TERMOREGOLAZIONE Contabilizza tori di calore: dai Periti una … · 2017-03-15 · martedì 25...

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martedì 25 ottobre 2016 TERMOREGOLAZIONE Contabilizza tori di calore: dai Periti una guida all’installazione www.edilportale.com del 21/10/2016 La guida Cnpi su progettazione ed esecuzione www.casaeclima.com del 21/10/2016 Linee guida Cnpi su termoregolazione e contabilizzazione in ambito condominiale www.ingegneri.info del 21/10/2016 Casa: Confedilizia, su termoregolazione serve un anno di rinvio www.ansa.it del 24/10/2016 Dal Cnpi arriva la prima guida per progettare ed eseguire un efficace sistema di contabilizzazione in ambito condominiale www.mondoprofessionisti.it PARTITE IVA Illeciti Iva, recuperi più veloci Il Sole 24 Ore pag. 34 del 25/10/2016 Iva, comunicazioni ogni tre mesi Italia Oggi pag. 30 del 25/10/2016

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martedì 25 ottobre 2016

TERMOREGOLAZIONE Contabilizza tori di calore: dai Periti una guida all’installazione www.edilportale.com del 21/10/2016 La guida Cnpi su progettazione ed esecuzione www.casaeclima.com del 21/10/2016 Linee guida Cnpi su termoregolazione e contabilizzazione in ambito condominiale www.ingegneri.info del 21/10/2016 Casa: Confedilizia, su termoregolazione serve un anno di rinvio www.ansa.it del 24/10/2016 Dal Cnpi arriva la prima guida per progettare ed eseguire un efficace sistema di contabilizzazione in ambito condominiale www.mondoprofessionisti.it PARTITE IVA Illeciti Iva, recuperi più veloci Il Sole 24 Ore pag. 34 del 25/10/2016 Iva, comunicazioni ogni tre mesi Italia Oggi pag. 30 del 25/10/2016

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Contabilizzatori di calore: dai Periti una guida all’installazione di Alessandra Marra Procedure e metodologie per eseguire un efficace sistema di termoregolazione condominiale 25/10/2016 Come progettare ed eseguire un sistema efficiente di termoregolazione in condominio? A spiegarlo il Collegio dei Periti Industriali della provincia di Modena nella guida “Termoregolazione e contabilizzazione in ambito condominiale. Progettazione ed esecuzione”, realizzata in collaborazione con la Cna di Modena, Ordine degli Ingegneri di Modena, ANACI Modena, Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile Confconsumatori di Modena e con il supporto dell’Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici (ANTA). Contabilizzatori di calore: i contenuti della guida La guida, partendo dall’obbligo, per il 31 dicembre 2016, di installare un sistema di contabilizzazione del calore su ogni impianto centralizzato condominiale, contieneprocedure, metodologie operative e note contrattuali per la realizzazione di alcune tipologie d’intervento. Nel testo vengono illustrate le procedure di attuazione, tra cui gli accertamenti preliminari a cura dell’amministratore di condominio che, in collaborazione con un tecnico, dovrebbe verificare i casi di impossibilità tecnica o non sussistenza della convenienza economica. Inoltre il vademecum spiega come progettare adeguatamente l’impianto, sulla base delle informazioni preventivamente raccolte, e come eseguire il collaudo e la messa in servizio. Infine elenca la documentazione da conservare nell’archivio del condominio che deve essere disponibile a fine lavoro.

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Linee guida Cnpi su termoregolazione e contabilizzazione in ambito condominiale Il Consiglio nazionale periti industriali (Cnpi) rende disponibile un documento linee guida su termoregolazione e contabilizzazione in ambito condominiale. È realizzato dal Collegio dei periti industriali della provincia di Modena, in collaborazione con la Cna di Modena, Ordine degli Ingegneri di Modena, ANACI Modena, Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile Confconsumatori di Modena e con il supporto di ANTA – Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici, e condivise dal Gruppo di lavoro Termotecnica ed impianti affini del Consiglio nazionale dei periti industriali.

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CONSUMO ENERGETICO INFORMATO Dal Consiglio nazionale dei periti industriali arriva la prima Guida per progettare ed eseguire un efficace sistema di contabilizzazione in ambito condominiale

Conosci i tuoi consumi energetici? Sai quanto potrebbe pesare la bolletta a fine mese se utilizzassi i dispositivi di controllo più adeguati al tuo impianto senza rinunciare al confort a cui sei abituato e soprattutto alla piena efficienza del tuo riscaldamento? A questi interrogativi, ma non solo, cerca di rispondere la guida “Termoregolazione e contabilizzazione in ambito condominiale. Progettazione ed esecuzione”, realizzata dal Collegio dei periti industriali della provincia di Modena, in collaborazione con la Cna di Modena, Ordine degli Ingegneri di Modena, Anaci Modena, Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile Confconsumatori di Modena e con il supporto di Anta - Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici, e condivise dal Gruppo di lavoro Termotecnica ed impianti affini del Consiglio nazionale dei periti industriali. La guida, la prima di una serie che il Cnpi ha progettato sulle diverse materie, ha l’ obiettivo di veicolare un’informazione corretta e trasparente, finalizzata a ridurre tutte le possibili asimmetrie informative sulla materia. Un nuovo prodotto quindi snello, sintetico che unito all’autorevolezza dei contenuti, diventa la chiave editoriale per rendere più dirette, immediate e facilmente fruibili le pubblicazioni. L’idea è quella di entrare nel vivo di problematiche che si affacciano quotidianamente nella vita di ogni cittadino cercando di restituire una esaustiva chiarezza di informazioni, ma anche di essere a fianco delle istituzioni in quel ruolo di sussidiarietà che ormai i professionisti hanno responsabilmente assunto. Questa prima linea guida, quindi, nasce dall’esigenza di approfondire una tematica di grande attualità, quella dell’ efficienza energetica e in particolare dell’obbligo fissato da una direttiva europea che impone ai condomìni (solo quelli che hanno il riscaldamento centralizzato) di installare un sistema di contabilizzazione del calore su ogni impianto: un sistema che aiuterà i singoli inquilini a pagare solo il riscaldamento che realmente consumano. Si tratta quindi di un adeguamento obbligatorio che impone sistemi di termoregolazione e misurazione effettiva del calore realmente percepito a livello familiare, in ogni abitazione condominiale con riscaldamento centralizzato. Concretamente il documento contiene procedure, metodologie operative e note contrattuali per la realizzazione di alcune tipologie di intervento. L’obiettivo è quello di fornire agli operatori del settore e agli utenti tutti gli strumenti per rendere più semplice la corretta realizzazione degli interventi, tutelandone naturalmente gli interessi. Tutto puntando anche alla salvaguardia rispetto ad una concorrenza sleale basata sull’elusione delle regole; all’opacità dei dati di consumo e all’ acquisizione di servizi non idonei. Nel testo inoltre si esaminano alcune tipologie di intervento con le relative descrizioni. C’è quindi una breve illustrazione e definizione degli scopi dell’intervento; l’elenco delle figure professionali coinvolte (conduttore, manutentore, fornitore del servizio di contabilizzazione, amministratore); la procedura di attuazione; gli elementi contrattuali, ovvero i punti di attenzione specifici relativi alla garanzia di qualità da conseguire nell’intervento e infine l’elenco della documentazione che deve essere disponibile a fine lavoro da conservare nell’archivio del condominio.

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Decreto fiscale/2. Comunicazioni ogni tre mesi dei dati di fatture e liquidazioniperiodiche: ravvedimento in caso di incongruenze Adempimenti. Esclusi acquisti intra-Ue e plafond Illeciti Iva, recuperi più veloci Trasmissione entro l'ultimo giorno delsecondo mese successivo a ogni trimestre

PAGINAACURADI Simone Ficola AlessandroMastromatteo Benedetto Santacroce vComunicazioni trimestrali obbligatorie dei datidelle fatture, emesse e ricevute, e delleliquidazioni periodiche Iva con eliminazionedello spesometro: le novità,contenuteall'articolo4deldecretolegge fiscalecollegato alla legge di Bilancio 2017, sonofinalizzate a contrastareinmanierapiù proficual'evasione fiscale riducendo il lassotemporaletrailmomentodichiarativo e il recuperodell'eventuale maggiore Iva dovuta e non versatadal contribuente sulla base delle liquidazioniperiodiche.Incaso di incoerenza dei datitrasmessi, o di disallineamento tra i daticomunicati e i versamenti effettuati, ilcontribuente, informato degli esiti, potrà fornire ichiarimenti necessari oppure versare quantodovuto ricorrendo al ravvedimento operoso. Ilnuovo articolo 21 del decretolegge n. 78 del2O1O impone di trasmettere telematicamenteall'agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giornodel secondo mese successivo a ogni trimestre,una comunicazione contenente i dati di tutte lefatture emesse nel trimestre di riferimento, e diquelle ricevute e registrate comprese le bollettedoganali, nonché i dati dellerelativevariazioni.Idatidellefatr.urepassivedatrasmettereneltrimestrecomprendonoesclusivamenteidocumentiannotatinelmedesimoperiodo nel registro acquisti: la

ricezione di una fattura passivadetermina quindi l'obbligo dicomunicarne i relativi dati non neltrirnestre di ricevimento ma in quellodi registrazione. I dati, da trasmetterein forma analitica, comprendonoalmeno dati identificativi dei soggetticoinvolti, data e numero, baseimponibile, aliquota applicata, impostae tipologia di operazione. La secondacomunicazione trimestrale, datrasmettereconlestesse tempistiche diquelladei dati delle fatture, riguarda idati delle liquidazioni periodiche Iva:vanno cioè

Nuove regole dal 1° gennaio 2017

011 COMUNICAZIONE DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI • Potenziamento della lottaall'evasione Iva, dal 1° gennaio 2017,attraverso la trasmissione trimestrale di due comunicazioni: la primacon i dati delle fatture emesse, ricevute e registrate, delle bollette doganali e delle eventuali variazioni; laseconda con i dati delle liquidazioni periodiche Iva anche in caso di chiusura a credito • In caso di incoerenzatra i dati trasmessi, o di disallineamento tra i dati comunicati ed i versamenti effettuati, il contribuente,informato degli esiti, potrà fornire i chiarimenti necessari oppure versare quanto dovuto ricorrendo alravvedimento operoso • Previsione di una sanzione di 25 euro per l'omessa o errata trasmissione dei dati diciascuna fattura, sino ad un massimo di 25mila euro, e di una sanzione da Smila a SOmila euro per l'omessa,incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva • Obbligo di conservazione di fattureelettroniche e documenti informatici assolto in caso di trasmissione degli stessi tramite il Sistema diinterscambio con memorizzazione da parte dell'agenzia delle Entrate • Dal2017 trasmissione delladichiarazione annuale Iva tra il primo febbraio ed il 30 aprile di ogni anno (invece che entra febbraio) •Obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dadistributori automatici spostato al primo aprile 2017, rispetto all'originario termine del 1° gennaio 2017 •Proroga sino al31dicembre 2017 della possibilità di trasmettere i corrispettivi giornalieri per le imprese cheoperano nella grande distribuzione a prescindere dalla superficie dei punti vendita 021 DEPOSITI IVA •Dali0aprile 2017 cambiano le regole di introduzione e estrazione dei beni dai depositi Iva. Si amplia il campo delleoperazioni che possono accedere al regime; per l'estrazione, ad eccezione per le operazioni che hanno aoggetto acquisti intracomunitari, viene previsto un obbligo di versamento diretto dell'imposta

comunicati i dati contabili riepilogatividelle liquidazioni anche se a credito.Dall'obbligo di comunicazione delleliquidazioni sonoesoneratiisoggettipassivinonobbligatialla presentazione della

dichiarazione Iva annuale oall'effettuazione di liquidazioniperiodiche. Per rendere maggiormenteefficaci entrambigliobblighi dicomunicazione si è intervenuti sulversante sanzionatorio, con unasanzione pari a 25 euro per l'omessa oerrata trasmissione dei dati di ognifattura, sino a un massimo di 25milaeuro, euna sanzione da5mila a5omila

europerl'omessa, incompletaoinfedelecomunicazione delle liquidazioniperiodiche Iva. Entrambe lecomunicazioni finiranno in qualchemodoperfavorirelafatturazioneelettronicatraprivatiB2B,considerando l'assoluta necessità didisporreinmodalitàelettronicaedintegratadeidatidellefatture,emesse e ricevute.È stato per questo previsto chel'assolvimento dell'obbligo diconservazione di fattureelettronicheedocumentiinformaticisiintenda assolto in caso di trasmissionedegli stessi tramite il Sistema diinterscambio con

Decreto fiscale/2. Comunicazioni ogni tre mesi dei dati di fatture e liquidazioniperiodiche: ravvedimento in caso di incongruenze Adempimenti. Esclusi acquisti intra-Ue e plafond Illeciti Iva, recuperi più veloci Trasmissione entro l'ultimo giorno delsecondo mese successivo a ogni trimestre

PAGINAACURADI Simone Ficola AlessandroMastromatteo Benedetto Santacroce vComunicazioni trimestrali obbligatorie dei datidelle fatture, emesse e ricevute, e delleliquidazioni periodiche Iva con eliminazionedello spesometro: le novità,contenuteall'articolo4deldecretolegge fiscalecollegato alla legge di Bilancio 2017, sonofinalizzate a contrastareinmanierapiù proficual'evasione fiscale riducendo il lassotemporaletrailmomentodichiarativo e il recuperodell'eventuale maggiore Iva dovuta e non versatadal contribuente sulla base delle liquidazioniperiodiche.Incaso di incoerenza dei datitrasmessi, o di disallineamento tra i daticomunicati e i versamenti effettuati, ilcontribuente, informato degli esiti, potrà fornire ichiarimenti necessari oppure versare quantodovuto ricorrendo al ravvedimento operoso. Ilnuovo articolo 21 del decretolegge n. 78 del2O1O impone di trasmettere telematicamenteall'agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giornodel secondo mese successivo a ogni trimestre,una comunicazione contenente i dati di tutte lefatture emesse nel trimestre di riferimento, e diquelle ricevute e registrate comprese le bollettedoganali, nonché i dati dellerelativevariazioni.Idatidellefatr.urepassivedatrasmettereneltrimestrecomprendonoesclusivamenteidocumentiannotatinelmedesimoperiodo nel registro acquisti: la

ricezione di una fattura passivadetermina quindi l'obbligo dicomunicarne i relativi dati non neltrirnestre di ricevimento ma in quellodi registrazione. I dati, da trasmetterein forma analitica, comprendonoalmeno dati identificativi dei soggetticoinvolti, data e numero, baseimponibile, aliquota applicata, impostae tipologia di operazione. La secondacomunicazione trimestrale, datrasmettereconlestesse tempistiche diquelladei dati delle fatture, riguarda idati delle liquidazioni periodiche Iva:vanno cioè

Nuove regole dal 1° gennaio 2017

011 COMUNICAZIONE DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI • Potenziamento della lottaall'evasione Iva, dal 1° gennaio 2017,attraverso la trasmissione trimestrale di due comunicazioni: la primacon i dati delle fatture emesse, ricevute e registrate, delle bollette doganali e delle eventuali variazioni; laseconda con i dati delle liquidazioni periodiche Iva anche in caso di chiusura a credito • In caso di incoerenzatra i dati trasmessi, o di disallineamento tra i dati comunicati ed i versamenti effettuati, il contribuente,informato degli esiti, potrà fornire i chiarimenti necessari oppure versare quanto dovuto ricorrendo alravvedimento operoso • Previsione di una sanzione di 25 euro per l'omessa o errata trasmissione dei dati diciascuna fattura, sino ad un massimo di 25mila euro, e di una sanzione da Smila a SOmila euro per l'omessa,incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva • Obbligo di conservazione di fattureelettroniche e documenti informatici assolto in caso di trasmissione degli stessi tramite il Sistema diinterscambio con memorizzazione da parte dell'agenzia delle Entrate • Dal2017 trasmissione delladichiarazione annuale Iva tra il primo febbraio ed il 30 aprile di ogni anno (invece che entra febbraio) •Obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dadistributori automatici spostato al primo aprile 2017, rispetto all'originario termine del 1° gennaio 2017 •Proroga sino al31dicembre 2017 della possibilità di trasmettere i corrispettivi giornalieri per le imprese cheoperano nella grande distribuzione a prescindere dalla superficie dei punti vendita 021 DEPOSITI IVA •Dali0aprile 2017 cambiano le regole di introduzione e estrazione dei beni dai depositi Iva. Si amplia il campo delleoperazioni che possono accedere al regime; per l'estrazione, ad eccezione per le operazioni che hanno aoggetto acquisti intracomunitari, viene previsto un obbligo di versamento diretto dell'imposta

comunicati i dati contabili riepilogatividelle liquidazioni anche se a credito.Dall'obbligo di comunicazione delleliquidazioni sonoesoneratiisoggettipassivinonobbligatialla presentazione della

dichiarazione Iva annuale oall'effettuazione di liquidazioniperiodiche. Per rendere maggiormenteefficaci entrambigliobblighi dicomunicazione si è intervenuti sulversante sanzionatorio, con unasanzione pari a 25 euro per l'omessa oerrata trasmissione dei dati di ognifattura, sino a un massimo di 25milaeuro, euna sanzione da5mila a5omila

europerl'omessa, incompletaoinfedelecomunicazione delle liquidazioniperiodiche Iva. Entrambe lecomunicazioni finiranno in qualchemodoperfavorirelafatturazioneelettronicatraprivatiB2B,considerando l'assoluta necessità didisporreinmodalitàelettronicaedintegratadeidatidellefatture,emesse e ricevute.È stato per questo previsto chel'assolvimento dell'obbligo diconservazione di fattureelettronicheedocumentiinformaticisiintenda assolto in caso di trasmissionedegli stessi tramite il Sistema diinterscambio con

Martedì25/10/201625/10/201625/10/201625/10/2016

Estratto da pag. 34343434

Direttore Responsabile

Roberto NapoletanoRoberto NapoletanoRoberto NapoletanoRoberto Napoletano

Diffusione Testata

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memorizzazione da parte delle Entrate.L'aggravio di adempimenticomunicativi per i contribuenti è neifatti compensata dall'eliminazionedelle comunicazioni black-list, di

quelle effettuate dalle società dileasing e dagli operatoricommerciali che svolgono attivitàdi locazione e noleggio nonché deimodelli Intra per gli acquistiintracomunitari di beni e servizi Afronte dell'adeguamentotecnologico richiesto per lecomunicazioni trimestrali, èriconosciuto un credito di imposta,da utilizzare esclusivamente incompensazione, di cento euro per icontribuenticonvolumed'affari,relativo all'anno precedenteall'investimento,nonsuperiorea5omilaeuro.L'articolo4deldecreto-leggeintroduce inoltre undifferimento dell'obbligo ditrasmissione della dichiarazioneannuale Iva: mentre per il 2016, iltermine di invio rimane infattifissato al mese di febbraio 2017,dal 2017 in avanti la dichiarazioneandràinviata tra il primo febbraio eil 30 aprile di ogni anno. L'obbligodi memorizzazione elettronicaeditrasmissione telematica dei datidei corrispettivi giornalieri vieneinfine spostato al i aprile 2017.Con apposito provvedimento deldirettore dell'agenzia delle Entratepossono essere previsti terminidifferiti in relazione a particolaridistributori automaticicaratterizzati daspecifiche variabilitecniche. L'obbligo dicomunicazione è estesoespressamente anche alleprestazioni di servizi rese tramitedistributori automatici. Infine èstata prorogata sino al 31 dicembre2017 la possibilità di trasmetteretelematicamente i corrispettivigiornalieri, in luogo della loro re-fiscalizzazione, per le imprese cheoperano nella grande distribuzionele quali, a prescindere dallasuperficie dei punti vendita,abbiano optato per la lorotrasmissionetelematicaperciascunpunto di vendita secondo l'articoloi, commi da 429 a 432 della legge311/2004, norma quest'ultima invigore sino al 31 dicembre 2016.

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Estratto da pag. 34343434

Direttore Responsabile

Roberto NapoletanoRoberto NapoletanoRoberto NapoletanoRoberto Napoletano

Diffusione Testata

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DECRETI» FlSCAIJi/2Comunicazioni Iva ogni tre mesiAddio a Intrastat e black list (immillifilcea pag 30 „nmm

MANOVRA 2017/11 decreto fiscale rivoluziona il regimedell'imposta sul valore aggiunto Iva, comunicazioni ogni 3 mesiIntrastat, black list e contratti di leasing: obblighi aboliti

DI FRANCO RICCA (soggettiIva dovranno trasmettereall'Agenzia delle entrate, conperiodicità trimestrale, l'elencoanalitico delle fatture emesse ericevute (ex spesometro) e lacomunicazione delle liquidazioniperiodiche. Saranno peròcancellati i modelli Intrastatacquisti, sia di beni sia di servizi,la comunicazione black Hst equella delle operazioni dilocazione e noleggio. Per i beniintrodotti nei depositi Iva,l'imposta dovuta all'attodell'estrazione dovrà essereversata «cash» dal depositario, innome e per conto del debitore; ilmeccanismo dell'inversionecontabile resterà applicabile soloper l'estrazione di beniprovenienti da acquisti intraUe. Eancora: a decorrere dal 2018, conriferimento al periodo d'imposta2017, la dichiarazione annuale Ivadovrà essere presentata entro il 30aprile. Queste le principali novitàin materia di Iva contenutenell'articolo 4 del decreto fiscalecollegato alla manovra di bilancio2017 (di 193/2016).Comunicazione delle fatture IvaViene completamente riscrittol'articolo 21 del di n. 78/2010,istitutivo dell'obbligo dellacomunicazione delle operazioniIva (e.d. spesometro). Oggettodella comunicazione, che diventatrimestrale, saranno i dati di tuttele fatture emesse nel trimestre diriferimento e di quelle ricevute eregistrate, nonché

delle note di variazione. Unprovvedimento dell'Agenziadelle entrate specificherà indettaglio quali dati dovrannoessere trasmessi, fermorestando il seguente contenutominimo: - dati identificatividelle parti; - data e numerodella

fattura; - base imponibile,aliquota Iva e relativa imposta; -tipologia dell'operazione. Lacomunicazione dovrà essereinviata entro la fine del secondomese successivo al trimestre diriferimento. L'omessa o erratacomunicazione di ciascunafattura sarà punita con lasanzione di 25 euro, senzapossibilità di applicazione delcumulo giuridico di cui all'art. 12del digs n. 472/97, ma con untetto massimo di 25.000 euro.Comunicazione delleliquidazioni periodiche Dopol'art. 21, viene inserito nel di78/2010 l'articolo 2 I-bis, cheprevede l'obbligo di comunicare,con la stessa periodicitàtrimestrale e la stessa scadenzadella comunicazione dellefatture, i dati contabiliriepilogativi delle liquidazioniperiodiche, anche se a credito,con modalità che sarannostabilite dall'Agenzia delleentrate. Sono esoneratidall'adempimento i contribuentinon tenuti a presentare ladichiarazione annuale ovveronon tenuti a eseguire leliquidazioni periodiche.L'Agenzia metterà a disposizionedel contribuente i risultatidell'elaborazione e

del raffronto delle informazionicomunicate ai sensi dell'art. 21e dell'ari. 21-bis e deiversamenti effettuati, ai finidell'eventuale regolarizzazione.Per l'omessa, incompleta oinfedele comunicazione delleliquidazioni periodiche, èprevista la sanzione da 5.000 a50.000 euro. Soppressione diadempimenti e creditod'imposta Dal 1° gennaio 2017,in considerazione della nuovadisciplina sopra descritta,saranno soppressi: - lacomunicazione dei contrattidelle società di leasing e deglioperatori che svolgono attivitàdi locazione e

noleggio - l'elenco riepilogativo(modello Intrastat) degliacquisti di beni e di serviziintraunionali È inoltresoppressa, a decorrere dalperiodo d'imposta 2017, lacomunicazione delle operazioniIva con soggetti di paesi «blackHst» (l'obbligo quindi rimaneper le operazioni relative al2016). In considerazione delleesigenze di adeguamentotecnologico alla nuovadisciplina, sono riconosciuti aicontribuenti, per l'anno 2017,crediti d'imposta di 100 e di 50euro, alle condizioni previstenell'ari. 21ter, commi 1, 2 e 3,aggiunto nel di n. 78/2010.Dichiarazione annuale Iva Perl'anno prossimo, conriferimento al periodod'imposta 2016, è confermatoche

la dichiarazione annuale dovràessere presentata entro la fine difebbraio, anziché entrosettembre. Dal 2018, invece, conriferimento al periodo d'imposta2017, ci sarà più tempo: ladichiarazione dovrà infatti esserepresentata fra il 1° febbraio e il30 aprile. Nell'ari. 5 del decretovi sono novità anche per ladichiarazione integrativa, la cuidisciplina ai fini dell'Iva sisgancia da quella reddituale eviene collocata nei nuovi commi6-bis e 6-ter dell'art. 8 del dpr n.322/98. In particolare, sistabilisce che la dichiarazioneannuale potrà essere integrata,sia a sfavore sia a favore, entro itermini di decadenza dell'azioneaccertatrice; l'eventuale credito,tuttavia, potrà essere utilizzato,compensato, oppure chiesto arimborso (in presenza deipresupposti dell'art. 30, dpr633/72) nella stessadichiarazione integrativa, solo se

DECRETI» FlSCAIJi/2Comunicazioni Iva ogni tre mesiAddio a Intrastat e black list (immillifilcea pag 30 „nmm

MANOVRA 2017/11 decreto fiscale rivoluziona il regimedell'imposta sul valore aggiunto Iva, comunicazioni ogni 3 mesiIntrastat, black list e contratti di leasing: obblighi aboliti

DI FRANCO RICCA (soggettiIva dovranno trasmettereall'Agenzia delle entrate, conperiodicità trimestrale, l'elencoanalitico delle fatture emesse ericevute (ex spesometro) e lacomunicazione delle liquidazioniperiodiche. Saranno peròcancellati i modelli Intrastatacquisti, sia di beni sia di servizi,la comunicazione black Hst equella delle operazioni dilocazione e noleggio. Per i beniintrodotti nei depositi Iva,l'imposta dovuta all'attodell'estrazione dovrà essereversata «cash» dal depositario, innome e per conto del debitore; ilmeccanismo dell'inversionecontabile resterà applicabile soloper l'estrazione di beniprovenienti da acquisti intraUe. Eancora: a decorrere dal 2018, conriferimento al periodo d'imposta2017, la dichiarazione annuale Ivadovrà essere presentata entro il 30aprile. Queste le principali novitàin materia di Iva contenutenell'articolo 4 del decreto fiscalecollegato alla manovra di bilancio2017 (di 193/2016).Comunicazione delle fatture IvaViene completamente riscrittol'articolo 21 del di n. 78/2010,istitutivo dell'obbligo dellacomunicazione delle operazioniIva (e.d. spesometro). Oggettodella comunicazione, che diventatrimestrale, saranno i dati di tuttele fatture emesse nel trimestre diriferimento e di quelle ricevute eregistrate, nonché

delle note di variazione. Unprovvedimento dell'Agenziadelle entrate specificherà indettaglio quali dati dovrannoessere trasmessi, fermorestando il seguente contenutominimo: - dati identificatividelle parti; - data e numerodella

fattura; - base imponibile,aliquota Iva e relativa imposta; -tipologia dell'operazione. Lacomunicazione dovrà essereinviata entro la fine del secondomese successivo al trimestre diriferimento. L'omessa o erratacomunicazione di ciascunafattura sarà punita con lasanzione di 25 euro, senzapossibilità di applicazione delcumulo giuridico di cui all'art. 12del digs n. 472/97, ma con untetto massimo di 25.000 euro.Comunicazione delleliquidazioni periodiche Dopol'art. 21, viene inserito nel di78/2010 l'articolo 2 I-bis, cheprevede l'obbligo di comunicare,con la stessa periodicitàtrimestrale e la stessa scadenzadella comunicazione dellefatture, i dati contabiliriepilogativi delle liquidazioniperiodiche, anche se a credito,con modalità che sarannostabilite dall'Agenzia delleentrate. Sono esoneratidall'adempimento i contribuentinon tenuti a presentare ladichiarazione annuale ovveronon tenuti a eseguire leliquidazioni periodiche.L'Agenzia metterà a disposizionedel contribuente i risultatidell'elaborazione e

del raffronto delle informazionicomunicate ai sensi dell'art. 21e dell'ari. 21-bis e deiversamenti effettuati, ai finidell'eventuale regolarizzazione.Per l'omessa, incompleta oinfedele comunicazione delleliquidazioni periodiche, èprevista la sanzione da 5.000 a50.000 euro. Soppressione diadempimenti e creditod'imposta Dal 1° gennaio 2017,in considerazione della nuovadisciplina sopra descritta,saranno soppressi: - lacomunicazione dei contrattidelle società di leasing e deglioperatori che svolgono attivitàdi locazione e

noleggio - l'elenco riepilogativo(modello Intrastat) degliacquisti di beni e di serviziintraunionali È inoltresoppressa, a decorrere dalperiodo d'imposta 2017, lacomunicazione delle operazioniIva con soggetti di paesi «blackHst» (l'obbligo quindi rimaneper le operazioni relative al2016). In considerazione delleesigenze di adeguamentotecnologico alla nuovadisciplina, sono riconosciuti aicontribuenti, per l'anno 2017,crediti d'imposta di 100 e di 50euro, alle condizioni previstenell'ari. 21ter, commi 1, 2 e 3,aggiunto nel di n. 78/2010.Dichiarazione annuale Iva Perl'anno prossimo, conriferimento al periodod'imposta 2016, è confermatoche

la dichiarazione annuale dovràessere presentata entro la fine difebbraio, anziché entrosettembre. Dal 2018, invece, conriferimento al periodo d'imposta2017, ci sarà più tempo: ladichiarazione dovrà infatti esserepresentata fra il 1° febbraio e il30 aprile. Nell'ari. 5 del decretovi sono novità anche per ladichiarazione integrativa, la cuidisciplina ai fini dell'Iva sisgancia da quella reddituale eviene collocata nei nuovi commi6-bis e 6-ter dell'art. 8 del dpr n.322/98. In particolare, sistabilisce che la dichiarazioneannuale potrà essere integrata,sia a sfavore sia a favore, entro itermini di decadenza dell'azioneaccertatrice; l'eventuale credito,tuttavia, potrà essere utilizzato,compensato, oppure chiesto arimborso (in presenza deipresupposti dell'art. 30, dpr633/72) nella stessadichiarazione integrativa, solo se

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questa è presentata entro iltermine per la presentazionedella dichiarazione relativa alperiodo d'imposta successivo.Depositi Iva A decorrere dal 1°aprile 2017, sarà sensibilmentemodificata la disciplina deidepositi Iva. La novità piùrilevante attiene alle modalitàdi assolvimento dell'impostaall'atto dell'estrazione dei benidal deposito: il tributo nonpotrà più essere assolto con ilmeccanismo dell'inversionecontabile (reverse charge),

ma dovrà essere versato «cash»,con modello F24 e senzapossibilità di compensazione, daparte del gestore del deposito, innome e per conto del debitore(ossia del soggetto passivo cheestrae i beni) con il quale èsolidalmente responsabile, entroil giorno 16 del mese successivoall'estrazione. Il debitoreprovvedere poi a registrare nelregistro degli acquistiun'autofattura con i dati delversamento, al fine di esercitarel'eventuale diritto alla detrazione.Gli esportatori abituali potrannoevitare il versamento ricorrendoall'agevolazione del plafond,inviando a tal fine la letterad'intento all'Agenzia delleentrate. Il meccanismodell'inversione contabile rimaneapplicabile soltanto perl'estrazione di beni in precedenzaintrodotti nel deposito Iva aseguito di acquisto intraUe: in talcaso, l'imposta è assoltamediante integrazione dellafattura relativa all'acquisto. Afronte di questa stretta sullemodalità di applicazione dell'Iva,viene però previsto che tutte lecessioni di beni potranno essereeffettuate senza pagamentodell'imposta introducendo i beniin un deposito Iva; finora questapossibilità era limitata allecessioni effettuate verso soggettipassivi di altri paesi Ue, nonchéalle cessioni di beni elencatinella tabella A-bis (che saràpertanto abrogata). ———©Riproduzione riservata——|

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