Vent’anni di corsi a Bressanone L’ Oggetto dei Contratti ... · L'accordo delle parti la causa...
Transcript of Vent’anni di corsi a Bressanone L’ Oggetto dei Contratti ... · L'accordo delle parti la causa...
Vent’anni di corsi a Bressanone
L’ Oggetto dei Contratti PubbliciXX Corso
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena Oggianu
Università di Roma Tor Vergata
Bressanone (Bz), 19-22 maggio 2009
Bressanone, 18-22 maggio 2009Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena Oggianu
L’OGGETTO DEICONTRATTIPUBBLICIIl codice dei contratti pubblicio Codice Appalti o Codice DeLise D.Lgs.163/2006 e s.m.i
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CONTRATTO DI DIRITTOPUBBLICO La fattispecie si contraddistingueva per la
mancanza di libertà nel fine (Giannini)
Si affermava la non riconducibilità del contrattodi diritto pubblico nella nozione di autonomiadelineata dall’art. 1322 c.c. (in fattispecie,infatti, il soggetto che agisce non può esserevincolato nella valutazione degli interessi)
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
IMPORTANTI NOVITA’ DACONSIDERARE Il diritto comunitario
Legge sul procedimento amministrativo n.
241/1990 e s.m.i., in particolare
Novità introdotte alla legge 241/90 dalla legge
15/2005, art. 1, comma 1 bis
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
LEGGE 241/1990 NOVELLATADALLA LEGGE 15/2005Art. 1 Principi generali dell'attività
amministrativa1. L’attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta da criteri dieconomicità, di efficacia, di pubblicità e ditrasparenza secondo le modalità previste dallapresente legge e dalle altre disposizioni chedisciplinano singoli procedimenti, nonché daiprincipi dell’ordinamento comunitario.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
1-bis. “La pubblica amministrazione,
nell’adozione di atti di natura non autoritativa,
agisce secondo le norme di diritto privato salvo
che la legge disponga diversamente”.
Utilizzazione dello strumento negoziale in tutti i
casi di attività non autoritativa (importanza del
consenso)
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
IL CONTRATTO ART. 1321 C.C.
Il contratto è l'accordo tra due o più parti per
costituire, regolare o estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
REQUISITI ESSENZIALI DELCONTRATTO ART. 1325 C.C. L'accordo delle parti la causa (cioè la ragione socio-economica del
contratto) l'oggetto (il contenuto del contratto, che deve
essere possibile, lecito, determinato odeterminabile [art. 1346 c.c.])
la forma, quando risulta che è prescritta dallalegge sotto pena di nullità
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
ANCORA OGGI PERO’ NEICONTRATTI CON LA P.A.: Permangono condizionamenti di natura
pubblicistica sulla disciplina del contratto (es.elementi quali la personalità dell’ente o loscopo da perseguire)
Ma non possono incidere sulla natura dellostrumento giuridico che deve essere regolatodalle norme di diritto privato
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
PROCEDURE PREVISTE PER LAFORMAZIONE DEL CONTRATTO Sono oggi espressione della prospettiva
comunitaria
Si sono trasformate da procedure preordinatealla tutela dell’interesse pubblico a proceduredirette a garantire l’interesse dei privati (graziead una maggiore articolazione degli obblighiimposti ai soggetti pubblici nelle fasi diperfezionamento del contratto)
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
LA NECESSITA’ DI GARANTIRE LACONCORRENZA TRA OPERATORI Impone la permanenza di tratti di disciplina
pubblicistica nei contratti della PA Prescrizioni derogatorie che siano dirette:
A limitare l’esercizio del potere discrezionale(prevenendo le patologie)
Assicurare la correttezza delle scelte (inconsiderazione degli interessi coinvolti, es.risparmio della spesa pubblica)
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
NEL PROCEDIMENTOAMMINISTRATIVO LA PA Fa emergere le ragioni che giustificano la
scelta del modulo convenzionale Definisce l’assetto degli interessi destinati ad
essere disciplinati con lo strumento negozialeassicurando concretezza ed effettivitàdell’attività contrattuale evidenziando: Atti e qualificazioni funzionalizzati a garantire
La convenienza amministrativa
Le opportunità imprenditoriali
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
TEMA DEI CONTRATTI DELLA PA
In passato: presento nell’ottica della dialetticapubblico/privato
Oggi: si riconosce pacificamente che siapplicano discipline diverse a seconda dellearee, ad esempio Il provvedimento è retto da un regime pubblicistico Le obbligazioni contrattuali sono disciplinate da un
regime privatisticoDi norma non vi è una netta separazione tra gli ambiti
ma le discipline concorrono e si intersecano
Bressanone, 18-22 maggio 2009Prof. Avv. Eugenio Picozza
Dott.ssa Serena Oggianu
DIRITTOCOMUNITARIO
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
TECNICHE DI UNIFORMAZIONEDEL DIRITTO NAZIONALE SOSTITUZIONE o UNIFORMAZIONE:
convenzioni, regolamenti, decisioni ARMONIZZAZIONE: AZIONE DIRETTA: procedure ad effetto diretto
direttive appalti AZIONE INDIRETTA:
Mutuo riconoscimento Equipollenza
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
I PRINCIPI COMUNITARI
Parità di trattamento
Non discriminazione
Trasparenza
Proporzionalità
Mutuo riconoscimento
Tutela dei diritti fondamentali
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
PREVALENZA DIRITTOCOMUNITARIO E INTERNAZIONALE Recezione della tesi della prevalenza del diritto
comunitario sent. Corte Costituzionale n.406/05 e 129/06
Prevalenza diritto internazionale sent. CorteCostituzionale 348 e 349 del 2007
Obbligo di interpretazione conforme alla fontesuperiore sent. Corte Costituzionale 50/07
Sentenza 30254 del 23.12.08 abolizionepregiudiziale
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
APPLICAZIONE DEI PRINCIPI EREGOLE EUROPEE Prevalenza delle disposizioni comunitarie in
caso di conflitto effettivo (non apparente);ovvero lacuna nella recezione. Obbligo per laPA di adottare queste regole. Si veda22.6.1989, causa 103/88, caso CostanzoMeazza
Obbligo di interpretazione conforme in basealla giurisprudenza CGE
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
Segue APPLICAZIONE DEIPRINCIPI E REGOLE EUROPEE
Solo per i contratti sotto la soglia comunitaria:
intermediazione della giurisprudenza
amministrativa se difforme.
Bressanone, 18-22 maggio 2009Prof. Avv. Eugenio Picozza
Dott.ssa Serena Oggianu
DIRETTIVECOMUNITARIE
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
- direttiva 92/50/CEE (appalti pubblici servizi)- direttiva 93/36/CEE (appalti pubblici forniture)- direttiva 93/37/CEE (appalti pubblici di lavori)Ora: n. 2004/17/CE procedure di appalto degli enti erogatori
di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizidi trasporto e servizi postali
n. 2004/18/CE procedure di aggiudicazione degliappalti pubblici di lavori, di forniture e servizi
n. 2007/66/CE direttiva ricorsi, in attesa ditrasposizione, termine ultimo per la trasposizione20.12.2009
DIRETTIVE
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
Quali settori residuano all’identitànazionale? Concessioni opere pubbliche? No, vedi artt. 142 e ss
Concessioni di lavori? No, vedi artt. 148 e ss
Concessioni di servizi? Si applicano i principi. NB: nonconcessione ma appalto se rientrano nell’allegato (vediprosieguo)
Concessioni di pubblico servizio? Forse, novità neldecreto Tremonti art. 23 bis, d.l. 112/08 (introdotto conlegge n. 133 del 6 agosto 2008)
Bressanone, 18-22 maggio 2009Prof. Avv. Eugenio Picozza
Dott.ssa Serena Oggianu
SERVIZI PUBBLICILOCALI DIRILEVANZACOMUNITARIAART. 23 BIS D.L. 112/2008
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DIRILEVANZA COMUNITARIAART. 23 BIS D.L. 112/2008Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la
gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, inapplicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la piùampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà distabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatorieconomici interessati alla gestione di servizi di interesse generalein ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti allauniversalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livelloessenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondocomma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando unadeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi disussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizionicontenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblicilocali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esseincompatibili.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DIRILEVANZA COMUNITARIAART. 23 BIS D.L. 112/2008Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in
via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunqueforma costituite individuati mediante procedure competitive adevidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato cheistituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi aicontratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità,efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, nondiscriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,proporzionalità.
In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2,per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche,sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale diriferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato,l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplinacomunitaria.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DIRILEVANZA COMUNITARIAART. 23 BIS D.L. 112/2008Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata
pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi delmercato e contestualmente trasmettere una relazione contenentegli esiti della predetta verifica all'Autorità garante dellaconcorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione delsettore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili dicompetenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezionedella predetta relazione.
Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestionepuo' essere affidata a soggetti privati.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DIRILEVANZA COMUNITARIAART. 23 BIS D.L. 112/2008E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di
servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato chetale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso ladurata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può esseresuperiore alla media calcolata sulla base della durata degliaffidamenti indicata dalle discipline di settore.
Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini digara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamentodelle economie di scala e di scopo e favorire una maggioreefficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonchél'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi piùredditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minimaefficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la coperturadegli obblighi di servizio universale.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DIRILEVANZA COMUNITARIAART. 23 BIS D.L. 112/2008 Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni
relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure
diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non
oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione
le concessioni affidate ai sensi del comma 3.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DIRILEVANZA COMUNITARIAART. 23 BIS D.L. 112/2008I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati
mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché isoggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e dellealtre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separatadall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire lagestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne'svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ne'direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre società che sianoda essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divietodi cui al periodo precedente non si applica alle società quotate inmercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblicilocali possono comunque concorrere alla prima gara svolta perl'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenzapubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso,entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi siprocede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DIRILEVANZA COMUNITARIAART. 23 BIS D.L. 112/2008Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed
entro centottanta giorni alla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificatadi cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esuccessive modificazioni, nonché le competenti Commissioniparlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:
a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti diservizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza daparte delle società in house e delle società a partecipazione mistapubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquistodi beni e servizi e l'assunzione di personale;
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DIRILEVANZA COMUNITARIAART. 23 BIS D.L. 112/2008
b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e diadeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comunicon un limitato numero di residenti possano svolgere le funzionirelative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e lefunzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso larevisione della disciplina sulle incompatibilità;
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile aidiversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili invia generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali dirilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettricae gas, nonchè in materia di acqua;
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DIRILEVANZA COMUNITARIAART. 23 BIS D.L. 112/2008
e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restandoil limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per lacessazione degli affidamenti effettuati con procedure diversedall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fasetransitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni inessere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendotempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbanocessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai finidell'ammissione alle gare di imprese estere;
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DIRILEVANZA COMUNITARIAART. 23 BIS D.L. 112/2008
g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietàorizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regimed'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attivitàeconomiche di prestazione di servizi di interesse generale inambito locale compatibili con le garanzie di universalità edaccessibilità del servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme diammortamento degli investimenti e una durata degli affidamentistrettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recuperodegli investimenti;
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DIRILEVANZA COMUNITARIAART. 23 BIS D.L. 112/2008
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di
proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzionedel servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anchecon riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi delpresente articolo.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DIRILEVANZA COMUNITARIAART. 23 BIS D.L. 112/2008L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con
le disposizioni di cui al presente articolo.
Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
Bressanone, 18-22 maggio 2009Prof. Avv. Eugenio Picozza
Dott.ssa Serena Oggianu
IL CODICE DEICONTRATTI
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
STRUTTURA GENERALECODICE Parte Prima
Principi e disposizionicomuni e contrattiesclusi in tutto o in partedall'ambito diapplicazione del codice(artt. 1-27)
Parte SecondaContratti pubblici relativia lavori servizi e forniturenei settori ordinari(artt. 28-205)
Parte TerzaContratti pubblici dilavori, servizi e forniturenei settori speciali(artt. 206-238)
Parte QuartaContenzioso(artt. 239-246)
Parte QuintaDisposizioni dicoordinamento finali etransitorie. Abrogazioni(artt. 247-257)
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
STRUTTURA PARTICOLAREParte I (Art. 1-27)Principi e disposizioni comuni econtratti esclusi in tutto o in partedall'ambito di applicazione del codiceTitolo IPrincipi e disposizioni comuniTitolo IIContratti esclusi in tutto o in partedall'ambito di applicazione del codice
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
Parte II (Art. 28-205)Contratti pubblici relativi a lavori servizie forniture nei settori ordinariTitolo IContratti di rilevanza comunitaria
Cap. ICap. II: Requisiti dei partecipanti alle procedure di
affidamentoCap. III: Oggetto del contratto, procedure di scelta
del contraente e selezione delle offerteCap. IV: Servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneriaCap. V: Principi relativi all’esecuzione del contratto
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
Titolo II
Contratti sotto soglia comunitaria
Titolo III
Disposizioni ulteriori per i contratti relativi a lavori pubblici
Cap. I: Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori
Cap. II: Concessioni di lavori pubblici
Cap. III: Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori
Cap. IV: Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
Titolo IV Contratti in taluni settori
Capo I: Contratti nel settore della difesaCapo II: Contratti relativi a beni culturali
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
Parte IIIContratti pubblici di lavori, servizi, forniturenei settori speciali
Titolo IContratti pubblici di lavori, servizi,forniture nei settorispeciali
di rilevanza comunitariaCapo I: Disciplina applicabile, ambito oggettivo e soggettivo(settori di attività ed enti aggiudicatori)Capo II: Soglie e contratti esclusi dall’ambito di applicazione del presente titoloCapo III:Procedure di scelta del contraente, selezione
qualitativa dei concorrenti, selezione delle offerte
Capo IV: Concorsi di progettazione
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
Parte IVContenzioso
Parte VDisposizioni di coordinamento, finali e transitorie -abrogazioni
Allegati
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
REGOLAMENTO ATTUATTIVO Il Regolamento è stato nuovamente sottoposto
all’esame del CSLLPP (il 6.11.2008), dopol’adeguamento al parere del Consiglio di Stato, alleosservazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui contrattipubblici e della Corte dei conti e alle disposizioniintrodotte dal secondo e dal terzo correttivo al Codice(hanno ampliato le materie demandate al regolamento)
Nell’Assemblea Generale del 19.12.2008, il ConsiglioSuperiore dei Lavori Pubblici ha espresso Parerefavorevole sul Regolamento attuativo del Codice deicontratti pubblici
Si è ora in attesa del parere del Consiglio di Stato(dovrebbe essere favorevole)
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
OGGETTO In senso stretto: vedi art 1 codice appalti In senso lato: disciplina anche le concessioni,
in particolare Concessione di servizio pubblico a livello
generale Appalti sotto soglia, in conformità ai principi del
diritto comunitario Possibili applicazioni analogiche: accordi
bonari, transazioni, arbitrati
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CONTRATTI O CONTRATTIPUBBLICI ART. 3 CODICE
I «contratti» o i «contratti pubblici» sono:
i contratti di appalto o di concessione aventi
per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture,
ovvero l'esecuzione di opere o lavori,
posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti
aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
SETTORI ORDINARI E SPECIALIART. 3 CODICE I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori
diversi da quelli del gas, energia termica, elettricita',acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di areageografica, come definiti dalla parte III del presentecodice, in cui operano le stazioni appaltanti comedefinite dal presente articolo.
I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settoridel gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti,servizi postali, sfruttamento di area geografica, comedefiniti dalla parte III del presente codice.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
APPALTO PUBBLICOART. 3 CODICE Gli «appalti pubblici» sono
contratti a titolo oneroso,
stipulati per iscritto
tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e
uno o più operatori economici,
aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di
prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal
codice.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
APPALTI PUBBLICI LAVORIART. 3 CODICE Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici
aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, laprogettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero,previa acquisizione in sede di offerta del progettodefinitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione,relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I,oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II,titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo,di un'opera …
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
APPALTI PUBBLICI FORNITUREART. 3 CODICE Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi,
aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza
opzione per l'acquisto,di prodotti.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
APPALTI PUBBLICI SERVIZIART. 3 CODICE
Gli «appalti pubblici di servizi» sono
appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o
di forniture,
aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui
all'allegato II.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CONTRATTI MISTIART. 14
I contratti misti sono contratti pubblici aventi per
oggetto:
lavori e forniture;
lavori e servizi;
lavori, servizi e forniture;
servizi e forniture.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CONTRATTI MISTIART. 14I contratti misti sono considerati appalti pubblici di
lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni dilavori, secondo le disposizioni che seguono:un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura
di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa inopera e di installazione e' considerato un «appaltopubblico di forniture»;
un contratto pubblico avente per oggetto prodotti eservizi di cui all'allegato II e' considerato un«appalto pubblico di servizi»quando il valore dei servizi supera quello deiprodotti oggetto dell'appalto;
un contratto pubblico avente per oggetto dei servizidi cui all'allegato II e che preveda attività ai sensidell'allegato I solo a titolo accessorio rispettoall'oggetto principale del contratto e' considerato un«appalto pubblico di servizi»;
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CONTRATTI MISTIART. 14Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto
principale del contratto e' costituito dai lavori sel'importo dei lavori assume rilievo superiore alcinquanta per cento, salvo che, secondo lecaratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbianocarattere meramente accessorio rispetto ai servizi oalle forniture, che costituiscano l'oggetto principale delcontratto.
L'affidamento di un contratto misto secondo il presentearticolo non deve avere come conseguenza di limitareo escludere l'applicazione delle pertinenti normecomunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizio forniture, anche se non costituiscono l'oggettoprincipale del contratto, ovvero di limitare o distorcerela concorrenza
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CONTRATTI DI RILEVANZACOMUNITARIA ART. 3 CODICE
I contratti «di rilevanza comunitaria» sono
i contratti pubblici il cui valore stimato al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.)
e' pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32,
comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235,
e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CONTRATTI SOTTO SOGLIACOMUNITARIA ART. 3 CODICE
I contratti «sotto soglia» sono
i contratti pubblici il cui valore stimato al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.)
e' inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32,
comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che
non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CONTRATTI ESCLUSIART. 3 CODICE
I «contratti esclusi» sono
i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in
tutto o in parte alla disciplina del presente codice,
e quelli non contemplati dal presente codice.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
IMPORTANTE LA SOGLIACOMUNITARIA Secondo un orientamento della Corte di Cassazione la
soglia influirebbe addirittura sul riparto di giurisdizionein tema di contratti. Questa impostazione complicanotevolmente il quadro
Importante l’introduzione nel codice dei contratti di untitolo dedicato ai contratti sotto la soglia comunitaria e,in particolare, dell’art. 121, disciplina comuneapplicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi eforniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
TITOLO II CONTRATTI SOTTO LASOGLIA COMUNITARIAArt. 121. Disciplina comune applicabile ai contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di importoinferiore alla soglia comunitaria.
Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi,forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanzacomunitaria, si applicano oltre alle disposizioni dellaparte I, della parte IV e della parte V, anche ledisposizioni della parte II in quanto non derogate dallenorme del presente titolo.
Bressanone, 18-22 maggio 2009Prof. Avv. Eugenio Picozza
Dott.ssa Serena Oggianu
I SOGGETTI
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
AMMINISTRAZIONEAGGIUDICATRICE ART. 3 CODICELe "amministrazioni aggiudicatrici" sono:
le amministrazioni dello Stato;
gli enti pubblici territoriali;
gli altri enti pubblici non economici;
gli organismi di diritto pubblico;
le associazioni, unioni, consorzi, comunque
denominati, costituiti da detti soggetti.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
ORGANISMO DIRITTO PUBBLICOART 3 CODICE E' qualsiasi organismo, anche in forma societaria: istituito per soddisfare specificatamente esigenze di
interesse generale, aventi carattere non industriale ocommerciale;
dotato di personalità giuridica; la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi didiritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di
questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione
o di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu'della meta' e' designata dallo Stato, dagli entipubblici territoriali o da altri organismi di dirittopubblico.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
IMPRESE PUBBLICHEART. 3 CODICE
le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici
possono esercitare, direttamente o indirettamente,
un'influenza dominante o perchè ne sono proprietarie, o
perche' vi hanno una partecipazione finanziaria, o in
virtu' delle norme che disciplinano dette imprese.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
PRESUNZIONE INFLUENZA DOMINANTEAI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL CODICE
Quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamenteo indirettamente, riguardo all'impresa,alternativamente o cumulativamente: detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioniemesse dall'impresa;
hanno il diritto di nominare piu' della meta' dei membri delconsiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanzadell'impresa.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATOART. 3 CODICE, COMMA 15 TER
“Contratti di partenariato pubblico privato"sono contratti aventi per oggetto una o piu' prestazioniquali la progettazione, la costruzione, la gestione o lamanutenzione di un'opera pubblica o di pubblicautilita', oppure la fornitura di un serviziocompreso in ogni caso il finanziamento totale oparziale a carico di privati, anche in forme diverse, ditali prestazioni,con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni edegli indirizzi comunitari vigenti.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATOART. 3 CODICE, COMMA 15 TER
Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di
partenariato pubblico privato
la concessione di lavori
la concessione di servizi
la locazione finanziaria
l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto
le società miste
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATOART. 3 CODICE, COMMA 15 TER
Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariatopubblico privato
l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivoper la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parteposticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per ilcommittente o per utenti terzi.
Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano icontenuti delle decisioni Eurostat.
Bressanone, 18-22 maggio 2009Prof. Avv. Eugenio Picozza
Dott.ssa Serena Oggianu
OGGETTO DELCONTRATTOPARTE II CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI ALAVORI, SERVIZI, FORNITURE NEI SETTORIORDINARITITOLO I CONTRATTI DI RILEVANZACOMUNITARIACapo III Oggetto del contratto, procedure di scelta delcontraente e selezione delle offerte
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
TIPOLOGIA E OGGETTO DELCONTRATTO ART. 53
I lavori pubblici possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione, come definiti all'art. 3
ECCEZIONE: i contratti di sponsorizzazione e i lavori
eseguiti in economia
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
APPALTI DI LAVORIART. 53
Il decreto o la determina a contrarre stabilisce,
motivando nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), in
ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed
economiche, se il contratto ha ad oggetto:
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
OGGETTOAPPALTO DI LAVORI ART. 53la sola esecuzione;la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del
progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base delprogetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Losvolgimento della gara e' effettuato sulla base di un progetto preliminare,nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delleprescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa alprezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazionedefinitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.
Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazionil'oggetto del contratto e' stabilito nel bando di gara.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CORRISPETTIVO DELCONTRATTO ART. 53 In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro
costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara puòprevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beniimmobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, giàindicati nel programma di cui all'art. 128 per i lavori, o nell'avvisodi preinformazione per i servizi e le forniture, e che nonassolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono formareoggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche ibeni immobili già inclusi in programmi di dismissione delpatrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bandoo avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissioneha avuto esito negativo.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
PROCEDURE L’INDIVIDUAZIONEDEGLI OFFERENTI ART. 54 Per l'individuazione degli operatori economici che
possono presentare offerte per l'affidamento di un
contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano:
le procedure aperte
ristrette
negoziate
il dialogo competitivo, di cui al presente codice.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
PROCEDURE L’INDIVIDUAZIONEDEGLI OFFERENTI ART. 54 Esse aggiudicano i contratti mediante procedura
aperta o mediante procedura ristretta.
Alle condizioni specifiche espressamente previste, lestazioni appaltanti possono aggiudicare i contrattipubblici mediante il dialogo competitivo.
Nei casi e alle condizioni specifiche espressamentepreviste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare icontratti pubblici mediante una procedura negoziata,con o senza pubblicazione del bando di gara.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
NATURA GIURIDICACONTRATTO
E’ un negozio giuridico di diritto privato
Necessario non farsi influenzare dalla giurisprudenza
amministrativa sui rapporti tra aggiudicazione e
contratto
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
PROFILI SOSTANZIALI EPROCESSUALILa problematica relativa alle conseguenze sul contratto
derivanti dall’annullamento dell’aggiudicazionecoinvolge due profili:
Sostanziale: relativo all’efficacia e validità del contrattostipulato
Processuale: in ordine all’individuazione del Giudicechiamato a pronunciarsi sulla sorte del contratto.
Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato diversiorientamenti.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
PROFILO SOSTANZIALE: TESIANNULLABILITA’ RELATIVAL’annullamento dell’aggiudicazione determinerebbe
l’annullabilità relativa, ex 1441c.c., del contratto:
Secondo una prima ricostruzione per vizio del
consenso ex art. 1427 c.c. che inficia la formazione
della volontà della p. a.
Secondo una diversa accezione per difetto della
capacità di contrattare ex art. 1425 c.c.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
ANNULLABILITA’ RELATIVA:EFFETTI Riconoscimento della giurisdizione del G.O. nella
controversia sulla validità del contratto, quale fattispecieprivatistica generatrice di diritti soggettivi perfetti;
Individuazione della sola p.a. quale soggettolegittimato a proporre l’azione di annullamento (Ex. Art.1441 c.c. );
Prescrizione quinquennale dell’azione.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
TESIANNULLABILITA’ ASSOLUTA Contesta il principio di relatività dell’azione
Riconosce il diritto di agire per l’annullamento del
contratto anche in capo al privato vittorioso in sede di
annullamento dell’aggiudicazione, ritenendolo, ai sensi
dell’art. 1441 c.c., al pari della p.a. parte nel cui
interesse le norme sulla formazione del consenso della
p.a. sono dettate.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
TESI ALTERNATIVE ESUCCESSIVE
la nullità del contratto strutturale o virtuale (violazione
norme imperative, ex art. 1418 c.c.)
la caducazione automatica degli effetti della
stipulazione (assoluta o relativa)
l’inefficacia sopravvenuta relativa
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CADUCAZIONE AUTOMATICACASSAZIONE 15.4.2008, n. 9906
“L’annullamento del verbale di aggiudicazione di unappalto pubblico in seguito ad un provvedimentogiurisdizionale comporta che nessun effetto possaessere riconosciuto al provvedimento invalido (e agliatti presupposti ad evidenza pubblica su cui erafondato) fin dal momento del suo venire in essere e aidiritti soggettivi dallo stesso attribuiti, in quanto sorti daun atto non conforme alle condizioni prescritte dallalegge per la sua operatività; l'annullamento del verbaledi aggiudicazione, infatti, pone nel nulla l'intero effetto-vicenda derivato dall'aggiudicazione fin dall’origine, acominciare dal contratto di appalto”.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CADUCAZIONE AUTOMATICACASSAZIONE 15.4.2008, n. 9906
“Tale contratto non ha alcuna autonomia propria e noncostituisce la fonte dei diritti ed obblighi tra le parti, ma,assumendo il valore di mero atto formale e riproduttivo,è destinato a subire gli effetti del vizio che affligge ilprovvedimento cui è inscindibilmente collegato e arestare automaticamente e immediatamentecaducato, senza necessità di pronunce costitutivedel suo cessato effetto o di atti di ritirodell'amministrazione, in conseguenza dellapronunciata inefficacia del provvedimentoamministrativo "ex tunc", travolto”.
A favore della tesi della caducazione automatica cfr. Cass. Civ. n.7481/2007; 12629/2006; n. 17673/2004.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
A SOSTEGNO DELLA TESI DELLACADUCAZIONE AUTOMATICA Art. 246 codice che dispone: “la sospensione o l’
annullamento dell’affidamento non comporta la
caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento
del danno eventualmente dovuto avviene solo per
equivalente”
La norma sembrerebbe confermare il rapporto regola
eccezione tra il travolgimento automatico del contratto e
la mancata caducazione dello stesso
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
ARTICOLI DEL CODICEIMPORTANTI Art. 11, c. 7: l’aggiudicazione definitiva non equivale ad
accettazione dell’offerta Art. 244, c. 1: sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del g.a. le controversie relative alle proceduredi affidamento di lavori, servizi e forniture ed in base alquale la giurisdizione esclusiva del g.a. comprendeanche la tutela risarcitoria.
Art. 246, c. 4: l’annullamento dell’aggiudicazione per gliappalti relativi alle c.d. opere strategiche non importa lacaducazione del contratto (la norma sostituiscel’abrogato art. 14 L. obiettivo secondo cui, per detteopere, l’annullamento dell’aggiudicazione non importala risoluzione del contratto nel frattempo stipulato).
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
PROBLEMA DELLAGIURISDIZIONE Alcune recentissime sentenze mostrano che il
problema della
sorte del contratto e
del giudice competente a conoscere della stessa si
presentino ancora controverse ed oggetto di opposte
interpretazioni
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
SENTENZA CASSAZIONE SEZ.UNITE 28.12.2007, n. 27169“In materia di procedure di affidamento di appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture, la giurisdizione
esclusiva del g.a., di cui agli artt. 6 e 7 della legge n.
205/00, si arresta alla fase pubblicistica dell’appalto,
senza involgere la successiva fase di esecuzione del
rapporto, sorto in conseguenza del contratto stipulato
tra p.a. e soggetto aggiudicatario, fonte di diritti e di
obblighi, di cui conosce il g.o., quale giudice dei diritti
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
SENTENZA CASSAZIONE SEZ.UNITE 28.12.2007, n. 27169
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulladomanda volta ad ottenere tanto la dichiarazione dinullità quanto quella di inefficacia o l’annullamento delcontratto di appalto, a seguito di annullamento delladelibera di scelta dell’altro contraente, adottata all’esitodi una procedura di evidenza pubblica, posto che, inciascuno di questi casi, la controversia non ha adoggetto i provvedimenti riguardanti la predetta scelta,bensì il successivo rapporto di esecuzione che siconcreta nella stipulazione del contratto di appalto, delquale i soggetti interessati chiedono di accertare unaspetto patologico, al fine di impedirne l’adempimento.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
SENTENZA CASSAZIONE SEZ.UNITE 28.12.2007, n. 27169
Detto accertamento negativo, avente ad oggetto
situazioni giuridiche soggettive con consistenza di diritti
soggettivi pieni, viene condotto dal giudice verificando
la conformità alla norma positiva delle regole attraverso
cui l’atto negoziale è sorto, ovvero è destinato a
produrre i suoi effetti tipici”.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CONS. STATO SEZ. V, 28.3.2008 n.1328 (ordinanza)Riassume le tesi e rimette la questione all’Ad. Plen.:
“Vanno deferite alla decisione dell’Adunanza Plenariadel Consiglio di Stato le seguenti questioni:
quale sia la sorte del contratto d’appalto stipulato sullabase di un’aggiudicazione annullata in sedegiurisdizionale;
b) se sussista o meno la giurisdizione amministrativa,con riferimento alle domande ed al corrispondentetipo di decisioni al riguardo proponibili;
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CONS. STATO SEZ. V, 28.3.2008 n.1328 (ordinanza) se siano applicabili alla fattispecie considerata gli artt.
23 e 25 cod. civ.;
se sia ammissibile, nel giudizio di cognizione, la
condanna della pubblica amministrazione al rilascio di
un provvedimento favorevole al ricorrente;
quali siano i presupposti di applicabilità dell’art. 2058
cod. civ.”.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CONSIGLIO DI STATOADUNANZA PLENARIA n. 10/2008 In data 3 giugno 2008, è stata depositata copia della
dichiarazione ex art. 24 e art. 29, u.c. della legge n.1034/1971 di intervenuto fallimento della societàEnterprise Digital Architects S.p.A
Il Consiglio di Stato, poiché evento determina la perditadella capacità di stare in giudizio di una delle partiprivate costitute e produce l'automatica interruzione delprocesso ha dichiarato il processo stesso interrotto aisensi dell’art. 24 della legge n. 1034/1971.
Bressanone, 18-22 maggio 2009Prof. Avv. Eugenio Picozza
Dott.ssa Serena Oggianu
LA SOLUZIONEPOTREBBE ESSEREDATA DAL DIRITTOCOMUNITARIO
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
DIRETTIVA RICORSI(2007/66/CE)
Obbligo, per le stazioni appaltanti, di rispettare uncongruo termine dilatorio fra l’aggiudicazione e lastipulazione del contratto (in modo da impedire che ilcontratto produca effetti). Con possibilità di prorogadello stesso e di deroghe (in caso di urgenza qualificatao assenza di offerenti)La previsione di alcune ipotesi tipiche in cui leviolazioni più gravi della normativa sostanzialecomportano – obbligatoriamente, salvo alcune tassativeeccezioni - la “privazione di effetti” del contrattoeventualmente stipulato
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
DIRETTIVA RICORSI(2007/66/CE)
la previsione secondo la quale gli ordinamenti nazionalipossono decidere di limitare la tutela dei soggetti lesidalla violazione della disciplina comunitaria diaggiudicazione degli appalti pubblici al solorisarcimento del danno, con esclusionedell’annullamento dell’atto di affidamento e dellaprivazione di effetti del correlato contratto.
La direttiva non prende posizione in ordine allaconseguenze giuridiche sostanziali relative alcontratto stipulato lasciando tale scelta agliordinamenti nazionali.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
DIRETTIVA 2007/66/CETERMINE SOSPENSIVO ART. 2BIS Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all’articolo
1, paragrafo 3, dispongano di termini tali da garantire ricorsi
efficaci avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto
prese dalle amministrazioni aggiudicatrici adottando le
disposizioni necessarie nel rispetto delle condizioni minime di cui
al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 2 quater.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
DIRETTIVA 2007/66/CETERMINE SOSPENSIVO ART. 2 BIS La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di
aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva
2004/18/CE non può avvenire prima dello scadere di un termine
di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla
data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è stata
inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta
per fax o per via elettronica, oppure se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di
comunicazione prima dello scadere di un termine di almeno quindici giorni civili a decorrere
dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto agli offerenti e ai candidati interessati, o di almeno dieci giorni civili a decorrere
dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
DIRETTIVA 2007/66/CETERMINE SOSPENSIVO ART. 2 BIS
Gli offerenti sono considerati interessati se non sono già statidefinitivamente esclusi. L’esclusione è definitiva se è statacomunicata agli offerenti interessati e se è stata ritenuta legittimada un organo di ricorso indipendente o se non può più essereoggetto di una procedura di ricorso. I candidati sono considerati interessati se
l’amministrazione aggiudicatrice non ha messo a disposizione informazioni circa il rigetto dellaloro domanda prima della notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerentiinteressati. La comunicazione della decisione di aggiudicazione ad ogni offerente e candidatointeressato è accompagnata da: - una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo41, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE, fatte salve le disposizioni dell’articolo 41, paragrafo3, della medesima, e - una precisa indicazione del termine sospensivo esatto applicabileconformemente alle disposizioni della legislazione nazionale di trasposizione del presenteparagrafo
Bressanone, 18-22 maggio 2009Prof. Avv. Eugenio Picozza
Dott.ssa Serena Oggianu
CRITERI DISELEZIONE
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CRITERI DI SELEZIONE DELLEOFFERTE ART. 81Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative relative alla
remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta e'
selezionata con:
il criterio del prezzo più basso o con
il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CRITERI DI SELEZIONE DELLEOFFERTE ART. 81 Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al
comma 1, quello più adeguato in relazione allecaratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicanonel bando di gara quale dei due criteri di cui alcomma 1 sarà applicato per selezionare la miglioreofferta.
Le stazioni appaltanti possono decidere di nonprocedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulticonveniente o idonea in relazione all'oggetto delcontratto.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CRITERIO DEL PREZZO PIU’BASSO ART. 82 Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, e' determinato come segue. Il bando di gara stabilisce:
se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare amisura, è determinato mediante ribasso sull'elencoprezzi posto a base di gara ovvero mediante offertaa prezzi unitari;
se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare acorpo, è determinato mediante ribasso sull'importodei lavori posto a base di gara ovvero medianteofferta a prezzi unitari.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CRITERIO DEL PREZZO PIU’BASSO ART. 82
Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a
misura, il prezzo più basso è determinato mediante
offerta a prezzi unitari.
Le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi
e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal
regolamento.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CRITERIO DELL’OFFERTAECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSAART. 83
Quando il contratto e' affidato con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, il bando di gara
stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti
alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del
contratto, quali, a titolo esemplificativo:
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CRITERIO DELL’OFFERTAECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSAART. 83il prezzo;la qualità;il pregio tecnico;le caratteristiche estetiche e
funzionali;le caratteristiche ambientali e
il contenimento dei consumienergetici e delle risorseambientali dell'opera o delprodotto;
il costo di utilizzazione emanutenzione;
la redditività;il servizio successivo alla
vendita
l'assistenza tecnica; la data di consegna ovvero il
termine di consegna o diesecuzione;
l'impegno in materia di pezzidi ricambio;
la sicurezza diapprovvigionamento;
in caso di concessioni, altresìla durata del contratto, lemodalità di gestione, il livelloe i criteri di aggiornamentodelle tariffe da praticare agliutenti.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CRITERIO DELL’OFFERTAECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSAART. 83 Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo,
il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri divalutazione e precisano la ponderazione relativaattribuita a ciascuno di essi, anche mediante unasoglia, espressa con un valore numerico determinato,in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quellomassimo relativo all'elemento cui si riferisce la sogliadeve essere appropriato.
…
Bressanone, 18-22 maggio 2009Prof. Avv. Eugenio Picozza
Dott.ssa Serena Oggianu
ALCUNI ISTITUTI
LA CONCESSIONE PROJECT FINANCING LEASING ACCORDO BONARIO TRANSAZIONE AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE
Bressanone, 18-22 maggio 2009Prof. Avv. Eugenio Picozza
Dott.ssa Serena Oggianu
LA CONCESSIONE
ARTT. 3 e 30 CODICE
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CONCESSIONI LAVORI PUBBLICIART. 3 CODICE11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso,
conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità alpresente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva el'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazioneesecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e dilavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché laloro gestione funzionale ed economica, che presentano le stessecaratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione delfatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto digestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, inconformità al presente codice.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
DEFINIZIONIART. 3
12. La «concessione di servizi» e' un contratto che presenta le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del
fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste
unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto
accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CONCESSIONE DI SERVIZIART. 30 Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del
codice non si applicano alle concessioni di servizi. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestirefunzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Ilsoggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo,qualora al concessionario venga imposto di praticare neiconfronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti allasomma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa,ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario ilperseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degliinvestimenti e della connessa gestione in relazione alla qualitàdel servizio da prestare.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CONCESSIONE DI SERVIZIART. 30
La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei
principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai
contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento,
mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a
cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della
concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CONCESSIONE DI SERVIZIART. 30
Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più
ampie di tutela della concorrenza.
Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento
comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle
concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti
che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CONCESSIONE DI SERVIZIART. 30 Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto
che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o
esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di
concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con
terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio
di non discriminazione in base alla nazionalità.
Si applicano le disposizioni della parte IV (Contenzioso). Si
applica, inoltre, in quanto compatibile, l’articolo 143, comma 7.
Bressanone, 18-22 maggio 2009Prof. Avv. Eugenio Picozza
Dott.ssa Serena Oggianu
PROJECTFINANCING
Art. 152 - 160
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
PROJECT FINANCING: Capo III Promotorefinanziario, società di progetto e disciplinadella locazione finanziaria per i lavoriArt. 152 Disciplina comune applicabile
Art. 153 Promotore (modificato dal D.lgs. 152/08 )
Artt. 154 e 155 Valutazione della proposta e indizione della gara
(abrogati dal D.lgs. 152/08 )
Art. 156 Società di progetto (modificato al D.Lgs 152/08)
Art. 157 Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto
Art. 158 Risoluzione
Art. 159 Subentro
Art. 160 Privilegio sui crediti
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
PROJECT FINANCING ART. 153
Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità,inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale dicui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazioneformalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sullabase della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte concapitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, inalternativa all'affidamento mediante concessione ai sensidell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base digara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bandofinalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzodi risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggettiproponenti.
….
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
MODIFICHE INTRODOTTE
Per adeguare la disciplina italiana alle
osservazioni della Commissione europea sulla
figura del promotore
Per semplificare la procedura vigente
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
IL NUOVO ART. 153 CODICE Introduce un sistema innovativo che comporta
per l’amministrazione una scelta preliminare trala “classica” procedura di affidamento dellaconcessione di lavori (art. 143) e due nuoveprocedure:
Vi è inoltre una terza figura a cui i soggettiprivati possono ricorrere in caso di eventualeinattività della PA
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
AUTORITA’ DI VIGILANZA SUICONTRATTI PUBBLICI DI LAVORISERVIZI E FORNITURE Determinazione dell’Autorità n. 1 del 14
gennaio 2009, “linee guida sulla finanza diprogetto dopo l’entrata in vigore del terzocorrettivo (D.Lgs. 152/08)”
Linee guida per l’affidamento delle concessionidi lavori pubblici mediante le procedure previstedall’art. 153 del codice
Linee guida per la redazione dello studio difattibilità
Bressanone, 18-22 maggio 2009Prof. Avv. Eugenio Picozza
Dott.ssa Serena Oggianu
LEASING(LOCAZIONEFINANZIARIA)ARTT. 3 e 160-bis
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
ART. 3 CODICE
Comma15-bis: La “locazione finanziaria di opere
pubbliche o di pubblica utilità” e' il contratto avente ad
oggetto la prestazione di servizi finanziari e
l'esecuzione di lavori.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
ART. 160-BIS CODICE LOCAZIONEFINANZIARIA DI OPERE PUBBLICHE O DIPUBBLICA UTILITA’1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche
o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice
possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal
presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici,
tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche
tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie
dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-
finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
ART. 160-BIS CODICE LOCAZIONEFINANZIARIA DI OPERE PUBBLICHE O DIPUBBLICA UTILITA’3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione
temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore,responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta,ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento osopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimentodell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazionetemporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso delcommittente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni casocondizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventualegestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.
Bressanone, 18-22 maggio 2009Prof. Avv. Eugenio Picozza
Dott.ssa Serena Oggianu
ACCORDOBONARIO
ART. 240 CODICE
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
ART. 240. ACCORDO BONARIO1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da
amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori,ovvero dai concessionari, qualora a seguitodell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,l'importo economico dell'opera possa variare in misurasostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci percento dell'importo contrattuale, si applicano iprocedimenti volti al raggiungimento di un accordobonario, disciplinati dal presente articolo.
2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte finoal momento del loro avvio, e possono essere reiteratiper una sola volta ...
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
ART. 240. ACCORDO BONARIO
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al
responsabile del procedimento delle riserve di cui al
comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile
la propria relazione riservata.
4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e
la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
ART. 240. ACCORDO BONARIO8. La commissione è formata da tre componenti aventi
competenza specifica in relazione all'oggetto delcontratto, per i quali non ricorra una causa diastensione ai sensi dell‘articolo 51 codice di proceduracivile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo 241,comma 6, nominati, rispettivamente, uno dalresponsabile del procedimento, uno dal soggetto cheha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo,dai componenti già nominati, contestualmenteall'accettazione congiunta del relativo incarico, entrodieci giorni dalla nomina. Il responsabile delprocedimento designa il componente di propriacompetenza nell'ambito dell'amministrazioneaggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altrapubblica amministrazione in caso di carenzadell'organico.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
ART. 240. ACCORDO BONARIO
9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci
giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente
provvede, su istanza della parte più diligente, il
presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato
il contratto.
Bressanone, 18-22 maggio 2009Prof. Avv. Eugenio Picozza
Dott.ssa Serena Oggianu
TRANSAZIONE
ART. 239 CODICE
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
PARTE IV CONTENZIOSOART. 239. TRANSAZIONEAnche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di
accordo bonario ai sensi dell'articolo 240, le controversie relative adiritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici dilavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediantetransazione nel rispetto del codice civile.
Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, sel'importo di ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sededi transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario ilparere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, delfunzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento,esamina la proposta di transazione formulata dal soggettoaggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazioneal soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
Bressanone, 18-22 maggio 2009Prof. Avv. Eugenio Picozza
Dott.ssa Serena Oggianu
AFFIDAMENTO ACONTRAENTEGENERALEART. 162 CODICE
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CONTRAENTE GENERALEArt. 162 Definizioni rilevanti perinfrastrutture strategiche e insediamentiproduttiviAffidamento a contraente generale e' il contratto di cui all'articolo
3, comma 7 (appalti pubblici di lavori), con il quale viene affidata la
progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una
infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto
aggiudicatore.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CONTRAENTE GENERALEArt. 162 Definizioni rilevanti perinfrastrutture strategiche e insediamentiproduttivi Il contraente generale si differenzia dal concessionario di opere
pubbliche per: l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e' qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa
e tecnico-realizzativa per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale
del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera intutto o in parte con mezzi finanziari privati
per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo
del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio.I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente capo
Bressanone, 18-22 maggio 2009Prof. Avv. Eugenio Picozza
Dott.ssa Serena Oggianu
ABOLIZIONEARBITRATI
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
ABOLIZIONE ARBITRATI Art. 3, c. 19, 20, 21 e 22, legge 24.12.2007, n. 244
(Finanziaria 2008) divieto alle amministrazioni di inserire clausole
compromissorie ovvero i meccanismi di attivazionedegli arbitrati in tutti i contratti aventi ad oggettolavori, forniture e servizi ovvero divieto,relativamente ai medesimi contratti, di sottoscriverecompromessi
Art. 15 del d.l. 31.12.2007, n. 248 le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e
22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, siapplicano dall’1 luglio 2008, per consentire ladevoluzione delle competenze alle 30 sezionispecializzate in materia di proprietà industrialepresenti in ogni Corte d’appello
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
LEGGE N. 129 del 2.8.2008 SPESAPUBBLICA, FISCO E PROROGA TERMINI L'art. 4 bis comma 12 ha prorogato al 31.12.2008 il
termine previsto dall'art. 15 legge 31/2008 per l'entratain vigore della norma della legge finanziaria 2008 chevieta il ricorso ad arbitrato privato nelle procedure delcodice degli appalti. Il termine è stato ulteriormenteprorogato
Il motivo principale del divieto di arbitrati risiede nelfatto che la maggioranza degli arbitrati sugli appaltipubblici di costruzione dà ragione alle imprese e tortoalla pubblica amministrazione, con conseguenteaggravio per la finanza pubblica. Altro motivo del divietoè l'eccessivo importo delle parcelle degli arbitri.
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
IMPORTANTE
Gli arbitrati sono esperibili per tutte le stazioni
appaltanti che non siano amministrazioni aggiudicatrici
in senso stretto (ad esempio per i soggetti privati tenuti
all'applicazione del codice in ragione del finanziamento
pubblico del contratto).
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
COMUNE DI BOLOGNA
Regolamento contratti del Comune di Bologna
P.g.70987/2004, modificato con provvedimento P.g.
38482/2007
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
REGOLAMENTO: OGGETTOART. 1Il presente regolamento, in attuazione di quanto
disposto dalla normativa vigente, disciplina l'attivitànegoziale del Comune nelle sue varie articolazioniorganizzative e, fatte salve le norme regolamentarispecifiche, l'attività contrattuale delle Istituzioni, neilimiti della capacità negoziale attribuita loro dalloStatuto.
Salvo diverse disposizioni di legge, il Comune hafacoltà di applicare il presente regolamento alleprocedure di scelta dei soci e/o all'alienazione di quoteo azioni.
Rimane salva la normativa speciale in materia di lavoripubblici
Bressanone, 18-22 maggio 2009Prof. Avv. Eugenio Picozza
Dott.ssa Serena Oggianu
CONTRATTI DIDIRITTO PRIVATO
N.B: Sono i contratti, previsti omeno dal codice dei contratti nonsottoposti alla sua disciplina
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CONTRATTI DIRITTO PRIVATO
Sono i contratti affidati direttamente dal contraente
generale: codice dei contratti articolo 162, lettera g)
codice
Sono i contratti conclusi dal vincitore di una
procedura di concessione di costruzione e gestione
ovvero di servizi se esso non è organismo di diritto
pubblico ovvero società in house
Prof. Avv. Eugenio PicozzaDott.ssa Serena OggianuBressanone, 18-22 maggio 2009
CONCLUSIONI