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CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – [email protected] – C.F. 80191430588 Pagina di 19 Roma, 5 marzo 2014 Prot. 1612/GG/ag 1 CONGRESSO STRAORDINARIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI Un Paese e una categoria alla ricerca di un nuovo equilibrio, promuovendo lavoro e welfare Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si invia, in allegato, una scheda riepilogativa della professione di perito industriale e di perito industriale laureato, recante le seguenti informazioni: a) breve descrizione dell’attività professionale; normativa nazionale ed europea La professione di Perito Industriale è regolamentata dallo Stato italiano dalla Legge 24 giugno 1923, n. 1395 (in Gazz. Uff. n 167 del 5 luglio), recante “Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli architetti”, che ne ha stabilito l’istituzione, in attuazione a quanto disposto all’articolo 7, comma 2, e dal decreto delegato, di cui al Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 275 (pubb. in Gazz. Uff. il 18 marzo). Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2229 c.c., essa è una professione intellettuale, che si esprime attraverso le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica e collaudo, per la realizzazione di opere comprese nel campo dell’ingegneria, da quella edilizia e quella impiantistica ed industriale a quella chimica, nucleare, tessile, informatica, meccanica e navale. Essa si compone di 26 rami specializzati, ognuna comprendenti le attività professionali suestese a competenza tipica e riservata in via concorrente nell’area tecnica dell’ingegneria. Esse sono: 1) edilizia; 2) elettronica e telecomunicazioni; 3) elettrotecnica ed automazione; 4) costruzioni aeronautiche; 5) cronometria; 6) industria cartaria; 7) industrie cerealicole; 8) industria navalmeccanica; 9) industria ottica; 10) materie plastiche, 11) meccanica; 12) metallurgia; 13) tessile con specializzazione produzione dei tessili e tessile con specializzazione confezione industriale; 14) termotecnica; 15) industrie minerarie; 16) chimica conciaria; 17) chimico; 18) chimica nucleare; 19) industria tintoria; 20) tecnologie alimentari; 21) arti fotografiche;22) arti grafiche; 23) energia nucleare; 24) fisica industriale; 25) informatica; 26) disegno di tessuti Spett.le Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio III – Libere Professioni Reparto II - Internazionale Via Arenula, 70 00186 ROMA Alla c.a. della Dr.ssa Emanuela Ronzitti e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] Oggetto: Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali – Art. 59 (esercizio di trasparenza) – mappatura delle professioni.

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CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI P R E S S O I L M I N I S T E R O D E L L A G I U S T I Z I A

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – [email protected] – C.F. 80191430588

Pagina di 19

Roma, 5 marzo 2014 Prot. 1612/GG/ag

1

CONGRESSO STRAORDINARIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Un Paese e una categoria alla ricerca di un nuovo equilibrio, promuovendo lavoro e welfare

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si invia, in allegato, una scheda riepilogativa della professione di perito industriale e di perito industriale laureato, recante le seguenti informazioni: a) breve descrizione dell’attività professionale; normativa nazionale ed europea La professione di Perito Industriale è regolamentata dallo Stato italiano dalla Legge 24 giugno 1923, n. 1395 (in Gazz. Uff. n 167 del 5 luglio), recante “Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli architetti”, che ne ha stabilito l’istituzione, in attuazione a quanto disposto all’articolo 7, comma 2, e dal decreto delegato, di cui al Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 275 (pubb. in Gazz. Uff. il 18 marzo). Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2229 c.c., essa è una professione intellettuale, che si esprime attraverso le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica e collaudo, per la realizzazione di opere comprese nel campo dell’ingegneria, da quella edilizia e quella impiantistica ed industriale a quella chimica, nucleare, tessile, informatica, meccanica e navale. Essa si compone di 26 rami specializzati, ognuna comprendenti le attività professionali suestese a competenza tipica e riservata in via concorrente nell’area tecnica dell’ingegneria. Esse sono: 1) edilizia; 2) elettronica e telecomunicazioni; 3) elettrotecnica ed automazione; 4) costruzioni aeronautiche; 5) cronometria; 6) industria cartaria; 7) industrie cerealicole; 8) industria navalmeccanica; 9) industria ottica; 10) materie plastiche, 11) meccanica; 12) metallurgia; 13) tessile con specializzazione produzione dei tessili e tessile con specializzazione confezione industriale; 14) termotecnica; 15) industrie minerarie; 16) chimica conciaria; 17) chimico; 18) chimica nucleare; 19) industria tintoria; 20) tecnologie alimentari; 21) arti fotografiche;22) arti grafiche; 23) energia nucleare; 24) fisica industriale; 25) informatica; 26) disegno di tessuti

Spett.le Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio III – Libere Professioni Reparto II - Internazionale Via Arenula, 70 00186 ROMA Alla c.a. della Dr.ssa Emanuela Ronzitti e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] Oggetto: Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali – Art. 59

(esercizio di trasparenza) – mappatura delle professioni.

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b) Lista attività riservate: inserire le attività (con una breve descrizione) il cui esercizio è riservato, per norma di legge, regolamentare o amministrativa alla professione in questione, indicando altresì la fonte che prevede tale riserva;

PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE (L. 1395/1923; R.D. 275/1929; D. Lgs. Lgt. 382/1944 e s.m.i.; L. 146/1957)

AREA

SPECIALIZZAZIONI • DPR 1222/1961 • L. 17/1990 • DM 445/1991 e s.m.i. • DPR 328/2001

ATTIVITA’ RISERVATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (qui di seguito si riporta quella comune a tutte le aree) R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (art. 1), L. 12 marzo 1957, n. 146; D.M. 27 dicembre 1991, n. 445 e s.m.i., DPR 5 giugno 2001, n. 328

CIVILE e AMBIENTALE

Edilizia

Progettazione, Direzione, esecuzione, verifica e collaudo di:

- costruzioni rurali, industriali e modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto disposto da speciali norme legislative.

- costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali e semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni baracche, edifici provvisori di lieve importanza e simili,

- edifici industriali di importanza costruttiva corrente, scuole e ospedali di media importanza, case popolari, organismi costruttivi semplici in metallo e in gettate di conglomerato cementizio e ferro,

- gli edifici di cui al punto precedente quando siano di importanza maggiore, o costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini, edifici pubblici, edifici di ritrovo pubblico,

- restauri, trasformazioni, riparazioni, aggiunte e sopraelevazioni di fabbricati.

Progettazione, Direzione, esecuzione, verifica e collaudo di ferrovie e strade ordinarie, manufatti, isolati.

Progettazione, Direzione, esecuzione, verifica e collaudo di impianti per provvista, condotta, distribuzione di acqua, fognature urbane.

Perizie di stima delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che

L. 5 novembre 1971, n. 1086 (art. 2);

L. 2 febbraio 1974, n. 64 (art. 17);

Legge 4 agosto 2006, n. 248;

D.L. n. 282/2002 (art. 2, comma 2);

L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);

D.P.R. n. 602/1973 (art. 19);

D.Lgs. n. 462/1997 (art. 3 bis);

Legge 12 ottobre 1966, n. 865 (<<Modificazioni dell’art. 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l’esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti Locali>>).

D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (art. 26, co. 1);

Legge 7 dicembre 1984, n. 818.

D.M. 5 agosto 2011

D.M. 30 gennaio 1982 (l’art. 81, comma 3).

Decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 (in Gazz. Uff., 13 marzo, n. 60) “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della l. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.

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PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE (L. 1395/1923; R.D. 275/1929; D. Lgs. Lgt. 382/1944 e s.m.i.; L. 146/1957)

AREA

SPECIALIZZAZIONI • DPR 1222/1961 • L. 17/1990 • DM 445/1991 e s.m.i. • DPR 328/2001

ATTIVITA’ RISERVATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (qui di seguito si riporta quella comune a tutte le aree) R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (art. 1), L. 12 marzo 1957, n. 146; D.M. 27 dicembre 1991, n. 445 e s.m.i., DPR 5 giugno 2001, n. 328

CIVILE e AMBIENTALE

Edilizia

ne costituiscono pertinenze per determinare il costo dei fabbricati strumentali, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili.

Perizie di stima ai fini dell’aggiornamento dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Perizie di stima immobiliare.

Progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche.

Direttore tecnico.

Attività soggette a controllo di prevenzione incendi.

Tecnico della prevenzione dei luoghi lavoro – Operatore di vigilanza ed ispezione.

Stima spese di ristrutturazione edilizia.

Presentazione tipi di frazionamento.

R.S.P.P. ex D.Lgs. 626/94.

Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione delle opere edili in cantieri temporanei e mobili ex D.Lgs. 494/96 ora D.Lgs. 81/08.

Progettazione antincendio ex L. 818/84.

Certificazione energetica.

Soggetti abilitati verifiche periodiche.

Consulenza Tecnica di Ufficio di Tribunali e Procure ex artt. 13 e ss

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (in S.O. alla Gazz. Uff., 11 novembre, n. 292). Perfezionamento e revisione del sistema catastale.

D.Lgs. 81/08 (art. 92);

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (in S.O. alla Gazz. Uff., 13 gennaio, n. 9).

Legge 26 ottobre 1995, n, 447. Legge-quadro sull'inquinamento acustico

D.Lgs. n. 192/2005 e DPR 75/2013

Art. 71 D.Lgs. n. 81/2008

D.M. 11 aprile 2011 – All. 1

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

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PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE (L. 1395/1923; R.D. 275/1929; D. Lgs. Lgt. 382/1944 e s.m.i.; L. 146/1957)

AREA

SPECIALIZZAZIONI • DPR 1222/1961 • L. 17/1990 • DM 445/1991 e s.m.i. • DPR 328/2001

ATTIVITA’ RISERVATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (qui di seguito si riporta quella comune a tutte le aree) R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (art. 1), L. 12 marzo 1957, n. 146; D.M. 27 dicembre 1991, n. 445 e s.m.i., DPR 5 giugno 2001, n. 328

Disp . Att. c.p.c. e 69 e ss. Disp. Att. c.p.p.

Giudici nelle commissioni tributarie provinciali.

CHIMICA E

SICUREZZA AMBIENTALE

Chimica conciaria Chimica Industriale 1

Chimica nucleare Chimico 1

Industria tintoria

Problematiche relative alla produzione e provenienza delle pelli.

Identificazione dei difetti.

Problemi relativi alla conservazione delle pelli grezze e finite (microscopia).

Impostazione e gestione delle operazioni di concia e di rifinizione dei materiali conciati: problematiche chimiche, chimico - fisiche ed impiantistiche del processo conciario.

Controllo strumentale della qualità del prodotto finito e controllo chimico degli ausiliari e dei cuoi (in tutti i tipi di concia).

Dimensionamento e gestione degli impianti di servizio dell’industria conciaria (acque di processo, reflui industriali e scarichi atmosferici).

Metodiche di analisi microbiologica e chimica (quali - quantitativa e strumentale) in relazione alle esigenze del settore.

L’indagine chimica analitica e strumentale sui prodotti intermedi e sul prodotto finito in un processo industriale.

Processi di sintesi industriale e parametri che li influenzano.

Macchinario e attrezzature utilizzati negli impianti industriali

Art. 67 e ss. d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 già art. 26, co. 1 DPR 34/2000

Legge 7 dicembre 1984, n. 818

D.M. 5 agosto 2011

Legge 26 ottobre 1995, n, 447. Legge-quadro sull'inquinamento acustico

D.Lgs. 152/2006.

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 311/2006 e DPR 75/2013

D. Lgs. 115/2008

Art. 71 D.Lgs. 81/2008

D.M. 11 aprile 2011 – All. 1

DM 30 gennaio 1982 (art. 81, comma 3).

Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450 (in Gazz. Uff., 15 maggio, n. 123). Regolamento per il riconoscimento dell’idoneità

1 Il Decreto Ministeriale 27 aprile 1995, n. 264 ha ridefinito l’indirizzo specializzato per la “chimica industriale” in “chimico”;

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PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE (L. 1395/1923; R.D. 275/1929; D. Lgs. Lgt. 382/1944 e s.m.i.; L. 146/1957)

AREA

SPECIALIZZAZIONI • DPR 1222/1961 • L. 17/1990 • DM 445/1991 e s.m.i. • DPR 328/2001

ATTIVITA’ RISERVATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (qui di seguito si riporta quella comune a tutte le aree) R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (art. 1), L. 12 marzo 1957, n. 146; D.M. 27 dicembre 1991, n. 445 e s.m.i., DPR 5 giugno 2001, n. 328

CHIMICA E

SICUREZZA AMBIENTALE

Chimica conciaria Chimica Industriale 2

Chimica nucleare Chimico 1

Industria tintoria

chimici: descrizione e dimensionamento di massima.

Calcoli di massima di scambi termici e del dimensionamento di evaporatori, colonne di distillazione, essiccatori e determinazione delle condizioni operative.

Calcoli del numero di stadi nell’operazione estrazione con solvente.

Criteri di scelta dei polimeri in funzione dell’uso cui sono destinati.

Processi basati su biotecnologia con particolare riferimento alla produzione di biogas ed al trattamento aerobico ed anaerobico per la depurazione delle acque reflue civili ed industriali.

Analisi chimica, analitica e strumentale dei terreni, di acque e di prodotti alimentari.

Effetti biologici delle radiazioni. Problematiche della manipolazione dei materiali. Igiene del lavoro e mezzi di protezione nelle unità nucleari.

Tecniche delle analisi chimiche di laboratorio.

Lettura ed interpretazione di schemi di impianti chimici: principali apparecchiature e strumenti di controllo e misura.

I radioisotopi nelle applicazioni tecnologiche, biologiche e scientifiche.

Produzione dell’energia nucleare: fondamenti delle tecnologie dei reattori di ricerca e di potenza.

all’esercizio tecnico degli impianti nucleari.

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (in S.O. alla Gazz. Uff., 13 gennaio, n. 9).

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

art. 8, comma 2, lett. h) Legge 28 gennaio 1994

2 Il Decreto Ministeriale 27 aprile 1995, n. 264 ha ridefinito l’indirizzo specializzato per la “chimica industriale” in “chimico”;

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PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE (L. 1395/1923; R.D. 275/1929; D. Lgs. Lgt. 382/1944 e s.m.i.; L. 146/1957)

AREA

SPECIALIZZAZIONI • DPR 1222/1961 • L. 17/1990 • DM 445/1991 e s.m.i. • DPR 328/2001

ATTIVITA’ RISERVATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (qui di seguito si riporta quella comune a tutte le aree) R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (art. 1), L. 12 marzo 1957, n. 146; D.M. 27 dicembre 1991, n. 445 e s.m.i., DPR 5 giugno 2001, n. 328

CHIMICA E

SICUREZZA AMBIENTALE

Chimica conciaria Chimica Industriale 3

Chimica nucleare Chimico 1

Industria tintoria

Recupero chimico dei residui di fissione.

Analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati).

Direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui al punto precedente.

Consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata.

interventi sulla produzione di attività industriali chimiche e merceologiche.

inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere.

Consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti chimici nonché il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti.

Assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc.

Trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di

3 Il Decreto Ministeriale 27 aprile 1995, n. 264 ha ridefinito l’indirizzo specializzato per la “chimica industriale” in “chimico”;

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CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Pagina di 19 7

PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE (L. 1395/1923; R.D. 275/1929; D. Lgs. Lgt. 382/1944 e s.m.i.; L. 146/1957)

AREA

SPECIALIZZAZIONI • DPR 1222/1961 • L. 17/1990 • DM 445/1991 e s.m.i. • DPR 328/2001

ATTIVITA’ RISERVATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (qui di seguito si riporta quella comune a tutte le aree) R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (art. 1), L. 12 marzo 1957, n. 146; D.M. 27 dicembre 1991, n. 445 e s.m.i., DPR 5 giugno 2001, n. 328

CHIMICA E

SICUREZZA AMBIENTALE

Chimica conciaria Chimica Industriale 4

Chimica nucleare Chimico 1

Industria tintoria

potassio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro della sanità del 5 settembre 1967, n. 354 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967.

Consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi.

Conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e decreto ministeriale 25 marzo 1985 pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985.

Verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti chimici; assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza di sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico.

Accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici.

Rilascio del certificato di non pericolosità per le navi.

Indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali.

Campionamento, con redazione del relativo verbale, di tutti i prodotti, qualsiasi sia il loro stato di aggregazione, su richiesta di persone fisiche e giuridiche, Enti Pubblici, Giudiziari e Privati,

4 Il Decreto Ministeriale 27 aprile 1995, n. 264 ha ridefinito l’indirizzo specializzato per la “chimica industriale” in “chimico”;

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PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE (L. 1395/1923; R.D. 275/1929; D. Lgs. Lgt. 382/1944 e s.m.i.; L. 146/1957)

AREA

SPECIALIZZAZIONI • DPR 1222/1961 • L. 17/1990 • DM 445/1991 e s.m.i. • DPR 328/2001

ATTIVITA’ RISERVATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (qui di seguito si riporta quella comune a tutte le aree) R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (art. 1), L. 12 marzo 1957, n. 146; D.M. 27 dicembre 1991, n. 445 e s.m.i., DPR 5 giugno 2001, n. 328

CHIMICA E

SICUREZZA AMBIENTALE

Chimica conciaria Chimica Industriale 5

Chimica nucleare Chimico 1

Industria tintoria

secondo le metodiche ufficiali di prelevamento.

Esecuzione, la refertazione su tutte le analisi chimiche.

Esecuzione delle analisi di tutti gli elementi e prodotti esistenti in natura: solidi, liquidi, pastosi, gassosi, aeriformi, composti noti e/o sconosciuti e, quindi, analisi su: fumi, acque, scorie, rifiuti, scarichi, terreni, alimenti in genere, etc., utilizzando metodi analitici ufficiali e/o comunque codificati o ben conosciuti.

Refertazione di tutte le analisi atte ad evidenziare il funzionamento di impianti di depurazione, degli scarichi urbani, civili, industriali e delle aziende di ogni settore merceologico; compresa la certificazione sul rispetto dei parametri fissati dalla Legge.

Refertazione di tutte le analisi atte ad identificare e caratterizzare prodotti alimentari di uso comune per l’uomo e gli animali, compresa la certificazione sul rispetto dei parametri fissati dalla Legge.

Stesura autonoma di referti analitici, perizie e relazioni, utilizzando i risultati delle analisi per conto di persone fisiche e giuridiche inclusi Enti Pubblici, Giudiziari e Privati.

Direzione dei laboratori privati di analisi.

Nell’ambito delle proprie competenze, la progettazione, la direzione dei lavori, la conduzione, la gestione, la consulenza, con analisi e pareri scritti, di impianti chimici, di depurazione, di laboratori e di

5 Il Decreto Ministeriale 27 aprile 1995, n. 264 ha ridefinito l’indirizzo specializzato per la “chimica industriale” in “chimico”;

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PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE (L. 1395/1923; R.D. 275/1929; D. Lgs. Lgt. 382/1944 e s.m.i.; L. 146/1957)

AREA

SPECIALIZZAZIONI • DPR 1222/1961 • L. 17/1990 • DM 445/1991 e s.m.i. • DPR 328/2001

ATTIVITA’ RISERVATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (qui di seguito si riporta quella comune a tutte le aree) R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (art. 1), L. 12 marzo 1957, n. 146; D.M. 27 dicembre 1991, n. 445 e s.m.i., DPR 5 giugno 2001, n. 328

CHIMICA E

SICUREZZA AMBIENTALE

Chimica conciaria Chimica Industriale 6

Chimica nucleare Chimico 1

Industria tintoria

aziende di ogni settore merceologico compreso quello alimentare.

Nell’ambito delle proprie competenze, la stesura dei “manuali di qualità nelle aziende” secondo le Norme ISO 9000 – 1 – 2 – 3 (ora ISO 9001/2000) o similari per la certificazione delle aziende stesse e dei prodotti.

Espletamento di pratiche di prevenzione incendi, nell’ambito delle proprie competenze e purché iscritto negli appositi elenchi ministeriali.

Consulenze per gli adempimenti previsti dal D.P.R. 175/88 (rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali).

Consulenze sugli ambienti di vita e di lavoro: Legge 277/91 e D.Lgs. 626/94.

Direttore Tecnico.

Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Redazione progetti di bonifica.

Certificazione energetica degli edifici ed impianti.

Soggetti abilitati verifiche periodiche.

Tecnico della prevenzione dei luoghi lavoro – Operatore di vigilanza ed ispezione.

Abilitazione per la conduzione di impianti nucleari.

6 Il Decreto Ministeriale 27 aprile 1995, n. 264 ha ridefinito l’indirizzo specializzato per la “chimica industriale” in “chimico”;

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PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE (L. 1395/1923; R.D. 275/1929; D. Lgs. Lgt. 382/1944 e s.m.i.; L. 146/1957)

AREA

SPECIALIZZAZIONI • DPR 1222/1961 • L. 17/1990 • DM 445/1991 e s.m.i. • DPR 328/2001

ATTIVITA’ RISERVATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (qui di seguito si riporta quella comune a tutte le aree) R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (art. 1), L. 12 marzo 1957, n. 146; D.M. 27 dicembre 1991, n. 445 e s.m.i., DPR 5 giugno 2001, n. 328

CHIMICA E

SICUREZZA AMBIENTALE

Chimica conciaria Chimica Industriale 7

Chimica nucleare Chimico 1

Industria tintoria

Giudici nelle commissioni tributarie provinciali.

Attività dei consulenti chimici di porto ex. art. 68 cod. nav.

INDUSTRIALE

Arti Fotografiche Arti Grafiche

Confezione industriale 8 Costruzioni

aeronautiche Cronometria

Disegno di tessuti Elettronica industriale 9

Elettrotecnica e automazione 10

Energia nucleare Fisica industriale Industria cartaria

Industrie cerealicole Industrie

metalmeccaniche 11 Industria mineraria

Progettazione, Direzione, esecuzione, verifica e collaudo di impianti industriali completi e cioè: macchinari apparecchi, servizi generali, ed annessi necessari allo svolgimento dell’industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali.

Progettazione, Direzione, esecuzione, verifica e collaudo di impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili, del legno, del cuoio e simili.

Progettazione, Direzione, esecuzione, verifica e collaudo di impianti dell’industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili; impianti siderurgici, metallurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per lavorazione delle pietre, impianti per le industrie della fermentazione chimico-alimentare, tintoria e stamperia di tessili.

Progettazione, Direzione, esecuzione, verifica e collaudo di

L. 5 agosto 1990, n. 46 (artt. 8, 14, 16);

D.M. 23 marzo 2008, n. 37;

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico … - art. 28”);

Legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, comma 8 del preambolo sul “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9.1.1991 n. 10”;

Legge 30 dicembre 1991, n. 428, recante “Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di

7 Il Decreto Ministeriale 27 aprile 1995, n. 264 ha ridefinito l’indirizzo specializzato per la “chimica industriale” in “chimico”; 8 Il Decreto Ministeriale 27 aprile 1995, n. 263 ha accorpato nell’unico indirizzo “tessile” gli indirizzi particolari per la “confezione industriale”, per l’ “industria tessile” e per la “maglieria”; 9 Il Decreto Ministeriale 9 marzo 1994 ha accorpato gli indirizzi specifici per l’“Elettronica industriale” e per le “Telecomunicazioni” nell’indirizzo “Elettronica e Telecomunicazioni”. 10 Il Decreto Ministeriale 9 marzo 1994 ha rinominato l’indirizzo per l’“Elettrotecnica” in “indirizzo per l’Elettrotecnica e l’automazione”. 11 Il Decreto Ministeriale 9 marzo 1994 ha accorpato gli indirizzi particolari per la “Meccanica”, per la “Industria metalmeccanica” e per la “Meccanica di precisione” nell’indirizzo “Meccanica”.

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PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE (L. 1395/1923; R.D. 275/1929; D. Lgs. Lgt. 382/1944 e s.m.i.; L. 146/1957)

AREA

SPECIALIZZAZIONI • DPR 1222/1961 • L. 17/1990 • DM 445/1991 e s.m.i. • DPR 328/2001

ATTIVITA’ RISERVATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (qui di seguito si riporta quella comune a tutte le aree) R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (art. 1), L. 12 marzo 1957, n. 146; D.M. 27 dicembre 1991, n. 445 e s.m.i., DPR 5 giugno 2001, n. 328

INDUSTRIALE

Industria navalmeccanica Industria ottica

Industria tessile 2 Maglieria 2

Materie plastiche Meccanica 5

Meccanica di precisione 2

Metallurgia Tecnologie alimentari

Tessile 2 Tessile con

specializzazione nella produzione dei tessili (diplomi conseguiti a

partire dall’anno scolastico 1997/98);

Tessile con specializzazione nella confezione industriale (diplomi conseguiti a

partire dall’anno scolastico 1997/98).

Telecomunicazioni 3 Termotecnica

impianti dell’industria chimica organica, dell’industria speciale, impianti per la preparazione e il trattamento dei minerali, per la coltivazione e la sistemazione della cave miniere.

Progettazione, Direzione, esecuzione, verifica e collaudo di impianti di servizi generali interni, concernenti stabilimenti industriali, costruzioni civili, navi e miniere, e cioè macchinari, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnologico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi:

Progettazione, Direzione, esecuzione, verifica e collaudo di impianti di distribuzione di acqua, di combustibile liquido e gassoso nell’interno di edifici, di navi, per scopi industriali, impianti sanitari, impianti fognatura domestica o industriale e opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.

Progettazione, Direzione, esecuzione, verifica e collaudo di impianti per la produzione e distribuzione del freddo, dell’aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento a ventilazione, trasporti meccanici.

Progettazione, Direzione, esecuzione, verifica e collaudo di impianti di illuminazione, telefonici, di segnalazione, di controllo ecc.

Progettazione, Direzione, esecuzione, verifica e collaudo di: - impianti elettrici; - Impianti termoelettrici; - impianti dell’elettrochimica e dell’elettrometallurgica;

servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature” (art. 3);

D.M. 1 dicembre 1975, recante (“Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione”).

DPR 22 ottobre 2001, n. 462, recante “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”;

Circolare ISPESL n. 77 del 23 dicembre 1976, recante “Verifiche e controlli delle gru e degli apparecchi di sollevamento di cui all’art. 194 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e dell’art. 5 del D.M. 12 settembre 1959”

Ministero dei Trasporti – Direzione Generale M.C.T.C. – IV Direzione Centrale – Div. 42 con circolari n. 208/83 del 25 settembre 1983 (vedi “banca dati iter”, pag. 13067 oppure “la motorizzazione 1983”, pag. 83272), n. 61/54 del 10 marzo 1954 (vedi “banca dati iter”, pag. 13098 oppure “la motorizzazione 1983”, pag. 83272);

Circolare del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale M.C.T.C. – IV Direzione Centrale – Div. 42, prot. n. 839/4216 – A037 del 2 luglio 1992;

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PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE (L. 1395/1923; R.D. 275/1929; D. Lgs. Lgt. 382/1944 e s.m.i.; L. 146/1957)

AREA

SPECIALIZZAZIONI • DPR 1222/1961 • L. 17/1990 • DM 445/1991 e s.m.i. • DPR 328/2001

ATTIVITA’ RISERVATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (qui di seguito si riporta quella comune a tutte le aree) R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (art. 1), L. 12 marzo 1957, n. 146; D.M. 27 dicembre 1991, n. 445 e s.m.i., DPR 5 giugno 2001, n. 328

INDUSTRIALE

Progettazione, Direzione, esecuzione, verifica e collaudo di centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di trazione elettrica;

Progettazione, Direzione, esecuzione, verifica e collaudo di impianti di stazione, linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafica, telefonica e radiotecnica.

Progettazione, Direzione, esecuzione, verifica e collaudo di macchine apparecchi e loro parti.

Progettazione, Direzione, esecuzione, verifica e collaudo di manufatti, impianti teleferici.

Progettazione, Direzione, esecuzione, verifica e collaudo di impianti per provvista, condotta, distribuzione di acqua, fognature urbane.

Competenza alla redazione e firma degli elaborati tecnici relativi agli autoveicoli, loro rimorchi e dispositivi.

Verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature”, con riferimento a:

a) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, controlli di costruzione, collaudi di un nuovo impianto) e le verifiche periodiche di apparecchi a pressione … (omissis);

b) gli esami dei progetti, i collaudi, le ispezioni straordinarie e le ispezioni periodiche relative ad ascensori e montacarichi in servizio privato… (omissis);

c) le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche

Circolare Min. Trasporti n. 489/VD del 6 settembre 1994

Circolare prot. n. 489/VD del 6 settembre 1994, il Ministero dei Trasporti – IV Dir. Centrale – Segreteria Direttore Centrale

Art. 69 e ss. DPR 5 ottobre 2010, n. 207 già art. 26, co. 1 DPR 34/2000

Legge 7 dicembre 1984, n. 818

D.M. 5 agosto 2011

Legge 26 ottobre 1995, n, 447. Legge-quadro sull'inquinamento acustico

D.Lgs. 152/2006

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 311/2006 e DPR 75/2013

D. Lgs. 115/2008

Art. 71 D.Lgs. n. 81/2008 e ss. D.M. 11 aprile 2011 – All. 1

DM 30 gennaio 1982 (art. 81, comma 3).

Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (in S.O. alla Gazz. Uff., 22 gennaio, n.17) “Approvazione del regolamento per la sicurezza della

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CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Pagina di 19 13

PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE (L. 1395/1923; R.D. 275/1929; D. Lgs. Lgt. 382/1944 e s.m.i.; L. 146/1957)

AREA

SPECIALIZZAZIONI • DPR 1222/1961 • L. 17/1990 • DM 445/1991 e s.m.i. • DPR 328/2001

ATTIVITA’ RISERVATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (qui di seguito si riporta quella comune a tutte le aree) R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (art. 1), L. 12 marzo 1957, n. 146; D.M. 27 dicembre 1991, n. 445 e s.m.i., DPR 5 giugno 2001, n. 328

INDUSTRIALE

atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti … (omissis);

d) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni di tipo, collaudi di primo o nuovo impianto) e le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili e ponti sospesi, e relativi argani … (omissis).

Direttore Tecnico.

Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Redazione progetti di bonifica.

Certificazione energetica degli edifici ed impianti.

Soggetti abilitati verifiche periodiche.

Tecnico della prevenzione dei luoghi lavoro – Operatore di vigilanza ed ispezione.

Verifiche ed accertamenti ai fini della sicurezza in mare.

Stazzatura delle navi.

Iscrizione nell’albo del personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche.

Accertamenti e documenti per la sicurezza delle navigazione.

Abilitazione per la conduzione di impianti nucleari.

Ricostruzione dinamica dei sinistri derivanti dalla circolazione dei

navigazione e della vita umana in mare”

Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1984, n. 46 (in Gazz. Uff., 2 aprile, n. 92) “Disposizioni per la stazzatura delle navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali”.

Decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411 (in Gazz. Uff., 9 febbraio, n. 44) Approvazione del regolamento sullo stato giuridico della gente dell’aria

Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (in S.O. alla Gazz. Uff., 22 gennaio, n. 17) Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare .

Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450 (in Gazz. Uff., 15 maggio, n. 123) Regolamento per il riconoscimento dell’idoneità all’esercizio tecnico degli impianti nucleari.

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (in S.O. alla Gazz. Uff., 13 gennaio, n. 9)

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

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PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE (L. 1395/1923; R.D. 275/1929; D. Lgs. Lgt. 382/1944 e s.m.i.; L. 146/1957)

AREA

SPECIALIZZAZIONI • DPR 1222/1961 • L. 17/1990 • DM 445/1991 e s.m.i. • DPR 328/2001

ATTIVITA’ RISERVATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (qui di seguito si riporta quella comune a tutte le aree) R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (art. 1), L. 12 marzo 1957, n. 146; D.M. 27 dicembre 1991, n. 445 e s.m.i., DPR 5 giugno 2001, n. 328

INDUSTRIALE veicoli e dei natanti.

Giudici nelle commissioni tributarie provinciali

INFORMAZIONE

Informatica 12

Progettazione ed esecuzione di sistemi di elaborazione dati rivolti all’automazione degli apparati di controllo e di misura, al calcolo scientifico e tecnico, alla gestione di processi di vario genere: analisi e progettazione a grandi blocchi dell’hardware e del software, sviluppo di specifici moduli software, produzione della documentazione.

Tecniche di sviluppo di programmi, sia mediante linguaggi di programmazione di tipo e livello adeguato alle diverse applicazioni, sia mediante altri strumenti software di tipo generale e specifico.

Analisi e dimensionamento di piccoli sistemi elettronici impiegati nei sistemi di elaborazione dei dati e nel loro interfacciamento con le apparecchiature esterne.

Sistemi di elaborazione dei dati: architetture, sistemi operativi, archivi, reti locali e su larga scala: problemi e tecniche di gestione dei sistemi di elaborazione. Nocività e prevenzione.

Preventivi di spesa, valutazione delle prestazioni e stima dei sistemi di elaborazione.

Soggetti abilitati verifiche periodiche

Direttore tecnico

Art. 71 D.Lgs. n. 81/2008 e ss. D.M. 11 aprile 2011 – All. 1

Art. 69 e ss. DPR 5 ottobre 2010, n. 207 già art. 26, co. 1 DPR 34/2000

Legge 7 dicembre 1984, n. 818

D.M. 5 agosto 2011

Legge 26 ottobre 1995, n, 447. Legge-quadro sull'inquinamento acustico

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (in S.O. alla Gazz. Uff., 13 gennaio, n. 9)

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

12 Rinominato per l’indirizzo “Elettronica e la programmazione”

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CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE (L. 1395/1923; R.D. 275/1929; D. Lgs. Lgt. 382/1944 e s.m.i.; L. 146/1957)

AREA

SPECIALIZZAZIONI • DPR 1222/1961 • L. 17/1990 • DM 445/1991 e s.m.i. • DPR 328/2001

ATTIVITA’ RISERVATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (qui di seguito si riporta quella comune a tutte le aree) R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (art. 1), L. 12 marzo 1957, n. 146; D.M. 27 dicembre 1991, n. 445 e s.m.i., DPR 5 giugno 2001, n. 328

INFORMAZIONE Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Giudici nelle commissioni tributarie provinciali

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CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI P R E S S O I L M I N I S T E R O D E L L A G I U S T I Z I A

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – [email protected] – C.F. 80191430588

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Roma, 5 marzo 2014 Prot. 1612/GG/ag

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CONGRESSO STRAORDINARIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Un Paese e una categoria alla ricerca di un nuovo equilibrio, promuovendo lavoro e welfare

c) Livello del titolo articolo 11: indicare il titolo di formazione/istruzione corrispondente ad uno dei cinque livelli previsti dall’articolo 11 della direttiva 2005/36/CE. In particolare, specificare se, laddove la professione di interesse abbia diverse modalità di accesso, il livello di riferimento sia diverso a seconda del tipo di accesso (ad es. una stessa professione può corrispondere al livello C o D o E a seconda che il professionista segua un percorso accademico o meno e a seconda della durata di tale percorso); Il livello di qualifica corrispondente alla Categoria professionale dei periti industriali ai sensi dell’Art. 11 direttiva 36/2005/CE è il livello D. Dal 17 agosto 2001, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (in Gazz. Uff., S.O., n. 190 del 17 agosto 2001), recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti di ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, all’esame di Stato abilitante all’esercizio della professione di perito industriale si accede previo il conseguimento della laurea (triennale). E’ utile ricordare che, nonostante il mutamento delle modalità di accesso alla libera professione, restano ferme le attività professionali riservate o consentite a ciascuna professione stabilite dalla normativa vigente (artt. 1, comma 2, 55, comma 1, Dpr 328/01). A tal proposito, infatti, introducendo l’obbligo di conseguimento della laurea triennale per l’accesso alle professioni, di cui all’art. 55 DPR 328/01, si è innalzato il livello formativo di tali professionisti con ciò provocando l’applicazione della direttiva 89/48/CEE, con ciò senza modificare le competenze professionali previste ex lege ai professionisti iscritti all’albo professionale con un titolo diverso. In ambito comunitario, il professionista che ha superato l’esame di Stato previsto per l’iscrizione all’Albo professionale dei periti industriali e, a maggior ragione, i professionisti che sono già iscritti all’albo stesso, risultano essere coperti dalla direttiva 89/48/CEE e, a partire dal 20 ottobre 2007, dalla direttiva 2005/36/CE, art. 11 lettera d) e se del caso, anche dell’art. 12, secondo comma (in termini, parere Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, prot. n. 656 del 20.01.2006, il Dir. Gen. Armanda Bianchi Conti). Infatti, proprio a seguito dell’applicazione del principio su esteso nonché dell’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il “Considerando 8” del Regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione del 5 dicembre 2007, recante “modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”, “L’Italia ha chiesto di sopprimere dall’allegato II le professioni di «geometra» e «perito agrario» in quanto sono oggetto di una formazione rientrante nella definizione del diploma che figura all’articolo 55 del decreto presidenziale 5 giugno 2001, n. 328 e all’allegato I del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 227”. In tal senso, sono stati modificati gli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE. La formazione del perito industriale rientrava già nella formazione, di cui alla direttiva generale di riconoscimento, di cui alla direttiva 89/48/CEE, ora articolo 11 lettera d) direttiva 2005/36/CE, in quanto l’art. 2, comma 3, lett. b) della legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante “modifica del regolamento della professione di perito industriale”, stabiliva l’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale a coloro che, avendo conseguito il diploma di maturità tecnica secondaria superiore, avessero “frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma”.

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CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI P R E S S O I L M I N I S T E R O D E L L A G I U S T I Z I A

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – [email protected] – C.F. 80191430588

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Roma, 5 marzo 2014 Prot. 1612/GG/ag

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CONGRESSO STRAORDINARIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Un Paese e una categoria alla ricerca di un nuovo equilibrio, promuovendo lavoro e welfare

Le dette scuole superiori biennali dirette a fini speciali sono inserite nell'ordinamento universitario al pari delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento (vedi anche espressamente il titolo del capo primo del detto d.p.r.). L'art. 5, poi, dello stesso d.p.r. dispone che "I corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali sono corsi ufficiali universitari, hanno durata biennale o triennale e si concludono con il rilascio di un diploma previo superamento di un esame di Stato. La frequenza dei corsi è obbligatoria". L'art. 10, infine, prevede che "agli studenti dei corsi delle scuole contemplate nel presente capo si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari...ad esclusione di quelle che disciplinano il passaggio da un corso di laurea ad un altro…(omissis)…” Infatti, non va sottaciuto che l’art. 12, comma 2, direttiva 36/2005/CE, stabilisce il principio per cui nello Stato membro in cui si sia innalzato il livello formativo per l’esercizio della professione, fino ad allora consentita con un livello formativo inferiore, la qualifica professionale corrispondente viene riconosciuta ai professionisti che hanno seguito una formazione precedente, assimilando il titolo di formazione della nuova qualifica a quello precedentemente richiesto per l’esercizio della professione, sebbene esso non risponda ai requisiti della nuova qualifica. La previsione della laurea triennale, quale titolo per l'ammissione all'esame di Stato relativamente alla professione di perito industriale, tiene conto della direttiva generale (già direttiva 89/48/CEE), che condiziona la libera circolazione dei professionisti in Europa al possesso di una formazione di livello universitario di durata triennale, in alternativa ad una formazione di livello secondario accompagnata da un periodo di tirocinio (già direttiva 92/51/CEE). Posto, infatti, che nella maggior parte dei Paesi europei le figure professionali analoghe a quelle di cui all'art. 55 (periti industriali), sono state classificate nell'ambito della direttiva 89/48/CEE, ora art. 11 lettera D) direttiva 36/2005/CE, anche in Italia è stata prevista, come requisito per l'accesso, la laurea triennale, al fine di consentire la medesima classificazione, e, di conseguenza, la spendibilità del titolo sull'intero territorio dell'Unione Europea, ciò valendo anche per i professionisti già iscritti all’ordine professionale dei periti industriali con un titolo diverso, restando ferme le competenze professionali riservate in via concorrente agli iscritti, indipendentemente dal livello formativo del titolo di accesso. Inoltre, la previsione della laurea, come requisito di accesso alla professione di perito industriale, si giustifica in ragione del carattere professionalizzante dei nuovi percorsi triennali introdotti dal D.M. n. 509/(1999. L'art. 3, comma 4, del predetto D.M., nel definire l'obiettivo dei corsi di laurea prevede che questi sono finalizzati ad assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonchè l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Il predetto carattere professionalizzante ha consentito di superare il requisito del titolo specifico di scuola secondaria richiesto in via generale dell'ordinamento della professione di perito industriale di cui all'art. 55 DPR 328/2001. d) Tipo di regolamentazione: specificare il percorso (o i percorsi) previsti dall’ordinamento italiano per accedere alla professione di interesse, specificando in particolare se il requisito per accedere alla professione è costituito da un titolo di formazione e/o da tirocini o esperienza professionale. La professione di perito industriale e perito industriale laureato può essere esercitata previo il superamento di un esame di Stato abilitante l’esercizio della libera professione, ai sensi dell’art. 3 e 33, comma 5, della Costituzione ed art. 2229 cod. civ. e Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, avendo conseguito

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E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI P R E S S O I L M I N I S T E R O D E L L A G I U S T I Z I A

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – [email protected] – C.F. 80191430588

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il diploma di scuola secondaria superiore di perito industriale presso un Istituto Tecnico Statale o istituto equiparato, secondo le specializzazioni di cui al D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222, dopo aver maturato un periodo di praticantato professionalizzante, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla Legge 2 febbraio 1990, n. 17 (pubb. in Gazz. Uff. 12 febbraio n. 35). Alternativamente, si accede all’esame di Stato abilitante previo il conseguimento della laurea (triennale), come dispone il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (in Gazz. Uff., S.O., n. 190 del 17 agosto 2001), recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti di ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, L’art. 55 D.P.R. n. 328/01 stabilisce che agli esami di Stato per la professione di Perito Industriale si accede con la laurea, tra quelle regolate al D.M. 4 agosto 2000 (cd. “Lauree triennali”, ora sostituito dal D:M. 16 marzo 2007, che ha modificato la titolazione dei diplomi di laurea), comprensiva di un tirocinio di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli Ordini o Collegi e le Università o con Istituti secondari superiori (Art. 6 D.P.R. n. 328/01). Invero, per poter accedere agli esami di Stato per l’abilitazione professionale di Perito Industriale, l’art. 55, comma 2, lett. d), dpr cit., è necessario conseguire la laurea in una delle seguenti classi: • Classe L 17, già 4, (“Scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile”), L 21 già 7 (“Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica paesaggistica ed ambientale”) e L 7 già 8 (“Ingegneria civile e ambientale”) (sezione edilizia); • Classe L 8, già 9, (“Ingegneria dell’informazione”) (sezione elettronica e telecomunicazioni); • Classe L 9, già 10, (“Ingegneria industriale”) (sezioni: elettrotecnica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche, meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica; • Classe L 34, già 16, (“Scienze geologiche”) (sezione industrie minerarie); • Classe L 25, già 20, (“Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali”); • Classe L 27, già 21, (“Scienze e tecnologie chimiche”) (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); • Classe L 3, già 23, (“Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda”) (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); • Classe L 30, già 25, (“Scienze e tecnologie fisiche”) (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); • Classe L 31, già 26, (“Scienze e tecnologie informatiche”) (sezione informatica); • Classe L 4, già 42, (“Disegno industriale”) (sezione disegno di tessuti). Inoltre, sono considerati validi, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale, i percorsi formativi della durata di quattro semestri, organizzati in ciascuna area, dagli ITS, che sono espressione dei profili indicati negli Allegati da A a G del DM 9 settembre 2011. All’esito positivo del percorso di studi post secondario di perito industriale ex DPR n. 1222/61, si consegue un titolo finale valido per l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale, secondo quanto regolato dall’art. 55, comma 3, DPR 328/2001, come dispone l’art. 5, comma 6, DPCM 25 gennaio 2008. Quest’ultima disposizione, infatti, testualmente stabilisce che “Per quanto riguarda i crediti utili ai fini dell’accesso all’esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della repubblica 5 giugno 2001, n. 328, art. 55, comma 3”.

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Secondo tale insegnamento, combinando le due norme richiamate, si deduce che possono partecipare all’esame di Stato per le predette professioni, coloro che, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l’iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo un percorso formativo di quattro semestri, organizzati dagli ITS, coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo cui si chiede di accedere. e) Si chiede infine, laddove presenti, di fornire informazioni, annotazioni supplementari o particolari criticità relative alla professione, in termini sintetici. In Europa, il professionista tecnico con formazione regolamentata, ai sensi della previgente Direttiva CEE n. 19 del 14 maggio 2001, possiede una denominazione simile e facilmente riconoscibile, facilmente riconoscibile anche in via semantica, a differenza di quanto accade per la riconoscibilità del titolo professionale italiano di “perito industriale”. Infatti, a titolo esemplificativo, si ricorda che in Francia, il Professionista tecnico in area ingegneristica, omologo della professione italiana di perito industriale, viene denominato “ingenieur-maitre”, in Germania “Diplom-Ingenieur”, in Gran Bretagna “Incorporated Engineer”, in Spagna “Ingeniero Tecnico”, in Grecia “Ingegnere Tecnico”. In Spagna, il “Perito Industrial” è stato presto denominato “Ingeniero Tecnico”. I titoli professionali ricordati, pur in presenza di differenze linguistiche locali, sono tanto simili tra loro quanto estremamente differenti dalla denominazione del “Perito Industriale”, nonostante che questi vantino la medesima formazione regolamentata e qualificazione professionale. Ciò si traduce in una pregiudizievole e discriminatoria difficoltà di comunicazione che si riverbera sulla conoscibilità, in ambito comunitario, del livello di formazione, nonché delle stesse competenze professionali. La denominazione del professionista tecnico italiano è stata mutuata dalla vecchia formulazione della Legge del 1923, la quale, dettando disposizioni relative alla istituzione delle professioni di ingegnere ed architetto, disponeva altresì l’istituzione di categorie professionali di “periti tecnici” in diverse branche dell’ingegneria industriale, la cui denominazione, allo stato attuale, risulta etimologicamente obsoleta. Questa diversità linguistica non è irrilevante, se si considera che la libera circolazione dei professionisti per l’esercizio delle relative attività in ambito comunitario può essere ostacolata anche da differenze linguistiche, che rendono difficilmente comprensibile il titolo professionale italiano di “Perito industriale”, così come accade presso le stesse Istituzioni nazionali, ed estremamente complicata la sua riconoscibilità in Europa. Con la presente riteniamo di aver fornito un riepilogo sufficientemente esaustivo della nostra professione; restiamo, comunque, a Vostra completa disposizione per ogni eventuale necessità di approfondimento. Distinti saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE (Angelo Dell’Osso) (Giampiero Giovannetti)