Tricase in comune: verso il bilancio partecipativo

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CITTA’FERTILE COMUNE DI TRICASE REPORT Aprile 2014 bilancio partecipativo tricase in comune imposta unica comunale

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Continua il cammino del Comune di Tricase verso il bilancio partecipativo. Ragioniamo insieme sull’ Imposta Unica Comunale, in via di definizione, su casa, rifiuti e servizi indivisibili (IUC)

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CITTA’FERTILECOMUNE DI TRICASE

REPORTAprile 2014

bilancio partecipativo

tricase in comune

imposta unica comunale

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Tricase in comune è un insieme di incontri pubblici di approfondimento finalizzati alla raccolta di contenuti, per un ragionamento partecipato

sull’Imposta Unica Comunale (IUC) di Tricase, che a breve unificherà IMU, TARI e TASI, gravanti sui cittadini per gli immobili, i rifiuti e i servizi indivisibili.

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TRICASE IN COMUNEverso il bilancio partecipativo

La strada del Bilancio Partecipativo non è facile. È un cammino verso

un’esperienza di democrazia profonda, in cui l’Ente Locale decide

di assegnare una quota di bilancio alla gestione diretta dei cittadini,

che giungono a determinare in prima persona il destino

di quelle somme pubbliche. Questo traguardo chiede a tutti noi una più solida abitudine al dialogo,

all’interazione costruttiva, oltre i confini delle diverse posizioni che animano le

nostre vite. Oggi, per essere lungo la strada,

mettiamo in comune la riflessione sull’IUC, sul nuovo regolamento

che unifica le principali entrate della nostra comunità.

Prima di chiudere la norma, ascoltiamo le persone e poniamo la loro testimonianza sullo sfondo del

regolamento, che non può che confrontarsi con le vite di tutti noi,

prima di assumere un senso compiuto.Antonio Giuseppe Coppola

Sindaco di Tricase

CITTA’FERTILECOMUNE DI TRICASE

3TRICASEAprile 2014

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Il testo in bozza del regolamento e presentato alla cittadinanza

il 16 aprile 2014, in forma di mappa, completamente esplorabile. Le parti evidenziate in giallo

sono quelle non ancora decise, ma non sono l’unico luogo possibile

di riflessione. Tutta la superficie della mappa si presta ad accogliere

questioni e problemi, perché un nuovo regolamento unificato su casa, rifiuti e

servizi indivisibili costituisce un primo riferimento essenziale e

concreto per camminare verso un bilancio partecipativo.

Per arricchire di senso la norma, prima che sia scritta in forma definitiva,

proviamo una strategia nuova. Mettiamo al muro il regolamento,

tutto davanti agli occhi, nelle scuderie del Comune,

in una stanza del pensiero collettivo. Con la possibilità di ingrandire le zone

interessanti.

Su un muro la norma in bozza non perde la sua struttura, ma e spogliata dagli orpelli

e dalle parti di rito: presenta soltanto i suoi contenuti, quelli che hanno

un effetto diretto sulla vita delle persone. Su un muro la bozza del regolamento

perde i nascondigli delle pagine chiuse. Su un muro e in grande formato, la

norma e denudata, e resa visibile a tutti, e pienamente esplorabile.

E le persone possono depositare in punti specifici le loro riflessioni.

La cosa si fa in tempo reale, con fogli mobili di sintesi e

con una scrittura in parallelo istantanea di ogni intervento.

Alle parole e assegnato un colore, in base all’identità.

Le associazioni di categoria e sindacati sono arancioni, i cittadini sono gialli, gli

esperti sono verdi, gli artigiani, i commercianti e gli agricoltori sono

azzurri.

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CITTA’FERTILECOMUNE DI TRICASE

7TRICASEAprile 2014

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esclusioni

l’unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagra�camente nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagra�ca in immobili diversi situati nel territorio comunale o nazionale

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata

(non cumulabili)

ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, di cui all’art.8, comma 1 del D.Lgs 504/92, proporzionalmente al periodo dell’anno in cui tale situazione persiste.

riduzioni

in base a quantità di ri�uti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola ri�uti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

- locali dove si producono esclusivamente ri�uti speciali non assimilati agli urbani a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, caldaie con bruciatori, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana

- limitatamente all’attività di commercio di �ori e simili, di frutta e verdura, di pesce e derivati ed all’attività di ristorazione e pizzeria/rosticceria da asporto, i locali adibiti ad u�ci, a deposito scorte correnti a celle frigorifero e servizi igienici

- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno

- aree impraticabili o intercluse da recinzione

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto

- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

uten

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omes

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e

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete e non arredati

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo

- super�ci coperte di altezza inferiore a 220 centimetri

ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive di�coltà nel delimitare le super�ci ove si formano di regola i ri�uti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di quest’ultime è e�ettuata in maniera forfettaria applicando all’intera super�cie su cui l’attività viene svoltale seguenti percentualidi abbattimento

Falegnamerie ed attività similari O�cine meccaniche ed attività similari Fabbri ed attività similari Altre attività artigianali

Attività commerciali Professionisti

La tari�a del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di ri�uti prodotti per unità di super�cie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte,sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell’art. 13 del presente regolamento (PIANO FINANZIARIO)

esenzioni

immobili diversi dalla sede e dagli u�ci dell’Ente non destinati ed utilizzati ai �ni istituzionali del Comune

immobili utilizzati per attività di carattere privato posto in essere da soggetti estranei all’Ente, e costituenti un mero e�etto o una mera conseguenza dell’attività svolta dall’Ente medesimo

alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune assegnati a privati cittadini

immobili di proprietà dell’Ente ed adibiti a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi dall’Ente proprietario ancorché tale obbligo di destinazione sia previsto da disposizioni di legge

immobili che seppur destinati ad usi istituzionali non sono utilizzati

• alle unità immobiliari appartenenti alle coop. edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e rela-tive pertinenze dei soci assegnatari;

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali

casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli e�etti del matrimonio

un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle forze dell’ordine, alle forze di polizia, al corpo dei VV.FF

fabbricati classi�cati o classi�cabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9

fabbricati con destinazione ad usi culturali

fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto

fabbricati di proprietà della Santa Sede

fabbricati appartenenti agli Stati esterie alle organizzazioni internazionali

terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984

destinati esclusivamente allo svolgimento di attività as-sistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive

aree inferiori al lotto minimoricadenti all’interno delle “ZONE C di espansione” e delle “ZONE D produttive”

aree che, per la loro conformazione planimetrica e/o dimensionamento, rendono di fatto impossibile l’applicazione degli standards urbanistici minimi previsti dai vigenti strumenti (distacchi dalle strade, con�ni, area minima del lotto,intervento urbanistico obbligatorio, ecc.), ricadenti all’interno delle “ZONE B di completamento”

aree inserite come edi�cabili (“ZONE F”) che comunque sono sottoposte a vincolo di intervento pubblico aree individuate come edi�cabili ma che, per la loro collocazione, rientrano nelle fasce di inedi�cabilità previste dal R.D. 25.07.1904, n. 523

(Abitazioni)(Magazzini e depositi)

(Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse)

(Tettoie chiuse o aperte)

A

C/6C/7

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A/1

0

(categorie speciali a �ne produttivo o terziario) D

(Negozi e botteghe)C/1

C/2

FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI: proporzionalmente al periodo dell’anno in cui tale situazione persiste. esclusioni

unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

unità immobiliare concessa in comodato d’uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

Tale agevolazione opera al veri�carsi delle seguenti condizioni:

1) esistenza al 1° gennaio di ciascun anno d’imposta di un contratto di comodato redatto in forma scritta e regolarmente registrato presso il competente U�cio del Registro (agenzia dell’Entrata);

2) residenza anagra�ca certi�cata del parente e del proprio nucleo familiare, se ed in quanto esistente, immobiliare oggetto del comodato;

3) il comodatario deve appartenere ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad €. 8.000,00 annui.

Dall’imposta dovuta per abitazione principalee per le relative pertinenze, si detraggono:

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

la detrazione spetta a ciascun soggetto proporzionalmente alla quotaper la quale la destinazione medesima si veri�ca

per ciascun �glio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagra�camente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (al max �no a 400 euro)

I comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione �no a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

bilancio partecipativo

tricase in comune

RAGIONAMENTI PARTECIPATI SUL REGOLAMENTO

CITTAFERTILE

COMUNE DI TRICASE

4.sq

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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E

SINDACATI

CITTADINI

ESPERTI

ARTIGIANI COMMERCIANTI AGRICOLTORI

5.rischio elusione

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6.conoscerne la destinazione

24. limitare le elusioni delle abitazioni

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11. non penalizzare i locali sfitti

18. non penalizzare i settori produttivi

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esclusioni

l’unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagra�camente nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagra�ca in immobili diversi situati nel territorio comunale o nazionale

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata

(non cumulabili)

ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, di cui all’art.8, comma 1 del D.Lgs 504/92, proporzionalmente al periodo dell’anno in cui tale situazione persiste.

riduzioni

in base a quantità di ri�uti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola ri�uti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

- locali dove si producono esclusivamente ri�uti speciali non assimilati agli urbani a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, caldaie con bruciatori, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana

- limitatamente all’attività di commercio di �ori e simili, di frutta e verdura, di pesce e derivati ed all’attività di ristorazione e pizzeria/rosticceria da asporto, i locali adibiti ad u�ci, a deposito scorte correnti a celle frigorifero e servizi igienici

- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno

- aree impraticabili o intercluse da recinzione

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto

- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

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- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete e non arredati

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo

- super�ci coperte di altezza inferiore a 220 centimetri

ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive di�coltà nel delimitare le super�ci ove si formano di regola i ri�uti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di quest’ultime è e�ettuata in maniera forfettaria applicando all’intera super�cie su cui l’attività viene svoltale seguenti percentualidi abbattimento

Falegnamerie ed attività similari O�cine meccaniche ed attività similari Fabbri ed attività similari Altre attività artigianali

Attività commerciali Professionisti

La tari�a del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di ri�uti prodotti per unità di super�cie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte,sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell’art. 13 del presente regolamento (PIANO FINANZIARIO)

esenzioni

immobili diversi dalla sede e dagli u�ci dell’Ente non destinati ed utilizzati ai �ni istituzionali del Comune

immobili utilizzati per attività di carattere privato posto in essere da soggetti estranei all’Ente, e costituenti un mero e�etto o una mera conseguenza dell’attività svolta dall’Ente medesimo

alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune assegnati a privati cittadini

immobili di proprietà dell’Ente ed adibiti a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi dall’Ente proprietario ancorché tale obbligo di destinazione sia previsto da disposizioni di legge

immobili che seppur destinati ad usi istituzionali non sono utilizzati

• alle unità immobiliari appartenenti alle coop. edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e rela-tive pertinenze dei soci assegnatari;

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali

casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli e�etti del matrimonio

un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle forze dell’ordine, alle forze di polizia, al corpo dei VV.FF

fabbricati classi�cati o classi�cabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9

fabbricati con destinazione ad usi culturali

fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto

fabbricati di proprietà della Santa Sede

fabbricati appartenenti agli Stati esterie alle organizzazioni internazionali

terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984

destinati esclusivamente allo svolgimento di attività as-sistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive

aree inferiori al lotto minimoricadenti all’interno delle “ZONE C di espansione” e delle “ZONE D produttive”

aree che, per la loro conformazione planimetrica e/o dimensionamento, rendono di fatto impossibile l’applicazione degli standards urbanistici minimi previsti dai vigenti strumenti (distacchi dalle strade, con�ni, area minima del lotto,intervento urbanistico obbligatorio, ecc.), ricadenti all’interno delle “ZONE B di completamento”

aree inserite come edi�cabili (“ZONE F”) che comunque sono sottoposte a vincolo di intervento pubblico aree individuate come edi�cabili ma che, per la loro collocazione, rientrano nelle fasce di inedi�cabilità previste dal R.D. 25.07.1904, n. 523

(Abitazioni)(Magazzini e depositi)

(Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse)

(Tettoie chiuse o aperte)

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FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI: proporzionalmente al periodo dell’anno in cui tale situazione persiste. esclusioni

unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

unità immobiliare concessa in comodato d’uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

Tale agevolazione opera al veri�carsi delle seguenti condizioni:

1) esistenza al 1° gennaio di ciascun anno d’imposta di un contratto di comodato redatto in forma scritta e regolarmente registrato presso il competente U�cio del Registro (agenzia dell’Entrata);

2) residenza anagra�ca certi�cata del parente e del proprio nucleo familiare, se ed in quanto esistente, immobiliare oggetto del comodato;

3) il comodatario deve appartenere ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad €. 8.000,00 annui.

Dall’imposta dovuta per abitazione principalee per le relative pertinenze, si detraggono:

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

la detrazione spetta a ciascun soggetto proporzionalmente alla quotaper la quale la destinazione medesima si veri�ca

per ciascun �glio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagra�camente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (al max �no a 400 euro)

I comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione �no a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

bilancio partecipativo

tricase in comune

RAGIONAMENTI PARTECIPATI SUL REGOLAMENTO

CITTAFERTILE

COMUNE DI TRICASE

esclusioni

l’unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagra�camente nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagra�ca in immobili diversi situati nel territorio comunale o nazionale

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata

(non cumulabili)

ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, di cui all’art.8, comma 1 del D.Lgs 504/92, proporzionalmente al periodo dell’anno in cui tale situazione persiste.

riduzioni

in base a quantità di ri�uti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola ri�uti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

- locali dove si producono esclusivamente ri�uti speciali non assimilati agli urbani a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, caldaie con bruciatori, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana

- limitatamente all’attività di commercio di �ori e simili, di frutta e verdura, di pesce e derivati ed all’attività di ristorazione e pizzeria/rosticceria da asporto, i locali adibiti ad u�ci, a deposito scorte correnti a celle frigorifero e servizi igienici

- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno

- aree impraticabili o intercluse da recinzione

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto

- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

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e- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete e non arredati

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo

- super�ci coperte di altezza inferiore a 220 centimetri

ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive di�coltà nel delimitare le super�ci ove si formano di regola i ri�uti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di quest’ultime è e�ettuata in maniera forfettaria applicando all’intera super�cie su cui l’attività viene svoltale seguenti percentualidi abbattimento

Falegnamerie ed attività similari O�cine meccaniche ed attività similari Fabbri ed attività similari Altre attività artigianali

Attività commerciali Professionisti

La tari�a del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di ri�uti prodotti per unità di super�cie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte,sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell’art. 13 del presente regolamento (PIANO FINANZIARIO)

esenzioni

immobili diversi dalla sede e dagli u�ci dell’Ente non destinati ed utilizzati ai �ni istituzionali del Comune

immobili utilizzati per attività di carattere privato posto in essere da soggetti estranei all’Ente, e costituenti un mero e�etto o una mera conseguenza dell’attività svolta dall’Ente medesimo

alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune assegnati a privati cittadini

immobili di proprietà dell’Ente ed adibiti a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi dall’Ente proprietario ancorché tale obbligo di destinazione sia previsto da disposizioni di legge

immobili che seppur destinati ad usi istituzionali non sono utilizzati

• alle unità immobiliari appartenenti alle coop. edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e rela-tive pertinenze dei soci assegnatari;

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali

casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli e�etti del matrimonio

un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle forze dell’ordine, alle forze di polizia, al corpo dei VV.FF

fabbricati classi�cati o classi�cabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9

fabbricati con destinazione ad usi culturali

fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto

fabbricati di proprietà della Santa Sede

fabbricati appartenenti agli Stati esterie alle organizzazioni internazionali

terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984

destinati esclusivamente allo svolgimento di attività as-sistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive

aree inferiori al lotto minimoricadenti all’interno delle “ZONE C di espansione” e delle “ZONE D produttive”

aree che, per la loro conformazione planimetrica e/o dimensionamento, rendono di fatto impossibile l’applicazione degli standards urbanistici minimi previsti dai vigenti strumenti (distacchi dalle strade, con�ni, area minima del lotto,intervento urbanistico obbligatorio, ecc.), ricadenti all’interno delle “ZONE B di completamento”

aree inserite come edi�cabili (“ZONE F”) che comunque sono sottoposte a vincolo di intervento pubblico aree individuate come edi�cabili ma che, per la loro collocazione, rientrano nelle fasce di inedi�cabilità previste dal R.D. 25.07.1904, n. 523

(Abitazioni)(Magazzini e depositi)

(Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse)

(Tettoie chiuse o aperte)

A

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(categorie speciali a �ne produttivo o terziario) D

(Negozi e botteghe)C/1

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FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI: proporzionalmente al periodo dell’anno in cui tale situazione persiste. esclusioni

unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

unità immobiliare concessa in comodato d’uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

Tale agevolazione opera al veri�carsi delle seguenti condizioni:

1) esistenza al 1° gennaio di ciascun anno d’imposta di un contratto di comodato redatto in forma scritta e regolarmente registrato presso il competente U�cio del Registro (agenzia dell’Entrata);

2) residenza anagra�ca certi�cata del parente e del proprio nucleo familiare, se ed in quanto esistente, immobiliare oggetto del comodato;

3) il comodatario deve appartenere ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad €. 8.000,00 annui.

Dall’imposta dovuta per abitazione principalee per le relative pertinenze, si detraggono:

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

la detrazione spetta a ciascun soggetto proporzionalmente alla quotaper la quale la destinazione medesima si veri�ca

per ciascun �glio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagra�camente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (al max �no a 400 euro)

I comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione �no a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

bilancio partecipativo

tricase in comune

RAGIONAMENTI PARTECIPATI SUL REGOLAMENTO

CITTAFERTILE

COMUNE DI TRICASE

1.comprendere gli indirizzi della P.A.

26. rifiuto zero a gestione diretta

2.non conosciamo l’efficacia della raccolta differ.

13.intervenire sui costi

10.i rifiuti in risorse stoccate

31.costruzione del contenuto contrattuale

verso il B.P.

12.guardare i contratti

28.utilizzare una bilancia comunale

25.l’equita fondata sull’effettiva

produzione di rifiuti

19.non e ancorata al reddito

22. parametrarla all’effettiva dimora

23. la 1°casa si sovrapp. alla 2°casa

nel periodo estivo

32.proporzionare in base alle presenze

nelle strutture ricettive

34. riduzioni per figli dimoranti altrove

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7. non penalizzare la natura di un paese

CITTA’FERTILECOMUNE DI TRICASE

9TRICASEAprile 2014

Page 10: Tricase in comune: verso il bilancio partecipativo

Valorizzare la natura di un paese. Non si penalizzino i settori produttivi più emergenti della comunità. Non si penalizzi a Tricase soprattutto il commercio.I R

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11TRICASEAprile 2014

Page 12: Tricase in comune: verso il bilancio partecipativo

esprimere la visione per motivare la tassazioneComprenderne il senso e l’impiego. Occorre dare motivazioni profonde alla tassazione. È importante conoscere la sua destinazione finale. Per giungere a decidere insieme cosa pagare con l’IMU, occorre costruire una visione pubblica del suo impiego, l’obiettivo cittadino.

comunicare il controlloIncrementare il controllo sugli edifici accatastati: operare una comunicazione pubblica locale per la consapevolezza del controllo.

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imu

Page 13: Tricase in comune: verso il bilancio partecipativo

definire il contribuenteLe metrature degli edifici tradizionalmente alte non sono sempre collegate ad alti redditi: questo determina squilibri di tassazione.

Il rischio elusione sul “gioco” del comodato. Come verificare la residenza reale delle persone?

Definire il contribuente nel modo migliore per servirlo meglio: l’identificazione della dimensione economica umana e il centro delle politiche fiscali.

Le agevolazioni sulla prima casa sono il luogo in cui può maturare l’elusione. Verificare le reali modalità dell’abitare.

Introdurre agevolazioni per residenti all’estero a causa di necessità familiari e/o di lavoro.

commercio e tassazioneRidurre la tassazione degli immobili commerciali locati. La leva fiscale è uno strumento importante per orientare la vita sociale e la politica. È possibile agire nel rapporto fra aliquota e locazione.

Non penalizzare i locali commerciali sfitti. Osservare l’aspetto della crisi.

Non siano penalizzati i settori produttivi. La condizione dei locali sfitti deriva dalla bassa accessibilità delle alte locazioni. Occorre privilegiare il sistema economico complessivo.

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CITTA’FERTILECOMUNE DI TRICASE

13TRICASEAprile 2014

Page 14: Tricase in comune: verso il bilancio partecipativo

esprimere la visione per motivare la tassazionePorre la tassazione sui rifiuti dentro la comprensione pubblica degli indirizzi generali e strategici della PA. La percezione chiara da parte dei cittadini del sistema delle strategie e delle politiche pubbliche e la condizione generale per i ragionamenti condivisi sulla tassazione e sul bilancio.

Perseguire la strategia rifiuti zero. Introdurre la prospettiva dell’annullamento del costo perseguendo la gestione diretta con modalità partecipata.

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Page 15: Tricase in comune: verso il bilancio partecipativo

conoscenza condivisa dell’efficacia e del profittoAttivare la responsabilizzazione dei cittadini con la conoscenza condivisa dell’efficacia e del profitto della raccolta differenziata. Il peso del meccanismo virtuoso deve essere visibile perché aumentino i comportamenti virtuosi.

Trasformare i rifiuti in risorse stoccate disponibili.

Decodificare i contratti. Guardare i contratti, osservarli pubblicamente per migliorarli insieme, comprenderne i costi in modo partecipato.

Analizzare i casi virtuosi. Costruire una conoscenza pubblica su soluzioni altrove efficaci, per intervenire sui costi attraverso strategie sperimentate.

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Praticare il principio del controllo collettivo attraverso strumenti pubblici d’uso quotidiano. Non demandare soltanto agli organi competenti e ai documenti. Una bilancia comunale per verificare i pesi dei rifiuti trasportati. Potenziare la trasparenza della lettura.

Per camminare verso il Bilancio Partecipativo, attivare un processo di lettura pubblica e di nuova costruzione partecipata del contratto per la gestione dei rifiuti. Il servizio deve essere proporzionato ad obbligazioni riconosciute dalla comunità e alle necessità collettive.

CITTA’FERTILECOMUNE DI TRICASE

15TRICASEAprile 2014

Page 16: Tricase in comune: verso il bilancio partecipativo

compensare le sofferenze evidenti La tariffa rifiuti incide troppo sulle attività ricettive (ristoranti e alberghi). Si proporzioni in base all’effettiva produzione dei rifiuti, dipendente dalla presenza turistica. Il carico eccessivo deriva anche dalla convergenza delle tassazioni. A causa degli oneri, si giunge alla stagionalità forzata delle stesse attività. Monetizzare le sofferenze inevitabili delle applicazioni tariffarie e compensarle attraverso parallele strategie politiche.

Inserire riduzioni nel caso di figli dimoranti altrove per esigenze di studio o di lavoro.

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osservare la vita reale dei cittadiniLa tassazione non e ancorata agli scaglioni di reddito.

Parametrare in base all’effettiva dimora.

La tassazione e doppia durante il periodo estivo di dimora nella seconda casa.

L’equità sociale deriva dall’applicazione della tariffa in base all’effettiva produzione di rifiuti.

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Page 17: Tricase in comune: verso il bilancio partecipativo

coinvolgere il comportamento soggettivo per un progetto collettivoParametrare in base alle buone pratiche soggettive. La raccolta differenziata si attesta oggi fra il 25 e il 34%. Possiamo avviare un processo di responsabilizzazione. Occorre giungere a dimensionare la tassa in base alle buone pratiche e al comportamento soggettivo. Le persone devono percepire il nesso fra il proprio comportamento ed il beneficio diretto.

Coinvolgere il cittadino nella raccolta. Sviluppare una cooperazione con la cittadinanza per il trasferimento dei rifiuti in aree di compostaggio.

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Sperimentare il bonus diretto da conferimento soggettivo dei rifiuti.

Costruire progetti educativi fondati su bonus diretti e su progetti chiave di coinvolgimento.

Contrastare le discariche abusive in campagna con aree pubbliche di raccolta di rifiuti speciali a conferimento diretto e convenzioni per materiali speciali.

Sviluppare reti private e collaborative di raccolta con conferimento diretto. Alla riduzione tariffaria del 30% corrisponde un minore costo pubblico ed economie di scala.

CITTA’FERTILECOMUNE DI TRICASE

17TRICASEAprile 2014

Page 18: Tricase in comune: verso il bilancio partecipativo

conoscenza condivisa dell’efficacia e del profittoComprendere la destinazione (%) delle proprie tasse rispetto ai servizi. Costruire un’informazione fortemente orientata al singolo contribuente, per innalzare la consapevolezza di tutti del bene pubblico.

Comprendere il rapporto fra imposte e servizi. È importante migliorare il rapporto fra cittadini e burocrazia. Diminuire la burocrazia con la chiarezza delle responsabilità. La burocrazia e svincolarsi dalla responsabilità soggettiva del servizio.

Decodificare i servizi. I servizi indivisibili siano tutti “leggibili” per tutti i cittadini, nelle loro obbligazioni contrattuali, nei loro costi, nella loro efficacia. Si possano leggere pubblicamente e facilmente, come parte del bilancio sociale.

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Page 19: Tricase in comune: verso il bilancio partecipativo

CITTA’FERTILECOMUNE DI TRICASE

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TRICASE IN COMUNEverso il bilancio partecipativo

web: http://www.comune.tricase.le.it/

percorso a cura di: CITTA’ FERTILEgruppo tecnico orizzontale per le strategie urbane partecipate

con Cirino Carluccio

Francesca CofanoFedele Congedo

e la collaborazione di Luigi Panico - autore del libro “Partecipo, quindi sono”

Arturo Parolini - Ricerca e Cooperazione

CITTA’FERTILE

CITTÀ FERTILEgruppo tecnico orizzontale per le

strategie urbane partecipate

CITTA’ FERTILE e un gruppo tecnico interdisciplinare che promuove i processi partecipativi per la progettazione urbana e architettonica, la pianificazione urbana,

la programmazione strategica, la gestione dei conflitti ambientali,

le forme di ricerca socio-territoriale.CITTA’ FERTILE costruisce architetture

partecipate di processo, fondate su metodi comunitari, integrati, variati ed adattati per cittadini, gruppi organizzati,

pubbliche amministrazioni.CITTÀ FERTILE e un libero gruppo di

professionisti e di cittadini attivi costituito in associazione per promuovere

l’Urbanistica Partecipata, l’Ascolto Attivo e la condivisione dei Saperi.

web: www.cittafertile.it

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Page 21: Tricase in comune: verso il bilancio partecipativo

hanno partecipato a Tricase in comune:

Guerino Alfarano, Antonio Ardito, Salvatore Cacciatore, Antonio Chiuri, Federico Cortese,

Giuseppe Elia, Teodoro Giudice, Marcello D’amico, Matteo De Giuseppe, Francesco De Vincenti, Luigi Dell’Abate, Alessandro

Distante, Casamassima Guglielmo, Antonio De Iaco, Vincenzo Errico, Rocco Indino, Rosario

Mercogliano, Claudio Morciano, Antonio Pantaleo, Franco Perrone, Luciano Andrea

Rizzo, Rodolfo Rizzo, Donata Scarcella, Corrado Schirinzi, Mario Serafini, Francesca Sodero,

Valentina Sticchi, Mario Turco, Michele Turco, Paolo Valli , Chiara Vantaggiato, Carmine Zocco,

Fernando Zocco

Report a cura di Città Fertile

CITTA’FERTILECOMUNE DI TRICASE

21TRICASEAprile 2014

Page 22: Tricase in comune: verso il bilancio partecipativo

CITTA’FERTILECOMUNE DI TRICASE

tricase in comuneverso il bilancio partecipativo

REPORT APRILE 2014