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Prof. Diego Manetti Percorsi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE LA COSTITUZIONE & LA TOLLERANZA Classe 4^ 1

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Prof. Diego Manetti

Percorsi di

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

LA COSTITUZIONE

&

LA TOLLERANZA

Classe 4^

1

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LA COSTITUZIONE

STORIA DELLE COSTITUZIONI

Per comprendere che cosa sia la costituzione, occorre esaminarne brevemente la storia.La legge fondamentale dello stato, che comprende in sé regole e principi base dell’intero edificio giuridico del Paese, nasce infatti in epoca moderna, benché già nel medio evo si possano trovare documenti e testi che hanno ispirato le attuali costituzioni.

Le origini del costituzionalismo moderno si ritrovano infatti in Inghilterra, benché tale nazione non possieda una vera e propria costituzione scritta, bensì sia composta da regole e carte di diverse epoche, tra le quali emergono la Magna Charta Libertatum (1215), la Petition of Rights (1628) e il Bill of Rights (1689).

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Dal Regno Unito ci si sposta poi in America, con due momenti decisivi per il cammino del costituzionalismo: la Dichiarazione d’Indipendenza (1776) e la Costituzione USA (1787). A tali testi va aggiunta la Bill of rights americana, cioè i Dieci emendamenti del 1791 che costituiscono un elenco di diritti civili che integrano la stessa costituzione.

LA DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il culmine della rivoluzione per l’indipendenza della colonie inglesi d’America (1775-1783) fu raggiunto il 4 luglio 1776, nel congresso di Filadelfia (Pennsylvania), dove 13 colonie inglese decisero di staccarsi dalla madrepatria con la Declaration of Indipendence. Il testo ribadisce l’esistenza di leggi naturali e di diritti inalienabili come base della richiesta dell’indipendenza, rivelando il chiaro sottofondo culturale giusnaturalistico:

Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per sé stesse evidenti: che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che il Creatore ha fatto loro dono di determinati inalienabili diritti, che tra questi sono la vita, la libertà e il perseguimento della felicità.

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A DECLARATION by the Representatives of the UNITED STATES OF AMERICA, in general Congress assembled.

When in the course of human Events, it becomes necessary for one People to dissolve the Political Bands which have connected them with another, and to assume among the Powers of the Earth, the separate and equal Station to which the Laws of Nature and of Nature’s God entitle them, a decent Respect to the Opinions of Mankind requires that they should declare the causes which impel them to the Separation.

We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness; That to secure these Rights, Governments are instituted among Men, deriving their just Powers from the Consent of the Governed, that whenever any Form of Government becomes destructive of these Ends, it is the Right of the People to alter or abolish it, and to institute a new Government, laying its Foundation on such Principles, and organizing its Powers in such Form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient Causes; and accordingly all Experience hath shewn, that Mankind are more disposed to suffer, while Evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the Forms to which they are accustomed. But when a long Train of Abuses and Usurpations, pursuing invariably the same Object, evinces a Design to reduce them under absolute Despotism, it is their Right, it is their Duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future Security. Such has been the patient Sufferance of these Colonies; and such is now the Necessity which constrains them to alter their former Systems of Government.

DICHIARAZIONE dei rappresentanti degli STATI UNITI D’AMERICA, riuniti nel Congresso generale.

Quando nel corso di eventi umani, sorge la necessità che un popolo sciolga i legami politici che lo hanno stretto a un altro popolo e assuma tra le potenze della terra lo stato di potenza separata e uguale a cui le Leggi della Natura e del Dio della Natura gli danno diritto, un conveniente riguardo alle opinioni dell’umanità richiede che quel popolo dichiari le ragioni per cui è costretto alla secessione.

Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità.Certamente, prudenza vorrà che i governi di antica data non siano cambiati per ragioni futili e peregrine; e in conseguenza l’esperienza di sempre ha dimostrato che gli uomini sono disposti a sopportare gli effetti d’un malgoverno finché siano sopportabili, piuttosto che farsi giustizia abolendo le forme cui sono abituati. Ma quando una lunga serie di abusi e di malversazioni, volti invariabilmente a perseguire lo stesso obiettivo, rivela il disegno di ridurre gli uomini all’assolutismo, allora è loro diritto, è loro dovere rovesciare un siffatto governo e provvedere nuove garanzie alla loro sicurezza per l’avvenire. Tale è stata la paziente sopportazione delle Colonie e tale è ora la necessità che le costringe a mutare quello che è stato finora il loro ordinamento di governo.

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The History of the Present King of Great-Britain is a History of repeated Injuries and Usurpations, all having in direct Object the Establishment of an absolute Tyranny over these States. (…)

He has abdicated Government here, by declaring us out of his Protection and waging War against us.He has plundered our Seas, ravaged our Coasts, burnt our Towns, and destroyed the Lives of our People.He is, at this Time, transporting large Armies of foreign Mercenaries to compleat the Works of Death, Desolation, and Tyranny, already begun with circumstances of Cruelty and Perfidy, scarcely paralleled in the most barbarous Ages, and totally unworthy the Head of a civilized Nation (…).

We, therefore, the Representatives of the United States Of America, in General Congress, Assembled, appealing to the Supreme Judge of the World for the Rectitude of our Intentions, do, in the Name, and by the Authority of the good People of these Colonies, solemnly Publish and Declare, That these United Colonies are, and of Right ought to be, Free and Independent States; that they are absolved from all Allegiance to the British Crown, and that all political Connection between them and the State of Great-Britain, is and ought to be totally dissolved; and that as Free and Independent States, they have full Power to levy War, conclude Peace, contract Alliances, establish Commerce, and to do all other Acts and Things which Independent States may of right do. And for the support of this Declaration, with a firm Reliance on the Protection of the divine Providence, we mutually pledge to each other our Lives, our Fortunes, and our sacred Honor.

Signed by Order and in Behalf of the Congress, John Hancock, President.

Quella dell’attuale re di Gran Bretagna è storia di ripetuti torti e usurpazioni, tutti diretti a fondare un’assoluta tirannia su questi Stati. (…)

Egli ha abdicato al suo governo qui, dichiarandoci privati della sua protezione e facendo guerra contro di noi.Egli ha predato sui nostri mari, ha devastato le nostre coste, ha incendiato le nostre città, ha distrutto le vite del nostro popolo.Egli sta trasportando, in questo stesso momento, vasti eserciti di mercenari stranieri per completare l’opera di morte, di desolazione e di tirannia già iniziata con particolari casi di crudeltà e di perfidia che non trovano eguali nelle più barbare età, e sono del tutto indegni del capo di una nazione civile (…).

Noi pertanto, Rappresentanti degli Stati Uniti d’America, riuniti in Congresso generale, appellandoci al Supremo Giudice dell’Universo per la rettitudine delle nostre intenzioni, nel nome e per l’autorità del buon popolo di queste Colonie, solennemente rendiamo di pubblica ragione e dichiariamo: che queste Colonie Unite sono, e per diritto devono essere, stati liberi e indipendenti; che esse sono sciolte da ogni sudditanza alla Corona britannica, e che ogni legame politico tra esse e lo Stato di Gran Bretagna è, e deve essere, del tutto sciolto; e che, come Stati liberi e indipendenti, essi hanno pieno potere di far guerra, concludere pace, contrarre alleanze, stabilire commercio e compilare tutti gli altri atti e le cose che gli stati indipendenti possono a buon diritto fare. E in appoggio a questa dichiarazione, con salda fede nella protezione della Divina Provvidenza, reciprocamente impegniamo le nostre vite, i nostri beni e il nostro sacro onore.

John Hancock - (Seguono 55 firme dei Rappresentanti dei 13 Stati Uniti d’America)

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I 10 EMENDAMENTI DELLA COSTITUZIONE AMERICANA

La Costituzione Americana è la prima costituzione scritta e rigida1 della storia e fu adottata a Filadelfia nel 1787. Composta da appena 7 articoli, entrò in vigore nel 1789. I neonati Stati Uniti d’America scelsero di organizzarsi in un sistema federale: ogni stato restava autonomo, ma con un unico testo costituzionale e all’interno di una repubblica presidenziale. La Costituzione americana sanciva la separazione dei poteri e la sovranità popolare (tramite il famoso esordio: We, the people of the United States…).Nel 1791, il testo fu integrato con i Dieci emendamenti.

THE 10 AMENDMENTS OF THE AMERICAN CONSTITUTION

Amendment 1 - Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and to petition the government for a redress of grievances.

I Emendamento - Il Congresso non potrà emanare leggi per il riconoscimento di una religione o per proibirne il libero culto, o per limitare la libertà di parola o di stampa o il diritto dei cittadini di riunirsi in forma pacifica e d’inviare petizioni al governo per la riparazione dei torti subiti.

Amendment 2 - A well-regulated Militia being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms shall not be infringed.

II Emendamento - Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben organizzata milizia, il diritto dei cittadini di possedere e portare armi non potrà essere violato.

Amendment 3 - No soldier shall, in time of peace, be quartered in any house without the consent of the owner, nor in time of war but in a manner to be prescribed by law.

III Emendamento - Nessun soldato, in tempo di pace, sarà alloggiato in una casa privata senza il consenso del proprietario; né in tempo di guerra, se non nei modi prescritti dalla legge.

Amendment 4 - The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures shall not be violated, and no warrants shall issue but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized.

IV Emendamento - Il diritto dei cittadini di godere della sicurezza personale, della loro casa, delle loro carte e dei loro beni, nei confronti di perquisizioni e sequestri ingiustificati non potrà essere violato; e non si emetteranno mandati giudiziari se non su fondati motivi sostenuti da giuramento o da dichiarazione solenne e con descrizione precisa del luogo da perquisire e delle persone da arrestare o delle cose da sequestrare.

Amendment 5 - No person shall be held to answer for a capital or otherwise infamous crime unless on a presentment or indictment of a grand jury2, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property without due process of law; nor shall private property be taken for public use without just compensation.

1 Una costituzione è detta rigida quando è superiore rispetto a ogni altra legge.2

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V Emendamento - Nessuno sarà tenuto a rispondere di reato, che comporti la pena capitale, o che sia comunque grave, se non per denuncia o accusa fatta da una grande giuria3, a meno che il reato riguardi membri delle forze di terra o di mare, o della milizia, in servizio effettivo, in tempo di guerra o di pericolo pubblico; e nessuno potrà essere sottoposto due volte, per uno stesso reato, a un procedimento che comprometta la sua vita o la sua integrità fisica; né potrà essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro se stesso, né potrà esse- re privato della vita, della libertà o dei beni, senza regolare processo legale [due process of law]; e nessuna proprietà privata potrà essere destinata a uso pubblico, senza giusta indennità.

Amendment 6 - In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor; and to have the assistance of counsel for his defense.

VI Emendamento - In ogni processo penale, l’accusato avrà diritto a un giudizio sollecito e pubblico da parte di una giuria imparziale dello Stato e del distretto in cui il reato è stato commesso, la definizione di tale distretto sarà stato determinato precedentemente dalla legge; e avrà diritto di essere informato della natura e del motivo dell’accusa, di essere messo a confronto con i testimoni d’accusa, a ottenere di far comparire i testimoni in sua difesa, e a farsi assistere da un avvocato per la sua difesa.

Amendment 7 - In suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury shall be otherwise reexamined in any court of the United States than according to the rules of the common law.

VII Emendamento - In tutte le cause che rientrano nell’ambito della common law, il diritto al giudizio da parte di una giuria sarà salvaguardato ogni volta che l’oggetto della controversia superi il valore di venti dollari, e nessun caso giudicato da una giuria potrà essere sottoposto a nuovo esame in qualsiasi altra corte degli Stati Uniti, se non secondo le norme della common law.

Amendment 8 - Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.

VIII Emendamento - Non si dovranno esigere cauzioni troppo onerose, né imporre ammende altrettanto onerose, né infliggere pene crudeli e insolite.

Amendment 9 - The enumeration in the Constitution of certain rights shall not be construed to deny or disparage others retained by the people.

IX Emendamento - L’interpretazione di alcuni diritti previsti dalla Costituzione non potrà avvenire in modo tale da negare o disconoscere altri diritti goduti dai cittadini.

Amendment 10 - The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people.

X Emendamento - I poteri non delegati dalla Costituzione agli Stati Uniti, o da essa non vietati agli Stati, sono riservati ai rispettivi Stati, o al popolo.

LA DICHIARAZIONE FRANCESE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO

3 Il Grand Jury è una giuria chiamata a valutare se le prove raccolte siano sufficienti per istruire un processo penale.6

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Nella Francia rivoluzionaria il costituzionalismo segna un importante passo avanti con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) che – sulla scia del motto liberté, égalité, fraternité – influenzerà le successive costituzioni moderne. Il testo fu approvato dall’Assemblea Costituente nell’agosto 1789, poco dopo la presa della Bastiglia (14 luglio). Il testo rompe col passato, in maniera rivoluzionaria, con chiara aspirazione universalistica: universali sono i diritti tutelati, come universale è l’umanità cui essa si rivolge. Al centro, il principio di sovranità nazionale, la separazione dei poteri e la centralità della legge (da cui derivano contorni e limiti dei diritti civili, a differenza del costituzionalismo americano che fa scaturire dai diritti naturali i limiti dell’autorità statale).

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINODEL 26 AGOSTO 17894

I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. Di conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino:

Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.

Art. 2 – Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.

Art. 3 – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.

Art. 4 – La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge.

Art. 5 – La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

Art. 6 – La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

Art. 7 – Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o

4 Cfr. P. Biscaretti di Ruffia, Le Costituzioni di dieci Stati di “democrazia stabilizzata”, Giuffrè, Milano 1994.7

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fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende colpevole.

Art. 8 – La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

Art. 9 – Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

Art. 10 – Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.

Art. 11 – La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

Art. 12 – La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.

Art. 13 – Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d’amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro capacità.

Art. 14 – Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata.

Art. 15 – La società ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario.

Art. 16 – Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.

Art. 17 – La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previo un giusto e preventivo indennizzo.

La Dichiarazione (1789) fece da preambolo alla Costituzione del 1791, prima costituzione scritta della Francia che si era lasciata alle spalle l’ancien régime. A quella del 1791, seguì una seconda costituzione, nel 1793, comprensiva di una Dichiarazione dei diritti più ampia di quella del 1789, fino a includere diritti sociali (all’istruzione e al lavoro) e a opporsi alla schiavitù come contraria al diritto naturale. Infine, nella costituzione del 1795, compaiono anche i doveri dei cittadini, mentre vengono meno i diritti sociali.

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L’ITALIA E LO STATUTO ALBERTINO

IL CONTESTO STORICO ITALIANO

Nel 1846 l’elezione di Pio IX pareva confermare le speranze dei liberal-moderati (in particolare Gioberti) per alcune riforme e aperture politiche, cui fecero seguito altre riforme in Piemonte e Toscana. Il tutto alimentò un diffuso sentimento patriottico e anti-austriaco che sfociò nelle rivoluzioni del 1848-1849 (un ampio movimento che investì l’Europa e non solo l’Italia).

Nel Regno delle Due Sicilie il moto rivoluzionario del 1848 ottenne la concessione della Costituzione. Sotto la pressione dell’opinione pubblica, concedettero gli statuti anche la Toscana, lo Stato Pontificio e il Regno di Sardegna (lo Statuto Albertino, che resterà in vigore fino alla Costituzione Italiana del 1948). Erano detti “statuti” in quanto Costituzioni stabilite e concesse dai sovrani, di impronta fortemente moderata, con un sistema parlamentare bicamerale (una camera elettiva a suffragio censitario, l’altra vitalizia di nomina regia; il governo risponde al re, non al parlamento). Tranne i ducati di Parma e Modena e il Lombardo-Veneto, nel 1848 tutti gli stati italiani arrivano a possedere una costituzione. I sovrani pensavano di conservare così il potere, ma l’eco del movimento europeo accese rivolte a Venezia (17 marzo 1848) e Milano (le “cinque giornate” del 18-22 marzo 1848) che portarono alla cacciata degli Austriaci. Mentre i moderati volevano l’unificazione della Lombardia al Piemonte per sancire la fine del dominio asburgico, i repubblicani vedevano con sospetto l’intervento della monarchia sabauda.

Mentre le due fazioni si dividono, Carlo Alberto (1798-1849) prende l’iniziativa di dichiarare guerra all’Austria (23 marzo 1848). In quella che venne detta “Prima Guerra d’Indipendenza” il successo di Carlo Alberto fu immediato, anche per l’appoggio di volontari e patrioti di varie parti d’Italia, e la Lombardia venne annessa al Regno di Sardegna. Nonostante importanti vittorie (Curtatone, Montanara), Carlo Alberto non diede il colpo decisivo alla resistenza austrica in Veneto, venendo anzi sconfitto a Custoza. Altro fattore di debolezza fu la decisione di Pio IX di ritirare il suo appoggio perché, come Papa, non voleva opporsi agli Austriaci, cattolici: falliva così il progetto neoguelfo di Gioberti.Anche nel Regno delle Due Sicilie la situazione precipitò: dinanzi alle pretese di separazione tra Napoli e Palermo, Ferdinando II di Borbone sciolse il parlamento.

Il fallimento delle aspirazioni moderate diede nuovo vigore alle idee dei democratici, con la seconda fase del Quarantotto italiano che si aprì con l’insurrezione in Toscana che portò alla cacciata di Leopoldo II da Firenze. Anche Pio IX dovette lasciare Roma, rifugiandosi a Gaeta, mentre nel 1849 venne proclamata la Repubblica Romana, guidata da un triumvirato comprendente anche Mazzini, mentre Giuseppe Garibaldi, repubblicano e mazziniano, comandava le truppe.

Carlo Alberto, desideroso di espandere il dominio sabaudo, riprese la guerra con l’Austria, nel 1849, ma venne nuovamente sconfitto (a Novara) e, perso così ogni territorio sottratto in precedenza agli Austriaci, dovette abdicare in favore del figlio Vittorio Emanuele II (che sarà Re d’Italia dal 1861 al 1878).Contemporaneamente al fallimento delle rivoluzioni europee sotto i colpi della reazione dei conservatori, anche in Italia si concluse in modo negativo l’esperienza delle repubbliche democratiche: Pio IX rientrò a Roma, liberata dall’intervento francese di Luigi Napoleone (che mirava così a ottenere il consenso del clero e dei cattolici francesi); Leopoldo II tornò a Firenze;

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la Sicilia venne riconquistata dall’esercito borbonico; Venezia tornò pienamente sotto il comando austriaco, dopo aver vissuto una breve parentesi repubblicana (17 marzo 1848 – 23 agosto 1849).

Il bilancio del Quarantotto italiano è negativo per le sconfitte dei progetti unitari e indipendentisti e per le profonde divergenze tra moderati e repubblicani; ma è positivo per l’emergere di una opinione pubblica nazionale diffusa non solo tra le élites ma anche presso consistenti fasce popolari.

Dopo il fallimento delle rivoluzioni del 1848-49 in Italia, le posizioni democratico-repubblicana e liberal-moderata parevano egualmente in crisi. Se il popolo non sembrava in grado di sollevarsi per conquistare l’indipendenza e l’unità, anche i sovrani italiani parevano più interessati alle proprie mire di governo che all’unificazione nazionale. Tuttavia, nonostante la “seconda Restaurazione” italiana del dopo-Quarantotto, l’opinione pubblica nazionale iniziava a causare una crisi di legittimazione nei diversi governi italiani.

La REPUBBLICA è una forma di stato in cui il capo dello stato è eletto dal popolo (direttamente o tramite le camere rappresentative)

Stato Le Leggi esprimono… I cittadini sono… Fondamento dello stato è…REPUBBLICA …la volontà del popolo …uguali, in quanto liberi …la virtù

MONARCHIA …la volontà del re, con dei limiti …disuguali …l’onore

DISPOTISMO …la volontà del despota, senza limiti

…uguali, in quanto servi …la paura

LO STATUTO ALBERTINO

L’Italia offre il proprio contributo alla storia del costituzionalismo con lo Statuto Albertino (1848). Nell’anno in cui moti rivoluzionari agitarono un po’ tutta l’Europa, per abbattere i governi della restaurazione in nome dei principi del liberalismo moderno, diverse furono le costituzioni concesse dai sovrani in Italia, ad esempio nel Granducato di Toscana, nel Regno di Sardegna o nello Stato Pontificio. Cessati i moti rivoluzionari (1849), l’unica a non essere revocata fu la costituzione concessa da Carlo Alberto di Savoia. Anzi: con l’unità d’Italia, nel 1861, lo Statuto “Albertino” venne esteso a tutto il Regno italiano, restando in vigore per un secolo (fino al 1948).

Il Re – si legge nello Statuto – concede di sottomettersi allo Stato “con lealtà di Re e con affetto di padre”, conservando il potere esecutivo nelle proprie mani e condividendo quello legislativo col Parlamento. In questo, solo la Camera dei deputati è elettiva (su base censitaria e maschile), mentre il Senato è di nomina regia e vitalizia. La monarchia è dunque costituzionale ma diverrà – per prassi graduale – parlamentare, fino all’avvento del Fascismo.

Lo Statuto Albertino garantisce i diritti civili tipici dello Stato liberale: eguaglianza dinanzi alla legge, libertà di stampa e di riunione pacifica, divieto di arresto arbitrario. Mancano però i diritti sociali, per i quali occorre attendere la Costituzione del 1948.

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Il testo dello STATUTO ALBERTINO (1848)

Con lealtà di Re, con affetto di Padre noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi5 col nostro proclama dell’8 dell’ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari6 che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come, prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del nostro cuore, fosse ferma nostra intenzione di confermare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale, come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d’indissolubile affetto che stringono all’Itala Nostra Corona un popolo, che tante prove ci ha dato di fede, di ubbidienza7 e di amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure nostre intenzioni, e che la Nazione, libera, forte e felice, si mostrerà sempre più degna dell’antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò, di nostra certa scienza, Regia Autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo8, in forza di Statuto e Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1 - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana, è la sola Religione dello Stato 9. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi10.

Art. 2 - Lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo11. Il Trono è ereditario secondo la legge salica12.

5 Il sovrano si rivolge ai suoi “sudditi”, mentre la Costituzione Italiana (CI 1948) parla di “cittadini”.6 Cioè gli sconvolgimenti rivoluzionari del 1848.7 Rivolgendosi ai propri sudditi, il Re ne elogia l’ubbidienza e la sottomissione; invece nella CI 1948 si afferma il dovere per ogni cittadino di obbedire alla Repubblica, cfr. art. 54: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.8 Lo Statuto è una carta costituzionale concessa dal re; la CI 1948 è invece stata redatta da un’Assemblea Costituente votata a suffragio universale9 Cfr. CI 1948, art. 7: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”; art. 19: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.I Patti Lateranensi (1929) si compongono di tre documenti: (1) il Trattato - riconosceva l’indipendenza del Vaticano (riducendolo a uno Stato comprendente Piazza San Pietro e pochi edifici limitrofi), mentre la Chiesa riconosceva il Regno d’Italia e Roma come sua capitale; (2) la Convenzione - fissava il risarcimento dovuto dall’Italia alla Santa Sede per la perdita dello Stato della Chiesa (sanando così la spinosa “questione romana” apertasi ai tempi di Pio IX); (3) - il Concordato: fissava il valore civile del matrimonio religioso, l’obbligo dell’insegnamento della dottrina cattolica nelle scuole medie, il riconoscimento dell’autonomia dell’Azione Cattolica (sottoposta al solo Vescovo locale), l’esenzione dal servizio militare per i sacerdoti.10 Cfr. CI 1948, art. 8: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.11 Cfr. CI 1948, art. 1: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.12 Complesso delle leggi consuetudinarie dei Franchi Sali. La sua prima redazione scritta risale al regno di Clodoveo (fine del V sec.). Redazioni successive (nelle più recenti è indicata come pactus legis salicae) furono rese necessarie dal progredire del popolo franco; quella di Carlomagno (768-79) è designata con il nome di lex salica emendata.

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Art. 3 - Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei deputati13.

Art. 4 - La persona del Re è sacra e inviolabile14.

Art. 5 - Al Re solo appartiene il potere esecutivo15. Egli è il Capo Supremo dello Stato16; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra17; fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo aver ottenuto l’assenso delle Camere.

Art. 6 - Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato, e fa i Decreti e i regolamenti necessari per la esecuzione delle Leggi senza sospenderne l’osservanza o dispensarne.

Art. 7 - Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8 - Il Re può far grazia e commutare le pene18.

Art. 9 - Il Re convoca in ogni anno le due Camere; può prorogarne le sessioni e disciogliere quella dei Deputati: ma in questo ultimo caso ne convoca un’altra nel termine di 4 mesi.

Art. 22 - Il Re, salendo al Trono, presta, in presenza delle Camere riunite, il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

13 Cfr. CI 1948, art. 55: “Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione”; art. 78 - Le Camere esercitano collettivamente la funzione legislativa.14 La CI 1948 parla di “inviolabilità” invece nel caso dei diritti naturali, riconosciuti a tutti i cittadini, cfr. art.2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.15 Nella CI 1948 il potere esecutivo è assegnato al governo (Parte II, Titolo III - Il governo).16 Per la CI 1948, Capo dello Sato è il Presidente della Repubblica (Parte II, Titolo II), cfr. art. 83: “Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. (…) L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta”; art. 84: “Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge”; art. 85 – Il mandato del Presidente della Repubblica dura 7 anni.17 Cfr. CI 1948, art. 11: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.18 Cfr. CI 1948, art. 87: “Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica”.

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Art. 24 - Tutti i regnicoli19, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge20. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Art. 25 - Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato21.

Art. 26 - La libertà individuale è guarentita22. Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.

Art. 27 - Il domicilio è inviolabile23, niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive.

Art. 28 - La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi24. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo.

Art. 29 - Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia, quando l’interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30 - Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re25.

Art. 32 - È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici o aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia26.

DEL SENATO

19 Abitanti del regno, cioè sudditi del sovrano.20 Cfr. CI 1948, art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.21 Cfr. CI 1948, art. 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”; art. 53 - Dovere di contribuire alla spesa pubblica tramite sistema tributario progressivo.22 Cfr. CI 1948, art. 13: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (…). È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.23 Cfr. CI 1948, art. 14 – Inviolabilità del domicilio.24 Cfr. CI 1948, art. 21: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. (…) Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.25 Cfr. CI 1948, art. 24: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.26 Cfr. CI 1948: art. 17 - Diritto di riunirsi in pubblico, pacificamente e senz’armi; art. 18 – Diritto di libera associazione (purché non a carattere segreto o militare).

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Art. 33 - Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età di quarant’anni compiuti27 (…).

Art. 36 - Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con Decreto del Re, per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

Art. 37 - Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato, se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi Membri.

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 40 - Nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuto l’età di trent’anni, non gode i diritti civili e politici e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge28.

Art. 42 - I deputati sono eletti per cinque anni; il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine29.

Art. 45 - Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera30.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE

Art. 50 - Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna indennità31.

Art. 53 - Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente32.

Art. 54 - Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità di voti.

Art. 55 - Ogni proposta di legge debb’essere dapprima esaminata dalle Giunte, che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la

27 Cfr. CI 1948, art. 57: “Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di 315 (…).28 Cfr. CI 1948, art. 56: “La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di 630, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età (…)”.29 Cfr. CI 1948, art. 60: “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra”.30 Cfr. CI 1948, art. 68: “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”. È la cosiddetta immunità parlamentare.31 Cfr. CI 1948, art. 69: “I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge”.32 Cfr. CI 1948, art. 64: “Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti (…)”.

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proposta sarà trasmessa all’altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re. Le discussioni si faranno articolo per articolo33.

Art. 62 - La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della francese ai Membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

DEI MINISTRI

Art. 65 - Il Re nomina e revoca i suoi Ministri34.

DELL’ORDINE GIUDIZIARIO

Art. 68 - La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici che egli istituisce35.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 77 - Lo Stato conserva la sua bandiera, e la coccarda azzurra è la sola nazionale36.

Art. 79 - I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

Dato a Torino addì quattro del mese di marzo l’anno del Signore mille ottocento quarantotto e del regno nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO

33 L’iter di approvazione della legge è, grosso modo, simile a quello attuale, fissato dalla CI 1948.34 Cfr. CI 1948, art. 92: “Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri”.35 Cfr. CI 1948, art. 101: “La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge”.36 Cfr. CI 1948, art. 12: “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”.

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LA COSTITUZIONE ITALIANA

La struttura del testo costituzionale della Repubblica Italiana

I principi fondamentali (artt. 1-12)

Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo.Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge. Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.Art. 9. La Repubblica tutela la cultura, la ricerca, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico.Art. 10. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale.Art. 11. L’Italia ripudia la guerra. Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso.

Parte I – Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54)

Titolo I – Rapporti civili: la libertà personale è inviolabile; i cittadini sono liberi di circolare, riunirsi e associarsi, professare la loro fede religiosa, manifestare il loro pensiero, difendersi.Titolo II – Rapporti etico-sociali: i genitori hanno il diritto/dovere di mantenere ed educare i figli; la salute è diritto dell’individuo e interesse della collettività; la scuola è aperta a tutti.Titolo III – Rapporti economici: lavoratori e lavoratrici hanno pari diritti; lo sciopero è un diritto.Titolo IV – Rapporti politici: il voto è un diritto/dovere di tutti i cittadini maggiorenni; sono doveri dei cittadini la difesa della patria, gli obblighi fiscali, la fedeltà alla Repubblica.

Parte II – Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139)

Titolo I – Il Parlamento: Sez. I – Le Camere; Sez. II – La formazione delle leggi.Titolo II – Il Presidente della RepubblicaTitolo III – Il Governo: Sez. I – Il Consiglio dei Ministri; Sez. II – La Pubblica Amministrazione; Sez. III – Gli organi ausiliari.Titolo IV – La Magistratura: Sez. I – Ordinamento giurisdizionale; Sez. II – Norme sulla giurisdizione.Titolo V – Province, Regioni, Comuni.Titolo VI – Garanzie costituzionali: Sez. I – Corte costituzionale; Sez. II – Revisione della Costituzione e leggi costituzionali.

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LA TOLLERANZA

Percorso antologico sullo sviluppo del concetto di tolleranza in epoca moderna

THOMAS MORE E LA TOLLERANZA RELIGIOSA (Utopia, 1516)

Con Thomas More (1478-1535), latinizzato in Tommaso Moro, gli ideali umanistici si diffondono in Inghilterra con gli stessi caratteri che avevano avuto in Italia nel Quattrocento: gli studi letterari non devono mettere capo a un’oziosa erudizione, ma promuovere un fattivo impegno nella realtà civile. Questo impegno More lo testimoniò con la vita: cancelliere del regno, egli fu condannato a morte da Enrico VIII per essere rimasto fedele alla Chiesa cattolica, quando il re, per risposarsi (con Anna Bolena), chiese al papa, senza ottenerlo, l’annullamento del precedente matrimonio. Carattere politico ha anche l’opera più nota di More, Utopia (1516). In essa More delinea, sulla scia di quanto già aveva fatto Platone, il suo ideale politico, che immagina realizzato in un’isola chiamata appunto Utopia, cioè il “non luogo”. Di qui l’uso del termine per indicare ogni progetto socio-politico che abbia un valore esclusivamente ideale, non trovando concreta realizzazione da nessuna parte del mondo. Tornando a More, alla base della sua costituzione ideale egli pone il rifiuto della proprietà privata, come già aveva fatto Platone, che è principio di egoismo e di conflitto. Dal momento che tutti esercitano un lavoro manuale, per la pura sopravvivenza e senza finalità di lucro, le ore di attività possono essere ridotte a sei al giorno. In Utopia non c’è miseria né disuguaglianza: il lavoro è infatti obbligatorio per tutti e ognuno lavora per la comunità. Per quel che concerne la religione, si tratta di una religione naturale, a sfondo monoteistico; pur professando religioni diverse, gli abitanti di Utopia riconoscono nei vari dei un unico Dio; ciascuno è libero di professare la sua religione e può anche fare opera di proselitismo, ma senza usare mezzi coercitivi: chi li usa è condannato all’esilio o alla servitù. Tuttavia nell’opera traspare un netto rifiuto dell’ateismo da parte di Tommaso Moro: se è vero che ad Utopia vige la più totale libertà di culto religioso, è altrettanto vero che gli atei sono esclusi; essi sono infatti, secondo Moro, i più intransigenti e intolleranti, poiché vogliono a tutti i costi inculcare nelle menti altrui le proprie concezioni. Il legislatore di Utopia si è di proposito rifiutato di legiferare in materia religiosa e di imporre particolari riti o credenze perché forse Dio stesso ama la varietà e la molteplicità dei culti…

Sono varie le religioni, non solo per l’isola, ma per le città ancora. Altri onorano il Sole, altri la Luna, altri alcuna de le stelle erranti. Alcuni onorano per sommo dio qualche uomo che sia stato egregio per virtù. Ma la maggior parte, i più prudenti dico, non adora alcuna di queste cose, ma pensa che vi sia una occulta, eterna, immensa e inesplicabile divinità, sopra ogni capacità umana, la quale con la virtù, non con la grandezza, si stenda per questo mondo, e questo Dio chiamano padre. (…) Gli altri tutti, benché adorino cose diverse, in questo parere concorrono, che vi sia un sommo Dio, il quale abbia creato il tutto e con sua prudenza lo conservi, e chiamatilo in loro linguaggio Mytra. Ma discordano in questo: che uno afferma che questo sommo Dio sia una cosa e alcuno un’altra. Affermano, però, che quel sommo, il qual tengono per Dio, ha il governo del tutto. (…)Ma poi ch’io gli predicai il nome di Cristo, mirabilmente vi s’inchinarono perch’avevano compreso che la foggia del loro vivere piaceva a Cristo e che i veri cristiani avevano monasteri molto simili ai loro istituti. Ma sia avenuto per qual causa si voglia, molti si convertirono a la fede cristiana e volsero esser battegiati. (…)

Gli Utopiensi, avendo inteso che i primi abitatori di quella regione esser stati cerca la religione di pareri diversi e considerando che queste varie sette, combattendo tra loro per la religione, gli aveano dato occasione di vincerli tutti, fecero un editto che ognuno potesse tenere quella religione qual più gli aggradiva a l’animo, e s’alcuno bramava di tirare l’altro ne la sua religione, poteva con modestia e ragioni studiare a persuaderlo, ma non usare in questo alcuna violenza o ingiuria; e chi contendeva di questo importunamente era punito con l’esilio o con servitù. Fecero gli Utopiensi tale

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statuto non solamente per rispetto di conservare la pace, la quale con la contenzione e con l’odio si estingue, ma eziandio pensando che piacesse a Dio il culto vario e diverso e che perciò ispirasse varii riti a questo e a quello. Ma giudicarono che non fusse convenevole voler con forza e minacce sforzare alcuno a credere quello che tu credi per vero. E quantunque una di quelle loro religioni fusse vera, tuttavia volseno che fusseno persuasi i loro cittadini a quella con modestia, sperando che la verità, quando che sia, debbia rimaner vittoriosa; e che, contendendosi con arme, gli uomini ostinati puotrebbono con le loro vane superstizioni opprimere la vera religione, come aviene che i frutti vengono affogati da le spine. Così, da tal ragioni mossi, lasciarono libero ad ognuno di credere quello che più gli piaceva. Solamente vietarono che niuno affermasse le anime morire con i corpi e che il mondo fusse governato a caso, senza previdenza divina, laonde volevano che dopo questa vita fussero puniti i vizii e premiate le virtù. (…) A chi tiene tale opinione non danno onore alcuno né magistrato; così è lasciato da parte, come uomo inetto e da poco. Non però viene punito, dandosi a credere che non sia in potere di alcuno credere quello che gli piace. Non lo sforzano con minacce che tenghi secreto il suo parere, fingendo di credere come gli altri; gli vietano però il disputare di questa opinione, specialmente apo il volgo. Ma confortano gli uomini di gravita e i sacerdoti che ne ragionino, sperando che tale pazzia debbia esser vinta da la ragione. (…)

Hanno sacerdoti di vita santissima (…) preposti ai divini misteri. Hanno cura de le religioni, sono giudici dei costumi et è biasimato colui che sia ripreso da quelli. Sì come è loro ufficio ammonire i malfattori, così ai magistrati conviensi di castigarli. (…) Danno ai sacerdoti elettissime mogli del popolo loro; fanno sacerdotesse ancora le femine, ma di raro se non sono vedove o di età matura. Sono più onorati i sacerdoti apo gli Utopiensi che qualunque magistrato, e se commettono qualche rea opera, non vengono puniti d’alcuno, ma lasciati al divino giudicio e a la propia conscienza, perché non par loro giusta cosa di toccare con mano mortale colui che è a Dio sagro. Questo costume possono osservare agevolmente, perché eleggono sacerdoti quei che sono di ottima vita, i quai de raro cadcno nei vizii, vedendosi con tanto favore eletti perché osservino la virtù. (…)

Hanno egregii tempii non molto lavorati, il che non era loro necessario, essendo pochi, ma ben capaci; sono alquanto scuri, per consiglio dei sacerdoti, perché la molta luce distrae i pensieri nostri e la mediocre li raccoglie e fa l’uomo a la religione più dedito. Benché siano di varie forme, nondimeno tutti sono a la religione accommodati quasi ad una commune foggia. Li sacrificii particolari di ciascuna setta sono tenuti ne le case particolare. Fanno con tale ordine i publichi sacrificii, che non aviliscono i privati e particolari. Così non tengono nei tempii alcuna imagine dei dèi, acciò che possa ognuno liberamente imaginarsi Dio in qual forma più gli piace.

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THOMAS HOBBES – LO STATO DI NATURA (cap. XIV e XV del Leviatano)

Nel capitolo XIV del Leviatano, partendo dalla definizione della differenza tra “diritto di natura” e “legge naturale”, Hobbes (1588-1679) spiega quali sono le motivazioni razionali che spingono gli uomini a uscire dallo stato di natura per costituire, tramite un contratto, la società politica. In questo capitolo egli enuncia, in particolare, le prime due leggi di natura, mentre nel capitolo successivo (XV), il filosofo presenta le altre 18, che sono ottenute per deduzione dalle prime due.Proponiamo i passaggi decisivi del cap. XIV e l’inizio del XV, dove Hobbes definisce la terza fondamentale legge naturale che istituisce la giustizia tra gli uomini, cioè la tutela della proprietà privata.Il rilievo della lettura nell’ambito del percorso sul concetto di tolleranza sta nell’idea di diritto naturale.

Il diritto di natura, che gli scrittori comunemente chiamano jus naturale, è la libertà che ogni uomo ha di usare il suo potere, come egli vuole, per la preservazione della propria natura, vale a dire, della propria vita, e per conseguenza, di fare qualunque cosa nel suo giudizio e nella sua ragione egli concepirà essere il mezzo più atto a ciò. Per libertà, si intende, secondo il significato proprio della parola, l’assenza di impedimenti esterni, i quali impedimenti possono spesso togliere parte del potere di un uomo di fare ciò che vorrebbe, ma non possono ostacolarlo nell’usare il potere che gli è rimasto, secondo ciò che il suo giudizio e la sua ragione gli detteranno. Una legge di natura (lex naturalis) è un precetto o una regola generale scoperta dalla ragione, che vieta ad un uomo di fare ciò che è lesivo della sua vita o che gli toglie i mezzi per preservarla, e di omettere ciò con cui egli pensa possa essere meglio preservata. Benché, infatti, coloro che parlano di questo soggetto usino confondere jus e lex, diritto e legge; pure debbono essere distinti, perché il diritto consiste nella libertà di fare o di astenersi dal fare, mentre la legge determina e vincola a una delle due cose; cosicché la legge e il diritto differiscono come l’obbligo e la libertà che sono incompatibili in una sola e medesima materia. E per il fatto che la condizione dell’uomo (come è stato dichiarato nel capitolo precedente) è una condizione di guerra di ogni uomo contro ogni altro uomo, e, in questo caso, ognuno è governato dalla propria ragione e non c’è niente di cui egli può far uso che non possa essergli di aiuto nel preservare la sua vita contro i suoi nemici, ne segue che in una tale condizione ogni uomo ha diritto ad ogni cosa, anche al corpo di un altro uomo. Perciò, finché dura questo diritto naturale di ogni uomo ad ogni cosa, non ci può essere sicurezza per alcuno (per quanto forte o saggio egli sia) di vivere per tutto il tempo che la natura ordinariamente concede agli uomini di vivere.

Per conseguenza è un precetto o regola generale della ragione, che ogni uomo debba sforzarsi alla pace, per quanto abbia speranza di ottenerla, e quando non possa ottenerla, cerchi e usi tutti gli aiuti e i vantaggi della guerra. La prima parte di questa regola contiene la prima e fondamentale legge di natura, che è cercare la pace e conseguirla. La seconda, la somma del diritto di natura, che è difendersi con tutti i mezzi possibili.Da questa fondamentale legge di natura che comanda agli uomini di sforzarsi alla pace, deriva questa seconda legge, che un uomo, sia disposto, quando anche altri lo sono, per quanto egli penserà necessario per la propria pace e difesa, a deporre questo diritto a tutte le cose; e che si accontenti di avere tanta libertà contro gli altri uomini, quanta egli ne concederebbe ad altri uomini contro di lui. Infatti, finché ogni uomo ritiene questo diritto di fare ciò che gli piace, tutti gli uomini sono nella condizione di guerra. Ma se gli altri uomini non deporranno il loro diritto, come lui, allora non c’è ragione che uno solo si spogli del suo; ciò sarebbe infatti un esporsi alla preda (cosa a cui nessun uomo è vincolato) piuttosto che un disporsi alla pace. Questa è la legge del Vangelo: tutto ciò che tu richiedi che gli altri ti facciano, fallo a loro (Mt 7, 12); e la legge di tutti gli uomini: quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris (quello che non vuoi sia fatto a te, non farlo agli altri).Deporre un suo diritto a qualcosa, vale, per un uomo, spogliarsi della libertà di ostacolare un altro nel beneficio del suo diritto alla stessa cosa. Infatti colui che rinuncia al suo diritto o lo trasferisce

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non dà ad un altro uomo un diritto che prima non aveva, perché non c’è nulla a cui ogni uomo non abbia diritto per natura, ma solo si toglie di mezzo, affinché quello possa godere del suo diritto originario senza ostacoli da parte sua, né senza ostacoli da parte di altri. Cosicché l’effetto che ridonda ad un uomo dall’abbandono del diritto di un altro uomo, è solo una altrettanta diminuzione di impedimenti all’uso del proprio diritto originario. […]Ogni volta che un uomo trasferisce il suo diritto, o vi rinuncia, lo fa, o in considerazione del fatto che qualche diritto gli viene reciprocamente trasferito, o per qualche altro bene che egli spera di riceverne. Infatti, è un atto volontario, e l’oggetto degli atti volontari di ogni uomo è qualche bene per se stesso.

[…] Il mutuo trasferimento del diritto è ciò che gli uomini chiamano contratto. […]Da quella legge di natura, per la quale siamo obbligati a trasferire ad altri quei diritti che, se vengono trattenuti, ostacolano la pace del genere umano, ne segue una terza, questa, che gli uomini adempiano i patti fatti da loro: senza di essa i patti sono vani e solo vuote parole, e rimanendo il diritto di tutti gli uomini a tutte le cose, si è sempre nella condizione di guerra. È in questa legge di natura che consiste la fonte e l’origine della giustizia. Infatti, dove in precedenza non v’è stato alcun patto, non è stato trasferito alcun diritto ed ogni uomo ha diritto ad ogni cosa; di conseguenza nessuna azione può essere ingiusta. Ma quando un patto è fatto, allora infrangerlo è ingiusto e la definizione dell’ingiustizia non è altro che il non adempimento del patto. E tutto ciò che non è ingiusto è giustoMa per il fatto che i patti di fiducia reciproca, ove ci sia il timore che una delle parti non li adempia (come è stato detto nel precedente capitolo), non sono validi, benché l’origine della giustizia sia il fare dei patti, pure effettivamente non vi può essere alcuna ingiustizia, finché non sia tolta la causa di tale timore; e ciò non si può fare finché gli uomini sono nella naturale condizione di guerra. Perciò, prima che i nomi di giusto e ingiusto possano aver luogo, ci deve essere qualche potere coercitivo per costringere ugualmente gli uomini all’adempimento dei loro patti, per mezzo del terrore di una qualche punizione più grande del beneficio che si aspettano dall’infrangerli e per rendere sicura quella proprietà che gli uomini acquisiscono per contratto reciproco in ricompensa del diritto universale che abbandonano; e tale potere non c’è prima dell’erezione di uno stato. Ciò si deve desumere anche dalla definizione della giustizia che ordinariamente viene data nelle Scuole: la giustizia è la costante volontà di dare ad ognuno il suo. Perciò dove non c’è alcuna cosa propria, cioè dove non c’è proprietà, non c’è ingiustizia, e dove non viene eretto un potere coercitivo, cioè, dove non c’è stato, non c’è proprietà, dato che tutti gli uomini hanno diritto a tutte le cose: quindi dove non c’è stato, non c’è niente di ingiusto. Cosicché la natura della giustizia consiste nel mantenimento dei patti validi, ma la validità dei patti non ha inizio se non con la costituzione di un potere civile sufficiente a costringere gli uomini a mantenerli; è allora che ha inizio anche la proprietà.

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John Locke, Lettera sulla tolleranza

John Locke (1632-1704), filosofo britannico, è considerato il padre del liberalismo classico e dell’empirismo moderno, oltre che un anticipatore di molti temi caratteristici dell’illuminismo.Tra le diverse opere, ricordiamo Lettera sulla tolleranza (1689) e Due trattati sul governo (1690).Nel seguente brano, tratto dalla Lettera sulla tolleranza, il potere di intervento del magistrato viene limitato alla vita civile, sottraendo alla sua autorità la sfera specificamente religiosa.

Ritengo che lo Stato sia una società di uomini costituita per garantire e promuovere soltanto i beni civili.Chiamo beni civili la vita, la libertà, la sicurezza del corpo, la sua protezione dal dolore, i possessi delle cose esterne, come la terra, il denaro, le suppellettili ecc.È compito del funzionario civile conservare al popolo, preso collettivamente, e a ciascuno, preso singolarmente, la giusta proprietà di queste cose, che riguardano questa vita, con leggi imposte a tutti nello stesso modo. Se qualcuno volesse violare queste leggi, contravvenendo a ciò che è giusto e lecito, la sua audacia dovrebbe essere frenata dal timore della pena. La pena consiste nella sottrazione o nell’eliminazione di quei beni, di cui altrimenti il colpevole potrebbe e dovrebbe godere. Ma poiché nessuno si punisce spontaneamente privandosi neppure di una parte dei propri beni, tanto meno della libertà o della vita, il magistrato, per colpire con una pena coloro che violano il diritto altrui, è armato con la forza, anzi con tutta la potenza dei suoi sudditi.

La cura delle anime non è affidata al magistrato civile più che agli altri uomini. Non è affidata da Dio, perché non risulta in nessun luogo che Dio abbia concesso un'autorità di questo genere a uomini su altri uomini, cioè ad alcuni l’autorità di costringere altri ad abbracciare la loro religione. Né gli uomini possono concedere al magistrato un potere di questo genere, poiché nessuno può rinunciare a prendersi cura della propria salvezza eterna, al punto da accettare necessariamente il culto o la fede che un altro, principe o suddito, gli abbia imposto. Infatti nessuno può, anche se volesse, credere poiché gli è stato comandato da un altro; e nella fede consiste la forza e l’efficacia della religione vera e salutare. Qualunque cosa si professi con le labbra, qualunque culto esterno si pratichi, se non si è convinti nel profondo del cuore che ciò che si professa è vero e che ciò che si pratica piace a Dio, non solo tutto ciò non contribuisce alla salvezza, ma anzi la ostacola, perché a questo modo agli altri peccati, che debbono essere espiati con la pratica della religione, si aggiungono, quasi a coronarli, la simulazione della religione e il disprezzo della divinità.

La cura delle anime non può appartenere al magistrato civile, perché tutto il suo potere consiste nella costrizione. Ma la religione vera e salutare consiste nella fede interna dell’anima, senza la quale nulla ha valore presso Dio. La natura dell’intelligenza umana è tale che non può essere costretta da nessuna forza esterna. Si confischino i beni, si tormenti il corpo con il carcere o la tortura: tutto sarà vano, se con questi supplizi si vuole mutare il giudizio della mente sulle cose.Altro è persuadere, altro comandare; altro sollecitare con argomentazioni, altro sollecitare con decreti: questi sono propri del potere civile, quelle della benevolenza umana. Ogni mortale ha pieno diritto di ammonire, di esortare, di denunciare gli errori e di condurre gli altri alle proprie idee con ragionamenti; ma spetta ai magistrato comandare con decreti, costringere con la spada.

Ecco dunque quello che voglio dire: il potere civile non deve prescrivere articoli di fede o dogmi o modi di culto divino con la legge civile. Infatti la forza delle leggi viene meno, se alle leggi non si aggiungono le pene; ma se si aggiungono le pene, esse in questo caso sono inefficaci e ben poco adatte a persuadere. Se qualcuno vuole accogliere qualche dogma o praticare qualche culto per

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salvare la propria anima, deve credere con tutto il suo animo che quel dogma è vero e che il culto sarà gradito e accetto a Dio; ma nessuna pena è in nessun modo in grado di instillare nell’anima una convinzione di questo genere. Occorre luce perché muti una credenza dell’anima; e la luce non può essere data in nessun modo da una pena inflitta al corpo.

La cura della salvezza dell’anima non può in alcun modo spettare al magistrato civile, perché, anche ammesso che l’autorità delle leggi e la forza delle pene sia efficace nella conversione degli spiriti umani, tuttavia ciò non gioverebbe affatto alla salvezza delle anime.

Ora, vediamo che cosa sia una Chiesa. Mi sembra che una Chiesa sia una libera società di uomini che si riuniscono spontaneamente per onorare pubblicamente Dio nel modo che credono sarà accetto alla divinità, per ottenere la salvezza dell’anima.Dico che è una società libera e volontaria. Nessuno nasce membro di una Chiesa, altrimenti la religione dei padri e degli avi perverrebbe a ogni uomo per diritto ereditario, insieme con le proprietà, e ciascuno dovrebbe la propria fede ai propri natali: non si può pensare nulla più assurdo di questo. Le cose pertanto stanno a questo modo. L’uomo, che per natura non è costretto a far parte di alcuna chiesa entra spontaneamente in quella nella quale pensa di aver trovato la vera religione e il culto gradito a Dio. La speranza di salvezza che vi trova, come è l’unica ragione per entrare nella chiesa, così è anche il criterio per rimanervi. Se scoprirà qualcosa di erroneo nella dottrina o di incongruo nel culto, dovrà sempre essergli aperta la possibilità di uscire dalla Chiesa con la stessa libertà con cui vi era entrato.

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A LETTER CONCERNING TOLERATION BY John Locke (1689)

The toleration of those that differ from others in matters of religion is so agreeable to the Gospel of Jesus Christ, and to the genuine reason of mankind, that it seems monstrous for men to be so blind as not to perceive the necessity and advantage of it in so clear a light (…). The commonwealth seems to me to be a society of men constituted only for the procuring, preserving, and advancing their own civil interests.

Civil interests I call life, liberty, health, and indolency of body; and the possession of outward things, such as money, lands, houses, furniture, and the like. (…) Now that the whole jurisdiction of the magistrate reaches only to these civil concernments, and that all civil power, right and dominion, is bounded and confined to the only care of promoting these things; and that it neither can nor ought in any manner to be extended to the salvation of souls, these following considerations seem unto me abundantly to demonstrate.

First, because the care of souls is not committed to the civil magistrate, any more than to other men. It is not committed unto him, I say, by God; because it appears not that God has ever given any such authority to one man over another as to compel anyone to his religion. Nor can any such

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power be vested in the magistrate by the consent of the people, because no man can so far abandon the care of his own salvation as blindly to leave to the choice of any other, whether prince or subject, to prescribe to him what faith or worship he shall embrace. For no man can, if he would, conform his faith to the dictates of another. All the life and power of true religion consist in the inward and full persuasion of the mind; and faith is not faith without believing. Whatever profession we make, to whatever outward worship we conform, if we are not fully satisfied in our own mind that the one is true and the other well pleasing unto God, such profession and such practice, far from being any furtherance, are indeed great obstacles to our salvation. For in this manner, instead of expiating other sins by the exercise of religion, I say, in offering thus unto God Almighty such a worship as we esteem to be displeasing unto Him, we add unto the number of our other sins those also of hypocrisy and contempt of His Divine Majesty.

In the second place, the care of souls cannot belong to the civil magistrate, because his power consists only in outward force; but true and saving religion consists in the inward persuasion of the mind, without which nothing can be acceptable to God. And such is the nature of the understanding, that it cannot be compelled to the belief of anything by outward force. Confiscation of estate, imprisonment, torments, nothing of that nature can have any such efficacy as to make men change the inward judgement that they have framed of things.(…) Every man has commission to admonish, exhort, convince another of error, and, by reasoning, to draw him into truth; but to give laws, receive obedience, and compel with the sword, belongs to none but the magistrate. And, upon this ground, I affirm that the magistrate's power extends not to the establishing of any articles of faith, or forms of worship, by the force of his laws. For laws are of no force at all without penalties, and penalties in this case are absolutely impertinent, because they are not proper to convince the mind (…).

In the third place, the care of the salvation of men's souls cannot belong to the magistrate; because, though the rigour of laws and the force of penalties were capable to convince and change men's minds, yet would not that help at all to the salvation of their souls. For there being but one truth, one way to heaven, what hope is there that more men would be led into it if they had no rule but the religion of the court and were put under the necessity to quit the light of their own reason, and oppose the dictates of their own consciences, and blindly to resign themselves up to the will of their governors and to the religion which either ignorance, ambition, or superstition had chanced to establish in the countries where they were born?

These considerations, to omit many others that might have been urged to the same purpose, seem unto me sufficient to conclude that all the power of civil government relates only to men's civil interests, is confined to the care of the things of this world, and hath nothing to do with the world to come.

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VOLTAIRE E IL CASO JEAN CALAS (Trattato sulla tolleranza)

Nel Trattato sulla tolleranza (1763) Voltaire (1694-1778) – pseudonimo di François-Marie Arouet, filosofo, poeta ed enciclopedista francese – prende spunto da un episodio di cronaca giudiziaria del suo tempo: il caso di Jean Calas, ugonotto condannato ingiustamente a morte nel 1762 per ragioni riconducibili al fanatismo religioso di marca cattolica, A partire dall’esame e dal giudizio su tale caso, il filosofo teorizza la pratica della tolleranza come la scelta più ragionevole (chi non vede come nessun uomo possa giungere al pieno possesso della verità con la sola ragione umana, limitata e fallibile?) e la più consona allo spirito del Vangelo (non fu tollerante Gesù stesso quando perdonò la prostituta, sedette a tavola coi farisei, chiamò con sé i pubblicani?). Nel pensiero di Voltaire, la tolleranza incomincia ad aprirsi all’ideale della neutralità (eguale considerazione di valore e dignità per ogni credo religioso, non semplice sopportazione del diverso a partire però da un giudizio di valore discriminante).

L’assassinio di Calas, compiuto a Tolosa il 9 marzo 1762 con la spada della giustizia, è uno dei fatti più singolari che siano accaduti, degno dell’attenzione nostra e dei posteri. Ci si dimentica presto quella folla di morti che cade in innumerevoli battaglie. Là dove sono uguali il pericolo e il vantaggio non si prova sgomento e si attenua la stessa pietà. Ma se un innocente padre di famiglia è consegnato nelle mani dell’errore, della passione o del fanatismo (…) ciascuno teme per se stesso, ci si rende conto che nessuno è sicuro della propria incolumità davanti a quel tribunale che dovrebbe avere il compito di proteggere la vita dei cittadini.In questa strana storia si trattava di religione, di suicidio, di parricidio. Si trattava di scoprire se un padre e una Madre avevano strangolato il loro figlio per piacere a Dio, se i giudici dovevano rimproverarsi di aver fatto morire sulla ruota un padre innocente.

Jean Calas, di 68 anni, esercitava a Tolosa la professione di negoziante da più di 40 anni ed era considerato un buon padre da tutti coloro che lo avevano frequentato. Era protestante, come sua moglie e tutti i suoi figli, eccetto uno che aveva abiurato il protestantesimo: Louis Calas; teneva persino in casa come domestica una zelante cattolica.

Uno dei figli di Jean Calas, Marcantonio, tipo inquieto, cupo e violento, non essendo riuscito a essere accettato tra gli avvocati perché privo del necessario attestato di fede cattolica che non riuscì a ottenere, decise di metter fine alla propria vita. Un giorno perse il suo denaro al gioco: scelse quel giorno per realizzare il suo proposito. Era arrivato da Bordeaux il giorno prima un amico di famiglia e suo, di nome Lavaisse, di 19 anni. Per caso andò a cena dai Calas. Dopo cena Marcantonio scomparve; quando Lavaisse decise di andarsene, lui e Pietro, il secondogenito dei Calas scesi al pianterreno, trovarono Marcantonio in camicia, impiccato a una porta, e il suo abito ben ripiegato sul banco. La sua camicia era in perfetto ordine; i suoi capelli erano ben pettinati; non aveva sul corpo nessuna ferita, nessuna contusione.

Mentre il padre e la madre del suicida piangevano, il popolo di Tolosa si raccolse intorno alla loro casa. È un popolo superstizioso e impulsivo; guarda come mostri i fratelli che non sono della sua stessa religione. È a Tolosa che venne ringraziato solennemente Dio per la morte di Enrico III e si giurò di trucidare il primo che affermasse di riconoscere come re il grande, il buon Enrico IV37. 37 Il massacro di Vassy (1° marzo 1562) compiuto dai cattolici sugli ugonotti apre il periodo delle guerre di religione che durarono dal 1562 al 1598 con fasi alterne. Nel 1570 sembrava raggiunta la pace, ma nella notte di San Bartolomeo, 24 agosto 1572, la reggente al trono di Francia Caterina de Medici, ordina il massacro degli ugonotti che caddero in circa 20.000. Tra il 1585 e il 1589 si ebbe la guerra dei tre Enrichi: il re di Francia Enrico III nel 1588 fece assassinare il capo della lega cattolica Enrico di Guisa

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Qualche fanatico in mezzo alla folla gridò che Jean Calas aveva impiccato il proprio figlio Marcantonio. Questo grido, ripetuto, divenne in un momento la voce di tutti. Altri aggiunsero che il morto, il giorno dopo, avrebbe dovuto abiurare e che perciò i suoi famigliari e il giovane Lavaisse l’avevano strangolato per odio contro la religione cattolica. I Calas, la domestica cattolica, Lavaisse: tutti furono messi in catene. Si celebrò un solenne ufficio funebre per Marcantonio Calas, come se si trattasse di un martire. Un monaco gli strappò dei denti per procurarsi delle utili reliquie.

Ciò che soprattutto contribuì a preparare il suo supplizio fu l’avvicinarsi di quella singolare festa che i tolosani celebrano tutti gli anni in memoria del massacro di 4000 ugonotti. Nel 1762 ne ricorreva il bicentenario. Si diceva pubblicamente che il patibolo sul quale i Calas sarebbero stati messi alla ruota avrebbe costituito il miglior coronamento della festa. E questo accade ai nostri giorni, in un tempo in cui la filosofia ha fatto tanti progressi! Sembra che il fanatismo, da un po’ di tempo indignato per i progressi della ragione, le si ribelli con più rabbia che mai. Non c’era, e non poteva esserci, alcuna prova contro la famiglia, ma la religione tradita sostituiva le prove.

Sembrava impossibile che Jean Calas, un vecchio di 68 anni, avesse potuto strangolare e impiccare un figlio di 28 anni, dotato di una forza non comune. E come era possibile che una zelante cattolica quale era la governante permettesse a degli ugonotti di assassinare un giovane da lei stessa allevato, per punirlo di amare la religione da lei seguita? Come infine tutti avrebbero potuto strangolare un giovane robusto senza una lunga e violenta lotta, senza lasciare ferite, senza strappare gli abiti? I giudici erano persuasi che un vecchio così debole sotto i colpi dei carnefici avrebbe confessato i suoi crimini e quelli dei suoi complici. Essi rimasero delusi quando il vecchio, morendo sulla ruota, chiamò Dio a testimoniare della sua innocenza e lo scongiurò di perdonare i suoi giudici.

suscitando la violenta reazione dei cattolici. A sua volta fu ucciso il 2 agosto 1589 dal domenicano Jacques Clement. Divenne quindi re di Francia Enrico di Navarra, convertitosi al cattolicesimo, che assunse il nome di Enrico IV e che nel 1598 con l’Editto di Nantes concesse agli ugonotti libertà di coscienza e di culto, eguaglianza politica e piazzeforti. Fu uccise nel 1610 dall’ex frate Francesco Ravaillac.

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