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16 BOZZA DI TESTO PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE NAZIONALE SUL CICLO DEI RIFIUTI, (modifiche al testo del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) RELAZIONE La presente proposta di legge ha come fine l’ applicazione: 1 del sesto programma di azione per l’ambiente della CE, in particolare in materia di riduzione dei rifiuti che prevedeva la riduzione della produzione dei rifiuti del 20% al 2020 e del 50% al 2050 rispetto alla produzione del 2000; 2 della risoluzione del parlamento europeo del 24 maggio 2012 “un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” nella parte riguardante i rifiuti e l’utilizzo delle biomasse. 3 Della Direttiva quadro 2008/98/CE, laddove in particolare indica la scale delle priorità nella gestione dei rifiuti e afferma che “la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia”, per cui, all’interno del recupero diverso dal riciclaggio, va privilegiato il recupero di materia rispetto al recupero di energia; 4 Del risultato referendario del giugno 2011 sull’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2012, che esclude l’obbligo dell’assegnazione del servizio tramite gara, ma permette l’affidamento diretto a proprie società interamente pubbliche, così come previsto dalla legislazione europea. Il Sesto programma d’azione per l’ambiente,stilato allì’inizio degli anni 2000, prevedeva un obiettivo di riduzione dei rifiuti del 20% al 2010 e del 50% al 2050. Per quanto riguarda l’obiettivo di riduzione del 20% al 2010, si può constatare che è stato in gran parte disatteso dai 27 stati membri. Infatti dal 2000 al 2010 si registra una diminuzione media della produzione procapite di rifiuti urbani in Europa del 4,2%, comunque in controtendenza rispetto a tutti i decenni precedenti che registravano continui e forti aumenti. Dei 27 stati membri, solo 3, e tutti di recente adesione, hanno raggiunto e superato l’obiettivo del 20% di diminuzione, 13 stati membri registrano una diminuzione inferiore al 20%, fra cui stati significativi e di vecchia adesione come Spagna (-19,2%), Inghilterra (-9,9%) e Germania (-9,3%), mentre per 14 si ha un aumento della produzione procapite. L’Italia si colloca fra questi ultimi registrando dal 2000 al 2006 una crescita del 9,8% a cui segue una riduzione del 2,6% dal 2006 al 2010, con un saldo positivo nei 10 anni del 7%. L’andamento in diminuzione degli ultimi anni, che non appare semplicemente dovuto alla recessione economica, ma anche al tipo di gestione di alcune regioni, e di una parte di comuni ed in particolare

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16BOZZA DI TESTO PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE NAZIONALE SUL CICLO DEI RIFIUTI,

(modifiche al testo del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

RELAZIONE

La presente proposta di legge ha come fine l’ applicazione:1 del sesto programma di azione per l’ambiente della CE, in particolare in materia di

riduzione dei rifiuti che prevedeva la riduzione della produzione dei rifiuti del 20% al 2020 e del 50% al 2050 rispetto alla produzione del 2000;

2 della risoluzione del parlamento europeo del 24 maggio 2012 “un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” nella parte riguardante i rifiuti e l’utilizzo delle biomasse.

3 Della Direttiva quadro 2008/98/CE, laddove in particolare indica la scale delle priorità nella gestione dei rifiuti e afferma che “la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia”, per cui, all’interno del recupero diverso dal riciclaggio, va privilegiato il recupero di materia rispetto al recupero di energia;

4 Del risultato referendario del giugno 2011 sull’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2012, che esclude l’obbligo dell’assegnazione del servizio tramite gara, ma permette l’affidamento diretto a proprie società interamente pubbliche, così come previsto dalla legislazione europea.

Il Sesto programma d’azione per l’ambiente,stilato allì’inizio degli anni 2000, prevedeva un obiettivo di riduzione dei rifiuti del 20% al 2010 e del 50% al 2050. Per quanto riguarda l’obiettivo di riduzione del 20% al 2010, si può constatare che è stato in gran parte disatteso dai 27 stati membri. Infatti dal 2000 al 2010 si registra una diminuzione media della produzione procapite di rifiuti urbani in Europa del 4,2%, comunque in controtendenza rispetto a tutti i decenni precedenti che registravano continui e forti aumenti. Dei 27 stati membri, solo 3, e tutti di recente adesione, hanno raggiunto e superato l’obiettivo del 20% di diminuzione, 13 stati membri registrano una diminuzione inferiore al 20%, fra cui stati significativi e di vecchia adesione come Spagna (-19,2%), Inghilterra (-9,9%) e Germania (-9,3%), mentre per 14 si ha un aumento della produzione procapite. L’Italia si colloca fra questi ultimi registrando dal 2000 al 2006 una crescita del 9,8% a cui segue una riduzione del 2,6% dal 2006 al 2010, con un saldo positivo nei 10 anni del 7%. L’andamento in diminuzione degli ultimi anni, che non appare semplicemente dovuto alla recessione economica, ma anche al tipo di gestione di alcune regioni, e di una parte di comuni ed in particolare dove è stata introdotta la raccolta domiciliare, con diminuzioni fino al 40%, fa sperare in una inversione di tendenza se vengono cambiate le politiche nazionali. Prendendo atto dello stato delle cose in Italia al 2010 la legge recepisce gli obiettivi del Sesto programma nell’art. 1 ma con uno spostamento al 2020 dell’obiettivo di riduzione del 20%, mantenendo quello del 50% per il 2050. Il processo di riduzione della produzione dei rifiuti, ed in particolare della riduzione dei rifiuti da inviare a smaltimento, è stimolato da quanto previsto dagli art. 9, 10, 11 e 14. Nei primi 3 art. citati attraverso la regolazione del tributo speciale allo smaltimento e alla tariffa di ingresso agli impianti di smaltimento si penalizzano i comuni che producono maggiori quantità procapite di rifiuti da inviare a smaltimento, si incentivano quelli che ne minimizzano la produzione e si finanziano i progetti volti alla riduzione dei rifiuti finanziati da chi produce maggiori rifiuti, all’interno di una partita di giro a costi complessivi invariati, in un sistema che si auto sostiene. Nell’at. 14 l’introduzione della tariffa puntuale responsabilizza le singole utenze che dovranno pagare il servizio sulla base della quantità e qualità dei rifiuti conferiti, stimolandoli in questo modo a produrne di meno e a dividerli di più.La risoluzione del parlamento europeo del 24 maggio 2012 “un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” anticipa i contenuti di una nuova direttiva sui rifiuti che dovrà essere varata entro il 2014, per cui, più che alla direttiva 2008/98/CE è opportuno fare riferimento al quadro e ai contenuti di questa risoluzione piuttosto che ad una direttiva ormai datata, se si vuole fare una legge che non sia obsoleta nello stesso

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16momento in cui è varata. I diversi punti sulla gestione dei rifiuti della risoluzione che si intende recepire sono elencati a seguire.I punti 12 e 33 della risoluzione del parlamento europeo del 24 maggio 2012 “un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” (“12. sottolinea che l'Europa, in qualità di società fondata sul riciclaggio, necessita di riutilizzare e di riciclare un'ampia porzione dei propri rifiuti e di produrre materie prime secondarie nel modo più efficiente possibile;”.“33. invita la Commissione a razionalizzare l'acquis in materia di rifiuti, tenendo conto della gerarchia dei rifiuti e della necessità di ridurre i rifiuti residui fino a raggiungere livelli prossimi allo zero; chiede pertanto alla Commissione di presentare proposte entro il 2014, allo scopo di introdurre gradualmente un divieto generale dello smaltimento in discarica a livello europeo e di abolire progressivamente, entro la fine di questo decennio, l'incenerimento dei rifiuti riciclabili e compostabili; ritiene che queste iniziative debbano essere accompagnate da idonee misure transitorie, tra cui l'ulteriore sviluppo di norme comuni basate sul concetto di ciclo di vita; invita la Commissione a rivedere gli obiettivi per il riciclaggio per il 2020 della direttiva quadro sui rifiuti; ritiene che un'imposta sullo smaltimento in discarica, già introdotta da alcuni Stati membri, potrebbe contribuire al raggiungimento di tali obiettivi;”) nonché la Direttiva quadro 2008/98/CE laddove parla della preminenza del recupero di materia sul recupero di energia, sono recepiti negli art. 1, 2, 4 e 7.Il chiaro invito del parlamento europeo a rivedere gli obiettivi al 2020 del 50% di riciclaggio e del 70% di recupero di materia presenti nella direttiva 2008/98/CE, derivante dalla constatazione che già nel 2010 vari stati membri e varie regioni (comprese alcune regioni italiane come il Veneto) avevano superato questi obiettivi, è recepito negli obiettivi di riuso, riciclaggio, recupero di materia e raccolta differenziata inseriti all’articolo 1, dove, in particolare, l’obiettivo al 2020 di ridurre il rifiuto residuo ad un massimo del 9 % risponde all’appello di raggiungere livelli prossimi allo zero. Gli obiettivi di riuso, riciclaggio e recupero di materia in rapporto all’obiettivo di raccolta differenziata (di cui si precisano nell’art. 2 le caratteristiche e i calcoli in modo da creare la minor forbice possibile fra raccolta differenziata e riciclaggio, forbice oggi troppo ampia, e da evitare forzate assimilazioni di rifiuti speciali, che già prima erano inviati a riciclaggio, ai soli fini di aumentare le rese di raccolta differenziata) tengono conto da una parte degli scarti, dall’altra delle nuove tecnologie che permettono un parziale, ma consistente, recupero ai fini del riciclaggio anche del rifiuto residuale, oltre ad un’altra fetta che può essere recuperata come materia, con un recupero diverso dal riciclaggio, come la FOS da utilizzare come copertura di discarica al posto di terreno vegetale o altre materie prime.Nell’art. 7 viene recepito l’indicazione di abolire la possibilità di incenerire rifiuti riciclabili e compostabili, vale a dire i rifiuti delle raccolte differenziate, al netto degli scarti e dei rifiuti pericolosi per ora non riciclabili, che comunque rappresentano pochissimi punti percentuali, e della parte di rifiuti recuperabili al fine del riciclaggio dai rifiuti residuali.La moratoria sull’incenerimento dell’art. 4 è conseguenza del recepimento del punto 33. Infatti, gli obiettivi di riduzione, di riuso, di riciclo, di recupero di materia e di raccolta differenziata pongono l’uso dell’incenerimento per il 2020 in una situazione di marginalità certamente sotto il 4% della produzione attuale, di fronte ad una capacità nazionale presente di oltre il 16%. Pertanto si pone il problema di un piano di dismissione di questi impianti piuttosto che di una loro implementazione.

Il punto 2 della risoluzione del parlamento europeo del 24 maggio 2012 “un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” (“2. esorta la Commissione e gli Stati membri a eliminare gli ostacoli a un mercato del riciclo e del riutilizzo funzionante e a stimolare tale mercato, incoraggiando la domanda e la disponibilità di materiali riciclati e sottoprodotti attraverso misure che dovrebbero includere il rapido perfezionamento di rigorosi criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale e incentivi economici, quali aliquote IVA ridotte per i materiali secondari nei settori in cui si rileva un'insufficienza del mercato, o la promozione di tecnologie innovative per la raccolta e per la separazione, entro il 2013; in questo contesto, sottolinea l'urgente necessità di attuare pienamente l'intera legislazione esistente in materia di rifiuti, potenziandone l'applicazione e il controllo;”) è recepito dall’art 3 che pone l’IVA agevolata al 4% sui rifiuti riusabili, riciclabili e compostati, nonché dagli art. 10, 13 e 16 che prevedono un finanziamento, una semplificazione delle procedure e l’istituzione di certificati bianchi per l’impiantistica legata al riuso, al riciclaggio e al compostaggio. In particolare i finanziamenti derivano dal tributo speciale sullo smaltimento permettendo in

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16questo modo di spostare risorse dagli impianti di discarica e incenerimento, impianti che si trovano nei due ultimi gradini della scala delle priorità nella gestione dei rifiuti, verso gli impianti di riuso, riciclo e compostaggio, che si trovano al secondo e terzo gradino della scala delle priorità.

Il punto 18 della risoluzione del parlamento europeo del 24 maggio 2012 “un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” (“18. appoggia l'impegno assunto dalla Commissione nella tabella di marcia di sviluppare strumenti basati sul mercato, al fine di consentire che le esternalità negative siano incluse nei prezzi di mercato, rispecchiando quindi il costo reale dell'impiego delle risorse e il relativo impatto ambientale;”), è recepito dall’art. 9 sul tributo speciale che include in parte le esternalità causate dagli impianti di incenerimento.

Il punto 22 della risoluzione del parlamento europeo del 24 maggio 2012 “un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” (“22. esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare, senza indugio ed entro il 2014, piani concreti basati su una definizione chiara per abolire tutte le sovvenzioni dannose per l'ambiente entro il 2020, comprese le sovvenzioni che incentivano l'uso inefficiente delle risorse rinnovabili, e a riferire in merito ai progressi compiuti attraverso i programmi nazionali di riforma;”) viene recepito con l’art. 5 che elimina tutti gli incentivi all’incenerimento, essendo questa pratica equiparata allo smaltimento o al massimo al recupero di energia che si trova al di sotto di qualsiasi forma di recupero di materia nella scale delle priorità della gestione dei rifiuti, e pertanto pratica da ritenersi residuale e in via di esaurimento.

I punti 5 e 25 della risoluzione del parlamento europeo del 24 maggio 2012 “un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” (“5. invita la Commissione a proporre un ampliamento del campo di applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile ai prodotti non legati all'energia e a presentare requisiti di progettazione ecocompatibile supplementari sull'efficienza globale nell'impiego delle risorse e sulle prestazioni dei prodotti, inclusi il contenuto riciclato, la durata, la riciclabilità, la riparabilità e la riutilizzabilità, al fine di migliorare il loro impatto ambientale e promuovere i mercati del riciclaggio; sottolinea che le proposte di questo genere devono basarsi su valutazioni d'impatto esaurienti e devono essere coerenti con altri regolamenti pertinenti;” “25. sottolinea la necessità di assicurare un approvvigionamento sostenibile di materie prime per l'Europa che sia sufficiente a soddisfare le esigenze di un settore del riciclaggio in crescita e che consenta l'espansione dell'economia aperta europea e la creazione di posti di lavoro;”), sono recepiti nell’art. 21 che prevede di andare in tempi brevi alla produzione di soli beni riciclabili o compostabili, individuando nei singoli produttori i responsabili dell’attuazione, all’interno di una programmazione statale.

Il punto 41 e 52 della risoluzione del parlamento europeo del 24 maggio 2012 “un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” (“41. ricorda che un efficiente impiego delle risorse dovrebbe puntare ad aiutare l'UE a incrementare in misura notevole le prestazioni tecniche al fine di sfruttare meglio le materie prime lungo tutta la catena di valore (nell'ambito dell'attività estrattiva, della trasformazione, della raffinazione e del riciclaggio);” “52. invita la Commissione a ricorrere alle migliori pratiche nel campo dell'efficienza delle risorse, per definire criteri appropriati e avviare progetti pilota per varie risorse, ad esempio il fosforo, al fine di raggiungere l'obiettivo del riutilizzo quasi al 100% entro il 2020 e ottimizzare il loro uso e riciclaggio; sottolinea che questi progetti pilota dovrebbero essere finanziati direttamente dall'UE;”) è recepito nell’art. 6 che indica il percorso per l’innovazione tecnologica e la ristrutturazione impiantistica verso il riciclaggio.

I punti 36 e 37 della risoluzione del parlamento europeo del 24 maggio 2012 “un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” (“36. invita la Commissione a garantire che le politiche promuovano l'utilizzo a cascata delle materie prime naturali e favoriscano i prodotti a più alto valore aggiunto ed efficienti sotto il profilo delle risorse rispetto alla produzione di energia, tenendo conto in particolare del potenziale di diminuzione dei gas a effetto serra;” “37. esorta la Commissione a promuovere tale approccio a cascata anche nell'uso della biomassa, favorendo il riciclaggio e i prodotti a più alto valore aggiunto ed efficienti sotto il profilo delle risorse, quali i prodotti e i materiali industriali bioderivati, rispetto alle bioenergie;”)

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16sono recepiti dall’art. 5 almeno per quanto riguarda gli incentivi legati alle biomasse derivanti dai rifiuti, con l’abolizione sia dei CIP6 sia dei certificati verdi legati all’uso delle biomasse derivanti dai rifiuti. Ovviamente ciò che si chiede è che non siano incentivate tutte le biomasse utilizzate a fini energetici, comprese e ancor più quelle che non costituiscono rifiuto, sia perché ne stiamo consumando in misura maggiore alla sua rigenerazione, sia perché il loro utilizzo energetico sottrae biomassa alimentare aggravando la carenza alimentare con conseguenze drammatiche nelle fasce più povere della popolazione del pianeta, sia perché spesso i consumi energetici per la produzione di biomassa in sistemi agricoli industriale rischia di essere maggiore della produzione energetica derivante dal loro uso. In particolare si ritiene assurdo l’incentivazione della combustione in generale e delle biomasse in particolare, in quanto la combustione è un processo estraneo al ciclo naturale, ma presente in natura esclusivamente come fatto accidentale, e pertanto, come tutti i fenomeni del genere, tende a creare squilibri all’ecosistema terrestre con effetti che potrebbero diventare irreversibili.

Ovviamente si ritiene che gli impianti di compostaggio sia aerobici che anaerobici, in cui fine principale è costituito dalla produzione di compost da biomassa di scarto ai fini della restituzione ai terreni del carico di carbonio organico contro i processi di desertificazione, vadano incentivati. Proprio per questo si prevede nell’art. 10 finanziamenti per questi impianti in conto capitale, finanziamenti derivanti dal tributo speciale sullo smaltimento, e nell’art. 16 i certificati bianchi.

I punti 29 e 71 della risoluzione del parlamento europeo del 24 maggio 2012 “un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” (“29. esorta gli Stati membri ad assicurare la piena attuazione dell'acquis dell'UE in materia di rifiuti, stabilendo inoltre obiettivi minimi attraverso le loro strategie e i loro piani nazionali di prevenzione e gestione dei rifiuti; ribadisce che gli obiettivi esistenti in relazione alla raccolta e alla differenziazione devono essere ulteriormente elaborati e impostati in modo da ottenere il recupero massimo e qualitativamente migliore dei materiali in ciascuna fase; sottolinea, pertanto, la necessità che i finanziamenti dell'UE diano la priorità alle attività che risultano ai più alti livelli nella gerarchia dei rifiuti, come sancito dalla direttiva quadro sui rifiuti (ad esempio conferendo priorità agli impianti di riciclaggio rispetto allo smaltimento dei rifiuti); invita la Commissione a valutare la necessità di migliorare e armonizzare le statistiche e i metodi di calcolo relativi ai rifiuti, al fine di disporre di una base affidabile per promuovere il riciclaggio;” “71. chiede azioni volte a garantire che l'utilizzazione efficace delle risorse sia un impegno centrale all'interno della politica regionale; sottolinea che l'efficienza delle risorse deve essere affrontata anche a livello regionale e locale, tenendo conto del potenziale, degli svantaggi e dei diversi livelli di sviluppo delle regioni europee; sottolinea inoltre la necessità che le autorità locali e regionali orientino le misure in materia di efficienza energetica alla strategia Europa 2020;”) sono recepiti negli art. 10, 11, 14 e 23 sia attraverso l’utilizzo efficiente dei fondi derivanti dal tributo speciale tutti indirizzati verso forme di gestione dei rifiuti che mettono al centro il criterio principale della diminuzione della produzione, ed in particolare della diminuzione dei rifiuti destinati a smaltimento e a recupero diverso dal riciclaggio, invece del criterio finora utilizzato di raccolta differenziata (criterio riferibile a un mezzo e non un fine e finora spesso manipolato attraverso lo spostamento di rifiuti speciali sui rifiuti urbani, o con l’inclusione di rifiuti poi destinati in tutto o in gran parte a smaltimento), e con l’incentivazione di chi, privato (attraverso la tariffa puntuale) o ente pubblico (attraverso la premialità e gli sconti su tributi e tariffe) persegue in modo sempre più virtuoso l’obiettivo di rifiuti zero, il tutto attraverso meccanismi automatici e non discrezionali, fermo restando il costo complessivo del servizio.

I punti C, 31 e 59 della risoluzione del parlamento europeo del 24 maggio 2012 “un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” (“C. considerando che la crescente domanda e l'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali e i connessi cambiamenti d'uso del suolo conducono al degrado ambientale, a un cambiamento climatico più rapido e alla distruzione del capitale naturale finito del pianeta, compresa la perdita di biodiversità;” “31. sottolinea che oltre il 20% dei prodotti alimentari è smaltito come rifiuto e chiede alla Commissione e agli Stati membri di agire concretamente per ridurre in modo significativo i rifiuti alimentari; sottolinea inoltre che lo spreco non riguarda solo i prodotti alimentari, ma anche le risorse impiegate per la preparazione e l'imballaggio di tali prodotti;” “59. sottolinea che le perdite di nutrienti

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16nell'ambiente derivanti dalla produzione agricola generano ingenti costi esterni per gli ecosistemi, la salute umana e il clima; invita la Commissione a introdurre tecniche moderne di gestione dei nutrienti allo scopo di ridurre il livello di perdita degli stessi all'intensificarsi della produzione;”) sono recepiti all’art. 22 laddove si prevede un piano nazionale per eliminare gli sprechi alimentari e per utilizzare gli scarti della frazione organica ai fini della lotta alla desertificazione, contro il depauperamento della fertilità organica dei suoli già ampiamente compromessa in Italia.

I punti D, F, H e 5 della risoluzione del parlamento europeo del 24 maggio 2012 “un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” (“D. considerando che la scarsità delle risorse, conseguenza di un uso intensivo delle stesse, la speculazione sui prezzi del mercato dei prodotti di base e il forte aumento dei consumi a livello mondiale incidono sul rialzo dei prezzi delle materie prime e che, dall'inizio del secolo, si è registrato un rincaro dei prezzi reali dei beni di consumo del 147%; che l'Unione europea dovrà probabilmente far fronte a gravi difficoltà nel garantire l'accesso alle risorse essenziali e un loro costante approvvigionamento; che l'uso efficiente delle materie prime è riconosciuto a livello economico e politico come elemento chiave per far fronte a tali sfide;” “F. considerando che riciclare non significa solamente raccogliere i rifiuti riciclabili e che, pertanto, le future misure dovrebbero assolutamente tener conto di tutte le fasi della catena di creazione del valore;” “H. considerando che l'Eurobarometro del marzo 2011 indica che l'uso efficiente delle risorse, come pure una produzione e un consumo sostenibili, sono al centro delle preoccupazioni dei cittadini dell'Unione europea e che, in ogni caso, non sarà possibile progredire verso la sostenibilità senza il diretto coinvolgimento dei cittadini, attraverso un cambiamento della mentalità e delle abitudini della società in materia di impiego delle risorse;” “5. invita la Commissione a proporre un ampliamento del campo di applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile ai prodotti non legati all'energia e a presentare requisiti di progettazione ecocompatibile supplementari sull'efficienza globale nell'impiego delle risorse e sulle prestazioni dei prodotti, inclusi il contenuto riciclato, la durata, la riciclabilità, la riparabilità e la riutilizzabilità, al fine di migliorare il loro impatto ambientale e promuovere i mercati del riciclaggio; sottolinea che le proposte di questo genere devono basarsi su valutazioni d'impatto esaurienti e devono essere coerenti con altri regolamenti pertinenti;”) sono recepiti nel comma 4 dell’Art. 12 con la previsione dei centri di ricerca e analisi finalizzati alla riprogettazione dei beni ai fini del riciclaggio, nell’art. 21 dove si prevede che le aziende debbano sia indicare la riciclabilità dei prodotti, sia cominciare a produrre beni esclusivamente riciclabili, nell’art. 17 dove fra i compiti del CONAI si stabilisce anche la riprogettazione degli imballaggi ai fini della riduzione e del riciclo, nell’art. 23 che istituisce i centri per il riuso e il riciclo . Questi sono tutti articoli che mirano all’efficienza nell’uso delle risorse sia nella fase di primo utilizzo, sia nel prolungamento della vita utile, sia per il loro ulteriore utilizzo come materiali riciclabili.

Il pieno recepimento del risultato referendario in tema di servizi pubblici locali cosi come ribadito dalla Corte costituzionale è demandato agli art. 12, 15, 17 e 24, in cui, oltre a distinguere quali fasi della gestione dei rifiuti debbano essere di pertinenza pubblica esclusiva e quali possono essere demandate anche al mercato, quali fasi debbano essere separate fra loro per eliminare conflitti di interesse, vengono anche precisati i ruoli e i compiti dei consorzi nazionali obbligatori, gli spazi che possono essere ricoperti dal volontariato e dalle cooperative sociali, e gli strumenti di gestione in mano alle pubbliche amministrazioni.

Infine negli art. 8, 8 bis, 18, 19 e 20 vengono affrontati i temi in modo specifico i temi della salvaguardia ambientale e della salute, in questo settore particolarmente sensibile, in moda, da una parte di applicare appieno il principio di prevenzione, dall’altro di individuare le responsabilità sia penali che economiche di chi arreca danno all’ambiente e alle persone.

Il problema della salvaguardia ambientale e della salute riguarda in particolare la tecnologia dell’incenerimento, tecnologia destinata a scomparire secondo la risoluzione citata del Parlamento europeo.

Su questa tecnologia si vuole ribadire:

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16 Gli inceneritori non eliminano i rifiuti ma li scompongono trasformandoli in composti e particelle

chimiche in gran parte pericolose e non sono alternativi alle discariche in quanto necessitano di discarica di servizio per lo stoccaggio delle scorie (ceneri di fondo residue) e delle ceneri volanti dei sistemi di abbattimento e dei filtri. Sia ceneri che scorie contengono contenenti sostanze tossiche, le prime normalmente ad ad elevata concentrazione tanto da essere classificate rifiuti pericolosi, le scorie a concentrazioni più basse ma comunque sufficientemente elevate da non poter essere utilizzate, a meno che non si voglia diluirle, operazione giustamente vietata e il cui divieto è ribadito nell’art. 8 bis.

La normativa in vigore in Italia, in accordo ed in recepimento delle rispettive Direttive della C.E., che regola le fasi di trattamento del ciclo dei rifiuti è attualmente connotata dal concetto basilare di “ciclo integrato” che contempla tra le tecnologie ammesse l’incenerimento dei rifiuti come possibile metodologia di recupero energetico. Di fatto l’incenerimento in Italia è caratterizzato da impianti a basso rendimento, quindi classificati quali impianti di smaltimento in base all’allegato 2 della direttiva quadro 2008/98/CE, recepita dal decreto legislativo n. 205 del 2010, che definisce gli impianti di incenerimento quali impianti di smaltimento al pari delle discariche qualora non raggiungano rese pari al 60% se autorizzati entro il 31/12/2008 e del 65% se autorizzati successivamente. Inoltre in tali impianti vengono utilizzati anche frazioni preziose recuperabili come carta e plastica, anche da raccolta differenziata, pratica che il parlamento europeo nella sua risoluzione esclude, come già precedentemente esposto, e pratica che fa sì che in Italia le rese di riciclaggio si discostino sensibilmente da quelle di raccolta differenziata.

La tecnologia dell’incenerimento dei rifiuti è da sempre stata oggetto di interventi normativi incentivanti, come il regime cosiddetto CIP6 o attualmente quello dei certificati verdi, che hanno di fatto rappresentato un ostacolo concorrenziale che ha distorto e fortemente limitato sinora lo sviluppo delle pratiche e delle tecnologie legate al riciclo e recupero di materia quali fase preordinate nella scala gerarchica normativa, non ultimo quello previsto dal DM del 6 luglio 2012 che anacronisticamente rilancia gli incentivi all’incenerimento dei rifiuti.

La tecnologia dell’incenerimento dei rifiuti è da sempre stata oggetto di fortissimo contrasto da parte sia di settori della ricerca scientifica, in particolare quelli della medicina ambientale e della medicina oncologica essendo tali impianti classificati all’art 216 del Testo Unico Sanitario (G.U. n. 220 del 20/9/1994) come “impianti insalubri di classe I°”, che di organizzazioni civiche delle popolazioni circostanti impianti esistenti od in progettazione a causa di numerosi studi ed indagini epidemiologiche che hanno indagato sulle emissioni di particolato atmosferico prodotte in fase di combustione e sulla composizione di molte molecole conosciute (diossine, pcb, furani, composti alogenati) con azione cancerogena e mutagena di cui sono noti gli effetti letali sulla salute umana e l’azione irreversibile di contaminazione della catena biologica,

Il Parlamento Europeo con la sua risoluzione citata, impegna gli Stati membri ad escludere il ricorso all’incenerimento dei rifiuti “riciclabili e compostabili” ed il ricorso alle discariche entro il 2020, e contemporaneamente indica nelle pratiche di riduzione / prevenzione ed in quelle di riuso – riciclo – recupero di prodotti e di materiali la strada maestra per la riconversione del ciclo di trattamento dei rifiuti e per lo sviluppo di una vera “green-economy” in tutti gli Stati membri in Europa,

Il movimento internazionale denominato “Zero Waste” da almeno quindici anni diffonde in USA, in Europa ed in tutto il mondo, attraverso l’attività di attivisti volontari come il prof. Paul Connett ed altri, il messaggio di una concreta alternativa sintetizzato nella cosiddetta “Strategia Rifiuti Zero” che prevede entro il 2020 il raggiungimento del percorso della riduzione della produzione di rifiuti, della riprogettazione industriale e del recupero totale di materia, senza il ricorso nè all’incenerimento nè alla discarica a regime. Messaggio oggi già accolto in molte grandi e piccole

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16città in California USA (S. Francisco-Oakland-Santa Cruz-Berkley), in Australia (Canberra-Sidney), in Canada (Nuova Scozia, Columbia Britannica) in Argentina a Buenos Aires, in Italia (Capannori-Novara-Napoli),

Gli impianti industriali di incenerimento di rifiuti e gli impianti di combustione di biomasse, che producono entrambi particolato atmosferico tossico anche se di composizione diversa, hanno necessità di elevati investimenti di capitali e parimenti di elevati periodi di ammortamento del capitale in genere previsti entro i quindici anni di vita dell’impianto stesso. Tali piani di ammortamento sono garantiti dalla sottoscrizione di un contratto di fornitura di materiali in ingresso a carico della/e amm.ni comunali conferenti che prefigura il deleterio meccanismo del “vuoto per pieno”, ossia l’obbligo a pagare comunque sulla base del tonnellaggio garantito contrastando di fatto l’avanzata della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti, che rappresenta oggi sulla base delle prescrizioni del Parlamento Europeo, una vera e propria ipoteca ed un ostacolo insormontabile al rispetto degli obiettivi comunitari presenti e futuri.

ARTICOLATO:

Art.1Obiettivi e finalità

1 – la presente legge si pone quali obiettivo generale di massimizzare, nell’ordine, la riduzione dei rifiuti urbani, il riuso dei beni a fine vita, riciclaggio, e di minimizzare, tendendo a zero, nell’ordine, lo smaltimento e il recupero diverso dal riciclaggio e dal compostaggio di materia.

2 – All’interno dell’obiettivo generale si pone i seguenti obiettivi minimi parziali: per il 2016: 75% di raccolta differenziata, 2% di riuso, 70% di riciclato e compostato, 80% di

recupero di materia, 10% di riduzione procapite rispetto al 2000; per il 2020: 91% di raccolta differenziata, 5% di riuso, 85% di riciclato e compostato, 95% di

recupero di materia, 20% di riduzione pro-capite rispetto al 2000, comprensivi anche degli scarti delle frazioni differenziata, destinati ad impianti di discarica o incenerimento;

Per il 2050: 50% di riduzione rispetto al 2000.

3 – Qualora la Comunità Europea, tramite apposite Direttive, ponga obiettivi maggiori rispetto a quelli posti dalla presente legge, tali obiettivi debbono intendersi automaticamente recepiti.

4 - Gli obiettivi minimi di cui al comma 2 sono validi per ciascuna articolazione dello stato.

5 – Ai fini degli obiettivi si definisce: recupero di materia la sommatoria di riusato, riciclato, compostato e recuperato come materia in

forma diversa dal riciclato e compostato; recupero di materia diverso dal riciclato e compostato l’utilizzo di rifiuti trattati che possono

sostituire materiali più nobili nel loro utilizzo, come per esempio FOS maturo al posto di terreno vegetale per la copertura giornaliera o finale di discarica o ai fini di bonifiche ambientali, fermo restando l’applicazione rigorosa di tutte le norme e i limiti previsti di salvaguardia ambientale e di salute della popolazione.

Art. 2Raccolta differenziata

1 – Le operazioni di riduzione dei rifiuti, di riuso dei beni usati e di raccolta domiciliare porta a porta dei rifiuti urbani, per il modello organizzativo adottato, per lo scopo che si prefiggono, per il coinvolgimento

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16attivo dell’intera popolazione che comportano, per la mancanza di un ambito ottimale di applicazione, sono dichiarati servizi privi di rilevanza economica.

2- Ai fini del calcolo delle rese di raccolta differenziata:a) sono comprese le frazioni raccolte in modo differenziato destinate a riciclaggio o compostaggio

raccolte dal gestore o conferite presso i centri di raccolta;b) sono comprese le frazioni pericolose raccolte dal gestore o conferite presso i centri di raccolta

anche qualora non destinate a riciclaggio;c) qualora una frazione differenziata mono-materiale o multi-materiale debba essere sottoposta a

selezione o cernita per ricavare materiale da inviare a riciclaggio va escluso dal calcolo lo scarto non inviato a riciclaggio.;

d) non sono compresi frazioni conferite dai produttori a soggetti terzi rispetto al gestore;e) non sono comprese frazioni non pericolose raccolte anche separatamente ma non destinate ad

impianti di riciclaggio;f) non sono compresi inerti da costruzione e demolizione e inerti contenenti amianto anche qualora

conferiti ai centri di raccolta.

3 - Per quanto concerne la raccolta differenziata, allo scopo di facilitare il corretto conferimento in egual misura su tutto il territorio nazionale, si impone l'omogeneità del colore dei contenitori e/o dei sacchetti per la raccolta delle frazioni separate.

Art.3IVA agevolata

1 – Ai beni a fine vita recuperati al fine del riuso è applicata un’IVA agevolata del 4%.2 - Alle materie recuperate dai rifiuti al fine del riciclaggio è applicata un’IVA agevolata del 4%.3 - Al compost derivante da trattamento di rifiuti è applicata un’IVA agevolata del 4%.

Art.4Moratoria sugli inceneritori

1 - Considerato che rispetto agli obiettivi previsti per il 2020 in Italia l’impiantistica dell’incenerimento è già nettamente superiore ai fabbisogni e considerati gli aspetti negativi sulla salute derivanti da questa tecnologia, nel rispetto di quanto deliberato in seno al Parlamento europeo, si dispone una moratoria generale delle autorizzazioni in itinere in tutto il territorio nazionale sia per gli impianti di trattamento termico e di recupero energetico (incenerimento/combustione sia di rifiuti che di biomasse) classificati ai sensi del D.M. 5/8/1998 e dell’allegato II del DLgs 152/2006 e s.m.i., che per gli stessi impianti classificabili come puro smaltimento che siano in fase di progettazione e/o di autorizzazione integrata ambientale e/o non ancora entrati in esercizio.

2 - Tale moratoria ha effetto dall’entrata in vigore della presente legge e dovrà essere recepita con analoga norma anche nelle Regioni e Province a statuto speciale, secondo le modalità previste dalla legge. Le Regioni e le Province sono tenute a predisporre ed a pubblicare sul B.U.R. un elenco delle A.I.A. in corso, o già rilasciate agli impianti ancora non entrati in esercizio, ed a comunicare ai soggetti interessati il diniego/revoca della stessa pena l’annullamento delle relative A.I.A. da parte del Ministero dell’ambiente.

3 - La moratoria ha effetto anche rispetto ad impianti industriali (cementifici o altro) che utilizzino Combustibili Solidi Secondari (CSS) in sostituzione dei carburanti tradizionali, come previsto dal DPR 26 ottobre 2012 sulla disciplina dell'utilizzo dei CSS.

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16Art.5

Revoca degli incentivi all’incenerimento

1 - Dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono decaduti e revocati tutti gli incentivi previsti dalle norme precedenti, in particolare tutte le misure previste per i CIP6 ed i certificati verdi sia di impianti di incenerimento/combustione/co-combustione di rifiuti e di Combustibili Solidi Secondari che di impianti a biomasse e biodigestori alimentati da rifiuti in fase di progettazione e/o di A.I.A. ma non ancora entrati in esercizio che dei medesimi impianti già in esercizio che ne abbiamo già usufruito per almeno cinque anni.

2 - Per queste categorie di impianti si intendono decaduti e revocati gli incentivi richiamati all’art. 229 del DLgs 152/2006 e s.m.i. riguardanti la produzione di CDR e CDR-Q (che beneficiano del regime di incentivazione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387) e quelli recentemente previsti dal DM del 6 luglio 2012.

Art.6Revoca dei contratti di fornitura

1 - Dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono sottoposti a ricontrattazione obbligatoria tutti i contratti di fornitura sottoscritti dai Comuni nei confronti di questi impianti, con esclusione di qualsiasi rivalsa e/o di penali da parte del soggetto gestore dell’impianto stesso nei confronti delle amm.ni comunali interessate, con la attivazione dal parte del Ministero dell’ambiente di un “Patto di riconversione impiantistica” che fissi il diritto del gestore in oggetto ad ottenere autorizzazione per un periodo congruo di anni per nuovi impianti di trattamento di riciclo/recupero delle frazioni differenziate e della quota residuale di indifferenziato destinato a riciclo/recupero di materia prodotte nello stesso bacino di riferimento.

2 - I soggetti che non aderiranno al citato “Patto di riconversione impiantistica” saranno esclusi da qualsiasi nuovo contratto di appalto sulla gestione complessiva dei rifiuti, sia in forma diretta che in forma associata.

3 - Il “Patto” è parte di un più vasto “Programma di riconversione impiantistica industriale” gestito con modalità di partecipazione diretta delle istituzioni, dei gestori industriali e delle Comunità locali.

Art.7Divieto di smaltimento del rifiuto non trattato. Riciclabile e compostabile

1 - Dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono decadute e revocate le autorizzazioni riguardanti il conferimento in discarica di rifiuti urbani indifferenziati o trito-vagliati che non siano stati sottoposti ad operazioni di riciclaggio e di stabilizzazione biologica.

2 - In tutti i casi è vietato:a) smaltire in discarica od inviare ad incenerimento rifiuti compostabili e riciclabili,b) Inviare ad incenerimento rifiuti che possono essere recuperati come materia.

Art.8Divieto di esportazione dei rifiuti

1 - Dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono decadute e revocate le norme previste nel Dlgs 152/2006 e smi art. 194 in materia di autorizzazione all’esportazione di rifiuti indifferenziati se

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16trattati con le tecnologie di trito-vagliatura e di produzione CDR / CSS, con esclusione dei materiali selezionati per frazione merceologica omogenea in impianti di T.M.B. destinati al recupero di materiali avviabili alla riutilizzazione come materia nel ciclo industriale nazionale.

2 - Sono altresì vietate le esportazioni all’estero, in particolare nei paesi del cosiddetto “terzo mondo”, di rifiuti differenziati pericolosi in particolare quelli identificati come la sigla RAEE (computer e componentistica elettrica ed elettronica).

Art.8 bisDivieto di diluizione e di riciclaggio delle scorie di incenerimento

1 – E’ vietato l’utilizzo diretto o la diluizione delle scorie da combustione/incenerimento con altri materiali ai fini del riciclaggio qualora contengano concentrazioni superiori a quanto previsto dal DM 471/99, allegato 1 per il suolo ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

2 – Qualora si intendesse utilizzare tali scorie andrà verificato che ogni singolo carico non superi i limiti di quanto specificato nel comma 1.

Art.9Tributo speciale allo smaltimento

1 - Il tributo speciale allo smaltimento di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 si applica a tutte le operazioni di smaltimento così come previste nell’allegato B ed escluse dalle operazioni di recupero così come previste dall’allegato C della parte quarta del Dlgs 152/96.

2 – Al fine di includere nel costo di incenerimento le esternalità negative legate agli aspetti sanitari derivanti dalla tecnologia dell’incenerimento, il tributo speciale si applica, in misura dimezzata, anche agli inceneritori con recupero energetico inclusi nell’allegato C della parte quarta del Dlgs 152/96.

3– Il tributo speciale sull’incenerimento copre solo i costi legati alla sanità pubblica, e non i danni specifici alle persone e i danni all’ambiente.

Art.10Utilizzo del gettito del tributo speciale

1 - L’intero gettito del tributo speciale di cui all’art. 9, è utilizzato per la riconversione della gestione dei rifiuti verso la strategia a rifiuti zero, nell’ordine di priorità di obiettivi indicato nel presente articolo. Tali fondi saranno utilizzati dalle Regioni, secondo il livello di raggiungimento dei seguenti obiettivi, per:a) finanziare l’impiantistica finalizzata al riuso, al riciclaggio e al compostaggio, sia aerobico che anaerobico, compresi gli impianti che recuperano, ai fini del riciclaggio, anche il rifiuto residuale nonché gli scarti delle frazioni differenziate.b) finanziare la riconversione delle metodologie di raccolta verso forme, come la raccolta domiciliare e la tariffa puntuale, che danno i migliori risultati, nell’ordine di riduzione e raccolta differenziata c) premiare i comuni che hanno minimizzato i rifiuti procapite/equivalente inviati a smaltimento o a recupero diverso dal riciclaggio,d) finanziare progetti di riduzione e riuso

2 - I finanziamenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 saranno attribuiti in base ad una graduatoria fatta sulla base del criterio unico di riduzione dei rifiuti inviati a smaltimento o a recupero diverso dal

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16riciclaggio e compostaggio. I progetti che, sulla base di questo criterio, hanno dato i peggiori risultati saranno successivamente esclusi dai finanziamenti.3 – i finanziamenti per l’impiantistica di cui al punto a) del comma 1 dovranno essere erogati sulla base del criterio delle quantità di rifiuti riciclati o compostati e dell’incidenza dell’impatto ambientale e sanitario.4 - Il tributo speciale allo smaltimento è applicato nella misura massima. Le Regioni applicheranno ai Comuni uno sconto al tributo dalla misura massima allo zero, in maniera inversamente proporzionale ai rifiuti procapite/equivalente inviati a smaltimento o a recupero diverso dal riciclaggio.5 - Gli abitanti equivalenti saranno calcolati dalla regione tenendo in considerazione per i singoli comuni sia i flussi turistici, sia la presenza di utenze non domestiche.

Art.11Tariffa di ingresso agli impianti di smaltimento, di recupero diverso dal riciclaggio e di rifiuto residuale.

1 - Le singole regioni dovranno regolamentare le tariffe di ingresso degli impianti di smaltimento, di recupero diverso dal riciclaggio e comunque degli impianti che ricevono rifiuti residuale, con tariffe differenziate per comune conferente sulla base del criterio di minimizzazione del rifiuto procapite/equivalente da inviare a questi impianti, con tariffe più basse per chi minimizza tali rifiuti.

Art.12Incompatibilità fra gestione della raccolta, gestione dello smaltimento e gestione del riciclaggio

1 - Al fine di evitare un diffuso fenomeno monopolistico-industriale ed insieme favorire un corretto sistema della gestione del trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati si stabilisce il principio di netta separazione in ogni territorio dei ruoli tra soggetti gestori delle fasi di Raccolta/ Recupero e soggetti gestori della fase dello Smaltimento, con espresso divieto per i soggetti gestori delle fasi della Raccolta e del Recupero di gestire anche la fase dello Smaltimento attraverso qualunque collegamento societario..

2 - In questo senso si prevede che il sistema industriale del Recupero (dalla Riparazione al Riuso al Riciclo della frazione inorganica al Compostaggio aerobico/anaerobico della frazione organica) debba consentire la crescita di soggetti industriali territoriali pubblici, privati e collettivi organizzati in distretti di microimprese locali che operano in un sistema certificato anche parallelo al CONAI, con utilizzo di impianti e nuove tecnologie a basso impatto ambientale. Tali distretti operano all'interno di Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.), possono attivare ecopunti per la raccolta ed il recupero di materiali specifici in deroga al sistema di privativa comunale, prevedendo che la loro attività è soggetta ad essere inserita nei Piani di gestione rifiuti provinciali e regionali nell'ambito di una pubblica pianificazione di massimizzazione di recupero di materia.

3 - Il servizio di gestione locale della Raccolta e Smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati è un Servizio Pubblico Locale di interesse generale, previsto dalla normativa quadro nazionale che sia attuato attraverso i criteri di efficienza, efficacia, economicità escludendo profitti e remunerazioni di qualsiasi forma. La gestione locale di queste fasi è in capo alle Amm.ni competenti che assicurano il rispetto del principio di precauzione in merito alla tutela dell'ambiente e della salute garantendo forme di gestione partecipata permanenti delle comunità locali.Gli investimenti per questa tipologia di servizio, in particolare l'acquisizione delle aree e degli impianti relativi alla gestione della Raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, delle cosiddette "isole ecologiche" per la gestione dei rifiuti ingombranti e pericolosi e delle discariche pubbliche sono esclusi dal Patto di stabilità.

4 - Si stabilisce che la proprietà degli impianti di smaltimento in discarica, previsti esclusivamente per il conferimento della frazione residua da trattamenti di recupero, debba essere pubblica e corredata da un programma obbligatorio di volumetrie conferite nel rispetto pieno del dettato dell’art. 182 del DLgs 152/2006 e s.m.i. che fissa il criterio di “residualità” per la fase dello smaltimento sino all’azzeramento finale.

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165 - Presso ogni impianto di smaltimento, autorizzato ai sensi della presente legge, deve essere prevista la realizzazione di un Centro di Ricerca finalizzato ad effettuare analisi merceologiche per individuare la tipologia e l’incidenza degli oggetti e dei materiali costituenti il Rifiuto Urbano Residuo (da ora R.U.R.), che saranno oggetto di Riprogettazione industriale sulla base del principio di legge della “responsabilità estesa del produttore” introdotto dal DLgs 205 del 3/12/2010.

Art.13Semplificazione delle procedure per l’impiantistica del riciclaggio

1 - Nell’attuazione del principio generale della gerarchia di trattamento si privilegiano procedure di autorizzazione accelerate, e ove previste semplificate come previsto dall’art. 214 del DLgs 152/2006 e smi, per la realizzazione di impianti di trattamento per il riciclo/recupero sia di frazioni secche che umide, con l’adozione da parte delle Regioni e Province comprese quelle a statuto speciale di un iter amministrativo che preveda il rilascio entro e non oltre dodici mesi del titolo autorizzativo dalla data del deposito del progetto completo da parte del soggetto industriale interessato.

2 - Gli impianti che godono di questo regime speciale sono identificati come impianti dedicati al recupero e riciclo di materia ed alla riparazione e riutilizzazione di prodotti:

a) impianti per rifiuti indifferenziati urbani di Trattamento Meccanici Biologico dedicati alla massimizzazione del recupero di materiali al fine del riciclo, e con esclusione di produzione CDR/CSS, con eventuale linea di presso-estrusione delle plastiche e produzione di materia prima secondaria,

b) impianti per trattamento di frazione organica da rifiuti urbani attraverso il compostaggio aerobico ed anerobico alimentati con la FORSU ed in quota minoritaria da biomassa da scarti agricoli con capacità di trattamento inferiore a 100 tonn/giorno,

c) impianti di selezione e riciclo di frazioni secche differenziate, con eventuale linea di presso-estrusione delle plastiche e produzione di materia prima secondaria,

d) Eco-park ed isole ecologiche a servizio del riuso-riparazione-recupero di ingombranti, rifiuti urbani pericolosi ed oggetti e materiali riutilizzabili per la comunità locale,

3 - Gli impianti di cui al comma 2 punto b) di tipo anaerobico saranno autorizzati a patto che il biogas prodotto sia immesso nella rete pubblica di distribuzione gas, tramite trattamenti di purificazione ed adeguamento alle caratteristiche richieste dai gestori della rete stessa, escludendo il ricorso alla co-combustione del biogas prodotto con tale processo tecnologico. Tale procedura si intende estesa agli impianti di tipo anaerobico di qualsiasi dimensione ed alimentati sia da FORSU che da RSU che da scarti agricoli e biomasse in generale.

Art.14Tariffa puntuale

1 - Dalla data di entrata in vigore della presente legge si stabilisce il passaggio al sistema di Tariffa puntuale, in cui la quota di tariffa variabile è direttamente proporzionale alla % di R.U.R. conferito, con sistema di rilevazione e contabilità per singola utenza.

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162 - Sulla base di quanto previsto nell’art. 238 del DLgs 152/2006 e smi e delle nuove normative in itinere si prevede un regime transitorio che prevede comunque il passaggio al sistema della Tariffa puntuale entro e non oltre tre anni.

Art.15ARO e ATO

1 - Dalla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della programmazione e gestione del ciclo rifiuti possono essere istituiti gli A.R.O. o Ambiti di Raccolta Ottimale, ai sensi dell’art. 200 comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che hanno potere di integrazione ed attuazione rispetto alle linee guida previste nel Piano rifiuti regionale vigente.

2 - Gli A.R.O. sono costituiti in bacini di utenza omogenei tra più Comuni che ottimizzino la filiera della raccolta differenziata, intesa al Recupero Totale con esclusione dell’incenerimento del residuo secco e laddove esistano le condizioni per l’attuazione della relativa impiantistica di servizio. Gli A.R.O. sono riconosciuti come Autorità d’ambito autonoma dagli A.T.O. assumendone i poteri previsti all’art. 201 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

3 - Le Regioni provvedono ad aggiornare i rispettivi Piani rifiuti regionale di riferimento inserendo gli A.R.O. costituiti e provvedendo alla procedura prevista dall’art. 200 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art.16Certificati bianchi

1 - Sono istituiti i “certificati bianchi” quali sistema di incentivazione degli impianti ricompresi nell’art. 4 ed elencati nell’art. 8, che finanzi l’attività di riconversione impiantistica industriale e di gestione ordinaria di questi nuovi impianti stessi.

2 - Tale attività sarà finanziata con i fondi affluenti al CONAI e con un apposito Fondo di rotazione del Ministero dell’Ambiente costituito dall’introito della tassazione prevista dall’art. 205 comma 7 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., relativa alla addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito.

3 - Nell’ambito del Programma nazionale di riconversione impiantistica industriale sono istituite forme di partecipazione permanente dei cittadini e delle Comunità locali, rispettivamente con le istituzioni locali e gli A.R.O. od A.T.O. di riferimento, che garantiscano l’informazione ed il confronto operativo sulle modalità di attuazione del citato percorso.

Art.17Compiti del CONAI

1 - Il CONAI assume come nuova missione istituzionale il passaggio dalla gestione del recupero degli imballaggi differenziati alla gestione del riciclo e recupero di tutte le frazioni secche differenziate, nell’ambito di quanto previsto dagli obiettivi di riciclo e recupero di materia specificati nell’art. 1. 2 - Tale attività sarà improntata a fornire una remunerazione di base al "sistema del riciclaggio" per difenderlo da fenomeni speculativi e quindi per garantire comunque una economicità minima al recupero dei materiali anche in presenza di una fase debole di mercato. A questo proposito si prevede una indicizzazione delle remunerazione CONAI sensibili alle oscillazioni verso l’alto del valore delle materie prime seconde.

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163 - Il CONAI, quale organismo privato ma senza fini di lucro, favorisce la nascita di ulteriori filiere di riciclo/recupero, evitando forme monopolistiche nella sua attività e consentendo ai Comuni di poter entrare ed uscire dalle convenzioni in funzione di fasi in cui il "libero mercato" divenga più remunerativo. 4 - Il CONAI è tenuto ad investire altresì nel settore Riprogettazione di prodotti ed imballaggi almeno il 30% delle risorse annue disponibili, secondo le linee guida di un Piano Nazionale di Prevenzione ed applicando il criterio della “responsabilità estesa dei produttori”, provvedendo a finanziare i Centri di ricerca e Riprogettazione industriale sul rifiuto residuo presso tutti gli impianti di discarica autorizzati come previsto all’art. 7 presente legge.

5 - Sulla base di un rigoroso protocollo, sottoscritto dal CONAI con le Aziende produttrici, le associazioni nazionali di cittadini e dei consumatori e la Grande Distribuzione Organizzata, dovrà essere rivista l’immissione sul mercato dei beni di consumo volto a minimizzare gli sprechi di materia e di energia. Nell’ambito del nuovo ordinamento delle funzioni del CONAI dovrà essere prevista la rappresentatività interna al Consiglio di amministrazione delle comunità locali, attraverso la nomina da parte degli A.R.O. od A.T.O. di almeno un esperto in ogni ambito che andrà a costituire un collegio civico nazionale quale organismo partecipante con diritto di voto al C.d.A. del CONAI stesso.

Art.18Controllo e monitoraggio

1 - Il Ministero dell’Ambiente, l’ISPRA, le Regioni, le Province e le Comunità locali sono investite del controllo e del monitoraggio dell’attuazione del piano di riconversione industriale, che sarà affidato al CONAI come soggetto attuatore con clausola di attivazione di tavolo periodico semestrale di confronto con le comunità locali e le amm.ni comunali interessate.

2 - L’attività del CONAI stesso dovrà essere improntata alla totale trasparenza nella gestione dei flussi di materiali differenziati gestiti tramiti i singoli consorzi di filiera, con l’istituzione di un Rapporto annuale in cui si evidenzi l’assoluta esclusione del conferimento di frazioni differenziate ad impianti di incenerimento/combustione e i risultati di gestione in % materia riciclata oltre che differenziata.

Art.19Piano di monitoraggio sanitario

1 - Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province interessate, in collaborazione con l’Istituto Superiore della Sanità, il C.N.R., l’E.N.E.A., gli ordini professionali dei Medici e le Comunità locali provvedono alla stesura di un “Piano di monitoraggio sanitario ed ambientale” per individuare aree e bacini industriali in cui la presenza di discariche, di impianti di incenerimento/combustione e di attività industriali illegali ha determinato un danno ambientale permanente e patologie alla salute pubblica.

2 - Tale piano dovrà provvedere ad identificare il soggetto responsabile del danno ambientale, ad identificare le attività di bonifica sul territorio ed ad avviare le azioni di prevenzione e cura delle patologie riscontrate tra cui una mappatura del latte materno e del latte vaccino in un campione significativo di popolazione residente e di aziende zootecniche e di lavorazione del latte operanti nel settore.

3 - Nell’ambito del suddetto Piano saranno istituiti i relativi Registri dei Tumori nelle aree e bacini industriali delimitati in cui non risultino già istituiti e/o funzionanti, attraverso il conferimento di risorse e poteri alle strutture sanitarie locali. Una particolare attività di ricerca, monitoraggio e prestazione sanitaria dovrà essere erogata nei confronti degli operatori e lavoratori impiegati in questi impianti attraverso forme di

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16prevenzione, monitoraggio e profilassi specifiche attuate da strutture convenzionate con il S.S.N. e finanziate dai gestori degli impianti stessi.

Art.20Reato di inquinamento

1 - Si istituisce con la presente legge il reato di inquinamento e danno ambientale ed alla salute pubblica, relativamente alle violazioni degli articoli dal 255 al 261 del DLgs 152/2006, che prevede la pena di anni (…) di reclusione a carico di chiunque cagiona il danno con particolare aggravante per i soggetti industriali che nell’esercizio dell’attività stessa hanno causato danno permanente all’ecosistema naturale ed alle comunità residenti per imprevidenza o voluta inosservanza delle norme in materia di tutela ambientale.

2 - I soggetti che saranno identificati come responsabili di inquinamento e danno ambientale ed alla salute pubblica saranno perseguiti sia ai fini della responsabilità penale che della responsabilità civile ai fini della esecuzione delle opere di bonifica necessarie e del risarcimento economico alle comunità locali ed allo Stato in quanto titolare del demanio territoriale.

3 - Gli inceneritori siti in un raggio di 30 Km da punti di rilevamento dove si registrano superamenti dei limiti di legge di concentrazione nell’aria dei PM10 per almeno 2 giorni nell’arco di 15 giorni dovranno essere spenti entro il giorno successivo il secondo sforamento e non potranno essere rimessi in esercizio prima che siano trascorsi almeno 15 giorni senza ulteriori con nuovi superamenti dei limiti.4 – la mancata osservanza del comma 3 costituisce reato di inquinamento.

Art.21Piani di riconversione industriale

1 - Il Ministero dell’Ambiente provvede a redigere un Piano Nazionale di Prevenzione mirato alla Riprogettazione industriale che includa i criteri di riduzione dei rifiuti organici e che detti le linee-guida operative e generali al CONAI per l’attuazione del principio di responsabilità estesa del produttore e del criterio progettuale-industriale della decostruibilità e riciclabilità totale entro il 2020 delle singole parti componenti, trasmettendolo alle Regioni per l’inserimento nei piani regionali di gestione dei rifiuti e per la determinazione degli obiettivi territoriali al 2020.

2 - Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge ogni singolo produttore di beni materiali dovrà indicare per ogni singolo bene prodotto e per ogni singolo componente dei beni prodotti le modalità e le tecnologie di riciclaggio.

3 - A partire dal 2016 è vietato la produzioni e l’importazione di beni non riciclabili e/o non compostabili al 100%.

Art.22Piani di razionalizzazione della filiera alimentare

1 - Il ministero dello sviluppo agricolo in coordinazione col ministero dell’ambiente e del commercio, con le associazioni ambientaliste, le associazioni degli agricoltori, con l’industria di trasformazione e del commercio, con le associazioni dei consumatori e con il Consorzio Italiano Compostatori, provvede a redigere un piano di tutta la filiera agro-alimentare dalla produzione al consumo, per la razionalizzazione e l’efficiente utilizzo delle risorse agro-alimentari e per l’uso più corretto degli alimenti in scadenza, dei sottoprodotti, degli scarti alimentari al fine di ridurre gli ingenti sprechi di prodotti del settore, nonché degli

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16imballaggi a questi associati, e per finalizzare quanto non più utile ai fini alimentari umani e zootecnici e per la ricostituzione della fertilità dei suoli contro i gravi processi di desertificazione in atto.

2 - Ogni singola regione dovrà svolgere un’indagine sul proprio territorio per individuare le zone con scarsa presenza di sostanza organica (<3,5%) ed emanare norme per un loro recupero, con l’utilizzo preferenziale di compost derivante da raccolta selezionata di rifiuti, anche tramite incentivi.

3 - La raccolta differenziata della frazione organica umida deve obbligatoriamente essere effettuata presso tutte le utenze che non praticano il compostaggio domestico o collettivo, pratiche da favorire in forma prioritaria ai fini della riduzione a monte.

4 – E’ reso obbligatorio per tutte le aree di verde pubblico superiori all’ettaro allestire al loro interno una zona di compostaggio in cui operare la trasformazione in compost della frazione organica derivante dagli sfalci e potature leggere della stessa area verde nonché delle altre aree verdi del comune, fino a un massimo di 1000 ton/anno per ogni zona. Queste zone, tramite apposito regolamento comunale possono essere utilizzate anche per la trasformazione in compost della frazione vegetale derivante dalle aree verdi provate circostanti.

5 - È consentito e promosso il compostaggio collettivo di quartiere. Tale pratica è regolamentata dai comuni.

Art.23Centri per il riuso e il riciclo

1 - Ai fini del riutilizzo dei beni a fine vita entro il 2016 almeno un centro di raccolta ogni 20.000 abitanti andrà riconvertito a centro per il riuso e in riciclo in cui i beni di cui il possessore vuole disfarsi suscettibili, in toto i nei singoli componenti, di possibile riuso dovrà essere indirizzato verso aree di deposito per le successive fasi di Riparazione/Riuso di tali beni, senza che questi siano classificati come rifiuti. Mentre i beni non suscettibili di riuso saranno indirizzati verso le aree tradizionali di deposito tipiche dei centri di raccolta per l’invio successivo a Riciclo.

2 - Tali strutture saranno affidate tramite procedure di gara con preferenzialità, ma non in via esclusiva, ad associazioni di volontariato, cooperative sociali ed Onlus del territorio. Deve inoltre rispettarsi la previsione entro e non oltre il 2016 per la costruzione di un Centro di Riparazione/Riuso almeno ogni ventimila abitanti e comunque almeno uno in ogni Provincia.

Art.24Ruolo del volontariato e della coop sociale

1 - Si prevede che le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e le Onlus possano effettuare saltuariamente, all’interno di progetti e/o campagne di sensibilizzazione ed informazione temporalmente limitate, raccolta di materiali selezionati non pericolosi per finanziare le proprie attività sociali esercitando tali attività sulla base di un accordo con il Comune interessato in cui si indichi il soggetto responsabile ed il periodo di attività previsto comunque non superiore a sei mesi.

Art.25Normativa derivata

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161 - Norme finanziarie nazionali e di riferimento regionale devono essere elaborate rispetto al Programma nazionale di riconversione industriale, nell’ambito delle competenze attribuite alle Regioni stesse.

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