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Università del Piemonte Orientale Corso di giustizia costituzionale a.a. 2015/16 (Prof. J. Luther) CODICE DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE (fonti vigenti al 1 settembre 2015) LIBRO PRIMO: FONTI ITALIANE (p. 1-66) 1. Costituzione 2. Legge cost. n. 1/1948 3. Legge cost. n. 2 1948 Statuto Sicilia 4. Legge cost. n. 3/1949 Statuto Sardegna 5. Legge cost. n. 4/1949 Statuto Valle d’Aosta 6. Legge cost. n. 1/1953 7. Legge 11 marzo 1953, n. 87 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte cost. 8. Legge 24 dicembre 1955, n. 1312 Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento 9. Legge 30 luglio 1957, n. 655 Modificazioni alle norme del C.p. e del C.p.m.p. 10. Legge 18 marzo 1958, n. 265 Integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1953, n. 87 11. Legge 25 gennaio 1962, n. 20, Norme sui procedimenti e giudizi di accusa 12. Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale (delib. 27. 11. 1962) 13. Legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 Statuto Friuli-Venezia Giulia 14. Regolamento generale della Corte costituzionale (delibera 20. 1. 1966) 15. Legge cost. n. 2/1967 Modificazioni della art. 135 Cost. 16. Legge 25 maggio 1970, n. 352 Norme sui referendum 17. Regolamento del Senato (17. 2. 1971) 18. Regolamento della Camera dei Deputati (18. 2. 1971) 19. Legge 15 ottobre 1971, n. 1032 Interpretazione norme quiescenza e previdenza dei giudici 20. D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione ricorsi amministrativi 21. D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 T.U. leggi cost. Statuto Trentino-Alto Adige 22. Legge 16 aprile 1974, n. 124 Norme integrative quiescenza e di previdenza dei giudici 23. Delibere in materia di giustizia costituzionale penale (1977) 24. D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 T.U. pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana 25. Legge 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo 26. Legge cost. n. 1/1989, n. 1 Procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione 27. Legge 5 giugno 1989, n. 219, Nuove norme reati ministeriali e reati previsti dall'art. 96 Cost. 28. Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa (28 giugno 1989) 29. Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, Norme di attuazione dello statuto speciale T.A.A. 30. Regolamento della Corte per i ricorsi in materia di impiego (delibera 16 dicembre 1999) 31. Legge 5 giugno 2003, n. 131 Adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale n. 3/2001 32. Legge 20 giugno 2003, n. 140 Processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato 33. Legge 3 agosto 2007, n. 124. Sistema di informazione e disciplina del segreto di stato 34. Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Delibera 7 ottobre 2008) LIBRO SECONDO: FONTI INTERNAZIONALI (p. 67-136) 1. TREATY ON EUROPEAN UNION, TEU 2. TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION, TFEU

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Università del Piemonte OrientaleCorso di giustizia costituzionale a.a. 2015/16 (Prof. J. Luther)

CODICE DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE(fonti vigenti al 1 settembre 2015)

LIBRO PRIMO: FONTI ITALIANE (p. 1-66)1. Costituzione2. Legge cost. n. 1/1948 3. Legge cost. n. 2 1948 Statuto Sicilia4. Legge cost. n. 3/1949 Statuto Sardegna5. Legge cost. n. 4/1949 Statuto Valle d’Aosta6. Legge cost. n. 1/19537. Legge 11 marzo 1953, n. 87 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte cost.8. Legge 24 dicembre 1955, n. 1312 Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento 9. Legge 30 luglio 1957, n. 655 Modificazioni alle norme del C.p. e del C.p.m.p. 10. Legge 18 marzo 1958, n. 265 Integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1953, n. 8711. Legge 25 gennaio 1962, n. 20, Norme sui procedimenti e giudizi di accusa12. Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale (delib. 27. 11. 1962)13. Legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 Statuto Friuli-Venezia Giulia14. Regolamento generale della Corte costituzionale (delibera 20. 1. 1966)15. Legge cost. n. 2/1967 Modificazioni della art. 135 Cost. 16. Legge 25 maggio 1970, n. 352 Norme sui referendum 17. Regolamento del Senato (17. 2. 1971)18. Regolamento della Camera dei Deputati (18. 2. 1971)19. Legge 15 ottobre 1971, n. 1032 Interpretazione norme quiescenza e previdenza dei giudici 20. D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione ricorsi amministrativi 21. D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 T.U. leggi cost. Statuto Trentino-Alto Adige22. Legge 16 aprile 1974, n. 124 Norme integrative quiescenza e di previdenza dei giudici 23. Delibere in materia di giustizia costituzionale penale (1977)24. D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 T.U. pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana25. Legge 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo 26. Legge cost. n. 1/1989, n. 1 Procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione27. Legge 5 giugno 1989, n. 219, Nuove norme reati ministeriali e reati previsti dall'art. 96 Cost. 28. Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa (28 giugno 1989) 29. Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, Norme di attuazione dello statuto speciale T.A.A. 30. Regolamento della Corte per i ricorsi in materia di impiego (delibera 16 dicembre 1999)31. Legge 5 giugno 2003, n. 131 Adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale n. 3/200132. Legge 20 giugno 2003, n. 140 Processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato33. Legge 3 agosto 2007, n. 124. Sistema di informazione e disciplina del segreto di stato34. Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Delibera 7 ottobre 2008)

LIBRO SECONDO: FONTI INTERNAZIONALI (p. 67-136)1. TREATY ON EUROPEAN UNION, TEU 2. TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION, TFEU 3. CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS (ECHR) 4. RULES OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS (ECHR)5. CARTA SOCIALE RIVEDUTA (ESC) CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE SUI RECLAMI COLLETTIVI 6. RULES OF THE EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS (ECSR)7. STATUTE OF THE EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW 8. STATUTE OF THE CONFERENCE OF EUROPEAN CONSTITUTIONAL COURTS9. CHARTER OF THE UNITED NATIONS (UN)10. STATUTE OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ)11. INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) 12. FIRST ADDITIONAL PROTOCOL ICCPR13. ADDITION PROTOCOL INT.. COV., ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (ICESCR) 14. UN-GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION ON HUMAN RIGHTS COUNCIL 200715. U.N. HUMAN RIGHTS COUNCIL: INSTITUTION BUILDING (2007)16. STATUTE OF THE WORLD CONFERENCE OF CONSTITUTIONAL COURTS (2011)

LIBRO TERZO: FONTI ESTERE (p. 137-160)1. Stati Uniti. 2. Austria. 3. Germania. 4. Francia.

LIBRO PRIMO: FONTI ITALIANE1. Costituzione della Repubblica Italiana PRINCIPÎ FONDAMENTALIArt. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.Art. 10. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. 1

Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI. TITOLO I - RAPPORTI CIVILIArt. 13. La libertà personale è inviolabile.Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.Art. 14. Il domicilio è inviolabile.Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

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Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.Art. 26. L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.1

Art. 27. La responsabilità penale è personale.L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.Non è ammessa la pena di morte. 2

Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.TITOLO II - RAPPORTI ETICO-SOCIALIArt. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

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Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.Art. 33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.Art. 34. La scuola è aperta a tutti.L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICIArt. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.L’assistenza privata è libera.Art. 39. L’organizzazione sindacale è libera.Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.Art. 41. L’iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

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La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.Art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.TITOLO IV - RAPPORTI POLITICIArt. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.3

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.Art. 49.Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.Art. 51. Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.4

La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO I - IL PARLAMENTO. Sezione 1 - Le Camere.Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.Art. 56.5 La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

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La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.Art. 57.5 Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.Art. 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.6

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.Art. 68.7 I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.Art. 69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.Sezione 2 - La formazione delle leggi.Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.Art. 71. L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al

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momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.Art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.La legge determina le modalità di attuazione del referendum. 13

Art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.Art. 79. 8 L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.Art. 81. 8bis Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionaleArt. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAArt. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

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L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.Può inviare messaggi alle Camere.Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.Presiede il Consiglio superiore della magistratura.Può concedere grazia e commutare le pene.Conferisce le onorificenze della Repubblica.Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. 9

Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.TITOLO III - IL GOVERNO. Sezione 1 - Il Consiglio dei ministri.Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei ministri.I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.

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Art. 96.10 Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.Sezione 2 - La Pubblica Amministrazione. Art. 97. 10bis Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.Sezione 3 - Gli organi ausiliari. Art. 99. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge.Art. 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.TITOLO IV - LA MAGISTRATURA. Sezione 1 - Ordinamento giurisdizionale.Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.I giudici sono soggetti soltanto alla legge.Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziarî ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.Art. 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

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Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni 17 se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.Art. 108. Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.Art. 109. L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.Sezione 2 - Norme sulla giurisdizione.Art. 111. 11 La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.Art. 112. Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.TITOLO V 12 - LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNIArt. 114. 13 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione.Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.Art. 115. Abrogato. 14

Art. 116. 15 Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principî di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.Art. 117. 16 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

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Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.Art. 118. 17 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.Art. 119. 18 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principî di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

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Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principî generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.Art. 120. 18 La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. Art. 121. 19 Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.Art. 122. 20 Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principî fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.Art. 123. 21 Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principî fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.Art. 124. Abrogato. 22

Art. 125. 23 Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.Art. 126. 24 Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

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L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.Art. 127. 25 Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.Art. 128. - 129 - 130. Abrogati. 26 Art. 131. 27 Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.Art. 132. 28 Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALISezione I - La Corte costituzionale.Art. 134. La Corte costituzionale giudica:sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. 39

Art. 135. 29 La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.Art. 136. Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.Art. 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte. 30

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

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Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Art. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionaleDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALII. Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.II. Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che: sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato. Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale. Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.IV. Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione. 31

V. La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.VI. Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.VII.32 Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione. Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.IX. La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’art. 6.XI. Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate. 33

XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.XIII.34 I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.La legge regola la soppressione della Consulta araldica.XV. Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato. 35

XVI. Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

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XVII. L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.36 In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta. L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.XVIII. La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.Note 1) A norma dell’articolo unico della l. cost. 21 giugno 1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n. 164), «l’ultimo comma dell’art. 10 della Costituzione e l’ultimo comma dell’art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.”2) La l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1 ha soppresso le seguenti parole aggiuntive: “se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.” Cfr. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - «Protocollo n. 6 sull’abolizione della pena di morte», adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983 e reso esecutivo con l. 2 gennaio 1989, n. 8 e l. 13 ottobre 1994, n. 589 sull’«Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra».3) Comma introdotto dall’art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (G.U. 20 gennaio 2000, n. 15).4) Periodo aggiunto con l’art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (G.U. 12 giugno 2003, n. 134).5) Modificato da leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2; 27 dicembre 1963, n. 3 e 23 gennaio 2001, n. 1. 6) Modificato da legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 (in precedenza il Senato durava 6 anni)7) Modificato da l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3 (in precedenza, senza autorizzazione della Camera alla quale apparteneva, nessun membro del Parlamento poteva essere sottoposto a procedimento penale). Cfr. i commi 2 e 3 nella versione originale: “Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura. Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.”8) Modificato da legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 (G.U. 9 marzo 1992, n. 57) (in precedenza a maggioranza semplice).8bis) Modificato da l. cost. 20 aprile 2012 , n. 1 “Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale” che si applica “si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014” (art. 6). L’art. 5 della legge costituzionale n. 1/2012 stabilisce inoltre: “1. La legge di cui all'art. 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare: a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica; b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali; c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione; d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro; e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica; f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio; g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali. 2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì: a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato; b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'art. 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale; c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni. 3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013. 4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.”9) Modificato da legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 (G.U. 8 novembre 1991, n. 262).10) Modificato da legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (in precedenza competenza della Corte costituzionale).10bis) modificato da legge costituzionale 20 aprile 2012 , n. 1.11) I primi cinque commi sono stati introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (G.U. 23 dicembre 1999, n. 300).12) Modificato da l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e, negli art. 117 e 119, da l. cost. 20 aprile 2012 , n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale). Cfr. l. 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3” (c.d. l. “La Loggia”).13) Modificato da l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Versione originale: “La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni”. Cfr. art. 10 l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3: «1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale

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si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle già attribuite.».14) v. nota 12.15) v. nota 12 e le leggi costituzionali 26 febbraio 1948, n. 2 (Statuto siciliano), 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto della Sardegna), 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto della Valle d’Aosta), 26 febbraio 1948, n. 5 e d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto del Trentino-Alto Adige), 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto del Friuli-Venezia Giulia) nonché l. cost. 9 maggio 1986, n. 1, concernente modifica dell’art. 16 dello Statuto della Sardegna, l. cost. 12 aprile 1989, n. 3, recante modifiche ed integrazioni alla l. cost. 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell’Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale, legge cost. 23 settembre 1993, n. 2, recante modifiche e integrazioni agli statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige.16) v. nota 12. In precedenza: “La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione”.17) v. nota 12. In precedenza: “Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici”.18) v. nota 12. 19) Modificato da legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).20) v. nota 19 e art. 5 l. cost. 22 novembre 1999, n. 1: “1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell’articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, l’elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E’ proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E’ eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L’Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell’ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell’art. 15 della l. 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell’art. 3 della l. 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni: a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli; b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all’indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente”.21) Modificato da leggi cost. 22 novembre 1999, n. 1 e n. 3 del 2001.22) Abrogato da legge cost. n. 3 del 2001. Testo previggente: “Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione”.23) v. nota 1224) Modificato da legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.25) v. nota 12 (in precedenza obbligo di visto e controllo preventivo sulle leggi regionali). 26) v. nota 12. 27) Modificato da legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3, che ha istituito la Regione «Molise». 28) v. nota 12. 29) Modificato da leggi costituzionali 22 novembre 1967, n. 2, e 16 gennaio 1989, n. 1.30) Cfr. legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e legge cost. 11 marzo 1953, n. 1.31) Cfr. artt. 57 e 131, come modificati dalla legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3.32) Modificato da legge cost. 22 novembre 1967, n. 2. 33) Termine prorogato al 31 dicembre 1963, con legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.34) Cfr. legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1: “i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale”.Testo dei commi: “I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale”.35) Cfr. Decreto legge luogotenenziale», del 25 giugno 1944, n. 151 intitolato «Assemblea per la nuova Costituzione dello Stato, giuramento dei membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche» (G.U. 8 luglio 1944, n. 39, serie speciale)Art. 1 - Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato. I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento. (omissis)

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36) Cfr. Decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante «Integrazioni e modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all’Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche» (G. U. 23 marzo 1946, n. 69): Art. 1 - Contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia). Art. 2 - Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Repubblica, l’Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni, fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall’Assemblea. (...) Art. 3 - Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall’Assemblea. Il Governo potrà sottoporre all’esame dell’Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa. Il Governo è responsabile verso l’Assemblea Costituente. Il rigetto di una proposta governativa da parte dell’Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di un’apposita mozione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei Membri dell’Assemblea. (...) Art. 6 - I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell’Assemblea Costituente ai sensi del primo comma dell’art. 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione. (...)”

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2. LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1948, n. 1 Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale (G.U. 20 febbraio 1948, n. 43)

Art. 1. La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.Art. 2. Quando una Regione ritenga che una legge od atto avente forza di legge della Repubblica invada la sfera della competenza ad essa assegnata dalla Costituzione, può, con deliberazione della Giunta regionale, promuovere l’azione di legittimità costituzionale davanti alla Corte, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente forza di legge.Una legge d’una Regione può essere impugnata per illegittimità costituzionale, oltre che nei casi e con le forme del precedente articolo e dell’art. 127 della Costituzione, anche da un’altra Regione, che ritenga lesa da tale legge la propria competenza. L’azione è proposta su deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.

3. LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 2 Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455. (GU n.58 del 9-3-1948 )

Art. 1. Lo Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione.Ferma restando la procedura di revisione preveduta dalla Costituzione, le modifiche ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione saranno, non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale della Sicilia.

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 1946, n. 455 Approvazione dello statuto della Regione siciliana. (GU n.133 del 10-6-1946 ) TITOLO III Organi giurisdizionaliArt. 24 [E' istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.]1

Art. 25. La Corte costituzionale giudica sulla costituzionalità:a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini dell'efficacia dei medesimi entro la Regione.Art. 26 [L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.]2

Art. 27. Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso la Corte costituzionale i giudizi di cui agli artt. 25 [e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale].3

1 Con sentenza n. 38/1957 la Corte Costituzionale ha dichiarato che la competenza in materia di giurisdizione costituzionale attribuita all'Alta Corte per la Sicilia dall'art. 25 dello Statuto è cessata a seguito della costituzione e dell’entrata in funzione della Corte Costituzionale, ritenendo che le parole Alta Corte debbono intendersi riferite alla Corte costituzionale.2 Articolo dichiarato incostituzionale con sentenza n. 6/1970.

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Art. 28. Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnare davanti alla Corte costituzionale.Art. 29. La Corte Costituzionale decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte della Corte costituzionale sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.Art. 30. Il Presidente della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale, [ed il Commissario di cui all'art. 27, possono]4 può impugnare per incostituzionalità davanti alla Corte Costituzionale le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

4. LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 3 Statuto speciale per la Sardegna (G.U. n. 58 del 9-3-1948) e successive modifiche5

Art. 33. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali. Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è, promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma del presente articolo. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

5. LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 4 Statuto speciale per la Valle d'Aosta (G.U. n.59 del 10-3-1948 )

Art. 31. Ogni legge approvata dal Consiglio della Valle è comunicata al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, preveduta dall'art. 45, che, salvo il caso di opposizione, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La legge è promulgata nel dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo chein essa sia stabilito un termine diverso. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio della Valle a maggioranza assoluta dei suoi componenti e il rappresentante del Ministero dell'interno lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. Il rappresentante del Ministero dell'interno, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio della Valle ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia, al Consiglio della Valle nel termine fissato per l'apposizione del visto.

3 La sentenza n. 6/1970 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale parte dell'articolo. La sentenza n. 545/1989 ha dichiarato la caducazione del potere del Commissario dello Stato di impugnativa delle leggi e dei regolamenti statali. 4 Cfr. nota precedente.5 Art. 3 L. cost. n. 2/2001.

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Ove il Consiglio della Valle la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.Art. 45. Nel capoluogo della Regione è istituita una Commissione di coordinamento, composta di un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, di un rappresentante del Ministerodelle finanze e di un rappresentante della Regione, designato dal Consiglio della Valle fra persone estranee al Consiglio. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali fra lo Stato e la Regione.

6. LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1. Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale (G.U. 14 marzo 1953, n. 62)Art. 1. La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali Art. 2. Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell’art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell’articolo stesso.Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del referendum popolare.

7. LEGGE 11 marzo 1953, n. 87.Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (G.U. 14 marzo 1953, n. 62) e successive modifiche6

TITOLO I COSTITUZIONE DELLA CORTEArt. 1. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, in ordine successivo, cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, cinque dal Parlamento in seduta comune, cinque dal Presidente della Repubblica.Art. 2. I giudici della Corte la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, sono eletti:a) tre da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Cassazione;b) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato;c) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i viceprocuratori generali della Corte dei conti.I componenti di ciascun collegio possono votare per un numero di candidati pari a quello dei giudici che il collegio deve eleggere. Si considerano non iscritti i nomi eccedenti tale numero.I nomi degli eletti vengono immediatamente comunicati, dal presidente di ciascun collegio, al Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica.Art. 3. Dopo ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti.

6 Da ultimo Legge 5 giugno 2003, n. 131 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

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I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale. Art. 4. I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto. Il decreto è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Art. 5. I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi, nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti delle due Camere del Parlamento. Art. 6. La Corte elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente. Nel caso che nessuno riporti la maggioranza si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età. Della nomina è data immediatamente comunicazione dallo stesso Presidente eletto al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente, subito dopo l’insediamento nella carica, designa un giudice destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento. Art. 7. I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro. Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attività di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell’esercizio delle loro funzioni.Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo. All’atto della cessazione dalla carica di giudici della Corte costituzionale, i professori universitari ordinari vengono riammessi in ruolo in soprannumero, nella sede già occupata. Entro tre mesi dalla avvenuta riammissione in ruolo universitario possono, tuttavia, essere chiamati in soprannumero da altra Facoltà della medesima o di altra sede. In ogni caso le Facoltà possono chiedere, con il consenso degli interessati, che i professori stessi siano assegnati ad insegnamento di materia diversa ai sensi dell’art. 93, terzo e quarto comma, del testo unico sull’istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. In tal caso il Ministero della pubblica istruzione è tenuto a sentire la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I giudici della Corte costituzionale non possono fare parte di commissioni giudicatrici di concorso, né ricoprire cariche universitarie e non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche. Art. 8. I giudici della Corte non possono svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico. Art. 9. Le domande dell’autorità competente per sottoporre a procedimento penale o procedere all’arresto di un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse alla Corte stessa per il tramite del Ministero di grazia e giustizia. Art. 10. La Corte, con il solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la decadenza dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 135 della Costituzione qualora gli stessi, dopo la loro elezione, vengano a perdere i requisiti per la eleggibilità o si rendano incompatibili. La decisione della Corte è comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per la sostituzione. Art. 11. Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei giudici ordinari e dei giudici aggregati sono deliberati in Camera di consiglio ed a maggioranza dei suoi componenti. Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi disposti dall’art. 19.Art. 12. I giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al più elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria

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investito delle più alte funzioni, aumentato della metà. Al Presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione.Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario di Stato o di altro ente pubblico, in servizio o a riposo aveva prima della nomina a giudice della Corte.Ai giudici eletti a norma dell’ultimo comma dell’art. 135 della Costituzione è assegnata una indennità giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.Art. 13. La Corte può disporre l’audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti.Art. 14. La Corte può disciplinare l’esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici, e stabilisce, in apposita pianta organica, il numero, la qualità e gli assegni, nonché le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio.La Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti.Nell’ambito dei propri ordinamenti la Corte determinerà, tenendo presenti le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, la composizione del gabinetto del Presidente e delle segreterie dei giudici, ai quali potrà essere addetto anche personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato.TITOLO II FUNZIONAMENTO DELLA CORTECAPO I Norme generali di proceduraArt. 15. Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all’ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità. Art. 16. I membri della Corte hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti. La Corte funziona con l’intervento di almeno undici giudici. Le decisioni sono deliberate in Camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell’art. 49. Art. 17. Il cancelliere assiste alle sedute della Corte e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede la udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte. Art. 18. La Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza. I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto. Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere. Le ordinanze sono succintamente motivate. Art. 19. Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate nella cancelleria della Corte e chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia. Art. 20. Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio. Il Governo anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall’Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

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Art. 21. Gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie. Art. 22. Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi sulle accuse di cui agli articoli 43 e seguenti, si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.7 Norme integrative possono essere stabilite dalla Corte nel suo regolamento. CAPO II Questioni di legittimità costituzionale Art. 23. Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate. L’autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente. L’autorità giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l’ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L’ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato. Art. 24. L’ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata. L’eccezione può essere riproposta all’inizio di ogni grado ulteriore del processo. Art. 25. Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l’ordinanza con la quale l’autorità giurisdizionale promuove il giudizio di legittimità costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quando occorra, nel Bollettino Ufficiale delle Regioni interessate. Entro venti giorni dall’avvenuta notificazione della ordinanza, ai sensi dell’art. 23, le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni. Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni. Art. 26. Trascorso il termine indicato nell’articolo precedente il Presidente della Corte nomina un giudice per la istruzione e la relazione e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione. Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza la Corte può decidere in camera di consiglio. Le sentenze devono essere depositate in cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione. Art. 27. La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell’impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata.

7 Fonte sostituita da Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.

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Art. 28. Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento.Art. 29. La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge o l’ordinanza con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità, vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in cancelleria, unitamente agli atti, all’autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.Art. 30. La sentenza che dichiara l’illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell’atto dichiarato costituzionalmente illegittimo.La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati affinché, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza.Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.Art. 31. 1. La questione di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a norma del secondo comma dell’articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.3. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione. Art. 32. La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall’atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali. La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto impugnati.Si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente. Art. 33. La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione può essere, a norma dell’art. 127, secondo comma, della Costituzione, promossa da un’altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza. La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui s’impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

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Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall’ultima notificazione.Art. 34. I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale, a norma degli articoli 31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell’art. 23. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 23, 25 e 26. Art. 35. 1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l’udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l’esecuzione dell’atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all’articolo 25, d’ufficio può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 40. In tal caso l’udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall’udienza di discussione. Art. 36. Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell’articolo 20, si osservano anche, per quanto applicabili, nei casi di impugnazione previsti dagli articoli 82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due Provincie nella Regione. CAPO III Conflitti di attribuzione SEZIONE I. - Dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. Art. 37. L’esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni può essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte. Art. 41. Si osservano per i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni degli articoli 23, 25, 26 e 38, in quanto applicabili. Art. 42. Le disposizioni di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi si osservano anche, in quanto applicabili, per le due Provincie della Regione Trentino-Alto Adige. CAPO IV Giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri Artt. 43-53. (Abrogati). DISPOSIZIONI TRANSITORIE (…)

8. LEGGE 24 dicembre 1955, n. 1312 Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale. (G.U. n.302 del 31-12-1955) e successive modifiche8

Art. 2. A decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

9. LEGGE 30 luglio 1957, n. 655 Modificazioni alle norme del Codice penale e del Codice penale militare di pace riguardanti i delitti di attentato e vilipendio agli organi costituzionali. (G.U. n.196 del 7-8-1957)

Articolo 1. Gli articoli 289 e 290 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art. 289. (Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali). - E' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunquecommette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

8 Legge 28 febbraio 1986, n. 41. La versione precedente prevedeva che l’ammontare “Verrà annualmente determinato dal Parlamento con la legge di approvazione.

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1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge; 2) alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette".9 "Art. 290. (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate). - Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione". Articolo 2. L'art. 81 del Codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente: "Art. 81. (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato). Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito con la reclusione militare da due a sette anni. La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione".

10. LEGGE 18 marzo 1958, n. 265 Integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1953, n. 87, concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Corte costituzionale. (GU n.85 del 9-4-1958 )Art. 1. Il palazzo della Consulta in Roma, delimitato da piazza del Quirinale, vicolo del Mazzarino e via della Consulta, compresi gli accessori, le pertinenze e gli arredi, è destinato a sede permanente della Corte costituzionale.Art. 2. Per i giudici della Corte costituzionale la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e le ritenute ed i contributi da applicare ai fini dei trattamenti anzidetti e dell'assistenza sanitaria, si effettuano sulla base dello stipendio spettante al magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni e con le norme vigenti per il personale della Magistratura. Ai giudici della Corte costituzionale che con la cessazione dalla carica vengono riammessi in ruolo quali magistrati o professori universitari, si applica la norma contenuta nell'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3. In tali casi la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza avrà luogo con le norme vigenti per il personale della Magistratura.Art. 3. In deroga al disposto dell'art. 47, primo comma, del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, tutti gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da qualsiasi imposta e tassa. È abrogato l'art. 43, n. 1, lettera d), della tariffa allegato A al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, nella parte concernente gli atti davanti alla Corte costituzionale.

11. LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20Norme sui procedimenti e giudizi di accusa (G.U. 13 febbraio 1962, n. 39) e successive modifiche10

Artt. 1-16 (abrogati)

9 La sent. n. 15/1969 ha dichiarato “la illegittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale, nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anziché alla Corte stessa.”10 Art. 13, 14 legge 5 giugno 1989, n. 219;

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Art. 17. Deliberazione di messa in stato d’accusaLa deliberazione di messa in stato d’accusa, prevista dall’art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è adottata dal Parlamento a norma dell’art. 90 della Costituzione e a scrutinio segreto.L’atto di accusa deve contenere l’indicazione degli addebiti e delle prove su cui l’accusa si fonda.Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l’atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale.Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell’atto esso sia notificato all’accusato.Art. 18. Costituzione del Collegio d’accusa. Commissari delegatiQuando i commissari eletti dal Parlamento per sostenere l’accusa a norma dell’art. 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono più di due, essi, subito dopo la loro elezione, si costituiscono in Collegio di accusa eleggendo fra loro il presidente.Il Collegio di accusa può nominare tra i suoi componenti uno o più commissari delegati a prendere la parola nel dibattimento e a formulare le richieste secondo l’atto d’accusa e le deliberazioni del Collegio stesso.Art. 19 Sostituzione dei commissari d’accusa. Sospensione del giudizioNel caso di cessazione dall’ufficio o di impedimento di tutti i commissari d’accusa, il giudizio innanzi alla Corte costituzionale è sospeso sin quando il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione.Il Parlamento è riunito per provvedervi entro dieci giorni.Art. 20 Cessazione dall’incarico dei commissari d’accusaI commissari d’accusa cessano dall’incarico col deposito della sentenza in cancelleria.Art. 21 Sorteggio e giuramento dei giudici aggregatiLa Corte costituzionale, ricevuto l’atto di accusa, procede, in pubblica udienza e con la partecipazione dei commissari d’accusa, al sorteggio dei giudici aggregati previsto dall’art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.I giudici sorteggiati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte costituzionale secondo la formula prescritta dall’art. 5 della legge 11 marzo 1953, n. 87.Il giuramento non è ripetuto se è già stato prestato in occasione di un precedente giudizio.Art. 22 Compimento degli atti di indagineIl Presidente della Corte costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l’interrogatorio dell’imputato, nonché alla relazione; se l’imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresì alla nomina di un difensore di ufficio.Art. 23 Poteri della Corte costituzionaleLa Corte può, anche d’ufficio, adottare i provvedimenti cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Può altresì revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal comitato di cui all’art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall’art. 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.Art. 24 Fissazione della data del dibattimento Chiusa l’istruzione, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati. Il decreto è notificato all’accusato e al suo difensore. Art. 25 Astensione e ricusazione dei giudici Prima dell’inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata dell’accusato o del suo difensore ovvero dei commissari di accusa. La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l’intervento dei giudici ai quali l’astensione o la ricusazione si riferisce. Art. 26 Composizione del collegio giudicante

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Ai giudizi di accusa partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti. Il Collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza. Il giudice che non sia intervenuto ad una udienza non può partecipare alle udienze successive. Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in Camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati intervenuti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio. I giudici ordinari e aggregati che costituiscono il Collegio giudicante continuano a farne parte sino all’esaurimento del giudizio, anche se sia sopravvenuta la scadenza del loro incarico.Art. 27 Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte costituzionale e l’atto di accusa. Reati connessiLa Corte costituzionale può conoscere soltanto i reati compresi nell’atto d’accusa.La Corte può altresì conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell’articolo 61, numero 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall’articolo 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso procedimento penale innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall’autorità giudiziaria 5.Può altresì dichiarare la connessione per un reato previsto dall’art. 90 della Costituzione non compreso nell’atto d’accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte costituzionale è sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso 6.Può tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo ritenga conveniente Art. 28 Deliberazione e pubblicazione della sentenza Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d’imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sull’applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto.In caso di parità di voti prevale l’opinione più favorevole all’accusato.Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza.La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministro per la grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.Art. 29 Irrevocabilità e revisione della sentenzaLa sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte costituzionale se, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso.Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale è esercitato dal comitato di cui all’articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall’articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.L’ordinanza che ammette la revisione è comunicata al Presidente della Camera dei deputati. Questi convoca il Parlamento in seduta comune per l’elezione dei commissari d’accusa.Art. 30 Giudizi civili o amministrativiIl giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell’articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell’articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.Art. 31 Poteri nell’esecuzione penaleI poteri previsti dall’art. 144 del codice penale sono esercitati dal primo Presidente della Corte d’appello di Roma. Quelli attribuiti dal codice penale e dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell’esecuzione penale sono esercitati dal procuratore generale presso la Corte stessa.Art. 32 Amnistia ed indulto. Riabilitazione

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La Corte applica l’amnistia e l’indulto e decide sulle domande di riabilitazione relative a sentenze di condanna da essa pronunciate.Art. 33 Composizione del Collegio per l’istanza di revisione, per l’applicazione dell’amnistia e dell’indulto e per la riabilitazioneLa Corte costituzionale giudica sulle istanze di revisione e provvede all’applicazione dell’amnistia o dell’indulto e alla riabilitazione nella composizione prevista per i giudizi di accusa.Il sorteggio dei giudici aggregati è fatto dalla Corte in pubblica udienza con la partecipazione di un delegato della Commissione inquirente 12.Ai provvedimenti di cui al primo comma si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 28.Art. 34 Applicabilità dei codici penale e di procedura penaleNel procedimento d’accusa e nel giudizio previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente disposto, le norme dei codici penale e di procedura penale.

12. Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale. Delibera 27 novembre 1962 della Corte Costituzionale (G.U. n. 320 del 15 dicembre 1962).

Titolo I - Disposizioni generaliCapo I - Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa1. - Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuto dal Presidente della Camera dei deputati l'elenco delle persone, tra le quali in caso di necessità dovranno essere sorteggiate coloro che eserciteranno le funzioni di giudici aggregati nei giudizi di accusa, invita le persone comprese nell'elenco a documentare il possesso dei requisiti per la loro eleggibilità. Per la verifica dei requisiti di tali persone, la Corte è convocata nelle forme previste dall'art. 5 del Regolamento generale approvato il 22 aprile 1958 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 3 maggio 1958 (ed. spec.). 2. - Qualora la Corte abbia ragione di ritenere che per talune delle persone comprese nell'elenco sussistano motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente ne dà immediata notizia all'interessato, il quale, entro i venti giorni successivi, può prendere visione dei documenti esistenti presso la Presidenza e presentare memorie. Decorso il termine di cui al comma precedente, la Corte decide, sentito l'interessato, se questo ne abbia fatto richiesta. In caso di urgenza il termine può essere ridotto alla metà. La Corte, ove accerti la ineleggibilità o l'incompatibilità di taluna delle persone comprese nell'elenco, ne dispone l'esclusione. Del provvedimento il Presidente dà immediata comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. 3. - Le persone comprese nell'elenco sono tenute ad informare il Presidente della Corte di sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità. Ogni due anni la Corte verifica se siano sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità. 4. - Qualora si abbia ragione di ritenere che per taluna delle persone comprese nell'elenco siano sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente convoca la Corte a norma degli artt. 10 e 11 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Si osserva la procedura prevista dall'art. 2. Della decisione di decadenza il Presidente della Corte dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. 5. - Quando per qualsiasi causa l'elenco si sia ridotto in misura tale da rendere necessaria l'integrazione, il Presidente della Corte ne dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. Capo II - Della notificazione dell'atto di accusa e della composizione del Collegio6. - Il Presidente della Corte, ricevuto l'atto di accusa dal Presidente della Camera dei deputati, dispone che esso sia notificato all'accusato entro due giorni a cura della cancelleria e convoca la Corte in pubblica udienza per procedere al sorteggio delle persone che dovranno esercitare le funzioni di giudici aggregati, dandone avviso all'Ufficio dei commissari di accusa.

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Per il sorteggio sono immesse nell'urna tante schede quante sono le persone comprese nell'elenco, recanti ciascuna il nome di una di tali persone. Le schede devono essere chiuse e non devono presentare segni di riconoscimento. Il sorteggio ha luogo mediante l'estrazione di sedici schede. All'estrazione e all'annotazione dei nomi indicati sulle schede, man mano che vengono estratte, provvedono in qualità di scrutatori i due giudici meno anziani. Il risultato viene proclamato dal Presidente. 7. - Subito dopo il sorteggio di cui all'articolo precedente, si procede con le medesime modalità al sorteggio di quattro supplenti. 8. - Qualora uno o più dei sorteggiati ad assumere le funzioni di giudice aggregato siano impediti, sottentrano i supplenti secondo l'ordine del sorteggio. In tal caso la Corte viene immediatamente convocata per integrare il numero necessario. Per il nuovo sorteggio si osservano le modalità stabilite dall'art. 6. Nello stesso modo si provvede qualora sia impedito taluno dei sorteggiati come supplenti. 9. - Il giuramento dei sorteggiati ha luogo nelle mani del Presidente della Corte alla presenza di due giudici. Il processo verbale è redatto dal cancelliere. 10. - Con la prestazione del giuramento i sorteggiati assumono la qualifica e le funzioni di giudice aggregato e le mantengono sino alla definizione del procedimento al quale partecipano. Prestato il giuramento da parte di tutti i giudici aggregati, il collegio si intende costituito e non sono possibili sostituzioni se non mediante i supplenti. 11. - Se per qualsiasi ragione il numero dei giudici aggregati facenti parte del Collegio diventi pari o inferiore a quello dei giudici ordinari, il numero di questi ultimi viene ridotto in modo che i giudici aggregati siano in maggioranza. A tal fine si procede a sorteggio, osservando le disposizioni contenute nell'art. 6. Il nome del giudice istruttore non è posto in sorteggio. Al sorteggio hanno facoltà di assistere anche i giudici aggregati. 12. - Tutte le volte che il numero dei componenti del Collegio sia ridotto a meno di ventuno, il Presidente dispone che si faccia luogo alla composizione di un nuovo Collegio. 13. - Qualora sia stata presentata una istanza di astensione o di ricusazione ai sensi dell'art. 25, primo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, il decreto di convocazione della Corte è notificato all'ufficio dei commissari di accusa e ai difensori, nonché al giudice o ai giudici ai quali l'istanza si riferisce. 14. - L'anzianità dei componenti del Collegio, ai fini dell'art. 28 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, si determina in base all'età. Capo III - Dei commissari di accusa15. - All'inizio di ciascun procedimento è costituito presso la Corte l'ufficio dei commissari d'accusa. A tale ufficio sono fatte le comunicazioni e le notificazioni. 16. - Quando si verifica l'ipotesi prevista dall'art. 19, primo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, la Corte dispone la sospensione del giudizio con ordinanza, della quale il Presidente dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. Capo IV - Dei provvedimenti cautelari o coercitivi17. - I provvedimenti previsti dall'art. 23 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, possono essere adottati dalla Corte di propria iniziativa, ovvero su proposta del giudice istruttore, o su richiesta dei commissari d'accusa. In caso di eccezionale urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti stessi convocando immediatamente il Collegio per le risoluzioni definitive. Qualora debba adottare tali provvedimenti prima della costituzione del Collegio, il Presidente li sottopone al Collegio nella prima seduta. Capo V - Dei casi di eccezionale gravità del reato

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18. - La circostanza aggravante della eccezionale gravità del reato, prevista dall'art. 15, secondo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, deve essere contestata all'accusato.11 Titolo II - Della istruzione19. - Dopo la costituzione del Collegio, salva l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, il Presidente nomina un giudice per l'interrogatorio e per la istruzione e la relazione.In caso di sopravvenuto impedimento del giudice istruttore, il Presidente provvede alla sostituzione. 20. - Il giudice istruttore procede agli atti istruttori che ritiene necessari o che la Corte abbia disposti. 21. - Gli atti istruttori sono compiuti con le forme stabilite dal codice di procedura penale, previa comunicazione ai commissari d'accusa per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 13, secondo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Eguale comunicazione deve essere fatta ai difensori, quando, a norma del codice di procedura penale, essi hanno facoltà di assistere agli atti istruttori.Le richieste e le istanze dei commissari di accusa e dei difensori per il compimento di atti istruttori non accolte dal giudice istruttore possono essere presentate alla Corte, la quale decide in camera di consiglio.Ogni volta che il giudice istruttore ritenga necessario un provvedimento della Corte, presenta a questa le sue proposte, sentiti i commissari d'accusa. 22. - Quando il giudice istruttore ha espletato la istruzione, il Presidente convoca la Corte in camera di consiglio. La Corte, se non ritiene di disporre ulteriori atti istruttori, dichiara con ordinanza chiusa la istruzione.Gli atti e i documenti del processo sono depositati in cancelleria. Del deposito si dà avviso agli accusati, ai difensori e ai commissari di accusa, per l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 372 del codice di procedura penale.12 Titolo III - Del giudizio23. - Chiusa l'istruzione, il Presidente, nel termine stabilito dall'art. 24 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, convoca la Corte per il dibattimento. 24. - Espletate le formalità di apertura del dibattimento, la Corte decide le eventuali questioni preliminari. Il Presidente invita poi il giudice relatore a fare la relazione e successivamente procede all'interrogatorio e all'assunzione delle prove. 25. - Terminata l'assunzione delle prove, il commissario o i commissari di accusa pronunciano la requisitoria. Successivamente i difensori espongono le difese. L'accusato ha per ultimo la parola. Il Presidente infine dichiara chiuso il dibattimento e la Corte si ritira in camera di consiglio. 26. - Subito dopo la decisione, il Presidente estende il dispositivo e dà incarico a uno dei giudici di redigere la sentenza. Il dispositivo è immediatamente letto in udienza dal Presidente. 27. - Il testo della sentenza deve essere presentato al Collegio entro quindici giorni, per essere approvato in camera di consiglio e sottoscritto. Quando si tratti di procedimento di particolare complessità, il Presidente può disporre una proroga del termine. Dopo la sottoscrizione, la sentenza è depositata in cancelleria. 28. - Entro due giorni dal deposito in cancelleria una copia della sentenza è trasmessa dal Presidente al Ministro di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Altra copia della sentenza è trasmessa d'ufficio al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma per la esecuzione. Titolo IV - Dei giudizi di revisione, riabilitazione, applicazione di amnistia e indulto29. - Il Presidente dispone la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati dell'ordinanza che accoglie la istanza di revisione del giudizio.

11 Articolo non più operativo per effetto dell'abrogazione dell'art. 15, comma 2, della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1.12 Il riferimento è al c.p.p. previgente.

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30. - Per i giudizi di revisione e di riabilitazione e per quelli di applicazione di amnistie e indulti, oltre alle disposizioni degli artt. 33 e 34 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, si osservano le disposizioni dei titoli precedenti, in quanto applicabili.

13. LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 1963, n. 1 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. (GU n.29 del 1-2-1963)

Art. 29. Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, è comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale per motivi di illegittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali. Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuovacomunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.Art. 30. La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta di componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, può intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente.

14. Regolamento generale della Corte costituzionale (deliberazione del 20 gennaio 1966)(G.U. n. 45 del 19 febbraio 1966, ed. spec.) e successive modifiche13

Capo I - Della Corte e dei giudici1. - La Corte costituzionale ha la sua sede in Roma, nel Palazzo della Consulta.Nell'ambito della sede i poteri di polizia sono riservati alla Corte.La sede comprende tutti gli altri locali e spazi a disposizione della Corte (2).2. - I poteri di polizia sono esercitati dal Presidente, che si avvale dei commessi della Corte. Egli può concordare con le autorità competenti eventuali servizi di polizia .La forza pubblica non può entrare nella sede della Corte se non per ordine del Presidente.3. - Qualora nell'interno della sede della Corte vengano commessi fatti che possano costituire reati di oltraggio alla Corte o ad uno dei suoi componenti nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, il Presidente può ordinare l'arresto immediato dell'autore di detti fatti e la sua consegna all'autorità competente.4. - Nell'aula delle sedute pubbliche si riservano posti ai Presidenti dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Giunte regionali.5. - La convocazione della Corte in sede non giurisdizionale è fatta dal Presidente mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza.Le proposte di norme regolamentari, formulate in modo articolato e corredate del parere della Commissione per gli studi e per i regolamenti, sono comunicate ai giudici almeno otto giorni prima dell'adunanza al cui ordine del giorno sono iscritte.Il Presidente apre e chiude l'adunanza e regola la discussione. Un giudice nominato dalla Corte redige e custodisce i verbali. In essi si annotano soltanto le deliberazioni adottate e ciascun giudice può chiedere che dal verbale risulti il proprio dissenso.La Corte può chiamare ad intervenire alle sedute le persone che ritiene opportuno ascoltare.5-bis. - I poteri inerenti alla autonomia della Corte come organo costituzionale e alle garanzie dei suoi componenti sono esercitati dalla Corte collegialmente, ovvero dagli organi interni della Corte medesima, secondo le norme delle leggi e dei regolamenti.In materia di gestione dei servizi, degli uffici, dei beni e del personale, la Corte esercita collegialmente le seguenti funzioni: 1) approvazione dei regolamenti; 2) approvazione del bilancio

13 7.7. 1969, 10. 12. 1971, 12. 2. 1977, 14. 1. 1984, 16. 5. 1996, 16. 12. 1997, 25. 5. 1999, 26. 9. 2002, 12. 12. 2005, 22. 6. 2006, 13. 12. 2007, 14. 7. 2009

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preventivo e del rendiconto consuntivo; 3) approvazione di indirizzi generali, con indicazione degli obiettivi da conseguire nella gestione finanziaria e amministrativa della Corte; 4) conferimento degli incarichi di Segretario generale e di vice Segretario generale; 5) nomina dei componenti della Commissione di esperti in materia di contabilità; 6) deliberazione di ogni altro atto espressamente attribuito alla Corte dalle norme regolamentari.Le deliberazioni della Corte sono immediatamente esecutive e sono depositate nella Segreteria generale."6. - La Corte esercita collegialmente i poteri inerenti alla sua autonomia di organo costituzionale, fatta eccezione dei casi in cui l'esercizio di tali poteri è attribuito a organi della Corte, a norma delle leggi e dei regolamenti.I giudici hanno l'obbligo d'intervenire alle sedute della Corte quando non siano legittimamente impediti.Le sedute della Corte in sede non giurisdizionale non sono valide se non intervengono almeno nove giudici e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti norme regolamentari la maggioranza richiesta è di otto giudici.6-bis. - Il Presidente esercita i poteri previsti dalle leggi e dai regolamenti della Corte, e firma gli atti per i quali sia richiesta una determinazione della Corte o dell'Ufficio di Presidenza.7. - L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto sotto la presidenza del giudice più anziano di carica.Nel caso in cui venga a scadenza il mandato di giudice del Presidente, la Corte deve essere convocata per una data compresa fra il giorno del giuramento del giudice che lo sostituisce ed i dieci giorni successivi. Qualora la sostituzione non sia ancora intervenuta, la Corte deve essere convocata per una data non anteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 5, secondo comma, della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 e non successiva al decimo giorno dalla scadenza medesima.Funzionano da scrutatori i due giudici meno anziani.Avvenuta la proclamazione, gli scrutatori distruggono le schede della votazione.8. - Della cessazione dalla carica di giudice il Presidente dà comunicazione all'organo che ha nominato il giudice.In ogni caso, di tale cessazione si dà anche notizia al Presidente della Repubblica e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.9.-10. - (abrogati).11. – Le deliberazioni della Corte relative alla esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei Giudici sono depositate nella cancelleria.Le norme relative all'esame della esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione e al sorteggio dei cittadini nominati ai sensi dell'art. 135 della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono contenute nel regolamento per il procedimento penale davanti alla Corte.12. - Dopo che la Corte ha accertato l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei Giudici, ne dà comunicazione al Presidente dell'Organo dal quale il nuovo Giudice proviene.Successivamente i giudici sono ammessi a prestare giuramento.13. - L'assunzione delle funzioni e l'anzianità dei giudici decorrono dalla data del giuramento.Tra i giudici, che abbiano prestato giuramento nello stesso giorno, viene considerato il più anziano il maggiore di età.14. - Sulle questioni relative alle incompatibilità dei giudici decide esclusivamente la Corte.15. - Qualora pervenga alla Corte la richiesta di autorizzazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, il Presidente nomina una commissione di tre giudici per la relazione e fissa la seduta della Corte per un giorno non successivo al trentesimo da quello in cui è pervenuta la richiesta.Della richiesta e della convocazione è data notizia al giudice che può prendere visione degli atti depositati presso la presidenza.Il giudice può presentare memorie scritte e ha diritto di essere ascoltato, quando ne faccia richiesta.

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La deliberazione della Corte è presa a scrutinio segreto ed è depositata nella cancelleria.16. - Nel caso in cui si debba procedere alla sospensione o rimozione o alla pronuncia di decadenza di un giudice ai sensi dell'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e degli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, il Presidente convoca la Corte, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza.Si osservano le norme stabilite nell'articolo precedente.17. - Le dimissioni del giudice devono essere presentate alla Corte.La deliberazione con la quale la Corte accetta le dimissioni è depositata in cancelleria.18. - Qualora pervenga alla Corte la richiesta di autorizzazione a procedere prevista dall'art. 313 del codice penale per il reato di vilipendio della Corte costituzionale, il Presidente entro venti giorni nomina il relatore e fissa la seduta della Corte.Della richiesta e della convocazione è data notizia a tutti i giudici almeno dieci giorni prima dell'adunanza.La Corte delibera nella composizione prevista dall'art. 16, secondo comma, della legge Il marzo 1953, n. 87.La deliberazione è depositata nell'ufficio del segretario generale, che cura la comunicazione all'autorità richiedente19. - Le retribuzioni e le indennità spettanti ai giudici sono a carico del bilancio della Corte.20. - I giudici cessati dall'ufficio, sempre che siano stati incarica per almeno quattro anni, assumono il titolo di giudice emerito.21. - Il Giudice emerito, su designazione del Presidente della Corte,1. può essere componente delle commissioni di concorso e di avanzamento dei dipendenti della Corte;2. può essere incaricato di partecipare alle riunioni organizzate nell'ambito degli accordi di cooperazioni con altre Corti;3. può far parte di delegazioni della Corte in incontri in Italia e all'estero;4. può essere incaricato di rappresentare la Corte in caso di impossibilità di partecipare dei giudici in carica;5. può essere incaricato di svolgere studi sulla giurisprudenza della Corte, nonché di svolgere altri incarichi relativi ad attività non giurisdizionali.Il Giudice emerito, inoltre, 1. partecipa ai seminari organizzati dalla Corte;2. collabora all'aggiornamento della biblioteca. I giudici emeriti hanno diritto di frequentare la sala della Biblioteca della Corte riservata ai giudici e di avvalersi, anche per i propri familiari aventi diritto all'assistenza sanitaria, dell'ambulatorio medico sito nel Palazzo della Consulta; sono inoltre ammessi ad utilizzare altri servizi a disposizione dei giudici costituzionali in carica, entro i limiti previsti dai relativi regolamenti amministrativi.Capo II - Delle attribuzioni del Presidente, dell'Ufficio di presidenza e delle Commissioni22. - Il Presidente rappresenta la Corte, la convoca, ne presiede le sedute, sovraintende all'attività delle Commissioni ed esercita gli altri poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti.22-bis. - Il giudice designato dal Presidente ai sensi dell'art. 6, ultimo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, assume il titolo di vice Presidente.23. - In caso di assenza del Presidente e del vice Presidente presiede la Corte il giudice più anziano, al quale può essere conferito dalla Corte, su proposta del Presidente, il titolo di vice Presidente.24. - Al vice Presidente o al giudice designato dal Presidente che tenga di questi le veci nelle cerimonie ufficiali spetta a tutti gli effetti il rango di Presidente .25. - L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente o, in caso di impedimento o per sua delega, dal Vice Presidente designato ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e da due Giudici designati dalla Corte mediante sorteggio. Al sorteggio non possono partecipare,

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oltre al Presidente ed al Vice Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza sorteggiati la volta precedente, ad eccezione del Giudice supplente.In caso di impedimento di alcuno dei Giudici l'Ufficio di Presidenza è integrato da un Giudice supplente designato dalla Corte mediante sorteggio.I componenti sorteggiati durano in carica per un triennio.Se uno o più componenti cessano dalla carica si procede alla loro sostituzione.Il Segretario generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza e ne redige il verbale.L'Ufficio di Presidenza può chiamare ad intervenire, con voto consultivo, per singoli affari il Presidente della Commissione competente o il Giudice cui sia stato affidato uno specifico incarico.Ogni Giudice che non fa parte dell'Ufficio di Presidenza può intervenire alle sedute senza voto deliberativo.L'ordine del giorno deve essere comunicato a tutti i Giudici costituzionali.Il Presidente rimette all'esame della Corte i provvedimenti deliberati dall'Ufficio di Presidenza, quando un Giudice lo richieda entro cinque giorni dal ricevimento del verbale della seduta.Trascorso il termine di cui al comma precedente senza alcuna richiesta di rimessione i provvedimenti diventano esecutivi. Nei casi di urgenza, l'Ufficio di Presidenza può deliberare l'immediata esecutività.Tutte le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e quelle della Corte assunte ai sensi del comma ottavo sono depositate nella Segreteria generale.26. - All'Ufficio di Presidenza spettano le seguenti funzioni:1) esame e proposta del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo e degli indirizzi generali per la gestione finanziaria ed amministrativa, da sottoporre alla approvazione della Corte;2) direttive per la gestione finanziaria e amministrativa in conformità agli indirizzi determinati dalla Corte;3) trasferimenti di somme tra capitoli del bilancio, nelle ipotesi previste dal regolamento di contabilità e per i capitoli indicati in sede di bilancio, e prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste;4) approvazione di programmi di ristrutturazione e adeguamento degli immobili sede della Corte e dei relativi impianti e servizi;5) nomine e incarichi dei responsabili preposti ai servizi e uffici della Corte;6) deliberazione di procedere alla copertura di posti vacanti del personale di ruolo della Corte, approvazione dei bandi e nomina delle commissioni giudicatrici;7) conferimento degli incarichi previsti dal regolamento dei servizi e del personale e richieste di comando, di distacco o di collocamento fuori ruolo di personale di pubbliche amministrazioni nei casi previsti dai regolamenti;8) autorizzazione al personale, comunque in servizio presso la Corte, ad assumere incarichi estranei all'attività' della Corte previsti dalle norme in vigore;9) deliberazione di ogni altro atto attribuito espressamente all'Ufficio dai regolamenti della Corte.L'Ufficio di Presidenza può affidare a singoli Giudici o a commissioni di Giudici, anche con la partecipazione di esperti estranei, compiti istruttori per oggetti specifici; può inoltre nominare commissioni a carattere tecnico con compiti consultivi.27. - La Commissione per gli studi e per i regolamenti è composta da tre Giudici sorteggiati tra quelli che non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza ed e' presieduta dal componente più anziano.La Commissione per la biblioteca è composta da tre Giudici sorteggiati tra quelli che non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza ne' della Commissione per gli studi e per i regolamenti ed è presieduta dal componente più anziano.I componenti le due Commissioni durano in carica per un triennio.Se uno o più componenti cessano dalla carica si procede alla loro sostituzione mediante sorteggio.Il sorteggio dei componenti la Commissione per gli studi e i regolamenti e la Commissione per la biblioteca avvengono, nel predetto ordine, dopo la costituzione dell'Ufficio di Presidenza. Al

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sorteggio non possono partecipare i Giudici che facevano parte, la volta precedente, della Commissione interessata.Nessun Giudice può far parte di più di uno degli organi disciplinati da questo articolo.Se un Giudice, una volta sorteggiato, rinuncia alla designazione, si provvede ad un nuovo sorteggio.Funziona da segretario il direttore competente per la rispettiva materia.28. - La Commissione per gli studi e per i regolamenti dirige l'Ufficio studi; segue l'applicazione dei regolamenti e ne propone le opportune modifiche; redige progetti di norme d'ordine sia processuale, sia amministrativo che ne siano richiesti dalla Corte o dall'Ufficio di presidenza; riferisce sulle questioni di interpretazione dei regolamenti amministrativi; sovraintende alla pubblicazione della Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte; cura periodicamente una relazione sull'attività della Corte.29. - La Commissione per la biblioteca sovrintende alla biblioteca e alla gestione dell'archivio storico e predispone gli schemi dei relativi regolamenti.29-bis - L'Amministrazione della Corte, costituita dal Segretario generale, dal Vice Segretario generale e dai Servizi e Uffici secondo le norme approvate ai sensi dell'art. 31, compie tutti gli atti di amministrazione e gestione che non siano riservati alla Corte, all'Ufficio di Presidenza o al Presidente.Il Segretario generale, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, può delegare specifici compiti di amministrazione di sua spettanza a preposti a servizi e uffici, che ne assumono la responsabilità.Capo III - Disposizioni finali30. - Le norme per i giudizi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione (1), le norme relative al procedimento penale davanti alla Corte (2) e le norme per i giudizi in via esclusiva sui ricorsi dei dipendenti della Corte (3) sono deliberate dalla Corte e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.31. - L'ordinamento degli uffici, le norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Corte e la relativa pianta organica, nonché tutti gli altri regolamenti amministrativi, sono approvati dalla Corte su proposta dell'Ufficio di presidenza, sentite le Commissioni competenti .32. - Il presente regolamento sostituisce quello approvato dalla Corte il 22 aprile 1958, e pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio1958, n. 107, edizione speciale, ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

15. LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1967, n. 2Modificazione dell’art. 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale(G.U. 25 novembre 1967, n. 294)

Art. 2 È competenza della Corte costituzionale accertare l’esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.Art. 3 I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea.Art. 4 Nella elezione dei giudici della Corte costituzionale la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, effettuata secondo le norme stabilite dalla legge, sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti purché raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del collegio.Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prevista nel comma precedente, si procede, nel giorno successivo, a votazione di ballottaggio tra i candidati, in numero doppio dei giudici da eleggere, che abbiano riportato il maggior numero di voti; sono proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa.

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A parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.Art. 5. Il Presidente della Corte costituzionale dà immediatamente comunicazione, all’organo competente per la sostituzione, della cessazione dalla carica di un giudice per causa diversa da quella della scadenza del termine.In caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta, la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa.Art. 6. I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell’entrata in vigore della presente legge durano in carica dodici anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.Si applica la disposizione del quarto comma dell’articolo 135 della Costituzione.

16. LEGGE 25 maggio 1970, n. 352Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo(G.U. 15 giugno 1970, n. 147) e successive modifiche14

TITOLO I REFERENDUM PREVISTO DALL’ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONEART. 12 Presso la Corte di cassazione è costituito un ufficio centrale per il referendum, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l’ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente.L’Ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell’art. 138 della Costituzione e della legge.L’Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatoti le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, L’Ufficio ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all’Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell’ordinanza. Entro le successive 48 ore l’Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.Per la validità delle operazioni dell’Ufficio centrale per il referendum è sufficiente la presenza del presidente o di un vice presidente e di sedici consiglieriART. 13 L’ordinanza dell’Ufficio centrale che decide sulla legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta. TITOLO II REFERENDUM PREVISTO DALL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONEArt. 32. Salvo il disposto dell’articolo precedente, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.Alla scadenza del 30 settembre l’Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione a norma dell’art. 12 esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell’ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell’art. 75 della Costituzione, la cui decisione è demandata dall’art. 33 della presente legge alla Corte costituzionale.Entro il 31 ottobre l’Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine, la cui scadenza non può essere successiva al venti novembre per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l’esistenza.Con la stessa ordinanza l’Ufficio centrale propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rivelano uniformità o analogia di materia.

14 Art. 1 legge 17 maggio 1995, n. 173.

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L’ordinanza deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all’art. 13. Entro il termine fissato nell’ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del referendum, che siano stati eventualmente designati a norma dell’art. 19, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni.Successivamente alla scadenza del termine fissato nell’ordinanza ed entro il 15 dicembre, l’Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformità o analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che non presentano tali caratteri. L’ordinanza deve essere comunicata e notificata a norma dell’art. 13.L’Ufficio centrale stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell’identificazione dell’oggetto del referendum.Art. 33. Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale che dichiara la legittimità di una o più richieste di referendum, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, e nomina il giudice relatore. Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione, i delegati e i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie sulla legittimità costituzionale delle richieste di referendum. La Corte costituzionale, a norma dell’art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza, da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell’art. 75 della Costituzione. Della sentenza è data di ufficio comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, nonché ai delegati o ai presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.Art. 39. Se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centraleper il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso.15

17. REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (17 febbraio 1971)

Articolo 1391. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge dello Stato, il Presidente comunica al Senato la decisione della Corte costituzionale non appena pervenutagli la relativa sentenza. Questa è stampata e trasmessa alla Commissione competente.2. Sono parimenti trasmesse alle Commissioni tutte le altre sentenze della Corte che il Presidente del Senato giudichi opportuno sottoporre al loro esame.3. La Commissione, allorquando ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge, e non sia già stata assunta al riguardo un'iniziativa legislativa, adotta una risoluzione con la quale invita il Governo a provvedere.4. Analoga risoluzione può adottare la Commissione quando ravvisi l'opportunità che il Governo assuma particolari iniziative in relazione ai pronunciati della Corte.

15 La sent. n. 68/1978 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare ne' i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente ne' i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative".

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5. Il Presidente del Senato trasmette al Presidente del Consiglio la risoluzione approvata, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

18. REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (18 febbraio 1971) e successive modifiche

Articolo 22. 1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti: I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni; II - Giustizia; III - Affari esteri e comunitari; IV - Difesa; V - Bilancio, tesoro e programmazione; VI - Finanze; VII - Cultura, scienza e istruzione; VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici; IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni; X - Attività produttive, commercio e turismo; XI - Lavoro pubblico e privato;XII - Affari sociali; XIII – Agricoltura: XIV - Politiche dell'Unione europea.1-bis. Il Presidente della Camera specifica ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.16 Articolo 73. 1. Se il Presidente della Camera ritenga utile acquisire il parere di una Commissione su un progetto di legge assegnato ad altra Commissione, può richiederlo prima che si deliberi sul progetto. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra Commissione. (…)Articolo 75. 1. La Commissione affari costituzionali e la Commissione lavoro, quando ne siano richieste a norma del comma 1 dell'articolo 73, esprimono parere, rispettivamente, sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge e su quelli concernenti il pubblico impiego. La Commissione affari costituzionali può altresì essere chiamata ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato. 2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione lavoro sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nei pareri, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. (…)Articolo 93. 1. Per l'acquisizione dei pareri in sede legislativa si applicano le norme dell'articolo 73.2. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro.3. Nel caso che la Commissione in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio, della Commissione affari costituzionali o della Commissione lavoro e queste vi insistano, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea. (…)Articolo 94. (…) 3. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli cherichiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e laCommissione consultata lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea. (…)

16 Lettera circolare sugli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti (art. 22, comma 1-bis) del 16 ottobre 1996: “2.Specificazione degli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti. Gli ambiti di competenza delle singole Commissioni permanenti sono specificati nel modo seguente. I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni: ##affari costituzionali; disciplina delle fonti del diritto e problemi della legislazione; affari della Presidenza del Consiglio, esclusa l'editoria; disciplina generale del procedimento amministrativo; organizzazione generale dello Stato, comprese l'istituzione, la riforma e la soppressione di Ministeri e di autorità amministrative indipendenti; disciplina delle funzioni della Corte dei conti; ordinamento, stato giuridico ed economico dei dirigenti pubblici e delle categorie equiparate; ordinamento regionale; ordinamento degli enti locali; disciplina generale degli enti pubblici; questioni relative alla cittadinanza; immigrazione; disciplina dei servizi di informazione e sicurezza; ordine pubblico e polizia di sicurezza; ordinamento, stato giuridico ed economico delle forze di polizia; affari del culto. (…)

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Articolo 103. 1. I disegni di legge di approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria, o delle relative modificazioni, sono assegnati alla Commissione affari costituzionali per l'esame in sede referente. (…)Articolo 104. 1. La Commissione affari costituzionali si riunisce con l'intervento di un rappresentante del Governo e può stabilire, al fine di acquisire elementi utili per l'esame, l'audizione di una rappresentanza del consiglio regionale.2. La Commissione riferisce in ogni caso all'Assemblea con relazione scritta nel termine massimo di un mese dall'assegnazione. Scaduto tale termine, il Presidente della Camera iscrive senz'altro il disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.3. Al termine della discussione sul progetto di statuto o di modifica statutaria, la Commissione formula nella relazione all'Assemblea proposta di approvazione o proposta di reiezione. Non sono proponibili emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.4. Quando la Commissione proponga la reiezione del progetto di statuto o di modifica statutaria, la relazione per l'Assemblea deve contenere uno schema di ordine del giorno in cui siano esposti i motivi della non approvazione.

Capo XXIV - Seguito delle Sentenze della Corte CostituzionaleArticolo 108 1. Le sentenze della Corte costituzionale sono stampate, distribuite e inviate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali.2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di uno o più relatori designati dalla Commissione affari costituzionali.3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicandone i criteri informativi.4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Corte costituzionale.5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

19. LEGGE 15 ottobre 1971, n. 1032 Interpretazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale. (G.U. n. 314 del 13-12-1971)

Articolo unico. Per i giudici della Corte costituzionale, la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza deve intendersi riferita all'intera retribuzione loro spettante ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Tale disposizione si applica sia agli effetti dell'art. 2 della l.18 marzo 1958, n. 265, concernente integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1953, n. 87, relativa all'organizzazione e al funzionamento della Corte costituzionale, sia agli effetti dell'articolo 48 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la previdenza del personale statale, approvato con regiodecreto 26 febbraio 1928, n. 619.

20. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1971, n. 1199Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi (G.U. 17 gennaio 1972, n. 13) e successive modifiche

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13. (Parere su ricorso straordinario). - L'organo al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalità previste nell'art. 9, quinto comma. Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati. Se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare, esprime parere:a) per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso; d) per accoglimento e la rimessione degli atti allo organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimità.17

21. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670 Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (G.U. n. 301 del 20-11-1972) con successive modifiche18

TITOLO III APPROVAZIONE, PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI E PROVINCIALIArt. 55. I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. Idisegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione. Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati. Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia e sono vistate dal commissario del Governo competente.

17 La sent. n. 73/2014 ha riconosciuto la legittimazione del Consiglio di Stato a sollevare questioni d’illegittimità costituzionale in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblcia.18 Art. 4 l. cost. n. 2/2001.

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Art. 56. Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici. Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma. Il ricorso non ha effetto sospensivo. TITOLO VI. FINANZA DELLA REGIONE E DELLE PROVINCEArt. 84. I bilanci predisposti della giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale. La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici. I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo. La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativistanziamenti. La decisione e' adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente. Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti. Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente. Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte costituzionale. Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente statuto. Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancioeventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata. TITOLO X CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALEArt. 97. Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici. L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

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La legge regionale può, altresì, essere impugnata, da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione. Art. 98. Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza. Il ricorso e' proposto dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva giunta. Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e alcommissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano.

22. LEGGE 16 aprile 1974, n. 124 Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale (GU n.116 del 6-5-1974)

Art. 1. I giudici della Corte costituzionale che sono stati nominati tra gli avvocati con venti anni di esercizio e che non sono dipendenti dello Stato conseguono, allo atto della cessazione dalla carica, il diritto alla pensione quando abbiano esercitato le funzioni per almeno nove anni o quando, per effetto dei riconoscimenti e dei riscatti previsti dal successivo articolo 2, raggiungano i quindici anni di anzianità utile a pensione. Qualora tali periodi non siano raggiunti, agli stessi giudici spetta, per ogni anno di servizio utile, un'indennità pari a quella spettante ai dipendenti statali che cessano dal servizio senzadiritto a pensione. Ai giudici di cui al primo comma si applicano le disposizioni relative alla previdenza ed assistenza degli impiegati civili dello Stato.Art. 2. Ai giudici indicati nell'articolo 1 sono applicabili le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato per il riconoscimento o il riscatto dei servizi o di altri periodi ai fini del trattamento di pensione e di buonuscita. La percentuale base per il computo della pensione, una volt effettuati i riconoscimenti e i riscatti di cui al precedente comma, non può essere inferiore a quella stabilita per il personalecollocato a riposo nelle condizioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.Art. 3. I trattamenti di quiescenza previsti dalla presente legge, sia per le pensioni dirette che per quelle di riversibilità, sono erogati dalla Corte costituzionale a carico del proprio bilancio. L'indennità di buonuscita di cui all'articolo 48 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, e' a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

23. DELIBERE DELLA CORTE COSTITUZIONALEin materia di giustizia costituzionale penale (1977)

(1) CORTE COSTITUZIONALE (4 gennaio 1977): Condizioni di eleggibilità e compatibilità dei giudici aggregati e dei cittadini inseriti nell’elenco dei sorteggiabili

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La Corte costituzionale esprime l’orientamento di massima:a) che il riferimento ai “requisiti per l’eleggibilità a senatore” di cui all’art. 135, ultimo comma Cost., è da intendersi fatto non solo ai requisiti positivi di ordine generale (previsti o desumibili dalla stessa Costituzione: cittadinanza italiana, età minima, godimento dei diritti civili o politici) ma, altresì, alla ulteriore determinazione riservata dall’art. 65, comma 1, Cost., alla legge ordinaria. Sono, pertanto, da ritenersi applicabili, in via generale, gli artt. 7 ss. d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361 (recante il testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati, reso applicabile per le elezioni del Senato dall’art. 2 della legge 27 febbraio 1958 n. 64);b) che il riferimento alle situazioni di incompatibilità, previsto genericamente dall’art. 10 della l. 11 marzo 1953 n. 87 possa riguardare due tipi di incompatibilità, entrambi finalizzate, sia pure in relazione a tempi diversi, alla tutela della precostituzione, indipendenza ed imparzialità dei giudici aggregati e perciò della Corte integrata.Le prime incompatibilità (da far valere nei confronti di tutti i cittadini inclusi nell’elenco dei quarantacinque) avrebbero carattere prefunzionale. Esse si concreterebbero nelle situazioni enucleabili in base ai principi generali sulle incompatibilità relative agli appartenenti agli organi costituzionali ed alle applicazioni che ne è stata fatta nella l. 15 febbraio 1953 n. 60 (sulle incompatibilità parlamentari).Le altre incompatibilità di carattere funzionale in senso proprio si concreterebbero nelle situazioni disciplinate per i Giudici costituzionali ordinari o togati dall’art. 7 l. 11 marzo 1953 n. 87. (E ciò a prescindere dalle ulteriori incompatibilità sancite nelle apposite norme del codice di procedura penale per l’astensione e la ricusazione);c) che sia richiesto dalla tutela degli evocati valori costituzionali (precostituzione, indipendenza, imparzialità del giudice) far valere, come prevede l’art. 2 delle norme integrative per i giudizi d’accusa (27 novembre 1962), tutte le cause di ineleggibilità ed incompatibilità (ma limitatamente a quelle prefunzionali) in una fase precedente al sorteggio dei giudici aggregati;d) che in relazione alle situazioni di cui al punto c) non vi sia la possibilità di superarle mediante mere “sospensioni” di attività o di esercizio di carica;e) che le incompatibilità funzionali divengono attuali, per i giudici aggregati, solo con la prestazione del giuramento, e che sia possibile farle venir meno con la semplice sospensione di attività o di esercizio dell’ufficio;La Corte, pertanto, dà mandato al Presidente di avviare, con le prescritte comunicazioni agli interessati, il procedimento di cui all’art. 2 delle norme integrative penali avvalendosi della abbreviazione dei termini ivi prevista.

(2) CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA (delibera 6 maggio 1977):Disposizioni relative alla incompatibilità funzionali dei Giudici aggregati

I. I giudici aggregati, titolari di uffici o impieghi pubblici, debbono essere posti d’ufficio in aspettativa od in congedo secondo quanto previsto dalle discipline normative ad essi applicabili.II. I giudici aggregati, titolari di funzioni pubbliche elettive, debbono astenersi da ogni attività del loro ufficio.III. I giudici aggregati liberi professionisti debbono sospendere l’esercizio della loro attività, informandone gli organi professionali e ove necessario — se avvocati o procuratori — i giudici e le parti interessate, nei cui confronti può sempre esser fatta valere la situazione di incompatibilità funzionale.IV. Per tutte le altre attività vietate a norma dell’art. 7 l. 11 marzo 1953, n. 87 è sufficiente la sospensione effettiva delle attività stesse.V. È inibita ai giudici aggregati qualsiasi attività inerente ad una associazione o partito politico.

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VI. Le incompatibilità funzionali previste dalle precedenti disposizioni decorrono dalla costituzione del collegio e permangono per tutto il periodo in cui i giudici aggregati esercitano le loro funzioni presso la Corte.

(3) COLLEGIO DEI COMMISSARI D’ACCUSA Delibera del 5 luglio 1977Natura e funzioni del Collegio di accusa

Il Collegio dei commissari d’accusa, nella seduta del 5 luglio 1977, ha esaminato il problema relativo alla definizione della natura e dei compiti del Collegio, sulla base della vigente normativa e degli studi di dottrina.Il Collegio ha rilevato che la dizione usata dalla legge (art. 13 della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, e art. 18 legge 25 gennaio 1962, n. 20) potrebbe far pensare ad un mandato vincolante conferito dal Parlamento al Collegio di accusa, nel senso che quest’ultimo dovrebbe comunque sostenere l’accusa o in ogni caso operare esclusivamente nell’ambito dell’atto di accusa.Tale interpretazione, peraltro, contrasterebbe col capoverso dell’art. 13 legge n. 1 del 1953, con la quale si attribuiscono ai commissari “le funzioni di pubblico ministero”; il p.m. infatti, non è mai vincolato da un “mandato” limitato e può concludere nel senso che la legge e la coscienza gli suggeriscono.D’altra parte, le conseguenze dell’adozione della soluzione che ravvisa i commissari come emanazione del Parlamento e titolari solo di alcune funzioni tipiche del p.m. ovvero dell’altra che configura i commissari come pubblico ministero, sia pure limitatamente al giudizio sui reati ministeriali ed entro i confini di quest’ultimo, non sono di poco rilievo.Non si può omettere di rilevare, comunque, che sarebbe ben singolare il conferimento di un mandato vincolante a persone che ignorano il fascicolo processuale e non hanno modo - nei ristretti termini dell’accettazione dell’incarico - di prenderne visione; che inoltre l’atto di accusa formulato dal Parlamento non può che essere valido “allo stato”, qual che sia la natura da attribuire ad esso; appunto perché esso è predisposto al fine di svolgere un procedimento penale davanti alla Corte costituzionale integrata nel corso del quale possono emergere elementi del tutto diversi rispetto a quelli noti all’atto della formulazione dell’atto di accusa stesso. Sicché dovrebbe ritenersi, ove si accettasse la soluzione restrittiva, che il Parlamento dovrebbe riesaminare la situazione, in caso di rinuncia al mandato da parte dei commissari oppure nominare successivamente vari commissari in sostituzione dei precedenti, fino al reperimento di persone disposte esclusivamente a sostenere l’accusa così come è formulata, senza alcuna libertà di giudizio.Sulla base di questa premessa, il Collegio – unanime – ritiene che la soluzione da adottare sia quella che consenta di attribuire un senso logico ed una intrinseca coerenza al sistema e che pertanto si debba escludere sia l’ipotesi del mandato vincolante (che contrasterebbe con la figura del p.m. in genere e susciterebbe anche gravi difficoltà, qualora nel corso del procedimento uno o più commissari dovessero convincersi della impossibilità di sostenere l’accusa contro gli imputati o contro taluni di essi), sia quella di una completa identificazione del Collegio di accusa con la figura del pubblico ministero (che contrasterebbe con la dizione letterale della legge e con la stessa struttura del procedimento per i reati ministeriali).La soluzione più convincente sembra dunque quella di ritenere che il ruolo del Collegio di accusa è sostanzialmente affine a quello del pubblico ministero, nel senso che esso ha gli stessi poteri e le stesse funzioni, ma limitatamente all’ambito del procedimento specifico ed entro i confini stabiliti dalla legge. Tali confini si ricavano anzitutto dal riferimento ripetuto all’atto di accusa, contenuto negli artt. 13 della l. cost. n. 1 del 1953 e 18 legge n. 20 del 1962, da intendere non già nel senso che da esso siano vincolate anche le scelte e le decisioni del Collegio ma solo nel senso che con tali espressioni si è voluto delimitare il campo di svolgimento del processo e del contraddittorio (e conseguentemente anche i poteri del Collegio).Ma essi si ricavano anche dall’art. 27 legge n. 20 del 1962, secondo il quale “la Corte costituzionale può conoscere soltanto i reati compresi nell’atto di accusa”.

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A questa stregua si risolvono i vari problemi che possono nascere dalla definizione della figura, dei compiti e dei poteri del Collegio di accusa, particolarmente in ordine ai reati connessi, di cui si abbia eventuale notizia nel corso del procedimento, ad eventuali nuovi incriminazioni, a reati commessi nel corso del dibattimento, alle misure cautelari o restrittive della libertà personale.I poteri di iniziativa del Collegio di accusa sono chiaramente delimitati dallo stesso art. 27 legge n. 20 del 1962.Quanto ai provvedimenti cautelari e coercitivi, la materia è regolata dall’art. 23 della stessa legge; ond’è che al Collegio di accusa compete sicuramente la facoltà di chiedere che detti provvedimenti vengano adottati, così come il potere-dovere di esprimere pareri in ordine ai medesimi.Spetta altresì ai commissari il potere di formulare richieste di contestazioni suppletive, sempre nell’ambito ed entro i limiti del comma primo dell’art. 27, che è quanto dire che spetta ai commissari d’accusa il potere di contestare eventuali circostanze aggravanti.Competono infine al Collegio i poteri di polizia nel corso del dibattimento, allorché sia assente la Corte, in stretta analogia a quanto disposto dalla legge a riguardo del pubblico ministero.Si dispone che questa delibera venga portata a conoscenza sia del Presidente della Corte costituzionale che dei Presidenti rispettivamente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

24. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1985, n. 1092 Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana. (GU n.123 del 29-5-1986 - Suppl. Ordinario )

Sezione II PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANAArt. 15. Atti da ripubblicare nella Raccolta ufficiale1. Nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana si inseriscono e si ripubblicano: a) le leggi costituzionali; b) le leggi ordinarie dello Stato; c) i decreti che hanno forza di legge; d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e ministeriali, nonché le delibere e gli altri atti di Comitati di Ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo; e) gli accordi internazionali indicati nell'art. 13, comma 1; f) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano la illegittimità costituzionale di leggi o di atti aventi forza di legge.Art. 16. Numerazione delle leggi e degli altri atti normativi statali (…).3. I dispositivi delle sentenze di cui all'art. 15, comma 1, lettera f), vengono ripubblicati annualmente in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte costituzionale.Art. 21. Pubblicazione degli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale1. Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze della Corte costituzionale.2. Quando è pubblicato il dispositivo della sentenza prevista dall'art. 15, comma 1, lettera f), la pubblicazione delle altre parti della sentenza avviene contestualmente.3. Restano ferme tutte le altre pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale previste dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla Corte costituzionale.

25. LEGGE 23 agosto 1988, n. 400

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Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (G.U. n.214 del 12-9-1988 - Suppl. Ordinario n. 86)

Articolo 2. (Attribuzioni del Consiglio dei ministri) 3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri: d) gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, salvoquanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta; (…) g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle provincie autonome; Articolo 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo: f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro: a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie (…) a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce; b) promuovere e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attività dei commissari del Governo.

26. LEGGE COSTITUZIONALE 16 gennaio 1989, n. 1. - Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989).

Art. 4. - 1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena è aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravità del reato.Art. 5. - 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri della Camere. Art. 6. - 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati. Art. 7. - 1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i

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magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8. Art. 8. - 1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.2. In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica può chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.4. Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente. Art. 9. - 1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia immediatamente alla giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8. 2. La giunta riferisce all'assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti. 3. L'assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. 4. L'assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all'articolo 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti.Art. 10. - 1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazione della giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio. Art. 11. - 1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.

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2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale. Art. 12. - 1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.2. È altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale. Art. 13. - 1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti al procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perché abbiano applicazione le norme stabilite dalle legge costituzionale stessa.

27. LEGGE 5 giugno 1989, n. 219. - Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione (G.U. 6 giugno 1989, n. 130).

CAPO I - Norme in materia di reati ministeriali (…)CAPO II - Norme concernenti i reati previsti dall'articolo 90 della CostituzioneArt. 5. 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione devono essere presentati o fatti immediatamente pervenire al Presidente della Camera dei deputati, che li trasmette al comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.2. Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia la presenta al Presidente della Camera cui appartiene.3. Il comitato dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati delle indagini promosse d'ufficio.4. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, il comitato procede alle indagini con gli stessi poteri attribuiti al collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dall'articolo 1 della presente legge ed osservando le forme ivi previste.Art. 6. 1. Nei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 90 della Costituzione non sono richieste le autorizzazioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.2. Nei procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 non possono essere opposti il segreto di Stato e il segreto d'ufficio.Art. 7. 1. Per il compimento delle indagini di cui al comma 4 dell'articolo 5 il comitato può delegare uno o più dei suoi componenti.2. Devono in ogni caso essere deliberati dal comitato i provvedimenti che dispongono intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, ovvero perquisizioni personali o domiciliari, nonché quelli che applicano misure cautelari limitative della libertà personale nei confronti degli inquisiti.3. Nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere adottati i provvedimenti indicati nel comma 2 se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica.4. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente del comitato può adottare in via provvisoria i provvedimenti indicati nel comma 2, riferendone immediatamente al comitato. Se il comitato non convalida i provvedimenti entro dieci giorni dalla loro adozione, gli stessi si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.5. I provvedimenti deliberati dal comitato a norma del comma 2 sono sottoscritti dal presidente e da un segretario.6. Per l'esecuzione dei provvedimenti adottati con i poteri di cui al comma 2 il comitato si avvale della polizia giudiziaria.

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Art. 8. 1. Il comitato esperisce le indagini entro il termine massimo di cinque mesi. Tuttavia, ove si tratti di indagini particolarmente complesse, il comitato può deliberare per una sola volta la proroga del termine suddetto per un periodo non superiore a tre mesi.2. Ove ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione, il comitato dichiara, nei termini di cui al comma 1, la propria incompetenza. Ove ravvisi la manifesta infondatezza della notizia di reato, dispone con ordinanza motivata, nei medesimi termini, l'archiviazione degli atti del procedimento. In ogni altra ipotesi presenta al Parlamento in seduta comune la relazione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.3. Qualora il comitato abbia dichiarato la propria incompetenza a norma del comma 2, gli atti del procedimento sono trasmessi all'autorità giudiziaria salvo che sia presentata la richiesta di cui al comma 4.4. Se è dichiarata l'incompetenza ovvero è disposta l'archiviazione, copia della relativa ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee. Nel termine di dieci giorni dall'ultima di tali comunicazioni, almeno un quarto dei componenti del Parlamento può chiedere che il comitato, entro un mese dalla richiesta, presenti la relazione indicata nel comma 2.5. In ogni caso il Parlamento, su richiesta di almeno quaranta membri, può disporre, per una sola volta, che il comitato compia un supplemento di indagini, stabilendo a tal fine un termine non superiore a tre mesi.Art. 9. 1. Il comitato procede alle indagini relative ai reati di cui al comma 1 dell'articolo 5 anche nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia concorso negli stessi.2. Se il comitato ritiene che fatti per i quali procede l'autorità giudiziaria ordinaria o militare integrano taluno dei reati previsti dall'art. 90 della Costituzione, afferma la propria competenza indicando le persone nei cui confronti intende procedere e richiede la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, che provvede senza ritardo dopo aver dichiarato con sentenza la propria incompetenza.3. Tuttavia l'autorità giudiziaria, se ritiene che i fatti siano diversi da quelli previsti nell'articolo 90 della Costituzione, pronuncia ordinanza con la quale ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto. Nello stesso modo provvede quando ritiene che i fatti per i quali procedono il comitato o il Parlamento in seduta comune rientrino nella sua competenza.Art. 10. 1. Qualora ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'art. 90 della Costituzione il Parlamento in seduta comune dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti all'autorità giudiziaria.2. Se l'autorità giudiziaria dissente dalla pronuncia di incompetenza del Parlamento o del comitato, provvede a norma del comma 3 dell'articolo 9.Art. 11. 1. Salvo che il comitato disponga altrimenti, sono pubbliche le sedute del comitato stesso destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione ovvero su quella di presentazione della relazione per il Parlamento; nelle stesse l'inquisito ha diritto di esporre, personalmente o a mezzo del difensore, le proprie difese. Della data di tali sedute è dato avviso, a cura del presidente del comitato, almeno dieci giorni prima all'interessato e al suo difensore, che fino a cinque giorni prima della seduta hanno facoltà di prendere visione, presso la segreteria del comitato, delle cose e degli atti relativi alle indagini effettuate e di estrarne copia.2. Salvo che il comitato disponga altrimenti, è vietata la pubblicazione col mezzo della stampa o con altri mezzi di divulgazione, fatta da chiunque in qualsiasi modo, totale o parziale, anche per riassunto o a guisa d'informazione, di ogni atto e documento relativo alle indagini compiute dal comitato stesso fino alla seduta in cui viene deliberata l'archiviazione o la presentazione della relazione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Fino a tale momento, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti di indagine e i loro risultati i componenti del comitato e

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ogni altra persona che abbia compiuto gli atti predetti ovvero concorso o assistito al loro compimento eccettuate le parti private e i testimoni.3. Per la violazione del divieto di pubblicazione previsto dal comma 2 si applicano, qualora il fatto non costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 683 del codice penale.12. 1. Ai soggetti interessati è dato avviso della convocazione del Parlamento in seduta comune, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore, qualora non vi abbiano già provveduto, di prendere visione degli atti del procedimento, di estrarne copia, nonché di presentare istanze e memorie e di produrre documenti.2. Le facoltà di cui al comma 1 devono essere esercitate entro cinque giorni dalla data del ricevimento dell'avviso, salvo che il Presidente della Camera non ritenga di stabilire un termine più ampio.CAPO III - Modifiche alla legge 25 gennaio 1962, n. 20 (v. supra)

28. REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA. Testo approvato dal Senato della Repubblica il 7 giugno 1989 e dalla Camera dei Deputati il 28 giugno 1989 (G.U. n. 153 del 3 luglio 1989)

Titolo I - Degli organi del procedimento d'accusaCapo I - Dei giudici aggregati della Corte costituzionale1. (Formazione dell'elenco) - 1. L'elenco previsto dall'art. 135 della Costituzione è costituito di quarantacinque persone aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.2. L'elenco è formato ogni nove anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale.3. Con le stesse modalità il Parlamento provvede ad elezioni suppletive qualora per sopravvenute vacanze l'elenco si riduca a meno di trentasei persone.4. I nomi degli eletti sono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale. Capo II - Del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa 2. (Ufficio di Presidenza del Comitato) - 1. L'ufficio di Presidenza del Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , è costituito dall'Ufficio di Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica o dall'Ufficio di Presidenza della giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.3. (Astensione e sostituzione dei componenti del Comitato) - 1. I componenti del Comitato di cui all'articolo 2 non possono essere ricusati. Essi hanno tuttavia facoltà di astenersi, con il consenso del Presidente della Camera dei deputati, nei casi in cui il codice di procedura penale ammette la ricusazione del giudice o quando esistono gravi ragioni di convenienza. 2. Nel caso di legittimo impedimento a partecipare alla seduta, il Presidente del Comitato ammette la sostituzione del componente impedito a norma del comma 3. 3. I componenti del Comitato astenutisi a norma del comma 1 e quelli legittimamente impediti a partecipare alla seduta sono sostituiti immediatamente da senatori e da deputati appartenenti al medesimo gruppo parlamentare, tratti dagli elenchi di cui al comma 4. 4. Ai fini delle sostituzioni di cui al comma 3, all'inizio di ogni legislatura il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati formano rispettivamente un elenco di senatori e un elenco di deputati, aventi consistenza numerica pari a quella delle giunte competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.4. (Validità delle deliberazioni. Divieto di astensione dal voto) - 1. Le deliberazioni del Comitato, di cui all'articolo 2 non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti. 2. I componenti del Comitato non possono astenersi dal voto.

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5. (Segretezza e pubblicità delle sedute) - 1. Le sedute del Comitato, di cui all'articolo 2 sono ordinariamente segrete. Il Comitato può tuttavia deliberare, di volta in volta, di rendere pubbliche intere sedute e parti di esse, avvalendosi dei mezzi di pubblicità previsti dal regolamento della Camera alla quale appartiene il parlamentare che lo presiede.Capo III - Dei commissari di accusa6. (Numero ed elezione dei commissari di accusa). - 1. Il Parlamento, deliberata la messa in stato di accusa, determina il numero dei commissari di accusa previsti dall'art. 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e provvede alla loro elezione con votazione a scrutinio segreto.2. Ogni membro del Parlamento vota per un numero di persone pari a quello dei commissari da eleggere. Si intendono nominati coloro che ottengono il maggior numero di voti. 3. I commissari di accusa possono rifiutare la nomina dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati entro tre giorni dalla nomina stessa. Decorso tale termine non possono dare le dimissioni.7. (Sostituzione). - 1. Non si fa luogo alla sostituzione dei commissari di accusa sempre che ne rimanga in carica almeno uno. 2. Nel caso di rifiuto della nomina o di impedimento di tutti i commissari, il parlamento è riunito in seduta comune entro dieci giorni per provvedere alla loro sostituzione.Titolo II - Del procedimento innanzi al ParlamentoCapo I - Dei poteri del comitato8. (Inizio del procedimento d'accusa). - 1. Il Comitato di cui all'articolo 2 inizia il procedimento per la messa in stato di accusa, ai sensi dell'art. 90 della Costituzione, in seguito ad indagini promosse d'ufficio ovvero a rapporto, referto o denuncia ad esso trasmessi a norma dell'articolo 9. 9. (Trasmissione al Comitato dei rapporti, dei referti e delle denunce. Indagini promosse d'ufficio). - 1. Il presidente della camera dei deputati trasmette al Comitato di cui all'articolo 2 i rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, dandone comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica. 2. Nel caso di indagini promosse d'ufficio dal Comitato il Presidente della Camera dà notizia al Presidente del Senato della comunicazione pervenutagli da parte del Comitato medesimo. 3. Il Comitato può chiedere ai Presidenti delle due Camere di dare notizia alle rispettive Assemblee delle trasmissioni e comunicazioni previste dai commi 1 e 2. 10. (Convocazione del Comitato. Promuovimento d'ufficio delle indagini). - 1. Il Comitato di cui all'articolo 2 è convocato dal suo presidente entro dieci giorni dal ricevimento degli atti trasmessi a norma del comma 1 dell'articolo 9. 2. Il comitato può deliberare il promuovimento d'ufficio delle indagini, su proposta anche di un solo componente. 3. Il Presidente convoca il comitato per la deliberazione di cui al comma 2 entro dieci giorni dal ricevimento della proposta. 11. (Dichiarazione di incompetenza. Archiviazione). - 1. Le ordinanze con le quali il comitato di cui all'articolo 2 dichiara la propria incompetenza perché il reato è diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione ovvero delibera l'archiviazione degli atti del procedimento sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, ai Presidenti delle due Camere, i quali ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee. 2. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 un quarto dei componenti del Parlamento in seduta comune può chiedere che il Comitato presenti la relazione al Parlamento medesimo. La richiesta è presentata in forma scritta al Presidente della Camera di appartenenza dei richiedenti, il quale verifica l'autenticità delle sottoscrizioni. 3. Il Presidente del Senato della Repubblica trasmette immediatamente al Presidente della Camera dei deputati le richieste a lui presentate. 4. I Presidenti delle due Camere comunicano alle rispettive Assemblee la intervenuta definitività delle dichiarazioni di incompetenza e delle deliberazioni di archiviazione in ordine alle quali non sia

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stata presentata la richiesta di cui al comma 2 da parte del prescritto numero di componenti del Parlamento in seduta comune. 5. Oltre che alle due Assemblee da parte dei rispettivi Presidenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di cui al comma 2 da parte del prescritto numero di componenti del Parlamento in seduta comune è comunicata dal Presidente della Camera dei deputati al Comitato, il quale deve presentare la relazione entro un mese da tale comunicazione. 12. (Relazione del Comitato). - 1. La relazione del Comitato di cui all'articolo 2 al Parlamento in seduta comune deve contenere l'enunciazione del fatto, l'indicazione delle indagini esperite, le conclusioni. 2. Se la relazione propone la messa in stato di accusa, le conclusioni devono riportare l'indicazione degli addebiti con le relative ipotesi di reato e degli elementi su cui la proposta è basata. 3. Il Comitato nomina uno o più relatori per sostenere la discussione dinanzi al Parlamento. 4. La relazione è presentata ai Presidenti delle due Camere ed è stampata e distribuita secondo le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati. Possono essere presentate relazioni di minoranza.13. (Commissioni parlamentari di inchiesta). - 1. Le Commissioni parlamentari di inchiesta nominate da una o da entrambe le Camere, anche con legge, per gli stessi fatti che formano oggetto di indagine da parte del Comitato di cui all'articolo 2 o per fatti ad essi connessi, debbono sospendere la propria attività con riferimento ai fatti medesimi e trasmettere gli atti al Comitato non appena ricevano dallo stesso comunicazione dell'inizio delle indagini.2. Se il Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato di accusa, la Commissione parlamentare di inchiesta non può più procedere limitatamente ai fatti per i quali è stata deliberata la messa in stato d'accusa.3. In tutti gli altri casi la Commissione parlamentare d'inchiesta riprende la sua attività, ma è vincolata ai fatti accertati e alle decisioni prese dal Comitato o dal Parlamento.14. (Integrazione del presente regolamento). - 1. Per quanto non stabilito dal presente regolamento, il Comitato, di cui all'articolo 2 osserva nei propri lavori, nella misura in cui sono applicabili, le disposizioni del regolamento della Camera alla quale appartiene il parlamentare che lo presiede. Capo II - Della messa in stato di accusa15. (Convocazione del Parlamento in seduta comune). - 1. Il Presidente della Camera dei deputati, sentito il Presidente del Senato della Repubblica, emette l'atto di convocazione del Parlamento in seduta comune entro trenta giorni dalla data della presentazione della relazione da parte del Comitato di cui all'articolo 2 ovvero, nel caso di mancata o tardiva presentazione della relazione, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per il compimento delle indagini o del termine di cui al comma 5 dell'articolo 11. 2. La seduta comune deve avere luogo entro trenta giorni dalla emissione dell'atto di convocazione. 16. (Discussione). - La discussione inizia con la relazione del Comitato di cui all'articolo 2 seguita dagli interventi degli eventuali relatori di minoranza.2. Salvo che non sia diversamente stabilito si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati. 17. (Supplemento di indagini) - 1. Qualora il Parlamento abbia deliberato il compimento di un supplemento di indagini, il Comitato di cui all'articolo 2, adempiuto l'incarico, presenta una relazione suppletiva scritta.18. (Deliberazioni del Parlamento in seduta comune). - 1. Prima dell'inizio della discussione generale e fino alla conclusione degli interventi del relatore e degli eventuali relatori di minoranza almeno quaranta componenti del Parlamento in seduta comune possono presentare ordini del giorno intesi a formulare proposte in difformità dalle conclusioni del Comitato di cui all'articolo 2. 2. Sulle conclusioni del Comitato e sugli ordini del giorno di cui al comma 1 non è consentita la presentazione di emendamenti.

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3. Qualora non siano stati presentati ordini del giorno ai sensi del comma 1 e il Comitato abbia proposto che si deliberi l'archiviazione ovvero che si dichiari non doversi procedere, il Parlamento prende atto delle conclusioni del Comitato. 4. Qualora, in difetto della presentazione di ordini del giorno ai sensi del comma 1, sia stata respinta la proposta formulata dal Comitato di deliberare il compimento di ulteriori indagini intese a stabilire se la competenza in ordine ai fatti per i quali si procede appartenga al Parlamento, si fa luogo a votazione sulla competenza del Parlamento. Ove tale competenza risulti affermata ed altresì nel caso che, sempre in difetto della presentazione di ordini del giorno e comunque in mancanza di altre proposte, sia stata respinta la proposta di dichiarare l'incompetenza del Parlamento o quella di disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa, il Presidente sospende la seduta per consentire al Comitato di formulare ulteriori conclusioni. 5. Qualora siano stati presentati ordini del giorno ai sensi del comma 1, sono messe in votazione per prime le proposte di dichiarare l'incompetenza del Parlamento, salvo che non vi siano proposte di deliberare il compimento di ulteriori indagini intese a stabilire se la competenza in ordine ai fatti per i quali si procede appartenga al Parlamento stesso. Sono quindi messe in votazione le proposte di disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa. Nel caso di reiezione delle proposte concernenti la competenza e di quelle intese a disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa, non si fa luogo a votazione sulle proposte di dichiarare non doversi procedere e su quelle di deliberare l'archiviazione, le quali si intendono nell'ordine approvate se non siano state formulate altre proposte. Ove siano formulate proposte di deliberare la messa in stato di accusa, sono infine messe in votazione tali proposte, intendendosi la loro reiezione come deliberazione di non doversi procedere. 6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e possono essere disposte per parti separate. 7. La deliberazione di messa in stato di accusa è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento.19. (Trasmissione dell'atto d'accusa alla Corte costituzionale). - 1. Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale, unitamente alla relazione del Comitato di cui all'articolo 2, alle eventuali relazioni di minoranza e agli atti e documenti del procedimento. Comunica altresì il nome dei commissari d'accusa e del Presidente del Collegio di accusa previsto dall'articolo 18 della legge 25 gennaio 1962, n. 20. 20. (Divieto di rinvii). - 1. Quando il Parlamento è riunito in seduta comune per un procedimento di accusa non sono ammessi rinvii, ma soltanto brevi sospensioni della seduta disposte insindacabilmente dal Presidente. DISPOSIZIONI FINALI (…)

29. DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 266Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè la potestà statale di indirizzo e coordinamento (G.U. n. 94 del 22 aprile 1992, suppl. ord.)

Art. 1 Enunciazione di principi1. Considerato che nella Regione Trentino-Alto Adige è riconosciuta parità di diritti ai cittadini qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali e che la tutela delle minoranze linguistiche locali è compresa tra gli interessi nazionali, è dovere istituzionale dello Stato, della Regione, delle province autonome e degli enti locali che ne fanno parte contribuire nell'ambito delle rispettive funzioni all'osservanza dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386, di seguito denominato "statuto speciale".

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2. Le disposizioni del presente decreto relative al rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali ed alla potestà statale di indirizzo e coordinamento sono poste ad ulteriore garanzia della speciale autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, fondata sullo statuto speciale e ricollegantesi all'accordo concluso a Parigi il 5 settembre 1946, che prevede l'esercizio di un potere legislativo ed amministrativo autonomo anche a tutela delle minoranze linguistiche.Art. 2 Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale1. Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti.2. Decorso il termine di cui al comma 1, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate in ottemperanza al comma medesimo possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale per violazione di esso; si applicano altresì la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.3. L'impugnazione di cui al comma 2 ai sensi del predetto art. 97 è proposta entro novanta giorni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio ed è depositata nella cancelleria della Corte costituzionale entro venti giorni dalla notificazione al Presidente della Giunta regionale o provinciale.4. Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla regione o alla provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili.5. Restano fermi i poteri di ordinanza amministrativa diretti a provvedere a situazioni eccezionali di necessità e urgenza, nei casi, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento.6. L'art. 105 dello statuto speciale si applica anche quando l'efficacia delle disposizioni legislative regionali o provinciali cessa per effetto di sentenza della Corte costituzionale, fermo restando quanto disposto nell'art. 16 dello statuto speciale.Art. 3 Atti amministrativi statali di indirizzo e coordinamento1. Se e per quanto lo statuto speciale e le relative norme di attuazione non prescrivono specifici procedimenti per il coordinamento tra funzioni e interessi dello Stato e, rispettivamente, della regione o delle province autonome, gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Governo della Repubblica nei limiti e nei modi previsti dalla legge hanno efficacia anche nel territorio regionale provinciale.2. Gli atti di cui al comma 1 vincolano la regione e le province autonome solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti è riservata, per quanto di rispettiva competenza, alla regione o alle province autonome.3. Impregiudicato quanto disposto nell'art. 12, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la regione o le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, sono consultate, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla compatibilità di esso con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione, comprese quelle contenute nel presente decreto. Le eventuali osservazioni della regione o della provincia autonoma devono pervenire entro venti giorni.4. L'efficacia nel territorio regionale o provinciale dell'atto di indirizzo e coordinamento emanato nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome è sospesa per i trenta giorni successivi a quello dal quale decorre in termine per ricorrere ai sensi dell'art. 98, secondo comma, del medesimo statuto speciale, se e per quanto la regione o la provincia autonoma ha, nelle osservazioni di cui al comma 3, manifestato avviso motivato di non compatibilità dell'atto con lo

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statuto speciale e con le relative norme di attuazione, comprese quelle contenute nel presente decreto.5. Se entro i trenta giorni di cui al comma 4 la regione o la provincia autonoma notifica ricorso per conflitto di attribuzione in relazione all'atto amministrativo cui l'avviso motivato si riferisce e per quanto il ricorso conferma l'avviso motivato stesso, l'efficacia di tale atto nel territorio regionale o provinciale è ulteriormente sospesa fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.6. Nel processo per conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può disporre per gravi ragioni, con ordinanza motivata, la non applicazione del comma 5.7. L'atto di indirizzo e coordinamento emanato in applicazione di principi e norme recati da atto legislativo dello Stato di cui all'art. 2, comma 1, non vincola direttamente l'attività amministrativa della regione e delle province autonome per quanti permangono in vigore le disposizioni legislative regionali o provinciali incompatibili con i predetti principi e norme.

30. REGOLAMENTO PER I RICORSI IN MATERIA DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE (approvato con delibera 16 dicembre 1999) e successive modifiche19

Art. 1. 1. I provvedimenti comunque attinenti alla materia dell'impiego sono comunicati in via amministrativa dall'Ufficio del Segretario generale mediante consegna di una copia all'interessato,che ne rilascia ricevuta. Se non si può procedere alla comunicazione, essa è effettuata con piego raccomandato con ricevuta di ritorno2. Nel caso in cui gli atti sopraindicati siano resi noti attraverso pubblicazioni ufficiali della Corte destinate al personale, l'inserzione in queste tiene luogo di comunicazione individuale nei confronti del personale in attività di servizio.Art. 2. 1. Avverso i provvedimenti di cui all'art. 1 è ammesso ricorso alla Corte da parte degli interessati ai sensi dell'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, modificato con l'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265.2. La Corte giudica sui ricorsi con i poteri propri della giurisdizione esclusiva, e con quelli della giurisdizione di merito in materia di sanzioni disciplinari 3. La Corte giudica sui ricorsi di cui al comma 1 con l'intervento dei tre Giudici più anziani, che non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza nè della Commissione di disciplina, secondo l'ordine della maggiore anzianità determinata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale.4. Fungono da supplenti i due Giudici che seguono nell'ordine di anzianità e non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza né della Commissione di disciplina.5. Il più anziano del Collegio esercita le funzioni di Presidente.Art. 3. 1. Il ricorso deve essere depositato in cancelleria entro il termine di giorni sessanta dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato o pubblicato a norma dell'art. 1 o dalla data in cui l'interessato ne ha avuta piena cognizione.2. I ricorsi e tutti gli atti del giudizio sono annotati dal cancelliere in apposito Registro ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale.Art. 4. 1. Il ricorso deve contenere:a) l'indicazione del nome e cognome del ricorrente e il suo recapito, ovvero l'elezione di domicilio qualora egli sia rappresentato da un avvocato, che deve essere abilitato avanti alle giurisdizioni superiori;b) gli estremi del provvedimento che si impugna;c) l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui il ricorso si fonda;d) la sottoscrizione del ricorrente o del difensore munito di procura.

19 Delibere 22 novembre 2001 e 22 giugno 2006.

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Art. 5. 1. Nel termine di dieci giorni dal deposito del ricorso la cancelleria ne dà comunicazione al Segretario generale e agli eventuali controinteressati.2. Entro un ulteriore termine di dieci giorni l'Ufficio del Segretario generale deposita in cancelleria un fascicolo contenente gli atti che si riferiscono al ricorso.Art. 6. 1. Nei dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'art. 5, comma 1, il Segretario generale, quale rappresentante legale dell'Amministrazione, e i controinteressati possono costituirsi in giudizio, personalmente o rappresentati da un avvocato abilitato avanti alle giurisdizioni superiori, e presentare deduzioni e documenti.2. La facoltà di presentare deduzioni e documenti, nel termine indicato nel comma precedente, spetta anche al ricorrente.3. Nei dieci giorni successivi le parti possono prendere visione dei documenti depositati. Il ricorrente può proporre motivi aggiunti desunti dai documenti contenuti nel fascicolo previsto dall'art. 5, comma 2, o depositati dalle parti resistenti, sempre che detti motivi ineriscano a fatti non noti al ricorrente al momento della proposizione del ricorso. I controinteressati possono proporre ricorso incidentale.4. Nei dieci giorni successivi le parti possono presentare memorie.Art. 7. 1. Le parti, in occasione del primo atto col quale intervengono nel procedimento, devono indicare il proprio recapito, ovvero l'elezione di domicilio qualora siano rappresentate da un avvocato; in mancanza, qualunque comunicazione è fatta presso la cancelleria.2. Il deposito degli atti e delle memorie vale in ogni caso come comunicazione a tutte le altre parti, le quali possono prenderne visione.Art. 8. 1. Scaduto il termine indicato nell'art. 6, comma 3, la cancelleria presenta gli atti al Presidente del Collegio, che nomina un Giudice per l'istruzione e la relazione.Art. 9. 1. Il Giudice relatore, se rileva che il ricorso non è stato comunicato a tutti gli interessati, dispone che la cancelleria provveda a tale comunicazione. In questo caso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione è stata effettuata, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6.2. Il Giudice relatore, se ritiene che occorre acquisire altri documenti o compiere qualche atto istruttorio, ordina che vi si proceda, stabilendo i termini ed i modi per l'esecuzione.3. Compiuta l'istruttoria, i relativi atti sono depositati presso la cancelleria, che ne dà comunicazione alle parti. A decorrere dalla data di tale comunicazione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6, commi 3 e 4.Art. 10. 1. Compiuta la fase preliminare del procedimento, il Presidente convoca il Collegio.2. Almeno dieci giorni prima della data di convocazione, il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti.Art. 11. 1. Le udienze del Collegio sono pubbliche.2. Dopo che il Giudice incaricato ha svolto la relazione, le parti presenti o i loro difensori possono esporre succintamente i motivi delle rispettive conclusioni.3. Si segue il procedimento in camera di consiglio in caso di rinuncia al ricorso o di cessazione della materia del contendere.4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.Art. 12. 1. La Corte può adottare i provvedimenti indicati nell'art. 9. In tal caso si applicano le disposizioni contenute nello stesso articolo e nell'art. 6 da esso richiamato; si osservano successivamente le norme degli articoli 10 e 11.13. 1. La Corte, ove accolga il ricorso, annulla in tutto o in parte l'atto impugnato e può condannare l'amministrazione al pagamento di somme, delle quali essa risulti debitrice; nei ricorsi relativi a sanzioni disciplinari può anche riformare l'atto impugnato o sostituirlo.2. La decisione è succintamente motivata.13-bis (1). 1. Avverso le decisioni pronunciate dalla Corte nella composizione prevista dall'art. 2, comma 3, è ammesso ricorso davanti alla Corte costituzionale in composizione ordinaria, che giudica senza la presenza dei tre giudici che hanno emesso la decisione impugnata.

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2. Il ricorso deve essere depositato in cancelleria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione contro cui si ricorre. 3. Il ricorso non ha effetto sospensivo della decisione impugnata.14. 1. I provvedimenti sono depositati in cancelleria, che ne cura la comunicazione alle parti.2. Alla esecuzione attendono esclusivamente gli Uffici della Corte.15. 1. Per tutte le comunicazioni occorrenti nel procedimento disciplinato dal presente regolamento vale la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1.

31. LEGGE 5 giugno 2003, n. 131Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G. U. 10 giugno 2003, n. 132)

Art. 1. (Attuazione dell’articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale). 1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all’articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all’articolo 11 della Costituzione, dall’ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. (…)Art. 7. (Attuazione dell’articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative). - (…) 6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.Art. 9 Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale. (…)5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell’8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente.

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32. LEGGE 20 giugno 2003, n. 140. Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato(G.U. 21 giugno 2003, n. 142).

1. [Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale].20 (…)Art. 3. 1. L’articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l’applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d’ufficio, se del caso, l’immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l’articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell’articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell’articolo 409 del codice di procedura penale. Nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall’articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a quindici e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d’ufficio, in ogni stato e grado.4. Se non ritiene di accogliere l’eccezione concernente l’applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l’eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell’udienza o entro cinque giorni.5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti.6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 o 4.7. La questione dell’applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è

20 Art. dichiarato incostituzionale dalla sent. n. 24/2004.

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in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne i casi di cui al comma 1. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del co. 5.8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all’autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all’applicazione dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione.9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l’autorità investita del procedimento. La sospensione del procedimento disciplinare, ove disposta, comporta la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione, nonché di ogni altro termine dal cui decorso possa derivare pregiudizio ad una parte.Art. 4. 1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all’esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all’esecuzione dell’accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l’autorità competente richiede direttamente l’autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.2. L’autorizzazione è richiesta dall’autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell’autorizzazione l’esecuzione del provvedimento rimane sospesa.3. L’autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall’inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all’inizio della legislatura stessa.Art. 5. 1. Con l’ordinanza prevista dall’articolo 3, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall’articolo 4, l’autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.Art. 6. 1. Fuori dalle ipotesi previste dall’articolo 4, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell’articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all’articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l’autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall’inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all’inizio della legislatura stessa.

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5. Se l’autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego.6. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento. (…)

33. LEGGE 3 agosto 2007, n. 124. Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. (G.U. 13 agosto 2007, n. 187)

Art. 19. (Opposizione della speciale causa di giustificazione all’autorità giudiziaria). - 1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all’articolo 17 e autorizzate ai sensi dell’articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato, tramite il DIS, oppone all’autorità giudiziaria che procede l’esistenza della speciale causa di giustificazione.2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all’opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.3. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste l’autorizzazione, ne dà comunicazione entro dieci giorni all’autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la sussistenza dell’autorizzazione, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, pronuncia, a seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli atti del procedimento sono, all’esito, trasmessi al procuratore della Repubblica, che li custodisce in archivio secondo modalità, dallo stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza.7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto.8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.9. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall’appartenente ai servizi di informazione per la sicurezza o da uno dei soggetti di cui all’articolo 17, comma 7, al momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto al comma 10.10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore generale del DIS, che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore generale del DIS e comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il

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termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale.11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri, che conferma o smentisce l’esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.Art. 28. (Introduzione dell’articolo 270-bis del codice di procedura penale). - 1. Dopo l’articolo 270 del codice di procedura penale è inserito il seguente:«Art. 270-bis. – (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). – 1. L’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.2. Terminate le intercettazioni, l’autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.5. L’opposizione del segreto di Stato inibisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.6. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».Art. 40. (Tutela del segreto di Stato). - 1. L’articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:«Art. 202. – (Segreto di Stato). – 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato.4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

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5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.6. Non è, in ogni caso, precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».(…) 5. Di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, o dell’articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali , al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 della presente legge. Il Comitato, se ritiene infondata l’opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.Art. 41. (Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, in ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto disposto dall’articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 40 della presente legge, se è stato opposto il segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza.2. L’autorità giudiziaria, se ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, chiede conferma dell’esistenza del segreto di Stato al Presidente del Consiglio dei ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato.4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.6. Non è, in ogni caso, precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.9. Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui

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all’articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l’opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

34. Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7 ottobre 2008) (G.U. 7 novembre 2008, n. 261).

CAPO I - Questioni di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio1. Trasmissione dell’ordinanza notificata.- 1. L’ordinanza, con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti al quale pende la causa, promuove il giudizio di legittimità costituzionale, deve essere trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 2. Pubblicazione e registrazione dell’ordinanza. - 1. Il Presidente della Corte, accertata, sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere ai sensi del regolamento di cancelleria, la regolarità dell’ordinanza e delle notificazioni, dispone che l’ordinanza stessa sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, quando occorra, nel Bollettino Ufficiale delle Regioni. 2. Il Presidente accerta altresì, con le modalità di cui al comma precedente, che siano state eseguite le comunicazioni ai Presidenti delle due Camere legislative, a norma dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 3. Le ordinanze di cui all’art. 23 della legge predetta, pervenute alla Corte, sono annotate dal cancelliere nel registro generale con l’indicazione, in apposita colonna, delle date delle notificazioni e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale delle Regioni interessate. 3. Costituzione delle parti.- 1. La costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha luogo nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con la elezione del domicilio, e delle deduzioni comprensive delle conclusioni. La procura può essere apposta in calce o a margine dell’originale delle deduzioni con la sottoscrizione della parte, certificata autografa dal difensore. Nello stesso termine possono essere prodotti nuovi documenti relativi al giudizio di legittimità costituzionale. 4. Interventi in giudizio. - 1. L’intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo con il deposito delle deduzioni, comprensive delle conclusioni, sottoscritte dall’Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto. 2. Il Presidente della Giunta regionale interviene depositando, oltre alle deduzioni, comprensive delle conclusioni, la procura speciale rilasciata a norma dell’art. 3, contenente l’elezione del domicilio. 3. Eventuali interventi di altri soggetti, ferma la competenza della Corte a decidere sulla loro ammissibilità, devono aver luogo con le modalità di cui al comma precedente. 4. L’atto di intervento di cui ai commi precedenti deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio. 5. Il cancelliere dà comunicazione dell’intervento alle parti costituite. 5. Notificazioni e comunicazioni. - 1. Le notificazioni, da farsi a cura del cancelliere, sono effettuate da persona addetta alla Corte, a ciò autorizzata dal Presidente. 2. Le comunicazioni sono eseguite dal cancelliere con biglietto consegnato al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o con piego raccomandato, con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto in Roma, ovvero, se richiesto dalla parte, a mezzo telefax o posta elettronica inviati al recapito indicato dal richiedente, nel rispetto della normativa concernente i documenti informatici e teletrasmessi. In tale ultimo caso non è richiesta l’elezione di domicilio in Roma.

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6. Deposito degli atti del processo. - 1. Gli atti e i documenti di ciascuna parte, relativi al giudizio di legittimità costituzionale, devono essere depositati in cancelleria nel numero di copie in carta libera necessarie per le parti. 2. Il cancelliere non può ricevere atti e documenti, relativi al giudizio di legittimità costituzionale, che non siano corredati del necessario numero di copie per le parti, scritte in carattere chiaro e leggibile. 7. Nomina del giudice per l’istruzione e per la relazione. - 1. Decorso il termine indicato nell’art. 3, il Presidente nomina uno o più giudici per l’istruzione e per la relazione, cui il cancelliere trasmette immediatamente il fascicolo della causa, con annotazione delle date di deposito. 2. La documentazione di cui, con apposito provvedimento adottato dal Presidente su proposta del giudice relatore, si disponga l’acquisizione al giudizio è depositata nella cancelleria. 3. La cancelleria, entro il termine di cui all’art. 8, comma 2, dà comunicazione del deposito alle parti costituite. 8. Convocazione della Corte in udienza pubblica. - 1. Il Presidente fissa con decreto il giorno dell’udienza e convoca la Corte. 2. Almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza, il decreto del Presidente è comunicato in copia, a cura del cancelliere, alle parti costituite. 9. Convocazione della Corte in camera di consiglio. - 1. Se nessuna delle parti si è costituita in giudizio, il Presidente può convocare con decreto la Corte in camera di consiglio. 2. Il Presidente, sentito il giudice per l’istruzione, può convocare ugualmente la Corte in camera di consiglio, qualora ravvisi che possa ricorrere il caso di manifesta infondatezza, di manifesta inammissibilità, di estinzione ovvero di restituzione degli atti al giudice rimettente. 3. A cura del cancelliere, il decreto del Presidente è comunicato alle parti costituite trenta giorni prima della data fissata per la riunione della Corte in camera di consiglio. Ciascuna parte può illustrare, nella memoria di cui all’art. 10, le ragioni per le quali ritiene che la causa debba essere discussa nella pubblica udienza. 4. La Corte, se ritiene che la causa non debba essere decisa in camera di consiglio, dispone che sia discussa nella pubblica udienza. 10. Deposito di memorie. - 1. È ammesso il deposito nella cancelleria della Corte di una memoria illustrativa, in un numero di copie sufficiente per le parti, fino al ventesimo giorno libero prima dell’udienza o della riunione in camera di consiglio. 2. In caso di deposito oltre il termine di cui al precedente comma, il cancelliere provvede ad annotare la circostanza sull’atto prima della trasmissione di cui all’art. 11. 11. Trasmissione degli atti ai giudici. - 1. A cura del cancelliere è trasmesso ad ogni giudice, almeno dieci giorni prima dell’udienza o della riunione in camera di consiglio, un fascicolo contenente le copie dell’atto introduttivo del giudizio davanti alla Corte e di tutti i successivi atti del processo. 12. Mezzi di prova. - 1. La Corte dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i termini e i modi da osservarsi per la loro assunzione. 13. Assunzione dei mezzi di prova. - 1. L’assunzione dei mezzi di prova ha luogo a cura del giudice per l’istruzione con l’assistenza del cancelliere, che redige il verbale. 2. Le parti sono avvertite dal cancelliere dieci giorni prima di quello fissato per l’assunzione. 3. Le spese per l’assunzione sono a carico del bilancio della Corte. 14. Chiusura dell’istruttoria e riconvocazione della Corte. - 1. Espletate le prove, i relativi atti sono depositati nella cancelleria. 2. Il cancelliere, almeno trenta giorni prima della data fissata per la nuova udienza o riunione in camera di consiglio, dà comunicazione del deposito alle parti costituite. 15. Riunione di procedimenti. - 1. Il Presidente, d’ufficio o a richiesta di parte, può disporre che due o più cause siano chiamate alla medesima udienza o trattate nella medesima riunione in camera di consiglio per essere congiuntamente discusse.

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2. Dopo la discussione in pubblica udienza o la trattazione in camera di consiglio, la Corte delibera se e quali cause debbano essere riunite per un’unica pronunzia. 3. Ove ne ravvisi l’opportunità, il Presidente può rinviare una causa ad una nuova udienza pubblica o ad una nuova riunione in camera di consiglio, al fine della trattazione congiunta con altra causa connessa o che implichi la soluzione di analoghe questioni. 16. Udienza pubblica. - 1. All’udienza il giudice relatore espone in modo sintetico le questioni della causa. 2. Dopo la relazione, i difensori delle parti svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni. 3. Il Presidente regola la discussione e può indicare i punti e determinare i tempi nei quali essa deve contenersi. 4. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del Codice di procedura civile. 17. Deliberazione delle ordinanze e delle sentenze. - 1. Le ordinanze e le sentenze sono deliberate in camera di consiglio con voti espressi in forma palese. Alla deliberazione devono partecipare i giudici che siano stati presenti a tutte le udienze fino alla chiusura della discussione della causa. 2. Il Presidente, dopo la relazione, dirige la discussione e pone in votazione le questioni. 3. Il relatore vota per primo; votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno anziano per nomina; per ultimo vota il Presidente. In caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale. 4. Dopo la votazione, la redazione delle sentenze e delle ordinanze è affidata al relatore, salvo che, per indisponibilità o per altro motivo, sia affidata dal Presidente ad altro o a più giudici. 5. La data della decisione è quella dell’approvazione di cui al comma 3. 6. Le ordinanze e le sentenze, il cui testo e' stato approvato dal collegio in camera di consiglio, sono sottoscritte dal Presidente e dal Giudice redattore.21

18. Sospensione, interruzione ed estinzione del processo. - 1. La sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo principale non producono effetti sul giudizio davanti alla Corte costituzionale. CAPO II- Questioni di legittimità costituzionale in via principale19. Ricorsi che promuovono questioni di legittimità costituzionale. - 1. Nei casi previsti negli articoli 31, 32 e 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorsi che promuovono questioni di legittimità costituzionale devono contenere l’indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate e l’illustrazione delle relative censure. I predetti ricorsi devono essere depositati nella cancelleria della Corte insieme con gli atti e con i documenti, dopo eseguite le notificazioni previste nella detta legge. Per la costituzione in giudizio delle Regioni è altresì necessario il deposito della procura speciale contenente l’atto di elezione del domicilio. 2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai ricorsi previsti dagli articoli 56, 97 e 98 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché al ricorso che promuove la questione di legittimità costituzionale sulle leggi regionali che approvano gli statuti delle Regioni, a norma dell’art. 123, secondo comma, della Costituzione, e sulle leggi statutarie delle Regioni a statuto speciale, a norma dei rispettivi statuti. 3. La parte convenuta può costituirsi in cancelleria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, con memoria contenente le conclusioni e l’illustrazione delle stesse. 20. Pubblicazioni. - 1. Il Presidente, accertata, sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere ai sensi del regolamento di cancelleria, la regolarità degli atti e delle notificazioni, dispone la pubblicazione dei ricorsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché, ove si faccia questione di un atto di una Regione o di una Provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino Ufficiale, previa annotazione dei ricorsi stessi, a cura del cancelliere, in ordine cronologico, nell’apposito registro. 21. Istanza di sospensione. - 1. Ove sia proposta istanza di sospensione ai sensi dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente, sentito il relatore, convoca la Corte in camera di consiglio

21 Comma rettificato con deliberazione della Corte costituzionale 19 novembre 2008

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qualora ravvisi l’urgenza di provvedere. Con il medesimo provvedimento il Presidente può autorizzare l’audizione dei rappresentanti delle parti e lo svolgimento delle indagini ritenute opportune. La cancelleria comunica immediatamente alle parti l’avvenuta fissazione della camera di consiglio e l’eventuale autorizzazione all’audizione. 22. Separazione e riunione dei procedimenti. - 1. Il Presidente può disporre la trattazione separata di questioni, tra loro non omogenee, poste con un unico ricorso e, ove questioni analoghe siano poste da altro ricorso, può disporre che siano discusse nella medesima udienza o trattate nella medesima camera di consiglio; analogamente può disporre in presenza di cause la cui decisione dipende dalla soluzione di analoghe questioni. 23. Norme di procedura per i ricorsi. - 1. Nei giudizi regolati nel presente capo si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo. CAPO III- Conflitti di attribuzione24. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. - 1. Il ricorso previsto nell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve contenere l’esposizione delle ragioni di conflitto e l’indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia. Il ricorso deve essere sottoscritto e depositato nella cancelleria della Corte ed è registrato a cura del cancelliere in ordine cronologico. 2. Il Presidente, avvenuto il deposito, convoca la Corte in camera di consiglio ai fini dell’art. 37, comma terzo, della legge sopracitata. 3. Il ricorso dichiarato ammissibile, con la prova delle notificazioni eseguite a norma dell’articolo 37, comma quarto, di detta legge, è depositato nella cancelleria della Corte entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notificazione. 4. Entro il termine perentorio di venti giorni dal decorso del termine di cui al comma precedente ha luogo la costituzione in giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17. 5. Per la rappresentanza e per la difesa in giudizio si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 6. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo. 25. Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni. - 1. Il ricorso previsto negli articoli 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, salvo i casi in cui egli sia il ricorrente. 2. Il ricorso deve essere notificato altresì all’organo che ha emanato l’atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo. 3. Il ricorso è depositato nella cancelleria della Corte entro il termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione insieme con la procura speciale, quando occorra. 4. Entro il termine perentorio di venti giorni dal decorso del termine di cui al comma precedente, ha luogo la costituzione in giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17. 5. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo. 26. Ordinanza di sospensione. - 1. La sospensione dell’esecuzione degli atti, di cui all’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, può essere richiesta in qualsiasi momento. 2. Il Presidente, sentito il relatore, convoca la Corte in camera di consiglio qualora ravvisi l’urgenza di provvedere. Con il medesimo provvedimento il Presidente può autorizzare l’audizione dei rappresentanti delle parti e lo svolgimento delle indagini ritenute opportune. La cancelleria comunica immediatamente alle parti l’avvenuta fissazione della camera di consiglio e l’eventuale autorizzazione all’audizione. 3. Le parti possono presentare documenti e memorie. 4. L’istanza può essere presentata anche all’udienza di discussione. 27. Pubblicazioni. - 1. I ricorsi di cui al presente capo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nonché, ove si faccia questione di un atto della Regione o di una Provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino Ufficiale.

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2. Il ricorso previsto nell’articolo 24 è pubblicato unitamente all’ordinanza che decide sulla ammissibilità dello stesso. CAPO IV - Disposizioni finali28. Deposito dei ricorsi. - 1. Soltanto il deposito dei ricorsi di cui agli articoli 19, 24 e 25 può essere effettuato avvalendosi del servizio postale. 2. In tal caso, ai fini dell’osservanza dei termini per il deposito, vale la data di spedizione postale. 29. Astensione e ricusazione dei giudici. - 1. Nei giudizi di cui alle presenti norme integrative non trovano applicazione cause di astensione e di ricusazione dei giudici. 30. Spese del giudizio. -1. Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale non si pronunzia condanna alle spese. 31. Pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze. -1. Tutte le decisioni della Corte sono pubblicate integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. Ove la decisione della Corte abbia ad oggetto una legge regionale o provinciale il Presidente ne dispone altresì la pubblicazione nel rispettivo Bollettino Ufficiale. 32. Correzione delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze. - 1. La Corte provvede alla correzione delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze, anche d’ufficio, in camera di consiglio con ordinanza, previo avviso alle parti costituite. 2. L’ordinanza di correzione è annotata sull’originale della sentenza o dell’ordinanza corretta. 3. Qualora si tratti di sentenza che abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, si applicano all’ordinanza di correzione le norme dell’art. 30, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87. 33. Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale. - 1. Le sentenze e le ordinanze della Corte hanno una sola numerazione progressiva annuale e sono pubblicate periodicamente per esteso nella «Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale», sotto la vigilanza d’un giudice designato dalla Corte. 34. Entrata in vigore delle presenti norme integrative. - 1. Le presenti norme integrative entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e si applicano ai giudizi il cui atto introduttivo sia stato depositato nella cancelleria della Corte a partire da tale data.

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LIBRO SECONDO: FONTI INTERNAZIONALI

1. TRATTATO ISTITUTIVO DELL’UNIONE EUROPEA (TUE)

Art. 19. 1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali. Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro. I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati: a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;c) negli altri casi previsti dai trattati.

2. TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UE (TFUE)

SEZIONE 5 LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA Art. 251. La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.Ove ciò sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia può riunirsi anche in seduta plenaria. Art. 252. La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali.L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento. Art. 253. I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 255.Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio. Art. 254. Il numero dei giudici del Tribunale è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 255. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il suo mandato è rinnovabile.Il Tribunale nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.Il Tribunale stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, le disposizioni dei trattati relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale. Art. 255. È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli 253 e 254.Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento

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europeo. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia. Art. 256. 1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263, 265, 268, 270 e 272, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell'articolo 257 e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi.Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.2. Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali specializzati.Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.3. Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 267, in materie specifiche determinate dallo statuto.Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse. Art. 257. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possonoistituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante regolamenti su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione.Il regolamento sull'istituzione di un tribunale specializzato stabilisce le regole relative alla composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite.Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora il regolamento sull'istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale.I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.I tribunali specializzati stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.Salvo ove diversamente disposto dal regolamento sull'istituzione del tribunale specializzato, le disposizioni dei trattati relative alla Corte di giustizia dell'Unione europea e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea si applicano ai tribunali specializzati. Il titolo I dello statuto e l'articolo 64 del medesimo si applicano in ogni caso ai tribunali specializzati. Art. 258. La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a luiincombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea. Art. 259. Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che unaltro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati. Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù dei trattati, deve rivolgersi alla Commissione.La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte. Art. 260. 1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere iprovvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta‚ la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 259.3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 258 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una

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procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze.Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza. Art. 261. I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal Consiglio in virtù delle disposizioni dei trattati possono attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi. Art. 262. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo unaprocedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base ai trattati che creano titoli europei di proprietà intellettuale. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali. Art. 263. La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugliatti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio odalla Commissione.La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Art. 264. Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l'attoimpugnato.Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi.Articolo 265. Qualora, in violazione dei trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi.Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, l'organo o l'organismo in causa siano stati preventivamente richiesti di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione, l'organo o l'organismo non hanno preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell'Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere. Art. 266. L'istituzione, l'organo o l'organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta.Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo 340, secondo comma. Art. 267. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:a) sull'interpretazione dei trattati;b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

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Art. 268. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative alrisarcimento dei danni di cui all'articolo 340, secondo e terzo comma. Art. 269. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglioeuropeo o dal Consiglio a norma dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea unicamente su domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo.La domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazione. La Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda. Art. 270. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tral'Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione. Art. 271. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere dellecontroversie in materia di: a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 258;b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall'articolo 263;c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall'articolo 263, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle norme di cui all'articolo 19, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della Banca;d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dai trattati e dallo statuto del SEBC e della BCE. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 258 nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù dei trattati, essa è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. Art. 272.La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'Unione o per conto di questa.Articolo 273. La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessionecon l'oggetto dei trattati, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso. Art. 274. Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea dai trattati, le controversienelle quali l'Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali. Art. 275. La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, né per quanto riguarda gli atti adottati in base a dette disposizioni.Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo 40 del trattato sull'Unione europea e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo 263, quarto comma del presente trattato, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo 2 del trattato sull'Unione europea. Art. 276. Nell'esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni dei capi 4 e 5 della parte terza, titolo V concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni condotte dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. Art. 277. Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato daun'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all'articolo 263, sesto comma, valersi dei motivi previsti all'articolo 263, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità dell'atto stesso. Art. 278. I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, laCorte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Art. 279. La Corte di giustizia dell'Unione europea, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimentiprovvisori necessari. Art. 280. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea hanno forza esecutiva alle condizioni fissatedall'articolo 299. Art. 281. Lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è stabilito con un protocollo separato. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.

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3. CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO (CEDU, 1950)22

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa;Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;Considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;Riaffermato il loro profondo attaccamento a queste Libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'Uomo a cui essi si appellano;Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale hanno convenuto quanto segue:Articolo 1 - Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo.Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente Convenzione.TITOLO I Diritti e libertà. (…) TITOLO II Corte europea dei Diritti dell'UomoArticolo 19 - Istituzione della Corte. Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti Contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata "la Corte". Essa funziona in maniera permanente.Articolo 20 - Numero di giudici. La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti Contraenti.Articolo 21 - Condizioni per l'esercizio delle funzioni. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giurisconsulti di riconosciuta competenza.I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno; ogni problema che sorga nell'applicazione di questo paragrafo è deciso dalla Corte. Articolo 22 - Elezione dei giudici. I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare a titolo di ciascuna Alta Parte Contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte Contraente.Articolo 23 - Durata del mandato. I giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. (Il mandato dei giudici termina al raggiungimento dell’età di 70 anni.I giudici continuano a restare in ca-rica fino alla loro sostituzione. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.Un giudice non può essere sollevato dalle sue funzioni a meno che gli altri giudici decidano, a maggioranza dei due terzi, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti.Articolo 24 - Cancelleria e relatori La Corte dispone di una cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte.Quando procede in composizione di giudice unico, la Corte è assistita da re-latori che esercitano le loro funzioni sot-to l’autorità del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.Articolo 25 - Assemblea plenaria La Corte riunita in Assemblea plenaria a) elegge per un periodo di tre anni ilsuo presidente e uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili; b) costituisce Camere per un periodo determinato;c) elegge i presidenti delle Camere del-la Corte che sono rieleggibili; d) adotta il regolamento della Corte;e) elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri; f) formula le richieste previste all’articolo 26 § 2.Articolo 26 - Composizione di giudice unico, comitati, Camere e Grande CameraPer la trattazione di ogni caso che ad essa viene sottoposto, la Corte pro-cede in composizione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Camere di sette giudici e in una Grande Camera di di-ciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.Su richiesta dell’Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, con decisione unanime e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero di giudici delle Camere.Un giudice che siede quale giudice unico non esamina alcun ricorso intro-dotto contro l’Alta Parte contraente in relazione alla quale quel giudice è stato eletto.Il giudice eletto in relazione a un’Alta Parte contraente parte alla con-troversia è membro di diritto della Ca-mera e della Grande Camera. In caso di assenza di tale giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, siede in qualità di giudice una persona scelta dal presidente della Corte su una lista presentata previamente da quella Parte.Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità al re-golamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sen-si dell’articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella Grande Came-ra,

22 Testo coordinato con gli emendamenti del Protocollo n. 11, entrato in vigore il 1° novembre 1998 e n. 14, entrato in vigore il 1° giugno 2010.

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a eccezione del presidente della Camera e del giudice che ha partecipato al-la stessa Camera in relazione all’Alta Parte contraente in causa.Articolo 27 - Competenza dei giudici unici Un giudice unico può dichiarare irri-cevibile o cancellare dal ruolo della Corte un ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori ac-certamenti.La decisione è definitiva.Se non dichiara il ricorso irricevibile o non lo cancella dal ruolo, il giudice uni-co lo trasmette a un comitato o a una Camera per l’ulteriore esame.Articolo 28 - Competenza dei comitati Un comitato investito di un ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 può, con voto unanime:a dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo, quando tale decisione può essere adottata senza ulteriore esame; ob dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente sentenza sul merito quando la questione relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all’origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.Se il giudice eletto in relazione all’Alta Parte contraente parte della con-troversia non è membro del comitato, quest’ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a farne parte al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, compresa l’eventualità che tale Parte abbia conte-stato l’applicazione della procedura di cui al paragrafo 1 b.Articolo 29 - Decisioni delle Camere sulla ricevibilità e il merito Se nessuna decisione è stata adotta-ta ai sensi degli articoli 27 o 28, e nes-suna sentenza è stata pronunciata ai sensi dell’articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell’articolo 34. La decisione sulla ricevi-bilità può essere adottata separatamente.Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi gover-nativi presentati in virtù dell’articolo 33. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevi-bilità è adottata separatamente.Articolo 30 - Rimessione alla Grande Camera Se la questione oggetto del ricorso all’esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Con-venzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo a un con-trasto con una sentenza pronunciata an-teriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.Articolo 31- Competenze della Grande Camera La Grande Cameraa) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 33 o dell’articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell’articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell’articolo 43;b) si pronuncia sulle questioni deferite alla Corte dal Comitato dei Ministri ai sensi dell’articolo 46 § 4; ec) esamina le richieste di pareri consul-tivi presentate ai sensi dell’articolo 47.Articolo 32 - Competenza della Corte La competenza della Corte si esten-de a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.In caso di contestazione sulla com-petenza della Corte, è la Corte che decide.Articolo 33 - Ricorsi interstatali Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli che essa ritenga possa essere imputata a un’altra Alta Parte contraente.Articolo 34 - Ricorsi individuali La Corte può essere investita di un ricor-so da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti rico-nosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si im-pegnano a non ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto.Articolo 35 - Condizioni di ricevibilità La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricor-so interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell’articolo 34, se: a) è anonimo; oppureb) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un’altra istanza inter-nazionale d’inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.La Corte dichiara irricevibile ogni ri-corso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 se ritiene che:a) il ricorso è incompatibile con le di-sposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; ob) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo moti-vo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno.La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.

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Articolo 36 - Intervento di terzi Per qualsiasi questione all’esame di una Camera o della Grande Camera, un’Alta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.Nell’interesse di una corretta ammi-nistrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.Il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di par-tecipare alle udienze in tutte le cause all’esame di una Camera o della Grande Camera.Articolo 37 – Cancellazione In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere: a che il ricorrrente non intende più mantenerlo; oppureb) che la controversia è stata risolta; oppurec che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l’esistenza, la prosecuzione dell’esame del ricorso non sia più giu-stificata.Tuttavia la Corte prosegue l’esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga.La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.Articolo 38 - Esame in contraddittorio della causa. La Corte esamina la causa in contraddit-torio con i rappresentanti delle parti e, se del caso, procede a un’inchiesta per il cui efficace svolgimento le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le facilitazioni necessarie.Articolo 39 - Composizione amichevole. In ogni momento della procedura, la Corte si mette a disposizione degli inte-ressati al fine di pervenire a una compo-sizione amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell’uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.La procedura descritta al paragrafo 1 non è pubblica.In caso di composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo me-diante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l’esecuzione dei termini della composi-zione amichevole quali figurano nella decisione.Articolo 40 - Udienza pubblica e accesso ai documenti. L’udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.I documenti depositati presso l’ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.Articolo 41 - Equa soddisfazione Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.Articolo 42 - Sentenze delle Camere Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni dell’articolo 44 § 2.Articolo 43 - Rinvio dinnanzi alla Grande Camera Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o comunque un’importante questione di carattere generale.Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.Articolo 44 - Sentenze definitive La sentenza della Grande Camera è definitiva.La sentenza di una Camera diviene definitivaa) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppureb) tre mesi dopo la data della senten-za, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppurec se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell’articolo 43.La sentenza definitiva è pubblicata.Articolo 45 - Motivazione delle sentenze e delle decisioniLe sentenze e le decisioni che di-chiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l’esposizione della sua opinione individuale.Articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione.Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell’esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sen-tenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

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Se il Comitato dei Ministri ritiene che un’Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggio-ranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell’adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del paragrafo 1. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l’esame.Articolo 47 - Pareri consultivi La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei Protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.Articolo 48 - Competenza consultiva della Corte La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri sia di sua competenza a norma dell’articolo 47.Articolo 49 - Motivazione dei pareri consultivi Il parere della Corte è motivato.Se il parere non esprime in tutto o in parte l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l’esposizione della sua opinione individuale.Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.Articolo 50 - Spese di funzionamento della Corte Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d’Europa.Articolo 51 - Privilegi e immunità dei giudici I giudici beneficiano, durante l’esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti dall’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa e dagli accordi conclusi in base a questo articolo.TITOLO III Disposizioni varieArticolo 52 - Indagini del Segretario Generale. Ogni Alta Parte Contraente, alla domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.Articolo 53 - Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi. (...)

XV. Protocollo addizionale, firmato a Strasburgo il 24 giugno 2013(non ancora in vigore)Articolo 1- Alla fine del preambolo della Convenzione è aggiunto un nuovo considerando così redatto:«Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei Diritti dell’Uomo istituita dalla presente Convenzione,»Articolo 2 1 All’articolo 21 della Convenzione è inserito un nuovo paragrafo 2 così redatto:«I candidati devono avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire all’Assemblea parlamentare in virtù dell’articolo 22.» (…)Articolo 3 All’articolo 30 della Convenzione, le parole «a meno che una delle parti non vi si opponga» sono soppresse.Articolo 4 All’articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione, le parole «entro un periodo di sei mesi» sono sostituite dalle parole «entro un periodo di quattro mesi».Articolo 5 All’articolo 35, paragrafo 3, comma b, della Convenzione, le parole «e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno» sono soppresse.XVI. Protocollo addizionale, firmato a Strasburgo il 2 ottobre 2013 (non ancora in vigore)Articolo 1 1 Le più alte giurisdizioni di un’Alta Parte contraente, designate conformemente all’articolo 10, possono presentare alla Corte delle richieste di pareri consultivi su questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli.2 La giurisdizione che presenta la domanda può chiedere un parere consultivo solo nell’ambito di una causa pendente dinanzi adessa.3 La giurisdizione che presenta la domanda deve motivare la richiesta di parere e produrre gli elementi pertinenti inerenti al contesto giuridico e fattuale della causa pendente.Articolo 2 1 Un collegio di cinque giudici della Grande Camera decide se accogliere la richiesta di parere consultivo rispetto all’articolo 1. Il rigetto della domanda dovrà essere motivato.2 Quando il collegio accoglie la richiesta, la Grande Camera emette un parere consultivo.3 Il collegio e la Grande Camera, indicati ai paragrafi precedenti, comprendono di pieno diritto il giudice eletto per l’Alta Parte contraente cui appartiene l’autorità giudiziaria che ha richiesto il parere. Se tale giudice è assente o non è in grado di partecipare alla riunione, una persona scelta dal Presidente della Corte da una lista previamente sottoposta a tal Parte sarà presente in qualità di giudice.Articolo 3 Il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa e l’Alta Parte contraente cui appartiene l’autorità giudiziaria che ha richiesto il parere hanno il diritto di presentare osservazioni per iscritto e di prendere parte alle udienze. Il Presidente della Corte può, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, invitare anche altre Alte Parti contraenti o persone a presentare osservazioni per iscritto o a prendere parte alle udienze.Articolo 4 1 I pareri consultivi sono motivati.

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2 Se il parere consultivo non esprime, in tutto o in parte, l’opinione unanime dei giudici, ciascuno dei giudici ha il diritto di allegare allo stesso la propria opinione separata.3 I pareri consultivi sono trasmessi all’autorità giudiziaria che li ha richiesti e all’Alta Parte contraente cui appartiene tale autorità.4 I pareri consultivi sono pubblicati.Articolo 5 I pareri consultivi non sono vincolanti.4. RULES OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS (Strasbourg, 1 July 2014)23

The European Court of Human Rights, Having regard to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Protocols thereto, Makes the present Rules:Rule 1 – DefinitionsFor the purposes of these Rules unless the context otherwise requires:(a) the term “Convention” means the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Protocols thereto;(b) the expression “plenary Court” means the European Court of Human Rights sitting in plenary session;(c) the expression “Grand Chamber” means the Grand Chamber of seventeen judges constituted in pursuance of Article 26 § 1 of the Convention;(d) the term “Section” means a Chamber set up by the plenary Court for a fixed period in pursuance of Article 25 (b) of the Convention and the expression “President of the Section” means the judge elected by the plenary Court in pursuance of Article 25 (c) of the Convention as President of such a Section;(e) the term “Chamber” means any Chamber of seven judges constituted in pursuance of Article 26 § 1 of the Convention and the expression “President of the Chamber” means the judge presiding over such a “Chamber”;(f) the term “Committee” means a Committee of three judges set up in pursuance of Article 26 § 1 of the Convention and the expression “President of the Committee” means the judge presiding over such a “Committee”;(g) the expression “single-judge formation” means a single judge sitting in accordance with Article 26 § 1 of the Convention;(h) the term “Court” means either the plenary Court, the Grand Chamber, a Section, a Chamber, a Committee, a single judge or the panel of five judges referred to in Article 43 § 2 of the Convention;(i) the expression “ad hoc judge” means any person chosen in pursuance of Article 26 § 4 of the Convention and in accordance with Rule 29 to sit as a member of the Grand Chamber or as a member of a Chamber;(j) the terms “judge” and “judges” mean the judges elected by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe or ad hoc judges;(k) the expression “Judge Rapporteur” means a judge appointed to carry out the tasks provided for in Rules 48 and 49;(l) the term “non-judicial rapporteur” means a member of the Registry charged with assisting the single-judge formations provided for in Article 24 § 2 of the Convention;(m) the term “delegate” means a judge who has been appointed to a delegation by the Chamber and the expression “head of the delegation” means the delegate appointed by the Chamber to lead its delegation;(n) the term “delegation” means a body composed of delegates, Registry members and any other person appointed by the Chamber to assist the delegation;(o) the term “Registrar” denotes the Registrar of the Court or the Registrar of a Section according to the context;(p) the terms “party” and “parties” mean the applicant or respondent Contracting Parties; the applicant (the person, non-governmental organisation or group of individuals) that lodged a complaint under Article 34 of the Convention;(q) the expression “third party” means any Contracting Party or any person concerned or the Council of Europe Commissioner for Human Rights who, as provided for in Article 36 §§ 1, 2 and 3 of the Convention, has exercised the right to submit written comments and take part in a hearing, or has been invited to do so;(r) the terms “hearing” and “hearings” mean oral proceedings held on the admissibility and/or merits of an application or in connection with a request for revision or an advisory opinion, a request for interpretation by a party or by the Committee of Ministers, or a question whether there has been a failure to fulfil an obligation which may be referred to the Court by virtue of Article 46 § 4 of the Convention;(s) the expression “Committee of Ministers” means the Committee of Ministers of the Council of Europe;(t) the terms “former Court” and “Commission” mean respectively the European Court and European Commission of Human Rights set up under former Article 19 of the Convention.Title I – Organisation and Working of the Court. Chapter I – JudgesRule 2 – Calculation of term of office1. Where the seat is vacant on the date of the judge’s election, or where the election takes place less than three months before the seat becomes vacant, the term of office shall begin as from the date of taking up office which shall be no later than three months after the date of election.2. Where the judge’s election takes place more than three months before the seat becomes vacant, the term of office shall begin on the date on which the seat becomes vacant.3. In accordance with Article 23 § 3 of the Convention, an elected judge shall hold office until a successor has taken the

23 http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf

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oath or made the declaration provided for in Rule 3.Rule 3 – Oath or solemn declaration1. Before taking up office, each elected judge shall, at the first sitting of the plenary Court at which the judge is present or, in case of need, before the President of the Court, take the following oath or make the following solemn declaration:“I swear” – or “I solemnly declare” – “that I will exercise my functions as a judge honourably, independently and impartially and that I will keep secret all deliberations.”2. This act shall be recorded in minutes.Rule 4 – Incompatible activities1. In accordance with Article 21 § 3 of the Convention, the judges shall not during their term of office engage in any political or administrative activity or any professional activity which is incompatible with their independence or impartiality or with the demands of a full-time office. Each judge shall declare to the President of the Court any additional activity. In the event of a disagreement between the President and the judge concerned, any question arising shall be decided by the plenary Court.2. A former judge shall not represent a party or third party in any capacity in proceedings before the Court relating to an application lodged before the date on which he or she ceased to hold office. As regards applications lodged subsequently, a former judge may not represent a party or third party in any capacity in proceedings before the Court until a period of two years from the date on which he or she ceased to hold office has elapsed.Rule 5 – Precedence1. Elected judges shall take precedence after the President and Vice-Presidents of the Court and the Presi-dents of the Sections, according to the date of their taking up office in accordance with Rule 2 §§ 1 and 2.2. Vice-Presidents of the Court elected to office on the same date shall take precedence according to the length of time they have served as judges. If the length of time they have served as judges is the same, they shall take precedence according to age. The same rule shall apply to Presidents of Sections.3. Judges who have served the same length of time shall take precedence according to age.4. Ad hoc judges shall take precedence after the elected judges according to age.Rule 6 – ResignationResignation of a judge shall be notified to the President of the Court, who shall transmit it to the Secretary General of the Council of Europe. Subject to the provisions of Rules 24 § 4 in fine and 26 § 3, resignation shall constitute vacation of office.Rule 7 – Dismissal from officeNo judge may be dismissed from his or her office unless the other judges, meeting in plenary session, decide by a majority of two-thirds of the elected judges in office that he or she has ceased to fulfil the required conditions. He or she must first be heard by the plenary Court. Any judge may set in motion the procedure for dismissal from office.Chapter II. 1 – Presidency of the Court and the role of the BureauRule 8 – Election of the President and Vice-Presidents of the Court and the Presidents and Vice-Presidents of the Sections1. The plenary Court shall elect its President, two Vice-Presidents and the Presidents of the Sections for a period of three years, provided that such period shall not exceed the duration of their terms of office as judges.2. Each Section shall likewise elect for a period of three years a Vice-President, who shall replace the President of the Section if the latter is unable to carry out his or her duties.3. A judge elected in accordance with paragraphs 1 or 2 above may be re-elected but only once to the same level of office. This limitation on the number of terms of office shall not prevent a judge holding an office as described above on the date of the entry into force3 of the present amendment to Rule 8 from being re-elected once to the same level of office.4. The Presidents and Vice-Presidents shall continue to hold office until the election of their successors.5. The elections referred to in paragraph 1 of this Rule shall be by secret ballot. Only the elected judges who are present shall take part. If no candidate receives an absolute majority of the votes cast, an additional round or rounds shall take place until one candidate has achieved an absolute majority. After each round, any candidate receiving fewer than five votes shall be eliminated; and if more than two candidates have received five votes or more, the one who has received the least number of votes shall also be eliminated. If there is more than one candidate in this position, only the candidate who is lowest in the order of precedence in accordance with Rule 5 shall be eliminated. In the event of a tie between two candidates in the final round, preference shall be given to the judge having precedence in accordance with Rule 5.6. The rules set out in the preceding paragraph shall apply to the elections referred to in paragraph 2 of this Rule. However, where more than one round of voting is required until one candidate has achieved an absolute majority, only the candidate who has received the least number of votes shall be eliminated after each round.Rule 9 – Functions of the President of the Court1. The President of the Court shall direct the work and administration of the Court. The President shall represent the Court and, in particular, be responsible for its relations with the authorities of the Council of Europe.2. The President shall preside at plenary meetings of the Court, meetings of the Grand Chamber and meetings of the panel of five judges.3. The President shall not take part in the consideration of cases being heard by Chambers except where he or she is the

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judge elected in respect of a Contracting Party concerned.Rule 9A – Role of the Bureau1. (a) The Court shall have a Bureau, composed of the President of the Court, the Vice-Presidents of the Court and the Section Presidents. Where a Vice-President or a Section President is unable to attend a Bureau meeting, he or she shall be replaced by the Section Vice-President or, failing that, by the next most senior member of the Section according to the order of precedence established in Rule 5.(b) The Bureau may request the attendance of any other member of the Court or any other person whose presence it considers necessary.2. The Bureau shall be assisted by the Registrar and the Deputy Registrars.3. The Bureau’s task shall be to assist the President in carrying out his or her function in directing the work and administration of the Court. To this end the President may submit to the Bureau any administrative or extra-judicial matter which falls within his or her competence.4. The Bureau shall also facilitate coordination between the Court’s Sections.5. The President may consult the Bureau before issuing practice directions under Rule 32 and before approving general instructions drawn up by the Registrar under Rule 17 § 4.6. The Bureau may report on any matter to the Plenary. It may also make proposals to the Plenary.7. A record shall be kept of the Bureau’s meetings and distributed to the Judges in both the Court’s official languages. The secretary to the Bureau shall be designated by the Registrar in agreement with the President.Rule 10 – Functions of the Vice-Presidents of the CourtThe Vice-Presidents of the Court shall assist the President of the Court. They shall take the place of the President if the latter is unable to carry out his or her duties or the office of President is vacant, or at the request of the President. They shall also act as Presidents of Sections.Rule 11 – Replacement of the President and the Vice-Presidents of the CourtIf the President and the Vice-Presidents of the Court are at the same time unable to carry out their duties or if their offices are at the same time vacant, the office of President of the Court shall be assumed by a President of a Section or, if none is available, by another elected judge, in accordance with the order of precedence provided for in Rule 5.Rule 12 – Presidency of Sections and ChambersThe Presidents of the Sections shall preside at the sittings of the Section and Chambers of which they are members and shall direct the Sections’ work. The Vice-Presidents of the Sections shall take their place if they are unable to carry out their duties or if the office of President of the Section concerned is vacant, or at the request of the President of the Section. Failing that, the judges of the Section and the Chambers shall take their place, in the order of precedence provided for in Rule 5.Rule 13 – Inability to presideJudges of the Court may not preside in cases in which the Contracting Party of which they are nationals or in respect of which they were elected is a party, or in cases where they sit as a judge appointed by virtue of Rule 29 § 1 (a) or Rule 30 § 1.Rule 14 – Balanced representation of the sexesIn relation to the making of appointments governed by this and the following chapter of the present Rules, the Court shall pursue a policy aimed at securing a balanced representation of the sexes.Chapter III – The RegistryRule 15 – Election of the Registrar1. The plenary Court shall elect its Registrar. The candidates shall be of high moral character and must possess the legal, managerial and linguistic knowledge and experience necessary to carry out the functions attaching to the post.2. The Registrar shall be elected for a term of five years and may be re-elected. The Registrar may not be dismissed from office, unless the judges, meeting in plenary session, decide by a majority of two-thirds of the elected judges in office that the person concerned has ceased to fulfil the required conditions. He or she must first be heard by the plenary Court. Any judge may set in motion the procedure for dismissal from office.3. The elections referred to in this Rule shall be by secret ballot; only the elected judges who are present shall take part. If no candidate receives an absolute majority of the votes cast, an additional round or rounds of voting shall take place until one candidate has achieved an absolute majority. After each round, any candidate receiving fewer than five votes shall be eliminated; and if more than two candidates have received five votes or more, the one who has received the least number of votes shall also be eliminated. In the event of a tie in an additional round of voting, preference shall be given, firstly, to the female candidate, if any, and, secondly, to the older candidate.4. Before taking up office, the Registrar shall take the following oath or make the following solemn declaration before the plenary Court or, if need be, before the President of the Court: “I swear” – or “I solemnly declare” – “that I will exercise loyally, discreetly and conscientiously the functions conferred upon me as Registrar of the European Court of Human Rights.”This act shall be recorded in minutes.Rule 16 – Election of the Deputy Registrars1. The plenary Court shall also elect one or more Deputy Registrars on the conditions and in the manner and for the term prescribed in the preceding Rule. The procedure for dismissal from office provided for in respect of the Registrar

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shall likewise apply. The Court shall first consult the Registrar in both these matters.2. Before taking up office, a Deputy Registrar shall take an oath or make a solemn declaration before the plenary Court or, if need be, before the President of the Court, in terms similar to those prescribed in respect of the Registrar. This act shall be recorded in minutes.4. General instructions drawn up by the Registrar, and approved by the President of the Court, shall regulate the working of the Registry.Rule 18 – Organisation of the Registry1. The Registry shall consist of Section Registries equal to the number of Sections set up by the Court and of the departments necessary to provide the legal and administrative services required by the Court.2. The Section Registrar shall assist the Section in the performance of its functions and may be assisted by a Deputy Section Registrar.3. The officials of the Registry shall be appointed by the Registrar under the authority of the President of the Court. The appointment of the Registrar and Deputy Registrars shall be governed by Rules 15 and 16 above.Rule 18A – Non-judicial rapporteurs1. When sitting in a single-judge formation, the Court shall be assisted by non-judicial rapporteurs who shall function under the authority of the President of the Court. They shall form part of the Court’s Registry.2. The non-judicial rapporteurs shall be appointed by the President of the Court on a proposal by the Registrar. Section Registrars and Deputy Section Registrars, as referred to in Rule 18 § 2, shall act ex officio as non-judicial rapporteurs.Rule 18B – JurisconsultFor the purposes of ensuring the quality and consistency of its case-law, the Court shall be assisted by a Jurisconsult. He or she shall be a member of the Registry. The Jurisconsult shall provide opinions and information, in particular to the judicial formations and the members of the Court.Chapter IV – The Working of the CourtRule 19 – Seat of the Court1. The seat of the Court shall be at the seat of the Council of Europe at Strasbourg. The Court may, however, if it considers it expedient, perform its functions elsewhere in the territories of the member States of the Council of Europe.2. The Court may decide, at any stage of the examination of an application, that it is necessary that an investigation or any other function be carried out elsewhere by it or one or more of its members.Rule 20 – Sessions of the plenary Court1. The plenary sessions of the Court shall be convened by the President of the Court whenever the performance of its functions under the Convention and under these Rules so requires. The President of the Court shall convene a plenary session if at least one-third of the members of the Court so request, and in any event once a year to consider administrative matters.2. The quorum of the plenary Court shall be two-thirds of the elected judges in office.3. If there is no quorum, the President shall adjourn the sitting.Rule 21 – Other sessions of the Court1. The Grand Chamber, the Chambers and the Committees shall sit full time. On a proposal by the President, however, the Court shall fix session periods each year.2. Outside those periods the Grand Chamber and the Chambers shall be convened by their Presidents in cases of urgency.Rule 22 – Deliberations1. The Court shall deliberate in private. Its deliberations shall remain secret.2. Only the judges shall take part in the deliberations. The Registrar or the designated substitute, as well as such other officials of the Registry and interpreters whose assistance is deemed necessary, shall be present. No other person may be admitted except by special decision of the Court.3. Before a vote is taken on any matter in the Court, the President may request the judges to state their opinions on it.Rule 23 – Votes1. The decisions of the Court shall be taken by a majority of the judges present. In the event of a tie, a fresh vote shall be taken and, if there is still a tie, the President shall have a casting vote. This paragraph shall apply unless otherwise provided for in these Rules.2. The decisions and judgments of the Grand Chamber and the Chambers shall be adopted by a majority of the sitting judges. Abstentions shall not be allowed in final votes on the admissibility and merits of cases.3. As a general rule, votes shall be taken by a show of hands. The President may take a roll-call vote, in reverse order of precedence.4. Any matter that is to be voted upon shall be formulated in precise terms.Rule 23A – Decision by tacit agreementWhere it is necessary for the Court to decide a point of procedure or any other question other than at a scheduled meeting of the Court, the President may direct that a draft decision be circulated among the judges and that a deadline be set for their comments on the draft. In the absence of any objection from a judge, the proposal shall be deemed to have been adopted at the expiry of the deadline.Chapter V – The Composition of the Court

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Rule 24 – Composition of the Grand Chamber1. The Grand Chamber shall be composed of seventeen judges and at least three substitute judges.2. (a) The Grand Chamber shall include the President and the Vice-Presidents of the Court and the Presidents of the Sections. Any Vice-President of the Court or President of a Section who is unable to sit as a member of the Grand Chamber shall be replaced by the Vice-President of the relevant Section.(b) The judge elected in respect of the Contracting Party concerned or, where appropriate, the judge designated by virtue of Rule 29 or Rule 30 shall sit as an ex officio member of the Grand Chamber in accordance with Article 26 §§ 4 and 5 of the Convention.(c) In cases referred to the Grand Chamber under Article 30 of the Convention, the Grand Chamber shall also include the members of the Chamber which relinquished jurisdiction.(d) In cases referred to it under Article 43 of the Convention, the Grand Chamber shall not include any judge who sat in the Chamber which rendered the judgment in the case so referred, with the exception of the President of that Chamber and the judge who sat in respect of the State Party concerned, or any judge who sat in the Chamber or Chambers which ruled on the admissibility of the application.(e) The judges and substitute judges who are to complete the Grand Chamber in each case referred to it shall be designated from among the remaining judges by a drawing of lots by the President of the Court in the presence of the Registrar. The modalities for the drawing of lots shall be laid down by the Plenary Court, having due regard to the need for a geographically balanced composition reflecting the different legal systems among the Contracting Parties.(f) In examining a request for an advisory opinion under Article 47 of the Convention, the Grand Chamber shall be constituted in accordance with the provisions of paragraph 2 (a) and (e) of this Rule.(g) In examining a request under Article 46 § 4 of the Convention, the Grand Chamber shall include, in addition to the judges referred to in paragraph 2 (a) and (b) of this Rule, the members of the Chamber or Committee which rendered the judgment in the case concerned. If the judgment was rendered by a Grand Chamber, the Grand Chamber shall be constituted as the original Grand Chamber. In all cases, including those where it is not possible to reconstitute the original Grand Chamber, the judges and substitute judges who are to complete the Grand Chamber shall be designated in accordance with paragraph 2 (e) of this Rule.3. If any judges are prevented from sitting, they shall be replaced by the substitute judges in the order in which the latter were selected under paragraph 2 (e) of this Rule.4. The judges and substitute judges designated in accordance with the above provisions shall continue to sit in the Grand Chamber for the consideration of the case until the proceedings have been completed. Even after the end of their terms of office, they shall continue to deal with the case if they have participated in the consideration of the merits. These provisions shall also apply to proceedings relating to advisory opinions.5. (a) The panel of five judges of the Grand Chamber called upon to consider a request submitted the President of the Court. If the President of the Court is prevented from sitting, he or she shall be replaced by the Vice-President of the Court taking precedence; two Presidents of Sections designated by rotation. If the Presidents of the Sections so designated are prevented from sitting, they shall be replaced by the Vice-Presidents of their Sections; two judges designated by rotation from among the judges elected by the remaining Sections to sit on the panel for a period of six months; at least two substitute judges designated in rotation from among the judges elected by the Sections to serve on the panel for a period of six months.(b) When considering a referral request, the panel shall not include any judge who took part in the consideration of the admissibility or merits of the case in question.(c) No judge elected in respect of, or who is a national of, a Contracting Party concerned by a referral request may be a member of the panel when it examines that request. An elected judge appointed pursuant to Rules 29 or 30 shall likewise be excluded from consideration of any such request.(d) Any member of the panel unable to sit, for the reasons set out in (b) or (c) shall be replaced by a substitute judge designated in rotation from among the judges elected by the Sections to serve on the panel for a period of six months.Rule 25 – Setting-up of Sections1. The Chambers provided for in Article 25 (b) of the Convention (referred to in these Rules as “Sections”) shall be set up by the plenary Court, on a proposal by its President, for a period of three years with effect from the election of the presidential office-holders of the Court under Rule 8. There shall be at least four Sections.2. Each judge shall be a member of a Section. The composition of the Sections shall be geographically and gender balanced and shall reflect the different legal systems among the Contracting Parties.3. Where a judge ceases to be a member of the Court before the expiry of the period for which the Section has been constituted, the judge’s place in the Section shall be taken by his or her successor as a member of the Court.4. The President of the Court may exceptionally make modifications to the composition of the Sections if circumstances so require.5. On a proposal by the President, the plenary Court may constitute an additional Section.Rule 26 – Constitution of Chambers1. The Chambers of seven judges provided for in Article 26 § 1 of the Convention for the consideration of cases brought

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before the Court shall be constituted from the Sections as follows.(a) Subject to paragraph 2 of this Rule and to Rule 28 § 4, last sentence, the Chamber shall in each case include the President of the Section and the judge elected in respect of any Contracting Party concerned. If the latter judge is not a member of the Section to which the application has been assigned under Rules 51 or 52, he or she shall sit as an ex officio member of the Chamber in accordance with Article 26 § 4 of the Convention. Rule 29 shall apply if that judge is unable to sit or withdraws.(b) The other members of the Chamber shall be designated by the President of the Section in rotation from among the members of the relevant Section.(c) The members of the Section who are not so designated shall sit in the case as substitute judges.2. The judge elected in respect of any Contracting Party concerned or, where appropriate, another elected judge or ad hoc judge appointed in accordance with Rules 29 and 30 may be dispensed by the President of the Chamber from attending meetings devoted to preparatory or procedural matters. For the purposes of such meetings the first substitute judge shall sit.3. Even after the end of their terms of office, judges shall continue to deal with cases in which they have participated in the consideration of the merits.Rule 27 – Committees1. Committees composed of three judges belonging to the same Section shall be set up under Article 26 § 1 of the Convention. After consulting the Presidents of the Sections, the President of the Court shall decide on the number of Committees to be set up.2. The Committees shall be constituted for a period of twelve months by rotation among the members of each Section, excepting the President of the Section.3. The judges of the Section, including the President of the Section, who are not members of a Committee may, as appropriate, be called upon to sit. They may also be called upon to take the place of members who are unable to sit.4. The President of the Committee shall be the member having precedence in the Section.Rule 27A – Single-judge formation1. A single-judge formation shall be introduced in pursuance of Article 26 § 1 of the Convention. After consulting the Bureau, the President of the Court shall decide on the number of single judges to be appointed and shall appoint them. The President shall draw up in advance the list of Contracting Parties in respect of which each judge shall examine applications throughout the period for which that judge is appointed to sit as a single judge.2. The following shall also sit as single judges(a) the Presidents of the Sections when exercising their competences under Rule 54 §§ 2 (b) and 3;(b) Vice-Presidents of Sections appointed to decide on requests for interim measures in accordance with Rule 39 § 4.3. Single judges shall be appointed for a period of twelve months. They shall continue to carry out their other duties within the Sections of which they are members in accordance with Rule 25 § 2.4. Pursuant to Article 24 § 2 of the Convention, when deciding, each single judge shall be assisted by a non-judicial rapporteur.Rule 28 – Inability to sit, withdrawal or exemption1. Any judge who is prevented from taking part in sittings which he or she has been called upon to attend shall, as soon as possible, give notice to the President of the Chamber.2. A judge may not take part in the consideration of any case if(a) he or she has a personal interest in the case, including a spousal, parental or other close family, personal or professional relationship, or a subordinate relationship, with any of the parties;(b) he or she has previously acted in the case, whether as the Agent, advocate or adviser of a party or of a person having an interest in the case, or as a member of another national or international tribunal or commission of inquiry, or in any other capacity;(c) he or she, being an ad hoc judge or a former elected judge continuing to sit by virtue of Rule 26 § 3, engages in any political or administrative activity or any professional activity which is incompatible with his or her independence or impartiality;(d) he or she has expressed opinions publicly, through the communications media, in writing, through his or her public actions or otherwise, that are objectively capable of adversely affecting his or her impartiality;(e) for any other reason, his or her independence or impartiality may legitimately be called into doubt.3. If a judge withdraws for one of the said reasons, he or she shall notify the President of the Chamber, who shall exempt the judge from sitting.4. In the event of any doubt on the part of the judge concerned or the President as to the existence of one of the grounds referred to in paragraph 2 of this Rule, that issue shall be decided by the Chamber. After hearing the views of the judge concerned, the Chamber shall deliberate and vote, without that judge being present. For the purposes of the Chamber’s deliberations and vote on this issue, he or she shall be replaced by the first substitute judge in the Chamber. The same shall apply if the judge sits in respect of any Contracting Party concerned in accordance with Rules 29 and 30.5. The provisions above shall apply also to a judge’s acting as a single judge or participation in a Committee, save that the notice required under paragraphs 1 or 3 of this Rule shall be given to the President of the Section.Rule 29 – Ad hoc judges

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1. (a) If the judge elected in respect of a Contracting Party concerned is unable to sit in the Chamber, withdraws, or is exempted, or if there is none, the President of the Court shall choose an ad hoc judge, who is eligible to take part in the consideration of the case in accordance with Rule 28, from a list submitted in advance by the Contracting Party containing the names of three to five persons whom the Contracting Party has designated as eligible to serve as ad hoc judges for a renewable period of two years and as satisfying the conditions set out in paragraph 1 (c) of this Rule.The list shall include both sexes and shall be accompanied by biographical details of the persons whose names appear on the list. The persons whose names appear on the list may not represent a party or a third party in any capacity in proceedings before the Court.(b) The procedure set out in para. 1 (a) of this Rule shall apply if the person so appointed is unable to sit or withdraws.(c) An ad hoc judge shall possess the qualifications required by Article 21 § 1 of the Convention and must be in a position to meet the demands of availability and attendance provided for in paragraph 5 of this Rule. For the duration of their appointment, an ad hoc judge shall not represent any party or third party in any capacity in proceedings before the Court.2. The President of the Court shall appoint another elected judge to sit as an ad hoc judge where(a) at the time of notice being given of the application under Rule 54 § 2 (b), the Contracting Party concerned has not supplied the Registrar with a list as described in paragraph 1 (a) of this Rule, or(b) the President of the Court finds that less than three of the persons indicated in the list satisfy the conditions laid down in paragraph 1 (c) of this Rule.3. The President of the Court may decide not to appoint an ad hoc judge pursuant to paragraph 1 (a) or 2 of this Rule until notice of the application is given to the Contracting Party under Rule 54 § 2 (b). Pending the decision of the President of the Court, the first substitute judge shall sit.4. An ad hoc judge shall, at the beginning of the first sitting held to consider the case after the judge has been appointed, take the oath or make the solemn declaration provided for in Rule 3. This act shall be recorded in minutes.5. Ad hoc judges are required to make themselves available to the Court and, subject to Rule 26 § 2, to attend the meetings of the Chamber.Rule 30 – Common interest1. If two or more applicant or respondent Contracting Parties have a common interest, the President of the Chamber may invite them to agree to appoint a single judge elected in respect of one of the Contracting Parties concerned as common-interest judge who will be called upon to sit ex officio. If the Parties are unable to agree, the President shall choose the common-interest judge by lot from the judges proposed by the Parties.2. The President of the Chamber may decide not to invite the Contracting Parties concerned to make an appointment under paragraph 1 of this Rule until notice of the application has been given under Rule 54 § 2.3. In the event of a dispute as to the existence of a common interest or as to any related matter, the Chamber shall decide, if necessary after obtaining written submissions from the Contracting Parties concerned.Title II – Procedure. Chapter I – General RulesRule 31 – Possibility of particular derogationsThe provisions of this Title shall not prevent the Court from derogating from them for the consideration of a particular case after having consulted the parties where appropriate.Rule 32 – Practice directionsThe President of the Court may issue practice directions, notably in relation to such matters as appearance at hearings and the filing of pleadings and other documents.Rule 33 – Public character of documents1. All documents deposited with the Registry by the parties or by any third party in connection with an application, except those deposited within the framework of friendly-settlement negotiations as provided for in Rule 62, shall be accessible to the public in accordance with arrangements determined by the Registrar, unless the President of the Chamber, for the reasons set out in paragraph 2 of this Rule, decides otherwise, either of his or her own motion or at the request of a party or any other person concerned.2. Public access to a document or to any part of it may be restricted in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties or of any person concerned so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the President of the Chamber in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.3. Any request for confidentiality made under paragraph 1 of this Rule must include reasons and specify whether it is requested that all or part of the documents be inaccessible to the public.4. Decisions and judgments given by a Chamber shall be accessible to the public. Decisions and judgments given by a Committee, including decisions covered by the proviso to Rule 53 § 5, shall be accessible to the public. The Court shall periodically make accessible to the public general information about decisions taken by single-judge formations pursuant to Rule 52A § 1 and by Committees in application of Rule 53 § 5.Rule 34 – Use of languages1. The official languages of the Court shall be English and French.2. In connection with applications lodged under Article 34 of the Convention, and for as long as no Contracting Party has been given notice of such an application in accordance with these Rules, all communications with and oral and

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written submissions by applicants or their representatives, if not in one of the Court’s official languages, shall be in one of the official languages of the Contracting Parties. If a Contracting Party is informed or given notice of an application in accordance with these Rules, the application and any accompanying documents shall be communicated to that State in the language in which they were lodged with the Registry by the applicant.3. (a) All communications with and oral and written submissions by applicants or their representatives in respect of a hearing, or after notice of an application has been given to a Contracting Party, shall be in one of the Court’s official languages, unless the President of the Chamber grants leave for the continued use of the official language of a Contracting Party.(b) If such leave is granted, the Registrar shall make the necessary arrangements for the interpretation and translation into English or French of the applicant’s oral and written submissions respectively, in full or in part, where the President of the Chamber considers it to be in the interests of the proper conduct of the proceedings.(c) Exceptionally the President of the Chamber may make the grant of leave subject to the condition that the applicant bear all or part of the costs of making such arrangements.(d) Unless the President of the Chamber decides otherwise, any decision made under the foregoing provisions of this paragraph shall remain valid in all subsequent proceedings in the case, including those in respect of requests for referral of the case to the Grand Chamber and requests for interpretation or revision of a judgment under Rules 73, 79 and 80 respectively.4. (a) All communications with and oral and written submissions by a Contracting Party which is a party to the case shall be in one of the Court’s official languages. The President of the Chamber may grant the Contracting Party concerned leave to use one of its official languages for its oral and written submissions.(b) If such leave is granted, it shall be the responsibility of the requesting Party(i) to file a translation of its written submissions into one of the official languages of the Court within a time-limit to be fixed by the President of the Chamber. Should that Party not file the translation within that time-limit, the Registrar may make the necessary arrangements for such translation, the expenses to be charged to the requesting Party;(ii) to bear the expenses of interpreting its oral submissions into English or French. The Registrar shall be responsible for making the necessary arrangements for such interpretation.(c) The President of the Chamber may direct that a Contracting Party which is a party to the case shall, within a specified time, provide a translation into, or a summary in, English or French of all or certain annexes to its written submissions or of any other relevant document, or of extracts therefrom.(d) The preceding sub-paragraphs of this paragraph shall also apply, mutatis mutandis, to third-party intervention under Rule 44 and to the use of a non-official language by a third party.5. The President of the Chamber may invite the respondent Contracting Party to provide a translation of its written submissions in the or an official language of that Party in order to facilitate the applicant’s understanding of those submissions.6. Any witness, expert or other person appearing before the Court may use his or her own language if he or she does not have sufficient knowledge of either of the two official languages. In that event the Registrar shall make the necessary arrangements for interpreting or translation.Rule 35 – Representation of Contracting PartiesThe Contracting Parties shall be represented by Agents, who may have the assistance of advocates or advisers.Rule 36 – Representation of applicants1. Persons, non-governmental organisations or groups of individuals may initially present applications under Article 34 of the Convention themselves or through a representative.2. Following notification of the application to the respondent Contracting Party under Rule 54 § 2 (b), the applicant should be represented in accordance with paragraph 4 of this Rule, unless the President of the Chamber decides otherwise.3. The applicant must be so represented at any hearing decided on by the Chamber, unless the President of the Chamber exceptionally grants leave to the applicant to present his or her own case, subject, if necessary, to being assisted by an advocate or other approved representative.4. (a) The representative acting on behalf of the applicant pursuant to paragraphs 2 and 3 of this Rule shall be an advocate authorised to practise in any of the Contracting Parties and resident in the territory of one of them, or any other person approved by the President of the Chamber.(b) In exceptional circumstances and at any stage of the procedure, the President of the Chamber may, where he or she considers that the circumstances or the conduct of the advocate or other person appointed under the preceding sub-paragraph so warrant, direct that the latter may no longer represent or assist the applicant and that the applicant should seek alternative representation.5. (a) The advocate or other approved representative, or the applicant in person who seeks leave to present his or her own case, must even if leave is granted under the following sub-paragraph have an adequate understanding of one of the Court’s official languages.(b) If he or she does not have sufficient proficiency to express himself or herself in one of the Court’s official languages, leave to use one of the official languages of the Contracting Parties may be given by the President of the Chamber under Rule 34 § 3.

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Rule 37 – Communications, notifications and summonses1. Communications or notifications addressed to the Agents or advocates of the parties shall be deemed to have been addressed to the parties.2. If, for any communication, notification or summons addressed to persons other than the Agents or advocates of the parties, the Court considers it necessary to have the assistance of the Government of the State on whose territory such communication, notification or summons is to have effect, the President of the Court shall apply directly to that Government in order to obtain the necessary facilities.Rule 38 – Written pleadings1. No written observations or other documents may be filed after the time-limit set by the President of the Chamber or the Judge Rapporteur, as the case may be, in accordance with these Rules. No written observations or other documents filed outside that time-limit or contrary to any practice direction issued under Rule 32 shall be included in the case file unless the President of the Chamber decides otherwise.2. For the purposes of observing the time-limit referred to in paragraph 1 of this Rule, the material date is the certified date of dispatch of the document or, if there is none, the actual date of receipt at the Registry.Rule 38A – Examination of matters of procedureQuestions of procedure requiring a decision by the Chamber shall be considered simultaneously with the examination of the case, unless the President of the Chamber decides otherwise.Rule 39 – Interim measures1. The Chamber or, where appropriate, the President of the Section or a duty judge appointed pursuant to paragraph 4 of this Rule may, at the request of a party or of any other person concerned, or of their own motion, indicate to the parties any interim measure which they consider should be adopted in the interests of the parties or of the proper conduct of the proceedings.2. Where it is considered appropriate, immediate notice of the measure adopted in a particular case may be given to the Committee of Ministers.3. The Chamber or, where appropriate, the President of the Section or a duty judge appointed pursuant to paragraph 4 of this Rule may request information from the parties on any matter connected with the implementation of any interim measure indicated.4. The President of the Court may appoint Vice-Presidents of Sections as duty judges to decide on requests for interim measures.Rule 40 – Urgent notification of an applicationIn any case of urgency the Registrar, with the authorisation of the President of the Chamber, may, without prejudice to the taking of any other procedural steps and by any available means, inform a Contracting Party concerned in an application of the introduction of the application and of a summary of its objects.Rule 41 – Order of dealing with casesIn determining the order in which cases are to be dealt with, the Court shall have regard to the importance and urgency of the issues raised on the basis of criteria fixed by it. The Chamber, or its President, may, however, derogate from these criteria so as to give priority to a particular application.Rule 42 – Joinder and simultaneous examination of applications 1. The Chamber may, either at the request of the parties or of its own motion, order the joinder of two or more applications.2. The President of the Chamber may, after consulting the parties, order that the proceedings in applications assigned to the same Chamber be conducted simultaneously, without prejudice to the decision of the Chamber on the joinder of the applications.Rule 43 – Striking out and restoration to the list 1. The Court may at any stage of the proceedings decide to strike an application out of its list of cases in accordance with Article 37 of the Convention.2. When an applicant Contracting Party notifies the Registrar of its intention not to proceed with the case, the Chamber may strike the application out of the Court’s list under Article 37 of the Convention if the other Contracting Party or Parties concerned in the case agree to such discontinuance.3. If a friendly settlement is effected in accordance with Article 39 of the Convention, the application shall be struck out of the Court’s list of cases by means of a decision. In accordance with Article 39 § 4 of the Convention, this decision shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise the execution of the terms of the friendly settlement as set out in the decision. In other cases provided for in Article 37 of the Convention, the application shall be struck out by means of a judgment if it has been declared admissible or, if not declared admissible, by means of a decision. Where the application has been struck out by means of a judgment, the President of the Chamber shall forward that judgment, once it has become final, to the Committee of Ministers in order to allow the latter to supervise, in accordance with Article 46 § 2 of the Convention, the execution of any undertakings which may have been attached to the discontinuance or solution of the matter.4. When an application has been struck out in accordance with Article 37 of the Convention, the costs shall be at the discretion of the Court. If an award of costs is made in a decision striking out an application which has not been declared admissible, the President of the Chamber shall forward the decision to the Committee of Ministers.

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5. Where an application has been struck out in accordance with Article 37 of the Convention, the Court may restore it to its list if it considers that exceptional circumstances so justify.Rule 44 – Third-party intervention1. (a) When notice of an application lodged under Article 33 or 34 of the Convention is given to the respondent Contracting Party under Rules 51 § 1 or 54 § 2 (b), a copy of the application shall at the same time be transmitted by the Registrar to any other Contracting Party one of whose nationals is an applicant in the case. The Registrar shall similarly notify any such Contracting Party of a decision to hold an oral hearing in the case.(b) If a Contracting Party wishes to exercise its right under Article 36 § 1 of the Convention to submit written comments or to take part in a hearing, it shall so advise the Registrar in writing not later than twelve weeks after the transmission or notification referred to in the preceding sub-paragraph. Another time-limit may be fixed by the President of the Chamber for exceptional reasons.2. If the Council of Europe Commissioner for Human Rights wishes to exercise the right under Article 36 § 3 of the Convention to submit written observations or take part in a hearing, he or she shall so advise the Registrar in writing not later than twelve weeks after transmission of the application to the respondent Contracting Party or notification to it of the decision to hold an oral hearing. Another time-limit may be fixed by the President of the Chamber for exceptional reasons.Should the Commissioner for Human Rights be unable to take part in the proceedings before the Court himself, he or she shall indicate the name of the person or persons from his or her Office whom he or she has appointed to represent him. He or she may be assisted by an advocate.3. (a) Once notice of an application has been given to the respondent Contracting Party under Rules 51 § 1 or 54 § 2 (b), the President of the Chamber may, in the interests of the proper administration of justice, as provided in Article 36 § 2 of the Convention, invite, or grant leave to, any Contracting Party which is not a party to the proceedings, or any person concerned who is not the applicant, to submit written comments or, in exceptional cases, to take part in a hearing.(b) Requests for leave for this purpose must be duly reasoned and submitted in writing in one of the official languages as provided in Rule 34 § 4 not later than twelve weeks after notice of the application has been given to the respondent Contracting Party. Another time-limit may be fixed by the President of the Chamber for exceptional reasons.4. (a) In cases to be considered by the Grand Chamber, the periods of time prescribed in the preceding paragraphs shall run from the notification to the parties of the decision of the Chamber under Rule 72 § 1 to relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber or of the decision of the panel of the Grand Chamber under Rule 73 § 2 to accept a request by a party for referral of the case to the Grand Chamber.(b) The time-limits laid down in this Rule may exceptionally be extended by the President of the Chamber if sufficient cause is shown.5. Any invitation or grant of leave referred to in paragraph 3 (a) of this Rule shall be subject to any conditions, including time-limits, set by the President of the Chamber. Where such conditions are not complied with, the President may decide not to include the comments in the case file or to limit participation in the hearing to the extent that he or she considers appropriate.6. Written comments submitted under this Rule shall be drafted in one of the official languages as provided in Rule 34 § 4. They shall be forwarded by the Registrar to the parties to the case, who shall be entitled, subject to any conditions, including time-limits, set by the President of the Chamber, to file written observations in reply or, where appropriate, to reply at the hearing.Rule 44A – Duty to cooperate with the CourtThe parties have a duty to cooperate fully in the conduct of the proceedings and, in particular, to take such action within their power as the Court considers necessary for the proper administration of justice. This duty shall also apply to a Contracting Party not party to the proceedings where such cooperation is necessary.Rule 44B – Failure to comply with an order of the CourtWhere a party fails to comply with an order of the Court concerning the conduct of the proceedings, the President of the Chamber may take any steps which he or she considers appropriate.Rule 44C – Failure to participate effectively1. Where a party fails to adduce evidence or provide information requested by the Court or to divulge relevant information of its own motion or otherwise fails to participate effectively in the proceedings, the Court may draw such inferences as it deems appropriate.2. Failure or refusal by a respondent Contracting Party to participate effectively in the proceedings shall not, in itself, be a reason for the Chamber to discontinue the examination of the application.Rule 44D – Inappropriate submissions by a partyIf the representative of a party makes abusive, frivolous, vexatious, misleading or prolix submissions, the President of the Chamber may exclude that representative from the proceedings, refuse to accept all or part of the submissions or make any other order which he or she considers it appropriate to make, without prejudice to Article 35 § 3 of the Convention.Rule 44E – Failure to pursue an applicationIn accordance with Article 37 § 1 (a) of the Convention, if an applicant Contracting Party or an individual applicant fails to pursue the application, the Chamber may strike the application out of the Court’s list under Rule 43.

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Chapter II – Institution of ProceedingsRule 45 – Signatures1. Any application made under Articles 33 or 34 of the Convention shall be submitted in writing and shall be signed by the applicant or by the applicant’s representative.2. Where an application is made by a non-governmental organisation or by a group of individuals, it shall be signed by those persons competent to represent that organisation or group. The Chamber or Committee concerned shall determine any question as to whether the persons who have signed an application are competent to do so.3. Where applicants are represented in accordance with Rule 36, a power of attorney or written authority to act shall be supplied by their representative or representatives.Rule 46 – Contents of an inter-State applicationAny Contracting Party or Parties intending to bring a case before the Court under Article 33 of the Convention shall file with the Registry an application setting out(a) the name of the Contracting Party against which the application is made;(b) a statement of the facts;(c) a statement of the alleged violation(s) of the Convention and the relevant arguments;(d) a statement on compliance with the admissibility criteria (exhaustion of domestic remedies and the six-month rule) laid down in Article 35 § 1 of the Convention;(e) the object of the application and a general indication of any claims for just satisfaction made under Article 41 of the Convention on behalf of the alleged injured party or parties; and(f) the name and address of the person or persons appointed as Agent;and accompanied by(g) copies of any relevant documents and in particular the decisions, whether judicial or not, relating to the object of the application.Rule 41 – Contents of an individual application1. An application under Article 34 of the Convention shall be made on the application form provided by the Registry, unless the Court decides otherwise. It shall contain all of the information requested in the relevant parts of the application form and set out(a) the name, date of birth, nationality and address of the applicant and, where the applicant is a legal person, the full name, date of incorporation or registration, the official registration number (if any) and the official address;(b) the name, occupation, address, telephone and fax numbers and e-mail address of the representative, if any;(c) the name of the Contracting Party or Parties against which the application is made;(d) a concise and legible statement of the facts;(e) a concise and legible statement of the alleged violation(s) of the Convention and the relevant arguments; and(f) a concise and legible statement confirming the applicant’s compliance with the admissibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention.2. (a) All of the information referred to in paragraph 1 (d) to (f) above that is set out in the relevant part of the application form should be sufficient to enable the Court to determine the nature and scope of the application without recourse to any other document.(b) The applicant may however supplement the information by appending to the application form further details on the facts, alleged violations of the Convention and the relevant arguments. Such information shall not exceed 20 pages.3.1 The application form shall be signed by the applicant or the applicant’s representative and shall be accompanied by(a) copies of documents relating to the decisions or measures complained of, judicial or otherwise;(b) copies of documents and decisions showing that the applicant has complied with the exhaustion of domestic remedies requirement and the time-limit contained in Article 35 § 1 of the Convention;(c) where appropriate, copies of documents relating to any other procedure of international investigation or settlement;(d) where represented, the original of the power of attorney or form of authority signed by the applicant.3.2 Documents submitted in support of the application shall be listed in order by date, numbered consecutively and be identified clearly.4. Applicants who do not wish their identity to be disclosed to the public shall so indicate and shall submit a statement of the reasons justifying such a departure from the normal rule of public access to information in proceedings before the Court. The Court may authorise anonymity or grant it of its own motion.5.1 Failure to comply with the requirements set out in paragraphs 1 to 3 of this Rule will result in the application not being examined by the Court, unless(a) the applicant has provided an adequate explanation for the failure to comply;(b) the application concerns a request for an interim measure;(c) the Court otherwise directs of its own motion or at the request of an applicant.5.2. The Court may in any case request an applicant to provide information or documents in any form or manner which may be appropriate within a fixed time-limit.6. (a) The date of introduction of the application for the purposes of Article 35 § 1 of the Convention shall be the date on which an application form satisfying the requirements of this Rule is sent to the Court. The date of dispatch shall be the date of the postmark.

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(b) Where it finds it justified, the Court may nevertheless decide that a different date shall be considered to be the date of introduction.7. Applicants shall keep the Court informed of any change of address and of all circumstances relevant to the application. Chapter III – Judge RapporteursRule 48 – Inter-State applications1. Where an application is made under Article 33 of the Convention, the Chamber constituted to consider the case shall designate one or more of its judges as Judge Rapporteur(s), who shall submit a report on admissibility when the written observations of the Contracting Parties concerned have been received.2. The Judge Rapporteur(s) shall submit such reports, drafts and other documents as may assist the Chamber and its President in carrying out their functions.Rule 49 – Individual applications1. Where the material submitted by the applicant is on its own sufficient to disclose that the application is inadmissible or should be struck out of the list, the application shall be considered by a single-judge formation unless there is some special reason to the contrary.2. Where an application is made under Article 34 of the Convention and its examination by a Chamber or a Committee exercising the functions attributed to it under Rule 53 § 2 seems justified, the President of the Section to which the case has been assigned shall designate a judge as Judge Rapporteur, who shall examine the application.3. In their examination of applications, Judge Rapporteurs(a) may request the parties to submit, within a specified time, any factual information, documents or other material which they consider to be relevant;(b) shall, subject to the President of the Section directing that the case be considered by a Chamber or a Committee, decide whether the application is to be considered by a single-judge formation, by a Committee or by a Chamber;(c) shall submit such reports, drafts and other documents as may assist the Chamber or the Committee or the respective President in carrying out their functions.Rule 50 – Grand Chamber proceedingsWhere a case has been submitted to the Grand Chamber either under Article 30 or under Article 43 of the Convention, the President of the Grand Chamber shall designate as Judge Rapporteur(s) one or, in the case of an inter-State application, one or more of its members.Chapter IV – Proceedings on Admissibility. Inter-State applicationsRule 51 – Assignment of applications and subsequent procedure1. When an application is made under Article 33 of the Convention, the President of the Court shall immediately give notice of the application to the respondent Contracting Party and shall assign the application to one of the Sections.2. In accordance with Rule 26 § 1 (a), the judges elected in respect of the applicant and respondent Contracting Parties shall sit as ex officio members of the Chamber constituted to consider the case. Rule 30 shall apply if the application has been brought by several Contracting Parties or if applications with the same object brought by several Contracting Parties are being examined jointly under Rule 42.3. On assignment of the case to a Section, the President of the Section shall constitute the Chamber in accordance with Rule 26 § 1 and shall invite the respondent Contracting Party to submit its observations in writing on the admissibility of the application. The observations so obtained shall be communicated by the Registrar to the applicant Contracting Party, which may submit written observations in reply.4. Before the ruling on the admissibility of the application is given, the Chamber or its President may decide to invite the Parties to submit further observations in writing.5. A hearing on the admissibility shall be held if one or more of the Contracting Parties concerned so requests or if the Chamber so decides of its own motion.6. Before fixing the written and, where appropriate, oral procedure, the President of the Chamber shall consult the Parties.Individual applications. Rule 52 – Assignment of applications to the Sections1. Any application made under Article 34 of the Convention shall be assigned to a Section by the President of the Court, who in so doing shall endeavour to ensure a fair distribution of cases between the Sections.2. The Chamber of seven judges provided for in Article 26 § 1 of the Convention shall be constituted by the President of the Section concerned in accordance with Rule 26 § 1.3. Pending the constitution of a Chamber in accordance with paragraph 2 of this Rule, the President of the Section shall exercise any powers conferred on the President of the Chamber by these Rules.Rule 52A – Procedure before a single judge1. In accordance with Article 27 of the Convention, a single judge may declare inadmissible or strike out of the Court’s list of cases an application submitted under Article 34, where such a decision can be taken without further examination. The decision shall be final. The applicant shall be informed of the decision by letter.2. In accordance with Article 26 § 3 of the Convention, a single judge may not examine any application against the Contracting Party in respect of which that judge has been elected.

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3. If the single judge does not take a decision of the kind provided for in the first paragraph of the present Rule, that judge shall forward the application to a Committee or to a Chamber for further examination.Rule 53 – Procedure before a Committee1. In accordance with Article 28 § 1 (a) of the Convention, the Committee may, by a unanimous vote and at any stage of the proceedings, declare an application inadmissible or strike it out of the Court’s list of cases where such a decision can be taken without further examination.2. If the Committee is satisfied, in the light of the parties’ observations received pursuant to Rule 54 § 2 (b), that the case falls to be examined in accordance with the procedure under Article 28 § 1 (b) of the Convention, it shall, by a unanimous vote, adopt a judgment including its decision on admissibility and, as appropriate, on just satisfaction.3. If the judge elected in respect of the Contracting Party concerned is not a member of the Committee, the Committee may at any stage of the proceedings before it, by a unanimous vote, invite that judge to take the place of one of its members, having regard to all relevant factors, including whether that Party has contested the application of the procedure under Article 28 § 1 (b) of the Convention.4. Decisions and judgments under Article 28 § 1 of the Convention shall be final.5. The applicant, as well as the Contracting Parties concerned where these have previously been involved in the application in accordance with the present Rules, shall be informed of the decision of the Committee pursuant to Article 28 § 1 (a) of the Convention by letter, unless the Committee decides otherwise.6. If no decision or judgment is adopted by the Committee, the application shall be forwarded to the Chamber constituted under Rule 52 § 2 to examine the case.7. The provisions of Rule 42 § 1 and Rules 79 to 81 shall apply, mutatis mutandis, to proceedings before a Committee.Rule 52 – Procedure before a Chamber1. The Chamber may at once declare the application inadmissible or strike it out of the Court’s list of cases. The decision of the Chamber may relate to all or part of the application.2. Alternatively, the Chamber or the President of the Section may decide to(a) request the parties to submit any factual information, documents or other material considered by the Chamber or its President to be relevant;(b) give notice of the application or part of the application to the respondent Contracting Party and invite that Party to submit written observations thereon and, upon receipt thereof, invite the applicant to submit observations in reply;(c) invite the parties to submit further observations in writing.3. In the exercise of the competences under paragraph 2 (b) of this Rule, the President of the Section, acting as a single judge, may at once declare part of the application inadmissible or strike part of the application out of the Court’s list of cases. The decision shall be final. The applicant shall be informed of the decision by letter.4. Paragraphs 2 and 3 of this Rule shall also apply to Vice-Presidents of Sections appointed as duty judges in accordance with Rule 39 § 4 to decide on requests for interim measures.5. Before taking a decision on admissibility, the Chamber may decide, either at the request of a party or of its own motion, to hold a hearing if it considers that the discharge of its functions under the Convention so requires. In that event, unless the Chamber shall exceptionally decide otherwise, the parties shall also be invited to address the issues arising in relation to the merits of the application.Rule 54A – Joint examination of admissibility and merits1. When giving notice of the application to the respondent Contracting Party pursuant to Rule 54 § 2 (b), the Chamber may also decide to examine the admissibility and merits at the same time in accordance with Article 29 § 1 of the Convention. The parties shall be invited to include in their observations any submissions concerning just satisfaction and any proposals for a friendly settlement. The conditions laid down in Rules 60 and 62 shall apply, mutatis mutandis. The Court may, however, decide at any stage, if necessary, to take a separate decision on admissibility.2. If no friendly settlement or other solution is reached and the Chamber is satisfied, in the light of the parties’ arguments, that the case is admissible and ready for a determination on the merits, it shall immediately adopt a judgment including the Chamber’s decision on admissibility, save in cases where it decides to take such a decision separately.Inter-State and individual applicationsRule 55 – Pleas of inadmissibilityAny plea of inadmissibility must, in so far as its character and the circumstances permit, be raised by the respondent Contracting Party in its written or oral observations on the admissibility of the application submitted as provided in Rule 51 or 54, as the case may be.Rule 56 – Decision of a Chamber1. The decision of the Chamber shall state whether it was taken unanimously or by a majority and shall be accompanied or followed by reasons.2. The decision of the Chamber shall be communicated by the Registrar to the applicant. It shall also be communicated to the Contracting Party or Parties concerned and to any third party, including the Council of Europe Commissioner for Human Rights, where these have previously been informed of the application in accordance with the present Rules. If a friendly settlement is effected, the decision to strike an application out of the list of cases shall be forwarded to the Committee of Ministers in accordance with Rule 43 § 3.

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Rule 57 (Language of the decision)1. Unless the Court decides that a decision shall be given in both official languages, all decisions of Chambers shall be given either in English or in French.2. Publication of such decisions in the official reports of the Court, as provided for in Rule 78, shall be in both official languages of the Court.Chapter V Proceedings after the Admission of an ApplicationRule 58 (Inter-State applications)1. Once the Chamber has decided to admit an application made under Article 33 of the Convention, the President of the Chamber shall, after consulting the Contracting Parties concerned, lay down the time-limits for the filing of written observations on the merits and for the production of any further evidence. The President may however, with the agreement of the Contracting Parties concerned, direct that a written procedure is to be dispensed with.2. A hearing on the merits shall be held if one or more of the Contracting Parties concerned so requests or if the Chamber so decides of its own motion. The President of the Chamber shall fix the oral procedure.Rule 59 (Individual applications)1. Once an application made under Article 34 of the Convention has been declared admissible, the Chamber or its President may invite the parties to submit further evidence and written observations.2. Unless decided otherwise, the parties shall be allowed the same time for submission of their observations.3. The Chamber may decide, either at the request of a party or of its own motion, to hold a hearing on the merits if it considers that the discharge of its functions under the Convention so requires.4. The President of the Chamber shall, where appropriate, fix the written and oral procedure.Rule 60 (Claims for just satisfaction)1. An applicant who wishes to obtain an award of just satisfaction under Article 41 of the Convention in the event of the Court finding a violation of his or her Convention rights must make a specific claim to that effect.2. The applicant must submit itemised particulars of all claims, together with any relevant supporting documents, within the time-limit fixed for the submission of the applicant’s observations on the merits unless the President of the Chamber directs otherwise.3. If the applicant fails to comply with the requirements set out in the preceding paragraphs the Chamber may reject the claims in whole or in part.4. The applicant’s claims shall be transmitted to the respondent Government for comment.Rule 61 (Pilot-judgment procedure)1. The Court may initiate a pilot-judgment procedure and adopt a pilot judgment where the facts of an application reveal in the Contracting State concerned the existence of a structural or systemic problem or other similar dysfunction which has given rise or may give rise to similar applications.2. (a) Before initiating a pilot-judgment procedure, the Court shall first seek the views of the parties on whether the application under examination results from the existence of such a problem or dysfunction in the Contracting State concerned and on the suitability of processing the application in accordance with that procedure.(b) A pilot-judgment procedure may be initiated by the Court of its own motion or at the request of one or both parties.(c) Any application selected for pilot-judgment treatment shall be processed as a matter of priority in accordance with Rule 41 of the Rules of Court.3. The Court shall in its pilot judgment identify both the nature of the structural or systemic problem or other dysfunction as established as well as the type of remedial measures which the Contracting State concerned is required to take at the domestic level by virtue of the operative provisions of the judgment.4. The Court may direct in the operative provisions of the pilot judgment that the remedial measures referred to in paragraph 3 above be adopted within a specified time, bearing in mind the nature of the measures required and the speed with which the problem which it has identified can be remedied at the domestic level.5. When adopting a pilot judgment, the Court may reserve the question of just satisfaction either in whole or in part pending the adoption by the respondent State of the individual and general measures specified in the pilot judgment.6. (a) As appropriate, the Court may adjourn the examination of all similar applications pending the adoption of the remedial measures required by virtue of the operative provisions of the pilot judgment.(b) The applicants concerned shall be informed in a suitable manner of the decision to adjourn. They shall be notified as appropriate of all relevant developments affecting their cases.(c) The Court may at any time examine an adjourned application where the interests of the proper administration of justice so require.7. Where the parties to the pilot case reach a friendly-settlement agreement, such agreement shall comprise a declaration by the respondent Government on the implementation of the general measures identified in the pilot judgment as well as the redress to be afforded to other actual or potential applicants.8. Subject to any decision to the contrary, in the event of the failure of the Contracting State concerned to comply with the operative provisions of a pilot judgment, the Court shall resume its examination of the applications which have been adjourned in accordance with paragraph 6 above.9. The Committee of Ministers, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the Secretary General of the Council of Europe, and the Council of Europe’s Human Rights Commissioner shall be informed of the adoption of a

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pilot judgment as well as of any other judgment in which the Court draws attention to the existence of a structural or systemic problem in a Contracting State.10. Information about the initiation of pilot-judgment procedures, the adoption of pilot judgments and their execution as well as the closure of such procedures shall be published on the Court’s website.Rule 62 (Friendly settlement)1. Once an application has been declared admissible, the Registrar, acting on the instructions of the Chamber or its President, shall enter into contact with the parties with a view to securing a friendly settlement of the matter in accordance with Article 39 § 1 of the Convention. The Chamber shall take any steps that appear appropriate to facilitate such a settlement.2. In accordance with Article 39 § 2 of the Convention, the friendly-settlement negotiations shall be confidential and without prejudice to the parties’ arguments in the contentious proceedings. No written or oral communication and no offer or concession made in the framework of the attempt to secure a friendly settlement may be referred to or relied on in the contentious proceedings.3. If the Chamber is informed by the Registrar that the parties have agreed to a friendly settlement, it shall, after verifying that the settlement has been reached on the basis of respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto, strike the case out of the Court’s list in accordance with Rule 43 § 3.4. Paragraphs 2 and 3 apply, mutatis mutandis, to the procedure under Rule 54A.Rule 62A – Unilateral declaration1. (a) Where an applicant has refused the terms of a friendly-settlement proposal made pursuant to Rule 62, the Contracting Party concerned may file with the Court a request to strike the application out of the list in accordance with Article 37 § 1 of the Convention.(b) Such request shall be accompanied by a declaration clearly acknowledging that there has been a violation of the Convention in the applicant’s case together with an undertaking to provide adequate redress and, as appropriate, to take necessary remedial measures.(c) The filing of a declaration under paragraph 1 (b) of this Rule must be made in public and adversarial proceedings conducted separately from and with due respect for the confidentiality of any friendly-settlement proceedings referred to in Article 39 § 2 of the Convention and Rule 62 § 2.2. Where exceptional circumstances so justify, a request and accompanying declaration may be filed with the Court even in the absence of a prior attempt to reach a friendly settlement.3. If it is satisfied that the declaration offers a sufficient basis for finding that respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto does not require it to continue its examination of the application, the Court may strike it out of the list, either in whole or in part, even if the applicant wishes the examination of the application to be continued.4. This Rule applies, mutatis mutandis, to the procedure under Rule 54A.Chapter VI HearingsRule 63 (Public character of hearings)1. Hearings shall be public unless, in accordance with paragraph 2 of this Rule, the Chamber in exceptional circumstances decides otherwise, either of its own motion or at the request of a party or any other person concerned.2. The press and the public may be excluded from all or part of a hearing in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the Chamber in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.3. Any request for a hearing to be held in camera made under paragraph 1 of this Rule must include reasons and specify whether it concerns all or only part of the hearing.Rule 64 (Conduct of hearings)1. The President of the Chamber shall organise and direct hearings and shall prescribe the order in which those appearing before the Chamber shall be called upon to speak.2. Any judge may put questions to any person appearing before the Chamber.Rule 65 (Failure to appear)Where a party or any other person due to appear fails or declines to do so, the Chamber may, provided that it is satisfied that such a course is consistent with the proper administration of justice, nonetheless proceed with the hearing.Rules 66 to 69 deletedRule 70 (Verbatim record of a hearing)1. If the President of the Chamber so directs, the Registrar shall be responsible for the making of a verbatim record of the hearing. Any such record shall include:(a) the composition of the Chamber;(b) a list of those appearing before the Chamber;(c) the text of the submissions made, questions put and replies given;(d) the text of any ruling delivered during the hearing.2. If all or part of the verbatim record is in a non-official language, the Registrar shall arrange for its translation into one of the official languages.3. The representatives of the parties shall receive a copy of the verbatim record in order that they may, subject to the

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control of the Registrar or the President of the Chamber, make corrections, but in no case may such corrections affect the sense and bearing of what was said. The Registrar shall lay down, in accordance with the instructions of the President of the Chamber, the time-limits granted for this purpose.4. The verbatim record, once so corrected, shall be signed by the President of the Chamber and the Registrar and shall then constitute certified matters of record.Chapter VII Proceedings before the Grand ChamberRule 71 (Applicability of procedural provisions)1. Any provisions governing proceedings before the Chambers shall apply, mutatis mutandis, to proceedings before the Grand Chamber.2. The powers conferred on a Chamber by Rules 54 § 3 and 59 § 3 in relation to the holding of a hearing may, in proceedings before the Grand Chamber, also be exercised by the President of the Grand Chamber.Rule 72 (Relinquishment of jurisdiction by a Chamber in favour of the Grand Chamber)1. Where a case pending before a Chamber raises a serious question affecting the interpretation of the Convention or the Protocols thereto, the Chamber may relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber, unless one of the parties to the case has objected in accordance with paragraph 4 of this Rule.2. Where the resolution of a question raised in a case before the Chamber might have a result inconsistent with the Court’s case-law, the Chamber shall relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber, unless one of the parties to the case has objected in accordance with paragraph 4 of this Rule.3. Reasons need not be given for the decision to relinquish.4. The Registrar shall notify the parties of the Chamber’s intention to relinquish jurisdiction. The parties shall have one month from the date of that notification within which to file at the Registry a duly reasoned objection. An objection which does not fulfil these conditions shall be considered invalid by the Chamber.Rule 73 (Request by a party for referral of a case to the Grand Chamber)1. In accordance with Article 43 of the Convention, any party to a case may exceptionally, within a period of three months from the date of delivery of the judgment of a Chamber, file in writing at the Registry a request that the case be referred to the Grand Chamber. The party shall specify in its request the serious question affecting the interpretation or application of the Convention or the Protocols thereto, or the serious issue of general importance, which in its view warrants consideration by the Grand Chamber.2. A panel of five judges of the Grand Chamber constituted in accordance with Rule 24 § 5 shall examine the request solely on the basis of the existing case file. It shall accept the request only if it considers that the case does raise such a question or issue. Reasons need not be given for a refusal of the request.3. If the panel accepts the request, the Grand Chamber shall decide the case by means of a judgment.Chapter VIII JudgmentsRule 74 (Contents of the judgment)1. A judgment as referred to in Articles 28, 42 and 44 of the Convention shall contain(a) the names of the President and the other judges constituting the Chamber or the Committee concerned, and the name of the Registrar or the Deputy Registrar;(b) the dates on which it was adopted and delivered;(c) a description of the parties;(d) the names of the Agents, advocates or advisers of the parties;(e) an account of the procedure followed;(f) the facts of the case;(g) a summary of the submissions of the parties;(h) the reasons in point of law;(i) the operative provisions;(j) the decision, if any, in respect of costs;(k) the number of judges constituting the majority;(l) where appropriate, a statement as to which text is authentic.2. Any judge who has taken part in the consideration of the case by a Chamber or by the Grand Chamber shall be entitled to annex to the judgment either a separate opinion, concurring with or dissenting from that judgment, or a bare statement of dissent.Rule 75 (Ruling on just satisfaction)1. Where the Chamber or the Committee finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, it shall give in the same judgment a ruling on the application of Article 41 of the Convention if a specific claim has been submitted in accordance with Rule 60 and the question is ready for decision; if the question is not ready for decision, the Chamber or the Committee shall reserve it in whole or in part and shall fix the further procedure.2. For the purposes of ruling on the application of Article 41 of the Convention, the Chamber or the Committee shall, as far as possible, be composed of those judges who sat to consider the merits of the case. Where it is not possible to constitute the original Chamber or Committee, the President of the Section shall complete or compose the Chamber or Committee by drawing lots.3. The Chamber or the Committee may, when affording just satisfaction under Article 41 of the Convention, direct that

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if settlement is not made within a specified time, interest is to be payable on any sums awarded.4. If the Court is informed that an agreement has been reached between the injured party and the Contracting Party liable, it shall verify the equitable nature of the agreement and, where it finds the agreement to be equitable, strike the case out of the list in accordance with Rule 43 § 3.Rule 76 (Language of the judgment)1. Unless the Court decides that a judgment shall be given in both official languages, all judgments shall be given either in English or in French.2. Publication of such judgments in the official reports of the Court, as provided for in Rule 78, shall be in both official languages of the Court.Rule 77 (Signature, delivery and notification of the judgment)1. Judgments shall be signed by the President of the Chamber or the Committee and the Registrar.2. The judgment adopted by a Chamber may be read out at a public hearing by the President of the Chamber or by another judge delegated by him or her. The Agents and representatives of the parties shall be informed in due time of the date of the hearing. Otherwise, and in respect of judgments adopted by Committees, the notification provided for in paragraph 3 of this Rule shall constitute delivery of the judgment.3. The judgment shall be transmitted to the Committee of Ministers. The Registrar shall send copies to the parties, to the Secretary General of the Council of Europe, to any third party, including the Commissioner for Human Rights, and to any other person directly concerned. The original copy, duly signed and sealed, shall be placed in the archives of the Court.Rule 78 (Publication of judgments and other documents)In accordance with Article 44 § 3 of the Convention, final judgments of the Court shall be published, under the responsibility of the Registrar, in an appropriate form. The Registrar shall in addition be responsible for the publication of official reports of selected judgments and decisions and of any document which the President of the Court considers it useful to publish.Rule 79 (Request for interpretation of a judgment)1. A party may request the interpretation of a judgment within a period of one year following the delivery of that judgment.2. The request shall be filed with the Registry. It shall state precisely the point or points in the operative provisions of the judgment on which interpretation is required.3. The original Chamber may decide of its own motion to refuse the request on the ground that there is no reason to warrant considering it. Where it is not possible to constitute the original Chamber, the President of the Court shall complete or compose the Chamber by drawing lots.4. If the Chamber does not refuse the request, the Registrar shall communicate it to the other party or parties and shall invite them to submit any written comments within a time-limit laid down by the President of the Chamber. The President of the Chamber shall also fix the date of the hearing should the Chamber decide to hold one. The Chamber shall decide by means of a judgment.Rule 80 (Request for revision of a judgment)1. A party may, in the event of the discovery of a fact which might by its nature have a decisive influence and which, when a judgment was delivered, was unknown to the Court and could not reasonably have been known to that party, request the Court, within a period of six months after that party acquired knowledge of the fact, to revise that judgment.2. The request shall mention the judgment of which revision is requested and shall contain the information necessary to show that the conditions laid down in paragraph 1 of this Rule have been complied with. It shall be accompanied by a copy of all supporting documents. The request and supporting documents shall be filed with the Registry.3. The original Chamber may decide of its own motion to refuse the request on the ground that there is no reason to warrant considering it. Where it is not possible to constitute the original Chamber, the President of the Court shall complete or compose the Chamber by drawing lots.454. If the Chamber does not refuse the request, the Registrar shall communicate it to the other party or parties and shall invite them to submit any written comments within a time-limit laid down by the President of the Chamber. The President of the Chamber shall also fix the date of the hearing should the Chamber decide to hold one. The Chamber shall decide by means of a judgment.Rule 81 (Rectification of errors in decisions and judgments)Without prejudice to the provisions on revision of judgments and on restoration to the list of applications, the Court may, of its own motion or at the request of a party made within one month of the delivery of a decision or a judgment, rectify clerical errors, errors in calculation or obvious mistakes.Chapter IX Advisory OpinionsRule 82 In proceedings relating to advisory opinions the Court shall apply, in addition to the provisions of Articles 47, 48 and 49 of the Convention, the provisions which follow. It shall also apply the other provisions of these Rules to the extent to which it considers this to be appropriate.Rule 83 The request for an advisory opinion shall be filed with the Registrar. It shall state fully and precisely the question on which the opinion of the Court is sought, and also

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(a) the date on which the Committee of Ministers adopted the decision referred to in Article 47 § 3 of the Convention;(b) the name and address of the person or persons appointed by the Committee of Ministers to give the Court any explanations which it may require.The request shall be accompanied by all documents likely to elucidate the question.Rule 84 1. On receipt of a request, the Registrar shall transmit a copy of it and of the accompanying documents to all members of the Court.2. The Registrar shall inform the Contracting Parties that they may submit written comments on the request.Rule 85 1. The President of the Court shall lay down the time-limits for filing written comments or other documents.2. Written comments or other documents shall be filed with the Registrar. The Registrar shall transmit copies of them to all the members of the Court, to the Committee of Ministers and to each of the Contracting Parties.Rule 86 After the close of the written procedure, the President of the Court shall decide whether the Contracting Parties which have submitted written comments are to be given an opportunity to develop them at an oral hearing held for the purpose.Rule 87 1. A Grand Chamber shall be constituted to consider the request for an advisory opinion.2. If the Grand Chamber considers that the request is not within its competence as defined in Article 47 of the Convention, it shall so declare in a reasoned decision.Rule 88 1. Reasoned decisions and advisory opinions shall be given by a majority vote of the Grand Chamber. They shall mention the number of judges constituting the majority.2. Any judge may, if he or she so desires, attach to the reasoned decision or advisory opinion of the Court either a separate opinion, concurring with or dissenting from the reasoned decision or advisory opinion, or a bare statement of dissent.Rule 89 The reasoned decision or advisory opinion may be read out in one of the two official languages by the President of the Grand Chamber, or by another judge delegated by the President, at a public hearing, prior notice having been given to the Committee of Ministers and to each of the Contracting Parties. Otherwise the notification provided for in Rule 90 shall constitute delivery of the opinion or reasoned decision.Rule 90 The advisory opinion or reasoned decision shall be signed by the President of the Grand Chamber and by the Registrar. The original copy, duly signed and sealed, shall be placed in the archives of the Court. The Registrar shall send certified copies to the Committee of Ministers, to the Contracting Parties and to the Secretary General of the Council of Europe.Chapter X1 Proceedings under Article 46 §§ 3, 4 and 5 of the ConventionSub-chapter I Proceedings under Article 46 § 3 of the ConventionRule 91 Any request for interpretation under Article 46 § 3 of the Convention shall be filed with the Registrar. The request shall state fully and precisely the nature and source of the question of interpretation that has hindered execution of the judgment mentioned in the request and shall be accompanied by(a) information about the execution proceedings, if any, before the Committee of Ministers in respect of the judgment;(b) a copy of the decision referred to in Article 46 § 3 of the Convention;(c) the name and address of the person or persons appointed by the Committee of Ministers to give the Court any explanations which it may require.Rule 92 1. The request shall be examined by the Grand Chamber, Chamber or Committee which rendered the judgment in question.2. Where it is not possible to constitute the original Grand Chamber, Chamber or Committee, the President of the Court shall complete or compose it by drawing lots.Rule 93The decision of the Court on the question of interpretation referred to it by the Committee of Ministers is final. No separate opinion of the judges may be delivered thereto. Copies of the ruling shall be transmitted to the Committee of Ministers and to the parties concerned as well as to any third party, including the Human Rights Commissioner.Sub-chapter II Proceedings under Article 46 §§ 4 and 5 of the ConventionRule 94 In proceedings relating to a referral to the Court of a question whether a Contracting Party has failed to fulfil its obligation under Article 46 § 1 of the Convention the Court shall apply, in addition to the provisions of Article 31 § (b) and Article 46 §§ 4 and 5 of the Convention, the provisions which follow. It shall also apply the other provisions of these Rules to the extent to which it considers this to be appropriate.Rule 95 Any request made pursuant to Article 46 § 4 of the Convention shall be reasoned and shall be filed with the Registrar. It shall be accompanied by(a) the judgment concerned;(b) information about the execution proceedings before the Committee of Ministers in respect of the judgment concerned, including, if any, the views expressed in writing by the parties concerned and communications submitted in those proceedings;(c) copies of the formal notice served on the respondent Contracting Party or Parties and the decision referred to in Article 46 § 4 of the Convention;(d) the name and address of the person or persons appointed by the Committee of Ministers to give the Court any explanations which it may require;

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(e) copies of all other documents likely to elucidate the question.Rule 96 A Grand Chamber shall be constituted, in accordance with Rule 24 § 2 (g), to consider the question referred to the Court.Rule 97 The President of the Grand Chamber shall inform the Committee of Ministers and the parties concerned that they may submit written comments on the question referred.Rule 98 1. The President of the Grand Chamber shall lay down the time-limits for filing written comments or other documents.2. The Grand Chamber may decide to hold a hearing.Rule 99The Grand Chamber shall decide by means of a judgment. Copies of the judgment shall be transmitted to the Committee of Ministers and to the parties concerned as well as to any third party, including the Human Rights Commissioner.Chapter XI Legal AidRule 100 1. The President of the Chamber may, either at the request of an applicant having lodged an application under Article 34 of the Convention or of his or her own motion, grant free legal aid to the applicant in connection with the presentation of the case from the moment when observations in writing on the admissibility of that application are received from the respondent Contracting Party in accordance with Rule 54 § 2 (b), or where the time-limit for their submission has expired.2. Subject to Rule 105, where the applicant has been granted legal aid in connection with the presentation of his or her case before the Chamber, that grant shall continue in force for the purposes of his or her representation before the Grand Chamber.Rule 101 Legal aid shall be granted only where the President of the Chamber is satisfied(a) that it is necessary for the proper conduct of the case before the Chamber;(b) that the applicant has insufficient means to meet all or part of the costs entailed.Rule 1021. In order to determine whether or not applicants have sufficient means to meet all or part of the costs entailed, they shall be required to complete a form of declaration stating their income, capital assets and any financial commitments in respect of dependants, or any other financial obligations. The declaration shall be certified by the appropriate domestic authority or authorities.2. The President of the Chamber may invite the Contracting Party concerned to submit its comments in writing.3. After receiving the information mentioned in paragraph 1 of this Rule, the President of the Chamber shall decide whether or not to grant legal aid. The Registrar shall inform the parties accordingly.Rule 103 1. Fees shall be payable to the advocates or other persons appointed in accordance with Rule 36 § 4. Fees may, where appropriate, be paid to more than one such representative.2. Legal aid may be granted to cover not only representatives’ fees but also travelling and subsistence expenses and other necessary expenses incurred by the applicant or appointed representative.Rule 104 On a decision to grant legal aid, the Registrar shall fix(a) the rate of fees to be paid in accordance with the legal-aid scales in force;(b) the level of expenses to be paid.Rule 105 The President of the Chamber may, if satisfied that the conditions stated in Rule 101 are no longer fulfilled, revoke or vary a grant of legal aid at any time.TITLE III TRANSITIONAL RULESRule 106 (Relations between the Court and the Commission)1. In cases brought before the Court under Article 5 §§ 4 and 5 of Protocol No. 11 to the Convention, the Court may invite the Commission to delegate one or more of its members to take part in the consideration of the case before the Court.2. In cases referred to in paragraph 1 of this Rule, the Court shall take into consideration the report of the Commission adopted pursuant to former Article 31 of the Convention.3. Unless the President of the Chamber decides otherwise, the said report shall be made available to the public through the Registrar as soon as possible after the case has been brought before the Court.4. The remainder of the case file of the Commission, including all pleadings, in cases brought before the Court under Article 5 §§ 2 to 5 of Protocol No. 11 shall remain confidential unless the President of the Chamber decides otherwise.5. In cases where the Commission has taken evidence but has been unable to adopt a report in accordance with former Article 31 of the Convention, the Court shall take into consideration the verbatim records, documentation and opinion of the Commission’s delegations arising from such investigations.Rule 107 (Chamber and Grand Chamber proceedings)1. In cases referred to the Court under Article 5 § 4 of Protocol No. 11 to the Convention, a panel of the Grand Chamber constituted in accordance with Rule 24 § 5 shall determine, solely on the basis of the existing case file, whether a Chamber or the Grand Chamber is to decide the case.2. If the case is decided by a Chamber, the judgment of the Chamber shall, in accordance with Article 5 § 4 of Protocol No. 11, be final and Rule 73 shall be inapplicable.3. Cases transmitted to the Court under Article 5 § 5 of Protocol No. 11 shall be forwarded by the President of the Court to the Grand Chamber.

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4. For each case transmitted to the Grand Chamber under Article 5 § 5 of Protocol No. 11, the Grand Chamber shall be completed by judges designated by rotation within one of the groups mentioned in Rule 24 § 31, the cases being allocated to the groups on an alternate basis.Rule 108 (Grant of legal aid)Subject to Rule 96, in cases brought before the Court under Article 5 §§ 2 to 5 of Protocol No. 11 to the Convention, a grant of legal aid made to an applicant in the proceedings before the Commission or the former Court shall continue in force for the purposes of his or her representation before the Court.Rule 109 (Request for revision of a judgment)1. Where a party requests revision of a judgment delivered by the former Court, the President of the Court shall assign the request to one of the Sections in accordance with the conditions laid down in Rule 51 or 52, as the case may be.2. The President of the relevant Section shall, notwithstanding Rule 80 § 3, constitute a new Chamber to consider the request.3. The Chamber to be constituted shall include as ex officio members(a) the President of the Section;and, whether or not they are members of the relevant Section,(b) the judge elected in respect of any Contracting Party concerned or, if he or she is unable to sit, any judge appointed under Rule 29;(c) any judge of the Court who was a member of the original Chamber that delivered the judgment in the former Court.4. (a) The other members of the Chamber shall be designated by the President of the Section by means of a drawing of lots from among the members of the relevant Section.(b) The members of the Section who are not so designated shall sit in the case as substitute judges.

TITLE IV FINAL CLAUSESRule 110 (Amendment or suspension of a Rule)1. Any Rule may be amended upon a motion made after notice where such a motion is carried at the next session of the plenary Court by a majority of all the members of the Court. Notice of such a motion shall be delivered in writing to the Registrar at least one month before the session at which it is to be discussed. On receipt of such a notice of motion, the Registrar shall inform all members of the Court at the earliest possible moment.2. A Rule relating to the internal working of the Court may be suspended upon a motion made without notice, provided that this decision is taken unanimously by the Chamber concerned. The suspension of a Rule shall in this case be limited in its operation to the particular purpose for which it was sought.Rule 111 (Entry into force of the Rules)(…)

ANNEX TO THE RULES (concerning investigations)Rule A1 (Investigative measures)1. The Chamber may, at the request of a party or of its own motion, adopt any investigative measure which it considers capable of clarifying the facts of the case. The Chamber may, inter alia, invite the parties to produce documentary evidence and decide to hear as a witness or expert or in any other capacity any person whose evidence or statements seem likely to assist it in carrying out its tasks.2. The Chamber may also ask any person or institution of its choice to express an opinion or make a written report on any matter considered by it to be relevant to the case.3. After a case has been declared admissible or, exceptionally, before the decision on admissibility, the Chamber may appoint one or more of its members or of the other judges of the Court, as its delegate or delegates, to conduct an inquiry, carry out an on-site investigation or take evidence in some other manner. The Chamber may also appoint any person or institution of its choice to assist the delegation in such manner as it sees fit.4. The provisions of this Chapter concerning investigative measures by a delegation shall apply, mutatis mutandis, to any such proceedings conducted by the Chamber itself.5. Proceedings forming part of any investigation by a Chamber or its delegation shall be held in camera, save in so far as the President of the Chamber or the head of the delegation decides otherwise.6. The President of the Chamber may, as he or she considers appropriate, invite, or grant leave to, any third party to participate in an investigative measure. The President shall lay down the conditions of any such participation and may limit that participation if those conditions are not complied with.Rule A2 (Obligations of the parties as regards investigative measures)1. The applicant and any Contracting Party concerned shall assist the Court as necessary in implementing any investigative measures.2. The Contracting Party on whose territory on-site proceedings before a delegation take place shall extend to the delegation the facilities and cooperation necessary for the proper conduct of the proceedings. These shall include, to the full extent necessary, freedom of movement within the territory and all adequate security arrangements for the delegation, for the applicant and for all witnesses, experts and others who may be heard by the delegation. It shall be the responsibility of the Contracting Party concerned to take steps to ensure that no adverse consequences are suffered by any person or organisation on account of any evidence given, or of any assistance provided, to the delegation.

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Rule A3(Failure to appear before a delegation)Where a party or any other person due to appear fails or declines to do so, the delegation may, provided that it is satisfied that such a course is consistent with the proper administration of justice, nonetheless continue with the proceedings.Rule A4 (Conduct of proceedings before a delegation)1. The delegates shall exercise any relevant power conferred on the Chamber by the Convention or these Rules and shall have control of the proceedings before them.2. The head of the delegation may decide to hold a preparatory meeting with the parties or their representatives prior to any proceedings taking place before the delegation.Rule A5 (Convocation of witnesses, experts and of other persons to proceedings before a delegation)1. Witnesses, experts and other persons to be heard by the delegation shall be summoned by the Registrar.2. The summons shall indicate(a) the case in connection with which it has been issued;(b) the object of the inquiry, expert opinion or other investigative measure ordered by the Chamber or the President of the Chamber;(c) any provisions for the payment of sums due to the person summoned.3. The parties shall provide, in so far as possible, sufficient information to establish the identity and addresses of witnesses, experts or other persons to be summoned.4. In accordance with Rule 37 § 2, the Contracting Party in whose territory the witness resides shall be responsible for servicing any summons sent to it by the Chamber for service. In the event of such service not being possible, the Contracting Party shall give reasons in writing. The Contracting Party shall further take all reasonable steps to ensure the attendance of persons summoned who are under its authority or control.5. The head of the delegation may request the attendance of witnesses, experts and other persons during on-site proceedings before a delegation. The Contracting Party on whose territory such proceedings are held shall, if so requested, take all reasonable steps to facilitate that attendance.6. Where a witness, expert or other person is summoned at the request or on behalf of a Contracting Party, the costs of their appearance shall be borne by that Party unless the Chamber decides otherwise. The costs of the appearance of any such person who is in detention in the Contracting Party on whose territory on-site proceedings before a delegation take place shall be borne by that Party unless the Chamber decides otherwise. In all other cases, the Chamber shall decide whether such costs are to be borne by the Council of Europe or awarded against the applicant or third party at whose request or on whose behalf the person appears. In all cases, such costs shall be taxed by the President of the Chamber.Rule A6 (Oath or solemn declaration by witnesses and experts heard by a delegation)1. After the establishment of the identity of a witness and before testifying, each witness shall take the oath or make the following solemn declaration:“I swear” – or “I solemnly declare upon my honour and conscience” – “that I shall speak the truth, the whole truth and nothing but the truth.”This act shall be recorded in minutes.2. After the establishment of the identity of the expert and before carrying out his or her task for the delegation, every expert shall take the oath or make the following solemn declaration:“I swear” – or “I solemnly declare” – “that I will discharge my duty as an expert honourably and conscientiously.”This act shall be recorded in minutes.Rule A7 (Hearing of witnesses, experts and other persons by a delegation)1. Any delegate may put questions to the Agents, advocates or advisers of the parties, to the applicant, witnesses and experts, and to any other persons appearing before the delegation.2. Witnesses, experts and other persons appearing before the delegation may, subject to the control of the head of the delegation, be examined by the Agents and advocates or advisers of the parties. In the event of an objection to a question put, the head of the delegation shall decide.3. Save in exceptional circumstances and with the consent of the head of the delegation, witnesses, experts and other persons to be heard by a delegation will not be admitted to the hearing room before they give evidence.4. The head of the delegation may make special arrangements for witnesses, experts or other persons to be heard in the absence of the parties where that is required for the proper administration of justice.5. The head of the delegation shall decide in the event of any dispute arising from an objection to a witness or expert. The delegation may hear for information purposes a person who is not qualified to be heard as a witness or expert.Rule A8 (Verbatim record of proceedings before a delegation)1. A verbatim record shall be prepared by the Registrar of any proceedings concerning an investigative measure by a delegation. The verbatim record shall include: (a) the composition of the delegation;(b) a list of those appearing before the delegation, that is to say Agents, advocates and advisers of the parties taking part;(c) the surname, forenames, description and address of each witness, expert or other person heard;(d) the text of statements made, questions put and replies given;(e) the text of any ruling delivered during the proceedings before the delegation or by the head of the delegation.

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2. If all or part of the verbatim record is in a non-official language, the Registrar shall arrange for its translation into one of the official languages.3. The representatives of the parties shall receive a copy of the verbatim record in order that they may, subject to the control of the Registrar or the head of the delegation, make corrections, but in no case may such corrections affect the sense and bearing of what was said. The Registrar shall lay down, in accordance with the instructions of the head of the delegation, the time-limits granted for this purpose.4. The verbatim record, once so corrected, shall be signed by the head of the delegation and the Registrar and shall then constitute certified matters of record.

PRACTICE DIRECTION REQUESTS FOR INTERIM MEASURES (Rule 39 of the Rules of Court)By virtue of Rule 39 of the Rules of Court, the Court may issue interim measures which are binding on the State concerned. Interim measures are only applied in exceptional cases.The Court will only issue an interim measure against a Member State where, having reviewed all the relevant information, it considers that the applicant faces a real risk of serious, irreversible harm if the measure is not applied.Applicants or their legal representatives2 who make a request for an interim measure pursuant to Rule 39 of the Rules of Court should comply with the requirements set out below.I. Accompanying information. Any request lodged with the Court must state reasons. The applicant must in particular specify in detail the grounds on which his or her particular fears are based, the nature of the alleged risks and the Convention provisions alleged to have been violated.A mere reference to submissions in other documents or domestic proceedings is not sufficient. It is essential that requests be accompanied by all necessary supporting documents, in particular relevant domestic court, tribunal or other decisions, together with any other material which is considered to substantiate the applicant’s allegations.The Court will not necessarily contact applicants whose request for interim measures is incomplete, and requests which do not include the information necessary to make a decision will not normally be submitted for a decision.Where the case is already pending before the Court, reference should be made to the application number allocated to it.In cases concerning extradition or deportation, details should be provided of the expected date and time of the removal, the applicant’s address or place of detention and his or her official case-reference number. The Court must be notified of any change to those details (date and time of removal, address etc.) as soon as possible.The Court may decide to take a decision on the admissibility of the case at the same time as considering the request for interim measures.II. Requests to be made by facsimile or letter. Requests for interim measures under Rule 39 should be sent by facsimile or by post. The Court will not deal with requests sent by e-mail. The request should, where possible, be in one of the official languages of the Contracting Parties. All requests should be marked as follows in bold on the face of the request:“Rule 39 – Urgent Person to contact (name and contact details): …[In deportation or extradition cases] Date and time of removal and destination: …”III. Making requests in good time. Requests for interim measures should normally be received as soon as possible after the final domestic decision has been taken, in order to enable the Court and its Registry to have sufficient time to examine the matter. The Court may not be able to deal with requests in removal cases received less than a working day before the planned time of removal.Where the final domestic decision is imminent and there is a risk of immediate enforcement, especially in extradition or deportation cases, applicants and their representatives should submit the request for interim measures without waiting for that decision, indicating clearly the date on which it will be taken and that the request is subject to the final domestic decision being negative.IV. Domestic measures with suspensive effect. The Court is not an appeal tribunal from domestic tribunals, and applicants in extradition and expulsion cases should pursue domestic avenues which are capable of suspending removal before applying to the Court for interim measures. Where it remains open to an applicant to pursue domestic remedies which have suspensive effect, the Court will not apply Rule 39 to prevent removal.V. Follow-up Applicants who apply for an interim measure under Rule 39 should ensure that they reply to correspondence from the Court’s Registry. In particular, where a measure has been refused, they should inform the Court whether they wish to pursue the application. Where a measure has been applied, they must keep the Court regularly and promptly informed about the state of any continuing domestic proceedings. Failure to do so may lead to the case being struck out of the Court’s list of cases.

PRACTICE DIRECTION INSTITUTION OF PROCEEDINGS(Individual applications under Article 34 of the Convention)I. General 1. An application under Article 34 of the Convention must be submitted in writing. No application may be made by telephone. Except as provided otherwise by Rule 47 of the Rules of Court, only a completed application form will interrupt the running of the six-month time-limit set out in Article 35 § 1 of the Convention. An application form is available online from the Court’s website. Applicants are strongly encouraged to download and print the application form instead of contacting the Court for a paper copy to be sent by post. By doing this, applicants will save time and

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will be in a better position to ensure that their completed application form is submitted within the six-month time-limit. Help with the completion of the various fields is available online.2. An application must be sent to the following address:The RegistrarEuropean Court of Human RightsCouncil of EuropeF-67075 Strasbourg Cedex3. Applications sent by fax will not interrupt the running of the six-month time-limit set out in Article 35 § 1 of the Convention. Applicants must also dispatch the signed original by post within the same six-month time-limit.4. An applicant should be diligent in corresponding with the Court’s Registry. A delay in replying or failure to reply may be regarded as a sign that the applicant is no longer interested in pursuing his or her application.II. Form and contents 5. The submissions in the application form concerning the facts, complaints and compliance with the requirements of exhaustion of domestic remedies and the time-limit set out in Article 35 § 1 of the Convention must respect the conditions set out in Rule 47 of the Rules of Court. Any additional submissions must not exceed 20 pages (see Rule 47 § 2) and should:a) be in an A4 page format with a margin of not less than 3.5 cm;b) be wholly legible and, if typed, the text should be at least 12 pt in the body of the document and 10 pt in the footnotes, with one and a half line spacing;c) have all numbers expressed as figures;d) have pages numbered consecutively;e) be divided into numbered paragraphs;f) be divided into headings corresponding to "Facts", "Complaints or statements of violations", "Information about the exhaustion of domestic remedies and compliance with the time-limit set out in Article 35 § 1".6. All fields in the application form must be filled in by use of words. Avoid using symbols, signs or abbreviations. Explain in words even if the answer is negative or the question does not appear relevant.7. An applicant who has already had a previous application or applications decided by the Court or who has an application or applications pending before the Court must inform the Registry accordingly, stating the application number or numbers.8. (a) Where an applicant does not wish to have his or her identity disclosed, he or she should state the reasons for his or her request in writing, pursuant to Rule 47 § 4.(b) The applicant should also state whether, in the event of anonymity being authorised by the President of the Chamber, he or she wishes to be designated by his or her initials or by a single letter (e.g., “X”, “Y”, “Z”, etc.).9. The applicant or the applicant’s representative must sign the application form. If represented, the applicant must sign the letter of authority, which forms part of the application form. Neither the application form nor the letter can be signed per procurationem (p.p.).III. Grouped applications and multiple applicants. 10. Where an applicant or representative lodges complaints on behalf of two or more applicants whose applications are based on different facts, a separate application form should be filled in for each individual giving all the information required. The documents relevant to each applicant should also be annexed to that individual’s application form.11. Where there are more than five applicants, the representative should provide – in addition to the application forms and documents – a table setting out for each applicant the required personal information, an example of which may be downloaded from the Court’s website1. Where the representative is a lawyer, this table should also be provided in electronic form.12. In cases of large groups of applicants or applications, applicants or their representatives may be directed by the Court to provide the text of their submissions or documents by electronic or other means. Other directions may be given by the Court as to steps required to facilitate the effective and speedy processing of applications.IV. Failure to comply with requests for information or directions. 13. Failure, within the specified time-limit, to provide further information or documents at the Court’s request or to comply with the Court’s directions as to the form or manner of the lodging of an application – including grouped applications or applications by multiple applicants – may result, depending on the stage reached in the proceedings, in the complaint(s) not being examined by the Court or the application(s) being declared inadmissible or struck out of the Court’s list of cases.

PRACTICE DIRECTION WRITTEN PLEADINGSI. Filing of pleadings. General. 1. A pleading must be filed with the Registry within the time-limit fixed in accordance with Rule 38 of the Rules of Court and in the manner described in paragraph 2 of that Rule.2. The date on which a pleading or other document is received at the Court’s Registry will be recorded on that document by a receipt stamp.3. With the exception of pleadings and documents for which a system of electronic filing has been set up (see the relevant practice directions), all other pleadings, as well as all documents annexed thereto, should be submitted to the Court’s Registry in three copies sent by post or in one copy by fax2, followed by three copies sent by post.4. Pleadings or other documents submitted by electronic mail shall not be accepted.

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5. Secret documents should be filed by registered post.6. Unsolicited pleadings shall not be admitted to the case file unless the President of the Chamber decides otherwise (see Rule 38 § 1).Filing by fax 7. A party may file pleadings or other documents with the Court by sending them by fax.8. The name of the person signing a pleading must also be printed on it so that he or she can be identified.Electronic filing9. The Court may authorise the Government of a Contracting Party or, after the communication of an application, an applicant to file pleadings and other documents electronically. In such cases, the practice direction on written pleadings shall apply in conjunction with the practice directions on electronic filing.II. Form and contents: Form 10. A pleading should include:(a) the application number and the name of the case;(b) a title indicating the nature of the content (e.g., observations on admissibility [and the merits]; reply to the Government’s/the applicant’s observations on admissibility [and the merits]; observations on the merits; additional observations on admissibility [and the merits]; memorial etc.).11. In addition, a pleading should normally:(a) be in an A4 page format having a margin of not less than 3.5 cm wide;1. A pleading must be filed with the Registry within the time-limit fixed in accordance with Rule 38 and in the manner described in paragraph 2 of that Rule.(b) be typed and wholly legible, the text appearing in at least 12 pt in the body and 10 pt in the footnotes, with one-and-a-half line spacing;(c) have all numbers expressed as figures;(d) have pages numbered consecutively;(e) be divided into numbered paragraphs;(f) be divided into chapters and/or headings corresponding to the form and style of the Court’s decisions and judgments (“Facts”/“Domestic law [and practice]”/“Complaints”/“Law”; the latter chapter should be followed by headings entitled “Preliminary objection on ...”, “Alleged violation of Article ...”, as the case may be);(g) place any answer to a question by the Court or to the other party’s arguments under a separate heading;(h) give a reference to every document or piece of evidence mentioned in the pleading and annexed thereto;(i) if sent by post, have its text printed on one side of the page only and pages and attachments placed together in such a way as to enable them to be easily separated (they must not be glued or stapled).12. If a pleading exceptionally exceeds thirty pages, a short summary should also be filed with it.13. Where a party produces documents and/or other exhibits together with a pleading, every piece of evidence should be listed in a separate annex.Contents 14. The parties’ pleadings following communication of the application should include:(a) any comments they wish to make on the facts of the case; however,(i) if a party does not contest the facts as set out in the statement of facts prepared by the Registry, it should limit its observations to a brief statement to that effect;(ii) if a party contests only part of the facts as set out by the Registry, or wishes to supplement them, it should limit its observations to those specific points;(iii) if a party objects to the facts or part of the facts as presented by the other party, it should state clearly which facts are uncontested and limit its observations to the points in dispute;(b) legal arguments relating firstly to admissibility and, secondly, to the merits of the case; however,(i) if specific questions on a factual or legal point were put to a party, it should, without prejudice to Rule 55, limit its arguments to such questions;(ii) if a pleading replies to arguments of the other party, submissions should refer to the specific arguments in the order prescribed above.15. (a) The parties’ pleadings following the admission of the application should include:(i) a short statement confirming a party’s position on the facts of the case as established in the decision on admissibility;(ii) legal arguments relating to the merits of the case;(iii) a reply to any specific questions on a factual or legal point put by the Court.(b) An applicant party submitting claims for just satisfaction at the same time should do so in the manner described in the practice direction on filing just satisfaction claims. 16. In view of the confidentiality of friendly-settlement proceedings (see Article 39 § 2 of the Convention and Rule 62 § 2), all submissions and documents filed as part of the attempt to secure a friendly settlement should be submitted separately from the written pleadings.17. No reference to offers, concessions or other statements submitted in connection with the friendly settlement may be made in the pleadings filed in the contentious proceedings.III. Time-limits. General. 18. It is the responsibility of each party to ensure that pleadings and any accompanying documents or evidence are delivered to the Court’s Registry in time.Extension of time-limits. 19. A time-limit set under Rule 38 may be extended on request from a party.20. A party seeking an extension of the time allowed for submission of a pleading must make a request as soon as it has become aware of the circumstances justifying such an extension and, in any event, before the expiry of the time-limit. It

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should state the reason for the delay.21. If an extension is granted, it shall apply to all parties for which the relevant time-limit is running, including those which have not asked for it.IV. Failure to comply with requirements for pleadings. 22. Where a pleading has not been filed in accordance with the requirements set out in paragraphs 8 to 15 of this practice direction, the President of the Chamber may request the party concerned to resubmit the pleading in compliance with those requirements.23. A failure to satisfy the conditions listed above may result in the pleading being considered not to have been properly lodged (see Rule 38 § 1).

PRACTICE DIRECTION JUST SATISFACTION CLAIMSI. Introduction1. The award of just satisfaction is not an automatic consequence of a finding by the European Court of Human Rights that there has been a violation of a right guaranteed by the European Convention on Human Rights or its Protocols. The wording of Article 41, which provides that the Court shall award just satisfaction only if domestic law does not allow complete reparation to be made, and even then only “if necessary” (s’il y a lieu in the French text), makes this clear.2. Furthermore, the Court will only award such satisfaction as is considered to be “just” (équitable in the French text) in the circumstances. Consequently, regard will be had to the particular features of each case. The Court may decide that for some heads of alleged prejudice the finding of violation constitutes in itself sufficient just satisfaction, without there being any call to afford financial compensation. It may also find reasons of equity to award less than the value of the actual damage sustained or the costs and expenses actually incurred, or even not to make any award at all. This may be the case, for example, if the situation complained of, the amount of damage or the level of the costs is due to the applicant’s own fault. In setting the amount of an award, the Court may also consider the respective positions of the applicant as the party injured by a violation and the Contracting Party as responsible for the public interest. Finally, the Court will normally take into account the local economic circumstances.3. When it makes an award under Article 41, the Court may decide to take guidance from domestic standards. It is, however, never bound by them.4. Claimants are warned that compliance with the formal and substantive requirements deriving from the Convention and the Rules of Court is a condition for the award of just satisfaction.II. Submitting claims for just satisfaction: formal requirements5. Time-limits and other formal requirements for submitting claims for just satisfaction are laid down in Rule 60 of the Rules of Court, the relevant part of which provides as follows:1. An applicant who wishes to obtain an award of just satisfaction under Article 41 of the Convention in the event of the Court finding a violation of his or her Convention rights must make a specific claim to that effect.2. The applicant must submit itemised particulars of all claims, together with any relevant supporting documents, within the time-limit fixed for the submission of the applicant’s observations on the merits unless the President of the Chamber directs otherwise.3. If the applicant fails to comply with the requirements set out in the preceding paragraphs, the Chamber may reject the claims in whole or in part. …Thus, the Court requires specific claims supported by appropriate documentary evidence, failing which it may make no award. The Court will also reject claims set out on the application form but not resubmitted at the appropriate stage of the proceedings and claims lodged out of time.III. Submitting claims for just satisfaction: substantive requirements6. Just satisfaction may be afforded under Article 41 of the Convention in respect of:(a) pecuniary damage; (b) non-pecuniary damage; and (c) costs and expenses.1. Damage in general 7. A clear causal link must be established between the damage claimed and the violation alleged. The Court will not be satisfied by a merely tenuous connection between the alleged violation and the damage, nor by mere speculation as to what might have been.8. Compensation for damage can be awarded in so far as the damage is the result of a violation found. No award can be made for damage caused by events or situations that have not been found to constitute a violation of the Convention, or for damage related to complaints declared inadmissible at an earlier stage of the proceedings.9. The purpose of the Court’s award in respect of damage is to compensate the applicant for the actual harmful consequences of a violation. It is not intended to punish the Contracting Party responsible. The Court has therefore, until now, considered it inappropriate to accept claims for damages with labels such as “punitive”, “aggravated” or “exemplary”.2. Pecuniary damage10. The principle with regard to pecuniary damage is that the applicant should be placed, as far as possible, in the position in which he or she would have been had the violation found not taken place, in other words, restitutio in integrum. This can involve compensation for both loss actually suffered (damnum emergens) and loss, or diminished gain, to be expected in the future (lucrum cessans).11. It is for the applicant to show that pecuniary damage has resulted from the violation or violations alleged. The

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applicant should submit relevant documents to prove, as far as possible, not only the existence but also the amount or value of the damage.12. Normally, the Court’s award will reflect the full calculated amount of the damage. However, if the actual damage cannot be precisely calculated, the Court will make an estimate based on the facts at its disposal. As pointed out in par. 2 above, it is also possible that the Court may find reasons in equity to award less than the full amount of the loss.3. Non-pecuniary damage13. The Court’s award in respect of non-pecuniary damage is intended to provide financial compensation for non-material harm, for example mental or physical suffering.14. It is in the nature of non-pecuniary damage that it does not lend itself to precise calculation. If the existence of such damage is established, and if the Court considers that a monetary award is necessary, it will make an assessment on an equitable basis, having regard to the standards which emerge from its case-law.15. Applicants who wish to be compensated for non-pecuniary damage are invited to specify a sum which in their view would be equitable. Applicants who consider themselves victims of more than one violation may claim either a single lump sum covering all alleged violations or a separate sum in respect of each alleged violation.4. Costs and expenses16. The Court can order the reimbursement to the applicant of costs and expenses which he or she has incurred – first at the domestic level, and subsequently in the proceedings before the Court itself – in trying to prevent the violation from occurring, or in trying to obtain redress therefor. Such costs and expenses will typically include the cost of legal assistance, court registration fees and suchlike. They may also include travel and subsistence expenses, in particular if these have been incurred by attendance at a hearing of the Court.17. The Court will uphold claims for costs and expenses only in so far as they are referable to the violations it has found. It will reject them in so far as they relate to complaints that have not led to the finding of a violation, or to complaints declared inadmissible. This being so, applicants may wish to link separate claim items to particular complaints.18. Costs and expenses must have been actually incurred. That is, the applicant must have paid them, or be bound to pay them, pursuant to a legal or contractual obligation. Any sums paid or payable by domestic authorities or by the Council of Europe by way of legal aid will be deducted.19. Costs and expenses must have been necessarily incurred. That is, they must have become unavoidable in order to prevent the violation or obtain redress therefor.20. They must be reasonable as to quantum. If the Court finds them to be excessive, it will award a sum which, on its own estimate, is reasonable.21. The Court requires evidence, such as itemised bills and invoices. These must be sufficiently detailed to enable the Court to determine to what extent the above requirements have been met.5. Payment information22. Applicants are invited to identify a bank account into which they wish any sums awarded to be paid. If they wish particular amounts, for example the sums awarded in respect of costs and expenses, to be paid separately, for example directly into the bank account of their representative, they should so specify.IV. The form of the Court’s awards23. The Court’s awards, if any, will normally be in the form of a sum of money to be paid by the respondent Government to the victim or victims of the violations found. Only in extremely rare cases can the Court consider a consequential order aimed at putting an end or remedying the violation in question. The Court may, however, decide at its discretion to offer guidance for the execution of its judgment (Article 46 of the Convention).24. Any monetary award under Article 41 will normally be in euros (EUR, €) irrespective of the currency in which the applicant expresses his or her claims. If the applicant is to receive payment in a currency other than the euro, the Court will order the sums awarded to be converted into that other currency at the exchange rate applicable on the date of payment. When formulating their claims applicants should, where appropriate, consider the implications of this policy in the light of the effects of converting sums expressed in a different currency into euros or contrariwise.25. The Court will of its own motion set a time-limit for any payments that may need to be made, which will normally be three months from the date on which its judgment becomes final and binding. The Court will also order default interest to be paid in the event that that time-limit is exceeded, normally at a simple rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.

PRACTICE DIRECTION SECURED ELECTRONIC FILINGI. Scope of application 1. The Governments of the Contracting Parties that have opted for the Court’s system of secured electronic filing shall send all their written communications with the Court by uploading them on the secured website set up for that purpose and shall accept written communications sent to them by the Registry of the Court by downloading them from that site, with the following exceptions:(a) all written communications in relation to a request for interim measures under Rule 39 of the Rules of Court shall be sent simultaneously by two means: through the secured website and by fax;(b) attachments, such as plans, manuals, etc. that may not be comprehensively viewed in an electronic format may be filed by post;

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(c) the Court’s Registry may request that a paper document or attachment be submitted by post.2. If the Government have filed a document by post or fax, they shall, as soon as possible, file electronically a notice of filing by post or fax, describing the document sent, stating the date of dispatch and setting forth the reasons why electronic filing was not possible.II. Technical requirements. 3. The Government shall possess the necessary technical equipment and follow the user manual sent to them by the Court’s Registry.III. Format and naming convention. 4. A document filed electronically shall be in PDF format, preferably in searchable PDF.5. Unsigned letters and written pleadings shall not be accepted. Signed documents to be filed electronically shall be generated by scanning the original paper copy. The Government shall keep the original paper copy in their files.6. The name of a document filed electronically shall be prefixed by the application number, followed by the name of the applicant as spelled in Latin script by the Registry of the Court, and contain an indication of the contents of the document2.IV. Relevant date with regard to time-limits. 7. The date on which the Government have successfully uploaded a document on the secured website shall be considered as the date of dispatch within the meaning of Rule 38 § 2 or the date of filing for the purposes of Rule 73 § 1.8. To facilitate keeping track of the correspondence exchanged, every day shortly before midnight the secured server generates automatically an electronic mail message listing the documents that have been filed electronically within the past twenty-four hours.V. Different versions of one and the same document. 9. The secured website shall not permit the modification, replacement or deletion of an uploaded shall create a new document named differently (for example, by adding the word “modified” in the document name). This opportunity should only be used where genuinely necessary and should not be used to correct minor errors.10. Where the Government have filed more than one version of the same document, only the document filed in time shall be taken into consideration. Where more than one version has been filed in time, the latest version shall be taken into consideration, unless the President of the Chamber decides otherwise.

PRACTICE DIRECTION REQUESTS FOR ANONYMITY (Rule 33 and 47 of the Rules of Court)General principles. The parties are reminded that, unless a derogation has been obtained pursuant to Rules 33 or 47 of the Rules of Court, documents in proceedings before the Court are public. Thus, all information that is submitted in connection with an application in both written and oral proceedings, including information about the applicant or third parties, will be accessible to the public.The parties should also be aware that the statement of facts, decisions and judgments of the Court are usually published in HUDOC2 on the Court’s website (Rule 78).Requests in pending cases. Any request for anonymity should be made when completing the application form or as soon as possible thereafter. In both cases the applicant should provide reasons for the request and specify the impact that publication may have for him or her.Retroactive requests. If an applicant wishes to request anonymity in respect of a case or cases published on HUDOC before 1 January 2010, he or she should send a letter to the Registry setting out the reasons for the request and specifying the impact that this publication has had or may have for him or her. The applicant should also provide an explanation as to why anonymity was not requested while the case was pending before the Court.In deciding on the request the President shall take into account the explanations provided by the applicant, the level of publicity that the decision or judgment has already received and whether or not it is appropriate or practical to grant the request.When the President grants the request, he or she shall also decide on the most appropriate steps to be taken to protect the applicant from being identified. For example, the decision or judgment could, inter alia, be removed from the Court’s website or the personal data deleted from the published document.Other measures. The President may also take any other measure he or she considers necessary or desirable in respect of any material published by the Court in order to ensure respect for private life.

5. CARTA SOCIALE EUROPEA RIVEDUTA (Torino 1961, Strasburgo 1996)24 CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE SUI RECLAMI COLLETTIVI (1995)

Parte IV. Articolo C – Controllo dell'attuazione degli impegni contenuti nella presente Carta (…)Articolo D – Reclami collettivi 1. Le norme del Protocollo addizionale della Carta sociale europea che prevedono un sistema di reclami collettivi si applicheranno alle disposizioni sottoscritte in applicazione della presente Carta per gli Stati che hanno ratificato il Protocollo.

24 European Treaty Series - No. 163, Strasbourg, 3.V.1996

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2. Ogni Stato che non fa parte del Protocollo addizionale della Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi potrà, nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Carta o in ogni altro successivo momento, dichiarare con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che accetta il controllo degli obblighi sottoscritti a titolo della presente Carta secondo la procedura prevista dal Protocollo.

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER PROVIDING FOR A SYSTEM OF COLLECTIVE COMPLAINTS, Strasbourg, 9.11.1995

Preamble. The member States of the Council of Europe, signatories to this Protocol to the European Social Charter, opened for signature in Turin on 18 October 1961 (hereinafter referred to as “the Charter”);Resolved to take new measures to improve the effective enforcement of the social rights guaranteed by the Charter;Considering that this aim could be achieved in particular by the establishment of a collective complaints procedure, which, inter alia, would strengthen the participation of management and labour and of non-governmental organisations,Have agreed as follows:Article 1. The Contracting Parties to this Protocol recognise the right of the following organisations to submit complaints alleging unsatisfactory application of the Charter:a. international organisations of employers and trade unions referred to in paragraph 2 of Article 27 of the Charter;b other international non-governmental organisations which have consultative status with the Council of Europe and have been put on a list established for this purpose by the Governmental Committee;c representative national organisations of employers and trade unions within the jurisdiction of the Contracting Party against which they have lodged a complaint.Article 2. 1 Any Contracting State may also, when it expresses its consent to be bound by this Protocol, in accordance with the provisions of Article 13, or at any moment thereafter, declare that it recognises the right of any other representative national non-governmental organisation within its jurisdiction which has particular competence in the matters governed by the Charter, to lodge complaints against it. 2 Such declarations may be made for a specific period.3 The declarations shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe who shall transmit copies thereof to the Contracting Parties and publish them.Article 3. The international non-governmental organisations and the national non-governmental organisations referred to in Article 1.b and Article 2 respectively may submit complaints in accordance with the procedure prescribed by the aforesaid provisions only in respect of those matters regarding which they have been recognised as having particular competence.Article 4. The complaint shall be lodged in writing, relate to a provision of the Charter accepted by the Contracting Party concerned and indicate in what respect the latter has not ensured the satisfactory application of this provision.Article 5. Any complaint shall be addressed to the Secretary General who shall acknowledge receipt of it, notify it to the Contracting Party concerned and immediately transmit it to the Committee of Independent Experts.Article 6. The Committee of Independent Experts may request the Contracting Party concerned and the organisation which lodged the complaint to submit written information and observations on the admissibility of the complaint within such time-limit as it shall prescribe. Article 7. 1 If it decides that a complaint is admissible, the Committee of Independent Experts shall notify the Contracting Parties to the Charter through the Secretary General. It shall request the Contracting Party concerned and the organisation which lodged the complaint to submit, within such time-limit as it shall prescribe, all relevant written explanations or information, and the other Contracting Parties to this Protocol, the comments they wish to submit, within the same time-limit.2 If the complaint has been lodged by a national organisation of employers or a national trade union or by another national or international non governmental organisation, the Committee of Independent Experts shall notify the international organisations of employers or trade unions referred to in paragraph 2 of Article 27 of the Charter, through the Secretary General, and invite them to submit observations within such time-limit as it shall prescribe.3 On the basis of the explanations, information or observations submitted under paragraphs 1 and 2 above, the Contracting Party concerned and the organisation which lodged the complaint may submit any additional written information or observations within such time- limit as the Committee of Independent Experts shall prescribe.4 In the course of the examination of the complaint, the Committee of Independent Experts may organise a hearing with the representatives of the parties.Article 8. 1 The Committee of Independent Experts shall draw up a report in which it shall describe the steps taken by it to examine the complaint and present its conclusions as to whether or not the Contracting Party concerned has ensured the satisfactory application of the provision of the Charter referred to in the complaint.

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2 The report shall be transmitted to the Committee of Ministers. It shall also be transmitted to the organisation that lodged the complaint and to the Contracting Parties to the Charter, which shall not be at liberty to publish it. It shall be transmitted to the Parliamentary Assembly and made public at the same time as the resolution referred to in Article 9 or no later than four months after it has been transmitted to the Committee of Ministers.Article 9. 1 On the basis of the report of the Committee of Independent Experts, the Committee of Ministers shall adopt a resolution by a majority of those voting. If the Committee of Independent Experts finds that the Charter has not been applied in a satisfactory manner, the Committee of Ministers shall adopt, by a majority of two-thirds of those voting, a recommendation addressed to the Contracting Party concerned. In both cases, entitlement to voting shall be limited to the Contracting Parties to the Charter.2 At the request of the Contracting Party concerned, the Committee of Ministers may decide, where the report of the Committee of Independent Experts raises new issues, by a two-thirds majority of the Contracting Parties to the Charter, to consult the Governmental Committee.Article 10. The Contracting Party concerned shall provide information on the measures it has taken to give effect to the Committee of Ministers' recommendation, in the next report which it submits to the Secretary General under Article 21 of the Charter.Article 11. Articles 1 to 10 of this Protocol shall apply also to the articles of Part II of the first Additional Protocol to the Charter in respect of the States Parties to that Protocol, to the extent that these articles have been accepted.Article 12. The States Parties to this Protocol consider that the first paragraph of the appendix to the Charter, relating to Part III, reads as follows: “It is understood that the Charter contains legal obligations of an international character, the application of which is submitted solely to the supervision provided for in Part IV thereof and in the provisions of this Protocol.”Article 13. 1 This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe signatories to the Charter, which may express their consent to be bound by:a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; orb signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.2 A member State of the Council of Europe may not express its consent to be bound by this Protocol without previously or simultaneously ratifying the Charter.3 Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.Article 14. 1 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which five member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 13.2 In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.Article 15. 1 Any Party may at any time denounce this Protocol by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of twelve months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.Article 16. The Secretary General of the Council of Europe shall notify all the member States of the Council of: a any signature;b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;c the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 14;d any other act, notification or declaration relating to this Protocol.In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.Done at Strasbourg, this 9th day of November 1995, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

6. RULES OF THE EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS (2004/200925)

PART I: THE COMMITTEERule 1: Composition. The Committee is composed of 15 members in conformity with the decision of the Ministers’ Deputies applying Article 25 paragraph 1 of the European Social Charter as amended by the Turin Protocol.

25 Adopted during the 201st session on 29 March 2004 and revised during the 207th session on 12 May 2005 and during the 234th session on 20 February 2009.

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Rule 2: Role of the Committee. 1. The Committee rules on the conformity of the situation in States with the European Social Charter, the 1988 Additional Protocol and the Revised European Social Charter.2. It adopts conclusions through the framework of the reporting procedure and decisions under the collective complaints procedure.PART II: MEMBERS OF THE COMMITTEERule 3: Duties of Committee Members. 1. Members shall perform their duties in conformity with the requirements of independence, impartiality and availability inherent in their office and shall keep secret the Committee’s deliberations.2. The President shall take any necessary measures in case members do not perform their duties as provided above.Rule 4: Solemn declaration. Before taking up duties, each member of the Committee shall, at the first meeting of the Committee at which the member is present after election, make the followingdeclaration: “I solemnly declare that I will exercise my functions as a member of this Committee in conformity with the requirements of independence, impartiality and availability inherent in my office and that I will keep secret the Committee’s deliberations.”Rule 5: Incompatibility. 1. Members of the Committee shall not during their term of office perform any function which is incompatible with the requirements of independence, impartiality oravailability inherent in their office.2. If it appears that a member of the Committee has agreed to undertake functions which may be regarded as incompatible with the provisions of paragraph 1, he/she is obliged to draw the consequences thereof. Failing this, as well as in cases of a violation of the provisions of Rule 3,the Committee is, on the basis of a report by the President, required to take a decision on the situation.Rule 6 : Term of Office – Resignation. 1. The duration of the term of office of members of theCommittee is six years. The date of take up of office shall be fixed by the Committee of Ministers.2. A member’s resignation shall be notified in writing to the President who shall transmit it to the Secretary General of the Council of Europe.Rule 7: Order of precedence. 1. Members of the Committee shall take precedence after the President, the Vice-President(s) and General Rapporteur according to the length of time they have been in office.2. Members having the same length in office shall take precedence according to age.3. Re-elected members shall take precedence having regard to the duration of their previous term of office.PART III: PRESIDENCY AND BUREAU OF THE COMMITTEERule 8: Elections. 1. The Committee shall elect the President, one or more Vice-Presidents and a General Rapporteur, who shall together constitute the Bureau of the Committee. The members of the Bureau shall be elected for a period of two years. Until such time as the President is elected, themeeting shall be chaired by the outgoing President or the oldest member of the Committee present.The members of the Bureau are eligible for re-election.2. If a member of the Bureau withdraws from office before his/her term of office in the Bureau has expired, the Committee shall elect a successor for the remainder of that term.3. Elections shall be held for each position by secret ballot. Only the members present shall take part. The member who has obtained an absolute majority of the votes cast shall be elected. If no member receives such majority, a second ballot shall take place. The member receiving the most votes shall then be elected. In the event of a tie, the longest serving member shall be elected. If themembers concerned have the same length of time in office, the oldest of them shall be elected.Rule 9: President and Vice-Presidents. 1. The President shall direct the work and chair the meetings of the Committee. He or she retains all his voting and other rights as a member of the Committee. He or she fulfils all other functions bestowed on him by these Rules and by the Committee.2. In these Rules, the term “President” shall refer to any member fulfilling the office of President.3. The Vice-President shall take the place of the President if the latter is unable to carry out his/her duties or if the office of President is vacant. If the Committee has elected another or several other Vice-Presidents, each of them shall replace the other Vice-Presidents if they are unable to carry out their duties or if their offices are vacant according to the order of precedence laid down in Rule 8. Ifthe President and Vice-President(s) are at the same time unable to carry out their duties or if their offices are at the same time vacant, the duties of President shall be carried out by another member of the Committee according to the order of precedence laid down in Rule 8.4. The President may delegate certain of his/her duties to the Vice-President(s).Rule 10: Role of the General Rapporteur. The General Rapporteur ensures the consistency of theconclusions and decisions on the various articles and informs the Committee about the case law if necessary.Rule 11: Role of the Bureau. 1. The Bureau shall direct the work of the Committee and shall perform all other functions conferred upon it by these Rules and by the Committee.2. If one or more members of the Bureau are temporarily unable to carry out their duties, they shall be replaced by other members of the Committee whether or not they are members of the Bureau in accordance with the rules of precedence laid down in Rule 8.PART IV: THE REPRESENTATIVE OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION

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Rule 12: Participation. 1. A representative of the International Labour Organisation shall be invited to participate in a consultative capacity in the deliberations of plenary sessions of the Committee, according to Article 26 of the European Social Charter, as well as in the sub-committees. To this end, the working documents of the Committee shall be communicated to the International Labour Office.2. The representative of the International Labour Organisation is subject to the obligations laid down in Rule 3.PART V: THE SECRETARIATRule 13: Staff. The Secretary General shall provide the Committee with the necessary staff, including the Executive Secretary to the Committee, as well as with the administrative and otherservices required for the fulfilment of its duties.PART VI: THE WORKING OF THE COMMITTEERule 14: Sessions. 1. The Committee shall fix the number and dates of its sessions, taking into account existing budgetary allocations. The sessions shall be convened by the Executive Secretary in accordance with the President’s instructions.2. The draft agenda is prepared by the Executive Secretary in agreement with the President.3. The notice of each session shall indicate its place, date and starting time and its probable duration, and be accompanied by the draft agenda and the provisional list of working papers and relevant documents. Except in cases of emergency, the notice shall be sent to the members atleast one month before the starting date of the session.4. Members who are unable to attend a session shall give notice thereof, as soon as possible, to the Executive Secretary, who shall inform the President.Rule 15 – Secrecy. Subject to the provisions of Rule 33, the sessions and deliberations of the Committee shall be held in private. All working documents are destined for the use of theCommittee only and may not be made public except with the agreement of the President. In such a case, the President shall inform the Committee.Rule 16: Quorum and voting. 1. A quorum for holding a session of the Committee shall be constituted by a majority of members entitled to sit. Each member shall have one vote. The decisions of the Committee shall be taken by a majority of those present.2. The President has no deciding vote except in decisions on admissibility and on the merits in collective complaints.3. When a decision has been taken by the Committee on a particular question, that question shall be re-examined only if a member of the Committee so requests and if that request is approved by a two-thirds majority of votes cast.Rule 17: Synopsis and Notes of the Session. 1. After each session, the Executive Secretary shallprepare a draft synopsis for submission to the members of the Committee, who shall adopt the final text at the end of the session. This document shall be public.2. After the end of each session, the Executive Secretary will produce Notes of the session, reporting the deliberations of the Plenary Committee and the work of sub-committees with a view to their examination by the Plenary Committee at the next session. These Notes are destined for the use of the Committee only and are not public.Rule 18: Working languages. The working languages of the Committee shall be English and French, without prejudice to the application of Rule 24 of the present rules.PART VII: THE PROCEDURE FOR EXAMINATION OF REPORTSRule 19: Rapporteurs. The Committee shall designate a Rapporteur for each provision of the Charter, the 1988 Additional Protocol to the Charter and the Revised Charter.Rule 20: Sub-Committees. 1. The Committee may form sub-committees, composed of members of the Committee, with a view to preparing its decisions.2. The meetings of the sub-committees are chaired by a member of the Bureau or by default by another member chosen by the group.3. A sub-committee will meet when at least three members are present.Rule 21: Meetings with representatives of States. 1. The Committee may decide to organise meetings with representatives of a State, as provided for in Article 24 paragraph 3 of the Charter as amended by the 1991 Amending Protocol, either on its own initiative or at the request of the State concerned. The Committee shall decide whether or not to act upon a request made by a State.2. The international organisations of employers and trade unions referred to in Article 27 paragraph 2 of the Charter shall be informed of the meetings and will, in certain cases, be invited to participate. In this case, they are invited to inform their national member organisations.3. National organisations of employers and trade unions may also be invited to participate in these meetings on condition that the State concerned agrees.Rule 22: Adoption of conclusions. 1. After each session, the Executive Secretary will prepare the provisional conclusions emanating from the work of the sub-committees for their adoption by the Plenary Committee.2. The Committee shall adopt the conclusions by State at the end of each supervision cycle.3. Each member of the Committee, who voted against a decision, may formulate a dissenting opinion, which will be appended to the Committee’s conclusions.

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4. Following adoption of the conclusions, the Committee shall instruct the Executive Secretary to transmit them to the States, make them public and publish them.PART VIII: THE COLLECTIVE COMPLAINTS PROCEDURECHAPTER 1 – INTRODUCTIONRule 23: Submission of complaints and signature. 1. Collective complaints submitted under the 1995 Additional Protocol providing for a system of collective complaints shall be addressed to the Executive Secretary acting on behalf of the Secretary General of the Council of Europe.2. Complaints shall be signed by the person(s) with the competence to represent the complainant organisation.Rule 24: Languages. 1. Complaints made by the organisations listed in Article 1 paragraphs a and b of the Protocol shall be submitted in one of the official languages of the Council of Europe.2. Complaints made by organisations listed in Article 1 paragraph c and Article 2 paragraph 1 of the Protocol may be submitted in a language other than one of the official languages of the Council of Europe. For these complaints, the Executive Secretary is authorised in his correspondencewith the complainants to use a language other than one of the official languages of the Council of Europe.Rule 25: Representatives of the States and of the organization that lodged the complaint. 1. The States shall be represented before the Committee by the agents they appoint. These may have the assistance of advisers.2. The organisations referred to in paragraphs 2 and 3 of the Protocol shall be represented by a person appointed by the organisation to this end. They may have the assistance of advisers.3. The names and titles of the representatives and of any advisers shall be notified to the Committee.Rule 26: Order in which to examine a complaint. Complaints shall be registered with the Secretariat of the Committee in the order in which they are received. The Committee shall deal with complaints in the order in which they become ready for examination. It may, however, decide to give precedence to a particular complaint.Rule 27: Role of the Rapporteur. 1. For each complaint, a member of the Committee shall be appointed by the President to act as Rapporteur. 2. The Rapporteur shall follow the proceedings. He or she shall inform the Committee at each of its sessions of the progress of the proceedings and of the procedural decisions taken by the President since the previous session.3. The Rapporteur shall elaborate a draft decision on admissibility of the complaint for adoption by the Committee, followed by, as the case may be, a draft decision on the merits which will feature in the report to the Committee of Ministers as provided for in Article 8 of the Protocol.Rule 28: Role of the President. 1. The President shall take the decisions provided for in Rules 29, 31 and 32.2. The President shall set the time limits mentioned under Article 6 and under Article 7 paragraphs 1, 2 and 3 of the Protocol. He or she may grant, in exceptional cases and following a well-founded request, an extension of these time limits.3. The President may, in the name of the Committee, take any necessary measures in order to ensure the proper functioning of the procedure.4. The President may especially, in order to ensure that complaints are dealt with within a reasonable time, decide to convene additional sessions of the Committee.CHAPTER II – EXAMINATION OF THE ADMISSIBILITY OF THE COMPLAINTRule 29: Observations on the admissibility. 1. Before the Committee decides on admissibility, thePresident may ask the respondent State for written information and observations, within a time limit that he or she decides, on the admissibility of the complaint.2. If the President considers it appropriate, to ensure that complaints are processed within a reasonable time, he or she may, on the Rapporteur’s proposal, ask the respondent State to make written submissions on the merits of the case on the assumption that the complaint will be declaredadmissible, at the same time as its observations on the admissibility of the complaint.3. The President may also ask the organisation that lodged the complaint to respond, on the same conditions, to the observations made by the respondent State.4. The Committee has the possibility of declaring any complaint either admissible or inadmissible, without having invited the government concerned to submit observations, when it considers that the admissibility conditions are either manifestly fulfilled or manifestly unfulfilled.Rule 30: Examination by the Committee. 1. The Rapporteur shall within the shortest possible timelimit elaborate a draft decision on admissibility. It shall contain: a. a statement of the relevant facts;b. an indication of the issues arising under the Charter in the complaint;c. a proposal on the admissibility of the complaint.2. The Committee’s decision on admissibility of the complaint shall be accompanied by reasons and be signed by the President, the Rapporteur and the Executive Secretary. Each member of the Committee may express a dissenting opinion, which shall be joined to the Committee’s decision.3. The Committee’s decision on admissibility of the complaint shall be notified to the complainant organisation and to the respondent State.4. When the complaint is admissible, the decision is also transmitted to the Parties to the Protocol as well as to State Parties to the Revised Social Charter who have made a declaration under Article D paragraph 2.

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5. The decision shall be made public and published on the Internet site of the Council of Europe.6. The publication of the decision on the Internet site of the Council of Europe will be regarded as notification of other States Parties to the Charter who have not accepted the Collective Complaints procedure.7. In respect of complaints lodged by national organisations of employers or national trade unions or non governmental organisations, the publication of the decision on the Internet site of the Council of Europe will be regarded as notification of the international organisations of employers or trade unions referred to in Article 27§2 of the 1961 Charter.8. Case documents are also published on the Internet site of the Council of Europe. States Parties to the Protocol and the international organisations of employers and trade unions referred to in paragraph 2 of Article 27 of the 1961 Charter shall have the possibility to consult the appendicesto the complaint at the Secretariat.CHAPTER III – EXAMINATION OF THE MERITS OF THE COMPLAINTRule 31: Written procedure between the Parties. 1. If a complaint has been declared admissible, theCommittee asks the respondent State to make written submissions on the merits of the complaint within a time limit which it fixes.2. The President then invites the organisation that lodged the complaint to submit, on the same conditions, a response to these submissions.3. The President may then invite the respondent State to submit a further response.4. The President when he considers this appropriate and after consultation with the Rapporteur shall decide that the written procedure is closed. After this decision, the parties may only submit further documents with good reason.Rule 32: Third Party Intervention. 1. The States party to the Protocol as well as the States having ratified the Revised Social Charter and having made a declaration under Article D paragraph 2 shall be invited to make comments within the same time limit as that decided above under paragraph 1 of Rule 31.2. The international organisations of employers and trade unions referred to in Article 27 paragraph 2 of the Charter shall be invited to make observations on complaints lodged by national organisations of employers and trade unions or by non-governmental organisations.3. The observations submitted in application of paragraphs 1 and 2 shall be transmitted to the organisation that lodged the complaint and to the respondent State.4. Any information received the by the Committee in application of Article 7 paragraphs 1, 2 and 3 of the Protocol shall be transmitted to the respondent State and to the organisation that lodged the complaint.Rule 33: Hearing. 1. The hearing provided for under Article 7 paragraph 4 of the Protocol may be held at the request of one of the Parties or on the Committee’s initiative. The Committee shall decide whether or not to act upon a request made by one of the Parties.2. The respondent State and the organisation that lodged the complaint shall be invited to the hearing.3. The hearing shall be public unless the President decides otherwise.4. The States and organisations referred to in Article 7 of the Protocol and who have indicated that they wish to intervene in support of the complaint or for its rejection are invited to take part in the hearing.Rule 34: Participation in the deliberations. 1. Any member not present at the hearing cannotparticipate in the deliberations on the merits of the complaint.2. Any member who has not participated in the essential parts of the deliberations shall not vote on the decision on the merits.3. The President shall take any decisions necessary regarding paragraph 2 of this Rule.Rule 35: Committee’s decision on the merits. 1. The Committee’s decision on the merits of thecomplaint contained in the report provided for in Article 8 of the Protocol shall be accompanied by reasons and be signed by the President, the Rapporteur and the Executive Secretary. Any dissenting opinions shall be appended to the Committee’s decision.2. The report containing the decision on the merits is transmitted to the Parties to the procedure, who may not publish it before the expiry of the time limit provided in Article 8 of the Protocol.3. The report containing the decision shall be transmitted to the Committee of Ministers.4. The Committee’s decision on the merits of the complaint shall be made public at the moment of the adoption of a resolution by the Committee of Ministers in conformity with Article 9 of the Protocol or at the latest four months after the report was transmitted to the Committee ofMinisters. 5. When the decision becomes public, it is published on the Internet Site of the Council of Europe.6. The publication of the decision on the Internet site of the Council of Europe will be regarded as transmission to the Parliamentary Assembly.CHAPTER IV – FOLLOW-UP TO DECISIONS OF THE COMMITTEERule 36: Measures required to bring the situation into conformity. In cases where a decision finds that there has been a violation, the respondent State shall present in every subsequent report on the provisions concerned in the complaint the measures taken to bring the situation into conformity.CHAPTER V – PUBLIC NATURE OF THE PROCEDURE

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Rule 37: Public Nature of the Case Documents. The text of each registered complaint as well as any appendices and also all submissions, responses or observations submitted by virtue of Rule 31 and 32 shall be public on their transmission to the Committee, unless the Committee decides otherwise on a case by case basis.Rule 38: Secrecy of Deliberations. All documents prepared for the deliberations of the Committee are destined for the use of the Committee only and shall never be made public, except under theconditions laid down in Rule 15.CHAPTER VI – STRIKING OUT A COMPLAINTRule 39: Striking out a complaint. If the conditions for upholding a complaint are no longer met, the Committee may take a decision to strike it off the list of pending complaints.PART IX: AMENDMENTS TO THE RULES OF PROCEDURERule 40: Amendments. Any rule may be amended by a majority of Committee members during a session of the Committee, on the basis of a proposal by a member of the Committee. Notice of aproposed amendment shall be delivered in writing at least one month before the session at which it is to be discussed. The notice of motion shall be communicated to all members of the Committee at the earliest possible moment.

WORKING METHODS AND ORGANISATION OF WORK OF THE COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS26 (omissis)

7. REVISED STATUTE OF THE EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (Resolution(2002)3 adopted by the Committee of Ministers on 21 February 2002 at the 784th meeting of the Ministers' Deputies)

The Representatives on the Committee of Ministers of the states members of the Partial Agreement establishing the European Commission for Democracy through Law, Recalling Resolution (90) 6 on a Partial Agreement establishing the European Commission for Democracy through Law; Having regard to the decision taken at the 484bis meeting of the Ministers Deputies in December 1992 to maintain for the future the structure of the Commission as a Partial Agreement of the Council of Europe; Having regard to Statutory Resolution (93) 28 on Partial and Enlarged Agreements; Welcoming the interest expressed by many non member states of the Council of Europe in the work of the Commission and wishing to give to these states the possibility to take part in the work of the Commission on an equal footing; Convinced that the independent character of the Commission and its flexible working methods are the key to its success and have to be safeguarded; Desirous to further develop the Statute of the Commission in the light of the experience acquired, Decide that the European Commission for Democracy through Law shall henceforth be an Enlarged Agreement governed by the provisions of the appended revised Statute which shall enter into force upon adoption of this Resolution. Article 1 1. The European Commission for Democracy through Law shall be an independent consultative body which co-operates with the member states of the Council of Europe, as well as with interested non-member states and interested international organisations and bodies. Its own specific field of action shall be the guarantees offered by law in the service of democracy. It shall fulfil the following objectives: - strengthening the understanding of the legal systems of the participating states, notably with a view to bringing these systems closer; - promoting the rule of law and democracy ; - examining the problems raised by the working of democratic institutions and their reinforcement and development. 2. The Commission shall give priority to work concerning: a. the constitutional, legislative and administrative principles and techniques which serve the efficiency of democratic institutions and their strengthening, as well as the principle of the rule of law; b. fundamental rights and freedoms, notably those that involve the participation of citizens in public life; c. the contribution of local and regional self-government to the enhancement of democracy. 3. With a view to spreading the fundamental values of the rule of law, human rights and democracy, the Commission encourages the setting up of similar bodies in other regions of the world and may establish links with them and run joint programmes within its field of activity.

26 Adopted during the 201st session on 2 April 2004 and revised during the 207th session on 12 May 2005 and during the 234th session on 20 February 2009.

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Article 2 1. The Commission shall be composed of independent experts who have achieved eminence through their experience in democratic institutions or by their contribution to the enhancement of law and political science. The members of the Commission shall serve in their individual capacity and shall not receive or accept any instructions. 2. There shall be one member and one substitute in respect of each member State of the Enlarged Agreement. The member and substitute shall be appointed by the member State concerned and shall have the qualifications required by the first paragraph of this Article as well as the capacity and availability to serve on the Commission. 3. Members shall hold office for a four-year term and may be reappointed. During their term of office members may only be replaced if they have tendered their resignation or if the Commission notes that the member concerned is no longer able or qualified to exercise his or her functions. 4. Representatives of the Committee of Ministers, the Parliamentary Assembly, the Congress of Local and Regional Authorities of Europe and the Giunta of the Regione Veneto may attend the sessions of the Commission. 5. The Committee of Ministers may by the majority stipulated in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe invite any non-member State of the Council of Europe to join the Enlarged Agreement. Members appointed by non-member states of the Council of Europe shall not be entitled to vote on questions raised by the statutory bodies of the Council of Europe. 6. The European Community shall be entitled to participate in the work of the Commission. It may become a member of the Commission according to modalities agreed with the Committee of Ministers. 7. The Committee of Ministers may, by the majority stipulated in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, authorise the Commission to invite international organisations or bodies to participate in its work. 8. Any State authorised in the past to participate in the work of the Commission in the capacity of associate member or observer may continue to do so unless it joins the Commission as a member. Observers are invited to the sessions of the Commission depending on the items on the agenda. The rules governing members shall apply mutatis mutandis to associate members and observers. Article 3 1. Without prejudice to the competence of the organs of the Council of Europe, the Commission may carry out research on its own initiative and, where appropriate, may prepare studies and draft guidelines, laws and international agreements. Any proposal of the Commission can be discussed and adopted by the statutory organs of the Council of Europe. 2. The Commission may supply, within its mandate, opinions upon request submitted by the Committee of Ministers, the Parliamentary Assembly, the Congress of Local and Regional Authorities of Europe, the Secretary General, or by a state or international organisation or body participating in the work of the Commission.Where an opinion is requested by a state on a matter regarding another state, the Commission shall inform the state concerned and, unless the two states are in agreement, submit the issue to the Committee of Ministers. 3. Any State which is not a member of the Enlarged Agreement may benefit from the activities of the Commission by making a request to the Committee of Ministers. 4. The Commission co-operates with constitutional courts and courts of equivalent jurisdiction bilaterally and through associations representing these courts. In order to promote this co-operation, the Commission may set up a Joint Council on Constitutional Justice composed of members of the Commission and representatives from co-operating courts and associations. 5. Furthermore, the Commission may establish links with documentation, study and research institutes and centres. Article 4 1. The Commission shall elect from among its members a Bureau, composed of the President, three Vice-Presidents and four other members. The term of office of the President, the Vice-Presidents and the other members of the Bureau shall be two years. The President, the Vice-Presidents and the members of the Bureau may be re-elected. 2. The President shall preside over the work of the Commission and shall represent it. One of the Vice-Presidents shall replace the President whenever he or she is unable to take the Chair. 3. The Commission shall meet in plenary session as a rule four times a year. Its Sub-Commissions may meet whenever necessary. 4. The Commission shall establish its procedures and working methods in the Rules of Procedure and shall decide on the publicity to give to its activities. The working languages of the Commission shall be English and French.

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Article 5 1. Whenever it considers it necessary, the Commission may be assisted by consultants. 2. The Commission may also hold hearings or invite to participate in its work, on a case by case basis, any qualified person or non-governmental organisation active in the fields of competence of the Commission and capable of helping the Commission in the fulfilment of its objectives. Article 6 1. Expenditure relating to the implementation of the programme of activities and common secretariat expenditure shall be covered by an Enlarged Agreement budget funded by the member states of the Enlarged Agreement and governed by the financial rules as foreseen for Enlarged Agreement budgets of the Council of Europe, subject to the following modifications: a) the rate of contribution of a non member State of the Council of Europe to theEnlarged Agreement Budget shall be one third of its contribution as calculated in accordance with the rules for Council of Europe member states; however, it shall not be higher than one-third of the contribution by the major contributors; b) the Commission shall propose, after having consulted the member states of the Enlarged Agreement not members of the Council of Europe, its draft annual budget to the Committee of Ministers for adoption. 2. In addition, the Commission may accept voluntary contributions, which shall be paid into a special account opened under the terms of Article 4.2 of the Financial Regulations of the Council of Europe. Other voluntary contributions can be earmarked for specific research. 3. The Regione Veneto shall put a seat at the disposal of the Commission free of charge. Expenditure relating to the local secretariat and the operation of the seat of the Commission shall be borne by the Regione Veneto and the Italian Government, under terms to be agreed between these authorities. 4. Travel and subsistence expenses of each member of the Commission shall be borne by the State concerned. If the Commission entrusts members with specific missions, the expenses shall be borne by the budget of the Commission. Article 7 Once a year, the Commission shall present to the Committee of Ministers a report on its activities containing also an outline of its future activities. Article 8 1. The Commission shall be assisted by the Secretariat General of the Council of Europe, which shall also provide a liaison with the staff seconded by the Italian authorities at the seat of the Commission. 2. The staff seconded by the Italian authorities at the seat of the Commission shall not belong to the staff of the Council of Europe. 3. The seat of the Commission shall be based in Venice. Article 9 1. The Committee of Ministers may adopt amendments to this Statute by the majority provided for under Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, after consulting the Commission. 2. The Commission may propose amendments to this Statute to the Committee of Ministers, which shall decide by the above mentioned majority.

8. STATUTE OF THE CONFERENCE OF EUROPEAN CONSTITUTIONAL COURTS (Warsaw 1999)27

A. Preamble. The Presidents of European Constitutional Courts and other similar European institutions exercising constitutional jurisdiction declare their intention to organise, in accordance with the practice hitherto established, regular specialised conferences with a view to sharing experience as regards constitutional practice and jurisprudence in a general European context and to maintaining regular contacts between these courts and institutions, on the basis of mutual respect and with due regard to the principle of judicial independence.B. Provisions of the Statute. Section I. General Provisions.Art. 1 Name. The name of the conference shall be "The Conference of European Constitutional Courts".Art. 2 Legal status. The Conference derives its existence from the common declaration of intention of the Presidents of the European Constitutional Courts and similar institutions. It shall not produce any legally binding effects outside the Conference.Art. 3 Aims. The Conference shall hold a Congress at regular intervals. It shall promote the exchange of information on the working methods and constitutional case-law of member courts together with the exchange of opinions on institutional, structural and operational issues as re-gards public-law and constitutional jurisdiction. In addition, it shall take steps to enhance the independence of constitutional courts

27 http://www.confeuconstco.org/en/status/Statuten-EN.pdf. Cfr. anche CONFERENCE REGULATIONS of the Conference of European Constitutional Courts, Circle of Presidents Brussels, May 16, 2002.

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as an essential factor in guaranteeing and implementing democracy and the rule of law, in particular with a view to securing the protection of human rights. It shall support efforts to maintain regular contacts between the European Constitutional Courts and similar institutions.Art. 4 Membership. There shall be the following categories of members:1. Full members. Full members shall be fully entitled to participate in all matters related to the Conference.In accordance with the provisions of the Statute and the Conference Regulations they shall bear in equal parts the costs of organising the meetings of the Congress.2. Associate members. Associate members shall be generally entitled to submit proposals, participate in the Congress and elaborate and present a national report on particular themes on the Congress programme.Associate members shall not be subject to any general obligation to participate in costs.Detailed provisions on this point shall be laid down in the Conference Regulations.Art. 5 Observers and guests. The Conference may admit observers and guests to the events. Detailed provisions on this point shall be laid down in the Conference Regulations.Section II. Access to and Loss of MembershipArt. 6 Access to membership. 1. (a) The status of a full member may be granted only to European Constitutional Courts and similar European institutions which exercise constitutional jurisdiction, in particular reviewing the conformity of legislation and which conduct their judicial activities in accordance with the principle of judicial independence, being bound by the fundamental principles of democracy and the rule of law and the duty to respect human rights. In this respect the Conference shall follow the practice established in previous conferences and by the Council of Europe.(b) The status of associate member may be granted to European Constitutional Courts and similar institutions that do not seek full membership or that do not (yet) satisfy the criteria for full member-ship.2. Only one institution from each country may be granted the status of full or associate member.3. No institution shall be entitled to be admitted to the Conference.4. A written application to be admitted to the Conference should be addressed to the "Circle of Presidents" and submitted to the President of the "Circle of Presidents".5. As far as possible, an application should be accompanied by the following documents:(a) legal instruments governing the establishment and composition of the candidate institution and the appointment and status of judg-es;(b) the texts establishing the nature and scope of its jurisdiction;(c) documents demonstrating jurisdiction actually exercised.Art. 7 Loss of member-ship. 1. Any member may at any time declare its intention to withdraw from the Conference. Such declaration shall be made in writing.2. Where a member defaults, without good reason, on its obligation to contribute to the joint financing of the Conference or where there is another important reason for concluding that effective co-operation in good faith between the Conference and a member is no longer possible, a member may be declared to have lost its membership.In the event of suspension for failure to respect financial obligations, the suspension will in principle cease on payment of the relevant amounts.Section III. Organs of the ConferenceArt. 8 Organs The organs of the Conference shall be: 1. The "Circle of Presidents"; 2. The Congress..Art. 9 "Circle of Presidents". 1. Composition: The "Circle of Presidents" shall be composed of the Presidents of the Courts and the institutions with full member status. The Presidents shall be accompanied by their Secretary General, or, where appropriate, a member of their court or institution or of its secretariat.2. Competence: The "Circle of Presidents" is the central decision-making body and has competence in the following matters: (a) admission, suspension and expulsion of members;(b) admission and expulsion of observers and guests;(c) fixing the date and venue of the meetings of the Congress to be held at regular intervals; the selection of topics and choice of Conference languages;(d) approval of the Conference budget;(e) fixing the financial contributions to the Congress;(f) approving financial gifts from a third party;(g) adoption of the final declaration of the Congress;(h) drawing up the Conference regulations;(i) amending the Statute;(j) dissolving the Conference.

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3. Chairmanship: The President of the Court which is to host the next Congress shall preside over the "Circle of Presidents". When dealing with a matter which has no direct link to the preparations for the next Congress, the "Circle of Presidents" may designate one of its other members to preside over it.4. Meetings: The "Circle of Presidents" shall as far as possible, hold at least one meeting between the Congress dates and, in principle, on the day preceding the opening of the Congress.The invitation in writing shall be accompanied by an agenda for the meeting.5. Venue of meetings: The "Circle of Presidents" shall, as a rule, meet at the seat of the court responsible for organising the next Congress. In a particular case, the "Circle of Presidents" may fix another venue.6. Quorum: (a) The "Circle of Presidents" shall be empowered to take decisions if at least half of the members of the Circle are present or represent-ed at the meeting.(b) A judge, the Secretary General or another designated staff mem-ber of the court concerned may represent the President in meetings and vote on his/her behalf.7. Voting regulations: (a) The "Circle of Presidents" shall take decisions by a majority of two thirds of members present at a meeting.(b) Abstentions shall be counted as negative votes.(c) Each member shall have one vote only.Art. 10 Congress Composition: The following shall be entitled to participate in the Congress: full members, associate members and observers and guests.Detailed provisions on this point shall be laid down in the Conference Regulations.Section IV. FinancingArt. 11 Principles of financing. 1. General rules on the sharing of costs:The Conference shall be financed primarily by the equal contributions of full members. National financial and budget regulations shall apply.2. Other costs and their financing: (a) The equal contributions of full members shall be fixed to cover the costs of organising the Congress (in particular the hire of premises, printing, translation and interpretation costs, the administrative overheads and the cost of transport to the venues of the main and preparatory meetings).(b) The "Circle of Presidents" may require associate members and observers to pay a fee to contribute to the costs of organising the Congress. This fee shall be fixed in light of the costs incurred in re-spect of the services provided by the Conference to associate members and observers, taking into account the contribution paid by full members.Detailed provisions on this point shall be laid down in the Conference Regulations.(c) The acceptance of all types of financial gifts from third parties shall be subject to prior approval by The "Circle of Presidents".3. Conference Budget: The Court organising the Congress shall draw up, as far as possible not later than one year before the opening of the Congress, a budget for the Congress which shall be submitted for approval to the "Circle of Presidents".4. Final settlement of accounts: The final settlement is made on the basis of a final statement of accounts drawn up by the organising Court after the end of the Congress.Art. 12 Final declaration and public access. 1. The "Circle of Presidents" may, at the conclusion of the Congress, adopt a final declaration indicating the constitutional courts and institutions represented at the Congress, describing the course of the conference and setting out the main conclusions reached as a result of the discussions of the plenary assembly.2. The Congress proceedings shall not be open to the public.3. The President of the Conference – accompanied, if appropriate, by other members of the "Circle of Presidents" – shall make public the final declaration at a press conference and shall provide additional information to the representatives of the media (press, radio, televi-sion).Art. 13. The Secretariat of the Conference shall be provided by the Court organising the next Congress.Section V. Final ProvisionsArt. 14 Entry into force. This Statute shall enter into force on the day of its adoption by the assembly of Presidents. It shall be drawn up in French, English, German and Russian.The French version shall be authentic.28

28 Unanimously adopted at the final vote of the "Circle of Presidents" on May 17, 1999 at Warsaw. In 2012 the text was edited to correct typing and linguistic errors.

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9. CHARTER OF THE UNITED NATIONS (1945)

CHAPTER I. PURPOSES AND PRINCIPLESArticle 1. The Purposes of the United Nations are: 1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace; 2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace; 3. To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and 4. To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends. Article 2. The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles. 1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members. 2. All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter. 3. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered. 4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations. 5. All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action. 6. The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security. 7. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.CHAPTER II MEMBERSHIPArticle 3 (original Members) Article 4. 1. Membership in the United Nations is open to a other peace-loving states which accept the obligations contained in the present Charter and, in the judgment of the Organization, are able and willing to carry out these obligations. Article 5. A Member of the United Nations against which preventive or enforcement action has been taken by the Security Council may be suspended from the exercise of the rights and privileges of membership by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. The exercise of these rights and privileges may be restored by the Security Council. Article 6. A Member of the United Nations which has persistently violated the Principles contained in the present Charter may be expelled from the Organization by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. CHAPTER III ORGANSArticle 7. 1. There are established as the principal organs of the United Nations: a General Assembly, a Security Council, an Economic and Social Council, a Trusteeship Council, an International Court of Justice, and a Secretariat. 2. Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with the present Charter.CHAPTER VI. PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTESArticle 36. 1. The Security Council may, at any stage of a dispute of the nature referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedures or methods of adjustment.

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2. The Security Council should take into consideration any procedures for the settlement of the dispute which have already been adopted by the parties. 3. In making recommendations under this Article the Security Council should also take into consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to the International Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court.CHAPTER XIV. THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICEArticle 92. The International Court of Justice shall be the principal judicial organ of the United Nations. It shall function in accordance with the annexed Statute, which is based upon the Statute of the Permanent Court of International Justice and forms an integral part of the present Charter. Article 93. 1. All Members of the United Nations are facto parties to the Statute of the International Court of Justice. 2. A state which is not a Member of the United Nations may become a party to the Statute of the International Court of Justice on to be determined in each case by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. Article 94. 1. Each Member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International Court of Justice in any case to which it is a party. 2. If any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgment rendered by the Court, the other party may have recourse to the Security Council, which may, if it deems necessary, make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the judgment. Article 95. Nothing in the present Charter shall prevent Members of the United Nations from entrusting the solution of their differences to other tribunals by virtue of agreements already in existence or which may be concluded in the future. Article 96. 1. The General Assembly or the Security Council may request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question. 2. Other organs of the United Nations and specialized agencies, which may at any time be so authorized by the General Assembly, may also request advisory opinions of the Court on legal questions arising within the scope of their activities.

10. STATUTE OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (1945)

Article 1. The International Court of Justice established by the Charter of the United Nations as the principal judicial organ of the United Nations shall be constituted and shall function in accordance with the provisions of the present Statute. CHAPTER I - ORGANIZATION OF THE COURTArticle 2. The Court shall be composed of a body of independent judges, elected regardless of their nationality from among persons of high moral character, who possess the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices, or are jurisconsults of recognized competence in international law. Article 3. 1. The Court shall consist of fifteen members, no two of whom may be nationals of the same state. 2. A person who for the purposes of membership in the Court could be regarded as a national of more than one state shall be deemed to be a national of the one in which he ordinarily exercises civil and political rights. Article 4. 1. The members of the Court shall be elected by the General Assembly and by the Security Council from a list of persons nominated by the national groups in the Permanent Court of Arbitration, in accordance with the following provisions. 2. In the case of Members of the United Nations not represented in the Permanent Court of Arbitration, candidates shall be nominated by national groups appointed for this purpose by their governments under the same conditions as those prescribed for members of the Permanent Court of Arbitration by Article 44 of the Convention of The Hague of 1907 for the pacific settlement of international disputes. 3. The conditions under which a state which is a party to the present Statute but is not a Member of the United Nations may participate in electing the members of the Court shall, in the absence of a special agreement, be laid down by the General Assembly upon recommendation of the Security Council. Article 5. 1. At least three months before the date of the election, the Secretary-General of the United Nations shall address a written request to the members of the Permanent Court of Arbitration belonging to the states which are parties to the present Statute, and to the members of the national groups appointed under

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Article 4, paragraph 2, inviting them to undertake, within a given time, by national groups, the nomination of persons in a position to accept the duties of a member of the Court. 2. No group may nominate more than four persons, not more than two of whom shall be of their own nationality. In no case may the number of candidates nominated by a group be more than double the number of seats to be filled. Article 6. Before making these nominations, each national group is recommended to consult its highest court of justice, its legal faculties and schools of law, and its national academies and national sections of international academies devoted to the study of law. Article 7. 1. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all the persons thus nominated. Save as provided in Article 12, paragraph 2, these shall be the only persons eligible. 2. The Secretary-General shall submit this list to the General Assembly and to the Security Council. Article 8. The General Assembly and the Security Council shall proceed independently of one another to elect the members of the Court. Article 9. At every election, the electors shall bear in mind not only that the persons to be elected should individually possess the qualifications required, but also that in the body as a whole the representation of the main forms of civilization and of the principal legal systems of the world should be assured. Article 10. 1. Those candidates who obtain an absolute majority of votes in the General Assembly and in the Security Council shall be considered as elected. 2. Any vote of the Security Council, whether for the election of judges or for the appointment of members of the conference envisaged in Article 12, shall be taken without any distinction between permanent and non-permanent members of the Security Council. 3. In the event of more than one national of the same state obtaining an absolute majority of the votes both of the General Assembly and of the Security Council, the eldest of these only shall be considered as elected. Article 11. If, after the first meeting held for the purpose of the election, one or more seats remain to be filled, a second and, if necessary, a third meeting shall take place. Article 12. 1. If, after the third meeting, one or more seats still remain unfilled, a joint conference consisting of six members, three appointed by the General Assembly and three by the Security Council, may be formed at any time at the request of either the General Assembly or the Security Council, for the purpose of choosing by the vote of an absolute majority one name for each seat still vacant, to submit to the General Assembly and the Security Council for their respective acceptance. 2. If the joint conference is unanimously agreed upon any person who fulfills the required conditions, he may be included in its list, even though he was not included in the list of nominations referred to in Article 7. 3. If the joint conference is satisfied that it will not be successful in procuring an election, those members of the Court who have already been elected shall, within a period to be fixed by the Security Council, proceed to fill the vacant seats by selection from among those candidates who have obtained votes either in the General Assembly or in the Security Council. 4. In the event of an equality of votes among the judges, the eldest judge shall have a casting vote. Article 13. 1. The members of the Court shall be elected for nine years and may be re-elected; provided, however, that of the judges elected at the first election, the terms of five judges shall expire at the end of three years and the terms of five more judges shall expire at the end of six years. 2. The judges whose terms are to expire at the end of the above-mentioned initial periods of three and six years shall be chosen by lot to be drawn by the Secretary-General immediately after the first election has been completed. 3. The members of the Court shall continue to discharge their duties until their places have been filled. Though replaced, they shall finish any cases which they may have begun. 4. In the case of the resignation of a member of the Court, the resignation shall be addressed to the President of the Court for transmission to the Secretary-General. This last notification makes the place vacant. Article 14. Vacancies shall be filled by the same method as that laid down for the first election, subject to the following provision: the Secretary-General shall, within one month of the occurrence of the vacancy, proceed to issue the invitations provided for in Article 5, and the date of the election shall be fixed by the Security Council. Article 15. A member of the Court elected to replace a member whose term of office has not expired shall hold office for the remainder of his predecessor's term. Article 16. 1. No member of the Court may exercise any political or administrative function, or engage in any other occupation of a professional nature. 2. Any doubt on this point shall be settled by the decision of the Court.

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Article 17. 1. No member of the Court may act as agent, counsel, or advocate in any case. 2. No member may participate in the decision of any case in which he has previously taken part as agent, counsel, or advocate for one of the parties, or as a member of a national or international court, or of a commission of enquiry, or in any other capacity. 3. Any doubt on this point shall be settled by the decision of the Court. Article 18. 1. No member of the Court can be dismissed unless, in the unanimous opinion of the other members, he has ceased to fulfill the required conditions. 2. Formal notification thereof shall be made to the Secretary-General by the Registrar. 3. This notification makes the place vacant. Article 19. The members of the Court, when engaged on the business of the Court, shall enjoy diplomatic privileges and immunities. Article 20. Every member of the Court shall, before taking up his duties, make a solemn declaration in open court that he will exercise his powers impartially and conscientiously. Article 21. 1. The Court shall elect its President and Vice-President for three years; they may be re-elected. 2. The Court shall appoint its Registrar and may provide for the appointment of such other officers as may be necessary. Article 22. 1. The seat of the Court shall be established at The Hague. This, however, shall not prevent the Court from sitting and exercising its functions elsewhere whenever the Court considers it desirable. 2. The President and the Registrar shall reside at the seat of the Court. Article 23. 1. The Court shall remain permanently in session, except during the judicial vacations, the dates and duration of which shall be fixed by the Court. 2. Members of the Court are entitled to periodic leave, the dates and duration of which shall be fixed by the Court, having in mind the distance between The Hague and the home of each judge. 3. Members of the Court shall be bound, unless they are on leave or prevented from attending by illness or other serious reasons duly explained to the President, to hold themselves permanently at the disposal of the Court. Article 24. 1. If, for some special reason, a member of the Court considers that he should not take part in the decision of a particular case, he shall so inform the President. 2. If the President considers that for some special reason one of the members of the Court should not sit in a particular case, he shall give him notice accordingly. 3. If in any such case the member of the Court and the President disagree, the matter shall be settled by the decision of the Court. Article 25. 1. The full Court shall sit except when it is expressly provided otherwise in the present Statute. 2. Subject to the condition that the number of judges available to constitute the Court is not thereby reduced below eleven, the Rules of the Court may provide for allowing one or more judges, according to circumstances and in rotation, to be dispensed from sitting. 3. A quorum of nine judges shall suffice to constitute the Court. Article 26. 1. The Court may from time to time form one or more chambers, composed of three or more judges as the Court may determine, for dealing with particular categories of cases; for example, labour cases and cases relating to transit and communications. 2. The Court may at any time form a chamber for dealing with a particular case. The number of judges to constitute such a chamber shall be determined by the Court with the approval of the parties. 3. Cases shall be heard and determined by the chambers provided for in this article if the parties so request. Article 27. A judgment given by any of the chambers provided for in Articles 26 and 29 shall be considered as rendered by the Court. Article 28. The chambers provided for in Articles 26 and 29 may, with the consent of the parties, sit and exercise their functions elsewhere than at The Hague. Article 29. With a view to the speedy dispatch of business, the Court shall form annually a chamber composed of five judges which, at the request of the parties, may hear and determine cases by summary procedure. In addition, two judges shall be selected for the purpose of replacing judges who find it impossible to sit. Article 30. 1. The Court shall frame rules for carrying out its functions. In particular, it shall lay down rules of procedure. 2. The Rules of the Court may provide for assessors to sit with the Court or with any of its chambers, without the right to vote.

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Article 31. 1. Judges of the nationality of each of the parties shall retain their right to sit in the case before the Court. 2. If the Court includes upon the Bench a judge of the nationality of one of the parties, any other party may choose a person to sit as judge. Such person shall be chosen preferably from among those persons who have been nominated as candidates as provided in Articles 4 and 5. 3. If the Court includes upon the Bench no judge of the nationality of the parties, each of these parties may proceed to choose a judge as provided in paragraph 2 of this Article. 4. The provisions of this Article shall apply to the case of Articles 26 and 29. In such cases, the President shall request one or, if necessary, two of the members of the Court forming the chamber to give place to the members of the Court of the nationality of the parties concerned, and, failing such, or if they are unable to be present, to the judges specially chosen by the parties. 5. Should there be several parties in the same interest, they shall, for the purpose of the preceding provisions, be reckoned as one party only. Any doubt upon this point shall be settled by the decision of the Court. 6. Judges chosen as laid down in paragraphs 2, 3, and 4 of this Article shall fulfill the conditions required by Articles 2, 17 (paragraph 2), 20, and 24 of the present Statute. They shall take part in the decision on terms of complete equality with their colleagues. Article 32. 1. Each member of the Court shall receive an annual salary. 2. The President shall receive a special annual allowance. 3. The Vice-President shall receive a special allowance for every day on which he acts as President. 4. The judges chosen under Article 31, other than members of the Court, shall receive compensation for each day on which they exercise their functions. 5. These salaries, allowances, and compensation shall be fixed by the General Assembly. They may not be decreased during the term of office. 6. The salary of the Registrar shall be fixed by the General Assembly on the proposal of the Court. 7. Regulations made by the General Assembly shall fix the conditions under which retirement pensions may be given to members of the Court and to the Registrar, and the conditions under which members of the Court and the Registrar shall have their travelling expenses refunded. 8. The above salaries, allowances, and compensation shall be free of all taxation. Article 33. The expenses of the Court shall be borne by the United Nations in such a manner as shall be decided by the General Assembly. CHAPTER II - COMPETENCE OF THE COURTArticle 34. 1. Only states may be parties in cases before the Court. 2. The Court, subject to and in conformity with its Rules, may request of public international organizations information relevant to cases before it, and shall receive such information presented by such organizations on their own initiative. 3. Whenever the construction of the constituent instrument of a public international organization or of an international convention adopted thereunder is in question in a case before the Court, the Registrar shall so notify the public international organization concerned and shall communicate to it copies of all the written proceedings. Article 35. 1. The Court shall be open to the states parties to the present Statute. 2. The conditions under which the Court shall be open to other states shall, subject to the special provisions contained in treaties in force, be laid down by the Security Council, but in no case shall such conditions place the parties in a position of inequality before the Court. 3. When a state which is not a Member of the United Nations is a party to a case, the Court shall fix the amount which that party is to contribute towards the expenses of the Court. This provision shall not apply if such state is bearing a share of the expenses of the Court Article 36. 1. The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for in the Charter of the United Nations or in treaties and conventions in force. 2. The states parties to the present Statute may at any time declare that they recognize as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any other state accepting the same obligation, the jurisdiction of the Court in all legal disputes concerning: a. the interpretation of a treaty; b. any question of international law; c. the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation; d. the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation. 3. The declarations referred to above may be made unconditionally or on condition of reciprocity on the part of several or certain states, or for a certain time.

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4. Such declarations shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the parties to the Statute and to the Registrar of the Court. 5. Declarations made under Article 36 of the Statute of the Permanent Court of International Justice and which are still in force shall be deemed, as between the parties to the present Statute, to be acceptances of the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice for the period which they still have to run and in accordance with their terms. 6. In the event of a dispute as to whether the Court has jurisdiction, the matter shall be settled by the decision of the Court. Article 37. Whenever a treaty or convention in force provides for reference of a matter to a tribunal to have been instituted by the League of Nations, or to the Permanent Court of International Justice, the matter shall, as between the parties to the present Statute, be referred to the International Court of Justice. Article 38. 1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply: a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states; b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law; c. the general principles of law recognized by civilized nations; d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law. 2. This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree thereto. CHAPTER III - PROCEDUREArticle 39. 1. The official languages of the Court shall be French and English. If the parties agree that the case shall be conducted in French, the judgment shall be delivered in French. If the parties agree that the case shall be conducted in English, the judgment shall be delivered in English. 2. In the absence of an agreement as to which language shall be employed, each party may, in the pleadings, use the language which it prefers; the decision of the Court shall be given in French and English. In this case the Court shall at the same time determine which of the two texts shall be considered as authoritative. 3. The Court shall, at the request of any party, authorize a language other than French or English to be used by that party. Article 40. 1. Cases are brought before the Court, as the case may be, either by the notification of the special agreement or by a written application addressed to the Registrar. In either case the subject of the dispute and the parties shall be indicated. 2. The Registrar shall forthwith communicate the application to all concerned. 3. He shall also notify the Members of the United Nations through the Secretary-General, and also any other states entitled to appear before the Court. Article 41. 1. The Court shall have the power to indicate, if it considers that circumstances so require, any provisional measures which ought to be taken to preserve the respective rights of either party. 2. Pending the final decision, notice of the measures suggested shall forthwith be given to the parties and to the Security Council.Article 42. 1. The parties shall be represented by agents. 2. They may have the assistance of counsel or advocates before the Court. 3. The agents, counsel, and advocates of parties before the Court shall enjoy the privileges and immunities necessary to the independent exercise of their duties. Article 43. 1. The procedure shall consist of two parts: written and oral. 2. The written proceedings shall consist of the communication to the Court and to the parties of memorials, counter-memorials and, if necessary, replies; also all papers and documents in support. 3. These communications shall be made through the Registrar, in the order and within the time fixed by the Court. 4. A certified copy of every document produced by one party shall be communicated to the other party. 5. The oral proceedings shall consist of the hearing by the Court of witnesses, experts, agents, counsel, and advocates. Article 44. 1. For the service of all notices upon persons other than the agents, counsel, and advocates, the Court shall apply direct to the government of the state upon whose territory the notice has to be served. 2. The same provision shall apply whenever steps are to be taken to procure evidence on the spot. Article 45. The hearing shall be under the control of the President or, if he is unable to preside, of the Vice-President; if neither is able to preside, the senior judge present shall preside.

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Article 46. The hearing in Court shall be public, unless the Court shall decide otherwise, or unless the parties demand that the public be not admitted . Article 47. 1. Minutes shall be made at each hearing and signed by the Registrar and the President. 2. These minutes alone shall be authentic. Article 48. The Court shall make orders for the conduct of the case, shall decide the form and time in which each party must conclude its arguments, and make all arrangements connected with the taking of evidence. Article 49. The Court may, even before the hearing begins, call upon the agents to produce any document or to supply any explanations. Formal note shall be taken of any refusal. Article 50. The Court may, at any time, entrust any individual, body, bureau, commission, or other organization that it may select, with the task of carrying out an enquiry or giving an expert opinion. Article 51. During the hearing any relevant questions are to be put to the witnesses and experts under the conditions laid down by the Court in the rules of procedure referred to in Article 30. Article 52. After the Court has received the proofs and evidence within the time specified for the purpose, it may refuse to accept any further oral or written evidence that one party may desire to present unless the other side consents. Article 53. 1. Whenever one of the parties does not appear before the Court, or fails to defend its case, the other party may call upon the Court to decide in favour of its claim. 2. The Court must, before doing so, satisfy itself, not only that it has jurisdiction in accordance with Articles 36 and 37, but also that the claim is well founded in fact and law. Article 54. 1. When, subject to the control of the Court, the agents, counsel, and advocates have completed their presentation of the case, the President shall declare the hearing closed. 2. The Court shall withdraw to consider the judgment. 3. The deliberations of the Court shall take place in private and remain secret. Article 55. 1. All questions shall be decided by a majority of the judges present. 2. In the event of an equality of votes, the President or the judge who acts in his place shall have a casting vote. Article 56. 1. The judgment shall state the reasons on which it is based. 2. It shall contain the names of the judges who have taken part in the decision. Article 57. If the judgment does not represent in whole or in part the unanimous opinion of the judges, any judge shall be entitled to deliver a separate opinion. Article 58. The judgment shall be signed by the President and by the Registrar. It shall be read in open court, due notice having been given to the agents. Article 59. The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case. Article 60. The judgment is final and without appeal. In the event of dispute as to the meaning or scope of the judgment, the Court shall construe it upon the request of any party. Article 61. 1. An application for revision of a judgment may be made only when it is based upon the discovery of some fact of such a nature as to be a decisive factor, which fact was, when the judgment was given, unknown to the Court and also to the party claiming revision, always provided that such ignorance was not due to negligence. 2. The proceedings for revision shall be opened by a judgment of the Court expressly recording the existence of the new fact, recognizing that it has such a character as to lay the case open to revision, and declaring the application admissible on this ground. 3. The Court may require previous compliance with the terms of the judgment before it admits proceedings in revision. 4. The application for revision must be made at latest within six months of the discovery of the new fact. 5. No application for revision may be made after the lapse of ten years from the date of the judgment. Article 62. l. Should a state consider that it has an interest of a legal nature which may be affected by the decision in the case, it may submit a request to the Court to be permitted to intervene. 2 It shall be for the Court to decide upon this request. Article 63 1. Whenever the construction of a convention to which states other than those concerned in the case are parties is in question, the Registrar shall notify all such states forthwith. 2. Every state so notified has the right to intervene in the proceedings; but if it uses this right, the construction given by the judgment will be equally binding upon it. Article 64. Unless otherwise decided by the Court, each party shall bear its own costs. CHAPTER IV - ADVISORY OPINIONS

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Article 65. 1. The Court may give an advisory opinion on any legal question at the request of whatever body may be authorized by or in accordance with the Charter of the United Nations to make such a request. 2. Questions upon which the advisory opinion of the Court is asked shall be laid before the Court by means of a written request containing an exact statement of the question upon which an opinion is required, and accompanied by all documents likely to throw light upon the question. Article 66. 1. The Registrar shall forthwith give notice of the request for an advisory opinion to all states entitled to appear before the Court. 2. The Registrar shall also, by means of a special and direct communication, notify any state entitled to appear before the Court or international organization considered by the Court, or, should it not be sitting, by the President, as likely to be able to furnish information on the question, that the Court will be prepared to receive, within a time-limit to be fixed by the President, written statements, or to hear, at a public sitting to be held for the purpose, oral statements relating to the question. 3. Should any such state entitled to appear before the Court have failed to receive the special communication referred to in paragraph 2 of this Article, such state may express a desire to submit a written statement or to be heard; and the Court will decide. 4. States and organizations having presented written or oral statements or both shall be permitted to comment on the statements made by other states or organizations in the form, to the extent, and within the time-limits which the Court, or, should it not be sitting, the President, shall decide in each particular case. Accordingly, the Registrar shall in due time communicate any such written statements to states and organizations having submitted similar statements. Article 67. The Court shall deliver its advisory opinions in open court, notice having been given to the Secretary-General and to the representatives of Members of the United Nations, of other states and of international organizations immediately concerned. Article 68. In the exercise of its advisory functions the Court shall further be guided by the provisions of the present Statute which apply in contentious cases to the extent to which it recognizes them to be applicable. CHAPTER V - AMENDMENTArticle 69. Amendments to the present Statute shall be effected by the same procedure as is provided by the Charter of the United Nations for amendments to that Charter, subject however to any provisions which the General Assembly upon recommendation of the Security Council may adopt concerning the participation of states which are parties to the present Statute but are not Members of the United Nations. Article 70. The Court shall have power to propose such amendments to the present Statute as it may deem necessary, through written communications to the Secretary-General, for consideration in conformity with the provisions of Article 69.

11. INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR, New York 1966)29

Preamble. The States Parties to the present Covenant,Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person,Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights,Considering the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedoms,Realizing that the individual, having duties to other individuals and to the community to which he belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized in the present Covenant,Agree upon the following articles:PART IArticle 1. 1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.29 By 27 states signed without ratification (China, Cuba) or not yet signed (Arabic Emirates, Saudi Arabia, Malaysia).

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3. The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of theright of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations. (….)PART IIArticle 2. 1. Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to allindividuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.2. Where not already provided for by existing legislative or other measures, each State Party to the present Covenant undertakes to take the necessary steps, in accordance with its constitutional processes and with the provisions of the present Covenant, to adopt such laws or other measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present Covenant.3. Each State Party to the present Covenant undertakes:(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;(c) To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted. (…)PART IVArticle 28 1. There shall be established a Human Rights Committee (hereafter referred to in the present Covenant as the Committee). It shall consist of eighteen members and shall carry out the functions hereinafter provided.2. The Committee shall be composed of nationals of the States Parties to the present Covenant who shall be persons of high moral character and recognized competence in the field of human rights, consideration being given to the usefulness of the participation of some persons having legal experience.3. The members of the Committee shall be elected and shall serve in their personal capacity.Article 29 1. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons possessing the qualifications prescribed in article 28 and nominated for the purpose by the States Parties to the present Covenant.2. Each State Party to the present Covenant may nominate not more than two persons. These persons shall be nationals of the nominating State.3. A person shall be eligible for renomination.Article 30 1. The initial election shall be held no later than six months after the date of the entry into force of the present Covenant.2. At least four months before the date of each election to the Committee, other than an election to fill a vacancy declared in accordance with article 34, the Secretary-General of the United Nations shall address a written invitation to the States Parties to the present Covenant to submit their nominations for membership of the Committee within three months.3. The Secretary-General of the United Nations shall prepare a list in alphabetical order of all the persons thus nominated, with an indication of the States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties to the present Covenant no later than one month before the date of each election.4. Elections of the members of the Committee shall be held at a meeting of the States Parties to the present Covenant convened by the Secretary General of the United Nations at the Headquarters of the United Nations. At that meeting, for which two thirds of the States Parties to the present Covenant shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those nominees who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present and voting.Article 31 1. The Committee may not include more than one national of the same State.2. In the election of the Committee, consideration shall be given to equitable geographical distribution of membership and to the representation of the different forms of civilization and of the principal legal systems.Article 32 1. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. They shall be eligible for re-election if renominated. However, the terms of nine of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election, the names of these nine members shall be chosen by lot by the Chairman of the meeting referred to in article 30, paragraph 4.2. Elections at the expiry of office shall be held in accordance with the preceding articles of this part of the present Covenant.Article 33 1. If, in the unanimous opinion of the other members, a member of the Committee has ceased to carry out his functions for any cause other than absence of a temporary character, the Chairman of the Committee shall notify the Secretary-General of the United Nations, who shall then declare the seat of that member to be vacant.2. In the event of the death or the resignation of a member of the Committee, the Chairman shall immediately

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notify the Secretary-General of the United Nations, who shall declare the seat vacant from the date of death or the date on which the resignation takes effect.Article 34 1. When a vacancy is declared in accordance with article 33 and if the term of office of the member to be replaced does not expire within six months of the declaration of the vacancy, the Secretary-General of the United Nations shall notify each of the States Parties to the present Covenant, which may within two months submit nominations in accordance with article 29 for the purpose of filling the vacancy.2. The Secretary-General of the United Nations shall prepare a list in alphabetical order of the persons thus nominated and shall submit it to the States Parties to the present Covenant. The election to fill the vacancy shall then take place in accordance with the relevant provisions of this part of the present Covenant.3. A member of the Committee elected to fill a vacancy declared in accordance with article 33 shall hold office for the remainder of the term of the member who vacated the seat on the Committee under the provisions of that article.Article 35 The members of the Committee shall, with the approval of the General Assembly of the United Nations, receive emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as the General Assembly may decide, having regard to the importance of the Committee's responsibilities.Article 36 The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the effective performance of the functions of the Committee under the present Covenant.Article 37 1. The Secretary-General of the United Nations shall convene the initial meeting of the Committee at the Headquarters of the United Nations.2. After its initial meeting, the Committee shall meet at such times as shall be provided in its rules of procedure.3. The Committee shall normally meet at the Headquarters of the United Nations or at the United Nations Office at Geneva.Article 38 Every member of the Committee shall, before taking up his duties, make a solemn declaration in open committee that he will perform his functions impartially and conscientiously.Article 39 1. The Committee shall elect its officers for a term of two years. They may be re-elected.2. The Committee shall establish its own rules of procedure, but these rules shall provide, inter alia, that: (a) Twelve members shall constitute a quorum;(b) Decisions of the Committee shall be made by a majority vote of the members present.Article 40 1. The States Parties to the present Covenant undertake to submit reports on the measures they have adopted which give effect to the rights recognized herein and on the progress made in the enjoyment of those rights: (a) Within one year of the entry into force of the present Covenant for the States Parties concerned;(b) Thereafter whenever the Committee so requests.2. All reports shall be submitted to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit them to the Committee for consideration. Reports shall indicate the factors and difficulties, if any, affecting the implementation of the present Covenant.3. The Secretary-General of the United Nations may, after consultation with the Committee, transmit to the specialized agencies concerned copies of such parts of the reports as may fall within their field of competence.4. The Committee shall study the reports submitted by the States Parties to the present Covenant. It shall transmit its reports, and such general comments as it may consider appropriate, to the States Parties. The Committee may also transmit to the Economic and Social Council these comments along with the copies of the reports it has received from States Parties to the present Covenant.5. The States Parties to the present Covenant may submit to the Committee observations on any comments that may be made in accordance with paragraph 4 of this article.Article 41 1. A State Party to the present Covenant may at any time declare under this article that itrecognizes the competence of the Committee to receive and consider communications to the effect that a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under the present Covenant. Communications under this article may be received and considered only if submitted by a State Party which has made a declaration recognizing in regard to itself the competence of the Committee. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party which has not made such a declaration. Communications received under this article shall be dealt with in accordance with the following procedure:(a) If a State Party to the present Covenant considers that another State Party is not giving effect to the provisions of the present Covenant, it may, by written communication, bring the matter to the attention of that State Party. Within three months after the receipt of the communication the receiving State shall afford the State which sent the communication an explanation, or any other statement in writing clarifying the matter which should include, to the extent possible and pertinent, reference to domestic procedures and remedies taken, pending, or available in the matter;(b) If the matter is not adjusted to the satisfaction of both States Parties concerned within six months after the receipt by the receiving State of the initial communication, either State shall have the right to refer the matter to

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the Committee, by notice given to the Committee and to the other State;(c) The Committee shall deal with a matter referred to it only after it has ascertained that all available domestic remedies have been invoked and exhausted in the matter, in conformity with the generally recognized principles of international law. This shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged;(d) The Committee shall hold closed meetings when examining communications under this article;(e) Subject to the provisions of subparagraph (c), the Committee shall make available its good offices to the States Parties concerned with a view to a friendly solution of the matter on the basis of respect for human rights and fundamental freedoms as recognized in the present Covenant;(f) In any matter referred to it, the Committee may call upon the States Parties concerned, referred to in subparagraph (b), to supply any relevant information;(g) The States Parties concerned, referred to in subparagraph (b), shall have the right to be represented when the matter is being considered in the Committee and to make submissions orally and/or in writing;(h) The Committee shall, within twelve months after the date of receipt of notice under subparagraph (b), submit a report:(i) If a solution within the terms of subparagraph (e) is reached, the Committee shall confine its report to a brief statement of the facts and of the solution reached;(ii) If a solution within the terms of subparagraph (e) is not reached, the Committee shall confine its report to a brief statement of the facts; the written submissions and record of the oral submissions made by the States Parties concerned shall be attached to the report. In every matter, the report shall be communicated to the States Parties concerned.2. The provisions of this article shall come into force when ten States Parties to the present Covenant have made declarations under paragraph I of this article. Such declarations shall be deposited by the States Parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other States Parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter which is the subject of a communication already transmitted under this article; no further communication by any State Party shall be received after the notification of withdrawal of the declaration has been received by the Secretary-General, unless the State Party concerned has made a new declaration.Article 42 1. (a) If a matter referred to the Committee in accordance with article 41 is not resolved to the satisfaction of the States Parties concerned, the Committee may, with the prior consent of the States Parties concerned, appoint an ad hoc Conciliation Commission (hereinafter referred to as the Commission). The good offices of the Commission shall be made available to the States Parties concerned with a view to an amicable solution of the matter on the basis of respect for the present Covenant;(b) The Commission shall consist of five persons acceptable to the States Parties concerned. If the States Parties concerned fail to reach agreement within three months on all or part of the composition of the Commission, the members of the Commission concerning whom no agreement has been reached shall be elected by secret ballot by a two-thirds majority vote of the Committee from among its members.2. The members of the Commission shall serve in their personal capacity. They shall not be nationals of the States Parties concerned, or of a State not Party to the present Covenant, or of a State Party which has not made a declaration under article 41.3. The Commission shall elect its own Chairman and adopt its own rules of procedure.4. The meetings of the Commission shall normally be held at the Headquarters of the United Nations or at the United Nations Office at Geneva. However, they may be held at such other convenient places as the Commission may determine in consultation with the Secretary-General of the United Nations and the States Parties concerned.5. The secretariat provided in accordance with article 36 shall also service the commissions appointed under this article.6. The information received and collated by the Committee shall be made available to the Commission and the Commission may call upon the States Parties concerned to supply any other relevant information.7. When the Commission has fully considered the matter, but in any event not later than twelve months after having been seized of the matter, it shall submit to the Chairman of the Committee a report for communication to the States Parties concerned:(a) If the Commission is unable to complete its consideration of the matter within twelve months, it shall confine its report to a brief statement of the status of its consideration of the matter;(b) If an amicable solution to the matter on tie basis of respect for human rights as recognized in the present Covenant is reached, the Commission shall confine its report to a brief statement of the facts and of the solution reached;(c) If a solution within the terms of subparagraph (b) is not reached, the Commission's report shall embody its findings on all questions of fact relevant to the issues between the States Parties concerned, and its views on the possibilities of an amicable solution of the matter. This report shall also contain the written submissions and a

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record of the oral submissions made by the States Parties concerned;(d) If the Commission's report is submitted under subparagraph (c), the States Parties concerned shall, within three months of the receipt of the report, notify the Chairman of the Committee whether or not they accept the contents of the report of the Commission.8. The provisions of this article are without prejudice to the responsibilities of the Committee under art. 41.9. The States Parties concerned shall share equally all the expenses of the members of the Commission in accordance with estimates to be provided by the Secretary-General of the United Nations.10. The Secretary-General of the United Nations shall be empowered to pay the expenses of the members of the Commission, if necessary, before reimbursement by the States Parties concerned, in accordance with paragraph 9 of this article.Article 43 The members of the Committee, and of the ad hoc conciliation commissions which may be appointed under article 42, shall be entitled to the facilities, privileges and immunities of experts on mission for the United Nations as laid down in the relevant sections of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.Article 44 The provisions for the implementation of the present Covenant shall apply without prejudice to the procedures prescribed in the field of human rights by or under the constituent instruments and the conventions of the United Nations and of the specialized agencies and shall not prevent the States Parties to the present Covenant from having recourse to other procedures for settling a dispute in accordance with general or special international agreements in force between them. Article 45 The Committee shall submit to the General Assembly of the United Nations, through theEconomic and Social Council, an annual report on its activities.

12. FIRST OPTIONAL PROTOCOL TO THE ICCPR, 196630

Article 1 A State Party to the Covenant that becomes a Party to the present Protocol recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of a violation by that State Party of any of the rights set forth in the Covenant. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party to the Covenant which is not a Party to the present Protocol.Article 2 Subject to the provisions of article 1, individuals who claim that any of their rights enumerated in the Covenant have been violated and who have exhausted all available domestic remedies may submit a written communication to the Committee for consideration.Article 3 The Committee shall consider inadmissible any communication under the present Protocolwhich is anonymous, or which it considers to be an abuse of the right of submission of such communications or to be incompatible with the provisions of the Covenant.Article 4 1. Subject to the provisions of article 3, the Committee shall bring any communicationssubmitted to it under the present Protocol to the attention of the State Party to the present Protocol alleged to be violating any provision of the Covenant.2. Within six months, the receiving State shall submit to the Committee written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been taken by that State.Article 5 . The Committee shall consider communications received under the present Protocol in thelight of all written information made available to it by the individual and by the State Party concerned.2. The Committee shall not consider any communication from an individual unless it has ascertained that: (a) The same matter is not being examined under another procedure of international investigation or settlement;(b) The individual has exhausted all available domestic remedies. This shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged.3. The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the present Protocol. 4. The Committee shall forward its views to the State Party concerned and to the individual.Article 6 The Committee shall include in its annual report under article 45 of the Covenant a summary of its activities under the present Protocol.Article 7 Pending the achievement of the objectives of resolution 1514(XV) adopted by the General Assembly of the U. N. on 14 Dec. 1960 concerning the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, the provisions of the present Protocol shall in no way limit the right of petition granted to these peoples by the Charter of the United Nations and other international conventions and instruments under the United Nations and its specialized agencies. (…)

13. OPTIONAL PROTOCOL TO THE ICESCR, New. York 10. 12. 200830 Ratificato da 114 Stati, incl. Italia, entrato in vigore nel 1976.

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Preamble. The States Parties to the present Protocol,Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,Noting that the Universal Declaration of Human Rights proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status,Recalling that the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenants on Human Rights recognize that the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy civil, cultural, economic, political and social rights,Reaffirming the universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness of all human rights and fundamental freedoms,Recalling that each State Party to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter referred to as the Covenant) undertakes to take steps, individually and through international assistance and cooperation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures,Considering that, in order further to achieve the purposes of the Covenant and the implementation of its provisions, it would be appropriate to enable the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter referred to as the Committee) to carry out the functions provided for in the present Protocol,Have agreed as follows:Article 1 Competence of the Committee to receive and consider communications 1. A State Party to the Covenant that becomes a Party to the present Protocol recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications as provided for by the provisions of the present Protocol.2. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party to the Covenant which is not a Party to the present Protocol.Article 2 Communications. Communications may be submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals, under the jurisdiction of a State Party, claiming to be victims of a violation of any of the economic, social and cultural rights set forth in the Covenant by that State Party. Where a communication is submitted on behalf of individuals or groups of individuals, this shall be with their consent unless the author can justify acting on their behalf without such consent.Article 3 Admissibility 1. The Committee shall not consider a communication unless it has ascertained that all available domestic remedies have been exhausted. This shall not be the rule where the application of such remedies is unreasonably prolonged.2. The Committee shall declare a communication inadmissible when:(a) It is not submitted within one year after the exhaustion of domestic remedies, except in cases where the author can demonstrate that it had not been possible to submit the communication within that time limit;(b) The facts that are the subject of the communication occurred prior to the entry into force of the present Protocol for the State Party concerned unless those facts continued after that date;(c) The same matter has already been examined by the Committee or has been or is being examined under another procedure of international investigation or settlement;(d) It is incompatible with the provisions of the Covenant;(e) It is manifestly ill-founded, not sufficiently substantiated or exclusively based on reports disseminated by mass media;(f) It is an abuse of the right to submit a communication; or when(g) It is anonymous or not in writing.Article 4 Communications not revealing a clear disadvantage. The Committee may, if necessary, decline to consider a communication where it does not reveal that the author has suffered a clear disadvantage, unless the Committee considers that the communication raises a serious issue of general importance.Article 5 Interim measures. 1. At any time after the receipt of a communication and before a determination on the merits has been reached, the Committee may transmit to the State Party concerned for its urgent consideration a request that the State Party take such interim measures as may be necessary in exceptional circumstances to avoid possible irreparable damage to the victim or victims of the alleged violations.2. Where the Committee exercises its discretion under paragraph 1 of the present article, this does not imply a determination on admissibility or on the merits of the communication.

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Article 6 Transmission of the communication. 1. Unless the Committee considers a communication inadmissible without reference to the State Party concerned, the Committee shall bring any communication submitted to it under the present Protocol confidentially to the attention of the State Party concerned.2. Within six months, the receiving State Party shall submit to the Committee written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been provided by that State Party.Article 7 Friendly settlement.1. The Committee shall make available its good offices to the parties concerned with a view to reaching a friendly settlement of the matter on the basis of the respect for the obligations set forth in the Covenant.2. An agreement on a friendly settlement closes consideration of the communication under the present Protocol.Article 8 Examination of communications. 1. The Committee shall examine communications received under article 2 of the present Protocol in the light of all documentation submitted to it, provided that this documentation is transmitted to the parties concerned.2. The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the present Protocol.3. When examining a communication under the present Protocol, the Committee may consult, as appropriate, relevant documentation emanating from other United Nations bodies, specialized agencies, funds, programmes and mechanisms, and other international organizations, including from regional human rights systems, and any observations or comments by the State Party concerned.4. When examining communications under the present Protocol, the Committee shall consider the reasonableness of the steps taken by the State Party in accordance with part II of the Covenant. In doing so, the Committee shall bear in mind that the State Party may adopt a range of possible policy measures for the implementation of the rights set forth in the Covenant.Article 9 Follow-up to the views of the Committee. 1. After examining a communication, the Committee shall transmit its views on the communication, together with its recommendations, if any, to the parties concerned.2. The State Party shall give due consideration to the views of the Committee, together with its recommendations, if any, and shall submit to the Committee, within six months, a written response, including information on any action taken in the light of the views and recommendations of the Committee.3. The Committee may invite the State Party to submit further information about any measures the State Party has taken in response to its views or recommendations, if any, including as deemed appropriate by the Committee, in the State Party’s subsequent reports under articles 16 and 17 of the Covenant.Article 10 Inter-State communications. 1. A State Party to the present Protocol may at any time declare under the present article that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications to the effect that a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under the Covenant. Communications under the present article may be received and considered only if submitted by a State Party that has made a declaration recognizing in regard to itself the competence of the Committee. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party which has not made such a declaration. Communications received under the present article shall be dealt with in accordance with the following procedure:(a) If a State Party to the present Protocol considers that another State Party is not fulfilling its obligations under the Covenant, it may, by written communication, bring the matter to the attention of that State Party. The State Partymay also inform the Committee of the matter. Within three months after the receipt of the communication the receiving State shall afford the State that sent the communication an explanation, or any other statement in writing clarifying the matter, which should include, to the extent possible and pertinent, reference to domestic procedures and remedies taken, pending or available in the matter;(b) If the matter is not settled to the satisfaction of both States Parties concerned within six months after the receipt by the receiving State of the initial communication, either State shall have the right to refer the matter to the Committee, by notice given to the Committee and to the other State;(c) The Committee shall deal with a matter referred to it only after it has ascertained that all available domestic remedies have been invoked and exhausted in the matter. This shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged;(d) Subject to the provisions of subparagraph (c) of the present paragraph the Committee shall make available its good offices to the States Parties concerned with a view to a friendly solution of the matter on the basis of the respect for the obligations set forth in the Covenant;(e) The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the present article;

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(f) In any matter referred to it in accordance with subparagraph (b) of the present paragraph, the Committee may call upon the States Parties concerned, referred to in subparagraph (b), to supply any relevant information;(g) The States Parties concerned, referred to in subparagraph (b) of the present paragraph, shall have the right to be represented when the matter is being considered by the Committee and to make submissions orally and/or in writing;(h) The Committee shall, with all due expediency after the date of receipt of notice under subparagraph (b) of the present paragraph, submit a report, as follows:(i) If a solution within the terms of subparagraph (d) of the present paragraph is reached, the Committee shall confine its report to a brief statement of the facts and of the solution reached;(ii) If a solution within the terms of subparagraph (d) is not reached, the Committee shall, in its report, set forth the relevant facts concerning the issue between the States Parties concerned. The written submissions and record of the oral submissions made by the States Parties concerned shall be attached to the report. The Committee may also communicate only to the States Parties concerned any views that it may consider relevant to the issue between them.In every matter, the report shall be communicated to the States Parties concerned.2. A declaration under paragraph 1 of the present article shall be deposited by the States Parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other States Parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter that is the subject of a communication already transmitted under the present article; no further communication by any State Party shall be received under the present article after the notification of withdrawal of the declaration has been received by the Secretary-General, unless the State Party concerned has made a new declaration.Article 11 Inquiry procedure. 1. A State Party to the present Protocol may at any time declare that it recognizes the competence of the Committee provided for under the present article.2. If the Committee receives reliable information indicating grave or systematic violations by a State Party of any of the economic, social and cultural rights set forth in the Covenant, the Committee shall invite that State Party to cooperate in the examination of the information and to this end to submit observations with regard to the information concerned.3. Taking into account any observations that may have been submitted by the State Party concerned as well as any other reliable information available to it, the Committee may designate one or more of its members to conduct an inquiry and to report urgently to the Committee. Where warranted and with the consent of the State Party, the inquiry may include a visit to its territory.4. Such an inquiry shall be conducted confidentially and the cooperation of the State Party shall be sought at all stages of the proceedings.5. After examining the findings of such an inquiry, the Committee shall transmit these findings to the State Party concerned together with any comments and recommendations.6. The State Party concerned shall, within six months of receiving the findings, comments and recommendations transmitted by the Committee, submit its observations to the Committee.7. After such proceedings have been completed with regard to an inquiry made in accordance with paragraph 2 of the present article, the Committee may, after consultations with the State Party concerned, decide to include a summary account of the results of the proceedings in its annual report provided for in article 15 of the present Protocol.8. Any State Party having made a declaration in accordance with paragraph 1 of the present article may, at any time, withdraw this declaration by notification to the Secretary-General.Article 12 Follow-up to the inquiry procedure. 1. The Committee may invite the State Party concerned to include in its report under articles 16 and 17 of the Covenant details of any measures taken in response to an inquiry conducted under article 11 of the present Protocol.2. The Committee may, if necessary, after the end of the period of six months referred to in art. 11, paragraph 6, invite the State Party concerned to inform it of the measures taken in response to such an inquiry.Article 13 Protection measures. A State Party shall take all appropriate measures to ensure that individuals under its jurisdiction are not subjected to any form of ill-treatment or intimidation as a consequence of communicating with the Committee pursuant to the present Protocol.Article 14 International assistance and cooperation. 1. The Committee shall transmit, as it may consider appropriate, and with the consent of the State Party concerned, to United Nations specialized agencies, funds and programmes and other competent bodies, its views or recommendations concerning communications and

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inquiries that indicate a need for technical advice or assistance, along with the State Party’s observations and suggestions, if any, on these views or recommendations.2. The Committee may also bring to the attention of such bodies, with the consent of the State Party concerned, any matter arising out of communications considered under the present Protocol which may assist them in deciding, each within its field of competence, on the advisability of international measures likely to contribute to assisting States Parties in achieving progress in implementation of the rights recognized in the Covenant.3. A trust fund shall be established in accordance with the relevant procedures of the General Assembly, to be administered in accordance with the financial regulations and rules of the United Nations, with a view to providing expert and technical assistance to States Parties, with the consent of the State Party concerned, for the enhanced implementation of the rights contained in the Covenant, thus contributing to building national capacities in the area of economic, social and cultural rights in the context of the present Protocol.4. The provisions of the present article are without prejudice to the obligations of each State Party to fulfil its obligations under the Covenant.Article 15 Annual report. The Committee shall include in its annual report a summary of its activities under the present Protocol.Article 16 Dissemination and information. Each State Party undertakes to make widely known and to disseminate the Covenant and the present Protocol and to facilitate access to information about the views and recommendations of the Committee, in particular, on matters involving that State Party, and to do so in accessible formats for persons with disabilities. (…)

14. U.N. GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION ON HUMAN RIGHTS COUNCIL (2006)31

The General Assembly, Reaffirming the purposes and principles contained in the Charter of the United Nations, including developing friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and achieving international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural or humanitarian character and in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all,Reaffirming also the Universal Declaration of Human Rights and the Vienna Declaration and Programme of Action,2 and recalling the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and other human rights instruments, Reaffirming further that all human rights are universal, indivisible, interrelated, interdependent and mutually reinforcing, and that all human rights must be treated in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis,Reaffirming that, while the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, all States, regardless of their political, economic and cultural systems, have the duty to promote and protect all human rights and fundamental freedoms,Emphasizing the responsibilities of all States, in conformity with the Charter, to respect human rights and fundamental freedoms for all, without distinction of any kind as to race, colour, sex, language or religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status,Acknowledging that peace and security, development and human rights are the pillars of the United Nations system and the foundations for collective security and well-being, and recognizing that development, peace and security and human rights are interlinked and mutually reinforcing,Affirming the need for all States to continue international efforts to enhance dialogue and broaden understanding among civilizations, cultures and religions, and emphasizing that States, regional organizations, non-governmental organizations, religious bodies and the media have an important role to play in promoting tolerance, respect for and freedom of religion and belief,Recognizing the work undertaken by the Commission on Human Rights and the need to preserve and build on its achievements and to redress its shortcomings,Recognizing also the importance of ensuring universality, objectivity and non-selectivity in the consideration of human rights issues, and the elimination of double standards and politicization,Recognizing further that the promotion and protection of human rights should be based on the principles of cooperation and genuine dialogue and aimed at strengthening the capacity of Member States to comply with their human rights obligations for the benefit of all human beings,Acknowledging that non-governmental organizations play an important role at the national, regional and international levels, in the promotion and protection of human rights,

31 72nd plenary meeting 15 March 2006. A/RES/60/251

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Reaffirming the commitment to strengthen the United Nations human rights machinery, with the aim of ensuring effective enjoyment by all of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development, and to that end, the resolve to create a Human Rights Council,1. Decides to establish the Human Rights Council, based in Geneva, in replacement of the Commission on Human Rights, as a subsidiary organ of the General Assembly; the Assembly shall review the status of the Council within five years;2. Decides that the Council shall be responsible for promoting universal respect for the protection of all human rights and fundamental freedoms for all, without distinction of any kind and in a fair and equal manner;3. Decides also that the Council should address situations of violations of human rights, including gross and systematic violations, and make recommendations thereon. It should also promote the effective coordination and the mainstreaming of human rights within the United Nations system;4. Decides further that the work of the Council shall be guided by the principles of universality, impartiality, objectivity and non-selectivity, constructive international dialogue and cooperation, with a view to enhancing the promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development;5. Decides that the Council shall, inter alia:(a) Promote human rights education and learning as well as advisory services, technical assistance and capacity-building, to be provided in consultation with and with the consent of Member States concerned;(b) Serve as a forum for dialogue on thematic issues on all human rights;(c) Make recommendations to the General Assembly for the further development of international law in the field of human rights;(d) Promote the full implementation of human rights obligations undertaken by States and follow-up to the goals and commitments related to the promotion and protection of human rights emanating from United Nations conferences and summits;(e) Undertake a universal periodic review, based on objective and reliable information, of the fulfilment by each State of its human rights obligations and commitments in a manner which ensures universality of coverage and equal treatment with respect to all States; the review shall be a cooperative mechanism, based on an interactive dialogue, with the full involvement of the country concerned and with consideration given to its capacity-building needs; such a mechanism shallmcomplement and not duplicate the work of treaty bodies; the Council shall develop the modalities and necessary time allocation for the universal periodic review mechanism within one year after the holding of its first session;(f) Contribute, through dialogue and cooperation, towards the prevention of human rights violations and respond promptly to human rights emergencies;(g) Assume the role and responsibilities of the Commission on Human Rights relating to the work of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, as decided by the General Assembly in its resolution 48/141 of 20 December 1993;(h) Work in close cooperation in the field of human rights with Governments, regional organizations, national human rights institutions and civil society;(i) Make recommendations with regard to the promotion and protection of human rights;(j) Submit an annual report to the General Assembly;6. Decides also that the Council shall assume, review and, where necessary, improve and rationalize all mandates, mechanisms, functions and responsibilities of the Commission on Human Rights in order to maintain a system of special procedures, expert advice and a complaint procedure; the Council shall complete this review within one year after the holding of its first session;7. Decides further that the Council shall consist of forty-seven Member States, which shall be elected directly and individually by secret ballot by the majority of the members of the General Assembly; the membership shall be based on equitable geographical distribution, and seats shall be distributed as follows among regional groups: Group of African States, thirteen; Group of Asian States, thirteen; Group of Eastern European States, six; Group of Latin American and Caribbean States, eight; and Group of Western European and other States, seven; the members of the Council shall serve for a period of three years and shall not be eligible for immediate re-election after two consecutive terms;8. Decides that the membership in the Council shall be open to all States Members of the United Nations; when electing members of the Council, Member States shall take into account the contribution of candidates to the promotion and protection of human rights and their voluntary pledges and commitments made thereto; the General Assembly, by a two-thirds majority of the members present and voting, may suspend the rights

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of membership in the Council of a member of the Council that commits gross and systematic violations of human rights;9. Decides also that members elected to the Council shall uphold the highest standards in the promotion and protection of human rights, shall fully cooperate with the Council and be reviewed under the universal periodic review mechanism during their term of membership;10. Decides further that the Council shall meet regularly throughout the year and schedule no fewer than three sessions per year, including a main session, for a total duration of no less than ten weeks, and shall be able to hold special sessions, when needed, at the request of a member of the Council with the support of one third of the membership of the Council;11. Decides that the Council shall apply the rules of procedure established for committees of the General Assembly, as applicable, unless subsequently otherwise decided by the Assembly or the Council, and also decides that the participation of and consultation with observers, including States that are not members of the Council, the specialized agencies, other intergovernmental organizations and national human rights institutions, as well as non-governmental organizations, shall be based on arrangements, including Economic and Social Council resolution 1996/31 of 25 July 1996 and practices observed by the Commission on Human Rights, while ensuring the most effective contribution of these entities;12. Decides also that the methods of work of the Council shall be transparent, fair and impartial and shall enable genuine dialogue, be resultsoriented, allow for subsequent follow-up discussions to recommendations and their implementation and also allow for substantive interaction with special procedures and mechanisms;13. Recommends that the Economic and Social Council request the Commission on Human Rights to conclude its work at its sixty-second session, and that it abolish the Commission on 16 June 2006;14. Decides to elect the new members of the Council; the terms of membership shall be staggered, and such decision shall be taken for the first election by the drawing of lots, taking into consideration equitable geographical distribution;15. Decides also that elections of the first members of the Council shall take place on 9 May 2006, and that the first meeting of the Council shall be convened on 19 June 2006;16. Decides further that the Council shall review its work and functioning five years after its establishment and report to the General Assembly.

15. U.N. HUMAN RIGHTS COUNCIL: INSTITUTION BUILDING (2007)32

I. UNIVERSAL PERIODIC REVIEW MECHANISMA. Basis of the review1. The basis of the review is: (a) The Charter of the United Nations; (b) The Universal Declaration of Human Rights; (c) Human rights instruments to which a State is party; (d) Voluntary pledges and commitments made by States, including those undertaken when presenting their candidatures for election to the Human Rights Council (hereinafter “the Council”).2. In addition to the above and given the complementary and mutually interrelated nature of international human rights law and international humanitarian law, the review shall take into account applicable international humanitarian law.B. Principles and objectives. 1. Principles 3. The universal periodic review should:(a) Promote the universality, interdependence, indivisibility and interrelatedness of all human rights;(b) Be a cooperative mechanism based on objective and reliable information and on interactive dialogue;(c) Ensure universal coverage and equal treatment of all States;(d) Be an intergovernmental process, United Nations Member-driven and action oriented;(e) Fully involve the country under review;(f) Complement and not duplicate other human rights mechanisms, thus representing an added value;(g) Be conducted in an objective, transparent, non-selective, constructive, non confrontational and non politicized manner;(h) Not be overly burdensome to the concerned State or to the agenda of the Council;(i) Not be overly long; it should be realistic and not absorb a disproportionate amount of time, human and financial resources;(j) Not diminish the Council’s capacity to respond to urgent human rights situations;(k) Fully integrate a gender perspective;(l) Without prejudice to the obligations contained in the elements provided for in the basis of review, take into account the level of development and specificities of countries;

32 RESOLUTION 5/1 OF 18 JUNE 2007.

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(m) Ensure the participation of all relevant stakeholders, including non-governmental organizations and national human rights institutions, in accordance with General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006 and Economic and Social Council resolution 1996/31 of 25 July 1996, as well as any decisions that the Council may take in this regard.2. Objectives 4. The objectives of the review are:(a) The improvement of the human rights situation on the ground;(b) The fulfilment of the State’s human rights obligations and commitments and assessment of positive developments and challenges faced by the State;(c) The enhancement of the State’s capacity and of technical assistance, in consultation with, and with the consent of, the State concerned;(d) The sharing of best practice among States and other stakeholders;(e) Support for cooperation in the promotion and protection of human rights;(f) The encouragement of full cooperation and engagement with the Council, other human rights bodies and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.C. Periodicity and order of the review5. The review begins after the adoption of the universal periodic review mechanism by the Council.6. The order of review should reflect the principles of universality and equal treatment.7. The order of the review should be established as soon as possible in order to allow States to prepare adequately.8. All member States of the Council shall be reviewed during their term of membership. 9. The initial members of the Council, especially those elected for one or two-year terms, should be reviewed first.10. A mix of member and observer States of the Council should be reviewed.11. Equitable geographic distribution should be respected in the selection of countries for review.12. The first member and observer States to be reviewed will be chosen by the drawing of lots from each Regional Group in such a way as to ensure full respect for equitable geographic distribution. Alphabetical order will then be applied beginning with those countries thus selected, unless other countries volunteer to be reviewed.13. The period between review cycles should be reasonable so as to take into account the capacity of States to prepare for, and the capacity of other stakeholders to respond to, the requests arising from the review.14. The periodicity of the review for the first cycle will be of four years. This will imply the consideration of 48 States per year during three sessions of the working group of two weeks each.aD. Process and modalities of the review 1. Documentation 15. The documents on which the review would be based are:m(a) Information prepared by the State concerned, which can take the form of a national report, on the basis of general guidelines to be adopted by the Council at its sixth session (first session of the second cycle), and any other information considered relevant by the State concerned, which could be presented either orally or in writing, provided that the written presentation summarizing the information will not exceed 20 pages, to guarantee equal treatment to all States and not to overburden the mechanism. States are encouraged to prepare the information through a broad consultation process at the national level with all relevant stakeholders;(b) Additionally a compilation prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights of the information contained in the reports of treaty bodies, special procedures, including observations and comments by the State concerned, and other relevant official United Nations documents, which shall not exceed 10 pages;(c) Additional, credible and reliable information provided by other relevant stakeholders to the universal periodic review which should also be taken into consideration by the Council in the review. The Office of the High Commissioner for Human Rights will prepare a summary of such information which shall not exceed 10 pages.16. The documents prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights should be elaborated following the structure of the general guidelines adopted by the Council regarding the information prepared by the State concerned.17. Both the State’s written presentation and the summaries prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights shall be ready six weeks prior to the review by the working group to ensure the distribution of documents simultaneously in the six official languages of the United Nations, in accordance with General Assembly resolution 53/208 of 14 January 1999.2. Modalities 18.The modalities of the review shall be as follows:(a) The review will be conducted in one working group, chaired by the President of the Council and composed of the 47 member States of the Council. Each member State will decide on the composition of its delegation;b(b) Observer States may participate in the review, including in the interactive dialogue;(c) Other relevant stakeholders may attend the review in the Working Group;(d) A group of three rapporteurs, selected by the drawing of lots among the members of the Council and from different Regional Groups (troika) will be formed to facilitate each review, including the preparation of the report of the working group. The Office of the High Commissioner for Human Rights will provide the necessary assistance and expertise to the rapporteurs.19. The country concerned may request that one of the rapporteurs be from its own Regional Group and may also request the substitution of a rapporteur on only one occasion.20. A rapporteur may request to be excused from participation in a specific review process.

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21. Interactive dialogue between the country under review and the Council will take place in the working group. The rapporteurs may collate issues or questions to be transmitted to the State under review to facilitate its preparation and focus the interactive dialogue, while guaranteeing fairness and transparency.22. The duration of the review will be three hours for each country in the working group. Additional time of up to one hour will be allocated for the consideration of the outcome by the plenary of the Council.23. Half an hour will be allocated for the adoption of the report of each country under review in the working group.24. A reasonable time frame should be allocated between the review and the adoption of the report of each State in the working group.25. The final outcome will be adopted by the plenary of the Council.E. Outcome of the review 1. Format of the outcome 26. The format of the outcome of the review will be a report consisting of a summary of the proceedings of the review process; conclusions and/or recommendations, and the voluntary commitments of the State concerned.2. Content of the outcome 27. The universal periodic review is a cooperative mechanism. Its outcome may include, inter alia: (a) An assessment undertaken in an objective and transparent manner of the human rights situation in the country under review, including positive developments and the challenges faced by the country; (b) Sharing of best practices; (c) An emphasis on enhancing cooperation for the promotion and protection of human rights; (d) The provision of technical assistance and capacity-building in consultation with, and with the consent of, the country concerned; (e) Voluntary commitments and pledges made by the country under review.3. Adoption of the outcome 28. The country under review should be fully involved in the outcome. 29. Before the adoption of the outcome by the plenary of the Council, the State concerned should be offered the opportunity to present replies to questions or issues that were not sufficiently addressed during the interactive dialogue.30. The State concerned and the member States of the Council, as well as observer States, will be given the opportunity to express their views on the outcome of the review before the plenary takes action on it. 31. Other relevant stakeholders will have the opportunity to make general comments before the adoption of the outcome by the plenary.32. Recommendations that enjoy the support of the State concerned will be identified as such. Other recommendations, together with the comments of the State concerned thereon, will be noted. Both will be included in the outcome report to be adopted by the Council.F. Follow-up to the review 33. The outcome of the universal periodic review, as a cooperative mechanism, should be implemented primarily by the State concerned and, as appropriate, by other relevant stakeholders.34. The subsequent review should focus, inter alia, on the implementation of the preceding outcome.35. The Council should have a standing item on its agenda devoted to the universal periodic review.36. The international community will assist in implementing the recommendations and conclusions regarding capacity-building and technical assistance, in consultation with, and with the consent of, the country concerned.37. In considering the outcome of the universal periodic review, the Council will decide if and when any specific follow up is necessary.38. After exhausting all efforts to encourage a State to cooperate with the universal periodic review mechanism, the Council will address, as appropriate, cases of persistent non-cooperation with the mechanism.II. SPECIAL PROCEDURES (…).III. HUMAN RIGHTS COUNCIL ADVISORY COMMITTEE65. The Human Rights Council Advisory Committee (hereinafter “the Advisory Committee”), composed of 18 experts serving in their personal capacity, will function as a think-tank for the Council and work at its direction. (…)IV. COMPLAINT PROCEDUREA. Objective and scope. 85. A complaint procedure is being established to address consistent patterns of gross and reliably attested violations of all human rights and all fundamental freedoms occurring in any part of the world and under any circumstances.86. Economic and Social Council resolution 1503 (XLVIII) of 27 May 1970 as revised by resolution 2000/3 of 19 June 2000 served as a working basis and was improved where necessary, so as to ensure that the complaint procedure is impartial, objective, efficient, victims oriented and conducted in a timely manner. The procedure will retain its confidential nature, with a view to enhancing cooperation with the State concerned.B. Admissibility criteria for communications 87. A communication related to a violation of human rights and fundamental freedoms, for the purpose of this procedure, shall be admissible, provided that: (a) It is not manifestly politically motivated and its object is consistent with the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and other applicable instruments in the field of human rights law; (b) It gives a factual description of the alleged violations, including the rights which are alleged to be violated; (c) Its language is not abusive. However, such a communication may be considered if it meets the other criteria for admissibility after deletion of the abusive language;(d) It is submitted by a person or a group of persons claiming to be the victims of violations of human rights and fundamental freedoms, or by any person or group of persons, including non governmental organizations, acting in good faith in accordance with the principles of human rights, not resorting to politically motivated stands contrary to the provisions of the Charter of the United Nations and claiming to have direct and reliable knowledge of the violations concerned. Nonetheless, reliably attested communications shall not be inadmissible solely because the knowledge of the

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individual authors is second-hand, provided that they are accompanied by clear evidence; (e) It is not exclusively based on reports disseminated by mass media; (f) It does not refer to a case that appears to reveal a consistent pattern of gross and reliably attested violations of human rights already being dealt with by a special procedure, a treaty body or other United Nations or similar regional complaints procedure in the field of human rights; (g) Domestic remedies have been exhausted, unless it appears that such remedies would be ineffective or unreasonably prolonged.88. National human rights institutions, established and operating under the Principles Relating to the Status of National Institutions (the Paris Principles), in particular in regard to quasi-judicial competence, may serve as effective means of addressing individual human rights violations.C. Working groups. 89. Two distinct working groups shall be established with the mandate to examine the communications and to bring to the attention of the Council consistent patterns of gross and reliably attested violations of human rights and fundamental freedoms.90. Both working groups shall, to the greatest possible extent, work on the basis of consensus. In the absence of consensus, decisions shall be taken by simple majority of the votes. They may establish their own rules of procedure.1. Working Group on Communications: composition, mandate and powers. 91. The Human Rights Council Advisory Committee shall appoint five of its members, one from each Regional Group, with due consideration to gender balance, to constitute the Working Group on Communications.92. In case of a vacancy, the Advisory Committee shall appoint an independent and highly qualified expert of the same Regional Group from the Advisory Committee.93. Since there is a need for independent expertise and continuity with regard to the examination and assessment of communications received, the independent and highly qualified experts of the Working Group on Communications shall be appointed for three years. Their mandate is renewable only once.94. The Chairperson of the Working Group on Communications is requested, together with the secretariat, to undertake an initial screening of communications received, based on the admissibility criteria, before transmitting them to the States concerned. Manifestly ill-founded or anonymous communications shall be screened out by the Chairperson and shall therefore not be transmitted to the State concerned. In a perspective of accountability and transparency, the Chairperson of the Working Group on Communications shall provide all its members with a list of all communications rejected after initial screening. This list should indicate the grounds of all decisions resulting in the rejection of a communication. All other communications, which have not been screened out, shall be transmitted to the State concerned, so as to obtain the views of the latter on the allegations of violations.95. The members of the Working Group on Communications shall decide on the admissibility of a communication and assess the merits of the allegations of violations, including whether the communication alone or in combination with other communications appear to reveal a consistent pattern of gross and reliably attested violations of human rights and fundamental freedoms. The Working Group on Communications shall provide the Working Group on Situations with a file containing all admissible communications as well as recommendations thereon. When the Working Group on Communications requires further consideration or additional information, it may keep a case under review until its next session and request such information from the State concerned. The Working Group on Communications may decide to dismiss a case. All decisions of the Working Group on Communications shall be based on a rigorous application of the admissibility criteria and duly justified.2. Working Group on Situations: composition, mandate and powers 96. Each Regional Group shall appoint a representative of a member State of the Council, with due consideration to gender balance, to serve on the Working Group on Situations. Members shall be appointed for one year. Their mandate may be renewed once, if the State concerned is a member of the Council.97. Members of the Working Group on Situations shall serve in their personal capacity. In order to fill a vacancy, the respective Regional Group to which the vacancy belongs, shall appoint a representative from member States of the same Regional Group.98. The Working Group on Situations is requested, on the basis of the information and recommendations provided by the Working Group on Communications, to present the Council with a report on consistent patterns of gross and reliably attested violations of human rights and fundamental freedoms and to make recommendations to the Council on the course of action to take, normally in the form of a draft resolution or decision with respect to the situations referred to it. When the Working Group on Situations requires further consideration or additional information, its members may keep a case under review until its next session. The Working Group on Situations may also decide to dismiss a case.99. All decisions of the Working Group on Situations shall be duly justified and indicate why the consideration of a situation has been discontinued or action recommended thereon. Decisions to discontinue should be taken by consensus; if that is not possible, by simple majority of the votes.D. Working modalities and confidentiality 100. Since the complaint procedure is to be, inter alia, victims-oriented and conducted in a confidential and timely manner, both Working Groups shall meet at least twice a year for five working days each session, in order to promptly examine the communications received, including replies of States thereon, and the situations of which the Council is already seized under the complaint procedure.101.The State concerned shall cooperate with the complaint procedure and make every effort to provide substantive replies in one of the United Nations official languages to any of the requests of the Working Groups or the Council. The

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State concerned shall also make every effort to provide a reply not later than three months after the request has been made. If necessary, this deadline may however be extended at the request of the State concerned.102. The Secretariat is requested to make the confidential files available to all members of the Council, at least two weeks in advance, so as to allow sufficient time for the consideration of the files.103. The Council shall consider consistent patterns of gross and reliably attested violations of human rights and fundamental freedoms brought to its attention by the Working Group on Situations as frequently as needed, but at least once a year.104. The reports of the Working Group on Situations referred to the Council shall be examined in a confidential manner, unless the Council decides otherwise. When the Working Group on Situations recommends to the Council that it consider a situation in a public meeting, in particular in the case of manifest and unequivocal lack of cooperation, the Council shall consider such recommendation on a priority basis at its next session.105. So as to ensure that the complaint procedure is victims-oriented, efficient and conducted in a timely manner, the period of time between the transmission of the complaint to the State concerned and consideration by the Council shall not, in principle, exceed 24 months.E. Involvement of the complainant and of the State concerned 106. The complaint procedure shall ensure that both the author of a communication and the State concerned are informed of the proceedings at the following key stages:(a) When a communication is deemed inadmissible by the Working Group on Communications or when it is taken up for consideration by the Working Group on Situations; or when a communication is kept pending by one of the Working Groups or by the Council; (b) At the final outcome.107. In addition, the complainant shall be informed when his/her communication is registered by the complaint procedure.108. Should the complainant request that his/her identity be kept confidential, it will not be transmitted to the State concerned.F. Measures. 109. In accordance with established practice the action taken in respect of a particular situation should be one of the following options: (a) To discontinue considering the situation when further consideration or action is not warranted; (b) To keep the situation under review and request the State concerned to provide further information within a reasonable period of time; (c) To keep the situation under review and appoint an independent and highly qualified expert to monitor the situation and report back to the Council; (d) To discontinue reviewing the matter under the confidential complaint procedure in order to take up public consideration of the same; (e) To recommend to OHCHR to provide technical cooperation, capacity building assistance or advisory services to the State concerned.V. AGENDA AND FRAMEWORK FOR THE PROGRAMME OF WORK (…)

16. STATUTE OF THE WORLD CONFERENCE ON CONSTITUTIONAL JUSTICE(Bucarest 23 May 2011) 33

Preamble. Whereas on 22-24 January 2009, the Constitutional Court of the Republic of South Africa and the Venice Commission of the Council of Europe organised the 1st Congress of the World Conference on Constitutional Justice;Whereas the 1st Congress brought together 93 Courts and Councils belonging to the following regional and linguistic groups: · Asian Constitutional Courts· Association of Constitutional Courts using the French Language (ACCPUF)· Commonwealth Courts· Conference of Constitutional Control Organs of Countries of Young Democracy· Conference of Constitutional Courts of Countries of Portuguese Language· Conference of European Constitutional Courts· Ibero-American Conference on Constitutional Justice· Southern African Chief Justices Forum· Union of Arab Constitutional Courts and Councils.Whereas the participants of the 1st Congress,- recognising the key role of the regional and linguistic groups in the promotion of constitutionalism,- entrusted a Bureau, composed of the Presidents of the regional and linguistic groupsand the three Courts which hosted the preparatory meetings (Vilnius, Seoul, Algiers), with making proposals for the establishment of a World Association open to the Courts belonging to the regional or linguistic groups;The Bureau hereby approves the text of the Statute of a permanent World Conference on Constitutional Justice as set out below:Article 1. Objectives (1) The World Conference on Constitutional Justice (“the World Conference”) promotes constitutional justice – understood as constitutional review including human rights case-law –as a key element for democracy, the protection of human rights and the rule of law.(2) The World Conference aims to achieve these objectives by:

33 Approved in Bucharest on 23 May 2011

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- organising regular Congresses uniting all members on a global scale;- participating in regional conferences and seminars;- promoting the exchange of experiences and case-law within the regional and linguistic groups, between them and with individual members;- offering good offices to its members upon their request;Article 2. Membership (1) Constitutional Courts and equivalent bodies (Constitutional Councils, Supreme Courts exercising constitutional jurisdiction, Constitutional Chambers, etc. - “Courts”), which are members of the groups set out in Article 4.b below as well as Courts participating in the Joint Council on Constitutional Justice of the Venice Commission, are entitled to membership in the World Conference. Courts become Conference members (“Members”) by giving written notification to the Secretariat.(2) Requests for membership for courts, which are not entitled to membership under paragraph above, shall be addressed to the Secretariat together with a presentation of the activity of the requesting court and a letter of motivation. If there is already a Member from the country of the requesting court, the Secretariat shall inform the Member of this request, with a view to enabling the Member to express an opinion, which will be forwarded to the Bureau and the General Assembly. The General Assembly decides on membership on the basis of a recommendation by the Bureau. The Bureau may invite a candidate for membership to participate in the activities of the World Conference on a provisional basis.(3) Only one Court per country is eligible for membership. However, if there is more than one national Court exercising constitutional justice in any country, those Courts shall be eligible for membership. Full members of regional groups shall be eligible for membership notwithstanding the above criterion. If there is more than one member from a country, those members shall dispose of only one vote and share any financial burden equally between them.Article 3. Congress(1) The World Conference shall organise a Congress at least every three years. The Bureau decides on the venue and, after written consultation with the General Assembly, on the topic of the Congress.(2) All members and representatives of the groups participating in the Bureau shall be invited to the Congress. Observers and guests may be invited, with the consent of the hosting court (“the Host Court”) and the Bureau.Article 4. Organsa. General Assembly(1) Members form the General Assembly of the World Conference, which meets at Congresses. In urgent cases, the General Assembly may make a decision in written form. The Host Court presides the General Assembly.(2) The General Assembly is convoked by the Secretariat upon instruction by the Bureau.(3) The General Assembly may, in particular:- following a proposal by the Bureau, admit individual courts or equivalent bodies as members (Article 2);- elect three members of the Bureau (Article 4.b);- decide on the admission of additional groups (Article 4.b);- examine the report of activities presented by the Bureau (Article 4.b);- establish a scale of financial contributions (Article 6.1);- amend the present Statute (Article 8);- in cases of flagrant violation by one of its members of the principles on which the World Conference is based (Article 1), suspend that member on the basis of a proposal by the Bureau (Article 9)b. Bureau(1) The Bureau of the Conference (“the Bureau”) is composed of representatives of the regional and linguistic groups, the Host Court of the previous and the next Congress, and three Courts elected by the General Assembly. One of those three Courts shall be elected from among Courts not member of a regional or linguistic group, if there are at least five such Courts that are Conference members.(2) The following groups may participate in the Bureau if they so wish:· the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions· the Association of Constitutional Courts using the French Language (ACCPUF)· the Commonwealth Courts· the Conference of Constitutional Control Organs of Countries of New Democracy· the Conference of Constitutional Courts of Countries of Portuguese Language· the Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa· the Conference of European Constitutional Courts· the Ibero-American Conference on Constitutional Justice· the Southern African Chief Justices Forum· the Union of Arab Constitutional Courts and Councils.(3) Additional groups can be admitted by the General Assembly by 2/3 majority vote (Article 4.a).

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(4) The Bureau Presidency shall rotate annually between participating groups in the alphabetical order in the English language. If the presiding group is not present, the last Presidency present shall preside the Bureau meeting instead. The Bureau Presidency and the Secretariat represent the World Conference (e.g. at conferences of its members or regional or linguistic groups).(5) The Bureau may be convoked by its Presidency on its own initiative, at the request of a majority of the members of the Bureau or by the Secretariat.(6) The Bureau shall meet before the General Assembly at each Congress. Other Bureau meetings may be held annually. In urgent matters, the Bureau may make its decisions in written form.(7) The Bureau may, in particular:- make a decision on the venue and, after written consultation with the General Assembly, the topic of each Congress (Article 3);- prepare a report of activities for examination by the General Assembly (Article 4.a);- exempt in duly justified cases a member from making a financial contribution to the World Conference (Art. 6.2);- adopt guidelines governing acceptance by the World Conference of financial contributions from public bodies, governments and intergovernmental organisations and accept or reject financial contributions consistently with such guidelines (Article 6.3);- adopt resolutions in accordance with the World Conference’s objectives (Article 1);- examine the financial report submitted by the Secretariat (Article 6.4);- make proposals to the General Assembly for the admission of new members (Article 2);- invite a candidate for membership to participate in the activities of the World Conference on aprovisional basis (Article 2);- offers its good offices to the members upon their request (Article 1);- make proposals to the General Assembly for the suspension of a member (Article 9).c. Secretariat(1) The Venice Commission of the Council of Europe provides the Secretariat of theConference.(2) The Secretariat:- keeps up to date the list of World Conference members;- organises, in co-operation with the Host Court, each Congress;- assists the Bureau Presidency to represent the World Conference;- keeps the World Conference’s finances and reports on their use to the Bureau.Article 5. VotingDecisions in the General Assembly and the Bureau are made by consensus. Only if this is not possible, decisions are taken by two thirds majority of the members present, who are up to date with any financial contributions they are liable for (Article 6.2).Article 6. Finances(1) Members shall make a financial contribution for the organisation of the activities of the World Conference of between 200 and 2000 Euros per year. The General Assembly shall establish a scale of contributions, based on the United Nations’ statistics on gross domestic product for the respective country. Members may make additional voluntary contributions.(2) In duly justified cases, the Bureau may exempt a member from making a financial contribution (Article 4.b.7).(3) With the approval of the Bureau, the World Conference may accept financial contributions from public bodies, governments and intergovernmental organisations. Such contributions shall be in conformity with the objectives of the World Conference and must not endanger its independence, in accordance with the guidelines adopted by the Bureau (Article 4.b.7). Such contributions shall be included in the financial report to the Bureau (Art. 4.c.2).(4) The Secretariat shall hold the World Conference’s finances in a special account set up for the Conference in accordance with the Council of Europe’s financial rules. The Secretariat shall present a financial report to the Bureau annually.(5) No financial commitment shall be made without existing financial provision.Article 7. Languages(1) The present Statute is equally authentic in Arabic, English, French, German Portuguese, Russian and Spanish.(2) Interpretation at the plenary sessions of the Congresses and meetings of the General Assembly shall be in the following languages: Arabic, English, French, German Portuguese, Russian and Spanish.(3) The Secretariat shall correspond with the Bureau and the members of the World Conference in English and French.(4) Bureau meetings are held in English and French. Interpretation into other languages may be provided at the requesting participants’ expense.Article 8. Statute amendments

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The present Statute may be amended by the General Assembly by two thirds majority.Article 9. Suspension and termination of membership(1) In cases of flagrant violation by a member of the principles on which the World Conference is based (Article 1), the Bureau may submit a written proposal to the General Assembly for that member’s suspension. Unless one third of the members object to this proposal within one month of notification having been sent, the suspension enters into force (Article 4.b.7).(2) Each member may terminate its membership by giving the Secretariat written notification. Article 10. Entry into forceThe present statute enters into force on the written acceptance of the present Statue by at least 30 eligible Courts according to Article 2 from at least three regional or linguistic groups. Such written acceptance shall be communicated to the Secretariat of the Venice Commission, which shall notify the members of the Bureau.Article 11. DissolutionThe World Conference may be dissolved by a decision of the General Assembly, or by the Bureau if the General Assembly does not meet for more than five years. Any remaining finances shall be distributed proportionally among the contributors.Transitory provisions(a) The Courts having contributed to the organisation of the 1st Congress of the World Conference on Constitutional Justice held in Cape Town (the South African, Lithuanian, Korean Constitutional Courts and the Algerian Constitutional Council) are members of the first composition of the Bureau until the election of three members of the Bureau by the General Assembly at the third Congress.(b) The Bureau shall establish, following consultation with the members, a provisional scale of contributions pending a decision to be made by the General Assembly (Article 6.1).

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LIBRO TERZO: FONTI ESTERE

1. STATI UNITI (1803)

1.1. Marbury vs. Madison34

La sentenza Marbury versus Madison (1803) adottata dalla Corte presieduta dal giudice Marshall in riferimento alla nomina a giudice di pace di Marbury. Questi, nominato dall’uscente amministrazione di John Adams, chiese alla Corte suprema un’ordinanza che desse esecuzione a tale nomina sostituendosi così al nuovo segretario di stato Madison che, subentrato con la presidenza Jefferson, aveva bloccato le ultime nomine dell’amministrazione precedente. La Corte suprema non accoglie la richiesta di Marbury affermando che la legge che attribuiva alla Corte stessa la competenza ad adottare simili atti era contraria alla costituzione e quindi null and void.

“Voti: unanimità. Il Presidente della Corte il Sig. Giudice Marshall espone l’opinione della Corte Nell’ordine in cui la Corte ha preso visione di questa materia, le seguenti questioni sono state considerate e decise:Primo: il ricorrente ha un diritto al conferimento dell’incarico da lui richiesto?Secondo: Se ha un diritto, e questo diritto è stato violato, le leggi del suo paese gli offrono un rimedio?Terzo: Se gli offrono un rimedio, è questo rimedio un’ordinanza emessa da questa Corte?(…) E’ quindi, opinione della Corte:Primo: che nel momento in cui ha firmato il conferimento dell’incarico del Sig. Marbury, il Presidente degli Stati Uniti lo ha nominato giudice di pace della contea di Washington, nel Distretto della Colombia; e che il sigillo degli Stati Uniti, apposto dal Segretario di Stato, costituisce testimonianza conclusiva della veridicità della firma e della completezza della nomina; e che la nomina gli conferisce il diritto legittimo a rivestire quell’incarico per la durata di cinque anni.Secondo: che avendo questo titolo legale all’incarico, ha un conseguente diritto al conferimento dell’incarico; e un rifiuto di consegnare questo incarico costituisce una chiara violazione di quel diritto, per la quale le leggi del suo paese gli offrono un rimedio.Rimane da stabilire se ha diritto a quel rimedio che chiede [l’ordinanza]. Questo dipende: Primo: dalla natura dell’ordinanza che chiede; e Secondo: dai poteri di questa Corte Questa ordinanza, se fosse concessa, sarebbe diretta ad un funzionario del Governo, e l’ordine verso costui sarebbe, per usare le parole di Blackstone, “di fare una particolare cosa ivi specificata, che appartiene al suo incarico e ai suoi doveri, e che la corte ha in precedenza stabilito, o per lo meno suppone, essere conforme al diritto ed alla giustizia”.Questo è un caso che chiaramente richiede un’ordinanza, per ottenere la consegna dell’incarico, oppure di una sua copia dal registro; e rimane solamente da stabilire, se questa ordinanza possa essere emanata da questa Corte.La legge che istituisce e disciplina le corti giudiziarie degli Stati Uniti autorizza la Corte Suprema, ad “emettere ordinanze, nei casi garantiti dai principi e dagli usi delle leggi, contro qualsiasi corte istituita o persona che detenga un incarico, sotto l’autorità degli Stati Uniti”. Il Segretario di Stato, essendo una persona che detiene un incarico sotto l’autorità degli Stati Uniti, rientra precisamente in questa previsione; e se questa Corte non è autorizzata ad emettere un’ordinanza nei confronti di tale funzionario, ciò è dovuto al fatto che questa legge è incostituzionale, e perciò, assolutamente incapace di conferire l’autorità e di assegnare i doveri che le sue parole dichiarano di conferire ed assegnare.La Costituzione conferisce tutto il potere giudiziario degli Stati Uniti a una Corte Suprema e a quelle corti di grado inferiore che il Congresso potrà di volta in volta istituire ed organizzare. Questo potere è espressamente esteso a tutti i casi che si presentano nel quadro delle leggi degli Stati Uniti; e di conseguenza, in qualche forma, può essere esercitato nel caso in questione, poiché il diritto che si rivendica è un diritto conferito da una legge degli Stati Uniti. Nella distribuzione di questo potere, si dichiara, che “la Corte Suprema avrà giurisdizione di primo ed unico grado in tutti i casi che riguardino ambasciatori, altri pubblici ministri e consoli, e quelli in cui uno Stato sia parte in causa. In tutti gli altri casi, la Corte Suprema avrà giurisdizione d’appello.” Si è insistito, nel dibattimento, che poiché il conferimento originale del potere giudiziario alla Corte Suprema e alle corti di grado inferiori è generale, e la clausola di

34 http://www.giurcost.org/casi_scelti/marbury.pdf

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conferimento del potere di giurisdizione in primo grado alla Corte Suprema non contiene alcuna previsione negativa o restrittiva, il potere di conferire la giurisdizione di primo grado a quella Corte, rimane in seno al potere legislativo, che lo potrebbe esercitare anche in altri casi oltre a quelli previsti nell’articolo citato, purché detti casi appartengano al potere giudiziario degli Stati Uniti. Se si fosse inteso lasciare alla discrezione del potere legislativo, di ripartire il potere giudiziario tra la Corte Suprema e le corti di grado inferiore, secondo la volontà di quell’organo, sarebbe stato sicuramente inutile procedere oltre nel definire il potere giudiziario e i tribunali a cui conferire tale potere. La parte successiva della sezione sarebbe superflua e senza alcun significato, se questa è l’interpretazione adottata. Se il Congresso rimane libero di conferire a questa Corte giurisdizione d’appello nei casi in cui la Costituzione ha previsto la giurisdizione di primo grado; e giurisdizione di primo grado nei casi in cui ha previsto giurisdizione d’appello, la ripartizione di giurisdizione, prevista dalla Costituzione, non sarebbe altro che forma senza sostanza. Le espressioni affermative, sono spesso, nella loro operatività, negative riguardo agli oggetti diversi da quelli affermati; e in questo caso, si deve dar loro un senso negativo o esclusivo, a meno di non voler negare loro operatività. Non si può presumere che una qualsiasi clausola della Costituzione sia intesa come non avente effetto, e perciò, tale interpretazione è inammissibile, a meno che non emerga necessariamente dalle parole stesse.La sollecitudine della nostra convenzione ha portato, nel rispetto della nostra pace con le potenze straniere, alla previsione che la Corte Suprema assuma giurisdizione di primo grado nei casi che si suppone le riguardino [le potenzestraniere]; eppure la clausola non avrebbe proceduto a disciplinare questi casi, se non avesse sottinteso l’esistenza di un limite ai poteri del Congresso. Il fatto che le corti abbiano giurisdizione d’appello in tutti gli altri casi, con le eccezioni decise dal Congresso, non costituisce alcuna restrizione; a meno che le parole siano considerate esclusive della giurisdizione originale. Quando uno strumento organizza dalle fondamenta un sistema giudiziario, e lo divide in una Corte Suprema, e tante corti di grado inferiore quante il potere legislativo vorrà di volta in volta istituire ed organizzare, poi ne enumera i poteri, e procede fino a ripartirli, in modo da definire la giurisdizione della Corte Suprema, dichiarando i casi in cui assumerà giurisdizione di primo grado e gli altri in cui avrà giurisdizione d’appello, il chiaro significato delle parole sembra essere che in una serie di casi, la giurisdizione sarà di primo grado, e non d’appello, in un’altra, sarà d’appello e non di primo grado. Se qualsiasi altra interpretazione dovesse rendere la clausola inefficace, questa è una ragione in più per rigettare questa interpretazione, e per aderire al significato ovvio. Per permettere dunque a questa Corte di emettere un’ordinanza, si deve dimostrare che ciò costituisce esercizio di giurisdizione d’appello, o che è necessario per permetterle di esercitare giurisdizione d’appello.E’ stato detto in dibattimento, che la giurisdizione d’appello può essere esercitata in una varietà di forme, e che se fosse volontà del potere legislativo che un’ordinanza venga emessa per quello scopo, bisogna obbedire a quella volontà. Questo è vero, però la giurisdizione dev’essere d’appello, non di primo grado. Il criterio essenziale della giurisdizione d’appello è che riesamina e corregge una causa che è già stata istruita, e non crea quella causa. Quindi, anche se una corte può emettere un’ordinanza, emettere un’ordinanza nei confronti di un funzionario pubblico, per fargli consegnareun documento, equivale in effetti ad esercitare un azione in primo grado per quel documento, e sembra appartenere non alla giurisdizione d’appello, bensì a quella di primo grado. Non è nemmeno necessario, in un caso come questo, autorizzare la Corte ad esercitare la sua giurisdizione d’appello. Perciò, l’autorità di emettere ordinanze nei confronti di funzionari pubblici, conferita alla Corte dalla legge che stabilisce l’ordinamento delle corti degli Stati Uniti, non sembra essere garantita dalla Costituzione; e appare necessario chiedersi, se la giurisdizione conferita in questo modo possa essere esercitata.La questione, se un atto, contrario alla Costituzione, possa diventare una legge del paese, è una questione che interessa profondamente gli Stati Uniti, ma fortunatamente, la sua complessità non è proporzionale al suo interesse. Sembra necessario solamente riconoscere alcuni principi, che si suppongono già ben radicati da tempo, per deciderla [la questione]. Che il popolo abbia il diritto originario di stabilire, per il proprio governo futuro, quei principi che riterrà portarlo alla felicità, è la base su cui si fonda l’intera società americana. L’esercizio di questo diritto originario costituisce un grande sforzo, né può né deve, essere ripetuto di frequente. Quindi, i principi, che sono stati in tal modo stabiliti, sono considerati fondamentali, e poiché l’autorità dalla quale sono emanati è suprema e raramente può agire, [i principi] sono concepiti per essere permanenti.Questa volontà originaria e suprema organizza il governo e assegna ai diversi dipartimenti i loro rispettivi poteri. Si può fermare qui, oppure può stabilire certi limiti che non possono essere superati da questi dipartimenti. Il Governo degli Stati Uniti corrisponde a questa seconda descrizione. I poteri del ramo legislativo sono definiti e limitati, e la Costituzione è stata scritta affinché quei limiti non possano essere

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confusi o dimenticati. A quale scopo limitare i poteri e formalizzare questi limiti per iscritto, se poi questi limiti possono essere superati in qualsiasi momento proprio da coloro che dovevano essere limitati? La distinzione tra un governo con poteri limitati e un governo con poteri illimitati deve essere abolita, se quei limiti non confinano le persone su cui sono stati imposti e se gli atti vietati e quelli permessi obbligano allo stesso modo. E’ una proposizione troppo chiara per essere contestata, quella secondo la quale laCostituzione controlla qualsiasi atto legislativo contrastante con essa oppure quella secondo la quale il potere legislativo può modificare la Costituzione con legge ordinaria. Tra queste alternative, non c’è alcuna via di mezzo. O la Costituzione è una legge superiore, come tale non modificabile con procedure ordinarie, oppure ha il rango di legge ordinaria, e come gli altri atti, può essere modificata quando il potere legislativo lo decida. Se la prima alternativa è quella vera, allora una legge ordinaria, contraria alla Costituzione, non è legge; se è la seconda alternativa quella vera, allora le costituzioni scritte sono tentativi assurdi, da parte del popolo, di porre dei limiti a un potere per sua stessa natura non limitabile.Certamente, tutti coloro che hanno emanato delle costituzioni scritte, le concepiscono come la legge sovrana e fondamentale della nazione, e la teoria di ogni governo di questo tipo dev’essere, che un atto legislativo contrario alla Costituzione è nullo. Questa teoria è essenzialmente legata a una costituzione scritta, e deve di conseguenza, essereconsiderata da questa Corte, come uno dei principi fondamentali della nostra società. Non bisogna perdere di vista questa considerazione nel seguito della considerazione della materia.Se un atto del potere legislativo, contrario alla Costituzione, è nullo, questo atto vincola ciononostante le Corti, obbligandole ad applicarlo? In altre parole, anche se non è una legge, opera come se fosse una legge? Questosignificherebbe capovolgere, nella pratica, ciò che è stato affermato in teoria, e sembrerebbe, a prima vista, un’assurdità troppo grande perché la si possa sostenere. Verrà comunque presa in attenta considerazione.E’ enfaticamente dovere e competenza del potere giudiziario di dire che cos’è la legge. Coloro che applicano la regola a casi particolari, la devono necessariamente esporre e spiegare. Se c’è un conflitto fra due leggi, le corti devono deciderel’operatività di ciascuna. Allo stesso modo se una legge è in contrasto con la Costituzione; se sia la legge che la Costituzione trovano applicazione in un determinato caso, in modo che la Corte possa decidere il caso in conformità alla legge, senza considerare la Costituzione, oppure in conformità alla Costituzione, senza considerare la legge, la Corte dovrà determinare quale di queste regole contrastanti deve essere applicata. Questa è l’essenza stessa della funzione giudiziaria. Se poi, le corti devono considerare la Costituzione, e la Costituzione è legge superiore a qualsiasi altra legge dell’ordinamento, sarà la Costituzione, e non la legge ordinaria, ad essere applicata al caso in questione.Coloro, invece, che contestano il principio, secondo il quale la Costituzione deve essere considerata dalle Corti come legge suprema, sono costretti ad affermare che le corti dovrebbero chiudere gli occhi davanti alla Costituzione e vedere solamente la legge. Questo principio minerebbe il fondamento stesso di tutte le costituzioni scritte. Dichiarerebbe, che un atto che secondo i principi e la teoria del nostro governo è completamente nullo, è tuttavia nella pratica, completamente vincolante. Dichiarerebbe che se anche il potere legislativo facesse ciò che è espressamente vietato, questo atto, nonostante l’espresso divieto, sarebbe in realtà efficace. Conferirebbe al potere legislativo una onnipotenza pratica e reale, con lo stesso spirito che cerca invece di restringere i suoi poteri entro stretti limiti. Dichiara dei limiti, e al tempo stesso dichiara che quei limiti possono essere superati a discrezione. Sarebbe sufficiente il fatto che [questa teoria] riduca nel nulla ciò che abbiamo considerato il più grande miglioramento nelle istituzioni politiche, e cioè una Costituzione scritta, per fare rigettare questa interpretazione in America, dove le costituzioni scritte sonoconsiderate con tanta reverenza. Ma anche le parole stesse della Costituzione forniscono altri argomenti per rigettare tale interpretazione. Il potere giudiziario degli Stati Uniti si estende a tutti i casi che si presenteranno nel quadro della Costituzione. Potrebbe essere l’intenzione di coloro che hanno conferito questo potere, di dire che nell’applicarlo, la Costituzione non debba essere considerata? Che un caso che sorge nel quadro della Costituzione dovrebbe essere decisosenza considerare lo strumento nel cui quadro nasce? Questo è troppo assurdo per essere preso in considerazione. In alcuni casi, quindi, i giudici devono guardare alla Costituzione. E se fosse loro permesso di interpretarla, quale parte di essa è loro vietato leggere o obbedire? Ci sono molte altre parti della Costituzione che servono a chiarire questo argomento. E’ scritto [nella Costituzione] che “Non si potranno applicare tasse o dazi su merci esportate da uno qualunque degli Stati”. Supponiamo un dazio sull’esportazione del cotone, del tabacco o della farina, e una causa istruita per recuperare il dazio. Il giudizio dovrebbe essere reso in questo caso? (…)

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Da questi, e da molte altre selezioni che si potrebbero fare, è chiaro che i costituenti intendevano la Costituzione come strumento vincolante per le corti, oltre che per il potere legislativo. Perché altrimenti obbligherebbe i giudici a prestare giuramento di fedeltà alla Costituzione? Questo giuramento sicuramente si applica in maniera particolare ai loro doverinell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. Quanto sarebbe immorale imporre loro il giuramento, se dovessero poi essere usati come gli strumenti, oltretutto consapevoli, per la violazione di ciò che giurano di osservare! Anche il giuramento d’ufficio, imposto dal potere legislativo, dimostra chiaramente l’opinione legislativa sull’argomento. Si sostanzia in queste parole: “Giuro solennemente che amministrerò la giustizia, senza parzialità, e tratterò allo stesso modo i poveri ed i ricchi, e che adempirò fedelmente e in modo imparziale ai miei doveri di---------, al meglio delle mie possibilità e del mio giudizio, in accordo con la Costituzione e le leggi degli Stati Uniti”. Perché i giudici giurano di adempiere alle loro funzioni nel rispetto della Costituzione degli Stati Uniti, se questa Costituzione non costituisce una regola per l’esercizio delle sue funzioni? Se è chiusa nei suoi confronti e non può ispezionarla? Se è questo il reale stato delle cose, questo è peggio di una solenne derisione. Prescrivere, o prestare questo giuramento, diventano allo stesso modo uncrimine. E’ anche degno di considerazione il fatto, che nel dichiarare ciò che sarà la legge sovrana, è la Costituzione la prima a essere menzionata, e assumono il rango di legge non le leggi degli Stati Uniti in generale, ma solamente le leggi che siano state emanate conformemente alla Costituzione. Perciò, la particolare fraseologia della Costituzione degli Stati Uniti conferma e rafforza il principio, che si suppone essenziale a ogni costituzione scritta, che una legge contraria alla Costituzione è nulla, e che le corti, così come gli altri dipartimenti, sono vincolati da tale strumento.

1.2. RULES OF THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES adopted April 19, 2013 STANDING ORDERS

TABLE OF CONTENTS PART I. THE COURT Page Rule 1. Clerk Rule 2. Library .. Rule 3. Term Rule 4. Sessions and Quorum

PART II. ATTORNEYS AND COUNSELORS

Rule 5. Admission to the Bar Rule 6. Argument Pro Hac Vice Rule 7. Prohibition Against Practice Rule 8. Disbarment and Disciplinary Action Rule 9. Appearance of Counsel

PART III. JURISDICTION ON WRIT OF CERTIORARI

Rule 10. Considerations Governing Review on Certiorari Review on a writ of certiorari is not a matter of right, but of judicial discretion. A petition for a writ of certiorari will be granted only for compelling reasons. The following, although neither controlling nor fully measuring the Court’s discretion, indicate the character of the reasons the Court considers:(a) a United States court of appeals has entered a decision in conflict with the decision of another United States court of appeals on the same important matter; has decided an important federal question in a way that conflicts with a decision by a state court of last resort; or has so far departed from the accepted and usual course of judicial proceedings, or sanctioned such a departure by a lower court, as to call for an exercise of this Court’s supervisory power;(b) a state court of last resort has decided an important federal question in a way that conflicts with the decision of another state court of last resort or of a United States court of appeals;(c) a state court or a United States court of appeals has decided an important question of federal law that has not been, but should be, settled by this Court, or has decided

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an important federal question in a way that conflicts with relevant decisions of this Court. A petition for a writ of certiorari is rarely granted when the asserted error consists of erroneous factual findings or the misapplication of a properly stated rule of law.Rule 11. Certiorari to a United States Court of Appeals Before Judgment A petition for a writ of certiorari to review a case pending in a United States court of appeals, before judgment is entered in that court, will be granted only upon a showing that the case is of such imperative public importance as to justify deviation from normal appellate practice and to require immediate determination in this Court. See 28 U. S. C. § 2101(e). Rule 12. Review on Certiorari: How Sought; Parties Rule 13. Review on Certiorari: Time for Petitioning Rule 13. Review on Certiorari: Time for Petitioning1. Unless otherwise provided by law, a petition for a writ of certiorari to review a judgment in any case, civil or criminal, entered by a state court of last resort or a United States court of appeals (including the United States Court of Appeals for the Armed Forces) is timely when it is filed with the Clerk of this Court within 90 days after entry of the judgment. A petition for a writ of certiorari seeking review of a judgment of a lower state court that is subject to discretionary review by the state court of last resort is timely when it is filed with the Clerk within 90 days after entry of the order denying discretionary review. (…)Rule 14. Content of a Petition for a Writ of Certiorari 1. A petition for a writ of certiorari shall contain, in the order indicated:(a) The questions presented for review, expressed concisely in relation to the circumstances of the case, without unnecessary detail. The questions should be short and should not be argumentative or repetitive. If the petitioner or respondent is under a death sentence that may be affected by the disposition of the petition, the notation “capital case” shall precede the questions presented. The questions shall be set out on the first page following the cover, and no other information may appear on that page. The statement of any question presented is deemed to comprise every subsidiary question fairly included therein. Only the questions set out in the petition, or fairly included therein, will be considered by the Court.(b) A list of all parties to the proceeding in the court whose judgment is sought to be reviewed (unless the caption of the case contains the names of all the parties), and a corporate disclosure statement as required by Rule 29.6.(c) If the petition prepared under Rule 33.1 exceeds 1,500 words or exceeds five pages if prepared under Rule 33.2, a table of contents and a table of cited authorities. The table of contents shall include the items contained in the appendix.(d) Citations of the official and unofficial reports of the opinions and orders entered in the case by courts or administrative agencies.(e) A concise statement of the basis for jurisdiction in this Court, showing:(i) the date the judgment or order sought to be reviewed was entered (and, if applicable, a statement that the petition is filed under this Court’s Rule 11);(ii) the date of any order respecting rehearing, and the date and terms of any order granting an extension of time to file the petition for a writ of certiorari;(iii) express reliance on Rule 12.5, when a crosspetition for a writ of certiorari is filed under that Rule, and the date of docketing of the petition for a writ of certiorari in connection with which the cross-petition is filed;(iv) the statutory provision believed to confer on this Court jurisdiction to review on a writ of certiorari the judgment or order in question; and (v)if applicable, a statement that the notifications required by Rule 29.4(b) or (c) have been made.(f) The constitutional provisions, treaties, statutes, ordinances, and regulations involved in the case, set out verbatim with appropriate citation. If the provisions

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involved are lengthy, their citation alone suffices at this point, and their pertinent text shall be set out in the appendix referred to in subparagraph 1(i).(g) A concise statement of the case setting out the facts material to consideration of the questions presented, and also containing the following:(i) If review of a state-court judgment is sought, specification of the stage in the proceedings, both in the court of first instance and in the appellate courts, when the federal questions sought to be reviewed were raised; the method or manner of raising them and the way in which they were passed on by those courts; and pertinent quotations of specific portions of the record or summary thereof, with specific reference to the places in the record where the matter appears (e. g., court opinion, ruling on exception, portion of court’s charge and exception thereto, assignment of error), so as to show that the federal question was timely and properly raised and that this Court has jurisdiction to review the judgment on a writ of certiorari. When the portions of the record relied on under this subparagraph are voluminous, they shall be included in the appendix referred to in subparagraph 1(i).(ii) If review of a judgment of a United States court of appeals is sought, the basis for federal jurisdiction in the court of first instance.(h) A direct and concise argument amplifying the reasons relied on for allowance of the writ. See Rule 10.(i) An appendix containing, in the order indicated:(i) the opinions, orders, findings of fact, and conclusions of law, whether written or orally given and tran scribed, entered in conjunction with the judgment sought to be reviewed;(ii)any other relevant opinions, orders, findings of fact, and conclusions of law entered in the case by courts or administrative agencies, and, if reference thereto is necessary to ascertain the grounds of the judgment, of those in companion cases (each document shall include the caption showing the name of the issuing court or agency, the title and number of the case, and the date of entry);(iii) any order on rehearing, including the caption showing the name of the issuing court, the title and number of the case, and the date of entry;(iv) the judgment sought to be reviewed if the date of its entry is different from the date of the opinion or order required in sub-subparagraph (i) of this subparagraph;(v) material required by subparagraphs 1(f) or 1(g)(i); and(vi) any other material the petitioner believes essential to understand the petition.If the material required by this subparagraph is voluminous, it may be presented in a separate volume or volumes with appropriate covers.2. All contentions in support of a petition for a writ of certiorari shall be set out in the body of the petition, as provided in subparagraph 1(h) of this Rule. No separate brief in support of a petition for a writ of certiorari may be filed, and the Clerk will not file any petition for a writ of certiorari to which any supporting brief is annexed or appended.3. A petition for a writ of certiorari should be stated briefly and in plain terms and may not exceed the word or page limitations specified in Rule 33.4. The failure of a petitioner to present with accuracy, brevity, and clarity whatever is essential to ready and adequate understanding of the points requiring consideration is sufficient reason for the Court to deny a petition.5. If the Clerk determines that a petition submitted timely and in good faith is in a form that does not comply with this Rule or with Rule 33 or Rule 34, the Clerk will return it with a letter indicating the deficiency. A corrected petition submitted in accordance with Rule 29.2 no more than 60 days after the date of the Clerk’s letter will be deemed timely.Rule 15. Briefs in Opposition; Reply Briefs; Supplemental Briefs Rule 16. Disposition of a Petition for a Writ of Certiorari

PART IV. OTHER JURISDICTION

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Rule 17. Procedure in an Original Action Rule 18. Appeal from a United States District Court Rule 19. Procedure on a Certified Question Rule 20. Procedure on a Petition for an Extraordinary Writ

PART V. MOTIONS AND APPLICATIONS

Rule 21. Motions to the Court Rule 22. Applications to Individual Justices Rule 23. Stays

PART VI. BRIEFS ON THE MERITS AND ORAL ARGUMENT

Rule 24. Briefs on the Merits: In General Rule 25. Briefs on the Merits: Number of Copies and Time to File .. Rule 26. Joint Appendix Rule 27. Calendar Rule 28. Oral Argument

PART VII. PRACTICE AND PROCEDURE Page Rule 29. Filing and Service of Documents; Special Notifications; Corporate Listing..Rule 30. Computation and Extension of Time Rule 31. Translations Rule 32. Models, Diagrams, Exhibits, and Lodgings Rule 33. Document Preparation: Booklet Format; 81/2-by 11-Inch Paper Format Rule 34. Document Preparation: General Requirements Rule 35. Death, Substitution, and Revivor; Public Officers Rule 36. Custody of Prisoners in Habeas Corpus Proceedings Rule 37. Brief for an Amicus Curiae 1. An amicus curiae brief that brings to the attention of the Court relevant matter not already brought to its attention by the parties may be of considerable help to the Court. An amicus curiae brief that does not serve this purpose burdens the Court, and its filing is not favored. An amicus curiae brief may be filed only by an attorney admitted to practice before this Court as provided in Rule 5.2. (a) An amicus curiae brief submitted before the Court’s consideration of a petition for a writ of certiorari, motion for leave to file a bill of complaint, jurisdictional statement, or petition for an extraordinary writ may be filed if accompanied by the written consent of all parties, or if the Court grants leave to file under subparagraph 2(b) of this Rule. An amicus curiae brief in support of a petitioner or appellant shall be filed within 30 days after the case is placed on the docket or a response is called for by the Court, whichever is later, and that time will not be extended. (…)(b) When a party to the case has withheld consent, a motion for leave to file an amicus curiae brief before the Court’s consideration of a petition for a writ of certiorari, motion for leave to file a bill of complaint, jurisdictional statement, or petition for an extraordinary writ may be presented to the Court. (…)Rule 38. Fees Rule 39. Proceedings In Forma Pauperis Rule 40. Veterans, Seamen, and Military Cases

PART VIII. DISPOSITION OF CASES

Rule 41. Opinions of the Court Opinions of the Court will be released by the Clerk immediately upon their announcement from the bench, or as the Court otherwise directs. Thereafter, the Clerk will cause the opinions to be issued in slip form, and the Reporter of Decisions will prepare them for publication in the preliminary prints and bound volumes of the United States Reports.Rule 42. Interest and Damages Rule 43. Costs Rule 44. Rehearing Rule 45. Process; Mandates

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Rule 46. Dismissing Cases

PART IX. DEFINITIONS AND EFFECTIVE DATE

Rule 47. Reference to “State Court” and “State Law” Rule 48. Effective Date of Rules

2. AUSTRIA: LEGGE DELLA COSTITUZIONE FEDERALE (1920)

D. Corte costituzionale35

Art. 137

La Corte costituzionale decide sulle pretese patrimoniali nei confronti della Federazione, dei Länder, dei Distretti, dei Comuni e degli enti intercomunali che non possono essere decise dai tribunali ordinari né con provvedimento di un'autorità amministrativa.

Art. 138

1. La Corte costituzionale decide inoltre sui conflitti di competenza:

a) tra tribunali ed autorità amministrative;

b) tra la Corte amministrativa e tutti gli altri tribunali, in particolare anche tra la Corte amministrativa e la stessa Corte costituzionale e tra i tribunali ordinari e gli altri tribunali;

c) tra i Länder fra loro e tra un Land e la Federazione.

2. Su richiesta del Governo federale o di un Governo provinciale, la Corte costituzionale stabilisce se un atto legislativo o amministrativo rientra nella competenza della Federazione o dei Länder.

Art. 138a

1. Su richiesta del Governo federale o di un Governo provinciale interessato, la Corte costituzionale decide in ordine all'esistenza di un accordo ai sensi dell'articolo 15a comma 1 e se un Land o la Federazione abbiano adempiuto agli obblighi conseguenti a tale accordo, in quanto non si tratti di pretese patrimoniali.

2. Se ciò è previsto in un accordo ai sensi dell'articolo 15a comma 2, la Corte costituzionale decide inoltre, su richiesta di un Governo provinciale interessato, in ordine all'esistenza di un tale accordo e se siano stati adempiuti gli obblighi conseguenti a tale accordo, in quanto non si tratti di pretese patrimoniali.

Art. 139

1. La Corte costituzionale decide sulla legittimità36 di atti37 di un'autorità amministrativa federale o provinciale su richiesta di un tribunale o di una Sezione amministrativa indipendente, ma anche d'ufficio se essa stessa deve applicare tali atti in un procedimento pendente38. La Corte costituzionale decide sulla legittimità di atti di un'autorità amministrativa provinciale anche su richiesta del Governo federale, sulla legittimità di atti di un'autorità amministrativa federale anche su richiesta di un Governo

35 Sezione rinumerata ex art. I n. 32 l. cost. BGBl. 1997/87.36 Lett.: decide sull'illegittimità di atti. Per impiegare un'espressione più rispondente al linguaggio giuridico italiano si preferisce parlare [esame di] legittimità.37 Si tratta in primo luogo di regolamenti, ma anche di decreti ed ordinanze (in tedesco sempre Verordnungen), comunque di atti sublegislativi. La traduzione intende mantenere anche in italiano la genericità dell'espressione.38 Testo modificato ex art. I n. 33 l. cost. BGBl. 1988/685.

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provinciale e sulla legittimità di atti di un'autorità di controllo sui Comuni ai sensi dell'articolo 119a comma 6 anche su richiesta del Comune interessato. Decide inoltre sulla legittimità di atti su ricorso di una persona che ritiene di essere stata lesa nei propri diritti dall'illegittimità di un atto, in quanto questo abbia prodotto effetti nei confronti di tale persona senza bisogno di una decisione giudiziaria o di un provvedimento amministrativo. A tali ricorsi si applica l'articolo 89 comma 3 in quanto compatibile.

2. Se in un procedimento pendente davanti alla Corte costituzionale in cui la Corte deve applicare un determinato atto, la parte rinuncia perché la sua domanda è stata soddisfatta, il procedimento già iniziato per il controllo della legittimità dell'atto deve comunque proseguire.

3. La Corte costituzionale può abrogare un atto per illegittimità solo se l'abrogazione è stata espressamemte richiesta o se la Corte deve applicare tale atto in un procedimento pendente davanti a sé. Se la Corte costituzionale ritiene che l'atto nel suo insieme

a) è privo di fondamento legale,

b) è stato emanato da un'autorità incompetente o

c) è stato pubblicato in modo illegittimo

essa deve abrogare l'atto in ogni sua parte in quanto illegittimo. Queste disposizioni non si applicano se l'abrogazione dell'atto in ogni sua parte danneggia in modo evidente gli interessi legittimi della parte che ha presentato ricorso ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 o la cui causa ha consentito di iniziare d'ufficio un procedimento per il controllo di legittimità dell'atto.

4. Se al momento in cui deve essere pronunciata la sentenza della Corte costituzionale l'atto è già stato abrogato e se la causa è stata iniziata d'ufficio, su richiesta di un tribunale o di una persona che ritiene di essere stata direttamente lesa nei suoi diritti dall'illegittimità dell'atto, la Corte costituzionale deve comunque dichiarare se l'atto era illegittimo. Si applica il comma 3 in quanto compatibile.

5.39 La sentenza della Corte costituzionale che dispone l'abrogazione di un atto perché illegittimo obbliga la suprema autorità federale o provinciale competente a pubblicare senza indugio l'abrogazione. La medesima disposizione vale, in quanto compatibile, nel caso di una dichiarazione ai sensi del comma 4. L'abrogazione opera dal giorno della pubblicazione, se la Corte costituzionale non ha stabilito un termine che però non può superare i sei mesi, diciotto se sono necessari adempimenti legislativi.

6. Se un atto è stato abrogato perché illegittimo o se la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità ai sensi del comma 4, tutti i tribunali e le autorità amministrative sono vincolati alla decisione della Corte. L'atto continua tuttavia ad applicarsi alle fattispecie verificatesi prima dell'abrogazione, con l'eccezione del caso oggetto della pronuncia, salvo che la Corte costituzionale non stabilisca diversamente nella sentenza che dispone l'abrogazione. Se la Corte costituzionale, nella sentenza che dispone l'abrogazione, stabilisce un termine ai sensi del comma 5, l'atto si applica a tutte le fattispecie che si verificano prima del decorso di detto termine, con l'eccezione del caso oggetto della pronuncia.

Art. 139a40

La Corte costituzionale decide, su richiesta di un tribunale, se in occasione della ripubblicazione di una norma sono stati superati i limiti dell'autorizzazione concessa; decide d'ufficio se la norma ripubblicata è rilevante ai fini di una sua pronuncia; decide anche su richiesta di un Governo provinciale in caso di norme ripubblicate dalla Federazione e su richiesta del Governo federale in caso di norme ripubblicate da un Land. Decide inoltre se in occasione della ripubblicazione di una norma sono stati superati i limiti dell'autorizzazione concessa su ricorso di una persona che si ritiene da ciò direttamente lesa nei propri diritti, in quanto la norma ripubblicata abbia prodotto effetti nei confronti di tale persona senza bisogno di una decisione giudiziaria o di un provvedimento amministrativo. Si applicano gli articoli 89 commi 2, 3 e 5 e 139 commi da 2 a 6 in quanto compatibili.

Art. 140

39 Testo ex art. 5 l. cost. BGBl. 1996/659.40 Si vedano le note sub art. 49a.

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1. La Corte costituzionale decide sulla costituzionalità41 di una legge federale o provinciale su richiesta della Corte amministrativa, della Corte suprema, di un tribunale chiamato a giudicare in secondo grado, di una Sezione amministrativa indipendente, ma anche d'ufficio, se essa stessa deve applicare tale legge in un procedimento pendente42. Essa decide sulla costituzionalità di leggi provinciali anche su richiesta del Governo federale e sulla costituzionalità di leggi federali anche su richiesta di un Governo provinciale, di un terzo dei membri del Consiglio nazionale o di un terzo dei membri del Consiglio federale43. Con legge costituzionale provinciale può essere stabilito che il diritto di richiedere l'esame di costituzionalità di leggi provinciali sia attribuito anche ad un terzo dei membri della Dieta provinciale. La Corte costituzionale decide inoltre sulla costituzionalità delle leggi su ricorso di una persona che ritiene di essere stata lesa nei propri diritti dall'incostituzionalità di una legge, in quanto questa abbia prodotto effetti nei confronti di tale persona senza bisogno di una decisione giudiziaria o di un provvedimento amministrativo. A tali ricorsi si applica l'articolo 89 comma 3 in quanto compatibile.

2. Se in un procedimento pendente davanti alla Corte costituzionale in cui la Corte deve applicare una legge, la parte rinuncia perché la sua domanda è stata soddisfatta, il procedimento già iniziato per il controllo della costituzionalità della legge deve comunque proseguire.

3. La Corte costituzionale può abrogare una legge per incostituzionalità solo se l'abrogazione è stata espressamente richiesta o se la Corte deve applicare detta legge in un procedimento pendente davanti a sé. Se la Corte costituzionale ritiene che l'intera legge è stata emanata da un organo legislativo incompetente in base alle norme sulla ripartizione delle competenze o è stata pubblicata in modo contrario alla Costituzione, essa deve abrogare l'intera legge in quanto incostituzionale. Queste disposizioni non si applicano se l'abrogazione dell'intera legge danneggia in modo evidente gli interessi legittimi della parte che ha presentato ricorso ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 o la cui causa ha consentito di iniziare d'ufficio un procedimento per il controllo di costituzionalità della legge.

4. Se al momento in cui deve essere pronunciata la sentenza della Corte costituzionale la legge è già stata abrogata e se la causa è stata iniziata d'ufficio, su richiesta di un tribunale o di una persona che ritiene di essere stata direttamente lesa nei suoi diritti dall'incostituzionalità della legge, la Corte costituzionale deve comunque dichiarare se la legge era incostituzionale. Si applica il comma 3 in quanto compatibile.

5.44 La sentenza della Corte costituzionale che dispone l'abrogazione di una legge perché incostituzionale obbliga il Cancelliere federale o il competente Capitano provinciale a pubblicare senza indugio l'abrogazione. La medesima disposizione vale, in quanto compatibile, nel caso di una dichiarazione ai sensi del comma 4. L'abrogazione opera dal giorno della pubblicazione, se la Corte costituzionale non stabilisce un termine diverso, che comunque non può superare i 18 mesi.

6. Se una legge viene abrogata dalla Corte per incostituzionalità, col giorno dell'entrata in vigore dell'abrogazione - se la sentenza non dispone diversamente - tornano in vigore le disposizioni di legge abrogate dalla legge dichiarata incostituzionale. Nel pubblicare l'abrogazione della legge si deve indicare se e quali disposizioni di legge tornano in vigore.

7. Se una legge è stata abrogata per incostituzionalità o se la Corte costituzionale ha dichiarato ai sensi del comma 4 che essa era incostituzionale, tutti i tribunali e le autorità amministrative sono vincolati alla decisione della Corte. La legge continua tuttavia ad applicarsi alle fattispecie verificatesi prima dell'abrogazione, con l'eccezione del caso oggetto della pronuncia, salvo che la Corte costituzionale non stabilisca diversamente nella sentenza che dispone l'abrogazione. Se nella sentenza che dispone l'abrogazione la Corte costituzionale stabilisce un termine ai sensi del comma 5, la legge si applica a tutte le fattispecie che si verificano prima del decorso di detto termine, con l'eccezione del caso oggetto della pronuncia.

Art. 140a45

41 Lett.: decide sull'incostituzionalità di atti. Cfr. nt. Error: Reference source not found.42 Testo modificato ex art. I n. 34 l. cost. BGBl. 1988/685.43 Testo modificato ex l. cost. BGBl. 1988/341.44 Testo modificato ex l. cost. BGBl. 1992/276.45 Testo modificato ex l. cost. BGBl. 1988/685.

148

1. La Corte costituzionale giudica sulla legittimità46 dei trattati internazionali. In tali casi l'articolo 140 si applica ai trattati conclusi con l'approvazione del Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 50 ed a quelli modificativi o integrativi di disposizioni di legge ai sensi dell'articolo 16 comma 1, mentre a tutti gli altri trattati si applica l'articolo 139, con l'indicazione che ai trattati che la Corte costituzionale dichiara illegittimi o incostituzionali non sarà data applicazione dagli organi preposti alla loro esecuzione a partire dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo che la Corte costituzionale stabilisca un termine entro il quale detti trattati continuano ad essere applicati. Questo termine non può superare i due anni per i trattati di cui all'articolo 50 e per quelli modificativi ed integrativi di disposizioni di legge di cui all'articolo 16 comma 1, ed un anno per gli altri.

2. Se la Corte costituzionale stabilisce l'illegittimità o l'incostituzionalità di un trattato internazionale che deve essere attuato mediante l'emanazione di leggi o regolamenti, cessa l'efficacia della relativa deliberazione legislativa o dell'ordine di attuare il trattato mediante un regolamento.

Art. 141

1.47 La Corte costituzionale decide:

a) sull'impugnazione dell'elezione del Presidente federale, delle elezioni delle Assemblee rappresentative generali, del Parlamento europeo e delle assemblee48 (corpi rappresentativi) delle rappresentanze professionali previste dalla legge;

b) sull'impugnazione di elezioni al Governo provinciale ed agli organi esecutivi dei Comuni;

c) sulla richiesta di un'Assemblea rappresentativa generale relativa alla decadenza di un suo membro; sulla richiesta di almeno undici deputati austriaci al Parlamento europeo relativa alla decadenza di un deputato austriaco al Parlamento europeo;

d) sulla richiesta, relativa alla decadenza di un suo membro, dell'assemblea (corpo rappresentativo) di una rappresentanza professionale prevista dalla legge;

e) se le leggi elettorali federali o provinciali prevedono la dichiarazione di decadenza con provvedimento di un'autorità amministrativa, sull'impugnazione di tali provvedimenti, che abbiano pronunciato la decadenza di un membro di un'Assemblea rappresentativa generale, di un organo esecutivo di un Comune o di un'assemblea (corpo rappresentativo) di una rappresentanza professionale prevista dalla legge, dopo l'esaurimento dei ricorsi in via amministrativa. L'impugnazione (la richiesta) può essere fondata sulla presunta illegittimità del procedimento elettorale o su una causa, prevista dalla legge, di decadenza dal mandato in un'Assemblea rappresentativa generale, nel Parlamento europeo, in un organo esecutivo del Comune o nell'assemblea (corpo rappresentativo) di una rappresentanza professionale prevista dalla legge. La Corte costituzionale accoglie l'impugnazione dell'elezione se la supposta illegittimità viene provata e se questa ha inciso sul risultato dell'elezione. Nel procedimento davanti alle autorità amministrative sono parti anche l'Assemblea rappresentativa generale e la rappresentanza professionale.

2. Se viene accolta un'impugnazione ai sensi del comma 1 lettera a) e si rende perciò necessaria una ripetizione totale o parziale dell'elezione di un'Assemblea rappresentativa generale, del Parlamento europeo o dell'assemblea di una rappresentanza professionale prevista dalla legge, i membri interessati di queste assemblee rappresentative perdono il loro mandato al momento dell'assunzione dello stesso da parte dei membri eletti nelle elezioni suppletive, da tenersi entro 100 giorni dalla notifica della sentenza della Corte costituzionale.

3. La legge federale stabilisce i casi in cui la Corte costituzionale decide sull'impugnazione dei risultati di iniziative, consultazioni e referendum popolari49. Con riferimento a tale impugnazione la legge federale può anche stabilire di quanto tempo possa essere differita la pubblicazione della legge federale che è stata oggetto del referendum popolare.

46 Cfr. nota Error: Reference source not found.47 Testo dei commi 1 e 2 modificato ex art. I n. 33 l. cost. BGBl. 1994/1013.48 V. nota sub art. 127b c. 4.49 Testo del primo periodo modificato ex l. cost. BGBl. 1988/685.

149

Art. 142

1. La Corte costituzionale decide sulla messa in stato d'accusa, con cui viene fatta valere la responsabilità dei supremi organi federali e provinciali per gli atti illeciti compiuti nell'esercizio del loro ufficio.

2.50 La messa in stato d'accusa può essere promossa:

a) contro il Presidente federale per violazione della Costituzione: con deliberazione dell'Assemblea federale;

b) contro i membri del Governo federale e gli organi ad essi equiparati sotto il profilo della responsabilità51 per violazione di legge: con deliberazione del Consiglio nazionale;

c) contro un rappresentante austriaco nel Consiglio della Comunità europea per violazione di legge in materie che sarebbero di competenza legislativa federale: con deliberazione del Consiglio nazionale; per violazione di legge in materie che sarebbero di competenza legislativa provinciale: con deliberazioni concordanti di tutte le Diete provinciali;

d) contro i membri di un Governo provinciale e gli organi ad essi equiparati sotto il profilo della responsabilità ai sensi della presente Costituzione o della Costituzione provinciale: con deliberazione della Dieta provinciale competente;

e) contro un Capitano provinciale, il suo sostituto (articolo 105 comma 1) o un membro del Governo provinciale (articolo 103 commi 2 e 3) per violazione di legge o mancata osservanza di regolamenti o di altri ordini (direttive) della Federazione in materie dell'amministrazione federale indiretta e, se si tratta di un membro di un Governo provinciale, anche delle direttive del Capitano provinciale in queste materie: con deliberazione del Governo federale;

f) contro organi della capitale federale Vienna, per violazione di legge nello svolgimento di attività esecutive federali come competenze proprie: con deliberazione del Governo federale;

g) contro un Capitano provinciale per mancata osservanza di una direttiva ai sensi dell'articolo 14 comma 8: con deliberazione del Governo federale;

h) contro un Presidente o Presidente incaricato del consiglio scolastico provinciale per violazione di legge o mancata osservanza di regolamenti o altri di altri ordini (direttive) della Federazione: con deliberazione del Governo federale;

i) contro i membri di un Governo provinciale per violazione di legge o mancata osservanza dei regolamenti federali nelle materie di cui all'articolo 11 comma 1 numero 7 e per ostacolo all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 11 comma 9: con deliberazione del Consiglio nazionale o del Governo federale.

3. Se il Governo federale mette in stato d'accusa ai sensi del comma 2 lettera e) 52 soltanto un Capitano provinciale o il suo sostituto e risulta invece che un altro membro del Governo provinciale, incaricato ai sensi dell'articolo 103 comma 2 di funzioni dell'amministrazione federale indiretta, è responsabile ai sensi del comma 2 lettera e), il Governo federale può estendere lo stato d'accusa anche a detto membro del Governo provinciale in qualunque momento precedente la pronuncia della sentenza.

4. La sentenza di condanna della Corte costituzionale comporta la perdita della carica e, in presenza di particolari aggravanti, anche la temporanea perdita dei diritti politici; in caso di illeciti di scarsa rilevanza nei casi di cui al comma 2, lettere c), e), g) e h), la Corte costituzionale può limitarsi a constatare la presenza di un illecito. La perdita della carica di Presidente del Consiglio scolastico provinciale ha come conseguenza anche la perdita della carica cui quella di Presidente è connessa ai sensi dell'articolo 81a comma 3 lettera b)53.

50 Nuova numerazione delle lettere ed introduzione delle nuove lettere c) e i) ex art. I n. 24 l. cost. BGBl. 1994/1013 e n. 9 l. cost. BGBl. 1993/508.51 Cfr. artt. 73, 123 e 124 Cost.52 Indicazione così modificata ex art. I n. 25 l. cost. BGBl. 1994/1013.53 Ossia quella di Capitano provinciale.

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5.54 Il Presidente federale può fare uso dei poteri riconosciutigli ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lettera c) soltanto su richiesta dell'assemblea rappresentativa o delle assemblee rappresentative che hanno deliberato la messa in stato d'accusa, mentre può farne uso solo su richiesta del Governo federale se la messa in stato d'accusa è stata da questo deliberata, ed in ogni caso comunque solo col consenso dell'accusato.

Art. 143

L'accusa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 142 può essere promossa anche per fatti penalmente perseguibili connessi all'attività del soggetto. In tal caso la Corte costituzionale è l'unico organo competente, e passa ad essa un procedimento eventualmente già pendente davanti ai tribunali ordinari. In questi casi la Corte costituzionale può applicare, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 142 comma 4, anche le norme penali.

Art. 144

1.55 La Corte costituzionale giudica sui ricorsi contro provvedimenti delle autorità amministrative, comprese le Sezioni amministrative indipendenti, qualora il ricorrente ritenga di essere stato leso da un tale provvedimento in un suo diritto costituzionalmente garantito, o ritenga di essere stato leso nei suoi diritti dall'applicazione di un regolamento illegittimo, di una legge incostituzionale o di un trattato internazionale contrario ai princìpi del diritto. Il ricorso può essere proposto solo dopo l'esaurimento dei ricorsi in via amministrativa.

2. Fino al momento della trattazione la Corte costituzionale può, con ordinanza, rigettare il ricorso se questo non ha sufficienti possibilità di successo o se la decisione non può comunque portare al chiarimento di questioni costituzionali. Non è ammesso il rigetto del ricorso nei casi in cui sia esclusa la competenza della Corte amministrativa ai sensi dell'articolo 133.

3. Se la Corte costituzionale accerta che il provvedimento amministrativo impugnato non ha leso un diritto ai sensi del comma 1 e se non si tratta di un caso in cui sia esclusa la competenza della Corte amministrativa ai sensi dell'articolo 133, essa deve, su richiesta del ricorrente, rimettere alla Corte amministrativa la decisione sull'eventuale violazione di altri diritti del ricorrente da parte del provvedimento [o tramite l'esercizio di poteri amministrativi diretti di comando o coercizione]56. La medesima disposizione vale, in quanto applicabile, per le ordinanze di cui al comma 2.

Art. 144a

1. La Corte costituzionale si pronuncia sui ricorsi contro le decisioni della Corte per il diritto d’asilo, se il ricorrente afferma di essere stato leso dalla decisione in un diritto costituzionalmente garantito o nei suoi diritti a causa dell’applicazione di un regolamento illegittimo, di un atto illegittimo di ripubblicazione di una legge (trattato internazionale), di una legge incostituzionale o di un trattato internazionale illegittimo.

2. La Corte costituzionale può respingere con ordinanza la trattazione di un ricorso fino al momento dell’udienza, se tale ricorso non ha una sufficiente probabilità di essere accolto o se dalla decisione non ci si può attendere la chiarificazione di una questione di diritto costituzionale.

Art. 145

La Corte costituzionale giudica sulle violazioni del diritto internazionale, in base alle disposizioni contenute di una speciale legge federale57.

54 Testo ex art. I n. 27 l. cost. BGBl. 1994/1013.55 Testo ex art. I n. 38 l. cost. BGBl. 1988/685.56 Il richiamo ai poteri amministrativi diretti di comando o coercizione deve ritenersi abolito. Esso era infatti contenuto anche all'inizio del primo periodo del presente comma, ma è stato abolito dall'art. I n. 39 della l. cost. BGBl. 1988/685, che però ha omesso di indicare esplicitamente l'abrogazione di queste parole anche al termine del periodo.57 Mai emanata, n.d.a.

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Art. 146

1. L'esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale sulle pretese di cui all'articolo 137 è curata dai tribunali ordinari.

2. L'esecuzione delle altre sentenze della Corte costituzionale spetta al Presidente federale. Essa viene effettuata, in base alle direttive di questo, dagli organi della Federazione o dei Länder da questo a sua discrezione incaricati, compreso l'esercito federale. La richiesta di dare esecuzione a dette sentenze deve essere presentata dalla Corte costituzionale al Presidente federale. Tali direttive del Presidente federale, se si tratta di esecuzioni nei confronti della Federazione o di organi federali, non necessitano della controfirma ai sensi dell'articolo 67.

Art. 147

1. La Corte costituzionale è composta da un Presidente, un Vicepresidente, dodici altri membri e sei membri supplenti.

2. Il Presidente, il Vicepresidente, sei altri membri e tre membri supplenti sono nominati dal Presidente federale su proposta del Governo federale; essi devono provenire dalla cerchia dei giudici, degli alti funzionari amministrativi e dai professori universitari di materie giuridiche. Gli altri sei membri e tre membri supplenti sono nominati dal Presidente federale tra persone proposte 58 per tre membri e due supplenti dal Consiglio nazionale, e per tre membri ed un supplente dal Consiglio federale. Tre membri e due supplenti devono essere residenti fuori della capitale federale Vienna. Gli alti funzionari amministrativi che vengono nominati membri della Corte costituzionale sono collocati fuori servizio, con perdita dei relativi emolumenti, in quanto e fino a quando non siano collocati a riposo59.

3. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri e membri supplenti devono aver compiuto gli studi giuridici ed aver esercitato per almeno dieci anni una professione per la quale sia prescritto il compimento di tali studi.

4. Non possono far parte della Corte costituzionale: membri del Governo federale o di un Governo provinciale, membri del Consiglio nazionale, del Consiglio federale o di un'altra Assemblea rappresentativa generale; per i membri di queste Assemblee rappresentative, eletti per una legislatura o per un periodo determinato, l'incompatibilità dura fino al termine della legislatura o del periodo anche in caso di rinuncia anticipata al mandato. Non possono infine appartenere alla Corte costituzionale gli impiegati o gli altri funzionari di un partito politico.

5. Non può essere eletto Presidente o Vicepresidente della Corte costituzionale chi abbia ricoperto negli ultimi quattro anni una delle funzioni di cui al comma 4.

6. Ai membri della Corte costituzionale si applicano gli articoli 87 commi 1 e 2 e 88 comma 2; i dettagli sono regolati dalla legge federale approvata ai sensi dell'articolo 148. Il giudice cessa dalle funzioni per raggiunto limite d'età il 31 dicembre dell'anno in cui abbia compiuto il settantesimo anno.

7. Se un membro effettivo o supplente non interviene senza un valido motivo a tre sedute consecutive della Corte costituzionale, la Corte ne prende ufficialmente atto dopo averlo ascoltato. La presa d'atto della Corte comporta la perdita dello stato di membro o di membro supplente.

Art. 148

Le disposizioni di dettaglio sull'organizzazione ed il procedimento della Corte costituzionale sono stabilite da una speciale legge federale60 e da un regolamento interno adottato dalla Corte sulla base di detta legge61.

58 La precedente dicitura “tra terne proposte” è stata così sostituita ex art. I n. 28 l. cost. BGBl. 1994/1013.59 Ultimo periodo modificato dalla disposizione costituzionale di cui all'art. 4 l. BGBl. 1997/64.60 Legge sulla Corte costituzionale (VfGG), BGBl. 1953/85, ult. mod. BGBl. 1995/43.61 Pubbl. Canc. fed. (K des BK) BGBl. 1946/202.

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3. GERMANIA 1949

3.1. LEGGE FONDAMENTALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA (1949)

IX. La giurisdizioneArticolo 92 [Organizzazione della giustizia] Il potere giurisdizionale è affidato ai giudici; esso viene esercitato dal Tribunale Costituzionale Federale, dai tribunali federali previsti nella presente Legge fondamentale e dai tribunali dei Länder. Articolo 93 [Competenze del Tribunale Costituzionale Federale](1) Il Tribunale Costituzionale Federale decide: 1. sull'interpretazione della presente Legge fondamentale in seguito a controversie sulla portata dei diritti e dei doveri di un organo supremo federale o di altri interessati, ai quali siano stati concessi propri diritti dalla presente Legge fondamentale o dal regolamento interno di un organo supremo federale; 2. nei casi di divergenza di opinioni o di dubbi sulla compatibilità formale e sostanziale del diritto federale o del diritto dei Länder con la presente Legge Fondamentale o sulla compatibilità del diritto dei Länder con altro diritto federale, su domanda del Governo federale, di un Governo di un Land o di un terzo dei membri del Bundestag; 2a. nei casi di divergenza di opinioni se una legge sia conforme alle previsioni dell'articolo 72, comma 2, su domanda del Bundesrat, di un Governo di un Land o della rappresentanza popolare di un Land; 3. nei casi di divergenze di opinioni sui diritti e doveri della Federazione e dei Länder, in particolare relative all'esecuzione del diritto federale da parte dei Länder e all'esercizio del controllo federale; 4. in altre controversie di diritto pubblico tra la Federazione e i Länder, tra diversi Länder, o all'interno di un medesimo Land, qualora non si possa adire altra autorità giudiziaria; 4a. sui ricorsi di costituzionalità che possono essere promossi da chiunque ritenga di essere stato leso dalla pubblica autorità in uno dei suoi diritti fondamentali o in uno dei diritti previsti dagli articoli 20, quarto comma, 33, 38, 101, 103 e 104; 4b. sui ricorsi di costituzionalità di Comuni e Consorzi di Comuni per violazione del diritto di autoamministrarsi, garantito dall'articolo 28, operata per mezzo di una legge; trattandosi di una legge di un Land, solo se non possa essere sollevato ricorso dinanzi al Tribunale Costituzionale del Land medesimo; 4c. sui ricorsi di associazioni contro il loro mancato ricnonoscimento come partito ai fini dell’elezione del Bundestag. 5. negli altri casi previsti dalla presente Legge fondamentale.(2) Il Tribunale Costituzionale Federale si occupa, inoltre, degli altri casi che siano ad esso assegnati da una legge federale.Articolo 94 [Composizione del Tribunale costituzionale federale](1) Il Tribunale Costituzionale Federale è composto da giudici federali e da altri membri. I membri del Tribunale Costituzionale Federale sono eletti per metà dal Bundestag e per metà dal Bundesrat. Essi non possono far parte né del Bundestag, né del Bundesrat, né del Governo federale, né degli organi corrispondenti di un Land.(2) Una legge federale regola la sua costituzione ed il suo funzionamento e determina in quali casi le sue decisioni hanno forza di legge. Per quanto attiene ai ricorsi di costituzionalità essa può esigere quale presupposto il preliminare espletamento delle consuete vie legali e speciali condizioni di ammissibilità.Articolo 97 [Indipendenza dei giudici] (…)Articolo 98 [Stato giuridico dei giudici] (1) Lo stato giuridico dei giudici federali è disciplinato da una legge federale speciale. (2) Se un giudice federale, durante o al di fuori l'esercizio delle sue funzioni, viola i princìpi della Legge fondamentale o l'ordinamento costituzionale di un Land, il Tribunale Costituzionale Federale, su domanda del Bundestag e a maggioranza di due terzi, può ordinare che il giudice sia trasferito presso un altro ufficio o sia collocato a riposo. In caso di violazione premeditata può essere destituito. (3) Lo stato giuridico dei giudici nei Länder deve essere disciplinato da leggi speciali dei Länder. La Federazione può emanare delle leggi-quadro nella misura in cui l'articolo 74a, quarto comma, non dispone diversamente. (4) I Länder possono stabilire che il Ministro della giustizia del Land, insieme ad una commissione appositamente formata per l'elezione dei giudici, decida in merito alla nomina dei giudici nei Länder.

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(5) I Länder possono adottare per i propri giudici una disciplina corrispondente a quella prevista dal secondo comma. Resta salvo il diritto costituzionale vigente del Land. La decisione sulle accuse a carico di un giudice spetta al Tribunale Costituzionale Federale. Articolo 99 [Controversie di carattere costituzionale all’interno di un Land]La legge di un Land può attribuire al Tribunale Costituzionale Federale il giudizio su controversie di carattere costituzionale all'interno di un Land, e alle Corti supreme menzionate nell'articolo 95, primo comma, il giudizio sulle questioni nelle quali è applicabile il diritto di un Land. Articolo 100 [Incostituzionalità delle leggi](1) Se un tribunale ritiene incostituzionale una legge dalla cui validità dipende la sua decisione, il processo dev'essere sospeso; qualora si tratti della violazione della Costituzione di un Land, dev'essere chiesta la decisione del tribunale del Land competente per le controversie costituzionali, qualora si tratti della violazione della presente Legge fondamentale, dev'essere richiesta la decisione del Tribunale Costituzionale Federale. Ciò vale anche se si tratta della violazione della presente Legge fondamentale da parte del diritto di un Land o dell'incompatibilità di una legge di un Land con una legge federale. (2) Se in una controversia giuridica è incerto se una norma di diritto internazionale sia parte integrante del diritto federale e se essa produca direttamente diritti e doveri per il singolo (articolo 25), il tribunale deve chiedere la decisione del Tribunale Costituzionale Federale. (3) Se nell'interpretazione della Legge fondamentale federale il Tribunale Costituzionale di un Land intende divergere da una decisione del Tribunale Costituzionale Federale o del Tribunale Costituzionale di un altro Land, tale Tribunale deve richiedere la decisione del Tribunale Costituzionale Federale. 3.2. LEGGE ISTITUTIVA (1951 – da completare)

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4.. FRANCIA 1958

4.1. COSTITUZIONE DEL 4 OTTOBRE 1958 (con modifiche fino al 2008)

Titolo VII IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE ARTICOLO 56. Il Consiglio costituzionale comprende nove membri, il cui mandato dura nove anni e non è rinnovabile. Il Consiglio costituzionale si rinnova per un terzo ogni tre anni. Dei suoi membri, tre sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre dal Presidente dell’Assemblea nazionale, tre dal Presidente del Senato. La procedura di cui all’ultimo comma dell’articolo 13 è applicabile a tali nomine. Le nomine effettuate dal Presidente di ciascuna assemblea sono sottoposte esclusivamente al parere della commissione permanente competente dell’assemblea interessata. Oltre i nove membri di cui al precedente comma, fanno parte del Consiglio costituzionale di diritto e a vita i Presidenti emeriti della Repubblica. Il presidente è nominato dal Presidente della Repubblica. In caso di parità, il suo voto prevale. ARTICOLO 57. Le funzioni di membro del Consiglio costituzionale sono incompatibili con quelle di ministro o di membro del Parlamento. Le altre incompatibilità sono stabilite con legge organica. ARTICOLO 58. Il Consiglio costituzionale sovrintende alla regolarità dell’elezione del Presidente della Repubblica. Esamina i ricorsi e proclama i risultati dello scrutinio. ARTICOLO 59. Il Consiglio costituzionale decide, in caso di contestazione, sulla regolarità delle elezioni dei deputati e dei senatori. ARTICOLO 60. Il Consiglio costituzionale verifica la regolarità delle operazioni referendarie previste agli articoli 11 e 89 e al titolo XV. Ne proclama i risultati. ARTICOLO 61. Le leggi organiche, prima della loro promulgazione, le proposte di legge di cui all’articolo 11 prima di essere sottoposte a referendum, e i regolamenti delle assemblee parlamentari, prima della loro entrata in vigore, devono essere sottoposti al Consiglio costituzionale che si pronuncia sulla loro conformità alla Costituzione. Agli stessi effetti, le leggi possono essere deferite al Consiglio costituzionale, prima della loro promulgazione, dal Presidente della Repubblica, dal Primo ministro, dal Presidente dell’Assemblea nazionale, dal Presidente del Senato, da sessanta deputati o da sessanta senatori. Nei casi previsti dai due commi precedenti, il Consiglio costituzionale deve deliberare entro il termine di un mese. Tuttavia, a richiesta del Governo, in caso di urgenza, il termine è ridotto a otto giorni. Nei casi menzionati, il deferimento al Consiglio costituzionale sospende il termine della promulgazione. ARTICOLO 61-1. Qualora, in occasione di un procedimento in corso dinanzi ad una giurisdizione, si sostenga che una disposizione di legge porti pregiudizio ai diritti e alle libertà garantiti dalla Costituzione, il Consiglio costituzionale può essere investito di tale questione su rinvio del Consiglio di Stato o della Corte di cassazione, che si pronuncia entro un termine stabilito. Le condizioni di applicazione del presente articolo sono stabilite con legge organica. ARTICOLO 62. Una disposizione dichiarata incostituzionale in virtù dell’articolo 61 non può essere promulgata né applicata. Una disposizione dichiarata incostituzionale in virtù dell’articolo 61-1 è abrogata a partire dalla pubblicazione della decisione del Consiglio costituzionale o dalla data successiva stabilita da tale decisione. Il Consiglio costituizonale determina le condizioni ed i limiti entro i quali gli effetti prodotti da tale disposizione possono essere rimessi in discussione. Contro le decisioni del Consiglio costituzionale non è ammesso alcun ricorso. Esse sono obbligatorie per i pubblici poteri e per tutte le autorità amministrative e giurisdizionali. ARTICOLO 63. Una legge organica determina le norme d’organizzazione ed di funzionamento del Consiglio costituzionale, la procedura per adirlo e, in particolare, i termini per investirlo delle contestazioni elettorali.

4.2. Ordinanza n°58-1067 del 7 novembre 1958: legge organica sul Consiglio costituzionale62

62 Modificata con ordinanza n° 59-223 del 4 febbraio 1959 e con leggi organiche n°74-1101 del 26 dicembre 1974, n° 90-383 del 10 maggio 1990, n° 95-63 del 19 gennaio 1995 5, n° 2007-223 del 21 febbraio 2007, n° 2008-695 del 15 luglio 2008, n° 2009-1523 del

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Titolo 1°: Organizzazione del Consiglio costituzionale - Articolo 1° (comma 1) I membri del Consiglio costituzionale, al di là dei membri di diritto, sono nominati su decisione del Presidente della Repubblica, del presidente dell’Assemblea nazionale e del presidente del Senato. (comma 2) Il presidente del Consiglio costituzionale è nominato su decisione del Presidente della Repubblica. É scelto tra i membri del Consiglio, nominati o di diritto. (comma 3) Le decisioni di cui sopra sono pubblicate al Giornale ufficiale. - Articolo 2 Il primo Consiglio costituzionale comprende tre membri designati per tre anni, tre membri designati per sei anni e tre membri designati per nove anni. Il Presidente della Repubblica, il presidente dell’Assemblea nazionale e il presidente del Senato designano ciascuno un membro di ogni serie. - Articolo 3 (comma 1) Prima di entrare in funzione, i membri nominati dal Consiglio costituzionale prestano giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica. (comma 2) Giurano di svolgere bene e fedelmente le loro funzioni, di esercitarle in tutta imparzialità, nel rispetto della Costituzione, di conservare il segreto delle deliberazioni e dei voti, di non prendere alcuna posizione in pubblico, di non fornire alcuna consulenza sulle questioni inerenti alla competenza del Consiglio. (comma 3) Un atto è stilato, circa la prestazione di giuramento. - Articolo 4(comma 1) Le funzioni di membro del Consiglio costituzionale sono incompatibili con quelle di membro del Governo o del Consiglio economico e sociale. Sono, ugualmente, incompatibili con l’esercizio di qualsiasi mandato elettorale. (comma 2) I membri del Governo o del Consiglio economico e sociale o i titolari di un mandato elettirale nominati al Consiglio costituzionale sono reputati aver optato per queste ultime funzioni, se non hanno espresso una volontà contraria negli otto giorni successivi alla pubblicazione della loro nomina. (comma 3) I membri del Consiglio costituzionale, nominati per alcune funzioni di goiverno, designati come membri del Consiglio economico e sociale o che acquisiscono un mandato elettorale, sono sostituiti nelle loro funzioni. (comma 4) Le incompatibilità professionali applicabili ai membri del Parlamento sono ugualmente applicabili ai membri del Consiglio costituzionale. - Articolo 5 Durante le loro funzioni, i membri del Consiglio costituzionale non possono essere nominati ad alcun impiego pubblico, nè, se sono funzionari pubblici, ricevere una promozione a scelta. - Articolo 6 (comma 1) Il presidente e i membri del Consiglio costituzionale ricevono rispettivamente un’indennità uguale ai trattamenti afferenti alle due categorie superiori degli impieghi statali classificati al di fuori della fascia retributiva. (comma 2) Le indennità sono ridotte a metà per i membri del Consiglio che continuino ad esercitare un’attività compatibile con la loro funzione. - Articolo 7 Un decreto 13preso in consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio costituzionale, definisce gli obblighi imposti ai membri del Consiglio, al fine di garantire l’indipendenza e la dignità delle loro funzioni. Questi obblighi devono, nello specifico, includere il divieto per i membri del Consiglio costituzionale, durante le loro funzioni,di prendere posizione in pubblico sulle questioni aventi fatto o suscettibili di fare l’oggetto di decisioni da parte del Consiglio o di fornire consulenza sulle medesime questioni. - Articolo 8 Si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio almeno otto giorni prima del termine delle loro funzioni. - Articolo 9 Un membro del Consiglio costituzionale puó dimettersi, con una lettera indirizzata al Consiglio. La nomina del sostituto interviene, al più tardi, dopo un mese dalle dimissioni. Queste ultime prendono effetto a partire dalla nomina del sostituto.

- Articolo 10

10 dicembre 2009 e n°2010-830 del 22 luglio 2010.

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(comma 1) Il Consiglio costituzionale constata, all’occorrenza, le dimissioni d’ufficio di colui tra i membri, che avesse esercitato un’attività o accettato una funzione o un mandato elettivo incompatibile con la sua qualità di membro del Consiglio o che non godesse dei diritti civili e politici. (comma 2) Si provvede,allora,alla sostituzione negli otto giorni.- Articolo 11 Le regole poste all’articolo 10 sono applicabili ai membri del Consiglio costituzionale, in merito ai quali un’incapacità fisica permanente imedisca definitivamente di esercitare le loro funzioni. - Articolo 12 I membri del Consiglio costituzionale, designati in sostituzione di coloro le cui funzioni hanno preso fine prima del loro termine normale, concludono il mandato di coloro che sostituiscono. Al termine di questo mandato, possono essere nominati membri del Consiglio costituzionale, se hanno occupato queste funzioni suppletive per meno di tre anni. Titolo II: Funzionamento del Consiglio costituzionale Capitolo 1°:Disposizioni comuni - Articolo 13 Il Consiglio costituzionale si riunisce su convocazione del suo presidente o, in caso d’impedimento di costui, del più anziano dei membri. - Articolo 14 Le decisioni e i pareri del Consiglio costituzionale sono resi da almeno sette consiglieri, salvo casi di forza maggiore debitamente constatata nel verbale. - Articolo 15 Un decreto 15preso in consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio costituzionale, determina l’organizzazione del segretariato generale. - Articolo 16 I crediti necessari al funzionamento del Consiglio costituzionale sono iscritti al budget generale. Il presidente è autorità competente per le spese. Capitolo II: Sulle dichiarazioni di conformità alla Costituzione - Articolo 17 (comma 1) Le leggi organiche adottate dal Parlamento sono trasmesse al Consiglio costituzionale dal Primo ministro. La lettera di trasmissione indica,all’occorrenza, l’urgenza. (comma 2) I regolamenti e le modifiche ai regolamenti adottati dall’una o l’altra assemblea sono trasmessi al Consiglio costituzionale dal presidente dell’Assemblea. Article 18 (comma 1) Una volta deferita la legge al Consiglio costituzionale su iniziativa dei parlamentari, il Consiglio è adito mediante una o più lettere comportanti in totale le firme di almeno sessanta deputati o sessanta senatori. (comma 2) Il Consiglio costituzionale, adito conformemente agli articoli 54 o 61 (comma 2) della Costituzione, avvisa immediatamente il Presidente della Repubblica, il Primo ministro e i presidenti dell’Assemblea nazionale e del Senato. Questi ultimi ne informano i membri delle assemblee. 16- Articolo 19 L’apprezzamento della conformità alla Costituzione è fatta su rapporto di un membro del Consiglio, nei termini fissati dal terzo comma dell’articolo 61 della Costituzione. - Articolo 20 La dichiarazione del Consiglio costituzionale è motivata. É pubblicata nel Giornale ufficiale. - Articolo 21 La pubblicazione di una dichiarazione del Consiglio costituzionale , che constati la non contrarietà di una disposizione alla Costituzione, mette fine alla sospensione del termine di promulgazione. - Articolo 22 Nel caso in cui il Consiglio costituzionale dichiari che la legge di cui è adito contiene una disposizione contraria alla Costituzione e inseparabile dall’insieme di questa legge, essa non può essere promulgata. - Articolo 23 (comma 1) Nel caso in cui il Consiglio costituzionale dichiari che la legge di cui è adito contiene una disposizione contraria alla Costituzione, senza constatare nel contempo che essa è inseparabile dall’insieme di questa legge, il Presidente della Repubblica puó, o promulgare la legge ad eccezione di questa disposizione, o domandare alle camere una nuova lettura. (comma 2) Nel caso in cui il Consiglio costituzionale dichiari che il regolamento parlamentare che gli è stato trasmesso contenga una disposizione contraria alla Costituzione, questa disposizione non puó essere messa in atto dall’assemblea che l’ha votata. Capitolo II bis: Sulla questione prioritaria di costituzionalità17

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Sezione I: Disposizioni applicabili dinanzi alle giurisdizioni dipendenti dal Consiglio di Stato o dalla Corte di cassazione - Articolo 23-1 (comma 1) Dinanzi alle giurisdizioni dipendenti dal Consiglio di Stato o dalla Corte di cassazione, il mezzo tratto dal fatto che una disposizione legislativa arrechi pregiudizio ai diritti e alle libertà garantiti dalla Costituzione è, a pena di rifiuto, presentata in uno scritto separato e motivato. Un tale mezzo può essere sollevato per la prima volta in causa d’appello. Non può essere rilevato d’ufficio. (comma 2) Dinanzi ad una giurisdizione dipendente dalla Corte di cassazione, allorché il pubblico ministero non è parte all’istanza, l’affare gli è comunicato non appena il mezzo è sollevato, al fine di poter rendere noto il suo parere. (comma 3) Il mezzo non può essere sollevato davanti alla corte d’assise. In caso d’appello di una sentenza resa dalla corte d’assise in prima istanza, può essere sollevato in uno scritto che accompagna la dichiarazione d’appello. Questo scritto è immediatamente trasmesso alla Corte di cassazione. -Articolo 23-2 (comma 1) La giurisdizione statuisce senza alcun limite di tempo, attraverso una decisione motivata, sulla trasmissione della questione prioritaria di costituzionalità al Consiglio di Stato o alla Corte di cassazione. Si procede a questa trasmissione, se le seguenti condizioni sono soddisfatte: 1° La disposizione contestata è applicabile al litigio o alla procedura, o costituisce il fondamento delle azioni giudiziarie; 2° Non è già stata dichiarata conforme alla Costituzione nei motivi e nel dispositivo di una decisione del Consiglio costituzionale, salvo cambiamento di circostanze; 3° La questione non è sprovvista di carattere serio. (comma 5) In ogni caso, la giurisdizione deve, quando è adita in merito a mezzi contestanti la conformità di una disposizione legislativa, da una parte ai diritti e libertà garantiti dalla Costituzione e, d’altra parte, agli impegni internazionali della Francia, pronunciarsi prioritariamente sulla trasmissione della questione di costituzionalità al Consiglio di Stato o alla Corte di cassazione. (comma 6) La decisione di trasmettere la questione è indirizzata al Consiglio di Stato o alla Corte di cassazione negli otto giorni dalla sua pronuncia, con le memorie o le conclusioni delle parti. Non è suscettibile di alcun ricorso. Il rifiuto di trasmettere la questione non può essere contestato che all’occasione di un ricorso contro la decisione che regola tutto o parte del litigio. -Articolo 23-3 (comma 1) Una volta che la questione è trasmessa, la giurisdizione rinvia a nuova udienza fino al ricevimento della decisione del Consiglio di Stato o della Corte di cassazione o, se é stato adito, del Consiglio costituzionale. Il corso dell’istruzione non è sospeso e la giurisdizione può prendere le misure provvisorie o conservative necessarie. (comma 2) Tuttavia, non si rinvia a nuova udienza nè quando una persona è privata di libertà a causa dell’istanza, nè quando l’istanza ha per oggetto di mettere fine ad una misura privativa di libertà. (comma 3) La giurisdizione puó ugualmente statuire, senza attendere la decisione relativa alla questione prioritaria di costituzionalità, se la legge o il regolamento prevede che si pronunci in un termine determinato o d’urgenza. Se la giurisdizione di prima istanza statuisce senza attendere e se è formato appello della decisione, la giurisdizione d’appello rinvia a nuova udienza. Può, tuttavia, non rinviare a nuova udienza, se è tenuta a pronunciarsi in un termine determinato o d’urgenza. (comma 4) Quando, inoltre, il rinvio a nuova udienza rischierebbe di apportare conseguenze irrimediabili o manifestamente eccessive ai diritti di una parte, la giurisdizione che decide di trasmettere la questione puó statuire sui punti che devono essere immediatamente risolti. (comma 5) Se un ricorso in Cassazione è stato introdotto, una volta che i giudici di merito si siano pronunciati senza attendere la decisione del Consiglio di Stato o della Corte di cassazione o, se è stato adito, quella del Consiglio costituzionale, si rinvia ogni decisione sul ricorso, finché non si statuisca sulla questione prioritaria di costituzionalità. La situazione cambia quando l’interessato è privato di libertà, a causa dell’istanza e che la legge prevede che la Corte di cassazione statuisca in un termine determinato. Sezione 2: Disposizioni applicabili dinanzi al Consiglio di Stato e alla Corte di Cassazione -Articolo 23-4 In un termine di tre mesi a partire dal ricevimento della trasmissione prevista all’articolo 23-2 o all’ultimo comma dell’articolo 23-1, il Consiglio di Stato o la Corte di Cassazione si pronuncia sul rinvio della questione prioritaria di costituzionalità al Consiglio costituzionale. Si procede a questo rinvio, nel momento in cui le condizioni previste al 1° e 2° dell’articolo 23-2 sono soddisfatte e che la questione è nuova o presenta un carattere serio. -Articolo 23-5

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(comma 1) Il mezzo estratto dal fatto che una disposizione legislativa arrechi pregiudizio ai diritti e libertà garantiti dalla Costituzione può essere sollevato, per la prima volta perfino in cassazione, all’occasione di un’istanza davanti al Consiglio di Stato o alla Corte di Cassazione. Il mezzo è presentato, a pena d’improponibilità, in una memoria separata e motivata. Non può essere rilevato d’ufficio. (comma 2) In ogni modo, il Consiglio di Stato o la Corte di cassazione deve, una volta adito in merito ai mezzi in contestazione della conformità di una disposizione legislativa, da un lato ai diritti e libertà garantiti dalla Costituzione e, d’altro lato, agli impegni internazionali della Francia, pronunciarsi prioritariamente sul rinvio della questione di costituzionalità al Consiglio costituzionale. (comma 3) Il Consiglio di Stato o la Corte di cassazione dispone di un periodo di tre mesi, a partire dalla presentazione del mezzo, per pronunciare la sua decisione. Il Consiglio costituzionale è adito in merito alla questione prioritaria di costituzionalità , nel momento in cui le condizioni previste ai 1° e 2° dell’articolo 23-2 sono soddisfatte,la condizione è nuova o presenta un carattere serio. (comma 4) Una volta che il Consiglio costituzionale è stato adito, il Consiglio di Stato o la Corte di cassazione rinvia a nuova udienza, finché non si sia pronunciato. La situazione cambia quando l’interessato è privato di libertà a causa dell’istanza e che la legge prevede che la Corte di Cassazione statuisca in un termine determinato. Se il Consiglio di Stato o la Corte di cassazione è tenuto a pronunciarsi d’urgenza, é possibile che non rinvii a nuova udienza. -Articolo 23_-6 Abrogato -Articolo 23-7 (comma 1) La decisione motivata del Consiglio di Stato o della Corte di cassazione di adire il Consiglio costituzionale gli è trasmessa con le memorie o le conclusioni delle parti. Il Consiglio costituzionale riceve una copia della decisione motivata attraverso la quale il Consiglio di Stato o la Corte di Cassazione decide di non deferirgli la questione prioritaria di costituzionalità. Se il Consiglio di Stato o la Corte di cassazione non si è pronunciato nei termini previsti agli articoli 23-4 e 23-5, la questione è trasmessa al Consiglio costituzionale. (comma 2) La decisione del Consiglio di Stato o della Corte di cassazione è comunicata alla giurisdizione che ha trasmesso la questione prioritaria di costituzionalità e notificata alle parti negli otto giorni dalla sua pronuncia.Sezione 3: Disposizioni applicabili dinanzi al Consiglio costituzionale -Articolo 23-8 (comma 1) Il Consiglio costituzionale, adito in applicazione delle disposizioni del presente capitolo, avvisa immediatamente il Presidente della Repubblica, il Primo ministro e i presidenti dell’Assemblea nazionale e del Senato. Questi possono indirizzare al Consiglio costituzionale le loro osservazioni sulla questione prioritaria di costituzionalità che è loro sottomessa. (comma 2) Allorché una disposizione di una legge di un Paese della Nuova-Caledonia fa l’oggetto di una questione prioritaria di costituzionalità, il Consiglio costituzionale avvisa ugualmente il presidente del governo della Nuova-Caledonia, il presidente del congresso e i presidenti delle assemblee di provincia. -Articolo 23-9 Una volta che il Consiglio costituzionale è stato adito in merito ad una questione prioritaria di costituzionalità, l’estinzione, per qualsiasi genere di causa, dell’istanza all’occasione della quale la questione è stata posta è priva di conseguenze sull’esame della questione. -Articolo 23-10 Il Consiglio costituzionale statuisce in un termine di tre mesi, a partire dal deferimento ad esso. Le parti sono poste nella condizione di presentare contraddittoriamente le loro osservazioni. L’udienza è pubblica, salvo casi eccezionali definiti dal regolamento interno del Consiglio costituzionale. -Articolo 23-11 (comma 1) La decisione del Consiglio costituzionale è motivata. É notificata alle parti e comunicata al Consiglio di Stato o alla Corte di Cassazione o, all’occorrenza, alla giurisdizione dinanzi alla quale la questione prioritaria di costituzionalità è stata sollevata. (comma 2) Il Consiglio costituzionale comunica ugualmente la sua decisione al Presidente della Repubblica, al Primo ministro e ai presidenti dell’Assemblea nazionale e del Senato, cosí come, nel caso previsto all’ultimo comma dell’articolo 23-8, alle autorità ivi menzionate. (comma 3) La decisione del Consiglio costituzionale è pubblicata nel Giornale Ufficiale e, all’occorrenza, al Giornale ufficiale della Nuova-Caledonia. -Articolo 23-12 Una volta che al Consiglio costituzionale è deferita una questione prioritaria di costituzionalità, il contributo dello Stato alla retribuzione degli ausiliari di giustizia, che prestano il loro concorso a titolo di aiuto giurisdizionale, è aumentato secondo le modalità fissate per via regolamentare.

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Capitolo III: Sull’esame dei testi di forma legislativa -Articolo 24 Nei casi previsti all’articolo 37(comma 2) della Costituzione, il Consiglio costituzionale è adito dal primo ministro. -Articolo 25 Il Consiglio costituzionale si pronuncia nel termine di un mese. Questa scadenza è ridotta a otto giorni, quando il Governo dichiara l’urgenza. -Articolo 26 (comma 1) Il Consiglio costituzionale, adito conformemente al quarto comma dell’articolo 39 della Costituzione, avvisa immediatamente il Primo ministro e i presidenti dell’Assemblea nazionale e del Senato. (comma 1) La decisione del Consiglio costituzionale è motivata e notificata ai presidenti dell’Assemblea nazionale e del Senato e al Primo ministro. É pubblicata nel Giornale ufficiale. Capitolo IV: Sull’esame dei rigetti d’istanza -Articolo 27 (comma 1) Nel caso previsto al secondo comma dell’articolo 41 della Costituzione, la discussione della proposta di legge o d’3mendamento , al quale il Governo ha opposto l’improponibilità, è immediatamente sospesa. (comma 2) L’autorità che adisce il Consiglio costituzionale ne avvisa subito l’autorità che ha ugualmente competenza a questo riguardo, secondo l’articolo 41 della Costituzione. -Articolo 28 Il Consiglio si pronuncia nel termine di otto giorni con dichiarazione motivata. -Articolo 29 La dichiarazione è notificata al presidente dell’assemblea interessata e al primo ministro. Capitolo V: Sull’esercizio delle attribuzioni del Consiglio costituzionale in materia d’elezione alla Presidenza della Repubblica -Articolo 30 Le attribuzioni del Consiglio costituzionale in materia d’elezione alla Presidenza della Repubblica sono determinate dalla legge organica relativa a quest’elezione 22-Articolo 31 Una volta adito dal Governo, nel caso previsto all’articolo 7 della Costituzione, per constatare l’impedimento del Presidente della Repubblica, il Consiglio costituzionale statuisce a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.Capitolo VI: Sul contenzioso dell’elezione dei deputati e dei senatori-Articolo 32(comma 1) Il ministro dell’interno e il ministro incaricato dell’oltre-mare comunicano senza alcun termine all’assemblea interessata i nomi delle persone proclamate elette.(comma 2) I verbali delle commissioni incaricate del censimento, ai quali il rappresentante dello Stato unisce l’invio dell’atto di nascita e il bollettino n°2 del casellario giudiziale degli eletti e dei loro sostituti, sono tenuti a disposizione delle persone iscritte sulle liste elettorali e delle persone aventi fatto una dichiarazione di candidatura, in un termine di dieci giorni.(comma 3) Passato questo termine, i verbali e i loro allegati sono depositati negli archivi dipartimentali o in quelli della collettività. Non possono essere comunicati che al Consiglio costituzionale, su domanda di questo Consiglio.-Articolo 33(comma 1) L’elezione di un deputato o di un senatore puó essere contestata dinanzi al Consiglio costituzionale nei dieci giorni successivi alla proclamazione dei risultati di scrutinio.(comma 2) Il diritto di contestare un’elezione appartiene a tutte le persone iscritte sulle liste elettorali della circoscrizione nella quale si è proceduto all’elezione, così come alle persone che hanno fatto atto di candidatura.-Articolo 34(comma 1)Il Consiglio costituzionale non puó essere adito che su richiesta scritta indirizzata al segretario generale del Consiglio o al rappresentante dello Stato.(comma 2) Il rappresentante dello Stato avvisa, per via elettronica; il segretariato generale e assicura la trasmissione della richiesta di cui è adito.(comma 3) Il segretario generale del Consiglio comunica, senza alcun termine, un parere, all’assemblea interessata, in merito alle richieste di cui è adito o su cui è consultato.-Articolo 35(comma 1) Le richieste devono contenere il cognome, i nomi e la condizione dell’attore, il nome degli eletti contro la cui elezione è intentata la causa, i mezzi d’annullamento invocati.(comma 2) L’attore deve unire alla richiesta i documenti prodotti a sostegno dei propri mezzi. Il Consiglio può accordargli eccezionalmente un termine per la produzione di una parte di questi documenti.

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(comma 3) La richiesta non ha effetto suspensivo. É dispensata da qualsiasi spesa di affrancatura o registrazione. -Articolo 36 (comma 1) Il Consiglio costituzionale forma, al suo interno, tre sezioni composte ciascuna da tre membri designati a questo scopo. Si procede ad alcune estrazioni separate tra i membri nominati dal Presidente della Repubblica, tra i membri nominati dal presidente del Senato e tra i membri nominati dal presidente dell’Assemblea nazionale. (comma 2) Ogni anno, nella prima quindicina d’ottobre, il Consiglio costituzionale fissa una lista di dieci assistenti- relatori scelti tra i relatori sui ricorsi al Consiglio di Stato e i consiglieri referendari alla Corte dei Conti. Gli assistenti-relatori non hanno voce deliberativa. -Articolo 37 Dal recepimento di una richiesta, il presidente ne affida l’esame ad una delle sezioni e designa un relatore che puó essere scelto tra gli assistenti-relatori. -Articolo 38 (comma 1) Le sezioni istruiscono gli affari di cui sono incaricate e che sono portati dinanzi al Consiglio riunito. (comma 2) Il Consiglio, tuttavia, senza istruzione contraddittoria preliminare, puó rigettare, con decisione motivata, le richieste irricevibili o contenenti solo ricorsi che non possono manifestamente avere un’influenza sui risultati dell’elezione. La decisione è subito notificata all’Assemblea interessata. -Articolo 39 Negli altri casi, è dato avviso al membro del Parlamento la cui elezione è contestata, così come, all’occorrenza, al sostituto. La sezione impartisce loro un termine per prendere conoscenza della domanda e dei documenti al segretariato del Consiglio e produrre le loro osservazioni scritte. -Articolo 40 Dal ricevimento di queste osservazioni o alla scadenza del termine impartito per prudurli, l’affare è portato dinanzi al Consiglio che statuisce con una decisione motivata. La decisione è subito notificata all’assemblea interessata. -Articolo 41 Quando procede ad una richiesta, il Consiglio puó, secondo i casi, annullare l’elezione contestata o riformare la proclamazione fatta dalla commissione di censimento e proclamare il candidato che è stato regolarmente eletto.-Articolo 41-1Il Consiglio, se l’istruzione fa apparire che un candidato si trova in uno dei casi menzionati al secondo comma dell’articolo L.O.128 del codice elettorale, pronuncia la sua ineleggibilità conformemente a quest’articolo e, se si tratta del candidato proclamato eletto, annulla la sua elezione.-Articolo 42(comma 1) Il Consiglio e le sezioni possono,all’occorrenza, ordinare un’inchiesta e farsi comunicare tutti i documenti e i rapporti legati all’elezione, in modo particolare i conti della campagna stabiliti dai candidati interessati, così come l’insieme dei documenti, rapporti e decisioni eventualmente riuniti o stabiliti dalla commissione instituita dall’articolo L.52-14 del codice elettorale. (comma 2) Il relatore è incaricato di ricevere, sotto giuramento, le dichiarazioni dei testimoni. Un verbale è redatto dal relatore e comunicato agli interessati, che hanno un termine di tre giorni per depositare le loro osservazioni scritte.-Articolo 43Il Consiglio e le sezioni possono incaricare uno dei loro membri o un assistente-relatore a procedere sul posto ad altre misure d’istruzione.-Articolo 44Per giudicare gli affari che gli sono sottoposti, il Consiglio costituzionale ha competenza a conoscere ogni questione ed eccezione presentata all’occasione della richiesta. In questo caso, la sua decisione non ha effetto giuridico che per quanto riguarda l’elezione su cui è adito.-Articolo 45Su riserva in caso d’ineleggibilità del titolare o del sostituto che si rivelasse in un secondo tempo, il Consiglio costituzionale statuisce sulla regolarità dell’elezione tanto del titolare quanto del sostituto.Capitolo VII: Sulla sorveglianza delle operazioni di referendum e della proclamazione dei risultati-Articolo 46Il Consiglio costituzionale è consultato dal Governo sull’organizzazione delle operazioni di referendum.É avvisato, senza alcuna scadenza, di tutte le misure prese su quest’argomento.-Articolo 47 Il Consiglio costituzionale puó presentare osservazioni inerenti alla lista delle organizzazioni abilitate ad usare mezzi ufficiali di propaganda. -Articolo 48 Il Consiglio costituzionale puó designare uno o piú delegati scelti, con l’accordo dei ministri competenti, tra i magistrati dell’ordine giudiziario o amministrativo e incaricati di seguire sul posto le operazioni.

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-Articolo 49 Il Consiglio costituzionale assicura direttamente la sorveglianza del censimento generale. -Articolo 50 (comma 1) Il Consiglio esamina e risolve definitivamente tutti i reclami. (comma 2) Nel caso in cui il Consiglio costituzionale constati l’esistenza d’irregolarità nello svolgimento delle operazioni, gli appartiene di apprezzare se, avuto riguardo alla natura e alla gravità di queste irregolarità, sia necessario o mantenere le suddette operazioni o pronunciare il loro annullamento totale o parziale. -Articolo 51 Il Consiglio costituzionale proclama i risultati del referendum. Una menzione della proclamazione è fatta nel decreto portante promulgazione della legge adottata dal popolo. Capitolo VIII: Sulla consultazione del Consiglio costituzionale in circostanze eccezionali -Articolo 52 Consultato dal Presidente della Repubblica nei casi previsti al primo comma dell’articolo 16 della Costituzione, il Consiglio costituzionale si riunisce immediatamente. -Articolo 53 Emette un parere sulla presenza delle condizioni richieste dal testo citato all’articolo precedente. Questo parere è motivato e pubblico. -Articolo 54 (comma 1) Il Presidente della Repubblica avvisa il Consiglio costituzionale circa le misure che si propone di prendere. (comma 2) Il Consiglio costituzionale gli fornisce, senza alcuna scadenza, il suo parere.Titolo III: Disposizioni varie e transitorie (omissis)

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