TESI DI LAUREA IN DIRITTO PENALE - · PDF file3 PREMESSA L‟istituto della legittima difesa...

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  • SECONDA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI

    FACOLTA DI GIURISPRUDENZA

    CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE

    TESI DI LAUREA IN DIRITTO PENALE

    LA PROPORZIONE NELLA

    LEGITTIMA DIFESA

    RELATORE

    Chiar.mo Prof. Giuliano Balbi

    CANDIDATA

    Carolina Valentina Garofalo

    n. matricola: 820/1288

    ANNO ACCADEMICO 2007-2008

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    PREMESSA

    Listituto della legittima difesa senza dubbio uno dei pi affascinanti e com-

    plessi del diritto penale sostanziale italiano, per il suo porsi in una zona di confine,

    a cavallo tra il consentito ed il proibito. Presente da tempo immemorabile in tutte

    le legislazioni penali, essa richiama una questione, quella della autodifesa di diritti

    propri o altrui, dalla quale difficile non sentirsi personalmente toccati. A chiun-

    que, specie di questi tempi, potrebbe capitare di trovarsi in una situazione di peri-

    colo, nella quale gli si pone lalternativa tra il subire unoffesa ingiusta o il reagire

    difendendosi.

    La legittima difesa da sempre considerata uno dei fiori allocchiello del no-

    stro sistema penale, uno degli istituti maggiormente condivisi. Tuttavia, di recen-

    te, essa stata oggetto di una riforma legislativa dettata da una crescente richiesta

    sociale di maggiore sicurezza, a fronte di una criminalit sempre pi incrudelita,

    nonch di una scriminante dai confini pi ampi.

    Tale riforma ha, di fatto, influito sul tema di questo lavoro, la cui scelta stata

    stimolata anche dallo strascico di polemiche che hanno accompagnato la riforma

    nel momento in cui chi scrive si avvicinava allo studio del diritto penale. Questo

    lavoro si propone, in particolare, di analizzare il pi delicato e determinante dei

    requisiti strutturali della legittima difesa, cio la proporzione, a seguito di una pre-

    liminare esposizione dellistituto nella sua fisionomia complessiva, analizzandolo

    in tutti i suoi requisiti strutturali. Tutti tranne uno, appunto la proporzione, cui la

    presente tesi dedicata in modo specifico, che sar, invece, trattato successiva-

    mente seguendo una particolare impostazione.

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    Infatti, con la riforma del 2006 stata introdotta nel sistema una nuova figura

    di legittima difesa, per contesto e per requisiti, che abbiamo qui definito legittima

    difesa domiciliare, la quale va ad affiancarsi alla legittima difesa comune di

    cui allattuale primo comma dellart. 52 c.p., ed il cui dato pi innovativo e, al

    contempo, pi discusso riguarda proprio il requisito della proporzione, dal mo-

    mento che esso , ora, legislativamente presunto nelle ipotesi prese in considera-

    zione dalla riforma stessa.

    Tale circostanza ha determinato la scelta sistematica di affrontare la disamina

    del requisito della proporzione in maniera per cos dire sdoppiata, analizzandolo

    dapprima nel contesto della legittima difesa comune, e poi in quello della legit-

    tima difesa domiciliare.

    In via incidentale, la presente trattazione si propone anche lobbiettivo, attinen-

    te forse pi alla sociologia giuridica che alla scienza del diritto in senso stretto, di

    rintracciare una sorta di legame tra il modo in cui riforme legislative di grande

    presa nellimmaginario collettivo, come appunto quella che ha riguardato listituto

    in esame, vengono presentate dai mezzi dinformazione di massa ed il modo in cui

    esse vengono percepite dai consociati e messe in pratica nella vita di tutti i giorni.

    Nel concludere, intendo rivolgere un grazie particolarmente sentito al mio rela-

    tore, il Prof. Giuliano Balbi, per avermi consentito di incentrare la mia tesi di lau-

    rea su un argomento a cui tengo in modo particolare, e al dott. Gianluca Gentile,

    per la sua infinit disponibilit ed i preziosi consigli.

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    CAPITOLO I

    LA LEGITTIMA DIFESA

    Sommario: 1. Antigiuridicit e cause di giustificazione. 2. Il fondamento sostanziale

    della legittima difesa. 3. Legittima difesa comune e legittima difesa domiciliare:

    rapporto di specialit o di concorrenza?. 4. Struttura e requisiti della legittima difesa

    comune. 5. (Segue). Loggetto della legittima difesa. 6. (Segue). Elementi caratte-

    rizzanti laggressione. 7. (Segue). Elementi caratterizzanti la reazione difensiva.

    1. Antigiuridicit e cause di giustificazione

    Secondo la concezione tripartita del reato, affinch si abbia il sorgere della re-

    sponsabilit penale a carico del soggetto agente necessario che il fatto da questi

    posto in essere sia non solo tipico, in quanto corrispondente agli estremi previsti

    da una fattispecie di reato, non solo colpevole, in quanto posto in essere delibera-

    tamente o per inosservanza delle regole precauzionali di condotta, ma altres ne-

    cessario che tale fatto sia antigiuridico.

    Lantigiuridicit, intesa come contrasto di un dato comportamento con

    lordinamento giuridico nel suo complesso, costituisce la cartina al tornasole

    dellilliceit del fatto tipico, la quale si colorer in maniera diversa a seconda della

    presenza o meno nellintero ordinamento di una norma, desumibile da qualsiasi

    settore del diritto, la quale facoltizzi o renda doveroso quello stesso comportamen-

    to preso in considerazione dalla fattispecie penale. Questo ulteriore momento di

    conferma del carattere illecito del fatto tipico funzionale al principio di unit

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    dellordinamento, in quanto uno stesso fatto non pu essere, al contempo, consen-

    tito in un settore e considerato invece illecito in un altro dello stesso ordinamento,

    pena la contraddittoriet di questultimo ed il venir meno di quella non equivocit

    dei confini tra lecito ed illecito, posta a garanzia dei cittadini, che costituisce un

    contrassegno dello Stato di diritto1. Da questo punto di vista, lantigiuridicit de-

    finisce i reciproci rapporti di condizionamento tra i vari settori del diritto.

    La verifica dellantigiuridicit consiste, dunque, nellaccertare che il fatto pe-

    nalmente tipico non sia coperto da una causa di esclusione dellantigiuridicit o

    causa di giustificazione: si definiscono tali quelle situazioni normativamente

    previste in presenza delle quali viene meno il contrasto tra un fatto conforme ad

    una fattispecie incriminatrice e lintero ordinamento giuridico2.

    Come si detto, una causa di giustificazione pu essere desunta da qualsiasi

    settore dellordinamento; ci significa che la sua efficacia scriminante si estende

    allintero sistema giuridico e che, conseguentemente, allautore del fatto giustifi-

    cato non solo non saranno applicabili le sanzioni penali ma neanche quelle civili

    ed amministrative.

    Va precisato che lespressione cause di giustificazione non presente nel co-

    dice Rocco, ma stata elaborata dalla dottrina; ci si spiega in quanto il legislato-

    re del 1930 ha scelto di raggruppare sotto la pi generica espressione di circo-

    stanze che escludono la pena tutte le situazioni in presenza delle quali il codice

    penale dichiara un soggetto non punibile3.

    In realt la punibilit viene meno non solo nel caso in cui sussista unesimente,

    ma anche in presenza di una causa di esclusione della colpevolezza (o scusante)

    ovvero di una causa di non punibilit in senso stretto, anchesse categorie di ela-

    borazione dottrinale.

    E necessario sottolineare la distinzione tra queste categorie, la quale non ha

    soltanto valore teorico bens anche pratico, in quanto solo in presenza di una causa

    di giustificazione viene meno lantigiuridicit e dunque il contrasto di quella data

    1 Nello stesso senso G. MARINUCCI, voce Cause di giustificazione, in Dig. disc. pen., vol. II,

    Torino, 1988, 132. 2 G. FIANDACA E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2007, 249.

    3 Il legislatore del 1988, nel riformare il codice di procedura penale, ha invece accolto la cate-

    goria delle cause di giustificazione quale fattore di esclusione della responsabilit penale a ca-

    rico del soggetto agente: vedi artt. 273, comma 2; 464, comma 5; 530, comma 3, c.p.p.

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    condotta con lordinamento, laddove sia le scusanti che le cause di non punibilit

    in senso stretto non elidono lantigiuridicit ma fanno venir meno, rispettivamen-

    te, la possibilit di muovere un rimprovero allautore del fatto e la necessit o la

    meritevolezza della pena.

    La ricerca e la comprensione del fondamento sostanziale della legittima difesa

    hanno diviso la dottrina penalistica in due fronti: luno propendente per un model-

    lo esplicativo di tipo monistico per il quale le esimenti sarebbero da ricondurre ad

    uno stesso principio, come ad esempio il giusto contemperamento tra interesse e

    contro interesse; laltro per un modello di tipo pluralistico che riconduce le esi-

    menti a principi diversi quali ad esempio linteresse prevalente e linteresse man-

    cante, il primo dei quali spiega le scriminanti come lesercizio di un diritto,

    ladempimento di un dovere, la legittima difesa e luso legittimo delle armi, il se-

    condo invece spiega le restanti due del consenso dellavente diritto e dello stato di

    necessit. Tuttavia, non contestabile che ogni scriminante presenti degli elemen-

    ti peculiari che la caratterizzano e differenziano rispetto alle altre, pur senza di-

    sconoscere c