TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - Alberto Botti · Rapporto di Intervento dei Vigili del Fuoco del...

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C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 1 di 29 TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 7a SEZIONE Giudice: Dr.ssa Falla Trella RELAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO CAUSA N°: [...]/09 [...] c/ condominio corso [...]106 e altri. Il sottoscritto Ing. Alberto Botti con studio in Roma, via Giulio Bas 15 interno 2, nominato C.T.U. relativamente alla causa in epigrafe, è comparso all’udienza del 7 agosto 2009 nel corso della quale sono stati formulati i quesiti ed è stato richiesto di accertare: " 1. lo stato dei luoghi per cui è causa, la natura della terrazza, l’appartenenza di parte della stessa alla condomina [...]e al condominio, la funzione di copertura svolta rispetto all’edificio condominiale; 2. la eziologia degli inconvenienti lamentati nel ricorso, il ruolo svolto dalle precedenti infiltrazioni nella causazione del crollo del soffitto avuto riguardo al tempo trascorso e all’avvenuto completo rifacimento della impermeabilizzazione del terrazzo; 3. la effettiva addebitabilità degli stessi ai fattori ulteriori indicati nell’elaborato; 4. la indicazione del/i soggetto/i tenuto/i alla realizzazione degli interventi eliminativi delle cause stesse allo stato.” Il termine entro il quale esperire l'incarico è di 90 giorni dalla data della prima riunione; il C.T.U. ha ritenuto opportuno eseguire una riunione e un accesso secondo la seguente tempistica:

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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

7a SEZIONE

Giudice: Dr.ssa Falla Trella

RELAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

CAUSA N°: [...]/09 [...] c/ condominio corso [...]106 e altri.

Il sottoscritto Ing. Alberto Botti con studio in Roma, via Giulio Bas 15

interno 2, nominato C.T.U. relativamente alla causa in epigrafe, è comparso

all’udienza del 7 agosto 2009 nel corso della quale sono stati formulati i

quesiti ed è stato richiesto di accertare:

" 1. lo stato dei luoghi per cui è causa, la natura della terrazza,

l’appartenenza di parte della stessa alla condomina [...]e al

condominio, la funzione di copertura svolta rispetto all’edificio

condominiale;

2. la eziologia degli inconvenienti lamentati nel ricorso, il ruolo svolto

dalle precedenti infiltrazioni nella causazione del crollo del soffitto

avuto riguardo al tempo trascorso e all’avvenuto completo

rifacimento della impermeabilizzazione del terrazzo;

3. la effettiva addebitabilità degli stessi ai fattori ulteriori indicati

nell’elaborato;

4. la indicazione del/i soggetto/i tenuto/i alla realizzazione degli

interventi eliminativi delle cause stesse allo stato.”

Il termine entro il quale esperire l'incarico è di 90 giorni dalla data della

prima riunione;

il C.T.U. ha ritenuto opportuno eseguire una riunione e un accesso secondo

la seguente tempistica:

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il giorno 12 agosto 2009 alle ore 18:00 in Roma, via G. Bas 15, presso

lo studio dello scrivente CTU;

il giorno 3 settembre 2009 alle ore 17:30 in Roma, via [...]54, luoghi

di causa;

CIO' PREMESSO

il C.T.U. esaminati i documenti e gli atti della causa, sentite le parti presenta

la:

RELAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

Lo scrivente C.T.U., durante l'accesso presso l'immobile per cui è causa,

alla presenza delle parti, come precisato nel verbale di accesso, ha potuto

prendere visione dei luoghi, essere edotto sugli avvenimenti pertinenti la

causa in oggetto fino a tale data. Al termine di ciascuna riunione è stato

redatto un verbale sottoscritto dai presenti che si allega alla corrente

relazione per farne parte integrante e sostanziale. I presenti hanno chiesto di

consegnare allo scrivente una memoria tecnica in merito al quesito posto dal

Giudice. Quanto ricevuto è stato debitamente preso in esame ed è allegato

alla presente relazione.

Il presente incarico è successivo alle attività peritali svolte da altro CTU,

ing. Antonio [...], già incaricato dal Giudice.

1.0 Descrizione dello stato dei luoghi.

L’unità immobiliare [...] (ricorrente) ha accesso dalla pubblica via dal civico

54 di viale [...]attraverso un cancello carrabile e pedonale che immette in

uno spazio comune, si trova al piano terra e alla data dell’accesso era

adibita a studio artistico del sig. [...](conduttore).

Tale unità immobiliare è coperta da una struttura divisa in tre zone:

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ZONA A tettoia di copertura (porzione estranea all’oggetto della presente

contesa);

ZONA B lastrico solare a cui si accede solamente dall’appartamento

[...](posto al primo piano, parte del condominio di corso

[...]106), delimitato per due lati da un muro alto circa 50 cm,

per un lato dal muro esterno del fabbricato condominiale con

accesso da corso [...]106 e per il rimanente quarto lato da una

recinzione in ferro alta circa 50 cm, impostata sul medesimo

piano geometrico del prospetto esterno del fabbricato

perpendicolare a quello a cui si accede al medesimo lastrico

(ovvero, in squadro allo spigolo del fabbricato); tale recinzione

metallica è sorretta anche da un pilastro in muratura sormontato

da una copertina lapidea, in posizione mediana alto anch’esso

circa 50 cm (il tutto costruito successivamente la realizzazione

del lastrico solare che evidenzia le medesima tipologia di

piastrelle in grès in entrambe le zone B e C, senza soluzione di

continuità); si trovavano sul terrazzo alcuni vasi di grandi

dimensioni al cui interno erano messe a dimora piante

ornamentali;

ZONA C lastrico solare delimitato per tre lati da un muro alto circa 30 cm

e per un lato confinante con la recinzione in ferro della zona B.

in tale zona si notavano dei tubi relativi ad un impianto idraulico

ora non utilizzato; per le vie brevi i presenti segnalavano che in

tale zona erano installati cassoni idrici per l’acqua a servizio

della sottostante unità immobiliare [...].

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Il lastrico solare (zona B e zona C) e la tettoia relativa alla zona A coprono

solamente la proprietà [...], si trovano fuori dalla sagoma dell’edificio

condominiale con accesso da corso [...]106, l’unità immobiliare [...] ha

accesso autonomo rispetto al vano scala del condominio con accesso da

corso [...]106.

L’appartamento [...]si trova al primo piano del condominio con accesso da

corso [...]106, interno 4, la porta di accesso si trova nel vano scale comune

e dispone, tra l’altro, di una porta finestra e di una scala per raggiungere la

zona B del lastrico solare in questione, posto ad una quota inferiore di circa

100 cm rispetto alla quota del pavimento interno dell’appartamento

[...]medesimo.

All’interno dell’unità immobiliare [...], condotta in locazione dal De

Stefano, aperta la porta di ingresso si trovava la zona in cui l’intonaco si era

staccato dal soffitto ed era crollato a terra per circa 8 mq (come indicato nel

Rapporto di Intervento dei Vigili del Fuoco del 5.3.2009), nella zona

centrale della campata come documentato dalle fotografie allegate; nella

zona del soffitto immediatamente vicina a quella dove era crollato

l’intonaco si notava che il medesimo paramento era deformato verso il

basso, staccato dal solaio e minacciava ulteriori distacchi. La zona dove si è

staccato l’intonaco si trova in corrispondenza della recinzione della zona B /

zona C del soprastante lastrico solare, in prima approssimazione in ragione

del 50% per ciascuna zona.

Un secondo vano dell’unità immobiliare [...] si trova proseguendo

all’interno verso sinistra, in tale ambiente si notava una zona di circa 1

metro quadrato dove l’intonaco era mancante; a tale proposito i presenti

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riferivano che tale mancanza dell’intonaco era dovuta ad un saggio eseguito

dai Vigili del Fuoco per verificarne la tenuta.

In tali locali si trovavano numerosi quadri anche di grande formato,

attribuibili all’artista (sig. [...]– conduttore), come documentano le

fotografie allegate; ulteriori e più precisi accertamenti necessitano opere

provvisionali di ritenuta, in quanto tali opere artistiche sono sottostanti la

zona dove possono avvenire ulteriori crolli.

Nel vano in cui si è verificato il crollo dell’intonaco, il solaio è stato

scoperto ed è stato possibile verificare la caratteristica costruttiva a travetti

in cemento armato e pignatte (come è noto, speciali laterizi utilizzati per la

realizzazione dei solai); il grado di ossidazione dei ferri (colore marrone

scuro) della zona dove l’intonaco risultava mancante si presentava con i

ferri ossidati e messi a nudo; i ferri di armatura visibili sono ad una distanza

di circa 0,2 cm uno dall’altro o addirittura aderenti, sono tipo liscio

(attualmente si adopera solamente acciaio ad aderenza migliorata) ed hanno

diametro di 12 mm (come accertato dall’ing. [...]); l’ossido di ferro

(ruggine) è penetrato anche nella pasta di cemento come evidenziano anche

le foto n° 13 e n° 14 allegate alla relazione dell’ing. [...].

La parte fratturata evidenzia uno spessore dell’intonaco di circa 4 cm.

Alla data dell’accesso permaneva il pericolo di crollo dell’intonaco per

l’intera unità immobiliare [...], non si notavano tracce di infiltrazioni, nè il

soffitto e il solaio risultavano macchiati.

2.0 Natura della terrazza, appartenenza di parte della stessa alla

condomina [...]e al condominio, funzione di copertura svolta

rispetto all’edificio condominiale.

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ZONA B

Come già indicato, in concreto la zona B della terrazza appartiene

all’appartamento [...], dotato di una porta finestra che unitamente alla scala

costituisce l’unico accesso a tale porzione del lastrico solare. In altri

termini, all’attualità l’appartamento [...]è l’unico a disporre dell’accesso

esclusivo alla zona B del lastrico solare che, di fatto, ne costituisce

accessorio e che copre solamente parte della proprietà [...] posta al

sottostante piano terra.

L’appartamento [...]si trova ad una quota maggiore rispetto alla terrazza di

circa 100 cm, la struttura della scala poggia su due pilastrini ed è autonoma

dal resto del fabbricato.

Il pavimento è in piastrelle di grès, non si notano fratture delle piastrelle,

nella zona di mezzeria si trova un giunto di dilatazione del pavimento.

In occasione dell’accesso lo scrivente ha chiesto di produrre il titolo di

proprietà dell’appartamento in questione.

L’analisi di quanto prodotto in contraddittorio evidenzia anche sotto il

profilo documentale che la porzione della terrazza in questione (zona B

come già definita) è un accessorio che appartiene all’appartamento [...].

ZONA C

Tale porzione del lastrico solare è raggiungibile con destrezza scavalcando

la recinzione che lo divide dalla zona B, oppure installando una scala sullo

spazio comune, davanti la porta di ingresso dell’unità immobiliare [...]. La

funzione di tale lastrico è solamente di copertura di parte della sottostante

unità immobiliare [...]. Nella zona d’angolo tra la recinzione e il prospetto

del fabbricato si trovano tubazioni idrauliche di acciaio per l’alimentazione

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di cassoni idrici (questi ultimi attualmente non presenti) già installati in tale

zona ed a servizio del sottostante locale [...], come segnalato dai presenti

durante l’accesso. Il ricorrente ritiene che tale porzione appartiene al

condominio in base al regolamento di condominio (prodotto in

contraddittorio nel corso della corrente CTU), in base alla precedente

sentenza del Giudice Di Pace R.G. [...] /97 (cui la resistente non ha fatto

opposizione in merito all’appartenenza), in base alla delibera condominiale

del 14.11.1995 di distribuzione delle spese per il rifacimento del lastrico

solare in questione ed infine in base all’installazione di cassoni idrici a

servizio già presenti e ora rimossi, a servizio della medesima unità

immobiliare del [...].

Il condominio convenuto respinge tale tesi e indica che i documenti prodotti

non dimostrano la proprietà condominiale (Cfr. tra l’altro, note autorizzate

avv. [...]) della porzione del lastrico solare.

L’esame del titolo (regolamento di condominio depositato il 1.4.1974)

all’art. 1 comma a) evidenzia che “sono di proprietà comune indivisibile di

tutti i condomini l’area del fabbricato con i suoi distacchi verso i

confinanti e con tutti i suoi annessi, la copertura dell’edificio, le

fondazioni, i muri maestri, i muri perimetrali di riempimento, ..., ed in

genere tutti quei manufatti e impianti che sono necessari al godimento e

alla conservazione dell’edificio.”

Al comma b) dell’art. 1 viene indicato che “... I balconi, i terrazzini e le

serrande sono di proprietà dei singoli condomini ...”

La planimetria allegata all’atto di compravendita [...] (acquirente) / S.A.

Costruzioni [...] (venditrice) del 14 febbraio 1936 (atto registrato il 25

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febbraio 1936, uff. atti pubblici n° [...] lib. 1 vol. 547), che è il medesimo

appartamento ora appartenente alla [...], indica che tale porzione della

terrazza è di proprietà condominiale e che su tale zona vi sono servitù di

acqua condotta e servitù di installazioni di cassoni idrici a servizio della

sottostante autorimessa.

Gli elementi raccolti in atti e quelli prodotti nel corso della corrente CTU

permettono di affermare che la porzione della terrazza definita zona C

appartiene al condominio di corso [...]106.

In sintesi, in base agli atti di causa, ai documenti prodotti nel corso della

corrente CTU e al sopralluogo eseguito:

la zona A della copertura dell’unità immobiliare del ricorrente non è

stata oggetto di indagine, in quanto non interessata dall’evento

dannoso;

la zona B della copertura è un lastrico solare che appartiene

all’appartamento [...]cui è legato da vincolo di accessorietà e copre

parte dell’unità immobiliare [...];

la zona C della copertura è un lastrico solare che appartiene al

condominio di corso [...]106 e svolge esclusivamente la funzione di

copertura della porzione del sottostante locale del medesimo ricorrente.

3.0 Eziologia degli inconvenienti lamentati nel ricorso.

Gli inconvenienti lamentati nel ricorso riguardano:

3.1 (punto g pag. 2 del ricorso) la non corretta esecuzione di lavori

indicati nella sentenza del Giudice di Pace del 19.10.1998 (R.G. [...]

/97, cfr. doc. 1 allegato al ricorso), con cui il condominio di corso

[...]106 e la sig.ra bianca [...]venivano condannati, tra l’altro, “…

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ognuno per la parte di sua proprietà, alla esecuzione delle opere

indispensabili per eliminare le infiltrazioni di acqua.”;

3.2 (punto n pag. 3 del ricorso) il crollo del soffitto avvenuto in data

5.3.2009.

In merito alla non corretta esecuzione dei lavori

Alla data dell’accesso del corrente procedimento nonché alla data

dell’accesso del CTU ing. [...] le strutture oggetto di accertamento si

presentavano asciutte e prive di macchie ascrivibili ad infiltrazioni di acqua

relative ad inidoneità dell’impermeabilizzazione del soprastante lastrico

solare (zona B e zona C). Il medesimo CTU ing. [...] indica che, all’attualità

l’impermeabilizzazione del terrazzo sembra essere stata effettuata a regola

d’arte (Cfr. pag. 8, 2° capoverso, relazione in atti). Poi, il medesimo CTU

ing. [...] indica che la cattiva e/o vetusta impermeabilizzazione (prima del

suo rifacimento) è una delle cause del crollo dell’intonaco (cfr. pag. 13,

doc. in atti).

Le infiltrazioni di acqua piovana accertate nel 1998 dal CTU nominato in

merito al procedimento R.G. [...]/97 Giudice di Pace di Roma si trovavano

al soffitto e alle pareti del vano ingresso, e al soffitto del bagno.

L’asserita dichiarazione dei Vigili del Fuoco (cfr. punto q pag. 4 del

ricorso) che attribuisce le cause del crollo all’infiltrazione di acqua e umidità

proveniente dal soprastante lastrico solare non ha riscontro nel Rapporto di

Intervento 8483/1 del 5.3.2009.

Il conduttore dei locali (sig. De Stefano) non lamenta né fa cenno alcuno di

infiltrazioni all’interno dei locali di interesse, condotti in locazione dal

1.7.1991, successivamente l’esecuzione del rifacimento del manto

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impermeabile.

Alla data dell’accesso di cui al corrente procedimento non si notavano

macchie ascrivibili ad infiltrazioni, nè i presenti facevano notare nulla a

riguardo.

Pertanto, è possibile ritenere all’attualità che non sussistono infiltrazioni

riferibili all’inidoneità dell’impermeabilizzazione della zona B e C del

lastrico solare in questione.

Conseguentemente, in base ai dati raccolti fino alla data odierna è possibile

ritenere idonei i lavori di impermeabilizzazione eseguiti in merito a

quanto indicato nella sentenza del Giudice di Pace del 19.10.1998 (R.G.

[...]/97).

Vedremo nel seguito quale impatto ha avuto la dinamica temporale di tali

lavori nella causa dei danni.

In merito all’eziologia del crollo dell’intonaco.

La relazione dell’ing. [...] ha individuato quali cause del crollo

dell’intonaco:

cattiva e/o vetusta impermeabilizzazione del terrazzo di copertura

(pag.13);

sottodimensionamento del solaio di copertura (pag. 13);

degrado e obsolescenza dell’intradosso del “pacchetto”, alla perdita

di aderenza tra questo e l’estradosso del solaio e all’elevato spessore

dell’intonaco (pag. 6);

carbonatazione del calcestruzzo (pag. 6).

Al fine di accertare le cause dell’evento del 5.3.2009, occorre tenere ben

presente che è crollato parte dell’intonaco e non il solaio.

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L’analisi della documentazione in atti, di quella prodotta nel corso della

corrente CTU, le risultanze del sopralluogo e lo studio del caso in esame

consentono di esprimere le seguenti indicazioni:

3.a la zona dove l’intonaco è caduto spontaneamente (qui non si

considera la parte dell’intonaco fatta cadere dai Vigili del Fuoco con

l’alabarda) ha consistenza di circa 8 mq (come indicato nel Verbale di

Intervento dei VV. FF.), si trova in una zona centrale della campata

del solaio in corrispondenza della recinzione che divide la zona B

dalla zona C del soprastante lastrico solare ed è caratterizzata da

forme ellittiche / circolari;

3.b la zona dove l’intonaco è assente evidenzia sia travetti privi del copri

ferro, dove le barre di armatura (2 Ø 12 lisci) hanno colore marrone

scuro, tipico di avanzato grado di corrosione, sia travetti integri posti

nelle immediate vicinanze;

3.c in una zona dove i travetti sono privi del copri ferro, il crollo

dell’intonaco ha provocato la frattura di tre pignatte;

3.d una parte dell’intonaco del soffitto, in prossimità della parete di fondo

(quella opposta alla parete dove si apre la porta di ingresso all’unità

immobiliare) presentava una forma convessa, dove l’intonaco

risultava staccato dall’intradosso del solaio e prossima a schiantare a

terra (Cfr. anche foto allegata alla corrente relazione), in tale zona i

travetti erano integri, ovvero il copriferro era ancora aderente;

3.e l’intonaco è crollato spontaneamente solo nella zona dove i ferri sono

corrosi;

3.f le infiltrazioni di cui al procedimento innanzi al Giudice di Pace R.G.

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[...]/97 si sono verificate a far data dal 1994 e si sono manifestate in

due locali: nell’ingresso del locale, sul soffitto e sulle pareti; nel bagno

(cfr. pag. 3 CTU arch. [...]; doc. 2 fascicolo ricorrente).

Le indicazioni esposte permettono di ritenere che la causa del crollo

dell’intonaco del 5.3.2009 è dovuta alla carbonatazione del calcestruzzo,

agevolata da agenti esterni come si dirà in seguito.

La carbonatazione è un processo chimico di degrado del calcestruzzo che

consiste nel trasformare l’idrossido di calcio cristallino [Ca(OH)2] presente

nella matrice indurita in carbonato di calcio [CaCO3] per opera dell’anidride

carbonica [CO2], presente in atmosfera con tenori compresi tra lo 0,04% e

lo 0,2% a seconda del livello di inquinamento. In presenza di acqua (anche

sotto forma di vapore) il pH della soluzione si riduce fortemente a valori

ben al di sotto della soglia minima (pH 11,5) che assicura la passività dei

ferri d’armatura, innescando così la corrosione.

La corrosione dell’armatura produce ossidi e idrossidi di ferro (di differenti

formule chimiche, generalmente chiamati “ruggine”) che occupano un

volume maggiore rispetto a quello occupato dal metallo non corroso. Si

generano così significative sollecitazioni espansive in grado di fessurare il

calcestruzzo (copriferro), permettendo così il progredire dell’azione di

degrado (del ferro e della pasta di cemento con cui è realizzato il

calcestruzzo), fino all’espulsione del copriferro e dell’intonaco di

rivestimento, come è accaduto nel caso in esame.

La velocità del processo è caratterizzata principalmente della porosità del

conglomerato e dell’aggressività chimica dell’aria circostante.

In altre parole, il solaio è rimasto esposto per lungo tempo all’azione nociva

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delle infiltrazioni (poi rimosse) che, in presenza di un calcestruzzo poroso,

ha favorito l’innesco del processo di carbonatazione del calcestruzzo fino a

provocare lo schianto del marzo 2009, cui pure ha contribuito l’elevato

spessore del paramento (circa 50 kg per metro quadrato), inconsueto per

tale tipo di utilizzo, e comunque applicato senza idonei accorgimenti (come,

ad esempio, ancoraggio meccanico, rete di rinforzo, ecc.). La mancanza di

adesione dell’intonaco all’intradosso del solaio è la conseguenza delle cause

poc’anzi indicate.

In conclusione, la causa del crollo dell’intonaco è dovuta al fenomeno di

carbonatazione del calcestruzzo, fenomeno di degrado chimico favorito:

dalla ritardata esecuzione dei lavori di impermeabilizzazioni

necessari per eliminare le infiltrazioni accertate di cui al

procedimento R.G. [...]/97;

dalla bassa qualità del calcestruzzo;

dall’elevato spessore dell’intonaco applicato senza idonei

accorgimenti.

Del contributo dell’infiltrazione proveniente dal soprastante lastrico solare

si parlerà più nel dettaglio in un successivo paragrafo.

In merito al sottodimensionamento del solaio di copertura

Il ricorrente ritiene che il solaio sia stato sottoposto a carichi eccezionali in

occasione dei lavori di rifacimento della facciata condominiale, durante i

quali asserisce che il ponteggio sia stato appoggiato direttamente sul

pavimento. L’eccessivo carico avrebbe provocato una forte inflessione,

provocando così il distacco dell’intonaco avvenuto nell’immediatezza delle

operazioni di smontaggio del ponteggio (Cfr. pag. 5 Note conclusive

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autorizzate del ricorrente).

Il CTU ing. [...] ha indicato che il solaio è sottodimensionato e ha calcolato

una sollecitazione nell’armatura tesa pari a 2.991 kg/cmq.

Vediamo ora cosa risulta dalla verifica teorica del solaio.

Per prima cosa occorre eseguire l’analisi dei carichi, ricordando che il solaio

è stato costruito tra il 1930 e il 1940 (infatti, all’epoca le armature lisce

erano utilizzate comunemente).

Per il peso proprio utilizziamo i pesi specifici dei materiali da costruzione

indicati dalla normativa corrente, per il solaio (in mancanza di dati

sperimentali) si adotta un carico standard normalmente adottato in

letteratura:

Carichi permanenti

peso peso

tipo spessore specifico unitario

cm KN/mc Kg/mq

1 pavimento in gres 0,5 40,0

2 allettamento sabbia e cemento 1,0 19,00 19,0

3 strato di sabbia 2,9 17,00 49,3

4 guaina impermeabile 1,2 30,0

5 massetto pendenze 5,5 19,00 104,5

6 Solaio 15,0 205,0

7 Intonaco 4,0 12,00 48,0

Totale carichi permanenti Kg/mq 495,8

In merito ai carichi accidentali è errato il sovraccarico di 400 kg/mq portato

in conto dall’ing. [...] in quanto la normativa di riferimento attuale prevede

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tale valore solamente per “Ambienti suscettibili di grande affollamento

(sale convegni, cinema, teatri, chiese, negozi, tribune con posti fissi) e

relativi terrazzi a livello praticabili” e per “Balconi, ballatoi e scale

comuni”, entrambi tipi di locali non pertinenti al caso corrente. Nel

medesimo errore cade anche il CTP del condominio (Cfr. pag. 7 relazione

“Note Critiche al CTU”, priva di data). Al solo fine di rendere più comoda

la consultazione, in allegato si trova copia della norma in questione.

Volendo prendere a riferimento la norma attuale (DM 14.1.2008 entrato in

vigore il 1.7.2009, coincidente per la parte che interessa con la precedente

Circ. M.LL.PP. del 04/07/96 n. 156), il sovraccarico accidentale corretto è

200 kg/mq se consideriamo praticabile la porzione del lastrico che

appartiene alla sig. ra [...], pari a quello per locali di Tipo 1 (Ambienti non

suscettibili di affollamento: locali abitazione e relativi servizi, alberghi, uffici

non aperti al pubblico, e relativi terrazzi a livello praticabili), ovvero di Tipo

7 (Coperture: non accessibili / accessibili: secondo categoria di

appartenenza - da 1 a 4), per la porzione che appartiene al condominio,

considerata non praticabile (cat. A, ovvero H1 secondo la classificazione

introdotta dal recente DM 14.1.2008).

La norma attuale porta in conto anche il carico della neve, non contemplato

dal CTU ing. [...].

Tentiamo ora il calcolo adottando il carico accidentale per il solaio di Tipo

1 (ovvero categoria A):

Carichi Variabili Kg/mq

8 neve KN/mq 0,9 80,0

mi 0,8

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Qsk 1,15

9 carico accidentale 200,0

Totale carichi variabili kg/mq 280,0

TOTALE CARICO perm. + acc. kg/mq 775,8

Nel caso in esame lo schema statico da adottare per la verifica secondo il

metodo delle tensioni ammissibili (quello probabilmente adottato all’epoca,

dal progettista della struttura) è quello della trave appoggiata, tenuto conto

che sopra il solaio in questione non vi sono muri in grado di realizzare il

vincolo di semincastro.

La verifica del singolo travetto è la seguente:

Dati geometrici

distanza tra gli appoggi l = 5,22 metri

interasse travetti b = 0,34 metri

34,00 cm

Spessore b0 = 5,00 cm

area di incidenza 0,34

Tondini n = 2 1,13

area tondini 2,26 cmq

altezza travetto h = 15,0 cm

copriferro 1,0 cm

area sezione compressa 65,3 cmq

modulo resistenza E = 250.000,0 kg / cmq

momento d'inerzia J = 3.896,9 cm4

Carichi statici appoggio

Carico Totale p = 775,80 kg/mq

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Carico lineare sul travetto p × b = 259,89 Kg / m

Momento massimo Mmax = 1/8 pl^2 885,21 kg × m

8,85 KN × m

Sollecitazione max appoggio

tensione max cls ammissibile 60,0 kg/cmq

tensione max acciaio ammissibile 1.200,0 kg/cmq

Momento MAX ammissibile 379,7 kg × m

tensione max acciaio 2.797,8 kg/cmq

compressione max cls 90,4 kg/cmq

Le tensioni di esercizio dell’acciaio e del calcestruzzo sono superiori a

quelle attualmente ammissibili dalla normativa (tensione teorica di

snervamento dell’acciaio FeB32k pari a 3.200 kg/cmq; tensione di rottura a

compressione del calcestruzzo 250 kg/cmq).

L’utilizzo di manuali pratici (L. Santarella, Prontuario del Cemento Armato,

Edizioni Hoepli) per il progetto e per la verifica delle sezioni in cemento

armato, per le condizioni di vincolo indicate e per i materiali in esame

fornisce i seguenti riscontri:

Santarelli p. 48

distanza tra i centri di comp z = 14,4 cm

posizione asse neutro dal bordo compresso 1,9 cm

tensione max acciaio 2.769,8 kg/cmq

Santarelli p. 89 tabella XVI

Momento MAX x nervat. Solaio 450,2 kg × m

interasse nervature 40,0 cm

Santarelli p. 234

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Freccia f = 3,1833 cm

1/400 l 1,37 cm

Sollecitazioni e deformazioni non sono verificate in nessun caso sia

eseguendo calcoli teorici, sia adottando criteri della buona pratica.

Pertanto, le sollecitazioni che deve sopportare l’acciaio e la sollecitazione

che deve sopportare il calcestruzzo sono superiori a quelle ammissibili

secondo la normativa attuale.

È possibile concludere che il solaio non è verificato con il sovraccarico di

200 kg/mq.

Proviamo ora a calcolare la sollecitazione massima nel caso in cui il solaio

sia stato progettato ritenendo la copertura non praticabile (sovraccarico 50

kg/mq) e senza considerare il carico variabile della neve (non obbligatorio al

tempo della costruzione del manufatto, circostanza plausibile nel caso di un

manufatto di modesta importanza strutturale destinato ad autorimessa,

come quello in esame).

Carichi statici appoggio

Carico Totale p = 545,80 kg/mq

Carico lineare sul travetto p × b = 182,84 Kg / m

Momento massimo Mmax = 1/8 pl^2 622,77 kg × m

6,23 KN × m

Sollecitazione max appoggio

tensione max cls ammissibile 60,0 kg/cmq

tensione max acciaio ammissibile 1.200,0 kg/cmq

12.000.000,0 kg/mq

Momento MAX ammissibile 379,7 kg × m

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tensione max acciaio 1.968,3 kg/cmq

compressione max cls 63,6 kg/cmq

Le tensioni di esercizio dell’acciaio sono ancora elevate, la tensione del

calcestruzzo si avvicina a quella ammissibile per i conglomerati moderni.

L’utilizzo di manuali pratici (L. Santarella, Prontuario del Cemento Armato,

Edizioni Hoepli) fornisce i seguenti riscontri:

Santarelli p. 48

distanza tra i centri di comp Z = 14,4 cm

posizione asse neutro dal bordo compresso 1,9 cm

tensione max acciaio 1.919,0 kg/cmq

Santarelli p. 89 tabella XVI

Momento MAX × nervat. Solaio 450,2 kg × m

interasse nervature 40,0 cm

Santarelli p. 234

freccia f = 2,2055 cm

1/400 l 1,37 cm

Con tali carichi accidentali modesti (solaio non praticabile), la situazione

migliora, ma i materiali presentano tensioni sempre superiori ai limiti

imposti dalla norma attuale.

In conclusione, l’analisi eseguita permette di concludere che il solaio in

questione (zona B e zona C) è stato progettato e realizzato considerando

minimi sovraccarichi accidentali, non può essere considerato praticabile

ai fini della sicurezza statica, ed è stato realizzato con materiali strutturali

di consistenza tale da garantire minimi margini di sicurezza, inaccettabili

secondo la normativa attuale.

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Conseguentemente, anche con riferimento dell’evento dannoso oggetto del

presente procedimento, allo scrivente CTU corre l’obbligo di suggerire al

Giudice di ordinare:

al proprietario ([...]) dell’appartamento cui appartiene tale lastrico (zona

B, come definita nella corrente relazione) di non farne uso fino al

completamento dei lavori di ripristino e di rimuovere i pesanti vasi che

stabilmente si trovano sulla sua superficie;

al proprietario ([...]) dell’appartamento che utilizza tale lastrico (zona

B, come definita nella corrente relazione) e al condominio di corso

[...]106 (qualora ritenuto dal Giudice proprietario della zona C), di

rimuovere il pilastro in muratura centrale e la ringhiera che divide le due

zone del medesimo lastrico, previa esecuzione di opportune opere

provvisionali di messa in sicurezza della struttura da eseguire anche

all’interno della proprietà [...];

al conduttore (De Stefano) di non utilizzare i locali condotti in

locazione con decorrenza immediata fino al completamento dei lavori di

messa in sicurezza della struttura e di ripristino dei luoghi.

Tali attività (rimozione vasi e recinzione) devono iniziare entro 30 giorni

dalla data della presente relazione e devono essere conclusi entro i

successivi 15 giorni.

Il sottodimensionamento del solaio, ancorché provoca nocumento alla

sicurezza in relazione al concreto utilizzo della struttura, non può essere

messo in relazione alla causa del crollo intonaco, in quanto non si notano

fenomeni fessurativi all’estradosso (in caso contrario, si sarebbero dovute

notare fessure da schiacciamento della parte compressa, con rottura delle

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piastrelle, in caso di deformazioni oltre il limite elastico).

In conclusione, il sottodimensinamento del solaio non è causa del crollo

dell’intonaco.

4.0 Ruolo svolto dalle precedenti infiltrazioni nella causazione del

crollo del soffitto avuto riguardo al tempo trascorso e

all’avvenuto completo rifacimento della impermeabilizzazione del

terrazzo.

Le infiltrazioni sono state accertate con la CTU relativa al procedimento

R.G. [...]/97 innanzi al Giudice di Pace di Roma. Tale documento indica che

le infiltrazioni si sono verificate a far data dagli ultimi mesi del 1994 e si

appalesavano in due punti della zona di ingresso (locale dove si è verificato

il crollo) e in un punto del controsoffitto del bagno, attuali alla data

dell’accesso (16.6.1998, qui viene rimosso un errore nell’indicazione della

data nell’elaborato peritale del CTU arch. [...]).

Nell’ottobre 1999 i lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione non

erano ancora iniziati (cfr. doc. 11 ricorrente).

Non vi sono altri elementi in atti per fornire una collocazione temporale più

accurata dell’inizio e del termine dei lavori di impermeabilizzazione.

All’attualità le infiltrazioni lamentate non sono più attive.

In base alle sole indicazioni rivenienti dagli atti, il perdurare dei cicli

bagnato / asciutto per il periodo di almeno 5 anni (fine 1994 – fine 1999)

hanno certamente arrecato nocumento al pacchetto di copertura

contribuendo ad indebolire la forza adesiva del pesante intonaco al solaio e

a favorire il processo di carbonatazione del calcestruzzo che avviene, come

già spiegato in presenza di acqua. Inoltre, il forte spessore dell’intonaco,

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composto in prevalenza di gesso (materiale igroscopico), in occasione delle

infiltrazioni aumentava significativamente il suo peso (a causa

dell’imbibizione) sollecitando i legami chimici di adesione con il supporto,

pure danneggiati dal protrarsi dei fenomeni infiltrativi.

A giudizio di questa analisi, sulla base alle informazioni in atti, le

infiltrazioni protrattesi almeno dal 1994 al 1999 hanno avuto un ruolo

prevalente nel crollo dell’intonaco.

5.0 Addebitabilità degli stessi inconvenienti ai fattori ulteriori

indicati nell’elaborato del CTU ing. [...].

La relazione dell’ing. [...] addebita il crollo dell’intonaco anche al

sottodimensionamento del solaio di copertura.

In merito alla capacità del solaio di garantire i carichi di esercizio secondo il

suo possibile utilizzo si è già trattato ai precedenti paragrafi, cui si rimanda.

Attribuire la causa del crollo dell’intonaco anche al sottodimensionamento

del solaio significa accertare che una sollecitazione esterna, limitata nel

tempo e applicata in corrispondenza della porzione crollata abbia provocato

una deformazione tale da espellere l’intonaco (la cui adesione era già

compromessa dai fenomeni di carbonatazione attivati dal perdurare delle

pregresse infiltrazioni). La rimozione della sollecitazione avrebbe poi

riportato il solaio nelle condizioni iniziali.

Il ricorrente ritiene tale sollecitazione esterna dovuta al ponteggio installato

su tale lastrico per lavori condominiali di manutenzione.

Il condominio convenuto a riguardo ha prodotto la dichiarazione del

direttore dei lavori e i calcoli del ponteggio dove viene indicato che, nella

zona della terrazza in questione, i ponteggi hanno scaricato il loro peso sulla

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facciata dell’edificio a mezzo di apposite strutture, i cui sistemi di aggancio

sono ancora visibili.

Inoltre, il condominio ha prodotto la dichiarazione del Direttore dei Lavori

(Arch. [...]Yousef) in cui è descritta la seguente evoluzione temporale

dell’appalto in base a quanto indicato nel giornale dei lavori:

9.1.2006 inizio lavori

3.9.2006 montaggio ponteggio lato cortile interno

22.7.2007 smontaggio ponteggio lato cortile interno

L’evento dannoso è accaduto il 5 marzo 2009.

Il periodo intercorso tra lo smontaggio dei ponteggi nella zona di interesse e

l’evento dannoso (circa 20 mesi), in base alla documentazione in atti al

sopralluogo eseguito e al conseguente studio del caso in esame, permette di

ritenere non pertinente la presenza del ponteggio con l’evento dannoso

oggetto di causa.

La relazione di calcolo redatta dall’arch. [...]evidenzia (cfr. pag. 66, all. 3

alla corrente relazione) che il ponteggio scaricava il peso proprio e il

sovraccarico sul muro esterno dell’edificio grazie ad un sistema di tre

mensole e conclude che il peso del ponteggio è sostenuto completamente

dalle mensole. Inoltre, il tecnico precisa che nella fase iniziale del

montaggio, il ponteggio è stato appoggiato sul solaio per motivi di

comodità realizzativa e per il corretto posizionamento orizzontale.

A giudizio di questa analisi non è plausibile che l’eventuale sollecitazione

del ponteggio sia la causa del crollo, in quanto la sua installazione è

avvenuta in aderenza al muro esterno dell’edificio condominiale, in una

zona non compatibile con l’accertato distacco dell’intonaco, in tempi troppo

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distanti dall’evento dannoso.

Pertanto, il sottodimensionamento del solaio non è la causa del crollo

dell’intonaco, né l’installazione del ponteggio può essere ricondotta

all’evento dannoso per cui è causa.

6.0 Indicazione del/i soggetto/i tenuto/i alla realizzazione degli

interventi eliminativi delle cause stesse allo stato.

Come già detto, l’incidenza del ritardato ripristino

dell’impermeabilizzazione costituisce causa prevalente al fine del verificarsi

dell’evento dannoso.

In merito alle cause e alle concause che hanno provocato il crollo

dell’intonaco, è possibile attribuire le seguenti quote di pertinenza:

ritardata esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione

necessari per eliminare le infiltrazioni accertate di cui al

procedimento R.G. [...]/97; 70%

bassa qualità del calcestruzzo; 10%

vetustà del fabbricato; 10%

elevato spessore dell’intonaco privo di opportuni

accorgimenti. 10%

TOTALE 100%

Conseguentemente, salvo diverso avviso del Giudice, i soggetti tenuti alla

realizzazione degli interventi eliminativi delle cause dei danni sono:

il condominio di Corso [...]106 (convenuto),

la sig.ra Bianca [...](convenuta)

il sig. Fabio [...] (ricorrente).

La spesa deve essere distribuita, salvo diverso avviso del Giudice, come

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segue:

alla quota per ritardata esecuzione dei lavori di

impermeabilizzazione concorrono il condominio secondo la tabella

A relativa alla proprietà generale e la sig.ra [...]in ragione del 50%

ciascuno (tenuto conto dell’ubicazione della zona dove è crollato

l’intonaco, in corrispondenza del confine tra la zona B e la zona C);

alla quota per la bassa qualità del calcestruzzo concorre per intero il

condominio secondo la tabella A;

alla quota per vetustà del fabbricato concorre per intero il

condominio secondo la tabella A;

alla quota per l’elevato spessore dell’intonaco privo di opportuni

accorgimenti concorre per intero il sig. [...].

7.0 Commento alle note tecniche presentate dalle parti.

La ricorrente indica quale causa del danno la corrosione delle armature del

solaio e l’uso inappropriato del lastrico solare in occasione dei lavori di

manutenzione delle facciate, questi ultimi concretizzatesi con azioni

impulsive o con mero sovraccarico (cfr. doc. Ing. [...]del 22.9.2009,

allegato 3 al corrente relazione). Il medesimo tecnico indica poi quale opera

solutoria la sostituzione del solaio per motivi di costo lievemente superiore

a quello della riparazione e per le garanzie di affidabilità offerte.

Il CTU concorda con la causa del danno ascrivibile alla corrosione delle

armature per ritardata esecuzione dell’impermeabilizzazione, cui

concorrono però anche altre concause già elencate. In merito all’utilizzo

inopportuno del lastrico le contestazioni fornite sono generiche, sfornite di

qualsiasi aderibile percorso logico, anche considerato che la posizione del

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distacco è lontano dal luogo dove si trovavano i ponteggi (sostenuti dal

muro esterno grazie alle mensole indicate dal progetto dell’arch. [...]) e si

trova in corrispondenza della recinzione tra la zona B e la zona C del

lastrico, dove è inverosimile che siano stati appoggiati oggetti pesanti e con

modalità impulsive.

La convenuta ([...]) attribuisce la causa del danno alla mancanza del

copriferro, al forte spessore dell’intonaco e all’età della struttura (cfr. pag. 7

relazione CTP geom. [...] del 22.9.2009). In merito all’insufficiente

spessore del copriferro, tale causa non è condivisa dallo scrivente in quanto

le armature del solaio, oltre che essere protette dal calcestruzzo del solaio

erano anche protette da uno strato di intonaco di ben 4 cm. Tale

circostanza, in assenza di acqua, non consente il progredire della

carbonatazione del calcestruzzo che, come abbiamo visto consiste nel

concorso di diversi fattori (diffusività dell’anidride carbonica nella pasta di

cemento che in presenza di acqua provoca l’abbassamento del pH della

soluzione che attiva la corrosione del ferro solo per valori di pH inferiori a

11). Il CTP evidenzia (pag. 9) la difformità della destinazione d’uso attuale

del locale [...] rispetto a quella originaria (autorimessa), quale circostanza

che può concorrere all’eziologia del danno in quanto provoca condense,

dimostrate anche dall’applicazione di pannelli isolanti sul soffitto.

Preliminarmente, occorre osservare che il conduttore non lamenta fenomeni

di condensa.

Questo sarebbe sufficiente a ritenere ultroneo tale argomento.

Pur volendo ipotizzare la presenza di condensa sul tetto del locale, tale

fenomeno sarebbe stato limitato all’intonaco sia in considerazione del suo

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spessore (4 cm), sia tenuto conto dell’igroscopicità del materiale. In sintesi,

lo scrivente ritiene che la condensa non è pertinente all’eziologia dei danni

accertati.

In merito alle tecniche di intervento, il CTP ravvisa necessario un intervento

dall’intradosso del solaio, con la sostituzione dei ferri di armatura, previa

demolizione del pesante intonaco. È opinione dello scrivente CTU su tale

argomento, ancorché non richiesto nel quesito del Giudice, che è da

preferire un intervento più costoso che garantisca l’elevata affidabilità nel

tempo e che permetta di restituire al solaio la piena sicurezza in relazione

alla sua effettiva destinazione, anziché tentare riparazioni ovvero

alleggerimenti, non risolutivi delle problematiche accertate. Il CTP indica

quale criterio di distribuzione della spesa quello stabilito dal 1126 c.c.. Lo

scrivente ritiene che il criterio di distribuzione della spesa deve seguire il

2043 c.c.. secondo le quote già indicate.

Il condominio convenuto produce la documentazione richiesta in

occasione del sopralluogo, e indica che “...il solaio è mal costruito e/o mal

progettato e che tale errata esecuzione ha determinato l’eccessiva

deformazione dei travetti ...” e che l’eccessivo spessore dell’intonaco ne ha

favorito il distacco. Inoltre, l’ing. [...] (cfr. anche pag. 5 della relazione del

1.10.2009) evidenzia che l’assenza del copriferro non preserva nel tempo le

armature, rimanendo così esposte alla corrosione.

La cattiva progettazione del solaio è emersa anche dai calcoli eseguiti dallo

scrivente CTU nella corrente relazione.

In merito alla cattiva esecuzione del solaio (che non è crollato), lo scrivente

CTU ritiene non sia motivo del crollo dell’intonaco, determinato

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principalmente dalla carbonatazione del calcestruzzo esposto per un lungo

periodo ad infiltrazioni di acqua provocate dalla ritardata esecuzione dei

lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare in parte della [...], in parte

del condominio. Il CTU concorda in merito all’eccessivo spessore

dell’intonaco, concausa del verificarsi dell’evento dannoso. In merito

all’esiguo spessore del copriferro, tale particolare esecutivo non ha avuto un

ruolo determinante, in quanto la struttura è rimasta comunque protetta

dall’intonaco, peraltro di spessore elevato, come già detto.

8.0 Conclusioni.

La visita effettuata presso i luoghi oggetto di causa e il conseguente studio

del caso in esame ha permesso di rispondere ai quesiti posti che possono

essere sintetizzati come segue:

8.1 la zona B della copertura di interesse è un lastrico solare che

appartiene all’appartamento [...]cui è legato da vincolo di accessorietà

e copre parte dell’unità immobiliare [...];

8.2 la zona C della copertura è un lastrico solare che appartiene al

condominio di corso [...]106 e svolge esclusivamente la funzione di

copertura della porzione del sottostante locale del medesimo

ricorrente;

8.3 la causa del crollo dell’intonaco è dovuta al fenomeno di

carbonatazione del calcestruzzo, fenomeno di degrado chimico

favorito: dalla ritardata esecuzione dei lavori di impermeabilizzazioni

necessari per eliminare le infiltrazioni accertate di cui al procedimento

R.G. [...]/97; dalla bassa qualità del calcestruzzo; dall’elevato

spessore dell’intonaco;

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8.4 il sottodimensionamento del solaio, ancorché provoca nocumento alla

sicurezza in relazione al concreto utilizzo della struttura, non può

essere messo in relazione alla causa del crollo dell’intonaco – vengono

qui richiamate le prescrizioni suggerite al Giudice;

8.5 l’installazione del ponteggio non può essere ricondotta all’evento

dannoso per cui è causa;

8.6 le infiltrazioni protrattesi almeno dal 1994 al 1999 hanno avuto un

ruolo prevalente nel causare il crollo dell’intonaco;

8.7 i soggetti tenuti alla realizzazione degli interventi eliminativi delle

cause dei danni sono: il condominio di Corso [...]106 (convenuto), la

sig.ra Bianca [...](convenuta), il sig. Fabio [...] (ricorrente).

9.0 Elenco degli allegati

9.1 Allegato 1 - Verbale di accesso

9.2 Allegato 2 - Fotografie

9.3 Allegato 3 - Documenti prodotti dalle parti

9.4 Allegato 4 - Normativa di riferimento per i sovraccarichi sulle

strutture (stralcio)

Con la presente relazione, costituita da 29 pagine dattiloscritte e 4 allegati,

lo scrivente C.T.U. ritiene di avere assolto completamente il mandato

assegnatogli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Roma, 29 ottobre 2009.

Il C.T.U.

Ing. Alberto Botti

Iscritto al n° 17036 dell’albo degli Ingegneri della provincia di Roma