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  • www.studiogaeta.com The Benedict Partnership LLP Avv. Francesco Meduri Director Legal Services Bologna, 10 Maggio 2007
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  • www.studiogaeta.com The Benedict Partnership LLP Consulenza fiscale per societ e persone fisiche (britannica e internazionale); Servizi di pianificazione e consulenza fiscale per imprenditori con particolare riguardo a fasi di delocalizzazione e/o ristrutturazione; Servizi di consulenza e assistenza fiscale ad investitori con interessi economico- commerciali nel Regno Unito e in giurisdizioni straniere; Assistenza fiscale e para-legale a strutture societarie britanniche e straniere; Servizi di consulenza fiscale in relazione a strutture finanziarie e commerciali internazionali; Servizi di consulenza fiscale in relazione a sfruttamento di diritti di propriet intellettuale;
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  • www.studiogaeta.com Servizi notarili Legalizzazione di documenti societari presso FCO ed Ambasciate Traduzione legali certificate Redazioni di Procure e Verbali di Assemblea Produzione di Certificati di Vigenza (Certificate of Good Standing) e di Cambio di Nome Copie autenticate Preparazione di documenti per uso mercantile, atti pubblici e contratti (con traduzione in lingua straniera se richiesto) Certificazione del autenticit di firme ed esecuzione di documenti. Funzione di Commissioner of Oath
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  • www.studiogaeta.com Servizi Consulenza fiscale societaria e personale (britannica e internazionale) Servizi societari e di trust Servizi bancari Servizi contabili Servizi di amministrazione e gestione societaria Gestione del personale Ufficio virtuale IVA Servizi nautici per yachts
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  • www.studiogaeta.com Contatti Dott. Cristiano Medori Director of Taxation The Benedict Partnership LLP Avv. Francesco Meduri Director of Legal Services Notable Services The Benedict Partnership LLP 45 Marylebone Lane London W1U 2NT www.benedict-partnership.co.uk
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  • www.studiogaeta.com GRAZIE The Benedict Partnership LLP 45 Marylebone Lane London W1U 2NT www.benedict-partnership.co.uk
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  • www.studiogaeta.com Novit fiscali in materia di imposizione diretta ed indiretta dopo la Finanziaria 2007 Bologna 10 Maggio 2007 Banca di Bologna La determinazione del reddito del trust P.Gaeta
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  • www.studiogaeta.com Il rapporto di trust, tra propriet ed obbligazione I cannot understand your trust, disse nel 1936 Gierke a Maitland. Listituto del trust un miracolo economico. Come la tee-shirt, taglia unica. Qualsiasi funzione sia coinvolta, si puo appicare la stessa filosifia e gli stessi principi. Pu sembrare noioso, ma funziona. Paul Matthews 2003
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  • www.studiogaeta.com La qualificazione dei trusts tra diritto civile, common law La ritorsia dei tributaristi le difficolt di inquadramento della fattispecie incontrate dagli stessi civilisti, poi chiarite con laiuto dei compraratisti, si sono risolte dando utili indicazioni alla dottrina tributaria che oggi riesce ad inquadrare la quasi totalit delle fattispecie dei trust.
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  • www.studiogaeta.com Il dibattito sulla soggettivit tributaria tra il 1998 ed il 2006 Le tesi .. Soggettivit del disponente; Soggettivit del trust; Soggettivit dei beneficiari; Tesi minoritaria negli ultimi anni nella dottrina che si occupa di diritto dei trust, soggettivit del trustee e possibile tassazione separata (Paparella e Gaeta)
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  • www.studiogaeta.com Le novit della Finanziaria 2007 alcune considerazioni introduttive Una vera novit anzi una sopresa: Il legislatore tributario riconosce al trust la soggettivit tributaria a volte. Nessuno recalma la potest del nuovo articolo 73. Una curiosit: chi lha scritta?
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  • www.studiogaeta.com Il testo normativo (art.73 tuir c.1) Sono soggetti allIRES (lertt. B)gli enti pubblici e privati diversi dalle societ, nonch i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno (o non hanno lett. C) per oggetto esclusivo o principale lesercizio di attivt commerciale.
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  • www.studiogaeta.com Il testo normativo (art.73 tuir c.2) Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nellatto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
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  • www.studiogaeta.com Il testo normativo (art.73 tuir c.3) Si considerano residenti i trust e gli altri istituti aventi analogo contenuto istituiti in paesi non black list in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato o quando successivamente alla loro costituzione un disponente ita trasferisca una propriet immobiliare od un diritto reale anche per quote nonch vincoli di destinazione sugli stessi.
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  • www.studiogaeta.com Il testo normativo (art. 44 tuir) Sono redditi di capitale g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dellart. 73, comma 2, anche se non residenti.
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  • www.studiogaeta.com Il testo normativo (art 13 DPR 600) Comma 1 lett. b) : sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili i trust, che hanno per oggetto lesercizio di attivit commerciali. Comma 2 lett. g): sono obbilgati alla tenuta delle scritture contabili, a norma dellart. 19 e 20 i trust, che non hanno per oggetto lesercizio di attivit commerciali.
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  • www.studiogaeta.com Il trust soggetto tributario (ente non commerciale) Le principali regole di tassazione degli enti non commerciali. Abbattimento della base imponibile degli utili al 95% (ex norma transitoria) D.Lgs 344/2003 art 4 comma 1 lettera q)
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  • www.studiogaeta.com Conclulsioni Interpretare il senso letterale della norma con coerenza sistematica per tassare il reddito di un bene in trust rispettando i principi di base del diritto tributario e della costituzione (capacit contributiva, doppia tassazione, soggettivit tributaria, residenza).
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  • www.studiogaeta.com Il rapporto di trust, tra propriet ed obbligazione I cannot understand your trust, disse nel 1936 Gierke a Maitland. Listituto del trust un miracolo economico. Come la tee-shirt, taglia unica. Qualsiasi funzione sia coinvolta, si puo appicare la stessa filosifia e gli stessi principi. Pu sembrare noioso, ma funziona. Paul Matthews 2003
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  • www.studiogaeta.com La qualificazione dei trusts tra diritto civile, common law La ritorsia dei tributaristi le difficolt di inquadramento della fattispecie incontrate dagli stessi civilisti, poi chiarite con laiuto dei compraratisti, si sono risolte dando utili indicazioni alla dottrina tributaria che oggi riesce ad inquadrare la quasi totalit delle fattispecie dei trust.
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  • www.studiogaeta.com Il dibattito sulla soggettivit tributaria tra il 1998 ed il 2006 Le tesi .. Soggettivit del disponente; Soggettivit del trust; Soggettivit dei beneficiari; Tesi minoritaria negli ultimi anni nella dottrina che si occupa di diritto dei trust, soggettivit del trustee e possibile tassazione separata (Paparella e Gaeta)
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  • www.studiogaeta.com Le novit della Finanziaria 2007 alcune considerazioni introduttive Una vera novit anzi una sopresa: Il legislatore tributario riconosce al trust la soggettivit tributaria a volte. Nessuno recalma la potest del nuovo articolo 73. Una curiosit: chi lha scritta?
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  • www.studiogaeta.com Il testo normativo (art.73 tuir c.1) Sono soggetti allIRES (lertt. B)gli enti pubblici e privati diversi dalle societ, nonch i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno (o non hanno lett. C) per oggetto esclusivo o principale lesercizio di attivt commerciale.
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  • www.studiogaeta.com Il testo normativo (art.73 tuir c.2) Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nellatto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
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  • www.studiogaeta.com Il testo normativo (art.73 tuir c.3) Si considerano residenti i trust e gli altri istituti aventi analogo contenuto istituiti in paesi non black list in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato o quando successivamente alla loro costituzione un disponente ita trasferisca una propriet immobiliare od un diritto reale anche per quote nonch vincoli di destinazione sugli stessi.
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  • www.studiogaeta.com Il testo normativo (art. 44 tuir) Sono redditi di capitale g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dellart. 73, comma 2, anche se non residenti.
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  • www.studiogaeta.com Il testo normativo (art 13 DPR 600) Comma 1 lett. b) : sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili i trust, che hanno per oggetto lesercizio di attivit commerciali. Comma 2 lett. g): sono obbilgati alla tenuta delle scritture contabili, a norma dellart. 19 e 20 i trust, che non hanno per oggetto lesercizio di attivit commerciali.
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  • www.studiogaeta.com Il trust soggetto tributario (ente non commerciale) Le principali regole di tassazione degli enti non commerciali. Abbattimento della base imponibile degli utili al 95% (ex norma transitoria) D.Lgs 344/2003 art 4 comma 1 lettera q)
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  • www.studiogaeta.com Conclulsioni Interpretare il senso letterale della norma con coerenza sistematica per tassare il reddito di un bene in trust rispettando i principi di base del diritto tributario e della costituzione (capacit contributiva, doppia tassazione, soggettivit tributaria, residenza).
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  • www.studiogaeta.com TRUST Novit fiscali in materia di imposizione diretta ed indiretta dopo la Finanziaria 2007 Bologna, 10 Maggio 2007La residenza fiscale del Trust di Marco Montefameglio Dottore Commercialista in Bologna e Milano Professore a contratto Universit di Bologna Diritto dei Trust
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  • www.studiogaeta.com Il concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86): Norma generale 3 comma, 1 periodo sede legale (non applicabile al Trust), o sede dellamministrazione, o oggetto principale Se per la maggior parte del periodo dimposta nel territorio dello Stato Residente
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  • www.studiogaeta.com Il concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86): Norma generale 3 comma, 1 periodo sede dellamministrazione residenza del trustee oggetto principale luogo di esercizio dellattivit Attivit diretta Attivit indiretta (holding) Se per la maggior parte del periodo dimposta nel territorio dello Stato Residente
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  • www.studiogaeta.com Il concetto di trust interno (art. 13 Convenzione de lAja): Gli elementi significativi Disponente Beneficiari Beni in trust Guardiano Sono pi strettamente collegati allordinamento italiano. non rilevano NB La legge regolatrice, la residenza del trustee e il luogo di amministrazione non rilevano
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  • www.studiogaeta.com Differenza fra Concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86): Concetto di trust interno (art. 13 Convenzione de lAja)
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  • www.studiogaeta.com Esempio (1) Trustee italiano (residenza e amministrazione in Italia) Disponente inglese Beneficiari inglesi Beni in trust inglesi Guardiano inglese Legge inglese Trust internazionale fiscalmente residente
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  • www.studiogaeta.com Esempio (2) Trustee inglese (residenza e amministrazione in UK) Disponente italiano Beneficiari italiani Beni in trust italiani Guardiano italiano Legge inglese Trust interno fiscalmente non residente
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  • www.studiogaeta.com Esempio (3) Trustee italiano (residenza e amministrazione in Italia) Disponente italiano Beneficiari italiani Beni in trust italiani Guardiano italiano Legge inglese Trust interno fiscalmente residente
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  • www.studiogaeta.com Esempio (4) Trustee inglese (residenza e amministrazione in UK) Disponente inglese Beneficiari italiani Beni in trust inglesi Guardiano inglese Legge inglese Trust internazionale fiscalmente non residente
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  • www.studiogaeta.com Il concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86): Prima presunzione 3 comma, 2 periodo Tre condizioni: Istituzione in paesi non white-list ( DM 4/9/96 Min.Fin.) Almeno un disponente fiscalmente residente Almeno un beneficiario fiscalmente residente Se ricorrono congiuntamente Residente
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  • www.studiogaeta.com Il concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86): Prima presunzione 3 comma, 2 periodo Concetto di Istituzione Tecnico (sottoscrizione dellatto istitutivo) Atecnico (luogo di esercizio dellattivit/collocazione dei beni in trust) Concetto di Disponente In senso formale (soggetto che sottoscrive latto istitutivo) In senso economico (soggetto per conto del quale il trust viene istituito)
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  • www.studiogaeta.com Il concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86): Prima presunzione 3 comma, 2 periodo Presunzione relativa Possibilit di prova contraria Dimostrazione che il Trustee effettivamente dotato di struttura ed opera allestero
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  • www.studiogaeta.com Il concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86): Seconda presunzione 3 comma, 3 periodo Due condizioni: Istituzione in paesi non white-list ( DM 4/9/96 Min.Fin.) Attribuzione da parte di un soggetto residente di beni immobili Se ricorrono congiuntamente Residente
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  • www.studiogaeta.com Il concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86): Seconda presunzione 3 comma, 3 periodo Concetto di Beni Immobili Letterale (situati ovunque nel mondo) Logico (situati in Italia)
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  • www.studiogaeta.com Il concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86): Seconda presunzione 3 comma, 3 periodo Concetto di Presunzione Letterale (assoluta) Logico (relativa)
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  • www.studiogaeta.com Il concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86): Seconda presunzione 3 comma, 3 periodo Presunzione relativa Dimostrazione che il Trustee effettivamente dotato di struttura ed opera allestero
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  • www.studiogaeta.com Il concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86): Terza presunzione comma 5 bis, lett b) compresi i trust NB Il Trust un ente (comma 1, lett d) .le societ e gli enti di ogni tipo, compresi i trust) Due condizioni: Il trust detiene partecipazioni di controllo in societ italiane Il trustee amministrato da un organo composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia Se ricorrono congiuntamenteResidente
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  • www.studiogaeta.com Il concetto di residenza fiscale (art. 73, Dpr 917/86): Terza presunzione comma 5bis, lett b) Presunzione relativa Possibilit di prova contraria Dimostrazione che il Trustee effettivamente dotato di struttura ed opera allestero
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  • www.studiogaeta.com LATTRIBUZIONE DEL REDDITO AI BENEFICIARI Bologna, 10 maggio 2007
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  • www.studiogaeta.com PREMESSA METODOLOGICA LA COLLOCAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IN COMMENTO (ART. 73, II TUIR) NELLAMBITO DELLA SOGGETTIVITA PASSIVA IRES LA COLLOCAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IN COMMENTO (ART. 73, II TUIR) NELLAMBITO DELLA SOGGETTIVITA PASSIVA IRES LA ETEROGENEITA DEI TRUST INTERNI LA ETEROGENEITA DEI TRUST INTERNI IL RAPPORTO TRUST-BENEFICIARIO: BENI E SERVIZI A FAVORE DEL BENEFICIARIO IL RAPPORTO TRUST-BENEFICIARIO: BENI E SERVIZI A FAVORE DEL BENEFICIARIO
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  • www.studiogaeta.com LAMBITO APPLICATIVO DELLA NORMA LA DEFINIZIONE DI BENEFICIARIO DEL TRUST LA DEFINIZIONE DI BENEFICIARIO DEL TRUST LA INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO LA INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO LA NOZIONE DI REDDITO. LE PRESTAZIONI DI SERVIZI E LE GRATUIT LA NOZIONE DI REDDITO. LE PRESTAZIONI DI SERVIZI E LE GRATUIT GLI ATTI COMPIUTI DAL TRUST NELLAMBITO DELLA PROPRIA VIGENZA E NEL MOMENTO FINALE GLI ATTI COMPIUTI DAL TRUST NELLAMBITO DELLA PROPRIA VIGENZA E NEL MOMENTO FINALE
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  • www.studiogaeta.com LIMPUTAZIONE DEL REDDITO IL PRESUPPOSTO: LA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DI TRUST IL PRESUPPOSTO: LA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DI TRUST GLI EFFETTI: LATTRIBUZIONE DEL REDDITO DEL TRUST AI BENEFICIARI IN PROPORZIONE ALLA QUOTA RISULTANTE O PRESUNTA GLI EFFETTI: LATTRIBUZIONE DEL REDDITO DEL TRUST AI BENEFICIARI IN PROPORZIONE ALLA QUOTA RISULTANTE O PRESUNTA LE INDICAZIONI PRECEDENTI ALLA DISPOSIZIONE NORMATIVA LE INDICAZIONI PRECEDENTI ALLA DISPOSIZIONE NORMATIVA I REDDITI DEL TRUST NON IMPUTATI AI BENEFICIARI I REDDITI DEL TRUST NON IMPUTATI AI BENEFICIARI
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  • www.studiogaeta.com LA PORTATA INNOVATIVA DELLA DISPOSIZIONE IN ESAME LAPPLICAZIONE EVENTUALE E/O PARZIALE DELLA NORMA: I TRUST SENZA BENEFICIARI DEL REDDITO LAPPLICAZIONE EVENTUALE E/O PARZIALE DELLA NORMA: I TRUST SENZA BENEFICIARI DEL REDDITO LINTERPRETAZIONE CHE RICONOSCE UNA NUOVA IPOTESI DI TASSAZIONE PER TRASPARENZA: LA DIRETTA IMPUTAZIONE DEI REDDITI AI BENEFICIARI SENZA ALCUNA IMPOSIZIONE IN CAPO AL TRUST. LINTERPRETAZIONE CHE RICONOSCE UNA NUOVA IPOTESI DI TASSAZIONE PER TRASPARENZA: LA DIRETTA IMPUTAZIONE DEI REDDITI AI BENEFICIARI SENZA ALCUNA IMPOSIZIONE IN CAPO AL TRUST. LINTERPRETAZIONE ALTERNATIVA: LA DOPPIA IMPOSIZIONE. PROFILI CRITICI LINTERPRETAZIONE ALTERNATIVA: LA DOPPIA IMPOSIZIONE. PROFILI CRITICI
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  • www.studiogaeta.com LA RIQUALIFICAZIONE DEL REDDITO IMPUTATO AL BENEFICIARIO LA NATURA DI REDDITO DI CAPITALE, AI SENSI DEL MODIFICATO ART. 44 TUIR LA NATURA DI REDDITO DI CAPITALE, AI SENSI DEL MODIFICATO ART. 44 TUIR IL POSSIBILE MUTAMENTO DELLA CATEGORIA REDDITUALE DELLA RICCHEZZA, DAL TRUST AL BENEFICIARIO IL POSSIBILE MUTAMENTO DELLA CATEGORIA REDDITUALE DELLA RICCHEZZA, DAL TRUST AL BENEFICIARIO LINDIVIDUAZIONE DELLE CONCRETE REGOLE DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPUTATO AL BENEFICIARIO LINDIVIDUAZIONE DELLE CONCRETE REGOLE DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPUTATO AL BENEFICIARIO
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  • www.studiogaeta.com PROFILI PROBLEMATICI LA RILEVANZA IMPOSITIVA DEL REDDITO DICHIARATO DAL TRUST O DELLA RICCHEZZA EFFETTIVAMENTE PERCEPITA DAL BENEFICIARIO. LIMPOSIZIONE SOSTITUTIVA LA RILEVANZA IMPOSITIVA DEL REDDITO DICHIARATO DAL TRUST O DELLA RICCHEZZA EFFETTIVAMENTE PERCEPITA DAL BENEFICIARIO. LIMPOSIZIONE SOSTITUTIVA GLI ADEMPIMENTI E LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL TRUST GLI ADEMPIMENTI E LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL TRUST IL RAPPORTO TRA PRINCIPIO DI CASSA E IMPUTAZIONE DEL REDDITO. LAPPLICAZIONE DELLA RITENUTA. IL RAPPORTO TRA PRINCIPIO DI CASSA E IMPUTAZIONE DEL REDDITO. LAPPLICAZIONE DELLA RITENUTA. LIMPUTAZIONE DEL REDDITO AI BENEFICIARI DI TRUST ANCHE SE NON RESIDENTI LIMPUTAZIONE DEL REDDITO AI BENEFICIARI DI TRUST ANCHE SE NON RESIDENTI
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  • www.studiogaeta.com CONCLUSIONI LA ETEROGENEITA DEI TRUST E LA FISSITA DELLE DEFINIZIONI NORMATIVE. I PRINCIPI GENERALI E LE DIFFERENTI IPOTESI APPLICATIVE DI TRUST LA ETEROGENEITA DEI TRUST E LA FISSITA DELLE DEFINIZIONI NORMATIVE. I PRINCIPI GENERALI E LE DIFFERENTI IPOTESI APPLICATIVE DI TRUST
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  • La disciplina fiscale dei Trust: Imposte indirette
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  • Profili fiscali Imposte indirette 1)Latto istitutivo del Trust 2)Gli atti dispositivi (in trust) Latto istitutivo del trust un atto avente contenuto programmatico. E soggetto allimposta di registro in misura fissa pari a 168,00, ex-art.11, Tariffa Parte Prima del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
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  • 2) TEORIA UNITARIA: gli atti di trasferimento dei beni dal disponente (settlor) al trustee e da questultimo ai beneficiari sono considerati come facenti parte di un disegno unitario secondo cui il disponente (settlor) compie una liberalit indiretta verso i beneficiari attraverso listituzione del trust e il trasferimento dei beni al trustee, il quale ne risulter titolare fino a quando gli stessi non siano attribuiti ai beneficiari. 1) TEORIA ATOMISTICA: gli atti di trasferimento dei beni dal disponente (settlor) al trustee e da questultimo ai beneficiari sono considerati come una fattispecie formata da diversi negozi indipendenti, i quali debbono essere analizzati singolarmente e non come facenti parte di un disegno unitario. Profili fiscali Imposte indirette La dottrina, prima dellentrata in vigore del D.L. n.262/2006, aveva elaborato due teorie alternative in merito allimposizione indiretta applicabile ai trasferimenti dal settlor al trustee e da questo ai beneficiari:
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  • Profili fiscali Imposte indirette Larticolo 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006 (come emendato) stabilisce che: istituita limposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del Testo unico delle disposizioni concernenti limposta sulle successioni e donazioni, di cui al D. Lgs. n. 346/1990, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi 48 a 54.
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  • Profili fiscali Imposte indirette Articolo 2, comma 49, del D.L. n. 262/2006 (come emendato):Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni limposta determinata dallapplicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dallart. 58, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990, ovvero, se la donazione fatta congiuntamente a favore di pi soggetti o se in uno stesso atto sono compresi pi atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
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  • a)a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario 1.000.000 di euro: 4%; b)a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonch degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%; c)a favore di altri soggetti: 8% Profili fiscali Imposte indirette
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  • 3)Gli atti di trasferimento ai beneficiari Il trasferimento dei beni o dei diritti segregati in trust dal trustee ai beneficiari rappresenta la realizzazione delle finalit volute dal disponente (settlor). Anche ai fini dellapplicazione impositiva agli atti di trasferimento ai beneficiari, prima dellentrata in vigore del D.L. n. 262/2006, si distingueva a seconda della teoria seguita in sede di trasferimento dei beni dal disponente (settlor) al trustee.
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  • Profili fiscali Imposte indirette I fautori della teoria atomistica, consideravano gli atti di trasferimento dei beni dal disponente al trustee e da questultimo ai beneficiari come una fattispecie formata da diversi negozi indipendenti, i quali dovevano essere analizzati singolarmente e non come facenti parti di un disegno unitario. I fautori della teoria unitaria consideravano gli atti di trasferimento dei beni dal disponente al trustee e da questultimo ai beneficiari come facenti parte di un disegno unitario secondo cui il disponente compie una liberalit indiretta verso i beneficiari attraverso listituzione del trust e il trasferimento dei beni al trustee, il quale ne risulter titolare fino a quando gli stessi non siano attribuiti ai beneficiari.
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  • Profili fiscali Imposte indirette Il legislatore, mediante il D.L. n. 262/2006, ha: introdotto lapplicazione dellimposta di donazione ai vincoli di destinazione, tra cui potrebbero rientrare i trust, ha fatto sorgere ulteriori interrogativi circa lapplicazione delle aliquote in cui articolata limposta stessa: le aliquote dimposta sono modulate in base al vincolo di parentela esistente tra disponente e beneficiario. Risulterebbe maggiormente condivisibile lapplicazione dellimposta di donazione sulla base del rapporto tra disponente e beneficiario. Tale interpretazione depone a favore della teoria unitaria di ricostruzione delle vicende negoziali del trust.
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  • Profili fiscali Imposte indirette Le possibili interpretazioni della normativa portano ad individuare tre ipotesi impositive: Applicabilit dellimposta al rapporto tra settlor e trustee trasferimento sia di beni immobili sia di altri beni soggetto ad imposizione pari all8% (tesi sostenuta in occasione di Telefisco 2007) estremamente onerosa Applicazione dellimposta al rapporto tra settlor e beneficiario Trasferimento dal settlor al trustee: non applicazione imposta Trasferimento dal trustee ai beneficiari: applicazione imposta Applicazione dellimposta al rapporto tra settlor e beneficiario Trasferimento dal settlor al trustee: applicazione imposta Trasferimento dal trustee ai beneficiari: non applicazione imposta
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  • Profili fiscali Imposte indirette In occasione di un incontro con la stampa specializzata (Telefisco 2007) stato chiesto allAmministrazione finanziaria se e in quale misura fosse applicabile limposta di donazione nel trasferimento da disponente a trustee di un trust con beneficiari determinati. In quelloccasione lAgenzia delle Entrate ha risposto che qualora il trust sia istituito in favore di beneficiari finali determinati o determinabili, si osserva che ferma restando lapplicazione dellimposta alla costituzione del vincolo effettuata con modalit traslative il successivo trasferimento di beni in favore dei beneficiari finali soggetta anchessa ad autonoma imposizione, da individuare con riferimento al caso concreto e in base agli effetti giuridici prodotti. Infatti, al momento dello scioglimento del trust, il trustee effettua, di regola, unattribuzione a titolo gratuito in favore dei beneficiari finali, soggetta allimposta sulle successioni e donazioni.