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RINA SERVICES S.p.A. Check List di Conformità Normativa Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza Rev 17 31/07/15

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Check List di Conformità Normativa

Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza

Rev 17 31/07/15

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

INDICE GENERALE

Nota: nel documento sono riportate in azzurro le modifiche apportate rispetto alla versione precedente n. scheda descrizione pag. rev. data

A – ADEMPIMENTI GENERALI EX D.LGS. 81/08 A1 D.Lgs. 81/08 – titolo I – norme generali 5 2 08/06/12 A2 Servizio prevenzione e protezione 8 0 01/01/09

A2-1 Requisiti dei responsabili del servizio prevenzione e protezione 9 2 08/06/12 A3 Rappresentante dei lavoratori 13 1 01/11/09

A4-1 Medico competente e sorveglianza sanitaria 15 1 01/11/09 A4-2 Lista di controllo sorveglianza sanitaria 18 1 01/11/09 A5-1 Valutazione del rischio – DVR 20 3 31/07/13 A5-2 Valutazione del rischio 22 2 30/11/10 A5-3 Valutazione del rischio - lavoro notturno, tutela minori, tutela maternità 26 0 01/01/09 A6 Formazione, informazione e addestramento 30 3 31/07/13 A7 Riunione periodica del SPP (art. 35) 33 0 01/01/09 A8 Contratto d’appalto, d’opera, di somministrazione (art. 26) 35 2 16/10/13 A9 Lavoratori atipici 38 0 01/01/09 A10 Gestione infortuni e primo soccorso 39 2 08/06/12 A11 Luoghi di lavoro – tutela della salute dei non fumatori 43 0 01/01/09

B – AMBIENTI DI LAVORO, IMPIANTI, MACCHINE, ATTREZZATURE B1 Ambienti di lavoro 46 1 01/11/09 B2 Dispositivi di protezione individuale (DPI) 48 0 01/01/09 B3 Lavori in altezza 49 0 01/01/09

B4-1 Macchine e attrezzature – principi generali 50 1 01/11/09 B4-2 Macchine e attrezzature – marcatura CE 53 2 12/04/10 B4-3 Macchine e attrezzature – non soggette a marcatura CE 55 1 12/04/10 B4-4 Marcatura CE per macchine, attrezzature o insiemi autocostruiti 56 1 12/04/10 B5 Mezzi di trasporto 57 3 31/07/15 B6 Apparecchi di sollevamento 60 3 16/10/13

B7 Scale aeree, ponti sviluppabili, ponti sospesi – omologazione e verifiche periodiche

62 0 01/01/09

B8 Idroestrattrici e centrifughe 63 1 31/07/15 B9 Ascensori e montacarichi 65 3 31/07/15

B10 Impianti elettrici ordinari, impianti elettrici antideflagranti, impianti di terra, protezione scariche atmosferiche - generalità

67 0 01/01/09

B11 Impianti di terra - utilizzatori 69 0 01/01/09 B12 Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche 70 1 31/07/15

B13 Impianti di terra, di protezione dalle scariche atmosferiche, antideflagranti: omologazione

71 0 01/01/09

B14 Impianti in ambienti con rischio da esplosione 72 0 01/01/09 B15 Altri impianti soggetti a dichiarazione di conformità 73 0 01/01/09

B16-1 impianti in pressione - generalità 74 2 16/10/13 B16-2 impianti in pressione - certificazioni, omologazioni e verifiche periodiche 80 0 01/01/09 B16-3 Impianti in pressione - Apparecchi ad installazione fissa - marcatura CE 87 0 01/01/09 B17 Tubazione e sistemi di condotte 88 0 01/01/09 B18 Omologazione e verifiche recipienti per liquidi, sistemi di tubazione, insiemi 89 2 16/10/13 B19 Modifiche e riparazioni di apparecchiature e insiemi a pressione 91 0 01/01/09 B20 Recipienti in pressione mobili o assimilabili (bombole per gas compressi) 93 0 01/01/09 B21 Lavori in ambienti sospetti di inquinamento 94 0 08/06/12

C – VALUTAZIONE RISCHI DA ESPOSIZIONE C1 Valutazione del rischio rumore 97 0 01/01/09 C2 Valutazione del rischio vibrazioni 100 0 01/01/09 C3 Valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici 102 3 31/07/15 C4 Valutazione del rischio radiazioni ottiche 105 0 01/01/09 C5 Valutazione del rischio da esposizione a sostanze chimiche 116 2 31/07/15

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 n. scheda descrizione pag. rev. data

C6 Sostanze cancerogene e mutagene 125 1 31/07/15 C7 Rischio da esposizione ad amianto 129 1 31/07/15 C8 Valutazione rischio infortunio da sostanza chimica, gas tossici 135 0 01/01/09 C9 Valutazione del rischio da esposizione ad agenti biologici 136 2 31/07/15

D – RISCHI DA INCENDIO ED ESPLOSIONE D1 Rischio incendio – conformità alle norme autorizzative 151 3 31/07/15 D2 Rischio incendio e gestione emergenza – valutazione del rischio incendio 153 3 31/07/15

D3-1 Rischio esplosione 158 0 01/01/09 D3-2 Principali misure contro l’esplosione 159 0 01/01/09 D3-3 Rischio atmosfere esplosive (ATEX) 161 1 01/11/09

E – ADEMPIMENTI IN CASO DI CANTIERI E1 Cantieri e aziende del settore edile – impresa esecutrice 164 1 01/11/09 E2 Cantieri temporanei o mobili – obblighi del Committente 165 1 01/11/09 E3 Cantieri temporanei o mobili – principali adempimenti 171 1 01/11/09

F - MINIERE E CAVE F1 Industria estrattiva - Miniere e cave 179 0 01/01/09

G – RADIAZIONI IONIZZANTI G1 Esposizione a radiazioni ionizzanti 185 0 01/01/09

H – SOSTANZE PERICOLOSE, RISCHI INDUSTRIALI H1 Detenzione ed utilizzo di sostanze, preparati, articoli 192 2 31/07/15 H2 Produzione ed importazione di sostanze, preparati ed articoli 196 3 31/07/15 H3 Spedizioni di merci / rifiuti in ADR 197 3 31/07/15 H5 Incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose 204 2 31/07/15

I – SICUREZZA LAVORATORI MARITTIMI E ATTIVITA’ PORTUALI I1 Sicurezza lavoro marittimo 212 1 31/07/15

I2/a Lavori portuali 222 1 31/07/15 I2/b Manutenzioni, riparazioni, trasformazioni 224 0 01/01/09

I2/c Prove a mare di nuove costruzioni ed opere di grande trasformazione navale

226 0 01/01/09

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Normativa di Riferimento: NOTA: i provvedimenti sotto riportati costituiscono la base legislativa; esiste comunque un “corpus legislativo” di attuazione qui non riportato, ma richiamato ove necessario nelle schede che seguono. Decreto del Presidente della Repubblica n° 459 del 24/07/1996 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine D. Lgs. n° 624 del 25/11/1996 Attuazione della Dir 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della Dir 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee. D. Lgs n° 345 del 04/08/1999 Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. D. Lgs n° 532 del 26/11/1999 Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 05/02/1999 D. Lgs n° 151 del 26/03/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. D. Lgs n. 231 del 08/06/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 D. Lgs n° 276 del 10/09/2003 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Nota: regolamentazione lavoro a termine, collaborazioni) D. Lgs. 81 del 09/04/2008 Attuazione dell’art. 1 L. 03/08/07, n.123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. D. Lgs. 106 del 03/08/2009 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. D. Lgs n° 17 del 27/01/2010 Attuazione della Dir 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la Dir 95/16/CE relativa agli ascensori. D.P.R n. 177 del 14/09/2011 Norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi L. n. 98 del 09/08/2013 Conversione in Legge del Decreto “del Fare” (D.L. 69/2013) – Novità in materia di sicurezza. D.Lgs. Governo 26/06/2015 n° 105 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

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Il D.L. ha designato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

(RSPP)

N.C.(vedi nota 1)

SI'

SI'

SI'

CONFORMITA'

A1D.Lgs. 81/08 - TITOLO I

N.C.

E' stato individuato il Datore di Lavoro?(D.L.)

Art. 2, c.1, l, f, art. 17 l. b scheda A2

Definizione:Art. 2 , c. 1, l b

SI'

NO

NO

NOD.L ha nominato gli addetti alla

prevenzione incendi, emergenza e primo soccorso (nota 3)?

N.C.Art 18, c. 1, l. b

Art 17, l a, art. 28N.C.

Requisiti del DVR: vedi scheda A5-1

NOD.L ha redatto il documento di

valutazione del rischio, o il DSS nel caso di industria estattiva?

E' stato eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)?

vedi scheda A3 scheda A3

NO

SI'

SI'

Se dalla valutazione dei rischi risulta la presenza di situazioni che richiedono il controllo sanitario è

stato nominato il Medico Competente?

SI'

N.C.Art. 2, c. 1, lett. h, art. 18, c.

1 l. aScheda A4

NO

Il numero dei lavoratori è stato calcolato secondo le specifiche (nota 2)?

N.C. Art. 4

NO

SI'

SI'

Tutta la documentazione inerente la sicurezza è gestita secondo le modalità

previste?

Art. 53, comma 5 (in nota)

SI'

N.C.

NO

Nota 1: Se il Datore di Lavoro è diverso dal Titolare dell’azienda o dal Legale Rappresentatane (per esempio è un Direttore di stabilimento, un Dirigente…) esso deve essere nominato con delega piena e completo potere di spesa in materia di sicurezza e salute, la delega deve essere conforme ai requisiti di cui all’art. 16: Articolo 16 - Delega di funzioni 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto Nota 2: Articolo 4 – Computo dei lavoratori 1. non sono da computare: a) i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile; b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali; d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 74 del medesimo decreto. f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente; g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile; h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997 , n. 468, e successive modificazioni; i) i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l); l-bis) i lavoratori in prova l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente. 2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell’ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall’orario di lavoro effettuato. 4. Il numero dei lavoratori impiegati per l’intensificazione dell’attività in determinati periodi dell’anno nel settore agricolo e nell’ambito di attività diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di unità-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria. Articolo 53 - Tenuta della documentazione 1. È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo. 2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che: a) l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati; c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi; d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate; e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria; f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali; g) sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso. 3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l’accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili. 4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali. 5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l’eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Nota 3: Nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al RLS.

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Il RSPP e/o gli ASPP, se esistenti, sono in possesso delle capacità e dei

requisiti richiesti?

NO

L'azienda e' conforme alla

normativa

A 2SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, RSPP E ASPP

Il RSPP deve essere interno all'Unita' produttiva

L'azienda rientra tra quelle per le quali il SPP deve essere obbligatoriamente

interno? (vedi nota 1)

N.C.

Art. 31 c. 6, 7 e 8SI

NO

SI'

Art. 32Vedi scheda A2-1:Requisiti del RSPP

Può essere designato personale interno o esterno all'unita'

produttiva.

SI'

Nota 1: D.Lgs 81/08 e s.m.i. art. 31 c. 6 e 7 6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni,, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. 7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno. D.Lgs 81/08 e s.m.i. art. 31 c. 8 Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

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NOTA 1 Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzio ne e protezione dai rischi (art. 31 c. 1, allegato 2). 1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 lavoratori 2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 lavoratori 3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori 4. Altre aziende fino a 200 lavoratori (1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,

n. 175 e successive modifiche (D. Lgs. 334/99) soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 NOTA 2 Formazione del Datore di Lavoro RSPP (art. 34 c. 2 e 3): 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente. 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (datori di lavoro esonerati in quanto RSPP al 31/10/96).

Tabella 1 – REQUISITI RSPP

ESPERIENZA LAVORATIVA TITOLO DI STUDIO MINIMO MODULO

A MODULO B MODULO C

Nuova nomina

Laurea triennale classi L7, L8, L9 L17, L23 e laurea magistrale LM 26 (ingegneria della sicurezza): � Ingegneria civile e ambientale � Ingegneria dell’informazione � Ingegneria industriale � Scienze dell’architettura � Scienze e tecniche dell’edilizia Laurea quinquennale o vecchio ordina-mento � Scienze dell’architettura e

dell’ingegneria civile � Ingegneria civile e ambientale � Ingegneria dell’informazione � Ingegneria industriale altre � Professioni sanitarie e della

prevenzione

- - Vedi nota

Diploma scuola secondaria superiore se con formazione inerente ai contenuti di cui al DM 16/1/1997 (materie tecniche)

- x x

Diploma scuola secondaria superiore ma senza formazione inerente ai contenuti di cui al DM 16/1/1997

x x x

• > 3 anni con incarico attuale

• designati prima del 14/2/03 e attivi al 13/8/03

Qualsiasi -

Esonero per il macrosettore ATECO nel quale esercita l’attività, obbligo di aggiornamento all’attivazione dei corsi

x

1. da 6 mesi a 3 anni con l’incarico attuale

2. designati prima del 14/2/03 e attivi al 13/8/03

Qualsiasi - x x

• < 6 mesi con l’incarico attuale

3. designati dopo il 14/2/03 e attivi al 13/8/03

Diploma di scuola secondaria superiore - x x

Nota : coloro che sono in possesso di laurea specifica (classi di laurea L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente) e della laurea magistrale LM 26 sono esonerati dalla frequenza ai corsi di

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 formazione dei moduli A e B, fatto salvo l’obbligo di conseguire una specifica formazione, solo per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, riguardante la prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. (in pratica il modulo C). N.d.r.: in pratica tutti i possessori di laurea tec nica di vecchio ordinamento sono esentati dai modul i A e B.

Tabella 1 – REQUISITI ADDETTO AL SPP ESPERIENZA LAVORATIVA TITOLO DI STUDIO MINIMO MODULO A MODULO B

Nuova nomina

Laurea triennale classi L7, L8, L9 L17, L23: � Ingegneria civile e ambientale � Ingegneria dell’informazione � Ingegneria industriale � Scienze dell’architettura � Scienze e tecniche dell’edilizia Laurea quinquennale o vecchio ordinamen-to � Scienze dell’architettura e

dell’ingegneria civile � Ingegneria civile e ambientale � Ingegneria dell’informazione � Ingegneria industriale altre � Professioni sanitarie e della preven-

zione

- -

Diploma scuola secondaria superiore se con formazione inerente ai contenuti di cui al DM 16/1/1997

- x

Diploma scuola secondaria superiore ma senza formazione inerente ai contenuti di cui al DM 16/1/1997

x x

• > 3 anni con incarico attuale

4. designati prima del 14/2/03 e attivi al 13/8/03

Qualsiasi -

Esonero per il macrosettore ATECO nel quale esercita

l’attività, obbligo di aggiornamento all’attivazione dei

corsi • da 6 mesi a 3 anni con

l’incarico attuale 5. designati prima del 14/2/03

e attivi al 13/8/03

Qualsiasi - x

• < 6 mesi con l’incarico attuale

6. designati dopo il 14/2/03 e attivi al 13/8/03

Diploma di scuola secondaria superiore - x

Modulo A: corso base di 28 ore Modulo B: corso di specializzazione di durata (da 12 a 68 ore) dipendente dalla classificazione ATECO dell’azienda. Modulo C: specializzazione per i soli RSPP, durata 24 ore.

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Ove presenti più aziende operanti contempoaraneamente (cantieri, grandi sbilimenti,

accierie) è stato nominato il RLS di sito?

SI

AZIENDA CONFORME

A3Rappresentante dei lavoratori

Sono stati eletti i Rappresentanti dei lavoratori? (nota1)

N.C.

Art. 47

NO

SI'

Il RLS ha ricevuto a carico del Datore di Lavoro idonea formazione?

NO

Il RLS può esercitare regolarmente le proprie attribuzioni (nota 3)

NO

SI'

Il nominativo del RLS è stato comunicato a INAIL (nota 2)?

SI'

NO

Nel caso il RLS non sia stato eletto sarà

assegnato un RLS territoriale.

NO

N.C.Art. 18, c1, l, aa

Circolare INAIL del 25/08/09

Art. 49

Artt. 50, 37

N.C.

N.C.

Art. 50

Nota 1: � elezione del RLS

a) fino a 15 lavoratori: eletto direttamente dai lavoratori al loro interno b) oltre i 15 lavoratori: eletto nell’ambito delle RSU o, se non esistenti, come in a.

� Numero degli RLS c) fino a 200 lavoratori: 1 d) da 201 a 1000 lavoratori: 3 e) oltre 1000 lavoratori: 6

Nota 2: La comunicazione all’INAIL e all’IPSEMA va fatta in via telematica, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione. In fase di prima applicazione tale obbligo riguarda i nominativi degli RLS già eletti o designati. In particolare la Circolare INAIL del 25/08/09 specifica che: a) coloro i quali hanno ottemperato all'obbligo - secondo le istruzioni emanate in attuazione del D. Lgs. 81/2008 - comunicando il nominativo (o i nominativi se più di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008, non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della presente circolare .

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 b) coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate, devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative come specificato nella circolare del 25/08/09. Per coloro i quali non rientrano nei casi sopra citati, l'obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata. La comunicazione si effettua on line sul sito www.inail.it. Nota 3: Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori: … a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37; h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

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Il professionista nominato è in possesso dei requisiti?

SI

AZIENDA CONFORME

A4-1Medico Competente e sorveglianza sanitaria

Non è necessario nominare Medico Competente

L'analisi ha evidenziato la presenza di rischi per la salute che prevedono l'obbligo di sorveglianza sanitaria?

N.C.

Art. 18, c1, l. a

NO

NO

SI'

AZIENDA CONFORME

Il MC ha eseguito la comunicazione dei dati sanitari e di rischio secondo

l'allegato IIIB (nota 1) ?

NO

SI'La sorveglianza sanitaria è esercitata secondo le modalità previste (nota2)

NO

SI'

SI'

Necessario nominare Medico Competente

E' stato nominato il medico competente?

SI'

NON.C.

N.C. Art. 38

Art. 40

Art. 41, vedi successiva scheda A4-2

Nel caso di inidoneità alla mansione specifica il lavoratore viene adibito ad altra mansione secondo

le modalità previste (nota 3)?

Art. 42, vedi successiva scheda A4-2

N.C.

N.C.

Le cartelle sanitarie sono custodite presso il luogo concordato al momento della nomina del MC?

All. 3BN.C.

D.Lgs. 81/08, art. 41, comma 4; accordo Stato-Regioni 30/10/07

E' stata attivata la procedura di controllo contro l'impiego di alcool e sostanze psicotrope da parte

dei lavoratori addetti ad attività con pericoli specifici (nota 4)?

N.C.

SI'

NO

NO

SI'

SI'

NO

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 Nota 1: D.Lgs 81/2008, Art. 40, comma 2-bis: Entro il 31 dicembre 2009, sono definiti, con apposito Decreto, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi a tali informazioni decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto sopra detto. Gli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle relative informazioni per via telematica al Ministero sono stati definiti con il seguente Decreto DM 09/07/2012 Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nota 2: D.Lgs 81/2008, Art. 41 – Sorveglianza sanitaria […] 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3. I lavoratori soggetti ai controlli sull’impiego di alcool e sostanze psicotrope sono quelli adibiti: - alla conduzione di impianti di sollevamento con uomo a bordo. - alla conduzione di mezzi di movimentazione con uomo a bordo (carrelli) Inoltre l’obbligo sussiste per le attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni); b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302); c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.) 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada (NdR: questa disposizione, pertanto, non si applica a tutti coloro che utilizzano au-to aziendali per lavoro); b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che e-splichi attività di condotta,verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accom-pagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del perso-nale di camera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano; l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci; 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione,del confezionamento, della de-tenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53. 5-bis. Entro il 31 dicembre 2009 con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali verranno definite, secondo criteri di semplicità e certezza, le modalità di tenuta dei dati di cui all’ ALLEGATO 3A del presente decreto. 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. Nota 3: D.Lgs 81/2008, Art. 42, comma 1: Il datore di lavoro, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

Il D.L. assegnando compiti e mansioni ha tenuto conto dei risultati delle visite di

idoneità?

Il medico esegue l'ispezione periodica per la verifica sanitaria dei locali di

lavoro?

N.C.

SI'

CONFORME

A4-2Lista di controllo sorveglianza sanitaria

N.C.

Vengono effettuate le visite di idoneità per l'assegnazione della mansione?

N.C.

NO

NO

NO

NOIl D.L. ha provveduto all'organizzazione

del servizio di primo soccorso aziendale?

N.C.

Il D.L. in collaborazione con il medico ha attivato la procedura per i controlli sanitari

periodici (nota 1)?N.C.

NO

Sono state prese misure idonee per la protezione del lavoro notturno, dei minori e

delle lavoratrici madri?N.C.

NO

SI'

NOIl MC. custodisce la documentazione

sanitaria in modo da garantire la riservatezza dei dati sensibili (nota 2)?

N.C.

SI

Art. 41, D.Lgs. 81/2008

Art. 25, comma1, lett. l) D.Lgs. 81/2008

Art. 18, D.Lgs. 81/2008

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Art. 25, comma1, lett. c) D.Lgs. 81/2008

Nota 1: D.Lgs 81/2008, art. 18, comma 1, lettera g e g-bis: Il DL ha l’obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al MC l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Nei casi di sorveglianza sanitaria obbligatori deve inoltre comunicare tempestivamente al MC la cessazione del rapporto di lavoro. Nota 2: D.Lgs 81/2008, art. 25: il MC: • istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni

lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del MC.

• consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

A5-1Valutazione del rischio - DVR

Continua

SI'

Il DVR risponde ai requisiti richiesti vedi piè pagina)?

Art. 28 c.2 N.C.

Il DVR è presente come documento formalizzato nel sito? (vedi nota 4)

Art. 29 c. 4N.C.

NO

Il DVR è stato redatto in collaborazione con RSPP e, ove siano presenti rischi che

richiedono sorveglianza sanitaria, con il coinvolgimento del MC?

Art. 29 c. 1N.C.NO

Il DVR contiene la valutazione di tutti i rischi? (nota 2)

art. 28 c. 2 l. aN.C.

SI'

SI'

NO

SI'NO

Il RLS è stato consultato Art. 29 c. 2N.C.

SI'

NO

Il DVR è mantenuto aggiornato in occasione di modifiche dell'organizazione produttiva,

infortuni significativi o di nuovi adempimenti legislativi (nota 3)?

Art. 29 c. 3N.C.

Il DVR è un documento unitario con data certa? (nota 1)

Art. 28 c. 2N.C.

NOSI'

NO

SI'

Nota 1: Il DVR può essere tenuto su supporto informatico e deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato. Nota 2: Con la formula “tutti i rischi” a livello sistemico si intende “tutti i rischi effettivamente presenti nel sito produttivo”, un’interpretazione viziata da un’impostazione giuridica impone di dare evidenza di aver preso in considerazioni tutti i rischi teoricamente possibili escludendo quelli non presenti. Nota 3: La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate e il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Nota 4: L’obbligo di un documento formalizzato, per ora, è in carico solo alle aziende sopra i 10 dipendenti. Le aziende che hanno meno di 10 dipendenti potranno operare in regime di autocertificazione fino all’emissione di decreti attuativi che dovranno definire le linee guida per la Valutazione dei rischi, e comunque non oltre il 30/6/2012; Trascorso tale termine dovranno redigere un DVR formalizzato. All’emissione dei decreti attuativi di cui sopra le aziende fino a 50 dipendenti potranno optare per l’adozione delle procedure semplificate. Requisiti del DVR: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro (ad es. il neo assunto, il lavoratore con contratto di somministrazione, il lavoratore a progetto, ecc.). N.B. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. Si evidenzia che tale tempistica vale solo nel caso di costituzione di nuova impresa e non se si installa un nuovo capannone o un nuovo reparto. La valutazione di tutti i rischi deve comunque essere fatta immediatamente. Data l’impossibilità di dimostrare, durante un’eventuale ispezione dell’Ente nei 90 giorni successivi all’avvio dell’attività, l’effettuazione della valutazione dei rischi, si consiglia di preparare un primo documento ricognitivo dei rischi, nel quale siano individuati i rischi standard, e poi entro i 90 giorni aggiornare tale documento scritto. Quindi nella pratica non si può partire senza una valutazione scritta.

RINA SERVICES S.p.A. pag 22 di 226 Check list di conformita’ normativa Rev. n° 17

Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

A5-2Valutazione del rischio

Continua

SI'

Macchine e attrezzature di lavoro sono conformi ai requisiti?

Titolo III cp. IN.C.

SI'NO

E' stato valuato il rischio da videoterminali?Titolo VII, all.

XXXIXN.C.

NO

Impianti e apparecchiature elettriche sono conformi e impiegati conformemente ai

requisiti?

Titolo III cp. IIIN.C.

NO

I DPI sono conformi ai requisiti, idonei all'uso e scelti con riferimento al DVR in

collaborazione del MC e con la consultazione del RLS?

Titolo III cp. IIN.C.

SI'

SI'

NO

SI'NO

Sono stati espletati gli obblighi generali relativi agli agenti fisici?

Titolo VIII cp. IN.C.

SI'NO

E' stato valutato il rischio da esposizione al rumore?

Titolo VIII cp. 2.N.C.

E' stato valutato il rischio vibrazioni?Titolo VIII cp. 3

N.C.

SI'

NO

SI'NO

La segnaletica è conforme ai requisiti? Titolo VN.C.

SI'NO

E' stato valutato il rischio da movimentazione manuale dei carichi?

Titolo VIN.C.

I luoghi di lavoro sono conformi? Titolo IIN.C.

NOSI'

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A5-2segue

Continua

SI'

E' stato valutato il rischio di esposizione ai cmpi elettromagnetici?

Titolo VIII cp. IVN.C.

SI'

NO

E' stato valuato il rischio agenti chimici?Titolo IX cp I

N.C.

NO

E' stato valutato il rischio per lavori temporanei in quota?

Titolo IV cp IIN.C.

NO

E' stato valutato il rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali?

Titolo VII cp VN.C.

SI'

SI'

NO

SI'NO

E' stato valuato il rischio da aenti cancerogeni e mutageni?

Titolo IX cp. IIN.C.

SI'NO

E' stato valuato il rischio amianto?Titolo IX cp. III

N.C.

SI'NO

E' stato valuato il rischio da esposizione agli agenti biologici?

Titolo XN.C.

SI'NO

E' stato valutato il rischio da atmosfere esplosive?

Titolo XIN.C.

RINA SERVICES S.p.A. pag 24 di 226 Check list di conformita’ normativa Rev. n° 17

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A5-2segue

Continua

SI'

E' stato valutato il rischio da radiazioni ionizzanti?

D.Lgs.230/95 -187/00

241/00 - 257/01N.C.

SI'NO

E' stato valutato il rischio incendio?DM 10/3/98

N.C.

NO

E' stata valutata la salubrità dell'ambiente di lavoro, ivi comprese l'esposizione ad agenti patogeni (es. legionella) e a fumo passivo, è stato valutato il rischio da microclima?

Titolo IIN.C.

NO

E' stato valutato il rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori?

Titolo VIN.C.

SI'

SI'

NO

SI'NO

E' stato valutato il rischio da scariche atmosferiche?

Titolo II - norma EN CEI 62305 1/4N.C.

SI'NO

La valutazione dei rischi è stata eseguita anche per le condizioni di anomalia ed

emergenza?

Art. 28 - 29N.C.

SI'NO

E' stato valuato il rischio posturale? Art. 28 -29N.C.

SI'NO

Sono stati valutati i rischi territoriali (es. aziende confinanti a RIR, rischio sismico, rischio idrogeologico)?

Art. 28-29N.C.

Sono stati valutati i rischi climatici nei lavori all'aperto e l'eposizione a

temperature estreme?

NO

N.C.

SI'

Art. 28 - 29, all. IV

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

A5-2 segue

Azienda conforme

SI'

E' stato valutato il rischio elettrico, anche con riferimento agli interventi manutentivi?

Titolo III cp. 3N.C.

E' stato valutato il rischio da esposizione ad amianto?

Titolo IX, cp. IIIN.C.

SI'NO

SI'

Sono definite procedure per la proteziozione dei minori sul luogo di lavoro?

D.Lgs. 345/99, N.C.

NO

Sono definite procedure per l'attuazione delle disposizioni per la protezione delle lavoratrici

in stato di gravidanza?

D.Lgs. 151/01, N.C.

NO

Sono definite procedure per l'organizzazione del lavoro notturno?

D.Lgs. 532/94, N.C.

SI'

SI'

NO

SI'NO

Sono stati valutati i rischi psicosociali e il rischio stress lavoro-correlato (nota 1)?

Artt. 28-29N.C.

N.C.La valutazione ha tenuto conto della

presenza di classi specifiche di lavoratori (stranieri, diversamente abili, ecc.)??

Artt. 28-29

SI'NO

N.C.Sono stati valutati i rischi connessi alla

specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene svolta la prestazione di lavoro?

Artt. 28-29

SI'NO

Nota 1: La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato in data 17/11/2010 le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. All’interno di tali indicazioni è anche specificato che la data del 31/12/2010 come decorrenza dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato è da intendersi come data di avvio delle attività di valutazione secondo la metodologia proposta.

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N.C.

SI'

L'azienda e' conforme alla

normativa

A5-3valutazione del rischio - Lavoro notturno, tutela d ei minori, tutela della

maternita'

Alla comunicazione dello stato di gravidanza sono state adottate le

previste misure di tutela?

Artt. 7, 8, 12, allegati A, B, C D.Lgs. 151/01

NO

Nell'ambito del documento di valutazione si e' tenuto conto dei rischi

specifici in caso di gravidanze?

SI'

N.C. Artt. 11 D.Lgs. 151/01,

NO

N.C.

SI'

Nell'ambito del DVR è stata eseguita un'analisi particolare dei posti di lavoro o mansioni ai quali sono adibiti minori?

Art. 7 L. 977/67 (così come modificata dal D. Lgs. 345/99)

NO

Viene attuatto il controllo sanitario specifico per gli addetti al lavoro notturno?

SI'

N.C. Artt. 5 D.Lgs. 532/99,

NO

N.C.

SI'

Nel DVR sono individuate le mansioni o i condizioni di lavoro alle quali non possono essere addibiti i minori?

Art. 6 e all. 1 L. 977/67 (così come modificata dal D. Lgs. 345/99)

NO

Per i minori è stato attivato controllo sanitario specifico?

SI'

N.C.Art. 8 L. 977/67 (così come

modificata dal D. Lgs. 345/99)

NO

L'informazione prevista dall'art. 21 del D. Lgs. 626/94 è statatrasmessa ai

titolari degli obblighi di tutela del minore (genitori, tutori legali...)SI'

N.C.Art. 7 L. 977/67 (così come

modificata dal D. Lgs. 345/99)

NO

D.Lgs. 151/01 (tutela della maternità): Allegati ALLEGATO A. (Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026) ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7 Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle,

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262; B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche' alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di meta' dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. ALLEGATO B. (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2) ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAV ORO DI CUI ALL'ART. 7 A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico. 1. Agenti: a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico. 1. Agenti: a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. ALLEGATO C. (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1) ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIO NI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11 A. Agenti. 1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; c) rumore; d) radiazioni ionizzanti; e) radiazioni non ionizzanti;

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 f) sollecitazioni termiche; g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attivita' svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1. 2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino ancora nell'allegato II. 3. Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II: a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II; b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; c) mercurio e suoi derivati; d) medicamenti antimitotici; e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. B. Processi. Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. C. Condizioni di lavoro. Lavori sotterranei di carattere minerario.

D.Lgs. 345/01 (tutela dei minori): Allegati ALLEGATO I I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti: 1. Agenti fisici: a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321; b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.. 2. Agenti biologici: a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli ge-neticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92. 3. Agenti chimici: a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente in-fiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazio-ni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285; b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o piu' rischi descritti dalle seguenti frasi: 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); 2) possibilita' di effetti irreversibili (R40); 3) puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 4) puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); 5) puo' provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46); 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48); 7) puo' ridurre la fertilita' (R60); 8) puo' danneggiare i bambini non ancora nati (R61); c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "puo' provocare sensibilizzazione per con-tatto con la pelle (R43); d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994; e) piombo e composti; f) amianto.

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 II. Processi e lavori: Il divieto e' riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attivita' nel suo complesso. 1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994. 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fer-mo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302. 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonche' condotta e governo di tori e stalloni. 4) Lavori di mattatoio. 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione. 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3. 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni. 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. 9) Lavori il cui ritmo e' determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo. 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai lamina-toi. 11) Lavorazioni nelle fonderie. 12) Processi elettrolitici. 13) [....]. 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe. 15) Produzione e lavorazione dello zolfo. 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smon-taggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi. 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere. 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polve-rizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti. 19) Lavorazione dei tabacchi. 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra. 21) Produzione di calce ventilata. 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno. 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacari-chi. 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili. 25) Lavori nei magazzini frigoriferi. 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici. 27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semo-venti con propulsione meccanica, nonche' lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissio-ne che sono in moto.. 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo. 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi. 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione. 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli. 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali. 33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione in-dividuale. 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza. 35) Produzione di polveri metalliche. 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica. 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 Nota 1: contenuto dell’informazione 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun la voratore riceva un'adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di gestione dell'emergenza (antincendio e primo soccorso). Nota 2: Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori L’accordo disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e aggironamento dei lavoratori. Il percorso formativo è articolato nei seguenti moduli, la cui durata varia in base alla classificazione dei settori di cui all’All. 2 (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):

1. MODULO GENERALE: presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;

2. MODULO SPECIFICO: rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenza dell’azienda.

LIVELLO DI RISCHIO

DURATA GENERALE

MODULO (ore)

DURATA SPECIFICA

MODULO (ore) TOTALE ORE

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE

(ore) BASSO 4 4 8 6 MEDIO 4 8 (*) 12 6 ALTO 4 12 (*) 16 6

(*) a prescindere dal settore di appartenenza i lavoratori che nonsolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambio di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all’evoluzione die rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. NB: la formazione disciplinata dall’Accordo è distinta da quella relativa a mansioni o attrezzature particolari; NB 2: il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore non comprende l’addestramento come definito dall’art 2, comma 1, lett. cc) del D.Lgs 81/2008; NB 3: il personale di nuova assunzione adibito a mansioni di Dirigente, Preposto oLavoratore deve completare il relativo percorso formativo entro e non oltre 60 gg dall’assunzione. Nota 3: 1) mansioni che richiedono formazione specifica (elenco non esaustivo)

- carrellisti - addetti impianti di sollevamento - addetti alla conduzione di generatori di vapore e alla manipolazione di gas tossici (formazione

obbligatoria) - manovratori di funivie e teleferiche (formazione obbligatoria) - ponteggisti - addetti a lavori elettrici sotto tensione

2) DPI di terza categoria

- Maschere antigas - Autorespiratori - dispositivi anticaduta

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 Nota 4: L’Accordo Stato Regioni del 22/02/12, in vigore dal 12/03/13, elenca le attrezzature di lavoro per le quali si richiede un’abilitazione degli operatori:

1. piattaforme di lavoro mobili elevabili; 2. gru a torre; 3. gru mobile; 4. gru per autocarro; 5. carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:

a. carrelli semoventi a braccio telescopico; b. carrelli industriali semoventi; c. carrelli / sollevatori/ elevatori semoventi telescopici rotativi

6. trattori agricoli o forestali 7. macchine movimento terra:

a. escavatori idraulici; b. escavatori a fune; c. pale caricatrici frontali; d. terne; e. autoribaltabili a cingoli;

8. pompe per calcestruzzo NB: la formazione specifica definita dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/12 non sostituisce quella obbligatoria rivolta a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 (vedi precedenti note). Per ogni tipologia di attrezzatura sopra elencata l’Accordo Stato Regioni del 22/02/12 definisce (in Allegato 3) i contenuti minimi dei corsi di formazione, articolati in moduli teorici e pratici, verifiche intermedie e verifiche finali. L’abilitazione ha validità 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato e l’aggiornamento deve essere effettuato mediante partecipazione ad uno specifico corso della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore relative ai moduli pratici, come definiti all’interno dell’Accordo (Allegati 3 e successivi). Il modulo giuridico normativo può essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature similari. Nota 5: La formazione di dirigenti e preposti può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. La durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione, nonché l’aggiornamento dei preposti e dirigenti è disciplinato dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 n. 221. L’applicazione dei contenuti dell’Accordo, seppur facoltativa, costituisce comunque corretta applicazione dell’art 37, comma 7, del D.Lgs 81/2008. Preposto La formazione del preposto deve comprendere la formazione dei lavoratori (vedi nota 2 precedente) e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti è 8 ore. Dirigente La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in 4 moduli. La durata minima della formazione è di 16 ore. AGGIORNAMENTO: Preposti e Dirigenti: ogni 5 anni corso di durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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E' stata eseguita la riunione per l'anno trascorso?

SI'

SI'

L'azienda è conforme.

A7Articolo 35 - Riunione periodica del SPP

N.C.

L'azienda o unità produttiva ha più di 15 dipendenti?

Art. 35

NO

NO

Sono stati redatti verbali scritti e gli stessi sono a disposizione dei partecipanti?

SI'

N.C. Art. 35

NO

Non obbligatoria la riunione annuale.

Obbligatoria riunione annuale o in occasione di significative

variazioni del ciclo produttivo

1. ALLA RIUNIONE PARTECIPANOa) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente;

d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sot topone all'esame dei partecipanti:

a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3; b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;

c) programmi di formazione e informazione; d) andamento infortuni

NOTA: nel corso della riunione possono essere individuatI:a) codici di comportamento e buone prassi per la prevenzione

b) obiettivi di miglioramento

Documentazione di riferimento

Tipo Caratteristiche

"Lettera convocazione riunione periodica o straordinaria"

Deve essere specificato l’ordine del giorno della riunione che deve in ogni caso comprendere:

a) analisi dello stato infortunistico; b) proposte di aggiornamento del DVR c) analisi dei DPI d) analisi della relazione sanitaria e) proposte per la formazione

"Verbali informazione e formazione"

Devono comprendere: a) argomento dell’incontro o del corso; b) data e luogo dell’incontro o del corso; c) nome del relatore; d) nomi e firme dei partecipanti; e) verbale eventuale discussione.

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Documentazione di riferimento Tipo Caratteristiche

"Relazione sanitaria"

Deve comprendere: a) relazione del medico sull’ambiente di lavoro b) dati biostatistici aggregati c) segnalazione di eventuali situazioni particolari.

"Verbali consegna DPI" Devono essere datati e firmati dal lavoratore.

“Certificazioni DPI” Deve essere disponibile la certificazione CE di tutti i DPI, per quelli salvavita (maschere antigas, dispositivi anticaduta autorespiratori…) devono essere presenti le istruzioni per l’uso e l’evidenza della formazione impartita ai lavoratori.

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E' stata verificata l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore (nota 2)?

SI'

Conforme

A8Art. 26: contratto d'appalto, contratto d'opera, co ntratto di somministrazione

N.C. D.Lgs. 81/08 art. 26.1

NO

E' stata verificata la regolarità contributiva ed assicurativa del

eprsonale dell'appaltatore (nota 3)?

SI'

N.C. D.Lgs. 81/08 art. 26.1

NO

L'appaltante ha comunicato eventuali rischi specifici presenti?

SI'

N.C. D.Lgs. 81/08 art. 26.2

NO

CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 26Le norme si applicano ai contratti d'appalto e contratti d'opera e di somministrazione di lavori, servizi, e forniture (ad esempio installazione

impianti, pulizie, manutenzioni...), è esclusa dal campo di applicazione l'erogazione di servizi essenziali (utenze EE, telefono, ...). NON rientrano nel campo di applicazione i servizi di natura intellettuale, la mera fornitura di materiali o attrezzaturenonchè i lavori o servizi

la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cangerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla rpesenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Il DL committente ha elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (nota 4)?

SI'

N.C.D.Lgs. 81/08 art. 26,

commi 2, 3, 5

NO

Il DUVRI è stato messo a disposizione di eventuali subappaltatori?

SI'

N.C.D.Lgs. 81/08 art. 26,

commi 2 e 3

NO

Sono computati i costi per la sicurezza (nota 5) e messi a disposizione degli RLS?

SI'

N.C. D.Lgs. 81/08 art. 26.5NO

I lavoratori dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore o i lavoratori autonomi presenti in

azienda sono dotati di tesserino di riconoscimento?N.C.

NO

SI'

L'appalto riguarda interventi di ingegneria civile, ovvero è classificabile

come cantiere temporaneo (nota 1)?

SI'N.C.

NO

D.Lgs. 81/08 art. 26.8

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 Nota 1 : Art. 89, D.Lgs. 81/2008 Si definisce “cantiere temporaneo o mobile” qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’Allegato X. Allegato X: 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. N.d.R.: Tuttavia non è mai stato chiarito esattamente cosa si intenda per “intervento di ingegneria civile” né ora né in passato ai sensi del D.Lgs 494/96. Di fatto, la prassi comunemente seguita (sebbene non sia ratificata dal D.Lgs 81/08 né lo sia stata dal D.Lgs 494/96) per valutare se una lavorazione costituisca o meno un cantiere è la seguente:

L'oggetto dell'appalto è un lavoro edile o di ingegneria civile che richiede una DIA (art 22

DPR 380/01) o un Permesso di costruire (art 10 DPR 380/01)?

Si tratta di cantiere soggetto al capo IV del D.Lgs 81/08

Non si tratta di cantiere soggetto al capo IV del

D.Lgs 81/08

SINO

indipendentemente dal numero di ditte coinvolte nella lavorazione. Ciò pragmaticamente tiene conto anche del fatto che, in presenza di obbligo di Permesso di costruire, ma anche di semplice DIA, vengono coinvolti (anche mediante semplice comunicazione) gli Enti di Controllo (Comune, ASL) e quindi anche in presenza di eventuali dubbi è comunque raccomandabile considerare la lavorazione quale cantiere. Per completezza si segnala in ogni caso l’opportunità di verificare tale impostazione con gli enti di controllo competenti in quanto vi possono essere alcune variazioni locali nell’interpretazione sopra riportata. Se poi si trattasse di cantiere che coinvolge solo 1 ditta sono previste delle semplificazioni procedurali (mancato obbligo nomina Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori etc ), ma sempre di cantiere si tratta. Sono ad esempio attività che non rientrano nel campo d’applicazione dei “cantieri”:

- attività di smantellamento di impianti non sottoposta a DIA/Permesso di costruire e in assenza dei rischi elencati nell’allegato XI del D.Lgs 81/08;

- attività di installazione/smantellamento, manutenzione, e gestione di impianti elettrici, e macchinari Nota 2 verifica della idoneità tecnico-professionale 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Questi sono gli stretti obblighi di legge in termini documentali. In termini più ampi, invece, sempre rimanendo al tema della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, può essere opportuno chiedere, quale buona prassi, anche: 1. nome, cognome degli addetti che interverranno in azienda completi di codice fiscale, posizione INPS ed

INAIL; 2. estratto Libro Matricola / Libro Unico aggiornato (per capire se chi interverrà è tutto personale dell’azienda

appaltatrice oppure c’è subappalto)

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 3. copia del DURC per verificare posizione INPS ed INAIL e relativa regolarità contributiva e assicurativa,

accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del datore di lavoro della stazione ap-paltatrice in merito al corretto versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. In realtà ciò servirebbe solo in caso di presenza di ricusi da interferenza (per evitare di rispondere in soli-do con l’appaltatore nel caso di danni da interferenza ai lavoratori, di cui all’art 26.4 del D.Lgs 81/08), ma può essere considerata buona prassi anche in assenza di rischi da interferenza;

4. Inoltre, in base alle caratteristiche e alla tipologia/entità/durata dell’appalto, relativamente all’autocertificazione del punto 3 può essere opportuno specificare che siano forniti i seguenti elementi: - nome, titolo di studio e qualifica del personale; - dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in loca-

zione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative; - referenze specifiche di appalti analoghi per tipologia ed entità.

Ai fini assicurativi potrebbe essere utile, in particolare in caso di appalti significativi per entità e/o tipologia e/o durata, chiedere:

- copia dell’assicurazione per responsabilità civile dell’appaltatore in caso di danni alle proprietà dell’appaltante in caso di appalto che superi una determinata soglia definita dall’appaltatore;

- copia di assicurazione/garanzia fideiussoria con determinata durata a garanzia dell’opera realizzata. Nel caso in cui si configurino rischi da interferenza è importante valutare correttamente se sulla base delle specifiche attività dell’appaltatore e delle caratteristiche fisiche e di impiego delle specifiche aree dell’appaltante vi sia rischio da interferenza. In caso positivo è necessario descrivere adeguatamente tale ri-schio, identificando i relativi interventi di gestione e prevenzione e quantificando gli eventuali costi, da allegare al contratto. Se ai fini della predisposizione del DUVRI mancano alcune informazioni in merito alle modalità di esecuzione operativa dell’appalto è possibile chiederle all’appaltatore specificamente o mediante acquisizione del DVR. Nota 3

In realtà tale verifica è richiesta di fatto solo in caso di rischi da interferenza, ma è buona prassi verificare la regolarità contributiva e assicurativa anche negli altri casi, tramite acquisizione del DURC. Nota 4 Il DUVRI è un documento “dinamico”: va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. La Legge 98 del 09/08/13 Conversione in Legge del DecretoLegge 69/2013 (Decreto del Fare) prevede che siano “esclusi dalla predisposizione del DUVRI i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 umoni-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalal presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolarei di cui all’All. XI del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.” Nota 5 Il mancato calcolo degli oneri per la sicurezza può essere invocato come clausola di invalidità del contratto. Il calcolo riguarda esclusivamente i costi relativi all’appalto specifico, che non possono essere determinati a forfait o a percentuale, ma devono essere quelli effettivi per l’intervento. Non devono essere indicati come costi della sicurezza quei costi inerenti i rischi propri dell’impresa, come ad esempio le scarpe antinfortunistiche, la sorveglianza sanitaria, corsi di formazione… Nel caso di appalti ove manifestamente non vi sia rischio da interferenza (p.es. controllo periodico degli estintori) o non vi sia la necessità di adottare misure specifiche, in quanto già in essere (contratti di trasporto) indicare costi per la sicurezza nulli. Visitatori, prestatori d’opera intellettuale e tutt i i soggetti non soggetti a DUVRI (es. corrieri, appaltatori con rischio da interferenza nullo, manu tentori distributori bibite…): Nei loro confronti il Datore di Lavoro ha l’obbligo dell’informazione sui rischi presenti e le eventuali misure di protezione specifiche da adottare, compresi i percorsi sicuri e le norme di comportamento, nonché l’obbligo di protezione in caso di emergenza. Obblighi per i lavoratori autonomi

• utilizzare le attrezzature di lavoro conformemente alle disposizioni di cui al titolo III • munirsi di idonei DPI • munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le proprie generalità.

I lavoratori autonomi hanno facoltà, a proprio cari co di: � beneficiare di sorveglianza sanitaria � partecipare a corsi di formazione specifici

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

L'utilizzatore si è fatto carico degli obblighi prevenzionistici nei confronti

dei lavoratori in somministrazione (nota)?

N.C.

SI'

SI'

Conforme

A9Lavoratori atipici

N.C.

Pur trovandosi in situazione di impedimento l'azienda a assunto lavoratori in somministrazione?

D.Lgs. 81/08 art. 3 c. 5D.Lgs. 276/03 art. 21 c. 1

D.Lgs. 276/03 art. 20

NO

NO

Sono stati comunicati da parte del medico competente al fornitore i

protocolli per la visita preventiva di idoneita'?

SI'

N.C.L. 196/1997 art. 6, D.lgs.

81/08 art. 41

NO

Nel caso di distacco c'è evidenza che il distaccatariao abbia provveduto a tutti gli obblighi

prevenzionistici? Il distaccante ha informato il lavoratore sui rischi del distaccatario?

SI'

N.C.D. Lgs.. 276/03 art. 10, D.lgs. 81/08 art. 3 c 6

NO

DIVIETO FORNITURA LAVORO IN SOMMINISTRAZIONEe) a favore di imprese che non hanno effettuato effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1

994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni (NON SUSSISTE PIU' L'OBBLIGO DI DIMOSTRAZIONE PRESSO L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO)

Nei confronti dei lavoratori a progetto e coordinati continuativi operanti sul sito si applicano le

disposizioni di prevenzione e protezionei di cui al T.U.?

SI'

N.C.

D. Lgs. 276/03 art. 61, art. 409 CC, D.lgs. 81/08 art. 3

c. 7

NO

Le misure di prevenzione sono applicate anche nel caso di lavori

occasionali di tipo accessorio?

SI'

N.C.D. Lgs. 276/03 art. 6, D.lgs.

81/08 art. 3 c. 8

NO

Si è provveduto all'informazione e formazione dei lavoratori a domicilio e di quelli rientranti nel contratto collettivo proprietari fabbricati? Le

attrezzature eventualmente date in uso sono conformi alle disposizioni di cui al titolo III?

SI'

N.C.L 877/73, D.lgs. 81/08 art. 3

c. 9

NO

I lavoratori a distanza mediante collegamento informatico e telelavoro sono stati informati sulle politiche di sicurezza e salute? Viene applicato il Titolo VII? Le attrezzature date sono conformi ai requisiti di cui al Titolo III? Sono state

adottate misure per prevenire l'isolamento?

N.C.

NO

SI'

DPR 70/99; accordo europeo 17/07/02; D.Lgs. 81/08, art. 3 C.

10

Note: a) I lavoratori somministrati dal punto di vista della prevenzione e protezione, compresa la sorveglianza

sanitaria, sono a tutti gli effetti equiparati ai dipendenti. b) Qualsiasi mezzo, strumento o attrezzatura assegnato in uso a qualsiasi titolo deve essere reso conforme,

a cura del Datore di lavoro, ai richiesti requisiti di sicurezza.

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

La formazione degli addetti è conforme alla classificazione dell'azienda?

N.C.

SI'

Conforme

A10Gestione infortuni e primo soccorso

N.C.

Il MC partecipa all'indagine sugli infortuni e ha classificato l'azienda in base ai dati infortunistici nazionali pubblicati in G.U.

D: 388/03 art. 3

DM. 388/03 art. 1

NO

Le dotazioni di primo soccorso sono conformi alla classificazione dell'azienda (se del gruppo A e B cassette di primo soccorso,

se gruppo C pacchetto di medicazione)?

SI'

N.C. DM 388/03 art. 2

NO

In caso di rischi specifici sono a disposizione per i soccorritori esterni idonei DPI?

SI'

N.C. DM 388/03 art. 4

NO

I lavoratori che operano fuori dal perimetro dell'azienda o in luoghi isolati hanno pacchetto di medicazione e mezzo di

comunicazione di emergenza?

SI'

N.C. DM 388/03 art. 2

NO

Sono definite le procedure di coordinamento con il S. Sanitario?

SI'

N.C. D.M 388/03 art. 2

NO

Il registro infortuni è correttamente gestito(vedi nota)?N.C.

NO

N.C.Il DL ha organizzato il servizio di primo

soccorso tenendo conto dell'attività e delle dimensioni dell'azienda?

art. 45, D.Lgs. 81/08

SI'

NO

SI'

NO

Nota: Registro e statistiche infortuni E’ obbligatorio comunicare all’INAIL (art. 18, comma 1, lettera r)): � a fini statistici ed informativi, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico i dati e le informazioni

relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Tale obbligo decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4 (decreto che definisce le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP – Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro - da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo);

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 � a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro

superiore a tre giorni. Tale obbligo di comunicazione si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

Tale denuncia può essere effettuata in formato cartaceo utilizzando i Moduli messi a disposizione dall’INAIL, oppure on-line registrandosi sul sito www.inail.it, nella sezione “Punto cliente”. Inoltre, il T.U. prevede, tra gli obblighi del datore di Lavoro e del Medico, quello della trasmissione annuale a INAIL delle statistiche degli infortuni e delle medicazioni. Entro il 31/12/2009 dovevano essere definite le modalità di trasmissione di tali informazioni, ma ad oggi non sono ancora state emanate. Articolo 53 - Tenuta della documentazione 1. È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque

tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo. 2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione

devono essere tali da assicurare che: a) l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore

di lavoro; b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della

natura dei dati; c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone

responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;

d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;

e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;

f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;

g) sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.

3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l’accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.

4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l’eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza Stato Regioni e Province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE IN BASE AGLI INDICI D I INVALIDITA’ PERMANENTE DEL COMPARTO PRODUTTIVO • Gruppo A: stabilimenti a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, industria estrattiva, attività

con più di 5 lavoratori rientranti in comparti che presentano indici infortunistici (INAIL) per inabilità permanente (calcolati su base nazionale sul triennio precedente e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale) superiori a 4 (tipicamente edilizia, industria pesante, metallurgia…), agricoltura

• Gruppo B: tutti gli stabilimenti o aziende con più di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A • Gruppo C: tutti gli stabilimenti o aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

1. Guanti sterili monouso (5 paia). 2. Visiera paraschizzi

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). 4. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). 5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 7. Teli sterili monouso (2). 8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 9. Confezione di rete elastica di misura media (1). 10. Confezione di cotone idrofilo (1). 11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 13. Un paio di forbici. 14. Lacci emostatici (3). 15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 17. Termometro. 18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Obiettivi didattici e contenuti minimi formazione l avoratori designati al pronto soccorso - Gruppo A

OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMA TEMPI

Prima giornata MODULO A

totale n. 6 ore

Allertare il sistema di soccorso

a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.

Riconoscere un'emergenza sanitaria

1) Scena dell'infortunio; a) raccolta delle informazioni; b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro); b) stato di coscienza; c) ipotermia e ipertermia; 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio 4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.

Attuare gli interventi di primo soccorso

1) Sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale, c) massaggio cardiaca esterno; 2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso. a) lipotimia, sincope, shock; b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni allergiche; f) crisi convulsive; g) emorragie esterne post- traumatiche e tamponamento emorragico.

Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta Seconda giornata - MODULO B

totale n. 4 ore

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro

1) Cenni di anatomia dello scheletro. 2) Lussazioni, fratture e complicanze: 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 4) Traumi e lesioni toraco-addominali.

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in

ambiente di lavoro

1) Lesioni da freddo e da calore. 2) Lesioni da corrente elettrica. 3) Lesioni da agenti chimici. 4) Intossicazioni. 5) Ferite lacero contuse. 6) Emorragie esterne

Terza giornata - MODULO C

totale n. 6 ore Acquisire capacità di intervento

pratico

1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 4) Tecniche dì rianimazione cardiopolmonare. 5) Tecniche di tamponamento emorragico. 6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZ IONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO B e C

OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMA TEMPI Prima giornata - MODULO A

totale n. 4 ore

Allertare il sistema di soccorso

a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.

Riconoscere un'emergenza sanitaria

1) Scena dell'infortunio: a) raccolta delle informazioni; b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro), b) stato di coscienza; c) ipotermia ed ipertemia. 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. 4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.

Attuare gli interventi di primo soccorso

1) Sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell'infortunata e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno; 2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: a) lipotimia, sincope, shock; b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni allergiche; f) crisi convulsive; g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.

Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta Seconda giornata MODULO B

totale n. 4 ore

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro

1) Cenni di anatomia dello scheletro, 2) Lussazioni, fratture e complicanze. 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 4) Traumi e lesioni toraco addominali.

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro

1) Lesioni da freddo e da calore. 2) Lesioni da corrente elettrica, 3) Lesioni da agenti chimici. 4) Intossicazioni. 5) Ferite lacero contuse. 6) Emorragie esterne.

Terza giornata - MODULO C

totale n. 4 ore

Acquisire capacità di intervento pratico

1)Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 3) Principali tecniche di primo soccorso ella sindrome respiratoria acuta. 4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmnonare. 5) Principali tecniche di tamponamento emorragico. 6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 7) Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

E' stato individuato il responsabile per il controllo dell'applicazione delle norme

antifumo?

Sono stati esposti gli avvisi di divieto di fumo, riportatnti il nominativo del responsabile per l'applicazione?

N.C.

SI'

SI'

A11Luoghi di lavoro - Tutela della salute dei non fuma tori

E' stato istituito il divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico? (nota 1)

NO

NO

NO

NO

E' stato predisposto locale per i fumatori?

SI'

DPCM 23/12/03 Il locale è conforme ai requisiti (nota 2)?

SI'

AZIENDA CONFORME

L. 3 2003 art. 51, Art. 4 direttiva nazionale

14/12/95, Circ. 17/12/04

SI'

NO

N.C.

Nota 1 i locali di lavoro sono assimilati ai locali aperti al pubblico (Circ. Ministero Sanità 17/12/04) Nota 2 DPCM 23/12/03: caratteristiche dei locali da fumo. ALL. 1 - REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNE SSI AL DIVIETO DI FUMO. 1. I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera b) della legge 16/01/03, n. 3 devono essere

contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove e' vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali: a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati; b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura; c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10; d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.

2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove e' vietato fumare. L'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare e' pari a 30 litri/secondo per ogni persona che puo' essere ospitata nei locali in conformita' della normativa vigente, sulla base di un indice di

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

affollamento pari allo 0,7 persone/mq. All'ingresso dei locali e' indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.

3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.

4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell'art. 51 della L 16/01/03, n. 3, deve comunque essere inferiore alla meta' della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non e' riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonche' dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.

6. La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo, i certificati di installazione comprensivi dell'idoneita' del sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorita' competente.

7. Nei locali in cui e' vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneita' sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.

8. Nelle strutture con piu' locali, oltre al modello di cartello riportato al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE».

9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneita' di cui al punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI».

10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti, per le ragioni di omogeneita' di cui al punto 7, la dizione: «VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE», che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.

11. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti non e' idoneo all'applicazione della normativa di cui all'art. 51 della L.16/01/03, n. 3.

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

B AMBIENTI DI LAVORO, IMPIANTI, MACCHINE E ATTREZZATU RE

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

D. Lgs. 81/08, Tit. II, All. IV

Le vie di transito dei mezzi sono, ove necessario, delimitate da barriere?

Ove esiste il rischio di caduta dall'alto sono installati idonei parapetti? Dislivelli limitati come

rampe di carico, ribalte e simili, sono adeguatamente segnalate?

SI'

SI'

SI'

B1Ambienti di lavoro

Sono chiaramente delimitati gli spazi di lavoro e le vie di transitodei mezzi di

movimentazione?

SI'

NO

NO

NO

NOLe vie di transito e le postazioni di lavoro sono adeguatamente protette da proiezioni di fluidi,

schegge, temperature anomale?

SI'

I pavimenti presentano rischi di inciampo o scivolamento?

SI'

Gli ambienti sono idonei dal punto di vista climatico e microclimatico e dal punto di vist della qualità dell'aria?

SI'

Gli ambienti sono adeguatamente illuminati?

SI'NO

Le uscite di sicurezza sono in numero adeguato e praticabili?

SI'

Conforme

NO

NO

NO

N.C.

SI'N.C.

SI'N.C.

SI'N.C.

SI'N.C.

SI'N.C.

SI'N.C.

SI'

N.C.

NOTutti i locali e gli ambienti sono conformi ai

regolamenti locali di igiene? Sono autorizzati i locali sotterranei?

SI'

SI'N.C.

E' indicata la portat di scaffali e soppalchi, i materiali sono depositati in modo da non

presentare pericoli di crollo?

SI'

NO

SI'N.C.

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 Note: • ove può essere necessario accedere a silos, condotte e simili verificare la presenza di procedura per

l’accesso a spazi confinati • in caso di presenza di amianto (confinato o in coperture di fibrocemento) verificare la presenza della

procedura di gestione e manutenzione, consigliabili analisi negli ambienti di lavoro. • ove possa essere probabile la presenza di gas o vapori irrespirabili, tossici, infiammabili, esplosivi, nocivi

o dove si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione; è necessario inoltre verificare l’idoneità della ventilazione, consigliabile l’impiego di rilevatori di gas.

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

L'azienda è con form e.

B 2 D ispositiv i d i pro tezione ind iv iduale

I D PI sono conform i ai d isposti del D .Lgs. 475/1992 (m arcatura C E)?

SI'

S I'

I DP I sono stati scelti in base alla Valutazione del rischio, a lla frequenza di esposiz ione, alle

caratteristiche del lavoratore, delle prestazioni del d ispositivo?

Punto 3, a ll. V III, D .Lgs. 81/08

NO

NC

Sono state defin ite le procedure per il m antenim ento in effic ienza dei DPI?

SI'

NO

Sono stete fornite ai lavoratori le is truzioni necessarie per l'im piego dei DPI, o adeguate

form azione nel caso di D PI di uso critico (D ispositivi d i III categoria secondo il D .Lgs.

475/92 e otoprotettori)?

SI'

N O

Sono state attivate le procedure per l'accertam ento dell'ottem peranza dell'obbligo di

uso da parte dei lavoratori?

SI'

N O

N O

N C

N C

NC

N C

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

SI'

E' stata eseguita la valutazione dei rischi per lavori temporanei a quote

superiori a 2 m?

NO

B3Lavori in altezza

E' previsto l'impiego di scale a pioli o sistemi di ritenuta a fune solo se non sia

possibile ricorrere a soluzioni stabili?

NO

N.C.

I ponteggi sono conformi ai previsti requisiti, ne è stata eseguita la verifica

di stabilità?

SI'

SI'

L'azienda è conforme.

Sono prese le necessarie misure per assicurare la stabilità delle scale a pioli?

Le scal eportatili sono omologate secondo la norma EN 131?

NO

NO

Il montaggio dei ponteggi è eseguito, sotto la sorveglianza di un preposto, da

personale adeguatamente formato?

SI'

SI'

Il piano di montaggio del pontegggio è stato redatto da persona competente?

artt. da 111 a 117, all. XIX, XX, XXI, D.Lgs.

81/08

NO

NO

SI'

E' stata fornita idonea formazione, specificatamente nel caso di impiego di

dispositivi a fune?

NO

E' stato definito ed esposto il progamma dei lavori?

SI'

SI'

Tutti i dispositivi di sicurezza sono marcati CE? (nota)

NO

NO

E' stato predisposto idoneo servizio di sorveglianza?

NO

SI'

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

Nota : il campo di applicazione tipico degli articoli da 111 a 117 è l’edilizia, infatti gli allegati di riferimento (XIX, XX, XXI) riprendono le norme previgenti senza modifiche di rilievo, come il DPR 164/56. Nelle ordinarie attività produttive occasionalmente possono verificarsi condizioni di rischio, in particolare l’impiego di scale portatili, trabattelli, accesso a postazioni elevate.

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

Norme EN 12100/1-2, DPR 459/96, D. Lgs. 81/08 all. V

Gli organi lavoratori, se accessibili, sono protetti da barriere interbloccati e

adeguatamente segnalati?

Le protezioni nei confronti dei rischi da proiezioni di schegge o fluidi sono

adeguate?

SI'

SI'

SI'

B4-1Macchine e attrezzature - principi generali

Gli organi in movimento (trasmissioni, motori...) sono inaccessibili?

SI'

NO

NO

NO

NOParti calde o a bassa temperatura sono

rese inaccessibili, o se accessibili, segnalate?

SI'

Gli accessi a macchinari complessi sono dotati di interblocchi di sicurezza

(nota)?

SI'

Posti di lavoro a quota elevata sono dotati di parapetti e sono accessibili con sicurezza (scale

alla marinara con gabbie di protezione, scale fisse, ecc.)?

SI'

I comandi sono progettati e manutenuti in modo da impedire azionamenti

involontari (nota)?

SI'NO

Sono adeguatamente segnalati i rischi residui, nascosti? Sono adeguatamente segnalate le informazioni di sicurezza?

SI'

segue

NO

NO

NO

N.C.

SI'N.C.

SI'N.C.

SI'N.C.

SI'N.C.

SI'N.C.

SI'N.C.

SI'

N.C.

NOSono disponibili istruzioni d'uso e/o manuali d'uso

CE? Sono stati portati adeguatamente a conoscenza degli operatori?

SI'

SI'

N.C.

Le macchine preesistenti al settembre 1996 e ricondizionate, le macchine marcate CE

modificate, le macchine o gli impianti autocostruiti sonon stati marchiati CE??

N.C.NO

SI'

RINA SERVICES S.p.A. pag 51 di 226 Check list di conformita’ normativa Rev. n° 17

Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 Nota 1 • Gli accessi a impianti complessi (linee automatiche ecc.) devono essere interbloccati con l’alimentazione

della linea in modo tale che il riavviamento sia possibile solo dopo riarmo dei comandi • I comandi bimanuali devono essere costruiti e installati in modo da non essere escludibili (distanza tra i

pulsanti non inferiore a 250 mm, pulsanti a guardia chiusa…) • Le chiavi dei selettori di modalità, quando l’operazione può generare condizioni di pericolo (es.

esclusione di interblocchi o di altre sicurezze) devono essere asportate dai quadri di comando. • Devono essere presenti avvisi di azionamento di macchinari complessi • Ove presenti più operatori devono essere installati sistemi di comando a uomo presente. • Qualora le attrezzature richiedano, per il loro impiego, conoscenze o responsabilità particolari in

relazione ai loro rischi specifici il Datore di Lavoro prende le misure necessarie affinchè l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati, che abbiano ricevuto informazione, formazione e addestramento adeguati.

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

Sono state adottate misure tecniche e organizzative volte alla minimizzazione dei

rischi, sono state adottate misure per prevenire un uso improprio di macchine e

attrezzature?

SI'

SI'

L'azienda è conforme.

B4-1 - segue

Macchine e attrezzature sono idonee al lavoro da svolgere e adeguate alla

normativa antinfortunistica?

NO

NO

N.C.

Le attrezzature sono installate e impiegate secondo le istruzioni del

fabbricante e le norme di buona tecnica?

SI'

SI'

Macchine e attrezzature sono state scelte tenendo conto dell'impiego, dei rischi

presenti in ambiente di lavoro, dei rischi specifici, vengono regolarmente manutenute?

D.Lgs. 81/08 - all. V

NO

NO

Macchine e attrezzature detenute in uso* non di proprietà dell'azienda sono

conformi alla normativa antinfortunistica?

SI'

Artt. 22, 23, 24, D.Lgs. 81/08

NO

Macchine o attrezzature date in uso* a qualsiasi titolo sono conformi alla

normativa antinfortunistica?

SI'

NO

Art. 72, D.Lgs. 81/08

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

* Si intendono “detenute in uso” le macchine non di proprietà ma detenute ad altro titolo: noleggio, prestito d’uso, locazione finanziaria. In tal caso l’onere dell’adeguamento spetta al proprietario della macchina. Le macchine detenute in uso, se non marcate CE, devono essere corredate di una perizia giurata, a cura del proprietario della macchina, che ne attesti al corrispondenza ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V. Se la macchina è marcata CE, sarà necessario richiedere una dichiarazione in cui si attesti che la macchina marcata CE non ha subito modificazioni significative rispetto alla data della prima immissione sul mercato/in servizio. Inoltre è sempre necessario che la macchina sia accompagnata da istruzioni d’uso e Manuale di uso e manutenzione. * Si intendono “date in uso” le macchine cedute a qualsiasi titolo dal Datore di Lavoro: noleggio, prestito d’uso, locazione finanziaria, vendita, escluso il caso in cui il compratore sia un rivenditore di macchine e attrezzature usate. In quest’ultimo caso l’adeguamento della macchina è onere dell’acquirente. N.B. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati e, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73. 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

RINA SERVICES S.p.A. pag 53 di 226 Check list di conformita’ normativa Rev. n° 17

Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

Art. 28, 29, D.Lgs. 81/08

La macchina, attrezzatura o insieme è stata autocostruita o assemblata o

modificata autonomamente dopo il 24/9/1996?

Se esistente al 24/9/1996 è stata modificata in data successiva?

SI'

SI'

B 4-2 Macchine e attrezzature - marcaturaCE

La macchina, attrezzatura o insieme è stata immessa sul mercato dopo il

24/9/1996? (nota 1)

D.P.R. 459/1996D. Lgs. 17/2010

(nota 1)

SI'

NO

NO

NO

NO

NO

La macchina, insieme o attrezzatura è marcata CE?Sono stati rilasciati dal fabbricante o venditore il

libretto d'uso e la dichiarazione CE?

SI'

D.P.R. 459/1996 D. Lgs. 17/2010(nota 1) (nota 2)

E' stata eseguita l'analisi del rischio?

D.P.R. 459/1996 D. Lgs. 17/2010

(nota 1)

Vedi Valutazione macchine "Non CE"

NC

NC

SI'

NO

SI'

MACCHINA, ATTREZZATURA O INSIEME SOGGETTI A

MARCATURA CEVedi procedura "Marcatura

CE" per macchine autocostruite.

NOE' stata eseguita l'analisi del rischio

residuo? (nota 3)

SI'

NO

Sono stati forniti i Dispositivi di Protezione Individuale consigliati dal fabbricante e/o dedotti

dall'analisi del rischio residuo?

AZIENDA CONFORME

Art. 18, D.Lgs. 81/08

Il manuale d'uso e i risultati delle analisi del rischio residuo sono stati portati a conoscenza

degli addetti?

SI'

NO

RINA SERVICES S.p.A. pag 54 di 226 Check list di conformita’ normativa Rev. n° 17

Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 Nota 1 Il DPR 459/96 è stato formalmente abrogato dal D. lgs. 17/2010 (di recepimento della nuova Direttiva macchine 2006/42/CE), entrato ufficialmente in vigore a partire dal 06/03/2010, tuttavia viene comunque richiamato in quanto riferimento importante per tutte le macchine immesse sul mercato prime dell’entrata in vigore della nuova Direttiva macchine. Pertanto per le macchine immesse sul mercato: � prima del 24/09/1996 si applicano i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato V del D. lgs. 81/08

(vedi scheda B4-3); � tra il 24/09/1996 ed il 29/12/2009 (data di entrata in vigore della nuova Direttiva Macchine) si applicano i

requisiti stabiliti dal DPR 459/96; � a partire dal 30/12/2009 si applicano i requisiti stabiliti dalla nuova direttiva macchina (ora recepiti dal D.

lgs. 17/10).

La Direttiva 2006/45/CE si applica alle macchine (in senso lato) costituite da (art.1.1): • macchine (in senso stretto); • attrezzature intercambiabili (già comprese nella Dir 98/37/CE); • componenti di sicurezza; • accessori di sollevamento (dove la DIR 98/37/CE già definiva i requisiti essenziali di sicurezza) soltan-

to se immessi sul mercato separatamente; • catene, funi e cinghie destinate ad essere incorporate in prodotti per il sollevamento oggetto della di-

rettiva stessa (nuova introduzione ); • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; • quasi-macchine (insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che da soli non sono in grado di

garantire un`applicazione ben determinata - nuova introduzione ). • ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e cose e ascensori con velocità non su-

periore a 0.15 m/s; • apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto progettate esclusi-

vamente a fini tecnici o industriali (in precedenza esclusi perché considerate armi da fuoco)

La nuova Direttiva macchine inoltre modifica la definizione di macchina come segue: � insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla

forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata (vengono ora incluse quindi anche le macchine prive di un sistema di azionamento, ad esempio prive del motore);

� insieme al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;

� insieme pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione (ad esempio una gru da montare su un autocarro o scarrabile è considerata una macchina);

� insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;

� insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.”

Nota 2 Tecnicamente l’assenza di marcatura CE o l’assenza di manuale d’uso è una violazione compiuta dal fabbricante, o dal suo mandatario all’interno della CE, tuttavia chi acquista la macchina deve accertarsi della sua rispondenza alla normativa, quindi della presenza della marcatura CE, che costituisce presunzione di conformità, e degli allegati obbligatori, e in caso non acquistarla.

Nota 3 La marcatura CE costituisce presunzione di conformità alle prescrizioni minime di sicurezza definite nel DPR 459/96 o nel D. lgs. 17/2010, l’utilizzatore è sempre tenuto all’esecuzione dell’analisi del rischio, soprattutto di quello residuo, e ad adottare le misure di protezione ritenute necessarie. Nel caso di palese violazione della Direttiva, quindi se il difetto sia rilevabile nel corso di una normale analisi dei rischi (es. mancanza di barriere di protezione), l’utente diviene responsabile dell’impiego della macchina. Nel caso il difetto non sia rilevabile e ne discenda un infortunio il D.L. non è da ritenersi responsabile.

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

Art. 28, 29, D.Lgs. 81/08

La macchina, attrezzatura o insieme era in uso prima del 24/9/1996?

B4-3Macchine e attrezzature - non soggette a marcatura CE

NO

E' stata eseguita l'analisi del rischio residuo; sono stati eseguiti gli eventuali

adeguamenti emergenti dalla valutazione?

Obbligo marcatura CE,D.P.R. 459/1996

NOI risultati dell'analisi del rischio residuo sono stati portati a conoscenza degli

addetti?

SI'

Art. 18, D.Lgs. 81/08

NO

Sono stati forniti i Dispositivi di Protezione Individuale dedotti dall'analisi del rischio residuo?

Soggetta a marcatura CE

La macchina, attrezzatura o insieme sono conformi ai requisiti minimi di sicurezza?

titoli III, IV, VI, d.lgs. 81 all. V

NC

La macchina, attrezzatura o insieme è conforme alla

normativa

SI'

SI'

NO

SI'

SI'

NO

Sono state redatte istruzioni per l'uso?

SI'NO

Le istruzioni sono state portate a conoscenza dei lavoratori?

SI'

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

Art. 28, 29

La macchina, attrezzatura o insieme è stata autocostruita o assemblata o modificata autonomamente dopo il

24/9/1996?

B4-4Marcatura CE per macchine, attrezzature o insiemi a utocostruiti

NO

E' stata eseguita l'analisi del rischio residuo; sono stati eseguiti gli eventuali

adeguamenti emergenti dalla valutazione?

D.P.R. 459/1996 (Direttiva Macchine)

D. lgs. 17/2010(nota 1)

Art. 18

NO Il manuale d'uso e i risultati dell'analisi del rischio residuo sono stati portati a

conoscenza degli addetti?

SI'

NO

Sono stati forniti i Dispositivi di Protezione Individuale dedotti dall'analisi del rischio residuo?

Vedi Valutazione macchine "Non CE"

La macchina, attrezzatura o insieme srispetta i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela

della salute?

SANZIONE PENALE

D.P.R. 459/1996 (Direttiva Macchine)

D. lgs. 17/2010(nota 1)

valutazione incompleta, sanzionabile penalmente

AZIENDA CONFORME

SI'

SI'

NO

SI'

SI'

Sono stati redatti fascicolo tecnico, libretto d'uso e la dichiarazione CE ed è stata

apposta la marcatura CE ?

SI'

NO

Nota 1: successivamente al 29/12/2009 si applica la nuova Direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE recepita con D. lgs. 17/2010) pertanto i requisiti minimi di sicurezza, le modalità di valutazione del rischio e di redazione del fascicolo tecnico sono quelle del nuovo Decreto. Si veda anche la nota al paragrafo B4-2 relativamente alle nuove definizioni di macchina.

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

Sono state valutate le emissioni dei mezzi di trasporto in rapporto alle condizioni dell'ambiente di lavoro?

I carrelli elevatori sono stati adeguati secondo le linee guida ISPESL di cui al

D.Lgs. 359/99?

SI'

SI'

SI'

B5Mezzi di trasporto

I mezzi di trasporto meccanici sono dotati dei dispositivi di sicurezza

previsti?

SI'

NO

NO

NO

NOE' stata valutata l'ergonomia e

sicurezza dei posti di manovra dei mezzi?

SI'

Gli operatori sono autorizzati, abilitati e formati all'impiego dei mezzi?

All. V, D.Lgs. 81/08

SI'

All. VII, D.Lgs. 81/08Vengono eseguite le verifiche periodiche?

SI'

Gli operatori impiegano i DPI a disposizione?

SI'

NOé stato valutato il rischio di

travolgimento di pedoni o collisione tra mezzi di trasporto meccanici?

SI'

SEGUE

All. V, D.Lgs. 81/08

NO

NO

NO

N.C.

Scheda A6 - formazione

Scheda B2 - DPI

D.Lgs. 81/08, Titolo II, All. IV

D.Lgs. 81/08, Tit. II, All. IV

RINA SERVICES S.p.A. pag 58 di 226 Check list di conformita’ normativa Rev. n° 17

Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

SI'SI'

SI'

NO

L'AZIENDA E' CONFORME

Sono state individuate le azioni correttive per ridurre il rischio?

SI'

SI'

NO

E' stato redatto il piano di adeguamento?

B5 - segue

Sono state definite le procedure per l'uso di mezzi di trasporto e attrezzature

semoventi?

NO

N.C.

D.Lgs. 81/08, art. 41 c. 4, accordo Stato-

Regioni 30/10/07

D.Lgs. 81/08, art. 15, 18

I conduttori di mezzi semoventi sono sottoposti ai previsti controlli sull'uso di

sostanze psicotrope? (vedi nota)

NO

SI'

SI'

Nota : per mezzi di trasporto semoventi si intendono muletti e mezzi in genere con conduttore a bordo, non sono stati presi in esame ascensori e montacarichi in quanto impianti soggetti a omologazione con rischi prevedibili e controllati in sede di procedura omologativa, e quindi considerabili intrinsecamente sicuri. Dotazioni di sicurezza dei carrelli elevatori: � lampeggiante giallo � cicalino di retromarcia � Cintura di ancoraggio dell’operatore se non presente cabina chiusa o struttura tipo ROPS, cioè

antiribaltamento (la cintura di sicurezza deve essere usata, non semplicemente installata! n.d.r.) � Schermo di protezione frontale per rendere inaccessibili i dispositivi di sollevamento L’obbligo dei controlli per l’impiego di alcool e sostanze psicotrope vige anche per gli autisti in possesso di patente superiore alla b. Nota 2 : Ai sensi del DM 14/01/2014 Prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione dei carrelli elevatori, traspor-tatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltua-ri spostamenti a vuoto o a carico i carrelli elevatori, trattori o trasportatori di cui all’art 58.2 del D.Lgs 285/92 (Codice della Strada), non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione, possono circolare su strada se: 1. Ai fini di quanto stabilito all’art. 1, il carrello: a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati:

• nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbal-zi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabi-le); pneumatici ammessi;

• anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell’omologazione se di tipo termico;

b) deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine opera-trici di cui all’art. 58, comma 2, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e del dispositivo supplementare di cui all’art. 266 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495;

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 c) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnala-re l’ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta; d) deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo; e) deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo; g) deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica; f) deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e s.m.i. (di-rettiva macchine); h) deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quan-do sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell’allegato tecnico al DM 14/06/1985 e l’ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo. Art. 3. 1. I trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h.

Art. 4. 1. L’Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, al quale va presentata la domanda per l’autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvederà, previo benestare dell’Ente proprietario del-la Strada, a rilasciare al richiedente un’autorizzazione su un modello conforme al fac-simile allegato al presen-te decreto. 2. Detta autorizzazione avrà validità massima di un anno prorogabile.

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

DPR 459/96, DPR 547/55

B6Apparecchi di sollevamento

Gli apparecchi di portata > 200 kg sono stati regolarmente omologati o messi in servizio (nota)?

SI'

D. Lgs. 81/08 all. VIIVengono regolarmente eseguite le verifiche periodiche (Nota)?

SI'

D. Lgs. 81/08, Art. 36, 37, 71, comma c)Gli operatori sono stati adeguatamente

formati?

SI'

Allegti XXIX, XXX, XXXI, XXXII

NO

Sono conosciuti i codici di comunicazione gestuale?

SI'

Conforme

NO

NO

NO

SI'N.C.

SI'N.C.

SI'N.C.

SI'N.C.

All. XXV

NOsono esposte le istruzioni per il sollevamento

mediante l'impiego di accessori (carico ammissibile in base all'angolo tra le funi...)?

SI'

SI'N.C.

DPR 459/96

NO

Gli accessori di sollevamento sono marcati?

SI'

SI'N.C.

D. Lgs. 81/08 all. VII

NOFuni, catene e accessori di

sollevamento sono sottoposti a verifica trimestrale?

SI'

SI'N.C.

N.C.I conduttori di mezzi di sollevamento con uomo a

bordo sono sottoposti ai previsti controlli sull'uso di sostanze psicotrope?

D. Lgs. 81/08, art. 41 c. 4, accordo Stato-

Regioni 30/10/07

SI'

NO

Nota: Messa in servizio di apparecchi di sollevamento (procedura applicabile anche a ponti sviluppabili, idroestrattori e centrifughe) Gli apparecchi di sollevamento già immessi sul mercato o messi in servizio, per i quali, nel periodo compreso tra il 01/12/1993 e la data di entrata in vigore del D.P.R. 459/96, è stata presentata all’ ISPESL domanda di omologazione non ancora respinta, si intendono legittimamente immessi sul mercato o messi in servizio se:

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 a) l’ ISPESL conclude positivamente il procedimento di omologazione; b) l’interessato trasmette la dichiarazione di conformità ed il fascicolo tecnico previsti dal D.P.R. 459/96, nel

termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del detto D.P.R., all’ISPESL che procede alla archiviazione della istanza di omologazione, previa verifica della completezza della documentazione.

D.P.R. 459/96 (Art. 11 – Comma 3) Chiunque utilizzi apparecchi di sollevamento già soggetti alla disciplina di cui al Decreto Ministeriale 12/09/1959, messe in servizio successivamente all’entrata in vigore del D. P. R. 459/96, ha l’obbligo di denuncia all’ISPESL dell’avvenuta installazione della macchina. Gli apparecchi di sollevamento costruiti dal 21 settembre 1996 ad oggi conformi al D.P.R. n. 459/96 (Recepimento Direttive 89/392/CEE e successive modifiche, 98/37/CE) hanno l’obbligo di:

a) rilascio dichiarazione conformita’ b) marcatura CE c) denuncia a ISPESL di messa in servizio.

Verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento (applicabile anche a ponti sviluppabili, scale aeree, ponti mobili e sospesi, idroestrattori e centrifughe) La verifica è onere del datore di lavoro che la deve richiedere ad ASL o ARPA competente per territorio. Art. 71, comma 11): La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati. Le modalità di abilitazione dei soggetti per le verifiche periodiche sono stabilite con decreto da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Attrezzatura Periodicità verifica Scale aeree ad inclinazione variabile annuale Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato annuale Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano biennale Ponti sospesi e relativi argani biennale Carrelli semoventi a braccio telescopico annuale Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne biennale Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente annuale Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni.

annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

triennale

N.d.R.: ATTUALMENTE gli apparecchi di sollevamento manuali di portata superiore a 200 kg non sono sottoposti né a denuncia ISPESL né a verifica da parte di ASL e non devono essere dotati di libretto. La situazione operativa potrà mutare in seguito all’approvazione del decreto di cui al l’art. 71.13 del D.Lgs 81/08.

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

Vedi nota per apparecchi di sollevamento

B7Scale aeree su carro, ponti sviluppabili, ponti sos pesi.

OMOLOGAZIONE E VERIFICHE PERIODICHE

E' stata perfezionata la pratica omologativa presso ISPESL?

DM 12/9/1959, D. Lgs. 81/08 All. VII - (vedi nota per apparecchi di sollevamento)

NO

Sono eseguite le verifiche periodiche?

N.C.

N.C.

SI'

CONFORME ALLA NORMA

NO SI'

DM 12/9/1959, D.Lgs. 81/08, all. VII

Apparecchio di sollevamento (gru, carro-ponte, paranco) con portata inferiore a 200 kg o ad

azionamento manuale?

SI'

Apparecchio non soggetto a

omologazione.

NO

Vedi anche nota scheda B5

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

Nota 1 Verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento (applicabile anche a ponti sviluppabili, scale aeree, ponti mobili e sospesi, idroestrattori e centrifughe) La verifica è onere del datore di lavoro che la deve richiedere ad ASL o ARPA competente per territorio. D.Lgs 81/2008 Art. 71, comma 11): La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati. Le modalità di abilitazione dei soggetti per le verifiche periodiche sono stabilite con decreto da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto Attrezzatura Intervento/periodicità Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Verifica biennale Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Verifica triennale Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm

Verifica annuale

Circolare n. 23/2012 del 13/08/2012 Oggetto: D.M. 1 1 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodich e di cui all’ALL. VII del decreto legislativo 9 apr ile 2008, n. 81. nonché i criteri per l’abilitazione de i soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti. Punto 10. Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle at-trezzature di lavoro A) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in attuazio-ne di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito. 1. In caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche (piattaforme au-tosollevanti su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, idroe-strattori a forza centrifuga) e già in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, il datore di lavo-ro, decorsi i termini previsti dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica all’INAIL, secondo la procedura prevista dal punto 5.1.2 dell’Allegato II del D.M. 11.04.2011; ai sensi del punto citato, “la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell’obbligo di comunicazione all’INAIL”. L’INAIL provvederà all’effettuazione della prima verifica periodica secondo i tempi e le modalità previsti dal D.M. 11.04.2011. 2. In caso di attrezzature di lavoro, già assoggettate all’obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legisla-zione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comuni-care la messa in servizio all’INAIL (ex ISPESL), si possono individuare i seguenti casi:

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 a. Se l’INAIL ex ISPESL ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 a redigere il li-bretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997, l’attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in assenza della scheda i-dentificativa. b. Se prima della data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, l’attrezzatura di lavoro era già stata sottoposta a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA in assenza del libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla citata Circolare M.I.C.A. n. 162054/97, l’attrezzatura di lavoro continuerà ad essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima in assenza di libretto delle verifiche e di scheda identificativa. Qualora l’INAIL (ex ISPESL) non avesse assegnato o comunicato la matricola dell’attrezzatura al proprietario dell’attrezzatura di lavoro e all’ASL competente per territorio, l’INAIL provvederà a trasmetterla ai suddetti soggetti nel più breve tempo possibile, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l’immissione nella banca dati. 3. In caso di attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.M. 04.03.1982, già assoggettate all’obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e del-le Politiche Sociali, si possono individuare i seguenti casi: a) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabili-te dalla Circolare MLPS n. 9 del 12.01.2001, l’attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. b) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto l’attrezzatura sarà sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dal D.M. 11.04.2011. B) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito. Le attrezzature di cui al precedente punto 10.A.2 e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche so-stanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo. Al termine dell’iter omologativo, effettuato in via esclusiva dall’INAIL (ex ISPESL), dette attrezzature saranno sot-toposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Le attrezzature di cui al precedente punto 10.A.3 e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche so-stanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime di collaudo. Al termine del collaudo, da effettuarsi secondo le procedure del D.M. 04.03.1982, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Le attrezzature dì lavoro regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche suc-cessive alla prima. Nota: prima dell’entrata in vigore dell’All. VII del D.Lgs 81/2008 erano soggette a denuncia e verifica periodica ai sensi del DM 12/09/1959 gli idroestrattori e centrifughe con diametro del paniere > 50 cm. Pertanto per gli idroestrattori e centrifughe con diametro del paniere < 50 cm ma con prodotto diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) l’obbligo di verifica periodica deve intendersi come introdotto solo in seguito all’entrata in vigore dell’All. VII del D.Lgs 81/2008.

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

Nota 1 Campo di applicazione 1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza. 2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli ascensori a pantografo e gli altri ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide. 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento: a) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone; b) gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell'ordine pubblico; c) gli ascensori al servizio di pozzi miniera; d) gli elevatori di scenotecnica; e) gli ascensori installati in mezzi di trasporto; f) gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro;

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

g) i treni a cremagliera; h) gli ascensori da cantiere. 1. Le disposizioni si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato (sono considerati per “uso privato” anche gli impianti in edificio aperto al pubblico (ospedale, uffici), sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie di tramvie o funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tranviarie). 2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori e montacarichi: a) per miniere e per navi; b) aventi corsa inferiore a 2 m; c) azionati a mano; d) che non sono installati stabilmente; e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg. Nota 2 Contenuto della targa da esporre in cabina: 3. In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni: a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche; b) installatore e numero di fabbricazione; c) numero di matricola; d) portata complessiva in chilogrammi; e) numero massimo di persone. f) istruzioni per le chiamate di emergenza

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

Sono disponibili perizie di conformità (per gli impianti antecedenti al 13/03/90), progetti e

dichiarazioni di conformità per impianti e loro modifiche sostanziali (nota 2)?

impianti soggetti ai generici obblighi di sicurezza

SI'

B 10Impianti elettrici, impianti di terra, protezione s cariche

atmosferiche - generalità

Gli impianti rientrano nel campo d'applicazione della L. 46/90 (ora DM

37/08) - vedi nota 1

NO

NO

SI'

NOSe si eseguono interventi su linee in tensione sono presenti procedure di

lavoro?

SI'

D.Lgs. 81/08, art. 84, all. IX

NOGli edifici sono adeguatamente protetti

nei confronti delle scariche atmosferiche?

SI'

AZIENDA CONFORME

N.C.L. 46/90 sostituita dal

DM 37/08

L. 46/90 sostituita dal DM 37/08

N.C.

D.Lgs. 81/08, art. da 80 a 83, all. IX

NO

Gli impianti elettrici e le dotazioni sono conformi ai requisiti di sicurezza (nota 3)?

SI'

D.Lgs. 81/08, art. 82

Nota 1 Impianti rientranti nel campo di applicazione del DM 37/08 (ex 46/90) a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio. 3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della norma-tiva comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del pre-sente decreto (cioè il bordo macchine non rientra nel campo di applicazione.

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 Nota 2 E’ da intendersi sostanziale una modifica significativa dell’impianto, in termini di estensione, portate, potenze installate ecc. La posa di un nuovo punto luce o di una presa, la posa di una calata non è una modifica sostanziale; in tali casi non è obbligatorio il progetto, mentre lo è in ogni caso la dichiarazione di conformità. Nota 3

1. Le tecniche di riferimento sono le norme CEI, UNI, CENELEC, EN, ISO, IEC,. 2. Le distanze di sicurezza in rapporto alla tensione sono riportate nell’all. IX del d. lgs. 81/08. 3. Nelle cabine elettriche MT/BT verificare la presenza di: � Pedana isolante � Guanti isolanti � Fioretto (se presenti dispositivi di sezionamento e manovra “a giorno”) � Calzature isolanti � Illuminazione sussidiaria portatile o fissa. � Schema elettrico � Istruzioni di primo soccorso.

4. Verificare in particolare lo stato di conservazione dei quadri e le verifiche periodiche di funzionamento degli interruttori differenziali

5. Verificare l’idoneità di prese multiple, prolunghe e simili (in ambiente produttivo non devono essere presenti dispositivi di tipo civile, ma di tipo CEE 17 con protezione non inferiore a IP 44)

6. Lampade e utensili portatili devono essere del tipo a doppio isolamento o a bassa tensione (48 V)

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Sono eseguite le previste verifiche periodiche (biennali o qinquennali)?

N.C.

SI'

SI'

B11 Impianti di terra - utilizzatori

L'impianto di terra è omologato?

SI'

NO

NO

NOInterruttori differenziali o automatici

sono coordinati con l'impianto di protezione?

SI'

Conformità

DPR 462/01

PERIODICITA’ VERIFICHE (secondo DPR 462/01) 2 ANNI 5 ANNI Ambienti a maggior rischio in caso di incendio così come classificati dalla norma CEI 84-8 (classe del compartimento > 30, affollamento elevato, attività soggette a controllo dei VV.F. definite dal DPR 151/11)

X

Ambienti a rischio di esplosione di classe 0, 1, 20, 21 X Cantieri X Ambienti adibiti ad uso medico X Ambienti bagnati X Ambienti ordinari, ambienti a rischio di esplosione di classe 2, 22 X La verifica della resistenza di terra può essere eseguita:

- negli impianti a bassa tensione (400 V) di tipo TT con il metodo dell’anello di guasto - negli impianti con cabina di trasformazione, lato bassa tensione di tipo TN, con il metodo

voltamperometrico, o con la misura delle tensioni di passo e contatto.

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Sono eseguite le previste verifiche periodiche (biennali o quinquennali)?

N.C.

SI'

B12 Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche

L'impianto parafulmine è in possesso di omologazione?

NO

NO

SI'

Conformità

Vedi scheda B13

Vedi nota scheda precedente

L'attività è soggetta a obbligo di installare l'impianto in base a

provvedimenti legislativi o prescrizioni da parte degli enti?

SI'

L'edificio è risultato autoprotetto?Norme EN CEI 62305 -

1/4Non necessario

impianto di protezione

NO

NO

SI'

Nota : nel 2013 sono entrate in vigore le nuove versioni delle norme EN CEI 62305 1/2/3/4: • CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1) - in vigore dal 02.12.2013: Principi generali. Questa parte contiene le

informazioni relative al pericolo da fulmine, alle caratteristiche del fulmine e ai parametri significativi per la simulazione degli effetti prodotti dai fulmini.

• CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) - in vigore dal 01.03.2013: Valutazione del rischio. La valutazione del rischio secondo CEI EN 62305-2 si basa su un'analisi dei rischi stessi al fine di stabilire per prima cosa la necessità di una protezione contro i fulmini. Dopodiché viene stabilita la misura di protezione ottimale dal punto di vista tecnico ed economico. Infine viene determinato il rischio residuo rimanente.

Per motivi di praticità i criteri per la progettazione, l’installazione e la manutenzione delle misure di protezione contro il fulmine sono considerate in due gruppi separati: • CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) - in vigore dal 02.12.2013: Danno materiale alle strutture e pericolo per le

persone. Tratta la protezione di edifici e persone dai danni materiali e dal pericolo di morte, che potrebbero essere causati dall'effetto della corrente di fulmine oppure da scariche pericolose.

• CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) - in vigore dal 02.12.2013: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture. Tratta la protezione di edifici contenenti sistemi elettrici ed elettronici dagli effetti dei disturbi elettromagnetici (LEMP) prodotti dai fulmini.

Contemporaneamente alle Norme della serie CEI EN 62305 è stata pubblicata la Guida tecnica CEI 81-2 “Guida per la verifica delle misure di protezione co ntro i fulmini ”. Essa fornisce indicazioni per verificare la rispondenza alle Norme CEI EN 62305 delle misure di protezione contro i fulmini adottate a seguito della valutazione del rischio di una struttura. La Guida è indirizzata a chi, a qualsiasi titolo, è chiamato alla verifica dei sistemi di protezione contro i fulmini. Ai sensi dell’art. 29.3 del D.Lgs 81/08 “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata […] in relazione al grado di evoluzione della tecnica”, pertanto risulta necessario aggiornare la valutazione del rischio fulminazione da scariche atmosferiche secon do la nuova edizione della EN CEI 62305

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La procedura di controllo periodico prevede, per gli impianti ordinari, l’assegnazione dell’incarico ad un Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le verifiche della resistenza di terra da parte delle aziende produttrici o distributrici puo’ essere fatta da personale interno.

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Sono eseguite le previste verifiche periodiche?

N.C.

SI'

B14Impianti in ambienti con rischio da esplosione

Gli impianti sono in esecuzione AD o rispondenti ai requisiti di cui al DPR

126/98 e sono stati omologati?NO

NO

SI'

Conformità

Vedi scheda omologazione impianti

DPR 462/01, D. Lgs. 81, all VII

Si detengono o impiegano sostenze esplodenti o sono sono state individuate

zone ATEX di tipo 0, 1, 20, 21?

All. IV punto 5, All. XLIX, D.Lgs. 81/08

Non necessario impianti specifici

NOSI'

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B15Altri impianti soggetti a dichiarazione di conformi tà

(vedi scheda B10 nota 1)

N.C.

CONFORME ALLA NORMA

L. 46/90, DM 37/08Gli impianti rientrano nel campo di

applicazione della l. 46/90 (DM 37/08) - vedi nota 1 scheda B10

L. 46/90, DM 37/08Sono disponibili perizie di conformità (per gli impianti antecedenti al 13/03/90), progetti e dichiarazioni di

conformità per impianti e LORO MODIFICHE SOSTANZIALI (NOTA 2 scheda B10)

SI'

SI'

NOImpianti soggetti ai generici obblighi di

sicurezza

D. Lgs. 81/08, art. 18Per interventi su impianti che trattano sostanze pericolose (combustibili, infiammabili, gas tecnici,

tossici ecc) sono presenti procedure di lavoro?N.C.

NO

NO

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B16-1 - IMPIANTI IN PRESSIONE – GENERALITA’ Premessa: Nel 2000, con l’approvazione del D. Lgs. 93 (direttiva PED), si era iniziato un processo di modifica radicale delle norme di riferimento relative agli apparecchi in pressione e generatori di vapore. Tale processo si è concluso solo il 1/12/2004, con l’approvazione del DM 329, che ha rivoluzionato principi e procedure di omologazione e verifica degli apparati in questione. Il RD 824 del 1927, anche se non esplicitamente, è da ritenersi abrogato per quel che riguarda le norme costruttive, l’omologazione e le visite periodiche (vedi circolare ISPESL 2117/2005: …”Per quanto concerne, invece, la legislazione in ordine alla messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, questa e' costituita dal regolamento 01/12/2004, n. 329. Pertanto, l'utilizzazione in atti amministrativi di riferimenti allo storico regio decreto 12/05/1927, n. 824, non appare più compatibile con il nuovo quadro legislativo”). Il RD 824/27, di fatto, resta in vigore solo per quanto riguarda la qualificazione dei conduttori dei generatori di vapore. Perdono efficacia, in conseguenza, anche le norme applicative di seguito riportate. • Decreto Ministeriale del 21/11/1972 - Norme per la costruzione degli apparecchi a pressione. • Decreto Ministeriale del 21/05/1974 - Norme integrative del regolamento approvato con R.D.

12/05/27, n. 824 e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione.

Attualmente le norme relative alla costruzione delle apparecchiature a pressione fisse sono solo quelle che definiscono i requisiti per la marcatura CE.: • Decreto Legislativo del Governo n° 311 del 27/09/19 91 - Attuazione delle direttive n.

87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

• Decreto Legislativo del Governo n° 93 del 25/02/200 0 - Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA PED

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Le procedure di omologazione e verifica periodica s ono definite dal citato DM 329 del 1/12/2004. I recipienti in pressione mobili (bombole) sono regolamentati per quanto riguarda la costruzione dal D. Lgs 93/2000 (direttiva PED), mentre le verifiche periodiche sono regolamentate dal Decreto Ministeriale del 12/09/1925 (Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti ), dal DM 5/6/1971 e dal DM 19/4/200

Il DM 329 del 01/12/2004 (entrato in vigore 12/2/20 05)

Premessa Concettualmente le procedure attivate dal DM 329/04 sono molto simili a quelle già in essere per impianti di terra e protezione scariche atmosferiche (DPR 462/01), come appare dalla seguente tabella sinottica:

DM 329/04 DPR 459/02 Richiesta ad Organismo Notificato* di verifica obbligatoria di

messa in servizio o di nuovo impianto (per gli impianti, attrezzature e insiemi che lo prevedano)

-

Comunicazione a INAIL (ex ISPESL) e ASL o ARPA di messa in servizio (per TUTTI gli impianti insiemi o

attrezzature non esclusi dal campo di applicazione).

Comunicazione a INAIL (ex ISPESL), ASL o ARPA di messa in servizio dell’impianto.

Verifiche periodiche e di riqualificazione a cura dell’utilizzatore eseguite da Organismo Notificato**

Verifiche periodiche a cura dell’utilizzatore eseguite da Organismo Notificato ***

Note: * allo stato attuale solo INAIL (ex ISPESL) è organismo notificato per le verifiche di messa in servizio. ** allo stato attuale INAIL (ex ISPESL), ASL e ARPA (ove previsto dalle Regioni) e gli Organismi pubblici o privati abilitati possono eseguire le verifiche periodiche successive alla prima

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 *** il provvedimento è in fase di maturità applicativa, oltre a INAIL (ex ISPESL) e ASL esistono più Organismi Notificati Campo d’applicazione il campo di applicazione in sintesi comprende: • i recipienti di gas e fluidi; • i generatori di vapore o di acqua surriscaldata; • le tubazioni destinate a contenere gas e liquidi (*); • le attrezzature e gli impianti esistenti prima del 29/05/02 e omologati dall'ISPESL secondo le norme in vi-

gore prima del 19/04/00; • gli apparecchi semplici a pressione; • i recipienti e le tubazioni per liquidi già in servizio prima del 29/05/02 e mai sottoposti ad omologazione. (*) "tubazioni": i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni; Rientrano a pieno titolo nel campo di applicazione del regolamento tutte le tubazioni che collegano tra di loro i singoli dispositivi di una centrale termica o di compressione (caldaia, vaso di espiazione, scambiatori, compressore, essiccatore, polmone…), le linee di trasporto di aria compressa, vapore, acqua surriscaldata, fluidi pericolosi. Ne restano invece esclusi:

a) art. 1 c. 3 del D.Lgs. 93/00 (le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il tra-sporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le attrezzature pro-gettate e collegate specificatamente per la condotta. fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta; le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonché canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici);

b) gli apparecchi a pressione per la preparazione rapida del caffè; c) le pentole a pressione per uso domestico; d) i generatori, i recipienti e le tubazioni con pressione massima ammissibile non superiore a 0,5 bar; e) gli estintori d'incendio fissi, quando la loro pressione massima ammissibile non superi 10 bar, oppure il

loro diametro interno non superi 400 mm; gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar;

f) i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata il cui volume complessivo e' inferiore o uguale a 25 litri e la cui pressione massima ammissibile non superi 32 bar;

g) i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata per i quali il prodotto della pressione ammissi-bile in bar per la capacita' totale in litri non superi 300 e la cui pressione non superi 10 bar;

h) le attrezzature e gli insiemi previsti dall'articolo 3, comma 3 (apparecchi non soggetti a marcatura CE) e le attrezzature a pressione standard di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) (es. cabine di sal-to di pressione, centrali di spinta) del decreto legislativo n. 93/2000;

i) le tubazioni di collegamento, all'interno di un sito industriale, fra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di esercizio, a partire dall'ultimo limite dell'impianto stesso (giunto flangiato o saldato);

j) recipienti a pressione, ivi compresi gli apparecchi semplici di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, aventi capacita' minore o uguale a 25 litri e, se con pressione minore o uguale a 12 bar, aventi capacita' minore o uguale a 50 litri;

k) le attrezzature di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), del decreto legislativo n. 93/2000, nonche' i ci-lindri di motrici termiche e di compressori di vapori o di gas, i mantelli di turbine a vapore o a gas e i recipienti intermediari delle motrici ad espansione multipla o dei compressori di gas (a piu' fasi), quando facciano parte dell'incastellatura della macchina;

l) le valvole d'intercettazione aventi dimensione nominale DN non superiore a 80, nonche' le valvole di diametro superiore sempreche' il fluido che deve attraversarle non sia nocivo sotto l'aspetto sanitario o pericoloso per accensioni od esplosioni e non abbia temperature superiori a 300 °C e pressione massima ammissibile tale che il prodotto della pressione stessa in bar per il DN della valvola superi 1000 bar;

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m) le tubazioni destinate al riscaldamento o al raffreddamento dell'aria; n) i desurriscaldatori, gli scaricatori, e i separatori di condense, disoliatori inseriti lungo le tubazioni di

vapori o di gas, i filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas, purche' si verifichino almeno due delle seguenti condizioni:

a. il loro diametro interno in mm o dimensione nominale non superi 500; b. la pressione massima ammissibile PS non superi i 6 bar; c. il prodotto del loro diametro interno in mm o dimensione nominale DN per la pressione mas-

sima ammissibile non superi 3000; o) i serpentini ad afflusso libero nell'atmosfera o ad afflusso libero in liquidi con pressione non superiore

a 0,5 bar; p) gli alimentatori automatici, per i quali si verifichino almeno due delle seguenti condizioni:

a. il loro diametro interno in mm o dimensione nominale non superi 400; b. la loro pressione massima ammissibile PS non superi 10 bar; c. il prodotto del loro diametro interno in mm o dimensione nominale DN per la pressione mas-

sima ammissibile non superi 4000; q) i generatori di vapore collocati a bordo dei galleggianti muniti di licenza dell'autorita' marina, qualun-

que sia l'uso cui sono destinati; r) i generatori di vapore collocati a terra, nei porti, nelle darsene, nei canali, fossi, seni e nelle spiagge,

dentro i limiti del territorio marittimo, per i servizi riguardanti direttamente l'industria della navigazione e il commercio marittimo;

s) i generatori ed i recipienti in servizio delle navi della Marina Militare, degli Stabilimenti di Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

t) i generatori ed i recipienti in servizio sui piroscafi destinati alla navigazione lacuale in servizio cumula-tivo con le strade ferrate;

u) i generatori ed i recipienti nel naviglio della Guardia di finanza: aa) gli impianti, le attrezzature anche quando installati su mezzi mobili destinati alla difesa nazionale; bb) le tubazioni con DN minore o uguale a 80; cc) le tubazioni che collegano attrezzature a pressione che risultano singolarmente escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

Obblighi per l’utilizzatore • Comunicazione di messa in esercizio (art. 6 D.M. 32 9/04) Comunicazione ad INAIL (ex ISPESL) e all’ASL della messa in esercizio di un’apparecchiatura a pressione (sia singola che insieme). Documentazione a corredo della dichiarazione di messa in esercizio: a) l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacita' e fluido di

esercizio; b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le

misure di sicurezza, protezione e controllo adottate; c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del DPR del 20/10/98, n. 403, attestante che

l'installazione e' stata eseguita in conformita' a quanto indicato nel manuale d'uso; d) il verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove prescritta; e) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica. Nel caso in cui il serbatoio, dispositivo o insieme sia preesistente al 12/2/2005, ma entrato in servizio dopo il 29/5/02, soggetto quindi alla Direttiva PED, la denuncia all’ISPESL, se eseguita, sostituisce la comunicazione di messa in esercizio, salvo integrazione della documentazione. Secondo la circolare ISPESL 40/2002 per tutti gli insiemi (centrali termiche, centrali di compressione ecc.) preassemblati ed entrati in servizio dopo il 29/5/02, soggetti cioè alla direttiva PED, la marcatura CE sostituisce l’omologazione di primo o nuovo impianto, per essi è prevista solo la verifica degli accessori di sicurezza e dei mezzi di alimentazione (per i generatori di vapore) Gli insiemi assemblati presso l’utilizzatore sono sempre soggetti alle procedure di cui al DM 21/5/74 (omologazione di primo o nuovo impianto) • Verifiche per la messa in servizio (art. 4 D.M. 329 /04) L'utilizzatore che installi ed assembli l'attrezzatura a pressione ha l'obbligo di sottoporla a verifica per la messa in servizio, per accertare che essa sia installata sull'impianto in modo corretto. L’obbligo della verifica di primo impianto sussiste solo nel caso in cui l’attrezzatura o l’insieme sia installato dall’utilizzatore.

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 Ciò significa che la messa in servizio di un insieme, anche complesso, fornito come tale e marcato CE dal costruttore NON è soggetta a verifica. A questo proposito è utile far notare che l’ISPESL aveva già emanato la Circolare 40/2002, secondo la quale per tutti gli insiemi (centrali termiche, centrali di compressione ecc.) preassemblati ed entrati in servizio dopo il 29/05/02, soggetti cioè alla direttiva PED, la marcatura CE sostituiva l’omologazione di primo o nuovo impianto, era prevista solo la verifica degli accessori di sicurezza e dei mezzi di alimentazione (per i generatori di vapore). Gli insiemi assemblati presso l’utilizzatore erano sempre soggetti alle procedure di cui al DM 21/5/74 (omologazione di primo o nuovo impianto), sostituito dal DM 329. (N.d.r.: la difficoltà di lettura sta nell’aver sostituito alle parole “presso l’utilizzatore” con “a cura dell’utilizzatore”. L’installazione di una centrale termica, ad esempio, di solito non viene eseguita dall’utilizzatore, ma da una ditta specializzata per suo conto, che assembla, collegandoli con tubazioni, diversi insiemi, ognuno singolarmente marcato CE. Ciò escluderebbe dalle verifiche di primo impianto tutta una serie di insiemi, che peraltro possono essere pericolosi, annullando di fatto, contrariamente allo spirito della legge, qualsiasi controllo).

Il soggetto incaricato della verifica, che deve essere un Organismo Notificato abilitato dal Ministero delle Attività Produttive , rilascia un'attestazione dei risultati degli accertamenti; se l'esito è negativo, l'utilizzatore non può mettere in servizio l'attrezzatura esaminata. Se l'esito è positivo, l'utilizzatore invia alla ASL territorialmente competente la dichiarazione di messa in servizio della attrezzatura a pressione, allegando il verbale della verifica di primo impianto. L'utilizzatore che installi attrezzature a pressione escluse dall'obbligo di verifica di primo impianto, deve attestare, nella dichiarazione di messa in servizio, che esse sono installate correttamente e che non sono fonte di pericolo per le persone e l'ambiente. Le esenzioni di alcune classi di apparecchiatura sono rilevabili nelle schede successive. TUTTI GLI APPARECCHI O INSIEMI NON ESPLICITAMENTE ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE SONO COMUNQUE SOGGETTI A COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO. • Verifiche periodiche e di riqualificazione periodic a Tutto il regime degli esoneri esistente è abrogato, TUTTE le apparecchiature e gli insiemi sono ora soggetti a verifica periodica e di riqualificazione periodica. La periodicità è definita in base alla classificazione eseguita secondo i criteri per la definizione della procedura di marcatura CE riportati del D.Lgs. 93/00 (allegati A e B, riportati successivamente). Esclusi dalla sola riqualificazione periodica sono gli apparecchi un tempo di classe A e pochi altri. Ai sensi della L. 98 del 09/08/13 (Conversione in Legge del Decreto Legge 69/2013 “del fare”): • INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di 45 giorni dalla richiesta; • le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima Il Datore di Lavoro deve effettuare le richieste di verifica periodica all’Ente Competente, secondo le frequenze definite dall’all. VII del D.Lgs 81/08 (si veda in seguito), indicando il nominativo del soggetto abilitato (pubblico o privato) di cui l’Ente deve avvalersi nel caso in cui non possa provvedere direttamente. Gli Enti pubblici devono comunicare al Datore di Lavoro, entro 15 gg, l’impossibilità di effettuare la verifica di propria competenza. In caso di comunicazione negativa, o comunque dopo 45 gg, il Datore di Lavoro si potrà rivolgere, a propria scelta, a Soggetti Abilitati, pubblici o privati. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del Datore di Lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. Per l’effettuazione delle verifiche le ASL e INAIL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. Gli impianti esistenti Il regolamento si applica anche a tutti gli insiemi e impianti esistenti alla data di entrata in vigore. La grande maggioranza di essi è antecedente all’entrata in vigore della Direttiva “PED” (29/5/02).

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 Si verificano due situazioni:

1. insieme o impianto omologato dall’ISPESL secondo la normativa previgente al D.Lgs. 93/00 (RD 824/27 e relativi regolamenti applicativi). • I recipienti in pressione per gas, vapor d’acqua, gas liquefatti, criogenici, liquidi caldi sotto pres-

sione, i generatori di vapore e di acqua surriscaldata dovranno essere classificati secondo le ta-belle da 1 a 5 di cui al D. Lgs. 93/00, e sottoposti alle verifiche periodiche secondo le allegate ta-belle (allegati 1 e 2). N.B. nel caso di trasloco, spostamento, modifica, riparazione di un insieme o attrezzatura esistente si dovrà procedere come se fosse un nuovo impianto con la verifica di messa in servizio.

2. recipienti per liquidi, tubazioni per liquidi, vapori e gas non soggetti a omologazione, già posti in eser-

cizio alla data del 29/5/2002 e non esclusi dal campo di applicazione del DM 329/04. • Dovranno essere denunciati all’ISPESL entro quattro anni dal 12/2/2005 (entro cioè il 12/2/2009)

nel caso in cui siano soggetti a riqualificazione periodica (vedi allegati 1 e 2).

Conseguenze in caso di inadempienza Il Decreto, essendo un Regolamento, non prevede sanzioni penali o amministrative, che sono demandate alle leggi in vigore sulla sicurezza (DPR 547/55, D. Lgs. 626/94). E’ prevista invece la messa fuori servizio di attrezzature, insiemi o impianti, che indipendentemente dalle cause, non vengano sottoposte alle verifiche e prove nelle scadenze previste.

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B16-2Impianti in pressione - certificazione, omologazion e e verifiche periodiche

Campo di applicazione D. Lgs. 81/08 all. V

(nota 1)

SI'

L'apparecchiatura, attrezzatura o insieme rientra nel campo di applicazione del DM

329/94? DM 329/04 artt. 1 e 2

Insieme: varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale.Sono insiemi ad esempio: centrali di compressione, centrali frigorifere, centrali termiche, generatori di vapore.Fabbricante: chi costruisce e immette sul mercato l 'insieme.Il fabbricante può essere ad esempio: il costruttore che fornisce l'impianto "chiavi in mano", la società di ingegneria "general contractor" che progetta e coordina, l'utilizzatore, l'installatore.Obblighi del fabbricante: provvedere alla marcatura CE dell'insieme, in alternativa il fabbricante può dichiarare che le singole attrezzature, singolarmente marcate CE, sono componenti di un impianto più grande o parti di un impianto assemblato, anche ricorrendo ad un installatore, a cura dell'utilizzatore. In quest'ultimo caso l'insieme non è soggetto a marcatura CE, ma alle procedure omologative previste dal DM 329/04.Tubazioni: componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorchè ESSI SONO COLLEGATI AL FINE DI ESSERE INSERITI IN UN SISTEMA A PRESSIONE.Le tubazioni, così come definite, sono ATTREZZATURE SOGGETTE A MARCATURA CE.Solitamente il sistema di tubazioni, che fa parte di un insieme più grande (esempio centrale frigo), è progettato e assemblato dall'installatore, che assume dunque la veste di FABBRICANTE e, come tale, dovrebbe attivare la procedura per la marcatura CE (Valutazione del rischio, predisposizione del Fascicolo Tecnico, ricorso ad Organismo Notificato).Le alternative sono:1) marcatura dell'insieme, eseguita, ad esempio, a cura del "general contractor" 2) impiego di componenti marcati CE (tubi AP, giunti di dilatazione, strumenti, valvolame) e applicazione all'insieme della procedura omologativa prevista dal DM 329, in tal caso l'insieme è ASSEMBLATO A CURA DELL'UTILIZZATORE.

Nota 1: l'esclusione dal campo di applicazione del DM 329 riguarda sia attrezzature marcate CE che escluse dalla marcatura.Queste ultime, però, devono riscpondere ai requisiti minimi di sicurezza previsti sia dal D.Lgs. 311/91 che dal D. Lgs. 93/00, o se entrati in servizio precedentemente, alla normativa previgiente (RD 824, DM 21/11/72).In ogni caso si configura l'obbligo per il Datore di Lavoro, di impiegare attrezzature in possesso dei requisiti di sicurezza e idoneità all'uso cui sono destinate (DPR 547/55 art. 241, D. Lgs. 626/94 artt. 35 e 36)Nota 2: un'attrezzatura è definibile "recipiente semplice a pressione" solo se risponde ai requisiti di cui al D. Lgs. 311/91, ovvero:- contenente aria o azoto allo stato gassoso, non esposto alla fiamma;- costruito per saldatura in alluminio o acciaio, di forma cilindrica o di rivoluzione e fondi bombati. - PxV < 10000 e p < 30 bar, T < 300 °C per l'acciai o, 100 °C per l'alluminio- ENTRATA IN SERVIZIO DOPO IL 1/7/1992 .I serbatoi di aria compressa o azoto compressi esistenti alla data del 1/7/1992 erano dotati di certificato ISPESL o ANCC di verifica in sede di costruzione o di libretto di omologazione: non rientrano quindi nella classificazione di recipiente semplice a pressione e seguono la procedura generale di omologazione.

Recipienti semplici in pressione installati

singolarmente (nota 2)scheda 1

NO

Rcipienti, dispositivi o insiemi contenenti

fluidi diversi dal vapor d'acqua

scheda 2

Generatori di vapore, acqua surriscaldata, recipenti per vapore

d'acquascheda 3

Recipienti per liquidi, sistemi di tubazioni,

insiemi diversi da quelli di cui al punto precedente

scheda 4

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 Scheda 1) Apparecchi semplici a pressione

Recipienti semplici a pressione - serbatoi per aria o azoto allo stato gassoso non esposti alla fiamma (D. Lgs. 311/1991).

Caratteristiche Dimensionali

CERTIFICAZIONI OMOLOGAZIONI ANTE DM 329/04 (DM 21/5/74, RD 824)

RD 824 D. Lgs. 311/91 D. Lgs. 93/00 (PED)

Verifica di primo

impianto

Verifiche periodiche

Verifiche decennali

Libretto ISPESL CE CE

Apparecchiature costruite prima

del 1/7/92

Apparecchiature costruite dopo il

1/7/92

Apparecchiature e insiemi fabbricati dopo il 29/5/02

• P < 0,5 bar • PxV < 50 e V < 1 l

FUORI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE

P x V < 8000 e P < 12 Bar installati

singolarmente X X Non rientra - - -

P x V < 8000 e P < 12 Bar installati in collegamento con altri recipienti con P x V <

8000 e P < 12 Bar

X

Marcatura CE per ogni singolo

apparecchio in caso di insieme

assemblato a cura dell’utilizzatore

PRIMA del 29/5/02

Non rientrano gli apparecchi singoli,

rientrano le apparecchiature assemblate dal

costruttore e marcate come

insieme.

X - -

P x V compreso tra 8000 e 10000 e P compresa

tra 12 e 30 bar X X X X

P x V > 10000 O P > 30 Bar

Se costruiti prima del 29/5/02 Non rientra

In caso di insieme i componenti

possono essere privi di marcatura.

La singola apparecchiatura deve riportare la marcatura CE

X X X

OMOLOGAZIONI E VERIFICHE PERIODICHE SECONDO IL DM 3 29/04

Attrezzatura a pressione o insieme

Verifica messa in servizio se

installati a cura dell’utilizzatore*

Dichiarazione di messa in servizio

Verifica periodica o Riqualificazione

• V < 25 l o • V < 50 l e P < 12 Bar

ESCLUSO DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 329

P x V < 8000 e P < 12 Bar - X - P x V < 10000 e P < 30 Bar X X X P x V > 10000 o P > 30 Bar CAMPO APPLICAZIONE DEL D. LGS. 93/00 (DIRETTIVA PED) *La verifica di primo impianto (o di messa in servizio) riguarda solo gli apparecchi installati a cura dell’utilizzatore. Si possono individuare alcuni scenari tipici:

1. Centrale di compressione costituita da uno o più compressori e da un serbatoio con P x V < 8000 e P < 12 bar: NON E’ RICHIESTA LA VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO

2. Centrale di compressione comunque costituita e realizzata “chiavi in mano” da un costruttore: NON E’ RICHIESTA LA VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO

3. Centrale di compressione assemblata in loco a cura dell’utlizzatore e costituita da più apparecchiature: RICHIESTA LA VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO

4. Apparecchiatura con P x V < 10000 e P < 30 bar facente parte di un insieme certificato dal costruttore: NON E’ RICHIESTA LA VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO

5. Apparecchiatura con P x V < 10000 e P < 30 bar facente parte di un insieme assemblato a cura dell’utilizzatore: E’ RICHIESTA LA VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 Scheda 2) Recipienti e insiemi destinati a contener e fluidi diversi dal vapor d’acqua Recipienti per gas compressi, disciolti o liquefatt i escluso il vapor d’acqua. (D. Lgs. 93/00, Dir PED ).

Caratteristiche Dimensionali

CERTIFICAZIONI OMOLOGAZIONI ANTE DM 329/04 (DM 21/5/74, RD 824)

RD 824 D. Lgs. 93/00 (PED) Verifica di

primo impianto

Verifiche periodiche

Verifiche decennali

Libretto ISPESL CE Apparecchiature

costruite prima del 29/5%02

Apparecchiature e insiemi fabbricati dopo il 29/5/02

V > 5 l X X - - - Recipienti per ammoniaca con V <

1000 l e pressione inferiore a 25 bar assiemati singolarmente con il

compressore a cura del costruttore.

X La marcatura si applica all’intero

insieme - - -

Recipienti per ammoniaca con V < 1000 l e pressione inferiore a 25 bar

assiemati singolarmente con il compressore sul luogo

dell’installazione.

X X X - -

Tutti gi altri recipienti X X X X X

Attrezzatura a pressione o insieme Verifica messa in servizio se installati a cura dell’utilizzatore

Dichiarazione di messa in servizio

Verifica periodica o Riqualificazione

FLUIDI DEL GRUPPO 1 (PERICOLOSI) • V < 25 l o • V < 50 e p < 12 bar o • P x V < 25 (art. 3 c. 3 D. Lgs. 93/00)

ESCLUSO DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 329

Recipienti con V < 1000 e P < 30 Bar facenti parte di impianti frigoriferi in cui non siano inseriti recipienti con P > 12 bar o P X V > 12000

X X -

Tutti gli altri non rientranti nelle condizioni precedenti X X X

FLUIDI DEL GRUPPO 2 (NON PERICOLOSI) Recipienti e destinati a contenere fluidi non pericolosi, esclusi recipienti per vapor d’acqua (D. Lgs. 93/00, Direttiva PED).

• V < 25 l • V < 50 l e P < 12 Bar • P x V < 50 (art. 3 c. 3 D. Lgs. 93/00)

ESCLUSO DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 329

V < 50 l e P > 12 Bar X X - P x V < 12000 e P < 12 Bar non soggetti a corrosione interna o esterna. X X -

P x V > 12000 o P > 12 Bar X X X Tutti gli altri non rientranti nelle condizioni precedenti X X X

INSIEMI ESISTENTI

Attrezzatura a pressione o insieme Dichiarazione di messa in servizio

Verifica messa in servizio se installati a cura dell’utilizzatore

Verifica periodica o

Riqualificazione Generatori di vapor d'acqua o di acqua surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua e gli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione preesistenti alla data del 29/0502 e omologati da ISPESL secondo la legislazione vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lg s n. 93/00;

- -

X Gli insiemi appartenenti a questa classe devono

essere dotati di certificazione ISPESL DI PRIMO IMPIANTO, gli obblighi di dichiarazione di messa in

servizio e verifica si intendono già espletati.

Recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e gas, preesistenti e gia' posti in esercizio alla data del 29/05/02, non sottoposti ad alcuna omologazione nazionale e non rientranti nelle condizioni di esclusione del presente regolamento, da classificare secondo i fluidi e le

X (entro il 2009) X X

RINA SERVICES S.p.A. pag 83 di 226 Check list di conformita’ normativa Rev. n° 17

Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 categorie previste dal D.Lgs n. 93/00;

Scheda 3) Generatori di vapore, acqua surriscaldata e recipienti in pressione per vapor d’acqua

1) Generatori di vapore e acqua surriscaldata non a utoproduttori*.

Attrezzatura a pressione o insieme Dichiarazione di messa in servizio

Verifica messa in servizio se installati a cura dell’utilizzatore.

Verifica periodica o Riqualificazione

• P < 0,5 Bar • V < 25 l e P < 32 Bar • P x V < 300 e p < 10 Bar

ESCLUSO DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 329

V > 2 l e P x V > 300 o P > 10 Bar X X X * nota: sono recipienti autoproduttori quelli che incorporano il sistema di produzione calore (esempio una resistenza elettrica)

2) Recipienti per vapor d’acqua.

Attrezzatura a pressione o insieme Dichiarazione di messa in servizio

Verifica messa in servizio se installati a cura dell’utilizzatore.

Verifica periodica o Riqualificazione

P < 0,5 Bar ESCLUSO DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 329 50 < P x V < 400 e P < 10 Bar X X - Autoproduttori 50 < P x V < 300 e P < 10 Bar X X -

Tutti gli altri non rientranti nelle condizioni precedenti X X X

Scheda 4) Recipienti per liquidi, sistemi di tubazi oni, insiemi Nota : nel caso di liquidi con P è da intendersi la pressione assoluta di vapore del liquido alla temperatura di funzionamento.

1) Liquidi del gruppo I (pericolosi).

Attrezzatura a pressione o insieme Dichiarazione di messa in servizio

Verifica messa in servizio se installati a cura dell’utilizzatore.

Verifica periodica o Riqualificazione

• P < 1,513 Bar • P < l e P x V < 200 • P < 500 bar

ESCLUSO DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 329

V > 1 l e P x V > 200 o P > 500 Bar X X X

2) Liquidi del gruppo II (non pericolosi).

Attrezzatura a pressione o insieme Dichiarazione di

messa in servizio Verifica messa in servizio se

installati a cura dell’utilizzatore.

Verifica periodica o Riqualificazione

• P < 1,513 Bar • P < 10 Bar e P x V < 10000 • P < 1000 bar

ESCLUSO DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 329

P > 10 Bar e P x V > 10000 o P > 1000 Bar X X -

3) sistemi di tubazioni. Definizione: "tubazioni": i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni. Esclusioni dal campo di applicazione della direttiva “PED” e del DM 329:

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15 • tubazioni di collegamento, installate all’interno di un sito industriale, che collegano serbatoi di stoccaggio

e impianti di produzione o esercizio, a partire dall’ultimo limite dell’impianto stesso (quindi, ad esempio, un reattore chimico è sottoposto alla Dir. PED e al DM 329, la tubazione dal serbatoio al reattore no);

• tubazioni destinate al trattamento aria; • le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o so-

stanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamen-to situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificatamen-te per la condotta, fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta (cioè non sono soggette alla PED e al DM 329 le reti di distri-buzione gas);

• le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonché canalizza-zioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici;

• attrezzature di categoria I secondo il D. Lgs. 93/2000 sottoposte a marcatura CE secondo altre direttive: i. DPR 459/96 – Direttiva Macchine ii. DPR 162/99 – Ascensori iii. L. 791/77 – Direttiva Bassa Tensione iv. D. Lgs 46/97 – Dispositivi ad uso medico v. DPR 126/98 – Direttiva ATEX vi. L. 1083/71 e DPR 661/96 – Apparecchi a gas

Attrezzatura a pressione o insieme Verifica messa in servizio se installati a cura dell’utilizzatore

Dichiarazione di messa in servizio

Verifica periodica o Riqualificazione

Valvole di intercettazione DN < 80. ESCLUSO DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 329 Valvole di intercettazione DN > 80, se non attraversate da fluidi pericolosi e con T < 300 °C e con DN x P < 1000

ESCLUSO DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 329

Altre valvole non rientranti nelle categorie sopra riportatate Contestuale a quella dell’insieme del quale fanno parte.

Desurriscaldatori, scaricatori, separatori di condensa, barilotti ricevitori e distributori di vapori, filtri a condizione che:

- DN < 500 e PS < 6 bar, o - DN < 500 e DN x PS < 3000, o - PS < 6 bar e DN X PS < 3000

ESCLUSO DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 329

Desurriscaldatori, scaricatori, separatori di condensa, barilotti ricevitori e distributori di vapori, filtri non esclusi ma di categoria I o II

X X -

Desurriscaldatori, scaricatori, separatori di condensa, barilotti ricevitori e distributori di vapori, filtri non esclusi ma di categoria III e IV

X X X

Alimentatori automatici a condizione che: - DN < 400 e PS < 10 bar, o - DN < 400 e DN x PS < 4000, o

- PS < 10 bar e DN X PS < 4000

ESCLUSO DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 329

Alimentatori automatici non esclusi ma di categoria I e II X X -

Alimentatori automatici non esclusi ma di categoria III e IV X X X

Tubazioni per fluidi di gruppo I con DN < 25 ESCLUSO DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 329

Tubazioni per fluidi di gruppo II con DN < 32 e DN x P < 1000 ESCLUSO DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 329

Tubazioni di categoria I e II per fluidi di gruppo 2 X X -

Tutte le altre tubazioni X X X Definizione periodicità visite:

DM 392/2004 - ALLEGATO A

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

TABELLA - Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione (art. 10, comma 3 e 5)

ATTREZZATURA A PRESSIONE LIMITI E FREQUENZA DELLE ISPEZIONI ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3 )

Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, re-cipienti contenenti gas instabili appartenenti alla ca-tegoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.

Frequenza ispezioni: - ogni 2 anni: verifica di funzionamento - ogni 10 anni: verifica di integrità

Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. Frequenza ispezioni: - ogni 4 anni: verifica di funzionamento - ogni 10 anni: verifica di integrità

Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria

Frequenza ispezioni: - ogni 5 anni: verifica di funzionamento - ogni 10 anni: verifica di integrità

Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III ca-tegoria

Frequenza ispezioni: - ogni 5 anni: verifica di funzionamento - ogni 10 anni: verifica di integrità

Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III cate-goria.

Frequenza ispezioni: - ogni 5 anni: verifica di funzionamento - ogni 10 anni: verifica di integrità

DM 392/2004 - ALLEGATO A

TABELLA - Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione (art. 10, comma 3 e 5)

ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3 ) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classifi-cati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV

Frequenza ispezioni: - ogni 3 anni: verifica di funzionamento - ogni 10 anni: verifica d'integrità

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classifi-cati in I e II categoria

Frequenza ispezioni: - ogni 4 anni: verifica di funzionamento - ogni 10 anni: verifica d'integrità

Generatori di vapor d'acqua. Frequenza ispezioni: - ogni 2 anni: verifica di funzionamento e visita interna - ogni 10 anni: verifica di integrità

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria.

Frequenza ispezioni: - per TS < 350 °C, ogni 10 anni: verifica di integrità per TS > 350 °C - ogni 5 anni: verifica di funzionamento - ogni 10 anni: verifica di integrità

Tubazioni per liquidi Nessuna verifica Recipienti per liquidi Nessuna verifica Bombole per apparecchi respiratori Per uso subacqueo:

- Revisione iniziale dopo 4 anni - Revisioni successive ogni 2 anni Per uso non subacqueo: revisione ogni 10 anni.

Estintori portatili - Gas non corrosivi: revisione ogni 10 anni - Gas corrosivi: revisione ogni 3 anni

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

D. Lgs. 81/08 – allegato VII Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.

Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.

Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.

Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV

Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria

Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua.

Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C

Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW

Verifica quinquennale

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

B16-3Impianti in pressione - Apparecchi in pressione ad installazione fissa - marcatura CE

NO

SI'

Pressione di esercizio < 0,5 bar?D. Lgs. 81/08 all. V

SI'

L'apparecchiatura è entrata in esercizio prima del 1/7/1992?

Campo di applicazione R.D.

824/27, DM 21/11/72, DM 21/5/74

NO

L'apparecchiatura è classificabile "recipiente in pressione semplice" (nota)?

SI'

NO

Soggetto a marcatura CE secondo la direttiva 87/404/CE

(D. Lgs. 311/91)

Soggetto a marcatura CE secondo la direttiva 97/23/CE

(D. Lgs. 93/00 - dir. PED)

L'apparecchiatura è entrata in servizio dopo il 29/5/2002?

SI'

NO

Nota 1: In ogni caso si configura l'obbligo per il Da tore di Lavoro, di impiegare attrezzature in posses so dei requisiti di sicurezza e idoneità all'uso cui sono destinate Recipienti in pressione semplici: recipienti saldati fabbricati in serie, soggetti ad una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, destinati a contenere aria o azoto e non destinati ad essere esposti alla fiamma e aventi le seguenti caratteristiche:a) le parti e gli elementi di assemblaggio che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;b) il recipiente è costituito:da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l'interno e/o da fondi piani. L'asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica;oppure da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione;c) la pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente (PSxV) raggiunge al massimo 10.000 barx1;d) la temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a -50 °C e la temperatura massima di es ercizio non deve essere superiore a 300 °C per i recipienti in acciaio e 100 °C per i rec ipienti in alluminio o lega di alluminio.

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

0

Il sistema di tubazioni è stato installato dopo il 29/5/2002

B17Tubazione e sistemi di condotte

SI'

Il sistema è soggetto a marcatura CE?

SI'

D.Lgs. 93/00 (Direttiva PED)

NO D.Lgs. 93/00 (Direttiva

PED),

Le tubazioni o sistemi di condotte trasportano fluidi pericolosi, gas

compressi, fluidi ad alta temperatura?

NO

Il contenuto delle tubazioni è identificabile tramite codici cromatici o

etichette?

NON.C.

D. Lgs. 81/08 all. XXVII

NO

Il sistema di tubazioni è conforme alle norme applicabili?

D. Lgs. 81/08 all V, l. 46/90N.C.

SI'

VEDI PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE E

VERIFICHE PERIODICHE

SI'

SI'

Il sistema di condotte rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. 93/00?

SI'

NOProgetto e dichiarazione di conformità ex l. 46/90

(DM 37/08)

SISTEMA DI TUBAZIONI FACENTE PARTE DI UN INSIEME

CERTIFICATO DAL COSTRUTTORE SOGGETTO

ALLE SOLE VERIFICHE PERIODICHE

SISTEMA DI TUBAZIONI INTEGRATO IN UN IMPIANTO A

CURA DELL'UTILIZZATORE SOGGETTO A VERIFICA DI

PRIMO IMPIANTO E VERIFICHE PERIODICHE

Il sistema di tubazioni rientra nel campo di applicazione del DM 329/04 ?

CONFORMITA'

VEDI PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE E VERIFICHE PERIODICHE

NO

SI'

NO

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0

Campo di applicazione D. Lgs. 81/08

DM 329/04 artt. 1 e 2,

NOIl recipiente, tubazione o insieme rientra nel campo di

applicazione del DM 329/04?

Il recipiente, tubazione o insieme era preesistente al 29/5/2002?

E' stata comunicata a ISPESL e ASL la messa in servizio (nota 1)?

SI'

SI'

NC

FINE PROCEDURA

NO

SI'

DM 329/04 art. 1

DM 329/04 art.6

E' stata eseguita la classificazione secondo le tabelle di cui la D. Lgs. 93/00 ed è stata avviata la procedura di

verifica periodica medianta Organismo Notificato (nota 2)?

NC

NO

In caso di mancata esecuzione delle verifiche periodiche o di esito negativo l'apparecchio è stato messo fuori

servizio?

DM 329/04 artt. 7, 8, 9, 10

SI'NO

Il recipiente, tubazione o insieme era soggetto a omologazione ISPESL (es.

generatore acqua surriscaldata)?

Il recipente, tubazione o insieme è stato integrato a cura dell'utilizzatore?

Dispositivo o insieme marcato

CE dal costruttore.

E' stata eseguita la verifica di primo impianto da parte di Organismo Notificato?

Il recipente è da denunciare all'ISPESL entro il 12 /2/2009 (nota 3), in seguito a denucia l'Organismo Notificato deve procedere alla riqualif icazione periodica secondo art. 10.

NC

SI'

NO

NO

NO

SI'

NO

SI'SI'

DM 329/04 art.4

DM 329/04 art.4

Procedura B21

Il recipiente, tubazione o insieme è stato messo in servizio dopo il 12/2/2005?

SI'

NO

Il recipiente, tubazione o insieme è stato classificato secondo le tabelle di cui al D. Lgs. 93/00, ed è risulatao

soggetto a verifiche periodiche?

NO

NC

SI'

B18 Omologazione e verifiche recipienti per liquidi, s istemi di tubazioni, insiemi

Nota 1 La denuncia ad INAIL (ex ISPESL) deve contenere: a) descrizione sintetica del recipiente o della tubazione (impianto, identificazione, condizioni di esercizio, fluido, dimensioni, accessori di sicurezza); b) la classificazione della attrezzatura secondo i fluidi e le categorie previste dal D.Lgs n. 93/2000; c) una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza della attrezzatura.

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0

Nota 2 Ai sensi della L. 98 del 09/08/13 (Conversione in Legge del Decreto Legge 69/2013 “del fare”): • INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di 45 giorni dalla richiesta; • le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima Il Datore di Lavoro deve effettuare le richieste di verifica periodica all’Ente Competente, secondo le frequenze definite dall’all. VII del D.Lgs 81/08 (si veda in seguito), indicando il nominativo del soggetto abilitato (pubblico o privato) di cui l’Ente deve avvalersi nel caso in cui non possa provvedere direttamente. Gli Enti pubblici devono comunicare al Datore di Lavoro, entro 15 gg, l’impossibilità di effettuare la verifica di propria competenza. In caso di comunicazione negativa, o comunque dopo 45 gg, il Datore di Lavoro si potrà rivolgere, a propria scelta, a Soggetti Abilitati, pubblici o privati. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del Datore di Lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. Per l’effettuazione delle verifiche le ASL e INAIL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

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0

FINE PROCEDURA DM 329/04 artt. 1 e 2,

NO

Il recipiente, tubazione o insieme rientra nel campo di applicazione del DM 329/04?

SI'

SI'

FINE PROCEDURA

Se previsto è stato eseguito controllo di messa in servizio da parte di un Organismo

Notificato?

NC

NO

In caso di esito negativo l'apparecchio è stato messo fuori servizio?

SI'

NO

L'attrezzatura, è certificata secondo la direttiva PED, o collaudata secondo la

normativa previgiente?

Modalità operative in nota 3

L'attrezzatura è stata modificata?Nota 1

L'attrezzatura, è classificata tubazione o recipiente per liquido?

Modalità operative in nota 2

SI'

SI'

SI'

NO

NO

NO

FINE PROCEDURA

DM 329/04 artt. art. 14, artt. 4, 5, 6, 7

B19Modifiche e riparazioni di apparecchiature e insiem i a pressione.

Nota 1 La modifica e' realizzata in conformità alle disposizioni applicabili per le nuove costruzioni, assoggettando l'attrezzatura a procedura di valutazione di conformità in ottemperanza al D.Lgs n. 93/00. Dopo l'esecuzione della modifica, l'attrezzatura deve essere sottoposta a controllo di messa in servizio, qualora previsto. Nota 2 Per quanto riguarda la riparazione delle tubazioni e dei recipienti per liquidi deve essere osservata la procedura sotto indicata: a) l'utilizzatore comunica al soggetto preposto le operazioni da effettuare per i liquidi del gruppo uno contenuti in attrezzature di categoria II e III. In tal caso il soggetto preposto esegue le verifiche di collaudo previste dalla normativa di riferimento; b) per i liquidi e le categorie non elencati alla lettera a) non deve essere inviata alcuna comunicazione;

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c) in entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) e' registrata, sulla documentazione di impianto, la riparazione effettuata da certificare con i controlli eseguiti dopo riparazione. Nota 3 Per le attrezzature certificate ai sensi del decreto legislativo n. 93/2000, e per quelle collaudate secondo la normativa previgente, la riparazione e' eseguita in osservanza della procedura sotto indicata: a) il riparatore, prima dell'intervento tecnico, comunica al soggetto preposto le operazioni da effettuare e, se possibile, le relative procedure di collaudo previste dalla normativa tecnica con la quale il componente e' stato realizzato in origine;

b) il soggetto preposto esegue le verifiche di collaudo previste dalla normativa tecnica di riferimento

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L'ogiva della bombola, o il fondello superiore, è colorato in base al gas

contenuto?

SI'

B20Recipienti in pressione mobili o assimilabili

(bombole per gas compressi)

NOSono eseguite regolari verifiche con

periodicità detreminata dal gas contenuto?

SI'

DM 19/12/25, 5/6/71

NO

CONFORMITA' ALLA NORMA

D.M. 12/9/25, DM 5/6/71, D.Lgs. 93/00

(Direttiva PED),

Sono disponibili certificati di collaudo?

NON.C.

NOLa bombola, se in acciaio, ha capacità

superiore a 0,5 litri?Bombola non soggetta

a collaudi periodici

SI'

SI'

N.C.

La bombola è di costruzione anteriore al 18/4/2000?

SI'

NOCampo di applicazione della direttiva PED (D.

Lgs. 90/00)

campo di applicazione DM 12/9/1925 e 5/6/1971

N.C. DM 19/12/25, 5/6/71

DM 19/04/2001

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Nota 1 D.Lgs 81/2008, art. 66. - Lavori in ambienti sospet ti di inquinamento 1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi. Art. 121. - Presenza di gas negli scavi 1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose. 2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas. 3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e

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sempreche' sia assicurata una efficace e continua aerazione. 4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. 5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori. Nota 2 DPR 177/01, Art. 2.1.c “persona esperta”: lavoratore con almeno 3 anni di esperienza nei lavori in ambienti sospetti di inquinamento

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C VALUTAZIONE RISCHI DA ESPOSIZIONE

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C1 - Valutazione del rischio rumore

SI'

SI'NO

La valutazione viene aggiornata in caso di mutamenti significativi delle condizioni di

pericolo?N.C.

NO

La valutazione ha tenuto conto dei fattori di rischio previsti e, ove necessario, dell'attenuazione dovuta all'impiego dei

DPI? (vedi nota 2)

N.C.

NO

La valutazione è programmata con cadenza almeno quadriennale ed e eseguita da operatori qualificati con

idonea strumentazione (nota 1)?

N.C.

SI'

SI'NO

Sono segnalate le aree ove si superano i valori limite di esposzione (87 dB)?N.C.

SI'NO

In caso di superamento dei valorii di azione sono attuate le prescritte misure preventive/protettive (vedi oltre)?

NC

SI'NO

I DPI sono stati scelti e vengono impiegati in conformità con il DM 2/5/01N.C.

D. Lgs. 81/08 art. 181

D. Lgs. 81/08 art. 190

D. Lgs. 81/08 art. 181

D. Lgs. 81/08 art. 192

D. Lgs. 81/08 art.. 192, 193, 194

NO

In caso di attività con livelli di esposizione variabile sono adottate misure analoghe a quele per il superamento di

dei valori superiori di azione? (DPI ecc)

D. Lgs. 81/08 art. 191N.C.

SI'

NO

I lavoratori hanno ricevuto idonea formazione e informazione?

D Lgs. 81/08 art. 195N.C.

SI'

SEGUE

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Esposizione oltre 80 dB(A) o 135 dB(C) pk (valore i nferiore di azione)1) Fornire DPI adeguati scelti previa consultazione dei lavoratori e dopo averne verificato l'efficacia (art. 49 septies comma 1)2) Garantire la formazione dei lavoratori 3) Garantire la sorveglianza sanitaria se richiesta dai lavoratori o dal medico competente (art. 49 decies comma 2)4) Se rilevate anomalie nel corso della sorveglianza sanitaria aggiornare la valutazione, ridefinire le misure di tutela e di controllo sanitario (art. 49 decies comma 4)

Esposizione oltre 85 dB(A) o 137dB(C) pk (valore su periore di azione)1) Fornire DPI adeguati scelti previa consultazione dei lavoratori e dopo averne verificato l'efficacia (art. 49 septies comma 1)2) Garantire la formazione dei lavoratori 3) Garantire comunque la sorveglianza sanitaria 4) Se rilevate anomalie nel corso della sorveglianza sanitaria aggiornare la valutazione, ridefinire le misure di tutela e di controllo sanitario (art. 49 decies comma 4)5) Elaborare e applicare un programma di misure tecniche e organizzative per ridurre l'esposizione al rischio6) Sorveglianza affinché i lavoratori usino i DPI7) Intensificare la sorveglianza sanitaria in caso di droga all'impiego dei DPI

Esposizione oltre 87 dB(A) o 140 dB(C) pk (valore l imite di esposizione)(nota: l'esposizione dei lavoratori va calcolata te nendo conto dell'attenuazione dovuta ai DPI)

1) Segnalare le aree ove il limiti sono superati2) Adottre la misure immediate per rientrare sotto i limiti di esposizione 3) Garantire comunque la sorveglianza sanitaria

Segue C1Valutazione del rischio rumore

CONFORMITA'

NO

E' stata attivata la sorveglianza sanitaria? D. Lgs. 81/08 art. 196N.C.

SI'

NO

Sono state adottate le misure necessarie per la limitazione dell'esposizione?

D. Lgs. 81 art. 194N.C.

SI'

Nota 1: non si specificano quali debbano essere i requisiti di qualifica degli operatori che eseguono le misure, né che debbano essere iscritti ad albi professionali o che debbano possedere formazione specifica, come invece avviene nel campo dell’acustica ambientale. Ulteriori indicazione nelle linee guida ISPESL 10/7/2008 Diversamente da quanto a suo tempo sancito dal D.lgs. 277/91, ai sensi del D.Lgs 81/08 non sussiste più l’obbligo di taratura annuale dello strumento di misura, né l’obbligo dell’impiego di strumenti di classe 1; la strumentazione impiegata deve essere idonea al tipo di misura da eseguire ed essere sottoposta a taratura secondo le relative norme tecniche applicabili, un fonometro di classe 2 è da ritenersi idoneo.

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Nota 2: requisiti della valutazione 1. … il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori; d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni; e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile; i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. Misure di prevenzione e protezione 1. … il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure: a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

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C2Valutazione del rischio vibrazioni

SI'

SI'NO

La valutazione del rischio per esposizioni è stata eseguita su periodi brevi?N.C.

NO

La valutazione è stata eseguita conformemente alle linee guida e tiene conto

dei fattori di rischio previsti? (vedi nota 1)

N.C.

NO

La valutazione del rischio vibrazioni è programmata con cadenza almeno

quadriennale?

N.C.

SI'

SI'NO

Sono state adottate le misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione

(nota 2)?N.C.

SI'NO

E' stata attivata, se necessario, la sorveglianza sanitaria?NC

CONFORME

D. Lgs. 81/08 art. 181

D. Lgs. 81/08 art. 202, all. XXXV, linee guida ISPESL, banche dati

D. Lgs. 81/08 art. 202, linee guida interpretative ISPESL

luglio 2008

D. Lgs. 81/08 art. 203

D. Lgs. 81/08 art. 204

Valori limite di esposizione e valori di azione. a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s2.

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0

m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2; 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

Nota 1: … il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi: a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti; b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201; c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

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e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro; f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche; g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile; h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide; i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica. Nota 2: … il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue: a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni; c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio; d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI; e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro; f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche; g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo; i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

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C3Valutazione del rischio da esposizione a campi

elettromagnetici (vedi nota 1)

SI'

NO

A seguito della valutazione sono state adottate le necessarie misure di prevenzione

e protezione (nota 3)? Sono segnalati i luoghi ove viene superato il valore di azione?

N.C.

NO

La valutazione è stata eseguita conformemente alle linee guida e tiene conto

dei fattori di rischio previsti? (vedi nota 2)

N.C.

NO

La valutazione è programmata con cadenza almeno quadriennale?

N.C.

SI'

SI'

SI'NO

E' stata attivata, se necessario, la sorveglianza sanitaria?NC

CONFORME

D. Lgs. 81/08 art. 181

D. Lgs. 81/08 art. 209, all. XXXVI

D. Lgs. 81/08 art. 210

D. Lgs. 81/08 art. 211

NOTA BENE : le disposizioni generali relative alla valutazione dei rischi e all’adozione delle misure di prevenzione generiche sono già in vigore, mentre la ottemperanza agli obblighi specifici (sorveglianza sanitaria, misure preventive e protettive specifiche) previste per il 30/04/2012, è stata posticipata in ultimo al 01/07/16 con Dir 2013/35/UE. Nota 1: Articolo 206 - Campo di applicazione 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), … Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto. 2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione. Articolo 207 - Definizioni a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz; b) valori limite di esposizione : limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti; c) valori di azione: l'entità' dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B), corrente indotta attraverso gli arti (IL) e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente capo.

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D.Lgs 81/08, All. XXXVI, TABELLA 1 Valori limite di esposizione

Intervallo di frequenza

Densità di corrente per capo e tronco J (mA/m 2) (rms)

SAR mediato sul corpo intero

(W/kg)

SAR localizzato (capo e tronco)

(W/kg)

SAR localizzato (arti)

(W/kg)

Densità di potenza (W/m2)

Fino a 1 Hz 40 / / / / 1 – 4 Hz 40/f / / / /

4 – 1000 Hz 10 / / / / 1000 Hz – 100 kHz f/100 / / / / 100 kHz – 10 Mhz f/100 0,4 10 20 / 10 MHz – 10 GHz / 0,4 10 20 /

10 – 300 GHz / / / / 50

D.Lgs 81/08, All. XXXVI, TABELLA 2

Valori di azione

Intervallo di frequenza

Intensità di campo

elettrico E (V/m)

Intensità di campo

magnetico H (A/m)

Induzione magnetica

B (µT)

Densità di potenza di onda

piana Seq (W/m2)

Corrente di contatto, IC (mA)

Corrente indotta attraverso gli

arti IL (mA)

0 – 1 Hz / 1,63 x 105 2 x 105 / 1,0 / 1 – 8 Hz 20000 1,63 x 105/f2 2 x 105 /f2 / 1,0 /

8 – 25 Hz 20000 2 x 104/f 2,5 x 104 /f / 1,0 / 0,025 – 0,82 kHz 500/f 20/f 25/f / 1,0 /

0,82 – 2,5 kHz 610 24,4 30,7 / 1,0 / 2,5 – 65 kHz 610 24,4 30,7 / 0,4f / 65 – 100 kHz 610 1600/f 2000/f / 0,4f / 0,1 – 1 MHz 610 1,6/f 2/f / 40 / 1 – 10 MHz 610/f 1,6/f 2/f / 40 /

10 – 110 MHz 61 0,16 0,2 10 40 100 110 – 400 MHz 61 0,16 0,2 10 / / 400 – 2000 MHz 3f1/2 0,008f1/2 0,01f1/2 f/40 / /

2 – 300 GHz 137 0,36 0,45 50 / /

Nota 2 … il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi: a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; d) qualsiasi effetto indiretto quale: 1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati); 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT; 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche; h) sorgenti multiple di esposizione; i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse. Nota 3: … qualora risulti che i valori di azione … sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e

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organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare: a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici; b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere; c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute; d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; f) della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.

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C4Valutazione del rischio radiazioni ottiche

(vedi nota 1)

SI'

NO

A seguito della valutazione sono state adottate le necessarie misure di prevenzione

e protezione (nota 3)? Sono segnalati i luoghi ove viene superato il valore di azione?

N.C.

NO

La valutazione è stata eseguita conformemente alle linee guida e tiene conto

dei fattori di rischio previsti? (vedi nota 2)

N.C.

NO

La valutazione è programmata con cadenza almeno quadriennale?

N.C.

SI'

SI'

SI'NO

E' stata attivata, se necessario, la sorveglianza sanitaria?NC

CONFORME

D. Lgs. 81/08 art. 181

D. Lgs. 81/08 art. 216, all. XXXVII

D. Lgs. 81/08 art. 217

D. Lgs. 81/08 art. 218

Nota 1 L’obbligo della valutazione è entrato in vigore in data 26/04/2010. Articolo 214 - Definizioni si intendono per: a) radiazioni ottiche : tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse: 1) radiazioni ultraviolette : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 3) radiazioni infrarosse : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm- 1 mm); b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata; c) radiazione laser : radiazione ottica prodotta da un laser; d) radiazione non coerente : qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser; e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti; f) irradianza (E) o densità di potenza : la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2); g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2); h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1); i) livello : la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore.

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Valori limite (D.Lgs 81/08, All. XXXVI)

PARTE I – RADIAZIONI OTTICHE NON COERENTI I valori limite di esposizione alle radiazioni ottiche, pertinenti dal punto di vista biofisico, possono essere de-terminati con le formule seguenti. Le formule da usare dipendono dal tipo della radiazione emessa dalla sor-gente e i risultati devono essere comparati con i corrispondenti valori limite di esposizione indicati nella tabella 1.1. Per una determinata sorgente di radiazioni ottiche possono essere pertinenti più valori di esposizione e corrispondenti limiti di esposizione. Le lettere da a) a o) si riferiscono alle corrispondenti righe della tabella 1.1.

Ai fini della direttiva, le formule di cui sopra possono essere sostituite dalle seguenti espressioni e dall'utilizzo dei valori discreti che figurano nelle tabelle successive:

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Note El (λ,t), El

irradianza spettrale o densità di potenza spettrale: la potenza radiante incidente per unità di area su una super-ficie, espressa in watt su metro quadrato per nanometro [W m-2 nm-1]; i valori di El (λ,t) ed Eλ sono il risultato di misurazioni o possono essere forniti dal fabbricante delle attrezzature;

Eeff irradianza efficace (gamma UV): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezza d'onda UV da 180 a 400 nm, ponderata spettralmente con S (λ), espressa in watt su metro quadrato [W m-2];

H esposizione radiante: integrale nel tempo dell'irradianza, espressa in joule su metro quadrato g m-2]; Heff esposizione radiante efficace: esposizione radiante ponderata spettralmente con S N, espressa in joule su me-

tro quadrato g m- 2]; EUVA irradianza totale (UVA): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezza d'onda UVA da 315 a 400 nm, espressa

in watt su metro quadrato [W m-2]; HUVA esposizione radiante: integrale o somma nel tempo e nella lunghezza d'onda dell'irradianza nell'intervallo di

lunghezza d'onda UVA da 315 a 400 nm, espressa in joule su metro quadrato g m-2]; S (λ) fattore di peso spettrale, che tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d'onda degli effetti sulla salute delle

radiazioni UV sull'occhio e sulla cute (tabella 1.2) [adimensionale]; t, ∆t tempo, durata dell'esposizione, espressi in secondi [s]; λ lunghezza d'onda, espressa in nanometri [nm]; ∆λ larghezza di banda, espressa in nanometri [nm], degli intervalli di calcolo o di misurazione; Ll (λ), Lλ radianza spettrale della sorgente, espressa in watt su metro quadrato per steradiante per nanometro [W m-2 sr-1

nm-1]; R (λ) fattore di peso spettrale, che tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d'onda delle lesioni termiche provo-

cate sull'occhio dalle radiazioni visibili e IRA (tabella 1.3) [adimensionale]; LR radianza efficace (lesione termica): radianza calcolata ponderata spettralmente con R N, espressa in watt su

metro quadrato per steradiante [W m-2 sr-2]; B (λ) ponderazione spettrale, che tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d'onda della lesione fotochimica pro-

vocata all'occhio dalla radiazione di luce blu (tabella 1.3) [adimensionale]; LB radianza efficace (luce blu): radianza calcolata ponderata spettralmente con B N, espressa in watt su metro

quadrato per steradiante [W m-2 sr -1]; EB irradianza efficace (luce blu): irradianza calcolata ponderata spettralmente con B (λ) espressa in watt su metro

quadrato [W m-2]; EIR irradianza totale (lesione termica): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezze d'onda dell'infrarosso da 780

nm a 3 000 nm, espressa in watt su metro quadrato [W m-2]; Eskin irradianza totale (visibile, IRA e IRB): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezze d'onda visibili e dell'infra-

rosso da 380 nm a 3 000 nm, espressa in watt su metro quadrato [W m-2]; Hskin esposizione radiante: integrale o somma nel tempo e nella lunghezza d'onda dell'irradianza nell'intervallo di

lunghezze d'onda visibili e dell'infrarosso da 380 nm a 3 000 nm, espressa in joule su metro quadrato (j m2); a angolo sotteso: angolo sotteso da una sorgente apparente, visto in un punto nello spazio, espresso in millira-

dianti (mrad). La sorgente apparente è l'oggetto reale o virtuale che forma l'immagine retinica più piccola possi-bile.

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Tabella 1.1 - Valori limite di esposizione per radi azioni ottiche non coerenti

Nota 1 : L'intervallo di lunghezze d'onda 300-700 nm copre in parte gli UVB, tutti gli UVA e la maggior parte delle radiazioni visibili; tuttavia il rischio associato è normalmente denominato rischio da "luce blu". In senso stretto la luce blu riguarda soltanto approssimativamente l'intervallo 400-490 nm. Nota 2: Per la fissazione costante di sorgenti piccolissime che sottendono angoli <11 mrad, LB può essere convertito in EB. Ciò si applica di solito solo agli strumenti oftalmici o all'occhio stabilizzato sotto anestesia. Il "tempo di fissazione» massimo è dato da tmax = 100/Eb dove Eb è espressa in W m-2. Considerati i movimenti dell'occhio durante compiti visivi normali questo valore non supera i 100 s.

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Tabella 1.2 - S ( λ) [adimensionale], da 180 mn a 400 nm λ in nm S (λ) λ in nm S (λ) λ in nm S (λ) λ in nm S (λ) λ in nm S (λ) 180 0,0120 228 0,1737 276 0,9434 324 0,000520 372 0,000086 181 0,0126 229 0,1819 277 0,9272 325 0,000500 373 0,000083 182 0,0132 230 0,1900 278 0,9112 326 0,000479 374 0,000080 183 0,0138 231 0,1995 279 0,8954 327 0,000459 375 0,000077 184 0,0144 232 0,2089 280 0,8800 328 0,000440 376 0,000074 185 0,0151 233 0,2188 281 0,8568 329 0,000425 377 0,000072 186 0,0158 234 0,2292 282 0,8342 330 0,000410 378 0,000069 187 0,0166 235 0,2400 283 0,8122 331 0,000396 379 0,000066 188 0,0173 236 0,2510 284 0,7908 332 0,000383 380 0,000064 189 0,0181 237 0,2624 285 0,7700 333 0,000370 381 0,000062 190 0,0190 238 0,2744 286 0,7420 334 0,000355 382 0,000059 191 0,0199 239 0,2869 287 0,7151 335 0,000340 383 0,000057 192 0,0208 240 0,3000 288 0,6891 336 0,000327 384 0,000055 193 0,0218 241 0,3111 289 0,6641 337 0,000315 385 0,000053 194 0,0228 242 0,3227 290 0,6400 338 0,000303 386 0,000051 195 0,0239 243 0,3347 291 0,6186 339 0,000291 387 0,000049 196 0,0250 244 0,3471 292 0,5980 340 0,000280 388 0,000047 197 0,0262 245 0,3600 293 0,5780 341 0,000271 389 0,000046 198 0,0274 246 0,3730 294 0,5587 342 0,000263 390 0,000044 199 0,0287 247 0,3865 295 0,5400 343 0,000255 391 0,000042 200 0,0300 248 0,4005 296 0,4984 344 0,000248 392 0,000041 201 0,0334 249 0,4150 297 0,4600 345 0,000240 393 0,000039 202 0,0371 250 0,4300 298 0,3989 346 0,000231 394 0,000037 203 0,0412 251 0,4465 299 0,3459 347 0,000223 395 0,000036 204 0,0459 252 0,4637 300 0,3000 348 0,000215 396 0,000035 205 0,0510 253 0,4815 301 0,2210 349 0,000207 397 0,000033 206 0,0551 254 0,5000 302 0,1629 350 0,000200 398 0,000032 207 0,0595 255 0,5200 303 0,1200 351 0,000191 399 0,000031 208 0,0643 256 0,5437 304 0,0849 352 0,000183 400 0,000030 209 0,0694 257 0,5685 305 0,0600 353 0,000175 . . 210 0,0750 258 0,5945 306 0,0454 354 0,000167 . . 211 0,0786 259 0,6216 307 0,0344 355 0,000160 . . 212 0,0824 260 0,6500 308 0,0260 356 0,000153 . . 213 0,0864 261 0,6792 309 0,0197 357 0,000147 . . 214 0,0906 262 0,7098 310 0,0150 358 0,000141 . . 215 0,0950 263 0,7417 311 0,0111 359 0,000136 . . 216 0,0995 264 0,7751 312 0,0081 360 0,000130 . . 217 0,1043 265 0,8100 313 0,0060 361 0,000126 . . 218 0,1093 266 0,8449 314 0,0042 362 0,000122 . . 219 0,1145 267 0,8812 315 0,0030 363 0,000118 . . 220 0,1200 268 0,9192 316 0,0024 364 0,000114 . . 221 0,1257 269 0,9587 317 0,0020 365 0,000110 . . 222 0,1316 270 1,0000 318 0,0016 366 0,000106 . . 223 0,1378 271 0,9919 319 0,0012 367 0,000103 . . 224 0,1444 272 0,9838 320 0,0010 368 0,000099 . . 225 0,1500 273 0,9758 321 0,000819 369 0,000096 226 0,1583 274 0,9679 322 0,000670 370 0,000093 227 0,1658 275 0,9600 323 0,000540 371 0,000090

Tabella 1.3 - B ( λ), R (λ) [adimensionale], da 380 mn a 1 400 nm

λ in nm B (λ) R (λ) λ in nm B (λ) R (λ) λ in nm B (λ) R (λ) 300 < λ < 380 0,01 - 430 0,98 9,8 485 0,32 3,2 380 0,01 0,1 435 1 10 490 0,22 2,2 385 0,013 0,13 440 1 10 495 0,16 1,6 390 0,025 0,25 445 0,97 9,7 500 0,1 1 395 0,05 0,5 450 0,94 9,4 500 < λ < 600 100,02·(450-λ) 1 400 0,1 1 455 0,9 9 600 < λ < 700 0,001 1 405 0,2 2 460 0,8 8 700 < λ < 1 050 - 100,002·(700-λ) 410 0,4 4 465 0,7 7 1 050 < λ < 1 150 - 0,2 415 0,8 8 470 0,62 6,2 1 150 < λ < 1 200 - 0,2 100·02·(1150-λ) 420 0,9 9 475 0,55 5,5 1 200 < λ < 1 400 - 0,02

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425 0,95 9,5 480 0,45 4,5 PARTE II – RADIAZIONI LASER

I valori di esposizione alle radiazioni ottiche pertinenti dal punto di vista biofisico, possono essere determinati con le formule seguenti. La formula da usare dipende dalla lunghezza d'onda e dalla durata delle radiazioni emesse dalla sorgente e i risultati devono essere comparati con i corrispondenti valori limite di esposizione di cui alle tabelle da 2.2 a 2.4. Per una determinata sorgente di radiazione laser possono essere pertinenti più valori di esposizione e corrispondenti limiti di esposizione. I coefficienti usati come fattori di calcolo nelle tabelle da 2.2 a 2.4 sono riportati nella tabella 2.5 e i fattori di correzione per l'esposizione ripetuta nella tabella 2.6.

Note: dP potenza, espressa in watt [W]; dA superficie, espressa in metri quadrati [m2]; E(t), E irradianza o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie generalmente e-

spressa in watt su metro quadrato [W m-2]. I valori E(t) ed E sono il risultato di misurazioni o possono essere indi-cati dal fabbricante delle attrezzature;

H esposizione radiante: integrale nel tempo dell'irradianza, espressa in joule su metro quadrato g m-2]; t tempo, durata dell'esposizione, in secondi [s]; λ lunghezza d'onda, espressa in nanometri [nm]; Y angolo del cono che limita il campo di vista per la misurazione, espresso in milliradianti [mrad]; Ym campo di vista per la misurazione, espresso in milliradianti [mrad]; a angolo sotteso da una sorgente, espresso in milliradianti [mrad]; apertura limite: superficie circolare su cui si basa la media dell'irradianza e dell'esposizione radiante; G radianza integrata: integrale della radianza su un determinato tempo di esposizione, espresso come energia ra-

diante per unità di area di una superficie radiante per unità dell'angolo solido di emissione, espressa in joule su metro quadrato per steradiante [J m-2 sr-1]

Tabella 2.1 - Rischi delle radiazioni

Lunghezza d'onda [nm] λ

Campo di radi a-zione

Organo int e-ressato

Rischio Tabella dei valori lim i-te di esposizione

da 180 a 400 UV occhio danno fotochimico e danno termico 2.2, 2.3 da 180 a 400 UV cute eritema 2.4 da 400 a 700 visibile occhio danno alla retina 2.2 da 400 a 600 visibile occhio danno fotochimico 2.3 da 400 a 700 visibile cute danno termico 2.4 da 700 a 1 400 IRA occhio danno termico 2.2, 2.3 da 700 a 1 400 IRA cute danno termico 2.4 da 1400 a 2 600 IRB occhio danno termico 2.2 da 2 600 a 106 IRC occhio danno termico 2.2 da 1 400 a 106 IRB, IRC occhio danno termico 2.3 da 1 400 a 106 IRB, IRC cute danno termico 2.4

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Tabella 2.2 - Valori limite di esposizione dell'occ hio a radiazioni laser - Durata di esposizione brev e < 10 s

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Tabella 2.3 - Valori limite di esposizione dell'occ hio a radiazioni laser - Durata di esposizione lung a > 10 s

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Tabella 2.4 - Valori limite di esposizione della cu te a radiazioni laser

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Tabella 2.5 – Fattori di correzione applicati e altri parametri di calcolo

Parametri elencati dall'I C-NIRP Regione spettrale valida (nm) Valore o descrizione

CA λ < 700 CA = 1,0

700-1 050 CA = 100 ·002 (λ- 700 ) 1 050-1 400 CA = 5,0

CB 400-450 CB = 1,0 450-700 CB = 100,02 (λ-450 )

Cc 700-1 150 Cc = 1.0

1 150-1 200 Cc = 100,018(λ-1150) 1 200-1 400 Cc = 8,0

T1 λ < 450 T1 = 10 s 450-500 T1 = 10 · [100,02 (λ-450) ]s λ > 500 T1 = 100 s

Parametri elencati dall'I C-NIRP Valido per effetto biologico Valore o descrizione

a min tutti gli effetti termici amin = 1,5 mrad Parametri elencati dall'I C-

NIRP Intervallo angolare valido

(mrad) Valore o descrizione

CE

a < amin CE = 1,0 amin < a < 100 CE = a/amin

a > 100 CE = a2 /(amin · amin ) mrad con amax = 100 mrad

T2 a< 1,5 T2 = 10 S

1,5 < a < 100 T2 = 10 · [10 (a -1,5)/98,5 ] s a > 100 T2 = 1 00 S

Parametri elencati dall'I C-NIRP

Intervallo temporale valid o per l'esposizione (s) Valore o descrizione

Y t < 100 y = 11 [mrad]

100 < t < 104 y = 1,1 t0,5 [mrad] t > 104 y = 110 [mrad]

Tabella 2.6 - Correzione per esposizioni ripetute Per tutte le esposizioni ripetute, derivanti da sistemi laser a impulsi ripetitivi o a scansione, dovrebbero essere applicate le tre norme generali seguenti: 1. l'esposizione derivante da un singolo impulso di un treno di impulsi non deve superare il valore limite di e-

sposizione per un singolo impulso della durata di quell'impulso; 2. l'esposizione derivante da qualsiasi gruppo di impulsi (o sottogruppo di un treno di impulsi) che si verifica in

un tempo t non deve superare il valore limite di esposizione per il tempo t; 3. l'esposizione derivante da un singolo impulso in un gruppo di impulsi non deve superare il valore limite di

esposizione del singolo impulso moltiplicato per un fattore di correzione termica cumulativa Cp =N-0,25 , do-ve N è il numero di impulsi. Questa norma si applica soltanto a limiti di esposizione per la protezione da le-sione termica, laddove tutti gli impulsi che si verificano in meno di Tmin sono trattati come singoli impulsi.

Parametri Regione spettrale valida (nm) Valore o descrizione

Tmin

315 < λ < 400 Tmin = 10 -9 s (= 1 ns) 400 < λ < 1 050 Tmin = 18 · 10-6 s (= 18 µs)

1 050 < λ < 1 400 Tmin = 50 · 10-6 s (= 50 µs) 1 400 < λ < 1 500 Tmin = 10 -3 s (= 1 ms) 1 500 < λ < 1 800 Tmin = 10 s

1 800 < λ < 2 600 Tmin = 10 -3 s (= 1 ms) 2 600 < λ < 106 Tmin = 10 -7 s (= 100 ns

Nota 2 Il datore di lavoro… presta particolare attenzione ai seguenti elementi: a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche; b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215; c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;

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d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti; e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco; f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche; h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate; i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe; m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie. Nota 3 … il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare: a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere; c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione; g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale; h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.

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C5 segueValutazione del rischio da esposizione a sostanze c himiche

CONTINUA

Sono state definite le procedure da attivare in caso di incidenti ed emergenze?

NO

SI'

Informazione e formazione dei lavoratori sono rispondenti ai requisiti?

SI'

I lavoratori sono stati consultati e hanno partecipato alla valutazione?

Se si impiegano le sostanze di cui all'allegato XL (nota 5) sono state attivate le procedure di deroga

ed autorizzazione?

N.C.

N.C.

N.C.

NO

NO

NO

SI'

CONFORME

SI'

D. lgs. 81/08, art. 226

D. lgs. 81/08, art. 227

D. lgs. 81/08, art. 231

D. lgs. 81/08, art. 228, all. XL

N.C.

Nota 1 – Definizioni D.Lgs 81/2008, art 222 - Definizioni a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; b) agenti chimici pericolosi: 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente; 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente; 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale; c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa; d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell’ ALLEGATO XXXVIII; e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell’ ALLEGATO XXXIX;

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f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro; g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi; h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. Reg 2008/1272/UE Art 2 - Definizioni 7) sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione; 8) miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

Allegato XXXVIII SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (come aggiornato in

ultimo dal D.M. 06/08/2012)

EINECS (1 ) CAS (2 ) Denominazione dell'agente VALORE LIMITE

Notazione (3 ) 8 ore ( 4 ) Breve Termine( 5 )

mg/m 3 (6 ) ppm ( 7 ) mg/m 3 ppm 200-467-2 60-29-7 Dietiletere 308 100 616 200 - 200-662-2 67-64-1 Acetone 1210 500 - - - 200-663-8 67-66-3 Cloroformio 10 2 - - pelle 200-756-3 71-55-6 Tricloroetano, 1,1,1- 555 100 1110 200 - 200-834-7 75-04-7 Etilammina 9,4 5 - - - 200-863-5 75-34-3 Dicloroetano , 1,1- 412 100 - - pelle 200-870-3 75-44-5 Fosgene 0,08 0,02 0,4 0,1 - 200-871-9 75-45-6 Clorodifluorometano 3600 1000 - - - 201-159-0 78-93-3 Butanone 600 200 900 300 - 201-176-3 79-09-4 Acido propionico 31 10 62 20 - 202-422-2 95-47-6 o-Xilene 221 50 442 100 pelle 202-425-9 95-50-1 Diclorobenzene, 1, 2- 122 20 306 50 pelle 202-436-9 95-63-6 1,2,4-Trimetilbenzene 100 20 - - - 202-704-5 98-82-8 Cumene 100 20 250 50 pelle 202-705-0 98-83-9 Fenilpropene, 2- 246 50 492 100 - 202-849-4 100-41-4 Etilbenzene 442 100 884 200 pelle 203-313-2 105-60-2 e-Caprolattame (polveri e vapori) ( 8 ) 10 - 40 - - 203-388-1 106-35-4 Eptan-3-one 95 20 - - - 203-396-5 106-42-3 p-Xilene 221 50 442 100 pelle 203-400-5 106-46-7 Diclorobenzene, 1,4- 122 20 306 50 - 203-470-7 107-18-6 Alcole allilico 4,8 2 12,1 5 pelle 203-473-3 107-21-1 Etilen glicol 52 20 104 40 pelle 203-539-1 107-98-2 Metossipropanolo-2,1- 375 100 568 150 pelle 203-550-1 108-10-1 Metilpentan-2-one,4- 83 20 208 50 - 203-576-3 108-38-3 m-Xilene 221 50 442 100 pelle 203-603-9 108-65-6 2-Metossi-1-metiletilacetato 275 50 550 100 pelle 203-604-4 108-67-8 Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene) 100 20 - - - 203-631-1 108-94-1 Cicloesanone 40,8 10 81,6 20 pelle 203-632-7 108-95-2 Fenolo 7,8 2 - - Pelle 203-726-8 109-99-9 Tetraidrofurano 150 50 300 100 Pelle 203-737-8 110-12-3 5-metilesan-2-one 95 20 - - - 203-767-1 110-43-0 eptano-2-one 238 50 475 100 pelle 203-808-3 110-85-0 Piperazina (polvere e vapore) ( 8 ) 0,1 - 0,3 - - 203-905-0 111-76-2 Butossietanolo-2 98 20 246 50 pelle 203-933-3 112-07-2 2-Butossietilacetato 133 20 333 50 pelle 204-065-8 115-10-6 Etere dimetilico 1920 1000 - - - 204-428-0 120-82-1 1,2,4-Triclorobenzene 15,1 2 37,8 5 pelle 204-469-4 121-44-8 Trietilammina 8,4 2 12,6 3 pelle

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EINECS (1 ) CAS (2 ) Denominazione dell'agente VALORE LIMITE

Notazione (3 ) 8 ore ( 4 ) Breve Termine( 5 )

mg/m 3 (6 ) ppm ( 7 ) mg/m 3 ppm 204-662-3 123-92-2 Acetato di isoamile 270 50 540 100 - 204-697-4 124-40-3 Dimetilammina 3,8 2 9,4 5 . 204-826-4 127-19-5 N,N-Dimetilacetammide 36 10 72 20 pelle 205-480-7 141-32-2 Acrilato di n-butile 11 2 53 10 - 205-563-8 142-82-5 Eptano, n- 2085 500 - - - 208-394-8 526-73-8 1,2,3-Trimetilbenzene 100 20 - - - 208-793-7 541-85-5 5-Metileptano-3-one 53 10 107 20 - 210-946-8 626-38-0 Acetato di 1-metilbutile 270 50 540 100 - 211-047-3 628-63-7 Acetato di pentile 270 50 540 100 - . 620-11-1 Acetato di 3-amile 270 50 540 100 - . 625-16-1 Acetato di terz-amile 270 50 540 100 - 215-535-7 1330-20-7 Xilene, isomeri misti, puro 221 50 442 100 pelle 222-995-2 3689-24-5 Sulfotep 0,1 - - - pelle 231-634-8 7664-39-3 Acido fluoridrico 1,5 1,8 2,5 3 - 231-131-3 7440-22-4 Argento, metallico 0,1 - - - - 231-595-7 7647-01-0 Acido cloridrico 8 5 15 10 - 231-633-2 7664-38-2 Acido ortofosforico 1 - 2 - - 231-635-3 7664-41-7 Ammoniaca anidra 14 20 36 50 - 231-945-8 7782-41-4 Fluoro 1,58 1 3,16 2 - 231-978-9 7782-41-4 Seleniuro di idrogeno 0,07 0,02 0,17 0,05 - 233-113-0 10035-10-6 Acido bromidrico - - 6,7 2 - 247-852-1 26628-22-8 Azoturo di sodio 0,1 - 0,3 - pelle 252-104-2 34590-94-8 (2-Metossimetilotossi)-propanolo 308 50 - - pelle . . Fluoruri inorganici (espressi come F) 2,5 - - - - . . Piombo inorganico e suoi composti 0,15 - - - . 200-193-3 54-11-5 Nicotina 0,5 - - - pelle 200-579-1 64-18-6 Acido formico 9 5 - - - 200-659-6 67-56-1 Metanolo 260 200 - - pelle 200-830-5 75-00-3 Cloroetano 268 100 - - pelle 200-835-2 75-05-8 Acetonitrile 35 20 - - pelle 201-142-8 78-78-4 Isopentano 2000 667 - - - 202-716-0 98-95-3 Nitrobenzene 1 0,2 - - pelle 203-585-2 108-46-3 Resorcinolo 45 10 - - pelle 203-625-9 108-88-3 Toluene 192 50 - - pelle 203-628-5 108-90-7 Monoclorobenzene 23 5 70 15 - 203-692-4 109-66-0 Pentano 2000 667 - - - 203-716-3 109-89-7 Dietilammina 15 5 30 10 - 203-777-6 110-54-3 n-Esano 72 20 - - - 203-806-2 110-82-7 Cicloesano 350 100 - - - 203-815-1 110-91-8 Morfolina 36 10 72 20 pelle 203-906-6 111-77-3 2-(2-Metossietossi)etanolo 50,1 10 - - pelle 203-961-6 112-34-5 2-(2-Butossietossi)etanolo 67,5 10 101,2 15 - 204-696-9 124-38-9 Anidride carbonica 9000 5000 - - - 205-483-3 141-43-5 2-Amminoetanolo 2,5 1 7,6 3 pelle 205-634-3 144-62-7 Acido ossalico 1 - - - - 206-992-3 420-04-2 Cianammide 1 - - - pelle 207-343-7 463-82-1 Neopentano 3000 1000 - - - 215-236-1 1314-56-3 Pentaossido di fosforo 1 - - - - 215-242-4 1314-80-3 Pentasolfuro di difosforo 1 - - - - 231-131-3 . Argento (composti solubili come Ag) 0,01 - - - - . . Bario (composti solubili come Ba) 0,5 - - - - . . Cromo metallico, composti di cromo inorganico (II) e (III) 0,5 - - - - 231-714-2 7697-37-2 Acido nitrico - - 2,6 1 - 231-778-1 7726-95-6 Bromo 0,7 0,1 - - -

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EINECS (1 ) CAS (2 ) Denominazione dell'agente VALORE LIMITE

Notazione (3 ) 8 ore ( 4 ) Breve Termine( 5 )

mg/m 3 (6 ) ppm ( 7 ) mg/m 3 ppm 231-959-5 7782-50-5 Cloro - - 1,5 0,5 - 232-260-8 7803-51-2 Fosfina 0,14 0,1 0,28 0,2 - . 8003-34-7 Piretro (depurato dai lattoni sensibilizzanti) 1 - - - - 233-060-3 10026-13-8 Pentacloruro di fosforo 1 - - - - 200-679-5 68-12-2 N,N Dimetifformamide 15 5 30 10 pelle 200-843-6 75-15-0 Disulfuro di carbonio 3 1 - - pelle 201-245-8 80-05-7 Bisfenolo A (polveri inalabili) 10 - - - - 201-297-1 80-62-6 Metacrilato di medile - 50 - 100 - 202-500-6 96-33-3 Metilacrilato 7 2 36 10 pelle 203-545-4 108-05-4 Acetato di Vinile 17,6 5 35,2 10 - 203-632-7 108-95-2 Fenolo 8 2 16 4 pelle 203-713-7 109-86-4 2-Metossietanolo - 0,5 - - pelle 203-772-9 110-49-6 2-Metossietil acetato - 0,5 - - pelle 203-804-1 110-80-5 2-Etossi etanolo 8 2 - - pelle 203-839-2 111-15-9 2-Etossietil acetato 11 2 - - pelle 204-661-8 123-91-1 1;4 Diossano 73 20 - - pelle 205-438-8 140-88-5 Etilacrilato 21 5 42 10 - 210-866-3 624-83-9 Isocianato di medie - - - 0,02 pelle 212-828-1 872-50-4 n-metil-2-pirrolidone 40 10 80 20 pelle 216-653-1 1634-04-4 Ossido di terz-butile e metile 183,5 50 367 100 -

. . Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido mercurio e cloruro di mercurio (misurati come mercurio) ( 8 )

0,02 - - - pelle

231-639-5 7664-93-9 Acido solforico (nebulizzazione) ( 10 ) ( 11 ) 0,05 - - - - 231-977-3 7783-06-4 Acido solfidrico 7 5 14 10 - 1 EINECS: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale. 2 CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (inventario europeo delle sostanze chimiche). 3 Una notazione cutanea attribuita ai VLEP identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle 4 Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata. 5 Livello di esposizione a breve termine. Valore limite al di là del quale non si dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce ac un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria. 6 mg/m 3 milligrammi per metro cubo d'aria a 20 °C e 101,3 Kpa. La correzione del volume a condizioni normali non deve essere effettuata in caso di aerosol. 7 ppm: parti per milione nell'aria (ml/m 3 ). 8 Il metodo di misurazione deve rilevare contemporaneamente polvere e vapore 9 Durante il monitoraggio dell'esposizione al mercurio e ai suoi composti divalenti inorganici, occorre tenere presente le relative tecniche di monitoraggio biologico che completano i valori limite indicativi dell'esposizione professionale. 10 Nel selezionare un metodo adeguato di monitoraggio dell'esposizione, occorre tener conto delle limitazioni e delle interferenze potenziali che possono risultare a seguito della presenza di altri composti del fosforo 11 La nebulizzazione e definita come frazione toracica

ALLEGATO XXXIX

SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLI GATORI E PROCEDURE DI

SORVEGLIANZA SANITARIA

PIOMBO e suoi composti ionici. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 60 µg Pb/100 ml di sangue Per le lavoratrici in eta' fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione. La sorveglianza sanitaria si effettua quando: l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075; mg/m3 nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 µg Pb/100 ml di sangue.

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Nota2 : ovviamente le sostanze non pericolose, o comunque non soggette al Reg 2008/1272/UE, non hanno l’obbligo di scheda di sicurezza (che tuttavia può essere redatta dal fabbricante su base volontaria). Tuttavia la qualifica di una sostanza/miscela come pericolosa è effettuata, in primis, grazie alla Scheda di sicurezza. Esistono, in ogni caso, banche dati ufficiali internazionali quali NIOSH, o IARC, su cui ci si può basare per la classificazione di pericolosità di una sostanza/miscela. Nota 3 : a partire dal 01/06/15 tutte le sostanze e miscele devono essere classificate, etichettate e imballate in conformità al Regolamento CLP, salvo un‘eccezione fino al 01/06/17 per le miscele già immesse sul mercato al 01/06/15 Reg 2008/1272/UE, Art. 61 - Disposizioni transitori e 1. Fino al 01/12/10 le sostanze sono classificate, etichettate e imballate in conformità della Dir 67/548/CEE . Fino al 01/06/15 le miscele sono classificate, etichettate e imballate in conformità della Dir 1999/45/CE . […] 4. In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità della Dir 67/548/CEE e già immesse sul mercato prima del 01/12/10 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 01/12/12. In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della Dir 1999/45/CE e già immesse sul mercato prima del 01/06/15 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 01/06/17 Nota 4 - Regolamento CEE/UE 16/12/2008 n° 1272, art 1 […] 2. Il presente regolamento non si applica: a) alle sostanze e alle miscele radioattive che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13/05/1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (1 ); b) alle sostanze e alle miscele che sono assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione, e che sono in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione oppure in transito; c) alle sostanze intermedie non isolate; d) alle sostanze e alle miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici che non sono immesse sul mercato, purché siano utilizzate in condizioni controllate in conformità della normativa comunitaria in materia di luogo di lavoro e di ambiente. 3. I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (2 ), non costituiscono una sostanza, una miscela o un articolo ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento. 4. […]. 5. Il presente regolamento non si applica alle sostanze e alle miscele nelle forme seguenti, allo stato finito, destinate all'utilizzatore finale: a) medicinali come definiti nella direttiva 2001/83/CE; b) medicinali veterinari come definiti nella direttiva 2001/82/CE; c) prodotti cosmetici come definiti nella direttiva 76/768/CEE ; d) dispositivi medici come definiti nelle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE , di carattere invasivo o utilizzati in contatto fisico diretto con il corpo umano, e nella direttiva 98/79/CE ; e) alimenti o mangimi come definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002, anche quando sono utilizzati: i) come additivi alimentari in prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 89/107/CEE; ii) come sostanze aromatizzanti in prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 88/388/CEE e della decisione 1999/217/CE; iii) come additivi in mangimi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003; iv) negli alimenti per animali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 82/471/CEE. Nota 5 - D.Lgs 81/08, Art. 224. - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:: a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione; e) misure igieniche adeguate;

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f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonchè dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

Nota 6 - D.Lgs 81/08, art 223 - Valutazione dei ris chi 1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche; c) il livello, il modo e la durata della esposizion e d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li pos sono generare; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. Nota 7 - D.Lgs 81/08, art 225 - Misure specifiche d i protezione e di prevenzione 1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223,… provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità: a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione; d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230. 2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell’ ALLEGATO XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali. 3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell’evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione. 4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l’adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l’immagazzinamento, la manipolazione e l’isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili. 5. Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare: a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti

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all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili. 6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l’uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive. 7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni. 8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio,all’organo di vigilanza.

ALLEGATO XLII SOSTANZE PERICOLOSE - METODICHE STANDARDIZZATE DI M ISURAZIONE DEGLI AGENTI

UNI EN 481:1994 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.

UNI EN 482:1998 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici.

UNI EN 689 1997 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.

UNI EN 838 1998 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1076:1999 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1231 1999 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1232: 1999 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1540:2001 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Terminologia.

UNI EN 12919:2001 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.

Nota 8 : D.Lgs 81/08, art 228 Divieto di produzione, lavorazione e impiego di agenti chimici 1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato XL. 2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purchè la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell’allegato stesso. 3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività: a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi; b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti; c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi. 4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l’esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l’uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema. 5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni: a) i motivi della richiesta di deroga; b) i quantitativi dell’agente da utilizzare annualmente; c) il numero dei lavoratori addetti; d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi; e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l’esposizione dei lavoratori.

SOSTANZE PERICOLOSE – DIVIETI (all. XL)

a) Agenti chimici

N. EINECS (1) N. CAS (2) Nome dell’agente Limite di concentrazione p er l’esenzione 202-080-4 91-59-8 2-naftilammina e suoi sali 0.1% in peso

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202-177-1 92-67-1 4-amminodifenile e suoi sali 0,1% in peso 202-199-1 92-87-5 Benzidina e suoi sali 0,1% in peso 202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenile 0,1% in peso

b) Attività lavorative: Nessuna (1) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance (2) CAS Chemical Abstracts Service

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Nota 1 – D.Lgs 81/08, art 234 - Definizioni a) agente cancerogeno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni; 3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all' ALLEGATO XLII, nonchè una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall' ALLEGATO XLII; b) agente mutageno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni; c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell' ALLEGATO XLIII.

ALLEGATO XLII SOSTANZE PERICOLOSE - ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI

1. Produzione di auramina con il metodo Michler. 2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece

di carbone. 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature

elevate. 4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. 5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.

ALLEGATO XLIII SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Nome agente EINECS

(1) CAS (2)

Valore limite esposizione professionale osservazioni Misure transitorie

Mg/m3 (3) Ppm (4) Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 (5) 1 (5) Pelle (6) Sino al 31 dicembre 2001 il valore

limite è di 3 ppm (=9,75 mg/m3) Cloruro di vinile monomero

200-831 75-01-4 7,77 (5) 3 (5) - -

Polveri di legno - - 5,00 (5) (7) - - -

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances). (2) CAS: Numero Chemical Abstract Service. (3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio). (4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3). (5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore. (6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea. (7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione

Nota 2 – D.Lgs 81/08, art 236 - Valutazione del ris chio 4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati: a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all’ ALLEGATO XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni; b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti; c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;

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d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati; f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti. Si tenga altresì conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche sulle proprietà cancerogene/mutagene di sostanze e miscele riportate in banche dati scientifiche riconosciute a livello internazionale come NIOSH e le Monografie IARC, sia per sostanze/miscele fabbricate/utilizzate sia per quelle generate come sottoprodotto/rifiuto del processo produttivo (es: particolato combustione diesel, formaldeide, acroleina, aflatossine….) Nota 3 – Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato , le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – atto 59/CSR del 25/03/15 – Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 05/06/03 n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento edi Bolzano sul documento recante “Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l’applicazione della normativa inerente i rischi da esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute” • Le fibre che presentano un diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza ≤ 6 µm:

• sono da classificare cancerogene in classe 1B se trattasi di Fibre Ceramiche (numero Indice Tab 3.1, Allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008: 650-017-00-8) contenenti ossidi alcalini e alcalino terrosi (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) in quantità ≤ 18% del totale;

• sono da classificare cancerogene in classe 2 se trattasi di Lane Minerali (numero Indice: 650-016-00-2) contenenti ossidi alcalini e alcalino terrosi in quantità > 18% del totale;

• Le fibre che presentano un diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza >6 µm non sono da classificare cancerogene

Nota 4 –D.Lgs 81/08, art 237 - Misure organizzative e procedurali 1. Il datore di lavoro: a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette; b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare; c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale; d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell' ALLEGATO XLI del presente decreto legislativo (vedi scheda 42); e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti; f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate; g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza; h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile; i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati. Articolo 238 - Misure tecniche 1. Il datore di lavoro: a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;

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b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione. 2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. Nota 5 – D.Lgs 81/08, art 240 - Misure nel caso di esposizione accidentale 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario. 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Nota 6 – D.Lgs 81/08, art 242 Registro degli espost i, obblighi del datore di lavoro 8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, …: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1; c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio; d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.

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Nota 1 : Si intende per esposizione lavorativa quella dovuta a occupazioni che comportano la manipolazione o il contatto con l’amianto per cause professionali. L'impiego dell’amianto come agente di fabbricazione è vietato dal 1992 quindi attualmente l’esposizione professionale si verifica solo nelle attività sotto elencate:

1. manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto; 2. smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti; 3. bonifica delle aree interessate.

La presenza di strutture o manufatti contenenti amianto in un edificio (esempio coperture, coibentazioni…) non comporta esposizione di tipo professionale. Il Datore di lavoro è tuttavia obbligato a eseguire una valutazione e, nel caso in cui si riscontri presenza di MCA, adottare misure preventive, ciò in forza del DM 6/9/1994, ma anche dell’obbligo generico di garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro sancito dal D. Lgs. 81/08. Nota 2: “Art. 256. - Lavori di demolizione o rimozione dell 'amianto 2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un Piano di lavoro. 3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. 4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

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b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto; d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; h) luogo ove i lavori verranno effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto; l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e). 5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività. 6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'arti. 250 [n.d.r.: obbligo di notifica]”. Nota 3 Circ. Ministeriale 25/01/11 Prot. n. 15/SEGR/000194 0 - Esposizioni sporadiche e di lieve entità (ESEDI ) D.Lgs 81/08 art 249 Le attività "ESEDI", di cui all'art.249 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, vengono identificate nelle attività che rispondono a tutti i seguenti requisiti:

• vengono effettuate per un massimo di 60 ore l'anno, • vengono effettuate per non più di 4 ore per singolo intervento • vengano effettuate per non più di due interventi al mese, • corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto

ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell'intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell'operatore. All'intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l'intervento deve essere limitato al numero più basso possibile.

• Attività effettuate su amianto non friabile Si tratta di: a) brevi attivita' non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale. Nota4 D.Lgs 81/08 art 249 - Contenuto della notifica La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi: a) ubicazione del cantiere; b) tipi e quantitativi di amianto manipolati; c) attivita' e procedimenti applicati; d) numero di lavoratori interessati; e) data di inizio dei lavori e relativa durata; f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto. Nota 5: D.Lgs 81/08 Art. 259. - Sorveglianza sanitaria 1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate di cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con

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periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. 2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari. 3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonche' esami della funzione respiratoria. 4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l'efficacia diagnostica. Nota 6 D.Lgs 81/08, art 251 – Misure di prevenzione a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero piu' basso possibile; b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria; c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione; d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi; e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il piu' presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. Nota 7 D.Lgs 81/08, Art. 252. - Misure igieniche 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinche': a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano: 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione; 3) oggetto del divieto di fumare; b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto; c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale; d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni; e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili; f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi; g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione. Nota 8: D.Lgs 81/08, art7 257 e 258 informazione e formazio ne Informazione Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attivita' comportanti esposizione ad amianto, nonche' ai loro rappresentanti, informazioni su: a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto; b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessita' di non fumare; c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;

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d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione; e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la necessita' del monitoraggio ambientale. Qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 59-decies, il datore di lavoro informa il piu' presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, in caso d'urgenza, li informa delle misure adottate. Formazione dei lavoratori Il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda: a) le proprieta' dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo; b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione; d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione; e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; f) le procedure di emergenza; g) le procedure di decontaminazione; h) l'eliminazione dei rifiuti; i) la necessita' della sorveglianza medica. 3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale ex art 10.2.h della L.257 del 27/03/92. Nei casi di cui all'art. 249 (ESEDI) non si deve provvedere alla sorveglianza sanitaria specifica ex art. 259 Nota 9 - D.Lgs 81/08, art 254 Valore limite: 1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite. 2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il piu' presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati. 3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria. 4. In ogni caso, se l'esposizione non puo' essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite e' necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie; tale uso non puo' essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al minimo strettamente necessario. 5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche. Nota 10 : D.Lgs 81/08, Art. 255. - Operazioni lavorative part icolari 1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, e' prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui all'articolo 59-decies, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare le seguenti: a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali e ne esige l'uso durante tali lavori; b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione; c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 18 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attivita'.

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Le sostanze chimiche sono manipolate e conservate nel rispetto delle prescrizioni riportate

sulle schede di sicurezza?

C8 Valutazione rischo infortunio da sostanza chimica, gas tossici

NO

SI'

Sono state previsti, nel piano di emergenza ed evacuazione, incidenti, diversi dall'incendio, dovuti

a sostanze chimiche?

N.C.

R.D. 147/1927 artt. 1-2

NO

SI'

SI'

NO

Conformità alla normativa.

I lavoratori e in particolare gli addetti al primo soccorso sono in grado di leggere una scheda di sicurezza e conoscono i protocolli di intervento,

sono disponibili idonee attrezzature?

Si impiegano gas tossici ai sensi del R.D. 147/1927 in quantità che prevedano l'autorizzazione?

E' stata richiesta l'autorizzazione all'utilizzo di gas tossico?

Se la quantità di gas tossico detenuta in deposito lo prevede, è stata

richiesta l'autorizzazione?

SI'

NO

NO

SI'

NO SI'

N.C.

N.C.

R.D. 147/1927 capo II

R.D. 147/1927 capo IIIN.C.

SI'NO

l'addetto o gli addetti all'impiego di gas tossico hanno sostenuto l'esame di

abilitazione?

R.D. 147/1927 capo VIIN.C.

N.C.

SI'NO

E' stato individuato il responsabile tecnico ai sensi del R.D. 147/1927?

R.D. 147/1927 artt. 8-12-14N.C.

Schede 42 e 43, art. 28

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GENERALITA’ Gli agenti biologici del gruppo 1 non sono riportati nell’allegato XVLI, pertanto si intendono appartenenti al gruppo tutti gli agenti non compresi nei gruppi 2, 3 e 4. Per “impiego” di agente biologico si intende l’utilizzo sistematico in ambito professionale (es. laboratorio di ricerca microbiologica). Alcune attività (gestione impianti di depurazione, agricoltura, industria alimentare, impiantistica idraulica, sanità’) sono a rischio di esposizione accidentale e sono soggette ai soli obblighi del’art. 273 (misure igieniche). Nota 1 – comunicazioni e autorizzazioni D.Lgs 81/08, Art. 269 1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori: a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare; b) il documento di cui all' articolo 271, comma 5: (Relazione contenente: a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici; b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a); c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate; e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico). 2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1. 3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria. 4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1. 5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati, ai quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all’ allegato IV del D.Lgs 12/04/01, n. 206, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto. 6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4. D.Lgs 81/08, art. 270 1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4

deve munirsi di autorizzazione del Ministero della salute. 2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:

a) le informazioni di cui all’articolo 269, comma 1; b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.

3. L'autorizzazione è rilasciata dai competenti uffici del Ministero della salute sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.

4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della salute di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.

5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4. 6. Il Ministero della salute comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della salute istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4. Nota 2 – valutazione del rischio D.Lgs 81/08, Art. 271 1. Il datore di lavoro…, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

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a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'All. XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici; d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. 2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. 3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. 4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'All. XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria. 5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati: a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici; b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a); c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate; e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico. 6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5. Prot 79/CSR del 07/05/15 – Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e art. 4 comma 1, del D.Lgs 281 del 28/08/1997, sul documento recante “Linee guida per l prevenzione e il controllo della Legionellosi” Nota 3 – misure protettive e preventive. D.Lgs 81/08, Articolo 272 - Misure tecniche, organi zzative, procedurali 1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici. 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente; b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici; c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' All. XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati; g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale; h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti; i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi; m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all’esterno del luogo di lavoro.

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D.Lgs 81/08, art. 273 - Misure igieniche 1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva; d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. 2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. D.Lgs 81/08, art 274 - Misure specifiche per strutt ure sanitarie e veterinarie 1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta. 2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati. 3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell'All. XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell’agente biologico. D.Lgs 81/08, art 275 - Misure specifiche per i labo ratori e gli stabulari 1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'All. XLVI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'All. XLVII. 2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito: a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2; b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al 3° li vello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3; c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al 4° li vello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4. 3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento. 4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento. 5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate. D.Lgs 81/08, art 276 - Misure specifiche per i proc essi industriali 1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'All .XLVII, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'All. XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275. 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento. Prot 79/CSR del 07/05/15 – Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e art. 4 comma 1, del D.Lgs 281 del 28/08/1997, sul documento recante “Linee guida per l prevenzione e il controllo della Legionellosi”

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Prot 55/CSR del 07/02/13 - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento ad aria". Nota 4 D.Lgs 81/08, art. 279. - Prevenzione e controllo 1. Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono

sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41. 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei

lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 271.

5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonche' sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

La profilassi nei confronti di vari agenti infettivi è prescritta da molti provvedimenti legislativi sia nazionali che regionali, sia in ambito ospedaliero (es. antiepatite) che in ambito ordinario. Legge 05/03/1963 n° 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria. : La vaccinazione antitetanica è obbligatoria per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica:

• lavoratori agricoli, • pastori, • allevatori di bestiame, • stallieri, • fantini, • conciatori, • sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, • spazzini, • cantonieri, • stradini, • sterratori, • minatori, • fornaciai, • operai e manovali addetti all'edilizia, • operai e manovali delle ferrovie, • asfaltisti, • straccivendoli, • operai addetti alla manipolazione delle immondizie, • operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, • lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici.

L’obbligo è stato esteso anche ai lavoratori portuali. Nota 5 – registri D.Lgs 81/08, art. 280 - Registri degli esposti e de gli eventi accidentali 1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.

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2 Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione .Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio,comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta,le variazioni intervenute; b) comunica all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro,dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio; c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio; d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio. 4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni. 5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale. D.Lgs 81/08, ALL. XLIV - AGENTI BIOLOGICI - ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITA’ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOG ICI 1. Attività in industrie alimentari. 2. Attività nell'agricoltura. 3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale. 4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem. 5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica. 6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti. 7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico. D.Lgs 81/08, ALL. XLV - AGENTI BIOLOGICI - SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO

D.Lgs 81/08, ALL. XLVI - AGENTI BIOLOGICI - ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI 1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie

infettive in soggetti umani. I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna. Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo. In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.

2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani. Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata, da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.

3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nel gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.

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Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo. Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.

4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.

5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo. 6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XLVII ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XLVII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.

7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per l'uomo.

8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori i quali hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti. Tali indicazioni sono: A: possibili effetti allergici; D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti dove essere conservato per almeno dieci anni

dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione; T: produzione di tossine; V: vaccino efficace disponibile,

BATTERI e organismi simili NB: Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione « spp » si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo.

_________________________________________________________________________ Agente biologico Classificazione Rilievi _________________________________________________________________________ Actinobacillus actinomycetemcomitans 2 Actinomadura madurae 2 Actinomadura pelletieri 2 Actinomyces gereneseriae 2 Actinomyces israelli 2 Actinomyces pyogenes 2 Actinomyces spp 2 Arcanobacterium haemolyticum 2 (Corynebacterium haemolyticum) Bacillus anthracis 3 Bacteroides fragilis 2 Bartonella bacilliformis 2 Bartonella (Rochalimea) spp 2 Bartonella quintana (Rochalimea quintana) 2 Bordetella bronchiseptica 2 Bordetella parapertussis 2 Bordetella pertussis 2 V Borrella burgdorferi 2 Borrella duttonii 2 Borrella recurrentis 2 Borrella spp 2 Brucella abortus 3 Brucella canis 3 Brucella melitensis 3 Brucella suis 3 Burkholderia mallei (pseudomonas mallei) 3 Burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei) 3 Campylobacter fetus 2

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Campylobacter jejuni 2 Campylobacter spp 2 Cardiobacterium hominis 2 Chlamydia pneumoniae 2 Chlamydia trachomatis 2 Chlamydia psittaci (ceppi aviari) 3 Chlamydia psittaci (ceppi non aviari) 2 Clostridium botulinum 2 T Clostridium perfringens 2 Clostridium tetani 2 T,V Clostridium spp. 2 Corynebacterium diphtheriae 2 T,V Corynebacterium minutissimum 2 Corynebacterium pseudotuberculosis 2 Corynebacterium spp 2 Coxiella burnetii 3 Edwardsiella tarda 2 Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) 2 Ehrlichia spp 2 Eikenella corrodens 2 Enterobacter aerogenes/cloacae 2 Enterobacter spp 2 Enterococcus spp 2 Erysipelothrix rhusiopathiae 2 Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni) 2 Escherichia coli, ceppi verocitotossigenici (es. O157:H7 3(**) T oppure O103) Flavobacterium meningosepticum 2 Fluoribacter bozemanii (Legionella) 2 Francisella tularensia (Tipo A) 3 Francisella tularensis (Tipo B) 2 Fusobacterium necrophorum 2 Gardnerella vaginalis 2 Haemophilus ducreyi 2 Haemophilus influenzae 2 V Haemophilus spp 2 Helicobacter pylori 2 Klebsiella oxytoca 2 Klebsiella pneumoniae 2 Klebsiella spp 2 Legionella pneumophila 2 Legionella spp 2 Leptospira interrogans (tutti i serotipi) 2 Listeria monocytogenes 2 Listeria ivanovii 2 Morganella morganii 2 Mycobacterium africanum 3 V Mycobacterium avium/intracellulare 2 Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG) 3 V Mycobacterium chelonae 2 Mycobacterium fortuitum 2 Mycobacterium kansasii 2 Mycobacterium leprae 3 Mycobacterium malmoense 2 Mycobacterium marinum 2 Mycobacterium microti 3 (**) Mycobacterium paratuberculosis 2 Mycobacterium scrofulaceum 2 Mycobacterium simiae 2 Mycobacterium szulgai 2 Mycobacterium tuberculosis 3 V Mycobacterium ulcerans 3 (**) Mycobacterium xenopi 2 Mycoplasma caviae 2 Mycoplasma hominis 2 Mycoplasma pneumoniae 2 Neisseria gonorrhoeae 2 Neisseria meningitidis 2 V Nocardia asteroides 2 Nocardia brasiliensis 2 Nocardia farcinica 2 Nocardia nova 2 Nocardia otitidiscaviarum 2 Pasteurella multocida 2 Pasteurella spp 2

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Peptostreptococcus anaerobius 2 Plesiomonas shigelloides 2 Porphyromonas spp 2 Prevotella spp 2 Proteus mirabilis 2 Proteus penneri 2 Proteus vulgaris 2 Providencia alcalifaciens 2 Providencia rettgeri 2 Providencia spp 2 Pseudomonas aeruginosa 2 Rhodococcus equi 2 Rickettsia akari 3(**) Rickettsia canada 3(**) Rickettsia conorii 3 Rickettsia montana 3(**) Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 3 Rickettsia prowazekii 3 Rickettsia rickettsii 3 Rickettsia tsutsugamushi 3 Rickettsia spp 2 Salmonella arizonae 2 Salmonella enteritidis 2 Salmonella typhimurium 2 Salmonella paratyphi A, B, C 2 V Salmonella typhi 3(**) V Salmonella (altre varietà serologiche) 2 Serpulina spp 2 Shigella boydii 2 Shigella dysenteriae (Tipo 1) 3(**) T Shigella dysenteriae, diverso dal Tipo 1 2 Shigella flexneri 2 Shigella sonnei 2 Staphylococcus aureus 2 Streptobacillus moniliformis 2 Streptococcus pneumoniae 2 Streptocoocus pyogenes 2 Streptococcus spp 2 Streptococcus suis 2 Treponema carateum 2 Treponema pallidum 2 Treponema pertenue 2 Treponema spp 2 Vibrio cholerae (incluso El Tor) 2 Vibrio parahaemolyticus 2 Vibrio spp 2 Yersinia enterocolitica 2 Yersinia pestis 3 V Yersinia pseudotuberculosis 2 Yersinia spp 2

VIRUS _________________________________________________________________________ Agente biologico Classificazione Rilievi _________________________________________________________________________ Adenoviridae 2 Arenaviridae: LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo): Virus Lassa 4 Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi 3 neurotropi) Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi) 2 Virus Mopeia 2 Altri LCM-Lassa Virus complex 2

Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo): Virus Guanarito 4 Virus Junin 4 Virus Sabia 4 Virus Machupo 4 Virus Flexal 3 Altri Virus del Complesso Tacaribe 2 Astroviridae 2

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Bunyaviridae: Bhanja 2 Virus Bunyamwera 2 Germiston 2 Virus Oropouche 3 Virus dell'encefalite Californiana 2 Hantavirus: Hantaan (febbre emorragica coreana) 3 Belgrado (noto anche come Dobrava) 3 Seoul-Virus 3 Sin Nombre (ex Muerto Canyon) 3 Puumala-Virus 2 Prospect Hill-Virus 2 Altri Hantavirus 2 Nairovirus: Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo 4 Virus Hazara 2 Phlebovirus: Febbre della Valle del Rift 3 V Febbre da Flebotomi 2 Virus Toscana 2 Altri bunyavirus noti come patogeni 2 Caliciviridae: Virus dell'epatite E 3(**) Norwalk-Virus 2 Altri Caliciviridae 2 Coronaviridae 2 Filoviridae: Virus Ebola 4 Virus di Marburg 4 Flaviviridae: Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray) 3 Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale 3(**) V Absettarov 3 Hanzalova 3 Hypr 3 Kumlinge 3 Virus della dengue tipi 1-4 3 Virus dell'epatite C 3(**) D Virus dell'epatite G 3(**) D Encefalite B giapponese 3 V Foresta di Kyasanur 3 V Louping ill 3(**) Omsk (a) 3 V Powassan 3 Rocio 3 Encefalite verno-estiva russa (a) 3 V Encefalite di St. Louis 3 Virus Wesselsbron 3(**) Virus della Valle del Nilo 3 Febbre gialla 3 V Altri flavivirus noti per essere patogeni 2 Hepadnaviridae: Virus dell'epatite B 3(**) V,D Virus dell'epatite D (Delta) (b) 3(**) V,D Herpesviridae: Cytomegalovirus 2 Virus d'Epstein-Barr 2 Herpesvirus simiae (B virus) 3 Herpes simplex virus tipi 1 e 2 2 Herpesvirus varicella-zoster 2 Virus Herpes dell'uomo tipo 7 2 Virus Herpos dell'uomo tipo 8 2 D Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6) 2 Orthomyxoviridae: Virus Influenzale tipi A, B e C 2 V(c) Orthomyxoviridae trasmesse delle zecche: Virus 2 Dhori e Thogoto Papovaviridae: Virus BK e JC 2 D(d) Papillomavirus dell'uomo 2 D(d) Paramyxoviridae: Virus del morbillo 2 V Virus della parotite 2 V Virus della malattia di Newcastle 2

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Virus parainfluenzali tipi 1-4 2 Virus respiratorio sinciziale 2 Parvoviridae: Parvovirus dell'uomo (B 19) 2 Picornaviridae: Virus della congiuntivite emorragica (AHC) 2 Virus Coxackie 2 Virus Echo 2 Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo 72) 2 V Virus della poliomelite 2 V Rhinovirus 2 Poxviridae: Buffalopox virus (e) 2 Cowpox virus 2 Elephantpox virus (f) 2 Virus del nodulo dei mungitori 2 Molluscum contagiosum virus 2 Monkeypox virus 3 V Orf virus 2 Rabbitpox virus (g) 2 Vaccinia virus 2 Variola (mayor & minor) virus 4 V Whitepox virus (variola virus) 4 V Yatapox virus (Tana & Yaba) 2 Reoviridae: Coltivirus 2 Rotavirus umano 2 Orbivirus 2 Reovirus 2 Retroviridae: Virus della sindrome di immunodeficienza umana 3(**) D (AIDS) Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi 1 e 2 3(**) D SIV (h) 3(**) Rhabdoviridae: Virus della rabbia 3(**) V Virus della stomatite vescicolosa 2 Togaviridae: Alfavirus: Encefalomielite equina dell'America dell'est 3 V Virus Bebaru 2 Virus Chikungunya 3(**) Virus Everglades 3(**) Virus Mayaro 3 Virus Mucambo 3(**) Virus Ndumu 3 Virus O'nyong-nyong 2 Virus del fiume Ross 2 Virus della foresta di Semliki 2 Virus Sindbis 2 Virus Tonate 3(**) Encefalomielite equina del Venezuela 3 V Encefalomielite equina dell'America dell'Ovest 3 V Altri alfavirus noti 2 Rubivirus (rubella) 2 V Toroviridae: 2 Virus non classificati: Virus dell'epatite non ancora identificati 3(**) D Morbillivirus equino 4 Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE) (i): Morbo di Creutzfeldt-Jakob 3(**) D(d) Variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob 3(**) D(d) Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE 3(**) D(d) degli animali a queste associato Sindrome di Gerstmann-Stráussler-Scheinker 3(**) D(d) Kuru 3(**) D(d) Note a) Tick-borne encefalitis. b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori non affetti dal virus del'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta) c) Soltanto per i tipi A e B. d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti.

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e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere "buffalopox" e una variante dei virus "vaccinia", f) Variante dei "Cowpox" g) Variante di "Vaccinia". h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da altri retrovirus, di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione di tale retrovirus. i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nel laboratori il livello di contenimento 3(**) ad eccezione dei lavori relativi ad un agente identificato di "scrapie" per cui un livello di contenimento 2 è sufficiente.

PARASSITI _________________________________________________________________________ Agente biologico Classificazione Rilievi _________________________________________________________________________ Acanthamoeba castellanii 2 Ancylostoma duodenale 2 Angiostrongylus cantonensis 2 Angiostrongylus costaricensis 2 Ascaris lumbricoides 2 A Ascaris suum 2 A Badesia divergens 2 Babesia microti 2 Balantidium coli 2 Brugia malayi 2 Brugia pahangi 2 Capillaria philippinensis 2 Capillaria spp 2 Clonorchis sinensis 2 Clonorchis viverrini 2 Cryptosporidium parvum 2 Cryptosporidium spp 2 Cyclospora cayetanensis 2 Dipetalonema streptocerca 2 Diphyllobothrium latum 2 Dracunculus medinensis 2 Echinococcus granulosus 3(**) Echinococcus multilocularis 3(**) Echinococcus vogeli 3(**) Entamoeba histolytica 2 Fascicola gigantica 2 Fascicola hepatica 2 Fascicolopsis buski 2 Giardia lamblia (Giardia intestinalis) 2 Hymenolepis diminuta 2 Hymenolepis nana 2 Leishmania braziliensis 3(**) Leishmania donovani 3(**) Leishmania aethiopica 2 Leishmania mexicana 2 Leishmania peruviana 2 Leishmania tropica 2 Leishmania major 2 Leishmania spp 2 Loa Loa 2 Mansonella ozzardi 2 Mansonella perstans 2 Naegleria fowleri 3 Necator americanus 2 Onchocerca volvulus 2 Opisthorchis felineus 2 Opisthorchis spp 2 Paragonimus westermani 2 Plasmodium falciparum 3(**) Plasmodium spp (uomo & scimmia) 2 Sarcocystis suihominis 2 Schistosoma haematobium 2 Schistosoma intercalatum 2 Schistosoma japonicum 2 Schistosoma mansoni 2 Shistosoma mekongi 2 Strongyloides stercoralis 2

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Strongyloides spp 2 Taenia saginata 2 Taenia solium 3(**) Toxocara canis 2 Toxoplasma gondii 2 Trichinella spiralis 2 Trichuris trichiura 2 Trypanosoma brucei brucei 2 Trypanosoma brucei gambiense 2 Trypanosoma brucei rhodesiense 3(**) Trypanosoma cruzi 3 Wuchereria bancrofti 2

FUNGHI

_________________________________________________________________________ Agente biologico Classificazione Rilievi _________________________________________________________________________ Aspergillus fumigatus 2 A Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3 Candida albicans 2 A Candida tropicalis 2 Cladophialophora bantiana (es. Xylohypha bantiana, 3 Cladosporium bantianum o trichoides) Coccidioides immitis 3 A Cryptococcus neoformans var. neoformans 2 A (Filobasidiella neoformans var. neoformans) Cryptococcus neoformans var. gattili 2 A (Filobasidiella bacillispora) Emmonsia parva var. parva 2 Emmonsia parva var. crescens 2 Epidermophyton floccosum 2 A Fonsecaea compacta 2 Fonsecaea pedrosoi 2 Histoplasma capsulatum var. capsulatum 3 (Ajellomyces capsulatum) Histoplasma capsulatum duboisii 3 Madurella grisea 2 Madurella mycetomatis 2 Microsporum spp 2 A Neotestudina rosatil 2 Paracoccidioides brasiliensis 3 Penicillium marneffei 2 A Scedosporium apiospermum, Pseudallescheria boydii 2 Scedosporium prolificans (inflantum) 2 Sporothrix schenckii 2 Trichophyton rubrum 2 Trichophyton spp 2

D. Lgs 81/08, ALL. XLVII - AGENTI BIOLOGICI - SPECI FICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO

Nota preliminare: Le misure contenute in questo Allegato debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la Valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi.

A. Misure di contenimento B. Livelli di contenimento 2 3 4 1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio

No Raccomandato Si

2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile

NO SI, sull'aria estratta SI, sull'aria immessa e su quella estratta

3. L’accesso deve essere limitato alle persone autorizzate Raccomandato Si Si attraverso una camera di compensazione

4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione

No Raccomandato Si

5. Specifiche procedure di disinfezione Si Si Si 6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica

No Raccomandato Si

7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti Raccomandato Si Si 8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura Si, banco di

lavoro Si, banco di lavoro e

pavimento Si, banco di lavoro, arredo, muri, pavimento e soffitto

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A. Misure di contenimento B. Livelli di contenimento 2 3 4 9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti

Raccomandato Si Si

10. Deposito sicuro per agenti biologici Si Si Si, deposito sicuro 11. Finestra d’ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti

Raccomandato Raccomandato Si

12. I laboratori devono contenere l’attrezzatura a loro necessaria No Raccomandato Si 13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori

Ove opportuno Si, quando l’infezione è veicolata dall’aria

Si

14. Inceneritori per l’eliminazione delle carcasse degli animali Raccomandato Si (disponibile) Si, sul posto 15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti Si Si Si, con sterilizzazione 16. Trattamento delle acque reflue No Facoltativo Facoltativo

D.Lgs 81/08, ALL. XLVIII - AGENTI BIOLOGICI - SPECI FICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI

AGENTI BIOLOGICI DEL GRUPPO 1. Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.

AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI 2, 3 e 4. Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso.

A. Misure di contenimento B. Livelli di contenimento 2 3 4 1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente i processo dell'ambiente

Si Si Si

2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:

Ridurre al minimo le emissioni

Evitare le emissioni Evitare le emissioni

3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:

Ridurre al minimo le emissioni

Evitare le emissioni Evitare le emissioni

4. La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati:

Inattivati con mezzi collaudati

Inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati

Inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati

5. I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da: Ridurre al minimo le emissioni

Evitare le emissioni Evitare le emissioni

6. I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata Facoltativo Facoltativo Si e costruita all’uopo a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico Facoltativo Si Si b) E' ammesso solo il personale addetto Facoltativo Si Si, attraverso camere di

condizionamento c) Il personale deve indossare tute di protezione Si, tute da lavoro Si Ricambio completo d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale

Si Si Si

e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata

No Facoltativo Si

f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione

No Facoltativo Si

g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica

Facoltativo Facoltativo Si

h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica

No Facoltativo Si

i) L'aria in entrata ed in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA)

No Facoltativo Si

j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso

No Facoltativo Si

k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibili le fumigazioni

No Facoltativo Si

l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale Inattivati con mezzi collaudati

Inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati

Inattivati con fisici collaudati

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D RISCHIO DA INCENDIO ED ESPLOSIONE

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Nota 1: Per le attività soggette a obbligo di procedimento incendi non è più ammesso l’esercizio in assenza del relativo provvedimento (SCIA o CPI a seconda della categoria di riferimento). Infatti ai sensi dell’art 11.4 del DPR 151/11 e s.m.i., come modificato dal DL 69/2013 (convertito con L. 98/2013) la scadenza ultima per la regolarizzazione di attività pregresse non soggette a obbligo di prevenzione incendi secondo la normativa previgente il DPR 151/11 è scaduto in data 07/10/14 Nota 2: E’ ammessa l’assenza di CPI per le aziende in Categoria C, laddove abbiano ottenuto parere di conformità sul progetto, abbiano avviato i lavori di adeguamento previsti secondo un crono programma realizzativo, e siano state attuate le necessarie azioni preventive per garantire una corretta gestione del transitorio, in attesa del sopralluogo dei VVF finalizzato al rilascio del CPI. Laddove tale sopralluogo avesse un esito completamente negativo, o negativo ma con prescrizioni che l’azienda non dovesse ottemperare nei tempi richiesti allora è necessario che l’attività soggetta a obbligo di CPI cessi. Nota 3 DPR 151/11, Art. 7 - Deroghe “1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio. 2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I. 3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente”

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Nota 1 Per le seguenti attività, soggette a controllo dei V.V.F., oltre ai corsi di formazione previsti gli addetti devono conseguire, presso i VVF, l’attestato di idoneità tecnico di cui all’art. 3 della legge 605/96: a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2; g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2; h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m2 e

metropolitane; i) alberghi con oltre 100 posti letto; j) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani, k) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti; l) uffici con oltre 500 dipendenti; m) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti; n) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ex R.D. 07/11/42 n. 1564, adibiti a

musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2; o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie,

caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. Nota 2: In merito alla valutazione del rischio incendio in caso di presenza di impianto fotovoltaico ed ad eventuali conseguenti adempimenti si vedano le prescrizioni delle seguenti note del Ministero degli Interni: • Nota Ministeriale 07/02/2012 n° 1324

Oggetto: Guida per l'installazione degli impianti f otovoltaici- Edizione Anno 2012 • Nota Ministeriale 04/05/2012 n° Prot. 6334

Oggetto: Chiarimenti alla nota prot DCPREV 1324 del 7/2/2012 "Guida per I'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012"

Nota 3 La Norma UNI 9994-1:2013 “Apparecchiatura per estinzione incendi – Estintori di incendio – Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione” non è esplicitamente prescritta come obbligatoria né dal DM 10/03/1998 né da altra normativa cogente, ma rappresenta un riferimento tecnico con presunzione di conformità per il controllo, manutenzione e revisione periodica degli estintori (ovverosia se si seguono le prescrizioni di tale norma si ha la presunzione di conformità alle prescrizioni cogenti in materia di controllo, manutenzione e revisione periodica degli estintori. Diversamente spetta al Datore di Lavoro provare che il sistema adottato dall’azienda sia conforme alla prescrizione generale del DM 10/03/1998). A tal fine si ricorda che il DM 10/03/98 recita: “Art. 4. - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio 1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.” La norma disciplina tipologia e frequenza di attività da effettuare sugli estintori, come di seguito riportato

Attività Punto Periodicità massima Circostanza Controllo iniziale 4.3 Non applicabile Nel controllo iniziale degli estintori Sorveglianza 4.4 Raccomandata 1 volta/mese Secondo Piano di manutenzione Controllo periodico 4.5 Ogni 6 mesi, entro fine mese di

competenza Durante la visita del manutentore

Revisione programmata 4.6 Vedi Prospetto 2 Durante la visita del manutentore Collaudo 4.7 Vedi Prospetto 2 Durante la visita del manutentore Manutenzione straordinaria 4.8 Non applicabile In caso di utilizzo o non conformità

Prospetto 1 – Fasi e periodicità della manutenzione • Punto 4.3 - Controllo iniziale: consiste in un esame che deve essere eseguito a cura dell’azienda di

manutenzione subentrante e deve prevedere i seguenti accertamenti:

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o verificare che gli estintori non rientrino tra quelli per cui non è possibile la manutenzione, e che devono quindi essere dismessi. Estintori da considerarsi fuori servizio: � di tipo non approvato ad esclusione degli estintori di classe D � che presentino segni di corrosione � che presentino ammaccature sul serbatoio � sprovvisti delle marcature previste dalla legislazione vigente � le cui parti di ricambio e gli agenti estinguenti non siano più disponibili � con marcature e iscrizioni illeggibili e non sostituibili � che devono essere ritirati dal mercato in conformità a disposizioni vigenti � non dotati di libretto uso e manutenzione rilasciato dal produttore � che abbiano superato 18 anni di vita

o verificare che le iscrizioni e le marcature siano presenti e leggibili o controllare che sia disponibile il libretto di uso e manutenzione rilasciato dal produttore. Qualora i

documenti non siano disponibili , o siano solo parzialmente disponibili il manutentore deve comu-nicare alla persona responsabile la non conformità rilevata

o L’esito dell’attività di controllo iniziale deve essere comunicato alla persona responsabile • Punto 4.4. - Sorveglianza: effettuata a cura del Conduttore dell’attività soggetta a prevenzione incendi.

Prevede le seguenti verifiche: o che l’estintore sia integro o che sia presente e segnalato con cartello o che il cartello sia chiaramente visibile o che sia immediatamente utilizzabile o che non sia manomesso o che le iscrizioni siano leggibili o che il cartellino di manutenzione sia presente o che l’indicatore di pressione sia presente sull’apparecchio... o che l’estintore portatile non sia collocato a pavimento

• Punto 4.5. - Controllo periodico: deve essere eseguito da persona competente. Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare ,con periodicità massima di 6 mesi (entro la fine del mese di competenza) l’efficienza degli estintori portatili o carrellati, tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti:

o estintori a pressione permanente: controllo della pressione interna con uno strumento indipenden-te.

o estintori a biossido di carbonio: controllo dello stato di carica mediante pesatura. o estintori pressurizzati con bombole di gas ausiliario: controllo della presenza,del tipo e della cari-

ca delle bombole di gas ausiliario • Punto 4.6 - Revisione programmata: deve essere effettuata da persona competente. Consiste in una serie

di interventi tecnici, effettuata con periodicità non maggiore di quella indicata dal prospetto 2, tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti:

o esame interno dell’apparecchio o controllo funzionale di tutte le parti o controllo dei componenti;pescante,tubi flessibili,ugelli etc. o sostituzione dei dispositivi di sicurezza se presenti o sostituzione dell’agente estinguente o sostituzione delle guarnizioni o sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio o rimontaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza

Estinguente Tipo estintore Revisione Collaudo CE PED Collaudo pre PED Mesi Anni Mesi Anni Mesi Anni

Polvere Tutti 36 2 144 12 72 6 CO2 Tutti 60 5 120 10 120 10

A base acqua Serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente premiscelato

24 2 72 6 72 6

A base acqua Serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali additivi in cartuccia 48 4 96 8 72 6

A base acqua Serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio 48 4 144 12 72 6 Idrocarburi alogenati Tutti 72 6 144 12 72 6

Prospetto 2 – Periodicità massima di revisione e coll audo

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Durante la fase di revisione su tutti gli estintori portatili e carrellati la data della revisione ( mese e anno) e la denominazione dell’azienda che l’ha effettuata deve essere riportata sia all’interno che all’esterno dell’estintore Ogni 5 anni, durante la fase di revisione degli estintori a biossido di carbonio, portatili e carrellati, la val-vola erogatrice deve essere sostituita.

• Punto 4.7 – Collaudo: consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la stabilità del serbatoio o della bombola dell’estintore in quanto facente parte di apparecchi a pressione. L’attività di collaudo deve comportare l’attività di revisione. In occasione del collaudo dell’estintore ( sia portatile che carrellato) la valvola erogatrice deve essere so-stituita. La data del collaudo deve essere riportata all’interno e all’esterno dell’estintore. La periodicità del collaudo è stabilita dal prospetto 2

• Punto 4.8 - Manutenzione straordinaria: si attua durante la vita dell’estintore ,ogni volta che le operazioni di manutenzione ordinaria non sono sufficienti a ripristinare le condizioni di efficienza dell’estintore. Ogni estintore in esercizio deve essere dotato di cartellino di manutenzione. Quando viene effettuato per la prima volta il controllo iniziale,il cartellino del precedente manutentore de-ve essere rimosso e sostituito. Sul cartellino deve essere riportato:

o Numero di matricola o altri estremi dell’estintore o Ragione sociale e indirizzo e altri estremi di identificazione dell’azienda di o manutenzione / persona competente o Tipo dell’estintore o Massa lorda dell’estintore o Carica effettiva o Tipo di fase effettuata ( 4.5 – 4.6 – 4.7 – 4.8 ) o Data dell’ intervento o Scadenza del prossimo controllo, ove previsto da specifiche normative ( ADR) o Sigla o codice di riferimento o punzone identificativo del manutentore

Si ricorda inoltre che il DM 20/12/2012 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” disciplina:

• la progettazione, • la costruzione, • l'esercizio • la manutenzione

degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, intesi quali: • impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio; • impianti di estinzione o controllo dell'incendio, di tipo automatico o manuale (reti antincendio con i-

dranti, naspi e/o sprinkler) • impianti di controllo del fumo e del calore

Le disposizioni del DM si applicano agli impianti di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del DM (04/04/13), nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale. Il DM 20/12/12 fa inoltre espresso riferimento alle seguenti Norme Tecniche per le specifiche relative alla pro-gettazione, installazione ed esercizio delle diverse tipologie di impianti di protezione attiva antincendio:

• impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio: UNI 10/10/2013 n° 9795 – “ Sistemi fissi au-tomatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio - Progettazione, installazione ed eserci-zio”

• impianti che utilizzano agenti estinguenti gassosi: • UNI EN 16/10/2008 n° 15004 1-10 – “ Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gasso-

si”; • UNI 25/09/2012 n° 11280 – “ Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad

estinguenti gassosi” • impianti di controllo del fumo e del calore:

• UNI 17/06/2012 n° 9494-1-2 – “ Sistemi per il controllo di fumo e calore - Progettazione e installa-zione dei Sistemi di Evacuazione di Fumo e Calore (SENFC e SEFFC)”

• UNI 06/11/2014 n° 9494-3 – “ Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore”

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• impianti a schiuma: UNI EN 09/07/2009 n° 13565-2 – “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione”

• impianti a polvere, UNI EN 19/12/2007 n° 12416-2 – “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione”

• impianti ad acqua nebulizzata: UNI CEN/TS 04/08/2011 n° 14972 – “ Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Progettazione e installazione”

• impianti spray ad acqua: UNI CEN/TS 19/03/2009 n° 14816 – “Installazioni fisse antincendio - Sistemi spray ad acqua - Progettazione, installazione e manutenzione”

• impianti ad aerosol condensato: UNI ISO 22/03/2012 n° 15779 – “ Installazioni fisse antincendio - Si-stemi estinguenti ad aerosol condensato - Requisiti e metodi di prova per componenti e progettazio-ne, installazione e manutenzione dei sistemi - Requisiti generali”

• reti di idranti: UNI 19/07/2007 n° 10779 “ Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazio-ne, installazione ed esercizio”

Si segnalano inoltre, sebbene non espressamente richiamate da DM 20/12/12:

• Norma Tecnica UNI 23/06/2011 n° 11224 – “ Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazio-ne incendi”

Nota 3 Dal 18/02/13, ai sensi del DM 06/12/11 art 5, i dispositivi di apertura di porte installate lungo le vie di emergenza (cd maniglioni antipanico) che non siano marcati CE non sono più ammessi. Pertanto da tale data è necessario sostituire eventuali dispositivi già installati ma privi di marcatura CE, oltre a installare ex novo solo dispositivi marcati CE. Nota 4 - DM 03/11/04, art 3 Ai sensi del DPR 21/04/1993, n. 246 , i dispositivi di cui all'art. 1 devono essere muniti di marcatura CE. In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 1 e' prevista nei seguenti casi: a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a.1) l'attività' e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da meno di 10 persone; a.2) l'attività' non e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26; b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: b.1) l'attività' e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da più di 9 persone; b.2) l'attività' non e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da più di 25 persone; b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti

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D3-1Rischio esplosione

Si detengono o fabbricano esplosivi propriamente detti (materiale

esplodente)? (nota 1)

Si impiegano o detengono sostanze infiammabili (gas, liquidi o polveri)? (nota 2)

NO

SI'

RIENTRA NEL CAMPO DI

APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA ATEX - SCHEDA 52

NON RIENTRA NEL CAMPO DI

APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA ATEX - SCHEDA 51

D.Lgs. 81/08 titolo XI

D. Lgs. 81/08 All. IV, p. 5

SI'

Nota 1 : nel ciclo produttivo degli esplosivi vi possono essere alcune fasi che rientrano nel campo di applicazione ATEX, come ad esempio impiego di materie prime infiammabili (polveri metalliche pirotecniche, liquidi infiammabili…) Nota 2: molti sono i casi in cui si possono formare atmosfere esplosive per la presenza di polveri o nebbie. Si citano a titolo di esempio:

• impianti di aria compressa (presenza di vapori di olio e surriscaldamento dovuto alla compressione) • nubi di polveri metalliche (alluminio, ossidi di ferro, metalli infiammabili…) • polveri di cereali (silos granaglie, mulini…) • prodotti agricoli allo stato secco (alfa-alfa, aglio…) • polveri di grafite, carbone, legno (segherie) e interno dei filtri depolveratori. • polveri di resine organiche (melammina, urea, poliestere…) • interno di impianti di aspirazione, abbattimento polveri

NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO XI:

- LE GLI APPARECCHI A GAS CONFORMI AL DPR 661/96 (MARCATURA CE) - LE INDUSTRIE ESTRATTIVE (CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D. LGS. 624/96) - LE AREE UTILIZZATE PER LE CURE MEDICHE, NEL CORSO DELLE TERAPIE - AI MEZZI DI TRASPORTO IN REGIME ADR, ADNR, ADN, ICAO, IMO, SI APPLICA INVECE AI

MEZZI DESTINATI A OPERARE IN ATMOSFERA ESPLOSIVA.

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D3-2 Principali misure contro l’esplosione

MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE

• Divieto di fumare; • Divieto di usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano

adottate idonee misure di sicurezza; • Gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar

luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille. • Impiego di abbigliamento antistatico. • Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le operazioni o esistono i rischi per fabbricazione,

manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili deve essere ottenuto con mezzi e sistemi tali da evitare che gli elementi generatori o trasmittenti del calore possano raggiungere temperature capaci di innescare le materie pericolose ivi esistenti.

• Predisposizione nelle pareti o nei solai adeguate superfici di minor resistenza atte a limitare gli effetti delle esplosioni, disposte in modo che il loro eventuale funzionamento non possa arrecare danno alle persone.

• Ove si producono differenti qualità di gas non esplosivi né infiammabili di per se stessi, ma le cui miscele possono dar luogo a reazioni pericolose, le installazioni che servono alla preparazione di ciascuna qualità di gas devono essere sistemate in locali isolati, sufficientemente distanziati fra loro.

• Nel caso in cui i diversi gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso processo devono essere adottate idonee misure per evitare la formazione di miscele pericolose.

• Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente areati e distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.

• I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili devono rispondere ai seguenti requisiti: o essere provvisti di valvole di esplosione, collocate all'esterno dei locali in posizione tale da non

arrecare danno alle persone in caso di funzionamento; o avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo complesso collegato elettricamente a

terra; o essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la separazione e la raccolta delle polveri

esplosive o infiammabili; o avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri non possono essere causa di pericolo.

• Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono essere adottati impianti distinti di aspirazione per ogni qualità di gas, vapore o polvere, oppure adottate altre misure idonee ad evitare i pericoli di esplosione.

INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN LUOGHI DOVE ESISTONO PERICOLI DI ESPLOSIONE O DI INCENDIO • Non sono ammesse installazioni elettriche, salvo che le apparecchiature impiegate ed i relativi conduttori

di alimentazione siano, singolarmente e per tutto l'insieme della installazione, di tipo "antideflagrante", dichiarati come tali dal costruttore, nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di incendio in dipendenza della fabbricazione, manipolazione o deposito di materie esplosive.

• Installazioni elettriche costituenti parti integranti ed essenziali dei processi chimici di produzione, sono ammesse, sempre che siano adottate le necessarie misure di sicurezza.

• I motori elettrici eventualmente installati le relative apparecchiature ed i relativi conduttori di alimentazione sono ammessi purchè , singolarmente e per tutto l'insieme della installazione, di tipo "antideflagrante", dichiarati come tali dal costruttore.

• Nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione l'illuminazione elettrica può essere effettuata solo dall'esterno per mezzo di lampade collocate in nicchie munite, verso l'interno del luogo da illuminare, di robuste lastre di vetro a chiusura ermetica.

• Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare una conveniente illuminazione elettrica con lampade collocate in nicchie chiuse è ammesso l'impiego di lampade protette da un robusto involucro di vetro a chiusura ermetica, comprendente anche il portalampade e le relative connessioni con i conduttori di alimentazione. In questi impianti i conduttori elettrici devono essere adeguatamente isolati e protetti con guaine resistenti.

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• Le linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di incendio devono essere provviste, all'esterno dei locali pericolosi o prima dell'entrata nella zona pericolosa, di interruttori onnipolari.

• E' vietato togliere le custodie di sicurezza ed eseguire lavori sulle installazioni elettriche, prima di avere aperto gli interruttori onnipolari esterni di alimentazione del circuito ed averne assicurata la posizione di apertura con mezzi idonei.

• Nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di incendio, qualora vi sia la possibilità di scariche elettrostatiche, si devono adottare le seguenti misure di sicurezza: o collegamento elettrico a terra delle parti metalliche delle pareti, dei tetti, delle incastellature, delle

macchine e delle trasmissioni; o installazioni di mezzi o dispositivi aventi lo scopo di disperdere le cariche elettrostatiche che si

possono produrre nelle cinghie di cuoio delle trasmissioni. Essi debbono però essere tali da non dare luogo alla produzione di scintille;

o collegamento elettrico fra di loro, senza soluzione di continuità e per tutta l'estensione della rete, degli elementi delle tubazioni metalliche per il trasporto o la circolazione delle polveri e delle fibre, e collegamento elettrico a terra dell'intera rete di tubazioni;

o collegamento elettrico delle strutture metalliche dei serbatoi di liquidi infiammabili con le strutture metalliche dei mezzi di trasporto degli stessi liquidi, durante le operazioni di carico e scarico, e collegamento elettrico a terra di tutto il sistema, qualora il veicolo sia provvisto di pneumatici.

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D3-3Rischio atmosfere esplosive (ATEX)

SI'

D. Lgs. 81/08 art. 290, 294, all. XLIX, Norma EN CEI 60079, UNI

EN 1127-1, CEI 31-56

NO

E' stato valutato il rischio di esplosione di polveri infiammabili, gas o vapori, è stato redatto il

Documento di valutazione del rischio da esplosione? (nota 1)

Sono state identificate e classificate le zone pericolose?

NO

SI'

Sono stati adottati i generali provvedimenti di prevenzione? (nota 2)

NO

NC

Sono state adottate le prescrizioni mimime previste entro le scadenze

prescritte (nota 3)?

Le zone pericolose sono segnalate e provviste di adeguati allarmi ottico-acustici (segnale EX - vedi note)?

SI'

NC

NO

NO

SI'

SI'

NC

D. Lgs. 81/08 art. 291,

D. Lgs. 81/08 art. 293, 294, 295, all. L

D. Lgs. 81/08, art. 293, all. LI

Gli impianti elettrici, di terra, di protezione dalle scariche atmosferiche in zone 0, 1, 20, 21 sono

soggetti a verifiche periodiche biennali?

Nel caso di presenza di interventi in appalto sono state prese le necessarie

misure di coordinamento?

NO

NO

SI'

SI'

D. Lgs. 81/08 art. 296, DPR 462/01

D. Lgs. 81/08, art. 292

CONFORME

NC

I lavoratori hanno ricevuto idonea formazione ed informazione (nota 4)?

NO

SI'

D. Lgs. 81/08, art. 294-bis

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Nota sul titolo XI

il campo di applicazione è esteso a tutti i disposi tivi e macchine, non solo ai dispositivi elettrici. L’analisi del rischio, quindi, deve prendere in con siderazione tutte le possibili cause di innesco (ve di norma UNI EN 1127-1) Nota 1: contenuti del DVR contro le esplosioni Art. 294, comma 2) Il documento deve precisare: a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati; b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo; c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all' ALLEGATO XLIX; d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all' ALLEGATO L. e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza; f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro. Nota 2: provvedimenti generali di prevenzione Art. 291 a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza; b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati. Nota 3:

ALL. L - PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE. Osservazione preliminare. Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano: a) alle aree classificate come pericolose in conformità dell’allegato XV-bis, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attività correlate al rischio di atmosfere esplosive; b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.

1. Provvedimenti organizzativi. 1.1. Formazione professionale dei lavoratori. Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive. 1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni: a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro; b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro. Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell’inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.

2. Misure di protezione contro le esplosioni. 2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati. 2.2. Qualora l’atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile. 2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all’articolo 88-quater, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall’ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l’accensione di

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atmosfere esplosive. 2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in un’atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento. 2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all’interno del luogo di lavoro e dell’attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori. 2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un’esplosione siano raggiunte. 2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi. 2.8. Anteriormente all’utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell’intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute. La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni. 2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio: a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica può dar luogo a rischi supplementari, assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell’impianto in caso della predetta interruzione; b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente; c) in caso di arresto di emergenza, l’energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo. 2.10. Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l’uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell’elenco di cui agli articoli 42 e 43 del DPR 20 marzo 1956, n. 320. L’accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall’esterno. Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine. 2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all’1 per cento in volume rispetto all’aria, con tendenza all’aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l’aumento della percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo. Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas. 2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare l’ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature degli scavi. Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l’autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall’articolo 101 del DPR n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio. B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SIS TEMI DI PROTEZIONE. Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 126. In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purché adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri: nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1; nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2; nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.

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Nota agli artt.1.1 e 2.2 Per la qualifica di personale esperto, ed al fine di realizzare e mantenere in efficienza e sicurezza, impianti elettrici in luoghi classificati, si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici quali le seguenti: EN 60079-14 (CEI 31-.33) “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas”. Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere) EN 61241-14 “Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 14: Scelta ed installazione” EN 60079-17 “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)” EN 61241-17 “Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (diversi dalle miniere)” EN 60079-19 “Atmosfere esplosive. Parte 17: Riparazioni, revisione e ripristino delle apparecchiature Termini per l’adeguamento Art. 295 1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a

disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30/06/03, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'All. L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.

2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30/06/03, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'All. L, parti A e B.

3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.

ALLEGATO LI: SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE L E AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Al fine di facilitare la comprensione del segnale, al di sotto di esso devono essere riportate la seguenti indicazioni: PERICOLO ESPLOSIONE e DANGER EXPLOSION.

Nota 4: Art. 294-bis 1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo: a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo; b) alla classificazione delle zone; c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione; d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto; e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili; f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici; g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia; h) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso.

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E ADEMPIMENTI IN CASO DI CANTIERE

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E 1 Cantieri e aziende del settore edile - impresa esecu trice

NO

Macchine e attrezzature sono conformi?

NO

Le attrezzature sanitarie di cantiere (WC mobili, locali di riposo...) e le altre disposizioni sugli

ambienti di lavoro sono conformi?

SI'

NO

Gli impianti elettrici e di messa a terra sono conformi?

N.C.

CONFORME ALLA NORMATIVA

SI'

SI'

NO

Sono rispettate le disposizioni relative ai lavoratori che si espongono al rischio

di caduta?

SI'NO

Gli argani dei ponti sospesi sono in dotazione del libretto di collaudo e delle

verifiche periodiche?

SI'

NO

Gli apparecchi di sollevamento sono omologati e sottoposti alle prescritte

verifiche?

SI'

NO

Nel caso di commessa che preveda l'applicazione del titolo IV capo I viene

redatto il POS?

SI'

NO

Le procedure adottate nei cantieri sono conformi a quanto prescritto dal Titolo

IV?

SI'

Sono state prese idonee misure per la protezione dall'incendio e per la

gestione dell'emergenza?

SI'

Le procedure di gestione degli infortuni e di primo soccorso sono conformi?

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

NO

Sono stati adempiuti gli obblighi generali di cui al D.Lgs. 81/08?N.C.

NO

NO

Titolo I, D.Lgs. 81/08; Schede da A1 a B2

scheda B10, scheda B11

vedi scheda B6

Titolo IV, D.Lgs. 81/08, allegato XVIII e XIX

vedi scheda E3

Titolo IV, capo 2, D.Lgs. 81/08; Scheda B6

vedi schede B4-1-2-3-4

vedi scheda A10

Titolo IV, capo II, scheda B3

D.Lgs. 81/08, all. XIII

schede D2

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E2 Cantieri temporanei o mobili – obblighi del Committ ente

Titolo IV punto 1 Definizioni 1) Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano

lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato X (vedi oltre); 2) Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da

eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

3) Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

4) Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

5) Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

6) Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non puo' essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

7) Uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

8) Piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV.

9) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è¨ l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.

10) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

11) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Esclusioni (art. 88) […] g-bis) lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che

non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X; g-ter) attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di

ingegneria civile di cui all’allegato X. ALLEGATO X - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERI A CIVILE DI CUI ALL'ART. 89, comma 1). 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

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ALLEGATO XI - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondita' superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attivita' o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche le quali presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. ………………. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione. ………………. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. ALLEGATO XII - CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 99. 1. Data della comunicazione. 2. Indirizzo del cantiere. 3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i). 4. Natura dell'opera. 5. Responsabile (i) dei lavori, (nome (i) e indirizzo (i)). 6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)). 7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)). 8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere. 9. Durata presunta dei lavori in cantiere. 10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere. 11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere. 12. Identificazione delle imprese gia' selezionate. 13. Ammontare complessivo presunto dei lavori. Norme speciali introdotte dalla legge finanziaria 2 007 per prevenire il lavoro nero in edilizia (L. 24 8/06 – art. 36 bis) 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare (omissis) , ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonche' le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, (omissis), puo' adottare il provvedimento di sospensione dei l avori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ult eriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non supe riore a due anni. (omissis) 2. E' condizione per la revoca del provvedimento: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al D.Lgs 8/04/03, n. 66, e successive modificazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti. 3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 01/10/06, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu' datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

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4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita' lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3. NB: la norma sopra esposta si applica anche a lavoratori autonomi o dipendenti occasionalmente presenti nel cantiere (ad esempio il professionista che esegue sopralluoghi in cantiere) Responsabilità del Committente: note di giurisprude nza. La norma è strutturata in modo tale da delegare le responsabilità del Committente su soggetti terzi, dotati di specifiche competenze tecniche. Già all’art. 90, infatti, si legge, come destinatario degli obblighi, il Committente o il Responsabile dei lavori, che il Committente stesso può nominare e che a tutti gli effetti lo sostituisce per quel che riguarda gli adempimenti prevenzionali. Si configurano, quindi, due diverse situazioni:

1. Il Committente agisce in prima persona. In tal caso egli è destinatario degli obblighi previsti dal Titolo IV e risponde penalmente delle violazioni

2. Il Committente nomina un Responsabile dei Lavori. Destinatario degli obblighi diviene il Responsabile dei Lavori; il Committente rimane comunque responsabile per culpa in eligendo o vigilando nel caso di manifesta incompetenza del Responsabile dei Lavori.

Tra Committente e Responsabile dei Lavori, in definitiva, si viene ad instaurare un rapporto simile a quello esistente tra Datore di Lavoro e Dirigente delegato per la sicurezza. Il principio della delega delle responsabilità da parte del Committente, tuttavia, non può prescindere dal principio della non ingerenza, paragonabile al concetto di delega piena e incondizionata: una volta nominato il Responsabile, cioè, il Committente non deve più intervenire, salvo la necessaria vigilanza, nei processi decisionali che abbiano una qualche valenza sulla sicurezza. La pianificazione e la gestione della sicurezza, invece, sono affidate a due figure ben individuate, che possono anche coincidere nella stessa persona: il Coordinatore di sicurezza e salute durante la progettazione, che ha il compito di redigere, in sede di progettazione, il piano di sicurezza, e il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori che ha il compito di vigilare in cantiere sull’applicazione del piano di sicurezza stesso. Le mansioni devono essere affidate, da parte del Committente o del Responsabile dei lavori, a professionisti che abbiano i requisiti e le competenze previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08, qui di seguito riportato. 1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74,

di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

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c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’ ALLEGATO XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario [con i medesimi contenuti minimi] “i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV”. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

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SI'

E3Cantieri temporanei o mobili - principali adempimen ti

Il committenete o il Responsabile ha designato il coordinatore per la

progettazione (nota 2)?

SI'

NO

Il coordinatore nominato ha i requisiti richiesti? (vedi testo art. 98)

SI

NO

NO

SI

E' prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea?

NO

E' stata trasmessa all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro

territorialmente competenti la notifica preliminare, ove prevista (nota 1)?

art. 99, all. XII, D.Lgs. 81/08

SI'

SI'

NONC

art. 90, comma 3 D.Lgs. 81/08

art. 98, D.Lgs. 81/08

segue

SINO

Il committenete o il Responsabile ha designato il coordinatore per

l'esecuzione dei lavori?

Il coordinatore nominato ha i requisiti richiesti?

Il coordinatore per la progettazione ha predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il fascicolo con le caratteristiche dell'opera di cui

all'allegato XVI (nota 3)?

art. 91, D.Lgs. 81/08

art. 98, D.Lgs. 81/08

art. 90, comma 4, D.Lgs. 81/08

NO

Sono rispettati i contenuti minimi del PSC?

DPR 222/03, artt. 2, 3, 4;, D.Lgs. 81/08, all. XV

SI'

NC

NO

Nel PSC sono stati previsti i costi per la sicurezza?

DPR 222/03, art. 7

NO

SI'NO

SI'

non sanzionato - è sospeso il titolo abilitativo

dell'impresa esecutrice

Il Committente o Il Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione, si attiene ai

principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15?

NC

E' stata verificata l'idoenita' tecnico-professionale dell'impresa esecutrice (nota 4)?

Il Direttore di cantiere ha preparato un PSS (Piano di Sicurezza

Sostitutivo) conforme ai requisiti minimi?

DPR 222/03, art. 5, all. XV D.Lgs.

81/08NC

CONFORME

SI'

NO

SI'

art. 90, comma 1), D.Lgs. 81/08

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Le imprese affidatarie hanno trasmesso il proprio Piano Operativo di Sicurezza

(POS) (nota 5)?

SI'

NC

NO

Azienda conforme

E' stato trasmesso il PSC a tutte le imprese invitate a presentare le offerte?NC

NO

SI'

art. 97, D.Lgs. 81/08

art. 101, D.Lgs. 81/08

E3 - segue

Il POS delle imprese esecutrici è conforme ai requisiti minimi?

DPR 222/03, art. 6

E' stata verificata l'idoenita' tecnico-professionale delle imprese esecutrici

(nota 4)?

SI'

NO

NCart. 90, comma 9, D.Lgs. 81/08

art. 92, D.Lgs. 81/08Il coordinatore per l'esecuzione verifica

l'applicazione del PSC?

SI'

NO

SI'

NC

Il Datore di Lavoro, i dirigenti e i preposti dell'impresa affidataria sono in possesso di

adeguata formazione?

SI'

NO

NO

NCArt. 97, comma 3-ter, D.Lgs. 81/08

Nota 1: La notifica preliminare deve essere trasmessa nei seguenti casi (art. 99, D.Lgs, 81/08):

a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporaneamente; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a)

per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-

giorno. Nota 2: Art. 90, comma 11) : L’obbligo di designazione del Coordinatore per la progettazione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad 100.000 €. In tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. Nota 3: Art. 100, comma 6): L’obbligo di elaborazione del PSC non si applica ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in

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condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione. Nota 4: I requisiti tecnico-professionali devono essere verificati anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo e consistono in (art. 90, comma 9): a) verificare l'idoneità tecnico-professionale di imprese affidatarie, imprese esecutrici e lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII (vedi sotto). Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII. b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del DL 29/11/08, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L 28/01/09, n. 2 (stazioni appaltanti pubbliche), e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; Nota 5: L’obbligo di redazione del POS non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 (Contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione).

ALLEGATO XVII – IDONEITÁ TECNICO PROFESSIONALE 01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricato per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria). 1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie,

ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia

dell’appalto; b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui

all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo; c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del

presente decreto legislativo. 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal

presente decreto legislativo; e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

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Nota: per maggiori dettagli sulla distinzione tra le attività definibili come cantiere e quelle che non rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV, D.Lgs. 81/08, si rimanda alle note della scheda A8.

ALLEGATO XV CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIER I TEMPORANEI O MOBILI

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. - Definizioni e termini di efficacia 1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per: a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori; b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione; c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute; f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare; g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata; h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100; i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche; l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche; m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche. 2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 2.1. - Contenuti minimi 2.1.1. Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto. 2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 1) l'indirizzo del cantiere; 2) la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere; 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

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1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.; 2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.; 3 alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.; f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.; g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. 2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. 2.1.4. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta. 2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., è riportato nell'allegato XV.1. 2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni. 2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione: a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione: b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante, b 2) al rischio di annegamento; c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante. 2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi: a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) i servizi igienico-assistenziali; c) la viabilità principale di cantiere; d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102; g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c); h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; i) la dislocazione degli impianti di cantiere; l) la dislocazione delle zone di carico e scarico; m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. 2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa. facendo in particolare attenzione ai seguenti: a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi; c) al rischio di caduta dall'alto;

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d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria; e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura. i) al rischio di elettrocuzione; l) al rischio rumore; m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche. 2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene: a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi; b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a). 2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento 2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi. 2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario. 2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi. 2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica. 3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo 3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza. 3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza 3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi: a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

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2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 4) il nominativo del medico competente ove previsto; 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice; c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, é integrato con gli elementi del POS

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F INDUSTRIA ESTRATTIVA

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D. Lgs. 624/96 art. 7, DPR 128/59

F1 - Industria estrattivaMiniere e cave

NO

Il Datore di Lavoro ha nominato il Sorvegliante e il direttore responsabile?

D. Lgs. 624/96 art. 6 (vedi contenuti in nota

2)

NO

Il Direttore responsabile ha redatto il Documento Sicurezza e salute?

SI'

NO

Sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal D. Lgs.81/08? Sono state adottate le misure

generali di tutela previste (nota 1)? N.C.

D. Lgs. 624/96 art. 5Sezioni A, B, C, D

N.C.

N.C.

CONTINUA

SI'

SI'

D. Lgs. 624/96 artt. 3, 7 , DPR 128/56

NOIl Datore di Lavoro ha comunicato il

nominativo del RSPP anche all'autorità di vigilanza in campo minerario?

SI'

N.C.

D. Lgs. 624/96 art. 8

NO

Se sono presenti più di 5 addetti si esegue la riunione annuale ex art. 35

D. Lgs. 81/08

SI'

N.C.

NO

D. Lgs. 624/96, art. 9 (vedi nota 1)

Se presenti più imprese o lavoratori autonomi è stato redatto il DSS

coordinato?

SI'

N.C.

NO

D. Lgs. 624/96, art. 11Sono state prese le idonee misure di prevenzione nei riguardi del rischio incendio, esplosione e atmosfere

nocive? SI'

N.C.

NO

D. Lgs. 624/96, art. 12Spono stati predisposti idonei mezzi di emergenza e salvataggio?

SI'

N.C.

NO

E' stata eseguita la denuncia di esercizio nei termini e con le modalità previste?N.C.

DPR 128/59

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D. Lgs. 624/96 art. 15

F 1 - Industria estrattivaMiniere e cave

NO

Sono presenti idonee procedure di sorveglianza sanitaria?

D. Lgs. 624/96 art. 18

NO

Il DSS è stato allegato alla denuncia di esercizio?

SI'

NO

Sono presenti idonee procedure per

l'informazione dei lavoratori?N.C.D. Lgs. 624/96 art. 14

N.C.

N.C.

CONTINUA

SI'

SI'

D. Lgs. 624/96 art. 19

NO

Le sostanze o materiali pericolosi sono gestiti in modo da non generare rischi?

SI'

N.C.

D. Lgs. 624/96 art. 19

NO

I luoghi di lavoro isolati sono dotati di idonei sistemi di comunicazione?

SI'

N.C.

NO

D. Lgs. 624/96 art. 20Direttore responsabile e sorvegliani hanno sottoscritto il DSS?

SI'

N.C.

NO

D. Lgs. 624/96 art. 23Sono impartite disposizioni e incarichi scritti per le situazioni pericolose?

Gli incarichi sono definiti prima dell'inizio dei lavori? SI'

N.C.

NO

D. Lgs. 624/96 art. 23Ove necessario i luoghi di lavoro sono idonei ai portatori di Handicap?

SI'

N.C.

NO

Sono presenti idonei sistemi di avvertimento e allarme per l'emergenza?N.C.

D. Lgs. 624/96 art. 13

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F 1 - Industria estrattivaMiniere e cave

NO

NO

Entro il 15 del mese viene trasmessa la statistica infortuni del mese precedente?N.C.

D. Lgs. 624/96 art. 25

CONFORME ALLA NORMATIVA

SI'

D. Lgs. 624/96Vengono eseguite prove periodiche per la gestione dell'emergenza?

SI'

N.C.

NO

D. Lgs. 624/96 artt. 29, 30, Sezione B

Attrezzature, impianti meccanici ed elettromeccanici, sono idonei all'uso e

soggetti a regolare manutenzione?

SI'

N.C.

NO

DPR 128/56, DPR 302/56

Nel caso di impiego di esplosivi sono rispettati i disposti del titolo VIII del DPR

128 e del capo III del DPR 302?

SI'

N.C.

NO

DPR 128/56 art. 27Gli addetti destinati all'uso degli esplosivi sono in possesso

dell'autorizzazione prefettizia ad esercitare il mestiere di fuochino?

SI'

N.C.

NO

In caso di infortunio o incidente la procedura

è conforme? (Nota 3)N.C.D. Lgs. 624/96 art. 25

NO

D. Lgs. 624/96 artt. 31, Sezione B

Funi, impianti elettrici per luoghi pericolosi,

impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche sono omologati e soggetti

a verifiche periodiche?

SI'

N.C.

NO

D. Lgs. 624/96 art. 33I dispositivi di sicurezza sono sottoposti a idonee manutenzioni

periodiche?

SI'

N.C.

NO

D. Lgs. 624/96 art. 34I recipienti in pressione sono gestiti correttamente e sottoposti a verifiche

periodiche?

SI'

N.C.

NO

D. Lgs. 624/96 art. 32Le manutenzioni sono eseguite da personale competente? Si mantengono

registrazioni degli interventi?

SI'

N.C.

.Nota 1: Art. 5 - Misure generali di tutela 1. Le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre a quelle previste dal

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decreto legislativo n. 81/08, sono le seguenti: a) i luoghi di lavoro devono essere progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni loro affidate senza compromettere la salute e la sicurezza propria e degli altri lavoratori; b) i posti di lavoro devono essere progettati e costruiti secondo criteri ergonomici, tenendo conto della necessita' che i lavoratori abbiano una visione d'insieme delle operazioni che si svolgono sul loro posto di lavoro; c) i lavori comportanti rischi particolari devono essere affidati soltanto a personale competente ed effettuati conformemente alle istruzioni impartite; d) devono essere fornite attrezzature adeguate di pronto soccorso; e) devono essere svolte adeguate esercitazioni di sicurezza ad intervalli regolari; f) i luoghi di lavoro devono essere progettati ed organizzati in modo da impedire l'innesco e la propagazione di incendi e che siano possibili operazioni antincendio rapide ed efficaci; g) i luoghi di lavoro devono essere dotati di adeguati dispositivi per combattere gli incendi e, ove necessario, di rivelatori d'incendio e sistemi d'allarme; h) i dispositivi di lotta contro gli incendi devono essere indicati con segnaletica conforme alla normativa vigente, apposta in modo durevole nei punti appropriati, e quelli non automatici devono essere facilmente accessibili, di semplice impiego e protetti contro i rischi di deterioramento; i) i luoghi di lavoro devono essere dotati di mezzi o sistemi adeguati di estinzione o di intervento per interrompere gli incendi, con riferimento alle specifiche caratteristiche dell'impianto riguardanti il materiale estratto o trattato; gli estintori portatili o carrellati devono essere di tipo approvato ed in numero adeguato, ubicati in luoghi facilmente accessibili, segnalati e collocati in posizioni tali da consentirne l'immediato uso; l) per attività condotte per perforazione, ove necessario, determinate attrezzature devono poter essere azionate per comando a distanza a partire da apposite postazioni; tali attrezzature devono includere i sistemi di isolamento e le valvole di scarico di pozzi, impianti e condotte; m) ove necessario, occorre indicare i punti sicuri di raduno, tenere un ruolino d'appello e adottare le opportune disposizioni per il suo funzionamento; n) Le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate devono essere verificate periodicamente. Nota 2: Art. 10 - Contenuti del DSS 1. Il DSS di cui all'articolo 6, e quello di cui all'articolo 9, devono contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative, indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi: a) protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive o nocive; b) mezzi di evacuazione e salvataggio; c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme; d) sorveglianza sanitaria; e) programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici; f) manutenzione del materiale di sicurezza; g) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione; h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto; i) esercitazioni di sicurezza; l) aree di deposito; m) stabilità dei fronti; n) armature di sostegno; o) modalità della ventilazione; p) zone a rischio di sprigionamenti istantanei di gas, di colpi di massiccio e di irruzioni di acqua; q) evacuazione del personale; r) organizzazione del servizio di salvataggio; s) impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire rischi di eruzione dei pozzi, misure di controllo del fango di perforazione e misure di emergenza in caso di eruzioni; t) dispositivi di sicurezza e cautele operative in perforazioni con fluidi diversi dal fango; u) impiego dell'uso di esplosivo; v) eventuale programma di attività simultanee; z) criteri per l'addestramento in caso di emergenza; aa) misure specifiche per impianti modulari; bb) comandi a distanza in caso di emergenza; cc) indicazione dei punti sicuri di raduno;

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dd) disponibilità della camera iperbarica; ee) protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione. 2. Il DSS deve altresì contenere indicazioni relative a: a) attività di informazione e formazione dei lavoratori; b) consultazione del rappresentante per la sicurezza. Nota 3: Art. 25 - Infortuni ed incidenti 1. I lavoratori sono tenuti a segnalare al più presto al sorvegliante ogni infortunio, anche se di piccola entita', loro occorso in occasione del lavoro. 2. Il sorvegliante comunica immediatamente l'infortunio, di cui sia venuto a conoscenza, al datore di lavoro dell'infortunato, al direttore responsabile ed al titolare, qualora diverso dal datore di lavoro. 3. Il direttore responsabile denuncia entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, all'autorità di vigilanza ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni; se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, il direttore responsabile fa denuncia all'autorità di vigilanza entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica. 4. La denuncia di cui al comma 3 deve essere comprensiva di una relazione sottoscritta dal direttore responsabile sulle cause e circostanze dell'infortunio. 5. Il direttore responsabile comunica altresì all'autorità di vigilanza entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonché da fuochi, incendi o allagamenti. 6. E' facolta' dell'autorità di vigilanza, in relazione agli accertamenti conseguenti, richiedere la assistenza in merito del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. 7. Il direttore responsabile dà immediata comunicazione, all'autorità di vigilanza competente, a mezzo telegramma o telefax, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti. 8. Entro i primi 15 giorni di ogni mese il titolare trasmette all'autorità di vigilanza competente un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni. Nota 4: gli articoli successivi al 34 sono costituiti da disposizioni prescrittive relative alle diverse tipologie di siti estrattivi (a cielo aperto, perforazioni ecc.)

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G RADIAZIONI IONIZZANTI

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D. Lgs. 230/95 art. da 10 bis a 10 novies.

(nota 2)

G 1 - Esposizione a radiazioni ionizzanti(D. Lgs. 230/95 e successive modifiche)

E' stato valutato il rischio per attività lavorative che espongono a radiazioni

ionizzanti (apparecchi radiogeni, impiego di sostanze o leghe radiattive, come ad

esempio elettrofodi al torio, apparecchi ospedalieri, attività di volo...)

D. Lgs. 230/95, art. 10qinquies, sexies

NOLe misurazioni e le vlutazioni vengono

eseguite con riferimento ai livalli di azione delle sorgenti riscontrati?

SI'

NO

N.C.

N.C.

PROSEGUE

SI'

SI'

D. Lgs. 230/95, art. 12

NONel caso di attività minerarie è

assicurata la sorveglianza da parte di esperto qualificato?

SI'

N.C.

D. Lgs. 230/95, artt. da 13 a 16

NO

Nel caso di attività minerarie sono state attivate le procedure finalizzate a segnalare il

superamento dei limiti di contaminazione, rientro nei limiti, gestione delle acque di

miniera? SI'

N.C.

NO

D. Lgs. 230/95, art. 18Se l'azienda importa o produce sostanze radiogene è stata eseguita

notifica all'ANPA entro i 60 gg dall'inizio attività? SI'

N.C.

NO

D. Lgs. 230/95, art. 20Se l'azienda svolge attività commerciale sono disponibili le registrazioni delle

operazioni?

SI'

N.C.

NO

E' stata valutata, entro i 24 mesi dall'inizio attività, l'esposizione al radon nel caso di locali sotterranei, gallerie, grotte situate nelle aree individuate a rischio da parte

degli enti di controllo?

N.C.

D. Lgs. 230/95 art. da 10 bis a 10 novies.

(nota 1)

NO

D. Lgs. 230/95, art. 17Il Direttore di Miniera ha adottato le misure preventive previste?

SI'

N.C.

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D. Lgs. 230/95, art. 27(nota 3)

G 1 - Esposizione a radiazioni ionizzanti(D. Lgs. 230/95 e successive modifiche)

NO

E' stato ottenuto nulla osta per l'impiego di apparecchiature radiogene e/o lo smaltimento di rifiuti radioattivi?

D. Lgs. 230/95 art. 61 (nota 4)

NO

Il Datore di Lavoro ha attuato le disposizioni di prevenzione?

SI'

NO

Leggi e/o norme tecniche di riferimento

In caso di detenzione di sostanze radiogene (con esclusione di combustibili fissili) sono

state eseguite le comunicazioni a VV.F, ASL, Isp. Lavoro, Autorità (aero)portuali

entro i 30 gg dall'inizio attività?

N.C.D. Lgs. 230/95 art. 22

N.C.

N.C.

CONFORME ALLA NORMATIVA

SI'

SI'

D. Lgs. 230/95 art. 62(nota 4)

NOI Datori di lavoro di imprese esterne

hanno attuateo le necessarie disposizioni di prevenzione?

SI'

N.C.

D. Lgs. 230/95, art. 77

NO

Nei casi previsti è stato nominato il tecnico qualificato?

SI'

N.C.

NO

D. Lgs. 230/95, artt. da 62 a 65

Sono state definite procedure per la radioprotezione del personale non

dipendente?

SI'

N.C.

NO

D. Lgs. 230/95, capo VII

Sono stati individuati i lavoratori esposti ed è stata attivata la

sorveglianza sanitaria?

SI'

N.C.

NO

Se l'azienda esegue trasporti è in possesso di autorizzazione?N.C.

D. Lgs. 230/95 art. 21, L. 1860/62 art. 5

NO

D. Lgs. 230/95, art. 77Il tecnico qualificato esegue la sorvreglianza periodica e mantiene

aggiornati i relativi registri?

SI'

N.C.

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Nota 1: campo di applicazione e individuazione dell e aree con rischio radon Art. 10-bis - Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attivita' lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non puo' essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Tali attivita' comprendono: a) attivita' lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei; b) attivita' lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche determinate; c) attivita' lavorative implicanti l'uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico; d) attivita' lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione di persone del pubblico e, eventualmente, dei lavoratori; e) attivita' lavorative in stabilimenti termali o attivita' estrattive non disciplinate dal capo IV; f) attivita' lavorative su aerei per quanto riguarda il personale navigante. 2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1 sono quelle cui siano addetti i lavoratori di cui al capo VIII 1. Elenco delle attività lavorative di cui all'arti colo 10-bis, comma 1, lettere c) e d): a) industria che utilizza minerali fosfatici e depositi per il commercio all'ingrosso di fertilizzanti; b) lavorazione di minerali nella estrazione di stagno, ferro-niobio da pirocloro e alluminio da bauxite; c) lavorazione di sabbie zirconifere e produzione di materiali refrattari; d) lavorazione di terre rare; e) lavorazione ed impiego di composti del torio, per quanto concerne elettrodi per saldatura con torio, produzione di lenti o vetri ottici e reticelle per lampade a gas; f) produzione di pigmento al biossido di titanio; g) estrazione e raffinatone di petrolio ed estrazione di gas, per quanto concerne presenza e rimozione di fanghi e incrostazioni in tubazioni e contenitori. Nota 2: Art. 10-sexies - Individuazione delle aree ad elevata probabilita' di alte concentrazioni di attivita' di radon 1. Sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla Commissione di cui all'articolo l0-septies, le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilita' di alte concentrazioni di attivita' di radon, di cui all'articolo l0-ter, comma 2; a tal fine: a) qualora siano gia' disponibili dati e valutazioni tecnico-scientifiche, le regioni e le province autonome sottopongono alla Commissione i metodi ed i criteri utilizzati per un parere sulla congruenza rispetto a quelli definiti a livello nazionale; b) in alternativa, le regioni e le province autonome effettuano apposite campagne di indagine nei rispettivi territori. 2. La individuazione di cui al comma 1 e' aggiornata ogni volta che il risultato di nuove indagini lo renda necessario. 3. L'elenco delle zone individuate ai sensi dei commi 1 e 2 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nota 3: Art. 27 - Nulla osta all'impiego di sorgent i di radiazioni. 1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attivita' comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attivita' di cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. 1-bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in piu' siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi. 2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 e' classificato in due categorie, A e B. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e

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dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', sentita l'ANPA, sono stabiliti le condizioni per la classificazione nelle predette categorie in relazione ai rischi per i lavoratori e per la popolazione connessi con tali attivita', i relativi criteri di radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso nonche' gli organismi tecnici di consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte le competenze tecniche necessarie. 2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 e', in particolare, richiesto per: a) l'aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo; b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti, per ricerca; c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali; d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica. 3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle pratiche disciplinate al capo IV ed al capo VII ed alle attivita' lavorative comportanti l'esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui al capo III-bis, con esclusione dei casi in cui l'assoggettamento a dette disposizioni sia espressamente stabilito ai sensi del capo III-bis e relativi provvedimenti di attuazione. 4. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche di cui all'articolo 33 ed all'impiego di microscopi elettronici. 4-ter. Il nulla osta all'impiego di categoria A tiene luogo del nullaosta all'impiego di categoria B. 4-quater. Nel nulla osta di cui al comma 1 sono stabilite particolari prescrizioni per quanto attiene ai valori massimi dell'esposizione dei gruppi di riferimento della popolazione interessati alla pratica e, qualora necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonche' per l'eventuale disattivazione delle installazioni. Nota 4: obblighi dei datori di lavoro nei riguardi dei propri dipendenti di terzi. Art. 61 - Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti. 1. I datori di lavoro ed i dirigenti che rispettivamente eserciscono e dirigono le attivita' disciplinate dal presente decreto ed i preposti che vi sovraintendono devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuare le cautele di protezione e di sicurezza previste dal presente capo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso. 2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attivita' di cui al comma 1, debbono acquisire da un esperto qualificato di cui all'articolo 77 una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attivita' stesse. A tal fine i datori di lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie. La relazione costituisce il documento di cui all'articolo 4 comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti. 3. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente di quelle di cui all'articolo 80, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono in particolare: a) provvedere affinche' gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato. b) provvedere affinche' i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82. c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate; d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti; e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalita' di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c); f) provvedere affinche' i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), usino i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino le modalita' di esecuzione del lavoro di cui alla lettera e); g) provvedere affinche' siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta

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eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione; h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente, nonche' assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica di cui all'articolo 81 concernente il lavoratore stesso. 4. Per gli obblighi previsti nel comma 3 ad esclusione di quelli previsti alla lettera f), nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 75, i datori di lavoro, dirigenti e preposti di cui al comma 1 devono avvalersi degli esperti qualificati di cui all'articolo 77 e, per gli aspetti medici, dei medici di cui all'articolo 83; nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi sono tenuti comunque ad adempiere alle disposizioni di cui alle lettere c), e), f), nonche' a fornire i mezzi di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d). 4-bis. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente all'esperto qualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto. 5. Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e medica della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro. Art. 62 -Obblighi delle imprese esterne. 1. Il datore di lavoro di impresa esterna di cui all'articolo 6, lettera q) assicura, direttamente o mediante accordi contrattuali con i terzi, la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformita' alle disposizioni del presente capo ed a quelle emanate in applicazione di esso. 2. In particolare il datore di lavoro dell'impresa esterna e' tenuto a: a) assicurare per quanto di propria competenza il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2, lettere a) e b) e dei limiti di esposizione di cui all'articolo 96; b) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'articolo 61, lettera e), fatto salvo l'obbligo dei terzi di informazione specifica sui rischi di cui all'articolo 63; c) curare che vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose individuale e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede personali di cui all'articolo 81; d) curare che i lavoratori vengano sottoposti alla sorveglianza medica e che i relativi giudizi di idoneita' siano riportati nel documento sanitario personale di cui all'articolo 90; e) istituire per ogni lavoratore e consegnare al medesimo, prima di ogni prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui al comma 3 ed assicurarsi della sua compilazione. 3. Con il decreto di cui all'articolo 81, comma 6, sono stabilite le modalita' di istituzione e di tenuta del libretto personale di radioprotezione di cui al comma 2, lettera e); il libretto deve in particolare contenere i dati relativi alla valutazione delle dosi inerenti all'attivita' svolta, nonche' i giudizi medici di idoneita' e le relative limitazioni di validita'. 4. L'attivita' di datore di lavoro delle imprese esterne e' soggetta a notifica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o a autorizzazione rilasciata dallo stesso Ministero, in relazione all'entita' dei rischi cui i lavoratori possono essere esposti, nei casi e con le modalita' stabilite con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanita', sentita l'ANPA. 5. Gli obblighi di notifica o di autorizzazione non si applicano alle amministrazioni che esercitano la vigilanza ai sensi del presente decreto. Art. 63 -Obblighi degli esercenti zone controllate che si avvalgono di lavoratori esterni. 1. Gli esercenti una o piu' zone controllate, i quali si avvalgono di lavoratori esterni, sono tenuti ad assicurarne la tutela dai rischi da radiazioni ionizzanti, direttamente o mediante accordi contrattuali con l'impresa esterna da cui detti lavoratori dipendono oppure con il lavoratore stesso, se autonomo, e rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona controllata e di prestazione richiesta ai lavoratori esterni. 2. In particolare, per ogni lavoratore esterno che effettua prestazioni in zona controllata l'esercente la zona controllata e' tenuto a: a) accertarsi, tramite il libretto personale di radioprotezione di cui all'articolo 62, che il lavoratore, prima di effettuare la prestazione nella zona controllata, sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa; b) assicurarsi che il lavoratore esterno abbia ricevuto o comunque riceva, oltre alla informazione di cui all'articolo 62, lettera b), una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona controllata ove la prestazione va effettuata; c) assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di protezione individuale, ove necessari; d) accertarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione e che fruisca della sorveglianza dosimetrica ambientale eventualmente necessaria; e) curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi generali di cui all'articolo 2 lettere a) e b) e

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dei limiti di esposizione di cui all'articolo 96; f) adottare le misure necessarie affinche' vengano registrati sul libretto individuale di radioprotezione le valutazioni di dose inerenti alla prestazione. Art. 64 - Protezione dei lavoratori autonomi. 1. I lavoratori autonomi che svolgono attivita' che comportano la classificazione come lavoratori esposti sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti dal presente decreto. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 63 e 67 gli esercenti di installazioni presso cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta. Art. 65 - Altre attivita' presso terzi. 1. Fuori dei casi previsti negli articoli 62, 63 e 67, il datore di lavoro per conto del quale lavoratori subordinati o ad essi equiparati prestano la propria opera presso uno o piu' impianti, stabilimenti, laboratori o sedi gestiti da terzi, ove vengono svolte attivita' disciplinate dal presente decreto tali da comportare per i lavoratori anzidetti la classificazione di lavoratori esposti, e' tenuto ad assicurare la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformita' alle norme del presente capo ed alle disposizioni emanate in applicazione di esso, in relazione all'entita' complessiva del rischio. 2. Il datore di lavoro deve svolgere presso i terzi esercenti le azioni necessarie affinche' venga comunque assicurato il rispetto di quanto disposto al comma 1, anche ai fini del coordinamento delle misure da adottare, fermi restando gli obblighi dei terzi esercenti stessi, derivanti dalle disposizioni del presente capo, per gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attivita' da essi svolta e dell'intervento che i lavoratori sono chiamati a compiere. Art. 66 - Molteplicita' di datori di lavoro. 1. Nel caso di lavoratori quali svolgono per piu' datori di lavoro attivita' che li espongono a rischi di radiazioni ionizzanti, ciascun datore di lavoro e' tenuto a richiedere agli altri datori di lavoro ed ai lavoratori, e a fornire quando richiesto, le informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto delle norme del presente capo e, in particolare, dei limiti di dose. Art. 67 - Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi , con particolari compiti nell'ambito aziendale. 1. I datori di lavoro e i dirigenti che eserciscono e dirigono le attivita' indicate nell'articolo 59 ed i preposti che vi sovraintendono, devono rendere edotti, in relazione alle mansioni cui sono addetti, i lavoratori autonomi e quelli dipendenti da terzi, che svolgono nell'ambito aziendale attivita' diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni esistenti nei luoghi in cui siano chiamati a prestare la loro opera. Essi devono inoltre fornire ai predetti lavoratori i necessari mezzi di protezione ed assicurarsi dell'impiego di tali mezzi. 2. E' vietato adibire i lavoratori di cui al comma 1 ad attivita' che li espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati per gli stessi ai sensi dell'articolo 96.

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H SOSTANZE PERICOLOSE, RISCHI INDUSTRIALI

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Nota 1 Regolamento REACH, art.3 – definizioni: 1) sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un

procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;

2) miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze; 3) articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari

che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica; 4) produttore di un articolo: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all'interno della

Comunità; 7) dichiarante: il fabbricante o l'importatore di una sostanza, o il produttore o l'importatore di un articolo che

presenta una registrazione per una sostanza; 8) fabbricazione: la produzione o l'estrazione di sostanze allo stato naturale; 9) fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno

della Comunità; 10) importazione: l'introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità; 11) importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione; 12) immissione sul mercato: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita.

L'importazione è considerata un'immissione sul mercato; 13) utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o

dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un reimportatore a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), è considerato un utilizzatore a valle;

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14) distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un miscela, ai fini della sua vendita a terzi;

15) sostanza intermedia: una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza (in seguito denominata «sintesi»): a) sostanza intermedia non isolata, una sostanza intermedia che durante la sintesi non è intenzionalmente

rimossa (tranne che per il prelievo di campioni) dalle apparecchiature in cui la sintesi ha luogo. Tali apparecchiature comprendono il recipiente di reazione con i suoi accessori e le apparecchiature attraverso cui la o le sostanze passano durante un processo a flusso continuo o a lotti, nonché le tubazioni mediante cui la o le sostanze sono trasferite da un recipiente ad un altro in cui si produce la fase successiva della reazione; non comprendono invece il serbatoio o altri recipienti in cui la o le sostanze sono conservate dopo essere state fabbricate;

b) sostanza intermedia isolata in sito, una sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e nel caso in cui la fabbricazione della sostanza intermedia e la sintesi di una o più altre sostanze derivate da essa avvengono nello stesso sito, gestito da una o più persone giuridiche;

c) sostanza intermedia isolata trasportata, una sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e che è trasportata tra altri siti o fornita ad altri siti;

Sono soggetti a obbligo di registrazione REACH: � sostanze (Art. 6 - Obbligo generale di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti

di miscele) (anche se contenute in preparati) prodotte o importate in quantità maggiore di 1 t/anno; � sostanze intermedie isolate (artt 17 e 18) prodotte in quantità maggiore di 1 ton/anno; � sostanze contenute in articoli (Art. 7 - Registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli) prodot-

ti o importati se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: • quantità totale della sostanza negli articoli > 1 ton /anno • sostanza destinata a essere rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili • la sostanza non è ancora stata registrata per tale uso

Nota: � esempio di rilascio in condizioni d’uso normale: profumo da gomma profumata, nastro adesivo, carta co-

piativa, etc; � esempio di condizioni ragionevolmente prevedibili: mercurio che esce da termometro perché si rompe

Nota 2 Il calendario per le registrazioni REACH delle sostanze è il seguente:

Sono esclusi dall’obbligo di registrazione: � sostanze radioattive; � rifiuti; � sostanze utilizzate in medicinali, in alimenti e mangimi; � polimeri (ma c’è obbligo di registrazione per monomeri);

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� sostanze contenute nell’allegato IV, quali ad es:glucosio, CO2, calcare, saccarosio, N2, grafite, etc; � sostanze contenute nell’allegato V, quali: 1) Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in connessione con l'esposizione di un'altra

sostanza o di un altro articolo a fattori ambientali quali aria, umidità, organismi microbici o luce naturale. 2) Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in connessione con l'immagazzinamento di

un'altra sostanza, di un altro miscela o di un altro articolo. 3) Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in conseguenza dell'uso finale di altre so-

stanze, altri miscele o altri articoli, e che non sono fabbricate, importate o immesse sul mercato. 4) Sostanze che non sono esse stesse fabbricate, importate o immesse sul mercato e che risultano da

una reazione chimica che ha luogo quando agiscono come: a) agente stabilizzante, colorante, aromatizzante, antiossidante, riempitivo, solvente, eccipiente, tensio-

attivo, plastificante, inibitore di corrosione, antischiuma o de-schiumante, disperdente, inibitore di pre-cipitazione, disseccante, legante, emulsionante, de-emulsionante, disidratante, agglomerante, promo-tore di adesione, modificatore di flusso, neutralizzatore del pH, sequestrante, coagulante, flocculante, ignifugo, lubrificante, chelante o reagente di controllo; ovvero

b) sostanza destinata unicamente a conferire una caratteristica fisico-chimica specifica. 5) Sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi sul mercato. 6) Idrati di una sostanza o ioni idratati, formati dall'associazione di una sostanza con l'acqua, a condizione

che tale sostanza sia stata registrata dal fabbricante o dall'importatore sulla base di questa esenzione. 7) Le seguenti sostanze presenti in natura, se non sono chimicamente modificate:

minerali, minerali metallici, concentrati di minerali metallici, gas naturale greggio e lavorato, petrolio greggio, carbone.

8) Sostanze presenti in natura diverse da quelle elencate al punto 7 se non sono chimicamente modifica-te, tranne se corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose a norma del regola-mento (CE) n. 1272/2008 o tranne se sono sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in conformità dei criteri di cui all'allegato XIII o tranne se sono state individuate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, almeno due anni prima come sostanze che danno adi-to a un livello di preoccupazione equivalente di cui all'articolo 57, lettera f).

9) Le seguenti sostanze ottenute da fonti naturali, se non sono modificate chimicamente, tranne quando soddisfano i criteri di classificazione come sostanze pericolose a norma della direttiva 67/548/CEE, con l'eccezione di quelle classificate solo come infiammabili [R10], irritanti per la cute [R38] o irritanti per gli occhi [R36] o tranne se sono sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e mol-to bioaccumulabili in conformità dei criteri di cui all'allegato XIII o tranne se sono state individuate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, almeno due anni prima come sostanze che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente di cui all'articolo 57, lettera f): grassi vegetali, oli vegetali, cere vegetali; grassi animali, oli animali, cere animali; acidi grassi da C6 a C2 4 e i rispettivi sali di potassio, sodio, calcio e magnesio; glicerolo.

10) Le seguenti sostanze, se non sono chimicamente modificate: gas di petrolio liquefatto, condensato di gas naturale, gas del processo e relativi componenti, coke, clin-ker di cemento, magnesia.

11) Le seguenti sostanze, tranne quando soddisfano i criteri di classificazione come pericolose a norma della direttiva 67/548/CEE e a condizione che non contengano determinati costituenti che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi a norma della direttiva 67/548/CEE presenti in concentrazioni superiori ai limiti minimi di concentrazione applicabili stabiliti dalla direttiva 1999/45/CE o al limite di concentrazione di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE, tranne quando dati scientifici sperimentali conclusivi mostrano che i componenti in questione non sono disponibili per l'intero ciclo di vita della so-stanza ed è stato constatato che i dati sono adeguati e affidabili: fritte ceramiche e vetro.

12) Compost e biogas. 13) Idrogeno e ossigeno. � sostanze esportate e reimportate; � sono considerate già registrate le sostanze usate in prodotti fitosanitari e biocidi; � sostanze utilizzate per R&S.

Per le sostanze contenute negli articoli è prevista anche la c.d. “notifica” degli articoli se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: � l’articolo contiene una sostanza particolarmente pericolosa, che ricade in regime di autorizzazione

(sostanze in allegato 14) � concentrazione della sostanza nell’articolo > 0,1% � quantità totale della sostanza negli articoli > 1 ton /anno per produttore

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� la sostanza non è ancora stata registrata per tale uso Il calendario per la notifica si aprirà il 01/06/2011. Inoltre, non è ancora possibile valutare quali siano gli articoli soggetti a notifica in quanto non è stato ancora definito l’elenco completo delle “sostanze particolarmente pericolose” (Allegato 14). Nota3 a partire dal 01/06/15 tutte le sostanze e miscele devono essere classificate, etichettate e imballate in conformità al Regolamento CLP, salvo un‘eccezione fino al 01/06/17 per le miscele già immesse sul mercato al 01/06/15 Reg 2008/1272/UE, Art. 61 - Disposizioni transitori e 1. Fino al 01/12/10 le sostanze sono classificate, etichettate e imballate in conformità della Dir 67/548/CEE . Fino al 01/06/15 le miscele sono classificate, etichettate e imballate in conformità della Dir 1999/45/CE . […] 4. In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità della Dir 67/548/CEE e già immesse sul mercato prima del 01/12/10 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 01/12/12. In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della Dir 1999/45/CE e già immesse sul mercato prima del 01/06/15 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 01/06/17

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Nota 1 : vedi Nota 1 scheda H1 Nota 2 : vedi Nota 2 scheda H1 Nota 3 Reg 2009/1907/UE, Art. 31 - Prescrizioni relative a lle schede di dati di sicurezza 1. Il fornitore di una sostanza o di un miscela trasmette al destinatario della sostanza o del miscela una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II: a) Se una sostanza risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 . o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo la direttiva 1999/45/CE ; o b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII; o c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b). Nota 4 : vedi Nota 3 scheda H1

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Nota 1: A partire dal 01/01/2015 è entrato in vigore l’accordo internazionale sancito dall’ADR 2015 (direttiva comunitaria 2014/1/UE del 21/11/14, recepita dal DM 16/01/15). L’adozione dell’ADR 2015 è obbligatoria dal 01/07/15. La versione 2015 ha introdotto le seguenti principali novità:

• Inserimento 20 nuovi numeri UN, 17 dei quali dedicati a un nuovo modo di classificare i gas, introducendo la categoria dei gas assorbiti

• Introduzione del nuovo numero UN 3509 IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI, che potrà essere applicato nei casi di imballaggi vuoti non ripuliti, grandi imballaggi o IBC o parti di essi, trasportati per smaltimento, riciclaggio o recupero dei loro materiali, escluso ricondizionamento, riparazione, manutenzione programmata, riassemblaggio o riutilizzo. Si veda anche Accordo M268, siglato dall’Italia in data 22/09/14;

• Possibilità di spedire le Materie Pericolose Per l’Ambiente di cui ai numeri UN 3077 e UN 3082 come non pericolose a condizione cje siano confezionate in imballaggi semplici quali fusti e taniche di capacità massima di 5 l/kg o in imballaggi combinati aventi contenitori interni della stessa capacità, purchè gli imballaggi – pur senza necessità di omologazione – soddisfino i requisiti minimi di resistenza e robustezza

• Modifiche dimensionali per etichette di pericolo, marcature e diciture • Introduzione di nuove disposizioni per il trasporto di Batterie al Litio danneggiate o costituenti rifiuti

destinati al recupero/smaltimento; •

ADR 2015 1.2.1 – Definizioni

• Caricatore – L’impresa che: o Carica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili in o su un veicolo

container o o Carica un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM (Container per Gas a

Elementi Multipli, un container-cisterna o una cisterna mobile su un veicolo • Speditore – l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il

trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore

• Trasportatore – l’impresa che esegue il trasporto con o senza contratto di trasporto D.Lgs n.35 del 27/01/10 – Art 1 - Ambito di applicazione ADR 1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunità europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto. 2. Il presente decreto non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato: a) mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale; b) mediante unità navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne; c) mediante traghetti che effettuano soltanto l'attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; oppure d) interamente all'interno del perimetro di un'area chiusa Nota 2 - Aziende soggette e aziende non soggette al l’obbligo di nomina di Consulente ADR Il paragrafo 1.8.3.1 dell’ADR prescrive che: Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività. Tale prescrizione è ripresa dall’articolo 11, comma 2, del D.Lgs 35/2010, in questi termini:

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Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza. Esplicitando tali disposizioni in termini di operatori, come definiti nel capitolo 1.4 dell’ADR, e cioè:

• Ogni impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose = trasportatore • Ogni impresa la cui attività comporta operazioni di imballaggio = imballatore • Ogni impresa la cui attività comporta operazioni di carico = caricatore • Ogni impresa la cui attività comporta operazioni di riempimento = riempitore • Ogni impresa la cui attività comporta operazioni di scarico = scaricatore

non risulterebbe quindi un obbligo esplicito di designare un consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose per speditore, destinatario e gestore di un container-cisterna o di una cisterna mobile. Tenendo poi conto che, al momento (vedi comma 14 dell’articolo 11 del D.Lgs 35/2010), continuano ad applicarsi, a livello nazionale, le disposizioni del D.Lgs 40/2000, che, all’articolo 2, comma 1, prevede: … le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose … , oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti non risulterebbe quindi un obbligo esplicito di designare un consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose per speditore, destinatario, imballatore, e gestore di un container-cisterna o di una cisterna mobile (per quanto riguarda il riempitore si potrebbe valutare che la parola “carico” possa essere intesa come comprensiva del riempimento di una cisterna). Se poi consideriamo quanto previsto al paragrafo 1.8.5.1 del ADR: Se avviene un grave incidente o un evento imprevisto durante il carico, il riempimento, il trasporto o lo scarico delle merci pericolose sul territorio di una Parte contraente, il caricatore, il riempitore, il trasportatore o il destinatario deve assicurarsi rispettivamente che un rapporto redatto secondo il modello prescritto al 1.8.5.4 sia sottoposto all’autorità competente ne risulterebbe che uno dei compiti (vedi 1.8.3.3) assegnati al consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (l’analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti) non sarebbe applicabile per speditore, imballatore e gestore di un container-cisterna o di una cisterna mobile, mentre resterebbe qualche dubbio per quanto riguarda lo scaricatore (in quanto nel succitato paragrafo si parla di “… durante lo scarico …”, ma non si menziona poi lo “scaricatore”).

Operatore (come definito nel cap 1.4

dell’ADR)

Obbligo di nomina del Consulente ADR

espressamente previsto al par 1.8.3.1 dell’ADR

Obbligo di nomina del Consulente ADR

espressamente previsto dal D.Lgs 40/2000

Obbligo di Relazione di incidente ai sensi del par

1.8.5.1 dell’ADR

Speditore Trasportatore SI SI SI Destinatario SI Caricatore SI SI SI Imballatore SI Riempitore SI ? SI Gestore di cisterna Scaricatore SI SI ? A fronte di quanto sopra appare comunque logico far riferimento a quanto prescritto dal paragrafo 1.8.3.1 dell’ADR e concludere quindi che esiste sicuramente l’obbligo di nomina del consulente per:

• trasportatore • caricatore • imballatore • riempitore • scaricatore

Resterebbero dunque esclusi da tale obbligo: • speditore • destinatario • gestore di cisterna

Si considerino allora quali sono, ai sensi del capitolo 1.4 dell’ADR, gli obblighi di sicurezza previsti per spedi-tore, destinatario e gestore di cisterna, al fine di verificare se tali obblighi di sicurezza possano tranquillamente essere assolti senza ricorrere al supporto di un consulente.

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Obblighi di sicurezza dello speditore: secondo quanto previsto al paragrafo 1.4.2.1.1 dell’ADR lo speditore de-ve: - assicurarsi della corretta classificazione delle merci pericolose - fornire al trasportatore le informazioni e i documenti richiesti - utilizzare gli imballaggi e le cisterne appropriate - osservare le disposizioni per l’inoltro e le restrizioni alla spedizione - assicurare che le cisterne e i veicoli vuoti, non ripuliti, siano marcati e placcati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e con garanzia di tenuta Dal momento dunque che è compito dello speditore classificare le merci pericolose, predisporre la documen-tazione, scegliere gli imballaggi e le cisterne appropriate, svolgere insomma un ruolo fondamentale nel garan-tire la sicurezza del trasporto, sembra abbastanza evidente la necessità di nominare a tal fine un consulente. Obblighi di sicurezza del destinatario: secondo quanto previsto al paragrafo 1.4.2.3.1 dell’ADR il destinatario deve: - non differire l’accettazione della merce - verificare il rispetto dell’ADR dopo lo scarico Certamente il non differimento non richiede l’intervento di un consulente. E anche per quanto riguarda le verifiche dopo lo scarico (notando peraltro che non è molto chiaro a quali veri-fiche si debba far riferimento) non sembra imperativo l’intervento di un consulente. Obblighi di sicurezza del gestore di cisterne: secondo quanto previsto alla sottosezione 1.4.3.4 dell’ADR il ge-store di cisterne deve: - rispettare le disposizioni in materia di costruzione, equipaggiamento, prove e marcatura delle cisterne - rispettare le disposizioni in materia di manutenzione - eseguire i controlli eccezionali Tenendo conto che quanto sopra deve essere effettuato da organismi qualificati non sembra imperativo l’intervento di un consulente. Sulla base di quanto sopra si può ritenere che l’obbligo della nomina di un consulente ricada, oltre che su:

• trasportatore • caricatore • imballatore • riempitore • scaricatore

anche su: • speditore

D.Lgs n.35 del 27/01/10 – Art 11 - Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose 1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall'ADR, RID, ADN. 2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza. 3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa. 4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN. […] 8. Il certificato di formazione professionale di cui all'ADR, RID, ADN e' rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito del superamento dell'esame di cui al comma 9. 9. L'esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto si svolge secondo le modalità previste dal capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell' ADN. D.Lgs n. 40 del 04/02/2000 - Art. 3. - Obblighi del capo dell'impresa 1. Al fine di garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti le operazioni di [carico, trasporto e scarico di merce/rifiuti soggetti ad ADR], il capo dell'impresa nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

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del presente decreto, uno o piu' consulenti in possesso del certificato di formazione professionale di cui al presente decreto. 2. Puo' essere consulente lo stesso capo dell'impresa ovvero un dipendente dell'impresa ovvero una persona esterna a quest'ultima. Le funzioni del consulente, adattate all'attivita' dell'impresa, sono definite all'articolo 4. 3. Il capo dell'impresa comunica all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio la nomina del o dei propri consulenti, indicandone le complete generalita'. 4. Il capo dell'impresa conserva la relazione di cui all'articolo 4, comma 1, per cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione dell'ufficio di cui al comma 3. 5. La responsabilita' sull'osservanza, da parte dell'impresa, delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e scarico e' del capo dell'impresa stessa. 6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente: a) le imprese esercenti le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unita' di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti; b) le imprese esercenti le attivita' di cui al comma 1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attivita' principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosita' o di inquinamento minimi DM 04/07/00 Art. 1. - Individuazione delle imprese 1. Fermi restando i casi di cui all'art. 3 , comma 6, lettera a), del D.Lgs 04/02/00, n. 40, ai sensi della lettera b) della medesima disposizione sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente: a) le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti

individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, […] e successivi aggiornamenti e modifiche, ai quali e' associato il riconoscimento del livello di rischio più basso;

b) le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui alla lettera a), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.

Art. 2. - Disposizioni relative alle esenzioni 1. Le esenzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate. 2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica qualora l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell'impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta. 3. L'impresa che si e' avvalsa dell'esenzione nell'anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni di cui al comma 2, al momento dell'invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.

Circolare Ministeriale 14/11/2000 n° A26/2000/MOT 6. Esenzioni Consulente ADR L'art. 3 , comma 6, lettera a), del D.Lgs n. 40/2000 individua alcuni casi di esenzione dalla nomina del

consulente, mentre, alla lettera b), demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione l'individuazione di altri casi, di cui pero' fornisce le linee guida. Tali casi sono contenuti alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 del DM 04/07/00, n. 90T, in cui vengono distinte le esenzioni relative alle operazioni di trasporto (lettera a) da quelle relative ad operazioni di carico (lettera b).

E' appena il caso di precisare che i trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal DM 04/07/2000.

Per potersi avvalere delle esenzioni, le imprese, ai sensi dell'art. 2 , comma 2 e seguenti, del medesimo decreto ministeriale devono darne comunicazione all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti

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terrestri, prima di iniziare le operazioni di carico e di trasporto per ciascun anno solare, seguendo la procedura fissata in tali commi; l'ufficio ne terrà conto nel programma di visite ispettive che intenderà effettuare nel corso dell'anno.

Le imprese rientranti nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente sono, ovviamente, comunque obbligate al rispetto di tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a loro carico .

A seguito di specifiche richieste, si precisa che le materie della categoria di trasporto 4 della tabella, di cui al marginale 10011 dell' allegato B al DM 04/09/96 e s.m.i. viaggiano sempre in regime di esenzione ai sensi del marginale 10011 stesso, dal momento che non sono previsti per tali materie limiti quantitativi per ogni unità di trasporto: di conseguenza il trasporto, carico e scarico di tali materie rientra sempre anche nell'esenzione dalla nomina del consulente.

ADR 2015 – Cap 1.8.3.2 Gli Stati contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

• le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4, come pure ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5, ovvero

• che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merce pericolosa o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi

Nota 3 ADR 2015 – Punto 1.4.2.1 - Speditore 1.4.2.1.1 - Lo speditore di merci pericolose ha l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell’ADR. Nell’ambito del 1.4.1 deve in particolare: a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all’ADR; b) fornire al trasportatore informazioni e dati in un amaniera tracciabile, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati etc) con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3; c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili, container-cisterna ) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall’ADR; d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulla restrizione di spedizione; e) assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna) o i veicoli, grandi container e piccoli container per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati e placcati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene. Nota 4 ADR 2015 – Punto 8.2.1 – Scopo e requisiti generali riguardanti la formazione dei trasportatori ADR 2015 – Punto 8.2.2 – Requisiti speciali riguard anti la formazione dei trasportatori Nota 5 Le principali responsabilità relative al trasporto ADR sono in carico al trasportatore, come di seguito riportato. Tuttavia anche lo speditore conserva alcune responsabilità di verifica sull’idoneità del trasportatore e della fase di trasporto, come specificato al Punto 1.4.2.1 riportato nella Nota 3 precedente ADR 2015 – Punto 1.4.2.2 - Trasportatore Nell’ambito del 1.4.1, se il caso, il trasportatore deve, in particolare: a. verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all’ADR; b. assicurarsi che tutte le informazioni prescritte nell’ADR relative alle merci pericolose che devono essere

trasportate siano state fornite dallo speditore prima del trasporto, cjhe la documentazione prescritta si trovi a bordo dell’unità di trasporto o se il trattamento elettronico dei dati (EDP) o lo scambio di dati informatizzati (EDI) sono utilizzate al posto della documentazione cartacea, che i dati siano disponibili durante il trasporto in una maniera almeno equivalente a quella della documentazione cartacea;

c. assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.;

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d. assicurarsi che il termine previsto per la prossima prova per i veicoli cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna non sia stata superato;

e. verificare che i veicoli non siano sovraccaricati; f. assicurarsi che siano apposte le placche e le marcature prescritte per i veicoli; g. assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nelle istruzioni scritte per il conducente si trovino a bordo del

veicolo. Tutto questo deve essere fatto, se il caso, sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti d’accompagnamento, mediante un esame visivo del veicolo o dei container e, se il caso, del carico. Il trasportatore può tuttavia, nel caso (a), (b), (e) e (f), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori. Se il trasportatore constata, un’infrazione alle disposizioni dell’ADR non deve inoltrare la spedizione fino alla sua messa in conformità. Se durante il trasporto è constatata un’infrazione che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la spedizione deve essere fermata il più presto possibile, tenuto conto dei requisiti di sicurezza legati alla circolazione e all’arresto della spedizione, come pure alla sicurezza della popolazione. Il trasporto potrà essere ripreso soltanto dopo la messa in conformità della spedizione. La/le autorità competenti interessate per il resto del percorso possono concedere un’autorizzazione per il proseguimento del trasporto. Se la richiesta conformità non può essere ristabilita o se non è stata concessa un’autorizzazione per il resto del percorso, la/le autorità competenti assicureranno al trasportatore l’assistenza amministrativa necessaria. Ciò vale anche nel caso in cui il trasportatore faccia presente a questa/queste autorità che non gli è stato segnalato dallo speditore il carattere pericoloso delle merci presentate al trasporto e che egli vorrebbe, in virtù del diritto applicabile in particolare al contratto di trasporto, scaricarle, distruggerle o renderle innocue.

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ALLEGATO 1 Sostanze pericolose Le sostanze pericolose comprese nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1 della parte 1 del presente allegato sono soggette alle quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 1. Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

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PARTE 1 Categorie delle sostanze pericolose La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1:

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3

Categorie delle sostanze pericolose conformemente a l regolamento (CE) n. 1272/2008

Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui

all'art. 3, per l'applicazione di:

Requisiti di soglia inferiore

Requisiti di soglia

superiore Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE . .

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione 5 20 H2 TOSSICITA ACUTA — Categoria 2, tutte le vie di esposizione — Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

50 200

H3 TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) — ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1 50 200

Sezione «P» — PERICOLI FISICI . . P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8) — Esplosivi instabili; oppure — Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure — Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr.nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive

10 50

P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8) Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10) 50 200

P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2 10 50

P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1

150 (peso netto)

500 (peso netto)

P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2)

5000 (peso netto)

50000 (peso netto)

P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1 50 200

P5a LIQUIDI INFIAMMABILI — Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure — Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure — Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12)

10 50

P5b LIQUIDI INFIAMMABILI — Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure — Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12)

50 200

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b 5000 50000

P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B 10 50

P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F

50 200

P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Liquidi piroforici, categoria 1 Solidi piroforici, categoria 1

50 200

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3

50 200

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Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3

Categorie delle sostanze pericolose conformemente a l regolamento (CE) n. 1272/2008

Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui

all'art. 3, per l'applicazione di:

Requisiti di soglia inferiore

Requisiti di soglia

superiore Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE . .

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 100 200

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 200 500 Sezione «O» — ALTRI PERICOLI . .

01 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 100 500 02 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 100 500

03 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029 50 200 PARTE 2 Sostanze pericolose specificate

Colonna 1 Numero CAS1 Colonna 2 Colonna 3

Sostanze pericolose .

Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei:

Requisiti di soglia inferiore

Requisiti di soglia superiore

1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13) — 5000 10000 2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14) — 1250 5000 3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15) — 350 2500 4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16) — 10 50 5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17) — 5000 10000 6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18) — 1250 5000 7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi sali 1303-28-2 1 2 8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi sali 1327-53-3 . 0.1 9. Bromo 7726-95-6 20 100 10. Cloro 7782-50-5 10 25 11. Composti del nichel in forma polverulenta inalabile: monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel

— . 1

12. Etilenimina 151-56-4 10 20 13. Fluoro 7782-41-4 10 20 14. Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %) 50-00-0 5 50 15. Idrogeno 1333-74-0 5 50 16. Acido cloridrico (gas liquefatto) 7647-01-0 25 250 17. Alchili di piombo — 5 50 18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) — 50 200

19. Acetilene 74-86-2 5 50 20. Ossido di etilene 75-21-8 5 50 21. Ossido di propilene 75-56-9 5 50 22. Metanolo 67-56-1 500 5000 23.4, 4'-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta 101-14-4 . 0.01

24. Isocianato di metile 624-83-9 . 0.15 25. Ossigeno 7782-44-7 200 2000 26. 2,4-Diisocianato di toluene 2,6-Diisocianato di toluene

584-84-9 91-08-7 10 100

27. Dicloruro di carbonile (fosgene) 75-44-5 0.3 0.75 28. Arsina (triidruro di arsenico) 7784-42-1 0.2 1 29. Fosfina (triidruro di fosforo) 7803-51-2 0.2 1 30. Dicloruro di zolfo 10545-99-0 . 1 31. Triossido di zolfo 7446-11-9 15 75 32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro- dibenzodiossine (compresa la — . 0.001

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Colonna 1 Numero CAS1 Colonna 2 Colonna 3

TCDD), espressi come TCDD equivalente (cfr. nota 20) 33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2- dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone

— 0.5 2

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafte, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)

— 2500 25000

35. Ammoniaca anidra 7664-41-7 50 200 36. Trifluoruro di boro 7637-07-2 5 20 37. Solfuro di idrogeno 7783-06-4 5 20 38. Piperidina 110-89-4 50 200 39. Bis (2- dimetilammin oetil) (metil) ammina 3030-47-5 50 200

40. 3-(2-etilesilossi)propilammina 5397-31-9 50 200 41. Miscele (*) di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato 1. (*) A condizione che la miscela non sia classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] in assenza di ipoclorito di sodio.

. 200 500

42. Propilammina (cfr. nota 21) 107-10-8 500 2000 43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21) 1663-39-4 200 500 44. 2-Metil-3-butenenitrile (cfr. nota 21) 16529-56-9 500 2000 45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina -2-tione (Dazomet) (cfr. nota 21) 533-74-4 100 200

46. Acrilato di metile (cfr. nota 21) 96-33-3 500 2000 47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21) 108-99-6 500 2000 48. 1-Bromo-3-cloropropano (cfr. nota 21) 109-70-6 500 2000

(1) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo. NOTE ALL'ALLEGATO 1 1. Le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 . 2. Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione. 3. Le quantità limite summenzionate si intendono per ciascuno stabilimento. Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2 % della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento. 4. Se del caso, si applicano le regole seguenti, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose.

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Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applicano le seguenti regole per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle pertinenti prescrizioni del presente decreto. Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia superiore se il valore ottenuto dalla somma: q1 /QU1 +q2 /QU2 +q3 /QU3 +q4 /QU4 +q5 /QU5 + ... è maggiore o uguale a1, dove q x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e Q Ux è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 del presente allegato. Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia inferiore se il valore ottenuto dalla somma: q 1 /Q L1 +q 2 /Q L2 +q 3 /Q L3 +q 4 /Q L4 +q 5 /Q L5 + ... è maggiore o uguale a1, dove q x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e Q Lx è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 del presente allegato. Queste regole vanno utilizzate per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente. Di conseguenza, ognuna di esse deve essere applicata tre volte: a) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1; b) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1; c) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1. Le disposizioni pertinenti del presente decreto si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1. 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto. 6. Per quanto riguarda le sostanze pericolose che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più classificazioni, ai fini del presente decreto si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola di cui alla nota 4, è usata la quantità limite inferiore per ciascun gruppo di categorie di cui alle note 4, lettera a), 4, lettera b) e 4, lettera c) corrispondente alla classificazione pertinente. 7. Le sostanze pericolose con tossicità acuta che ricadono nella categoria 3, per via orale (H 301) rientrano nella voce H2 TOSSICITA' ACUTA nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione di tossicità acuta per inalazione, né una classificazione di tossicità acuta per via cutanea, ad esempio per la mancanza di dati conclusivi sulla tossicità per inalazione e per via cutanea. 8. La classe di pericolo «Esplosivi» comprende articoli esplosivi (cfr. l'allegato I , sezione 2.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008). Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini del presente decreto. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo non è nota, l'intero articolo è considerato esplosivo ai fini del presente decreto.

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9. È necessario effettuare prove delle proprietà esplosive delle sostanze e miscele solo se la procedura di screening di cui all'appendice 6, parte 3, delle raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri (Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite)1 stabilisce che la sostanza o miscela può avere proprietà esplosive. 10. Gli esplosivi della divisione 1.4 non imballati o reimballati sono assegnati alla categoria P1a, tranne ove sia dimostrato che il pericolo corrisponde sempre alla divisione 1.4 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. 11.1. Gli aerosol infiammabili sono classificati sulla base del D.P.R. n. 741 del 21 luglio 1982 e s.m.i. emanato in attuazione della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol2 (Direttiva sui generatori aerosol). Gli aerosol «estremamente infiammabili» e «infiammabili» di cui alla direttiva 75/324/CEE corrispondono agli aerosol infiammabili, rispettivamente, della categoria 1 o 2 del regolamento (CE) n. 1272/2008. 11.2. Per poter rientrare in questa categoria occorre documentare che il generatore aerosol non contiene né gas infiammabili della categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili della categoria 1. 12. Secondo l'allegato I, paragrafo 2.6.4.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario classificare nella categoria 3 i liquidi con un punto di infiammabilità superiore a 35 °C se sono stati ottenuti ri sultati negativi nel test di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 del Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite. Questo criterio non vale però in condizioni di temperatura o pressione elevate e pertanto tali liquidi sono classificati in questa categoria. 13. Nitrato di ammonio (5 000/10 000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) in grado di autodecomporsi conformemente al «trough test» delle Nazioni Unite (cfr. Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite, parte III, sottosezione 38.2), il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è: — compreso tra il 15,75 %3 e il 24,5 %4 in peso e contiene non più dello 0,4 % del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell'allegato III -2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi5 ; — uguale o inferiore al 15,75 % in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili. 14. Nitrato di ammonio (1250/5 000): formula del fertilizzante Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio che soddisfano le prescrizioni dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 e il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è: — superiore al 24,5 % in peso, a eccezione delle miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %, — superiore al 15,75 % in peso per miscele di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio, — superiore al 28 %6 in peso, per le miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %. 15. Nitrato di ammonio (350/2 500): tecnico Include nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è: — compreso tra il 24,5 % e il 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,4 % di sostanze combustibili, — superiore al 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2 % di sostanze combustibili. Comprende, inoltre, soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80 % in peso. 16. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti senza specifiche («off-specs») che non hanno superato la prova di detonabilità. Include:

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— materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio, di cui alle note 14 e 15, restituiti dall'utente finale a un produttore, a un deposito provvisorio o a un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note 14 e 15; — i fertilizzanti di cui alla nota 13, primo trattino, e alla nota 14 del presente allegato che non soddisfano le prescrizioni dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003. 17. Nitrato di potassio (5 000 / 10 000) Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma prilled/granulare) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro. 18. Nitrato di potassio (1250 / 5 000) Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma cristallina) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro. 19. Biogas potenziato Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il biogas potenziato può essere classificato nella voce 18 della parte 2 del presente allegato, se è stato trattato conformemente agli standard applicabili al biogas purificato e potenziato che assicurano una qualità equivalente a quella del gas naturale, compreso il tenore di metano, e che ha un tenore massimo di ossigeno dell'1 %. 20. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i seguenti fattori di ponderazione:

Fattori di tossicità equivalente (TEF) - OMS 2005 2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0.1 1,2,3,7,8-PeCDD 1 2,3,4,7,8-PeCDF 0.1 . . 1,2,3,7,8-PeCDF 0.03 . . . . 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.1 . . 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0.1 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.1 . . 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0.1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.01 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.1 . . . . OCDD 0.0003 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.01 . . 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.01 . . . . . . OCDF 0.0003 (T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa) Riferimento: Van den Berg et al: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds 21. Nei casi in cui tale sostanza pericolosa ricade nella categoria liquidi infiammabili P5a o liquidi infiammabili P5b, ai fini del presente decreto si applicano le quantità limite più basse. ___ 1 Maggiori orientamenti sulla dispensa dalle prove si possono trovare nella descrizione del metodo A.14, cfr. Reg(CE) n. 440/2008 del 30/05/08, che istituisce metodi di prova ai sensi del Reg (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.08, pag. 1). 2 GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40. 3 Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio. 4 Il tenore di azoto del 24,5 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70 % di nitrato di ammonio. 5 GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. 6 Il tenore di azoto del 28 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80 % di nitrato di ammonio.

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I SICUREZZA LAVORATORI MARITTIMI E ATTIVITA’ PORTUALI

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I 1 - Sicurezza lavoro marittimo

NO Sono state adottate le misure generali di tutela previste?

(nota 1)

D. L.vo 271/1999, art. 5

SI'

NO L'armatore ha predisposto il piano di sicurezza completo degli allegati

(nota 2)?

D. L.vo271/1999, art. 6 comma 1, 2, 3

SI'Il piano di sicurezza è stato trasmesso al

ministero competente nei termini prescritti, il ministero ha approvato la documentazione e rilasciato il certificato di sicurezza entro 120

gg?

D. L.vo 271/1999, art. 6 comma 2

SI'

NO Nei casi previsti il piano di sicurezza completo degli allegati sono disponibili a bordo? (nota 2)

D. L.vo 271/1999, art. 6 comma 4

NO L'armatore ha designato il RSPP e gli altri componenti del servizio

prevenzione?

D. L.vo 271/1999, art. 6 c 5 a/b

SI'

NO I componenti del Servizio Prevenzione sono in possesso dei

requisiti previsti?

D. L.vo 271/1999, art. 12 c. 1, 2, 5

SI'

NONominativi, compiti, curriculum degli

addetti sono riportati nel ruolo dell'equipaggio o nella licenza?

D. L.vo 271/1999, art. 12 c. 4

SEGUE

SI'

SI'

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NONC

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

I 1 - Sicurezza lavoro marittimo

NOL'armatore ha designato il Medico

competente?

D. L.vo 271/1999, art. 6 c. 5/c

SI'

NO Il lavoro a bordo è organizzato in modo da minimizzare i fattori di

fatica? (nota 2)

D. L.vo 271/1999, art. 6 comma 5/d

SI'Sono state fornite ai lavoratori le informazioni e

la formazione necessaria al controllo dei rischi, anche con l'impiego di manuali

operativi?

D. L.vo 271/1999, art. 6 comma 5/e

SI'

NO Sono state prese le misure necessarie a

minimizzare l'esposizione ad agenti nocivi, ivi compreso l'isolamento di zone e

locali pericolosi?

D. L.vo 271/1999, art. 6 comma 5/f

NOSono stati forniti i necessari DPI?

D. L.vo 271/1999, art. 6 comma 5/g

SI'

NO Sono state definite le procedure di emergenza ed è stata fornito il necessario addestramento?

D. L.vo 271/1999, art. 6 comma 5/h

SI'

NOE' stato fornito all'equipaggio

addestramento in materia di igiene e sicurezza e sono disponibili

manuali?

D. L.vo 271/1999, art. 6 comma 5/i

SEGUE

SI'

SI'

NC

NC

NC

NC

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NC

NONC

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

I 1 - Sicurezza lavoro marittimo

NO Sono attivate procedure per l'applicazione delle norme di

sicurezza e igiene, compreso l'uso dei dispositivi di sicurezza?

D. L.vo 271/1999, art. 6 comma 5/l

SI'

NOE' disponibile il registro infortuni?

D. L.vo 271/1999, art. 6 comma 5/m

SI'

Sono attivate procedure per il controllo dell'ambiente di lavoro, dispositivi di sicurezza

e impianti?

D. L.vo 271/1999, art. 6 comma 5/n

SI'

NO I lavoratori, tramite RLS, possono

verificare l'applicazione delle misure di protezione?

D. L.vo 271/1999, art. 6 comma 5/o

NO Sono a disposizione manuali d'uso, documenti tecnici e manuale per gli

interventi medici di emergenza?

D. L.vo 271/1999, art. 6 comma 5/p

SI'

NOE' dosponibile il manuale della

sicurezza?

D. L.vo 271/1999, art. 17

SI'

NOSono attuate le misure necessarie

per grantire il corretto impiego delle dotazioni e impianti di bordo?

D. L.vo 271/1999, art. 6 comma 5/q

SEGUE

SI'

SI'

NC

NC

NC

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NC

NC

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

I 1 - Sicurezza lavoro marittimo

NO Il comandante ha emesso procedure chiare e comprensibili in materia di

igiene e sicurezza a bordo?

D. L.vo 271/1999, art. 7 comma 1/a

SI'

NO Sono disponibili le procedure e le evidenze delle segnalazioni all'armatore di condizioni di

anomalia?

D. L.vo 271/1999, art. 7 comma 1/b

SI'Sono disponibili le procedure e le evidenze

dell'analisi (a carico di comandante e RSPP)

degli infortuni e della trasmissione all'armatore delle informazioni?

D. L.vo 271/1999, art. 7comma 1/c

SI'

NOIl comandante ha designato gli addetti

alla gestione dell'emergenza?

D. L.vo 271/1999, art. 7comma 1/d

NO Sono disponibili le procedure e le evidenze della comunicazione a RLS

e armatore delle condizioni di anomalia e delle misure adottate?

D. L.vo 271/1999, art. 7 comma 1/e

SI'

NO Sono disponibili procedure per fare in modo che i lavoratori osservino le

misure di prevenzione?

D. L.vo 271/1999, art. 8 c 1/a

SI'

NO

Si ha evidenza che i lavoratori compiano di propria iniziativa azioni

che possono compromettere la sicurezza?

D. L.vo 271/1999, art. 8 comma 1/b

SEGUE

SI'

SI'

NC

NC

NC

NC

NC

NC

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

I 1 - Sicurezza lavoro marittimo

NO I lavoratori utilizzano correttamente pe attrezzature e i dispositivi di

protezione?

D. L.vo 271/1999, art. 8 comma 1/c

SI'

NO Sono attivate procedure e sono disponibili le evidenze della

segnalazione da parte dei lavoratori di eventuali anomalie?

D. L.vo 271/1999, art. 8 comma 1/d

SI'

Sono attivate procedure per la cooperazione da parte dei lavoratori per l'applicazione delle

misure di sicurezza e prevenzione?

D. L.vo 271/1999, art. 8 comma 1/e

SI'

NOI lavoratori,si sottopongono ai controlli

sanitari?

D. L.vo 271/1999, art. 8 comma 1/f

NOVengono attuate con diligenza le

misure di emergenza?

D. L.vo 271/1999, art. 8 comma 1/g

SI'

NO Sono attuate le procedure di controllo sull'operato di progettisti,

fornitori, appaltatori?

D. L.vo 271/1999, art. 9

SI'

NOSono attuate le misure di

coordinamento nei confronti di applatatori e cotrattisti?

D. L.vo 271/1999, 10

SEGUE

SI'

SI'

NC

NC

NC

NC

NC

NC

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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

I 1 - Sicurezza lavoro marittimo

NO Esistono istruzioni definite per il rispetto delle disposizioni relative

all'orario di lavoro?

D. L.vo 271/1999, art. 11 (nota 3)

SI'

NO Sono disponibili procedure e istruzioni relative ai compiti

dell'SPP?

D. L.vo 271/1999, artt. 12-13

SI'

Viene eseguita la riunione periodica del SPP e i relativi verbali sono consultabili?

D. L.vo 271/1999, art. 14

SI'

NOIl RSPP sensibilizza i lavoratori in merito

alle problematiche della sicurezza?

D. L.vo 271/1999, art. 15 comma 1/a

NO Sono disponibili procedure ed evidenze del controllo da parte del

RSPP delle condizioni di sicurezza e delle relative comunicazioni al

Comandante?

D. L.vo 271/1999, art. 15 commi 1 b/c

SI'

NOIl RSPP valuta con il Comandante

infortuni e incidenti?

D. L.vo 271/1999, art. 15 commi 1/d

SI'

NOIl RLS è stato messo in condizione di svolgere il proprio compito e ha

ricevuto idonea formazione?

D. L.vo 271/1999, art. 16

SEGUE

SI'

SI'

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NONC

RINA SERVICES S.p.A. pag 218 di 226 Check list di conformita’ normativa Rev. n° 17

Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 31/07/15

I 1 - Sicurezza lavoro marittimo

NO Sono state eseguite, da parte della commissione territoriale le visite

previste ?

D. L.vo 271/1999, artt. 18, 19, 20, 21

SI'

NOEventuali modifiche intervenute

dopo le visite sono state approvate?D. L.vo 271/1999, artt. 22, 33

SI'

Il DL (armatore e/o comandante) verifica che il Medico Competente eserciti diligentemente le

proprie attribuzioni?

D. L.vo 271/1999, art. 23.

SI'

NO Sono disponibili a bordo tutte le

attrezzature necessarie, nonché i manuali per gli interventi di emergenza?

D. L.vo 271/1999, art. 24

NOSono attivate le procedure per la gestione degli infortuni a bordo?

D. L.vo 271/1999, artt. 25, 26

SI'

NO Sono disponibili procedure per la formazione dei lavoratori in caso di assegnazione a mansioni diverse?

D. L.vo 271/1999, art. 27

SI'

CONFORME

SI'

NC

NC

NC

NC

NC

NONC

Generale Ai sensi dell’art. 3.3 del D.Lgs 81/08 il D.Lgs 271/99 rimane in vigore fino ad approvazione dei decreti di cui all’art 3.2 del D.Lgs 81/08. Poiché ad oggi tali decreti non sono ancora stati emanati, il D.Lgs 271/99 rimane tuttora vigente. Nota 1: Art. 5 - Misure generali di tutela 1. A bordo di tutte le navi o unità di cui all'articolo 2 - ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene. del lavoro dei marittimi - sono attuate le seguenti misure di tutela: a) - valutazione delle situazioni di rischio per la salute e la sicurezza, connesse all'esercizio dell'attività lavorativa a bordo; b) - eliminazione dei rischi derivanti dall'impiego di materiali nocivi alla salute del lavoratore, mediante, sostituzioni da realizzare conformemente alle tecnologie disponibili nel settore della progettazione e

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costruzione navale, e, qualora ciò non fosse possibile, riduzione al minimo del loro impiego a bordo; c) - riduzione dei rischi alla fonte; d) - programmazione delle attività di prevenzione in stretta relazione con la gestione tecnico-operativa dell'unità navale, anche al fine di limitare al minimo il numero di lavoratori marittimi che sono, o possono essere, esposti al rischio; e) - sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; f) - rispetto dei principi ergonomici nella progettazione e costruzione dei locali di lavoro, nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella definizione delle metodologie di lavoro, anche al fine di limitare i fattori di fatica; g) - priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; h) - misure di protezione collettiva ed individuale; i) - utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici a bordo delle navi; l) - predisposizione di un programma di controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici individuati nella valutazione di cui alla lettera a); m) - allontanamento del lavoratore marittimo dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona; n) - idonee misure igieniche; o) - misure di emergenza in caso di operazioni di soccorso, antincendio, abbandono nave e di pericolo grave ed immediato; p) - impiego di idonea segnaletica di sicurezza; q) - corretta e regolare manutenzione degli ambienti di lavoro, dei locali di servizio e dei locali alloggio nonché delle attrezzature di lavoro, con particolare riguardo ai dispositivi di. sicurezza in conformità alte indicazioni dei fabbricanti; r) - informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori marittimi alle questioni relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo; s) - istruzioni per i lavora tori, adeguate all'attività lavorativa da svolgere a bordo. 2. Le misure relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo sono a carico dell'armatore e non. devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori marittimi Nota 2: Art. 6 - Obblighi dell'Armatore e del Coman dante 1. L'armatore delle navi o unità di cui all'articolo 2 in relazione alle caratteristiche tecnico-operative dell'unità, valuta, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi predisponendo il piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro che deve contenere i seguenti elementi: a) - progetto dettagliato dell'unità - nel quale sono riportate le sistemazioni inerenti l'ambiente di lavoro; b) - specifica tecnica dell'unità, comprendente tutti gli elementi ritenuti utili per l'esame delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro presenti a bordo della nave; c) - relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore marittimo connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa a bordo; nella relazione sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, nonché il programma di attuazione di eventuali interventi migliorativi dei livelli di igiene e sicurezza a bordo. 2. La documentazione di cui al comma 1, redatta da personale tecnico delle costruzioni navali di cui all'articolo 117 del codice della navigazione e articolo 275 del relativo regolamento di attuazione, è inviata, a cura dell'armatore, al Ministero ai fini dell'approvazione secondo le seguenti modalità: a) - per le navi o unità nuove: almeno sei mesi prima dell'entrata in esercizio; b) - per le navi o unità esistenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; c) - per le navi o unità acquistate all'estero: al momento della richiesta di immatricolazione dell'unità e comunque entro e non oltre tre mesi dalla predetta data; d) - per le navi sottoposte a trasformazione o modifica: almeno sei mesi prima dell'entrata in esercizio. 3. Il piano di sicurezza è integrato ed aggiornato ogni volta che siano apportate modifiche o trasformazioni a bordo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3. 4. Per le unità adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unità mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m , o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, la documentazione di cui al comma 2, autocertificata da parte dall'armatore o dal proprietario, non è inviata al Ministero per l'approvazione ma è conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni del presente decreto. 5. L'armatore ed il comandante della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono obbligati a: a) - designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori marittimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5; b) - designare il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione nel rispetto delle disposizioni di cui

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all'art.12, commi 1, 2 e 5; c) - designare il medico competente di cui all'articolo 23: d) - organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica di cui all'allegato 1 e verificare il rispetto della durata del lavoro a bordo secondo quanto previsto dal presente decreto e dai contratti collettivi nazionali di categoria ; e) - informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle loro normali attività lavorative ed addestrarli sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonché dei dispositivi di protezione individuali; f) - limitare al minimo il numero dei lavoratori marittimi esposti a bordo ad agenti tossici e nocivi per la salute, nonché la durata del periodo di esposizione a tali agenti nocivi, anche mediante isolamento delle aree o locali interessati dalla presenza degli agenti, e predisporre un programma di sorveglianza sanitaria mirato; g) - fornire ai lavoratori marittimi i necessari dispositivi individuali di sicurezza e di protezione, conformi alle vigenti norme e mantenerne le condizioni di efficienza; h) - informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicurezza adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 di seguito denominato regolamento di sicurezza; i) - formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi manuali operativi di facile consultazione; l) - richiede l'osservanza da parte dei lavoratori marittimi delle norme di igiene e di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione; m) - tenere a bordo della singola unità navale ed aggiornare il "registro degli infortuni", di cui all'articolo 25, comma 2, nel quale sono annotati gli infortuni occorsi al lavoratori e la tipologia dell'infortunio; n) - garantire le condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro ed, in particolare, la regolare manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati di bordo e dei dispositivi di sicurezza; o) - permettere ai lavoratori marittimi, mediante il rappresentante alla sicurezza, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione del salute e consentire al rappresentante stesso di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale così come indicato all'art. 16 comma 2, lettera d); p) - fornire e mettere a disposizione dell'equipaggio tutta la raccolta di normative nazionali ed internazionali, documentazione tecnica, il rnanuale di cui all'articolo 17 e la guida di cui all'articolo 24 comma 4, e le procedure di sicurezza utili per lo svolgimento delle attività lavorative di bordo in condizioni di sicurezza; q) - attuare misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'impiego delle attrezzature di lavoro presenti a bordo ed impedire che queste vengano utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte; 6. L'armatore non può delegare gli adempimenti previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 lettera a). Nota 3: Art. 11 - Orario di lavoro a bordo delle na vi mercantili e da pesca 1. Per "durata del lavoro a bordo della nave" si intende il tempo durante il quale un lavoratore marittimo è tenuto ad effettuare l'attività lavorativa connessa all'esercizio della navigazione. Rientrano nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attività di navigazione e di porto: a) - gli appelli per le esercitazioni di emergenza antincendio ed abbandono nave, nonché tutte le esercitazioni prescritte dal regolamento di sicurezza e dalla Convenzione di Londra sulla salvaguardia della vita umana in mare di cui alla legge 23 maggio 1980, n.313 e successivi emendamenti di seguito denominata Convenzione Solas; b) - le attività richieste dal comandante inerenti la sicurezza della navigazione, in caso di pericolo per l'equipaggio e la nave; c) - le attività di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte; d) - le attività di manutenzione ordinaria della nave; e) - le attività richieste dal comandante nel caso di operazioni di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso a persone. 2. Per "ore di riposo" si intende il tempo non compreso nella durata del lavoro; questa espressione non comprende le interruzioni di breve durata. 3. Fatte salve le disposizioni presenti nei contratti collettivi nazionali di categoria, la durata dell'orario di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili e delle navi da pesca, è stabilita in otto ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana, oltre ai giorni di ferie. 4. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono così stabiliti: a) - il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve superare: 1. 14 ore in un periodo di 24 ore; 2. 72 ore per un periodo di sette giorni;

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ovvero: b) - il numero minimo delle ore di riposo non è inferiore a: 1. 10 ore in un periodo di 24 ore; 2. 77 ore per un periodo di sette giorni. 5. Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due periodi distinti, cui uno è almeno di 6 ore consecutive, e l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore. 6. Le attività di cui alle lettere a), b), e), d) ed e) del comma 1 sono svolte, per quanto possibile, in maniera tale da non disturbare i periodi di riposo e da non provocare fatica. 7. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilità alle chiamate, il marittimo dovrà usufruire di un adeguato periodo di riposo compensativo qualora la durata normale del suo periodo di riposo sia interrotta da una chiamata di lavoro. 8. Per le navi impiegate in viaggi di breve durata e per le particolari tipologie di navi impiegate in servizi portuali, la contrattazione collettiva potrà derogare a quanto previsto nei commi 4 e 5, tenendo conto di periodi di riposo più frequenti o più lunghi oppure della concessione di riposi compensativi ai marittimi impiegati nel servizio di guardia o ai marittimi che operano a bordo. 9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali è affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa: a) - l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto; b) - il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collettivi, in vigore. 10. Una copia del contratto collettivo è conservata a bordo, a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza.

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I2/a Lavori portuali

NO Il DVR è stato integrato con gli elementi pervisti dall'art. 38?

(nota 1)

D. L.vo 272/1999, art. 4 comma 1

SI'

NO Copia del documento di sicurezza è disponibile presso il DL? Il

documento è stato trasmesso all'ASL e all'autorità portuale?

D. L.vo272/1999, art. 4 comma 2

SI'

Il DL ha previsto procedure di emergenza per le operazioni nave-nave e per il coordinamento

con il sistema antincendio portuale?

D. L.vo 272/1999, art. 5

SI'

NO Il DL ha provveduto ad inviare i lavoratori ai previsti corsi di

formazione? (nota 2)

D. L.vo 272/1999, art. 6

SI'

CONFORME

NC

NC

NC

NONC

NOSono applicate tutte le norme di

sicurezza previste?D. L.vo 272/1999, art. da 8 a 36

NC

SI'

Generale Ai sensi dell’art. 3.3 del D.Lgs 81/08 il D.Lgs 272/99 rimane in vigore fino ad approvazione dei decreti di cui all’art 3.2 del D.Lgs 81/08. Poiché ad oggi tali decreti non sono ancora stati emanati, il D.Lgs 272/99 rimane tuttora vigente. Nota 1: Art. 4 - Documento di sicurezza 1. Il datore di lavoro elabora il documento di cui articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche, di seguito denominato documento di sicurezza, contenente anche: a) la descrizione delle operazioni e dei servizi portuali oggetto dell'attività dell'impresa portuale; b) l'individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro, in relazione alla tipologia della nave, della merce e dei materiali movimentati e dell'attrezzatura portuale utilizzata; c) il numero medio dei lavoratori ed il loro impiego per ogni ciclo ed ambiente di lavoro; d) la descrizione dei mezzi ed attrezzature utilizzati dall'impresa per le operazioni e dai servizi portuali; e) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale da adottare in relazione ai rischi derivanti dalle operazioni f) le misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e per il pronto soccorso; g) per il titolare dell'impresa concessionaria dei terminal di cui all'articolo 18, della legge n. 84 del 1994, le misure adottate per la circolazione all'interno dell'arca. 2. Il documento di sicurezza deve essere custodito presso la sede dell'impresa portuale e copia dello stesso deve essere trasmessa all'Autorità e all'Azienda unità sanitaria locale competente. 3. Qualora nel corso delle operazioni e dei servizi portuali insorgano fatti tali da comportare la sospensione delle operazioni stesse, il datore di lavoro è tenuto a ripristinare le condizioni di sicurezza. 4. Il datore di lavoro comunica all'Autorità gli eventi di cui al comma 3. Nota 2: al momento attuale non sono ancora disponib ili le linee guida per la formazione.

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Punti di controllo sicurezza per i lavori portuali Art. 8 - Mezzi di accesso a bordo non in dotazione della nave Art. 9 - Scale di accesso alle stive non in dotazione alla nave Art. 10 - Spazio libero per l'accesso alle stive Art. 11 - Boccaporti Art. 12 - Locali chiusi a bordo delle navi Art. 13 - Lavoro in stiva Art. 14 - Registro degli apparecchi e degli accessori Art. 15 - Controllo degli accessori degli apparecchi di sollevamento a terra Art. 16 - Manovra degli apparecchi di sollevamento di bordo Art. 17 - Utilizzo dei veicoli nei magazzini e nelle stive Art. 18 - Uso dei trasportatori meccanici continui Art. 19 - Uso dei trasportatori pneumatici Art. 20 - Operazioni sui vagoni ferroviari Art. 21 - Informazioni ai lavoratori relativamente alle merci pericolose Art. 22 - Sosta nelle aree portuali di merci pericolose Art. 23 - Sostanze radioattive Art. 24 - Utilizzazione delle pallets Art. 25 - Precauzioni per i lavoratori per le operazioni relative a merci alla rinfusa solide e merci pericolose Art. 26 - Utilizzo di benne Art. 27 - Precauzioni per i lavoratori relativamente alle merci congelate o refrigerate Art. 28 - Merce in colli e in contenitori Art. 29 - Movimentazione dei contenitori Art. 30 - Contenitori appilati e su pianali Art. 31 - Protezioni e dotazioni dei mezzi addetti alla movimentazione dei contenitori Art. 32 - Ausilio ai conducenti dei mezzi di movimentazione dei contenitori Art. 33 - Movimentazione di merci in colli e in contenitori in aree portuali non specializzate e non recintate Art. 34 - Divieto di imbarco di veicoli con sovraccarico su navi traghetto e navi a carico orizzontale Art. 35 - Stivaggio, dei veicoli e sistemazione a bordo su navi traghetto e navi a carico orizzontale Art. 36 - Livello di inquinamento e rumorosità sulle navi traghetto e sulle navi a carico orizzontale Art. 37 - Norme particolari per le navi a più ponti provviste di elevatori

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I2/b – Manutenzioni, riparazioni, trasformazioni

Interviene una sola impresa?

SI'

Si applica il D. lgs. 81/08

NO

Il Documento di sicurezza è stato trasmesso alle altre imprese

operanti a bordo?

D. Lgs. 272/99, art. 38.3NC

NO

SI'

Le singole imprese hanno adempiuto agli obblighi di cui al

D. lgs. 81/08?

D. Lgs. 272/99, art. 38.4NCNO

SI'

Sono adottate tutte le misure previste?

D. Lgs. 272/99, artt. da 39 a 52NCNO

SI'

Il capo commessa ha trasmesso il documento di sicurezza all'autorità

portuale e all'ASL? Copia del documento è disponibile a bordo?

D. Lgs. 272/99, art. 38.5NCNO

SI'

L'azienda è conforme alla

normativa

In caso di lavoro di taglio è stato rilasciato certificato gas free per i locali adiacenti?

D. Lgs. 272/99, art. 46.3NC

NO

NCNO E' stata nominata l'impresa capo-

commessa? Il DVR è stato integrato con gli elementi previsti?

SI'

D. Lgs. 272/99, art. 38

SI'

In caso di interventi di saldatura ossiacetilenica è stata richiesta autorizzazione corredata con

certificato del chimico di porto?

D. Lgs. 272/99, art. 46.1NCNO

SI'

L'autorità marittima, sentiti ASL e VVF, ha rilasciato nulla osta?

D. Lgs. 272/99, art. 46.2NC

NO

SI'

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Nota 1: Art. 38 - Documento di sicurezza 1 Qualora i lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione siano eseguiti da più imprese, l'armatore o il comandante della nave designa l'impresa capo-commessa. 2. Il titolare dell'impresa capo-commessa nomina il responsabile tecnico dei lavori a bordo ed elabora il documento di sicurezza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche, contenente anche: a) l'individuazione delle fasi di lavoro e delle principali attrezzature utilizzate, e delle imprese che eseguono i lavori; b) l'indicazione del tecnico responsabile dei lavori a bordo; c) la localizzazione ed il numero medio dei lavoratori per ogni fase ed ambiente di lavoro; d) le fasi nelle quali si può verificare la presenza contemporanea di un numero consistente di lavoratori che svolgono lavorazioni diverse in uno stesso ambiente; e) la descrizione delle misure di sicurezza e di igiene per le diverse fasi di lavorazione, con particolare riguardo a quelle svolte in ambienti nei quali siano prevedibili situazioni di maggiore rischio; f) l'indicazione delle misure da mettere in atto per la prevenzione, la lotta contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e del pronto soccorso. 3. Il titolare dell'impresa capo-commessa consegna copia del documento di cui al comma 2 alle imprese che operano a bordo, che hanno l'obbligo di attenersi alle procedure in esso contenute ed a informare i lavoratori del suo contenuto prima dell'inizio dei lavori. 4. Gli obblighi relativi ai rischi specifici propri dell'attività delle singole imprese fanno capo alle imprese stesse. 5. Il titolare dell'impresa capo-commessa è tenuto a conservare copia del documento e degli eventuali aggiornamenti presso i propri uffici e a bordo, nonché a consegnarne copia all'Autorità ed all'Azienda unità sanitaria locale competente. Nota 2: punti di controllo ai sensi degli artt. Da 39 a 52 (si esclude l’art. 46 in quanto oggetto di particolari autorizzazioni già descritte) - Adeguate vie di evacuazione segnalate con indicazioni fluorescenti (art. 39) - Parapetti nel caso di impiego di bacini galleggianti (art. 40) - Opere provvisionali e ponteggi sui galleggianti (art. 41) - Impianti elettrici di bordo (art. 42) - Impianti elettrici bacini galleggianti (art. 43) - Illuminazione di sicurezza (art. 44) - Illuminazione di emergenza (art. 45) - Procedure per operazioni di saldatura elettrica (art. 47) - Procedure per interventi in locali angusti (art. 48) - Procedure di intervento in cisterne, casse, doppi fondi (art. 49) - Procedure per operazioni di sabbiatura (art. 50) - Procedure per operazioni di pitturazione (art. 51) - Procedure per operazioni di coibentazione (art. 52)

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Il DVR ex D.Lgs. 81/08 è stato integrato con gli elementi relativi alla gestione

dell'emergenza, gli alloggiamenti e i sistemi igienico-sanitari?

SI'

D.Lgs. 272/99, art. 53NCNO

è stata fornita idonea formazione su dotazioni, impianti di bordo e

gestione dell'emergenza?

D.Lgs. 272/99, art. 54, c. 1/bNC

NO

SI'

La sistemazione logistica per le ore notturne è adeguata?

D.Lgs. 272/99, art. 54, c. 1/cNCNO

SI'

Sono a bordo medico e infermiere dotati di idonee attrezzature?

D.Lgs. 272/99, art. 54, c. 1/dNC

NO

SI'

è stata verificata prima dell'imbarco l'efficienza di impianti e mezzi di

sicurezza?

D.Lgs. 272/99, art. 54, c. 1/eNCNO

SI'

L'azienda è conforme alla normativa

è disponibile un manuale con informazioni di sicurezza e comportamento a bordo?

D.Lgs. 272/99, art. 54, c. 1/fNC

NO

NCNO

L'equipaggio è conforme alle tabelle di armamento?

SI'

D.Lgs. 272/99, art. 54, c. 1/a

SI'

I 2/cProve a mare di nuove costruzioni ed opere di grand e trasformazione navale

SI'

NO

NC Si è eseguita dimostrazione pratica di impiego delle attrezzature di sicurezza?

D.Lgs. 272/99, art. 55