Università degli Studi di Verona - IL RUOLO DEL REVISORE NELLE … · 2011-11-08 · di conseguire...
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12 NOVEMBRE 2011
IL RUOLO DEL REVISORE
NELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE LOCALI
(
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Normativa di riferimento:
• Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
(D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) – art. 147
• D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286
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*
I CONTROLLI INTERNI
Le tipologie di controllo interno:
A.
B.
C.
D.
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Controllo di gestione
Valutazione della dirigenza
Controllo strategico
Art. 147 del TUEL
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+
A. IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
1.
2.
CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RESPONSABILI DEI SERVIZI (economico finanziaria, personale, ecc.)
SEGRETARIO COMUNALE (risolve det. problematiche e supervisiona)
CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
ORGANO DI REVISIONE (revisore unico o collegio dei revisori)
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COLLABORAZIONE PARERI OBBLIGATORI SUL BILANCIO E RELATIVE VARIAZIONI VIGILANZA ATTESTAZIONI
RILIEVI PROPOSTE REFERTO
LE FUNZIONI DEL REVISORE (art. 239, Comma 1 TUEL)
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• l'organo di revisione deve collaborare con l’organo consiliare secondo le
disposizioni dello statuto e del regolamento (art. 239 comma 1, lett. a)
• la collaborazione dell’organo di revisione col Consiglio si esplica
attraverso pareri, rilievi, osservazioni e proposte che si pongano l’obiettivo
di conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della
Gestione.
- es. relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
della gestione e sullo schema di rendiconto
LA COLLABORAZIONE CON L’ORGANO CONSILIARE
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• Relativamente alla proposta di bilancio di previsione, ai documenti allegati e alle variazioni di
bilancio l'organo di revisione deve esprimere un motivato giudizio di:
• congruità
• coerenza
• attendibilità contabile
• Il parere deve tenere conto, oltre che di ogni elemento utile,
• del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 tuel
• delle variazioni rispetto all'anno precedente
• dei parametri di deficitarietà strutturale • il giudizio-parere dell'organo di revisione è obbligatorio e deve comprendere proposte e
suggerimenti all'organo consiliare per ricondurre al1'attendibilità, congruità e coerenza interna le
previsioni, nonché per assicurare il mantenimento degli equilibri in corso di gestione e
prospettici • l'organo consiliare, al quale è trasmesso il parere, dovrà adottare i provvedimenti conseguenti
alle modifiche, integrazioni o azioni proposte dall'organo di revisione, oppure motivarne il non
accoglimento
I PARERI SUL BILANCIO E SULLE VARIAZIONI DI BILANCIO (ART. 239 COMMA 1, LETT. B)
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• l'organo di revisione deve procedere ad una puntuale verifica del bilancio, dei programmi e
progetti e dei relativi allegati, per valutare la coerenza, l’attendibilità e la congruità • la coerenza riguarda la coerenza interna del bilancio e, in particolare, la conformità delle
previsioni annuali e pluriennali agli atti fondamentali della gestione quali:
• indirizzi generali di governo (art.16, comma 2, legge 81/93)
• previsioni contenute negli strumenti urbanistici e relativi piani di attuazione
• piani economico finanziari • piano di alienazione di aree e fabbricati • attendibilità delle entrate (verifica dell’accertabilità ed esigibilità delle previsioni di entrata)
• congruità e compatibilità delle previsioni di spesa
COERENZA, ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’
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• un esame specifico ed accurato dovrà essere effettuato per le previsioni di entrate tributarie e
per quelle relative ai servizi a domanda individuali; in presenza di spese crescenti potrebbero
essere previste entrate eventuali o fittizie • la normativa dispone che tutti gli atti relativi a tariffe aliquote di imposta, detrazioni per i
tributi e servizi locali, prezzi di cessione di aree o fabbricati, siano adottate prima
dell'approvazione del bilancio e allegate allo stesso, per dare certezza alle previsioni (le
aliquote dei tributi potrebbero essere approvate dal solo organo esecutivo) • la relazione previsionale e programmatica deve indicare agli organismi gestionali dell'ente
gli obiettivi da conseguire sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed
economicità del servizio
L’ATTENDIBILITA’ DELLE ENTRATE E L’EQUILIBRIO DELLA GESTIONE
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• le previsioni di entrata debbono pertanto essere appoggiate su atti che predeterminando il
titolo giuridico alla riscossione, diano la possibilità di quantificarne l'ammontare, definiscano
gli obiettivi da conseguire e dimostrino la coerenza con gli altri strumenti di programmazione
• se dall'esame scaturiscono previsioni di entrate prive della certezza, della accertabilità nel
corso dell'esercizio, o la cui accertabilità dipenda da atti o azioni da porre in essere, queste
devono essere evidenziate nel parere dell'organo di revisione e opportunamente collegate a
previsioni di spesa da impegnarsi solo al conseguimento di tali entrate • scaturisce pertanto un bilancio eventuale formato da spese "autorizzate a condizione"
finanziabili solo all'atto dell’accertamento delle entrate eventuali
L’ATTENDIBILITA’ DELLE ENTRATE E
L’EQUILIBRIO DELLA GESTIONE
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• la congruità e compatibilità delle previsioni di spesa derivanti da leggi, contratti e decisioni
assunte che producono effetti sul periodo del bilancio autorizzato • la mancata congruità della previsione di spesa per fattori produttivi consolidati ed assolutamente
necessari ad assicurare il funzionamento dei servizi gestiti (oneri per il personale, ammortamento
mutui, manutenzioni e riparazioni non rinviabili, utenze, ecc.) deve essere evidenziata nel giudizio,
al fine di richiedere al Consiglio un adeguamento delle previsioni o un diverso indirizzo gestionale
• l'attività di verifica dell'organo di revisione dovrà necessariamente estendersi nel corso
dell'esercizio effettuando periodici controlli sul mantenimento degli equilibri anche prospettici,
segnalando le azioni necessarie per il ripristino
LA CONGRUITA’ DELLA SPESA E
L’EQUILIBRIO DELLA GESTIONE
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(
• i pareri che devono essere espressi dall’organo di revisione sono necessari al fine di
mantenere o ricondurre in equilibrio la gestione
•
•
•
equilibri in sede di previsione
equilibri di gestione annuale
equilibri prospettici (pluriennali)
I PARERI E L’EQUILIBRIO DELLA
GESTIONE
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*
PAREGGIO FINANZIARIO
Totale Entrate = Totale Spese
PAREGGIO ECONOMICO
Entrate correnti (Titoli I+II+III dell’Entrata) – Spese correnti (Titolo I della Spesa) – Quota capitale
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
>=0 <0
AVANZO ECONOMICO (o Avanzo corrente) La differenza può essere coperta per esempio con gli oneri di
urbanizzazione
GLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE:
PAREGGIO FINANZIARIO E PAREGGIO ECONOMICO
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RISULTATI DIFFERENZIALI
2) mutuo per debiti fuori bilancio
A) Equilibrio economico finanziario La differenza di 3.000,00
Entrate titolo I - II - III + 167.000,00 è finanziata con:
- Spese correnti titolo 1 - 1) quota di oneri di urbanizzazione ( %)
3.000,00
Differenza – margine di contribuzione corrente
155.000,00
12.000,00
3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio
B)
- Quota di capitale amm.to mutui
Differenza -
Risultato di gestione corrente
Equilibrio finale
Entrate finali (av.+ titoli I-II-III-IV)
- Spese finali (disav.+ titoli I-II)
Saldo netto da finanziare
-
- +
-
+
15.000,00
3.000,00 266.000,00
257.000,00
9.000,00
Saldo netto da impiegare
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1)
2)
3)
1) – 2) – 3)
EQUILIBRIO TRA INTERESSI ED ENTRATE
CORRENTI
Interessi su mutui
+ Interessi su garanzie accessorie
– Contributi statali e regionali in c/interessi
non superiori al 12% delle Entrate
correnti accertate dal Rendiconto
del penultimo esercizio precedente
a quello cui si riferisce il bilancio
di previsione
EQUILIBRIO DELLA PARTE STRAORDINARIA
Spese in c/capitale ( titolo II della Spesa) = [Entrate in c/capitale (titoli IV e V dell’Entrata) +
Avanzo di amministrazione applicato + Avanzo economico]
EQUILIBRIO DEI FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA E VINCOLATA
Le Entrate da fondi a destinazione specifica o vincolata e per funzioni delegate dalle regioni
devono trovare una corrispondenza in specifici interventi di spesa
GLI ALTRI EQUILIBRI: INTERESSI ED ENTRATE
CORRENTI, PARTE STRAORDINARIA, FONDI A
DESTINAZIONE VINCOLATA
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Atti e documenti da sottoporre a verifica
Parere contenente un
giudizio motivato
Schema di bilancio di previsione annuale
Schema di bilancio di previsione pluriennale Relazione previsionale e programmatica Allegati (art. 172) (risultanze delle unioni tra i vari
Comuni; programma triennale delle opere pubbliche) Coerenza
Attendibilità
Congruità
I DOCUMENTI E LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
FINANZIARI
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I PARERI sullo schema di bilancio
e sugli allegati sulla ricaduta gestionale
degli investimenti sugli emendamenti
approvati dall’organo
consiliare o da quello
esecutivo
sulle variazioni di
bilancio annuale e
pluriennale
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• al fine di evitare disguidi o contrasti nei rapporti fra gli organi degli enti, è opportuno che i
tempi e i modi per l’espressione dei pareri siano fissati dal regolamento di contabilità • il regolamento di contabilità dovrebbe prevedere i termini
• per il bilancio
• espressione del parere sulla proposta di bilancio annuale, pluriennale, relazione
previsionale e programmatica e relativi allegati predisposti o approvati dall’organo
esecutivo entro 15 giorni dal ricevimento. Nel caso di accoglimento di
emendamenti consiliari allo schema di bilancio, formulazione di un ulteriore parere
entro 5 giorni dal ricevimento della proposta di accoglimento
• per gli atti gestionali • espressione del parere entro 5 giorni dal ricevimento della proposta di
deliberazione o della richiesta. Le proposte di deliberazione devono essere munite
delle attestazioni e dei pareri previsti dal T.U.
TERMINI PER L’ESPRESSIONE DEI PARERI
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• relativamente alle modalità per l’espressione dei pareri
• la richiesta di acquisizione del parere può essere effettuata dal Sindaco, dal
Presidente del Consiglio, dal Segretario Comunale, dai dirigenti o funzionari
dell’ente e trasmessa dal Segretario del Collegio ai revisori, anche via fax,
facendo seguire l'originale • ogni gruppo consiliare, con richiesta sottoscritta dal capogruppo al Presidente del
Consiglio (o al Sindaco), nonché l'organo esecutivo, possono chiedere pareri
all’organo di revisione sugli aspetti economici, patrimoniali e finanziari delle
proposte di deliberazioni di competenza
MODALITA’ PER L’ESPRESSIONE DEI PARERI
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LA VIGILANZA
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• le aree di attività da sottoporre alla vigilanza ed al controllo sono le seguenti:
• acquisizione delle entrate
• effettuazione delle spese
• attività contrattuale
• amministrazione dei beni
• completezza della documentazione
• adempimenti fiscali
• tenuta della contabilità
• la vigilanza deve essere svolta, come accertato dalla Corte dei Conti ( delib. 2/92), sulla intera
gestione diretta ed indiretta dell'ente, ivi comprese le partecipazioni finanziarie sotto qualsiasi
forma espresse • la vigilanza sul rispetto dei vincoli giuridici e contabili non deve limitarsi agli aspetti formali ma
deve essere estesa al controllo degli aspetti sostanziali di natura finanziaria, patrimoniale ed
economica della gestione • è una attività che sfocia in una denuncia o segnalazione all’organo consiliare ed i risultati della stessa confluiscono in relazioni periodiche e comunque nella relazione annuale sul rendiconto
LA VIGILANZA • è una attività, come precisato dalla Corte dei Conti" generale, sistematica, duratura e tipicamente
ausiliaria", da effettuarsi anche con tecniche di campionamento opportunamente motivate • in caso di mancata vigilanza e segnalazione con dolo o colpa grave i revisori possono essere chiamati a rispondere solidalmente del danno arrecato • ugualmente convenuti sono in caso di omissioni ( per inadempimento di doveri), per il danno che non avrebbe avuto luogo, o sarebbe stato eliminato o ridotto, se essi avessero tenuto una condotta
diligente e finalizzata a sollecitare, all’autocorrezione, o ad interventi tempestivi
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LA VIGILANZA • RELAZIONE AL RENDICONTO (art. 239, comma 1 lett. d) tuel)
I revisori verificano la corrispondenza del rendiconto
(conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio)
con le risultanze della gestione. L’attestazione ha valore di certificazione
con:
a) documenti contabili
b) gli inventari
c) conti del tesoriere oltre agli altri agenti contabili
• VERIFICHE DI CASSA (art. 239, comma 1 lett. f) tuel)
verifiche trimestrali di cassa unitamente alla gestione del servizio
di tesoreria e delle gestioni degli altri agenti contabili
(possono essere anche straordinarie)
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INCARICHI PER STUDI, RICERCA O CONSULENZA (ART. 1, COMMA 42 LEGGE 311/2004)
Per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti l’affidamento di incarichi di studio o di
ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all’ ente deve:
- essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture
organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi;
- l’atto deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione;
- l’atto corredato della valutazione deve essere trasmesso alla Corte dei Conti.
Sono esclusi gli incarichi conferiti ai sensi della legge 109/94 ( progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e supporto tecnico amministrativo dei lavori indicati
all’art.2 della legge 109/94).
L’affidamento di incarichi che non rispettano le condizioni e le modalità di cui sopra
costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.
LA VIGILANZA
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PATTO DI STABILITÀ PREVISIONE DI CASSA E MONITORAGGIO
(ART. 1, COMMA 30 E 31 DELLA LEGGE 311/2004)
previsione di cassa e monitoraggio
L’obbligo di effettuare la previsione annuale di cassa riguarda tutte le province e i comuni
inclusi nel patto di stabilità con la seguente distinzione:
a) le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre
entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri da
comunicare:
- le province e i comuni sopra i 30.000 abitanti;
- i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 30.000 abitanti, alle Ragionerie
Provinciali dello Stato;
b) i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino 5.000 abitanti e le comunità montane
con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono entro il mese di marzo una
previsione di cassa semestrale da comunicare a cura del revisore dei conti alla Ragioneria
Provinciale dello Stato competente per territorio.
PATTO DI STABILITA’
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VERIFICA RISPETTO PATTO DI STABILITÀ (ART. 1, COMMA 31 LEGGE 311/2004)
Entro il mese successivo a ciascun trimestre il Collegio dei revisori è tenuto a verificare il
rispetto o meno dell’obiettivo trimestrale di cassa e la sua coerenza con quello annuale.
Nel caso di mancato rispetto dell’obiettivo periodico lo scostamento deve essere riassorbito nel
trimestre successivo intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria a garantire il rientro
delle spese nei limiti stabiliti.
Nel caso di mancato rispetto dell’obiettivo periodico, il Collegio deve darne comunicazione
immediata
- all’ente;
- al Ministero dell’economia e delle finanze con il sistema web per le province ed i comuni
con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
alla Ragioneria provinciale dello Stato per i Comuni fino a 30.000 abitanti.
VERIFICA SUL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’
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ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – CONVENZIONI CONSIP (ART. 1, COMMI 4 E 5 LEGGE 191/2004)
Gli enti locali hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip o di utilizzare i parametri
prezzo-qualità delle stesse come limite massimo per l’acquisto diretto di beni e servizi previsti
nelle convenzioni stesse o ad essi equiparabili (art. 1, comma 4, legge 191 del 30/7/04 che
modifica l’art. 26 della legge 488/99). Dall’obbligo sono esclusi i Comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti ovvero se montani con popolazione fino a 5.000 abitanti;
Il provvedimento di acquisto di beni e servizi di cui sopra, deve essere trasmesso alla struttura
organizzativa preposta al controllo di gestione di cui all’art. 147 del Tuel, unitamente ad una
dichiarazione sostitutiva del dipendente che ha sottoscritto il contratto attestante il rispetto
delle condizioni di convenienza economica.
La struttura operativa addetta al controllo di gestione deve trasmettere il referto di cui all’art.
198 del Tuel alla Corte dei Conti, agli amministratori ed ai responsabili dei servizi (art. 1,
commi 4 e 5 della legge 191/04).
L’organo di revisione deve verificare periodicamente, utilizzando eventualmente il metodo del
campionamento, il rispetto delle disposizioni di cui sopra.
CONVENZIONI CONSIP PER L’ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI
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• l'attestazione ha valore di certificazione della conformità dei dati dei rendiconto con i documenti
contabili, gli inventari, i conti del tesoriere e degli altri agenti contabili • art. 239 comma 1 lett. d
• l'organo esecutivo approva lo schema di rendiconto e lo trasmette, unitamente alla proposta
di deliberazione consiliare, al collegio dei revisori entro un termine tale da lasciare
all’organo di revisione almeno 20 giorni per l'esame e la formulazione della relazione • art. 227 comma 2
• l'organo esecutivo deve mettere a disposizione del Consiglio, almeno 20 giorni prima
dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto, gli allegati e la
relazione dell’organo di revisione • nella relazione, l’organo di revisione deve esprimere, comparando costi, modi e tempi
dell’attività amministrativa, considerazioni e proposte che tendano a produrre miglioramenti
qualitativi dei servizi
LA RELAZIONE AL RENDICONTO
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• art. 223
• l'organo di revisione deve provvedere con cadenza trimestrale alle verifiche ordinarie di
cassa, alla verifiche della gestione del servizio di tesoreria e delle gestioni degli altri agenti
contabili (economo, riscuotitori speciali, consegnatari, sub consegnatari, ecc.) • art. 224
• l'organo di revisione deve inoltre partecipare alle verifiche straordinarie di cassa,
necessarie nel caso di mutamento del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco
metropolitano e del presidente della comunità montana • l'organo di revisione partecipa alle verifiche straordinarie unitamente agli
amministratori che cessano dalla carica e a quelli che la assumono, al segretario ed al
responsabile del servizio finanziario
LE VERIFICHE DI CASSA
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• la Corte dei conti ha affermato la responsabilità dell'organo di revisione che ha omesso di
riscontrare per lungo tempo gli adempimenti dell'istituto tesoriere e le gravi irregolarità di
numerosi titoli di pagamento, concorrendo con ciò alla produzione di danno erariale (sentenza n.
496 del 10\6\86 sez. riunite) • art. 226
• l'organo di revisione deve verificare che siano resi i conti della gestione di cassa del
tesoriere e degli altri agenti contabili entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio
• entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto, l’ente deve trasmettere il conto del
tesoriere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti
LA RESA DEL CONTO DA PARTE DEL TESORIERE
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• gli aspetti procedurali di tale referto devono essere precisati nel regolamento (tempi della
denuncia, contenuto della stessa, soggetto a cui indirizzarla, utilizzo, ecc. ) • l'obbligo della denuncia sussiste per le gravi irregolarità che diano luogo a responsabilità
(danno erariale o reato penale) • l'obbligo di referto, per indirizzo giurisprudenziale, è quello della conoscibilità dei fatti,
tenendo conto che il periodo prescrizionale pur ridotto a 5 anni (art. 93) decorre dal
verificarsi del danno o, nel caso di occultamento doloso, dalla sua scoperta • il contenuto della denuncia comprende tutti gli elementi raccolti dall'organo di revisione
con l'indicazione del fatto, del comportamento tenuto dai dipendenti la cui attività sia posta
in relazione con l'evento dannoso, le regole ed i principi violati, l'importo presunto del
danno, gli elementi per quantificarlo • una volta verificata l’irregolarità, l’organo di revisione deve comunicarla immediatamente
al Consiglio e, contestualmente, alla Procura Regionale della Corte dei Conti (nel caso di
mancato referto, i revisori diventano responsabili di omessa denuncia)
REFERTO PER IRREGOLARITÀ DI GESTIONE
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• il compenso spettante ai revisori delle province, comuni, comunità montane, unioni di
comuni e città metropolitane, è stabilito contestualmente alla delibera di nomina entro i limiti
massimi per classe demografica e spese di funzionamento ed investimento disposti con decreto
Min. Interno • il limite massimo del compenso base è soggetto ad aggiornamento triennale • il compenso base, graduato in relazione alla classe demografica dell'ente (popolazione residente
calcolata alla fine del penultimo anno precedente la nomina), può essere maggiorato:
• sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente pro-capite (titolo I /
popolazione), desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media
nazionale; • sino ad un ulteriore massimo del 10% per gli enti la cui spesa di investimento pro-capite
(titolo II / popolazione), desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore
alla media nazionale
I COMPENSI
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• il compenso base e le relative maggiorazioni possono essere aumentati • per ulteriori funzioni, fino al 20%
• per funzioni nei confronti delle istituzioni, fino al 10% per ogni istituzione e fino a un
massimo complessivo non superiore al 30% • al presidente del collegio spetta un aumento del 50% del compenso base incrementato di tutte le
maggiorazioni
… SUI COMPENSI
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IN COSA CONSISTE
A.
B. C.
Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati
Analisi delle risorse acquisite e comparazione tra costi e quantità/qualità dei
servizi offerti
Verifica della funzionalità dell’organizzazione dell’ente
B – IL CONTROLLO DI GESTIONE
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SI ATTUA ATTRAVERSO
A.
B.
C.
L’utilizzo di un PEG (piano esecutivo di gestione)
PDO (piano dettagliato degli obbiettivi)
L’applicazione della contabilità economica
L’analisi dei servizi
IL CONTROLLO DI GESTIONE 1
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Controllo di gestione: E’ FINALIZZATO A:
A.
B. C.
Garantire la realizzazione degli obiettivi programmati (efficacia)
Garantire la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche
(efficienza ed economicità)
Garantire l’imparzialità, il buon andamento e l’imparzialità dell’azione
amministrativa
IL CONTROLLO DI GESTIONE 1
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coerenza tra obiettivi e risultati gradimento espresso dai cittadini
Esempio
- gradimento della qualità dei pasti, della pulizia della piscina, ecc. capacità dell’ente di soddisfare i bisogni dei propri cittadini (capacità di
rispondere, in termini quantitativi e qualitativi, alla domanda dei cittadini ) Esempio: - in un settore dell’ente, si completano 200 pratiche contro le 300 previste - nelle Scuole dell’infanzia, n° domande accettate / n° domande presentate
EFFICACIA
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EFFICIENZA La si ottiene dal rapporto tra input (ciò che si è consumato) e output (ciò che si è prodotto)
Permette di controllare la produzione al fine di minimizzare le risorse
impiegate o, a parità di risorse, di massimizzare la produzione
E’ spesso espressa in termini monetari: il costo unitario del servizio ne
rappresenta una misura sintetica
Esempio:
- costo del lavoro per produrre un atto
- costo insegnanti / n° bambini (nelle Scuole dell’infanzia)
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Maggiore enfasi attribuita all’impiego dei singoli fattori produttivi
E’ ottenuta dal rapporto tra output e input
Esempio:
- produttività del lavoro: quantità di produzione ottenuta rispetto all’entità di fattore
lavoro impiegato
PRODUTTIVITÀ
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E’ da correlarsi al raggiungimento delle finalità aziendali;
Implica una verifica della congruenza fra valore delle risorse consumate (costo) e
bisogni soddisfatti
Necessità di un equilibrio fra utilità impiegate ed utilità generate
E’ la sintesi di un efficiente ed efficace (e perciò dell’efficacia e dell’efficienza)
modo di attuare l’attività complessiva
ECONOMICITÀ
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Controllo di gestione: CHI LO SVOLGE: Art. 2 D.Lgs. 286/99 – è fatto divieto affidare verifiche di regolarità
contabile e amministrativa a strutture addette al controllo di gestione
B – IL CONTROLLO DI GESTIONE 3
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B – IL CONTROLLO DI GESTIONE 4
Controllo di gestione:
-IL REVISORE PUO’:
Utilizzare i referti del controllo di gestione per:
- Formulare pareri
- Formulare rilievi, considea
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A. B.
C. D.
È prevista dall’art. 20 del D.Lgs. 29/93 – decreto istitutivo del Nucleo di
Valutazione
Utilizza anche i risultati del controllo di gestione (D.Lgs. 286/99)
È svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo
di gestione (D.Lgs. 286/99)
Deve essere svolta da strutture diverse a quelle addette alla verifica della
regolarità amministrativa e contabile (D.Lgs. 286/99)
C – LA VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA
La valutazione della Dirigenza
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D – IL CONTROLLO STRATETICO
Controllo strategico:
RIGUARDA:
1. Gli strumenti di pianificazione programmazione e controllo
2. La verifica dell’attuazione del mandato del Sindaco
• Bilancio di Mandato
• Bilancio sociale
• Balance scorecard (scheda di bilancio che va oltre la connotazione sintetica
Economico finanziaria
3. La verifica della soddisfazione dell’utenza
4. La capacità di monitorare l’andamento delle società partecipate
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D - IL CONTROLLO STRATEGICO 2
IL CONTROLLO STRATEGICO:
Il revisore deve:
Utilizzare gli strumenti del controllo strategico per:
•Attestare la regolarità contabile attraverso un giudizio di congruità, coerenza
ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e
progetti
•Formulare rilievi, considerazioni e proposte
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I CONTROLLI INTERNI E IL REVISORE
• IL REVISORE DEVE TENERE SOTTO CONTROLLO:
• La regolarità contabile (estesa ad un arco temporale pluriennale e perciò
strettamente correlata all’analisi degli strumenti del controllo strategico)
(Art. 239, comma 1, punto b) del Tuel)
• Gli strumenti del controllo di gestione
(Art. 239 comma 1, punto d) del Tuel (relazione al rendiconto)
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• LA RESPONSABILITÀ DEL REVISORE
• 1 - La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia
di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o
con colpa grave ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il
relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento
del dante causa e conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
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FONTI E CONTRIBUTI:
• Enti locali – bilanci – Gestione – Controllo – Servizi - IPSOA ED. 2011
• Manuale per il revisore dell’Ente Locale – MAGGIOLI EDITORE. 2008
• Relazione dott. Missiroli – dott. Fabbri convegno, odcec Forlì-Cesena 14/03/2005
• Rag. Mara Corsini – responsabile area finanziaria ente locale
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