Immagine dei bambini sui mass media e recrudescenza di abusi e maltrattamenti sui minori
Un approccio pratico: maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali tra fatto e diritto.
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Un approccio pratico: maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali tra fatto e diritto
Casistica sul rilievo della diversità culturale nell’ordinamento penale italiano
Maltrattamenti in famiglia
1) Pronuncia del 1991
( caso di maltrattamenti in
famiglia per costrizione
dei figli all’accattonaggio)
C’è reato se la cultura di
provenienza ritiene
l’accattonaggio non
contrario
ai valori del gruppo?
Il giudice afferma il principio secondo cui:
“il gruppo minoritario non può pretendere
che la sua cultura sia globalmente
accolta nella società di arrivo e
comunque della maggioranza, senza le
dovute distinzioni effettuate alla stregua
della Costituzione”
Intervento legislativo del 2009 n.94 ( pacchetto sicurezza)
Introduce l’art. 600 octies c.p.
“ è punito chiunque si avvale per mendicare
di una persona minore degli anni 14 o,
comunque non imputabile, ovvero permette
che tale persona , sottoposta alla sua
autorità o vigilanza, mendichi, o che altri se
ne avvalga per mendicare”
2) Cass. 1999 (caso di maltrattamenti in
famiglia di un immigrato albanese nei
confronti della moglie e del figlio minore)
La diseguaglianza tra coniugi si basa su rigidi schemi di
tipo patriarcale. I giudici affermano che:
“il riconoscimento di un rilievo penale della diversità
culturale trova uno sbarramento invalicabile nelle norme
costituzionali che riconoscono i diritti inviolabili dell’uomo,
la pari dignità sociale e l’uguaglianza senza distinzione di
sesso, nonché i diritti della famiglia e i doveri dei figli”
Secondo il giudice
“il gruppo minoritario non può pretendere
che la sua cultura sia globalmente accolta
nella società di arrivo o comunque della
maggioranza, senza le dovute distinzioni
effettuate tenendo conto della gerarchia di
valori come delineata dalla Costituzione”
3) Cass. 2008 n.46300 ( caso di maltrattamenti in famiglia)
Per la prima volta i giudici parlano di reato culturale
Il giudice“ ha escluso che il riconoscimento del rilievo
penale della diversità culturale possa spingersi fino
all’introduzione e all’accettazione nella società di
consuetudini, prassi, costumi che si propongono come
antistorici a fronte dei risultati ottenuti per realizzare
l’affermazione dei dritti inviolabili della persona, cittadino
o straniero…
…il gruppo minoritario non può pretendere
che la sua cultura sia globalmente accolta
nella società di arrivo senza le dovute
distinzioni effettuate tenendo conto della
gerarchia di valori come delineata dalla
Costituzione”
4) Cassazione 2009 n. 22700
“esclude che possa essere apportata qualsiasi
deroga ai nostri precetti se non espressamente
prevista dal diritto pubblico interno o dal diritto
internazionale, ciò implicando che le tradizioni
etico-sociali di coloro che sono presenti nel
territorio dello Stato possano essere praticate
solo fuori dall’ambito di operatività della norma
penale”
Cass. 2009 n. 48272 ( maltrattamenti di un genitore marocchino sul figlio minorenne)
Il genitore adduceva a sostegno e giustificazione
del suo comportamento la finalità correttivo-
educativa proprie della cultura marocchina.
La Cassazione dice che il minore è un soggetto
titolare di diritti e su di esso non si po’ usare
violenza sostenendo l’utilizzo di questa come
mezzo di educazione. Si rinvia al pr. di cui all’art. 3
Cost = uguaglianza formale e sostanziale
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia ( Assemblea Generale Nazioni Unite 89) il minore deve avere adeguata protezione
“ contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono, negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale”
I principi della Convenzione guidano anche i nostri giudici nell’amministrare la giustizia
5) Cassazione 2010 ( testimone di geova che
impone la propria fede religiosa alla moglie)
“ l’imposizione altri delle proprie convinzioni
religiose costituisca condotta
consapevolmente antigiuridica catalogabile
come maltrattamenti in famiglia e, dunque,
sanzionabile ai sensi dell’art 572 c.p.”
Conclusioni…
Se la cultural defense non può essere invocata
da tutti indistintamente i soggetti italiani o
stranieri, ma solo da chi si professa appartenente
culturalmente, religiosamente etc…ad un “
sentire diverso” rispetto alle norme interne
italiane, si genera una forma di discriminazione,
si viola il principio di uguaglianza.
I reati di mutilazione e lesione genitale
il fenomeno antropologico
Nei gruppi sociali di almeno 40 paesi, per motivi
socio-culturali, sono diffuse pratiche di
modificazione o aggressione agli organi genitali
femminili, attraverso le quali si attua una sorta
di controllo sulla sessualità e sul corpo della
donna
N.B. la fonte storica più risalente è Erodoto
( sec. V a.C. )
Denominazione: mutilazioni genitali
…tali pratiche consistono assai spesso in
un'asportazione totale o parziale di tessuti
dell'apparato genitale femminile, compiute per
motivazioni culturali o comunque non
terapeutiche.
Diverse tipologie Sono 4 le differenti tipologie di
mutilazioni La più grave ed incisiva l’infibulazione
…
Tali pratiche sono radicate in culture etniche
e religiose caratterizzate da una struttura
organizzativa patriarcale.
Il fenomeno però è vario e composito a
seconda della zona interessata.
Cause storiche del fenomeno
Identità culturale e rafforzamento del senso di appartenenza ad una
determinata comunità la mutilazione funge, cioè, da segno di
riconoscimento dell'appartenenza, o meno, ad una determinata
comunità)
Convinzione religiosa (sono diffuse sia fra i musulmani che fra i
cristiani protestanti, cattolici e copti, gli ebrei à, gli animisti, gli atei;si
osserva che nessuna confessione religiosa le impone esplicitamente)
Esaltazione della sessualità femminile
Credenze sull’igiene, estetica e sulla salute femminile
Rafforzamento della fedeltà matrimoniale
Aumento del piacere sessuale del marito
Considerate le motivazioni culturali sottese a tali pratiche,
le mutilazioni genitali femminili costituiscono, per unanime
opinione, un chiaro esempio di reato culturalmente motivato
si tratta, infatti, di un comportamento realizzato da un
membro appartenente ad un gruppo culturale di minoranza
(un immigrato), che è considerato reato dal gruppo di
maggioranza del Paese d'accoglienza; ma tale
comportamento è invece accettato come normale o
addirittura incoraggiato nel sistema culturale d'origine.
Modalità di
esecuzione:
mediante riti tribali in
condizioni igieniche
non sterili, con
l’utilizzo di strumenti
primitivi ( pezzi di
vetro, lame di rasoio
etc…)
Età delle persone
interessate:
Generalmente assai
bassa (compresa tra i 4
anni e i 10 anni), in
alcune comunità appena
prima del matrimonio; in
altre ad appena pochi
giorni di vita
Statistiche OMS e UNICEF 130 milioni di donne nel mondo hanno subito MGF
Le mutilazioni genitali vengono praticate con riti tribali in
condizioni igieniche non sterili, da personale non medico, con
l’utilizzo di strumenti rudimentali ( lame, pezzi di vetro etc…)
Età media delle persone sottoposte a tale pratica è tra i 4 anni
e i 10 anni
Motivazioni: varie e complesse e riflettono la situazione storica
ed ideologica della comunità in cui sono diffuse:
1) Religiose = musulmani
2) Onore familiare
3) Aumento chance di matrimonio
4) Rafforzamento della fedeltà matrimoniale etc…
Conseguenze…
Se un membro della comunità rifiuta
l’esecuzione della pratica della MGF, si
allontana dalle tradizioni del gruppo di
appartenenza e rischia di andare incontro ad
ostracismo da parte degli altri membri.
Il fenomeno dell’MGF in Occidente
In tempi recenti, anche i Paesi Occidentali sono
venuti a contatto con questo il fenomeno delle MGF
per effetto dei flussi immigratori provenienti
dall’Africa e dall’Asia
ci sono stati casi di MGF praticati in clandestinità
direttamente sul territorio occidentale
In Italia si stima in 28 mila il numero dei casi di
donne, presenti in Italia, che avrebbero subito nel
paese d’origine una MGF
La risposta del sistema penale italiano al fenomeno culturale delle MGF
Prima della riforma del 2006
Il riferimento normativo era costituito dagli artt.:
32 Cost
5 c.c. (atti di disposizione del proprio corpo)
582 e 583 c.p. (reati di lesioni)
333 c.c. (condotta del genitore pregiudizievole
ai figli)
Unici casi giurisprudenziali in Italia
1) Caso del ‘97 (una donna denuncia l’ex
marito egiziano che durante un viaggio aveva
sottoposto ad infibulazione due figli)
Il tribunale riconosceva gli estremi del reato di
lesioni personali gravissime
2) Caso del ‘98 (due genitori di religione islamica fanno causa ai medici del centro islamico che avevano praticato una infibulazione ad una bambina di sei mesi)3) Tribunale dei Minorenni di Torino nel ’97 una bambina sottoposta in Nigeria alla MGF e sottratta in Italia ai genitori, viene riaffidata dal Tribunale perché la pratica trova legittimazione nelle consuetudini dell’Etnia Edo
Intervento legislativo del 2006 n.7
"Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto di pratiche di mutilazione genitale femminile", ha scelto di adottare una norma incriminatrice ad hoc
L'art. 9 di tale legge ha, infatti, introdotto nel codice penale italiano due nuove figure di reato: le "mutilazioni genitali" (art. 583-bis comma 1° c.p.) e le "lesioni genitali" (art. 583 bis comma 2° c.p.)
Trattamento sanzionatorio
Si sono messe in campo tutte le armi disponibili nel suo arsenale sanzionatorio (rigorose pene principali da 4 a 12 anni di reclusione; pena accessoria speciale; sanzione amministrativa per l'ente).
Deduzioni…
il legislatore italiano del 2006 ha reagito alla situazione di conflitto normativo/culturale che fa da sfondo alla commissione di un tipico reato culturalmente motivato, quali sono le mutilazioni genitali femminili, non già valutando tale situazione pro reo, né rimanendo indifferente rispetto ad essa, bensì adottando una legge simbolica che rappresenta "un gesto fatto per esaltare i valori di un gruppo sociale e screditare i valori di un altro gruppo"
Una legge che
esprime un chiaro
atteggiamento di
intolleranza, in quanto
sceglie di punire di più
il fatto che trova la sua
motivazione in una
cultura `diversa' dalla
nostra.
Integrazione culturale e rispetto della diversità: l’ordinamento offre soluzioni?
Fino all’intervento legislativo del 2006 n. 7
la giurisprudenza italiana ha accolto una
nozione di “esimente culturale” .
L’elemento culturale, motivante il
comportamento dell’agente, viene valutato al
fine di escludere o attenuare la responsabilità
penale
CULTURAL DEFENSE La dottrina penalistica statunitense, per
determinare i confini del rapporto norme culturali-norme penali, è giunta ad elaborare la figura delle c.d. “ esimenti culturali” (cultural defense)
Si può parlare di esimenti culturali solo se il soggetto, pur commettendo un reato per la legge vigente, realizza una condotta conforme al costume e alle regole culturali del gruppo di appartenenza.
La condotta incriminata è condizionata dalla cultura di provenienza
Si può porre il problema della scriminante culturale
Si cerca di trovare un giusto ed equo riconoscimento di esperienze in una società multirazziale
casistica
“ conflitto normativo/culturale” viene valutato dalle corti statunitensi pro reo, assoluzione dell’imputato.
1) Caso Dong Lu Chen: immigrato cinese ammazza a martellate la propria figlia fedifraga per ristabilire il proprio onore secondo le tradizioni cinesi
2) Cso Kargar: immigrato afgano viene visto, da una vicina di casa, baciare l’organo genitale del figlio di 1 anno e mezzo; imputato di reato di abuso sessuale si difende sostenendo che tale condotta, nella cultura d’origine, costituisce espressione di affetto paterno e non ha valenza sessuale
DEFINIZIONE
In senso generico:
Argomenti utilizzati
per chiedere
un’attenuazione o
esclusione della
responsabilità penale
dell’imputato
In senso tecnico:
Istituto giuspenalistico
che individua nel bagaglio
culturale dell’imputato una
causa di giustificazione o
una circostanza
attenuante della sua
responsabilità penale
Conseguenze applicative del cultural defense
Il soggetto che agisce secondo le logiche della propria cultura, delle proprie norme morali, sociali e giuridiche non è pienamente responsabile
Il cultural defense può essere considerato strumento di garanzia
libertà
eguaglianza
identità
????
Cultural defense e libertà
PRO
Il cultural defense è
espressione del
pluralismo liberale in
ambito penale
Enfatizza il diritto di
ognuno di vivere
secondo la propria
cultura
CONTRO
Con l’applicazione del
cultural defense si
rischia un
particolarismo
esasperato in cui le
culture coesistano
nell’isolamento
Cultural defense e uguaglianza
La cultural defense
può eliminare la
discriminazione tra gli
individui di culture
diverse, che spesso si
trovano a scegliere se
obbedire alla propria
cultura o allo stato
ospitante
Nel tentativo di eliminare forme
di discriminazione, finisce con il
produrne forme più gravi:
-Discipline giuridiche diverse per
la stessa fattispecie
-Minore garanzia per le vittime
dei reati culturalmente orientati
rispetto ad altre vittime
Cultural defense e identità Cultural defense =
Forma di riconoscimento del profondo condizionamento che la cultura esercita sulle scelte sulle scelte e sull’identità degli individui
Cultura diventa il pretesto per giustificare condotte delittuose
Fornisce un’immagine fuorviante delle altre culture
Un pensiero
“Le politiche della paura, le culture dell’esclusione, etnica, sociale, e della sopraffazione mascherate sotto il velo di principi etici e religiosi o di fittizie identità nazionali contraddicono quella stessa idea di libertà cui a volte dicono di ispirarsi. Esse violano il principio dell’autonomia delle persone, intese come soggetti capaci di scegliere, e naturalmente titolari del diritto di scegliere”. Gianrico Carofiglio
Buona continuazione
Loredana Aneli