9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

29
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 14/07/10 ASSICURAZIONE E FINANZIAMENTO CREDITI ALL’ESPORTAZIONE I Servizi e Prodotti SACE per il sostegno del settore navale e industriale 9 LUGLIO 2010

description

Convegno SACE Ancanap - 9 luglio 2010 Carrara

Transcript of 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

Page 1: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema

14/07/10

ASSICURAZIONE E

FINANZIAMENTO CREDITI

ALL’ESPORTAZIONE

I Servizi e Prodotti SACE per il sostegno del settore navale e industriale

9 LUGLIO 2010

Page 2: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema

14/07/10

Il Consensus come base normativa

per l’attività di export credit

Randa Morgan

Page 3: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 33

Il Consensus

Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE

L’ambito d’applicazione del Consensus

1

2

3

Indice

I principi generali del pricing

Il Rischio Paese

La revisione dell’MPR

4

5

6

Accordi Settoriali e Project Finance7

I nuovi ambiti operativi SACE8

Page 4: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 44

Il Consensus

Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE

L’ambito d’applicazione del Consensus

1

2

3

I principi generali del pricing

Il Rischio Paese

La revisione dell’MPR

4

5

6

Accordi Settoriali e Project Finance7

I nuovi ambiti operativi SACE8

Indice

Page 5: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 55

Il CONSENSUS

� Il Consensus OCSE (Arrangement on Officially Supported Export Credit) nasce ufficialmente nell’Aprile del 1978 come Gentlemen’s Agreement fra i Partecipanti per stabilire termini e condizioni cui attenersi per il supporto dell’Export Credit (ad es., down-payment, termini di rimborso, tassi d’interesse, tassi di premio)

� La Comunità Europea ha voluto dare valenza normativa al Consensus, recependone integralmente i principi a partire dal 1993 (Council Decision 93/112/EEC)

� Lo scopo del Consensus è quello di favorire e garantire una competizione “ad armi pari” (level playing field) fra i diversi esportatori internazionali, basata unicamente sulla qualità dei prodotti/servizi forniti dai produttori piuttosto che sul pacchetto finanziario offerto e/o supportato dalle ECAs

Page 6: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 66

Il Consensus

Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE

L’ambito d’applicazione del Consensus

1

2

3

INDICE

I principi generali del pricing

Il Rischio Paese

La revisione dell’MPR

4

5

6

Accordi Settoriali e Project Finance7

I nuovi ambiti operativi SACE8

Page 7: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 77

� Corruzione (fight against corruption) Recependo l’Action Statement on anti-bribery measures del 2000 ad opera dell’Export Credit Group (ECG), nel 2006 l’OCSE ha diffuso le raccomandazioni in materia di lotta alla corruzione: le ECAs devono ottenere dai propri clienti dichiarazioni che attestino che nell’ambito dell’operazione supportata non siano stati commessi atti di corruzione di funzionari stranieri. I clienti sono altresì tenuti ad essere informati delle conseguenze derivanti dalle violazioni in materia di corruzione

� Ambiente A partire dal 2003 l’OCSE ha emanato le raccomandazioni in materia ambientale, i c.d. Common Approaches che prevedono una serie di criteri di valutazione e principi cui devono attenersi le ECAs nello studio d’impatto ambientale delle operazioni supportate

� Sustainable Lending Nel 2008 l’ECG ha dettato le linee guida (in conformità ai principi generali della World Bank e dell’IMF) al fine di prevenire l’utilizzo dell’export credit per “investimenti improduttivi” nei Paesi HIPC (Heavily Indebted Poor Countries): i Partecipanti al Consensus possono supportare in tali Paesi solo quei

Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE

Raccomandazioni

Linee Guida

Page 8: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 88

Il Consensus

Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE

L’ambito d’applicazione del Consensus

1

2

3

INDICE

I principi generali del pricing

Il Rischio Paese

La revisione dell’MPR

4

5

6

Accordi Settoriali e Project Finance7

I nuovi ambiti operativi SACE8

Page 9: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 99

L’ambito d’applicazione del Consensus (1)

• Partecipanti: Australia, Canada, Comunità Europea, Giappone, Corea,

Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, USA

• Rischio del credito

• Operazioni con durata ≥ 2 anni

• Supporto delle ECAs attraverso:

� polizza assicurativa o garanzia finanziaria («pure cover»)

� supporto finanziario («official financing support») sotto forma di:

a) finanziamento diretto & rifinanziamento

b) agevolazione del tasso d’interesse

� la combinazione delle due forme d’intervento precedenti («combination of»)

• Esclusioni

� Forniture militari

� Prodotti agricoli

Page 10: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 1010

L’ambito d’applicazione del Consensus (2)

• La quota max del contratto commerciale che può essere supportata

dall’ECA è pari all’85% del valore delle merci e/o dei servizi “esportati “

(export contract value), incluse le merci e/o servizi di origine UE ed extra

UE (Paesi terzi)

• Almeno il 15% dell’export contract value deve essere pagato

anticipatamente (vale a dire precedentemente o contestualmente al puntodi partenza del credito)

• Il periodo max di ripagamento del credito concedibile per i Paesi in

Categoria I è di 5 anni (con la possibilità di estendere il rimborso fino a 8,5

anni) mentre per i Paesi in Categoria II è di 10 anni. I Paesi in Categoria I

sono i Paesi classificati come High Income OECD Countries (*)

(*) Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany

Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States

Page 11: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 1111

L’ambito d’applicazione del Consensus (3)

• Local costs Spese sostenute nel Paese dell’acquirente per beni e servizi

strumentali i) all’esecuzione del contratto ad opera dell’esportaotre

ii) al completamento del progetto nel quale il contratto dell’esportatore è

parte integrante

• Le commissioni di agenzia non rientrano fra i local costs

• I Partecipanti possono supportare local costs fino ad un max del 30%

dell’export contract value

ESEMPIOESEMPIO

Contratto commerciale: 120 Italia: 80 Francia: 10 Local Costs: 30

Export Contact Value: 90

Maximum Official Support: 85% di 90 + max 30% di 90 = 76,5 + 27 = 103,5

• Notifica ex-ante in caso di supporto di local costs superiore al 15%

dell’export contract value (ma sempre entro il limite max del 30%)

Page 12: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 1212

Il Consensus

Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE

L’ambito d’applicazione del Consensus

1

2

3

INDICE

I principi generali del pricing

Il Rischio Paese

La revisione dell’MPR

4

5

6

Accordi Settoriali e Project Finance7

I nuovi ambiti operativi SACE8

Page 13: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 1313

Art. 23

I premi applicati dai Partecipanti dovranno essere “risk based”, convergere e coprire i costi operativi e le perdite nel medio lungo termine

Art. 24

I Partecipanti dovranno applicare tassi di premio non inferiori al Minimum Premium Rate (MPR) per il rischio del credito Paese e Sovrano, a prescindere dalla natura giuridica pubblica o privata del debitore

“break even”

“floor” per tutte le operazioni

I principi generali del pricing

Page 14: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 1414

Il Consensus

Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE

L’ambito d’applicazione del Consensus

1

2

3

INDICE

I principi generali del pricing

Il Rischio Paese

La revisione dell’MPR

4

5

6

Accordi Settoriali e Project Finance7

I nuovi ambiti operativi SACE8

Page 15: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 1515

Il Rischio Paese

L’OCSE classifica i Paesi in 8 categorie crescenti di rischio (da 0 a 7)

Per i Paesi in ctg. 1-7 sono stati definiti dei livelli minimi di premio (MPR) per il rischio sovrano, crescenti all’aumentare della rischiosità del Paese

assumption

Il miglior rischio in un determinato Paese è rappresentato dal rischio sovrano. Le banche, i corporate e gli enti pubblici non sovrani possono avere un merito di credito tutt’al più pari o inferiore al rischio sovrano

Fino ad oggi, nessun riferimento per i premi applicati in Paesi di ctg. 0 se non quello di evitare che il pricing applicato dalle ECAs possa creare l’effetto di “undercutting” nel mercato privato

Effetti sul premio

Il premio per una controparte non sovrana potrà essere tutt’al più pari o superiore al premio per il rischio sovrano

Page 16: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 1616

Il Consensus

Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE

L’ambito d’applicazione del Consensus

1

2

3

INDICE

I principi generali del pricing

Il Rischio Paese

La revisione dell’MPR

4

5

6

Accordi Settoriali e Project Finance7

I nuovi ambiti operativi SACE8

Page 17: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 1717

La revisione dell’MPR (1)

• Nella riunione dei Partecipanti OCSE di Febbraio scorso, è stato raggiunto

un importante accordo sul nuovo sistema di calcolo dell’MPR che entrerà

in vigore a partire da Settembre 2011. Il nuovo sistema MPR per i Paesi in

categoria 1-7 prevede:

� al fine di valutare e prezzare anche la componente di rischio commerciale,

oltre che la componente politica delle diverse categorie Paese, l’introduzione di

5 categorie di rischio controparte oltre alle controparti i) sovrano e ii) superiore

al sovrano

� il premio potrà essere scontato – nella sola componente di rischio commerciale

– per una misura complessivamente non superiore al 35%, in base ad una lista

predefinita di credit enhancement (a. asset based security; b. fixed asset

security, c. assignement of contract proceeds; d. escrow account)

� il premio potrà essere scontato – nella sola componente di rischio politico –

attraverso l’applicazione di due mitigant (a. offshore future flow structure

combined with offshore escrow account; b. local currency financing)

� procedure di notifica ex-ante per determinate tipologie di operazioni che i

Partecipanti vorranno supportare (ad esempio, buyer better than sovereign)

Page 18: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 1818

La revisione dell’MPR (2)

• Per i Paesi di categoria 0 la formulazione del pricing su controparti non sovrane avverrà tramite ricorso ai seguenti benchmark di mercato(ordine e modalità di utilizzo da definire):

� remunerazione richiesta dai finanziatori sull’uncovered portion

� emissioni obbligazionarie

� CDS e CDS Index

� mercato primario e secondario dei loan

� curve benchmark di mercato (quali ad es. Bloomberg’s Fair Value curve)

� costo medio ponderato dell’indebitamento finanziario del debitore

• In caso di limitate informazioni di mercato o di operazioni di taglio piccolo (10 mln di SDR), il premio potrà essere calcolato in base al rischio controparte dei Paesi in categoria 1

• In entrambi i casi, i Partecipanti daranno informazioni ex post (report Form 1C) per le operazioni supportate nei Paesi di categoria 0

Page 19: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 1919

Il Consensus

Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE

L’ambito d’applicazione del Consensus

1

2

3

INDICE

I principi generali del pricing

Il Rischio Paese

La revisione dell’MPR

4

5

6

Accordi Settoriali e Project Finance7

I nuovi ambiti operativi SACE8

Page 20: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 2020

• Specifiche condizioni per durate di rimborso, tassi d’interesse e tassi di premio

• 4 Accordi Settoriali (“Sector Understandings”)

� Aerei (ASU – Sector Understanding on export credits for civil Aircraft)� Nucleare (NSU – Sector Understanding on export credits for Nuclear power

plants)� Navi (SSU – Sector Understanding on export credits for Ships) � Energie Rinnovabili (RESU – Sector Understanding on export credits for

Renewable Energies and Water Projects)

• Project Finance

� Max durata del credito: 14 anni� Flessibilità nel profilo di rimborso� Tassi minimi d’interesse specifici

Accordi Settoriali e Project Finance

Page 21: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 2121

• Partecipanti: Australia, Comunità Europea, Giappone, Corea, Nuova Zelanda e Norvegia

• Oggetto: (1) nuove navi di almeno 100 gross ton adibite al traporto di beni, persone o relizzare specifici servizi (navi militari restano però escluse); (2) riconversione di navi ( che procurino modifiche sostanziali); (3) hovercrafts.

• La durata max del credito è di 12 anni, a prescindere dalla categoria Paese

• A differenza degli altri settori, la percentuale minima di down payment è pari al 20% del contratto commerciale (anzichè 15%)

• Negoziati attualmente in corso al fine di:� sviluppare il level playing field fra i Partecipanti� introdurre la flessibilità nel profilo di rimborso del credito

stabilire tassi di premio minimi (MPR)

SSU – Ship Sector Understanding

Page 22: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 2222

Il Consensus

Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE

L’ambito d’applicazione del Consensus

1

2

3

INDICE

I principi generali del pricing

Il Rischio Paese

La revisione dell’MPR

4

5

6

Accordi Settoriali e Project Finance7

I nuovi ambiti operativi SACE8

Page 23: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 2323

Sostegno alle PMI con provvista di CDP

Accordo quadro SACE – ABI (1)

• FinalitàConsentire a SACE di favorire l’accesso delle PMI al credito contribuendo

all’immissione di liquidità nel sistema, indipendentemente da progetti di internazionalizzazione

• OggettoRilascio da parte di SACE di garanzie su nuove linee di credito concesse a PMI con

provvista resa disponibile dalla CDP per finanziare circolante e investimenti

• BeneficiariBanche aderenti all’Accordo SACE – ABI

• Mutuatari PMI italiane

• Garanzia SACEGaranzia a prima domanda a copertura del rischio di mancato rimborso dei

finanziamenti in misura massima pari al 50% dell’importo finanziato

(1) Accordo concluso in data 30 giugno 2009

Page 24: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 2424

Sostegno alle PMI con provvista di CDP

Schema esemplificativo

Funding

Garanzia

Banca

PMI

Cassa Depositi ePre

stiti

Finanziamento Ban

caPMI

Cassa Depositi ePre

stiti

Page 25: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 2525

• Articolo 8, Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con Legge 3 agosto 2009, n. 102 (“Nuovo Decreto Anticrisi”)

• Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 gennaio 2010

• Sviluppare un sistema integrato di finanziamento ed esportazione (“export

banca”) che preveda l’intervento sinergico di SACE e Cassa Depositi e

Prestiti al fine di promuovere l’internazionalizzazione delle imprese

Sistema integrato SACE - CDP “export banca”

Finalità

Fonti normative

Page 26: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 2626

• Il modello organizzativo prevede che le operazioni di internazionalizzazione

dell’economia italiana assistite da garanzia o assicurazione della SACE possano

essere finanziate da CDP con l'utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta postale,

ovvero dall’emissione di titoli, dall’assunzione di finanziamenti e da altre operazioni

finanziarie

• CDP potrà finanziare tali operazioni indirettamente, fornendo provvista vincolata

alle banche e indicando il livello massimo del margine che le banche potranno

sommare al costo della provvista CDP

• CDP potrà finanziare tali operazioni direttamente, o tramite SACE, senza

l’intermediazione delle banche, in caso di

(i) indisponibilità del sistema bancario

(ii) indisponibilità delle banche ad accettare il livello massimo del

margine indicato

(iii) operazioni su settori di interesse strategico

Sistema integrato SACE - CDP “export banca” (segue)

Modalità di intervento SACE-CDP

Page 27: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 2727

?

? ?

Domande?

Page 28: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali 2828

Randa Morgan

Divisione Credito all’Esportazione e Finanza StrutturataSenior Policy Underwriter Tel: 06.6736932 e-mail: [email protected]

Grazie per la Vostra attenzione!!

Page 29: 9 lug 2010 conv sace ancanap 01_consensus

SACE – Relazioni Internazionali

Disclaimer

This presentation has been prepared solely for information purposes and should not be used or considered as an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any insurance/financial instrument mentioned in it.

The information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable or has been prepared on the basis of a number of assumptions which may prove to be incorrect and, accordingly, SACE does not represent or warrant that the

information is accurate and complete.

2929