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TUTELA LEGALE CLUB MEDICI NAZIONALE - Conv. 8000000001 MODULO DI PROPOSTA AD ADESIONE E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n° 22 Tel. 011.09.206.01 - 011.5627373 - Fax. 011.5621563 [email protected] - www.uca-assicurazione.com - Numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 N° R.E.A.Torino 115282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale 6.000.000 i.v. - Provv. Min. del 18/3/1935 - D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/9/1994TORINO 1 di 7 MODULO DI PROPOSTA AD ADESIONE ASSICURATO - Dati anagrafici COGNOME/NOME- N. TELEFONO . DOMICILIO/SEDE LEGALE VIA NUM. . LOCALITACOMUNE . PROV. . C.A.P. . CODICE FISCALE . PARTITA IVA . DATA DI NASCITA . COMUNE DI NASCITA . PROV. . IN QUALITADI Dichiara di ADERIRE alla COPERTURA OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO con la decorrenza sottoindicata, e contestualmente di aver ricevuto copia del presente Modulo e Condizioni Generali e Particolari della presente Convenzione, nonché di essere a conoscenza, aver preso visione del testo delle Condizioni Generali e Particolari della presente Convenzione, depositata presso la Compagnia, l’Intermediario e la Contraente, che è redatta in conformità alle disposizioni legislative vigenti. Le presenti Condizioni con la Nota Informativa e il Modulo di Proposta ad Adesione unitamente al Simplo di polizza costituiscono il Fascicolo Informativo che è stato consegnato dall’Intermediario al Contraente al momento della proposta precontrattuale, con le documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso. All’Assicurato viene messo a disposizione e consegnato a cura del Contraente/Intermediario Estratto delle Condizioni di Assicurazione e ogni altra documentazione prevista a tenore di legge. Gli Associati al Club Medici possono aderire alle coperture assicurative previste dalla presente Convenzione compilando e sottoscrivendo il Modulo di adesione e corrispondendo il relativo premio. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio dovuto o da quella successiva riportata sul modulo di adesione e cessa alle ore 24 del 30 Giugnno relativamente alla polizza n. 8.000.000.000 o del 31 dicembre relativamente alla polizza n. 8.000.000.001 di ciascun anno. A seguito dell’avvenuto pagamento l’Intermediario invierà all’Assicurato un regolare certificato contenente i dati relativi alla sua copertura. Nel caso di adesione in corso di anno (cioè con decorrenza diversa dal 31/12) il premio annuale andrà diviso per dodici e moltiplicato per il numero dei mesi mancanti alla fine dell’anno assicurativo; ai fini della determinazione del premio la frazione del mese in corso vale come mese intero e il premio ottenuto andrà arrotondato all’euro superiore. Qualora l’adesione avvenga negli ultimi quattro mesi a ridosso della scadenza annuale della polizza la copertura ed il relativo premio saranno determinati calcolando una durata pari al numero di mesi intercorrenti fino alla scadenza annuale della polizza più l’intera successiva annualità. Resta inteso che è facoltà del Contraente negare a qualunque singolo associato l’adesione alla presente Convenzione, senza obbligo di motivazione. TARIFFA E PREMI* 130,00 MEDICI GENERICI DI BASE, GUARDIE MEDICHE, SPECIALIZZANDI, IGIENISTI DENTALI 180,00 MEDICI SPECIALIZZATI SENZA INTERVENTI CHIRURGICI 220,00 DENTISTI ED ODONTOIATRI SENZA IMPLANTOLOGIA 300,00 MEDICI CHIRURGHI, ANESTESISTI, DENTISTI E ODONTOIATRI CON IMPLANTOLOGIA 100,00 - AUMENTO PER II° ATTIVITAO SPECIALIZZAZIONE MEDICINA ESTETICA 50,00 - AUMENTO PER COPERTURA A DIPENDENTI, ADDETTI all’esercizio dell’attività svolta in nome e per conto dell’Assicurato se indicati espressamente sino ad un massimo di tre. *applicabile nel caso in cui siano stati denunciati negli ultimi 3 anni sino ad un massimo di due sinistri relativi allo svolgimento dall’attività professionale anche RCT. È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1892-93 C.C .- Dichiarazioni inesatte e reticenze. - in caso di numero sinistri denunciati superiore è necessario richiedere una specifica quotazione ESTENSIONI FACOLTATIVE DI COPERTURA valide se espressamente richiamate e pagato il relativo soprapremio 50,00 - H) CONTROVERSIE DI LAVORO CON ENTI PUBBLICI E CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 50,00 - F) RECUPERO PARCELLE PROFESSIONALI FASE STRAGIUDIZIALE 250,00 - G) RECUPERO PARCELLE PROFESSIONALI FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE PREMIO TOTALE DI € _______________________ OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE LA SOCIETÀ ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, PER OGNI GRADO E SEDE, COMPRESO ARBITRATO E SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE di € 30.000 PER VERTENZA, ILLIMITATO PER ANNO ASSICURATIVO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI DELL’ASSICURATO COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA, IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO PROFESSIONALE DICHIARATO IN POLIZZA, ESERCITATO IN CONFORMITÀ ALLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE E COMPRESO IN GARANZIA. L'assicurazione comprende: SPESE, COMPETENZE ED ONORARI dei Professionisti liberamente scelti come previsto dall'art. VI CGP e quanto meglio precisato nelle Condizioni Generali e Particolari di Polizza di seguito riportate. PREMIO CORRISPOSTO DECORRENZA COPERTURA DALLE H. 24.00 DEL GIORNO DEL PAGAMENTO DEL PREMIO FRAZIONAMENTO ANNUALE Mezzi di pagamento consentiti dall’impresa: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, postale, o elettronico; contanti esclusivamente per contratti il cui premio sia inferiore a € 750 da corrispondere all’Intermediario. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO SOTTOSCRITTORE Altre coperture in corso di TUTELA LEGALE : NO - SI Sinistri negli ultimi tre anni*: NO - SI indicando Numero e Tipologia: Penale - Civile - Amministrativo Assicurazione di R.C. professionali: NO - SI: Compagnia Garante R.C. prof. L’Assicurato dichiara di aver preso visione e ricevuto copia del presente MODULO corredato delle Condizioni Generali e Particolari di Polizza, e ai sensi degli artt. 1341-1342 C.C., approvano specificatamente i seguenti articoli: Art. I Insorgenza de sinistro - Art. II Limiti Territoriali - Art. III Variazioni di rischio - Art. IV Regolazione del premio - Art. V Massimale spese legali, peritali e perdite pecuniarie - Art. VI Denuncia dei sinistri - Art. VII Gestione delle vertenze - Art. IX Recesso dal contratto e anticipata risoluzione - Art. X Proroga del Contratto - Art. XI Competenza Territoriale - Art. XIII Forma delle Comunicazioni - Art. XIV Indicizzazione. L’ASSICURATO CONSENSO DELL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03 e successive modifiche), dichiaro di conoscere l'informativa il cui testo integrale è pubblicato su sito www.uca-assicurazione.com/UCA@online ed esprimo il libero ed informato consenso al trattamento dei dati personali. Il consenso al trattamento assicurativo viene sottoscritto in calce al simplo di polizza e al presente Fascicolo Informativo . Nome e Cognome del Contraente sono sul frontespizio. L’ASSICURATO L’INTERMEDIARIO UCA ASSICURAZIONE SPA

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TUTELA LEGALE CLUB MEDICI NAZIONALE - Conv. 8000000001

MODULO DI PROPOSTA AD ADESIONE E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n° 22 Tel. 011.09.206.01 - 011.5627373 - Fax. 011.5621563

[email protected] - www.uca-assicurazione.com - Numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 N° R.E.A.Torino 115282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v. - Provv. Min. del

18/3/1935 - D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/9/1994TORINO

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MODULO DI PROPOSTA AD ADESIONE

ASSICURATO - Dati anagrafici

COGNOME/NOME-

N. TELEFONO .

DOMICILIO/SEDE LEGALE VIA NUM. .

LOCALITA’ COMUNE .

PROV. .

C.A.P. .

CODICE FISCALE .

PARTITA IVA .

DATA DI NASCITA .

COMUNE DI NASCITA .

PROV. .

IN QUALITA’ DI

Dichiara di ADERIRE alla COPERTURA OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO con la decorrenza sottoindicata, e contestualmente di aver ricevuto copia del presente Modulo e Condizioni Generali e Particolari della presente Convenzione, nonché di essere a conoscenza, aver preso visione del testo delle Condizioni Generali e Particolari della presente Convenzione, depositata presso la Compagnia, l’Intermediario e la Contraente, che è redatta in conformità alle disposizioni legislative vigenti. Le presenti Condizioni con la Nota Informativa e il Modulo di Proposta ad Adesione unitamente al Simplo di polizza costituiscono il Fascicolo Informativo che è stato consegnato dall’Intermediario al Contraente al momento della proposta precontrattuale, con le documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso. All’Assicurato viene messo a disposizione e consegnato a cura del Contraente/Intermediario Estratto delle Condizioni di Assicurazione e ogni altra documentazione prevista a tenore di legge.

Gli Associati al Club Medici possono aderire alle coperture assicurative previste dalla presente Convenzione compilando e sottoscrivendo il Modulo di adesione e corrispondendo il relativo premio. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio dovuto o da quella successiva riportata sul modulo di adesione e cessa alle ore 24 del 30 Giugnno relativamente alla polizza n. 8.000.000.000 o del 31 dicembre relativamente alla polizza n. 8.000.000.001 di ciascun anno. A seguito dell’avvenuto pagamento l’Intermediario invierà all’Assicurato un regolare certificato contenente i dati relativi alla sua copertura. Nel caso di adesione in corso di anno (cioè con decorrenza diversa dal 31/12) il premio annuale andrà diviso per dodici e moltiplicato per il numero dei mesi mancanti alla fine dell’anno assicurativo; ai fini della determinazione del premio la frazione del mese in corso vale come mese intero e il premio ottenuto andrà arrotondato all’euro superiore. Qualora l’adesione avvenga negli ultimi quattro mesi a ridosso della scadenza annuale della polizza la copertura ed il relativo premio saranno determinati calcolando una durata pari al numero di mesi intercorrenti fino alla scadenza annuale della polizza più l’intera successiva annualità. Resta inteso che è facoltà del Contraente negare a qualunque singolo associato l’adesione alla presente Convenzione, senza obbligo di motivazione.

TARIFFA E PREMI* € 130,00 – MEDICI GENERICI DI BASE, GUARDIE MEDICHE, SPECIALIZZANDI, IGIENISTI DENTALI € 180,00 – MEDICI SPECIALIZZATI SENZA INTERVENTI CHIRURGICI € 220,00 – DENTISTI ED ODONTOIATRI SENZA IMPLANTOLOGIA € 300,00 – MEDICI CHIRURGHI, ANESTESISTI, DENTISTI E ODONTOIATRI CON IMPLANTOLOGIA

€ 100,00 - AUMENTO PER II° ATTIVITA’ O SPECIALIZZAZIONE MEDICINA ESTETICA € 50,00 - AUMENTO PER COPERTURA A DIPENDENTI, ADDETTI all’esercizio dell’attività svolta in nome e per conto dell’Assicurato se indicati espressamente sino ad un massimo di tre. *applicabile nel caso in cui siano stati denunciati negli ultimi 3 anni sino ad un massimo di due sinistri relativi allo svolgimento dall’attività professionale anche RCT. È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1892-93 C.C .- Dichiarazioni inesatte e reticenze. - in caso di numero sinistri denunciati superiore è necessario richiedere una specifica quotazione

ESTENSIONI FACOLTATIVE DI COPERTURA valide se espressamente richiamate e pagato il relativo soprapremio

€ 50,00 - H) CONTROVERSIE DI LAVORO CON ENTI PUBBLICI E CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE € 50,00 - F) RECUPERO PARCELLE PROFESSIONALI FASE STRAGIUDIZIALE € 250,00 - G) RECUPERO PARCELLE PROFESSIONALI FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE PREMIO TOTALE DI € _______________________

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, PER OGNI GRADO E SEDE, COMPRESO ARBITRATO E SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE di € 30.000 PER VERTENZA, ILLIMITATO PER ANNO ASSICURATIVO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI DELL’ASSICURATO COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA, IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO PROFESSIONALE DICHIARATO IN POLIZZA, ESERCITATO IN CONFORMITÀ ALLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE E COMPRESO IN GARANZIA. L'assicurazione comprende: SPESE, COMPETENZE ED ONORARI dei Professionisti liberamente scelti come previsto dall'art. VI CGP e quanto meglio precisato nelle Condizioni Generali e Particolari di Polizza di seguito riportate.

PREMIO CORRISPOSTO

DECORRENZA COPERTURA DALLE H. 24.00 DEL GIORNO DEL PAGAMENTO DEL PREMIO

FRAZIONAMENTO ANNUALE

Mezzi di pagamento consentiti dall’impresa: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, postale, o elettronico; contanti esclusivamente per contratti il cui premio sia inferiore a € 750 da corrispondere all’Intermediario.

DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO SOTTOSCRITTORE Altre coperture in corso di TUTELA LEGALE : NO - SI Sinistri negli ultimi tre anni*: NO - SI indicando Numero e Tipologia: Penale - Civile - Amministrativo Assicurazione di R.C. professionali: NO - SI: Compagnia Garante R.C. prof.

L’Assicurato dichiara di aver preso visione e ricevuto copia del presente MODULO corredato delle Condizioni Generali e Particolari di Polizza, e ai sensi degli artt. 1341-1342 C.C., approvano specificatamente i seguenti articoli: Art. I Insorgenza de sinistro - Art. II Limiti Territoriali - Art. III Variazioni di rischio - Art. IV Regolazione del premio - Art. V Massimale spese legali, peritali e perdite pecuniarie - Art. VI Denuncia dei sinistri - Art. VII Gestione delle vertenze - Art. IX Recesso dal contratto e anticipata risoluzione - Art. X Proroga del Contratto - Art. XI Competenza Territoriale - Art. XIII Forma delle Comunicazioni - Art. XIV Indicizzazione. L’ASSICURATO CONSENSO DELL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03 e successive modifiche), dichiaro di conoscere l'informativa il cui testo integrale è pubblicato su sito www.uca-assicurazione.com/UCA@online ed esprimo il libero ed informato consenso al trattamento dei dati personali. Il consenso al trattamento assicurativo viene sottoscritto in calce al simplo di polizza e al presente Fascicolo Informativo . Nome e Cognome del Contraente sono sul frontespizio.

L’ASSICURATO L’INTERMEDIARIO UCA ASSICURAZIONE SPA

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TUTELA LEGALE CLUB MEDICI NAZIONALE - Conv. 8000000001

MODULO DI PROPOSTA AD ADESIONE E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n° 22 Tel. 011.09.206.01 - 011.5627373 - Fax. 011.5621563

[email protected] - www.uca-assicurazione.com - Numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 N° R.E.A.Torino 115282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v. - Provv. Min. del

18/3/1935 - D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/9/1994TORINO

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NORME GENERALI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE Le presenti Norme Generali che regolano l’assicurazione unitamente alle Condizioni Particolari di Polizza per il rischio assicurato formano parte integrante del FASCICOLO INFORMATIVO che è stato consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. All’Assicurato viene consegnato a cura del Contraente o Intermediario il presente Estratto delle Condizioni di Assicurazione e ogni altra documentazione prevista a tenore di legge. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

La Società assicura il rischio delle Spese Legali e Peritali, in sede civile, penale e amministrativa, per ogni grado di giudizio, compreso arbitrato, per la tutela dei diritti soggettivi dell’Assicurato come specificato nelle Condizioni di Polizza.

Art. I - DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA - L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza,

qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. Se alle scadenze convenute il Contraente/Assicurato non paga i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e sino alle ore 24 del giorno del pagamento (Art. 1901 C.C.- Mancato pagamento del premio). Il premio è interamente dovuto anche se è stato contrattualizzato il suo frazionamento rateale.

La garanzia opera altresì con efficacia: - RETROATTIVA PER IMPUTAZIONI PENALI colpose, dolose e contravvenzionali nonché ILLECITI AMMINISTRATIVI per eventi/fatti avvenuti entro i 24 mesi antecedenti al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti all’Assicurato o per i quali ragionevolmente non sia presumibile seguito giudiziale (Artt. 1892-93 C.C .- Dichiarazioni inesatte e reticenze). La garanzia retroattiva è operante a titolo di rimborso subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato per le imputazioni penali e accoglimento totale del ricorso per gli illeciti amministrativi. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa, la richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. -c.d. patteggiamento- e gli eventi/fatti verificatisi nei 90 giorni antecedenti il perfezionamento del contratto. Massimo esborso per l’intero periodo di garanzia retroattiva: massimale assicurato per evento. - POSTUMA: la garanzia è prestata con durata pari a 24 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la sua risoluzione e i cui fatti si siano verificati in corso di vigenza della polizza. Massimo esborso per l’intero periodo di garanzia postuma: massimale assicurato per evento. È fatto salvo quanto previsto dall’Art. VI -Denuncia dei sinistri- e Art. 2952 C.C. -Prescrizione in materia di assicurazione-. INSORGENZA DEL SINISTRO: La garanzia è operante con riferimento alla prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali anche verbali, indipendentemente dalla data in cui i fatti sono conosciuti (principio del cd. Loss Occurrence), fatto salvo quanto espressamente previsto dalle singole garanzie. Qualora tale evento si protragga attraverso più atti successivi, il

sinistro si considera avvenuto nel momento cui si riferisce la prima azione od omissione. A parziale deroga, per i soli vizi occulti di fornitura beni e prestazione di servizi l’insorgenza del sinistro è da individuarsi al momento della manifestazione dei vizi medesimi, purché appalesatisi in corso di contratto e sconosciuti al momento del perfezionamento dello stesso. A parziale deroga, per la garanzia

ARBITRATO E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE, l’insorgenza del sinistro è da individuarsi nel fatto o evento oggetto della copertura assicurativa di cui si chiede l’intervento. Si rinvia alle singole garanzie per quanto eventualmente ivi disposto in modo espresso in materia di insorgenza del sinistro. Art. II - LIMITI TERRITORIALI - Vertenza Contrattuale: fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino e che in caso di giudizio sono trattati davanti all’Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. Vertenza Extracontrattuale - Penale - Illecito amministrativo: eventi, fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi dell’Europa Geografica e che in caso di giudizio sono trattati davanti all’Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE - Il Contraente/Assicurato stipula il contratto per sé, e per conto di chi spetta. In ogni caso di variazione del rischio assicurato quali cessazione, alienazione, trasformazione dell’attività o altro, il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta documentata alla Società entro 10 giorni dalla stessa, fermo l’obbligo del pagamento del premio scaduto. Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente/Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione o sull’aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione (Artt. 1892-3- 8 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze). Il Contraente/Assicurato è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni di rischio in relazione alle quali la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio. In caso di variazione in diminuzione il premio verrà adeguato dalla prima rata successiva alla

comunicazione ( Art. 1897 C.C.- Diminuzione del rischio). Art. IV - REGOLAZIONE DEL PREMIO E MODALITA’ ADESIONE- Il premio, se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi

variabili, viene anticipato in via provvisoria all’inizio del periodo assicurativo quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo. Il premio può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, postale; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a € 750. Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili indicati in polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Fermo il diritto della Società di agire giudizialmente nei termini di prescrizione di cui all’art. 2952 C.C. Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia per il nuovo periodo assicurativo è prestata per il rapporto tra il premio pagato e quello dovuto (art. 1907 C.C.).

Se all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, pena decadenza dai diritti derivanti dal contratto.

Gli Associati al Club Medici possono aderire alle coperture assicurative previste dalla presente Convenzione compilando e sottoscrivendo il Modulo di adesione e corrispondendo il relativo premio. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio dovuto o da quella successiva riportata sul modulo di adesione e cessa alle ore 24 del 31 Dicembre di ciascun anno. A seguito

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TUTELA LEGALE CLUB MEDICI NAZIONALE - Conv. 8000000001

MODULO DI PROPOSTA AD ADESIONE E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n° 22 Tel. 011.09.206.01 - 011.5627373 - Fax. 011.5621563

[email protected] - www.uca-assicurazione.com - Numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 N° R.E.A.Torino 115282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v. - Provv. Min. del

18/3/1935 - D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/9/1994TORINO

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dell’avvenuto pagamento l’Intermediario invierà all’Assicurato un regolare certificato contenente i dati relativi alla sua copertura. Nel caso di adesione in corso di anno (cioè con decorrenza diversa dal 31/12) il premio annuale andrà diviso per dodici e moltiplicato per il numero dei mesi mancanti alla fine dell’anno assicurativo; ai fini della determinazione del premio la frazione del mese in corso vale come mese intero e il premio ottenuto andrà arrotondato all’euro superiore. Qualora l’adesione avvenga negli ultimi quattro mesi a ridosso della scadenza annuale della polizza la copertura ed il relativo premio saranno determinati calcolando una durata pari al numero di mesi intercorrenti fino alla scadenza annuale della polizza più l’intera successiva annualità. Resta inteso che è facoltà del Contraente negare a qualunque singolo associato l’adesione alla presente polizza, senza obbligo di motivazione. Art. V - MASSIMALE SPESE LEGALI, PERITALI - La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell’anno assicurativo con massimo esborso di Euro 30.000 per evento per le Spese Legali e Peritali, salvo sia diversamente indicato nelle singole garanzie. Il massimale è unico per tutti i Professionisti e le voci di garanzia base ed estensioni eventualmente richiamate e per le quali è stato pagato il relativo soprapremio. Le vertenze civili, penali e amministrative promosse da o contro più persone, aventi per oggetto fatti, domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, procedimenti anche di natura diversa conseguenti al medesimo evento o fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e la garanzia prestata viene ripartita tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Il massimale è unico per quanto attiene la fase stragiudiziale, di mediazione–conciliazione e per tutte le fasi e i gradi di giudizio. Qualora il Contraente-Assicurato perfezioni più polizze per lo stesso rischio con la scrivente Società il massimo esborso per singola vertenza è dato dal cumulo dei massimali sino ad un massimo di Euro 50.000 salvo diversamente disposto dalle singole garanzie o rischi. Qualora l’Assicurato abbia denunciato negli ultimi 3 anni piu’ di due sinistri relativi allo svolgimento dall’attività professionale anche RCT, e sia stata perfezionata la presente polizza applicando un premio personalizzato, al massimale garantito dalla presente copertura si applica comunque una franchigia fissa ed assoluta di € 5.000 per sinistro. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. III – VARIAZIONI DI RISCHIO in tema di Dichiarazioni inesatte e reticenze. Art. VI - DENUNCIA DEI SINISTRI - La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all’Assicurato, deve essere inviata tempestivamente, e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dall’avvenuta conoscenza e comunque sino al trentesimo giorno dal conferimento di incarico al Professionista prescelto (Legale, Perito come meglio indicato all’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE), purchè non sia iniziata la sua attività professionale. È onere dell’Assicurato trasmettere in sede di denuncia tutta la documentazione idonea e necessaria alla Direzione della Società o all’Intermediario, ivi compresa l’indicazione dell’importo del preventivo di massima relativo al compenso per le prestazioni, pattuito nelle forme previste dall’ordinamento e rilasciato dai Professionisti al momento del conferimento dell’incarico, salvo casi di comprovata urgenza. È altresì onere dell’Assicurato tenere aggiornata la Direzione della Società su ogni circostanza rilevante ai fini degli adempimenti contrattualmente previsti. L’inosservanza delle disposizioni oggetto del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all’indennizzo. Art. VII - GESTIONE DELLE VERTENZE VII. 1 - RATIFICA DI INCARICO FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE La trattativa stragiudiziale preliminare, volta alla corretta istruzione del fascicolo, è riservata alla Direzione; l’incarico conferito ad un Legale liberamente scelto per Distretto di Corte d’Appello per la fase di trattazione stragiudiziale nonché per i procedimenti di mediazione e conciliazione obbligatori, per promuovere azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente ratificato per iscritto dalla Direzione della Società per ogni grado di giudizio. La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione una volta intervenuta la definizione sia in sede stragiudiziale, mediazione-conciliazione, che in qualunque stato, grado o fase del giudizio. VII. 2 - LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO E INFORMATORE PER DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO L’Assicurato ha la facoltà d’indicare il nominativo di un unico Legale, Perito, Informatore, con studio nel DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere della vertenza, o ambito territoriale equipollente per sinistri trattati avanti all’Autorità Giudiziaria straniera. Qualora l’Assicurato scelga un Professionista con studio in un Distretto diverso, salvo sia espressamente richiamata la specifica estensione “Spese Legali di Avvocato Domiciliatario” e per i casi in essa disciplinati, la garanzia non è operante.

Per giudizi avanti la Corte di Cassazione qualora il Professionista prescelto e incaricato non sia abilitato, è facoltà dell’Assicurato nominare in sostituzione un altro Legale abilitato a patrocinare in tale sede. La Società non è responsabile dell’operato dei Professionisti incaricati né di eventuali inadempimenti dell’Assicurato relativi a quanto contrattualmente disciplinato dagli art. VI - DENUNCIA DEI SINISTRI e VII - GESTIONE DELLE VERTENZE anche in punto prescrizioni o decadenze. VII. 3 - OGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE La Società è impegnata al pagamento dei compensi pattuiti con riferimento al cd. preventivo di massima e eventuali aggiornamenti rilasciato dai Professionisti per le loro prestazioni come segue: - vertenze definite in fase stragiudiziale, con riferimento al cd. preventivo di massima e eventuali aggiornamenti; - in ogni caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, con riferimento ai parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale; - spese di soccombenza, nei limiti di quanto liquidato giudizialmente; - esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi. La Società non effettua alcuna valutazione sulla congruità del cd. preventivo di parcella elaborato dai Professionisti liberamente scelti dall’Assicurato, in osservanza agli obblighi normativi di cui alla legge 27/2012 e successive regolamentazioni, né effettua valutazioni nel merito, opportunità e convenienza, possibilità di successo dell’azione giudiziale, garantendo all’Assicurato la piena libertà di scelta sulle iniziative da intraprendere.

E’ facoltà della Società richiedere all’Assicurato che le parcelle dei Professionisti prescelti siano vistate per congruità dai competenti Consigli dell’Ordine: nel caso in cui vengano confermate integralmente, le spese relative alla vidimazione saranno a carico della Società. VII.4 - MODALITÀ OPERATIVE L’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti veritieri e la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo, nonché in via preventiva le richieste di pagamento formulate dai Professionisti. L’Assicurato non può revocare il mandato conferito o determinarne la dismissione, senza benestare della Società. Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari -salvo duplicazione attività- del secondo Legale nominato dall’Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. Nel caso di proposta transattiva in sede stragiudiziale e/o giudiziale, l’Assicurato è tenuto a sottoporre alla

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TUTELA LEGALE CLUB MEDICI NAZIONALE - Conv. 8000000001

MODULO DI PROPOSTA AD ADESIONE E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n° 22 Tel. 011.09.206.01 - 011.5627373 - Fax. 011.5621563

[email protected] - www.uca-assicurazione.com - Numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 N° R.E.A.Torino 115282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v. - Provv. Min. del

18/3/1935 - D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/9/1994TORINO

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Società, per la preventiva ratifica, l’indicazione del capitale e delle spese legali. Le spese di soccombenza liquidate a favore dell’Assicurato sono corrisposte dalla Società una volta accertata con idonea documentazione l’impossibilità oggettiva di escussione nei confronti di parte soccombente . Qualora sussista conflitto di interesse fra l’Assicurato che ha sottoscritto il certificato e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore dell’Assicurato Sottoscrittore. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le spese di arbitrato saranno a carico dell’Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia favorevole all’Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute. Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dal D. Lgs. n° 28 del 4/3/2010 e succ. modifiche, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione. VII. 5 - DECADENZA DAI BENEFICI DEL CONTRATTO L’inosservanza di una o più disposizioni del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all’indennizzo. Art. VIII - RECUPERO DI SOMME - Tutte le somme recuperate sono di competenza del Contraente-Assicurato. Onorari, Spese Legali e

Peritali in genere liquidate in giudizio o consensualmente spettano alla Società che le ha sostenute. Art. IX - RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE - Entro il 60° giorno successivo ad ogni: adesione, denuncia, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo, la Società potrà risolvere il contratto/certificato con preavviso minimo di 60 giorni, con restituzione della quota di premio pagato e non goduto al netto delle imposte. Il contratto/certificato si risolve di diritto dalla data di radiazione dall’Albo professionale, inabilitazione o interdizione dell’Assicurato. Il premio pagato si intende acquisito (Art. 1898 C.C. - Aggravamento del rischio). Per i sinistri già denunciati la Società sosterrà l’onere delle Spese Legali e Peritali come segue: per i sinistri in fase stragiudiziale garantendo le spese di trattazione bonaria; per i giudizi pendenti garantendo le spese sino ad esaurimento del grado in corso. Qualora, relativamente agli eventi sopraindicati, il premio scaduto anteriormente alla comunicazione del Contraente/Assicurato non sia stato soddisfatto, la Società è immediatamente liberata da ogni ulteriore prestazione per tutti i sinistri in corso. Art. X - PROROGA DEL CONTRATTO - In mancanza di disdetta di una delle parti, comunicata con lettera raccomandata, telefax, mail certificata, da inviarsi alla Direzione della Società o all’Intermediario assegnatario del contratto, almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria con il massimo di anni uno. Art. XI - COMPETENZA TERRITORIALE - È competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ove venga attivata una procedura stragiudiziale di mediazione obbligatoria o facoltativa, salvo diversamente disposto dalla legge vigente, il procedimento deve svolgersi in una sede individuata nel comune di Torino ove ha sede la Direzione della Società. Art. Xll - ONERI FISCALI - Sono a carico del Contraente-Assicurato. Art. XlII - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL’ASSICURATO ALLA SOCIETÀ - Lettera raccomandata, telefax, mail certificata, unicamente alla Direzione della Società o all’Intermediario assegnatario del contratto. Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente e l’Intermediario è valido senza la ratifica scritta da parte della Direzione della Società. Nel caso in cui il contratto sia intermediato da un Broker, ogni comunicazione effettuata dallo stesso in nome e per conto del Contraente/Assicurato si intende effettuata da quest’ultimo e parimenti ogni comunicazione effettuata dal Contraente/Assicurato al Broker si intende come effettuata alla Direzione della Compagnia. Art. XIV - INDICIZZAZIONE - Salvo diversa indicazione il contratto è indicizzato. I massimali, le indennità ed il premio vengono

assoggettati all’adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - già costo della vita - ISTAT. Per ogni anno assicurativo viene assegnato alla polizza il n° indice del mese di settembre immediatamente precedente la scadenza e l’aumento decorrerà dalla scadenza rata annua. Art. XV - ALTRE ASSICURAZIONI - Il Contraente-Assicurato ha l’onere di comunicare la sussistenza di altre polizze per lo stesso rischio (art. 1910 C.C.). La gestione del sinistro è a carico della Compagnia la cui polizza prevede il massimale più elevato. Art. XVI CLAUSOLA BROKER - La gestione della presente Polizza è affidata al Broker Vogliotti Broker srl Via Provana, 5 Torino; per

quanto concerne l’incasso dei premi, il versamento verrà effettuato dalla Contraente/Assicurati alla Società anche per il tramite del Broker sopraidentificato che provvederà in questo caso al versamento alla Società. Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche a termini dell’Art. 1901 C.C., del versamento così effettuato. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell’Assicurato, alla Società, si intenderà come fatta dall’Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società, purchè non comporti variazioni nelle condizioni di polizza. Inoltre ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna la Società dopo la firma dell’atto relativo La Società UCA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato Per quanto non contemplato si richiamano le norme di Legge.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE LA SOCIETÀ ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, PER OGNI GRADO E SEDE, COMPRESO ARBITRATO E SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE di € 30.000 PER VERTENZA, ILLIMITATO PER ANNO ASSICURATIVO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI DELL’ASSICURATO DENTISTA/IGIENISTA DENTALE/ODONTOIATRA SENZA IMPLANTOLOGIA/ODONTOIATRA CON IMPLANTOLOGIA,COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA, IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO PROFESSIONALE DICHIARATO IN POLIZZA, ESERCITATO IN CONFORMITÀ ALLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE E COMPRESO IN GARANZIA. SPESE LEGALI E PERITALI OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: - SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DEI PROFESSIONISTI LIBERAMENTE SCELTI DALL’ASSICURATO EX ART. VII CGP CON STUDIO NEL DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO COMPETENTE: LEGALE - PERITO ove sussista contestazione PERITO D’UFFICIO (C.T.U.) in giudizio ARBITRO DI PARTE e TERZO ARBITRO per le procedure arbitrali e di conciliazione INFORMATORE per la ricerca di prove a difesa in sede penale - INTERPRETE per sinistri avvenuti all’estero per l’assistenza nel

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TUTELA LEGALE CLUB MEDICI NAZIONALE - Conv. 8000000001

MODULO DI PROPOSTA AD ADESIONE E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n° 22 Tel. 011.09.206.01 - 011.5627373 - Fax. 011.5621563

[email protected] - www.uca-assicurazione.com - Numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 N° R.E.A.Torino 115282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v. - Provv. Min. del

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corso di interrogatorio e TRADUTTORE per gli atti di causa - SPESE LEGALI e PERITALI RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE - SPESE DI ARBITRATO E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE - SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI SPECIALI e DI URGENZA ( Libro IV C.P.C. ) - SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI e CONTRIBUTO UNIFICATO - SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE come previsto dall’art. VII CGP - - SPESE LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI costituite contro l’Assicurato nel giudizio penale (Art. 541 C.P.P.) - SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (Art. 535 C.P.P. 1°co.) - SPESE PER ACCERTAMENTI EFFETTUATI DALLA SOCIETA’ PER L’ACQUISIZIONE DI CERTIFICATI O DOCUMENTI EQUIPOLLENTI su soggetti, proprietà necessari e strumentali alla corretta istruzione del sinistro e sua definizione, ove sussista

contenzioso.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA SOGGETTI E BENI ASSICURATI: ASSICURATO DIPENDENTI regolarmente assunti e ALTRI SOGGETTI ISCRITTI NEL LIBRO UNICO DEL LAVORO o comunque ADDETTI all’esercizio della specifica attività svolta in nome e per conto dell’Assicurato se indicati espressamente, e pagato il relativo premio, sino ad un massimo di TRE. STUDIO e/o FILIALI indicate in polizza e loro contenuto . Sono escluse attività collaterali e connesse, se non espressamente indicate in polizza e per le quali sia stato corrisposto il relativo premio. L’ASSICURAZIONE È OPERANTE PER IL RISCHIO PROFESSIONI SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE di € 30.000 PER VERTENZA, ILLIMITATO PER ANNO ASSICURATIVO PER QUANTO PREVISTO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA E DELL’ASSICURAZIONE E SPECIFICATAMENTE COMPRENDE

SEDE CIVILE

VERTENZE EXTRACONTRATTUALI RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI compresa la formulazione di Denuncia-Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile per: - DANNI A PERSONE E ATTIVITÀ ASSICURATA - DANNI AL FABBRICATO, ATTREZZATURE,CONTENUTI nonché IMPIANTI DELLO STUDIO e/o FILIALI indicati in polizza. - RECUPERO DANNI PER MALPRATICE. La garanzia e’ prestata a favore dell’Assicurato per ottenere il risarcimento danni nei confronti

delle parti che hanno promosso il giudizio per presunta “malpratice”, nel caso in cui l’Assicurato non risulti soccombente nel procedimento civile o penale con sentenza definitiva passata in giudicato.

CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO, BREVETTO, ESCLUSIVA O CONCORRENZA SLEALE: la garanzia è prestata a titolo di rimborso, a favore dell’ Assicurato che in qualità di Attore agisca per il recupero dei danni subiti a seguito di fatti posti in essere da terzi, ed a condizione di accoglimento integrale delle domande/ragioni di merito fornite dallo stesso, con provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato. Nel caso in cui l‘Assicurato sia Convenuto in sede civile per richieste di risarcimento danni arrecati a terzi, l’assicurazione è prestata a titolo di rimborso a condizione che la domanda di controparte venga integralmente respinta nel merito. L’assicurazione vale per fatti conosciuti per la prima volta dall'Assicurato successivamente a 360 gg. dal perfezionamento del contratto, comprovati da data certa e documentazione scritta, fermo il disposto artt. 1892-3 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze. L’assicurazione non è operante nel caso di definizione transattiva della vertenza sia in sede stragiudiziale giudiziale, e comunque, in ogni caso in cui non ricorrano le condizioni sopraesposte in punto esito del giudizio, ivi compreso il caso di rinuncia alla lite da parte dell’Assicurato Massimo esborso per vertenza euro 12.000, indipendentemente dal massimale assicurato, e euro 25.000 per anno assicurativo. AZIONI PREVISTE DALLA LEGGE A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI relativamente alla SEDE e/o FILIALI indicati in polizza. Per quanto attiene le vertenze in materia di USUCAPIONE, la garanzia è prestata esclusivamente per resistere a pretese avanzate da terzi per la prima volta successivamente al perfezionamento del contratto, comprovate da data certa, fermo il disposto art. 1892-3 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze .

VERTENZE CONTRATTUALI CONTRATTI DI FORNITURA MERCI e PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DA E AL CONTRAENTE/ASSICURATO: RECUPERO DANNI subiti dall’Assicurato sempreché i vizi risultino eccepiti nei termini previsti dalla legge e sussista effettiva e provata contestazione. La garanzia è estesa alle vertenze di natura contrattuale con Enti Pubblici trattate avanti all’Autorità Giudiziaria Civile. Esclusioni: controversie di lavoro con Enti Pubblici e con il Servizio Sanitario Nazionale sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione, fatto salvo quanto previsto dalla specifica estensione ove richiamata, vertenze di competenza del Giudice del Lavoro. ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DI VERTENZE CONTRATTUALI: la garanzia comprende le spese dell’ Arbitro e del Perito

liberamente scelto dall’Assicurato ex Art. VII CGP -Gestione delle vertenze: libera scelta del legale, perito, informatore-, nonché le spese del terzo Arbitro nella misura del 50%. ARBITRATO E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE: la garanzia è prestata per polizze stipulate

dall’Assicurato al fine di far valere il suo diritto al risarcimento e/o la quantificazione del danno, ove sussista contestazione. Per quanto attiene l’Arbitrato la garanzia prevede il pagamento dell’Arbitro di parte e del terzo Arbitro per la quota a carico dell’Assicurato. La Società esperirà un tentativo preliminare di definizione, esaurito infruttuosamente il quale attiverà la procedura arbitrale. Qualora sia presente analoga copertura sul contratto oggetto dell'assicurazione, la garanzia Uca opera a secondo rischio. Per la insorgenza del sinistro

vedasi il disposto art. I – DECORRENZA E OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA - VERTENZE CON IL CONDOMINIO per lo STUDIO e/o FILIALI di proprietà o in conduzione indicati in polizza LAVORI DI MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE DELLO STUDIO e/o FILIALI indicati in polizza a condizione che il valore dei lavori contestati non sia superiore a Euro 100.000. Non è previsto rimborso proporzionale per importi superiori. CONTRATTI DI LOCAZIONE DELLO STUDIO e/o FILIALI indicati in polizza: azioni a tutela dei diritti del conduttore escluso sfratto per morosità.

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TUTELA LEGALE CLUB MEDICI NAZIONALE - Conv. 8000000001

MODULO DI PROPOSTA AD ADESIONE E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n° 22 Tel. 011.09.206.01 - 011.5627373 - Fax. 011.5621563

[email protected] - www.uca-assicurazione.com - Numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 N° R.E.A.Torino 115282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v. - Provv. Min. del

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DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI E EXTRACONTRATTUALI per resistere a pretese risarcitorie di terzi: se il Assicurato deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in sede di mediazione, procedimento d'urgenza o di accertamento preventivo, o in giudizio ordinario di merito in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, sempreché la Garante abbia erogato integralmente il massimale assicurato. L’Assicurato si impegna nell’azione di resistenza in sede Civile a formulare specifica domanda di condanna al rimborso delle spese di lite, a prescindere dal’ esito della controversia, sia nei confronti del proprio assicuratore RC ( ai sensi dell’ art. 1917 C.C.) , che verso il proprio datore di lavoro pubblico o privato ai sensi della normativa e della contrattazione collettiva vigente. Qualora sia operante polizza di Responsabilità Civile per lo specifico rischio e l’Assicurato abbia denunciato tempestivamente il sinistro, se la Garante non ha espressamente assunto la gestione della vertenza e/o il rischio, la Società interviene per il pagamento delle Spese Legali per la chiamata in causa della Compagnia. Nel caso in cui non esista, non sia operante polizza di Responsabilità Civile per lo specifico rischio, la Società per la difesa del Contraente-Assicurato rimborsa le Spese Legali e Peritali dell’intero giudizio, nei limiti e condizioni espressamente indicate dalla presente polizza. È fatto salvo quanto previsto alla voce CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO, BREVETTO, ESCLUSIVA O CONCORRENZA SLEALE. La presente garanzia è prestata con il massimale illimitato per anno assicurativo e sino alla concorrenza di euro 12.000 per vertenza, fermo quanto disposto all’ Art. 5 Massimale, e non è operante se il mancato intervento della Garante per la Responsabilità Civile è conseguenza di inadempimento dell’Assicurato in materia di denuncia sinistro, pagamento e/o regolazione premio, nonché per azioni di rivalsa esercitate dalla Garante nei confronti dell’Assicurato. Garanzia operante se perfezionata la specifica Copertura A DIPENDENTI, ADDETTI e pagato il relativo premio VERTENZE DI LAVORO SUBORDINATO CON DIPENDENTI regolarmente assunti, ex art. 2094 e ss. Cod. Civ., e ALTRI SOGGETTI

ISCRITTI NEL LIBRO UNICO DEL LAVORO o comunque ADDETTI all’esercizio della specifica attività svolta in nome e per conto del Assicurato inquadrati a norma di legge, se è stata perfezionata la specifica Copertura per i Soggetti indicati espressamente, e pagato il relativo premio. La garanzia ha per oggetto VERTENZE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO, intraprese dal

Assicurato e/o dal Soggetto variamente operante con lo Studio Professionale con rapporto di lavoro fondato su atto scritto: l’assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall’assunzione del Soggetto coinvolto nel sinistro; la garanzia comprende altresì la DIFESA IN SEDE PENALE/AMMINISTRATIVA dell’Assicurato Professionista/Legale Rappresentante come prevista alla apposita voce. Qualora sussista conflitto di interesse fra l’Assicurato che ha sottoscritto il certificato e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore dell’Assicurato Sottoscrittore. Massimale Euro 12.000 per vertenza e anno assicurativo, indipendentemente dal massimale assicurato. In caso di interruzione del rapporto l’insorgenza del sinistro è fissata nel momento in cui la parte ne riceve la prima comunicazione. Esclusioni: ricorsi collettivi, spese di soccombenza.

SEDE PENALE E AMMINISTRATIVA

La garanzia opera sul presupposto che sia richiesta dall’Autorità competente la presenza di un Avvocato, per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato. DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali per fatti commessi o attribuiti, anche in qualità di persona informata sui fatti,

compreso patteggiamento. DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali. A richiesta dell’Assicurato, la Società ratificherà incarico ad un

Legale da Lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C. IMPUTAZIONI DOLOSE: rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, compresi i casi di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. -cd. Patteggiamento-. ILLECITI AMMINISTRATIVI: rimborso spese, competenze, onorari per l’Opposizione all’Autorità Competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI: rimborso spese, competenze, onorari per la difesa in procedimenti promossi da Ordini Professionali qualora siano conseguenti a imputazioni penali o illeciti amministrativi a condizione che il ricorso/opposizione sia integralmente accolto. MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE ED AFFINE: rimborso spese di difesa in sede penale per imputazioni colpose, contravvenzionali e dolose subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/ o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. -cd. patteggiamento-, nonché ammissione all’oblazione. La garanzia è altresì prestata per i Ricorsi avverso gli Illeciti amministrativi previsti nelle materie indicate, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto. Sono compresi i Ricorsi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, escluso Corte di Cassazione, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto.

ESCLUSIONI GENERALI E DI RISCHIO L’assicurazione è prestata per quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali nonché in quelle Particolari previste, ed è comunque esclusa per: assistenza legale per Illeciti amministrativi, partecipazione e assegnazione di appalti, fatti della circolazione, controversie amministrative (ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l’autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell’Assicurato), materia contrattuale, societaria, successioni, donazioni; vertenze derivanti da intermediazione-compravendita e permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati, titoli di credito, azioni, obbligazioni e strumenti finanziari derivati; azioni revocatorie fallimentari, morosità, prelazione, materia contributiva, fiscale, tributaria, contabile ed affine, procedimenti disciplinari, riscatto in contratti di locazione anche finanziaria, controversie con Istituti od Enti Previdenziali, con Compagnie di Assicurazione, fatto salvo quanto previsto alla voce DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE EXTRACONTRATTUALI per la chiamata in causa della Garante RC, recupero crediti anche per resistere alle richieste di crediti vantati da terzi, perizie di parte ove non sussista contestazione, fatto salvo quanto previsto dalla specifica estensione ove richiamata; spese di consulenza se non seguita da trattativa stragiudiziale e/o azione processuale esperita dallo stesso Legale, pagamento di sanzioni pecuniarie, comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi organo giurisdizionale e autorità,

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TUTELA LEGALE CLUB MEDICI NAZIONALE - Conv. 8000000001

MODULO DI PROPOSTA AD ADESIONE E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n° 22 Tel. 011.09.206.01 - 011.5627373 - Fax. 011.5621563

[email protected] - www.uca-assicurazione.com - Numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 N° R.E.A.Torino 115282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v. - Provv. Min. del

18/3/1935 - D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/9/1994TORINO

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11111

spese di trasferta, spese di domiciliazione. Detenzione di sostanze radioattive, fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, sciopero, serrate. Sono escluse le vertenze tra il Contraente e gli Assicurati, nonché tra il Contraente-Assicurati e la Società UCA. L’assicurazione non è operante per quanto non inerente al rischio assicurato. L’assicurazione non garantisce le attività- funzioni collaterali e/o in qualsiasi modo connesse all’attività dichiarata ed oggetto del rischio assicurato, se non espressamente indicate in polizza e per le quali è stato corrisposto il relativo premio . La garanzia non è prestata per vertenze relative a cessione-acquisto dello Studio Professionale, controversie tra il Legale Rappresentante, Soci, Associati, Amministratori, altri membri degli Organi Rappresentativi, trasformazione, fusione, incorporazione o partecipazioni in altre Società, partecipazione e assegnazione di appalti, fatti della circolazione. Controversie amministrative (ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l’autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell’Assicurato), azioni di regresso dell’Ente nei confronti del Professionista e azioni di Responsabilità promosse dalla Corte dei Conti sia come invito a dedurre che per procedimenti giudiziari; controversie di lavoro con enti pubblici e con il servizio sanitario nazionale sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione, fatto salvo quanto previsto dalla specifica estensione ove richiamata.

ESTENSIONI FACOLTATIVE APPLICABILI ALLA CONVENZIONE

se richiamate in polizza e per le quali sia stato corrisposto il relativo soprapremio F) RECUPERO PARCELLE PROFESSIONALI FASE STRAGIUDIZIALE - La garanzia prevede la trattazione diretta ed esclusiva in sede stragiudiziale da parte della Direzione della Società per il recupero delle Parcelle Professionali oggetto dell’attività dichiarata in polizza il cui capitale sia non inferiore a Euro 1.000 e sino a Euro 50.000, a condizione che il credito sia certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta. L’assicurazione vale per crediti di cui sia stata accertata l’insolvenza trascorsi 90 giorni dal perfezionamento della presente polizza e verificatisi in Italia, Vaticano, S.Marino ed è prestata per n° 2 parcelle per anno assicurativo che dovranno essere denunciate alla Società entro 90 giorni successivi alla scadenza del titolo o all’accertamento dell’insolvenza, pena decadenza. L’Assicurato è tenuto a fornire la documentazione in copia occorrente per l’attivazione della procedura bonaria di recupero del credito (titolo, eventuali diffide, motivazioni dell’insolvenza, contestazioni del debitore, ecc…).

Al termine della trattazione la Società fornirà all’Assicurato copia di tutta la documentazione correlata da una relazione circa l’attività esperita, nonchè le considerazioni sul debitore. La garanzia non è prestata per resistere ai crediti vantati da terzi, compensazioni. La Società non è responsabile dell’esito della trattativa stragiudiziale del credito che comunque non viene ceduto a UCA. Esclusioni: la garanzia non è prestata per le vertenze contrattuali conseguenti a fatti o inadempimenti verificatisi nell’AMBITO TERRITORIALE EUROPEO (Paesi UE, Svizzera, Vaticano, S. Marino, Liechtenstein, Principato di Monaco, Andorra) e che in caso di giudizio sono trattate avanti all’Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

G) RECUPERO PARCELLE PROFESSIONALI FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE - La garanzia è estesa al pagamento delle Spese Legali necessarie per il Recupero delle parcelle professionali oggetto dell’attività dichiarata in polizza il cui capitale contestato sia superiore a Euro 1.000 e sino a euro 50.000, a condizione che il credito sia certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta. L’assicurazione vale per crediti di cui sia stata accertata l’insolvenza trascorsi 90 giorni dal perfezionamento della presente polizza e verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino, ed è prestata per n° 2 parcelle per anno assicurativo che dovranno essere denunciate alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza del titolo o all’accertamento dell’insolvenza, pena decadenza. La Società conferirà incarico al Legale liberamente scelto dall’Assicurato nel Distretto di Corte d’Appello competente in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere della vertenza, per lo svolgimento dell’attività di recupero. La garanzia non è prestata per resistere ai crediti vantati da terzi, compensazioni. Relativamente alla fase esecutiva la garanzia è operante sino a due successivi tentativi di esecuzione forzata per il medesimo credito.

In caso di mancato recupero o di disaccordo con la Società circa la possibilità di recupero del credito, l’Assicurato può intraprendere o proseguire autonomamente e a sue spese la procedura. Ove fosse conseguito un risultato più favorevole di quello prospettato dalla Società entro 360 giorni dall’inizio autonomo dell’azione, la Società sarà tenuta a rimborsare le Spese Legali sostenute e non recuperate per la fase giudiziale entro il massimale di Euro 5000 per vertenze, una volta trasmessa la documentazione relativa al capitale recuperato e alle Spese Legali. Esclusioni: la garanzia non è prestata per le vertenze contrattuali conseguenti a fatti o inadempimenti verificatisi nell’AMBITO TERRITORIALE EUROPEO (Paesi UE, Svizzera, Vaticano, S. Marino, Liechtenstein, Principato di Monaco, Andorra) e che in caso di giudizio sono trattate avanti all’Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. H) CONTROVERSIE DI LAVORO CON ENTI PUBBLICI E CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione. L’assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall’inserimento in garanzia dell’Assicurato. Massimale Euro 12.000 per vertenza e anno assicurativo, salvo sia stato garantito massimale inferiore. In caso di interruzione del rapporto l’insorgenza del sinistro è fissata nel momento in cui la parte ne riceve la prima comunicazione. Esclusioni: ricorsi collettivi, spese di soccombenza, azioni di regresso dell’Ente nei confronti del Professionista e Azione di Responsabilità promossa dalla Corte dei Conti.

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Vogliotti Broker S.r.l. - via Brofferio, 3 - 10121 Torino codice fiscale e Partita I.V.A. 10513530013 - telefono 011.884170 - fax 011.8177560 oppure 011.8129992

[email protected] - [email protected] - www.vogliottibroker.it Iscritta al Registro delle Imprese di Torino con n° R.E.A. TO-1139476 - capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila)

Iscritta al R.U.I. con n° B000380625 del 09/05/2011 - Soggetta al controllo dell'IVASS

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART . 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006

Ai sensi dell'Art. 13, co 42, Legge 135 del 07/08/2012 "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS

SEZIONE A (ex modello 7A)

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORT AMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta; c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza; e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), con il limite consentito dalla normativa nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di s ettecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE B (ex modello 7B)

INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSC RIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRAT TO.

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitti d’interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punito con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari.

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PARTE 1. Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto

con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.

1. INTERMEDIARIO PERSONA FISICA CHE ENTRA IN CONTAT TO CON IL CLIENTE ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (R.U.I.)

Nota per il contraente

I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.) sul sito IVASS: www.ivass.it

Autorità Competente alla Vigilanza: IVASS – Via del Quirinale 21- 00187 Roma Cognome e nome dell’Intermediario Nella sua qualifica di

ELIA PIERFRANCO Responsabile dell'attività d'intermediazione e Rappresentante Legale

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi

Numero Data Sezione

B000098533 01/03/2012 B

2. ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

Ragione Sociale VOGLIOTTI BROKER SRL Sede Legale ed operativa Via Brofferio, 3 – 10121 Torino (TO)

Telefono 011.884170

Fax 011-8177560 - 011.8129992

Posta elettronica e-mail: [email protected] - PEC: [email protected] Sito internet www.vogliottibroker.it

Iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari

Numero Data Sezione

B000380625 9 maggio 2011 B

PARTE 2. Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi.

2.1 Informazioni generali Il soggetto (identificato al punto 1 della Parte 1) che entra in contatto con il Cliente e/o la Vogliotti Broker Srl non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione. Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il Cliente e/o della Vogliotti Broker Srl . Con riguardo al contratto proposto la Vogliotti Broker Srl dichiara di: � fornire consulenze basate su un’analisi imparziale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti

disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente (in caso affermativo, precisare il numero dei contratti sui quali fonda le proprie valutazioni);

� proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, il contraente ha il diritto di richiedere l’elenco delle Imprese di Assicurazioni con cui la Vogliotti Broker Srl ha o potrebbe avere rapporti di affari, tale elenco è comunque disponibile nelle tabelle 3.2 e 3.3 e sul sito www.vogliottibroker.it .

2.2 Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA (in attuazione alle disposizioni dell’art. 131 del Codice delle Assicurazioni ed all’art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall’Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti) Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti alla Vogliotti Broker Srl dall’impresa di assicurazione. Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia della Impresa di assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall’Impresa di assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest’ultima alla Vogliotti Broker Srl e sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

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PARTE 3. Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

3.1 Informazioni generali � Ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le

somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.

ovvero � Il broker ____________________________ ha costituito ai sensi dell’art. 117 comma 3 bis del Codice delle

Assicurazioni una fideiussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 15,000.

L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. L’Assicurato ha la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap - Via Yser 14 - 00198 Roma - telefono 06/857961 - E-mail: [email protected] per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto. Il Contraente, l’Assicurato o comunque l’avente diritto ha la facoltà di proporre reclamo per iscritto alla Vogliotti Broker Srl indicato nella Parte 1 punto 2 del presente documento.

Gestione dei reclami - Definizione di "reclamo": una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 46 del 2016 e dall'allegato 1 dello stesso provvedimento, si rende noto che è facoltà per il contraente del contratto, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria , ovvero di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali la procedura di conciliazione di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa proponente tramite: - l'intermediario : o Raccomandata R.R. indirizzata a: VOGLIOTTI BROKER SRL - Ufficio Reclami Via Brofferio, 3 - 10121 Torino telefono 011.884170 - fax 011.8177560 oppure 011.8129992 e-mail: [email protected] o Utilizzo della PEC all'indirizzo: [email protected] Nella home page del sito www.vogliottibroker.it è disponibile uno spazio relativo ai reclami dove è scaricabile il modulo per la raccolta dati da inoltrare nelle modalità sopra elencate. - la Compagnia di Assicurazioni (l'impresa proponente): o Chiedere all'ufficio dell'Intermediario i riferimenti della Compagnia interessata se non già disponibili La informiamo altresì che, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni dal momento in cui il reclamo è pervenuto), potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Vigilanza Intermediari - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS devono riportare:

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[email protected] - [email protected] - www.vogliottibroker.it Iscritta al Registro delle Imprese di Torino con n° R.E.A. TO-1139476 - capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila)

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a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione, all'intermediario assicurativo o all'intermediario iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro fornito dagli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In caso di collaborazione nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa indicati al punto 3.3 ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (es. Broker con Broker, Broker con Agenzia o Broker con Direzione di Compagnia), i reclami sono gestiti con le modalità di cui all'articolo 10 septies del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 46 del 2016. A tal fine, è considerato collaboratore l'intermediario che collabora con quello che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione che provvederà a comunicare l’esito del reclamo stesso.

3.2 Informazioni sull’incasso dei premi del contratto proposto

Impresa di assicurazione Accordo con autorizzazione all’incasso

ai sensi dell’art. 118 c.a.p.

UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali SPA SI

NOBIS Compagnia Assicurazioni SPA SI

Ovvero

Agenzia di assicurazione Accordo con autorizzazione all’incasso

ai sensi dell’art. 118 c.a.p.

ALLIANZ + AMISSIMA + ATLANTICLUX + AXA + EUROP ASSISTANCE + GENIAL PIU' + HELVETIA + ITAS/RSA + RBM ASSIC SALUTE +TUA ASSIC

+ UNIQA agenzia BARTOLINI & MAURI SRL SI

ALLIANZ + AVIVA + UNIQA + HDI agenzia V.B.F. DI CESARE VOGLIOTTI, ANDREA BORRO & C. S.A.S.

NO

ASSICURATRICE MILANESE + ELITE agenzia PREVIMED SRL NO

COFACE agenzia A.C.C. BIENNE SRL SI

ELITE + STARSTONE INSURANCE PLC agenzia ASSISTUDIO LAURIA DI RUGGERO LAURIA SAS

NO

GENERALI ITALIA agenzia BERTOLINO & PATTI SNC NO

GENERALI ITALIA agenzia GIULIO CESARE SRL SI

ITAS ASSICURAZIONI + UNIQA + ZURICH agenzia ASSIVI ASSICURAZIONI SRL

SI

PARTNER RE + LLOYD'S + agenzia MARINTEC SRL SI

REALE MUTUA agenzia LORENZO CAVALLOTTO E MASSIMO BAZZAN SRL

NO

UNIPOL SAI agenzia SANTA RITA DI BLANDA GIUSEPPE SI

VITTORIA ASSICURAZIONI agenzia BELLONE ASSICURAZIONI S.A.S. DI BELLONE RICCARDO, MARCO E C.

SI

Nel caso il broker abbia ricevuto autorizzazione all’incasso dei premi per conto dell’Impresa di assicurazione o dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 118 C.a.p. e 55 Reg. Isvap, il pagamento del premio eseguito al broker ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e impegna l’Impresa o, in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto. In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede alla Vogliotti Broker Srl non ha immediato effetto liberatorio e, conseguentemente, non impegna l’Impresa o in caso di coassicurazione tutte le Imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto. 3.3 Collaborazione con altro intermediario (da inserire ove necessario) La Vogliotti Broker Srl informa il Cliente che l’intermediazione di questo contratto è effettuata, ai sensi dell’art. 22 L. 221/2012, in collaborazione con l’intermediario/i che segue/ono:

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Cognome e nome dell’Intermediario Ruolo

ASSIMEDICI SRL Intermediario collocatore che piazza il rischio

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi

Numero Data Sezione

B000401406 12/12/2011 B

Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore

NO informativa precontrattuale e valutazione di adeguatezza

NO riscossione dei premi SI operazioni di

quietanzamento

SI modifiche o sostituzioni contrattuali SI gestione dei rinnovi SI gestione dei sinistri

Cognome e nome dell’Intermediario Ruolo

CBB SRL Intermediario collocatore che piazza il rischio

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi

Numero Data Sezione B000244857 03/03/2008 B

Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore

NO informativa precontrattuale e valutazione di adeguatezza

NO riscossione dei premi SI operazioni di

quietanzamento

SI modifiche o sostituzioni contrattuali SI gestione dei rinnovi SI gestione dei sinistri

Cognome e nome dell’Intermediario Ruolo

CLUB MEDICI BROKER SRL Intermediario collocatore che piazza il rischio

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi

Numero Data Sezione

B000442580 18/03/2013 B

Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore

NO informativa precontrattuale e valutazione di adeguatezza

NO riscossione dei premi SI operazioni di

quietanzamento

SI modifiche o sostituzioni contrattuali SI gestione dei rinnovi SI gestione dei sinistri

Cognome e nome dell’Intermediario Ruolo

FACILE.IT BROKER DI ASSICURAZIONI SPA Intermediario collocatore che piazza il rischio

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi

Numero Data Sezione

B000480264 13/02/2014 B

Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore

NO informativa precontrattuale e valutazione di adeguatezza

SI riscossione dei premi SI operazioni di

quietanzamento

SI modifiche o sostituzioni contrattuali SI gestione dei rinnovi SI gestione dei sinistri

Cognome e nome dell’Intermediario Ruolo

GOSSI E MALFA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL Intermediario collocatore che piazza il rischio

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi

Numero Data Sezione

B000065711 30/06/2007 B

Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore

NO informativa precontrattuale e valutazione di adeguatezza

NO riscossione dei premi SI operazioni di

quietanzamento

SI modifiche o sostituzioni contrattuali SI gestione dei rinnovi SI gestione dei sinistri

In virtù del citato accordo di collaborazione tra tutti gli intermediari succitati esiste responsabilità solidale nei confronti dei clienti, fatte salve le rivalse interne tra gli stessi. Valgono, anche per queste collaborazioni, le informazioni sull’incasso dei premi di cui al precedente 3.2 VVV OOOGGGLLL III OOOTTT TTT III BBBRRROOOKKK EEERRR sss...rrr ... lll ... VVV iii aaa BBBrrrooofff fff eeerrr iii ooo,,, 333 --- 111000111222111 TTTOOORRRIII NNNOOO TTTeeelll ... 000111111///888888444111777000 FFFaaaxxx 000111111---888111222999999999222

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Vogliotti Broker S.r.l. - via Brofferio, 3 - 10121 Torino codice fiscale e Partita I.V.A. 10513530013 - telefono 011.884170 - fax 011.8177560 oppure 011.8129992

[email protected] - [email protected] - www.vogliottibroker.it Iscritta al Registro delle Imprese di Torino con n° R.E.A. TO-1139476 - capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila)

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MODELLO INFORMATIVA PRIVACY Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

(Codice in materia di protezione dei dati personali) Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 1. I dati raccolti sono finalizzati all’espletamento dei seguenti servizi: Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività economica dell'azienda, in particolare: - per l'inserimento nelle anagrafiche nei database informatici aziendali; - per l'elaborazione di statistiche interne; - per redigere relazioni tecniche in merito a servizi richiesti da clienti e/o potenziali, - per l'emissione di documenti di trasporto, fatture e note accredito; - per l'emissione di preventivi e offerte a clienti attivi e/o potenziali; - per l'emissione di richieste di offerte a fornitori attivi e/o potenziali; - per la tenuta della contabilità ordinaria e IVA; - per la gestione di incassi e pagamenti; - per l'invio di informative commerciali inerenti la propria attività o quella di aziende collegate a clienti attivi e/o potenziali; - per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali. Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 2. Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con l’impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. 3. Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative a dati anagrafici, codice fiscale, partita iva, dati contabili. L’eventuale non comunicazione, o comunque errata, di una delle informazioni indicate ha come conseguenze emergenti: · L’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito; · La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. Il conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto commerciale con la nostra azienda, anche se puramente informativo sulle nostre attività /servizi, è da ritenersi facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge, anche fiscali. I dati sono conservati presso la sede operativa della nostra ditta, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 4. I Suoi/Vostri dati non sensibili potranno essere comunicati al fine di consentire l’adempimento degli obblighi contrattuali o di legge: - a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; - ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con gli interessati; - a società di factoring, società di recupero credito, società di assicurazione del credito; - agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale; - a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate; - istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti. I Suoi/Vostri dati sensibili potranno essere comunicati al fine di consentire l’adempimento degli obblighi contrattuali o di legge:

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· Ad Enti Pubblici e Privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche (quali Uffici dell’Agenzia delle Entrate, organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, ENASARCO, Camere di Commercio, INAIL, Uffici delle Dogane) al solo fine di consentire l’espletamento dell’incarico affidatoci. Estremi identificativi del titolare e del responsabile 5. Il titolare del trattamento è Vogliotti Broker S.r.l. capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila) via Brofferio, 3 - 10121 Torino, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore. Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente conferma di essere stato preventivamente informato dal titolare circa: a) Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) Le conseguenze i un eventuale rifiuto di rispondere; d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili od incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; e) I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003; f) Gli estremi identificativi del titolare e del responsabile. Per ricezione e presa visione, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Firma del Contraente *____________________________________________________________ *Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore Consenso dell’interessato al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri dati personali Il sottoscritto, con la firma apposta alla presente, attesta il proprio libero consenso acciocché il titolare proceda ai trattamenti dei propri dati personali come riportati nella pagina seguente, nonché alla loro comunicazione, nell’ambito dei soggetti espressamente risultanti alla predetta pagina di tale scheda. Prende altresì atto che l’eventuale esistenza di dati sensibili fra quelli raccolti è indicata in modo chiaro e, conscio di ciò, estende il proprio consenso anche al trattamento ed alla comunicazione di tali dati vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge. Firma del Contraente *____________________________________________________________ *Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore

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RICEVUTA

Il sottoscritto:

Cognome e Nome/Ragione sociale

Codice Fiscale / P. IVA

Nato il Comune di nascita Provincia di nascita

Residenza o sede legale in via/corso/piazza

CAP Località Provincia

Estremi della polizza o dell’appendice cui si riferisce la dichiarazione:

Compagnia delegataria Ramo

N° Polizza* Decorrenza

* In caso di sottoscrizione di una proposta o di mancata comunicazione del numero da parte della compagnia, aggiungere “emittenda”

In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, dichiara di aver ricevuto il modello Unico – Sezioni A e B. Luogo e data __________________ Firma (1) __________________________________________ Dichiarazione da sottoscrivere in caso di contratto RCA In ottemperanza all’art 9 comma 4 del Regolamento Isvap 23/2008, dichiara altresì di avere ricevuto la tabella (allegato 1) contenente le informazioni sui livelli provvigionali percepiti dalla Impresa di assicurazione o Agenzia della Impresa di assicurazione con cui ha rapporti di affari nel ramo RCA, così come indicato al punto 2.2 del Modello 7 B, di cui con la precedente firma abbiamo accusato ricevuta. Firma (1) __________________________________________ (1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore.

Si prega vivamente di restituire la presente ricevuta compilata e sottoscritta