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LA DISCIPLINA DELL’USURA BANCARIA a cura di Fabio Fiorucci

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LA DISCIPLINA

DELL’USURA BANCARIA

a cura di Fabio Fiorucci

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USURA - le fonti normative dell'usura

- le modalità di determinazione del tasso-soglia e del

tasso effettivo globale

- l'usura sopravvenuta

- l'assoggettamento degli interessi moratori alla

legge antiusura e il tasso-soglia applicabile

- la pretesa sommatoria degli interessi corrispettivi

con quelli moratori ai fini del superamento del tasso-

soglia

- alcuni profili processuali di interesse.

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ANATOCISMO

- le previsioni dell'art. 120 tub e della delibera CICR del 9 febbraio

2000

- le modalità corrette di adeguamento dei contratti bancari alla

Delibera suddetta ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario

alla clientela

- gli effetti della nullità delle clausole anatocistiche

- la prescrizione del diritto del cliente bancario alla ripetizione delle

somme illegittimamente addebitate dalla banca nell'ambito di un

rapporto di c/c

- profili probatori: la distribuzione dell'onere della prova e l'estratto

conto

- il regime dell'anatocismo bancario nei mutui ipotecari, anche di

credito fondiario

- i rapporti tra anatocismo e ammortamento alla francese

- infine, il 'nuovo' art. 120 tub ridisegnato dalla legge di stabilità

2014, in attesa di attuazione ad opera del CICR

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COMPITO CTU

Necessità, da parte del consulente, di rendere

conto compiutamente dei principi giuridici

e criteri tecnici che guidano e presiedono i

calcoli e le valutazioni a cui è pervenuto.

Così che il giudice possa consapevolmente

giudicare, più che i calcoli ai quali per

“incompetenza” non ha accesso, le basi

giuridiche e i risvolti tecnici posti a fondamento

della consulenza, sui quali, invece, può

maturare un proprio giudizio.

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COMPITO CTU

I quesiti posti dal giudice comportano l’ineludibile

necessità di interpretare norme tecniche o

norme giuridiche dal prevalente contenuto

tecnico. Pur nei limiti posti dal ruolo del

consulente, questi non può che improntare le

metodologie e i procedimenti di calcolo in

funzione del quadro giuridico che presiede la

materia di calcolo, cogliendo lo spirito e l’intento

perseguito dal quesito, proponendo al più ipotesi

alternative là dove l’espressione impiegata e/o una

giurisprudenza non compiutamente sedimentata

diano adito a soluzioni di calcolo diverse.

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Impostazione della C.T.U.

In linea generale, nelle cause di anatocismo e

usura, la c.t.u. è finalizzata alla ricostruzione,

sulla base del contratto e degli estratti conto

depositati in atti, dell’intero rapporto di dare e

avere e, quindi, alla rideterminazione del saldo

finale del conto in contestazione.

La impostazione della c.t.u. contabile, e quindi i

quesiti, però, variano in relazione alla disciplina

legislativa e ai principi giurisprudenziali

applicabili al caso concreto.

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Impostazione della C.T.U.

In particolare, la ormai pacifica nullità, ex art. 1283

c.c., della clausola anatocistica trimestrale

contenuta nei contratti stipulati anteriormente alla

entrata in vigore della citata delibera del C.I.C.R.

(22 aprile 2000), comporta, nei giudizi,

l’ammissione di c.t.u. volta al ricalcolo del saldo,

scorporato dalla capitalizzazione trimestrale degli

interessi anatocistici, e senza applicazione di

alcuna capitalizzazione, nemmeno annuale, sugli

interessi a debito, conformemente ai principi

fissati da Cass., Sez. Un., 24418/2010.

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Impostazione della C.T.U. La legittima pattuizione (art. 120 tub + Delibera Cicr

9.2.2000), della clausola anatocistica contenuta nei

contratti stipulati successivamente alla entrata in vigore

della citata delibera CICR (22 aprile 2000), comporta, nei

giudizi, l’ammissione di c.t.u. volta a verificare se sia

stata rispettata la cosiddetta condizione di “reciprocità” o

“simmetria” stabilita dalle citate norme e

contrattualmente pattuita, e quindi se la banca abbia

applicato, in concreto, la stessa periodicità nel conteggio

degli interessi sia debitori sia creditori; in caso di esito

negativo di tale accertamento, il c.t.u. dovrà effettuare il

ricalcolo del saldo applicando la stessa periodicità nel

conteggio degli interessi sia creditori, sia debitori.

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Impostazione della CTU

verificare l’operatività della prescrizione,

distinguendo fra rimesse solutorie e

rimesse ripristinatorie;

verificare se le spese siano previste

contrattualmente, enucleando quelle

eventualmente non previste;

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Impostazione della C.T.U.

Nei casi in cui la parte sulla quale grava l’onere della

prova del credito, ex art. 2697 c.c., non abbia prodotto

gli estratti conto relativi alla intera durata del rapporto

controverso, il c.t.u. dovrà effettuare il ricalcalo del

conto sulla base di riferimento più sfavorevole alla

parte che non ha assolto il detto onere probatorio,

conformemente al noto principio di diritto secondo cui

il mancato assolvimento dell’onere della prova non

può che ricadere su parte attrice e ai principi fissati

dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

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Impostazione della C.T.U.

Pertanto, qualora la banca, attrice o parte opposta

- ma attrice in senso sostanziale - nell’ambito di

un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,

produca estratti conto parziali, relativi agli ultimi

periodi del rapporto di conto corrente, il c.t.u.

dovrà effettuare il ricalcolo riportando a “zero” il

saldo di partenza; viceversa, qualora il correntista

– attore in ripetizione non abbia prodotto gli

estratti conto relativi all’intero rapporto, il c.t.u.

dovrà considerare come base di riferimento il

saldo debitore risultante dal primo estratto conto

disponibile.

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Impostazione della C.T.U.

Nelle cause di anatocismo e usura, il c.t.u.

dovrà, altresì, verificare se gli interessi applicati

dalla banca superino il tasso soglia, in

violazione della legge n. 108/1996 e successivi

D.M. di attuazione, applicabili, ratione temporis,

al rapporto in contestazione, avendo riguardo al

momento in cui gli interessi sono stati promessi

o comunque pattuiti, a qualunque titolo,

indipendentemente dal momento del loro

pagamento (l. 24/2011) e all’orientamento

espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di

merito.

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Impostazione della CTU

Ai fini della determinazione del TEG, occorre

tenere conto di tutti gli oneri connessi al rapporto

bancario, quindi degli interessi, moratori,

anatocistici e ultralegali, di tutte le commissioni,

ivi compresa quella di massimo scoperto – di

cui siano chiaramente indicati i criteri e i

parametri di calcolo -, delle spese, escluse

soltanto quelle per imposte e tasse, delle

provvigioni derivanti dalle clausole, comunque

denominate, che prevedano una remunerazione

a favore della banca, conformemente ai principi

stabiliti dal legislatore e dalla giurisprudenza di

legittimità.

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Impostazione della C.T.U.

“Il c.t.u. dovrà, quindi, indicare il tasso soglia in relazione

a ciascun periodo; quantificare l’importo degli eventuali

interessi usurari; procedere al ricalcalo degli interessi nei

limiti del tasso soglia; rideterminare il saldo applicando

gli interessi nei limiti del tasso soglia (usura

sopravvenuta). “

Nei casi in cui il rapporto bancario oggetto di giudizio sia

costituito da un contratto di mutuo, o da un contratto a

quest’ultimo affine, vale a dire caratterizzato dalla

erogazione di denaro con l’obbligo di restituzione, il c.t.u.

dovrà rideterminare il saldo, decurtandolo di tutti gli

interessi, conformemente a quanto stabilito dall’art. 1815,

comma 2, c.c. (usura originaria)

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Impostazione della C.T.U.

Ricapitolando: USURA: verificare

l’eventuale superamento del tasso soglia

usurario e, in caso di riscontro positivo,

eliminare integralmente l’interesse – in

ipotesi di usura originaria – ovvero

applicare il tasso soglia – in ipotesi di

usura sopravvenuta –.

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*Cosa è l’usura

La fattispecie dell’usura consiste nella pratica di fornire prestiti (a persone fisiche e imprese) a tassi di interesse illegali, socialmente riprovevolie tali da rendere il loro rimborso molto difficile se non impossibile.

L’obiettivo principale di un contratto usuraio è spesso quello di impadronirsi, con modalità illecite, della garanzia del prestito (ad esempio, l’impresa stessa) o comunque di quanto economicamente rilevante può essere sottratto alla vittima.

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*Disciplina dell’usura

La legge sull’usura (l. 108/1996) ha introdotto un

limite ai tassi di interesse sulle operazioni di

finanziamento oltre il quale gli stessi sono sempre

considerati usurari (come la maggioranza delle

legislazioni straniere)

“il limite previsto dal comma 3 dell’art. 644 c.p.,

oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è

stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima

rilevazione pubblicata nella G.U. ai sensi del

comma 1 relativamente alle categorie di

operazioni in cui il credito è compreso, …”

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*Disciplina dell’usura

Ai fini della usurarietà dei tassi rileva il momento

in cui gli interessi sono promessi o convenuti, a

qualunque titolo, indipendentemente dal

momento del loro pagamento (l. 24/2001)

Per la determinazione del tasso usurario

concorrono le commissioni (anche CMS),

remunerazioni e spese collegate alla erogazione

del credito

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Fonti normative usura

Art. 644* c.p.+ Art. 1815*, 2° co., c.c.

l. 108/1996 Disposizioni in materia di usura

l. 24/2001* Interpretazione autentica l. 108/1996

Bankit: Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM) ai sensi della legge sull’usura (2009)

Decreti MEF trimestrali: tassi sogliaapplicabili

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*Tasso effettivo globale medio

Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono usurari è calcolato aumentando il TEGM di un quarto + 4 punti percentuali (la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali)

TEGM pari al 4%: 4% + 1% + 4% = 9%

(Precedentemente TEGM + 50%)

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*Tasso effettivo globale medio

Il TEGM è comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito agli interessi annuali praticati dalle banche/intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, secondo una classificazione per categoria predisposta (annualmente) dal MEF.

Rilevazione trimestrale a cura di Bankit

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*Modalità di determinazione del

tasso d’usura

La rilevazione Bankit ha per oggetto i

tassi effettivi globali medi praticati dal

sistema bancario e finanziario, in relazione

alle categorie omogenee di operazioni

creditizie ripartite in classi di importo

(RATIO)

Periodicità segnalazione: trimestrale (gen-

mar; apr-giu; lug-sett; ott-dic)

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*Classificazione delle operazioni

per categoria

Aperture di credito in conto corrente

Scoperti senza affidamento

Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti

di sconto di portafoglio commerciale

Credito personale (famiglie consumatrici)

Credito finalizzato (finanziamenti rateali per

acquisto specifici beni e servizi, max 75.000

euro, la banca eroga il corrispettivo direttamente

all’esercente)

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*Classificazione delle operazioni

per categoria

Factoring

Leasing

Mutui (separata evidenza per TF e TV)

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione

Credito revolving e con utilizzo della carta di credito

Altri finanziamenti: categoria residuale (ad es. credito su pegno; mutui a SAL)

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* Trattamento oneri e spese nel calcolo TEG

Il calcolo del TEG (Bankit) è comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (RATIO), collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente, escluse quelle per imposte e tasse

- spese istruttoria, incasso rata, invio comunicazioni

- spese chiusura pratica/liquidazione interessi

- spese di perizia

- il costo dell’attività di mediazione sostenuto dal cliente

- le spese per assicurazioni/garanzie inerenti il finanziamento (ad es. polizze vita, invalidità, disoccupazione)

- gli oneri per la messa a disposizione dei fondi/sconfinamenti sui c/c affidati rispetto al fido accordato e la CMS

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*Regola calcolo TEG

Solo quando il richiedente il credito è libero di scegliere se usufruire o no di un servizio, il relativo costo non andrà imputato nella determinazione del tasso effettivo

TEG: deve essere computato tutto ciò che possa configurarsi come somma richiesta per la restituzione dell’importo erogato o comunque quale costo del denaro (Trib. Padova 12.8.2014)

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*Trattamento oneri e spese nel

calcolo TEG (Bankit)

Sono invece esclusi dal calcolo TEG:

- le imposte e tasse (costi di bollatura delle

cambiali)

- le spese notarili

- le penali di anticipata estinzione del

finanziamento (eventuali)

- gli interessi di mora

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NO rilevazione interessi di mora

- Esclusi perché non connessi erogazione del credito (dovuti solo se inadempimento debitore)

- Loro esclusione evita innalzamento tasso soglia in danno cliente

- Interessi mora comunque assoggettati legge antiusura (Bankit)

- Bankit: TEG medi pubblicati aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo

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*Art. 644 c.p. (estratto) Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa

dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria

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*Art. 644 c.p. (estratto)

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito [CMS, polizze assicurative rimborso mutuo: App. Milano 14.3.2014]

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

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Usura (art. 1815 cc)

Art. 1815, 2° co., cc (interessimutuo): “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”

Previsione (‘nullità’) applicabile a tutti i contratti di finanziamento? Si (Cass. pen. 15621/2007)

Esperibile azione di ripetizione (art. 2033 cc) degli interessi indebitamente addebitati

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Usura (art. 1815 cc)

il finanziamento usurario da oneroso

a gratuito (prima invece gli interessi

comunque andavano restituiti nella

misura legale)

Contenuto afflittivo norma +

conservazione contratto a beneficio

soggetto bisognoso di tutela

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*La legge 108 del 1996, nel

disciplinare la normativa antiusura,

non ha però dettato un regime

transitorio diretto a regolare la

sorte dei contratti di credito in

corso, ossia sorti

antecedentemente all’entrata in

vigore della legge stessa e destinati

a produrre effetti successivamente.

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*Le pronunce della Cassazione del 2000

(nn.1126, 5286 e 14899) prospettano una forma di

‘usurarietà sopravvenuta‘, estendendo l'applicabilità

della normativa sull’usura anche ai contratti pendenti,

ma non ancora estinti.

Intervento del legislatore (l. 24/2001 di

interpretazione autentica): “ai fini dell’applicazione

dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., 2° comma, si

intendono usurari gli interessi che superano il limite

stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono

promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,

indipendentemente dal momento del loro pagamento”

(art. 1, 1° comma)

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Usura sopravvenuta Problema operativo: sopravvenuto carattere

usurario dei finanziamenti stipulati ante l. 108/1996 (ma soprattutto anche stipulati dopo …)

Giurisprudenza (anche di legittimità: Cass. 11.1.2013, n. 602; Cass. 11.6.2013, n. 603; Cass. 350/2013): se gli interessi originariamente pattuiti diventano usurari dopo la stipula del contratto, gli interessi sono corrisposti nel limite del tasso soglia vigente (artt. 1419 e 1339 cc)

N.B. No nullità ex art. 1815, 2° co., cc

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Si Usura sopravvenuta

Art. 644 cp: “Chiunque … si fa dare” …

Prescrizione reato usura (10 anni, v. art. 157 c.p.) decorre con l’ultima dazione o pagamentodi interessi (art. 644-ter cp)

Secondo la Cassazione: “l’obbligazione di interessi non si esaurisce in una sola prestazione, concretandosi in una serie di prestazioni successive”

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Si Usura sopravvenuta

Disparita di trattamento tra prestazioni

identiche eseguite nel medesimo periodo

da clienti ‘vecchi’ e ‘nuovi’:

1. art. 1322 cc: non è “meritevole di tutela”

applicare interessi che sul mercato del

giorno sono usurari;

2. lesione canone di buona fede oggettiva

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*Si Usura sopravvenuta

Contrasta con la logica un trattamento dispari tra

prestazioni identiche che vengono eseguite in un

medesimo periodo: si pensi anche alla disparità di

trattamento che si verifica tra un cliente che, pur

avendo validamente pattuito un tasso di interessi,

a seguito della diminuzione del tasso-soglia sia

chiamato a pagare interessi superiori laddove un

nuovo cliente della stessa banca, beneficiando

della medesima diminuzione del tasso-soglia, sarà

tenuto a corrispondere interessi inferiori allo

stesso tasso-soglia

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*Si Usura sopravvenuta Rileva collegamento tra squilibrio economico e

principio solidarietà ex art. 2 Cost.: centralità

buona fede nei rapporti contrattuali (bancari): cfr.

Cass., Sez. Un., 25.11.2008, n. 28056: “ il principio di

correttezza e buona fede deve essere inteso in senso

oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà

(art. 2 Cost.) che, operando come un criterio di

reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre a

ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere

di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra

parte, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi

contrattuali o di quanto espressamente stabilito da

singole norme di legge”. (cfr. anche Collegio

coordinamento ABF)

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Si Usura sopravvenuta

L. 24/2001: interpretazione autentica

esclude solo nullità pattuizione interessi

usurari (non ab origine) ma non usurarietà

interessi

Usura sopravvenuta non riguarda

applicazione art. 644 cp e art. 1815 cc,

fermi restando “ulteriori istituti e strumenti di

tutela del mutuatario” (Corte cost. 29/2009)

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Si Usura sopravvenutaABF Napoli 1796/2013: Banca d’Italia con la

Comunicazione del 20 aprile 2010 (in Bollettino di

vigilanza, n. 4/2010), espressamente riscontra, da un

lato, “l’addebito alla clientela di interessi e altri oneri

complessivamente superiori alla soglia di usura …

senza che sia intervenuto un blocco automatico da

parte delle procedure informatiche all’intermediario”;

dall’altro, nello stigmatizzare il fenomeno, soprattutto

prescrive “che gli intermediari assicurino, tramite le

competenti funzioni aziendali, che le procedure

operative e i sistemi di controllo garantiscano il pieno

rispetto della normativa civilistica e di quella in materia

di usura”.

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Si Usura sopravvenuta

Conseguenza: applicazione

tasso soglia vigente

Potenziali ripercussioni negative

operatività bancaria (ad es. mutui

TF, trasformati in TV ma solo a

favore dei clienti)

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Si Usura sopravvenuta

applicazione tasso soglia vigente

sollecita opzione ‘opportunistica’,

comunque remunerativa, per la banca

Proposta soluzione/sostituzione

equitativa (art. 1384 cc) tasso usurario

tra tasso legale (App. Milano 28.4.2014!)

e TEGM; collaborazione + o - banca

(secondo altri tra valore medio del tasso

fisiologico e margine superiore della soglia

d’usura).

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Ius variandi: usura originaria

Nel caso invece in cui la banca eserciti il

diritto dello ius variandi (da

documentare: atto recettizio) la

variazione del tasso di interesse e delle

condizioni non può che essere conforme

al quadro legale del momento (interesse

‘convenuto’ ex art. 1815, 2° co., c.c.:

nullità post esercizio ius variandi)

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*RICAPITOLANDO Se il tasso soglia risulta superato al momento

della stipula (interessi corrispettivi o moratori): per i

contratti stipulati dopo legge antiusura (l. 108/1996)

non è dovuto alcun interesse;

per i contratti stipulati prima della legge antiusura (l.

108/1996) il tasso al quale devono essere ridotti (per il

periodo successivo all’entrata in vigore della normativa

antiusura) è il tasso soglia vigente

Se il superamento del tasso soglia si è avuto in

costanza di rapporto (usura sopravvenuta) occorre

operare la riduzione del tasso degli interessi a quello

corrispondente al tasso soglia di volta in volta rilevato

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*No Usura sopravvenuta

L. 28.2.2001, n. 24, Interpretazione autentica legge usura: ai fini della usurarietà dei tassi rileva il momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento

Art. 1815, 2° co., cc: “convenuti interessi usurari”

Banca creditrice non sarebbe mai sicura di ottenere (%) quanto contrattualmente convenuto con il cliente

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*No Usura sopravvenuta

TEGM (mutui) rilevato da Bankit nel momento della conclusione del contratto (“nuovi contratti di finanziamento” nel periodo di riferimento)

Conforme parte giurisprudenza di merito e legittimità (Cass. 8138/2009) + ABF Milano n. 2183/2011. Vedi anche Comunicato Bankit 3.7.2013

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(Circolari e Istruzioni Bankit)Cass. pen. 46669/2011: “Le circolari e le istruzioni della

Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed

obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino

ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia

in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del

reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo

Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge,

non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari

sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale

mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota

nell’ambiente del commercio che non presenta in se

particolari difficoltà, stante anche la qualificazione

soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti

di verifica da parte degli istituti di credito “ (v. anche Cass.

32069/2010)

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(Circolari e Istruzioni Bankit) Nell’interpretare le leggi le Autorità

amministrative – anche prestigiose come

Bankit – hanno un ruolo subalterno nei

confronti dell’Autorità giudiziaria

La funzione nomofilattica è affidata alla

Cassazione

Funzione compliance banche

Rispetto Obblighi Vigilanza delle banche non

vieta la possibilità di tenere comportamenti

più prudenti di quelli indicati da Bankit

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(Circolari e Istruzioni Bankit) Trib. Milano 3.6.2014: “Istruzioni della Banca

d’Italia, oltre a rispondere alla elementare

esigenza logica e metodologica di avere a

disposizione dati omogenei al fine di poterli

raffrontare, hanno anche natura di norme

tecniche autorizzate [dalla normativa

regolamentare]” “Non si ravvisano dunque gli

estremi per disattendere o disapplicare dette

Istruzioni. Conseguentemente non può non

tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di

formule differenti” (conf. Trib. Ferrara

2.7.2014)

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(Circolari e Istruzioni Bankit) Trib. Ferrara: 21.5.2014: Non può pretendersi che la

banca operi in modi difformi dalle istruzioni

dell’Organo di Vigilanza.

Trib. Torino 17.2.2014: La ritenuta illegittimità delle

dette direttive – che peraltro si riscontra in alcune

pronunce della Corte di Cassazione – porrebbe la

Banca in una condizione obiettivamente inesigibile: ieri

costretta a disattendere quanto stabilito - a torto o a

ragione ma, certo, in modo non manifestamente

illegittimo – dall’Organo di Vigilanza, per non essere

oggi, a seguito di una sopravvenuta giurisprudenza di

legittimità, tacciata di applicazioni sostanzialmente

usurarie.

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(Circolari e Istruzioni Bankit) Decreto rilevazione tassi-soglia MEF, art.

3, 2° co.,: “Le banche e gli intermediari

finanziari, al fine di verificare il rispetto del

limite di cui all’art. 2, comma 4, della legge

7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai

criteri di calcolo delle istruzioni per la

rilevazione del tasso effettivo globale

medio ai sensi della legge sull’usura

emanate dalla Banca d’Italia.”

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*Interessi di mora e usura:

NO assoggettamento

TEGM Istruzioni Bankit non contempla interessi di mora

l’art. 1815, 2° co., c.c., interessi "convenuti" e l’art. 644, 1° co., c.p., interessi "in corrispettivo…”

diversa funzione degli interessi moratori, aventi natura risarcitoria/sanzionatoria,

assenza di diretta correlazione tra le condizioni di erogazione del credito e gli interessi di mora

TAEG ‘comunitario’ (cfr. Direttiva 2008/48/CE e Direttiva 2014/17/UE) non contempla interessi moratori

Collegio coordinamento ABF

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Interessi di mora e usura:

SI assoggettamento

L. 28.2.2001, n. 24: “interessi … promessi o convenuti, a qualunque titolo”

Art. 644 cp: “limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”

Rischi di utilizzazione ‘strumentale’interessi di mora

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Interessi di mora

Anche interessi di mora assoggettati a legge usura (v. Cass. n. 5286/2000 + Corte Cost. 29/2002; da ultimo Cass. 350/ 2013 e 602/2013): “il ritardo colpevole non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge” + BANKIT

Il TEGM rilevato da Bankit non comprende interessi di mora, comunque rilevati a fini conoscitivi da Bankit (+ 2,1 punti): indicazione tuttora riportata

ma quale tasso soglia si applica?

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Tasso-soglia interessi di mora

Bankit 13.7.2013: TEG medi

pubblicati aumentati di 2,1

punti per poi determinare la

soglia su tale importo (critica)

Bankit: N.B.: tale metodologia non

vincola condotta magistratura e

ABF

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*Tasso-soglia interessi di mora Giurisprudenza prevalente (per tutti Cass. pen.

19.12.2011, n. 46669): le circolari o le istruzioni

della Banca d'Italia non rappresentano una fonte

di diritti ed obblighi e nelle ipotesi in cui gli istituti

bancari si conformino ad una erronea

interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una

circolare, non può essere esclusa la sussistenza del

reato di usura sotto il profilo dell'elemento oggettivo.

Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione

di legge, non hanno efficacia vincolante per gli

istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca

d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione

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Interessi di mora

Cassazione (602 e 603/2013 nonché 5286/2000): i tassi di mora devono essere ricompresi nel tasso soglia Bankit (NB: il TEGM diversifica gli interessi con riferimento alla natura del credito, non dell’interesse)

Se interessi moratori usurari ab origine essi non sono dovuti

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*Interessi di mora

L’assimilazione degli interessi di mora alla clausola penale consente, comunque, (anche al di fuori del perimetro della legge antiusura) di invocare l’art. 1384 cc (riduzione della penale) e chiedere la riduzione secondo equità, qualora se ne provi l’eccessiva onerosità

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*Usura e interessi moratori

Trib. Milano 28.1.2014: ove il tasso di mora risultasse pattuito in termini da superare il tasso-soglia rilevato all’epoca del stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art.1815, 2° co., c.c., (e quindi non applicabile), con l’effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potranno essere applicati interessi di mora, ma saranno unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso-soglia) (v. anche Trib. Milano 22.5.2014) [colpiti solo moratori: v. anche Trib. Trani 10.3.2014; Trib. Napoli 28.1.2014 e 15.9.2014]

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*Usura e interessi moratoriApp. Venezia 18.2.2013: “l’art. 1815, 2° co., c.c. esprimeun principio giuridico valido per tutte le obbligazionipecuniarie e (…) prevede la conversione forzosa delmutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequioall’esigenza di maggior tutela del debitore e ad unavisione unitaria della fattispecie, connotatadall’abbandono del presupposto soggettivo dello stato dibisogno del debitore, a favore del limite oggettivo dellasoglia di cui alla l. 108/1996”

Per l’effetto di quanto sopra esposto, nel caso disuperamento del tasso soglia d’usura, nessuna sommaè dovuta a titolo di interessi, ed il mutuatario avrà dirittoa rimborsare solo la somma capitale e ad ottenere larestituzione di tutte le somme indebitamente pagate atitolo di interessi. (Conf. Trib. Padova, ord., 13.5.2014)

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*Usura (interessi di mora)

La clausola di salvaguardia

abitualmente apposta nei contratti di

finanziamento (ad es. mutuo)

impedisce alla radice il superamento

del tasso soglia (degli interessi

moratori) ai fini della normativa in

materia di usura (Trib. Napoli

9.1.2014; Trib. Napoli 4.6.2014)

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Usura: sommatoria interessi

No sommatoria tasso corrispettivo + interessi moratori (Trib. Treviso 11.4.2014; Trib. Verona 27.4.2014; Trib. Milano 28.1.2014; Trib. Napoli 15 e 18.4.2014; Trib. Torino 10.6.2014; Trib. Roma 3.9.2014; Trib. Napoli 15.9.2014): di regola l’applicazione del tasso moratorio è prevista come sostitutiva e non aggiuntiva rispetto all’interesse corrispettivo (v. anche ABF Napoli 5877/2013; 21/2014 + Collegio Coordinamento ABF 28.3.2014, n. 1875, n. 3412/2014 e 3955/14)

Interessi corrispettivi e moratori applicabili in ipotesi distinte e alternative (Trib. Trani 3.2.2014 e 10.3.2014)

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Usura: sommatoria interessi Diversità ontologica e funzionale

(fisiologia/patologia) delle due categorie di interessi:

- Art. 644 cp e art. 1815 cc si riferiscono a prestazioni di natura corrispettiva gravanti sul soggetto finanziato

- Escluse prestazioni accidentali/eventuali (ad es. interessi di mora per futuro inadempimento)

Conteggiati due volte i compensativi + maggiorazione moratori

TAEG ‘comunitario’ (cfr. Direttiva 2008/48/CE e Direttiva 2014/17/UE) non contempla interessi moratori

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Usura: sommatoria interessi Trib. Parma 25.7.2014: se la previsione contrattuale

stabilisce che la Banca debba applicare al cliente

inadempiente solo e soltanto gli interessi di mora sul

capitale, sostituendo questi agli interessi corrispettivi,

non si farà la sommatoria tra tassi corrispettivi e tassi

moratori ai fini del calcolo del TEG e si verificherà lo

sforamento del tasso soglia solo con riferimento al

tasso moratorio sommato a tutte le spese accessorie;

se invece il contratto prevede che il tasso moratorio

si applichi in aggiunta a quello corrispettivo, allora

i due indici andranno valutati congiuntamente ed il

risultato andrà confrontato con i limiti normativamente

imposti

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Usura: sommatoria interessi

Trib. Napoli 15.9.2014: “è vero che gli

interessi moratori si calcolano

sull’intera rata costituita da capitale

ed interessi (corrispettivi), ma ciò non

corrisponde ad affermare che il tasso

annuo effettivamente applicato sia

pari alla somma dei due saggi,

essendo invece inferiore”

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*Usura: profili procedurali l’attore deve produrre in giudizio i decreti ministeriali

tasso-soglia; omessa produzione non rimediabile exart. 113 cpc poiché i predetti decreti sono atti meramente amministrativi, che non costituiscono fonti del diritto (ex multis, Cass.civ., SS.UU., 29.04.2009, n.9941): cfr. Trib. Latina 28.8.2013; Trib. Ravenna 12.5.2012; Trib. Nola 9.1.2014; Trib. Ferrara 5.12.2013; Trib. Napoli 17.6.2014.

è onere della parte allegare ed indicare quali i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso-soglia, diversamente essendo la relativa difesa solo una allegazione dilatoria [necessarie specifiche contestazioni]: cfr. Trib. Latina 28.8.2013; Trib. Ferrara 5.12.2013

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CTU, CMS e tasso-soglia

CMS confrontata con la Commissione CMS

(Circolare Bankit 2.12.2005: CMS media

rilevata (a parte) da Bankit + 50%) (così

Cass. 46669/2011). [Giudice soggetto solo

alla legge (art. 110, 2° co., Cost.)]

TEGM + CMS: ‘nuovo TEGM (dato extra

Gazzetta Ufficiale, la sola vincolante per

giudice!; violazione tassatività norma

penale!)

TEG rettificato (ossia comprensivo della

CMS); cfr. Trib. Pordenone 7.3.2012

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Bibliografia CTU

R. Marcelli, La consulenza tecnica nei

procedimenti penali di usura bancaria, in

www.assoctu.it

M. Capra e R. Capra, L’accertamento

tecnico dell’usura per le aperture di credito

in conto corrente, in www.odcec.mi.it

F. e G. Dell’Anna Misurale, L’impostazione

della consulenza tecnica d’ufficio in

materia di interessi bancari, in

www.ilcaso.it

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CTU, CMS e tasso-soglia

La legge n. 2/09 ha disposto che le CMS, come ogni

altra remunerazione dipendente dall’utilizzo dei fondi,

debbano essere considerate sia nella verifica del

rispetto dell’art. 644 c.p., sia nella determinazione del

TEGM (art. 2, legge 108/96)

CMS: sentenze della Suprema Corte Penale (II Sez.

Pen. n. 12028/10, II Sez. Pen. n. 28743/10, II Sez.

Pen. n. 46669/11), con le quali è stato esplicitamente

censurato il comportamento della Banca d’Italia,

per non aver operato in maniera compiuta

all’approntamento del presidio disposto dalla legge

108/96 (CMS in TEG ex art. 644 c.p.; Istruzioni Bankit

riferibili calcolo TEGM).

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CTU, CMS e tasso-soglia

Dopo le precisazioni fornite dalle sentenze della

Cassazione Penale n. 12028/10, n. 28743/10 e n.

46669/11 e la rettifica alle ‘difformi’ Istruzioni, operata

dalla Banca d’Italia a partire dal 1/1/10, non vi può

essere distinzione alcuna fra elemento oggettivo e

soggettivo

Gli interessi usurari addebitati in conto negli anni

precedenti, qualora non coperti da rimesse di

pagamento intervenute prima del 2010, e quindi

ricompresi nel saldo reclamato in un decreto ingiuntivo,

azione esecutiva o in un’insinuazione fallimentare,

possono configurare un inescusabile reato d’usura, privo

delle menzionate scusanti che, per gli anni pregressi, ne

hanno delimitato gli effetti al campo civile.

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CTU, CMS e tasso-soglia

Si impone pertanto, nell’importo richiesto con

il decreto ingiuntivo o altra azione legale, una

sorte di limite oltre il quale i rilievi d’usura

debordano dall’ambito civile (per quelli esatti

in passato) a quello penale (per quelli

richiesti nel saldo fina le). A questo aspetto

occorre prestare, in particolare, una

circostanziata attenzione nella certificazione

della veridicità e liquidità del credito risultante

dal saldo del conto, prestata ai sensi dell’art.

50 del T.U.B.