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Valutazione del Rischio

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Valutazione del Rischio

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“Decreto legislativo in attuazione dell’art. 1 della L.123/07 per il Testo unico delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro”

(Pubblicato nel S.O. n. 108-L della G.U n. 101 del 30 aprile 2008)

Contiene 13 titoli suddivisi in 306 articoli, 51 allegati tecnici

Entrata in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione in G.U. (15 maggio 2008)

Entrata in vigore delle disposizioni sulla valutazione del rischio90 giorni dopo la pubblicazione (29/7/ 2008) (1/1/2009)

Testo unico -Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

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DPR 547/55DPR 164/56DPR 303/56(con l’eccezione art.64 - modalità di ispezione dei IdL)

D.Lgs.n. 277/91D.Lgs.n. 626/94D.Lgs.n. 493/96D.Lgs.n. 494/94D.Lgs.n. 187/05art. 36 bis, commi 1 e 2 d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito da L.5/8/06 n. 248.artt. 2, 3, 5, 6 e 7 Legge 3 agosto 2007, n. 123.

“ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal Decreto Legislativo medesimo incompatibile con lo stesso.”

Testo unico- Abrogazioni

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TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI

GENERALI

CAPO II SISTEMA

ISTITUZIONALE

CAPO III GESTIONE DELLA

PREVENZIONE NEI LUOGHI DI

LAVORO

CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI

TITOLO IILuoghi di lavoro

TITOLO IIIUso delle attrezzature

di lavoro e dei dispositivi di Protezione individuale

TITOLO IV : Cantieri temporanei o mobili

TITOLO VSegnaletica di salute e sicurezza sul

lavoro

TITOLO VI : Movimentazione Manuale dei

Carichi

TITOLO VIIAttrezzature munite di Video Terminale

Titolo VIIIAgenti Fisici

Titolo IXSostanze pericolose

Titolo XEsposizione ad Agenti

biologici

Titolo XIIDisposizioni diverse in

materia penale

Allegati dal I al LI

Titolo XIProtezione atmosfere

esplosive

Titolo XIIIDisposizioni transitorie e

finali

Testo unico- Schema

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Le istituzioniComitato di indirizzo e vigilanza (art.5 Min.Salute)Commissione consultiva (art.6, Min.Lavoro, quadripartita)Comitati di coordinamento (art. 7, Regioni e Prov.Autonome)Commissione per gli Interpelli (art. 12, Min.Lavoro)Sistema informativo SINP

Consulenza ISPESL, INAIL, IPSEMAIncompatibilità con vigilanza (art. 13 comma 5)Non vi è obbligo di denuncia (art. 9 comma 3)

Gli enti di controlloASLVVFFIspettori del LavoroAutorità portuali e marittime, Ammin.penitenziaria, ecc.

Testo unico - Istituzioni, enti di controllo e consulenza

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Motivazioni:

- lavoro irregolare (20%)- violazioni orario- per “gravi e reiterate” violazioni in materia di SSLda individuare con decreto, in attesa del quale si applica l’allegato I.

Chi ignora il provvedimento di sospensione è punito conl’arresto fino a 6 mesi

Sospensionisia da Ispettorato che da ASLTesto unico - Sospensioni art. 14

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Non delegabili art 17•Effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento•Designare RSPP

Delegabili art 18•nominare il medico competente •designare addetti antincendio, evacuazione, emergenza•richiedere ai lavoratori e al medico competente l’osservanza delle norme vigenti di loro competenza•aggiornare le misure di prevenzione •adottare le misure per il controllo delle emergenza•evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi alla popolazione o deteriorare l'ambiente•fornire i DPI ai lavoratori •fornire ai lavoratori informazione, formazione e addestramento •munire i lavoratori in appalto di apposita tessera di riconoscimento•fornire informazioni al SPP e al medico •consultare il RLS e consegnargli copia del DVR •comunicare all’INAIL e /o all’IPSEMA gli infortuni•riunione periodica (aziende > 15 dip. almeno 1 volta l’anno; aziende < 15 dip. su variazioni e richiesta)•comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS

Testo unico - Obblighi del datore di lavoro

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Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore, (per esempio materiali, attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro ecc.) avente la potenzialitàdi causare danni.

Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, e/o di esposizione, di un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Pericolo

Valutazione del Rischio

Rischio

Testo unico - Definizioni

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Salute

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità; (OMS)

La perdita di qualsiasi elemento che contribuisca alla conservazione delle saluteDanno

Prevenzione

Testo unico - Definizioni

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Analisi degli infortuni - definizioni

Qualsiasi evento improvviso ed imprevisto che altera il normale andamento dell’attivitàlavorativa e determina danni materiali ad impianti ed attrezzature.

INCIDENTE

“Evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata una inabilità permanente assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta”

INFORTUNIO

Qualsiasi evento che in circostanze avverse potrebbe determinare un incidente e/o un infortunio

NEAR-MISS (infortunio/incidente mancato)

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• Infortuni dovuti a cause soggettive

Sono infortuni in cui il comportamento del singolo è risultato difforme da quello consolidato della grandissima maggioranza dei lavoratori del gruppo di appartenenza.

• Infortuni dovuti a cause oggettive

Sono infortuni in cui il comportamento è risultato conforme a quello consolidato della grandissima maggioranza dei lavoratori del gruppo di appartenenza.

Analisi degli infortuni - Cause

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Analisi degli infortuni - Cause determinanti

• Scarsa padronanza della macchina• Assuefazione ai rischi • Banalizzazione dei comportamenti di fronte al pericolo• Sottostima dei rischi

• Diminuzione dell’attenzione nel lavoro di sorveglianza • Mancato rispetto delle procedure• Aumento dello stress • Precarietà del lavoro che conduce ad una formazione insufficiente• Manutenzione poco o male eseguita

• Dispositivi di protezione inadatti• Sistemi di comando e controllo sofisticati• Rischi propri della macchina (movimenti alternati, avviamento imprevisto, ecc)• Macchine non adatte allo scopo o all’ambiente (allarme sonoro mascherato dal rumore del parco macchine)

• Circolazione di persone • Assemblaggio di macchine di provenienze e tecnologie differenti• Flusso di materiale o di prodotti tra le macchine

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Analisi degli infortuni - Conseguenze

• Danno più o meno grave all’integrità fisica del lavoratore

• Arresto della produzione della macchina interessata

• Immobilizzazione del parco macchine similari per perizie (es. ispezione ispettorato del lavoro)

• Degradazione dell’immagine dell’azienda

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La tenuta del registro infortuni è obbligatoria per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinato e soggetti ad essi equiparati vds d.lgs 81/08 art 53 ultimo comma in attesa che venga emanato il Decreto interministeriale di cui all’art 8 comma 4.

Non è ammesso in alcun caso l’esonero dalla tenuta del registro

Il registro deve essere conforme al modello stabilito dal D.M. 12 settembre 1958

Sul registro vanno annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno escludendo quello dell’evento.

Non vanno registrate le malattie professionali.

Il registro infortuni deve essere intestato all’azienda e, prima di essere messo in uso, deve essere vidimato dalla competente ASL.

Il registro deve essere tenuto sul luogo di lavoro per almeno 4 anni dall’ultima registrazione o, se non usato, dalla data della sua vidimazione (art. 2, quarto comma, del D.M. suddetto).

Analisi degli infortuni - Registro infortuni

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N.B.: A questo articolo, corrispondono le sanzioni più gravi (art. 55 commi 1 e 2)

Oggetto della VdR

“tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi rischi particolari, quelli da stress lavoro-correlato, (vedi accordo UE 8/10/04), e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, le differenze di genere, l’età, la provenienza da altri paesi”

Contenuto del documentoprevisto dall’art 17 comma 1 lettera a:

a) una relazione sulla VdR con i criteri adottati per la valutazione stessa;b) le misure di prevenzione attuate e i DPI adottatic) il programma delle misure opportune a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezzad) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure e i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi devono provvederee) Il nominativo del RSPP, RLS o RLST, il medico competente che ha partecipato alla VdRf)le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Testo unico - La Valutazione dei Rischi art 28

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Il Datore di lavoro effettua la Valutazione ed elabora il Documento

Collaborazione con RSPP e Medico Competente ( nei casi previsti dall’art. 41)

Consultazione del RLS

Rielaborazione in occasione di modifiche significative ( di processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro) o in relazione a evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

Il DVR (art 17 comma 1 lett a) e il DUVRI (art 26 comma 3) devono essere custoditi presso l’unità produttiva

Testo unico - Modalità di effettuazione della V.d.R. art 29

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I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratorieffettuano la valutazione sulla base delle procedure standardizzate(di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).

Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale (di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.

Quanto previsto nel precedente periodo, (autocertificazione) non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g). (aziende con rischi elevati: Seveso, Centrali Termoelettriche, Aziende con presenza di Radiazioni Ionizzanti, Fabbricazione e deposito esplosivi polveri e munizioni e Ospedali con oltre di 50 lavoratori)

Testo unico - Modalità di effettuazione della V.d.R. art 29

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I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratoripossono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali proceduretrovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

Le disposizioni di cui al punto precedente ( procedure standardizzate) non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); (aziende con rischi elevati: Seveso, Centrali Termoelettriche, Aziende con presenza di Radiazioni Ionizzanti, Industrie Estrattive, Fabbricazione e deposito esplosivi polveri e munizioni , Ospedali con oltre di 50 lavoratori)

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;

c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto. (cantieri temporanei e mobili)

Testo unico - Modalità di effettuazione della V.d.R. art 29

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Modelli di organizzazione e di gestione art. 30

Il modello di organizzazione e di gestione idoneoad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e … di cui al D.Lgs.231/01, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici r elativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici ;;b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;d) alle attività di sorveglianza sanitaria;e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

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In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL (SGSL) o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modelloe sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Modelli di organizzazione e di gestione art. 30

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Salvo che nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni,, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;b) nelle centrali termoelettriche;c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, ….

è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento

Svolgimento diretto del DL dei compiti del SPP art. 34

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Informazione lavoratori art. 36

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

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Formazione lavoratori e RLS art. 37

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata…, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

� concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveridei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

� rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda

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Valutazione del rischio. Classificazione

La classificazione del rischio permette agli operatori della sicurezza di distinguere e differenziare il rischio in base a determinati parametri qualitativi.

Il rischio, infatti, può assumere connotazioni differenti a seconda dei “punti di vista” secondo i quali viene valutato.

I principali parametri tramite i quali possono essere classificati i rischi sono la “mansione” (potenzialità della fonte di pericolo), la “popolazione”, la “conoscenza del lavoratore” e la “tollerabilità del rischio”.

Si può parlare quindi di rischio generico o specifico, individuale o collettivo, volontario o involontario e tollerabile o intollerabile.

Il medesimo rischio può essere definito contemporaneamente specifico, individuale e trascurabile: semplicemente cambia il parametro secondo il quale in quel momento tale rischio è valutato.

Poiché i rischi presenti nell’ambiente di lavoro possono essere molteplici, appare necessario inserirli in una scala di priorità.

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Valutazione del rischio. Obiettivi

Per tutte le attività di lavoro vi sono rischi associati (costruire una casa, impiegare prodotti chimici, lavorare in un ospedale ecc.).

L’obiettivo della valutazione dei rischi è quello di consentire al datore di lavoro di prendere provvedimenti che sono effettivamente necessariper salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Questi provvedimenti comprendono:

• La prevenzione• La protezione• L’informazione dei lavoratori• La formazione professionale degli stessi• L’organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari

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Valutazione del rischio. ObiettiviIDENTIFICARE I PERICOLI che sussistono nel luogo di lavoro

VALUTARE I RISCHI in modo da determinare quali provvedimenti debbano essere presi per proteggere la salute e lasicurezza dei lavoratori nel rispetto delle norme di legge, in modo da effettuare la selezione quanto più motivata possibile delle attrezzature di lavoro, dei prodotti e dei preparati chimici, che si trovano sul luogo di lavoro, nonché dell’organizzazione dello stesso.

CONTROLLARE se i provvedimenti posti in atto risultano adeguati.

DIMOSTRARE che tutti i fattori attinenti l’attività lavorativa sono stati presi in esame.

GARANTIRE il miglioramento del livello di protezione dei lavoratori rispetto all sicurezza e alla salute.

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Valutazione del rischio. I soggettiL’obbligo di realizzare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento spetta al datore di lavoro. Art 17 D.Lgs 81/08

Alla valutazione del rischio collabora il RSPP e il medico competentenei casi previsti dall’art 41.

La valutazione si avvale del contributo del RLS in quanto deve essere realizzata previa consultazione del RLS il quale adeguatamente formato (Art.37 comma 10) è una risorsa tecnica oltre che il collettore delle esperienze e delle valutazioni degli stessi lavoratori.

Il processo di valutazione investe anche in modo più o meno diretto anche i progettisti (art 22), i fabbricanti e i fornitori (art 23) e gli installatori (art 24)

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Art 22

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettualie tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art.23Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Art. 24Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Art 22

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettualie tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art.23Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Art. 24Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Valutazione del rischio. I soggetti

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Valutazione del rischio. Fonti informative

Le informazioni possono essere ottenute facendo ricorso a:

•analisi dell’attività di lavoro per prevedere possibili incidenti (in particolare, quando si impiegano sistemi di valutazione quantitativa dei rischi);

•consultazione e/o partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti;

•dati e manuali forniti dai fabbricanti e dai fornitori;

•fonti documentarie ed esperienze in rapporto alla attività in oggetto; (per es.: documentazione delle associazioni commerciali o di professionisti qualificati nel campo della sicurezza e della sanità);

•riviste specializzate;

•orientamenti proposti dagli enti nazionali o dagli istituti competenti nel campo della sicurezza, della sanità e dell’igiene del lavoro;

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Valutazione del rischio. Fonti informative

•dati relativi a incidenti e infortuni, compresi i rapporti sugli eventi pericolosi (per es.: sugli incidenti mancati, indagini epidemiologiche);

•metodi di lavoro, manuali e procedure operative;

•controllo continuo dei dati e registri delle misurazioni;

•pubblicazioni scientifiche e tecniche del settore;

•norme definite da organismi di standardizzazione europei o nazionali;

•norme minime nel campo della sicurezza e della sanità del posto di lavoro

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Valutazione del rischio. Requisiti

Indicazioni valide per un corretto processo di valutazione del rischio e della sua eventuale documentazione (Documento della sicurezza)

Sinteticità eliminazione di tutte le pagine inutili che copiano quanto già stabilito in leggi, norme ecc.

Specificitàdella Valutazione che tenga conto dell’effettiva attività;

Chiarezza delle scelte operative tecnicamente possibili e concretamente attuabili;

Procedureda adottare nelle fasi di criticità;

Fruibilità del Documento di sicurezza.

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Valutazione del rischio

La valutazione del rischioè un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro intrapreso per definire quale siano le cause probabili di lesioni o di danni sia che:

a) risulti possibile eliminare il pericolo, b)oppure definirne le misure protettive del caso, c) oppure ridurli fino a livelli accettabili, secondo quanto previsto dall'Art. 15 del D. Lgs. 81/2008 (misure generali di tutela).

La valutazione del rischioè pertanto una operazione complessa che richiede necessariamente per ogni ambiente di lavoroo posto di lavorouna serie di operazioni successive e conseguenti tra loro.

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Uno dei criteri si può realizzare secondo le seguenti fasi logiche:

Identificazione dei pericoli Valutazione dei rischiDeterminazione misure diprevenzione e/o protezione

fonti potenziali di pericolo

soggetti esposti

Stima di ciascuna situazione a rischio al fine di valutarne la gravità

confronto con:

� norme di legge� codici di buona pratica� principi generali della

prevenzione� politica di sicurezza

aziendale

individuazione delle misure di prevenzione in base al confronto con modelli di buona pratica corrente

identificazione per eventuali analisi piùapprofondite

Valutazione del rischio. Criteri

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OCCORRE RICORDARE E TENERE PRESENTE CHE

IL RISCHIO NON PUO’ ESSERE RIDOTTO A ZERO.

Il RISCHIO è funzione del tempo di esposizione, della probabilità che si verifichi un evento dannoso e della gravità del danno

R = f ( t , P, D,)

RIDURRE IL RISCHIO EQUIVALE A :

•ridurre il tempo di esposizione per t = 0 si ha R = 0

•ridurre la probabilità che un evento si verifichi per P = 0 si ha R = 0

•ridurre la gravità delle conseguenze ( del danno) per D = 0 si ha R = 0

Valutazione del rischio. Criteri

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Valutazione del rischio.

A ciascun rischio identificato (inteso come fonte potenziale di pericolo) sono associati due valori numerici:

P = probabilità evento (o frequenza di accadimento)D = entità del danno (o intensità della conseguenza)

0

1

2

3

4

improbabile pocoprobabile

probabile inevitabile

P

0

1

2

3

4

Lieve Modesto Grave Gravissimo

D

Pertanto viene individuato per ciascun fattore un:INDICE DI RISCHIO R = P x D.A ciascun INDICE DI RISCHIO deve corrispondere una specifica attività di controllo, verifica e/o interventi.

R = 1 indice di rischio bassoR = 2 - 3 indice di rischio medioR = 4 - 8 indice di rischio altoR > 9 indice di rischio molto alto

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7

5

3

1

8

6

4

2

15

13

11

9

16

14

12

10

MAGNITUDO

PROBABILITA’

TRASCURABILE MODESTA NOTEVOLE INGENTE

ELEVATA

MEDIO-ALTA

MEDIO-BASSA

BASSISSIMA

Valutazione del rischio.

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9

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10

MAGNITUDO

PROBABILITA’

TRASCURABILE MODESTA NOTEVOLE INGENTE

ELEVATA

MEDIO-ALTA

MEDIO-BASSA

BASSISSIMA

PROTEZIONE

PREVENZIONE

Valutazione del rischio.

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PREVENZIONE PROTEZIONE

Diminuire la PROBABILITA’

dell’EVENTO

Diminuire la ENTITA’

del DANNO

Valutazione del rischio.

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SCALA DELLE PROBABILITA’ “P”

fa riferimento a:

all’esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e il danno ipotizzato;

all’esistenza di dati statistici noti a riguardo;

al giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto e che spesso costituisce l’unica fonte di tipo pseudostatisticodisponibile

SCALA DELLA GRAVITA’ DEL DANNO “D”

Fa riferimento a:

competenze di tipo sanitario principalmente alla reversibilitào meno del danno

Valutazione del rischio.

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METODOLOGIE ANALISI DI RISCHIO

Tecniche specifiche usate per identificare i rischi nella fase di pianificazione e di progettazione.• Gli studi sul rischio e sull’operatività (HAZOP), tecniche qualitative usate per identificare i rischi derivanti da errori meccanici e da quelli umani.• Analisi delle modalità d’errore e dei loro effetti (FMEA), tecniche induttive usate soprattutto per identificare gli errori meccanici.• Analisi delle mansioni (task analysis), una tecnica induttiva usata per identificare la sorgente probabile dell’errore umano.

Metodi utilizzati per identificare i rischi nel luogo di lavoro.• Statistiche sugli incidenti e le malattie professionali.• Indagini sugli incidenti, sugli effetti patologici e sui sintomi.• Audit• Checklist.• Sopralluoghi.

Valutazione del rischio.

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SCHEMA LOGICO DELL’ANALISI DEI RISCHI

Tutti i metodi di valutazione dei rischi si differenziano per scopo, completezza ed utilizzo

ma tutti presentano la stessa sequenza di passi logici principali:

Identificazione dei pericoli: si individuano in modo sistematico tutti i pericoli legati all’attività in esame ed i fattori di rischio connessi (in questa fase si usano prevalentemente check-list, dati storici sugli incidenti, casi simili ecc.).

Valutazione del rischio: si stima il rischio per ogni pericolo individuato; questa fasecomprende anche il giudizio sul grado di accettabilità del rischio stesso.

Definizione delle priorità degli interventi corretti vi: i pericoli vengono ordinati per valori di rischio decrescenti e per tutti i casi in cui tale livello risulta inaccettabile si individuano azioni correttive adeguate.

Valutazione del rischio.

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UNI EN 1050 Principi per la valutazione del rischio

Questo metodo si rivolge alle attività tipiche che vengono svolte dalle macchine utensili

La funzione della presente norma di tipo A è di descrivere i principi per una procedura sistematica e coerente per la valutazione dei rischicome indicato al punto 6 della EN 292-1:1991.

La norma fornisce una guida per le decisioni da prendere durante la progettazione del macchinario e sarà di aiuto nella preparazione delle norme di tipo B e C coerenti ed appropriate allo scopo di soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.

La norma in esame stabilisce i principi generali per la procedura nota come valutazione dei rischi mediante la quale la conoscenza e l'esperienza su progettazione, uso, incidenti, infortuni e danni sulle macchine sono associati al fine di valutare i rischi durante tutte le fasi della vita delle macchine .

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Definizioni

Danno: Lesione fisica e/o danno alla salute o ai beni.Evento pericoloso: Evento che può causare danno.Misura di sicurezza: Mezzo che elimina un pericolo o riduce un rischio.Rischio residuo: Rischio che sussiste dopo aver adottato delle misure di

sicurezza.

La valutazione dei rischi consiste in una serie di tappe logiche che consentono di esaminare in modo sistematico i pericoli associa ti alle macchine.

La valutazione dei rischi comprende:

� analisi dei rischi,a) determinazione dei limiti della macchina,b) identificazione del pericolo,c) stima del rischio;

� valutazione del rischio.La valutazione dei rischi deve essere effettuata in modo che sia possibile documentare la procedura seguita ed i risultati ottenuti.

vds figura successiva

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La riduzione dei rischi e la scelta di adeguate misure di sicurezza non fanno parte della valutazione dei rischi.

Le informazioni per la valutazione dei rischi devono comprendere :

� i limiti della macchina;

� i requisiti per le fasi della vita della macchina;

� i disegni di progetto o altri mezzi per stabilire lanatura della macchina;

� le informazioni concernenti l’alimentazione dienergia;

� la casistica degli infortuni e degli incidenti;

� qualsiasi informazione relativa ai danni allasalute.

L’assenza di una casistica degli infortuni, o un ba sso numero di infortuni o un basso livello di gravità de gli infortuni non devono generare l’automatica presunzione di un basso rischio.

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Determinazione dei limiti della macchina

La valutazione di rischi deve tenere in considerazione .

- le fasi della vita della macchina;

- i limiti della macchina includendo l'uso inteso (sia l’uso ed il funzionamento corretti della macchina sia le conseguenze dell'uso scorretto o malfunzionamento ragionevolmente prevedibili) in conformità con 3.12 della EN 292-1:1991;

- tutti gli usi prevedibili della macchina (per esempio industriali, non industriali e domestici) da parte di persone identificate per sesso, età, mano d’impiego dominante, o limitazioni delle capacità fisiche (per esempio menomazioni della vista o dell’udito, taglia, forza);

- il livello di formazione, esperienza o capacità degli utilizzatori prevedibili, come:a) operatori (incluso il personale di manutenzione o i tecnici),b) allievi ed apprendisti,c) pubblico generico;

- l’esposizione di altre persone ai pericoli associati alla macchina quando può essere ragionevolmente prevista.

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Identificazione del pericoloTutti i pericoli, le situazioni e gli eventi pericolosi associati alla macchina devono essere identificati.

Stima dei rischiDopo l’identificazione del pericolo si deve eseguire la stima dei rischi per ogni pericolo.

Il rischio associato ad una situazione particolare o ad un processo tecnico è derivato da una combinazione dei seguenti elementi:� 1) la gravità del danno;� 2) la probabilità che si verifichi un danno è funzione di:

a) frequenza e durata dell'esposizione delle persone al pericolob) probabilità che si verifichi un evento pericolosoc) possibilità tecniche ed umane per evitare o limitare il danno (per esempio, velocità

ridotta, dispositivo di arresto d'emergenza, dispositivo di consenso, consapevolezza dei rischi).

1 2

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•1) Gravità (grado di danno possibile)

La gravità può essere stimata tenendo conto di:a) natura di ciò che deve essere protetto:

1) persone,2) beni,3) ambiente;

b) gravità delle lesioni o danni alla salute:1) lievi (normalmente reversibili),2) gravi (normalmente irreversibili),3) morte;

c) entità del danno (per ogni macchina):1) una persona,2) più persone.

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•2) Probabilità che si verifichi un dannoLa probabilità che si verifichi un danno può essere stimata tenendo conto di:

a)Frequenza e durata dell’esposizione:� necessità di accesso alla zona pericolosa (per esempio per normale funzionamento,

manutenzione o riparazione),� natura dell’accesso (per esempio alimentazione manuale di materiali),� tempo trascorso nella zona pericolosa,� numero delle persone che hanno esigenza di accesso,� frequenza di accesso.

b)Probabilità che si verifichi un evento pericoloso:� affidabilità ed altri dati statistici,�casistica degli infortuni,�casistica dei danni alla salute,�confronto dei rischi.

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c)Possibilità di evitare o di limitare un danno:c1) in funzione della persona che aziona la macchina:

1) persone qualificate,2) persone non qualificate,3) funzionamento non sorvegliato;

c2) in funzione della velocità con la quale si manifesta l'evento pericoloso:1) improvvisamente,2) veloce,3) lenta;

c3) in funzione della consapevolezza del rischio:1) da informazioni generali,2) da osservazione diretta,3) mediante segnali di avvertimento e dispositivi di indicazione;

c4) in funzione della possibilità umana di evitare o limitare il danno (per esempio prontezza di riflessi, agilità, possibilità di fuga):1) possibile,2) possibile in certe condizioni,3) impossibile;

c5) in funzione dell’esperienza pratica e conoscenza:1) della macchina,2) di macchine simili,3) nessuna esperienza.

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Aspetti da considerare nella determinazione degli e lementi di rischio

� Persone esposte

� Tipo, frequenza e durata dell'esposizione

� Rapporto tra l'esposizione e gli effetti

� Fattori umani

� Affidabilità delle funzioni di sicurezza

� Possibilità di neutralizzare o eludere le misure di sicurezza

� Capacità di mantenere le misure di sicurezza

� Informazioni per l’uso

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Dopo la stima dei rischi, deve essere effettuata la valutazione dei rischi per determinare se è necessaria la riduzione dei rischi

o se si è ottenuta la sicurezza.

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Raggiungimento degli obiettivi di riduzione del ris chio

Il raggiungimento delle seguenti condizioni indicherà che il processo di riduzione del rischio può essere concluso:

� il pericolo è stato eliminato o il rischio ridotto mediante:a) la progettazione o mediante la sostituzione con materiali o sostanze meno pericolosi;b) le protezioni;

� la protezione scelta è di un tipo che, in base all’esperienza, fornisce una situazione sicura per l’uso inteso;� il tipo di protezione scelto è adeguato all'applicazione, in termini di:

a) possibilità di neutralizzazione o elusione,b) gravità del danno,c) ostacolo nello svolgimento del compito richiesto;

� le informazioni relative all'uso inteso della macchina sono sufficientemente chiare;� le procedure operative per l'uso della macchina sono coerenti con le capacità del personale che utilizza la macchina, o di altre persone che possono essere esposte ai pericoli associati alla macchina;� i metodi di lavoro sicuro raccomandati per l’uso della macchina e le relative esigenze di addestramento sono stati adeguatamente descritti;� l'utilizzatore è sufficientemente informato sui rischi residui nelle varie fasi della vita della macchina

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Confronto dei rischi

Durante il processo della valutazione dei rischi, i rischi associati alla macchina possono essere confrontati con quelli di macchine simili purché si applichino i seguenti criteri:

� la macchina simile è sicura;� l’uso inteso ed il modo in cui le due macchine sono fatte sono confrontabili;� i pericoli e gli elementi di rischio sono confrontabili;� le specifiche tecniche sono confrontabili;� le condizioni d'uso sono confrontabili.

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DOCUMENTO DELLA SICUREZZA

UN ULTERIORE OBBLIGO DERIVANTE DALLA VALUTAZIONE CONSISTE NEL DOCUMENTARE I RISULTATI DELLA VALUTAZIONE MEDIANTE LA STESURA DI UN DOCUMENTO.

IL DOCUMENTO DEVE AVERE DATA CERTA E CONTENERE:

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-INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE E DEI DPI ADOTTATI

- IL PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DISICUREZZA

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA

-RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA , NELLA QUALE SIANO SPECIFICATI I CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE STESSA

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- L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE, NONCHE' DEI RUOLI DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE CHE VI DEBBONO PROVVEDERE, A CUI DEVONO ESSERE ASSEGNATI UNICAMENTE SOGGETTI IN POSSESSO DI ADEGUATE COMPETENZE E POTERI;

- L'INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA O DIQUELLO TERRITORIALE E DEL MEDICO COMPETENTE CHE HA PARTECIPATO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO;

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA

- L'INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI CHE EVENTUALMENTE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI SPECIFICI CHE RICHIEDONO UNA RICONOSCIUTA CAPACITÀPROFESSIONALE, SPECIFICA ESPERIENZA, ADEGUATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

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DOCUMENTO DELLA SICUREZZA

Tenendo conto delle misure generali di tutela Art 15 t.u.

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;e) la riduzione dei rischi alla fonte;f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;l) il controllo sanitario dei lavoratori;m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;n)l’ informazione e formazione adeguate per i lavoratori;o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;p) l ’ informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;q) l ’ istruzioni adeguate ai lavoratori;r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;v)l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

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DOCUMENTO DELLA SICUREZZA

-Il documento è custodito presso l’azienda o l’unitàproduttiva alla quale si riferisce la valutazione

-Il documento non deve essere considerato come un lavoro definitivo ma esso deve essere rielaborato, aggiornato e rivisitato in occasione di modifiche di processo produttivo o dell’organizzazione significative ai fini della sicurezza e della salute

-Il documento rappresenta quindi una cerniera tra lo stato di fatto rilevato all’interno all’azienda e la situazione migliorata da conseguire nel breve e medio periodo