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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE FACOLTA’ DI ECONOMIA CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO ____________________________________________________________ TESI DI LAUREA IN DIRITTO BANCARIO IL CREDITO PESCHERECCIO Relatore Chiar.mo prof. ERNESTO CAPOBIANCO Laureanda FRANCESCA RITO ____________________________________________________________ ANNO ACCADEMICO 2001 - 2002

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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE

FACOLTA’ DI ECONOMIA

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

____________________________________________________________

TESI DI LAUREA

IN

DIRITTO BANCARIO

IL CREDITO PESCHERECCIO

Relatore

Chiar.mo prof. ERNESTO CAPOBIANCO

Laureanda

FRANCESCA RITO

____________________________________________________________

ANNO ACCADEMICO 2001 - 2002

A mamma e papà,

che con sacrificio

hanno sostenuto

la mia voglia di sapere.

I

INDICE SOMMARIO

CAPITOLO PRIMO

IL << DIFFICILE >> SETTORE ITTICO

1. Il comparto della pesca

2. Breve analisi del mercato ittico

3. Pesca ed agricoltura: due settori totalmente assimilati

4. Cooperazione e pesca

CAPITOLO SECONDO

I CREDITI SPECIALI PRIMA DEL TESTO UNICO

1. Il sistema dei crediti speciali

2. La legge bancaria e gli istituti di credito speciali

3. Crediti speciali ed il mutuo di scopo

4. Il credito peschereccio come forma << speciale >> dell’attività bancaria

II

CAPITOLO TERZO

IL CREDITO PESCHERECCIO NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN

MATERIA BANCARIA E CREDIIZIA

1. Brevi considerazioni sul Testo Unico

2. Il credito speciale nella nuova legge bancaria

3. Il credito peschereccio nel Testo Unico : una nozione aperta

4. Lo strumento di diritto comune per l’ erogazione del credito

peschereccio: la cambiale pesca

CAPITOLO QUARTO

LE FORME DI GARANZIA DEL CREDITO PESCHERECCIO ALLA LUCE

DEL TESTO UNICO DELL’ INTERMEDIAZIONE BANCARIA E

CREDITIZIA E DELLA NOVELLA DEL 1994, NONCHE’ DELLE

MODIFICHE APPORTATE NEL 1999

1. Le forme di tutela del credito peschereccio: introduzione

2. Il redivivo privilegio legale, ex articolo 44 del T. U

3. Il privilegio speciale, ex articolo 46 del T. U.

4. Il Fondo Interbancario di garanzia: la Sezione di Garanzia per il credito

peschereccio

5. I privilegi di procedura

6. La garanzia dell’ ipoteca fondiaria

III

Bibliografia

Siti internet

NOTA REDAZIONALE: Questa tesi si compone di 242 pagine

CAPITOLO I

IL << DIFFICILE >> SETTORE ITTICO

2

CAPITOLO I : Il << difficile >> settore ittico.

SOMMARIO:

1. IL comparto della pesca;

2. Breve analisi del mercato ittico;

3. Pesca ed agricoltura : due settori totalmente assimilati;

4. Cooperazione e pesca.

3

1. Il comparto della pesca1.

Quando ad esercitare la pesca erano i Malavoglia, era ancora un << modus

vivendi >>, il cui fine ultimo era il sostentamento della famiglia2.

1 In argomento tra gli altri: BANCA D’ ITALIA, Estratto dalla relazione: Assemblea generale ordinaria

dei partecipanti, Roma, 1963; BECARDINELLI E., Realtà e prospettive della pesca italiana, in

<< informazioni marittime >>, Roma, 1966; CAMARDA V., I contratti della pesca marittima, in Il

diritto marittimo, Genova, 1996; CARAPELLESE R., Evoluzione e prospettive del credito peschereccio

in Italia, in Risparmio, Milano, 1988; CARROZZA A., L’ inquadramento giuridico della piscicoltura, in

Giurisprudenza agraria italiana, Roma, 1981; CARROZZA A., L’ itticoltura come attività

intrinsecamente agricola, in Rivista di diritto agrario, Milano, 1976; COSTATO L., Corso di diritto

agrario, Milano, 2001; COSTATO L., I tre << decreti orientamento >> della pesca e acquacoltura,

forestale e agricolo, Note introduttive, in Le nuove leggi civili commentate, Padova, 2001; COSTATO

L., Sul criterio << biologico >> per la qualificazione dell’ attività agricola ( commento alla legge 23

agosto 1993, n. 349 ), in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ ambiente, Padova, 1993; COSTATO L.,

Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, Padova, 1997; COSTATO L., voce Piscicoltura,

in Digesto, sezione civile, aggiornamento, Torino, 2000; FABRIZI C., Aspetti del problema della

distribuzione commerciale, Padova, 1959; FABRIZI C., Termine e politiche di vendita, in Elementi di

marketing, Padova, 1963; GAVAGNIN L., Cooperazione e pesca, in Rivista della cooperazione, Roma,

1953; GENTILE A., Cooperative agricole e della piccola pesca, in Diritto e pratica tributaria, Padova;

GIANNINI A., I crediti speciali, Milano, 1960; GIROLAMI M., Commento all’ articolo del decreto

legislativo n. 226/2001, in Le nuove leggi civili commentate, Padova, 2001; GIUFFA E., La

cooperazione peschereccia in Italia, in La Rivista della cooperazione, Roma, 1954; GUATRI L., I fattori

determinanti del costo della distribuzione, Milano, 1963; LABADESSA R., I consorzi tra cooperative di

pescatori, in Rivista della cooperazione, Roma, 1956; MAZZARINI U., Aspetti del finanziamento

all’industria della pesca, in Rivista Bancaria, Milano, 1968; MONTEBELLO C., Note in tema di

pescaturismo, in Il diritto marittimo, Genova, 2001; MORSILLO G., Sull’ ammissibilità di costituzione

di parte civile dei consorzi per la tutela della pesca, in Giurisprudenza agraria italiana, Roma, 1975;

MUSCARA’ M., La << Piccola cooperativa >> : nuova forma d’ impresa mutualistica da tre a otto

soci, in Il nuovo diritto, Roma, 1998; RENZI A., Tecniche delle ricerche di mercato e della

distribuzione, Milano, 1962; TONDO M., voce I Crediti speciali, in Enciclopedia della Banca e della

Borsa, Roma – Milano, 1967; TROISI M., I fattori della produzione ittica, in Credito peschereccio,

Estratto dalla rassegna mensili Il Porto di Bari, Bari, 1956; VERRUCOLI P., L’ associazionismo nel

settore della pesca, in Cooperazione di credito, Roma, 1974; ZAPPA G., La produzione nell’ economia

delle imprese, Milano, 1957. 2 Nel settore vi erano e vi sono problematiche da risolvere a breve, come: il potenziamento del naviglio e

dell’ attrezzatura necessaria, l’ innalzamento dei livelli del produttività, ancora estremamente basso,

soprattutto per la pesca nei mari nazionale, l’ ingente investimento richiesto non solo in immobilizzazioni,

ma anche in scorte ed in capitale circolante, soprattutto per la pesca d’ altura ed oceanica, la costante

4

Con il trascorrere del tempo si è trasformata, assecondando le esigenze dei

soggetti che la praticano. Costoro possono essere pescatori isolati od associati

ad altri pescatori, cooperative o consorzi di cooperative, oltre che piccole,

medie, grandi imprese che praticano la pesca d’altura. Queste ultime sono

organizzate secondo le diverse forme giuridiche della società marittima3.

Tale settore è proprio caratterizzato dalla coesistenza delle forme di esercizio

arcaiche con quelle modernissime, essendo la pesca esercitato in forme assai

diverse4.

necessità di ammortamento in tempi medio – lungo anche nell’ attività di lavorazione del pescato, date

tali problematiche, a partire dagli anni venti lo Stato si è interessato a forme di intervento che potessero

comportare un ausilio finanziario al settore. Si veda R. CARAPELLESE, Evoluzione e prospettive del

credito peschereccio in Italia, in Risparmio, Milano, 1988, p. 1137. 3 M. TONDO, voce I Crediti speciali, in Enciclopedia della Banca e della Borsa, Roma – Milano, 1967,

p. 575. Tuttavia le marinerie riflettono le caratteristiche di un settore ancora prettamente artigianale, dove

gli operatori svolgono la loro attività in condizioni difficili e rischiose, con esiti economici talvolta

incerti, www.fieradellapesca.it, Fiera internazionale della pesca, Ancona 23 – 26 maggio 2002. 4 Abbiamo il << pescatore isolato >>, il quale lavora con la sua barca o nollegiata, pesca con i suoi

arnesi, porta il pescato all’incettatore e nelle ore intermedie si occupa della manutenzione della barca e

degli arnesi. Mentre il << pescatore associato >>, fa in comune quello che da solo fa il singoli pescatore,

lavora con gli altri pescatori o membri della famiglia, avendo in comune barca ed attrezzi. In argomento

A. GIANNINI, I crediti speciali, Milano, 1960, p. 87. Accanto a queste diverse forme di esercizio, vi

sono anche i pescatori riuniti in cooperative, le quali delle volte possono essere riunite, a loro volta, in

consorzi, ovvero colonie di pescatori che cooperano in mare come in terra, adoperando barche

motorizzate e facendo spedizioni collettive. Si veda R. LABADESSA, I consorzi tra cooperative di

pescatori, in Rivista della cooperazione, 1956, Roma, p. 245. Numerosi sono anche i cosiddetti

<< pescatori occasionali >>, che non considerano la pesca come loro unica occupazione, ma anzi è da

loro considerata marginale rispetto ad altre attività. La ricerca di altre forme di guadagno è segno della

scarsa redditività e produttività, di tali imprese impiegate nel settore. Sul punto E. BECARDINELLI,

Realtà e prospettive della pesca italiana, in << informazioni marittime >>, Roma, 1966, p. 463 ss..

Soprattutto è interessante notare, come il più delle volte, il mestiere di pescatore è un lavoro che si

tramanda, sul punto www.meditterraneo.org, Piano didattico. In genere i pescatori sono figli o nipoti dei

pescatori, infatti esistono gruppi famigliari che si dedicano esclusivamente alla pesca, caratterizzati da un

livello di scolarizzazione molto basso. In molti casi la pesca è un processo empirico, che si basa sul

trasferimento di nozioni da una generazione all’ altra. Nell’ ambito del cosiddetto << programma fish –

net >>, è prevista l’istituzione di una rete elettronica tra i pescatori professionisti e le loro organizzazioni

per lo scambio dei dati, informazioni ed esperienze in tempo reale o meno. Tutto ciò è voluto per favorire

le conoscenza e la diffusione delle nuove tecnologie, www.agcipesca.it, Programma fish-net.

5

Per cui è necessario porre in essere un sistema di finanziamento che scoraggi

la formazione di attività marginali, negando, di conseguenza, i finanziamenti

agevolati, quando non si è capaci di dimostrare una capacità economico –

patrimoniale ed organizzativa, che li consenta di esercitare l’ attività

peschereccia.

Visto che il più delle volte tale operatore marginale, destina tali fondi a scopi

diversi a quelli dichiarati, senza, di conseguenza, consentire il miglioramento

di tale difficile comparto.

Settore peschereccio è un settore in cui sono necessari notevoli investimenti

in attrezzature5.

Essendo presenti nel settore diverse forme di esercizio, di conseguenza, le

esigenze di finanziamento della pesca sono diverse, asseconda della forme di

estrinsecazione dell’attività.

Per i pescatori riuniti in cooperative, ad esempio, abbiamo il credito alla

cooperazione.

Il credito alla pesca arriva attraverso la cooperazione, ambito in cui l’esigenza

5 Infatti, << armare >> una barca, significa porla in condizioni di navigare per pescare. La navigazione e

la pesca sono due momenti importanti, ma rappresentano parte di un’insieme di attività articolate,

comprendenti : impianti di refrigerazione, surgelazione e le attrezzature di un laboratorio che sia idoneo

alla trasformazione del prodotto pescato, in modo da essere destinato ai diversi usi una volta giunto a

terra. Alcuni autori, attuano una classificazione in : << attività peschereccia elementare >> ed

<< esercizio peschereccio moderno >>. L’ << attività peschereccia elementare >> comprende il

pescatore isolato, il quale, delle volte, noleggia la barca dall’acquirente del pescato. Infine abbiamo, l’

<< esercizio peschereccio moderno >>, realizzato da imprese di diversa dimensione, con natura giuridica

propria, adottando le diverse forme giuridiche della società marittima. Sul punto U. MAZZARINI,

Aspetti del finanziamento all’industria della pesca, in Rivista Bancaria, Milano, 1968, p. 448 ss.. Il

pescatore, in genere è dedito esclusivamente all’ attività di pesca. E’ assente dalle sedi decisionali che

riguardano le attività di pesca ed è quasi totalmente all’ oscuro dei cambiamenti normativi e di mercato

relativi al settore. Molto spesso le associazioni di categoria sono l’ unico strumento di informazione e

collegamento con il mondo esterno. La presenza di un’ associazione di categoria è talvolta subordinata

all’ esistenza di un gruppo organizzato di pescatori, come ad esempio la cooperativa,

www.meditterraneo.org, Piano didattico, cit.

6

di credito è maggiore6. Diversi sono i fattori utilizzati nella produzione ittica

quali : acqua, lavoro, capitale ed organizzazione7. La pesca marina è da

6 A. GIANNINI, I crediti speciali, cit., p. 87 ss.. Esigenze di credito sono minime o del tutto assenti, nel

pescatore isolato, cioè nella cosiddetta forma di esercizio arcaica. Diventano pressanti nelle imprese che

attuano la pesca d’ altura, essendo necessario a bordo, oltre che attrezzature per la pesca, anche impianti

di refrigerazione ed un laboratorio per la lavorazione del pescato. Notiamo come le esigenze di credito

sono varie in termini qualitativi e quantitativi, essendo anche la domanda del relativo credito sempre più

pressante ed in aumento. Invece, si registra uno sfasamento nei riguardi dell’offerta, dovuto alla

trasformazione in << Toto >> degli impianti, delle attrezzature di bordo ed a terra. Dal punto di vista

qualitativo, vi è una pressione della domanda sull’ offerta di credito peschereccio, dovuto all’aumento

delle esigenze finanziarie delle imprese di questo settore. Si veda U. MAZZARINI, Aspetti del

finanziamento all’ industria della pesca, cit., p. 450. Tutto ciò è dovuto a diversi fattori, tra di loro

collegati, come la necessità di creare forme di organizzazione complesse, che in tal modo riescano ad

adattarsi all’ aumento delle dimensioni aziendali e permettano gestioni più convenienti. Dovuto anche al

fatto, che in Italia il settore della pesca professionale è in continua evoluzione, www.fieradellapesca.it,

Fiera Internazionale della pesca, cit.. Abbisogna di strutture adeguate al mantenimento ed alla

riparazione dei natanti, anche la necessità di conservare il pescato in condizioni ottimali. A livello

giuridico, vi è un allineamento nel trattamento dei pescatori a quello dei marittimi, dovuto alla

costatazione che il pescatore si occupano della pesca, ma comunque è un marittimo allineamento che ha

anche interessato i loro compensi. 7 Quando utilizzato è il mare si parla di << pesca marittima >> o << mollischicoltura >>. Si parla di

<< pesca di acqua dolce >> od << interna >>, quando utilizzano fiumi, laghi, bacini montani, stagni.

Abbiamo la << vallicoltura >>, << troticoltura >>, << carpicoltura >> se ad essere utilizzati sono valli,

peschiere, ecc.. Importante è anche il fattore organizzazione, di fatto, nell’ azienda ittica, ch’è ad un

tempo azienda di produzione, di trasporto e mercantile, si dispiega l’ opera dell’ << imprenditore >>, che

organizza la pescagione, combinando nel modo più redditizio il fattore naturale con il lavoro ed il capitale

e ne assume i rischi, sia tecnici che economici. Sul punto M. TROISI, I fattori della produzione ittica, in

Credito peschereccio, Estratto dalla rassegna mensili Il Porto di Bari, Bari, 1956, p. 3 ss.. Vi sono autori

che classificano la pesca in << naturale >> ed << artificiale >>. La pesca << naturale >> e suddivisa in:

<< marittima >>, << di alto mare >> e << costiera >>, ed << di acqua dolce o interna >>. La pesca

<< artificiale >> è anche detta << di stagno >> ed ha per oggetto le acque raccolte artificialmente, chiuse

o chiudibili. Nell’ ambito del nostro ordinamento giuridico, viene definita << pesca marittima >> : <<

ogni attività diretta a catturare esemplari di specie, il cui ambiente naturale od abituale di vita siano le

acque sottoposte alla sovranità dell’ Italia e limitatamente ai cittadini italiani, il mare libero,

indipendentemente dai mezzi che sono adoperati e dal fine seguito>>, www.ramoge.org, Legislazione

dello Stato, disciplina della pesca marittima ( legge 17 febbraio 1982, n. 41 ); conferimento alle regioni

delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’ Amministrazione

Centrale ( decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 1433 ); Gennaio – febbraio 2002. Cfr. CONSIGLIO DI

STATO. Sezione VI, 18 aprile 78, n. 491, Capitaneria di porto Monfalcone c. Sanson, in Consiglio di

7

sempre un’ attività tradizionale, la fonte principale di reddito per gli abitanti

di molte regioni costiere e delle isole in particolare, allo stesso modo

importante, ma meno diffusa, è l’ attività di acquacoltura8. Stato, 1978, I, 672; Foro amministrativo, 1978, I, 765: << Se è vero che l’ articolo 219 del codice della

navigazione, considera pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, anche quella che si esercita

nelle acque interne, appartenenti al demanio marittimo, la legge 14 luglio 1965, n. 963 ed il decreto del

Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 hanno distinto la pesca che viene esercitata nelle

acque marittime, attribuendone la competenza al Ministero della Marina Mercantile, dalla pesca esercitata

nelle acque interne, ancorché facenti parte del demanio marittimo, attribuendone la competenza al

Ministero dell’ agricoltura e foreste; pertanto, la competenza del Ministero della Marina Mercantile non

trova applicazione per la pesca nelle lagune e nei bacini di acqua salmastra >>. Cfr. CASSAZIONE

CIVILE. Sez. I, 26 febbraio 1991 n. 2053, Amministrazione provinciale Venezia, c. Costantini, Giust.

civ. Mass. 1991, fasc. 2. Foro it. 1991, I,749: << PESCA. LS 14 luglio 1965 n. 963 art. 1 L.. LS 2

ottobre 1968 n. 1639 art. 1 D.P.R.. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 963 del 1965 e dell'art. 1 del

relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n. 1639 del 1968, le lagune e i bacini di

acque salmastre, ancorche' in diretta comunicazione con il mare, sono da considerare acque interne,

agli effetti della distinzione fra pesca marittima e pesca interna e della corrispondente attribuzione

delle competenze amministrative al ministro della marina mercantile ovvero al ministero

dell'agricoltura e delle foreste (ora delle regioni), con la conseguenza che le lagune medesime sono

soggette, anche per quanto riguarda la vigilanza e le sanzioni, alla disciplina della pesca fluviale e lacuale

>>. Cfr. PRETURA MOLFETTA. 17 novembre 1988, De Nichilo c. De Candia, Dir. maritt. 1990, 171

(nota): << PESCA. Marittima. L'attivita' di pesca marittima riveste natura commerciale e non

industriale in quanto quest'ultima consta di una attivita' rivolta alla creazione di una realta' effettuale

nuova che non esiste e non potrebbe prodursi per la stessa via in "rerum natura". La pesca, di contro, si

esaurisce in una apprensione di cio' che gia' esiste ed e' gia', in modo perfetto, creato dalla natura. La

commerciabilita' dell'attivita' di pesca marittima puo' cogliersi, altresi', dall'elemento rappresentato

dall'esercizio della nave, atteso che la navigazione per la pesca marittima implica necessariamente

una attivita' di trasporto per acqua di persone e cose per un fine economico. La rilevanza del

trasporto incide, pertanto, in modo determinante per la collocazione della pesca marittima nella

prospettiva della commerciabilita' >>. 8 Viene considerata attività di << acquacoltura >> : << l’ insieme delle pratiche volte alla produzione di

animali in ambiente acquatico mediante il controllo parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di

sviluppo degli organismi acquatici>>, www.agcipesca.it, Programma fish-net, cit.. Nell’ ambito del

<< Libro Verde >>, si sostiene che, se davvero si vuole rafforzare l’ attività di allevamento ittico, è

necessario mettere a punto strumenti di credito agevolato, a favore di produttori associati, altrimenti l’

attività di acquacoltura rischia di rimanere un privilegio di società di capitali. Queste sono le sole

attualmente capaci di sostenerne gli elevati costi, www.legapesca.it, Conferenza sul Libro Verde,

Bruxelles, 5 giugno 2001. Cfr. TRIBUNALE BOLOGNA. 15 febbraio 1995. Soc. Agrobiotec System. c.

Soc. Finanziaria padana. Riv. dir. agr. 1996,II, 168: << AGRICOLTURA. Sono soltanto propedeutiche

8

all'esercizio dell'acquacoltura (e ad esso esterne) attivita' di studio e di ricerca o di produzione di

servizi consistenti nella vendita di tecnologie acquisite mediante quelle attivita' a soggetti che

esercitano l'acquacoltura e materialmente applicano quelle metodologie al ciclo biologico di

produzione >>. Cfr. TRIBUNALE BOLOGNA. 15 febbraio 1995. Soc. Agrobiotec System c. Soc.

Finanziaria padana. Riv. dir. agr. 1996,II, 168: << AGRICOLTURA. Intanto puo' parlarsi di

"agrarieta'" di una attivita' in quanto la stessa si riferisca ad un ciclo biologico animale o vegetale; e cio'

vale anche con riferimento ad una attivita' di acquacoltura, ai sensi della legge che la disciplina come

attivita' di natura agricola >>. La Lega Pesca, da parte sua, sostiene da tempo la necessità dell’ istituzione

di un mega – dicastero, che possa finalmente appropriarsi di alcune competenze disperse nei vari

dicasteri, mediante la creazione di una Direzione Generale Pesca. Questa si dovrebbe occupare delle

attività in mare, ma anche delle acque interne, degli aspetti igienicosanitari, della commercializzazione,

trasformazione, controllo e qualità dei prodotti. Tale modifica istituzionale potrà servire a rilanciare un

settore che ha molte potenzialità, ma anche notevoli ritardi e carenze, www.regione.emilia-romagna.it, 8°

Assemblea Congressuale della Lega pesca, Febbraio / Aprile, 1993. Di certo la professionalità e la

competenza dei pescatori e di tante marinerie italiane, consentiranno di superare le attuali difficoltà,

www.legapesca.it, Dare un futuro alla pesca marittima. Cfr. CORTE COSTITUZIONALE. 14 luglio

2000, n. 284. Reg. Veneto. c. Pres. Cons. Giur. cost. 2000, p. 2199: << REGIONE. Trasferimento

funzioni statali. Costituzione Repubblica art. 3. Costituzione Repubblica art. 76. Costituzione

Repubblica art. 117. Costituzione Repubblica art. 118. Costituzione Repubblica art. 119. LS 17

febbraio 1998 n. 23 d.l. LS 5 marzo 1998 n. 60 d.lg. E' cessata la materia del contendere nel

giudizio di legittimita' costituzionale, in riferimento agli art. 3, 76, 117, 118 e 119 cost., del d.lg. 5 marzo

1998 n. 60 (Intervento sostitutivo del governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed

enti locali in materia di agricoltura e pesca, a norma dell'art. 4 comma 5 l. 15 marzo 1997 n. 59) che,

nell'esercizio della delega contenuta nell'art. 4 l. n. 59 del 1997, nell'ambito del processo di

conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle regioni e agli enti locali, prevede l'intervento

sostitutivo del Governo, con decreto legislativo, al fine di ripartire le funzioni tra regioni ed enti locali,

nel caso in cui la regione non vi abbia provveduto entro il termine stabilito. La regione Veneto,

ricorrente, infatti, in un momento di poco successivo al 1 luglio 1998, data a decorrere dalla quale si

applicano (art. 3) le disposizioni del d.lg. impugnato, ha approvato la l. 10 luglio 1998 n. 23, con la

quale ha appunto disciplinato, come previsto dalla l. n. 59 del 1997, attribuzione, delega e sub-

delega agli enti locali delle funzioni ad essa conferite, individuando quelle riservate alla

competenza regionale; considerato che il d.lg. impugnato si applica "fino all'entrata in vigore di

ciascuna legge regionale", esso non puo' piu' trovare, ne' risulta abbia trovato, applicazione nella regione

ricorrente >>. Cfr. CORTE COSTITUZIONALE. 11 luglio 2000, ord. n. 265.Giur. cost. 2000, p. 2092:

<< REGIONE. Trasferimento funzioni statali. Costituzione Repubblica art. 70. Costituzione Repubblica

art. 76. Costituzione Repubblica art. 95. Costituzione Repubblica art. 117. LS 4 giugno 1997 n.

143 art. 1 d.lg. LS 4 giugno 1997 n. 143 art. 2 d.lg. LS 4 giugno 1997 n. 143 art. 3 d.lg. LS 4

giugno 1997 n. 143 art. 4 d.lg. LS 4 giugno 1997 n. 143 art. 5 d.lg. Deve ordinarsi la

restituzione al giudice "a quo" (Corte dei conti) degli atti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale

degli art. 1, 2, 3, 4 e 5 d.lg. 4 giugno 1997 n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni

9

Vi sono anche le Regioni che adottano Piani di sviluppo dell’ acquacoltura9.

E’ stato istituito il Ministero per le politiche agricole, che rappresenta un

punto di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole,

forestali ed agroalimentari. Tale Ministero delle politiche agricole e forestali,

in seguito poi denominato Ministero, per l’ esercizio delle funzioni e dei

compiti che spettano allo stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e

pesca è ripartito in diversi dipartimenti10. Detto Ministero, tenendo conto dei

programmi Statali o Regionali, anche riguardanti materie connesse, degli

indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con un proprio

decreto il Piano Nazionale della Pesca di durata triennale. Tale Piano è

ripartito in tre parti: la prima riguarda l’attività in mare della pesca e lo

amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale)

per un riesame della rilevanza alla luce dello "jus superveniens" >>. 9 La legge del 4 dicembre 1993, n. 491, aveva conferito le funzioni in materia di pesca ed aquacoltura, di

competenza del soppresso Ministero della Marina Mercantile, al Ministero delle risorse agricole,

alimentari e forestali, che si avvaleva della capitaneria di porto. Successivamente il decreto legislativo

143/97, ha abrogato la legge 491/93 ed ha soppresso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e

forestali. Alcuni sostengono, come l’ onorevole Paolo Scarpa Bonazza Buora, che tale conferimento di

competenze alle Regioni, potrebbe comportare una dispersione delle competenze ed un allungamento dei

tempi di risposta alle varie istanze dei pescatori, di certo non essendo contrario al rinnovo della Pubblica

Amministrazione, www.federcoopesca.it, Abbiamo fatto un buon lavoro, Dicembre 2001- Gennaio 2002.

Le Regioni situate sul litorale che dipendono dalla pesca, sono in genere situate alla periferia dei

principali centri abitati dell’ Unione Europea, soffrendo di tutti gli inconvenienti di tale posizione, quale

insufficienza di infrastrutture e di collegamenti, www.europal.ue.int, Parlamento europeo. 10 Quali : dipartimento delle politiche di mercato e dipartimento dei prodotti agroalimentari e dei servizi.

Il dipartimento delle politiche di mercato ci interessa per la nostra trattazione, ha competenze in materia

di politiche di mercato in sede nazionale, comunitaria e internazionale, nel settore agricolo,

agroalimentari, della pesca e dell’ acquacoltura. Nell’ ambito del dipartimento vi è l’ ufficio Direzione

Generale per la Pesca e l’ Acquacoltura. E’ un ufficio di livello dirigenziale generale e si occupa della

trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca ed acquacoltura, in sede sia comunitaria che

internazionale. Si occupa anche della direzione generale ed coordinamento delle politiche relative all’

attività di pesca ed acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche, marine di interesse nazionale,

della importazione ed esportazione dei prodotti ittici, degli aiuti allo Stato in materia di pesca e di

acquacoltura, del Fondo per il credito peschereccio. Tale direzione si avvale, per l’esercizio delle sue

funzioni, della capitaneria di porto, www.comitatofao.it, decreto del Presidente della Repubblica del 28

marzo 2000, n. 450, regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

10

sviluppo dell’ aquacoltura, volto a mantenere un equilibrio tra lo sfruttamento

delle risorse e la loro disponibilità. La seconda parte ha per oggetto le

strutture a terra che sono collegate all’ esercizio della pesca. La terza ed

ultima parte, riguarda gli stanziamenti11. In tutti i settori produttivi ed ancor

più in quello della pesca, si pone il problema della produttività. Solo con una

radicale trasformazione nella nostra struttura peschereccia, creando una

moderna flotta oceanica, sarà allora possibile superare gli attuali squilibri tra

produzione interna e consumo di prodotti ittici, anche se nessun passo

positivo è stato compiuto dal Governo nei confronti delle cosiddette pesche

speciali12. Dovuto a determinate condizioni naturali, la lunghezza delle coste,

la vicinanza alle zone più pescose, alla densità di popolazione, e dovuto alle

attrezzature terminali, fanno sì che l’ Italia sia ad un posto di preminenza per

11 Tale Piano viene elaborato dal Comitato Nazionale per la conservazione e gestione delle risorse

biologiche del mare, sottoposto poi all’ esame del comitato permanente delle politiche agroalimentari e

forestali, poi approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ( CIPE ),

www.ramoge.org, Legislazione dello Stato, cit.. Nell’ ambito di tali piani triennali, viene anche promossa

l’ attività di comunicazione, necessaria per l’ affermazione di una corretta immagine del settore della

pesca e valorizzare il prodotto ittico nazionale. Sin dal 1994 è stata avviata una collaborazione tra la

Direzione Generale della pesca ed dell’ acquacoltura, la RAI e le Associazioni Nazionali della pesca per

la realizzazione di spazi televisivi con il marchio << Vivere il Mare >>, inseriti in programmi previsti dai

palinsesti Rai, come nelle trasmissioni << Linea Blu >> e << Sereno Variabile >>. Tutto ciò è stato

programmato in sede del V Piano Triennale della pesca ed acquacoltura 1997 – 99, www.pubit.it,

Direzione di pesca : un anno di attività, Agosto 2000. 12 Produttività che viene definita come << la misura dell’ economia dei mezzi o meglio, come la misura

della produzione per unità di fattore >>. Sul punto M. TROISI, Credito peschereccio, cit., p. 4 ss.. Per

incrementare la produttività sarebbe necessario rafforzare la flotta oceanica, infatti, nelle zone

raggiungibili per la pesca costiera, le risorse ittiche non sono sufficienti ad incrementare il prodotto

pescato, ma neanche a garantire gli attuali livelli. In argomento U. MAZZARINI, Aspetti del

finanziamento all’ industria della pesca, cit., p. 575. Strettamente legata alla produttività è la condizione

dei nostri mari. L’ Adriatico di certo è il mare più pescoso, sia per quantità che per qualità dei prodotti

ittici. Il Mediterraneo, nonostante le sue acque calde, dà una produzione ittica, inferiore rispetto al Mar

del Nord, che per vari fattori è più pescoso, anche se dà una pescagione meno variata, ma di maggior

quantità. Nel Mediterraneo si praticano anche le pesche speciali del corallo, delle spugne, del tonno, del

pesce spada, oltre che la viticoltura, la vallicoltura. La Lega Pesca da anni propone la definizione di un

apposito piano, nel pieno rispetto della compatibilità ambientali e di salvaguardia occupazionale, per lo

sviluppo delle attività di pesca, www.legapesca.it, Dare un futuro alla pesca marittima, cit..

11

la pesca nel Mediterraneo, anche per il numero di imbarcazioni e per lo

sfruttamento delle risorse ittiche, il nostro paese è secondo in Europa13. E’

stata messa a punto, dalla Comunità Europea, una strategia per l’ area del

Mediterraneo. Tale coinvolgimento in una politica della pesca del

Mediterraneo, ha solo per oggetto la normativa inerente ai mercati ed alle

strutture del settore, non riguardando la conservazione e la gestione delle

risorse14. La Comunità Europea ha attuato, da quasi 20 anni, una Politica

13 www.fieradellapesca.it, Fiera Internazionale della pesca, cit.. Le zone del Mediterraneo e del mare

Adriatico soprattutto, evidenziano una situazione molto incoraggiante, sono una delle poche aree marine

al livello mondiale che mostra un regolare incremento nelle produzioni, per la maggior parte delle risorse

di rilevante importanza, www.frdv.com, Una politica territoriale per lo sviluppo sostenibile per la filiera

della pesca : dai rapporti con le associazioni di categoria all’ adeguamento alle politiche europee. Nell’

ambito del << Libro Verde >> la parte riguardante il Mediterraneo è tra le più approssimative, per la

mancanza di dati scientifici, www.legapesca.it, Conferenza sul Libro Verde, Bruxelles, 5 giugno 2001,

cit.. In tale documento si sostiene che il Mediterraneo è vicino al collasso, invece, la situazione è

sicuramente meno preoccupante. Promuove la pesca responsabile, la tutela e bonifica delle aree protette,

la creazione di aree di nursery e di ripopolamento, razionalizzazione dei sistemi di pesca. Soprattutto

necessario è far emergere quelle che sono le specificità mediterranee e di dimostrare come la gestione

delle risorse in questo bacino devono tener conto di queste specificità, www.icofmed.org, Conferenza

internazionale sulla pesca nel Mediterraneo. E nello stesso tempo salvaguardando tale fragile ecosistema,

www.greenpeace.it, Pesca. Infatti, in tale bacino vi convivono sistemi di pesca diversissimi e spesso

incompatibili tra di loro. Necessario lo sviluppo di politiche di intervento settoriali, che fissino un

adeguato sistema di obbiettivi e sviluppino strategie ed azioni idonee a perseguirle,

www.federcoopesca.it, Ricerca CIRSPE – NOMISMA, Ottobre 2001. Peraltro il << Libro Verde >> della

Commissione Europea, lamenta l’ assenza di un adeguato supporto scientifico nella definizione di un

quadro interpretativo univoco e utile all’ impostazione delle politiche di settore, www.regione.emilia-

romagna.it, La pesca nel Mediterraneo, Ottobre 1991. 14 Questa esclusione è dovuta alle caratteristiche del Mediterraneo. Infatti, le acque nazionali, confinano

direttamente con quelle dei Paesi Terzi e quindi sono molto scarse le zone di pesca comunitaria. I

progressivi fenomeni di inquinamento e di degrado ambientale, unitamente alla limitatezza dei controlli

sullo sforzo di pesca esercitato dagli Stati membri della Comunità Europea e dei Paesi terzi, si colloca alla

base dell’ esigenza di una politica comune specificatamente per questo mare. Necessaria tale politica

comune, anche per poter superare l’ attuale periodo di crisi che il settore della pesca sta affrontando.

Questo sia dal punto di vista della redditività economica, dovuto agli scarsi introiti ed alla crisi

occupazionale, ma anche dal punto di vista della tutela dell’ ambiente, a causa dei danni provocati da una

pesca indiscriminata a diverse specie marine, www.dirittoambiente.it, La pesca e la tutela dell’ ambiente

marino, a cura della dottoressa Mariagrazia Chianura.

12

Comune della Pesca ( PCP ), che però non ha dato i risultati sperati, non

essendo anche ben conosciuta dai pescatori. A livello della politica delle

strutture cambiano i rapporti tra Regioni e l’ Unione Europea15. Malgrado i 15 Tale Politica Comune della Pesca ha fatto affluire grandi quantità di denaro, senza che questo servisse

a superare la crisi. Con la riforma dei fondi strutturali attuata dal Regolamento Cee n. 2052/88, i rapporti

con l’ Unione Europea sono basati sui principi della concertazione, del paternariato, della

programmazione, della sussidiarietà, che naturalmente trovano nelle Regioni gli attori principali anche

per dare corpo a quella politica di sviluppo integrato del territorio rurale, a cui si ispira, appunto, la

riforma dei fondi strutturali. Stiamo vivendo un momento innovativo della vita dell’ Europa, e questo

momento comporterà anche per gli stati che entreranno a far parte dell’ Unione Europea, un trasferimento

di molte competenze dallo Stato centrale, alle Regioni e alle province, www.frdv.com, Una politica

territoriale per lo sviluppo sostenibile per la filiera della pesca : dai rapporti con le associazioni di

categoria all’ adeguamento alle politiche europee, cit.. Anche in Italia quindi si è dovuti procedere ad

una riforma del sistema amministrativo, con un << doloroso >> e << difficile >> passaggio di

competenze, necessario per stare al passo con le politiche europee, www.consiglio.regione.veneto.it,

Consiglio regionale Veneto, settima legislatura, progetto di legge n. 66, Disposizioni generali per gli

interventi nel settore primario e lo sviluppo rurale. Cfr. CORTE GIUSTIZIA CE. 11 maggio 1999, n.

425. Albers e altro. Riv. dir. agr. 2000, II, 128 nota (COSTATO): << UNIONE EUROPEA. Ce,

agricoltura e pesca. Lo Stato membro che adotti una normativa tecnica in applicazione di quanto

stabilito da una direttiva comunitaria non e' tenuto a notificare la stessa, posto che con essa ha

rispettato gli obblighi che gli incombono >>. Cfr. CORTE COSTITUZIONALE. 23 marzo 1999, n. 85.

Pres. Cons. c. Reg. Abruzzo. Cons. Stato 1999, II, p. 381. Giur. cost. 1999, p. 856: << CREDITO

AGEVOLATO E FINANZIAMENTI PUBBLICI. TI 25 marzo 1957 art. 92 ROMA-CE. TI 25

marzo 1957 art. 93 ROMA-CE. La regola che impone l'obbligo di comunicare alla Commissione

europea i progetti di aiuti concessi dagli Stati a talune imprese e produzioni, bloccandone

l'attivazione prima della decisione finale, anche se derogata per gli aiuti di piccolo importo (cd.

"de minimis"), resta in vigore, secondo il combinato disposto degli art. 92 e 93 del trattato di Roma e

delle comunicazioni comunitarie 92/C-213/02 e 96/C-68/06, qualunque sia l'importo degli aiuti stessi,

allorche' esistano peculiari regolamentazioni comunitarie per speciali settori (fra i quali la

pesca) oggetto di programmi comunitari di interventi strutturali >>. Cfr. CORTE COSTITUZIONALE.

23 marzo 1999, n. 85. Pres. Cons. c. Reg. Abruzzo. Riv. dir. internaz. 1999, 846. Riv. it. dir. pubbl.

comunit. 1999, 917. Regioni 1999, 565 nota (GROPPI): << UNIONE EUROPEA. Ce, concorrenza, aiuti

di Stato. Costituzione Repubblica art. 10. Costituzione Repubblica art. 11. TI 25 marzo 1957 art.

92 ROMA-CE. TI 25 marzo 1957 art. 93 ROMA-CE. Poiche' e' sufficientemente chiaro che il

Presidente del Consiglio dei ministri intende censurare la delibera legislativa del consiglio regionale

dell'Abruzzo dell'11 giugno 1997 in tema di aiuti nel settore della pesca in relazione al parametro

della disposizione della Costituzione che, per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale,

offre copertura costituzionale al trattato Ce e piu' in generale al diritto comunitario, deve ritenersi

emendabile, attraverso una interpretazione non formalistica del ricorso, l'erronea indicazione in

13

cambiamenti nel settore della pesca nell’ ambito della Politica Comune della

Pesca, la cosiddetta << pesca costiera su piccola scala >>, presenta delle

debolezze strutturali, a cui si è cercato e si cerca di porre rimedio16. La

necessaria spinta propulsiva al settore ed all’ industria peschereccia è stata

data dalle agevolazioni creditizie. L’ erogazione del credito peschereccio e

stato agevolato dalla concessione del concorso statale nel pagamento degli

interessi, ma anche dall’ attivazione di un fondo Interbancario di Garanzia,

per la concessione di contributi a fondo perduto17. In seguito all’ attuazione

del regolamento 2792/99, relativo alle azioni strutturali per gli anni 2000 –

2006, è stato creato lo SFOP, cioè Strumento Finanziario di orientamento per

questo dell'art. 10 in luogo dell'art. 11 cost. Secondo quanto precisato dalla Commissione Ce, il divieto

di istituire aiuti alle imprese stabilito dall'art. 92 del trattato Ce trova una deroga per gli aiuti alle

piccole e medie imprese, ma non nei settori, quali la pesca, per i quali vi sono speciali

regolamentazioni comunitarie e pertanto si applica il procedimento di verifica previsto dall'art. 93 del

trattato Ce >>. 16 Queste debolezze hanno per oggetto la formazione professionale degli addetti, che necessita un

adattamento ai nuovi bisogni e le difficoltà di creare strutture di rappresentazione, www.agcipesca.it,

Programma fish-net, cit.. Nell’ ambito del VI Piano Nazionale, ci si è occupati della formazione

professionale degli addetti. Necessaria è l’organizzazione di corsi e spetta all’ Osservatorio Nazionale

della Pesca il compito di procedere alla sensibilizzazione nel settore sulle diverse problematiche e

soprattutto verso i giovani che siano disoccupati o che frequentino l’ ultima classe della scuola dell’

obbligo. Tutto ciò è volto a far conoscere le attività marinare e la possibilità di occupazione nel comparto,

oltre che di riqualificare chi già è occupato, www.iule.it, Al via il piano pesca, di Guido Magone.

Notevoli nel settore sono le energie umane occorrenti, facenti parte del fattore lavoro, necessarie per la

cattura e per il trasporto del pesce. Rilevanti sono gli investimenti necessari, oltre che in

immobilizzazioni, anche in scorte e capitale circolante; Queste esigenze si avvertono soprattutto nella

pesca d’ altura ed oceanica, causa anche la necessità di tempi di ammortamento medio – lunghi. Il fattore

capitale è costituito da quei beni strumentali necessari all’ attività di pesca e dal Fondo destinato al

pagamento dei salari. Passando dalla pesca cosiddetta artigianale, alle forme industriali, sono necessari

una manodopera meglio specializzata ed il capitale diventa un fattore molto importante. L’ utilizzo degli

agenti naturali è libero a tutti, oppure può essere oggetto di proprietà pubblica o privata. Sono i proprietari

delle acque che possono concedere il diritto di esercizio della pesca, quali lo Stato, enti o privati, anche

dietro la corresponsione di un canone. In argomento M. TROISI, Credito peschereccio, cit., p. 3 ss.. 17 Tale intervento Statale è giustificato dall’ interesse pubblico, per un paese come l’ Italia, dotato di

grandi coste e valli, essendo poi un settore che riveste una notevole rilevanza economica. Sul punto R.

CARAPELLESE, Evoluzione e prospettive del credito peschereccio in Italia, cit., p. 1137.

14

la Pesca, è articolato in due documenti separati asseconda dell’ area

geografica di riferimento18.

18 Nell’ ambito dello SFOP, abbiamo le regioni Obbiettivo 1, dove le competenze regionali si esplicano

nell’ ambito dei programmi operativi regionali che nell’ insieme hanno dato vita al Programma di

Sviluppo del Mezzogiorno. Di competenza dell’ Amministrazione Centrale sono le misure relative alla

flotta ed all’ assistenza tecnica, predisposto dal Programma Operativo Nazionale. Mentre per le regioni

fuori Obbiettivo 1, si è proceduto alla redazione di un documento unico di programmazione, concertato

con le singole Amministrazioni regionali, riguardante la ripartizione di competenze tra il livello centrale e

regionale. Sono due programmi che devono essere approvati dalla Commissione Europea, diventando

così operativi. Programmi caratterizzati dalla concertazione con le Regioni e dalla semplificazione

amministrativa. In tal modo sono razionalizzati e potenziati i ruoli delle comunità nazionali e locali, nell’

attribuzione dei diversi aiuti comunitari. Quindi, ruolo di primo piano rivestono le Regioni e varie sono le

iniziative regionali, www.agricolturamagazine.it, Linee di programma di governo e www.sui.cnr.it,

Commissione, Invito a presentare proposte relative a progetti transazionali per le azioni innovative nel

settore della pesca per il 2002. Lo SFOP è stato creato dalla Comunità Europea per poter adattare meglio

i suoi aiuti a quelle che sono le esigenze del settore e delle zone dipendenti dalla pesca.

www.politicheagricole.it, Lo SFOP, Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca, 2000 – 2006.

Le finalità dello SFOP sono di contribuire al raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra le risorse

ittiche e lo sfruttamento, rafforzare la competitività e lo sviluppo di imprese economicamente redditizie

nel settore della pesca, migliorare l’ approviggionamento del mercato e la valorizzazione dei prodotti ittici

e dell’ acquacoltura. Infine, promuovere il rilancio di zone dipendenti dalla pesca. In accordo con il V

Piano triennale della pesca ed acquacoltura ed anche dallo SFOP, in tale ultimo settore dell’ acquacoltura,

dovranno essere indirizzate iniziative volte allo sviluppo del settore, quali : studio, progettazione, ricerca

applicata e di sperimentazione, necessarie per aumentare la gamma delle specie e mettere a punto nuove

tecniche di allevamento, www.pesca.marche.it, La ricerca. Cfr. CORTE COSTITUZIONALE. 26 luglio

1995, n. 389. Reg. Sardegna. Riv. it. dir. pubbl. comunit. 1995,1449. Riv. giur. ambiente 1996, 647

nota (ARABIA): << PESCA. Credito peschereccio. In considerazione delle responsabilita' dello Stato

nelle relazioni comunitarie, delle esigenze unitarie e dell'interesse nazionale inerenti agli interventi

strutturali relativi allo strumento finanziario di orientamento della pesca (Sfop), istituito con

regolamento comunitario, si giustifica la designazione, da parte del Cipe, del Ministero delle risorse

agricole, alimentari e forestali come autorita' nazionale competente, ai sensi della normativa

comunitaria. Tuttavia, qualora i programmi operativi inerenti al Sfop coinvolgano competenze regionali,

il Ministero e' tenuto ad agire secondo criteri ispirati al principio di leale collaborazione con le regioni.

In particolare, se le regioni interessate sono dotate di competenza primaria in materia di pesca, come

e' il caso della Sardegna, il principio di leale collaborazione non puo' ritenersi soddisfatto dalla

semplice informazione o consultazione della Regione, ma occorre l'intesa con la stessa >>. Cfr.

CORTE COSTITUZIONALE. 26 luglio 1995, n. 389. Reg. Sardegna. c. Min. risorse agr.. Dir. trasporti

1997, 98 nota (COLOMBO): << SARDEGNA. Caccia e pesca. Non spetta allo Stato e, per esso, al

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, senza la preventiva intesa con la Regione

15

Anche il regolamento n. 1260/9919, recante disposizioni generali sui Fondi

strutturali, prevede che la commissione possa finanziare azioni innovative,

mediante lo SFOP. Le iniziative finanziabili dovranno presentare carattere

innovativo e contribuire all’ elaborazione di metodi e pratiche volte a

migliorare la qualità degli interventi nel settore ittico20. La riforma di tali

Fondi Strutturali è partita nel 1988, sono stati di conseguenza raggiunti

risultati di grande rilievo21. Nonostante tutto, le Autorità italiane sono

preoccupate del fatto che probabilmente aderiranno nuovi paesi, con un

conseguente aumento dell’ ambito di applicazione senza il necessario

Sardegna, predisporre ed attuare, con riferimento al territorio della stessa regione, i programmi

operativi e le altre forme d'intervento previste dai regolamenti comunitari in relazione allo strumento

finanziario di orientamento della pesca (s.f.o.p.). Va pertanto annullato il terzo capoverso della

deliberazione del Cipe del 13 aprile 1994, recante Proposta italiana relativa al documento unico di

programmazione 1994-99, elaborato ai sensi del regolamento Cee 2080/93 (Strumento finanziario di

orientamento della pesca) >>. 19 www.sui.cnr.it, Commissione, Invito a presentare proposte relative a progetti transazionali per le

azioni innovative nel settore della pesca per il 2002. 20 www.csimprese-ca.net, Azioni innovative nel settore della pesca. Le azioni dovranno, in particolare,

soddisfare determinati criteri, cioè avere caratteristiche spiccatamente transazionali o presentare interesse

per più Stati membri; essere finalizzate alla creazione di reti tra i soggetti del settore pesca e le Regioni

che dipendono dalla pesca e promuovere lo scambio di esperienze, buone prassi e di pratiche innovative,

www.ArchivioNews.nsf, Europa. Cfr. CONSIGLIO STATO a. gen.. 22 settembre 1994, n. 599. Min.

risorse agr.. Cons. Stato 1995,I,1301 (s.m.): << PESCA. Convenzioni e trattati internazionali. CE 24

giugno 1988 n. 2052. CE 19 dicembre 1988 n. 4253. Per quanto riguarda il segmento della pesca una

delle scelte operate in sede comunitaria per la politica generale del settore in parola si muove nella

direzione di un'ulteriore riduzione delle capacita' di cattura delle flotte pescherecce dell'Unione

europea, per riequilibrare il rapporto tra conservazione e gestione delle risorse ittiche (in rilevante

sofferenza, come e' stato rilevato da recenti ricerche biologiche), da un lato, e per assicurare uno

sfruttamento costante e razionale delle medesime, dall'altro; e', questa, una delle missioni dello

strumento finanziario di orientamento della pesca (il c.d. Sfop), istituito con reg. Cee n. 4253/88

(in applicazione del reg. n. 2052/88, relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturali), il cui

ambito di operativita' e' stato fortemente potenziato dalla recente normativa comunitaria sopra

richiamata; pertanto, e' necessario adeguare la normativa interna alle sopravvenute scelte in sede

comunitaria >>. 21 Soprattutto si va potenziando la cosiddetta << politica della coesione >>, rappresentando uno dei più

importanti aspetti della politica comunitaria per i prossimi anni, www.acquacoltura.com, Aquacoltura,

API informa, cit..

16

stanziamento di risorse aggiuntive. Si potrebbe anche avere una riduzione

delle zone ammissibili, rischiando l’ emarginazione di ampie aree e delle

relative popolazioni22.

Il Veneto è stata una delle prime regioni ad aver attivato i bandi di

partecipazione relativi al programma comunitario, SFOP, 2000 – 2006. E’

importante sostenere un settore come la pesca che potrebbe risolvere l’

annoso problema della disoccupazione e quindi creare nuovi posti di lavoro.

Tale settore per vari e complessi motivi, sia di carattere interno che

internazionale, attraversa una fase di notevole difficoltà, nonostante numerose

iniziative intraprese nel settore, sia a livello di Amministrazione Centrale che

regionale23.

Nell’ ambito del VI Piano Triennale della pesca ed aquacoltura, sono stati

individuati dei micro settori di intervento24. Oltre dei Piani Regionali e

Nazionali, importante è la Finanziaria per sostenere il settore25.

22 Quindi, tracciate le coordinate di riferimento per la programmazione delle azioni strutturali del settore,

spetta agli stati membri procedere alla definizione di quest’ ultima, con riferimento alle difficoltà e alle

caratteristiche che il settore manifesta nel loro territorio. Tale programmazione dovrà essere predisposta

in coerenza con le esigenze della pesca e dell’ acquacoltura presentano a livello regionale o locale,

tenendo quindi conto della loro specificità, www.regione.emilia-romagna.it, Alle soglie del 2000. 23 Tutto questo dovuto allo sviluppo disorganico ed incontrollato delle industrie della pesca, aggravato da

forme clientelari, nell’ ambito degli interventi pubblici ed all’ aumentare del grado di inquinamento delle

coste, rendono precario l’ equilibrio economico del settore, www.entipescamolfetta.it, VI Piano Triennale

della pesca ed acquacoltura. 24 I micro settori sono: realizzare strutture produttive in mare, modernizzare il settore, decentramento

amministrativo per le funzioni di competenza regionale, rafforzamento del ruolo delle associazioni di

produttori, potenziamento della produzione interna in un contesto di sostenibilità ambientale,

salvaguardia dei livelli occupazionali, potenziamento delle risorse del settore. Tenendo conto che le

risorse necessarie alla realizzazione di tali iniziative ci sono, tutto ora è lasciato alla realizzazione,

www.entipescamolfetta.it, VI Piano Triennale della pesca ed acquacoltura, cit.. 25 La Finanziaria 2002 rappresenta un nuovo passo avanti nel sostegno a questo difficile settore. Viene

sottolineato dall’ onorevole Paolo Scarpa Bonazza Buora come per la realizzazione al meglio di tale

Finanziaria, vi sia la necessità di una collaborazione tra le organizzazioni di categoria, delle associazioni e

delle Regioni. Questo è secondo l’ onorevole un momento propizio, dovuto all’ impostazione politica del

Ministro Alemanno, e grazie alle opportunità di avvantaggiarsi di un Sottosegretariato delegato alla pesca

e all’ acquacoltura, www.federcoopesca.it, Abbiamo fatto un buon lavoro, cit..

17

Tale Finanziaria rappresenta lo strumento più idoneo per favorire la

modernizzazione del settore, anche se non ne rappresenta l’ unico strumento

utilizzabile. Bisogna soprattutto puntare, nell’ ambito di tale legislatura ad

una riforma organica che porti alla valorizzazione del settore, soprattutto

utilizzando le opportunità che ne derivano dall’ utilizzare un Sottosegretariato

alla Pesca.

Una massima attenzione è richiesta al Governo, anche se si è già riscontrato

un notevole impegno nei riguardi di tali tematiche. Un settore complesso e

diversificato come il comparto della pesca, notevolmente importante per il

nostro paese, necessita del massimo impegno ed interessamento, oltre che del

Governo, di tutti i soggetti coinvolti, pescatori, cooperative, ma anche enti ed

associazioni di categoria.

18

2. Breve analisi del mercato ittico.

La globalizzazione dei mercati, ha interessato anche il settore dei prodotti

della pesca e dell’ acquacoltura, di conseguenza, ha fatto emergere nuovi

competitori internazionali che rivendicano nuovi spazi26. Ciò ha imposto la

necessità di garantire i requisiti minimi di qualità internazionalmente

riconosciuti27.

Sempre in tema di informazioni e necessario rendere noti il metodo di cattura,

il calibro e la provenienza dei prodotti. Quindi valorizzare il prodotto ittico,

non vuol dire solo far acquisire un maggior valore, ma anche mettere in

risalto e far conoscere gli elementi del processo produttivo a cui è stato

sottoposto durante i passaggi che subisce nella filiera. Importante ed

interessante è esaminare quelle che sono le caratteristiche del mercato del

prodotto ittico, da cui poi, ne derivano le diverse problematiche che

affliggono il settore. Una delle principali caratteristiche del mercato del pesce

è la natura estremamente deperibile del prodotto28. Anche a livello di

Parlamento Europeo si è discusso sulla necessità di favorire un miglior

equilibrio tra domanda ed offerta di prodotto29. Per il raggiungimento di

questo obbiettivo, il mercato ittico è soggetto a differenti attività di ricerca

26 www.federcoopesca.it, Ricerca CIRSPE – NOMISMA, Ottobre 2001, cit.. 27 www.acqueinterne.it, Valorizzazione del prodotto ittico. Sappiamo che la qualità del prodotto dipende

da una serie di caratteristiche in grado di soddisfare i consumatori. Per cui, la qualità viene associata a

diversi aspetti, sia esterni al prodotto, come l’ imballaggio, distribuzione, oppure interni al prodotto, come

specie organolettiche e nutrizionali. In sede di Parlamento Europeo è stata proposto l’ apposizione

obbligatoria su ogni prodotto, delle informazioni relative alla denominazione commerciale, al metodo di

produzione ed al luogo di pesca, www.uile.it, Più competitività per il nuovo OCM. 28 Dovuto a ciò, i produttori sono costretti a vendere il pescato immediatamente allo sbarco, ad un prezzo

non equo e molto basso, che risente dell’ azione simultanea tra domanda ed offerta. I pescatori non sono

in grado di influenzare la formazione dei prezzi, diversificando le quantità offerte, anzi le loro offerte si

presentano anelastiche, dovuto anche alla ristrettezza dei singoli mercati. In argomento U. MAZZARINI,

Aspetti del finanziamento all’ industria della pesca, cit., p. 451. 29 Per evitare l’impoverimento delle risorse naturali e responsabilizzando le organizzazioni dei produttori

su uno sfruttamento più consapevole delle stesse, in conformità alle esigenze del mercato, www.uile.it,

Più competitività per il nuovo OCM, cit..

19

volte a comprenderne le caratteristiche ed a potenziarlo30. Così facendo si

vuole individuare il contesto competitivo in cui opera il mercato ittico nella

sua globalità. Molto varie, asseconda delle mutevoli condizioni delle aree di

pesca, sono le quantità disponibili che sono soggette a rilevanti fluttuazioni31.

Per quanto riguarda il pescato, circa il 50% della produzione nazionale è

venduta tramite le aste, anche se viene ad essere venduto direttamente il pesce

che viene sbarcato nei piccoli porti32. Notevolmente diversificato è il sistema

distributivo, in funzione del sistema produttivo a cui è rivolto33. Scegliere un

canale della distribuzione piuttosto che un’ altro, ha delle dirette conseguenze

sulla produttività. Vi sono canali che possono essere meno costosi, ma anche

meno efficienti, perché non assicurano il volume di vendita che è stato in

precedenza programmato. Altri sono eccessivamente costosi e non

permettono di adottare la politica dei prezzi programmata per un determinato

sforzo di vendita. Di certo per valutare l’ efficienza di un canale, bisogna 30 Dovuto alla complessità dei circuiti commerciali dei prodotti ittici ed allo sviluppo di nuove forme di

commercializzazione degli stessi, ha spinto STOA’, per conto dell’ Uniprom – consorzio di promozione

dei prodotti ittici, che è costituito da tutte le associazioni di categoria, ad analizzare la struttura del

mercato in Italia, Germania, Francia, Spagna. Si vuole individuare i nuovi canali distributivi, in seno ai

nuovi canali commerciali utilizzati. Si vuole analizzare la domanda di prodotti ittici in tali nuovi canali

commerciali e creare adeguate strategie di marketing, www.stoa.it, Studio del mercato e del ruolo della

grande distribuzione organizzata europea nella commercializzazione dei prodotti ittici. Sempre nell’

ambito dell’ attività di ricerca, la << Denaro sei s.r.l. >>, dal 1995 al 1998, ha condotto una simile ricerca

sulle problematiche commerciali e distributive dei prodotti ittici in Italia, www.denaro.it, Curriculum

ricerche. Di certo grazie all’ aiuto di tali organizzazioni sarà possibile capire le dinamiche di un mercato

complesso e difficile come quello ittico e potenziarlo di conseguenza. 31 Recentemente si è registrato nella cattura una positiva situazione, le catture sono aumentate, questo ha

determinato un’ offerta più abbondante e varia. Solo nel mercato di Molfetta e sul versante Adriatico

lagunare, la nuova offerta si è contratta. Come in tutti i mercati, la formazione dei prezzi anche in questo

mercato è lasciato al libero incontro tra domanda ed offerta, su di un mercato in cui gli operatori si

presentano liberamente, anche se si registra una notevole polverizzazione delle quantità pescate e dei

pescatori che la praticano, www.pescaismea.it, Mercati. 32 U. MAZZARINI, Aspetti del finanziamento all’ industria della pesca, cit., p. 454 ss.. 33 Quindi, possiamo avere : << piccola pesca, pesca oceanica, pesca mediterranea >>. Inutile elencare

tutti i possibili passaggi, che nel caso della pesca mediterranea ed oceanica, sono estremamente lunghi, ne

consegue un prezzo al dettaglio elevato. Di certo il canale più utilizzato è quello della pesca mediterranea.

Si veda C. FABRIZI, Aspetti del problema della distribuzione commerciale, Padova, 1959, p. 308.

20

basarsi sui costi della distribuzione che tale canale comporta ed implica34.

Quindi, mercato dei prodotti ittici caratterizzato da una forte instabilità e da

forti divari tra i prezzi. Per stabilizzare tale situazione è necessario creare

forme associative tra i produttori, che da soli godono di una scarsa redditività,

in questo modo acquisiranno maggiore forza contrattuale e reddituale,

saranno, così facendo, posti sullo stesso piano degli incettatori. Se così fosse

anche la concessione del credito sarebbe più facile. E’ entrata in vigore il 1

Gennaio 2001, la nuova organizzazione comune dei mercati nel settore della

pesca, conclusa con l’ adozione del nuovo regolamento di base 104/2000.

Nuova regolamentazione che apporta un profondo mutamento nei principi di

organizzazione comune dei mercati, grazie alla introduzione di norme di

potenziamento delle organizzazione di produttori riconosciute35. Notevoli,

quindi, sono le problematiche legate a questo mercato ittico.

34 C. FABRIZI, Termine e politiche di vendita, in Elementi di marketing, Padova, 1963, p. 307. Di

conseguenza, bisogna scegliere un canale sulla base del minor costo del canale e maggior volume di

vendita, mantenendo in tal modo il costo della distribuzione su di un basso livello. Sul punto A. RENZI,

Tecniche delle ricerche di mercato e della distribuzione, Milano, 1962, p. 11. Notevole risulta in tale

complesso mercato il divario tra prezzo all’ ingrosso e prezzo al dettaglio, oltre che alla natura deperibile

dei prodotti ittici, che ne rende necessario una immediata vendita, anche per i notevoli costi, che comporta

il canale della distribuzione, in alcuni casi. L’ andamento dei prezzi può subire un brusco calo, dovuto

allo sbarco di notevoli quantità pescate, non essendo il mercato in grado di assorbirle. Alcune volte i

pescatori, per evitare tale calo, possono ritenere conveniente, distruggere parte del pescato, per sostenere

il prezzo, tutto ciò comporta un notevole danno per il consumatore. Diretta conseguenza del fatto che

mancano o sono scarsi impianti per la conservazione a freddo e non lo si può neanche destinare

immediatamente al consumo, dovuto alla scarsità dei mezzi di trasporto. Si registra anche una dispersione

dei porti di sbarco, che non sono in grado di gestire arrivi eccezionali. Troppo elevato risulta anche, il

costo degli impianti, che sarebbero anche utilizzati per piccole, limitate quantità e solo in alcuni periodi

dell’ anno. La soluzione più economica è quella di utilizzare impianti che servano più porti,

centralizzando le quantità sbarcate. In argomento U. MAZZARINI, Aspetti del finanziamento all’

industria della pesca, cit., p. 457. 35 Loro saranno offerte le possibilità di accedere ai finanziamenti comunitari, quali incentivi per una

pesca maggiormente ispirata ai principi di razionalità e di responsabilità. Nuova disciplina che prevede

anche l’ adozione di numerosi regolamenti applicativi al cui esame partecipa l’ Amministrazione, con l’

obbiettivo di migliorare la condizione di operatività delle organizzazioni dei produttori manuali,

www.acquacolturamagazine.it, Pesca ed aquacoltura responsabili.

21

Il credito che viene concesso, pertanto, è destinato anche all’

ammodernamento della flotta, cioè alla costruzione e miglioramento delle

navi da pesca, però sono auspicabili sovvenzioni rivolte anche al

miglioramento delle strutture connesse all’ attività peschereccia. Soprattutto è

necessario minimizzare i costi della distribuzione e modificare i relativi

canali36. D’altro canto, la natura estremamente rigida delle imprese

pescherecce, relativamente alla specializzazione degli impianti, i quali non si

adattano bene alle eventuali conversioni suggerite dalle esigenze del mercato

ed anche le imponenti attrezzature tecniche delle più grandi imprese moderne,

costituite rigidamente in complessi, fanno si che non si prestino a

modificazioni37.

Necessaria è una razionalizzazione organica del sistema, per rendere i nuovi

finanziamenti produttivi di più efficace utilizzazione. Non sempre lo sviluppo

di un settore dipende dai nuovi investimenti realizzati38. Lo Stato ed il sistema

bancario, in vario modo intervengono per sostenere tale comparto. La stessa

concessione del credito agevolato è rivolta a risollevare aziende che sono

destinate a soccombere, nel feroce libero mercato39.

36 Sappiamo che per costo della distribuzione intendiamo tutti gli oneri sostenuti per portare il prodotto

nella sfera di disponibilità del consumatore, coprendo i profitti delle aziende che partecipano alla

distribuzione. Sul punto L. GUATRI, I fattori determinanti del costo della distribuzione, Milano, 1963, p.

11. 37 Questo è uno dei motivi del non adattamento dell’ impresa al volgere dei mercati. Sul punto G.

ZAPPA, La produzione nell’ economia delle imprese, Milano, 1957, p. 377. 38 Notevoli sono anche le difficoltà che incontra il sistema bancario, dovuto agli alti costi di esercizio in

operazioni di importo molto limitato, ancora maggiore quando i crediti, non sono sufficientemente

garantiti, come nel caso di una insufficiente garanzia sulla barca da pesca. Bisognerebbe integrare tali

garanzie dalla capacità reddituale potenziale, delle imprese pescherecce finanziate o anche dalla capacità

di terzi garanti. Sul punto U. MAZZARINI, Aspetti del finanziamento all’ industria della pesca, cit., p.

583 ss.. 39 La scelta della concessione del credito agevolato, all’ impresa della pesca, ha radici molto profonde nel

nostro sistema economico – creditizio, suggellando una sorta di diritto di credito ed una scelta dei

finanziamenti, legati alla loro utilità sociale. Si veda BANCA D’ ITALIA, Estratto dalla relazione:

Assemblea generale ordinaria dei partecipanti, Roma, 1963, p. 173.

22

Il credito peschereccio, rientrando nell’ ambito dei crediti speciali, anch’ esso

è finalizzato a perseguire interessi generali dello Stato40. Ci si aspetta che il

settore si evolva e per far ciò, sono necessari rilevanti finanziamenti, la cui

concessione da parte del sistema bancario sarà reso più facile dall’ auspicato

sviluppo delle capacità economico finanziarie delle imprese richiedenti,

raggiungibili attraverso uno sviluppo delle forme associative, in grado di

fornire maggiori e rilevanti garanzie.

40 Stato che attraverso il perseguimento di tale interesse generale, viene a giustificare l’ adozione di tali

provvidenze pubbliche, di conseguenza trasformatesi in un profondo intervento pubblico nell’ economia.

In argomento M. TONDO, voce Crediti speciali, cit., p. 13.

23

3. Pesca ed agricoltura : due settori totalmente assimilati.

Possiamo notare come, tra la produzione peschereccia e quella agricola, vi sono

sia affinità che divergenze. La pesca è definita come un’ industria estrattiva e

quando il settore è gestito in maniera razionale, è possibile raggiungere il livello

di rendimento ottimale41. Le grandi trasformazioni subite dall’ economia a

seguito della vertiginosa evoluzione delle tecnologie, non hanno risparmiato il

settore primario, che, al contrario, ne è stato coinvolto in modo prepotente42.

Sono stati innumerevoli i provvedimenti che dal giugno 2001, hanno ampliato sul

piano normativo, gli ambiti professionali nei settori della pesca, foreste e

agricoltura43. 41 Sia per quanto riguarda la produzione peschereccia ed agricola, la offerta di prodotto è una corrente

continua. Pesca, che anche se definita industria estrattiva, differisce dalla coltivazione delle miniere, in

quanto non forma un serbatoio della natura, di cui il prodotto è una parte. Come le terre conservano la

loro fertilità se convenientemente utilizzate, lo stesso vale per le acque, la pesca anche deve rispondere a

criteri razionali. Sottoporre i mari ad un continuo aumento delle catture, significa ridurne

conseguentemente le catture, in quanto lo sfruttamento supera la capacità degli stock di riprodursi. Alla

pesca intensiva deve seguire il successivo ripopolamento. Però le terre possono essere oggetto di

proprietà pubblica o privata, invece le acque possono essere libere a tutti, come l’ alto mare. In tal caso si

parla della pesca come industria libera o di appropriazione. Di certo la produzione peschereccia presenta

un maggior grado di incertezza, comportando conseguentemente un maggior grado di rischio. Oltre ad

avere carattere incerto ed aleatorio, ha anche carattere stagionale. Tutte queste caratteristiche incidono

sulla erogazione di credito alle aziende ittiche. In argomento M. TROISI, Credito peschereccio, cit., p. 4.

La pesca è un prelievo di alcune componenti biologiche da un ecosistema acquatico, ma vale anche la

valutazione che tale attività sfrutta una parte della produzione di materia vivente che quel particolare

ecosistema è capace di esprimere, www.frdv.com, Una politica territoriale per lo sviluppo sostenibile per

la filiera della pesca : dai rapporti con le associazioni di categoria all’ adeguamento alle politiche

europee, cit.. La pesca, dal punto di vista economico è un’ attività basata sullo sfruttamento delle risorse

biologiche marine, www.dirittoambiente.it, La pesca e la tutela dell’ ambiente marino, a cura della

dottoressa Mariagrazia Chianura, cit.. 42 Il settore primario è stato alla base dello sviluppo della civiltà umana e parte rilevante di essa fino a

poco tempo addietro. Sul punto L. COSTATO, I tre << decreti orientamento >> della pesca e

acquacoltura, forestale e agricolo, Note introduttive, in Le nuove leggi civili commentate, Padova, 2001,

p. 668. 43 www.studiozaniboni.com, La riforma dell’ agricoltura. La legge del 5 marzo 2001, n. 57, in materia

di apertura e regolazione dei mercati, reca agli articoli 7 ( delega per la modernizzazione dei settori dell’

agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’ acquacoltura ) e articolo 8 ( principi e criteri direttivi ), la

previsione di una delega al Governo per la elaborazione ed emanazione di una legge di orientamento,

24

L’ Italia ha voluto seguire l’ esempio della Francia che nel 1999 varò un’

organica legge di orientamento per l’ agricoltura che sta dando i primi risultati44.

In applicazione di questi principi si è proceduto alla realizzazione della triade dei

decreti legislativi emanati il 28 maggio 2001, cioè 226, 227 e 22845.

ossia di un provvedimento che tenendo conto della complessa normativa esistente e prevedendo una

razionalizzazione dell’ intervento dello Stato, con la finalità di definire un nuovo quadro complessivo per

la modernizzazione del settore primario, includendovi oltre all’ agricoltura in senso stretto, anche il

settore silvicolo, della pesca e l’ acquacoltura, nonché di lavorazione del pescato, www.talex.it, Oggetto :

decreti legislativi n. 226, 227 e 228/2001. La legge n. 57 del 5 marzo 2001, nel dettaglio, recante

<< Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati >> che, malgrado la titolazione , al capo

II ( interventi nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’ acquacoltura ) delega al Governo << a

emanare, che senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato >> uno o più

decreti legislativi << contenenti norme per l’ orientamento e la modernizzazione nei settori dell’

agricoltura, delle foreste, della pesca, dell’ acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in

funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici >> ( articolo 7, comma 1° ). La procedura

decisa, era molto articolata, era prevista la proposta del titolare del MIPAF, Ministero delle Politiche

Agricole e Forestali, che doveva essere approvata dal Consiglio dei Ministri, si doveva poi sentire la

Conferenza Stato – Regioni e il parere delle commissioni parlamentari competenti, tutto si doveva portare

a termine entro centoventi giorni dall’ entrata in vigore della delega. Sul punto L. COSTATO, I tre <<

decreti orientamento >> della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo, Note introduttive, cit., p. 670.

Nel passaggio delle consegne il Governo di centrosinistra di Giuliano Amato, ha passato il compito

complesso dell’ attuazione dei tre decreti legislativi al Governo di centrosinistra di Silvio Berlusconi, che

si è impegnato con le grandi confederazioni agricole per una incisiva politica di concertazione. Tale

delega al Governo è intesa a creare una saldatura tra valorizzazione della qualità e della tipicità dei

prodotti agricoli anche in un’ ottica di tutela dei consumatori, ed incremento della competitività delle

imprese, www.net-point.it, Nuove basi per l’ agricoltura. 44 www.net-point.it, Nuove basi per l’ agricoltura, cit.. Anche se in Francia, le modifiche sono state

apportate con grande cura ed avendo anche a disposizione un lasso di tempo appropriato, non talmente

esiguo, centoventi giorni, come nel nostro paese. Tanto che si dubita che si possa avere un risultato

accurato e completo, visto che un tempo così esigui non consente rimediazioni di quanto stilato. Si veda

L. COSTATO, I tre << decreti orientamento >> della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo, Note

introduttive, cit., p. 670. 45 Questi decreti sono stati pubblicati nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15

Giugno 2001 ed in vigore, dopo la << vacatio legis >>, dal 30 giugno 2001, con la quale è stata

ridisegnata la normativa in tema di attività agricola, www.federnotizie.org, riforma del settore agricolo :

argomenti di interesse notarile. Le norme degli articoli 226, 227, 228, sono rivolte ai settori dell’

agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’ aquacoltura, come sintesi della modernizzazione dei suoi

attori principali : l’ azienda, l’ imprenditore e la cooperativa, www.enpaia.it, Previdenza. Era sentita l’

25

Caratteristica principale di tale riforma è la equiparazione legislativa tra il settore

agricolo, propriamente detto ed il settore << lato sensu >> della pesca ed

acquacoltura, il cui punto saliente, è anche la definizione di imprenditore

agricolo, che sostituisce la vecchia versione dell’ articolo 2135 c.c., e quella di

imprenditore ittico, entrambe allargano il campo di applicazione dello statuto

dell’ imprenditore agricolo, cui e assimilato il pescatore46. Prima

esigenza nel comparto di un intervento molto impegnativo e meditato, ecco perché si è ritenuto preferibile

attribuire al governo la delega a adottare atti normativi << ad hoc >>. Si veda L. COSTATO, I tre

<< decreti orientamento >> della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo, Note introduttive, cit., p.

670. 46 L. COSTATO, I tre << decreti orientamento >> della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo,

Note introduttive, cit., p. 670. Tuttavia, dovuto alla valorizzazione, forse eccessiva, delle attività

<< mercantili >> dell’ agricoltore, si è provveduto a rendere più importante la pubblicità legale dei suoi

atti, rendendo il suo statuto codicistici meno specifico. Sembra che addirittura si sia sulla strada dell’

eliminazione della peculiarità, della tradizionale figura prevista dall’ articolo 2135 c.c.. Potrebbe seguire,

all’ ampliamento delle attività agricole, addirittura il venir meno della distinzione fra imprenditore

commerciale e quello agrario. Possiamo affermare che, si è caduti in un tipo di errore in cui

frequentemente è incorso il legislatore, cioè, si è confuso la necessità di incentivare determinate attività,

con quella di mutare le definizioni generali degli stessi. Cfr. CASSAZIONE CIVILE. Sez. un., 13

gennaio 1997, n. 265. Albiati e altro. c. Soc. coop. Conam. Giust. civ. Mass. 1997, 46. Arch. civ. 1997,

371. Dir. e giur. agr. 1997, 249 nota (FONTANA): << IMPRESA E IMPRENDITORE. Imprenditore

agricolo. LS 5 febbraio 1992 n. 102 l. Codice civile (1942) art. 2135. Nell' attivita' dell'impresa

agricola, che costituisce il presupposto necessario perche' sia identificabile un'ipotesi di lavoro

subordinato agricolo, rientrano - oltre alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura ed all'allevamento

del bestiame (alle quali la l. n. 102 del 1992 ha aggiunto l'acquacoltura) - anche le lavorazioni

connesse, complementari ed accessorie dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli,

ove sia riscontrabile uno stretto collegamento fra l'attivita' agricola principale e quella di

trasformazione dei prodotti, come finalizzata all'integrazione od al completamento dell'utilita'

economica derivante dalla prima secondo il naturale svolgimento del ciclo produttivo; deve invece

escludersi questo vincolo di strumentalita' o complementarita' funzionale quando l'attivita'

dell'imprenditore, oltre a perseguire finalita' inerenti alla produzione agricola, risponda soprattutto ad

altri scopi, commerciali o industriali, e realizzi quindi utilita' del tutto indipendenti dall'impresa

agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa >>. Cfr. CASSAZIONE CIVILE. Sez. III, 21 luglio

1993, n. 8123. Raimondi c. Foresti. Giust. civ. Mass. 1993,1205 (s.m.): << IMPRESA E

IMPRENDITORE. Imprenditore agricolo. Codice civile (1942) art. 2135. Disp. sulla legge in generale

(preleggi) art. 11. LS 5 febbraio 1992 n. 102 art. 1 l.. LS 5 febbraio 1992 n. 102 art. 2

l.. L'art. 2 l. 5 febbraio 1992 n. 102 il quale stabilisce che l'acquacoltura e' considerata a tutti

gli effetti attivita' imprenditoriale agricola, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti

26

dell’emanazione di tali decreti, molti sostenevano la concezione biologica dell’

agricoltura, secondo cui era necessario, ma anche sufficiente, l’ accertamento

delle caratteristiche che contraddistinguono l’ allevamento, per poter in questo

modo procedere alla determinazione unitaria di << agricoltura >>47. Tutto ciò è

il risultato di una evoluzione economica e tecnologica, che deve poter essere

colta dal giurista, il quale deve essere in grado di superare formule legislative

rispetto a quelli di altre attivita' economiche non agricole, svolte dallo stesso soggetto, e che sono

imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 c.c., i soggetti che esercitano l'acquacoltura e le connesse

attivita' di prelievo, ha carattere di norma di interpretazione autentica, e pertanto, e' immediatamente

applicabile, quale ius superveniens, alle controversie in corso in cui si discuta se l'attivita' anzidetta

costituisca o meno attivita' agricola e se debba essere assoggettata alla disciplina relativa >>. Cfr. T.A.R.

Puglia. Sez. I, Lecce, 14 aprile 1995, n. 216. Soc. Starfish acquacoltura. c. Reg. Puglia e altro. Foro

amm. 1995,2820 (s.m.): << IMPRESA E IMPRENDITORE. Imprenditore agricolo. LS 5 febbraio

1992 n. 102 l. La l. 5 febbraio 1992 n. 102 considera e definisce agricola l'attivita' di

acquacoltura non in relazione alle caratteristiche di impatto con l'ambiente e col territorio dell'impresa,

bensi' in relazione alle altre attivita' economiche eventualmente svolte dall'acquacultore >>. Cfr.

CASSAZIONE CIVILE. Sez. III, 21 luglio 1993, n. 8123. Raimondi c. Fresti e altro. Riv. dir. agr.

1994, II, 331: << IMPRESA E IMPRENDITORE. Imprenditore agricolo. Codice civile (1942) art. 2135.

LS 5 febbraio 1992 n. 102 l. Le disposizioni contenute nella l. 5 febbraio 1992 n. 102, sono di

immediata applicazione quale "ius superveniens" alle controversie in corso all'entrata in vigore della

legge medesima; esse hanno infatti chiaramente carattere di norme di interpretazione autentica, come

risulta dal riferimento all'art. 2135 c.c., del quale ampliano la portata facendo rientrare nella figura

dell'imprenditore agricolo anche i soggetti che esercitano l'acquacoltura e le connesse attivita' di

prelievo>>. Cfr. CASSAZIONE CIVILE. Sez. III, 21 luglio 1993, n. 8123. Raimondi. c. Foresti e altro.

Giust. civ. 1994,I, 737 Dir. giur. agr. 1994, 30: << CONTRATTI AGRARI. Codice civile (1942) art.

2135. Disp. sulla legge in generale (preleggi) art. 11. LS 3 maggio 1982 n. 203 art. 1 l. LS 3

maggio 1982 n. 203 art. 2 l.. LS 5 febbraio 1992 n. 102 art. 1 l.. LS 5 febbraio 1992

n. 102 art. 2 l.. Le norme contenute nella l. 5 febbraio 1992 n. 102, che fanno rientrare nella

figura dell'attivita' agricola, soggetta, pertanto, alla relativa disciplina, anche l'esercizio dell'acquacoltura

e delle connesse attivita' di prelievo, sono di immediata applicazione nei giudizi in corso, quale "ius

superveniens" trattandosi di norme di interpretazione autentica, come risulta dal riferimento all'art. 2135

c.c., del quale ampliano la portata >>. 47 Secondo tale concezione biologica, venivano considerate come agricole tutte le possibili forme di

allevamento di animali e vegetali, questo ci permetteva di enucleare nell’ ambito dell’ agricoltura anche

attività svolte con modalità produttive originali, come l’ allevamento dei pesci o piscicoltura o itticoltura.

In tale modo l’ agricoltura estendeva i suoi confini oltre quelli assegnati dalla dottrina. Sul punto A.

CARROZZA, L’ itticoltura come attività intrinsecamente agricola, in Rivista di diritto agrario, Milano,

1976, p. 48 ss..

27

ormai obsolete, che dovrebbero essere sostituite senza troppi indugi, quale

l’articolo 2135 c.c., come recentemente è avvenuto con la relativa modifica dello

stesso articolo, con il decreto n. 228 del 200148. Nel primo comma, la dizione di

allevamento di bestiame è stata sostituita con allevamento di animali. Si tratta di

una modifica molto importante, visto che estende il campo di applicazione dello

Statuto di imprenditore agricolo, ad ogni allevamento di animali, non è più

necessario lo stretto legame con il fondo. Di fatto, la nuova versione dell’ articolo

2135 c.c., comma 2°, utilizza il criterio agrobiologico49. L’ agrarizzazione dell’

acquacoltura era già avvenuta con la legge n. 102 del 199250. Quindi l’ attività

48 I tempi erano maturi per un giusto riordino delle qualifiche soggettive in agricoltura,

www.nuovodirittoagrario.it, Luigi Costato, il diritto agrario : rana di Esopo o diritto alimentare? L’

articolo 1 del decreto legislativo 228/2001, ha ridefinito i contenuti dell’ articolo 2135 del codice civile

che porta la nozione di imprenditore agricolo, integrato dalla legge del 5 dicembre 1985, n. 730 sull’

agriturismo ed ha esteso anche a tali soggetti giuridici la qualifica di imprenditore agricolo a titolo

principale. www.194.191.140.114, Agriturismo e pesca. www.apimamantova.it, Considerazioni sull’

attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. www.lifeambiente.it, Notizie, Life Ambiente

2000 – 2004. Per tutti valga l’ itticoltura, l’ acquacoltura e le attività derivate. 49 Proposto dal professor Carrozza che adopera la nozione << cura e sviluppo di un ciclo biologico >>.

Si veda A. CARROZZA, L’ itticoltura come attività intrinsecamente agricola, cit., p. 48 ss.. Bisogna

precisare che ricorre il carattere di agrarietà anche quando tali attività utilizzano le acque. Quindi gli

allevamenti di piante e di animali, possono essere svolti su di un fondo in acque di ogni tipo, perché l’

attività sia agraria. Sul punto L. COSTATO, Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario,

Padova, 1997, p. 3. Il secondo comma considera agraria anche l’ attività che potrebbe sfruttare le acque

dolci, salmastre o salate. In argomento L. COSTATO, voce Piscicoltura, in Digesto, sezione civile,

aggiornamento, Torino, 2000, p. 622. 50 Un primo esempio di equiparazione di cui il legislatore aveva fatto settorialmente uso, lo si ha nella

legge n. 102 del 5 febbraio 1992, intitolata << Norme concernenti l’ attività di aquacoltura >>, articolo 2,

comma 1, che enunciava : << l’ attività di aquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività

imprenditoriale agricola, quando i redditi che derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività

economicamente non agricole svolte dallo stesso soggetto >>. Al comma 2, affermava che << sono

imprenditori agricoli, ai sensi dell’ articolo 2135 del codice civile, che esercitano l’ acquacoltura ed

attività connesse di prelievo sia in acque dolci, sia in acque salmastre >>, www.talex.it, Oggetto : decreti

legislativi 226, 227 e 228/2001, cit.. A seguito della pubblicazione della legge 57/2001, viene introdotta

in materia una oggettiva variazione alla citata legge n. 102 del 1992. Viene cioè ad essere aggiunto, nel

definire ex novo la figura dell’ imprenditore agricolo, le seguenti parole << e marine >>, contenute nel

decreto legislativo n. 228 del 2001, nell’ articolo 1. Un altro esempio di equiparazione era il Testo Unico

in materia bancaria e creditizia, cioè il decreto legislativo n. 385 del 1 Settembre 1993, il quale all’

28

agricola si estende oltre che all’ allevamento di animali o piante, ottenute sul

terreno, ma ricomprende le ipotesi di allevamento possibile su terra, acqua, che

può essere dolce, ( fiumi, laghi, valli d’ acqua dolce ), salmastra, ( valli salmastre

) o salate, ( valli di acqua salata o lo stesso mare ). Anche per la stessa attività di

piscicoltura circa 40 anni fa, non si poteva di certo parlare in Italia di

allevamento del pesce o di piscicoltura, ma semmai di ripopolamento e

conseguente cattura del pesce divenuto adulto. Oggigiorno, viene invece, ormai

considerata un’ attività che ha tutte le caratteristiche dell’ allevamento51. Vi

riscontriamo un erroneo inquadramento giuridico dell’ itticoltore, il quale non

viene ad essere riconosciuto come imprenditore agricolo, essendoci poi delle

conseguenze giuridiche di ciò, quale il suo inquadramento come imprenditore

commerciale. Già con l’ articolo 10 della legge n. 11 del 1971, si abbandona il

concetto di allevamento del bestiame, per sostituirlo con quello di allevamento di

animali, ricomprendendo così anche la piscicoltura. Oggigiorno i due settori sono

equiparati.52. Notevoli e rilevanti sono le novità apportate dal decreto legislativo

226 del 2001, cosiddetta << legge di orientamento >>53. Ora tale equiparazione,

articolo 43 disciplina contestualmente il credito agrario e peschereccio, www.federnotizie.org, Riforma

del settore agricolo – argomenti di interesse notarile, cit.. 51 Nella moderne piscicoltura assistiamo a varie fasi, una iniziale in cui si ha la riproduzione del pesce,

successivamente la sua alimentazione, la selezione con l’ obbiettivo di migliorare il patrimonio

zootecnico, la resa, evitare le malattie e poi per il pesce divenuto adulto, la riproduzione che chiude il

ciclo. Vi riscontriamo alcune fasi dell’ allevamento tradizionale, ad esempio, all’ allevamento dei bovini,

dovuto al fatto che il pesce può in parte essere alimentato con prodotti del fondo. In tal modo, nella

nozione giuridica di imprenditore agricolo, si va eliminando l’ indissolubile legame tra prodotti e terra,

avviando alla perdita del carattere territoriale, dell’ attività agricola. In tale contesto si decideva caso per

caso, attività per attività, purché ne ricorressero gli estremi dell’ allevamento. Si veda A. CARROZZA,

L’ itticoltura come attività intrinsecamente agricola, cit., p. 53 ss.. 52 www.talex.it, Oggetto : decreti legislativi 226, 227 e 228/2001, cit.. 53 Recante : << orientamento e modernizzazione del settore della pesca ed aquacoltura, a norma della

legge del 5 marzo 2001, n. 57, unitamente ai decreti legislativi 227 e 228 >>. Questo decreto legislativo

sembra rispettare i principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, provvedendo a disciplinare la

materia di pesca ed aquacoltura, entro i limiti stabiliti nelle norme di delega. Tale provvedimento si

occupa dell’ intera attività del comparto: dalla cattura di organismi acquatici in ambiente marino, alla

commercializzazione, www.europalex.kataweb.it, XIII Commissione, Ufficio di presidenza integrato dai

rappresentanti dei gruppi, resoconto di giovedì 26 aprile 2001.

29

tra imprenditore ittico ed agricolo, è generale ed espressa, dall’ articolo 2 del

decreto legislativo 226 del 18 maggio 200154. Non solo la figura dell’

imprenditore ittico viene equiparata all’ imprenditore agricolo a titolo principale,

ma assume anche una strana denominazione: << pescagricoltore >>55.

Sembrerebbe più opportuno che la definizione di imprenditore ittico trovi una

propria formulazione in un unico contesto normativo56.

Bisognerebbe considerare tali disposizioni come modifiche aggiuntive dell’

articolo 2135 c.c., facendolo rientrare tra le diverse tipologie di imprenditore

agricolo. Il secondo comma, del suddetto articolo 2135 c.c., ricollega l’esercizio

delle attività di imprenditore ittico, alle disposizioni urgenti in tema di iscrizione

e relative autorizzazioni. Il terzo comma dello stesso articolo 2135 c.c., procede

alla equiparazione tra imprenditore ittico ed agricolo. Infine il quarto comma

dell’ articolo 2135 c.c., ricollega l’ attività di acquacoltura alla figura dell’

imprenditore agricolo, a cui si applicano le disposizioni della legge del 5 febbraio

1992, n. 102, come previsto dalla precedente normativa.

Come è avvenuto per l’ acquacoltore, che è stato accomunato in un’ unica

definizione di imprenditore agricolo, ci si domanda perché questo non è anche

avvenuto per le due figure di imprenditore agricolo ed ittico57. L’ estensione delle

54 Che afferma, al comma 3° del decreto legislativo 226 del 2001: << fatte salve le più favorevoli norme

di legge, l’ imprenditore ittico, è equiparato all’ imprenditore agricolo >>,

www.infoumbria.confagricoltura.it, INPS e leggi di orientamento : riflessi di carattere previdenziale. 55 Il decreto legislativo 226 del 2001, al comma 1°, definisce l’ imprenditore ittico: << colui che esercita

attività dirette alla cattura di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci, nonché le attività a

questo connesse, ivi comprese l’ attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla

valorizzazione produttiva ed all’ uso sostenibile degli ecosistemi acquatici >>,

www.infoumbria.confagricoltura.it, IMPS e legge e www.talex.it, Oggetto : Decreto legislativo 226, 227,

228 del 2001, cit.. 56 www.europalex.kataweb.it, XIII Commissione, Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei

gruppi, resoconto di giovedì 26 aprile 2001, cit.. 57 L. COSTATO, I tre << decreti orientamento >> della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo,

imprenditore ittico, cit., p. 684 ss.. Questo è dovuto alla grande differenza che separa le tipologie di

attività essenzialmente ittiche da quelle tipicamente agricole, mancando nelle prime, qualunque

riferimento alla cura del ciclo di sviluppo degli organismi, che invece caratterizzano imprescindibilmente

le attività agricole, sia rivolte alla coltivazioni di vegetali o all’ allevamento di animali. Si veda L.

30

agevolazioni tipicamente agraristiche al settore della pesca, sono dovute a vari

motivi. Anzitutto il fattore sociologico, che lega questi due soggetti ad una

condizione svantaggiata, meritevole di attenzione da parte dell’ ordinamento.

Anche l’ attività ittica è sottoposta al doppio rischio, della produzione e del

mercato, che caratterizza l’ attività agricola58. Nell’ ambito di un intero articolo,

il decreto legislativo 226/2001, si occupa delle attività connesse a quelle di

pesca, come : pescaturismo e ittiturismo59. Il decreto legislativo 226 del 2001,

COSTATO, Sul criterio << biologico >> per la qualificazione dell’ attività agricola ( commento alla

legge 23 agosto 1993, n. 349 ), in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ ambiente, 1993, p. 588 ss..

Distinguere tra attività ittica ed acquacoltura è difficile, anche perché in alcuni casi l’ attività di

allevamento si limita al mero controllo della qualità delle acque o della salute degli organismi, importante

e che l’ attività di acquacoltura non si riduca alla << mera raccolta di animali >>, per quanto l’

intervento possa essere modesto, parleremo in quest’ ultimo caso di imprenditore ittico. Sul punto L.

COSTATO, voce << Piscicoltura >>, cit., p. 622 ss.. La peculiarità dell’ acquacoltura non è legata al

controllo del ciclo completo, ma dalla << cura >>, richiesta all’ allevatore, comunque necessario il

controllo dell’ allevatore sull’ allevamento. Quindi la definizione di imprenditore dell’ acquacoltura è

contenuta nel decreto riguardante il settore agricolo, visto che tale settore di attività è assimilabile in tutto

e per tutto all’ allevamento, mentre per le politiche segue quelle realizzate per la pesca. In argomento A.

CARROZZA, L’ inquadramento giuridico della piscicoltura, in Giurisprudenza agraria italiana, 1981, p.

71 ss.. Andrebbe, però, attentamente considerato l’ impatto che l’ attività di acquacoltura, può avere sull’

ambiente, www.europalex.kataweb.it, XIII Commissione, Ufficio di presidenza integrato dai

rappresentanti dei gruppi, resoconto di giovedì 26 aprile 2001, cit.. 58 Secondo L. COSTATO, Corso di diritto agrario, Milano, , 2001, p. 99. Il rischio di produzione, in

quanto, come l’ allevamento di animali od il raccolto possono essere più o meno soddisfacenti, lo stesso

vale per le attività ittiche, possiamo avere abbondante o ridotta pescosità, quest’ ultima indotta da

epidemie o inquinamento. Rischio di mercato, invece, in quanto le catture per cui il pescatore è in

possesso di licenza, potranno essere più o meno richieste dal mercato, quindi più o meno redditizie, come

per le produzioni agricole. Il decreto legislativo n. 226 ha proprio per oggetto il settore della pesca ed

acquacoltura, www.agrionweb.it, Il << pescagricoltore >> equiparato all’ operatore agricolo. Una

corretta interpretazione della norma deve scaturire dall’ esame della cosiddetta << legge delega >>, la

quale, per la prima volta ha inserito settori che erano stati esclusi da quello normalmente considerato

agricolo. Enuncia principi condivisibili, ma vi è la preoccupazione che non seguano una concreta

attuazione, www.apimamantova.it, Considerazioni sull’ attuazione del decreto legislativo 18 maggio

2001, n. 228., cit.. 59 www.ciamarche.org, Legge di orientamento della pesca ( D.lg. 226/2001 ). Già disciplinato il

pescaturismo, dal decreto del 13 aprile 1999 n. 23. Tale decreto chiariva quali erano i periodi in cui si

potesse svolgere tale attività, www.mercatino.uniprom.it, I principali avvenimenti ed interventi normativi.

31

istituisce anche l’ attività ittituristica60. Di conseguenza anche l’attività

ittituristica è assimilata all’ attività agrituristica, in armonia con l’ articolo 3 dello

stesso decreto legislativo61. Il pescaturismo è una attività ancora poco diffusa, ma

nuova e da organizzare62. Mentre l’ attività di ittiturismo, ai sensi dell’ articolo 3

del decreto legislativo 226/2001, è definita, come l’ insieme delle attività

connesse con quelle della pesca63. Sono attività che possono risollevare e dare

lustro ad un settore sempre messo in secondo piano. Bisogna sottolineare un fatto

di notevole gravità, per il mondo del lavoro dipendente nel settore64. Nonostante

tale legge di orientamento nel settore della pesca, continua a rimanere fuori dall’

articolo 2135 c.c., la definizione di imprenditore ittico e delle attività connesse,

contenuti negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 226 del 200165. Comparando

le due norme, sembrerebbe che emerga una distinzione tra chi esercita l’ attività

60 www.194.191.140.114, Agriturismo e pesca, cit.. 61 www.salvedor.fung.it, Decreto legislativo 226/2001. Anche se la normativa non lo prevede

espressamente, enuncia il decreto legislativo n. 226 del 2001, che tutto quello da lei disposto per l’ attività

agrituristica si applica anche all’ attività ittituristica e tutti i riferimenti ai prodotti agricoli ed alle attività

agricole, si devono anche applicare all’ attività ed ai prodotti della pesca, www.edsrodi.it, 2 Luglio 2001. 62 Essa è un’attività che può essere svolta dal pescatore professionista, con mezzi propri in acque interne

e costiere, abbisogna di imbarcazioni idonee ed omologate a trasportare persone, dotate anche di tutte le

strumentazioni di bordo e di soccorso che sono richieste dalle normative. In base al decreto legislativo

293/99 ed 226/2001, viene definito pescaturismo, l’ insieme di tutte quelle attività che possono essere

svolte dal pescatore di professione che imbarca sulla propria unità di pesca persone diverse dall’

equipaggio e che accompagna per un’ attività turistico ricreativa, www.provincia.rovigo.it, Attività di

pescaturismo nel delta del Po, dottore agronomo Roberto Moretti. Si tratta di un modello contrattuale che

consente al turista di compiere, dietro corrispettivo, delle crociere sulle imbarcazioni adibita alla pesca

professionale, a scopo turistico ricreativo, anche se sembra avere carattere stagionale, invece può essere

svolta in ogni periodo dell’ anno, anche nei giorni festivi. In argomento C. MONTEBELLO, Note in tema

di pescaturismo, in Il diritto marittimo, Genova, 2001, p. 423. V. CAMARDA, I contratti della pesca

marittima, in Il diritto marittimo, Genova, 1996, p. 94 e www.aturanrtwork.it, Alla scoperta dei segreti

del mare nostrum. 63 Quali attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali, finalizzate alla corretta

fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali dei

pescatori, attività esercitata dai pescatori singoli od associati, utilizzando le proprie abitazioni o strutture,

nella disponibilità dell’ imprenditore, www.ecolink.it, Week – end – ittiturismo. 64 www.uile.it, Legge delega : no all’equiparazione braccianti – pescatori. 65 www.federnotizie.org, Nozione di imprenditore.

32

diretta alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico che venga ad utilizzare

acque dolci, salmastre e marine, considerato come imprenditore agricolo, <<

pleno jure >> ex articolo 2135 c.c. e tra chi esercita l’ attività diretta alla cattura

o alla raccolta di organismi acquatici, in ambienti marini, salmastri e dolci,

definito, invece, imprenditore ittico, equiparato a quello agricolo, ex. articolo 2

del decreto legislativo 226 del 200166. Per cui sia la pesca, che è considerata

anche attività estrattiva, che l’ aquacoltura, per l’ influenza del diritto

comunitario, si è sempre più avvicinata al settore agrario. Per l’ imprenditore

ittico, oltre ad essere assimilato a quello agricolo, le attività connesse sono di

ampiezza maggiore di quelle corrispondenti all’ imprenditore agricolo67. Nell’

articolo 2 del decreto legislativo 226 del 2001, si può fregiare della definizione di

imprenditore ittico, non solo chi esercita attività dirette alla cattura o alla raccolta

di organismi acquatici, ma anche chi attua << interventi di gestione attiva,

finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all’ uso sostenibile degli ecosistemi

acquatici >>68. Attraverso la concertazione tra le parti sociali ed il Ministero

66 Nell’ ambito della nozione di imprenditore agricolo vi rientra chi utilizza acque salmastre o marine,

estendendo l’ ambito di operatività allo stretto rapporto con la terra. Nuova è la definizione di

imprenditore ittico, contenuta nel decreto legislativo n. 226 del 2001. Tale nuova soluzione trae

ispirazione dal decreto comunitario, che ha assimilato ai prodotti agricoli anche pesci, crostacei,

molluschi, compresi nell’ allegato I del trattato Cee. Sul punto M. GIROLAMI, Commento all’ articolo

del decreto legislativo n. 226/2001, in Le nuove leggi civili commentate, Padova, 2001, p. 677. 67 Comprendenti turismo, lavorazione, conservazione, commercializzazione e promozione pubblicitaria

del pescato. Sorge il dubbio su come verrà definito colui che esercita attività diretta all’ allevamento di

pesci ed alla loro cattura e vendita. Alcuni, come G. Fanugliuolo, considerano tale nuova normativa in

materia di pesca ed aquacoltura di scarsa qualità tecnica, incongruente, che cerca di avvicinare il settore

ittico a quello agricolo, www.federcoopesca.it, Per una pesca moderna e sicura. 68 Si pone il problema che non sappiamo precisamente cosa siano gli interventi di gestione attiva. Questo

comporterà il fatto che potranno essere comprese nella dizione di imprenditore ittico, molte attività. Potrà

accadere che si possano avvantaggiare di finanziamenti, di agevolazioni e di conseguenza della

definizione di impresa ittica, chi esercita le più svariate attività a contatto con il mare, sottraendo tali

finanziamenti alle attività più tradizionali e bisognose attività di cattura. In argomento M. GIROLAMI,

Commento all’ articolo del decreto legislativo n. 226/2001, cit., p. 682. Altra certezza è che, le

cooperative di imprenditori e i loro consorzi, nei limiti di cui al comma 2, articolo 1, del decreto

legislativo 228, vanno considerati imprenditori ittici. Per quanto riguarda l’ attività di aquacoltura in

acque marine, e stata prevista l’ equiparazione con la legge 27 marzo 2001, n. 122,

33

delle Politiche Agricole, si era prodotta una norma che prevedeva la possibilità

per il Ministro del lavoro, di estendere ai lavoratori della pesca, quelli che sono i

benefici relativi alle prestazioni temporanee che sono già applicate nel settore

agricolo69. Questa norma voluta dalla Lega pesca, potrà offrire al settore ittico,

nuove opportunità di investimento, soprattutto nelle aree svantaggiate del

Mezzogiorno70. La eccessiva rapidità con cui il provvedimento è stato approvato,

non ha consentito un dibattito serio ed approfondito, prima dell’ approvazione.

www.cittadinolex.kateweb.it, Disposizioni in materia di agricoltura, Nuovo testo c-2122-ter. Da questa

equiparazione ne risulta che i pescatori impiegati nella stessa attività, precedentemente inquadrati, ai fini

previdenziali, nel settore della pesca marittima, ora rientrerebbero nella disciplina agricola. 69 Norma che già una prima volta è cessata nell’ ambito di una riunione tecnica, grazie all’ opera del

rappresentante del Ministero del lavoro, poi reinserita in sede di conferenza Stato – Regioni, grazie all’

impegno della Uila pesca e della Flai – Cisl, anche confermata dal parere consuntivo espresso dalle

commissioni parlamentari competenti. Inconcepibile è stato il comportamento della Fai – Cisl, durante

questo delicato passaggio, disinteressandosi completamente del problema, non assumendo nessuna

posizione unitaria ed di conseguenza, indebolendo il fronte sindacale. Comportamento che terribilmente

ha arrecato un gravissimo danno ai lavoratori del settore. Di conseguenza, durante la riunione, del

Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al decreto, il Ministro del Lavoro, Cesare Salvi, ha di

nuovo bocciato la norma, smentendo in tal modo il Parlamento, la conferenza Stato – Regioni, il MIPA,

Ministero delle Politiche Agricole e le parti sociali del settore. Una cosa è certa, non si può pensare di

modernizzare il settore, equiparando giuridicamente l’ imprenditore ittico a quello agricolo, senza poi

dare la possibilità ai pescatori dipendenti di potersi vantaggiare delle garanzie assistenziali previste per i

lavoratori dell’ agricoltura. Questa è una palese incongruenza in un comparto già colpito come questo,

che non abbisogna di parole, ma di fatti, www.legapesca.it, OK finanze e bonus fiscale per la pesca nelle

aree svantaggiate. L’ agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 92 / E del 20 marzo del 2002,basandosi

sull’ autonomia del settore pesca ed aquacoltura, ha dato il via libera per l’ applicazione all’ impresa ittica

del bonousfiscale, previsti per le aree svantaggiate. 70 Il considerare, però, in seguito in una nota del MIPAF, n. 24470 del 24 settembre 2001, cioè di una

completa autonomia tra settore ittico ed agricolo, non deve compromettere quelle che sono le grandi

aspettative della legge di orientamento, dove trovano la completa equiparazione tra imprenditore agricolo

ed ittico, come dichiarato da Ettore Iani, Presidente della Lega Pesca. Sottoposta a critiche è la stessa

equiparazione tra imprenditore ittico ed agricolo. Equiparazione che porta da un parte benefici fiscali,

però potrebbe complicare la situazione, di una attività che si esercita con il mezzo nautico, in un ambiente

del tutto peculiare. In passato tale settore ha potuto avvantaggiarsi di agevolazioni, anche perché

assimilato al settore del trasporto o alle imprese della navigazione. La stessa Federcoopesca auspicava, in

sede di approvazione della << legge di orientamento >>, di realizzare un provvedimento in grado di

portare ad una reale modernizzazione del settore, www.fedrecoopesca.it, Per una pesca moderna, cit..

34

Questo comporta che in tale provvedimento molti sono gli aspetti oscuri e di

possibile confusione, come la stessa nozione di imprenditore ittico, che potrebbe

venirsi ad opporre a quella di << pescatore professionale >>, da 50 anni

contenuta in codici e leggi. Molti sono anche gli elementi di perplessità,

soprattutto riguardanti gli interventi più qualificanti della legge di orientamento71.

Un chiarimento è anche necessario circa il regime fiscale applicato all’

imprenditore ittico a seguito dell’ equiparazione con l’ imprenditore agricolo72.

Tutti questi elementi di novità sono però inseriti in un contesto normativo non

organico e caratterizzato da interventi frammentari. Giusto era stato l’ intervento,

in sede di legge delega, di alcuni esponenti della vecchia minoranza politica che

auspicavano una separazione tra settore ittico ed agricolo, con una serie di

emendamenti presentati per, in tal modo, favorire l’ emanazione di una legge

quadro in materia di pesca. Bisognerebbe seguire tale impostazione, puntando a

creare nella presente legislatura, una disciplina organica ed autonoma del settore

della pesca, per riconoscere e valorizzare un’ attività che conserva spiccate

peculiarità, che difficilmente è assimilabile al settore agricolo. Il raggiungimento

di tale obbiettivo è lasciato ad un attento e profondo esame dell’ attuale

normativa delle Associazioni e degli operatori ittici, per l’ elaborazione di azioni

che da entrambi siano condivise e che ne consentano un effettivo sviluppo del

settore.

71 Quali le previste Convenzioni tra Ministero ed Associazioni per la modernizzazione del settore,

rimaste ora lettera morta e numerosi sono anche i problemi in attesa di risposta, www.legapesca.it,

Finanziaria : per la pesca vince la strategia del << Faremo >>. 72 www.notes3.senato.it, Bilancio, Sottocommissione per i pareri, Mercoledì 2 maggio 2001, 328,

seduta, Presidenza del presidente Coviello, Schema di decreto legislativo recante << Orientamento e

modernizzazione del settore della pesca e dell’ acquacoltura >>.

35

4. Cooperazione e pesca.

La cooperazione è presente in tutti i settori produttivi, risulta oltremodo anche

difficile collocare le cooperative entro schemi prestabiliti, per la pluralità di

esperienze esistenti73. La Costituzione riconosce alla cooperazione una funzione

sociale e presuppone un carattere mutualistico che si contrappone a quello

speculativo, degli altri tipi di società74. La nascita delle prime cooperative, in tale

settore, risale a molti anni addietro ed anche ricostruire la storia del movimento

cooperativo peschereccio porterebbe lontano, essa si perde, come prima

espressione della solidarietà umana, nella notte dei secoli75. Le cooperative di

73 www.confcooperative.net, La tipologia delle imprese cooperative. Cfr. CONSIGLIO STATO. Sez. II,

29 ottobre 1997, n. 2234. Min. politiche agr. Cons. Stato 1999,I, 141: << LAVORO (Rapporto di),

differenza tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. Tra la cooperativa di piccola pesca e i soci

(armatori) non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato, ma unicamente un rapporto societario;

pertanto, il lavoro svolto dai soci costituisce mero adempimento del contratto di società >>. 74 www.stradanove.net, Cos’è una Cooperativa. 75 La cooperazione in tale settore è nata con la barca da pesca, riversandosi sulle rive e dando vita alle

innumerevoli società di mutuo soccorso, che sono sorte su tutte le spiagge d’ Italia, anche sotto forma di

confraternite pescherecce a base religiosa e di mutua assistenza, poi trasformatesi nelle società

cooperative, cosi come intese dalla legislazione moderna. Possiamo ricordare le confraternite fra

pescatori, aventi scopi mutualistici religiosi, di Trapani, Napoli, Venezia, germogliate

contemporaneamente alla casa Matha di Ravenna, che risale ai tempi di Giudo da Polenta. Si veda L.

GAVAGNIN, Cooperazione e pesca, in Rivista della cooperazione, Roma, 1953, p. 280 ss.. Quindi i

punti terminali del movimento, secondo l’ autore, sono il graduale evolversi della monade costituita dalle

prime confraternite pescherecce a base religiosa e di mutua assistenza verso la società cooperativa così

come la intendono le legislazioni moderne. In argomento E. GIUFFA, La cooperazione peschereccia in

Italia, in La Rivista della cooperazione, 1954, Roma, 1954, p. 417. Cfr. CASSAZIONE CIVILE. Sez. I, 9

maggio 1992 n. 5526, Societa' Piccola Pesca Sant'Alberto c. Ministero finanze e altro. Giust. civ. Mass.

1992, fasc. 5: << PESCA. LS 8 ottobre 1931 n. 1604 art. 48 R.d. L'art. 48 lett. E del t.u. sulla pesca

approvata con r.d. 8 ottobre 1931 n. 1604, richiedendo, al fine di ammettere una cooperativa di

pescatori a corrispondere un canone puramente simbolico (cosi' detto ricognitorio) per l'uso delle aree e

dei fabbricati del demanio marittimo, che detti immobili siano destinati dalla cooperativa soltanto

"all'esercizio delle proprie attivita'", non esclude che nell'ambito degli stabilimenti possano essere

ammessi ad operare, oltre ai soci, anche terzi estranei, ove cio' avvenga al fine di favorire i soci

considerati nella loro generalita' (per conseguire risparmio di spesa, di tempo, di trasporto o altre

comodita' mediante fruizione ottimale di servizi prestati da parte di terzi negli stessi stabilimenti), e

sempreche' esuli ogni scopo di lucro commerciale diverso dai suesposti intendimenti, non essendo

36

pescatori potrebbero riunirsi in consorzi regionali o nazionali. Malgrado tutto ciò,

le cooperative di pescatori che vogliono riunirsi in consorzi, preferiscono

costituire tra loro una società cooperativa, secondo le disposizioni del codice

civile76. Agli inizi del 1900, non si sapeva ancora con precisione, se in questo

settore, il termine cooperazione volesse significare la prosecuzione delle antiche

società di mutuo soccorso oppure se la cooperazione, si dovesse allineare in

armonia col movimento del lavoro associato, affermandosi e sviluppandosi in

tutti i settori delle attività artigiane, oltre che nel settore del consumo77. Secondo

il dettato costituzionale, le cooperative hanno scopo mutualistico78. Quindi, sono

degli enti che, nel perseguimento di questo peculiare scopo, forniscono beni o

servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’ organizzazione a

condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato79. La

cooperativa è quindi una società di persone che si riuniscono per il

incompatibile con lo scopo mutualistico della cooperativa, alla quale devono essere conservati tutti

i vantaggi previsti dalla legge a beneficio della mutualita' >>. 76 Posso anche costituirsi << consorzi per la tutela della pesca >>, disciplinati dagli articoli 53 – 62 del

Testo Unico del 1931, hanno personalità giuridica e come scopo, quello di incrementare e tutelare la loro

attività, che si concreta nel rispetto delle norme sull’ ittofauna, anche in opere di ripopolamento ittico, si

veda G. MORSILLO, Sull’ ammissibilità di costituzione di parte civile dei consorzi per la tutela della

pesca, in Giurisprudenza agraria italiana, Roma, 1975, p. 244; Un esempio è il <<consorzio di

cooperative di pescatori del Polesine >>, costituito nel 1976, a Rovigo, con lo scopo di contribuire all’

incremento e alla valorizzazione della produzione ittica, di effettuare ricerche e sperimentazioni, di

favorire la commercializzazione del prodotto, www.consorziscardovari.it, Consorzio cooperative

pescatori del Polesine. Altro consorzio, è il << Consorzio pescatori s.p.a. >>, di Gore, nato il 1966 il cui

intento, delle cooperative aderenti è di gestire comunemente il mercato ittico locale, www.provincia.fe.it,

Scheda d’ impresa Annuario C.d.s. 2001, Consorzio pescatori S.p.a.. 77 Era sentita l’ esigenza da parte degli uomini dediti a questa attività, l’ utilità di darsi un’

organizzazione più viva e più rispondente alle loro esigenze, che nel progredire del dinamismo della vita

sociale, si rivelavano sempre più pressanti. Si veda L. GAVAGNIN, Cooperazione e pesca, cit., p. 281. 78 www.stradanove.net, Cos’è una Cooperativa, cit.. 79 Ottenibili, tali migliori condizioni, dovuto al passaggio diretto dei beni e servizi dal produttore al

consumatore, eliminando i costi dei passaggi intermedi caratterizzata dall’ assenza di finalità speculative.

In argomento, www.arcidonna.it, Società cooperativa, definizione. www.comunità.org, Giovani, Lavoro e

cooperazione a Sud. www.confcooperativemolise.coop, Confcooperative, Cos’è una cooperative.

37

raggiungimento ed il soddisfacimento di un bisogno comune80, mediante l’ auto

gestione e l’ utilizzo ottimale delle risorse economiche e personali dei soci81.

Vari sono i compiti che la società cooperativa peschereccia può esplicare, nel

campo della produzione, in quello della distribuzione del pescato, in quello dei

rifornimenti e del credito ed infine nel campo delle attività previdenziali culturali

e ricreative82. Le Cooperative della Pesca83, si costituiscono tra pescatori od

imprese di pesca84, che decidono in comune di esercitare la pesca o attività

inerenti all’ esercizio della pesca, in acque sia interne che marine85. Problematica

è l’ organizzazione della cooperativa peschereccia di produzione, che necessita di

organismi e strutture che sopperiscano alle esigenze della pesca d’ altura ed

oceanica, assecondate anche da una legislazione di favore86.

80 www.stradanove.net, Cos’è una Cooperativa, cit.. 81 www.confcooplombardia.com, Le tipologie di cooperative. 82 Il più delle volte detta organizzazione acquista rilevanza sul piano, non della produzione o della

commercializzazione del prodotto, ma sul piano dei servizi, essendone un modo di strutturazione del

fenomeno. Si veda P. VERRUCOLI, L’ associazionismo nel settore della pesca, in Cooperazione di

credito, Roma, 1974, p. 25 ss.. Cfr. CONSIGLIO STATO. Sez. II, 11 marzo 1992, n. 240. Min. mar.

mercantile. Cons. Stato 1994,I, 103 (s.m.): << PESCA. Credito peschereccio. LS 17 febbraio 1982 n.

41 art. 20 l.. Il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 20 l. 17 febbraio 1982 n. 41 per i corsi

organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca marittima riconosciute non puo'

essere negato ad un'associazione con la motivazione che essa non ha una effettiva rappresentativita' a

livello nazionale, poiche' tale valutazione va compiuta all'atto del riconoscimento dell'associazione

come associazione nazionale >>. 83 www.minilavoro.it, Settori economici in cui operano le cooperative. 84 www.confcooperativemolise.coop, Confcooperative, Cos’è una cooperative, cit.. 85 www.agcisardegna.it, Classificazione delle cooperative secondo il registro prefettizio. Le attività

esercitabili possono essere, l’ acquisto di materiali di consumo o beni durevoli, la commercializzazione e

la trasformazione di prodotti ittici, www.confcooperative.net, La tipologia delle imprese cooperative, cit..

Nell’ ambito della Cooperazione di Lavoro, le Cooperative di Pesca, formate dai pescatori, hanno come

scopo sociale quello dell’occupazione dei soci, attraverso l’ esercizio della pesca, con imbarcazioni

proprie dei soci, sia in acque interne che marine, nonché attraverso lo svolgimento di attività accessorie

alla pesca, www.noprofit.org, La cooperazione di Lavoro. 86 Per quanto riguarda la pesca oceanica, non molte sono le cooperative che sono proprietarie di

pescherecci e di navi idonee, hanno dato vita a forme di gestione collettiva, dando vita ad una vera e

propria cooperativa di produzione. Si veda P. VERRUCOLI, L’ associazionismo nel settore della pesca,

cit., p. 26 ss..

38

La Cooperativa di Pesca, assume funzioni di guida e di coordinamento dell’

attività lavorativa, rivolta all’ organizzazione dei mezzi di lavoro e delle

prestazioni dei soci e della loro tutela, previdenziale ed assistenziale, si pone in

particolare determinati scopi sociali87.

Associazionismo cooperativo che non ha avuto nel settore della pesca, in Italia, l’

intensità di sviluppo che ha raggiunto in altri settori88.

Dopo la guerra del 1915 – 18, il movimento cooperativo della pesca, incominciò

ad assumere una sua particolare fisionomia associativa, anche conservando in

moltissimi casi, i caratteri fondamentali delle antichissime confraternite

mutualistiche medioevali, che in parte era stato già instradato dalle iniziative

intraprese, prima degli eventi bellici dai sindacati cooperativi sorti ad iniziativa

della Scuola Veneta di pesca.

Importante è il movimento cooperativo siciliano, si ricordino le antichissime

cooperative dei pescatori di Travia, di porto Empedocle e di Marsala, con le

87 Tali scopi sociali sono: esercitare l’ industria della pesca e tutte le industrie annesse alla pesca anche

mediante l’ assunzione diretta dell’ armamento dei natanti; organizzare la vendita e l’ acquisto dei

prodotti della pesca, costituendo eventualmente appositi magazzini all’ ingrosso e spacci di vendita diretta

al consumatore; assumere per proprio conto la gestione dei mercati per la vendita all’ ingrosso del pesce;

organizzare i trasporti e collocare il pesce nei mercati di consumo; gestire impianti di allevamento di

prodotti ittici; ottenere concessioni ed assumere affittanze, procedere agli acquisti di valli e canali, di

bacini di acqua dolce e salmastra, procedere a d acquisti di diritti esclusivi di pesca, gestire darsene,

acquistare e gestire in proprio impianti di stabulazione; attuare e agevolare tutte le attività mutualistiche,

comprese quelle previdenziali e assistenziali fra i soci, anche mediante il pagamento di appositi contributi

a carico delle società e dei soci e della liquidazione ai soci anziani per fine rapporto di lavoro; acquistare

automezzi, attrezzi, strumenti materiali, attrezzi di lavoro, barche, battelli a vela e a propulsione

meccanica e quanto altro necessario per l’ industria ed il commercio del pesce; studiare ed applicare ogni

mezzo di perfezionamento peschereccio, gestire corsi di perfezionamento per una migliore preparazione

professionale dei soci; organizzare visite di studio ad impianti e strutture di pesca e fiere commerciali,

anche all’estero; organizzare il tempo libero dei soci istituendo anche circoli ricreativi, strutture sportive,

ecc.; istituire e gestire spacci di vendita alo servizio dei soci di generi alimentari, reti, ferramenta e quanto

altro ritenuto conveniente, www.egci.it, Scopi sociali di alcune cooperative, Cooperative di pesca. 88 P. VERRUCOLI, L’ associazionismo nel settore della pesca, cit., p. 25.

39

cooperative di << Pietro Spadaio >>, << Madonna del Monte Carmelo >> e <<

Lilibeo >>89.

Negli ultimi anni, la Federcoopesca Sicilia, insieme alle cooperative di pesca90,

ha creduto fermamente nelle potenzialità di una Federazione Regionale delle

cooperative di Pesca aderenti a Confcooperative Sicilia, utile per sviluppare l’

economia dell’ intero comparto ittico regionale. In Italia, spesso, si è ritenuto

che, per promuovere lo sviluppo dell’ organizzazione cooperativa, fosse

soprattutto importante emanare delle leggi91.

Nell’ambito del fenomeno cooperativo, sono considerate << cooperative della

piccola pesca >>, quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con

l’ impiego esclusivo di navi appartenenti a determinate categorie o che praticano

la pesca in acque interne.

Le cooperative della pesca, che operano nel settore di loro pertinenza o come

cooperative di produzione e lavoro, oppure effettuando prestazioni di servizi ai

propri associati, possono costituirsi sotto forma di <<piccola società

89 Allora la pesca era tutta removelica e di certo non esistevano i mezzi a propulsione meccanica di

adesso, aveva carattere artigianale e familiare. Un pioniere della cooperazione sicula è stato Vincenzo

Caldara, il quale voleva una vera e propria cooperativa di produzione e lavoro, con barche ed attrezzi di

proprietà collettiva dell’ organismo economico. Si veda L. GAVAGNIN, Cooperazione e pesca, cit., p.

280. 90 www.federcoopesca.it, L’ Attualità,’ Nino’ La Corte, Presidente di federcoopesca Sicilia. 91 R. LA BADESSA, Appunti sulla legislazione : I consorzi tra cooperative di pescatori, cit., p. 245.

Legislazione eterogenea e frammentaria riguardante la cooperazione, di carattere soprattutto assistenziale,

che può provocare una non chiara identificazione del fenomeno. Sul punto P. VERRUCOLI, L’

associazionismo nel settore della pesca, cit., p. 25 ss.. Nel 1921 fu emanata la legge del 24 marzo 1921,

il cui obbiettivo era di promuovere la costituzione di cooperative tra pescatori ed i loro consorzi, inclusa

nel capo II del Testo Unico delle leggi sulla pesca, approvato con un decreto dell’ 8 ottobre 1931, n. 1604.

Disposizioni legislative, le quali stabilivano che le cooperative di pescatori potessero costituirsi tra di loro

in consorzi riconosciuti come enti morali, con decreto del Ministro dell’ Agricoltura ed ammessi a godere

di particolari agevolazioni, che all’ epoca si sono rivelate di nessuna consistenza. Nel 1921 fu emanata la

legge del 24 marzo 1921, il cui obbiettivo era di promuovere la costituzione di cooperative tra pescatori

ed i loro consorzi, inclusa nel capo II del Testo Unico delle leggi sulla pesca, approvato con un decreto

dell’ 8 ottobre 1931, n. 1604. Si veda R. LA BADESSA, Appunti sulla legislazione : I consorzi tra

cooperative di pescatori, cit., p. 245.

40

cooperativa>>, quando pochi pescatori vogliono operare anche per la

conservazione e per la trasformazione nel tempo e nello spazio92.

Purtroppo la cooperazione è nata dalla povertà, dalla necessità di difendere il

capitale – lavoro, che spingono i pescatori singoli ad associarsi, per unificare le

attività singole e per conformare alle nuove esigenze i servizi comuni93, nuova

forma giuridica che potrebbe aiutare le classi meno abbienti.

Struttura cooperativa che fa conseguire agli associati certe provvidenze di tipo

previdenziale e permette di offrire ai soci, a prezzi più convenienti di quelli

praticati sul mercato, attrezzature di pesca, approvvigionamento di bordo, ecc., si

viene quindi, ad identificare come cooperativa di consumo.

Oggi la cooperazione peschereccia italiana è in prima linea nell’ azione diretta ad

ottenere l’adeguamento delle norme di previdenza sociale allo specifico

92 La nuova forma dell’ impresa mutualistica è stata introdotta dalla legge del 7 agosto 1997 n. 226, la

cosiddetta legge << Bersani >> per gli interventi urgenti nell’ economia. Composta da persone fisiche in

un numero di tre o fino ad un massimo di 8 soci è una forma semplificata di cooperativa, un organo

societario che può servire per una vasta gamma di attività. Tale nuova organizzazione cooperativa la

possiamo considerare come uno strumento per l’ emancipazione delle classi meno abbienti, soprattutto a

vantaggio del Meridione d’ Italia, che potrebbe avvantaggiarsi e far sviluppare un buon numero di

<< piccole società cooperative >>, per le piccole attività nel settore della produzione e lavoro. In

argomento M. MUSCARA’, La << Piccola cooperativa >> : nuova forma d’ impresa mutualistica da

tre a otto soci, in Il nuovo diritto, Roma, 1998, p. 794 ss.. Cfr. CONSIGLIO STATO. Sez. II, 29 ottobre

1997, n. 2234. Min. politiche agr. Cons. Stato 1999,I, 14: << PESCA. Credito peschereccio. LS 31

gennaio 1995 n. 30 d.l.. LS 22 marzo 1995 n. 93 l.. I soci di cooperativa di piccola pesca,

proprietari delle rispettive imbarcazioni iscritte nel registro delle imprese di pesca, mantengono la loro

qualita' di armatori; pertanto, e' illegittimo il diniego di ammissione di un'associazione di armatori

in cooperativa all'indennizzo previsto dal d.l. 31 gennaio 1995 n. 30, convertito dalla l. 22 marzo 1995

n. 93, per i danni dalla crisi del settore dei prodotti ittici e causa dell'infezione di colera manifestatasi

nei mesi di ottobre e novembre 1994 >>. 93 Attraverso la cooperazione le piccole unità pescherecce superano il loro isolamento sia morale che

organico e la loro debolezza economica per acquisire sufficiente validità di fronte alle altre forze che

agiscono nello stesso campo. Nonostante in tutte le zone costiere si senta l’ esigenza di ricorrere all’

associazionismo, per appagare le stesse necessità e bisogni comuni, di certo la cooperazione peschereccia

non ha trovato una sua compiutezza e pienezza. Si veda L. GAVAGNIN, Cooperazione e pesca, cit., p.

282.

41

ambiente peschereccio94. In tutto il mondo i pescatori sentono l’ esigenza di

associarsi, tendendo così alla diminuzione dei costi di produzione, attraverso un

più rispondente tecnicismo e con l’ acquisto collettivo e la vendita diretta ai soci

dell’ attrezzatura di pesca, potenziando l’ attrezzatura organizzativa della

cooperazione, grazie all’ unificazione degli sforzi. Indiscutibile è l’ utilità sociale

delle cooperative, dovuto al fatto che il pescatore svolge l’ attività di pesca, ma

non è abituato a fare il commerciante, od addirittura la lavorazione del pesce e la

successiva commercializzazione, sono sorte cooperative volte alla collocazione

del prodotto di pesca, considerata come un’ attività integrativa della pesca95.

Impresa cooperativa che è viva ed operante in tutto l’ ambito di attività che

riguarda la pesca artigiana nazionale. Associazionismo che permette anche di

conquistare la necessaria fiducia per l’ ottenimento del credito e delle necessarie

provvidenze mutualistiche96. Se analizziamo il modo in cui sono stati impiegati i 94 Come ad esempio, la creazione di un orfanotrofio, una casa di riposo per pescatori invalidi, istituto che

si occupa prevalentemente di prestazioni puramente economiche. Movimento che potrebbe

adeguatamente svilupparsi se trovasse quella necessaria comprensione degli organismi responsabili, di cui

non se ne avvantaggia. Analizzando la situazione del movimento cooperativo peschereccio italiano, è

interessante notare che le caratteristiche della fisionomia assunta cambiano da luogo a luogo, anche se il

relativo studio è molto complicato dovuto alla assenza di necessari dati statistici. Si veda E. GIUFFA, La

cooperazione peschereccia in Italia, cit., p. 418. Come anche interessante notare le divergenti esigenze

fra le cooperative pescherecce e quelle di tutto il vasto mondo cooperativo, quali: il numero dei soci; la

distribuzione degli utili di lavoro; infine, la struttura e la finalità degli organismi cooperativi di secondo

grado fra i quali emerge il Consorzio Nazionale che ha sede a Roma. 95 Cooperazione che si presenta come il solo ordinamento capace di resistere in un ambiente naturale

dove la domanda di beni economici che l’ uomo rivolge alla natura, presenta il più alto grado di

incertezza e di rischio e dove altre strutture non riescono ad affermarsi. In argomento P. VERRUCOLI, L’

associazionismo nel settore della pesca, cit., p. 27. Probabilmente dovuto alla inadeguatezza di tali

cooperative allo specifico settore peschereccio. 96 Vi sono cooperative nate per germinazione spontanea della stessa volontà dei pescatori e quelle sorte

sotto lo stimolo di un allettamento contingente. Quindi, solo nelle prime emerge lo spirito della ragion d’

essere di una cooperativa. Bisogna analizzarne gli scopi sociali, indici primari dell’ esistenza di una

cooperativa, distinguendole da quelle cooperative fittizie, mascherate sotto varie parvenze sorte solo per

avvantaggiarsi del relativo regime di favore. In argomento L. GAVAGNIN, Cooperazione e pesca, cit., p.

286 ss.. Varie sono le provvidenze che lo Stato attribuisce alle cooperative, come il trattamento degli

assegni familiari stabilito per il settore industriale, nonché l’ assicurazione per l’ invalidità e la vecchiaia e

superstiti, per malattia ed infortuni, riconosciuti anche a tutte le persone esercitanti la pesca quale attività

42

fondi stanziati, notiamo che scarso è stato il ricorso al credito peschereccio,

mentre si sono più avvantaggiati dei contributi a fondo perduto97. Economia

peschereccia che si presenta frammentaria, necessario è accorparla ed unificarla

in un’ attività capace di esprimere fiducia, soprattutto necessario per ottenere il

credito fiduciario che è possibile conseguire in questa forma. Settore della pesca

che si è anche avvantaggiato, per favorire l’ associazionismo, dei contributi di

incoraggiamento, erogati dallo Stato. Contributi che non hanno potuto

raggiungere lo scopo che si prefiggevano, per cui tale sforzo compiuto dagli

organi di Governo, mal indirizzato per giunta, è totalmente fallito ed in parecchi

casi ha ottenuto l’ effetto diametralmente opposto. Perché la cooperazione nel

settore della pesca si evolva verso forme più moderne è necessario l’ intervento

dello Stato, specie per quanto riguarda la disponibilità di capitali e l’ accesso al

credito agevolato. Di certo, sarebbe stato necessario che gli organi di Governo,

devolvessero i contributi alle cooperative che erano rivolti al potenziamento dei

mezzi tecnici di lavoro, integrandoli dal credito a medio termine. Necessario

esclusiva e prevalente, svolta per proprio conto, anche senza essere associati agli enti anzidetti. Si veda P.

VERRUCOLI, L’ associazionismo nel settore della pesca, cit., p. 25 ss.. Si vengono così a creare delle

zone d’ ombra che generano discredito e necessitano di una necessaria chiarezza. 97 Somme che sono state utilizzate in misura limitata per l’ acquisto, trasformazione ed allestimento delle

navi da pesca per le cooperative, venendo più utilizzate nella cooperazione di servizi, compresi gli

impianti a terra. Difficoltoso è l’ ottenimento del relativo credito, dovuto alla mancanza di idonee

garanzie, che dovrebbe essere sopperito da organizzazioni di categoria volte rappresentare ed assistere tali

cooperative. Occorre guardare agli attuali sviluppi delle strutture cooperative, per poter rendere

l’intervento dei pubblici poteri utile ai fini dell’ effettivo potenziamento della cooperazione. Esaminando

rapidamente la legislazione italiana relativa alla cooperazione nel settore della pesca, notiamo come non

si è mai avuta una visione organica dei problemi e delle funzioni che assolve o che può assolvere.

Legislazione eterogenea e frammentaria, di carattere soprattutto assistenziale, che può provocare una non

chiara identificazione del fenomeno. Stato che dovrebbe incoraggiare e sostenere la nascita di cooperative

di maggiori dimensioni, che richiedono un rilevante impegno finanziario, che dovrebbero essere sostenuti

da enti a partecipazione mista, dello Stato e del movimento cooperativo. Si veda P. VERRUCOLI, L’

associazionismo nel settore della pesca, cit., p. 25 ss.. Pochissime sono le cooperative che svolgono una

attività commerciale del prodotto nell’ interesse dei soci, molte, invece, esplicano un’ attività diretta al

potenziamento delle singole barche da pesca, che comporta un ribasso dei costi di produzione,

permettendo l’ ammodernamento dell’ attrezzatura. Sul punto L. GAVAGNIN, Cooperazione e pesca,

cit., p. 289 ss..

43

anche che tali cooperative possano accedere con rapidità e snellezza al credito

necessario, per far ciò è necessario dotarle di una adeguata struttura

organizzativa, che le permette di ottenere la necessaria fiducia creditizia98. Si

auspica la nascita di società miste, a partecipazione statale, che operino nel

campo delle attività della trasformazione e della commercializzazione. Vi sono

associazioni a livello nazionale, importanti per il rilancio della categoria. La Lega

Pesca è l’ Associazione Nazionale di settore della Lega Nazionale delle

Cooperative e Mutue99. Bisognerebbe incentivare i giovani che vogliono entrare

nel settore della pesca, desiderosi di farne il mestiere della loro vita100, ad

associarsi in cooperative, forma sociale che attribuisce notevoli vantaggi, 98 Anche uno speciale ordinamento sarebbe auspicabile, in modo tale che le cooperative possano valersi

del credito di impianto e di miglioramento. Si veda E. GIUFFA, La cooperazione peschereccia in Italia,

cit., p. 419. Ed una legge organica per le cooperative di pescatori, togliendo dalla legislazione vigente

tutto quello che è superfluo e d’ ingombro. Sul punto R. LA BADESSA, Appunti sulla legislazione : I

consorzi tra cooperative di pescatori, cit., p. 245. 99 Gli scopi sociali della Lega Pesca, sono di tutelare, rappresentare, assistere e coordinare gli organismi

associati in cooperative, a cui fornisce assistenza tecnica, finanziaria, amministrativa, tributaria e

previdenziale. Consapevole dell’ importanza di una politica unitaria di settore e di una strategia di

sviluppo coordinata e volta a rendere l’ impresa cooperativa maggiormente competitiva nel contesto

economico internazionale, la UNCI Pesca, ha promosso, unitamente ad altre associazioni di categoria, la

costituzione dei consorzi nazionali unitari di ricerca ( UNIMAR ), di garanzia fidi ( UNICREDITO ), di

valorizzazione e di promozione dei prodotti ittici (UNIPROM ), che operano in alcuni campi di azione

previsti dal regolamento CE 2080/93, www.ittiturismo.it, Cos’è la Lega Pesca. www.unicipesca.it,

Consorzi. Per dare una prospettiva di successo a questo rilancio, occorre far prevalere la chiara volontà di

definire strategie comuni nell’ affrontare le numerose questioni, quali: il Piano Triennale, la Legge

Finanziaria, la riforma della Politica Comune della Pesca. Interessante è il << Progetto di sviluppo di

iniziative consortili per la gestione della fascia costiera >>, ammesso a finanziamento dal Ministero delle

Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, Direzione generale della pesca e dell’ acquacoltura, ora

Ministero delle Politiche Agricole, con D.M. n. 139 del 10 Novembre 1994. Tale progetto ha lo scopo di

promuovere la gestione di aree e sistemi di pesca, finalizzati alla realizzazione di investimenti destinati al

controllo ed all’ accrescimento delle risorse biologiche lungo la fascia costiera, sviluppato in stretto

rapporto con consorzi e cooperative di pescatori, ha interessato e si è sviluppato anche nell’ area di

Taranto. Ognuna delle iniziative finanziate è scaturita dalle esigenze espresse direttamente da Consorzi e

Cooperative di pescatori, al fine di rispondere alla necessità di adeguamento alle recenti evoluzioni del

mercato ed alla massima valorizzazione commerciale dei prodotti, necessario elemento di sopravvivenza

e di crescita delle imprese di pesca e dell’ occupazione, www.mare-net.com, Il Progetto. 100 www.pegacity.it, Promotion et protection de l’ Elevage de la peche et des Arbres Friutiers.

44

strumento di futuro sviluppo del comparto. La riforma della legislazione

cooperativa, tenendo conto delle specifiche richieste del settore cooperativo, può

giovare alla soluzione di tanti problemi particolari relativi alla cooperazione della

pesca101, nella misura in cui potrà portare ad una chiara configurazione e

disciplina dello strumento cooperativo, dei suoi modi e limiti di impiego, dei

rapporti intercorrenti tra i soci, le società e tra questa e terzi.

101 P. VERRUCOLI, L’ Associazionismo nel settore della pesca, cit., p. 31.

CAPITOLO II

I CREDITI SPECIALI PRIMA DEL TESTO

UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA

BANCARIA E CREDITIZIA

46

CAPITOLO II : I crediti speciali prima del Testo Unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia.

Sommario:

1. Il sistema dei crediti speciali;

2. La legge bancaria e gli istituti di credito speciale;

3. Crediti speciali e il mutuo di scopo;

4. Il credito peschereccio come forma << speciale >> dell’ attività bancaria.

47

1. Il sistema dei crediti speciali102.

102 In argomento tra gli altri: BALDINELLI C., Profili evolutivi della legislazione sul credito speciale, in

La nuova legge bancaria, Milano, 1996; BELLI F., CRISTOFARO A., Politica tributaria, crediti speciali

e finanziamento delle imprese : una nota, in AA. VV., Crisi e riforma dell’ impresa, Bari, 1977;

BUONOCORE E., Profili privatistici del mutuo agevolato, in Problemi giuridici delle agevolazioni

finanziarie all’ industria, Milano, 1982; BUONOCORE V., Profili privatistica del mutuo agevolato, in

Problemi giuridici delle agevolazioni finanziarie all’ industria, Milano, 1982; CAMARDI C., Capitalismo

e sottosviluppo in agricoltura. Profili dell’ organizzazione del credito agrario, in AA. VV., Bari, 1980;

CARPIGLIONE F., Intervento pubblico ed ordinamento del credito, Milano, 1978; CASSESE S.,

Documenti sulla preparazione della riforma bancaria del 1936, in IDEM, La formazione dello Stato

amministrativo, Milano, 1974; CASTALDI G., Evoluzione morfologica ed operativa del sistema

bancario italiano, in Banche e Banchieri, Milano, 1994; CATALDO M., La riforma dei crediti speciali,

in Rivista Bancaria, Minerva Bancaria, Roma, 1995; CLARIZIA R., Il mutuo di scopo legale, in

Novissimo Digesto Italiano, Appendice, Torino, 1980; CONFALONIERI A., Il credito industriale,

Milano, 1960; COSTA C., Il credito all’ attività peschereccia, in Diritto della banca e del mercato

finanziario, Torino, 1993; COSTANTINO G., Le espropriazioni forzate speciali, Milano, 1984; COSTI

R., Banche, crediti speciali e crediti agevolati, in L’ ordinamento bancario, Bologna , 1986; COSTI R.,

Sulla distinzione tra aziende e istituti di credito, in Banca, impresa e società, Bologna, 1983; DE CECCO

M., Banca d’ Italia e “ conquista politica “ del sistema del credito. Teocrazia e politica nel governo della

moneta tra gli anni ‘ 50 e ’70, in AA. VV. << il governo democratico dell’ economia >>, Bari, 1976; DE

DOMINICIS G., E’ ancora incompiuta la legislazione che privatizza l’ attività bancaria, in Bancaria,

Roma, 1988; DE VECCHIS P., Crediti speciali, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, 1989;

DI BENEDETTO P. S., in Banca, Borsa e Titoli di Credito, Milano, 1989; DONISI C., In tema di nullità

sopravvenuta del negozio giuridico, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Milano, 1967;

FERRARI G., DI PASQUALI F., PEDANI D., TRIONE A., Alcune caratteristiche del credito speciale,

in Mercato finanziario, credito speciale e finanziamento degli investimenti, Milano, 1984; FERRI B.,

Rilevanza giuridica dello scopo nei crediti speciali, in Foro Padano, Milano, 1972; FERRI G. B.,

Interessi usurai e criterio di normalità, in Rivista di diritto commerciale, Padova, 1976; GARRONE N.,

Istituti speciali di credito, Milano, 1942; GIANNINI M. S., Il finanziamento delle imprese con risorse

della collettività, in Giurisprudenza commerciale, Milano, 1977;GIANNINI M. S., Problemi attuali dell’

ordinamento creditizio, in Banche e Banchieri, Milano, 1981; LA ROCCA D., Credito speciale e credito

agevolato : profili istituzionali, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, Milano, 1983; LAVORIA C.,

SAMMARTANO A., Credito peschereccio, Guida pratica ai finanziamenti agevolati, Milano, 1976;

LEX, Circolare del Ministro per le politiche agricole 11 febbraio 1998, n. 6232786 in Gazzetta

Ufficiale, 21 marzo, n. 67 )., Circolare per il credito peschereccio di esercizio agevolato, Torino, 1998;

MATTIOLO R., I problemi attuali del credito bancario, in << fidi delle aziende di credito >>, Milano,

1961; MURE’ G. , La tecnica dei crediti speciali in Italia ed all’ estero, Roma, 1963; NARDOZZI G.,

Note sull’ accumulazione di capitale e sulla politica della Banca d’ Italia negli anni sessanta, Milano,

1979; NIGRO A., Banche private e banche pubbliche : rilevanza dell’ oggetto e limiti dell’ attività, in

48

La categoria dei << crediti speciali >> è stata tradizionalmente usata per

raggruppare tutte quelle forme di credito la cui regolamentazione si differenzia

da quella originaria per la durata, per l’ ambito dei soggetti destinatari, per l’

esigenza di un vincolo di scopo, oltremodo anche per la presenza di un rapporto

di agevolazione103.

Sono forme particolari di credito che rientrano nella sfera pubblica, come in

genere tutti i crediti di scopo104.

Rivista di diritto commerciale, Padova, 1972; ODDI BADOGLIONI A., Credito mobiliare industriale, in

Novissimo Digesto Italiano, Torino, 1959; PACE C., MORELLI G., I crediti speciali, in Origini e

identità del credito speciale, Milano, 1984; PAGANI P., Commento alla legislazione italiana sul credito

agrario, Venezia, 1935; PONTOLILLO V., Il sistema del credito speciale in Italia, Bologna, 1978;

PROSPERI O., Mutuo di scopo e pesca marittima, in Diritto e giurisprudenza, Napoli, 1985;

SANDULLI M., Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1964; SANTORO R., La difesa del

Risparmio, Roma, 1927; TONDO M., I crediti speciali,Credito peschereccio, in Enciclopedia della

Banca e della Borsa, Roma – Milano, 1967, cit.; ZANOBINI L., Corso di diritto amministrativo,Milano,

1950; ZIMATORE A., Mutuo di scopo, in Dizionario del diritto privato, Diritto civile, Milano, 1980. 103 Quindi per una serie di connotati e di motivazioni tra loro profondamente diversi. Tale categoria dei

crediti speciali, ha un significato storico – descrittivo, ma non è idonea a designare un fenomeno unitario

rilevante in termini giuridici, sul punto P. S. DI BENEDETTO, in Banca, Borsa e Titoli di Credito,

Milano, 1989, p. 52 ss.; Vi è comunque, una notevole incertezza concettuale, che porta una

approssimazione nella individuazione delle caratteristiche che accomunano i differenti tipi di crediti

speciali, in argomento R. COSTI, Banche, crediti speciali e crediti agevolati, in L’ ordinamento

bancario, Bologna , 1986, p. 362. 104 www.studiocelentano.it, Analisi della fattispecie oggettiva e soggettiva; Cfr. CASSAZIONE

PENALE. Sez. un., 23 maggio 1987, Tuzet e altro, Cass. pen. 1988, 39 (nota)., Giur. cost. 1987,

II,1,208. Rass. giur. Enel 1988, 135: << PUBBLICO UFFICIALE, INCARICATO DI UN PUBBLICO

SERVIZIO, ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA' (Nozione agli effetti della

legge ). Codice penale art. 357. Codice penale art. 358. LS 5 marzo 1985 n. 74 L. LS 27

giugno 1985 n. 350 D.P.R. I crediti speciali o agevolati e in genere tutti i crediti di scopo rientrano

nella specie pubblica e pertanto all' attivita' bancaria connessa con questi crediti e' applicabile lo

statuto penale della pubblica amministrazione >>. Cfr. CASSAZIONE PENALE. Sez. un., 16 luglio

1987, Tuzet e altro, Notiziario giur. lav. 1987, 395: << BANCA, Personale. Nella sfera del

"pubblico" debbono farsi rientrare anche i crediti speciali o agevolati e, in genere, tutti i crediti di

scopo legale. Si colorano di connotati tipicamente pubblicistici anche quei compiti (collaterali)

che gli enti creditizi, pubblici e privati, svolgono in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario,

in sostituzione di enti pubblici non economici, nella veste di banche agenti o delegate >>.

49

Sono destinati a particolari operatori economici e atti a soddisfare le più svariate

esigenze connesse alla gestione d’ impresa105.

Pertanto, carattere comune a tutti i crediti speciali è l’ elemento pubblicistico,

rappresentato dalla rispondenza dei rispettivi scopi ad interessi generali dello

Stato106.

105 Tali esigenze sono connesse, all’ avviamento d’ impresa, al rinnovo degli impianti, o alla gestione

aziendale in genere e, di norma, caratterizzati dall’ intervento di agevolazioni in conto capitale o interessi,

www.bancafucino.it, Banca del Fucino, I finanziamenti. 106 L’ interesse generale, di fatto, è alla base dell’ assunzione di provvedimenti pubblici, che sempre con

maggiore forza penetrativa, influiscono in campo economico. Si veda U. MAZZARINI, Aspetti del

finanziamento all’ industria della pesca, cit., p. 460. Bisogna evidenziare come, la politica creditizia,

diretta essenzialmente a realizzare, il controllo qualitativo e quantitativo del controllo dell’ erogazione

del credito, cioè la determinazione dell’ammontare complessivo del credito che deve essere erogato e dei

criteri di ripartizione delle disponibilità tra i vari settori produttivi, è divenuta, così facendo, un

fondamentale strumento di politica economica, volta ad incrementare, favorire ed indirizzare le varie

attività produttive, eliminando anche gli squilibri territoriali, sia a conseguire finalità più generali, quali la

stabilità del potere di acquisto della moneta e la salvaguardia degli effetti delle cicliche congiunture

avverse. In argomento M. TONDO, I crediti speciali, cit., p. 13. Quando si pensi che la introduzione dei

vari tipi di crediti speciali costituisce la risposta data dall’ ordinamento a specifiche esigenze di politica

creditizia, appare evidente che le relative discipline possono essere, come avviene poi in realtà, molto

diverse l’ una dall’ altra, solo incidentalmente potranno risultare coincidenti. Tale categoria di crediti

grava sulla finanza pubblica. Gli aspetti pubblicistici appaiono preminenti sugli aspetti negoziali di diritto

privato. Si veda R. COSTI, Banche, crediti speciali e crediti agevolati, cit., p. 362. Gli aspetti negoziali

di diritto privato sono anche presenti nel rapporto banca – cliente. Secondo un’ autorevole dottrina,

sostenuta anche da autorevoli rappresentanti del mondo bancario, ha prospettato l’ esigenza di tenere

nettamente distinto il momento pubblicistico, cioè il rapporto di agevolazione, da quello privatistico,

rapporto di credito. Riguardo a questa esigenza, che non è stata ancora recepita dal legislatore, le sezioni

unite della Cassazione che comunque, erano orientato a non considerare priva di significato la proposta.

Sono crediti soggetti a revoca ed assistiti da privilegi e procedure particolari. La loro erogazione avviene

normalmente in forza di una concessione o autorizzazione amministrativa. Le categorie dei destinatari di

tali crediti ed i presupposti per ottenerli sono stabiliti dalla legge e la loro gestione è affidata ad istituti

speciali o a sezioni speciali dei normali istituti che vegliano perché il credito abbia la destinazione voluta

dall’ ente finanziatore. Si veda G. DE DOMINICIS, E’ ancora incompiuta la legislazione che privatizza

l’ attività bancaria, in Bancaria, Roma, 1988, p. 5. Cfr. CORTE DI CASSAZIONE. Sezioni unite penali;

sentenza, 23-05-1987: << L’esercizio dei pubblici poteri di disciplina, coordinamento e controllo nel

settore del credito, di cui all’art. 47 Cost., è coerente con gli interventi pubblici previsti dall’art. 41 Cost.

sull’attività economica affinché questa sia indirizzata e coordinata a fini sociali, analogamente a quanto

avviene per altre attività economiche la cui natura privatistica è universalmente riconosciuta >>.

50

La nozione di << credito speciale >>, non la si rinviene in alcuna norma dell’

ordinamento bancario, ma è il risultato di un’ elaborazione puramente dottrinaria,

che ha portato ad unificare in un’ un unica espressione un fenomeno

individuabile solo in termini << negativi >>, come raggruppamento di tutti i

crediti assoggettati ad una disciplina diversa da quella comune107. Sappiamo che

le operazioni bancarie di impiego si distinguono in : operazioni di << credito

ordinario >> e << credito speciale >>, le prime caratterizzate dal breve termine,

le seconde dal medio e lungo termine108. Era la Legge bancaria del 1936, che

basava tale distinzione tra credito ordinario e speciale, nei diversi tempi previsti

per la raccolta del risparmio109. 107 Sia la letteratura giuridica, che quella economica, nonché le stesse autorità creditizie, utilizzano l’

espressione << crediti speciali >>, anche se tale nozione non trova accoglimento in alcuna norma del

nostro ordinamento ed esista una notevole incertezza e una grande approssimazione nell’ individuare le

caratteristiche che accomunano i vari crediti speciali. Questa incertezza concettuale potrebbe avere una

notevole rilevanza sia sul piano interpretativo, sia su quello delle scelte di politica legislativa. Può

accadere che i caratteri tipici di un finanziamento possano essere considerati propri di tutti i crediti

speciali e se ne proponga l’ estensione anche ad altre categorie di finanziamenti, provocando distorsioni e

confusioni. Si veda R. COSTI, Banche, crediti speciali e crediti agevolati, cit., p. 362. C’ è il rischio che

si facciano confluire nell’ area del pubblico, a cui i crediti speciali appartengono, tutti i crediti che

abbiano l’ unica caratteristica di essere assoggettati a disciplina per qualche profilo diversa dalla

ordinaria. Sul punto P. S. DI BENEDETTO, in Banca,Borsa e Titoli di Credito, cit., p. 53 ss.. 108 Il breve termine rappresentava l’ ambito operativo delle aziende di credito ordinario, che

raccoglievano risparmio a vista o con breve preavviso e, ai fini delle liquidità, prestavano per periodi

brevi. Le operazioni di credito speciale invece erano attuate da istituti di credito a medio e lungo termine,

detti anche speciali, che non attuavano la raccolta del risparmio a breve, raccoglievano fondi con l’

emissione di obbligazioni, buoni fruttiferi a media scadenza e certificati di deposito. In argomento U.

MAZZARINI, Aspetti del finanziamento all’ industria della pesca, cit., p. 459 e G. MURE’, La tecnica

dei crediti speciali in Italia ed all’ estero, Roma, 1963, p. 129 ss.. Distinzione tra credito ordinario e

speciale, si fonda, ulteriormente, sulla particolare qualificazione dei soggetti che lo esercitano, che sono

rispettivamente aziende di credito ed istituti di credito, sulla durata degli impieghi, rispettivamente a

breve, medio termine ed a lungo termine, infine sulla funzionalizzazione del finanziamento. Infatti, il

credito speciale è rivolto all’ incentivazione di determinati settori produttivi. Si veda R. CLARIZIA, Il

mutuo di scopo legale, in Novissimo Digesto Italiano, Appendice, Torino, 1980, p. 757. 109 In tal modo, è chiaramente razionalizzato nei lavori parlamentari alla legge bancaria, secondo i quali

<< le esigenze imprescindibili della chiarezza nelle disposizioni legislative hanno condotto a fissare il

criterio discriminante, non già dal punto di vista dell’ esercizio del credito, ma da quello necessariamente

complementare della raccolta del risparmio >>. Da questo emerge che, nell’ ambito della legge bancaria

51

Tale classificazione basata sul carattere temporale è troppo semplicistica, non

favorisce di certo un attento esame dei crediti speciali, che a prescindere dai

tempi sono caratterizzate da particolari forme tecnico giuridiche, dallo scopo che

oltre ad essere immediato, è mediato, tale scopo influisce anche sui tempi di

concessione dei crediti110. Nell’ ambito del credito speciale si nota oggi un

intervento volto prevalentemente a ridurre il costo del finanziamento, attraverso

la concessione di agevolazioni, con contributi in conto capitale ed interessi,

selezionando in tal modo i settori produttivi da incentivare111. Credito speciale

che da sempre è stato oggetto di una articolata e varia disciplina, spesso

disordinata, contenuta in leggi, regolamenti, statuti e convenzioni112. del 1936, vi era la volontà di concorrere, pure con la separazione tra credito ordinario e speciale, ad

assicurare una tutela preferenziale al risparmio. Sul punto P. DE VECCHIS, Crediti speciali, in Digesto

delle discipline pubblicistiche, Torino, 1989, p. 367. Tale classificazione, basata sul tempo di durata dell’

operazione è utile, ma non consente di ben distinguere, il credito ordinario, dal credito speciale. Sul punto

U. MAZZARINI, Aspetti del finanziamento all’ industria della pesca, cit., p. 459. Questo perché non

sempre quest’ ultima forma di credito, ha durata media o lunga. Si veda N. GARRONE, Istituti speciali

di credito, Milano, 1942, p. 16. Medio termine che va dai sei mesi a cinque anni, il lungo termine oltre i

cinque anni, ma viene considerato speciale, pur nel breve termine, per il particolare scopo a cui tali

operazioni sono destinate e la particolare disciplina a cui sono sottoposti. Sul punto U. MAZZARINI,

Aspetti del finanziamento all’ industria della pesca, cit., p. 459. 110 M. TONDO, I crediti speciali, cit., p. 13. La Corte di Cassazione, per evitare confusioni, ha utilizzato

tale espressione, << crediti speciali >>, in modo tecnicamente imperfetto, come sinonimo di crediti

agevolati e di crediti di scopo legale. Si veda P. S. DI BENEDETTO, in Banca, Borsa e Titoli di Credito,

cit., p. 53 ss. 111 Si veda R. CLARIZIA, Il mutuo di scopo legale, cit., p. 757. 112 Quindi è necessario, un intervento di coordinamento legislativo, portando chiarificazioni al complesso

normativo esistente, conferendone carattere di organicità. Si veda F. CARPIGLIONE, Intervento

pubblico ed ordinamento del credito, Milano, 1978, p. 240. I primi interventi pubblici nel secondo

dopoguerra, hanno tutti difettato di una meditata scelta, dettati dalle esigenze di ricostruzione di ogni

settore della vita economica nazionale. Sul punto M. TONDO, I crediti speciali, cit., p. 14. In tale

periodo, l’ espansione del sistema di tale forma di credito è stato determinato dall’ intervento dello Stato,

nonché anche dai principi della Legge bancaria, il cui obbiettivo era favorire uno sviluppo equilibrato ed

agevolare le imprese strutturalmente più deboli nell’ accesso alle fonti di finanziamento. La eccessiva

polverizzazione delle leggi di incentivazioni, ha comportato un’ eccessiva segmentazione delle richieste

di finanziamento, portando dei riflessi sui tempi di perfezionamento delle operazioni e in particolare, sull’

efficienza allocativa. Si veda V. PONTOLILLO, Il sistema del credito speciale in Italia, Bologna, 1978,

p. 19.

52

Però la novità più profonda del dopoguerra, periodo in cui si innesta la legge

bancaria e i relativi interventi pubblici, è quello dello straordinario sviluppo di

una legislazione di incentivazione finanziaria per l’ attività d’ impresa, del

definirsi cioè del fenomeno del << credito agevolato >>113. Il credito agevolato si

innesta nel sistema del credito speciale, modificandone profondamente i caratteri.

Problematico è stabilire e definire i rapporti tra << credito agevolato >> e

sistema dei << crediti speciali >>.

Spesso nel dibattito e nella riflessione su i due tipi di crediti, i due sistemi

diventano sinonimi, cioè parlare di credito speciale significa parlare di credito

agevolato114.

Mentre, quindi, nel sistema del << credito speciale >> vi è solo la presenza di

una disciplina speciale, ma non anche il trasferimento alla collettività di una parte

dell’ onere del finanziamento, per il << credito agevolato >>, esprime la

presenza di un incentivo pubblico all’ attività economica115. Datare la nascita del

credito speciale è tanto difficile quanto lo è fornire una definizione del criterio di

individuazione di tale tipo di credito116.

113 M. S. GIANNINI, Il finanziamento delle imprese con risorse della collettività, in Giurisprudenza

commerciale, 1977, p. 8 ss.. 114 Infatti le agevolazioni si inseriscono direttamente nell’ operazione di finanziamento a medio - lungo

termine, oppure si rivolgono agli istituti di credito che operano nel medio – lungo termine. In argomento

D. LA ROCCA, Credito speciale e credito agevolato : profili istituzionali, in Rivista trimestrale di diritto

pubblico, 1983, p. 139. Parlare di credito agevolato in senso stretto, si fa riferimento a quelle ipotesi in

cui la concessione di benefici rappresenta l’ oggetto di atti amministrativi nei confronti dei soggetti, cioè

le imprese, di cui si vuole stimolare, orientare o semplicemente, sostenere l’ iniziativa, nei casi in cui,

cioè, l’ attività di agevolazione si esprime giuridicamente in un procedimento amministrativo collegato ad

un contratto di diritto privato. Si veda M. S. GIANNINI, Il finanziamento alle imprese con le risorse

della collettività, cit., p. 6. 115 In genere, tale incentivo pubblico è costituito dalla contribuzione al pagamento degli interessi sulle

somme mutuate o dalla presenza di garanzie, diretta a diminuire il prezzo di mercato del finanziamento.

Sul punto R . COSTI, Banche, crediti speciali e crediti agevolati, cit., p. 364; Vi sono

<< crediti speciali >> che potrebbero non rientrare nei programmi pubblici di agevolazione e di sussidio,

quindi nell’ ambito del << credito agevolato >>. Si veda C. COSTA, Il credito all’ attività peschereccia,

in Diritto della banca e del mercato finanziario, Torino, 1993, p. 23. 116 D. LA ROCCA, Credito speciale e credito agevolato : profili istituzionali, cit., p. 115.

53

Il criterio e la data di riferimento più ovvio parrebbe quello fornito dalla Legge

bancaria del 1936117. Successivamente, il riconoscimento è l’ istituzione di dei

diversi istituti pubblici e privati, di carattere finanziario è una convalida della

tesi che il problema dei crediti speciali è stato risolto con normazioni speciali e

non richiede più normazioni generali che si aggiungono alla normativa del

1936118.

117 Infatti, vi rientra appieno diritto quello della << netta distinzione >> fra credito a breve o di

funzionamento e credito a medio e lungo termine o di finanziamento, quando fu adottata la legge istitutiva

dell’ ordinamento del credito, si occupava del credito ordinario, cioè il credito a breve termine, mentre

tutto il resto veniva rinviato. In argomento F. BELLI, A. CRISTOFARO, Politica tributaria, crediti

speciali e finanziamento delle imprese : una nota, in AA. VV., Crisi e riforma dell’ impresa, Bari, 1977,

p. 78. Di fatto, la Legge bancaria non forniva una definizione di credito speciale, anzi, in larga parte si

limitava recepire un assetto che si era formato precedentemente. Si veda D. LA ROCCA, Credito speciale

e credito agevolato : profili istituzionali, cit., p. 115. Se si analizza tale problema più in profondità si nota

come in realtà non si discuteva la sistemazione dei crediti speciali, ma di dare un congruo assetto a questo

o quel credito speciale. Alcuni sostenevano che non ne servisse un assetto, quando ce n’era la necessità, si

regolava una determinata specie di crediti speciali, questo significa soluzione caso per caso. Tale

problematica non è più sentita, dimostrazione ne è l’ adozione di normazioni speciali, che hanno istituito

diversi istituti pubblici e privati di carattere finanziario. Sul punto G. COSTANTINO, Le espropriazioni

forzate speciali, Milano, 1984, p. 199. 118 Dal 1945 in poi, sono state emanate almeno una trentina di leggi speciali, che disponevano e

regolavano finanziamenti a questa o quella specie di iniziativa industriale, con la conseguenza di una

eccessiva dispersione di attività amministrativa. Si veda M. S. GIANNINI, Problemi attuali dell’

ordinamento creditizio, in Banche e Banchieri, Milano, 1981, p. 947 ss.. Vi è l’ esigenza di organizzare

speciali circuiti finanziari, volti a settori economici contraddistinti dall’ arretratezza delle condizioni di

produzione, dalle caratteristiche del rendimento, soprattutto caratterizzato dall’ elevato rischio dell’

investimento e anche, dall’ atipicità del rapporto creditizio e dei criteri di affidamento, cioè crediti

ipotecari, privilegi speciali. Si veda D. LA ROCCA, Credito speciale e credito agevolato : profili

istituzionali, cit., p. 120. Cfr. CASSAZIONE PENALE. Sez. un., 23 maggio 1987, Tuzet e altro.Vita

notarile 1987, p. 656: << BANCA, Personale. A seguito delle norme che hanno dato attuazione alla

direttiva comunitaria n. 77/780 del 12 dicembre 1977, gli enti creditizi,sia pubblici che privati,

svolgono la normale attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito e pertanto

gli operatori degli enti suddetti, quando esercitano tale attività non rivestono le qualifiche di pubblici

ufficiali o incaricati di pubblico servizio, mentre hanno tali qualifiche i dipendenti di enti creditizi

pubblici quando svolgono attivita' che esula dalla gestione economica, nonche' coloro che sono

addetti a compiti collaterali che gli enti creditizi, pubblici e privati, svolgono in campo monetario,

valutario, fiscale o finanziario, o a compiti connessi con crediti speciali o agevolati e, in genere, con

tutti crediti di scopo legale >>.

54

Nell’ ambito del credito speciale, un aspetto rilevante è lo << scopo >> a cui i

crediti sono destinati. Il << vincolo di scopo >> è, infatti, un riflesso della

limitata legittimazione a contrarre dell’ ente, la cui attività rimane creditizia e si

funzionalizza per il tramite del ricorso alla tecnica della delimitazione dell’

oggetto119.

La categoria dei crediti speciali, è ritenuta indispensabili per agevolare

determinati settori della vita economica che non potrebbero trovare da soli le basi

del loro sviluppo120.

Quindi, non appare possibile cogliere un dato comune e caratterizzante tutte le

operazioni di credito speciale, in quanto tale termine a medio e lungo, individua

solo le varie ipotesi in cui il legislatore, per i più diversi motivi, non solo per

119 L’ istituto erogatore si rivela interessato solo indirettamente alla particolare destinazione prevista nell’

apposita clausola contrattuale. Tale obbligazione di scopo, potrebbe atteggiarsi ad obbligazione negativa,

come un impegno del finanziato a non reimpiegare le somme fuori dalle astratte finalità indicate dagli

statuti. Secondo la dottrina vi è una rilevanza dello scopo entro limiti codicistici, secondo cui la

distrazione delle somme prelevate rappresenta giusta causa di revoca del fido, anche se non si è mai

interessata di analizzare il nesso che corre plausibilmente tra la limitata legittimazione contrarre dell’ ente

finanziatore e l’ obbligazione di scopo. In argomento S. MAZZAMUTO, Crediti speciali e crediti

agevolati : una peculiare rilevanza dello scopo, cit., p. 12 e A. NIGRO, Banche private e banche

pubbliche : rilevanza dell’ oggetto e limiti dell’ attività, in Rivista di diritto commerciale, 1972, p. 57. La

legislazione in tema di crediti speciali, sanziona, anche se raramente l’ inadempimento dell’ obbligo di

destinazione, si discute sulla utilizzabilità del rimedio della nullità successiva. Si veda C. DONISI, In

tema di nullità sopravvenuta del negozio giuridico, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile,

1967, p. 755 ss.. Cfr. CORTE DI CASSAZIONE. Sezioni unite penali; sentenza, 23-05-1987: << La

normale attività bancaria resta fuori dall’ambito dell’art. 358, n. 2, c.p., mentre lo statuto penale della p.a.

è applicabile all’attività degli enti creditizi pubblici che esula dalla gestione economica, ai compiti

collaterali che gli enti creditizi, pubblici e privati, svolgono in campo monetario, valutario, fiscale e

finanziario, nonché all’attività bancaria connessa con i crediti di scopo >>. 120 Ove poi dove tali settori venissero considerati meritevoli di appoggio per ragioni economiche,

nazionali, sociali o politiche, si ritiene possibile l’ intervento o contributo dello Stato. Altri sostengono

che tali crediti speciali, costituiscono forme di privilegio che danno luogo ad affermazioni non giustificate

da interessi particolaristici, inconcepibile sostengono poi, sia che vengano versati dallo Stato particolari

contributi per questi scopi, non è ritenuto equo far ricadere sui contribuenti il risultato di tali operazioni di

finanziamento, male attuate e mal riuscite. Si veda C. PACE, G. MORELLI, I crediti speciali, in Origini e

identità del credito speciale, Milano, 1984, p. 358.

55

l’interesse pubblico, ha ritenuto necessario derogare al diritto comune ed

introdurre discipline speciali per certe operazioni economiche121.

121 Non possiamo ritenere che carattere comune hai crediti speciali sia la scadenza medio lunga, ossia una

durata superiore a dodici o diciotto mesi, dovuto al fatto che sono numerose le ipotesi di crediti

sicuramente speciali con scadenza inferiore, come i prestiti agrari, l’ operazione di credito peschereccio di

esercizio, il credito all’ artigianato, e non mancano i casi di finanziamenti a medio termine operati dalle

aziende di credito che nessuno pensa di considerare crediti speciali. Sul punto R. COSTI, Banche, crediti

speciali e crediti agevolati, cit., p. 362. Poiché non vi è nessuna connessione qualitativa tra scadenza del

credito e contenuto di esso. In argomento A. CONFALONIERI, Il credito industriale, Milano, 1960, p.

57. Ne possiamo dire che carattere comune siano le qualità soggettive dei destinatari del credito, in

termini di appartenenza ad un particolare settore produttivo, visto che esistono tipi di crediti speciali,

come il credito fondiario, che possono essere erogati nell’ ambito di un qualunque settore economico. Sul

punto P. S. DI BENEDETTO, in Banca, Borsa e Titoli di Credito, cit., p. 53. Ne si può affermare che tutti

i crediti speciali si identifichino in mutui di scopo legale, ovvero in finanziamenti agevolati, in quanto non

sempre ad una disciplina speciale del credito corrisponde una disciplina finalizzata alla realizzazione di

uno scopo predeterminato, in vista di una agevolazione finanziaria. Sul punto V. BUONOCORE , Profili

privatistica del mutuo agevolato, in Problemi giuridici delle agevolazioni finanziarie all’ industria,

Milano, 1982, p. 260.

56

2. La legge bancaria e gli istituti di credito speciale.

Nello studio dei crediti speciali, bisogna analizzare varie fasi relative all’

intervento dello Stato nel settore creditizio e nella formazione del sistema di

credito speciale nell’ ambito del nostro ordinamento122. Normalmente il

legislatore italiano, quando riteneva necessario introdurre qualche forma di

credito speciale, per consentire finanziamenti che le norme di diritto comune non

garantivano, individuava anche gli enti creditizi ai quali veniva concessa la

facoltà di porre in essere le relative operazioni di credito. Questo fenomeno

caratterizzò la categoria degli Istituti di credito, denominati erroneamente dalla

dottrina e dalle autorità di vigilanza, << Istituti di credito speciale >>123. Una

prima fase, che va dall’ unità alla fine del secolo scorso, è dominata dall’

ideologia liberista dei rapporti Stato – economia, veniva ad essere negata la

<< legittimità >> all’ ingerenza dell’ Stato nell’ ordinamento del credito124. 122 D. LA ROCCA, Credito speciale e credito agevolato : profili istituzionali, cit., p. 116; Forma di

credito che si è sviluppato a dismisura, con massicci contributi pubblici e gratuiti agli interessi e, talvolta,

al capitale, www.web.tin.it, Prefazione. 123 Talvolta, venivano costituiti i singoli enti creditizi, aventi come oggetto esclusivo il compimento di

quelle operazioni, talvolta venivano create nuove categorie di enti, con lo scopo di effettuare l’ erogazione

di particolari crediti speciali. Si veda R. COSTI, Banche, crediti speciali e crediti agevolati, cit., p. 362. 124 Viene realizzata, nell’ ambito del codice civile del 1865, la piena liberalizzazione del saggio di

interesse, che non incontra nessun limite ne di tipo privatistico, ne penalistico, abrogando anche le ultima

sanzioni penali contro l’ usura, viene anche abolita l’ autorizzazione e la vigilanza governativa sulle

società, questo nel codice di commercio del 1882, ed anche ogni controllo governativo sull’ esercizio del

credito, anche se alcuni auspicavano che almeno per alcune categorie di società, tra cui quelle esercenti il

credito, fosse reintrodotto l’ istituto dell’ autorizzazione governativa. In argomento G. B. FERRI,

Interessi usurai e criterio di normalità, in Rivista di diritto commerciale, 1976, p. 274 ss.. Nonostante

tutto, permanevano alcune ipotesi di intervento pubblico su momenti particolarmente importanti e

delicati del mercato del credito, per cui venivano sottoposti a controllo governativo alcune categorie di

istituti caratterizzati o dalla peculiare attività, come per esempio, l’ emissione di carta moneta, o dalla

struttura giuridica anomala, come le Casse di Risparmio, che nel secolo scorso rappresentavano una

ipotesi atipica di soggetti esercenti il credito, non solo per la loro origine di opere pie, ma anche perché

rappresentavano una natura intermediaria tra << risparmio >> e << credito >>, anche se ci sono

controversie sulla natura originaria delle stesse. Si trattava di una eccezione all’ assetto dei rapporti di

finanziamento, caratterizzato dalla mediazione mercantile e da una organizzazione spontanea dei soggetti

del settore. Tale normazione generale ed astratta, richiedeva, però, in alcuni punti, regole e forme di

mediazione più complesse rispetto alla semplice regolamentazione mercantile, in alcuni casi richiedeva

57

E’ la crisi della << banca mista >>, che porta ad una netta separazione tra

credito a breve termine e credito a medio e lungo termine, dovuto anche alla

costituzione di enti, in parte di diritto pubblico, specializzati nella erogazione di

credito industriale125. Così, alla fine del secolo scorso, alcuni settori dell’

organizzazione finanziaria, come il credito fondiario ed agrario, richiedono una

disciplina speciale, infatti proprio il credito fondiario rappresenta la prima ipotesi

di credito speciale126. Il credito speciale affonda le sue radici nel periodo degli

anni del primo consolidarsi dell’ unità nazionale, con le leggi fondiarie e agrarie

del 1866 e del 1869, fino alla legge bancaria del 1936127, che nasce dalle ceneri

della crisi bancaria italiana128. La promulgazione della Legge bancaria è l’ atto

conclusivo di un processo di ridefinizione dei rapporti banca – industria, che

fornì la chiave per consolidarne il divorzio129.

anche un intervento diretto dello Stato, volto addirittura ad indirizzare. Sul punto D. LA ROCCA, Credito

speciale e credito agevolato : profili istituzionali, cit., p. 116 ss.. 125 Crisi della banca mista, anche dovuta al fatto che l’ opera di intermediazione temporanea tra industria

e banca, si è trasformata in una collaborazione finanziaria permanente, che permetteva alle banche di

controllare la gestione industriale, ma anche le legava alle sorti dell’ attività produttiva sovvenzionata. Si

veda A. ODDI BADOGLIONI, Credito mobiliare industriale, in Novissimo Digesto Italiano, Torino,

1959, p. 1149. Tutto ciò dovuto alla esasperazione dei rapporti intercorrenti tra banca ed industria, che

porta di conseguenza il legislatore ad attuare tale separazione. Si veda G. FERRARI, F. DI PASQUALI,

D. PEDANI, A. TRIONE, Alcune caratteristiche del credito speciale, in Mercato finanziario, credito

speciale e finanziamento degli investimenti, Milano, 1984, p. 14. 126 In tal modo possiamo delineare una prima definizione di credito speciale, un’ organizzazione speciale,

rappresentato da un circuito separato dei rapporti di finanziamento, che si contraddistingue dal lato dei

soggetti erogatori, per la specializzazione degli intermediari che vi operano, e dal lato dei soggetti

finanziati, per la predeterminazione legislativa del settore di destinazione del credito. Si veda D. LA

ROCCA, Credito speciale e credito agevolato : profili istituzionali, cit., p. 119. 127 C. BALDINELLI, Profili evolutivi della legislazione sul credito speciale, in La nuova legge bancaria,

Milano, 1996, p. 590. 128 www.fedlo.it, Magazzino e uffici della Cassa Rurale. 129 www.econ-pol.unisi.it, Gian Luca Greco. I passaggi preliminari della netta separazione tra banca ed

industria, furono la costituzione dell’ Istituto Mobiliare Italiano nel 1931, dell’ Istituto per la

Ricostruzione Industriale nel 1933. Si veda G. FERRARI, F. DI PASQUALI, D. PEDANI, A. TRIONE,

Alcune caratteristiche del credito speciale, cit., p. 13 ss.. Concepito all’ inizio come istituto di credito

mobiliare, probabilmente destinato a realizzare le operazioni di smobilizzo delle grandi banche, l’ IMI

divenne subito organismo specializzato nella concessione di mutui a medio – lungo termine all’ industria.

58

Con la creazione dell’ IMI e dell’ IRI, si creano i presupposti per la separazione

tra credito a breve e credito a medio e lungo termine, che viene indicato come i

principi fondamentali della riforma bancaria del 1936.

La Legge bancaria, a cui era riconducibile una interpretazione restrittiva dell’

attività bancaria130, infatti applicava il principio della << specializzazione

funzionale >>.

Tale specializzazione consisteva in particolari discipline dettate per definire

categorie di Enti od istituti, che ha portato alla formazione di sezioni autonome e

speciali, istituite presso aziende di credito ordinario abilitate ad operare come

istituti di credito speciale131, in modo tale da rispondere alle esigenze di

finanziamento.

Si aggiungeva, per particolari comparti dell’ economia, una << specializzazione

temporale >>, basata sulla distinzione tra credito e breve e medio e lungo

termine132.

Il sistema del credito speciale, non rappresenta un circuito separato dal mercato

del credito, bensì è un circuito dotato di propria autonomia e di proprie regole di

funzionamento, che mantiene stretti collegamenti con il resto dell’ ordinamento

Si disse allora che l’ IMI avesse carattere di istituto organico e permanente, per assicurare a sane

iniziative mezzi di vita rispondenti alla necessità di finanziamento a non breve scadenza, se non si

definisce una nuova ipotesi di credito speciale, sorge una nuova forma di credito all’ industria. Ma

soprattutto con la nascita dell’ IRI, che si realizza la separazione tra il circuito del credito ordinario dal

circuito del finanziamento dell’ investimento e la definitiva scissione tra banca ed industria. Si veda D.

LA ROCCA, Credito speciale e credito agevolato : profili istituzionali, cit., p. 129 ss.. 130 www.irre.liguria.it, legge bancaria. 131 P. DE VECCHIS, Crediti speciali, cit., p. 368. 132 Queste due forme di specializzazioni, avevano come obbiettivo di assicurare maggiore stabilità agli

intermediari ed al sistema, www.eni.it, Eni Corporate University, Il sistema bancario Europeo. Dando in

tal modo, un contributo positivo allo sviluppo dell’ economia italiana nel secondo dopoguerra,

www.cede.it, Elementi di legislazione e di economia d’ azienda. Grazie all’ introduzione di un principio

di corrispondenza tra le scadenze dell’ attivo e del passivo. Si veda C. BALDINELLI, Profili evolutivi

della legislazione sul credito speciale, cit., p. 590. Definiva anche, dettagliatamente gli ambiti operativi

delle diverse tipologie di banche: aziende ed istituti di credito. Sul punto www.bancaetruria.it, Le

banche, la legge, le strategie.

59

creditizio133. Nella Legge bancaria del 1936, raccoglie sotto l’ unica dizione di

<< disciplina della raccolta del risparmio a medio e lungo termine >>, tutte o

quasi tutte le ipotesi di crediti speciali esistenti134. La legislazione bancaria del 36

– 38, disegnava una organizzazione del credito speciale in qualche modo <<

chiusa >>, elencando espressamente i soggetti che entravano a comporla,

comunque presupponeva uno sviluppo controllato in via legislativa del settore135.

Infatti, i crediti speciali potevano essere erogati soltanto da istituti all’ uopo

autorizzati e, comunque non dalle aziende di credito ordinarie136.

133 D. LA ROCCA, Credito speciale e credito agevolato : profili istituzionali, cit., p. 124. In modo tale

da poter colmare il vuoto apertosi nel comparto del credito a medio e lungo termine, la legge prevede la

costituzione di intermediari specializzati, gli istituti di credito speciale appunto, operanti nel comparto del

credito a medio e lungo termine, che sono modellati sull’ esempio dell’ IMI, strutturati come intermediari

a spiccato carattere pubblico. In argomento P. DE VECCHIS, Crediti speciali, cit., p. 369. G. FERRARI,

DI F. PASQUALI, D. PEDANI, A. TRIONE, Alcune caratteristiche del credito speciale, cit., p. 16. 134 In altri termini per credito speciale bisogna intendere il credito a medio e lungo termine, anche se

nella Legge bancaria ed anche nel nostro ordinamento, un principio rigido e astratto di distinzione tra

credito di breve e credito di medio / lungo termine e nemmeno un divieto per gli operatori di operare in

entrambi i settori. Tratti comuni a tali forme speciali dei rapporti di finanziamento, sono nella

determinazione normativa, dei soggetti esercenti, dei soggetti destinatari o almeno del settore di

destinazione, delle operazioni di credito, come tipi contrattuali e garanzie ammessi. Si veda D. LA

ROCCA, Credito speciale e credito agevolato : profili istituzionali, cit., p. 134 ss.. Nell’ ambito della

Legge bancaria non vi erano espressamente indicati i limiti temporali delle scadenze relative al breve

termine ed al medio – lungo termine, a colmare questa lacuna viene delegato un organo dello Stato, il

CICR. Sul punto G. FERRARI, DI F. PASQUALI, D. PEDANI, A. TRIONE, Alcune caratteristiche del

credito speciale, cit., p. 15. 135 D. LA ROCCA, Credito speciale e credito agevolato : profili istituzionali, cit., p. 139. 136 R. COSTI, Sulla distinzione tra aziende e istituti di credito, in Banca, impresa e società, 1983, p. 301.

Raccoglievano il risparmio ed esercitavano il credito a medio e lungo termine, su tutto il territorio

nazionale, www.itcbz.it, Istituto di credito speciale. Lo Stato partecipava al capitale di tali istituti ed enti,

costituiva presso gli stessi fondi di garanzia, fondi speciali e forniva mezzi finanziari per lo svolgimento

delle operazioni. Concede benefici fiscali e di riduzione degli onorari notarili. Intervento dello Stato che

si affiancava a quello delle Regioni e della cassa per il Mezzogiorno. Sul punto M. TONDO, I crediti

speciali, cit., p. 14. Tutti questi interventi si esaurivano nella emanazione di opportuni provvedimenti

legislativi, anche se più spesso davano vita ad un’ azione amministrativa, attraverso cui lo Stato

perseguiva i propri fini di benessere collettivo e protezione sociale. Si veda M. SANDULLI, Manuale di

diritto amministrativo, Napoli, 1964, p. 607 ss.. L. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, Milano,

1950, p. 215 ss..

60

L’articolo 41 della legge bancaria elenca, ordinati per tipo di attività creditizia,

gli istituti di credito speciale137.

137 In : Istituti di credito fondiario, istituti e società di credito edilizio, istituti autorizzati ad esercitare il

credito agrario, l’ Istituto Mobiliare Italiano ( I. M. I. ), il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche

( CREDIOP ), l’ Istituto di Credito per le imprese di Pubblica Utilità ( ICIPU ), l’ Istituto di credito

navale, l’ Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all’ estero. Si veda P. DE VECCHIS, Crediti

speciali, cit., p. 373. Vi sono anche, Mediobanca, società per azioni quotata in borsa, raccoglie fondi

tramite depositi ed obbligazioni, colloca sul mercato mobiliare azioni ed obbligazioni di società e concede

finanziamenti, Interbanca – Efibanca, società per azioni con capitale posseduto da numerose banche,

Centrobanca, a cui partecipano per la maggior parte le banche popolari cooperative, IRI, ente di diritto

pubblico, nato per riorganizzare tecnicamente, economicamente, finanziariamente, le attività industriali

del paese, con la sua attività permette di gestire le partecipazioni dello Stato che svolge con la gestione di

alcune aziende, esempio RAI, o alcune società finanziarie come : Finsider, Finmare, Finmeccanica, ecc.,

www.itcbz.it, Istituto di credito speciale, cit.. Cfr. CORTE COSTITUZIONALE. 12 maggio 1982 n. 93,

Presidente consiglio ministri c. Regione Piemonte, Giur. cost. 1982, I,951: << P IEMONTE. LR 4

giugno 1975 n. 47 art. 6 Piemonte. LR 4 giugno 1975 n. 47 art. 16 Piemonte. Costituzione

Repubblica art. 117. Va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso il processo per conflitto di

attribuzione sollevato dalla presidenza del consiglio nei confronti della regione Piemonte, in relazione

alla convenzione stipulata dalla regione medesima con il Mediocredito piemontese, per la concessione

di finanziamenti agevolati al settore commerciale, deducendo che sarebbe stata invasa la competenza

statale in materia di determinazione del tasso massimo di interesse da corrispondere agli istituti di

credito per le operazioni relative ai crediti speciali; eccependo, inoltre, l'illegittimita' costituzionale

degli art. 6 e 16 della l. reg. Piemonte 4 giugno 1975 n. 47, in riferimento all'art. 117 cost., ove

non si ritenga l'abrogazione di tali disposti, per effetto delle successive norme statali di cui agli art. 3

della l. n. 517 del 1975 e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977. In data 12 agosto 1981 il ricorrente ha

dichiarato di voler rinunciare al ricorso medesimo, dal momento che la giunta regionale piemontese

con deliberazione del 6 giugno 1980, aveva eliminato "ogni discrepanza tra il tasso fissato nell'atto

di convenzione e quello regolamentato dal ministero del tesoro" >>. Cfr. CORTE COSTITUZIONALE.

22 dicembre 1980 n. 190, Presidente consiglio ministri, c. Presidente regione Sicilia, Giur. cost. 1980,

fasc. 12: << SICILIA. Credito, assicurazioni, risparmio. Costituzione Repubblica art. 134. Sono stati

proposti ricorsi per conflitti di attribuzione dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nei confronti

della regione Sicilia in ordine alle delibere 14 novembre 1978, 24 ottobre 1979 e 14 dicembre 1979 del

Comitato regionale per il credito ed il risparmio presso la regione Sicilia, con le quali veniva fissata

la misura del tasso di interesse globale applicabile dagli istituti di credito alle operazioni di credito

agevolato perfezionate dopo la data delle delibere stesse per pretesa invasione di una competenza

costituzionalmente assegnata allo Stato, e gia' definita con sentenza n. 58 del 1958 e 208 del 1975

(poiche' spetterebbe comunque allo Stato "la determinazione del tasso globale degli interessi da

corrispondere agli istituti di credito per le operazioni relative ai crediti speciali"; mentre alle regioni,

ed in particolare alla Sicilia sarebbe dato soltanto "procedere alle variazioni dei tassi agevolati", posti

61

Tale vuoto era colmato solo sulla carta, visto che la legge di costituzione degli

istituti di Credito Speciale era prevista, ma non sancita138. La Banca Italiana era

definita << Banca Istituzione >>, in base alla Legge bancaria del 1936, quest’

ultima nata dalla crisi della banca mista139. Obbiettivo di tale riforma, attuata con

la suddetta legge bancaria, era di favorire il finanziamento degli investimenti

durevoli con mutui a medio e lungo termine e quello di rilevare le partecipazioni

industriali possedute dalle banche per restituire ad esse la necessaria liquidità140.

L’ intervento pubblico ha ormai forme penetranti e organiche in quanto la

<< raccolta del risparmio >> ed << esercizio del credito sotto qualsiasi

forma >> divengono << funzioni di interesse pubblico >>141, con tale

affermazione si apre il primo articolo della legge bancaria142. La configurazione

a carico del beneficiario da leggi regionali che abbiano previsto il concorso della Regione nel

pagamento degli interessi medesimi). Riuniti i giudizi, data l'identita' della sfera di competenza su cui

si controverte, poiche' nel corso di tali giudizi, il Comitato regionale per il credito e il risparmio,

mediante deliberazione del 9 aprile 1980, ha revocato gli atti impugnati "con effetto dalla data della

loro adozione" al dichiarato scopo di far venire meno i conflitti istaurati dallo Stato contro la Regione,

essendo venuta a cessare la materia del contendere, deve procedersi alla conseguente declaratoria, in

accoglimento della richiesta avanzata dalla difesa regionale >>. 138 G. FERRARI, F. DI PASQUALI, D. PEDANI, A. TRIONE, Alcune caratteristiche del credito

speciale, cit., p. 16. 139 www.mercatiesplosivi.com, << Crescete e concentratevi >>, crisi dell’ accumulazione e finanza

internazionale. Avevano cioè, carattere pubblico e caratteristiche di specializzazione, le banche dovevano

operare salvaguardando l’ interesse pubblico ed attuando la specializzazione del credito,

www.globalizzazione2000.it, Globalizzazione e sistema bancario. 140 www.bdp.it, Le banche. 141 Pose anche freni alla costituzione di intermediari finanziari che riproponessero l’ esperienza della

banca mista ed il ruolo principale dello Stato viene esaltato, nella nuova configurazione della struttura

finanziaria, dall’ affermazione che l’ esercizio del credito è << funzione di pubblico interesse >>. Si veda

D. LA ROCCA, Credito speciale e credito agevolato : profili istituzionali, cit., p. 132. 142 www.space.tin.it, Dal 1926 al 1936; Cfr. CASS.. Sez. un., 10-02-1992, n. 1455: << Nel regime

anteriore all’art. 49 l. 9 marzo 1989, n. 88 (che è norma non retroattiva) ed ai fini dell’identificazione, ai

sensi dell’art. 3 l. 27 dicembre 1953, n. 967 (modificato dall’art. 4 l. n. 44 del 1973), dell’ente

previdenziale presso il quale vanno assicurati i dirigenti degli istituti che esercitano attività di concessione

di credito a medio termine (cosiddetto mediocredito), questa attività deve essere considerata di natura

propriamente bancaria (con conseguente obbligo d’iscrizione all’Inps - invece che all’Inpdai - dei detti

dirigenti), per tale dovendosi intendere non solo quella svolta dalle aziende di credito a norma dell’art. 2

62

emergente dalla struttura finanziaria è incentrata su due presupposti, quali il

rifiuto della banca mista e quindi, specializzazione degli impieghi per i differenti

intermediari finanziari e ruolo di primaria importanza della << banca di credito

ordinario >>143. Nel periodo che va dal dopoguerra, alla fine degli anni ’70, il

r.d.l. n. 375 del 1936 ma anche quella propria degli istituti di credito speciale di cui agli art. 41 seg. dello

stesso r.d.l. (nonché degli enti successivamente istituiti per analoghe finalità), i quali assolvono la duplice

funzione della raccolta del risparmio (in forme adeguate alla loro specialità e coerenti con i loro fini

istituzionali) e dell’esercizio del credito (a medio o lungo termine) a favore delle piccole e medie imprese

nell’ambito della loro competenza territoriale; mentre in contrario sono irrilevanti, in particolare, sia il

diverso grado di controllo cui detti istituti sono sottoposti sia il mancato svolgimento di alcune attività

(deposito, sportello, cassette di sicurezza) sia l’erogazione di «mutui di scopo legale» sia, infine, l’attività

di assistenza e consulenza delle imprese utenti, la quale - complementare e priva di autonomia rispetto

all’attività principale (bancaria) e non partecipe dell’attività produttiva delle imprese finanziarie - non

implica che l’attività di detti istituti possa considerarsi ausiliaria di quella delle (sole) imprese industriali

finanziate >>. 143 Prima della crisi del 1930 – 31, si erano venute a trasformare le grandi banche di credito ordinario, o

meglio deformazioni, infatti la maggior parte del credito era erogato alla grandi aziende, che si poterono

sviluppare notevolmente, ma ne dipendevano talmente da non poterne fare più a meno. Sul punto G.

FERRARI, F. DI PASQUALI, D. PEDANI, A. TRIONE, Alcune caratteristiche del credito speciale, cit.,

p. 14 ss.. Erano praticamente sotto il controllo delle banche tali aziende, banche che realmente si erano

trasformate in banques d’ affaires, cioè istituti di credito mobiliare legati a filo doppio alle sorti delle

imprese del loro gruppo. Si veda R. MATTIOLO, I problemi attuali del credito bancario, in << fidi delle

aziende di credito >>, 1961, p. 261. Sistema che si trovava in una situazione di precarietà, aggravata

dalla tendenziale diminuzione del grado di fiducia ad esso conferito dai detentori di capitale. L’ intervento

del legislatore fu indirizzato a ristabilire un nuovo stato di fiducia per i risparmiatori, il cui fine ultimo

del sistema era la << difesa del risparmio >>, di cui lo Stato si rende garante ultimo, e prescrivendo la

rigida separazione tra l’ esercizio del credito a breve termine e l’ esercizio del credito di più lunga

scadenza. Lo Stato, in tal modo si garantisce cosi non solo un potere di controllo sull’ intermediazione

finanziaria, ma anche uno spazio per l’ intervento diretto nella programmazione e nell’ indirizzo dell’

attività d’ investimento. Sul punto G. FERRARI, F. DI PASQUALI, D. PEDANI, A. TRIONE, Alcune

caratteristiche del credito speciale, cit., p. 14 ss.. Tale inquadramento, che faceva dipendere dall’

intervento dello Stato nell’ economia la creazione di nuovi intermediari, indirizzato verso un’

organizzazione corporativa del tessuto produttivo ed improntata all’ autarchia, conteneva in se molti

pericoli, dovuta soprattutto alla rinuncia a sviluppare un mercato finanziario che convogliasse,

indipendentemente dall’ intervento pubblico, il risparmio verso gli investimenti e che costituisse la base

su cui innestare i necessari interventi dello Stato per il raggiungimento di obbiettivi di carattere generale.

Si veda G. NARDOZZI, Note sull’ accumulazione di capitale e sulla politica della Banca d’ Italia negli

anni sessanta, Milano, 1979, p. 63.

63

sistema del credito speciale si è molto sviluppato, si è affermato come strumento

tipico della politica economica, finalizzato al riequilibrio settoriale e

territoriale144. Tale sistema si amplia ulteriormente con la nascita di istituti

regionali specializzati nel credito alle piccole e medie industrie. Sopratutto il

connotato fondamentale di queste << organizzazioni speciali >>, risiede nella

determinazione soggettiva degli operatori del settore ed in particolare degli

istituti ammessi ad esercitare i diversi tipi di credito145. La distinzione tra

<< istituti di credito speciale >> e << aziende di credito >>, ha caratterizzato il

sistema bancario dopo la riforma bancaria del 1936, fino all’ emanazione del

144 In questo periodo si è registrata la maggiore espansione del credito agevolato e speciale, che per molti

intermediari ha finito per costituire la gran parte dell’ attività di finanziamento. Processo di costruzione

del sistema dei crediti speciali ha inizio tra il 1944 e il 1946, quando presso ciascuno dei tre banchi

meridionali vengono istituite delle sezioni di credito industriale. Continua poi nel 1947 con l’ istituzione

di una sezione autonoma per il credito alle piccole e medie industrie, presso la Banca Nazionale del

Lavoro, mentre presso le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia,

venivano introdotte separate gestioni per le operazioni di credito a favore delle medie e piccole imprese

industriali, sia del Mezzogiorno d’ Italia, compresa la Sardegna e della Sicilia. Sul punto C.

BALDINELLI, Profili evolutivi della legislazione sul credito speciale, cit., p. 593. In quegli anni

venivano costituiti nuovi istituti di credito industriale a competenza generale, destinati ad operare accanto

all’ IMI, sono soggetti << privati >>, istituiti quali enti con forma di società anonima tra le banche di

credito ordinario, quali : Banco di Credito Finanziario, cioè Mediobanca, costituita dalle tre B.I.N., Banca

Centrale di Credito Popolare, Centrobanca, costituita nel 1946 dalle Banche popolari, Ente Finanziario

Interbancario, Efibanca, istituito nel 1949 tra cui I.C.D.P. e aziende di credito privato. Sul punto N.

GARRONE, Il credito industriale in Italia, in Rassegna economica, 1956, p. 606 ss.. Ma la loro

costituzione cominciò due anni dopo l’ emanazione della legge, con l’ Istituto regionale del Piemonte,

venne completata nel 1957, con la costituzione dell’ istituto di credito della provincia di Udine,

soprattutto per iniziativa delle Casse di Risparmio e delle Banche Popolari, recentissima poi la

costituzione di quattro Mediocrediti regionali nel Mezzogiorno : Puglia, Basilicata, Abruzzo e Calabria.

Infatti parliamo, se non proprio di << credito di destinazione >>, si parla di una specializzazione

funzionale nel mercato del credito basato sull’ emersione di nuove forme di organizzazione speciale, tutte

caratterizzate dalla determinazione legislativa del settore finanziato. Sul punto D. LA ROCCA, Credito

speciale e credito agevolato : profili istituzionali, cit., p. 155. 145 Questi istituti speciali a competenza regionale e interregionale, si presentano nella forma o di

<< sezione autonoma >>, cioè patrimonio separato di istituti di credito destinato ad uno scopo, o nella

forma associativa << dell’ istituto federale >> tra più istituti ordinari di credito, solitamente Casse di

Risparmio. Sul punto C. CAMARDI, Capitalismo e sottosviluppo in agricoltura. Profili dell’

organizzazione del credito agrario, in AA. VV., Bari, 1980, p. 607.

64

decreto legislativo n. 481 del 1992, dove la differenza e basata sul fatto che agli

istituti era precluso il reperimento di disponibilità a vista presso il pubblico, che

invece ha rappresentato il tratto caratteristico delle aziende di credito146. All’ atto

dell’emanazione della legge bancaria gli istituti di credito speciale erano 28, in

massima parte operavano nel credito fondiario, nel credito agrario e nel

finanziamento delle opere e dei servizi pubblici, in favore del settore industriale

operava in pratica solo l’ IMI147.

E’ da notare però che agli Istituti di Credito Speciale sia stato costantemente

conferito un ruolo residuale rispetto alla centralità delle aziende di credito, la cui

dinamica risultava fortemente limitata e comunque subordinata a quelli delle

aziende di credito. Importante è l’ intreccio che si realizza tra i soggetti operanti

nel breve e quelli operanti nel medio e lungo termine. Intreccio che si realizza da

una parte con le << sezioni autonome >>148. 146 Quindi, differenziazione basata sulla disciplina della raccolta. Sul punto C. BALDINELLI, Profili

evolutivi della legislazione sul credito speciale, cit., p. 590. 147 Alla fine del 1960, il sistema del credito speciale aveva assunto una propria fisionomia,

successivamente dovuto alla crescente domanda di finanziamenti da parte degli enti territoriali, per

realizzare infrastrutture, sono sorti nuovi intermediari nel comparto del credito fondiario ed edilizio, che

creavano anche sezioni autonome per il finanziamento delle opere e degli impianti di pubblica utilità. Si

veda V. PONTOLILLO, Il sistema del credito speciale in Italia, cit., p. 19. La costituzione dell’ IMI che

doveva introdurre apprezzabili mutamenti di indirizzo nei rapporti banca – industria, non ha dato gli

effetti voluti, visto che la sua attività di intermediazione si svolgeva secondo un criterio di sussidiarietà

rispetto all’ azione dell’ IRI. Lo sviluppo industriale italiano fino al secondo dopoguerra è stato

caratterizzato da una struttura produttiva essenzialmente oligopolistica, che traeva vantaggi dall’

ideologia protezionistica, secondo cui l’ industria era assistita dallo Stato e dalle banche. Sul punto G.

FERRARI, F. DI PASQUALI, D. PEDANI, A. TRIONE, Alcune caratteristiche del credito speciale, cit.,

p. 17 ss.. In tale periodo l’ assetto dei crediti speciali subisce nuove e profonde trasformazioni in quanto l’

articolazione si fa vasta e complessa, l’ intervento legislativo diviene imponente, farraginosa e l’

organizzazione del credito speciale si arricchisce notevolmente. Si veda D. LA ROCCA, Credito speciale

e credito agevolato : profili istituzionali, cit., p. 135. 148 V. PONTOLILLO, Profili del sistema del credito speciale, in G. Carli, La struttura del sistema

creditizio italiano, Bologna, 1978, p. 279 ss.. La << sezione autonoma >> consiste in una quota del

patrimonio separato avente una destinazione esclusiva e specifica e dall’ altra quella dell’ Istituto di

credito speciale, cioè un ente con personalità giuridica propria, gestione autonoma e un capitale di

dotazione o fondo, versato da aziende di credito ordinario, e spesso, dallo Stato e da Enti pubblici. Sul

punto D. LA ROCCA, Credito speciale e credito agevolato : profili istituzionali, cit., p. 135.

65

Possiamo di sicuro affermare che la Legge bancaria, per quanto concerne la

destinazione del credito di breve termine e credito a medio e lungo termine,

<< interviene a cose fatte >>149, nel senso che tale riforma è una

<< codificazione >> e generalizzazione del nuovo sistema di finanziamento in

atto, ristrutturato l’ intera organizzazione dei rapporti finanziari attraverso un

intervento diretto dello Stato150.

L’evoluzione normativa ha portato ad una struttura di enti i cui compiti erano

prevalentemente orientati a finalità pubbliche, sia anche inseriti in una logica di

mercato tesa a favorire gli investimenti in determinati settori economici ed aree

territoriali meritevoli di particolare tutela151. 149 S. CASSESE, Documenti sulla preparazione della riforma bancaria del 1936, in IDEM, La

formazione dello Stato amministrativo, Milano, 1974, p. 132. 150 Le modifiche più rilevanti non hanno investito i criteri di individuazione del credito speciale, infatti il

criterio fondamentale di distinzione tra credito ordinario e speciale, rimane quello fornito dalla Legge

bancaria, ossia quello della separazione tra credito a breve termine e credito a medio e lungo termine. Sul

punto D. LA ROCCA, Credito speciale e credito agevolato : profili istituzionali, cit., p. 135 ss..

Successivamente alla stretta monetaria e creditizia del 1963, gli Istituti di Credito Speciale accentuano la

loro caratteristica di strumento di politica economica e mostrano crescente affezione ai problemi della

grande impresa, sia privata che pubblica. Alla soglia degli anni settanta il sistema degli Istituti di Credito

Speciale, avevano la stessa struttura che presentavano negli anni sessanta, istituti che sono stati creati per

volere delle banche o per intervento dello Stato, non presentano una posizione autonoma all’ interno della

struttura finanziaria italiana. Fenomeno nuovo al sistema economico italiano è la nascita di una fascia

consistente di piccole e medie imprese, che richiedono crediti e capitali in modo assillante, dovuto al

pullulare di nuove iniziative, progetti. Si veda G. FERRARI, F. DI PASQUALI, D. PEDANI, A.

TRIONE, Alcune caratteristiche del credito speciale, cit., p. 14 ss.. Proviene dalle grandi imprese una

crescente domanda di mezzi finanziari a medio – lungo termine, cosi venendosi a stringere i legami tra

grandi imprese e Istituti di Credito Speciale, prefigurando un << circuito finanziario privilegiato >>. Sul

punto M. DE CECCO, Banca d’ Italia e “ conquista politica “ del sistema del credito. Teocrazia e

politica nel governo della moneta tra gli anni ‘ 50 e ’70, in AA. VV. << il governo democratico dell’

economia >>, Bari, 1976, p. 33. 151 Alla fine degli anni 80, gli istituti operanti nel medio e lungo termine erano novanta, suddivisi in tre

grandi categorie : Istituti di Credito Mobiliare, alcuni dei quali erano nati con lo scopo di assistere in via

agevolata le piccole e medie imprese industriali; Istituti di Credito Fondiario ed Edilizio, che operavano

anche nel comparto delle opere pubbliche ed istituti di credito agrario: tali organismi sono tutti sorti su

iniziativa delle banche ordinarie, a cui erano legati per la raccolta di fondi e le domande di finanziamento,

ed anche uno stretto legame sotto il profilo delle scelte strategiche. Tratti fondamentali del sistema del

credito speciale, alla vigilia dei mutamenti intervenuti nel 90, sono che la maggior parte degli enti aveva

66

Il principio della specializzazione funzionale e temporale, alla base della Legge

bancaria del 1936, ha rappresentato fino agli anni ottanta, un aspetto

fondamentale, unitamente ad altri ritenuti idonei a tal fine per garantire il

massimo di stabilità del sistema creditizio152.

Le innovazioni legislative degli anni ’90, prevedeva la facoltà per gli enti

creditizi pubblici di assumere la veste giuridica di società per azioni, l’

inapliccabilità alle società bancarie a medio – lungo termine delle norme relative

alla competenza territoriale, era stato reso possibile a tali società di estendere l’

operatività a più comparti del credito speciale153.

natura giuridica di istituto pubblico, le caratteristiche operative degli enti pubblici a medio – lungo

termine erano delineante da leggi istitutive e dagli statuti, che delineavano, gli ambiti settoriali, le

modalità di intervento, i profili dell’ organizzazione interna. I principali comparti erano : fondiario,

edilizio e alle opere pubbliche, agrario – peschereccio, mobiliare. La competenza territoriale del credito

era limitata all’ ambito regionale e interregionale, configurando una << specializzazione territoriale >>.

Le dimensioni erano in genere contenute ed ampio rilievo assumevano le << sezioni di credito

speciale >>, costituite presso le aziende di credito, assumendo un ruolo fondamentale nella gestione del

credito speciale. Si veda M. CATALDO, La riforma dei crediti speciali, in Rivista Bancaria, Minerva

Bancaria, Roma, 1995, p. 166. 152 M. CATALDO, La riforma dei crediti speciali, cit., p. 166. Le modifiche legislative intervenute tra

il 1990 ed il 1993, sono state dirette ad avviare un riordino strutturale di ampio respiro, volte a creare le

condizioni per affrontare più adeguatamente le sfide poste da una piena integrazione dei mercati nazionali

dei servizi bancari e finanziari all’ interno dell’ unica area comunitaria. Prima delle modifiche degli anni

‘ 90, si avvertiva l’ esigenza di una revisione complessiva dei vincoli che limitavano l’ operatività degli

intermediari specializzati, ciò è stato conseguito con le modifiche normative degli anni ‘ 90, in

particolare, con la legge n. 218 del 1990 e il decreto legislativo 481 / 92. Sul punto C. BALDINELLI,

Profili evolutivi della legislazione sul credito speciale, cit., p. 593 ss.. 153 Superando il principio della specializzazione settoriale, la facoltà concessa alle banche aventi sezioni

di credito speciale prive di personalità giuridica, di svolgere congiuntamente, in << un unico

compendio >>, le attività a breve e quelle a medio – lungo termine, con la scomparsa delle relative

sezioni. Già nella legge n. 218 / 1990, cosiddetta Amato – Carli, si tende a delineare un graduale

abbandono del principio della specializzazione creditizia, consentendo di superare molteplici rigidità

normative, che appesantivano l’ organizzazione degli intermediari e ne rendeva problematica la gestione

in chiave imprenditoriale, la quale prevedeva che tutte le società bancarie risultanti dalle operazioni di

ristrutturazione delle banche pubbliche potessero esercitare, promiscuamente, tutte le attività a medio e

lungo termine, previste dagli statuti. Nel 1991 la legge 175, art. 26, portò a compimento l’ opera di

despecializzazione tra le diverse categorie di istituti, demandando alla Banca d’ Italia la determinazione

delle attività di tutte le società per azioni, enti che potevano diventare polisettoriali. In tal modo si

67

La distinzione soggettiva tra le due categorie di istituti, aziende di credito

ordinario e istituti di credito speciale, basata sulla distinzione oggettiva relativa

alla durata delle operazioni, salta, non solo in relazione alla raccolta, ma anche in

relazione agli impieghi154. Il sistema originariamente disegnato dalla Legge

bancaria, con la previsione di una disciplina separata << degli istituti, imprese ed

enti raccoglitori di risparmio a breve termine >>, titolo V, e << della raccolta

del risparmio a medio e lungo termine >>, titolo VI, si è parzialmente

modificato155. Con il Testo Unico 385 del 1993 la tradizionale separazione tra

aziende di credito ed istituti è stata rimossa, così facendo, gli enti possono

organizzarsi nella forma di << banca universale >>, tutto ciò è rimesso all’

autonomia dei singoli enti creditizi156.

superava la discriminazione a danno di alcuni istituti di credito fondiario e dei quattro istituti di credito

mobiliare, da sempre costruiti in forma societaria. Sul punto C. BALDINELLI, Profili evolutivi della

legislazione sul credito speciale, cit., p. 606. Consentendo a tali istituti di operare nei settori per i quali

non erano abilitati e per quelli che avevano una competenza territoriale limitata, come i mediocrediti

regionali, poter intervenire anche al di fuori dei confini regionali. Si veda M. CATALDO, La riforma dei

crediti speciali, cit., p. 167. Tutto ciò impresse una svolta al processo di despecializzazione di tali istituti,

aventi ad oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine. Sul punto G. CASTALDI,

Evoluzione morfologica ed operativa del sistema bancario italiano, in Banche e Banchieri, Milano, 1994,

p. 250. Consentendo la ristrutturazione del sistema creditizio, www.parlamento.it, Senato – Disegno di

legge 863 ( testo presentato ). 154 D. LA ROCCA., Credito speciale e credito agevolato : profili istituzionali,cit., p. 165. 155 E’ stato ampliato il breve termine da 12 a 18 mesi, autorizzando anche le aziende di credito ordinario

a compiere operazioni di impiego anche oltre questa scadenza, purché si rispettino determinati limiti

quantitativi. Si veda R. CLARIZIA, Il mutuo di scopo legale, cit., p. 757. 156 C. BALDINELLI, Profili evolutivi della legislazione sul credito speciale, cit., p. 607. Cfr. CORTE

COSTITUZIONALE. Sentenza, 08-06-1994, n. 224: << Sono infondate le questioni di legittimità

costituzionale delle norme del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 15, 47, 152, 159

d.leg. 385/93) limitative di potestà attribuite a talune regioni a statuto speciale ed alle province autonome

di Bolzano e Trento dagli statuti speciali e relative norme di attuazione (art. 3, 4, 6 l. cost. 3/48, statuto

speciale per la Sardegna; art. 5, 11, 16, 107 d.p.r. 670/72, approvazione t.u. delle leggi costituzionali sullo

statuto speciale del Trentino-Alto Adige e art. 1, 3 d.p.r. 234/77, norme di attuazione), in quanto tali

potestà assumono a loro presupposto un quadro normativo di riferimento, quello della legge bancaria del

1936-38, ispirato ad un mercato bancario controllato non più rispondente all’assetto concorrenziale della

nuova disciplina del credito e del risparmio conseguente al recepimento della direttiva Cee n. 89/649 >>.

68

3. Crediti speciali e mutuo di scopo.

Il settore dei finanziamenti pubblici si presenta così stratificato per il disordinato

sovrapporsi degli interventi normativi che si sono succeduti nel corso del tempo,

disorganico anche per la mancanza di ogni unità sistematica nella legislazione sul

credito speciale157. Forma particolare del contratto di mutuo, è il << mutuo di

scopo >>, per il quale il credito è concesso per uno scopo determinato, nel quale

la << clausola di destinazione >> delle somme diventa un elemento causale del

contratto158. Se vogliamo dargli una descrizione puntuale, lo definiamo come:

<< un contratto in cui il mutuante si obbliga ad erogare, in una o più riprese, i

capitali necessari all’ altra parte, mutuataria, che assume l’ obbligo di

impiegarli, interamente per uno scopo prefissato con legge, restituendo gli

interessi ed oneri inferiori a quelli di mercato, alle convenute e spesso lunghe

scadenze, dovendo realizzare cumulativamente gli interessi collettivi e

particolari e comuni ai contraenti >>159. Un primo problema che si presenta,

157 Tutto ciò, ha reso quasi impossibile giungere ad una impostazione unitaria dei problemi che investono

uno dei più importante tra gli strumenti negoziali con cui si realizza il finanziamento agevolato all’

impresa. Tale osservazione concerne soprattutto la legislazione sul credito speciale, nella quale trova la

sua naturale configurazione il così detto << mutuo di scopo >>, pur investendo l’ intera materia del

finanziamento pubblico dell’ impresa. Si veda E. BUONOCORE, Profili privatistici del mutuo agevolato,

in Problemi giuridici delle agevolazioni finanziarie all’ industria, Milano, 1982, p. 259. 158 www.il-trust-in-italia.it, Il Trust nella vita dell’ azienda : finanza nuova e mutui di scopo. 159 Possiamo annoverare fra le fondamentali posizioni soggettive attive e passive create dal mutuo di

scopo legale, l’ onere di forme procedimentali più articolate e complesse, nelle fasi negoziali stipulatorie

ed esecutive, in correlazione alla regolamentata struttura consensuale, i poteri di ingerenza e di controllo

del sovventore sull’ attività del beneficiario e soprattutto l’ obbligo, a carico di quest’ ultimo, di

destinazione del finanziamento. Sul punto O. PROSPERI, Mutuo di scopo e pesca marittima, in Diritto e

giurisprudenza, Napoli, 1985, p. 633. Cfr. CORTE DI CASSAZIONE. Sezione I civile; sentenza, 17-07-

1997, n. 6572 (1): << Il mutuo di scopo è il contratto in virtù del quale una parte appresta all’altra i mezzi

finanziari per il raggiungimento di uno scopo legislativamente o pattiziamente previsto e quest’ultima si

obbliga a restituire la somma ricevuta ed a svolgere l’attività concordata secondo i tempi e le modalità

previste >> (cfr. CLARIZIA, Finanziamenti, voce del Novissimo digesto, appendice, Torino, 1982, III,

756); Cfr. TRIBUNALE PAVIA. 30 agosto 1996 Soc. Cons. agr. produttori riso.c. Banca naz. lav. e altro.

Banca borsa tit. cred. 1997,II, 714 nota (LUCCHINI GUASTALLA): << CREDITO AGRARIO. LS 4

giugno 1984 n. 194 art. 6 l.. I mutui di scopo previsti dall'art. 6 l. 4 giugno 1984 n. 194 (assistiti

dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi e da garanzia fideiussoria della sezione speciale del

69

quando ci troviamo dinanzi ad un credito speciale, è quello di stabilire se, tale

credito dia vita ad un << mutuo di scopo >> o ad un << mutuo ordinario >>160.

Parlare di << mutui di scopo >>, pare un po’ riduttivo, in quanto anche i

finanziamenti << ordinari >>, concessi dagli Istituti a medio e lungo termine

sono << mutui di scopo >>, destinati a specifiche destinazioni161.

Fondo interbancario di garanzia di cui agli art. 20 e 21 l. 9 maggio 1975 n. 153) hanno valenza di

contrattazioni private, cosi' come le prestazioni di garanzia contestuali all'erogazione dei mutui, in

quanto, secondo la stessa lettera della legge, le garanzie di natura pubblica sono semplicemente

destinate ad integrare quelle ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti sul piano dell'autonomia

privata >>. Cfr. CASS.. Sez. I, 08-03-1999, n. 1945: << Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la

conseguenziale nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui

la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario

medesimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo c.d. di scopo, nel

quale sia previsto l’obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il

mutuante >>; Cfr. CASS.. Sez. I, 09-05-1991, n. 5193: << Il perfezionamento del contratto di mutuo, con

la conseguenziale insorgenza dell’obbligo di restituzione, a carico del mutuatario, si verifica quando la

somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario

medesimo, mentre non rileva, a detto fine, che si verta in tema di mutuo cosiddetto di scopo, nel quale sia

previsto l’obbligo di utilizzare quella somma di estinzione di altra posizione debitoria verso il

mutuante >>. 160 Problema che verrà risolto con una verifica tesa ad appurare se, il legislatore abbia o no dettato una

disciplina finalizzata alla realizzazione dello scopo stesso, se tale verifica da esito positivo, tale negozio di

finanziamento andrà considerato come << mutuo di scopo >> ed ad esso andranno ad applicarsi

determinati principi. Appare pienamente giustificata la posizione di centralità che, per lo studio di diritto

privato, occupa il problema attinente alla qualifica tipologica del così detto finanziamento di scopo, dalla

sua soluzione dipende la determinazione della relativa disciplina soprattutto per gli aspetti del

regolamento di interessi che non riceveranno una espressa previsione nelle singole leggi speciali. Sul

punto E. BUONOCORE, Profili privatistici del mutuo agevolato, cit., p. 260. 161 Tali mutui sono solo concessi a seguito di istruttorie volte a valutare la realizzabilità dei programmi

presentati dai richiedenti, condizionati alle specifiche destinazioni assegnate agli interventi accordati e

assoggettati a controlli circa il rispetto di tali destinazioni. Però quando interviene un << incentivo >>,

tutto si complica e quindi non pare sufficiente ricondurre tutto ad un mutuo di scopo, come nel caso di

<< contributi a fondo perduto >>, in cui l’ incentivo non si traduce neppure in un elemento che attiene al

finanziamento vero e proprio, ma si pone in una posizione staccata e distinta rispetto a quest’ ultimo. Si

veda P. SCLESINGER, Credito agevolato e mutuo di scopo, in Problemi giuridici delle agevolazioni

finanziarie all’ industria, Milano, 1982, p. 275 ss.. In altre parole, «i contratti di ‘mutuo di scopo’ o ‘di

destinazione’, preordinati per legge (o per volontà delle parti) al perseguimento di determinate finalità, si

diversificano dallo schema tipico dei negozi di mutuo – oltre che per il modo di perfezionamento, in

70

quanto hanno natura consensuale e non reale – altresì sotto il profilo strutturale perché il sovvenuto non si

obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere i relativi interessi, ma anche a realizzare lo

scopo previsto compiendo gli atti o svolgendo l’attività in concreto programmata; e sotto il profilo

causale, giacché nel sinallagma contrattuale quest’ultima prestazione, ancor più di quella degli interessi,

assume rilievo corrispettivo dell’attribuzione della somma, con la conseguenza che la funzione

economico-sociale del negozio non si esaurisce, come di ordinario, nel consentire al sovvenuto il

godimento del danaro mutuato, ma concerne la (futura) destinazione dello stesso, essendo la disponibilità

della somma strumentale all’interesse (pubblico nel mutuo di scopo legale) di conseguire la finalità

stabilita» (cfr. Cass. 10 giugno 1981, n. 3752, Foro it., 1982, I, p. 1687 ). In altre sentenze, invece, la

fattispecie viene ricondotta alla figura del contratto tipico di mutuo ( Cfr. Cass. 9 maggio 1991, n. 5193,

Foro it., 1992, I, 152; 12 aprile 1988, n. 2876, id., Rep. 1988, voce Mutuo, n. 5, e Banca, borsa, ecc.,

1989, II, 281, che, però, fornisce un contributo limitato alla sistemazione della controversa materia, dal

momento che si riferisce ad una ipotesi di mutuo di scopo volontario; 2 ottobre 1972, n. 2796, Foro it.,

Rep. 1972, voce Credito industriale, nn. 2, 3, e Foro pad., 1973, I, 201, con nota di FERRI; 3 aprile 1970,

n. 896, Foro it., 1970, I, 1367) o del preliminare di mutuo ( Cfr. Cass., 27 novembre 1967, n. 2845, id.,

Rep. 1968, voce Mutuo, nn. 3, 4, e Foro pad., 1969, 1014, con nota di GALASSO) o del contratto misto (

Cfr. Cass. 4 dicembre 1957, n. 4567, Foro it., Rep. 1957, voce cit., nn. 3, 4; 22 febbraio 1957, n. 662,

ibid., n. 2, e Banca, borsa, ecc., 1957, II, 341, con nota di SIMONETTO), o dell’apertura di credito (Trib.

Napoli 25 gennaio 1956, Foro it., Rep. 1957, voce Banca, nn. 25-27, e Dir. e giur., 1957, 390, con nota di

RASCIO). Parte della dottrina, in senso contrario (v. FRAGALI, Il mutuo di scopo, in Banca, borsa, ecc.,

1961, I, 471, al quale si sono successivamente allineati: GIAMPICCOLO, Mutuo (diritto privato), voce

dell’Enciclopedia del diritto, Milano, 1977, XXVII, 444; BROLI, Osservazioni in tema di finanziamento

di scopo, in Banca, borsa, ecc., 1973, II, 485), esclude l’autonomia della figura negoziale del mutuo di

scopo, in quanto la previsione, legale o volontaria, di una modalità vincolata di impiego della somma

prestata non altera, ma specifica l’astratta funzione economico-sociale del contratto di mutuo. Questa tesi

risponde ad un’esigenza, assai diffusa, di difesa della centralità normativa e scientifica del codice civile

quale fonte esclusiva del diritto privato: centralità oggi seriamente minacciata dall’incremento delle aree

di operatività della legislazione speciale e dal conseguimento, da parte di questa, della dignità di diritto

comune della – e per la – materia regolata (cfr. FRAGALI, Finanziamento (diritto privato), voce

dell’Enciclopedia del diritto, Milano, 1968, XVII, 606; v. anche, in senso critico, NIVARRA, Il contratto

di finanziamento tra codice e legislazione speciale, in Foro it., 1982, I, 1688). La riconduzione del mutuo

di scopo al mutuo codicistico è particolarmente vantaggiosa per il mutuante, il quale disporrà degli

efficaci mezzi di tutela previsti dagli art. 1819 e 1820 c.c., non solo per le ipotesi di inadempimento ivi

considerate, ma anche per l’inadempimento dell’obbligazione di scopo, dai più ritenuta rimediabile

attraverso l’applicazione dell’art. 1819, piuttosto che dell’art. 1820 c.c., non ravvisandosi nella

prestazione il carattere di prestazione corrispettiva che si attribuisce invece all’obbligazione degli

interessi (cfr. FRAGALI, Il mutuo di scopo, cit., 47). Altra parte della dottrina ha preso le distanze

dall’orientamento fin qui esposto, con riguardo al problema della ricostruzione della disciplina del

cosiddetto mutuo di scopo legale (v. ZIMATORE, Mutuo di scopo, voce del Dizionario del diritto privato

a cura di IRTI, 1, Diritto civile, Milano, 1980, 604), perché ignora il peculiare ruolo svolto dalla legge e

71

E’ nella legislazione sul credito speciale, che si colloca il << mutuo di scopo >>,

chiamato anche << contratto di finanziamento >>162. L’oggetto dell’

obbligazione deve essere un’ attività ben determinata e espressamente prevista da

leggi speciali in materia di credito agevolato163. I criteri interpretativi per i mutui

di scopo vanno ritrovati nella legislazione speciale, e solo in mancanza,

successivamente, nel codice civile, però il problema è stabilire i rapporti che ci

sono tra le varie leggi speciali che contemplano il finanziamento di scopo164. dal provvedimento amministrativo nella disciplina del rapporto di finanziamento agevolato (v.

MAZZAMUTO, Il rapporto di finanziamento agevolato, profili privatistici dell’attuazione, in Credito e

moneta, 1982, 420). In particolare, la dottrina più recente analizza l’opportunità di ricondurre il mutuo di

scopo alle categorie del diritto pubblico (v. OTTAVIANO, Argomenti a favore di una configurazione

pubblicistica del credito agevolato, in COSTI-LIBERTINI, Problemi giuridici delle agevolazioni

finanziarie all’industria, Milano, 1982) ovvero ad uno schema misto, caratterizzato dalla presenza di

elementi privatistici e pubblicistici (v. MAZZAMUTO, Pubblico e privato nel sistema degli ausili

finanziari alle imprese, in Contratto e impr., 1992, 707; FAUCEGLIA, Il contratto di finanziamento

assistito da agevolazione, Milano, 1985, 45; ZIMATORE, Il mutuo di scopo. Problemi generali, Padova,

1985, 10; POLLICE, Soggetto privato e ausilio finanziario pubblico, mutuo e destinazione del credito

agevolato, Napoli, 1984, 65). 162 Esaminando attentamente la legislazione previgente sarà possibile dire se sia configurabile un unitario

tipo contrattuale di mutuo di scopo, caratterizzato da una disciplina generale ed omogenea, o se debbano

ravvisarsi tanti tipi negoziali autonomi quanti sono le singole leggi o gli specifici scopi legali o i distinti

settori creditizi. Nelle leggi di agevolazione, i singoli provvedimenti normativi individuano di volta in

volta, i soggetti che possono erogare il finanziamento ed i requisiti del finanziando, il settore

merceologico o produttivo cui deve appartenere l’ impresa, gli scopi per i quali è ammissibile il

finanziamento, i tipi di operazioni creditizie attivabili, ecc.. Si veda E. BUONOCORE, Profili privatistici

del mutuo agevolato, cit., p. 259 ss.. Così definito << contratto di finanziamento >> da una sentenza della

Corte di Cassazione, oppure anche detto << prestito finalizzato >> o << mutuo di finanziamento >>,

www.reis.it, Tipologie del mutuo. 163 www.univelex.unive.it, Aspetti giuridici dei finanziamenti. 164 Deve ritenersi che ogni legge speciale recante agevolazioni creditizie esprima un tipo contrattuale

autonomo o, quanto meno, che ogni singolo settore creditizio sia caratterizzato da un distinto tipo

negoziale? La risposta non è semplice, bisognerebbe analizzare il vasto materiale legislativo, per poter in

tal modo stabilire se sia configurabile un unitario tipo contrattuale di mutuo di scopo, caratterizzato da

una disciplina generale ed omogenea, applicabile ad ogni figura concreta o se invece debbano ravvisarsi

tanti tipi negoziali autonomi quante sono le singole leggi o gli specifici scopi legali o i distinti settori

creditizi, oppure se debba riconoscersi, oltre ad un tipo negoziale di base, peculiari filiazioni di sottotipi

contrattuali, ciascuno caratterizzato da una disciplina sufficientemente specifica rispetto a quella generale

del tipo di base. Sul punto E. BUONOCORE, Profili privatistici del mutuo agevolato, cit., p. 263.

72

Soprattutto è importante, identificare una fattispecie di finanziamento di scopo,

cioè prestito di denaro che viene concesso al mutuatario a condizione che questi

lo utilizzi per una determinata destinazione165. Per parlare di mutuo di scopo è

indispensabile che, o per legge o per volontà delle parti, l’ interesse alla

realizzazione dello specifico scopo, abbia avuto un ruolo primario nell’ intento

negoziale dei contraenti, in modo da essere tradotto con la << clausola di

destinazione >>, nell’ assunzione da parte del sovvenuto a compiere l’ attività

necessaria al conseguimento dello scopo166. Con questa << clausola di

Attraverso uno sguardo generale al settore del credito speciale è possibile rilevare alcuni peculiari

caratteri che servono comprendere a qualificare il mutuo di scopo legale. Quali, la individuazione dei

soggetti sia erogatori che beneficiari del finanziamento, la finalizzazione dell’ intervento dell’ istituto di

credito alla incentivazione di un particolare settore di attività, finalizzazione che si manifesta con la

previsione della <<clausola di destinazione>>. Sul punto R. CLARIZIA, Il mutuo si scopo legale, cit., p.

757 ss.. Più che altro sembra atteggiarsi come una certezza nell’ attuazione del rapporto o di

rafforzamento del diritto alla restituzione, infatti la tale clausola, sovente si accompagna ad una garanzia

<< in progress >>, su prodotti delle attività finanziate, o meglio finisce col rappresentare uno strumento

di controllo delle condizioni patrimoniali del mutuatario e quindi assolve ad una funzione << lato

sensu >> di garanzia. Si veda S. MAZZAMUTO, Crediti speciali e crediti agevolati : una peculiare

rilevanza dello scopo, cit., p. 12. 165 www.mutuo.it, Mutuo : tipologie; Lo scopo, in tali mutui, comporta una << selezione >>, dal punto di

vista dei requisiti ai quali devono rispondere le parti contraenti. Infatti, beneficiario del finanziamento può

essere l’ operatore in un determinato settore ed a volte sono prescritte particolari caratteristiche

dimensionali o l’ ubicazione in una determinata area territoriale dell’ azienda. Si veda R. CLARIZIA, Il

mutuo si scopo legale, cit., p. 758. 166 Anche se, la specifica rilevanza dello scopo legale per il quale il credito viene concesso non ne

rappresenta l’ unica peculiarità di tale figura negoziale, dato che ne conseguono altre implicazioni dovute

al fatto che il corrispondente negozio giuridico, pur essendo di diritto privato, intercorre con un ente

finanziatore, direttamente o indirettamente a seconda dei casi, di evidenza pubblica. Il mutuo di scopo

legale, si inserisce, come riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nel multiforme fenomeno del

finanziamento pubblico, caratterizzato da ciò che l’ organismo mutuante, sulla base di un’ apposita

disciplina legislativa, concede le somme di denaro al sovvenuto utilizzando un congegno procedimentale

caratterizzato dall’ intreccio di un procedimento amministrativo, solitamente di tipo concessorio, con un

rapporto negoziale privatistico. Questo avviene sia nella fase costitutiva di deliberazione del

finanziamento e di preventiva istruttoria, sia nella successiva fase di svolgimento del rapporto,

caratterizzato quasi sempre, da poteri di controllo, di ingerenza e di irrogazione di sanzioni. Sul punto E.

BUONOCORE, Profili privatistici del mutuo agevolato, cit., p. 261. Sulla rilevanza della clausola di

destinazione inserita nel mutuo di scopo e sulle conseguenze di un mancato adempimento di essa da parte

73

destinazione >>, si realizza la << specializzazione >> del credito, clausola che

obbliga l’ accipiente ad utilizzare la somma di denaro ricevuta per il

raggiungimento dello scopo attinente a quel particolare credito167.

Quindi, nell’ ambito del contratto di mutuo di scopo, la peculiarità è che, accanto

all’ obbligazione di interessi e di restituzione del capitale, vi è la obbligazione di

destinazione, che rappresenta un aspetto essenziale.

dell’obbligato, in senso conforme alla sentenza in epigrafe, v. Cass., 9 maggio 1991, n. 5193, cit. (per altri

versi contraria, in quanto riconduce il mutuo di scopo al tipo definito e disciplinato dal codice civile);

Trib. Milano 28 marzo 1991, Foro it., Rep. 1992, voce Credito fondiario, n. 9; Cass., 10 giugno 1981, n.

3752, cit., che sostiene la nullità del contratto per mancanza originaria della causa, ove l’utilizzazione

della somma non sia conforme alle finalità del finanziamento, e la validità se sussiste congruità dello

scopo concreto rispetto alla predetta finalità. Invero, nelle sentenze citate funge da filo conduttore l’idea

che l’impiego della somma per un fine piuttosto che per un altro si colloca nell’area, giuridicamente

irrilevante, dei motivi del contratto, senza investire la causa: questa infatti, come tipica funzione

economico-sociale dell’affare, non è idonea a ricomprendere nel suo ambito movimenti, fini e interessi

delle parti, la cui individualità e particolarità sfugge alle rigide maglie della funzione astrattamente

determinata (cfr. MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, 1980, 154). Al contrario, altre decisioni

propendono per l’insorgere dell’obbligo di restituzione, a carico del mutuatario, al venir meno della

finalità del mutuo ( Cfr. Cass., 12 aprile 1988, n. 2876, cit.) o per l’inammissibilità della destinazione

della somma a fini diversi, quali la compensazione di debiti pregressi del mutuatario nei confronti della

banca mutuante ( Cfr. Cass. 2 ottobre 1972, n. 2796, cit.) o per la nullità del contratto per illiceità della

causa in quanto contraria a norme imperative (intendendo per tali le leggi di agevolazione) ex art. 1343

c.c. ( Cfr. Cass. 3 aprile 1970, n. 896, cit., anche in Foro it., 1971, I, 2376, con nota di ROPPO, Causa

tipica, motivo rilevante, contratto illecito). Sul problema relativo alla rilevanza causale delle c.d.

obbligazioni di destinazione, che caratterizza la figura contrattuale in esame, cfr. in dottrina, in senso

affermativo: ZIMATORE, op. cit., 603; GIAMPICCOLO, Mutuo (diritto privato), voce dell’Enciclopedia

del diritto, Milano, 1977, XXVII, 436. Questa posizione si impernia sul rilievo che la causa del mutuo

risulterà modificata qualora la destinazione prescelta diverga da quella tipica o contrasti con essa. 167 Ovviamente il beneficiario del finanziamento non dovrà utilizzare quella somma di denaro, ma la

medesima entità ricevuta o meglio dovrà, comunque, realizzare lo scopo al quale è finalizzato il credito.

Tanto ciò è vero, che alcuni mutui di scopo legale sono concessi quando lo scopo si è già realizzato e

quindi si risolvono in una reintegrazione del patrimonio del mutuatario che ha già investito una

determinata somma di denaro per uno scopo coincidente con quello proprio del credito speciale. Una

volta ricevuta la somma di denaro, trattandosi di bene fungibile, si opera la confusione nel patrimonio del

mutuatario che ne diviene proprietario e, quindi l’ obbligazione di destinazione non impone al mutuatario

di mantenere << in individuo >>, quanto ha ricevuto. Sul punto R. CLARIZIA, Il mutuo si scopo legale,

cit., p. 758.

74

Tale essenzialità che è confermata dal fatto che le specifiche destinazioni della

somma mutuata che sono contemplate dalle leggi speciali, sono considerate di

interesse pubblico, intese cioè a realizzare particolari esigenze di ordine

economico e sociale168.

Non dà luogo a nullità del contratto, il mancato raggiungimento o perseguimento

dello scopo previsto nella norma di destinazione, perché non si tratta di una

genetica patologia della clausola, bensì di un inadempimento ad un’ obbligazione

dedotta in contratto che dà luogo a risoluzione169.

168 Essenzialità dell’ obbligazione di destinazione che, come sostengono dottrina e giurisprudenza è causa

di nullità del contratto di finanziamento stipulato, quando vi è l’ intento delle parti fin dall’ origine, di

destinare le somme a scopi diversi da quelli legislativamente previsti. La presenza di tale obbligazione di

destinazione che si aggiunge alla obbligazione degli interessi, ed anche il fatto che la legislazione

speciale, prevede la risolubilità del mutuo in conseguenza dell’ inadempimento della stessa, impongono

di ritenere che questa destinazione delle somme entra nella struttura del negozio con una diretta rilevanza

casuale. A differenza del normale contratto di mutuo, nel mutuo di scopo, la presenza dell’ obbligazione

di destinazione modifica la funzione negoziale, in quanto la nuova funzione economico sociale del

negozio, non si esaurisce più nel godimento del denaro, ma implica la realizzazione di un risultato finale.

Infatti, nelle disposizioni dettate dalle varie leggi speciali, in caso di inadempimento della obbligazione di

destinazione da parte del sovvenuto, si parla di risoluzione del contratto, recupero delle somme erogate,

sospensione del finanziamento, decadenza del beneficio del termine, ecc.. Quindi in materia, il principio

generale è quello della risoluzione del contratto per inadempimento totale o parziale dell’ obbligazione di

scopo da parte del mutuatario. Sul punto E. BUONOCORE, Profili privatistici del mutuo agevolato, cit.,

p. 262 ss.. Implica cioè, da parte del mutuatario un’ obbligazione di fare, un << facere in rem

propriam >>, la cui inosservanza della clausola di destinazione, è causa di risoluzione del contratto,

essendone un elemento causale dello stesso. Si veda www.il-trust-in-italia.it, Il Trust nella vita dell’

azienda : finanza nuova e mutui di scopo. 169 In quel caso, non può ritenersi che non si sia avuto un finanziamento. Si veda R. CLARIZIA, Il

mutuo si scopo legale, cit., p. 759. Le leggi in materia contemplano talvolta meccanismi volti ad

eliminare la possibilità di inadempimento dell’ obbligo di destinazione da parte del soggetto finanziato,

anche se più spesso, gli strumenti con cui la legge mira ad assicurare la realizzazione dello scopo sono i

controlli. Controlli sia di carattere preventivo, di tipo verificativo, volti ad accertare l’ esistenza dei

requisiti legali richiesti per il finanziato, o valutativo, accerta l’ idoneità tecnica o finanziaria dei piani e

progetti da attuare, sia successivi. Si veda E. BUONOCORE, Profili privatistici del mutuo agevolato, cit.,

p. 268 ss.. Cfr. CORTE DI CASSAZIONE. Sezione I civile; sentenza, 17-07-1997, n. 6572: << Nel c.d.

‘mutuo di scopo’ la parziale utilizzazione delle somme erogate per estinguere debiti in precedenza

contratti dal sovvenuto verso l’istituto mutuante non determina la nullità del contratto per mancanza

75

Proprio l’ obbligazione di destinazione fa si che il mutuo di scopo abbia una

propria tipicità legislativa, distinta ed autonoma rispetto a quella del mutuo. La

realizzazione dello scopo, previsto dalle leggi di sui finanziamenti agevolati,

riveste una grossa importanza, ne costituisce il risultato finale di ordine sociale

ed economico170.

Erogatore del finanziamento può essere soltanto l’ ente che, per legge è stato

autorizzato a svolgere l’ attività creditizia in quello specifico settore, senza

autorizzazione l’ ente non può procedere a finanziamenti in settori diversi, in

quanto lo scopo, prima di condizionare il mutuo, qualifica la destinazione del

patrimonio della sezione autonoma e delimita l’ azione di essa171. Vero è che non

tutti i crediti speciali costituiscono mutui di scopo, anche vero è che, i

finanziamenti di scopo legale sono tutti tendenzialmente dei crediti speciali

agevolati, nei quali l’ agevolazione opera come mezzo per incentivare il

perseguimento dello specifico scopo di ordine sociale ed economico, previsto di

volta in volta dalle singole leggi per fini di pubblico interesse172. Mutuo di scopo

legale e mutuo volontario si differenziano, in quanto nel primo si presenta la

puntuale specificazione dello scopo da perseguire, del soggetto finanziatore e di

quello beneficiario, laddove in quello volontario gli scopi possono essere i più

originaria della causa, quando sia stata realizzata l’opera per la quale i finanziamenti sono stati

concessi >>. 170 In vista del quale non solo viene concesso il mutuo, ma il sovvenuto riceve le agevolazioni, che

possono avere per oggetto il tasso d’interesse, la durata del mutuo, le garanzie od altro. Si veda E.

BUONOCORE, Profili privatistici del mutuo agevolato, cit., p. 262 ss.. 171 B. FERRI, Rilevanza giuridica dello scopo nei crediti speciali, in Foro Padano, Milano, 1972, p. 273

ss.. Nei casi in cui il credito è concesso con la clausola di destinazione, anche la banca può avere interesse

al raggiungimento dello scopo, per cui si riconosce ad essa un diritto di controllo sull’ operato del

prenditore, www.il-trust-in-italia.it, Il Trust nella vita dell’ azienda : finanza nuova e mutui di scopo, cit..

Collocazione che dà ragione dello specifico obbligo gravante sul finanziato, di destinazione dei capitali. 172 Dalla legislazione in materia emerge che tale contratto di mutuo di scopo, si innesta in forme di

prestito che vengono concesse per un fine particolare, in vista del cui raggiungimento viene fatto obbligo

al mutuatario di fare della somma concessa un certo impiego, attraverso il quale si realizza, insieme con il

suo interesse, un connesso interesse pubblico. Interesse pubblico che giustifica un’ articolata disciplina

limitatrice della legittimazione contrarre sia dell’ ente finanziatore che del finanziato. Si veda E.

BUONOCORE, Profili privatistici del mutuo agevolato, cit., p. 260 ss..

76

vari173. Vi è il problema di verificare se la normativa sul credito speciale possa

considerarsi fonte di tipizzazione legale del contratto174. In verità la legislazione

sul credito speciale, non presenta una normativa completa, uniforme ed organica

tanto da essere assunta a fonte tipicizzante il contratto di mutuo di scopo, in

quanto la disciplina sul credito speciale, si preoccupa principalmente di

assicurare la realizzazione dello scopo perseguito in quel determinato settore

produttivo, a prescindere dallo strumento contrattuale effettivamente utilizzato175.

173 In conclusione, possiamo affermare, che il mutuo di scopo legale, intendendo per tale quello che nella

legge trova l’ indicazione del risultato da perseguire, non può definirsi tipico nel senso che l’ obbligazione

di risultato penetri nella causa si da caratterizzarla, e la legislazione sul credito speciale deve essere

inquadrata nella sua giusta dimensione, come legislazione << specialistica >>, volta, quindi, alla

promozione e / o incentivazione, attraverso eventuali agevolazioni, di determinati settori produttivi. Si

veda R. CLARIZIA, Il mutuo si scopo legale, cit., p. 759. Cfr. CORTE DEI CONTI. Sez. contr., 9

gennaio 1986 n. 1614, Ministero marina mercantile, Cons. Stato 1987, II,235. Riv. corte conti 1987, 3

(s.m.): << PESCA. LS 17 febbraio 1982 n. 41 art. 10 L. In tema di concessione di mutui agevolati in

favore di esercenti l'industria della pesca, le norme di riserva di finanziamento in favore delle

cooperative di pescatori e delle iniziative localizzate nel Mezzogiorno previste dalla l. 17 febbraio

1982 n. 41 si applicano anche nei confronti delle domande di mutuo anteriori alla legge e gia' istruite,

fatte salve dall'art. 10 stessa legge. Corte Conti, sez. contr., 9 gennaio 1986 n. 1614, Ministero marina

mercantile, Cons. Stato 1987, II,235. Riv. corte conti 1987, 3 (s.m.) >>. 174 A. ZIMATORE, Mutuo di scopo, in Dizionario del diritto privato, Diritto civile, Milano, 1980, p.

631. 175 Quali : il mutuo, l’ apertura di credito, l’ anticipazione, ecc.. Le varie previsioni legislative del

contratto di mutuo presentano modalità di perfezionamento, di efficacia, di svolgimento del contratto. Si

veda R. CLARIZIA, Il mutuo si scopo legale, cit., p . 759.

77

4. Il credito peschereccio come forma << speciale >> dell’ attività bancaria.

IL credito peschereccio è quella forma di credito << speciale >> diretta a fornire

agli operatori della pesca, alle cooperative di pescatori ed ai consorzi tra queste

cooperative, i capitali necessari per l’ impianto il miglioramento e dotazione, dei

mezzi dell’ attività176.

Tale forma di credito è improntato alla realizzazione di numerosi scopi perseguiti

dallo Stato, tutti realizzati in base ai principi dell’intervento statale, com’è d’

altronde per tutti i crediti speciali177.

Il credito peschereccio si definisce e classifica come << speciale >>, per le sue

caratteristiche funzioni che non possono essere abbandonate alla comune

disciplina del credito.

Ora ci interessiamo di quelle operazioni di credito peschereccio che ci fanno

meglio cogliere il suo carattere speciale178. Il credito peschereccio è stato via via 176 Inoltre, necessario suddetto credito per l’ apporto dei capitali di esercizio, di conduzione, necessario a

sopperire ad eventuali esigenze ordinarie dell’ esercizio dell’ attività peschereccia. In pratica si ripropone,

in materia, una distinzione di uso frequente nella nostra legislazione in materia di crediti speciali,

soprattutto relativamente di credito agrario, fondata sul diverso utilizzo che le somme erogate sono

destinate a ricevere, tra credito << di impianto e miglioramento >> e credito << di esercizio >>. Il primo è

destinato all’ acquisizione o al miglioramento di beni necessari per l’ esercizio dell’ attività (

imbarcazioni, impianti refrigeratori, ecc. ), il secondo per coprire spese di altro tipo, collegate alla

gestione corrente. Si veda C. COSTA, Il credito all’ attività peschereccia, cit., p. 21. Il credito

peschereccio è articolato in tal modo, per poter così essere in grado di rispondere alle molteplici forme

dell’ esercizio della pesca. Sul punto M. TONDO, I crediti speciali, cit., p. 575. Sono finanziamenti

destinati all’ attività di pesca ed acquacoltura, nonché a quelle annesse e connesse, anche collaterali,

www.agenziabpb.it, Mutui finanziamenti. 177 R. CARAPELLESE, Evoluzione e prospettive del credito peschereccio in Italia, cit., p. 1138;

Interesse pubblico che giustifica tali interventi e che è determinato da molteplici finalità, quali la

produttività ittica e la protezione dell’ industria e dei lavoratori in essa occupati. Sul punto M. TONDO, I

crediti speciali, cit., p. 575. Molteplici sono le forme di intervento che lo Stato in un remoto passato ed

anche oggi, esercitava ed esercita, in materia di crediti speciali. 178 Di fatto, ragioni sociali ed economiche agiscono nel senso di costringere lo Stato ad assicurare all’

attività peschereccia particolari concessioni, specie per quanto attiene il credito di impianto e di

miglioramento, destinando notevoli somme in favore dell’ attività creditizia relativa alla pesca,

concorrendo per una determinata parte al pagamento degli interessi sui prestiti, concedendo agevolazioni

fiscali, ecc.. Si veda U. MAZZARINI, Aspetti del finanziamento all’ industria della pesca, cit., p. 463.

Forma di credito speciale, perché sappiamo sottoposto, per quanto riguarda l’ ente erogatore, le modalità

78

agevolato con la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi,

con anticipazioni agli istituti sovventori, con facilitazioni tributarie, sicché

indubbiamente rappresenta una forma di credito speciale esercitata da banche ed

istituti espressamente autorizzati179. Il Credito peschereccio di esercizio può

essere regolamentato dalla comune normazione del credito180. Tale forma di

credito ha per oggetto la valorizzazione e l’ incremento della produzione ittica in

o le finalità del finanziamento, ad una normativa o particolari regole, diverse da quelle di diritto comune,

in ordine all’ esercizio del credito bancario. Si veda C. COSTA, Il credito all’ attività peschereccia, cit.,

p. 22. 179 M. TONDO, I crediti speciali,Credito peschereccio, in Enciclopedia della Banca e della Borsa,

Roma – Milano, 1967, p. 575. Scopo del credito peschereccio è la concessione di finanziamenti agevolati

e contributi a fondo perduto ai fini del miglioramento e potenziamento delle strutture ed attrezzature della

pesca, compresi gli impianti a terra. Si veda C. LAVORIA, A. SAMMARTANO, Credito peschereccio,

Guida pratica ai finanziamenti agevolati, Milano, 1976, p. 411. Il credito agrario aveva in comune con il

credito peschereccio, la distinzione, in base alla destinazione ed al termine. Si veda U. MAZZARINI,

Aspetti del finanziamento all’ industria della pesca, cit., p. 460. Distinto in: credito di esercizio, di

impianto, può essere sia erogato con fondi della banca, www.bancadiroma.it, Crediti speciali, credito

peschereccio di impianto con fondi della banca; ed anche con fondi dello Stato, in base alla legge 17

febbraio 1982, n. 41, www.bancadiroma.it, Crediti speciali, credito peschereccio di impianto con fondi

dello Stato. Infine abbiamo il credito di miglioramento. Venivano erogati prevalentemente dagli istituti

abilitati ad esercitare le analoghe specie di credito agrario, quale l’ IMI. Sul punto M. TONDO, I crediti

speciali, cit., p. 576; questo per il credito di impianto e di miglioramento. Si veda A. ODDI

BADOGLIONI, Credito mobiliare industriale, cit., p. 1154. Quest’ ultimo destinato all’ acquisizione o al

miglioramento dei beni necessari per l’ esercizio dell’ attività, quello di esercizio copre spese di altro tipo,

collegate alla gestione corrente. Sul punto C. COSTA, Il credito all’ attività peschereccia, cit., p. 21.

Credito di impianto e di miglioramento, che favoriscono l’ attivazione dell’ industria peschereccia,

anticipando i mezzi per la costruzione dei battelli da pesca, da realizzare secondo i canoni tecnici più

avanzati, al fine di renderli idonei alla navigazione ed all’ utilizzo commerciale. Sul punto U.

MAZZARINI, Aspetti del finanziamento all’ industria della pesca, cit., p. 462. Quindi, credito di

impianto e di miglioramento, sono destinati agli impieghi in beni a fecondità ripetuta, la cui utilizzazione

si protrae oltre la durata dell’ esercizio, per cui non è opportuno l’ intervento del sistema di credito

ordinario, da cui il credito speciale è distinto. Sul punto M. D’ ANGELO – MAZZANTINI, Trattato di

tecnica bancaria, cit, p. 113. 180 Invece l’ attenzione si pone sul credito di impianto e di miglioramento, in quanto, per determinate

ragioni di ordine sociale ed economico, sono forme di credito volte, oltre che all’ incremento della

produttività, anche all’ approviggionamento ittico del paese, per soddisfare le esigenze dell’

alimentazione. Per cui, sono operazioni volte al raggiungimento di interessi generali, che vedono la

partecipazione dello Stato. Si veda A. GIANNINI, I crediti speciali, cit., p. 88.

79

relazione alle esigenze di mercato181. Dovuto alle affinità tra credito agrario e

peschereccio, come il credito agrario, anche il credito peschereccio di esercizio,

regolato dalla legge 28 agosto 1989, n. 302 e dal decreto legislativo 1 settembre

1993, n. 385182, si suddividono in : di conduzione, che fa fronte alle esigenze del

capitale circolante e di dotazione, necessario per la formazione delle scorte183. Il

credito peschereccio, presenta quindi, tutte le caratteristiche del credito agrario,

infatti l’ esercizio di suddetto credito, per accentuare la similitudine tra le due

forme di credito, è consentito a tutti gli Enti autorizzati all’ esercizio del credito

agrario184. Operazioni che sono poste in essere in regime di favore per quanto

riguarda il tasso d’ interesse e le facilitazioni fiscali. Viene ad essere considerato

come << credito speciale >>, il credito peschereccio di impianto e di

miglioramento185. Sono forme di credito che erano oggetto della normativa di

181 Nonché, il miglioramento funzionale delle strutture produttive aziendali ed interaziendali, l’ aumento

della produttività delle imprese di pesca e di acquacoltura nelle acque marine e salmastre, il

miglioramento delle condizioni di reddito e di occupazione delle categorie interessate. Sul punto R.

CARAPELLESE, Evoluzione e prospettive del credito peschereccio in Italia, cit., p. 1149. 182 www.unioneatrigianiitaliani.it, Credito peschereccio di esercizio. 183 In particolare si è assunto il principio che, questo tipo di credito di conduzione, deve avere durata

corrispondente a quella del ciclo di produzione cui è destinato e che, deve essere totalmente estinto alla

scadenza. Si veda U. MAZZARINI, Aspetti del finanziamento all’ industria della pesca, cit., p. 460 ss.. Il

credito peschereccio di dotazione viene accomunato al credito di impianto e di miglioramento,

sottoponendolo alla stessa regolamentazione, mentre quello di conduzione è carente di disciplina e viene

sottoposto alle disposizioni dettate per la parallela forma di credito agrario. Sul punto P. PAGANI,

Commento alla legislazione italiana sul credito agrario, Venezia, 1935, p. 352. 184 Quali : la Banca Nazionale del Lavoro, il Banco di Sicilia, il Banco di Napoli, il Banco di S. Spirito, il

Banco si Sardegna, le Casse di Risparmio di Ascoli Piceno, della Calabria, di Fano, delle Puglie, di

Venezia, di Savona, di Trieste, di Pescara, ecc., nonché tutti gli enti autorizzati espressamente dal

Ministero del Tesoro. Si veda M. D’ ANGELO – MAZZANTINI, Trattato di tecnica bancaria, cit., p.

113. 185 In quanto il credito speciale, per definizione è destinato all’ incremento della produttività e

conseguentemente, alla costruzione di nuovi impianti o il miglioramento di quelli già operanti. Sul punto

U. MAZZARINI, Aspetti del finanziamento all’ industria della pesca, cit., p. 460; Credito peschereccio di

impianto e di ampliamento, presentano caratteristiche di erogazione e di durata, proprie dei crediti

speciali, invece, il credito di esercizio è erogato con modalità tipiche dei crediti speciali, ma nella

sostanza, riguardo alla durata, è una forma di credito << a breve termine >>. Si veda C. COSTA, Il

credito all’ attività peschereccia, cit., p. 22.

80

favore, ne rimaneva fuori il credito di esercizio, sottoposto alle comuni

contrattazioni bancarie186.

Il Credito peschereccio, presenta delle analogie con il credito industriale navale,

specie se diretto al finanziamento delle imprese di pesca d’ alto mare187.

Rivestivano un ruolo di primo piano, di fatto, L’ IMI, autorizzato all’ esercizio

del credito peschereccio che presentasse delle analogie con il credito industriale

navale.

Prima dell’ ultimo conflitto era esercitato particolarmente dalla Banca Nazionale

del Lavoro, dovuto al fatto che tale banca gestiva le casse dei mercati all’

ingrosso del pesce e si trovava nelle condizioni di poter meglio operare in tale

settore, rispetto agli altri istituti188.

Banca Nazionale del Lavoro, viene a realizza tale specializzazione, mediante le

sezioni autonome che vengono a finanziare particolari rami dell’ attività

economica, tra cui quello della pesca.

La conoscenza del settore peschereccio deriva non solo dalla concessione di

credito, ma sopratutto dalla gestione delle casse dei mercati ittici all’ ingrosso.

186 Destinato alle ordinarie esigenze delle aziende, trattamento di favore che con i provvedimenti del

1935, vengono anche ad essere estesi al credito di esercizio. Si veda A. GIANNINI, I crediti speciali, cit,

p. 88 ss.. 187 M. TONDO, I crediti speciali, cit., p. 576. Tanto che operazioni di credito peschereccio vengono

effettuate anche dall’ Istituto mobiliare Italiano. Sul punto A. ODDI BADOGLIONI, Credito mobiliare

industriale, cit., p. 1154; e dalla B. N. L.. In argomento C. COSTA, Il credito all’ attività peschereccia,

cit., p. 23. 188 M. TROISI, Credito peschereccio, cit., p. 5. Credito erogato mediante la concessione di mutui per l’

impianto, miglioramento e dotazione, con partecipazione dello Stato al pagamento degli interessi. I mutui

devono essere garantiti da ipoteca sugli immobiliare sui natanti, che dovranno essere assicurati contro i

rischi dell’ incendio e della navigazione. Sul punto U. MAZZARINI, Aspetti del finanziamento all’

industria della pesca, cit., p. 467. La B.N.L., lo esercitava sia direttamente, sia attraverso le sue sezioni

speciali per il credito alle piccole e medie industrie e per il credito alla cooperazione, un ruolo particolare,

in quanto svolgeva in esclusiva il credito di impianto e di miglioramento in favore di cooperative di

pescatori e dei loro consorzi, a lei era anche affidata la gestione delle casse dei mercati all’ ingrosso del

pesce, inoltre esercita il credito peschereccio a miti condizioni nell’ interesse della pesca e dei pescatori,

mediante impiego di contributi statali ovvero attraverso propri stanziamenti. Si veda R. CARAPELLESE,

Evoluzione e prospettive del credito peschereccio in Italia, cit., p. 114.

81

Opera in stretto contatto con il settore, in grado di far fronte alle esigenze

manifestatesi. In passato si discuteva se applicare il principio della

specializzazione nella concessione dei crediti a particolari rami dell’ attività

economica189.

La banca che applica la specializzazione, come la B.N.L., è in grado di meglio

conoscere e controllare ogni singola branca dell’ attività industriale e

commerciale, conoscendo in maniera più intima gli affari dei propri clienti e

giova anche agli stessi clienti, che trovano un ausilio più pronto ed efficace alle

loro esigenze190.

Tale forma di credito, attiene ad un settore dell’ economia per tradizione <<

agevolato >>.

Quindi il credito peschereccio appare, come un credito << speciale >>

tipicamente << agevolato >>, dovuto alla stretta connessione tra scopo di

finanziamento e scopo agevolativo che rappresenta una costate sin dal T. U. delle

leggi sulla pesca. Incentivo pubblico che è giustificato da numerose ragioni di

carattere economico e sociale191.

Fornire un quadro completo della legislazione in materia di credito peschereccio

e di agevolazioni finanziarie alla pesca, non è semplice, in quanto alla

legislazione dello Stato bisogna aggiungere quella delle Regioni, nonché i

189 U. MAZZARINI, Aspetti del finanziamento all’ industria della pesca, cit., p. 465. 190 GARRONE N., La scienza del commercio, Milano, 1942, p. 46. Specializzazione che presenta anche

degli svantaggi, in quanto potrebbe impedire l’ applicazione del principio fondamentale del

frazionamento dei rischi e non permette di seguire una politica quantitativa di investimento che permetta

la compensazione tra bisogni massimi e minimiche si possono manifestare alternativamente fra i

differenti rami dell’ attività economica. Si veda M. D’ ANGELO – MAZZANTINI, Trattato di tecnica

bancaria, cit., p. 28. 191 Ragioni attinenti all’ approviggionamento ittico del paese, l’ alto e dualistico grado di rischio dell’

attività peschereccia, rischio di carattere economico e naturalistico – atmosferico, dell’ attività e la

sottocapitalizzazione del settore dovuto ai notevoli investimenti necessari, anche dovuto alla eccessiva

polverizzazione delle unità di pesca, in genere esercitata da pescatori singoli, scarso è il ricorso alle

cooperative od alle forme societarie. Sul punto C. COSTA, Il credito all’ attività peschereccia, cit., p. 23.

82

provvedimenti della Comunità Economica Europea192. Prima fonte legislativa del

credito peschereccio è il R. D. 8 ottobre 1931, n. 1604193, che ha approvato il T.

U. delle leggi sulla pesca194. Successivamente è stato disciplinato con la legge 3

giugno 1935, n. 1281, nei cui articolo 1 distingue in credito di impianto, di

miglioramento da quello di esercizio195. Dalla fine del conflitto, o meglio all’

inizio degli anni 50 fino alla fine degli anni 70, il settore è caratterizzato da una

eccessiva, scardinata e confusa produzione normativa196. Nel dopoguerra, il

legislatore si interessa del settore, nel 1952 con la legge del 10 gennaio, n. 16,

192 Nonostante tutto ciò, con i provvedimenti del 1935, alcune facilitazioni vengono estese anche al

credito di esercizio. Si veda U. MAZZARINI, Aspetti del finanziamento all’ industria della pesca, cit., p.

460. Infatti, grazie alla legge del 3 giugno del 1935, n. 1281, viene ad essere disciplinato il credito

peschereccio d’ esercizio. Prima di tale legge il credito peschereccio si riferiva solo all’ impianto ed al

miglioramento, nell’ ambito di particolari impieghi specificatamente indicati. Erano esclusi dalle

facilitazioni creditizie previste sia il credito di esercizio che il credito di impianto e di miglioramento, se

non fossero destinati a ben definiti impieghi, tali operazioni formavano oggetto di credito, solo che erano

sottoposte alla regolamentazione comune che non prevedeva condizioni di favore. Sul punto A.

GIANNINI, I crediti speciali, cit., p. 91. Dopo il secondo conflitto mondiale sono stati emanati due

importanti provvedimenti legislativi, il T. U. sulla pesca, r. d. ottobre 1931, n. 1604 e la legge 3 giugno

1935, n. 1281, che introduceva la distinzione tra credito di impianto e di miglioramento e di esercizio

disciplinando organicamente tale forma di credito. Si veda M. TROISI, Credito peschereccio, cit., p. 5.

Questi provvedimenti hanno rappresentato un corpus abbastanza organico della materia, tanto da ritenersi

l’ inquadramento generale della materia. Sul punto C. COSTA, Il credito all’ attività peschereccia, cit., p.

25. 193 www.conlamosca.it, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, approvazione del testo unico delle leggi sulla

pesca. 194 Il titolo secondo di tale norma riguarda << provvidenze a favore della pesca e dei pescatori >>, l’

articolo 45 prevedeva il concorso da parte dello Stato nel pagamento di interessi per una serie di

operazioni previste, concorso concesso per il periodo di 10 anni. Si veda R. CARAPELLESE, Evoluzione

e prospettive del credito peschereccio in Italia, cit., p. 1140. 195 Prima col R. D. L. n. 2411 del 31 dicembre 1936 e, successivamente col R. D. L. 24 novembre 1938,

n. 2094, lo Stato emana provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio. Infine col

R. D. L. 2 febbraio 1939, n. 303, concerne provvedimenti relativi alla bonifica peschereccia. Tale

provvedimento, unitamente agli altri emanati precedentemente, disciplinano organicamente l’ intervento

dello Stato nell’ attività della pesca e dell’ allevamento di pesci, spaziando dalle infrastrutture, agli

strumenti operativi ed, ancora, alle attività complementari e collaterali alla pesca. In argomento R.

CARAPELLESE, Evoluzione e prospettive del credito peschereccio in Italia, cit., p. 1141. 196 C. COSTA, Il credito all’ attività peschereccia, cit., p. 25.

83

legge che unitamente ad altre disposizioni, hanno ristrutturato l’ intero credito

peschereccio, ripristina il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui

pescherecci197. In favore del credito peschereccio d’ impianto e di miglioramento

e quello di dotazione, la legge 27 dicembre 1956, n. 1457, istituisce presso il

Ministero della Marina Mercantile, un << fondo di rotazione >> a favore degli

esercenti l’ industria peschereccia, sia singoli od associati198, con preferenza per

gli esercenti l’ industria costiera199. Si succedono numerosi provvedimenti

riguardante le modifiche apportate al fondo200. Verso gli anni Settanta si

manifesta l’ esigenza di una possibile riforma globale di tale credito speciale, da

attuare mediante la predisposizione di una legge - quadro generale che disegnasse

un sistema organico di interventi del settore creditizio. Nuove prospettive ha

fornito la promulgazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che istituiva un

197 Tre provvedimenti si susseguono in rapida successione, la legge 6 agosto 1954, n. 857, riguardante la

rinnovazione del naviglio, poi la legge 10 dicembre, n. 1224, che emana provvidenze per la pesca in

acque interne, che presenta finalità simili con quelle previste dalla legge n. 16 / 1952 per la pesca in acque

salmastre. Si veda R. CARAPELLESE, Evoluzione e prospettive del credito peschereccio in Italia, cit.,

p. 1141 ss.. Dove si elencava tassativamente le operazioni oggetto di contributo, sul punto A. GIANNINI,

I crediti speciali, cit., p. 95. La normazione in tema di credito peschereccio di esercizio, non lo

definiscono compiutamente, l’ articolo 2, comma 2 della legge del 3 giugno 1935, n. 1281, si limita solo a

dire che il credito peschereccio di esercizio è destinato a sostenere le ordinarie esigenze delle aziende,

senza disporre nulla in ordina alla forma, alle condizioni, alle garanzie alla durata di tali operazioni. Non

è corretto neanche considerarlo un credito a breve termine, concesso per far fronte agli squilibri di breve

periodo tra le entrate e le uscite. Si veda U. MAZZARINI, Aspetti del finanziamento all’ industria della

pesca, cit., p. 461. 198 www.federcoopesca.it, Il credito peschereccio ed il suo evolversi. 199 R. CARAPELLESE, Evoluzione e prospettive del credito peschereccio in Italia, cit., p. 1142. L’

istituzione di tale fondo vuole venire a risolvere determinati ordini di problemi, come la scarsezza del

denaro, l’ elevato costo dei servizi bancari, tenuità delle garanzie che i pescatori possono offrire. Si

sosteneva all’ epoca che tale fondo di rotazione rappresentasse un volano che da impulso e movimento

all’ intero settore, orientando i benefici nel campo dell’ ammodernamento del naviglio e delle

attrezzature. Si veda M. TROISI, Credito peschereccio, cit., p. 6. 200 Come la legge 2 agosto 1975, n. 388, tale fondo di rotazione viene anche abilitato ad intervenire a

condizioni agevolative anche sulle spese di esercizio, www.federcoopesca.it, Il credito peschereccio ed il

suo evolversi, cit.. In argomento R. CARAPELLESE, Evoluzione e prospettive del credito peschereccio

in Italia, cit., p. 1145. www.portocesareo.com, Legge 17 febbraio 1982, n. 41, Piano per lo sviluppo e

razionalizzazione della pesca marittima.

84

nuovo fondo centrale per il credito peschereccio. Legge che ha rivisto ed

aggiornato i congegni del vecchio fondo di rotazione, che diventa << Fondo

Centrale per il credito peschereccio >>201. Oltre agli incentivi vari alla pesca ed

all’ acquacoltura, sia in acque dolci che salmastre202, importanti sono le iniziative

attuabili in un contesto internazionale e l’ organizzazione di attività promozionali

e professionali203. La legge 42 / 1982, attiene al credito a lungo termine, cioè il

credito di impianto e di miglioramento, mentre per il credito a breve, quale il

credito si esercizio, accenna per sommi capi le procedure da attuare, in tal modo

lasciando numerosi dubbi circa la forma, la durata e le condizioni. A colmare tale

lacuna ci ha pensato al legge 302 / 1989, che detta una esauriente disciplina per il

credito peschereccio di esercizio204. La legge del 28 agosto 1989, n. 302, titolata

<< Disciplina del credito peschereccio di esercizio >>205, introduce le nuove

figure della cambiale pesca e dell’ apertura di credito in conto corrente –

201 www.federcoopesca.it, Il credito peschereccio ed il suo evolversi, cit.. Per consentire un effettivo e

più efficace sostegno finanziario alle attività della pesca marittima. Legge 41 /1982 che ha introdotto il

collegamento tra incentivazione e programmazione, comportando la strumentalità delle misure finanziarie

agli obbiettivi definiti dal procedimento di programmazione. Si veda R. CARAPELLESE, Evoluzione e

prospettive del credito peschereccio in Italia, cit., p. 1145 ss.. Diretto all’erogazione di mutui, a tasso

agevolato da parte dell’ Amministrazione pubblica ed erogati da istituti di credito. La legge contiene un

elenco elle operazioni creditizie a tasso agevolato rivolte a varie finalità. Si veda C. COSTA, Il credito

all’ attività peschereccia, cit., p. 25. 202 www.acquacoltura.com, Acquacoltura – API informa, Organo ufficiale dell’ associazione piscicoltori

italiani, Assemblea generale 1998,cit.. 203 In relazione al primo punto, in sintonia con la tendenza emergente nella CEE, viene ad essere

agevolata la costituzione di società di capitali o di armamento a partecipazione straniera ( joint ventures ),

tra enti e cittadini italiani o enti di altri stati per l’ esercizio della pesca in acque territoriali o comunque

sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati, nonché prestiti per capitali di esercizio alle imprese

armatrici di navi adibite alla pesca oceanica. Si veda R. CARAPELLESE, Evoluzione e prospettive del

credito peschereccio in Italia, cit., p. 1147 ss.. 204 Tale modello è stato recepito per ragioni di rapidità nella concessione di credito, è diverso da quello

accolto nella legge 41 / 1982, mutuo che viene concesso dalle banche a valere sui fondi propri, con il

concorso dello Stato al pagamento degli interessi. Si veda C. COSTA, Il credito all’ attività peschereccia,

cit., p. 25. 205 www.federcoopesca.it, Legge 28 Agosto 1989 n. 302, Disciplina del credito peschereccio di esercizio.

85

pesca206. Successivamente la Circolare dell’ 11 febbraio 1998, n. 6232786,

fornisce indicazioni sul credito peschereccio di esercizio agevolato, dettando

nuove modalità di attuazione della legge 302 / 1989 per rendere più flessibili e

tempestive le procedure di erogazione delle operazioni agevolate, chiarendo

anche quali sono i soggetti interessati, le condizioni e modalità del prestito207.

Alle leggi statali, bisogna aggiungere le leggi regionali. Una certa importanza

riveste lo scopo del finanziamento, infatti tale credito di impianto e di

ampliamento, viene erogato alle imprese di pesca o di allevamento individuali o

collettive, a cooperative o loro consorzio di conservazione, lavorazione e

trasformazione di prodotti ittici208. I contributi a fondo perduto, detti solitamente

<< in conto capitale >>, nell’ ambito del settore della pesca, vengono concessi

direttamente dallo Stato, per cui il settore bancario non viene coinvolto.

206 C. COSTA, Il credito all’ attività peschereccia, cit., p. 26. Persegue gli stessi obbiettivi della legge 41

/ 82, integrata da quest’ ultima per quanto riguarda gli interventi a medio e lungo termine,

www.bymarche.it, Credito peschereccio di esercizio, legge 28. 8. 89, n. 302. Obbiettivi di incremento

della produzione ittica, www.santoro.it, Disciplina del credito peschereccio di esercizio. Legge 28 agosto

1989 / 302. E soprattutto il potenziamento della cooperazione e dell’ associazionismo per assicurare alle

imprese maggiore competitività sul mercato, www.univelex.unive.it, Legge 28 agosto 1989, n. 302,

Disciplina del credito peschereccio di esercizio. 207 www.federcoopesca.it, Circolare 11 febbraio 1998, n. 6232786, Circolare per il credito peschereccio

di esercizio agevolato. Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, l’ agevolazione di credito peschereccio

di esercizio, di cui alla legge n. 302 / 1989, è richiesta da imprese singole e associate, da cooperative e

loro consorzi, che si propongono l’ attività di pesca e di allevamento, la lavorazione, la trasformazione, la

conservazione e la commercializzazione dei prodotti ittici o di acquacoltura, nonché le attività connesse e

collaterali. Si veda LEX, Circolare del Ministro per le politiche agricole 11 febbraio 1998, n. 6232786

in Gazzetta Ufficiale, 21 marzo, n. 67 )., Circolare per il credito peschereccio di esercizio agevolato,

Torino, 1998, p. 134 ss.. 208 Un ruolo di primo piano ha la Regione Sicilia, che ha provveduto con numerose leggi regionali: 1987

/ 26, 1980 / 1, 1975 / 5, 1975 / 6, 1957 / 57, ricorrendo agli strumenti del contributo a fondo perduto e del

contributo in conto interessi, avvalendosi, oltre che al sistema bancario nazionale, anche a particolari

istituti di credito a base regionale, quali IRCAC, cioè Istituto regionale per il credito alla cooperazione e l’

IRFIS, Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia. Negli ultimi quindici anni il settore

della pesca è stato fatto oggetto anche dell’ attenzione del legislatore comunitario, aiuti comunitari che

sono stati concessi nella forma del contributo a fondo perduto. Il credito peschereccio di impianto e di

miglioramento viene erogato nella forma di mutui a tasso agevolato a valere direttamente su fondi

pubblici. Si veda C. COSTA, Il credito all’ attività peschereccia, cit., p. 26 ss..

86

Per quanto riguarda i mutui a tasso agevolato, sono due i modelli utilizzati.

Modelli che venivano utilizzati indiscriminatamente nella passata legislazione209.

Non si può certo dire che il credito a favore della pesca e dei pescatori abbia

raggiunto una fisionomia organica nella normazione italiana, dovuto al

succedersi e sovrapporsi disarmonico dei provvedimenti legislativi.

Problematica è l’erogazione dello stesso credito dovuto alle diverse attività

pescherecce presenti nel settore, dove le grandi e medie imprese diventano

assorbenti della disponibilità di credito, mentre la maggior parte delle imprese

sono di piccole e piccolissime dimensioni, hanno bisogno di limitate

disponibilità, quindi una sistemazione della materia si rende necessaria210.

209 In uno vengono concessi mutui dal sistema bancario, con la contribuzione dello Stato al pagamento

degli interessi e / o la prestazione di garanzie da parte dello Stato o di soggetti da esso designati, nell’

altra forma, vengono anche concessi mutui a tasso agevolato a valere direttamente su fondi pubblici

stanziati a tale scopo, dove il sistema bancario riveste una funzione di delegato dallo stato all’ istruttoria e

/ o all’ erogazione delle somme finanziate. Il sistema bancario, in tali operazioni non impiega fondi

propri, ma svolge un’ importante funzione burocratica, occupandosi sia delle procedure connesse alla fase

istruttoria che a quella di erogazione del credito. Poi con la legge 41 / 82 vi è stato un deciso favore verso

il secondo modello di mutuo, dove i mutui venivano concessi a valere sul << Fondo centrale per il

credito peschereccio >>, istituito ed alimentato da stanziamenti statali. Infatti è in atto un processo di

<< despecializzazione >> delle imprese bancarie, iniziato con la cosiddetta << legge Amato >>, legge 218

/ 1990, che ha rimosso i limiti geografici di attività, ha reso possibile l’ esercizio congiunto di più attività

creditizie da parte degli istituti di credito speciale. Si veda C. COSTA, Il credito all’ attività

peschereccia, cit., p. 26 ss.. 210 A. GIANNINI, I crediti speciali, cit., p. 98.

CAPITOLO III

IL CREDITO PESCHERECCIO NEL TESTO

UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA

BANCARIA E CREDITIZIA

88

CAPITOLO III : Il credito peschereccio nel Testo Unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia.

SOMMARIO:

1. Brevi considerazione sul Testo Unico;

2. Il credito speciale nella nuova legge bancaria;

3. Il credito peschereccio nel Testo Unico: una nozione aperta;

4. Lo strumento di diritto comune per l’ erogazione del credito peschereccio:

la cambiale pesca.

89

1. Brevi considerazioni sul Testo Unico211.

211 In argomento tra gli altri: AA. VV., Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in

Rivista di diritto agrario, Firenze – Milano, 1994; AA. VV., La ristrutturazione delle banche pubbliche ,

Milano, 1991; AA. VV., Sintesi di giurisprudenza ( primo trimestre 1997 ), Crediti speciali : credito

peschereccio, in Diritto della banca e del mercato finanziario, Padova, 1997; AA. VV., Sintesi di

giurisprudenza ( primo trimestre 1999 ), crediti speciali. Credito peschereccio, in Diritto della banca e

del mercato finanziario, Padova, 1999; AA.VV., Despecializzazione istituzionale e nuova operatività

degli enti creditizi, Milano, 1992; BANCA D’ ITALIA, Testo Unico e normativa complementare, Roma,

2000; BELLI F., Il credito agrario nel t.u. ( credito agrario o credito all’ agricoltura? ), in

Finanziamento e credito all’ agricoltura, Milano, 1996; BONFATTI S., La disciplina dei crediti speciali

nel << Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia >>, in Giurisprudenza commerciale,

società e fallimento, Milano, 1994; BORGHI P. , Il nuovo credito all’ agricoltura, in Rivista di diritto

agrario, Milano, 1996; CARPIGLIONE F., Il credito speciale dopo il Testo Unico delle leggi in materia

bancaria, in Banca, impresa e società, Bologna, 1994; CARPIGLIONE F., Il recepimento della seconda

direttiva Cee in materia bancaria. Prime riflessioni, in << Banca e borsa >>, Tavernerio, 1993; CIAMPI

C. A., Il testo unico del credito, in Bancaria, Roma, 1991; COSTA C., Le operazioni di credito speciale

nelle procedure concorsuali alla luce del nuovo testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in

Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, Padova, 1995; COSTATO L., Decreto legislativo 1

settembre 1993, n. 385 – Credito agrario e peschereccio. Commento all’ articolo 43 – Nozione, in Le

Nuove leggi civili commentate, Padova, 1995; COSTI R., Programmazione regionale e credito agevolato

nella legge di riconversione industriale, in Democrazia e diritto, Bari, 1978; D’ ANTONIO M., IL

finanziamento delle imprese industriali, in La crisi dell’ impresa industriale, Napoli, 1980; GATTI S., Il

credito agrario e peschereccio,in Diritto della banca e del mercato finanziario, Padova, 1998;

GIANFELICE E., Sezione II : il credito agrario e peschereccio, Il codice della banca, Milano, 1999;

JANNARELLI A., Il credito agrario e peschereccio, in Rivista di diritto agrario, Milano, 2000;

JANNARELLI A., Credito agrario e peschereccio, in Digesto civilistico, aggiornamento, Torino, 2000;

JANNARELLI A., Il credito agrario e peschereccio nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria, in

Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ ambiente, Roma, 1994; JANNARELLI A., Il credito agrario e

peschereccio nel testo unico della legge bancaria: atto terzo, in Digesto civilistico, aggiornamento,

Torino, 2000; JANNARELLI A., Il privilegio legale nel nuovo articolo 44 del Testo Unico della legge

bancaria, Rivista di diritto agrario, Milano, 1995; MASERA F., Intervento al Convegno su Credito all’

impresa : il futuro della specializzazione nell’ Europa che cambia, Venezia, ottobre 1990, in Atti, Roma,

1991; MAZZINI F., Le modifiche apportate al testo unico bancario nel 1999, in Diritto della banca e del

mercato finanziario, Padova, 2000; MOLLE G., DESIDERI L., le operazioni di credito agrario e

peschereccio, in Manuale di diritto bancario e dell’ intermediazione finanziaria, Milano, 2000; NOTO A.,

Il credito speciale nella nuova legge bancaria, in Il Risparmio, Milano, 1993; PATRONI GRIFFI A.,

Governo degli incentivi ed istituti di credito speciale, in Problemi giuridici delle agevolazioni finanziarie

all’ industria, Milano, 1982; PISCIOTTA G., La riforma del credito agrario, in Diritto agrario,

Firenze,1994; SANTARONI M., integrazioni e modifiche al T. U. in materia bancaria e creditizia, in Le

90

Il Testo Unico bancario212, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n.

385, è stato concepito come << legge di principi e di allocazione di poteri >>,

tale rango legislativo è stato attribuito, tendenzialmente, solo alle norme

disciplinanti aspetti particolarmente rilevanti e a quelle che conferiscono alle

autorità creditizie il potere di emanare la normativa secondaria. La scelta che è

stata adottata con questa tecnica legislativa, si proponeva di rafforzare la stabilità

Nuove leggi civili commentate, Padova, 2000; SEPE M., Varietà : brevi note sul testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, in Banca, borsa e titoli di credito, Milano, 1994; TESORIERO R., il

credito agrario e peschereccio nella nuova disciplina del testo unico bancario, in il diritto fallimentare e

delle società commerciali, Padova, 2001; TRIBUNALE DI BOLOGNA, 15 febbraio 1995 ( ord. ), in

Rivista di diritto agrario, Milano, 1996. 212 Il 2 luglio 1993 il Consiglio dei Ministri approvò lo schema provvisorio del decreto legislativo

relativo al Testo Unico delle leggi in materia bancaria, proponendolo all’ esame delle competenti

commissioni parlamentari per i relativi pareri, prima dell’ approvazione definitiva. Lavori preparatori

della nuova legge bancaria che sono stati condotti dagli specialisti della Banca d’ Italia, mediante

approfondimenti e studi di concerto con il Ministero del tesoro. In sostanza, la nuova legge bancaria

recepisce le direttive CEE relativamente alla despecializzazione temporale ed operativa, verso

<< l’ universalità >> del sistema creditizio. Sul punto A. NOTO, Il credito speciale nella nuova legge

bancaria, in Il Risparmio, Milano, 1993, p. 1123. Con l’ emanazione del decreto legislativo 1 settembre

1993, n. 385, concernente il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, hanno trovato

risposta esigenze di codificazione da lungo tempo palesate e sinora inattese. Si veda M. SEPE, Varietà:

brevi note sul testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in Banca, borsa e titoli di credito,

Milano, 1994, p. 505. L’ obbiettivo che si è voluto perseguire è stato di predisporre un testo snello che

semplifichi e razionalizzi la disciplina, anche attraverso una parziale delegificazione della materia, ciò

renderebbe possibile recepire senza difficoltà ulteriori impulsi innovativi, a cominciare da quelli

provenienti dalla normazione comunitaria. Sul punto C. A. CIAMPI, Il testo unico del credito, in

Bancaria, Roma, 1991, p. 125. Nell’ ambito del titolo IX, del testo unico, articolo 153 ( disposizioni

relative a particolari operazioni di credito ), al punto 1, recita che: << fino all’ emanazione delle

disposizioni della banca d’ Italia, previste dall’ articolo 38, comma 2°, continua ad applicarsi in materia

la disciplina dettata dalle norme previgenti >>, www.econ-pol.unisi.it, Decreto legislativo 1 settembre

1993, n. 385, << testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia >>. Il Testo Unico, frutto di un

notevole sforzo di razionalizzazione e coordinamento della preesistente normativa, si inserisce all’ interno

di un processo che a partire dalla seconda metà degli anni ottanta ha portato importanti cambiamenti all’

interno del settore creditizio. Negli anni scorsi, anche a seguito all’ evoluzione normativa comunitaria in

materia, sono stati eliminati i principali vincoli di specializzazione funzionale ed operativa delle banche,

che riservavano particolari forme di raccolta e di impiego ad alcuni soggetti e non consentivano la

prestazione di determinati servizi, www.agcm.it, L’ evoluzione della normativa in materia bancaria e

creditizia.

91

delle norme legislative, demandando a più flessibili disposizioni secondarie il

compito di introdurre le variazioni normative richieste dall’ evolversi del quadro

congiunturale. Dall’ emanazione del Testo Unico, diverse sono state le

variazioni che hanno interessato tale quadro normativo. L’ attenzione del

legislatore alle problematiche derivanti dalla necessità di un coordinamento

anche a livello normativo, con gli altri paesi U.E., ha portato all’ emanazione di

diversi provvedimenti, volti a regolare compiutamente vari settori dell’

economia, in primo luogo quello creditizio213.

213 Così ha visto la luce il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 432, recante disposizioni integrative e

correttive del << decreto legislativo n. 385 / 93, t. u. delle leggi in materia bancaria e creditizia >>. Sul

punto M. SANTARONI, integrazioni e modifiche al T. U. in materia bancaria e creditizia, in Le Nuove

leggi civili commentate, Padova, 2000, p. 493. L’ emanazione del testo unico delle disposizioni in materia

bancaria e creditizia ha determinato una radicale riorganizzazione del sistema bancario italiano, seguita

dalla riforma del mercato finanziario. Integrano il nuovo quadro normativo di riferimento le disposizione

di attuazione e quelle relative all’ introduzione dell’ euro nel nostro paese. E’ stata così realizzata quell’

armonizzazione normativa imposta dalle direttive comunitarie e necessarie alla costituzione di un mercato

unico europeo nei settori bancari e finanziari, www.bollettinodellavoro.it, Guida al concorso in banca,

AA.VV., edizione Simone, Napoli 2000, p. 701. La nuova legge bancaria, anche a seguito delle

modifiche apportate dal decreto legislativo 432 / 1999, è ispirata al carattere di imprenditorialità dell’

attività bancaria ed ha per obbiettivi: l’ efficienza, la produttività, la concorrenzialità, la stabilità

complessiva del sistema finanziario; la sana e prudente gestione degli intermediari creditizi. Essa prevede:

la despecializzazione temporale ed operativa, la categoria unica degli enti creditizi e autonomia di scelta

del modello istituzionale organizzativo, l’ attenuazione della separatezza tra banca ed impresa, l’

assunzione del modello giuridico della società per azioni ( eccetto per le banche di credito cooperativo ),

la possibilità di emettere obbligazioni con una procedura più snella di quella civilistica, l’ autorizzazione

a svolgere rilasciata una sola volta nel paese di origine e valida per tutta l’ U.E., la definizione delle linee

di intervento della Banca d’ Italia in rapporto alle riserve di legge concesse, la disciplina dei << grandi

fidi >>, la disciplina degli intermediari finanziari la cui operatività è subordinata all’ iscrizione in un

elenco generale e anche in un elenco speciale, se sottoposti a rischio sistematico, www.irre.liguria.it,

legge bancaria. Cfr. CORTE COSTITUZIONALE. Sentenza, 08-06-1994, n. 224: << Sono infondate le

questioni di legittimità costituzionale delle norme del testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia (art. 15, 47, 152, 159 d.leg. 385/93) limitative di potestà attribuite a talune regioni a statuto

speciale ed alle province autonome di Bolzano e Trento dagli statuti speciali e relative norme di

attuazione (art. 3, 4, 6 l. cost. 3/48, statuto speciale per la Sardegna; art. 5, 11, 16, 107 d.p.r. 670/72,

approvazione t.u. delle leggi costituzionali sullo statuto speciale del Trentino-Alto Adige e art. 1, 3 d.p.r.

234/77, norme di attuazione), in quanto tali potestà assumono a loro presupposto un quadro normativo di

riferimento, quello della legge bancaria del 1936-38, ispirato ad un mercato bancario controllato non più

92

Il decreto legislativo 432 del 1999 apporta al testo unico una serie di rettifiche ed

integrazioni, di carattere prevalentemente marginale, volte a tener conto dell’

evoluzione normativa nazionale e comunitaria, sia a introdurre miglioramenti di

tipo tecnico, procedurale e sistematico suggeriti da questi primi anni di

esperienza applicativa della regolamentazione214.

Tra le innovazioni più significative vi è certamente la despecializzazione

operativa e temporale degli enti creditizi, già sancita dal decreto legislativo 481

del 1992 ed ora confermata dalle disposizioni che definiscono la nozione di

attività bancaria ( articolo 10 ) e le modalità di provvista ( articolo 12 ).

Viene adottato il modello di << banca universale >>215, che assurge a

presupposto di elevati livelli di concorrenzialità, mentre la despecializzazione si

rispondente all’assetto concorrenziale della nuova disciplina del credito e del risparmio conseguente al

recepimento della direttiva Cee n. 89/649 >>. 214 Un’ ulteriore occasione di perfezionamento della normativa contenuta nel Testo Unico è stata fornita

dall’ approvazione della legge comunitaria per il 1995 / 97, che prevede una riapertura dei termini per

apportare al testo legislativo ulteriori integrazioni e correzioni tecniche, conseguenza diretta dell’

esperienza di questi ultimi anni di applicazione normativa. Alcune modifiche che hanno interessato o che

interesseranno tale impianto normativo, potrebbero essere collocate in un autonomo contesto normativo.

Il primo decreto ( n. 333 ), di modifica al testo unico, viene a recepire per il settore bancario, la direttiva

95 / 26 / CE ( c.d. post BCCI ), avente per oggetto il rafforzamento della vigilanza prudenziale mediante

una più stretta collaborazione fra autorità di controllo e altre autorità nazionali ed estere. Con specifico

riferimento alla costituzione di nuove banche, la direttiva prevede un più rigoroso accertamento dell’

assenza di legami partecipativi suscettibili di ostacolare l’ esercizio della vigilanza. Ulteriori

aggiornamenti si sono resi necessari soprattutto per tener conto dell’ avvento dell’ Euro e della

partecipazione dell’ Italia al sistema europeo delle banche centrali. Sul punto BANCA D’ ITALIA, Testo

Unico e normativa complementare, Roma, 2000, p. 4 ss.. Tale direttiva 95 / 26 / CE, ha apportato talune

modifiche al testo unico in materia di intermediazione bancaria e creditizia, www.buvette.net, Consiglio

dei ministri. 215 La legge delega prevedeva, per la stesura del testo unico, che avvenisse a conclusione del processo di

recepimento della Seconda Direttiva, che contempla anche l’ adeguamento delle leggi vigenti alle linee

evolutive che saranno espresse dalle norme di attuazione. Queste dovranno qualificarsi, sulla base del

principio del mutuo riconoscimento, per la libertà di scelta tra il modello della << banca universale >> e

quello del << gruppo plurifunzionale >>. Sul punto C. A. CIAMPI, Il testo unico del credito, in Bancaria,

cit., p. 125. La banca universale è un istituto di credito dedito fondamentalmente a tutti i settori dell’

attività bancaria, www.raiffeisen.ch, Banca universale.

93

accompagna ad un ampliamento degli assetti organizzativi bancari216.

Nell’ articolo 10 e 12 viene aperta la possibilità a tutte le banche di esercitare <<

oltre all’ attività bancaria, ogni attività finanziaria secondo la disciplina propria

di ciascuna di esse >> e di emettere << obbligazioni, anche convertibili,

nominative o al portatore >>, dando in tal modo accesso ad uno schema

creditizio di tipo universale, la cui proposizione è a base del disegno giuridico

istituzionale che si è inteso realizzare.

L’istanza di rinnovamento degli enti operanti nel medio e lungo termine in

chiave di banca universale presuppone, infatti, accertamenti al proprio interno

aventi ad oggetto la capacità di selezionare gli impieghi. Esigenza di

cambiamento che richiede l’ esercizio di un’ attività finanziaria più evoluta,

meglio correlata alla domanda di mercato, orientata all’ allungamento delle

scadenze dei debiti e a forme di finanza straordinaria217.

Gli enti creditizi, finora operanti nel medio e lungo termine, se non intendono

accogliere l’ auspicio formulato dalle autorità bancarie dichiaratesi favorevoli a

forme di integrazione all’ interno del gruppo, si potranno orientare verso una

specializzazione operativa218. 216 Nella gran parte dei casi, è portato dall’ esigenza di rinvenire nella dimensione medio – grande i

presupposti tecnici per un’ operatività temporale dilatata e indifferentemente orientata verso più settori

produttivi, a volte è il risultato di aggregazione di enti creditizi in crisi ed altri adeguamenti

patrimonializzati. Sul punto F. CARPIGLIONE, Il credito speciale dopo il Testo Unico delle leggi in

materia bancaria, in Banca, impresa e società, Bologna, 1994, p. 349. 217 La normativa non si limita solo a sancire in tali articoli, la possibilità per tutte le banche di aprirsi

operativamente ad << ogni altra attività finanziaria >>, essa accorpa unitariamente la disciplina di alcune

<< particolari operazioni di credito >>, ( articolo 38 – 48 ), in passato rientranti nella competenza propria

degli istituti di credito speciale, ma ora consentite a tutti gli appartenenti al settore. In tale nuovo quadro

normativo, è consentito di ridisegnare per imprese in momentanea situazione di crisi, la relativa struttura

finanziaria in congiunzione con forme di riassetto industriale. Sul punto F. CARPIGLIONE, Il credito

speciale dopo il Testo Unico delle leggi in materia bancaria, cit., p. 349 ss.. 218 In tal modo, come è stato sottolineato dalla dottrina, diviene possibile, dare una << risposta naturale

alla crescente complessità e sofisticazione dei mercati finanziari >>. Sul punto F. MASERA, Intervento

al Convegno su Credito all’ impresa : il futuro della specializzazione nell’ Europa che cambia, Venezia,

ottobre 1990, in Atti, Roma, 1991, p. 204. La specializzazione assurge a scelte di carattere

imprenditoriale con tutto quanto consegue sul piano delle connesse valutazioni, spingendo in tale

direzione le banche potranno vincere la gara concorrenziale con banche al presente solo dedite all’

94

Il testo unico perfeziona il disegno avviato col Decreto legislativo 481 / 1992, si

perviene all’ abrogazione delle leggi disciplinanti le operazioni di credito

speciale219. Il senso generale del Testo Unico è quello di fissare gli sviluppi

normativi che si sono susseguiti negli anni e di offrire una base solida ed

ampliata, per l’ opera di costruzione degli assetti futuri, a cui sono chiamati

soprattutto gli intermediari. Si può definire come una cornice giuridica con cui la

struttura finanziaria italiana affronta la concorrenza tra gli ordinamenti in

Europa220.

esercizio del credito ordinario, dove queste ultime potranno orientarsi verso le << particolari operazioni

di credito >>. Sul punto F. CARPIGLIONE, Il credito speciale dopo il Testo Unico delle leggi in materia

bancaria, cit., p. 354 ss.. tale specializzazione operativa, risalente alla legge bancaria del 1936,

consistente nella preclusione dello sviluppo di attività estranee all’ intermediazione in senso stretto,

www.irre.liguria.it, Legge bancaria, cit.. 219 Prima dell’ emanazione del Testo Unico bancario, le operazioni di credito speciale, continuavano a

caratterizzarsi dalla frammentaria legislazione e dalla scarsa omogeneità, ad esempio, in materia di

privilegi sostanziali e di procedura. Sul punto M. CATALDO, La riforma dei crediti speciali, cit., p. 172,

decreto 481 / 1992 che è stato emanato in attuazione della direttiva CEE / 646 / 89, relativa al

coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, riguardanti l’ accesso all’

attività agli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifiche alla direttiva CEE / 780 / 77, www.bpf.it, Il

contesto economico nazionale. 220 Note anche le linee di intervento secondo cui opereranno le Autorità di vigilanza, resta affidato alle

forze di mercato il completamento, il pieno successo della trasformazione del sistema finanziario, che è

stato messo in moto. Sul punto C. A. CIAMPI, Il testo unico del credito, cit., p. 126.

95

2. Il credito speciale nella nuova legge bancaria.

L’ erogazione di tali crediti speciali era affidata ad enti espressamente

autorizzati, denominati erroneamente dalla dottrina Istituti di Credito speciale221.

Nell’ ambito del sistema del credito speciale si inseriva il fenomeno degli

incentivi finanziari, che normalmente accompagnavano tali crediti, creando

ulteriormente un intreccio fra crediti speciali e crediti agevolati222. Anche nella

gestione di tali incentivi finanziari si erano venuti creare situazioni di sostanziale

monopolio, rendendo ambigua la posizione di tali enti, spinti anche ad esercitare

funzioni tipiche della pubblica amministrazione, esercitate sotto l’ influenza del

potere politico, condizionando profondamente l’ intero settore dei crediti

speciali223. Il << nuovo ordinamento bancario >> ha sciolto l’ intreccio creatosi

tra enti creditizi e crediti speciali224.

221 Si erano venute a creare tante nicchie, in quanto venivano espressamente individuati gli enti erogatori,

infatti soltanto determinati soggetti potevano erogare tali crediti. Sul punto R. COSTI, Banche, crediti

speciali e crediti agevolati, cit., p. 358 ss.. 222 Di conseguenza venivano attribuiti agli enti creditizi, soprattutto istituti di credito speciale, importanti

funzioni di gestione del rapporto di incentivazione, infatti, tali enti si occupavano dell’ istruttoria per l’

accesso alla sovvenzione a controllo sul rispetto delle condizioni e dei vincoli che accompagnano l’

erogazione di quest’ ultima. Sul punto V. PONTOLILLO, Il sistema del credito speciale in Italia, cit., p.

77 ss.. 223 Dopo la legge del 22 agosto 1977, n. 675, in materia di ausili finanziari, l’ evoluzione fu quella di

finalizzare esplicitamente l’ erogazione di denaro pubblico verso obbiettivi ben dichiarati, per rompere la

catena dei patteggiamenti occasionali, la cosiddetta pratica della collusione di interessi tra settori politici

e settori del mondo imprenditoriale. Sul punto A. PATRONI GRIFFI, Governo degli incentivi ed istituti

di credito speciale, in Problemi giuridici delle agevolazioni finanziarie all’ industria, Milano, 1982, p.

182. Il tentativo era di << limitare la discrezionalità dell’ apparato di governo in ordine alle singole

domande di agevolazione attraverso la determinazione di norme generali >>. In tal senso R. COSTI,

Programmazione regionale e credito agevolato nella legge di riconversione industriale, in Democrazia e

diritto, 1978, p. 602. Sostanzialmente conforme M. D’ ANTONIO, IL finanziamento delle imprese

industriali, in La crisi dell’ impresa industriale, Napoli, 1980, p. 29. 224 Già il decreto legislativo 356 / 1990 aveva avviato la separazione tra soggetto erogatore ed istituti di

credito speciale, soprattutto rivolta agli istituiti di credito speciale. Infatti, gli Istituti di credito pubblici

che avessero assunto la forma della società per azioni, a norma dell’ articolo 18, 1° comma, << avrebbero

potuto esercitare ogni altra attività a medio e lungo termine >>, di fatto la massima parte dei crediti

speciali era costituita da operazioni a medio e lungo termine. Prosegue sulla strada della progressiva

despecializzazione anche il decreto legislativo 218 del 1990 e successivi decreti delegati di attuazione,

96

Nell’ambito del Testo Unico non viene riprodotta la questione enti creditizi –

crediti speciali, essendo oramai inseriti in un sistema despecializzato, in cui ogni

banca può esercitarli, esso ha per oggetto la disciplina del rapporto, inseriti nella

sezione riguardante le << operazioni di credito particolari >>, per quanto

riguarda quelle operazioni di credito speciale rimaste in vita225. Tra le

che hanno indotto il legislatore a disciplinare << fundis >> la materia. Vedi A. NOTO, Il credito speciale

nella nuova legge bancaria, cit., p. 1125. La legge 218 / 1990, così detta Amato – Carli, ha previsto la

trasformazione degli enti di dritto pubblico in società per azioni anche attraverso operazioni di scorpori,

fusioni, incorporazioni, ecc., prevedendo delle agevolazioni tributarie. Sul punto M. CATALDO, La

riforma dei crediti speciali, cit., p. 167. Anche il decreto 481 / 1992, che all’ articolo 6, 1° comma, recita:

<< gli enti creditizi possono esercitare, quando lo statuto lo consente, le attività di finanziamento

disciplinate da leggi riguardanti determinati settori, categorie di istituti o singoli istituti di credito >>,

cosicché veniva eliminata ogni connessione fra disciplina del soggetto e crediti speciali, i quali potevano

essere esercitati da tutti gli enti creditizi, era un provvedimento di una forte carica innovativa. Sul punto

R. COSTI, Banche, crediti speciali e crediti agevolati, cit., p. 360. Il decreto 481 / 1992, che era in

attuazione della direttiva 89 / 646 / CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative, riguardanti l’ accesso all’ attività degli enti creditizi ed il suo esercizio.

Tale decreto mira a rendere omogenea la disciplina sulla organizzazione e sull’ operatività degli istituti di

credito speciale, collocandola su schemi generali, validi per tutti gli intermediari bancari. Sul punto A.

NOTO, Il credito speciale nella nuova legge bancaria, cit., p. 1125. Decreto che però, aveva, mantenuto

in vita tutta una serie di leggi accumulatesi nel tempo, restavano irrisolte numerose difficoltà derivanti

dalla scarsa chiarezza in un contesto legislativo caratterizzato da molte incongruenze. Sul punto M.

CATALDO, La riforma dei crediti speciali, cit., p. 172. La privatizzazione delle banche pubbliche

avutasi con la legge n. 218 del 1990 e col decreto legislativo 356, ha dato vita ad una sorta di

omogeneizzazione della soggettività creditizia, facendo venir meno il tradizionale collegamento tra

specificità della struttura organizzativa degli appartenenti al settore e peculiarità delle forme operative che

ai medesimi fanno capo. Ampliamente trattato in AA. VV., La ristrutturazione delle banche pubbliche ,

Milano, 1991 e AA.VV., Despecializzazione istituzionale e nuova operatività degli enti creditizi, Milano,

1992. Cfr. TRIBUNALE DI MILANO. 15 gennaio 1998. Oglio e altro. Banca borsa tit. cred. 1999,II,

464 nota (MANGIONE): << BANCA, Codice penale art. 357, Codice penale art. 358, DM 23 gennaio

1928, LS 5 luglio 1928 n. 1760 , l.: Alla luce dei principi ormai consolidati nella giurisprudenza

della S.C., non contraddetti ne' superati dalla entrata in vigore del nuovo testo unico in materia

bancaria, l'erogazione dei c.d. "crediti speciali" costituisce attivita' di rilievo pubblicistico, con la

conseguente applicabilita' dello statuto penale della p.a. per i reati commessi nell'esercizio di tale

attivita' dai dipendenti e funzionari della banca >>. 225 Il Testo Unico ha proceduto ad un’opera di semplificazione eliminando dalla categoria dei crediti

speciali, quei crediti che venivano considerati tali solo perché potevano essere erogati da una particolare

struttura erogatrice. Si veda R. COSTI, Banche, crediti speciali e crediti agevolati, cit., p. 361. Il

97

innovazioni più significative introdotte dalla normativa del decreto legislativo

385 del 1993, intitolato << Testo Unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia >>, vi è certamente la despecializzazione operativa e temporale degli

enti creditizi, già sancita dal decreto legislativo 481 del 1992.

Lo schema di società per azioni è visto come modello di riferimento per la

trasformazione delle banche pubbliche, diretta conseguenza del riconoscimento

del carattere imprenditoriale dell’attività bancaria, già avutosi nel 1985 in

occasione del recepimento della prima direttiva Cee di coordinamento

bancario226.

Tale modello viene visto come strumento per il raggiungimento dell’ uniformità

tipologica superando ingiustificate differenziazioni tra gli intermediari, si ravvisa

necessario modificare la nozione di azienda di credito e di istituto di credito

speciale in quello di ente creditizio227.

legislatore si è trovato di fronte a due esigenze contrastanti che richiedevano soddisfacimento, infatti, da

un lato quella di mantenere in capo alle operazioni di credito speciale una disciplina di favore e dall’ altro

quella di operare una tendenziale restituzione della materia al diritto comune, dovuto alla

<< despecializzazione >> del sistema bancario, conseguenza dell’ ammissibilità di operazioni di credito

speciale anche da parte di aziende di credito ordinario. Sul punto C. COSTA, Le operazioni di credito

speciale nelle procedure concorsuali alla luce del nuovo testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia, in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, Padova, 1995, p. 314. 226 Despecializzazione operativa e temporale, confermata dalle disposizioni che definiscono la nozione

di attività bancaria ( art. 10 ) e le modalità della provvista ( art. 12 ). Previsioni che fanno riferimento alla

possibilità di tutte le banche di esercitare << oltre all’ attività bancaria, anche ogni attività finanziaria

secondo la disciplina propria di ciascuna di esse >> e di emettere << obbligazioni, anche convertibili,

nominative o al portatore >>, dando accesso ad uno schema creditizio universale. Vedi F.

CARPIGLIONE, Il credito speciale dopo il Testo Unico delle leggi in materia bancaria, cit., p. 349 ss..

Conseguenza di tale despecializzazione dell’ attività creditizia, non solo gli istituti di credito agrario o le

sezioni speciali di credito degli istituti, ma tutte le banche possono erogare finanziamenti agevoli nel

settore sia della pesca che dell’ agricoltura, www.regione.umbria.it, Credito agrario, notiziario. 227 Viene ad essere riconosciuta una nuova realtà istituzionale, la << società bancaria >>, la sua

efficienza è legata all’ assunzione di una determinata forma organizzativa, al conseguimento di elevati

livelli di patrimonializzazione ed alla professionalità ed onorabilità degli esponenti. Sul punto F.

CARPIGLIONE, Il recepimento della seconda direttiva Cee in materia bancaria. Prime riflessioni, in <<

Banca e borsa >>, 1993, p. 437 ss..

98

Nell’ ambito della nuova legge bancaria non si è solo proceduto ad eliminare,

con l’ abrogazione delle relative discipline, gli statuti << speciali >> previsti per

gli enti che erogavano crediti speciali, ma ha anche proceduto ad un’ opera di

razionalizzazione e coordinamento delle norme che regolavano tali forme di

credito. Con il nuovo testo unico scompare la categoria degli istituti di credito

speciale228.

Nel capo VI del Titolo II del Testo Unico, intitolato << norme relative a

particolari operazioni di credito >>229, articoli 38 - 48, vi è contenuto il risultato

di tale opera di semplificazione, quello che rimane delle molte norme che

disciplinavano i crediti speciali230. Esso provvede, in realtà, a riprendere ed a

riproporre, dopo averla fortemente razionalizzata la materia dei così detti <<

crediti speciali >>, la cui disciplina era riconducibile ad una serie frammentaria e

scordinata di fonti, non ancora integralmente abrogate231.

Il Testo Unico ha conservato in vita solo: il credito fondiario, il credito alle opere

pubbliche, il credito agrario, il credito peschereccio, il credito a medio e lungo

228 A. NOTO, Il credito speciale nella nuova legge bancaria, cit., p. 1125. Lo spirito delle nuove norme e

che tutte le banche non abbiano impedimenti statutari, possono effettuare operazioni previste dalle nuove

norme del Testo Unico fruendo del particolare regime giuridico, abolendo la limitazione soggettiva delle

banche abilitate ad effettuare le operazioni in discorso. Vedi M. CATALDO, La riforma dei crediti

speciali, cit., p. 173. 229 Disciplina i crediti speciali in tre sezioni e undici articoli, sul punto A. NOTO, Il credito speciale

nella nuova legge bancaria, cit., p. 1125. Il termine << speciale >> viene superato dall’ aggettivo

<< particolare >>, denotando la volontà di relegare nella storia del diritto, formule che potrebbero trarre

in inganno sulla portata della riforma, per non privare i mercati di riferimento delle relative tecniche

operative. Sul punto C. BALDINELLI, Profili evolutivi della legislazione sul credito speciale : dalle

origini del Testo Unico, cit., p. 620 ss.. 230 R. COSTI, Banche, crediti speciali e crediti agevolati, cit., p. 365. 231 Tutto ciò aveva dato vita ad un << sistema >> estremamente eterogeneo sotto sia il profilo delle

tecniche contrattuali adottate, sia delle forme di tutela sostanziali e procedurali. Sul punto S. BONFATTI,

La disciplina dei crediti speciali nel << Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia >>, in

Giurisprudenza commerciale, società e fallimento, Milano, 1994, p. 1010 ss.. Appariva all’ interprete una

selva inestricabile di disposizioni, di difficile coordinamento, spesso contraddittorie. Vedi C. COSTA, Le

operazioni di credito speciale nelle procedure concorsuali alla luce del nuovo testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, cit, p. 313.

99

termine alle imprese, nuova forma quest’ ultima di credito speciale, il credito su

pegno232.

Appare evidente la grande importanza rivestita da tale opera di semplificazione.

Esso ha operato su due piani, per primo procedendo a tale opera di

semplificazioni delle relative tipologie, predisponendo una disciplina generale

dei singoli tipi233. In secondo luogo, meno evidente, ma altrettanto importante, è

stata l’opera di predisposizione di tre << modelli >> di disciplina per quanto

riguarda le modalità di tutela e recupero dei crediti speciali, a seconda che si tratti

di crediti garantiti da ipoteca, di credito garantito da privilegio mobiliare, di

credito su pegno. La novità rispetto al precedente sistema che consisteva in una

serie numerosa di regole << speciali >> di tutela preferenziale del credito in

relazione ai singoli settori. Invece il Testo Unico ha scelto la diversa strada della

predisposizione di una disciplina generale da applicare, non in funzione del tipo

di credito speciale considerato, ma in funzione del tipo di garanzia che assiste

tale credito. Processo di omogeneizzazione già iniziato coi decreti legislativi

356 / 1990, 481 / 1992, autorizzando tutti gli enti creditizi ad effettuare

operazioni di credito speciale, era naturale che il passaggio successivo fosse

costituito da un intervento di razionalizzazione di tali discipline particolari,

rendendo omogenei gli aspetti comuni alle stesse sotto il profilo della struttura

232 I principali crediti speciali, prima della semplificazione del T. U. erano : il credito fondiario, il credito

agrario, il credito alle opere pubbliche, il credito alle imprese di pubblica utilità, il credito navale, il

credito minerario, il credito alla cooperazione, il credito industriale, il credito alle piccole e medie

imprese, il credito all’ artigianato, il credito al commercio, il credito alberghiero, il credito sportivo, il

credito peschereccio, il credito cinematografico, il credito all’ esportazione e il credito su pegno, per un

quadro di sintesi sui crediti speciali. In argomento, P. DE VECCHIS, Crediti speciali, cit., p. 359 ss.. M.

TONDO, I crediti speciali, cit., p. 15 ss.. Si è occupato diffusamente dell’ argomento anche A.

GIANNINI, I crediti speciali, cit.. 233 Il Testo Unico non si occupa di altre figure, che sono definite << crediti speciali >>, ma in realtà non

lo sono, visto che la loro particolarità non consiste in speciali modalità di erogazione del credito, o in

particolari discipline in ordine alla garanzia, ma nella presenza di forme di agevolazione pubblica che si

connettono a tecniche << ordinarie >> di erogazione del credito e di costituzione delle garanzie ( credito

al commercio, all’ artigianato, ecc. ). Vedi C. COSTA, Le operazioni di credito speciale nelle procedure

concorsuali alla luce del nuovo testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, cit., p. 313 ss..

100

contrattuale delle operazioni regolate e delle forme di tutela sostanziale e

procedurali riconosciute dalle << banche >> che le avessero poste in essere234.

234 La sezione dedicata alle << norme relative a particolari operazioni di credito >> riserva un

trattamento di favore alle rimanenti categorie di crediti speciali. Vedi S. BONFATTI, La disciplina dei

crediti speciali nel << Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia >>, cit., p. 1011.

Sostanzialmente vengono eliminati tutti i profili << istituzionali >> dall’ ordinamento sia del credito

agrario che peschereccio, grazie alla riconduzione della normativa di esercizio nell’ ambito del << diritto

bancario comune >>, ha portato ad esaurire la normativa bancaria di base del credito speciale nella sola

regolamentazione di alcuni aspetti operativi di rilevanza privatistica. Sul punto A. JANNARELLI, Il

credito agrario e peschereccio nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria, in Diritto e

giurisprudenza agraria e dell’ ambiente, Roma, 1994, p. 198.

101

3. Il credito peschereccio nel Testo Unico : una nozione aperta.

Nel settore del credito peschereccio il vecchio regime era caratterizzato dal

particolarismo e dalla tipizzazione delle operazioni, elementi comuni a tutti i

crediti speciali, la cui origine va attribuita soprattutto al sovrapporsi nel tempo di

interventi legislativi settoriali. La sua erogazione, in quanto era individuato come

credito di scopo, era consentita, con espressa autorizzazione, esclusivamente ad

una serie definita di istituti od aziende di credito235. Nella nuova legge bancaria

perdono di rilevanza sia funzionale che strutturale, tutti i crediti speciali, ma

soprattutto gli istituti di credito speciale, orientandosi verso il modello di

<< banca universale >>236, portando, in tal modo, a compimento il processo di

despecializzazione istituzionale che già si era venuta a determinare237. La

specialità che residua al credito peschereccio238 ha ambito molto modesti

235 S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio,in Diritto della banca e del mercato finanziario, Padova,

1998, p. 11. 236 E’ stata superata la distinzione tecnico – temporale tra finanziamenti di esercizio – conduzione e

finanziamenti di miglioramento. Sul punto E. GIANFELICE, Sezione II : il credito agrario e

peschereccio, Il codice della banca, Milano, 1999, p. 94. Cfr. TRIBUNALE DI MILANO. 21 gennaio

1998. Baggia e altro. Banca borsa tit. cred. 1999,II, 465 nota (MANGIONE): << BANCA. Codice penale

art. 357. Codice penale art. 358. DM 23 gennaio 1928. LS 5 luglio 1928 n. 1760 l. LS 1

settembre 1993 n. 385 art. 43 d.lg.. LS 1 settembre 1993 n. 385 art. 44 d.lg.. LS 1 settembre 1993 n.

385 art. 45 d.lg.. LS 1 settembre 1993 n. 385 art. 47 d.lg..Nell'ambito dell'erogazione di crediti

agrari, non e' possibile attribuire allo "scopo del finanziamento" il valore di indice sintomatico

assoluto della pubblicita', specie qualora sia la destinazione che la finalita' del finanziamento vengano

pattuite fra le parti in seno ad un rapporto giuridico di diritto privato. Deve pertanto escludersi, in seno

ad un finanziamento cosi' caratterizzato in concreto, la prevalenza dei profili pubblicistici del credito di

scopo con la conseguente inapplicabilita' dello statuto penale della p.a. in capo agli operatori bancari

per i delitti commessi nell'esercizio di tale attivita' >>. 237 Con l’ adozione di tale modello di banca universale sono state rimosse le << barriere >> che hanno

per molti decenni riservato l’ esercizio di tale credito solo ad alcuni istituti speciali o subordinando lo

stesso ad una preventiva autorizzazione. Si veda A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel

Testo Unico delle leggi in materia bancaria, cit., p. 197. 238 Rimane un tipico credito di scopo, questo implica che nel contratto di finanziamento debbano essere

individuate le finalità del prestito, ove la banca intenda avvalersi della specifica disciplina applicabile a

tali operazioni, la banca avrà quindi l’ onere di far risultare la destinazione del finanziamento, in caso

contrario, il rapporto sarà disciplinato dalle norme ordinarie. Sul punto E. GIANFELICE, Sezione II : il

credito agrario e peschereccio, cit., p. 96.

102

attualmente, infatti oltre a subire una contrazione della sua << specificità

giuridica >>, ha visto anche una riduzione della sua effettività239. Il decreto

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente il Testo Unico240 delle leggi in

materia bancaria e creditizia, riserva un modesto spazio al credito agrario e

peschereccio, ridisciplinando la materia241. Forme di credito oggetto di

trattazione nella sezione II del capo VI, intitolato << norme relative a particolari

operazioni di credito >>, del titolo II, composta di tre articoli, dal 43 al 45 T. U.,

sezione appunto intitolata << credito agrario e peschereccio >>242. L’ articolo 43

T. U. contiene una definizione di credito agrario e peschereccio, il successivo

articolo 44 T. U. riguarda l’ applicazione del privilegio speciale a tale credito e

delle relative garanzie, regolato dalla successiva sezione III dello stesso capo all’

articolo 46 T. U., ed infine, l’ articolo 45 T. U. si riferisce al fondo interbancario

di garanzia. 239 A cui è seguita una sensibile riduzione delle garanzie sostanziali e procedurali, su cui si faceva

tradizionalmente affidamento. Tutto ciò pregiudica il fatto che in un prossimo futuro il sistema bancario,

sulla base di tale Testo Unico, sia in grado di assicurare un’ offerta di credito speciale ad un prezzo

inferiore a quello praticato per gli altri settori economici. Obbiettivo che potrà essere raggiunto grazie alla

copertura dei rischi offerta dal Fondo Interbancario di garanzia, soggetto a limiti, anche se più realistico è

l’ intervento di agevolazioni pubbliche. Si veda A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel

Testo Unico delle leggi in materia bancaria, cit., p. 197. 240 In tal caso il termine appare improprio, trattandosi piuttosto della nuova legge bancaria. Si veda L.

COSTATO, Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 – Credito agrario e peschereccio. Commento

all’ articolo 43 – Nozione, in Le Nuove leggi civili commentate, Padova, 1995, p. 322. 241 S. BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali nel << Testo Unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia >>, cit., p. 1037. 242 La ridotta dimensione delle norme relative al credito agrario e peschereccio, trova la sua ragione nei

mutati motivi a supporto della materia. Sul punto L. COSTATO, Decreto legislativo 1 settembre 1993, n.

385 – Credito agrario e peschereccio. Commento all’ articolo 43 – Nozione, cit., p. 322 ss.. La

collocazione delle nuove norme fondamentali relative al credito agrario e peschereccio nell’ ambito della

legge bancaria formalizza il riassorbimento di tali ordinamenti settoriali nel generale sistema bancario.

Sul punto A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel Testo Unico delle leggi in materia

bancaria, cit., p. 197. Novità introdotte dal testo normativo riguarda il mutamento della ratio dell’ intero

sistema, infatti prima, con tali forme di credito si intendeva favorire l’ accesso al credito di una categoria

debole, ora il fondamento della nuova disciplina sta nel minor costo del credito grazie all’ importante

contributo pubblico ed in particolare, delle regioni. Sul punto S. GATTI, Il credito agrario e

peschereccio, cit., p. 6.

103

Le poche disposizioni riservate, appaiono più una cornice, dai confini mobili,

entro cui andranno a collocarsi i finanziamenti agevolati, che daranno effettivo

spessore ed articolazione all’ esperienza del credito speciale.

E’ stata adottata una definizione aperta di credito peschereccio, fondata sul

riferimento alla nozione di attività principali e di attività connesse e collaterali, la

cui individuazione, di queste ultime, restano affidate a puntuali interventi del

CICR243.

Si noti che il credito peschereccio244 è affiancato, nel suo trattamento legale, al

credito agrario, a cui è totalmente assimilato245 dovuto questo all’ influenza

243 Prendendo le distanze dal modello tradizionale di intervento fondata sulle elencazioni minuziosa delle

singole operazioni da finanziare, con la rigorosa selezione delle stesse tecniche da utilizzare nell’

erogazione dei finanziamenti. Si veda A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio, in Rivista di

diritto agrario, Milano, 2000, p. 125 ss.. 244 Prima regolato dalla legge n. 1821 del 1935, che si applicava alla pesca in mare ed in acque interne e

dalla legge n. 302 del 1989 sul credito peschereccio di esercizio, che faceva espresso riferimento alla sola

pesca marittima. Si veda L. COSTATO, Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 – Credito agrario e

peschereccio. Commento all’ articolo 43 – Nozione, cit., p. 323; Assimilazione che è giustificata dalle

analogie presenti fra le discipline dei due settori. Si veda E. GIANFELICE, Sezione II : il credito agrario

e peschereccio, cit., p. 94. 245 Se ne differenzia per la disciplina delle garanzie immobiliari. Si veda S. GATTI, Il credito agrario e

peschereccio,cit., p. 6 ss.. Cfr. TRIBUNALE DI MILANO. 15 gennaio 1998. Oglio e altro. Banca borsa

tit. cred. 1999,II, 464 nota (MANGIONE): << BANCA. Codice penale art. 357. Codice penale art. 358.

LS 1 settembre 1993 n. 385 art. 43 d.lg.. LS 1 settembre 1993 n. 385 art. 44 d.lg.. LS 1 settembre

1993 n. 385 art. 45 d.lg.. LS 1 settembre 1993 n. 385 art. 47 d.lg. In particolare, anche dopo le

modifiche apportate dal nuovo testo unico, il rilievo pubblicistico del credito agrario viene desunto

dalla sua natura di finanziamento di scopo legale, in cui il credito viene concesso in vista di una

specifica utilizzazione, che va individuata nell'interesse pubblico al sostegno e all'incremento

dell'attivita' agricola. Ancor oggi l'erogazione di questo credito e' infatti resa possibile, vuoi per la

partecipazione del contributo pubblico al finanziamento, vuoi per la esistenza di una disciplina

peculiare e differenziata da quella ordinaria che consente alle banche di fornire un credito a minor

costo o per una categoria che ancor oggi e' ritenuta meritevole di particolare tutela da partedello Stato.

Inoltre, le operazioni di crediti agrario, assunte a mezzo di cambiale agraria, sono infatti assistite da

particolari garanzie e privilegi accordati dalla legge in considerazione della causa del credito, garanzie

pubbliche che comportano una notevole diminuzione del rischio a carico delle banche erogatrici e

prevedono agevolazioni procedurali di non poco conto a favore di queste ultime per il soddisfacimento

dei propri diritti >>.

104

comunitaria246, ma anche prima queste due forme di credito speciale erano

accomunate, sia per quanto riguarda i soggetti erogatori, sia sulle tipiche

operazioni agevolate, di esercizio e di miglioramento247. Il rinnovo della legge

fondamentale in materia bancaria, ha portato all’ abrogazione secca delle leggi

fondamentali in materia di credito peschereccio248, concomitante con l’

abrogazione di norme anche riguardanti il credito agrario, riflesso di due forme di

credito distinte, ma tra di loro strettamente collegate. Tutto ciò è il risultato di un’

evoluzione dell’ originario ordinamento settoriale, che si è in gran parte

consumata negli ultimi decenni249. Un importante cambiamento riguarda il

superamento della specialità dei soggetti erogatori del credito e della tradizionale

distinzione tecnica temporale dei finanziamenti250. L’Impostazione seguita dal

Testo Unico, ha portato alla sostituzione delle singole operazioni, un semplice ed

esaustivo richiamo alle attività con l’ unica scansione, relativa al tempo dei

finanziamenti, in medio e lungo termine, come ricavabile dagli articoli 44 e 46 T. 246 Il Trattato Cee comprende tra le attività trattate come agricole in senso stretto anche quelle della

pesca, fra i prodotti << agricoli >> elencati nell’ allegato II del Trattato, articolo 38, parte 1 sono

compresi pesci, crostacei e molluschi, piuttosto che di sola pesca, sia marittima che interna si parla anche

nel comma 3 dell’ articolo 43 T. U., di acquacoltura, sulla politica comunitaria in materia di pesca. L’

articolo 1 del regolamento Cee n. 3759 del 1992 e successive modificazioni, comprende anche i medesimi

prodotti refrigerati o surgelati, nonché farine di pesce ed altri trasformati. Sul punto P. BORGHI, Il nuovo

credito all’ agricoltura, in Rivista di diritto agrario, Milano, 1996, p. 479. 247 G. PISCIOTTA, La riforma del credito agrario, in Diritto agrario, Firenze,1994, p. 266 ss.. 248 L’ abrogazione ha riguardato la legge 3 giugno 1935, n. 1821, nonché gli articoli fondamentali della

legge 28 agosto 1989, n. 302. Sul punto A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel Testo

Unico delle leggi in materia bancaria, cit., p. 197. Specificatamente gli articoli 8 e 15 della legge 28

agosto 302, mentre gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della stessa legge, anche se abrogati, continueranno ad

essere applicati fino all’ entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del

decreto 385 / 1993. Sul punto E. GIANFELICE, Sezione II : il credito agrario e peschereccio, cit., p. 95. 249 La omogeneità disciplinare tra le due forme di credito è palesemente espressa dalla descrittività delle

formule adottate nel comma 3, articolo 43 T. U., il quale riporta una unica nozione di attività connesse e

collaterali, accomuna l’ attività di agriturismo, manipolazione, conservazione, trasformazione,

commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, tale elencazione è frutto di una commistione riferite in

passato ad aree distinte. Si veda A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel Testo Unico

delle leggi in materia bancaria, cit., p. 197 ss.. 250 Si è passati dalla considerazione dei singoli particolari atti gestionali, alla rilevanza dell’ attività intesa

in senso globale. Sul punto S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio,cit., p. 6.

105

U.251. Il comma 2° dell’ articolo 43 T. U., definisce l’ oggetto del credito

peschereccio252. L’individuazione dell’ oggetto di tale forma di credito,

individuato sulla base di formule ampie ed aperte, al tempo stesso, formule che

appaiono anche inadeguate e molto approssimate253, modifica il precedente rigido

assetto disciplinare presente nella legislazione di base contenuta nella legge 302

del 1989254. Sembra che si possa includere anche il credito erogato per

251 Sotto il profilo della durata temporale delle operazioni, cioè della scadenza dei finanziamenti o dei

contratti di affidamento, sono sempre concedibili sia a breve che a lungo termine, senza eccezioni e senza

distinzioni sul terreno degli effetti producibili. Sul punto S. BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali

nel << Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia >>, cit., p. 1042. La scansione dei

finanziamenti è ricavabile dal combinato disposto di cui agli articoli 44 e 46 T. U., riguardo la loro durata

a breve, medio e lungo termine, la cui area di azione di tale forma di credito non si esaurisce in quella che

vede come protagoniste le sole imprese in senso stretto. In tal modo, i finanziamenti vengono a

rapportarsi alle esigenze globali della clientela, ma anche si adeguano, nelle loro rispettiva

parametrazione, ai criteri propri dell’ attività bancaria, modellandosi secondo le necessità delle

rispettive strutture produttive e la loro rispettiva affidabilità, più che parlare di un riallineamento totale del

credito peschereccio alla logica d’ impresa, parliamo di una semplice sua prevalenza. Sul punto A.

JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 125 ss.. 252 << Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati

all’ attività di pesca ed acquacoltura, nonché a quelle connesse o collaterali >>. Si veda BANCA D’

ITALIA, Testo unico bancario e normativa complementare, cit., p. 56 e L. COSTATO, Decreto

legislativo 1 settembre 1993, n. 385 – Credito agrario e peschereccio. Commento all’ articolo 43 –

Nozione, cit., p. 327. Risulta dal coordinamento degli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1281 e

degli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, commi 1, 2, e 3, della legge 28 agosto 1989, n. 302. Si veda E.

GIANFELICE, Sezione II : il credito agrario e peschereccio, cit., p. 94. 253 Il T. U. afferma inequivocabilmente la necessaria presenza delle sole banche nella veste di soggetti

legittimati alla concessione di finanziamenti. Sul punto insiste particolarmente F. BELLI, Il credito

agrario nel t.u. ( credito agrario o credito all’ agricoltura? ), in Finanziamento e credito all’ agricoltura,

Milano, 1996, p. 89 ss.. Il quale rimarca la necessità per gli istituti speciali di credito agrario di

convertirsi in banche. Si veda anche G. MOLLE, L. DESIDERI, le operazioni di credito agrario e

peschereccio, in Manuale di diritto bancario e dell’ intermediazione finanziaria, Milano, 2000, p. 249. 254 Legislazione precedente era caratterizzata dalla rigida e minuziosa specificazione delle singole

operazioni cui erano destinatari i finanziamenti, rispettava il tal modo lo scopo proprio del credito e la sua

settoriale configurazione che ne esaltava la << specialità >>. Infatti, attraverso la minuziosa indicazione

delle singole operazioni destinatarie del finanziamento, si circoscriveva l’ area di azione degli istituti e

degli enti legittimati all’ erogazione, legando l’ entità di tali prestiti a parametri oggettivi di misurazione.

Si veda A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel Testo Unico delle leggi in materia

bancaria, cit., p. 199. L’obbiettivo era il controllo degli specifici scopi cui tali operazioni erano destinate,

106

ristrutturare industrie di<< trasformazione di prodotti >> agricoli o della pesca,

come risulterebbe dal comma terzo255, articolo 43 T. U., che risulta una mera

semplificazione del primo, ma anche da quest’ ultimo e dal comma secondo, che

fanno un chiaro riferimento ad attività extra agricole o extra pescherecce, quando

recitano di << attività collaterali >>256. Dovuto all’ influenza del diritto agrario

comunitario257, nonché nelle riformulazioni delle competenze del nuovo

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, appare evidente il fatto che

talora si imponeva anche la struttura della forma tecnica, mediante la quale dare esecuzione all’

operazione creditizia oppure di disciplinarne gli aspetti essenziali. Si veda S. BONFATTI, La disciplina

dei crediti speciali nel << Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia >>, cit., p. 1041. 255 << Sono attività connesse o collaterali l’ agriturismo, la manipolazione, conservazione,

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal

CICR >>. Si veda BANCA D’ ITALIA, Testo unico bancario e normativa complementare, cit., p. 56. 256 L. COSTATO, Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 – Credito agrario e peschereccio.

Commento all’ articolo 43 – Nozione, cit., p. 325, il concetto di << collateralità >> sembra rimandi ad

attività del tipo di quelle connesse, senza però rispettare nessun criterio di connessione. Sul punto G.

PISCIOTTA, La riforma del credito agrario, cit., p. 270. Oppure che le espressioni << connesse >> e

<< collaterali >> abbiano un significato sostanzialmente coincidente, riferite al medesimo elenco di

attività, per l’ autore ogni differenza in merito resta affidata alle determinazioni del CICR, di cui al terzo

comma dell’ articolo 43 T. U., a cui sono rimesse la determinazione di tali attività. Si veda A.

JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria, cit., p.

496 e E. GIANFELICE, Sezione II : il credito agrario e peschereccio, cit., p. 94. Le prime applicazioni

dell’ articolo 43 T. U., negano che anche il CICR debba rispettare un collegamento ai prodotti, nella sua

opera di individuazione di ulteriori attività collaterali, infatti nella sua prima deliberazione include tra le

attività connesse o collaterali << le attività svolte nei comparti dei servizi a favore dell’ agricoltura e

della pesca, quali quelli di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e

di trattamento industriale di residui agroalimentari >>. Si veda P. BORGHI, Il nuovo credito all’

agricoltura, cit., p. 482. 257 La corte Costituzionale, con pronuncia n. 85 del 23 marzo 1999 ( in Consiglio di Stato, 1999, II,

381 ), ha stabilito la regola secondo la quale è obbligatorio comunicare alla Commissione europea i

progetti di aiuti concessi dagli stati a talune imprese di produzione, bloccandone l’ attivazione prima della

decisione finale, anche se derogata per gli aiuti di piccolo importo, << resta in vigore, secondo il

combinato disposto degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma e delle comunicazioni comunitarie 92 / C-

213 / 02 e 96 / C-68 / 06, qualunque sia l’ importo degli aiuti stessi, allorché esistano peculiari

regolamentazioni comunitarie per speciali settori ( fra i quali la pesca ) oggetto di programmi comunitari

di interventi strutturali >>. Sul punto AA. VV., Sintesi di giurisprudenza ( primo trimestre 1999 ), crediti

speciali . credito peschereccio, in Diritto della banca e del mercato finanziario, Padova, 1999, p. 555.

107

tale operazione di credito in questione si applichi anche all’ allevamento di

animali acquatici258.

Il Credito peschereccio è legato al normale meccanismo di erogazione di aiuti

regionali259.

258 Dunque non solo alla raccolta di pesci. Sul punto L. COSTATO, Decreto legislativo 1 settembre

1993, n. 385 – Credito agrario e peschereccio. Commento all’ articolo 43 – Nozione, cit., p. 327. L’

attività di acquacoltura viene richiamata dall’ articolo 43 T. U., comma 2, non ripropone le specificazioni

di cui alla legge n. 302 del 1989 sul credito peschereccio, che si riferiva all’ acquacoltura praticata nelle

acque marine o salmastre. Recentemente la legge 2 febbraio 1992, n. 102, inquadra l’ attività di

acquacoltura nell’ ambito dell’ impresa agricola ex articolo 2135 c.c., sembra escludere gli allevamenti in

mare. Facendo riferimento solo ad acque dolci e salmastre. Anche se l’ ambito di individuazione delle

attività agrarie di cui all’ articolo 43 T. U., non può identificarsi con le attività qualificate agrarie ex

articolo 2135 c.c., concludiamo che il credito peschereccio di cui all’ articolo 43 T. U., comma 2,

comprende tutte le attività di acquacoltura, comprese quelle di cui alla legge n. 102 del 1992. Si veda A.

JANARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria, cit., p.

199; Tale articolo 43 T. U., si intrattiene sulla natura dell’ attività di << acquacoltura >>, per stabilirne l’

assimilazione alla attività agricola, stante il contenuto delle legge n. 102 del 1992, quando i relativi redditi

risultino prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole. Si veda TRIBUNALE DI

BOLOGNA, 15 febbraio 1995 ( ord. ), in Rivista di diritto agrario, Milano, 1996, p. 168 e AA. VV.,

Sintesi di giurisprudenza ( primo trimestre 1997 ), Crediti speciali : credito peschereccio, in Diritto della

banca e del mercato finanziario, Padova, 1997, p. 504 ss.. Appare quindi superfluo il riferimento nel

Testo unico all’ attività di acquacoltura, definita dall’ articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102 come

<< attività a tutti gli effetti imprenditoriale agricola >>, purchè ricorrano i requisiti di reddito dell’

acquacoltore, doveva implicitamente ritenersi inclusa fra le attività agricole di cui all’ articolo 43 T. U.,

comma 1°. Invece il comma 2 dell’ articolo 43 T. U., la individua tra le operazioni di credito

peschereccio, collocazione anomala in un settore con cui presenta indubbi legami inerenti i prodotti e l’

ambiente produttivo, acquatico, ma non affinità giuridiche, perlomeno nel nostro ordinamento. Sul punto

P. BORGHI, Il nuovo credito all’ agricoltura, cit., p. 477 ss.. << Ai fini del credito peschereccio l’

acquacoltura in acque dolci è equiparata a quella in acqua salata >>, tale espressione sembra assegnare

maggiore importanza all’ acquacoltura in acqua salata, con cui viene equiparata quella in acqua dolce,

diversamente dalle precedenti leggi, che individuavano come primaria forma di acquacoltura proprio

quella in acque dolci o salmastre. Sul punto Delibera CICR 22 aprile 1995, in Gazzetta Ufficiale, Serie

generale n. 111 del 15 maggio 1995. 259 Si segnala la promulgazione della legge Regionale ( Abruzzo ) 23 dicembre 1997, n. 154,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 3a Serie Speciale, n. 44 del 14 novembre 1998, con la quale è stato

istituito un fondo speciale destinato alla costituzione di provvista per credito agevolato alle piccole e

medie imprese del settore pesca ed acquacoltura. Sul punto AA. VV., Sintesi di giurisprudenza ( primo

trimestre 1999 ), crediti speciali . credito peschereccio, cit., p. 555.

108

Per quanto riguarda l’ acquacoltura, ma anche la pesca in acque interne, ricade

sotto le competenze regionali, ex articolo 117 Cost.260 e per la pesca marittima,

ricade, invece, sotto la competenza dello Stato261.

Tale forma di credito, unitamente al credito agrario, si colloca tra gli strumenti

operativi della politica economica del nostro governo nazionale e delle regioni262,

essenziale anche per l’importanza del relativo comparto della pesca, che ne

rappresenta una fondamentale risorsa alimentare del nostro paese.

260 P. BORGHI, Il nuovo credito all’ agricoltura, cit., p. 478. 261 L. COSTATO, Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 – Credito agrario e peschereccio.

Commento all’ articolo 43 – Nozione, cit., p. 327. La competenza della pesca marittima è attribuita allo

Stato, anche dovuto alle complesse implicazioni di diritto internazionale, sembrano maggiori le

implicazioni, nel diritto comunitario fra pesca ed acquacoltura. La competenza in materia di pesca e di

acquacoltura del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, come dalla sua legge istitutiva,

articolo 2, 4 ° comma, lettera a), legge 4 dicembre 1993, n. 491, prima spettavano al Ministero della

marina mercantile. Si veda AA. VV., Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in Rivista

di diritto agrario, 1994, p. 220 ss.. Recentemente il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ha soppresso

il MIRAAF e istituito il Ministero per le politiche agricole, trasferendo le sue competenze in materia di

pesca alle regioni. Si veda P. BORGHI, Il nuovo credito all’ agricoltura, cit., p. 478. 262 Ne rappresenta uno stabile << servizio reale >>, destinato all’ agricoltura ed alla pesca, dotato di una

sua precisa fisionomia giuridica, messo a disposizione dalle banche, che finisce col riflettere le

caratteristiche peculiari degli strumenti operativi della politica economica, quali la flessibilità riguardante

le risorse da mobilitare per attuare interventi di agevolazione, anche la mutabilità degli obbiettivi da

perseguire. Sul punto A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel Testo Unico delle leggi in

materia bancaria, cit., p. 198.

109

4. Lo strumento di diritto comune per l’ erogazione del credito peschereccio : la

cambiale pesca.

Il nuovo ordinamento delle attività bancarie ha ereditato dalla precedente

legislazione alcuni strumenti che rappresentano il patrimonio residuo della

specialità del settore, accomunati dalla finalità di tutelare maggiormente l’

azienda creditizia sul piano delle garanzie o su quello delle possibilità di

controllo delle operazioni finanziate, rendendo meno rischiosa l’ erogazione del

credito263.

Oltrechè mediante stipulazione di apposito contratto, il credito peschereccio può

essere erogato attraverso il ricorso allo sconto di cambiale pesca, titolo introdotto

con la legge 28 agosto 1989 n. 302264. Il Testo Unico del 1993 pur di fronte la

disuso della cambiale pesca, nonché agraria, aveva ritenuto di menzionarla e di

mantenerla in vita, ma anche di assegnarle un ruolo centrale, in quanto

condizione necessaria perché possa operare il privilegio legale previsto

263 Tutto ciò non è avvenuto sempre senza oscillazioni o adattamenti che hanno stravolto la fisionomia

degli istituti di credito. Sul punto P. BORGHI, Il nuovo credito all’ agricoltura, cit., p. 486. Il

mantenimento di detta cambiale è dovuto ad un ossequio alla tradizione giuridica ed alla prassi operativa

degli istituti finanziatori e della clientela, tutto questo non ha impedito al legislatore di renderne

facoltativo l’ uso. Si veda S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 12. La mancata indicazione

degli elementi essenziali previsti nel titolo o anche l’ imprecisione non potevano pregiudicare l’

operazione di finanziamento, la sua natura e le garanzie concesse, quindi la sua conservazione,

unitamente a quella agraria era più che altro un omaggio alla tradizione. Si veda A. JANNARELLI,

Credito agrario e peschereccio, in Digesto civilistico, aggiornamento, Torino, 2000, p. 272. 264 Se ne vede l’ articolo 4, comma 2, abrogato dall’ articolo 161 del T. U., con caratteristiche equivalenti

a quelle della cambiale agraria, anche sotto il profilo della comune durata di titolo casuale e dell’

equiparazione, quanto a regime giuridico, alla cambiale ordinaria. Si veda G. MOLLE, L. DESIDERI, Le

operazioni di credito agrario e peschereccio, cit., p. 249. La circolare 11 febbraio 1998 n. 6232786 ( in

Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1998 ), del Ministero delle politiche agricole, ed ancor prima il

Decreto ministeriale 11 marzo 1997, che ha modificato il precedente del 12 marzo 1990, hanno

individuato le nuove modalità di attuazione della legge 302 / 1989, al fine di rendere le procedure di

erogazione più flessibili e tempestive. Il prestito è concesso entro i limiti fissati dall’ articolo 3 del decreto

ministeriale dell’ 11 marzo 1997, in percentuali che variano; esso non potrà avere durata superiore ai

diciotto mesi e potrà essere perfezionato mediante sconto o rilascio di cambiale pesca, o nelle altre forme

tecniche previste dalle banche, www.federcoopesca.it, Il credito peschereccio ed il suo evolversi.

110

dall’articolo 44 T. U.265. La cambiale pesca, unitamente alla cambiale agraria,

sono state conservate piuttosto per ragioni di ossequio alla tradizione giuridica ed

alle consolidate abitudini operative degli enti erogatori e della clientela, in modo

da attutire esteriormente, la profondità dei mutamenti introdotti nell’ area di tale

credito. Determinazioni ulteriori del CICR possono ampliare il campo di

applicazione del credito peschereccio e quindi, l’ utilizzo della cambiale pesca266.

Nel T.U. il suo contenuto formale viene notevolmente ridotto e semplificato

rispetto al passato. Il comma 4° dell’ articolo 43 T. U. si limita ad ammettere che

i finanziamenti possono essere effettuati << mediante l’ utilizzo >> della

cambiale pesca e per poter individuare la nozione di tale titolo, essa deve

<< indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il

luogo dell’ iniziativa finanziata >>267.

265 R. TESORIERO, il credito agrario e peschereccio nella nuova disciplina del testo unico bancario, in

il diritto fallimentare e delle società commerciali, Padova, 2001, p. 122. 266 L. COSTATO, Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 – Credito agrario e peschereccio.

Commento all’ articolo 43 – Nozione, cit., p. 327. La conservazione della cambiale pesca ha

apparentemente scalfito la pressoché totale bancarizzazione del credito peschereccio. Si veda A.

JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria, cit., p.

200. 267 Nel comma 4 dell’ articolo 43 T. U., viene previsto per l’operazione di credito peschereccio, l’

utilizzo della cambiale pesca, la cui disciplina, nel comma, viene unificata a quella della cambiale

ordinaria. Sul punto E. GIANFELICE, Credito agrario e peschereccio, cit., p. 94 ss.; Anche se

riproposte con lo stesso << nomen >> la cambiale pesca del T.U., differisce da quella precedente, non

solo per la funzione, ma anche per gli elementi di individuazione. Infatti tale cambiale, introdotta nel

1989 con la legge n. 302, richiedeva dettagliate indicazioni che allo scopo, anche alla nave, alle

attrezzature, ai dispositivi, agli impianti, nonché alla specie dei prodotti ittici e del luogo dove si

trovavano, al privilegio e alle altre garanzie. Sul punto A. JANNARELLI, Il credito agrario e

peschereccio nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria, cit., p. 201. Sono cadute tutte quelle

ulteriori indicazioni, previste dalla legislazione precedente relativa al fondo e al luogo di deposito dei

prodotti o di custodia, che rappresentavano condizioni imprescindibili per l’ erogazione del prestito nella

vecchia normativa, mentre per quanto riguarda l’ indicazione delle garanzie ci si domanda se è sufficiente

l’ indicazione della presenza del privilegio o se occorra l’ indicazione dei beni oggetto del privilegio

stesso. Propende per la seconda tesi A. JANNARELLI, Il privilegio legale nel nuovo articolo 44 del

Testo Unico della legge bancaria, in Rivista di diritto agrario, 1995, p. 22 ss.. La cambiale agraria, come

anche la cambiale pesca era essenzialmente caratterizzata dalla sua utilizzabilità essenzialmente per il

credito di esercizio ed in limitati casi, per quello di miglioramento e mai per operazioni di durata

111

Detta cambiale, deve contenere le indicazioni prescritte per la cambiale agraria.

E’ fatto obbligo di indicare il luogo dell’ iniziativa finanziata. Può anche essere

utilizzata dagli acquicoltori, mentre potrebbe apparire di difficile impiego per i

pescatori marittimi o lacustri, quando si voglia finanziare l’ ammodernamento o

l’ acquisto di battelli, dovuto questo alla << mobilità >> dello strumento

finanziato, anche se è possibile interpretare come << luogo dell’ iniziativa

finanziata >>, quello di residenza dell’ imprenditore, appare però in contrasto

con la finalità generale della disposizione268. Si deve cioè, solo indicare lo scopo

del finanziamento, necessario prima, ma anche adesso, per un controllo sull’

superiore ai cinque anni, aveva breve durata, possibilità di sottoscriverla fino ad un certo importo con

crocesegno, alla presenza di due testimoni, pena la nullità, era necessario indicarvi il fondo e le operazioni

per cui il prestito era contratto, nonché delle garanzie. Ora il nuovo ordinamento ha sostituito l’

indicazione del << fondo >> con il << luogo >> dell’ iniziativa, in quanto riferito alla cambiale pesca,

non avrebbe senso riferire ad un fondo. Si veda P. BORGHI, Il nuovo credito all’ agricoltura, cit., p.

488. Cfr. CASSAZIONE CIVILE. Sez. I, 16 maggio 1997, n. 4349. Banca naz. lav. c. Arpini e altro.

Giust. civ. Mass. 1997, 766. Dir. e giur. agr. 1997, 577 nota (GRASSO). Foro it. 1997,I,3255:

<<TITOLI DI CREDITO. Cambiale agraria. LS 29 luglio 1927 n. 1509 art. 9 r.d..l. LS 14 dicembre

1933 n. 1669 art. 35 r.d.. LS 14 dicembre 1933 n. 1669 art. 37 r.d. Codice civile (1942) art. 1284. A

norma dell'art. 9 r.d.l. n. 1509 del 1927, la cambiale agraria e' equiparata a ogni effetto di legge alla

cambiale ordinaria, con la sola differenza derivante dal fatto che nella cambiale agraria deve essere

indicato lo scopo del prestito, donde la natura causale e non astratta della suddetta cambiale; tale natura,

tuttavia, essendo ristretta alla costituzione del privilegio, non incide sulla legge di circolazione ne' sulle

altre caratteristiche del titolo, tant'e' che il creditore che agisce in base alla cambiale agraria non e' tenuto

a dare la prova del rapporto sottostante, ne' il riferimento allo scopo del prestito costituisce integrale

ricezione del negozio sottostante e quindi non sostituisce la clausola scritta richiesta dall'art. 1284 c.c.

per le indicazioni di interessi in misura superiore a quella legale. Ne consegue che anche nella

cambiale agraria, come in quella ordinaria, il debito dell'avallante accede a quello cambiario

garantito, non a quello causale sottostante, ed e' percio' da escludere che l'avallante nella cambiale

agraria sia tenuto agli stessi obblighi cui e' soggetto il debitore principale in base al contratto

garantito dal titolo e agli interessi di mora cosi' come pattuiti nel contratto stesso >>. 268 Consideriamo il fatto che la cambiale pesca, con i suoi requisiti richiesti, non si adatta bene all’

attività di acquacoltura. Sul punto L. COSTATO, Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 – Credito

agrario e peschereccio, cit., p. 327. La mancata ricorrenza o l’ imprecisione nel titolo di credito di una

delle richieste indicazioni formali non possono di certo pregiudicare l’ operazione di finanziamento, la

sua natura e le garanzie concesse. Si veda A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p.

201.

112

impiego non improduttivo delle somme prestate269 e le garanzie che lo assistono,

nonché il << luogo dell’ iniziativa finanziata >>, formula che però

riprende sinteticamente quelli che erano gli elementi già previsti dalla disciplina

abrogata, non trovando giustificazione con quelli che sono i cambiamenti

avvenuti, quali l’ attenuarsi della rilevanza dello scopo e col venir meno della

disciplina del privilegio speciale. Il suo impiego è facoltativo, non rappresenta un

impedimento al fatto che la banca si avvalga della cambiale ordinaria270. Novità 269 P. BORGHI, Il nuovo credito all’ agricoltura, cit., p. 489. 270 Senza dubbio l’ indicazione dell’ iniziativa finanziata rispecchia alcune delle indicazione pregresse,

tali indicazioni precedentemente andavano di pari passo con quella che era la natura di tale credito, come

credito di scopo, si intendeva facilitare le verifiche della rispondenza del finanziamento al fabbisogno del

richiedente, ma anche dell’ effettivo impiego delle somme erogate. Al riguardo vi erano le puntuali

indicazioni contenute nell’ articolo 4 della legge n. 302 del 1989. In questo nuovo sistema la cambiale

pesca, come anche la cambiale agraria, hanno subito importanti trasformazioni, soprattutto si è erosa la

loro differenza funzionale rispetto alla cambiale ordinaria, tanto che sembra superflua la ragione della

loro esistenza. Sul punto A. JANARELLI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 201 ss.. Dovuto a

questi cambiamenti nel suo contenuto formale e la modifica delle sue funzioni ha sollevato varie dispute

dottrinali relative alla sua natura giuridica, dispute che sono alimentate dalla sua equiparazione alla

cambiale ordinaria. C’è chi ritiene che non sia neanche un titolo di credito, la dottrina sostiene che essa è

un titolo di credito all’ ordine, permangono, dall’ altra parte forti dubbi circa la sua equiparazione alla

cambiale ordinaria. Sul punto S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 13 ss.. Diciamo che

nel testo unico vi è il vincolo del suo utilizzo allorché si voglia rendere applicabile al finanziamento

concesso il privilegio legale ora previsto dall’ articolo 44. Per chi accettasse di rinunciare al privilegio

legale, deve ritenersi consentita ogni forma tecnica di concessione del credito peschereccio, sarà

conseguentemente libero il ricorso sia all’ apertura di credito << a disponibilità ripristinabile >>,

( articolo 1843 c.c. ), sia all’ apertura di credito per sconto o anticipazione salvo buon fine di effetti

cambiari o ricevute bancarie, se per esempio << destinata >> a smobilizzare crediti derivanti dalla

commercializzazione di prodotti agricoli. Sul punto, S. BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali nel

<< Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia >>, cit., p. 1042. Mancandone i suoi

elementi minimi essenziali viene ad essere qualificata come titolo ordinario, però in un sistema che non

conosce più l’alternativa del conto corrente agrario e peschereccio, conviene alla banca solo la

concessione di credito mediante rilascio del titolo cambiario speciale, necessario per usufruire del

privilegio legale, potendo usufruire di uno strumento di controllo, con l’ indicazione dello scopo e di una

garanzia in più, il privilegio legale. In tali condizioni la banca sarà disposta ad erogare credito a

condizioni migliori di quelle praticate ad altri operatori economici. Si veda, P. BORGHI, Il nuovo credito

all’ agricoltura, cit., p. 490. Anche se ne è facoltativo l’ uso, le banche hanno interesse a servirsi di

questo strumento, in quanto garantisce dei vantaggi, quali il risconto presso la Banca d’ Italia, che procura

provvista a tassi agevolati, tale risconto riducendo il costo del credito alla pesca, favorendone così una sua

113

più qualificante, recentemente introdotta dal Testo Unico del credito, è la

eliminazione del privilegio legale271, che aveva un ruolo strutturale nel credito

peschereccio, chiamato ad operare in stretto collegamento con il necessario

impiego della cambiale pesca. Al posto del privilegio legale, il testo unico

prevede l’ applicazione della garanzia di cui all’ articolo 46 T. U., destinata ad

operare per tutti i finanziamenti alle imprese, cioè il privilegio speciale, di cui era

prevista una più amplia applicazione dall’ originario articolo 44 T. U.272. Al di la

rapida diffusione, e poi l’ applicabilità del privilegio legale, che rappresenta la chiave per poter accedere

al Fondo interbancario di garanzia. Sul punto S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 13.

Cfr. CASSAZIONE CIVILE. Sez. III, 16 novembre 1979 n. 5966, Tedeschi. c. Soc. C.I.A. e altro, Giust.

civ. Mass. 1979, fasc. 11: << TITOLI DI CREDITO. Cambiale agraria. LS 5 luglio 1928 n. 1760 art.

6 L. Codice civile (1942) art. 1988. La cambiale agraria, a differenza di quella ordinaria, ha natura

causale e non astratta, in quanto in essa deve essere indicato lo scopo del prestito, ma tale natura,

essendo ristretta alla costituzione del privilegio legale, non indice sulla legge di circolazione, che

e' quella della cambiale ordinaria, ne' sulle altre caratteristiche proprie del titolo stesso. Pertanto, il

creditore, che agisce in base alla cambiale agraria, non e' tenuto a dare la prova del rapporto

sottostante, in quanto egli come il possessore della cambiale ordinaria che agisce in base la titolo

come prova documentale del suo credito, deduce in giudizio non soltanto il credito cambiario, ma

anche quello derivante dal rapporto fondamentale, di cui, per l'art. 1988 c.c., non e' tenuto a provare

l'esistenza >>. 271 Solo dopo quattro giorni dall’ entrata in vigore del T. U., ad opera del decreto legislativo 4 gennaio

1994, n. 1, convertito senza modificazioni dalla legge 17 febbraio 1994, n. 135, recante << Misure a

garanzia del credito agrario >>, applicabile anche al credito peschereccio, riformula integralmente l’

articolo 44 T. U., prevedendo la reintroduzione del privilegio legale, forma di garanzia alla quale la legge

5 luglio 1928, n. 1760 aveva puntato per assicurare un costante flusso finanziamenti all’ agricoltura a

tasso di favore. Sul punto F. MAZZINI, Le modifiche apportate al testo unico bancario nel 1999, in

Diritto della banca e del mercato finanziario, Padova, 2000, p. 41. 272 L articolo 44 T. U., sulle garanzie relative al credito agrario e peschereccio, già integralmente

modificato nel 1994, e stato di nuovo riformulato, in seguito al decreto legislativo 342 del 1999. Sul

punto F. MAZZINI, Le modifiche apportate al testo unico bancario nel 1999, cit., p. 47. L’ articolo 46 T.

U. prevedeva l’ applicazione del privilegio speciali solo per i crediti a medio e lungo termine, l’ articolo

44 T. U., comma 1°, ammetteva non solo il ricorso al privilegio speciale anche per finanziamenti a breve

termine, ma per questi crediti assicurava la sopravvivenza anche di un privilegio di procedura.

Eliminando il privilegio legale, il formalismo del titolo perdeva sostanziale rilevanza a causa anche del

venir meno di differenze funzionali con la cambiale ordinaria. Sul punto A. JANNARELLI, Il credito

agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria: atto terzo, in Digesto civilistico,

aggiornamento, Torino, 2000, p. 128.

114

delle convenienze sul piano tributario, il suo utilizzo nella prassi bancaria, serve

per agevolare, sul piano della circolazione del credito, la conoscenza da parte del

cessionario circa l’ esistenza di garanzie, tra cui il privilegio speciale ex articolo

46 T. U., più che la natura dello scopo del contratto bancario da cui trae

origine273. Importante modifica al Testo Unico è quella relativa alle garanzie

tipiche del credito peschereccio. Nella sua versione originaria l’ articolo 44 T. U.

sanciva che i finanziamenti di credito peschereccio, se effettuati mediante l’

utilizzo della cambiale pesca, fossero assistiti dal privilegio legale su determinati

beni mobili dell’ impresa finanziata. In seguito alla reintroduzione del privilegio

legale intervenuta con il d. lgs. 342 del 1999, la descrittività delle formule

utilizzate nel Testo Unico appaiono inadeguate e causa di eventuali

problematiche. L’ articolo 7 del decreto legislativo 342 del 1999, sostituisce

integralmente l’ articolo 44 T. U., estende il privilegio convenzionale alle

operazioni a breve termine di cui all’ articolo 46 T.U.274. Una novità sostanziale

è il mancato richiamo all’ utilizzo della cambiale pesca, nonché agraria.

L’eliminazione di detto riferimento, che prima costituiva condizione necessaria

per il privilegio legale, risponde al principio della libertà delle forme tecniche di

erogazione del credito speciale più volte sancito nel Testo Unico e permette di

abolire la disparità di trattamento che era prima possibile, tra operazioni della

medesima natura275 in relazione allo strumento negoziale adottato276. In seguito

all’ eliminazione del privilegio legale, il formalismo nel titolo casuale, necessario

per l’ operatività del privilegio, aveva perso ogni sostanziale rilevanza277,

erodendosi di conseguenza la differenza con la cambiale ordinaria.

273 A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 201. 274 L’ articolo 46 prevedeva la costituzione di un privilegio speciale, di natura convenzionale. Sul punto

M. SANTARONI, integrazioni e modifiche al T. U. in materia bancaria e creditizia, cit., p. 495. 275 Ora, però, i finanziamenti assistiti dal privilegio legale sono soltanto quelli a breve termine e, tra i

beni sottoposti a tale privilegio, sono espressamente esclusi anche gli attrezzi e le macchine acquistate

con i finanziamenti concessi. Sul punto F. MAZZINI, Le modifiche apportate al testo unico bancario nel

1999, cit., p. 48. 276 M. SANTARONI, integrazioni e modifiche al T. U. in materia bancaria e creditizia, cit., p. 495. 277 A. JANNARELLI, Credito agrario e peschereccio, cit., p. 272.

115

In seguito a questa reintroduzione, soprattutto ci si domanda se l’ indicazione

delle garanzie previste possa esaurirsi, come nel passato nella mera indicazione

formale circa la presenza del privilegio legale278.

La libera utilizzabilità di tutte le tecniche di erogazione di diritto comune, ha

consentito anche l’ abrogazione del conto corrente peschereccio di cui alla legge

28 agosto 1989, n. 302279.

278 In seguito all’ ampliamento che ha avuto l’ oggetto del privilegio legale da parte dell’ articolo 44, una

mera indicazione formale non pare sufficiente, in quanto non fornisce una adeguata trasparenza alla

garanzia nell’ interesse sia degli altri creditori, sia di terzi acquirenti. Si ravvisa la necessità che il titolo

indichi quali beni sono assunti ad oggetto del privilegio legale, di quelli elencati nel 2° comma dell’

articolo 44 T. U., comportando anche una puntuale indicazione dello scopo del finanziamento, necessario

questo affinché possa il titolo qualificarsi come cambiale pesca. Si assicura così una certa flessibilità alla

garanzia mitigando i negativi effetti che potrebbero aversi in seguito ad una puntigliosa e rigida

indicazione dell’ oggetto del privilegio. Sul punto A. JANNARELLI, Credito agrario e peschereccio,

cit., p. 274. 279 Abrogazione confermata dall’ articolo 161 T. U. che richiama esplicitamente l’ articolo 11 della legge

1 luglio 1977 n. 403, e l’ articolo 15 delle legge 28 agosto 1989 n. 302. Sul punto A. JANNARELLI, Il

credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria : atto terzo, cit., p. 126. Le banche

sono libere di utilizzare l’ operazione di credito peschereccio attraverso altri strumenti, quali la cambiale

ordinaria o l’ apertura di credito in conto corrente. Il Testo Unico ha privato questo titolo della

caratteristica tradizionalmente assegnata di rappresentare il mezzo esclusivo per vedere riconosciuto il

privilegio legale. Sul punto R. TESORIERO, il credito agrario e peschereccio nella nuova disciplina del

testo unico bancario, cit., p. 122 e A. JANNARELLI, Il privilegio legale nel nuovo articolo 44 del Testo

Unico della legge bancaria, cit., p. 22 ss.. Il quale sostiene, che l’ innovazione è rappresentata dal fatto

che, indipendentemente dal mezzo tecnico utilizzato, è prevista comunque l’ assistenza del privilegio.

Dovuto al venir meno della correlazione tra privilegio legale e gli strumenti tecnici, i due conti correnti,

agrario e peschereccio, che erano stati introdotti per assicurare una tecnica più flessibile si erogazione

alternativa alla cambiale agraria e pesca, adesso non hanno più ragione di esistere accanto al conto

corrente ordinario. Sul punto A. JANARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel Testo Unico delle

leggi in materia bancaria, cit., p. 200. C’ era chi prevedeva che col nuovo regime la cambiale pesca,

nonché quella agraria, sarebbero cadute in disuso, a vantaggio del conto corrente peschereccio ed agrario,

invece, alla luce dei fatti è stato clamorosamente smentito. Sono state conservate, ma anche il loro

impiego ha assunto un’ importanza centrale, essendo condizione necessaria perché possa operare il

privilegio previsto dall’ articolo 44 T. U.. Sul punto S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p.

12.

116

In definitiva, dunque, in conformità al principio della libertà delle forme tecniche

e delle modalità di erogazione del credito in generale, non vi è più nessun

impedimento alla realizzazione dell’ operazione di credito peschereccio

attraverso strumenti quali la cambiale ordinaria o l’ apertura di credito in conto

corrente280.

280 L’apertura di credito in conto corrente ha il vantaggio di consentire una maggiore flessibilità del

credito, ma è una tecnica di erogazione che dà al cliente minore certezza sulla durata del finanziamento.

Si veda S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 12 ss..

CAPITOLO IV

LE FORME DI GARANZIA DEL CREDITO

PESCHERECCIO ALLA LUCE DEL TESTO

UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA

BANCARIA E CREDITIZIA E DELLA

NOVELLA DEL 1994, NONCHE’ DELLE

MODIFICHE APPORTATE NEL 1999

118

CAPITOLO IV : Le forme di garanzia del credito peschereccio alla luce del

Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e della novella del 1994,

nonché delle modifiche apportate nel 1999.

SOMMARIO:

1. Le forme di tutela del credito peschereccio : introduzione;

2. Il redivivo privilegio legale, ex articolo 44 T. U. ;

3. Il privilegio speciale, ex articolo 46 T. U.;

4. Il Fondo Interbancario di Garanzia: la Sezione di Garanzia per il credito

peschereccio;

5. I privilegi di procedura;

6. La garanzia dell’ ipoteca fondiaria.

119

1. Le forme di tutela del credito peschereccio : introduzione281.

281 In argomento tra gli altri: ACERBO G., Storia del credito agrario, Piacenza, 1929; AMADUZZI A.,

L’ azienda nel suo sistema e nell’ ordine delle sue rilevazioni, Torino, 1953; BOCCHINI E., voce

Pubblicità ( diritto commerciale ), in Enciclopedia del diritto, Milano, 1988; BONFATTI S., La disciplina

dei crediti speciali nel << Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia >>, in Giurisprudenza

commerciale, società e fallimento, Milano, 1994, cit.; BORGHI P., Articolo 45 del decreto legislativo 1

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Milano, 1983; CICARIELLO S., voce Privilegio, In Enciclopedia del diritto, Milano, 1986;

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Diritto della banca e del mercato finanziario, Padova, 1998, cit.; GRASSO A., Il credito agrario nella

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4 agosto 1999, n. 342, in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ ambiente, Padova, 2000; JANNARELLI

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giurisprudenza agraria e dell’ ambiente, Roma, 1994, cit.; JANNARELLI A., Il credito agrario e

peschereccio nel testo unico della legge bancaria : atto terzo, in Digesto civilistico, aggiornamento,

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diritto pubblico, Milano, 1983, cit.; MAZZARINI U., Aspetti del finanziamento all’industria della pesca,

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1999, in Diritto della banca e del mercato finanziario, Padova, 2000, cit.; MINERVINI G., Dal decreto

481 / 92 al testo unico in materia bancaria e creditizia, in Giurisprudenza commerciale, Milano, 1993;

MINERVINI G., Dal decreto 481 / 92 al testo unico in materia bancaria e creditizia, In Giurisprudenza

commerciale, Milano, 1993; MOLLE G., DESIDERI L., Le operazioni di credito agrario e peschereccio,

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1991; PALADIN L., Corte costituzionale e principio di eguaglianza, in Giurisprudenza costituzionale,

Milano, 1984; PIEPOLI G., Garanzie delle merci senza spossessamento, Napoli, 1980; PONTOLILLO

120

Nel settore del credito peschereccio, l’ azienda di credito è in grado di applicare

un vasto frazionamento dei rischi282, dovuto alle esigue somme richieste, anche

V., Profili del sistema del credito speciale, La struttura del sistema creditizio italiano, Bologna, 1978, cit;

PRESTI G., Il privilegio per i finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese, in

Banca, borsa e titoli di credito, Milano, 1995; PRESTI G., Le particolari operazioni di credito nel nuovo

ordinamento bancario, in la nuova disciplina dell’ impresa bancaria, Milano, 1993; RAGIONIERI M. P.,

Il credito agrario nell’ indirizzo della corte di cassazione e del consiglio di stato e nella giurisprudenza

della corte costituzionale, in Rivista di diritto agrario, Milano, 1986; RUSSO L., Garanzie, decreto

legislativo 1 / 9 / 1993, n. 385. Credito agrario e peschereccio, commento all’ articolo 44, in Le nuove

leggi civili commentate, Milano, 1995; SACCO R., Il possesso, in Trattato di diritto civile commerciale,

Milano, 1988; SAYERS R. S., Le banche inglesi quali fornitrici del capitale iniziale, in << Risparmio >>,

Milano, 1965; SEPE M., Norme relative a particolari operazioni di credito, in Disciplina delle banche e

degli intermediari finanziari, Padova, 1995; SPASIANO E., Ipoteca navale e aeronautica, in Enciclopedia

del diritto, Milano, 1972; TARDIVO C. M., Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 302, le << particolari

operazioni di credito >> e le << altre operazioni >>, in Vita notarile, Palermo, 1999; TESORIERO R., Il

credito agrario e peschereccio nella nuova disciplina del testo unico bancario, in il diritto fallimentare e

delle società commerciali, Padova, 2001, cit.; TUCCI G., I privilegi speciali, in Trattato di diritto privato,

Torino, 1987; TUCCI G., Il particolarismo legislativo del privilegio industriale, nota a Cassazione 10

marzo 1980, n. 1584, in << Foro italiano >>, Bologna, 1980; TUCCI G., Le norme per l’ esercizio di

particolari operazioni di credito: la nuova disciplina dei privilegi nel finanziamento alle imprese, in

Banca, impresa e società, Bologna, 1993; TUCCI G., voce Garanzia, in Digesto delle discipline

privatistiche, Sezione civile, Torino, 1992; TUCCI G., voce Ipoteca mobiliare, in Enciclopedia Giuridica

Treccani, Roma, 1988; VACCA’ S., Aspetti del finanziamento delle imprese industriali, Milano, 1963. 282 Il credito a medio termine presenta, in genere, rischi maggiori che non il credito a breve termine, non

soltanto per la più lunga durata del finanziamento, che ne rende ardua la valutazione in termini economico

– finanziari, dei programmi delle aziende richiedenti il credito, ma anche perché, dovuto agli elevati

importi richiesti, non ne permettono un adeguato frazionamento del rischio. Sul punto U. MAZZARINI,

Aspetti del finanziamento all’ industria della pesca, cit., p. 579. S. VACCA’ , Aspetti del finanziamento

delle imprese industriali, Milano, 1963, p. 219 ss.. A ragione è stato affermato che << i banchieri hanno

sempre trovato più facile prevedere a pochi mesi che non a molti anni di distanza >>. Si veda R. S.

SAYERS, Le banche inglesi quali fornitrici del capitale iniziale, in Risparmio, Milano, 1965, p. 1983.

Nel campo del credito a medio termine, la banca difficilmente può seguire gli usuali criteri di giudizio per

la concessione dei fidi che, dovranno tener conto della situazione patrimoniale – finanziaria delle imprese

e delle loro possibilità prospettiche. Praticamente la banca deve indagare sull’ equilibrio dell’ impresa,

inteso come << quello stato di composizione e di funzionamento del sistema nel quale la impresa, nell’

aspetto economico che è fondamentale per il suo fine, a cui sono connesse le altre condizioni, può

remunerare i fattori della produzione e conseguire almeno una quantità minima di reddito economico

netto ( profitto ), avviandosi da tale punto minimo di equilibrio al raggiungimento di quel reddito che,

entro un massimo, l’ imprenditore giudicherà soddisfacente secondo il suo tornaconto, misurato in

121

se la carenza finanziario - patrimoniale delle imprese, appare come elemento

sfavorevole nella valutazione del rischio aziendale. Per la concessione del

finanziamento, la banca, analizzando la situazione patrimoniale - finanziaria

delle imprese richiedenti, anche dinanzi ad un programma aziendale valido e

conforme sotto il profilo delle possibilità economiche, finanziarie e della

prospettiva di mercato, non potrà esimersi dal richiedere garanzie reali, che

l’impresa peschereccia non sempre è in grado di offrire.

Il credito che viene richiesto per l’ acquisto di un natante o per

ammodernamento, comporterà l’ accensione di un’ ipoteca, mentre diventa

problematica la situazione se viene richiesto un finanziamento per l’ acquisto di

motori, visto che, il privilegio sulle macchine, non sempre è sufficiente a

garantire il credito concesso, dovuto alla svalutazione che le macchine subiscono

con l’ inizio del funzionamento.

Ecco perché le banche, sovente, richiedono garanzie supplementari ( ipoteche sui

beni di terzi, avalli, fideiussioni )283.

E’ difficile contestare la caratteristica comune ai diversi tipi di credito speciale,

vuoi dal punto di vista istituzionale, vuoi da quello della disciplina del rapporto

di finanziamento, infine da quello delle forme di tutela giurisdizionale,

consistente nel fatto che essi sono diversi dal credito ordinario284.

Con tali forme di tutela, non dirette ad accertare la destinazione del

finanziamento, dovuto alla << specialità >> di esso, invece, l’ interesse protetto è

termini di arbitraggi tra impieghi >>. Sul punto A. AMADUZZI, L’ azienda nel suo sistema e nell’

ordine delle sue rilevazioni, Torino, 1953, p. 179 ss.. 283 Il credito a medio e lungo termine è destinato ad incrementare il complesso patrimoniale dell’

azienda, per cui è necessario un attento esame delle garanzie in relazione agli aumenti patrimoniali che il

credito comporta. Quando la banca richieda garanzie supplementari, queste comportano un aggravio di

oneri all’ impresa peschereccia, si ripropone così il problema del costo del finanziamento, nonostante le

facilitazioni disposte dalle leggi in materia. Si veda U. MAZZARINI, Aspetti del finanziamento all’

industria della pesca, cit., p. 579 ss.. 284 Le forme di tutela giurisdizionale di cui usufruiscono differiscono da quelle ordinarie. Si veda G.

COSTANTINO, Le forme di tutela dei finanziamenti, cit., p. 200.

122

quello alla restituzione del denaro285. La logica dei crediti speciali ha portato ad

interventi di sostegno sempre più determinati rispetto ai soggetti che ne

beneficiano ed ai settori di destinazione dei finanziamenti, con conseguente

previsione dei privilegi a tutela dei crediti concessi286. I privilegi concessi a tutela

dei diversi crediti speciali non si vengono a differenziare, di solito, tra loro per

ambito di estensione e per criteri di opponibilità e ciò costituisce una ulteriore

conferma del particolarismo legislativo operante nel settore, che per di più, non

obbedisce ad alcuna ragione funzionale287.

285 Uno dei più autorevoli esponenti del mondo finanziario, osserva che << i soldi ottenuti a credito,

anche se costano differenti saggi di interesse, se sottostanno a diverse condizioni di utilizzo e di rimborso

e a specifiche garanzie, hanno una tendenza irresistibile a coagularsi e a ridistribuirsi, è il momento del

rimborso quello che definisce la natura del credito, anche se conferma a posteriori che la fonte del

rimborso è stata quella prevista al momento della concessione del credito. Paradossalmente potrebbe

dirsi che l’ estinzione del fido è ciò che ne rileva la qualità nativa >>. Sul punto G. COSTANTINO, Le

forme di tutela dei finanziamenti, cit., p. 209. 286 La legislazione speciale, non si presta ad una esposizione sistematica, anche perché l’ intervento

legislativo obbedisce spesso a ragioni contingenti. Sul punto G. TUCCI, I privilegi speciali, in Trattato di

diritto privato, Torino, 1987, p. 685 ss.. Le operazioni di credito peschereccio sono assistite

<< ope legis >> dal privilegio legale e possono essere garantite da: Fondo interbancario di garanzia;

privilegio speciale; fideiussione ed eventuali altre garanzie ritenute idonee dalla banca, www.italbiz.com,

Crediti speciali per le imprese, Credito peschereccio di esercizio. 287 Le novità introdotte dalla << nuova legge bancaria >>, non sarebbero poche ed anche di buona

fattura, ma è stato tutto un fumo di paglia : cioè di poca durata, con la riscrittura dell’ articolo 44 T.U. le

originarie previsioni innovative sono state largamente mortificate. Si veda A. GRASSO, Il credito

agrario nella nuova legge bancaria, in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ ambiente, Roma, 1995, p.

466. Le banche, storicamente, hanno chiesto e continueranno a richiedere, ai fruitori dei finanziamenti di

credito peschereccio, nonché agrario, le necessarie garanzie e valide garanzie, anche personali. Le

banche, in materia di credito, da tempo ormai memorabile, sono state disposte, a tutela del finanziamento

erogato, legge 23 gennaio 1887, n. 4276, norme che hanno introdotto come garanzia la formula del pegno

senza tradizione materiale del bene, che consentiva all’ ente erogatore di acquisire idonee garanzie senza

però spossessare il debitore. Si veda G. MUZZIOLI, Banche e agricoltura, Bologna, 1983, p. 75; G.

ACERBO, Storia del credito agrario, Piacenza, 1929, p. 101. L’ originario articolo 44 T. U., comma 1°,

versione originaria, prima cioè della novella del 1994, sostituisce le diverse specie dei privilegi legali e

convenzionali, disponendo che tali finanziamenti, sia di credito agrario che peschereccio, a prescindere

dalla loro natura, potevano essere assistiti dal privilegio previsto a tutela del finanziamento alle imprese

dal successivo articolo 46 T. U.. Successivamente all’ intervento legislativo del 1994, nel testo dell’

articolo 44 T. U., 1° comma, è scomparso l’ inciso riguardante il breve termine. Si veda G. TUCCI, I

123

Il nuovo << Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia >>, decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ha ridisciplinato, nella Sezione II, Capo VI,

le operazioni di credito agrario e peschereccio. Come è noto, la disciplina delle

diverse operazioni di credito speciale vigente prima dell’ attuale riforma è stata

caratterizzata sempre da un’ estrema frammentarietà delle fonti legislative288.

Tale sezione contiene appunto, le norme relative a particolari operazioni di

credito, come precisa la sua stessa rubrica, ha inteso razionalizzare l’ intera

disciplina in materia di crediti speciali, eliminando le antinomie della precedente

normativa e prevedendo una disciplina comune dei tipi di operazioni affini289. La

più importante e qualificante innovazione presente nel Testo Unico era

l’abrogazione dei privilegi legali, ossia di quei privilegi che storicamente hanno

avuto un ruolo strutturale nel credito peschereccio, operanti in stretto

collegamento con il necessario impiego della cambiale pesca. Tali Garanzie, privilegi speciali, cit., p. 685 ss.. R. COSTI, L’ ordinamento bancario, cit., p. 389. Questo vale anche

dopo che l’ attuale lettera dell’ articolo 44 T. U., 1° comma, non contiene espresso riferimento al breve

termine. Diversamente risulterebbero sprovvisti di garanzia i finanziamenti a breve termine non effettuati

mediante l’ utilizzo della cambiale agraria o pesca. Sul punto S. BONFATTI, La disciplina dei crediti

speciali nel << testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia>>, cit., p. 1042. La soppressione

del privilegio legale rappresentava una delle novità più rilevanti apportate dal testo unico, garanzia sulla

quale il legislatore aveva puntato per assicurare un costante flusso di finanziamenti all’ agricoltura a tasso

di favore. Sul punto S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 14. 288 Dovuto ad interventi realizzatisi in un lungo arco di tempo senza precise opzioni per organiche

discipline normative, la letteratura al riguardo è numerosa: D. LA ROCCA, Credito speciale e credito

agevolato : profili istituzionali, cit., p. 113 ss.. V. PONTOLILLO, Profili del sistema di credito speciale,

cit., p. 279 ss.. G. TUCCI, Le norme per l’ esercizio di particolari operazioni di credito: la nuova

disciplina dei privilegi nel finanziamento alle imprese, in Banca, impresa e società, Bologna, 1993, p.

304. Come logica conseguenza di tale tipo di intervento legislativo si è registrata una assoluta

disomogeneità sia delle tecniche contrattuali adottate dalle parti, sia delle relative garanzie previste a

tutela delle singole operazioni di finanziamento. Si veda G. TUCCI, Il particolarismo legislativo del

privilegio industriale, nota a Cassazione 10 marzo 1980, n. 1584, in Foro italiano, 1980, vol. I, p. 2529.

G. TUCCI, I privilegi, cit., p. 546. Soprattutto i privilegi sostanziali e di procedura, sono stati concepiti in

termini di assoluta ed eccezionale deroga al diritto comune, senza mai considerare l’ opportunità di

riformare radicalmente quest’ ultimo anche a livello di diritto codificato. Si veda G. TUCCI, voce Ipoteca

mobiliare, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 1988, p. 1 ss.. 289 G. TUCCI, Le norme per l’ esercizio di particolari operazioni di credito : la nuova disciplina dei

privilegi nel finanziamento alle imprese, cit., p. 304.

124

tradizionalmente hanno costituito il mezzo peculiare di protezione degli enti

erogatori e la cui presenza ha << guidato >> per oltre un secolo la << specialità

>> di tale credito290. Accanto alla rimozione dei privilegi legali, posti

originariamente al servizio del credito agrario e peschereccio ( legge n. 302 del

1989 ), nel T. U. si registra l’ introduzione di una nuova garanzia mobiliare di

fonte negoziale, sotto forma di << privilegio speciale >>, questo nella versione

originaria del testo unico e dell’ articolo 44 T. U., prima della novella del 1994,

destinato ad operare per tutti i finanziamenti alle imprese, ex articolo 46 T. U.,

compresi i finanziamenti di cui all’ articolo 43 dello stesso291. L’ originario

articolo 44 T. U. si preoccupava di ammettere una più ampia applicazione del

privilegio speciale previsto dall’ articolo 46 T. U.292. La norma concernente la

costituzione dei privilegi, segna una svolta chiarificatrice nella frammentaria

regolamentazione sui privilegi che assistono le operazioni di credito speciale.

Tutti i privilegi previgenti vengono sostituiti con un privilegio convenzionale,

previsto a livello codicistico dall’ articolo 2745 c.c., nel quale la convenzione

delle parti e l’ adempimento di particolari oneri pubblicitari assurgono a

290 Il venir meno di tali forme di garanzia, riassume emblematicamente gli effetti della despecializzazione

istituzionale, operativa e temporale attuata dal T. U. della legge bancaria. Tale despecializzazione non si è

solo spinta ad eliminare tutti i tratti caratteristici del credito peschereccio che lo contraddistinguevano dai

crediti ordinari e dagli altri crediti speciali. Si veda A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio

nel Testo Unico della legge bancaria, cit., p. 202. 291 Proprio in ordine a tale privilegio speciale, il T. U. ha previsto, solo a vantaggio del credito agrario e

peschereccio un ulteriore trattamento di favore, rispetto a tutti gli altri finanziamenti alle imprese.

Comporta notevoli implicazioni in ordine alla valutazione delle soluzioni relative ai conflitti tra l’

interesse alla sicurezza del sistema bancario e quello della circolazione dei beni, con specifico riferimento

proprio ai processi di integrazione contrattuale propri del sistema agro – industriale. Si veda A.

JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel Testo Unico della legge bancaria, cit., p. 202. 292 L’ articolo 46 T.U., prevedeva la costituzione convenzionale del privilegio speciale solo per i

finanziamenti a medio e lungo termine, dove il testo originario dell’ articolo 44 T. U., comma 1° non

solo ammetteva il ricorso al privilegio speciale anche per finanziamenti a breve termine, ma assicurava

per questi soli crediti speciali la sopravvivenza, anche se in misura attenuata, di un privilegio di

procedura, sotto forma di razionalizzazione di quanto già previsto nella legislazione previdente in materia

di privilegio agrario. Sul punto A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 128.

125

momento essenziale della relativa costituzione293. Nell’ ambito del credito

agrario e peschereccio, la costituzione di tale privilegio speciale è ammesso

anche per i finanziamenti a breve termine e non solo per quelli a medio e lungo

termine. Inoltre l’ articolo 44 T. U. ha assicurato per questi crediti speciali la

sopravvivenza, sebbene in misura attenuata, di un particolare privilegio di

procedura294. Non appena entrato in vigore la nuova disciplina, tuttavia, si è reso

necessario un intervento ulteriormente innovativo, a mezzo del quale si è nella

sostanza reintrodotto, per i finanziamenti della specie, un privilegio legale, che

con la versione originaria dell’ articolo 44 T. U. era stato soppresso295. Il capo VI

del T. U., articolo 44296, incide in maniera rilevante sulla disciplina delle

garanzie, previste a tutela delle due forme di credito agrario e peschereccio297. Al

venir meno della distinzione tra credito di esercizio e di miglioramento, sono

293 G. TUCCI, I privilegi, cit., p. 462 ss.. F. CARPIGLIONE, Il credito speciale dopo il T. U., cit., p. 360.

Sicché viene meno la distinzione rispetto alle altre garanzie, essendo il relativo << ordine di pubblicità

non più regolato esclusivamente ex causa, cioè secondo la qualità del credito, ma al di là del grado

espressamente attribuito dalla legge, secondo meccanismo pubblicitario >>. 294 Tale privilegio gia previsto in passato per il privilegio agrario legale e convenzionale. Sul punto A.

JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel Testo Unico della legge bancaria, cit., p. 202. 295 La correzione in questione è stata apportata con il decreto legislativo del 4 gennaio 1994, n. 1,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1994, costituito da due articoli, di cui il secondo

disciplina esclusivamente la decorrenza degli effetti del provvedimento normativo, che entra in vigore il 7

gennaio, ma << ha effetto dal 1° gennaio >>, il decreto legislativo 4 gennaio, n. 1, è stato convertito,

senza modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 135 in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1 marzo 1994. 296 Il testo originario dell’ articolo 44 T. U. era il seguente << 1. I finanziamenti di credito agrario e

peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall’ articolo 46.

2. In caso di inadempimento, su istanza della banca, il pretore del luogo in cui si trovano i beni sottoposti

a privilegio può, assunte sommarie informazioni, disporne l’ apprensione e la vendita. Quest’ ultima

viene effettuata ai sensi dell’ articolo 1515 del codice civile.

3. Quando i finanziamenti di credito agrario siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la

disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario >>. Sul punto

L. RUSSO, Garanzie, decreto legislativo 1 / 9 / 1993, n. 385. Credito agrario e peschereccio, commento

all’ articolo 44, in Le nuove leggi civili commentate, Milano, 1995, p. 328. 297 L’ articolo 4, 4° comma della legge 28 – 8- 989, n. 302, estendeva la disciplina del privilegio legale

alle operazioni di credito peschereccio, ribadendo la già rilevante derivazione dalla disciplina del credito

agrario, si veda, con riferimento alla vecchia disciplina P. DE VECCHIS, voce << Crediti speciali >>,

cit., p. 385.

126

venute anche meno le ragioni della rigida specialità nelle garanzie. L’ articolo 1

del decreto legislativo 4 – 1- 1994, n. 1, convertito senza modificazioni dalla

legge 17 – 2- 1994, n. 135, ha modificato, riscrivendolo, l’ originaria versione

dell’ articolo 44 T. U. ed ha previsto, nel comma 2°, che i finanziamenti di

credito agrario e peschereccio, anche a breve termine, effettuati mediante utilizzo

di cambiale agraria e pesca, sono comunque assistiti da privilegio legale sui beni

dell’ impresa indicati nel medesimo articolo298.

La novella ha introdotto novità sostanziali nel panorama delle garanzie connesse

alle operazioni di credito agrario e peschereccio, rispetto al quadro

precedentemente delineato nel Testo Unico.

298 Cioè sui frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione, su bestiame, merci, scorte, materie

prime ed altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso, su crediti, anche futuri, derivanti

dalla vendita dei beni indicati. Si veda G. TUCCI, I privilegi speciali, cit., p. 707 ss.. Tale novella

legislativa, adottata pochi giorni dopo l’ entrata in vigore del Testo Unico della legge bancaria, ha

sostanzialmente riscritto l’ articolo 44 T. U., che disciplina le garanzie per il credito agrario e

peschereccio, di cui al precedente articolo 43 T. U.. Si veda A. JANNARELLI, Il privilegio legale nel

nuovo articolo 44 del testo unico della legge bancaria, cit., p. 18. E’ stato reintrodotto, in tal modo, il

privilegio legale, dietro pressione delle categorie interessate, al fine di utilizzare una garanzia a costo zero

per le operazioni di piccolo importo. Si veda A. JANNARELLI, Quando i privilegi sono duri a morire, in

Mondo bancario, Roma, 1994, p. 33 ss.. L’ abrogazione, poi rivelatasi del tutto effimera, del privilegio

legale peschereccio, aveva indotto a sottolineare più del dovuto il carattere << rivoluzionario >> della

nuova disciplina, rimane tuttavia riconfermato che, nonostante la reintroduzione del privilegio legale, alla

riforma del T. U., si deve riconoscere una portata innovativa di grandissimo rilievo. Si veda S.

BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali nel<< Testo Unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia >>, cit., p. 1038. Ai sensi dell’ articolo 162 T. U., L’ articolo 2 del decreto legislativo n. 1 del

1994, ha previsto espressamente l’ efficacia retroattiva della novella, disponendo che << il presente

decreto ha effetto il 1° gennaio 1994 >>, Tale privilegio legale era previsto dalla legislazione del 1927, in

materia di credito agrario e poi, richiamato dall’ articolo 4, comma 4°, legge 28 agosto 1989, n. 302, per il

credito peschereccio di esercizio, escluso, dalla versione originaria del Testo Unico. Secondo cui << Per

quanto non previsto nella presente legge, si osservano, se applicabili, le norme relative al privilegio

legale ed alla cambiale agraria di cui al r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni,

dalla l. 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni >>. Peraltro, i primi quattro

commi dell’ articolo 4 l. n. 302 del 1989 sono stati abrogati dall’ articolo 161 T. U.. Sul punto L. RUSSO,

Garanzie, decreto legislativo 1 / 9 / 1993, n. 385. Credito agrario e peschereccio, commento all’ articolo

44, cit., p. 328.

127

Per capire la portata innovativa della novella del 1994 è necessario analizzare e

riassumere la situazione precedente all’ introduzione del Testo Unico, con

particolare riguardo ai privilegi legali. Quello che ha contraddistinto sin dall’

origine l’ ordinamento del credito peschereccio, è stato l’ individuazione di

specifiche garanzie reali e processuali a favore degli enti erogatori299.

La legislazione vigente prima del Testo Unico, relativamente ai privilegi legali

pescherecci, ne aveva circoscritto l’ambito operativo alle sole operazioni di

credito di esercizio e di dotazione (ossia a breve e a medio termine).

Saggiamente, inoltre, individuava con precisione i beni oggetto del privilegio, ma

fissava anche un termine per l’operatività degli stessi, nonché si preoccupava di

risolvere i conflitti tra creditori beneficiari e i terzi acquirenti dei beni gravati da

privilegio300. A seguito di tale intervento legislativo del 1994, devono rivedersi

anche le osservazioni suscitate dalla versione originaria del Testo Unico, che

semplificava notevolmente la frammentaria e disorganica disciplina dei crediti

speciali, sia sotto il profilo soggettivo, consistente nella eliminazione degli

elementi di specialità attinenti alla individuazione degli enti finanziatori, visto

che ora, l’erogazione di detti crediti è possibile indiscriminatamente a tutte le <<

banche >>, nazionali, comunitarie od extracomunitarie, che anche sotto il profilo

della disciplina applicabile a tali operazioni di finanziamento301.

299 I privilegi legali e convenzionali, hanno rappresentato strumenti tecnici principali per incentivare i

finanziamenti ed contenere i prezzi. Si veda A. JANNARELLI, Credito agrario e peschereccio, cit., p.

275. 300 Il privilegio legale concesso ai sensi della legge n. 302 del 1989, ricadeva sui prodotti e sui mobili

dell’ azienda, limitatamente a quelli utilizzati per l’ esercizio della pesca, dell’ acquacoltura e della

lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti ittici. Molto più ampia,

rispetto al privilegio legale agrario, era la tutela dei privilegi pescherecci, ai sensi dell’ ultimo comma

dell’ articolo 5 del decreto ministeriale 12 – 3 – 1990, per l’ intero periodo di validità del privilegio, la

garanzia poteva essere fatta valere, anche << in caso di asporto e vendita dei prodotti e dei beni mobili

gravati dal vincolo >>. Si veda A. JANNARELLI, Credito agrario e peschereccio, cit., p. 275. 301 Infatti, la introduzione del privilegio legale per le operazioni di credito agrario e peschereccio, ha

comportato la delineazione di elementi di specialità, quanto alle garanzie, prima esclusa volutamente con

l’ istituzione di un unico privilegio speciale per i crediti d’ impresa di cui all’ articolo 46 T. U.. Sul punto

L. RUSSO, Garanzie, decreto legislativo 1 / 9 / 1993, n. 385. Credito agrario e peschereccio, commento

all’ articolo 44, cit., p. 328. Si osservava in passato, relativamente alla vecchia versione del Testo Unico,

128

Tale articolo 44 T. U. rappresenta l’ anello di collegamento tra questi crediti

speciali e gli altri, in riferimento alla nuova garanzia mobiliare introdotta nell’

articolo 46 dello stesso Testo Unico302. La novità, apportata da tale novella è

molto importante, dovuto al fatto che è operante << ope legis >> in ogni

operazione di credito agrario e peschereccio, probabilmente perderà di

importanza l’ istituto del privilegio convenzionale, detto anche speciale, che

tuttavia non è stato eliminato303, prima della novella, tale privilegio, fungeva da

perno del sistema delle garanzie connesse ad operazioni di credito agrario e

peschereccio304. Accanto alla disciplina del privilegio sostanziale, ex articolo

46305 T. U. ed al privilegio legale introdotto dall’ intervento legislativo del che l’ espressione << credito speciale >>, quale credito assoggettato ad una disciplina diversa da quella di

diritto comune, aveva una valenza solo negativa, si era nell’ impossibilità di costruire una categoria in

positivo, accomunata dalla presenza di elementi comuni e caratteristici. Si veda R. COSTI, L’

ordinamento bancario, cit., p. 359 ss.. 302 G. TUCCI, Le norme per l’ esercizio di particolari operazioni di credito : la nuova disciplina nel

finanziamento alle imprese, cit., p. 303 ss.. 303 S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 14. 304 Necessaria, per tale forma di privilegio convenzionale è la forma scritta e conseguentemente ci sono

spese da sostenere, oltre alla sostanziale identità dei beni sottoponibili a privilegio legale e convenzionale.

Si veda L. RUSSO, Garanzie, decreto legislativo 1 / 9 / 1993, n. 385. Credito agrario e peschereccio,

commento all’ articolo 44, cit., p. 328 ss.. 305 Nell’ articolo 46 il nuovo Testo Unico ha previsto, a garanzia di tutti i finanziamenti a medio e lungo

termine da parte delle banche alle imprese, un unico privilegio convenzionale speciale su tutti i beni

mobili iscritti in pubblici registri, eliminando in tal modo quel particolarismo legislativo dei privilegi sui

beni produttivi, che risultava anacronistico già prima delle recenti radicali riforme del sistema creditizio.

Sul punto la dottrina G. TUCCI, voce Garanzia, in Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile,

Torino, 1992, p. 593. In termini generali può dirsi che con il privilegio introdotto nell’ articolo 46 T. U.,

ha lodevolmente fatto propria l’ esigenza da più parti avvertita di rimuovere la complessità legata al

<< particolarismo legislativo >> seguito nella nostra esperienza giuridica, allo sviluppo caotico dei

privilegi e alla delicata gestione del loro ordine, sulla tematica dei privilegi. Si veda G. TUCCI, I

privilegi, cit., p. 449 ss.. In seguito alla eliminazione di tutti i privilegi legali che caratterizzavano i crediti

speciali è seguita l’ introduzione di un nuovo privilegio di fonte negoziale, avente per oggetto beni

mobili, non iscritti nei pubblici registri, destinato a trovare applicazione per tutti i finanziamenti a medio e

lungo termine da parte di banche alle imprese. Si veda A. JANNARELLI, Il credito agrario e

peschereccio nel Testo Unico della legge bancaria, cit., p. 202. Radicale riforma che si inserisce però in

tutta l’ opera di razionalizzazione delle relative discipline legislative, visto che il legislatore, sia per l’

intervenuta despecializzazione operativa degli operatori bancari, sia per la omogeneizzazione degli

129

1994306, l’ originario comma 2 dell’ articolo 44 T. U., divenuto comma 4° dopo l’

introduzione del privilegio legale, ripropone, apportando delle modifiche solo

formali, la speciale procedura esecutiva già disciplinata dall’ articolo 11 della

legge 1760 / 1928, in tema di credito agrario, e successivamente estesa, dall’

articolo 4, 4° comma, della legge 302 / 1989 al credito peschereccio307. Di grande

importanza è l’ innovazione introdotta dal Testo Unico, quale manifestazione di

una possibile ed auspicabile inversione di tendenza nella direzione dello

smantellamento della rete dei privilegi legali a favore di una modernizzazione

delle garanzie mobiliari308. Quello che emerge dall’ attuale versione dell’ articolo

44 T.U. è che il legislatore ha previsto e predisposto un’ apposita disciplina,

previa individuazione delle caratteristiche proprie del credito agrario e

schemi legislativi degli stessi, ha inteso negli articoli 38 – 45 T.U. dello stesso capo VI, procedere ad una

disciplina comune di tipi di operazioni affini, che comprende i relativi privilegi sostanziali e di procedura.

Si è superata un’ antica segmentazione, per prevedere un’ unica particolare disciplina del credito

fondiario, del credito alle opere pubbliche, del credito agrario e del credito peschereccio, configurando

inoltre un unico privilegio speciale convenzionale, a tutela di tutti i finanziamenti a medio ed a lungo

termine. Si veda G. TUCCI, Le norme per l’ esercizio di particolari operazioni di credito : la nuova

disciplina dei privilegi nel finanziamento alle imprese, cit., p. 305. 306 Occorre fare una precisazione, per delimitare tale indagine. Quando si parla di nuova disciplina dei

privilegi nel finanziamento alle imprese, si deve fare riferimento, in coerenza con la pluralità dei

significati assunti dal termine, non solo hai privilegi sostanziali, che sono i privilegi di credito ( privilegi

ex causa ), ma anche hai privilegi processuali, che non sono da configurare come causa di prelazione in

senso proprio. Sul punto G. TUCCI, Le norme per l’ esercizio di particolari operazioni di credito : la

nuova disciplina dei privilegi nel finanziamento alle imprese, cit., p. 303. 307 In caso di inadempimento, pertanto, su istanza della Banca, il Pretore del luogo in cui si trovano i

beni oggetto dei privilegi sopra indicati può, dopo aver assunto sommarie informazioni, disporne l’

apprensione e la vendita a norma dell’ articolo 1515 c.c., questo al fine di consentire un’ immediata

liquidazione dei beni soggetti a facile deperimento. Sul punto M. SEPE, Norme relative a particolari

operazioni di credito, in Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari, Padova, 1995, p. 147. G.

TUCCI, I privilegi speciali, cit., p. 708 ss.. 308 Smantellamento che deve essere perseguito, anche perché tale nuova garanzia al solo servizio della

banca è destinata a suscitare squilibri e disparità di tutela che vanno rimosse, non attraverso un ritorno al

passato, quanto attraverso un processo di generalizzazione dello strumento tecnico introdotto dal Testo

Unico sulla legge bancaria. Sul punto A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel Testo

Unico della legge bancaria, cit., p. 203.

130

peschereccio, risultante dall’ articolo 43 T. U. in commento, in relazione a

determinate garanzie che possono assistere tali crediti.

E’ importante precisare, che << nessuna garanzia è strutturalmente e

necessariamente presente >>, in ogni operazione di credito peschereccio, nonché

agrario309.

Inoltre le operazioni di credito peschereccio ed agrario, garantite da ipoteca su

immobili, godono della stessa disciplina di favore dettata per le operazioni di

credito fondiario, articolo 44 T. U., ultimo comma e nell’ ambito di questa, sono

309 Questo è confermato dal fatto che, sia il privilegio convenzionale, sia l’ ipoteca immobiliare sono

previsti dal Testo Unico come garanzie eventuali, ma non necessarie. Stesso discorso vale per il privilegio

legale, infatti sono assistite dal privilegio legale, di cui ai commi 2° e 3° dell’ articolo 44 T. U., non tutte

le operazioni di finanziamento, solo quelle effettuate mediante utilizzo di cambiale agraria o pesca,

prevista solo come strumento eventuale per la relativa erogazione. Per cui è possibile avere operazioni di

finanziamento pur in assenza del privilegio legale o convenzionale, o di ipoteca, in tal caso opereranno

forme diverse di garanzie, verosimilmente forme di garanzia personale, come la fideiussione, che a sua

volta potrà essere prestata da enti pubblici e privati. Tale eventualità delle garanzie può forse rinvenirsi

nell’ ampia diffusione del fenomeno, accanto al credito peschereccio << ordinario >>, del credito

agevolato. Il T. U., differentemente dalla precedente normativa, gli articoli 7 e 9 legge n. 302 del 1989,

regolamenta la figura del credito peschereccio senza prendere in considerazione il settore del credito

agevolato. Settore che è regolamentato da fonti normative diverse, sarebbe necessaria una legge quadro

che ne individui i contorni ed i principi di fondo, contribuendo all’ eliminazione del caso normativo che

contraddistingue la disciplina del credito peschereccio agevolato, in concorso di disposizioni statali,

regionali e comunitarie. Sul punto L. RUSSO, Garanzie, decreto legislativo 1 / 9 / 1993, n. 385. Credito

agrario e peschereccio, commento all’ articolo 44, cit., p. 328. Occorre prendere atto che la maggior

parte delle operazioni di credito agrario e peschereccio sono senza dubbio poste in essere utilizzando

agevolazioni pubbliche. La notevole riduzione delle garanzie sostanziali e procedurali, su cui nella

disciplina in materia si era fatto affidamento, pregiudica la possibilità che nel prossimo futuro il sistema

bancario, sia in grado di assicurare un’ offerta di credito speciale ad un prezzo inferiore a quello praticato

per altri settori economici. Tali disposizioni appaiono una cornice, dai confini mobili entro cui andranno

ad inserirsi i finanziamenti agevolati, saranno questi a dare effettivo spessore ed articolazione all’

esperienza del credito speciale. Sul punto A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel testo

unico della legge bancaria, cit., p. 198. Ordinamento del credito peschereccio agevolato che prevede

autonome forme di garanzia che possono ben sostituirsi anche in << toto >> a quelle previste in linea

generale, per il credito non agevolato, che possono, come sappiamo, anche mancare, senza inficiare l’

esistenza di un credito peschereccio. Si veda L. RUSSO, Garanzie, decreto legislativo 1 / 9 / 1993, n.

385. Credito agrario e peschereccio, commento all’ articolo 44, cit., p. 330.

131

sottratte all’ azione revocatoria fallimentare, se il fallimento sopravviene oltre il

decimo giorno dell’iscrizione dell’ipoteca310.

A tale forma di credito è legata anche l’ operatività del Fondo interbancario di

garanzia, per la precisione di una Sezione di garanzia311, disciplinato dall’articolo

45 T. U., a tale operazione è anche collegata la potestà normativa regionale per la

concessione di agevolazioni in conto capitale o in conto interessi, seppure in

funzione sussidiaria, concorre anch’ esso a tutelare ampiamente le banche per il

caso di inadempimento del soggetto finanziato312.

Il recente decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 ( Gazzetta ufficiale n. 233 del

4 ottobre 1999 )313, apporta una lunga serie di << modifiche al decreto legislativo

1 settembre 1993, n. 385 recante Testo Unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia >>, la modifica di maggior rilievo riguarda l’ articolo 44 T. U.314, ha

310 S. BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali nel << testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia >>, cit., p. 1046. 311 Sezione di garanzia che ha il compito di prestare fideiussioni alle imprese che, ammesse alla fruizione

di contributi pubblici nel pagamento degli interessi, non siano in grado di offrire adeguate garanzie, anche

tale Sezione, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale è sottoposta alla vigilanza del

Ministero del Tesoro. Si veda G. MOLLE, L. DESIDERI, Le operazioni di credito agrario e

peschereccio, cit., p. 249. 312 L. RUSSO, Garanzie, decreto legislativo 1 / 9 / 1993, n. 385. Credito agrario e peschereccio,

commento all’ articolo 44, cit., p. 329 ss.. 313 Negli articoli da 6 a 10 del decreto intervengono sulle norme relative a particolari operazioni di

credito, di cui al capo VI, Titolo II del Testo Unico bancario. Si veda F. MAZZINI, Le modifiche

apportate al T. U. bancario nel 1999, cit., p. 47. 314 E’ da notare che l’articolo << de quo >>, sembra essere nato sotto una cattiva stella, sia dalle origini

il testo unico ha subito modifiche suggerite dal Senato della Repubblica, con la conseguenza che adesso

non assolve al ruolo che era stato pensato. Si veda A. GRASSO, Il sistema delle garanzie nell’articolo 44

della legge bancaria come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, in Diritto e

giurisprudenza agraria e dell’ ambiente, Padova, 2000, p. 5, precedenti modifiche del T. U. ed

integrazioni sono avvenute con l’ articolo 64 del decreto legislativo 415 / 1996 e con il decreto legislativo

659 / 1996. In particolare l’ articolo 7 del decreto legislativo 342 / 1999 ha novellato l’ articolo 44 T. U. ,

prevedendo che il privilegio convenzionale venga esteso alle operazioni a breve termine ed elimina il

riferimento all’ utilizzo della cambiale pesca, come condizione necessaria per l’ esistenza del privilegio

legale. Sul punto R. TESORIERO, Il credito agrario e peschereccio nella nuova disciplina del testo

unico bancario, cit., p. 120. Integrale è la sostituzione dell’ articolo 44 T.U., manca il richiamo all’

132

provveduto anche alla modifica dell’ articolo 46 T. U., commi 1° e 3°, modifiche

di cui ci occuperemo in seguito.

utilizzo della cambiale pesca. Si veda M. SANTARONI, Integrazioni e modifiche al T. U: in materia

bancaria e creditizia, cit., p. 495.

133

2. Il redivivo privilegio legale, ex articolo 44 del T. U..

Il mutamento di prospettiva adottata dal legislatore incide in maniera rilevante

sulla disciplina delle garanzie, previste a tutela delle due forme di credito dal

successivo articolo 44 T. U.315, articolo che è stato oggetto di diversi interventi di

modifica. Detto Testo Unico, nel riformare i crediti speciali, ha provveduto all’

abrogazione secca, con l’ articolo 161 T. U., delle leggi fondamentali in materia

di credito peschereccio, nonché agrario. L’ impostazione seguita, prevedeva la

sostituzione delle singole operazioni ed alla loro relativa distinzione, con il

semplice ed esaustivo richiamo alle << attività >> oggetto di finanziamento, con

l’ unica scansione dei finanziamenti, ricavabili dal combinato disposto agli

articoli 44 e 46 T. U., a breve, medio e lungo termine. Finanziamenti che sono

rapportati alle esigenze globali dei singoli richiedenti e all’ articolazione nel

tempo del fabbisogno di credito316. La segmentazione dei finanziamenti a 315 Infatti, nell’ ambito della precedente legislazione, a tutela del credito agrario di esercizio, sia che fosse

di conduzione o di dotazione, era previsto dagli articoli 2766 c.c., comma 1° e 2°, e 2, n. 1 e 2, della

Legge 5 luglio 1928, n. 1760, un privilegio legale, mentre a tutela dei crediti di esercizio e dei crediti di

miglioramento, era previsto, dagli articoli 2766 c.c., comma 3°, e 9 delle Legge 5 luglio 1928, n. 1760, un

privilegio convenzionale. Si veda G. TUCCI, Le norme per l’ esercizio di particolari operazioni di

credito : la nuova disciplina dei privilegi nel finanziamento alle imprese, cit., p. 310. 316 Finalmente, viene superata l’ originaria configurazione dei crediti speciali in esame quali crediti

destinate a specifiche dettagliate operazioni. Le attività oggetto del finanziamento è da notare che non

coincidono con le operazioni tradizionalmente al centro dei due crediti speciali. Sul punto A.

JANNARELLI, Il privilegio legale nel nuovo articolo 44 del Testo Unico della legge bancaria, cit., p. 23

ss.. Cfr. TRIBUNALE DI MILANO. 15 gennaio 1998. Oglio e altro. Banca borsa tit. cred. 1999, II, 464

nota (MANGIONE): << BANCA. Codice penale art. 357. Codice penale art. 358. LS 1 settembre 1993

n. 385 art. 43 d.lg.. LS 1 settembre 1993 n. 385 art. 44 d.lg..LS 1 settembre 1993 n. 385 art. 45

d.lg.. LS 1 settembre 1993 n. 385 art. 47 d.lg. In particolare, anche dopo le modifiche apportate dal

nuovo testo unico, il rilievo pubblicistico del credito agrario viene desunto dalla sua natura di

finanziamento di scopo legale, in cui il credito viene concesso in vista di una specifica utilizzazione,

che va individuata nell'interesse pubblico al sostegno e all'incremento dell' attivita' agricola. Ancor

oggi l'erogazione di questo credito e' infatti resa possibile, vuoi per la partecipazione del contributo

pubblico al finanziamento, vuoi per la esistenza di una disciplina peculiare e differenziata da quella

ordinaria che consente alle banche di fornire un credito a minor costo o per una categoria che ancor

oggi e' ritenuta meritevole di particolare tutela da parte dello Stato. Inoltre, le operazioni di crediti

agrario, assunte a mezzo di cambiale agraria, sono infatti assistite da particolari garanzie e privilegi

accordati dalla legge in considerazione della causa del credito, garanzie pubbliche che comportano una

134

vantaggio delle complessive esigenze finanziarie di breve, medio e lungo

periodo, proprio delle attività economiche di cui allo stesso articolo 43 T. U., ha

portato delle conseguenze fondamentali.

Soprattutto è stato accolto, anche per i crediti speciali pescherecci, il principio

della libera utilizzabilità di tutte le tecniche di erogazione di diritto comune,

contemporaneamente, è stato definitivamente escluso come tecnica erogativi, per

via dell’ abrogazione ex articolo 161 T. U., il << conto corrente peschereccio >>

di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, mentre la cambiale pesca è stata

conservata, ma più per un ossequio alla tradizione e alle abitudini degli operatori,

che per ragioni tecniche317.

Nella sua originaria stesura il comma 1° dell’ articolo 44 T. U., procedeva alla

sostituzione dei privilegi legale e convenzionali. Prevedeva che i finanziamenti di

credito agrario e peschereccio, a prescindere dalla loro durata, potevano essere

assistiti dal privilegio relativo ai finanziamenti alle imprese, di cui all’ articolo 46

notevole diminuzione del rischio a carico delle banche erogatrici e prevedono agevolazioni procedurali

di non poco conto a favore di queste ultime per il soddisfacimento dei propri diritto >>. 317 Infatti l’ impiego di detta cambiale è facoltativo, come emerge dall’ articolo 43 T. U., non vi è nessun

impedimento a che per un ‘operazione finanziaria di credito peschereccio la banca si avvalga della

cambiale ordinaria. Il comma 4° dell’ articolo 43 T. U. afferma soltanto che le << operazioni di credito

agrario e peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente di cambiale pesca >>.

Sul punto A. JANNARELLI, Il privilegio legale nel nuovo articolo 44 del Testo Unico della legge

bancaria, cit., p. 25. Cfr. CASS.. Sez. I, 16-05-1997, n. 4349: << A norma dell’art. 9 r.d.l. n. 1509 del

1927, la cambiale agraria è equiparata a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria, con la sola

differenza derivante dal fatto che nella cambiale agraria deve essere indicato lo scopo del prestito, donde

la natura causale e non astratta della suddetta cambiale; tale natura, tuttavia, essendo ristretta alla

costituzione del privilegio, non incide sulla legge di circolazione né sulle altre caratteristiche del titolo,

tant’è che il creditore che agisce in base alla cambiale agraria non è tenuto a dare la prova del rapporto

sottostante - né il riferimento allo scopo del prestito costituisce integrale ricezione del negozio sottostante

- e quindi non sostituisce la clausola scritta richiesta dall’art. 1284 c.c. per le indicazioni di interessi in

misura superiore a quella legale; ne consegue che anche nella cambiale agraria, come in quella ordinaria,

il debito dell’avallante accede a quello cambiario garantito, non a quello causale sottostante, ed è perciò

da escludere che l’avallante nella cambiale agraria sia tenuto agli stessi obblighi cui è soggetto il debitore

principale in base al contratto garantito dal titolo e agli interessi di mora così come pattuiti nel contratto

stesso >>.

135

T. U.318 e che, gli stessi finanziamenti, se effettuati mediante l’ utilizzo della

cambiale pesca, od agraria, fossero assistiti dal privilegio legale su determinati

beni mobili dell’ impresa finanziata319. L’ articolo 4, comma 4°, della Legge 28

agosto 1989, n. 302, quindi prima dell’ entrata in vigore del suddetto T. U.,

estendeva la disciplina del privilegio legale alle operazioni di credito

peschereccio, ribadendo, nell’ ambito delle garanzie, la già rilevata derivazione

dalla disciplina del credito agrario320. 318 A. GRASSO, Il sistema delle garanzie nell’ articolo 44 della legge bancaria come modificato dal

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 302, cit., p. 5. 319 M. SANTARONI, Integrazioni e modifiche al testo unico bancario e creditizio, cit., p. 495. Accanto

al privilegio sostanziale, il comma 2°, articolo 44 T. U., ripropone, con modifiche solo formali, la speciale

procedura esecutiva già disciplinata dall’ articolo 11 della legge 1760 / 1928, in tema di credito agrario, e

successivamente estesa, dall’ articolo 4, comma 4°, della legge 302 / 1989, al credito peschereccio. Sul

punto G. TUCCI, Le norme per l’ esercizio di particolari operazioni di credito : la nuova disciplina dei

privilegi nel finanziamento alle imprese, cit., p. 310. Tale articolo 44 T. U., omise, per le operazioni di

credito peschereccio, qualsiasi riferimento alla possibile previsione di privilegi legali in loro favore e le

leggi precedenti, che prevedevano tali privilegi, risultavano abrogate per effetto di quanto disposto dall’

articolo 161 dello stesso T. U.. Vi è la preoccupazione della minor tutela attribuita ai finanziamenti della

specie, ma anche connessa alla considerazione che, in mancanza di garanzie convenzionali, da concordare

con il debitore, la stessa assistenza del Fondo Interbancario di Garanzia, sarebbe stata suscettibile di

essere messa in discussione, prospettandosi in tal caso la stessa, non più come sussidiaria, ma come

principale, in quanto unica forma di garanzia prospettabile. Si veda S. BONFATTI, La disciplina dei

crediti speciali nel << T. U. delle leggi in materia bancaria e creditizia >>, cit., p. 1041. 320 Privilegio legale che era applicabile ai prestiti di esercizio, nonché un privilegio convenzionale a

favore dei finanziamenti per la costruzione, acquisto, trasformazione di navi e per impianti di

acquacoltura, di depurazione, lavorazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti della pesca.

Privilegio che poteva avere ad oggetto navi, immobili, macchinari, impianti a terra, automezzi ( articolo

17, lettera b), legge 17 febbraio 1982, n. 42, come modificato dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165 ). Sul

punto S. BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali nel << T. U. delle leggi in materia bancaria e

creditizia >>, cit., p. 1041. G. TUCCI, I privilegi, cit., p. 608 ss.. G. TUCCI, Le norme per l’ esercizio di

particolari operazioni di credito : la nuova disciplina dei privilegi nel finanziamento alle imprese, cit., p.

310. L’ attuale privilegio legale, presenta elementi di novità, rispetto a quello precedente, questo non

significa che se ne distacchi dal precedente. Sul punto A. GRASSO, Il credito agrario nella << nuova

legge bancaria >>, cit., p. 467. Eliminato nel dettato originario del T. U., articolo 44 dello stesso, il

privilegio legale è poi, stato reintrodotto dal decreto legislativo 4 gennaio 1994, n. 1, che ne aveva esteso

l’ applicazione a tutte le operazioni di credito peschereccio, sia a breve che di lunga durata, purché

effettuate mediante utilizzo di cambiale pesca. Il comma 2° di detto articolo 44 T. U., prevede una

speciale procedura esecutiva sugli oggetti sottoposti a privilegio, estesa alle operazioni di credito

136

Tali privilegi legali erano importanti in quanto presupposto per l’ applicabilità di

altre forme di garanzia, cioè degli interventi del Fondo Interbancario di Garanzia,

interventi che assumevano, quindi, carattere << sussidiario >> rispetto alla

presenza di altre garanzie321. L’articolo 1 della legge 4 gennaio 1994, n. 1,

riscrivendo l’articolo 44 T. U., ha posto rimedio a questa situazione,

reintroducendo un privilegio legale a favore di tali finanziamenti322.

peschereccio in base all’ articolo 4, comma 4, della legge 302 /89. Sul punto G. MOLLE, L. DESIDERI,

Le operazioni di credito agrario e peschereccio, cit., p. 246. 321 Era previsto, per dette operazioni, un privilegio legale << automatico >>, conferiva la sicurezza che

tale presupposto si sarebbe verificato sempre, assumendo la veste di garanzia << principale >>, per l’

appunto, l’ anzidetto privilegio legale. Sul punto S. BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali nel

<< T. U. delle leggi in materia bancaria e creditizia >>, cit., p. 1041. Il fondo esige, per i beneficiari con

obbligo di bilancio, una verifica preventiva del rispetto di determinati rapporti nelle voci di bilancio,

affinché sia verificata l’ assenza di un manifestato stato di difficoltà o di squilibrio strutturale dell’

azienda, mentre per i soggetti senza obbligo di bilancio impone un’adeguata proporzione tra la somma

erogata e valore dell’ oggetto del privilegio legale e / o di altre garanzie primarie, pena la decadenza dalla

garanzia, www.inea.it, Il credito all’ agricoltura dal sostegno al mercato, Silvia Scaramuzzi. 322 Bisogna rinvenire la concreta esigenza, nella reintroduzione del privilegio legale in esame, definito

garanzia primaria, il necessario presupposto per l’ operatività della garanzia sussidiaria di cui al Fondo

interbancario dall’ articolo 45 dello stesso T. U., mentre nella disciplina previgente, l’ intervento in via

sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia non necessariamente era legato alla presenza di una

garanzia legale. E’ stato enfatizzato dal mondo bancario il ricorso al fondo quale rimedio alle sofferenze

bancarie legate a tali finanziamenti, ma ci sembra più una preoccupante prosecuzione di una mentalità

non imprenditoriale che per lungo tempo ha costituito l’ indiscussa costante degli istituti che erogavano

credito al settore primario. Fondo che rappresenta l’ ombrello protettivo di tali istituti di credito,

impegnati nell’ erogazione di detti finanziamenti, il cui ambito, alla luce delle modifiche apportate all’

articolo 44 T. U., invece di ridursi, si è esteso rispetto al passato, infatti, da un lato si è generalizzato il

ricorso al fondo, dall’ altro si è esteso l’ ambito di operatività del privilegio legale. Si veda A.

JANNARELLI, Il privilegio legale nel nuovo articolo 44 del Testo Unico della legge bancaria, cit., p. 27.

L’ originario articolo 44 T. U., si presentava assai più coerente con l’ impianto generale del

provvedimento e con la più volte rilevata tendenza despecializzante. In tale originario quadro disciplinare,

alle operazioni di finanziamento di credito peschereccio, anche a breve termine, era estesa l’ applicabilità

della garanzia prevista dall’ articolo 46 T. U., cioè di quel privilegio di fonte convenzionale, meramente

facoltativo, generalmente previsto dal decreto legislativo 385 del 1993 per le sole operazioni a medio e

lungo termine di credito alle imprese. Forma di credito che non si distingueva, sotto il profilo della

tipologia delle garanzie, dalle altre forme di garanzia alle altre imprese, tranne che per gli aspetti

procedurali. Sul punto C. BALDINELLI, La riforma del credito agrario nel testo unico, cit, p. 495.

137

Nel nuovo sistema introdotto dal Testo Unico, è rimasto un’unico vincolo: il

necessario ricorso all’ utilizzo della cambiale pesca allorché si voglia rendere

applicabile al finanziamento concesso, il privilegio legale, ora previsto dall’

articolo 44 T. U.323, come dal secondo comma dello stesso articolo, è prevista

l’attribuzione della prelazione anche ai finanziamenti << a breve termine >>324,

oggetto di previsione espressa. Rappresenta questo la innovazione di maggiore

rilievo325. Tale privilegio assiste sia i finanziamenti a medio o lungo termine, sia

quelli a breve termine, come detto, unico vincolo e che gli stessi siano effettuati

<< mediante utilizzo di cambiale pesca >>, i cui requisiti sono descritti nell’

articolo 43 T. U.326, reintrodotto accanto al privilegio convenzionale di cui all’ 323 Come modificato dall’ articolo 1, del decreto legislativo 4 gennaio 1994, n. 1, come abbiamo già

sottolineato, il contenuto di detta cambiale appare ridotto rispetto al passato. Al di fuori di questo caso,

anche sempre per di più, per chi accettasse di rinunciare la privilegio legale indicato, si deve ritenere

consentita ogni forma tecnica di concessione del credito, sarà, quindi libero il ricorso sia all’ apertura di

credito << a disponibilità ripristinabile >> ( articolo 1843 c.c. ), sia anche all’ apertura di credito per

sconto o anticipazione salvo buon fine di effetti cambiari o ricevute bancarie. Si veda S. BONFATTI, La

disciplina dei crediti speciali nel << T. U. delle leggi in materia bancaria e creditizia >>, cit., p. 1040.

A. GRASSO, Il credito agrario nella << nuova legge bancaria >>, cit., p. 467. 324 Sull’ articolo 44 T. U., comma 2°, si rende necessaria qualche considerazione. Soprattutto sull’ inciso

<< anche a breve termine >>, per cui ci sembra che la disposizione sia rivolta ai finanziamenti a medio

termine, estensibile anche a quelli a breve termine, cioè tale disposizione è riferita a tutti i crediti,

conferendo una discrezionalità alla banca se applicarla o meno ai prestiti a breve. Si veda A. GRASSO, Il

credito agrario nella << nuova legge bancaria >>, cit., p. 467. 325 Rispetto all’ originario testo dell’ articolo 44 T. U., non sembra possibile parlare della introduzione di

un vero e proprio privilegio legale, ossia di quella garanzia accordata dalla legge << in considerazione

della causa del credito >>, ai sensi della prima parte dell’ articolo 2745 c.c., visto che è lasciato alle parti

la scelta su << se >>, far assistere o meno l’ operazione dal privilegio, poiché la sussistenza della garanzia

viene subordinata all’ utilizzo della cambiale pesca, che come disposto dall’ articolo 43 T. U., è uno

strumento del tutto eventuale. Una volta optato per l’ utilizzo della cambiale pesca, il privilegio si

costituisce << ex lege >>, e nello stesso grado previsto per il << vecchio >> privilegio legale, sui beni

indicati dal nuovo testo dell’ articolo 44 T. U.. Sul punto L. RUSSO, Garanzie, decreto legislativo 1 / 9 /

1993, n. 385. Credito agrario e peschereccio, commento all’ articolo 44, cit., p. 332. 326 Cosa si deve intendere per << utilizzo di cambiale pesca >> non è ben chiarito, evidente è il carattere

atecnico dell’ espressione, sia anche perchè una volta utilizzata la cambiale per la descrizione delle

caratteristiche principali del prestito, non importa quale funzione poi svolga nella tecnica dell’ operazione

creditizia, infatti si ritiene ammissibili sia il finanziamento in forma di << sconto>>, così detto

finanziario della cambiale, sia il finanziamento in forma di mutuo, estinguibile mediante l’ incasso della

138

cambiale emessa dal mutuatario in favore della banca mutuante. Si veda S. BONFATTI, La disciplina dei

crediti speciali nel << T. U. delle leggi in materia bancaria e creditizia >>, cit., p. 1044. Il testo di

legge, non utilizza l’ espressione << sconto >>, ma << utilizzo >>, e quindi suscettibile di due distinte

letture, si potrebbe ritenere che tale espressione sia dovuta ed un intento correttivo di un uso improprio

della parola sconto, ai sensi dell’ articolo 1858 c.c., mancando, la cessione di un credito alla banca. Per

cui la parola utilizzo verrebbe usata, come sinonimo di << rilascio >> della cambiale al creditore. Ma si

potrebbe attribuire all’ espressione un significato più ampio, in quanto termine privo di un proprio

significato tecnico giuridico. Dovuto alla natura atecnica del vocabolo, si riterebbe che il legislatore,

abbia ritenuto sufficiente, per la costituzione del privilegio legale, la compilazione di una cambiale con i

requisiti previsti dall’ articolo 43 T. U. e la consegna della stessa alla banca finanziatrice. In tal modo

verrebbe lasciata la regolamentazione in concreto del rapporto di finanziamento alla pattuizione delle

parti, che sarebbero lasciate libere di scegliere lo schema contrattuale che meglio si addice alle esigenze

del caso concreto, come apertura di credito in conto corrente, scelta che non verrebbe impedita. L’

avverbio << comunque >>, potrebbe significare proprio che, quale che sia il contratto scelto dalle parti

per disciplinare l’ erogazione del credito, vi può essere la costituzione del privilegio purché venga

utilizzata la cambiale, che assumerebbe in tal modo, la funzione di documento accertativi della esistenza e

dell’ oggetto della garanzia legale. Un argomento a sostegno di tale lettura potrebbe essere fornita dal

disposto dell’ articolo 5, comma 4°, legge n. 302 del 1989, in materia di credito peschereccio di esercizio,

ora abrogato dall’ articolo 161 T. U., disponeva che << i prestiti e le anticipazioni di cui all’ articolo 3, si

effettuano con lo sconto o il rilascio di cambiale pesca o con apertura di credito in conto corrente o nelle

altre forme tecniche consentite dagli ordinamenti dei singoli istituti di credito >>. Risulta significativo

come, in un intervento legislativo recente si sia scelto la strada della più ampia libertà di

regolamentazione dell’ erogazione del credito. E’ da notare, come mentre nell’ articolo 5 cit., si utilizzano

termini tecnici, quali << rilascio >> o << sconto >>, nell’ attuale articolo 44 T. U., viene utilizzato un

termine atecnico, come << utilizzo >> suscettibile di ampia interpretazione e tale da non rendere

necessaria una espressa menzione delle possibili altre modalità per l’ erogazione del credito, si veda L.

RUSSO, Articolo 44 – Garanzie, cit., p. 335. Il privilegio legale, attualmente, non è estensibile a tutte le

operazioni di finanziamento peschereccio, ma soltanto a quelle operazioni per le quali viene utilizzata la

cambiale pesca. Si veda A. GRASSO, Il credito agrario nella << nuova legge bancaria >>, cit., p. 467.

Nella precedente legislazione, la rigidità delle tecniche giuridiche dettate per l’ erogazione del

finanziamento, era giustificata dalla rispondenza tra l’ operatività di detta garanzia speciale e la rigorosa

tipicità degli scopi del finanziamento. Nel caso del credito peschereccio, l’ operatività del privilegio

legale è stata legata all’ utilizzabilità di diverse forme di erogazione. Quanto alla cambiale pesca, l’

articolo 4 della legge n. 302 del 1989, ha previsto formalità più rigorose di quelle richieste per la stessa

cambiale agraria. In ordine alle forme di erogazione, la disciplina contenuta nella legge del 1989 e nel

successivo decreto ministeriale del 1990, si rileva tecnicamente poco accurata. Infatti, nell’ articolo 5

della legge del 1989, mentre nel comma 1° si prevede che << i prestiti e le anticipazioni di cui all’

articolo 3, si effettuano con sconto o rilascio di cambiale pesca o apertura di credito in conto corrente ed

hanno durata non superiore a diciotto mesi >>, il comma 4° si limita a ripetere quanto già stabilito con

una sola rilevante variante. Infatti, quest’ ultimo comma, dopo aver ripetuto che << I prestiti e le

139

articolo 46 T. U.327. E’ stato riscritto l’ articolo 44 T. U., comma 1°, togliendo le

parole <<anche a breve termine >> ed ha aggiunto due commi 2° e 3°, con i

quali è stato stabilito che nei casi di finanziamento mediante cambiale pesca, esso

è assistito da privilegio legale sui beni mobili dell’ impresa finanziata.

Ricompare, in tal modo, l’ abrogato privilegio legale, quale <<coordinamento >>

normativo sui privilegi che lo stesso legislatore si era auspicato e che,

inavvertitamente ed inconsapevolmente, ha dato una tutela rinforzata alle banche

che prima non avevano328. Il fatto che il privilegio legale sia ancorato all’ utilizzo

della cambiale pesca, vanifica la despecializzazione operativa sotto il profilo

delle forme tecniche, dal momento che è verosimile ritenere che tutte la banche,

sentendosi più garantite dal privilegio legale, ricorreranno a tali strumenti di

finanziamento329. A rigore bisogna osservare, che non è corretto in questo caso

parlare di << privilegio legale >>, nel senso di garanzia accordata dalla legge

secondo l’ articolo 2745 c.c., la garanzia, infatti, non viene ad essere concessa in anticipazioni di cui all’ articolo 3 si effettuano con lo sconto o rilascio di cambiale pesca o apertura di

credito in conto corrente >> aggiunge anche << le altre forme tecniche consentite dagli ordinamenti dei

singoli istituti di credito >>. A sua volta, l’ articolo 5 del decreto ministeriale 12 marzo 1990, prevede l’

operatività del privilegio ai prestiti di cui alla legge n. 302 del 1989 << in qualunque forma erogati >>.

Sul punto A. JANNARELLI, Il privilegio legale nel nuovo articolo 44, cit., p. 22. 327 Un nuovo << privilegio legale >> a vantaggio dei soli crediti speciali con un contenuto paria a quello

fissato nell’ articolo 46 T. U.. Il nuovo comma 1° dell’ articolo 44 T. U., nel ribadire l’ applicabilità al

credito sia agrario, che peschereccio del privilegio speciale di cui all’ articolo 46, determinava una

concreta quanto significativa contrazione dell’ area operativa della garanzia mobiliare ex articolo 46 T.

U., a differenza della soluzione presente nell’ originaria stesura dello stesso articolo 44 T. U., il privilegio

convenzionale risultava non più utilizzabile per il credito a breve termine. Sul punto A. JANNARELLI, Il

credito agrario e peschereccio, cit., p. 129. 328 Con tale nuova modifica introdotta, le << particolari operazioni di credito >>, hanno fatto un passo

indietro nel processo di despecializzazione cui è improntata la legge bancaria, che non trova alcuna

giustificazione. Si veda A. GRASSO, Il sistema delle garanzie nell’ articolo 44 della legge bancaria, cit.,

p. 6. 329 C. BALDINELLI, La riforma del credito agrario nel testo unico, cit., p. 494. A. JANNARELLI, Il

credito agrario e peschereccio, cit., p. 208, sostiene che il nuovo testo dell’ articolo 44 T. U., contiene

<< una vera e propria apoteosi della cambiale pesca, ed agraria >>, secondo l’ autore, tale nuova

disciplina << innova profondamente >> anche il loro stesso ruolo, in quanto << l’ impiego di tali titoli e,

conseguentemente, l’ operatività del privilegio legale, risultano oggi previsti non già per i soli

finanziamenti a breve e medio termine, ma anche per i finanziamenti a lungo termine >>.

140

considerazione della causa del credito, bensì in base ad un elemento eventuale,

nel senso che sorge solamente quando le parti scelgono di utilizzare la cambiale

pesca330. Il legislatore, con l’ articolo 44 T. U., ha, dunque, inteso apprestare una

particolare disciplina per il caso in cui le parti decidano, o la banca richieda, o di

avvalersi di un privilegio convenzionale, di applicare in tal caso la normativa

dell’ articolo 46 T. U., oppure, di utilizzare la cambiale pesca, o di avvalersi, il

che è lo stesso, del privilegio legale, con i conseguenti risparmi in sede di

costituzione della garanzia rispetto a quella dell’ articolo 46 T. U.. Ci si può

anche avvalere di più garanzie, cumulativamente331. L’ oggetto di tale privilegio

legale, corrisponde a quegli stessi bene che possono essere oggetto di privilegio

convenzionale, << anche in favore delle stesse operazioni di credito agrario e

peschereccio >> ( articolo 44 T. U. ), potrebbe accadere per esempio, quando i

finanziamenti non assumano la forma cambiaria e quindi, il privilegio legale non

possa operare, ai sensi della lettera b) e c) dell’ articolo 46 T. U.332. Nell’ ambito

330 E’ possibile, avere operazioni di credito peschereccio prive di privilegio legale e mancanti anche di

privilegio convenzionale e di ipoteca, ma assistite da altre forme di garanzia quale la fideiussione. La

reintroduzione del privilegio legale e l’ ampliamento della sua area di operatività ai finanziamenti a breve

termine hanno provocato una radicale modifica della funzione della cambiale pesca, diventata

presupposto necessario per la costituzione << ex lege >> del privilegio regolato dall’ articolo 44 T. U..

Sul punto S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 15. Il recuperato ruolo della cambiale

pesca, a seguito della correzione adottata nel 1994, ha portato all’ affermarsi di una situazione

paradossale, non adeguatamente percepita dal legislatore. Il riformulato articolo 44 T. U. apportava due

novità fondamentali: sia l’ espandersi dell’ area operativa della cambiale pesca, conseguente al suo

ammesso impiego per operazioni a lungo termine, quanto al reintrodotto privilegio legale per i

finanziamenti di credito peschereccio a breve termine, e la necessaria ricorrenza di quei soli titoli di

credito in vista dell’ operatività del privilegio legale. Si veda A. JANNARELLI, Il credito agrario e

peschereccio, cit., p. 130. 331 Tali circostanze sono eventuali, ben potendo sussistere un credito peschereccio senza privilegi o

ipoteche. Si veda L. RUSSO, Credito agrario e peschereccio. Garanzie, articolo 44 decreto legislativo 1

settembre 1993, n. 385, cit., p. 329. 332 Recita il comma 2° dell’ articolo 44 T. U., nuovo di zecca, << i finanziamenti di credito agrario e

peschereccio, anche a breve termine, effettuati mediante utilizzo di cambiale agraria e pesca, sono

comunque assistiti da privilegio legale, su determinati beni mobili dell’ impresa finanziata >>. Si veda A.

GRASSO, Il credito agrario nella << nuova legge bancaria >>, cit., p. 467. L’ oggetto del privilegio

legale, che ha carattere di privilegio speciale è costituito da tre categorie di beni o di crediti: a) i frutti ed

141

i prodotti dell’ attività agricola o peschereccia, sia finiti, sia in corso di lavorazione; b) il bestiame, le

merci, le scorte, le materie prime ed in genere, quanto acquistato per mezzo del finanziamento

peschereccio; c) i crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni sopradescritti. Comunque l’ambito

di applicazione del << nuovo >> privilegio legale è più ampio di quello precedente, che non risultava

comprendere i prodotti finiti o in corso di lavorazione, categoria distinta dai << frutti >>, i beni comunque

acquistati con i finanziamenti concessi, diversi dal bestiame, macchinari, attrezzi o beni necessari per

coltivare o fornire il fondo, i crediti per la vendita dei prodotti oggetto del privilegi. Si veda S.

BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali nel << T. U. delle leggi in materia bancaria e creditizia

>>, cit., p. 1044. E’ stato ampliato l’ambito delle attività finanziabili, infatti le attività ora finanziabili a

tenore dell’ articolo 44 T. U., comma 2°, non si differenziano affatto da quelle finanziabili a mezzo

articolo 46 T. U., comma 2°, garantiti da privilegio convenzionale, questo vale per la generalità delle

imprese, ma sarebbe stato più logico che venisse meglio definito. Lasciare alle banche la discrezionalità

di definire quali attività finanziare può essere pregiudizievole. Si veda A. GRASSO, Il credito agrario

nella << nuova legge bancaria >>, cit., p. 467. L’ allargamento dei beni oggetto del privilegio

costituisce certamente una innovazione favorevole per le banche erogatrici del finanziamento, ma anche

valutabile come elemento diretto ad incentivare la concessione di crediti pescherecci. Sul punto L.

RUSSO, Garanzie, decreto legislativo 1 / 9 / 1993, n. 385. Credito agrario e peschereccio, commento all’

articolo 44, cit., p. 333. Il privilegio legale, nel nuovo comma 2° dell’ articolo 44 T. U., abbraccia in

buona parte l’ intero patrimonio mobiliare dell’ azienda e dell’ impresa agricola. Tale soluzione appare

giustificata in parte dalla applicazione generalizzata della garanzia a tutti i finanziamenti, siano essi a

breve, medio e lungo termine, in parte dalla diversa rilevanza assegnata dal T. U. allo scopo del

finanziamento che non più come in passato è legato alla singola puntuale operazione. Nell’ ambito della

legislazione vigente prima del Testo Unico, l’ ambito operativo di detti privilegi legali era circoscritto alle

operazioni di credito di esercizio e di dotazione, ossia a breve e a medio termine. Legislazione che

individuava i beni oggetto di privilegio, fissava un termine per l’ operatività degli stessi e risolveva i

conflitti tra creditori beneficiari e i terzi acquirenti dei beni gravati da privilegio. Infatti, nell’ ambito del

credito peschereccio, il privilegio legale per prestiti concessi ai sensi della legge n. 302 del 1989, ricadeva

sui prodotti e sui mobili dell’ azienda, limitatamente però a quelli utilizzati per l’ esercizio della pesca,

dell’ acquacoltura e della lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti

ittici, cosi del decreto ministeriale 12 marzo 1990. Si veda A. JANNARELLI, Il privilegio legale nel

nuovo articolo 44 del Testo Unico della legge bancaria, in Rivista di diritto agrario, Milano, 1995, p. 20

ss.. Tale identità tra i due elenchi crea un notevole imbarazzo in sede interpretativa. La tipologia dei beni

contenuta nella lettera a e b, suggerisce l’ idea che il legislatore abbia voluto indicare, secondo un canone

descrittivo di carattere aziendalistico, il cosiddetto << attivo circolante >> dell’ impresa. Ma l’ intrinseca

fisiologica velocità di mutamento di questi beni sembra contraddire però, la possibilità che essi diventino

oggetto di garanzia di un credito bancario, soprattutto se a medio e lungo termine. Sul punto S. GATTI, Il

credito agrario e peschereccio, cit., p. 15. L’ oggetto del privilegio legale, come evidenziato dalla

espressione secondo cui è esteso il privilegio suddetto << su tutti i beni comunque acquistati con il

finanziamento oltre che sui crediti relativi alla loro circolazione >>, tale garanzia viene quindi ad

assumere un carattere aperto e imprescindibile, a differenza dei beni oggetto dell’ articolo 46 T. U., in tal

142

di una garanzia senza possesso, com’è quella in esame, sarebbe opportuno offrire

la possibilità di comprendere, non solo i beni presenti nel patrimonio del debitore

al momento della costituzione, ma anche quelli che entrino successivamente a far

parte dell’ azienda e, in secondo luogo, di estendere il vincolo a favore del

creditore sui beni derivanti dalla trasformazione di quelli originariamente oggetto

della garanzia e sui crediti risultanti dalla loro vendita333. E’ da notare la

sostanziale identità tra i due elenchi ex articolo 44 e 46 T. U., tenuto conto che

quello di cui all’ articolo 46 T. U. è dettato in via generale per tutti i

finanziamenti alle imprese, mentre quello di cui all’ attuale testo dell’ articolo 44

T. U. è specificatamente disposto per il solo credito peschereccio, nonché

agrario334.

caso è affidato all’ autonomia privata il compito di individuare di volta in volta l’ oggetto del privilegio

tra i beni elencati. Non è assolutamente chiaro su quali beni in concreto si estenda la garanzia, anche in

riferimento alla loro ubicazione. Una cosa è dire che i beni oggetto del privilegio devono essere presenti,

ai fini dell’ esecuzione, nell’ azienda del debitore, altra cosa è ritenere indifferente la loro ubicazione,

quasi che il privilegio sopravviva alla loro non più persistente presenza nella sfera di dominio del

debitore. Mancando una esplicita previsione normativa, deve ritenersi che la sottrazione dei beni al

controllo del debitore è destinata a vanificare la garanzia. Si tratta di domande che non potranno più avere

una puntuale risposta, dovuto alla abrogazione della precedente normativa, spetta al legislatore dare

risposte puntuali. Si veda A. JANNARELLI, Credito agrario e peschereccio, cit., p. 278. 333 Si intende prospettare la possibilità di applicare la cosiddetta << garanzia rotativa >>, che in questo

caso si rileverebbe particolarmente utile e adeguata alla normale dinamica di una moderna attività

imprenditoriale. Sulla garanzia rotativa si veda E. GABRIELLI, Il pegno << anomalo >>, Padova, 1990,

p. 181 ss.. 334 Conseguenza di questo è la perdita di rilevanza del privilegio convenzionale, che potrebbe ricadere

sugli stessi beni già sottoposti a privilegio legale, o sottoponibili, mediante utilizzo di cambiale pesca,

costituendo un onere aggiuntivo per le parti, in specie per quella finanziata, sotto il punto di vista dei costi

di costituzione e di pubblicità ed è dato ravvisare che nella grande maggioranza dei casi non vi è un

significativo interesse delle banche finanziatrici alla costituzione del privilegio di cui all’ articolo 46 T.

U.. Sul punto L. RUSSO, Garanzie, decreto legislativo 1 / 9 / 1993, n. 385. Credito agrario e

peschereccio, commento all’ articolo 44, cit., p. 333. Tale identità tra i due elenchi, dell’ articolo 44 e 46

T. U., fanno dedurre che la reintroduzione del privilegio legale, in luogo di quello convenzionale, non

pare aver portato innovazioni di rilievo. Una differenza sostanziale tra i due istituti parrebbe ricercarsi su

tutt’ altro piano, nel fatto che, l’ articolo 46 T. U., consente la presenza di un terzo datore, come da 2°

comma, aumentando così le concrete possibilità di utilizzo, analoga soluzione che sembra esclusa dall’

143

I beni di cui alla lettera b) dell’articolo 44 T. U., sono individuati, oltre in base

alle caratteristiche intrinseche ed alla loro destinazione, anche con riferimento

alla modalità di entrata nel patrimonio dell’ impresa finanziata, nel senso che

devono essere stati acquistati con il finanziamento concesso.

Anche i beni futuri dell’ attivo circolante possono essere soggetti al privilegio

legale, purché acquistati con il finanziamento del quale costituiscono garanzia.

Relativamente ai crediti di cui alla lettera c), se si può affermare che la norma

consente la << Verlangerung >> del privilegio, in origine gravante sui beni

descritti nella lettera a) e b), sui crediti gravanti dalla loro alienazione, è sorto il

dubbio se questi crediti, già sorti, possano essere oggetto della garanzia.

La formula dei << crediti anche futuri >>, comprende implicitamente i crediti

attuali, esistenti al momento della costituzione del privilegio legale, anche se la

dottrina non è concorde sulla questione335.

Per cui non si costituisce privilegio, sugli << impianti ed opere esistenti e futuri,

concessioni e beni strumentali …>>, come da articolo 46 T. U. lettera a) e

conseguentemente neppure sui crediti originati dalla eventuale vendita di detti

beni336.

In realtà, nell’ individuazione dell’ oggetto del privilegio legale, l’ articolo 44 T.

U., ha semplicemente ricalcato l’ oggetto dello stesso privilegio speciale di cui

all’ articolo 46 T. U., cioè quella garanzia mobiliare di fonte negoziale introdotta

articolo 44 T. U., il quale richiede che il privilegio legale abbia ad oggetto beni << dell’ impresa

finanziata >>. Si veda C. BALDINELLI, La riforma del credito agrario nel testo unico, cit., p. 499. 335 Circolare ABI n. 8214 del 29 settembre 1994, G. PRESTI, Il privilegio per i finanziamenti bancari a

medio e lungo termine in favore delle imprese, in Banca, borsa e titoli di credito, Milano, 1995, p. 616 ss..

L’ attuale ampliamento dei beni assoggettabili a privilegio rappresenta un’ innovazione favorevole alle

banche finanziatrici e costituisce anche un incentivo per chi opera nel settore primario, a patto che a

questa ampiezza si possa dare un contenuto preciso e definito, pena la mancanza di certezza circa l’

oggetto della garanzia. Sul punto S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 16. 336 S. BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali nel << T. U. delle leggi in materia bancaria e

creditizia >>, cit., p. 1044.

144

dal Testo Unico e destinata a trovare applicazione a tutti i crediti speciali337.

Si esclude l’ operatività del privilegio legale da tutte le operazioni di

finanziamento a favore di produttori non imprenditori in senso tecnico,

distinzione che può apparire netta dal punto di vista teorico, ma può non rivelarsi

agevole l’ accertamento sul se, l’ attività finanziata, sia rivolta al mercato od ad

un semplice autoconsumo, con conseguente irrigidimento nella concessione dei

finanziamenti338. 337 Tra le motivazioni apportate ufficialmente per giustificare la reintroduzione del privilegio legale, è

soprattutto dovuto agli alti costi legati alla costituzione del privilegio speciale, non sopportabili da piccoli

operatori economici, ecco perché la sostituzione del privilegio speciale con quello legale. Per i crediti a

breve termine non è possibile, come è evidenziato dal comma 1° dello stesso articolo 44 T. U., costituire

il privilegio speciale di cui all’ articolo 46 T. U., e quindi non si pone neanche l’ alternativa rispetto all’

operatività di quel privilegio che, per essere legale, è a costo zero. L’ aver costruito il privilegio legale

sulla base del modello previsto per il privilegio speciale, ex articolo 46 T. U., non ha come conseguenza

che il ricorso a quest’ ultimo, per quanto già ridimensionato dal comma 1° del nuovo articolo 44 T. U.

risulti sfavorito, palesandosi inutile, si tratta di una conclusione affrettata e semplicistica. La tecnica

legislativa adotta risulta approssimativa, quale quella emergente nella semplice riduzione dell’ oggetto del

privilegio speciale, per quanto riguarda il privilegio legale, ne rileva tutti i suoi effetti perversi, infatti il 2°

comma dell’ articolo 44 T. U., non contiene nessuno degli indici disciplinari necessari per rispondere a

quelle esigenze di puntualizzazione e di trasparenza cui invece, ha fornito alcune risposte l’ articolo 46 T.

U., in materia di privilegio speciale convenzionale. Si veda A. JANNARELLI, Il privilegio legale nel

nuovo articolo 44 del Testo Unico della legge bancaria, cit., p. 34. 338 Non se ne vede il motivo per cui crediti aventi la stessa natura debbano essere garantiti diversamente,

in relazione alla natura dell’ attività esercitata dal soggetto finanziato. E’ vero che il privilegio legale può

essere inteso come misura a favore dell’ attività imprenditoriale, ma è anche vero che la Costituzione

tutela non solo l’ attività d’ impresa, ma più genericamente << l’ iniziativa economica privata >>. Quindi

sembra opportuno interpretare il riferimento all’ impresa come richiamo ad un << id quod plerumque

accidt >>, senza precludere l’ operatività della normativa ad ipotesi diverse. Si veda L. RUSSO,

Garanzie, decreto legislativo 1 / 9 / 1993, n. 385. Credito agrario e peschereccio, commento all’ articolo

44, cit., p. 333. Una delle prime difficoltà interpretative, riguarda l’ individuazione dei soggetti legittimati

a fruire del credito peschereccio assistito dal privilegio legale. Il 2° comma dell’ articolo 44 T. U.,

dispone l’ operatività di un privilegio legale sui beni mobili dell’ impresa finanziata. La qualifica in

termini di impresa della struttura produttiva destinataria dei finanziamenti dovrebbe costituire una

condizione necessaria perché la banca potesse pretendere di fruire del privilegio legale, in tal senso il

detto privilegio non dovrebbe operare per gli operatori marginali, ai quali viceversa si intendeva venire

incontro, posto che è per tali soggetti discutibile la puntuale qualifica in termini di impresa dell’ attività

svolta. Si veda A. JANNARELLI, Credito agrario e peschereccio, cit., p. 278. Soluzione che sembra

contraddetta nella successiva elencazione dei beni oggetto del privilegio.

145

Nuova norma che ha suscitato dei problemi applicativi, derivanti dall’

inadeguatezza tecnica, per non dire sciatteria, normativa che si rileva inadeguata

a fornire indicazioni utili agli operatori. Il comma 1° del nuovo testo dell’

articolo 44 T. U., anche se ribadisce l’ applicabilità al credito peschereccio del

nuovo privilegio speciale di cui all’ articolo 46 T. U., determina una significativa

contrazione dell’ area operativa della nuova garanzia mobiliare ex articolo 46 T.

U., rispetto alla soluzione presente nell’ originario testo dell’ articolo 44 T. U.339.

La rinascita dei privilegi legali presenta, per tale forma di finanziamento, due

caratteristiche fondamentali. In primo luogo tale privilegio ha visto ampliare la

sua sfera d’ azione, infatti il 2° comma del nuovo testo dell’ articolo 44 T. U.,

secondo cui il privilegio vale << anche per il credito a breve termine >>, con la

novella del 1994, non solo rivive il privilegio legale, ma trova anche applicazione

hai finanziamenti a breve termine. Inoltre, condizione fondamentale per l’

operatività del privilegio è che i finanziamenti siano << effettuati mediante

utilizzo di cambiale pesca >>340. Importante è la valorizzazione di tale titolo

cartolare, strumento eventuale, ma anche necessario, per la costituzione del

privilegio legale, esso si presta a svolgere anche la funzione, già propria, di

consentire una necessaria e precisa individuazione dei beni sottoposti a privilegio

339 Infatti, all’ origine, l’articolo 44 T. U., permetteva l’ impiego del privilegio speciale ex articolo 46 T.

U. anche per i crediti a breve, invece, il nuovo testo del comma 1° dell’ articolo 44 T. U. si limita a

richiamare l’ operatività di tale privilegio al credito peschereccio. Deriva quindi, che per il credito a breve

peschereccio non si ha alcuna garanzia alternativa al reintrodotto privilegio legale cui si riferisce al

comma 2° del medesimo articolo. Si veda A. JANNARELLI, Il privilegio legale nel nuovo articolo 44

del Testo Unico della legge bancaria, cit., p. 27 ss.. 340 Questo rappresenta un arretramento rispetto alla situazione normativa precedente al Testo Unico. L a

libertà nella scelta delle tecniche di erogazione è di fatto virtualmente finita a favore del solo impiego

della cambiale pesca, addirittura utilizzata per tutti i finanziamenti, siano essi a breve o a lungo termine.

Le banche non troveranno convenienza nell’ uso generalizzato della cambiale pesca, posto che solo con il

loro impiego è presupposto per la presenza del privilegio legale. L’ abrogazione del conto corrente

peschereccio, la cui abrogazione non è stata rivista, nonostante la rinascita dei privilegi legali, la

disciplina del credito speciale arretra rispetto ai processi di modernizzazione che si sono faticosamente

raggiunti in passato. Il nuovo articolo 44 T. U. contiene una vera e propria apoteosi della cambiale pesca.

Sul punto A. JANNARELLI, Il privilegio legale nel nuovo articolo 44 del Testo Unico della legge

bancaria, cit., p. 28.

146

legale341. Reintroduzione del privilegio legale, che segna un passo indietro, nell’

originaria scelta del Testo Unico, di superare quel particolarismo legislativo, che

da sempre è stato caratterizzato dal proliferare dei privilegi speciali, segnava una

battuta d’ arresto nel processo di modernizzazione della disciplina relativa alle

garanzie mobiliari, segnale allarmante, e foriero addirittura di una autentica

inversione di marcia342. E’ opportuno per gli operatori bancari da un lato

utilizzare la cambiale pesca, si da contare comunque sul privilegio legale, dall’

altro ottenere un privilegio speciale ex articolo 46 T. U., che oltre a prevalere sul

privilegio legale, può anche abbracciare i beni che sono del debitore343. Alla

novella del 1994 non si è affiancato l’ introduzione di un più rigoroso quadro

disciplinare. Appare inadeguato tale nuovo quadro disciplinare, conseguente al

mutato ruolo assegnato alla cambiale pesca, circa l’ operatività del privilegio

legale344.

341 Occorre sottolineare che tale titolo cartolare è destinato ad operare per qualsiasi operazione di credito a

breve, medio e lungo termine. Si veda L. RUSSO, Articolo 44 – Garanzie, cit., p. 334. 342 A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 130. 343 Le spese necessarie per la creazione del privilegio convenzionale risultano ineludibili, contrariamente

a quanto si riprometteva il Governo all’ atto dell’ adozione del decreto legge del gennaio scorso. A questo

si aggiunge che ai sensi del comma 1° del nuovo testo dell’ articolo 44 T. U., il privilegio speciale ex

articolo 46 T.U., non può più essere utilizzato per operazioni di finanziamento a breve termine, per cui ne

risulta che la valutazione finale sull’ articolo 44 T. U. è del tutto sconfortante. Nell’ area del credito

peschereccio di breve, le garanzie si esauriscono nel solo privilegio legale di nuovo conio, ossia su una

garanzia fondata su di una disciplina inadeguata e irta di trabocchetti per i finanziatori. Sul punto A.

JANNARELLI, Il privilegio legale nel nuovo articolo 44 del Testo Unico della legge bancaria, cit., p.

131 ss.. 344 La sostanziale descrittività dei criteri fissati nell’ articolo 43 T. U., ai fini dell’ individuazione della

cambiale pesca, se risultava coerente con il disegno originario del Testo Unico, prima della novella del

1994, per via della fungibilità dello strumento tecnico ai fini tanto dell’ erogazione dei crediti speciali,

quanto alla costituzione del privilegio convenzionale ex articolo 46 T. U., doveva apparire per via dell’

intervento e non colmato deficit disciplinare prodottosi, uno stridente contrasto con la reintroduzione del

privilegio legale. Infatti, in quanto integra una garanzia occulta, il privilegio legale, che altera la

<< par condicio creditorum >>, è stato sempre, tale privilegio accompagnato da un inevitabile

formalismo, tanto più necessario in questo caso a fronte della scelta di fondo alla base del T. U.. Sul

punto A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria : atto

terzo, cit., p. 131.

147

Palesemente contraddittoria è la nuova soluzione adottata, rispetto a quella che

inizialmente ha ispirato il Testo Unico.

Il privilegio legale di cui al comma 2° dell’ articolo 44 T. U., appare

tecnicamente di difficile applicazione, in quanto non corredato dalla necessaria

disciplina di dettaglio volta a specificarne l’operatività. Il legislatore del 1994, in

modo superficiale, non ha tenuto in considerazione il fatto che l’ individuazione

dell’ oggetto del privilegio speciale è lasciato all’ autonomia negoziale delle

parti, libere di volta in volta di individuare l’oggetto del privilegio, mentre per il

privilegio legale è più rigido345. Un aspetto negativo attiene, da un lato all’

opponibilità ai terzi dei beni oggetto del privilegio e dall’ altro, all’ assenza di un

diritto di seguito da parte delle banche sui medesimi beni346. Non si dubita del

345 A. JANNARELLI, Il privilegio legale nel nuovo articolo 44 del Testo Unico della legge bancaria,

cit., p. 33 ss.. 346 Non vi è alcun appiglio per opporre il privilegio legale ai terzi. Prendendo spunto dall’ articolo 2745

c.c., il codice accorda il privilegio in considerazione della << causa del credito >>, e può subordinare la

costituzione alle convenzioni tra le parti e a particolari forme di pubblicità. Vediamo come il privilegio

legale previsto dalla << nuova legge bancaria >>, non è subordinata a nessuna delle condizioni poste dal

ricordato articolo 2745 c.c.. Si veda A. GRASSO, Il credito agrario nella << nuova legge bancaria >>,

cit., p. 468. Si applicherà quindi, la disciplina prevista in via generale dal codice, in particolare dall’

articolo 2747 c.c., comma 2°, secondo cui << se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale

sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato, può esercitarsi in

pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso >>. Non è accettato dalla

dottrina detta espressione, ha cercato, quando non ha negato valore a tale espressione, soluzioni diverse,

secondo cui bisogna subordinare la costituzione del privilegio alla convenzione tra le parti. Essendo in

detto privilegio non ricorrenti le condizioni poste dall’ articolo 2745 c.c., si applicano le disposizioni di

carattere generale fissate dal codice, infatti secondo l’ articolo 2747 c.c., comma 2°, << se la legge non

dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla

quale è subordinato, può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al

sorgere di esso >>. Si veda L. RUSSO, Articolo 44 – Garanzie, cit., p. 333 ss.. Nella precedente

legislazione, molto ampia rispetto al credito agrario, era la tutela prevista per i privilegi disposti a favore

del credito peschereccio: ai sensi dell’ ultimo comma dell’ articolo 5 del decreto ministeriale 12 marzo

1990, per l’ intero periodo di validità del privilegio la garanzia poteva essere fatta valere anche << in

caso di asporto e vendita dei prodotti e dei beni mobili gravati dal vincolo >>. Sul punto A.

JANNARELLI, Il privilegio legale nel nuovo articolo 44 del Testo Unico della legge bancaria, cit., p. 21.

Comunque, in assenza di disposizioni specifiche circa l’ opponibilità ai terzi, oltre all’ applicazione della

disciplina generale del codice civile, in particolare l’ articolo 2747 c.c., comma 2°, si applica anche l’

148

fatto che, nonostante il silenzio della vigente normativa, il privilegio legale sia

assistito dal diritto di seguito nei confronti di chi ha acquistato diritti sui beni

vincolati dopo la costituzione della garanzia347. In questo modo, il privilegio

anche se oggetto particolarmente ampio a tutela di interessi di banche erogatrici,

non impedisce il traffico giuridico avente ad oggetto i beni sottoposti ad esso, in

forza di una disciplina di compromesso tra gli interessi delle banche finanziatrici

e quelli del debitore e dei suoi aventi causa348. Se non vi fosse il Fondo

interbancario di garanzia, la novella legislativa costituita dalla reintroduzione del

privilegio legale, avrebbe accresciuto i rischi delle banche, invece di

ridimensionarli, invece di raggiungere l’ obbiettivo che è stato voluto nel gennaio

scorso, di agevolare l’ accesso al credito. Si rafforza il sospetto che attraverso la

reintroduzione del privilegio legale, l’ unico obbiettivo perseguibile, era quello di

spianare alle banche la strada per far ricorso al Fondo interbancario di garanzia.

Tali importanti innovazioni, lungi dal favorire, anche in materia di credito al

settore primario dell’ economia, lo sviluppo di una vocazione imprenditoriale da

parte delle banche, tale quadro normativo rischia di perpetuare un sistema di

mero protezionismo per un mondo bancario restio a misurarsi con la logica dell’

intrapresa economica, con la sola differenza che il ruolo strategicamente

assegnato ai privilegi legali sia, per un secolo, passato al Fondo interbancario di

garanzia349. Occorre notare che l’ ipoteca immobiliare è consentita solo nella

erogazione di finanziamenti di credito agrario. Si rileva, inoltre, che l’ ultimo

comma dell’ articolo 44 T. U. è identico all’ ultimo comma del vecchio testo

articolo 2748 c.c. in tema di rapporti tra creditori muniti di altre cause di prelazione. Sul punto S. GATTI,

Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 17. In ogni caso è necessario integrare l’ articolo 44 T. U. con la

disciplina generale in materia di circolazione dei beni mobili e dei diritti legittimamente acquistati dai

terzi. Sul punto G. TUCCI, I privilegi, cit., p. 500 ss.. 347 Per il terzo acquirente in buona fede è fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 1153 c.c. Si veda S.

GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 17. 348 In altri termini, una disciplina diversa, ed in particolare di maggior favore per le banche erogatrici,

sulla falsariga della normativa precedente, avrebbe costituito un giogo inaccettabile, e forse, illegittimo

costituzionalmente, per il destinatario del finanziamento. Si veda L. RUSSO, Articolo 44 – Garanzie,

cit., p. 334. 349 A. JANNARELLI, Il privilegio legale nel nuovo articolo 44, cit., p. 138.

149

dell’ articolo 44350. Il testo dell’ articolo 44 T. U. licenziato nel gennaio del 1994,

presentava una disciplina a dir poco lacunosa e, dunque, fonte di notevoli

incertezze interpretative destinate a frustare le aspettative delle banche interessate

alla concessione di credito peschereccio, soprattutto in riferimento alle

operazioni a breve termine per le quali, in alternativa al privilegio legale,

risultava ormai impossibile il ricorso alla costituzione del privilegio speciale ex

articolo 46 T. U.351. Si è già accennato al fatto che col decreto legislativo 4

agosto 1999, n. 302, << disposizioni integrative e correttive del Testo Unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia >>, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4

ottobre 1999, n. 233, per quanto interessa le << particolari operazioni di

credito >>, sono state apportate modifiche all’articolo 44 T. U.352, ritornando,

350 A. GRASSO, Il credito agrario nella << nuova legge bancaria >>, cit., p. 468. 351 A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 132. 352 Il legislatore ha adottato una formula analoga a quella per i finanziamenti delle opere pubbliche. Sul

punto C. M. TARDIVO, Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 302, le << particolari operazioni di

credito >> e le << altre operazioni >>, in Vita notarile, Palermo, 1999, p. 1176. Recita l’ articolo 44 T.

U., Norma vigente : << 1. I finanziamenti di credito agrario e peschereccio, anche a breve termine,

possono essere assistiti dal privilegio previsto dall’ articolo 46.

2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da

privilegio legale sui seguenti beni mobili dell’ impresa finanziata : a) frutti pendenti, prodotti finiti ed in

corso di lavorazione ; b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi ed altri beni,

comunque acquistati con il finanziamento concesso; c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei

beni indicati nelle lettere a) e b).

3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi

mobiliari di cui al numero 2) dell’ articolo 1778 del codice civile.

4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai

commi 1 e 2 può, su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne l’

apprensione e la vendita. Quest’ ultima è effettuata ai sensi dell’ articolo 1515 del codice civile.

5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili,

si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.

Articolo 44 del testo unico, Norma previdente, Modificato dall’ articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto

1999, n. 302: 1. I finanziamenti di credito agrario e peschereccio, anche a breve termine, possono essere

assistiti dal privilegio previsto dall’ articolo 46.

2. I finanziamenti di credito agrario e peschereccio, anche a breve termine, effettuati mediante utilizzo di

cambiale agraria e di cambiale pesca, sono comunque assistiti da privilegio legale sui seguenti beni

mobili dell’ impresa finanziata: a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione; b) bestiame,

150

con le suddette modifiche alla situazione antecedente il citato decreto legislativo

4 gennaio 1994, n. 1, e legge di conversione353. Le più rilevanti modifiche hanno

interessato i commi 1 ° e 2° dell’ articolo 44 T. U., sono state oggetto di

correzioni meno rilevanti il quarto e quinto comma. Il nuovo testo comma 1°,

ammette la costituzione del privilegio speciale, di cui all’ articolo 46 T. U., anche

per i finanziamenti a breve termine, ha ripreso la soluzione accolta dal testo

originario dell’ articolo 44 T. U., dando la possibilità a detto privilegio di operare

per i crediti peschereccio sia di medio e lungo termine, sia di breve. All’

ampliamento della sfera di utilizzabilità del privilegio speciale, ex articolo 46 T.

U., corrisponde la riduzione dell’ operatività del privilegio legale, reintrodotto

nel comma 2° dello stesso articolo grazie alla novella 1994, nel nuovo testo, il

privilegio legale è chiamato ad operare soltanto per i finanziamenti di credito

peschereccio a breve e medio termine, in linea con l’ ambito di operatività

riconosciuto dalla legislazione storica in materia354. La novità sostanziale, dal

gennaio 1994, è la mancanza di relazione tra l’ operazione finanziata e i beni che

devono formare oggetto del privilegio legale e, dal settembre 1999, la non

merci, scorte, materie prime e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso; c) crediti

anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nella lettere a) e b).

3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi

immobiliari di cui al numero 2) dell’ articolo 2778 del codice civile.

4. In caso di inadempimento, su istanza della banca, il pretore del luogo in cui si trovano i beni sottoposti

ai privilegi di cui ai commi 1, 2 e 3può, assunte sommarie informazioni, disporne l’ apprensione e la

vendita. Quest’ ultima ai sensi dell’ articolo 1515 del codice civile.

5. Ove i finanziamenti di credito agrario siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina

prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario >>. La superficialità dell’

intervento legislativo del 1994 e la discutibilità delle soluzioni accolte, si può rinvenire dalla lettura del

nuovo testo dell’ articolo 44 T. U., come modificato dal decreto legislativo 342 / 99, pervenuto, così, alla

sua terza stesura ! Si veda A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 132. 353 C. M. TARDIVO, Garanzie tipiche del credito agrario : il privilegio legale agrario, in Rivista

amministrativa della Repubblica Italiana, Roma, 2001, p. 60. 354 Sulla base della nuova disciplina, per i finanziamenti a lungo termine è possibile soltanto la

costituzione del privilegio speciale ex articolo 46 T. U., per quelli a breve e a medio termine, alla garanzia

primaria mobiliare a favore delle banche costituita dal privilegio legale, può anche aggiungersi quell’ altra

di carattere convenzionale, di cui all’ articolo 46 T. U.. Sul punto A. JANNARELLI, Il credito agrario e

peschereccio, cit., p. 133.

151

necessarietà del titolo cambiario355. E’ stato eliminato il riferimento alla cambiale

pesca come condizione necessaria per l’ operatività di detto privilegio legale,

come risulta dal comma 2° del nuovo articolo 44 T. U., ma non è stato eliminato

il riferimento al << privilegio legale >>356, oggi è consentita l’ accensione del

suddetto privilegio a prescindere dalle forme di concessione del finanziamento357.

Tale eliminazione è coerente con il principio della libertà delle forme tecniche di

erogazione del credito, consentendo di abolire una disparità di trattamento tra

operazioni della medesima natura, a seconda dello strumento negoziale

355 Rimane il problema se lo scopo, possa in qualche modo limitare tale facoltà, l’ ampliamento dello

scopo porta a concludere che saranno sufficienti indicazioni generiche dello stesso, delle garanzie che lo

assistono, del luogo dell’ iniziativa finanziata. Si veda C. M. TARDIVO, Garanzie tipiche del credito

agrario : il privilegio legale agrario, cit., p. 61. 356 Tale riferimento al privilegio legale ha fatto, come già sottolineato, compiere un passo indietro nel

processo di despecializzazione, offuscandone, tra l’ altro, quell’ esigenza tanto avvertita di

<< omogeneizzazione >> del sistema delle garanzie. Con il nuovo comma 2° dell’ articolo 44 T. U. è stata

fatta un po’ di chiarezza. Sul punto A. GRASSO, Il sistema delle garanzie nell’ articolo 44 della legge

bancaria come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 302, cit., p. 8ss.. Un passo avanti è

stato compiuto, sancendo l’ autonomia negoziale privata delle parti, a cui si ispirerebbe la legge bancaria,

in questo senso si muove l’ eliminazione del riferimento alla cambiale pesca nel suddetto articolo. Si è in

tal modo, con suddetta eliminazione di detto riferimento alla cambiale pesca od agraria, parzialmente

ritornati alla situazione vigente sotto il T. U. originario, ritenendone oramai esaurita la funzione e

confermando che la prassi bancaria era quella di acquisire senza discriminazioni le cambiali pesca o

agrarie, non solo perché, precedentemente considerato unico mezzo per la costituzione del privilegio, ma

anche per la sua natura di titolo esecutivo. Si veda C. M. TARDIVO, Garanzie tipiche del credito

agrario: il privilegio legale agrario, cit., p. 60. 357 La circostanza che per la concessione del prestito non sia necessario il rilascio della cambiale pesca

non esclude la possibilità di utilizzo di tale strumento, in tal caso il privilegio legale deve essere annotato

sul titolo assieme all’ indicazione dello scopo del finanziamento e a quello del luogo ove è insediata l’

iniziativa finanziata. Sul punto G. MOLLE, L. DESIDERI, Le operazioni di credito agrario e

peschereccio, cit., p. 246. Utilizzo della cambiale pesca, riportato dalla novella del 1994, a dispetto della

manifestata intenzione di richiamare in servizio il diritto comune dei contratti, era diventato da un lato

particolarmente rigido per le banche, anche per via dell’ intervenuta abrogazione del conto corrente

peschereccio, fonte anche di insicurezze e rischi supplementari per le banche, inadeguato allo scopo di

assicurare la fruizione della garanzia legale, dovuto alla mancanza di un chiaro quadro disciplinare

necessario per individuare i caratteri propri della cambiale pesca, quanto alla regolamentazione di aspetti

di rilievo riguardanti il privilegio legale. Si veda A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio,

cit., p. 134.

152

adoperato, come si legge dalla Relazione illustrativa allo schema del decreto358.

Nel 2° comma dell’ articolo 44 T. U. è stato eliminato l’ inciso << anche a breve

termine >>, che nella precedente versione, dava il senso che il privilegio legale

era predisposto per garantire i finanziamenti a medio e lungo termine ed era

anche possibile estenderlo hai finanziamenti a breve359. La nuova versione dell’

358 Testo citato che è stato riportato nella relazione al decreto legislativo n. 342 / 1999, al di là delle

parole ridondanti, << coerenza >>, << libertà delle forme tecniche >>, << disparità di trattamento >>,

per i due settori agricolo e pesca, purtroppo il testo unico disciplina due << tipi >> di privilegio: quello

speciale o convenzionale, ex articolo 44 comma 1° e 46 T. U., e quello << legale >>, articolo 44 T. U.,

comma 2°, praticando, << ope legis >>, quella << disparità di trattamento >> che a parole si voleva

bandire. Si veda A. GRASSO, Il sistema delle garanzie nell’ articolo 44 della legge bancaria come

modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 302, cit., p. 9. Nel comma 4° viene soppresso un

inesatto richiamo al comma 3° effettuato dalla legge 17 febbraio 1994, n. 135, che modificò la versione

originaria dell’ articolo 44 T. U.. E’ vero che il legislatore si è posto il problema della sostanziale

liberalizzazione dei tipi negoziali. Si veda P. BORGHI, Il nuovo credito all’ agricoltura, cit., p. 486.

Tuttavia, bisogna rilevare che quando il credito è erogato a breve, medio e lungo termine, esso può essere

assistito da privilegio speciale o convenzionale di fonte negoziale, sui beni mobili, comunque destinati

all’ esercizio dell’ impresa, indicati nell’ articolo 46 T. U., comma 1°, lettera a), b), c) e d), mentre

quando il finanziamento, a breve e medio termine, escluso il lungo termine, è erogato a termine dell’

articolo 44 T. U., comma 2°, esso è assistito dal privilegio legale sui beni mobili dell’ impresa indicati

nella lettera a), b), e c). Il legislatore, utilizzando tale sistema binario, compie, all’ interno della categoria

dei soggetti finanziabili, una discriminazione non giustificabile neanche facendo leva sul << principio

della libertà di forme tecniche di erogazione del credito >>. Il problema e che tale sistema binario lascia

libere le banche di selezionare i soggetti beneficiari del credito con quello che ne consegue in ordine alle

garanzie richieste. Si veda A. GRASSO, Il sistema delle garanzie nell’ articolo 44 , cit., p. 10.

Eliminazione del riferimento alla cambiale pesca, come condizione necessaria per l’ esistenza del

privilegio legale, contenuta nel comma 2°, dell’ articolo 44 T. U., in ossequio al principio della

despecializzazione e recependo gli auspici che in tal senso erano stati formulati dalla dottrina, elimina

qualsiasi riferimento alla forma tecnica della cambiale pesca, in tal modo il privilegio legale su

determinati beni mobili dell’ impresa spetta al finanziatore, qualunque sia lo strumento attraverso il quale

il credito peschereccio venga erogato. Sul punto R. TESORIERO, Il credito agrario e peschereccio nella

nuova disciplina del testo unico bancario, cit., p. 121. M. SANTARONI, Integrazioni e modifiche al testo

unico bancario e creditizio, cit., p. 495. F. MAZZINI, Le modifiche apportate al testo unico bancario nel

1999, cit., p. 48. 359 Disposizione che si prestava ad una interpretazione restrittiva, nella versione della novella 1994,

conferendo una discrezionalità non sindacabile, se concedere o meno il credito a breve termine, appunto

perché, << ope legis >>, non assoggettabile a privilegio legale. Si correva il rischio, grave, che il credito

peschereccio, ricadendo nella discrezionalità delle banche, non sarebbe stato erogato e, nello stesso

153

articolo 44 T. U., si riferisce espressamente ai crediti << a breve e a medio

termine >> e nell’ elencazione dei beni sui quali il privilegio legale grava,

risultano essere inseriti in quanto tali << macchine ed attrezzi >>, che prima

erano compresi solo nella categoria residuale << degli altri beni, comunque

acquistati con il finanziamento concesso >>360. Quindi, i finanziamenti assistiti

da privilegio legale sono soltanto quelli a breve e medio termine e tra i beni

sottoposti a privilegio, ci sono attrezzi e le macchine acquistate con i

finanziamenti concessi361. L’ indicazione sulla cambiale pesca del privilegio

legale, si prospetta come << garanzia primaria>> o se si preferisce

<< principale >>, che non ha bisogno di essere ulteriormente esternalizzata per

esprimere la sua efficacia. Tale privilegio è anche meno flessibile, infatti così

come disciplinato, lascia poco spazio alla eventuale scelta dei beni mobili da

offrire in garanzia362. In ordine alla individuazione dell’ oggetto di suddetto

privilegio, si ribadisce quanto previsto nella stesura precedente, un’ unica novità

è rappresentata dall’ esplicito riferimento nella lettera b) a macchine ed attrezzi,

in modo da sgombrare il campo da possibili equivoci interpretativi legati all’

tempo, esclusi dall’ essere erogati ai sensi dell’ articolo 46 T. U. per il combinato disposto con l’ articolo

44, comma 1° T. U.. Si penalizzavano, in tal modo gli operatori dei settori impossibilitati a garantire il

credito con garanzie personali. I finanziamenti a breve termine sono esclusi dalla garanzia sussidiaria del

Fondo interbancario di garanzia, tranne che non assistiti da agevolazioni pubbliche. Si veda A. GRASSO,

Il sistema delle garanzie nell’ articolo 44 della legge bancaria come modificato dal decreto legislativo 4

agosto 1999, n. 302, cit., p. 9. A. GRASSO, La nuova regolamentazione del Fondo interbancario di

garanzia, in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ ambiente, Padova, 1997, p. 231. 360 R. TESORIERO, Il credito agrario e peschereccio nella nuova disciplina del testo unico bancario,

cit., p. 121. 361 F. MAZZINI, Le modifiche apportate al testo unico bancario nel 1999, cit., p. 48. Il legislatore del

1999, ha escluso dal privilegio legale, le operazioni a lungo termine, prima incluse. Sul punto C. M.

TARDIVO, Garanzie tipiche del credito agrario : il privilegio legale agrario, cit., p. 61. 362 Di fatto l’ articolo 44 T. U., comma 2°, contiene una dose di categoricità nello stabilire che << i

finanziamenti ….. sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili …. >>, che da motivo di

ritenere che, tutti i beni mobili, indicati in tale comma, nessuno escluso, sarebbero oggetto di garanzia,

limitandone la circolazione dei beni. Sul punto A. GRASSO, Il sistema delle garanzie nell’ articolo 44

della legge bancaria come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 302, cit., p. 11.

154

originario riferimento alle scorte363. Quanto al criterio di scelta delle forme

tecniche di erogazione del credito e, quindi, del tipo di privilegio, esso non ci

sembra sia un criterio neutro. Facendo riferimento all’ oggetto finanziato, esso si

esteriorizza nelle attività produttive del settore agricolo, zootecnico, pesca,

acquacoltura e attività connesse o collaterali, articolo 43 T. U., comma 1° e 2°.

Per il credito erogato per le attività anzidette, per quanto riguarda le garanzie, la

scelta preferibile od obbligata è quella del privilegio legale che grava sui beni

mobili dell’ impresa finanziata364. Ciò troverebbe una spiegazione logica nell’

363 In ordine all’ oggetto del privilegio legale, continua a corrispondere all’ area dei beni su cui è

possibile costituire il privilegio speciale ex articolo 46 T. U., la sola differenza delle due garanzie in

ordine all’ oggetto è dato dal fatto che, mentre nel privilegio legale ex articolo 44 T.U., si fa esplicito

riferimento ai beni mobili dell’ impresa finanziata, nel privilegio convenzionale ex articolo 46 T. U., si

parla soltanto di beni non iscritti nei pubblici registri, con l’ ulteriore specificazione, introdotta dal decreto

legislativo 342 / 99, di cui all’ inciso << comunque destinati all’ esercizio dell’ impresa >>.

Puntualizziamo il fatto che, il privilegio convenzionale può essere concesso anche da un soggetto diverso

dal debitore, sempre che i beni del primo siano destinati all’ esercizio dell’ impresa finanziata. Si veda A.

JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria : atto terzo, cit., p.

135. Il privilegio legale ha, quindi, esteso la sua portata, avendo ora, con le macchine ed attrezzi, ad

oggetto tutti i beni dell’ impresa. Infatti, la normativa vigente, in base al disposto dell’ articolo 44, comma

2° T.U., ha eliminato la necessità di utilizzo della cambiale pesca ed agraria, per la costituzione del

privilegio legale e fa riferimento a : a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione; b)

bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il

finanziamento concesso; c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e

b). Di fatto, rappresentano un insieme di beni notevolmente ampio. Sul punto C. M. TARDIVO, Garanzie

tipiche del credito agrario : il privilegio legale agrario, cit., p. 60. Così come riportato dalla Circolare

Banca d’ Italia n. 43296 dee 18 dicembre 1994, in Banca d’ Italia, Bollettino di Vigilanza, Chiarimenti

sul testo unico, n. 2 / 1994, p. 66, punto 17, facendo riferimento all’ articolo 46 T. U., ma il riferimento

vale anche per l’ articolo 44 T. U., visto che tale articolo si conforma al primo, ha chiarito che: << L’

elencazione ha natura tassativa. Essa sembra coprire tutti i beni mobili che di fatto ineriscono all’

impresa e sono suscettibili di formare oggetto di privilegio >>. Appare singolare l’ estensione della

garanzia ad un complesso di beni tanto vasto da costituire l’ attivo circolante. Sul punto C. M.

TARDIVO, Garanzie tipiche del credito agrario: il privilegio legale agrario, cit., p. 60 ss.. 364 Diversamente è quando si fa ricorso al finanziamento di credito peschereccio alle imprese. La

concessione del finanziamento a breve, medio e lungo termine, non è più riferibile alle attività come

descritte dall’ articolo 43 T. U., commi 1° e 2°, ma alle imprese. Per cui giungiamo alla conclusione che,

le operazioni di credito peschereccio, a breve, medio e lungo termine, riferite alle attività di cui all’

articolo 43 T. U., commi 1° e 2°, effettuati mediante utilizzo di cambiale pesca, sono assistite da

155

articolo 43 T. U., comma 4°, il quale prevede che la erogazione del credito può

anche effettuarsi mediante utilizzo della cambiale pesca, sulla quale deve essere

indicato il luogo dell’ iniziativa ( = attività ) finanziata. La suddetta cambiale, è

stata conservata non soltanto per non privare i mercati di modalità operative

oramai entrate nella prassi bancaria365. Come per la erogazione del credito, anche

per le garanzie, privilegio convenzionale o legale, la scelta se fare assistere o

meno l’ operazione di credito dall’ uno o dall’ altro privilegio è rimessa all’

autonomia negoziale delle parti o meglio la parte più forte del rapporto. In

seguito all’ eliminazione dell’ articolo 44 T. U., comma 2°, del riferimento alla

cambiale pesca, i due privilegi sono ora formalmente posti sullo stesso piano di

scelta. La vera innovazione, però, risiede nel prevedere comunque ed in ogni

caso, ovvero indipendentemente dallo strumento tecnico utilizzato, l’ assistenza

del privilegio legale. Per il credito a breve termine e a medio termine, sui frutti

pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione, su bestiame, merci, scorte,

materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il

finanziamento concesso, su crediti anche futuri, derivanti dai beni indicati

innanzi366. Ora la disposizione chiarisce che il privilegio legale può essere

prestato per l’ erogazione di finanziamenti << a breve e a medio termine >>, con

l’ ovvia esclusione dei finanziamenti a lungo termine. Questo rappresenta un

privilegio legale, articolo 44 T. U., comma 2°, mentre le operazioni di credito, a breve, medio e lungo

termine, riferite alle imprese in senso globale, sono oggetto di privilegio convenzionale, articolo 44 T. U.,

comma 1° e articolo 46 T. U.. Si veda A. GRASSO, Il sistema delle garanzie nell’ articolo 44 della legge

bancaria, cit., p. 10. 365 Si è anche opinato che tale legge bancaria non ha tenuto conto di alcune specificità del settore, e vi si

è posto rimedio, parzialmente, attraverso la reintroduzione della cambiale, con tutti i vantaggi che ne

conseguono al settore. Quando il credito viene erogato per le attività riportate nell’ articolo 43 T. U.,

comma 1° e 2°, per ciò che attiene alle garanzie, a nostro avviso, la scelta preferibile, è quella del

privilegio legale che grava sui beni mobili dell’ impresa finanziata. Si veda A. GRASSO, Il sistema delle

garanzie nell’ articolo 44 della legge bancaria, cit., p. 10. 366 Tale precisazione assume particolare importanza in chiave interpretativa, poiché richiama la disciplina

del successivo articolo 46 T. U., estendendo l’ applicazione dell’ istituto del privilegio legale e non

aderendo alle critiche della dottrina, la quale aveva evidenziato le possibili sovrapposizioni con il

privilegio convenzionale previsto dall’ articolo 46 T. U.. Si veda R. TESORIERO, Il credito agrario e

peschereccio nella nuova disciplina del testo unico bancario, cit., p. 123.

156

fatto di estremo interesse, ma non risolve i problemi creati dall’ introduzione del

privilegio legale, i cui effetti hanno sconvolto il sistema delle garanzie delineato

dalla legge bancaria. La modifica introdotta non riconduce << ad unum >> i

privilegi così com’era nell’ originario testo della legge bancaria367. L’ aver

sganciato l’ operatività del privilegio legale dal ricorso alla cambiale pesca ha del

tutto svuotato di significato il problema relativo all’ individuazione dei caratteri

cui legare la qualificazione del titolo di credito in termini di cambiale pesca,

ovvero di cambiale ordinaria368. Altra importante innovazione è rappresentata dal

fatto che, la cambiale pesca non è più condizione necessaria per l’ esistenza del

privilegio legale369. L’ articolo 44 nel testo novellato, riproduce negli stessi

termini il comma 1° T. U., rispetto alla versione originaria, sono state però

aggiunte le parole << anche a breve termine >>, consentendo un allargamento

dell’ area operativa che la legge del 1994 aveva ridotto370. In ordine al problema 367 A. GRASSO, Il sistema delle garanzie nell’ articolo 44 della legge bancaria, cit., p. 9. 368 Possiamo riaffermare che il richiamo alla cambiale pesca, ormai racchiuso nei confini del comma 4°

dell’ articolo 43 T. U., è tornato a rappresentare un semplice omaggio della tradizione, risultando effimera

e di breve durata la centralità inopinatamente rassegnata a tali titoli di credito dal superficiale legislatore

del 1994. Si veda A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge

bancaria : atto terzo, cit., p. 134. Il legislatore si è limitato a non vincolare il privilegio legale alla

cambiale pesca, lasciando alle parti del rapporto di credito la scelta del tipo di garanzia da offrire per il

finanziamento concesso. Resta cosi confermato quel << sistema binario >> nella erogazione del credito,

già presente nell’ articolo 43 T. U. dell’ originaria legge bancaria rinforzato dalla legge 17 febbraio 1994,

n. 135 ed ora rinvigorito con il decreto legislativo n. 342 del 1999. Si veda A. GRASSO, Il sistema delle

garanzie nell’ articolo 44 della legge bancaria come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n.

302, cit., p. 10. 369 Questo ha parzialmente sancito il ritorno al T. U. originario, riconoscendo ormai assolta la sua

funzione, confermando che la prassi bancaria era quella di acquisire senza discriminazioni la cambiale

pesca, perché in precedenza unico mezzo per la costituzione del privilegio. Privilegio che ha anche esteso

la sua portata : ora ha per oggetto tutti i beni dell’ impresa, anche macchine ed attrezzi. Si è anche operata

la sostituzione del << pretore >>, con il << giudice >> competente, in relazione alla riforma del codice di

procedura civile. Si veda C. M. TARDIVO, Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 302, le << particolari

operazioni di credito >> e le << altre operazioni >>, cit., p. 1184. 370 Nella considerazione che per l’ articolo 46 T. U. della legge bancaria i finanziamenti ai quali si

applica il privilegio speciale o convenzionale sono solo quelli a medio e lungo termine, ne era stata, di

fatto, rilevata l’ incoerenza della estensione del privilegio speciale di cui all’ articolo 46 T. U., ai

finanziamento di credito agrario e peschereccio a breve termine. Sul punto G. MINERVINI, Dal decreto

157

dell’ individuazione delle garanzie è da evidenziare il carattere dell’ estensibilità

e della rotatività, cha ad esso potrebbero attribuirsi. Attribuzione che deriverebbe

da uno << sfruttamento >> dell’ istituto della garanzia mobiliare, in linea con la

concezione attuale che tiene conto dell’ esigenza e dell’ opportunità di consentire

un’ effettiva utilizzabilità dei beni nel ciclo produttivo371. Di ordine solo formale

è la modifica apportata al comma 4°, dell’ articolo 44 T. U., il quale prevede che,

in caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti a

privilegio sia convenzionale che legale, può, su istanza della banca creditrice,

assunte sommarie informazioni, disporne l’ apprensione e la vendita, ai sensi

dell’ articolo 1515 c.c.372.

481 / 92 al testo unico in materia bancaria e creditizia, In Giurisprudenza commerciale, Milano, 1993, p.

832. A. GRASSO, Il sistema delle garanzie nell’ articolo 44 della legge bancaria come modificato dal

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 302, cit., p. 8. 371 La possibilità di configurare una garanzia con le summenzionate caratteristiche può essere utile in

presenza di un adeguato regime di pubblicità, come quello del privilegio convenzionale, ex articolo 46

T.U., diversamente accade dove non c’è tale meccanismo, come nel caso del privilegio legale. Infatti tale

problematica emerge nel caso del privilegio legale. Di fatto l’ articolo 44 T. U. permette, ricalcando l’

articolo 46 T. U., di rendere valido, almeno in teoria, il privilegio legale su tutti i beni su cui è possibile

costituire privilegio convenzionale, sembrando esclusi solo gli impianti, le opere esistenti e future, le

concessioni, non i beni strumentali, previsti dalla lettera a) dell’ articolo 46 T. U.. L’ adozione delle

caratteristiche di estensività e rotatività risultano problematiche nell’ applicazione, nel caso del privilegio

legale, per la mancanza di un meccanismo pubblicitario. Quindi, per il privilegio legale, l’ adozione di

criteri che permettano di trasferire la garanzia degli originari beni a quelli che risultano ai primi collegati

da un nesso tecnico – commerciale, si risolve nella facile opportunità di costituire in garanzia un ampio

numero d’ attività aziendali e finisce, quindi, per diventare un ulteriore argomento per chi sostiene che l’

eccezione alla regola della << par condicio creditorum >>, non sia più giustificabile. Si veda C. M.

TARDIVO, Garanzie tipiche del credito agrario : il privilegio legale agrario, cit., p. 61. 372 C. M. TARDIVO, Garanzie tipiche del credito agrario : il privilegio legale agrario, cit., p. 62. In

base alla novella del 1994, il legislatore ha inteso assicurare al reintrodotto privilegio legale, quella

particolare disciplina legislativa in ordine alla procedura da attivare al fine di soddisfare le ragioni della

banca creditrice, che il teso originario dell’ articolo 44 T. U. aveva già previsto a favore del privilegio

speciale, ex articolo 46 T. U., sempre che concesso a favore di finanziamenti di credito agrario e

peschereccio. Il nuovo comma 4°, dell’ articolo 44 T. U., detta la semplificata disciplina processuale da

applicarsi in caso di inadempimento dell’ operatore economico con riferimento ai privilegi di cui al

comma 1°, 2° e 3° comma T. U.. Sul punto A. JANNARELLI, Credito agrario e peschereccio, cit., p.

280.

158

E’ stato rimosso il misterioso riferimento ai privilegi di cui al comma 3° , articolo

44 T. U., denunciato questo come frutto di una disattenzione del legislatore 1994.

In ordine all’ ultimo comma dell’ articolo 44 T. U., riguarda i finanziamenti

garantiti da ipoteca su immobili, il nuovo testo richiama, accanto ai finanziamenti

di credito agrario, quelli di credito peschereccio, ed è lo scopo del finanziamento

che, in presenza di ipoteca su di un immobile, fa sì che si debba necessariamente

parlare di credito fondiario373. Dispone l’articolo 44 T. U., comma 5°, come

modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 : << Ove i finanziamenti

di credito agrario e peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si

applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni

di credito fondiario >>374. Quindi, riformulato, il comma 5°, dell’ articolo 44 T.

U., che chiarisce come la disciplina speciale del credito fondiario si applica, oltre

che hai finanziamenti di credito agrario garantiti da ipoteca su immobili, anche

alle medesime operazioni effettuate nel settore peschereccio375.

373 A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 135. 374 Tale novità dell’ apparente introduzione della normativa del credito fondiario, pone un problema

molto più vasto: prima, anche era possibile un finanziamento fondiario su immobili aventi destinazione

<< pesca >>. Si veda C. M. TARDIVO, Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 302, le << particolari

operazioni di credito >> e le << altre operazioni >>, cit., p. 1183. L’ articolo 44 T. U. come modificato

va coordinato con il successivo articolo 46 T. U. anch’ esso modificato. 375 Espressione della completa equiparazione tra credito agrario e peschereccio, frutto delle numerose

analogie presenti tra le tipologie creditizie e dell’ influenza esercitata dal diritto agrario comunitario, nel

quale risultano espressamente comprese la pesca e la produzione ed il commercio di prodotti ittici. Sul

punto R. TESORIERO, Il credito agrario e peschereccio nella nuova disciplina del testo unico bancario,

cit., p. 121ss.. La materia del credito peschereccio risulta integrata dalla legge n. 164 / 1996, che ha

dettato << misure in materia di pesca e di acquacoltura >>. Tra le disposizioni di particolare

significatività per il credito peschereccio, si segnalano quelle contenute nell’ articolo 2, ove viene previsto

l’ intervento del Fondo centrale per il credito peschereccio, oltre che per attuare il piano nazionale della

pesca e dell’ acquacoltura, e per completare la razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi, anche

per attuare interventi per il superamento della crisi del comparto della pesca costiera artigianale, comma

6, e per la concessione di prestiti d’ onore ai lavoratori in mobilità o in cassa integrazione o che svolgono

lavori socialmente utili e che si costituiscono in società o cooperative per realizzare progetti finalizzati ad

attività nell’ ambito dell’ economia ittica, comma 7. Sul tema Circolare Ministero politiche agricole, 11

febbraio 1998, n. 6232786, in Leggi, 1998, parte II, p. 134. M. SANTARONI, Integrazioni e modifiche al

testo unico bancario e creditizio, cit., p. 495.

159

Tale norma al comma 5°, articolo 44 T. U., attuando tale estensione della

disciplina speciale prevista per il credito fondiario, oltre che ai finanziamenti di

credito agrario garantiti da ipoteca su immobili, anche alle medesime operazioni

effettuate nel settore peschereccio, in ciò equiparando l’ << imbarcazione >> al

<< fondo agrario >>, beni entrambi caratterizzati per la esclusiva

funzionalizzazione all’ attività dell’ impresa finanziata376. Il grado attribuito al

privilegio legale peschereccio, è quello stesso già riconosciuto alle operazioni di

credito agrario previste dall’ articolo 2766 c.c., cioè grado immediatamente

successivo ai crediti per imposte sui redditi immobiliari, ex articolo 2778 c.c., n.

2. Esso risulterebbe posposto ai sensi del primo comma dell’ articolo 44 T. U., in

conformità a quanto previsto dall’ articolo 46 T. U., perché quest’ultimo

privilegio si colloca, ex articolo 2777 c.c., ultimo comma, subito dopo i <<

superprivilegi >> previsti dal primo e secondo comma del citato articolo 2777

c.c.377. Possiamo concludere che tale ultima novella del 1999, ha provveduto a

correggere le principali storture tecniche contenute nel primo intervento

modificativo del Testo Unico adottato nel 1994, senza modificarne il

fondamentale << revirement >> avente ad oggetto il privilegio legale. Anche in 376 L’ attenzione del legislatore è concentrata sulle << attività >>, soltanto queste costituiscono il criterio

di riferimento per rendere operativo il credito peschereccio, indipendentemente da chi le esercita, sia esso

imprenditore agricolo o una società, un coltivatore diretto, un ente o una associazione. In argomento S.

BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali nel << testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia >>, cit., p. 194. G. PRESTI, Le particolari operazioni di credito nel nuovo ordinamento

bancario, in la nuova disciplina dell’ impresa bancaria, Milano, 1993, p. 91. R. TESORIERO, Il credito

agrario e peschereccio nella nuova disciplina del testo unico bancario, cit., p. 124. 377 Questo appare singolare che, alla luce della considerazione che, sotto il regime previdente, il

privilegio agrario di carattere legale era invece anteposto, articolo 2778 c.c., n. 3, al privilegio agrario

convenzionale, articolo 2778 c.c., n. 9. Si veda S. BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali nel << T.

U. delle leggi in materia bancaria e creditizia >>, cit., p. 1044. Collocazione che intacca la posizione più

favorevole di cui gode il privilegio speciale ex articolo 46 T. U., il cui grado resta quello indicato dall’

ultimo comma dell’ articolo 2777 c.c.. Sul punto A. JANNARELLI, Credito agrario e peschereccio, cit.,

p. 279. In caso di inadempimento il giudice del luogo in cui si trovano i beni oggetto di privilegio ne

dispone, su istanza della banca finanziatrice, l’ apprensione o la vendita, effettuata questa secondo le

indicazioni di cui all’ articolo 1515 c.c.. Sul punto G. MOLLE, L. DESIDERI, Le operazioni di credito

agrario e peschereccio, cit., p. 247. C. M. TARDIVO, Garanzie tipiche del credito agrario : il privilegio

legale agrario, cit., p. 62.

160

tal caso ci sono margini di insicurezza dovuti alla mancata fissazione di regole

precise e puntuali che dovrebbero accompagnare un privilegio legale, insicurezze

che potrebbero compromettere le aspettative delle banche. Ci sentiamo di

osservare come, l’ insensibilità del legislatore sul punto, ci porta a sospettare che,

la presenza di una garanzia primaria, quale il privilegio legale, non rappresenta il

vero obbiettivo per le banche, essa rappresenta il solo dato formale per poter

usufruire dell’ intervento del Fondo interbancario di garanzia, di cui all’ articolo

45 T. U..

Tali attese funzioni selvatiche attribuite al fondo, possono essere clamorosamente

deluse, senza una oculata gestione da parte delle banche.

Il privilegio legale continua, nonostante tale novella del 1999, a presentare

carenze disciplinari. La corretta ridisciplinazione a cura di tale novella, dei costi

previsti per la costituzione del privilegio convenzionale, ci porta alla conclusione

che, tale privilegio, rappresenta la via più sicura e trasparente per garantire i

finanziamenti all’ agricoltura ed alla pesca, nell’ interesse dei destinatari, sia

delle banche378.

378 A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 136.

161

3. Il privilegio speciale, ex articolo 46 T. U..

L’ articolo 44 T. U. afferma che le operazioni di credito peschereccio, nonché

agrario, possono essere assistiti anche dal privilegio speciale previsto dall’

articolo 46 T. U.379. Abbiamo già detto come, nella sua originaria stesura, l’

articolo 44 T. U., comma 1°, ha proceduto alla sostituzione di privilegi legali e

convenzionali. Tale articolo, prevede che i finanziamenti di credito peschereccio,

nonché agrario, a prescindere dalla loro durata, possono essere assistiti da

privilegio previsto a tutela dei finanziamenti alle imprese dal successivo articolo

379 Il precedente testo dell’ articolo 44 T. U., prima della novella del 1994, precisava come detto

privilegio, poteva essere acquisito pure per i finanziamenti concessi << anche a breve termine >>.

Tuttora sembra innegabile che tale privilegio si possa costituire per tutte le operazioni di credito

peschereccio ed agrario previste dall’ articolo 44 T. U., quale che sia la durata e la forma tecnica. Si veda

S. BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali nel << testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia >>, cit., p. 1045. Si parla di privilegio speciale quando grava su determinati beni del debitore

che possono essere sia mobili che immobili, www.mutuipoint.it, termini, descrizione. I privilegi sono

diritti di preferenza accordati dalla legge a determinati crediti in considerazione alla causa del credito,

ossia della specifica natura del rapporto dal quale derivano. E’ una valutazione riservata solo alla legge: i

privati non possono creare altri privilegi oltre a quelli legislativamente previsti. Il privilegio speciale

spetta solo su determinati beni, mobili o immobili e si basa su una specifica connessione fra il credito alla

cosa, mobile o immobile. Il privilegio speciale ha diritto di seguito: ovvero segue la cosa anche se questa

sia stata acquistata da terzi, www.linceonline.com, Privilegio speciale. Cfr. TRIBUNALE

BENEVENTO. 27 aprile 1999. Ist. bancario S. Paolo Torino c. Cons. agr. Benevento. Banca borsa tit.

cred. 2000,II, 705 nota (MAROBBIO): << FALLIMENTO. Ripartizione dell'attivo. crediti privilegiati. Il

privilegio speciale trova la sua ragione giustificativa non solo nella causa del credito ma anche

nell'esistenza dei beni sulla quale esso deve essere fatto valere. Quest'ultimo requisito assurge,

quindi, ad elemento costitutivo della prelazione e non puo' essere sottratto alla valutazione dell'organo

preposto al riconoscimento del privilegio. Il tempo in relazione al quale deve essere stabilita

l'esistenza o meno del bene oggetto del privilegio non puo' che essere quello dell'apertura del

concorso, nonche' quello che si protrae da detto momento alla ripartizione dell'attivo. L'organo

preposto all'accertamento in questione, sul presupposto del tempo dell'accertamento come innanzi

delimitato, non puo' limitarsi a verificare se il bene o i beni oggetto del privilegio esistono al

momento di apertura del concorso. Egli deve, altresi', stabilire se a detto momento ricorrono i

presupposti che rendono anche soltanto possibile la sopravvenienza del bene medesimo o il suo

corrispettivo. Egli ammettera' il credito in via chirografaria qualora sia assolutamente certo che il

bene oggetto del privilegio (o il suo corrispettivo) non possa venire successivamente ad esistenza. Lo

ammettera', invece, in via privilegiata sol che si configuri anche la mera possibilita' della sua

sopravvenienza, condizionando eventualmente il suo esercizio all'effettiva esistenza del bene >>.

162

46 T. U., anche se a breve termine380 ed inoltre, ha abrogato l’ articolo 4, comma

4° della legge 28 agosto 1989, n. 302, in tema di disciplina di credito

peschereccio di esercizio381. Tale norma prendeva atto che il particolarismo 380 In tal modo si sostituisce alla disciplina particolaristica dei privilegi agrari contenuta nell’ articolo

2766 c.c., oltre che nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e nel relativo regolamento di esecuzione, disciplina

che l’ articolo 4, comma 4°, della legge 302 / 1989 estendeva anche al credito peschereccio. Tale scelta

operata dall’ articolo 46 T. U. in esame, è il risultato superamento della tradizionale logica dei crediti

speciali, dell’ affermazione della despecializzazione dell’ ente finanziatore e del riconoscimento della

natura privatistica dell’ attività bancaria. Si veda G. TUCCI, Le norme per l’ esercizio di particolari

operazioni di credito : la nuova disciplina dei privilegi nel finanziamento alle imprese, cit., p. 310 ss.. Il

codice civile del 1942, nell’ articolo 2766 c.c., forniva una disciplina generale dei privilegi agrari già

prevista nella legislazione speciale, facendo espressamente rinvio alla stessa nell’ ultimo comma della

stessa disposizione. Pertanto, quest’ ultima continuava a regolare tali privilegi, che il codice si limitava

soltanto a prevedere. Si veda M. P. RAGIONIERI, Il credito agrario nell’ indirizzo della corte di

cassazione e del consiglio di stato e nella giurisprudenza della corte costituzionale, in Rivista di diritto

agrario, Milano, 1986, p. 173 ss.. Il comma 3° dell’ articolo 2766 c.c., d’ altra parte, prevedeva un

privilegio convenzionale a garanzia sia dei crediti di esercizio, sia dei mutui per opere di miglioramento

del fondo, riprendendo, in tale ultima parte, la tipicizzazione di cui all’ articolo 3 della legge speciale

citata. Sul punto A. ORLANDO, Privilegi convenzionali e presunta garanzia da parte del cedente ( Nota

a Cassazione 21 luglio 1989, n. 3435 ), in Giurisprudenza agraria italiana, Roma, 1991, p. 97 ss.. La

distinzione operata dall’ articolo 2766 c.c. era rilevante ai fini dell’ ordine di priorità dei privilegi, infatti

il privilegio convenzionale previsto dal 3° comma era collocato al 9° posto, mentre i privilegi legali,

previsti nei primi due commi dell’ articolo 2766 c.c., erano collocati al terzo posto. A seguito dell’

intervento de decreto legislativo n. 1 del 1994, la possibilità per le parti di costituire privilegio

convenzionale di cui all’ articolo 46 T. U., non è più estesa alle operazioni di credito a breve termine,

come inizialmente previsto nel testo originario dell’ articolo 44 del T. U., essendo scomparso l’ espresso

riferimento alle operazioni a breve termine. Sul punto E. GIANFELICI, Sezione II : credito agrario e

peschereccio, cit., p. 332 ss.. Dopo la novella del 1994, occorre rilevare che, si è notevolmente ridotta la

rilevanza del privilegio convenzionale a tutto vantaggio della risorta figura del privilegio legale. Gli

aspetti più importanti del presente articolo sono: si individuano i beni mobili ( non iscritti nei pubblici

registri ), suscettibili di formare oggetto della garanzia in oggetto; si richiede la forma scritta << ad

substantiam >> per la costituzione del privilegio, e i requisiti che l’ atto scritto deve contenere; si precisa

qual è il grado del privilegio e qual è il rapporto sussistente con gli altri titoli di prelazione; infine, si

regolamenta l’ opponibilità del privilegio nei confronti dei terzi, istituendo, una particolare forma di

trascrizione dell’ atto costitutivo della garanzia. 381 Norma che prevedeva un privilegio legale e speciale a tutela dei prestiti di esercizio posti in essere da

gli istituti autorizzati ad esercitare il credito peschereccio, al quale si applicavano, in quanto compatibili,

le disposizioni di cui all’ articolo 8 della legge 1760 / 1928. Anche tale privilegio aveva il grado indicato

all’ articolo 2778 c.c., n. 3. Si veda G. TUCCI, Le norme per l’ esercizio di particolari operazioni di

163

legislativo operante nel settore dei crediti speciali, non obbediva a nessuna

ragione funzionale, ma era soltanto il residuo storico delle vicende che avevano

caratterizzato l’ intervento legislativo nei settori interessati382. Il Testo Unico ha

anche proceduto all’ abrogazione dell’ articolo 17, lettera b) della legge 17

febbraio 1982, n. 41, riguardante il piano per la realizzazione e lo sviluppo della

pesca marittima, così come modificato dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165. Tale

norma prevede un privilegio convenzionale speciale a tutela dei finanziamenti

per la costruzione, l’ acquisto, la trasformazione di navi e di impianti: di

acquacoltura, di depurazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione

dei prodotti della pesca, ecc.383. credito : la nuova disciplina dei privilegi nel finanziamento alle imprese, cit., p. 315. Cfr. GIUST. CIV.

MASS. 1999, 54. Foro it. 1999,I,1930 GT Riv. giur. trib. 1999, 865 nota (ANNI). Fallimento 1999,1305

nota (STAUNOVO POLACCO): << FALLIMENTO. Ammissione al passivo. Codice civile (1942) art.

2752. Codice civile (1942) art. 2759. LS 16 marzo 1942 n. 267 art. 93 r.d.. La attuabilita' in

concreto del privilegio speciale presuppone l'acquisizione al fallimento del bene in relazione al

quale il privilegio stesso e' sorto e sul quale questo deve esercitarsi. Consegue che il giudice, in sede

di verifica dei crediti, deve negare l'ammissione (del credito) in via privilegiata - e cio' per la

inutilita' del relativo provvedimento - se gia' al momento della verifica stessa sia assolutamente certo

che il bene, non acquisito alla massa, non potra' esserlo nemmeno in futuro. Cassazione civile sez. I, 12

gennaio 1999, n. 244. Min. fin. c. Fall. soc. SA.PE >>. 382 Inoltre, non solo i finanziamenti di credito alle opere pubbliche, come da articolo 42 T. U., comma 3°,

possono essere assistiti dal privilegio previsto dall’ articolo 46 T. U., ed anche quelli di credito agrario e

peschereccio, come da articolo 44 T. U., comma 1°, ma anche ogni altra concessione di finanziamenti, da

parte di banche, alle imprese può essere garantita dal privilegio ivi disciplinato, alla base di tale scelta vi è

la volontà di uniformare la disciplina di tutte le ipotesi di privilegio a tutela dei crediti speciali,

apportandovi le necessarie modifiche al fine di delineare una garanzia convenzionale non possessoria, che

oramai ha perduto i caratteri dell’ eccezionalità per essere una figura di diritto comune, idonea a tutelare

ogni forma di concessione di finanziamento da parte di banche alle imprese. Si veda G. TUCCI, Le norme

per l’ esercizio di particolari operazioni di credito : la nuova disciplina dei privilegi nel finanziamento

alle imprese, cit., p. 311. 383 Privilegio che aveva ad oggetto navi, immobili, macchinari, impianti a terra e automezzi. Si veda G.

TUCCI, Le norme per l’ esercizio di particolari operazioni di credito : la nuova disciplina dei privilegi

nel finanziamento alle imprese, cit., p. 315 ss.. P. DE VECCHIS, voce Crediti speciali, cit., p. 392. Si è

voluto ricomprendere nel privilegio di cui all’ articolo 46 T. U., quei beni che, pur assimilabili come

oggetto di garanzia ai sensi del codice civile, ad esempio beni strumentali, non possono essere ricondotti

alle forme ordinarie di garanzia, potendone derivare impedimento alla prosecuzione dell’ attività d’

impresa, ad esempio per lo spossessamento del bene in pegno. Si tiene conto di ciò sia nella

164

Tutti i privilegi previgenti vengono sostituiti con un privilegio convenzionale,

previsto a livello codicistico dall’articolo 2745 c.c., comma 2°, nel quale la

convenzione delle parti e l’adempimento di particolari oneri pubblicitari

assurgono a momento essenziale della relativa costituzione384.

L’eliminazione del privilegio legale ha sostanzialmente svuotato di senso il

ricorso a titoli di credito, quali la cambiale pesca, posto che il peculiare

formalismo del titolo casuale era direttamente legato all’ operatività del

privilegio legale385.

Accanto alla eliminazione del privilegio legale, originariamente posto al servizio

del credito agrario e peschereccio, nel Testo Unico si registra l’ introduzione di

specificazione dei possibili oggetti del privilegio, tra i quali sono significativamente inclusi anche i beni

acquistati con il finanziamento concesso, vuoi nella identificazione delle forme contrattuali, dovendo il

privilegio risultare a pena di nullità, da atto scritto. Tale regolamentazione risponde ad esigenze di

certezza, consentendo di prevenire << future liti circa i termini dell’ accordo ed i beni su cui grava la

garanzia in mancanza di acquisizione del possesso da parte del creditore garantito >>. Sul punto F.

CARPIGLIONE, Il credito speciale dopo il t.u. delle leggi in materia bancaria, cit., p. 360 ss.. Tale

privilegio speciale ha per oggetto beni mobili non iscritti nei pubblici registri, destinato a trovare

applicazione per tutti i finanziamenti alle imprese a medio e lungo termine da parte di banche alle

imprese. Sul punto A. JANNARELLI, il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge

bancaria, cit., p. 202. 384 In tal modo viene meno la sua distinzione rispetto alle altre garanzie, essendo il relativo << ordine di

pubblicità non, .più regolato esclusivamente ex causa, cioè secondo le qualità del credito, ma la di là del

grado espressamente attribuito dalla legge, secondo il meccanismo pubblicitario >>. Si veda F.

CARPIGLIONE, Il credito speciale dopo il t.u. delle leggi in materia bancaria, cit., p. 360. Cfr.

TRIBUNALE FERRARA. 26 maggio 1992, INPS c. Fallimento societa' Zaccaria e altro, Informazione

previd. 1992, 718: << FALLIMENTO. Privilegio. Codice civile (1942) art. 2745. Codice civile (1942)

art. 2746. L'art. 2746 c.c. pone la distinzione tra privilegio generale e speciale, ma non offre alcun

elemento interpretativo che giustifichi la limitazione della nozione di "debitore" al solo debitore

principale. Al contrario, i privilegi, che, a differenza del pegno e dell'ipoteca, scaturiscono dalla legge e

non dalla volonta' delle parti, non attengono alla posizione del debitore, ma sono dalla legge accordati "in

considerazione della causa del credito" (art. 2745 c.c.). Pertanto, poiche' la causa del credito non

viene meno, ne' muta, per la diversita' del soggetto nei confronti del quale il credito stesso cerca la

sua soddisfazione, quest'ultimo, se assistito da privilegio generale vantato nei confronti di una societa'

di persone, non puo' essere degradato da privilegiato a chirografario in caso di ammissione allo stato

passivo dei singoli soci >>. 385 A. JANNARELLI, il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria, cit., p. 201.

165

una nuova garanzia mobiliare di fonte negoziale, sotto forma di << privilegio

speciale >>, destinata ad operare per tutti i finanziamenti alle imprese, ivi

compresi i finanziamenti di cui all’ articolo 43 T. U.386. Prevede una disciplina

unitaria del privilegio a tutela dei finanziamenti alle imprese, cioè a quella causa

di prelazione, prevista a livello codicistico387.

E’ un’ innovazione significativa tale inversione di tendenza che va nella

direzione dello smantellamento della rete dei privilegi legali a favore di una

modernizzazione delle garanzie mobiliari388. La figura del privilegio

convenzionale, come emerge dalle norme del codice civile, appare

contraddittoria rispetto al privilegio, così come viene delineato dalla tradizione

dei moderni codici. Il privilegio, infatti, ha una sua coerenza fino a quando la

causa del credito risulta essere il vero fondamento dell’ istituto.

Tali privilegi speciali risultano essere eterogenei con i privilegi in senso proprio,

ai quali si riferisce il comma 1° dell’ articolo 2745 c.c., ed omogenei alla figura

dell’ ipoteca immobiliare, visto che il loro ordine di pubblicità non è più regolato

<< ex causa >>, secondo la qualità del credito, ma asseconda del meccanismo

pubblicitario389. 386 Per i finanziamenti di credito peschereccio è previsto un ulteriore trattamento di favore rispetto agli

altri finanziamenti alle imprese, comportando notevoli conseguenze in ordine alla valutazione delle

soluzioni relative ai conflitti tra l’ interesse alla sicurezza del sistema bancario e quello della circolazione

dei beni. Sul punto A. JANNARELLI, il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge

bancaria, cit., p. 202. 387 G. TUCCI, Le norme per l’ esercizio di particolari operazioni di credito : la nuova disciplina dei

privilegi nel finanziamento alle imprese, cit., p. 319. Per quanto riguarda l’ opponibilità del suddetto

privilegio, il comma 3° dell’ articolo 46 T. U., disciplinando il regime di pubblicità, come per il passato

precede la trascrizione dell’ atto, articolo 1524 c.c. e l’ ulteriore pubblicità sul foglio annunci legali della

provincia, ha posto tutte le premesse giuridiche all’ istituto dell’ opponibilità. Sul punto A. GRASSO, Il

credito agrario nella << nuova legge bancaria >>, cit., p. 466. 388 A. JANNARELLI, il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria, cit., p. 203. 389 Disciplina del Testo Unico, che accentua l’ omogeneità della figura dell’ ipoteca mobiliare, visto che

la giustificazione del privilegio viene disancorata dalle singole operazioni di credito speciale per diventare

una più generale causa del finanziamento, cosi facendo la nuova garanzia convenzionale acquista le

dimensioni di un istituto di diritto comune. Si veda G. TUCCI, I privilegi, cit., p. 492 ss.. Cfr.

CASSAZIONE CIVILE. Sez. III, 24 febbraio 1983 n. 1432, Giuliani, c. De Bellis, Giust. civ. Mass.

1983, fasc. 2: << PRIVILEGI. Codice civile (1942) art. 2745. Il privilegio e' un accessorio del credito

166

Grazie all’ articolo 46 T. U., l’ omogeneità del privilegio rispetto all’ ipoteca

mobiliare risulta ancora più accentuata, poiché la giustificazione del privilegio

viene disancorata dalle singole operazioni di credito speciale ed identificata con

una più generale causa del finanziamento390. Anche se l’ articolo 46 T. U.,

comma 1°, usa l’ espressione, << privilegio speciale >>, la qualificazione

giuridica della figura in esame è controversa, si trova in una zona di confine.

Scartiamo l’ ipotesi che si tratti di pegno, la cui disciplina è tutta incentrata sullo

spossessamento, mentre quella del privilegio ruota intorno alla pubblicità legale,

resta l’ opinione che si tratti di ipoteca mobiliare, tale tesi è fondata sulla non

che la legge accorda a determinati creditori " in considerazione della causa del credito ", stesso, onde,

in caso di estinzione del diritto del creditore, il privilegio, sia esso generale o speciale, si estingue a sua

volta >>. Cfr. CASSAZIONE CIVILE. Sez. I, 9 dicembre 1982 n. 6710, Fallimento Tondani, c.

Esattoria Milano, Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 12: << RESPONSABILITA' PATRIMONIALE. LS 11

ottobre 1947 n. 1131 art. 62 D.L.C.P.S.. LS 9 maggio 1950 n. 203 art. 65 D.P.R.. Codice civile

(1942) art. 2745. Codice civile (1942) art. 2934. Anche per il diritto tributario il privilegio, per la sua

natura di accessorio di credito, di cui segue le sorti, si estingue solo con l'estinzione del credito e

non e' suscettibile, pertanto, di estinguersi autonomamente per prescrizione, indipendentemente dalla

prescrizione del credito assistito, salvo che nelle ipotesi eccezionali espressamente previste dalla

legge e non estensibili in via analogica, tra le quali non puo' essere compresa quella del privilegio

speciale gravante sugli immobili soggetti ad imposta straordinaria sul patrimonio >>. 390 Sul punto G. TUCCI, Sub. Articolo 46, in Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria

e creditizia, Padova, 1994, p. 239. R. TESORIERO, Il credito agrario e peschereccio nella nuova

disciplina del testo unico bancario, cit., p. 125. Di fatto, già la circolare n. 43296 del 18 dicembre 1994,

la Banca d’ Italia aveva espresso l’ avviso che l’ ampiezza della terminologia utilizzata dal legislatore del

1993, fosse tale da consentire di ritenere compresi tutti i beni mobili che fossero stati di fatto destinati o

<< collegati >> all’ esercizio dell’ impresa finanziata. Sul punto A. CAPOVOLPE, Decreto legislativo

342 / 99 : un primo commento sulle modifiche del testo Unico Bancario, in Società, Milano, 1999, p.

1394. Causa legittima di prelazione prevista dall’ articolo 2745 c.c., che può essere subordinata, per la sua

costituzione ed opponibilità, all’ accordo delle parti ed a particolari forme di pubblicità. Sul punto S.

GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 17. Prima dell’ entrata in vigore del T. U., le garanzie

reali tipiche che le imprese potevano utilizzare per sopperire alle proprie esigenze di credito era

assolutamente insoddisfacente. Si veda G. PIEPOLI, Garanzie delle merci senza spossessamento, Napoli,

1980, p. 11 ss.. Con la nuova legge bancaria, dopo le modifiche apportate dalla novella del 1994, viene

ora a configurarsi un unico privilegio speciale convenzionale a tutela di tutti i finanziamenti a medio e

lungo termine alle imprese, superando una segmentazione normativa divenuta da tempo anacronistica,

com’era già stato segnalato dalla dottrina. Sul punto G. TUCCI, Garanzia, cit., p. 593. E. GIANFELICI,

Il codice della banca, cit., p. 121.

167

omogeneità della figura in esame rispetto ai privilegi in senso proprio, ex articolo

2745 c.c.391. Il privilegio convenzionale, nell’ intento di legge, si manifesta come

un titolo di prelazione << sui generis >>, che si distingue dal privilegio generale,

sia dall’ ipoteca immobiliare392. Secondo il testo originario dell’ articolo 46 T.

U., prima della novella della 1994, il privilegio speciale rappresentava l’ unica

forma di privilegio concesso alle parti per poter garantire le operazioni di credito

agrario e peschereccio393. Ai fini di un corretto approccio all’ articolo 46 T. U. ed

alla individuazione dei principali problemi che emergono in ordine alla sua

applicazione al credito agrario e peschereccio, è necessario partire dalla tecnica

legislativa adottata dal T. U.394.

391 Tesi sostenuta da G. TUCCI, in Commentario al Testo Unico in materia bancaria e creditizia, cit., p.

238 ss.. R. COSTI, L’Ordinamento bancario, cit., p. 430 ss.. G. CARRIERO, La nuova disciplina dei

privilegi nel finanziamento dell’ impresa, in Foro italiano, Bologna, 1994, p. 235. 392 Rispetto al privilegio generale, se ne differenzia, in quanto manca il tradizionale legame tra la causa

del credito e l’ oggetto della garanzia, invece, rispetto all’ ipoteca mobiliare, la differenza sostanziale non

sta tanto nella possibilità che dei diritti di credito siano oggetto della garanzia, quanto nel sistema di

pubblicità rispetto ai sistemi relativi alla circolazione dei diritti, sugli stessi beni per i quali vale il

principio del possesso di buona fede. Sul punto S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 18. 393 Tale scelta legislativa è collegata con la diversa nozione accolta dall’ articolo 43 T. U. per i crediti

agrario e peschereccio, intesi non più come finanziamenti rivolti al compimento di determinati atti, ma

come finanziamenti rivolti all’ intera attività del soggetto beneficiario. Tale finanziamento è comune a

tutti i finanziamenti a medio e lungo termine, destinati << alle imprese >>. Sul punto L. RUSSO, Credito

agrario e peschereccio, articolo 44 – garanzie, cit., p. 331. 394 In un solo articolo si racchiudono i profili disciplinari della nuova garanzia mobiliare senza

spossessamento destinata a trovare applicazione per i finanziamenti a medio e lungo termine, a favore di

tutte le imprese e destinata a trovare applicazione, per quanto riguarda i finanziamenti di credito agrario e

peschereccio, anche per i finanziamenti a breve termine. Sul punto A. JANNARELLI, il credito agrario e

peschereccio nel testo unico della legge bancaria, cit., p. 203. Nella relazione al decreto legislativo n. 385

/ 93, si illustrava l’ articolo 46 T. U., nella sua originaria formulazione: << l’ articolo razionalizza la

frammentaria normativa in materia di privilegi che assistevano le operazioni di credito speciale. L’

intervento si fonda sulla sostituzione di tutti i privilegi previdenti, convenzionali, legali, generali o

speciali, con un’ unica forma di privilegio, convenzionale o speciale a garanzia dei finanziamenti a

medio e lungo termine concessi alle imprese. L’ omogeneizzazione si basa sulla sostanziale assimilabilità

della disciplina delle varie forme di privilegio in materia di credito speciale >> ( in particolare di quelle,

tutte ispirate all’ articolo 3 del d.l.c.p.s. 1075 / 47, riguardanti il credito mobiliare. Si veda E.

GIANFELICI, Sezione II : credito agrario e peschereccio, cit., p. 331.

168

Confrontando la stringatezza della disciplina desumibile dall’ articolo 46 T. U.,

con la vastità e la complessità delle aree in cui il privilegio speciale è chiamato

ad operare, appare legittimo collocare tale articolo nella <<legislazione di

principi>>. Questo vuol dire che la concreta e puntuale individuazione della

disciplina da applicare all’istituto, nelle sue varie manifestazioni, spetta

fondamentalmente agli interpreti, che dovranno coniugare i principi che

emergono dalla disposizione con la ricca e variegata morfologia che caratterizza i

diversi settori economici nei quali opererà tale privilegio speciale, ma anche

trovare applicazione ai conflitti di interessi a cui può dar luogo ed a cui la norma

non offre soluzione395. Nell’articolo 46 T. U., si era previsto, a garanzia di tutti i

finanziamenti a medio e lungo termine da parte delle banche alle imprese,

indipendentemente dalla loro natura, che anche i finanziamenti di credito

peschereccio erano assistiti, da un unico privilegio convenzionale speciale su tutti

i beni mobili non iscritti in pubblici registri, eliminando in tal modo quel

particolarismo legislativo dei privilegi sui beni produttivi, che risultava

anacronistico già prima delle recenti radicali riforme del sistema creditizio396.

Dopo aver delimitato il soggetto e la natura del credito, il comma 1° dell’articolo

46, delimita anche l’oggetto del privilegio, rendendo omogenea e razionalizzando

la disciplina prevista dalla precedenti leggi speciali397.

395 A. JANNARELLI, il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria, cit., p. 203. 396 Questa ultima radicale riforma delle garanzie a tutela dei crediti speciali si inserisce in tutta un’ opera

di razionalizzazione della relativa disciplina legislativa, visto che il legislatore, sia per l’ intervenuta

despecializzazione operativa degli operatori bancari, sia per l’ intervenuta omogeneizzazione degli

schemi organizzativi degli stessi, ha inteso, particolarmente negli articoli 43 – 45 T. U., dello stesso capo

VI, procedere ad una disciplina comune dei tipi di operazioni affini, che comprende anche i privilegi

sostanziali e di procedura. Disciplina del privilegio sostanziale, ex articolo 46 T. U., si ispira alla

normativa dell’ intero capo VI. Si veda G. TUCCI, Le norme per l’ esercizio di particolari operazioni di

credito : la nuova disciplina dei privilegi nel finanziamento alle imprese, cit., p. 305. G. TUCCI, I

privilegi, cit., p. 707 ss.. 397 L’ oggetto del privilegio è limitato ai soli beni mobili non iscritti in pubblici registri, escludendo da

tale oggetto sia i brevetti e correggendo la scelta adottata con l’ articolo 3 del decreto legislativo 1075 /

1947 e successivi richiami. Si precisa che sugli immobili grava soltanto la garanzia ipotecaria, non trova,

più giustificazione, invece, i diversi privilegi immobiliari creati dalle leggi speciali succedutisi nel tempo.

169

Si vengono a specificare, a norma dell’ articolo 46 T. U., i possibili beni oggetto

di privilegio, che, sulla scia della legislazione in materia di credito mobiliare, ha

per oggetto gli impianti e le opere esistenti e futuri, le concessioni e tutti i beni

strumentali, comunque destinati all’ esercizio dell’ impresa, le materie prime, i

prodotti in corso di lavorazione, le scorte, i prodotti finiti, i frutti, il bestiame e le

merci. Una precisa scelta, innovativa rispetto alla precedente legislazione, viene

compiuta nel momento in cui, l’ articolo 46 T. U. indica, come oggetto del

privilegio in questione, anche i beni acquistati con il finanziamento concesso ed i

crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni. Estensione che è stata resa

possibile dalla particolare forma di pubblicità prevista dal successivo comma 3°

dello stesso articolo398. Il privilegio convenzionale, che si costituisce su fonte

negoziale, destinato ad operare per tutti i finanziamenti alle imprese, sicuramente

perderà quella rilevanza che sembrava dominare lo scenario della << nuova legge

bancaria >>, anzi verrà tacitamente o per non uso, accantonato per essere

sostituito dal reintrodotto privilegio legale, a seguito della novella del 1994399. Il

privilegio convenzionale, così richiamato dal nuovo testo dell’ articolo 44 T. U.,

a seguito della novella del 1994, può porsi, adesso, in << concorrenza >>, con il

privilegio legale previsto dal secondo comma dell’ articolo 44 T. U.,

Si veda G. TUCCI, Le norme per l’ esercizio di particolari operazioni di credito : la nuova disciplina dei

privilegi nel finanziamento alle imprese, cit., p. 320. 398 G. TUCCI, Le norme per l’ esercizio di particolari operazioni di credito : la nuova disciplina dei

privilegi nel finanziamento alle imprese, cit., p. 321. 399 Bisogna ricordare che la << nuova legge bancaria >>, allo scopo di attenuare la specificità che ha

sempre caratterizzato i privilegi pescherecci ed agrari, visto che si sarebbero rilevati incompatibili con il

contenuto normativo della predetta << nuova legge bancaria >>, volta alla eliminazione del nesso

inscindibile tra finanziamento e destinazione di esso ai bisogni dell’ impresa. La motivazione che ha

sorretto l’ adozione di tali privilegi, derogando al principio della << par condicio creditorum >>, si

rinviene non solo nell’ intento di prestare una forte tutela alla banca erogatrice del finanziamento, per

ridurre i rischi connaturati alle tipiche operazioni bancarie, ma anche per favorire una << garanzia

legale >>, i soggetti che proprietari di beni immobili non sono, sui quali far gravare la predetta garanzia.

In argomento A. GRASSO, Il credito agrario nella << nuova legge bancaria >>, cit., p. 466. Per

garanzia legale, si intende che essa trova fondamento legittimo nella legge. Si veda S. CICARIELLO,

Privilegio del credito e uguaglianza dei creditori, Milano, 1983, p. 24 e S. CICARIELLO, voce

Privilegio, In Enciclopedia del diritto, Milano, 1986, p. 725.

170

quest’ultimo nell’ originaria versione della norma non figurava disposto400. Di

fatto, il comma 1° dell’ articolo 44 T. U., come modificato, dispone che << i

finanziamenti di credito agrario e peschereccio, possono essere assistiti dal

privilegio previsto dall’ articolo 46 T. U.>>401. L’ articolo 46 T. U., comma 1°,

prevede che detto privilegio convenzionale, possa essere pattuito solo in

relazione a finanziamenti a medio e lungo termine erogati ad imprese402. In

seguito alla novella del 1994, nel nuovo articolo 44 T. U., non impedisce il

potenziale utilizzo anche per operazioni di credito agrario e peschereccio, ma

nuovamente solo per finanziamenti a medio e lungo termine, in conformità dell’

articolo 46 T. U., del privilegio convenzionale.

400 Si noti che i beni oggetti del privilegio convenzionale, sono anche oggetto del privilegio legale. Se a

questo si vuol dare una spiegazione, si può osservare come il privilegio legale non è operante sempre, lo è

solo per i finanziamenti concessi mediante << utilizzo di cambiale pesca ed agraria >>. In secondo luogo

il privilegio convenzionale, ex articolo 46 T. U., manterrebbe una sua ragione di essere costituito anche

per operazioni assistite da privilegio legale, avendo un ambito di applicazione più esteso, nonché una

collocazione in un grado precedente. Sul punto S. BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali nel

<< testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia >>, cit., p. 1045. 401 Nel testo originario il comma 1° dell’articolo 44 T. U., disponeva : << I finanziamenti di credito

agrario e peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall’

articolo 46 >>. Ne è stata rilevata l’ incongruenza dell’ estensione del privilegio speciale di cui all’

articolo 46, sia ai prestiti a medio e a breve termine. In argomento G. MINERVINI, Dal decreto 481 / 92

al testo unico in materia bancaria e creditizia, in Giurisprudenza commerciale, Milano, 1993, p. 832. Il

legislatore si è posto il problema dei privilegi, che devono assistere le operazioni di credito speciale,

sostituendo le forme di privilegio legale e convenzionale, contenute nella legislazione del 1928, con il

privilegio relativo ai finanziamenti alle imprese, regolato dall’articolo 46 T. U., che può assistere i

finanziamenti di credito peschereccio ed agrario, indipendentemente dalla loro durata. Sul punto A.

GRASSO, Il credito agrario nella << nuova legge bancaria >>, cit., p. 466. 402 Tale delimitazione, ha generalizzato un dato pratico comune a tutte le diverse forme di finanziamento

tutelate dai privilegi nell’ ambito delle diverse leggi speciali, ma ha anche messo in evidenza che il

privilegio in questione trova la sua particolare causa nella natura e nella configurazione del credito

tutelato. Elementi che hanno sempre giustificato la legittimità costituzionale della normativa in materia di

privilegi. Sul punto Corte costituzionale, 28 novembre 1990, n. 526, in Giurisprudenza costituzionale,

1990, p. 3042; Corte costituzionale, 28 novembre 1983, n. 326, in Foro italiano, 1984, parte I, p. 647.

Tale articolo stabilisce che dette operazioni siano automaticamente assistite, ogniqualvolta viene

rilasciato il titolo cambiario, dal privilegio legale. Sul punto P. BORGHI, Il nuovo credito all’

agricoltura, in Rivista di diritto agrario, Milano, 1996, p. 496.

171

Secondo altri autori, si tratta di un privilegio la cui costituzione è ammesso anche

per i finanziamenti di credito agrario peschereccio, a breve termine e non solo

per quelli a medio e lungo termine403. Nonostante il legislatore abbia voluto

definire questa nuova garanzia mobiliare in termini di << privilegio speciale >>,

siamo di fronte ad un titolo di prelazione << sui generis >>, che da un lato si

allontana dal privilegio in senso stretto e dall’ altro si differenzia dalla figura

della così detta ipoteca mobiliare. Infatti, riguardante l’ oggetto della garanzia, il

tradizionale legame tra la causa del credito e l’ oggetto della garanzia medesima

tipica del privilegio, si viene a modificare404. Il fatto che tale privilegio sia

ancorato, per quanto riguarda l’ oggetto, ai beni mobili non iscritti ai pubblici

registri, articolo 1524 c.c., con questo il legislatore ha cercato di rendere

omogenea la disciplina delle garanzie non possessorie sui beni produttivi405. Ai

fini della concessione del privilegio non è necessaria sempre la titolarità dei beni

mobili, essendo viceversa sufficiente la semplice legittimazione alla relativa

disposizione406.

403 Il privilegio speciale introdotto dall’ articolo 46 T. U., ha fatto propria l’ esigenza da più parti

avvertita di rimuovere la complessità legata al << particolarismo legislativo >> seguito dalla nostra

esperienza giuridica allo sviluppo caotico dei privilegi e alla gestione del loro ordine. Si veda G. TUCCI,

I privilegi, cit., p. 449 ss.. e A. JANNARELLI, il credito agrario e peschereccio nel testo unico della

legge bancaria, cit., p. 202. Secondo alcuni autori l’ ambito di utilizzabilità del privilegio in questione, si

è notevolmente ridotto in seguito alla novella del 1994, limitato solo ai finanziamenti a medio e lungo

termine. Qualche autore ha esteso, in taluni casi, la possibilità di estensione di tale privilegio ai

finanziamenti a breve termine, facendo leva sul fatto che il privilegio legale non opera sempre, bensì solo

per i finanziamenti concessi mediante cambiale pesca, od agraria, in seguito alla novella del 1994, e sul

dato che è dotato di una collocazione di grado precedente. Sul punto S. GATTI, Il credito agrario e

peschereccio, cit., p. 19. 404 Il richiamo al fatto che oggetto della garanzia siano diritti di credito, viene messa in evidenza la non

omogeneità del meccanismo di pubblicità prevista per l’ opponibilità del privilegio, rispetto al

meccanismo di pubblicità relativi alla circolazione dei diritti sugli stessi beni per i quali continua a valere

la regola del possesso di buona fede o, in mancanza, della data certa anteriore o della notifica della

cessione del credito. Sul punto A. JANNARELLI, il credito agrario e peschereccio nel testo unico della

legge bancaria, cit., p. 205. 405 A. GRASSO, Il credito agrario nella << nuova legge bancaria >>, cit., p. 466. 406 A. JANNARELLI, il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria, cit., p. 203.

172

L’intento legislativo sotteso alla disposizione in esame è quello di creare una

forma di privilegio che permetta alle banche di garantirsi su tutti i beni sui quali

non è possibile conseguire garanzie, in base alle previsioni codicistiche407. Per

quanto riguarda l’ oggetto del privilegio speciale, è da notare come l’ elenco, in

tal caso, rispetto al privilegio legale, ha carattere tassativo, coincide in

larghissima parte con quella dell’ articolo 44 T. U., comma 2°, in tema di

privilegio legale408. Da notare è la sostanziale coincidenza fra la tipologia dei

beni considerati dall’articolo 44 T. U. e quelli del successivo articolo 46 T. U..

Così che la reintroduzione del privilegio legale, in luogo di quello convenzionale,

non pare aver portato innovazioni di rilievo. Una differenza sostanziale tra i due

istituti parrebbe da ricercarsi su di un altro piano, infatti l’articolo 46 T. U.,

consente la presenza di un terzo datore409. Notevoli sono i rischi per le banche ed

407 Ad esempio, le concessioni minerarie date dallo Stato a talune imprese industriali. Si veda F.

CARPIGLIONE, Il credito speciale dopo il t.u. delle leggi in materia bancaria, cit., p. 360. 408 Sorgono problemi interpretativi dalla lettura dell’ articolo 46 T. U., dalla formulazione secondo cui il

privilegio può essere costituito su << beni mobili non iscritti nei pubblici registri >>. Le lettere a), b) e c)

stabiliscono che il privilegio può essere costituito solo sui beni mobili ivi menzionati. Invece, la lettera d),

dispone che possono essere assoggettati a privilegio anche i crediti, compresi quelli futuri derivanti dalla

vendita dei beni di cui alla lettere precedenti. Sul punto S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit.,

p. 18. Rispetto all’ articolo 44 T. U., il privilegio speciale è considerato utile ai fini della garanzia anche

<< impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali comunque destinati all’ esercizio

dell’ impresa >>. Si fa riferimento al capitale fisso, vale a dire i beni accomunanti dall’ elemento di essere

destinati all’ esercizio dell’ impresa e di non essere suscettibili di spossessamento in favore del creditore.

Con tale elencazione il legislatore ha voluto rendere omogenea la disciplina della garanzia non

possessoria sui beni produttivi, sia che si tratti di impresa agricola che commerciale in senso ampio. Sul

punto S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 19. Prima del vigente testo unico, il nostro

ordinamento ha provveduto all’ estensione delle garanzie al capitale circolante attraverso un’ ampia

legislazione in materia di crediti speciali, riproponendo in termini sempre più confusi, la figura del

privilegio senza mai arrivare ad una configurazione unitaria delle garanzie, che fosse idonea a coprire le

particolari esigenze del settore. Finalmente il testo unico ha colmato tale lacuna. Sul punto G. TUCCI, Le

norme per l’ esercizio di particolari operazioni di credito : la nuova disciplina del privilegio nel

finanziamento alle imprese, cit., p. 318 ss.. 409 Infatti il 2° comma dell’articolo 46 T. U., prevede: << il contratto deve indicare il debitore e il

soggetto che ha concesso il privilegio >>, rendendo possibile una dissociazione tra le due figure,

aumentando le concrete possibilità di utilizzo. Un piccolo incentivo all’ utilizzo del privilegio

convenzionale, avviene per la miglior tutela contro atti di alienazione del debitore, potrebbe essere dato

173

i terzi interessati all’ acquisto dei beni e dei prodotti dell’ impresa, dovuto alla

non rispondenza tra i rapidi cicli della produzione e della circolazione e le

diverse durate che caratterizzano i finanziamenti alle imprese di cui si occupa

l’articolo 46 T. U., i quali sono esclusivamente a medio e lungo termine410.

L’articolo 46 T. U., non distingue in ordine alle << banche >> che procedono ad

erogare i finanziamenti a medio e lungo termine, possibile oggetto del privilegio

convenzionale, infatti l’ operatività del settore è estesa, ora, a tutte le Aziende e

gli Istituti di credito senza distinzioni soggettive411. Con il rinvio dell’ articolo 44

T. U., comma 1°, all’ articolo 46 T. U., << nuova legge bancaria >>, il privilegio

convenzionale richiede non solo l’ atto scritto << ad substantiam >>, ma anche

un articolato meccanismo di pubblicità costitutiva, che comprende l’ annotazione

nel registro di cui all’articolo 1524 c.c., del privilegio esistente sui beni mobili412.

L’unico problema da tener in considerazione è l’ accresciuta morfologia

operativa dell’ oggetto del privilegio, il quale può anche abbracciare non solo

beni fisici, come derrate, frutti, merci, ecc., ma anche diritti413.

dall’ esistenza per il solo strumento ex articolo 46 T. U., del sistema di opponibilità previsto. Sul punto P.

BORGHI, Il nuovo credito all’ agricoltura, cit., p. 499. 410 Questa considerazione vale anche per i finanziamenti di credito peschereccio, posto che in tal caso la

costituzione del privilegio è possibile anche per i finanziamenti a breve termine. Sul punto A.

JANNARELLI, il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria, cit., p. 207. 411 Salva la disposizione che limita, con una serie di eccezioni, l’ ammontare massimo dei prestiti della

specie concedibili, in ragione del 20% della << raccolta >> dell’ intermediario interessato. Si veda S.

BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali nel << testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia >>, cit., p. 1047. 412 Secondo l’ articolo 46 T. U., dal privilegio convenzionale sono esclusi sia i beni immobili, sia i

brevetti, nella consapevolezza che sugli immobili può gravare la garanzia ipotecaria, non trovando più

nessuna giustificazione alcuna i diversi privilegi immobiliari creati dalle leggi speciali. Sul punto A.

GRASSO, Il credito agrario nella << nuova legge bancaria >>, cit., p. 466. Della costituzione del

privilegio deve essere dato avviso, mediante pubblicazione nel foglio annunci legali della provincia, dal

quale devono risultare anche gli estremi dell’ avvenuta trascrizione. L’ atto del privilegio, ex articolo 46

T. U., deve contenere le indicazioni dei beni mobili che non sono iscritti nei pubblici registri che formano

oggetto delle offerte garanzie. 413 Basti pensare alle concessioni ex lettera a) o diritti di credito lettera d) dell’ articolo, 46 T. U.. E’

legittimo quindi dubitare dell’ adeguatezza del meccanismo processuale messo in atto a fronte delle

particolari caratteristiche dei beni sottoposti all’ << apprensione e alla vendita >>, basti pensare ai diritti

174

Riguardo ai possibili beneficiari di tali operazioni creditizie, l’unico requisito

richiesto è la necessaria forma di << impresa >> dell’organizzazione, dell’attività

esercitata e finanziata414. che possono circolare solo a favore di particolari strutture, come ad esempio il diritto di reimpianto. Sul

punto A. JANNARELLI, il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria, cit., p.

207. 414 Non avrà rilievo il fatto che si tratti di impresa privata o pubblica, individuale o collettiva, esercitata da

una società di persone oppure di capitali, in forma << ordinaria >> o cooperativa. Né ha rilievo la natura

dell’ attività imprenditoriale esercitata, sia che si tratti di attività industriale, oppure di attività di altro

genere: commerciale, artigianale, agricola, peschereccia. Questa considerazione sulla natura dell’ attività

esercitata, può valere in singoli casi di specie, dall’altra parte può consentire la costituibilità del privilegio

previsto dall’ articolo 46 T. U., anche in favore di finanziamenti, privi di uno o addirittura di entrambi i

requisiti di carattere generale previsti dalla norma, cioè la durata del finanziamento oltre il breve termine

e la qualità di << impresa >> del soggetto finanziato. Di fatto, il privilegio potrà essere costituito in

favore di : a) finanziamenti a medio e lungo termine ( articolo 46 T. U. ); b) finanziamenti anche a breve

termine a << soggetti >> anche diversi da << imprese >>, per la realizzazione di opere pubbliche o

impianti di pubblica utilità ( articolo 42 T. U., che non pongono requisiti di durata minima dell’

operazione, né qualificano i << soggetti >> possibili beneficiari ); c) finanziamenti anche a breve termine

ed anche a soggetti diversi dalle imprese, destinati alle attività agricole, zootecniche, di pesca ed

acquacoltura, ed a quelle << connesse o collaterali >> ( ex articolo 44 ed articolo 43 T. U., che pure non

pongono requisiti collegati alla durata dell’ operazione ed alle caratteristiche soggettive del beneficiario );

d) finanziamenti fondiari ed edilizi ( in quanto necessariamente a medio e lungo termine ), se erogati in

favore di imprese. Sul punto S. BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali nel << testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia >>, cit., p. 1047. Il termine << attività >>, è da intendersi

comprensivo, in quanto più ampio a cagione della sua atecnicità, delle attività di impresa, ben potendo,

quindi, ed anzi, ciò rappresenterà la norma, aversi credito agrario e peschereccio a favore di imprese.

Possono anche essere destinatarie di credito peschereccio, le imprese non esercenti attività di pesca,

dovendosi intendere il credito peschereccio come credito al << settore >>, comunque beneficiario, anche

se indirettamente, dei finanziamenti effettuati ad imprese collegate economicamente ad esso. Sul punto

E. GIANFELICI, Sezione II : credito agrario e peschereccio, cit., p. 331. Tali beni devono presentare un

nesso funzionale con l’ attività d’ impresa. Possiamo affermare che per i beni di cui alla lettera a) del

primo comma, articolo 46 T. U., tale connessione funzionale appare fuori discussione. Invece, per altre

categorie di beni, come quelli previsti dalla lettera b), è dubbio, comunque vero è che, non vi si possa

costituire la garanzia prevista dall’articolo 46 T. U., sui beni che risultino estranei all’ esercizio dell’

attività a sostegno del quale è rivolto il finanziamento stesso. Norma che vale tanto nei casi in cui l’

attività in esame fosse quella tipica, industriale ed affini, a cui la norma si rivolge, quanto altre fattispecie,

nelle quali la norma è applicabile per rinvio, come credito agrario, peschereccio ed alle opere pubbliche.

Si veda S. BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali nel << testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia >>, cit., p. 1051.

175

L’oggetto del privilegio convenzionale è descritto dal primo comma dell’ articolo

46 T. U.. Si tratta per lo più di beni che già le leggi previdenti, aventi per oggetto

le operazioni di credito mobiliare, assoggettavano a privilegio, legale o

convenzionale, a favore degli istituti di credito speciale autorizzati a porle in

essere. E’ escluso il privilegio per i beni immobili e dei beni mobili registrati.

Mentre è prevista la estensione a qualsiasi bene comunque acquistato con il

finanziamento in discussione, nonché i crediti anche futuri derivanti dalla vendita

dei beni, possibile oggetto diretto del privilegio, articolo 46 T. U. lettera d)415. E’

necessario che il bene su cui si vuole costituire il privilegio, ex articolo 46 T. U.,

presenti un << nesso funzionale >> con l’ attività d’ impresa oppure se il

privilegio possa essere costituito su qualsiasi bene che rientri nelle categorie

elencate dal primo comma dell’ articolo 46 T. U.416. I successivi commi 2° e 3°

dell’ articolo 46 T. U., disciplinano, rispettivamente, la forma del contratto che

da luogo al privilegio ed al regime di opponibilità dello stesso ai terzi417.

415 Tale estensione del privilegio anche ai crediti originati dalla vendita dei beni, appare un aspetto

particolarmente importante, perché in condizione di favorire la commercializzazione dei beni dell’

impresa finanziata. Per evitare eventuali conflitti tra la banca assistita dal privilegio su detti beni e l’

acquirente degli stessi, sarà opportuno che i crediti eventualmente derivanti dai beni, costituiti in

privilegio, siano anch’ essi espressamente menzionati nell’ atto costitutivo della garanzia, così come gli

stessi beni. Sul punto S. BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali nel << testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia >>, cit., p. 1049. 416 Tale problematica presenta un interesse operativo importante, in quanto si potrebbero ipotizzare

fattispecie di beni di proprietà del soggetto finanziato, astrattamente rientranti nell’ elenco richiamato, ma

effettivamente estranei all’ esercizio dell’ attività dell’ impresa finanziata, ma anche perché, come precisa

il comma 2° dell’ articolo 46 T. U., lascia intendere che tale privilegio possa costituirsi anche da un terzo.

Sul punto S. BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali nel << testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia >>, cit., p. 1050. 417 Per quanto riguarda la forma, il privilegio deve risultare da atto scritto, a pena di nullità, nel quale

bisogna precisare l’ esatta descrizione dei beni su cui viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il

soggetto che lo ha concesso, l’ ammontare e le condizioni del finanziamento, nonché la somma di denaro

per la quale è assunto. Si veda G. TUCCI, Le norme per l’ esercizio di particolari operazioni di credito :

la nuova disciplina dei privilegi nel finanziamento alle imprese, cit., p. 321. Tale atto scritto deve avere il

contenuto minimo richiesto dal secondo comma della norma citata, cioè, come sopra, beni e crediti

oggetto di garanzia, patti e condizioni del finanziamento garantito, soggetto costituente il privilegio ed

importo per il quale lo stesso viene concesso. Sul punto S. BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali

176

La disciplina applicabile, evidenzia la configurazione della causa di prelazione in

termini di ipoteca immobiliare, anche se non pare debba applicarsi del tutto, tale

rigida disciplina di diritto comune prevista per l’ ipoteca418. Per quanto attiene

all’ oggetto del privilegio, la << ratio >> della norma evidenzia la necessità di un

semplice legame di ordine << strumentale >> tra l’ impresa destinataria del

finanziamento ed i beni mobili su cui far cadere il titolo di prelazione, tale

legame deve anche sussistere per i beni appartenenti ai terzi, nel caso in cui il

privilegio sia concesso da soggetti diversi dal titolare dell’ attività economica o

dell’ impresa beneficiaria del finanziamento419. Nell’ interpretazione dei beni di

cui all’ articolo 46 T. U., comma 1°, lettera a) e d), bisogna tener presente la

diversità delle aree economiche coinvolte a fronte della sinteticità delle

disposizioni. E’ da escludersi una interpretazione restrittiva o soltanto letterale

delle indicazioni di cui all’articolo suddetto, fermi restando il collegamento con

l’ impresa e il riferimento ai soli beni mobili non iscritti nei pubblici registri. Una nel << testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia >>, cit., p. 1051. Il comma 2° dell’

articolo 46 T. U., si ispira, riprendendone il contenuto, all’ articolo 9 della legge 1760 del 1928, relativa al

privilegio convenzionale agrario, specificando che il privilegio deve risultare da atto scritto autenticato e

specificando in dettaglio il contenuto dell’ atto medesimo. Importante aspetto di tale normativa è la

puntuale descrizione dei beni e dei crediti sui quali il privilegio viene costituito. Sul punto A.

JANNARELLI, il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria, cit., p. 204 ss.. La

soluzione accolta dal Testo Unico prende le distanze dal modello previsto per il privilegio convenzionale

agrario di cui all’ articolo 9, che richiedeva la trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari

<< del luogo in cui è situato l’ immobile di cui fanno parte le cose sottoposte a privilegio e dove queste si

trovano >>. Nel riferimento al luogo in cui ha sede l’ impresa finanziata, il Testo unico appare discostarsi

anche dalla soluzione prevista dall’ articolo 84 delle disposizioni attuative al codice civile in relazione

alla trascrizione fondata sull’ articolo 1524 c.c. a proposito delle macchine, la Cancelleria del tribunale

era individuata in funzione della collocazione territoriale della macchina. 418 La disciplina applicabile, risponde alle esigenze proprie di un contratto costitutivo di una garanzia non

possessoria, intendendosi evitare incertezze e future liti circa i termini dell’ accordo ed i beni su cui grava

la garanzia in mancanza dell’ acquisizione del possesso da parte del creditore garantito. Si veda G.

TUCCI, Le norme per l’ esercizio di particolari operazioni di credito : la nuova disciplina dei privilegi

nel finanziamento alle imprese, cit., p. 321. 419 E’ possibile un ampliamento della possibile area dei beni soggetti a privilegio, per alcuni versi diventa

anche irrilevante la loro dislocazione spaziale, fermo restando il rapporto strumentale con l’ attività

economica. Si veda A. JANNARELLI, il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge

bancaria, cit., p. 204.

177

particolare importanza assume l’ introduzione della lettera d) nell’ oggetto del

privilegio, costituito dai crediti anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni

indicati nella lettere precedenti. Tale disposizione, che assume rilievo, con

riferimento ai beni di cui alla lettera b), in quanto permette che la tutela dell’

interesse delle banche alla garanzia dei loro crediti, si attui senza che venga

mortificata la dinamica produttiva dell’ impresa420. Quanto ai << soggetti

legittimati >>, il comma 2° del suddetto articolo 46 T. U., prevede

espressamente la possibilità che il soggetto che concede il privilegio sia diverso

dall’ impresa destinataria del finanziamento. Importante è la individuazione dei

soggetti legittimati, anche per la individuazione dei beni oggetto di privilegio, sia

per quanto riguarda i terzi legittimati alla concessione della garanzia a favore del

beneficiario del finanziamento421. Vi è una rigorosa restrizione della cerchia dei

420 A. JANNARELLI, il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria, cit., p. 204. 421 A differenza del privilegio legale, i privilegi speciali nel T. U., trovano la loro << ratio >> nella

rilevanza accordata alla qualificazione giuridica del beneficiario del finanziamento che può

esclusivamente essere una impresa o, come si è specificato in riferimento al credito peschereccio, nonché

agrario, un soggetto che svolge un’ attività di cui all’ articolo 43 T. U.. Sul punto A. JANNARELLI, il

credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria, cit., p. 203. Il legame tra la

destinazione del finanziamento bancario all’ esercizio dell’ impresa o all’ attività e l’ oggetto del

privilegio ricorre in maniera esplicita nella sola lettera a) del comma 1° dell’ articolo 46 T. U., a proposito

dei beni strumentali degli impianti e opere esistenti e futuri, nonché delle concessioni. Notiamo come il

rapporto strumentale con l’ impresa ricorre anche con i beni mobili di cui alla lettera b), cioè le materie

prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, bestiame e merci. La semplice astratta

riconduzione di alcuni beni nell’ ambito delle categorie elencate nella lettera b) non rappresenta di per se

elemento sufficiente ai fini della valida costituzione della garanzia, in difetto di qualsiasi legame, al di là

del solo dato dell’ appartenenza di tali beni e l’ impresa, in termini di esercizio dell’ attività economica.

Diverso è invece per i beni di cui alla lettera c), ossia di quelli << comunque acquistati con il

finanziamento concesso >>. Il richiamo al << comunque >>, non può intendersi nel senso di legittimare

qualsiasi legame estrinseco, ossia il semplice dato costituito dalla utilizzazione del finanziamento. Tale

termine comunque segnala pur sempre l’ esistenza di una rilevanza dei beni per l’ impresa che è

interessata al loro acquisto, che non va circoscritta al rigoroso << esercizio >>. Un esempio è

rappresentato da una impresa che acquista quadri e suppellettili per migliorare l’ immagine della struttura

nei confronti della clientela. Bisogna anche indicare la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha

consentito il privilegio, l’ ammontare e le condizioni del finanziamento, nonché la somma di denaro per la

quale viene assunto. Da questa disposizione, sembra avvalorata la tesi che in ogni caso il finanziamento

178

terzi legittimati alla costituzione del privilegio, infatti la possibilità che il

privilegio sia costituito da un terzo e che dunque i beni colpiti dal privilegio

siano estranei al patrimonio dell’ impresa finanziata, va coordinata con l’

individuazione dell’ oggetto del privilegio di cui al comma 1°, articolo 46 T.

U.422. Il comma 3°, articolo 46 T. U., disciplina l’ opponibilità ai terzi del

privilegio, prevedendo, come già avveniva in passato, la trascrizione dell’ atto da

cui risulta il privilegio, nel registro previsto dall’ articolo 1524 c.c., comma 2°,

tenuto dalla cancelleria del Tribunale del luogo dove ha sede l’ impresa

finanziata423. Una volta assolto l’ onere di pubblicità indicato sopra, il comma 5°,

articolo 46 T. U., afferma che il privilegio può essere fatto valere anche nei

confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni successivamente all’

intervenuta trascrizione. La pubblicità svolge il ruolo di criterio di risoluzione dei

conflitti non solo rispetto ai terzi creditori, ma anche rispetto ai terzi cha abbiano

successivamente acquistato diritti sui beni oggetto della garanzia424. E’ richiesta

erogato non perde le caratteristiche del << mutuo di scopo >>. In R. COSTI, In l’ ordinamento bancario,

cit., p. 388; A. GRASSO, Il credito agrario nella << nuova legge bancaria >>, cit., p. 466. 422 La possibilità che terzi siano legittimati alla costituzione del privilegio, è legata alla possibilità che

siano coinvolti con i loro beni nell’ attività dell’ impresa destinataria del finanziamento. Situazione che si

verifica, nell’ ipotesi di scissione tra proprietà e gestione della nave per cui il proprietario concede il

privilegio a favore dell’ affittuario della struttura produttiva. Tale situazione si presenta frequentemente

nei processi di integrazione verticale per cui taluni beni, come materie prime, semilavorati, merci, ecc.,

appartenenti a soggetti terzi sono coinvolti nei processi produttivi. Sul punto A. JANNARELLI, il credito

agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria, cit., p. 203. 423 Come ulteriore forma di pubblicità – notizia, come da alcune leggi speciali, è prevista la successiva

pubblicazione nel F. A. L., di un avviso relativo alla costituzione dell’ avvenuto privilegio dal quale

risultino gli estremi dell’ avvenuta trascrizione. Si veda A. DE CUPIS, voce Pubblicità ( diritto civile ),

in Enciclopedia del diritto, Milano, 1988, p. 1022. E. BOCCHINI, voce Pubblicità ( diritto

commerciale ), in Enciclopedia del diritto, Milano, 1988, p. 1094. 424 Il solo limite all’ opponibilità del privilegio nei confronti dei terzi che abbiano acquistato sui beni

dopo l’ intervenuta trascrizione è rappresentato dalla necessaria operatività dell’ articolo 1153 c.c., di cui

all’ articolo 1155 c.c., in tema di alienazione, da parte del vero proprietario, al secondo acquirente, deve

considerarsi espressione. Sul punto R. SACCO, Il possesso, in Trattato di diritto civile commerciale,

Milano, 1988, p. 388. Limitazione che deve operare rispetto ad una garanzia che ha come oggetto i beni

aziendali, ivi comprese le merci ed i prodotti finiti destinati per loro natura alla circolazione del mercato.

Si veda G. TUCCI, Le norme per l’ esercizio di particolari operazioni di credito : la nuova disciplina dei

179

la forma scritta a pena di nullità, nell’ atto vanno indicati i beni su cui viene

costituito il privilegio, la banca creditrice, il debitore ed il soggetto che lo ha

concesso, l’ ammontare e le condizioni del finanziamento, nonché la somma per

il quale il privilegio è assunto425. La soluzione che è stata accolta dal Testo Unico

in materia di trascrizione e di pubblicità, per quanto coerente con una moderna

impostazione del finanziamento alle imprese, va interpretato con cautela, di fatto

il requisito della conoscibilità da parte dei terzi deve essere a sua volta valutato in

termini di effettività426. Per quanto riguarda il rapporto con l’ atto di concessione

del privilegio e la sua opponibilità ai terzi previa trascrizione, è legittimo dubitare

del carattere costitutivo << intra partes >> e nei confronti dei terzi creditori della

trascrizione427. Per quanto riguarda tale privilegio speciale su beni mobili, il

meccanismo di pubblicità, operante solo per questa garanzia, fondato sulla

trascrizione, deve convivere con i criteri relativi alla circolazione dei beni mobili,

in particolare, nel caso di beni mobili diversi da crediti e da diritti, con il criterio

privilegi nel finanziamento alle imprese, cit., p. 322. Notiamo la particolarità del sistema di pubblicità

adottato a cui è ricollegato il regime di l’ opponibilità ai terzi del privilegio. Si veda F. CARPIGLIONE,

Il credito speciale dopo il t.u. delle leggi in materia bancaria, cit., p. 361. 425 Ai fini della pubblicità, dato poi il richiamo all’ articolo 1524 c.c, per atto scritto si deve intendere atto

pubblico o scrittura privata autenticata. Privilegio che può anche coprire una parte del debito. Sul punto S.

GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 19. 426 Questo vale anche per le attività della pesca, non soltanto per la mancanza di uno statuto giuridico

adeguato per le relative imprese, quanto anche per la carenza dell’ attività esercitata in forma di impresa,

nonostante siano coinvolte strutture fondiarie diversamente dislocate sul territorio. Si veda A.

JANNARELLI, il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria, cit., p. 204. 427 Il fatto che si faccia esplicito riferimento all’ opponibilità del privilegio alla sola trascrizione, sembra

attribuire la funzione di pubblicità notizia all’ ulteriore pubblicazione sul foglio annunzi legali.

Conclusione che rischia di ridurre notevolmente il rispetto di tale formalità. Si veda A. JANNARELLI, il

credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria, cit., p. 205. Di fatto, compiuta la

trascrizione prevista dall’ articolo 46 T. U., il << privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei

terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso >>. L’ unica eccezione è

costituita dall’ eventuale applicabilità dell’ articolo 1153 c.c., questo non tanto in caso di acquisto di

buona fede << a non dominio >>, di cui parla il primo comma della norma richiamata, quanto piuttosto

nel caso dell’ acquisto della cosa nell’ ignoranza, in buona fede, dei vincoli costituiti su di essa. Sul punto

S. BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali nel << testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia >>, cit., p. 1052.

180

basato sul possesso di buona fede, come si ricava espressamente dal comma 5°

dell’ articolo46 T. U.. Accanto alla trascrizione della costituzione del privilegio

nel registro indicato nell’ articolo 1524 c.c., il comma 3° dell’ articolo 46 T. U.,

prevede un’ ulteriore formalità costituita dalla pubblicazione nel foglio degli

annunzi legali, sia dell’ avvenuta costituzione del privilegio, sia della relativa

trascrizione428. Il comma 3° dell’ articolo 46 T. U., porta ad un evidente sacrificio

della circolazione dei beni a fronte della tutela accordata ai creditori, << rectius

>> ad un particolare tipo di creditore, la banca in particolare, rappresentando uno

strappo alle regole tradizionali, di fatto il creditore che ottiene la concessione del

privilegio, in quanto avente causa dello stesso dante causa, usufruirebbe di un

trattamento più favorevole di quello riservato al semplice secondo acquirente

dello stesso dante causa, per il quale opera il criterio della priorità della data

certa429. Si deve anche chiarire entro quali limiti, la disciplina prevista

dall’articolo 46 T. U., per quanto riguarda l’ opponibilità del privilegio ai terzi, si

viene a differenziare dalle regole di opponibilità delle diverse figure di privilegio

previste dagli articoli 2747 e 2478 c.c.. Risulta chiara la differenza della regola in

esame con la disciplina prevista nell’ articolo 2747 c.c., comma 1°430. Chiara è

anche la distinzione tra il principio enunciato dal comma 2° dell’ articolo 2747

c.c. e la disciplina dell’ opponibilità del privilegio sancita dall’ articolo 46 T. U.

in esame. Di fatto tale norma stabilisce che, salva specifica disposizione di legge,

il privilegio speciale sui mobili, purché permanga la particolare situazione

delineata, può anche esercitarsi in pregiudizio dei diritti, diversi dal pegno e dall’

ipoteca, acquistati dai terzi posteriormente al sorgere dello stesso. Si tratta di un

privilegio speciale, la cui opponibilità ai terzi si realizza attraverso lo strumento

428 A. JANNARELLI, il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria, cit., p. 205. 429 A. JANNARELLI, il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria, cit., p. 206. 430 Norma che con riferimento al privilegio generale vuole venir soddisfare l’esigenza, comune a tutte le

ipotesi di garanzia ad oggetto variabile, di determinare l’ ambito di operatività dello stesso, al fine di

evitare che l’ intera massa del patrimonio mobiliare del debitore venga esclusa dalle normali vicende del

traffico giuridico. Nemmeno i privilegi speciali possono farsi valere nei confronti dei terzi che hanno

acquistato diritti secondo la citata regola di circolazione, dagli articoli 1153 – 1155 c.c.. Si veda G.

TUCCI, I privilegi, cit., p. 323 ss..

181

della pubblicità, risulta quindi, giustificata la soluzione adottata dal comma 5°

dell’ articolo 46 T. U., che prevede, salva la richiesta dell’ acquisto di buona

fede, la prevalenza del privilegio rispetto ai diritti acquistati dai terzi sui beni che

sono oggetto dello stesso, dopo l’ intervenuta trascrizione. Contrariamente alla

disciplina codicistica, la regola sancita dal comma 5° dell’ articolo 46 T. U.,

prevede la piena opponibilità del privilegio nei confronti di tutti coloro i quali

abbiano acquistato diritti sui beni che ne sono oggetto, dopo la trascrizione dell’

atto431. Il solo limite all’ opponibilità del privilegio in esame nei confronti dei

431 Pubblicità che svolge il ruolo di soluzione dei conflitti non solo rispetto ai terzi creditori che abbiano a

acquistato a loro volta diritti di garanzia dopo la trascrizione, derogando chiaramente ai principi stabiliti

nell’ articolo 2748 c.c., in tal caso tale garanzia risulta molto più incisiva dell’ abrogato privilegio,

introdotto dall’ originariamente dall’ articolo 5 della legge 15 aprile 1954, n. 135, che non poteva mai

pregiudicare i diritti acquistati dai terzi sulle cose medesime e in particolare non era mai opponibile a chi

acquistava sulle scorte una garanzia specificata. Sul punto G. TUCCI, Le norme per l’ esercizio di

particolari operazioni di credito : la nuova disciplina dei privilegi nel finanziamento alle imprese, cit., p.

324. Il meccanismo richiamato dal comma 5° dell’ articolo opera solo per alcuni non per tutti i beni

mobili che possono essere oggetto di privilegio speciale. La coesistenza tra la regola fondata sulla

pubblicità previa trascrizione e l’ integrale rispetto dell’ articolo 1153 c.c., ossia della tutela della

circolazione imperniata sul possesso di buona fede, implica un depotenziamento da attribuire alla stessa

trascrizione ed impone l’ individuazione di opportuni correttivi nella gestione della regola della buona

fede. Nel senso che l’ avvenuta trascrizione non rende irrilevante la verifica della buona fede del possesso

conseguito dai terzi. Quindi si rinviene nel comma 5° dell’ articolo 46 T. U., il fondamento giuridico per

una risposta disciplinare differenziata secondo la << caratura >> del terzo acquirente, che sia o

consumatore finale od operatore economico. In ogni caso resterebbe sempre la preferenza che il

legislatore ha accordato alle banche rispetto alla circolazione in generale. Si veda A. JANNARELLI, il

credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria, cit., p. 206. La formula adottata dall’

articolo 46 T. U., sembra abbastanza chiara, consente di concludere che, in caso di conflitto con

<< terzi >>, aventi causa dal costituente il privilegio o i suoi creditori, interessati a far valere dei

<< diritti >> sui beni costituiti in privilegio, il conflitto stesso si risolve confrontando, la data concernente

il compimento delle formalità della trascrizione sui registri ex articolo 1524 c.c., con la data concernente

il compimento delle formalità che , di volta in volta, disciplina l’ opponibilità di quello specifico

<< diritto >> fatto valere dai << terzi >> nei confronti di soggetti portatori di interessi in contrasto con i

loro, salva l’ ipotesi dell’ acquisto del possesso in buona fede relativamente alla libertà da vincoli dei

beni acquistati. Sul punto S. BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali nel << testo unico delle leggi

in materia bancaria e creditizia >>, cit., p. 1052. Per quanto riguarda l’ opponibilità ai terzi, il terzo

comma dell’ articolo 46 T. U., prescrive la trascrizione dell’ atto di costituzione nel registro di cui all’

articolo 1524 c.c., comma 2° e come ulteriore forma di pubblicità - notizia, la pubblicazione nel Foglio

182

terzi è rappresentato dalla necessaria operatività delle regole di circolazione di

cui agli articoli 1153 – 1155 c.c., rispetto ad una garanzia che ha come possibile

oggetto non beni determinati, ma l’ insieme dei beni aziendali432. Tale

considerazione è importante ai fini della corretta interpretazione dell’ articolo 46

T. U., con riferimento ai conflitti, possibili, tra i creditori muniti del privilegio

speciale, sia gli altri creditori del soggetto che ha concesso il privilegio, sia dei

terzi che abbiano acquistato diritti sui beni oggetto della garanzia mobiliare. Per

quanto riguarda il privilegio speciale, il ricorso alla trascrizione, ai fini di

assicurare l’ opponibilità ai << terzi >> dell’ avvenuta costituzione della garanzia

mobiliare, deve coordinarsi con le norme della circolazione dei beni mobili e dei

diritti di credito, risolvendo i conflitti, dando rilevanza al possesso di buona fede

rispetto al criterio della sola data certa anteriore, dall’ altro con il principio

tradizionale in materia di garanzia mobiliare fondata sulla << traditio >>433. Annunzi Legali ( FAL ), dell’ avvenuta costituzione e degli estremi della trascrizione. Entrambi tali

adempimenti devono effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l’ impresa finanziata.

Non tenendo conto del luogo dove i beni vengono concretamente destinati all’ esercizio dell’ attività, con

la conseguenza che il luogo dell’ esecuzione forzata può essere differente da quello della pubblicità.

Possono anche sorgere questioni di diritto internazionale qualora i beni si trovino su territorio estero. Sul

punto S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 20. 432 Compresi merci ed i prodotti finiti destinati per loro natura alla circolazione nell’ ambito del mercato.

Si veda G. TUCCI, Le norme per l’ esercizio di particolari operazioni di credito : la nuova disciplina dei

privilegi nel finanziamento alle imprese, cit., p. 324. Tale normativa, delinea una garanzia orienta in

senso contrario al dettato codicistici, ma di certo adeguata agli obbiettivi che il legislatore in materia ha

inteso perseguire. Si individuano i presupposti per un ulteriore potenziamento della concorrenza nelle

attività di finanziamento a medio e lungo termine. Sul punto F. CARPIGLIONE, Il credito speciale dopo

il t.u. delle leggi in materia bancaria, cit., p. 361. 433 Invece, nell’ ambito dell’ ipoteca in senso stretto, la coincidenza della costituzione della garanzia con

l’ iscrizione e il ricorso ad un meccanismo di pubblicità, la trascrizione, che non è diverso da quello

utilizzato per la circolazione dei beni, permettono l’ unitaria risoluzione dei problemi relativi all’

incidenza della garanzia, tanto nei confronti dei creditori quanto nei confronti degli acquirenti. Sul punto

A. JANNARELLI, il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria, cit., p. 205.

Sono quindi possibili conflitti tra il privilegio ed altre situazioni giuridiche relative ai beni che ne

costituiscono oggetto. Non presenta particolari problemi il conflitto con l’ acquisto con riserva di

proprietà, ex articolo 1524 c.c., su macchinari ed altri beni strumentali, mentre è difficoltoso il possibile

conflitto con l’ acquisto di beni, quali merci, poiché le soluzioni possono essere tante quanti sono i regimi

che li regolano. In definitiva possiamo concludere che, la limitazione dell’ ambito di tutela del possesso in

183

Quindi, non possiamo dire che il comma 5° dell’ articolo 46 T. U., assicuri

comunque la tutela al possessore di buona fede, ex articolo 1153 c.c.434. Al

privilegio convenzionale per le operazioni di credito mobiliare è attribuito un

grado corrispondente a quello assegnato, di norma nel passato, ai privilegi

industriali. Esso, infatti, si colloca subito dopo i << superprivilegi >>, previsti

dall’articolo 2777 c.c.435, ultimo comma, ossia al posto del privilegio di cui

all’articolo 2751 bis c.c.436. Come contenuto nell’ articolo in commento, 46 T.

U., si devono ritenere abrogate ogni altra disposizione incompatibile con il

presente decreto legislativo437. Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342,

articolo 8, (disposizioni integrative e correttive del testo unico delle leggi in

buona fede rispetto all’ opponibilità della garanzia convenzionale resta circoscritta ai terzi relativamente a

beni come, ad esempio, le merci, che sono intrinsecamente destinati alla libera circolazione. Sul punto S.

GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 20. 434 Questa regola non rappresenta una misura adeguata a controbilanciare, a favore degli interessi degli

acquirenti quanto questi hanno perduto dall’ applicazione della regola, secondo cui vengono compresi,

nell’ ambito dei << terzi >>, verso i quali si può opporre il privilegio legale, sulla base dell’ avvenuta

trascrizione, oltre agli altri creditori del concedente, anche i terzi acquirenti dei beni, ivi compresi i terzi

che abbiano un titolo di data certa anteriore all’ avvenuta trascrizione, ma anche che non abbiano

conseguito il possesso dei beni. Sul punto A. JANNARELLI, il credito agrario e peschereccio nel testo

unico della legge bancaria, cit., p. 206. Rispetto ai finanziamenti di credito peschereccio, bisogna

riconoscere che la disciplina di cui al 5° comma, nell’ assicurare la tutela al possessore in buona fede, ha

certamente segnato un punto a favore della circolazione rispetto alla disciplina prevista nell’ ordinamento

del credito agrario. Sul punto A. JANNARELLI, il credito agrario e peschereccio nel testo unico della

legge bancaria, cit., p. 207. 435 Nel concorso con i privilegi, di diversa, ma analoga natura, ai quali è attribuito lo stesso grado, si

attua una graduazione sulla base di una precedenza cronologia, risultante da atto munito di data certa,

articolo 46 T. U.. Sul punto S. BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali nel << testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia >>, cit., p. 1054. 436 A. GRASSO, Il credito agrario nella << nuova legge bancaria >>, cit., p. 467. 437 Sono pertanto sostituite dalle disposizioni in commento i privilegi convenzionali ed immobiliari

pescherecci, di fatto precedentemente, l’ articolo 4 della legge 302 / 1989, ora abrogato, disponeva un

privilegio legale per i crediti di esercizio degli istituti autorizzati ad esercitare il credito peschereccio, l’

articolo 17, lettera b), legge n. 42 / 1982, ora abrogato, come modificato dalla legge n. 165 / 1992,

prevedeva un privilegio speciale convenzionale a tutela dei finanziamenti aventi destinazioni varie in

favore delle imprese esercitanti l’ attività di pesca ed affini. Si veda S. BONFATTI, La disciplina dei

crediti speciali nel << testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia >>, cit., p. 1050.

184

materia bancaria e creditizia), ha apportato delle modifiche all’ articolo 46 T. U.,

riguardanti i commi 1° e 6°, quest’ ultimo è stato aggiunto. In particolare, il

privilegio convenzionale, di cui all’ articolo 46 T. U., viene espressamente

previsto per le operazioni a breve termine, così ritornando alla configurazione

originaria. Le novità sono: la previsione di carattere generale di un privilegio

convenzionale speciale su beni mobili, comunque destinati all’ esercizio dell’

impresa, inciso spostato dal comma 1°, della lettera a), è diventato criterio

generale, non iscritti nei pubblici registri; la trascrizione, che deve effettuarsi

presso i competenti uffici non solo del luogo ove ha sede l’ impresa finanziata,

ma anche presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha

concesso il privilegio; l’ eliminazione della necessità che della costituzione del

privilegio sia dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali ( F.

A. L.) ed infine, la riduzione degli onorari notarili alla metà. Tale modifica ha

eliminato l’ avviso dell’ avvenuta costituzione del privilegio mediante

pubblicazione sul foglio annunzi legale del Fal438.

438 Il privilegio convenzionale, può essere legato ad ogni finanziamento, a prescindere dalla forma

tecnica specificatamente utilizzata, erogato da una banca, concesso a qualsiasi impresa, con una durata a

medio e lungo termine, salvo per il credito agrario e peschereccio, per questi ultimi crediti, la novella del

1999, ha eliminato qualsiasi limite di durata. Si veda C. M. TARDIVO, Garanzie tipiche del credito

agrario, cit., p. 67. E’ da valutare la problematica della verifica ed individuazione dello << scopo agrario

e peschereccio >> e quindi, del finanziamento, mutuo di scopo, in presenza di privilegio. Permane l’

obbligo della descrizione analitica dei beni sui quali è costituito. Parte della dottrina sostengono che tale

forma di garanzia fosse già applicabile alle operazioni a breve termine. Rimane il problema dell’

esenzione dalla revocatoria fallimentare del privilegio, anche se la Banca d’ Italia ritiene che tale

esenzione sussista tuttora. Sul punto BANCA D’ ITALIA, Chiarimenti sul testo unico ( decreto

legislativo n. 385 / 93 ) comunicazione del maggio 1994, n. 19. C. M. TARDIVO, Il decreto legislativo 4

agosto 1999, n. 342, le << particolari operazioni di credito >> e le << altre operazioni >>, cit., p.

1183 ss.. Sul punto A. JANNARELLI, Credito agrario e peschereccio, cit., p. 285. Il nuovo testo dell’

articolo 46 T. U., ( finanziamenti alle imprese; costituzione di privilegi ), è il seguente: 1. La concessione

di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da

privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all’ esercizio dell’ impresa, non iscritti nei pubblici

registri. Il privilegio può avere ad oggetto : a) impianti ed opere esistenti e futuri, concessioni e beni

strumentali; b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e

merci; c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; d) crediti anche futuri, derivanti dalla

vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti; rispetto alla modifica apportata con la legge 17 febbraio

185

1994, n. 135, sono state aggiunte le parole << anche a breve termine >>, consentendo un all’ argamento

dell’ area operativa che la legge del 1994 aveva ridotto.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell’ atto devono essere esattamente

descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto

che ha concesso il privilegio, l’ ammontare e le condizioni del finanziamento, nonché la somma di

denaro per il quale il privilegio è assunto.

3. L’ opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell’

articolo 1524, secondo comma del codice civile, dell’ atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione

deve effettuarsi presso i competenti uffici ( Cancelleria del Tribunale ) del luogo dove ha sede o risiede il

soggetto che ha concesso il privilegio.

4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell’ articolo 2777, ultimo

comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa

anteriore a quella della trascrizione.

5. Fermo restando quanto disposto dall’ articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato

anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso, dopo la

trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei

confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà. Quest’ ultimo comma, richiama anche la disciplina del

credito fondiario, si è ritenuto che, tale norma lascia intendere la necessità di un atto in forma autenticata

per la trascrizione del privilegio nel registro indicato dall’ articolo 1524, comma 2° c.c.. Sul punto R.

TESORIERO, Il credito agrario e peschereccio nella nuova disciplina del testo unico bancario, cit., p.

126. Tale riduzione degli onorari notarili, dovuti per la stipula degli atti relativi alla costituzione dei

privilegi, è stata voluta al fine di contenere i costi delle imprese finanziate senza rinunciare all’ autentica

della firma dell’ atto costitutivo del privilegio. Sul punto M. SANTARONI, Integrazioni e modifiche al

t.u. in materia bancaria e creditizia, cit., p. 496. E. GIANFELICI, Sezione II : credito agrario e

peschereccio, cit., p. 108 ss.. Con questa riduzione degli onorari notarili, si prendono posizioni

discordanti rispetto agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, in ordine alla necessità dell’

autentica ai fini della trascrizione di cui all’ articolo 1524, comma 2° c.c.. Sul punto F. MAZZINI, le

modifiche apportate al testo unico bancario nel 1999, cit., p. 48. Alcuni autori avevano rilevato l’

incoerenza della estensione del privilegio suddetto ai finanziamenti di credito peschereccio a breve

termine. Sul punto G. MINERVINI, Dal decreto 481 / 92 al testo unico in materia bancaria e creditizia,

cit., p. 832. A. GRASSO, Il sistema delle garanzie nell’ articolo 44 della legge bancaria come modificato

dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, cit., p. 8. Uno snellimento delle procedure pubblicitarie si

ha con l’ eliminazione della pubblicità notizia sul foglio annunci legali della provincia ( FAL ), relativa

alla costituzione del privilegio previsto nel comma 3°, secondo periodo, dell’ articolo 46 T. U. del

vecchio testo, << risultata onerosa e poco efficace >>, così Relazione governativa al decreto 342 / 99,

cit.. Alcuni autori avevano rilevato, come detto, l’ incoerenza della estensione del privilegio suddetto ai

finanziamenti di credito peschereccio a breve termine. Sul punto G. MINERVINI, Dal decreto 481 / 92

al testo unico in materia bancaria e creditizia, cit., p. 832. Tale eliminazione della pubblicazione nel

FAL, il legislatore sembra aver accolto le opinioni di chi aveva già avuto modo di sostenere che tale

186

Come si legge nella Relazione al decreto legislativo: << è tesa ad evidenziare,

con riferimento ai cespiti indicati in tutte le lettere, che i beni sui quali può

essere costituito il privilegio speciale, sono quelli utilizzati dall’ imprenditore

finanziato nell’ esercizio dell’ impresa >>439.

forma di pubblicità dell’ avvenuta costituzione, era caratterizzata da << inadeguata capacità informativa

>>, dovuta anche alla scarsa diffusione tra gli operatori del FAL. Oggi è prevista una duplice trascrizione,

qualora il concedente il privilegio sia soggetto diverso dal debitore introducendo una incertezza operativa,

non specificando tale norma come devono essere risolti i conflitti. Mentre, la stessa previsione della

trascrizione anche presso il tribunale del luogo ove ha sede o risiede il terzo datore, può apparire

eccessiva, una volta che il legislatore ha espressamente stabilito che il privilegio può gravare solo sui beni

destinati all’ esercizio dell’ impresa. Sul punto R. TESORIERO, Il credito agrario e peschereccio nella

nuova disciplina del testo unico bancario, cit., p. 126. A. GRASSO, Il sistema delle garanzie nell’

articolo 44 della legge bancaria come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, cit., p. 8

ss.. L’ articolo 46 T. U., comma 2°, consente la presenza di un terzo datore di privilegio, infatti, il

contratto deve indicare << il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio >>. La presenza di un

terzo datore di garanzia, configura la possibilità di dissociazione tra debitore e soggetto che ha concesso il

privilegio che però deve armonizzarsi con il disposto del 1° comma dell’ articolo 46 T. U., il quale

circoscrive la garanzia da privilegio speciale ai soli beni mobili << comunque destinati all’ esercizio dell’

impresa >>. Con tale ultima specificazione, si intende rimarcare lo scopo cui sono destinati i

finanziamenti assistiti da privilegio convenzionale, nel senso che i beni sono quelli destinati all’ esercizio

globale dell’ impresa finanziata. Far ricadere il privilegio << sui beni comunque destinati all’ esercizio

dell’ impresa >>, infatti, vuole significare anche l’ esistenza di una impresa da finanziare o di un soggetto

che svolga una delle attività di cui all’ articolo 43 T. U., legge bancaria, confermando con questo che il

finanziamento, seppur erogato secondo il diritto bancario comune, è sempre un finanziamento finalizzato

al raggiungimento di un obbiettivo economico – produttivo. 439 Nella versione precedente dell’ articolo 46 T. U., era statuito che le operazioni di finanziamento a

medio e lungo termine alle imprese, potessero essere garantite da privilegio speciale su beni mobili

<< non iscritti in pubblici registri >>. Adesso, la nuova formulazione del comma 1°, articolo 46 T. U.,

prevede anche la necessaria destinazione all’ esercizio dell’ impresa di tutti i beni su cui può costituirsi

privilegio speciale. Sul punto M. SANTARONI, Integrazioni e modifiche al t.u. in materia bancaria e

creditizia, cit., p. 495. Tale tendenza è coerente con quella dottrina secondo cui potevano essere

assoggetti al privilegio di cui all’ articolo 46 T. U., del decreto legislativo 385 / 93, quei beni per i quali si

considerava inadeguata la funzione del << vincolo >>, caratteristico delle garanzie tradizionali del pegno

e dell’ ipoteca. Il legislatore, nel prevedere una disciplina unitaria del privilegio a tutela dei finanziamenti

alle imprese, già il legislatore del 1993, aveva fatto ricorso alla figura del privilegio convenzionale, cioè a

quella causa di prelazione prevista dall’ articolo 2745 c.c., comma 2°, che viene giustificata in ragione

della causa del credito, subordinata, per la costituzione e per la opponibilità, alla convenzione delle parti,

187

Tale ampliamento della sfera di utilizzabilità del privilegio speciale, di cui all’

articolo 46 T. U., come previsto dal comma 1°, articolo 44 T. U., corrisponde la

riduzione della sfera di operatività del privilegio legale. Di fatto nel nuovo testo,

il privilegio legale è chiamato ad operare soltanto per i finanziamenti di credito

agrario e peschereccio a breve e medio termine440. Dall’ impostazione normativa,

ne discendono due conseguenze: prima di tutto che la figura del terzo datore di

privilegio è drasticamente ristretta all’ ipotesi in cui quest’ ultimo risulti

proprietario anche dei beni aziendali ( concedenti di beni in leasing o venditori di

beni con riserva di proprietà ). Le banche finanziatrici dovranno porre particolare

attenzione a che i beni siano effettivamente destinati all’ esercizio dell’ impresa,

ciò emerge dall’ inciso << comunque destinati all’ esercizio dell’ impresa >>,

perché in caso contrario il privilegio potrebbe addirittura non sorgere441. Ciò

rappresenta una forma di garanzia convenzionale, perché deriva non dalla legge,

ma dal contratto è il privilegio speciale che l’ articolo 46 T. U., richiamato dall’

articolo 44 T. U., comma 1°, consente di costituire, a garanzia dei finanziamenti

nonché collegata a particolari forme di pubblicità. Sul punto R. TESORIERO, Il credito agrario e

peschereccio nella nuova disciplina del testo unico bancario, cit., p. 124. 440 Questo vuol dire che, se per i finanziamenti a lungo termine è possibile soltanto la costituzione del

privilegio speciale ex articolo 46 T. U., per quelli a breve e medio termine, alla garanzia primaria a favore

delle banche costituita dal privilegio legale, può anche aggiungersela garanzia di carattere convenzionale

di cui all’ articolo 46 T. U.. Sul punto A. JANNARELLI, Credito agrario e peschereccio, cit., p. 284 ss.. 441 Si recepisce in tal modo le conclusioni che erano state raggiunte dalla dottrina, sulla base della

<< ratio >> economica della disposizione del Testo Unico, consistente proprio nell’ esigenza di poter

sfruttare il potenziale di garanzia dei beni mobili non registrati, senza sottrarli alla loro funzione

produttiva nell’ ambito dell’ impresa finanziata. Sul punto G. PRESTI, Il privilegio per i finanziamenti

bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese, cit., p. 595 ss.. R. TESORIERO, Il credito

agrario e peschereccio nella nuova disciplina del testo unico bancario, cit., p. 125. Nella versione

originaria della norma, invece, tale specificazione era solo riferita agli impianti ed opere esistenti e future,

alla concessione ed ai beni strumentali. Sul punto F. MAZZINI, Le modifiche apportate al testo unico

bancario nel 1999, cit., p. 48. Nell’ atto costitutivo del privilegio convenzionale vanno indicati in base

all’ articolo 46 T. U., comma 2°, oltre ai beni << esattamente descritti >>, i crediti sui quali il privilegio

viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l’ ammontare e

le condizioni del finanziamento, nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto. Si

veda C. M. TARDIVO, Garanzie tipiche del credito agrario, cit., p. 67.

188

a medio e lungo termine, su determinati beni mobili442. L’ articolo 46 T. U. è la

conseguenza della << ratio >> di introdurre nel nostro ordinamento una garanzia

mobiliare con validità generale, per venire incontro alle esigenze delle imprese di

ottenere finanziamenti senza privarsi dei beni mobili appartenenti al ciclo

produttivo443. La denominazione di << privilegio speciale >>, articolo 46 T. U.,

comma 1°, risulta non del tutto appropriata, infatti la << specialità >> è

difficilmente riferibile a particolari caratteristiche delle operazioni finanziabili444.

L’ articolo 46 T. U., 2° comma, oltre a prevedere che il privilegio risulti da atto

scritto a pena di nullità ( atto pubblico o scrittura privata autenticata ), in

relazione all’ esigenza di pubblicità e visto il richiamo all’ articolo 1524 c.c., 442 G. MOLLE, L. DESIDERI, Le operazioni di credito agrario e peschereccio, cit., p. 247. Il privilegio

può comprendere un insieme di beni molto ampio che permette di costituire in garanzia tutto quello che

viene chiamato attivo circolante, infatti, l’ elenco contiene: a) impianti ed opere esistenti e futuri,

concessioni e beni strumentali, b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti,

frutti, bestiame e merci; c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; d) crediti, anche

futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti. Tale sistema, però, permette di

costituire in garanzia soltanto << beni mobili non iscritti nei pubblici registri >>, articolo 46, comma 1°.

Si veda C. M. TARDIVO, Garanzie tipiche del credito agrario, cit., p. 67. 443 I suoi presupposti sono essenzialmente tre: che tali finanziamenti siano erogati dalle banche; che essi

siano destinati ad imprese e che si tratti di operazioni a medio e lungo termine. L’ articolo 44 T. U.,

comma 1°, lo rende applicabile ai finanziamenti di credito agrario e peschereccio. Si veda C. M.

TARDIVO, Garanzie tipiche del credito agrario, cit., p. 65. 444 In passato erano le leggi che di volta in volta individuavano le tipologie di crediti speciali alle quali si

collegavano figure, diverse, di privilegi convenzionali, i quali avevano effetto soltanto negli specifici casi

contemplati. Invece, la disciplina del privilegio convenzionale, ex articolo 46 T. U., si presenta unitaria e

sembra disinteressarsi dei motivi specifici per i quali i finanziamenti vengono richiesti. Si veda C. M.

TARDIVO, Garanzie tipiche del credito agrario, cit., p. 65. G. TUCCI, Commentario al testo unico in

materia bancaria e creditizia,cit., p. 238, ha rilevato che i privilegi convenzionali << risultano eterogenei

ai privilegi in senso proprio, ai quali si riferisce il comma 1° dell’ articolo 2745 c.c., ed omogenei alla

figura dell’ ipoteca mobiliare, poiché il loro ordine di pubblicità non è più regolato << ex causa >>,

cioè secondo la qualità del credito, ma al di là del grado, espressamente attribuito dalla legge, secondo i

meccanismo pubblicitario >>. Tale omogeneità con la figura dell’ ipoteca risulta ancora più accentuata

per effetto della disciplina del T. U., << poiché la giustificazione del privilegio viene disancorata dalle

singole operazioni di credito speciale e viene identificata con una più generale causa di finanziamento,

sicché ormai la nuova garanzia convenzionale acquista le dimensioni di un istituto di diritto comune >>.

Di analogo avviso R. COSTI, L’ Ordinamento bancario, cit., p. 403 ss.. Parla del privilegio

convenzionale di nuovo conio come di una << razionalizzazione dell’ esistente >>.

189

richiede che nello stesso siano << espressamente descritti i beni sui quali il

privilegio viene costituito >>445.

L’oggetto complessivo del privilegio legale ed speciale, continuano a

corrispondere.

L’unica differenza è nel fatto che, nel privilegio convenzionale si fa riferimento

soltanto ai beni non iscritti nei pubblici registri, con l’ ulteriore specificazione,

introdotta dallo stesso decreto legislativo 342 del 1999, di cui all’ inciso <<

comunque destinati all’ esercizio dell’ impresa >>446.

445 Tale descrizione è in contrasto con l’ esigenza di porre in garanzia beni mobili che sono destinati, all’

interno del ciclo produttivo, a perdere la loro individualità. La norma, d’ altro canto, non trascura di

ammettere la possibilità di costituire in garanzia beni elencati nell’ articolo 46 T. U. alla lettera b) come:

materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci, che

presentano, indiscutibilmente, il problema di individuazione che l’ espressione << esattamente

descritti >> fa emergere. Si veda C. M. TARDIVO, Garanzie tipiche del credito agrario, cit., ,p. 66 ss.. Il

complesso equilibrio che la norma cerca di risolvere è connesso a due diverse impostazioni teoriche di

circolazione dei beni mobili. La prima fa riferimento alla tutela dei diritti reali, la seconda tiene presente

soprattutto il diritto delle obbligazioni. Si scontrano queste diverse impostazioni nella disciplina del

privilegio convenzionale ex articolo 46 T. U.. La tutela dei diritti reali pretende, che la possibilità di

costituire garanzia sui beni mobili si abbia allorché si dia l’ esatta descrizione dei beni e che, per l’

operare di un adeguato meccanismo pubblicitario, si salvaguardi il diritto di proprietà o altro diritto reale

e le sue vicende di trasferimento. Nella tutela delle obbligazioni si ha di mira la funzione strumentale che

la garanzia mobiliare può assolvere nel consentire la concessione ed il recupero di un finanziamento

bancario, in particolare si valuta l’ interesse alla possibilità di costituire in garanzia i beni senza

spossessamento e se il vincolo giuridico che su di questi deve gravare, contrasti con l’ esigenza di

utilizzarli egualmente nel ciclo produttivo. La conciliazione di queste due contrastanti esigenze dovrebbe

essere risolto dal comma 5° dell’ articolo 46 T. U., che costituisce la disposizione di chiusura dell’ intera

disciplina del privilegio convenzionale. 446 Da tale enunciazione, << comunque destinati all’ esercizio dell’ impresa >>, si recepiscono le

conclusioni che erano state raggiunte dalla dottrina già sulla base della << ratio >> economica delle

disposizioni del Testo Unico, consistente proprio nella esigenza di sfruttare il potenziale di garanzia dei

beni mobili non registrati, senza sottrarli alla loro funzione produttiva nell’ ambito dell’ impresa

finanziata. Sul punto G. PRESTI, Il privilegio per i finanziamenti bancari a medio e lungo termine in

favore delle imprese, cit., p. 595 ss.. R. TESORIERO, Il credito agrario e peschereccio nella nuova

disciplina del testo unico bancario, cit., p. 125. Si evidenzia come il privilegio convenzionale può essere

concesso anche da un soggetto diverso dal debitore, sempre che i beni del primo siano destinati all’

esercizio dell’ impresa finanziata. Sul punto A. JANNARELLI, Credito agrario e peschereccio, cit., p.

285.

190

Inoltre, per assicurare una migliore conoscenza dell’ avvenuta costituzione del

privilegio, è stato previsto che il tribunale, presso il quale deve essere effettuata

la trascrizione, vada individuato con riferimento non solo al luogo dove ha sede

l’ impresa ma, se diverso, anche a quello dove risiede il soggetto che ha concesso

la garanzia447.

Due sono gli obbiettivi raggiungibili: 1) realizzare l’ intento di semplificare e

ammodernare il settore dei crediti speciali, attraverso la disciplina unitaria e

uniforme della garanzia considerata; 2) creare una garanzia non limitata per la

validità al solo campo dei crediti speciali448. Possiamo affermare che sono

obbiettivi ampiamente raggiunti.

447 M. SANTARONI, Integrazioni e modifiche al t.u. in materia bancaria e creditizia, cit., p. 495. Si

apre il problema se, in caso di conflitto, debbano sussistere entrambe le trascrizioni. Sul punto C. M.

TARDIVO, Garanzie tipiche del credito agrario, cit., p. 67. 448 Tali obbiettivi sono in gran parte raggiunti, anche se bisogna rilevare, che nella disciplina del

privilegio convenzionale si riflette il difficile equilibrio collegato a regimi diversi della circolazione dei

beni, con il problema pratico dell’ esatta individuazione dei beni mobili sui quali il privilegio viene

costituito. Sul punto C. M. TARDIVO, Garanzie tipiche del credito agrario, cit., p. 66.

191

4. Il Fondo Interbancario di Garanzia : La Sezione di garanzia per il credito

peschereccio.

In seguito al decreto legislativo 481 del 1992, despecializzante per le suddette

operazioni di credito agrario e peschereccio è da notare come, il legislatore, nel

proporre la ridefinizione ed organicità dell’ istituto pubblicistico della garanzia

sussidiaria del FIG, ha lasciato spazio, al suo interno, a strutture operative che

invece, sarebbe stato opportuno venissero inglobate nel Fondo449. Nell’ ambito

delle disposizioni rincomprese nella sezione II, l’ articolo 45 T. U. ha inteso

ribadire l’ inserimento nello strumentario comune a disposizione delle banche

che erogano credito agrario e peschereccio, della garanzia offerta dal Fondo

Interbancario di Garanzia, ossia quel fondo che è alimentato da trattenute su tutte

le operazioni poste in essere450. Lo possiamo definire come quel particolare

<< ombrello >>, introdotto nella metà degli anni sessanta a garanzia degli istituti

di credito, inizialmente volto a facilitare l’erogazione di credito agrario

agevolato, si è progressivamente esteso sull’ intera area del credito agrario, sino a

449 Questo vale per la Sezione di garanzia per il credito peschereccio, il cui settore produttivo della nuova

legge bancaria, ai fini del credito è inquadrato nell’ articolo 43 T. U. e la cui produzione, secondo i nuovi

orientamenti, è qualificata << agraria >> dalla legge 5 febbraio 1992, n. 102. Sul punto A. GRASSO, La

nuova regolamentazione del Fondo interbancario di garanzia, cit., p. 230. Per portare a compimento il

processo di unificazione tra credito agrario e peschereccio, si rende applicabile a quest’ ultimala

disciplina regolamentare prevista per il credito agrario. Sul punto G. DI GASPARE, voce Pesca ( diritto

interno ), In Enciclopedia del diritto, Milano, 1983, p. 577. Decreto 481 / 1992 ha posto l’esigenza, in

seguito a tale processo di despecializzazione, di riformulare anche la regolamentazione del Fondo,

rendendola coerente con i principi dal decreto enunciati. Si veda E. GIANFELICE, Sezione II : credito

agrario e peschereccio, cit., p. 104. Lo scopo del Fondo è quello di ristorare le perdite che le banche

finanziatrici dimostrano di aver sofferto dopo l’ esperimento, nei confronti dei soggetti inadempienti,

delle procedure di riscossione coattive relative alle garanzie primarie, rispondendo comunque entro i

limiti delle proprie disponibilità finanziarie, www.regione.umbria.it, Notiziario, approvato lo statuto del

F.I.G.. 450 L’ articolo 45 T. U., non rappresenta un dato nuovo, nella misura in cui recepisce un’ evoluzione che

da tempo è emersa nella legislazione in materia di credito agrario, poi recepita anche a proposito del

credito peschereccio. Sul punto A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel testo unico della

legge bancaria, cit., p. 207. Strumento a cui sono affidate le speranze di un’ efficace contenimento dei

tassi, in ragione di una maggiore sicurezza del credito. Sul punto P. BORGHI, Il nuovo credito all’

agricoltura, cit., p. 508.

192

trovare un’ ulteriore manifestazione nell’ ambito dello stesso credito

peschereccio451. Inizialmente è stato creato per la copertura delle perdite

derivanti dalla concessione dei soli mutui di miglioramento all’ agricoltura, ben

presto il legislatore ha provveduto ad estendere l’ area di operatività del fondo

fino a farlo diventare uno strumento di intervento pubblico << bon à tout

faire >>452. Con l’evoluzione dell’ istituto, forse anche per dinanzi all’ ottimismo

dovuto alla piena sufficienza dei fondi, si arrivò a farne uno strumento di

intervento pubblico molto versatile, con utilizzazioni assai differenti rispetto alla

451 Fondo che è stato istituito, agli inizi degli anni sessanta dall’ articolo 36 della legge n. 454 del 1961.

Si veda A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria, cit., p.

207. La Sezione per la garanzia sussidiaria al credito peschereccio, creata nell’ ambito del Fondo, ha

amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio. Sul punto A. GRASSO, Il credito agrario nella

<< nuova legge bancaria >>, cit., p. 469. L’articolo 45 T. U. riassume alcuni dei tratti essenziali che

furono inizialmente configurati dall’ articolo 36, legge 2 giugno 1961, n. 454, << Piano quinquennale per

lo sviluppo dell’ agricoltura >>, detta anche << primo piano verde >>, che lo istituì. Assunse da subito

personalità giuridica con autonomia di gestione, tuttora riconosciute. La norma è ora abrogata dall’

articolo 161 T. U., 2° comma, con effetto dalla futura emanazione di provvedimenti delle autorità

creditizie in materia. Sul punto P. BORGHI, Il nuovo credito all’ agricoltura, cit., p. 508 ss.; la

<< ratio >> che spinse il legislatore ad introdurre un tale elemento pubblicistico nell’ ambito di una

disciplina speciale del credito, ancora sostanzialmente di ambito privatistico, era l’ intento di elevare l’

ammontare dei finanziamenti erogabili per opere di miglioramento, in rapporto al valore cauzionale dell’

immobile, prima fortemente limitati. Creato tale fondo, inizialmente con un duplice scopo : non privare il

beneficiario dell’ accesso al credito ed anche, evitare il rischio, cui potrebbe andare soggetto il

finanziatore, ricadesse sugli istituti di credito. Tale secondo scopo, rispetto al primo, sembra essere

prevalente, tanto che lo si è definito un particolare << ombrello >> per le banche, forse anche a garantire,

anche indirettamente il risparmio che, dalla Costituzione ( articolo 47 ), riceve tutela primaria. Sul punto

A. GRASSO, La nuova regolamentazione del Fondo interbancario di garanzia, cit., p. 229. Il F.I.G.,

viene alimentato da trattenute, a carico dei prestatari, nella misura pari allo 0, 10 % sull’ importo del

finanziamento e solo per quelle operazioni per le quali venga richiesta l’ agevolazione al MIPA,

www.italbiz.com, Crediti speciali per le imprese, Credito peschereccio di esercizio. 452 L’ istituto si inseriva tra le provvidenze volte a favorire la concessione dei prestiti. Sul punto S.

GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 25. Fondo che interviene a sostegno degli enti erogatori

di credito solo dopo che sia divenuta definitiva una situazione pregiudizievole, dal punto di vista

creditorio, cioè il mancato recupero dei capitali prestati, nonostante le azioni esecutive diligentemente

esperite nei confronti del mutuatario. Sul punto P. BORGHI, Articolo 45 del decreto legislativo 1

settembre 1993, n. 385, Fondo interbancario di garanzia, in le nuove leggi civili commentate, Padova,

1995, p. 338.

193

sua originaria funzione453. L’ intento che si vuole raggiungere con l’ articolo 45

T. U. è non solo di assicurare continuità al Fondo interbancario di garanzia,

comprese le due sezioni autonome, ha inteso porre le basi per una ridefinizione

sia delle modalità e dei criteri di intervento del Fondo stesso, sia dell’

individuazione delle operazioni cui il Fondo può trovare applicazione454. Sono

inquadrate due sezioni autonome, una relativa al credito peschereccio, risalente

alla legge 1041 del 1971, un’altra sezione riguardante gli interventi direttamente

legati all’ attuazione della politica agricola comunitaria455. Bisogna respingere

una generalizzazione dell’ intervento del Fondo interbancario alla complessiva

area del credito peschereccio ed agrario. Questo dovuto alla nozione stessa di

credito peschereccio, definita come nozione aperta tanto da abbracciare, sulla

base delle indicazioni del C.I.C.R. anche attività diverse da quelle propriamente

pescherecce. Infatti, non a caso, la specificazione delle modalità operative e

l’individuazione delle operazioni beneficiarie dell’ intervento del Fondo sono

affidate al Ministro del tesoro, che richiedono anche l’intervento del Ministro per

il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, che ha sostituitoli

vecchio Ministro dell’ agricoltura456. 453 P. BORGHI, Il nuovo credito all’ agricoltura, cit., p. 509. 454 Questi obbiettivi, sono la drastica conseguenza del fatto che in un recente passato tale fondo si è

rivolto a coprire lo spaventoso e massiccio indebitamento del settore cooperativistico, con il conseguente

sacrificio dei soggetti operanti negli altri due comparti. Si veda A. JANNARELLI, Il credito agrario e

peschereccio nel testo unico della legge bancaria, cit., p. 208. 455 Quest’ ultimo Fondo interbancario, istituito dalla legge 153 del 1975 svolge funzioni più complesse,

non si limita solo ad intervenire a favore delle banche in caso di mancato soddisfacimento del credito da

parte da parte della clientela, ma può anche concedere garanzia fideiussoria alla banca nell’ interesse del

richiedente il finanziamento, al fine di far lievitare l’ entità del prestito. Una visione integrata della pesca

moderna, non deve spingere sino ad annullare le differenze concrete che all’ interno del comparto

esistono da sempre, rispetto alla componente industriale. Sul punto A. JANNARELLI, Il credito agrario

e peschereccio nel testo unico della legge bancaria, cit., p. 208. 456 A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria, cit., p. 208.

Al Ministero del tesoro, sentito quello per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali,

è affidato il compito di << individuare le operazioni alle quali si applica la garanzia e determinare i

criteri ed i limiti degli interventi del Fondo, nonché l’ entità della contribuzioni ad esso dovute da parte

delle banche, in rapporto all’ ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia >>. Sul punto A.

GRASSO, Il credito agrario nella << nuova legge bancaria >>, cit., p. 469.

194

La individuazione delle operazioni a cui prestare la garanzia sussidiaria del

Fondo, può essere un intervento che porta trasparenza e pulizia, al fine di

scoraggiare quanti sarebbero eventualmente intenzionati a percorrere strade

facili, al solo fine di qualificare un finanziamento come peschereccio od agrario

per attingere garanzia al Fondo. C’è chi sosteneva, che con l’ entrata in vigore

della << nuova legge bancaria >>, decreto legislativo 385 del 1993, si sarebbero

ridotte le possibilità di intervento del Fondo interbancario di garanzia,

subordinato all’ esistenza di una garanzia primaria, tipicamente il privilegio

legale, aspettative, invece, disattese457. L’articolo 45 T. U., rinverdisce il Fondo

ed apporta innovazioni, configurandosi un ente capace di intervenire nel

complesso dell’ attività gestionale458. L’ utilizzabilità del Fondo anche a garanzia

del credito peschereccio, anche attraverso la sua sezione speciale istituita con gli

articoli 10 ss. Legge n. 302 del 1989, contribuiva ad avvicinare la disciplina di

questo settore creditizio a quello agrario459. La garanzia del Fondo attualmente

interviene per le operazioni di credito agrario e peschereccio in genere, con un

implicito rinvio alla definizione del comma 1°, articolo 43 T. U.460.

457 A. GRASSO, Il credito agrario nella << nuova legge bancaria >>, cit., p. 469. Per quanto riguarda

la garanzia primaria, la sua individuazione e relativa qualificazione, spettano alla banca all’ atto dell’

erogazione, norma in esame che fissa criteri particolarmente rigidi a carico della banca in relazione sia

all’ entità del finanziamento, sia alla durata dell’ operazione. Sul punto A. JANNARELLI, Credito

agrario e peschereccio, cit., p. 284. 458 A. GRASSO, Il credito agrario nella << nuova legge bancaria >>, cit., p. 469. Un istituto non

nuovo che ha subito non trascurabili adattamenti, nel Testo Unico. Sul punto P. BORGHI, Il nuovo

credito all’ agricoltura, cit., p. 508. L’ articolo 45 T. U., ha contribuito ha attribuire definitiva stabilità ed

al tempo stesso, uniformità al Fondo. Sul punto A. JANNARELLI, Credito agrario e peschereccio, cit.,

p. 282. 459 Questa sezione, mantenuta quasi del tutto inalterata dalla nuova disposizione, del 1994, è anzi

assoggettata, fermo restando l’ autonomia amministrativa e la gestione fuori bilancio, ad una

regolamentazione del tutto identica: vigilanza del Ministero del tesoro, applicazione del 2° e 3° comma

dell’ articolo 45 T. U., che rende, di conseguenza, completa l’ unificazione dei due crediti. Si veda P.

BORGHI, Il nuovo credito all’ agricoltura, cit., p. 510 ss. 460 Rinvio al cui portata è fortemente limitata dall’ articolo 1, 3° e 5° comma, del decreto ministeriale 12

novembre 1996, n. 612, regolamento emanato sulla base dell’ articolo 45 T. U., 2° comma, del decreto

legislativo 385 del 1993, che consente l’ intervento del fondo solo per determinate operazioni. Sul punto

P. BORGHI, Il nuovo credito all’ agricoltura, cit., p. 511.

195

Nel nuovo Testo Unico, la personalità giuridica e l’ autonomia patrimoniale di

gestione ed anche la vigilanza del Ministro del Tesoro risale al momento

istitutivo del fondo461. Tale Ministro, nel nuovo Testo Unico, ha un ruolo più

ampio della semplice supervisione sul momento funzionale dell’ ente e sulla

gestione delle risorse da esso erogate462. Rispetto alla precedente legislazione, gli

elementi di novità introdotti dall’ articolo 45 T. U. riguardano il campo di

applicazione del Fondo e le prerogative del Ministro del tesoro. Di fatto, per

quanto riguarda le operazioni finanziabili, tale garanzia è stata estesa a tutte le

operazioni di credito agrario e peschereccio463. Bisogna premettere che il credito

peschereccio è un credito di destinazione. Quindi, bisogna tener presente che ai

fini della individuazione della natura di finanziamento peschereccio, per

usufruire della garanzia del FIG, non è indispensabile che le parti contraenti

dichiarino esplicitamente di voler porre in essere un’ operazione ex articolo 43 T.

U., decreto legislativo 385 del 1993464.

461 Legge n. 454 del 1961, articolo 36, 7 ° comma. Si veda P. BORGHI, Il nuovo credito all’ agricoltura,

cit., p. 512. 462 Di fatto, è riservata ad un decreto ministeriale l’ approvazione dello statuto del Fondo, destinato a

disciplinarne << l’ organizzazione ed il funzionamento >>. Si veda P. BORGHI, Il nuovo credito all’

agricoltura, cit., p. 512. Tale termine << approvazione >>, vorrebbe attribuire al Ministro la possibilità

giuridica di influire sulla regolamentazione statutaria, non avente rilievo esterno, sia nell’ aspetto

strutturale sia sull’ attività nel suo complesso, che ha, invece, un rilievo esterno. Tale approvazione

sembra implicare qualcosa di più di un semplice visto sull’ approvazione e sulla sua funzione, oltre che di

controllo successivo, anche se fondamentale, anche di programmazione, capace di << comportare l’

esercizio di potestà prescrittive >>. Dalla lettura dell’ articolo 43 e 45 T. U., il Ministro del tesoro che,

sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è competente ad individuare, attraverso

disposizioni di carattere amministrativo regolamentare, le operazioni garantite, a fissare criteri e limiti

dell’ azioni del Fondo, nonché a determinare l’ entità delle contribuzioni ad esso dovute dalle banche. Sul

punto S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 26. 463 Senza nessuna distinzione tra erogazione del finanziamento effettuate mediante le cambiale pesca ed

agraria, finanziamenti concessi secondo regole di diritto bancario generale od operazioni di credito di

esercizio o di miglioramento. Sul punto S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 26. 464 A tal proposito, la Banca d’ Italia, con lettera 18 febbraio 1994, ha chiarito che ove intenda avvalersi

della disciplina prevista per le operazioni della specie << … la banca avrà …l’ onere di far risultare la

destinazione del finanziamento …>>. Si veda Bollettino della Banca d’ Italia, Vigilanza sulle aziende di

credito, n. 2 / 1994, p. 65. Tale tesi è largamente condivisa, si discosta da quella sostenuta sulla base del

196

Il Fondo interbancario di garanzia, la cui costituzione risale nel tempo, come

stabilito dall’ articolo 45 T. U., comma 1°, offre una << garanzia sussidiaria >>

al fine di tutelare le banche dall’ eventuale rischio connesso all’ operazione di

finanziamento del settore465.

solo richiamo all’ articolo 43 T. U., che determinerebbe la natura peschereccia del finanziamento, con la

conseguenza che un prestito, pur destinato a in equivoca finalità peschereccia, potrebbe essere classificato

di credito ordinario in assenza del riferimento alla normativa detta. Sul punto N. FLORIMONTE, Il

fondo interbancario di garanzia, in La nuova legge bancaria, Milano, 1996, p. 694 ss.. 465 La disposizione si limita a stabilire che << le operazioni di credito agrario e peschereccio, possono

essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo >>, che ha << una gestione autonoma ed è

sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro >>. Sul punto A. GRASSO, Il credito agrario nella

<< nuova legge bancaria >>, cit., p. 469. Vengono, in tal modo riprese, le norme dell’ articolo 36 legge

2 giugno 1961, n. 454, ( 2°, 4° e 5° comma ); il 2° comma della predetta legge afferma che tale garanzia

sussidiaria si esplica fino all’ ammontare dell’ 80% della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di

aver sofferto, dopo le procedure di riscossione coattiva, sulle ditte inadempienti per almeno due rate

semestrali consecutive; il 4° comma, enuncia che il Fondo ha personalità e gestione autonoma, ed è

amministrato da un comitato, composto da diversi membri provenienti dagli organi di rappresentanza del

settore; il 5° comma, esplica le modalità di nomina degli organi di suddetto fondo. Si veda E.

GIANFELICE, Sezione II : il credito agrario e peschereccio, cit., p. 104. La natura << sussidiaria >> del

suo intervento mette in evidenza una finalità di sostegno degli enti erogatori di credito destinata ad

operare soltanto dopo che sia divenuta una definitiva situazione creditoria pregiudizievole, con il mancato

recupero dei capitali prestati nonostante le azioni esecutive diligentemente esperite nei confronti del

prestatario. Sul punto P. BORGHI, Il nuovo credito all’ agricoltura, cit., p. 511. Tale garanzia, oltre ad

essere sussidiaria è anche parziale, in quanto non copre tutte le perdite che, dopo l’ escussione del

debitore, l’ istituto bancario può aver subito, ma solo una parte, a seconda dell’ ammontare e dello scopo

del finanziamento. Fondo che risponde nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, che sono

costituite con versamenti periodici, in misura percentuale rispetto alle somme erogate, delle banche che

effettuano operazioni di questo tipo. Un ulteriore limite all’ operatività del fondo, è posto dalla norma che

stabilisce il divieto di cumulo della garanzia con altri analoghi benefici. E’ possibile porre in essere una

scelta fra la garanzia offerta dall’ articolo 45 T. U. e quelle provenienti da Enti di sviluppo, dalle Regioni

e da altri enti appositamente autorizzati. Sul punto S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p.

25. Articolo 45 T. U., ha dunque, conservato la natura sussidiaria della garanzia prestata. Nel riproporre

la ridefinizione dell’ assetto normativo del credito peschereccio, secondo il principio della

despecializzazione istituzionale, operativa e temporale, affermati con il decreto legislativo 13 dicembre

1992, n. 481, ha posto l’ esigenza di riformulare anche la regolamentazioni del FIG, per renderla coerente

con tale principio. Così E. GIANFELICE, in La Relazione, Il codice della banca, Milano, 1994, p. 85 e A.

GRASSO, La nuova regolamentazione del Fondo interbancario di garanzia, cit., p. 230.

197

Se ne desume non essere stata alterata la sua funzione << assicurativa >>, che

comporta << in primis >> la necessità di preventiva escussione del patrimonio

del debitore, un principio ben noto alla tradizione civilistica e connaturato alla

stessa nozione di sussidiarietà466.

Il Fondo, oltre ad avere personalità giuridica ha anche durata illimitata467. La

concreta fruizione della garanzia sussidiaria da parte delle banche, su determinate

operazioni è legata alla presenza di molteplici altre condizioni, riferite sia la

momento della stipula del contratto di finanziamento, sia a quello dell’ insorgere

dell’ inadempienza da cui è dipesa la perdita per la quale la banca richiede l’

intervento del Fondo468.

Il Fondo può concedere alla banca, attraverso una sezione speciale, anche una

garanzia di tipo fideiussorio, per consentire l’ eventuale aumento dell’ entità del

prestito nell’ interesse del debitore, il cui piano di sviluppo dell’impresa ha 466 P. BORGHI, Il nuovo credito all’ agricoltura, cit., p. 512. Di fatto, in quanto garanzia sussidiaria, la

banca creditrice può fare ricorso ad esso soltanto dopo il mancato recupero del finanziamento attraverso

determinati strumenti esecutivi. Sul punto S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 25. Tale

garanzia sussidiaria copre, in tutti i casi 5°, 4°e 6° comma, la perdita risultante per tali rate insolute,

capitale residuo oltre gli interessi; per le operazioni assistite da concorso pubblico in conto interessi, il

fondo determina la perdita, rimborsando il capitale residuo in base al piano di ammortamento calcolato al

tasso contrattuale nonché gli interessi su tale ammontare. Sul punto A. JANNARELLI, Credito agrario e

peschereccio, cit., p. 283. Garanzia sussidiaria destinata ad operare solo dopo ad un’ inefficacie

esperimento delle procedure di recupero dei crediti, così detto << beneficium excussions >>. La banca,

quindi può accedere alla copertura del fondo solo dopo che sia concluso il procedimento per la

riscossione coattiva del credito nei confronti dei debitori inadempienti. Sotto questo aspetto non si è

introdotta alcuna modifica rispetto alla legge n. 454 / 1961. Si prevede, tuttavia una forma di garanzia di

tipo fideiussorio, destinata a consentire un aumento della entità del prestito. Inoltre non è possibile

cumulare i benefici del fondo con quelli analoghi offerti da Enti di sviluppo o dalle Regioni o da altri

organismi a ciò autorizzati. Sul punto C.M. TARDIVO, Garanzie tipiche del credito agrario, cit., p. 77. 467 Esso è regolato dalle leggi vigenti in materia, che determinano gli organi, le attività fondamentali, i

controlli e la provvista patrimoniale e dalle norme regolamentari che stabiliscono le modalità tecniche per

il suo funzionamento. Sul punto S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 25. 468 Condizioni che sono necessarie per il funzionamento di un meccanismo cooperativo delle banche e

del fondo. Di fatto tali condizioni mirano ad evitare che la banca, nella prospettiva rappresentata dal

possibile intervento del Fondo, operi al di sotto di una certa soglia di diligenza, nello svolgimento delle

sue attività, ovvero non si comporti correttamente nei confronti del fondo interbancario. Sul punto A.

JANNARELLI, Credito agrario e peschereccio, cit., p. 283.

198

ottenuto il nulla osta per la concessione del contributo pubblico per pagamento

degli interessi, ma non è in grado di fornire sufficienti garanzie469.

La garanzia sussidiaria offerta dal Fondo non risolve un altro problema, cioè il

Fondo interviene a valle del processo recuperatorio del credito, mentre non

interviene nel momento della formazione del contratto di credito che è lasciata

alle parti private del contratto, ossia all’ atto della valutazione della domanda di

credito.

L’assenza del FIG, in tale momento è totale470.

Con l’articolo 45 T. U., comma 2° del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.

385, si è demandato al Ministero del Tesoro, d’ intesa con quello delle Risorse

agricole, alimentari e forestali, il compito di disciplinare ex novo il Fondo

interbancario di garanzia, al fine di adeguarne gli scopi e le modalità di

funzionamento al mutato scenario operativo471, affida al Ministro il compito di

indicare tutti quei parametri finora rinvenibili nei << tot auctorum dispersa

volumina >> delle varie leggi succedutesi.

Al Ministro è ora devoluta tanto l’individuazione delle operazioni a cui si

applica la garanzia, quanto dei criteri, dei limiti di intervento, infine, anche

dell’ammontare delle contribuzioni delle banche, da sempre principali fonti di

sostentamento del Fondo472.

469 S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 25 ss.. 470 A. GRASSO, La nuova regolamentazione del Fondo interbancario di garanzia, cit., p. 231. 471 N. FLORIMONTE, Il fondo interbancario di garanzia, cit., p. 690. 472 L’ articolo 45 T. U., comma 2°, prevede: << Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il

coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si

applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonché l’ entità delle

contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all’ ammontare dei finanziamenti assistiti

dalla garanzia >>. Per cui il 2° comma, rinvia al Ministro del tesoro, la determinazione dei caratteri

operativi del fondo. Si veda E. GIANFELICE, Sezione II : credito agrario e peschereccio, cit., p. 104 ss..

Norma che conserva il principio della proporzionalità all’ entità dei finanziamenti assistiti, implicando

quindi che essi si traducano in un prelievo percentuale sulle operazioni. Da segnalare è il trattamento

fiscale agevolato di detti contributi, ex articolo 22 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, dichiarato applicabile

al fondo e alle sue sezioni dall’ articolo 154 della nuova legge bancaria. Questa nuova regolamentazione,

di per sé, non sembra escludere al Ministro, con i suoi decreti, possa mantenere, a lato del contributo

proporzionale, altre forme di << alimentazione >> del fondo, del tipo di quelle già contemplate nella

199

Il comma 3°, dell’ articolo 45 T. U., attribuisce allo statuto del Fondo, soggetto

ad approvazione ministeriale, la determinazione dei profitti organizzativi e di

funzionamento.

Questo al fine di risolvere taluni problemi applicativi delle pregenti disposizioni

cui la despecializzazione aveva dato luogo473. Lo statuto che regolamenta il

funzionamento e l’ organizzazione interna del Fondo è approvato con decreto

ministeriale e sono soggette al medesimo potere anche le due sezioni speciali, di

cui una per il credito peschereccio474.

Il comma 5°, dell’ articolo 45 T. U., disciplina la Sezione speciale per il credito

peschereccio, prevista dagli articoli 20, 21 e 22, della legge 153 del 1975, il cui

scopo è quello di prestare fideiussione agli imprenditori che abbiano ottenuto il

nulla osta per la concessione del contributo pubblico nel pagamento degli

interessi, ma non siano in grado di offrire sufficienti garanzie.

Viene ribadita l’ autonomia patrimoniale e amministrativa di cui è dotata la

Sezione, rinviando ai precedenti commi per la regolamentazione dei profili

legislazione previdente. Sul punto P. BORGHI, Il nuovo credito all’ agricoltura, cit., p. 514. Enuncia il

d.m. 12 novembre 1996, n. 612, la posizione centrale tra i beneficiari del fondo, alle cooperative e

prevede, come contribuzione per il sostentamento del fondo, prelievi trimestrali, di norma il 30%

commisurati ai finanziamenti << garantibili >> erogati, a carico dei beneficiari, con l’ aggiunta di un

prelievo integrativo molto minore, di norma lo 0,50% a carico delle banche. Non è un caso che mentre l’

organizzazione ed il funzionamento del fondo e la relativa vigilanza, coinvolgono soltanto il Ministro del

Tesoro ed il relativo dicastero, per la fissazione delle condizioni di operatività del fondo sia stata anche

previsto l’ intervento del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, che

ha sostituito il vecchio Ministro dell’ agricoltura. Sul punto A. JANNARELLI, Credito agrario e

peschereccio, cit., p. 283. 473 Rivisto anche il comma 6° della legge 154. Il comma 3°, dell’ articolo 45 T. U., prevede: << L’

organizzazione interna e il funzionamento del fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con

decreto del Ministero del tesoro >>. Si veda E. GIANFELICE, Sezione II : credito agrario e

peschereccio, cit., p. 103 ss.. 474 Il Ministro del tesoro ha la possibilità di determinare sia l’ aspetto strutturale, sia quello operativo del

funzionamento del fondo, per cui l’autonomia gestionale, anch’ essa legislativamente sancita, è

fortemente condizionata dalle scelte operate a livello ministeriale. Sul punto S. GATTI, Il credito agrario

e peschereccio, cit., p. 26. A. JANNARELLI, Credito agrario e peschereccio, cit., p. 282. Sezione

speciale per il credito peschereccio che è stata prevista dalla legge 9 maggio 1975, n. 153. Si veda E.

GIANFELICE, Sezione II : credito agrario e peschereccio, cit., p. 103.

200

operativi ed organizzativi475. La individuazione delle attività finanziabili è

affidata alla banca, di conseguenza notevoli sono le preoccupazioni che rileva

nella mancata classificazione delle attività finanziabili, visto come un modo per

agevolare situazioni che non dovrebbero476.

Ambiguo risulta il linguaggio del legislatore, quando afferma che il Ministro è in

grado di individuare le operazioni in cui consentire l’ intervento del Fondo, senza

individuare a priori i << tipi >> e le << categorie >> di operazioni. Anche per le

attività delle due sezioni speciali, non è stato molto chiaro, richiamate nel 4° e 5°

comma, potendone emergere dubbi di incompatibilità con la riserva di legge di

cui all’ articolo 41, 3° comma della Costituzione, trattandosi si disciplinare

l’utilizzo di risorse della collettività ai fini di sostegno di settori più o meno

meritevoli477.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1996, n. 612, il Ministro del tesoro, sentito

il ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali, ha stabilito un

regolamento secondo cui il FIG, risponde nei limiti delle proprie disponibilità

finanziarie, a ripianare le perdite che le banche dimostreranno di aver sofferto,

dopo l’ esperimento, nei confronti dei soggetti inadempienti, delle procedure di

475 G. MOLLE, L. DESIDERI, Le operazioni di credito agrario e peschereccio, cit., p. 249. Il comma

5°, dell’ articolo 45 T. U.: << Presso il fondo è altresì operante una Sezione di Garanzia per il credito

peschereccio, avente personalità giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai

sensi dell’ articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 e sottoposta alla vigilanza del Ministero del

tesoro. Alla sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 >>. Si veda E. GIANFELICE, Sezione II:

credito agrario e peschereccio, cit., p. 103 ss.. La sezione di garanzia per il credito peschereccio, è dotata

di autonomia amministrativa e patrimoniale, ha personalità giuridica con amministrazione autonoma e

gestione fuori bilancio ai sensi dell’ articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 e sottoposto alla

vigilanza del Ministero del tesoro, articolo 45 T. U., commi 4 ° e 5°. Si veda C.M. TARDIVO, Garanzie

tipiche del credito agrario, cit., p. 77. 476 In questo contesto di non chiarezza, potrebbero essere classificate come attività finanziabili,

operazioni che tali non sono, col mero obbiettivo di ottenere automaticamente concessione di incentivi,

come anche la garanzia sussidiaria del Fondo. Sul punto A. GRASSO, La nuova regolamentazione del

Fondo interbancario di garanzia, cit., p. 232 ss.. Sono oggetto della garanzia sussidiaria, il credito

agevolato, regolato dalle leggi di intervento nei vari settori economici, quale anche peschereccio. 477 P. BORGHI, Il nuovo credito all’ agricoltura, cit., p. 515.

201

riscossione coattiva relativa alla garanzia primaria478. Obbiettivo del suddetto

decreto, onde bilanciare l’ evidente utilità che le banche ottengono attraverso l’

erogazione di finanziamenti assistiti dal FIG, è fissare dei precisi obblighi di

contribuzione a carico delle banche.

A questo fine, su di essa grava l’ obbligo di trasmettere al Fondo gli elenchi delle

operazioni stipulate479.

L’ erogazione dei finanziamenti, si materializza dietro la prestazione delle

necessarie malleverie che saranno richieste dalla banca e garanzia dell’

obbligazione assunta dal debitore. Tra di queste primeggiano il privilegio legale

ed il privilegio convenzionale.

La banca potrà chiedere ulteriori malleverie, anche in relazione all’ entità del

credito e alla specificità della sua destinazione480.

In tutti i casi, la banca decade dalla garanzia del Fondo in presenza di una

manifesta sproporzione tra la somma erogata ed il valore delle garanzie

478 La garanzia del FIG non è prestata all’ impresa beneficiaria del credito. Tale fondo, meglio la garanzia

offerta dallo stesso, è destinata alla copertura del rischio che la banca erogatrice del credito può

eventualmente sopportare. Di fatto il comma 1°, dell’ articolo 1, de menzionato decreto ministeriale,

ripiana << la perdita che le banche dimostrano di aver sofferto dopo l’ esperimento, nei confronti dei

soggetti inadempienti, delle procedure di riscossione coattiva >>. Vale a dire, che il fondo è una sorta di

contenitore a cui le banche attingono senza alcun beneficio per l’ impresa escussa. Sul punto A.

GRASSO, La nuova regolamentazione del Fondo interbancario di garanzia, cit., p. 231. L’ intervento

del Fondo, mentre salvaguardia le banche, dall’ altro costringe le stesse a distruggere, mediante le

procedure esecutive, l’ impresa insolvente. 479 Successivamente in seguito a tale trasmissione, sorge l’ obbligo, a carico della banca, di versare al

termine di ogni trimestre una somma pari allo 0,30% dell’ importo originario dei finanziamenti

garantibili. Se fosse iniziato un procedimento esecutivo, la banca è obbligata ad informare il FIG dell’

avvenuto avvio della procedura esecutiva, indicando l’ importo su cui è stata eseguita. Banche che sono

cautelate, con la garanzia sussidiaria del FIG, dal rischio di future insolvenze, mentre facilita ai soggetti

sovvenzionati l’ accesso al credito. Sul punto C.M. TARDIVO, Garanzie tipiche del credito agrario, cit.,

p. 78. 480 La garanzia primaria è qualificata come tale all’ atto dell’ erogazione del finanziamento e viene

acquisita dalla banca stessa per assicurare il soddisfacimento completo dell’ obbligazione assunta da parte

del debitore. Sul punto A. GRASSO, La nuova regolamentazione del Fondo interbancario di garanzia,

cit., p. 234.

202

acquisite481. Fondo che interviene a valle del processo recuperatorio del credito,

ossia quando il credito non è più possibile recuperarlo o è stato parzialmente

recuperato. La banca segnala al Fondo l’ avvenuta procedura esecutiva promossa

nei confronti del debitore inadempiente, indicandone l’ importo per la quale la

procedura viene esperita, nonché l’ esito della stessa482. Se la procedura di

escussione della garanzia primaria risultasse economicamente insufficiente, per il

recupero del credito, il FIG, a richiesta della banca, può autorizzare l’ esplicarsi

di altre azioni coattive483. Per quanto riguarda i livelli di copertura delle perdite,

sono ora anch’ essi affidati alle determinazioni ministeriali484. Con il richiamo

alla normativa di rango amministrativo – regolamentare si è raggiunto

l’obbiettivo di delegificare i meccanismi di interventi del Fondo, eliminando le

precedenti rigidità legislative, tutto con l’ obbiettivo di diminuire i margini di

rischio del finanziamento, ma, contemporaneamente, cercando di valorizzare 481 La banca deve informare il fondo delle procedure avviate ed acquisire, in base all’ articolo 5 del

decreto 612 / 1996, l’ assenso preventivo del fondo nel caso in cui, nel concorso della procedura esecutiva

sulla garanzia primaria, venga offerta una somma pari od inferiore alla valutazione dei beni in sede di

escussione. L’ intervento di detto fondo, non preclude alla banca l’ attivazione di ogni iniziativa utile e

conveniente per il recupero dell’ insoluto ( articolo 7 ). In tal senso la banca può porre in essere azioni di

recupero delle perdite, previa tempestiva e periodica informazione al fondo, versando al fondo le somme

recuperate, al netto delle spese legali sostenute, nel rispetto dei criteri e modalità di imputazione stabilite

dal fondo sulla base di specifici parametri. Sul punto A. JANNARELLI, Credito agrario e peschereccio,

cit., p. 284. 482 La banca, inoltre, a corredo della richiesta di intervento del fondo, deve documentare la procedura

esecutiva e il risultato della stessa, nonché produrre tutto il materiale informativo che permise alla banca

l’ istruttoria della pratica che ha portato all’ erogazione del finanziamento. Questo anche al fine di

valutare l’ esito ai fini dell’ applicazione dell’ articolo 137, comma 2°, della nuova legge bancaria. Si

veda A. GRASSO, La nuova regolamentazione del Fondo interbancario di garanzia, cit., p. 234. Il

comma 2° dell’ articolo 137, si occupa del falso interno e colpisce la condotta di chi, sia nella fase

istruttoria, sia in quella deliberativa, induce in errore il deliberante, a causa di falsa rappresentazione dei

fatti prospettati, alla irregolare concessione o modificazione o revoca del credito. 483 A. GRASSO, La nuova regolamentazione del Fondo interbancario di garanzia, cit., p. 234. 484 Potendo concettualmente farsi rientrare fra i << criteri >> e i << limiti degli interventi >>, di fatto il

d.m. 612 / 1996, prevede la copertura del 70% della perdita, fatta eccezione per le operazioni di

consolidamento e i prestiti per acquisto di macchine e bestiame per le quali è del 50%. Percentuali

inferiori sono previste anche per le operazioni agevolate di durata inferiore ai 18 mesi. Sul punto P.

BORGHI, Il nuovo credito all’ agricoltura, cit., p. 514.

203

l’imprenditorialità bancaria con il rilievo che viene dato alla responsabilità

professionale degli istituti di credito nel valutare le operazioni485. Risulta,

dunque, una maggiore responsabilità del Ministro del tesoro sul piano politico,

contestualmente all’ eliminazione di vincoli giuridici. Ministro che dovrà tentare

di razionalizzare l’ attività del Fondo, obbiettivo perseguibile con la nuova

disciplina del T.U., che non li impedirà di continuare a chiudere le << falle >> di

taluni sottosistemi produttivi486. Queste considerazioni svolte sul suddetto Fondo,

hanno evidenziato i limiti entro cui esso si muove, comunque bisogna

riconoscere una tendenza innovativa, ora introdotta: partecipazione percentuale

ridotta, massimo 70% del Fondo alla copertura delle perdite delle banche487;

introduzione del principio della responsabilità nell’ istruttoria della pratica del

finanziamento e nell’ erogazione del credito da parte delle banche, nonché nell’

azione coattiva di recupero del credito; ricerca di una maggiore efficienza e

professionalità nel rapporto ( sevizio ) banche – clienti. Sono questi gli elementi

innovativi che ne hanno riguardato la struttura funzionale ed operativa488. Tale

tendenza verso una maggiore responsabilizzazione delle banche trova una

giustificazione pratica nel fatto che, si vuole contenere i valori di copertura del

credito che se ampiamente riconosciuti, potrebbero portare, in tempi non lunghi,

all’ esaurimento della disponibilità finanziarie del Fondo, con problemi per

l’autonomia finanziaria dello stesso. Nella bozza predisposta dal consiglio dei

Ministri in data 23 luglio 1999, al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, l’

485 S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 26. 486 Più definibili improduttivi. I possibili utilizzi distorti delle risorse del fondo, sfuggono a qualsiasi

predeterminazione e controllo, anche solo formali. Sul punto P. BORGHI, Il nuovo credito all’

agricoltura, cit., p. 515. 487 Di fatto, qual’ora la procedura di escussione della garanzia primaria sia risultata incapiente, potrà

coprire la perdita in tale misura del 70%. Tale limitazione, che rappresenta una novità rispetto al passato,

si giustifica nell’ ottica di un processo di responsabilizzazione delle banche sia nella fase di erogazione,

sia nell’ effettuazione di efficaci azioni recuperatorie. Fondo che non interviene in caso di omissioni nell’

espletamento degli accertamenti e delle formalità necessarie per l’ erogazione del credito e per l’

assunzione delle garanzie, nonché nello svolgimento della procedura esecutiva 8 articolo 6, d.m. 612 /

1996. Si veda C.M. TARDIVO, Garanzie tipiche del credito agrario, cit., p. 78. 488 A. GRASSO, La nuova regolamentazione del Fondo interbancario di garanzia, cit., p. 235.

204

articolo 37, innovando l’ articolo 154 T. U., proponeva una nuova disciplina del

Fondo interbancario di garanzia. Notevoli sarebbero state le innovazioni se fosse

stata approvata tale bozza. Si sarebbe trattato di un intervento di

razionalizzazione del quadro normativo, posto che già era previsto, all’ interno

del FIG, una sezione di garanzia per il credito peschereccio, utilizzando la parola

<< sezione >>, anche se in realtà, in tale bozza, ne rappresentava un vero e

proprio fondo autonomo e parallelo a quello di credito agrario. In realtà, il testo

definitivamente licenziato del decreto suddetto, non tiene conto della prospettiva

innovativa che avrebbe potuto essere realizzata con la totale parificazione delle

discipline riguardanti i Fondi interbancari di garanzia489.

489 Prevedeva che : << Al Fondo, ed alla sezione speciale ed alla sezione di garanzia per il credito

peschereccio, previsti dall’ articolo 45 T. U., si applicano le disposizioni dell’ articolo 22 d.p.r. del 29

settembre 1973, n. 601 >>. Sul punto R. TESORIERO, Il credito agrario e peschereccio nella nuova

disciplina del testo unico bancario, cit., p. 119 ss.. L’ originaria impostazione rinveniente dalla Bozza,

avrebbe permesso di superare le discrasie denunciate sia in ordine alla applicabilità della disciplina del

FIG, sia in ragione del richiamo al particolare regime di favore tributario. Di fatto nel conteso del decreto

legislativo 385 del 1993, infatti, per le operazioni di credito peschereccio non si applica la garanzia

sussidiaria del Fondo Interbancario, essendosi conservata la Sezione di garanzia per il credito

peschereccio, istituita dagli articoli 10 ss.. Della legge 302 del 1989, dotata di personalità giuridica

autonoma e sottoposta alla vigilanza del Ministro del Tesoro.

205

5. I privilegi di procedura.

Un’ ulteriore manifestazione del singolare << favour >> manifestato nei

confronti del credito peschereccio, lo si ritrova nell’ articolo 44 T. U., comma 4°,

che recita: << In caso di inadempimento, su istanza della banca, il pretore del

luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1°, 2° e 3°

può, assunte sommarie informazioni, disporne l’ apprensione o la vendita.

Quest’ ultima è effettuata ai sensi dell’ articolo 1515 c.c. >>490. 490 S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 22. Il nuovo testo normativo, è più generico del

precedente, apparendo la modifica più apparente che reale. Il dettato precedente era particolarmente

elastico nel prevedere le ipotesi che legittimavano il ricorso al pretore, risultando questo possibile ogni

volta che il debitore non avesse versato << integralmente alle scadenze stabilite l’ importo del prestito e

delle singole rate di esso >>, ora invece, la banca può attivare questa procedura << in caso di

inadempimento >> e non pare che questa espressione abbia innovato il dettato precedente. Sul punto L.

RUSSO, Articolo 44, decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, cit., p. 336. La competenza è ora del

Tribunale, per effetto della modifica al codice di procedura civile. Sul punto C.M. TARDIVO, Garanzie

tipiche del credito agrario, cit., p. 72. Secondo P. CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo aspetto

pratico, Milano, 1998, p. 939 ss., il giudice è << arbitro di provvedere anche in senso negativo, sol che

ciò corrisponda ad un criterio di opportunità >>. Il giudice, dopo aver assunto sommarie informazioni,

deve commisurare l’ opportunità o necessità del provvedimento alla causa dell’ inadempimento, cioè

potrà anche disporre in senso negativo se la causa dell’ inadempimento è di natura contemporanea.

Discrezionalità che discende dall’ utilizzo della parola << può >> è considerata come un argomento che

svela il carattere cautelare del provvedimento pretoriale; Tale procedura speciale potrebbe o meno

concludersi con un’ azione di espropriazione mobiliare che si distinguerebbe da pignoramento, che a

differenza della prima dipende dalla sola iniziativa privata del creditore. In argomento C. M. TARDIVO,

Garanzie tipiche del credito agrario, cit., p. 73. Anche se sembra evidente il carattere esecutivo della

procedura speciale, essendo tutto il procedimento volto alla realizzazione delle pretese satisfattorie della

banca, il suo carattere del tutto singolare, la allontana dalla fattispecie generale del pignoramento.

Carattere di eccezionalità presenta tale procedura dovuto sia al suo ambito di applicazione, credito

peschereccio ed agrario, ma anche all’ intero procedimento espropriativo. Tale natura esecutiva della

procedura rappresenta l’ opinione più diffusa dalla dottrina. Si veda G. COSTANTINO, voce Crediti

speciali. II) Profili processuali., in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1988, p. 1 ss.. Secondo l’

orientamento della Cassazione, 20 luglio 1988, n. 4707, configura tale procedura come << un atto del

procedimento esecutivo che realizza nella sostanza gli effetti del pignoramento, con la conseguenza che

in relazione ad esso trovano applicazione le disposizioni sulle opposizioni ai sensi degli articoli 615 e

617 c.p.c. >>. A tal proposito A. GRASSO, Credito agrario e procedimento speciale di esecuzione, in

Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ ambiente, Padova, 1996, p. 214, ha commentato la citata

Cassazione, ha sostenuto che la tesi la quale sostiene la natura esecutiva del procedimento, non è più

tanto sicura. Sentenza, che avrebbe riconosciuto la eccezionalità della tutela che si differenzia

206

La << nuova legge bancaria >>, per quanto riguarda gli aspetti procedurali

conseguenti al privilegio legale, mantiene in buona sostanza in vita il sistema

disciplinato dall’ articolo 11 della legge del 1928491, apportando miglioramenti notevolmente dal pignoramento, però, allo stesso tempo, ha concluso che oltre ad avere natura esecutiva,

debba considerarsi come pignoramento. Tuttavia non è possibile contrapporre una valida tesi che ne

attribuisce la natura cautelare mista. Probabile natura mista di tale procedimento espropiativo è

desumibile dalla sua struttura. Di fatto la disciplina è, da un lato legata al provvedimento del Tribunale

che prevede << l’ apprensione e la vendita >>, il momento pubblicistico dall’ altro, la fase conclusiva del

procedimento, è legata all’ azione di autotutela allorché rinvia alla disciplina dell’ articolo 1515 c.c. in un’

ottica privatistica. Si veda C. M. TARDIVO, Garanzie tipiche del credito agrario, cit., p. 73 ss.. 491 Comparando la disciplina attuale, che legittima la banca ad adire il pretore in caso di

<< inadempimento >> dell’ obbligazione, rispetto alla pregressa normativa che accordava la stessa

prerogativa, nel caso in cui il debitore non avesse versato << integralmente alle scadenze stabilite, l’

importo del prestito o delle singole rate di rimborso di esso >>. Discipline che erano identiche, si

aggiungeva, inoltre, all’ articolo 11 che << la vendita seguiva senza formalità giudiziaria, con le norme

dell’ articolo 68 codice di commercio >>. Sul punto A. GRASSO, Il credito agrario nella << nuova

legge bancaria >>, cit., p. 468. Era, questo, un istituto del tutto simile, come detto a quello riportato nell’

articolo 44, 4° comma. L’ articolo 11 della legge 1760 del 1928, disponeva in merito ad un istituto,

<< senza formalità giudiziarie >>. Nuova norma che si segnala dal punto di vista della maggiore

precisione sotto il profilo delle competenze territoriali. Di fatto la vecchia disciplina non conteneva il

riferimento al << pretore del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi >>, e per l’ uso del

termine << apprensione >>, in luogo di << sequestro >>, che sembrava rimandare ad una procedura di

tipo cautelare. Tale modifica lessicale è quanto mai opportuna, eliminando il dubbio che si sia in

presenza, anziché di una procedura esecutiva, come generalmente ritenuto dalla dottrina e dalla

giurisprudenza, anche la Corte costituzionale, di una procedura cautelare di sequestro, con tutte le

conseguenze connesse a tale inquadramento. Si veda L. RUSSO, Articolo 44, decreto legislativo 1

settembre 1993, n. 385, cit., p. 335ss.. Corte costituzionale, 5 – 12 aprile 1973, n. 37, in Giurisprudenza

costituzionale, 1973, p. 348 ss.. In dottrina G. COSTANTINO, Il processo di esecuzione nel credito

agrario : I privilegi speciali, In Rivista di diritto agrario, Milano, 1981, p. 602. Sostituzione di detto

termine, che meglio mette in luce la natura esecutiva del provvedimento, gia in passato la vecchia

espressione era parsa inadeguata e non confacente alla natura del procedimento. Sul punto C.M.

TARDIVO, Garanzie tipiche del credito agrario, cit., p. 72. Giurisprudenza che già aveva sottolineato la

natura sostanzialmente esecutiva del provvedimento pretoriale. Sul punto Cassazione 9 agosto 1980, n.

2339, in Massimario del Foro italiano, 1980. Cassazione 20 luglio 1988, n. 4707, in Giurisprudenza

agraria italiana, 1988, p. 608. Cassazione 22 dicembre 1988, n. 7017, in Giurisprudenza agraria italiana,

1989, p. 353. P. BORGHI, Il nuovo credito all’ agricoltura, cit., p. 502, per cui tale disposizione si

segnala soprattutto per aver opportunamente sostituito con l’ << apprensione >>, al << sequestro >>,

formula più consona ad una procedura esecutiva. Concretamente si avrà un verbale di apprensione redatto

da un ufficiale giudiziario con la contestuale nomina del custode dei beni, per lo più lo stesso debitore. Il

207

sotto il profilo tecnico e lessicale492. La potremo definire una esecuzione forzata

<< semplificata >>, conservata dal precedente sistema, utilizzabile anche nel

caso del privilegio convenzionale, oltre che legale, in quanto espressamente

riferita ai privilegi di cui ai commi 1°, 2° e 3° dell’ articolo 44 T. U., fondata,

secondo il 4° comma dell’ articolo 44 T. U., su tre momenti essenziali : 1)

sommarie informazioni; 2) << apprensione >> e 3) vendita493. Per quanto

riguarda i beni sottoponibili ad esecuzione speciale, la legge indica quelli

assoggettati sia a privilegio convenzionale, sia a privilegio legale. Bisogna

distinguere tra i beni di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b) del secondo

comma dell’ articolo 44 T.U..

I primi sono sottoposti a privilegio legale e suscettibili di esecuzione, i secondi lo

sono solo se acquistati con il finanziamento concesso. Ove non vi siamo beni che

soddisfino tale condizione, il privilegio e l’ eventuale esecuzione si applicano ai

provvedimento del pretore deve essere notificato al debitore ed al soggetto passivo dell’ esecuzione,

benché la norma taccia a tal proposito. Dopo che il pretore, con un unico decreto, ha ordinato l’

apprensione dei beni sottoposti a privilegio e fissato le date del primo e del secondo incanto, si può

procedere alla vendita ai sensi dell’ articolo 1515 c.c., a mezzo di persona autorizzata, oppure in

mancanza, dello stesso ufficiale giudiziario. Se il bene ha un prezzo corrente stabilito dalla pubblica

autorità, ovvero risultante da mercuriali, è possibile derogare alle regola dell’ incanto e la vendita può

essere effettuata tramite le suddette persone autorizzate o tramite un commissario designato dal pretore.

Sul punto S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 22. Gran parte della dottrina e della

giurisprudenza attribuiscono al procedimento ex articolo 44 T. U., la natura di esecuzione forzata ed al

provvedimento pretoriale, quella di atto di pignoramento. In tal senso A. GRASSO, Credito agrario e

procedimento speciale di esecuzione, cit., p. 213 ss.. 492 L. RUSSO, Articolo 44, decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, cit., p. 335. 493 La vendita è da effettuarsi secondo il meccanismo della cosiddetta vendita in danno, di cui all’

articolo 1515 c.c., molto più breve e semplice dell’ ordinaria vendita giudiziale. Procedura che consente

di evitare il ricorso al pubblico incanto quando si tratti di beni con un prezzo corrente che risulti da atto

dell’ autorità, listini o mercuriali, sono circostanze di facile verificazione, trattandosi di prodotti finiti o

semilavorati, o di bestiame, macchine ed attrezzi produttivi agricoli od agroindustriali, aventi quotazione

di mercato. Sul punto P. BORGHI, Il nuovo credito all’ agricoltura, cit., p. 503. Il quarto comma dell’

articolo 44 del T.U. esclude che il creditore possa aggredire beni non sottoposti a privilegio. In tal senso

Cassazione 29 marzo 1995, n. 3731, in Giustizia civile, 1995, I, p. 2426.

208

soli beni di cui alla lettera a)494. Secondo tale norma, si dovrebbero ritenere

assoggettati al procedimento esecutivo speciale anche i crediti, cosa di difficile

applicazione vista l’ incompatibilità esistente tra questa procedura esecutiva e

situazioni soggettive come i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell’

articolo 44 T. U. o le concessioni di cui alla lettera a) dell’ articolo 46 T. U.,

comma 1°. In tali casi la banca può solo procedere in via ordinaria nella forma

dell’ espropriazione forzata presso terzi495.

494 Sui beni indicati alle lettere a), b) e c), la banca può agire in via esecutiva senza limiti temporali,

previo pignoramento, in virtù del diritto di seguito riconosciutole dall’ articolo 2747 c.c., comma 2°, salvo

il principio del possesso di buona fede da parte del terzo. Vi sono diritti altrui che cedono di fronte all’

articolo 1153 c.c, e vi sono compresi i privilegi speciali già esistenti sulla cosa. Nel caso di privilegio

convenzionale l’ opponibilità ai terzi è subordinata alla trascrizione nel registro indicato nell’ articolo

1524 c.c., comma 2°. Formalità, il cui obbiettivo è di risolvere eventuali conflitti sui beni sottoposti a

privilegio secondo un sistema in base al quale esso è in opponibile ai diritti sorti anteriormente alla

trascrizione ed è, invece, opponibile a quelli sorti successivamente, riguardo ai quali è fatta salva l’

applicabilità dell’ articolo 1153 c.c.. Sul punto S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 23.

Sembra che tale procedura consenta l’ azionabilità anche in assenza di qualsiasi titolo esecutivo. Questo

avviene sicuramente quando la banca agisce in base al privilegio convenzionale, e faccia istanza al

Pretore di applicare la procedura considerata, l’ unica documentazione che deve produrre è quella

attinente al rapporto, anche senza l’ esibizioni di cambiali. Stessa considerazione vale nel caso in cui la

banca agisca sulla base del privilegio legale. Procedura che può produrre l’ effetto espropiativo senza che

questo discenda da un titolo esecutivo vero e proprio, non ritenendosi il decreto pretoriale un

accertamento giudiziale dell’ inadempimento. Procedura che è da ritenersi collegata non al titolo

esecutivo eventualmente prodotto, ma alle operazioni finanziate, in particolare alla validità dei privilegi

che quei titoli contribuiscono a documentare. Sul punto C. M TARDIVO, Garanzie tipiche del credito

agrario, cit., p. 73. 495 Se si tratta di finanziamento assistito da cambiale pesca od agraria, la banca creditrice può procedere

esecutivamente con la notifica del precetto ed atto di pignoramento del credito presso terzi. In tal caso di

prestiti assistiti da privilegio convenzionale, mancando la cambiale, la banca deve munirsi di un titolo

esecutivo, come decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Sul punto S. GATTI, Il credito agrario e

peschereccio, cit., p. 24. Con la despecializzazione che ha interessato il credito peschereccio, vi è stato un

ampliamento dei beni sottoponibili a privilegio. Per alcuni di questi si pone il problema su come porre in

essere la particolare procedura esecutiva, che sembra incompatibile con beni incorporali come crediti di

cui alla lettera c) dell’ articolo 44, comma 2°, o le concessioni di cui alla lettera a) dell’ articolo 46 T. U.,

comma 1°. Sul punto L. RUSSO, Articolo 44, decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, cit., p. 336.

Da questo punto di vista è legittimo dubitare della totale adeguatezza del meccanismo processuale

divisato a fronte delle peculiari caratteristiche dei beni sottoposti all’ << apprensione >> e alla

209

Comunque in caso di inadempimento del debitore, le banche possono sia

avvalersi degli strumenti ordinari, regolati dal codice di procedura civile, sia

della speciale disciplina prevista dal Testo Unico496. Si stabilisce, in questa

norma che in caso di inadempimento l’istituto di credito, può procedere

attraverso una procedura semplificata al soddisfacimento del credito per il

tramite della vendita dei beni sottoposti a privilegio ai sensi dell’ articolo 1515

c.c.. Soluzione che è possibile previa istanza della banca da presentarsi al giudice

del luogo in cui si trovano i beni sottoposti a privilegio. Il giudice dopo aver

assunto sommarie informazioni, può disporne l’ apprensione e la vendita497. Tale

quarto comma dell’ articolo 44 T. U., si presenta però generico circa i

presupposti per l’ attuazione della procedura esecutiva, sicché si può affermare

che mancano, sia per l’ esecuzione ordinaria, sia per quella fallimentare, dei

meccanismi attuativi che ne assicurino la certa e rapida realizzazione498. Resta

senza soluzione la questione della posizione della banca fornita di privilegio, ma

il cui credito sia sottoposto a termine o condizione e sia, pertanto, privo dei

requisiti previsto per l’intervento ex articolo 525 c.p.c., di fronte al procedimento

<< vendita >>. Si veda A. JANNARELLI, Credito agrario e peschereccio ( aggiornamento 2000 ), cit.,

p. 280 ss.. 496 S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 21. 497 G. COSTANTINO, Le espropriazioni forzate speciali, cit., p. 259 ss.. Tale disciplina ha riprodotto,

con opportune correzioni soltanto formali, la disciplina già prevista nell’ articolo 11 della legge 1760 del

1928, in materia di credito agrario. Si veda A. JANNARELLI, il credito agrario e peschereccio nel testo

unico della legge bancaria, cit., p. 207. Dopo la novella del 1994, la suddetta procedura si applica ai beni

sia sottoposti a privilegio legale che convenzionale. Si veda L. RUSSO, Articolo 44, decreto legislativo 1

settembre 1993, n. 385, cit., p. 335. 498 Norma che tace in ordine alla fissazione del termine di operatività del privilegio legale. Non è chiaro

se la garanzia si debba far valere entro l’ anno di scadenza del prestito o se, invece, possa invocarsi anche

oltre detto termine ed eventualmente per quanto tempo. Sul punto S. GATTI, Il credito agrario e

peschereccio, cit., p. 22 ss.. Di fatto, si veda come, la banca creditrice, non può chiedere l’ assegnazione

o la vendita del bene sottoposto a privilegio prima che vi sia il pignoramento, cosa possibile solo per le

cose date in pegno e per i mobili soggetti ad ipoteca, e non è neppure possibile avvalersi, in caso di

fallimento del debitore, della facoltà di realizzo in pendenza di fallimento ex articolo 53 della legge

fallimentare, concessa al solo creditore pignoratizio ed a coloro che sono assistiti da privilegio di cui agli

articolo 2756 e 2761 c.c..

210

esecutivo instaurato da un altro creditore499. Un ulteriore questione è quella

relativa alla diversità del regime di opponibilità del privilegio rispetto alle regole

generali della circolazione dei beni e dei crediti sui quali il privilegio può essere

costituito. Tale procedimento esecutivo presenta particolarità in relazione sia agli

istituti dell’ opposizione e dell’ intervento. In seguito al decreto legislativo 342

del 1999, vengono apportate alcune modifiche alla forma dell’ articolo 44 T. U.,

comma 4°. Il << pretore >>, viene sostituito con il << giudice del luogo >>500. Il

legislatore ha mantenuto ferma la disposizione, l’ha solo rimaneggiata, la

procedura prevista per l’ abrogato ordinamento peschereccio, come da articolo 11

della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e l’ articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n.

302, che negava al debitore una possibile azione contraria a sostegno delle sue

ragioni501. Anche se la legge non vi fa cenno, senza alcun dubbio è consentita l’

opposizione del debitore502. Parte della dottrina ha effettuato delle osservazioni in 499 Sul punto G. PRESTI, Ipoteca per debito altrui e fallimento, Milano, 1992, p. 76 ss.. G.

COSTANTINO, Le espropriazioni forzate speciali, lineamenti generali, cit., p. 261 ss.. S. GATTI, Il

credito agrario e peschereccio, cit., p. 23. 500 Modifica necessaria per uniformare la disposizione all’ introduzione del giudice unico ai sensi della

legge 16 luglio 1997, n. 254. Sul punto A. GRASSO, Il sistema delle garanzie nell’ articolo 44 della

legge bancaria come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, cit., p. 11. 501 Come viene ora regolamentata tale procedura esecutiva dei privilegi, salta il procedimento di cui all’

articolo 474 c.p.c., ovvero l’ atto iniziale di esecuzione ha luogo << inaudita altera parte >> ed integra i

presupposti di un vero procedimento monitorio. Questo rileva delle anomalie tanto da suscitare

comprensibili sospetti di legittimità costituzionale in relazione all’ articolo 24 Costituzione, per non

essere garantito il diritto di difesa del debitore. Si veda A. GRASSO, Il sistema delle garanzie nell’

articolo 44 della legge bancaria come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, cit., p. 11;

nel suddetto comma, viene soppresso un inesatto richiamo al comma 3° effettuato dalla legge 17 febbraio

1994, n. 135, che modificò la versione originaria dell’ articolo 44 t.u., come da decreto 342 / 1999. 502 Ex articolo 615, comma 2°, c.p.c. o del terzo ai sensi dell’ articolo 619 c.p.c., questa opposizione e l’

eventuale sospensione ex articolo 624 c.p.c., dovuto alla peculiarità della struttura del procedimento,

fanno si che siano successive all’ autorizzazione alla vendita. Qualora questa sia avvenuta, si applica l’

articolo 620 c.p.c., che prevede la possibilità per il terzo opponente di far valere le sue ragioni sul

ricavato. Nulla è previsto per la fase successiva alla vendita, in particolare per l’ assegnazione e la

distribuzione del ricavato, si deve ritenere che la specialità del procedimento si arresta nel momento della

vendita, in cui si esaurisce la funzione di rapida tutela delle ragioni creditorie, dopodiché si applicano le

norme di carattere generale, articoli 510 e s.; 541 – 542; 596 ss. C.p.c.. Sul punto S. GATTI, Il credito

agrario e peschereccio, cit., p. 24. Qualsiasi possibilità di azione contraria, potrebbe essere disconosciuta

211

merito a tale proceduta, dubitando della sua legittimità costituzionale, fondata su

principi che già altrove sono stati rigettati dal giudice delle leggi, in base a

considerazioni attinenti alla specialità dei soggetti erogatori, che dovrebbero

essere rivedute, in un quadro contemporaneo despecializzante, abbandonando

questa visione di estremo << favour >> per le aziende di credito503. L’ espandersi

delle garanzie pubbliche chiamate ad assistere i finanziamenti di credito

peschereccio, nonché dovuto all’ importanza assunta dal Fondo interbancario di

garanzia di cui all’ articolo 45 T. U., sono elementi che comportano una notevole

diminuzione del rischio a carico delle banche erogatrici e rendono ancora più

perplessi sulla << ratio >> di agevolazioni procedurali di non poco conto a

favore delle banche stesse per il soddisfacimento dei propri diritti504.

al debitore, dovuto anche al fatto che, la stessa previsione di << sommarie informazioni >>, potrebbe

addirittura impedire l’ efficace proposizione di eccezioni di adempimento ed di eccezioni in senso

proprio. Questo avviene per lo meno quando la valutazione del giudice si presenti tale da indurre, nel

procedimento di esecuzione, la necessità di accertamenti più approfonditi, di attività probatorie, sembra,

cioè esclusa, la possibilità che il pretore si addentri in una fase, sia anche incidentale, di tipo cognitivo.

Sul punto P. BORGHI, Il nuovo credito all’ agricoltura, cit., , p. 503. Privilegio di procedura, pare

dubbia la legittimità in quanto, non soltanto pone le banche erogatrici in posizione di favore rispetto a

qualsiasi creditore, ma anche sicuramente non garantisce pienamente il diritto di difesa del debitore

esecutato, potendo questi intervenire solo in un momento successivo alla apprensione dei beni e, di

regola, successivamente anche alla vendita degli stessi. Bisogna ricordare che a tal proposito la Corte

costituzionale, con riferimento all’ articolo 11 r.d.l. n. 1509 del 1927 si è già espressa per due volte in

senso negativo. Sul punto L. RUSSO, Articolo 44, decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, cit., p.

336. 503 Corte costituzionale 12 aprile 1973, n. 37, in Giurisprudenza costituzionale, 1973, p. 348 ss; Corte

costituzionale, ord. 31 maggio 1988, n. 381, in Giurisprudenza Costituzionale, 1988, p. 1693ss. ( di

manifestata infondatezza, richiamatesi alla sentenza n. 37). Sul punto P. BORGHI, Il nuovo credito all’

agricoltura, cit., p. 504. 504 In senso critico nei confronti della legittimità, in generale, delle varie procedure espropiative speciali,

G. COSTANTINO, voce Crediti speciali. II) Profili processuali, cit., p. 1 ss.. Corte costituzionale che più

volte ha rigettato le eccezioni di illegittimità costituzionale via via sollevate, ha tratto argomenti dall’

esigenza di garantire << il buon funzionamento del meccanismo del credito >> ed il << il risparmio >>.

Questo ripetuto diniego della Corte costituzionale ad accogliere eccezioni di illegittimità costituzionale

concernenti le forme speciali di tutela espropiativa si spiega in considerazione dell’ impossibilità, ai sensi

dell’ articolo 28 legge 11 marzo 1953, n. 87 di sindacare il merito di una scelta legislativa, pur opinabile

ma non direttamente lesiva del fondamentale principio della parità delle armi. Si veda L. PALADIN,

212

6. L’ Ipoteca fondiaria.

Tra le garanzie che possono essere offerte, previste dall’ articolo 44T. U., comma

5°, in ragione della natura del finanziamento erogato, è da annoverare l’ ipoteca

immobiliare di primo grado505.

Corte costituzionale e principio di eguaglianza, in Giurisprudenza costituzionale, Milano, 1984, p. 219

ss.. 505 Questo tipo di garanzia era prima riservata ai finanziamenti di credito agrario, ora estesa alle

operazioni di credito peschereccio, in seguito al decreto legislativo 342 / 1999. Il comma 5° dell’ articolo

44T.U. stabilisce, infatti, che << ove i finanziamenti di credito agrario e peschereccio siano garantiti da

ipoteca immobiliare, si applica la disciplina della sezione 1° del presente capo per le operazioni di

credito fondiario >>, sostituito dall’ articolo 7 del decreto legislativo 342 / 1999. Sul punto A. GRASSO,

Il sistema delle garanzie nell’ articolo 44 della legge bancaria come modificato dal decreto legislativo 4

agosto 1999, n. 342, cit., p. 11. Praticamente è stata adottata la stessa formula previsto per il credito alle

opere pubbliche. La novità apparente della introduzione della normativa del credito fondiario per il

credito peschereccio, pone in realtà un problema ben più vasto. Anche prima era possibile un

finanziamento fondiario su immobili aventi destinazione << pesca >>. Una interpretazione possibile, è

quella della reintroduzione del mutuo di scopo, con tutti i problemi del passato. Si veda C. M. TARDIVO,

Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, le << particolari operazioni di credito e le<< altre

operazioni >>, cit., p. 1183. Tal estensione della disciplina speciale, prevista prima, solo per i

finanziamenti di credito agrario garantiti da ipoteca su immobili, ora esteso alle operazioni di credito

peschereccio, modifica che anche risponde all’ esigenza di uniformare la disciplina del credito agrario e

peschereccio. Così M. SANTARONI, Integrazioni e modifiche al testo unico in materia bancaria e

creditizia, cit., p. 495. Riformulazione del comma 5°, del suddetto articolo, nasce dall’ esigenza di

uniformare la disciplina del credito agrario e del credito peschereccio, chiarendo che la disciplina speciale

del credito fondiario si applica, oltre che ai finanziamenti di credito agrario garantiti da ipoteca su

immobili, anche alle medesime operazioni effettuate nel settore peschereccio. Il rinvio, attuato dal 5°

comma è da intendersi alle agevolazioni di vario tipo che il T. U. conserva a favore delle banche

erogatrici di credito fondiario, previste dagli articoli da 30 a 41. Sul punto L. RUSSO, Articolo 44 del

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Garanzie, cit., p. 337. Disposizione che ha posto all’

attenzione della dottrina la portata di tale rinvio. Soprattutto se l’ applicabilità della disciplina del credito

fondiario possa valere anche nel caso di concessione dell’ ipoteca di primo grado, in deroga alla disciplina

generale. Secondo il R. COSTI, L’ ordinamento bancario, cit., trattato dall’ autore ampiamente nel

volume, ha ritenuto che il rinvio debba intendersi anche nell’ ipotesi che l’ ipoteca fondiaria non sia di

primo grado. Pertanto il rinvio permetterebbe l’ applicazione dei privilegi sostanziali e procedurali, così

come previsti dalla disciplina fondiaria, anche in condizioni non previste dalla disciplina generale; Invece

il S. BONFATTI, Le procedure concorsuali e le garanzie bancarie. La verifica dei requisiti di regolarità

formale e l’ assoggettabilità delle garanzie a revocatoria fallimentare dopo il nuovo testo unico, in

Diritto della banca e del mercato finanziario, 1996, Padova, p. 82 ss.. Sul punto C. M. TARDIVO,

213

Dovuto al rinvio contenuto nel suddetto articolo, le operazioni di credito

peschereccio godono della stessa disciplina di favore dettata per le operazioni di

credito fondiario506. Garanzie tipiche del credito agrario, cit., p. 75. Sulla questione è anche intervenuta la Banca d’ Italia,

comunicazione del febbraio 1994, in Bollettino di vigilanza, n. 2, febbraio 1994, p. 62 ss, riportando l’

indicazione che la portata del rinvio deve riferirsi all’ intera disciplina del credito fondiario << ivi

compreso il grado primario dell’ ipoteca, la durata del finanziamento e il regime provvisorio >>.

Secondo S. GATTI, Il credito agrario e peschereccio, cit., p. 21, l’ ipoteca che grava sugli immobili

deve essere di primo grado ed è esclusa l’ estensione di questo privilegio ipotecario ad altro genere di

finanziamento non legato alla proprietà fondiaria, fermo restando che le parti, possono concordare altre

forme di garanzie, nell’ ambito della loro autonomia. Si applica, in seguito a tale rinvio, la disciplina

prevista per il credito fondiario dagli articoli 38 e ss. del testo unico. Il rinvio è da intendersi non solo per

le varie agevolazioni che la legge riconosce a favore delle banche erogatrici nel procedimento di

espropriazione, ma per tutte le norme in materia di credito fondiario e, quindi, anche per l’ articolo 39 T.

U., relativo alla disciplina di alcuni aspetti concernenti le vicende dell’ ipoteca, riferito in particolare ai

tempi occorrenti per il consolidamento dell’ ipoteca, che può ottenersi dopo 10 giorni successivi all’

iscrizione e prima dell’ erogazione del prestito, ed anche per l’ articolo 40 T. U., sull’ estinzione

anticipata del debito e sulla risoluzione del contratto. Cfr. CASSAZIONE CIVILE. Sez. III, 25 maggio

2000, n. 6860. Colombo. c. Ist. bancario S. Paolo Torino. Giust. civ. Mass. 2000,1108: << CREDITO

FONDIARIO. LS 16 luglio 1905 n. 646 art. 20 r.d.. LS 1 settembre 1993 n. 385 art.161 d.lg. Ai sensi

dell'art. 161, comma 6, d.lg. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e

creditizia) i procedimenti esecutivi in corso alla entrata in vigore del decreto (1 gennaio1994) restano

regolati dalle norme anteriormente vigenti, tra le quali l'art. 20 del r.d. 16 luglio 1905 n. 646, che

contiene un principio di indifferenza, nell'ordinamento particolare del credito fondiario, ai fini

esecutivi dell'avvenuto trasferimento dell'immobile gravato da ipoteca per mutuo fondiario. Tale

principio che opera esclusivamente sul piano processuale e ha carattere funzionale al compimento

dell'esecuzione, comporta che fino alla notifica dell'avvenuto trasferimento del bene l'esecuzione

puo' essere compiuta unicamente contro il debitore originario, che e' il solo soggetto passivo, e dopo la

notifica congiuntamente contro il debitore iscritto e contro il successore, che diventa soggetto passivo

dell'espropriazione >>. Cfr. TRIBUNALE MONZA. 4 giugno 1996. Banca pop. Sondrio. c. Cassa risp.

prov. lombarde e altro. Banca borsa tit. cred. 1999,II, 186 nota (TARDIVO): << IPOTECA. Ordine delle

ipoteche. Codice civile (1942) art. 2855. LS 16 luglio 1905 n. 646 art. 38 r.d.. LS 16 luglio 1905 n.

646 art. 42 r.d. Gli art. 38 e 42 comma 2 t.u. sul credito fondiario - giacche' non riguardano la misura

degli interessi, ne' la scadenza degli stessi, ne' l'estensione del diritto di prelazione ai c.d. fattori

accessori - non fanno eccezione alla disciplina indicata nell'art. 2855 c.c., che gia' si pone come

eccezione alla regola di specialita' dell'iscrizione ipotecaria >>. 506 Sul punto S. BONFATTI, La disciplina dei crediti speciali nel << testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia >>, cit., p. 1046. Cfr. TRIBUNALE PERUGIA. 16 febbraio 1999. Banca naz. lav.

c. Fall. soc. Onjx. Rass. giur. umbra 1999, 748: << FALLIMENTO. Ipoteca. LS 1 settembre 1993 n.

214

Questa soluzione, riguardante i finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili,

contengono un esplicito richiamo ai finanziamenti di credito peschereccio,

rafforza l’ interpretazione secondo la quale allo scopo del finanziamento va

riconosciuto un ruolo fondamentale, rispetto alla semplice verifica della presenza

della sola garanzia ipotecaria. Di fatto, è lo scopo del finanziamento che, in

presenza di una ipoteca su di un immobile, fa si che si debba necessariamente

parlare di credito fondiario507. Si tratta di finanziamenti a medio e lungo termine,

erogati dalle banche, ai quali, si applica, come accennato, la disciplina prevista

per le operazioni di credito fondiario, ivi compresa quella relativa ai limiti di

finanziabilità, riconosciuti, tra l’ altro, entro i valori dei beni ipotecati o al costo

delle opere da eseguire sugli stessi ( articolo 38, comma 2°, legge bancaria )508.

385 art. 38 d.lg.. LS 1 settembre 1993 n. 385 art. 39 d.lg. Le ipoteche concesse a garanzia dei

finanziamenti di natura fondiaria non sono soggette a revocatoria fallimentare qualora siano state

iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento >>. Cfr.

CORTE APELLO BRESCIA. 9 febbraio 1994. Cassa risp. prov. Lombarde. c. Fall. Tecnoedil. Banca

borsa tit. cred. 1995,II, 198 nota (TARDIVO): << CREDITO FONDIARIO. Codice civile (1942) art.

1414. Codice civile (1942) art. 1418. Codice civile (1942) art. 1344. Codice civile (1942) art. 1345.

Codice civile (1942) art. 2904. LS 16 marzo 1942 n. 267 art. 67 r.d.. LS 21 gennaio 1976 n. 7 art.

4 d.P.R.. Trascorso il periodo di consolidamento di 10 giorni, la revocatoria dell'ipoteca accesa a

garanzia del credito fondiario puo' avvenire solo se: a) il negozio di mutuo fondiario garantito da

ipoteca e' simulato; b) il negozio di mutuo fondiario garantito e' nullo perche' in frode alla legge o per

motivo illecito ex art. 1345 c.c.>> . 507 A. JANNARELLI, Il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria : atto terzo,

cit., p. 135. Cfr. TRIBUNALE PERUGIA. 16 febbraio 1999. Banca naz. lav.. c. Fall. soc. Onjx. Rass.

giur. umbra 1999, 748: << CREDITO FONDIARIO. LS 1 settembre 1993 n. 385 art. 38 d.lg.. Il

credito fondiario ha per oggetto qualsiasi operazione di credito ipotecario oltre il breve termine, attuata

dalle banche, sempre che l'importo del credito concesso ed il grado di ipoteca iscritta sono rispettosi

dei limiti previsti dalle disposizioni della Banca d'Italia >>. 508 Istruzioni della Banca d’ Italia, 126° Aggiornamento del 12 aprile 1996 alla circolazione n. 4 del 29

marzo 1988 concernente particolari operazioni di credito ( in Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1996, n. 94 ).

La garanzia ipotecaria, preferita per i finanziamenti ultraquinquennali ( indicazione che viene riportata

dall’ articolo 4, comma 3°, del regolamento del Fondo interbancario di garanzia ), si ha da ritenere

riguardi i finanziamenti per investimenti, di leasing, di realizzazione di impianti di lavorazione,

conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, di miglioramento

di strutture produttive della pesca, ossia di impianti a terra per la lavorazione, conservazione e

trasformazione del pescato. Si veda A. GRASSO, Il sistema delle garanzie nell’ articolo 44 della legge

215

All’ interno di tale normativa affiora la presenza di una procedura esecutiva

speciale, la quale può essere considerata una sorta di procedura parallela, per i

casi di presenza di ipoteca a garanzia dell’ istituto finanziante, a quella prevista

dal comma 4° dell’ articolo 44 T. U., per i casi in cui il credito peschereccio

risulti assistito da privilegio speciale mobiliare, legale o convenzionale509. Sia per

l’ articolo 44 T. U., comma 4°, quanto per l’ articolo 38 T. U., comma 2°, la

garanzia ipotecaria grava sugli << immobili >>. Precisazione che porterebbe ad bancaria come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, cit., p. 11. Un problema

affrontato dalla dottrina e se debba ritenersi applicabile la disciplina propria del credito fondiario, senza

nessuna particolarità. Sul punto C. M. TARDIVO, Garanzie tipiche del credito agrario, in Rivista

amministrativa della Repubblica Italiana, Roma, 2001, p. 75. 509 Quasi a voler statuire una forma di parità di trattamento per le banche finanzianti! Bisogna mettere in

evidenza che, secondo la normativa previgente ( in forza dell’ articolo 26, comma 2°, r.d.l. n. 1509 del

1927, che salvava dall’ abrogazione, in particolare l’ articolo 30 del t.u. 9 aprile 1922, n. 932, secondo il

quale << Per tutti gli effetti del presente testo unico, relativamente alla riscossione dei loro crediti, gli

istituti mutuanti godono degli stessi privilegi di procedura spettanti agli istituti di credito fondiario >> ),

era prevista, anche se in modo non identico, l’ applicazione delle disposizioni relative alle operazioni di

credito fondiario: però il rinvio previdente riguardava esclusivamente i << privilegi di procedura >>

previsti per il credito fondiario, invece tale rinvio attuale, ha per oggetto tutte le norme in materia di

credito fondiario, realizzando una sorta i << specializzazione nella specialità >>, non solo limitato all’

articolo 41, in tema di procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari. Sul punto L. RUSSO,

Articolo 44 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Garanzie, cit., p. 337. Cfr. Cassazione civile

sez. III, 10 marzo 1998, n. 2638. Scappini. c. Banco Sicilia. Banca borsa tit. cred. 1999,II, 1:

<< CREDITO FONDIARIO. LS 16 luglio 1905 n. 646 art. 20 r.d.. LS 1 settembre 1993 n. 385

art.161 d.lg.. La disciplina del credito fondiario a norma del r.d. 16 luglio 1905 n. 646 (abrogato

dal comma 1 dell'art. 161 del d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, contenente il t.u. delle leggi in materia

bancaria e creditizia, ma applicabile ai sensi del comma 6 di detto articolo ai contratti di credito

fondiari gia' conclusi alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice nonche' ai procedimenti

esecutivi in corso alla detta data) e' caratterizzata dal principio della cosiddetta indifferenza ai

fini esecutivi del trasferimento dell'immobile gravato da ipoteca per mutuo fondiario. Tale principio

operante solo sul piano processuale e avente carattere funzionale al compimento dell'esecuzione, senza

riflessi sulla posizione di estraneita' dell'acquirente dell'immobile al rapporto di debito da cui nasce

l'esecuzione, comporta che nel caso di avvenuta comunicazione dell'acquisto all'istituto mutuante

l'esecuzione puo' essere compiuta congiuntamente contro quello che la legge definisce "debitore

inscritto" e contro il successore che e' soggetto dell'espropriazione, mentre nel caso di mancanza o

ritardo di detta comunicazione l'esecuzione puo' esser compiuta solo contro l'originario debitore,

al quale, pertanto, come soggetto passivo dell'esecuzione vanno effettuate le relativa notifiche, nel

domicilio eletto a norma dell'art. 20 del menzionato t.u. n. 646 del 1905 >>.

216

escludere l’ estensione di detta garanzia ad altro genere di finanziamento che non

sia legato ad immobili e quindi, alla proprietà fondiaria. L’ estensione dell’

ipoteca ai finanziamenti di credito peschereccio mal si concilierebbe, quando i

beni oggetto di garanzia fossero navi o galleggianti e non immobili510. Tuttavia è

da ritenere che l’ ipoteca a garanzia del credito peschereccio, ove ricada su navi o

galleggianti è equivalente a quella ricadente su beni immobili, pur esistendo una

differenza di oggetto che da luogo all’ applicazione di una speciale disciplina (

articolo 575 codice navale ), non influisce sulla natura del diritto, la cui funzione

primaria è quella di garantire il finanziamento erogato511.

510 M. SEPE, Commento all’ articolo 38. Nozione di credito fondiario, in F. Carpiglione, Commentario al

testo unico, delle leggi in materia bancaria e creditizia, Padova, 1994, p. 206. La stessa Banca d’ Italia, ha

precisato che << deve trattarsi di beni che siano capaci di ipoteca ai sensi dell’ articolo 2810, primo

comma, del c.c.; ad esempio, terreni, fabbricati, componenti tecnologiche fisse di complessi aziendali,

quali impianti fissi, serbatoi, impianti di depurazione, qualora sia possibile considerarle beni immobili o

pertinenze di immobili >>. Si veda A. GRASSO, Il sistema delle garanzie nell’ articolo 44 della legge

bancaria come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, cit., p. 11ss.. Ai sensi dell’

articolo 2810, comma 2° del c.c., sono capaci di ipoteca, tra l’ altro, << le navi, gli aeromobili egli

autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano >>, anche se tali beni sono immobili, vanno soggetti a

deprezzamento per il decorso del tempo e dell’ uso. 511 E. SPASIANO, Ipoteca navale e aeronautica, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1972, p. 879. A.

GRASSO, Il sistema delle garanzie nell’ articolo 44 della legge bancaria come modificato dal decreto

legislativo 4 agosto 1999, n. 342, cit., p. 11 ss..

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