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Programma di azione per la formazione e il rafforzamento delle competenze nei Comuni protagonisti delle Reti territoriali per l’integrazione WEB SEMINAR L’ACCESSO DEI CITTADINI MIGRANTI ALLE PRESTAZIONI SOCIALI Le prestazioni di sicurezza sociale, assistenziali e le nuove misure sociali 21/06/2018 Paolo FASANO, Esperto Cittalia

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  • Programma di azione per la formazione e il rafforzamento delle competenze nei Comuni protagonisti delle Reti territoriali per l’integrazione

    WEB SEMINAR

    L’ACCESSO DEI CITTADINI MIGRANTI ALLE PRESTAZIONI SOCIALI

    Le prestazioni di sicurezza sociale, assistenziali e le nuove misure sociali

    21/06/2018 Paolo FASANO, Esperto Cittalia

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    Negli ultimi due webinar sul tema L’ACCESSO DEI CITTADINI MIGRANTI ALLE PRESTAZIONI SOCIALI approfondiremo:

    • l’impatto della normativa vigente sulle prassi locali, con l’ausilio della giurisprudenza;

    • e ci occuperemo delle seguenti prestazioni sociali: – premio nascita,

    – carta famiglia,

    – bonus utenze,

    – assegno nucleo familiare con almeno 3 figli minori,

    – assegno di maternità,

    – bonus bebè,

    – reddito di inclusione.

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    In questo percorso proviamo a rispondere agli oltre 30 quesiti pervenuti che ci permettono di focalizzare l’attenzione anche su altri importanti aspetti (residenza, utilizzo autocertificazioni, etc.).

    Partiamo dalla situazione in cui una disposizione interna, che istituisce una misura sociale, non dica nulla sulle categorie dei cittadini migranti che possano accedervi.

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    Premio nascita

    Art. 1 comma 353 legge 232/2016 (finanziaria 2017)

    A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro.

    Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

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    Premio nascita: Circolare Inps 39/2017

    Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125): residenza in Italia; cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007; per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

    Vedi anche circolare 61 del 16.3.2017

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    Sentenza n. 617/2018 pubbl. il 15/05/2018 RG n. 1593/2017 2

    CORTE DI APPELLO di Milano

    Con ordinanza n. 6019 del 12.12.17 il giudice del lavoro del tribunale di Milano dichiarava il carattere discriminatorio della condotta di Inps per aver introdotto requisiti non previsti dall’art. 1 co. 353 L. 232/16 per poter beneficiare del cd. “premio di natalità”;

    ordinava all’ente di eliminare la condotta discriminatoria attraverso l’estensione del beneficio assistenziale a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne avessero fatto richiesta e che si fossero trovate nelle condizioni di cui all’art. 1 cit.;

    ordinava altresì all’ente di pubblicizzare l’ampliamento del novero dei beneficiari. Rigettava le ulteriori domande e condannava Inps al pagamento delle spese di lite.

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    Sentenza n. 617/2018

    pubbl. il 15/05/2018 RG n. 1593/2017

    CORTE DI APPELLO di Milano Nel merito evidenziava l’insussistenza di un potere di Inps di restringere o identificare i potenziali aventi diritto alla prestazione assistenziale in questione.

    Il giudice osservava che la norma individuava espressamente i presupposti fattuali dei beneficiari della prestazione economica, che nessuna disposizione normativa attribuiva a Inps il potere di derogare a una fonte normativa di rango primario, che la circolare, di natura regolamentare o meno, non poteva modificare la legge.

    Riteneva quindi la natura discriminatoria delle circolari Inps nr. 39/17, 61/17 e 78/17 che avevano ristretto la platea delle destinatarie della prestazione sulla base di una distinzione ingiustificata basata sulla nazionalità.

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    Sentenza n. 617/2018

    pubbl. il 15/05/2018 RG n. 1593/2017

    CORTE DI APPELLO di Milano

    E’ di immediata evidenza che la norma di legge che ha introdotto il “premio alla nascita” afferma esclusivamente che: tale bonus è riconosciuto dal 1.1.2017, è dell’importo di € 800,00, viene erogato su domanda della madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione….

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    Sentenza n. 617/2018

    pubbl. il 15/05/2018 RG n. 1593/2017

    CORTE DI APPELLO di Milano

    E’ di altrettanta evidenza che Inps ha introdotto in sede amministrativa requisiti non previsti dal legislatore ma previsti invece per altra prestazione ovvero “l’assegno di natalità di cui all’art. 1, comma 125, legge di stabilità n. 190/2014”.

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    Sentenza n. 617/2018

    pubbl. il 15/05/2018 RG n. 1593/2017

    CORTE DI APPELLO di Milano

    Così facendo Inps si è arrogata il potere di imporre in sede amministrativa condizioni o requisiti che la legge non ha né previsto né disciplinato, di introdurre modifiche a una norma di fonte primaria e di restringere, di conseguenza, la platea delle destinatarie del beneficio.

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    Sentenza n. 617/2018

    pubbl. il 15/05/2018 RG n. 1593/2017

    CORTE DI APPELLO di Milano

    Del tutto condivisibile è pertanto l’affermazione del tribunale della illegittimità della condotta dell’Istituto ravvisabile proprio nell’aver voluto emettere circolari, aventi natura regolamentare, che attribuiscono alla legge un contenuto diverso da quello espresso dal legislatore.

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    Sentenza n. 617/2018

    pubbl. il 15/05/2018 RG n. 1593/2017

    CORTE DI APPELLO di Milano

    A ciò va aggiunto che così facendo Inps non solo con una propria circolare ha derogato alla norma di legge disponendo diversamente da quanto prescritto da quest’ultima ma lo ha fatto introducendo disposizioni evidentemente discriminatorie per nazionalità in quanto, ancorando la possibilità di ottenere il beneficio a una condizione quale il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha introdotto una differenza di trattamento non giustificata da alcuna ragionevole e oggettiva finalità.

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    Sentenza n. 617/2018

    pubbl. il 15/05/2018 RG n. 1593/2017

    CORTE DI APPELLO di Milano

    Ne consegue che la individuazione dei requisiti fatta da Inps, oltre che illegittima per le ragioni sopra esposte, va qualificata come discriminatoria escludendo dal beneficio per ragioni di nazionalità e senza alcuna ragionevole motivazione, una parte delle donne residenti in Italia per le quali ricorrono le condizioni previste dall’art. 1, comma 353, L. 232/2016.

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    Sentenza n. 617/2018

    pubbl. il 15/05/2018 RG n. 1593/2017

    CORTE DI APPELLO di Milano

    Respinge l’appello dell’Inps contro l’ordinanza del 12.12.17 del giudice del lavoro del tribunale di Milano;

    condanna Inps al pagamento delle spese del grado che liquida in € 3.600,00 oltre accessori e spese generali;

    dichiara dovuto il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR 115/01 così come modificato dall'art. 1 co.7 L. 228/12

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    Quesiti

    - Un richiedente asilo che ha ottenuto dalla Commissione Territoriale o per ordinanza del tribunale il riconoscimento per rilascio di un permesso umanitario avrà diritto al premio alla nascita ?

    - Una neo-madre titolare di permesso per richiesta asilo ha diritto al premio alla nascita?

    Messaggio n. 661 Inps del 13/2/2018

    Sentenza n. 617/2018

    Corte di Appello di Milano

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    Messaggio n. 661 Inps del 13/2/2018

    L’estensione del "premio alla nascita" a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizioni giuridico-fattuali previste dall’art. 1 comma 353 della L. n. 232 del 2016

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    CARTA FAMIGLIA Istituita con la Legge di Bilancio 208/2015

    Costituisce uno strumento di contrasto alla povertà e consente di accedere a sconti sull’acquisto di beni e servizi (alimentari, di abbigliamento, forniture di acqua, energia elettrica e gas, servizi ricreativi o culturali, servizi forniti da centri sportivi e servizi turistici).

    Possono accedervi le famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico con ISEE non superiore ad euro 30.000.

    D.M. 20 settembre 2017 - Definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio della Carta della famiglia.

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    Misure di compensazione per il gas/energia/ acqua Bonus energia elettrica, gas e idrico

    DM 28.12.2007 “Clienti domestici in condizioni di effettivo disagio economico”

    Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 art. 3 c. 9 e 9 bis Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

    Deliberazione 26.09.2013 402/2013/r/com Approvazione del testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (agg. 1/6/2017)

    DPCM 13.10.2016 “Tutti i gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale”

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    Quesito La concessione del bonus per la fornitura di energia elettrica e di gas

    naturale (dal 01^ luglio anche per le forniture idriche), prevede una serie di verifiche preliminari da parte dei Comuni, in particolare relative alla verifica della residenza del richiedente e all’ISEE del medesimo. A differenza di altri benefici assistenziali, nei quali il Comune è ente concedente, ancorchè non pagatore, e dove sono specificate le condizioni di soggiorno, nel caso in cui il richiedente e il proprio nucleo familiare siano extracomunitari, nell’ambito delle suddette misure assistenziali del c.d. sistema SGATE, non sono state date indicazioni particolari ai Comuni sotto questo aspetto. Ciò premesso, si chiede gentilmente di conoscere a quale indirizzo operativo sia corretto attenersi nel caso in cui all’interno del nucleo familiare indicato nella DSU e nella relativa attestazione ISEE del richiedente, intestatario di un’utenza domestica, siano presenti cittadini stranieri extracomunitari, in particolare laddove i relativi titoli di soggiorno siano scaduti e non ancora rinnovati.

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    Direttiva Amato del 5 agosto 2016 In materia di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno:

    1. Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora:

    - la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

    - sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;

    - sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

    Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

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    Articolo 10 c. 2 Cost.

    La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

    Art. 117 c. 2 lett. a, b ed m) Cost.

    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) .. diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione; …m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale

    Art. 41 dlgs. 286/98

    equiparazione al cittadino italiano per la fruizione delle prestazioni sociali

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    Se invece la norma statale espressamente include solo alcune categorie di cittadini migranti allora dobbiamo tener conto della:

    • direttiva dei soggiornanti di lungo periodo (109/03)

    • direttiva per i titolari di protezione internazionale (83/04)

    • direttiva sui familiari di cittadini dell’Unione (38/04)

    Sono state recepite in modo tale da riconoscere una piena equiparazione del cittadino straniero, titolare dello status di soggiornante di lungo periodo o familiare di cittadino dell’Unione o titolare di protezione internazionale, al cittadino italiano

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    Articolo 11 direttiva 2003/109/CE

    Parità di trattamento

    1. Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: … d) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale; ….

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    Art. 19 dlgs. 30.07 che ha recepito la direttiva 2004/38/Ce

    … ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

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    Art. 27 dlgs. 251/07 che ha recepito la dir. 2004/83/Ce (dir. 2011/95/Ue)

    Assistenza sanitaria e sociale

    1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

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    Quesiti - Si può concedere l'assegno di maternità ad una cittadina di taiwan sposata con italiano il 21.12.2017 e residente nel nostro comune dal 19 gennaio 2018 il cui permesso di soggiorno è valido fino al 4 gennaio 2019?

    - Si può concedere l'assegno di maternità ad una cittadina ghanese, sposata con un Italiano, in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari scadente a breve?

    - Buongiorno: cittadina con permesso di soggiorno a tempo determinato moglie di cittadino neo cittadino italiano può essere accolta? la mia richiesta era riferita alla maternità e all'anf.

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    Art. 23 dlgs. 30/07

    Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani

    1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.

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    Dovremmo sempre trovare queste categorie nella platea dei potenziali beneficiari qualunque sia la natura della prestazione sociale istituita.

    Esempio: Rei/SIA inclusi i Slp ma non i titolari di protezione internazionale

    Inps ha dovuto emanare una circolare per chiarire che sono inclusi anche questi ultimi tra i potenziali beneficiari della nuova misura sociale

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    Art. 3 legge 147/2017

    Il ReI è riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari … il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente: 1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; ..

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    Circolare Inps 172 del 22.11.2017

    … il richiedente la misura deve essere, congiuntamente:

    1) cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria); …

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    Quando invece la normativa dell’Unione riconosce la

    parità di trattamento e il divieto discriminazione in

    materia di sicurezza sociale allora dobbiamo verificare

    la natura della specifica misura sociale; se sia una

    prestazione di sicurezza sociale oppure una misura di

    assistenza sociale secondo le definizioni elaborate dal

    diritto dell’Unione.

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    La definizione di prestazioni e servizi sociali nel nostro ordinamento

    “Tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”

    (Art. 128 dlgs. 112/98, Art. 1 c. 2 L. 328/00)

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    La nozione di sicurezza sociale nel diritto dell’Unione

    Una prestazione può essere considerata come una prestazione di sicurezza sociale qualora sia attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita per legge, e si riferisca a uno dei rischi espressamente elencati nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.

    CGUE 21/6/2017

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    Articolo 3 Reg. Ce 883/04

    Ambito d’applicazione

    1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

    a) le prestazioni di malattia;

    b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;

    c) le prestazioni d'invalidità;

    d) le prestazioni di vecchiaia;

    e) le prestazioni per i superstiti;

    f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

    g) gli assegni in caso di morte;

    h) le prestazioni di disoccupazione;

    i) le prestazioni di pensionamento anticipato;

    j) le prestazioni familiari.

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    Articolo 3 Reg. Ce 883/04

    Ambito d’applicazione

    2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato XI, il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore.

    3. Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all'articolo 70.

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    Nella definizione di sicurezza sociale rientrano tutte le

    prestazioni previdenziali o non contributive (che non si

    basano sul versamento di contributi, ma sono finanziate

    dalla fiscalità generale), non sottoposte ad una valutazione

    discrezione da parte dell’ente che le eroga, ma solo a

    requisiti di legge.

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    Tutti i cittadini migranti che beneficiano del regolamento Ce

    883/04 in virtù di disposizioni europee (regolamenti,

    direttive, accordi euro mediterranei, etc.) possono accedere

    in presenza degli altri requisiti di legge a queste prestazioni.

    E possono avvalersi delle tutele e delle garanzie del diritto

    dell’Unione a salvaguardia dei diritti riconosciuti.

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    Quesiti - Ci chiediamo se i Permessi per motivi familiari ex. D.lgs

    286/98 consentono l'accesso alle due prestazioni ANF e maternità?

    - La moglie di un cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno per lavoro di lungo periodo, può richiedere l'assegno di maternità se la stessa è in possesso di un permesso per motivi familiari (non di lungo periodo) con annotazione "permesso unico lavoro".

    - La moglie di un cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno per lavoro di lungo periodo, può richiedere l'assegno di maternità se la stessa è in possesso di un permesso per motivi familiari non di lungo periodo?

    - Si deve concedere l'assegno di maternità ad una cittadina marocchina in possesso di permesso biennale unico di lavoro?

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    - Domanda di attribuzione Assegno di maternità (D.Lgs.vo n.151/2001 art. 74) a cittadina INDIANA titolare di permesso di soggiorno per MOTIVI FAMILIARI (valido dal 07/03/2017- al 22/06/2019) con annotazione PERMESSO UNICO LAVORO.(Il coniuge ha permesso di soggiorno biennale per lavoro subordinato)

    - Domanda di attribuzione Assegno di maternità (D.Lgs.vo n.151/2001 art. 74) a cittadina BURKINABE titolare di permesso di soggiorno per MOTIVI FAMILIARI (valido dal 21/11/2016-15/03/2019) con annotazione PERMESSO UNICO LAVORO.(Il coniuge ha permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).

    Entrambe hanno diritto all'ASSEGNO DI MATERNITA' (D.Lgs.vo n.151/2001 art. 74) ?

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    QUESITI - Una cittadina albanese ha un permesso unico di lavoro in scadenza il 10/10/2018 e ha presentato domanda sia di maternità che per il nucleo familiare con 3 figli minori. Ne ha diritto?

    - Una cittadina marocchina ha presentato domanda di assegno di maternità e anch'essa ha solo il permesso di soggiorno per motivi familiari (permesso unico lavoro). Ne ha diritto?

    - La cittadina pakistana con permesso di soggiorno a tempo determinato MOTIVO senza annotazioni, che ha il marito con permesso di sogg. di lungo periodo può essere accolta? la mia richiesta era riferita alla maternità e all'anf.

    Il permesso di soggiorno della signora è per motivi familiari?

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    - LA MOGLIE CHE FA RICHIESTA ASSEGNO MATERNITA SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO ILLIMITATO MA IL CUI MARITO INVECE SI......è "TUTELATA DAL LEGAME?“

    Qual è il motivo del permesso di soggiorno della signora?

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    Articolo 3 dir. 2011/98/Ue

    Permesso unico per lavoro

    1. La presente direttiva si applica: a) ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi; b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; e c) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale.

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    2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi: …

    L’Italia ha recepito la direttiva con il dlgs. 40/2014 che ha modificato l’art. 5 (Permessi di soggiorno) del dlgs. 286/98, inserendo al comma 8 i punti 8.1 e 8.2

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    La direttiva non si applica : a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter del dlgs. 286/98;

    b) agli stranieri di cui all'articolo 24;

    c) agli stranieri di cui all'articolo 26;

    d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), h), i) e r);

    e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

    f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale …, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

    g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio formazione.»;

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    La direttiva non si applica agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), h), i) e r):

    a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere .. ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

    h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

    i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero …;

    r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";

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    Art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98

    I lavoratori provenienti da paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), della medesima direttiva beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento n. 883/2004.

    I lavoratori migranti che hanno un permesso per lavoro dipendente, non autonomo, né stagionale, né per uno dei motivi previsti dai commi a, h, i, r dell’art. 27, beneficiano della parità di trattamento nei settori della sicurezza sociale di cui al Reg. Ce 883/04.

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    Allo stesso modo i cittadini migranti titolari di un permesso per motivi familiari non sono espressamente esclusi dalla direttiva.

    Tale permesso consente lo svolgimento di attività lavorative.

    Pertanto anche tali cittadini rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 98/2011 e possono beneficiare della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale

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    Articolo 3 Reg. Ce 883/04

    Ambito d’applicazione 1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

    a) le prestazioni di malattia;

    b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;

    c) le prestazioni d'invalidità;

    d) le prestazioni di vecchiaia;

    e) le prestazioni per i superstiti;

    f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

    g) gli assegni in caso di morte;

    h) le prestazioni di disoccupazione;

    i) le prestazioni di pensionamento anticipato;

    j) le prestazioni familiari.

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    Per "prestazioni familiari", di cui alla lett. j), si intendono tutte le prestazioni destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione, se menzionati nell'allegato I al regolamento.

    In questo allegato l’Italia non ha, però, inserito nessuno degli assegni speciali di nascita (bonus bebè, assegno di nascita, etc.) erogabili secondo la propria legislazione.

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    Sia l’assegno di maternità di competenza dei Comuni, che l’assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori rientrano nell’ambito delle prestazioni di sicurezza sociale, in quanto la loro concessione non dipende da valutazioni discrezionali dell’ente che le eroga, ma risponde solo a

    precisi requisiti di legge.

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    “Il fatto che tali prestazioni siano concesse o negate in considerazione dei requisiti di legge previsti non implica che la loro concessione dipenda da una valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, caratteristica dell’assistenza sociale, nei limiti in cui si tratta di criteri obiettivi e definiti per legge che, quando sono soddisfatti, danno diritto a tale prestazione senza che l’autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali.”

    sentenza CGUE del 21.6.2017

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    “La Corte ha già dichiarato che l’espressione «compensare i carichi familiari» deve essere interpretata nel senso che essa fa riferimento, in particolare, a un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli.”

    sentenza CGUE del 21.6.2017

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    Le prestazioni di maternità e per il nucleo familiare con almeno 3 figli vengono concesse prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente, in base a una situazione definita per legge.

    Consistono in una somma di denaro versata ai suddetti beneficiari e destinata a compensare i carichi familiari o a sostenere la maternità e la funzione genitoriale.

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    Dall’aprile 2016 al dicembre 2017 abbiamo oltre 50 pronunce dei Tribunali di condanna per condotta discriminatoria dei Comuni e/o dell’Inps, per violazione della direttiva 98/2011, in quanto hanno negato l’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale a cittadini titolari del permesso unico per lavoro.

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    Quesito

    Ci chiediamo se i Permessi ex art. 31 D.lgs 286/98 consentono l'accesso alle due prestazioni ANF e maternità?

    Il permesso di soggiorno per assistenza minori è rilasciato al familiare di un minore che si trova nel territorio italiano, su autorizzazione del Tribunale per i minorenni. Esso consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro

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    Art. 31 c. 3 dlgs. 286/98

    Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio.

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    Quesito La cittadina di un paese terso ha posto istanza per la concessione dell'assegno di maternità. Tuttavia la signora non è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, ma lo è il marito. La provvidenza può essere concessa, dal momento che l'istante ha avviato le procedure per l'ottenimento?

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    I tempi di rilascio del permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo (slp) possono diventare molto lunghi per cause non imputabili al richiedente. Al fine di evitare la decadenza dal beneficio, nei casi in cui la cittadina non comunitaria non riesca ad ottenere nei tempi previsti il rilascio del titolo di soggiorno, la circolare Inps n. 35 del 9/3/2010 prevede una procedura.

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    “La cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, può presentare, entro sei mesi dall’evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all’esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte dell’interessata, eventualmente anche oltre il predetto termine dei sei mesi.”

    Viene superato l’orientamento precedente in base al quale le domande di assegno non perfezionate entro il termine di sei mesi non potevano essere accolte.

    Detto questo la signora che richiede il permesso Ue per slp è titolare di quale permesso?

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    Quesito Un cittadino del Marocco titolare di PSE per lavoro autonomo ha diritto all'ANF?

    In base alla nazionalità la risposta è affermativa in virtù dell’accordo euro mediterraneo dell’Ue con il Regno del Marocco

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    ACCORDI INTERNAZIONALI

    Articolo 216 TFUE

    1. L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi

    terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.

    2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.

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    Articolo 217 TFUE

    (ex articolo 310 del TCE)

    L'Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

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    L’Italia ha sottoscritto un accordo con le Filippine in vigore dal novembre 2017.

    L’art. 4 intitolato “Tutela dei diritti” prevede uguale trattamento e piena uguaglianza dei diritti di cui godono i lavoratori del paese di accoglienza, con riferimento anche alla protezione sociale e ai diritti sociali laddove applicabili ed il rispetto dei diritti fondamentali conformemente alla normativa nazionale in vigore.

    Un richiedente asilo che ha ottenuto dalla Commissione Territoriale o per ordinanza del tribunale il riconoscimento per rilascio di un permesso umanitario ha diritto all'assegno di maternità?

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    Quesito

    L'ANF e maternità possono essere erogati per il periodo in cui un cittadino extracomunitario è in attesa di rinnovo di permesso di soggiorno?

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    Direttiva Amato del 5 agosto 2016

    In materia di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno

    1. Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora:

    - la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

    - sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;

    - sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

    Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

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    Quesiti Per le richieste bocciate, e ci sono i requisiti di permesso per motivi familiari, da quale data si possono inviare al pagamento?

    Una neo-madre titolare di permesso per richiesta asilo ha diritto all'assegno di maternità

    Un richiedente asilo che ha ottenuto dalla Commissione Territoriale o per ordinanza del tribunale il riconoscimento per rilascio di un permesso umanitario ha diritto all'assegno di maternità?

    Verificare cittadinanza e reg. Ue 1231/2010

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    Quesito Il requisito di essere lavoratore per gli accordi euromediterranei deve esser presente al momento della richiesta della prestazione? si deve cioè verificare l'esistenza di un contratto di lavoro?

    Il riferimento ai lavoratori e ai loro familiari non delimita la nozione.

    E’ applicabile a chiunque lavori, abbia lavorato o sia nelle condizioni di lavorare

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    Ma soprattutto come possiamo bypassare la modulistica INPS che ci richiede di dichiarare il possesso della carta di soggiorno di lungo periodo?

    MESSAGGIO INPS N. 7990/13 DD. 15.05.2013

    Oggetto: Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni (Art.65 L.448/98)

    ..” “Per quanto attiene, infine, la procedura di trasmissione per via telematica delle domande di Assegno per il nucleo familiare accolte dai singoli Comuni e per le quali viene richiesta l’erogazione del pagamento da parte dell’Inps, si precisa che tale procedura non blocca l’invio dei dispositivi di pagamento relativi ai cittadini extracomunitari di lungo soggiorno (segue)

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    … ma nel ricordare che “al fine della concessione dell’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, il richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00) ovvero cittadino straniero in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, v. anche circ. n. 9/2010)”, si limita a chiedere all’utente del Comune che accede alla procedura una mera conferma che l’inoltro del mandato riferito a cittadino extracomunitario viene effettuato consapevolmente e non per errore al fine dell’assunzione di responsabilità in capo al Comune.”

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    “La procedura come strutturata attualmente prevede quindi la possibilità di inviare il dispositivo di pagamento anche per cittadini non espressamente indicati nella citata norma, purché il Comune che dispone il mandato si dichiari consapevole delle disposizioni normative vigenti.”

    “Alla luce di quanto esposto si ribadisce che le Sedi dovranno dare esecuzione ai mandati di pagamento disposti dai Comuni a titolo di Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori (art.65 L.448/98) e che non potranno bloccare, né recuperare, eventuali pagamenti disposti dai Comuni se non a seguito di espressi provvedimenti di revoca delle Amministrazioni stesse.”

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    ... ma vengono chieste ed erogate prestazioni simili in più stati membri..,

    L’assenza di un sistema informatico interno all’Ue

    Le procedure informatiche non possono comprimere diritti fondamentali

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    “nucleo familiare di due cittadini italiani con figli minori, hanno in corso la cancellazione della residenza per irreperibilità avviatasi in seguito a richiesta di nulla osta presso la suola dell’obbligo per un trasferimento in Francia. Il padre si presenta per prendere appuntamento e fare domanda per l’assegno nucleo familiare numeroso.”

    Spesso capita che i cittadini presentino domanda di assegno nucleo familiare numeroso pur dichiarando che i propri figli non si trovano sul territorio italiano (ma risultano residenti), poiché stanno frequentando le scuole sia in Paesi terzi, sia in Paesi dell’UE.

    Come dobbiamo comportarci?

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    Articolo 7 Reg. CE 883/04

    Abolizione delle clausole di residenza

    Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice.

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    Una cittadina Kossovara, con permesso di soggiorno per cure mediche, rilasciato in data 18/2/2017 e valido fino al 31/01/2018 ha chiesto l’assegno di maternità allegando ricevuta di richiesta di nuovo permesso di soggiorno ( la ricevuta di pagamento è del 19/01/2018). Ha diritto alla concessione del beneficio?

    Sentenza Dhabhi Corte di Strasburgo

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    Per ulteriori informazioni è possibile: • consultare il sito di progetto all’indirizzo

    http://co-alizione.cittalia.com

    • chiamare la Segreteria del Programma, tel. 06.76980874/75, mail: [email protected]

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