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Successful together

Avv. Tiziana Fiorella - Associate Partner, Head del Dipartimento di Diritto Amministrativo, Rödl&Partner

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IL «PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO»: UNO STRUMENTO AL SERVIZIO DELLA SMART CITY

L’etimo di Smart City, ovvero “città intelligente”, non è sufficiente ad illustrare la vera natura di questo nuovo tipo di città. La Smart City è infatti definita da ben sei parametri: 1. Smart Economy; 2. Smart Mobility; 3. Smart Environment; 4. Smart People; 5. Smart Living; 6. Smart Governance. Tali parametri individuano, de facto, l’essenza della città intelligente: non semplicemente una città digitale o tecnologicamente avanzata, bensì l’insieme organico e multiforme del capitale fisico ed economico, e di quello intellettuale e sociale.

«Palermo Smart» - I recenti provvedimenti della Giunta Delibera n. 85 del 21.04.2017: riguarda l’affidamento in house, alla società partecipata SISPI, dell’incarico di realizzare sette piattaforme informatiche del programma «Pon Città Metropolitane». Le piattaforme sono dei supporti informatici che consentiranno all’Amministrazione di implementare o migliorare i servizi destinati all’utenza su ”Assistenza e Sostegno Sociale”, “Edilizia e Catasto”, Cultura e Tempo Libero", "Lavoro e Formazione”, “Tributi Locali”, “Ambiente e Territorio” e “Lavori Pubblici” Delibera n. 78 del 21.04.2017: riguarda l’affidamento alla partecipata del Comune di Palermo, SISPI, dell’attuazione dei servizi comunali di connettività e telecomunicazioni. Si tratta di una importante decisione che la Giunta ha compiuto nell’intento di accompagnare la propria società partecipata verso un ulteriore passo in avanti nella fornitura di servizi telematici avanzati ed in linea con la visione che la città sta perseguendo

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Parte IV - Art. 180 Ricavi di gestione

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 3, comma 1, lett. eee) «contratto di partenariato pubblico privato»: il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più

stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella

realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di

rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore

Parte IV - Art. 180 Rischi

Parte IV - Art. 180 Equilibrio Economico-Finanziario

Parte IV - Art. 180 Canone P.A.

Comma 2: i ricavi di gestione dell’operatore economico provengono

dal canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da qualsiasi altra forma

di contropartita economica

CORRETTIVO APPALTI “Il contratto di partenariato può

essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per

qualsiasi tipologia di opera pubblica”

Comma 4: L’amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all’operatore economico, a fronte

della disponibilità dell’opera o della domanda di servizi, che è

proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità

dell’opera/prestazione dei servizi

Comma 5: L’amministrazione aggiudicatrice può scegliere di

corrispondere una diversa utilità economica, pattuita ex ante, ad esempio lo sfruttamento diretto

dell’opera

Comma 3: Nel PPP, il trasferimento del rischio in capo all’operatore economico comporta l’allocazione a quest’ultimo,

oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o del

rischio di domanda dei servizi resi

Comma 6: contemporanea presenza delle condizioni di convenienza

economica e sostenibilità finanziaria

CORRETTIVO APPALTI «L'eventuale riconoscimento del

prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori

meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non

può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento

complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari» (l’attuale formulazione

del codice prevede il 30%)

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On Balance

Off Balance

Rischio di costruzione Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di proget to , a l l 'aumento de i cost i , a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera

Rischio di domanda il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa

Rischio di disponibilità il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti

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Patto di Stabilità

Contratti di PPP privi di traslazione dei rischi

Un contratto di appalto si distingue da quello di concessione proprio per la ripartizione del rischio

economico-finanziario tra concedente e concessionario, con allocazione di quest’ultimo principalmente a carico del privato; il concessionario, de facto, assume su di sé il rischio di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e a coprire i costi sostenuti per erogare i

servizi oggetto del contratto in condizioni operative normali

Operazione di PPP con corretta allocazione dei

rischi

OFF BALANCE

Ad esempio, il PPP nel servizio di pubblica illuminazione implica l’assenza del rischio di domanda in quanto la P.A. è l’unico payer; pertanto le Stazioni appaltanti devono porre la massima attenzione affinchè si versi in una effettiva

operazione di partenariato, prevedendo, nel caso di specie, che il canone di disponibilità sia retributivo della effettiva funzionalità del servizio e non dovuto in caso di totale disservizio o sottoposto a penali automatiche che

implichino un rischio operativo «rilevante». Medesimo discorso per quanto attiene il rischio di

costruzione, e dunque sulla corretta allocazione dei rischi progettuali e ambientali, o di quelli che richiedono

pagamenti a favore di terzi

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Nella tipologia dei contratti di PPP, rientrano la finanza di progetto, la

concessione di costruzione e gestione, la concessione di

servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra

procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche tipiche

di un PPP

Art. 180 – comma 8

FORZE • Qualità dell’opera realizzata • Pagamento solo ad opera collaudata • Allocazione rischio costruzione e disponibilità sull’operatore privato

• Istituto che non impatta sull’Ente in relazione al bilancio

• Asseverazione bancaria del PEF presentato dal proponente

DEBOLEZZE • Rimborso dell’intera rata del canone al soggetto finanziatore, con la necessità di acquisire garanzie da parte del soggetto realizzatore nel caso di totale o parziale non disponibilità delle opere

Leasing in costruendo

Art. 187

Concessione di costruzione e

gestione di iniziativa pubblica Art. 164

FORZE • Qualità dell’offerta progettuale • Qualità degli interventi realizzati • Progettazione dell’opera da parte del realizzatore e gestore dell’opera stessa con allocazione dei rischi di costruzione e disponibilità

• Asseverazione bancaria del piano economico

DEBOLEZZE • Scarsità degli aspetti gestionali

FORZE • Regia pubblica dell’operazione • Funzioni dell’opera decise dall’Ente

DEBOLEZZE • Tempi lunghi per le varie fasi di affidamento del contratto

• Aumento dei costi dell’opera nel corso della procedura

Project Financing Art. 183

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Procedure di affidamento Art. 181

Utilizzo di procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo (comma 1)

Costituiscono la base di gara il progetto definitivo,

lo schema di contratto e il Piano Economico Finanziario (comma 2)

Preliminare istruttoria concernente l'analisi della domanda e dell'offerta, la sostenibilità

economico-finanziaria e economico-sociale dell'operazione, la natura e l’intensità dei diversi

rischi presenti nell'operazione di partenariato (comma 3)

Controllo dell'attività dell'operatore economico attraverso

appositi sistemi di monitoraggio, a cui l'operatore economico è tenuto

a collaborare (comma 4)

CORRETTIVO APPALTI Il criterio di aggiudicazione è quello OEPV sulla base esclusivamente del miglior rapporto qualità/prezzo

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8 © Rödl & Partner 16.10.2012

Tiziana Fiorella Avvocato Associate Partner Rödl & Partner Largo Donegani, 2 I-20121 Milano Tel.: +39 (02) 63 28 84-1 Fax: +39 (02) 63 28 84-20 [email protected]

Contatto Tiziana Fiorella, Avvocato - Milano

Aree di attività: si occupa di diritto amministrativo sin da quando si è affacciata alla professione, iniziata a Milano presso lo studio del Prof. Marco Sica nel 2001 e proseguita in studi internazionali, poi. Esperienze professionali e formazione: ha maturato significativa esperienza nell’attività giudiziale avanti ai Tribunali Amministrativi Regionali ed al Consiglio di Stato e nell’attività stragiudiziale nel ramo del diritto amministrativo, con specializzazione in materia di edilizia ed urbanistica, energia, commercio, contratti pubblici e giochi e scommesse. Competenze: L’avvocato amministrativista dirige i dipartimenti di diritto amministrativo di Milano e Roma, fornendo assistenza, tra l’altro, in materia di contratti pubblici e di urbanistica ed edilizia. Tiziana coopera con il team Energy dello studio, fornendo, in particolare, consulenza in relazione a progetti nel mercato delle energie rinnovabili e ad investimenti nelle clean technologies. Tiziana è promotore e responsabile del laboratorio di ricerca Smart City di Rödl & Partner. Lingue: Italiano, Tedesco, Inglese, Francese

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Avvocati, Dottori Commercialisti e Revisori Legali

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