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2 0 0 3 COMUNE DI MODENA RELAZIONE ILLUSTRATIVA VARIANTE AL POC - RUE ADOTTATA CON DELIBERA DI C. C. N° 64 del 18/10/2010

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COMUNE DI MODENA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

VARIANTE AL POC - RUE

ADOTTATA CON DELIBERA DI C. C. N° 64 del 18/10/2010

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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, MOBILITÀ e TRASPORTI Servizio di Pianificazione Urbanistica www.urbanistica.comune.modena.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Variante al POC-RUE adottata con Delibera di C.C. n. 64 del 18/10/2010

Responsabile del Settore: Arch. Marco Stancari Responsabile del Servizio: Arch. Loris Benedetti Progettisti: Arch. Giovanni Cerfogli Arch. Morena Croci Arch. Vera Dondi Arch. Paola Dotti Dott. Giuseppe Leonardi Arch. Giovanna Rinaldi Arch. Roberta Sola Collaboratori: Geom. Barbara Ballestri A.p. Sonia Corradi A.p. Francesco D’Alesio C.s.t. Clara Fiandri A.p. Sara Guidetti A.p. Katia Vallini Contributi di: Dott. Claudia Giovanardi Ottobre 2010

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INDICE

• Premessa

• Contenuti della variante Allegati:

• Allegato 1) Modifiche all’articolato normativo

• Allegato 2) Elenco elaborati modificati a seguito della variante

• Allegato 3) Richieste di variante

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PREMESSA Scopo della presente variante è quello di specificare, integrare e, in alcuni casi, modificare alcuni articoli, di seguito elencati, del solo Testo Coordinato delle norme di PSC-POC-RUE. La revisione si è resa necessaria, oltre che per recepire precise scelte politiche in materia di commercio e pubblici esercizi, anche per rivedere e chiarire queste discipline di settore alla luce di normative nazionali e regionali emanate in tempi successivi a quelli delle Varianti al Piano Regolatore che le hanno introdotte. La variante prende in esame la disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la disciplina dell’insediamento di merceologie ingombranti e la disciplina dell’uso degli immobili. In particolare, circa la disciplina dell’insediamento di merceologie ingombranti, la presente variante viene adottata contestualmente alla presentazione in Consiglio Comunale della proposta di integrazione alla Delibera di C.C. 65/2000 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al commercio per le medie strutture di vendita e regolamento del procedimento concernente le relative domande di autorizzazione – D.LGS 114 e L.R. N. 14/99”. La revisione ha comportato in tutti casi una rivisitazione integrale dei temi e dei problemi alla luce delle esigenze attuali della città e delle attività. Nella parte relativa alle richieste dei privati è stata presa in esame solo l’osservazione tardiva alla Variante al RUE adottata con Delibera di Consiglio Comunale n°21 del 23/03/2009, presentata da Confesercenti Area Modena, in quanto è l’unica, tra le osservazioni tardive e le richieste di variante, a richiedere modifiche esclusivamente normative.

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CONTENUTI DELLA VARIANTE Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. La Regione Emilia Romagna attraverso la Legge Regionale n°14/2003 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” ha definito gli indirizzi generali per l’insediamento di queste attività, posto in capo ai comuni la relativa regolamentazione e stabilito la tipologia degli esercizi. In base al disposto dell’art. 7 i bar e i ristoranti sono stati raggruppati in un’unica tipologia, quella degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Ciò sia al fine del rilascio dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività che in relazione alle valutazioni più propriamente urbanistiche. Conseguentemente non ha più significato la distinzione tra bar e ristoranti al fine delle prescrizioni urbanistico-edilizie contenute nel Testo Coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE e si pone la necessità di rivederle sia da un punto di vista terminologico, introducendo diffusamente la definizione pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che, in alcuni casi di seguito elencati, nel merito. Nelle proposte di revisione si è tenuto conto di un’ulteriore importante elemento di novità, riconducibile al Decreto Legge 223/2006, convertito nella L 248/2006, che ha abolito il contingentamento numerico dei pubblici esercizi precedentemente demandato alla programmazione comunale. Conseguentemente la Regione Emilia Romagna, con deliberazione di Giunta Regionale n°1879/2009 “Aggiornamento delle direttive generali per la fissazione, da parte dei comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”, ha stabilito nuove direttive per i comuni ispirate a principi di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi secondo condizioni di pari opportunità. Il Comune di Modena, con deliberazione n°20 dell’1/03/2010 “Nuove linee di programmazione e definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale 14/2003 e della deliberazione di Giunta Regionale n°1879/2009”, ha dettato i nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni, non più improntati all’equilibrio tra domanda e offerta e quindi alla fissazione di un parametro numerico, bensì, nel nuovo regime liberamente concorrenziale, ad incrementare qualitativamente l’offerta sia in termini di struttura dei locali che di gestione dell’attività e professionalità. Dal momento che la maggior parte di questi criteri sono conseguibili con operazioni di adeguamento, e solo in casi molto limitati possono comportare una inidoneità assoluta all’insediamento dell’attività, ne consegue che, di fatto, è la regolamentazione urbanistico-edilizia che deve individuare e prescrivere le condizioni minime per una corretta e armonica integrazione di queste attività con le altre funzioni. Dal punto di vista urbanistico-edilizio, in linea con la tendenza alla liberalizzazione della legislazione nazionale e regionale vigenti, si ritiene di verificare e rivedere unicamente le prescrizioni circa le dotazioni obbligatorie di parcheggi, ritenendo, per quanto riguarda le trasformazioni edilizie, di confermare la destinazione urbanistica terziaria vigente per le aree elementari che presentano idonei requisiti di accessibilità, sinergia con altre destinazioni previste ecc.

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La revisione delle prescrizioni sui parcheggi riguarda: -la riduzione della dotazione minima obbligatoria di parcheggi privati nel caso di trasformazioni edilizie che comportano obbligo di adeguamento al piano regolatore (art. 24.4); -la introduzione di una modalità di computo dei parcheggi ulteriormente agevolata rispetto a quella attualmente in essere in caso di insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in unità immobiliari a destinazione edilizia produttiva, insediamento ammesso dalla vigente disciplina dell’uso degli immobili; -il contestuale chiarimento, sempre nell’art. 20.2, che nelle unità immobiliari a destinazione C/1, legittimamente esistenti alla data dell’8/04/1999, l’insediamento di pubblici esercizi di alimenti e bevande è sempre ammesso senza necessità di integrazione delle dotazioni di posti auto già esistenti. art. 24.4 “Dotazione obbligatoria di parcheggi per autovetture”. Per la destinazione edilizia C/1 locali per pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si propone un’unica dotazione di parcheggi privati, pari a 8 posti auto ogni 100 mq di superficie utile, a fronte dei 12 precedentemente prescritti per i ristoranti. La riduzione della dotazione richiesta è conseguente alla considerazione che, di fatto, il carico urbanistico per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è principalmente riconducibile alla superficie di somministrazione (intendendosi per superficie di somministrazione l’area interna ed esterna opportunamente attrezzata e destinata al servizio di ristoro dei consumatori, con esclusione dei magazzini, cucine, locali di lavorazione, servizi igienici ecc.) e in maniera molto minore ai locali di servizio. D’altra parte, però, l’introduzione del doppio parametro superficie di somministrazione/superficie utile al fine del computo della dotazione di parcheggi privati per i pubblici esercizi comporterebbe una serie di rilevanti problemi in fase applicativa e gestionale, e pertanto non si ritiene opportuna, anche a seguito della constatazione che in questo senso sono orientati gli altri comuni della nostra regione. Si è deciso, quindi, di adottare la dotazione di parcheggi privati che, applicata alla superficie utile, determina un totale di posti auto equivalente a quello che si otterrebbe applicando la dotazione minima obbligatoria, precedentemente vigente, alla superficie di somministrazione. Dalle verifiche effettuate sul totale delle autorizzazioni rilasciate dall’Ufficio Commercio del Comune di Modena è risultato che l’incidenza della superficie di somministrazione su quella totale (superficie di somministrazione più superficie per servizi), è pari al 71% per i ristoranti e al 68% per i bar. Mediamente si attesta quindi sul 70% circa. Il 70% dei 12 posti auto precedentemente prescritti sono, appunto, gli 8.4 posti auto (approssimati a 8) che costituiscono la nuova dotazione obbligatoria, e che applicati alla superficie utile, equivalgono ai 12 posti auto precedentemente prescritti per i ristoranti applicati alla superficie di somministrazione. Art. 20.2 “Disciplina dell’uso degli immobili” Si procede alla modifica, in senso ulteriormente agevolativo, delle condizioni urbanistico-edilizie per l’insediamento di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle unità immobiliari a destinazione edilizia produttiva (C/2/3, D/1/7/8b) ubicate nelle aree per industria in ambito produttivo. Nella precedente disciplina l’agevolazione era limitata alla possibilità di monetizzazione, anche totale, dei parcheggi pubblici, con l’obiettivo, che oggi si conferma, di favorire la delocalizzazione di attività che, in relazione agli orari di esercizio che si protraggono fino a tarda sera, possono comportare ricadute in termini di rumore nelle zone prevalentemente residenziali.

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Si propone, ora, per i pubblici esercizi, la stessa disciplina dell’insediamento delle attività ricreative (quali sale da ballo e sale bingo) già vigente nelle aree per industria collocate in ambito produttivo. L’applicazione è circoscritta a queste aree in quanto solo qui sono presenti condizioni dell’offerta in termini di viabilità e di sosta (carico urbanistico sulle strade contenuto rispetto alle altre zone, grande disponibilità di parcheggi in fascia serale quando le attività produttive non sono in funzione, disponibilità comunque di un certo numero di posti auto anche nella fascia oraria del pranzo), che consentono una eccezione alla regola generale che ogni immobile deve essere integralmente dotato dei posti auto pubblici e privati necessari a soddisfare le esigenze delle attività insediabili. La nuova disciplina consente, qualora non sia possibile o sia solo in parte possibile incrementare il numero dei parcheggi esistenti fino a raggiungere il numero minimo, complessivo di pubblici e privati, prescritto per i pubblici esercizi, di conteggiare i parcheggi pubblici o di uso pubblico già esistenti nel raggio di 350 metri pedonali, monetizzandone 1/3. Si chiarisce, inoltre, la corretta interpretazione della vigente disciplina dell’insediamento dei pubblici esercizi, nelle unità immobiliari a destinazione commerciale già esistenti all’8/04/1999, precisando che, in questo caso, l’insediamento non è assoggettato al reperimento di ulteriori posti auto rispetto a quelli a suo tempo previsti dal permesso di costruire. Ciò in quanto è solo a decorrere dalla suddetta data che è stata differenziata la dotazione minima obbligatoria di bar e ristoranti da quella dei negozi. Disciplina dell’insediamento di merceologie ingombranti Il Piano Regolatore di Modena prevede, fin dal 1989, la possibilità di insediamento di attività di commercio al dettaglio delle sole merceologie ingombranti, individuate nella disciplina dell’uso degli immobili, oltre che in locali a destinazione edilizia commerciale anche in locali a destinazione edilizia produttiva. Questa possibilità, originariamente circoscritta a veicoli e natanti, è stata progressivamente estesa, attraverso successive varianti (compresa quest’ultima), anche ad altri articoli che presentano le stesse caratteristiche, attualmente elencati all’art. 20.2 comma 3: autoveicoli e motocicli (lettera hh); materiale termoidraulico (lettera oo); articoli igienico-sanitari; materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle (lettera pp); mobili per la casa (lettera qq); macchine per cucire e per maglieria per uso domestico; strumenti musicali e spartiti; natanti e accessori; mobili per ufficio; combustibile per uso domestico e per riscaldamento; articoli funerari e cimiteriali (lettera rr). Il principio che ha originato questa particolare eccezione alla regola generale che le attività di commercio al dettaglio devono insediarsi nei negozi, è quello che, per le merceologie come quelle in questione, caratterizzate contestualmente da bassa attrattività e necessità di consistenti spazi espositivi, il carico urbanistico indotto, valutato sia sulle infrastrutture che sulle dotazioni di parcheggi, è assimilabile a quello delle attività produttive. Quando, con Variante al Piano Regolatore adottata l’8/04/1999, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Bersani e dell’eliminazione del contingentamento in funzione delle tabelle merceologiche, è stata rivista tutta la disciplina comunale del commercio, si è confermato l’insediamento degli ingombranti negli immobili produttivi, ponendo la

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condizione, contenuta nella Delibera di C.C. n°65/2000, che non venisse superato il limite di 1500 mq di superficie di vendita. In questo particolare caso il limite di 1500 mq aveva una valenza ulteriore rispetto all’identico limite previsto dall’art. 20.5 comma 5 del Testo Coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE per gli immobili commerciali. Infatti l’insediamento delle merceologie a basso carico urbanistico negli immobili produttivi è ammesso indipendentemente dalla ubicazione degli stessi e dunque prescinde dalla verifica dell’ammissibilità delle medie superfici di vendita nella Normativa Coordinata di PSC-POC-RUE delle zone elementari ed, inoltre, non presuppone obbligo di reperimento della dotazione minima obbligatoria di parcheggi prescritti all’art. 24.4 del Testo Coordinato per la destinazione edilizia commerciale in funzione della superficie di vendita richiesta e del settore merceologico di appartenenza. L’esperienza applicativa ad oggi ha evidenziato situazioni diverse. Infatti mentre sulle concessionarie auto e sulle altre merceologie non risultano tensioni insediative, in quanto evidentemente la norma non confligge con le esigenze di mercato, sul commercio al dettaglio di mobili si sono manifestate istanze tese a superare il citato limite dei 1500 mq di superficie di vendita. Le istanze hanno riguardato tutte immobili produttivi, probabilmente in relazione alla loro ampia disponibilità sul mercato ed alle quotazioni molto più contenute rispetto a quelle degli immobili commerciali. In questo quadro disciplinare comunale si è inserita, nel 2002, la Delibera di Consiglio Regionale n°344 “Integrazione del comma 1.6 della Delibera di Consiglio Regionale 1253/1999 in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica”. Questa integrazione ha introdotto la possibilità, per le attività di commercio al dettaglio di merci ingombranti, non immediatamente amovibili e a consegna differita, tassativamente elencate (concessionarie auto, rivendite di legnami, di materiali per l’edilizia, mobilifici), di calcolare la superficie di vendita nella misura di 1/10 di quella effettiva e aperta al pubblico, fino a 2500 mq, e di 1/4 per la parte eccedente. La riduzione della superficie di vendita si applica al fine del calcolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi privati (e non di quelli pubblici, che si calcolano sulla superficie utile e dunque sono indipendenti dalla superficie di vendita), ma anche per l’individuazione del procedimento amministrativo (ossia per classificare l’esercizio, in funzione della superficie di vendita, in esercizio di vicinato o media struttura di vendita o grande struttura di vendita), e per la conseguente verifica di idoneità rispetto alla disciplina generale dell’uso degli immobili commerciali contenuta negli articoli 20.3, 20.4, 20.5 e 20.6 del Testo Coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE (ossia per verificare se e a quali condizioni, in base alla sua classificazione, l’esercizio è insediabile nell’immobile e nell’area elementare). E’ palese, quindi, che la modalità di computo della superficie di vendita in forma ridotta ha un doppio obiettivo: da un lato la riduzione delle dotazioni di parcheggi privati prescritte dalla stessa regione nella D.C.R. 1253/1999 e recepite nell’art. 24.4 del Testo Coordinato, dall’altro la esclusione delle merceologie tassativamente elencate, almeno fino a 2500 mq di vendita, dalla articolata disciplina urbanistica e commerciale delle medie strutture. Ciò in considerazione delle caratteristiche delle merci trattate, che richiedono grandi superfici a fronte di flussi di utenza contenuti, e quindi comportano ricadute diverse da quelle delle altre merceologie sia sulla rete viabilistica che su quella commerciale.

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Dal momento che entrambe queste condizioni sono già soddisfatte a monte dalla sopra illustrata disciplina comunale degli ingombranti negli immobili produttivi (per superfici di vendita comprese tra i 1500 e i 2500 mq la dotazione di posti auto privati richiesta per la destinazione produttiva è circa 1/10 di quella richiesta per la destinazione edilizia commerciale e dunque equivale alla dotazione della destinazione edilizia commerciale applicata alla superficie di vendita ridotta; inoltre l’insediamento nelle destinazioni edilizie produttive è sottratto alle valutazioni urbanistiche nel merito effettuate per le medie strutture commerciali e recepite nel Testo Coordinato e nella Normativa delle aree elementari), è evidente che la D.C.R. 344/2002 non ha trovato fino ad ora e non può trovare applicazione in caso di insediamento nelle unità immobiliari a destinazione edilizia produttiva. La nuova disciplina che si propone è così articolata:

• nel caso di insediamento delle merceologie ingombranti ammesse dall’art. 20.2 comma 3 “Disciplina dell’uso degli immobili”: Divisione 45 (lettera hh), Categoria 47.52.1 (lettera oo), Categoria 47.52.2, Categoria 47.52.3 (lettera pp), Categoria 47.59.1 (lettera qq), Categoria 47.59.4, Categoria 47.59.6, Categoria 47.64.2, Categoria 47.78.1, Categoria 47.78.4, Sottocategoria 47.78.93 (lettera rr) in unità immobiliari a destinazione edilizia produttiva il limite massimo di superficie di vendita viene elevato da 1500 mq a 2500 mq con le seguenti differenziazioni: -fino a 1500 mq di superficie di vendita si conferma la disciplina previgente e dunque l’insediamento può avvenire senza integrazione dei posti auto già esistenti, realizzati per la destinazione edilizia produttiva; -oltre i 1500 mq di superficie di vendita l’insediamento può avvenire previo reperimento (o monetizzazione nei casi e con le modalità previste dalla disciplina comunale vigente), per la superficie utile eccedente i 1500 mq, dei soli parcheggi pubblici; integrazione che si rende necessaria in quanto, al di sopra dei 1500 mq di vendita, non è più possibile equiparare il carico urbanistico delle attività produttive a quello del commercio al dettaglio, ancorché di merceologie ingombranti. La superficie di vendita effettiva, intesa come misura delle aree destinate alla vendita e aperte alla frequentazione della clientela, deve sempre coincidere con la superficie di vendita autorizzata in quanto, per le ragioni precedentemente illustrate, non possono trovare applicazione le modalità di riduzione della superficie di vendita previste dalla D.C.R. 344/2002.

• nel caso di insediamento delle merceologie ingombranti previste dall’art. 20.2 comma 3 “Disciplina dell’uso degli immobili” in unità immobiliari a destinazione edilizia commerciale si applica la disciplina generale degli immobili commerciali e dunque non può essere superato il limite di 1500 mq di superficie di vendita. La differenza rispetto alla precedente disciplina è che, ora, detto limite viene riferito alla sola superficie di vendita autorizzata e non anche a quella effettiva (intesa come misura delle aree destinate alla vendita e aperte alla frequentazione della clientela) in quanto, per le sole merceologie tassativamente indicate dalla D.C.R. 344/2002 (concessionarie auto, rivendite di legnami, di materiali per l’edilizia e di mobili) possono trovare applicazione le modalità di riduzione della superficie di vendita effettiva previste dalla suddetta D.C.R.. E’ chiaro che la scelta, in capo agli interventori, di optare o meno per l’applicazione delle modalità agevolate di computo della superficie di vendita, determina possibilità di utilizzo diverse dell’immobile commerciale. Infatti: -se non si applica la D.C.R. 344/2002 non vi sono vincoli alla successiva, o anche contestuale introduzione, di merceologie diverse da quelle tassativamente elencate;

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-se si applica la D.C.R 344/2002 non possono essere introdotte merceologie diverse da quelle tassativamente elencate e, in caso di successivo insediamento nell’unità immobiliare di esercizi commerciali al dettaglio che trattano merceologie differenti, la superficie di vendita massima ammissibile non potrà superare la superficie di vendita calcolata in forma ridotta (utilizzata ai fini del computo dei parcheggi privati, della classificazione dell’esercizio e della verifica di idoneità rispetto alla disciplina generale dell’uso degli immobili commerciali). Resta ovviamente salva la possibilità di incrementare detta superficie purchè sia consentito, nell’area elementare, dalla disciplina generale degli immobili commerciali, e previo integrale reperimento dei parcheggi privati richiesti.

Al fine di agevolare l’applicazione della suddetta disciplina, ed anche della disciplina generale degli immobili commerciali, si coglie l’occasione per evidenziare nel Testo Coordinato che le pratiche edilizie devono precisare: -nel caso di unità immobiliari a destinazione edilizia commerciale per l’insediamento di merceologie ingombranti con applicazione della D.C.R. 344/2002: superficie utile e superficie di vendita ridotta (art. 20.6 TER “Disciplina degli esercizi commerciali al dettaglio di merceologie ingombranti” comma 1 ); -nel caso di tutte le altre unità immobiliari a destinazione edilizia commerciale (comprese quelle per l’insediamento di merceologie ingombranti senza applicazione della D.C.R. 344/2002): superficie utile e superficie di vendita (art. 20.3 “Disciplina generale dell’uso degli immobili commerciali” comma 2; art. 24.4 “Dotazione obbligatoria dei parcheggi per autovetture” comma 10; -nel caso di unità immobiliari a destinazione edilizia produttiva per l’insediamento di merceologie ingombranti di cui all’art. 20.3 comma 3 “Disciplina generale dell’uso degli immobili commerciali”, con superficie di vendita superiore a 1500 mq: superficie utile e superficie di vendita (art. 20.6 TER “Disciplina degli esercizi commerciali al dettaglio di merceologie ingombranti” comma 2; art. 24.4 “Dotazione obbligatoria dei parcheggi per autovetture” comma 10).

Disciplina dell’uso degli immobili L’articolo 20.2 del Testo Coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE “Disciplina dell’uso degli immobili” associa alle attività economiche, rappresentate tramite la relativa codifica ISTAT, le destinazioni edilizie, identificate dalla corrispondente categoria catastale, in modo da creare una relazione biunivoca tra le attività e le destinazioni edilizie nelle quali ne è consentito l’insediamento. La revisione dell’articolo si è resa indispensabile in quanto le attività erano ancora codificate secondo la classificazione ISTAT del 1991 e ciò ne comportava una difficile lettura sia in relazione alla profonda evoluzione e trasformazione delle attività stesse nel corso degli anni sia a causa dei successivi aggiornamenti dei sistemi di codifica da parte dell’ISTAT (ATECO 2002 e ATECO 2007). Gli obiettivi che ci si è posti attraverso la revisione sono quindi i seguenti:

• recepimento della nuova classificazione ATECO 2007 (emanata dall’ISTAT); • semplificazione e utilizzo di criteri omogenei nell’attribuzione delle destinazioni

edilizie rispetto ad attività della stessa tipologia; • verifica dell’adeguatezza in termini urbanistici delle destinazioni previste per

rispondere alle esigenze delle attività economiche che sono profondamente mutate nel corso degli ultimi anni,

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• rivisitazione delle relazioni tra attività e destinazioni edilizie anche alla luce dei nuovi obiettivi urbanistici per supportare e indirizzare le mutate esigenze.

Metodologia di lavoro e conversione dal codice ATECO 1991 al codice ATECO 2007 attraverso il codice ATECO 2002. La conversione tra codice ISTAT 1991 e codice ISTAT 2007 non è stata automatica in quanto è stato necessario prendere in considerazione anche l’aggiornamento ISTAT del 2002. In particolare si sottolinea che l’aggiornamento del 2002 è stato uno di quelli che vengono effettuati periodicamente ma che non modificano la struttura del codice stesso, mentre quello del 2007 rappresenta una complessiva riorganizzazione del sistema di classificazione, partendo dalla suddivisone delle sezioni fino ad arrivare alle sottocategorie. Infatti, con la classificazione Ateco 2007 ci si è uniformarti alla classificazione unica a livello mondiale definita in ambito Onu e successivamente riproposta a livello prima europeo e poi nazionale. Per i motivi sopraesposti, il confronto tra la classificazione 1991 e 2002 non ha comportato particolari modifiche alla disciplina vigente,: solo in qualche caso le categorie del 1991 sono state suddivise o sono in parte confluite in altre. Più importanti sono invece le modifiche apportate al codice ISTAT tra il 2002 ed il 2007 proprio perchè ci si è uniformati ad una classificazione sovra-nazionale. Quasi tutti i gruppi, oltre ad aver cambiato la numerazione, hanno assorbito parti di categorie di altri gruppi. In alcuni casi, poi, le nuove categorie si sono formate esclusivamente per accorpamento di parti di vecchie categorie a cui erano riferite, nel RUE, destinazioni d'uso differenti. È risultato pertanto necessario procedere ad una revisione delle destinazioni edilizie associate alle diverse categorie, valutandole di volta in volta in base all’analisi puntuale delle attività ricomprese senza limitarsi alla sola ricerca della corrispondenza numerica dei codici. Il metodo di lavoro adottato si è articolato in due fasi successive. Inizialmente, partendo dal codice Ateco 2007 e procedendo a ritroso per corrispondenza di codici, si è verificato a quali categorie del 1991 corrispondeva ciascuna categoria presente nel nuovo codice, potendo così assegnarle le destinazioni edilizie a cui era associata già nel ’91. Con questo primo passaggio sono però rimasti irrisolti tutti i numerosi casi in cui la categoria Ateco 2007 comprendeva parti di categorie del 1991 a cui erano associate destinazioni edilizie differenti. In risposta a questa esigenza, si è proceduto ad un’analisi dettagliata di tutte le attività economiche comprese in ciascuna categoria dell’Ateco 2007, definendo così il mix di destinazioni edilizie da assegnare caso per caso. Tale lettura critica ha fatto emergere con chiarezza quelle differenze di classificazione tra i due codici che, necessariamente, comportano una differenza nell’assegnazione delle destinazioni edilizie. Definizione dei mix di destinazioni edilizie in base alla tipologia di attività. Al fine di mantenere criteri omogenei nell’attribuzione delle destinazioni d’uso ammissibili per le diverse attività economiche, sono stati poi considerati alcuni raggruppamenti di destinazioni edilizie studiati in modo da rispondere alle esigenze delle macro famiglie di attività.

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Tali raggruppamenti possono essere così definiti:

• Residenziale. Destinazione edilizia A/0. Attribuibile alle attività che necessitano di funzioni residenziali o assimilabili alla residenza.

• Terziario “puro”. Destinazioni edilizie A/10 C/1 D/8a. Attribuibile alle attività insediabili prettamente negli uffici e negozi quindi che non necessitano di essere connesse ad altre attività di tipo produttivo o manifatturiero.

• Produttivo “puro”. Destinazioni edilizie C/2/3 D/1/7/8b. Attribuibile alle attività produttive con un contenuto prevalente manifatturiero e non intellettuale. Si sottolinea che attribuire le sole destinazioni di produttivo puro ad una attività non esclude la destinazione funzionale ad ufficio perché si conferma che le unità amministrative di qualunque attività possono continuare ad insediarsi nelle destinazioni edilizie A/10, integrate in questa variante con C/1 e D/8a.

• Terziario “allargato”. Destinazioni edilizie A/10 C/1/2/3 D/1/7/8a/8b. Attribuibile alle attività miste di tipo terziario e produttivo che hanno un contenuto sia produttivo/manifatturiero che intellettuale o che, anche se a contenuto principalmente produttivo, hanno la necessità di localizzarsi in aree caratterizzate da elevati flussi di utenza o, viceversa, anche se a contenuto principalmente intellettuale, hanno la necessità di grandi spazi.

• Produttivo “allargato” al commercio. Destinazioni edilizie C/1/2/3 D/1/7/8a/8b. Attribuibile alle attività di commercio a basso carico urbanistico e a tutte quelle attività con contenuti di tipo terziario ma non riconducibili a funzioni prettamente di tipo intellettuale.

Tipologia di modifiche apportate. Le modifiche apportate all’articolo 20.2 del Testo Coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE, oltre a quelle relative alla differente numerazione delle categorie, si possono suddividere in alcuni macro gruppi:

• si è proceduto ad una verifica delle destinazioni edilizie associate alle varie attività

economiche e ad una loro eventuale integrazione al fine di rendere omogenei i mix utilizzati: - nel caso di attività economiche produttive il mix funzionale è composto dalle destinazioni edilizie C/2/3 D/1/7/8b, per cui si è resa necessaria l’integrazione delle destinazioni nei casi in cui ne erano presenti solo alcune (divisione 05, divisione 06, divisione 07, divisione 08, divisione 09, divisione 38, gruppo 49.5, divisione 51, divisione 85, divisione 92, classe 85.10, divisione 92, categoria 96.01.1); - nel caso di attività economiche terziarie pure il mix funzionale è composto dalle destinazioni edilizie A/10 C/1 D/8a e nel caso del terziario allargato da A/10 C/1/2/3 D/1/7/8a/8b, per cui si è resa necessaria l’integrazione delle destinazioni quando ne erano presenti solo alcune (divisione 58, divisione 80, divisione 81, divisione 95); - nel caso di attività economiche similari non rientranti nei casi sopra esposti, si è comunque assegnato lo stesso mix di destinazioni edilizie (divisione 38, divisione 39, divisione 60);

• quando era già presente la possibilità di insediamento nella destinazione A/10, si è data alle attività terziarie l’ulteriore facoltà di insediarsi anche negli immobili a destinazione d’uso commerciale C/1 e D/8a, di conseguenza sono state inserite, nei casi opportuni, le relative destinazioni edilizie (divisione 58, divisione 80, divisione 81);

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• analizzando puntualmente le attività economiche di ciascun raggruppamento, si è valutato l’inserimento o l’eliminazione di destinazioni edilizie in modo da calibrare meglio le destinazioni sulle effettive esigenze di ciascuna tipologia di attività (classe 01.61, classe 01.62, classe 01.64, divisione 02, divisione 03, divisione 10, gruppo 43.9, categoria 56.10.3, divisione 62, divisione 63, gruppo 77.4, divisione 82, divisione 87, divisione 91, divisione 92, divisione 94, categorie 96.04.1, categorie 96.04.2);

• l’analisi dei raggruppamenti delle attività economiche presenti nel codice ISTAT 2007, ha portato allo stralcio di alcune categorie particolari dalle divisioni per specificare possibili destinazioni edilizie differenti in base a specifiche necessità. Analogamente si è proceduto all’accorpamento di categorie che precedentemente, seguendo il codice ISTAT 1991, erano state distinte (categoria 18.14, sottocategoria 20.14.01, classe 31.09, categoria 32.50.3, categoria 32.50.5, classe 45.2 categoria 45.40.3, sottocategoria 55.20.52, sottocategoria 56.10.12, classe 77.34, classe 77.35, divisione 81.3, classe 82.99, sottocategoria 96.09.01, sottocategoria 96.09.02, sottocategoria 96.09.04);

• nel processo di revisione generale del codice ISTAT 2007 sono state valutate e specificate quelle categorie che non erano presenti nel codice ISTAT 1991 perché derivanti da accorpamento o suddivisione di attività prima appartenenti a categorie distinte, o addirittura perché inserite ex novo. In questi casi sono stati studiati specifici mix di destinazioni edilizie in base sia alle attività economiche in oggetto sia valutando l’affinità con categorie già classificate (classe 01.7, divisione 33, divisione 37, divisione 53, divisione 61, gruppo 74.1, gruppo 74.3, gruppo 74.9, divisione 90, divisione 98);

• si è lavorato nel dettaglio all’eventuale inserimento o eliminazione di destinazioni edilizie pubbliche (categoria B ed E) per allinearsi il più fedelmente possibile alle reali classificazioni degli immobili (divisione 37, gruppo 59.2, divisione 64, divisione 65, divisione 66, gruppo 71.2, divisione 84, divisione 85, classe 85.10, classe 85.51, divisione 88, divisione 80, divisione 82);

• particolare attenzione è stata poi posta in merito alle attività di commercio sia al dettaglio che all’ingrosso, anche alla luce delle modifiche, nel merito, contenute nella presente variante (gruppo 47.3, categoria 47.52.1, categoria 47.59.1, categoria 47.78.1, sottocategoria 47.78.93, categoria 47.99).

Al fine di una maggiore chiarezza di lettura si riporta di seguito la tabella inversa, elaborata a partire da quella contenuta all’art. 20.2 comma 3 del Testo Coordinato di PSC-POC-RUE, che collega i mix di destinazioni edilizie alle varie categorie ISTAT:

• TERZIARIO PURO destinazioni edilizie A/10 C/1 D/8a: - Divisione 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse; - Divisione 63 Attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici; - Gruppo 74.3 Traduzione e interpretariato; - Gruppo 77.4 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà; - Divisione 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale; - Divisione 80 Servizi di vigilanza e investigazione; - Divisione 82 Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese; - Classe 96.09 Attività di servizi per la persona nca

• PRODUTTIVO PURO destinazioni edilizie C/2/3 D/1/7/8b:

- Classe 01.62 Attività di supporto alla produzione animale;

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- Gruppo 01.7 Caccia, cattura di animali e servizi connessi; - Divisione 12 Industria del tabacco; - Divisione 13 Industrie tessili; - Divisione 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia; - Divisione 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili; - Divisione 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; - Divisione 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta; - Divisione 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati; - Divisione 20 Fabbricazione di prodotti chimici; - Divisione 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici; - Divisione 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; - Divisione 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi; - Divisione 24 Metallurgia; - Divisione 25 Fabbricazioni di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature); - Divisione 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi; - Divisione 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche; - Divisione 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.; - Divisione 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; - Divisione 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto; - Divisione 31 Fabbricazione di mobili; - Divisione 32 Altre industrie manifatturiere; - Divisione 41 Costruzione di edifici; - Divisione 42 Ingegneria civile; - Divisione 43 Lavori di costruzione specializzati; - Gruppo 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli; - Categoria 45.40.3 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici); - Classe 46.77 Commercio all'ingrosso di rottami e cascami; - Gruppo 52.1 Magazzinaggio e custodia; - Gruppo 56.2 Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione; - Classe 77.32 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile; - Classe 77.34 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale; - Classe 77.39 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali nca; - Classe 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi; - Categoria 96.01.1 Attività delle lavanderie industriali

• TERZIARIO ALLARGATO destinazioni edilizie A/10 C/1/2/3 D/1/7/8a/8b:

- Divisione 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature - Gruppo 46.1 Intermediari del commercio; - Classe 47.91 Commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet; - Divisione 58 Attività editoriali; - Gruppo 59.1 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;

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- Gruppo 74.1 Attività di design specializzato; - Gruppo 74.2 Attività fotografiche; - Divisione 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento; - Divisione 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa; - Sottocategoria 96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage; - Sottocategoria 96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing; - Sottocategoria 96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

• PRODUTTIVO ALLARGATO AL COMMERCIO destinazioni edilizie C/1/2/3

D/1/7/8a/8b: - Categoria 10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi; - Categoria 14.13.2 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno; - Categoria 16.29 Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio; - Categoria 18.14 Legatoria e servizi connessi; - Gruppo 32.1 Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; lavorazione delle pietre preziose; - Categoria 32.50.2 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione); - Categoria 32.50.3 Fabbricazione di protesi ortopediche (inclusa riparazione); - Gruppo 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri; - Gruppo 43.3 Completamento e finitura di edifici; - Gruppo 43.9 Altri lavori specializzati di costruzione; - Divisione 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli; - Divisione 46 Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli); - Categoria 47.52.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico (C/1 D/8a; C/2/3 D/1/7/8b – limitatamente al materiale termoidraulico); - Categoria 47.52.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; - Categoria 47.52.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle; - Categoria 47.59.1 Commercio al dettaglio di mobili per la casa (Include anche il commercio al dettaglio di soli mobili usati e di antiquariato; C/1/2/3 D/1/7/8a/8b); - Categoria 47.59.4 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico; - Categoria 47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti; - Categoria 47.64.2 Commercio al dettaglio di natanti e accessori; - Categoria 47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio; - Categoria 47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; - Sottocategoria 47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali; - Gruppo 56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina; - Categoria 96.01.2 Altre lavanderie, tintorie

• PRODUTTIVO E DESTINAZIONI EDILIZIE CATEGORIA F:

- Classe 01.61 Attività di supporto alla produzione vegetale (C/2/3 D/1/7/8b F/1/2/15); - Classe 01.63 Attività successive alla raccolta (C/2/3 D/1/7/8b F/1/2/10/14); - Classe 01.64 Lavorazione delle sementi per la semina (C/2/3 D/1/7/8b F/10);

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- Divisione 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (C/2/3 D/1/7/8b F/2/10/11/14/15); - Divisione 10 Industrie alimentari (C/2/3 D/1/7/8b; F/10 limitatamente ad attività di trasformazione annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri); - Divisione 11 Industria delle bevande (C/2/3 D/1/7/8b; F/10 limitatamente ad attività di trasformazione annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri); - Sottogategoria 20.14.01 Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati (C/2/3 D/1/7/8b F/2/10); - Classe 77.31 Noleggio di macchine e attrezzature agricole (C/2/3 D/1/7/8b F/15)

• PRODUTTIVO E DESTINAZIONI EDILIZIE CATEGORIA E:

- Divisione 05 Estrazione di carbone (esclusa torba) (C/2/3 D/1/7/8b E/3/4/9); - Divisione 06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale (C/2/3 D/1/7/8b E/3/4/9); - Divisione 07 Estrazione di minerali metalliferi (C/2/3 D/1/7/8b E/3/4/9); - Divisione 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave (C/2/3 D/1/7/8b E/3/4/9); - Divisione 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione (C/2/3 D/1/7/8b E/3/4/9); - Divisione 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione di petrolio (C/2/3 D/1/7/8b E/3/4/9); - Classe 24.46 Trattamento dei combustibili nucleari (C/2/3 D/1/7/8b E/3/4/9); - Divisione 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (C/2/3 D/1/7/8b E/3/4/9); - Divisione 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua (C/2/3 D/1/7/8b E/3/4/9); - Divisione 37 Gestione delle reti fognarie (C/2/3 D/1/7/8b E/3/4/8/9); - Divisione 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali (C/2/3 D/1/7/8b E/3/4/8/9); - Divisione 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (C/2/3 D/1/7/8b E/3/4/8/9); - Divisione 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (C/2/3/6 D/1/7/8b E/1/3/4/9); - Gruppo 49.5 Trasporto mediante condotte (C/2/3 D/1/7/8b E/3/4/9); - Divisione 51 Trasporto aereo (C/2/3 D/1/7/8b E/1/3/4/9); - Divisione 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (C/2/3/6 D/1/7/8b E/1/3/4/9); - Classe 52.24 Movimentazione merci (C/2/3/6 D/1/7/8b E/1/3/4/9)

• DESTINAZIONI EDILIZIE CATEGORIA F:

- Gruppo 01.1 Coltivazione di colture agricole non permanenti (F/1/2/10/11/14); - Gruppo 01.2 Coltivazione di colture permanenti (F/1/2/10/11/14); - Gruppo 01.3 Riproduzione delle piante (F/1/2/10/11/14); - Gruppo 01.4 Allevamento di animali (F/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10); - Gruppo 01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista (F/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/14); - Divisione 03 Pesca e acquicoltura (F/1/2/10/14); - Sottocategoria 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (F/1/16); - Sottocategoria 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (F/16)

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• COMMERCIO destinazioni edilizie C/1 D/8a:

- Divisione 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli); - Categoria 56.10.3 Gelaterie e pasticcerie

• COMMERCIO E UFFICI PUBBLICI O PRIVATI:

- Gruppo 41.1 Sviluppo di progetti immobiliari (A/10 B/4 C/1 D/8a); - Divisione 68 Attività immobiliari (A/10 B/4 C/1 D/8a); - Divisione 69 Attività legali e contabilità (A/10 B/4 C/1 D/8a); - Divisione 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale (A/10 B/4 C/1 D/8a); - Gruppo 71.1 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici (A/10 B/4 C/1 D/8a); - Divisione 73 Pubblicità e ricerche di mercato (A/10 B/4 C/1 D/8a); - Gruppo 74.9 altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca /A/10 B/4 C/1 D/8a); - Divisione 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse (A/10 C/1 D/8a E/1); - Divisione 99 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali (A/10 B/4 C/1 D/8a)

• UFFICI, COMMERCIO, PRODUTTIVO, DESTINAZIONI EDILIZIE CATEGORIA B,

E, F: - Classe 52.29 Altre attività di supporto connesse ai trasporti (A/10 C/1/2/3 D/1/7/8a/8b E/1); - Divisione 53 Servizi postali e attività di corriere (A/10 B/4 C/2/3 D/1/7/8b E/1/3/4/9); - Gruppo 59.2 Attività di registrazione sonora e di editoria musicale (A/10 B/4/5/6 C/1/2/3 D/1/7/8a/8b E/3/4/9); - Divisione 60 Attività di programmazione e trasmissione (A/10 B/4/5/6 C/1/2/3 D/1/7/8a/8b E/3/4/9); - Divisione 61 Telecomunicazioni (A/10 B/4 C/1/2/3 D/1/7/8a/8b E/1/3/4/9); - Categoria 71.12.4 Attività di cartografia e aerofotogrammetria (A/10 B/4 C/1/2/3 D/1/7/8a/8b); - Categoria 71.12.5 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria (A/10 B/4 C/1/2/3 D/1/7/8a/8b); - Gruppo 71.2 Collaudi e analisi tecniche (A/10 B/1/3/4 C/1/2/3 D/1/7/8a/8b E/3/4/9); - Gruppo 72 Ricerca scientifica e sviluppo (A/10 B/2/4/5 C/2/3 D/1/4/7/8b E/4/9); - Divisione 75 Servizi veterinari (A/10 B/2/4 C/1/2/3 D/1/4/7/8a/8b E/4/9); - Divisione 77 Attività di noleggio e leasing operativo (A/10 C/1/2/3/6 D/1/7/8a/8b); - Divisione 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio (A/10 C/1/2/3 D/1/7/8a/8b E/3/4/8/9); - Gruppo 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio (A/10 C/1/2/3 D/1/7/8a/8b F/10/15); - Classe 82.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca (A/10 B/4 C/1/2/3 D/1/7/8a/8b); - Divisione 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria (A/10 B/1/2/3/4/5/6 C/4 E/3/4/9); - Divisione 85 Istruzione (A/10 B/1/2/3/4/5 C/1/2/3 D/1/7/8a/8b E/3/9, fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore e ferme restando le necessarie autorizzazioni all’esercizio dell’attività);

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- Classe 85.10 Istruzione prescolastica (A/0/10 B/1/2/3/4/5 C/1/2/3 D/1/7/8a/8b E/3/9); - Classe 85.51 Corsi sportivi e ricreativi (A/10 B/5 C/1/2/3/4 D/1/6/7/8a/8b E/4/9); - Divisione 86 Assistenza sanitaria (A/10 B/2/4 C/1/2/3 D/1/4/7/8a/8b E/4/9); - Divisione 87 Servizi di assistenza sociale residenziale (A/0/10 B/1/2/3/4 C/1 D/4/8a E/3/4/9); - Divisione 88 Assistenza sociale non residenziale (A/10 B/1/2/3/4/5 C/1/2/3 D/4/8a/8b E/3/4/7/9); - Divisione 91 attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali (B/6 C/1/2/3 D/1/7/8a/8b E/4/9); - Divisione 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (A/10 C/1/2/3 D/1/3/7/8a/8b E/4/9); - Gruppo 93.1 Attività sportive (A/10 C/1/2/3/4 D/1/6/7/8a/8b E/4/9); - Divisione 94 Attività di organizzazioni associative (A/10 B/1/4 C/1/4 D/8a E/4/7/9; B/1 C/2/3 D/1/7/8b - limitatamente ai circoli privati abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art.3, comma 6, Legge 25 agosto 1991, n. 287); - Classe 96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici (A/10 C/1/2/3/4 D/1/6/7/8a/8b E/4/9); - Classe 96.03 Servizi di pompe funebri e attività connesse (A/10 B/2 D/4 C/1/2/3 D/1/7/8a/8b E/8); - Gruppo 96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico (A/10 C/1/2/3/4 D/1/6/7/8a/8b E/3/4/9)

• VARIE COMBINAZIONI DI DESTINAZIONI EDILIZIE:

- Gruppo 47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati (D/8b E/3 - nella destinazione edilizia D/8b sono ammesse le funzioni complementari di cui all’articolo 10.3 comma 1); - Gruppo 55.1 Alberghi e strutture simili (D/2); - Gruppo 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (B/1 D/2); - Sottocategoria 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (A/0 – limitatamente agli affittacamere; B/1 D/2; F/1 – limitatamente ai bed and breakfast); - Gruppo 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (B/1 D/2); - Gruppo 55.9 Altri alloggi (B/1 D/2); - Gruppo 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile (C/1/2/3 D/1/2/7/8a/8b); - Gruppo 56.29.1 Mense (C/1/2/3 D/1/2/7/8a/8b); - Classe 59.14 Attività di proiezione cinematografica (D/3); - Divisione 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) (A/10 B/4 C/1 D/5/8a, ad eccezione delle unità edilizie su Via Emilia Centro, Piazza Grande, Corso Duomo, Piazza Torre, Largo San Biagio, Largo Sant’Agostino, Largo Garibaldi nel tratto interno al centro storico, largo Muratori, nelle quali l'insediamento di tutte le suddette attività non è mai ammesso); - Divisione 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) (A/10 B/4 C/1 D/5/8a, ad eccezione delle unità edilizie su Via Emilia Centro, Piazza Grande, Corso Duomo, Piazza Torre, Largo San Biagio, Largo Sant’Agostino, Largo Garibaldi nel tratto interno al centro storico, largo Muratori, nelle quali l'insediamento di tutte le suddette attività non è mai ammesso); - Divisione 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative (A/10 B/4 C/1 D/5/8a, ad eccezione delle unità edilizie su Via Emilia Centro, Piazza Grande, Corso Duomo, Piazza Torre, Largo San Biagio, Largo Sant’Agostino, Largo

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Garibaldi nel tratto interno al centro storico, largo Muratori, nelle quali l'insediamento di tutte le suddette attività non è mai ammesso); - Classe 77.35 Noleggio di mezzi di trasporto aereo (C/2/3/4 D/1/6/7/8b); - Gruppo 86.1 Servizi ospedalieri (B/2 D/4); - Gruppo 93.2 Attività ricreative e di divertimento (C/1/4 D/3/6/8a E/3/4/9); - Categoria 93.29.1 Discoteche, sale da ballo, night-club e simili (D/3; C/2/3 D/1/7/8b, solamente negli immobili ubicati in aree per industria collocate in ambito produttivo); - Categoria 93.29.3 Sale giochi e biliardi (C/1/4 D/3/6/8a E/3/4/9; C/2/3 D/1/7/8b limitatamente alle sale bingo e solamente negli immobili ubicati in aree per industria collocate in ambito produttivo);

• TUTTE LE DESTINAZIONI EDILIZIE:

- Classe 47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati; - Divisione 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; - Divisione 98 Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze.

Analisi di dettaglio delle modifiche apportate.

• La classe 01.61 (Attività di supporto alla produzione vegetale) ha inglobato le ex categorie 01.41.2 e 01.42.3 del 1991 che prevedevano anche destinazioni edilizie C/1 e F/10, ma in questo caso tali destinazioni non vengono assegnate in quanto analizzando il dettaglio delle attività economiche si deduce che vengono escluse quelle successive alla raccolta;

• La classe 01.62 (Attività di supporto alla produzione animale) corrisponde alla ex classe 01.42 del 1991, che prevedeva anche destinazioni F, ma in questo caso non vengono assegnate in quanto si tratta di attività di tipo artigianale o industriale per conto terzi quindi necessitano esclusivamente di destinazioni produttive;

• La classe 01.64 (Lavorazione delle sementi per la semina) nel precedente articolo 20.2 rientrava in parte nella ex divisione 15 (Industrie alimentari e delle bevande) per cui era stata posta una limitazione alle destinazioni F/10 che ora può essere eliminata;

• La classe 01.7 (Caccia cattura di animali e servizi connessi) non era stata classificata; ora è stata associata a destinazioni produttive;

• Nella divisione 02 (Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali) (ex gruppo 02.0) è aggiunta la destinazione F/14;

• Nella divisione 03 (Pesca e acquacoltura) (ex gruppo 05.0) è aggiunta la destinazione F/14;

• Alle divisioni 05, 06, 07, 08 e 09 (Sezione B - Estrazione di minerali da cave e miniere) è aggiunta la destinazione D/8b per completezza del mix produttivo;

• La divisione 10 (Industrie alimentari) corrisponde alla ex divisione 15. Non risulta più necessario stralciare la produzione di gelati, paste alimentari e farinacei in quanto nel codice Ateco 2007 non è compresa l’attività di vendita al dettaglio ma esclusivamente la produzione;

• La categoria 18.14 (Legatoria e servizi connessi) è stralciata dalla divisione 18 (ex divisione 21, 22) per inserire il mix del produttivo e del terziario;

• La sottocategoria 20.14.01 (Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati) viene stralciata dalla divisione 20 (ex divisione 24) per poter inserire le destinazioni F legate alla fermentazione naturale;

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• La classe 31.09 (Fabbricazione di altri mobili), che comprende parte della ex categoria 36.11.2 del ’91 e che aveva le destinazioni C/1 e D/8a oltre al produttivo, non viene scorporata dalla divisione 31 in quanto le attività che include sono prettamente industriali;

• La categoria 32.50.3 (Fabbricazione di protesi ortopediche) che rientrava nella ex divisione 33 con solo destinazioni produttive, viene scorporata per inserire le destinazioni C/1 e D/8a in analogia alla categoria 32.50.2;

• La categoria 32.50.5 (Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni) che comprende le ex categorie 33.40.1 e 33.40.2 del ’91 con destinazioni C/1 e D/8a oltre al produttivo, non viene scorporata dalla divisione 32 in quanto le attività che include sono prettamente industriali;

• Alla divisione 33 (Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature), nata dall’accorpamento di attività che nel 1991 appartenevano a varie categorie, è assegnato il mix del terziario allargato;

• Alla divisione 37 (Gestione delle reti fognarie), nata dall’accorpamento di attività che nel 1991 appartenevano a varie categorie, sono assegnate le destinazioni produttive con l’aggiunta delle destinazioni pubbliche E/3/4/8/9;

• Nella divisione 38 (Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali) (ex divisione 90 e 37) svengono integrate le destinazioni produttive mancanti e inserita la destinazione E/3 in analogia con la divisione 37;

• Alla divisione 39 (Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti), nata dall’accorpamento di attività che nel 1991 appartenevano a varie categorie sono assegnate le destinazioni produttive e pubbliche in analogia alla divisione 37 e 38;

• Al gruppo 43.9 (Altri lavori specializzati di costruzione) vengono aggiunte alle destinazioni edilizie di tipo produttivo quelle commerciali;

• La classe 45.2 (manutenzione e riparazione di autoveicoli) e la categoria 45.40.3 (Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori) vengono scorporate dalla divisione 45 ed escluse dalle destinazioni C/1 e D/8a in quanto attività incompatibili con la destinazione residenziale. Tale suddivisione non era possibile nel codice 1991 perchè le attività erano raggruppate in modo differente;

• Al gruppo 47.3 (Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati) che corrisponde alla ex categoria 50.5 del 1991, vengono tolte le destinazioni C/1/2/3 in quanto le funzioni complementari, quando ammesse, sono già specificate all’art. 10.3 comma 1;

• Dalla divisione 47 (commercio al dettaglio) vengono scorporate quelle attività che necessitano delle destinazioni produttive in quanto classificate nella disciplina comunale e, per alcune, anche in quella regionale, come ingombranti. Per questa ragione alla categoria 47.52.1 (commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico) viene aggiunta la limitazione al materiale termoidraulico in quanto nel codice 2007 la categoria comprende attività non classificabili come ingombranti e che non erano comprese nella ex categoria 52.46.5 del ’91 (ferramenta, colori e vernici, fai da te);

• Alla categoria 47.59.1 (Commercio al dettaglio di mobili per la casa) si aggiunge una nota in modo da associare alla categoria del commercio al dettaglio di mobili anche il commercio al dettaglio di mobili usati o di antiquariato; questo perché non è possibile scorporare la categoria 47.79.2 che comprende, oltre al commercio al dettaglio di mobili usati, anche l’attività di antiquario che non necessita delle destinazioni produttive;

• La categoria 47.78.1 (Commercio al dettaglio di mobili per ufficio) viene stralciata dalla divisione 47 in modo da inserire anche le destinazioni produttive per affinità

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rispetto al commercio al dettaglio di mobili. Tale possibilità non era prevista dal precedente articolo di RUE;

• La sottocategoria 47.78.93 (Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali) viene stralciata dalla divisione 47 in modo da inserire anche le destinazioni produttive in quanto attività a basso carico urbanistico e che necessitano di ampi spazi. Tale possibilità non era prevista dal precedente articolo di RUE;

• Alla categoria 47.99 (Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati) che nel vecchio articolo non era specificata, vengono assegnate le destinazioni del terziario allargato;

• Al gruppo 49.5 (Trasporto mediante condotte) (ex classe 60.30) vengono integrate le destinazioni per completare il mix produttivo;

• Alla divisione 51 (trasporto aereo) (ex divisione 62) vengono integrate le destinazioni per completare il mix produttivo;

• La divisione 53 (Servizi postali e attività di corriere) è nata dalla suddivisone della ex divisione 64 (Poste e Telecomunicazioni) per cui si eliminano le destinazioni commerciali non più necessarie;

• La sottocategoria 55.20.52 (Attività di alloggio connesse alle aziende agricole) che faceva parte dell’ex gruppo 55.2 con destinazioni B/1 D/2, viene scorporata per assegnarle le destinazioni F/1/16;

• La sottocategoria 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole) viene scorporata dal gruppo 56.1 (ex gruppo 55.3) per assegnarle esclusivamente la destinazione agricola F/16;

• Alla categoria 56.10.3 (Gelaterie e pasticcerie) vengono confermate solo le destinazioni commerciali e non quelle produttive in quanto si tratta di attività prevalentemente di vendita;

• Alla divisione 58 (Attività editoriali) vengono inserite le destinazioni commerciali e uffici in modo che rientri nel terziario allargato;

• Al gruppo 59.2 (Attività di registrazione sonora e di editoria musicale) si aggiungono le destinazioni pubbliche B/4/5/6 E/3/4/9;

• Alla divisione 60 (Attività di programmazione e trasmissione) si aggiungono le destinazioni pubbliche B/4/5/6 in analogia al mix del gruppo 59.2;

• Alla divisione 61 (Telecomunicazioni), nata dalla suddivisone della ex divisione 64 (Poste e Telecomunicazioni), viene tolta la limitazione sul C/1;

• Alla divisione 62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse) vengono tolte le destinazioni produttive in quanto le attività sono prettamente da terziario puro;

• Alla divisione 63 (Attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici) sono tolte sia le destinazioni produttive che quelle pubbliche in quanto le attività sono prettamente da terziario puro privato;

• Alle divisioni 64, 65 e 66 (Sezione K – Attività finanziarie e assicurative) è inserita la destinazione pubblica B/4 e specificata in modo più chiaro la limitazione all’insediamento delle attività in alcune vie del centro storico;

• Al gruppo 71.2 (Collaudi e analisi tecniche) sono tolte le destinazioni pubbliche B/1/3;

• Al gruppo 74.1 (Attività di design specializzato), nato dall’accorpamento di attività che nel 1991 appartenevano a varie categorie, è assegnato il mix del terziario allargato;

• Al gruppo 74.3 (traduzione e interpretariato) vengono assegnate le sole destinazioni terziarie in quanto comprende solo una parte delle attività della ex classe 74.83 (Servizi congressuali di segreteria e di traduzione);

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• Al gruppo 74.9 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca), nato dall’accorpamento attività che nel 1991 appartenevano a varie categorie, è assegnato il mix del terziario con l’aggiunta degli uffici pubblici B/4;

• La classe 77.34 (Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale) viene scorporata dalla divisione 77 perché necessita esclusivamente di attività produttive e non del mix del terziario allargato, con in più la destinazione C/6, della divisione 77;

• La classe 77.35 (Noleggio di mezzi di trasporto aereo) viene scorporata dalla divisione 77 perché necessita esclusivamente di attività produttive con l’aggiunta delle destinazioni C/4/6 e non del mix del terziario allargato con aggiunta della destinazione C/6;

• Al gruppo 77.4 (Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà) vengono assegnate esclusivamente le funzioni terziarie;

• Alla divisione 80 (Servizi di sorveglianza e investigazione) viene tolta la destinazione pubblica B/4 e assegnato il mix del terziario;

• Alla divisione 81 (Attività di servizi per edifici e paesaggio) vengono inserite le destinazioni C/1 D/8a per adeguamento al mix terziario;

• La divisione 81.3 (Cura e manutenzione del paesaggio) viene stralciata in modo da inserire anche le destinazioni agricole F/10/15;

• Alla divisione 82 (Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese) vengono tolte le destinazioni pubbliche B/4 e quelle produttive in modo da assegnare il mix del terziario puro;

• La classe 82.99 (Altri servizi di supporto alle imprese) viene stralciata in modo da assegnarle il mix del terziario allargato con l’aggiunta della destinazione pubblica B/4;

• Alla divisione 84 (Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria) vengono aggiunte le destinazioni pubbliche B/2/5/6;

• Alla divisione 85 (Istruzione) vengono aggiunte le destinazioni pubbliche B/1/2/3 e le D/1/7/8b per completare il mix produttivo;

• Alla classe 85.10 (Istruzione prescolastica) vengono aggiunte le destinazioni pubbliche B/1/2/3 e le D/1/7/8b per completare il mix produttivo ;

• Alla classe 85.51 viene aggiunta la destinazione edilizia B/5 per completezza nel mix di destinazioni;

• Alla divisione 87 (Servizi di assistenza sociale residenziale) vengono aggiunte le destinazioni terziarie ;

• Alla divisione 88 (Assistenza sociale non residenziale) viene aggiunta la destinazione pubblica B/5;

• Alla divisione 90 (Attività creative, artistiche e di intrattenimento), nata dall’accorpamento di attività che nel 1991 appartenevano a varie categorie, viene assegnato il mix del terziario allargato;

• Alla divisione 91 (Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali) vengono aggiunte le destinazioni produttive;

• Alla divisione 92 (Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco) svengono eliminate le destinazioni edilizie C/4 D/6 e inserita la D/8b per completezza del mix produttivo;

• Alla divisione 94 viene estesa la possibilità di insediamento in destinazioni edilizie produttive limitatamente ai circoli privati abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande. Tale possibilità, che interessava inizialmente solo l’ex categoria 92.62.3, è stata estesa all’intera divisione data la complessa gestione della casistica dei circoli privati con somministrazione;

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• Alla divisione 95 (Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa) viene aggiunta la destinazione edilizia A/10 per ricondurla al mix del terziario allargato;

• Alla categoria 96.01.1 viene aggiunta la destinazione D/8b per completezza del mix produttivo;

• Le categorie 96.04.1 (Servizi di centri per benessere fisico) e 96.04.2 (Stabilimenti termali) vengono accorpate unificando le destinazioni d’uso;

• La sottocategoria 96.09.01 viene stralciata per aggiungere il mix produttivo in base all’analisi delle attività;

• La sottocategoria 96.09.02 viene stralciata per aggiungere il mix produttivo in base all’analisi delle attività;

• La sottocategoria 96.09.04 viene stralciata per aggiungere il mix produttivo in base all’analisi delle attività;

• Alla divisione 98 (Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze), che non aveva corrispondente nell’Ateco 1991, vengono assegnate tutte le destinazioni;

• Viene ampliata la possibilità già esistente di insediare unità amministrative di qualunque attività nella destinazione edilizia A/10, introducendo anche le destinazioni C/1 e D/8a.

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ALLEGATO 1 MODIFICHE ALL’ARTICOLATO NORMATIVO

Le modifiche introdotte in sede di variante all’articolato normativo di piano, sono riconducibili ad alcune macro categorie. Molte di esse non sono di carattere sostanziale ma si riferiscono all’introduzione della dicitura “esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” in recepimento della L.R. 14/2003 (art. 7.3, art. 10.3, art. 13.2, art. 13.3, art. 13.4, art. 13.5, art. 13.6, art. 13.7, art. 13.8, art. 13.9, art. 13.10, art. 13.15, art. 16.0, art. 16.2, art. 17.14, art. 20.0, art. 20.2, art. 20.7, art. 20.8, art. 22.16, art. 24.2, art. 24.4, art. 24.4 BIS, art. 27.3, art. 28.1, REQ C N. XXVIII 3.3, REQ C N. XXVIII 5.2). Altre sono conseguenza della necessità di allinearsi al nuova classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007 (art. 20.2, art. 24.4). Le rimanenti modifiche sono invece riconducibili alla nuova normativa relativa ai pubblici esercizi e al commercio al dettaglio di merceologie ingombranti (art. 13.10, art. 20.2, art. 20.3, art. 20.6 TER, art. 24.4) Di seguito si procede ad una dettagliata trattazione delle modifiche apportate articolo per articolo.

ART. 7.3 – “DISCIPLINA ALL’INTERNO DEI PERIMETRI DI PROTEZIONE PRIMARIA (PA1)” comma 2 lettera l Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 7.3 – “DISCIPLINA ALL’INTERNO DEI PERIMETRI DI PROTEZIONE PRIMARIA (PA1)” comma 3 Si è inserita nella tabella la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 10.3 – “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI” comma 1 lettera c Soppressa in quanto assorbita dalla successiva lettera d. ART. 10.3 – “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI” comma 1 lettera d Sostituito il termine ristoranti con la dicitura “pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”. ART. 13.2 – “REGIME GENERALE” comma 3 lettera a Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 13.2 – “REGIME GENERALE” comma 5 lettere a, b, c Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7.

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ART. 13.3 – “DISCIPLINA DELLE PARTI DI ZONA A PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI (A1a)” comma 1 lettera a Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 13.4 – “DISCIPLINA DELLE PARTI DI ZONA A PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI E ARTIGIANE (A1b)” comma 1 lettera a Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 13.5 – “DISCIPLINA DELLE PARTI DI ZONA A PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI E COMMERCIALI” comma 1 lettera a e lettera b Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 13.6 – “DISCIPLINA DELLE PARTI DI ZONA A PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI, COMMERCIALI E PROFESSIONALI (A2b)” comma 1 lettera a e lettera b Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 13.7 – “DISCIPLINA DELLE PARTI DI ZONA A DESTINATE A FUNZIONI PUBBLICHE (A3)” comma 2 lettera f Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 13.8 – “DISCIPLINA DELLE PARTI DI ZONA A PREVALENTEMENTE POLIFUNZIONALI (A4) ASSOGGETTATE A PIANO DI RECUPERO” comma 2 lettera h Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 13.8 – “DISCIPLINA DELLE PARTI DI ZONA A PREVALENTEMENTE POLIFUNZIONALI (A4) ASSOGGETTATE A PIANO DI RECUPERO” comma 3 Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 13.9 – “DISCIPLINA DELLE PARTI DI ZONA A PREVALENTEMENTE POLIFUNZIONALI (A4)” comma 1 lettera a e lettera b Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 13.9 – “DISCIPLINA DELLE PARTI DI ZONA A PREVALENTEMENTE POLIFUNZIONALI (A4)” comma 2 Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 13.10 – “TUTELA DELLE ATTIVITA’ TRADIZIONALI” comma 2 Inserita la specifica normativa di riferimento e la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7.

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ART. 13.15 – “DISCIPLINA DELLE PARTI DI ZONA A IN TERRITORIO RURALE DA ASSOGGETTARE A INTERVENTO DIRETTO” comma 6 Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 16.0 – “DESTINAZIONI D’USO EDILIZIO AMMESSE NELLA ZONA B” comma 1 lettera e Eliminata la parentesi e inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 16.0 – “DESTINAZIONI D’USO EDILIZIO AMMESSE NELLA ZONA B” comma 4 lettera a e lettera b Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 16.2 – “DISCIPLINA DELLA ZONA D” comma 1 lettera d Eliminata la parentesi e inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 17.14 – “RECUPERO DEGLI EDIFICI AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE NON PIU’ CONNESSI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA” comma 7 lettera c Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 17.14 – “RECUPERO DEGLI EDIFICI AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE NON PIU’ CONNESSI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA” comma 13 Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 20.0 – “DESTINAZIONE EDILIZIA DELLE UNITA’ IMMOBILIARI” comma 2 lettera i Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 20.2 – “DISCIPLINA DELL’USO DEGLI IMMOBILI” comma 2 Si aggiornano i riferimenti alle categorie della classificazione ISTAT 2007. ART. 20.2 – “DISCIPLINA DELL’USO DEGLI IMMOBILI” comma 3 Si aggiornano tutti gli usi in riferimento alla nuova classificazione ISTAT 2007. Nel paragrafo relativo all’ammissione dell’insediamento delle unità locali amministrative nelle unità immobiliari classificate come A/10 si aggiungono le destinazioni C/1 e D/8a ART. 20.2 – “DISCIPLINA DELL’USO DEGLI IMMOBILI” comma 4 Si è sostituita la dicitura “ristoranti e bar” con “pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”. Modificata la disciplina dell’insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in caso di insediamento in aree per industria collocate in ambito produttivo. Precisato che l’insediamento nelle unità immobiliari con destinazione C/1 esistenti all’8 aprile 1999, è ammesso senza necessità di reperire ulteriori posti auto.

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ART. 20.2 – “DISCIPLINA DELL’USO DEGLI IMMOBILI” comma 5 Si è sostituita la dicitura “somministrazione al pubblico” con “pubblici esercizi di somministrazione”. ART. 20.2 – “DISCIPLINA DELL’USO DEGLI IMMOBILI” comma 7 Si aggiornano i riferimenti alle categorie della classificazione ISTAT 2007. ART. 20.2 – “DISCIPLINA DELL’USO DEGLI IMMOBILI” comma 11 Inserito il comma 11 che detta le condizioni per l’insediamento di esercizi commerciali al dettaglio di merci ingombranti di cui all’art. 20.2 comma 3, nelle unità immobiliari a destinazione edilizia produttiva in caso di superficie di vendita superiore a 1.500 mq. ART. 20.3 – “DISCIPLINA GENERALE DELL’USO DEGLI IMMOBILI COMMERCIALI” comma 2 Si aggiunge una specifica sui parametri edilizi che devono essere obbligatoriamente specificati nelle pratiche edilizie. ART. 20.3 – “DISCIPLINA GENERALE DELL’USO DEGLI IMMOBILI COMMERCIALI” comma 3 Si aggiunge una specifica sui parametri edilizi che devono essere obbligatoriamente specificati nelle pratiche edilizie. ART. 20.6 TER – “DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO DI MERCEOLOGIE INGOMBRANTI” Il nuovo articolo è inserito per dettare la disciplina degli esercizi commerciali al dettaglio di merceologie ingombranti. ART. 20.7 – “MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D’USO EDILIZIA” comma 4 lettera a e lettera b Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 20.8 – “USO DEGLI IMMOBILI NEI QUALI E’ CONSENTITO L’INSEDIAMENTO DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE” comma 1 Si è inserita la dicitura “di somministrazione”. ART. 22.16 – “AMPLIAMENTO” comma 5 lettera a Eliminata la parentesi. ART. 24.2 – “PARCHEGGI PRIVATI OBBLIGATORI (P765)” comma 2 lettera b Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 24.4 – “DOTAZIONE OBBLIGATORIA DI PARCHEGGI PER AUTOVETTURE” comma 2 Nella tabella si è adeguata la dicitura e la dotazione obbligatoria di parcheggi privati P765 per la destinazione C/1 locali per pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. ART. 24.4 – “DOTAZIONE OBBLIGATORIA DI PARCHEGGI PER AUTOVETTURE” comma 3

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Si aggiornano i riferimenti alle categorie della classificazione ISTAT 2007. ART. 24.4 – “DOTAZIONE OBBLIGATORIA DI PARCHEGGI PER AUTOVETTURE” comma 7 Si aggiornano i riferimenti alle categorie della classificazione ISTAT 2007. ART. 24.4 – “DOTAZIONE OBBLIGATORIA DI PARCHEGGI PER AUTOVETTURE” comma 8 SI sostituisce la dicitura “ristorante” con “pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”. ART. 24.4 – “DOTAZIONE OBBLIGATORIA DI PARCHEGGI PER AUTOVETTURE” comma 10 Si aggiunge una specifica sui parametri edilizi che devono essere obbligatoriamente specificati nelle pratiche edilizie e una puntualizzazione sulla dotazione minima obbligatoria di parcheggi privati P765 per gli esercizi commerciali al dettaglio previsti dalla D.C.R. 344/2002, nonché dei parcheggi pubblici nel caso di commercio al dettaglio di merceologie ingombranti di cui all’art. 20.2 comma 3. ART. 24.4 BIS – “MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI” comma 1 lettera c e lettera e Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 27.3 – “USI TERZIARI DIFFUSI (3)” comma 2 Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. ART. 28.1 – “LISTA DEGLI USI URBANISTICI” comma 2 punto 3.2 Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7. REQ C N. XXVIII 3.3 – “PORTATA DELLE CANNE DI ESALAZIONE AERIFORMI” Si sostituisce la dicitura “ristoranti, bar” con “pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, trattorie ecc.)”. REQ C N. XXVIII 5.2 – “DISPONIBILITA’ DI SPAZI MINIMI” Si è inserita la precisazione che per pubblici esercizi si intendono quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 14/2003 art. 7.

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ALLEGATO 2 ELENCO ELABORATI MODIFICATI A SEGUITO DELLA VARIANTE Vengono elencati di seguito gli elaborati variati con la presente variante, specificandone il titolo e il numero. • RUE:

Testo coordinato delle norme di PSC, POC e RUE;

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ALLEGATO 3 RICHIESTE DI VARIANTE

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COMUNE DI MODENA REVISIONE PERIODICA DELLA DISCIPLINA DI PIANO REGOLATORE

Richiesta di Variante

Numero progressivo sub 1

Protocollo Settore 7095 data 20/01/2010

Richiedente Confesercenti di Modena

Indirizzo Via Santi, 8 – 41123Modena

Riferimenti: Cartogr. integr. PSC-POC-RUE:Tav. n.4. RUE: ZE n. Foglio catastale Mappale Ambito:

Classificazione dell’osservazione: Categoria I Sottocategoria I-TCN

Sintesi della richiesta:

Si propone la modifica dell’art. 24.4 del Testo Coordinato delle Norme secondo i seguenti criteri: - le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande in locali ubicati all’esterno del centro storico

sono subordinate all’accertamento di una appropriata disponibilità di parcheggi pubblici, di uso pubblico o privati utilizzabili dalla clientela;

- tale disponibilità non deve essere inferiore a 22 pa/100 mq di superficie riservata alla somministrazione , ac-cessibili entro una percorrenza max di metri 100 dall’ingresso dell’esercizio.

- l’accertamento è effettuato sulla base di una relazione prodotta dal richiedente l’autorizzazione, nella quale sia quantificato il fabbisogno di parcheggi in applicazione di tale standard e sia individualmente identificata la corrispondente disponibilità di posti auto entro la distanza prescritta, verificata nelle fasce orarie di max af-fluenza alla ristorazione;

- all’art. 24.4 che disciplina le dotazioni obbligatorie di parcheggi, può quindi essere soppresso il più elevato standard di parcheggi prescritto per gli esercizi di ristorazione, in quanto l’accertamento della conformità del-la dotazione è rimesso all’eventuale autorizzazione e non più al permesso di costruire.

Controdeduzioni:

Premesso che la norma vigente (art. 20.2 comma 4 del Testo Coordinato delle norme di PSC-POC-RUE), già consente l’insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione nei locali a destinazione edilizia commerciale legittimamente esistenti alla data dell’8/4/1999 senza reperimento di ulteriori posti auto (specifica che si va co-munque a introdurre nel testo per ulteriore chiarezza in maniera estesa), si ritiene meritevole di accoglimento l’osservazione che il carico urbanistico prevalente nel caso dei pubblici esercizi è riconducibile alla superficie di somministrazione. La richiesta viene accolta nel merito, anche se con modalità differenti da quelle richieste per ragioni di semplicità applicativa, con le motivazioni riportate in relazione illustrativa. La dotazione minima obbligatoria di parcheggi privati P765 prevista per la destinazione edilizia C/1-locali per pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande viene ridotta da 12 a 8 posti auto ogni 100 mq di su-perficie utile.

Risultato: (4) ( 1 = Non pertinente, 2 = Non accolta, 3 = Parzialmente accolta, 4 = Accolta )

Tipo modifica PRG: POC (Quadro Conoscitivo, PSC, POC, RUE)

Note e pareri: