D.Lgs. n. 81 e s.m.i.

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D.Lgs. n. 81 e s.m.i. del 9 aprile 2008 (pubblicato in G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 Suppl. Ord. 108/L) Le novità del DLgs 81 PSC e Costi della Sicurezza arch daniela giuliano [email protected] t.3402200948 Testo coordinato con : Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 • Legge del 2 agosto 2008, n. 129 (conversione del D.L. 97/2008) • Legge del 6 agosto 2008, n. 133 (conversione del D.L. 112/2008) • Legge del 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione del D.L. 207/2008) Legge del 7 luglio 2009, n. 88 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

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D.Lgs. n. 81 e s.m.i.del 9 aprile 2008(pubblicato in G.U. n. 101

del 30 aprile 2008

Suppl. Ord. 108/L)

Le novità del DLgs 81

PSC e Costi della Sicurezza

arch daniela giuliano

[email protected]

t.3402200948

Testo coordinato con :

• Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

• Legge del 2 agosto 2008, n. 129 (conversione del D.L. 97/2008)

• Legge del 6 agosto 2008, n. 133 (conversione del D.L. 112/2008)

• Legge del 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione del D.L. 207/2008)

• Legge del 7 luglio 2009, n. 88

• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008(pubblicato in G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 Suppl. Ord. 108/L)

(nel suo complesso in vigore dal 15 maggio 2008)

Titolo I artt. da 1 a 61 Allegati da I a III principi comuni a tutti i settori di attività rientranti

nel campo di applicazione del TU.

Titolo II artt. da 62 a 68 Allegato IV Luoghi di lavoro

Titolo III artt. da 69 a 87 Allegati da V a IX Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione

individuale

(compresi impianti e apparecchiature elettriche)

Titolo IV artt. da 88 a 160 Allegati da X a XXIII Cantieri temporanei o mobili

Titolo V artt. da 161 a 166 Allegati da XXIV a XXXII Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Titolo VI artt. da 167 a 171 Allegato XXXIII Movimentazione manuale dei carichi

Titolo VII artt. da 172 a 179 Allegato XXXIV Attrezzature munite di videoterminali

Titolo VIII artt. da 180 a 220 Allegati da XXXV a XXXVII Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi

elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)

Titolo IX artt. da 221 a 265 Allegati da XXXVIII a XLIII Sostanze pericolose (agenti chimici, agenti

cancerogeni e mutageni, amianto)

Titolo X artt. da 266 a 286 Allegati (da XLIV a XLVIII) Agenti biologici

Titolo XI artt. da 287 a 297 Allegati (da XLIX a LI) Atmosfere esplosive

Titolo XII artt. da 298 a 303 Disposizioni sanzionatorie

Capi finali dei Titoli da I a XI

Titolo XIII artt. da 304 a 306 Norme transitorie e finali

Titolo IVAllegato X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89

comma 1, lettera a)

494 ALL I

Allegato XI Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza

e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1

494 ALL II

Allegato XII Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99 494 ALL III

Allegato XIII Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere 494 ALL IV

Allegato XIV Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori 494

Allegato XV Contenuti minimi dei piani di

sicurezza nei cantieri

temporanei

o mobili

Art 12/494

DPR 222

Allegato XVI fascicolo con le caratteristiche dell'opera 494

Allegato XVII Idoneità tecnico professionale Nuovo

PIANO DI SICUREZZA

E

COORDINAMENTO

ai sensi del DLgs 81/08 e smi

partendo dai

contenuti minimi dell’all. XV

24/03/2011 [email protected]

24/03/2011 [email protected]

Le “novità”dell’all.to xv

24/03/2011 [email protected]

Le “novità”extra all.to xv

2. - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

2.1. - Contenuti minimi

• 2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la

progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e,

quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di

lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli

specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei

lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi :

24/03/2011 [email protected]

24/03/2011 [email protected]

Le “novità”extra all.to xv

utili alla redazione del PSC ed alla valutazione

e stima dei costi della sicurezza

24/03/2011 [email protected]

Art. 90.Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

2. Il committente

o il responsabile dei lavori,

nella fase della progettazione

dell’opera,

valuta

prende in considerazione

i documenti di cui all’articolo 91,

comma 1, lettere a) e b).

[PSC e FASC]

Valutazione

PSC e

FASCin fase

progettuale

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Art. 96.Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

2. L'ACCETTAZIONE

da parte di ciascun datore di lavoro

delle imprese esecutrici

del PSC

e la redazione del POS

costituiscono,

limitatamente al singolo cantiere interessato,

adempimento alle disposizioni di cui :

all'articolo 17 comma 1, lettera a)

all'articolo 29, comma 3),

e all‘ articolo 26, commi 1, lettera b), comma 2

e al comma 3.

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Art. 96.Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

2. (…) adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita':

a) la VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI con la conseguente elaborazione del documento

previsto dall'articolo 28;

all'articolo 29, comma 3) La valutazione dei rischi deve essere immediatamente

rielaborata, …in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del

lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di

evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni

significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A

seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle

ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere

rielaborato, …nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

e all'articolo 26, commi 1, lettera b)Fornisce (il dat lav comm) agli stessi

soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti

nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività

Comma 2

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione

b) coordinano gli interventi

24/03/2011 [email protected]

Art. 96.Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

2. (…) adempimento alle disposizioni di cui (…)

e al comma 3. [3. Il datore di lavoro committente promuove

la cooperazione ed il

coordinamento di cui al comma 2,

elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le

misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i

rischi da interferenze.

Tale documento é allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione

dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al

precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri

dell'attività' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi]

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e

successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del

contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla

gestione dello specifico appalto.

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3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2,

l’obbligo di cui al comma 3

non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali

o attrezzature

nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che

essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,

biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui

all’allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3,

comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il

datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto

redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una

valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione

che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto

presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione,

integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza

presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per

accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

Art. 96.

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

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Art. 97. Obblighi del datore di lavoro

dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria

verifica le condizioni

di sicurezza dei lavori affidati

e l’applicazione delle disposizioni e delle

prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

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Art. 97. Obblighi del datore di lavoro

dell'impresa affidataria

.. b) verificare

la congruenza dei POS

delle imprese esecutrici

rispetto al proprio,

prima della trasmissione

dei suddetti POS

al

CSE.

Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa

affidataria

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3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto,

ove gli apprestamenti,

gli impianti e le altre attività

di cui al punto 4 dell’allegato XV

siano effettuati dalle imprese esecutrici,

l’impresa affidataria

corrisponde ad esse

senza alcun ribasso

i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore

di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in

possesso di adeguata formazione.

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IMPRESA A

D.Lgs. 81/2008

IMPRESAaffidataria

D.Lgs. 81/2008

LAVORATORE AUTONOMO

LAVORATORE AUTONOMO

LAVORATORE AUTONOMO

COMMITTENTE oRESPONSABILE DEI LAVORI

COORDINATOREESECUZIONE LAVORI

IMPRESA CD.Lgs.81/2008

LAVORATORE AUTONOMO

SISTEMA CANTIERE e direttiva cantieri D.Lgs. 81/2008 (titolo IV)

COORDINATOREPROGETTAZIONE

P.S.C.

P.O.S.

IMPRESA B

D.Lgs. 81/2008

P.O.S.

P.O.S.

P.O.S.

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IMPRESA A

D.Lgs. 81/2008

IMPRESAaffidataria

D.Lgs. 81/2008

LAVORATORE AUTONOMO

LAVORATORE AUTONOMO

LAVORATORE AUTONOMO

COMMITTENTE oRESPONSABILE DEI LAVORI

COORDINATOREESECUZIONE LAVORI

IMPRESA CD.Lgs.81/2008

LAVORATORE AUTONOMO

SISTEMA CANTIERE e direttiva cantieri D.Lgs. 81/2008 (titolo IV)

COORDINATOREPROGETTAZIONE

P.S.C.

P.O.S.

IMPRESA B

D.Lgs. 81/2008

P.O.S.

P.O.S.

P.O.S.

Art. 100 Piano di sicurezza e di coordinamento

1.Il piano e' (..) e' corredato da

tavole esplicative di progetto,

relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno

una planimetria

sull'organizzazione del cantiere

e, ove la particolarità dell'opera lo richieda,

una

tavola tecnica sugli scavi.

24/03/2011 [email protected]

24/03/2011 [email protected]

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24/03/2011 [email protected]

24/03/2011 [email protected]

24/03/2011 [email protected]

schematizzando:

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Struttura del PSC Il PSC potrebbe essere articolato in 10 macroaree

1 DATI GENERALI – analisi dell’opera (indirizzo,contesto da all.XV2,elementi progettuali)

2 SOGGETTI RESPONSABILI – (e aggiornamento con nomi datori di lavoro/lav autonomi)

3 VAL RISCHI (analisi elementi all. XI !!!)

Area (analisi elementi all.XV.2 dell’all.XV del dlgs 81)

4 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (layout con elementi del p.to222 dell’all. XV del dlgs 81)

5 CRONOPROGRAMMA e LAVORAZIONI INTERFERENTI con ANALISI RISCHI AGGIUNTIVI

- analisi dei rischi ai sensi del p.to 223 dell’all.XV del dlgs 81; - analisi integrata con all. XI- Rischi aggiuntivi anche con elementi all. XV.26 MISURE DI PREVENZIONE (misure preventive protettive, misure progettuali, organizzative,procedure, ecc. su: area, organizzazione, lavorazioni, all. XI )

7 PRESCRIZIONI OPERATIVE (solo su lav interferenti)

8 PROCEDURE DI COORDINAMENTO (uso comune di attrezzature, infrastrutt

e modalità di COORDINAMENTO (riunioni, sopralluoghi, ecc)9 MISURE DI EMERGENZA (procedure)

10 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

esempiapplicativi

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ALLEGATO XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. - Definizioni e termini di efficacia

1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:

a) scelte progettuali ed organizzative:

insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione,

al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro.

Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare;

le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;

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Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

1. I progettisti

dei luoghi

e dei posti di lavoro

e degli impianti

rispettano i principi generali di prevenzione in materia di

salute e sicurezza sul lavoro

al momento delle scelte progettuali e tecniche

e scelgono attrezzature, componenti

e dispositivi di protezione

rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

(Arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro)

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e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;

f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;

g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;

h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 90;

i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche;

l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 79, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;

m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 90, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e smi