Un approccio pratico: maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali tra fatto e diritto.

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Un approccio pratico: maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali tra fatto e diritto

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Un approccio pratico: maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali tra fatto e diritto

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Casistica sul rilievo della diversità culturale nell’ordinamento penale italiano

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Maltrattamenti in famiglia

1) Pronuncia del 1991

( caso di maltrattamenti in

famiglia per costrizione

dei figli all’accattonaggio)

C’è reato se la cultura di

provenienza ritiene

l’accattonaggio non

contrario

ai valori del gruppo?

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Il giudice afferma il principio secondo cui:

“il gruppo minoritario non può pretendere

che la sua cultura sia globalmente

accolta nella società di arrivo e

comunque della maggioranza, senza le

dovute distinzioni effettuate alla stregua

della Costituzione”

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Intervento legislativo del 2009 n.94 ( pacchetto sicurezza)

Introduce l’art. 600 octies c.p.

“ è punito chiunque si avvale per mendicare

di una persona minore degli anni 14 o,

comunque non imputabile, ovvero permette

che tale persona , sottoposta alla sua

autorità o vigilanza, mendichi, o che altri se

ne avvalga per mendicare”

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2) Cass. 1999 (caso di maltrattamenti in

famiglia di un immigrato albanese nei

confronti della moglie e del figlio minore)

La diseguaglianza tra coniugi si basa su rigidi schemi di

tipo patriarcale. I giudici affermano che:

“il riconoscimento di un rilievo penale della diversità

culturale trova uno sbarramento invalicabile nelle norme

costituzionali che riconoscono i diritti inviolabili dell’uomo,

la pari dignità sociale e l’uguaglianza senza distinzione di

sesso, nonché i diritti della famiglia e i doveri dei figli”

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Secondo il giudice

“il gruppo minoritario non può pretendere

che la sua cultura sia globalmente accolta

nella società di arrivo o comunque della

maggioranza, senza le dovute distinzioni

effettuate tenendo conto della gerarchia di

valori come delineata dalla Costituzione”

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3) Cass. 2008 n.46300 ( caso di maltrattamenti in famiglia)

Per la prima volta i giudici parlano di reato culturale

Il giudice“ ha escluso che il riconoscimento del rilievo

penale della diversità culturale possa spingersi fino

all’introduzione e all’accettazione nella società di

consuetudini, prassi, costumi che si propongono come

antistorici a fronte dei risultati ottenuti per realizzare

l’affermazione dei dritti inviolabili della persona, cittadino

o straniero…

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…il gruppo minoritario non può pretendere

che la sua cultura sia globalmente accolta

nella società di arrivo senza le dovute

distinzioni effettuate tenendo conto della

gerarchia di valori come delineata dalla

Costituzione”

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4) Cassazione 2009 n. 22700

“esclude che possa essere apportata qualsiasi

deroga ai nostri precetti se non espressamente

prevista dal diritto pubblico interno o dal diritto

internazionale, ciò implicando che le tradizioni

etico-sociali di coloro che sono presenti nel

territorio dello Stato possano essere praticate

solo fuori dall’ambito di operatività della norma

penale”

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Cass. 2009 n. 48272 ( maltrattamenti di un genitore marocchino sul figlio minorenne)

Il genitore adduceva a sostegno e giustificazione

del suo comportamento la finalità correttivo-

educativa proprie della cultura marocchina.

La Cassazione dice che il minore è un soggetto

titolare di diritti e su di esso non si po’ usare

violenza sostenendo l’utilizzo di questa come

mezzo di educazione. Si rinvia al pr. di cui all’art. 3

Cost = uguaglianza formale e sostanziale

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Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia ( Assemblea Generale Nazioni Unite 89) il minore deve avere adeguata protezione

“ contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono, negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale”

I principi della Convenzione guidano anche i nostri giudici nell’amministrare la giustizia

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5) Cassazione 2010 ( testimone di geova che

impone la propria fede religiosa alla moglie)

“ l’imposizione altri delle proprie convinzioni

religiose costituisca condotta

consapevolmente antigiuridica catalogabile

come maltrattamenti in famiglia e, dunque,

sanzionabile ai sensi dell’art 572 c.p.”

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Conclusioni…

Se la cultural defense non può essere invocata

da tutti indistintamente i soggetti italiani o

stranieri, ma solo da chi si professa appartenente

culturalmente, religiosamente etc…ad un “

sentire diverso” rispetto alle norme interne

italiane, si genera una forma di discriminazione,

si viola il principio di uguaglianza.

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I reati di mutilazione e lesione genitale

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il fenomeno antropologico

Nei gruppi sociali di almeno 40 paesi, per motivi

socio-culturali, sono diffuse pratiche di

modificazione o aggressione agli organi genitali

femminili, attraverso le quali si attua una sorta

di controllo sulla sessualità e sul corpo della

donna

N.B. la fonte storica più risalente è Erodoto

( sec. V a.C. )

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Denominazione: mutilazioni genitali

…tali pratiche consistono assai spesso in

un'asportazione totale o parziale di tessuti

dell'apparato genitale femminile, compiute per

motivazioni culturali o comunque non

terapeutiche.

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Diverse tipologie Sono 4 le differenti tipologie di

mutilazioni La più grave ed incisiva l’infibulazione

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Tali pratiche sono radicate in culture etniche

e religiose caratterizzate da una struttura

organizzativa patriarcale.

Il fenomeno però è vario e composito a

seconda della zona interessata.

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Cause storiche del fenomeno

Identità culturale e rafforzamento del senso di appartenenza ad una

determinata comunità la mutilazione funge, cioè, da segno di

riconoscimento dell'appartenenza, o meno, ad una determinata

comunità)

Convinzione religiosa (sono diffuse sia fra i musulmani che fra i

cristiani protestanti, cattolici e copti, gli ebrei à, gli animisti, gli atei;si

osserva che nessuna confessione religiosa le impone esplicitamente)

Esaltazione della sessualità femminile

Credenze sull’igiene, estetica e sulla salute femminile

Rafforzamento della fedeltà matrimoniale

Aumento del piacere sessuale del marito

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Considerate le motivazioni culturali sottese a tali pratiche,

le mutilazioni genitali femminili costituiscono, per unanime

opinione, un chiaro esempio di reato culturalmente motivato

si tratta, infatti, di un comportamento realizzato da un

membro appartenente ad un gruppo culturale di minoranza

(un immigrato), che è considerato reato dal gruppo di

maggioranza del Paese d'accoglienza; ma tale

comportamento è invece accettato come normale o

addirittura incoraggiato nel sistema culturale d'origine.

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Modalità di

esecuzione:

mediante riti tribali in

condizioni igieniche

non sterili, con

l’utilizzo di strumenti

primitivi ( pezzi di

vetro, lame di rasoio

etc…)

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Età delle persone

interessate:

Generalmente assai

bassa (compresa tra i 4

anni e i 10 anni), in

alcune comunità appena

prima del matrimonio; in

altre ad appena pochi

giorni di vita

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Statistiche OMS e UNICEF 130 milioni di donne nel mondo hanno subito MGF

Le mutilazioni genitali vengono praticate con riti tribali in

condizioni igieniche non sterili, da personale non medico, con

l’utilizzo di strumenti rudimentali ( lame, pezzi di vetro etc…)

Età media delle persone sottoposte a tale pratica è tra i 4 anni

e i 10 anni

Motivazioni: varie e complesse e riflettono la situazione storica

ed ideologica della comunità in cui sono diffuse:

1) Religiose = musulmani

2) Onore familiare

3) Aumento chance di matrimonio

4) Rafforzamento della fedeltà matrimoniale etc…

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Conseguenze…

Se un membro della comunità rifiuta

l’esecuzione della pratica della MGF, si

allontana dalle tradizioni del gruppo di

appartenenza e rischia di andare incontro ad

ostracismo da parte degli altri membri.

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Il fenomeno dell’MGF in Occidente

In tempi recenti, anche i Paesi Occidentali sono

venuti a contatto con questo il fenomeno delle MGF

per effetto dei flussi immigratori provenienti

dall’Africa e dall’Asia

ci sono stati casi di MGF praticati in clandestinità

direttamente sul territorio occidentale

In Italia si stima in 28 mila il numero dei casi di

donne, presenti in Italia, che avrebbero subito nel

paese d’origine una MGF

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La risposta del sistema penale italiano al fenomeno culturale delle MGF

Prima della riforma del 2006

Il riferimento normativo era costituito dagli artt.:

32 Cost

5 c.c. (atti di disposizione del proprio corpo)

582 e 583 c.p. (reati di lesioni)

333 c.c. (condotta del genitore pregiudizievole

ai figli)

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Unici casi giurisprudenziali in Italia

1) Caso del ‘97 (una donna denuncia l’ex

marito egiziano che durante un viaggio aveva

sottoposto ad infibulazione due figli)

Il tribunale riconosceva gli estremi del reato di

lesioni personali gravissime

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2) Caso del ‘98 (due genitori di religione islamica fanno causa ai medici del centro islamico che avevano praticato una infibulazione ad una bambina di sei mesi)3) Tribunale dei Minorenni di Torino nel ’97 una bambina sottoposta in Nigeria alla MGF e sottratta in Italia ai genitori, viene riaffidata dal Tribunale perché la pratica trova legittimazione nelle consuetudini dell’Etnia Edo

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Intervento legislativo del 2006 n.7

"Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto di pratiche di mutilazione genitale femminile", ha scelto di adottare una norma incriminatrice ad hoc

L'art. 9 di tale legge ha, infatti, introdotto nel codice penale italiano due nuove figure di reato: le "mutilazioni genitali" (art. 583-bis comma 1° c.p.) e le "lesioni genitali" (art. 583 bis comma 2° c.p.)

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Trattamento sanzionatorio

Si sono messe in campo tutte le armi disponibili nel suo arsenale sanzionatorio (rigorose pene principali da 4 a 12 anni di reclusione; pena accessoria speciale; sanzione amministrativa per l'ente).

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Deduzioni…

il legislatore italiano del 2006 ha reagito alla situazione di conflitto normativo/culturale che fa da sfondo alla commissione di un tipico reato culturalmente motivato, quali sono le mutilazioni genitali femminili, non già valutando tale situazione pro reo, né rimanendo indifferente rispetto ad essa, bensì adottando una legge simbolica che rappresenta "un gesto fatto per esaltare i valori di un gruppo sociale e screditare i valori di un altro gruppo"

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Una legge che

esprime un chiaro

atteggiamento di

intolleranza, in quanto

sceglie di punire di più

il fatto che trova la sua

motivazione in una

cultura `diversa' dalla

nostra.

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Integrazione culturale e rispetto della diversità: l’ordinamento offre soluzioni?

Fino all’intervento legislativo del 2006 n. 7

la giurisprudenza italiana ha accolto una

nozione di “esimente culturale” .

L’elemento culturale, motivante il

comportamento dell’agente, viene valutato al

fine di escludere o attenuare la responsabilità

penale

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CULTURAL DEFENSE La dottrina penalistica statunitense, per

determinare i confini del rapporto norme culturali-norme penali, è giunta ad elaborare la figura delle c.d. “ esimenti culturali” (cultural defense)

Si può parlare di esimenti culturali solo se il soggetto, pur commettendo un reato per la legge vigente, realizza una condotta conforme al costume e alle regole culturali del gruppo di appartenenza.

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La condotta incriminata è condizionata dalla cultura di provenienza

Si può porre il problema della scriminante culturale

Si cerca di trovare un giusto ed equo riconoscimento di esperienze in una società multirazziale

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casistica

“ conflitto normativo/culturale” viene valutato dalle corti statunitensi pro reo, assoluzione dell’imputato.

1) Caso Dong Lu Chen: immigrato cinese ammazza a martellate la propria figlia fedifraga per ristabilire il proprio onore secondo le tradizioni cinesi

2) Cso Kargar: immigrato afgano viene visto, da una vicina di casa, baciare l’organo genitale del figlio di 1 anno e mezzo; imputato di reato di abuso sessuale si difende sostenendo che tale condotta, nella cultura d’origine, costituisce espressione di affetto paterno e non ha valenza sessuale

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DEFINIZIONE

In senso generico:

Argomenti utilizzati

per chiedere

un’attenuazione o

esclusione della

responsabilità penale

dell’imputato

In senso tecnico:

Istituto giuspenalistico

che individua nel bagaglio

culturale dell’imputato una

causa di giustificazione o

una circostanza

attenuante della sua

responsabilità penale

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Conseguenze applicative del cultural defense

Il soggetto che agisce secondo le logiche della propria cultura, delle proprie norme morali, sociali e giuridiche non è pienamente responsabile

Il cultural defense può essere considerato strumento di garanzia

libertà

eguaglianza

identità

????

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Cultural defense e libertà

PRO

Il cultural defense è

espressione del

pluralismo liberale in

ambito penale

Enfatizza il diritto di

ognuno di vivere

secondo la propria

cultura

CONTRO

Con l’applicazione del

cultural defense si

rischia un

particolarismo

esasperato in cui le

culture coesistano

nell’isolamento

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Cultural defense e uguaglianza

La cultural defense

può eliminare la

discriminazione tra gli

individui di culture

diverse, che spesso si

trovano a scegliere se

obbedire alla propria

cultura o allo stato

ospitante

Nel tentativo di eliminare forme

di discriminazione, finisce con il

produrne forme più gravi:

-Discipline giuridiche diverse per

la stessa fattispecie

-Minore garanzia per le vittime

dei reati culturalmente orientati

rispetto ad altre vittime

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Cultural defense e identità Cultural defense =

Forma di riconoscimento del profondo condizionamento che la cultura esercita sulle scelte sulle scelte e sull’identità degli individui

Cultura diventa il pretesto per giustificare condotte delittuose

Fornisce un’immagine fuorviante delle altre culture

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Un pensiero

“Le politiche della paura, le culture dell’esclusione, etnica, sociale, e della sopraffazione mascherate sotto il velo di principi etici e religiosi o di fittizie identità nazionali contraddicono quella stessa idea di libertà cui a volte dicono di ispirarsi. Esse violano il principio dell’autonomia delle persone, intese come soggetti capaci di scegliere, e naturalmente titolari del diritto di scegliere”. Gianrico Carofiglio

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Buona continuazione

Loredana Aneli