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PARTE 2 LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.1 NORME EDILIZIE LEZIONE 2.1.1 TIPI EDILIZI A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 100 TIPO EDILIZIO - DEFINIZIONI E' UN ELEMENTO DI FABBRICATO COMPRENDENTE GLI ALLOGGI SERVITI DA UNA SCALA E CONTRADDISTINTO DALLA COSTANZA DI DETERMINATE CARATTERISTICHE DISTRIBUTIVE ED ORGANIZZATIVE QUALI: PLANIMETRIA, ALTEZZA MEDIA, ARTICOLAZIONE DISTRIBUTIVA, MODALITÀ DI AGGREGAZIONE CON EDIFICI ANALOGHI, RAPPORTO CON IL LOTTO, RAPPORTO CON LA STRADA L'INDIVIDUAZIONE DEL TIPO EDILIZIO È CONTENUTA NEGLI "ABACHI" I QUALI COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLE NORME TIPO “IN LINEA”

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PARTE 2 LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.1 NORME EDILIZIE LEZIONE 2.1.1 TIPI EDILIZI

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 100

TIPO EDILIZIO - DEFINIZIONI

E' UN ELEMENTO DI FABBRICATO COMPRENDENTE GLI ALLOGGI SERVITI DA UNA SCALA E CONTRADDISTINTO DALLA COSTANZA DI DETERMINATE CARATTERISTICHE DISTRIBUTIVE ED ORGANIZZATIVE QUALI:

PLANIMETRIA, ALTEZZA MEDIA, ARTICOLAZIONE DISTRIBUTIVA, MODALITÀ DI AGGREGAZIONE CON EDIFICI ANALOGHI, RAPPORTO CON IL LOTTO, RAPPORTO CON LA STRADA

L'INDIVIDUAZIONE DEL TIPO EDILIZIO È CONTENUTA NEGLI "ABACHI" I QUALI COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLE NORME TIPO “IN LINEA”

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TIPO “A SCHIERA” TIPO “A PATIO” ORGANISMO EDILIZIO (PRG SIENA) Per "organismo edilizio" si intende un edificio o un insieme di edifici aventi carattere unitario, costituiti cioè da elementi e parti inscindibilmente collaboranti. Sono elementi caratterizzanti l'organismo edilizio: l'articolazione distributiva (numero e posizione di accessi e scale, dimensione dei vani, loro geometrie, relazioni e specializzazione funzionale); la struttura resistente; gli elementi tecno-morfologici. TIPO EDILIZIO (PRG SIENA) Per "tipo edilizio" si intende un esemplare di costruzione avente alcune caratteristiche specifiche relative a: planimetria, altezza media, articolazione distributiva (vedi art.5), modalità di aggregazione con edifici analoghi, rapporto con il lotto, rapporto con la strada. L'individuazione del tipo edilizio è contenuta negli "abachi" i quali costituiscono parte integrante delle Norme. ELEMENTI TECNO-MORFOLOGICI CARATTERIZZANTI (PRG SIENA) Per "elementi tecno-morfologici caratterizzanti" debbono intendersi tutte le soluzioni (di punti e aspetti specifici) che, per la loro geometria, per le tecniche realizzative, per il tipo di materiali ed i rapporti reciproci concorrono in modo determinante a definire la forma propria di un organismo edilizio. Essi sono: murature; superfici parietali; cantonali; colonne; lesene e paraste; pilastri; cornici; cornicioni; bucature; archi; solai; volte; balconi e ballatoi; balaustre, ringhiere ed elementi di protezione; pavimentazioni; strutture di collegamento verticale; sistemi atrio-vano scala; coperture; infissi; logge e porticati; grate, cancellate ed altri elementi di chiusura.La loro individuazione è illustrata nella "Guida" la quale costituisce parte integrante delle Norme tecniche del piano TIPO STRADALE (PRG SIENA) Per "tipo stradale" si intende un esemplare di strada avente caratteristiche specifiche relative alla dimensione ed alla divisione della carreggiata, alla presenza ed ubicazione di marciapiedi, controviali e parcheggi, alla presenza e disposizione dell'alberatura, al rapporto con l'edificazione prospiciente. L'individuazione del tipo stradale è contenuta negli "Abachi".

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TIPOLOGIE (PRG BOLOGNA) Le tipologie insediative cui fare riferimento sono tutte quelle del repertorio usuale che, opportunamente combinate, danno luogo alle seguenti tipologie di base: a)tipologie lineari continue (linee); b)tipologie puntiformi o a blocco (nodi); c)tipologie isolate o a trama (tessuti). UNITÀ TIPOLOGICA (PRG MODENA) È così definito un organismo edilizio completo, dalle fondazioni alla copertura, o comunque una costruzione, realizzata o trasformata con interventi unitari, comprendente tutti gli elementi costruttivi, distributivi e funzionali necessari alla sua utilizzazione. ISOLATO (PRG ROMA 2003) costituisce l’unità base del tessuto e corrisponde ad una porzione di territorio delimitata da spazi pubblici o di uso pubblico o, in parte, da diverse destinazioni di PRG. UNITÀ EDILIZIA (PRG ROMA 2003) rappresenta l’entità costruita, composta da una o più unità immobiliari, organizzata secondo un tipo edilizio e configurantesi – dal punto di vista spaziale, statico e funzionale – come costruzione autonoma, a meno degli spazi di pertinenza condominiale. UNITÀ IMMOBILIARE (PRG ROMA 2003) si intende un insieme di vani tra loro collegati, ad uso abitativo o non abitativo, ivi compresi gli spazi accessori coperti e scoperti, dotato di autonomia e unitarietà spaziale, funzionale e distributiva, fatte salve eventuali pertinenze esterne e l’accesso dalla strada, da altro spazio pubblico o da spazio comune situato all’interno dell’unità edilizia a cui l’unità immobiliare appartiene. CORPO DI FABBRICA (PRG TRENTO) Con tale termine si definiscono le parti, una o più, dello stesso edificio che siano architettonicamente riconoscibili, intendendosi come tali quelle individuabili come entità volumetricamente autonome, indipendentemente dall’eventuale unicità dell’impianto strutturale e dei collegamenti verticali.

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ABACO DEI TIPI EDILIZI

PER "ABACO" SI INTENDE L' INSIEME DI PRESCRIZIONI SCRITTE, NUMERICHE E GRAFICHE CHE DEFINISCE LE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI SPAZI EDIFICATI E NON, IN PARTICOLARE:

DI FABBRICATI RESIDENZIALI, ARTIGIANALI- INDUSTRIALI RURALI

ESSO SELEZIONA GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEI FABBRICATI, PROPONENDO DEGLI ESEMPLARI AI QUALI RIFERIRSI NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE DEI FABBRICATI, NORMALMENTE DEFINITE ALL’INTERNO DI UN ABACO, SONO:

IL LOTTO MINIMO SU CUI IL FABBRICATI È COLLOCATO IL RAPPORTO TRA SUPERFICIE NETTA DEL FABBRICATI E SUPERFICIE

FONDIARIA LA SUPERFICIE NETTA MASSIMA DEL FABBRICATI L’ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATI (IN NUMERO DI PIANI O IN METRI

LINEARI) DISTANZA MINIMA DALLA STRADA LA DISTANZA MINIMA DAL LIMITE DI PROPRIETA’ L'ORIENTAMENTO DEL FABBRICATI IL NUMERO MASSIMO DI ALLOGGI LE MODALITÀ DI AGGREGAZIONE DEL FABBRICATI CON ALTRI

FABBRICATI ANALOGHI

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EDIFICI RESIDENZIALI

VILLE E VILLINI ISOLATI VILLINI A SCHIERA CASE A BLOCCO ISOLATE

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CASE A BLOCCO IN LINEA SCHIERE CASE A CORRIDOIO CENTRALE

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ABACO DEI TIPI RESIDENZIALI (PRG SIENA) Ville e villini Classe R 1A: ville e villini isolati Classe R 1A (H): edifici speciali per portatori di handicap in ville e villini Classe R 1B: villini in linea Palazzine Classe R 2A: palazzine isolate Classe R 2B: palazzine in linea Case a blocco Classe R 3A: case a blocco isolate Classe R 3B: case a blocco in linea Classe R 3C: case a blocco aggregate a corte Schiere Classe R 4 Case a corridoio centrale Classe R 5 ABACO DEI TIPI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI Officine Classe I 1A: officine in linea corpo semplice Classe I 1B: officine in linea corpo doppio Capannoni Classe I 2A:capannoni isolati Classe I 2B:capannoni in linea Capannoni con blocco Classe I 3A:capannoni con blocco isolati Classe I 3B: capannoni con blocco in linea

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MODALITA' DI AGGREGAZIONE DEI TIPI EDILIZI

VILLE E VILLINI ISOLATI VILLINI A SCHIERA

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PALAZZINE ISOLATE PALAZZINE IN LINEA

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CASE A BLOCCO CASE A BLOCCO CASE A BLOCCO ISOLATE IN LINEA IN LINEA AGGREGATE

A CORTE

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SCHIERE CASE A CORRIDOIO CENTRALE

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PARTE 2 LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.1 PARAMETRI EDILIZI LEZIONE 2.1.2 PARAMETRI EDILIZI

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PARAMETRI EDILIZI

IL COMPLESSO DEI PARAMETRI CHE CHE REGOLANO L'USO EDILIZIO DI UN LOTTO ESSI DETERMINANO LA CARATTERIZZAZIONE DIMENSIONALE DELL’OGGETTO EDILIZIO DA

REALIZZARE (VOLUMI, SUPERFICI) LA CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICA DELL’OGGETTO EDILIZIO DA

REALIZZARE (ALTEZZA, NUMERO DI PIANI) IL POSIZIONAMENTO DELL’OGGETTO EDILIZIO DA REALIZZARE RISPETTO

AL LOTTO (RAPPORTO DI COPERTURA, ALLINEAMENTO, DISTANZE DAI CONFINI)

IL POSIZIONAMENTO DELL’OGGETTO EDILIZIO DA REALIZZARE RISPETTO AD OGGETTI EDILIZI CIRCOSTANTI (ALLINEAMENTO, DISTANZE E DISTACCHI DALLA STRADA E DAGLI ALTRI EDIFICI)

ESSI STABILISCONO INOLTRE LE MODALITA’ SECONDO CUI LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEVONO ESSERE MISURATE AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO NEL PRG (DENSITA’ EDILIZIA, INDICE DI SFRUTTAMENTO, RAPPORTO DI COPERTURA)

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PARTE 2 LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.1 PARAMETRI EDILIZI LEZIONE 2.1.2 PARAMETRI EDILIZI

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SAGOMA DELL’EDIFICIO

SI DEFINISCE COME SAGOMA DELL'EDIFICIO, IL PERIMETRO ESTERNO DELLA COSTRUZIONE, COMPRESA LA COPERTURA, CHE CONCORRE ALLA DEFINIZIONE DELL'AREA COPERTA E/O DEL VOLUME NON CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DELLA SAGOMA; BALCONI, LE TETTOIE A SBALZO, GLI AGGETTI ORNAMENTALI, I TERRAZZI A TASCA FINO A UNA SUPERFICIE MASSIMA DI 6 MQ., I VOLUMI TECNICI SULLA COPERTURA, LE PORZIONI INTERRATE, LE RAMPE E LE CORSIE DI ACCESSO AI PIANI INTERRATI O SEMINTERRATI LA PROIEZIONE SUL PIANO ORIZZONTALE DELLA SAGOMA DELL’EDIFICIO COINCIDE CON LA SUA SUPERFICIE COPERTA

VOLUME

PER VOLUME DEL FABBRICATO SI INTENDE IL VOLUME DI ESSO FUORI TERRA, MISURATO VUOTO PER PIENO CON L’ AVVERTENZA CHE NEL CASO CHE IL FABBRICATO ABBIA SUPERFICIE DIVERSA AI VARI PIANI O SIA COSTITUITO DA CORPI DI FABBRICA AVENTI ALTEZZE DIVERSE, IL VOLUME DEL FABBRICATO SARA' COMPUTATO COME SOMMATORIA DEL PRODOTTO DELLE SUPERFICI PER LE RISPETTIVE ALTEZZE.

VOLUMI TECNICI

SONO VOLUMI TECNICI QUELLI DESTINATI A CONTENERE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE CHE NON SONO INSERITE ALL'INTERNO DELLA SAGOMA DELL'EDIFICIO, QUALI AD ES. CAMINI DI DEPURAZIONE DEI FUMI, SERBATOI, EXTRA CORSA DEGLI ASCENSORI, CENTRALI TECNICHE VANI SCALA POSTI AL DI SOPRA DELLA COPERTURA ECC. I VOLUMI TECNICI NON SONO CONSIDERATI AI FINI DEL COMPUTO DEL VOLUME O DELLA SUPERFICIE UTILE, NÉ PER L'APPLICAZIONE DEI LIMITI DI ALTEZZA (SONO CIOÈ ELEMENTI NON RILEVANTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA SAGOMA DELL’EDIFICIO) SAGOMA (PRG FERRARA) È la figura piana definita dal contorno esterno dell’edificio proiettato sul piano orizzontale e sui piani verticali. Sono escluse dalla sagoma le modeste sporgenze quali camini, elementi decorativi, impianti tecnologici e simili, nonchè i balconi di sporgenza inferiore a mt.1,60 e le pensiline inferiori a mt.1,40.

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VOLUME (PRG PRATO) 49.1 Per volume del fabbricato si intende il volume di esso fuori terra, misurato vuoto per pieno con

le seguenti avvertenze: 49.2.1 Nel caso che il fabbricato abbia superficie diversa ai vari piani o sia costituito da corpi di

fabbrica aventi altezze diverse, il volume del fabbricato sara' computato come sommatoria del prodotto delle superfici per le rispettive altezze.

49.2.2 Nel caso dei terreni in pendenza l'altezza dell'edificio o di ciascun corpo di fabbrica e' rappresentata dalla media ponderata, secondo la lunghezza dei laTI, DELLE ALTEZZE DELLE SINGOLE facciate, secondo la formula:

lilihiH

ΣΣ

=*

dove hi sono le altezze delle singole facciate (qualora la facciata abbia altezze variabili si rappresenta la media fra la massima e la minima altezza) e li sono le lunghezze delle singole facciate.

49.2.3 Nel caso che si debba procedere allo scavo del terreno per accedere al piano interrato, l'altezza per il calcolo del volume, qualora la larghezza dello scavo aderente al fabbricato non superi i mt.6, sara' misurata dalla quota del terreno aderente allo scavo.

49.3.1 Il volume dei sottotetti con copertura inclinata sara' valutato come segue: 49.3.2 nell'ipotesi in cui in nessun punto del sottotetto venga raggiunta l'altezza interna di ml. 2,70, il

volume verra' calcolato come prodotto della superficie lorda del piano sottotetto per 'altezza compresa tra l'estradosso del solaio di calpestio e la quota in gronda della copertura come definita alla lettera 0;

49.3.3 nell'ipotesi in cui l'altezza del sottotetto supera i ml.2,70, il volume verra' calcolato come il prodotto della superficie lorda per l'altezza media.

49.4 Sono esclusi dal computo del volume fuori terra i volumi tecnici, come definiti alla lettera U, i portici, i piani a pilotis, le logge; per quanto riguarda i solai, la parte dello spessore eccedente i 30 cm. (intendendo per spessore di solaio la distanza tra la superficie del soffitto e quella del pavimento soprastante, ma con esclusione di eventuali pavimenti galleggianti, controsoffittature e simili sovrastrutture non facenti corpo con la struttura del solaio). I volumi che interrompono la continuita' della parte a pilotis sono computati integralmente. Possono essere consentite parziali chiusure del piano a pilotis, con cancellate al solo scopo di custodia di mezzi di trasporto a due ruote.

49.5 E' altresi' esclusa dal computo del volume fuori terra la chiusura di terrazzi e logge realizzata tramite elementi trasparenti ed apribili, finalizzata al contenimento dei consumi energetici, alla risoluzione di motivi climatici e riferentesi a vani di servizio dell'abitazione, nel rispetto dei valori ambientali ed architettonici del complesso edilizio e della zona, nonche' al rispetto delle distanze minime dai confini e dalle strade, nonche' del regolamento d'igiene, purche' non vengano ricavati vani autonomi.

49.6 Qualora una parte del fabbricato in corrispondenza del piano terreno sia lasciata libera per il collegamento diretto tra strada e cortile o tra cortili e se l'altezza della stessa non sia inferiore a mt. 2,40 il volume corrispondente a tale parte libera non sara' computato nel calcolo del volume.

49.7 Nel caso di ampliamento di fabbricati esistenti il loro volume dovra' essere computato con le modalita' previste per i fabbricati di nuova progettazione.

VOLUMI TECNICI (PRG MODENA) Si dicono tali i vespai, le camere d'aria, i doppi solai, le intercapedini, i sottotetti non praticabili, i volumi tecnici di sommità ecc., ossia tutti i volumi che servono ad incomprimibili esigenze tecniche e tecnologiche. I volumi tecnici non sono considerati ai fini del computo del volume o della superficie utile, né per l'applicazione dei limiti di altezza. VOLUME TECNICO (PRG TRENTO) E’ il volume strettamente necessario a contenere quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, di scale e ascensore, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (ad esempio: serbatoi idrici, extracorsa degli ascensori, canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda) e a consentirne l’accesso.

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PARTE 2 LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.1 PARAMETRI EDILIZI LEZIONE 2.1.2 PARAMETRI EDILIZI

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ALTEZZA DELL'EDIFICIO

SI MISURA SULLA FACCIATA PIÙ ALTA, A PARTIRE DALLA QUOTA DEL TERRENO NATURALE (O DA QUELLA DEL TERRENO SISTEMATO, SE PIÙ BASSA) SINO ALL'ESTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL VANO ABITABILE PIÙ ALTO NEL CASO DELLE MANSARDE, SI CONSIDERA L'ALTEZZA MEDIA DELLA STRUTTURA DI COPERTURA, MISURATA ALL'ESTRADOSSO. SULLE VIE O SUI TERRENI IN PENDENZA L'ALTEZZA SI MISURA IN CORRISPONDENZA DEL PUNTO MEDIANO DELLA FACCIATA; NEL CASO DI FACCIATE COMPOSTE DA ELEMENTI DI VARIA ALTEZZA, SI MISURA IN CORRISPONDENZA DEL PUNTO MEDIANO DELL'ELEMENTO DI MAGGIORE ALTEZZA. NEL CASO DI EDIFICI CONTIGUI, SI MISURA L'ALTEZZA DI OGNI SINGOLO EDIFICIO. NEL CASO DI EDIFICAZIONE A GRADONI, L'ALTEZZA VA CONSIDERATA E VERIFICATA PER CIASCUN CORPO DI FABBRICA. ALTEZZA DEGLI EDIFICI H (PRG ROMA 2003) misura la differenza in ogni punto tra la quota di sistemazione esterna e la quota della linea di gronda; la quota di sistemazione esterna è stabilita nel progetto allegato al titolo abilitativo ovvero nel verbale di linee e quote; la linea di gronda è data dall’intersezione tra l’intradosso del solaio di copertura (a falda inclinata o a terrazzo) e il piano verticale di facciata. Qualora il solaio di copertura a falde superi la pendenza del 35%, il risultato della suddetta misurazione è incrementato di metà della differenza di quota tra linea di gronda e linea di colmo. Possono superare l’altezza massima consentita solo i volumi tecnici e gli impianti tecnologici (quali: serbatoi di acqua, extracorsa ascensori, vano scale, camini, centrali di riscaldamento e condizionamento).

HfHf

Hf Hf

Altezza rilevabile

Hf

Altezza non rilevabile: Hf = H + 30 cm

H

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PARTE 2 LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.1 PARAMETRI EDILIZI LEZIONE 2.1.2 PARAMETRI EDILIZI

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ALTEZZA DEL FRONTE DI UN EDIFICIO (PRG CASALECCHIO) Si misura come differenza tra la più piccola delle seguenti grandezze: a) Quota media del pubblico marciapiede; b) Quota media della linea d'intersezione del piano su cui giace il fronte considerato colla superficie

del terreno sistemato; e la maggiore delle seguenti: c) Quota del filo superiore della grondaia; d) Quota della linea d'intersezione del piano del fronte col piano d'intradosso del cornicione o dello

sporto del tetto; e) Filo superiore del parapetto o muretto di coronamento se il fabbricato è coperto a terrazzo o non

è comunque dotato di grondaie esterne. Nei casi di fronti che terminano con una linea non orizzontale se ne considera l'estremo più alto.

ALTEZZA TOTALE DI UN CORPO DI FABBRICA È la differenza tra la più alta delle quote di cui alle lettere c), d), e) del precedente paragrafo e la quota del pavimento del piano più basso (interrato o seminterrato). ALTEZZA DEL FRONTE DELL’EDIFICIO (PRG FERRARA) L’altezza di ciascun fronte di fabbricato è costituita dalla distanza verticale misurata dal piano di calpestio esterno al fabbricato (inteso come piano orizzontale prevalente del terreno circostante il fabbricato nella sua configurazione finale) alla quota corrispondente al punto di intersezione esterno fra la struttura verticale e quella di copertura; per i fronti a coronamento non orizzontale si fa riferimento alla base della figura solida corrispondente al piano di copertura. Porzioni di fabbricato aventi Hf diverse, vengono conteggiate separatamente per porzioni autonome. ALTEZZA DELL’EDIFICIO L’altezza di un edificio è quella determinata dall’altezza del suo fronte più alto. Nella determinazione dell’altezza delle fronti e dell’edificio sono esclusi i manufatti quali gli extracorsa degli ascensori, vani tecnici particolari, tralicci per le linee elettriche, antenne, serbatoi idrici, camini, ciminiere e simili. Per gli edifici a destinazione produttiva, compresi quelli agricoli, sono esclusi dal computo dell’altezza dell’edificio gli impianti e le attrezzature che per motivi tecnologici o per il loro funzionamento richiedono una particolare altezza o configurazione. Ai fini della verifica si considera l’altezza misurata dal piano di calpestio esterno all’edificio sino alla quota corrispondente al punto di intersezione esterno tra la struttura verticale e quella di copertura se rilevabile altrimenti l’altezza viene misurata dal piano di calpestio esterno all’ edificio sino alla quota corrispondente al punto di intersezione interna tra la struttura verticale e quella di copertura aumentata di cm 30. AALTEZZA DI PIANO È rappresentata dalla differenza tra la quota di pavimento di ogni piano misurata da pavimento a pavimento. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura dal pavimento all’ingrosso della copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista quando il loro interasse risulta superiore a mt.0,40. Qualora la copertura o le partizioni orizzontali siano inclinate si considera altezza quella calcolata come rapporto V/S. ALTEZZA DEGLI EDIFICI (PRG MODENA) Ai fini dell'applicazione dei limiti stabiliti dalla disciplina di Piano regolatore l'altezza degli edifici è espressa in piani e come misura lineare. Se espressa in piani è definita come il numero di piani utili fuori terra conteggiati in corrispondenza della porzione in cui l'edificio ha maggiore altezza. Se espressa come misura lineare corrisponde al dislivello fra le quote medie dei capisaldi (o delle quote di spiccato dell'edificio) e la più alta delle seguenti quote: • quota media del soffitto dell'ultimo piano utile; • bordo superiore della linea di gronda; • quota media dell'intradosso delle travi nelle coperture a “shed” o simili in costruzioni destinate ad attività produttive; nel computo dell'altezza non sono considerati i volumi tecnici (vedasi definizione nel presente Glossario). Ai fini dell'applicazione delle norme sui distacchi fra costruzioni e distanze minime, l'altezza degli edifici è misurata come altezza della parete.

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PARTE 2 LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.1 PARAMETRI EDILIZI LEZIONE 2.1.2 PARAMETRI EDILIZI

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 116

ALTEZZA DEL FABBRICATO (PRG ROVERETO) Per altezza del fabbricato si intende la distanza verticale misurata fra il piano del terreno sistemato come risulta dal progetto e l'intradosso delle gronde raso muro perimetrale o il punto più elevato del cornicione. Qualora la copertura abbia, anche parzialmente, pendenza superiore al 45%, per altezza dell'edificio si intende la distanza verticale misurata fra il piano del terreno sistemato come risulta dal progetto e la linea mediana del timpano o della copertura; in questo caso l'altezza da considerare per la determinazione della distanza minima fra i fabbricati, per gli edifici autorizzati anteriormente al 10 giugno 1981 (entrata in vigore della 7° variante al P.R.G. '71) sarà quella misurata fino all'intradosso delle gronde raso muro perimetrale o il punto più elevato del cornicione. ALTEZZA DELLE FRONTI (PRG TRENTO) E’ la differenza di quota, misurata in metri e sulla verticale, rilevabile fra il piano di campagna e la linea mediana della falda o del timpano, nel caso di coperture a falde inclinate, ovvero l’estradosso dell’ultimo solaio, nel caso di coperture piane. Ai fini della valutazione dell’altezza non sono conteggiati: - lo spessore del manto o del pavimento di copertura; - eventuali parapetti che, nel caso di coperture piane praticabili, non possono superare l’altezza di

metri 1,50; - i muri tagliafuoco, ove previsti, purché di altezza non superiore a metri 1,00; - i volumi tecnici. ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO E’ quella della fronte più alta. PIANO DI CAMPAGNA Con tale termine si intende, in generale, il profilo del terreno naturale o il piano di spiccato dell’edificio quando tale piano sia più basso del profilo naturale. In relazione alle quote della strada e al-l’andamento delle reti fognarie è consentito, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa ed esplicito parere favorevole della commissione edilizia, ovvero può essere imposto per ragioni di migliore assetto dell’area, che il profilo naturale del terreno venga a coincidere con il profilo del terreno urbanizzato. QUOTA DI SPICCATO (PRG MODENA) È la quota più alta del marciapiede pubblico fronteggiante lo spazio privato di pertinenza della costruzione. Qualora manchi il marciapiede pubblico la quota di spiccato è stabilita dall'Ufficio tecnico comunale. TOLLERANZE Lo scostamento ammesso fra le misure di un'opera indicate dal progetto per il quale è stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia, oppure dalla asseverazione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, o infine dalla denuncia di inizio di attività di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, e le misure delle opere eseguite non deve eccedere i seguenti limiti: · 1%, quanto alle misure lineari planimetriche; · 2%, quanto alle misure lineari altimetriche; e comunque non oltre cm. 30, in valore assoluto. Sono comunque sempre ammessi scostamenti fino a cm. 5, in valore assoluto. Le medesime tolleranze sono ammesse nella misurazione delle grandezze relative all'applicazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Le misure di superficie e di volume sono calcolate da valori lineari misurati con le tolleranze sopraindicate; sono successivamente arrotondate all'intero più vicino, espresso in mq o mc.

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PARTE 2 LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.1 PARAMETRI EDILIZI LEZIONE 2.1.2 PARAMETRI EDILIZI

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 117

NUMERO DEI PIANI

E' IL NUMERO DEI PIANI ABITABILI O AGIBILI, TOTALMENTE O PARZIALMENTE COPERTI, SUI QUALI SI SVILUPPA UN CORPO DI FABBRICA DI UN EDIFICIO PIANI UTILI FUORI TERRA È DEFINITO UTILE OGNI PIANO IN CUI ESISTANO LOCALI AVENTI ALTEZZE MEDIA E MINIMA NON INFERIORI AI LIMITI RICHIESTI PER L'ABITABILITÀ O L'AGIBILITÀ SONO DEFINITI FUORI TERRA I PIANI UTILI POSTI A QUOTA SUPERIORE AL PIANO DI SPICCATO NUMERO DEI PIANI (PRG CASALECCHIO) NP è il numero dei piani abitabili o agibili, totalmente o parzialmente coperti, sui quali si sviluppa un corpo di fabbrica di un edificio. Le presenti norme, ove facciano riferimento a tale grandezza, specificano quando trattasi dei soli piani fuori terra e quando vi si debbano invece comprendere anche quelli interrati o seminterrati. PIANI UTILI FUORI TERRA (PRG MODENA) È definito utile ogni piano in cui esistano locali aventi altezze media e minima non inferiori ai limiti richiesti per l'abitabilità o l'agibilità. Sono definiti fuori terra i piani utili posti a quota superiore al piano di spiccato. ALTEZZE 1. L'altezza degli edifici è misurata in numero di piani utili fuori terra ed in metri, secondo i seguenti

criteri: a) il numero di piani è conteggiato in corrispondenza della porzione dell'edificio che ha maggiore

altezza; b) l'altezza, espressa in metri, è calcolata secondo la definizione data dal Glossario. 2. L'altezza degli edifici è disciplinata dalla Normativa delle zone elementari: gli strumenti urbanistici di

attuazione possono tuttavia stabilire limiti diversi, all'esclusivo scopo di introdurre articolazioni volumetriche di carattere locale, richieste da particolarità tipologiche o da variazioni di carattere compositivo.

3. I limiti di altezza non si applicano agli edifici soggetti a vincolo conservativo.

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PARTE 2 LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.1 PARAMETRI EDILIZI LEZIONE 2.1.2 PARAMETRI EDILIZI

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 118

ALLINEAMENTO

VINCOLA LA POSIZIONE DI UN EDIFICIO RISPETTO AGLI SPAZI PUBBLICI O PRIVATI CHE LO CIRCONDANO ED ALLE LINEE CHE DELIMITANO IL LOTTO (FILI STRADALI, CONFINI DI PROPRIETA', ...)

ARRETRAMENTI, DISTANZE E DISTACCHI

IL COMPLESSO DEI PARAMETRI CHE VINCOLANO LA POSIZIONE RELATIVA DI UN FABBRICATO RISPETTO: AL LIMITE DEL LOTTO SU CUI IL FABBRICATO è COLLOCATO AI FABBRICATI CIRCOSTANTI ALLE STRADE

IL CODICE CIVILE STABILISCE LA DISTANZA MINIMA INDEROGABILE TRA FABBRICATI "VICINI E NON AFFIANCATI" SEZIONE SESTA, ART. 873 LE COSTRUZIONI SU FONDI FINITIMI, SE NON SONO UNITE O ADERENTI, DEVONO ESSERE TENUTE A DISTANZA NON MINORE DI TRE METRI. NEI REGOLAMENTI LOCALI PUO' ESSERe STABILITA UNA DISTANZA MAGGIORE.

DISTANZA TRA EDIFICI

LA DISTANZA TRA EDIFICI SI MISURA LUNGO UNA LINEA TRACCIATA ORTOGONALMENTE ALLA PARETE FINESTRATA FINO AD INTERSECARE LA PARETE DELL’EDIFICIO FRONTISTANTE CON ESCLUSIONE DEGLI ELEMENTI NON RILEVANTI AI FINI DELLA SAGOMA DELL’EDIFICIO O CHE COMUNQUE NON SIANO QUALIFICABILI COME PARETI FINESTRATE (POZZI SCALA, ASCENSORI, ECC.).

DISTANZA DAI CONFINI

PER DISTANZA MINIMA DI UN EDIFICIO DAL CONFINE S'INTENDE LA LUNGHEZZA DEL SEGMENTO MINIMO CONGIUNGENTE LA PARETE PIÙ AVANZATA DEL FABBRICATO E IL CONFINE DI PROPRIETÀ ANTISTANTE, (CON ESCLUSIONE DEGLI ELEMENTI NON RILEVANTI AI FINI DELLA SAGOMA DELL’EDIFICIO)

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PARTE 2 LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.1 PARAMETRI EDILIZI LEZIONE 2.1.2 PARAMETRI EDILIZI

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 119

DISTANZA DEGLI EDIFICI DALLE STRADE

PER DISTANZA DI UN EDIFICIO DALLA STRADA S'INTENDE LA LUNGHEZZA DEL SEGMENTO MINIMO CONGIUNGENTE L’ELEMENTO PIÙ SPORGENTE DEL FABBRICATO (CON ESCLUSIONE DEGLI ELEMENTI NON RILEVANTI AI FINI DELLA SAGOMA DELL’EDIFICIO) E LA LINEA CHE DELIMITA IL CONFINE TRA LA PROPRIETÀ PRIVATA E LA STRADA

DISTANZA FUORI TERRA TRA EDIFICI

RAPPRESENTA LA DISTANZA MINIMA, FUORI TERRA, TRA IL MURO ESTERNO PERIMETRALE DELL’EDIFICIO O DEL MANUFATTO (CON ESCLUSIONE DEGLI ELEMENTI NON RILEVANTI AI FINI DELLA SAGOMA DELL’EDIFICIO) ED IL MURO PERIMETRALE DI UN EDIFICIO PROSPICIENTE ALLINEAMENTI (PRG TRENTO) Gli allineamenti sono quelli indicati dalla cartografia del PRG o, in asssenza di tale indicazione, quelli esistenti sui fronti strada. Si intendono per allineamento esistenti quelli prevalenti sul fronte strada, ricompreso fra due incroci, entro cui si colloca l’edificio. Il rispetto degli allineamenti è obbligatorio e comporta deroga alle distanze previste per le singole zone. DISTANZA DAI CONFINI DC (PRG ROMA 2003) Rappresenta la lunghezza, valutata in senso radiale, del segmento minimo congiungente il punto esterno del muro perimetrale dell’edificio o del manufatto (con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni e degli elementi decorativi) ed il confine. Tale valutazione si applica anche ai piani interrati, nel caso in cui sia stabilita, per questi, una distanza ai sensi delle presenti disposizioni. DISTANZA DEGLI EDIFICI DALLE STRADE DS (PRG ROMA 2003) Rappresenta la lunghezza del segmento minimo congiungente il punto più esterno del muro perimetrale dell’edificio o del manufatto (con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni e degli elementi decorativi) ed il confine stradale prospiciente. DISTANZA FUORI TERRA TRA EDIFICI DE (PRG ROMA 2003) Rappresenta la distanza minima, fuori terra, tra il muro esterno perimetrale dell’edificio o del manufatto (con esclusione delle scale esterne a sbalzo, delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni e degli elementi decorativi), ed il muro perimetrale di un edificio prospiciente. DISTANZE (PRG FERRARA) 1) Le distanze si misurano a partire dal perimetro della superficie coperta del fabbricato. 2) Nel caso di soprelevazioni si considera la superficie coperta sul piano orizzontale di spicco della

sopraelevazione. 3) Salvo diversa indicazione del P.R.G. per particolari casi, le distanze delle costruzioni dai confini

vengono misurate sulla congiungente i due punti rispettivamente più vicini su un piano orizzontale tra il perimetro dell’edificio e il limite considerato. Le distanze tra edifici si misurano come distanze tra pareti antistanti. Due pareti si intendono antistanti quando la perpendicolare condotta da un punto qualunque di una delle due pareti incontra la parete opposta, limitatamente alla porzione di parete per cui esista tale condizione. Le distanze nelle costruzioni vengono regolate nel seguente modo:

DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DAI CONFINI DI PROPRIETA’ Salvo diversa indicazione per casi spacifici previsti dalle norme di zona, debbono essere osservate le seguenti distanze dai confini di proprietà.

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PARTE 2 LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.1 PARAMETRI EDILIZI LEZIONE 2.1.2 PARAMETRI EDILIZI

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 120

1) Per gli interventi sul patrimonio esistente che non comportino variazioni alla sagoma planivolumetrica, compresa la ristrutturazione totale, sono ammesse le distanze preesistenti.

2) Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente alla data del 01/04/1975 che comportano variazione alla sagoma, per gli ampliamenti, soprelevazioni, sono da rispettare le seguenti distanze:

zone omogence: A - B - D - E - F - G = 1/3 dell’altezza del fronte dell’edificio di progetto; con un minimo di mt.5 dai confini di proprietà qualora il confine di proprietà coincida con un limite di zona, ad esclusione delle zone E.

zone omogenee: C = 1/2 dell’altezza massima edificabile prevista da ciascuna zona con minimo di mt.5.

3) Per gli interventi sul patrimonio edilizio edificato dopo il 01/04/1975 che comportano variazioni alla sagoma, per gli ampliamenti, soprelevazioni e per le nuove costruzioni, sono da rispettare le seguenti distanze

zone omogenee: A - B - D - E - F - G = 5mt. zone omogenee C = 1/2 dell’altezza massima edificabile prevista da ciascuna zona con minimo mt.5. 4) In tutte le zone è consentita la costruzione in aderenza a edificio preesistente costruito sul confine.

In tal caso la nuova costruzione in confine non potrà eccedere la dimensione del fabbricato esistente sul confine sia in pianta che in elevazione. Eventuali eccedenze in pianta o in elevazione potranno essere ammissibili previa convenzione tra confinanti, registrata e trascritta.

5) In tutte le zone è consentita la costruzione in confine di proprietà o a distanze inferiori a quelle sopraindicate a condizione che venga rispettata la distanza tra fabbricati e la distanza tra pareti finestrate previste dalle presenti norme e previa convenzione tra confinanti registrata e trascritta.

Fanno eccezione i fabbricati adibiti ad autorimessa di altezza massima inferiore a mt.3 che potranno essere costruiti in tutte le zone in confine di proprietà nel rispetto del Codice Civile. Ai fini del presente articolo per confine di proprietà si intende il confine delle aree di tutte le proprietà dei richiedenti la concessione, considerate nel loro complesso.

DISTANZE TRA EDIFICI Salvo diversa indicazione per casi specifici prvisti dalle norme di zona debbono essere osservate le seguenti distanze minime tra fabbricati: 1) Per interventi sul patrimonio edilizio esistente alla data dell’ 1/4/75 che non comportino variazioni

alla sagoma, compresa la ristrutturazione totale, sono ammesse le distanze preesistenti. L’apertura di nuove finestre è consentita nel rispetto delle norme di Codice Civile, qualunque sia la distanza che intercorre tra le pareti frontistanti a condizione che la finestrata sia pari ad almeno 1/8 della Superficie Netta del vano.

2) Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente alla data del 01/04/1975 che comportano variazione della sagoma planivolumetrica, per gli ampliamenti, le sopraelavazioni, sono da rispettare le seguenti distanze minime, tra pareti finestrate o non finestrate

Zone A - B - D - E - F = 2/3 dell’altezza del fronte più alto tra i fabbricati vicini con minimo di mt.3; Zone C = distanza pari all’altezza massima edificabile di ciascuna sottozona con minimo di mt.10. 3) Per gli interventi sul patrimonio edilizio edificato dopo il 01/04/1975 che comportano variazione alla

sagoma, per gli ampliamenti, soprelevazione e per i nuovi edifici, sono da rispettare le seguenti distanze, tra pareti finestrate o non finestrate

Zone omogenee A - B - D - E - F - G = 10mt. Zone omogenee C = distanza pari all’altezza massima edificabile di ciascuna sottozona con

minimo di mt.10. Ai fini del computo della distanza tra fabbricati, non vengono considerati gli edifici destinati ad

autorimesse di altezza inferiore a mt.3; tali edifici dovranno comunque rispettare le norme del Codice Civile.

DISTANZE TRA CORPI DI FABBRICA DI UNO STESSO EDIFICIO Per le nuove costruzioni, ampliamenti e soprelevazioni le norme sui distacchi si applicano anche tra corpi di fabbrica frontistanti di uno stesso edificio o di edifici contigui di una o più proprietà. In tali casi, qualora le pareti non siano finestrate, la distanza tra i corpi di fabbrica frontistanti non dovrà essere inferiore a 2/3 dell’altezza del fronte più alto ed il rapporto tra detta distanza e la dimensione minore, in pianta, dei corpi frontistanti non dovrà essere inferiore a 1. Qualora una delle pareti frontistanti sia finestrata, il distacco minimo dovrà essere tale da garantire all’interno dei vani abitabili un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%. Il requisito si intende “convenzionalmente” soddisfatto se i vani sono dotati di superficie finestrata non inferiore a 1/8 della superficie di pavimento e se non esistono pareti antistanti a meno di 10 metri.

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PARTE 2 LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.1 PARAMETRI EDILIZI LEZIONE 2.1.2 PARAMETRI EDILIZI

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 121

Le norme di cui ai due commi precedenti non si applicano ai locali destinati a ripostigli, bagni corridoi, disimpegni, ed altri spazi destinati ad attività secondarie. Per i pozzi luce (o chiostrine) la distanza minima tra una finestra (esclusivamente di stanze da bagno, corridoi, locali cottura, vani scala) e la parete frontistante non dovrà essere inferiore a mt.3 e l’area libera del pozzo luce non dovrà essere inferiore a 1/18 della somma delle superfici dei muri che lo delimitano. Ai fini del presente articolo non sono considerate finestrate le pareti recanti aperture per dare aria e luce ai vani scala, alle cantine, ai locali destinati a servizi tecnologici e le aperture definite luci dal Codice Civile quando servono per dare aria e luce a locali non adibiti al soggiorno di persone o attivita lavorative non comportanti la presenza di personale. DISTANZE DALLE STRADE Fatto salvo quanto previsto all’art.9 e quanto indicato dalle tavole di P.R.G., le distanze dal confine stradale da rispettare nelle costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti fronteggiamenti le strade; ristrutturazioni totali e fondiarie, sono le seguenti: Zone A - B.: per ogni intervento sarà valutata la distanza dal confine stradale osservando il rispetto

dell’allineamento prevalente parallelo alla strada. In mancanza di allineamento prevalente dovrà essere osservata la distanza minima di mt.5.

Zone C e D Per l’edificazione dovranno essere rispettate le distanze minime dal confine di zona: - mt.5 per strade con carreggiata principale di larghezza inferiore a mt.7. - mt.7,5 per strade con carreggiata principale di larghezza compresa tra mt.7 e 15. - mt.10 con carreggiata principale per strade di larghezza superiore a mt.15. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel comma precedente nel caso di gruppi di

edifici che formino oggetto di piani particolariggiati o Piano di Utilizzo con previsioni planivolumetriche.

In tutte le zone A, B, C, D, F, G nel rispetto delle categoria di intervento, entro i centri abitati sono ammesse soprelevazioni indipendentemente dai distacchi stradali esistenti. Per le recinzione e per tutti gli altri manufatti al di fuori dei centri abitati compreso ogni tipo di edificazione, in prossimità delle curve, si dovrà rispettare quanto previsto dagli art.26 e 27 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della strada di cui al D.P.R. 06/12/1992 n.495 e successive modifiche. La disciplina delle distanze non si applica: - ai manufatti per impianti tecnologici di modesta entità a servizio del territorio (cabine elettriche,

impianti telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, impianti di sollevamento delle fognature, ecc.);

- alle strutture di arredo urbano (chioschi, gazebi, pensiline di attesa per il servizio di trasporto pubblico, cabine telefoniche, opere artistiche, ecc.);

- ai manufatti completamente interrati, i quali possono quindi essere realizzati, fatte salve le comuni norme di sicurezza, anche in aderenza ai confini;

- alle pensiline e ai box prefabbricati al servizio di strutture di arredo stradale; - ai muri di recinzione inferiori ai 3 mt. di altezza; - alle strutture di sostegno di pergolati, tendoni, ecc; - alle opere di coibentazione termica delle pareti esterne degli edifici esistenti qualora comportino un

ispessimento delle murature non superiore ai cm.15; - alla realizzazione di ascensori e montacarichi o altri interventi su fabbricati esistenti finalizzati al

superamento delle barriere architettoniche (in tal caso dovrà comunque essere rispettata la distanza minima prevista dal Codice Civile);

- agli impianti tecnologici di modesta entità al servizio di fabbricati esistenti; - alle scale di sicurezza esterne quando imposte da norme di sicurezza o prevenzione incendi. DISTACCHI FRA EDIFICI E DISTANZE MINIME (PRG MODENA) 1. La distanza di volumi edilizi rispetto alle pareti finestrate non deve essere inferiore alla semi-somma

delle altezze delle pareti prospicienti, e comunque non inferiore a ml 10.00, salvo diverse prescrizioni del Regolamento edilizio.

2. Per pareti rettilinee su cui si aprano esclusivamente finestrature di locali definiti di categoria S a norma del Regolamento edilizio sono consentite minori distanze, a condizione che ciascuna parete non intersechi i piani verticali portati dalle estremità della parete contrapposta ad un angolo di 45 gradi. Nel caso che tale condizione non sia verificata le pareti dovranno essere poste ad una

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PARTE 2 LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.1 PARAMETRI EDILIZI LEZIONE 2.1.2 PARAMETRI EDILIZI

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 122

distanza non inferiore all'altezza della minore delle due. 3. Fatto salvo quanto specificamente prescritto dall'art. 37.2 per la zona territoriale omogenea E, la

distanza di volumi edilizi rispetto ai seguenti limiti non deve essere inferiore alla metà dell'altezza della parete prospiciente, con un minimo di cinque metri:

a) limiti di proprietà; b) ciglio delle vie di comunicazione per le quali non siano prescritte specifiche fasce di rispetto e

sulle quali non prevalga un diverso allineamento degli edifici preesistenti; c) intersezioni dei cigli delle strade suddette in corrispondenza degli incroci; d) limiti delle aree destinate a servizi di quartiere; e) limiti delle aree destinate ad attrezzature generali; f) limiti delle zone territoriali omogenee. 4. Le distanze sopraindicate devono essere osservate nella costruzione e nell'ampliamento, ….. DISTANZE MINIME DA VIE DI COMUNICAZIONE - CLASSIFICAZIONE DELLE VIE DI COMUNICAZIONE 1. Le vie di comunicazione sono classificate dal Piano regolatore, conformemente all’art.2 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento di esecuzione e successivi provvedimenti attuativi, nonché alle prescrizioni dell'art. 45 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, nei seguenti tipi:

A - autostrade; B - strade extraurbane principali; C - strade extraurbane secondarie; D - strade urbane di scorrimento; E - strade urbane di quartiere e di interquartiere; F - strade locali; G - ferrovie di competenza statale; H - altre ferrovie. DISTANZE MINIME DALLE VIE DI COMUNICAZIONE 1. Le distanze minime a protezione del nastro stradale, da misurarsi in proiezione orizzontale a partire

dal confine stradale, sono le seguenti: a) strade di tipo A: ml 60,00, fuori dei centri abitati; b) strade di tipo B: ml 40,00, fuori dei centri abitati; c) strade di tipo C: ml 30,00, fuori dei centri abitati; d) strade di tipo D: ml 20,00, all’interno dei centri abitati; e) strade di tipo E: da ml 0,00 a ml 10,00, così come indicato nella cartografia di Piano

regolatore; f) strade di tipo F: ml 20,00, fuori dai centri abitati e ml 5,00 all’interno dei centri abitati. Per le strade vicinali, così come definite dall’art. 3, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, la distanza è di ml 10,00. Fuori dai centri abitati, ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo

strumento urbanistico generale, direttamente e quando su tali zone sia esecutivo lo strumento attuativo, le distanze sono le seguenti:

g) strade di tipo C: ml 10,00; h) strade di tipo F: ml 5,00. A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi

e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati. 2. Nei confronti del confine delle strade non comprese nell’elenco del precedente comma e di quelle a

protezione delle quali la cartografia di Piano regolatore non indichi alcuna distanza minima, deve sempre essere osservata la distanza prescritta dall’art. 83.1, quando vengono realizzate nuove costruzioni, sostituzioni edilizie ed ampliamenti prospicienti l’asse della via di comunicazione..

3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati, è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all’interno dell’area di intersezione che pregiudichino la funzionalità dell’intersezione stessa.

4. Nel caso in cui l'edificazione a lato di strade di categoria F o non classificate determini un allineamento prevalente, la distanza dei nuovi fabbricati sarà determinata su tale allineamento, ove a ciò non ostino indicazioni grafiche di rispetti stradali o le norme sopra richiamate.

5. Le distanze dalle ferrovie, da misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal piede della scarpata ferroviaria, sono così stabilite:

a) ferrovie di tipo G: ml. 30,00; b) ferrovie di tipo H: ml. 20,00. 6. In caso di difformità fra quanto indicato dalla cartografia di Piano regolatore e le norme del presente

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PARTE 2 LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.1 PARAMETRI EDILIZI LEZIONE 2.1.2 PARAMETRI EDILIZI

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 123

articolo, prevale la prescrizione che prevede una distanza maggiore, ad eccezione dei casi di cui al precedente comma 1, lett. i, j.

DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI, DAI CONFINI E DALLE STRADE (PRG ROVERETO) Salvo che non sia diversamente definito nei singoli articoli, è il distacco minimo misurato in proiezione orizzontale che deve intercorrere in ogni punto e in tutte le direzioni tra la proiezione orizzontale dell'edificio (con esclusione degli sporti di gronda, delle pensiline, dei poggioli e balconi) e la proiezione degli edifici finitimi, il confine di proprietà, il ciglio stradale. Le barchesse, le legnaie, i garages, i muri e simili modeste costruzioni esistenti alla data di entrata in vigore dell'originario P.R.G. non vengono considerate al fine della misurazione della distanza fra le costruzioni stabilita dalle presenti norme, fatto salvo il rispetto di quanto disposto in materia dal Codice Civile. DISTANZA (PRG TRENTO) La distanza si misura in orizzontale e deve essere rispettata per ogni punto dell’edificio. Nella misura delle distanze non si tiene conto di eventuali sporgenze di balconi, pensiline, gronde e simili, purché l’aggetto di tali sporgenze non sia superiore a metri 1,50; in caso diverso si tiene conto della sola parte eccedente. Le distanze dai confini di zona pari a quelle dai confini del lotto devono essere rispettate per tutte quelle zone di interesse pubblico soggette ad eventuale esproprio; non sono invece necessarie qualora le zone confinanti siano d’uso privato e di proprietà dello stesso soggetto. La distanza fra le fronti di edifici diversi non può essere inferiore a metri 10. Fra le fronti di edifici diversi insistenti sullo stesso lotto e fra quelle di eventuali corpi di fabbrica diversi di uno stesso edificio, è obbligatoria una distanza non inferiore a quella della fronte antistante più alta; tale distanza non può comunque essere inferiore a metri 10. Gli edifici inoltre devono rispettare la distanza minima di metri 6 da pertinenze, baracche, tettoie, box e simili, preesistenti all’entrata in vigore del presente piano, sorte con destinazione diversa dall’abitazione, destinazione che non può essere mutata. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal D.M. 2 aprile 1968, è consentito derogare a quanto stabilito dal precedente capoverso ove gli edifici siano progettati nell’ambito dei piani attuativi e nelle zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di cui agli art. 65 e 69, salvo diverse indicazioni cartografiche e/o normative specifiche. Salve tutte le altre prescrizioni di zona è sempre ammessa la costruzione continua fra lotti appartenenti a zone omogenee in base ad accordo scritto ed intavolato fra i proprietari. Tale accordo non è necessario se il confinante ha già costruito a confine. Le distanze dalle strade, esistenti e previste, sono indicate sulle planimetrie di PRG; ove non siano specificatamente previste valgono le prescrizioni di cui al D.P.G.P. del 18.12.87 n° 492.

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PARTE 2 LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.2 I REGOLAMENTI COMUNALI LEZIONE 2.2.1 REGOLAMENTO EDILIZIO

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 124

REGOLAMENTO EDILIZIO - DEFINIZIONE NORMATIVA

L. 1150/42 LEGGE URBANISTICA ART. 33 CONTENUTO DEI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI I COMUNI DEBBONO, CON REGOLAMENTO EDILIZIO, PROVVEDERE ... A DETTARE NORME PRECIPUAMENTE SULLE SEGUENTI MATERIE, TENENDO, SE NE SIA IL CASO, DISTINTE QUELLE RIGUARDANTI IL NUCLEO EDILIZIO ESISTENTE DA QUELLE RIGUARDANTI LA ZONA DI AMPLIAMENTO E IL RESTANTE TERRITORIO COMUNALE: 1) …..(abrogato DPR. 380/2001) 2) LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE ... E LA

RICHIESTA OBBLIGATORIA DEI PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO PER LE NUOVE COSTRUZIONI

3) LA COMPILAZIONE DEI PROGETTI ... E LA DIREZIONE LAVORI ... 4) L'ALTEZZA MINIMA E QUELLA MASSIMA DEI FABBRICATI SECONDO LE

ZONE 5) GLI EVENTUALI DISTACCHI DA FABBRICATI VICINI E DAL FILO STRADALE 6) L'AMPIEZZA E LA FORMAZIONE DEI CORTILI E DEGLI SPAZI INTERNI 7) LE SPORGENZE SULLE VIE E SULLE PIAZZE 8) L'ASPETTO DEI FABBRICATI E IL DECORO DEI SERVIZI E IMPIANTI CHE

INTERESSANO L'ESTETICA DELL'EDILIZIA URBANA (TABELLE STRADALI, MOSTRE E AFFISSI PUBBLICITARI, ...)

9) LE NORME IGIENICHE DI PARTICOLARE INTERESSE EDILIZIO 10) LA PARTICOLARI PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE DA OSSERVARE IN

DETERMINATI QUARTIERI CITTADINI O LUNGO DETERMINATE VIE E PIAZZE

11) LA RECINZIONE O LA MANUTENZIONE DI AREE SCOPERTE, DI PARCHI E GIARDINI PRIVATI E DI ZONE PRIVATE ...

12) L'APPOSIZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI NUMERI CIVICI 13) LE CAUTELE DA OSSERVARE A GARANZIA DELLA PUBBLICA

INCOLUMITA' PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE, PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER I LAVORI NEL PUBBLICO SOTTOSUOLO, ...

14) LA VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI ... NEI COMUNI PROVVISTI DEL PIANO REGOLATORE ... DEVE ALTRESI' DISCIPLINARE: • LA LOTTIZZAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI E LE CARATTERISTICHE

DEI VARI TIPI DI COSTRUZIONE PREVISTI DAL PIANO REGOLATORE • L'OSSERVANZA DI DETERMINATI CARATTERI ARCHITETTONICI, E LA

FORMAZIONE DI COMPLESSI EDILIZI DI CARATTERE UNITARIO ... • LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE DI STRADE PRIVATE ...

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PARTE 2 LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.2 I REGOLAMENTI COMUNALI LEZIONE 2.2.1 REGOLAMENTO EDILIZIO

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TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA DPR 380/2001 aggiornato con le modifiche introdotte dal DL 269/2003 ART 4 CONTENUTO NECESSARIO DEI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI IL REGOLAMENTO CHE I COMUNI ADOTTANO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2,

COMMA 4, DEVE CONTENERE LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ COSTRUTTIVE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORMATIVE TECNICO-ESTETICHE, IGIENICO-SANITARIE, DI SICUREZZA E VIVIBILITÀ

DEGLI IMMOBILI E DELLE PERTINENZE DEGLI STESSI. NEL CASO IN CUI IL COMUNE INTENDA ISTITUIRE LA COMMISSIONE EDILIZIA,

IL REGOLAMENTO INDICA GLI INTERVENTI SOTTOPOSTI AL PREVENTIVO PARERE DI TALE ORGANO CONSULTIVO.

INDICE TIPO: COMUNE DI SIENA PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Contenuto del Regolamento Edilizio PARTE SECONDA NORME GENERALI Art. 2 Commissione Edilizia Art. 3 Funzioni della Commissione Edilizia Art. 4 Funzionamento della commissione edilizia PARTE TERZA NORME PROCEDURALI TITOLO I AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI Art. 5 Opere soggette a concessione edilizia Art. 5 bis Opere soggette ad autorizzazione Art. 6 Opere soggette a denuncia di inizio attività Art. 6 bis Opere soggette a relazione asseverata (art. 26 L. 47/85) Art. 7 Opere non soggette a concessione o denuncia di inizio attivita' Art. 7 bis Autorizzazioni sottoposte a parere d’ufficio TITOLO II DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Art. 8 Attuazione degli interventi diretti TITOLO III ADEMPIMENTI D'OBBLIGO Art. 9 Procedure per la presentazione delle istanze relative agli interventi edilizi diretti e loro

esame Art.10 Atti autorizzativi generali Art.11 Determinazioni del Sindaco sulle domande di concessione edilizia. Art.12 Validità e decadenza della concessione edilizia Art.13 Varianti al progetto Art.14 Progettista, direttore dei lavori e costruttore Art.15 Inizio dei lavori Art.16 Vigilanza sulla esecuzione dei lavori ed interruzione dei lavori TITOLO IV CONDUZIONE DEI LAVORI, VERIFICHE Art.17 Organizzazione del cantiere Art.18 Scarico dei materiali, demolizioni, pulizia delle strade adiacenti ai cantieri Art.19 Occupazione e manomissione di suolo pubblico Art.20 Visite di controllo Art.21 Ultimazione dei lavori Art.22 Collaudi Art.23 Opere soggette ad autorizzazione di abitabilità o agibilità Art.24 Domanda di abitabilità ed agibilità

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PARTE 2 LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.2 I REGOLAMENTI COMUNALI LEZIONE 2.2.1 REGOLAMENTO EDILIZIO

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INDICE TIPO: COMUNE DI MODENA PARTE I COMPETENZE, PROCEDURE E ADEMPIMENTI CAPITOLO I/I DELLE DISPOSIZIONI GENERALI Art. I/1 Oggetto del Regolamento Edilizio Art. I/2 Contenuti e suddivisione della materia Art. I/3 Competenze, procedure e adempimenti Art. I/4 Applicazione delle definizioni e dei parametri Art. I/5 Esigenze, requisiti e prestazioni tecniche Art. I/6 Allegati CAPITOLO I/II DELLA COMMISSIONE EDILIZIA Art. I/7 Definizione e compiti Art. I/8 Composizione e nomina Art. I/9 Funzionamento e pubblicità Art. I/10 Commissione Edilizia Integrata Art. I/11 Dichiarazione di Indirizzi di qualità architettonica e urbana Art. I/12 Consuntivo dell’attività CAPITOLO I/III DELLO SPORTELLO UNICO Art. I/13 Presentazione delle richieste CAPITOLO I/IV DEL CERTIFICATO D’USO Art. I/14 Definizione e applicazione Art. I/15 Richiesta Art. I/16 Rilascio e validità CAPITOLO I/V DEL PARERE PREVENTIVO Art. I/17 Definizione Art. I/18 Richiesta Art. I/19 Rilascio CAPITOLO I/VI DELLA TITOLARITÀ ALLA RICHIESTA Art. I/20 Titolo abilitativo CAPITOLO I/VII DELLA CONCESSIONE EDILIZIA Art. I/21 Opere sottoposte a concessione Art. I/22 Richiesta e documenti Art. I/23 Elaborati di progetto Art. I/24 Elaborati di progetto per interventi su edifici con vincolo di tutela Art. I/25 Elaborati di progetto per opere di tipo infrastrutturale Art. I/26 Istruttoria formale Art. I/27 Istruttoria delle richieste relative ad impianti produttivi di beni e servizi Art. I/28 Controllo su attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente Art. I/29 Rilascio Art. I/30 Procedimento sostitutivo Art. I/31 Decadenza Art. I/32 Concessione edilizia in deroga Art. I/33 Pubblicità e responsabilità Art. I/34 Trasferimento Art. I/35 Contributo di concessione afferente agli oneri di urbanizzazione Art. I/36 Contributo di concessione afferente al costo di costruzione CAPITOLO I/VIII DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI Art. I/37 Procedimento semplificato mediante conferenza dei servizi Art. I/38 Applicazione generale della conferenza dei servizi CAPITOLO I/IX DELLE AUTORIZZAZIONI Art. I/39 Opere soggette ad autorizzazione edilizia ai sensi della L. n° 457/1978 Art. I/40 Opere soggette ad autorizzazione edilizia ai sensi della L. n° 122/1989 Art. I/41 Richiesta e documentazione Art. I/42 Procedimento Art. I/43 Opere soggette ad autorizzazione amministrativa Art. I/44 Opere urgenti Art. I/45 Ripristino dello stato dei luoghi CAPITOLO I/X DELL’ ASSEVERAZIONE Art. I/46 Opere soggette ad asseverazione con dichiarazione di inizio attività

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Art. I/47 Presentazione Art. I/48 Controlli Art. I/49 Asseverazione ai sensi dell’Art. 26 della L. n° 47/1985 CAPITOLO I/XI DELLE OPERE COMUNALI Art. I/50 Opere pubbliche di competenza comunale CAPITOLO I/XII DELL’ ESECUZIONE DELLE OPERE Art. I/51 Comunicazione di inizio lavori Art. I/52 Allineamenti Art. I/53 Vigilanza durante l’esecuzione delle opere Art. I/54 Conduzione del cantiere e pubblica incolumità Art. I/55 Ritrovamenti archeologici CAPITOLO I/XIII DELLE VARIANTI Art. I/56 Varianti a concessioni e autorizzazioni Art. I/57 Varianti in corso d’opera ai sensi dell’Art. 15 della L. n° 47/1985 CAPITOLO I/XIV DELLA CONCLUSIONE DELLE OPERE Art. I/58 Proroga del termine di fine lavori Art. I/59 Scheda tecnica descrittiva Art. I/60 Comunicazione di fine lavori Art. I/61 Certificato di collaudo per impianti produttivi Art. I/62 Verifica di conformità dell’opera eseguita Art. I/63 Tolleranza esecutiva nelle misurazioni Art. I/64 Rilascio del certificato di conformità edilizia Art. I/65 Verifiche analitiche a campione Art. I/66 Elenco dei tecnici verificatori CAPITOLO I/XV DELLA SICUREZZA, IGIENE E DECORO DEI LUOGHI Art. I/67 Numeri civici Art. I/68 Cartelli ed apparecchi di pubblico interesse Art. I/69 Impatto visivo ed ambientale degli apparati tecnologici Art. I/70 Manutenzione delle aree e delle costruzioni Art. I/71 Dichiarazione di inabitabilità Art. I/72 Utilizzazione abusiva CAPITOLO I/XVI DELLE DISPOSIZIONI FINALI Art. I/73 Richiesta in sanatoria Art. I/74 Abusi edilizi di minore entità Art. I/75 Progetti e programmi per settori specifici Art. I/76 Abrogazione, sostituzione e modifica di precedenti disposizioni Art. I/77 Validità ed efficacia Art. I/78 Adeguamenti periodici Art. I/79 Riferimento normativo generale e sanzioni Art. I/80 Entrata in vigore PARTE II DEFINIZIONI, PARAMETRI E INTERVENTI CAPITOLO II/I DEI PARAMETRI URBANISTICI Art. II/1 Centro abitato Art. II/2 Territorio urbanizzato Art. II/3 Comprensorio urbanistico Art. II/4 Superficie territoriale (ST) Art. II/5 Superficie per opere di urbanizzazione primaria (U1) Art. II/6 Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (U2) Art. II/7 Standards urbanistici Art. II/8 Superficie per opere di urbanizzazione generale (UG) Art. II/9 Potenzialità edificatoria (PE) Art. II/10 Carico urbanistico (CU) Art. II/11 Categoria e classe catastale Art. II/12 Capacità insediativa (CI) Art. II/13 Superficie fondiaria (SF) Art. II/14 Unità minima di intervento (UM) Art. II/15 Area dell’insediamento (AI)

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CAPITOLO II/II DEGLI INTERVENTI URBANISTICI Art. II/16 Interventi urbanistici preventivi Art. II/17 Richiesta di intervento urbanistico Art. II/18 Comparto urbanistico di attuazione (CA) Art. II/19 Perimetri dei comparti urbanistici di attuazione Art. II/20 Aree destinate agli standards urbanistici Art. II/21 Iniziativa dei proprietari Art. II/22 Inerzia dei proprietari Art. II/23 Disegno urbano coordinato (DUC) Art. II/24 Studio di impatto ambientale (S.I.A.) Art. II/25 Piano di sviluppo aziendale (P.S.A.) Art. II/26 Superficie agricola utilizzata (S.A.U.) Art. II/27 Imprenditore agricolo a titolo principale CAPITOLO II/III DEI PARAMETRI EDILIZI Art. II/28 Edificio, unità edilizia (UE) Art. II/29 Unità tipologica, tipo edilizio Art. II/30 Area di pertinenza Art. II/31 Area cortiliva Art. II/32 Edificio residenziale Art. II/33 Edificio unifamiliare Art. II/34 Unità immobiliare (UI) Art. II/35 Abitazione Art. II/36 Pertinenza edilizia Art. II/37 Parti comuni condominiali Art. II/38 Superfetazione edilizia Art. II/39 Definizioni particolari Art. II/40 Superficie lorda (SL) Art. II/41 Superficie utile (SU) Art. II/42 Parti che non costituiscono superficie utile Art. II/43 Superficie principale (S.pr.) Art. II/44 Superficie accessoria (S.ac.) Art. II/45 Involucri leggeri rimuovibili Art. II/46 Indice di utilizzazione territoriale (UT) Art. II/47 Indice di utilizzazione fondiaria (UF) Art. II/48 Volume lordo (VL) Art. II/49 Volume utile (VU) Art. II/50 Indice di densità territoriale (DT) Art. II/51 Indice di densità fondiaria (DF) Art. II/52 Superficie coperta (SC) Art. II/53 Rapporto di copertura (RC) Art. II/54 Superficie permeabile (SP) Art. II/55 Rapporto di permeabilità (RP) CAPITOLO II/IV DELLE ALTEZZE E DELLE DISTANZE Art. II/56 Sagoma dell’edificio Art. II/57 Fronte dell’edificio Art. II/58 Aperture: luci e vedute Art. II/59 Pareti finestrate e prospicienti Art. II/60 Altezza del fronte (AF) Art. II/61 Quota media del terreno Art. II/62 Piano di un edificio Art. II/63 Altezza interna di piano (AP) Art. II/64 Altezza interna del locale (AL) Art. II/65 Soppalco Art. II/66 Altezza di un edificio Art. II/67 Distanza di un edificio (D) Art. II/68 Indice di visuale libera (VL) Art. II/69 Misura della distanza Art. II/70 Distanza da un confine di proprietà (D1)

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PARTE 2 LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.2 I REGOLAMENTI COMUNALI LEZIONE 2.2.1 REGOLAMENTO EDILIZIO

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Art. II/71 Distanza da un confine di zona (D2) Art. II/72 Distanza da un altro edificio (D3) Art. II/73 Riduzione delle distanze CAPITOLO II/V DEGLI INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE Art. II/74 Manutenzione ordinaria (MO) Art. II/75 Manutenzione straordinaria (MS) CAPITOLO II/VI DEGLI INTERVENTI EDILIZI DI RECUPERO PER CONSERVAZIONE Art. II/76 Restauro (R1) Art. II/77 Risanamento conservativo (R2) Art. II/78 Riqualificazione e ricomposizione tipologica (R3) Art. II/79 Ripristino tipologico (R4) Art. II/80 Cambio della destinazione d’uso (R5) Art. II/81 Recupero per conservazione dei giardini e siti storici (R6) Art. II/82 Miglioramento e adeguamento antisismico (R7) Art. II/83 Ristrutturazione edilizia conservativa dell’involucro esterno (R8) Art. II/84 Recupero abitativo del sottotetto (R9) CAPITOLO II/VII DEGLI INTERVENTI EDILIZI DI RECUPERO PER TRASFORMAZIONE Art. II/85 Ristrutturazione edilizia (T1) Art. II/86 Ristrutturazione con ampliamento (T2) Art. II/87 Opere interne di adeguamento igienico funzionale (T3) Art. II/88 Opere esterne di adeguamento estetico architettonico (T4) Art. II/89 Eliminazione delle barriere architettoniche (T5) Art. II/90 Installazione di impianti tecnologici (T6) Art. II/91 Realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati (T7) Art. II/92 Ristrutturazione urbanistica (T8) Art. II/93 Demolizione e recupero del sedime (T9) CAPITOLO II/VIII DEGLI INTERVENTI EDILIZI DI NUOVA COSTRUZIONE Art. II/94 Demolizione e ricostruzione (C1) Art. II/95 Ampliamento di edificio esistente (C2) Art. II/96 Nuovo impianto edilizio (C3) Art. II/97 Attrezzatura del territorio (C4) Art. II/98 Modificazione del suolo (C5) Art. II/99 Depositi a cielo aperto (C6) Art. II/100 Costruzioni temporanee (C7) Art. II/101 Arredo urbano (C8) Art. II/102 Allestimento del verde (C9) Art. II/103 Campi per attività sportive e ricreative (C10) Art. II/104 Recinzioni, passi carrai e rampe (C11) Art. II/105 Opere cimiteriali (C12) Art. II/106 Distribuzione automatica di carburante (C13) Art. II/107 Demolizione di rottami (C14) Art. II/108 Coltivazione di cave (C15) Art. II/109 Campeggi (C16) Art. II/110 Occupazione di suolo pubblico (C17) Art. II/111 Impianti di pubblicità o propaganda (C18) CAPITOLO II/IX DEI PARCHEGGI Art. II/112 Parcheggi di urbanizzazione primaria (P1) Art. II/113 Parcheggi di urbanizzazione secondaria (P2) Art. II/114 Parcheggi e autorimesse di pertinenza degli edifici (P3) Art. II/115 Parcheggi di urbanizzazione generale (P4) CAPITOLO II/X DEGLI USI URBANISTICI Art. II/116 Usi residenziali (1) Art. II/117 Usi sociali a livello di quartiere (2) Art. II/118 Usi terziari diffusi (3) Art. II/119 Usi terziari specializzati (4) Art. II/120 Usi produttivi urbani (5) Art. II/121 Usi produttivi agricoli (6) Art. II/122 Usi speciali (7)

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PARTE 2 LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.2 I REGOLAMENTI COMUNALI LEZIONE 2.2.1 REGOLAMENTO EDILIZIO

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PARTE III REQUISITI TECNICI E PRESTAZIONI DEGLI EDIFICI CAPITOLO III/I DELLE PRESCRIZIONI ESIGENZIALI Art. III/1 Oggetto e contenuti Art. III/2 Lista degli usi urbanistici Art. III/3 Lista dei sottosistemi ambientali Art. III/4 Lista delle componenti tecnologiche Art. III/5 Lista delle esigenze Art. III/6 Lista dei requisiti tecnici Art. III/7 Requisiti cogenti e requisiti raccomandati Art. III/8 Specifiche tecniche e relative asseverazioni CAPITOLO III/II DELLE SPECIFICHE TECNICHE Req. N° iii.1.1. Resistenza alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio Req. N° iii.1.2. Resistenza alle vibrazioni e sollecitazioni accidentali Req. N° iii.2.1. Limitazione del rischio di incendio, di reazione al fuoco e di emissioni nocive Req. N° iii.2.2. Resistenza al fuoco Req. N° iii.2.3. Evacuazione in caso d’emergenza e accessibilità per i mezzi di soccorso Req. N° iii.3.1. Purezza e ricambio dell’aria Req. N° iii.3.2. Controllo della combustione e dei fumi in uscita Req. N° iii.3.3. Portata delle canne di esalazione aeriformi Req. N° iii.3.4. Controllo della ventilazione Req. N° iii.3.6. Controllo della temperatura superficiale Req. N° iii.3.7. Controllo della temperatura interna Req. N° iii.3.8. Controllo dell’umidità superficiale e interstiziale Req. N° iii.3.9. Controllo dell’umidità relativa Req. N° iii.3.10. Controllo dell’inerzia termica Req. N° iii.3.11. Adduzione e distribuzione idrica Req. N° iii.3.12. Smaltimento delle acque di rifiuto PARTE IV REQUISITI TECNICI E PRESTAZIONI DEGLI SPAZI ESTERNI CAPITOLO IV/I DELLE PRESCRIZIONI ESIGENZIALI Art. IV/1 Oggetto e contenuti Art. IV/2 Lista delle zone territoriali omogenee Art. IV/3 Lista degli usi collettivi Art. IV/4 Lista dei sottosistemi ambientali Art. IV/5 Lista delle componenti tecniche Art. IV/6 Lista delle esigenze Art. IV/7 Lista dei requisiti tecnici Art. IV/8 Requisiti cogenti e requisiti raccomandati Art. IV/9 Specifiche tecniche CAPITOLO IV/II DELLE SPECIFICHE TECNICHE Req. N° iv.1.1. Accessibilità e transitabilità Req. N° iv.4.2. Controllo della riverberazione sonora Req. N° iv.5.2. Resistenza agli agenti fisici, chimici e biologici

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.1 PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA

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TIPI DI INTERVENTI E TIPI DI PROCEDIMENTI

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA - DPR 380/2001 AGGIORNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DL 269/2003 PARTE I – TITOLO I – CAPO I “ATTIVITÀ EDILIZIA” ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. IL PRESENTE TESTO UNICO • CONTIENE I PRINCIPI FONDAMENTALI E GENERALI • E LE DISPOSIZIONI • PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA. 2. CULTURALI E AMBIENTALI CONTENUTE NEL DLGS 490/1999 (T.U. delle

disposizioni in materia dei beni culturali e ambientali) E LE ALTRE NORMATIVE DI SETTORE AVENTI INCIDENZA SULLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA.

3. SONO FATTE SALVE ALTRESÌ LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 24 E

25 (SPORTELLO UNICO) DEL DLGS 112/1998 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli Enti Locali) ED ALLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, IN MATERIA DI REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DI IMPIANTI PRODUTTIVI.

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.1 PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA

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ART. 3 DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI 1. AI FINI DEL PRESENTE TESTO UNICO SI INTENDONO PER: A) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, GLI INTERVENTI EDILIZI CHE

RIGUARDANO • LE OPERE DI RIPARAZIONE, RINNOVAMENTO E SOSTITUZIONE DELLE

FINITURE DEGLI EDIFICI • QUELLE NECESSARIE AD INTEGRARE O MANTENERE IN EFFICIENZA GLI

IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI; B) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LE OPERE E LE

MODIFICHE NECESSARIE PER • RINNOVARE E SOSTITUIRE PARTI ANCHE STRUTTURALI DEGLI EDIFICI • PER REALIZZARE ED INTEGRARE I SERVIZI IGIENICO-SANITARI E

TECNOLOGICI SEMPRE CHE NON ALTERINO I VOLUMI E LE SUPERFICI DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI E NON COMPORTINO MODIFICHE DELLE DESTINAZIONI DI USO; C) INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, GLI

INTERVENTI EDILIZI RIVOLTI A CONSERVARE L'ORGANISMO EDILIZIO E AD ASSICURARNE LA FUNZIONALITÀ MEDIANTE UN INSIEME SISTEMATICO DI OPERE CHE, NEL RISPETTO DEGLI ELEMENTI TIPOLOGICI, FORMALI E STRUTTURALI DELL'ORGANISMO STESSO, NE CONSENTANO DESTINAZIONI D'USO CON ESSI COMPATIBILI. TALI INTERVENTI COMPRENDONO

• IL CONSOLIDAMENTO, • IL RIPRISTINO E IL RINNOVO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

DELL’EDIFICIO, • L'INSERIMENTO DEGLI ELEMENTI ACCESSORI E DEGLI IMPIANTI

RICHIESTI DALLE ESIGENZE DELL'USO, • L'ELIMINAZIONE DEGLI ELEMENTI ESTRANEI ALL'ORGANISMO EDILIZIO; D) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, GLI INTERVENTI RIVOLTI A

TRASFORMARE GLI ORGANISMI EDILIZI MEDIANTE UN INSIEME SISTEMATICO DI OPERE CHE POSSONO PORTARE AD UN ORGANISMO EDILIZIO IN TUTTO O IN PARTE DIVERSO DAL PRECEDENTE. TALI INTERVENTI COMPRENDONO

• IL RIPRISTINO O LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’EDIFICIO,

• L'ELIMINAZIONE, LA MODIFICA E L'INSERIMENTO DI NUOVI ELEMENTI ED IMPIANTI.

NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SONO RICOMPRESI ANCHE QUELLI CONSISTENTI NELLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON LA STESSA VOLUMETRIA E SAGOMA DI QUELLO PREESISTENTE, FATTE SALVE LE SOLE INNOVAZIONI NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA;

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.1 PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 133

E) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, QUELLI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA DEL TERRITORIO NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DEFINITE ALLE LETTERE PRECEDENTI. SONO COMUNQUE DA CONSIDERARSI TALI:

E. 1) LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI EDILIZI FUORI TERRA O INTERRATI, OVVERO L'AMPLIAMENTO DI QUELLI ESISTENTI ALL'ESTERNO DELLA SAGOMA ESISTENTE, FERMO RESTANDO, PER GLI INTERVENTI PERTINENZIALI, QUANTO PREVISTO ALLA LETTERA E.6);

E.2) GLI INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA REALIZZATI DA SOGGETTI DIVERSI DAL COMUNE;

E.3) LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E DI IMPIANTI, ANCHE PER PUBBLICI SERVIZI, CHE COMPORTI LA TRASFORMAZIONE IN VIA PERMANENTE DI SUOLO INEDIFICATO;

E.4) L'INSTALLAZIONE DI TORRI E TRALICCI PER IMPIANTI RADIO-RICETRASMITTENTI E DI RIPETITORI PER I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE;

E.5) L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI LEGGERI, ANCHE PREFABBRICATI, E DI STRUTTURE DI QUALSIASI GENERE, QUALI ROULOTTES, CAMPERS, CASE MOBILI, IMBARCAZIONI, CHE SIANO UTILIZZATI COME ABITAZIONI, AMBIENTI DI LAVORO, OPPURE COME DEPOSITI, MAGAZZINI E SIMILI, E CHE NON SIANO DIRETTI A SODDISFARE ESIGENZE MERAMENTE TEMPORANEE;

E.6) GLI INTERVENTI PERTINENZIALI CHE LE NORME TECNICHE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, IN RELAZIONE ALLA ZONIZZAZIONE E AL PREGIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DELLE AREE, QUALIFICHINO COME INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, OVVERO CHE COMPORTINO LA REALIZZAZIONE DI UN VOLUME SUPERIORE AL 20% DEL VOLUME DELL'EDIFICIO PRINCIPALE;

E. 7) LA REALIZZAZIONE DI DEPOSITI DI MERCI O DI MATERIALI E LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALL'APERTO OVE COMPORTINO L'ESECUZIONE DI LAVORI CUI CONSEGUA LA TRASFORMAZIONE PERMANENTE DEL SUOLO INEDIFICATO;

F) GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, QUELLI RIVOLTI A SOSTITUIRE L'ESISTENTE TESSUTO URBANISTICO-EDILIZIO CON ALTRO DIVERSO,

• MEDIANTE UN INSIEME SISTEMATICO DI INTERVENTI EDILIZI, • ANCHE CON LA MODIFICAZIONE DEL DISEGNO DEI LOTTI, DEGLI ISOLATI

E DELLA RETE STRADALE.

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.1 PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 134

2. LE DEFINIZIONI DI CUI AL COMMA 1 PREVALGONO SULLE DISPOSIZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E DEI REGOLAMENTI EDILIZI. RESTA FERMA LA DEFINIZIONE DI RESTAURO PREVISTA DALL'ART. 34 DEL DLGS 490/1999.

DLgs 490/1999 art. 34: “Definizione di restauro”: Ai fini del presente Capo, per restauro si intende l’intervento diretto sulla cosa volto a mantenere l’integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende il miglioramento strutturale.

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.1 PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 135

TIPI DI PROCEDIMENTI AUTORITATIVI: • ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA • PERMESSO DI COSTRUIRE • DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DPR 380/2001 - ART 6 ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA SALVO PIÙ RESTRITTIVE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA REGIONALE E DAGLI STRUMENTI URBANISTICI, E COMUNQUE NEL RISPETTO DELLE ALTRE NORMATIVE DI SETTORE AVENTI INCIDENZA SULLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA …… I SEGUENTI INTERVENTI POSSONO ESSERE ESEGUITI SENZA TITOLO ABILITATIVO: • INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA; • INTERVENTI VOLTI ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

CHE NON COMPORTINO LA REALIZZAZIONE DI RAMPE O DI ASCENSORI ESTERNI, OVVERO DI MANUFATTI CHE ALTERINO LA SAGOMA DELL'EDIFICIO;

• OPERE TEMPORANEE PER ATTIVITÀ DI RICERCA NEL SOTTOSUOLO CHE ABBIANO CARATTERE GEOGNOSTICO O SIANO ESEGUITE IN AREE ESTERNE AL CENTRO EDIFICATO

ART 7 ATTIVITÀ EDILIZIA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A) OPERE E INTERVENTI PUBBLICI CHE RICHIEDANO PER LA LORO

REALIZZAZIONE L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI UNA PLURALITÀ DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ………;

B) OPERE PUBBLICHE, DA ESEGUIRSI DA AMMINISTRAZIONI STATALI O COMUNQUE INSISTENTI SU AREE DEL DEMANIO STATALE E OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STATALE, DA REALIZZARSI DAGLI ENTI ISTITUZIONALMENTE COMPETENTI, OVVERO DA CONCESSIONARI DI SERVIZI PUBBLICI, PREVIO ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ CON LE PRESCRIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE AI SENSI DEL DPR 383/1994 (REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE DI INTERESSE STATALE);

C) OPERE PUBBLICHE DEI COMUNI DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, OVVERO DALLA GIUNTA COMUNALE, ASSISTITE DALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 554/1999 (Regolamento di attuazione della L. 109/1994 Legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni).

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.1 PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 136

ART 9 ATTIVITÀ EDILIZIA IN ASSENZA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA 1. SALVI I PIÙ RESTRITTIVI LIMITI FISSATI DALLE LEGGI REGIONALI E NEL

RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL DLGS 490/1999 NEI COMUNI SPROVVISTI DI STRUMENTI URBANISTICI (GENERALI) SONO CONSENTITI: A) GLI INTERVENTI PREVISTI DALLE LETTERE A), B), E C) DEL PRIMO

COMMA DELL'ARTICOLO 3 CHE RIGUARDINO SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI O PARTI DI ESSE;

B) FUORI DAL PERIMETRO DEI CENTRI ABITATI, GLI INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE NEL LIMITE DELLA DENSITÀ MASSIMA FONDIARIA DI 0,03 MC PER MQ; IN CASO DI INTERVENTI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA, LA SUPERFICIE COPERTA NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE UN DECIMO DELL'AREA DI PROPRIETÀ.

2. NELLE AREE NELLE QUALI NON SIANO STATI APPROVATI GLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI PREVISTI DAGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COME PRESUPPOSTO PER L'EDIFICAZIONE, OLTRE AGLI INTERVENTI INDICATI AL COMMA 1, LETTERA A), SONO CONSENTITI GLI INTERVENTI DI CUI ALLA LETTERA D) DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 3 DEL PRESENTE TESTO UNICO CHE RIGUARDINO SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI O PARTI DI ESSE.

3. TALI ULTIMI INTERVENTI SONO CONSENTITI ANCHE SE RIGUARDINO GLOBALMENTE UNO O PIÙ EDIFICI E MODIFICHINO FINO AL 25 % DELLE DESTINAZIONI PREESISTENTI, PURCHÉ IL TITOLARE DEL PERMESSO SI IMPEGNI, CON ATTO TRASCRITTO A FAVORE DEL COMUNE E A CURA E SPESE DELL'INTERESSATO, A PRATICARE, LIMITATAMENTE ALLA PERCENTUALE MANTENUTA AD USO RESIDENZIALE, PREZZI DI VENDITA E CANONI DI LOCAZIONE CONCORDATI CON IL COMUNE ED A CONCORRERE NEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE …….

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.1 PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 137

ART 10 INTERVENTI SUBORDINATI A PERMESSO DI COSTRUIRE 1. COSTITUISCONO INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED

EDILIZIA DEL TERRITORIO E SONO SUBORDINATI A PERMESSO DI COSTRUIRE:

• GLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE; • GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA; • GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CHE PORTINO AD UN

ORGANISMO EDILIZIO IN TUTTO O IN PARTE DIVERSO DAL PRECEDENTE E CHE COMPORTINO - AUMENTO DI UNITÀ IMMOBILIARI, - MODIFICHE DEL VOLUME, DELLA SAGOMA, DEI PROSPETTI O DELLE

SUPERFICI, - OVVERO CHE, LIMITATAMENTE AGLI IMMOBILI COMPRESI NELLE ZONE

OMOGENEE A, COMPORTINO MUTAMENTI DELLA DESTINAZIONE D'USO. 2. LE REGIONI STABILISCONO CON LEGGE QUALI MUTAMENTI, CONNESSI O

NON CONNESSI A TRASFORMAZIONI FISICHE, DELL'USO DI IMMOBILI O DI LORO PARTI, SONO SUBORDINATE A PERMESSO DI COSTRUIRE O A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ.

3. LE REGIONI POSSONO ALTRESÌ INDIVIDUARE CON LEGGE ULTERIORI

INTERVENTI CHE, IN RELAZIONE ALL'INCIDENZA SUL TERRITORIO E SUL CARICO URBANISTICO, SONO SOTTOPOSTI AL PREVENTIVO RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE. ……….

ART 11 CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 1. IL PERMESSO DI COSTRUIRE È RILASCIATO AL PROPRIETARIO

DELL'IMMOBILE O A CHI ABBIA TITOLO PER RICHIEDERLO. 2. IL PERMESSO DI COSTRUIRE È TRASFERIBILE, INSIEME ALL'IMMOBILE, AI

SUCCESSORI O AVENTI CAUSA. ESSO NON INCIDE SULLA TITOLARITÀ DELLA PROPRIETÀ O DI ALTRI DIRITTI REALI RELATIVI AGLI IMMOBILI REALIZZATI PER EFFETTO DEL SUO RILASCIO. È IRREVOCABILE ED È ONEROSO AI SENSI DELL'ART. 16.

3. IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE NON COMPORTA LIMITAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI.

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.1 PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 138

ART 12 PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 1. IL PERMESSO DI COSTRUIRE È RILASCIATO IN CONFORMITÀ ALLE

PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, DEI REGOLAMENTI EDILIZI E DELLA DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA VIGENTE.

2. IL PERMESSO DI COSTRUIRE È COMUNQUE SUBORDINATO

- ALLA ESISTENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - O ALLA PREVISIONE DA PARTE DEL COMUNE DELL'ATTUAZIONE DELLE

STESSE NEL SUCCESSIVO TRIENNIO, - OVVERO ALL'IMPEGNO DEGLI INTERESSATI DI PROCEDERE

ALL'ATTUAZIONE DELLE MEDESIME CONTEMPORANEAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO OGGETTO DEL PERMESSO.

3. IN CASO DI CONTRASTO DELL'INTERVENTO OGGETTO DELLA DOMANDA

DI PERMESSO DI COSTRUIRE CON LE PREVISIONI DI STRUMENTI URBANISTICI ADOTTATI, È SOSPESA OGNI DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA DOMANDA. LA MISURA DI SALVAGUARDIA NON HA EFFICACIA DECORSI TRE ANNI DALLA DATA DI ADOZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO, OVVERO CINQUE ANNI NELL'IPOTESI IN CUI LO STRUMENTO URBANISTICO SIA STATO SOTTOPOSTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE ALL'APPROVAZIONE ENTRO UN ANNO DALLA CONCLUSIONE DELLA FASE DI PUBBLICAZIONE.

4. A RICHIESTA DEL SINDACO, E PER LO STESSO PERIODO, IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO DA NOTIFICARE ALL'INTERESSATO, PUÒ ORDINARE LA SOSPENSIONE DI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO CHE SIANO TALI DA COMPROMETTERE O RENDERE PIÙ ONEROSA L'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI.

ART 13 COMPETENZA AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 1. IL PERMESSO DI COSTRUIRE È RILASCIATO DAL DIRIGENTE O

RESPONSABILE DEL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEGLI STRUMENTI URBANISTICI. ……..

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.1 PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 139

ART 14 PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI

1. IL PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI È RILASCIATO ESCLUSIVAMENTE PER EDIFICI ED IMPIANTI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, …..

2. DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO VIENE DATA COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI ….

3. LA DEROGA, NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICHE, SANITARIE E DI SICUREZZA, PUÒ RIGUARDARE ESCLUSIVAMENTE I LIMITI DI DENSITÀ EDILIZIA, DI ALTEZZA E DI DISTANZA TRA I FABBRICATI DI CUI ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ESECUTIVI, FERMO RESTANDO IN OGNI CASO IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 7, 8 E 9 DEL DM 1444/1968 (STANDARD URBANISTICI).

ART 15 EFFICACIA TEMPORALE E DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 1. NEL PERMESSO DI COSTRUIRE SONO INDICATI I TERMINI DI INIZIO E DI

ULTIMAZIONE DEI LAVORI. 2. IL TERMINE PER L'INIZIO DEI LAVORI NON PUÒ ESSERE SUPERIORE AD

UN ANNO DAL RILASCIO DEL TITOLO; QUELLO DI ULTIMAZIONE ….NON PUÒ SUPERARE I TRE ANNI DALL'INIZIO DEI LAVORI. ENTRAMBI I TERMINI POSSONO ESSERE PROROGATI …. PER FATTI SOPRAVVENUTI ESTRANEI ALLA VOLONTÀ DEL TITOLARE DEL PERMESSO. DECORSI TALI TERMINI IL PERMESSO DECADE DI DIRITTO PER LA PARTE NON ESEGUITA, TRANNE CHE, ANTERIORMENTE ALLA SCADENZA VENGA RICHIESTA UNA PROROGA. LA PROROGA PUÒ ESSERE ACCORDATA …. ESCLUSIVAMENTE IN CONSIDERAZIONE DELLA MOLE DELL'OPERA DA REALIZZARE O DELLE SUE PARTICOLARI CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE, OVVERO QUANDO SI TRATTI DI OPERE PUBBLICHE IL CUI FINANZIAMENTO SIA PREVISTO IN PIÙ ESERCIZI FINANZIARI.

3. LA REALIZZAZIONE DELLA PARTE … NON ULTIMATA … È SUBORDINATA AL RILASCIO DI NUOVO PERMESSO PER LE OPERE ANCORA DA ESEGUIRE, SALVO CHE LE STESSE NON RIENTRINO TRA QUELLE REALIZZABILI MEDIANTE DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ. SI PROCEDE ALTRESÌ, OVE NECESSARIO, AL RICALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.

4. IL PERMESSO DECADE CON L'ENTRATA IN VIGORE DI CONTRASTANTI PREVISIONI URBANISTICHE, SALVO CHE I LAVORI SIANO GIÀ INIZIATI E VENGANO COMPLETATI ENTRO IL TERMINE DI TRE ANNI DALLA DATA DI INIZIO.

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.1 PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA

A. Riggio, U

PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (art. 20)

a

il v

r

L’i

n

l’in

nei

* per

presentazione della domanda con llegati da parte dell’interessato allo

sportello unico per l’edilizia

.

entro 10 giorni viene designato il responsabile del

procedimento e Comunicato al richiedete il nominativo

il responsabile del procedimento: cura l’istruttoria - acquisisce i pareri e i nulla osta

previsti dalla normativa (statale, regionale, comunale) avvalendosi dello sportello unico

- può indire una conferenza di servizi per acquisire atti di altre amministrazioni interessate

- verifica la conformità del progetto alla normativa

- redige una dettagliata relazione sulla qualificazione tecnica giuridica e sulla conformità dell’intervento

entro 60 giorni (120 giorni *) dalla domanda

termine può essere interrotto una sola olta entro 15 giorni (30 giorni *) dalla presentazione della domanda per

ichiesta di documentazione e riprende per intero dalla presentazione dei

documenti integrativi

- può chiedere modifiche di modesta entità e fissa un termine per la loro accettazione

n

entro 15 giorni dal termine fissato l’interessato, se accetta le

modifiche, integra il progetto e la documentazione

c

nei 15 giorni successivi alla proposta del responsabile del procedimento

o dalla fine della conferenza di servizi

Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2

IN CASO DI MANCATA ADOZIONE DEL PROVVEDIME

teressato può chiedere allo sportello unico che

ei 15 giorni successivi alla richiesta

trascorsi inutilmente i 15 giorni, teressato può chiedere alla Regione

un intervento sostitutivo

il s

15 giorni successivi a tale richiesta

nei 60 giorni successivi il

Comuni >100.000 ab o per opere complesse

Il dirigente adotta il provvedimento onclusivo rilasciando il permesso di

costruire

vige il principio del silenzio - rifiuto

007/2

NTO NEI TERMINI (art. 21)

ilenz

comvige

il dirigente si pronunci; io rifiuto può essere impugnato in

sede giurisdizionale

0

i

La Regione nomina uncommissario ad acta

08 pag. 140

missario ad acta provvede;l principio del silenzio - rifiuto

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.1 PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 141

ART 22 INTERVENTI SUBORDINATI A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.) 1. SONO REALIZZABILI MEDIANTE D.I.A. GLI INTERVENTI • NON RICONDUCIBILI ALL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 10 E ALL'ARTICOLO

6, • CHE SIANO CONFORMI ALLE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI,

DEI REGOLAMENTI EDILIZI E DELLA DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA VIGENTE.

2. SONO, ALTRESÌ, REALIZZABILI MEDIANTE DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ LE VARIANTI A PERMESSI DI COSTRUIRE

- CHE NON INCIDONO SUI PARAMETRI URBANISTICI E SULLE VOLUMETRIE,

- CHE NON MODIFICANO LA DESTINAZIONE D'USO E LA CATEGORIA EDILIZIA,

- NON ALTERANO LA SAGOMA DELL’EDIFICIO E - NON VIOLANO LE EVENTUALI PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL

PERMESSO DI COSTRUIRE. AI FINI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA, NONCHÉ AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ, TALI DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUZIONE DELL'INTERVENTO PRINCIPALE E POSSONO ESSERE PRESENTATE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

3. IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE, POSSONO ESSERE REALIZZATI MEDIANTE DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ: A) GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 1,

LETTERA C) B) GLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O DI RISTRUTTURAZIONE

URBANISTICA QUALORA SIANO DISCIPLINATI DA PIANI ATTUATIVI COMUNQUE DENOMINATI …. CHE CONTENGANO PRECISE DISPOSIZIONI PLANO-VOLUMETRICHE, TIPOLOGICHE, FORMALI E COSTRUTTIVE, LA CUI SUSSISTENZA SIA STATA ESPLICITAMENTE DICHIARATA DAL COMPETENTE ORGANO COMUNALE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEGLI STESSI PIANI O DI RICOGNIZIONE DI QUELLI VIGENTI; …………

C) GLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE QUALORA SIANO IN DIRETTA ESECUZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI RECANTI PRECISE DISPOSIZIONI PLANO-VOLUMETRICHE.

4. LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO CON LEGGE POSSONO AMPLIARE O RIDURRE L'AMBITO APPLICATIVO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI. ……….. .

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.1 PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 142

5. GLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 3 SONO SOGGETTI AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16. LE REGIONI POSSONO INDIVIDUARE CON LEGGE GLI ALTRI INTERVENTI SOGGETTI A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL COMMA 3, ASSOGGETTATI AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DEFINENDO CRITERI E PARAMETRI PER LA RELATIVA DETERMINAZIONE.

6. LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AI COMMI 1, 2 E 3 CHE

RIGUARDINO IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA STORICO-ARTISTICA O PAESAGGISTICA-AMBIENTALE, È SUBORDINATA AL PREVENTIVO RILASCIO DEL PARERE O DELL'AUTORIZZAZIONE RICHIESTI DALLE RELATIVE PREVISIONI NORMATIVE. ….

7. È COMUNQUE SALVA LA FACOLTÀ DELL'INTERESSATO DI CHIEDERE IL

RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AI COMMI 1 E 2, SENZA OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 16, …..

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.1 PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA

A. Riggio,

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA D.I.A. (art. 23)

L’interessato presenta allo sportello unico per l’edilizia la denuncia di inizio attività, corredata di: relazione di un progettista (D.L.) abilitato

che asseveri la conformità delle opere agli strumenti urbanistici, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie

indicazione dell’impresa atti di assenso se sussistono vincoli

comunali o di altri enti

Se mancano gli atti di assenso per vincoli dipendenti da altri enti, l’ufficio comunale convoca una conferenza di servizi

il dirigente comunale notifica l’ordine motivato di non effettuazione dei

lavori, se mancano una o più delle

entro 30 giorni dalla presentazione della

D.I.A.

U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 143

30 giorni dopo la presentazione della denuncia o della conclusione della

conferenza di servizi, si possono iniziare i lavori

condizioni stabilite

entro 3 anni i lavori debbono essere conclusi

il progettista (D.L.) rilascia un certificato di collaudo finale

Il certificato finale va presentato allo sportello unico

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.1 PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 144

ART 29 RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, DEL COMMITTENTE, DEL COSTRUTTORE E DEL DIRETTORE DEI LAVORI, NONCHÉ ANCHE DEL PROGETTISTA PER LE OPERE SUBORDINATE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ 1. IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, IL COMMITTENTE E IL

COSTRUTTORE SONO RESPONSABILI, AI FINI E PER EFFETTI DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE CAPO, DELLA CONFORMITÀ DELLE OPERE ALLA NORMATIVA URBANISTA ALLE PREVISIONI DI PIANO NONCHÉ, UNITAMENTE AL DIRETTORE DEI LAVORI, A QUELLE DEL PERMESSO E ALLE MODALITÀ ESECUTIVE STABILITE DAL MEDESIMO. ESSI SONO, ALTRESÌ, TENUTI AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE E SOLIDALMENTE ALLE SPESE PER L'ESECUZIONE IN DANNO, IN CASO DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZE, SALVO CHE DIMOSTRINO DI NON ESSERE RESPONSABILI DELL'ABUSO.

2. IL DIRETTORE DEI LAVORI NON È RESPONSABILE QUALE ABBIA

CONTESTATO AGLI ALTRI SOGGETTI LA VIOLAZIONE DE PRESCRIZIONI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, CON ESCLUSIONE DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA, FORNENDO AL DIRIGENTE O RESPONSABILE DEL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE CONTEMPORANEA E MOTIVATA COMUNICAZIONE DELLA VIOLAZIONE STESSA. NEI CASI DI TOTALE DIFFORMITÀ O DI VARIAZIONE ESSENZIALE RISPETTO AL PERMESSO DI COSTRUIRE, IL DIRETTORE DEI LAVORI DEVE INOLTRE RINUNZIARE ALL'INCARICO CONTESTUALMENTE ALLA COMUNICAZIONE RESA AL DIRIGENTE. IN CASO CONTRARIO IL DIRIGENTE SEGNALA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA LA VIOLAZIONE CUI È INCORSO IL DIRETTORE DEI LAVORI, CHE È PASSIBILE DI SOSPENSIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE DA TRE MESI A DUE ANNI.

3. PER LE OPERE REALIZZATE DIETRO PRESENTAZIONE DI DENUNCIA DI

INIZIO ATTIVITÀ, IL PROGETTISTA ASSUME LA QUALITÀ DI PERSONA ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ AI SENSI DEGLI ARTICOLI 359 E 481 DEL CODICE PENALE. IN CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE NELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 23, COMMA 1, L'AMMINISTRAZIONE NE DA COMUNICAZIONE AL COMPETENTE ORDINE PROFESSIONALE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.2 IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 145

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA - DPR 380/2001 AGGIORNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DL 269/2003 SEZIONE II - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

ART16 (DEFINIZIONE E COMPOSIZIONE DEL) CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE COMPORTA LA CORRESPONSIONE DI UN CONTRIBUTO COMMISURATO ALL'INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE NONCHÉ AL COSTO DI COSTRUZIONE,.

2. LA QUOTA DI CONTRIBUTO RELATIVA AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE VA CORRISPOSTA AL COMUNE ALL'ATTO DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E, SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO, PUÒ ESSERE RATEIZZATA. A SCOMPUTO TOTALE O PARZIALE DELLA QUOTA DOVUTA, IL TITOLARE DEL PERMESSO PUÒ OBBLIGARSI A REALIZZARE DIRETTAMENTE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE …….. CON LE MODALITÀ E LE GARANZIE STABILITE DAL COMUNE, CON CONSEGUENTE ACQUISIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE.

3. LA QUOTA DI CONTRIBUTO RELATIVA AL COSTO DI COSTRUZIONE, DETERMINATA ALL'ATTO DEL RILASCIO, È CORRISPOSTA IN CORSO D'OPERA, ……, NON OLTRE SESSANTA GIORNI DALLA ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE.

4. L'INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA È STABILITA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN BASE ALLE TABELLE PARAMETRICHE CHE LA REGIONE DEFINISCE PER CLASSI DI COMUNI IN RELAZIONE:

- ALL'AMPIEZZA ED ALL'ANDAMENTO DEMOGRAFICO DEI COMUNI; - ALLE CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE DEI COMUNI; - ALLE DESTINAZIONI DI ZONA PREVISTE NEGLI STRUMENTI

URBANISTICI VIGENTI; - AI LIMITI E RAPPORTI MINIMI INDEROGABILI FISSATI IN APPLICAZIONE

DELL'ARTICOLO 41-QUINQUIES DELLA L. 1150/1942 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, NONCHÉ DELLE LEGGI REGIONALI.

5. NEL CASO DI MANCATA DEFINIZIONE DELLE TABELLE PARAMETRICHE DA PARTE DELLA REGIONE E FINO ALLA DEFINIZIONE DELLE TABELLE STESSE, I COMUNI PROVVEDONO, IN VIA PROVVISORIA, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

6. OGNI CINQUE ANNI I COMUNI PROVVEDONO AD AGGIORNARE GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA…..

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.2 IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 146

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (segue art. 16) 7. …. SONO RELATIVI AI SEGUENTI INTERVENTI:

- STRADE RESIDENZIALI, - SPAZI DI SOSTA O DI PARCHEGGIO, - FOGNATURE, - RETE IDRICA, - RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS, - PUBBLICA ILLUMINAZIONE, - SPAZI DI VERDE ATTREZZATO.

7-BIS. TRA GLI INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RIENTRANO I CAVEDI MULTISERVIZI E I CAVIDOTTI PER IL PASSAGGIO DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI, … .

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (segue art. 16) 8. …. SONO RELATIVI AI SEGUENTI INTERVENTI:

- ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE, - SCUOLE DELL'OBBLIGO NONCHÉ - STRUTTURE E COMPLESSI PER L’ISTRUZIONE SUPERIORE

ALL'OBBLIGO, - MERCATI DI QUARTIERE, - DELEGAZIONI COMUNALI, - CHIESE E ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, - IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE, - AREE VERDI DI QUARTIERE, - CENTRI SOCIALI E ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE.

NELLE ATTREZZATURE SANITARIE SONO RICOMPRESE LE OPERE, LE COSTRUZIONI E GLI IMPIANTI DESTINATI

- ALLO SMALTIMENTO, - AL RICICLAGGIO O ALLA DISTRUZIONE DEI RIFIUTI URBANI, SPECIALI,

PERICOLOSI, SOLIDI E LIQUIDI - ALLA BONIFICA DI AREE INQUINATE.

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.2 IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 147

COSTO DI COSTRUZIONE PER I NUOVI EDIFICI (segue art. 16) 9. …. È DETERMINATO PERIODICAMENTE DALLE REGIONI CON

RIFERIMENTO AI COSTI MASSIMI AMMISSIBILI PER L'EDILIZIA AGEVOLATA, …….. . CON LO STESSO PROVVEDIMENTO LE REGIONI IDENTIFICANO CLASSI DI EDIFICI CON CARATTERISTICHE SUPERIORI A QUELLE … PER L'EDILIZIA AGEVOLATA, PER LE QUALI SONO DETERMINATE MAGGIORAZIONI DEL DETTO COSTO DI COSTRUZIONE IN MISURA NON SUPERIORE AL 50 %. NEI PERIODI INTERCORRENTI TRA LE DETERMINAZIONI REGIONALI, OVVERO IN EVENTUALE ASSENZA DI TALI DETERMINAZIONI, IL COSTO DI COSTRUZIONE È ADEGUATO ANNUALMENTE, ED AUTONOMAMENTE, IN RAGIONE DELL'INTERVENUTA VARIAZIONE DEI COSTI DI COSTRUZIONE ACCERTATA DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT). IL CONTRIBUTO AFFERENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE COMPRENDE UNA QUOTA DI DETTO COSTO, VARIABILE DAL 5 % AL 20 %, CHE VIENE DETERMINATA DALLE REGIONI IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLE TIPOLOGIE DELLE COSTRUZIONI E DELLA LORO DESTINAZIONE ED UBICAZIONE.

10. NEL CASO DI INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI IL COSTO DI

COSTRUZIONE È DETERMINATO IN RELAZIONE AL COSTO DEGLI INTERVENTI STESSI, COSÌ COME INDIVIDUATI DAL COMUNE IN BASE AI PROGETTI PRESENTATI PER OTTENERE IL PERMESSO DI COSTRUIRE. AL FINE DI INCENTIVARE IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ….., I COMUNI HANNO COMUNQUE LA FACOLTÀ DI DELIBERARE CHE I COSTI DI COSTRUZIONE AD ESSI RELATIVI NON SUPERINO I VALORI DETERMINATI PER LE NUOVE COSTRUZIONI.

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.2 IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

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ART 17 RIDUZIONE O ESONERO DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 1. NEI CASI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA, RELATIVA ANCHE AD

EDIFICI ESISTENTI, IL CONTRIBUTO AFFERENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE È RIDOTTO ALLA SOLA QUOTA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE QUALORA IL TITOLARE DEL PERMESSO SI IMPEGNI, A MEZZO DI UNA CONVENZIONE CON IL COMUNE, AD APPLICARE PREZZI DI VENDITA E CANONI DI LOCAZIONE DETERMINATI AI SENSI DELLA CONVENZIONE-TIPO PREVISTA DALL'ART 18.

2. IL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA ABITAZIONE È

PARI A QUANTO STABILITO PER LA CORRISPONDENTE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PURCHÉ SUSSISTANO I REQUISITI INDICATI DALLA NORMATIVA DI SETTORE.

3. IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE NON È DOVUTO:

A) PER GLI INTERVENTI DA REALIZZARE NELLE ZONE AGRICOLE, IVI COMPRESE LE RESIDENZE, IN FUNZIONE DELLA CONDUZIONE DEL FONDO E DELLE ESIGENZE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE;

B) PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI AMPLIAMENTO, IN MISURA NON SUPERIORE AL 20%, DI EDIFICI UNIFAMILIARI;

C) PER GLI IMPIANTI, LE ATTREZZATURE, LE OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE GENERALE REALIZZATE DAGLI ENTI ISTITUZIONALMENTE COMPETENTI NONCHÉ PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE, ESEGUITE ANCHE DA PRIVATI, IN ATTUAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI;

D) PER GLI INTERVENTI DA REALIZZARE IN ATTUAZIONE DI NORME O DI PROVVEDIMENTI EMANATI A SEGUITO DI PUBBLICHE CALAMITÀ;

E) PER I NUOVI IMPIANTI, LAVORI, OPERE, MODIFICHE, INSTALLAZIONI, RELATIVI

- ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA, - ALLA CONSERVAZIONE, AL RISPARMIO E ALL'USO RAZIONALE

DELL'ENERGIA, NEL RISPETTO DELLE NORME URBANISTICHE, DI TUTELA ARTISTICO-STORICA E AMBIENTALE.

4. PER GLI INTERVENTI DA REALIZZARE SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLO

STATO IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE È COMMISURATO ALLA INCIDENZA DELLE SOLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.2 IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

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ART 18 CONVENZIONE-TIPO 1. AI FINI DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO AGLI

INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA DI CUI ALL'ART 17, COMMA 1, LA REGIONE APPROVA UNA CONVENZIONE-TIPO, CON LA QUALE SONO STABILITI I CRITERI NONCHÉ I PARAMETRI, DEFINITI CON MECCANISMI TABELLARI PER CLASSI DI COMUNI, AI QUALI DEBBONO UNIFORMARSI LE CONVENZIONI COMUNALI NONCHÉ GLI ATTI DI OBBLIGO IN ORDINE ESSENZIALMENTE A: A) L'INDICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E

COSTRUTTIVE DEGLI ALLOGGI; B) LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI, SULLA

BASE DEL COSTO DELLE AREE, COSÌ COME DEFINITO DAL COMMA SUCCESSIVO, DELLA COSTRUZIONE E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, NONCHÉ DELLE SPESE GENERALI, COMPRESE QUELLE PER LA PROGETTAZIONE E DEGLI ONERI DI PREAMMORTA-MENTO E DI FINANZIAMENTO;

C) LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE IN PERCENTUALE DEL VALORE DESUNTO DAI PREZZI FISSATI PER LA CESSIONE DEGLI ALLOGGI;

D) LA DURATA DI VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE NON SUPERIORE A 30 E NON INFERIORE A 20 ANNI.

2. LA REGIONE STABILISCE CRITERI E PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE

DEL COSTO DELLE AREE, IN MISURA TALE CHE LA SUA INCIDENZA NON SUPERI IL 20 % DEL COSTO DI COSTRUZIONE COME DEFINITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 16.

3. ………… 4. I PREZZI DI CESSIONE ED I CANONI DI LOCAZIONE DETERMINATI NELLE

CONVENZIONI AI SENSI DEL PRIMO COMMA SONO SUSCETTIBILI DI PERIODICHE VARIAZIONI, CON FREQUENZA NON INFERIORE AL BIENNIO, IN RELAZIONE AGLI INDICI UFFICIALI ISTAT DEI COSTI DI COSTRUZIONE INTERVENUTI DOPO LA STIPULA DELLE CONVENZIONI MEDESIME.

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.2 IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 150

ART 19 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE O IMPIANTI NON

DESTINATI ALLA RESIDENZA 1. IL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO A COSTRUZIONI O IMPIANTI

DESTINATI AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI O ARTIGIANALI DIRETTE ALLA TRASFORMAZIONE DI BENI ED ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI COMPORTA LA CORRESPONSIONE DI UN CONTRIBUTO PARI

→ ALLA INCIDENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE + DI QUELLE NECESSARIE AL TRATTAMENTO E ALLO SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI SOLIDI, LIQUIDI E GASSOSI + DI QUELLE NECESSARIE ALLA SISTEMAZIONE DEI LUOGHI OVE NE

SIANO ALTERATE LE CARATTERISTICHE LA INCIDENZA DI TALI OPERE È STABILITA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN BASE A PARAMETRI CHE LA REGIONE DEFINISCE CON I CRITERI DI CUI AL COMMA 4, LETTERE A) E B) DELL'ARTICOLO 16, NONCHÉ IN RELAZIONE AI TIPI DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA.

2. IL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO A COSTRUZIONI O IMPIANTI

DESTINATI AD ATTIVITÀ TURISTICHE, COMMERCIALI E DIREZIONALI O ALLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI COMPORTA LA CORRESPONSIONE DI UN CONTRIBUTO PARI ALL'INCIDENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, DETERMINATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, NONCHÉ UNA QUOTA NON SUPERIORE AL 10 % DEL COSTO DOCUMENTATO DI COSTRUZIONE DA STABILIRSI, IN RELAZIONE AI DIVERSI TIPI DI ATTIVITÀ, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

3. QUALORA LA DESTINAZIONE D'USO DELLE OPERE INDICATE NEI COMMI

PRECEDENTI, NONCHÉ DI QUELLE NELLE ZONE AGRICOLE PREVISTE DALL'ARTICOLO 17, VENGA COMUNQUE MODIFICATA NEI DIECI ANNI SUCCESSIVI ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE È DOVUTO NELLA MISURA MASSIMA CORRISPONDENTE ALLA NUOVA DESTINAZIONE, DETERMINATA CON RIFERIMENTO AL MOMENTO DELL'INTERVENUTA VARIAZIONE.

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.2 IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 151

CALCOLO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

lE GRANDEZZE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLE QUANTITA' EDILIZIE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE NON SONO DETERMINATE UNIVOCAMENTE A LIVELLO NAZIONALE. ESSE SONO STABILITE DALLE NORME REGIONALI E DALLA APPLICAZIONE DI QUESTE A LIVELLO COMUNALE. CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALL'ESEMPIO DI CALCOLO CHE SEGUE, LE GRANDEZZE SONO: A.1 INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE A.2 INTERVENTI DESTINATI AD ATTIVITA' TURISTICHE, COMMERCIALI E

DIREZIONALI LA GRANDEZZA DI RIFERIMENTO E' LA CUBATURA FUORI TERRA DETERMINATA IN BASE ALLE MISURE ESTERNE DEL FABBRICATO (SUPERFICIE EFFETTIVAMENTE COPERTA PER ALTEZZA MISURATA TRA QUOTA MEDIA DEL MARCIAPIEDE E PIANO DI COPERTURA O QUOTA DI GRONDA) IL VOLUME ENTROTERRA (CON RIFERIMENTO ALLA QUOTA MEDIA DEL TERRENO SECONDO LA SISTEMAZIONE PREVISTA IN PROGETTO) VA CONSIDERATO SOLO PER LA QUOTA DESTINATA AD ABITAZIONI, UFFICI, LOCALI COMMERCIALI, LABORATORI, ATTIVITA' TURISTICHE. NEL CASO DI FABBRICATI A DESTINAZIONE MISTA LE DUE CUBATURE (RESIDENZIALE E TURISTICO-COMMERCIALE-DIREZIONALE) DEVONO ESSERE COMPUTATE SEPARATAMENTE, PERCHE' VENGONO ASSOGGETTATE A DUE DIVERSI ONERI. NELLA CUBATURA NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI I LOCALI ENTROTERRA DI SERVIZIO, NE' I VOLUMI TECNICI, NE' I SOTTOTETTI NON ABITABILI, I PORTICATI, I BALCONI, LE PENSILINE, PARAPETTI E CORNICIONI. B. INTERVENTI DESTINATI AD ATTIVITA' INDUSTRIALI LE GRANDEZZE DA CONSIDERARE SONO DUE: 1) LA SUPERFICIE UTILE NETTA (SUN) COPERTA 2) LA INTERA SUPERFICIE DEL LOTTO DI PERTINENZA (SF COPERTA E

SCOPERTA) NEL CASO SIANO PRESENTI ANCHE DESTINAZIONI RESIDENZIALI E TURISTICHE-COMMERCIALI-DIREZIONALI, DI QUESTE VA RILEVATA LA CUBATURA SECONDO QUANTO PREVISTO PER TALI DESTINAZIONI, ED APPLICATO IL CALCOLO DELL'ONERE RELATIVO.

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.2 IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 152

(Comune di Roma, 2000) N.B.: Nel 2004 le tabelle sono state modificate introducendo più zone in riferimento al

nuovo PRG. La procedura di calcolo è comunque la stessa

DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DIDestinazione: DESTINAZIONI RESIDENZIALIVolume (mc) :18.013

Densità demografica DTZ ab/ha 140Indice di fabbricabilità territoriale IFT mc/mq 1,40Indice di fabbricabilità fondiaria IFF mc/mq 3,20Costo base delle urbanizzazioni primarie UP €./mc 15,21Costo base delle urbanizzazioni secondarie US €./mc 18,77Costo base totale U=UP+US €./mc 33,98Zona di Piano Regolatore Generale F1Zona Territoriale Omogenea BTipo di Intervento Nuove costruzioniParametro 0,90

ONERE 18013 x 65796 x 0,9 €.

TABELLA A - DESTINAZIONI RESIDENZIALI1 2 3 4 5 6 7

DTZ Densità demografica ab/ha 50 70 100 140 150 200 250IFT Indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 0,50 0,70 1,00 1,40 1,50 2,00 2,50IFF Indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 1,00 1,40 2,00 3,20 3,50 4,50 7,50UP onere per urbanizzazioni primarie €./mc 25,75 22,10 16,37 15,21 11,51 9,94 8,14US onere per urbanizzazioni secondarie €./mc 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77U UP + US €./mc 44,52 40,87 35,14 33,98 33,88 28,71 26,91

TABELLA B - DESTINAZIONI TURISTICHE, COMMERCIALI, DIREZIONALI1 2 3 4 5

DTZ Densità demografica ab/ha 50 100 150 200 250IFT Indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50IFF Indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 1,00 2,00 3,50 4,50 7,50U Onere di urbanizzazione €./mc 37,28 37,28 33,28 26,95 24,58

TABELLA C - PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTOIN BASE AL TIPO DI ZONA E DI INTERVENTO Destinazione residenziale Destinazione turistica,

commerciale, direzionale

N. Zone

di P

RG

Zona

omog

enea

Nuo

veco

stru

zion

i

Dem

oliz

ioni

eric

ostru

zion

i

Ris

truttu

razi

oni

Nuo

veco

stru

zion

i

Dem

oliz

ioni

eric

ostru

zion

i

Ris

truttu

razi

oni

1 2 3 4 5 61 A1/B1/G1 A 1,00 0,60 0,50 1,40 1,00 0,802 B2/B3/C/D/G2 B 1,00 0,50 0,40 1,00 1,00 0,603 F1 B 0,90 0,40 0,30 0,90 0,50 0,404 F3 B 0,65 0,40 0,25 0,80 5,00 0,405 E1/E2/F2/G3/G4/I1/I2/M2 C 1,00 0,40 0,30 1,00 5,00 0,406 G5/M2 C - - - 1 0,25 0,257 H1/H2/H3 C 1,05 0,45 0,35 1,10 0,60 0,508 L1/L2 D - - - - 0,50 0,40

550.892,47

URBANIZZAZIONE

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.2 IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 153

DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI Destinazione: DESTINAZIONI TURISTICHE, COMMERCIALI, DIREZIONALIVolume (mc) : 18.013 Densità demografica DTZ ab/ha 200Indice di fabbricabilità territoriale IFT mc/mq 2,00Indice di fabbricabilità fondiaria IFF mc/mq 4,50Costo base delle urbanizzazioni primarie UP €/mcCosto base delle urbanizzazioni secondarie US €/mcCosto base totale U=UP+US €/mc 26,95Zona di Piano Regolatore Generale F1Zona Territoriale Omogenea BTipo di Intervento Nuove costruzioniParametro 0,90

ONERE 18013 x 52190 x 0,9 €

TABELLA A - DESTINAZIONI RESIDENZIALI 1 2 3 4 5 6 7

DTZ Densità demografica ab/ha 50 70 100 140 150 200 250IFT Indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 0,50 0,70 1,00 1,40 1,50 2,00 2,50IFF Indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 1,00 1,40 2,00 3,20 3,50 4,50 7,50UP onere per urbanizzazioni primarie €./mc 25,75 22,10 16,37 15,21 15,11 9,94 8,14US onere per urbanizzazioni secondarie €/mc 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77U UP + US €./mc 44,52 40,87 35,14 33,98 33,88 28,71 26,91

TABELLA B - DESTINAZIONI TURISTICHE, COMMERCIALI, DIREZIONALI1 2 3 4 5

DTZ Densità demografica ab/ha 50 100 150 200 250 IFT Indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 IFF Indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 1,00 2,00 3,50 4,50 7,50 U Onere di urbanizzazione €/mc 37,29 37,23 33,28 26,95 24,58

TABELLA C - PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTOIN BASE AL TIPO DI ZONA E DI INTERVENTO Destinazione residenziale Destinazione turistica,

commerciale, direzionale

N. Zone

di P

RG

Zona

om

ogen

ea

Nuo

ve

cost

ruzi

oni

Dem

oliz

ioni

e

ricos

truzi

oni

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truttu

razi

oni

Nuo

ve

cost

ruzi

oni

Dem

oliz

ioni

e

ricos

truzi

oni

Ris

truttu

razi

oni

1 2 3 4 5 61 A1/B1/G1 A 1,00 0,60 0,50 1,40 1,00 0,802 B2/B3/C/D/G2 B 1,00 0,50 0,40 1,00 1,00 0,603 F1 B 0,90 0,40 0,30 0,90 0,50 0,404 F3 B 0,65 0,40 0,25 0,80 5,00 0,405 E1/E2/F2/G3/G4/I1/I2/M2 C 1,00 0,40 0,30 1,00 5,00 0,406 G5/M2 C - - - 1 0,25 0,257 H1/H2/H3 C 1,05 0,45 0,35 1,10 0,60 0,508 L1/L2 D - - - - 0,50 0,40

436.973,04

URBANIZZAZIONE

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.2 IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 154

DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI Destinazione: DESTINAZIONI INDUSTRIALI Superficie utile netta SUN mq 1.300Superficie di pertinenza (lotto) SF mq 5.000Volumi residenziali e direzionali annessi Vrd mc 900Numero di addetti previsti da 16 a 50

Costo base delle urbanizzazioni primarie per mq di SUN UP1 €/mq 11,84Costo base delle urbanizzazioni primarie per mq di SF UP2 €/mq 3,33Costo base delle urbanizzazioni per mc di Vrd US €/mq 2,49Costo base delle urbanizzazioni secondarie per mq di SF UC €/mc 15,49

Oneri UP1 urbanizzazioni primarie per SUN UP1 X SUN € 11.818,96Oneri UP2 urbanizzazioni primarie per SF UP2 X SF € 16.637,66Oneri US urbanizzazioni per Vrd US X Vrd € 2.244,11Oneri UC urbanizzazioni secondarie per SF UC X SF € 77.437,55

TOTALE ONERI €

TABELLA I - DESTINAZIONI INDUSTRIALI NUMERO ADDETTI da 0 a 15 da 16 a 50 da 51 a 200 da 200 a 1001 oltre 1000

UP1 Costo base delle urb. primarie per mq di SUN €/mq 9,65 11,48 13,31 15,80 17,64UP2 Costo base delle urb. primarie per mq di SF €/mq 2,66 3,33 3,99 4,50 5,15US Costo base delle urb. per mc di Vrd €/mq 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49UC Costo base delle urb. secondarie per mq di SF €/mc 13,31 15,49 17,70 19,91 22,13

111.237,02

URBANIZZAZIONE

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.2 IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

A. Riggio, U. Schiavoni Schiavoni - Esercitazioni del Corso di Tecnica Urbanistica 1 2007/2008 pag. 155

CALCOLO DEGLI ONERI DI COSTRUZIONE

LE GRANDEZZE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLE QUANTITA' EDILIZIE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI COSTRUZIONE SONO STATE DETERMINATE CON DECRETO MINISTERIALE (D.M. 10.5.1977, N. 801 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE DEI NUOVI EDIFICI): INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE LA SUPERFICIE COMPLESSIVA È DATA DA SC=SU+60%SNR DOVE: SU = SUPERFICIE UTILE ABITABILE E' COSTITUITA DALLA SUPERFICIE DI PAVIMENTO DEGLI ALLOGGI E DEGLI ACCESSORI INTERNI, MISURATA AL NETTO DEI MURI PERIMETRALI E DI QUELLI INTERNI, DELLE SOGLIE DI PASSAGGIO DA UN VANO ALL'ALTRO, DEGLI SGUINCI DI PORTE E FINESTRE E DELLE SCALE INTERNE LA CUI SUPERFICIE IN PROIEZIONE VA CALCOLATA UNA SOLA VOLTA ED INSERITA NELLE SUPERFICI NON RESIDENZIALI; SNR = SUPERFICIE NON RESIDENZIALE E' COSTITUITA DALLA SUPERFICIE NETTA RISULTANTE DALLA SOMMA DELLE SUPERFICI NON RESIDENZIALI DI PERTINENZA DELL'ALLOGGIO QUALI LOGGE, BALCONI, CANTINE E SOFFITTE E DI QUELLE DI PERTINENZA DELL'ORGANISMO ABITATIVO QUALI ANDRONI DI INGRESSO, PORTICATI LIBERI, ESCLUSO QUELLI DI USO PUBBLICO, VOLUMI TECNICI, RIMESSE O POSTI MACCHINA COPERTI, CENTRALI TERMICHE ANCHE SINGOLE QUANDO UBICATE IN LOCALI NON ABITABILI, MISURATE AL NETTO DI MURATURE, PILASTRI, TRAMEZZI, SGUINCI E VANI DI PORTE E FINESTRE. SONO ESCLUSI DAL CALCOLO E QUINDI NON COMPUTABILI NELLA SNR I LOCALI SOTTOTETTO AVENTI ALTEZZA VIRTUALE (CALCOLATA COME RAPPORTO V/S) INFERIORE A ML 1,70. INTERVENTI DESTINATI AD ATTIVITA' TURISTICHE, COMMERCIALI E DIREZIONALI LA SUPERFICIE DI RIFERIMENTO È LA SUPERFICIE TOTALE (ST), CHE RISULTA DALLA SOMMA DELLA SUPERFICIE UTILE (SN) E DAL 60% DELLA SUPERFICIE ACCESSORIA (SA), OVVERO ST=SN+60%SA DOVE: SN = SUPERFICIE UTILE E' COSTITUITA DALLA SOMMA DELLE SUPERFICI NETTE DI TUTTI I PIANI FUORI ED ENTRO TERRA, COMPRESI I LOCALI DESTINATI AL PERSONALE DI SERVIZIO E DI CUSTODIA, NONCHÉ I LOCALI ADIBITI AD UFFICI A CONDIZIONE CHE GLI STESSI SIANO FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA; SA = SUPERFICIE ACCESSORIA E' COSTITUITA DALLA SOMMA DELLE SUPERFICI NETTE DESTINATE A SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ QUALI TETTOIE, PORTICATI, SCALE, VANI ASCENSORI E MONTACARICHI, CENTRALE TERMICA, ELETTRICA, DI CONDIZIONAMENTO ED OGNI ALTRO IMPIANTO TECNOLOGICO NECESSARIO AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELL'AMBIENTE.

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.2 IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

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DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

SIGLA VOCE NOTE SU SUPERFICIE UTILE ABITABILE (VEDI DEFINIZIONE) MQ

SNR SUPERFICIE PER SERVIZI ACCESSORI (VEDI DEFINIZIONE) MQ SC SUPERFICIE COMPLESSIVA SU+60%SNR MQ

CB COSTO DI COSTRUZIONE DEI NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI PER MQ DI SUPERFICIE COMPLESSIVA SC

464,81 € PER MQ

IC COEFFICIENTE CORRETTIVO DEL COSTO DI COSTRUZIONE, DEFINITO IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DEL COMUNE

MIN=0,8 MAX=1,2 STABILITO DAL COMUNE

AR COSTO BASE COMUNALE CB X IC € PER MQ

MR MAGGIORAZIONE PER GLI EDIFICI AVENTI CARATTERISTICHE SUPERIORI <=50%

IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI SUPERFICIE UTILE ABITABILE E DEI SERVIZI ED ACCESSORI

BR COSTO DI COSTRUZIONE MAGGIORATO AR X ((1+ MR)/100) € PER MQ

QR QUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI PERM. DI COSTR.

MIN=5% MAX=20%

IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE, DELLE TIPOLOGIE E DELL'UBICAZIONE DEGLI EDIFICI

CCR CONTRIBUTO DI PERM. DI COSTR. BR X (SC+ST) X QR €

DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER COSTRUZIONI OD IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITA' TURISTICHE, COMMERCIALI, DIREZIONALI

SIGLA VOCE NOTE

SN SUPERFICIE UTILE (VEDI DEFINIZIONE) MQ SA SUPERFICIE ACCESSORIA (VEDI DEFINIZIONE) MQ ST SUPERFICIE COMPLESSIVA ST=SN+60%SA MQ

CB COSTO DI COSTRUZIONE DEI NUOVI EDIFICI PER MQ DI SUPERFICIE COMPLESSIVA ST

464,81 € PER MQ

IC COEFFICIENTE CORRETTIVO DEL COSTO DI COSTRUZIONE, DEFINITO IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DEL COMUNE

MIN=0,8 MAX=1,2 STABILITO DAL COMUNE

ACD COSTO BASE COMUNALE CB X IC € PER MQ 1,1 TURISTICA, ALBERGHIERA

MCD COEFFICIENTI DA APPLICARE AL COSTO DI COSTRUZIONE , SECONDO L'ATTIVITÀ

0,9 DIREZIONALE

0,8 COMMERCIALE BCD COSTO BASE CORRETTO ACD X MCD € PER MQ

QCD QUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI PERM. DI COSTR.

<=0,10 IN FUNZIONE DEI DIVERSI TIPI DI ATTIVITÀ

CCCD CONTRIBUTO DI PERM. DI COSTR. BCD X ST X QCD €

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COSTO DI COSTRUZIONE DEL FABBRICATO

St/Sc > .25

CLASSI DI SUPERFICIEDEGLI ALLOGGI

% INCREMENTO DELCOSTO BASE PER

CLASSE DI SUPERFICIE= i1

RAPPORTO Snr/Su

% INCREMENTO DEL COSTO BASE PERCLASSE DI Snr/Su

= i2

i1 + i2 CLASSE DI EDIFICIO

MAGGIORAZIONEMr

RAPPORTOSt/Sc

COSTO BASE MAGGIORATO

Br

(Sc) x Br

St/Sc <= .25 (Sc+St) x Br

COEFFICIENTE CARATTERISTICHECOEFFICIENTE TIPOLOGIA COEFFICIENTE UBICAZIONE

QUOTA Qr CONTRIBUTOCONTRIBUTO

FABBRICATO RESIDENZIALE O MISTOFABBRICATO RESIDENZIALE O MISTOQUANTITA’ ATTIVITA’ TCM•Sn Sup. netta attività•Sa Sup. accessori•St Sup. totale non resid.

QUANTITA’ RESIDENZIALI•Su Sup. utile abitabile•Snr Sup.servizi accessori•Sc Sup. complessiva res.

CARATTERISTICHETIPOLOGIA UBICAZIONE

DESTINAZIONI D’USODEL FABBRICATO

DESTINAZIONI D’USODEL FABBRICATO

CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE

RESIDENZIALE

INDUSTRIALE

TURISTICACOMMERCIALEDIREZIONALE

NON PAGA

COSTO BASECOMUNALE Ar

COEFFICIENTECORRETTIVOCOMUNALE Ic

COSTO BASEREGIONALE

FABBRICATO TURISTICOCOMMERCIALEDIREZIONALE

FABBRICATO TURISTICOCOMMERCIALEDIREZIONALE

QUANTITA’ EDILIZIE TCM•Sn Sup. netta attività•Sa Sup. accessori•St Sup. totale

TIPO DI ATTIVITA’

COEFFICIENTI CORRETTIVI PERTIPO DI ATTIVITA’

Mcd

COSTO BASE CORRETTO

QUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIONE PERLA DETERMINAZIONE

DEL CONTRIBUTOQcd

COSTO DI COSTRUZIONEDEL FABBRICATO

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CONSISTENZA DEL FABBRICATO (dati da ricavarsi dal progetto)

SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI

Denominazione sigla Superficie (mq.)18 17 19

1 Superficie utile abitabile Su 2912,002 Superficie netta non resid. Snr 1834,563 Superficie ragguagliata 60 % Snr 1100,74

4=1+3 Superficie complessiva Sc 4012,74

SUPERFICI PER SERVIZI ED ACCESSORI RELATIVI ALLA PARTE RESIDENZIALE

Snr

DESTINAZIONI

Superficie netta di servizi ed accessori

(mq.)7 8

a 407,68 0,14b Autorimesse singole o collettive 960,96 1c Androni di ingresso o porticati liberi 145,60 0,05d Logge e balconi 320,32 0,11

Snr 1.834,56

SUPERFICIE PER ATTIVITA’ TURISTICHE COMMERCIALI E DIREZIONALI E RELATIVI ACCESSORI NEI FABBRICATI RESIDENZIAALI

Denominazione sigla Superficie (mq.)21 20 22

1 Superficie netta attività Sn 130,002 Superficie accessori Sa 30,003 Superficie ragguagliata 60% Sa 18,00

4=1+3 Superficie totale non resid. St 148,00

DISTRIBUZIONE DEGLI ALLOGGI PER CLASSE DI SUPERFICIE

Su Fabbricati residenziali Alloggi (n.)

Superficie utile abitabile dell'alloggio

(mq.)

Superficie utile abitabile totale per taglio

dell'alloggio (mq.)Edificio 1 5 78 390Edificio 1 5 75 375Edificio 1 3 94 282Edificio 1 6 98 588Edificio 1 3 104 312

Edificio 1 5 115 575Edificio 1 3 130 390

Totale 30 2.912

<= 9

5>

95 -

110

> 11

0 - 1

30>

130

- 160

ScSt

> 16

0

Cantinole, soffitte, locali motore

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.2 IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

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CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE "Mr" DEL COSTO DI COSTRUZIONE UNITARIO

INCREMENTO "i1" PER SUPERFICIE UTILE ABITABILE

SuClassi di superficie (mq.) Alloggi (n.)

Superficie utileabitabile per classi di

superficie (mq.)

Peso della classedi superficie

rispetto alla Sutotale

% incrementodel costo baseper classe di

superficie

% incrementoper classi disuperficie

1 2 3 4 (= 3 / Su) 5 6 (= 4 x 5)<= 95 13 1.047 0,360 0 0,000> 95 - <=110 9 900 0,309 5 1,545> 110 - <=130 8 965 0,331 15 4,971> 130 - <=160 0 0 0,000 30 0,000> 160 0 0 0,000 50 0,000Totale 30 2.912 1,000 6,52

i1

CALCOLO DEL RAPPORTO TRA "Snr" E "Su" INCREMENTO "i2" PER SERVIZI ED ACCESSORRELATIVI ALLA PARTE RESIDENZIALE

Superfici sigle valori

intervalli divariabilità del

rapportopercentuale

Snr/ Su x 100ipotesi che

ricorre% incrementodel costo base

Superficie utile abitabile Su 2.912 9 10 11Superficie netta non resid. Snr 1.835 <= 50 no (0)

Snr / Su x 100 % 63 > 50 - <= 75 si 10> 75 - <= 100 no (20)> 100 no (30)

10i2

CLASSAZIONE DEGLI EDIFICI AI FINI DELLACALCOLO DELL'INCREMENTO TOTALE DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Incrementi ValoreCLASSE DIEDIFICIO

Totaleincrementi

Maggiorazione

incremento i1 6,52 classe 1 5 (0)incremento i2 10 classe 2 5 - 10 (5)Totale incrementi 16,52 classe 3 10 - 15 (10)

classe 4 15 - 20 15classe 5 20 - 25 (20)classe 6 25 - 30 (25)classe 7 30 - 35 (30)classe 8 35 - 40 (35)classe 9 40 - 45 (40)classe 10 45 - 50 (45)classe 11 50 -> (50)

15 Mr

CALCOLO DEL COSTO DI COSTRUZIONE DEL FABBRICATOLa superficie (St) per attivita’ turistiche commerciali e direzionali e relativi accessori nei fabbricati residenziali è<25%della superficie complessiva residenziale (Sc):ai fini del calcolo viene accorpata con la Sc

Cb Costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali per mq (costo base regionale) 464,81 €/ mq.Ic Coefficiente correttivo del costo di costruzione, definito in base alle caratteristiche del Comune 0,80Ar Costo base comunale Cb x Ic 371,85 €/ mq.Br Costo base comunale maggiorato Ar x ((1+ Mr)/100) [371,85 x (1+(15/100))] 427,63 €/ mq.

Costo di costruzione dell’edificio Br x (Sc+St) [(4012+148) x 427,63] 1.779.240,19 €

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PARTE 2. LA DEFINIZIONE DI UN INTERVENTO EDILIZIO SEZIONE 2.3 ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI LEZIONE 2.3.2 IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

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CALCOLO DELLA QUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER DETERMINARE IL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

TABELLA DEI PARAMETRI

(%) Max (art.7

L.537/93) Caratteristiche Coefficiente in funzione delle caratteristiche (val) Tipologia

Coefficiente in funzione in della

tipologia (val) Ubicazione

Coefficiente funzione della

ubicazione rispetto al perimetro Quota Qr (%)

1 2a 2b 3 = 1 x 2b 4a 4b 5 = 3 x 4b 6a 6b 7 = 5 x 6b20 Edifici di pregio 1 20 Unifamiliare 1 20 Esterno 1,00 20,0020 Edifici di pregio 1 20 Unifamiliare 1 20 Interno 0,85 17,0020 Edifici di pregio 1 20 Bifamiliare o a schiera 0,8 16 Esterno 1,00 16,0020 Edifici di pregio 1 20 Bifamiliare o a schiera 0,8 16 Interno 0,85 13,6020 Edifici di pregio 1 20 Plurifamiliare 0,6 12 Esterno 1,00 12,0020 Edifici di pregio 1 20 Plurifamiliare 0,6 12 Interno 0,85 10,2020 Altri edifici 0,5 10 Unifamiliare 0,9 9 Esterno 0,90 8,1020 Altri edifici 0,5 10 Unifamiliare 0,9 9 Interno 0,80 7,2020 Altri edifici 0,5 10 Bifamiliare o a schiera 0,75 7,5 Esterno 0,90 6,7520 Altri edifici 0,5 10 Bifamiliare o a schiera 0,75 7,5 Interno 0,80 6,0020 Altri edifici 0,5 10 Plurifamiliare 0,625 6,25 Esterno 0,90 5,6320 Altri edifici 0,5 10 Plurifamiliare 0,625 6,25 Interno 0,80 5,00

CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE

Costo di costruzione dell’edificio 1.779.240,19Caratteristiche Altri edificiCoefficiente in funzione delle caratteristiche 0,5Tipologia PlurifamiliareCoefficiente in funzione in della tipologia 0,625Ubicazione EsternoCoefficiente funzione della ubicazione rispetto al perimetro 0,9Quota Qr (%) 5,625CONTRIBUTO DI CONCESSIONE RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE 100.082,26

Sono considerati di pregio gli edifici aventi le caratteristiche descritte agli artt. 3 e 4 del D.M. 2 agosto 1969:Art. 3 Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a mc 2.000 e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a mc 25 v.p.p. per ogni mq 100 di superficie asservita ai fabbricati. Art. 4 Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno mq 80 di superficie o campi da tennis a sottofondo drenato di superficie non inferiore a mq 650. (**) Per edifici unifamiliari si intendono gli edifici singoli con i fronti perimetrali esterni