WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo...

110
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n.152) Titolo I FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni urgenti finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitivita' del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la liberta' di iniziativa economica, nonche' a restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicita' dell'organizzazione amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione dei procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto degli impegni in sede internazionale ed europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita' e crescita assunti; Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare le connesse disposizioni dirette a garantire gli interventi di perequazione tributaria occorrenti per il rispetto dei citati vincoli; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la semplificazione normativa; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Finalita' e ambito di intervento 1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda meta' dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2009: a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e,

Transcript of WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo...

Page 1: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e laperequazione Tributaria. (GU n. 147 del 25-6-2008  - Suppl. Ordinario n.152)

Titolo IFINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanaredisposizioni urgenti finalizzate alla promozione dello sviluppoeconomico e alla competitivita' del Paese, anche mediante l'adozionedi misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativiconcernenti, in particolare, la liberta' di iniziativa economica,nonche' a restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire larazionalizzazione, l'efficienza e l'economicita' dell'organizzazioneamministrativa, oltre che la necessaria semplificazione deiprocedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza diemanare disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanzapubblica, al fine di garantire il rispetto degli impegni in sedeinternazionale ed europea indispensabili, nell'attuale quadro difinanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi distabilita' e crescita assunti; Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza diemanare le connesse disposizioni dirette a garantire gli interventidi perequazione tributaria occorrenti per il rispetto dei citativincoli; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 18 giugno 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e deiMinistri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, perla pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro, della salutee delle politiche sociali e per la semplificazione normativa; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Finalita' e ambito di intervento 1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misurenecessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda meta'dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto aconseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nelDocumento di programmazione economica e finanziaria per il 2009: a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazionipubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e,conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 eallo 0,1 per cento nel 2011 nonche' a mantenere il rapporto tradebito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per centonel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 edal 97,2 per cento nel 2011; a) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agliandamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivotriennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti inmateria di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attivita'imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti dienergia, potenziamento dell'attivita' della pubblica amministrazione

Page 2: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppodelle citta' nonche' attraverso interventi volti a garantirecondizioni di competitivita' per la semplificazione e l'accelerazionedelle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul poteredi acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti leattivita' di impresa nonche' per la semplificazione dei rapporti dilavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescitaeconomica e sociale.

Titolo IISVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE

E COMPETITIVITA'Capo I

Innovazione

Art. 2. Banda larga 1. Gli interventi di installazione di reti e impianti dicomunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediantedenuncia di inizio attivita'. 2. L'operatore della comunicazione ha facolta' di utilizzare per laposa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civiligia' esistenti di proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o comunquein titolarita' di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzionedell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civiliesistenti le parti, senza che cio' possa cagionare ritardo alcunoall'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, incaso di dissenso, e' determinato dal giudice. 3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentarericonosciuto, in materia di coubicazione e condivisione diinfrastrutture, all'Autorita' Garante per le Comunicazionidall'articolo 89, primo comma, del decreto legislativo 1° agosto2003, n. 259. All'Autorita' Garante per le Comunicazioni competealtresi' l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 4, terzocomma, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia diinstallazione delle reti dorsali. 4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni primadell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unicodell'Amministrazione territoriale competente la denuncia,accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaboratiprogettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzarealla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche algestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cuiintenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra. 5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impiantidi comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ognieffetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16,comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380. 6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al termine massimodi efficacia di tre anni. L'interessato e' comunque tenuto acomunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto adun vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessaamministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente

Page 3: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto diassenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva dieffetti. 8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad unvincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, oveil parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia statoallegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca unaconferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trentagiorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In casodi esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denunciadi inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento delladenuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progettononche' gli atti di assenso eventualmente necessari. 10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,ove entro il termine indicato al comma 3 sia riscontrata l'assenza diuna o piu' delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistanospecifici motivi ostativi di sicurezza, incolumita' pubblica osalute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuareil previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che sirendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E'comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizioattivita', con le modifiche le integrazioni necessarie per renderlaconforme alla normativa vigente. 11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui alcomma 4 e nel rispetto dei commi che precedono da' comunicazionedell'inizio dell'attivita' al Comune. 12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitatorilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allosportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera alprogetto presentato con la denuncia di inizio attivita'. 13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applical'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001. Puo' applicarsi, ove ritenuta piu' favorevole dalrichiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45. 14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decretolegislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possonoopporsi alla installazione nella loro proprieta' di reti e impiantiinterrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezionedel caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonioindisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che taleattivita' possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio.L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui allapresente norma non necessita di autonomo titolo abilitativo. 15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazionedegli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica suimmobili di proprieta' privata, senza la necessita' di alcunapreventiva richiesta di utenza.

Titolo IISVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE

E COMPETITIVITA'Capo I

Innovazione

Page 4: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

Art. 3. Start up 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi: «6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1,dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni alcapitale in societa' di cui all'articolo 5, escluse le societa'semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1,lettera a), costituite da non piu' di sette anni, possedute da almenotre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e deicontratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)relativi alle medesime societa', rispettivamente posseduti estipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione delreddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui,entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa'di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), chesvolgono la medesima attivita', mediante la sottoscrizione delcapitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale dellemedesime, sempreche' si tratti di societa' costituite da non piu' ditre anni. 6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma precedente nonpuo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dallasocieta' le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinqueanni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazionedi beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beniimmateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca esviluppo.».

Titolo IISVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE

E COMPETITIVITA'Capo I

Innovazione

Art. 4. Strumenti innovativi di investimento 1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati allarealizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto diinnovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti deisoggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, ela valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo,anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possonoessere costituiti appositi fondi di investimento con lapartecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in unsistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondilocali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sonodisciplinate le modalita' di costituzione e funzionamento dei fondi,di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione. 2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono esclusegaranzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni

Page 5: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

attivabili ai sensi del comma 1.

Capo IIImpresa

Art. 5. Sorveglianza dei prezzi 1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,n. 244, sono sostituiti dai seguenti: «198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ilGarante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione disovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delleinformazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere dicommercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196.Esso analizza le segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimentoe decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzatea verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti eservizi. I risultati dell'attivita' svolta sono messi a disposizione,su richiesta, dell'Autorita' garante della concorrenza e delmercato.». «199. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante di cui alcomma precedente si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, dellacollaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea,dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, nonche' del supportooperativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indaginiconoscitive. Il Garante puo' convocare le imprese e le associazionidi categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzodei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto enormale andamento del mercato. L'attivita' del Garante viene resanota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi delMinistero dello sviluppo economico.». 2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,n. 244, le parole «di cui al comma 199», sono sostituite dalleseguenti «di cui al comma 198».

Capo IIImpresa

Art. 6. Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese 1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loropromozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quellidell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarieesclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento(CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006,relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis). 2. Le iniziative ammesse ai benefici sono: a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di

Page 6: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuoviprodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati perprodotti e servizi gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutturevolte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati diriferimento; b) studi di prefattibilita' e di fattibilita' collegati adinvestimenti italiani all'estero, nonche' programmi di assistenzatecnica collegati ai suddetti investimenti; c) altri interventi prioritari individuati e definiti dalComitato interministeriale per la programmazione economica. 3. Con una o piu' delibere del Comitato interministeriale per laprogrammazione economica, su proposta del Ministro dello sviluppoeconomico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanzee con il Ministro degli affari esteri, da adottare entro 90 giornidall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati itermini, le modalita' e le condizioni degli interventi, le attivita'e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonche' lacomposizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondodi cui al comma 4. Sino all'operativita' delle delibere restano invigore i criteri e le procedure attualmente vigenti. 4. Per le finalita' dei commi precedenti sono utilizzate ledisponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, deldecreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' diutilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno diciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazioneeconomica delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziaridel fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in viaordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via straordinaria daapposite leggi di finanziamento. 5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezionedei commi 1 e 4 dell'articolo 2, ad eccezione altresi' degliarticoli 10, 11, 20, 22 e 24. E', per altro abrogata la legge20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sonoabrogati, altresi', i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. 6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolocontenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimentoal presente articolo.

Capo IIIEnergia

Art. 7. «Strategia energetica nazionale» e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellosviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale»,che indica le priorita' per il breve ed il lungo periodo e reca ladeterminazione delle misure necessarie per conseguire, ancheattraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi: a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree

Page 7: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

geografiche di approvvigionamento; b) miglioramento della competitivita' del sistema energeticonazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva delmercato interno europeo; c) promozione delle fonti rinnovabili di energia edell'efficienza energetica; d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti diproduzione di energia nucleare; e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nelsettore energetico e partecipazione ad accordi internazionali dicooperazione tecnologica; f) sostenibilita' ambientale nella produzione e negli usidell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas adeffetto serra; g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria dellapopolazione e dei lavoratori. 2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, ilMinistro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unaConferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente. 3. Anche al fine della realizzazione degli obiettivi di cui alcomma 1 il Governo e' autorizzato ad avviare la stipula, entro il31 dicembre 2009, di uno o piu' accordi con Stati membri dell'UnioneEuropea o Paesi Terzi, per intraprendere il processo di sviluppo delsettore dell'energia nucleare, al fine di contenere le emissioni diCO2 e garantire la sicurezza e l'efficienza economicadell'approvvigionamento e produzione di energia, in conformita' alRegolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio 2004, alla Decisione2004/491/Euratom del 29 aprile 2004, alla Decisione 2004/294/CEdell'8 marzo 2004 e alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del26 giugno 2003. 2. Gli accordi potranno prevedere modelli contrattuali voltiall'ottenimento di forniture di energia nucleare a lungo termine darendere, con eventuali interessi, a conclusione del processo dicostruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorionazionale. 3. Gli accordi potranno definire, conseguentemente, tutti gliaspetti connessi della normativa, ivi compresi l'assetto e lecompetenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi dell'energianucleare, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con ledisposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle Regioni astatuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IIIEnergia

Art. 8. Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi 1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburinelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge

Page 8: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio deiMinistri, su proposta del Ministro dell'ambiente, del territorio edel mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza dirischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi eaggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari dipermessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzandoi metodi di valutazione piu' conservativi e prevedendo l'uso dellemigliori tecnologie disponibili per la coltivazione. 2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cuiambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensidell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, attualmente non produttivi e per i quali non sia statapresentata domanda per il riconoscimento della marginalita'economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro iltermine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dellostesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi. 3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesisuccessivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco deigiacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzionemediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini dellaproduzione di energia elettrica, in base a modalita' stabilite condecreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine. 4. E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 deldecreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimentimarginali.

Capo IIIEnergia

Art. 9. Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi 1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «puo' essere» sono modificate con le parole: «e'adottato»; b) al primo periodo, dopo le parole «a due punti percentualirispetto» e' aggiunta la seguente parola: «esclusivamente». 2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura,della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguenteall'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalladata di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al31 dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degliinvestimenti e lo sviluppo d'impresa Spa provvede con proprierisorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misuredi sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli dicompetitivita', previa apposita convenzione tra il Ministero dellosviluppo economico e l'Agenzia. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concertocon il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministridelle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole,alimentari e forestali e' approvata, entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore del presente decreto, la convenzione di cui alcomma 2, che definisce altresi' le modalita' e le risorse perl'attuazione delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme

Page 9: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

le modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per ledisponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia. 4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo e'subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissioneeuropea.

Capo IIIEnergia

Art. 10. Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni 1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311 e' aggiunta la seguente lettera: «c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello dellereti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dalMinistero dello sviluppo economico.».

Capo IVCasa e infrastrutture

Art. 11. Piano Casa 1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagiosociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensioneabitativa, il CIPE approva un piano nazionale di edilizia abitativa,su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, diconcerto con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa insede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministero trasmette laproposta di piano alla Conferenza unificata entro 60 giorni dalladata di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare aduso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di ediliziaresidenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienzaenergetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con ilcoinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinatiprioritariamente a prima casa per le seguenti categorie socialisvantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi inlocazione: a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali omonoreddito; b) giovani coppie a basso reddito; c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; d) studenti fuori sede; e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1della legge n. 9 del 2007;

Page 10: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

g) immigrati regolari. 3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure direcupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovialloggi ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi che tenganoconto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realta'territoriali, attraverso i seguenti interventi: a) costituzione di fondi immobiliari destinati allavalorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero allapromozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con lapartecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anchein un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e larealizzazione di immobili per l'edilizia residenziale; b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con lerisorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblicain favore degli occupanti muniti di titolo legittimo; c) promozione da parte di privati di interventi ai sensi dellaparte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163; d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperativeedilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi inesame, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati perla partecipazione di ciascun socio, in considerazione del caratteresolo transitorio dell'esigenza abitativa; e) realizzazione di programmi integrati di promozione di ediliziasociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma 5. 4. L'attuazione del Piano nazionale e' realizzata con le modalita'di cui alla parte II, titolo III, del Capo IV del decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, ovvero, per gli interventi integrati divalorizzazione del contesto urbano e dei servizi metropolitani, aisensi dei commi da 5 a 8. 5. Al fine di superare i fenomeni di disagio abitativo e di degradourbano, concentrando gli interventi sulla effettiva consistenza deifenomeni di disagio e di degrado nei singoli contesti, rapportatialla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento,attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione diedilizia sociale e nei sistemi metropolitani e di riqualificazioneurbana, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita',promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici eprivati, con principale intervento finanziario privato, possonoessere stipulati appositi accordi di programma, promossi dalMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione diinterventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quotadi alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato,stabilito secondo criteri di sostenibilita' economica, e all'ediliziasovvenzionata, complessivamente non inferiore al 60% degli alloggiprevisti da ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione diinterventi di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati daelevati livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita',sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica. Gli interventisono attuati, attraverso interventi di cui alla parte II, titolo III,Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante leseguenti modalita': a) trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotoridegli interventi di incremento del patrimonio abitativo destinatoalla locazione a canone agevolato, con la possibilita' di prevederecome corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto oin parte la realizzazione di unita' abitative di proprieta' pubblicada destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinarealla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cuial comma 2; b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alladotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della

Page 11: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

qualita' urbana; c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale dipertinenza comunale o degli oneri di costruzione e strumenti diincentivazione del mercato della locazione; d) costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, letteraa), con la possibilita' di prevedere altresi' il conferimento alfondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degliimmobili. 6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presentearticolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale,e' identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notificadegli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattatoistitutivo della Comunita' Europea, come parte essenziale eintegrante della piu' complessiva offerta di edilizia residenzialesociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativofinalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie. 7. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 5, sonoappositamente disciplinate le modalita' e i termini per la verificaperiodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del piano, in baseal cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosiconseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversaallocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalita' diattuazione piu' efficienti. Gli alloggi realizzati o alienatinell'ambito delle procedure di cui al presente articolo non possonoessere oggetto di successiva alienazione prima di dieci annidall'acquisto originario. 8. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e leprovince possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testounico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Iprogrammi integrati di cui al comma 5 sono dichiarati di interessestrategico nazionale al momento della sottoscrizione dell'accordo dicui all'accordo di cui al comma 5. Alla loro attuazione si provvedecon l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente dellaRepubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni edintegrazioni. 9. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presentearticolo e' istituito un Fondo nello stato di previsione delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, nel qualeconfluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonche' di cui agli articoli 21,21-bis e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito conmodificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Gli eventualiprovvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislativecitate al primo periodo del presente comma, incompatibili con ilpresente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorsedi cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159del 2007, ivi comprese quelle gia' trasferite alla Cassa depositi eprestiti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato peressere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importicorrispondenti agli effetti in termini di indebitamento nettoprevisti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio dellerisorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

Capo IVCasa e infrastrutture

Page 12: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

Art. 12. Abrogazione della revoca delle concessioni TAV All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertitoin legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sonoapportate le seguenti modifiche: a) il comma 8-sexiesdecies e' sostituito dal seguente: «pereffetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporticonvenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali indata 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senzasoluzione di continuita', con RFI S.p.A. Ed i relativi attiintegrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata daicontraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conformealle previsioni delle direttive comunitarie»; b) i commi 8-septiesdecies, 8-duodevicies ed 8-undevicies sonoabrogati.

Capo IVCasa e infrastrutture

Art. 13. Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico 1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti ilpatrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunquedenominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogniabitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro peri rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenzaunificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti localiaventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazionedegli immobili di proprieta' dei predetti Istituti. 2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, sitiene conto dei seguenti criteri: a) determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliariin proporzione al canone di locazione; b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favoredell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti inregime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da partedell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione deibeni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purche' laconvivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, deifigli non conviventi; c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazionedi interventi volti ad alleviare il disagio abitativo. 3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1,comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, puo' essereprevista la facolta' per le amministrazioni regionali e locali distipulare convenzioni con societa' di settore per lo svolgimentodelle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.

Page 13: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

Capo IVCasa e infrastrutture

Art. 14. Expo Milano 2015 1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allosvolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazionedell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governoitaliano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE)e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011,223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro perl'anno 2015. 2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro tempore,senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, e' nominatoCommissario straordinario del Governo per l'attivita' preparatoriaurgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti irappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gliorganismi per la gestione delle attivita', compresa la previsione diun tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventiregionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regioneLombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione e lemodalita' di erogazione dei finanziamenti.

Capo VIstruzione e ricerca

Art. 15. Costo dei libri scolastici 1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto dellanormativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozionedei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto contodell'organizzazione didattica esistente, i competenti organiindividuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto oin parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testidisponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento aseconda dei casi previsti dalla normativa vigente. 2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', acosti contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da partedelle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di untriennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri ditesto per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui aldecreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti diistruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni astampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'annoscolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamentelibri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o

Page 14: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione distrumenti didattici per i soggetti diversamente abili. 3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delleIndicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzatiin sezioni tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, dicosto contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti eintegrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministrodell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati: a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versionea stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso; b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelleversioni on line e mista; c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tettidi spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuolasecondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimonialidell'autore e dell'editore. 4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica,musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottanolinee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Capo VIstruzione e ricerca

Art. 16. Facolta' di trasformazione in fondazioni delle universita' 1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispettodelle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica,organizzativa e finanziaria, le Universita' pubbliche possonodeliberare la propria trasformazione in fondazioni di dirittoprivato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senatoaccademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto delMinistro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Latrasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivoa quello di adozione della delibera. 2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapportiattivi e passivi e nella titolarita' del patrimonio dell'Universita'.Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita,con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprieta' dei beni immobiligia' in uso alle Universita' trasformate. 3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili etutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse. 4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali eperseguono i propri scopi secondo le modalita' consentite dalla loronatura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicita'della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione diutili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utiliderivanti dallo svolgimento delle attivita' previste dagli statutidelle fondazioni universitarie sono destinati interamente alperseguimento degli scopi delle medesime. 5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalita' a favoredelle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposteindirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sonointeramente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorarinotarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni

Page 15: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

universitarie sono ridotti del 90 per cento. 6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottatilo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilita' dellefondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decretodel Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statutopuo' prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovisoggetti, pubblici o privati. 7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneoper l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in derogaalle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli entipubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivantidall'ordinamento comunitario. 8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale,organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dalpresente articolo. 9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarieassicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto conperiodicita' annuale. Resta fermo il sistema di finanziamentopubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a finiperequativi, l'entita' dei finanziamenti privati di ciascunafondazione. 10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dalMinistro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegidei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenzadei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti. 11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioniuniversitarie secondo le modalita' previste dalla legge 21 marzo1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento. 12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla correttagestione della fondazione universitaria da parte degli organi diamministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca nomina un Commissario straordinariosenza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, con ilcompito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro seimesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratoridell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto. 13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo dilavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie siapplica il trattamento economico e giuridico vigente alla data dientrata in vigore della presente norma. 14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte ledisposizioni vigenti per le Universita' statali in quanto compatibilicon il presente articolo e con la natura privatistica dellefondazioni medesime.

Capo VIstruzione e ricerca

Art. 17. Progetti di ricerca di eccellenza 1. Al fine di una piu' efficiente allocazione delle risorsepubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti diricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del

Page 16: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

sostanziale esaurimento delle finalita' originariamente perseguite, afronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorreredal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa. 2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ognialtro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data,ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute allaFondazione Istituto Italiano di Tecnologia. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale dellaFondazione IRI ad una societa' totalitariamente controllata dalloStato che ne curera' la conservazione. Con il medesimo decreto potra'essere altresi' disposta la successione di detta societa' ineventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alladata di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridiciattivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con lefinalita' o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano diTecnologia. 4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano diTecnologia ai sensi del precedente comma sono destinate alfinanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati allarealizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settoritecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete diinfrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate pressoprimari centri di ricerca pubblici e privati. 5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvedera' agliadempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni di attuazionedel codice civile.

Capo VILiberalizzazioni e deregolazione

Art. 18. Reclutamento del personale delle societa' pubbliche 1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata invigore della legge di conversione del presente decreto-legge, lesocieta' che gestiscono servizi pubblici locali a totalepartecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri emodalita' per il reclutamento del personale e per il conferimentodegli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. Le altre societa' a partecipazione pubblica totale o dicontrollo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' peril reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichinel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, ditrasparenza, pubblicita' e imparzialita'. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicanoalle societa' quotate su mercati regolamentati.

Capo VILiberalizzazioni e deregolazione

Page 17: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

Art. 19. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette dianzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delleforme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmentecumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorreredalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sonototalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendentele pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in viaanticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per ledonne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle formesostitutive ed esclusive della medesima nonche' della gestioneseparata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995,n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti dicui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 esuccessive modificazioni e integrazioni fermo restando il regimedelle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1,comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dallamedesima data di cui al primo periodo del presente commarelativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistemacontributivo: a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo edipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate conanzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni; b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo edipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con eta'pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. 2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.335, sono soppressi. 3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decretodel Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

Capo VILiberalizzazioni e deregolazione

Art. 20. Disposizioni in materia contributiva 1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943,n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hannocorrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di dirittocomune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonerodell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazionedella predetta indennita', non sono tenuti al versamento dellarelativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite allagestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunqueversate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, deglienti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale mistosono tenute a versare, secondo la normativa vigente: a) la contribuzione per maternita'; b) la contribuzione per malattia per gli operai.

Page 18: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il comma 2, lettera a)dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e' cosi'sostituito: «Al versamento di un contributo nella misura dello 0,30%delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo». 4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, delregio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. 5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: «dell'articolo 40,n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e». 6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 siapplica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal1° gennaio 2009. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presentelegge, nei procedimenti relativi a controversie in materia diprevidenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralita' didomande che frazionino un credito relativo al medesimo rapporto,comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi,competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione e'disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delledisposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7,l'improcedibilita' della domanda puo' essere richiesta dal convenutoin ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la faseesecutiva. 9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stataosservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende ilgiudizio o revoca la provvisoria esecutivita' dei decreti e fissaalle parti un termine perentorio per la riunificazione. 10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cuiall'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornatolegalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nelterritorio nazionale. 11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primocomma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: «regionali» sono soppresse leseguenti parole: «e provinciali». 12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette adisposizione dei Comuni modalita' telematiche di trasmissione per lecomunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civileda effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla datadell'evento. 13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 ilresponsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde atitolo di danno erariale. 14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge27 dicembre 2002, n. 289 e' soppresso.

Capo VILiberalizzazioni e deregolazione

Art. 21. Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

Page 19: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo osostitutivo» aggiungere le parole: «,anche se riferibili allaordinaria attivita' del datore di lavoro». 2. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma restando ladisciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti»aggiungere le parole: «e fatte salve diverse disposizioni dicontratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale oaziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'rappresentative sul piano nazionale». 3. All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40,della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto diprecedenza» aggiungere le parole: «fatte salve diverse disposizionidi contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale oaziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'rappresentative sul piano nazionale». 4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politichesociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali deidatori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizionicontenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entrotre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

Capo VILiberalizzazioni e deregolazione

Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio 1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «1. Per prestazioni dilavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di naturaoccasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori digiardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi emonumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) dimanifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori diemergenza o di solidarieta'; e) dei periodi di vacanza da parte digiovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclodi studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordinee grado; f) di attivita' agricole di carattere stagionale; g)dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) dellaconsegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidianae periodica.». 2. All'articolo 72 comma 4-bis le parole «lettera e-bis)» sonosostituite dalle seguenti: «lettera g)». 3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «5. Il Ministro del lavoro,della salute e delle politiche sociali individua con proprio decretoil concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita'per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative

Page 20: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decretoministeriale i concessionari del servizio sono individuatinell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4,comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto». 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogatol'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Capo VILiberalizzazioni e deregolazione

Art. 23. Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato 1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276 le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei»sono sostituite con «superiore a sei anni» . 2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e' aggiunto il seguente comma: «5-ter. In caso di formazioneesclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. Inquesta ipotesi i profili formativi dell'apprendistatoprofessionalizzante sono rimessi integralmente ai contratticollettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale oaziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavorocomparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero aglienti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilateralidefiniscono la nozione di formazione aziendale e determinano, perciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazionedella formazione, le modalita' di riconoscimento della qualificaprofessionale ai fini contrattuali e la registrazione nel librettoformativo». 3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione» aggiungere le parole:«,compresi i dottorati di ricerca». 4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276 dopo le parole «e le altre istituzioni formative»aggiungere le seguenti parole: «In assenza di regolamentazioniregionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e'rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con leUniversita' e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione,per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49,comma 4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53». 5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sonoabrogati: a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999; b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto delPresidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668; c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Capo VIISemplificazioni

Page 21: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

Art. 24. Taglia-leggi 1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data dientrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate ledisposizioni elencate nell'Allegato A.

Capo VIISemplificazioni

Art. 25. Taglia-oneri amministrativi 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presentedecreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione el'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, e'approvato un programma per la misurazione degli oneri amministratividerivanti da obblighi informativi nelle materie affidate allacompetenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quotacomplessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzionerelativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensidell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e deisuccessivi accordi attuativi. 2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimentodella funzione pubblica coordina le attivita' di misurazione inraccordo con l'Unita' per la semplificazione e la qualita' dellaregolazione e le amministrazioni interessate per materia. 3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblicaamministrazione e l'innovazione e con il Ministro per lasemplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneriamministrativi, che definisce le misure normative, organizzative etecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui alcomma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigentititolari dei centri di responsabilita' amministrativa. I pianiconfluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualita'della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge10 gennaio 2006, n. 4, che assicura la coerenza generale del processononche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1. 4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione el'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, siprovvede a definire le linee guida per la predisposizione dei pianidi cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivoraggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti diconsultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati. 5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia,congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il30 settembre 2012, il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblicaamministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazionenormativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti,contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneriamministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati e asemplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi

Page 22: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 dellalegge 15 marzo 1997, n. 59. 6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con leattivita' di misurazione e riduzione degli oneri amministrativigravanti sulle imprese e' data tempestiva notizia sul sito web delMinistro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delMinistro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e deglienti pubblici statali interessati. 7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli pianiministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione deidirigenti responsabili.

Capo VIISemplificazioni

Art. 26. Taglia-enti 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organicainferiore alle 50 unita', nonche' quelli di cui al comma 636dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusionedegli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazionisportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato inattuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,n. 311, nonche' degli enti parco e degli enti di ricerca sonosoppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore delpresente decreto-legge, ad eccezione di quelli confermati con decretodei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per lasemplificazione normativa, da emanarsi entro quaranta giornidall'entrata in vigore del presente decreto, e di quelli le cuifunzioni sono attribuite, con lo stesso decreto, ad organi diversidal Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Lefunzioni da questi esercitate sono attribuite all'amministrazionevigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite aquest'ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto,anche controverso. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sonosottoposti alla vigilanza di piu' Ministeri, le funzioni vengonoattribuite al Ministero che riveste competenza primaria nellamateria. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanticomunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione el'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti cherisultano soppressi ai sensi del presente articolo. 2. Sono, altresi', soppressi tutti gli altri enti pubblici noneconomici di dotazione organica superiore a quella di cui al comma 1che, alla scadenza del 31 dicembre 2008 non sono stati individuatidalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma,riordino o trasformazione ai sensi del comma 634 dell'articolo 2della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data,le relative funzioni sono trasferite al Ministero vigilante. Condecreto di natura non regolamentare del Ministro per la pubblicaamministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministrodell'economia e delle finanze e con il Ministro per lasemplificazione normativa e sentiti i Ministri interessati, corredatoda una situazione contabile, e' disposta la destinazione dellerisorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.In caso di incapienza della dotazione organica del Ministero di cui

Page 23: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

al secondo periodo, si applica l'articolo 3, comma 128, dellapresente legge. Al personale che rifiuta il trasferimento siapplicano le disposizioni in materia di eccedenza e mobilita'collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165. 3. All'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sonoaggiunti, in fine, i seguenti enti: «Ente italiano montagna Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente Istituto agronomico per l'oltremare». 4. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre2007, n. 244, le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioninella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti:«Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delMinistro per la semplificazione normativa». 5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165,le parole «e il Ministro per dell'Economia e delle Finanze» sonosostituite dalle seguenti «, il Ministro dell'Economia e delleFinanze e il Ministro per la semplificazione normativa».

Capo VIISemplificazioni

Art. 27. Taglia-carta 1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009,le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quelladell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ognialtra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuitagratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. 2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, adecorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficialea tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico diamministrazioni o enti pubblici o locali e' sostituitadall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti e'conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data diconversione del presente decreto-legge.

Capo VIISemplificazioni

Art. 28. Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali 1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente edella tutela del territorio e del mare, l'Istituto di ricerca per laprotezione ambientale (IRPA). 2. L'IRPA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie

Page 24: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezionedell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 delDecreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successivemodificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cuialla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, edell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologicaapplicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni,dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, iquali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cuial comma 5 del presente articolo, sono soppressi. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentaricompetenti in materia di ambiente, che si esprimono entro ventigiorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza conobiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi diamministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione edi funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione deiprogrammi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispettodel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli entidi ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione dellerisorse dell'IRPA. In sede di definizione di tale decreto si tieneconto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzionedegli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi,nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioniamministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioniorganizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorsestrumentali e logistiche. 4. La denominazione «Istituto di ricerca per la protezioneambientale (IRPA)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,le denominazioni: «Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per iservizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica(INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologicaapplicata al mare (ICRAM)». 5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delleattivita' istituzionali fino all'avvio dell'IRPA, il Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propriodecreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, nomina un commissario e duesubcommissari. 6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attivita' deicommissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico eprivato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cuialmeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi econtabili, oppure tecnico-scientifica. 8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevataqualificazione tecnico-scientifica. 9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti,in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni dicui al periodo precedente. Sino all'adozione del decreto di nominadei nuovi esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'garantita dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore delpresente decreto. 10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supportoalla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cuiall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio

Page 25: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

2007, n. 90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici,scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, etredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovataesperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari,amministrativi e contabili. 11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3,del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presentedecreto legge. 12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cuiall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica14 maggio 2007, n. 90. 13. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attivita' deicommissari di cui al comma 11, non devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

Capo VIISemplificazioni

Art. 29. Trattamento dei dati personali 1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali nonsensibili e l'unico dato sensibile e' costituito dallo stato disalute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione dellarelativa diagnosi, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e dicui al punto 19 dell'Allegato B e' sostituitodall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensidell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali nonsensibili, che l'unico dato sensibile e' costituito dallo stato disalute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione dellarelativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato e' statoeseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dalpresente codice nonche' dall'Allegato B).». 2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto-legge, con un aggiornamento del disciplinaretecnico adottato nelle forme del decreto del Ministro della giustiziadi concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione el'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, aisensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, sono previste modalita' semplificate di redazione del documentoprogrammatico per la sicurezza di cui alla lettera g) del comma 1dell'articolo 34 e di cui al punto 19 dell'Allegato B al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196 per le correnti finalita'amministrative e contabili. 3. Qualora il decreto di cui al comma 2 non venga adottato entro iltermine ivi indicato, la disciplina di cui al comma 1 si applica atutti i soggetti di cui al comma 2. 4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,il comma 2 e' sostituito dal seguente: «La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessaattraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, checontiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti

Page 26: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

informazioni: 1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e,eventualmente, del suo rappresentante, nonche' di un responsabile deltrattamento se designato; 2) la o le finalita' del trattamento; 3) una descrizione della o delle categorie di personeinteressate e dei dati o delle categorie di dati relativi allemedesime; 4) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i datipossono essere comunicati; 5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi; 6) una descrizione generale che permetta di valutare in viapreliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire lasicurezza del trattamento.». 5. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge ilGarante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 deldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cuial comma 4.

Capo VIISemplificazioni

Art. 30. Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione 1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o diqualita' rilasciata da un soggetto certificatore accreditato inconformita' a norme tecniche europee ed internazionali, i controlliperiodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlliamministrativi o le ulteriori attivita' amministrative di verifica,anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delleautorizzazioni per l'esercizio dell'attivita'. Le verifiche deicompetenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso,esclusivamente l'attualita' e la completezza della certificazione. 2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principiogenerale di sussidiarieta' orizzontale ed attiene ai livelliessenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e socialiche devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensidell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.Resta ferma la potesta' delle Regioni e degli Enti locali,nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelliulteriori di tutela. 3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entrosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sonoindividuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trovaapplicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo dievitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonche' lemodalita' necessarie per la compiuta attuazione della disposizionemedesima. 4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'attodi emanazione del regolamento di cui al comma 3.

Page 27: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

Capo VIISemplificazioni

Art. 31. Durata e rinnovo della carta d'identita' 1. L'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi dipubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esuccessive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituitedalle seguenti: «dieci anni». 2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citatotesto unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comemodificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche allecarte d'identita' in corso di validita' alla data di entrata invigore della presente legge. 3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della cartad'identita' della data di scadenza del documento stesso tra ilcentoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesimadata.

Capo VIISemplificazioni

Art. 32. Strumenti di pagamento 1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «euro 5.000» sonosostituite dalle seguenti: «euro 12.500»; b) l'ultimo periodo del comma 10 e' abrogato. 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citatodecreto legislativo n. 231 del 2007. 3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazionidalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.

Capo VIISemplificazioni

Art. 33. Applicabilita' degli studi di settore e elenco clienti fornitori 1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto

Page 28: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' sostituitodal seguente: «1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partiredagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano invigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi disettore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana entro il 30 settembre del periodo d'imposta nelquale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodoprecedente e' fissato al 31 dicembre». 2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9,della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione diregolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamentiprevisti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possonocomunque essere adottati qualora disposizioni legislative successivea quelle contenute nella presente legge regolino la materia, a menoche la legge successiva non lo escluda espressamente. 3. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblican. 322 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4-bis e' abrogato; b) il comma 6 e' abrogato.

Capo VIISemplificazioni

Art. 34. Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione 1. L'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e'abrogato. Sono attribuite ai comuni le funzioni esercitate dallecamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materiadi verificazione prima e verificazione periodica degli strumentimetrici. 2. Presso ciascun comune e' individuato un responsabile delleattivita' finalizzate alla tutela del consumatore e della fedepubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia dicontrollo di conformita' dei prodotti e strumenti di misura gia'svolti dagli uffici di cui al precedente periodo. 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo nondevono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica. Le attivita' delle Amministrazioni pubbliche interessatesono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazionevigente.

Capo VIISemplificazioni

Art. 35. Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici

Page 29: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, diconcerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana unoo piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,n. 400, volti a disciplinare: a) il complesso delle disposizioni in materia di attivita' diinstallazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendosemplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad usoprivato e per le imprese; b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti dicui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gliutilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza; c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso diviolazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti allelettere a) e b). 2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e'soppresso.

Capo VIISemplificazioni

Art. 36. Class action 1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti ditutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica neiconfronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447della legge 4 dicembre 2007, n. 244, le parole «decorsi centottantagiorni» sono sostituiti dalle seguenti: «decorso un anno».

Capo VIISemplificazioni

Art. 37. Certificazioni e prestazioni sanitarie 1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramenteformali e non necessari alla tutela della salute a carico dicittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimentiformali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restandocomunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, condecreto del Ministro del lavoro, della salute e della solidarieta'sociale, di concerto con il Ministro per la semplificazionenormativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sonoindividuate le disposizioni da abrogare. 2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioniconcernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizionedello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «2. Ilpresente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membridell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione

Page 30: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

dell'ordinamento comunitario».

Capo VIISemplificazioni

Art. 38. Impresa in un giorno 1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privatadi cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attivita'imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge,e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizioattivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. 2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelliessenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritticivili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercatoe la concorrenzialita' delle imprese su tutto il territorionazionale, ai sensi dell'articolo 117, seconda comma, lettera m)della Costituzione. 3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dellosviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa,si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dellosportello unico per le attivita' produttive di cui al decreto delPresidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successivemodificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispettodi quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, dellalegge 7 agosto 1990, n. 241: a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previstoper i soggetti privati di cui alla lettera c), lo sportello unicocostituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazionea tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita'produttiva e fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva perconto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nelprocedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater,comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delleprocedure e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alladirettiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre2006, n. 123, sia per la realizzazione e la modifica di impiantiproduttivi di beni e servizi; c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dallanormativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento ela cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essereaffidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»).In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privatirilasciano una dichiarazione di conformita' che costituisce titoloautorizzatorio per l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti diprocedimenti che comportino attivita' discrezionale da partedell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgonounicamente attivita' istruttorie in luogo e a supporto dellosportello unico; d) i comuni possono esercitare le funzioni inerenti allosportello unico anche avvalendosi del sistema camerale; e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente neicasi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di

Page 31: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

inizio attivita' allo sportello unico; f) lo sportello unico, al momento della presentazione delladichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per larealizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso did.i.a., costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, ilprivato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cuiagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; g) per i progetti di impianto produttivo eventualmentecontrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e'previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazionedi osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenzadi servizi per la conclusione certa del procedimento; h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scadutoil termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsisulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedenteconclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, ilresponsabile del procedimento non puo' essere chiamato a risponderedegli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisimedesimi. 4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministrodello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazionenormativa, sono stabiliti i requisiti e le modalita' diaccreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera b), ele forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anchedemandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le modalita'per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie diautorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione deisoggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorionazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali. 5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 deldecreto-legge n. 4 del 2006 predispone un piano di formazione deidipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche diesponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sulterritorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche diassicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui alcomma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui alpresente articolo. 6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo nondevono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

Capo VIISemplificazioni

Art. 39. Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro 1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datoredi lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico dellavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, icollaboratori coordinati e continuativi e gli associati inpartecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devonoessere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove

Page 32: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base,l'anzianita' di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative. 2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogniannotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte ogestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborsospese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazionifiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, leprestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le sommeerogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinariodevono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavorodeve altresi' contenere un calendario delle presenze, da cui risulti,per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascunlavoratore subordinato, nonche' l'indicazione delle ore distraordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche nonretribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui allavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornataintera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenzaal lavoro. 3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cuiai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16del mese successivo. 4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche socialistabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto, le modalita' e tempi ditenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina ilrelativo regime transitorio. 5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazionieffettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempieagli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4. 6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del librounico del lavoro di cui al comma 1 e' punita con la sanzionepecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizioneagli organi di vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con lasanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti dicui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che,senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni allarichiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione inloro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da500 a 3000. 7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedeleregistrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differentitrattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con lasanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se laviolazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e'punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro,se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzioneva da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termineprevisto dal decreto di cui al comma 4 e' punita con la sanzionepecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione dellesanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gliorgani di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoroe previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensidell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzioneprovinciale del lavoro territorialmente competente. 8. Il primo periodo dell'articolo 23 del decreto del Presidentedella Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' sostituito dal seguente:«Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4,numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non sianooggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto dilavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge

Page 33: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, devedenunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istitutoassicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attivita'lavorativa, indicando altresi' il trattamento retributivo oveprevisto». 9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguentimodifiche: a) nell'articolo 2, e' abrogato il comma 3; b)nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e'sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguirelavoro al di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivereil nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni allaunita' produttiva, nonche' la misura della retribuzione nel librounico del lavoro»; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sonoabrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Per ciascunlavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenereanche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, ladescrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantita' edella qualita' di esso»; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sonoabrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», alcomma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10,secondo e quarto comma». 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sonosoppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui alcomma 4: a) l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422; b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122; c) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 1955, n. 797; d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963,n. 2053; e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 giugno 1965, n. 1124; f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153; g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8; h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n.179; i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608; j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296; k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002; l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188; m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50,dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre2006, n. 296. 11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovanoapplicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifichee integrazioni. 12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decretolegislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18,comma 1, lettera u)» sono soppresse.

Capo VIISemplificazioni

Page 34: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

Art. 40. Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali 1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e' sostituitodal seguente: «1. Per lo svolgimento della attivita' di cuiall'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenutipresso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altriprofessionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro cheintendono avvalersi di questa facolta' devono comunicarepreventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente perterritorio le generalita' del soggetto al quale e' stato affidatol'incarico, nonche' il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Ilconsulente del lavoro e gli altri professionisti di cuiall'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, nonottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanzadi esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con lasanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso direcidiva della violazione e' data informazione tempestiva alConsiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza deltrasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari». 2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attivita' dilavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti aconsegnare ai lavoratori una copia della comunicazione diinstaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis,comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, conmodificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successivemodificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cuial decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intendeassolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore,prima dell'inizio della attivita' lavorativa, copia del contrattoindividuale di lavoro che contenga anche tutte le informazionipreviste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presentedisposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono abrogate leparole «I registri sono conservati per almeno due anni dopo la finedel relativo periodo»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Gliobblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante lerelative scritturazioni nel libro unico del lavoro». 4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'sostituito dal seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e privati,soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti adinviare in via telematica agli uffici competenti un prospettoinformativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratoridipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nellaquota di riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro ele mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se,rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamentinella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o daincidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro none' tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurarel'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, ilmodulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicita'e le modalita' di trasferimento dei dati sono definiti con decretodel Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di

Page 35: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e previaintesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gliuffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accessoai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi,negli spazi disponibili aperti al pubblico». 5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68sono soppresse le parole «nonche' apposita certificazione rilasciatadagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle normedella presente legge». 6. Gli armatori e le societa' di armamento sono tenute acomunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla datadi imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di marenel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco,l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi alpersonale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare dicui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personalemarittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonche' atutto il personale che a vario titolo presta servizio, comedefinito all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto delPresidente della Repubblica n. 324 del 2001.

Capo VIISemplificazioni

Art. 41. Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro 1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decretolegislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «e' consideratolavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga», inserire leparole: «per almeno tre ore». 2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», inserire leparole: «sia per conto proprio che per conto di terzi». 3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003,n. 66 dopo le parole «attivita' operative specificamenteistituzionali», inserire le parole: «e agli addetti ai servizi divigilanza privata». 4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopole parole «frazionati durante la giornata», inserire le parole: «o daregimi di reperibilita». 5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003,n. 66, dopo le parole «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte leparole «Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato comemedia in un periodo non superiore a 14 giorni». 6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo8 aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: «a) attivita' dilavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra enon possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di unasquadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero osettimanale». 7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui agliarticoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratticollettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni

Page 36: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

sindacali comparativamente piu' rappresentative. In assenza dispecifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghepossono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali oaziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamentepiu' rappresentative sul piano nazionale». 8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «3. La violazionedelle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4,dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 10, comma 1, e' punita conla sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, perciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, acui si riferisca la violazione». 9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «4. La violazione delledisposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con lasanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ognisingolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore». 10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «6. La violazionedelle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggettaalla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione siriferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nelcorso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, lasanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso ilpagamento della sanzione in misura ridotta». 11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterateviolazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi dilavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successivemodificazioni, considerando le specifiche gravita' di esposizione alrischio di infortunio,». 12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazionidella disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, diriposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo8 aprile 2003, n. 66, o». 13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziendedel Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualificaposseduta e delle necessita' di conformare l'impegno di servizio alpieno esercizio della responsabilita' propria dell'incaricodirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agliarticoli 4 e 7 del decreto legislativo 2003, n. 66. La contrattazionecollettiva definisce le modalita' atte a garantire ai dirigenticondizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed ilpieno recupero delle energie psico-fisiche. 14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sonoabrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis,comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Capo VIISemplificazioni

Art. 42. Accesso agli elenchi dei contribuenti

Page 37: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

1. Nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, alfine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapportifiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Staticomunitari: a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «Gli elenchi sonodepositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficiodelle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodoe' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modie con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso aidocumenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dallarelativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizionidi legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»; 2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Fuori daicasi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale oparziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivicontenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con lasanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euroa trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triploquando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche delcontravventore»; b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguentimodificazioni: 1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano»sono soppresse; 2) il secondo periodo del secondo comma e' sostituito dalseguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno siapresso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuniinteressati. Nel predetto periodo, e' ammessa la visione el'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabilitidalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi dicui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione,nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sonodovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 648»; 3) al quarto comma la parola «pubblicano» e' sostituita dalleseguenti: «formano, per le finalita' di cui al secondo comma»; 4) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Fuori daicasi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale oparziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivicontenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con lasanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euroa trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triploquando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche delcontravventore.».

Capo VIISemplificazioni

Art. 43.

Page 38: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa 1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazionedi progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamentodella struttura produttiva del Paese, con particolare riferimentoalle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentaredel Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, lecondizioni e le modalita' per la concessione di agevolazionifinanziarie a sostegno degli investimenti privati e per larealizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Contale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa,sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede,in particolare a: a) individuare le attivita', le iniziative, le categorie diimprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibiliall'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delleagevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigentenormativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza diammissione all'agevolazione; b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita convenzione,all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e losviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestionedell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quellerelative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione delladomanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto diammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggiodell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamentodell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionaliall'investimento privato; c) stabilire le modalita' di cooperazione con le Regioni e glienti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento dicui al presente articolo, con particolare riferimento allaprogrammazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturalicomplementari e funzionali all'investimento privato; d) disciplinare una procedura accelerata che preveda lapossibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degliinvestimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministerodello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi aisensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozionedei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato edalla programmazione delle opere infrastrutturali complementari efunzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche',senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per laconcessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza,e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter,comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dellosviluppo economico adotta, in conformita' alla determinazioneconclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento diapprovazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti glieffetti, salvo che la normativa comunitaria non dispongadiversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto diassenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimentoagevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, ocomunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predettaconferenza; e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, neilimiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, conbenefici fiscali. 2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite

Page 39: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento dicui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioniaffidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti elo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degliinterventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degliinvestimenti realizzati. 3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari efunzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con ledisponibilita' assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato diprevisione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluisconole risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente gia'assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Pianipluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate dicui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambitodei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 edin coerenza con le priorita' ivi individuate. Con apposito decretodel Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministerodell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della presente legge, vieneeffettuata una ricognizione delle risorse di cui al presentecomma per individuare la dotazione del Fondo. 4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al precedente comma, ilMinistero per lo sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionaleper l'attrazione degli investimenti. 5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1,non possono essere piu' presentate domande per l'accesso alleagevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni inmateria di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203,lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi icontratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentateentro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplinavigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, fattasalva la possibilita' per l'interessato di chiedere che la domandasia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presentearticolo. 6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216,217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, edell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto dicui al comma 1, e' abrogato l'articolo 1, comma 13, del citatodecreto-legge n. 35 del 2005. 7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuatidirettamente dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, sipuo' provvedere, previa definizione nella convenzione di cui alcomma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibilipresso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalita' di utilizzogia' previste dalla normativa vigente per le disponibilita' giacentisui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

Capo VIISemplificazioni

Page 40: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

Art. 44. Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria 1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sonoemanate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e tenuto contodelle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato peril settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa,misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazionedei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250,e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche'di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esseconnessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione della documentazione necessaria per accedereal contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurandocomunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in venditadella testata, nonche' l'adeguata valorizzazione dell'occupazioneprofessionale; b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, chegarantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate,che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'annosuccessivo a quello di riferimento.

Capo VIISemplificazioni

Art. 45. Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario e' soppressoe, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite alDipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e dellefinanze ed il relativo personale amministrativo e' restituito alleamministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministerodell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento dellefinanze di tale Ministero. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restanoabrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui almedesimo comma 1 e, in particolare: a) a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n.146, e successive modificazioni; b) b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto delPresidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107; c) c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1,lettere d) ed e), limitatamente al primo periodo, del decretolegislativo 3 luglio 2003, n. 173; d) d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamentoemanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,n. 43; e) e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decretodel Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successivemodificazioni.

Page 41: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso. Conseguentemente, sonoabrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorserinvenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritti in unapposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economiae delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi efunzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e siprovvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto contodelle attivita' di cui al comma 480 del medesimo articolo 1.

Capo VIIIPiano industriale

della pubblica amministrazione

Art. 46. Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione 1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n.233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimodall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'cosi' sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte conpersonale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferireincarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di naturaoccasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare ecomprovata specializzazione anche universitaria, in presenza deiseguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenzeattribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, adobiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultarecoerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazioneconferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertatol'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibilial suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamentequalificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo,oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazioneuniversitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera perattivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti inordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dellospettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita'di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativaper lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo deicollaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Ilsecondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio2004, n. 168 e' abrogato.». 2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'cosi' sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di

Page 42: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto dellaprestazione, solo con riferimento alle attivita' istituzionalistabilite dalla legge o previste nel programma approvato dalConsiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267». 3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'cosi' sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, inconformita' a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti,i criteri e le modalita' per l'affidamento di incarichi dicollaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie diprestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentaririchiamate costituisce illecito disciplinare e determinaresponsabilita' erariale. Il limite massimo della spesa annua perincarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo».

Capo VIIIPiano industriale

della pubblica amministrazione

Art. 47. Controlli su incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi 1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165 e' aggiunto il seguente: «16-bis. La Presidenzadel Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,puo' disporre verifiche del rispetto della disciplina delleincompatibilita' di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1,comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per iltramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopoquest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi dellediverse amministrazioni, avvalendosi, altresi', della Guardia diFinanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze alfine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.».

Capo VIIIPiano industriale

della pubblica amministrazione

Art. 48. Risparmio energetico 1. Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1,comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sonotenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e deirelativi servizi nonche' di energia elettrica mediante le convenzioniConsip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticatidalla Consip. 2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di

Page 43: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenererisparmi equivalenti.

Capo VIIIPiano industriale

della pubblica amministrazione

Art. 49. Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni 1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e'sostituito dal seguente: «36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per leesigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubblicheamministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavorosubordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure direclutamento previste dall'articolo 35. 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali leamministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattualiflessibili di assunzione e di impiego del personale previste dalcodice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinatonell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine allaindividuazione delle necessita' organizzative in coerenza con quantostabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivinazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti dilavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro,degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, inapplicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, daldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda lasomministrazione di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazioneo integrazione della relativa disciplina con riferimento allaindividuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e'possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'eserciziodi funzioni direttive e dirigenziali. 3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, leamministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettanoprincipi di imparzialita' e trasparenza e non possono ricorrereall'utilizzo del medesimo lavoratore con piu' tipologie contrattualiper periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimoquinquennio. 4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza delConsiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alMinistero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzodei lavoratori socialmente utili. 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperativeriguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte dellepubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione dirapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubblicheamministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Illavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante

Page 44: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate atale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora laviolazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operanoin violazione delle disposizioni del presente articolo sonoresponsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Ditali violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operatodel dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 286.».

Capo IXGiustizia

Art. 50. Cancellazione della causa dal ruolo 1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civilee' sostituito dal seguente: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudicefissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazionealle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuovaudienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo edichiara l'estinzione del processo.».

Capo IXGiustizia

Art. 51. Comunicazioni e notificazioni per via telematica 1. A decorrere dalla data fissata con uno o piu' decreti delMinistro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui alprimo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, lanotificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice diprocedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sonoeffettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato aisensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, ancheregolamentare, relativa al processo telematico, concernente lasottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documentiinformatici. 2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio NazionaleForense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previaverifica della funzionalita' dei servizi di comunicazione deidocumenti informatici degli uffici giudiziari, individuando icircondari di tribunale nei quali trovano applicazione ledisposizioni di cui al comma 1. 3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, lenotificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte

Page 45: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzoelettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso lacancelleria. 4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, lenotificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano aisensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile. 5. All'articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito aciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.123»; b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «A decorrere dalladata fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentitii Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicatiper via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero dellagiustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative perl'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».

Capo IXGiustizia

Art. 52. Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia 1. Dopo l'articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti articoli: «Capo I Riscossione mediante ruolo articolo 227-bis (L) (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1.Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cuiall'articolo 211. articolo 227-ter (L) (Riscossione a mezzo ruolo). 1. Entro un mesedal passaggio in giudicato o dalla definitivita' del provvedimento dacui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo. 2. L'agente della riscossione notifica al debitore unacomunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel terminedi un mese e contestuale cartella di pagamento contenentel'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni ventisuccessivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione conl'avvertenza che in mancanza si procedera' ad esecuzione forzata. 3. Se il ruolo e' ripartito in piu' rate, l'intimazione adadempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effettirelativamente a tutte le rate.».

Capo IXGiustizia

Page 46: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

Art. 53. Razionalizzazione del processo del lavoro 1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di ProceduraCivile le parole «dell'articolo precedente» sono sostituite dalleparole «dell'articolo 420». 2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civilee' sostituito dal seguente: «Nell'udienza il giudice, esaurita ladiscussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronunciasentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivoe della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delladecisione. In caso di particolare complessita' della controversia, ilgiudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessantagiorni, per il deposito della sentenza».

Capo IXGiustizia

Art. 54. Accelerazione del processo amministrativo 1. All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, leparole «dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni». 2. La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nelgiudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersiverificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, non e' statapresentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 delregio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei sei mesi antecedenti allascadenza dei termini di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter,lettera b).». 3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguentimodificazioni: a) all'articolo 1, primo comma, le parole: «le prime tre confunzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali» sonosostituite dalle parole: «con funzioni consultive o giurisdizionali,oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28,della legge 15 maggio 1997, n. 127»; b) all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:«Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento,all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza,individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali econsultive, determina le rispettive materie di competenza e lacomposizione, nonche' la composizione della Adunanza Plenaria aisensi dell'articolo 5, primo comma.»; c) all'articolo 5, primo comma, le parole da «dal consiglio» sinoalla parola: «giurisdizionali.» sono sostituite dalle seguentiparole: «dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consigliodi Presidenza.»; d) all'articolo 5, comma secondo, le parole «in modo daassicurare in ogni caso la presenza di quattro consiglieri perciascuna sezione giurisdizionale» sono soppresse.

Page 47: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

Capo IXGiustizia

Art. 55. Accelerazione del contenzioso tributario 1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli ufficidell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributariacentrale alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351,della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non e' stata ancorafissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore delpresente articolo, i predetti uffici depositano presso la competentesegreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delpresente articolo, apposita dichiarazione di persistenza del lorointeresse alla definizione del giudizio. In assenza di taledichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spesedel giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presentearticolo non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici dellaCommissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, oveoccorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti dellecommissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezionihanno sede.

Capo IXGiustizia

Art. 56. Disposizioni transitorie 1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, comemodificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudiziinstaurati dopo la sua entrata in vigore.

Capo XPrivatizzazioni

Art. 57. Servizi di Cabotaggio 1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazionerelative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico chesi svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regioneinteressata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento dellefunzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali.La gestione dei servizi di cabotaggio e' regolata da contratti diservizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto

Page 48: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

legislativo n. 422 del 1997 in quanto applicabili al settore. 2. Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per ilfinanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggiomarittimo sono altresi' destinate alla compartecipazione dello Statoalla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi.Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita laConferenza Stato-Regioni, e' disposta, nei limiti delle risorsedisponibili a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione ditali risorse. Al fine di assicurare la congruita' e l'efficienzadella spesa statale, le Regioni, per accedere al contributo,stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico edinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE,sentita la Conferenza Stato-Regioni. 3. Su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'interapartecipazione detenuta dalla Societa' Tirrenia di Navigazione S.p.a.nelle societa' Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar- Sardegna Regionale Marittima S.p.a., Toremar - Toscana RegionaleMarittima S.p.a., Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.a. e'trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania,Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la RegionePuglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimentogratuito, a societa' da loro interamente partecipate, del complessodei beni, delle attivita' e delle risorse umane utilizzaterispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.a. e dalla CaremarS.p.a. per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e conl'arcipelago Pontino. 4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n.422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali,ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principiodella continuita' territoriale e la domanda di mobilita' deicittadini, le Regioni possono affidare, l'esercizio di servizi dicabotaggio a societa' di capitale da esse interamente partecipatesecondo le modalita' stabilite dal diritto comunitario. 5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,il secondo periodo e' soppresso.

Capo XPrivatizzazioni

Art. 58.Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione delpatrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Entilocali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua,sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso ipropri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nelterritorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle propriefunzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero didismissione. Viene cosi' redatto il Piano delle Alienazioniimmobiliari allegato al bilancio di previsione. 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina laconseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone

Page 49: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione delconsiglio comunale di approvazione del Piano delle Alienazionicostituisce variante allo strumento urbanistico generale. Talevariante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita diverifiche di conformita' agli eventuali atti di pianificazionesovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. 3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare mediante leforme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativodella proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e produconogli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonche'effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alleconseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e2, e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dallapubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. 6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato siestende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al presentearticolo. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 del suddettoarticolo si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni el'iniziativa e' rimessa all'Ente proprietario dei beni davalorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Enteproprietario dei beni da valorizzare. 7. I soggetti di cui all'articolo 1 possono in ogni casoindividuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto deiprincipi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediantel'utilizzo di strumenti competitivi. 8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi dicui al presente articolo possono conferire i propri beni immobilianche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovveropromuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito conmodificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche' alledismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui all'articolo1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 deldecreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazionidalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

Capo XPrivatizzazioni

Art. 59. Finmeccanica S.p.a. 1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso delcorrente esercizio, da parte della societa' Finmeccanica S.p.a.,finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo, il Ministerodell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere azionidi nuova emissione della stessa societa' per un importo massimo di250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei dirittidi opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorsederivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riservedisponibili da parte di societa' controllate dallo Stato e che

Page 50: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

vengono versate su apposita contabilita' speciale per le finalita'del presente articolo.

Titolo IIISTABILIZZAZIONE

DELLA FINANZA PUBBLICACapo I

Bilancio dello stato

Art. 60. Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica 1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, alegislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero,sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separataindicazione della componente relativa a competenze predeterminate perlegge. 2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni dispesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni ealtre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive ecompensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con leRegioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventinatura obbligatoria, del fondo ordinario delle universita'; dellerisorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate alfinanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle personefisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla leggeo derivanti da accordi internazionali. 3. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 6, per il triennio2009-2011, in sede di predisposizione del progetto di bilancioannuale e pluriennale dello Stato, i Ministri competenti possonorimodulare le riduzioni delle missioni di spesa di cui al comma 1,tra i relativi programmi, nel rispetto delle finalita' stabilitedalle disposizioni legislative relative ai medesimi programmi e deisaldi di finanza pubblica. E' consentita la rimodulazione tra spesedi funzionamento e spese per interventi previsti dalla legge nellimite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per gliinterventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti dispesa in conto capitale per finanziare spese correnti. 4. Ai fini della predisposizione del progetto di bilancio annuale epluriennale dello Stato, i Ministri interessati, entro la primadecade del mese di settembre 2008, inviano, per il tramite degliuffici centrali del bilancio, al Ministero dell'economia e dellefinanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, leproposte di rimodulazione delle risorse tra i vari programmi, per iquali potranno essere effettuate proposte di revisione, inconsiderazione di quelli ritenuti prioritari nel rispetto di quantostabilito al comma 3. 5. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesasono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi dautilizzare per ciascun programma. 6. Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilita' conla legge annuale di bilancio, in via sperimentale, fino alla riformadella legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni eintegrazioni, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti dicui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, ovvero,quando si evidenzi l'esigenza di interventi piu' tempestivi, con

Page 51: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delMinistro competente, da inviare alla Corte dei conti per laregistrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldidi finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire alconsolidamento dell'articolazione per missioni e per programmi diciascun stato di previsione, possono essere rimodulate tra iprogrammi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa,fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese inannualita' e a pagamento differito. Le variazioni tra spese difunzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limitemassimo del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventistessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa inconto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decretidi cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento perl'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia eper i profili di carattere finanziario. I pareri devono essereespressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorsoinutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso ipareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati.Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate conriferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemidi decreto corredati dei necessari elementi integrativi diinformazione, per i pareri definitivi delle commissioni competentiper i profili finanziari, che devono essere espressi entro diecigiorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, deldecreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successivemodificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziariedirettamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressidalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziariosono vincolanti. Ciascun ministro prospetta le ragioni dellariconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenzanonche' i criteri per il miglioramento della economicita' edefficienza e per la individuazione di indicatori di risultatorelativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni alParlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3della legge n. 244 del 2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30settembre 2008. 7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametriimposti in sede internazionale e di patto di crescita e stabilita',ogni disposizione normativa che comporti nuove o maggiori spese e'coperta con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisognodel settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidatodelle pubbliche amministrazioni. 8. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 4, del decreto-legge 27maggio 2008, n. 93, e' integrato di 100 milioni di euro per l'anno2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, dautilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi dispesa. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cuiall'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citatocomma 507, e' portata in riduzione delle relative dotazioni dibilancio. 11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n.7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relative all'aiuto pubblico afavore dei Paesi in via di sviluppo e' ridotta di 170 milioni di euroannui a decorrere dall'anno 2009. 12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896,

Page 52: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 183 milioni dieuro per l'anno 2009. 13. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23dicembre 2005, n. 266 le parole «a singoli capitoli,» sono sostituitedalle seguenti: «ai singoli programmi». 14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio dellaspesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionarioresponsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiaredi non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesacostituisce evento valutabile ai fini della responsabilita'disciplinare. Ai fini della responsabilita' contabile, il funzionarioresponsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto deilimiti della spesa originariamente previsti, anche a causa dellamancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitareefficacemente tale esito, nonche' dalle misure occorrenti perricondurre la spesa entro i predetti limiti. 15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi difinanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, leamministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza edel soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi nonsuperiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita'previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi,retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi naturaobbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonche' perinteressi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese leregolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivantidalla normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegnoe rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui alpresente comma rileva agli effetti della responsabilita' contabile.

Titolo IIISTABILIZZAZIONE

DELLA FINANZA PUBBLICACapo I

Bilancio dello stato

Art. 61. Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti 1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cuiall'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diconcerto con il Presidente della Corte, anche a richiesta dellecompetenti commissioni dei Consigli regionali, possono effettuarecontrolli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento presso leamministrazioni regionali. 2. Ove accerti gravi irregolarita' o deviazioni da obiettivi,procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttivedell'organo esecutivo regionale, la sezione regionale di controllo,con decreto motivato, puo' intimare agli organi amministrativicompetenti per la gestione controllata l'immediata sospensione siadell'impegno di somme gia' stanziate sui pertinenti capitoli dispesa, sia del pagamento di somme impegnate. 3. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazioneall'amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo

Page 53: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

scopo, ed e' contestualmente trasmesso in copia al Ministrodell'economia e delle finanze. 4. Qualora nel corso di un controllo concomitante emerganorilevanti ritardi rispetto a quanto previsto da norme, nazionali ocomunitarie, o da direttive degli organi esecutivi competenti nellarealizzazione di piani o programmi o nell'assunzione di impegni oerogazione di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte neaccerta, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordinefinanziario, procedurale o organizzativo e ne da' notificaall'amministrazione competente ed al Ministro dell'economia e dellefinanze. 6. L'amministrazione competente ha obbligo di conformarsiall'accertamento della Corte, adottando i provvedimenti idonei arimuovere gli impedimenti.

Titolo IIISTABILIZZAZIONE

DELLA FINANZA PUBBLICACapo I

Bilancio dello stato

Art. 62. Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica enel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblicaprevisti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni,alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali e'fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore delregolamento di cui al comma 2, contratti relativi agli strumentifinanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' di ricorrereall'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalita' dirimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale einteressi. La durata dei piani di ammortamento non puo' esseresuperiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni dirifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. E comunque peril periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore delpresente decreto. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Bancad'Italia e la Commissione nazionale delle societa' e della borsa, conregolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia degli strumentifinanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 possonostipulare e stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusionedelle relative operazioni. 3. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamentodelle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e deglienti locali che non siano in contrasto con quelle le disposizioni delpresente articolo.

Page 54: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

Titolo IIISTABILIZZAZIONE

DELLA FINANZA PUBBLICACapo I

Bilancio dello stato

Art. 63. Esigenze prioritarie 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di euro 90milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazioneitaliana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e'integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsionedella spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a),della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamenteall'anno 2008. 3. In relazione alle necessita' connesse alle spese difunzionamento delle istituzioni scolastiche il «Fondo per ilfunzionamento delle istituzioni scolastiche» di cui all'articolo 1,comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero dellapubblica istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200 milioniper l'anno 2008. 4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello StatoS.p.a. e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, daemanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, e' definita la destinazione del contributo. 5. Per far fronte alle obbligazioni gia' assunte per larealizzazione di interventi previsti nel contratto di programma2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi deglianni 2002 e precedenti, la Societa' ANAS S.p.a. e' autorizzata adutilizzare, in via di anticipazione, le disponibilita' giacenti sulconto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizioneriguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventiper il corrente esercizio e per l'anno 2009. 6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, deldecreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al Fondo perl'occupazione e' incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009. 7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, dellalegge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per lepolitiche sociali, come determinata dalla tabella C della legge 24dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 300 milioni di euro per l'anno2009. 8. Nello stato di previsione della spesa del Ministerodell'economia e delle finanze e' costituito un apposito fondo, conuna dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2009, peril finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misuredi proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazionevigente. 9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30dicembre 2004, n. 311, le parole «quadriennio 2005-2008» sonosostituite dalle seguenti: «periodo 2005-2011». 10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a caricodel bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli

Page 55: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statalinonche' per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, ilFondo per interventi strutturali di politica economica di cuiall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,e' integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. 11. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto dellimite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionaleper l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e'autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione diinvestimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di75 milioni di euro per l'anno 2008.». 12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibrieconomico-sociali e' istituito, nello stato di previsione delMinistero delle infrastrutture e trasporti, il Fondo per lapromozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblicolocale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro perciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, alfinanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successivemodificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalita' dicui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,come modificato dal comma 306, e di cui all'articolo 9 della legge 26febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalita' previste datali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con lemodalita' della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cuial presente comma, individuati con decreto del Ministro delleinfrastrutture e trasporti, sono destinati al completamento delleopere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 percento. Il finanziamento di nuovi interventi e' subordinatoall'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla lororealizzazione, che puo' essere finanziata con le risorse di cui alpresente comma. 13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra lefinalita' ivi previste e' definita con decreto del Ministro delleinfrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalita'previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorsetra le finalita' di cui al comma 13 e' effettuata con il medesimodecreto, tenendo conto di principi di premialita' che incentivinol'efficienza, l'efficacia e la qualita' nell'erogazione dei servizi,la mobilita' pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) e'abrogata.

Capo IIContenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

Page 56: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici edi una piena valorizzazione professionale del personale docente, adecorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi emisure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapportoalunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standardeuropei. 2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametriprevisti per la definizione delle dotazioni organiche del personaleamministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire,nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per centodella consistenza numerica della dotazione organica determinata perl'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati,detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo dellariduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto dispostodall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n.244. 3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presentearticolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e dellaricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle CommissioniParlamentari competenti per materia e per le conseguenze di caratterefinanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico diinterventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzodelle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano unamaggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu'regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata invigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque lapuntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agliinterventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministrodell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenzaunificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, siprovvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale,organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi aiseguenti criteri: a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso,per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti; b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini discuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio edei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istitutitecnici e professionali; c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delleclassi; d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica dellascuola primaria; e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per ladeterminazione della consistenza complessiva degli organici delpersonale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione deglistessi; f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centridi istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previstodalla vigente normativa. 5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' edella ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nelprocesso di razionalizzazione di cui al presente articolo, neassicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato

Page 57: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutatosulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comportal'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'dirigenziale previste dalla predetta normativa. 6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilanciodello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni dieuro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro adecorrere dall'anno 2012. 7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo everifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' edella ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, condecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito,contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiorioneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verificatecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministerodell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministerodell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processoattuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine diassicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari iviprevisti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misurecorrettive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne'rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettividi risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura previstadall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,n. 296. 9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e'destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorsecontrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazioneed allo sviluppo professionale della carriera del personale dellaScuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmiconseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondentialle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in unapposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministerodell'istruzione dell'universita' e della ricerca, a decorreredall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazionedell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione condecreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto conil Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricercasubordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integraleconseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

Capo IIContenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 65. Forze armate 1. In coerenza al processo di revisione organizzativa del Ministerodella difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione dellerisorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansionitipicamente operative del personale utilizzato per compitistrumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge

Page 58: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata allalegge23 agosto 2004, n. 226, cosi' come rideterminati dall'articolo 1,comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2,comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti del 7 percento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010. 2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per laparte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti inalternativa anche parziale alle modalita' ivi previste, mediantespecifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero delladifesa in altri settori di spesa. 3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesaper un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorreredall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degliobiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso diaccertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazionicomplessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministerodella difesa ad eccezione di quelle relative alle competenzespettanti al personale del dicastero medesimo.

Capo IIContenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 66. Turn over 1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entroil 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale delfabbisogno di personale in relazione alle misure dirazionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e dicontenimento delle assunzioni previste dal presente decreto. 2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole«per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituitedalle parole «per il medesimo anno». 3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1,comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere,previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', adassunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di uncontingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesapari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenutenell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' dipersonale da assumere non puo' eccedere, per ciascunaamministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'annoprecedente. 4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti:«per l'anno 2008». 5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1,comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procederealla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivirichiamati nel limite di un contingente di personale complessivamentecorrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativaalle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numerodelle unita' di personale da stabilizzare non puo' eccedere, perciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessatenell'anno precedente.

Page 59: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e'sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cuial comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale atempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure dimobilita', nel limite di un contingente complessivo di personalecorrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro aregime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato diprevisione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorreredall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondole modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.». 7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, leamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previoeffettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni dipersonale a tempo indeterminato nel limite di un contingente dipersonale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 percento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessatenell'anno precedente. 8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge24 dicembre 2007, n. 244. 9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1,comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere,previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', adassunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di uncontingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesapari al 50 per cento di quella relativa al personale cessatonell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' dipersonale da assumere non puo' eccedere il 50 per cento delle unita'cessate nell'anno precedente. 10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzatesecondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previarichiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analiticadimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delleconseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere edei correlati oneri, asseverata dai relativi organi di controllo. 11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alleassunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Lelimitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzionidi personale appartenente alle categorie protette e a quelle connessecon la professionalizzazione delle forze armate cui si applica laspecifica disciplina di settore. 12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sonosostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013». 13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per iltriennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1,comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti delpersonale delle universita'. Nei limiti previsti dal presentecomma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto diprocedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisitiprevisti dalla normativa vigente. Nei confronti delle universita' perl'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni dicui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personaleappartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto

Page 60: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cuiall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993,concernente il fondo per il finanziamento ordinario delleuniversita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro perl'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milionidi euro a decorrere dall'anno 2013. 14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possonoprocedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cuiall'articolo 1, comma 643 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere inciascuno dei predetti anni non puo' eccedere le unita' cessatenell'anno precedente.

Capo IIContenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 67. Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi 1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensidell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successivemodificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milionidi euro e' destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cuialla legge 20 ottobre 1960, n. 1265. 2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino dellamateria concernente la disciplina del trattamento economicoaccessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 165del 2001, rivolta a definire una piu' stretta correlazione di talitrattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimentodi attivita' di rilevanza istituzionale che richiedono particolareimpegno e responsabilita', tutte le disposizioni speciali, di cuiall'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondiper il finanziamento della contrattazione integrativa delleAmministrazioni statali, sono disapplicate. 3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalledisposizioni di cui all'allegato 1, che vanno a confluire nei fondiper il finanziamento della contrattazione integrativa delleAmministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sullabase di nuovi criteri e modalita' di cui al comma 2 che tengano contodell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazioneai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicatidalle predette leggi. 4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulterioridisposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore deiFondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delleamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge23 dicembre 2005, n. 266. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, va ridotta laconsistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazioneintegrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189dell'articolo 1, della legge 266 del 2005. Conseguentemente ilcomma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n, 266 e'cosi' sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare

Page 61: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazioneintegrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, inclusele Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, deglienti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quellipubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle universita', determinatoai sensi delle rispettive normative contrattuali, non puo' eccederequello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi dicontrollo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter,della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioniridotto del 10 per cento.». 6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presentearticolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazionidotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entratadel bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368. 7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In caso dicertificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraentinon possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi diaccordo. Il Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore edil Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riaperturadelle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi diaccordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione.In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre laprocedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel casoin cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausolecontrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta definitivamente fermarestando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamentecertificate.»; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'ipotesi diaccordo e' trasmessa dall'Aran, corredata dalla prescritta relazionetecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio deiMinistri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere delComitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende resofavorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissionedella relazione tecnica da parte dell'Aran. La procedura dicertificazione dei contratti collettivi deve concludersi entroquaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsii quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai finidell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio deiMinistri, il predetto termine puo' essere sospeso una sola volta eper non piu' di quindici giorni, per motivate esigenze istruttoriedei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri.L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivisette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve esserecomunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione deichiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnatoall'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine adun'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso icontratti per i quali non si sia conclusa la procedura dicertificazione divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimogiorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta esclusocomunque dall'applicazione del presente articolo ogni onereaggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi incui i comitati di settore delle amministrazioni di cuiall'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui alcomma 3 del presente articolo; c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente comma: «7-bis. Tutti itermini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a

Page 62: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

giornate lavorative.». 8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e diefficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cuiall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere allaCorte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazioneintegrativa, certificate dagli organi di controllo interno. 9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza delConsiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ilMinistero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generaledello Stato integra le informazioni annualmente richieste con ilmodello di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con leulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti volte tral'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziariprevisti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza dellerisorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa edall'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivantedai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione edapplicazione di criteri improntati alla premialita', alriconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e dellaqualita' della prestazione individuale, con riguardo ai diversiistituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche' aparametri di selettivita', con particolare riferimento alleprogressioni economiche. 10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, unitamente aquelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro epropone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti daivincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti inmateria in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventicorrettivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve leipotesi di responsabilita' previste dalla normativa vigente, in casodi accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausolecontrattuali sono immediatamente sospese ed e' fatto obbligo direcupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. 11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modopermanente sul proprio sito web, con modalita' che garantiscano lapiena visibilita' e accessibilita' delle informazioni ai cittadini,la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo inmateria di contrattazione integrativa. 12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presentearticolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' fatto divieto alleamministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorsedestinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisoridi ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllointerno equivalente vigila sulla corretta applicazione delledisposizioni del presente articolo.

Capo IIContenimento della spesa per il pubblico impiego

Page 63: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

Art. 68. Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture 1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosaselezione, per la valutazione della perdurante utilita' degliorganismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione eper realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione ditali organismi fino al definitivo trasferimento delle attivita' adessi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delleAmministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bisdel citato decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali: istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizionilegislative od atti amministrativi la cui operativita' e' finalizzataal raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione diparticolari attivita' previste dai provvedimenti di istituzione e nonabbiano ancora conseguito le predette finalita'; istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che nonoperano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigoredel presente decreto; svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dairegolamenti di organizzazione per gli uffici di strutturadirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la qualegli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di piu'amministrazioni, alla conferenza di servizi. 2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciutal'utilita' degli organismi collegiali di cui al comma 1, la prorogae' concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede diconcessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovrannoinoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento deitrattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando icompensi collegati alla presenza a quelli forfetari odonnicomprensivi stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, dinominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita'sede dell'organismo. 3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su propostadel Ministro competente, sono individuati gli organismi collegialiritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, inmodo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa noninferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29del decreto-legge n. 223 del 2006. 4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 delcitato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 siapplica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopol'entrata in vigore del citato decreto-legge. 5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionalinonche' di favorire una maggiore efficienza dei servizi e larazionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative chesvolgono prevalentemente attivita' a contenuto tecnico e di elevataspecializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite adamministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse ele relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgentifunzioni omogenee. 6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture: a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto dellacorruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblicaamministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n.3 e successive modificazioni. b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui

Page 64: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 eall'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; c) Commissione per l'inquadramento del personale gia' dipendenteda organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambitodella Comunita' Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge9 marzo 1971, n. 98. 7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento dellaFunzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimentidi attuazione del presente articolo. 8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presentearticolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinatotrasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presentearticolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanzapubblica. Le amministrazioni interessate trasmettono al Ministerodell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneriagenerale dello Stato i provvedimenti di attuazione del presentearticolo.

Capo IIContenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 69. Progressione triennale 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la progressione economica deglistipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categoriedi personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, si sviluppa in classi ed aumenti periodici triennalicon effetto sugli automatismi biennali in corso di maturazione al1° gennaio 2009 ferme restando le misure percentuali in vigore. 2. In relazione ai risparmi relativi al sistema universitario,valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2009, in 80 milioni di europer l'anno 2010, in 80 milioni di euro per l'anno 2011, in 120milioni di euro per l'anno 2012 e in 160 milioni di euro a decorreredall'anno 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' edella ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistemauniversitario e della distribuzione del personale interessato,definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze lemodalita' di versamento, da parte delle singole universita' dellerelative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello statodi previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando lenecessarie attivita' di monitoraggio.

Capo IIContenimento della spesa per il pubblico impiego

Page 65: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

Art. 70. Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermita' dipendente da causa di servizio 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendentidelle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciutaun'infermita' dipendente da causa di servizio ed ascritta ad unadelle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidentedella Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando il dirittoall'equo indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasitrattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge opattizie. 2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentementeabrogati gli articoli 43 e 44 del Regio decreto 30 settembre 1922, n.1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n.3458 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo IIContenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 71. Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, aidipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primidieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economicofondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunquedenominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ognialtro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu'favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dallespecifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute adinfortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricoveroospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative apatologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmiderivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economiedi bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per glienti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldidi bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate perincrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodosuperiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento dimalattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamentemediante presentazione di certificazione medica rilasciata dastruttura sanitaria pubblica. 3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine allasussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenzadi un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali eorganizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entrole quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e'dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tuttii giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. 4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative disettore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permessoretribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e

Page 66: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

le modalita' di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilireuna quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permessoretribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratticollettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizionealternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'interagiornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore adisposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computatacon riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovutoosservare nella giornata di assenza. 5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 nonsono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzionedelle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fannoeccezione le assenze per congedo di maternita', compresal'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', leassenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione atestimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare,nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicapgrave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge5 febbraio 1992, n. 104. 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme nonderogabili dai contratti o accordi collettivi.

Capo IIContenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 72. Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo 1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio pressole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, leAgenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Entipubblici non economici, le Universita', le Istituzioni ed Enti diricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere esoneratodal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data dimaturazione della anzianita' massima contributiva di 40 anni. Larichiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggettiinteressati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno acondizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo dianzianita' contributivo richiesto e non e' revocabile. Ladisposizione non si applica al personale della Scuola. 2. E' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprieesigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorita' alpersonale interessato da processi di riorganizzazione della retecentrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente aqualifiche di personale per le quali e' prevista una riduzione diorganico. 3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spettaun trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quellocomplessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, almomento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante taleperiodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivoattivita' di volontariato, opportunamente documentata e certificata,presso organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni

Page 67: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nelcampo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altrisoggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia edelle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigoredel presente decreto, la misura del predetto trattamento economicotemporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino alcollocamento a riposo del personale in posizione di esonero gliimporti del trattamento economico posti a carico dei fondi unici diamministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalita'. 4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenzache sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. 5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periododi esonero dal servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti daprestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo oper collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalleamministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa' e consorzi dalle stessepartecipati. In ogni caso non e' consentito l'esercizio diprestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizioall'amministrazione di appartenenza. 6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economieeffettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dalservizio, certificate dai competenti organi di controllo, possonoprocedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio deiMinistri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministerodell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in viaanticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente perl'anno di cessazione dal servizio per limiti di eta' del dipendentecollocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputateda quelle consentite in tale anno. 7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sonoaggiunti i seguenti: «In tal caso e' data facolta'all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative efunzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolareesperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati ospecifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento deiservizi. La domanda di trattenimento va presentataall'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesiprecedenti il compimento del limite di eta' per il collocamento ariposo previsto dal proprio ordinamento.» 8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla datadi entrata in vigore della presente legge e quelli gia' disposti condecorrenza anteriore al 31 dicembre 2008. 9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, conprovvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, iprovvedimenti di trattenimento in servizio gia' adottati condecorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. 10. I trattenimenti in servizio gia' autorizzati con effetto adecorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati altrattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei terminidi cui al comma 7. 11. Nel caso di compimento dell'anzianita' massima contributiva di40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cuiall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplinavigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, ilrapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, suproposta del Ministro per la pubblica amministrazione e

Page 68: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, sentiti i Ministri dell'interno e della difesa sono definitigli specifici criteri e le modalita' applicative dei principi delladisposizione di cui al presente comma relativamente al personale deicomparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettivepeculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente commanon si applicano a magistrati e professori universitari.

Capo IIContenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 73. Part time 1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sonosostituite dalle seguenti: «puo' essere concessadall'amministrazione»; b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sonosostituite da «pregiudizio»; c) al secondo periodo le parole da: «puo' con provvedimentomotivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse; d) all'ultimo periodo, dopo le parole: «il Ministro dellafunzione pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalleseguenti: «Il Ministro per la pubblica amministrazione el'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze». 2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»; b) dopo le parole predetti risparmi, le parole da «puo' essereutilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalleseguenti: «e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabilitidalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' delpersonale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino diaver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazionemediante trasferimento di personale da una sede all'altradell'amministrazione stessa.»; c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttivita'individuale e collettiva» sono soppresse.

Capo IIContenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie,incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del

Page 69: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazionie integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,nonche' gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazionied integrazioni, provvedono entro il 31 ottobre 2008, secondo irispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondoprincipi di efficienza, razionalita' ed economicita', operando lariduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quellidi livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine leamministrazioni adottano misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioniistituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzionilogistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative,derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo,in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generalee di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di talicompiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenzialesono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita'dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previstidall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,n. 296; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimentodi compiti logistico-strumentali e di supporto in misura noninferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione dellerisorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgonofunzioni istituzionali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personalenon dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci percento della spesa complessiva relativa al numero dei posti diorganico di tale personale. 2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, leamministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi,forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,compresa la gestione del personale, nonche' l'utilizzo congiuntodelle risorse umane in servizio presso le strutture centrali eperiferiche. 3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, leamministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su baseregionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono allariorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambitodegli uffici territoriali di Governo nel rispetto delle procedurepreviste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge27 dicembre 2006, n. 296. 4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1,lettera a), della presente disposizione da parte dei Ministeri sitiene conto delle riduzioni apportate dai regolamenti emanati aisensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistentianteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge16 maggio 2008, n. 85. In considerazione delle esigenze dicompatibilita' generali nonche' degli assetti istituzionali, laPresidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento dellecorrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici delPresidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni emodificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principidi cui al prente articolo. 5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le

Page 70: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pariai posti coperti alla data del 30 giugno 2008. Sono fatte salve leprocedure concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata invigore del presente decreto. 6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previstodai commi 1 e 4 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni dipersonale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Capo IIContenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 75. Autorita' indipendenti 1. Le Autorita' indipendenti, in attesa della emanazione dellaspecifica disciplina di riforma di cui all'articolo 3, comma 45 dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, entro quarantacinque giorni dalladata di entrata in vigore del presente decreto ed, in coerenza con irispettivi ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in materiadi personale in base ai principi di contenimento della relativa spesa desumibili dalle corrispondenti norme di cui al presentedecreto, predisponendo allo scopo, appositi piani di adeguamento dainoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministerodell'economia e delle finanze. Nelle more delle attivita' di verificadei predetti piani, da completarsi entro i quarantacinque giornisuccessivi alla ricezione, fatte salve eventuali motivate esigenzeistruttorie, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personalea qualsiasi titolo. 2. Presso le stesse Autorita' il trattamento economico delpersonale gia' interessato dalle procedure di cui all'articolo 1,comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' determinato allivello iniziale e senza riconoscimento dell'anzianita' di serviziomaturata nei contratti a termine o di specializzazione, senzamaggiori spese e con l'attribuzione di un assegno «ad personam»,riassorbibile e non rivalutabile pari all'eventuale differenza tra iltrattamento economico conseguito e quello spettante all'atto delpassaggio in ruolo.

Capo IIContenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 76. Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio 1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296e successive modificazioni e' aggiunto alla fine il seguente periodo:«ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spesedi personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazionecontinuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il

Page 71: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati,senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture eorganismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capoall'ente». 2. L'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'abrogato. 3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggisull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e' sostituito dalseguente: «La corresponsione dei gettoni di presenza e' comunquesubordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consiglie commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita». 4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' internonell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere adassunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivogliatipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazionecontinuata e continuativa e di somministrazione, anche conriferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggettiprivati che si configurino come elusivi della presente disposizione. 5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali alrispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti alpatto di stabilita' interno assicurano la riduzione dell'incidenzapercentuale delle spese di personale rispetto al complesso dellespese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche dicrescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto ancheconto delle corrispondenti disposizioni dettate per leamministrazioni statali. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, daemanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presentedecreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali daconcludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametrie criteri di virtuosita', con correlati obiettivi differenziati dirisparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti,delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmenteesistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di taletipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sonoaltresi' definiti: a) criteri e modalita' per estendere la norma anche agli enti nonsottoposti al patto di stabilita' interno; b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110del decreto legislativo n. 267 del 2000 e considerando in viaprioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero deidipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento diincarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimentoagli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivinon superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesacomplessivi per gli enti; c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimentoil rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio neglienti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delleposizioni dirigenziali in organico. 7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 e' fattodivieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e'pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere adassunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivogliatipologia contrattuale. 8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere dicommercio non puo' transitare, in caso di cessazione dell'attivita'delle aziende medesime, alle camere di commercio di riferimento, senon previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso,

Page 72: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base allavigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizionistatutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.

Capo IIIPatto di stabilita' interno

Art. 77. Patto di stabilita' interno 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, leregioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e icomuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono allarealizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno eindebitamento netto: a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni,rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011; b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni,rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011. 2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 ledisposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto distabilita' interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cuial comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuatinell'elenco 2 annesso alla presente legge sono accantonati e possonoessere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predettedisposizioni legislative.

Capo IIIPatto di stabilita' interno

Art. 78. Disposizioni urgenti per Roma capitale 1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivistrutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto deiprincipi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle moredell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anchecontabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma,della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, il Sindaco del comune di Roma, senza oneri aggiuntivi acarico dello Stato e' nominato Commissario straordinario del Governoper la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comunee delle societa' da esso partecipate, con esclusione di quellequotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione edattuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dalTitolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cuipuo' avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine

Page 73: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quantoprevisto al comma 6; b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tresubcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghedal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari,amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneriagenerale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carrieraprefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati inposizione di fuori ruolo o di comando per l'intera duratadell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gliorgani commissariali non hanno diritto ad alcun compenso oindennita', oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimentoall'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. Irelativi posti di organico sono indisponibili per la duratadell'incarico. 3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancioseparato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entratedi competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sullecompetenze ordinarie degli organi comunali relativamente allagestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008. 4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria delcomune e delle societa' da esso partecipate di cui al comma 1,gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovveroentro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consigliodei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissariostraordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trentagiorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativaattuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate alegislazione vigente. E' autorizzata l'apertura di una appositacontabilita' speciale. Al fine di consentire il perseguimento dellefinalita' indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga adisposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazionicontratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore delpresente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee agarantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. IlCommissario straordinario potra' recedere, entro lo stesso termine dipresentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comuneanteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presentearticolo non puo' procedersi alla deliberazione di dissesto di cuiall'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui aicommi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte leobbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione delmedesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, deicommi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate delcomune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sonoattribuite alla gestione corrente, di competenza degli organiistituzionali dell'Ente. 7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sonoprorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione delrendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della deliberadi cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio2008. 8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui alpresente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede alcomune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui

Page 74: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quellicompensativi per i mancati introiti di natura tributaria.

Capo IVSpesa sanitaria e per invalidita'

Art. 79. Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria 1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e larealizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio2009-2011: a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorreordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di euro perl'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1,comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 edell'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ede' determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in106.265 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo diulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale BambinoGesu'. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dallalegislazione vigente, nonche' quelli derivanti dagli accordi e dalleintese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano; b) per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamentointegrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dallalettera a), rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno2009, e' subordinato alla stipula di una specifica intesa fra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, aisensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dasottoscriversi entro il 31 luglio 2008, che, ad integrazione emodifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, dell'intesaStato-regioni del 23 marzo 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativaal Patto per la salute del 5 ottobre 2006, contempli norme diefficientamento del sistema e conseguente contenimento della dinamicadei costi, al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionaliextrasanitari e di non dover ricorrere necessariamenteall'attivazione della leva fiscale regionale. 2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivinazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitarionazionale per il biennio economico 2006-2007, il livello delfinanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui alcomma 1, lettera a), e' incrementato di 184 milioni di euro perl'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, ancheper l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare,per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricettaelettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50, della legge24 novembre 2003, n. 326. 3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, il secondo periodo e' soppresso.

Page 75: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

Capo IVSpesa sanitaria e per invalidita'

Art. 80. Piano straordinario di verifica delle invalidita' civili 1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) attua, dal1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari dibenefici economici di invalidita' civile. 2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisitisanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto delPresidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. 3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso,finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamentieconomici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitarinecessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S.dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato,a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visitamedica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giornidalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta digiustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata gia'disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancatapresentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca dellaprovvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove,invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verra'comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessatonon potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalladata di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richiestedagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalledisposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presentecomma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologiee per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 percento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali,in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procedeobbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare lapersistenza dei requisiti di invalidita' necessari per il godimentodei benefici economici. 4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamentispecialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura diverifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficioeconomico verranno disposte con le medesime modalita' di cui alcomma 2. 5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita peril rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazionecivile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guidaprovvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo. 6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visitaemessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzatiall'accertamento degli stati di invalidita' civile, cecita' civile esordomutismo, nonche' ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S.nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passivaspetta all'I.N.P.S. medesimo. 7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delpresente decreto, sono stabiliti termini e modalita' di attuazionedel piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo,in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione

Page 76: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispettoalla popolazione residente nonche' alle sinergie con le diversebanche dati presenti nell'ambito della amministrazioni pubbliche, trale quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazionecivile.

Titolo IVPEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Capo IMisure fiscali

PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Art. 81. Settori petrolifero e del gas 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2008dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decretolegislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizionipreviste nel comma 2, il titolare unico o contitolare di ciascunaconcessione e' tenuto a corrispondere esclusivamente allo Stato ilvalore di un'aliquota del prodotto della coltivazione ulteriorerispetto a quella gia' prevista dall'articolo 19 del decretolegislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quantoprevisto dal comma 4. 2. Il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto e' dovuto alverificarsi delle seguenti condizioni: a) per l'olio, nel caso in cui la quotazione media annua delBrent dell'anno di riferimento espressa in euro sia superiore almenodel 10 per cento a 55 euro per barile. La quotazione media annua delBrent sara' determinata per ciascun anno come media delle quotazionidi fine mese pubblicate dal Platts in dollari al barile per ilgreggio Brent Dated e convertita in euro al barile sulla base delcambio medio annuo euro/dollaro rilevato dalla Banca d'Italia. b) per il gas, nel caso in cui la media annua dell'indice QE, dicui all'articolo 19, comma 5-bis, lettera b), del decreto legislativo25 novembre 1996, n. 625, dell'anno di riferimento sia superiorealmeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi di euro/MJ. 3. Per gli anni successivi al 2008, le suddette quotazioni diriferimento per l'olio e il gas sono rideterminate tenendo contodelle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodottiindustriali e del costo del lavoro per unita' di prodottonell'industria con decreto del Ministero dello sviluppo economico diconcerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Verificandosi le condizioni di cui al comma 3, il valoredell'ulteriore aliquota di prodotto per l'olio e per il gas dacorrispondere allo Stato si determina: a) per le quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti interraferma e per le quantita' di idrocarburi gassosi estratti inmare: 1) con l'aliquota del 2,1 per cento nel caso di incrementodegli indici di cui alle lettere a) e b) del comma 2 in misura parial 10 per cento; 2) con l'aliquota dello 0,3 per cento per ogni puntopercentuale di incremento degli stessi indici ulteriore rispetto al10 per cento; b) per le quantita' di idrocarburi liquidi estratti in mare:

Page 77: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

1) con l'aliquota dell'1,2 per cento nel caso di incrementodell'indice di cui alla lettera a) del comma 2 in misura pari al 10per cento; 2) con l'aliquota dello 0,15 per cento per ogni puntopercentuale di incremento dello stesso indice ulteriore rispetto al10 per cento. 5. Le quantita' esenti dal pagamento dell'aliquota di cuiall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,sono esenti anche dal pagamento dell'ulteriore aliquota di cui alcomma 1. 6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione del prelievodell'ulteriore aliquota di cui al comma 1, inclusa la disciplinasanzionatoria, si applica quanto previsto dall'articolo 19 deldecreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, purche' compatibile conla natura esclusivamente erariale di tale prelievo. 7. All'ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione dovuta aisensi dei commi da 1 a 6 non si applicano le disposizioni di cui aicommi da 8 a 15. 8. A decorrere dall'anno 2008, per le concessioni di coltivazionidi cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625, il titolare unico o contitolare versa nel mese di novembre diciascun anno a titolo d'acconto del valore delle aliquote di prodottodovuto per l'anno in corso un importo pari al 100 per cento di quantoversato per l'anno precedente. 9. Il versamento e' effettuato allo Stato, alle Regioni a statutoordinario ed ai Comuni interessati secondo le rispettive quote dicompetenza e con le stesse modalita' previste per i versamenti di cuial predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del1996. Limitatamente all'acconto relativo al periodo d'imposta incorso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sommedovute allo Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Statoper la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con ilcomma 29. Se per l'anno precedente e' stata omessa la presentazionedel prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 11, del decretolegislativo n. 625 del 1996, l'acconto e' commisurato al 100 percento del valore delle aliquote di prodotto che avrebbe dovuto esseredichiarato con tale prospetto. 10. I versamenti in acconto relativi al valore delle aliquote diprodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Statoda cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 11del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono determinativalorizzando la produzione secondo il criterio di cui al predettoarticolo 19, comma 5-bis, lettera b). 11. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto, siapplica la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 13 deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi dicui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 602. Si applicano altresi' le disposizioni dicui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano nel caso in cui: a) il versamento dovuto nei confronti di ciascun ente impositoreseparatamente considerato e' inferiore a 100.000 euro; b) quando l'acconto versato nei confronti di ciascun enteimpositore separatamente considerato e' inferiore a quello dovuto, manon inferiore al 75 per cento del valore dell'aliquota di prodottodovuto per l'anno in corso. Ai fini del periodo precedente e'effettuata secondo il criterio di cui al comma 3 la valorizzazionedelle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di gasdovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensidell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Page 78: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

13. Il credito risultante dall'eccedenza dell'acconto versatorispetto a quanto dovuto nei confronti di ciascun ente impositore e'rimborsata entro 90 giorni dalla presentazione del prospetto di cuial predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del1996. Nel caso in cui il rimborso avvenga oltre tale termine maturanogli stessi interessi di cui al comma 11. 14. La stessa eccedenza di cui al comma 13 puo' essere utilizzatain compensazione di quanto dovuto in acconto o a saldo nei confrontidi altri enti impositori compensando prioritariamente: a) le eccedenze nei confronti dei comuni con quanto dovuto allerispettive regioni di appartenenza; b) le eccedenze nei confronti delle regioni con quanto dovutoallo Stato anche a titolo di imposta sul reddito delle societa'. 15. Il credito di cui al comma 13 puo' essere ceduto ad altrotitolare o contitolare di concessione di coltivazione per esserecompensato secondo quanto previsto dal comma 14. 16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impattosociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settoreenergetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cuiall'articolo 75 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,e' applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per isoggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente unvolume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano neisettori di seguito indicati: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione dibenzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati,gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c) produzione o commercializzazione di energia elettrica. 17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ladisposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo diimposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 18. E' fatto divieto agli operatori economici dei settoririchiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazioned'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorita' per l'energia elettricae il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cuial precedente periodo. 19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decretodel Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopol'articolo 92 e' aggiunto il seguente: «Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie diimprese). - 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beniindicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) e' effettuatasecondo il metodo della media ponderata o del «primo entrato primouscito», anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cuivolume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione deglistudi di settore, esercenti le attivita' di: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione dibenzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati,di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggettiche redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionalidi cui al regolamento (CE) n. 1602/2002 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbianoesercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili,l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo28 febbraio 2005, n. 38. 3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo siapplicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.». 20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere

Page 79: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delpresente decreto. 21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina pereffetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del testounico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidentedella Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le impreseche si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4,del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre allaformazione del reddito in quanto escluso ed e' soggetto ad un'impostasostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionalesulle attivita' produttive con l'aliquota del 16 per cento. 22. L'imposta sostitutiva dovuta e' versata in un'unica soluzionecontestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta perl'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del TestoUnico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidentedella Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione delcontribuente puo' essere versata in tre rate di eguale importocontestualmente al saldo delle imposte sul reddito relativeall'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del TestoUnico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidentedella Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi.Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplicedel 3 per cento. 23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva siconsidera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quellodi prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delleimposte sui redditi approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo eserciziosuccessivo: a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5,del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto delPresidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza delmaggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorronoalla formazione del reddito ai fini delle imposte personali edell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ma determinano lariliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal casol'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni e'computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora daversare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldoed in acconto dell'imposta personale sul reddito; b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte oparte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del Testo Unicodelle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica n. 917, del 1986, il diritto alla riliquidazione el'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sulconferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti primadel conferimento le attivita' di cui al predetto articolo 92-bis eadotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In casocontrario, si rende definitiva l'imposta sostitutiva in misuracorrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite cosi' comerisultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; finoa concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dalconferitario in base all'articolo 92, comma 5, del Testo Unico delleimposte sui redditi approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del redditoper il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al31 dicembre 2011. 24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011,nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte dellerimanenze di cui all'articolo 92-bis, del Testo Unico delle impostesui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.

Page 80: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente almaggior valore delle rimanenze cedute cosi' come risultantedall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina conl'aliquota del 27,5 per cento. 25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delleimposte sui redditi approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituiscederoga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile. 26. Il titolare unico ovvero il contitolare di concessione dicoltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo25 novembre 1996, n. 625, conferisce allo Stato una quota, espressain barili, pari all'uno per cento delle produzioni annue ottenute adecorrere dal 1° luglio 2008 dalle concessioni di coltivazione. Ilconferimento e' effettuato annualmente nelle forme del versamentoall'Erario, a decorrere dal 2009, entro il 31 luglio, di una sommapari al valore del prodotto da conferire calcolato utilizzando laquotazione media annua del Brent per barile rilevata nel periodo dal1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. 27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite lemodalita' di applicazione delle disposizioni di cui al comma 26. 28. Per la disciplina sanzionatoria si applica quanto previstodall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. 29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimentodelle esigenze prioritariamente di natura alimentare esuccessivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti. 30. Il Fondo e' alimentato: a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossioneai sensi dell'articolo 27 del presente decreto; b) dalle somme dovute allo Stato a titolo di acconto dellealiquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi ai sensi delcomma 9 secondo periodo, del presente decreto; c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita' prevalentedi cui all'articolo 2, commi 25 e 26; d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato; e) con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale daparte di societa' ed enti operanti in specie nel comparto energetico. 31. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze diconcerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politichesociali sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo per laerogazione di aiuti eccezionali in presenza di effettive situazionidi bisogno. 32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sonosottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bolletteenergetiche, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione instato di particolare bisogno e su domanda di queste, e' concessa aicittadini residenti che versano in condizione di maggior disagioeconomico, individuati ai sensi del successivo comma, una cartaacquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere acarico dello Stato. 33. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presentedecreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto conil Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazionevigente: a) i criteri e le modalita' di individuazione dei titolari delbeneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'eta' dei cittadini,dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi etrasferimenti gia' ricevuti dallo Stato, della situazione economicadel nucleo familiare; b) l'ammontare del beneficio unitario; c) le modalita' e i limiti per la fruizione del beneficio.

Page 81: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni casodeve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministerodell'economia e delle finanze puo' avvalersi di altreamministrazioni, enti pubblici o di Sogei S.p.a. 35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno deisoggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua: a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformita'alla disciplina di cui al comma 33; b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carteacquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto delladisponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillaresul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni disportello relative all'attivazione della carta e alla gestione deirapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche dispostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' diprecedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributipubblici. 36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengonoinformazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficiodi cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questieffettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformita'alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie,documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministerodell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cuiquesto si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti. 37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con ilMinistro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, conapposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato alsupporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti. 38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 siprovvede mediante utilizzo del Fondo di cui ai commi da 29 a 31.

Titolo IVPEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Capo IMisure fiscali

PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Art. 82. Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditiapprovato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nelprimo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibiledella predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loroammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agliarticoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessipassivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato afavore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibilisino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivimaturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggettiestranei al consolidato. La societa' o ente controllante opera ladeduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo

Page 82: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122,apportando la relativa variazione in diminuzione della sommaalgebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.». 2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ledisposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del Testo Unicodelle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, siapplicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dientrata in vigore del presente decreto. Limitatamente al medesimoperiodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bissono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare. 3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportatele seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto ilseguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione delvalore della produzione nella misura del 96 per cento del loroammontare.»; b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto ilseguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione delvalore della produzione nella misura del 96 per cento del loroammontare.»; c) all'articolo 7, comma 2, e' aggiunto in fine il seguenteperiodo: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valoredella produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.». 4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ledisposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periododi imposta in corso alla data di entrata in vigore del presentedecreto. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessipassivi di cui al comma precedente sono deducibili nei limiti del 97per cento del loro ammontare. 5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'impostasul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'produttive per il medesimo periodo di imposta in corso alla data dientrata in vigore del presente decreto, in sede di versamento dellaseconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodoprecedente, quella che si sarebbe determinata applicando ledisposizioni dei commi precedenti. 6. All'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte suiredditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «pari al 60 per cento» sono sostituite dalleseguenti «pari al 30 per cento»; b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalleseguenti «nei diciotto esercizi successivi»; c) le parole «il 50 per cento della medesima riserva sinistri»sono sostituite dalle seguenti «il 75 per cento della medesimariserva sinistri». 7. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazionidella riserva sinistri di cui all'articolo 111, comma 3, del TestoUnico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidentedella Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per centodell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedentia quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decretoe non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino alraggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loroformazione. 8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ledisposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dalperiodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delpresente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per ilmedesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda ounica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella

Page 83: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e7. 9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con lemodalita' previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' elevata al 75 per centoper l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento pergli anni successivi. 10. La percentuale della somma da versare nei termini e con lemodalita' previsti dall'articolo 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre1961, n. 1216, e' elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 percento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi. 11. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle impostedirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «0,40 per cento», ovunque ricorrano, sonosostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»; b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalleseguenti «nei diciotto esercizi successivi». 12. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazionieccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi delcomma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte diretteapprovato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla datadi entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sonodeducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimoesercizio successivo a quello in cui esse si sono formate. 13. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ledisposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dalperiodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delpresente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per ilmedesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda ounica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quellache si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e12. 14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta diregistro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «ad eccezione delleoperazioni esenti di cui all'articolo 10, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e27-quinquies), dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti:«nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma,del medesimo decreto n. 633 del 1972»; b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole «27-quinquies) dellostesso decreto» sono inserite le seguenti: «nonche' delle locazionidi immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreton. 633 del 1972». 15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sonostabiliti le modalita' e i termini degli adempimenti e del versamentodell'imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorreredalla data di entrata in vigore del presente decreto per i contrattidi locazione in corso alla medesima data e per quelli stipulatisuccessivamente. 16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 262, della legge24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio2009. Conseguentemente nel comma 264, dell'articolo 1, lettera a),della legge n. 244 del 2007, sono soppresse le parole «, e alcomma 262». 17. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entratain vigore del presente decreto-legge, ai fondi d'investimentoimmobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo

Page 84: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nellelettere a) e b) del comma 2, si applica un'imposta patrimonialesull'ammontare del valore netto dei fondi. La societa' di gestionepreleva un ammontare pari all'1 per cento a titolo di impostapatrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato comemedia annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensidell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3) del decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviatio cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'iniziodell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovveroin luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonioalla data di cessazione del fondo. Ai fini dell'applicazione dellapresente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonionetto l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il periodod'imposta e accantonata nel passivo. L'imposta e' corrisposta entroil 16 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, lariscossione e le sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versatasi applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte suiredditi. 18. L'imposta di cui al comma 17 e' dovuta qualora il fondo siacostituito con apporto di immobili, diritti reali immobiliari opartecipazioni in societa' immobiliari per la maggior parte del suopatrimonio e qualora: a) le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipantisalvo che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da unoo piu' dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggettiindicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, da imprenditori individuali, societa' ed enti se lepartecipazioni sono relative all'impresa commerciale nonche' da entipubblici ed enti di previdenza obbligatoria; b) e, in ogni caso, se il fondo e' istituito ai sensi degliarticoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del tesoro del bilancioe della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e piu' deidue terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso delperiodo d'imposta, al di fuori dell'esercizio d'impresa, da personefisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinita' ai sensidell'articolo 5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditiapprovato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, nonche' da societa' ed enti di cui le persone fisichemedesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 delcodice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utilisuperiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti obeneficiari. 19. La Societa' di gestione del risparmio verifica la condizione dicui alla lettera a) del comma 18 al momento dell'istituzione delfondo comune. La condizione di cui alla lettera b) del comma 18 e'verificata costantemente dalla societa' di gestione del risparmio,considerando la media annua del valore delle quote detenute daipartecipanti. A tal fine in caso di cessione delle quote gliacquirenti sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta allasocieta' di gestione del risparmio, entro 30 giorni dalla datadell'acquisto, contenente tutte le informazioni necessarie eaggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18,lettera b). 20. La sussistenza delle condizioni indicate nel comma 18 determinal'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a partiredal periodo d'imposta nel quale esse si verificano. 21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001,n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,n. 410, le parole: «una ritenuta del 12,50 per cento», sono

Page 85: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

sostituite dalle seguenti: «una ritenuta del 20 per cento». 22. All'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditiapprovato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, dopo il comma 5-ter, e' inserito il seguente: «5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nelterritorio dello Stato le societa' o enti che detengano piu' del 50per cento delle quote dei fondi di investimento immobiliare chiusi dicui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite disocieta' fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residentiin Italia. Il controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359,commi 1 e 2, del codice civile, anche per partecipazioni possedute dasoggetti diversi dalle societa'.». 23. Nel comma 2 dell'articolo 51 del Testo Unico delle imposte suiredditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica29 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e' abrogata. 24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alleazioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata invigore del presente decreto. 25. Le cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512del codice civile che presentano in bilancio un debito perfinanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro,sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile,comprensivo dell'utile d'esercizio, cosi' come risultanti alla datadi approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per centodell'utile netto annuale al fondo di solidarieta' per i cittadinimeno abbienti di cui all'articolo 1, commi da 29 a 31 secondo lemodalita' e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanatodal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministrodella giustizia. 26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agliutili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso alladata di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo. 27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112, e' sostituito dal seguente: «3. Sugli interessi corrisposti dalle societa' cooperative e loroconsorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territoriodello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizionistabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta atitolo di imposta nella misura del 20 per cento.». 28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, dopo la lettera b) e' inserita la seguente lettera: «b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annualidelle societa' cooperative di consumo e loro consorzi». 29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ledisposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodod'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presentedecreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimoperiodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata,si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sisarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.

Titolo IVPEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Capo IMisure fiscali

Page 86: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Art. 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria 1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sulcorretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributivaa carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai finifiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entratepredispongono di comune accordo appositi piani di controllo anchesulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni inloro possesso. 2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalita' diattuazione della disposizione di cui al comma 1 con appositaconvenzione. 3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un pianodi ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato adincrementare la capacita' operativa destinata alle attivita' diprevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quellamedia impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misurapari ad almeno il 10 per cento. 4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: «2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestralefornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionaledei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle sommederivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito aisensi dei commi precedenti.». 5. Ai fini di una piu' efficace prevenzione e repressione deifenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenziadelle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanzaincrementano la capacita' operativa destinata a tali attivita' ancheorientando appositamente loro funzioni o strutture al fine diassicurare: a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambitidi indagine; b) la definizione di apposite metodologie di contrasto; c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrastodei fenomeni medesimi; d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere. 6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cuial comma 5 e' assicurato mediante un costante scambio informativoanche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti diaccertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari. 7. Gli esiti delle attivita' svolte formano oggetto di appositerelazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze. 8. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamentorelativa agli anni 2009, 2010 e 2011 e' pianificata l'esecuzione diun piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazionesintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desuntidalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafetributaria nonche' acquisiti in base agli ordinari poteri istruttorie in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primocomma, lettera f), del citato decreto del Presidente della Repubblican. 600 del 1973. 9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui alcomma 8 e' data priorita' ai contribuenti che non hanno evidenziato

Page 87: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i qualiesistono elementi segnaletici di capacita' contributiva. 10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, edall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al pianostraordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota dellapropria capacita' operativa alle attivita' di acquisizione deglielementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazionesintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definisconoannualmente, d'intesa tra loro, le modalita' della loro cooperazioneal piano. 11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed inattuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrateeventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica delreddito di cui siano a conoscenza. 12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali eamministrative tra le Agenzie fiscali attraverso la mobilita' deiloro dirigenti generali di prima fascia, nonche' di contribuire alperseguimento della maggiore efficienza e funzionalita' di taliAgenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenziafiscale, che indica altresi' l'alternativa fra almeno due incarichida conferire, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna atale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio pressoaltra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso laquale e' in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per ilnuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamenteinferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazioneall'incarico gia' ricoperto, per la differenza sono fatti salvi glieffetti economici del contratto individuale di lavoro in esserepresso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza ditale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto allerisorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscalerichiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichialternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale e'in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165. 13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: a) nel comma 1, lettera b), la parola «sei» e' sostituita dallaseguente: «quattro»; b) nel comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:«Meta' dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubblicheamministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati dispecifica competenza professionale attinente ai settori nei qualiopera l'agenzia.». 14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui alcomma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alladata di entrata in vigore del presente decreto cessanoautomaticamente il trentesimo giorno successivo. 15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controlloe monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i dirittidell'azionista della societa' di gestione del sistema informativodell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4,della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministerodell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, deldecreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, cheprovvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente.Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente

Page 88: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinquecomponenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codicecivile. 16. Al fine di assicurare maggiore effettivita' alla previsione dicui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, icomuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizionenell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermanoall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimodomicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato laresidenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo allapredetta richiesta di iscrizione la effettivita' della cessazionedella residenza nel territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza daparte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvaledelle facolta' istruttorie di cui al Titolo IV del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 17. In fase di prima attuazione delle disposizioni introdotte dalcomma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni edell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti dellepersone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degliitaliani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006.L'attivita' dei comuni e' anche in questo caso incentivata con ilriconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori sommerelative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previstodall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248. 18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti conl'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciprocoaffidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressionedei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione). - 1. Ilcontribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di constatazionein materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiuntoredatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,che consentano l'emissione di accertamenti parziali previstidall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. L'adesione di cui al comma 1 puo' avere ad oggettoesclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione edeve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data dellanotifica del verbale medesimo mediante comunicazione al competenteUfficio delle entrate ed al Reparto della Guardia di finanza che haredatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione,l'Ufficio delle entrate notifica al contribuente l'atto didefinizione dell'accertamento parziale recante le indicazionipreviste dall'articolo. 7. 3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura dellesanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridottaalla meta' e le somme dovute possono essere versate ratealmente aisensi dell'articolo 8 comma 2, senza prestazione delle garanzie ivipreviste.». 19. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a farcorso dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore di cuiall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,vengono elaborati anche su base regionale o comunale, ove cio' siacompatibile con la metodologia prevista dal primo comma, secondoperiodo, dello stesso articolo 62-bis.

Page 89: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sonostabilite le modalita' di attuazione del comma 19, prevedendo che laelaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri digradualita' entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessapossano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione dicui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquantaeuro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente dellariscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente dirittonotificandogli una comunicazione delle modalita' di restituzionedell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza chel'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per leeccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data delpagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedentiall'ente creditore ovvero, se tale ente non e' identificato ne'facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, adesclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce adapposita contabilita' speciale. Il riversamento e' effettuato ilgiorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno. 1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati alnetto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensidell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente dellariscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per lanotificazione. 1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinariotermine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cuial comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso dirichiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sonoprelevate dalla contabilita' speciale prevista dal comma 1-bis eriversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnatead apposito capitolo dello stato di previsione del Ministerodell'economia e delle finanze.». 22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis, deldecreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormenteal quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presentedecreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluisconoall'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazioneal fondo speciale istituito con l'articolo 1, comma 29. 23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, sono soppresse le parole da «Se» a «cancellazionedell'ipoteca»; b) nel comma 4, le parole da «l'ultimo» a «mese» sono sostituitedalle seguenti: «nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto diaccoglimento dell'istanza di dilazione»; c) il comma 4-bis e' abrogato. In ogni caso le sue disposizionicontinuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzieprestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidentedella Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alladata di entrata in vigore del presente decreto. 24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola «131», sonoinserite le seguenti: «, moltiplicato per tre». 25. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ilComitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degliinteressi nazionali in economia, con compiti di indirizzo,consulenza, nonche' di coordinamento informativo, anche mediantescambi di dati, con le principali imprese nazionali, soprattutto apartecipazione pubblica, che operano nei settori dell'energia, dei

Page 90: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

trasporti, della difesa, delle telecomunicazioni, nonche' nei settoridi altri pubblici servizi. 26. Al Comitato competono, altresi', anche al fine di farne oggettodi pareri al Governo, l'analisi di fenomeni economici complessipropri della globalizzazione, quali l'influenza dei fondi sovrani elo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo, nonche' compitidi supporto alle funzioni di coordinamento degli sforzi per losviluppo delle attivita' all'estero di imprese italiane e delleiniziative di interesse nazionale all'estero. 27. Il Comitato e' composto, in numero non superiore a dieci, daalte professionalita' tecniche dotate di elevata specializzazione neisuoi settori di intervento, nonche' da qualificati rappresentanti deiMinisteri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, delladifesa, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e deitrasporti. 28. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, neilimiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalla Presidenza delConsiglio dei Ministri. Il Comitato e la sua segreteria sonocostituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il qualesono stabilite altresi' le disposizioni generali sul lorofunzionamento. Il Comitato riferisce ogni sei mesi sulla attivita'svolta e sui propri risultati. La partecipazione al Comitato e'gratuita.

Titolo VDISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 84. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 7,63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 81, 82del presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni dieuro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, siprovvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalpresente provvedimento. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adapportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo VDISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 85. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Page 91: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 25 giugno 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Scajola, Ministro dello sviluppo economico Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Calderoli, Ministro per la semplificazione normativaVisto, il Guardasigilli: Alfano

Titolo VDISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Elenco 1

----> Vedere elenco da pag. 50 a pag. 62 <----

Titolo VDISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Elenco 2

----> Vedere elenco a pag. 63 <----

Titolo VDISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Allegato A

----> Vedere allegato da pag. 64 a pag. 160 <----

Page 92: WordPress.com€¦  · Web viewDECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della

----> Vedere allegato da pag. 161 a pag. 259 <----

----> Vedere allegato da pag. 260 a pag. 310 <----

Titolo VDISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Allegato B

----> Vedere allegato a pag. 311 <----

02.07.2008 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 09:34:47