Regolamento Aziendale per la Sicurezza e la salute dei ... · tutela della salute e della sicurezza...

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Azienda USL 12 di Viareggio U.O.C. Serv.Prev.Protezione REGOLAMENTO AZIENDALE SICUREZZA In attuazione del D.Lgs 81/2008 RAS Rev. 01 Pag 1 di 21 Regolamento Aziendale per la Sicurezza e la salute dei lavoratori nell’Azienda USL n.12 di Viareggio (in applicazione del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i.) FASE FUNZIONE NOME FIRMA Collab.ne Responsabile Serviz. Prev. Prot. (SPP) Ing. Marco CIRILLI Direttore Generale (Datore di Lavoro) Dott. Brunero BALDACCHINI DATA: 01 luglio 2013 Referente R.L.S. REV. 01

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nell’Azienda USL n.12 di Viareggio (in applicazione del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i.)

FASE FUNZIONE NOME FIRMA Collab.ne Responsabile

Serviz. Prev. Prot. (SPP) Ing. Marco CIRILLI

Direttore Generale (Datore di Lavoro)

Dott. Brunero BALDACCHINI

DATA: 01 luglio 2013

Referente R.L.S.

REV. 01

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INDICE TITOLO I° - ADEMPIMENTI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Quadro normativo di riferimento Art. 3 - Funzioni di competenza del direttore generale Art. 4 - Funzioni di competenza dei direttori delle unità operative/unità funzionali aziendali Art. 5 - Obblighi dei preposti Art. 6 - Obblighi dei lavoratori Art. 7 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione Art. 8 - Compiti del medico competente Art. 9 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e loro attribuzioni Art. 10 - Informazione dei lavoratori Art. 11 - Formazione dei lavoratori Art. 12 - Contratto d'appalto o contratto d'opera Art. 13- Obblighi e competenze relativi a luoghi di lavoro. Art. 14 - Obblighi e competenze relativi ad uso attrezzature di lavoro Art. 15 - Obblighi e competenze relativi ad uso di dispositivi di protezione individuale Art. 16 - Obblighi e competenze relativi a rischi specifici TITOLO II° - ADEMPIMENTI SPECIFICI Art. 17 - Deleghe del direttore generale Art. 18 - Medico competente Art. 19- U.O.C. Servizio Prevenzione e Protezioine Art. 20 - U.O.C. Risorse Umane - Ufficio stato giuridico e matric. e provv. disciplinari Art. 21 - U.O.C. Direzione sanitaria ospedaliera Art. 22 - U.O.C. Amministrazione contabile e patrimoniale - Ufficio Att. Economali Art. 23 - U.O.C. Nuove opere e manutenzione immobili Art. 24 - U.O.C. Nuove opere e manutenzione immobili - settore Tecnologie Sanitarie Art. 25 - U.O.C. Farmaceutica Art. 26 - Referente Tecnologie Informatiche Art. 27 - Gestione Emergenze – (Responsabili di Edificio) TITOLO III° DISPOSIZIONI FINALI Art. 28 - Entrata in vigore e pubblicità Allegato a1 : Fac-simile incarico dirigenti Allegato a2 : Fac-simile incarico responsabili di edificio

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REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI nell’Azienda USL 12 di Viareggio

(in attuazione del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i.)

TITOLO I° - ADEMPIMENTI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina le modalità attuative da parte dell’Azienda USL n. 12 di Viareggio, di seguito chiamata Azienda, del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito per brevità chiamato D. Lgs. 81/08.

Art. 2 – Quadro normativo di riferimento 1. Il quadro normativo di riferimento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro è contenuto

nei seguenti provvedimenti legislativi: � D. Lgs. 81/08, attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009 n.106, e s.m.i.;

2. Costituiscono norme integrative gli ulteriori provvedimenti normativi: � D.Lgs. 17 marzo 1995, n.230: attuazione di direttive comunitarie in materia di

radiazioni ionizzanti, e s.m.i. � D.M. Interno 10 marzo 1998: prevenzione incendi; e s.m.i.

3. Per la valutazione in materia di sicurezza, di ambienti di lavoro, macchine, attrezzature, utensili, sostanze pericolose ed in generale di tutti i materiali già utilizzati in azienda o di nuova acquisizione, si fa riferimento alle disposizioni di legge attualmente in vigore ed alle norme di buona tecnica ove disponibili.

Art. 3 – Funzioni di competenza del direttore generale 1. Al direttore generale, individuato come “datore di lavoro” dell’Azienda, spettano le seguenti funzioni non delegabili: � valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli

riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro (ex art.17 DLgs 81/08);

� redazione, all’esito della valutazione di cui al punto precedente, di un documento, custodito presso l’Azienda, denominato di seguito documento di valutazione rischi aziendale (DVR), (ex art.28 D.Lgs 81/08) contenente: a – una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b - l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale adottati, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d - l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui debbono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

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� designazione del responsabile e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, di

seguito chiamato SPP, all’interno dell’Azienda, secondo le regole di cui agli artt.31 e 32 del D.Lgs.81/08;

� nomina del medico competente, di cui all’art 18 comma a) secondo le regole dell’art.38 del D.Lgs. 81/08.

2. Il direttore generale, inoltre, adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori elencate nell’art.18 comma 1 del D.Lgs.81/08 ed in particolare: � designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza;

� aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione e protezione;

� richiede l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal D.Lgs.81/08 informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva;

� permette ai lavoratori di verificare, mediante i rappresentanti per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute, e consente ai rappresentanti per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all’art.17 del D.Lgs.81/08;

� tiene un registro nel quale sono adottati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno 1 giorno. Nel registro sono annotati il nome, cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti, è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza;

� consulta i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori nei casi previsti dall’art.50 del D.Lgs.81/08;

� adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per i casi di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda ed al numero delle persone presenti;

� indice almeno una volta all’anno la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs.81/08

3. Il direttore generale effettua la valutazione ed elabora il documento di cui al comma 1 in collaborazione con il responsabile del SPP e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione con i rappresentanti per la sicurezza. 4. La valutazione ed il documento di cui al comma 1 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Art. 4 – Funzioni di competenza dei direttori delle unità operative/unità funzionali aziendali 1. I direttori di tutte le unità operative e unità funzionali aziendali, semplici e complesse, così

come risultano incaricati tempo per tempo dal Direttore Generale, sono individuati, ciascuno per le attività di propria competenza, in qualità di dirigente (così come definito ai sensi dell’art.2 comma 1 lettera d del D.Lgs 81/08: “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura

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dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”),

2. I direttori delle unità operative e unità funzionali, individuati come dirigenti ai sensi del D.Lgs.81/08, avvalendosi della collaborazione del SPP adottano le seguenti misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori (ex art. 18 DLgs 81/08): � tengono conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute

ed alla sicurezza nell’affidare i compiti agli stessi; � forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, richiedendoli alla competente struttura organizzativa aziendale e assicurandosi del buon esito della fornitura;

� adottano le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

� richiedono l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

� adottano le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e impartiscono le istruzioni ai lavoratori, per l’abbandono del posto di lavoro o della zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile;

� informano il più presto possibile i lavoratori esposti al pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e comunicano loro le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

� adempiono agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08

� si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

� prendono appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno.

4. I direttori delle unità operative e unità funzionali, individuati come dirigenti ai sensi del D.Lgs.81/08, qualora per lo svolgimento dei compiti di cui sopra ravvisassero la necessità inderogabile di acquisti, interventi, riparazioni o comunque di costi da sostenere, potranno accedere ai fondi aziendali per la sicurezza, attraverso motivata e dettagliata richiesta alla Direzione Aziendale, che compatibilmente con le esigenze di bilancio provvederà all’evasione della richiesta, sollevando così il dirigente da ulteriori responsabilità in merito. Resta ferma la responsabilità del Dirigente nell’individuare e/o mettere in atto ogni possibile misura alternativa per la massima riduzione del rischio, nelle more dell’attuazione degli interventi richiesti.

5. I direttori delle unità operative e unità funzionali , individuati come dirigenti ai sensi del D.Lgs.81/08, forniscono direttamente al Direttore Generale supporto e collaborazione nelle attività di valutazione del rischio, individuazione delle misure di prevenzione e programmazione del loro miglioramento. Il responsabile del SPP è tenuto a fornire ed illustrare a tali dirigenti il documento di valutazione del rischio DVR aziendale, con particolare riferimento alla parte che riguarda le attività di loro specifica competenza, assicurando la tempestiva informazione ad ogni aggiornamento di tale documento.

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6. I direttori delle unità operative e unità funzionali, individuati come dirigenti ai sensi del

D.Lgs.81/08, hanno facoltà di proporre al Direttore Generale la nomina, tra i dipendenti della rispettiva struttura in possesso dei necessari requisiti, di uno o più dipendenti “preposti”, che nell’ambito delle proprie competenze e attribuzioni disciplinate dalla normativa vigente, dallo statuto aziendale e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sovrintendono e vigilano sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

7. E’ compito dei direttori delle unità operative e unità funzionali, individuati come dirigenti ai sensi del D.Lgs.81/08, comunicare tempestivamente al SPP le eventuali variazioni riguardanti i luoghi di lavoro, le attrezzature di lavoro, le sostanze chimiche utilizzate, i processi di lavorazione, l’assegnazione di personale e più in generale l’organizzazione del lavoro, secondo procedure standard predisposte dal SPP.

8. I direttori delle unità operative e unità funzionali, individuati come dirigenti ai sensi del D.Lgs.81/08, partecipano a corsi di formazione, in regime di aggiornamento obbligatorio, riguardanti le tematiche della sicurezza e igiene del lavoro, a completamento e aggiornamento della propria professionalità, secondo quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Art.5 - Obblighi del preposto

I preposti, di cui al comma 5 del precedente articolo, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono (ex art.19 D.Lgs 81/08):

� sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

� verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

� richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

� informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

� astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

� segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

� frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art.37 D.lgs 81/08

Art. 6 - Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di

quella di altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle

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sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed al mezzi forniti dal direttore generale o dal dirigente (ex art.20 D.Lgs 81/08).

2. In particolare i lavoratori: � osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal direttore generale, dai direttori delle

unità operative e funzionali, e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

� utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati chimici, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

� utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; � segnalano immediatamente, ai direttori delle unità operative e funzionali o ai preposti le

deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati chimici, mezzi di trasporto e altre attrezzature di lavoro, nonché di dispositivi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al rappresentante dei lavoratori;

� non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

� non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;

� si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; � contribuiscono, insieme al direttore generale, al direttore della loro unità operativa o

funzionale, individuato come dirigente ai sensi del D.Lgs.81/08, ed ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Art. 7 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione 1. Il SPP provvede:

� all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti, sulla base della conoscenza dell'organizzazione aziendale;

� ad elaborare per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;

� ad elaborare le procedure di sicurezza e salute per le varie attività aziendali (di concerto con dirigenti e preposti delle strutture interessate);

� a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; � a collaborare con il direttore generale alla redazione del documento di prevenzione di

cui all’art. 17, comma 1, del D.Lgs.81/08, e dei suoi aggiornamenti; � a organizzare e partecipare alle riunioni aziendali di prevenzione e protezione dai rischi

di cui all'art. 35 del D.Lgs.81/08 ; � a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/08.

2. Il SPP acquisisce dalle competenti strutture aziendali ed anche tramite i direttori delle unità operative e unità funzionali, individuati come dirigenti ai sensi del D.Lgs.81/08, ed i preposti che sono tenuti a fornire la massima collaborazione, informazioni in merito a:

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� l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione della misure preventive e

protettive nella varie strutture aziendali; � la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

Art. 8 - Compiti del medico competente

1. Il Medico Competente, come previsto dagli artt. 25 e 41 D.Lgs 81/08: � collabora con il direttore generale e con il servizio di prevenzione e protezione alla

valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’ organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

� programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs 81/08; � istituisce ed aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore

sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso l'azienda con salvaguardia del segreto professionale;

� fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione delle attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

� informa ogni lavoratore interessato dei risultati dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art.41 del D.Lgs 81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

� comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/08, al direttore generale, al responsabile SPP , ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;

� visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

� consegna al direttore generale, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.196/03 e con salvaguardia del segreto professionale;

� consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

� collabora all'attività di informazione e formazione di cui agli art. 10 e 11 del presente regolamento.

2. Il medico competente può avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti di medici specialisti operanti nelle varie strutture aziendali e delle strutture diagnostiche aziendali.

3. Il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 41 D.Lgs 81/08 esprime un giudizio sulla idoneità, per iscritto, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al direttore generale, e inoltre al direttore di UO/UF o responsabile di area.

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Art. 9 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e loro attribuzioni

1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono nominati secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro tempo per tempo vigente.

2. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: � accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; � è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi,

alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda;

� è consultato sulla designazione degli addetti al servizio prevenzione e protezione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

� è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 11 del presente regolamento;

� riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione degli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

� riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; � riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista per i

lavoratori ai sensi dell’art 37 D.Lgs 81/08; � promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione

idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; � formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità

competenti; � partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/08; � fa proposte in merito all'attività di prevenzione; � avverte il direttore generale, il responsabile del SPP ed i direttori delle unità operative e

funzionali dei rischi individuati nel corso della sua attività; � può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e

protezione dai rischi adottate dal direttore generale o dai dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le proprie funzioni in orario di lavoro, disponendo del tempo necessario secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale, utilizzando i mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

4. Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha accesso per l’espletamento della sua funzione, al documento aziendale di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell’art. 17 c.1, D.Lgs.81/08, di cui all’art. 3 del presente regolamento, nonché al registro degli infortuni,e ai documenti di valutazione rischi interferenti di cui all’art,26 c.3 D.Lgs 81/08.

Art. 10 - Informazione dei lavoratori

1. Il direttore generale provvede, avvalendosi della collaborazione del SPP e dell’U.O. Formazione, affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione su: � i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività della azienda; � le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

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� i nominativi del responsabile del SPP e del medico competente, e le modalità per

rivolgersi ad essi; � le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei

lavoratori; � i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi,

evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso, e le modalità per rivolgersi ad essi. 2. Il direttore generale provvede altresì, con la collaborazione del SPP e dei direttori delle

unità operative e unità funzionali, individuati come dirigenti ai sensi del D.Lgs.81/08, ciascuno per la struttura organizzativa di competenza, affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione su: � i rischi specifici cui è esposto in relazione alla attività svolta, le normative di sicurezza e

le disposizioni aziendali in materia; � i pericoli connessi all'uso delle sostanze e preparati pericolosi sulla base delle schede

dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica.

Art. 11 - Formazione dei lavoratori 1. Il direttore generale, come dettagliatamente previsto dall’art. 37 D.Lgs. 81/08, assicura,

avvalendosi della collaborazione del SPP, del medico competente, dell'U.O. Formazione, degli animatori di formazione, ciascuno per il settore di competenza, e di quelle figure aziendali od esterne il cui contributo venga ritenuto essenziale per effettuare un adeguato programma formativo, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alla propria mansione, secondo quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti vigenti.

2. La formazione deve avvenire in occasione: � dell'assunzione; � del trasferimento o cambiamento di mansione; � dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.

3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente le normative in materia di sicurezza e salute ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

5. i direttori di unità operativa e unità funzionale, indicati come dirigenti ai sensi del D.Lgs 81/08, ed i preposti ricevono adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

6. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.

7. La formazione dei lavoratori deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

8. Il responsabile del SPP, con la collaborazione di tutti i soggetti indicati al comma 1, predispone la programmazione annuale di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il direttore generale, dopo l’esame nella riunione periodica di

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prevenzione e protezione dai rischi, ne dispone l’adozione nell’ambito del piano annuale di formazione.

Art. 12 - Contratto d'appalto o contratto d'opera 1. Il direttore generale, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08, in caso di affidamento di lavori

all'interno dell'Azienda a soggetti esterni (aziende e lavoratori autonomi), attraverso i direttori delle UU.OO.CC. Nuove Opere e Manutenzioni Immobili e Amministrazione Contabile e Patrimoniale (Ufficio Attività Economali, logistica e rapporti con estav) e gli eventuali preposti, con la collaborazione del SPP:

� verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato e agricoltura, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in relazione all’appalto da affidare;

� fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. In caso di affidamento di lavori all'interno dell'azienda a soggetti esterni (aziende e lavoratori autonomi), i direttori delle UU.OO.CC. Nuove Opere e Manutenzioni e Amministrazione Contabile e Patrimoniale (ufficio Attività Economali, logistica e rapporti con estav) e gli eventuali preposti, con la collaborazione del SPP, e dei datori di lavoro dei soggetti esterni e loro incaricati:

� cooperano all'attuazione della misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

� coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva

� informano i direttori delle unità operative interessate dai lavori, individuati come dirigenti ai sensi del D.Lgs.81/08, ed i loro preposti, su responsabili, organizzazione, modalità e durata dei lavori e sugli eventuali rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e degli utenti aziendali.

3. In caso di affidamento di lavori contemporanei all’interno dell’azienda a più soggetti esterni (aziende o lavoratori autonomi), il direttore U.O.C. Nuove Opere e Manutenzioni, o suo delegato, assume il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, al fine di garantire l’organizzazione e le procedure del coordinamento, per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e degli utenti aziendali.

4. Le imprese appaltatrici o i singoli lavoratori autonomi sono direttamente responsabili dei rischi della propria attività.

Art. 13 - Obblighi e competenze relativi a luoghi di lavoro. Per assicurare gli obblighi relativi alla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, nonché agli impianti e dispositivi di sicurezza ad essi pertinenti, in caso di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli stessi, ferma restando la responsabilità del direttore generale per le decisioni e scelte che non rientrino nelle competenze dei vari Dirigenti:

� il direttore U.O.C. Nuove Opere e Manutenzione Immobili cura la verifica circa l’applicazione della normativa di sicurezza e salute dei lavoratori nella progettazione,

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costruzione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili ed impianti aziendali;

� i direttori delle unità operative e unità funzionali ed i Responsabili di Edificio (individuati nei responsabili di Presidi Distrettuali elencati nella deliberazione n.253 del 29.07.2009 e s.m.i.), ciascuno per i luoghi di lavoro ad esso assegnati, curano gli aspetti gestionali e di corretto uso e mantenimento con obbligo di immediata segnalazione alla U.O.C. Nuove Opere e Manutenzione Immobili di qualsiasi eventuale condizione di rischio a cui non potessero direttamente porre rimedio;

� il Dirigente Responsabile del Presidio Ospedaliero e il Dirigente Responsabile di Zona Distretto, ciascuno per la propria competenza, curano gli aspetti di corretta destinazione d’uso dei vari locali.

Art.14 – Obblighi e competenze relativi ad uso attrezzature di lavoro Per assicurare gli obblighi relativi alla sicurezza e alla salute nella scelta, installazione, uso e mantenimento delle attrezzature di lavoro, il direttore generale, ferma restando la responsabilità per le decisioni e scelte che non rientrino nelle competenze dei vari dirigenti, incarica:

� per gli aspetti di scelta tecnica il direttore dell’unità operativa o unità funzionale cui l’attrezzatura è destinata, sempre in collaborazione con il SPP e, a seconda dei casi, con la U.O.C. Nuove Opere e Manutenzioni Immobili (per impianti tecnici fissi di tipo strutturale), con il referente Tecnologie Sanitarie della stessa U.O.C. (per apparecchiature di tipo biomedicale) e infine con la U.O.C. Amministrazione Contabile e Patrimoniale - Ufficio Attività Economali Logistica e rapporti con Estav (per apparecchiature tecnico-economali)

� per gli aspetti gestionali e di corretto utilizzo e mantenimento il direttore dell’unità operativa o unità funzionale cui l’attrezzatura è assegnata;

� per aspetti informativi e formativi sul corretto, sicuro e igienico utilizzo da parte dei lavoratori il direttore dell’unità operativa o unità funzionale cui l’attrezzatura è assegnata, in collaborazione con il SPP e la U.O. Formazione e con le altre strutture aziendali di cui al primo punto, secondo il piano annuale di cui all’art. 11 del presente regolamento.

Art. 15 - Obblighi e competenze relativi ad uso di dispositivi di protezione individuale

Per assicurare l’adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza nella scelta, uso e mantenimento dei dispositivi di protezione individuale, di seguito chiamati DPI, sulla base dei risultati della valutazione del rischio, e l’obbligo a fornire ai lavoratori i DPI conformi alla normativa vigente, ferma restando la responsabilità del direttore generale per le decisioni e scelte che non rientrino nelle competenze dei vari dirigenti:

� il direttore dell’unità operativa o unità funzionale cui il DPI è destinato, in collaborazione con il SPP, e, a seconda dei casi, con il medico competente cura gli aspetti di scelta tecnica, nonché quelli gestionali e di corretto utilizzo e mantenimento;

� il direttore dell’unità operativa o unità funzionale cui il DPI è destinato cura inoltre gli aspetti informativi e formativi sul corretto, sicuro e igienico utilizzo da parte dei lavoratori, in collaborazione con il SPP e la U.O. Formazione , secondo il piano annuale di cui all’art. 11 del presente regolamento ;

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� il direttore della U.O.C. Amministrazione Contabile e Patrimoniale - Ufficio Attività

Economali Logistica e rapporti con Estav, cura gli aspetti di approvvigionamento dei DPI proposti dal dirigente interessato e dal SPP;

Art.16 – Obblighi e competenze relativi a rischi specifici

il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori contro una serie di rischi specifici, e precisamente:

� movimentazione manuale dei carichi; � uso di attrezzature munite di videoterminali; � agenti cancerogeni mutageni; � agenti chimici; � agenti biologici; � atmosfere esplosive;

ferma restando la responsabilità del direttore generale per le decisioni e scelte che non rientrino nelle competenze dei vari Dirigenti, compete:

� per gli aspetti di valutazione dei vari rischi specifici al responsabile del SPP, in collaborazione con il medico competente, con eventuale proposta di attrezzature di ausilio e/o di protezione;

� per gli aspetti di carattere gestionale, organizzativo, procedurale e di informazione ai lavoratori ai direttori delle unità operative o funzionali, ciascuno per quella di competenza, in cui la valutazione di cui al punto precedente abbia individuato la presenza di uno o più dei rischi suddetti;

� per i compiti di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al medico competente ; � per gli aspetti informativi e formativi al direttore U.O. Formazione , in collaborazione

con il SPP, il medico competente e i vari direttori di cui sopra.

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TITOLO II° - ADEMPIMENTI SPECIFICI

Art. 17 – Deleghe del direttore generale Il direttore generale può assegnare ulteriori attribuzioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro aziendali, specifiche e nominative, al singolo dipendente qualora lo ritenga opportuno curando la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della delega. Tali attribuzioni si aggiungono agli adempimenti di carattere generale eventualmente già previsti in capo alle diverse figure aziendali secondo i precedenti articoli del presente regolamento. Per quanto sopra il direttore generale delega gli adempimenti specifici elencati negli articoli seguenti ai direttori delle unità operative o funzionali ivi indicati, nella loro qualità di dirigenti ai sensi del DLgs 81/08 , o in alcuni casi ai Responsabili di Edificio; il dirigente o il responsabile di edificio accetta la suddetta delega specifica mediante sottoscrizione della lettera di delega, riportata in fac-simile in allegato.

Art. 18 – Medico competente 1. Il medico competente provvede alla custodia della cartella sanitaria e di rischio di ogni

lavoratore interessato, con salvaguardia del segreto professionale consegnandone copia al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro o quando lo stesso ne faccia richiesta.

2. Il medico competente, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, deve collaborare e fornire consulenza alle figure aziendali che ne facciano esplicita richiesta.

Art. 19 - U.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione 1. Il direttore della U.O.C. S.P.P. provvede:

� alla predisposizione del documento di cui all’ art.3 comma 1 secondo capoverso del presente Regolamento, anche in collaborazione con il medico competente

� all’organizzazione e verbalizzazione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi previste dall’ art. 35 del D.Lgs. 81/08, anche in rappresentanza del direttore generale in caso di sua assenza;

� al coordinamento degli interventi atti migliorare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro dell’Azienda;

� alla verifica, in tempi brevi ed avvalendosi della collaborazione della U.O.C. Medicina d’urgenza e pronto soccorso e della U.O.C. Risorse Umane (Ufficio stato giuridico e matricolare e provvedimenti disciplinari), delle modalità di accadimento degli infortuni sul lavoro dei dipendenti, elaborando periodicamente statistiche ai fini di approfondimento e di studio;

� a ricevere l’informazione destinata al datore di lavoro sulle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza a soggetti aziendali e a controllare l’ottemperanza a tali prescrizioni.

2. La U.O.C. S.P.P. deve collaborare e fornire assistenza in materia di salute e sicurezza del lavoro alle figure aziendali che ne facciano esplicita richiesta.

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Art. 20 - U.O.C. Risorse Umane (Ufficio stato giuridico e matric. e provvedimenti disciplinari)

Alla U.O.C. Risorse Umane compete la tenuta in custodia ed il costante aggiornamento del registro degli infortuni e delle malattie professionali dei dipendenti dell’Azienda, comunicando poi tempestivamente gli accadimenti al SPP, anche quando gli stessi non provocano l'assenza dal lavoro del dipendente.

Art. 21 - U.O.C. Direzione sanitaria ospedaliera Alla U.O.C. Direzione Sanitaria Ospedaliera compete la rilevazione (e la successiva gestione sanitaria) degli infortuni legati al rischio biologico subiti dai lavoratori mediante una scheda informativa elaborata in stretta collaborazione con il medico competente e con il SPP, per l’attivazione della procedura di sorveglianza sanitaria all’uopo predisposta. Tali schede di rilevazione devono essere fornite in copia al SPP che le utilizza per approfondimenti riguardanti la valutazione del rischio biologico, per l’individuazione delle misure da mettere in atto per migliorare la sicurezza dei lavoratori e per fini statistici. La UOC Direzione Sanitaria Ospedaliera deve verificare che sia mantenuta nel tempo la corrispondenza delle destinazioni d’uso dei locali facenti parte del Presidio Ospedaliero a quanto originariamente previsto, e che qualsiasi variazione d’uso sia preventivamente autorizzata dal Direttore Sanitario, sentiti il direttore UOC Nuove Opere e Manutenzioni Immobili e il SPP.

Art. 22 U.O.C. Amministrazione contabile e patrimoniale Alla U.O.C. Amministrazione contabile e patrimoniale (Ufficio Attività Economali Logistica e rapporti con Estav) compete verificare, nell’ambito e nei limiti delle proprie attribuzioni e fatte salve le attribuzioni e le responsabilità dell’ESTAV in sede di acquisizione di beni e servizi, al fine di garantire per quanto riguarda le acquisizioni di risorse strumentali:

� che, gli arredi, gli utensili ed in genere tutti i materiali e le attrezzature di nuova acquisizione risultino conformi alle vigenti normative in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;

� che l'acquisizione dei mezzi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuale avvenga soltanto dopo il parere favorevole del SPP;

� che le aziende fornitrici dei beni di consumo confezionino gli stessi, ove possibile, in modo tale che il loro peso non provochi rischi per gli operatori

� che i veicoli del parco automobilistico aziendale, in quanto strumenti di lavoro per i dipendenti, siano conformi alle disposizioni legislative vigenti, e mantenuti in perfetto stato di efficienza e sicurezza;

� che le attrezzature tecnico-economali siano mantenute nel tempo in condizioni di sicurezza.

Art. 23 - U.O.C. Nuove opere e manutenzione immobili Alla U.O.C. Nuove Opere e Manutenzione Immobili, oltre a quanto indicato nel precedente art.13, spetta il compito di garantire, in relazione a luoghi o posti di lavoro e relativi impianti di nuova costruzione o ristrutturazione, che sia ottemperato alle prescrizioni di cui agli artt. 22, 23, 24 del D.Lgs 81/08 (“obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, e degli installatori…”) e, per quelli esistenti, che sia ottemperato alle prescrizioni di cui agli artt. 63, 64

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del D.Lgs citato, nonché, per quanto applicabili, a tutte le preesistenti normative in materia tuttora vigenti. In particolare la U.O.C. Nuove Opere e Manutenzione Immobili, ferma restando la responsabilità del direttore generale per interventi che esulino dalle competenze della stessa UOC o il cui costo superi le risorse ad essa assegnate:

� garantire che le nuove costruzioni e relative dotazioni impiantistiche, all'atto della consegna agli utilizzatori, risultino perfettamente conformi alle vigenti normative in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;

� individuare, in caso di variazione di destinazione d’uso degli immobili o dei singoli locali, gli eventuali interventi necessari per adeguare le strutture e gli impianti ivi esistenti alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza del lavoro, provvedendovi direttamente se l’intervento rientra nella propria competenza;

� garantire che gli immobili, gli impianti, le macchine ed attrezzature siano sottoposte ai necessari interventi manutentivi per assicurare la permanenza delle condizioni di sicurezza e salubrità;

� garantire che gli interventi di manutenzione straordinaria di strutture, impianti, ed attrezzature siano eseguiti in conformità alle vigenti normative in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;

� assicurarsi che gli impianti e dispositivi di sicurezza di competenza della U.O.C., destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento;

� garantire (in collaborazione con la U.O.C. Farmaceutica e la Direzione Sanitaria Ospedaliera) che lo stoccaggio di bombole contenenti gas medicali avvenga in locali idonei, che la movimentazione di dette bombole avvenga con l'ausilio di appropriate attrezzature, e che queste bombole vengano comunque utilizzate dagli utenti attuando le misure necessarie a non comportare alcun rischio;

� verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in relazione all’appalto da affidare.

� In caso di lavori rientranti nel campo di applicazione del capo IV DLgs 81/08 “cantieri temporanei e mobili”, seguire le prescrizioni e gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro elencati nel capo IV citato (in particolare art.90, 91, 92, 93) e svolgere la funzione di sorveglianza e di coordinamento espletando le procedure previste dall’art. 26 comma 2 e 3 D.Lgs. 81/08

Art. 24 - U.O.C. Nuove opere e manutenzione immobili - settore Tecnologie Sanitarie

(NB. Alla data di stesura del presente documento tale funzione è svolta sotto la responsabilità del Direttore UOC Manutenzioni Immobili)

Fatte salve le competenze trasferite all’ESTAV inerenti la gestione di acquisti e manutenzioni delle apparecchiature medicali, compete al referente aziendale per le Tecnologie Sanitarie il controllo del rispetto da parte di progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori di apparecchiature sanitarie delle prescrizioni di cui agli artt. 22, 23, 24 del D.Lgs 81/08 nonché, per quanto applicabili, di tutte le altre disposizioni in materia tuttora vigenti. In particolare il referente aziendale Tecnologie sanitarie deve:

� garantire che le tecnologie sanitarie di nuova acquisizione, all'atto della consegna agli utilizzatori, risultino perfettamente conformi alle vigenti normative in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché alle norme tecniche ad esse pertinenti;

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� garantire, mediante sorveglianza e supervisione delle attività svolte da ESTAV, che le

tecnologie sanitarie siano sottoposte alle scadenze prefissate alle necessarie verifiche disponendo gli interventi manutentivi necessari per assicurare la permanenza delle condizioni di sicurezza e salubrità degli operatori, oltre che, ovviamente, degli utenti;

� garantire, mediante sorveglianza e supervisione delle attività svolte da ESTAV, che gli interventi di manutenzione straordinaria di apparecchiature siano eseguiti in conformità alle vigenti normative in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;

� verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in relazione al servizio di manutenzione da affidare;

� espletare le procedure di coordinamento previste dall’art. 26 comma 2 e 3 D.Lgs. 81/08 per la manutenzione delle apparecchiature sanitarie, in collaborazione con le strutture ESTAV

� verificare, mediante sorveglianza e supervisione delle attività svolte da ESTAV, che sia istituito e tenuto aggiornato lo scadenzario delle verifiche di legge inerenti le apparecchiature sanitarie assegnate alle varie Unità Operative aziendali.

Art. 25 - U.O.C. Farmaceutica

Alla U.O.C. Farmaceutica spetta il compito di: � vigilare affinché le vigenti normative in materia di classificazione, etichettatura ed

imballaggio di sostanze e preparati pericolosi, nell’ambito del settore di competenza, vengano rispettate dalle ditte fornitrici, adottando, in caso contrario, i necessari provvedimenti;

� verificare che la fornitura di sostanze e preparati chimici pericolosi nell’ambito del settore di competenza sia corredata dalle schede di sicurezza, previste per legge, da trasmettere al SPP per la distribuzione ai centri di stoccaggio ed utilizzazione;

� varificare che le aziende fornitrici di prodotti chimici da esse definiti non pericolosi, producano la dichiarazione di non pericolosità del prodotto stesso sotto propria responsabilità, da trasmettere parimenti al SPP;

� assicurare, in collaborazione con il SPP e in base alla valutazione dei rischi, che lo stoccaggio delle sostanze e dei preparati pericolosi avvenga in conformità alle vigenti normative di legge e in maniera tale che la movimentazione non possa arrecare danni agli operatori addetti;

� predisporre i materiali informativi in collaborazione con il SPP affinché gli utilizzatori di sostanze e preparati pericolosi siano correttamente informati sui rischi dovuti all'utilizzo delle stesse al momento della consegna;

� collaborare con il SPP per valutare la sostituzione di sostanze e preparati pericolosi con prodotti e/o tecnologie che, pur garantendo le stesse prestazioni tecniche, consentano una diminuzione del rischio dovuto al loro utilizzo;

� provvedere affinché i farmaci e gli altri prodotti di propria competenza, presenti nel magazzino farmaceutico e poi forniti agli utilizzatori siano, ove possibile, confezionati in modo tale che il loro peso non provochi rischi per gli operatori.

� Comunicare tempestivamente al SPP eventuali segnalazioni di difettosità o pericolosità di dispositivi medici o dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine ecc) , anche qualora non abbiano causato infortuni o incidenti.

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Art. 26 – Referente Tecnologie Informatiche

Fatte salve le competenze trasferite all’ESTAV inerenti la gestione di acquisti e manutenzioni delle apparecchiature ed impianti informatici, al referente aziendale per le tecnologie informatiche , in caso di acquisizioni di attrezzature informatiche spetta il compito di:

• garantire che la fornitura e installazione di nuove apparecchiature munite di videoterminali sia tempestivamente comunicata al SPP per una valutazione della postazione di lavoro a cui ognuna di esse è destinata;

• verificare che le apparecchiature siano adeguate alle normative di sicurezza e salute vigenti, sia per la parte hardware che software.

Art. 27 – Gestione Emergenze – (Responsabili di Edificio)

In relazione a quanto previsto nel Piano Emergenze aziendale, a cui si rimanda per una trattazione esaustiva, si individuano come figure di riferimento per la gestione della situazioni di emergenza nei diversi edifici in cui si svolgono le attività aziendali:

� il Direttore Sanitario � i Responsabili di Edificio (individuati nei responsabili di Presidi Distrettuali elencati nella

deliberazione n.253 del 29.07.2009 e s.m.i.), ciascuno per i luoghi di lavoro ad esso assegnati. E’ da ribadire che questi responsabili di Edificio comunque rappresentano le figure di riferimento anche per il normale e corretto mantenimento in uso e in sicurezza degli edifici di competenza, come indicato anche nell’art.13 del presente regolamento.

I principali riferimenti alla gestione emergenze sono elencati nell’art.18, c.1, lettere h, i, m, t. del D.Lgs 81/08.

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TITOLO III° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28- Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della delibera di approvazione o della pubblicazione sul sito aziendale.

2. Il presente regolamento è portato a conoscenza diretta di tutto il personale dipendente attraverso la pubblicazione sul sito aziendale.

3. E’ fatto obbligo a tutti i dipendenti osservare il presente regolamento e farlo osservare come disposizione inderogabile dell’Azienda.

4. Dell’inosservanza delle norme del presente regolamento da parte dei direttori delle unità operative e funzionali e dei preposti con qualifica dirigenziale sarà tenuto conto in sede di verifica e valutazione del raggiungimento dei risultati e al momento del conferimento e/o rinnovo di eventuali incarichi.

5. Per i preposti facenti invece parte del comparto e per i singoli lavoratori l’inosservanza delle norme del presente regolamento comporterà l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa, dal CCNL e dallo specifico regolamento aziendale.

6. Per quanto non venga espressamente citato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme legislative vigenti.

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(Allegato a1 al Regolamento Aziendale di Sicurezza – attuazione del D.Lgs 81/2008)

-- DELEGA -- Lettera di incarico ai dirigenti di compiti ex art. 18 del D.Lgs. 81/08

Al Dott. ……………………………………………………….. Direttore UO/UF …………………………………………..

Sede Il sottoscritto Dott. Brunero Baldacchini, nella sua qualità di Direttore Generale e datore di lavoro pro-tempore dell’Azienda USL 12 di Viareggio, in conformità al disposto del D.Lgs. 81/08, tenuto conto che Lei nella sua qualità di

� Direttore dell’ Unità Operativa/Unità Funzionale ……………………………………………………

possiede i requisiti professionali e l’autonomia gestionale per l’attuazione dei compiti previsti dal “Regolamento Aziendale di Sicurezza, attuazione del DLgs 81/08” per i Dirigenti, limitatamente agli obblighi indicati agli articoli:

� Art. 4 (funzioni generali di competenza dei direttori di unità operative/unità funzionali aziendali) � Art. 10 (informazione dei lavoratori) e Art 11 (formazione dei lavoratori) � Art 13 (obblighi e competenze relativi a luoghi di lavoro),Art.14 (uso attrezzature di lavoro), Art. 15 (uso di dispositivi di protezione individuale) e Art. 16 (rischi specifici) � Art. …… (adempimenti delegati specifici per la UO/UF da Lei diretta)

LE CONFERISCE INCARICO per i compiti di tutela della salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08, così come richiamati e dettagliati nei sopracitati articoli del “Regolamento Aziendale di Sicurezza, attuazione del DLgs 81/08”, nella Sua qualità di Direttore di Unità Operativa/Unità Funzionale (Dirigente ai sensi DLgs 81/08). La valutazione dei rischi presenti nella struttura da Lei diretta è inserita nel DVR aziendale, (la cui tabella A riepilogativa è allegata alla presente), e sarà ulteriormente dettagliata e approfondita nel DVRS specifico per la suddetta struttura, a oggi in fase di stesura/aggiornamento, e che Le sarà consegnato entro breve tempo.

IL DIRETTORE GENERALE ASL12 DI VIAREGGIO ………………………………………….

Firma del Dirigente per accettazione: ………………………………………… Lido di Camaiore , ………………..

Page 21: Regolamento Aziendale per la Sicurezza e la salute dei ... · tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009 n.106, e s.m.i.;

Azienda USL 12 di Viareggio U.O.C. Serv.Prev.Protezione

REGOLAMENTO AZIENDALE

SICUREZZA

In attuazione del D.Lgs 81/2008

RAS

Rev. 01 Pag 21 di 21

(Allegato a2 al Regolamento Aziendale di Sicurezza – attuazione del D.Lgs 81/2008)

-- DELEGA -- Lettera di incarico ai Responsabili di Edificio di alcuni compiti ex art. 18 del

D.Lgs. 81/08 Al Dott. ………………………………………………………..

Sede Il sottoscritto Dott. Brunero Baldacchini, nella sua qualità di Direttore Generale e datore di lavoro pro-tempore dell’Azienda USL 12 di Viareggio, in conformità al disposto del D.Lgs. 81/08, tenuto conto che Lei nella sua qualità di

� Responsabile dell’ Edificio: ……………………………………………………………

possiede i requisiti professionali e l’autonomia gestionale per l’attuazione dei compiti previsti dal “Regolamento Aziendale di Sicurezza, attuazione del DLgs 81/08” per i Dirigenti, limitatamente agli obblighi indicati agli articoli:

� Art 13 (obblighi e competenze relativi a luoghi di lavoro), � Art. 27 (gestione emergenze – Responsabili di Edificio)

LE CONFERISCE INCARICO per i compiti di tutela della salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08, così come richiamati e dettagliati nei sopracitati articoli del “Regolamento Aziendale di Sicurezza, attuazione del DLgs 81/08”, nella Sua qualità di Responsabile di Edificio (Dirigente ai sensi DLgs 81/08)

IL DIRETTORE GENERALE ASL12 DI VIAREGGIO

………………………………………….

Firma del Dirigente per accettazione: ………………………………………… Lido di Camaiore , ……………..