TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - Alberto Botti · Rapporto di Intervento dei Vigili del Fuoco del...
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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
7a SEZIONE
Giudice: Dr.ssa Falla Trella
RELAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO
CAUSA N°: [...]/09 [...] c/ condominio corso [...]106 e altri.
Il sottoscritto Ing. Alberto Botti con studio in Roma, via Giulio Bas 15
interno 2, nominato C.T.U. relativamente alla causa in epigrafe, è comparso
all’udienza del 7 agosto 2009 nel corso della quale sono stati formulati i
quesiti ed è stato richiesto di accertare:
" 1. lo stato dei luoghi per cui è causa, la natura della terrazza,
l’appartenenza di parte della stessa alla condomina [...]e al
condominio, la funzione di copertura svolta rispetto all’edificio
condominiale;
2. la eziologia degli inconvenienti lamentati nel ricorso, il ruolo svolto
dalle precedenti infiltrazioni nella causazione del crollo del soffitto
avuto riguardo al tempo trascorso e all’avvenuto completo
rifacimento della impermeabilizzazione del terrazzo;
3. la effettiva addebitabilità degli stessi ai fattori ulteriori indicati
nell’elaborato;
4. la indicazione del/i soggetto/i tenuto/i alla realizzazione degli
interventi eliminativi delle cause stesse allo stato.”
Il termine entro il quale esperire l'incarico è di 90 giorni dalla data della
prima riunione;
il C.T.U. ha ritenuto opportuno eseguire una riunione e un accesso secondo
la seguente tempistica:
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il giorno 12 agosto 2009 alle ore 18:00 in Roma, via G. Bas 15, presso
lo studio dello scrivente CTU;
il giorno 3 settembre 2009 alle ore 17:30 in Roma, via [...]54, luoghi
di causa;
CIO' PREMESSO
il C.T.U. esaminati i documenti e gli atti della causa, sentite le parti presenta
la:
RELAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO
Lo scrivente C.T.U., durante l'accesso presso l'immobile per cui è causa,
alla presenza delle parti, come precisato nel verbale di accesso, ha potuto
prendere visione dei luoghi, essere edotto sugli avvenimenti pertinenti la
causa in oggetto fino a tale data. Al termine di ciascuna riunione è stato
redatto un verbale sottoscritto dai presenti che si allega alla corrente
relazione per farne parte integrante e sostanziale. I presenti hanno chiesto di
consegnare allo scrivente una memoria tecnica in merito al quesito posto dal
Giudice. Quanto ricevuto è stato debitamente preso in esame ed è allegato
alla presente relazione.
Il presente incarico è successivo alle attività peritali svolte da altro CTU,
ing. Antonio [...], già incaricato dal Giudice.
1.0 Descrizione dello stato dei luoghi.
L’unità immobiliare [...] (ricorrente) ha accesso dalla pubblica via dal civico
54 di viale [...]attraverso un cancello carrabile e pedonale che immette in
uno spazio comune, si trova al piano terra e alla data dell’accesso era
adibita a studio artistico del sig. [...](conduttore).
Tale unità immobiliare è coperta da una struttura divisa in tre zone:
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ZONA A tettoia di copertura (porzione estranea all’oggetto della presente
contesa);
ZONA B lastrico solare a cui si accede solamente dall’appartamento
[...](posto al primo piano, parte del condominio di corso
[...]106), delimitato per due lati da un muro alto circa 50 cm,
per un lato dal muro esterno del fabbricato condominiale con
accesso da corso [...]106 e per il rimanente quarto lato da una
recinzione in ferro alta circa 50 cm, impostata sul medesimo
piano geometrico del prospetto esterno del fabbricato
perpendicolare a quello a cui si accede al medesimo lastrico
(ovvero, in squadro allo spigolo del fabbricato); tale recinzione
metallica è sorretta anche da un pilastro in muratura sormontato
da una copertina lapidea, in posizione mediana alto anch’esso
circa 50 cm (il tutto costruito successivamente la realizzazione
del lastrico solare che evidenzia le medesima tipologia di
piastrelle in grès in entrambe le zone B e C, senza soluzione di
continuità); si trovavano sul terrazzo alcuni vasi di grandi
dimensioni al cui interno erano messe a dimora piante
ornamentali;
ZONA C lastrico solare delimitato per tre lati da un muro alto circa 30 cm
e per un lato confinante con la recinzione in ferro della zona B.
in tale zona si notavano dei tubi relativi ad un impianto idraulico
ora non utilizzato; per le vie brevi i presenti segnalavano che in
tale zona erano installati cassoni idrici per l’acqua a servizio
della sottostante unità immobiliare [...].
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Il lastrico solare (zona B e zona C) e la tettoia relativa alla zona A coprono
solamente la proprietà [...], si trovano fuori dalla sagoma dell’edificio
condominiale con accesso da corso [...]106, l’unità immobiliare [...] ha
accesso autonomo rispetto al vano scala del condominio con accesso da
corso [...]106.
L’appartamento [...]si trova al primo piano del condominio con accesso da
corso [...]106, interno 4, la porta di accesso si trova nel vano scale comune
e dispone, tra l’altro, di una porta finestra e di una scala per raggiungere la
zona B del lastrico solare in questione, posto ad una quota inferiore di circa
100 cm rispetto alla quota del pavimento interno dell’appartamento
[...]medesimo.
All’interno dell’unità immobiliare [...], condotta in locazione dal De
Stefano, aperta la porta di ingresso si trovava la zona in cui l’intonaco si era
staccato dal soffitto ed era crollato a terra per circa 8 mq (come indicato nel
Rapporto di Intervento dei Vigili del Fuoco del 5.3.2009), nella zona
centrale della campata come documentato dalle fotografie allegate; nella
zona del soffitto immediatamente vicina a quella dove era crollato
l’intonaco si notava che il medesimo paramento era deformato verso il
basso, staccato dal solaio e minacciava ulteriori distacchi. La zona dove si è
staccato l’intonaco si trova in corrispondenza della recinzione della zona B /
zona C del soprastante lastrico solare, in prima approssimazione in ragione
del 50% per ciascuna zona.
Un secondo vano dell’unità immobiliare [...] si trova proseguendo
all’interno verso sinistra, in tale ambiente si notava una zona di circa 1
metro quadrato dove l’intonaco era mancante; a tale proposito i presenti
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riferivano che tale mancanza dell’intonaco era dovuta ad un saggio eseguito
dai Vigili del Fuoco per verificarne la tenuta.
In tali locali si trovavano numerosi quadri anche di grande formato,
attribuibili all’artista (sig. [...]– conduttore), come documentano le
fotografie allegate; ulteriori e più precisi accertamenti necessitano opere
provvisionali di ritenuta, in quanto tali opere artistiche sono sottostanti la
zona dove possono avvenire ulteriori crolli.
Nel vano in cui si è verificato il crollo dell’intonaco, il solaio è stato
scoperto ed è stato possibile verificare la caratteristica costruttiva a travetti
in cemento armato e pignatte (come è noto, speciali laterizi utilizzati per la
realizzazione dei solai); il grado di ossidazione dei ferri (colore marrone
scuro) della zona dove l’intonaco risultava mancante si presentava con i
ferri ossidati e messi a nudo; i ferri di armatura visibili sono ad una distanza
di circa 0,2 cm uno dall’altro o addirittura aderenti, sono tipo liscio
(attualmente si adopera solamente acciaio ad aderenza migliorata) ed hanno
diametro di 12 mm (come accertato dall’ing. [...]); l’ossido di ferro
(ruggine) è penetrato anche nella pasta di cemento come evidenziano anche
le foto n° 13 e n° 14 allegate alla relazione dell’ing. [...].
La parte fratturata evidenzia uno spessore dell’intonaco di circa 4 cm.
Alla data dell’accesso permaneva il pericolo di crollo dell’intonaco per
l’intera unità immobiliare [...], non si notavano tracce di infiltrazioni, nè il
soffitto e il solaio risultavano macchiati.
2.0 Natura della terrazza, appartenenza di parte della stessa alla
condomina [...]e al condominio, funzione di copertura svolta
rispetto all’edificio condominiale.
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ZONA B
Come già indicato, in concreto la zona B della terrazza appartiene
all’appartamento [...], dotato di una porta finestra che unitamente alla scala
costituisce l’unico accesso a tale porzione del lastrico solare. In altri
termini, all’attualità l’appartamento [...]è l’unico a disporre dell’accesso
esclusivo alla zona B del lastrico solare che, di fatto, ne costituisce
accessorio e che copre solamente parte della proprietà [...] posta al
sottostante piano terra.
L’appartamento [...]si trova ad una quota maggiore rispetto alla terrazza di
circa 100 cm, la struttura della scala poggia su due pilastrini ed è autonoma
dal resto del fabbricato.
Il pavimento è in piastrelle di grès, non si notano fratture delle piastrelle,
nella zona di mezzeria si trova un giunto di dilatazione del pavimento.
In occasione dell’accesso lo scrivente ha chiesto di produrre il titolo di
proprietà dell’appartamento in questione.
L’analisi di quanto prodotto in contraddittorio evidenzia anche sotto il
profilo documentale che la porzione della terrazza in questione (zona B
come già definita) è un accessorio che appartiene all’appartamento [...].
ZONA C
Tale porzione del lastrico solare è raggiungibile con destrezza scavalcando
la recinzione che lo divide dalla zona B, oppure installando una scala sullo
spazio comune, davanti la porta di ingresso dell’unità immobiliare [...]. La
funzione di tale lastrico è solamente di copertura di parte della sottostante
unità immobiliare [...]. Nella zona d’angolo tra la recinzione e il prospetto
del fabbricato si trovano tubazioni idrauliche di acciaio per l’alimentazione
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di cassoni idrici (questi ultimi attualmente non presenti) già installati in tale
zona ed a servizio del sottostante locale [...], come segnalato dai presenti
durante l’accesso. Il ricorrente ritiene che tale porzione appartiene al
condominio in base al regolamento di condominio (prodotto in
contraddittorio nel corso della corrente CTU), in base alla precedente
sentenza del Giudice Di Pace R.G. [...] /97 (cui la resistente non ha fatto
opposizione in merito all’appartenenza), in base alla delibera condominiale
del 14.11.1995 di distribuzione delle spese per il rifacimento del lastrico
solare in questione ed infine in base all’installazione di cassoni idrici a
servizio già presenti e ora rimossi, a servizio della medesima unità
immobiliare del [...].
Il condominio convenuto respinge tale tesi e indica che i documenti prodotti
non dimostrano la proprietà condominiale (Cfr. tra l’altro, note autorizzate
avv. [...]) della porzione del lastrico solare.
L’esame del titolo (regolamento di condominio depositato il 1.4.1974)
all’art. 1 comma a) evidenzia che “sono di proprietà comune indivisibile di
tutti i condomini l’area del fabbricato con i suoi distacchi verso i
confinanti e con tutti i suoi annessi, la copertura dell’edificio, le
fondazioni, i muri maestri, i muri perimetrali di riempimento, ..., ed in
genere tutti quei manufatti e impianti che sono necessari al godimento e
alla conservazione dell’edificio.”
Al comma b) dell’art. 1 viene indicato che “... I balconi, i terrazzini e le
serrande sono di proprietà dei singoli condomini ...”
La planimetria allegata all’atto di compravendita [...] (acquirente) / S.A.
Costruzioni [...] (venditrice) del 14 febbraio 1936 (atto registrato il 25
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febbraio 1936, uff. atti pubblici n° [...] lib. 1 vol. 547), che è il medesimo
appartamento ora appartenente alla [...], indica che tale porzione della
terrazza è di proprietà condominiale e che su tale zona vi sono servitù di
acqua condotta e servitù di installazioni di cassoni idrici a servizio della
sottostante autorimessa.
Gli elementi raccolti in atti e quelli prodotti nel corso della corrente CTU
permettono di affermare che la porzione della terrazza definita zona C
appartiene al condominio di corso [...]106.
In sintesi, in base agli atti di causa, ai documenti prodotti nel corso della
corrente CTU e al sopralluogo eseguito:
la zona A della copertura dell’unità immobiliare del ricorrente non è
stata oggetto di indagine, in quanto non interessata dall’evento
dannoso;
la zona B della copertura è un lastrico solare che appartiene
all’appartamento [...]cui è legato da vincolo di accessorietà e copre
parte dell’unità immobiliare [...];
la zona C della copertura è un lastrico solare che appartiene al
condominio di corso [...]106 e svolge esclusivamente la funzione di
copertura della porzione del sottostante locale del medesimo ricorrente.
3.0 Eziologia degli inconvenienti lamentati nel ricorso.
Gli inconvenienti lamentati nel ricorso riguardano:
3.1 (punto g pag. 2 del ricorso) la non corretta esecuzione di lavori
indicati nella sentenza del Giudice di Pace del 19.10.1998 (R.G. [...]
/97, cfr. doc. 1 allegato al ricorso), con cui il condominio di corso
[...]106 e la sig.ra bianca [...]venivano condannati, tra l’altro, “…
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ognuno per la parte di sua proprietà, alla esecuzione delle opere
indispensabili per eliminare le infiltrazioni di acqua.”;
3.2 (punto n pag. 3 del ricorso) il crollo del soffitto avvenuto in data
5.3.2009.
In merito alla non corretta esecuzione dei lavori
Alla data dell’accesso del corrente procedimento nonché alla data
dell’accesso del CTU ing. [...] le strutture oggetto di accertamento si
presentavano asciutte e prive di macchie ascrivibili ad infiltrazioni di acqua
relative ad inidoneità dell’impermeabilizzazione del soprastante lastrico
solare (zona B e zona C). Il medesimo CTU ing. [...] indica che, all’attualità
l’impermeabilizzazione del terrazzo sembra essere stata effettuata a regola
d’arte (Cfr. pag. 8, 2° capoverso, relazione in atti). Poi, il medesimo CTU
ing. [...] indica che la cattiva e/o vetusta impermeabilizzazione (prima del
suo rifacimento) è una delle cause del crollo dell’intonaco (cfr. pag. 13,
doc. in atti).
Le infiltrazioni di acqua piovana accertate nel 1998 dal CTU nominato in
merito al procedimento R.G. [...]/97 Giudice di Pace di Roma si trovavano
al soffitto e alle pareti del vano ingresso, e al soffitto del bagno.
L’asserita dichiarazione dei Vigili del Fuoco (cfr. punto q pag. 4 del
ricorso) che attribuisce le cause del crollo all’infiltrazione di acqua e umidità
proveniente dal soprastante lastrico solare non ha riscontro nel Rapporto di
Intervento 8483/1 del 5.3.2009.
Il conduttore dei locali (sig. De Stefano) non lamenta né fa cenno alcuno di
infiltrazioni all’interno dei locali di interesse, condotti in locazione dal
1.7.1991, successivamente l’esecuzione del rifacimento del manto
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impermeabile.
Alla data dell’accesso di cui al corrente procedimento non si notavano
macchie ascrivibili ad infiltrazioni, nè i presenti facevano notare nulla a
riguardo.
Pertanto, è possibile ritenere all’attualità che non sussistono infiltrazioni
riferibili all’inidoneità dell’impermeabilizzazione della zona B e C del
lastrico solare in questione.
Conseguentemente, in base ai dati raccolti fino alla data odierna è possibile
ritenere idonei i lavori di impermeabilizzazione eseguiti in merito a
quanto indicato nella sentenza del Giudice di Pace del 19.10.1998 (R.G.
[...]/97).
Vedremo nel seguito quale impatto ha avuto la dinamica temporale di tali
lavori nella causa dei danni.
In merito all’eziologia del crollo dell’intonaco.
La relazione dell’ing. [...] ha individuato quali cause del crollo
dell’intonaco:
cattiva e/o vetusta impermeabilizzazione del terrazzo di copertura
(pag.13);
sottodimensionamento del solaio di copertura (pag. 13);
degrado e obsolescenza dell’intradosso del “pacchetto”, alla perdita
di aderenza tra questo e l’estradosso del solaio e all’elevato spessore
dell’intonaco (pag. 6);
carbonatazione del calcestruzzo (pag. 6).
Al fine di accertare le cause dell’evento del 5.3.2009, occorre tenere ben
presente che è crollato parte dell’intonaco e non il solaio.
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L’analisi della documentazione in atti, di quella prodotta nel corso della
corrente CTU, le risultanze del sopralluogo e lo studio del caso in esame
consentono di esprimere le seguenti indicazioni:
3.a la zona dove l’intonaco è caduto spontaneamente (qui non si
considera la parte dell’intonaco fatta cadere dai Vigili del Fuoco con
l’alabarda) ha consistenza di circa 8 mq (come indicato nel Verbale di
Intervento dei VV. FF.), si trova in una zona centrale della campata
del solaio in corrispondenza della recinzione che divide la zona B
dalla zona C del soprastante lastrico solare ed è caratterizzata da
forme ellittiche / circolari;
3.b la zona dove l’intonaco è assente evidenzia sia travetti privi del copri
ferro, dove le barre di armatura (2 Ø 12 lisci) hanno colore marrone
scuro, tipico di avanzato grado di corrosione, sia travetti integri posti
nelle immediate vicinanze;
3.c in una zona dove i travetti sono privi del copri ferro, il crollo
dell’intonaco ha provocato la frattura di tre pignatte;
3.d una parte dell’intonaco del soffitto, in prossimità della parete di fondo
(quella opposta alla parete dove si apre la porta di ingresso all’unità
immobiliare) presentava una forma convessa, dove l’intonaco
risultava staccato dall’intradosso del solaio e prossima a schiantare a
terra (Cfr. anche foto allegata alla corrente relazione), in tale zona i
travetti erano integri, ovvero il copriferro era ancora aderente;
3.e l’intonaco è crollato spontaneamente solo nella zona dove i ferri sono
corrosi;
3.f le infiltrazioni di cui al procedimento innanzi al Giudice di Pace R.G.
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[...]/97 si sono verificate a far data dal 1994 e si sono manifestate in
due locali: nell’ingresso del locale, sul soffitto e sulle pareti; nel bagno
(cfr. pag. 3 CTU arch. [...]; doc. 2 fascicolo ricorrente).
Le indicazioni esposte permettono di ritenere che la causa del crollo
dell’intonaco del 5.3.2009 è dovuta alla carbonatazione del calcestruzzo,
agevolata da agenti esterni come si dirà in seguito.
La carbonatazione è un processo chimico di degrado del calcestruzzo che
consiste nel trasformare l’idrossido di calcio cristallino [Ca(OH)2] presente
nella matrice indurita in carbonato di calcio [CaCO3] per opera dell’anidride
carbonica [CO2], presente in atmosfera con tenori compresi tra lo 0,04% e
lo 0,2% a seconda del livello di inquinamento. In presenza di acqua (anche
sotto forma di vapore) il pH della soluzione si riduce fortemente a valori
ben al di sotto della soglia minima (pH 11,5) che assicura la passività dei
ferri d’armatura, innescando così la corrosione.
La corrosione dell’armatura produce ossidi e idrossidi di ferro (di differenti
formule chimiche, generalmente chiamati “ruggine”) che occupano un
volume maggiore rispetto a quello occupato dal metallo non corroso. Si
generano così significative sollecitazioni espansive in grado di fessurare il
calcestruzzo (copriferro), permettendo così il progredire dell’azione di
degrado (del ferro e della pasta di cemento con cui è realizzato il
calcestruzzo), fino all’espulsione del copriferro e dell’intonaco di
rivestimento, come è accaduto nel caso in esame.
La velocità del processo è caratterizzata principalmente della porosità del
conglomerato e dell’aggressività chimica dell’aria circostante.
In altre parole, il solaio è rimasto esposto per lungo tempo all’azione nociva
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delle infiltrazioni (poi rimosse) che, in presenza di un calcestruzzo poroso,
ha favorito l’innesco del processo di carbonatazione del calcestruzzo fino a
provocare lo schianto del marzo 2009, cui pure ha contribuito l’elevato
spessore del paramento (circa 50 kg per metro quadrato), inconsueto per
tale tipo di utilizzo, e comunque applicato senza idonei accorgimenti (come,
ad esempio, ancoraggio meccanico, rete di rinforzo, ecc.). La mancanza di
adesione dell’intonaco all’intradosso del solaio è la conseguenza delle cause
poc’anzi indicate.
In conclusione, la causa del crollo dell’intonaco è dovuta al fenomeno di
carbonatazione del calcestruzzo, fenomeno di degrado chimico favorito:
dalla ritardata esecuzione dei lavori di impermeabilizzazioni
necessari per eliminare le infiltrazioni accertate di cui al
procedimento R.G. [...]/97;
dalla bassa qualità del calcestruzzo;
dall’elevato spessore dell’intonaco applicato senza idonei
accorgimenti.
Del contributo dell’infiltrazione proveniente dal soprastante lastrico solare
si parlerà più nel dettaglio in un successivo paragrafo.
In merito al sottodimensionamento del solaio di copertura
Il ricorrente ritiene che il solaio sia stato sottoposto a carichi eccezionali in
occasione dei lavori di rifacimento della facciata condominiale, durante i
quali asserisce che il ponteggio sia stato appoggiato direttamente sul
pavimento. L’eccessivo carico avrebbe provocato una forte inflessione,
provocando così il distacco dell’intonaco avvenuto nell’immediatezza delle
operazioni di smontaggio del ponteggio (Cfr. pag. 5 Note conclusive
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autorizzate del ricorrente).
Il CTU ing. [...] ha indicato che il solaio è sottodimensionato e ha calcolato
una sollecitazione nell’armatura tesa pari a 2.991 kg/cmq.
Vediamo ora cosa risulta dalla verifica teorica del solaio.
Per prima cosa occorre eseguire l’analisi dei carichi, ricordando che il solaio
è stato costruito tra il 1930 e il 1940 (infatti, all’epoca le armature lisce
erano utilizzate comunemente).
Per il peso proprio utilizziamo i pesi specifici dei materiali da costruzione
indicati dalla normativa corrente, per il solaio (in mancanza di dati
sperimentali) si adotta un carico standard normalmente adottato in
letteratura:
Carichi permanenti
peso peso
tipo spessore specifico unitario
cm KN/mc Kg/mq
1 pavimento in gres 0,5 40,0
2 allettamento sabbia e cemento 1,0 19,00 19,0
3 strato di sabbia 2,9 17,00 49,3
4 guaina impermeabile 1,2 30,0
5 massetto pendenze 5,5 19,00 104,5
6 Solaio 15,0 205,0
7 Intonaco 4,0 12,00 48,0
Totale carichi permanenti Kg/mq 495,8
In merito ai carichi accidentali è errato il sovraccarico di 400 kg/mq portato
in conto dall’ing. [...] in quanto la normativa di riferimento attuale prevede
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tale valore solamente per “Ambienti suscettibili di grande affollamento
(sale convegni, cinema, teatri, chiese, negozi, tribune con posti fissi) e
relativi terrazzi a livello praticabili” e per “Balconi, ballatoi e scale
comuni”, entrambi tipi di locali non pertinenti al caso corrente. Nel
medesimo errore cade anche il CTP del condominio (Cfr. pag. 7 relazione
“Note Critiche al CTU”, priva di data). Al solo fine di rendere più comoda
la consultazione, in allegato si trova copia della norma in questione.
Volendo prendere a riferimento la norma attuale (DM 14.1.2008 entrato in
vigore il 1.7.2009, coincidente per la parte che interessa con la precedente
Circ. M.LL.PP. del 04/07/96 n. 156), il sovraccarico accidentale corretto è
200 kg/mq se consideriamo praticabile la porzione del lastrico che
appartiene alla sig. ra [...], pari a quello per locali di Tipo 1 (Ambienti non
suscettibili di affollamento: locali abitazione e relativi servizi, alberghi, uffici
non aperti al pubblico, e relativi terrazzi a livello praticabili), ovvero di Tipo
7 (Coperture: non accessibili / accessibili: secondo categoria di
appartenenza - da 1 a 4), per la porzione che appartiene al condominio,
considerata non praticabile (cat. A, ovvero H1 secondo la classificazione
introdotta dal recente DM 14.1.2008).
La norma attuale porta in conto anche il carico della neve, non contemplato
dal CTU ing. [...].
Tentiamo ora il calcolo adottando il carico accidentale per il solaio di Tipo
1 (ovvero categoria A):
Carichi Variabili Kg/mq
8 neve KN/mq 0,9 80,0
mi 0,8
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Qsk 1,15
9 carico accidentale 200,0
Totale carichi variabili kg/mq 280,0
TOTALE CARICO perm. + acc. kg/mq 775,8
Nel caso in esame lo schema statico da adottare per la verifica secondo il
metodo delle tensioni ammissibili (quello probabilmente adottato all’epoca,
dal progettista della struttura) è quello della trave appoggiata, tenuto conto
che sopra il solaio in questione non vi sono muri in grado di realizzare il
vincolo di semincastro.
La verifica del singolo travetto è la seguente:
Dati geometrici
distanza tra gli appoggi l = 5,22 metri
interasse travetti b = 0,34 metri
34,00 cm
Spessore b0 = 5,00 cm
area di incidenza 0,34
Tondini n = 2 1,13
area tondini 2,26 cmq
altezza travetto h = 15,0 cm
copriferro 1,0 cm
area sezione compressa 65,3 cmq
modulo resistenza E = 250.000,0 kg / cmq
momento d'inerzia J = 3.896,9 cm4
Carichi statici appoggio
Carico Totale p = 775,80 kg/mq
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Carico lineare sul travetto p × b = 259,89 Kg / m
Momento massimo Mmax = 1/8 pl^2 885,21 kg × m
8,85 KN × m
Sollecitazione max appoggio
tensione max cls ammissibile 60,0 kg/cmq
tensione max acciaio ammissibile 1.200,0 kg/cmq
Momento MAX ammissibile 379,7 kg × m
tensione max acciaio 2.797,8 kg/cmq
compressione max cls 90,4 kg/cmq
Le tensioni di esercizio dell’acciaio e del calcestruzzo sono superiori a
quelle attualmente ammissibili dalla normativa (tensione teorica di
snervamento dell’acciaio FeB32k pari a 3.200 kg/cmq; tensione di rottura a
compressione del calcestruzzo 250 kg/cmq).
L’utilizzo di manuali pratici (L. Santarella, Prontuario del Cemento Armato,
Edizioni Hoepli) per il progetto e per la verifica delle sezioni in cemento
armato, per le condizioni di vincolo indicate e per i materiali in esame
fornisce i seguenti riscontri:
Santarelli p. 48
distanza tra i centri di comp z = 14,4 cm
posizione asse neutro dal bordo compresso 1,9 cm
tensione max acciaio 2.769,8 kg/cmq
Santarelli p. 89 tabella XVI
Momento MAX x nervat. Solaio 450,2 kg × m
interasse nervature 40,0 cm
Santarelli p. 234
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Freccia f = 3,1833 cm
1/400 l 1,37 cm
Sollecitazioni e deformazioni non sono verificate in nessun caso sia
eseguendo calcoli teorici, sia adottando criteri della buona pratica.
Pertanto, le sollecitazioni che deve sopportare l’acciaio e la sollecitazione
che deve sopportare il calcestruzzo sono superiori a quelle ammissibili
secondo la normativa attuale.
È possibile concludere che il solaio non è verificato con il sovraccarico di
200 kg/mq.
Proviamo ora a calcolare la sollecitazione massima nel caso in cui il solaio
sia stato progettato ritenendo la copertura non praticabile (sovraccarico 50
kg/mq) e senza considerare il carico variabile della neve (non obbligatorio al
tempo della costruzione del manufatto, circostanza plausibile nel caso di un
manufatto di modesta importanza strutturale destinato ad autorimessa,
come quello in esame).
Carichi statici appoggio
Carico Totale p = 545,80 kg/mq
Carico lineare sul travetto p × b = 182,84 Kg / m
Momento massimo Mmax = 1/8 pl^2 622,77 kg × m
6,23 KN × m
Sollecitazione max appoggio
tensione max cls ammissibile 60,0 kg/cmq
tensione max acciaio ammissibile 1.200,0 kg/cmq
12.000.000,0 kg/mq
Momento MAX ammissibile 379,7 kg × m
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tensione max acciaio 1.968,3 kg/cmq
compressione max cls 63,6 kg/cmq
Le tensioni di esercizio dell’acciaio sono ancora elevate, la tensione del
calcestruzzo si avvicina a quella ammissibile per i conglomerati moderni.
L’utilizzo di manuali pratici (L. Santarella, Prontuario del Cemento Armato,
Edizioni Hoepli) fornisce i seguenti riscontri:
Santarelli p. 48
distanza tra i centri di comp Z = 14,4 cm
posizione asse neutro dal bordo compresso 1,9 cm
tensione max acciaio 1.919,0 kg/cmq
Santarelli p. 89 tabella XVI
Momento MAX × nervat. Solaio 450,2 kg × m
interasse nervature 40,0 cm
Santarelli p. 234
freccia f = 2,2055 cm
1/400 l 1,37 cm
Con tali carichi accidentali modesti (solaio non praticabile), la situazione
migliora, ma i materiali presentano tensioni sempre superiori ai limiti
imposti dalla norma attuale.
In conclusione, l’analisi eseguita permette di concludere che il solaio in
questione (zona B e zona C) è stato progettato e realizzato considerando
minimi sovraccarichi accidentali, non può essere considerato praticabile
ai fini della sicurezza statica, ed è stato realizzato con materiali strutturali
di consistenza tale da garantire minimi margini di sicurezza, inaccettabili
secondo la normativa attuale.
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Conseguentemente, anche con riferimento dell’evento dannoso oggetto del
presente procedimento, allo scrivente CTU corre l’obbligo di suggerire al
Giudice di ordinare:
al proprietario ([...]) dell’appartamento cui appartiene tale lastrico (zona
B, come definita nella corrente relazione) di non farne uso fino al
completamento dei lavori di ripristino e di rimuovere i pesanti vasi che
stabilmente si trovano sulla sua superficie;
al proprietario ([...]) dell’appartamento che utilizza tale lastrico (zona
B, come definita nella corrente relazione) e al condominio di corso
[...]106 (qualora ritenuto dal Giudice proprietario della zona C), di
rimuovere il pilastro in muratura centrale e la ringhiera che divide le due
zone del medesimo lastrico, previa esecuzione di opportune opere
provvisionali di messa in sicurezza della struttura da eseguire anche
all’interno della proprietà [...];
al conduttore (De Stefano) di non utilizzare i locali condotti in
locazione con decorrenza immediata fino al completamento dei lavori di
messa in sicurezza della struttura e di ripristino dei luoghi.
Tali attività (rimozione vasi e recinzione) devono iniziare entro 30 giorni
dalla data della presente relazione e devono essere conclusi entro i
successivi 15 giorni.
Il sottodimensionamento del solaio, ancorché provoca nocumento alla
sicurezza in relazione al concreto utilizzo della struttura, non può essere
messo in relazione alla causa del crollo intonaco, in quanto non si notano
fenomeni fessurativi all’estradosso (in caso contrario, si sarebbero dovute
notare fessure da schiacciamento della parte compressa, con rottura delle
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piastrelle, in caso di deformazioni oltre il limite elastico).
In conclusione, il sottodimensinamento del solaio non è causa del crollo
dell’intonaco.
4.0 Ruolo svolto dalle precedenti infiltrazioni nella causazione del
crollo del soffitto avuto riguardo al tempo trascorso e
all’avvenuto completo rifacimento della impermeabilizzazione del
terrazzo.
Le infiltrazioni sono state accertate con la CTU relativa al procedimento
R.G. [...]/97 innanzi al Giudice di Pace di Roma. Tale documento indica che
le infiltrazioni si sono verificate a far data dagli ultimi mesi del 1994 e si
appalesavano in due punti della zona di ingresso (locale dove si è verificato
il crollo) e in un punto del controsoffitto del bagno, attuali alla data
dell’accesso (16.6.1998, qui viene rimosso un errore nell’indicazione della
data nell’elaborato peritale del CTU arch. [...]).
Nell’ottobre 1999 i lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione non
erano ancora iniziati (cfr. doc. 11 ricorrente).
Non vi sono altri elementi in atti per fornire una collocazione temporale più
accurata dell’inizio e del termine dei lavori di impermeabilizzazione.
All’attualità le infiltrazioni lamentate non sono più attive.
In base alle sole indicazioni rivenienti dagli atti, il perdurare dei cicli
bagnato / asciutto per il periodo di almeno 5 anni (fine 1994 – fine 1999)
hanno certamente arrecato nocumento al pacchetto di copertura
contribuendo ad indebolire la forza adesiva del pesante intonaco al solaio e
a favorire il processo di carbonatazione del calcestruzzo che avviene, come
già spiegato in presenza di acqua. Inoltre, il forte spessore dell’intonaco,
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composto in prevalenza di gesso (materiale igroscopico), in occasione delle
infiltrazioni aumentava significativamente il suo peso (a causa
dell’imbibizione) sollecitando i legami chimici di adesione con il supporto,
pure danneggiati dal protrarsi dei fenomeni infiltrativi.
A giudizio di questa analisi, sulla base alle informazioni in atti, le
infiltrazioni protrattesi almeno dal 1994 al 1999 hanno avuto un ruolo
prevalente nel crollo dell’intonaco.
5.0 Addebitabilità degli stessi inconvenienti ai fattori ulteriori
indicati nell’elaborato del CTU ing. [...].
La relazione dell’ing. [...] addebita il crollo dell’intonaco anche al
sottodimensionamento del solaio di copertura.
In merito alla capacità del solaio di garantire i carichi di esercizio secondo il
suo possibile utilizzo si è già trattato ai precedenti paragrafi, cui si rimanda.
Attribuire la causa del crollo dell’intonaco anche al sottodimensionamento
del solaio significa accertare che una sollecitazione esterna, limitata nel
tempo e applicata in corrispondenza della porzione crollata abbia provocato
una deformazione tale da espellere l’intonaco (la cui adesione era già
compromessa dai fenomeni di carbonatazione attivati dal perdurare delle
pregresse infiltrazioni). La rimozione della sollecitazione avrebbe poi
riportato il solaio nelle condizioni iniziali.
Il ricorrente ritiene tale sollecitazione esterna dovuta al ponteggio installato
su tale lastrico per lavori condominiali di manutenzione.
Il condominio convenuto a riguardo ha prodotto la dichiarazione del
direttore dei lavori e i calcoli del ponteggio dove viene indicato che, nella
zona della terrazza in questione, i ponteggi hanno scaricato il loro peso sulla
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facciata dell’edificio a mezzo di apposite strutture, i cui sistemi di aggancio
sono ancora visibili.
Inoltre, il condominio ha prodotto la dichiarazione del Direttore dei Lavori
(Arch. [...]Yousef) in cui è descritta la seguente evoluzione temporale
dell’appalto in base a quanto indicato nel giornale dei lavori:
9.1.2006 inizio lavori
3.9.2006 montaggio ponteggio lato cortile interno
22.7.2007 smontaggio ponteggio lato cortile interno
L’evento dannoso è accaduto il 5 marzo 2009.
Il periodo intercorso tra lo smontaggio dei ponteggi nella zona di interesse e
l’evento dannoso (circa 20 mesi), in base alla documentazione in atti al
sopralluogo eseguito e al conseguente studio del caso in esame, permette di
ritenere non pertinente la presenza del ponteggio con l’evento dannoso
oggetto di causa.
La relazione di calcolo redatta dall’arch. [...]evidenzia (cfr. pag. 66, all. 3
alla corrente relazione) che il ponteggio scaricava il peso proprio e il
sovraccarico sul muro esterno dell’edificio grazie ad un sistema di tre
mensole e conclude che il peso del ponteggio è sostenuto completamente
dalle mensole. Inoltre, il tecnico precisa che nella fase iniziale del
montaggio, il ponteggio è stato appoggiato sul solaio per motivi di
comodità realizzativa e per il corretto posizionamento orizzontale.
A giudizio di questa analisi non è plausibile che l’eventuale sollecitazione
del ponteggio sia la causa del crollo, in quanto la sua installazione è
avvenuta in aderenza al muro esterno dell’edificio condominiale, in una
zona non compatibile con l’accertato distacco dell’intonaco, in tempi troppo
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distanti dall’evento dannoso.
Pertanto, il sottodimensionamento del solaio non è la causa del crollo
dell’intonaco, né l’installazione del ponteggio può essere ricondotta
all’evento dannoso per cui è causa.
6.0 Indicazione del/i soggetto/i tenuto/i alla realizzazione degli
interventi eliminativi delle cause stesse allo stato.
Come già detto, l’incidenza del ritardato ripristino
dell’impermeabilizzazione costituisce causa prevalente al fine del verificarsi
dell’evento dannoso.
In merito alle cause e alle concause che hanno provocato il crollo
dell’intonaco, è possibile attribuire le seguenti quote di pertinenza:
ritardata esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione
necessari per eliminare le infiltrazioni accertate di cui al
procedimento R.G. [...]/97; 70%
bassa qualità del calcestruzzo; 10%
vetustà del fabbricato; 10%
elevato spessore dell’intonaco privo di opportuni
accorgimenti. 10%
TOTALE 100%
Conseguentemente, salvo diverso avviso del Giudice, i soggetti tenuti alla
realizzazione degli interventi eliminativi delle cause dei danni sono:
il condominio di Corso [...]106 (convenuto),
la sig.ra Bianca [...](convenuta)
il sig. Fabio [...] (ricorrente).
La spesa deve essere distribuita, salvo diverso avviso del Giudice, come
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segue:
alla quota per ritardata esecuzione dei lavori di
impermeabilizzazione concorrono il condominio secondo la tabella
A relativa alla proprietà generale e la sig.ra [...]in ragione del 50%
ciascuno (tenuto conto dell’ubicazione della zona dove è crollato
l’intonaco, in corrispondenza del confine tra la zona B e la zona C);
alla quota per la bassa qualità del calcestruzzo concorre per intero il
condominio secondo la tabella A;
alla quota per vetustà del fabbricato concorre per intero il
condominio secondo la tabella A;
alla quota per l’elevato spessore dell’intonaco privo di opportuni
accorgimenti concorre per intero il sig. [...].
7.0 Commento alle note tecniche presentate dalle parti.
La ricorrente indica quale causa del danno la corrosione delle armature del
solaio e l’uso inappropriato del lastrico solare in occasione dei lavori di
manutenzione delle facciate, questi ultimi concretizzatesi con azioni
impulsive o con mero sovraccarico (cfr. doc. Ing. [...]del 22.9.2009,
allegato 3 al corrente relazione). Il medesimo tecnico indica poi quale opera
solutoria la sostituzione del solaio per motivi di costo lievemente superiore
a quello della riparazione e per le garanzie di affidabilità offerte.
Il CTU concorda con la causa del danno ascrivibile alla corrosione delle
armature per ritardata esecuzione dell’impermeabilizzazione, cui
concorrono però anche altre concause già elencate. In merito all’utilizzo
inopportuno del lastrico le contestazioni fornite sono generiche, sfornite di
qualsiasi aderibile percorso logico, anche considerato che la posizione del
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distacco è lontano dal luogo dove si trovavano i ponteggi (sostenuti dal
muro esterno grazie alle mensole indicate dal progetto dell’arch. [...]) e si
trova in corrispondenza della recinzione tra la zona B e la zona C del
lastrico, dove è inverosimile che siano stati appoggiati oggetti pesanti e con
modalità impulsive.
La convenuta ([...]) attribuisce la causa del danno alla mancanza del
copriferro, al forte spessore dell’intonaco e all’età della struttura (cfr. pag. 7
relazione CTP geom. [...] del 22.9.2009). In merito all’insufficiente
spessore del copriferro, tale causa non è condivisa dallo scrivente in quanto
le armature del solaio, oltre che essere protette dal calcestruzzo del solaio
erano anche protette da uno strato di intonaco di ben 4 cm. Tale
circostanza, in assenza di acqua, non consente il progredire della
carbonatazione del calcestruzzo che, come abbiamo visto consiste nel
concorso di diversi fattori (diffusività dell’anidride carbonica nella pasta di
cemento che in presenza di acqua provoca l’abbassamento del pH della
soluzione che attiva la corrosione del ferro solo per valori di pH inferiori a
11). Il CTP evidenzia (pag. 9) la difformità della destinazione d’uso attuale
del locale [...] rispetto a quella originaria (autorimessa), quale circostanza
che può concorrere all’eziologia del danno in quanto provoca condense,
dimostrate anche dall’applicazione di pannelli isolanti sul soffitto.
Preliminarmente, occorre osservare che il conduttore non lamenta fenomeni
di condensa.
Questo sarebbe sufficiente a ritenere ultroneo tale argomento.
Pur volendo ipotizzare la presenza di condensa sul tetto del locale, tale
fenomeno sarebbe stato limitato all’intonaco sia in considerazione del suo
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spessore (4 cm), sia tenuto conto dell’igroscopicità del materiale. In sintesi,
lo scrivente ritiene che la condensa non è pertinente all’eziologia dei danni
accertati.
In merito alle tecniche di intervento, il CTP ravvisa necessario un intervento
dall’intradosso del solaio, con la sostituzione dei ferri di armatura, previa
demolizione del pesante intonaco. È opinione dello scrivente CTU su tale
argomento, ancorché non richiesto nel quesito del Giudice, che è da
preferire un intervento più costoso che garantisca l’elevata affidabilità nel
tempo e che permetta di restituire al solaio la piena sicurezza in relazione
alla sua effettiva destinazione, anziché tentare riparazioni ovvero
alleggerimenti, non risolutivi delle problematiche accertate. Il CTP indica
quale criterio di distribuzione della spesa quello stabilito dal 1126 c.c.. Lo
scrivente ritiene che il criterio di distribuzione della spesa deve seguire il
2043 c.c.. secondo le quote già indicate.
Il condominio convenuto produce la documentazione richiesta in
occasione del sopralluogo, e indica che “...il solaio è mal costruito e/o mal
progettato e che tale errata esecuzione ha determinato l’eccessiva
deformazione dei travetti ...” e che l’eccessivo spessore dell’intonaco ne ha
favorito il distacco. Inoltre, l’ing. [...] (cfr. anche pag. 5 della relazione del
1.10.2009) evidenzia che l’assenza del copriferro non preserva nel tempo le
armature, rimanendo così esposte alla corrosione.
La cattiva progettazione del solaio è emersa anche dai calcoli eseguiti dallo
scrivente CTU nella corrente relazione.
In merito alla cattiva esecuzione del solaio (che non è crollato), lo scrivente
CTU ritiene non sia motivo del crollo dell’intonaco, determinato
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principalmente dalla carbonatazione del calcestruzzo esposto per un lungo
periodo ad infiltrazioni di acqua provocate dalla ritardata esecuzione dei
lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare in parte della [...], in parte
del condominio. Il CTU concorda in merito all’eccessivo spessore
dell’intonaco, concausa del verificarsi dell’evento dannoso. In merito
all’esiguo spessore del copriferro, tale particolare esecutivo non ha avuto un
ruolo determinante, in quanto la struttura è rimasta comunque protetta
dall’intonaco, peraltro di spessore elevato, come già detto.
8.0 Conclusioni.
La visita effettuata presso i luoghi oggetto di causa e il conseguente studio
del caso in esame ha permesso di rispondere ai quesiti posti che possono
essere sintetizzati come segue:
8.1 la zona B della copertura di interesse è un lastrico solare che
appartiene all’appartamento [...]cui è legato da vincolo di accessorietà
e copre parte dell’unità immobiliare [...];
8.2 la zona C della copertura è un lastrico solare che appartiene al
condominio di corso [...]106 e svolge esclusivamente la funzione di
copertura della porzione del sottostante locale del medesimo
ricorrente;
8.3 la causa del crollo dell’intonaco è dovuta al fenomeno di
carbonatazione del calcestruzzo, fenomeno di degrado chimico
favorito: dalla ritardata esecuzione dei lavori di impermeabilizzazioni
necessari per eliminare le infiltrazioni accertate di cui al procedimento
R.G. [...]/97; dalla bassa qualità del calcestruzzo; dall’elevato
spessore dell’intonaco;
C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10pagina 29 di 29
8.4 il sottodimensionamento del solaio, ancorché provoca nocumento alla
sicurezza in relazione al concreto utilizzo della struttura, non può
essere messo in relazione alla causa del crollo dell’intonaco – vengono
qui richiamate le prescrizioni suggerite al Giudice;
8.5 l’installazione del ponteggio non può essere ricondotta all’evento
dannoso per cui è causa;
8.6 le infiltrazioni protrattesi almeno dal 1994 al 1999 hanno avuto un
ruolo prevalente nel causare il crollo dell’intonaco;
8.7 i soggetti tenuti alla realizzazione degli interventi eliminativi delle
cause dei danni sono: il condominio di Corso [...]106 (convenuto), la
sig.ra Bianca [...](convenuta), il sig. Fabio [...] (ricorrente).
9.0 Elenco degli allegati
9.1 Allegato 1 - Verbale di accesso
9.2 Allegato 2 - Fotografie
9.3 Allegato 3 - Documenti prodotti dalle parti
9.4 Allegato 4 - Normativa di riferimento per i sovraccarichi sulle
strutture (stralcio)
Con la presente relazione, costituita da 29 pagine dattiloscritte e 4 allegati,
lo scrivente C.T.U. ritiene di avere assolto completamente il mandato
assegnatogli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Roma, 29 ottobre 2009.
Il C.T.U.
Ing. Alberto Botti
Iscritto al n° 17036 dell’albo degli Ingegneri della provincia di Roma