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Realizzazione grafico informatica PRG: COLLETTIVO DI URBANISTICA PROGETTISTI: Arch. Gianfranco Pagliettini Arch. Luca Pagliettini COLLABORATORI: Daniela Olzi Mina Rossi Elena Maestri REGIONE EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI PARMA PIANO REGOLATORE GENERALE IN FORMA ASSOCIATA COMUNI DI COLORNO E MEZZANI COMUNE DI COLORNO Traduzione del P.R.G. negli strumenti della pianificazione urbanistica comunale ai sensi dell'art.43 comma 5 L.R. 20/2000 adottata con delibera C.C. n°31 il 10.04.2003 e approvata con delibera n° 24 il 27.04.2004 VARIANTE 2005 - RUE Febbraio 2006 PIANO OPERATIVO COMUNALE - REGOLAMENTO URBANISTICO E EDILIZIO P.O.C.- R.U.E. PN Norme di attuazione - Allegato 1 All.1 adottata dal C.C. con del. n° 54 il 14.09.05 e approvata con del. n°12 il 1.03.06

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PROGETTISTI: Arch. Gianfranco Pagliettini Arch. Luca Pagliettini

COLLABORATORI:Daniela OlziMina Rossi

Elena Maestri

REGIONE EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI PARMA

PIANO REGOLATORE GENERALE IN FORMA ASSOCIATA

COMUNI DI COLORNO E MEZZANI

COMUNE DI COLORNO

Traduzione del P.R.G. negli strumenti dellapianificazione urbanistica comunale

ai sensi dell'art.43 comma 5 L.R. 20/2000adottata con delibera C.C. n°31 il 10.04.2003 e approvata con delibera n° 24 il 27.04.2004

VARIANTE 2005 - RUE

Febbraio 2006

PIANO OPERATIVO COMUNALE - REGOLAMENTO URBANISTICO E EDILIZIO

P.O.C.- R.U.E.

PN

Norme di attuazione - Allegato 1

All.1

adottata dal C.C. con del. n° 54 il 14.09.05 e approvata con del. n°12 il 1.03.06

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R E G O L A M E N T O

E D I L I Z I O INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI......................................................3

CAPO I° - AMBITO DI APPLICAZIONE...............................................................................3 Art. 1 – Oggetto del Regolamento Edilizio ..............................................................................3 Art. 2 – Definizione dei tipi di intervento.................................................................................4

CAPO II° - COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO.............................................................................................................................6

Art. 3 – Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio - Composizione e nomina....6 Art. 4 – Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio - Competenze e funzionamento .........................................................................................................................7

TITOLO II° - PROCEDURE ............................................................................9

CAPO I° - PROCEDURE PRELIMINARI...............................................................................9 Art. 5 – Sportello unico per l’edilizia........................................................................................9 Art. 6 – Certificato d’uso.........................................................................................................9 Art. 7 - Valutazione preventiva.................................................................................................9

CAPO II° - PROCEDURE DI PERMESSO DI COSTRUIRE, DENUNCIA D’INIZIO ATTIVITA’ E CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’.................................................11

Art. 8 – Opere soggette a permesso di costruire .....................................................................11 Art. 9 – Opere soggette denuncia di inizio attività...................................................................11 Art. 10 - Attività edilizia libera...............................................................................................11 Art. 11 - Attività edilizia in aree parzialmente pianificate........................................................13 Art. 12 – Facoltà di deroga.....................................................................................................13 Art. 13 – Domanda di permesso di costruire e denuncia di inizio attività - documentazione a corredo ..................................................................................................................................13 Art. 14 – Presentazione delle richieste e controllo dei progetti.................................................15 Art. 15 – Rilascio del permesso di costruire............................................................................16 Art. 16 - Disciplina della denuncia di inizio attività................................................................19 Art. 17 – Pubblicità dell’attività edilizia nel comune...............................................................20 Art. 18 – Validità dei titoli abilitativi ......................................................................................20 Art. 19 – Varianti in corso d’opera .........................................................................................20 Art. 20 – Inizio dei lavori e adempimenti connessi..................................................................21 Art. 21 – Ordine di cantiere....................................................................................................22 Art. 22 – Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico ....................................22 Art. 23 – Controlli sull’esecuzione dei lavori..........................................................................23 Art. 24 – Comunicazione di fine lavori...................................................................................23 Art. 25 – Richiesta del certificato e dichiarazione di conformità edilizia e agibilità..................24 Art. 26 – Rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità ...........................................25 Art. 26 Bis – Scheda Tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato..........................................26

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Art. 26 ter - Piani di sviluppo aziendale – procedure per la loro presentazione ed approvazione ........................................................................................................................26

TITOLO III° - NORME GENERALI............................................................. 30

CAPO I° - REQUISITI............................................................................................................30 Art. 27 – Generalità................................................................................................................30 Art. 28 – Stabilità...................................................................................................................30 Art. 29 – Sicurezza in caso di incendio ...................................................................................30 Art. 30 – Igiene, salute e ambiente..........................................................................................31 Art. 31 – Sicurezza nell’impiego ............................................................................................32 Art. 32 – Risparmio energetico e ritenzione di calore..............................................................32 Art. 33 – Fruibilità .................................................................................................................33

CAPO II° - NORME MORFOLOGICHE ..............................................................................35 Art. 34 – Distanza e indice di visuale libera............................................................................35

CAPO III° - NORME INERENTI IL DECORO DELL’ABITATO E DEGLI EDIFICI......37 Art. 35 - Accessibilità agli edifici ..........................................................................................37 Art. 36 – Decoro degli edifici .................................................................................................37 Art. 37 – Elementi in aggetto..................................................................................................39 Art. 38 – Recinzioni...............................................................................................................40 Art. 39 – Giardini e parchi......................................................................................................40

CAPO IV° - PROTEZIONE DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO ...................................41 Art. 40 – Tutela acustica del territorio.....................................................................................41 Art. 41 - Formazione dei piani urbanistici attuativi e progettazione delle infrastrutture di trasporto ai fini della tutela dall’inquinamento acustico...........................................................41 Art. 42 - Disposizioni in materia di impatto acustico...............................................................43 Art. 43 - Modifiche alla zonizzazione acustica........................................................................45 Art. 44 - Documentazione da produrre....................................................................................45 Art. 45 - realizzazione delle opere di protezione passiva .........................................................47

CAPO V° - NORME FINALI..................................................................................................48 Art. 46 – Manutenzione e adeguamento degli edifici...............................................................48 Art. 47 – Numeri civici ..........................................................................................................48 Art. 48 –Adeguamento del regolamento edilizio comunale......................................................48

neretto: modifiche da adozione variante 2005 RUE rosso: modifiche da approvazione variante 2005 RUE

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TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I° - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1 – Oggetto del Regolamento Edilizio 1. Il Regolamento edilizio disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica

ed edilizia nel territorio comunale ed i relativi processi di intervento. 2. Ai fini del presente Regolamento Edilizio:

a) per opera edilizia si intende il risultato di un’attività di costruzione, o di modificazione fisica, relativa a qualsiasi immobile o insieme di immobili;

b) per processo di intervento si intende ogni successione di operazioni, tra lo-ro correlate temporalmente e organizzativamente, finalizzate alla realizza-zione o alla modificazione fisica o funzionale degli immobili;

c) per operatori si intendono i soggetti, pubblici o privati, che a qualsiasi tito-lo partecipano al processo di intervento;

d) per titolo abilitativo alla costruzione si intende il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività di cui agli artt. 8 e 9.

3. Il Regolamento Edilizio contiene:

1) le norme per l’attuazione degli interventi di costruzione e trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie:

2) i requisiti cui tali opere debbono rispondere. 4. Il Regolamento Edilizio disciplina:

a) il procedimento per la presentazione della denuncia di attività (d.i.a.) ed il rilascio del permesso di costruire, del certificato d’uso, della valutazione preventiva, del certificato di conformità edilizia, le competenze del Comu-ne e della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, il re-lativo funzionamento e la composizione e le responsabilità degli operatori della progettazione e della costruzione;

b) i termini, le modalità di adempimento delle prescrizioni sia da parte dei soggetti aventi titolo sia da parte de Comune, la documentazione e gli ela-borati da allegare alle domande e tutto quanto ritenuto necessario per la completezza del procedimento di cui alla precedente lettera a);

5. Per quanto non previsto dal presente R.E., si richiamano il Codice Civile, le

leggi urbanistiche nazionali e regionali e le norme attinenti, le norme di attua-zione del Piano Regolatore Generale vigente, e purché non in contrasto, le norme attinenti di altri regolamenti comunali.

6. Nuove norme in materia edilizia ed urbanistica emanate dallo Stato e/o dalla

Regione, in tutto o in parte modificative di norme contenute nel presente R.E.

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se e per quanto immediatamente efficaci, modificano “ipso facto” il presente R.E. fermo restando l’obbligo di adeguamento entro 120 gg. dall’entrata in vi-gore delle nuove disposizioni ai sensi dell’art. 79dello Statuto Comunale.

Art. 2 – Definizione dei tipi di intervento

1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono i seguenti:

A) INTERVENTI DI RECUPERO Sono interventi di recupero le opere di restauro e di risanamento conserva-tivo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, così come definiti dalla legge regionale n. 31/2002 – allegato-lett. da a) ad f).

B) INTERVENTI DI DEMOLIZIONE

Sono interventi di demolizione quelli rivolti a rimuovere, in tutto o in par-te, manufatti preesistenti e che non prevedano la successiva ricostruzione. Le demolizioni da eseguire nell’ambito di interventi di manutenzione stra-ordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione sono considerate a tutti gli effetti normativi e procedu-rali come facenti parte di tali interventi.

C) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE Sono interventi di nuova costruzione le opere rivolte alla realizzazione, anche in ampliamento, di edifici o manufatti al di sopra e al di sotto del suolo, come definiti nell’allegato alla L.R. n. 31/2002 dalla lettera g) a g7).

D) CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO Un’unità immobiliare subisce modifica di destinazione d’uso ogni volta che passa, in presenza o in assenza di opere edilizie, per una quota non in-feriore al 30% della sua Superficie Utile o non inferiore a 30 mq., da una destinazione all’altra dei seguenti raggruppamenti di funzione: • Residenziale • Direzionale (negozi, uffici , pubblici esercizi, ecc) • Ricettivo (alberghi, residence, affittacamere ecc) • Artigianale – industriale (fabbriche – compresi uffici ed alloggi di cu-

stodia, magazzini, commercio all’ingrosso, ecc) • Agricola (edifici, anche di abitazione, realizzati in funzione della con-

duzione del fondo ed edifici in zone agricole per attività di servizio alla agricoltura, attività agro-alimentari e allevamenti) –

Oltre a quanto sopra, il mutamento di destinazione d’uso viene regolamen-tato dall’art. 26 della L.R. 31/02.

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E) INTERVENTI EDILIZI MINORI Sono interventi edilizi minori quelli che presentano una modesta rilevanza sul paesaggio urbano, quali: a) le recinzioni; b) gli accessi carrai e pedonali comportanti opere edilizie; c) le opere di urbanizzazione primaria di modesta entità, escluse comun-

que quelle da realizzare per l’attuazione di piani particolareggiati; d) la tubatura di fossi; e) le opere costituenti pertinenze, quali centrali termiche, tettoie soprapor-

te, ecc., od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; f) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di

merci a cielo libero per periodi superiori a 30 giorni; g) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la col-

tivazione di cave o torbiere; h) i movimenti di terra senza opere edilizie, non connessi con l’attività

agricola i) il recupero e risanamento delle aree libere che preveda l’eliminazione

di opere incongrue esistenti , anche mediante la realizzazione opere i-nerenti l’organizzazione dell’area, con esclusione di nuovi volumi o superfici utili, capaci di concorrere all’organizzazione funzionale e formale delle aree e spazi liberi.

F) INTERVENTI DI DECORO URBANO

Si dicono “interventi di decoro urbano” le piccole opere e le opere di se-gnaletica ed i distintivi urbani, realizzati su suolo pubblico o su suolo pri-vato ma visibile da spazi pubblici, sia con carattere di stabilità che di tem-poraneità: a) i distintivi urbani quali monumenti, lapidi e targhe commemorative,

targhe in genere, decorazioni e pitture murali; b) le insegne, le illuminazioni e ogni elemento di segnaletica in genere; c) le tabelle ed i cartelloni pubblicitari, murali o a struttura auto-portante; d) le serrande, le tende, le verande; e) l’abbattimento di alberi f) i manufatti provvisori, anche non infissi al suolo, necessari a far fronte

ad esigenze stagionali, transitorie e attivi comunque per periodi definiti nel tempo;

g) gli allacciamenti ai pubblici servizi.

Per gli interventi sopra menzionati il Comune provvederà, su istanza dell’interessato, nel rispetto delle norme per il decoro urbani previste nel pre-sente regolamento, entro il termine perentorio di giorni 45, al rilascio di appo-sita autorizzazione amministrativa, termine oltre il quale gli interventi s’intenderanno assentiti.

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CAPO II° - COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO Art. 3 – Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio - Composizio-ne e nomina

1. La Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio è l’organo con-

sultivo del Comune nel settore urbanistico ed edilizio. Essa è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta :

a) dal Responsabile del procedimento o suo delegato, in qualità di presidente;

b) da quattro membri, scelti tra esperti in urbanistica, arte, storia, tutela dell’ambiente e turismo. Lo status di esperto deve risultare da titolo di studio o professionale o da attività nei campi specifici di cui al prece-dente comma da comprovarsi mediante presentazione di curriculum personale.

2. Esercita la funzione di Segretario della Commissione, senza diritto di voto, il

funzionario dirigente dell’U.T. competente o altro funzionario delegato dal di-rigente dell’U.T. Il funzionario preposto dell’Ufficio Tecnico tiene il registro dei progetti, ne ordina il protocollo, formula la graduatoria per l’esame della Commissione, rispettando rigorosamente la data di presentazione e prepara l’istruttoria dei progetti in esame presentandola ai componenti della Commis-sione stessa.

3. Non possono far parte della Commissione rappresentanti di organi o istituti ai

quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull’opera in e-same.

4. La Commissione dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere ricon-

fermati consecutivamente per una sola volta. Essa deve essere rinnovata prima della sua scadenza. In materia di prorogatio si applicano le normative vigenti.

5. Il membro che cessi dall’ufficio prima della scadenza viene sostituito sempre

mediante nomina della Giunta Comunale ed il sostituto resta in carica fino alla scadenza del periodo per il quale era stato nominato il Commissario sostituto.

6. I membri possono essere dichiarati decaduti dalla carica quando risultino as-

senti senza giustificato motivo a tre sedute consecutive. La decadenza, su ri-chiesta del Presidente della Commissione, è dichiarata dalla Giunta Comunale che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto.

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Art. 4 – Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio - Competenze e funzionamento

1. La Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, obbligatorio e non vincolante, solo in ordine agli aspetti formali, compositivi ed architet-tonici in materia di interventi su beni interessati da vincoli paesaggistici per il rilascio dell’autorizzazione ambientale (artt. 146- 151 D.Lgs 490/99) ed, ai sensi dell’art. 3 della L.R.31/02, per la rilevanza dell’impatto sugli aspetti del paesaggio urbano, gli interventi soggetti a permesso di costruire, a Restauro e a Restauro e Risanamento Conser-vativo ed i Piani urbanistici attuativi, nonché sui nuovi fabbricati accesso-ri compresi i porticati.

2. Ai fini del migliore svolgimento delle proprie competenze, la Commissio-

ne all’atto del proprio insediamento, formula un documento denominato, “Dichiarazione di indirizzi” nel quale vengono definiti i criteri di base per la valutazione dei progetti sottoposti al suo esame. La formulazione di tale documento è pregiudiziale all’inizio dell’attività consultoria. Tale docu-mento dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale.

3. La Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio si riunisce

nella residenza municipale ordinariamente una volta al mese ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

4. La Commissione è convocata in via ordinaria dal Presidente con invito

scritto che deve pervenire almeno tre giorni prima della stessa.

5. Per la validità delle adunanze ordinarie devono intervenire almeno la mag-gioranza dei membri tra i quali il Presidente.

6. Le riunioni convocate in via straordinaria, con preavviso anche verbale più

breve di quello di cui al precedente ottavo comma, sono valide qualora sia presente la totalità dei membri.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti favorevoli o contrari al-

la proposta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Fermo restando che la partecipazione alle riunioni è rigorosamente limitata ai membri di cui al comma 1 del precedente art. 3, la Commissione ha fa-coltà di sentire, durante le adunanze, i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame.

9. I Commissari non possono presenziare all’esame ed alla votazione dei

progetti da essi elaborati od alla esecuzione dei quali siano comunque inte-

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ressati. Dell’osservanza di questa prescrizione deve essere fatto esplicito riferimento a verbale.

10. I processi verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro e devono

contenere i risultati delle votazioni, le motivazioni dei pareri contrari e del-le astensioni e le eventuali prescrizioni proposte per la realizzazione dell’opera esaminata.

11. Delle riunioni vengono redatti appositi verbali che sono firmati da tutti i

membri presenti. Il Segretario appone sui progetti la dicitura “ESAMINA-TO dalla Commissione …” completando con la data e la firma del Presi-dente.

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TITOLO II° - PROCEDURE

CAPO I° - PROCEDURE PRELIMINARI Art. 5 – Sportello unico per l’edilizia La responsabilità dei procedimenti conseguenti dall’attività di pianificazione ur-banistica ed edilizia del comune viene conferita ad unico ufficio denominato “Sportello unico per l’edilizia”. La responsabilità dei procedimenti, qualora non sia diversamente precisato attra-verso atti amministrativi, compete al responsabile dell’ufficio tecnico. Art. 6 – Certificato d’uso 1. Gli aventi titolo alla presentazione di titolo abilitativo alla costruzione pos-

sono richiedere al Responsabile dello sportello unico per l’edilizia un certifi-cato in cui siano indicate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguar-danti gli immobili interessati.

2. Il Comune ha l’obbligo di rilasciare il certificato d’uso entro sessanta giorni

dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali la domanda di intervento può essere comunque presentata.

3. Il certificato conserva validità per un anno dalla data del rilascio, sempreché

non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti. Art. 7 - Valutazione preventiva 1. Gli aventi titolo preliminarmente alla richiesta del permesso a costruire o alla

presentazione della D.i.a., possono chiedere allo sportello unico per l’edilizia, una valutazione preventiva dell’intervento su uno schema preliminare di pro-getto.

2. Lo schema preliminare di progetto è composto dai seguenti elaborati:

a) planimetria dello stato di fatto in scala 1:500 per le aree di intervento e per il loro immediato intorno, con la rappresentazione delle strade e degli edi-fici circostanti, delle alberature e delle altre sistemazioni esistenti (tre co-pie);

b) piante, prospetti e sezioni, in scala 1:200, del rilievo per gli immobili og-getto d’intervento;

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c) fotografie dello stato di fatto relative all’immobile e al suo intorno (a colo-ri, formato min. 15x9);

d) piante, prospetti e sezioni in scala 1:200 delle soluzioni di progetto con l’indicazione dei materiali e dei colori proposti;

e) relazione illustrativa con riferimento agli aspetti normativi, funzionali e architettonico-ambientali dell’intervento proposto;

f) assonometria in scala non inferiore a 1:500. 3. Lo Sportello unico acquisito qualora necessario ai sensi dell’art. 4 del presente

regolamento il parere della Commissione per la qualità architettonica ed il pa-esaggio rilascia la valutazione preventiva entro 45 giorni dalla presentazione della documentazione sopra indicata. Trascorso tale termine la valutazione preventiva s’intende rilasciata secondo quanto indicato negli elaborati presen-tati.

4. I contenuti della valutazione preventiva assentita sono vincolanti ai fini del ri-

lascio del permesso di costruire o del controllo della d.i.a. a condizione che il progetto sia elaborato in perfetta conformità a quanto indicato nella valutazio-ne preventiva. La valutazione ha validità di un anno salvo modificazioni della strumentazione urbanistica riferita o riferibile all’intervento.

5. L’espletamento della procedura di valutazione preventiva è soggetta al paga-

mento di una somma forfettaria, determinata dalla Giunta Comunale, in rela-zione alla complessità dell’intervento.

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CAPO II° - PROCEDURE DI PERMESSO DI COSTRUIRE, DENUNCIA D’INIZIO ATTIVITA’ E CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’ Art. 8 – Opere soggette a permesso di costruire 1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio

comunale è subordinata a permesso di costruire (oneroso, convenzionato o gratuito secondo quanto disposto dalle leggi vigenti) da parte del dirigente dell’Ufficio Tecnico, fatta eccezione per le opere di cui ai successivi artt. 9 e 10.

Art. 9 – Opere soggette denuncia di inizio attività 1. Sono sottoposti a denuncia di inizio attività gli interventi di:

a) manutenzione straordinaria; b) restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo di tipo A) e B),

qualora gl’interventi non comportino aumento di unità immobiliari o di superficie utile o cambio di destinazione d’uso e restauro e risanamento conservativo di tipo C);

c) ristrutturazione edilizia; d) cambi di destinazione d’uso con o senza opere; e) interventi edilizi minori e interventi di recupero a fini abitativi dei sottotet-

ti nei casi e nei limiti di cui alla L.R. n. 11/98; f) le modifiche progettuali e le variazioni in corso d’opera non definite dalla

legge essenziali; g) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobilia-

ri, nei casi previsti dalla legge 122/89, con esclusione degli immobili col-locati nel centro storico;

h) le opere pertinenziali purchè non qualificate come interventi di nuova co-struzione dalla L.R. 31/02;

i) le nuove costruzioni previste nei Piani urbanistici attuativi, qualora dispo-sto dal Consiglio Comunale, valutato il contenuto di dettaglio del Piano;

2. Sono inoltre sottoposte a d.i.a., ai sensi dell’art. 9 della L.R. 31/02 i seguenti

interventi:

a) le demolizioni di edifici o fabbricati non soggetti a vincoli di piano. Art. 10 - Attività edilizia libera 1. Non sono soggetti a permesso di costruire né a denuncia di inizio attività:

a) opere di manutenzione ordinaria;

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b) opere urgenti che si rendano necessarie al fine di evitare un pericolo immi-nente per la incolumità delle persone o di cose e che comunque possono es-sere eseguite senza la preventiva autorizzazione o concessione sotto la per-sonale responsabilità del committente, al quale è fatto comunque obbligo di darne comunicazione entro tre giorni dall’inizio e di presentare, a seconda del tipo di intervento, richiesta di autorizzazione o concessione entro i suc-cessivi quindici giorni;

c) opere da eseguirsi in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti, emana-te dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 38 della Legge 8 giu-gno 1990, n. 142;

d) opere pubbliche di competenza comunale, il cui progetto, comunque sogget-to all’istruttoria degli uffici comunali e al parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, è approvato dalla Giunta Comunale;

e) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche qualora non inte-ressino gli edifici compresi negli elenchi di cui al titolo 1 del D.Lgs n. 490/99, nonché gli immobili avente valore storico architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali nelle categorie del restauro e del risa-namento conservativo, e nei casi in cui l’intervento non riguardi elementi strutturali dell’edificio o non ne comporti l’alterazione della sagoma;

f) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano carat-tere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro abitato.

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Art. 11 - Attività edilizia in aree parzialmente pianificate 1. Sino all’approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) previsti dal Piano

Operativo Comunale o a seguito della scadenza dell’efficacia dei Piani, fatta salva l’attività edilizia libera e previo titolo abilitativo, sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente i seguenti interventi: a) manutenzione straordinaria b) restauro e risanamento conservativo c) ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari d) demolizione senza ricostruzione qualora consentito dallo strumento urba-nistico.

2. I medesimi interventi previsti dal 1 comma sono consentiti nei Comuni anco-

ra provvisti di PRG e fino all’approvazione della strumentazione urbanistica prevista dalla L.R. n. 20/00 per le aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dal PRG.

Art. 12 – Facoltà di deroga

1. Il Responsabile dello Sportello unico previo nulla osta del Consiglio Co-munale, ha la facoltà di rilasciare il permesso a costruire in deroga alle di-sposizioni ed alle prescrizioni fissate dal presente R.E. e dalle norme della pianificazione comunale per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico. Ai fini del presente comma si intende edificio o impianto pub-blico o di interesse pubblico ogni edificio o impianto di interesse qualifica-to dalla sua rispondenza ai fini perseguiti dall’Amministrazione pubblica.

2. Restano ferme le disposizioni e le competenze di cui D.Lgs 490/99.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei

limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguar-dare esclusivamente le destinazioni d’uso ammissibili, la densità edilizia (volume, superfici utili e superfici coperte), l’altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabiliti dalla normativa locale.

Art. 13 – Domanda di permesso di costruire e denuncia di inizio attività - docu-mentazione a corredo 1. Le domande per ottenere il permesso di costruire e le denuncie di inizio attività

devono essere inoltrate allo Sportello unico per l’edilizia dall’avente titolo e devono contenere, in relazione all’intervento da effettuare, la seguente do-cumentazione:

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a) documento comprovante il titolo (in copia unica); b) certificato d’uso, ove sia stato richiesto e rilasciato, ovvero della richiesta

dello stesso nel caso in cui sia stato richiesto e non ancora rilasciato (in copia unica);

c) valutazione preventiva ove richiesto e rilasciato (in copia unica); d) planimetria generale in scala 1:500 e 1:2000 che consenta un’esatta indivi-

duazione dell’immobile e/o dell’area di intervento, e relativo stralcio del piano vigente;

e1)per nuove costruzioni, ivi compresi gli ampliamenti, rilievo dell’area di in-tervento, in scala non inferiore a 1:500, con l’indicazione dei limiti di pro-prietà, delle quote planimetriche ed altimetriche del terreno, di tutti i fab-bricati circostanti, delle strade limitrofe al lotto e delle alberature esistenti;

e2) per gli interventi sull’esistente, rilievo quotato delle parti di immobile soggette all’intervento con le piante dei vari piani interessati dalle opere stesse in scala non inferiore a 1:100, con l’indicazione delle destinazioni d’uso dei locali, dei prospetti e di almeno due sezioni significative;

f) documentazione fotografica idonea alla comprensione delle caratteristiche dell’area e/o dell’immobile su cui si intende intervenire, a colori in forma-to non inferiore a 15x9 cm. (in due copie);

g) planimetria in scala non inferiore a 1:200, con individuazione delle solu-zioni progettuali dell’area di intervento, nella quale sia rappresentata, nelle sue linee, dimensioni, quote generali e di distanza, l’opera progettata. Do-vranno essere indicati i parcheggi, le alberature ed il verde, le recinzioni, gli ingressi pedonali e carrabili e quant’altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti fra l'opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico che privato;

h) piante in scala 1:100 di tutti i piani dell’opera, adeguatamente quotate con le indicazioni delle destinazioni d’uso dei singoli locali;

i) prospetti in scala 1:100 dell’opera ed almeno due sezioni significative. Si dovranno evidenziare le scelte dei materiali impiegati e dei cromatismi ri-sultanti;

l) per interventi sull’esistente, pianta, sezioni, prospetti in scala 1:100, indi-canti le demolizioni e le parti di nuova costruzione (rispettivamente con compitura gialla e rossa), le parti da sostituire o da consolidare, i materiali ed i colori impiegati;

m) particolari costruttivi in scala 1:20, o superiore, degli elementi necessari ad una compiuta comprensione dell’intervento;

n1)relazione tecnica illustrativa degli aspetti di insieme e di dettaglio dell’intervento previsto, contenente la descrizione delle modalità di soddi-sfacimento dei requisiti di cui al successivo titolo III°;

n2)scheda tecnica (secondo il fac-simile allegato al presente regolamento), al-legata alla relazione tecnica illustrativa, debitamente compilata e corredata di ogni calcolo necessario alla valutazione dei valori in essa inseriti;

o) schema planimetrico degli allacciamenti alle reti tecnologiche; p) domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi dell’art.

25 della L.R. n. 7/83, ove questo sia previsto;

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q) nulla-osta della Soprintendenza ai Beni ambientali ed architettonici per in-terventi sugli immobili vincolati ai sensi D.Lgs 490/99 (in copia unica);

r) dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dell’art. 1 della L. n. 13/89 e del relativo decreto di attuazione, ove richiesto (in copia unica);

s) documentazione inerente il calcolo dei contributi di concessione (in copia unica);

t) scheda ISTAT, ove previsto (in copia unica); e, nel caso non sia stato ancora attivato lo sportello unico u) parere dell’autorità sanitaria nei casi in cui la legge prescriva l’obbligo

dell’esame preventivo; v) nulla osta dei Vigili del Fuoco ove prescritto dalla legge; z) ogni altro provvedimento abilitativo, autorizzazione, nulla osta, ecc., nei

casi prescritti dalla legge. 2. La documentazione dovrà essere inoltre corredata da dimostrazione di liceità

della costruzione, ai sensi delle leggi, norme e regolamenti vigenti. 3. La documentazione di cui ai precedenti commi, ove non diversamente specifi-

cato, deve essere presentata almeno in tre copie, nel formato UNI A4 piegato ove occorre, e deve riportare in ciascuna tavola l’intestazione completa di cui è oggetto la domanda, il titolo della tavola, le generalità e la firma del progettista o dei progettisti nonché quella degli aventi titolo.. In caso di dichiarazioni mendaci, su segnalazione del Responsabile del Procedimento il dirigente dello Sportello unico provvede alla segnalazione dell’ipotesi di reato alle Autorità competenti ed al rispettivo ordine o collegio di appartenenza.

4. Qualora in sede di istruttoria si renda necessaria l’acquisizione di ulteriori do-cumenti, il responsabile del procedimento di cui al 2° comma del successivo art. 15 può farne esplicita richiesta, in una sola volta, e l’interessato deve ri-spondere entro 60 gg. dal ricevimento della stessa, trascorso il quale termine la pratica viene archiviata.

Art. 14 – Presentazione delle richieste e controllo dei progetti 1. Le richieste di permesso di costruire corredate dai documenti e dagli elaborati

di cui al precedente art. 12, devono essere presentate allo Sportello unico per l’edilizia, il quale dopo averne controllato la completezza, rilascia al nomina-tivo del richiedente apposita ricevuta con indicazione del numero progressivo attribuito alla pratica.

2. Le richieste vengono esaminate dagli uffici comunali secondo l’ordine di pre-

sentazione. Qualora trattasi di insediamento a carattere “produttivo” la pratica viene trasmessa allo Sportello Unico per le attività produttive (Sportello B). Le procedure per l’ottenimento del titolo abilitativo sono quelle previste nella

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convenzione stipulata con i comuni facenti parte dello Sportello unico per le attività produttive.

3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, gli uffici comunali verificano che

gli elaborati progettuali presentati, relativi a calcoli, relazioni in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali dell’opera, corrispondano a quanto previsto dalle disposizioni urbanistiche, dall’eventuale certificato d’uso e dal Regolamento Edilizio.

4. Sempre ai fini del rilascio del permesso di costruire, il responsabile del proce-

dimento acquisisce, nei casi in cui è richiesto, il parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio prescindendo comunque dallo stes-so qualora lo stesso non venga reso, per motivi non dipendenti dall’ufficio, entro il termine ultimo di 60 giorni.

Art. 15 – Rilascio del permesso di costruire 1. Ferme restando le norme relative all’acquisizione di pareri, nulla osta a certi-

ficazioni di competenza di autorità diverse da quella comunale, il permesso di costruire è rilasciato, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dall’avente

titolo, è presentata allo Sportello unico per l’edilizia, corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati proget-tuali richiesti dal presente Regolamento. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell’art. 481 del Codice penale, assevera la conformità del progetto presentato agli strumenti urbani-stici approvati ed adottati al Regolamento Edilizio, alle norme di sicurezza, ed igienicosanitarie, nonché alla valutazione preventiva, ove acquisita. Il Re-sponsabile dello Sportello per l’edilizia entro il termine di 10 giorni dalla pre-sentazione della domanda (anche a mezzo fax o posta elettronica), comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli arti-coli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

3. Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di concessione,

il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce i pareri che il ri-chiedente non abbia l’onere di allegare, e formula una motivata proposta all’autorità competente a emettere il provvedimento. Il termine può essere in-terrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede all’interessato una integrazione documentale, e decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa. Qualora il re-sponsabile del procedimento, nello stesso termine di 60 giorni, ritenga di do-ver chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di modeste modifiche, an-che a seguito del parere della Commissione per la qualità architettonica ed il

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paesaggio, per l’adeguamento del progetto alla disciplina vigente, può convo-care il richiedente il permesso per un’audizione. Al termine dell’audizione, viene redatto apposito verbale nel quale sono concordati i tempi, non superiori a 60 giorni oltre i quali la pratica potrà essere archiviata, per modificare il progetto originario. La redazione del verbale, firmata dal tecnico progettista e/o richiedente il permesso, sospende i termini per il rilascio del permesso di costruire.

4. Il provvedimento conclusivo è adottato dal Responsabile dello Sportello per

l’edilizia entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.

5. Decorso inutilmente il termine per l’emanazione e la comunicazione del prov-

vedimento conclusivo di cui al comma 4, la domanda di rilascio di permesso a costruire s’intende accolta.

6. Il progettista che nella dichiarazione di cui al comma 2, rende dichiarazioni

mendaci o afferma fatti non conformi al vero, è punito con le pene previste dall’articolo 373 del Codice Penale.

7. Il titolare del permesso di costruzione assentito ai sensi del comma 5 può dar

corso ai lavori dando comunicazione al Responsabile del procedimento del loro inizio, previa corresponsione al Comune degli oneri di costruzione previsti dal-la legge, calcolati in via provvisoria, salvo conguaglio e determinata entro i successivi novanta giorni, a cura degli organi comunali.

8. Per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere

previste negli elaborati progettuali, nell’ipotesi di cui al comma 5, tiene luogo del permesso di costruire una copia della richiesta di costruzione, debitamente protocollata dal Comune. Gli estremi dei predetti atti sono esposti all’esterno del cantiere nell’apposito cartello indicante i lavori.

9. Il Responsabile dello sportello unico per l’edilizia, qualora non accolga il pare-

re della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio o la proposta motivata del responsabile del procedimento, è tenuto ad indicare le motivazioni poste a fondamento del proprio provvedimento sull’atto di concessione.

10. Il permesso di costruire viene rilasciato con allegato almeno una copia degli

elaborati approvati e con l’indicazione dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori.

11. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termi-

ne di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data di rilascio del provvedimento e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla vo-lontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la

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loro esecuzione. Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizza-re o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finan-ziari.

12. Il permesso di costruire deve essere ritirato entro 60 giorni dalla notifica

dell’accoglimento della domanda, salvo la proroga rilasciata per comprovati motivi dal Responsabile dello sportello per l’edilizia, per un termine massimo di giorni 180 dalla data di rilascio del permesso di costruire.

13. Entro il medesimo termine di 60 giorni deve essere corrisposto al Comune

l’importo relativo al contributo afferente agli oneri di urbanizzazione o la pri-ma rata dello stesso, qualora venga richiesta la rateizzazione. La quota di con-tributo relativa al costo di costruzione è corrisposta in corso d’opera con pa-gamento della prima rata al momento dell’inizio dei lavori. In entrambi i casi le ulteriori rate che complessivamente (compresa la prima) non potranno esse-re superiori a quattro, dovranno essere corrisposte entro e non oltre 180 giorni dalla scadenza dei precedenti termini e comunque entro 10 giorni dalla fine dei lavori. A garanzia del corretto adempimento del pagamento dovrà essere stipulata fidejussione con società bancaria o assicurativa di importo pari a quello da corrispondere al Comune. Decorsi 10 (dieci) giorno dai termini so-praccitati verranno applicati gli interessi di mora previsti dalla legislazione vi-gente per ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione.

14. In caso di richiesta di monetizzazione degli standards urbanistici potrà, a ri-

chiesta dell’interessato, essere effettuata rateizzazione in quattro rate semestra-li da corrispondersi comunque entro 10 giorni dalla comunicazione di ultima-zione lavori. Anche in questo caso, a garanzia del corretto adempimento del pagamento, dovrà essere stipulata fidejussione con società bancaria o assicu-rativa di importo pari a quello da corrispondere al Comune. In caso di mancato pagamento il Comune provvederà all’escussione della garanzia fidejussoria.

15. Il permesso di costruire decade nei seguenti casi:

a) mancato ritiro entro il termine di cui al comma 12; b) mancato inizio ed ultimazione dei lavori nei termini di cui al comma 11; c) entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano

stati già iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di rilascio. 16. La decadenza viene dichiarata dal Responsabile dello sportello per l’edilizia

con apposito atto e notificata agli interessati. 17. Qualora la decadenza avvenga dopo l’inizio dei lavori, dovrà essere inoltrata

nuova domanda di permesso di costruire per la parte di opera non ultimata. In tal caso il nuovo permesso di costruire dovrà essere conforme alla normativa

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vigente all’atto del suo rilascio. Nel caso in cui le parti non ultimate consista-no soltanto in finiture interne la domanda di concessione permesso di costruire potrà essere sostituita da denuncia d’inizio attività.

Art. 16 - Disciplina della denuncia di inizio attività

1. Il proprietario dell’immobile o chi ha titolo per presentare la denuncia di inizio

attività, almeno trenta giorni prima dell’inizio lavori, presenta allo Sportello unico per l’edilizia la denuncia accompagnata dagli elaborati progettuali pre-visti dal Regolamento Edilizio e Urbanistico e da una dichiarazione del pro-gettista abilitato che asseveri, ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale, il rispet-to delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie, nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al Re-golamento Edilizio e Urbanistico ed alla valutazione preventiva ove acquisita.

2. La denuncia di inizio attività è accompagnata altresì dalla quantificazione e

dal versamento del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e con le modalità indicate ai commi 13 e 14 del precedente art. 15.

3. La denuncia di inizio attività è corredata dall’indicazione del direttore dei la-

vori e dell’impresa a cui gli stessi s’intendono affidare, ed è sottoposta al ter-mine di validità di tre anni, decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella denuncia stessa. L’interessato è tenuto a comunicare la data di ultima-zione dei lavori. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine di ultimazione può essere prorogato una sola volta, con provvedimento moti-vato, per fatti estranei alla volontà dell’interessato. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata è soggetta a nuova denuncia di inizio attività.

4. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a vincolo la cui tute-

la compete, anche in via di delega, alla stessa Amministrazione comunale, il termine di trenta giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, da ren-dersi comunque entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia, ovvero dall’eventuale decorso termine per l’esercizio dei poteri di annullamento dell’autorizzazione paesistica. Ove tali atti non sono favorevoli, la denuncia è priva di effetti.

5. Qualora l’immobile oggetto di intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui

tutela non compete all’Amministrazione comunale ed il parere o l’atto di as-senso comunque denominato non sia allegato alla denuncia, spetta allo Spor-tello unico per l’edilizia entro dieci giorni dalla presentazione richiedere all’autorità preposta il rilascio del medesimo atto. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia convoca una con-ferenza di servizi. In tali casi il termine di trenta giorni per l’inizio lavori de-corre dal ricevimento dell’atto richiesto, ovvero dall’esito della conferenza. La

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denuncia d’inizio attività è priva di effetti se l’assenso è negato ovvero se la conferenza ha esito non favorevole.

6. La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della denuncia d’inizio

attività da cui risulta la data di ricevimento della stessa da parte del comune, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del profes-sionista abilitato, nonché gli atti di assenso di altre Amministrazioni even-tualmente necessari.

7. Gli estremi di denuncia di inizio attività sono contenuti nel cartello esposto nel

cantiere Art. 17 – Pubblicità dell’attività edilizia nel comune 1. I provvedimenti di rilascio di permesso di costruire sono pubblicati, in elenco,

all’Albo pretorio, con specificazione del titolare del tipo di intervento, e della localizzazione dell’opera da eseguire.

2. Chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, dei titoli abilitativi

ottenuti e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio del permesso di costruire, segnalare al Comune ovvero presentare ricorso presso le oppor-tune sedi in caso di D.I.A in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale o dei piani particolareggiati di esecuzione.

Art. 18 – Validità dei titoli abilitativi 1. I titoli abilitativi sono personali e valide esclusivamente per la persona fisica o

giuridica alla quale sono intestate. 2. Gli eredi e gli aventi causa del titolare possono chiedere la variazione della in-

testazione ed il Responsabile dello sportello per l’edilizia, una volta accertata-ne la legittimità, provvede alla relativa variazioni.

3. Resta stabilito che in conseguenza della variazione predetta non si modificano

in alcun modo i termini di validità e di decadenza. Art. 19 – Varianti in corso d’opera 1. Le varianti al permesso di costruire possono essere richieste al Responsabile

dello Sportello per l’edilizia prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera.

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2. Dette varianti. a) sono da ritenere essenziali nei casi previsti dall’art. 23 della L.R. n. 31/02

e comportano il rilascio, da parte del Responsabile dello Sportello per l’edilizia di un nuovo titolo abilitativo sostitutivo di quello precedente, con l’indicazione di nuovi termini di inizio e di fine lavori;

b) sono da ritenere non essenziali negli altri casi e sono soggette a D.i.a. se conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanista ed edi-lizia, e si affiancano al precedente titolo abilitativo senza modificarne i termini di inizio e di fine dei lavori.

3. Le varianti che si rendano necessarie in corso d’opera e che non siano in con-

trasto con gli strumenti urbanistici, leggi e regolamenti vigenti, non modifi-chino la sagoma, la superficie utile e le destinazioni d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, possono essere eseguite semprechè prima dell’ultimazione dei lavori venga presentata la richiesta di variante, la cui successiva approvazione è comunque condizio-nante per il rilascio dell’autorizzazione di abitabilità o agibilità.

4. In ogni caso, alla richiesta di variante devono essere allegati elaborati grafici

nei quali siano evidenziate le varianti richieste – colore giallo per le parti non realizzate o da demolire, colore rosso per quelle di nuova costruzione e appo-sita simbologia per le parti da sostituire o da consolidare.

Art. 20 – Inizio dei lavori e adempimenti connessi 1. Almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, per le nuove costruzioni o am-

pliamenti, deve essere chiesto per iscritto al Comune che siano verificati sul posto i capisaldi planoaltimetrici a cui deve essere riferita la costruzione, oltre ai punti di allaccio ai pubblici servizi. Detti capisaldi e punti devono essere preventivamente individuati con appositi picchetti a cura del richiedente.

2. Entro 10 giorni dalla richiesta l’Ufficio Tecnico Comunale è tenuto ad effet-

tuare tali adempimenti. 3. In caso di inadempienza il privato potrà comunque dare inizio ai lavori. 4. L’inizio dei lavori deve essere notificato allo Sportello per l’edilizia a mezzo

lettera raccomandata, postale o a mano; tale notifica deve contenere:

a) qualora non sia già stato fatto, i nominativi e le qualifiche del costrut-tore e del direttore dei lavori;

b) la ricevuta della avvenuta denuncia delle eventuali opere in cemento armato;

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c) la dichiarazione che l’organizzazione del cantiere risponde alle necessità igieniche e di sicurezza interne e per la incolumità pubblica all’esterno del cantiere stesso.

5. Ogni successiva variazione al contenuto della notifica di cui al precedente

comma deve essere preventivamente comunicata con le modalità di cui sopra. 6. Il committente titolare della autorizzazione o concessione, il direttore dei lavo-

ri, l’assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge o di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nell’autorizzazione o concessione.

Art. 21 – Ordine di cantiere 1. Il costruttore, il proprietario ed i tecnici addetti, nell’ambito delle loro rispetti-

ve competenze e mansioni, sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva, ai fini della responsabilità verso terzi.

2. Il cantiere in zona abitata prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici

deve essere cintato per tutta la durata dei lavori, ed organizzato con segnala-zioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ed integrazioni d’illuminazione stradale, provve-dute e gestite dal costruttore che ne è responsabile.

3. Il cantiere deve essere opportunamente segnalato anche per i cittadini non ve-

denti e sub-vedenti e deve essere garantito un passaggio pedonale a margine, utilizzabile anche da parte dei cittadini portatori di disabilità motoria.

4. Il cantiere deve essere provvisto di tabella chiaramente leggibile (di dimensio-

ni non inferiori a ml. 0.70 x 1.00) con l’indicazione dell’opera, dei relativi e-stremi del titolo abilitativo, i nomi ed i cognomi del titolare, del progettista, del direttore dei lavori, del responsabile e coordinatore della sicurezza, del calcolatore delle opere in cemento armato (qualora necessario), del costruttore e dell’assistente.

5. In cantiere devono essere conservati copia del titolo abilitativo e la copia

completa dei progetti approvati, a disposizione dell’autorità comunale e stata-le.

Art. 22 – Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico 1. Nel caso di necessità di occupazione temporanea di suolo pubblico o di spazio

di suolo pubblico, deve essere fatta separata domanda all’ufficio comunale competente, con indicazione planimetrica dell’area da includere nel recinto del

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cantiere, per ottenere la concessione temporanea per la durata presunta dei la-vori.

2. La concessione è subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed

aree pubbliche ed a deposito cauzionale per la rimessa in pristino allo scadere della concessione oppure in caso di prolungata sospensione dei lavori.

3. Entro 90 giorni dall’avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il pre-

detto deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte, a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d’arte o meno.

Art. 23 – Controlli sull’esecuzione dei lavori 1. Il Comune, così come ogni altro Ente competente, in corso d’opera e dopo

l’ultimazione dei lavori, può effettuare visite di controllo per verificare la ri-spondenza delle opere, degli impianti e della organizzazione di cantiere al progetto approvato e alle disposizioni vigenti.

2. L’accertamento può avvenire, anche su richiesta del titolare, dell’acquirente o

del conduttore dell’immobile con spese a loro carico. 3. Per ogni visita deve essere redatto apposito verbale in duplice copia di cui una

deve rimanere in cantiere. 4. La mancata visita da parte del Comune e degli altri Enti competenti non esime

il titolare della autorizzazione o concessione, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori dalle loro responsabilità circa l’inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano state prescritte.

5. Se le visite di controllo accertassero che sono state compiute opere difformi

dal progetto approvato, a meno di varianti in corso d’opera definite dall’art. 15 della L. 47/85, e purché non sia stata dichiarata la fine dei lavori, si procederà ai termini degli artt. 4 e seguenti della L. 47/85.

Art. 24 – Comunicazione di fine lavori 1. Entro la scadenza del termine per la fine dei lavori fissato, nel titolo abilitati-

vo, deve essere comunicata al Responsabile dello sportello per l’edilizia, la fi-ne dei lavori, mediante raccomandata a mano o postale con ricevuta di ritorno, debitamente firmata dal titolare della concessione o autorizzazione e dal diret-tore dei lavori.

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C:\Comm\U240\2006\VarianteRUE\23-3-All1PNrue.doc 24

2. Qualora i lavori non fossero ultimati entro il termini previsti nel precedente comma, prima della scadenza il richiedente dovrà presentare domanda per ot-tenere nuovo titolo abilitativo per le opere non ultimate.

Art. 25 – Richiesta del certificato e dichiarazione di conformità edilizia e agibilità 1. Ai fini del rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità, il titolare

del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato denuncia di inizio at-tività ovvero i loro successori o aventi causa, entro 15 giorni dalla comunica-zione di fine lavori, presenta richiesta al Responsabile dello sportello per l’edilizia corredata da copia della scheda tecnica descrittiva del fabbricato e dei relativi allegati contenente una dichiarazione del direttore dei lavori sotto-scritta dal proprietario stesso che attesti, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 481 e 482 del Codice Penale, che l’opera realizzata è conforme dal punto di vista formale, dimensionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edili-zie al progetto approvato ed alle eventuali successive varianti.

2. Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato, ove presenti;

b) copia della richiesta del certificato finale di prevenzione incendi o dichia-razione, sottoscritta dal direttore dei lavori, che l’opera non è soggetta a specifica certificazione sul rispetto delle norme antincendio;

c) dichiarazione del tecnico, dotato di abilitazione idonea rispetto all’intervento richiesto, resa ai sensi dell’art. 11.2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236;

d) dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 9 della L. 5 marzo 1990 n. 46, ove richiesto;

e) copia della richiesta di accatastamento, con relative planimetrie, ove ri-chiesto;

f) tutti i documenti e le verifiche richieste da specifiche leggi nazionali e re-gionali;

3. Sono soggetti al certificato:

a) gli interventi di nuova edificazione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia.

4. Per gli interventi non compresi al comma 3 la dichiarazione di conformità rila-

sciata dal professionista abilitato, contenuta nella scheda tecnica descrittiva tiene luogo del certificato di conformità edilizia ed agibilità.

5. Per i medesimi interventi, copia della scheda descrittiva è trasmessa al comune

entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori.

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C:\Comm\U240\2006\VarianteRUE\23-3-All1PNrue.doc 25

6. Il ritardo o la mancata presentazione del certificato di conformità edilizia e a-

gibilità e la mancata trasmissione al comune di copia della scheda descrittiva comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 21 della L.R. 31/02.

Art. 26 – Rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità 1. Il Responsabile dello sportello per l’edilizia, a seguito della comunicazione di

fine lavori e della presentazione dei documenti previsti dall’art. 25, entro 90 giorni dalla richiesta, verifica la conformità dell’opera eseguita ai progetti as-sentiti, avvalendosi degli uffici comunali, e, visto il parere dell’Unità Sanitaria Locale, rilascia il certificato di conformità edilizia e agibilità.

2. Tale certificato, che attesta che l’opera edilizia risponde al progetto regolar-

mente approvato dal punto di vista formale, dimensionale, prestazionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, vale altresì come dichiarazione di abitabi-lità o usabilità, di cui all’art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

3. La verifica di cui al comma 1 interesserà:

a) tutte le opere destinate ad attrezzature collettive pubbliche e private, a su-permercati e centri commerciali, ad attività ricettive di tipo alberghiero, ad edifici per lo spettacolo e per la danza, tutte le opere assentite ai sensi del comma 5 dell’art. 15, e ogni altra opera per la quale, in relazione alla di-mensione e/o alla particolare ubicazione nel contesto urbano e territoriale, il Responsabile dello sportello per l’edilizia ritenga necessaria la verifica stessa;

b) un campione pari al 10% del totale delle altre opere realizzate, selezionato secondo modalità disposte con delibera del Consiglio Comunale.

4. Per le opere non comprese nel campione di cui al precedente comma, il certi-

ficato di conformità edilizia viene rilasciato dal Responsabile del procedimen-to mediante la convalida della dichiarazione di conformità presentata a corre-do della richiesta di rilascio del certificato stesso. In ogni caso il numero di e-difici soggetti a controllo non dovrà essere inferiore al 20% delle richieste pre-sentate;

5. Nei casi di difformità dell’opera dal certificato di cui al comma 2, si applicano

le sanzioni di cui alla L. 28 febbraio 1985 n. 47.

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Art. 26 Bis – Scheda Tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato 1. La scheda tecnica descrittiva di cui al punto n2 del comma 1 dell’art. 13 com-

pilata con i contenuti di cui all’Allegato A, o secondo schemi predisposti dal Comune, da tecnici abilitati incaricati dai soggetti aventi titolo all’intervento edilizio, conterrà la dichiarazione sulla effettuazione dei controlli in corso d’opera e finali previsti dal presente Regolamento Edilizio e la dichiarazione di conformità di cui all’art. 25.

2. La scheda è conservata a cura del Comune ed è rilasciata, a richiesta dei sog-

getti aventi titolo. 3. In caso di aggiornamento della scheda esistente, essa sarà presentata al Comu-

ne unitamente alla dichiarazione di conformità di cui al comma 1, al fine del rilascio del certificato aggiornato di conformità, secondo le procedure di cui all’art. 26.

Art. 26 ter - Piani di sviluppo aziendale – procedure per la loro presenta-zione ed approvazione 1. La richiesta di autorizzazione alla formazione del piano di sviluppo azien-

dale è presentata allo Sportello Unico delle attività produttive del Comu-ne di Colorno, che è l’ufficio competente alla gestione della procedura di approvazione dei piani, dal proprietario e/o da chi ne ha titolo, sulla scor-ta della modulistica all’uopo predisposta, corredata dalla seguente docu-mentazione: a. planimetria di individuazione dell’intervento (scala 1:2000); b. documentazione catastale; c. documentazione fotografica dell’area o degli edifici e le condizioni del

contorno che identifichino lo stato di fatto; d. relazione tecnica agronomica, atta ad illustrare le ipotesi di intervento

con particolare riguardo all’assortimento ed al dimensionamento delle destinazioni d’uso, ai contenuti economici dell’intervento proposto e dei tempi che vengono previsti per l’attuazione;

e. schema di massima dell'assetto planivolumetrico in scala 1:500 teso a mettere in relazione i rapporti fra l'intervento; la scelta localizzativa ed altri eventuali edifici esistenti.

2. La richiesta viene verificata per accertare l’esistenza dei requisiti per la

presentazione del piano di sviluppo e sottoposta alla Giunta Comunale, per la deliberazione della autorizzazione alla formazione e presentazione del piano.

3. In sede di autorizzazione alla presentazione viene fissato un termine per

la presentazione degli elaborati costitutivi del piano variabile da tre mesi

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ad un anno, in base alla tipologia e complessità dell’intervento, il mancato rispetto del termine suddetto comporta la decadenza dell’autorizzazione.

4. Il proprietario dovrà presentare il piano con un numero di copie pari a

cinque, entro il termine fissato, con la relativa documentazione di seguito elencata: a. Relazione tecnica agronomica ed economica generale (redatta da

tecnici appartenenti alle organizzazioni agricole o da periti agrari o agronomi professionisti) contenente:

• attività prevalente dell’azienda, indirizzi colturali adottati, produzioni conseguite e risorse impiegate;

• descrizione delle composizioni familiari e dei rapporti giu-ridico patrimoniali esistenti tra gli interessati all’intervento ed i componenti del nucleo familiare;

• descrizione dei fabbricati esistenti e delle loro modalità di utilizzo attuali;

• esame tecnico-economico dei fattori limitanti la normale conduzione aziendale;

• descrizione degli interventi infrastrutturali ed edilizi propo-sti;

• descrizione dettagliata della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 9, comma 3, della legge n. 133/1993 relativamen-te alle opere di progetto richieste al fine del riconoscimento della ruralità dei fabbricati, in quanto trattasi di intervento di natura strettamente agricola;

• descrizione delle fasi di formazione del podere, specificando eventuali date di acquisto/vendita/affitto o uso ad altro tito-lo dei singoli appezzamenti, loro superfici ed estremi cata-stali, con particolare riferimento all’appoderamento in atto alla data di adozione del Piano regolatore generale e alla data dell’entrata in vigore della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6;

• programma di ristrutturazione aziendale, contenente: - orientamenti produttivi prescelti, mezzi da porre in atto

per realizzarli in relazione ai tempi di lavoro programma-ti;

- proprietà e/o titolo di disponibilità dei terreni costituenti l’azienda;

- eventuali modificazioni di destinazione d’uso dei fabbri-cati esistenti e verifica delle condizioni statico-igieniche degli edifici esistenti in rapporto alle possibilità di recu-pero;

- consistenza e qualifica della forza lavoro aziendale ed e-xtra-aziendale necessaria, specificando periodo e giornate di lavoro impegnate;

- condizioni di commercializzazione previste;

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- programma degli interventi e piano finanziario; - connessione con gli strumenti di programmazione setto-

riale; - previsioni sul reddito e grado di efficienza aziendale.

b. Elaborati descrittivi degli interventi infrastrutturali ed edilizi previsti: • individuazione territoriale del fondo di pertinenza, in scala

1: 25.000 e su estratto di Piano regolatore generale in scala 1:5.000, compresi i terreni in affitto o in uso all’azienda con altro titolo;

• planimetrie catastali, in scala 1:2.000, con l’indicazione del-la superficie e dei confini del fondo di pertinenza compresi i terreni ed i fabbricati non in proprietà, ma che contribui-scono a determinare le potenzialità produttive dell’azienda;

• quadro d’unione planimetrico dello stato di fatto, in scala 1: 2.000, con l’indicazione dei fabbricati esistenti e loro rilievo fotografico, classificazione degli edifici, in scala denomina-tore minimo 1:5.000 adottata dal Piano regolatore generale in relazione al censimento dei fabbricati esistenti in zona agricola, quote planimetriche generali e destinazione d’uso attuale degli edifici;

• planimetrie di progetto, in scala a denominatore minimo 1:500, delle opere di progetto e loro connessione organizza-tiva con i fabbricati esistenti, quote planimetriche generali, quote altimetriche e destinazione d’uso di progetto di tutti gli edifici aziendali;

• Sezioni in scala 1:500 dello stato di fatto e di progetto; • Rilievo del verde dello stato di fatto e progettazione del ver-

de in conformità al Regolamento Comunale del verde vi-gente;

• Valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, se richiesto.

c. Documentazione aggiornata: • comprovante la qualità di imprenditore agricolo a titolo

principale, ai sensi degli artt. 7 legge regionale 5 maggio 1977, n.18 e 40 legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e suc-cessive modificazioni ed integrazioni;

• stato di famiglia; • titolo di proprietà dei terreni e fabbricati aziendali di pro-

prietà; • contratti di affitto od altro titolo sulla base dei quali terreni

e fabbricati sono in uso all’azienda; • documentazione catastale attuale di partita e storica ven-

tennale relativa ai fabbricati e ai terreni aziendali;

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• dichiarazione di tutti gli interessati di accettazione dei con-tenuti del piano di sviluppo aziendale, qualora l’intervento sia effettuato su immobili in comproprietà;

• ulteriori documentazioni ed informazioni richiesti da norme specifiche locali o dagli strumenti urbanistici comunali.

• Tutte le documentazioni richieste possono essere oggetto di autocertificazione, quando ammesso dal DPR 20 ottobre 1998, n. 403.

d. Schema di atto unilaterale d’obbligo, da stipulare prima della presentazione del permesso di costruire, il quale deve prevedere la durata del piano, non superiore ad anni sei, con relative modalità e tempi di attuazione, riferiti ad ogni tipo di intervento previsto, me-todi e tipi di verifica da mettere in atto per il controllo della pun-tuale osservanza degli impegni assunti e garanzie a salvaguardia degli impegni assunti. Qualora l’intervento sia effettuato su immo-bili in comproprietà, l’atto unilaterale d’obbligo deve recare la sottoscrizione, per accettazione, da parte di tutti i proprietari.

5. Il piano viene depositato presso gli uffici comunali competenti per giorni

30 giorni consecutivi ove chiunque potrà prenderne visione; nel caso di Valutazione di Impatto Ambientale le forme di pubblicità saranno quelle previste da normativa specifica;

6. L’avviso di deposito è pubblicato all’Albo pretorio del Comune. Esso deve

essere altresì inviato ad eventuali altri Enti come previsto dalla legge re-gionale n. 47/78 e s.m. ed agli organi eventualmente competenti. Chiunque può presentare osservazioni al piano entro e non oltre 30 giorni dal com-piuto deposito; entro il medesimo termine i proprietari direttamente inte-ressati possono presentare opposizioni.

7. Durante tale periodo verrà effettuata l'istruttoria tecnico-economica da

parte di un tecnico esperto nella valutazione dei Piani di Sviluppo Azien-dale, la verifica agli strumenti urbanistici ed acquisito il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio;

8. LA PRESENTAZIONE delle richieste di permesso di costruire può avve-

nire solo a seguito della stipulazione dell’atto unilaterale d’obbligo.

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TITOLO III° - NORME GENERALI CAPO I° - REQUISITI Art. 27 – Generalità 1. Le opere e gli edifici devono essere realizzati in modo da garantire requisiti di

stabilità, sicurezza in caso di incendio, igiene, sicurezza nell’impiego, rispar-mio energetico e di fruibilità.

2. In attesa della approvazione dello schema di Regolamento Edilizio Tipo da

parte della Giunta Regionale, cui sarà adeguato il presente Regolamento, i re-quisiti definiti o normati ai successivi articoli sono da considerarsi come re-quisiti cogenti.

Art. 28 – Stabilità 1. Le opere e gli edifici devono presentare le caratteristiche di resistenza alle sol-

lecitazioni statiche, dinamiche ed accidentali prescritte da leggi e disposizioni vigenti in modo da garantire le prestazioni di cui alle direttive comunitarie (1).

Art. 29 – Sicurezza in caso di incendio 1. Le opere e gli edifici devono garantire la sicurezza e la incolumità degli utenti

e dei cittadini secondo quanto prescritto dalle vigenti leggi e disposizioni in materia (2).

(1)Proposizione esigenziale secondo Direttiva 89/106 CEE; L’edificio deve essere concepito e realizzato in modo tale che le azioni cui può es-sere sottoposto durante la costruzione e l’utilizzazione non provochino: a) il crollo dell’intero edificio o di una sua parte; b) deformazione di importanza inammissibile; c) danni alle altre parti dell’opera o alle attrezzature principali o accessorie in

seguito a una deformazione di primaria importanza degli elementi portanti; d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati. (2)Proposizione esigenziale secondo Direttive 89/106 CEE: L’edificio deve essere concepito e costruito in modo che, in caso di incendio:

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a) la capacità portante dell’edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;

b) la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all’interno delle opere siano limitate;

c) la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata; d) gli occupanti possano lasciare l’opera o essere soccorsi altrimenti; e) sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso. Dovranno quindi in particolare essere controllati: la infiammabilità dei materiali della costruzione, la dotazione di impianti, il contenuto degli edifici, la prossimità di punti di rischio; la compartimentazione, i tempi di propagazione tra i locali, la resistenza al fuoco delle partizioni, la reazione al fuoco delle partizioni, con rife-rimento a combustibilità, infiammabilità, velocità di propagazione della fiamma, etc. Art. 30 – Igiene, salute e ambiente 1. Le prestazioni e le prescrizioni relative alle caratteristiche igienico edilizie

delle opere e degli edifici sono stabilite dal vigente Regolamento Comunale di Igiene, fermo restando il rispetto di ogni altra legge e disposizione superiore (1).

(1) Proposizione esigenziale secondo Direttiva 89/106 CEE; L’opera deve essere concepita e costruita in modo da non compromettere l’igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare: a) sviluppo di gas tossici; b) presenza nell’aria di particelle o di gas pericolosi; c) emissione di radiazioni pericolose; d) inquinamento o tossicità dell’acqua o del suolo; e) difetti nell’eliminazione delle acque di scarico, dei fiumi o dei rifiuti solidi o

liquidi; f) formazione di umidità su parti o pareti dell’opera.

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Art. 31 – Sicurezza nell’impiego 1. Le opere e gli edifici devono presentare le caratteristiche prescritte dalle leggi

e disposizioni vigenti relative alla sicurezza nell’impiego e alla igiene del la-voro (2).

2. In particolare i parapetti non debbono poter essere scalabili, attraversabili o

sfondabili per urto accidentale. La loro altezza non potrà essere inferiore a ml. 1.00 e gli eventuali vuoti non devono consentire il passaggio di una sfera di 0,10 m. di diametro.

3. Gli spazi destinati alla circolazione orizzontale e verticale – interni ed esterni

– non debbono prevedere sporti insidiosi, superfici di calpestio sdrucciolevoli e illuminazione insufficiente.

4. L’illuminazione diurna artificiale dei locali aperti al pubblico e dei percorsi

deve essere assicurata anche durante le interruzioni dell’energia elettrica di re-te.

5. L’illuminazione degli accessi, delle rampe, dei giardini ed in generale, quella

degli spazi comuni interni ed esterni degli edifici debbono essere permanen-temente assicurate anche di notte.

(2) Proposizione esigenziale secondo Direttive 89/106 CEE: L’opera deve essere concepita e costruita in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi di incidenti inammissibili quali scivolate, cadute, collisioni, bru-ciature, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni. Art. 32 – Risparmio energetico e ritenzione di calore 1. Gli edifici ed i loro impianti debbono essere progettati, realizzati, accessoriati

e condotti in modo che tutti i consumi energetici e le emissioni di sostanze in-quinanti, nella accezione più vasta, vengano contenute nei limiti consentiti dalle leggi e disposizioni vigenti (1).

2. Gli interventi finalizzati all’isolamento delle coperture di edifici esistenti po-

tranno eccedere i limiti di altezza posti dalla normativa urbanistico-edilizia vi-gente, semprechè tale eccedenza sia contenuta nel limite massimo di cm. 20.

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Art. 33 – Fruibilità 1. Le opere e gli edifici devono presentare caratteristiche di accessibilità, usabili-

tà, di dotazione di spazi ed ambienti, atte a garantirne la completa fruibilità da parte degli utenti nel rispetto delle leggi e disposizioni vigenti (2) e, in partico-lare, con la piena applicazione dei disposti di cui all’art. 27 della L. 118/71, all’art. 2 del regolamento approvato con D.P.R. n. 384/78, alla Legge n. 13/89 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M.LL.PP. n. 236/89, alla L. n. 104/1992, relative alle persone handicappate.

2. Gli edifici debbono essere dotati d’impianti permanenti che possono assicura-

re in misura sufficiente almeno i seguenti servizi:

a) distribuzione dell’acqua potabile e dell’energia elettrica; b) raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate,

dei liquami e dei rifiuti solidi; c) riscaldamento; d) trasporto verticale delle persone e delle cose, fatta eccezione per gli e-

difici con meno di quattro piani utili fuori terra; e) protezione dai rischi connessi con l’esistenza dello impianto elettrico; f) protezione dagli incendi.

3. Gli alloggi debbono essere dotati di impianti permanenti che possono assicura-

re almeno i seguenti altri servizi: a) distribuzione dell’acqua calda; b) distribuzione del gas ove esista la rete urbana; c) espulsione dei gas combusti.

4. Gli impianti od i loro componenti comuni a più punti di utilizzazione, compre-

si i contatori, debbono essere ubicati in locali appositi, opportunamente di-mensionati e finiti, facilmente accessibili alle persone autorizzate.

5. Gli impianti debbono essere progettati e realizzati in modo che tutti i compo-

nenti compresi tra i punti di allacciamento alle reti urbane ed i punti di utiliz-zazione, siano facilmente agibili per la condotta, la manutenzione, la sostitu-zione e la rimozione.

(1)Proposizione esigenziale secondo Direttiva 89/106 CEE; a) L’opera ed i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento ed aerazione

devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l’utilizzazione dell’opera sia moderato, tenuto conto delle condizioni climati-che del luogo, senza che ciò pregiudichi il benessere termico degli occupanti.

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(2)Proposizione esigenziale (da L.R. 33/90): L’opera deve essere concepita e realizzata in modo tale da garantire agli utenti la massima fruibilità degli spazi in funzione della destinazione d’uso. Inoltre, do-vranno essere considerate le specifiche esigenze degli utenti portatori di handicap motorio e/o sensoriale in ordine alle problematiche relative alla accessibilità e fruibilità di spazi ed attrezzature.

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CAPO II° - NORME MORFOLOGICHE Art. 34 – Distanza e indice di visuale libera 1. I nuovi edifici e gli ampliamenti di quelli esistenti possono, a seconda dei casi

definiti e regolamentati al presente articolo, essere realizzati: a) in aderenza al confine verso spazi pubblici o privati; b) a distanza risultante dalla applicazione dell’indice di visuale libera Vl.

2. La edificazione in aderenza è consentita verso spazi privati qualora preesista,

sullo spazio privato finitimo, edificio costruito a confine con parete non fine-strata (vedi fig. 1 e definizione di “parete finestrata”). In tal caso la edificazio-ne sarà realizzata in aderenza per una estensione di facciata non superiore alla estensione della parete non finestrata preesistente sul confine, compatibilmen-te con gli altri limiti (di altezza, volume, ecc.) di norma.

3. La edificazione in aderenza è obbligatoria quando sia prescritta dallo strumen-

to urbanistico generale o da strumenti urbanistici esecutivi, o quando sia giu-dicato conveniente per il pubblico decoro, a giudizio insindacabile del Re-sponsabile del procedimento, sentita la Commissione per la Qualità Archi-tettonica ed il Paesaggio.

4. La costruzione in aderenza è consentita altresì in caso di presentazione di pro-

getto unitario relativo a due o più proprietà confinanti con accensione di vin-colo reciproco di costruzione in aderenza.

5. Ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo si intende per

parete finestrata il prospetto o la parte del prospetto di un edificio interessato da finestre e dalla superficie ad esse circostante per una profondità pari a ml. 3.00 verso i lati e verso il basso e all’intera altezza dell’edificio verso l’alto (vedi fig. 1).

6. Si considera inoltre parete finestrata lo spazio compreso tra due finestre dello

stesso piano. 7. L’indice di visuale libera rappresenta il rapporto minimo che deve esistere tra

la distanza delle varie fronti del fabbricato dai confini dell’area di intervento, dalle altre fronti dello stesso edificio o di edifici realizzati nella stessa area di intervento, e l’altezza Hf delle fronti stesse, calcolato come risulta dalle figure allegate.

8. L’indice di visuale libera si applica soltanto per le fronti considerabili pareti

finestrate. Sono ammesse eccezioni secondo i criteri di cui al successivo comma, per le pareti finestrate con locali classificati come accessori dal Rego-

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lamento di igiene, mentre deve in ogni caso essere rispettato per le pareti con finestre di locali in cui si svolge la vita o la permanenza di persone.

9. L’indice di visuale libera si applica con i seguenti criteri:

1) il profilo di ogni edificio, ricavato dalla intersezione di ogni sua fronte con

un piano verticale ad essa ortogonale, deve sempre essere contenuto entro un angolo di visuale costante in modo che il rapporto tra la distanza di o-gni fronte dal vertice (posto sul limite di visuale libera) e l’altezza Hf della fronte stessa sia costante ed uguale ad un valore pari a 0,5 (vedi fig. 2). In ogni caso la distanza minima dai confini, salvo il caso di cui al succes-sivo punto 6), non potrà mai essere inferiore a ml. 5.00.

2) Il distacco minimo fra due pareti prospicienti (di cui almeno una finestra-

ta) di edifici separati che sorgono sullo stesso lotto o prospicienti dello stesso edificio è: D = Vl x h2, e non può in nessun caso essere inferiore a 10 metri (vedi fig. 3).

3) Nel caso in cui le fronti di un edificio formino un angolo minore di 90° le

parti delle fronti delimitate dalla sovrapposizione delle zone di visuale li-bera possono avere soltanto finestre di locali accessori (vedi fig. 4).

4) La visuale libera non si applica nel caso di fronti costituenti rientranze al-

timetriche o planimetriche di uno stesso corpo di fabbrica quando dette rientranze abbiano una profondità non superiore alla metà della loro lar-ghezza (vedi fig. 5). Ove la profondità superi la metà della larghezza, si applica il criterio di visuale libera se le pareti sono finestrate e non si applica ove le stes-se abbiano soltanto finestre di locali non destinati agli usi principali, quali servizi igienici, ripostigli, disimpegni e locali accessori di cui alle lettere a), b), c), d), h) del punto Su dell’art. 8.

5) La visuale libera non si applica per le fronti prospicienti di uno stesso corpo di fabbrica, o di due edifici separati che sorgono sullo stesso lotto o all’interno dello stesso piano particolareggiato, che siano prive di finestre. Ove tali fronti abbiano soltanto finestre di locali non destinati agli usi principali come definiti al precedente punto 4, è consentita la soluzio-ne a spigoli ravvicinati secondo le caratteristiche indicate nella fig. 6.

6) La visuale libera non si applica per i balconi, le pensiline a sbalzo, le gra-

dinate di accesso al piano terra e rialzato, semprechè tali elementi non sporgano oltre i ml. 1.50 dal fronte dell’edificio.

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CAPO III° - NORME INERENTI IL DECORO DELL’ABITATO E DEGLI EDIFICI

Art. 35 - Accessibilità agli edifici 1. L’accesso dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi di pertinenza delle costru-

zioni è consentito tramite passi carrabili. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l’accesso è consentito da quello a minor traffico.

2. E’ concessa, a spesa dell’edificante e sotto il controllo dell’Amministrazione

Comunale, l’apertura della cordonatura del marciapiede per la realizzazione dei passi carrabili i quali dovranno comunque rispondere ai seguenti requisiti:

a) la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a ml. 3.50, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità;

b) la distanza del passo carrabile dallo spigolo della costruzione in angolo tra due spazi pubblici, percorsi da traffico veicolare, non deve essere in-feriore a ml. 12.00, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità.

3. I battenti dei cancelli dei passi carrabili e pedonali dovranno aprirsi su spazi di

pertinenza dell’immobile cui si riferiscono. 4. L’eventuale cancello di chiusura del passo carrabile ad eccezione di quelli

provvisti di automatismo per l’apertura e chiusura telecomandata dovrà essere arretrato dal confine stradale di almeno ml. 4.50 in modo da garantire la sosta, fuori dalla sede stradale, del veicolo in attesa d’ingresso. Un arretramento infe-riore potrà essere consentito soltanto in caso di interventi nelle zone storiche.

5. L’accesso agli spazi in sottosuolo destinati al ricovero dei veicoli deve essere

assicurato tramite: a) rampe antisdrucciolevoli di idoneo tracciato e pendenza; b) tratto in piano, da ricavare sullo spazio privato, lungo almeno ml. 3.50,

per il collegamento della rampa con lo spazio pubblico o con altro spazio riservato ai pedoni.

6. In ogni caso, la costruzione di accessi veicolari dovrà rispettare le prescrizioni

di cui all’art. 22 del Codice Stradale e gli articoli 45 e 46 del relativo Regola-mento di esecuzione e di attuazione.

Art. 36 – Decoro degli edifici 1. Le fronti degli edifici che prospettano su vie e spazi pubblici e su vie private e

sono comunque da questi visibili, debbono soddisfare le esigenze del decoro

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urbano, tanto per la coerenza delle linee architettoniche, quanto per i materiali ed i colori impiegati nelle opere di finitura.

2. Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere realizzati con prevalenza di

materiali tradizionali e con forme che traggano ispirazione dalle tipologie co-struttive del luogo. Nella relazione il progettista dovrà dare ampia giustifica-zione delle scelte progettuali adottate, che se non conformi ai principi sopra esposti potranno comportare da parte del Responsabile dello sportello unico per l’edilizia, il rigetto dell’istanza per il mancato rispetto di norma del pre-sente regolamento.

3. I muri di nuova costruzione o rinnovati, visibili da spazi pubblico o da vie pri-

vate, debbono essere sempre intonacati, a meno che, per il genere di costru-zione o per il carattere architettonico, siano realizzati con materiali a vista.

4. Ogni proprietario ha l’obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le sue

parti in stato di normale conservazione, non solo per quanto attiene la sicurez-za ma anche per ciò che concerne il decoro e l’igiene.

5. Il proprietario ha l’obbligo di eseguire i lavori di riparazione, di ripristino,

d’intonacatura e di ritinteggiatura delle facciate delle case, deteriorate dal tempo e dalle intemperie.

6. Se le condizioni delle facciate, visibili in tutto od in parte da spazi pubblici,

sono tanto indecorose da deturpare l’ambiente, il Responsabile del procedi-mento, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di ordinare al proprietario i necessari lavori di ripristino, fissando un congruo termine di tempo, trascorso inutilmente il quale può fare eseguire d’ufficio i necessari lavori, recuperando poi le somme nei modi previsti dalle legge, oltre irrogazione delle sanzioni per l’inottemperanza delle norme previste dal presente regolamento.

7. In ogni caso, gli edifici di qualsiasi natura, le costruzioni a carattere semiper-

manente o provvisorie, gli infissi, le applicazioni di carattere commerciale re-clamistico, le indicazioni stradali e turistiche, le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne, le targhe, le cassette per corrispondenza e le attrezzature tecniche quali i sostegni e i cavi per l’energia elettrica e i cavi telefonici, gli apparecchi di illuminazione stradale, le antenne radio e T.V., che dovranno essere sogget-ti a rilascio di autorizzazione amministrativa da parte del comune, devono es-sere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di ordine e di deco-ro, e tali da non costituire disturbo e confusione visiva.

8. Nel centro storico l’Amministrazione potrà prescrizione più specifiche pre-

scrizioni da introdurre con variante al RUE. 9. Le coloriture da scegliere per gli edifici potranno essere definite dalla Ammi-

nistrazione all’interno di specifico abaco dei colori, da introdurre con variante

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al RUE . Per gli edifici posti all’interno del centro storico il tinteggio potrà es-sere apposto solo dopo sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale previa ido-nea campionatura in loco.

10. Le antenne radio e TV e le parabole satellitari, nelle nuove costruzioni e

nei casi di ristrutturazione di interi edifici, dovranno essere posizionate su un unico palo di supporto.

11. Le parabole satellitari, negli edifici esistenti, dovranno essere posizionate

in modo da non risultare visibili dallo spazio pubblico, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità.

12. Gli apparecchi di condizionamento dell’aria, ove esterni all’edificio, do-

vranno in ogni caso essere posizionati in modo da non risultare visibili dallo spazio pubblico.”

Art. 37 – Elementi in aggetto 1. Sono vietati:

a) gli aggetti su spazio pubblico o di uso pubblico superiori a centimetri 10 fino all’altezza di m. 2.50 dal piano stradale;

b) gli infissi che si aprono verso l’esterno, ad un’altezza inferiore a m. 2.50 dal piano stradale se la strada è munita di marciapiedi di almeno m. 1.00 di larghezza e di m. 4.50 se la strada ne è priva o la larghezza del marciapiede è inferiore a m. 1.00.

2. L’Amministrazione Comunale può imporre che tali elementi siano ridotti o e-

liminati quando arrechino pregiudizio all’ambiente circostante od al traffico veicolare.

3. I serramenti dei negozi e dei pubblici esercizi, le porte e le finestre a piano ter-

reno debbono essere posti in opera in modo che, aperti o chiusi, non presenti-no alcun aggetto dalla linea del muro su spazi pubblici o strade private aperte al pubblico transito.

4. Le tende alle finestre delle case ed alle luci dei negozi debbono avere la spor-

genza stabilita dall’Amministrazione Comunale all’atto della concessione o autorizzazione; non possono comunque sporgere sulla carreggiata stradale veicolare e la parte più bassa deve essere posizionata ad un’altezza non infe-riore a m. 2,10 dal piano del marciapiede.

5. Gli aggetti delle insegne e delle mostre non possono sporgere più di cm. 10

dal filo del muro.

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6. Può essere consentita l’apposizione di insegne a bandiera di limitata sporgen-za, purché il loro bordo inferiore sia ad un’altezza dal suolo non minore di m. 4.50 e sempreché non rechino pregiudizio alla visibilità ed al decoro.

7. In centro storico sono vietate le insegne a cassonetto e a bandiera. 8. Insegne e mostre di qualsiasi tipo e dimensioni che siano state apposte senza il

necessario titolo abilitativo dovranno essere rimosse, salvo l’ottenimento di provvedimento in sanatoria.

Art. 38 – Recinzioni 1. Le recinzioni debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per gli e-

difici. In particolare qualora le stesse siano esposte in tutto o in parte alla pub-blica vista, dovranno essere realizzate in materiali tradizionali tipo muratura in facciavista o intonacato (possibilmente colorato), cancellata metallica o a tec-nica mista.

2. In prossimità di incroci o delle curve cieche la vegetazione e le recinzioni

debbono essere effettuate in modo da non ostacolare la visibilità e da non pre-giudicare la sicurezza del traffico: lo sportello unico per l’edilizia può dettare caso per caso, obblighi particolari per conseguire le suddette finalità.

3. Dette norme sono applicabili anche alle opere, impianti ed alberature esistenti

all’atto dell’entrata in vigore del presente R.E.. 4. In ogni caso l’altezza delle recinzioni non può superare i ml. 2.00. 5. La realizzazione di nuove recinzioni e la modifica di quelle preesistenti dovrà

rispettare, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 del Codice Strada-le e agli articoli 26 e 28 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazio-ne.

Art. 39 – Giardini e parchi 1. I giardini (anche privati), i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale,

devono essere conservati, curati e mantenuti con l’obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime in casi di deperi-mento. Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone deve esse-re autorizzata.

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CAPO IV° - PROTEZIONE DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO Art. 40 – Tutela acustica del territorio 1. Le attività edilizie e urbanistiche devono ottemperare a generali principi di tu-

tela dall'inquinamento acustico inteso come introduzione di rumore. nell'am-biente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli am-bienti stessi.

2. La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, alberghieri, scolastici, o

comunque sede di attività umane è consentito solo se la rumorosità ambienta-le esistente risulta compatibile con il nuovo insediamento. Nel caso in cui tale requisito non sia verificato è comunque possibile realizzare l'intervento a condizione che le opere di risanamento acustico siano realizzate a carico degli attuatori del nuovo insediamento.

3. Sono di competenza dell'Amministrazione Comunale la classificazione acu-

stica del territorio, l'adozione di piani di risanamento ed il controllo del rispet-to della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, secondo il dispo-sto della legge 26.10.1995, n. 447, della L.R. 15/2001, nonché dei decreti e normative applicative della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

4. La zonizzazione acustica rappresenta lo strumento utilizzato in sede di piani-

ficazione delle trasformazioni territoriali per garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno e il miglioramento del clima acustico all'interno del territorio urbano.

5. La zonizzazione acustica costituisce elaborato a corredo degli strumenti urba-

nistici di cui è dotato il Comune di Colorno. La zonizzazione è redatta in sca-la 1:10.000, con dettagli relativi al capoluogo alla scala 1:5.000 su base topo-grafica del Comune e classifica il territorio comunale, in ottemperanza alla Legge n. 447/1995 e relativi decreti attuativi, e della L.R. 15/2001, definendo i valori dei limiti massimi, così come definiti dal DPCM 14/11/97, relativa-mente alle classi di destinazione d'uso del territorio.

Art. 41 - Formazione dei piani urbanistici attuativi e progettazione delle infrastrut-ture di trasporto ai fini della tutela dall’inquinamento acustico 1. In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi occorre garantire quanto

segue:

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C:\Comm\U240\2006\VarianteRUE\23-3-All1PNrue.doc 42

• all'interno del perimetro dell'area di intervento debbono essere rispettati i limiti previsti della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso del territorio ("limite di zona" diurno e notturno);

• nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all’interno del perimetro dell'area di intervento, dovranno essere rispettati i limiti,così come definiti dal DPCM 14/11/97, previsti per tali zone dalla zonizzazione acustica;

• qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portas-sero al superamento di detti limiti relativi alle aree circostanti, dovranno es-sere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la confor-mità a detti limiti;

• qualora invece il limite di zona entro l'area di intervento risulti superato a causa di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne a tale aerea e preesi-stenti, l'intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa anti-rumore dell'area di intervento, e conseguen-temente al rispetto del limite di zona entro tale area.

2. In particolare nella formazione di piani urbanistici attuativi nonché nella

progettazione delle infrastrutture di trasporto, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico, si dovrà tenere conto delle due seguenti fonda-mentali categorie di attività umana e di destinazione d'uso del territorio o dei singoli immobili o parti di essi:

• attività o destinazioni d'uso facenti parte dell'intervento o esterne ad esse, che rappresentano sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili, cosi come definite dai commi c) e d) dell'art. 2 della legge 26.10.1995 n. 447.

• attività o destinazioni d'uso, interne all'area di intervento o esterne ad essa, ma che costituiscono potenziali ricettori dell'inquinamento acustico e che necessitano di particolari misure di tutela (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, verdi o di tutela ambientale, residenza, ecc.).

3. La redazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere tale da assicurare la

compatibilità fra le funzioni di cui al comma precedente e dovrà tenere con-to della loro reciproca dislocazione, con specifica attenzione anche alle atti-vità non ricadenti nel piano o nel progetto, ma interagenti con quelle in esso ricadenti. In caso di necessità occorrerà prevedere apposite opere di prote-zione, oppure specifiche forme di gestione che rendano compatibile la com-presenza o la contiguità dei diversi tipi di funzioni, prevedendo, ad esempio, una regolazione degli orari di esercizio delle attività o limiti prestazionali, costruttivi o di altro genere.

4. La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate

al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio (sia al-l'interno che all'esterno dell'area di intervento) è a carico dei soggetti che propongono i piani urbanistici attuativi.

5. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i

limiti previsti dal DPCM del 14.11.1997 relativi alle classi di destinazione

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d'uso del territorio indicate dalla zonizzazione acustica, ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si applicano i regolamenti d'esecuzione di cui all'art.11 , comma 1 della legge 26.10.1995, n. 447 ovvero, in assenza di questi, i limiti definiti dalla Delibera della Giunta Regionale 2053/01.

6. La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate

al rispetto dei limiti di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vi-genti ed alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti tito-lari dei progetti o delle infrastrutture di trasporto.

Art. 42 - Disposizioni in materia di impatto acustico 1. A corredo dei piani urbanistici attuativi e dei progetti relativi alle infrastrut-

ture di trasporto, ai sensi dell'art.8 della legge 26.10.1995 n. 447, ovvero ai sensi dell’art. 10 della Legge RER 15/2001, andrà predisposta la "Documen-tazione di previsione di impatto acustico" o la "Valutazione previsionale di clima acustico".

2. La documentazione di Previsione di impatto acustico deve essere predispo-

sta dai soggetti titolari dei o in caso di realizzazione, modifica o potenzia-mento delle seguenti opere:

• opere soggette a V.I.A. • aeroporti, aviosuperfici, eliporti; • strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade e-

xtraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (14), e successive modificazioni;

• discoteche; • circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti

rumorosi; • impianti sportivi e ricreativi; • ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. Devono altresì contenere una Documentazione di previsione di Impatto Acustico le domande per il rilascio: a. di concessione edilizia e di permessi di costruire relativi a nuovi impianti e

infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazio-ne di servizi commerciali polifunzionali;

b. di altri provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immo-bili e delle infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali;

c. di qualunque altra licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produtti-ve o riguardanti ristrutturazioni, ampliamenti e cambi di destinazione d'uso.

Nel caso in cui in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) sia prevista la denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente,

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la documentazione prescritta deve essere fornita unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa. Il rilascio di concessione, autorizzazione o licenza è subordinato al parere da ri-chiedersi agli organi preposti al controllo in materia di inquinamento acustico. La realizzazione degli interventi previsti nella Previsione/Documentazione di Impatto Acustico e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell’agibilità/usabilità della struttura, della licenza ovvero dell’autorizzazione ri-chiesta. 3. Nel caso in cui il tecnico competente in acustica verifichi che l'intervento

che necessita della documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative, verrà ritenuta sufficiente una di-chiarazione da parte dello stesso tecnico. Non sono soggette alle disposizio-ni di cui al precedente articolo le opere di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza della rete viaria esistente.

4. Ai sensi dell’articolo 8 della L 447/95, comma 3 ovvero ai sensi dell’art. 10

comma 3 Legge RER 15/2001, è fatto obbligo di produrre Valutazione Pre-visionale del Clima Acustico relativa alle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: 1) scuole e asili nido; 2) ospedali; 3) case di cura e di riposo; 4) parchi pubblici urbani ed extraurbani; 5) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere: a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade

extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade ur-bane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (14), e successive modificazioni;

c. discoteche; d. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti

rumorosi; e. impianti sportivi e ricreativi; f. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

5. Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed

emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica ai sensi dei limiti de-finiti dal DPCM 14/11/97, la documentazione di cui agli articoli precedenti deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti.

6. La documentazione di cui agli articoli precedenti dovrà essere predisposta

dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di pro-getti di opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.

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7. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le mo-

dalità di misura del rumore indicate nel D.M. del 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e dovrà essere e-laborata da un tecnico competente di acustica ai sensi dell'art.2 della legge 26.10.1995, n. 447.

Art. 43 - Modifiche alla zonizzazione acustica 1. Le modifiche alla Zonizzazione Acustica Comunale devono rispettare la

procedura descritta dalla legge regionale e successive modifiche, in partico-lare L.R. 31/2002 (DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA - TITOLO VIII -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI). Art. 44 - Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “La classificazione acustica e' adottata dal Consiglio comunale e depositata per la durata di sessanta giorni. Entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare osservazioni. II Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute e acquisito il parere dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA), espresso con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, approva la Classificazione Acustica e nei successivi trenta giorni la trasmette alla Provincia per gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 5.".

2. Qualora un edificio risultasse ricompreso in parte in diverse classi acustiche,

è da intendersi classificato nella classe più elevata, tranne nei casi in cui si tratti di classi V e VI dove in tal caso viene collocato nella classe inferiore.

3. Le aree prospicienti le strade interne al centro abitato vengono classificate

ed estese secondo i seguenti criteri: • se le aree appartengono a classi acustiche inferiori a quella delle UTO

(unita territoriale omogenea) esse assumono la classe acustica corri-spondente a quella delle UTO;

• se le aree appartengono a classi acustiche superiori rispetto alla UTO attraversata, mantengono la propria classificazione tranne nei casi in cui la UTO attraversata appartenga alla classe I. Dette aree hanno u-n'ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte edificato purché que-sto si trovi ad una distanza non superiore a 50 m.

Art. 44 - Documentazione da produrre 1. Alle opere di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 42 dovrà essere allegata la docu-

mentazione di Previsione di impatto acustico conforme ai criteri regionali, redatta ai sensi della L.447/1995 e L.R. n° 15/2001. La documentazione suddetta dovrà almeno contenere:

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• indicazione dell'ubicazione dell'opera in progetto e contesto in cui è inse-rita, specificando la classe acustica di appartenenza e le classi acustiche confinanti potenzialmente influenzate dal rumore proveniente dall'opera stessa;

• descrizione dell'eventuale attività e/o dell'eventuale ciclo produttivo; • valutazione del livello di rumorosità ambientale derivante dalle sorgenti

fisse e mobili preesistenti in adiacenza all'area di intervento e valutazione del livello di rumorosità presunto dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (indicando i modelli previsionali utilizzati);

• analisi comparativa tra i livelli di rumore di cui al punto precedente e i limiti di immissione ed emissione della classe acustica di appartenenza (compresi i limiti differenziali, limitatamente alle sorgenti sonore fisse);

• valutazione delle modificazioni di clima acustico conseguenti alle even-tuali variazioni di traffico indotte dall'attuazione del programma edifica-torio relativo al comparto urbanistico, ovvero della infrastruttura (indi-cando i modelli previsionali utilizzati);

• localizzazione e descrizione di impianti, apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale in relazione ai previsti usi specifici del patrimonio edilizio di progetto;

• individuazione dei ricettori all'interno dell'area di studio; • indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (attività con-

tinue/discontinue, diurne/notturne, stagionali, frequenza di esercizio, con-temporaneità di esercizio delle sorgenti, ecc.);

• valutazione delle modificazioni del clima acustico derivante dall'eventua-le movimentazione di prodotti e/o materie prime.

2. Alle opere di cui al comma 4 dell’art. 42 dovrà essere allegata una valuta-

zione previsionale di clima acustico contenente almeno la valutazione dei livelli di rumore presso i ricettori ed inoltre: • indicazione dell'ubicazione dell'opera in progetto e contesto in cui è inse-

rita, specificando la classe acustica di appartenenza e le classi acustiche confinanti potenzialmente influenzate dal rumore proveniente dall'opera stessa;

• descrizione dell'eventuale attività e/o dell'eventuale ciclo produttivo; • valutazione del livello di rumorosità ambientale derivante dalle sorgenti

fisse e mobili preesistenti in adiacenza all'area di intervento e valutazione del livello di rumorosità presunto dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (indicando i modelli previsionali utilizzati);

• analisi comparativa tra i livelli di rumore di cui al punto precedente e i limiti di immissione ed emissione della classe acustica di appartenenza (compresi i limiti differenziali limitatamente alle sorgenti sonore fisse);

• valutazione delle modificazioni di clima acustico conseguenti alle even-tuali variazioni di traffico indotte dall'attuazione del programma edifica-torio relativo al comparto urbanistico, ovvero della infrastruttura (indi-cando i modelli previsionali utilizzati);

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• localizzazione e descrizione di impianti apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale in relazione ai previsti usi specifici del patrimonio edilizio di progetto;

• individuazione dei ricettori all'interno dell'area di studio; • indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (attività con-

tinue/discontinue, diurne/notturne, stagionali, frequenza di esercizio, con-temporaneità di esercizio delle sorgenti, ecc.);

• valutazione delle modificazioni del clima acustico derivante dall'eventua-le movimentazione di prodotti e/o materie prime.

Art. 45 - realizzazione delle opere di protezione passiva 1. La realizzazione e la verifica dell'efficacia delle opere di protezione passiva

di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 41 e 5 dell’art. 42 è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate o per la messa in esercizio della infrastruttura di trasporto cui esse si riferiscono. La verifica dell'effica-cia delle opere di protezione deve essere effettuata da un Tecnico Compe-tente, come già indicato in precedenza.

2. La realizzazione di dette opere, quando efficaci ai fini dei principi della tute-

la acustica stabilita all'art. 99. costituisce altresì Piano di Risanamento Acu-stico ai sensi dell'art. 7 della L. 447 del 26.10.1995.”

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CAPO V° - NORME FINALI Art. 46 – Manutenzione e adeguamento degli edifici 1. Gli edifici devono essere mantenuti in ogni loro parte in piena conformità alle

disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico. 2. Gli edifici esistenti non conformi alle prescrizioni del presente R.E. sono tenu-

ti ad adeguarvisi totalmente in caso di ricostruzione o parzialmente per quanto lo consentano le caratteristiche strutturali dell’immobile, in caso di recupero.

3. Il Responsabile del procedimento, in tutti i casi in cui ne riconosca

l’opportunità, può imporre l’adeguamento di particolari situazioni a salva-guardia della incolumità dei cittadini, della loro salute e del pubblico decoro.

Art. 47 – Numeri civici 1. L’Amministrazione Comunale assegna ad ogni fabbricato il numero civico ed

i relativi subalterni alle unità immobiliari e fa apporre, a cura del proprietario, l’indicatore del numero assegnato in apposito spazio visibile dalla pubblica via.

2. Il proprietario ha l’obbligo di non rimuovere l’indicatore, di non occultarlo e

di sostenere le spese di ripristino nel caso venisse distrutto, danneggiato o ri-mosso per fatti a lui imputabili.

Art. 48 –Adeguamento del regolamento edilizio comunale 1. Le modifiche al presente regolamento, sono approvate dal Comune secondo

le modalità previste dalla legge per i regolamenti comunali. Allegato a) Scheda tecnica descrittiva: (deve contenere i seguenti dati) • Oggetto dell’intervento • N. e data del provvedimento abilitativo • Committente • Progettista • Direttore dei lavori • Impresa/e esecutrice/i dell’edificio (compreso impianti) • Identificazione catastale dell’immobile con descrizione delle varie unità rea-

lizzate • Dichiarazione dei controlli effettuati in corso d’opera • Certificati allegati.

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