Finanziamenti a m.l.t. alle attività produttive e art. 38 TUB. Le garanzie

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1 PARADIGMA FORUM GARANZIE 2010 Le garanzie reali, personali e atipiche nell’erogazione e nella gestione del credito Milano, 22, 23 e 24 marzo 2010 – Milan Hilton Hotel Il privilegio speciale per i finanziamenti alle imprese ex art. 46 TUB di Maurizio Fedele, Servizio Legale e Compliance Credito Fondiario - FONSPA Bank di Roma

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PARADIGMA  FORUM GARANZIE 2010

Le garanzie reali, personali e atipiche nell’erogazione e nella gestione del credito

Milano, 22, 23 e 24 marzo 2010 – Milan Hilton Hotel

Il privilegio speciale per i finanziamenti alle imprese ex art. 46 TUB

di Maurizio Fedele, Servizio Legale e Compliance Credito Fondiario - FONSPA Bank di Roma

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BONVS ARGENTARIVS è un sito-community di informazione giuridica per giuristi e consulenti d'impresa pubblicato in rete da Maurizio Fedele. Per la community sono da rimarcare i contributi e le esperienze espresse da Riccardo Ricciardi, Consigliere del Cons. Nazionale del Notariato, Antonio Petraglia, avvocato in Roma, Giorgio Mantovano, fondatore della banca dati bibliografica IUSIMPRESA , Ermanno Cappa, Pres. Ass. Italiana Giuristi d’Impresa - Banca Regionale Europea, Alessandro Cervini del Servizio Legale MPS, Fabio Fiorucci, addetto legale del FONSPA, autore del volume “I finanziamenti di credito fondiario”, Ed. Giuffrè, 2004.Questa relazione e la documentazione collegata saranno resi disponibili ai partecipanti del seminario che lo richiedano all’indirizzo [email protected] .

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Il finanziamento "fondiario" ex art. 38 TUB ha progressivamente perso la tradizionale connotazione di impiego bancario finalizzato all'investimento immobiliare e abitativo (c.d. "retail") divenendo uno strumento contrattuale aperto e flessibile, rivolto ai professionisti, all'industria e al terziario (c.d. "corporate").Oggi il contratto di finanziamento ex art. 38 TUB è adatto al sostegno di molti tipi di investimenti e fabbisogni finanziari di medio-lungo periodo delle imprese (dalle PMI alle grandi quotate) e ad operazioni finanziarie di notevole complessità (p. es. i c.d. "spin off" immobiliari di Telecom - IMSER, Enel - SEI ed FS).Da questa diversificazione operativa discende che, oltre alla garanzia ipotecaria prescritta per legge, la banca dispone di varie opzioni per garantire le proprie ragioni di credito, tra cui il privilegio speciale ex art. 46 TUB .

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Per apprezzare la portata sistemica che il credito ipotecario ed a m.l.t. ha tuttora nell’economia, si consideri che per la Commissione Europea : “Mortgage credit markets represent a significant part of Europe’s economy, … outstanding residential mortgage credit balances representing almost 47% of the EU GDP” da cui deriva la “crucial importance of mortgage credit markets” e che “the integration of EU mortgage credit is central to a more efficient functioning of the EU financial system … e a conferma di ciò, le dimensioni della crisi internazionale scatenata dai mutui ipotecari sub-prime

-------------------------------------Dati e valutazioni nell’introduzione del “Libro Bianco

sull’integrazione del mercato del credito ipotecario” pubblicato dalla Commissione UE il 18 dicembre 2007. Il mercato italiano dei mutui ipotecari è pari al 18,7% del PIL, contro una media UE di circa il 50% .

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In questo senso, la despecializzazione ha rotto anche i tradizionali "steccati" fra credito fondiario, finanziamento a m.l.t., credito industriale e mediocredito che nella prassi bancaria sono stati superati da una sovrapposizione di operatività e strumenti contrattuali prima separati e distinti.Questo avviene non solo per quanto disposto dagli artt. 38 e ss. del TUB, ma anche per un'elaborazione importante della materia, significativa per il sistema bancario, proveniente da:- disposizioni dell'Autorità di Vigilanza (secondo la "delegificazione" e la delega contenuta nel 2° comma dell'art. 38 TUB) (1)- orientamenti consolidati del notariato (di non poco conto per il ministero di controllo di legalità per legge spettante ai notai)

(1) V. Circolare ABI, Serie Tecnica n. 92 del 16.10.1995, su delibera CICR 22,4,1995 e Circolare B.Italia 26.6.1995 - Circolare ABI, Serie Tecnica, n. 124 del 15.7.1996 Sull’argomento, da ultimo, v. F. Fiorucci, Mutuo e finanziamento bancario. L'operatività di credito fondiario, Cap. XX del trattato collettaneo “Il Mutuo. Il sistema delle tutele”, di AA.VV., 2009, CEDAM.

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Per quanto di competenza della Banca d'Italia, le disposizioni di vigilanza e la prassi che sono più significative ai nostri fini sono quelle che hanno portato ad una evoluzione del credito fondiario che si risolve in una nuova specialità del credito ipotecario a medio-lungo termine, contenute in:- Istruzioni di Vigilanza per le Banche, Tit. V, Cap. 1, Sez. II- Chiarimenti sul Testo Unico (d.lgs. 385/93). Stralcio dalle Comunicazioni del febbraio 1994 e del maggio 1994- Disposizioni sulle "Garanzie integrative per il credito fondiario", in Bollettino di Vigilanza n- 3 - Marzo 2005, pag. 11 (1)

( 1 ) Garanzie integrative di quella ipotecaria idonee a incrementare al 100% la finanziabilità rapportata al valore dell’immobile cauzionale o al costo delle opere. Le garanzie integrative possono essere costituite da: fideiussioni bancarie, polizze fidejussorie di compagnie di assicurazione, garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, cessioni di crediti verso lo Stato, cessioni di annualità o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, pegno su titoli di Stato _ sull'argomento v. di A. Candian, Le garanzie dei consorzi fidi - nonchè - I contratti di garanzia finanziaria (limitatamente al pegno su titoli di Stato), atti di relazioni Forum Garanzie 2010, organizzato da Paradigma, Milano, 23.3.2010

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Per l’attuazione della normativa di base degli artt. 38 e ss. TUB, ciò che rileva ai nostri fini sono alcuni passi dei Chiarimenti sul Testo Unico (d.lgs. 385/93). Stralcio dalle Comunicazioni del febbraio 1994 e del maggio 1994 della Banca d’Italia .

L'art.38 t.u. … non prevede che il credito sia caratterizzato dallo scopo; non sussistono pertanto vincoli di destinazione ex lege delle somme erogate. Quanto sopra non esclude ovviamente la possibilità per le parti di concludere contratti di credito fondiario in cui sia individuata la destinazione dei finanziamenti.

2. Richiamo nel contratto alla normativa sul credito fondiario

L’art. 38 t.u. … non preclude alle banche la possibilità di erogare finanziamenti che, pur non presentando le caratteristiche di quelli fondiari, siano garantiti da ipoteca.In relazione a quanto precede, anche se la sussistenza in concreto dei caratteri indicati nell'art.38 è sufficiente a qualificare le operazioni come fondiarie, sembra opportuno che i contratti di finanziamento contengano un espresso richiamo agli articoli 38 e seguenti del testo unico al fine di confermare l'applicazione della normativa sul credito fondiario.

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(segue) Chiarimenti sul Testo Unico (d.lgs. 385/93). Stralcio dalle Comunicazioni del febbraio 1994 e del maggio 1994 della Banca d’Italia

ALLEGATO 2. Richiamo nel contratto alla normativa sul credito fondiario

L’art. 38 t.u. … non preclude alle banche la possibilità di erogare finanziamenti che, pur non presentando le caratteristiche di quelli fondiari, siano garantiti da ipoteca.In relazione a quanto precede, anche se la sussistenza in concreto dei caratteri indicati nell'art.38 è sufficiente a qualificare le operazioni come fondiarie, sembra opportuno che i contratti di finanziamento contengano un espresso richiamo agli articoli 38 e seguenti del testo unico al fine di confermare l'applicazione della normativa sul credito fondiario.

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5. Forme tecniche dei finanziamenti fondiari L'art.38 t.u. ha eliminato il vincolo della forma tecnica prevedendo genericamente che oggetto del credito fondiario è la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine … consente quindi l’utilizzo di nuovi strumenti contrattuali e di modalità tecniche in precedenza non utilizzabili …… ferma la necessità di rispettare i requisiti dell’operazione contemplati dall’art. 38 … (importo massimo, durata minima del finanziamento nonché grado dell’ipoteca ).

6. Garanzie aggiuntive nel credito fondiario L'art. 38 t.u., come detto, reca i caratteri identificativi essenziali delle operazioni di credito fondiario. La sussistenza di ulteriori elementi non muta la natura dell'operazione che, in presenza dei caratteri richiesti dall'art. 38, rimane comunque fondiaria. Ne consegue che il contratto di finanziamento fondiario può prevedere forme di garanzia, reali o personali, aggiuntive rispetto all'ipoteca di primo grado.

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Limiti di finanziabilità ( Circolare B.Italia v. 125558 del 22.5.1996, in Circolare ABI ST n. 124/1996 )

L’80% del valore degli immobili, o del costo delle opere comprensivo del costo dell’area, di cui alla Circolare B.Italia n. 263/2006 Tit. II, Cap. I, Sez. IV ( che ha recepito “Basilea 2” ) dove al punto 1) la nozione di valore di mercato “L’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito della quale le parti hanno agito con cognizioni di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione”( 2 ) Laddove tale nozione di valore immobiliare è comune a qualunque destinazione funzionale dell’immobile su cui si impernia l’investimento finanziato (non solo residenziale, anche ufficio, commercio, ecc.).

( 2 ) V. schema di Codice Valutazioni Immobiliari dell'ABI, ancora all’esame di B.Italia

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Per comprendere cosa comporta questa normativa bancaria e di vigilanza, si può citare l’orientamento consolidato del Consiglio Nazionale del Notariato (che com’è noto esercita il controllo di legalità degli atti):… osserviamo che la definizione del credito fondiario nel nuovo T.U. è veramente latissima: scomparsi i riferimenti alla competenza speciale dell'ente erogatore, scomparso il sistema delle cartelle, la fattispecie delineata dal legislatore del 1993 si presenta davvero molto ampia … Ragione, buon senso e motivi sistematici convincono che il superamento della disciplina convenzionale tracciata dal T.U. semplicemente comporta, in linea di massima, la riqualificazione del contratto da credito fondiario a credito ipotecario generico. ( 1 )---------------------------( 1 ) Dallo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 778/3 del 1994 – tuttora conclusivo ed attuale – che però avverte con severità : “ inammissibile che una operazione di mutuo fondiario in cui sia sbilanciato il rapporto fra importo del mutuo e valore dell'immobile possa qualificarsi come credito fondiario sino alla concorrenza del rapporto di legge (con tutte le conseguenze del caso dal punto di vista fallimentare) ” – in riferimento al regime speciale dell’art. 39, co. 4 e all’art. 41 TUB e alle gravi conseguenza della perdita dei requisiti della fondiarietà .

Promozione e collocamento. Promotori e mediatoriSpecialità del credito a mlt alle imprese nel TUB

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In conclusione, lo schema contrattuale ex art. 38 TUB:

non prevede un vincolo di destinazione delle somme erogate, nè il “mutuo di scopo”, ma ciò non esclude che la banca possa legare il finanziamento all’obbligo di attuazione di un preciso programma di investimenti da parte dell’azienda finanziata è ammissibile anche per il sostegno di investimenti e programmi aziendali diversi da quelli prettamente immobiliari (fermo restando che l’art. 38 deve essere comunque invocato nella narrativa) non è legato alla forma tecnica del mutuo (ammesse anche l’apertura di credito in conto corrente, anticipazione, castelletto, …) fermo restando l’elemento costitutivo della garanzia ipotecaria, permette ogni tipo di garanzia integrativa personale e reale, tra cui il privilegio speciale ex art. 46 TUB che ha un ruolo importante nel garantire finanziamenti a medio-lungo termine per le imprese.

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Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U. BANCARIO)

TITOLO II – BANCHE, CAPO VI - NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO, SEZIONE III - ALTRE OPERAZIONI, Art.46 Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi.

1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto: a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti (1).

(1) Comma sostituito dall'articolo 8 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

La norma codifica un'unica figura di privilegio convenzionale che è riservata alla garanzia dei soli finanziamenti bancari a medio-lungo termine alle imprese, subordinando la sua costituzione ed opponibilità a particolari forme di pubblicità.

Per la banca, tale regime giuridico produce conseguenze pratiche per il realizzo del suo credito in sede di esecuzione (possibile la vendita diretta ex art. 502 c.p.c.) e concorsuale (prelazione ex art. 53, n.2, l.fall.).

Ratio della norma è accrescere il credito alle imprese con la capacità cauzionale di beni mobili non registrati (esclusi quindi immobili e brevetti) comunque destinati ad ogni tipo di esigenza produttiva .

Natura, oggetto e modalità di costituzione del privilegio

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Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U. BANCARIO)

TITOLO II – BANCHE, CAPO VI - NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO, SEZIONE III - ALTRE OPERAZIONI, Art.46 Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi.

(omissis) 2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.

3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'art. 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio .

I commi 2 e 3 della norma disciplinano la forma del contratto di garanzia e il relativo regime pubblicitario ai fini dell'opponibilità dello stesso ai terzi.

A pena di nullità, l'atto costitutivo del privilegio deve risultare da atto scritto con esatta descrizione dei beni su cui è costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto (anche terzo) che lo concede, l'ammontare e le condizioni economiche del finanziamento bancario garantito, nonché la somma di denaro per la quale esso è assunto. Com'è evidente, la causa di prelazione assume così la natura di ipoteca mobiliare, insensibile alle vicende modificative e sostitutive dei beni nei processi produttivi, e la garanzia si consolida nei modi e nei termini dell’ art. 67, co.1. n. 3 l.fall. .

Dato il richiamo all’art. 1524, co.2 c.c., il rogito o l'autenticazione notarile segue le forme prescritte per la vendita con riserva di proprietà (art. 84 Disp. Att. c.c., artt. 2657 e 2683 e ss. c.c.) (1).

Natura, oggetto e modalità di costituzione del privilegio

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Art.46 Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi (segue) 4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'art. 2777, ultimo

comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

Generalizzando una scelta comune alla normativa del credito industriale, per il comma 4 dell’art. 46 TUB al privilegio è attribuito il grado previsto dall’art. 2477, comma 3, c.c. , sicchè esso sarà posposto unicamente al privilegio per spese di giustizia e ai superprivilegi di cui all’art. 2751 bis c.c. .

L’ulteriore precisazione è che, in caso di parità del grado del privilegio con altri titoli di prelazione, questi potranno prevalere soltanto se sono stati costituiti con atti aventi il requisiti probatori della data certa, e se detti atti risultino perfezionati in data anteriore alla trascrizione del privilegio, un’importante deroga alla disciplina codicistica dell’ art. 2782 c.c. sul concorso di crediti egualmente privilegiati (la banca finanziatrice non avrà rischi sulla garanzia sul suo credito, non valendo la regola del concorso fra creditori in proporzione agli importi garantiti) ( 1 )

(1) Sull'argomento, v. G. Tucci, Privilegi, in Trattato diretto da Pietro

Rescigno, UTET.

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Art.46 Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi (segue) 4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'art. 2777, ultimo

comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

(omissis)

Con il d.lgs. 342/1999 è stata eliminato l’ulteriore adempimento pubblicitario della pubblicazione nel F.A.L. e, secondo il comma 5, la priorità temporale della trascrizione prevista dal comma 3 assolve alla funzione di criterio risolutivo dei conflitti con terzi creditori o con chiunque acquisti diritti sui beni in garanzia dopo la trascrizione stessa.

Il solo limite all’intensità del vincolo è l’indispensabile operatività dell’art. 1153 e ss. c.c., di cui l’acquisto di buona fede ex art. 1155 c.c. è espressione. Questa fattispecie di erosione delle regole sui contratti dovuta alla prevalenza della tutela del possesso traduce giuridicamente ciò che è fisiologico in ogni attività imprenditoriale: le merci, semilavorati e prodotti finiti sono per loro natura destinati alla circolazione di mercato, e la massa del patrimonio mobiliare del debitore deve poter seguire le normali vicende del traffico giuridico

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Art.46 Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi (segue)(omissis)6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà (2).

(2) Comma aggiunto dall'articolo 8 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

Con il d.lgs. 342/1999 il legislatore ha tenuto conto dei costi notarili derivanti dalla forma dell’atto costitutivo del privilegio (rogito o scrittura privata autenticata ex art. 2703 c.c.) determinata dall’inderogabile osservanza delle formalità costitutive della causa di prelazione stabilite al comma 3 (trascrizione ex art. 1524 c.c. in registro del tribunale con giurisdizione nel luogo ove ha sede l’impresa).

Il problema degli elevati oneri di spesa, specie per privati e microaziende, che poteva essere un indubbio limite alla concreta utilizzabilità del privilegio art. 46 TUB, oltre che con l’eliminazione della pubblicità sul F.A.L., è stato affrontato con l’art. 8 del d.lgs. 342/1999 che aggiunge all’art. 46 TUB il nuovo comma 6 stabilente l’ abbattimento al 50% degli onorari notarili.

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Rilevante è anche il tema dei possibili conflitti tra la garanzia del privilegio ex art. 46 TUB e le vicende di circolazione dei beni che ne sono oggetto, che possono trovare soluzione a seconda della natura dei beni stessi, delle modalità e del luogo dell’acquisto. Non ci sono particolari problemi nei conflitti fra la garanzia in esame e l’ acquisto con riserva di proprietà ex art. 1524 c.c. su macchinari e beni strumentali, dove la piena opponibilità del privilegio è assicurata senza incertezze dal meccanismo pubblicitario del comma 3. Più complessa ed articolata può essere la soluzione a conflitti che sorgano sulle merci, diversa secondo il regime giuridico dei beni in garanzia.Un’ipotesi di scuola è il conflitto del privilegio col pegno a favore di finanziatori di prodotti agricoli in lavorazione (es: uva, frutta, latte, ecc…) col meccanismo di vendita formale e consegna a titolo fiduciario a un terzo produttore di derivati (es: consorzio vino, confetture o formaggi). Questo pegno non prevale sul privilegio ex art. 46 TUB che sia trascritto tempestivamente dalla banca, perché il terzo non potrà addurre l’acquisto di buona fede o l’ignoranza di una garanzia opponibile secondo legge.

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Infine, prevedendo espressamente l’art. 46 lett. d) del TUB come oggetto del privilegio i crediti anche futuri derivanti dalla vendita dei beni in garanzia, è possibile un conflitto con l’eventuale cessione dei crediti d’impresa a norma della Legge 21.2.0991, n. 52 che all'art. 5 inquadra l’opponibilità della cessione in specifici meccanismi di pagamento e notifica aventi data certa.

Se il privilegio convenzionale sarà reso efficace prima della data del pagamento con i descritti meccanismi pubblicitari del comma 3, la banca potrà opporre la garanzia del privilegio all’eventuale acquirente dei redditi d’impresa.

Quindi, il fenomeno dell’erosione della tutela del possesso di buona fede nei confronti del privilegio art. 46 TUB, sostanzialmente, opera in termini circoscritti su merci e prodotti finiti, dove la tutela del credito recede rispetto alla fisiologica destinazione dei beni alla libera circolazione nel mercato.

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Credito agrario e peschereccio a m.l.t. - privilegio art. 46 TUB

Il finanziamento, ai sensi degli articoli 43 e 44 del TUB, è concesso per durate fra 18-60 mesi ad imprese svolgenti attività agricole, zootecniche, della pesca ed acquacoltura, nonché altre connesse e collaterali (1) quali: agriturismo, pescaturismo, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento o dell'attività della pesca, nonché le attività di fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola e della pesca esercitata.La finalità è il sostegno alla conduzione, gestione, trasformazione, acquisto macchinari agricoli, bestiame e quote latte.

-----------------------------(1) In base all'art. 43, il CICR ha operato l'individuazione di ulteriori attività con deliberazione del 22.4.1995 (servizi informatici, ricerca, sperimentazione, risparmio energetico e trattamento industriale di residui agroalimentari) cioè una serie di attività che presentano un nesso di strumentalità con agricoltura e pesca - (1) V. Circolare ABI, Serie Tecnica n. 92 del 16.10.1995, su delibera CICR 22.4.1995 e Circolare B.Italia 26.6.1995

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Il quadro normativo è completato dall'art. 44 del TUB (1) che delinea le garanzie, su eventuale cambiale agraria e cambiale pesca:> privilegio convenzionale dell’articolo 46 TUB> privilegio legale (legato all'eventuale cambiale) su beni mobili dell’impresa finanziata e sui crediti anche futuri derivanti dalla loro vendita, di grado immediatamente successivo ai crediti per imposte di cui all'art. 2778, n.2, c.c.> in caso di inadempienza, entrambi I privilegi privilegi danno alla banca facoltà di apprensione o vendita ai sensi dell’articolo 1515 c.c. > ipoteca sugli immobili con lo stesso regime speciale del credito fondiario di cui agli artt. 38 e ss. TUB > garanzia sussidiaria automaticamente rilasciata dall'ISMEA - Istituto Servizi Mercato Agricolo Alimentare a copertura di eventuali perdite della banca dopo l'escussione delle garanzie primarie (3)-----------------------(1) Sostituito dall'art. 7, co. 1 del D.Lgs. 342/1999; v. anche Istruz. Vig. Banche Tit. V, Cap. 1, Sez. III, commi 2-3-4(2) L'art. 10, co. 7 del D.L. 35/2005, n. 35 - Legge 80/2005, ha abrogato l'art. 45 TUB sul Fondo Interbancario di garanzia; il D.M. Agricoltura 14.2.2006 regola le garanzie di cui all'art. 17, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. 29.3.2004, n.102 e dell'art. 1, comma 512, della L. 30.12.2004, n. 311.

Credito agrario e peschereccio a m.l.t. - privilegio art. 46 TUB

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Pertanto, a discrezione della banca finanziatrice, la concessione del Pertanto, a discrezione della banca finanziatrice, la concessione del finanziamento agrario e peschereccio può essere garantita anche finanziamento agrario e peschereccio può essere garantita anche dal privilegio speciale dell’art. 46 del TUB. Nell'atto costitutivo del dal privilegio speciale dell’art. 46 del TUB. Nell'atto costitutivo del privilegio debbono però essere esattamente descritti i beni ed i privilegio debbono però essere esattamente descritti i beni ed i crediti sui quali la prelazione è costituita.crediti sui quali la prelazione è costituita.

La giurisprudenza, anche per i contratti di finanziamento agrario e La giurisprudenza, anche per i contratti di finanziamento agrario e peschereccio, conferma che l'peschereccio, conferma che l'elencazione dei beni oggetto del elencazione dei beni oggetto del privilegioprivilegio è elemento essenziale della garanzia ex art. 46 TUB, nel è elemento essenziale della garanzia ex art. 46 TUB, nel senso che la garanzia non sorge se l’atto negoziale menziona senso che la garanzia non sorge se l’atto negoziale menziona soltanto il nome del fondo, l’ubicazione e la sede del medesimo: tali soltanto il nome del fondo, l’ubicazione e la sede del medesimo: tali dati infatti rivestono carattere del tutto generico e non consentono, dati infatti rivestono carattere del tutto generico e non consentono, come necessario stante la natura speciale del privilegio (v. art. 2746 come necessario stante la natura speciale del privilegio (v. art. 2746 c.c.), la precisa determinazione dei cespiti gravati dallo stesso (1) c.c.), la precisa determinazione dei cespiti gravati dallo stesso (1)

----------------------------------------------------------(1) Sentenza Tribunale Mantova del 23.11.2006, in IL CASO.it(1) Sentenza Tribunale Mantova del 23.11.2006, in IL CASO.it

Credito agrario e peschereccio a m.l.t. - privilegio art. 46 TUB

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Dopo quasi quattro decenni, la Legge 28 novembre 1965, n. 1329, conosciuta anche come legge Sabatini, è tuttora uno strumento finanziario molto utilizzato da PMI.L’importo massimo finanziabile per ogni operazione è 1.600.000 euro, durata 5 anni, per il costo della macchina e degli interessi di dilazione. L’impresa può comunque, nell’arco temporale di 12 mesi, ottenere finanziamenti per coprire un costo complessivo massimo di 2.400.000 euro su più macchinari, quali:• Macchine utensili o di produzione• Attrezzature semoventi (gru, carri-ponte, carrelli, nastri trasportatori, betoniere, ecc.)• Calcolatori elettronici e relativi software per la progettazione e l’organizzazione del lavoro• Impianti e macchinari anti-inquinamento• Impianti di condizionamento per case di cura, alberghi, bar, ristoranti, ecc. (purché installate in unità produttive italiane)• Macchine agricole• Impianti completi per cucina

Legge Sabatini e privilegio art. 46 TUB

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Legge Sabatini e privilegio art. 46 TUB

Gli effetti cambiari sono l’unica forma di pagamento prevista dalla legge 1329/65, con data di emissione che non deve essere antecedente alla data di stipula del contratto nè successiva alla data in cui il Cancelliere del Tribunale annota gli estremi dell’avvenuta trascrizione del contratto sugli stessi effetti. Ai fini della garanzia, occorre l’emissione dei certificati di origine e della nota di trascrizione per privilegio ex art. 46 TUB. Il certificato di origine che attesta le condizioni di cessione del macchinario e della garanzia indica: l’anno di fabbricazione del macchinario, il Paese di provenienza , numero degli effetti cambiari e loro scadenza, mentre la nota di trascrizione da presentare al Tribunale competente per la trascrizione del privilegio sul macchinario reca sempre gli estremi del macchinario, il luogo di installazione e le scadenze degli effetti.Per l'identificazione del macchinario occorre anche un contrassegno (targhetta metallica) applicato con piombino sigillato dal Cancelliere del Tribunale, il cui distacco avviene solo col pagamento dell’ultima rata e con un verbale di sigillatura, rilasciato dal Cancelliere del Tribunale.L’intero incartamento tecnico (contratto di vendita con privilegio, certificato di origine, nota di trascrizione, verbale di apposizione del sigillo, effetti cambiari, lettera di sconto) è consegnato all’Istituto di credito che, accertata la regolarità formale e sostanziale, provvede allo sconto degli effetti, erogando il netto ricavo direttamente al fornitore.