Vademecum delle Attività Imprenditoriali · Camera di Commercio di Bologna Emiliano Bergonzoni,...

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Una bussola per orientarsi nella Pubblica Amministrazione Vademecum delle Attività Imprenditoriali

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Una bussola per orientarsi nella Pubblica Amministrazione

Vademecumdelle Attività Imprenditoriali

Elaborazioni del volume a cura di

Ufficio Semplicazione Amministrativa e Coordinamento SUAP - Provincia di BolognaCaterina Benni, Elena Fabbri, Giovanna Trombetti

Consulenza GiuridicaAvv. Alessandro Lolli, Avv. Giuseppe Piperita, Avv. Leonardo Zanetti

Collaborazioni

Ufficio Progetti d’Impresa - Provincia di BolognaCinizia Coli, Giorgia Olivieri, Chiara Pozzi

Ufficio Turismo - Provincia di BolognaClaudia Nerozzi, Giovanna Pizzi, Mirka Signorini, Ilaria Vecchi

Ufficio Diversificazione Rurale - Provincia di BolognaDania Tamarri

Servizio alla Persona e alla Comunità - Provincia di BolognaPatrizia Tartarini

Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti - Provincia di BolognaPatrizia Lolli, Natalia Negrini, Sandra Sabattini,

Camera di Commercio di BolognaEmiliano Bergonzoni, Elisabetta Occhionorelli, Cinzia Romagnoli

Comune di FaenzaClaudio Facchini

Si ringraziano i responsabili di Sportello Unico dei Comuni per il continuo apporto conoscitivo fornito

Presentazione .................................................................................................................... 7

Introduzione ....................................................................................................................... 9

Il SUAP come strumento di innovazione dei rapporti tra amministrazione e utenti

Semplificazione amministrativa e Sportello Unico per le Attività Produttive .............13

Sportello Unico e sistema delle competenze ............................................................. 14

Profili organizzativi .................................................................................................... 15

Profili funzionali ......................................................................................................... 16

Un quadro in evoluzione ............................................................................................ 17

Attività Economiche

Agricoltura

Agriturismo ................................................................................................................ 22

Vendita diretta di prodotti ricavati dalla propria azienda (produttori agricoli) .........26

Autotrasporto pubblico non di linea

Noleggio veicoli con conducente .............................................................................. 30

Noleggio veicoli senza conducente .......................................................................... 35

Rimessa di veicoli ..................................................................................................... 38

Taxi ........................................................................................................................... 40

Commercio

Centri di telefonia ....................................................................................................... 46

Commercio elettronico .............................................................................................. 51

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante .................................................... 53

Commercio su aree pubbliche con posteggio ........................................................... 56

Erboristerie ................................................................................................................ 60

Esercizi commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato, medie e grandi struttura di vendita) ....................................... 63

Vendita al domicilio del consumatore ........................................................................ 80

Pubblicazione realizzatacon il contributo di

INDICE

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione ............... 83

Vendita per mezzo di apparecchi automatici ............................................................. 86

Vendita in spacci interni ............................................................................................. 89

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande .................................... 92

Somministrazione in circoli privati ............................................................................ 98

Somministrazione annessa ad altra struttura principale (mense, impianti sportivi, discoteche, locali di intrattenimento, ecc.) .............................................................101

Giornali e riviste, tabaccherie

Giornali e riviste ....................................................................................................... 106

Tabaccheria ............................................................................................................. 109

Impianti stradali di distribuzione carburante

Attività di distributorI di carburante .........................................................................114

Laboratorio di produzione alimentare

Laboratorio e/o deposito di alimenti .......................................................................120

Molini ...................................................................................................................... 122

Panificio .................................................................................................................. 125

Locali di pubblico spettacolo e intrattenimento

Cinema ..................................................................................................................... 130

Impianti sportivi ....................................................................................................... 135

Pubblici spettacoli ................................................................................................... 140

Sicurezza

Agenzia d’affari ........................................................................................................ 148

Ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici disabili .........................................151

Fuochi d’artificio (fochino e pirotecnico) ................................................................155

Gas tossici ................................................................................................................ 160

Manifestazione di sorte locali ..................................................................................162

Spettacoli viaggianti - temporanei ...........................................................................165

Servizi alla persona

Acconciatore, barbiere ............................................................................................170

Autoriparatore ......................................................................................................... 173

Autoscuole ............................................................................................................... 177

Estetisti ................................................................................................................... 180

Facchini .................................................................................................................... 184

Imprese di pulizia .................................................................................................... 188

Imprese funebri ....................................................................................................... 193

Lavanderie, lavaggio a secco, tintorie .....................................................................197

Orafi ......................................................................................................................... 200

Servizi all’infanzia: nidi dell’infanzia .......................................................................203

Servizi all’infanzia: servizi integrativi .....................................................................206

Servizi all’infanzia: servizi sperimentali ..................................................................209

Servizi all’infanzia: servizi ricreativi ........................................................................211

Tatuatori e piercing .................................................................................................. 213

Telefonia mobile e emittenza radio e televisiva

Impianti fissi per la telefonia mobile - impianti dvb-h ..............................................218

Impianti mobili per la telefonia mobile .....................................................................221

Turismo

Affittacamere .......................................................................................................... 226

Agenzia di viaggi ...................................................................................................... 230

Appartamenti ammobiliati per uso turistico in forma non imprenditoriale ..............234

Bed and breakfast ..................................................................................................237

Case e appartamenti per vacanze ...........................................................................240

Strutture ricettive alberghiere e residenze turistico alberghiere ............................243

Strutture ricettive all’aria aperta .............................................................................248

Strutture ricettive extralberghiere ...........................................................................252

Tutela del benessere animale

Tutela del benessere animale ..................................................................................258

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Presentazione

Rendere la Pubblica Amministrazione a misura di cittadino è una delle priorità della Provincia di Bologna. Consapevoli dell’importanza della funzione di promozione e di coordinamento del nostro Ente, abbiamo lavorato molto per sviluppare anche la rete degli Sportelli Unici sul nostro territorio.

Il percorso è cominciato fin dai primi mesi del 1999, quando, a seguito della normativa che istituiva gli Sportelli Unici nei Comuni, la Provincia di Bologna si è attivata per favorirne il rapido avvio e l’efficace funzionamento.

A distanza di quasi dieci anni, abbiamo raggiunto importanti risultati. La quasi totalità dei Comuni ha istituito lo Sportello Unico: infatti su 60 Comuni, si possono contare ad oggi 44 sportelli attivi, di cui due associati che comprendono nell’insieme 15 Comuni presenti sul territorio. In un anno, mediamente, 8.000 cittadini utilizzano questi uffici, che trattano più di 7.000 pratiche con tempi di attesa medi di 60 giorni, se pur variabili in base alla tipologia di pratica presentata.

Superata oramai la fase di avvio degli Sportelli Unici e rese oramai omogenee le procedure sul territorio provinciale, una nuova sfida dobbiamo cogliere negli anni a venire: diventare un punto di riferimento per il sistema imprenditoriale locale.

Vorremmo far sì che gli Sportelli Unici per le attività produttive non fossero solo adibiti allo svolgimento delle procedure burocratiche ed amministrative per l’avvio e lo sviluppo dell’impresa, ma che fossero anche un luogo in cui il cittadino possa reperire informazioni e possa usufruire di azioni di supporto e di accompagnamento. L’offerta di un servizio “chiavi in mano” è il primo passo per rendere tangibile al cittadino che fa impresa la semplificazione della Pubblica Amministrazione.

Questo vademecum rappresenta il frutto di un lavoro di analisi approfondita sia dei procedimenti afferenti allo Sportello Unico sia delle esigenze dell’imprenditore.

Con il proposito di coniugare il rigore amministrativo della Pubblica Amministrazione con la necessità di semplificazione proveniente dal cittadino, pensiamo di aver realizzato uno strumento completo ma al tempo stesso di semplice comprensione, punto di riferimento per chi voglia avviare un’attività di impresa.

Un ringraziamento alla Fondazione Carisbo per averci dato la possibilità di realizzarlo.

Beatrice DraghettiPresidente Provincia di Bologna

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Introduzione

L’istituzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nasce dalla necessità, espressa dalla società civile, di garantire tempi certi e precisi per l’avvio di attività imprenditoriali.

Il mondo delle imprese si trova ad operare in un sistema complesso ed in continua trasformazione.

Diventa prioritario per la Pubblica Amministrazione, quindi, migliorare e semplificare il contesto in cui le imprese operano.

L’esigenza di ridurre i costi amministrativi derivanti dai vincoli, dalla complessità delle procedure e dalla lunghezza dei tempi, si è poi accentuata con l’istituzione del mercato unico europeo. Un’impresa, infatti, che decide di iniziare l’attività all’interno di uno Stato membro dell’Unione Europea, è sottoposta a difficoltà legate alla lingua, alla cultura differente e alla mancata conoscenza del funzionamento dell’amministrazione degli altri paesi.

Proprio per questo motivo, la Comunità Europea si è da tempo data come priorità l’elaborazione di politiche a favore delle piccole e medie imprese, all’interno delle quali si collocano gli indirizzi forniti agli stati membri per il miglioramento e la semplificazione dell’attività d’impresa. Prioritaria è risultata essere la costituzione di un unico punto di contatto presso cui compiere tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi richiesti dalle varie amministrazioni. Ogni Stato, pertanto, ha adottato soluzioni diversificate, tenendo conto dell’organizzazione di ogni territorio e delle conseguenti caratteristiche peculiari.

L’Italia attraverso il D.P.R. 447/98 ha recepito le indicazioni europee non limitandosi ad uniformare solo gli adempimenti legati alle dichiarazioni e alle informazioni che gravano sull’imprenditore ma ha provveduto ad istituire un unico “ufficio” che fungesse da coordinamento e da supervisione rispetto ai diversi atti istruttori che convergono in un’ unica autorizzazione finale.

La Provincia di Bologna, consapevole dell’importanza delle proprie funzioni di promozione e coordinamento attribuite dalla Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale 3/1999, si è attivata fin dai primi mesi del 1999 per rendere concrete le indicazioni comunitarie e nazionali. Contestualmente all’istituzione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive nei comuni del territorio, è stato istituito un ufficio provinciale per il coordinamento della rete SUAP. Lo scopo dell’ufficio di coordinamento è quello di organizzare gli Sportelli Unici sul territorio, attraverso processi di aggregazione, di razionalizzazione delle procedure e di omogeneizzazione della modulistica, fungendo così da organo di raccordo con le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento unico, tramite la stipula di accordi di programma.

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Importante sottolineare come ad oggi la quasi totalità del territorio bolognese ha visto l’istituzione degli Sportelli Unici con risultati significativi:

• 44 sportelli attivi su 60 comuni, con un copertura totale del 94%;• 2 sportelli associati comprendenti 15 comuni;• 8.000 persone mediamente ogni anno utilizzano gli Sportelli Unici;• 7.000 pratiche trattate ogni dagli sportelli;• 60 giorni è il tempo d’attesa medio per l’evasione di una pratica.

In questi anni, la Provincia di Bologna ha svolto una costante attività di supporto, finalizzata allo sviluppo della rete SUAP, incentrando la propria attività su cinque temi portanti:

• Omogeneizzazione e semplificazione• Aggregazione e associazione• Nuovi servizi per il territorio• Telematica• Formazione

Omogeneizzazione e semplificazioneIl lavoro dell’ufficio di coordinamento SUAP, basato sul principio di omogeneizzazione e di semplificazione, ha fatto sì che oggi ci trovassimo di fronte a sportelli comunali in grado di fornire alle imprese risposte chiare e uniformi su tutto il territorio provinciale.

Aggregazione e associazioneLa costituzione di gruppi di lavoro provinciali e intercomunali ha posto le basi per iniziare a ragionare concretamente sulla nascita di Sportelli Unici associati. Esistono, tuttavia, esperienze già consolidate in alcune realtà sovra-comunali, quali l’Unione Reno Galliera e l’Unione Valle del Samoggia, dove si è scelto di organizzare il servizio su una base territoriale ampia, facendo leva sulle strutture già esistenti di Comunità Montana o Associazione di Comuni.

Nuovi servizi per il territorioUno dei risultati più importanti è stata l’integrazione tra gli Sportelli Unici e gli sportelli territoriali di Progetti d’impresa.Progetti d’impresa (www.provincia.bologna.it/proimp), il servizio della Provincia di Bologna a supporto della creazione di impresa è un punto di riferimento consolidato per gli aspiranti imprenditori alle prese con le complessità della burocrazia prevista per aprire una qualsiasi attività di impresa. L’integrazione tra i SUAP e gli sportelli territoriali di Progetti d’impresa nasce proprio dalla consapevolezza che la presenza sul territorio di servizi di supporto come questi siano da stimolo per la nascita di imprese più solide e capaci di stare sul mercato.Il primo SUAP integrato ai servizi di Progetti d’impresa è stato quello di Casalecchio di Reno nel 2002, seguito dallo sportello dalla Valle dell’Idice e della Comunità montana - Unione di Comuni Valle del Samoggia. L’ultimo sportello integrato avviato, a settembre 2008, è quello nell’Associazione Reno Galliera, localizzato a San Giorgio di Piano presso la sede

dell’Unione, che servirà tutti gli 8 comuni dell’area.

TelematicaGrande è stato l’impulso dato allo sviluppo della telematica da parte dell’Ufficio di Coordinamento. È stato sviluppato un sito internet www.provincia.bologna.it/SUAP con la funzione di front office per l’impresa per il reperimento della modulistica, la consultazione dei Regolamenti comunali e delle novità normative. Questo costante e continuo aggiornamento normativo, disponibile sul portale del coordinamento, permette agli sportelli un rapido e corretto passaggio di informazioni, di fondamentale importanza per dare risposte all’impresa in modo preciso, puntuale e tempestivo.Importante è stato l’investimento realizzato sulla telematica, il primo step verso l’abbattimento delle barriere comunicative tra la Pubblica Amministrazione e cittadino.

FormazioneL’Ufficio di Coordinamento SUAP ha organizzato corsi di aggiornamento su tematiche amministrative specifiche su richiesta del territorio e corsi volti all’informatizzazione del personale per contribuire alla formazione dei responsabili di Sportello Unico.

Il progetto di questo vademecum nasce dall’esigenza, manifestata dai responsabili degli Sportelli Unici Attività Produttive e dagli operatori di Progetti d’impresa, di avere uno strumento da consegnare nella mani dell’aspirante imprenditore da intendersi come una bussola per orientarsi in modo chiaro ed esaustivo nella fase di avvio di un’attività imprenditoriale. Partendo dall’analisi accurata dei procedimenti che sono istruiti dallo Sportello Unico, tenendo conto del meticoloso incrocio delle normative presenti a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, si è voluto dare alla luce uno strumento che nel linguaggio e nell’approccio fosse semplice e vicino all’imprenditore. La Provincia di Bologna mette, pertanto, a disposizione dell’impresa un vademecum dettagliato, al quale si affianca un portale costantemente aggiornato www.provincia.bologna.it/SUAP, per fornire tutti i documenti necessari che l’aspirante imprenditore deve presentare ai vari Sportelli Unici del territorio provinciale. In questo modo, il cittadino ha la possibilità di presentare una documentazione completa e correttamente compilata, che gli permettono di ottenere in tempi brevi le autorizzazioni necessarie per l’avvio di un’attività.

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Semplificazione amministrativa e Sportello Unico per le Attività Produttive

L’aumento dei compiti pubblici ha avuto numerose ricadute sull’organizzazione delle strutture amministrative, tra le quali spicca la sostituzione del modello organizzativo a piramide con il modello a rete dei pubblici poteri, questi ultimi organizzati secondo il criterio della dispersione e della differenziazione e non più della concentrazione delle competenze.Per far fronte alle possibili disfunzioni derivanti da tale situazione di policentrismo se non addirittura di frammentazione, gli ultimi governi della Repubblica hanno adottato numerose iniziative legislative, le quali si sono sviluppate prevalentemente intorno ad una precisa filosofia d’azione: la semplificazione. Essa, infatti, rappresenta non solo una tendenza che intreccia tutti i recenti provvedimenti normativi destinati a riscrivere i confini, gli attori, le azioni ed i rapporti della sfera pubblica, ma anche un vero e proprio principio generale dell’ordinamento giuridico, una «funzione permanente» cui collegare sempre le iniziative di razionalizzazione del sistema amministrativo italiano, soprattutto dopo la sua codifica-zione come principio generale dell’azione amministrativa da parte della l. 7 agosto 1990, n. 241.

Tra gli strumenti più innovativi preordinati all’obiettivo della semplificazione amministrativa va annoverato anche lo Sportello Unico per le Attività Produttive. Si tratta di un istituto già anticipato all’inizio degli anni ’90 dal legislatore (si pensi al principio di concentrazione degli uffici periferici previsto dalla l. 24 dicembre 1993, n. 537), ma definitivamente introdotto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, provvedimento normativo adottato sulla base di alcuni criteri e principi contenuti nella l. 15 marzo 1997, n. 59 e riaffermati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con la finalità di semplificare i procedimenti di autorizzazione per la razionalizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi. Successivamente, la figura dello Sportello Unico è stata ripresa, in modo più o meno simile al meccanismo

IL SUAP COME STRUMENTO DI INNOVAZIONE DEI RAPPORTI

TRA AMMINISTRAZIONI E UTENTI

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disciplinato dal D.P.R. n. 447/1998, anche in altri ambiti di intervento pubblico: così, sono stati previsti lo Sportello Unico per l’immigrazione (art. 22, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), lo sportello telematico dell’automobilista (art. 2, D.P.R. 19 settembre2000, n. 358), lo Sportello Unico regionale per l’internazionalizzazione delle attività produttive (art. 2, D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 161), lo Sportello Unico per l’edilizia (art. 5, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), e lo Sportello Unico doganale (art. 4, co. 57 ss., l. 24 dicembre 2003, n. 350).In ogni caso, lo Sportello Unico per le Attività Produttive costituisce il modello a cui il legislatore ha dedicato le maggiori attenzioni.

Lo Sportello Unico si distingue dagli altri istituti di semplificazione, in quanto si basa su di un meccanismo particolarmente innovativo. Infatti, lo strumento in questione, senza toccare il sistema delle competenze, implica, da un lato, un modello procedimentale unico, dentro il quale ricondurre i subprocedimenti svolti da tutti gli altri apparati pubblici coinvolti, e dall’altro, un modello organizzativo altrettanto unico, al quale affidare più che la titolarità degli atti di consenso necessari per il privato, la regia di tutte le fasi di cui il modello procedimentale suddetto si compone. In tale contesto, i due modelli innovativi costituiscono facce della medesima medaglia e si completano a vicenda nella prospettiva della realizzazione degli obiettivi di efficienza e celerità per i quali sono stati pensati: il modello procedimentale rappresenta un paradigma semplificato d’azione, le cui fasi tendono ad assicurare maggiore celerità ed efficienza dell’apparato pubblico; il modello organizzativo unico, a sua volta, è strutturato come un vero e proprio centro di coordinamento ed è dotato di poteri e strumenti nei confronti del procedimento unico e dei subprocedimenti autorizzatori tali da consentire che entrambi si svolgano nei tempi fissati senza lungaggini o blocchi procedimentali.

Sportello Unico e sistema delle competenze

In una prospettiva di sussidiarietà verticale il legislatore ha attribuito la responsabilità dello Sportello Unico direttamente ai Comuni (art. 23, D.Lgs. n. 112/1998). Tuttavia, anche alla luce del D.P.R. n. 447/1998, così come interpretato correntemente, alla struttura unica non è attribuita la titolarità di alcuna nuova funzione, ma ad essa viene soltanto riservato il compito di coordinare e razionalizzare i diversi interventi pubblici in materia di attivazione di impianti produttivi. In pratica, la struttura unica non sostituisce le amministrazioni competenti sui diversi profili connessi alla realizzazione degli impianti produttivi, ma essa rappresenta solo l’apparato cui la norma affida una serie di meccanismi di semplificazione da utilizzare

al fine di coordinare l’intervento delle singole amministrazioni coinvolte.

Profili organizzativi

Sotto il profilo organizzativo, come anticipato, spetta al Comune dotarsi di una struttura unica attraverso la quale svolgere i compiti che gli artt. 23 e ss., D.Lgs. n. 112/1998, e il D.P.R. n. 447/1998, riservano all’ente locale a proposito di attività produttive.A tal fine, la normativa di riferimento consente all’amministrazione territoriale di realizzare la struttura secondo tre differenti modelli: autonomamente, associandosi con altri Enti Locali o delegando mediante convenzione un’amministrazione pubblica, ad esempio, la Camera di Commercio.

Inoltre, lo Sportello Unico inteso come figura organizzativa si compone di tre momenti strutturali: la struttura, lo Sportello Unico e l’archivio informatico.Innanzitutto, il descritto disegno organizzativo impone l’individuazione di una struttura unica di back-office, cioè di un ufficio cui ricondurre la titolarità di tutti i compiti decisionali, del governo operativo del procedimento unico e del coordinamento delle fasi endoprocedimentali svolte dalle amministrazioni coinvolte (art. 3, c. 1, D.P.R. n. 447/1998). Al vertice di tale struttura, poi, il Comune pone un unico soggetto, al quale affidare contemporaneamente la responsabilità (unica) dell’ufficio e del procedimento.

In secondo luogo, la struttura contiene al suo interno uno Sportello Unico di front-office, al quale spetta il compito di relazionarsi con gli amministrati, in particolare di raccogliere le domande indirizzate alla struttura per ottenere le autorizzazioni necessarie all’avvio di un’attività imprenditoriale, di fornire all’utenza le informazioni richieste, di garantire l’accesso alle banche dati sul sistema economico e territoriale in possesso dell’ufficio, di assicurare l’assistenza consulenziale, previa istanza degli interessati, sui progetti preliminari e su ogni altro aspetto informativo riguardante gli insediamenti produttivi a conoscenza dell’ente (art. 3, D.P.R. n. 447/1998).Infine, lo Sportello Unico realizza al proprio interno e con finalità di ausilio per lo svolgimento dei compiti ad esso spettanti un archivio informatico, dentro il quale inserire le domande presentate e tutte le informazioni possedute dalla struttura con riferimento ai procedimenti di realizzazione di impianti produttivi, in modo da renderle accessibili anche dall’esterno per via telematica e assicurare così il ruolo di «centro di informazioni» che lo sportello è chiamato a svolgere (art. 3, c. 2, D.P.R. n. 447/1998).

Come si può notare il descritto quadro organizzativo dettato dal legislatore per lo Sportello Unico ruota intorno a tre principi di riferimento, quelli di unicità, elasticità e tecnicità. Il principio di unicità pervade l’intero disegno ordinamentale in materia e non riguarda solo l’aspetto strutturale dell’istituto, ma, come vedremo, esso conforma anche l’aspetto procedimentale. Il principio di elasticità, poi, emerge dal fatto che la disciplina di riferimento solo in alcuni casi si sostanzia in puntuali e precise prescrizioni di natura strutturale, preferendo fissare alcune linee guida di tipo organizzativo così elastiche da consentire all’ente locale di individuare discrezionalmente la soluzione più adeguata alla propria articolazione interna e alla realtà socio-economica del territorio di riferimento. Il principio di tecnicità, infine, trova la sua

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Il secondo modello, detto Procedimento mediante autocertificazione, si caratterizza per un alleggerimento procedimentale dovuto al riconoscimento in capo all’interessato della potestà di avvalersi dell’autocertificazione per attestare la conformità del progetto che intende realizzare alle prescrizioni vigenti. La possibilità di ricorrere al meccanismo autocertificativo - sia pur in una versione anomala rispetto all’istituto tipico - riverbera soprattutto sul termine entro cui concludere il procedimento, che scende a sessanta giorni dalla presentazione della domanda (art. 6, D.P.R. n. 447/1998).Di regola, spetta all’interessato scegliere il modulo procedurale da attivare per ottenere l’autorizzazione, fatti salvi alcuni casi in cui si esclude il ricorso all’autocertificazione a tutela di particolari interessi attinenti alla sicurezza, alla salute e all’ambiente.Il Regolamento n. 447/1998 si occupa anche del procedimento di collaudo degli impianti autorizzati, semplificandone le modalità di esecuzione attraverso il riconoscimento per gli interessati della facoltà di avvalersi di professionisti privati, ma comunque confermando ampi poteri di controllo in capo agli enti pubblici (art. 9). Inoltre, il medesimo Regolamento prevede un particolare meccanismo di variante agli strumenti urbanistici già oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali (art. 5).

Un quadro in evoluzione

Il quadro descritto sommariamente in precedenza appare destinato ad evolversi ulteriormente, viste le dichiarate intenzioni del legislatore di intervenire nuovamente sulla disciplina dei rapporti tra amministrazione e imprese.

Per limitarsi qui agli sviluppi che sembrano allo stato più probabili, occorre menzionare soprattutto l’iniziativa sulla cd. “impresa in un giorno”, oggetto dell’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e volta a far sì che l’avvio dell’attività imprenditoriale sia “tutelato sin dalla presentazione della Dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio”.

In pratica, si immagina di riordinare la normativa sulle attività produttive, anche con specifico riguardo alla disciplina sullo SUAP, per la quale si prevede un regolamento governativo che si ispiri - tra gli altri - ai seguenti criteri:

• individuazione del SUAP come unico punto di contatto per le richieste del privato e le risposte della p.a. in merito a qualunque vicenda amministrativa riguardante le attività produttive;

• raccordo con la disciplina in tema comunicazione unica per la costituzione dell'impresa (cfr. articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40);

• applicazione degli strumenti in esame non solo alle procedure per gli interventi in tema di impianti ma anche a quelle relative alla prestazione di servizi (cfr. direttiva 2006/123/Ce del 12 dicembre 2006);

maggiore manifestazione in quelle disposizioni del decreto che tendono a disegnare tale ufficio come elemento organizzativo dell’ente locale a forte vocazione telematica.

A conferma di quanto detto da ultimo, si deve sottolineare che il legislatore ha ritenuto opportuno puntare proprio sulla vocazione telematica dello Sportello Unico al fine di rilanciarne l’attuazione ed il funzionamento. Così, il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, contenente il Codice dell’amministrazione digitale, ha previsto la realizzazione in modalità informatica dello Sportello Unico, in modo da consentirne l’integrazione con gli altri servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, ma soprattutto al fine di aprire tra la struttura e l’utenza canali telematici per la erogazione dei servizi e la trasmissione degli atti (art. 10).

Profili funzionali

Gli articoli 23 e ss. del D.Lgs. n. 112/1998 e quelli 4 e 6 del D.P.R. n. 447/1998 delineano gli aspetti procedurali finalizzati al rilascio delle autorizzazioni per l’apertura e l’insediamento di nuove attività industriali, anche in questo caso facendo ricorso al criterio della concentrazione in un unico contenitore funzionale dell’insieme dei momenti istruttori, decisionali e subprocedimentali che di regola caratterizzano i percorsi di assenso di cui si è detto. In tale contesto, lo Sportello Unico svolge il ruolo di filtro tra utenti e apparati pubblici coinvolti e, rispetto a questi ultimi, di centro di coordinamento di tutti i subprocedimenti destinati ad immettersi nell’unico procedimento autorizzatorie.

In particolare, il Regolamento sullo Sportello Unico prevede due modelli procedimentali alternativi, anche se entrambi retti dal carattere dell’unicità, da avviare mediante presentazione di unica istanza allo sportello e da concludersi con un unico provvedimento rilasciato dalla medesima struttura come titolo per la realizzazione dell’intervento industriale.

Il primo modello, detto Procedimento semplificato (o mediante conferenza di servizi), prevede l’obbligo delle amministrazioni interessate, una volta coinvolte dallo Sportello Unico, di adottare e trasmettere alla struttura comunale di riferimento gli atti di propria competenza nel termine di novanta giorni (centoventi nel caso di progetti di opere da sottoporre a VIA) dal ricevimento della documentazione. Sempre per ragioni di semplificazione, il modello in questione consente anche l’attivazione di una conferenza di servizi su richiesta del responsabile del procedimento presso la struttura unica - in caso di inerzia delle amministrazioni coinvolte - o dell’interessato - se ha ricevuto comunicazione di conclusione del procedimento in seguito a pronunciamento negativo da parte di una amministrazione e al fine di superare tale pronunciamento. In ogni caso, il procedimento in questione deve concludersi nel termine di cinque mesi (nove se richiesta la VIA) (art. 4, D.P.R. n. 447/1998).

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• possibilità di affidare a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese») le funzioni in tema di verifica dei requisiti di legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa;

• obbligo per i Comuni che non hanno istituito lo Sportello Unico, ovvero il cui Sportello Unico non risponda ai requisiti che vengano stabiliti dall'emanando regolamento, di esercitare le relative funzioni tramite delega alla Camera di Commercio, nell'ambito di iniziative concordate con l'Anci.

Senza entrare qui nel merito delle singole questioni che emergono da quanto sopra, le quali non di rado presentano dei chiaroscuri, non vi è dubbio che il legislatore si ponga in continuità con il passato almeno per ciò che concerne la centralità del SUAP, che risulta ulteriormente confermata e valorizzata.

AttivitàEconomiche

Una bussola per orientarsi nella Pubblica Amm

inistrazione

Vademecum delle Attività Imprenditoriali

AGRICOLTURA

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Attiv

ità e

cono

mica

: Agr

icol

tura

Presentazione della pratica: SUAP

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Attività economica: Agricoltura

Modalità di iscrizione all’albo regionale

La domanda in marca da bollo, viene presentata all’Ufficio Competitività e Diversificazione dell’Economia Rurale presso l’Assessorato Agricoltura della Provincia di Bologna oppure presso le Comunità Montane competenti per territorio, completa di documentazione e di una seconda marca da bollo che sarà utilizzata per l’attestato.

La Provincia di Bologna ha tempo 60 giorni per completare l’istruttoria e iscrivere l’azienda all’albo. Viene data esplicita comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’azienda medesima allegando l’attestato di iscrizione in originale, al Comune e alla Comunità Montana competente allegando copia dell’attestato.

Una volta in possesso dell’attestato l’azienda, secondo la normativa vigente, quando è pronta per esercitare l’attività agrituristica, deve richiedere al SUAP di competenza l’autorizzazione ad esercitare la suddetta attività.

Al SUAP spetta anche l’assegnazione del numero di margherite.

Requisiti

• Essere imprenditore agricolo• Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio• Essere in possesso dell’attestato di frequenza al corso per operatore

agrituristico attivato nel territorio della Provincia• Essere in possesso di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori

agrituristici tenuto dalla competente Provincia• Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile

oggetto dell’intervento• Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della

presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.

• I locali devono essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità e rispettare le norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di prevenzione incendi

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza va formulata come domanda di autorizzazione sull’apposita modulistica al SUAP del Comune di competenza.

Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

AGRITURISMO

Si intende per attività agrituristica l’attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 Codice Civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di complementarietà con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Costituisce attività agrituristica:

a) dare alloggio in appositi locali dell’azienda agricola (ammesse massimo n. 8 camere elevabili a 15 in zone di prevalente interesse agrituristico);

b) ospitare in spazi aperti, purché attrezzati di servizi essenziali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (ammesse massimo n.10 piazzole elevabili a 15 in zone di prevalente interesse agrituristico);

c) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a contenuto alcolico e superalcolico, comunque tipici del territorio così come specificato all’art. 6 della L.R. Emilia-Romagna n. 26/94;

d) vendere agli ospiti e al pubblico generi tipici alimentari ed artigianali prodotti dall’azienda, o ricavati, anche attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell’azienda;

e) allevare cavalli, a scopi di agriturismo equestre, od allevare altre specie zootecniche ai fini del richiamo turistico;

f) organizzare attività ricreative, culturali, musicali e sportive finalizzate al trattenimento degli ospiti.

Il valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve essere costituito, per la maggior parte, da produzioni proprie dell’azienda e da produzioni considerate tipiche della zona particolare in cui è ubicata l’azienda agrituristica.Sono utilizzabili a scopo agrituristico i fabbricati rurali esistenti sul fondo, ovvero, se il fondo ne è privo, gli edifici adibiti ad abitazione dell’imprenditore agricolo purché si tratti di strutture strettamente connesse all’attività agricola.I locali destinati all’uso agrituristico devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal Regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione.La somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di generi alimentari potrà essere iniziata previa presentazione di apposita notifica direttamente all’Azienda USL competente secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1015/2008 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008.All’esterno dell’attività dovranno essere esposti, in modo ben visibile, i marchi identificativi dell’attività come definiti dalla Regione Emilia-Romagna.

AGRITURISMO

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Attività economica: Agricoltura

• Delibera di Giunta regionale n. 1015/2008 - Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare

• Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008 - Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla D.G.R. n.1015/2008

• Regolamento comunale edilizio• Regolamento comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria

AGRITURISMO

Tempo

60 giorni

Descrizione Iter

La domanda viene presentata su apposita modulistica al SUAP che verifica il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente ed oggettivi dei locali, acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria. Nel caso l’istruttoria sia positivamente conclusa viene rilasciata l’autorizzazione all’apertura, diversamente tale autorizzazione viene negata.Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il SUAP sospende o interrompe il procedimento come previsto dalle norme vigenti.

Gli operatori agrituristici devono esporre al pubblico l’autorizzazione comunale o il documento equipollente e rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione medesima. Devono trasmettere al Comune entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo, una dichiarazione contenente le tariffe massime che si impegnano a praticare, eventualmente articolate a seconda della suddivisione in periodi in cui viene svolta l’attività agrituristica. In caso di mancata trasmissione delle tariffe, si intendono confermate quelle previste per l’anno precedente. In ogni caso, le tariffe che subiscono variazioni nel corso dell’anno, avranno corso solo dopo due mesi dalla loro comunicazione al Comune. Nel caso in cui nell’agriturismo si offra anche l’alloggio, l’operatore deve presentare al SUAP comunicazione preventiva relativa ai periodi di apertura dell’attività ricettiva.

Documentazione e modulistica da presentare

• Domanda di autorizzazione agriturismo • Domanda di classificazione e attribuzione delle margherite• Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare direttamente all’

Azienda USL competente

Normative

• L.R. n. 26/1994 - Norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione

• Circolare Assessorati Sanità e Servizi Sociali e all’Edilizia e Casa n. 19 del 24 aprile 1995 - Indirizzi in materia igienico-edilizia in applicazione della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 sull’esercizio dell’Agriturismo

• Delibera del Consiglio regionale n. 389/2000 - Criteri generali e procedure per la classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizio di ricezione

• Legge n. 96/2006 - Disciplina dell’agriturismo

AGRITURISMO

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Presentazione della pratica: SUAP

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Attività economica: Agricoltura

Requisiti

• Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio• Non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per

delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna

• Nel caso di vendita all’interno di locali, gli stessi devono avere i prescritti requisiti edilizi ed igienico-sanitari, di sicurezza e di prevenzione incendi

• Nel caso di vendita di latte crudo, devono essere rispettate le specifiche normative igienico-sanitarie vigenti

Modalità di presentazione della domanda

In caso di vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, la comunicazione deve essere presentata al SUAP del Comune ove ha sede l’azienda di produzione, specificando le generalità del richiedente, gli estremi dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, l’ubicazione dell’azienda, i prodotti di cui s’intende praticare la vendita e le modalità con cui si intende effettuarla. A seguito di ciò, risulta ammessa l’attività di vendita in forma itinerante in tutto il territorio nazionale.

In caso di vendita non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione deve essere presentata al SUAP in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, deve essere richiesta anche l’assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 114/98, con le modalità fissate dai Regolamenti comunali vigenti.

Oneri

Diritti di istruttoria

Tempo

30 giorni

Descrizione Iter

La comunicazione, compilata in tutte le sue parti, deve essere presentata in duplice copia; una copia, con l’apposizione del protocollo di arrivo, è riconsegnata all’interessato affinché sia conservata ai fini di eventuali controlli da parte degli organi di Vigilanza.Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa direttamente all’Azienda USL com-petente.Il SUAP verifica la completezza della comunicazione e la rispondenza della stessa alle norme

VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RICAVATI DALLA PROPRIA AZIENDA

La vendita diretta al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende è consentita agli imprenditori singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria. La vendita diretta può essere effettuata in forma itinerante, previa comunicazione al SUAP del luogo ove ha sede l’azienda di produzione almeno 30 giorni prima contenente la spe-cificazione dei prodotti e le modalità con cui si intende praticare la vendita, compreso il commercio elettronico.Qualora si intenda esercitare la vendita in locali aperti al pubblico o su aree pubbliche me-diante l’utilizzo di un posteggio, è necessario presentare apposita comunicazione al SUAP in cui si intende esercitare la vendita, contenente, se del caso, la richiesta di assegnazione del posteggio. Nel caso di vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private di cui l’imprenditore abbia la disponibilità, non è invece richiesta la presentazione di alcuna comunicazione di inizio attività.Possono essere posti in vendita anche prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici.Alla vendita diretta dei prodotti agricoli non si applicano le disposizioni del D.Lgs n. 114/98, tranne il caso in cui l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non prove-nienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società.Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, in base a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n.1015/2008 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008 che definiscono le modalità operative da seguire per ottenere la registrazione delle imprese del settore alimentare, prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa direttamente all’Azienda USL competente.

La vendita di latte crudo può essere svolta soltanto dagli imprenditori agricoli nell’azienda di produzione dal produttore al consumatore finale senza dare comunicazione al SUAP oppure mediante distributori automatici collocati nella stessa azienda agricola o al di fuori di essa. Se i distributori sono collocati al di fuori dell’azienda, in spazi non di proprietà dei produttori agricoli, è necessario presentare al SUAP dove si intende installare il distributore 30 gg prima dell’inizio dell’attività la comunicazione dell’attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 e la notifica sanitaria all’Azienda USL.

VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RICAVATI DALLA PROPRIA AZIENDA (PRODUTTORI AGRICOLI)

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Una bussola per orientarsi nella Pubblica Amm

inistrazione

Vademecum delle Attività Imprenditoriali

AUTOTRASPORTO PUBBLICONON DI LINEA

vigenti, procedendo ai necessari accertamenti d’ufficio in merito al possesso dei requisiti dichiarati. Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il SUAP interrompe o sospende i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Comune, l’attività può essere iniziata, senza attendere il rilascio di alcun atto. Qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto delle stesse o l’istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvede a notificare all’interessato motivato diniego all’esercizio dell’attività.In caso di eventuale richiesta di assegnazione di un posteggio, devono essere attivate le relative procedure fissate dai Regolamenti comunali vigenti.

Documentazione e modulistica da presentare

• Modulo Comunicazione relativa alla “vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante”

oppure• Modulo Comunicazione relativa alla “vendita non in forma itinerante su aree

pubbliche o in locali aperti al pubblico”

inoltre• Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare direttamente

all'Azienda USL competente

Normative

• D.Lgs. 18 maggio n. 228/2001 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art.7 della L.5 marzo 2001, n.57

• Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

• Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

• Delibera di Giunta regionale n.1015/2008 - Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare

• Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008 - Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla D.G.R. n.1015/2008

• Regolamento comunale d’Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria

VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RICAVATI DALLA PROPRIA AZIENDA

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Attività economica: Autotrasporto pubblico non di linea

NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE

Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, qualunque sia la destinazione. La prestazione non è obbligatoria.

Requisiti

I requisiti per svolgere l’attività di noleggio veicoli con conducente sono i seguenti:• Essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione Europea o

di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi

• Essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 21/1992 o in altro elenco analogo di altro Stato appartenente all’Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi. L’iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di una apposita commissione, che accerta i requisiti di idoneità all’esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica. Per quanto riguarda l’iter per l’ iscrizione al ruolo dei conducenti si veda la scheda sui TAXI

• Possedere la patente di guida per il veicolo destinato al servizio di noleggio con conducente

• Possedere il certificato di abilitazione professionale (CAP), previsto dal Codice della strada e rilasciato dall’Ispettorato alla Motorizzazione Civile

• Non aver trasferito altra licenza di taxi o autorizzazione di noleggio con conducente nei 5 anni antecedenti nell’ambito della stessa Provincia

• Non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune, fatto salvo il diritto di cumulo, appositamente disciplinato

• Non esercitare contemporaneamente altra attività lavorativa• Essere proprietario o avere la piena disponibilità (anche in leasing) di un

veicolo adatto allo svolgimento del servizio, appositamente collaudato dalla Motorizzazione Civile. A tal fine il Comune rilascia un apposito nulla-osta a seguito di domanda in bollo

• Essere iscritto alla Camera di Commercio• Non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio;• Non aver riportato condanne penali passate in giudicato• Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose,

compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetti ai massimali minimi, previsti per legge

• Insussistenza, nei confronti dell’interessato di “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31.05.1965 n.575” (antimafia). Nel caso di società l’insussistenza di dette cause deve esservi nei confronti dei soci e/o delle persone con poteri di rappresentanza e amministrazione.

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Sono servizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica, che avanza, presso la sede del noleggiatore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio ed utilizza mezzi per il trasporto fino a nove persone. Oltre le nove persone subentra la disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 218/2003. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse.

Il Comune, con proprio Regolamento, stabilisce:

• il numero ed il tipo di veicoli da adibire ad ogni singolo servizio;• le modalità per lo svolgimento del servizio;• i requisiti e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione.

I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:

• essere titolari di impresa artigiana di trasporto e, quindi, essere iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane;

• associarsi in cooperative di produzione e lavoro;• associarsi in consorzi di imprese artigiane;• essere imprenditori privati.

L’esercizio del servizio noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita auto-rizzazione, che viene rilasciata attraverso uno specifico concorso bandito dal Comune o a se-guito di subingresso, a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali. Il servizio di noleggio con conducente è esercitato direttamente dal titolare, che può avva-lersi o di collaboratori o di sostituti temporanei, purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli stati membri della Unione Europea dove, a condizione di reciprocità, i Regolamenti di tali Stati lo consentano.

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NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE

Presentazione della pratica: Comune

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Attività economica: Autotrasporto pubblico non di linea

NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE

Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

Tempo

Il Comune ha 60 giorni di tempo per il rilascio dell’autorizzazione.

Descrizione iter

Il Comune pubblica il bando. L’interessato presenta domanda di partecipazione al bando, secondo le indicazioni dello stesso.A seguito di collocazione nella graduatoria in posizione utile per poter ottenere l’autorizzazione, l’interessato presenta domanda al Comune su apposita modulistica. Nel caso di carenze e incompletezze nella documentazione, il Comune può sospendere il procedimento, stabilendo un termine per l’integrazione e il completamento della documentazione.La comunicazione di diniego dovrà indicare l’espressa motivazione e le modalità di eventuale ricorso avverso il provvedimento.

I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono fare richiesta di rimborso dell’imposta di fabbricazione sul carburante, ai sensi del DM 29.3.1994, in carta semplice indirizzata alla Circoscrizione Doganale della Provincia. Sulla richiesta il Comune redige apposita attestazione delle presenze effettuate in servizio.

Documentazione e modulistica da presentare

La documentazione da presentare per poter esercitare l’attività di noleggio con conducente è la seguente:

• Domanda di autorizzazione per l’attività di noleggio di veicoli con conducente

Normative

• Legge n. 21/1992 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

• D.Lgs. n. 285/1992 - Nuovo codice della strada• Delibera del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna n.

2009/1994 - Direttive per l’esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei Regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente: legge 15 gennaio 1992 n. 21

• D.P.R. n. 407/1994 - Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto

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NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE

Modalità di presentazione della domanda

Il settore è soggetto a pianificazione comunale. Il rilascio di nuove autorizzazioni può avvenire solo tramite bando emesso dal Comune.Il trasferimento di sede dell’attività deve essere autorizzato. La domanda di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di noleggio veicoli con conducente va presentata in bollo al Comune di residenza, utilizzando l’apposita modulistica, a seguito di assegnazione con bando pubblico. Tuttavia è possibile acquisire l’autorizzazione a seguito di subingresso in una azienda già operante.L’autorizzazione fa parte della dotazione dell’azienda ed è trasferibile per atto fra vivi su richiesta del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti, quando il titolare si trovi in una delle tre condizioni seguenti:

a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia,

infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L’attestazione della inabilità o inidoneità al servizio deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla struttura sanitaria territorialmente competente.

In caso di morte dell’intestatario, l’autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, se in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita dietro autorizzazione del Comune a terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare, purché iscritti al ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.In caso di subingresso nell’autorizzazione per atto fra vivi, il titolare della stessa deve presentare domanda.Contestuale domanda deve essere inoltrata dal soggetto alla quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dichiarare di possedere il requisito professionale e dimostrare la titolarità dell’autovettura (passaggio di proprietà della vettura del precedente titolare). In caso di subingresso nell’autorizzazione per atto mortis causa, gli eredi devono comunicare, al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, il decesso entro 30 giorni dal verificarsi dall’evento, indicando nella comunicazione anche:

• la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare in possesso dei requisiti, di subentrare nella titolarità. In questo caso è necessario da parte dei rimanenti eredi o aventi diritto, la presentazione di una rinuncia scritta a subentrare nella titolarità;

oppure• la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, di

designare un soggetto, previa approvazione espressa dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti, quale subentrante nella titolarità, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l’autorizzazione.

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NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE

Attività economica: Autotrasporto pubblico non di linea

Presentazione della pratica: Comune

La locazione senza conducente o noleggio senza conducente, è l’attività con la quale, il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, un veicolo.Tale attività è disciplinata dal D.P.R. n. 481/2001 - Regolamento “per la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente” pubblicato nella G.U. n.37 del 13.2.2002.L’attività di noleggio senza conducente è soggetta alla tenuta del registro in cui sono annotate le operazioni, vidimato dal Sindaco.

Sono considerati veicoli, ai fini della licenza per il noleggio senza conducente, esclusivamente quelle definiti come tali dal D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della strada), nello specifico:

• autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati;• veicoli ad uso speciale e veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa

complessiva a pieno carico non sia superiore a sei tonnellate;• veicoli destinati al trasporto di persone (sono tali quelli aventi al massimo

nove posti compreso quello del conducente);• veicoli per il trasporto promiscuo;• autocaravan, caravan e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature

turistiche e sportive; • motoveicoli, cicli, acquascooter, scooter.

Se l'attività di noleggio senza conducente prevede nove o più veicoli, deve essere richiesto il Certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.M. del 16.02.1982, inoltre i veicoli destinati a noleggio senza conducente devono essere muniti di carta di circolazione rilasciata dalla Direzione Compartimentale della Motorizzazione civile ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

Requisiti

• Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65 e dell’art. 11 del T.U.L.P.S.

• Disponibilità di una rimessa idonea allo svolgimento della stessa. La rimessa può essere pubblica o privata. Sono rimesse pubbliche le autorimesse commerciali con ingresso libero. Sono rimesse private i locali ai quali l’ingresso sia invece limitato.La rimessa pubblica deve essere espressamente autorizzata

• L’attività deve essere svolta in conformità alle normative edilizie urbanistiche, tecniche, igienico-sanitarie, nonché a quelle che attengono

1990, n. 241 (All. 1, n. 69)• D.Lgs. n. 395/2000 - Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione

Europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali

• Legge 218/2003 - Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente

• Regolamento comunale specifico in materia

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NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE

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NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTEAttività econom

ica: Autotrasporto pubblico non di linea

Ulteriori adempimenti

Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l’obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall’annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.

Documentazione e modulistica da presentare

• Modulo Dichiarazione di inizio attività noleggio veicoli senza conducente• Accettazione nomina da parte del rappresentante

Normative

• D.M. 16/02/1982 - Modificazioni del Decreto Ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi

• Legge n. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

• D.Lgs. n. 285/1992 - Nuovo codice della strada• D.P.R. n. 481/2001 - Regolamento recante semplificazione del

procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente

• Eventuale Regolamento comunale specifico in materia

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al Codice della strada e alla circolazione dei veicoli• Sono necessari gli estremi del Certificato Prevenzione Incendi, se richiesto in

relazione al numero delle autovetture ricoverate• I veicoli da noleggiare devono essere di proprietà o nella disponibilità

(leasing o usufrutto) del titolare dell’attività, sarà poi necessario indicare, numero e tipo di veicoli che si intendono utilizzare nell’attività, e relativo titolo di disponibilità

Modalità di presentazione della domanda

L’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a Dichiarazione di inizio attività da presentarsi ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune nel cui territorio è la sede legale dell’impresa e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell’impresa stessa per il cui esercizio si presenta la dichiarazione, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, edilizi-urbanistici e di prevenzione incendi da autocertificare.

Oneri

Diritti istruttori

Tempo

30 giorni

Descrizione iter

La Dichiarazione di inizio attività deve essere presentata dalla persona fisica (il legale rappresentante in caso di società) su apposita modulistica al Comune che verifica il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente ed oggettivi dei locali.L’attività può essere avviata decorsi 30gg dalla data di presentazione della DIA. Il Comune trasmette entro 5 giorni copia della DIA al Prefetto, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività nei casi previsti dall’art. 11, comma 2 del T.U.L.P.S. per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

Il Prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l´attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto terrestre del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.

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trasmette entro 5 giorni copia della DIA al Prefetto, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività nei casi previsti dall’art. 11, comma 2 del T.U.L.P.S. per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

Documentazione e modulistica da presentare

• Modulo Dichiarazione di inizio attività rimessa veicoli• Accettazione nomina da parte del rappresentante

eventuale • Domanda di autorizzazione agli scarichi idrici

Normative

• D.M. 16/02/1982 - Modificazioni del Decreto Ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi

• Legge n. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento ammini-strativo e di diritto di accesso ai documenti

• D.P.R. n. 480/2001 - Regolamento recante semplificazione del procedi-mento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse

• Eventuale Regolamento comunale specifico in materia

Attività economica: Autotrasporto pubblico non di linea

RIMESSA DI VEICOLI

Per rimessa di veicoli si intende la gestione di locali, appositamente adibiti ed attrezzati, per la temporanea custodia e dietro compenso, di vetture, motocicli, biciclette, roulottes o caravans.Tale attività è disciplinata dal D.P.R. n. 480 del 19.12.2001 - Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.

Requisiti

• Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65 e dell’art. 11 del T.U.L.P.S.

• Essere in possesso della disponibilità dei locali, con indicazione degli estremi del titolo autorizzativo o del Certificato di conformità edilizia e di agibilità (se già rilasciato)

• L’attività deve essere svolta in conformità alle normative edilizie, urbanistiche, tecniche, igienico-sanitarie e di prevenzione incendi

Modalità di presentazione della domanda

L’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli è sottoposto a Dichiarazione di inizio attività da presentarsi ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune nel cui territorio ha sede l’attività, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, edilizi-urbanistici e di prevenzione incendi da autocertificare.

Oneri

Diritti istruttori

Tempo

30 giorni

Descrizione iter

La Dichiarazione di inizio attività deve essere presentata dalla persona fisica (il legale rappresentante in caso di società) su apposita modulistica al Comune che verifica il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente ed oggettivi dei locali.L’attività può essere avviata decorsi 30gg dalla data di presentazione della DIA. Il Comune

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Presentazione della pratica: Comune

RIMESSA DI VEICOLI

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Attività economica: Autotrasporto pubblico non di linea

TAXI

Il taxista può essere temporaneamente sostituito alla guida del taxi da persone iscritte nell’apposito ruolo, per i seguenti motivi:

• per ragioni di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;• per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni;• per sospensione o ritiro temporaneo della patente;• nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

Il decreto legge 223/2006 ha stabilito, fra l’altro, che i Comuni possano:

• prevedere il rilascio, a favore degli operatori esistenti, di licenze temporanee o stagionali, per fronteggiare particolari eventi straordinari;

• prevedere forme innovative di servizio.

Requisiti

I requisiti per svolgere l’attività di taxista sono i seguenti:• Essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione Europea o

di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi

• Essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge n. 21/1992 o in altro elenco analogo di altro Stato appartenente all’Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi. L’iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di una apposita commissione, che accerta i requisiti di idoneità all’esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica. Per la descrizione dell’iter di iscrizione al ruolo, si veda la specifica parte della presente scheda

• Possedere la patente di guida per il veicolo destinato al servizio taxi• Possedere il Certificato di abilitazione professionale (CAP), previsto dal

Codice della strada e rilasciato dall’Ispettorato alla motorizzazione civile• Non aver trasferito altra licenza di taxi o autorizzazione di noleggio con

conducente nei 5 anni antecedenti nell’ambito della stessa Provincia• Non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con

conducente rilasciata da altro Comune, fatto salvo il diritto di cumulo, appositamente disciplinato

• Non esercitare contemporaneamente altra attività lavorativa• Essere proprietario o avere la piena disponibilità (anche in leasing) di un

veicolo adatto allo svolgimento del servizio, appositamente collaudato dalla Motorizzazione civile. A tal fine il Comune rilascia un apposito nulla-osta a seguito di domanda in bollo

Il taxista può avvalersi della collaborazione di familiari, purché siano iscritti nell’apposito ruolo.

Sono definiti autotrasporti pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Sono servizi pubblici non di linea:

• il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

• il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata, con stazionamento in luogo pubblico stabilito dal Comune; il prelevamento dell’utente e/o l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale.

Il Comune, con proprio Regolamento, stabilisce:

• il numero ed il tipo di veicoli da adibire ad ogni singolo servizio;• le modalità per lo svolgimento del servizio;• i criteri per la determinazione delle tariffe;• i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza.

I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono:

• essere titolari di impresa artigiana di trasporto e, quindi, essere iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane;

• associarsi in cooperative di produzione e lavoro;• associarsi in consorzi di imprese artigiane;• essere imprenditori privati.

L’esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza, che viene rilasciata attraverso uno specifico concorso bandito dal Comune o a seguito di subingresso, a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.

Il servizio di taxi è esercitato direttamente dal titolare, che può avvalersi o di collaboratori o di sostituti temporanei, purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali. I titolari di licenza taxi possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli stati membri della Unione Europea dove, a condizione di reciprocità, i Regolamenti di tali Stati lo consentono.

Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, qualunque sia la destinazione, fermo restando che

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Presentazione della pratica: Comune

TAXI

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Attività economica: Autotrasporto pubblico non di linea

TAXI

l’apposita modulistica, a seguito di assegnazione con bando pubblico.

Tuttavia è possibile acquisire la licenza a seguito di subingresso in una azienda già operante, dotata di licenza.

La licenza fa parte della dotazione dell’azienda ed è trasferibile per atto fra vivi su richiesta del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti, quando il titolare si trovi in una delle tre condizioni seguenti:

• sia titolare di licenza da almeno 5 anni;• abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;• sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia,

infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla struttura sanitaria territorialmente competente.

In caso di morte dell’intestatario, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, se in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita dietro autorizzazione del Comune a terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare, purché iscritti al ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.In caso di subingresso nella licenza per atto fra vivi, il titolare della licenza deve presentare domanda. Contestuale domanda deve essere inoltrata dal soggetto alla quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dichiarare di possedere il requisito professionale e dimostrare la titolarità dell’autovettura (passaggio di proprietà della vettura del precedente titolare).

In caso di subingresso nella licenza per atto mortis causa, gli eredi devono comunicare, al Comune che ha rilasciato la licenza, il decesso entro 30 giorni dal verificarsi dall’evento, indicando nella comunicazione anche:

• la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare in possesso dei requisiti, di subentrare nella titolarità. In questo caso è necessario da parte dei rimanenti eredi o aventi diritto, la presentazione di una rinuncia scritta a subentrare nella titolarità;

oppure• la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, di designare

un soggetto, previa approvazione espressa dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti, quale subentrante nella titolarità, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza.

Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori. Sono a carico del richiedente le spese per l’installazione del tassametro.

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TAXI

• Essere iscritto alla Camera di Commercio• Non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio• Non aver riportato condanne penali passate in giudicato• Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose,

compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetti ai massimali minimi, previsti per legge

• Insussistenza, nei confronti dell’interessato di “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31.05.1965 n.575” (antimafia).

Nel caso di società l’insussistenza di dette cause deve esservi nei confronti dei soci e/o delle persone con poteri di rappresentanza e amministrazione

Iscrizione al ruolo presso la Camera di Commercio

Chi intende svolgere un servizio di taxi o di noleggio auto con conducente deve iscriversi al ruolo del conducente tenuto dalla Camera di Commercio.

Iter amministrativo

La domanda di iscrizione deve essere presentata in bollo alla CCIAA competente, utilizzando i modelli forniti dall’ufficio. Alla domanda vanno allegate le attestazioni di versamento della tassa di concessione governativa e dei diritti di segreteria per l’iscrizione al ruolo.Nella domanda deve essere autocertificato il possesso dei requisiti richiesti.L’iscrizione avverrà a seguito del superamento dell’esame di idoneità (vedi apposito regolamento sull’esame) avanti apposita Commissione che accerterà il grado indispensabile di cultura generale e di conoscenza particolare per l’esercizio, nonché il possesso dei necessari requisiti morali e professionali.La Camera di Commercio si riserva il termine di 60 gg dalla data della domanda per la conclusione del procedimento di iscrizione necessario per effettuare gli accertamenti dei requisiti previsti.

Esame di idoneità

La domanda di ammissione all’esame deve essere presentata in bollo alla CCIAA competente, utilizzando i modelli forniti dall’ufficio. Alla domanda va allegata l’attestazione di versamento dei diritti di segreteria. Il candidato riceverà la “convocazione per la partecipazione all’esame” a conferma dell’ammissione all’esame stesso. L’esito dell’esame viene, solitamente, comunicato ai candidati il giorno stesso dell’esame.

Modalità di presentazione della domanda

Il settore è oggetto di apposita regolamentazione comunale; non è possibile procedere a rilasci di nuove licenze se non a seguito di apposito bando pubblico di assegnazione.La domanda di nuova licenza di taxi va presentata in bollo al Comune di residenza, utilizzando

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Una bussola per orientarsi nella Pubblica Amm

inistrazione

Vademecum delle Attività Imprenditoriali

COMMERCIO

Tempo

30 giorni

Descrizione iter

Il Comune pubblica il bando. L’interessato presenta domanda di partecipazione al bando, secondo le indicazioni dello stesso.A seguito di collocazione nella graduatoria in posizione utile per poter ottenere la licenza, l’interessato presenta domanda al Comune su apposita modulistica. Nel caso di carenze e incompletezze nella documentazione, il Comune può sospendere il procedimento, stabilendo un termine per l’integrazione e il completamento della documentazione.La comunicazione di diniego dovrà indicare l’espressa motivazione e le modalità di eventuale ricorso avverso il provvedimento.I titolari di licenza di taxi possono fare richiesta di rimborso dell’imposta di fabbricazione sul carburante, ai sensi del DM 29.3.1994, in carta semplice indirizzata alla Circoscrizione Doganale della Provincia. Sulla richiesta il Comune redige apposita attestazione delle presenze effettuate in servizio.

Documentazione e modulistica da presentare

La documentazione da presentare per poter esercitare l’attività di noleggio con conducente è la seguente:

• Domanda di licenza taxi

Normative

• Legge 21/1992 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

• D.Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della strada• Delibera del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna n.

2009/1994 - Direttive per l’esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei Regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente: legge 15 gennaio 1992 n. 21

• D.P.R. n. 407/1994 - Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (All. 1, n. 69)

• D.L. 223/2006 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale

• Regolamento comunale specifico in materia

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Presentazione della pratica: SUAP

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e Veterinaria vigenti per i locali ad uso commerciale e del relativo Certificato di conformità edilizia e agibilità. Dovranno inoltre essere rispettati gli ulteriori requisiti stabiliti nel Regolamento comunale sui centri di telefonia

• Le attività di vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande se svolte in maniera complementare rispetto al centro di telefonia, possono essere esercitate nel medesimo locale o in un locale comunicante limitatamente alle zone di sosta e nel rispetto delle vie di esodo. L’attività di manipolazione di alimenti e bevande dovrà avvenire in un locale/zona separata

Ulteriori adempimenti

In aggiunta a quanto previsto dalla L.R. n. 6/2007, sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme statali che attengono precisamente:

1. alla comunicazione stabilita dall’art. 25 del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

2. alla licenza del Questore, secondo quanto previsto dalle misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale introdotte dal D.L. 144/2005, convertito nella Legge 155/2005 e succ. modifiche, dal D.M. 16 agosto 2005, nonché dalla circolare del Capo della Polizia prot. N. 12982 del 28 agosto 2005.

A proposito dei suddetti adempimenti statali, si precisa che:

1. la comunicazione di cui all’art. 25 del D.Lgs. 259/2003 non è necessaria per le imprese che mettono a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di rete come attività collaterale o accessoria ad altra attività principale (alberghi, pizzerie, tabaccherie, etc.) secondo quanto stabilito dalla Delibera dell’Autorità n. 102/03/CONS del 15 aprile 2003;

2. l’obbligo della licenza del questore sussiste per tutte le attività indipendentemente dal numero di apparecchi detenuti, e riguarda quindi anche quelle commerciali (es.: tabaccherie, cartolerie) o artigianali (es. copisterie), nonché i circoli privati che mettono a disposizione di clienti o soci apparecchiature quali telefoni, fax, accesso a Internet etc.

La licenza del Questore è necessaria anche per il servizio di trasmissione dati in fac-simile (fax), che utilizzi tecnologia a commutazione di pacchetto (voip), o più semplicemente, per la messa a disposizione del pubblico o dei soci di fax funzionanti tramite il collegamento a Internet. Sono esclusi dalla licenza del Questore i telefoni pubblici a pagamento abilitati alla sola telefonia vocale, ovvero le normali cabine telefoniche o telefoni a gettone o a schede telefoniche. Sono altresì esclusi dalla licenza del Questore le strutture alberghiere per quanto concerne gli apparecchi

Attività economica: Com

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CENTRI DI TELEFONIA

Si intende per centro di telefonia, altrimenti definito “phone center e/o internet point”, l’esercizio aperto al pubblico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici e tele-matici, anche abbinato ad altre attività.Tali attività, in Emilia-Romagna, sono disciplinate dal Capo II (Artt. 5, 6 e 7) della Legge Regionale n. 6 del 21 maggio 2007, entrata in vigore il 5 giugno 2007 che stabilisce che ai centri di telefonia si applichino le medesime disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 114 del 1998 per le attività commerciali in sede fissa, del settore non alimentare.Il soggetto interessato ad attivare un centro di telefonia dovrà presentare al Comune competente per territorio la Comunicazione di inizio attività, se la superficie di vendita non è superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con oltre 10.000 abitanti, oppure la richiesta di autorizzazione, se la superficie di vendita è compresa tra i 151 ed i 1500 mq nei comuni con 10.000 abitanti e tra i 251 ed i 2500 mq nei Comuni con oltre 10.000 abitanti.Si applicano inoltre a tali esercizi anche le disposizioni stabilite per gli esercizi di commercio al dettaglio per quanto concerne gli orari, l’obbligo di chiusura nei festivi, la pubblicità dei prezzi e le sanzioni.

La L.R. n. 6/2007 non si applica:

1. agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande che mettono a disposizione dei clienti un solo terminale;

2. alle biblioteche e scuole;3. alle strutture ricettive;4. alle tabaccherie.

L’attività di centro di telefonia può essere esercitata anche in abbinamento ad altre attività nel rispetto delle disposizioni del Regolamento comunale sui centri di telefonia, nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico-sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche e edilizie vigenti.

Requisiti

• Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell’intervento

• Essere iscritto al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio • Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, comma 2, del

D.Lgs 114/1998• Fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 2003, n. 259, i locali devono essere in

possesso dei requisiti fissati dai Regolamenti edilizi, d’Igiene, Sanità Pubblica

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CENTRI DI TELEFONIA

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una copia, con l’apposizione del protocollo di arrivo, è riconsegnata all’interessato affinché sia conservata ai fini di eventuali controlli da parte degli organi di Vigilanza. La comunicazione produce effetti dopo 30 giorni, salvo che nel frattempo non siano pervenute comunicazioni contrarie da parte del Comune. Solo nel caso di subingresso, variazioni societarie, cessazione, la comunicazione produce effetto immediato. Il SUAP verifica la completezza della comunicazione e la rispondenza della stessa alle norme vigenti, procedendo ai necessari accertamenti d’ufficio in merito al possesso dei requisiti dichiarati. Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il SUAP interrompe o sospende il procedimento come previsto dalle norme vigenti. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del SUAP, l’attività può essere iniziata, senza attendere il rilascio di alcun atto; qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto delle stesse o l’istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvede a notificare all’interessato motivato diniego all’esercizio dell’attività. Nel caso di domanda di autorizzazione, in relazione alla superficie, il procedimento, previa conferenza di servizi, si conclude entro 90 giorni salvo interruzioni e/o sospensioni, così come stabilito dall’apposito Regolamento comunale sulle medie strutture di vendita.

Documentazione e modulistica da presentare

• Comunicazione di inizio attività centro di telefoniaoppure• Domanda di autorizzazione centro di telefonia

Normative

• R.D. n.773/1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza• D.Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del

commercio a norma dell’articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59

• L.R. n. 14/1999 - Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114

• Delibera C.R. n. 1253/1999 e s.m.e i. - Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa in applicazione dell’art. 4 della L.R. 5 luglio 1999 - n. 19;

• D.Lgs. n. 259/2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche• Legge n. 155/2005 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

• Circolare 557/PAS/12982D(22) del 29-08-2005 - Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n.

Attività economica: Com

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CENTRI DI TELEFONIA

installati nelle camere d’albergo, in quanto gli obblighi di identificazione degli utilizzatori si intendono assolti con l’identificazione delle persone alloggiate di cui all’art. 109 T.U.L.P.S. L’obbligo sussiste invece per eventuali apparecchi collocati nelle aree accessibili a clienti non alloggiati nella struttura (sale convegni, ristoranti aperti al pubblico, ecc.) - Circolare telegrafica del Ministero dell’Interno n. 557/PAS. 13805.

Con la circolare prot. n. 12982 del 29 agosto 2005, sono state fissate le misure che il titolare o gestore dell’impresa devono osservare per il monitoraggio delle operazioni degli utenti e l’archiviazione dei dati degli utenti (in applicazione del D.M. 16 agosto 2005):

1. chi detiene meno di tre apparecchi può usare un registro cartaceo;2. la richiesta di vidimazione del primo registro deve essere effettuata presso la

Questura;3. le successive vidimazioni si devono effettuare presso l’autorità locale di

Pubblica Sicurezza del Comune ove è ubicata l’impresa;4. per chi detiene più di tre apparecchi, è obbligatorio l’utilizzo di un registro

informatico.

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza va presentata al SUAP. Se la superficie di vendita non supera i 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e i 250 mq nei comuni con oltre 10.000 abitanti, occorre presentare la comunicazione in caso di inizio nuova attività, di trasferimento, di modifica ai locali, di subingresso, variazioni societarie o cessazione. Se la superficie di vendita è compresa tra i 151 ed i 1500 mq nei comuni con 10.000 abitanti e tra i 251 ed i 2500 mq nei comuni con oltre 10.000 abitanti, occorre presentare la domanda di autorizzazione per le medie strutture di vendita.

Oneri

Diritti di istruttoria e due marche da bollo del valore corrente nel caso di domanda di autorizzazione.

Tempo

30 giorni per la comunicazione; 90 giorni per la domanda di autorizzazione.

Descrizione iter

Nel caso di comunicazione, essa compilata in tutte le sue parti, deve essere presentata in triplice copia al SUAP del Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio di vicinato;

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CENTRI DI TELEFONIA

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Presentazione della pratica: SUAP

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Per commercio elettronico s’intende il commercio al dettaglio (cioè a favore del consumatore finale) di beni svolto nella rete Internet mediante l’utilizzo di un sito Web.Per svolgere attività di commercio nel settore alimentare è necessario presentare notifica all’Azienda USL competente prima dell’inizio dell’attività ai sensi della Delibera di Giunta regionale n.1015/2008 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008.

Requisiti

• Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 114/1998 e, solo nel caso del commercio alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal comma 5 del medesimo articolo

• Avere la residenza nel Comune nel quale si svolge l’intervento, in caso di persona fisica, o la sede legale nel caso di persona giuridica

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza di inizio di nuova attività di commercio, di subingresso, di modifica e di cessazione dell’attività, va formulata come comunicazione da parte dell’imprenditore su apposita modulistica (Mod. COM. 6 BIS ) e va presentata al SUAP.

Oneri

Diritti d’istruttoria.

Tempo

30 giorni

Descrizione Iter

La comunicazione viene presentata al SUAP che verifica d’ufficio il possesso dei requisiti dichiarati. Nel caso di vendita di generi alimentari, prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa direttamente all’Azienda USL competente per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari.L’attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, salvo che il SUAP, verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire

Attività economica: Com

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COMMERCIO ELETTRONICO155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8• D.M. Interno 16 agosto 2005 - Misure di preventiva acquisizione di dati

anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155

• L.R. n. 6/2007 - Disposizioni in materia di distribuzione commerciale• Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività centro di

telefonia• Ordinanza comunale sugli orari dei centri di telefonia

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Presentazione della pratica: SUAP

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Si intende commercio su area pubblica l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni ovvero su qualsiasi area purché in forma itinerante.L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società. L’autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

L’attività di vendita itinerante, fatte salve espresse deroghe comunali, può essere effettuata:

a) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;

b) con mezzi motorizzati o altro purchè la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.

Il Comune può interdire l’attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni. Il commercio di alimenti, nonché la produzione e somministrazione su area pubblica di alimenti variamente manipolati effettuato tramite autonegozio e/o banco temporaneo, potrà avvenire previa presentazione della notifica sanitaria direttamente all’Azienda USL competente.

Requisiti

• Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio• Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, comma 2, del

D.Lgs n.114/1998 e, nel caso di commercio del settore alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal comma 5 del medesimo articolo

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di autorizzazione viene presentata su apposita modulistica al SUAP. Nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare di qualsiasi genere, l’esercente il

Attività economica: Com

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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

elementi integrativi di giudizio, provveda a sospendere o interrompere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti. Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività.

Documentazione e modulistica da presentare

• Com. 6 - biseventuale

• Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare direttamente all’ Azienda USL competente nel caso di vendita alimenti

Normative

• D.Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59

• D.Lgs. n. 206/2005 - Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229

• Delibera di Giunta regionale n. 1015/2008 - Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare

• Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008 - Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla D.G.R. n.1015/2008

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COMMERCIO ELETTRONICO

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Normative

• D.Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59

• L.R. n. 12/1999 - Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs n. 114/98

• Delibera della Giunta regionale n. 1368/1999 - Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. n. 12/1999

• Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche

• Delibera della Giunta regionale n. 1489/2004 - Linee di indirizzo per la vigilanza sull’applicazione dell’ ordinanza ministeriale 3 aprile 2002 “Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche”

• Delibera di Giunta regionale n. 1015/2008 - Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare

• Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008 - Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla D.G.R. n.1015/2008

• Ordinanza comunale interdizione ambulantato

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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

commercio ambulante deve essere in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi dell’art. 2 L. 283/1962 ora abrogato oppure di copia della Notifica Sanitaria presentata direttamente all’Azienda USL ai sensi della Delibera di Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 1015 del 7/7/08 “Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare”, di recepimento del Regolamento (CE) n.852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per alimenti d’origine animale.La notifica che sostituisce la precedente autorizzazione sanitaria, è una comunicazione dell’operatore del settore alimentare attestante il rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione all’attività svolta da presentare direttamente all’Azienda USL di riferimento.

Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti di istruttoria.

Tempo

Non superiore a 90 giorni.

Descrizione Iter

La domanda di autorizzazione viene presentata su apposita modulistica al SUAP che verifica il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente, acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria. Nel caso di vendita di generi alimentari, prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa direttamente all’Azienda USL competente per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari.Nel caso l’istruttoria sia positivamente conclusa viene rilasciata l’autorizzazione, diversamente tale autorizzazione viene negata.Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il SUAP sospende o interrompe il procedimento come previsto dalle norme vigenti.

Documentazione e modulistica da presentare

• Modulo domanda di autorizzazione commercio su aree pubbliche itineranteeventuale

• Notifica ai fini della registrazione del mezzo di trasporto alimenti da presentare direttamente all’ Azienda USL competente

• Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare direttamente all’ Azienda USL competente nel caso di vendita di alimenti

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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

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Presentazione della pratica: SUAP

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richiesti dalla normativa comunitaria in relazione all’attività svolta da presentare direttamente all’Azienda USL di riferimento.

Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti di istruttoria.

Tempo

90 giorni

Descrizione Iter

L’elenco dei posteggi liberi da assegnare nei mercati e nelle fiere con l’indicazione della merceologia viene predisposto da ciascun Comune e trasmesso alla Regione dal 1 al 31 gennaio e dall’1 al 31 luglio di ogni anno affinché la Regione provveda, entro 60 giorni dai termini predetti, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dei dati inviati dalle singole Amministrazioni.Il Comune predispone bando pubblico per l’assegnazione dei posteggi liberi e provvede ad esporlo nell’Albo Pretorio.La domanda per la concessione di posteggio può essere presentata su apposita modulistica al SUAP nei 30 giorni successivi alla pubblicazione della disponibilità di posteggi su Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna .L’assegnazione riguarda un solo posteggio per ogni mercato ed avviene nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell’ordine i seguenti criteri:

a) maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un’unica autorizzazione;

b) in caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell’azienda derivante dall’autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell’azienda medesima o al/ai suo/i dante/i causa debitamente documentata;

c) eventuali ulteriori criteri determinati dal Comune.

Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere un’autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all’atto del ritiro dell’autorizzazione.L’autorizzazione è rilasciata dal Comune contestualmente al rilascio della concessione decennale di suolo pubblico.Nel caso di vendita di generi alimentari, prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa direttamente all’Azienda USL competente per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari.Nei mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere l’autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si

Attività economica: Com

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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO

Si intende per commercio su area pubblica l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni ovvero su qualsiasi area purché in forma itinerante.L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale.Tale autorizzazione viene rilasciata a seguito di partecipazione ad apposito bando pubblico per l’assegnazione di posteggi liberi.Il commercio di alimenti, nonché la produzione e somministrazione su area pubblica di alimenti variamente manipolati effettuato tramite autonegozio e/o banco temporaneo, potrà avvenire previa presentazione della notifica sanitaria direttamente all’Azienda USL competente.

Requisiti

• Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio• Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, comma 2, del

D.Lgs 114/1998 e, nel caso di commercio del settore alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal comma 5 del medesimo articolo

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza va formulata dal richiedente su apposito modello come riportato nel bando pubblico. Nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare di qualsiasi genere, l’esercente il commercio su area pubblica con posteggio deve essere in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi dell’art. 2 L. 283/1962 ora abrogato oppure di copia della notifica sanitaria presentata direttamente all’Azienda USL ai sensi della Delibera di Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 1015 del 7/7/08 “Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare”, di recepimento del Regolamento (CE) n.852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per alimenti d’origine animale.La notifica che sostituisce la precedente autorizzazione sanitaria, è una comunicazione dell’operatore del settore alimentare attestante il rispetto dei requisiti generali e specifici

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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHECON POSTEGGIO

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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIOAttività econom

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• Delibera di Giunta regionale n. 1015/2008 - Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare

• Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008 - Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla D.G.R. n.1015/2008

• Regolamenti comunali specifici in materia

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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO

esercita l’attività.Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi e relative autorizzazioni.

Documentazione e modulistica da presentare

• Modulo domanda di autorizzazione commercio su aree pubbliche con posteggio

eventuale• Notifica ai fini della registrazione del mezzo di trasporto alimenti da

presentare direttamente all’ Azienda USL competente• Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare direttamente all’

Azienda USL competente nel caso di vendita di alimenti

Normative

• D.Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59;

• L.R. n. 12/1999 - Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs n. 114/98

• Delibera della Giunta regionale n. 1368/1999 - Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. n. 12/1999

• Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche

• Delibera della Giunta regionale n. 1489/2004 -Linee di indirizzo per la vigilanza sull’applicazione dell’ ordinanza ministeriale 3 aprile 2002 “Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche”

• Delibera di Giunta regionale n. 1015/2008 - Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare

• Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008 - Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla D.G.R. n.1015/2008

• Delibera della Giunta regionale n. 1489/2004 - Linee di indirizzo per la vigilanza sull’applicazione dell’ ordinanza ministeriale 3 aprile 2002 “Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche”

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Presentazione della pratica: SUAP

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a) laurea triennale in Tecniche Erboristiche;b) laurea in Farmacia;c) laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;d) diploma di specializzazione in Scienza e Tecnica delle piante officinali

o in Farmacognosia.• I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento comunale edilizio e

dal vigente Regolamento comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria

Modalità di presentazione della domanda

In caso di nuovo esercizio, trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie di vendita, estensione o eliminazione di settore merceologico, deve essere presentata al SUAP apposita comunicazione utilizzando la modulistica (Mod. COM. 1).

Oneri

Eventuali diritti d’istruttoria.

Tempo

30 giorni

Descrizione Iter

La comunicazione, compilata in tutte le sue parti, deve essere presentata in triplice copia al SUAP del Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio di vicinato; due copie, con l’apposizione del protocollo di arrivo, sono riconsegnate all’interessato affinché una possa essere prodotta al Registro Imprese della CCIAA competente entro 30 giorni dall’effettivo verificarsi del fatto (apertura, trasferimento, ampliamento di superficie, aggiunta di settore merceologico…) e l’altra sia conservata ai fini di eventuali controlli da parte degli organi di Vigilanza.Il SUAP verifica la completezza della comunicazione e la rispondenza della stessa alle norme vigenti, procedendo ai necessari accertamenti d’ufficio in merito al possesso dei requisiti dichiarati. Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il SUAP interrompe o sospende il procedimento come previsto dalle norme vigenti. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del SUAP, l’attività può essere iniziata, senza attendere il rilascio di alcun atto; qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto delle stesse o l’istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvede a notificare all’interessato motivato diniego all’esercizio dell’attività.

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ERBORISTERIE

Con la dizione di erborista si intende genericamente “colui che raccoglie, coltiva e prepara le piante officinali (piante ad uso terapeutico)” sia colui che “commercia in prodotti di erbo-risteria” cioè prodotti derivanti da piante officinali.Ai sensi dell’art.1 L. 99/31 (disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), per pianti officinali si intendono le piante medicinali,aromatiche e da profumo comprese nell’elenco di cui al R.D. n. 772/32.

Per aprire un’erboristeria occorre distinguere tre fattispecie:

• produzione, trasformazione e commercializzazione di piante officinali sfuse e loro derivati;

• commercio al dettaglio di soli prodotti confezionati (escluso, quindi, la misce-lazione e la preparazione di erbe, tisane o fitoderivati) e in questo caso si rientra nella sfera dell’esercizio di commercio (vedi schede sul commercio).

Nel caso di commercio al dettaglio di prodotti erboristici confezionati, il Ministero delle Attività produttive (Risoluzione n. 552193 del 8 maggio 2003) ha chiarito che per svolgere l’attività, rientranti nel settore alimentare (quali: tisane, infusi, ecc.), è necessario il posses-so dei requisiti di cui all’art. 5, commi 2 e 5, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 114/1998, richiesti per il commercio relativo al settore merceologico alimentare.Chi intende porre in vendita prodotti di erboristeria non rientranti nel settore alimentare (per esempio: saponi, creme, ecc.) deve risultare in possesso dei soli requisiti di cui all’arti-colo 5, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 114/1998, e cioè dei requisiti di “onorabilità”.

Nel caso di coltivazione, raccolta e preparazione di preparati non medicamentosi, è neces-sario inoltre il possesso del requisito professionale legato all’attività di erborista. Nel caso di presenza di un laboratorio nonché di un deposito di sostanze alimentari, questi dovranno essere in regola con le vigenti normative in materia edilizia ed ambientale, e dovranno avere presentato direttamente all’ Azienda USL competente notifica ai fini della registrazione dell’impresa.

Requisiti

• Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell’intervento

• Essere iscritto al Registro delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio o, qualora si tratti di imprese non artigiane, al Registro Ditte tenuto dalla Camera di Commercio

• Solo per la produzione, trasformazione e commercializzazione di piante of-ficinali sfuse e loro derivati, essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

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ERBORISTERIE

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Presentazione della pratica: SUAP

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Gli esercizi commerciali si distinguono in differenti categorie e tipologie:

• esercizio di vicinato: un esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale, che abbia una superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei Comuni con oltre 10.000 abitanti;

• media struttura di vendita al dettaglio: un esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale e che abbia una superficie di vendita compresa tra i 151 ed i 1500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e tra i 251 ed i 2500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti;

• grande struttura di vendita al dettaglio: un esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale e che abbia una superficie di vendita superiore ai 1500 mq nei Comuni con 10.000 abitanti ed ai 2500 mq nei Comuni con oltre 10.000 abitanti.

Rilevante è anche la tipologia del centro commerciale. Sono centri commerciali le medie o grandi strutture di vendita nelle quali più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture Comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alla persona, ecc.). Deve essere considerata unitariamente ai fini dell’individuazione delle norme sulle procedure autorizzative e delle prescrizioni e requisiti urbanistici, l’aggregazione di più esercizi commerciali anche se collocati in unità edilizie distinte, purché situate in un lotto unitario e dotate di collegamenti funzionali ed, in ogni caso, quando gli esercizi siano collocati in unità edilizie fisicamente accostate. Per superficie di vendita di un centro commerciale s’intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Per quanto riguarda le norme sulle procedure autorizzative, i centri commerciali sono equiparati ai singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla loro superficie di vendita complessiva.

Ai fini della esatta individuazione della tipologia di esercizio commerciale e della modalità autorizzatoria da applicare è necessario far riferimento ad alcuni elementi:

• Popolazione residente: per popolazione residente si intende quella risultante dal dato anagrafico riferito al 31 dicembre dell'anno precedente

• Superficie di vendita: è l’area o le aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce, invece, superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici ed

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ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA (ESERCIZI DI VICINATO, MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA) Documentazione e modulistica da presentare

• Comunicazione (Mod. COM 1)eventuale

• Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare direttamente all’ Azienda USL competente nel caso di laboratorio o di un deposito di sostanze alimentari

Normative

• Legge n. 99/31 - Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali

• R.D. n. 1793/31 - Approvazione del Regolamento per l’applicazione della Legge del 6 gennaio 1931 n. 99

• R.D. n. 772/32 - Elenco delle piante officinali soggette alle disposizioni della Legge del 6 gennaio 1931

• Legge n. 1724/40 - Disciplina della raccolta e della vendita della camomilla

• Legge n. 1421/42 - Disciplina della raccolta e del commercio della digitale

• Circolare Ministero Sanità n. 1 del 8/01/1981 - Prodotti a base di piante medicinali

• D.M. Università e Ricerca Scientifica del 6/06/1995 - Istituzione del Corso di Diploma universitario in tecniche erboristiche

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professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci. Inoltre, ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Il Ministero della Salute ha emanato in data 3 ottobre 2006 la circolare n. 3 che fornisce indicazioni in merito ai prodotti vendibili, alla comunicazione di inizio attività da presentare, al reparto, all’insegna, alla pubblicità, alle modalità di vendita.

Invece, con riferimento alla distinzione tra commercio all’ingrosso e commercio al dettaglio, è necessario tenere in considerazione alcune prescrizioni.Innanzitutto, è vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio.Il divieto non si applica (come stabilito dalla L.R. n. 6/2007 che introduce l’art. 19-bis nella L.R. n. 14 del 1999) per la vendita dei seguenti prodotti:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;

b) materiale elettrico;c) colori e vernici, carte da parati;d) ferramenta ed utensileria;e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;f) articoli per riscaldamento;g) strumenti scientifici e di misura;h) macchine per ufficio;i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;j) combustibili;k) materiali per l’edilizia;l) legnami.

Inoltre, con deliberazione del Consiglio regionale n. 155 del 2008 sono state definite le modalità di esercizio nel medesimo punto di vendita del commercio all’ingrosso e al dettaglio. In particolare, è stato stabilito che la superficie di vendita al dettaglio è computata nella misura di almeno il 50% della superficie lorda complessivamente utilizzata per la vendita all’ingrosso e al dettaglio quando questa non sia superiore a 3.000 mq., nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, e a 5.000 mq. nei restanti Comuni. La parte di superficie eccedente le succitate dimensioni viene considerata esclusivamente come superficie per la vendita al dettaglio. Anche in questo caso, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto d’impegno d’obbligo da parte dell’operatore con cui il medesimo si impegna a non introdurre e vendere merci diverse da quelle tassativamente indicate o a comunicare preventivamente al Comune competente per territorio qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate. Non si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio regionale n. 344 del 2002 in materia di vendita di merci

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ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA

altri servizi nei quali non è previsto l’accesso dei clienti, nonché gli spazi di avancassa, purché non adibiti all’esposizione di merci. (punto 1.6, Del. Consiglio regionale n. 1253/99) 1

• Categoria merceologica: l’attività commerciale può essere esercitata con riferimento a due settori, alimentare e non alimentare.

• Destinatari finali l’attività commerciale: vendita all’ingrosso o al dettaglio.

In particolare, con riferimento ai settori merceologici è necessario tenere in considerazione alcune prescrizioni specifiche a proposito di determinate attività commerciali:

• agli esercizi di vendita di prodotti rientranti nelle tabelle speciali, quali le farmacie, le rivendite di generi di monopolio, gli impianti di distribuzione automatica di carburante, non si applica il D.Lgs n. 114/1998;

• per le attività di vendita di piante, parti di piante, sementi, bulbi e rizomi, esclusi i fiori recisi e la vendita di preziosi, di cose antiche e di cose usate, esclusa la vendita di oggetti d’arte e opere dell’ingegno effettuata direttamente dall’artista che le ha realizzate, dovrà essere presentata, oltre alla richiesta di autorizzazione per la struttura commerciale di vendita, anche apposita istanza prevista dalle specifiche normative di settore;

• negli esercizi commerciali si possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della Salute, alla Regione e al Comune in cui ha sede l’esercizio. La vendita di tali prodotti è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della

1 Particolarità:a. Nel caso di esercizi che vendono prodotti alimentari e non alimentari, si applicano le norme riferite agli esercizi del settore alimentare, salvo che la superficie di vendita utilizzata per gli alimentari sia inferiore al 3% di quella complessiva; tale percentuale è fissata in analogia con quanto previsto dalla delibera regionale n. 1253/99, punto 1.4, ai fini dell’applicazione degli standard urbanistici. In quest’ultimo caso è necessario il possesso del requisito professionale per l’esercizio dell’attività alimentare, ma l’autorizzazione sarà rilasciata per il solo settore non alimentareb. Nel caso di una media struttura di vendita configurata come centro commerciale la percentuale del 3% si applica a ciascun esercizio facente parte del medesimo centroc. la superficie di vendita degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionarie auto e relativi accessori, rivendite di legnami, di materiali per l’edilizia e di mobili) è computata nella misura di 1/10 della superficie di vendita quando questa non sia superiore a 1500 mq. (nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti) e a 2500 mq. (nei restanti Comuni). Per superfici eccedenti le succitate dimensioni la superficie di vendita è computata nella misura di 1/10 fino ai predetti limiti e di 1/4 per la parte eccedente. E’ obbligatoria la sottoscrizione di un atto d’impegno d’obbligo tra Comune e operatore commerciale, da allegare alla istanza di autorizzazione per la struttura di vendita. Con il suddetto atto l’operatore si impegna a non introdurre e/o vendere merci diverse da quelle sopra tassativamente indicate e a comunicare preventivamente al Comune competente per territorio qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate

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ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA

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esistenti destinate anche ad altre funzioni non commerciali, costituite da più esercizi di vicinato, eventualmente con la presenza anche di medio-piccole strutture di vendita, e da esercizi paracommerciali e ricreativi con accessi separati ancorché collocati in contenitori contigui e caratterizzati da attrattività unitaria per gli utenti. La realizzazione di tali complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato è ammessa solo nell’ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente con opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, anche nell’ambito di piani di recupero e di programmi di riqualificazione. Per tali ”complessi” o “gallerie” non trova applicazione la disciplina dei centri commerciali se realizzati all’interno della zona A come individuata dai Piani regolatori generali. Per gli stessi non si considera quindi la superficie di vendita complessiva; pertanto, sia le procedure autorizzative, sia le prescrizioni e i requisiti urbanistici di cui ai punti successivi si applicano con riferimento ai singoli esercizi. Nel caso di “complessi” e di “gallerie” aventi le caratteristiche di cui sopra, realizzati in unità edilizie esistenti, al di fuori della zona A, purché non si superi la superficie di vendita complessiva di 3.500 mq. viene considerata la superficie di vendita complessiva ai soli fini dell’applicazione delle norme specifiche sugli standard urbanistici e sulle dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci di cui ai punti 5.1 e 5.2 dei criteri di pianificazione, deliberazione del Consiglio regionale n. 1253 e successive modifiche.

• Centri commerciali:

a) Centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l’eventuale presenza di una medio-piccola struttura;

b) Centri commerciali d’attrazione di livello inferiore, i centri commerciali comprensivi di medie e/o grandi strutture le cui superfici risultano complessivamente inferiori ai limiti di 4.500 mq di superficie di vendita per strutture alimentari e di 10.000 mq di superficie di vendita per strutture non alimentari e comunque con una superficie territoriale non superiore a 5 ettari;

c) Centri commerciali d’attrazione di livello superiore, i centri commerciali comprensivi di grandi strutture alimentari di livello superiore (di cui al punto 1.3 lett. c dei criteri di pianificazione), e comunque di medie o grandi strutture alimentari le cui superfici di vendita complessivamente superano i 4.500 mq o di grandi strutture non alimentari di livello superiore (di cui al punto 1.3 lett. c dei criteri di pianificazione), e comunque di medie o grandi strutture non alimentari le cui superfici di vendita superino complessivamente i 10.000 mq;

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ingombranti.

La Regione Emilia-Romagna ha inoltre ulteriormente arricchito il regime giuridico di riferimento.Con la deliberazione n. 2164 del 2007, la Giunta regionale ha individuato i giorni di festività civile o religiosa durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in Comuni riconosciuti città d’arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l’obbligo di chiusura domenicale o festiva. Ha individuato altresì le modalità e i criteri con cui i Comuni previa concertazione possano prevedere deroghe all’obbligo di chiusura.Con la deliberazione n. 1253 del 1999, sono state definite invece nel dettaglio altre tipologie di esercizi commerciali. In particolare, tale regolazione ha interessato le medie e le grandi strutture di vendita e le varie tipologie di aggregazioni commerciali. Il Consiglio della Regione Emilia-Romagna, al punto 1.4, della deliberazione n. 1253/99 ha previsto che i Comuni, ai fini dell’adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi, articolino le norme relative alle medie e alle grandi superfici di vendita in relazione ai due settori merceologici alimentare e non alimentare ed alle seguenti ulteriori specificazioni in classi dimensionali:

Tipologie di medie strutture di vendita:

• Medio-piccole strutture di vendita intese come esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato (150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti o 250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti) e fino a 800 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti o 1500 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti;

• Medio-grandi strutture di vendita intese come esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 800 mq fino a 1500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, e gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1500 mq fino a 2500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.

Tipologie di grandi strutture di vendita:

• Grandi strutture di vendita: gli esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita superiore ai 2500 mq;

• Grandi strutture di vendita di livello superiore: le grandi strutture di vendita alimentari di almeno 4.500 mq. di superficie di vendita e le grandi strutture non alimentari di almeno 10.000 mq. di superficie di vendita.

Tipologie di aggregazioni commerciali:

• Complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato: le aggregazioni di esercizi di vendita, nell'ambito di una o più unità edilizie

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all’effettivo livello di attrazione territoriale di tali insediamenti.

Requisiti

• Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell’intervento

• Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;• Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, comma 2, del

D.Lgs 114/1998 e, nel caso di commercio del settore alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal comma 5 del medesimo articolo

• I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento comunale edilizio e dal Regolamento comunale d’Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria, dal Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 sull’igiene dei prodotti di origine animale nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare

Modalità di presentazione della domanda e descrizione iter

Esercizi di vicinato

Per le seguenti tipologie di intervento: nuovo esercizio di vicinato, trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie di vendita, estensione o eliminazione di settore merceologico, subingresso o cessazione di attività, deve essere presentata al SUAP una comunicazione utilizzando l’apposita modulistica (Mod. COM. 1). In particolare, nelle ipotesi indicate la comunicazione, compilata in tutte le sue parti, deve essere presentata in triplice copia al SUAP del Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio di vicinato; due copie, con l’apposizione del protocollo di arrivo, sono riconsegnate all’interessato affinché una possa essere prodotta al Registro Imprese della CCIAA competente entro 30 giorni dall’effettivo verificarsi del fatto (apertura, trasferimento, ampliamento di superficie, aggiunta di settore merceologico…) e l’altra sia conservata ai fini di eventuali controlli da parte degli organi di Vigilanza.Il SUAP verifica la completezza della comunicazione e la rispondenza della stessa alle norme vigenti, procedendo ai necessari accertamenti d’ufficio in merito al possesso dei requisiti dichiarati. Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il SUAP interrompe o sospende il procedimento come previsto dalle norme vigenti. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del SUAP, l’attività può essere iniziata, senza attendere il rilascio di alcun atto; qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto delle stesse o l’istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvede a notificare all’interessato motivato diniego all’esercizio dell’attività.

Ulteriori variabili autorizzatorie:

• in caso di commercio di prodotti alimentari l'inizio dell'attività è subordinata

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• Area commerciale integrata, un'area di almeno 2 ettari di superficie territoriale, prevalentemente dedicata al commercio, all'interno della quale esiste o venga progettata una pluralità di edifici per strutture commerciali, per attività paracommerciali, per attività ricreative, ed altri servizi complementari.

L’area commerciale integrata comprende più strutture commerciali di medie e/o grandi dimensioni in conformità alla pianificazione comunale e provinciale per tali strutture. Essa è configurabile come complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di servizi esterni Comuni (quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi gioco per ragazzi e simili), ma è costituita da più unità edilizie autonome realizzate o da realizzarsi anche in tempi diversi. Poiché la realizzazione anche se per parti, deve avvenire nell’ambito di un piano urbanistico unitario (Piano Attuativo), la superficie di vendita complessiva delle medie e grandi strutture di vendita deve essere prevista nel progetto urbanistico e costituisce riferimento ai fini dell’applicazione delle norme specifiche sugli standard urbanistici e sulle dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci di cui ai punti 5.1 e 5.2 dei criteri di pianificazione. L’area commerciale integrata deve, inoltre, risultare complessivamente dotata di una efficace accessibilità in conformità a quanto disposto dal punto 5.3 dei criteri di pianificazione. Le procedure autorizzative saranno, invece, riferite agli interventi realizzativi delle singole unità edilizie.

Deve essere considerata comunque unitariamente e quindi grande struttura di vendita, l’aggregazione di più esercizi commerciali che superi i limiti dei 2.500 mq. collocati in unità edilizie fisicamente accostate.

• Area commerciale integrata di livello superiore: un’area commerciale integrata che comprenda più strutture di cui almeno una grande struttura di livello superiore alimentare o non alimentare, e comunque qualora superi la superficie territoriale di 5 ettari. Tali aree (definite anche poli funzionali) sono sottoposte alle procedure di programmazione e di intervento individuate nella normativa regionale in materia di pianificazione territoriale e di programmazione urbanistica.

Si tenga in considerazione che nell’ambito delle norme tecniche di attuazione della variante al PTCP in materia di insediamenti commerciali, denominata “Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali”, è stata messa a punto una classificazione delle tipologie commerciali a cui dovranno fare riferimento i Comuni nell’ambito delle loro competenze programmatorie, una volta conclusasi la fase di adozione della variante, prevista entro febbraio del 2009. Tale classificazione recepisce la classificazione degli insediamenti commerciali stabilita dalle normative regionali (Delibera Regione Emilia-Romagna 1253/99) di cui sopra, e specifica ulteriori tipologie di insediamenti commerciali la cui programmazione sarebbe di competenza provinciale ai sensi delle normative vigenti, definendo quali caratteristiche dimensionali e requisiti devono essere soddisfatti perché tale competenza possa essere delegata a livelli di pianificazione comunale o sovracomunale, in relazione

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l’archiviazione della domanda. I termini entro i quali debbono essere presentate la richiesta di

regolarizzazione e di integrazione e i termini entro i quali le domande devono essere ritenute accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, sono stabiliti nell’apposito Regolamento comunale sul procedimento di autorizzazione delle medie strutture di vendita. I termini decorrono dal ricevimento della domanda regolare e completa, ovvero, dal ricevimento delle integrazioni.

Il responsabile del procedimento verifica:a) che la struttura di vendita di cui si richiede l'autorizzazione sia conforme

alle norme del Piano Regolatore Generale vigente (ammissibilità della destinazione d’uso, dotazione degli standard di urbanizzazione e dotazioni di parcheggi pertinenziali);

b) per le medio-grandi strutture di vendita che l’insediamento rientri in un piano urbanistico attuativo o nell’ambito di un progetto di valorizzazione commerciale;

c) che la struttura di vendita di cui si richiede l’autorizzazione sia conforme ai criteri fissati dal Comune per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita.

In caso di domande concorrenti, trovano applicazione i criteri di priorità fissati nell’apposito Regolamento comunale.

L’iter della pratica deve concludersi entro il termine stabilito dal Regolamento comunale apposito entro comunque 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

• Condizioni e presupposti Le autorizzazioni all’apertura, all’ampliamento ed al trasferimento delle

medie strutture di vendita sono subordinate, in ogni caso, al rispetto dei criteri e alle norme procedimentali stabilite dai Comuni per il rilascio di tali autorizzazioni, al rispetto dei Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria ed edilizi, delle norme sulla destinazione d’uso e delle norme di pianificazione commerciale, nonché dei requisiti urbanistici di cui al punto 5 della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253/99 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare:a) in caso di nuova apertura di medio-piccole strutture di vendita (singoli

esercizi e centri commerciali dai 150 mq agli 800 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000, dai 250 mq fino a 1.500 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000): l’apertura di una nuova medio piccola struttura di vendita del settore alimentare e/o non alimentare è sempre consentita nel rispetto delle normative specifiche vigenti. Inoltre, l’apertura in questione deve essere autorizzata qualora

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alla presentazione della notifica sanitaria all’Azienda USL competente che provvederà a registrare l’impresa;

• nel caso in cui per i locali nei quali si svolgerà l’attività occorra conseguire permesso di costruire ovvero occorra presentare Dichiarazione di inizio attività per interventi edilizi (DIA), contestualmente alla domanda di autorizzazione commerciale deve essere presentata la relativa domanda di permesso di costruire o DIA edilizia;

• nel caso in cui la richiesta di autorizzazione commerciale riguardi locali già esistenti per i quali esiste regolare Certificato di conformità edilizia e agibilità e l’insediamento non richieda modifiche alla destinazione d’uso e/o opere edilizie, il richiedente deve renderne apposita dichiarazione nel modulo di domanda;

• è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, senza l’ottenimento di autorizzazioni preventive. Tale consumo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla circolare della Regione Emilia-Romagna n. 22530 del 2007 e dalla Circolare del Ministero Sviluppo Economico n. 3603/C del 28/09/2006.

Medie strutture di vendita

a. Tipologia di intervento:

1) apertura (nuovo esercizio; concentrazione) o variazioni (quali: trasferimenti di sede; ampliamento di superficie di vendita; ampliamento di superficie di vendita a seguito di accorpamento; estensione di settore merceologico);

2) apertura per subingresso, variazioni (quali: riduzione di superficie di vendita; riduzione di settore merceologico) o cessazione di attività.

b. Modalità di presentazione della domanda:

• per le tipologie di intervento previste al precedente punto a.1: autorizzazione a seguito di compilazione dell’apposito modulo ministeriale (Mod. COM. 2);

• per le tipologie di intervento previste al precedente punto a.2.: comunicazione al Comune, compilando l’apposito modulo ministeriale (Mod. COM 3).

c. Dettagli procedurali, ulteriori variabili autorizzatorie, particolarità:

• Iter procedurale A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, viene data

comunicazione dell'avvio del procedimento e, qualora la domanda non sia regolare o completa, viene richiesta l’integrazione della documentazione mancante da parte del responsabile del procedimento, fissando un ragionevole termine per la presentazione della documentazione, pena

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o comunicazioni possono essere presentate contestualmente alla domanda di apertura del centro oppure successivamente, purché entro il termine indicato nella comunicazione di accoglimento della domanda riferita al centro commerciale. Le domande di insediamento nell’ambito di centri commerciali già esistenti si presentano singolarmente;

d) in caso di commercio di prodotti alimentari l’inizio dell’attività è subordinata alla presentazione della notifica sanitaria all’Azienda USL competente che provvederà a registrare l’impresa;

e) nel caso in cui per i locali nei quali si svolgerà l’attività occorra conseguire permesso di costruire ovvero occorra presentare Dichiarazione di inizio attività per interventi edilizi (DIA), contestualmente alla domanda di autorizzazione commerciale deve essere presentata la relativa domanda di permesso di costruire o DIA. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione commerciale riguardi locali già esistenti per i quali esiste regolare Certificato di conformità edilizia e agibilità e l’insediamento non richieda modifiche alla destinazione d’uso e/o opere edilizie, il richiedente deve renderne apposita dichiarazione nel modulo di domanda.

• Autorizzazioni al trasferimento La domanda di trasferimento di sede di una media struttura di vendita deve

essere presentata utilizzando il Mod. COM 2, ed è valutata in base ai criteri fissati dal Comune relativi alle autorizzazioni al commercio per le medie strutture di vendita.

Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto alla sola comunicazione al Comune (art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 114/98).

Il subentrante, utilizzado il Mod. COM 3, comunica il subingresso e dichiara di essere in possesso dei requisiti morali e, nel caso di generi alimentari, dei requisiti professionali di cui all’art. 5, comma 5 del D.Lgs.114/98.

Secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Industria Commercio e dell’Artigianato n. 3467, punto 11, del 28/5/1999 il subentrante può iniziare l’attività immediatamente dopo aver presentato la comunicazione di cui al comma 2.

In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio, gli eredi in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l’attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.

Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e, tramite il Mod. COM 3, deve comunicare l’apertura dell’attività per subingresso entro un anno dall’apertura della successione.

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siano rispettate le condizioni e i requisiti di cui all’art. 13, comma 2 della L.R. n. 14/99 2;

b) in caso di apertura di nuove medio-grandi strutture di vendita (singoli esercizi e centri commerciali dai 800 mq ai 1500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000, dai 1500 mq fino a 2.500 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000): l’insediamento di nuove medio-grandi strutture di vendita, del settore non alimentare, anche qualora avvenga per cambio d’uso di edifici preesistenti, è consentito esclusivamente nei casi previsti al punto 4.2.3, lettera e) della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253/19993.

Inoltre, bisogna tenere in considerazione che:

a) la domanda di apertura di una medio-piccola struttura di vendita nell’ambito di un complesso commerciale di vicinato o galleria commerciale di vicinato così come definiti al punto 1.7 della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253/1999, come modificata ed integrata dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 653/2005, viene presentata e valutata singolarmente;

b) la domanda di apertura di una medio-piccola o medio-grande struttura di vendita che si configuri come centro commerciale, deve riferirsi alla struttura nel suo complesso e deve essere presentata da uno o più operatori, possibilmente in modo contestuale alla richiesta di Permesso di costruire o D.I.A edilizia;

c) gli esercenti che intendono operare nell’ambito del centro commerciale, a seconda della tipologia di esercizio, devono presentare domanda di autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita utilizzando il Mod. COM 2 oppure devono comunicare l’apertura di un esercizio di vicinato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 114/98 utilizzando il Mod. COM 1. Tali domande

2 Cioè:a) che sia attuata la concentrazione o l’accorpamento di almeno quattro esercizi rientranti nei limiti dimensionali degli esercizi di vicinato;b) che gli esercizi accorpati o concentrati siano stati autorizzati ai sensi dell’art. 24 della L.426/71 per la vendita dei generi di largo e generale consumo;c) che il richiedente si impegni al reimpiego del personale occupato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, negli esercizi oggetto di concentrazione o accorpamento;d) che la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi la somma dei limiti massimi indicati alla lettera d), comma 1, art. 4 del D.Lgs. 114/98, tenuto conto del numero degli esercizi oggetto dell’accorpamento o della concentrazione.3 Cioè:a) in aree già assoggettate ad un piano urbanistico attuativo;b) previa approvazione di un piano urbanistico attuativo, anche al fine di prevedere nella convenzione gli impegni relativi alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell’accessibilità, ritenute necessarie;c) in localizzazioni nell’ambito di aree urbane oggetto di Progetti di Valorizzazione Commerciale approvati ai sensi dell’art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n.14

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dell’autorizzazione di apertura. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione commerciale riguardi locali già esistenti

per i quali esiste regolare Certificato di conformità edilizia e agibilità e l’insediamento non richieda modifiche alla destinazione d’uso e/o opere edilizie, il richiedente deve renderne apposita dichiarazione nel modulo di domanda.

Entro 30 giorni il Comune deve richiedere le integrazioni della documentazione eventualmente mancante. In questo caso i termini del procedimento si devono intendere interrotti e ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.

Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, integra la documentazione allegata alla domanda, mediante la compilazione di apposita modulistica predisposta dalla delibera di Giunta regionale n. 1705 del 10 ottobre 2000, parte B, ed invia l’intera documentazione alla Provincia e alla Regione.

Nel termine di trenta giorni, decorrente dall’invio della documentazione di cui al punto precedente, il Comune, previa intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza di servizi prevista all’art. 9 del D.Lgs. 114 del 1998, fissandone lo svolgimento non prima di quindici e non oltre sessanta giorni.

Della data di indizione della Conferenza è data notizia al richiedente, ai Comuni contermini e a quelli appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come unico bacino di utenza, alle Organizzazioni dei consumatori, e alle Organizzazioni provinciali delle imprese del commercio e alle Organizzazioni Sindacali, affinché possano esercitare le facoltà di cui al comma 4 dell’art. 9, del D.Lgs. n. 114 del 1998.

Qualora nel bacino di utenza ricada anche una parte del territorio di Regione confinante, la Conferenza dei servizi richiede il parere non vincolante della Regione stessa. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta si prescinde da detto parere.

Le domande relativamente alle quali non è comunicato provvedimento di diniego decorsi centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi sono da ritenersi accolte.

In caso di commercio di prodotti alimentari l’inizio dell’attività è subordinata alla presentazione della notifica sanitaria all’Azienda USL competente che provvederà a registrare l’impresa.

In attuazione dell’art. 3, comma 2, lett. B della L.R. n. 14 del 1999, la Delibera di Consiglio regionale n. 1410/2000 ha definito i criteri e le condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita. La delibera contiene gli indirizzi, sui quali i Comuni e le Province devono basarsi per valutare la compatibilità tra le zone di possibile insediamento e le tipologie di strutture distributive. Contiene, inoltre, le indicazioni per contenere l’uso del territorio, assicurare le compatibilità ambientali e salvaguardare lo sviluppo equilibrato delle diverse tipologie distributive in sede di valutazione in Conferenza di servizi delle domande per l’apertura di grandi strutture di vendita.

In particolare la delibera fissa i criteri di valutazione di impatto dei progetti di

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Entro lo stesso termine, può cedere l’azienda a terzi. In caso di trasferimento della gestione dell’azienda, il subentrante ne dà

comunicazione al Comune utilizzando il Mod. COM 3 ed il cedente, a sua volta, comunica la cessazione dell’attività, sempre utilizzando il Mod. COM 3. Alla scadenza o in caso di risoluzione del contratto il proprietario, mediante il Mod. COM 3, ne dà comunicazione al Comune.

• Altre vicende La domanda di ampliamento della superficie di vendita di una media struttura deve

essere presentata utilizzando il Mod. COM 2, ed è valutata sulla base dei criteri fissati dal Comune specificatamente per l’ampliamento di medio-piccole o medio-grandi strutture di vendita, a seconda della classe dimensionale di appartenenza e nel caso in cui la domanda del richiedente comporti il passaggio dalla classe dimensionale medio-piccola ad una medio-grande struttura di vendita.

La modifica o l’aggiunta di un settore merceologico in una media struttura di vendita sono subordinate al rispetto dei criteri urbanistici ed al preventivo rilascio di autorizzazione da parte del Comune.

La domanda di estensione merceologica deve essere presentata utilizzando il Mod. COM 2. Se l’estensione riguarda il settore alimentare occorre essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 5 comma 4 del D.Lgs. 114/98 e compilare anche la parte del Mod. COM. 2 riguardante l’autocertificazione dei requisiti professionali. Nel caso di società il legale rappresentante o il preposto devono compilare l’allegato B al Mod. COM 2.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti morali e, nel caso di generi alimentari, di quelli professionali, nonché al rispetto dei criteri fissati dal Comune per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita.

La rinuncia di un settore merceologico si effettua presentando la relativa comunicazione sul Mod. COM 3.

L’esercente che intende sospendere l’attività di vendita per un periodo continuativo superiore a trenta giorni è tenuto a darne comunicazione al Comune e la sospensione può avere una durata massima continuativa di 12 mesi, prorogabili soltanto per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell’esercente.

Grandi strutture di vendita

a. autorizzazione;

b. iter procedurale (art. 11, L.R. n. 14/1999): La domanda deve essere presentata al Comune e, per conoscenza alla

Provincia e alla Regione corredata dagli allegati tecnici stabiliti dalla delibera di Giunta regionale n. 1705 del 10 ottobre 2000, parte A. Contestualmente al Comune deve essere presentata anche la richiesta di rilascio del permesso di costruire, se necessario. L’emanazione del provvedimento di permesso di costruire è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio

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Il rapporto tra SUAP e VIA è chiarito nel dettaglio dall’art. 6, L.R. n. 9/1999, nella parte in cui stabilisce quanto segue: “…lo Sportello Unico, ai sensi della presente legge trasmette all’autorità competente la domanda del proponente con la relativa documentazione e cura gli adempimenti relativi al deposito, trasmissione e pubblicazione di citi agli artt. 9 e 14.// 3. Nell’ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione all’insediamento di attività produttive la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) positiva comprende e sostituisce le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico - territoriale a norma dell’art. 17. // 4. Acquisito l’esito della procedura di verifica (screening), ovvero la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) positiva lo Sportello Unico conclude il procedimento di autorizzazione all’insediamento dell’attività produttiva.”.

La norma è identica per le opere pubbliche ovvero di interesse pubblico sottoposte a VIA (art. 7, legge reg. n. 9 del 1999) e per le opere private sottoposte a VIA (art. 6, legge reg. n. 9 del 1999): ma la funzione della VIA è molto diversa per le due opere.

Mentre per le opere pubbliche o di interesse pubblico la VIA assorbe ogni altra autorizzazione, e dunque può ritenersi conclusiva del procedimento avviato in sede SUAP (con il SUAP a svolgere sostanzialmente una funzione di segreteria e back office, nonché informativa con riferimento alla comunicazione all’interessato della VIA intervenuta, come confermato dall’art. 38, d.l. 112 del 2008, comma 3 lett. a), per le opere private (art. 6, L.R. n. 9/1999) la VIA è un atto che non conclude il procedimento di autorizzazione dell’opera, ritornando gli atti in sede SUAP dove si conclude la conferenza di servizi per i profili diversi. Infatti, per le opere private la VIA esprime solo i profili autorizzativi ambientali e paesistico - territoriali, e non altri profili come per esempio quello urbanistico in senso stretto (permesso di costruire) che è invece definito nella conferenza di servizi presso il SUAP (“La Valutazione d’impatto ambientale (VIA) positiva per i progetti relativi alle attività produttive di cui all’art. 6 comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati” (solo) “in materia di tutela ambientale e paesaggistico - territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e dell’Ente di gestione di area naturale protetta regionale” (art. 17 legge reg. ult. Cit.).

La VIA deve ritenersi sostitutiva anche dell’AIA, sia ai sensi dell’art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 152 del 2006, sia sulla base della legge regionale che prevede appunto una procedura unica di VIA- AIA (art. 6, comma 2, legge reg. n. 21 del 2004).

• Il caso degli esercizi commerciali Si tratta quindi di esaminare specificamente il caso degli esercizi commerciali (in sede

fissa). Occorre preliminarmente ricordare che la normativa in tema di VIA continua ancor oggi, così come all’epoca in cui venne emanato il D.P.R. n. 447/1998 (e il D.P.R. n. 440/2000, che lo modificò ampiamente) a distribuirsi tra legislazione statale e regionale (nel quadro di quella Comunitaria).

A livello statale, vengono in rilievo gli artt. 23 ss. D.Lgs. n. 152/2006, e relativi

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insediamento relativi alle scelte autorizzative in sede di conferenza dei servizi.

Autorizzazione unica del SUAP per esercizi commerciali e Valutazione d’impatto ambientale

• Profili generali del rapporto autorizzazione unica del SUAP e Valutazione d’impatto ambientale.

Il rapporto tra Valutazione d’impatto ambientale e procedimento unificato per gli impianti produttivi è disciplinato innanzitutto dall’art. 4 D.P.R. n. 447/1998, nell’ambito del procedimento cd. “semplificato” o “per conferenza dei servizi” (mentre la modalità cd. “per autocertificazione” non viene particolarmente in rilievo ai nostri fini).

Il citato art. 4 stabilisce innanzitutto che, per tutti i titoli abilitanti in materia di impianti produttivi, “il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un’unica domanda alla struttura”, ossia al SUAP, il quale acquisisce tutti gli “atti istruttori ed i pareri tecnici” delle varie amministrazioni interessate, e quindi adotta “il provvedimento conclusivo del procedimento”, che costituisce “ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell’intervento richiesto”. Lo stesso art. 4 prevede poi che, in caso di diniego da parte di una delle amministrazioni preposte ai profili istruttori settoriali, possa essere indetta una conferenza dei servizi per concordare le condizioni per il superamento del diniego.

Vari passaggi dell’art. 4 (commi 1-bis, 1-ter, 7) chiariscono che il procedimento in questione si applica anche nei casi in cui si tratti di impianti i quali richiedano la Valutazione d’impatto ambientale, pur stabilendo al contempo termini differenti e maggiori rispetto a quelli previsti in via ordinaria. La situazione può essere schematizzata come segue:

Termine per gli Termine per la atti istruttori conferenza dei servizi

Procedimento senza VIA 90 giorni 5 mesi

Procedimento 120 giorni, salva richiesta con VIA di proroga di altri 60 giorni, 9 mesi salva sospensione del termine fino al ricevimento degli elementi integrativi richiesti

L’inerenza della VIA all’autorizzazione unificata di competenza del SUAP è stata confermata dapprima dall’art. 70, c. 3, L.R. n. 3/1999, secondo cui “nel caso di progetti di opere da sottoporre a Valutazione d’impatto ambientale di competenza regionale lo Sportello Unico attiva, altresì, la procedura di Valutazione d’impatto ambientale come disciplinata dalla legge regionale”, e quindi dall’art. 6 L.R. n. 9/1999, che ha dettagliato maggiormente il ruolo del SUAP al proposito.

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e di contrasto all’evasione fiscale• L.R. n. 6/2007 - Disposizioni in materia di distribuzione commerciale• Delibera Giunta regionale 27/12/2007, n. 2164 - Attuazione delle

disposizioni contenute nella L.R. 6/2007 in materia di orari• Delibera Consiglio regionale 13/02/2008, n. 155 - Definizione

delle modalità di esercizio nel medesimo punto di vendita del commercio all’ingrosso e al dettaglio

• Regolamento comunale in materia di commercio• Regolamento comunale di Polizia locale• Regolamento comunale d’Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria• Regolamento comunale edilizia• Deliberazioni relative ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni

per le medie strutture di vendita e altri provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6, L.R. n. 14/1999

Attività economica: Com

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ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA

allegati, che prevedono una prima serie di casi in cui la VIA è obbligatoria. Ai nostri fini va considerata soprattutto la fattispecie “progetti di sviluppo di zone […] produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha” (prevista dall’allegato III, elenco B, punto 7, lett. a), in relazione all’art. 23). Si tratta di progetti per i quali la VIA è obbligatoria soltanto qualora l’intervento ricada anche parzialmente all’interno di aree protette, oppure qualora l’intervento non interessi tali aree ma sia ugualmente ritenuto meritevole di valutazione da parte dell’Autorità competente sulla base degli elementi indicati nell’allegato IV. Vengono in rilievo soprattutto due tra gli elementi in discorso, ossia quelli relativi alla localizzazione del progetto in “zone a forte densità demografica” (lett. g) dell’allegato IV) oppure in “zone di importanza storica, culturale o archeologica” (lett. h) dell’allegato IV). Ciò peraltro senza pregiudizio degli altri elementi di valutazione, i quali andranno pur sempre considerati nella loro globalità.

A livello regionale, la disciplina è costituita dalla L.R. n. 9/1999 (per la cui interpretazione si veda la direttiva approvata con deliberazione di G.R. n. 1238 del 29.5.2002). L’alleato B.3, al numero 7, indica i “progetti di costruzione di centri commerciali e parcheggi” tra gli interventi che sono assoggettati a VIA se ricadono anche parzialmente all’interno di aree naturali protette e che altrimenti sono sottoposti a procedura di screening.

Normative

• D.Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del com-mercio a norma dell’articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59

• L.R. n. 14/1999 - Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114

• Delibera Consiglio regionale n. 1253/1999 come modificata dalla Delibera C.R. n. 344/2002 e n. 653/2005 - Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa in applicazione dell’art. 4 della L.R. 5 luglio 1999 n. 14

• Delibera Consiglio regionale 29/02/2000, n. 1410 - Criteri e condizioni per regolare gli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, in attuazione dell’art.3, comma 2, lett. b) della L.R. n. 14/1999

• Delibera Giunta regionale 10/10/2000, n. 1705 come modificata dalla Delibera G.R. n. 480/2003 e 2198/2005 - Definizione sulla scorta di quanto recato dall’art.11 L.R. n. 14/1999, del contenuto degli allegati necessari ai fini della valutazione delle domande per grandi strutture di vendita

• D.L. n. 223/2006, conv. con modif. dalla L. n. 248/2006 - Disposi-zioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la ra-zionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate

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Presentazione della pratica: SUAP

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di origine animale• L’attività può essere svolta anche da incaricati, muniti di tesserino di

riconoscimento, nel rispetto di quanto previsto ai commi 4 e ss. dell’art. 19 del D.Lgs. n. 114/98

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza di inizio di nuova attività di commercio, di subingresso, di modifica e di cessazione dell’attività, va formulata come comunicazione da parte dell’imprenditore su apposita modulistica (Mod. COM. 7) e va presentata al SUAP del Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale nel caso di persona giuridica.

Oneri

Diritti d’istruttoria.

Tempo

30 giorni

Descrizione Iter

La comunicazione viene presentata al SUAP che verifica d’ufficio il possesso dei requisiti dichiarati. Inoltre, il SUAP provvede alla verifica dei requisiti dell’automezzo mediante il servizio competente.Nel caso di vendita di prodotti alimentari, prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa direttamente all’Azienda USL competente per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari del mezzo di trasporto utilizzato.L’attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, salvo che il SUAP, verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio, provveda a sospendere o interrompere i termini del procedi-mento come previsto dalle norme vigenti. Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività.

Documentazione e modulistica da presentare

• Comunicazione per la vendita al domicilio del consumatore (Mod. COM. 7)eventuale

• Notifica ai fini della registrazione del mezzo di trasporto alimenti da presentare direttamente all’ Azienda USL competente

• Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare direttamente all’ Azienda USL competente nel caso di vendita di alimenti

Attività economica: Com

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VENDITA AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

Per commercio presso il domicilio del consumatore s’intende la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori.Per svolgere attività di commercio nel settore alimentare è necessario presentare notifica all’Azienda USL competente prima dell’inizio dell’attività ai sensi della Delibera di Giunta regionale n.1015/2008 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008.Se il titolare dell’attività intende avvalersi per l’esercizio dell’attività di incaricati deve rilasciare loro un tesserino di riconoscimento, deve comunicarne l’elenco all’Autorità di Pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e ne risponde agli effetti civili dell’attività. Anche gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n. 114/1998.Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonchè del nome del responsabile dell’impresa stessa, e la firma di quest’ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita presso il domicilio del consumatore. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. Alle vendite si applicano altresì le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 206/2005, Codice del consumo.L’esibizione o illustrazione di cataloghi e l’effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento sopra descritte.

Requisiti

• Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 114/1998 e, solo nel caso del commercio alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal comma 5 del medesimo articolo

• Avere la residenza nel Comune in cui si intende svolgere l’attività, in caso di persona fisica, o la sede legale nel caso di persona giuridica

• Nel caso di commercio nel settore alimentare dovranno essere rispettati i requisiti igienico-sanitari previsti dal Regolamento comunale d’Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria, dal Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 sull’igiene dei prodotti

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VENDITA AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

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Presentazione della pratica: SUAP

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Per commercio per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione s’intende la forma speciale di vendita al dettaglio (cioè a favore del consumatore finale) effettuata a mezzo corrispondenza, televisione, o attraverso altri sistemi di comunicazione.Per svolgere attività di commercio nel settore alimentare è necessario presentare notifica all’Azienda USL competente prima dell’inizio dell’attività ai sensi della Delibera di Giunta regionale n.1015/2008 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l’emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs n. 114/1998 per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza deve essere consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore. Sono vietate le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve presentare anche la Dichiarazione di inizio attività di agenzia d’affari. Alle vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione si applicano altresì le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 206/2005, Codice del consumo.

Requisiti

• Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 114/1998 e, solo nel caso del commercio alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal comma 5 del medesimo articolo

• Avere la residenza nel Comune in cui si intende svolgere l’attività, in caso di persona fisica, o la sede legale nel caso di persona giuridica

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza di inizio di nuova attività di commercio, di subingresso, di modifica e di cessazione dell’attività, va formulata come comunicazione da parte dell’imprenditore su apposita modulistica (Mod. COM. 6) e va presentata al SUAP del Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se società.

Attività economica: Com

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VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Normative

• D.lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4 comma 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59

• D.lgs. n. 206/2005 - Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della Legge 29 luglio 2003, n. 229

• Legge n. 173/2005 - Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali

• Delibera di Giunta regionale n. 1015/2008 - Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare

• Determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008 - Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla D.G.R. n.1015/2008

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• Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Vete-rinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008 - Procedura per la registrazione delle attività e il riconosci-mento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla D.G.R. n.1015/2008

Attività economica: Com

mercio

VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE

Oneri

Diritti d’istruttoria.

Tempo

30 giorni

Descrizione Iter

La comunicazione viene presentata al SUAP che verifica d’ufficio il possesso dei requisiti dichiarati. Nel caso di vendita di alimenti, prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa direttamente all’Azienda USL competente per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari.L’attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, salvo che il SUAP, verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio, provveda a sospendere o interrompere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti. Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio

dell’attività.

Documentazione e modulistica da presentare

• Comunicazione per la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (Mod. COM. 6)

eventuale• Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare direttamente all’

Azienda USL competente nel caso di vendita di alimenti

Normative

• D.Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4 comma 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59

• D.Lgs. n. 206/2005 - Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229

• Delibera di Giunta regionale n. 1015/2008 - Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare

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VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE

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Presentazione della pratica: SUAP

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Modalità di presentazione della domanda

L’istanza di inizio di nuova attività di commercio, di subingresso, di modifica e di cessazione dell’attività, va formulata come comunicazione da parte dell’imprenditore su apposita modulistica (Mod. COM. 5) e va presentata al SUAP.

Oneri

Diritti d’istruttoria.

Tempo

30 giorni

Descrizione Iter

La comunicazione viene presentata al SUAP che verifica d’ufficio il possesso dei requisiti dichiarati. Nel caso di vendita di alimenti, prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa direttamente all’Azienda USL competente per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari.L’attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, salvo che il SUAP, verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio, provveda a sospendere o interrompere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti. Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività.

Documentazione e modulistica da presentare

• Comunicazione per vendita per mezzo di apparecchi automatici (Mod. COM. 5)eventuale

• Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare direttamente all’ Azienda USL competente per la vendita alimenti

Normative

• D.Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59

• D.Lgs. 18 maggio n. 228/2001 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art.7 della L.5 marzo 2001, n.57

Attività economica: Com

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VENDITA PER MEZZO DI APPARECCHI AUTOMATICI

Per commercio attraverso apparecchi automatici s’intende la forma speciale di vendita al dettaglio (cioè a favore del consumatore finale) effettuata a mezzo distributori automatici.L’attività di vendita può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di ricezione del modulo di comunicazione da parte del Comune competente. Dovranno essere comunicate successivamente al Comune anche le variazioni e la cessazione dell’attività. Per l’installazione di distributori automatici di alimenti e bevande, oltre alla comunicazione al Comune, è necessario presentare prima dell’inizio dell’attività apposita notifica all’Azienda USL competente, allegando l’elenco delle aziende, completo di indirizzo dove tali distributori sono collocati ai sensi della Delibera di Giunta regionale n.1015/2008 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008.È inoltre necessario trasmettere copia dell’elenco delle aziende anche alle altre AUSL eventualmente interessate dalla collocazione dei distributori ed aggiornarlo ogni 60gg, segnalando spostamenti, cessazioni e le nuove collocazioni.In caso di collocazione dei distributori su area pubblica, dovrà essere presentata apposita richiesta di concessione di suolo pubblico. Qualora la vendita mediante apparecchi automatici venga effettuata in un apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, questa è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio commerciale previste dal D.Lgs. n. 114/98. Nel caso invece in cui nei locali esclusivamente adibiti, vengano installati distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, deve essere richiesta apposita autorizzazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande prevista dalla L.R. n. 14/2003. In questo caso è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.Soltanto gli imprenditori agricoli possono vendere il latte crudo mediante distributori automatici collocati nella stessa azienda agricola o al di fuori di essa. Se i distributori sono collocati al di fuori dell’azienda, in spazi non di proprietà dei produttori agricoli, è necessario presentare al Comune dove si intende installare il distributore 30 gg prima dell’inizio dell’attività la comunicazione dell’attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 e la notifica sanitaria all’Azienda USL.

Requisiti

• Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 114/1998 e, solo nel caso del commercio alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal comma 5 del medesimo art. 5

• Nel caso di vendita di latte crudo, devono essere rispettate le specifiche normative igienico-sanitarie vigenti

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VENDITA PER MEZZO DI APPARECCHI AUTOMATICI

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Presentazione della pratica: SUAP

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Per vendita al dettaglio in spacci interni s’intende la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché nella vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.L’attività di vendita deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via e che rispettino le norme in materia di idoneità dei locali.La vendita deve essere effettuata esclusivamente nei confronti di una delle categorie indicate sopra e deve essere indicata una persona preposta allo spaccio in possesso dei requisiti per l’attività di commercio al dettaglio disciplinati dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 114/98.Per svolgere attività di commercio nel settore alimentare è necessario presentare notifica all’Azienda USL competente prima dell’inizio dell’attività ai sensi della Delibera di Giunta regionale n.1015/2008 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008.

Requisiti

• Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 114/1998 e, solo nel caso del commercio alimentare, il soggetto preposto alla gestione dello spaccio dovrà possedere anche i requisiti professionali previsti dal comma 5 del medesimo art. 5

• I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento comunale edilizio e, solo nel caso del commercio alimentare, anche i requisiti del Regolamento comunale d’Igiene e Sanità Pubblica. Nel caso di vendita di alimenti devono essere rispettati il Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 sull’igiene dei prodotti di origine animale

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza di inizio di nuova attività di commercio, di subingresso, di modifica e di cessazione dell’attività, va formulata come comunicazione da parte dell’imprenditore su apposita modulistica (Mod. COM. 4) e va presentata al SUAP.

Oneri

Diritti d’istruttoria.

Tempo

30 giorni

Attività economica: Com

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VENDITA IN SPACCI INTERNI• D.Lgs. n. 206/2005 - Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229

• Delibera di Giunta regionale n.1015/2008 - Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare

• Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008 - Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla D.G.R. n.1015/2008

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VENDITA PER MEZZO DI APPARECCHI AUTOMATICI

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Una bussola per orientarsi nella Pubblica Amm

inistrazione

Vademecum delle Attività Imprenditoriali

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONEDI ALIMENTI E BEVANDE

Descrizione Iter

La comunicazione viene presentata al SUAP che verifica d’ufficio il possesso dei requisiti dichiarati. Inoltre, il SUAP provvede alla verifica dei requisiti dei locali mediante i servizi competenti.Nel caso di vendita di alimenti prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa direttamente all’Azienda USL competente Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari.L’attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, salvo che il SUAP, verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio, provveda a sospendere o interrompere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti. Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività.

Documentazione e modulistica da presentare

• Comunicazione di vendita in spacci interni (Mod. COM. 4)eventuale

• Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare direttamente all’ Azienda USL competente per la vendita di alimenti

Normative

• D.Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59

• L.R. n. 14/1999 - Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114

• Delibera di Giunta regionale n.1015/2008 - Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare

• Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008 - Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla D.G.R. n.1015/2008

• Regolamento comunale edilizio• Regolamento comunale d’Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria

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Presentazione della pratica: SUAP

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Tutti i titolari devono svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di somministrazione sono previste dal Regolamento comunale edilizio e dal Regolamento comunale di Igiene, Sanità pubblica e Veterinaria.

I requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione sono previsti dall’art. 6 della L.R. 14/2003: i requisiti professionali devono essere posseduti nel caso di ditta individuale dal titolare, nel caso di società, associazione od organismi collettivi dal legale rappresentante o da altra persona delegata all’attività di somministrazione.

Le autorizzazioni per l’attività di somministrazione, fatto salvo il rispetto delle disposizioni previste dalle specifiche norme di settore, abilitano all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione di suoni e immagini, semprechè i locali non siano allestiti come un locale di pubblico spettacolo; abilitano altresì all’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza ed afflusso non superiore a cento persone semprechè non vengano approntati allestimenti atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto d’ingresso o di aumento dei costi delle consumazioni. Abilitano inoltre l’installazione ed effettuazione dei giochi di cui all’art. 110 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) nel rispetto del limite numerico di cui al D.M. 27/10/2003.

Per quanto riguarda gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi, questi sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero minimo stabilito dal Comune che può fissare, sentite le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori e sindacali più rappresentative a livello provinciale, le fasce orarie di apertura e chiusura in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone.

Gli esercenti devono comunicare preventivamente al Comune l’orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Gli esercenti devono inoltre rispettare quanto previsto dall’art. 18 della L.R. n. 14/2003 in merito alla pubblicità dei prezzi dei prodotti.Sono disciplinate da apposite normative specifiche e non dalla L.R. n. 14/2003 le attività di:

• agriturismo e di turismo rurale;• somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono

ospitati nelle strutture ricettive in occasione di manifestazione e convegni organizzati;

• somministrazione da parte di circoli privati;

Attività economica: Attività di som

ministrazione di alim

enti e bevandePUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Si intende per attività di somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.

La Regione Emilia-Romagna ha disciplinato tale attività attraverso la L.R. n. 14/2003 che ha previsto un’unica tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione a cui è riconosciuta la facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell’attività.

Non devono richiedere l’autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande prevista dalla L.R. n. 14/2003, le attività svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione hanno natura personale e vengono rilasciate nel rispetto dei criteri di programmazione comunali e del Regolamento comunale, previo accertamento dei requisiti morali e professionali previsti dall’art.6 della L.R.14/2003.

Devono richiedere apposita autorizzazione per la somministrazione anche i titolari che installino distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all’uopo attrezzati. In questo caso è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione decadono qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio o sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi oppure il titolare non risulti più in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n.14/2003. L’autorizzazione decade inoltre quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l’attività entro sei mesi, salvi comprovati casi di forza maggiore.

Le autorizzazioni possono essere sospese, per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L’attività può essere ripresa quando nei termini siano ripristinati i requisiti mancanti. L’attività è inoltre sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l’esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitati delle aree limitrofe. La revoca dell’autorizzazione si verifica quando il titolare dell’autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti oppure nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse.

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quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 1015 del 7/7/08 “Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare”, di recepimento del Regolamento (CE) n.852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per alimenti d’origine animale.La notifica che sostituisce la precedente autorizzazione sanitaria, è una comunicazione dell’operatore del settore alimentare attestante il rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione all’attività svolta da presentare direttamente all’Azienda USL di riferimento.

Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente in caso di richiesta di autorizzazione e diritti di istruttoria.

Tempo

60 giorni

Descrizione iter

La domanda di autorizzazione di avvio dell’attività viene presentata su apposita modulistica al SUAP. Il Comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.Il Comune può stabilire i casi in cui l’autorizzazione per lo svolgimento di attività escluse dalla programmazione comunale, nonché per il trasferimento di sede e l’ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione è sostituita da Dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. In caso di subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio di somministrazione il subentrante presenta al SUAP apposita Dichiarazione di inizio attività.In caso di trasferimento di sede all’interno della medesima zona l’esercente presenta al SUAP apposita Dichiarazione di inizio attività. Il SUAP verifica il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente, dei requisiti oggettivi dei locali, acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria. Qualora si renda necessario, lo Sportello Unico al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, sospende o interrompe il procedimento come previsto dalle norme vigenti.Il procedimento si conclude con il rilascio di provvedimento che autorizza la somministrazione nel caso in cui l’istruttoria sia positiva e siano stati rispettati i criteri comunali appositamente stabiliti per l’apertura dell’attività. Diversamente, in caso di istruttoria negativa, il SUAP

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• esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione - Bed&breakfast.

Requisiti

• Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento

• Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, in caso di società

• Essere in possesso dei requisiti morali e professionali da autocertificare al momento della presentazione della domanda previsti dall’art.6, commi 1, 2 e 3 della L.R.14/2003

• I locali devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento comunale edilizio per la specifica attività e dal vigente Regolamento comunale di Igiene, Sanità pubblica e Veterinaria. Inoltre devono possedere i requisiti di sorvegliabilità previsti dal Decr. Ministero Interno 17/12/1992 n. 564 e s. m. e i

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza di apertura, di trasferimento di sede e di ampliamento della superficie di somministrazione va formulata come domanda di autorizzazione utilizzando l’apposita modulistica e va presentata al SUAP. Il Comune può stabilire i casi in cui l’autorizzazione per lo svolgimento di attività escluse dalla programmazione comunale, nonché per il trasferimento di sede e l’ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione è sostituita da Dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell’attività, è soggetto ad apposita Dichiarazione di inizio attività presentata al SUAP contenente le dichiarazioni e corredata degli allegati indicati nella modulistica. Il trasferimento della gestione o titolarità dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande comporta la cessione dell’autorizzazione all’avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’art.6 della L.R.14/2003.Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti morali e professionali, deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell’attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.Dovranno essere comunicate al Comune le variazioni del legale rappresentante, della composizione societaria, della ragione sociale e della sede legale.Per quanto riguarda i requisiti igienico- sanitari alimentari, deve essere presentata apposita notifica sanitaria direttamente all’Azienda USL competente per territorio sulla base di

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in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” convertito con Legge n. 248/2006. Indicazioni applicative nella materia del commercio

• Delibera di Giunta regionale n. 1015/2008 - Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare

• Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008 - Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla D.G.R. n.1015/2008

• Delibera di Consiglio Comunale sui criteri di programmazione per le attività di somministrazione

• Regolamento di Igiene, Sanità pubblica e Veterinaria

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emette un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo il caso che, ove ciò sia possibile, l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un congruo temine all’uopo prefissatogli. In caso di trasferimento di sede il procedimento si conclude con una presa d’atto del Comune.

Documentazione e modulistica da presentare:

• Modulo di domanda di autorizzazione esercizio di somministrazione;oppure• Modulo di Dichiarazione di inizio attività per subingresso in esercizio di

somministrazioneoppure

• Comunicazione delle variazioni del rappresentante legale, della composizione societaria, della sede legale o della ragione sociale

eventuale• Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare direttamente all’

Azienda USL competente

Normative

• T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n.773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

• Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 -Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.

• Decreto Ministero Interno 17/12/1992 n. 564 - Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

• L.R. n. 14/2003 - Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

• Delibera della Giunta regionale n. 2209/2004 - Direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell’art. 4, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14

• Delibera della Giunta regionale n. 863/2005 - Indicazioni ai Comuni relativamente alle modalità di applicazione dell´art. 19 della Legge 241/1990 come modificato dalla Legge n. 80 del 2005

• Circolare Regione Emilia-Romagna del 24 gennaio 2007 - DL n. 223/2006 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonchè interventi

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Oneri

Diritti di istruttoria

Tempo

30 giorni

Descrizione Iter

La Dichiarazione di inizio attività deve essere presentata dalla persona fisica (il legale rappresentante in caso di società), su apposita modulistica, al SUAP che verifica il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente ed oggettivi dei locali.L’attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, salvo che il SUAP, verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio, provveda a sospendere o interrompere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti. Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività.

Documentazione e modulistica da presentare

• Dichiarazione di inizio attività circoli aderenti a enti e associazioni nazionali con finalità assistenziali conformi all’art.148, commi 5 e 8 del TUIR

Normativa

• R.D. n. 773/1931 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

• R.D. n. 635/1940 - Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza

• L. n. 283/1963 - Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

• D.P.R. n. 917/1986 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

• D.P.R. n. 327/1980 - Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

• L. n. 287/1991 - Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi

Attività economica: Attività di som

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enti e bevandeSOMMINISTRAZIONE IN CIRCOLI PRIVATI

Occorre premettere che “non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo” (art.148, c. 1, D.P.R. n. 917/1986). La norma appena riportata si applica anche per le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte dai circoli a favore dei soci. Con specifico riguardo ai circoli aderenti ad organizzazioni nazionali riconosciute dal Ministero dell’interno, tale attività è subordinata ad una denuncia d’inizio attività-DIA da presentarsi al Comune,la DIA comporta anche gli effetti dell’autorizzazione cd. “di pubblica sicurezza” richiesta per gli esercenti lo spaccio di alcolici (art. 4 D.M. n. 235/2001).Per quanto riguarda i requisiti igienico- sanitari alimentari, deve essere presentata apposita notifica sanitaria direttamente all’Azienda USL competente.

Requisiti

Con riferimento al richiedente

• Il richiedente - persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica o associazione - non deve essere soggetto alle circostanze ostative previste dalla legge (es. non abbia commesso determinati reati: si veda l'art 11 R.D. n. 733/1931)

• Il richiedente deve avere titolo di disponibilità del locale (proprietà, affitto, uso, ecc.)

• Se l’attività di somministrazione è gestita direttamente da soci del circolo/associazione, non è richiesto il possesso dei requisiti professionali previsti all’art. 6, comma 2 della L. R. 14/2003, diversamente, in caso di gestione affidata a terzi, è necessario tale requisito da parte del gestore

Con riferimento al locale

• Il locale ove è esercitata la somministrazione, deve essere conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico sanitaria, ai criteri di sicurezza e di sorvegliabilità

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza va formulata come Dichiarazione di inizio attività (DIA) su apposita modulistica e va presentata al SUAP.

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Per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande annessa ad altra attività prevalente, si intende quella svolta congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l’attività di somministrazione è esercitata all’interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata semprechè alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l’attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata.

Requisiti

• Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti morali di cui agli art. 5 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 114/98 e dell’artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., e nei suoi confronti non devono sussistere cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 (legislazione antimafia)

• Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti all'art. 6, comma 2 della L. R. 14/2003. Nel caso di Società, il possesso del requisito professionale è previsto per il legale rappresentante o per la persona appositamente delegata alla somministrazione

• Il locale ove è esercitata la somministrazione deve essere conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igenico-sanitaria, e ai criteri di sicurezza e di sorvegliabilità previsti dal Decreto Ministro Interno 17/12/1992 n. 564 s.m.i.

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza va formulata come Dichiarazione di inizio attività sull’apposita modulistica e va presentata al SUAP. Per quanto riguarda i requisiti igienico- sanitari alimentari, deve essere presentata apposita notifica sanitaria direttamente all’Azienda USL competente per territorio in base a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 1015/08 “Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare”, di recepimento del Regolamento (CE) n.852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per alimenti d’origine animale.

Attività economica: Attività di som

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SOMMINISTRAZIONE ANNESSA AD ALTRA STRUTTURA PRINCIPALE (MENSE, IMPIANTI SPORTIVI, DISCOTECHE, LOCALI DI INTRATTENIMENTO, ECC.)

• D.M. interno n. 564/1992 - Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

• D.P.R. n. 235/2001 - Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati

• L.R. n. 14/2003 - Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

• Deliberazione di G.R. n. 2209 del 10.11.2004, recante “Direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell’art.4, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14”, pubblicata in Bur n. 160 del 24.11.2004

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• T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n.773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

• Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 -Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.

• Decreto Ministero Interno 17/12/1992 n. 564 - Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

• L.R. n. 14/2003 - Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

• Delibera della Giunta regionale n. 2209/2004 - Direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell’art. 4, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14

• Delibera della Giunta regionale n. 863/2005 - Indicazioni ai Comuni relativamente alle modalità di applicazione dell´art. 19 della Legge 241/1990 come modificato dalla Legge n. 80 del 2005

• Circolare Regione Emilia-Romagna del 24 gennaio 2007 - DL n. 223/2006 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” convertito con Legge n. 248/2006. Indicazioni applicative nella materia del commercio

• Delibera di Giunta regionale n. 1015/2008 - Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare

• Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008 - Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla D.G.R. n.1015/2008

• Delibera di Consiglio Comunale sui criteri di programmazione per le attività di somministrazione;

• Regolamento di Igiene, Sanità pubblica e Veterinaria

SOMMINISTRAZIONE ANNESSA AD ALTRA STRUTTURA PRINCIPALEAt

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La notifica sostituisce la precedente autorizzazione sanitaria ed è una comunicazione da presentare direttamente all’Azienda USL di riferimento dell’operatore del settore alimentare attestante il rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione all’attività svolta.

Oneri

Diritti di istruttoria

Tempo

30 giorni

Descrizione Iter

L’esercizio dell’attività di somministrazione annesse ad altra attività principale (impianti sportivi, discoteche, locali di intrattenimento,ecc..) è subordinato alla presentazione di Dichiarazione di inizio attività (DIA) ed al rispetto dei requisiti igienico-sanitari, edilizi-urbanistici, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità dei locali da autocertificare. Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa direttamente all’Azienda USL competente. La Dichiarazione di inizio attività deve essere presentata dalla persona fisica (il legale rappresentante in caso di società) su apposita modulistica al SUAP.L’attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, salvo che il SUAP, verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio, provveda a sospendere o interrompere i termini del procedi-mento come previsto dalle norme vigenti. Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività.

Documentazione e modulistica da presentare

• Modulo Dichiarazione di inizio attività esercizi di somministrazione annessi ad altra attività principale (impianti sportivi, discoteche, locali di intrattenimento, ecc..)

eventuale• Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare direttamente all’

Azienda USL competente

Normative

• D.P.R. n. 235/2001 - Regolamento recante semplificazione del procedi-mento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati

SOMMINISTRAZIONE ANNESSA AD ALTRA STRUTTURA PRINCIPALE

Una bussola per orientarsi nella Pubblica Amm

inistrazione

Vademecum delle Attività Imprenditoriali

GIORNALI E RIVISTETABACCHERIE

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Presentazione della pratica: SUAP

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Non è invece necessaria l’autorizzazione (art. 3, D.Lgs. 170/2001):

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole; e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli

editori, distributori ed edicolanti; f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai

clienti; g) per la vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private rivolta

unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

L’installazione di distributori automatici negli spazi di pertinenza di punti di vendita già auto-rizzati, sia esclusivi che non esclusivi, non è soggetta ad alcuna particolare limitazione, ma a semplice comunicazione a carattere informativo al Comune.

La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un punto vendita esclusivo previste dall’art. 2, comma 2, 2° capoverso del D.lgs 170/2001 e punto vendita non esclusivo, previste dall’art. 2, comma 6, in conformità al presente Piano di localizzazione comunale.

Requisiti

• Il titolare dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici deve essere in pos-sesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale previsti all’art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114

• I locali per lo svolgimento dell’attività debbono possedere i requisiti stabiliti da norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igieni-co - sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché sulle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Tali requisiti dovranno essere posseduti al momento dell’effettivo inizio dell’attività, sia che si tratti di nuovi punti di vendita, o di trasferimenti o di ampliamenti

• La superficie di vendita dei negozi non può eccedere il limite dimensionale previsto per gli esercizi di vicinato (mq. 150 nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti oppure mq 250 nei Comuni con popolazione su-periore ai 10.000 abitanti ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 114/1998).

Attività economica: Giornali e riviste - Tabaccherie

GIORNALI E RIVISTE

Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.

Ai sensi della vigente normativa, i punti di vendita sono distinti tra esclusivi e non esclusivi:

a) sono esclusivi i punti di vendita previsti nell’apposito Piano Comunale, nei quali si vendono obbligatoriamente sia i quotidiani che i periodici. Ciò signi-fica che il rivenditore finale non può sottrarsi all’obbligo di porre in vendita i prodotti editoriali che per tipologia, categoria e quantità, sono allo stesso assegnati da editori e distributore locale cui compete, sotto tale profilo, il pieno controllo della filiera distributiva;

b) sono non esclusivi gli esercizi di vendita individuati espressamente dal D.Lgs. n. 170/2001 nei quali, in aggiunta ad altre merci, si vendono quotidiani o periodici e che devono essere strettamente correlati ad attività già esistenti, come individuate dall’art. 2, comma 3 del citato decreto legislativo.

Possono essere autorizzate all’esercizio di un punto vendita non esclusivo:

a) le rivendite di generi di monopolio;b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari

a metri quadrati 1.500; c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’in-

terno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le strutture di vendita come definite dall’articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Chiunque intenda esercitare l’attività di rivendita di quotidiani e periodici, esclusiva e non esclusiva, deve presentare una richiesta di autorizzazione. Attualmente la vendita dei giornali e riviste esclusiva è contingentata, ovvero l’insediamento è ammesso solo compatibilmente alla disponibilità di autorizzazioni previste nel Piano Comunale. I Comuni devono dotarsi del Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi per la diffusio-ne della stampa quotidiana e periodica di durata quadriennale e di una disciplina dei punti vendita non esclusivi.

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GIORNALI E RIVISTE

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La vendita dei generi di monopolio sul territorio nazionale può essere effettuata attraver-so:

• Rivendite ordinarie In questa tipologia rientra la normale tabaccheria, accessibile al pubblico,

che espone il numero della concessione sull’apposita insegna a “T”.

• Rivendite speciali In questa categoria rientrano quelle ubicate presso particolari strutture quali

porti, aereoporti, stazioni ferroviarie, aree di servizio automobilistiche, ca-serme, istituti penali, etc.

• Patentini Vengono istituiti nei bar di rilevante frequentazione, dotati di sala da intratte-

nimento per il pubblico, i cui titolari si riforniscono presso la rivendita ordina-ria più vicina.

• Distributori automatici Vengono installati a cura del rivenditore nelle immediate vicinanze del locale

sede della rivendita.

Le rivendite ordinarie di generi di monopolio possono essere istituite, su proposta di privati o d’iniziativa dell’Ispettorato Compartimentale di AAMS (Amministrazione Auto-noma dei Monopoli di Stato) competente per territorio, qualora nuovi sviluppi abitativi, e/o commerciali ovvero la particolare rilevanza assunta da taluni nodi stradali, rendano palesi carenze di servizio nella distribuzione dei generi di monopolio, nonché allorquando l’Ispet-torato ravvisi esigenze di servizio.Occorre presentare domanda redatta in carta semplice all’Ispettorato Compartimentale di AAMS competente per territorio entro il primo trimestre di ogni anno.

Per istituire una rivendita ordinaria di tabacchi, devono sussistere le seguenti condizioni minime relativamente al locale proposto:• Distanza tra i punti vendita

a) nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 200;

b) nei Comuni con popolazione da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 250;

c) nei Comuni con popolazione da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, non inferiore a m. 300;

d) nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non inferiore a m. 200.

Attività economica: Giornali e riviste - Tabaccherie

Presentazione della pratica: Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

TABACCHERIA Modalità di presentazione della domanda

L’istanza va formulata come domanda di autorizzazione sull’apposita modulistica e va pre-sentata al SUAP ove ha sede legale l’impresa.

Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

Tempo

60 giorni

Descrizione Iter

La domanda viene presentata su apposita modulistica al SUAP del Comune ove ha la sede legale l’impresa. La domanda si intende accolta (silenzio/assenso) se nel termine dei 60 gg dalla data di presentazione della domanda, il SUAP non abbia fatto pervenire comunicazioni di sospensione, interruzione del procedimento, o richieste di integrazioniQualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il SUAP sospende o interrompe il procedimento come previsto dalle norme vigenti.

Documentazione e modulistica da presentare

• Domanda di autorizzazione per l’attività di rivendita di quotidiani e periodici esclusivi o non esclusivi

Normativa

• Legge 13 aprile 1999, n. 108 - Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica

• D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 - Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108

• Deliberazione del Consiglio della Regione Emilia-Romagna 8 maggio 2002, n. 354 - Indirizzi regionali per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica

• Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi per la diffusio-ne della stampa quotidiana e periodica

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GIORNALI E RIVISTE

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• caserme e case di pena;• ospedali, case di cura ed assimilati;• strutture pubbliche o private, ad accesso limitato (biglietto d'ingresso, tesse-

ra ed altro);• porti, aeroporti, e stazioni ferroviarie, purché la rivendita sia ubicata all’in-

terno della relativa struttura e non abbia accesso diretto ed autonomo dalla pubblica via.

Per l’istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l’amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei Trasporti ne riconosca la particolare importanza per l’elevato movimento dei passeggeri, l’attrezzatura ed il notevole numero di linee di comunicazione che ad esse fanno capo. Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità del locale ove esse debbono necessariamente funzionare. La licenza può essere intestata contestualmente e con responsabilità solidale all’amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l’effettivo servizio di vendita. Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell’anno.Le rivendite speciali a carattere stagionale, indipendentemente dal periodo di apertura che potrà essere stabilito caso per caso, non potranno complessivamente funzionare per più di otto mesi all’anno.

Modalità di presentazione della domanda

Per ottenere una rivendita dei generi di monopolio occorre presentare domanda redatta in carta semplice all’ufficio regionale di AAMS competente per territorio entro il primo trimestre di ogni anno.La domanda per l’apertura di rivendite speciali e la domanda per la richiesta dei patentini, va presentata su carta da bollo del valore corrente.La richiesta deve contenere le generalità del richiedente l’individuazione del locale da destinare a rivendita, specificandone l’esatta ubicazione.Nella domanda deve essere anche indicata, ove possibile, l’ubicazione delle tre tabaccherie più vicine, precisandone il numero identificativo (rilevabile nell’apposita insegna a “T”) e il comune di ubicazione delle stesse.Sulla base di tale domanda, l’ufficio regionale, qualora lo ritenga opportuno, procede al rilascio della licenza, provvedendo all’assegnazione della nuova tabaccheria nei seguenti modi:

a) nei Comuni con più di 30.000 abitanti o nei capoluoghi di Provincia, mediante un’asta pubblica;

b) nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, tramite un

Attività economica: Giornali e riviste - Tabaccherie

TABACCHERIA

In ogni caso deve essere osservato anche il rapporto proporzionale fra la popolazione residente ed il numero delle rivendite esistenti (una per ogni 1.500 abitanti o frazione non inferiore a 800 abitanti).

Nelle località sparse e distanti almeno m. 1.500 dal centro abitato e m. 600 dalla più vicina rivendita, è facoltà dell’Ispettorato Compartimentale procedere all’istituzione della nuova tabaccheria, prescindendo dalla produttività minima.

La misurazione della distanza intercorrente tra il locale proposto e quello in cui funziona la più vicina rivendita deve essere effettuata seguendo il percorso pedonale più breve.

• Produttività Per produttività si intende la potenzialità economica della nuova rivendita,

calcolata dall’Ispettorato Compartimentale sulla base degli aggi realizzati, nell’anno precedente la richiesta dalle tre rivendite più vicine.

L’importo di tale produttività varia in relazione al numero di abitanti del co-mune.

Per procedere all’istituzione di una nuova rivendita ordinaria devono essere soddisfatte le condizioni di distanza e di produttività, tranne quando, per le nuove istituzioni, la distanza minima dalla più vicina rivendita sia di almeno 600 metri.

Per l’apertura di una rivendita speciale, la domanda in marca da bollo del valore corrente, può essere presentata durante tutto l’anno.

Le rivendite speciali possono essere istituite soltanto dove vengano riconosciute esigenze di servizio anche di carattere temporaneo alle quali non si possa provvedere a mezzo di rivendite ordinarie o patentini, ovvero in contesti fruibili da una specifica tipologia di utenti o ubicati all’interno di strutture che non abbiano accesso diretto e autonomo dalla pubblica via come ad esempio: stazioni ferroviarie, tranviarie, di autolinee, marittime ed aviolinee; bar delle stazioni di servizio automobilistiche; stabilimenti balneari; caserme e case di pena; stadi e campi sportivi; discoteche; sale Bingo; alberghi; istituti geriatrici e psichiatrici.Possono essere impiantate nei bar delle stazioni di servizio automobilistico con piazzale superiore a 1000 mq, se sussiste la distanza di almeno 500 metri dalla rivendita più vicina. Tale distanza, da misurarsi dal centro della linea di mezzeria d’ingresso al relativo piazzale, è elevata a 1 Km quando la rivendita più vicina sia ubicata sulla stessa strada e nello stes-so senso di marcia. Le rivendite speciali potranno altresì essere istituite anche all’interno delle sale “Bingo” quando sussista la distanza minima prescritta nel relativo comune di ubicazione.

Valgono, anche per le rivendite speciali, i requisiti di distanza e produttività previsti per l’istituzione di rivendite ordinarie, ad eccezione delle seguenti tipologie:

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TABACCHERIA

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Una bussola per orientarsi nella Pubblica Amm

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Vademecum delle Attività Imprenditoriali

IMPIANTI STRADALI DIDISTRIBUZIONE CARBURANTE

concorso riservato a particolari categorie di persone e nell’ordine:• profughi già intestatari di analoga licenza nei territori di provenienza; • invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate; • decorati al valor militare, altri profughi riconosciuti tali, mutilati ed invalidi

del lavoro con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40%, vedove di caduti sul lavoro.

A parità di titoli, viene preferito chi ha il maggior numero di familiari a carico, ed, in caso di ulteriore parità, chi ha proposto il locale riconosciuto più idoneo.I relativi avvisi sono resi pubblici mediante affissione presso l’albo dell’ufficio regionale e quello del Comune dove viene aperta la tabaccheria.Qualora le suddette gare diano esito negativo, l’Amministrazione procede all’assegnazione della rivendita, al miglior offerente, sulla base della somma stabilita da un’apposita Commissione.Il relativo avviso verrà reso pubblico con le suddette modalità.

Maggiori informazione si possono trarre dal sito http://www.aams.it

Normative

• D.P.R. 1074/1958 - Approvazione del Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

• Circolare n. 04/63406 del 25/09/2001 - Nuove istruzioni sulla isti-tuzione e sul trasferimento delle rivendite ordinarie e speciali, nonché sul rilascio e rinnovo dei patentini

• Circolare n. 04/64713 del 28/11/2001 per le rivendite nelle stazioni di servizio

• Circolare n. 18539 del 08/04/2003 per le rivendite nelle stazioni delle linee Metropolitane

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e funzionanti due impianti, la percentuale può essere elevata di concerto con i gestori al 25%.Il Comune determina inoltre anche la turnazione del riposo infrasettimanale che deve essere effettuata, salvo deroghe, da un numero di impianti non inferiori al 50% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. La effettuazione della turnazione è a scelta del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.Gli impianti devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell’orario di servizio e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi, ed infrasettimanali, con l’obbligo di esporli in modo visibile all’utenza.Gli impianti di metano e di GPL sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all’interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purchè vengano realizzate opportune delimitazione atte a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature Self-service pre-pagamento svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell’impianto. Il servizio, durante l’orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La presenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali.Tali disposizioni non si applicano agli impianti funzionanti con Self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore.Gli impianti provvisti di apparecchiature Self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati.Per lo svolgimento del lavoro notturno (dalle ore 22,00 fin all’inizio dell’orario di apertura giornaliera) occorre il rilascio di apposita autorizzazione del Comune competente.La sospensione per ferie deve essere autorizzata dal Comune, su domanda dei gestori degli impianti e di intesa con i titolari delle autorizzazioni, per un periodo non superiore alle due settimane per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo.Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base ad un criterio di frui-zione graduale che preveda comunque l’apertura di almeno il venti per cento degli impianti in modo da assicurare il servizio all’utenza motorizzata, nonché lo svolgimento dei turni festivi e notturni.

Requisiti

• Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale/zona oggetto dell’intervento

• Essere in possesso dei requisiti soggettivi morali previsti dal D.Lgs n. 114/98 sul commercio

• L’impianto deve essere localizzato in una Zona nella quale e' consentito lo svolgimento dell'attività di distributore di carburanti in base agli strumenti urbanistici vigenti

• Devono essere rispettate le disposizioni in materia di prescrizioni fiscali, la

Attività economica: Im

pianti stradali di distribuzione carburanteATTIVITÀ DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Si intende per impianto, il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparec-chi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e le attività accessorie.I distributori di carburante possono essere ad uso pubblico oppure ad uso privato. Per impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità ubicate all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio.Per rete, l’insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, GPL e metano per auto-trazione nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade nonché degli impianti ad uso privato avio e per natanti, e di quelli utilizzati esclu-sivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche.Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti generici, impianti dotati di apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti senza la presen-za del gestore (Self-service).Si intende per Self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature per l’erogazio-ne automatica di carburante senza l’assistenza di apposito personale, delle quali l’utente si serve direttamente provvedendo anticipatamente al pagamento del relativo importo.Si intende per Self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell’erogatore da parte di apposito incaricato con pagamento suc-cessivo al rifornimento.Ai sensi dell’ art. 1 punto 1.3 della Delibera di Consiglio regionale n. 355/02 un impianto si definisce di utilità pubblica qualora la sua distanza dall’impianto più vicino risulti superiore a 15 Km in pianura e a 5 Km in Appennino. Dette distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo, sulla viabilità pubblica, nel rispetto della segnaletica stradale.In base alla legge n. 133/08 di conversione del DL n. 112/08, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione non possono più essere subordinate alla chiusura di impianti esistenti, né al rispetto di contingenti numerici, di distanze minime tra impianti o di superfici minime o, ancora restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire nel medesimo impianto o nella stessa area attività e servizi integrativi.Per quanto riguarda gli orari di servizio, il Comune determina sulla base dei criteri regionali le fasce orarie di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione. Il gestore dell’impianto deve comunicare al Comune la fascia di orario prescelta, almeno trenta giorni prima dell’inizio del periodo di cui all’opzione prescelta. Il Comune determina la turnazione dell’apertura nelle domeniche e nei giorni festivi infra-settimanali in modo da garantire un’apertura di impianti almeno nella misura del venti per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei Comuni ove sono esistenti

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ePresentazione della pratica: SUAP

ATTIVITÀ DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

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Il D.Lgs. n. 32/1998 prevede che il richiedente debba presentare al Comune sede del futuro insediamento, unitamente alla domanda di autorizzazione all’installazione e di ottenimento del permesso di costruire, copia del progetto e relazione tecnica illustrativa dello stesso, corredata da una analitica autocertificazione e da una perizia giurata (redatta da un inge-gnere o altro tecnico iscritto all’Albo professionale). L’autorizzazione è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni per la prevenzione antincendio.Decorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Tale termine è naturalmente destinato protrarsi qualora l’Amministrazione procedente chieda integrazioni o chiarimenti in merito alla documenta-zione presentata.L’impianto deve essere posto in esercizio entro il termine di 1 anno a decorrere dalla data di notifica del provvedimento autorizzatorio. Esso può essere prorogato, per un massimo di sei mesi, qualora venga richiesta la proroga almeno 1 mese prima della scadenza. Oltre tale termine possono essere accordate proroghe solo per documentate cause di forza maggiore.Alla conclusione dei lavori l’interessato, contestualmente alla presentazione della comunicazione di fine lavori, deve presentare la richiesta di collaudo da parte dell’apposita Commissione (che viene convocata dal SUAP) corredata della documentazione necessaria.L’attività può essere iniziata soltanto dopo il rilascio dell’autorizzazione e a seguito dell’esito positivo del collaudo effettuato di noma entro tre mesi dalla richiesta e volto a verificare le rispondenze delle opere realizzate al progetto di massima.Il Comune, sentita la Commissione di collaudo, può rilasciare l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impianto alle condizioni dell’art. 10 del D.P.R. n. 420/1994.Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento anticipato presso le competenti Amministrazioni.I titolari delle autorizzazioni di impianti stradali di carburanti possono sospendere l’esercizio degli impianti, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a sei mesi. II Comune, su motivata richiesta del titolare dell’autorizzazione, può autorizzare un’ulteriore sospensione dell’attività’ dell’impianto per un periodo non superiore a sei mesi, qualora non vi ostino le esigenze dell’utenza.

Documentazione e modulistica da presentare

• Domanda di autorizzazione per attivazione/ristrutturazione/potenziamento/trasferimento di impianto di distributore di carburanti ad uso pubblico o pri-vato

• Comunicazione di trasferimento titolarità di impianto di distributore di carbu-ranti ad uso pubblico o privato

• Domanda di collaudo di impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubbli-co o privato

• Richiesta di rilascio di parere igienico-sanitario da parte dell’Azienda USL per avvio, modifica, potenziamento, trasferimento di impianto di distribuzione

Attività economica: Im

pianti stradali di distribuzione carburanteATTIVITÀ DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, le disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico della Regione Emilia-Romagna emanate ai sensi del D.Lgs. 32/1998

• Devono essere rispettate le prescrizioni previste dalla normativa di preven-zione antincendio

• Gli impianti devono essere conformi alle norme e alle prescrizioni in materia edilizia, ovvero devono essere in possesso del Certificato di conformità edili-zia e agibilità

• Essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 della L. 575/1965 (Anti-mafia)

Modalità di presentazione della domanda

L’installazione di un impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico o ad uso privato è subordinata all’ottenimento di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede l’impianto di distribuzione.La richiesta di autorizzazione è necessaria in caso di nuovo impianto, di ristrutturazione, di trasferimento e di potenziamento dell’impianto.Le autorizzazioni non sono sottoposte a termine, ma l’art. 1, comma 5 del D.Lgs. n.32/1998 prevede che gli impianti siano sottoposti a verifica sull’idoneità tecnica ogni 15 anni, ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.A seguito della presentazione dell’istanza di autorizzazione, il Comune in base al caso concreto attiva i vari procedimenti (edilizi, prevenzione incendi, ambientali e sanitari) necessari per il rilascio dell’autorizzazione.In caso di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà essere presentata ap-posita notifica direttamente all’Azienda USL competente per territorio al fine di dichiarare la sussistenza ed il rispetto dei requisiti igienico-sanitari per la vendita o la somministrazione di alimenti.(Delibera Giunta regionale n. 1015/2008 e Determina del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008).

Oneri

Due marche da bollo del valore corrente e diritti istruttori

Tempo

90 giorni

Descrizione Iter

L’autorizzazione deve essere rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione necessaria al SUAP competente.

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Una bussola per orientarsi nella Pubblica Amm

inistrazione

Vademecum delle Attività Imprenditoriali

LABORATORIO DIPRODUZIONE ALIMENTARE

carburanti ad uso pubblico o ad uso privato • Comunicazione al Comune per la classificazione di industria insalubre• Prevenzione incendi

Normative

• D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 - Razionalizzazione del sistema di distri-buzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59

• Decreto Ministero Attività produttive 31 ottobre 2001 - Approvazio-ne del Piano nazionale contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti

• Delibera del Consiglio regionale n. 355 del 8/2/2002 - Norme re-gionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l’ammoderna-mento della rete distributiva carburanti

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eATTIVITÀ DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Presentazione della pratica: SUAP

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Oneri

Diritti istruttori

Tempo

I tempi possono variare in base alle richieste di pareri presentate

Descrizione Iter

L’istanza viene presentata su apposita modulistica al SUAP. Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa direttamente all’Azienda USL competente.Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il SUAP interrompe e/o sospende il procedimento come previsto dalle norme vigenti.Nel caso l’istruttoria sia conclusa positivamente viene rilasciato il provvedimento finale che costituisce titolo unico per l’intervento richiesto, diversamente il procedimento si conclude in modo negativo.

Documentazione e modulistica da presentare

Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare direttamente all'Azienda USL competente

Normative

• Delibera di Giunta regionale n.1015 del 07.07.2008 - Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza ali-mentare

• Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Vete-rinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008 - Procedura per la registrazione delle attività e il riconosci-mento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla D.G.R. n.1015/2008

• Regolamento comunale edilizio• Regolamento comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria

Attività economica: Laboratorio di produzione alim

entareLABORATORIO E/O DEPOSITO DI ALIMENTI

Per laboratorio di produzione alimentare si intende un locale adibito all’attività di lavora-zione, trasformazione, produzione, confezionamento o comunque manipolazione, nonché eventuali depositi di sostanze alimentari.Tutti i titolari di laboratori nonché dei depositi di sostanze alimentari, oltre ad essere in regola con le vigenti normative in materia edilizia ed ambientale, devono presentare ap-posita notifica per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari direttamente all’Azienda USL competente per territorio indipendentemente dalla capacità produttiva.L’attività può essere svolta dagli imprenditori artigiani in base alla L. n. 443/1985 “Legge quadro per l’artigianato”, che si iscrivono nel Registro Imprese della Camera di Commercio.È consentita la vendita al minuto dei propri prodotti esclusivamente presso la sede pro-duttiva senza la necessità di effettuare alcuna comunicazione in merito. Nel caso in cui la vendita al minuto avvenga in sedi diverse oppure si vendano prodotti diversi rispetto a quelli prodotti, dovrà essere osservata la disciplina specifica relativa al commercio al minuto (D.Lgs n. 114/1998).Nel caso di laboratori artigianali, la vendita al minuto è consentita esclusivamente per asporto e non possono essere consumati i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico

attrezzati a tal fine.

Requisiti

• Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile og-getto dell’intervento

• Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio• Le strutture e gli impianti devono avere i requisiti previsti dai Regolamenti

comunali edilizi e di Igiene, Sanità pubblica e Veterinaria, nonché del Regola-mento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 sull’igiene dei prodotti di origine animale

• Non sussistenza di procedimenti o provvedimenti di applicazione di misure di

prevenzione di cui alla L. 575/65 e successive modifiche

Modalità di presentazione della domanda

L’imprenditore che intende avviare un laboratorio di produzione alimentare presenta al SUAP le istanze necessarie per il rispetto delle normative in materia edilizia (Certificato di conformità edilizia e agibilità, destinazione d’uso, ecc) ed ambientale.

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LABORATORIO E/O DEPOSITO DI ALIMENTI

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Presentazione della pratica: SUAP

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Modalità di presentazione della domanda

L’Impresa che intende avviare un impianto produttivo di macinazione e lavorazione suc-cessiva di cereali presenta al SUAP le istanze necessarie per il rispetto delle normative in materia edilizia (Certificato di conformità edilizia e agibilità, destinazione d’uso, ecc) ed ambientale. Presenta inoltre istanza di rilascio del Certificato Prevenzione Incendi nel caso in cui si tratti di molini per cereali ad alta macinazione con una potenzialità superiore a 200 quintali nelle 24 ore oppure di molini dotati di silos.

Oneri

Diritti istruttori

Tempi

I tempi possono variare in base alle richieste di pareri presentate fino ad un massimo di 90 giorni

Descrizione Iter

L’istanza viene presentata su apposita modulistica al SUAP. Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa direttamente all’Azienda USL competente.Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il SUAP interrompe e/o sospende il procedimento come previsto dalle norme vigenti.Nel caso l’istruttoria sia conclusa positivamente viene rilasciato il provvedimento finale che costituisce titolo unico per l’intervento richiesto, diversamente il procedimento si conclude in modo negativo.L’esercizio degli impianti per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimen-to o trasformazione sono subordinati al rilascio di una licenza da parte della Came-ra di Commercio competente per territorio. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l’indicazione della località, la descrizione dei macchinari e delle attrezza-ture, le modalità di lavorazione e le potenzialità di produzione giornaliera. La licen-za di macinazione deve essere rinnovata entro il 31 gennaio di ogni anno. Coloro che non rinnovano la licenza non potranno continuare l’attività di macinazione e l’eventua-le attività irregolare è assoggettata a sanzione amministrativa e a decreto di chiusura. La Camera di Commercio rilascia la licenza, acquisiti i pareri dell’Ispettorato del Lavoro, per la verifica dei requisiti tecnici e della capacità di macinazione, e dell’Azienda USL, per le verifiche igienico-sanitarie.Tutte le modifiche riguardanti l’intestazione della licenza devono essere altresì comunicate alla Camera di Commercio, la quale procederà alla voltura della licenza in capo al nuovo imprenditore.

Attività economica: Laboratorio di produzione alim

entareMOLINI

Per molini si intende un impianto per la macinazione e lavorazione successiva di cereali ai fini della produzione di farine, semole e semolato.I molini si distinguono in molini ad alta macinazione, dotati di macchinari idonei a sele-zionare gradualmente e progressivamente i prodotti e sottoprodotti della macinazione, e in molini a bassa macinazione che non selezionano gradualmente e progressivamente i prodotti della macinazione.Tutti i molini devono essere in regola con le vigenti normative in materia edilizia (Certificato di conformità edilizia e agibilità, destinazione d’uso, ecc), ambientale e di classificazione delle aziende insalubri ai sensi del Decreto Ministeriale 5 settembre 1994.Dovrà inoltre essere richiesto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi nel caso in cui si tratti di molini per cereali ad alta macinazione con una potenzialità superiore a 200 quintali nelle 24 ore oppure di molini dotati di silos. Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, in base a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1015/2008 e la successiva Determinazione Dirigen-ziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008 che definiscono le modalità operative da seguire per ottenere la registrazione o il riconoscimento sanitario delle imprese del settore alimentare, prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa direttamente all’Azienda USL competente.L’inizio dell’attività di molitura dei cereali, nonché il trasferimento o la trasformazione sono subordinati al rilascio di apposita licenza da parte della Camera di Commercio competente per territorio che acquisisce i pareri dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Azienda USL.I soggetti che intendono procedere alla realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ad ampliamenti, a riattivazioni o a trasformazioni di impianti, nonché ad operazioni di tra-sferimento o concentrazione, devono inoltre presentare una preventiva comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Requisiti

• Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile og-getto dell’intervento

• Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio• Le strutture e gli impianti devono avere i requisiti previsti dai Regolamenti

comunali edilizi e di Igiene, Sanità pubblica e Veterinaria, nonché del Regola-mento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 sull’igiene dei prodotti di origine animale

• Non sussistenza di procedimenti o provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione di cui alla L. 575/65 e successive modifiche

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Presentazione della pratica: SUAP

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Per panificio si intende un locale adibito alla produzione del pane, ovvero il prodotto otte-nuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio). Il pane ottenuto da una cottura parziale, se destinato al consumatore finale, deve essere preconfezionato singolarmente con indicazione di «pane parzialmente cotto» o altra equivalente, nonché l’avvertenza che il pane deve essere consumato previa ulteriore cottura e con l’indicazione delle relative modalità. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto sopra indicato, l’etichetta dovrà riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché l’indicazione «surgelato». Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere confezionato e l’etichetta dovrà riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari; inoltre dovrà essere collocato in comparti separati dal pane fresco e con le indicazioni informative sulla natura del prodotto. È consentito svolgere, quale attività complementare, la vendita dei prodotti di propria pro-duzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusio-ne del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, in base a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1015/2008 e la successiva Determinazione Dirigen-ziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008 che definiscono le modalità operative da seguire per ottenere la registrazione o il riconoscimento sanitario delle imprese del settore alimentare, prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa direttamente all’Azienda USL competente.

Requisiti

• Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile og-getto dell’intervento

• Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio• Le strutture e gli impianti devono avere i requisiti previsti dai Regolamenti

comunali edilizi e di Igiene, Sanità pubblica e Veterinaria, nonché del Regola-mento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 sull’igiene dei prodotti di origine animale

• Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento del-la presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.

PANIFICIO

Attività economica: Laboratorio di produzione alim

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I soggetti che intendono procedere alla realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ad am-pliamenti, a riattivazioni o a trasformazioni di impianti, nonchè ad operazioni di trasferimento o concentrazione, devono inoltre presentare previa comunicazione al Ministero dello Svilup-po Economico che ha 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione per vietare l’inizio dell’attività, indicando l’esistenza, nel caso esaminato, di un rischio oggettivo di pre-giudizio derivante alla situazione economica nazionale del settore dell’industria molitoria.

Documentazione e modulistica da presentare

• Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare direttamente all'Azienda USL competente

eventuale• Richiesta di rilascio del Certificato Prevenzione Incendi

• Comunicazione classificazione industrie insalubri

Normative

• Legge 580/1967 - Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

• D.P.R. n. 386/1994 - Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macina-zione, ampliamenti, riattivazioni o trasformazioni di impianti, nonchè per le operazioni di trasferimento o concentrazione

• D.P.R. 187/2001 - Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell’articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146

• Delibera di Giunta regionale n.1015 del 07.07.2008 - Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza ali-mentare

• Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Vete-rinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008 - Procedura per la registrazione delle attività e il riconosci-mento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla D.G.R. n.1015/2008

• Regolamento comunale edilizio• Regolamento comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria

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Attività economica: Laboratorio di produzione alim

entarePANIFICIO

Normative

• Legge 580/1967 - Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

• D.M. 5/02/1970 - Ingredienti consentiti nella produzione di pane e grissini speciali

• Legge 41/1974 - Norme sulla disciplina delle chiusure e delle interruzioni di attività delle aziende esercenti la produzione e la vendita al dettaglio di generi della panificazione

• D.P.R. 502/1998 - Regolamento recante norme per la revisione della nor-mativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell’arti-colo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146

• Legge n. 248/2006 di conversione in legge con modificazioni del DL 4 luglio 2006 n. 223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica non-ché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale

• Delibera di Giunta regionale n.1015 del 07.07.2008 - Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza ali-mentare

• Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Vete-rinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223/2008 - Procedura per la registrazione delle attività e il riconosci-mento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla D.G.R. n.1015/2008

• Regolamento comunale edilizio• Regolamento comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria

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PANIFICIO

Modalità di presentazione della domanda

L’impianto di un nuovo panificio, il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a Dichiarazione di inizio attività da presentare al SUAP competente per territorio ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Oneri

Diritti istruttori

Tempo

30 giorni

Descrizione Iter

La Dichiarazione di inizio attività deve essere presentata dalla persona fisica (il legale rappresentante in caso di società) su apposita modulistica al SUAP.Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa direttamente all’Azienda USL competente.L’attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, salvo che il SUAP, verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio, provveda a sospendere o interrompere i termini del procedi-mento come previsto dalle norme vigenti. Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività.L’inizio effettivo dell’attività è soggetto a successiva e conseguente comunicazione. La Dichiarazione di inizio attività può essere presentata dopo aver presentato la notifica alla competente Azienda USL per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e aver ottenuto il Certificato di conformità edilizia ed agibilità del locale.Il titolare dell’attività dovrà inoltre individuare il Responsabile dell’attività produttiva che assicuri l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

Documentazione e modulistica da presentare

• Modulo Dichiarazione di inizio attività panificio• Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare direttamente

all'Azienda USL competente• Domanda autorizzazioni emissioni in atmosfera

Una bussola per orientarsi nella Pubblica Amm

inistrazione

Vademecum delle Attività Imprenditoriali

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLOE INTRATTENIMENTO

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Presentazione della pratica: SUAP

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Attività economica: Locali di Pubblico Spettacolo e Intrattenim

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Con riferimento al locale:

• Il locale utilizzato per l’esercizio di sala cinematografica deve possedere tutti i requisiti di sicurezza (staticità, antincendio, ecc.) stabiliti dalle normative specifiche

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di autorizzazione unica alla realizzazione dell’impianto e quella di autorizzazio-ne unica per l’esercizio degli impianti cinematografici devono essere presentate al Comune, e per esso, al SUAP.

Oneri

Per l’autorizzazione unica per la realizzazione dell’insediamento di esercizio cinematogra-fico.

• Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

Per l’autorizzazione unica per l’avvio dell’attività di esercizio cinematografico.• Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

Tempo

• Per l’autorizzazione unica per la realizzazione dell’insediamento di esercizio cinematografico:

il tempo di conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione (o modificazione, ecc.) di un impianto produttivo di servizi, quale è la sala cinematografica, nel caso di procedimento semplificato di cui all’art. 4 del D.P.R. 447/1998, è di 150 giorni.

• Per l’autorizzazione unica per l’avvio dell’attività di esercizio cinemato-grafico:

per l’acquisizione dell’autorizzazione unica per l’avvio dell’attività della sala cinematografica, quale locale di pubblico spettacolo, successivamente alla fine dei lavori, il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla richiesta.

Descrizione iter

Le competenze procedimentali in materia di realizzazione e gestione di sale cinamatografi-che sono articolate tra differenti livelli istituzionali:

a) indirizzi generali: vengono definiti con deliberazione dell’Assemblea legislati-va regionale (attualmente la n. 128/2007), che in particolare:• individua gli ambiti territoriali sovracomunali;

La legislazione in vigore, e segnatamente l’art. 2 L.R. n. 12/2006, individua e definisce le seguenti tipologie di impianto:

• sala cinematografica: uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;

• cinema-teatro: sala cinematografica, destinato non solo al pubblico spet-tacolo cinematografico, ma anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi mec-canismi ed attrezzature;

• multisala: insieme costituito da due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;

• arena: cinema all'aperto, allestito su un'area delimitata ed appositamente at-trezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche, funzionante per un periodo definito nell'ambito degli atti della programmazione regionale;

• cinecircolo ovvero cinestudio: lo spazio di carattere associativo destinato ad attività cinematografica.

La stessa normativa introduce anche un altro elemento di classificazione, individuando la nozione di esercizio cinematografico di interesse sovracomunale, che comprende le sale, multisale o arene con le seguenti caratteristiche:

• nei comuni fino a trentamila abitanti, un numero di posti superiore a cinque-cento o un numero di schermi superiore a tre;

• nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, un numero di posti superiore a ottocento o un numero di schermi superiore a quattro.

Sul modello procedimentale valido per i Pubblici Spettacoli, anche nel caso della gestione di sale cinematografiche sono richiesti due titoli autorizzatori, uno sull'impianto e uno sulla attività.

Requisiti

Con riferimento al richiedente:

• Il richiedente - persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica o associazione - non deve essere soggetto alle circostanze ostative previste dalla legge (es. non abbia commesso determinati reati: si veda l'art 11 R.D. n. 733/1931)

• Il richiedente, inoltre, deve avere titolo di disponibilità del locale (proprietà, affitto, uso, ecc.)

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Attività economica: Locali di Pubblico Spettacolo e Intrattenim

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teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, quale è la sala cinematografica, senza prima aver “fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”. Inoltre, il rilascio del Certificato di confor-mità edilizia e agibilità è di competenza del Comune ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 616/1977, su parere della Commissione tecnica di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Il Certificato di conformità edilizia e agibilità ha validità a tempo indetermi-nato, ma dovrà essere aggiornata ogni qual volta si verifichino variazioni di alcuni elementi della stessa (es. variazione titolarità del locale) e nel caso di effettuazione di lavori.

Valgono, infine, per il procedimento in questione tutte le previsioni procedu-rali che riguardano i Pubblici Spettacoli in genere.

Documenti e modulistica da presentare

Documenti per la realizzazione dell’impianto:

• Domanda di autorizzazione per la realizzazione dell’impianto• Documenti relativi alla specifica vocazione cinematografica dell'insediamento,

tra cui in primis una relazione con cui il richiedente dichiari la rispondenza dell’insediamento rispetto ai criteri di priorità stabiliti dall’atto di programmazione regionale (per le modalità di stesura della relazione si veda la deliberazione di G.R. n. 1142/2007, cit.)

Documenti per l’esercizio dell’impianto:

• Domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’impianto• Documenti relativi alla specifica vocazione cinematografica dell'insedia-

mento: agibilità della cabina di proiezione (a norma dell’art. 141 R.D. n. 635/1940)

Normativa

• R.D. n. 773/1931 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

• R.D. n. 635/1940 - Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza

• D.Lgs. n. 28/2004 - Riforma della disciplina in materia di attività cinema-tografiche, a norma dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137

• D.P.R. n. 616/1977 - Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382

• D.M. Interno n. 261/1996 - Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e

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• definisce i criteri e le condizioni di presenza e sviluppo degli esercizi cine-matografici di interesse sovracomunale;

• detta indirizzi e direttive per integrare la programmazione di settore con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, stabi-lendo, in particolare, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali e le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinema-tografici;

• individua il periodo stagionale di funzionamento delle arene.

b) scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti degli esercizi cinema-tografici di interesse sovracomunale: vengono compiute dalla Provincia nel-l’ambito del Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp); fino all’in-tegrazione di tale Piano in relazione al profilo in esame, rimangono sospesi i termini inerenti al rilascio delle autorizzazioni uniche per l’insediamento di questa tipologia di impianti;

c) individuazione delle aree da destinare agli esercizi cinematografici, e dettatu-ra della relativa disciplina urbanistica: viene effettuata dai Comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici;

d) rilascio delle autorizzazioni uniche: compete al Comune, e per esso allo Sportello Unico per le Attività Produttive; per gli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, allorché l’intervento comporti un aumento di posti superiore al dieci per cento rispetto a quelli già legittimamente in essere, l’autorizzazione comunale alla struttura può essere emessa soltanto previa attestazione regionale circa la conformità tra l’iniziativa e la programmazione regionale.

Il presente ambito si articola in due procedimenti, comunque strettamente connessi:• autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti cinematografici: va

richiesta in caso di realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché di ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività; comprende il titolo abilitativo edilizio ed è rilasciata in coerenza non solo con la normativa di settore ma anche con le discipline in materia di igiene e sicurezza, accesso alle persone disabili, tutela dell’ambiente, del territorio, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

• autorizzazione unica per l'esercizio degli impianti cinematografici: va richie-sta per l’esercizio del cinema una volta conclusi i lavori; comprende i Certi-ficati di conformità ed agibilità previsti dalle normative vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza, nonché gli altri atti di assenso comunque denomi-nati. In particolare, l’art.80 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) prevede che non si possa rilasciare licenza per l’apertura di un

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Presentazione della pratica: SUAP

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Impianti sportivi sono strutture aperte al pubblico, per l’esercizio di attività motorie fina-lizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona, site in luoghi chiusi o aperti, il cui accesso può essere consentito liberamente o a determinate condizioni.

La realizzazione e il funzionamento di tali impianti è soggetto a differenti procedure.

Requisiti

Con riferimento al richiedente

• Il richiedente - persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica o associazione - non deve essere soggetto alle circostanze ostative previste dalla legge (es. non abbia commesso determinati reati: si veda l'art 11 R.D. n. 733/1931)

• Il richiedente, inoltre, deve avere titolo di disponibilità del locale (proprietà, affitto, uso, ecc.)

Con riferimento al locale:

• Il locale utilizzato per l’esercizio di attività sportiva deve possedere tutti i requisiti di sicurezza (staticità, antincendio, ecc.) stabiliti dalle normative specifiche

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di autorizzazione unica alla realizzazione dell’impianto, le dichiarazioni di avvio di esercizio e le domande di autorizzazione e licenze per lo svolgimento di altre attività devono essere presentate al SUAP.

Oneri

Per l’autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto.• Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

Per l’autorizzazione unica per lo svolgimento di manifestazione.• Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

Attività economica: Locali di Pubblico Spettacolo e Intrattenim

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trattenimento• D.M. Interno 19.8.1996, recante “Approvazione della regola tecnica di

prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”

• D.Lgs. n. 3/1998 - Riordino degli organi collegiali operanti presso la Pre-sidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dello spettacolo, a norma del-l’articolo 11, comma 1, lettera a), della L. 15 marzo 1997, n. 59

• D.P.R. n. 311/2001 - Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifi-ca di agente di pubblica sicurezza

• D.P.R. n. 293/2002 - Regolamento di semplificazione recante modifica al-l’articolo 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo

• L.R. n. 12/2006 - Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico• Deliberazione di G.R. n. 128 del 25 luglio 2007 - Approvazione del

programma per l’insediamento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2006 e dell’art. 16 della L.R. 20/2000

• Deliberazione di G.R. n. 1142 del 27 luglio 2007 - L.R.12/06 - Art.7 - Individuazione elaborati da allegare alle domande di autorizzazione per l’insediamento degli esercizi cinematografici

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Attività economica: Locali di Pubblico Spettacolo e Intrattenim

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b) lo standard adottato.

c) Procedure sullo svolgimento di attività non sportive all’interno di impianti sportivi.

L’impianto sportivo può essere utilizzato anche per lo svolgimento di manife-stazioni non sportive (ad esempio, concerti ed altri spettacoli). In questi casi, sarà necessario ottenere i titoli autorizzatori sulla agibilità della struttura e sulla fattibilità dell’iniziativa richiesti con particolare riferimento alla manife-stazione che si intende svolgere (si vedano i Pubblici Spettacoli).

Riguardo, poi, alle singole competenze:

• Competenze per le procedure sugli impianti sportivi. La realizzazione, adattamento, ristrutturazione, ampliamento di immobile

da destinare all’esercizio di impianto sportivo deve essere autorizzata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.

L’autorizzazione unica per l’insediamento comprende anche il titolo edilizio. Ferma restando la competenza del SUAP in tema di autorizzazione unica e di

collaudo, le valutazioni tanto sulla “fattibilità” quanto sulla “agibilità” compe-tono ad appositi organismi, nei termini che seguono:a) Commissione di vigilanza comunale (i cui componenti sono nominati da

parte del Sindaco): è la struttura competente in via ordinaria;b) Commissione di vigilanza provinciale (i cui componenti sono nominati dal

Prefetto e con aggregato un rappresentante del CONI): oltre che per i casi in cui manchi quello comunale, l’organo provinciale è competente per alcune tipologie di impianti (impianti, con capienza superiore a 5.000 per-sone; parchi e attrezzature di divertimento che comportano sollecitazioni fisiche superiori ai livelli indicati con apposito Decreto Ministeriale).

In parziale deroga a quanto sopra, per gli impianti con capienza fino a 200 persone il sopralluogo della Commissione ai fini della agibilità - ma non il parere della Commissione stessa ai fini della fattibilità - è sostituito dalla relazione tecnica di un professionista (ingegnere, architetto, geome-tra, perito industriale, purché debitamente iscritti al rispettivo albo).

L’art. 20, D.M. 18.3.1996, prevede una disciplina tecnica differente nel caso in cui si tratti di impianti sportivi con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 99 perso-ne, è necessario il Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.

• Competenze per le procedure sullo svolgimento di attività sportive negli im-pianti relativi.

Le dichiarazioni e le denunce di cui sopra devono essere inviate al SUAP.

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Tempo

• Per l’autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto: il tempo di conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione per la

realizzazione (o modificazione, ecc.) di un impianto produttivo di servizi, nel caso di procedimento semplificato di cui all’art. 4 del D.P.R. 447/1998, è di 150 giorni;

• Per l’autorizzazione unica per lo svolgimento di manifestazione: per l’acquisizione dell’autorizzazione unica per lo svolgimento di un pubblico

spettacolo o di altra manifestazione il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla richiesta.

Descrizione iter

La realizzazione e il funzionamento di tali impianti è soggetto a diverse procedure:

a) Procedure sull’impianto destinato allo svolgimento di attività sportive.Dette procedure si articolano come segue (art. 3, D.M. 18.3.1996; art. 80 R.D. n. 733/1931; artt. 141 ss. R.D. n. 635/1940):

• parere sulla conformità del progetto dell’impianto, o delle modifiche so-stanziali dello stesso, alle norme sulla costruzione degli impianti sportivi: questo adempimento, strettamente intrecciato con il profilo edilizio, nel-l’ambito del procedimento per SUAP si colloca tra gli atti istruttori prodro-mici all’autorizzazione unica (artt. 4 e 6 D.P.R. n. 447/1998);

• parere all'esito della visita di constatazione: questo adempimento, stret-tamente intrecciato con il profilo edilizio, nell'ambito del procedimento per SUAP si colloca tra gli atti istruttori prodromici all'autorizzazione unica (artt. 4 e 6 D.P.R. n. 447/1998);

• sopralluogo per l'esercizio dell’impianto (cd. “agibilità”): questo adem-pimento, a sua volta interconnesso con il profilo edilizio, nell’ambito del procedimento per SUAP inerisce alla fase del collaudo (art. 9 D.P.R. n. 447/1998).

b) Procedure sullo svolgimento di attività sportive all’interno degli impianti sportivi.

L’art. 10, L.R. n. 13/2000, subordina l’avvio di attività sportive all’interno dei relativi impianti al rispetto da parte degli esercenti gli impianti sportivi dell’obbligo di effettuare alcune dichiarazioni:• una denuncia di attività, nella quale si dimostra la rispondenza delle attivi-

tà che si intendono svolgere ai requisiti previsti dalla stessa legge e dalla programmazione regionale;

• una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui è attestato: a) l’acquisizione da parte dell’esercente di almeno un istruttore titolato;

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Attività economica: Locali di Pubblico Spettacolo e Intrattenim

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Normativa

• R.D. n. 773/1931 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

• R.D. n. 635/1940 - Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

• D.P.R. n. 616/1977 - Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382

• DM 25.8.1989 - Norme per la sicurezza, per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi

• DM 18.3.1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi, coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte con Decreto del Ministro dell’Interno del 6 giugno 2005, Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi

• CONI, del. 15 luglio 1999, n. 851 - Norme CONI per l’impiantistica sportiva

• L.R. 13/2000 - Norme in materia di sport• Delibera di Consiglio Regione Emilia-Romagna n. 663/2005 -

Programma regionale per l’impiantistica sportiva e per gli spazi destinati alle attività motorio-sportive. Obiettivi, linee di indirizzo e procedure per il triennio 2005-2007

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Sono escluse dall’ambito di applicazione della L.R. n. 13/2000:• le attività per l’educazione fisica prevista dai programmi scolastici del

competente Ministero (art. 10, comma 4, della L.R.);• le attività motorie svolte da strutture sportive affiliate a Federazioni sportive

nazionali (art. 10, comma 4, della L.R.);• le attività motorie svolte da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

(art. 10, comma 4, della L.R.);• le attività svolte in ambito professionistico (art. 1, comma 4, della L.R.).

Documentazione e modulistica da presentare

• Domanda di autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto• Valutazione del progetto da parte della Commissione di vigilanza sui locali di

pubblico spettacolo

Documenti specificamente richiesti dal D.M. 18.3.1996:

• Una planimetria rappresentante l'area occupata dalla costruzione e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative alle altimetrie ed alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di m 100 dal perimetro dell'edificio progettato, nonché le aree limitrofe, fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;

• Le piante rappresentanti i diversi piani dell'edificio, la disposizione ed il numero dei posti, le installazioni ed impianti previsti, i servizi igienici, ecc.;

• Le sezioni longitudinali e trasversali dell'edificio; • Il documento da cui risulti che sulle aree libere adiacenti al locale e destinate

allo sfollamento dello stesso il proprietario del locale o il gestore abbia il diritto di servitù attiva;

• La relazione tecnico illustrativa generale redatta dal progettista; • Gli schemi unifilari e planimetrici degli impianti elettrici normali, di emergenza

e di terra, con indicate le caratteristiche dei quadri, condutture, apparecchi illuminanti, apparecchi elettrici, ecc.;

• La relazione tecnico descrittiva degli impianti elettrici redatta da un ingegnere o perito elettrotecnico dalla quali si evincano in particolare: tipo di condutture e loro modalità di posa; caratteristiche costruttive dei quadri elettrici; comandi di emergenza; misure di protezione dai contatti diretti ed indiretti; illuminazione normale e di emergenza; apparecchiature utilizzate;

• Il progetto dell'impianto di condizionamento dell'aria e dell'areazione e di quello di riscaldamento;

• Gli schemi e la descrizione degli impianti antincendio;• La relazione di un professionista sui materiali di finitura e di arredamento

da impiegare nel locale con le relative certificazioni ed attestazioni di omologazione.

IMPIANTI SPORTIVI

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Presentazione della pratica: SUAP

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Tempo

60 giorniLa domanda per lo svolgimento di spettacolo temporaneo, completa di tutte le documenta-zioni prescritte, deve essere presentata al SUAP almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione o nel termine fissato dallo specifico Regolamento comunale.

Descrizione iter

Procedure sull’impianto destinato a pubblici spettacoli

Le procedure in esame sono finalizzate a verificare che negli impianti in cui svolgere pubblici spettacoli venga garantita:

• la solidità e la sicurezza dell’edificio;• l'esistenza di uscite adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendi.

Dette procedure si articolano come segue (art. 80 R.D. n. 733/1931; artt. 141 ss. R.D. n. 635/1940):

• parere per la realizzazione dell’impianto, o per modifiche sostanziali dello stesso (cd. “fattibilità”): questo adempimento, strettamente intrecciato con il profilo edilizio, nell’ambito del procedimento del SUAP, si colloca tra gli atti istruttori preparatori all’autorizzazione unica;

• sopralluogo per l'esercizio dell’impianto (cd. “agibilità”): questo adempimen-to, a sua volta interconnesso con il profilo edilizio, nell’ambito del procedi-mento del SUAP inerisce alla fase del collaudo.

Per un’elencazione di massima delle tipologie di impianto riconducibili all’ambito qui con-siderato si può attingere alla normativa in materia di prevenzione incendi, che individua le seguenti figure (cfr. spec. art. 1 D.M. 19.8.1996):

• teatri;• cinema;• cinema-teatri;• auditori;• sale convegno;• sale da ballo;• discoteche;• teatri tenda;• circhi;• luoghi destinati a spettacoli viaggianti;• parchi di divertimento;

Attività economica: Locali di Pubblico Spettacolo e Intrattenim

entoPUBBLICI SPETTACOLI

I pubblici spettacoli sono interessati da una normativa generale, oggetto della presente scheda, e da varie normative speciali come nel caso dei cinema.Gli adempimenti qui descritti, perciò, risulteranno del tutto esaustivi per le tipologie di spet-tacoli per le quali non esistano disposizioni più specifiche, e altrimenti andranno integrati con quelli previsti da tali disposizioni.

Requisiti

Con riferimento al richiedente

• Il richiedente - persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica o associazione - non deve essere soggetto alle circostanze ostative previste dalla legge (es. non abbia commesso determinati reati: si veda l'art 11 R.D. n. 733/1931)

• Il richiedente, inoltre, deve avere titolo di disponibilità del locale (proprietà, affitto, uso, ecc.)

Con riferimento al locale

• Il locale utilizzato per l’esercizio di sala cinematografica deve possedere tutti i requisiti di sicurezza (staticità, antincendio, ecc.) stabiliti dalle normative specifiche

Modalità di presentazione della domanda

Le richieste di autorizzazione e licenze con riferimento agli impianti e allo svolgimento delle attività relative ai pubblici spettacoli devono essere presentate al Comune, e per esso, al SUAP.

Oneri

Per l’autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto• Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

Per l’autorizzazione unica per lo svolgimento dello spettacolo.• Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

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• spettacoli in luogo “privato”. Il riferimento è ai luoghi di proprietà privata e non esposti al pubblico (es. abitazioni, iniziative ad inviti). La licenza non è necessaria, sempre che la forma privata in realtà non sia meramente fittizia.

L’autorizzazione comunale per la somministrazione di alimenti e bevande abilita di per sé, ossia senza la necessità degli adempimenti di cui sopra, allo svolgimento delle seguenti attività accessorie (cfr. art. 12 L.R. n. 14/2003):

• installazione e uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempre che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un’attività di pubblico spet-tacolo o intrattenimento;

• effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l’apprestamento di elementi atti a trasformare l’eser-cizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.

È comunque fatto salvo il rispetto delle varie discipline settoriali, a partire da quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

Riguardo, poi, alle competenze:

1. Competenze per le procedure sugli impianti destinati a pubblici spettacoli: Ferma restando la competenza del SUAP in tema di autorizzazione unica e di

collaudo, le valutazioni tanto sulla “fattibilità” quanto sulla “agibilità” compe-tono ad appositi organismi, nei termini che seguono:• Commissione di vigilanza comunale (i cui componenti sono nominati da

parte del Sindaco): è la struttura competente in via ordinaria;• Commissione di vigilanza provinciale (i cui componenti sono nominati dal

Prefetto): oltre che per i casi in cui manchi quello comunale, l’organo provinciale è competente per alcune tipologie di impianti (cinema, teatri, spettacoli viaggianti, con capienza superiore a 1.300 persone; altri im-pianti, con capienza superiore a 5.000 persone; parchi e attrezzature di divertimento che comportano sollecitazioni fisiche superiori ai livelli indi-cati con apposito Decreto Ministeriale).

In parziale deroga a quanto sopra, per gli impianti con capienza fino a 200 persone il sopralluogo della Commissione ai fini della agibilità - ma non il parere della Commissione stessa ai fini della fattibilità - è sostituito dalla relazione tecnica di un professionista (ingegnere, architetto, geome-tra, perito industriale, purché debitamente iscritti al rispettivo albo).

Attività economica: Locali di Pubblico Spettacolo e Intrattenim

entoPUBBLICI SPETTACOLI

• locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie;• aree degli esercizi pubblici attrezzate per accogliere spettacoli;• luoghi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli

o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubbli-co;

• locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pub-blico spettacolo.

Procedure sullo svolgimento di pubblici spettacoli

I due ambiti di seguito indicati sono formalmente distinti, ma nella prassi è frequente che vengano fatti oggetto di una sola autorizzazione contestuale.

a) licenza per l’esercente (art. 69 R.D. n. 733/1931): deve essere richiesta da chi intenda esercitare in modo imprenditoriale, ancorché semmai per un tempo limitato, un’attività di pubblico spettacolo; comporta l’accertamento che il richiedente - persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica o associazione - non sia soggetto alle circostanze ostative previste dalla legge (es. non abbia commesso determinati reati: si veda l’art 11 R.D. n. 733/1931);

b) licenza per l’attività (art. 68 R.D. n. 733/1931). Qui occorre distinguere varie ipotesi:• spettacoli in luogo “pubblico”. Per luoghi pubblici si intendono vie, piazze,

parchi, ecc., appartenenti al demanio pubblico. Per essi la licenza è sem-pre necessaria;

• spettacoli in luogo “privato aperto al pubblico”. Il riferimento è ai luoghi di proprietà privata cui può avere accesso chiunque, con o senza paga-mento di un biglietto (es. bar, discoteca, cinema, teatro). La licenza è ne-cessaria per gli eventi organizzati nell’esercizio di attività imprenditoriali (ad esclusione cioè di quelli dovuti al fine di un comune divertimento o passatempo);

• spettacoli in luogo “privato esposto al pubblico”. Si tratta di luoghi privati nei quali l’accesso è consentito non a tutti ma ad soltanto ad un novero di persone determinate o determinabili, e tuttavia vi è una visibilità delle ini-ziative da parte di chiunque. È tipicamente il caso dei circoli, cui possono accedere soltanto gli iscritti, e le cui attività sono conoscibili anche per i non iscritti. In questi casi non risulta necessario il possesso della licenza, a meno che il circolo eserciti di fatto un’attività imprenditoriale, e l’iscrizione avvenga non previa deliberazione sull’ammissibilità del richiedente alla luce dello statuto, ma a semplice domanda da parte di chiunque;

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• D.P.R. n. 293/2002 - Regolamento di semplificazione recante modifica al-l’articolo 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo

• L.R. n. 14/2003 - Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Attività economica: Locali di Pubblico Spettacolo e Intrattenim

entoPUBBLICI SPETTACOLI

2. Competenze per le procedure sullo svolgimento di pubblici spettacoli: Il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra spetta al Comune, che potrà

opportunamente imputarle allo Sportello Unico per le Attività Produttive (ove attivato).

Documentazione e modulistica da presentareDocumenti per le procedure sugli impianti per lo svolgimento dei pubblici spettacoli:

• Domanda di autorizzazione per gli impianti per lo svolgimento di pubblici spettacoli

• Valutazione del progetto da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

• Conformità in tema di vincoli sull’immobile

Documenti per le procedure sullo svolgimento dei pubblici spettacoli:

• Domanda di autorizzazione per lo svolgimento di pubblici spettacoli

Normativa

• R.D. n. 773/1931 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

• R.D. n. 635/1940 - Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

• D.P.R. n. 616/1977 - Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382

• Corte cost. n. 142/1967• Corte cost. n. 56/1970• D.M. Interno n. 261/1996 - Regolamento recante norme sui servizi di

vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento

• D.M. Interno 19.8.1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzio-ne incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intratte-nimento e di pubblico spettacolo

• D.Lgs. n. 3/1998 - Riordino degli organi collegiali operanti presso la Pre-sidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dello spettacolo, a norma del-l’articolo 11, comma 1, lettera a), della L. 15 marzo 1997, n. 59

• D.P.R. n. 311/2001 - Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifi-ca di agente di pubblica sicurezza

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Una bussola per orientarsi nella Pubblica Amm

inistrazione

Vademecum delle Attività Imprenditoriali

SICUREZZA

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Presentazione della pratica: SUAP

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Modalità di presentazione della domanda

L’istanza va formulata come Dichiarazione di inizio attività sull’apposita modulistica e va presentata al SUAP.

Oneri

Diritti istruttori.

Tempo

30 giorni

Descrizione Iter

La Dichiarazione di inizio attività deve essere presentata dalla persona fisica (il legale rappresentante in caso di società) su apposita modulistica al SUAP.L’attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, salvo che il SUAP, verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio, provveda a sospendere o interrompere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti. Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività.L’inizio effettivo dell’attività è soggetto a successiva e conseguente comunicazione.

Documentazione e modulistica da presentare

• Modulo Dichiarazione di inizio attività Agenzia d’affari• Tabella indicante la natura degli affari di cui ci si vuole occupare con le relative

tariffe. Tali tabelle dovranno essere previamente vidimate dal Comune• Registro degli affari giornalieri per la vidimazione• Ulteriore registro per i movimenti temporanei, nel caso di agenzie di

compravendita veicoli usati

Normative

• R.D. 773/1931 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza• R.D. 635/1940 - Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.• D.Lgs. 112/1998 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59

Attività economica: Sicurezza

AGENZIA D’AFFARI

Per agenzie d’affari si intendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Le tipologie di agenzie d’affari elencate dal T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e nel relativo Regolamento (R.D. 635/1940), con valore esclusivamente esemplificativo, sono: agenzie di prestiti su pegno; agenzie di vendita, esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili; agenzie di compravendita conto terzi di articoli ed oggetti usati; agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri mezzi simili; mestiere di sensale o intromettitore; commissionari; mandatari; piazzisti; ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi o agenzie autorizzate; agenzie per abbonamento di giornali; agenzie teatrali; uffici di pubblicità e simili; compravendita auto e moto per conto terzi; compravendita beni mobili non preziosi per conto terzi; agenzie disbrigo pratiche amministrative; agenzie prevendita biglietti per spettacoli; ecc..

Sono escluse dalla presente procedura di competenza del Comune quelle attività di intermediazione che siano soggette a una specifica disciplina di settore. In particolare non sono soggetti alla disciplina dell’art. 115 del T.U.L.P.S. le agenzie di trasporto merci mediante autoveicoli; le agenzie e gli uffici di enti o istituti soggetti a vigilanza di autorità diversa da quella di pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili; le agenzie di collocamento di lavoratori; le agenzie di viaggi; le agenzie matrimoniali; le agenzie immobiliari; le agenzie di pubbliche relazioni.In Emilia-Romagna le agenzie di onoranze funebri sono disciplinate dalla L.R. n. 19/2004, “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”.È ammessa la rappresentanza.Le agenzie d’affari devono tenere un registro e indicare di seguito e senza spazi in bianco, il nome e il cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto e dovuto e l’esito dell’operazione.

Requisiti

• Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento, Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.

• I locali devono essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità

• Il proprietario deve essere in possesso del Tariffario dei compensi vidimato dal Comune e da Registro degli Affari

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Presentazione della pratica: SUAP

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Si intende per ascensore un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno.Si definisce montacarichi un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno.Si definisce piattaforma elevatrice per disabili un apparecchio a motore, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide, con altezza di caduta superiore a 2 metri, destinata al trasporto di persone disabili.

Modalità di presentazione della domanda

L’installazione non è soggetta a comunicazione preventiva al Comune, né al rilascio di nulla osta o licenza comunale d’impianto, fatti salvi gli obblighi eventualmente previsti in materia edilizia.La messa in esercizio riguarda il primo impiego di un ascensore /di un montacarichi/ di una piattaforma per disabili.La comunicazione della messa in esercizio, e la richiesta di assegnazione di un numero di matricola all’impianto, va fatta dal proprietario o dal suo legale rappresentante, entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità, allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune territorialmente competente, fornendo copia della stessa dichiarazione e indicazioni sulle caratteristiche, ubicazione, intestazione e costruttore dell’impianto, nonché i nominativi del soggetto incaricato delle verifiche periodiche e della ditta cui è affidata la manutenzione. L’apposizione della marcatura CE e la redazione della dichiarazione CE di conformità sono demandate all’installatore, inteso come responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della commercializzazione; per i componenti di sicurezza elencati nell’allegato IV della direttiva CEE 29 giugno 1995 n. 116 questi compiti spettano al fabbricante dei componenti o al suo mandatario stabilito nella Comunità. La presenza della marcatura CE, insieme alla dichiarazione di conformità, conferisce al-l’ascensore/montacarichi e al componente di sicurezza la presunzione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti non solo dalla direttiva ascensori/monta-carichi, ma anche dalle altre direttive a essi applicabili (ad es. direttiva sulla compatibilità elettromagnetica), e ne consente la commercializzazione e la messa in servizio sul territorio

Attività economica: Sicurezza

ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI DISABILI

• D.P.R. 311/2001 - Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza

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• verificare minutamente gli elementi portanti (funi, catene e loro attacchi); • verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti di

terra. Il manutentore promuove tempestivamente la riparazione e la sostituzione di parti rotte o usurate e provvede a interrompere il funzionamento dell'impianto nel caso rilevi la presenza di un pericolo. La manutenzione può essere effettuata solo da persone o personale di ditta specializzata munito di Certificato di abilitazione rilasciato secondo la procedura precedentemente in atto (D.P.R. n. 1767/1951, art. 6, 7, 8 e 9) e da operatore comunitario con specializzazione equivalente. Il libretto di impianto che deve essere messo a disposizione all’atto delle verifiche periodiche o straordinarie o in caso di controlli, deve contenere anche i verbali delle verifiche periodiche e straordinarie, gli esiti delle visite di manutenzione.

Oneri

Diritti istruttori

Tempo

30 giorni

Descrizione iter

La comunicazione della messa in esercizio e la richiesta di assegnazione di un numero di matricola all’impianto, va fatta dal proprietario dell’ascensore/montacarichi/piattaforma per disabili, o dal suo legale rappresentante, entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità, al SUAP territorialmente competente.Una volta messi in esercizio, secondo le procedure prima descritte, gli ascensori/montacarichi/piattaforme per disabili vanno sottoposti a verifiche periodiche con cadenza biennale.

Documentazione e modulistica da presentare

• Comunicazione di messa in esercizio di ascensori, montacarichi o piattaforme elevatrici per disabili.

Normative

• Direttiva CEE 29 giugno 1995 n. 16• Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459

- Regolamento per l’attuazione delle direttive CEE relative alle macchine, controllo apparecchi di sollevamento

Attività economica: Sicurezza

ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI DISABILI

dell’Unione Europea.Vanno comunicate al SUAP anche le modifiche costruttive dell’impianto non rientranti nel-l’ordinaria o straordinaria manutenzione, quali: il cambiamento della velocità, il cambia-mento della portata, il cambiamento della corsa, il cambiamento del tipo di azionamento, idraulico o elettrico e la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro - pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.Il mancato invio delle suddette comunicazioni comporta il divieto di mettere e mantenere in servizio l’ascensore/montacarichi/la piattaforma elevatrice per disabili.Una volta messi in esercizio, secondo le procedure prima descritte, gli ascensori/montacarichi/le piattaforme per disabili vanno sottoposti a verifiche periodiche con cadenza biennale da parte di :

• Azienda USL competente per territorio ovvero Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale laddove le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, abbiano attribuito a essa questa competenza;

• Ispettorati del Ministero del Lavoro per gli ascensori e montacarichi degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole;

• Organismi notificati. L’esito delle verifiche va riportato in un apposito verbale da conservare nel libretto dell’impianto e trasmesso al SUAP territorialmente competente solo nel caso di esito negativo.Il verbale negativo produce, da parte dell’amministrazione pubblica locale, un provvedimento di fermo dell’impianto che potrà essere rimesso in esercizio solo a esito positivo di successiva verifica straordinaria, con cui venga accertata l’eliminazione delle irregolarità precedentemente rilevate. Devono essere effettuate verifiche straordinarie anche per le modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione. Gli oneri per l’esecuzione delle operazioni di verifica sono a carico dei proprietario dello stabile ove è installato l’impianto.La manutenzione è obbligatoria. Il manutentore rimane il primo responsabile del regolare e sicuro funzionamento dell’impianto. I compiti affidati a questa figura sono praticamente uguali a quelli già prevista all’art.19 del D.P.R. n.1497/1963; in particolare consistono nel provvedere periodicamente:

• a verificare i dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici, compresi quelli delle porte dei piani e delle serrature;

• a verificare lo stato delle funi e delle catene; • alla pulizia e lubrificazione delle parti.

Almeno ogni sei mesi il manutentore deve, inoltre, effettuare i seguenti controlli, annotandone i risultati sull’apposito libretto dell’impianto:

• verificare l'integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;

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I fuochi d’artificio sono effettuati dal “fochino” o dal “pirotecnico”. Il fochino è colui che effettua il brillamento di mine con innesto elettrico e a fuoco (gestione fuochi d’artificio, brillamento mine, disgelamento delle dinamiti, eliminazione di cariche inesplose, ecc.).

In generale, per lo svolgimento dell’attività di fochino sono richiesti:• specifici prerequisiti professionali e di idoneità;• apposita licenza.

Specifiche autorizzazioni possono essere richieste per lo svolgimento di particolari attività.La licenza, originariamente rilasciata dal Prefetto, è oggi rilasciata dal dirigente o responsabile del servizio comunale titolare delle funzioni di polizia amministrativa, a seguito del trasferimento di competenze operato dall’art. 163 del D.Lgs. 112/1998.La licenza ha una durata annuale e, per essere mantenuta, va quindi rinnovata.Il pirotecnico è colui che fabbrica fuochi artificiali o che effettua lo sparo di armi da fuoco o di fuochi artificiali o in genere esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.La licenza è rilasciata dall’autorità locale di pubblica sicurezza ed è a tempo indeterminato, anche se revocabile.

Requisiti

Per poter esercitare il mestiere di fochino e per poter chiedere la licenza comunale l’interessato deve possedere alcuni prerequisiti di tipo professionale e di idoneità.

Tali requisiti sono, innanzitutto:

• I requisiti personali e morali stabiliti dal T.U.L.P.S. (artt. 11 e 12) • Essere in regola con la normativa antimafia (legge 575/1965, art. 10). Nel

caso di società tale requisito deve sussistere nei confronti dei soci e/o delle persone con poteri di rappresentanza e amministrazione

Inoltre, il fochino per svolgere la relativa attività necessità di un Certificato di idoneità, che attesti il possesso dei seguenti requisiti:

• Requisiti fisici indispensabili per l’esercizio dell’attività (vista, udito, funzionalità degli arti)

• Capacità intellettuale e cultura generale indispensabili all’esercizio dell’attività

• Cognizioni proprie del mestiere• Conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l’impiego degli

Attività economica: Sicurezza

FUOCHI D’ARTIFICIO (FOCHINO E PIROTECNICO)• Circolare Ministero Industria e Artigianato n.157296 del 14 aprile 1997

• Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162 - Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d’esercizio

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zaASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI DISABILI

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di armi.La licenza ha durata annuale e può essere rinnovata. Per il rinnovo annuale occorre una certificazione medica di conservazione delle idoneità fisiche, rilasciata dall’Ispettorato provinciale del lavoro.La licenza comunale può essere sospesa o revocata in caso di abuso o di particolari condanne penali. Non è richiesta l’effettiva necessità di farne uso (assunzione da parte di una ditta), trattandosi di un titolo di qualificazione professionale, che serve anche per trovare lavoro.Al fine di ottimizzare l’azione amministrativa è opportuno che il nulla osta del Questore venga richiesto dagli interessati prima dell’inizio dei corsi formativi finalizzati al conseguimento delle capacità tecniche o, comunque, almeno in concomitanza con la domanda per sostenere l’accertamento della richiesta capacità tecnica, al fine di consentirne il rilascio (o il diniego) anteriormente all’espletamento delle prove prescritte. Del rilascio (o diniego) la Questura darà comunicazione alla Commissione tecnica provinciale, per il tramite della Prefettura, ed al Comune presso il quale l’interessato avrà dichiarato di voler richiedere la prescritta licenza.

Il nulla osta questorile si ottiene presentando alla Questura l’apposito modulo, scaricabile dal sito del Ministero dell’interno, e al quale va anche allegata la certificazione sanitaria attestante il possesso dei requisiti indicati all’art. 35 del T.U.L.P.S..

In sintesi, l’iter del procedimento è il seguente:• l’interessato presenta domanda di nulla osta al Questore;• l’interessato ottiene il nulla osta, la Questura comunica il rilascio (o diniego)

di tale nulla osta alla Commissione provinciale tecnica e al SUAP;• l’interessato frequenta i corsi formativi;• l’interessato sostiene l’esame presso la Commissione provinciale tecnica

presso la Prefettura. Per partecipare all’esame l’interessato deve inoltrare una domanda in carta libera alla Questura oppure al Commissariato di PS o alla Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza. È richiesta l’esibizione del libretto di lavoro e di eventuali attestati di attività svolte;

• l’interessato ottiene l’attestato di idoneità;• l’interessato presenta al SUAP la domanda di licenza;• il SUAP rilascia la licenza all’interessato, allegando in originale il nulla osta

questorile e l’attestato di capacità tecnica, trattenendo copia per sé.

Autorizzazione per lo svolgimento di spettacoli pirotecnici

L’autorità competente per il rilascio è il SUAP.Tale attività può essere svolta dal fochino o dal pirotecnico.L’art. 57, T.U.L.P.S., per lo svolgimento di fuochi d’artificio, ad esempio nell’ambito di una festa all’aperto, richiede che l’organizzatore debba ottenere una apposita licenza della autorità locale di pubblica sicurezza (Questura). Nel caso in cui il comune non sia sede della Questura, l’interessato presenta la domanda al SUAP, allegando documenti e specificando le

Attività economica: Sicurezza

FUOCHI D’ARTIFICIO

esplosivi nei lavori da mina

Il certificato è rilasciato dalla Prefettura, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, alla quale spetta il compito di valutare la sussistenza dei requisiti suddetti.

In seguito a quanto previsto dal DL 144/2005, per il rilascio della licenza di fochino è anche necessario acquisire preventivamente il nulla osta del Questore della Provincia in cui l’interessato risiede. Tale nulla osta può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi. L’eventuale revoca del nulla osta è comunicata al SUAP che ha rilasciato la licenza di esercizio del mestiere di fochino e comporta il suo immediato ritiro.Il D.M. 15 agosto 2005 ha previsto ulteriori limitazioni all’importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all’impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.

Ai sensi degli artt. 51 e 52 del TULPSD e dell’art. 101 del Regolamento attuativo, anche chi fabbrica o accende fuochi d’artificio deve avere una licenza rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza, previo accertamento di idoneità effettuato dalla Prefettura e su parere della Commissione tecnica di cui all’art. 49 T.U.L.P.S..

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di licenza va presentata in bollo al SUAP del Comune di residenza, utilizzando l’apposita modulistica.

Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

Tempo

90 giorni

Descrizione iter

Licenza per lo svolgimento del mestiere di fochino

L’autorità competente per il rilascio è il SUAP.Ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 112/1998, il titolare dei requisiti, dei certificati di idoneità e dei nulla osta necessari per lo svolgimento del mestiere di fochino deve chiedere al Comune di competenza anche la licenza comunale per l’esercizio del mestiere di fochino.Ai fini del rilascio della licenza, occorre essere nelle condizioni di carattere personale previste dalla normativa per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia

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zaFUOCHI D’ARTIFICIO

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Se il richiedente è cittadino straniero, questi deve presentare anche il permesso di soggiorno o carta di soggiorno.

Per il rinnovo annuale della licenza, la documentazione da presentare è la seguente:• Modulo di domanda di rinnovo• Certificato medico di idoneità al mestiere di fochino, rilasciato dall’Ispettorato

provinciale del lavoro• Licenza originale

Per l'autorizzazione allo svolgimento di spettacoli pirotecnici, la documentazione da presen-tare è quella già indicata nel paragrafo precedente.

Normative

• R.D. n. 773/1931 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza• D.P.R. 302/1956 - Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integra-

tive di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547

• D.Lgs. 112/1998 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

• D.L. 144/2005 - Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazio-nale, convertito in Legge 155/2005

• D.M. 15 agosto 2005 - Speciali limiti all’importazione, commercializza-zione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all’impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

Attività economica: Sicurezza

FUOCHI D’ARTIFICIO

condizioni operative dei lanci tramite: a) piante planimetriche in scala 1:1000 e 1:200 dell’area di accensione sulle

quali dovranno essere evidenziati:• luogo nel quale vengono fissate le granate (punto esatto di lancio);• direzione di lancio;• luogo predisposto per il pubblico;• edifici e strade ubicate nelle vicinanze;

b) indicazioni del peso complessivo della polvere utilizzata e specificazioni se si tratta di spettacolo pirotecnico aereo e/o a terra;

c) elenco dei fuochi artificiali che si intendono utilizzare, completi dell’indicazione del numero di calibro e della grammatura di ognuno e DM di omologazione dei fuochi;

d) relazione tecnica relativa all’ organizzazione e svolgimento dello spettacolo pirotecnico;

e) copia polizza assicurativa per danni a persone e/o cose;f) copia licenza di cui all’art.47 del T.U.L.P.S. per la fabbricazione e/o deposito

di esplosivi;g) copia della abilitazione di cui all’art.101 del T.U.L.P.S. per il fochino o per il

pirotecnico.

Al fine di garantire l’incolumità pubblica, si osservano le disposizioni contenute nella Circolare Min. Interno 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV.A.MASS “Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S., nonché le eventuali disposizioni prefettizie.L’autorizzazione rilasciata viene tempestivamente comunicata alla locale Stazione dei Carabinieri.

Altre autorizzazioni sono previste dal D.M. 15 agosto 2005 per lo svolgimento di alcune attività connesse all’importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all’impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.

Documentazione e modulistica da presentare

La documentazione da presentare per il rilascio della licenza è la seguente:• Modulo di domanda per il rilascio della licenza• Attestato di capacità tecnica dell’interessato, rilasciato dal Prefetto, previo

parere della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi• Nulla osta del Questore della Provincia di residenza• Certificato medico di idoneità al mestiere di fochino, rilasciato dall’Ispettorato

provinciale del lavoro

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zaFUOCHI D’ARTIFICIO

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Presentazione della pratica: SUAP

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o dal Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL di appartenenza in data non anteriore ad un mese dalla data dell’avviso di rilascio o revisione, dal quale risulti che il richiedente:

• non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze or-ganiche di qualsiasi specie che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all’impiego di gas tossici;

• ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale; non si presenta dedito ad intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti;

• percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orec-chio;

• possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola Snellen) purchè non inferiore a 5/10 per occhio raggiungibili anche con correzione di lenti.

Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

Tempo

90 giorni

Descrizione Iter

La domanda corredata di tutti gli allegati viene consegnata al SUAP del Comune di riferi-mento che ne verifica la completezza. Il SUAP provvede a darne comunicazione alla Com-missione d’esame per l’inserimento nel calendario. La Commissione comunica al Comune la data per l’esame, che provvede ad informare gli interessati. Una volta conseguita l’idonenità d’esame, comunicata al Comune direttamente dalla Commissione d’esame, viene rilasciata la patente.

Documentazione e modulistica da presentare • Domanda di utilizzo, detenzione, conservazione dei gas tossici

Normative

• R.D. n. 147/1927 - Approvazione del Regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici

• R.D. n. 773/1931 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Attività economica: Sicurezza

GAS TOSSICI

È definito gas tossico:• qualsiasi sostanza che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata

deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;

• qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.

È vietato l’impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.

Le prescrizioni da osservarsi nell’impiego dei gas predetti sono determinate dal Regola-mento speciale per l’impiego dei gas tossici, approvato con il R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, che all’art. 1 elenca le sostanze considerate gas tossico.Tale elenco viene aggiornato con Decreti Ministeriali specifici conseguenti al riconoscimento ufficiale da parte del Ministero della Sanità, su domanda dell’interessato, delle caratteristiche di tossicità di gas non contemplati nell’elenco che altrimenti non potrebbero essere utilizzati.

L’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici deve essere eseguita da sog-getti in possesso di apposita patente, che è subordinata all’accertamento dell’esistenza dei requisiti di idoneità fisica, psichica e morale del candidato nonché al superamento degli esami che constano di prove pratiche ed orali. I Comuni di residenza emettono il bando per il conseguimento della patente. Il bando viene pubblicato due volte all’anno e le sessioni di esame si effettuano nei periodi aprile-maggio e ottobre-novembre presso il Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL di Bologna dal-l’apposita Commissione.La patente viene rilasciata dopo il superamento dell’esame ed ha durata quinquennale. Ogni 5 anni l’interessato deve presentare domanda di revisione, previa emissione di bando da parte del Comune, a seguito della pubblicazione nella G.U. del Decreto del Ministero della Salute che dispone la revisione delle patenti rilasciate nel periodo sullo stesso indicato.

L’attività di utilizzo, utilizzo con detenzione , oppure di conservazione e deposito di gas tos-sici in magazzini o depositi, è subordinata al possesso, da parte dell’impresa esercente, di autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Comune ove è ubicato lo stabilimento o deposito sede dell’attività svolta, previa acquisizione del parere emesso dall’Organo Ispettivo competente in seguito a sopralluogo effettuato dalla Commissione Tecnica.

Requisiti

Risultare idoneo all’impiego di gas tossici con certificazione rilasciata da un medico militare

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GAS TOSSICI

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Presentazione della pratica: SUAP

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locali citate, anche i partiti o movimenti politici dovranno inviare l’apposita comunicazione

Oneri

Nessuno

Tempo

30 giorni

Presentazione della domanda

I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni, almeno trenta giorni prima, ne danno comunicazione:

• all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Statoe successivamente

• al Prefetto• al SUAP del Comune in cui si effettua l'estrazione

Descrizione iter

Una volta che sia stata data comunicazione alle Autorità indicate più sopra, l’ attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, salvo che il SUAP - verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio - provveda a sospendere o interrompere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti. Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività. Un responsabile dell’ente promotore provvederà ad effettuare tutte le verifiche e operazioni previste dal D.P.R. n. 430/2001, con redazione dei relativi processi verbali dei quali una copia dovrà essere inviata al Prefetto e un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco, presente alle operazioni. Per le tombole, entro 30 giorni dall’estrazione dovrà essere presentata all’incaricato del Sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori al fine dello svincolo della cauzione prestata.Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione devono essere comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l’effettuazione dei controlli.

Documentazione e modulistica da presentare

• Modulo Ccmunicazione relativa allo svolgimento della manifestazione di sorte

Attività economica: Sicurezza

MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

Lo svolgimento di manifestazioni di sorte locali avviene previa comunicazione da parte degli organizzatori.

Per manifestazioni di sorte locali si intendono l’effettuazione di:• lotterie con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti

ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia, l’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di euro 51.645,69 e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;

• tombole effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42;

• pesche o banchi di beneficenza effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,69.

Requisiti

Gli organizzatori possono essere:

• Enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, o essere organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, se le manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi

• Partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2. Infatti, il D.P.R. n. 430/2001 consente lo svolgimento di manifestazioni di sorte locali, senza alcun adempimento, se queste sono organizzate dai partiti o movimenti politici e siano svolte nell'ambito di manifestazioni organizzate dagli stessi. Tuttavia, nel caso che tali iniziative si svolgano al di fuori delle manifestazioni

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MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

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Presentazione della pratica: SUAP

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La legge considera spettacoli viaggianti i circhi, i parchi giochi, le attrazioni e gli spettacoli allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso (ad esclusione degli apparecchi automatici e semi-automatici da intrattenimento).All’interno della categoria ha una particolare importanza la nozione di circo, o circo eque-stre, relativamente a cui una nozione piuttosto aggiornata e specifica si rinviene non nella legge ma in una circolare (la n. 125/2002 del Ministero per i beni e le attività culturali), secondo cui l’attività circense è “quella nella quale un’impresa, sotto il tendone di cui ha la disponibilità a titolo di proprietà o di locazione annuale, presenta al pubblico, in una o più piste, uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestidi-gitatori, animali esotici e/o domestici ammaestrati”, e il circo è “la struttura nella quale si svolge tale attività, costituita nel suo complesso anche da padiglioni, roulotte, automezzi o rimorchi, ivi compresi quelli in cui vengono custoditi gli animali”; con la precisazione per cui “sono considerate, altresì, attività circensi quelle che si svolgono, con le medesime modalità spettacolari, nelle arene prive di tendone, oppure all’interno di strutture stabili a ciò desti-nate in via esclusiva”.Agli spettacoli viaggianti così definiti si applicano le procedure previste per i pubblici spetta-coli in genere, fatte salve alcune peculiarità.

Requisiti

• Licenza comunale (permanente) di spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza

• Essere in possesso della polizza di assicurazione delle attrazioni con quietanza del versamento annuale del premio valida per l’anno (richiesta per ogni tipo di attrazione)

• Disponibilità dell’area• Denuncia SIAE• Certificato di collaudo annuale di ogni attrazione• Dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli

impianti, redatta di volta in volta dall’esercente (da effettuare dopo aver installato le attrazioni)

Per agibilità strutture e impianti:

• Relazione Tecnica redatta da un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, geometri,architetti che attesti la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell’Interno ai sensi del D.P.R. 311/2001 per impianti con capienza fino a 200 posti (il sopralluogo da parte di Tecnico abilitato dovrà essere richiesto dall’esercente a proprie spese)

Attività economica: Sicurezza

SPETTACOLI VIAGGIANTI - TEMPORANEI• Regolamento per tombola e lotteria• Solo per le tombole, documentazione comprovante l’avvenuto versamento

della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi

Normativa

• D.P.R. n. 430/2001 - Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, delle legge 27 dicembre 1997, n.449

• L. n. 326/2003 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici

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zaMANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

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• per le procedure sullo svolgimento delle iniziative bisogna distinguere. La licenza per l’esercente è necessaria anche in questo caso, e rimane peraltro unica giacché ci si riferisce al Comune di residenza del richiedente. La licenza per l’attività non è più necessaria (per effetto dell’art. 46, c. 7, D.Lgs. n. 112/1998), a meno che l’impresa appartenga a Paesi non facenti parte dell’Unione europea (art. 7 D.P.R. n. 394/1994) o che si tratti di attività circensi nonché di gare di cavalli (art. 7 L.R. n. 5/2005).

Riguardo, infine, alle competenze, bisogna sottolineare che la Regione detta le indicazioni tecniche in materia di attività circensi nonché di gare di cavalli.Le competenze in materia di procedure - rispettivamente - per gli impianti destinati a spettacolo viaggiante e per lo svolgimento di spettacoli viaggianti sono intestate come per i pubblici spettacoli in genere.Anche il procedimento di registrazione risulta imperniato sul sistema di competenze già noto per i pubblici spettacoli in genere: la registrazione spetta ai Comuni, peraltro con la facoltà per il richiedente di scegliere tra quello di residenza, quello dove è avvenuta la costruzione dell’attrezzatura, quello dove si terrà il primo impiego dell’attrezzatura stessa (con qualche limitazione allorché si tratta di attività preesistente all’entrata in vigore dell’obbligo di registrarsi); durante la procedura deve essere acquisita la valutazione dell’apposita Commissione di vigilanza, comunale o provinciale a seconda della tipologia di impianto.Peraltro qui si registra anche una competenza dei Comuni “a monte”, ossia per quanto riguarda la compilazione - e l’aggiornamento almeno annuale - di un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni delle attività dello spettacolo viaggiante, anche con specifico riguardo ai circhi e ai parchi di divertimento.

Documentazione e modulistica da presentare

• Richiesta di autorizzazione temporanea di spettacolo viaggiante• Richiesta di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico

eventuale• Richiesta di sopralluogo della C.C.V.L.P.S. o della C.P.V.L.P.S.

Normativa

• R.D. n. 650/1940 - Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

• L. n. 337/1968 - Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante

• D.P.R. n. 394/1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante,

Attività economica: Sicurezza

SPETTACOLI VIAGGIANTI - TEMPORANEI

• Nel caso in cui vengano autorizzate più attrazioni viaggianti posizionate in modo tale da configurare un vero e proprio parco divertimenti con capien-za superiore alle 200 persone e fino a 1.300, la verifica di agibilità dovrà essere effettuata per l’intero luogo di trattenimento che si viene a creare dalla C.C.V.L.P.S. , o se con capienza superiore alle 1.300 persone dalla C.P.V.L.P.S.

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza va formulata come domanda di autorizzazione sull’apposita modulistica e va presentata al SUAP.

Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

Tempo

90 giorni

Descrizione Iter

La domanda in carta bollata viene presentata su apposita modulistica al SUAP che verifica il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente ed oggettivi dei locali, acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria. Nel caso l’istruttoria sia positivamente conclusa viene rilasciata l’autorizzazione all’apertura, diversamente tale autorizzazione viene negata.Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il SUAP sospende o interrompe il procedimento come previsto dalle norme vigenti.

In particolare, poi:• per le procedure sull'impianto destinato alle manifestazioni non si rinvengono

differenze di rilievo per quanto riguarda gli adempimenti in tema di “fattibilità” e “agibilità”. Peraltro, da ultimo, è intervenuto il D.M. 18.5.2007, con entrata in vigore prevista centottanta giorni dopo la pubblicazione, il quale configura, in aggiunta alle procedure già in essere per l’impianto in sé, un procedimento di registrazione di tutte le attività di spettacolo viaggiante, sia nuove sia esistenti (queste ultime entro due anni dall’entrata in vigore del decreto), al fine di attestarne la conformità con le norme di buona tecnica del settore (emanate dagli organismi di normalizzazione o, in mancanza, comunque di riconosciuta validità);

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zaSPETTACOLI VIAGGIANTI - TEMPORANEI

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Una bussola per orientarsi nella Pubblica Amm

inistrazione

Vademecum delle Attività Imprenditoriali

SERVIZI ALLA PERSONA

nonché dei procedimenti di autorizzazione per l’esercizio di attività circensi e per parchi di divertimento

• D.Lgs. n. 112/1998 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59

• Circ. Min. Beni e attività culturali n. 125 del 14.11.2002 - Modalità e criteri per l’assegnazione dei contributi agli operatori del settore circense

• L.R. n. 13/1999 - Norme in materia di spettacolo• L.R. n. 5/2005 - Norme a tutela del benessere animale• L. n. 296/2006 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)• D.M. interno 18.5.2007 - Norme di sicurezza per le attività di spettacolo

viaggiante

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zaSPETTACOLI VIAGGIANTI - TEMPORANEI

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Presentazione della pratica: SUAP

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• Essere iscritto/annotato all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio o, qualora si tratti di imprese non artigiane, al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio

• Essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale

• I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza di nuovo esercizio, di subingresso, di trasferimento di sede e di modifiche ai locali di attività già esistenti, va formulata come Dichiarazione di inizio attività da presentare al SUAP competente per territorio utilizzando l’apposita modulistica.

L’istanza di variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale e del Direttore Tecnico e la cessazione dell’attività va formulata come comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio utilizzando l’ apposita modulistica.

Oneri

Diritti istruttori

Tempo

30 giorni

Descrizione Iter

La Dichiarazione di inizio attività deve essere presentata dalla persona fisica (il legale rappresentante in caso di società) su apposita modulistica al SUAP.

L’attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo il caso di subingresso senza modifiche per il quale è ammessa la continuità dell’esercizio dell’attività.

Qualora la dichiarazione non risulti regolare o completa con la prescritta documentazione, oppure sia necessario acquisire elementi integrativi di giudizio, il SUAP provvede a sospendere o interrompere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti.Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo caso che, ove ciò sia possibile, l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un congruo termine all’uopo prefissatogli.L’inizio effettivo dell’attività è soggetto a successiva e conseguente comunicazione al SUAP

Attività economica: Servizi alla Persona

ACCONCIATORE, BARBIERE

Si intende per attività professionale di acconciatore, sia essa esercitata da imprese individuali o in forma societaria, l’esecuzione di trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. È inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.

Si intende per attività di barbiere, quella comprendente le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, il lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli.

L’ esercizio dell’attività sia che si svolga in un luogo pubblico che privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione professionale e dai requisiti previsti dalla normativa antimafia.La qualificazione professionale deve essere posseduta: a) in caso di impresa individuale: dal titolare se l’impresa è artigiana oppure dal Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana; b) in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985: da almeno un socio partecipante all’attività; c) in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985: dal Direttore tecnico.I locali adibiti a tale attività devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, in particolare per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e le superfici minime dei locali.Tutte le attività devono rispettare le modalità operative descritte nelle schede informative allegate al Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing al fine di garantire una conduzione igienica dell’attività.L’attività di acconciatore può essere svolta in appositi locali oppure presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, purché siano rispettati i requisiti previsti dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico - sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti.Non è ammesso l’esercizio dell’attività di acconciatore in forma ambulante o su area pubblica.

Requisiti

• Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell’intervento

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ACCONCIATORE, BARBIERE

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Per imprese di autoriparazione si intendono tutte le imprese che svolgono l’attività di manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, ivi compresi i ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli adibiti al trasporto su strada di persone e cose.

In base all’art. 1 della legge n. 122 del 1992 l’attività di autoriparazione si distingue in:• Meccanica e motoristica • Carrozzeria • Elettrauto • Gommista

Rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli, nonché l’installazione di impianti e componenti fissi.Rientrano inoltre gli interventi specialistici su autoveicoli quali: interventi su radiatori, carburatori, pompe di iniezione, benzina e diesel, impianti di climatizzazione, impianti per alimentazione GPL o metano, freni e balestre, impianti frigoriferi, impianti di sollevamento, impianti telefonici e musicali, assetti sportivi e carrozzeria speciale.

Non rientrano le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.Non rientrano inoltre le attività di autoriparazione effettuate esclusivamente su autoveicoli o motoveicoli non autorizzati a circolare su strada, come ad auto e moto da competizione, go-kart, ecc.

Requisiti

Per poter svolgere l’attività imprenditoriale di autoriparotore è necessario possedere i seguenti requisiti.

Requisiti morali:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale si dichiara, ai sensi dell’art. 46 T.U 28/12/2000 n.445:• Di aver compiuto la maggiore età• Di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea

o straniero non comunitario residente in Italia e munito di permesso di soggiorno

• Di avere il godimento dei diritti civili• Di non essere stato interdetto o inabilitato

Attività economica: Servizi alla Persona

AUTORIPARATORE

Presentazione della pratica: Camera di Commercio

competente. La Dichiarazione di inizio attività, completa della documentazione prevista dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, viene trasmessa agli Enti e Servizi coinvolti nel procedimento per quanto di rispettiva competenza.

Documentazione e modulistica da presentare

• Dichiarazione di inizio attività per l’esercizio dell’attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing

oppure• Dichiarazione di subingresso con modifiche interne ai locali di esercizio e/o

alle attrezzature nell’esercizio di attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing

oppure• Dichiarazione di subingresso senza modifiche interne ai locali di esercizio e/o

alle attrezzature nell’esercizio di attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing

eventuale• Dichiarazione di accettazione della nomina di Direttore tecnico• Dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 D.P.R.

n. 252/98

Normative

• Legge n. 443/85 - Legge quadro per l’artigianato• Legge n. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi• Legge n. 174/2005 - Disciplina dell’attività di acconciatore• Decreto Legge n. 7/2007 convertito con modifiche dalla Legge

n. 40/07 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese

• Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

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ACCONCIATORE, BARBIERE

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di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni;

oppure4) Aver conseguito, in materia tecnica attinente all’attività, un diploma di

istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea;

Ai sensi dell’ex L. 122/1992 Art.7 comma 2 lett. C, l’elenco dei titoli ammissibili è scaricabile dal sito della Camera di Commercio di Bologna:http://www.bo.camcom.it/intranet/SERVIZI-ON/RICHIESTA-1/IMPRESE-DI1/Istruzioni/index.htm

La Commissione Provinciale per l’Artigianato si riserva comunque di valutare i rispettivi titoli di studio al fine di stabilire per quali attività del settore autoriparazioni possono ritenersi abilitanti.

Modalità di presentazione della domanda

Deve essere presentata domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, possedendone i requisiti, presso la Camera di Commercio, unitamente alla Dichiarazione di inizio attività, contente le autocertificazioni sul possesso dei requisiti e con allegate le documentazioni comprovanti il versamento dei diritti camerali e della tassa di concessione governativa.

Oneri

Devono essere sostenuti i diritti di segreteria previsti dalla Camera di Commercio per l’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane. Inoltre, l’iscrizione per le attività di autoriparazione, avendo di fatto natura abilitante, comporta il pagamento della tassa di concessione governativa, pari ad euro 168. La tassa non è dovuta per le Onlus.

Tempo

L’attività deve iniziare il giorno stesso della presentazione della Domanda di iscrizione al Registro imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, con unita la Dichiarazione di inizio attività. (non può iniziare prima della presentazione della DIA).

Descrizione iter

Gli uffici della Camera di Commercio accettano le istanze e rilasciano ricevuta di presenta-zione.

Per le imprese artigiane, le domande vengono valutate dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato, secondo il calendario delle sedute pubblicato all’inizio di ogni anno solare. In caso di diniego viene approvata una delibera che indica l’espressa motivazione e le

Attività economica: Servizi alla Persona

AUTORIPARATORE

• Di non essere stato dichiarato fallito, o in caso di fallimento avere titolo che permetta l’attività lavorativa

• Di non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa

Dei suddetti requisiti devono essere in possesso:

• Per le imprese individuali, il titolare• Per le società in nome collettivo, tutti i soci• Per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari• Per le società di capitali, tutti i membri dell’organo amministrativo• Per le SRL unipersonali, il socio unico e tutti i membri dell’organo

amministrativo• Per i consorzi di cui all’art. 2612 Cod. Civ. e le società consortili di aui all’art.

2615 Cod. Civ. chi ne ha la rappresentanza ed i legali rappresentanti delle società consorziate

• Per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato di cui all’art. 2506 Cod. Civ. coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello stato

Responsabile tecnico

Requisiti personali:

1) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di altro Stato in cui sia operante la condizione di reciprocità;

2) non aver riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell’esercizio dell’attività di autoriparazione;

3) idoneità fisica allo svolgimento dell’attività professionale.

Requisiti tecnico-professionali

1) Aver esercitato, per almeno un anno, l’attività di riparazioni di veicoli (omologati su strada), prima dell’entrata in vigore della Legge 122/92 (14.12.1994) come titolare o legale rappresentante di impresa iscritta all’Albo o Registro Ditte, con l’attività ben descritta per il riconoscimento nelle sezioni (modifica alla Legge 122/92 art. 6 D.P.R. 25/96);

oppure2) Aver esercitato l’attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese ope-

ranti nel settore, nell’arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l’inte-ressato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività (titolo diverso da quelli indicati nel punto 3);

oppure3) Aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-

pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività

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AUTORIPARATORE

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Le autoscuole hanno per scopo l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore. Le autoscuole ai sensi dell’art. 335 c.10 del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” (D.P.R. 16/12/1992 n.495), si distinguono in:

a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C, D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del Certificato di abilitazione professionale (CAP) (Tipo A);

b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B e delle patenti speciali delle categorie A, B ed ai relativi esami di revisione (Tipo B).

Le autoscuole di Tipo A possono altresì preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore o insegnante di autoscuola.

Requisiti

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:• Aver compiuto i 21 anni• Risultare di buona condotta • Essere in possesso di adeguata capacità finanziaria ai sensi art. 2 del D.M.

317/95• Essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore• Essere in possesso di abilitazione come insegnante di teoria e istruttore di

guida con esperienza biennale

Detti requisiti devono essere posseduti dal titolare/legale rappresentante.

Nel caso in cui l'atto costitutivo di impresa preveda più legali rappresentanti, gli stessi devono essere tutti in possesso dei requisiti di cui sopra. Lo svolgimento dell’attività deve assicurare il rispetto di standard tecnico/organizzativi relativamente ai locali, ai mezzi, al personale, alle attrezzature ed arredi fissati dalla normativa di settore (DM 317/95) per i quali è stata definita la relativa modulistica. Si precisa che, nel caso di apertura di sedi secondarie di autoscuola, per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione dei suddetti requisiti, eccetto la capacità finanziaria (per cui è sufficiente l’attestazione relativamente ad una sola sede), oltre alla nomina di un responsabile didattico, dotato di idoneità tecnica.

Questi dovrà essere formalmente individuato e dovrà collaborare con l’impresa attraverso i seguenti rapporti:

Attività economica: Servizi alla Persona

Presentazione della pratica: Provincia di Bologna

AUTOSCUOLEmodalità di un eventuale ricorso avverso il provvedimento. Ne consegue l’impossibilità di svolgere l’attività.

Per le imprese non artigiane, la Camera di Commercio controlla la regolarità della documentazione e il possesso dei requisiti del richiedente, entro 60 giorni dalla presentazione. Nel caso di irregolarità sanabili invita l’interessato a regolarizzare la propria posizione, mentre nel caso di impossibilità di regolarizzazione adotterà provvedimenti di diniego dell’iscrizione e, quindi, di impossibilità di svolgere l’attività.

Nel caso non sia possibile svolgere l’attività, si procederà a comunicare le motivazioni del diniego ed ad esperire la procedura stabilita dall’art. 10 bis della legge 241/1990.

La comunicazione di diniego dovrà indicare l’espressa motivazione e le modalità di eventuale ricorso avverso il provvedimento.

Documentazione e modulistica da presentare

• Domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane della Camera di Commercio di Bologna

• Dichiarazione di inizio attività per imprese di autoriparazione

Normative

• Legge 5 febbraio 1992, n. 122 - Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione.

• D.P.R. 558/99 - Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di Registro delle Imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio attività e per la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici

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AUTORIPARATORE

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dell’attività delle autoscuole• Legge 2/4/2007 n. 40 di conversione con modifiche del DL

31/1/2007 n.7 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese

Attività economica: Servizi alla Persona

AUTOSCUOLE

• Dipendente• Collaboratore familiare • Socio• Amministratore

Modalità di presentazione della domanda

La Dichiarazione di inizio attività con i relativi allegati deve essere presentata alla depositata dall’interessato direttamente presso l’ufficio protocollo della Provincia di Bologna, ovvero inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti della Provincia di Bologna.

Oneri

Nessuno

Tempo

30 giorni

Descrizione iter

I soggetti interessati dispongono di un termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA per l’inizio dell’attività, di cui l’amministrazione deve essere informata attraverso specifica comunicazione. La Provincia provvederà alla verifica dei presupposti e requisiti di legge sin dal momento della presentazione della DIA, a norma dell’art. 20 del Regolamento provinciale recante la disciplina del procedimento amministrativo e dell’amministrazione digitale. La Provincia, nell’ulteriore termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto inizio dell’attività, ha il potere di disporre la cessazione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, ovvero la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato un termine non inferiore a trenta giorni per provvedervi.

Documentazione e modulistica da presentare

• Dichiarazione di inizio attività autoscuola

Normative

• D.Lgs. 285/92 - Nuovo Codice della Strada • D.P.R. 495/92 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo

Codice della Strada • Decreto Ministeriale 317/95 - Regolamento recante la disciplina

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AUTOSCUOLE

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Presentazione della pratica: SUAP

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L’attività di estetista può essere svolta in appositi locali oppure presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, purché siano rispettati i requisiti previsti dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico - sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti.Non è ammesso l’esercizio dell’attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

Requisiti

• Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell’intervento

• Essere iscritto al Registro delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio o, qualora si tratti di imprese non artigiane, al Registro Imprese tenuto dalla Camera d Commercio

• Essere in possesso di abilitazione professionale• I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente

Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza di nuovo esercizio, di subingresso, di trasferimento di sede e le modifiche dei locali di attività già esistenti, va formulata come Dichiarazione di inizio attività da presentare al SUAP competente per territorio utilizzando l’apposita modulistica.

L’istanza di variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale e del Direttore Tecnico, va formulata come comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio utilizzando l’apposita modulistica.

Oneri

Diritti istruttori

Tempo

30 giorni

Descrizione Iter

La Dichiarazione di inizio attività deve essere presentata dalla persona fisica (il legale rappresentante in caso di società) su apposita modulistica al SUAP.

L’attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo

Attività economica: Servizi alla Persona

ESTETISTI

Si intende per attività di estetica, definita dall’art. 1 della Legge 4.1.1990, n. 1, e Legge Regionale n. 32/1992 e s.m.e i., l’attività che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l’attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1 e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713. Sono escluse dall’attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Nell’ambito della definizione dell’attività di estetista si intendono anche:• i centri di abbronzatura o “solarium”, che effettuano trattamenti mediante

l’uso di lampade abbronzanti UV-A;• le attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico;• le attività di “disegno epidermico o trucco semipermanente”;• i trattamenti effettuati per il tramite dell’acqua e del vapore, quali ad esempio

sauna e bagno turco;• la mansione di onicotecnico.

Non rientrano nell’attività di estetista i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, l’attività di massaggiatore sportivo, le attività motorie e l’attività di naturopata del benessere. I locali adibiti a tale attività devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, in particolare per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e le superfici minime dei locali.Tutte le attività devono rispettare le modalità operative descritte nelle schede informative allegate al Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing al fine di garantire una conduzione igienica dell’attività.L’ esercizio dell’attività sia che si svolga in un luogo pubblico che privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione professionale e dai requisiti previsti dalla normativa antimafia.La qualificazione professionale deve essere posseduta: a) in caso di impresa individuale: dal titolare se l’impresa è artigiana oppure dal Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana; b) in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985: da almeno un socio partecipante all’attività; c) in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985: dal Direttore tecnico.

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ESTETISTI

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• Decreto Legge n. 7/2007 convertito con modifiche dalla Legge n. 40/07 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese

• Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing

Attività economica: Servizi alla Persona

ESTETISTI

il caso di subingresso senza modifiche per il quale è ammessa la continuità dell’esercizio dell’attività.

Qualora la dichiarazione non risulti regolare o completa con la prescritta documentazione, oppure sia necessario acquisire elementi integrativi di giudizio, il SUAP provvede a sospendere o interrompere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti.Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo caso che, ove ciò sia possibile, l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un congruo termine all’uopo prefissatogli.L’inizio effettivo dell’attività è soggetto a successiva e conseguente comunicazione al SUAP competente. La Dichiarazione di inizio attività, completa della documentazione prevista dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, viene trasmessa agli Enti e Servizi coinvolti nel procedimento per quanto di rispettiva competenza.

Documentazione e modulistica da presentare

• Dichiarazione di inizio attività per l’esercizio dell’attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing

oppure• Dichiarazione di inizio attività subingresso con modifiche interne ai locali

di esercizio e/o alle attrezzature nell’esercizio di attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing

oppure• Dichiarazione di subingresso senza modifiche interne ai locali di esercizio e/o

alle attrezzature nell’esercizio di attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing

eventuale• Dichiarazione di accettazione della nomina di Direttore tecnico• Dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 D.P.R.

n. 252/98

Normative

• Legge n. 443/85 - Legge quadro per l’artigianato• Legge n. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi• Legge n. 1/1990 - Disciplina dell’attività di estetista• L.R. 32/1992 - Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 per

la disciplina dell’attività di estetista

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ESTETISTI

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servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall’indicazione dei compensi ricevuti, che l’impresa fornirà nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 47.

Requisiti

Per poter svolgere l’attività imprenditoriale di facchinaggio è necessario possedere i seguenti requisiti:

1) Requisiti di onorabilità. I requisiti di onorabilità sono elencati all’art. 7 del D.M. n. 221/2003 e devono

essere posseduti dal titolare, institore o direttore preposti all’esercizio di impresa individuale, da tutti i soci di snc, dai soci accomandanti di sas e sapa, dagli amministratori per ogni tipo di società comprese le cooperative.

2) Requisiti di capacità economico-finanziaria.a) Comprovata affidabilità nell’adempimento delle obbligazioni di natura

pecuniaria assunte, attestata da istituto bancariob) Inesistenza di protesti a carico del titolare per le imprese individuali, dei

soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e le cooperative

c) Iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d’opera

Dal 02.02.2007, con l’entrata in vigore del D.L. n. 7 del 31.01.2007 (convertito con Legge n. 40 del 02.04.2007), l’esercizio dell’attività di facchinaggio non è più subordinato al possesso di requisiti di capacità tecnico-organizzativa, cioè di requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale, da parte di un preposto. Dal 02.04.2007, con l’entrata in vigore della Legge n. 40 del 02.04.2007 di conversione del D.L. n. 7/2007, l’esercizio dell’attività di facchinaggio non è più subordinato al possesso del requisito di capacità economico-finanziaria previsto dall’art. 5 comma 1 lett. b) del D.M. n. 221/2003, cioè al possesso di un patrimonio netto pari almeno all’8% del fatturato dell’impresa specifico nel settore facchinaggio al 31 dicembre dell’anno precedente e non è più subordinato alla presentazione di asseverazione per le imprese non soggette al deposito del bilancio.

Modalità di presentazione della domanda

Deve essere presentata domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, possedendone i requisiti, presso la Camera di Commercio, unitamente alla Dichiarazione di inizio attività, contenente le autocertificazioni sul possesso dei requisiti e con allegate le documentazioni comprovanti il versamento dei diritti camerali e della tassa di concessione governativa.

Attività economica: Servizi alla Persona

FACCHINI

Riguarda le imprese che intendono svolgere le attività di facchinaggio (attività di outsourcing esercitata per conto terzi) previste dalla L. 57/2001 - D.M. 221/2003:

Tipologia a

• portabagagli;• pesatori mercati agro-alimentari;• facchinaggio: degli scali ferroviari, doganali, facchini generici, facchinaggio

svolto nelle aree portuali da cooperative.

Tipologia b

• gestione ciclo logistico (magazzini: ordini in arrivo e partenza) - movimenta-zione merci;

• pulizia magazzini e piazzali (se invece l’attività di pulizia è generica ed in aggiunta si fa anche la pulizia di magazzini e piazzali, bisogna fare riferimento alla L. 82/94).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con lettera del 08/03/2004 prot. 25899/70 ha specificato che non rientrano nella sfera applicativa del DM 221/03 le attività di:

• spedizione, trasloco, logistica, trasporto espresso; • imballaggio, presa e consegna, recapiti in loco, e le altre attività spurie; • lo sgombero neve.

Esclusioni:• Questo regolamento non si applica ai pesatori pubblici (di cui all’art. 32 R.D.

20/09/34 e DM 11/7/83);

Il facchino non imprenditore ai sensi del D.P.R. 342/94 non rientra nel campo di applicazione del DM 221/03.

Fasce di classificazione Tutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio, nello specifico settore di attività. Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.

Le fasce di classificazione sono le seguenti: a) inferiore a 2,5 milioni di euro b) da 2,5 a 10 milioni di euro c) superiore a 10 milioni di euro

L’inserimento nella fascia di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell’elenco dei

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FACCHINI

Presentazione della pratica: Camera di Commercio

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Normative

• D.M. 30 giugno 2003, n. 221 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio e ulteriori indicazioni applicative

• Decreto Legge n. 7/2007 convertito con modifiche dalla Legge n. 40/07 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese

Attività economica: Servizi alla Persona

FACCHINI

Oneri

Devono essere sostenuti i diritti di segreteria previsti dalla Camera di Commercio per l’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane. Inoltre, l’iscrizione per le attività di facchinaggio, avendo di fatto natura abilitante, comporta il pagamento della

tassa di concessione governativa, pari ad euro 168. La tassa non è dovuta per le Onlus.

Tempo

L’attività deve iniziare il giorno stesso della presentazione della Domanda di iscrizione al Registro imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, con unita la Dichiarazione di inizio

attività.

Descrizione iter

Gli uffici della Camera di Commercio accettano le istanze e rilasciano ricevuta di

presentazione.

Per le imprese artigiane, le domande vengono valutate dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato, secondo il calendario delle sedute pubblicato all’inizio di ogni anno solare. In caso di diniego viene approvata una delibera che indica l’espressa motivazione e le modalità di eventuale ricorso avverso il provvedimento. Ne consegue l’impossibilità a svolgere l’attività.

Per le imprese non artigiane, la Camera di Commercio, entro 60 giorni, controlla la regolarità della documentazione e il possesso dei requisiti del richiedente. Nel caso di irregolarità sanabili invita l’interessato a regolarizzare la propria posizione, mentre nel caso di impossibilità di regolarizzazione adotterà provvedimenti di diniego dell’iscrizione e, quindi, di impossibilità di svolgere l’attività.

Nel caso non sia possibile svolgere l’attività, si procederà a comunicare le motivazioni del diniego ed ad esperire la procedura stabilita dal DM 221/03.

La comunicazione di diniego dovrà indicare l’espressa motivazione e le modalità di eventuale ricorso avverso il provvedimento.

Documentazione e modulistica da presentare

• Domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese

Artigiane (Camera di Commercio)• Dichiarazione di inizio attività per imprese di facchinaggio

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Requisiti

Per poter svolgere l’attività imprenditoriale di “pulizie” è necessario possedere i seguenti requisiti:

• Requisiti di onorabilità. Il titolare dell’impresa individuale, tutti i soci di società in nome collettivo, gli accomandatari delle società in accomandita e gli amministratori di qualsiasi altro tipo di società, comprese le cooperative, nonché eventuali institori e procuratori preposti all’esercizio dell’impresa o di un ramo della stessa, devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 2 della legge 82/1994. Inoltre non devono sussistere, nei confronti dell’interessato, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965 n.575 (antimafia). Nel caso di società l’insussistenza di dette cause deve esservi nei confronti dei soci e/o delle persone con poteri di rappresentanza e amministrazione. Tali requisiti devono essere autocertificati dai soggetti interessati;

• Requisiti di capacità economico-finanziaria. Questi si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni (art. 2, c. 1, DM 274/1997):• Iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti

gli addetti, compreso il titolare, i familiari e i soci prestatori d'opera• Assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare delle

imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell’art. 17 della legge 108/1996, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori

• Titolarità di c/c bancari

• Requisiti tecnico-professionali, già previsti dal DM 274/1997, non sono più necessari per le imprese di pulizia e di disinfezione, a seguito di quanto stabilito dal DL 7/2007, art. 10, c. 3. Essi permangono per le imprese che svolgono le attività di disinfestazione, deratizzazione, sanificazione. In tal caso i requisiti di capacità tecnica ed organizzativa (art. 2, cc. 2 e 3, DM 274/1997) si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata di uno dei requisiti sotto elencati:• Assolvimento dell'obbligo scolastico (per i nati entro il 31.12.1951

licenza elementare; per i nati successivamente a tale data almeno otto anni di scolarità) e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno 2 anni per le attività di pulizia e di disinfezione ed almeno 3 anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all’interno di imprese del settore, o comunque all’interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo

Attività economica: Servizi alla Persona

IMPRESE DI PULIZIA

Riguarda le imprese che intendono svolgere una o più delle seguenti attività previste dalla L. 82/94 - D.M. 7 luglio 1997 n. 274:

a) Attività di pulizia: complesso di operazioni aventi lo scopo di rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

b) Attività di disinfezione: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani ambienti ed aree mediante la distribuzione o inattivazione di organismi patogeni;

c) Attività di disinfestazione: complesso di operazioni aventi lo scopo di distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

d) Attività di derattizzazione: complesso di operazioni avente lo scopo di disinfestare, distruggere completamente o ridurre il numero dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

e) Attività di sanificazione: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani gli ambienti migliorandone le condizioni del microclima della temperatura, dell’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione ed il rumore.

Secondo la precisazione del Ministero dell’Industria diramata con lettera circolare datata 8 gennaio 2001 non rientrano nell’attività d’impresa di pulizia di cui alla legge n. 82/94 le seguenti attività: la pulizia di caminetti, l’espurgo dei pozzi neri; la sterilizzazione di terreni ed ambienti, la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali, la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d’acqua, sentieri, l’attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.

Per svolgere l’attività di “pulizia” non sono necessarie autorizzazioni da parte del Comune, così come non è necessario presentare al Comune alcuna Dichiarazione di inizio attività. È invece necessario iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e, ricorrendone le condizioni, all’Albo delle Imprese Artigiane.Ai fini della partecipazione, secondo la procedura comunitaria, alle procedure di affidamento di appalti pubblici, le imprese di pulizia devono essere iscritte nel Registro delle Imprese e/o all’Albo delle Imprese Artigiane secondo la classificazione stabilita dal DM 274/1997, sulla base del volume d’affari al netto dell’IVA, realizzato mediamente nell’ultimo triennio o nel minor periodo, comunque non inferiore ai due anni. Ciò è possibile solo dopo aver svolto due anni di attività.

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Presentazione della pratica: Camera di Commercio

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Descrizione iter

Gli uffici della Camera di Commercio accettano le istanze e rilasciano ricevuta di presentazione.

Per le imprese artigiane, le domande vengono valutate dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato, secondo il calendario delle sedute pubblicato all’inizio di ogni anno solare. In caso di diniego viene approvata una delibera che indica l’espressa motivazione e le modalità di eventuale ricorso avverso il provvedimento. Ne consegue l’impossibilità a svolgere l’attività.

Per le imprese non artigiane, la Camera di Commercio controlla la regolarità della documentazione e il possesso dei requisiti del richiedente, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso di irregolarità sanabili invita l’interessato a regolarizzare la propria posizione, mentre nel caso di impossibilità di regolarizzazione adotterà provvedimenti di diniego dell’iscrizione e, quindi, di impossibilità di svolgere l’attività.Nel caso non sia possibile svolgere l’attività, si procederà a comunicare le motivazioni del diniego ed ad esperire la procedura stabilita dall’art. 10 bis della legge 241/1990.La comunicazione di diniego dovrà indicare l’espressa motivazione e le modalità di eventuale ricorso avverso il provvedimento.

Documentazione e modulistica da presentare

• Domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane della Camera di Commercio di Bologna

• Dichiarazione di inizio attività per le imprese di pulizie

Normative

• Legge 82/1994 - Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di deratizzazione e di sanificazione

• DM 274/1997 - Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione

• Circolari ministeriali n. 3343/c del 28.04.1994, n. 3470/c del 22.09.1997, 3428/c del 25.11.1997

• DM 439/1999 - Regolamento recante modificazioni al Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, concernente la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, adottato con D.M. 7 luglio 1997, n. 274

• DPR 558/99 - Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di Registro delle Imprese

Attività economica: Servizi alla Persona

IMPRESE DI PULIZIA

svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa

• Attestato di qualifica, corso professionale o diploma di istruzione secondaria superiore che prevedano un corso almeno biennale di chimica, per le attività di pulizia e disinfezione, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

• Diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività

Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno. Egli deve obbligatoriamente avere un rapporto di immedesimazione tipico nei confronti dell’impresa e della sua struttura operativa (titolare di impresa individuale, socio prestatore d’opera di società di persone, amministratore di società di capitali, socio prestatore d’opera o amministratore di cooperativa, associato in partecipazione, dipendente, familiare collaboratore). Il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, all’atto della presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività, per le attività di pulizia, con apposita autocertificazione, completa degli eventuali allegati. Analoga autocertificazione deve essere resa anche dal preposto alla gestione tecnica; in tale dichiarazione il preposto deve accettare la nomina, e deve attestare il possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali elencati sopra.

Modalità di presentazione della domanda

Deve essere presentata domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, possedendone i requisiti, presso la Camera di Commercio, unitamente alla Dichiarazione di inizio attività, contente le autocertificazioni sul possesso dei requisiti e con allegate le documentazioni comprovanti il versamento dei diritti camerali e della tassa di concessione governativa.

Oneri

Devono essere sostenuti i diritti di segreteria previsti dalla Camera di Commercio per l’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane. Inoltre, l’iscrizione per le attività di pulizia, avendo di fatto natura abilitante, comporta il pagamento della tassa di concessione governativa, pari ad euro 168. La tassa non è dovuta per le Onlus.

Tempo

L’attività deve iniziare il giorno stesso della presentazione della Domanda di iscrizione al Registro imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, con unita la Dichiarazione di inizio attività.

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Presentazione della pratica: SUAP

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Si intende per attività funebre, un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un fune-rale;

c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

È vietato l’esercizio di intermediazione nell’attività funebre. L’attività funebre di tipo com-merciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

L’impresa funebre autorizzata può aprire ulteriori sedi commerciali, purché sia nominato un addetto alla trattazione degli affari in possesso dei requisiti formativi previsti per il respon-sabile della conduzione dell’attività.

Il servizio di trasporto funebre può essere svolto in maniera disgiunta rispetto all’attività funebre purchè l’impresa che svolge tale attività sia regolarmente autorizzata e disponga di personale di qualifica e in numero adeguato all’attività svolta.

Requisiti

• Avere la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autori-messa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre, in possesso di attestato dell’Azienda USL

• Avere la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove ha sede legale l’impresa

• Nominare il Responsabile della conduzione dell’attività funebre che deve es-sere in possesso dei requisiti professionali specifici richiesti, anche se coinci-dente con il titolare o legale rappresentante dell’impresa

• Disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori in possesso dei requisiti formativi

• Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;• Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento del-

la presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.

• I locali devono essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità

Attività economica: Servizi alla Persona

IMPRESE FUNEBRI• DL 7/2007 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese

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Il Comune vigilerà affinché lo strumento prescelto risulti coerente con il volume delle prestazioni svolte, esercitando i poteri istituzionali di controllo ad esso spettanti sulle singole imprese ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della L.R. 19/2004, con la finalità di verificare che il concreto esercizio dell’attività avvenga in conformità a quanto dichiarato dall’impresa in sede di autorizzazione mediante il deposito dei titoli (contratti, statuti, ecc.) idonei a dimostrare il possesso dei requisiti e che il numero complessivo degli operatori risulti quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento complessivo delle prestazioni da parte delle imprese.Non sono ammissibili forme di esternalizzazione completa del personale, effettuate verso soggetti non autorizzati all’esercizio dell’attività funebre e del tutto estranei alla vigilanza ed al controllo previsto dalla L.R. n. 19/2004.Si precisa infine che per quanto attiene il solo trasporto funebre, un soggetto autorizzato all’attività funebre può avvalersi per l’esecuzione di tale servizio di un’altra impresa di onoranze funebri o di solo trasporto funebre attraverso apposito contratto di servizio, dovendo comunque disporre del personale così come sopra quantificato e regolamentato in relazione alle differenziate esigenze cui deve fare fronte nell’esercizio della propria attività.

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza va formulata come domanda di autorizzazione sull’apposita modulistica e va pre-sentata al SUAP ove ha sede legale l’impresa.

Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

Tempo

60 giorni

Descrizione Iter

La domanda viene presentata su apposita modulistica al SUAP del comune ove ha la sede legale l’impresa. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre è comprensiva delle au-torizzazioni, comunque denominate, di competenza del Comune previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d’affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Decorsi 60 giorni dalla richiesta l’autorizzazione di intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti.Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il SUAP sospende o interrompe il procedimento come previsto dalle norme vigenti.

Attività economica: Servizi alla Persona

IMPRESE FUNEBRI

Precisazione sui requisiti necessari

Relativamente all’esercizio dell’attività funebre si precisa che il contingente minimo di per-sonale richiesto dalla L.R. n. 19/2004 e dalla delibera di Giunta regionale n. 156/2005 è di 4 operatori funebri o necrofori. Resta ferma la possibilità per il responsabile della conduzione dell’attività di intervenire nelle attività operative, con ciò consentendo di raggiungere i requisiti minimi di personale previsti dalla normativa, purché le dimensioni quantitative delle attività siano tali da non compromettere il regolare e trasparente svolgimento delle funzioni primariamente a lui attribuite.L’impresa deve documentare l’esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro o alternati-vamente l’esistenza di altri titoli giuridici per poter impiegare validamente e regolarmen-te il personale, in modo tale da dimostrare la capacità di disporre effettivamente in ogni circostanza di un responsabile della conduzione dell’attività e del numero necessario di operatori. Le forme di rapporto di lavoro che prevedano obblighi del lavoratore secondo tempi e modalità limitate o parziali del proprio impegno dovranno risultare coerenti con i volumi di attività effettivamente svolti dall’impresa autorizzata, in base a quanto apposita-mente dimostrato dall’impresa medesima in sede di richiesta dell’autorizzazione. Possono essere considerati nel novero del personale richiesto coloro che, nelle società di persone o di capitali svolgono la propria attività a favore della società di cui sono altresì soci come il socio-lavoratore o il collaboratore familiare, in regola con la normativa previdenziale. L’im-presa di onoranze funebri potrà disporre del personale necessario alle prestazioni di volta in volta effettuate anche ricorrendo ad altri strumenti giuridici quali:

a) Le associazioni in partecipazione di cui all’art. 2549 del codice civile, con il quale il soggetto associante attribuisca - mediante apposito contratto - ad un associato la partecipazione agli utili dell’impresa in base al corrispettivo di un determinato apporto di lavoro

b) I consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e segg. o le società consortili ai sensi degli articolo 2615 ter del codice civile, che garantiscano al contempo un’economia di risorse e l’assolvimento degli adempimenti pre-visti dalla normativa per l’esercizio dell’attività. Il ricorso a tali modelli dovrà avvenire nel rispetto dei presupposti e delle forme indicate dalla normativa civilistica e fiscale vigente. Le società consortili dovranno altresì essere costi-tuite o risultare partecipate esclusivamente da imprese di onoranze funebri, autorizzate od autorizzande, al fine di permettere un controllo complessivo del Comune sullo svolgimento dell’attività e sul costante possesso dei requisiti alla luce di quanto previsto dalla normativa regionale. Nel caso del consorzio con attività esterna, il Comune provvederà dunque formalmente ad autoriz-zare questo soggetto come impresa di onoranze funebri; nel caso dell’avva-limento di società consortili, saranno invece le singole imprese che hanno costituito la società ad entrare in possesso dell’autorizzazione comunale

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Si intende per attività professionale di tintolavanderia, l’attività dell’impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti

d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Lavanderia a secco con ciclo chiuso

Dal 12/3/2005, con determina della Provincia di Bologna n.51854/05, è stato stabilito che gli impianti di pulizia a secco di tessuti e pellami (escluse le pellicce) a ciclo chiuso e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso devono dotarsi di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera con procedura semplificata per le nuove attività, le modifiche o i trasferimenti delle attività. Questi impianti rientrano nell’ambito dell’applicazione dell’art. 275 del D.Lgs. n. 152/2006 e non hanno soglia minima di consumo di solventi. Inoltre per la pulitura a secco è necessario ottenere l’autorizzazione allo scarico in base al D.Lgs. n. 152/2006 e del Regolamento comunale di fognatura e classificare l’azienda nelle

aziende insalubri ai sensi del Decreto Ministeriale 5 settembre 1994.

Lavanderia a gettone

Una lavanderia ad acqua self-service è uno spazio allestito con lavatrici professionali ed essiccatoi che possono essere utilizzati dalla clientela, acquistando gli appositi gettoni. Il meccanismo è simile a quello degli autolavaggi self-service: il cliente acquista il gettone per usufruire dei macchinari che gli occorrono e, nel caso ne sia sprovvisto, compra anche gli appositi prodotti detergenti.Le lavanderie a gettone sono attività iscrivibili al Registro delle Imprese. Esse sono soggette all’autorizzazione di cui all’art. 64 T.U.L.P.S. per le cosiddette industrie

pericolose e mestieri incomodi.

Molto spesso le attività di lavanderia, tintoria, pulitura a secco offrono come servizio accessorio la raccolta degli indumenti presso il domicilio del cliente. Ai sensi dell’art. 23 comma 8 del “Nuovo Codice della Strada”, la pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dai Regolamenti comunali. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i Comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell’anno. Per richiedere l’autorizzazione ad effettuare pubblicità fonica in relazione all’attività svolta, suggeriamo di rivolgersi direttamente ai Comuni in cui si intende operare.

Attività economica: Servizi alla Persona

LAVANDERIE, LAVAGGIO A SECCO, TINTORIE Documentazione e modulistica da presentare

• Domanda di autorizzazione attività funebre

Normative

• L.R. n. 19/2004 - Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria• Delibera della Giunta regionale n. 156 del 7.02.2005 - Individua-

zione delle modalità generali e dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre a parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell’art. 13, comma 3, L.R. n. 19/2004

• Delibera della Giunta regionale n. 163 del 13.02.2006 - Approva-zione direttiva ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera A) della L.R. 19/2004 - Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria

• Circolare del 7/12/2007 - Autorizzazione allo svolgimento dell’attività funebre ai sensi della L.R.19/2004 - Chiarimenti e Richiesta dati

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Normativa

• Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 - Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie

• Deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n.960/1999 - Approvazione della Direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”

• Determinazione del Direttore Generale Ambiente Regione Emilia-Romagna n.12707/2004 - Integrazione ai criteri di autorizzabilità appro-vati con delibera di Giunta n. 4606 del 4 giugno 1999 recante “indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera”

• Determina della Provincia di Bologna n.51854 del 1/3/2005 - DPR 24 maggio 1988, n. 203 artt. 6, 7, 8, 15, D.M. 16 gennaio 2004 n. 44 - autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso

• D.Lgs. n.152/2006 - Norme in materia ambientale

Attività economica: Servizi alla Persona

LAVANDERIE, LAVAGGIO A SECCO, TINTORIE

Requisiti

• Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento

• Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;• Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della

presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza va formulata allo Sportello Unico delle Attività Produttive, corredata dalla domanda di autorizzazione se necessaria.

Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

Tempo

I tempi posso variare rispetto al tipo di attività che si intende avviare fino a un massimo di 90 giorni

Descrizione Iter

L’esercizio dell’attività è in particolare subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico reflui ed alle emissioni in atmosfera.La normativa vigente non prevede la comunicazione obbligatoria ai fini dell’esercizio del-l’attività; tale comunicazione potrà comunque essere inoltrata presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive dal titolare dell’attività qualora la CCIAA richieda una presa d’atto da parte del Comune.Per quanto riguarda le lavanderie a gettone, esse sono soggette all’autorizzazione di cui all’art. 64 T.U.L.P.S. per le cosiddette industrie pericolose e mestieri rumorosi ed incomodi.

Documentazione e modulistica da presentare

• Modulo di domanda di autorizzazione lavanderia, lavaggio a secco, tintoria;oppure

• Comunicazione di inizio attività della lavanderia a acqua;eventuale

• Domanda di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera• Domanda di Autorizzazione agli scarichi• Domanda di autorizzazione per le cosiddette industrie pericolose e mestieri

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Presentazione della pratica: SUAP

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la Camera di Commercio è istituito il Registro nazionale dei fabbricanti ed importatori di metalli preziosi, suddiviso per Province.

Tale Registro è pubblicato a cura del Ministero Sviluppo Economico sulla base dei registri trasmessi in copia dalle camere di commercio.

• Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento

• Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.

Modalità di presentazione della domanda

Per il commercio al dettaglio di preziosi usati o di preziosi nuovi e usati la Dichiarazione di inizio attività va presentata allo Sportello Unico territorialmente competente dopo il rilascio della licenza da parte della Questura; l’attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.Per il commercio via internet di preziosi nuovi e preziosi nuovi/usati o solo usati la comunicazione va presentata allo Sportello Unico territorialmente competente dopo il rilascio della licenza da parte della Questura; l’attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.Per il commercio all’ingrosso o importazione è necessaria la sola richiesta di autorizzazione della Questura.Per la fabbricazione di è necessaria la sola richiesta di autorizzazione della Questura.Se attività è svolta con i requisiti di artigianalità per cui si richiede iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane non serve alcuna autorizzazione. Per svolgere l’attività di mediatore è necessaria iscrizione al Ruolo presso la Camera di Commercio territorialmente competente e la denuncia di inizio attività alla Questura. Per svolgere l’attività di agenti in oggetti preziosi nuovi, nuovi/usati o solo usati è neces-saria iscrizione al Ruolo Agenti e Rappresentati di Commercio, possedere un mandato e l’autorizzazione della Questura. Il rilascio della licenza della Questura avviene mediante l’annotazione del nominativo dell’agente di commercio sull’autorizzazione già rilasciata al commerciante /produttore di beni preziosi.

Oneri

Diritti di istruttoria.

Tempo

30 giorni

Attività economica: Servizi alla Persona

ORAFI

L’orafo è una attività artigianale consistente nella creazione e nella vendita di oggetti ornamentali ed accessori per la casa o la persona in materiali e pietre preziose. Caratteristica di tale attività è la creazione ad opera dell’artigiano dell’oggetto prezioso.L’attività artigianale di orafo deve essere distinta dalla vendita di prodotti di gioielleria. In questa seconda ipotesi, infatti, il venditore cede oggetti preziosi non di sua produzione, ed esercita una normale attività riconducibile alla tipologia degli esercizi di vicinato non alimentari ( o di medie strutture di vendita a seconda della superficie destinata alla vendita). Normalmente, l’imprenditore orafo svolge congiuntamente l’attività artigianale e l’attività di vendita. I commercianti di preziosi hanno l’obbligo di munirsi di apposita licenza rilasciata dal Questore. Chi domanda la licenza deve provare d’essere iscritto, per il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli dell’imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.Devono munirsi della licenza del Questore anche commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili.Non sono tenuti a munirsi della licenza i commercianti di penne stilografiche nelle quali l’impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.La licenza dura fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata rilasciata. Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche posti in località diverse. In questo caso tuttavia è necessario garantire che in ogni esercizio venga conservata copia della licenza.Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nella cui giurisdizione si trova la succursale dell’esercizio.In caso di commercianti stranieri che intendono esercitare sul territorio comunale l’attività di commercio dei preziosi da essi importati, l’obbligo della licenza è prescritto anche per i loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall’autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall’autorità consolare italiana.

Requisiti

• Iscrizione della propria ditta o società nel Registro degli orafi della Camera di Commercio del territorio di residenza del titolare in caso di ditta individuale ovvero della sede legale in caso di società; l’iscrizione nel Registro è subordinata all’ottenimento della licenza rilasciata dalla Questura prevista per l’esercizio dell’attività di cui trattasi. Oltre al Registro degli orafi presso

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ORAFI

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Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione. Il nido d’infanzia si distingue dagli altri servizi all’infanzia per il carattere di continuità del servizio.

Ha finalità di :1) formazione, socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere

psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazio-nali e sociali in un contesto esterno a quello familiare, dove sono elaborati progetti pedagogici specifici;

2) cura dei bambini attraverso l’affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;

3) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

I nidi possono funzionare ed essere organizzati con modalità diversificate sia relativamente ai tempi di apertura (il nido può essere a tempo pieno o a tempo parziale) sia alla ricettività (il nido può ospitare un numero di bambini più o meno ampio). I nidi d’infanzia sono a tempo pieno quando osservano un orario di apertura pari o superiore alle otto ore al giorno, part-time quando osservano un orario di apertura inferiore alle otto ore. Nell’uno e nell’altro caso, i nidi d’infanzia garantiscono i servizi di mensa e riposo pomeridiano. La ricettività minima e massima del nido d’infanzia è fissata tra i 21 e 60 posti bambino. Il numero dei bambini iscritti al nido può superare la ricettività della struttura nella misura massima del 15% sempre nel rispetto del rapporto numerico tra il personale ed i bambini iscritti.

Si parla di micro-nido quando sono accolti dai 6 ai 20 bambini, con la possibilità, anche in questo caso, di aumentare del 15% gli iscritti. Il micro-nido, si differenzia dal nido in quanto prevede l’accoglienza di un numero più ridotto di bambini e perché gli standard sugli spazi interni sono leggermente inferiori (sia per i micronidi a tempo pieno che a tempo parziale). Quando si parla, invece, di “nidi di condominio”, “nidi appartamento” o “nidi aziendali”, si intendono servizi della stessa tipologia ma collocati in particolari luoghi o situazioni.

Requisiti

• Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell’intervento

• I locali devono essere collocati in aree urbanisticamente adeguate come previsto dalla Delibera del Consiglio regionale 646/2005 ALL A punto 1.1

Attività economica: Servizi alla Persona

SERVIZI ALL’INFANZIA: NIDI DELL’INFANZIA

Presentazione della pratica: Comune

Descrizione Iter

La comunicazione o la Dichiarazione di inizio attività viene presentata al SUAP che verifica d’ufficio il possesso dei requisiti dichiarati. L’attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla presentazione della comunicazione/dia, salvo che il SUAP, verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio, provveda a sospendere o interrompere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti. Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività.

Documentazione e modulistica da presentare

• Dichiarazione/comunicazione di inizio attività per l’esercizio dell’attività orafo

eventuale• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (laboratorio orafo con fusione di

metalli con meno di 25 addetti)

Normativa

• R.D. 06.05.1940 n. 635 - Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza

• D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti ammini-strativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59

• Circ. Min. Industria 01/04/1998 n. 5 -Libera circolazione di oggetti in metallo prezioso provenienti da Stati membri della CE

• D.Lgs. 22.05.1999 n. 251- Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

• D.Lgs. n.152/2006 - Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs n. 152/06 impianti ed attività in deroga parte II impianti ed attività di cui all’articolo 272, comma 2

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ORAFI

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Normative

• Legge Regionale 1/2000 - Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia

• Legge Regionale 8/2004 - Modifiche alla L.R. 1/2000, recante “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia

• Delibera del Consiglio regionale 646/2005 - Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell´art. 1, co. 3 e 3 bis della L.R.n. 1/2000, come modificata dalla L.R.n. 8/2004

• Delibera di Giunta Comunale

Attività economica: Servizi alla Persona

SERVIZI ALL’INFANZIA: NIDI DELL’INFANZIA

• Il personale addetto deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato al numero dei bambini iscritti come previsto dalla Delibera del Consiglio regionale 646/2005 ALL A ai punti 6 e 6.3

• Gli spazi esterni ed interni, gli arredi e i giochi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla Delibera del Consiglio regionale 646/2005 ALL A punti 1.2-1.3-2 e 3

• Tabella dietetica approvata da parte dell'AUSL come previsto dalla Delibera del Consiglio regionale 646/2005 ALL A punto 1.4

• La copertura assicurativa è obbligatoria per bambini e operatori come previsto dalla Delibera del Consiglio regionale 646/2005 ALL B punto 2

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza va formulata dal gestore o dal legale rappresentate come domanda di autorizzazione al funzionamento, utilizzando l’apposito modello allo ufficio comunale compente e corredata dalla documentazione relativa allo specifico insediamento, come previsto dalla Delibera del Consiglio regionale 646/2005 All.B punto 2.

Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

Tempo

90 giorni previo parere favorevole della Commissione provinciale.

Descrizione iter

Il Comune verifica la completezza della domanda, la documentazione prodotta e la rispondenza alle norme ed acquisisce i pareri dei servizi e organismi competenti. Trasmette la domanda corredata degli esiti dell’istruttoria, dei pareri/atti eventualmente acquisiti all’organismo tecnico collegiale comunale che si pronuncia nel merito. Successivamente l’istanza, corredata degli atti istruttori e delle eventuali osservazioni dell’Organismo tecnico viene inviata alla Commissione tecnica provinciale per l’istruttoria di competenza.Nel caso l’istruttoria sia positivamente conclusa viene rilasciata l’autorizzazione al funziona-mento, diversamente tale autorizzazione viene negata.Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il Comune sospende o interrompe il procedimento come previsto dalle norme vigenti.L’autorizzazione ha durata quinquennale e può essere rinnovata previa richiesta del soggetto gestore al Comune almeno 90 giorni prima della scadenza

Documentazione e modulistica da presentare

• Domanda di autorizzazione al funzionamento nido dell’infanzia

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SERVIZI ALL’INFANZIA: NIDI DELL’INFANZIA

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• Gli spazi esterni ed interni, gli arredi e i giochi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla Delibera del Consiglio regionale 646/2005 ALL A punti 1.2-1.3 e 4.1 per gli spazi bambini e 4.2 per i centri bambini genitori

• Tabella dietetica approvata da parte dell'AUSL come previsto dalla Delibera del Consiglio regionale 646/2005 ALL A punto 1.4

• La copertura assicurativa è obbligatoria per bambini e operatori come previsto dalla Delibera del Consiglio regionale 646/2005 ALL B punto 2

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza va formulata dal gestore o dal legale rappresentate come domanda di autoriz-zazione al funzionamento, utilizzando l’apposito modello allo ufficio comunale compente e corredata dalla documentazione prevista dalla Delibera del Consiglio regionale 646/2005 All.B punto 2.

Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

Tempo

Non superiore ai 90 giorni previo parere della Commissione Tecnica Provinciale

Descrizione iter

Il Comune verifica la completezza della domanda, la documentazione prodotta e la rispondenza alle norme ed acquisisce i pareri dei servizi e organismi competenti. Trasmette la domanda corredata degli esiti dell’istruttoria, dei pareri/atti eventualmente acquisiti all’organismo tecnico collegiale comunale che si pronuncia nel merito. Successivamente l’istanza, corredata degli atti istruttori e delle eventuali osservazioni dell’organismo tecnico viene inviata alla Commissione tecnica provinciale per l’istruttoria di competenza.Nel caso l’istruttoria sia positivamente conclusa viene rilasciata l’autorizzazione al funzionamento, diversamente tale autorizzazione viene negata.Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il Comune sospende o interrompe il procedimento come previsto dalle norme vigenti.L’autorizzazione ha durata quinquennale e può essere rinnovata previa richiesta del soggetto gestore al Comune almeno 90 giorni prima della scadenza

Documentazione e modulistica da presentare

• Domanda di autorizzazione al funzionamento servizi integrativi per la prima infanzia

Attività economica: Servizi alla Persona

SERVIZI ALL’INFANZIA: SERVIZI INTEGRATIVI

Sono servizi integrativi alla prima infanzia, i servizi che offrono risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie. Hanno caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale e prevedono modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, aperte ai bambini anche accompagnati dai genitori o da altri adulti.All’interno dei servizi integrativi non è prevista la somministrazione dei pasti, ma può essere prevista una merenda .Le due tipologie di servizi integrativi sono: gli Spazi Bambini ed i Centri per bambini e genitori.

Spazio BambiniSi tratta di tipologia di servizio destinata a bambini di età pari o superiore a 12 mesi che prevede un tempo di frequenza di massimo 5 ore durante la giornata (di mattina o di pomeriggio).Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini sulla base di un progetto educativo, in rapporto all’età, al tempo di permanenza degli stessi all’interno della struttura ed essere articolati in modo da consentire uno spazio per l’accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative. Non sono necessari locali specifici per il riposo pomeridiano, ma data la fascia di età dei bambini accolti deve essere previsto uno spazio idoneo al riposo per coloro che ne manifestino la necessità.Gli spazi bambini hanno una ricettività massima di 50 bambini contemporaneamente.

Centri per bambini e genitoriSi tratta di tipologia di servizio che offre accoglienza ai bambini insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e di gioco per i bambini e di incontro e comunicazione per gli adulti.Tale tipologia di servizio può prevedere momenti di attività anche separate per bambini e genitori.Il Centro deve disporre di un regolamento (o carta del servizio) che attribuisca la responsabilità agli educatori e agli adulti accompagnatori.

Requisiti

• Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell’intervento

• I locali devono essere collocati in aree urbanisticamente adeguate come previsto dalla Delibera del Consiglio regionale 646/2005 ALL A punto 1.1

• Il personale addetto deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato al numero dei bambini iscritti come previsto dalla Delibera del Consiglio regionale 646/2005 ALL A ai punti 6.1 e 6.3

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SERVIZI ALL’INFANZIA: SERVIZI INTEGRATIVI

Presentazione della pratica: Comune

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Il servizio di educatrice domiciliare è un servizio sperimentale per la prima infanzia che offre risposte alle esigenze delle famiglie in particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per far fronte ad emergenti bisogni.Il servizio di educatrice domiciliare offre il servizio educativo presso il domicilio dell’educatore o presso locali in sua disponibilità o messi a disposizione dal Comune o da altro soggetto e in questo caso è denominato piccolo gruppo educativo (P.G.E.).Il servizio dovrà garantire i servizi di accoglienza, gioco, preparazione e somministrazione dei pasti riposo, ed igiene personale.Il servizio potrà ospitare, ordinariamente, al massimo cinque bambini. Qualora il servizio ospiti 5 bambini in presenza di un solo educatore, il soggetto gestore dovrà indicare una persona reperibile in caso di necessità.Sono consentiti due servizi di P.G.E. contigui, ma non comunicanti, a condizione che si disponga di uno spazio esterno delle dimensioni specificate dalla Delibera del Consiglio regionale 646/2005 ALL A punto 7.2.

Requisiti

• Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell’intervento

• I locali devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla Delibera del Consiglio regionale 646/2005 ALL A punto 7.2

• Il personale addetto deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato al numero dei bambini iscritti come previsto dalla Delibera del Consiglio regionale 646/2005 ALL A ai punti 6.3 e 7.2

• Gli spazi esterni ed interni, gli arredi e i giochi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla Delibera del Consiglio regionale 646/2005 ALL A punto 1.2 e 1.3

• La dieta deve essere concordata con l’AUSL competente come previsto dalla Delibera del Consiglio regionale 646/2005 ALL A punto 7.2

• La copertura assicurativa è obbligatoria per bambini e operatori come previsto dalla Delibera del Consiglio regionale 646/2005 ALL B punto 2

• Il progetto sperimentale deve aver avuto l’autorizzazione del Nucleo di Valutazione regionale appositamente istituito

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza va formulata dal gestore o dal legale rappresentate su apposito modello di autorizzazione al funzionamento e corredata dalla documentazione prevista dalla Delibera del Consiglio regionale 646/2005 All.B punto 10.

Attività economica: Servizi alla Persona

SERVIZI ALL’INFANZIA: SERVIZI SPERIMENTALI

Presentazione della pratica: Comune

Normative

• Legge regionale 1/2000 - Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia

• Legge regionale 8/2004 - Modifiche alla l.r. 1/2000, recante norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia

• Delibera del consiglio regionale 646/2005 - Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell´art. 1, co. 3 e 3 bis della L.R. n. 1/2000, come modificata dalla L.R. n. 8/2004

• Delibera di giunta comunale

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SERVIZI ALL’INFANZIA: SERVIZI INTEGRATIVI

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Sono servizi ricreativi per la prima infanzia i servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini di età inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente, guidati da personale adulto con funzioni di animazione.Il servizio ricreativo si caratterizza per una periodicità massima di due giorni alla settimana e di una frequenza giornaliera massima di tre ore.All’interno dei servizi ricreativi è fatto divieto di erogare il servizio di mensa.Nella tipologia dei servizi ricreativi rientrano i cosiddetti baby parking e le ludoteche.

Requisiti

• Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell’intervento;

• I locali, gli arredi degli spazi interni ed esterni della struttura devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 27 comma 2 e 3 della L.R. 1/2000 s.m.i. e dalla Delibera del Consiglio regionale 646/2005 ALL A“Servizi ricreativi”;

Modalità di presentazione della domanda

L’attività di servizio ricreativo per la prima infanzia è intrapresa a seguito di presentazione, dal gestore o dal legale rappresentante, almeno 20 giorni prima dall’avvio, di dichiarazione d’inizio attività al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, redatta su modulo predisposto dal Comune, corredata della documentazione prevista dall’All.B, punto 11, Delibera del Consiglio regionale 646/2005.

Oneri

Diritti istruttori.

Tempo

30 giorni

Descrizione iter

L’ufficio comunale competente verifica il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente ed oggettivi dei locali e trasmette a ciascuno dei servizi coinvolti nel procedimento la dichiarazione unitamente alla documentazione di rispettiva competenza. Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, l’ufficio comunale sospende o interrompe il procedimento come previsto dalle norme vigenti.

Attività economica: Servizi alla Persona

Presentazione della pratica: Comune

SERVIZI ALL’INFANZIA: SERVIZI RICREATIVI Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

Tempo

Non superiore ai 90 giorni previo parere della Commissione Tecnica Provinciale e del Nucleo di Valutazione regionale

Descrizione iter

L’ufficio comunale competente verifica la completezza della domanda, la documentazione prodotta e la rispondenza alle norme ed acquisisce i pareri dei servizi e organismi competenti. Trasmette la domanda corredata degli esiti dell’istruttoria, dei pareri/atti eventualmente acquisiti all’organismo tecnico collegiale comunale che si pronuncia nel merito. Successivamente l’istanza, corredata degli atti istruttori e delle eventuali osservazioni dell’organismo tecnico viene inviata alla Commissione tecnica provinciale per l’istruttoria di competenza. Nel caso l’istruttoria sia positivamente conclusa viene rilasciata l’autorizzazione al funzionamento, diversamente tale autorizzazione viene negata.Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, l’ufficio comunale competente sospende o interrompe il procedimento come previsto dalle norme vigenti.L’autorizzazione ha durata quinquennale e può essere rinnovata previa richiesta del soggetto gestore al Comune almeno 90 giorni prima della scadenza.

Documentazione e modulistica da presentare

• Domanda di autorizzazione servizio educatrice domiciliare e Piccolo Gruppo Educativo

Normative

• Delibera del consiglio regionale 646/2005 - Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei Servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell´art. 1, co. 3 e 3 bis della l.r.n. 1/2000, come modificata dalla l.r.n. 8/2004

• Legge regionale 1/2000 - Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia

• Legge regionale 8/2004 - Modifiche alla L.R. 1/2000, recante norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia

• Delibera Giunta comunale

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SERVIZI ALL’INFANZIA: SERVIZI SPERIMENTALI

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Presentazione della pratica: SUAP

213

Si intende per l’attività di tatuaggio, quella inerente all’inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle.

Si intende per l’attività di piercing, quella inerente all’inserimento cruento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.

È fatto obbligo a chi esercita l’attività di tatuatore e di piercing di richiedere all’interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenne, tutte le informazioni utili per praticare l’attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza; è fatto inoltre obbligo di fornire informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.L’operatore deve acquisire il consenso informato dell’interessato all’esecuzione del trattamento. Qualora il soggetto che chiede l’intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, si deve acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell’orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa. L’attività può essere esercitata in forma di impresa individuale e di impresa societaria da iscrivere/annotare al Registro Imprese di cui alla Legge 29.12.1993 n. 580 e s.m.i. o all’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’art. 5 della Legge 8.08.1985 n. 443 qualora presentino i requisiti previsti dalla legge medesima.L’esercizio dell’attività sia che si svolga in un luogo pubblico che privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione professionale e dai requisiti previsti dalla normativa antimafia.Per svolgere l’attività di tatuaggio e di piercing, è necessaria la frequenza di un percorso formativo obbligatorio organizzato dall’Azienda USL secondo le indicazioni tecniche contenute nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale con Delibera n. 465 dell’11/04/2007.I locali adibiti a tale attività devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, in particolare per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e le superfici minime dei locali.Tutte le attività devono rispettare le modalità operative descritte nelle schede informative allegate al Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing al fine di garantire una conduzione igienica dell’attività.

Attività economica: Servizi alla Persona

TATUATORI E PIERCING Documentazione e modulistica da presentare

• Dichiarazione di inizio attività di servizio ricreativo per la prima infanzia

Normative

• Legge regionale 1/2000 - Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia

• Legge regionale 8/2004 - Modifiche alla L.R. 1/2000, recante norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia

• Delibera del consiglio regionale 646/2005 - Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell´art. 1, co. 3 e 3 bis della L.R. n. 1/2000, come modificata dalla L.R. n. 8/2004

SERVIZI ALL’INFANZIA: SERVIZI RICREATIVIAt

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motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo caso che, ove ciò sia possibile, l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un congruo termine all’uopo prefissatogli.L’inizio effettivo dell’attività è soggetto a successiva e conseguente comunicazione al SUAP competente. La Dichiarazione di inizio attività, completa della documentazione prevista dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, viene trasmessa agli Enti e Servizi coinvolti nel procedimento per quanto di rispettiva competenza.

Documentazione e modulistica da presentare

• Dichiarazione di inizio attività per l’esercizio dell’attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing

oppure• Dichiarazione di inizio attività subingresso con modifiche interne ai locali

di esercizio e/o alle attrezzature nell’esercizio di attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing

oppure• Dichiarazione di subingresso senza modifiche interne ai locali di esercizio e/o

alle attrezzature nell’esercizio di attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing

oppure eventuale• Dichiarazione di accettazione della nomina di Direttore tecnico• Dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 D.P.R.

n. 252/98

Normative

• Legge n. 443/85 - Legge quadro per l’artigianato• Legge n. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi• Linee guida del Ministero della Sanità, nota del 20.02.1998 - Linee-

guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza

• Circolare del Ministero della Sanità 2.8./633 del 16.07.1998 • Linee guida della Giunta Regione Emilia-Romagna 11.04.2007

n. 465 - Indicazioni tecniche per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing

• Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

Attività economica: Servizi alla Persona

TATUATORI E PIERCING

Requisiti

• Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell’intervento

• Essere iscritto/annotato all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio o, qualora si tratti di imprese non artigiane, al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio

• Essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale

• I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza di nuovo esercizio, di subingresso, di trasferimento di sede e di modifiche ai locali di attività già esistenti, va formulata come Dichiarazione di inizio attività da presentare al SUAP competente per territorio utilizzando l’apposita modulistica.

L’istanza di variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale e del Direttore tecnico e la cessazione dell’attività va formulata come comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio utilizzando l’ apposita modulistica.

Oneri

Diritti istruttori

Tempo

30 giorni

Descrizione Iter

La Dichiarazione di inizio attività deve essere presentata dalla persona fisica (il legale rappresentante in caso di società) su apposita modulistica al SUAP.

L’attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo il caso di subingresso senza modifiche per il quale è ammessa la continuità dell’esercizio dell’attività.

Qualora la dichiarazione non risulti regolare o completa con la prescritta documentazione, oppure sia necessario acquisire elementi integrativi di giudizio, il SUAP provvede a sospendere o interrompere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti.Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvederà a notificare all’interessato

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TATUATORI E PIERCING

Una bussola per orientarsi nella Pubblica Amm

inistrazione

Vademecum delle Attività Imprenditoriali

TELEFONIA MOBILE EEMITTENZA RADIO E TELEVISIVA

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Presentazione della pratica: SUAP

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Rilascio dell’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile L’autorità competente è il SUAP.L’autorizzazione è rilasciata a seguito della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del Programma annuale delle installazioni fisse. Tale programma è di norma presentato entro il 30 settembre di ogni anno.Il Programma è corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici come individuati dalla Regione.L’autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione del Programma, una volta acquisiti i pareri dell’ARPA e dell’Azienda USL nonchè il titolo edilizio, ove richiesto.Decorso inutilmente tale termine, la domanda deve intendersi accolta.La procedura decritta si applica, in via analogica, all’installazione degli impianti con sistema DVB-H, sino a quando non sia dettata la relativa disciplina specifica.

Comunicazione/autorizzazione di modifiche di impianti di telefonia mobile già autorizzati.L’autorità competente è il SUAP.La modifica di un impianto già autorizzato può essere realizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione da parte del gestore al Comune e all’ARPA, purchè:

• la modifica non determini un incremento del campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere;

• ovvero, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, il Comune non richieda di assoggettare ad autorizzazione la modifica.

Documentazione e modulistica da presentare

• Domanda di autorizzazione di impianti fissi di telefonia mobile• Documenti sulla legittimazione del richiedente quale titolare di concessione

governativa per pubblico servizio di telecomunicazioni mobili o - per gli impianti DVB-H - della licenza di operatore di rete per la diffusione televisiva in tecnica digitale

• Modulo domanda di autorizzazione programma annuale delle installazioni (per la telefonia mobile e per gli impianti DVB-H)

Il programma va corredato della seguente documentazione :

• Cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli già installati

Attività economica: Telefonia m

obile e Emittenza radio e televisiva

IMPIANTI FISSI PER LA TELEFONIA MOBILE - IMPIANTI DVB-H

Si intende:

per impianto di telefonia mobile la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

per impianti con sistema DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld) il sistema di televisione mobile idoneo a consentire l’irradiazione di programmi televisivi sui dispositivi portatili.

Requisiti • Essere titolari di concessione governativa per pubblico servizio di

telecomunicazioni mobili o della licenza di operatore di rete per la diffusione televisiva in tecnica digitale (per gli impianti DVB-H)

• essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento, localizzato in area urbanisticamente idonea

Modalità di presentazione della domanda

Il gestore della rete deve presentare al SUAP apposita domanda di autorizzazione.

Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

Tempo

90 giorni

Descrizione Iter Le competenze procedimentali in materia di realizzazione e gestione degli impianti in que-stione sono articolate tra differenti livelli istituzionali:

Indirizzi generaliRientrano nella competenza della Regione Emilia-Romagna:

• le funzioni relative all'individuazione degli impianti per telefonia mobile;• le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione, tenendo conto

dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti.In tali materie, le Regioni definiscono le competenze che spettano alle Province ed ai Comuni.

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IMPIANTI FISSI PER LA TELEFONIA MOBILEIMPIANTI DVB-H

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Presentazione della pratica: SUAP

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Si intende:

per impianto di telefonia mobile stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

per impianto mobile di telefonia mobile impianto la cui permanenza nel sito è limitata nel tempo, caratterizzato da amovibilità, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un’agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.

Può essere previsto:• A servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario

allo svolgimento della manifestazione medesima• Per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, come

ad esempio nelle stazioni turistiche, con un periodo di stazionamento massimo di quattro mesi

• Per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, per un tempo massimo di quattro mesi

Requisiti

• Essere titolari di concessione governativa per pubblico servizio di telecomu-nicazioni mobili

• Essere proprietario, o avere ad altro titolo, la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento, localizzato in area urbanisticamente idonea

Modalità di presentazione della domanda

Degli impianti mobili di telefonia mobile è data comunicazione al Comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione; la comunicazione deve essere corredata del parere favorevole di ARPA e AUSL. La documentazione da presentare all’ARPA ed all’AUSL per il rilascio del parere da allegare alla comunicazione è elencata all’art. 12 della Delibera della Giunta regionale n. 197 del 20 febbraio 2001.

Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

Tempo

45 giorni

Attività economica: Telefonia m

obile e Emittenza radio e televisiva

IMPIANTI MOBILI PER LA TELEFONIA MOBILE• Elenco delle installazioni con denominazione del sito, via e numero civico.Inoltre, per ogni singola installazione, deve essere prodotta la documentazione indicata dall’art. 8, punto 8.1 della Del. G.R. n. 197/2001, in sintesi relativa a:a) Caratteristiche del sitob) Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale

Normative

• L. n. 36/2001 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici, art. 3

• Delibera di Giunta regionale n. 197/2001 - Direttiva per l’applicazione della L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 recante norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico

• Delibera di Giunta regionale n. 1449/2001 - Modifiche per l’inserimen-to di alcuni elementi di semplificazione alla Delibera n.30 del 20/02/2001, recante norme per la tutela e la salvaguardia dell’inquinamento elettroma-gnetico

• L.R. n. 30/2000 - Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico

• L.R. n. 30/2002 - Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti di telefonia mobile

• D.Lgs. 259/2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche• Delibera di Giunta regionale n. 335/06 - Disposizioni per l’installazione

di apparati del sistema DVB-H di cui alla L.R.30/2000

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IMPIANTI FISSI PER LA TELEFONIA MOBILE - IMPIANTI DVB-H

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• Delibera di Giunta regionale n. 197/2001 - Direttiva per l’applicazione della L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 recante norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico

• L.R. n. 30/2002 - Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti di telefonia mobile

• D.Lgs. 259/2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche

Attività economica: Telefonia m

obile e Emittenza radio e televisiva

IMPIANTI MOBILI PER LA TELEFONIA MOBILE

Descrizione Iter

Le competenze procedimentali in materia di realizzazione e gestione degli impianti in questione sono articolate tra differenti livelli istituzionali:

Indirizzi generali

Rientrano nella competenza delle Regioni:• le funzioni relative all'individuazione degli impianti per telefonia mobile;• le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione, tenendo conto

dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti.In tali materie, le Regioni definiscono le competenze che spettano alle Province ed ai Co-muni.

Gli impianti di telefonia mobile installati su strutture mobili, sono soggetti alla comunicazione al SUAP, da parte del gestore, quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole dell’ARPA e dell’Azienda USL.

La documentazione da presentare all’ARPA ed all’Azienda USL per il rilascio del parere da allegare alla comunicazione è indicata dall’art. 12, comma 3, della Delibera di Giunta regionale n. 197/2001, relativa a:

• caratteristiche del sito;• caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale.

Qualora la localizzazione indicata non sia idonea, il SUAP può, entro 30 giorni dalla comunicazione, chiedere al gestore una diversa localizzazione.Trascorsi quarantacinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del SUAP, in assenza di formali richieste di integrazioni e/o di diversa localizzazione da parte dello stesso, l’impianto può essere attivato per il tempo massimo di collocamento previsto dalla norma di riferimento.

Documentazione e modulistica da presentare • Comunicazione impianto mobile di telefonia mobile• Descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione

e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile

Normative

• L.R. n. 30/2000 - Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico

• L. n. 36/2001 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici

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IMPIANTI MOBILI PER LA TELEFONIA MOBILE

Una bussola per orientarsi nella Pubblica Amm

inistrazione

Vademecum delle Attività Imprenditoriali

TURISMO

226

Presentazione della pratica: SUAP

227

Attività economica: Turism

oAFFITTACAMERE

Locanda• I locali cucina in caso di somministrazione della sola prima colazione dovranno

essere della dimensione minima prevista dei Regolamenti edilizi e di igiene e potranno anche essere sottoforma di cucinotto o angolo cottura. In questo caso le dimensioni del locale cucina e somministrazione sono quelle definite dai Regolamenti edilizi e di igiene. In caso di somministrazione di altri pasti la cucina dovrà obbligatoriamente trovarsi in un locale separato

• I locali devono essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità e devono possedere le caratteristiche igienico - sanitarie previste dai Regolamenti comunali edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza va formulata come Dichiarazione di inizio attività sull’apposita modulistica e va presentata al SUAP del Comune competente.

È necessario inoltre effettuare “Comunicazione Unica” all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio per ottenere: numero di P.IVA ai fini dell’emissione di regolari fatture, iscrizione al Registro delle Imprese, apertura della posizione INPS ed INAIL, ai fini previdenziali ed assistenziali.

Oneri

Diritti istruttori.

Tempo

30 giorni.

Descrizione Iter La Dichiarazione di inizio attività deve essere presentata dalla persona fisica (il legale rappresentante in caso di società) su apposita modulistica al SUAP.L’attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, salvo che il SUAP, verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio, provveda a sospendere o interrompere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti. Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività.L’inizio effettivo dell’attività è soggetto a successiva e conseguente comunicazione.

Per quanto riguarda gli obblighi verso il cliente, gli affittacamere devono assicurare i servizi minimi di:

a. Servizio di ricevimento assicurato 8 ore su 24b. Pulizia giornaliera della camera dei bagni e delle stanze e dei locali ad uso

comune

Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di 6 camere destinate ai clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati situati nello stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.L’esercizio di un’attività di affittacamere consente anche la possibilità di somministrazione dei pasti agli alloggiati, ove tale servizio sia fornito, occorre la presenza di una o più sale destinate alla somministrazione di alimenti e bevande per una superficie complessiva di almeno mq. 14, per i primi 6 alloggiati; per gli ulteriori ospiti che utilizzino congiuntamente le sale andrà calcolato un ulteriore mq a testa.

Può essere svolto anche sottoforma di:

• Camera e colazione - Room & Breakfast - quando oltre all’attività di alloggio si fornisce almeno la prima colazione

• Locanda quando in aggiunta ad un esercizio di ristorazione è svolta dallo stesso titolare, nello stesso edificio, un’attività di affittacamere

Il servizio di prima colazione può essere fornito nel pubblico servizio o in alternativa può essere predisposto un angolo thè -caffè, all’interno delle stanze o nel locale di soggiorno.Si intende per angolo thè - caffè la dotazione di un bollitore elettrico su un apposito supporto all’interno della stanza. La dotazione deve essere completata da bustine per thè o caffè per la preparazione delle bevande e dalla fornitura di zucchero, di brioches o biscotti preconfezionati per ogni ospite, nonché la fornitura di tazza, piattino, cucchiaio e coltello per ogni ospite.Non è necessario avere frequentato il SAB (il corso per la somministrazione di alimenti e bevande).All’esterno dell’attività dovranno essere esposti, in modo ben visibile, i marchi identificativi dell’attività come definiti dalla Regione Emilia-Romagna (BUR Regione Emilia-Romagna n.174 del 04/12/2007).

Requisiti • Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile

oggetto dell’intervento• Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio• Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della

presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S

• Notifica di inizio attività all’ASL se è prevista la somministrazione di ulteriori pasti oltre la prima colazione agli alloggiati e loro ospiti o se trattasi di

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AFFITTACAMERE

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• Delibera della Giunta regionale n. 2186 del 19.12.2005 - come modificata dalla Delibera di Giunta regionale n. 802/07 del 04/06/2007

• Determina del Responsabile del Servizio regionale n.6008/2006 come modificata dalla Determina n.7953/2006 - Approvazione dei marchi identificativi delle strutture extralberghiere in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 2106/05

• Determina del Responsabile del Servizio regionale n. 10947 del 27.08.2007 - Approvazione modulistica relativa all’inizio attività di strutture ricettive extra-alberghiere e per la classificazione di case e appartamenti vacanze e di appartamenti ammobiliati per uso turistico

• Determina del Responsabile del Servizio regionale n. 15528/2007 - Approvazione del marchio relativo alla specificazione tipologica aggiuntiva di “Residenza d’epoca” per le strutture ricettive extralberghiere

Attività economica: Turism

oAFFITTACAMERE

c. Cambio della biancheria da camera e da bagno almeno 2 volte alla settimana e ad ogni cambio del cliente

d. Cambio della biancheria da cucina ad ogni cambio del cliente

La Ricevuta del pagamento deve essere rilasciata utilizzando gli appositi blocchetti reperibili presso i rivenditori autorizzati.

Per eventuali controlli fiscali si consiglia di conservare tutti documenti/ricevute/comunicazioni per 5 anni.

Adempimenti succcessivi

Prezzi

Entro il 1 ottobre di ogni anno il titolare comunica alla Provincia i prezzi massimi applicati con validità dal 1 gennaio dell’anno successivo. La Provincia rilascia quindi la tabella prezzi vidimata che dovrà essere esposta nel luogo di ricevimento ed i cartellini che dovranno essere esposti nelle camere. La comunicazione dei prezzi va effettuata ogni anno anche in caso non vi sia variazione. Nel caso non venga effettuata tale comunicazione, dovranno essere applicati i prezzi dell’anno precedente e il titolare potrà essere sanzionato (L.R.16/2004, art. 38). I prezzi sono liberamente determinati dagli operatori (Legge 25 agosto 1991, n. 284).

Statistica

Il titolare è tenuto a comunicare alla Provincia, i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall’ISTAT.

Variazioni

È obbligatorio comunicare la variazione di qualsiasi elemento o la cessazione dell’attività.

La modulistica può essere scaricata dal sito della Provincia e inviata secondo le modalità descritte: http://www.provincia.bologna.it/turismo (Area operatori).

Documentazione e modulistica da presentare • Modulo Dichiarazione di inizio attività affittacamere

Normative • D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 - Norme sul Sistema statistico

nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art.24 della legge 23 agosto 1988, n. 400

• L.R. n. 16 del 28 luglio 2004 - Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità. Strutture alberghiere ed extra-alberghiere

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oAFFITTACAMERE

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Requisiti

Requisiti di carattere generale:

• Essere in possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria di cui all’art. 3 - comma 1 - del D.Lgs. n. 392/91

• Non aver riportato condanne penali• Disporre di opzione di affitto / contratto di affitto registrato / preliminare di

acquisto / titolo di proprietà• I locali devono essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed

agibilità

Requisiti strutturali:

• Locali indipendenti ed escludenti altre attività• Insegne visibili dell’attività dell’impresa• Attrezzature tecnologiche adeguate alle attività autorizzate

È possibile svolgere l’attività, oltre che in locale su strada, anche all’interno di un appartamento accatastato a uso ufficio o commerciale purché vengano installate insegne visibili.

Requisiti professionali:

Il richiedente (persona fisica o rappresentante legale in caso di società) o il preposto alla direzione tecnica dell’Agenzia deve:

• Dimostrare il possesso dell’abilitazione a svolgere le funzioni di Direttore Tecnico, avendo superato apposito esame di idoneità tecnica oppure essendo in possesso dei requisiti previsti all’art. 4 del D.Lgs.n. 392/91

• Assicurare la propria attività lavorativa all’interno dell’impresa con carattere di esclusività per i Titolari e/o continuità per i dipendenti

Requisiti soggettivi:

Il richiedente deve risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria, comprovati nelle forme e nei modi di cui all’art.3 del D.Lgs. 392/91, ovvero mediante dichia-razione sostitutiva di certificazione ove consentita dalla normativa vigente.I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente al momento di presentazione della domanda.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda per l’apertura dell’attività deve essere presentata alla Presidente dell’Ammini-strazione Provinciale ed è scaricabile dal sito: http://www.provincia.bologna.it/turismo/Engine/RAServePG.php

AGENZIA DI VIAGGIAttività econom

ica: Turismo

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, congiuntamente o disgiunta-mente, le attività di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico o con vendita diretta di viaggi e soggiorni organizzati dall’agenzia medesima o da altre agenzie.

Possono svolgere in forma non esclusiva e nel rispetto delle specifiche norme di settore che le regolano, anche le seguenti attività accessorie:

a) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto;

b) l’accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l’informazione e l’assistenza ai propri clienti;

c) la prenotazione di servizi ricettivi e di albergo nonché di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

d) l’attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche nonché l’attività di educazione al viaggio e al turismo responsabile, di sensibilizzazione al rispetto della persona e dell’ambiente naturale anche attraverso la distribuzione di appositi materiali informativi;

e) l’assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;f) l’inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell’interesse dei propri

clienti; g) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto; h) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli

di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;i) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di

polizze a garanzia dell’annullamento del viaggio, degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

j) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative, video e cd rom turistici nonché di souvenir, magliette e altri articoli inerenti l’attività delle agenzie di viaggio;

k) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;l) l’organizzazione delle attività congressuali, convegnistiche e fieristiche;m) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.

Presentazione della pratica: Provincia di Bologna

AGENZIA DI VIAGGI

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Tempo

240 giorni.

Documentazione e modulistica da presentare • Domanda di apertura agenzia con relativi allegati richiesti

eventuale• Domanda di Certificato di conformità edilizia ed agibilità

Normative• L.R. n. 7 del 31/3/2003 - Art. 5 - Disciplina delle attività di produzione,

organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici

AGENZIA DI VIAGGIAttività econom

ica: Turismo

Descrizione Iter La domanda per il rilascio dell’autorizzazione deve contenere i seguenti allegati:

a) planimetria dei locali (almeno in scala 1 : 50) allo stato attuale, quotata con timbro e firma di un Tecnico abilitato da cui si possano rilevare le superfici totali;

b) progetto di utilizzo dei locali, consistente in un elaborato grafico contenente l’arredamento dei locali, con timbro e firma di un Tecnico abilitato;

c) relazione tecnica descrittiva delle opere che si intendono realizzare e destinazione d’uso dei locali, con timbro e firma di un Tecnico ablitato;

d) copia Certificato di conformità edilizia ed agibilità dei locali, rilasciata dal Comune dove avrà sede l’istituenda Agenzia di viaggi;

e) copia statuto e atto costitutivo della Società;f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente compilata oppure

dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilata a cura del Direttore tecnico.

Nel caso di società nell’oggetto sociale deve essere previsto lo svolgimento di attività di “agenzia di viaggio”.La Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre già operanti sul territorio nazionale (il nome non deve essere uguale o similare ad altri già operanti sul territorio nazionale). Devono essere indicati i dati del Direttore tecnico.

La responsabilità della direzione tecnica di una agenzia di viaggio e turismo, di norma, è assunta dal titolare dell’autorizzazione.Qualora il titolare dell’autorizzazione non possieda l’abilitazione a Direttore Tecnico la responsabilità di direzione tecnica è assunta, a pena di revoca dell’autorizzazione, da un direttore tecnico abilitato il quale assicura la propria attività all’interno dell’impresa con carattere di continuità.

Il deposito cauzionale, istituito a garanzia delle obbligazioni assunte dall’agenzia di viaggio e turismo e di danni eventualmente arrecati in conseguenza dell’attività di agenzia, dovrà essere vincolato per tutto il periodo di esercizio dell’agenzia. Il suo svincolo, a richiesta dell’interessato, sarà disposto dalla Provincia con le modalità previste all’art.13, comma 4 della L.R. 7/2003.

L’elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso all’organo governativo competente ai fini dell’aggiornamento dell’elenco nazionale delle agenzie di viaggio e turismo.

Oneri

Marca da bollo del valore corrente (ogni 100 righe della domanda)

AGENZIA DI VIAGGIAt

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ica: T

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Presentazione della pratica: SUAP

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Attività economica: Turism

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Per gli appartamenti classificati 2

• 9 mq. di superficie utile per posto letto per le strutture a 2 soli• 10 mq. di superficie utile per posto letto per le strutture a 3 soli

I posti letto totali sono dati dalla somma della capacità ricettiva delle camere da letto

È sempre possibile l’aggiunta di un letto per minori di 12 anni al di fuori dei parametri sopraindicati

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza va formulata sotto forma di comunicazione, Determina regionale n. 10947/2007, Allegato D

Classificazione: L’istanza va formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , Determina regionale n. 10947/2007, Allegato E

Tempo

5 giorni prima la data di inizio della prima locazione e successivamente allo scadere del periodo indicato. Qualora non venga indicata una data precisa (giorno, mese, anno) l’attività si considera tacitamente rinnovata.

Descrizione Iter La Comunicazione di locazione di appartamenti ammobiliati per uso turistico deve essere presentata dalla persona fisica su apposita modulistica al SUAP competente.Entro 30 giorni il Comune trasmette copia della comunicazione alla Provincia.

Nell’esercizio dell’attività è ammessa la rappresentanza. In questo caso il rappresentante deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La Ricevuta del pagamento deve essere rilasciata utilizzando gli appositi blocchetti reperibili presso i rivenditori autorizzati.

Per eventuali controlli fiscali si consiglia di conservare tutti documenti/ricevute/comunicazioni per 5 anni.

Obblighi verso il cliente

La casa deve essere consegnata pulita, deve essere fornita energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento dal 1° ottobre al 30 aprile; l’abitazione deve essere arredata, devono essere fornite stoviglie e materiale per la pulizia e deve essere fornito un numero di telefono per la comunicazione dei guasti.

APPARTAMENTI AMMOBILIATI PER USO TURISTICO

2 Sono compresi nella metratura totale dell’appartamento i bagni e altri locali all’interno dell’appartamento, sono esclusi i muri, cantine, garage, balconi e verande.

Si tratta della locazione, da parte di un privato (proprietario o usufruttuario) di massimo 3 case o appartamenti, senza organizzazione in forma di impresa e senza intermediazione di agenzie immobiliari.Il contratto può avere la durata massima di sei mesi consecutivi. Non possono essere forniti servizi aggiuntivi e la pubblicità deve essere limitata all’attività informativa dei recapiti e delle caratteristiche della struttura, anche tramite siti internet privati purchè non inseriti in circuiti di prenotazione e commercializzazione che travalichino una semplice indicazione di visibilità o delle coordinate quali indirizzo, telefono, fax ed e-mail.

Classificazione volontariaÈ possibile classificare l’appartamento a 2 o 3 soli, purché il proprietario o usufruttuario dichiari la disponibilità al controllo, da parte dell’amministrazione comunale, dei requisiti che avrà autocertificato (requisiti della sezione I e III della tabella di classificazione delle case e appartamenti per vacanza).Il Comune potrà non accettare la richiesta di classificazione e revocarla in particolare per aspetti sanitari e di sicurezza.

Potrà facoltativamente apporre la targa di classificazione prevista per le case e appartamenti per vacanza.

Requisiti • Essere proprietario o usufruttuario• Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della

presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.

• Le caratteristiche strutturali ed igienico - edilizie dei locali adibiti all’ospitalità sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai Regolamenti comunali edilizi e di igiene.

• Capacità ricettiva 1

• soggiorno di almeno 14 mq• camere da letto almeno 9 mq. per un posto letto e 14 mq. per due posti

letto• monolocali minimo 28 mq. per una persona, 38 mq. per due persone• cucina o angolo cottura conforme ai Regolamenti edilizi comunali

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APPARTAMENTI AMMOBILIATI PER USO TURISTICOIN FORMA NON IMPRENDITORIALE

1 La capacità ricettiva delle abitazioni è determinata da quanto stabilito dal D.M. 5/7/1975 .

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Presentazione della pratica: SUAP

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L’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione o Bed and Breakfast, è l’attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione nella propria abitazione. L’attività è svolta nella abitazione di residenza e dimora, in non più di 3 camere e 6 posti letto, avvalendosi della normale conduzione familiare, ivi compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e senza organizzazione in forma di impresa. L’ospitalità può essere fornita per un massimo di 120 giorni o, in alternativa, per un massimo di 500 pernottamenti nell’arco dell’anno solare.L’attività di B & B non può essere esercitata in una unità immobiliare catastale diversa da quella in cui chi la esercita ha la residenza anagrafica, neppure se immediatamente attigua e non necessita di approvazione condominiale.La pubblicità deve essere limitata all’attività informativa dei recapiti e delle caratteristiche della struttura, anche tramite siti internet privati purchè non inseriti in circuiti di prenotazione e commercializzazione che travalichino una semplice indicazione di visibilità o delle coordinate quali indirizzo, telefono, fax ed e-mail.

All’esterno dell’abitazione potranno essere esposti, in modo ben visibile, i marchi identificativi dell’attività come definiti dalla Regione Emilia-Romagna (Delibera n. 2871/2001)

Per eventuale segnaletica su strade provinciali ci si può rivolgere al Settore viabilità Provinciale - Ufficio Pubblicità mentre su strade comunali ci si può rivolgere al Settore viabilità del comune di appartenenza.

Requisiti • Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile

oggetto dell’intervento (il diritto d’uso, diritto di usufrutto, contratto di comodato o di locazione)

• Avere la residenza e dimora nell’abitazione in cui si svolge l’attività• Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della

presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S

• Le caratteristiche strutturali ed igienico - edilizie dei locali adibiti all’ospitalità sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai Regolamenti comunali edilizi e di igiene oltre che dalla delibera di Giunta regionale n. 2149/2004

• Capacità ricettiva minima delle camere da letto: camera singola 9 m2, camera doppia 14 mq, camera tripla 20mq

• Se l’attività si svolge in più di una camera è necessario un bagno ad uso esclusivo degli ospiti

• È sempre possibile l'aggiunta di un letto per minori di 12 anni al di fuori dei parametri sopraindicati

Attività economica: Turism

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BED AND BREAKFAST Adempimenti successivi

Il proprietario è tenuto a comunicare alla Provincia, i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall’ ISTAT. La modulistica può essere scaricata dal sito della Provincia e inviata secondo le modalità descritte: http://www.provincia.bologna.it/turismo (Area operatori).

Per locazioni superiori a un mese è obbligatorio stipulare un contratto scritto e registrarlo all’Agenzia delle Entrate.È obbligatorio comunicare la cessione di fabbricato entro le 48 all’autorità di Pubblica sicurezza così come determinato dalla L.R. (mentre per il T.U.L.P.S. è obbligatorio comunicare all’autorità di Pubblica Sicurezza le generalità delle persone alloggiate tramite schedine di notifica entro le 24 ore dall’arrivo).

Per le variazioni è obbligatorio comunicare la variazione di qualsiasi elemento o la cessazione dell’attività.

Documentazione e modulistica da presentare • Modulo comunicazione di locazione

Normative

• Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2004 - Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità. Strutture alberghiere ed extra-alberghiere

• Delibera della Giunta regionale del 19/12/2005 n. 2186 come modificata dalla Delibera di Giunta regionale n. 802/07 - Approvazione dei requisiti e standard strutturali per l’esercizio delle strutture ricettive extra-alberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso turistico

• Determina del Responsabile del Servizio n. 10947 del 27 agosto 2007 - Approvazione modulistica relativa all’inizio attività di strutture ricettive extralberghiere e alla classificazione delle case e appartamenti per vacanze e di appartamenti ammobiliati per uso turistico

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oAPPARTAMENTI AMMOBILIATI PER USO TURISTICO

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dei clienti secondo le modalità indicate dall’ISTAT.

Variazioni

È obbligatorio comunicare la variazione di qualsiasi elemento o la cessazione dell’attività

La modulistica può essere scaricata dal sito della Provincia e inviata secondo le modalità descritte: http://www.provincia.bologna.it/turismo (Area operatori).

È obbligatorio comunicare all’autorità di Pubblica Sicurezza le generalità delle persone alloggiate tramite schedine di notifica entro le 24 ore dall’arrivo.

Documentazione e modulistica da presentare • Dichiarazione di inizio attività Bed and Breakfast

Normative

• Delibera della Giunta regionale del 17/12/2001 n. 2871 - Adozione del simbolo Bed and Breakfast

• Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2004 - Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità

• Delibera della Giunta regionale del 02/11/2004 n. 2149 -Appro-vazione degli standard strutturali e dei requisiti di esercizio per l’esercizio dell’attività saltuaria di alloggio e prima colazione

• Determina del Responsabile del Servizio n. 17649 del 26 novembre 2004 - Approvazione modulistica relativa all’attività di Bed & Breakfast. La modulistica è destinata al Comune e non all’esercente l’attività

Attività economica: Turism

oBED AND BREAKFAST

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza va formulata come Dichiarazione di inizio attività sull’apposita modulistica (Delibera n. 17649/2004, Allegato A) e va presentata al SUAP competente

Oneri

Diritti istruttori

Tempo

30 giorni

Descrizione Iter La Dichiarazione di inizio attività deve essere presentata dalla persona fisica su apposita modulistica al SUAP.

L’attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, salvo che il SUAP, verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio, provveda a sospendere o interrompere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti. Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività.

L’inizio effettivo dell’attività è soggetto a successiva e conseguente comunicazione.

La Ricevuta del pagamento deve essere rilasciata utilizzando gli appositi blocchetti reperibili presso i rivenditori autorizzati.

Per eventuali controlli fiscali si consiglia di conservare tutti documenti/ricevute/comunicazioni per 5 anni

Adempimenti successivi

Prezzi

Entro il 1 ottobre di ogni anno il titolare comunicano alla Provincia i prezzi massimi applicati con validità dal 1 gennaio dell’anno successivo. La Provincia rilascia quindi la tabella prezzi vidimata che dovrà essere esposta nel luogo di ricevimento ed i cartellini che dovranno essere esposti nelle camere. Nel caso non venga effettuata tale comunicazione, dovranno essere applicati i prezzi dell’anno precedente e il titolare potrà essere sanzionato (L.R.16/2004, art. 38). I prezzi sono liberamente determinati dagli operatori (Legge 25 agosto 1991, n. 284).

Statistica

Il titolare è tenuto a comunicare mensilmente alla Provincia i dati sul movimento

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oBED AND BREAKFAST

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Presentazione della pratica: SUAP

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Obblighi verso il clienteLa casa deve essere consegnata pulita, deve essere fornita energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento dal 1°ottobre al 30° aprile; l’abitazione deve essere arredata, devono essere fornite stoviglie e materiale per la pulizie deve essere fornito un numero di telefono per la comunicazione dei guasti

Oneri

Diritti istruttori

Tempo

30 giorni

Descrizione Iter La Dichiarazione di inizio attività deve essere presentata dalla persona fisica su apposita modulistica al SUAP.

L’attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, salvo che il SUAP, verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio, provveda a sospendere o interrompere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti. Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività.

L’inizio effettivo dell’attività è soggetto a successiva e conseguente comunicazione.

La Ricevuta del pagamento deve essere rilasciata utilizzando gli appositi blocchetti reperibili presso i rivenditori autorizzati.

Per eventuali controlli fiscali si consiglia di conservare tutti documenti/ricevute/comunicazioni per 5 anni

Adempimenti successivi

Prezzi

L’esercente l’attività è tenuto a comunicare alla Provincia i prezzi massimi applicati La Provincia rilascia quindi la tabella prezzi vidimata che dovrà essere esposta nel luogo di ricevimento ed i cartellini che dovranno essere esposti nelle eventuali camere. La comunicazione dei prezzi va effettuata ogni anno anche in caso non vi sia variazione. Nel caso non venga effettuata tale comunicazione, dovranno essere applicati i prezzi dell’anno precedente ed il titolare potrà essere sanzionato (L.R. 16/2004 art.38). I prezzi sono liberamente determinati dagli operatori. (L.25 agosto 1991 n.284).

Attività economica: Turism

oCASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti da uno o più locali , arredati e dotati di servizi igenici e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l’affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore ai cinque mesi consecutivi.La gestione è considerata imprenditoriale sia quando si concedono in locazione più di tre case o appartamenti da parte di chi ne ha la proprietà o l’usufrutto sia quando è esercitata su un numero inferiore di unità abitative ma da parte di imprese (es.: agenzie immobiliari).

Classificazione Le case e appartamenti per vacanze gestite in forma diretta sono classificate in prima, seconda o terza categoria.La classificazione è effettuata con l’assegnazione del marchio dei soli e riguarda ogni singola casa od appartamento. Viene effettuata dal richiedente tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei requisiti posseduti dall’immobile, presentata unitamente alla Dichiarazione di inizio attività.

Requisiti • Essere proprietario, avere il diritto d'uso, diritto di usufrutto, contratto di

comodato o di locazione • Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della

presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.

• L’abitazione deve essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità, devono rispettare le vigenti normative in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza

Capacità ricettivaLa capacità ricettiva delle case ed appartamenti per vacanze deve essere calcolata come segue, tenendo conto che è sempre possibile l’aggiunta di un letto per minori fino 12 anni:

• 2 soli: 9 mq. di superficie utile per posto letto• 3 soli: 10 mq. di superficie utile per posto letto• 4 soli: 12 mq. di superficie utile per posto letto

Modalità di presentazione della domanda

I gestori di case e appartamenti per vacanze presentano una Dichiarazione di inizio attività presso ogni comune in cui sono ubicati gli immobili da locare a fini turistici. Va allegato l’elenco degli appartamenti oggetto dell’attività.

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CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

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Presentazione della pratica: SUAP

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Per strutture ricettive alberghiere, si intendono gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere.Sono alberghi o hotel le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperta al pubblico che, ubicata in uno o più stabili o parti di stabili, fornisce alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività. La capacità ricettiva può riguardare le unità abitative in misura non superiore al 40 per cento del totale. Sono residenze turistico-alberghiere e possono utilizzare la specificazione “residence”, le strutture che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite. La capacità ricettiva può riguardare camere o suite in misura non superiore al 40 per cento del totale.Le strutture ricettive alberghiere possono inoltre assumere la specificazione di:

• motel, gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, assicurando uno standard minimo di servizi di autorimessa nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica, rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar;

• meublé o garnì, gli alberghi che forniscono il solo servizio di alloggio e normalmente di prima colazione, senza ristorante;

• centro benessere, gli alberghi dotati di impianti e attrezzature per fornire servizi specializzati per il relax ed il benessere psicofisico;

• beauty farm, gli alberghi che forniscono servizi specializzati finalizzati a cicli di trattamenti dietetici ed estetici;

• villaggio-albergo, le aziende alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela;

• centri congressi, le strutture alberghiere dotate di strutture, attrezzature e servizi specializzati per l'organizzazione di manifestazioni congressuali e convegni;

• residenza d'epoca, le strutture alberghiere ubicate in immobili assoggettati ai vincoli previsti dal D.Lgs. n. 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 13”, che siano ammobiliati con arredi d'epoca;

• albergo diffuso, le strutture alberghiere a gestione unitaria ubicate in centri storici di comuni fino a 5.000 abitanti, non composte da un unico edificio, ma facenti capo ad una organizzazione unitaria, costituite da almeno un locale di ricevimento in cui sia presente una sala comune con servizio di bar e/o

Attività economica: Turism

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STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

Statistica

L’esercente è tenuto a comunicare alla Provincia , i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall’ISTAT.

La modulistica può essere scaricata dal sito della Provincia e inviata secondo le modalità descritte: http://www.provincia.bologna.it/turismo (Area operatori).

È necessario effettuare una comunicazione di cessione di fabbricato all’autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell’immobile

Documentazione e modulistica da presentare • Modulo comunicazione di locazione

Normative

• Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2004 - Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità. Strutture alberghiere ed extra-alberghiere

• Delibera della Giunta regionale del 19/12/2005 n. 2186 come modificata dalla Delibera di Giunta regionale n. 802/2007 - Approvazione dei requisiti e standard strutturali per l’esercizio delle strutture ricettive extra-alberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso turistico

• Determina del Responsabile del Servizio n. 10947 del 27 ago-sto 2007 - Approvazione modulistica relativa all’inizio attività di strutture ricettive extralberghiere e alla classificazione delle case e appartamenti per vacanze e di appartamenti ammobiliati per uso turistico

• Determina del Responsabile del servizio n. 6008 rettificata dalla n. 7953 del 6.06.2006 - Approvazione dei marchi identificativi delle strutture ricettive

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oCASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

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Responsabile del Servizio n. 14994 del 14 novembre 2007), da cui si rilevi la categoria o il numero di stelle assegnate.

Requisiti • Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile

oggetto dell’intervento• Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio• Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della

presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.

• Essere in possesso di un’assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti

• La gestione dell’attività e di singoli servizi può essere effettuata anche tramite rappresentanti, purchè gli stessi siano in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività

• I locali devono essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità, devono rispettare le vigenti normative in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 916/2007

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza va formulata come domanda di autorizzazione da presentare al SUAP del Comune in cui la struttura è ubicata, utilizzando l’apposita modulistica ed è subordinata alla preventiva assegnazione della classifica.

Per la classificazione l’istanza va formulata come dichiarazione da presentare al SUAP del Comune - Determina n. 10946 del 29 agosto 2007, All.A.

Oneri Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

Tempo

90 giorni

Descrizione Iter La domanda viene presentata su apposita modulistica al SUAP che verifica il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente ed oggettivi dei locali, acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria. Nel caso l’istruttoria sia positivamente conclusa viene rilasciata l’autorizzazione all’apertura, diversamente tale autorizzazione viene negata.

Attività economica: Turism

oSTRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

ristorazione e sette unità abitative;• albergo termale, con la ulteriore specificazione di centro benessere o beauty

farm, le strutture alberghiere che forniscono in modo stabile servizi termali, sede di attività termale autorizzata.

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività abilita ad effettuare, unitamente al servizio ri-cettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. L’autorizzazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette per-sone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è invece soggetta alla presenta-zione di apposita notifica sanitaria direttamente all’Azienda USL competente per territorio sulla base di quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 1015 del 7/7/08. La notifica che sostituisce la precedente autorizzazione sanitaria, è una comunicazione dell’operatore del settore alimentare attestante il rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione all’attività svolta da presentare direttamente all’Azienda USL di riferimento.

I periodi di apertura delle strutture alberghiere sono distinti in annuali e stagionali: per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare; per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell’arco dell’anno solare. Il titolare o il gestore della struttura deve comunicare i periodi di aper-tura e chiusura al Comune, entro i termini previsti per l’invio della comunicazione dei prezzi alla Provincia. Eventuali aperture straordinarie e chiusure nei periodi di apertura già comunicati, devono essere preventivamente comunicati al Comune e Provincia.

Classificazione

Le strutture alberghiere e le loro dipendenze sono classificate in base alla tipologia e vengono contrassegnati con un sistema che va da una a cinque stelle, come segue:

a) alberghi da una a cinque stelle o cinque stelle lusso;b) residenze turistico-alberghiere da due a quattro stelle.

L’attribuzione del livello di classificazione è effettuata dal Comune sulla base di quanto stabilito dalla Delibera regionale n. 916/2007 a seguito della richiesta di autorizzazione e si basa sugli elementi desumibili da apposita dichiarazione prodotta dal titolare o dal gestore della struttura.Deve essere esposta in modo ben visibile, all’esterno ed all’interno della struttura ricettiva, la targa distintiva di classificazione conforme ai modelli regionali approvati (Determina del

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oSTRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

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• Determina del Responsabile del Servizio n. 14994 del 14 novembre 2007 - Approvazione dei marchi identificativi delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta nonché dei marchi relativi alle specificazioni tipologiche aggiuntive.

Attività economica: Turism

oSTRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il SUAP sospende o interrompe il procedimento come previsto dalle norme vigenti.

In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell’esercizio, qualora non siano apportate modifiche strutturali e il nuovo titolare o gestore sia in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività e confermi la classifica assegnata, l’autorizzazione è sostituita dalla dichiarazione d’inizio attività e l’attività può essere esercitata senza soluzione di continuità immediatamente dopo la presentazione della dichiarazione.

Adempimenti successivi Prezzi

Entro il 1 ottobre di ogni anno i titolari comunicano alla Provincia i prezzi massimi applicati con validità dal 1 gennaio dell’anno successivo. La Provincia rilascia quindi la tabella prezzi vidimata che dovrà essere esposta nel luogo di ricevimento ed i cartellini che dovranno essere esposti nelle camere. Nel caso non venga effettuata tale comunicazione, dovranno essere applicati i prezzi dell’anno precedente e il titolare potrà essere sanzionato (L.R.16/2004, art. 38). I prezzi sono liberamente determinati dagli operatori (Legge 25 agosto 1991, n. 284).

Statistica

Il titolare è tenuto a comunicare mensilmente alla Provincia i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall’ISTAT.

La modulistica può essere scaricata dal sito della Provincia e inviata secondo le modalità descritte: http://www.provincia.bologna.it/turismo (Area operatori).

Documentazione e modulistica da presentare • Modulo di domanda di autorizzazione albergo

eventuale• Domanda di Autorizzazione sanitaria• Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare direttamente all’

Azienda USL competente

Normative

• L.R. n. 16/2004 - Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità• Delibera della Giunta regionale n. 916/2007 - Disciplina gli standard

strutturali e di esercizio per l’autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive alberghiere

• Determina del Responsabile del Servizio n. 10946 del 29 agosto 2007 - Approvazione modulistica per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere e per l’ottenimento delle specificazioni tipologiche aggiuntive

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oSTRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

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Presentazione della pratica: SUAP

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I periodi di apertura delle strutture ricettive all’aria aperta sono distinti in annuali e stagionali: per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare; per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell’arco dell’anno solare. Il titolare o il gestore della struttura deve comunicare i periodi di apertura e chiusura al Comune, entro i termini previsti per l’invio della comunicazione dei prezzi alla Provincia. Eventuali aperture straordinarie e chiusure nei periodi di apertura già comunicati, devono essere preventivamente comunicati al Comune.

ClassificazioneI complessi turistici all’aria aperta e le loro dipendenze sono classificati in base alla tipologia e vengono contrassegnati con un sistema che va da una a quattro stelle, come segue:

a) campeggi da una a quattro stelle;b) villaggi turistici da due a quattro stelle.

L’attribuzione del livello di classificazione è effettuata dal Comune sulla base di quanto previsto nella Delibera di Giunta regionale n. 2150/04 come modificata dalla Delibera di Giunta n. 803/07 a seguito della richiesta di autorizzazione e si basa sugli elementi desumibili da apposita dichiarazione prodotta dal titolare o dal gestore della struttura.

Deve essere esposta in modo ben visibile, all’esterno ed all’interno della struttura ricettiva, la targa distintiva di classificazione conforme ai modelli regionali approvati (Determina del Responsabile del Servizio n. 14994 del 14 novembre 2007), da cui si rilevi la categoria o il numero di stelle assegnate.

Sono aree di sosta attrezzate quelle riservate esclusivamente alla sosta temporanea di caravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, al di fuori delle strutture ricettive all’aperto e nelle quali la permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive. Debbono essere dotate di pozzetto di scarico autopulente, erogatore acqua potabile, sistema di illuminazione, contenitori raccolta differenziata, impianto antincendio, almeno due servizi igienici, toponomastica della città.

Requisiti • Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile

oggetto dell’intervento• Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio• Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della

presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.

• Essere in possesso di un’assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti

• La gestione dell’attività e di singoli servizi può essere effettuata anche tramite

Attività economica: Turism

oSTRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

Per strutture ricettive all’aria aperta, si intendono i campeggi e i villaggi turistici.Sono campeggi, i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento.I campeggi, per dare alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, possono mettere a disposizione, in un numero di piazzole non superiore al 35 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate, tende o unità abitative mobili quali roulotte, caravan, case mobili, maxicaravan, autocaravan o camper e unità abitative fisse.Sono villaggi turistici, i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, preva-lentemente attrezzati per il soggiorno di turisti sprovvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che forniscono alloggio in tende, unità abitative mobili o fisse. Nei villaggi turistici almeno il 35 per cento delle piazzole autorizzate è attrezzato con unità abitative fisse o mobili messe a disposizione dal gestore. Tale percentuale può riguardare anche la totalità delle piazzole.Possono assumere la specificazione di centro vacanza i campeggi ed i villaggi turistici dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.

Sono strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico, le strutture organizzate e gestite da enti, associazioni e cooperative, che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari. Tali strutture non sono soggette a classificazione, ma devono possedere almeno i requisiti igienici e di sicurezza previsti per le strutture ad una stella in caso di campeggio ed a due stelle in caso di villaggio turistico.

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricet-tivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. L’autorizzazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è invece soggetta alla presentazione di apposita notifica sanitaria direttamente all’Azienda USL competente per territorio sulla base di quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 1015 del 7/7/08. La notifica che sostituisce la precedente autorizzazione sanitaria, è una comunicazione dell’operatore del settore alimentare attestante il rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione all’attività svolta da presentare direttamente all’Azienda USL di riferimento.

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STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

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prezzi va effettuata ogni anno anche in caso non vi sia variazione. Nel caso non venga effettuata tale comunicazione, dovranno essere applicati i prezzi dell’anno precedente e il titolare potrà essere sanzionato (L.R.16/2004, art. 38). I prezzi sono liberamente determinati dagli operatori (Legge 25 agosto 1991, n. 284).

Statistica

Il titolare è tenuto a comunicare alla Provincia, i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall’ISTAT.

La modulistica può essere scaricata dal sito della Provincia e inviata secondo le modalità descritte: http://www.provincia.bologna.it/turismo (Area operatori).

Documentazione e modulistica da presentare • Modulo di domanda di autorizzazione struttura all’aria aperta

eventuale• Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare direttamente all’

Azienda USL competente

Normative

• L.R. n. 16/2004 - Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità• Delibera della Giunta regionale n. 2150/04 come modificata dalla

Delibera di Giunta regionale n. 803/07 - Approvazione degli standard strutturali e dei requisiti di esercizio per la autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta: aperte al pubblico, non aperte al pubblico e aree di sosta

• Determina del Responsabile del Servizio n. 10948 del 27 agosto 2007 - Approvazione modulistica relativa alle strutture ricettive all’aria aperta

• Determina del Responsabile del Servizio n. 14994 del 14 novembre 2007 - Approvazione dei marchi identificativi delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta nonché dei marchi relativi alle specificazioni tipologiche aggiuntive

Attività economica: Turism

oSTRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

rappresentanti, purchè gli stessi siano in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività

• I locali devono essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità, devono rispettare le vigenti normative in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 2150/04 come modificata dalla Delibera di Giunta n. 803/07

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza va formulata come domanda di autorizzazione da presentare nel SUAP comunale in cui la struttura è ubicata, utilizzando l’apposita modulistica ed è subordinata alla preventiva assegnazione della classifica (Determina del Responsabile del Servizio n. 10948 del 27 agosto 2007).

Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

Tempo

90 giorni

Descrizione Iter La domanda viene presentata su apposita modulistica al SUAP che verifica il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente ed oggettivi dei locali, acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria. Nel caso l’istruttoria sia positivamente conclusa viene rilasciata l’autorizzazione all’apertura, diversamente tale autorizzazione viene negata.Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il SUAP sospende o interrompe il procedimento come previsto dalle norme vigenti.In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell’esercizio, qualora non siano apportate modifiche strutturali e il nuovo titolare o gestore sia in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività e confermi la classifica assegnata, l’autorizzazione è sostituita dalla dichiarazione d’inizio attività.

Adempimenti successivi

Prezzi

Entro il 1 ottobre di ogni anno il titolare comunica alla Provincia i prezzi massimi applicati con validità dal 1 gennaio dell’anno successivo. La Provincia rilascia quindi la tabella prezzi vidimata che dovrà essere esposta nel luogo di ricevimento ed i cartellini che dovranno essere esposti nelle camere. La comunicazione dei

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oSTRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

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Presentazione della pratica: SUAP

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dell’attività come definiti dalla Regione Emilia-Romagna.

Requisiti • Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile

oggetto dell’intervento• Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto della Camera di Commercio;• Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della

presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S

• L’attività deve essere svolta in conformità alle normative edilizie, urbanistiche, tecniche, igienico-sanitarie e di prevenzione incendi

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza va formulata come Dichiarazione di inizio attività sull’apposita modulistica e va presentata al SUAP.

Oneri

Diritti istruttori

Tempo

30 giorni

Descrizione Iter La Dichiarazione di inizio attività deve essere presentata dalla persona fisica (il legale rappresentante in caso di società) su apposita modulistica al SUAP.

L’attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, salvo che il SUAP, verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio, provveda a sospendere o interrompere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti. Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il SUAP provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività.

L’inizio effettivo dell’attività è soggetto a successiva e conseguente comunicazione. Nell’esercizio dell’attività è ammessa la rappresentanza. In questo caso il rappresentante deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La Ricevuta del pagamento deve essere rilasciata utilizzando gli appositi blocchetti reperibili presso i rivenditori autorizzati.

Per eventuali controlli fiscali si consiglia di conservare tutti i documenti/ricevute/comunicazioni per 5 anni.

Attività economica: Turism

oSTRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Sono strutture ricettive extralberghiere:a) le case per ferie;b) gli ostelli;c) i rifugi alpini;d) i rifugi escursionistici;

Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti, senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento per periodi limitati dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani e gestite, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti, senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell’attività.

Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni.

Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive, di proprietà di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore alpinistico o escursionistico, aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.I rifugi sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti senza scopo di lucro; possono, inoltre, essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell’attività.

Nelle strutture extralberghiere, ad eccezione delle case ed appartamenti per vacanze, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Agli stessi soggetti può, inoltre, essere effettuata la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir. È possibile, altresì, installare ad uso esclusivo di dette persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.All’esterno dell’attività dovranno essere esposti, in modo ben visibile, i marchi identificativi

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STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

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17.02.2006 - Approvazione modulistica relativa alle nuove dichiarazioni dei requisiti posseduti per le attività ricettive extra-alberghiere già in attività

• Determina del Responsabile del Servizio regionale n. 6008 del 02.05.2006 come modificata dalla Determina del Responsabile del Servizio regionale n. 7953 del 06/06/2006 - L.R.16/04 - Approvazione dei marchi indentificativi delle strutture ricettive extralberghiere in esecuzione della delibera di giunta regionale n.2186 del 19/12/2005

Attività economica: Turism

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Adempimenti successivi

Prezzi

Entro il 1 ottobre di ogni anno il titolare comunica alla Provincia i prezzi massimi applicati con validità dal 1 gennaio dell’anno successivo. La Provincia rilascia quindi la tabella prezzi vidimata che dovrà essere esposta nel luogo di ricevimento ed i cartellini che dovranno essere esposti nelle camere. La comunicazione dei prezzi va effettuata ogni anno anche in caso non vi sia variazione. Nel caso non venga effettuata tale comunicazione, dovranno essere applicati i prezzi dell’anno precedente e il titolare potrà essere sanzionato (L.R.16/2004, art. 38). I prezzi sono liberamente determinati dagli operatori (Legge 25 agosto 1991, n. 284).

Statistica

Il titolare è tenuto a comunicare alla Provincia, i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall’ISTAT.

La modulistica può essere scaricata dal sito della Provincia e inviata secondo le modalità descritte: http://www.provincia.bologna.it/turismo (Area operatori).

Variazioni

È obbligatorio comunicare la variazione di qualsiasi elemento o la cessazione dell’attività.

Documentazione e modulistica da presentare • Modulo Dichiarazione di inizio attività case per ferie

oppure• Modulo Dichiarazione di inizio attività ostelli

oppure• Modulo Dichiarazione di inizio attività rifugi

Normative

• L.R. n. 16/2004 - Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità• Delibera della Giunta regionale n. 2186 del 19.12.2005 -

Approvazione dei requisiti e standard strutturali per l’esercizio delle strutture ricettive extra-alberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso turistico

• Determina del Responsabile del Servizio regionale n. 1977 del 17.02.2006 - Approvazione modulistica relativa all´inizio di attività di strutture ricettive extra-alberghiere e per la classificazione di case e appartamenti vacanze

• Determina del Responsabile del Servizio regionale n. 1978 del

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Una bussola per orientarsi nella Pubblica Amm

inistrazione

Vademecum delle Attività Imprenditoriali

TUTELA DELBENESSERE ANIMALE

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Attività economica: Tutela del benessere anim

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veterinari, esperti nella tipologia degli animali ospitati.Anche i commercianti di animali d’affezione diversi da quelli provenienti da paesi UE e i centri di addestramento assicurano la salute ed il benessere attraverso il riferimento di uno o più veterinari, esperti nella tipologia degli animali ospitati, per le esigenze sanitarie.Gli allevatori e detentori di cani a scopo di commercio in base alla L.R. n. 27/2000 devono iscrivere i cani all’anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne vengano in possesso, rilasciare all’acquirente regolare e contestuale ricevuta con la descrizione del cane e dei suoi dati identificativi e segnalare le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti, entro 7 giorni dall’avvenuta cessione.

Requisiti Il richiedente deve essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e deve essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65.Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti in possesso di adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali. Il Responsabile dell’assistenza degli animali deve essere in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta tramite la partecipazione di un corso di formazione professionale riconosciuto dalle Province dell’Emilia-Romagna.

I locali devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio del Certificato di conformità edilizia ed agibilità e devono essere rispettate le vigenti disposizioni sulla tutela e il benessere degli animali, nonché in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica e di commercio.

Nello specifico, devono essere rispettati i requisiti minimi stabiliti dalla legislazione regionale (Delibera di Giunta regionale n. 394 del 2006) atti a garantire che i locali, le gabbie, le attrezzature e le condizioni ambientali e climatiche delle strutture siano adeguate per garantire il benessere psicofisico dell’animale.

La delibera regionale fissa nel dettaglio i requisiti minimi dei locali e delle strutture destinate al commercio degli animali d’affezione a scopo di lucro, da applicarsi anche alle attività di toelettatura quando compatibili con l’attività svolta, nel seguente modo:

• Non comunicare direttamente con locali di abitazione o locali adibiti ad attività diverse dalla commercializzazione di alimenti o articoli per animali, vendita di animali

• Essere forniti di acqua potabile e servizi igienici• Possedere una specifica area di dimensioni proporzionate alle attività

autorizzate , dotata di idonee attrezzature per la pulizia e la disinfezione delle gabbie, delle vasche, degli alimentatori, degli abbeveratoi e di tutto il materiale utilizzato per gli animali, potenzialmente contaminati con agenti patogeni

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Per animali da compagnia si intendono gli animali tenuti, o destinati ad esserlo, dall’uomo per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari. Sono inoltre compresi gli animali che svolgono attività utili come i cani per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità e gli esemplari appartenenti alle specie esotiche in via di estinzione.Sono esclusi i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.Il presente procedimento riguarda l’apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono invece escluse le strutture veterinarie pubbliche e private.Per attività di allevamento di cani e gatti, si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l’anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per attività di allevamento, si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

Il titolare dell’attività deve individuare il Responsabile dell’assistenza degli animali avente sede lavorativa stabile presso i locali oggetto della richiesta di autorizzazione e in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta tramite la partecipazione di un corso di formazione professionale riconosciuto dalle Province dell’Emilia-Romagna.Il titolare di una attività di vendita, di pensione e di addestramento per cani, gatti e furetti, deve tenere e aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche l’annotazione della loro provenienza e destinazione.In caso di commercio, allevamento e/o pensione per animali, il titolare deve inoltre tenere un registro degli interventi sanitari effettuati, controfirmati dal medico veterinario responsabile o di riferimento della struttura.Il venditore di animali da compagnia deve rilasciare all’acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell’animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla Azienda USL competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell’acquirente. È comunque vietato vendere o concedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.È vietato offrire in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell’ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli gli animali, sia cuccioli che adulti. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.Per quanto riguarda l’assistenza veterinaria, gli allevamenti a fini di lucro, le attività di importazione e scambio commerciale da paesi UE, le pensioni devono assicurare la salute e il benessere degli animali attraverso un rapporto formalizzato e condiviso con uno o più

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TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Presentazione della pratica: Comune

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Documentazione e modulistica da presentare • Domanda di autorizzazione sanitaria per strutture di commercio, pensione,

toelettatura, allevamento e addestramento di animali da compagnia• Relazione tecnica per attività di pensioni di animali da affezione• Relazione tecnica per attività di allevamento gatti • Relazione tecnica per allevamento cani • Relazione tecnica per allevamento animali diversi da cani e gatti • Relazione tecnica per attività di toelettatura di animali da affezione• Relazione tecnica per attività di commercio di animali da affezione• Relazione tecnica per attività di addestramento di animali da affezione

Normative• L.R. n. 5/2005 - Norme a tutela del benessere animale• Delibera G.R. n. 736/2005 - Prime disposizioni per le attività di formazione

dei responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia in attuazione della LR 17 febbraio 2005, n.5

• Delibera G.R. n. 394/2006 - Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali;

• Delibera G.R. n. 647/2007 - Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla Delibera 394/06

Attività economica: Tutela del benessere anim

aleTUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

• Nel caso sia necessario preparare alimenti, possedere una specifica area• Essere dotati, se necessario, di adeguato armadio frigorifero per la

conservazione di alimenti deperibili da utilizzare per l'alimentazione degli animali

• Essere mantenuti sempre puliti e ventilati e , se necessario, provvisti di idonei aspiratori

• Possedere pareti di colore chiaro, impermeabili, lavabili e disinfettabili fino alla altezza minima di metri 2

• Possedere pavimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili• Essere dotati di idonei locali o strutture, funzionali alle tipologie e proporzionali

al numero di animali ospitati, per l’isolamento e la cura degli eventuali soggetti malati

• Essere provvisti di idonei contenitori per la raccolta di rifiuti che devono essere svuotati giornalmente e disinfettati periodicamente

• Essere provvisti di apposita cella o armadio frigorifero ove collocare gli animali morti ; in alternativa il titolare deve adottare specifiche procedure di smaltimento tempestivo

• Essere provvisti, unicamente per gli esercizi che importano animali acquatici esotici, di un adeguato sistema di disinfezione delle acque, tale da impedire la diffusione di eventuali agenti patogeni; il sistema deve essere riconosciuto idoneo dal Servizio Veterinario competente al momento dell’autorizzazione

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza va formulata come domanda di autorizzazione sull’apposita modulistica da presentare al Comune dove si intende svolgere l’attività. Al modulo di domanda dovrà essere allegata, oltre alla planimetria e gli attestati di formazione necessari, la relazione tecnica specifica della struttura da attivare.

Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

Tempo

90 giorni

Descrizione Iter Il Comune autorizza l’apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia, previo parere favorevole espresso dal Servizio Veterinario della Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l’attività. Nella domanda deve essere esplicitamente indicata la tipologia dell’attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell’assistenza degli animali.

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