Verso un “Diritto Ecclesiastico” della Comunità...

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Verso un “Diritto Ecclesiastico” della Comunità Europea * Premessa. 1. La progressiva e crescente influenza dell’Unione Europea sul “Diritto Ecclesiastico”. 2. La collocazione nelle fonti dei regolamenti, delle direttive, degli atti del terzo pilastro e giurisprudenza comunitaria a integrazione dei diritti ecclesiastici nazionali. 3. Verso un diritto ecclesiastico europeo: principi generali e modelli di relazione. Il ruolo della giurisprudenza. 4. Scheda riassuntiva dei principali provvedimenti CE/UE adottati a tutela della libertà religiosa individuale e collettiva. Premessa Una delle cause della nascita della Comunità Economica Europea nell’immediato dopoguerra è certamente costituita dall’incapacità dei mercati e delle strutture produttive dei vecchi Stati nazionali di reggere alla nuova struttura dell’economia mondiale e alla divisione del lavoro imposta dai mutati equilibri politici ed economici che seguono la fine del conflitto 1 . Ma la * L’incidenza del diritto dell’Unione europea sul diritto ecclesiastico – Verso un “Diritto Ecclesiastico” della Comunità europea in, L’incidenza del diritto dell’Unione europea sullo studio delle discipline giuridiche nel cinquantesimo della firma del Trattato di Roma. Atti del Congresso, organizzato per celebrare il cinquantenario dell'Unione Europea e dei Trattati di Roma. Bologna. 16 marzo 2007, 213 – 239, 2008 ISBN 978-88-95152. Napoli, Editoriale Scientifica (ITALY). 1 Questo contributo, necessariamente limitato a dar conto dell’'impatto del diritto comunitario sull'insegnamento del Diritto Ecclesiastico, rende necessario un sia pur breve riferimento bibliografico a quegli studiosi della disciplina che più si sono occupati di queste tematiche. Per uno studio generale del problema vedi: MARGIOTTA BROGLIO F., MIRABELLI C., ONIDA F., Religioni e sistemi giuridici – Introduzione al diritto ecclesiastico comparato, Bologna, 2002; MACRI’ G., PARISI M., TOZZI V., Diritto ecclesiastico europeo, Bari, 2006; MICHALSKI K., FŰRSTENBERG N., Europa laica e puzzle religioso, (con Introduzione di F. Margiotta Broglio), Venezia 2005; MACRI’ G., Europa, lobbying e fenomeno religioso. Il ruolo dei gruppi religiosi nella nuova Europa politica, Torino 2004; Castro Jover A. (ed.), Derecho de famiglia y libertad de conciencia en los paises de la Unión Europea y el derecho comparado. Actas del IX Congreso Internacional de Derecho Eclesiastico del Estado Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del Pais Vasco, Bilbao, 2001, VENTURA M., La laicità dell’Unione Europea. Diritti, Mercato, Religione, Torino, 2001; LLAMAZARES FERNANDEZ, D., Derecho de la Libertad de Conciencia vol. I 2ª ed, ed. Civitas Madrid 2002; Derecho Matrimonial Comparado, SUAREZ PERTIERRA, G., (Coordinador) ed Tirant lo Blanch, Valencia 2005; SUAREZ PERTIERRA-CONTRERAS MAZARÍO J. M., Interculturalidad y educación en Europa, ed Tirant lo Blanch, Valencia 2005; El Derecho de la Libertad de conciencia en el marco de la Unión Europea: pluralismo y minorías , (ANA FERNANDEZ-CORONADO GONZALEZ, Directora)ed. Colex, Madrid 2002; ADORACIÓN CASTRO JOVER, El sistema matrimonial vigente en los países de la Unión Europea. Una propuesta de sistema matrimonial europeo en Cuestiones actuales de Derecho Comparado, dir. Gloria M, Morán García, A Coruña 2003 pp. 195-216; Iglesias confesiones y comunidades religiosas en la Unión Europea, a cura di A. Castro Jover, Bilbao, 1999; NASKOU-PERRAKI P., Citizens believers in Greece, Cittadini e fedeli nei paesi dell’Unione Europea, Atti del colloquio 12 -15 novembre 1998, Milano, 1999; FERRARI S., IBAN I., Diritto e religione in Europa 213

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Verso un “Diritto Ecclesiastico” della Comunità Europea*

Premessa. 1. La progressiva e crescente influenza dell’Unione Europea sul “Diritto Ecclesiastico”. 2. La collocazione nelle fonti dei regolamenti, delle direttive, degli atti del terzo pilastro e giurisprudenza comunitaria a integrazione dei diritti ecclesiastici nazionali. 3. Verso un diritto ecclesiastico europeo: principi generali e modelli di relazione. Il ruolo della giurisprudenza. 4. Scheda riassuntiva dei principali provvedimenti CE/UE adottati a tutela della libertà religiosa individuale e collettiva.

PremessaUna delle cause della nascita della Comunità Economica Europea

nell’immediato dopoguerra è certamente costituita dall’incapacità dei mercati e delle strutture produttive dei vecchi Stati nazionali di reggere alla nuova struttura dell’economia mondiale e alla divisione del lavoro imposta dai mutati equilibri politici ed economici che seguono la fine del conflitto1. Ma la

* L’incidenza del diritto dell’Unione europea sul diritto ecclesiastico – Verso un “Diritto Ecclesiastico” della Comunità europea in, L’incidenza del diritto dell’Unione europea sullo studio delle discipline giuridiche nel cinquantesimo della firma del Trattato di Roma. Atti del Congresso, organizzato per celebrare il cinquantenario dell'Unione Europea e dei Trattati di Roma. Bologna. 16 marzo 2007, 213 – 239, 2008 ISBN 978-88-95152. Napoli, Editoriale Scientifica (ITALY).1 Questo contributo, necessariamente limitato a dar conto dell’'impatto del diritto comunitario sull'insegnamento del Diritto Ecclesiastico, rende necessario un sia pur breve riferimento bibliografico a quegli studiosi della disciplina che più si sono occupati di queste tematiche. Per uno studio generale del problema vedi: MARGIOTTA BROGLIO F., MIRABELLI C., ONIDA F., Religioni e sistemi giuridici – Introduzione al diritto ecclesiastico comparato, Bologna, 2002; MACRI’ G., PARISI M., TOZZI V., Diritto ecclesiastico europeo, Bari, 2006; MICHALSKI K., FŰRSTENBERG N., Europa laica e puzzle religioso, (con Introduzione di F. Margiotta Broglio), Venezia 2005; MACRI’ G., Europa, lobbying e fenomeno religioso. Il ruolo dei gruppi religiosi nella nuova Europa politica, Torino 2004; Castro Jover A. (ed.), Derecho de famiglia y libertad de conciencia en los paises de la Unión Europea y el derecho comparado. Actas del IX Congreso Internacional de Derecho Eclesiastico del Estado Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del Pais Vasco, Bilbao, 2001, VENTURA M., La laicità dell’Unione Europea. Diritti, Mercato, Religione, Torino, 2001; LLAMAZARES FERNANDEZ, D., Derecho de la Libertad de Conciencia vol. I 2ª ed, ed. Civitas Madrid 2002; Derecho Matrimonial Comparado, SUAREZ PERTIERRA, G., (Coordinador) ed Tirant lo Blanch, Valencia 2005; SUAREZ PERTIERRA-CONTRERAS MAZARÍO J. M., Interculturalidad y educación en Europa, ed Tirant lo Blanch, Valencia 2005; El Derecho de la Libertad de conciencia en el marco de la Unión Europea: pluralismo y minorías, (ANA FERNANDEZ-CORONADO GONZALEZ, Directora)ed. Colex, Madrid 2002; ADORACIÓN CASTRO JOVER, El sistema matrimonial vigente en los países de la Unión Europea. Una propuesta de sistema matrimonial europeo en Cuestiones actuales de Derecho Comparado, dir. Gloria M, Morán García, A Coruña 2003 pp. 195-216; Iglesias confesiones y comunidades religiosas en la Unión Europea, a cura di A. Castro Jover, Bilbao, 1999; NASKOU-PERRAKI P., Citizens believers in Greece, Cittadini e fedeli nei paesi dell’Unione Europea, Atti del colloquio 12 -15 novembre 1998, Milano, 1999; FERRARI S., IBAN I., Diritto e religione in Europa

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costituzione della CEE, appena 50 anni fa, ha anche permesso di controllare e guidare in Europa la crisi dello Stato nazionale e della sua sovranità - intesi nell’accezione classica di questo principio - producendo una soluzione originale e inedita rispetto alla situazione preesistente, in quanto la struttura statale classica è stata, gradualmente e non senza problemi, sostituita da una fitta rete di rapporti, costituita dall’articolazione di poteri, istituzioni e competenze, ridistribuiti in senso verticale e orizzontale, invece che con l’immediata creazione di una nuova entità statale2.

Nel nuovo assetto, ormai consolidatosi, lo Stato nazionale rimane centrale, ma perde attribuzioni sia verso l’alto3, (la Comunità), sia verso il basso, a vantaggio dei poteri decentrati, gestiti principalmente - ma non solo4 - da organi politico-istituzionali che operano a livello territoriale, modificando l’assetto stesso degli Stati nella direzione di una forte regionalizzazione, quando non dell’assunzione di una struttura federale5.

occidentale, Bologna, 1997; Stato e Chiesa nell’Unione Europea, (a cura di G. Robbers), Baden-Baden, 1996.2 C’è chi ha parlato a riguardo dei rapporti tra Chiesa e Stato di “crisi della sovranità westfaliana”: VAN BIJSTERVELD S., The Empty Throne. Democraty and the Rule of Law in Transitino, Utrecht, 202, passim. D’altra parte l’Europa odierna – dopo l’ingresso tumultuoso dell’Europa dell’Est non è più quella carolingia.3 La perdita di poteri è verso un livello più ampio costituito non solo dalla CEE, ma anche da organismi sopranazionali e internazionali. Sulle norme internazionali a tutela della libertà religiosa vedi: Codice di Diritto Ecclesiastico (a cura di R. Botta), Torino, 1997; Raccolta di fonti normative di diritto ecclesiastico (a cura di G. Barberini), Torino, 2004. Testimonia di un diritto ecclesiastico europeo Berlingò S. (ed.), Code européen. Droit et religions, Tome I: U.E. – Les Pays de la Méditerranée, avec da collaboration de G. Casuscelli et A. Pauly, Milano, 2001, XIV+653pp. Per una impostazione generale metodologica MARGIOTTA BROGLIO F., La protezione internazionale della libertà religiosa nella convenzione europea dei diritti dell’uomo, Milano 1967; AAVV., La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali, Padova, 1988 e da ultimo MIRABELLI C., Diritto ecclesiastico e comparazione giuridica in MARGIOTTA BROGLIO F., MIRABELLI C., ONIDA F., Religioni e sistemi giuridici…cit., 49 ss.

4 Un discorso a parte, per il quale non vi è lo spazio in queste pagine, meriterebbe la perdita di poteri degli Stati verso soggetti privati non profit, comitati etici, autorità indipendenti, ecc. Questo fenomeno ripropone l’ipotesi di un possibile esercizio dell’autonomia dei privati a riguardo di materie personalizzabili e di esercizio dei diritti individuali (una sorta di riproposizione in chiave moderna della lex mercatoria e del regime degli statuti personali) la cui gestione viene recuperata dall’ordinamento attraverso il recepimento con lo stesso meccanismo utilizzato per l’arbitrato, delle decisioni di ordinamenti altri, quali quelli religiosi, nell’ambito del diritto dello Stato. Sul punto comunque: GALGANO F., La globalizzazione nello specchio del diritto, Il Mulino, Bologna, 2005; FERRARESE M. R., Le istituzioni della globalizzazione, Diritto e diritti nella società transnazionale, Bologna, 2000, passim; OSTERHAMMEL J., PETERSSON N. P., Storia della globalizzazione: dimensioni, processi, epoche, Il Mulino, Bologna, 2005; SLOTERDIJK P., L'ultima sfera: breve storia filosofica della globalizzazione, Carocci, Roma, 2005; SCHOLTE J A., Globalization: a critical introduction, 2. ed., Basingstoke, New York, Palgrave MacMillan, 2005.

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Lo strumento centrale per l’attuazione di questo processo è costituito dall’applicazione del “principio delle competenze di attribuzione” contenuto nell’art. 5 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (da ora in avanti TCE) secondo il quale: “La Comunità agisce nei limiti delle competenze ad essa conferite e degli obiettivi ad essi assegnati dal presente Trattato”6. Qualsiasi altra competenza non attribuita all’Unione appartiene agli Stati membri7 e tra queste certamente quella in materia religiosa per la quale – non esistendo un modello unico di riferimento - si applicano le legislazioni nazionali. D’altra parte la storia dell’Europa è stata fortemente segnata dalle guerre di religione che hanno portato a differenti soluzioni istituzionali dei rapporti fra Stato e confessioni che costituiscono ancora oggi formanti caratterizzanti delle identità e degli ordinamenti nazionali. A prima vista potrebbe sembrare che ci troviamo di fronte a una materia totalmente sottratta alla competenza della CE e tuttavia, ai sensi dell’art. 5. par. 2 del TEC: “Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario”.

L’adozione a tutto campo, con il trattato di Maastricht da parte della Comunità, del principio di sussidiarietà ha fatto sì che dovessero essere individuati soggetti “para-istituzionali” di riferimento per l’applicazione di tale

5 Tipico il caso del Belgio che ha utilizzato una forma molto particolare di “federalismo dissolutore”, per adeguare la struttura dello Stato alla nuova realtà. Per tutti: La Belgique fédérale (a cura di F. Delpérée) Centre d’étude Constitutionnelles et administratives, Bruxelles, 1994; NOIRET S., Le revisioni costituzionali in Belgio: un cammino difficile verso il federalismo e l’agonia dello Stato nazionale ?, in I modelli di democrazia in Europa e il caso italiano (a cura si S. Noiret e Z. Ciuffolotti), Firenze 1992. Sui riflessi di questa scelta nei rapporti tra Stato e confessioni religiose: CIMBALO G. Appartenenza religiosa e credenze “filosofiche” nella revisione costituzionale del sistema di finanziamento in Belgio, “Quad. Dir. Pol. Ecc.”, n. 1, aprile, 1995, 131-154; ID., Federalizzazione dello Stato e rapporti con le confessioni religiose in Belgio, Confessioni religiose e federalismo, (a cura di G. Feliciani), Bologna, 2000, e ampia bibliografia ivi citata. Sul fenomeno in Italia in generale GIMBALO G., Le regioni alla ricerca di una identità inesistente, Torino, 2003, 1-15.

6 Questo principio viene ripreso con riferimento ai poteri di azione dei differenti organismi comunitari dall’art 7 TCE il quale afferma che “Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato”.

Per una lettura critica VENTURA M., Sussidiarietà, governance e gruppi religiosi nel sistema giuridico dell’Unione Europea, in Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni, le strutture, le regole della collaborazione con enti confessionali, atti del convegno tenutosi a Ravenna dal 25 al 27 settembre 2003, (a cura di G. Cimbalo e J. I. Alonso Perez) Torino, 2005, 193-214.

7 Tali principi sono organicamente ripresi dall’art. 11. 2. dal Trattato approvato dalla conferenza intergovernativa di Roma del 18 giugno 2004 e firmato a Roma il 29 ottobre 2004. A proposito delle diverse categorie di competenza si vedano gli art 12-17 del TCE

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principio, sia in senso verticale che orizzontale8. Tra questi soggetti vanno collocate certamente le confessioni religiose, in quanto esse sono in grado di gestire e mediare valori e appartenenze, di assicurare integrazione o di produrre estraneità, di sottrarre ai poteri pubblici ampi settori di relazioni sociali, gestendole in proprio secondo regole accettate dai loro fedeli, mediante l’utilizzo del diritto delle confessioni: un diritto forte, dotato di un efficace potere sanzionatorio basato sulla forza della fede piuttosto che della coercizione esercitata dagli apparati dello Stato9.

Alla ricerca di un nuovo e solido modello di sovranità la CE ha avuto e ha bisogno di individuare organismi intermedi para-istituzionali, dotati tutti delle medesime garanzie per operare liberamente sul mercato, nel rispetto delle regole della concorrenza, assurta a elemento distintivo del modello di relazioni, anche in campo sociale, fatto proprio dall’Unione. Pertanto, in questa ottica, le confessioni religiose non sono che agenzie che collocano sul mercato il sacro. Così il sacro che si fa istituzione e organizzazione, attraverso le strutture del culto produce merce, merce che ha un mercato, produce o può produrre profitto. Pertanto nell’interesse sia dei consumatori che dei produttori, va garantita la libera concorrenza, la trasparenza del mercato religioso. Ciò non può avvenire, a meno che non si pongano tutte le confessioni sullo stesso piano e non si consideri ogni agenzia, e quindi ogni culto, portatore di un messaggio di per se valido, posto in leale concorrenza con ogni altro10.

8 Il dibattito a riguardo è ricostruibile tra l’altro dagli atti di due convegni organizzati dall’Università di bologna e dall’ampia bibliografia ivi contenuta: Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni,… cit. passim; Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e neutralità dei servizi sociali erogati. Esperienze a confronto, atti del Convegno svoltosi a Ravenna dal 4 al 6 maggio 2006, (a cura di A. De Oto e F. Botti), Bologna, 2007.9 Sulla forza dei diritti religiosi vedi il fondamentale lavoro di FERRARI S., Lo spirito dei diritti Religiosi, Bologna, 2002, passim.10 La direzione nella quale si muove l’Unione europea e quella del pluralismo democratico, pur lasciando che siano le leggi degli Stati nazionali a regolamentare questa materia. D’altra parte – se così non fosse - non si comprenderebbe perché e in base a quale principio una delle condizioni poste dall’Unione Europea ai Paesi che chiedono l’adesione sia quella che le leggi nazionali sulla libertà religiosa e lo status giuridico delle confessioni diano la possibilità di operare e l’eguale libertà di organizzazione per tutti i culti. E’ stato così nel caso della legge bulgara, di quella rumena e la stessa cosa stà avvenendo in Macedonia. Per i testi dei provvedimenti indicati vedi http://licodu.cois.it Criticamente: TORRES GUTIÉRREZ A., KOLEV A. H., DOBREV E. N., PETROVA ANGELOVA I., El derecho a la libertad religiosa y de conciencia en la legislación búlgara postcomunista. Laicidad y Libertades, n 6, 2006, p. 542.Non si comprenderebbe altresì la lunga battaglia della giurisprudenza comunitaria a favore della libertà di proselitismo religioso in Grecia. Sul punto: Sent. Kokkinakis v. Greece, see Kokkinakis v. Greece, judgment of 25 May 1993, Series A no. 260 -A, § 33, relativa alla violazione dell’art. 9 CEDU § 2 da parte della Grecia, sul tema della repressione penale del proselitismo religioso, che ha affermato alcuni postulati fondamentali per l’interpretazione del principio di libertà religiosa. Sul punto comunque anche Sent. Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova, (Application no. 45701/99).

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Un tal modo di procedere presuppone l’adozione piena del principio di laicità, l’assunzione del pluralismo più ampio in campo religioso, che si spinge fino al punto di riconoscere alle associazioni filosofiche non confessionali la stessa dignità e le stesse prerogative dei culti, in modo che il mercato sia effettivamente aperto a ogni credenza11. Le norme che regolano l’attività dell’azienda che eroga servizi dedicati all’esercizio del culto sono proprie e specifiche degli Stati membri, rispecchiano il pluralismo e la differenziazione in materia commerciale a proposito della diversa configurazione giuridica delle imprese. Il tratto comune di questa legislazione non può che essere l’assenza di una posizione monopolistica da parte di una sola agenzia, il contrasto verso l’assunzione di una posizione dominante, nella misura in cui questa turba il mercato, la sua apertura alla concorrenza. Ne è prova la tutela accordata dalle Corti europee alla libertà di proselitismo che può essere letta come una misura finalizzata a lasciare aperto il mercato all’ingresso di nuovi operatori12.

E’ questo uno dei motivi per i quali la dichiarazione n. 11 sullo status delle Chiese pone queste sullo stesso piano delle associazioni filosofiche non confessionali, in quanto nel loro insieme questi soggetti costituiscono delle agenzie che gestiscono il mercato e i servizi relativi al “sacro” e, in quanto tali, ad essi si applica il principio della libera concorrenza. Tale principio va letto tuttavia nel combinato disposto con l’art. 51 n. 1 della Costituzione europea (bozza licenziata nel luglio 2003 dalla citata Convenzione di Roma) nel quale si afferma che “L’unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono negli stati membri, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità religiose”13.

11 MARGIOTTA BROGLIO F., In Europa il Vaticano è declassato, in “Limes”, 1, 2000, 157 ss.; VENTURA M. La laicità dell'Unione…cit., 239-245 ; KINDERLEN H. – J., TEMPEL H., TORFS R., Quelles relations entre églises et Union Européenne ?, Leuven, 1995. Il testo della Dichiarazione n. 11 recepisce il principio di equiparazione del trattamento del personale delle confessioni religiose e delle associazioni filosofiche non confessionale previsto dall’art. 181 della Costituzione Belga del 1994 nella convinzione che il servizio di assistenza da essi fornito costituisca un beneficio per tutti i cittadini. Sul punto CIMBALO G., Appartenenza religiosa e credenze “filosofiche”…cit., passim.12 Malgrado il suo impegno a garantire la concorrenza tra i culti e quindi la libertà di proselitismo l’Unione Europea non riesce completamente a vincere le resistenze delle Grecia nel garantire la libertà di proselitismo: NASKOU-PERRAKI P., Citizens believers in Greece, Cittadini e fedeli nei paesi dell’Unione Europea, Atti del colloquio 12 -15 novembre 1998, Milano, 1999, 314-317. Questi problemi sono destinati a crescere con l’allargamento dell’Unione a 25 Paesi. Si veda, ad esempio, il caso della Bulgaria, dove la religione ortodossa è quella tradizionale e gode di particolari privilegi come la capacità di certificazione della cittadinanza bulgara all’estero. Cfr.: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, art. 36, отм. ДВ. бр.19 от 2 Март 2006г., in http://Licodu.cois.it/ Bulgaria/confessioni religiose/decreti o quello già citato della Bielorussia. Il cammino da percorrere per assicurare nello spazio europeo l’uguaglianza delle diverse confessioni resta perciò lungo e difficile.13 ROBBERS G., Europa e religione: la dichiarazione sullo status delle Chiese e delle organizzazioni non confessionali nell’atto finale del trattato di Amsterdam, in “QDPE”, 2, 1998,

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E’ del tutto evidente che questa è stata una delle strade attraverso le quali la CE ha esteso le sue competenze a un settore in apparenza strettamente riservato ai diritti nazionali, applicando per questa via il principio di uguaglianza alle confessioni religiose e mettendo in discussione i limiti alle sue competenze alle quali abbiamo appena fatto cenno14.

Ne questo intervento è rimasto isolato e limitato ai rapporti con le istituzioni religiose, poiché la CE, posta di fronte al problema di allargare la tutela dei diritti individuali, ha utilizzato – come vedremo – ogni strumento a sua disposizione, finendo per incidere – in via indiretta - sia sul diritto individuale di libertà religiosa, sia sullo status giuridico delle Confessioni religiose, al punto che “Ieri come oggi è semplicemente impossibile immaginare un diritto ecclesiastico senza l’Europa”15.

La sfida è costituita dalla capacità di creare un nuovo ed equilibrato sistema giuridico capace di mantenere e anzi rafforzare la laicità delle istituzioni pubbliche, fortemente messa in discussione dalla delega alle confessioni e ai gruppi religiosi di funzioni sociali rilevanti, dal ruolo di mediatore tra pubblico e privato assunto da soggetti emanazione di gruppi religiosi “di fiducia”, selezionati dai poteri pubblici in nome di un non dimenticato principio della religione più favorita16.

D’altra parte l’Unione Europea ha bisogno delle Confessioni religiose per creare stabilità sul territorio, per poter superare le contrapposizioni etniche – alle quali sovente l’appartenenza religiosa e connessa - tra le popolazioni che la compongono, al punto che si può parlare a ragione di “intersezioni” tra fenomeno religioso e obiettivi dell’Unione17, anche attraverso un progressivo condizionamento delle legislazioni nazionali, indotte ad assumere formanti comuni, pur mantenendo una relativa diversità18. La difesa dell’autonomia

393-397; PARISI M., Dalla dichiarazione n.° 11 alla futura carta costituzionale dell’Unione europea: quale ruolo per le confessioni religiose nel processo di integrazione europea ?, in Dir. Eccl., 1, 2003, 327-362.14 VENTURA M., Sussidiarietà, governance e gruppi religiosi …cit., 202 ss. si sofferma sui motivi per i quali vi è una incidenza rilevante del diritto dell’Unione Europea sui diritti ecclesiastici nazionali sviluppando un’approfondita riflessione sull’operatività dell’art. 51, n. 1 della Cost. UE,15 VENTURA M., Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano, Soveria Mannelli, 2004, 19116 FOLLIERO M. C., Enti religiosi e no profit, Tra Welfare State e Welfare Comunity. Torino, 2002; ID., “A costo zero”: il costo del solidarismo. Enti religiosi e non profit tra crisi delle risorse e giustiziabilità del principio di sussidiarietà., in Federalismo, regionalismo e principio… cit., 271-301; D’ANGELO G., Il principio di sussidiarietà tra “devoluzione” ed “integrazione”: recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali., in Federalismo, regionalismo e principio…cit., 441-447.17 VENTURA M., Sussidiarietà, governance e gruppi religiosi …cit., 122 e ss.18 Significativa a riguardo la spinta verso un allargamento del mercato religioso in tutti gli Stati che aderiscono all’Unione, attraverso il riconoscimento anche ai cosiddetti “nuovi culti” di uguali diritti rispetto a quelli tradizionali quanto non alla religione stabilita; la libertà di proselitismo; la piena equiparazione tra credenti e non credenti e delle loro associazioni. Lo strumento di questa

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confessionale costituisce senza dubbio uno di questi formanti che si impone sulle scelte dei rispettivi governi, assumendo come parametro il funzionamento “democratico” delle norme delle Confessioni in quanto a modalità di individuazione della laedership19.

1. La progressiva e crescente influenza dell’Unione Europea sul “Diritto Ecclesiastico”.

Non vi è dunque più solo un’insieme di norme statali che riguardano le relazioni tra Stato nazionale e confessioni religiose, ma una più vasta e complessa area del diritto dell’Unione Europea che si misura con il fenomeno religioso, sia dal punto di vista dei diritti individuali di libertà religiosa, sia da quello delle attività e del ruolo delle confessioni religiose assurte al enti erogatori di servizi alla persona nel delicato passaggio dal servizio pubblico al servizio universale, innescato dall’ordinamento comunitario20. Si tratta di un’insieme complesso e diversificato di norme, singolarmente oggetto dello studio di differenti discipline giuridiche21.

Ma i rapporti di interconnessione tra tali norme ripropongono il problema di una disciplina giuridica capace di una lettura organica e peculiare del fenomeno e quindi di un autonomo insegnamento di essa che non può non essere il Diritto

politica è il principio di laicità come strumento di governance. Sul punto: CIMBALO G., La laicità come strumento di educazione alla convivenza, in Laicità e diritto, (a cura di S. Canestrari), Bologna 2007, 269-313.19 Sul punto EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Sent. Hasan and Chaush v. Bulgaria, (Application no. 30985/96), ECHR 2000. ID., Case of Supreme Holy Council of the Muslim Community v. Bulgaria, (Application no. 39023/97), ECHR 2004. Sul punto: FANTELLI P., Le minoranze islamiche nella Bulgaria post-comunista: ingerenze statali e libertà confessionale, www.Statoechiese.it, rivista telematica luglio 2007; PIN A., La Corte di Strasburgo e le divisioni interne della comunità islamica, in “Quaderni costituzionali”, 2/2005, 437 ss.;20 NAPOLITANO G., Il servizio universale e i diritti dei cittadini utenti, “Mercato concorrenza regole”, II, n. 2, ag. 2000, 423- 449; GAUDEMET Y., Regulation et service public: l’experience continentale, Regolazione e concorrenza, (a cura di G. Tesauro e M. D'Alberti), Bologna, Il Mulino, 2000; CLARCH M., Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione normativa e profili ricostruttivi, in Dir. Pubbl., n.1, 1998, 187 ss.; CASSESE S., Le privatizzazioni: arretramento o riorganizzazione dello Stato, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comp., 1996; ID., La retorica del servizio universale. Telecomunicazioni e servisio universale, (a cura di S Frova), Milano, 1988, 92 ss.; PONTIER M.J., Sur la conception francaise du service public, Paris, 1966; MERUSI F., I servizi pubblici negli anni ’80, Servizi pubblici instabili, Bologna, 1990.21 CIMBALO G., Leggi e provvedimenti regionali in materia ecclesiastica. La costruzione di sistemi integrati pubblico-privato, Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale … cit., 247 ss. BOTTA R., Le strutture per le attività sussidiarie gestite da confessioni religiose. Accreditamento, controlli, standard, in Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale … cit., 215-245; COLAIANNI N., Principi e limiti del concorso tra poteri pubblici e formazioni sociali religiose, in Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale … cit., 333-356.

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Ecclesiastico, comunque lo si definisca22. E’ certamente vero che per quanto riguarda il “Diritto Ecclesiastico” non esiste la trasversalità disciplinare e concettuale tra i diversi ordinamenti giuridici dei Paesi europei che caratterizza - ad esempio - il diritto civile, commerciale, penale, pubblico23, ma ciò dipende dalla diverso assetto strutturale delle relazioni tra Stato e confessioni nei singoli Stati che costituisce uno dei formanti dell’ordinamento dell’UE, in quanto fa dell’Unione uno spazio giuridico nel quale trova posto la tutela delle libertà individuali e collettive mediante il pluralismo etico, giuridico e normativo nella convinzione che vanno salvaguardati approcci e sensibilità diverse quando entrano in gioco valori personalissimi quali sono quelli della libertà religiosa e di coscienza e delle forme con le quali essa si esplica24.

In questo contesto la novità è anzi rappresentata proprio dal ruolo svolto dal diritto comunitario che tende a creare un quadro unitario di relazioni, caratterizzato da un impianto generale comune che si riflette sui singoli ordinamenti dando vita, anche la’ dove non esisteva, a uno specifico spazio giuridico caratterizzato da regole comuni. Inoltre il rinvio alle legislazioni nazionali consolida la natura contrattuale delle norme in materia di rapporti con le Confessioni religiose, natura che viene rafforzata dalle relazioni a carattere consociativo individuate dall’Unione per i rapporti con le formazioni sociali, e tra queste quelle religiose. In tal modo il diritto statale nazionale sui culti e le sue norme vengono dotate di una doppia garanzia – comunitaria e nazionale – relativa alla natura contrattuale delle norme e alla loro ”specialità” rispetto alle norme sia statali – di diritto speciale e di diritto comune - sia comunitarie25.

22 Del resto interdisciplinarietà e comparazione sono alla base della nascita di questa disciplina fin dagli scritti del suo fondatore. V.: SCADUTO F: Diritto ecclesiastico vigente in Italia, I, Napoli 1889, V. Al Friedberg e a Ruffini, che ne scrisse la Prefazione, si deve, appena tre anni dopo, la prima opera di diritto ecclesiastico comparato: RUFFINI F., FRIEDBERG., Trattato di diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico, Torino 1893. Sul punto vedi inoltre: RUFFINI F., Lo studio e il concetto odierno del diritto ecclesiastico, in Scritti giuridici minori (scelti e ordinati da M. Falco, A. C. Temolo, ed E. Ruffini), I Milano, 1936, 16 ss.; DE LUCA L., Il concetto di diritto ecclesiastico nel suo sviluppo storico, Padova 1946; LARICCIA S., Storia, ideologia e dogmatica nello studio del diritto ecclesiastico, in Quad. fiorentini Per la storia del del pensiero giuridico moderno, 1984, 13, 675 ss.. 23 VENTURA M. Diritto ecclesiastico e Europa. Dal churh an state al law and religion, in Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano, (a cura di G. B. Varnier), Soveria Mannelli, 2004, 199-200.24 CIMBALO G. La laicità come strumento…cit., 301-302; Integrazione europea e società multietnica. Nuove dimensioni della libertà religiosa (a cura di V. Tozzi), Torino, 2000, passim; VENTURA M., La laicità dell’Unione…cit., 105 ss.; 239-245 ; KINDERLEN H. – J., TEMPEL H., TORFS R., Quelles relations entre églises et Union Européenne ?, Leuven, 1995. 25 Sulla natura contrattuale delle norme di Diritto ecclesiastico rimandiamo a CASUSCELLI G., La risposta italiana della legislazione contrattata fra Stato e Confessioni: dalla tutela delle esigenze particolari alla omologazione dei privilegi, in TOZZI V. (ed.) Integrazione europea e società multietnica, Torino, 2000, 87-110; CIMBALO G., I rapporti finanziari tra Stato e confessioni religiose nei Paesi Bassi, Milano 1989, 384 – 409;. CASUSCELLI G., Pluralismo confessionale e organizzazione dei culti acattolici. Contributo all'interpretazione sistematica del

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La scienza giuridica e l’intera disciplina ecclesiasticistica tarda – ad avviso di chi scrive – a cogliere la dimensione e la portata del fenomeno, prigioniera di antiche querelles risolte in modo diverso nei differenti Paesi oggi appartenenti all’Unione26, sottovalutando le nuove prospettive di espansione della disciplina e i riflessi sul suo assetto sistematico e dottrinale indotti dall’irrompere delle norme nazionali dei Paesi destinati a far parte sull’Unione nel circuito del diritto comunitario sui culti27.

Questi ordinamenti vengono da una tradizione giuridica per molti versi poco conosciuta in occidente, soprattutto per quanto attiene le conseguenze di 40 anni di legislazione fortemente influenzata dal diritto sovietico e sono ora alla ricerca di una sintesi tra le tradizioni giuridiche presovietiche e le nuove esigenze di pluralismo religioso28, come vedremo più diffusamente nelle pagine che seguono.

Ma quali strumenti ha il diritto ecclesiastico per intercettare e soddisfare queste domande di uno studio sistematico sia dei diritti di libertà religiosa sia delle forme giuridiche con le quali si svolge l’attività organizzata dei culti ?

In effetti l’insegnamento del diritto ecclesiastico come scienza giuridica autonoma29 è oggi proprio degli ordinamenti italiano, di quello spagnolo - nel quale peraltro la disciplina assume la denominazione più chiara di Derecho

primo e secondo comma dell'art. 8 della Costituzione, in AA.VV., Scritti in onore di S. Pugliatti, III, Milano, 1978, 235; ID., Libertà religiosa e fonti bilaterali, in AAVV, Studi in memoria di Mario Condorelli, , I, 1, Milano, 1988, 319-40.26 Un importante e insostituibile contributo allo studio allo studio del diritto di libertà religiosa individuale e collettivo nei paesi dell’Est Europa è stato dato da BARBERINI G., Stati socialisti e confessioni religiose, Milano, 1973; ID., Stato socialista e Chiesa cattolica in Polonia, Bologna, Centro studi Europa Orientale, 1983; ID., Stati socialisti e confessioni religiose (Condizioni giuridiche attuali e prospettive), in AA. VV., Studi sui rapporti tra la Chiesa e gli Stati, a cura di S. Gherro, Padova, 1989 111-38.ID., La libertà di religione nel processo di democraticizzazione degli Stati dell’Europa centrale ed orientale, in S. FERRARI – W. COLE DURHAM JR. – E. A. SEWELL, Diritto e religione nell’Europa post-comunista, Bologna, 2004, pp. 9-30.27 La complessità e la ricchezza delle norme relative ai rapporti tra stato e confessioni religiose nei paesi dell’Est Europa è avvertibile solo che si consulti il sito http://licodu.cois.it che fornisce non solo le norme vigenti in lingua originale e in una versione linguistica tra le più note, ma ha come obiettivo quello di ricostruire la legislazione ecclesiastica degli ultimi 100 anni, permettendo così allo studioso di coglierne l’evoluzione e le reciproche influenze, segnando la ricchezza di una elaborazione giuridica che l’Europa e il Diritto Ecclesiastico come scienza giuridica non possono perdere senza un grave danno per la cultura europea.28 Si vedano a riguardo: Le statut des confessions religieuses des Etats candidats a l’Union européenne / The status of religious confessions of the states applying for membership to the european Union, Actes du colloque (Strasbourg, 17-18 novembre 2000, a cura di F. Messner),Milano, Giuffrè 2001, 276pp S. FERRARI – W. COLE DURHAM JR. – E. A. SEWELL, Diritto e religione nell’Europa post-comunista, Bologna, 2004; CHIZZONITI A.G., (a cura di), Chiesa Cattolica ed Europa centro-orientale. Libertà religiosa e processo di democratizzazione, Milano, 2004.29 Oltre alla n. 22 § infra si veda a riguardo D’AVAK P. A., Il diritto ecclesiastico e le sue prospettive, in Dir. eccl., 1978, I, 531 ss.,

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Eclesiastico del Estado, a marcare la differenza da una visione confessionale del diritto - e, per alcuni versi di quello portoghese, tedesco, austriaco dove peraltro beneficia di una relativa autonomia scientifica30.

L’esistenza di una disciplina autonoma – d’altra parte - è strettamente connessa alla natura dei rapporti tra Stato e confessioni religiose o ancor meglio alle modalità di tutela della libertà religiosa e di coscienza individuale e collettiva, oltre che alle tradizioni storiche e “scientifiche” dei diversi Paesi sui quali ha certamente influito la natura delle relazioni istituzionali con la Chiesa cattolica e l’esistenza di un Concordato o di accordi ecclesiastici. E tuttavia le tradizionali classificazioni in sistema separatista, concordatario e confessionale hanno oggi perso di efficacia e significato, anche come mero riferimento, per la grande complessità del quadro istituzionale, soprattutto se si guarda all’Europa allargata. Si va verso un catalogo, una classificazione di sistemi di relazione, molto più articolata della quale guadagna la disciplina che fino a qualche anno fa sembrava asfittica e si interrogava sul proprio futuro, divisa tra una visione tradizionale di essa e la sua diluizione in un più generale diritto dei culti31, minacciata in Italia dall’assorbimento da parte dei costituzionalisti che rivendicavano e rivendicano a se - con la determinazione di chi è a caccia di cattedre - questo spazio d’insegnamento, paventando l’impoverimento di analisi e la non autonomia del Diritto Ecclesiastico nello studio del diritto individuale e collettivo di libertà religiosa32, quando invece sono proprio gli studiosi di diritto costituzionale che spesso affrontano, senza gli strumenti della comparazione

30 LAMDAU P., La genèse du « StaatsKirchenrecht » en Allemagne, in Rev, droit can.,1977, 47/1, 161 ss. Un caso a parte è costituito dal diritto ecclesiastico in Francia. Sul punto vedi per tutti: MESSNER F., Du droit ecclésiastique au droit de religions: évolution d’une terminologie in Rev, droit can.,1977, 47/1, 143 ss ; TORRES GUTIÉRREZ A., El derecho de libertad de conciencia en Austria, Madrid, 2006.31 All’intervento stimolante di FERRARI S., Una modesta proposta per pervenire… in QDPE, 1998/1, 3-10 ne seguirono numerosi altri. Rimandiamo soprattutto agli interventi in tre convegni dei quali segnaliamo gli Atti: Integrazione europea e società multi-etnica, (a cura di V. Tozzi) Torino 2000; L’insegnamento del diritto ecclesiastico nelle università italiane, (a cura di M. Parisi), Napoli, 2002; Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano, (a cura di G.B. Varnier), Soveria Mannelli, 2004 e alla ricca bibliografia contenuta negli interventi che in alcuni casi si spinsero a una coraggiosa e radicale autocritica dell’operato di tutta la disciplina: DOMIANELLO S., L’insegnamento del diritto ecclesiastico e “l’avvenire”, in L’insegnamento del diritto ecclesiastico…cit., 70 e ss. Sul punto vedi anche: DOMIANELLO S., L’utilità pratica del “Diritto ecclesiastico civile” come scienza, Il nuovo volto del diritto ecclesiastico …, cit., 287-302; ONIDA F., Considerazioni conclusive, Il nuovo volto del diritto ecclesiastico…cit., 319 ss.32 V. BIN R., La libertà dalla religione. in I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, (a cura di R. Bin C. Pinelli, Torino, 1996, al quale risponde efficacemente BERLINGO’ S., Lo stato dell’arte “ecclesiasticistica”: dalla dura “specialità” dei privilegi alla forte “specificità” del diritto ecclesiastico, in Riv. dir. cost, 1999, 113, ma anche passim. Questa polemica non sarebbe riproposta se recentemente nelle proposte del ministro dell’Università Mussi non si prevedesse l’assorbimento del settore “diritto ecclesiastico” in quello del diritto pubblico, ledendo gravemente l’autonomia della disciplina.

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interordinamentale con i diritti religiosi e la comparazione tra ordinamenti diversi, tematiche di importanza strategica in società divenute ormai multiculturali, multietniche e anche multireligiose .

Nel manifestare queste pretese coloro che rivendicano lo spazio di studio e ricerca ora occupato dal Diritto Ecclesiastico dimenticano che questa disciplina è ben più che una branca del Diritto Pubblico: è la scienza per eccellenza della comparazione33, in quanto lo studioso che la esercita non vive e opera se non compara le norme statali con quelle degli ordinamenti confessionali, non è efficace e adeguato se non possiede gli strumenti per indagare proprie delle discipline più diverse, in quanto le norme statali con implicazioni religiose riguardano tutte le discipline giuridiche. Pur avendo chiaro dunque che il Diritto Ecclesiastico ha come carattere distintivo l’interdisciplinarietà e la comparazione - e pertanto appartiene di diritto alla branca del diritto comparato piuttosto che a quello del diritto pubblico - il dibattito citato intravedeva già allora diverse vie d’uscita al problema dell’autonomia e identità della disciplina34.

Innanzi tutto il pluralismo religioso, componente essenziale del pluralismo culturale ed etico tipico delle società globalizzate, imponeva una lettura “operativa” delle norme oggetto dello studio della disciplina che si trasformavano sempre più frequentemente in pratica avvocatesca, amministrativa, contrattuale, facendo emergere gli aspetti applicativi del diritto ecclesiastico a scapito dello studio dell’impianto teorico disciplinare. Lo studio e la conoscenza del Diritto Ecclesiastico diveniva materia professionalizzante, non a caso presente ancora in Italia negli esami di procuratore legale.

Ma soprattutto il proliferare delle fonti di produzione normativa, dal diritto internazionale a quello comunitario, alle norme regionali; la crescente importanza delle norme amministrative inerenti il fenomeno religioso, anche in conseguenza della delegificazione35; la crescita di norme di derivazione

33 ONIDA F., L’interesse della comparazione negli studi di diritto ecclesiastico in Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, Volume La legislazione ecclesiastica (a cura di A. Davakc). Vicenza 1977, 603; MIRABELLI C., Diritto ecclesiastico e comparazione giuridica in MARGIOTTA BROGLIO F., MIRABELLI C., ONIDA F., Religioni e sistemi giuridici…cit., MIRABELLI C., Diritto ecclesiastico e comparazione giuridica in MARGIOTTA BROGLIO F., MIRABELLI C., ONIDA F., Religioni e sistemi giuridici…cit.,1- 85.34 CIMBALO G., Interdisciplinarietà, comparazione e diritto ecclesiastico in una esperienza di didattica a distanza dell’Università di Bologna, in Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano, (a cura di G.B. Varnier), Soveria Mannelli, 2004, 269-272.ID., L’insegnamento del diritto ecclesiastico nelle università italiane, in L’insegnamento del diritto ecclesiastico nelle università italiane, (a cura di M. PARISI), Napoli, 2002, 47, n. 29-30.35 La disapplicazione delle leggi a seguito di accordi, previste ad esempio dal D. lgs. 29/93 – il cosiddetto processo di delegificazione – utilizza le stesse procedure previste per la stipula di intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Vedi: Pizzorusso A., Delegificazione e sistema delle fonti. La tecnica legislativa: un artigiano da valorizzare, Foro It., 1985, V, 233 ss.; G. Manfredi, Commento all’art. 11. Commento alla L. 7 agosto 1990, n. 241/90, NLCC, 1995, 1,

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religiosa, operanti nell’autonomia dei privati, ma con la pretesa di avere efficacia pubblica, l’ingresso tumultuoso nell’ambito dello spazio europeo degli ordinamenti giuridici dei Paesi dell’Est Europa36, davano la possibilità e imponevano un rilancio degli studi di diritto ecclesiastico e un profondo rinnovamento della dottrina attualmente in corso37.

Modelli di relazione tra Stati e confessioni, normativa, giurisprudenza andavano rivisitati e verificati, arricchiti e riletti, anche nella prospettiva di un Diritto Ecclesiastico della Unione Europea che cresceva e cresce con lo sviluppo dell’integrazione di Stati e popoli del continente, in un nuovo contesto multirazziale, multi-etnico e multi-religioso. Un ruolo importante nello sviluppo di questi studi è stato ed è svolto dal 1989 dall’European Consortium for Church an State Research che ha portato all’organizzazione di numerosi convegni in tutta Europa.38.

60-66. La norma legislativa, sostituita dall’accordo sindacale viene disapplicata limitatamente agli ambiti di efficacia dell’accordo e sostituita da questi, similmente a quanto avviene con la legge sui culti ammessi, disapplicata limitatamente ai componenti della confessione nel momento in cui l’intesa che la riguarda assume efficacia con l’approvazione della legge. Sul punto anche De Marco, La negoziazione legislativa, Padova, 1984,269-274. Possiamo perciò affermare che il Diritto Ecclesiastico ha anticipato – come spesso accade – soluzioni poi generalizzate fatte poi proprie dal nostro ordinamento. 36 Basti pensare che nella stragrande maggioranza dei Paesi dell’Est Europa la competenza statale in materia di rapporti con le confessioni religiose è del ministero della Cultura. Inoltre gli ordinamenti dell’Est Europa possiedono una articolata legislazione sull’Islam – spesso sconosciuta in occidente - che ne ha consentito fino ad ora l’integrazione nei rispettivi Paesi di queste comunità etnico-religiose; , considerano alcune confessioni religiose come tradizionali e elemento costitutivo dell’identità nazionale; hanno riscoperto, in alcuni casi, gli statuti dei culti emanati nella gran parte dei Paesi balcanici nel 1929-1930 con caratteristiche molto diverse dalla legislazione italiana coeva, ad esempio, statuti che non hanno mancato di esercitare a volte effetti positivi sulla pace religiosa.Si tratta di un campo sterminato di indagine in relazione al quale cominciano ad apparire i primi studi. Oltre a quelli segnalati di Giovanni Barberini e Silvio Ferrari segnaliamo: BOUGAREL X. – N. CLAYER, (sous la direction de), Le Nouvel Islam Balkanique. Les musulmans, acteurs du post-communisme. 1990-2000, Paris, 2001;ALUFFI BECK-PECCOZ R., SINGONE G. (a cura di), The legal treatment of Islamic Minorities in Europe, Peeters, 2004; MARGIOTTA BROGLIO F – MAZZOLA R., Chiese cristiane, pluralismo religioso e democrazie liberali in Europa, Bologna, 2006.37 Un’efficace affresco dell’attività della disciplina è tracciato da MARGIOTTA BROGLIO F., Sussidiarietà e confessioni religiose nella prospettiva di un nuovo diritto ecclesiastico per l’Europa, in Federalismo, regionalismo…cit.,, 463-470.38 V.: EUROPEAN CONSORTIUM FOR CHURCH-STATE RESEARCH, L'obiezione di coscienza nei Paesi della Comunità Europea, Milano, 1992; ID., Stati e confessioni religiose in Europa. Modelli di finanziamento pubblico. Scuola e fattore religioso, Milano, 1992; ID., Marriage and religion in Europe / Les effets civils du marriage religieux en Europe, Milano, 1993; ID., Churchs and labour law in EC conuntries,/ Les Église et le droit du travail dans les pays della Communauté Eropeéenne, Milano, 1993; ID., The legal status of religious minorities in the countries of the European Union, Milano, 1994; ID.“New liberties” and Church and State relationschips in Europe, Milano, 1998; ID., Cittadini e fedeli nei paesi dell’Unione europea, Milano, 1999; ID., New religious movements and the law in the European Union, Milano, 1999.

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L’adozione della laicità come strumento di educazione alla convivenza, come chiave di lettura unanimemente condivisa della legislazione statale e comunitaria in materia di libertà religiosa e di coscienza, è destinata a divenire uno degli assi centrali della politica di integrazione della UE ed è già uno dei formanti del suo ordinamento giuridico.

2. La collocazione nelle fonti dei regolamenti, delle direttive, degli atti del terzo pilastro e giurisprudenza comunitaria a integrazione dei diritti ecclesiastici nazionali.

La CE ha dunque inciso profondamente sia sulla tutela dei diritti fondamentali in campo di libertà religiosa e di coscienza, attraverso l’emanazione di norme e provvedimenti in materie che sia pure indirettamente concernono l’esercizio di tali libertà, sia relativamente alle attività collettive di Chiese e confessioni religiose che nei singoli Paesi si sono fatte strumento dell’azione comunitaria. Da parte loro le confessioni religiose hanno cercato di contribuire allo sviluppo dell’Unione, anche al fine di usare lo spazio europeo per esercitare la loro influenza39. C’è chi ha rilevato che la creazione di uno spazio comune ha aiutato l’ecumenismo, ma d’altra parte è del tutto evidente che ne è risultata rafforzata la spinta identitaria e il recupero di posizioni di stampo integralista. In una situazione dove nessuna confessione è privilegiata ed anzi tutte le confessioni sono poste sullo stesso piano delle associazioni filosofiche non confessionali – ovvero dell’ateismo organizzato – si rafforza inevitabilmente la concorrenza e l’appartenenza confessionale può divenire elemento dissolutore, piuttosto che di coesione40.

L’influenza sul primo settore è avvenuta attraverso l’emanazione di provvedimenti (regolamenti e direttive) in materia di lavoro, tutela della privacy, esercizio del riposo settimanale, scelte alimentari, educazione e istruzione, libertà sessuale e tutela di genere, pari opportunità, bioetica, assistenza, libertà di pensiero e di stampa. Questo fenomeno è del resto comune in tutte le società a sviluppo economico e sociale avanzato nelle quali rinveniamo implicazioni a carattere religioso in materie e provvedimenti apparentemente distanti dal fenomeno religioso. Questo è tanto più vero nel campo della bioetica nella quale la legislazione civile rivendica l’esclusiva competenza, emarginando i pur fortissimi interessi religiosi. Un ruolo non

39 La presenza delle Confessioni Religiose nella vita dell’Unione è testimoniata dalla costante e pubblica attività di lobbying da esse svolta. MACRI’ G., Europa, lobbying e fenomeno religioso. Il ruolo dei gruppi religiosi nella nuova Europa politica…cit .passim; PANEBIANCO S., Il lobbying europeo, Milano 2000: MARGIOTTA BROGLIO F., MIRABELLI C., ONIDA F., Religioni e sistemi giuridici…cit., 130 che enumera i diversi uffici di rappresentanza e organismi rappresentativi delle Confessioni religiose presenti e operanti a Bruxelles.40 Cfr.: VENTURA M. La laicità dell'Unione…cit. 226 ss.

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secondario ha giocato a riguardo la collaborazione intergovernativa prevista dal terso pilastro e – come vedremo l’attività della giurisprudenza41.

Il rapporto tra l’Unione Europea, il fenomeno religioso collettivo e le confessioni e associazioni religiose passa poi – come abbiamo visto - attraverso l’art. 11 della Dichiarazione allegata al Trattato di Amsterdam, ripresa dall’art. 51 della Costituzione europea (bozza licenziata nel luglio 2003 dalla citata Convenzione di Roma), per poi articolarsi, mediante l’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale e alla luce del combinato disposto degli art. 47 e 48 della Costituzione europea che garantiscono la partecipazione delle formazioni sociali alla gestione democratica della società, nella previsione dell’art. 52, n. 3, Cost. UE il quale afferma che “3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni”.

Chiese e associazioni filosofiche non confessionali sono viste dunque come soggetti di quel dialogo sociale che prefigura relazioni di carattere consociativo con le formazioni sociali, colloca l’esercizio collettivo del culto e le associazioni che vi presiedono e lo organizzano, sullo stesso piano delle aggregazioni che operano su principi solidaristici e sociali non religiosi, agendo in modo collettivo. Queste formazioni sociali sono gli interlocutori naturali di una società pluralista, caratterizzata da una gestione partecipata alla gestione dei servizi alla persona e forniscono un contributo attivo all’esercizio dei diritti fondamentali nella convinzione - per dirla con le parole della Costituzione italiana - che è nelle formazioni sociali che si svolge e si sviluppa la personalità umana.

Per queste vie direttive, regolamenti e accordi frutto della collaborazione intergovernativa si collocano tra le fonti del diritto ecclesiastico di tutti i Paesi dell’Unione, al punto da incidere non solo sulle norme di diritto comune, ma

41 Si definiscono, in senso figurato, Pilastri dell'Unione europea le tre strutture normative sulle quali si fonda l'architettura dell'Unione delineata dal Trattato di Maastricht. Il Terzo Pilastro riguarda la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni c.d. "CGAI", disciplinata dal Titolo VI del Trattato di Maastricht. All'interno del Terzo Pilastro si applica il c.d. metodo della "cooperazione intergovernativa" che attribuisce il potere decisionale ai Governi degli Stati Membri e non alle istituzioni comunitarie. Secondo quanto previsto dall'art. 34 del TUE gli strumenti caratteristici della cooperazione intergovernativa che sono le azioni comuni, le posizioni comuni, le decisioni e le decisioni quadro, le convenzioni. Si tratta di atti quasi sempre adottati all'unanimità, il cui grado di vincolatività per gli Stati membri varia a seconda del tipo di strumento. La Convenzione è l'unico tipo di atto che può diventare pienamente vincolante, ma solo se é ratificata dagli Stati Membri.Il Trattato di Maastricht ha previsto che alcune materie del Terzo Pilastro possano essere trasferite nel Primo, mediante il processo c.d. di "comunitarizzazione". Con il Trattato di Amsterdam, tale operazione è stata compiuta per la prima volta con riferimento alle materie dell'asilo, dei visti, dell'immigrazione e della cooperazione doganale. La materia dell’asilo e quella dell’immigrazione possono coinvolgere indirettamente i diritti di libertà religiosa. MENGOZZI P.,, La tutela dei diritti umani nella giurisprudenza comunitaria, in ROSSI L. S, Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell’Unione Europea, Milano, 2002, pag. 44 ss.

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anche sulle norme scaturite da rapporti negoziati (concordati e accordi ecclesiastici) e sulle norme interne degli Stati che in teoria dovrebbero essere fuori da ogni condizionamento dell’ U. E. 42.

Certo norme “protettive” verso la penetrazione di “nuovi culti” o norme di favore risultano essere ancora in vigore43, ma l’eguale trattamento giuridico delle confessioni e il riconoscimento della personalità giuridica nei rispettivi ordinamenti statali, divenuto uno dei formanti dell’Unione Europea, costituisce oggi condizione sine qua non per l’adesione di un nuovo Paese44 ed oggetto di contrattazione politico istituzionale45.

Il condizionamento della legislazione statale relativa allo status giuridico dei culti finisce per avere riflessi notevoli anche sull’esercizio individuale della libertà religiosa nel quadro dei diritti fondamentali, in quanto l’esercizio

42 Il fallimento dell’ateismo di Stato e della sua capacità di contenere e soddisfare le istanze in materia di libertà di coscienza ha portato in una prima fase i Paesi dell’Est europeo, liberatisi dall’influenza sovietica, a ricercare attraverso la sottoscrizione di Concordati con la Chiesa cattolica la legittimazione della loro esistenza. Emblematico, dopo il Concordato con la Polonia del 1993, il caso della Croazia sottoscritto per sollecitare il riconoscimento del nuovo Stato da parte della Santa Sede, al quale hanno fatto seguito accordi con Lituania, Lettonia, Estonia, Ungheria e Slovacchia. [per tali accordi vedi http://wwwnt.unifi.it/concordatiss/princ.htm]. Dal canto loro le Chiese stabilite, in nome del loro ruolo identitario, peraltro mai negato dai passati regimi filosovietici, hanno teso a riaffermare la loro supremazia politica e sociale, anche a scapito dei culti di minoranza. Vedi per tutti : Republic of Belarus, On religious freedom and religious organizations, National Register of legal acts of the Republic of Belarus, 1999, 95, 2/102 in Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale: Libertà religiosa e processo di democratizzazione, (a cura di A. G. Chizzoniti), Milano, 2004, 306-331. Si veda poi il caso della Bulgaria, dove la religione ortodossa è quella tradizionale e gode di particolari privilegi come la capacità di certificazione della cittadinanza bulgara all’estero. Cfr.: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, art. 36, отм. ДВ. бр.19 от 2 Март 2006г., in http://Licodu.cois.it43 Una tutela specifica viene accordata alla libertà religiosa dei cittadini stranieri in Bielorussia: Law on Legal Status of Foreign Citizens and Persons without Citizenship in the Republic of Belarus, Law of the Republic of Belarus N 422-3 of July 18, 2000, mentre culti di minoranza con una radicata presenza nel paese, come i mussulmani in Bulgaria, si vedono riconosciuto per decreto il loro Statuto: Republic of Bulgarian, У С Т А В НА МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 28 октомври 2000. Per i testi delle leggi citate vedi http://Licodu.cois.it.44 Oggi, proprio in vista dell’adesione all’UE queste situazioni si avviano ad essere superate ed è in corso una generale riscoperta del principio di laicità, divengono più pressanti le ragioni di una pacifica convivenza e della tolleranza come testimoniano le leggi che seguono: Republic of Lithuania, Law on religious communities and associations of the Republic of Lithuania, 1995; New Bulgarian Law on Religion, known as the Confessions Act 2002; Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, în “Monitorul oficial” Partea I, nr. 11/8.01.2007. Questi provvedimenti sono oggi rinvenibili anche in lingua inglese sul sito http://Licodu.cois.it.45

E’ invece il caso della legge della repubblica di Serbia sulle confessioni religiose, approvata e poi modificata in due articoli a causa delle richieste del Consiglio d’Europa: Zakona o crkvama i verskim zajednicama ("Službeni glasnik RS", broj 36/2006) http://Licodu.cois.it.

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pubblico e collettivo del culto è elemento costitutivo della libertà religiosa e ha riflessi diretti sull’attività di proselitismo, come sul diritto di disporre di edifici di culto, lo svolgimento di attività di beneficenza e assistenza, la possibilità di credenti, riuniti nelle loro associazioni, di proporsi come erogatori di servizi alla persona, in applicazione del principio di sussidiarietà.

Risulta perciò del tutto evidente che il diritto comunitario funge da strumento di omogeneizzazione, sia pur graduale, dei diritti statali di libertà religiosa – sia individuali che collettivi e associativi -, lasciando che sia il “mercato del sacro” a dettare tempi e modi di regolamentazione del settore. In questa situazione è innegabile la profonda trasformazione indotta nella disciplina ecclesiasticistica a 50 anni dai trattati di Roma e la necessità dell’insegnamento di farsi carico di quella parte del diritto comunitario che incide sul fenomeno religioso, al punto che sarebbe auspicabile la trasformazione dell’insegnamento in diritto ecclesiastico italiano e comparato, includendo nella comparazione non solo il diritto dei singoli Stati europei, ma anche quello prodotto a livello comunitario.

L’Europa ha bisogno di una conoscenza approfondita delle norme nazionali sul fenomeno religioso, ha necessità di vederne ricostruita la genesi, per comprenderne e accompagnarne l’evoluzione, per riscoprire e valorizzare l’enorme bagaglio di esperienza giuridica accumulata.

Un esempio per tutti: l’integrazione dell’Islam in Europa e la lotta contro i fondamentalismi.

Se si guarda ai Paesi dell’Europa orientale si nota che la normativa concernente lo status giuridico dell’Islam europeo, in molti casi di derivazione turca, forte delle influenze della legislazione austro-ungarica, è passata indenne attraverso il quarantennio delle democrazie popolari e ha assicurato fino ad ora la pacifica convivenza nella maggior parte dei Paesi dove esistono radicate comunità islamiche46. Perdere questa esperienza costituirebbe un grave ostacolo

Ne è prova il dibattito intorno alla legge sulla libertà e lo status giuridico delle confessioni religiose in corso di approvazione in Macedonia. Il provvedimento, che va ha sostituire quello adottato nel 1997, è stato fortemente criticata dall’U. E. perche restrittivo in ordine al riconoscimento dei nuovi culti, problema questo molto sentito nei Paesi dell’Europa Orientale dove quella ortodossa è in genere la religione “tradizionale” o stabilita. V.: R. KARAJKOV R., Chiese, Stato e comunità internazionale , www.osservatoriobalcani.org/ , consultato il 13. 08. 3007.46 Sul punto, per un quadro generale vedi: BARBERINI G., Dossier sullo stato giuridico delle confessioni religiose e sull’esercizio della libertà religiosa nei paesi dell’Europa centro-orientale, in Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell’Unione europea, Atti del colloquio, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 28- 29 maggio 1999 (a cura di A.M. Chizzoniti) Milano, 2002, 93- 132; BOUGAREL X., CLAYER N. Le nouvel islam balkanique. Les musulmans,…cit., passim ; CILARDO A., L’immigrazione musulmana. Comunità islamica e ordinamenti occidentali, in MACRI’ G. La libertà religiosa in Italia, in Europa e negli ordinamenti sovranazionali, Salerno, Dip. di Teoria e Storia delle Istituzioni giur. e pol. nella Società moderna e contemporanea, Università degli Studi di Salerno, 2003, 41-50. Sull’Islam in Italia: Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità

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al successo delle strategie di graduale allargamento dell’Unione e di rafforzamento della coesione, una irresponsabile rinuncia ad usare tali esperienze per dotare la U E di una legislazione in grado di governare gli effetti del flusso migratorio islamico da altre aree del mondo verso l’Europa e l’insediamento delle nuove comunità alle quali può essere offerta una “tradizione” alla quale richiamarsi47.

Gli strumenti per questo studio possono essere adeguatamente forniti solo dalla dottrina ecclesiasticistica che possiede le conoscenze della storia e dei diritti religiosi, che nel tempo ha contribuito a produrre un tessuto giuridico che si è dimostrato solido nel tempo48.

islamiche, (a cura di S. Ferrari) Bologna, 2000.47 Ad avviso di chi scrive è indispensabile che l’Europa si interroghi su quale ruolo le diverse comunità mussulmane dell’area balcanica in particolare possono giocare nel processo in corso di elaborazione di un “islam europeo”. In questa prospettiva sollevano non poche perplessita le EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Sent. Hasan and Chaush v. Bulgaria, … cit. ID., Case of Supreme Holy Council of the Muslim Community v. Bulgaria, …cit., la dove sottovalutano il ruolo dei controlli statali conformi agli statuti tradizionali della Comunità, approvati con legge, volti a garantire il rispetto della dialettica democratica all’interno delle confessioni, arginanto l’eccessiva politicizzazione delle lotte infraconfessionali. D’altra parte in Burgaria gli stessi problemi si sono presentate per la Chiesa Ortodossa Bulgara. TORRES GUTIÉRREZ A., KOLEV A. H., DOBREV E. N., PETROVA ANGELOVA I., El derecho a la libertad religiosa y de conciencia en la legislación búlgara postcomunista. In Laicidad y Libertades, n 6, 2006, pp 533-598. Specialmente pp. 534-535.48 Rileviamo che non è stato oggetto di un’approfondita indagine la coeva emanazione intorno agli anni 1929-1930 degli Statuti delle confessioni religiose nei Balcani e il ruolo da essi giocato nel garantire la pace religiosa. Si veda il caso dell’Albania dove gli Statuti delle diverse confessioni imposte dallo Stato nel 1929 hanno funzionato da antidoto alla conflittualità interreligiosa, secolarizzando notevolmente i culti, a prescindere da quanto ha fatto la politica del Governo della Repubblica Popolare di Albania. Sul punto vedi: Dekret-Ligjë mbi formimin e Komuniteteve Fetare, “Drejtoria Fletores Zyrtare”, 17.IV.1929; Permbajtja Statuti i kishës Orthodhokse Au-toqefale të Shqipris, “Drejtoria Fletores Zyrtare”, 14 Gusht 1929; Permbajtja Statuti Komunitetit Mysliman Shqiptar, “Drejtoria Fletores Zyrtare”, 24 Shtatuer 1929. Sul contesto storico nel quale gli Statuti vennero emanate: AA.VV., Historia e popullit shqiptar, II, Tiranë, 2002; TOMORI A B., Historia e bektashizmit, “Rivista Urtesia”, nr. 3, Tiranë, 1994. Per quanto riguarda il Regno di Jugoslavia: Zakon o Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi u priznaje se kontinuitet sa pravnim subjektivitetom stečenim na osnovu Načertanija o duhovnoj vlasti (Odluka Narodne Skupštine Knjaževstva Srbskog od 21. maja 1836. godine) i Zakona o Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi ("Službene novine Kraljevine Jugoslavije", 8 novembre 1929 br. 269/1929); Jevrejska zajednica Jevrejskoj zajednici se priznaje kontinuitet sa pravnim subjektivitetom stečenim na osnovu Zakona o verskoj zajednici Jevreja u Kraljevini Jugoslaviji ("Službene novine Kraljevine Jugoslavije", 14 dicembre 1929, br. 301/1929); Slovačkoj Evangeličkoj Crkvi a.v., Reformatskoj Hrišćanskoj Crkvi i Evangeličkoj Hrišćanskoj crkvi a. v. priznaje se kontinuitet sa pravnim subjektivitetom stečenim na osnovu Zakona o Evangeličko-hrišćanskim crkvama i o Reformovanoj hrišćanskoj crkvi Kraljevine Jugoslavije ("Službene novine Kraljevine Jugoslavije", br. 95/1930); Islamska zajednica. Islamskoj zajednici se priznaje kontinuitet sa pravnim subjektivitetom stečenim na osnovu Zakona o islamskoj verskoj zajednici Kraljevine Jugoslavije ("Službene novine Kraljevine Jugoslavije", 30 genn 1930 br. 29/1930).

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3. Verso un diritto ecclesiastico europeo: principi generali e modelli di relazione. Il ruolo della giurisprudenza

L’allargamento graduale della U. E. all’intero continente porta inevitabilmente a un nuovo e più ampio catalogo dei sistemi di relazione tra Stato e confessioni religiose e impone all’Unione di misurarsi con quel coacervo di valori in campo sociale ed etico del quale sono portatrici le confessioni religiose.

Il terreno è quello del confronto sulla parità di genere, sulle forme di convivenza affettiva, sui confini della vita e della morte, la libera formazione delle coscienze e l’istruzione, l’assistenza e i diritto al benessere sociale, i diritti di libertà di manifestazione e di esercizio della libertà religiosa, anche connessa alle forme di esercizio del culto, la validità e le tipologie di relazioni di convivenze e matrimoniali. In alcuni casi queste materie potranno continuare essere regolate in tutte o in parte attraverso concordati o accordi ecclesiastici (Kirchenverträge). Tuttavia la negoziazione non potrà che avvenire con tutti i culti, anche se diverse potranno essere le forme, in quanto diverso è l’assetto costituzionale nazionale di tali rapporti; così che potremo avere la previsione costituzionale dell’obbligo a negoziare, con le singole confessioni o dopo che esse hanno provveduto a una preventiva concertazione; in alcuni casi ci troveremo di fronte a una distinzione tra legislazione negoziata e doppio regime giuridico per le confessioni (riconosciute e non riconosciute)49.

Malgrado la tendenza verso un eguale trattamento diverranno più numerose nell’Europa allargata i casi nei quali ci troveremo di fronte a sistemi di relazione che vedono una religione “dominante” favorita, quando non la presenza di una Chiesa ufficiale stabilita, e certamente crescerà la presenza Chiese ortodosse autocefale.50 Ciò malgrado non potranno che crescere i casi di emanazione di una regolamentazione unilaterale da parte dello Stato, con il riproporsi di un nuovo e più maturo “giurisdizionalismo temperato” che rappresenta il solo strumento che può garantire una mediazione tra gli interessi contrapposti, al quale si affiancherà certamente l’azione livellatrice del mercato e della concorrenza tra le agenzie che si occupano del sacro, ovvero tra i diversi culti. La forza di queste formazioni sociali finirà per riproporre su scala continentale – come sta avvenendo – una forma articolata di contrattazione secondo le regole del diritto privato51.

Sul punto vedi: GIANNI A.,Stato e Chiesa cattolica in Croazia. Un caso di laicità dello Stato alla prova della storia, Padova, 2000, 19, n. 22. 49 GRIGORIŢĂ G., Il concetto di ecclesia sui iuris, Roma, 2007, passim50 E’ prevedibile che il mutato assetto di alcuni paesi come la Macedonia e il Montenegro porteranno come conseguenza la nascita di ulteriori Chiese ortodosse autocefale promosse a Chiese di Stato. In generale sulle Chiese ortodosse: BINNS J. , Le Chiese Ortodosse. Una introduzione, Cinisello Balsamo, 2005.

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Nello scenario che abbiamo sommariamente descritto non potrà che crescere il ruolo della giurisprudenza. L’approccio europeo alla tutela dei diritti individuali e in particolare a quello di libertà di coscienza passa inevitabilmente per le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo52, e della Corte di Giustizia delle Comunità Europee di Lussemburgo53, anche se fino ad ora lo ha fatto seguendo percorsi diversi tra loro.

La prima ha riconosciuto alle autorità statali il potere di imporre limiti all’esercizio della libertà di coscienza, di pensiero e di religione utilizzando il paragrafo 2 dell’art. 9 della CEDU, privilegiando la sicurezza, l’ordine pubblico54, la salute e la morale pubblica, la protezione dei diritti e delle libertà altrui, a condizione che tali interventi fossero motivati da giusta causa e non fossero ingiustificati o arbitrari55. La Corte si riserva il potere di valutare la coerenza dei provvedimenti nazionali adottati rispetto alle ipotesi derogatorie56

e ha privilegiato l’affermazione dei diritti del gruppo rispetto ai diritti individuali dei fedeli57. Fra le situazioni oggetto di intervento della corte di Lussemburgo ci limitiamo a segnalare – per brevità - il rispetto delle esigenze

51 La tendenza alla contrattazione emerge con tutta evidenza nella fase precedente all’adesione dei nuovi Paesi alla C E. relativamente alle garanzie richieste al paese candidato di coerenza tra la propria legislazione e il patrimonio costituzionale e normativo dei paesi già appartenenti all’Union. Sul punto vedi: Costituzionalismo europeo e transizioni democratiche (a cura di S. Gambino), Milano, 2003.52 Numerosi gli studi e le raccolte di giurisprudenza: MARTINEZ TORRON J., La giurisprudenza degli organi di Strasburgo sulla libertà religiosa, Riv. int. Diritto dell’uomo, 1993, 335; PASQUALI CERIOLI J., Il caso Agga c. Grecia. Una nuova tappa nell’elaborazione di una giurisprudenza CEDU sulla libertà religiosa, Quad. dir. e pol. eccl., 11 (2003), n. 3, 799-805 ; PARISI M., Orientamenti della Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di libertà religiosa, in MACRI’ G.,, La libertà religiosa… cit., 153 ss53 Come è noto la Corte di Giustizia delle Comunità Europee di Lussemburgo è stata istituita come sistema di tutela giurisdizionale dei trattati economici del 1957 ed è oggi l’organo giurisdizionale della UE. Pertanto essa dovrebbe avere come fonte la normativa europea con riferimento alle libertà strumentali alle finalità di carattere economico proprie dei Trattati del 1957. Tuttavia il sistema comunitario non poteva esimersi dal rispetto dei diritti fondamentali e pertanto la Corte ha ritenuto di dover contribuire alla formazione di un “catalogo” dei diritti fondamentali tutelabili in sede comunitaria, e tra questi (diritti civili) il diritto alla vita privata,alla libertà di espressione, alla libertà religiosa, al diritto di soggiorno, ma anche al diritto di proprietà parità di condizioni tra lavoratori e lavoratrici, uguaglianza di prestazioni sociali anche per gli immigrati. Cfr.: GAJA G., Introduzione al diritto comunitario, Bari, 1996,54 Pronuncia Refah Partisi c. Turchia 13 febb. 2003.55 Si vedano a riguardo le sentenze Klass e altri c. Germania, 6 sett. 1978; The Sunday Times c. Regno Unito, 26 aprile 1979; Chappel c Regno Unito, 14 luglio 1978; Kokkinakis c Grecia, 25 maggio 1993 nella quale una interpretazione particolare della legislazione interna viene giustificata ove sussista un interesse generale da tutelare.56 Sentenza Open Door e Dublin Well Woman c, Irlanda, 29 ott. 1992, ma anche Sentenza Handisyde c. Regno Unito 7 dic. 1976.57 Sentenza Knudsen c Norvegia 8 marzo 1985, ma anche ECUR, Sent. Hasan and Chaush v. Bulgaria, … cit. ID., Case of Supreme Holy Council of the Muslim Community v. Bulgaria, …cit.,

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di culto nell’organizzazione del calendario per le procedure concorsuali comunitarie, la libera circolazione sul territorio della UE degli incaricati di attività istituzionali all’interno di una confessione religiosa; la qualificazione delle attività lavorative prestate dai religiosi e le assenze dal luogo di lavoro per il rispetto delle festività religiose, la traduzione di nomi aventi un significato religioso e il lavoro notturno femminile in istituti religiosi; l’accesso ai mass media; l’esenzione fiscale per le attività religiosamente qualificate.

E’ da notare che con i suoi interventi la Corte non ha preso in considerazione ne avrebbe potuto il carattere meramente religioso di queste problematiche, ma è intervenuta in via indiretta sia pure con una forte incidenza sui diritti ecclesiastici nazionali degli Stati membri.

Resta da vedere dopo il positivo riconoscimento del diritto di libertà religiosa sia nel trattato di Nizza che nel trattato costituzionale europeo quali saranno gli ulteriori sviluppi della giurisprudenza delle due Corti e se si affermerà la scelta – apparentemente razionale – di un unico foro.

4. Scheda riassuntiva dei principali atti CE/UE adottati a tutela della libertà religiosa individuale e collettiva58*…..

• Macellazione ritualeDirettiva del Consiglio 6 ott. 1969 (69/349/CEE) – autorizzazione in via eccezionale all’insufflazione di un organo se imposto da un rito religioso e a inclusione che l’organo insufflato fosse escluso dal consumo (modalità macellazione) GUCE, 11 ott. 1969, n. 256;Direttiva del Consiglio 18 nov. 1974, art. 4 (74/577/CEE) in GUCE 26 nov. 1974, n. L. 316 sullo stordimento degli animali nella macellazione, ripresa dall’art. 20 della direttiva del Consiglio del 10 luglio 1975, (75/431/CEE) in GUCE, 24 lug. 1975, n. L. 192 e Direttiva 17 dic., 1992 (92/116/CEE) in GUCE 15 marzo 1993, n. L. 62;Direttiva del Consiglio 22 dic. 1993, (93/119/CE), in GUCE 31 dic. 1993, L. 340.

• FiscaleArt. 13 a n. 1 lett. 1 Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, (77/388/CEE), in GUCE 13 giu. 1977, n. L. 145; art. 78 Direttiva del Consiglio 28 marzo 1983 (83/181/CEE), in GUCE 23 apr. 1983, n. L. 105; Art. 21 Direttiva del (85/372/CEE), in GUCE 24 lug. 1985, n. L. 192, 1989 n. L. 074 tutte in materia di esenzione dall’IVA in casi particolari.

58 Per le sentenze e le Decisioni della Commissione europea ci siamo limitati ad aggiornare – in accordo con l’A. - l’elenco contenuto incalce al volume VENTURA M., La laicità dell’Unione Europea. Diritti, Mercato, Religione, Torino, 2001, lettura indispensabile per una visione più ampia dei problemi da noi affrontati nel breve spazio disponibile.

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• ImmigrazioneDirettiva 2004/38/CE Parlamento europeo e Consiglio, 29 apr. 2004, Diritto dei cittadini e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

• Marchi e insegneArt 3 Direttiva del Consiglio 21 dic. 1988, (88/104/CEE), in GUCE 11 feb 1989, n. L. 040; Regolamento 13 giugno 1995 (1359/95) in GUCE, 26 giugno 1995, n. L. 142.

• Interruzione di programmi religiosi televisivi con annunci pubblicitariArt. 11, Direttiva del Consiglio 3 ott. 1989 (89/552/CEE), in GUCE 17 ott. 1989 n. L. 298; Direttiva del Consiglio 30 giu. 1997, (97/36/CE), in GUCE, 30 lug. 1997;

• Incitamento all’odio religiosoArt. 22, Direttiva del Consiglio 21 dic. 1988, (88/104/CEE), in GUCE 11 feb 1989, n. L. 040; Risoluzione Parlamento Europeo, 15 giugno 2006, n. 273, Intensificarsi della violenza razzista e omofoba in Europa; Risoluzione Parlamento Europeo 18 mag. 2006, Relazione annuale sui diritti dell’uomo nel mondo 2005 e sulla politica UE in materia.

• Lavoro nelle confessioni religioseArt. 17, par 1. Direttiva del Consiglio 23 nov. 1993, (93/104/CE, in GUCE 13 dic. 1993, n. L. 307; Direttiva del Consiglio 22 giu. 1994, (94/33/CE) in GUCE, 20 ag. 1994, n. L. 216; Direttiva del Consiglio 27 nov. 2000 (00/78/CE) in GUCE, 2 dic. 2000, n. L. 30359.

• Beni culturali e edifici di cultoDirettiva del Consiglio 15 marzo 1993, (93/104/CE), in GUCE, 27 mar. 1993 n. L. 074; Regolamento CEE 2 luglio 1993, (2454/95), in GUCE, 11 ott. 1993 n. L 253 che qualifica gli edifici di culto tra quelli a carattere culturale o sociale.

• Tutela della privacyConsidérant n. 35 della Direttiva del Consiglio del 24 ott. 1995 (95/46/CE), in GUCE, 23 nov. 1995, n. L. 281, art 8 in particolare.

• Produzione di vino per uso religiosoRegolamento CEE 16 ott. 1990 (3201/90) in GUCE 8 nov. 1990, n. L 309.

... della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, …

Sent. N.V. Algemene Transport en Expeditie Onderneming van Gend & Loos c. Amministrazione olandese delle imposte, 5 febb. 1963, causa 26/62, in «Racc.», 1963, 7-27.

59 ONIDA F., Il problema delle organizzazioni di tendenza nella direttiva 2000/78/EC attuativa dell’art. 13 del Trattato sull’Unione europea, in Dir. eccl., 112 (2001), n. 3, 905-18

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Sent. E. Stauder c. Città di Ulm Sozialamt, 12 nov. 1969, causa 29/69, in «Racc.», 1969, 419-426. Sent. Internationale Handelsgesellschaft mbH c. Einfuhr und Vorratsstelle ftìr Getreide und Futtermittel, 17 dic. 1970, causa 11/70, in «Racc.», 1970, 1125-1141. Sent. J. Nold, Kohlen und Baustoffgrohandlung c. Commissione delle Comunità europee, 14 maggio 1974, c.ausa 4/73, in «Racc.», 1974, 491-515. Sent. Y. van Duyn c. Home Office, 4 dic. 1974, causa 41-74, in «Racc.», 1974,1337-1352. Sent. V. Prais c. Consiglio delle Comunità europee, 27 ott. 1976, causa 130-75, in «Racc.», 1976, 1589-1600. Sent. J. de Cavel c. L. de Cavel, 27 marzo 1979, causa 143/78, in «Racc.», 979, 1055-1076. Sent. L. Hauer c. Land Rheinland Pfalz, 13 dic. 1979, causa 44/79, in «Racc.», 1979, 3727-3751.Sent. A.J.M. van Roosmalen c. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, 23 ott. 1986, causa 300/84, in «Racc.», 1986, 3116-3129.Sent. U. Steymann c. Staatssecretaris van Justitie, 5 ott. 1988, causa 196/87, in «Racc.», 1988, 6159-6175. Sent. Hoechst A.G. c. Land Rheinland - Pfalz, 21 sett. 1989, cause 46/87 e 227/88, in «Racc.», 1989, 2859-2935. Sent. Anklagemyndigheden c. Hansen & Søn I/S, 10 luglio 1990, causa C-326/88, in «Racc.», 1990, 2911-2937 Sent. Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e altri c. Commissariaat voor de Media, 25 luglio 1991, causa C-288/89, in «Racc.», 1991, 4007-4046. Sent. Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd. c. S. Grogan e altri, 4 ott. 1991, causa C-159-90, in «Racc.», 1991, 4685-4742 Sent. Vereniging Veronica Omroep Organisatie c. Commissariaat voor de Media, 3 febb. 1993, causa C-148/91, in «Racc.», 1993, 487-521. Sent. C. Konstantinidis c. Stadt Altensteig, Standesamt e Landratsamt Calw, Ordnungsamt, 30 mar. 1993, causa C-168/91, in «Racc.», l993, 1191-1220. Sent. Her Majesty’s Customs and Excise c. G. Schindler e J. Schindler, 24 marzo 1994, causa C-275/92, in «Racc.», 1994, 1039-1099. Sent. Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau c. Hauptzollamt Rosenheim, 23 nov. 1995, causa C-285-93, in «Racc.», 1995, 4069-4099.Sent. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord c. Consiglio dell’Unione europea, 12 nov. 1996, causa C-84/94, in «Racc.», 1996, 5755-5818. Sent. A. van den Boogard c. P. Laumen, 27 febb. 1997, causa C-220/95, in «Racc.», 1997, 1147-1187. Sent. A. Süzen c. Zehnacker Gebäudereinigung GmbH Krankenhausservice, 11 marzo 1997, causa C-13/95, in «Racc.», 1997, 1259- 1277.

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Sent. Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio, 29 giu. 1999, causa C-172/98, in «Racc.», 1999, 3999-4010. Sent. M.J. Läärä e altri c. Kihlakunnansyyttäyä e Suomen valtio (Stato finlandese), 21 sett. 1999, causa C-124/97, in «Racc.», 1999, 6067-6120. Sent. Questore di Verona c. D. Zenatti, 21 ott. 1999, causa C-67/98, in «Racc.», 1999, 7289-7318. Sent. Association Eglise de Scientologie de Paris e Scientology Inter- national Reserves Trust c. Repubblica francese, 14 marzo 2000, causa C-54/99.Sent. Commissione Europea c. Francia, 21 marzo 2000, Direttiva 90/220/CEE e organismi geneticamente modificatiSent. SIC Sociedade independente de Comunicaiào SA c. Commissione delle Comunità europee, 10 maggio 2000, causa T-46/97. Sent. Commissione delle Comunità europee c. Grand-duché de Luxembourg, 24 febb. 2005, Mancata attuazione della direttiva 2000/43/CE, - n. c. 320/04.

.... della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ...

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