diintervento normativo delegato, con particolare riferimento alla sem-plificazione delle procedure, alla revisione dei presupposti di accessoalle misure alternative, all’eliminazione di automatismi e preclusioniche oggi costituiscono potenziale ostacolo all’individuazione di unpercorso rieducativo realmente personalizzato rispetto alle esigenzedel singolo condannato, alla previsione delle attività di giustiziariparativa come momenti di rilievo nel percorso del recupero socialedel condannato, all’incentivo delle attività di volontariato svolteall’interno delle strutture carcerarie e degli uffici di esecuzione penaleesterna e ad ampliare, infine, la tutela dell’affettività del detenuto.

B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sullemicro, piccole e medie imprese.

L’intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costiamministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorieindicate.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’interventoregolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l’attuazione.

L’attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite lestrutture interne e l’organizzazione già in atto del Ministero dellagiustizia, che applicheranno i nuovi istituti e le regole processuali coni mezzi a loro disposizione.

Almeno una parte degli istituti, e, simmetricamente, degli effettidell’intervento regolatorio, è comunque rimessa alle scelte processualidel soggetto interessato, che dovrà valutare, ad esempio, la conve-nienza ad optare per un rito alternativo a fronte delle preclusionicorrelate alla scelta, anche considerando la complessiva maggioreefficienza del processo, che renderà verosimilmente meno probabilela consumazione del termine di prescrizione del reato.

Quanto alla delega normativa in materia penitenziaria, è previstoche il legislatore delegato incrementi le attività di volontariato siaall’interno del carcere che presso gli uffici di esecuzione penaleesterna; pertanto occorrerà tenere conto della natura eventuale di talicontributi.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTOCONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COM-PETITIVITÀ DEL PAESE.

Il disegno di legge, attenendo alla materia strettamente penalesostanziale e processuale, non presenta profili di diretta incidenza sul

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corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competi-tività del Paese, salva la considerazione generale che una efficienzanella definizione dei procedimenti penali costituisce garanzia di tutelaper tutti gli operatori di mercato, anche di nazionalità estera, chedecidano di intraprendere attività sul territorio e che possanoconfidare in un sistema che si avvalga di un adeguato apparatosanzionatorio dei fatti penalmente rilevanti che producano dannoaltresì alle ragioni patrimoniali della persona offesa o danneggiata dalreato.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO DI RE-GOLAMENTAZIONE.

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio.

Sono soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regola-torio i magistrati requirenti e giudicanti, le forze di polizia, ilMinistero della giustizia.

B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e perl’informazione dell’intervento, perché diretto a soggetti specializzati(magistrati, avvocati, ufficiali giudiziari e polizia giudiziaria). Il testoverrà diffuso in rete mediante il sito web del Ministero della giustizia.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell’inter-vento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio verràattuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senzal’introduzione di nuove forme di controllo che implichino oneri perla finanza pubblica.

In particolare, il monitoraggio in ordine agli effetti dell’interventoregolatorio potrà essere attuato verificando:

il numero delle definizioni dei reati procedibili a querela perdeclaratoria di estinzione a seguito di condotte riparatorie;

il numero dei processi aperti nei confronti di soggetti incapacidi partecipare al processo il cui stato di incapacità sia irreversibile;

il numero delle sentenze che dichiarino, nei diversi gradi, laprescrizione;

il numero dei provvedimenti di confisca cosiddetta allargataadottati;

il numero delle sentenze emesse in esito a riti alternativi, anchedi nuova introduzione;

il numero delle pendenze in appello;

il numero dei ricorsi impugnatori proposti;

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la durata media delle indagini preliminari, del primo grado edei successivi gradi di giudizio;

il tempo medio affinché le sentenze di condanna diventinodefinitive.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’interventoregolatorio.

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell’in-tervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’inter-vento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenzabiennale, la prevista VIR, nella quale saranno presi in esame i seguentiaspetti;

verifica dell’efficacia dell’intervento mediante analisi dei flussi;

tasso di adesione alle nuove misure introdotte da parte deisoggetti legittimati.

A queste verifiche si procederà utilizzando gli indicatori di cui allasezione 1, lettera C).

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONEEUROPEA.

L’intervento normativo non è chiamato ad adeguarsi ad un livellominimo di regolazione europea, riguardando materia non compresanelle competenze concorrenti dell’Unione europea.

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DISEGNO DI LEGGE__

TITOLO I

MODIFICHE AL CODICE PENALE

CAPO I

ESTINZIONE DEL REATO PER CON-DOTTE RIPARATORIE, MODIFICHE AILIMITI DI PENA PER IL DELITTO DICORRUZIONE E MAGGIORE EFFI-CIENZA DELLA CONFISCA COSIDDETTA

ESTESA

ART. 1.

(Condotte riparatorie).

1. Dopo l’articolo 162-bis del codicepenale è inserito il seguente:

« ART. 162-ter. – (Estinzione del reatoper condotte riparatorie). – Nei casi diprocedibilità a querela soggetta a remis-sione, il giudice dichiara estinto il reato,sentite le parti e la persona offesa, quandol’imputato ha riparato, entro il terminemassimo della dichiarazione di aperturadel dibattimento di primo grado, il dannocagionato dal reato, mediante le restitu-zioni o il risarcimento, e ha eliminato leconseguenze dannose o pericolose delreato.

Quando dimostra di non aver potutoadempiere, per fatto a lui non addebita-bile, entro il termine di cui al primocomma, l’imputato può chiedere al giudicela fissazione di un ulteriore termine, nonsuperiore ad un anno, per provvedere alpagamento, anche in forma rateale, diquanto dovuto a titolo di risarcimento; intal caso il giudice, se accoglie la richiesta,ordina la sospensione del processo e fissala successiva udienza alla scadenza deltermine stabilito, imponendo, se necessa-rio, specifiche prescrizioni. Durante la so-spensione del processo, il corso della pre-scrizione resta sospeso.

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Il giudice dichiara l’estinzione delreato, di cui al primo comma, all’esitodelle condotte riparatorie ».

2. Al capo III del titolo XIII del librosecondo del codice penale, dopo l’articolo649 è aggiunto il seguente:

« ART. 649-bis. – (Estinzione del reatoper condotte riparatorie). – Si osservano ledisposizioni dell’articolo 162-ter anche peri seguenti delitti procedibili d’ufficio:

a) delitto previsto dall’articolo 624aggravato da una delle circostanze di cuiai numeri 2), 4), 6) e 8-bis) del primocomma dell’articolo 625;

b) delitto previsto dall’articolo 636;

c) delitto previsto dall’articolo 638 ».

ART. 2.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni degli articoli 162-tere 649-bis del codice penale, introdottidall’articolo 1 della presente legge, si ap-plicano anche ai processi in corso alladata di entrata in vigore della presentelegge e il giudice dichiara l’estinzione an-che quando le condotte riparatorie sianostate compiute oltre il termine della di-chiarazione di apertura del dibattimentodi primo grado.

2. L’imputato, nella prima udienza,fatta eccezione di quella del giudizio dilegittimità, successiva alla data di entratain vigore della presente legge, può chiederela fissazione di un termine, non superiorea sessanta giorni, per provvedere alle re-stituzioni, al pagamento di quanto dovutoa titolo di risarcimento e all’eliminazionedelle conseguenze dannose o pericolose delreato.

3. Il giudice ordina la sospensione delprocesso e fissa la successiva udienza allascadenza del termine stabilito. Durante lasospensione del processo, il corso dellaprescrizione resta sospeso.

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ART. 3.

(Modifica all’articolo 319 del codice penalein materia di limiti di pena per il delitto di

corruzione).

1. All’articolo 319 del codice penale, leparole: « da quattro a otto anni » sonosostituite dalle seguenti: « da sei a diecianni ».

ART. 4.

(Ipotesi particolari di confisca: ambito ap-plicativo, estensione della disciplina del co-dice delle leggi antimafia ed estinzione delreato per prescrizione, amnistia o morte del

condannato).

1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto1992, n. 356, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Nei casi di condanna o di applica-zione della pena su richiesta a normadell’articolo 444 del codice di procedurapenale, per taluno dei delitti previsti dal-l’articolo 51, comma 3-bis, del codice diprocedura penale, dagli articoli 314, 316,316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416,realizzato allo scopo di commettere alcunodei delitti previsti dagli articoli 517-ter e517-quater, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1,relativamente alla condotta di produzioneo commercio di materiale pornografico,600-quinquies, 629, 644, 648, esclusa lafattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, dall’arti-colo 295, secondo comma, del testo unicodelle disposizioni legislative in materiadoganale, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,dall’articolo 12-quinquies, comma 1, delpresente decreto e dall’articolo 73, esclusala fattispecie di cui al comma 5, del testounico delle leggi in materia di disci-

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plina degli stupefacenti e sostanze psico-trope, prevenzione, cura e riabilitazionedei relativi stati di tossicodipendenza, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 9 ottobre 1990, n. 309, e successivemodificazioni, o per delitto commesso perfinalità di terrorismo o di eversione del-l’ordine costituzionale, è sempre dispostala confisca del denaro, dei beni o dellealtre utilità di cui il condannato non puògiustificare la provenienza e di cui, ancheper interposta persona fisica o giuridica,risulta essere titolare o avere la disponi-bilità a qualsiasi titolo in valore spropor-zionato al proprio reddito, dichiarato aifini delle imposte sul reddito, o alla pro-pria attività economica. In ogni caso ilcondannato non può giustificare la legit-tima provenienza dei beni sul presuppostoche il denaro utilizzato per acquistarli siaprovento o reimpiego di provento dell’eva-sione fiscale »;

b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;

c) al comma 2-ter:

1) le parole: « Nel caso previsto dalcomma 2 » sono sostituite dalle seguenti:« Nei casi previsti dal comma 1 »;

2) le parole: « al comma 1 » sonosostituite dalle seguenti: « allo stessocomma 1 »;

3) dopo le parole: « di beni e altreutilità » sono inserite le seguenti: « di le-gittima provenienza »;

d) i commi 2-quater, 3 e 4 sonoabrogati;

e) al comma 4-bis:

1) dopo le parole: « Le disposizioniin materia di amministrazione e destina-zione dei beni sequestrati e confiscati »sono inserite le seguenti: « nonché quellein materia di tutela dei terzi e di esecu-zione del sequestro »;

2) le parole: « da 1 a 4 » sonosostituite dalle seguenti: « 1 e 2-ter »;

3) le parole: « , nonché agli altricasi di sequestro e confisca di beni adot-tati nei procedimenti relativi ai delitti di

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cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codicedi procedura penale » sono soppresse;

4) dopo le parole: « sino al prov-vedimento conclusivo dell’udienza prelimi-nare » sono inserite le seguenti: « ovvero,ove questa non sia prevista, sino all’emis-sione del decreto di citazione a giudizio odel decreto che dispone il giudizio imme-diato o sino al provvedimento conclusivodell’udienza celebrata ai sensi dell’articolo447, comma 1, del codice di procedurapenale, »;

5) le parole: « tale provvedimento »sono sostituite dalle seguenti: « tali prov-vedimenti »;

f) dopo il comma 4-quater sono ag-giunti i seguenti:

« 4-quinquies. Nel processo di cogni-zione devono essere citati i terzi titolari didiritti reali o personali di godimento suibeni in sequestro, di cui l’imputato risultiavere la disponibilità a qualsiasi titolo.

4-sexies. Le disposizioni del presentearticolo, ad eccezione di quelle del comma2-ter, si applicano quando, pronunziatasentenza di condanna in uno dei gradi digiudizio, il giudice di appello o la Corte dicassazione dichiara estinto il reato perprescrizione o per amnistia, decidendosull’impugnazione ai soli effetti della con-fisca, previo accertamento della responsa-bilità dell’imputato.

4-septies. In caso di morte del soggettonei cui confronti è stata disposta la con-fisca con sentenza di condanna passata ingiudicato, il relativo procedimento inizia oprosegue, a norma dell’articolo 666 delcodice di procedura penale, nei confrontidegli eredi o comunque degli aventicausa ».

CAPO II

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLAPRESCRIZIONE E DELEGA AL GO-VERNO PER LA RIFORMA DEL REGIMEDI PROCEDIBILITÀ PER TALUNI REATI,PER IL RIORDINO DI ALCUNI SETTORI

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DEL CODICE PENALE E PER LA REVI-SIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASEL-

LARIO GIUDIZIALE

ART. 5.

(Modifiche alla disciplinadella prescrizione e regime transitorio).

1. L’articolo 159 del codice penale èsostituito dal seguente:

« ART. 159. – (Sospensione del corsodella prescrizione). – Il corso della pre-scrizione rimane sospeso in ogni caso incui la sospensione del procedimento o delprocesso penale o dei termini di custodiacautelare è imposta da una particolaredisposizione di legge, oltre che nei seguenticasi:

1) dal provvedimento con cui il pub-blico ministero presenta la richiesta diautorizzazione a procedere, sino al giornoin cui l’autorità competente accoglie larichiesta;

2) dal provvedimento di deferimentodella questione ad altro giudizio, sino algiorno in cui viene definito il giudizio cuiè stata deferita la questione;

3) dal provvedimento che disponeuna rogatoria internazionale, sino algiorno in cui l’autorità richiedente ricevela documentazione richiesta, o comunquedecorsi sei mesi dal provvedimento chedispone la rogatoria;

4) nei casi di sospensione del proce-dimento o del processo penale per ragionidi impedimento delle parti o dei difensoriovvero su richiesta dell’imputato o del suodifensore. In caso di sospensione del pro-cesso per impedimento delle parti o deidifensori, l’udienza non può essere diffe-rita oltre il sessantesimo giorno successivoalla prevedibile cessazione dell’impedi-mento, dovendosi avere riguardo in casocontrario al tempo dell’impedimento au-mentato di sessanta giorni. Sono fattesalve le facoltà previste dall’articolo 71,commi 1 e 5, del codice di procedurapenale.

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Il corso della prescrizione rimane al-tresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal deposito della sentenza dicondanna di primo grado, sino al depositodella sentenza che definisce il grado suc-cessivo di giudizio, per un tempo comun-que non superiore a due anni, oltre itermini previsti dall’articolo 544, commi 2e 3, del codice di procedura penale;

2) dal deposito della sentenza disecondo grado, anche se pronunciata insede di rinvio, sino alla pronuncia dellasentenza definitiva, per un tempo comun-que non superiore ad un anno, oltre itermini previsti dall’articolo 544, commi 2e 3, del codice di procedura penale.

I periodi di sospensione di cui al se-condo comma sono computati ai fini delladeterminazione del tempo necessario aprescrivere dopo che la sentenza del gradosuccessivo ha assolto l’imputato ovvero haannullato la sentenza di condanna nellaparte relativa all’accertamento di respon-sabilità.

Se durante i termini di sospensione siverifica un’ulteriore causa di sospensione,i termini sono prolungati per il periodocorrispondente.

La prescrizione riprende il suo corsodal giorno in cui è cessata la causa dellasospensione ».

2. Le disposizioni dell’articolo 159 delcodice penale, come sostituito dal comma1 del presente articolo, si applicano ai fatticommessi successivamente alla data dientrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Delega al Governo per la riforma delregime di procedibilità per taluni reati, perla revisione delle misure di sicurezza e peril riordino di alcuni settori del codice

penale).

1. Il Governo è delegato ad adottare,nel termine di un anno dalla data dientrata in vigore della presente legge,

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decreti legislativi per la modifica delladisciplina del regime di procedibilità pertaluni reati e delle misure di sicurezza eper il riordino di alcuni settori del codicepenale, secondo i seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) previsione della procedibilità aquerela per i reati contro la persona econtro il patrimonio che arrechino offesedi modesta entità all’interesse protetto,salvo che la persona offesa sia incapaceper età o per infermità;

b) revisione della disciplina delle mi-sure di sicurezza, particolarmente in re-lazione ai presupposti di applicazione, an-che con riferimento alle categorie dell’abi-tualità e della tendenza a delinquere, emodifica delle misure di sicurezza per leipotesi di infermità mentale, anche inconsiderazione della normativa sugli ospe-dali psichiatrici giudiziari;

c) indicazione dei settori di tutelapenale, le cui disposizioni incriminatricidevono essere inserite nel codice penale inragione dell’omogeneità di materia e sullabase degli interessi protetti, al fine di unamigliore conoscenza dei precetti e dellesanzioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma1 sono adottati su proposta del Ministrodella giustizia e sono trasmessi alle Ca-mere per l’espressione dei pareri dellecompetenti Commissioni parlamentari. Ipareri sono resi nel termine di quaranta-cinque giorni, decorsi i quali i decretipossono essere comunque adottati. Qua-lora tale termine venga a scadere neitrenta giorni antecedenti alla scadenza deltermine di delega previsto dal comma 1, osuccessivamente, quest’ultimo termine èprorogato di sessanta giorni.

ART. 7.

(Delega al Governo per la revisione delladisciplina del casellario giudiziale).

1. Il Governo è delegato ad adottare,nel termine di un anno dalla data dientrata in vigore della presente legge, undecreto legislativo per la revisione della

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disciplina del casellario giudiziale, secondoil seguente principio e criterio direttivo:rivedere la disciplina del casellario giudi-ziale adeguandola alle modifiche interve-nute nella materia penale, anche proces-suale, e ai princìpi e criteri contenuti nellanormativa nazionale e nel diritto del-l’Unione europea in materia di protezionedei dati personali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma1 è adottato su proposta del Ministro dellagiustizia ed è trasmesso alle Camere perl’espressione del parere delle competentiCommissioni parlamentari. I pareri sonoresi nel termine di quarantacinque giorni,decorsi i quali il decreto può essere co-munque adottato. Qualora tale terminevenga a scadere nei trenta giorni antece-denti alla scadenza del termine di delegaprevisto dal comma 1, o successivamente,quest’ultimo termine è prorogato di ses-santa giorni.

ART. 8.

(Delega al Governo per l’adozione di normedi attuazione, di coordinamento e transito-

rie).

1. Il Governo è delegato ad adottare,nei termini e con la procedura di cuiall’articolo 6, decreti legislativi recanti lenorme di attuazione delle disposizioni pre-viste negli articoli 6 e 7 e le norme dicoordinamento delle stesse con tutte lealtre leggi dello Stato, nonché le norme dicarattere transitorio.

TITOLO II

MODIFICHE AL CODICEDI PROCEDURA PENALE

CAPO I

MODIFICHE IN MATERIA DI INCAPA-CITÀ DELL’IMPUTATO DI PARTECIPAREAL PROCESSO, DI INDAGINI PRELIMI-

NARI E DI ARCHIVIAZIONE

ART. 9.

(Modifiche in materia di incapacitàirreversibile dell’imputato).

1. All’articolo 71, comma 1, del codicedi procedura penale, dopo le parole: « par-

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tecipazione al procedimento » sono inse-rite le seguenti: « e che tale stato è rever-sibile » e le parole: « che questo » sonosostituite dalle seguenti: « che il procedi-mento ».

2. Dopo l’articolo 72 del codice diprocedura penale è inserito il seguente:

« ART. 72-bis. – (Definizione del proce-dimento per incapacità irreversibile dell’im-putato). – 1. Se, a seguito degli accerta-menti previsti dall’articolo 70, risulta chelo stato mentale dell’imputato è tale daimpedire la cosciente partecipazione alprocedimento e che tale stato è irreversi-bile, il giudice, revocata l’eventuale ordi-nanza di sospensione del procedimento,pronuncia sentenza di non doversi proce-dere, salvo che ricorrano i presupposti perl’applicazione di una misura di sicurezzadiversa dalla confisca ».

ART. 10.

(Modifiche alla disciplina delle indaginipreliminari e del procedimento di archivia-

zione).

1. All’articolo 104, comma 3, del codicedi procedura penale, dopo le parole: « in-dagini preliminari » sono inserite le se-guenti: « per i delitti di cui agli articoli 51,comma 3-bis, e 372, comma 1-bis ».

2. All’articolo 360 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 4 è inserito ilseguente:

« 4-bis. La riserva di cui al comma 4perde efficacia e non può essere ulterior-mente formulata se la richiesta di inci-dente probatorio non è proposta entro iltermine di cinque giorni dalla formula-zione della riserva stessa ».

3. All’articolo 360, comma 5, del codicedi procedura penale sono premesse leseguenti parole: « Fuori del caso di inef-ficacia della riserva di incidente probato-rio previsto dal comma 4-bis, ».

4. Il comma 6 dell’articolo 409 delcodice di procedura penale è abrogato.

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5. Dopo l’articolo 410 del codice diprocedura penale è inserito il seguente:

« ART. 410-bis. – (Nullità del provvedi-mento di archiviazione). – 1. Il decreto diarchiviazione è nullo se è emesso in man-canza dell’avviso di cui al comma 2 del-l’articolo 408 ovvero prima della scadenzadel termine di cui al comma 3 del mede-simo articolo e prima della presentazionedell’atto di opposizione. Il decreto di ar-chiviazione è altresì nullo se, essendo statapresentata opposizione, il giudice omettedi pronunciarsi sulla sua ammissibilità. Intali ipotesi si applica il procedimento dicui all’articolo 130.

2. L’ordinanza di archiviazione è nullasolo nei casi previsti dall’articolo 127,comma 5.

3. Nei casi di nullità previsti dal comma2, l’interessato, entro quindici giorni dallaconoscenza del provvedimento, può pro-porre impugnazione davanti alla corte diappello, che provvede con ordinanza nonimpugnabile, senza intervento delle partiinteressate, previo avviso, almeno diecigiorni prima, dell’udienza fissata per ladecisione alle parti medesime, che possonopresentare memorie non oltre il quintogiorno precedente l’udienza.

4. La corte di appello, se l’impugna-zione è fondata, annulla il provvedimentoimpugnato e ordina la restituzione degliatti al giudice che ha emesso il provvedi-mento. Altrimenti conferma il provvedi-mento impugnato o dichiara inammissibilel’appello, condannando la parte privataimpugnante al pagamento delle spese delprocedimento e, nel caso di inammissibi-lità, anche a quello di una somma infavore della cassa delle ammende nei li-miti di quanto previsto dall’articolo 616,comma 1 ».

6. Al comma 1 dell’articolo 411 delcodice di procedura penale, le parole:« degli articoli 408, 409 e 410 » sono so-stituite dalle seguenti: « degli articoli 408,409, 410 e 410-bis ».

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CAPO II

MODIFICHE IN MATERIA DI RITI SPE-CIALI, UDIENZA PRELIMINARE, ISTRU-ZIONE DIBATTIMENTALE E STRUT-TURA DELLA SENTENZA DI MERITO

ART. 11.

(Modifiche alla disciplinadell’udienza preliminare).

1. L’articolo 421-bis del codice di pro-cedura penale è abrogato.

2. All’articolo 422, comma 1, del codicedi procedura penale, le parole: « anched’ufficio » sono sostituite dalle seguenti: « arichiesta di parte ».

ART. 12.

(Modifiche alla disciplina dell’impugnazionedella sentenza di non luogo a procedere).

1. All’articolo 428, commi 1, alinea, e 2,primo periodo, del codice di procedurapenale, le parole: « ricorso per cassazione »sono sostituite dalla seguente: « appello ».

2. All’articolo 428, comma 1, lettera b),del codice di procedura penale sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: « ovveroche il fatto è stato compiuto nell’adempi-mento di un dovere o nell’esercizio di unafacoltà legittima ».

3. All’articolo 428 del codice di proce-dura penale, il secondo periodo delcomma 2 è soppresso.

4. All’articolo 428 del codice di proce-dura penale, il comma 3 è sostituito daiseguenti:

« 3. Sull’impugnazione la corte di ap-pello decide in camera di consiglio con leforme previste dall’articolo 127. In caso diappello del pubblico ministero, la corte, senon conferma la sentenza, pronuncia de-creto che dispone il giudizio, formando ilfascicolo per il dibattimento secondo ledisposizioni degli articoli 429 e 431, osentenza di non luogo a procedere con

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formula meno favorevole all’imputato. Incaso di appello dell’imputato, la corte, senon conferma la sentenza, pronuncia sen-tenza di non luogo a procedere con for-mula più favorevole all’imputato.

3-bis. Contro la sentenza di non luogoa procedere pronunciata in grado di ap-pello possono ricorrere per cassazionel’imputato e il procuratore generale soloper i motivi di cui alle lettere a), b) e c) delcomma 1 dell’articolo 606.

3-ter. Sull’impugnazione la Corte dicassazione decide in camera di consigliocon le forme previste dall’articolo 611 ».

ART. 13.

(Modifiche alla disciplinadel giudizio abbreviato).

1. Il comma 4 dell’articolo 438 delcodice di procedura penale è sostituito dalseguente:

« 4. Sulla richiesta il giudice provvedecon ordinanza con la quale dispone ilgiudizio abbreviato. Quando l’imputatochiede il giudizio abbreviato immediata-mente dopo il deposito dei risultati delleindagini difensive, il giudice provvede solodopo che sia decorso il termine, eventual-mente richiesto dal pubblico ministero,per lo svolgimento di indagini suppletive.In tal caso, l’imputato ha facoltà di revo-care la richiesta ».

2. All’articolo 438 del codice di proce-dura penale è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« 6-bis. La richiesta di giudizio abbre-viato proposta nell’udienza preliminaredetermina la sanatoria delle nullità, sem-pre che non siano assolute, e la nonrilevabilità delle inutilizzabilità, salvequelle derivanti dalla violazione di undivieto probatorio. Essa preclude altresìogni questione sulla competenza per ter-ritorio del giudice ».

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ART. 14.

(Modifiche in materia di correzione dell’er-rore materiale e di applicazione della penasu richiesta delle parti. Nuova forma di

definizione anticipata del processo).

1. All’articolo 130 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. Quando nella sentenza di ap-plicazione della pena su richiesta delleparti si devono rettificare solo la specie ela quantità della pena per errore di de-nominazione o di computo, la correzioneè disposta, anche d’ufficio, dal giudice cheha emesso il provvedimento. Se questo èimpugnato, alla rettificazione provvede laCorte di cassazione a norma dell’articolo619, comma 2 ».

2. All’articolo 444, comma 1, del codicedi procedura penale, le parole: « cinqueanni » sono sostituite dalle seguenti: « treanni ».

3. Il comma 1-bis dell’articolo 444 delcodice di procedura penale è abrogato.

4. All’articolo 444 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 1-bis è inse-rito il seguente:

« 1-ter. Nei procedimenti per i delittiprevisti dagli articoli 314, 317, 318, 319,319-ter, 319-quater e 322-bis del codicepenale, l’ammissibilità della richiesta dicui al comma 1 del presente articolo èsubordinata alla restituzione integrale delprezzo o del profitto del reato ».

5. All’articolo 445, comma 1, del codicedi procedura penale, le parole: « previstadall’articolo 444, comma 2, quando lapena irrogata non superi i due anni dipena detentiva soli o congiunti a penapecuniaria, » sono soppresse.

6. All’articolo 445, comma 1-bis, delcodice di procedura penale, le parole:« prevista dall’articolo 444, comma 2, »sono soppresse.

7. All’articolo 445, comma 2, del codicedi procedura penale, le parole: « , ove siastata irrogata una pena detentiva nonsuperiore a due anni soli o congiunti apena pecuniaria, » sono soppresse.

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8. All’articolo 448 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 2 è inserito ilseguente:

« 2-bis. Il pubblico ministero e l’impu-tato possono proporre ricorso per cassa-zione contro la sentenza solo per motiviattinenti all’espressione della volontà del-l’imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all’erronea quali-ficazione giuridica del fatto e all’illegalitàdella pena o della misura di sicurezza ».

9. Al titolo II del libro VI della parte IIdel codice di procedura penale, dopo l’ar-ticolo 448 è aggiunto il seguente:

« ART. 448-bis. – (Sentenza di condannasu richiesta dell’imputato). – 1. Nel-l’udienza preliminare, fino al momentodella discussione, e, se questa manca, ingiudizio fino alla dichiarazione di aperturadel dibattimento, l’imputato può chiederepersonalmente, previa ammissione delfatto e conseguente richiesta di interroga-torio immediato, l’emissione della sen-tenza di condanna a pena specificamenteindicata, non superiore, tenuto conto dellecircostanze e diminuita da un terzo allametà, ad anni otto di reclusione.

2. Sono esclusi dall’applicazione delcomma 1 del presente articolo i procedi-menti per i delitti di cui all’articolo 51,commi 3-bis e 3-quater, del presente co-dice, i procedimenti per i delitti di cui agliarticoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo,terzo e quinto comma, 600-quater, se-condo comma, 600-quater.1, relativamentealla condotta di produzione o commerciodi materiale pornografico, 600-quinquies,609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octiesdel codice penale, nonché quelli controcoloro che siano stati dichiarati delin-quenti abituali, professionali e per ten-denza. Si applica la disposizione dell’arti-colo 444, comma 1-ter.

3. Il giudice, sentito il pubblico mini-stero, se ritiene che all’esito dell’interro-gatorio e dagli atti risulta la prova dellaresponsabilità oltre ogni ragionevole dub-bio, emette sentenza di condanna, salval’incongruità per difetto della pena indi-cata. Se vi è costituzione di parte civile, il

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giudice, con la sentenza di condanna,decide sulla relativa domanda.

4. In caso di rigetto della richiesta,anche per incongruità della pena indicata,il giudice dispone il giudizio abbreviato,salvo che non debba pronunciare sentenzadi proscioglimento a norma dell’articolo129.

5. La sentenza di condanna emessa surichiesta è inappellabile per l’imputato.

6. Il pubblico ministero può proporreappello solo se si tratta di sentenza chemodifica il titolo di reato o esclude lasussistenza di una circostanza aggravantead effetto speciale o con pena di speciediversa da quella ordinaria del reato ».

10. All’articolo 651, comma 2, del co-dice di procedura penale, le parole: « Lastessa efficacia ha » sono sostituite dalleseguenti: « La stessa efficacia hanno » esono aggiunte, in fine, le seguenti parole:« , e la sentenza di condanna pronunciataa norma dell’articolo 448-bis ».

ART. 15.

(Esposizione introduttiva a finidi valutazione delle richieste di prova).

1. All’articolo 493 del codice di proce-dura penale sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Il pubblico ministero espone con-cisamente i fatti oggetto dell’imputazioneal fine di consentire al giudice di valutarela pertinenza e la rilevanza delle prove dicui chiede l’ammissione. Successivamente,i difensori della parte civile, del respon-sabile civile, della persona civilmente ob-bligata per la pena pecuniaria e dell’im-putato, nell’ordine, indicano i fatti cheintendono provare e chiedono l’ammis-sione delle prove »;

b) al comma 4, dopo le parole: « Ilpresidente » sono inserite le seguenti: « re-gola l’esposizione introduttiva e ».

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ART. 16.

(Modifiche in materiadi requisiti della sentenza).

1. Al comma 1 dell’articolo 546 delcodice di procedura penale, la lettera e) èsostituita dalla seguente:

« e) la concisa esposizione dei motividi fatto e di diritto su cui la decisione èfondata, con l’indicazione dei risultati ac-quisiti e dei criteri di valutazione dellaprova adottati e con l’enunciazione delleragioni per le quali il giudice ritiene nonattendibili le prove contrarie, con ri-guardo:

1) all’accertamento dei fatti e dellecircostanze che si riferiscono all’imputa-zione e alla loro qualificazione giuridica;

2) alla punibilità e alla determina-zione della pena, secondo le modalitàstabilite dal comma 2 dell’articolo 533, edella misura di sicurezza;

3) alla responsabilità civile deri-vante dal reato;

4) all’accertamento dei fatti daiquali dipende l’applicazione di norme pro-cessuali ».

CAPO III

SEMPLIFICAZIONEDELLE IMPUGNAZIONI

ART. 17.

(Modifiche alle disposizioni generalisulle impugnazioni).

1. All’articolo 571, comma 1, del codicedi procedura penale sono premesse leseguenti parole: « Salvo quanto previstoper il ricorso per cassazione dall’articolo613, comma 1, ».

2. All’articolo 591 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. Il giudice che ha pronunciato ilprovvedimento impugnato, anche d’ufficio

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e senza formalità, dichiara con ordinanzal’inammissibilità dell’impugnazione e di-spone l’esecuzione del provvedimento semancano i motivi e nei casi elencati nelcomma 1, lettere a), limitatamente al di-fetto di legittimazione, b), c), esclusa l’inos-servanza delle disposizioni dell’articolo581, e d), del presente articolo ».

3. Al comma 2 dell’articolo 591 delcodice di procedura penale sono premessele seguenti parole: « Se non è stata rilevatadal giudice che ha pronunciato il provve-dimento impugnato, ».

ART. 18.

(Modifiche alle disposizioniin materia di appello).

1. Dopo l’articolo 599 del codice diprocedura penale è inserito il seguente:

« ART. 599-bis. – (Concordato anche conrinuncia ai motivi di appello). – 1. La corteprovvede in camera di consiglio anchequando le parti, nelle forme previste dal-l’articolo 589, ne fanno richiesta dichia-rando di concordare sull’accoglimento, intutto o in parte, dei motivi di appello, conrinuncia agli altri eventuali motivi. Se imotivi dei quali viene chiesto l’accogli-mento comportano una nuova determina-zione della pena, il pubblico ministero,l’imputato e la persona civilmente obbligataper la pena pecuniaria indicano al giudiceanche la pena sulla quale sono d’accordo.

2. Sono esclusi dall’applicazione delcomma 1 del presente articolo i procedi-menti per i delitti di cui all’articolo 51,commi 3-bis e 3-quater, del presente codice,i procedimenti per i delitti di cui agli arti-coli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzoe quinto comma, 600-quater, secondocomma, 600-quater.1, relativamente allacondotta di produzione o commercio dimateriale pornografico, 600-quinquies,609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies delcodice penale, nonché quelli contro coloroche siano stati dichiarati delinquenti abi-tuali, professionali o per tendenza.

3. Il giudice, se ritiene di non poteraccogliere, allo stato, la richiesta, ordina lacitazione a comparire al dibattimento. In

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questo caso la richiesta e la rinunciaperdono effetto, ma possono essere ripro-poste nel dibattimento.

4. Fermo restando quanto previsto dalcomma 1 dell’articolo 53, il procuratoregenerale presso la corte di appello, sentitii magistrati dell’ufficio e i procuratoridella Repubblica del distretto, indica icriteri idonei a orientare la valutazione deimagistrati del pubblico ministero nel-l’udienza, tenuto conto della tipologia deireati e della complessità dei procedi-menti ».

2. All’articolo 602 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 1 sono inseritii seguenti:

« 1-bis. Se le parti richiedono concor-demente l’accoglimento, in tutto o in parte,dei motivi di appello a norma dell’articolo599-bis, il giudice, quando ritiene che larichiesta deve essere accolta, provvede im-mediatamente; altrimenti dispone la pro-secuzione del dibattimento. La richiesta ela rinuncia ai motivi non hanno effetto seil giudice decide in modo difforme dal-l’accordo.

1-ter. Si applicano le esclusioni di cuiall’articolo 599-bis, comma 2 ».

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 603 delcodice di procedura penale è inserito ilseguente:

« 4-bis. Nel caso di appello del pubblicoministero contro una sentenza di proscio-glimento per motivi attinenti alle valuta-zioni di attendibilità della prova dichiara-tiva, il giudice, quando non ritiene mani-festamente infondata l’impugnazione, di-spone la rinnovazione dell’istruzionedibattimentale ».

ART. 19.

(Modifiche alle disposizioni in materia dirimessione del processo e di ricorso per

cassazione).

1. All’articolo 48 del codice di proce-dura penale sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , che può essere

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aumentata fino al doppio, tenuto contodella causa di inammissibilità della richie-sta »;

b) dopo il comma 6 è aggiunto ilseguente:

« 6-bis. Gli importi di cui al comma 6sono adeguati ogni due anni in relazionealla variazione, accertata dall’Istituto na-zionale di statistica, dell’indice dei prezzial consumo per le famiglie di operai eimpiegati, verificatasi nel biennio prece-dente, con decreto del Ministro della giu-stizia, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze ».

2. All’articolo 610, comma 1, quartoperiodo, del codice di procedura penalesono aggiunte, in fine, le seguenti parole:« con riferimento al contenuto dei motividi ricorso ».

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 610 delcodice di procedura penale è aggiunto ilseguente:

« 5-bis. Nei casi previsti dall’articolo591, comma 1-bis, la corte dichiara, senzaformalità di procedura, l’inammissibilitàdel ricorso, se non è stata rilevata dalgiudice che ha pronunciato il provvedi-mento impugnato. Allo stesso modo lacorte dichiara l’inammissibilità del ricorsocontro la sentenza di applicazione dellapena su richiesta delle parti e contro lasentenza pronunciata a norma dell’arti-colo 599-bis. Contro tale provvedimento èammesso il ricorso straordinario a normadell’articolo 625-bis ».

4. All’articolo 613, comma 1, del codicedi procedura penale, le parole: « Salvo chela parte non vi provveda personalmente, »sono soppresse.

5. All’articolo 616, comma 1, secondoperiodo, del codice di procedura penalesono aggiunte, in fine, le seguenti parole:« , che può essere aumentata fino al triplo,tenuto conto della causa di inammissibilitàdel ricorso ».

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6. All’articolo 616 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 1 è aggiuntoil seguente:

« 1-bis. Gli importi di cui al comma 1sono adeguati ogni due anni in relazionealla variazione, accertata dall’Istituto na-zionale di statistica, dell’indice dei prezzial consumo per le famiglie di operai eimpiegati, verificatasi nel biennio prece-dente, con decreto del Ministro della giu-stizia, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze ».

7. All’articolo 618 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 1 sono ag-giunti i seguenti:

« 1-bis. Se una sezione della corte ri-tiene di non condividere il principio didiritto enunciato dalle sezioni unite, ri-mette a queste ultime, con ordinanza, ladecisione del ricorso.

1-ter. Il principio di diritto può essereenunciato dalle sezioni unite, anche d’uf-ficio, quando il ricorso è dichiarato inam-missibile per una causa sopravvenuta ».

8. All’articolo 620, comma 1, del codicedi procedura penale, la lettera l) è sosti-tuita dalla seguente:

« l) se la corte ritiene di poter deciderela causa, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, o di rideterminare lapena sulla base delle statuizioni del giudicedi merito o di adottare i provvedimentinecessari, e in ogni altro caso in cui ritienesuperfluo il rinvio ».

9. All’articolo 625-bis, comma 3, delcodice di procedura penale sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: « e senza for-malità. L’errore di fatto può essere rilevatodalla corte di cassazione, d’ufficio, entronovanta giorni dalla deliberazione ».

ART. 20.

(Modifiche alle disposizioni in materiadi rescissione del giudicato).

1. L’articolo 625-ter del codice di pro-cedura penale è abrogato.

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2. Dopo l’articolo 629 del codice diprocedura penale è inserito il seguente:

« ART. 629-bis. – (Rescissione del giudi-cato). – 1. Il condannato o il sottoposto amisura di sicurezza con sentenza passatain giudicato, nei cui confronti si sia pro-ceduto in assenza per tutta la durata delprocesso, può chiedere la rescissione delgiudicato qualora provi che l’assenza èstata dovuta ad una incolpevole mancataconoscenza della celebrazione del pro-cesso.

2. La richiesta è presentata, a pena diinammissibilità, personalmente dall’inte-ressato o da un difensore munito di pro-cura speciale autenticata nelle forme pre-viste dall’articolo 583, comma 3, entrotrenta giorni dal momento dell’avvenutaconoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la corte diappello territorialmente competente re-voca la sentenza e dispone la trasmissionedegli atti al giudice di primo grado. Siapplica l’articolo 489, comma 2 ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e2 si applicano anche con riferimento aigiudicati già formati alla data di entrata invigore della presente legge, salvo che siastata già presentata la richiesta di rescis-sione.

ART. 21.

(Relazione sull’amministrazionedella giustizia).

1. I presidenti delle corti di appello,con la relazione sull’amministrazione dellagiustizia prevista dall’articolo 86 dell’ordi-namento giudiziario, di cui al regio decreto30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifi-cazioni, riferiscono dati e valutazioni circala durata dei giudizi di appello avverso lesentenze di condanna, in relazione al pe-riodo di sospensione del termine di prescri-zione di cui all’articolo 159, secondocomma, del codice penale, come sostituitodall’articolo 5 della presente legge.

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2. Essi riferiscono altresì dati e notiziesull’andamento dei giudizi di appello de-finiti ai sensi dell’articolo 599-bis del co-dice di procedura penale, introdotto dal-l’articolo 18 della presente legge.

TITOLO III

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUA-ZIONE, DI COORDINAMENTO E TRAN-SITORIE DEL CODICE DI PROCEDURAPENALE E ALLA NORMATIVA DI OR-GANIZZAZIONE DELL’UFFICIO DEL

PUBBLICO MINISTERO

ART. 22.

(Modifiche all’articolo 129 delle norme diattuazione, di coordinamento e transitorie

del codice di procedura penale).

1. Al comma 3-ter dell’articolo 129delle norme di attuazione, di coordina-mento e transitorie del codice di proce-dura penale, di cui al decreto legislativo 28luglio 1989, n. 271, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , dando notiziadell’imputazione »;

b) il terzo, il quinto e il sesto periodosono soppressi.

ART. 23.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio2006, n. 106, in materia di poteri di con-trollo del procuratore della Repubblica e dicontenuti della relazione al procuratore

generale presso la Corte di cassazione).

1. All’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopole parole: « azione penale » sono inserite le

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seguenti: « , l’osservanza delle disposizionirelative all’iscrizione delle notizie direato ».

2. All’articolo 6, comma 1, del decretolegislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopole parole: « azione penale » sono inserite leseguenti: « , l’osservanza delle disposizionirelative all’iscrizione delle notizie direato ».

TITOLO IV

DELEGA AL GOVERNO PER LA RI-FORMA DEL PROCESSO PENALE EDELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO

ART. 24.

(Delega al Governo per la riforma delprocesso penale e dell’ordinamento peniten-

ziario).

1. Il Governo è delegato ad adottare,nel termine di un anno dalla data dientrata in vigore della presente legge,decreti legislativi per la riforma della di-sciplina del processo penale e dell’ordina-mento penitenziario, secondo i princìpi ecriteri direttivi previsti dal presente titolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma1 sono adottati su proposta del Ministrodella giustizia e sono trasmessi alle Ca-mere per l’espressione del parere dellecompetenti Commissioni parlamentari. Ipareri sono resi nel termine di quaranta-cinque giorni, decorsi i quali i decretipossono essere comunque adottati. Qua-lora tale termine venga a scadere neitrenta giorni antecedenti alla scadenza deltermine di delega previsto dal comma 1, osuccessivamente, quest’ultimo termine èprorogato di sessanta giorni.

ART. 25.

(Princìpi e criteri direttivi per la riforma delprocesso penale in materia di intercetta-zione di conversazioni o comunicazioni e di

giudizi di impugnazione).

1. Nell’esercizio della delega di cuiall’articolo 24, i decreti legislativi recanti

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modifiche alla disciplina del processo pe-nale, per le parti di seguito indicate, sonoadottati nel rispetto dei seguenti princìpi ecriteri direttivi:

a) prevedere disposizioni dirette agarantire la riservatezza delle comunica-zioni e delle conversazioni telefoniche etelematiche oggetto di intercettazione, inconformità all’articolo 15 della Costitu-zione, attraverso prescrizioni che incidanoanche sulle modalità di utilizzazione cau-telare dei risultati delle captazioni e chediano una precisa scansione procedimen-tale all’udienza di selezione del materialeintercettativo, avendo speciale riguardoalla tutela della riservatezza delle comu-nicazioni e delle conversazioni delle per-sone occasionalmente coinvolte nel proce-dimento, in particolare dei difensori neicolloqui con l’assistito, e delle comunica-zioni comunque non rilevanti a fini digiustizia penale;

b) prevedere la semplificazione dellecondizioni per l’impiego delle intercetta-zioni delle conversazioni e delle comuni-cazioni telefoniche e telematiche nei pro-cedimenti per i più gravi reati dei pubbliciufficiali contro la pubblica amministra-zione;

c) prevedere la garanzia giurisdizio-nale per l’acquisizione dei dati relativi altraffico telefonico, telematico e informa-tico, nonché il potere d’intervento d’ur-genza del pubblico ministero, in confor-mità alla disciplina prevista per le inter-cettazioni di comunicazioni e conversa-zioni telefoniche;

d) prevedere la ricorribilità per cas-sazione soltanto per violazione di legge siadella sentenza che conferma la pronunciadi assoluzione di primo grado, indivi-duando i casi in cui possa affermarsi laconformità delle due decisioni di merito,sia delle sentenze emesse in grado diappello nei procedimenti di competenzadel giudice di pace;

e) prevedere che il procuratore gene-rale presso la corte di appello possa ap-pellare soltanto nei casi di avocazione e di

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acquiescenza del pubblico ministeropresso il giudice di primo grado;

f) prevedere la legittimazione delpubblico ministero ad appellare avverso lasentenza di condanna solo quando abbiamodificato il titolo del reato o abbiaescluso la sussistenza di una circostanzaaggravante ad effetto speciale o che sta-bilisca una pena di specie diversa daquella ordinaria del reato;

g) prevedere la legittimazione dell’im-putato ad appellare avverso le sentenze diproscioglimento emesse al termine del di-battimento, salvo che siano pronunciatecon le formule: « il fatto non sussiste »;« l’imputato non ha commesso il fatto »;« il fatto è stato compiuto nell’adempi-mento di un dovere o nell’esercizio di unafacoltà legittima »;

h) prevedere la proponibilità dell’ap-pello solo per uno o più dei motivi tas-sativamente previsti, con onere di indica-zione specifica, a pena di inammissibilità,delle eventuali prove da assumere in rin-novazione;

i) prevedere la titolarità dell’appelloincidentale in capo all’imputato e limiti diproponibilità;

l) prevedere che l’inammissibilità del-l’appello sia dichiarata in camera di con-siglio con l’intervento del pubblico mini-stero e dei difensori.

ART. 26.

(Princìpi e criteri direttivi per la riformadell’ordinamento penitenziario).

1. Nell’esercizio della delega di cuiall’articolo 24, i decreti legislativi recantimodifiche all’ordinamento penitenziario,per le parti di seguito indicate, sono adot-tati nel rispetto dei seguenti princìpi ecriteri direttivi:

a) semplificazione delle procedure,anche con la previsione del contraddittoriodifferito ed eventuale, per le decisioni dicompetenza del magistrato e del tribunale

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di sorveglianza, fatta eccezione per quellerelative alla revoca delle misure alterna-tive alla detenzione;

b) revisione dei presupposti di ac-cesso alle misure alternative, sia con rife-rimento ai presupposti soggettivi sia conriferimento ai limiti di pena, al fine difacilitare il ricorso alle stesse;

c) eliminazione di automatismi e dipreclusioni che impediscono o rendonomolto difficile, sia per i recidivi sia per gliautori di determinate categorie di reati,l’individualizzazione del trattamento rie-ducativo e revisione della disciplina dipreclusione dei benefìci penitenziari per icondannati alla pena dell’ergastolo;

d) previsione di attività di giustiziariparativa e delle relative procedure, qualimomenti qualificanti del percorso di re-cupero sociale sia in ambito intramurariosia nell’esecuzione delle misure alterna-tive;

e) maggiore valorizzazione del lavoro,in ogni sua forma intramuraria ed esterna,quale strumento di responsabilizzazioneindividuale e di reinserimento sociale deicondannati;

f) previsione di un più ampio ricorsoal volontariato sia all’interno del carcere,sia in collaborazione con gli uffici diesecuzione penale esterna;

g) disciplina dell’utilizzo dei collega-menti audiovisivi sia a fini processuali, nelrispetto del diritto di difesa, sia per favo-rire le relazioni familiari;

h) riconoscimento del diritto all’af-fettività delle persone detenute e dellecondizioni generali per il suo esercizio;

i) adeguamento delle norme dell’or-dinamento penitenziario alle esigenze rie-ducative dei detenuti minori di età.

ART. 27.

(Princìpi e criteri direttivi per l’adozione dinorme di attuazione, di coordinamento e

transitorie).

1. Il Governo è delegato ad adottare,nei termini e con la procedura di cui

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all’articolo 24, decreti legislativi recanti lenorme di attuazione delle disposizioni pre-viste negli articoli 25 e 26 e le norme dicoordinamento delle stesse con tutte lealtre leggi dello Stato, nonché le norme dicarattere transitorio.

ART. 28.

(Disposizioni integrative e correttive).

1. Entro un anno dalla data di entratain vigore della nuova disciplina proces-suale e penitenziaria, il Governo è auto-rizzato ad adottare, con la proceduraindicata nell’articolo 24, comma 2, uno opiù decreti legislativi recanti disposizioniintegrative e correttive, nel rispetto deiprincìpi e criteri direttivi fissati dagli ar-ticoli 25 e 26.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. All’attuazione delle disposizioni dicui alla presente legge si provvede me-diante l’utilizzo delle risorse umane, stru-mentali e finanziarie disponibili a legisla-zione vigente e senza nuovi o maggiorioneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 30.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore iltrentesimo giorno successivo a quello dellasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

€ 4,40 *17PDL0027570**17PDL0027570*

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