Taviano Città dei Fiori · A seguito della ipotesi di contrattazione decentrata 2014 dei...

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1 Taviano Città dei Fiori Ufficio del Segretario Generale dott. Giancarlo Ria A seguito della ipotesi di contrattazione decentrata 2014 dei dipendenti del Comune di Taviano, approvata il 31 gennaio 2014, ho ritenuto di produrre una relazione sull’argomento, anche perché ho avuto modo di constatare, a seguito di vari incontri avuti con dipendenti e con amministratori comunali, che le interpretazioni sulla materia in generale e sulla contrattazione integrativa in particolare sono molteplici, in relazione agli interessi di ciascuno. La relazione comprende una prima parte sulla contrattazione decentrata in particolare (desunta dalla dottrina e dalle varie note dell’ARAN), una seconda parte che illustra dal punto di vista tecnico le scelte proposte da parte pubblica ed approvate dalla delegazione trattante nella seduta del 31 gennaio 2014 relativamente alla contrattazione decentrata integrativa 2014, una terza parte che fa un breve excursus sulla costituzione e graduazione delle posizioni organizzative ed un’ultima parte che contiene la declaratoria esemplificativa delle mansioni, collegate alle varie qualifiche professionali. Tale declaratoria si è resa necessaria perché ritengo che si sia perso di vista quello che ognuno di noi è “tenuto” a fare in relazione alla qualifica professionale ricoperta LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA I contratti decentrati devono essere stipulati entro i margini fissati dal legislatore nazionale. Pertanto, gli eventuali ritardi sono frutto unicamente di volontà politiche dellente e/o dei soggetti sindacali ovvero di sottovalutazione della importanza della contrattazione ovvero la mera ripetizione di comportamenti assai discutibili per i quali il fondo per la contrattazione viene costituito solamente nella parte finale dell’anno e la contrattazione decentrata si avvia e conclude, quando va bene, alla fine dellanno. Sulla base delle previsioni dettate dal DLgs n. 150/2009, cd legge Brunetta, le materie oggetto di contrattazione collettiva sono fortemente ridimensionate, in particolare perché essa deve svolgersi non più su tutto ciò che attiene al rapporto di lavoro, ma solamente sui diritti e gli obblighi direttamente pertinenti ad esso. Peraltro il DLgs n. 141/2011, cd correttivo della legge Brunetta, ha chiarito che le norme legislative prevalgono con effetto immediato sulle discipline dettate dai contratti nazionali e che le disposizioni sulla valutazione prevalgono sulle norme divergenti contenute nei contratti collettivi decentrati integrativi in vigore. Occorre ricordare che le disposizioni dettate dalla legge cd Brunetta hanno piena attuazione negli enti locali a partire dal 2013. IL QUADRO NORMATIVO L’articolo 40 del DLgs n. 267/2000, al comma 3, per la disciplina dei rapporti tra la contrattazione nazionale e quella decentrata integrativa, rileva che: “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultima prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di

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Taviano Città dei Fiori Ufficio del Segretario Generale – dott. Giancarlo Ria

A seguito della ipotesi di contrattazione decentrata 2014 dei dipendenti del Comune di

Taviano, approvata il 31 gennaio 2014, ho ritenuto di produrre una relazione sull’argomento,

anche perché ho avuto modo di constatare, a seguito di vari incontri avuti con dipendenti e

con amministratori comunali, che le interpretazioni sulla materia in generale e sulla

contrattazione integrativa in particolare sono molteplici, in relazione agli interessi di ciascuno.

La relazione comprende una prima parte sulla contrattazione decentrata in particolare

(desunta dalla dottrina e dalle varie note dell’ARAN), una seconda parte che illustra dal

punto di vista tecnico le scelte proposte da parte pubblica ed approvate dalla delegazione

trattante nella seduta del 31 gennaio 2014 relativamente alla contrattazione decentrata

integrativa 2014, una terza parte che fa un breve excursus sulla costituzione e graduazione

delle posizioni organizzative ed un’ultima parte che contiene la declaratoria esemplificativa

delle mansioni, collegate alle varie qualifiche professionali. Tale declaratoria si è resa

necessaria perché ritengo che si sia perso di vista quello che ognuno di noi è “tenuto” a fare in

relazione alla qualifica professionale ricoperta

LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

I contratti decentrati devono essere stipulati entro i margini fissati dal legislatore nazionale. Pertanto, gli

eventuali ritardi sono frutto unicamente di volontà politiche dell’ente e/o dei soggetti sindacali ovvero di

sottovalutazione della importanza della contrattazione ovvero la mera ripetizione di comportamenti assai

discutibili per i quali il fondo per la contrattazione viene costituito solamente nella parte finale dell’anno e la

contrattazione decentrata si avvia e conclude, quando va bene, alla fine dell’anno.

Sulla base delle previsioni dettate dal DLgs n. 150/2009, cd legge Brunetta, le materie oggetto di

contrattazione collettiva sono fortemente ridimensionate, in particolare perché essa deve svolgersi non più su

tutto ciò che attiene al rapporto di lavoro, ma solamente sui diritti e gli obblighi direttamente pertinenti ad

esso. Peraltro il DLgs n. 141/2011, cd correttivo della legge Brunetta, ha chiarito che le norme legislative

prevalgono con effetto immediato sulle discipline dettate dai contratti nazionali e che le disposizioni sulla

valutazione prevalgono sulle norme divergenti contenute nei contratti collettivi decentrati integrativi in

vigore. Occorre ricordare che le disposizioni dettate dalla legge cd Brunetta hanno piena attuazione negli enti

locali a partire dal 2013.

IL QUADRO NORMATIVO

L’articolo 40 del DLgs n. 267/2000, al comma 3, per la disciplina dei rapporti tra la contrattazione nazionale

e quella decentrata integrativa, rileva che: “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e

nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi

ultima prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche

amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con

vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di

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programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono mille e non

possono essere applicate”. Questa disposizione è ripresa anche nel CCNL 1.4.1999, in modo pressoché

testuale. Essa è stata resa ancora più incisiva dal DLgs n. 150/2009.

Siamo, con tutta evidenza, dinanzi alla chiara indicazione del rapporto di tipo gerarchico esistente tra il

contratto nazionale e quelli decentrati integrativi. Questi ultimi traggono origine e legittimazione dal

contratto nazionale. La contrattazione decentrata integrativa ha un carattere integrativo rispetto alla

contrattazione nazionale e non può non solo modificarla, ma neppure discostarsene. Pertanto, se ne debbono

trarre le seguenti indicazioni:

le materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa e le regole procedurali, sono fissate

dai contratti nazionali;

i soggetti sindacali, sia di parte pubblica che di rappresentanza dei lavoratori, sono fissati dai

contratti nazionali;

i costi dei contratti decentrati integrativi sono fissati dai contratti nazionali;

i vincoli posti dai contratti nazionali alle materie rimesse alla contrattazione decentrata integrativa non sono superabili.

La disposizione citata ci ricorda inoltre che i vincoli dettati nei bilanci annuali e pluriennali non sono

superabili da parte della contrattazione decentrata integrativa.

Le PA non possono più disporre unilateralmente, neppure con legge, l’erogazione di forme di trattamento

economico accessorio al personale e le relative disposizioni previgenti continuano a conservare la loro

efficacia ad personam nei confronti dei beneficiari e successivamente queste risorse andranno ad alimentare

il fondo per il trattamento economico accessorio del personale. Basta ricordare che gli enti, per potere

erogare i benefici per la incentivazione della progettazione di opere pubbliche e/o a fronte di maggiori entrate

derivanti dall’Ici, devono darsi un regolamento e definire la materia in contrattazione decentrata e che queste

risorse devono transitare dal citato fondo. Ed ancora è evidente che le amministrazioni non possono

continuare ad alimentare quelli che in molti enti vengono ancora chiamati progetti obiettivo, cioè fondi

per remunerare prestazioni svolte al di fuori dell’orario di lavoro. Oggi qualunque remunerazione deve

rientrare nell’ambito della contrattazione e, peraltro, come vedremo meglio infra, le prestazioni svolte al di

fuori dell’orario di lavoro devono essere remunerate come lavoro straordinario.

IL CONTRATTO DECENTRATO

A livello di singoli enti ovvero a livello territoriale viene sottoscritto il contratto decentrato integrativo.

Come dice il nome stesso, siamo dinanzi ad una intesa che ha un carattere subordinato rispetto alle regole

stabilite dalla contrattazione nazionale e che deve rispettarne i vincoli, sia come materia che come procedure

che come tetti di spesa che come indicazioni di merito. Le eventuali inosservanze di tale principio

costituiscono ragione di nullità ed inapplicabilità delle relative clausole contenute nel contratto

decentrato integrativo. Da ciò può derivare anche come conseguenza il maturare di responsabilità

amministrativa, in primo luogo ovviamente in capo ai dirigenti.

Il contratto decentrato integrativo è unitario, cioè esso deve disciplinare tutte le materie che sono rimesse al

secondo livelli di contrattazione. Questa clausola tende soprattutto a salvaguardare gli interessi della parte

pubblica, che in linea generale tendono ad avere un punto di equilibrio complessivo e che non sono

interessate ad una sorta di contrattazione permanente. Per dare concreta applicazione a tale scelta l’articolo 4,

comma 4, del CCNL 1.4.1999 stabilisce che la durata della sessione negoziale è fissata in 30 giorni che

possono essere, di comune intesa tra le parti, prorogate per una volta sola e per un massimo di altri 30 giorni.

Il contratto decentrato integrativo ha attualmente durata triennale e copre, come arco temporale, lo stesso

periodo della contrattazione nazionale (triennio 2013/2015). La durata dei contratti decentrati prescinde dal

momento della sua sottoscrizione, che comunque deve essere successiva alla stipula del contratto nazionale.

A livello annuale le parti sono chiamate a definire unicamente la ripartizione del fondo per le risorse

decentrate. Quindi, un ulteriore argine che viene fissato con chiarezza a livello nazionale alla cd

contrattazione permanente. Annualmente si discute solamente la ripartizione del fondo. Inoltre si possono

discutere periodicamente o quando nasce la necessità, a seguito di elementi innovativi, gli istituti che

richiedono una trattazione periodica.

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Si applica il principio della ultrattività: le norme del contratto decentrato integrativo precedente continuano

cioè ad essere in vigore fino a che non sia sottoscritto il nuovo contratto, ovviamente per le parti che non

siano state di fatto abrogate da disposizioni del contratto nazionale nel frattempo intervenute che abbiano

disposto una diversa regolamentazione della materia.

Nelle materie oggetto di contrattazione è introdotta dall’articolo 4, comma 4, del CCNL 1.4.1999 la

distinzione tra i temi sui quali vi è obbligo a contrarre e quelli sui quali vi è esclusivamente obbligo a

contrattare. In sostanza, sui temi che hanno una ricaduta economica più o meno diretta sussiste un obbligo a

contrarre, cioè nessuna delle due parti può unilateralmente assumere decisioni. E’ un vero e proprio “ricatto”

che il contratto nazionale impone ai singoli enti ed ai soggetti sindacali: o trovate una intesa ovvero la

materia rimane sospesa. Ovviamente, in caso di mancato accordo, per quanto possibile, si applica il principio

della ultrattività delle norme contrattuali precedentemente in vigore. In un contenzioso è stato stabilito che,

anche in assenza di intesa sulla ripartizione del fondo per le risorse decentrate, le amministrazioni

possono continuare ad erogare le indennità che sono disciplinate direttamente ed esclusivamente dal

contratto nazionale, quindi il turno, il compenso per le attività festive, lo straordinario, la reperibilità;

mentre sono sospese le erogazioni relative a materie oggetto di contrattazione decentrata, quali la

produttività, l’indennità per specifiche responsabilità, quella per il disagio, per il rischio e per il

maneggio valori.

Nelle materie che non hanno diretta ed immediata conseguenza sul terreno economico l’ente, decorso invano

il periodo dedicato alla contrattazione decentrata integrativa, riprende la sua autonomia, cioè ha la possibilità

di decidere unilateralmente ed i soggetti sindacali possono intraprendere le proprie iniziative. Tali materie

sono indicate in modo espresso dall’articolo 4 del CCNL 1.4.1999 e non sono soggette ad interpretazione

estensiva. Per molti aspetti l’obbligo a contrattare sembra assomigliare alla concertazione, visto che in

ambedue i casi l’ente ha l’ultima parola. La differenza essenziale sta nel fatto che nelle materie oggetto di

concertazione l’ente deve comunque assumere un provvedimento, mentre nelle materie sulle quali vi è un

obbligo a contrattare l’ente assume la decisione in sostituzione di una intesa contrattuale che non è stata

raggiunta.

Le regole per la contrattazione decentrata sono dettate dal contratto nazionale ed hanno un carattere

vincolante.

La costituzione della delegazione trattante di parte pubblica deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla

stipula del contratto nazionale. Essa si concretizza attraverso una specifica deliberazione della giunta, che

indica anche il suo presidente ed eventualmente il soggetto chiamato a sostituirlo.

Il presidente della delegazione trattante di parte pubblica ha l’obbligo di convocare le parti ed avviare la

trattativa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della o delle piattaforme da parte dei soggetti

sindacali. Da questo vincolo contrattuale non deriva in alcun modo per le amministrazioni un obbligo di

attendere la presentazione della o delle piattaforme per avviare le trattative. La convocazione entro e non

oltre i 30 giorni successivi alla loro presentazione infatti è un vincolo dettato a tutela dei soggetti sindacali e

non un limite alle amministrazioni. In altri termini, gli enti possono avviare le trattativa anche senza la

presentazione della o delle piattaforme. E’ questa una scelta strategica che gli enti devono effettuare. Molto

spesso le organizzazioni sindacali preferiscono avviare le trattative nelle amministrazioni di maggiore

dimensione, il che può non tornare utile agli enti. Basti pensare all’effetto “contagio” che le norme di un

contratto decentrato determinano per le altre amministrazioni, soprattutto se di dimensioni minori.

La convocazione delle riunioni è decisa dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica.

Ovviamente esse devono essere fatte con un preavviso congruo. Il presidente non ha alcun obbligo di rinvio

o di non convocazione se qualche rappresentante sindacale lo chiede, in questo caso siamo nell’ambito dei

rapporti di fair play. I soggetti sindacali, in particolare i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori,

possono mutare. Non è prescritta da alcuna norma contrattuale che si debbano tenere dei verbali delle

riunioni, il che ad esempio non si realizza nella contrattazione nazionale e può produrre effetti di vincolo

sostanziale per la parte pubblica. Le riunioni si concludono con la stipula di una ipotesi di contratto

decentrato, che per la parte pubblica è sottoscritta dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica.

Esso, dopo i controlli a cui deve essere sottoposto sulla base delle indicazioni del contratto nazionale, viene

trasmesso alla giunta. L’organo di governo è chiamato, con una propria deliberazione, ad autorizzare il

presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sua sottoscrizione definitiva. Ovviamente non vi

è alcun vincolo per la giunta ad adottare questa deliberazione, né vi sono dei limiti temporali entro cui ciò

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deve avvenire. Tale deliberazione non conclude le procedure di approvazione: il contratto non è in questo

caso ancora “perfetto”, perché le relative procedure non sono state completate.

Dopo la deliberazione di autorizzazione della giunta, il presidente della delegazione trattante di parte

pubblica convoca tutti i soggetti sindacali, anche quelli che eventualmente non hanno firmato la ipotesi di

contratto, per la firma del contratto definitivo. Esso entra immediatamente in vigore e non deve essere

recepito con alcun atto amministrativo.

Entro i 5 giorni successivi alla stipula esso deve essere trasmesso all’Aran.

Una tappa essenziale per l’avvio della contrattazione decentrata integrativa è costituita dalla quantificazione

della consistenza del fondo per le risorse decentrate. Ricordiamo che esso è stato, dal CCNL 22.1.2004,

suddiviso in una parte stabile ed in una parte variabile.

Si deve in premessa evidenziare che la costituzione del fondo appartiene alla sfera della responsabilità

dell’ente e che non siamo in presenza di una materia oggetto di contrattazione. L’ente costituisce il fondo e

lo comunica ai soggetti sindacali. Ovviamente la rsu e le organizzazioni firmatarie del contratto nazionale

possono evidenziare eventuali errori e l’ente può, utilizzando gli strumenti della autotutela, modificarne il

contenuto se ritiene di avere commesso un errore. Ma, occorre evidenzialo con estrema chiarezza perchè

nella prassi spesso ciò non avviene, non si è in presenza di un tema oggetto di contrattazione.

La quantificazione del fondo è operata, per conto dell’ente, direttamente da parte del dirigente e/o

responsabile competente, normalmente è quello economico finanziario o quello del personale, per la parte

stabile del fondo. Siamo in questo caso dinanzi a mere operazioni di calcolo, non essendovi margini di

apprezzamento discrezionale. Anzi, si deve ricordare che tale fondo dovrebbe essere stato quantificato

nell’anno 2004. Da allora occorre procedere annualmente esclusivamente alla sua manutenzione, che deve

essere fatta tanto nelle voci che alimentano il fondo che nella utilizzazione.

Alla quantificazione della parte variabile del fondo l’ente deve provvedere sulla base di deliberazioni assunte

dall’ente. In particolare, le amministrazioni hanno a disposizione tre strumenti:

1. aumento fino allo 1,2% del monte salari 1997. Tale possibilità è prevista dall’articolo 15, comma 2,

del CCNL 1.4.1999. Lo stesso articolo, al successivo comma 4, subordina tale possibilità alla presenza di

risorse provenienti da razionalizzazioni organizzative già effettuate o destinate al miglioramento e/o

ampliamento dei servizi o alla realizzazione di nuovi servizi. Tale incremento deve essere deliberato

annualmente da parte dell’ente e la deliberazione deve essere preceduta da una attestazione da parte dei

servizi di controllo interno (leggi negli enti locali dei revisori dei conti) e/o del nucleo di valutazione della

provenienza e/o della destinazione di tali risorse;

2. aumento del fondo in presenza della attivazione di nuovi servizi e/o del miglioramento o

ampliamento o incremento di servizi esistenti. Tale possibilità è prevista dall’articolo 15, comma 5, del

CCNL 1.4.1999. Essa è largamente utilizzata negli enti e molto spesso è l'oggetto su cui si punta

maggiormente l’attenzione degli ispettori, soprattutto in presenza di incrementi di dimensioni assai forti. La

utilizzazione di questo istituto deve, a giudizio dell’Aran, essere subordinata alla effettiva realizzazione di

nuovi servizi e/o al loro miglioramento o ampliamento, al fatto che tali servizi devono essere resi al cittadino,

avere cioè un impatto esterno, al fatto che si provveda ad essi senza nuove assunzioni di personale, alla

quantificazione dei benefici aggiuntivi che vengono determinati. Ed ancora, le norme contrattuali non

prevedono alcuna automaticità nella ripetizione di tali benefici anno dopo anno in presenza degli stessi

servizi: in tal modo si realizzerebbe infatti un aumento di fatto avente il carattere della stabilità;

3. aumento del fondo entro i margini consentiti da specifiche disposizioni contrattuali, quali quella

contenuta nell’articolo 4, commi 2 e 3, del CCNL 9.5.2006. Tale disposizione è applicabile unicamente per il

fondo dell’anno 2006. Per nuovi aumenti e per la ripetizione nell’anno 2007 occorre attendere le disposizioni

che saranno eventualmente dettate nel nuovo contratto.

La parte variabile del fondo è destinata al finanziamento di tutte le indennità che sono legate alla prestazione

di lavoro, con l'unica eccezione del lavoro straordinario che è oggetto di uno specifico fondo. Si deve

considerare che il contratto vieta che queste risorse possano essere destinate a finanziare le progressioni

orizzontali o le altre voci del trattamento accessorio che hanno un carattere permanente e che sono, pertanto,

finanziate dalla parte stabile del fondo.

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I SOGGETTI SINDACALI

L’individuazione dei soggetti sindacali è effettuata direttamente dal DLgs n. 165/2001 e dai contratti

collettivi nazionali di lavoro. Si deve sottolineare che tale individuazione ha un carattere vincolante, per cui a

livello di singole amministrazioni non si può in alcun modo prescindere da tali indicazioni né discostarsene.

Ogni eventuale violazione di queste prescrizioni determina non solo la possibilità della condanna per

condotta antisindacale, ma solleva dei dubbi sulla stessa legittimità delle scelte compiute con la

partecipazione di soggetti non abilitati.

Occorre tenere presente che i soggetti sindacali svolgono ruoli completamente diversi, in particolare si deve

evidenziare la posizione di sostanziale contrapposizione, in termini di interessi tutelati, tra i soggetti

rappresentativi della parte pubblica e quelli che rappresentano i lavoratori. Al di là delle intenzioni

personali e delle volontà politiche delle amministrazioni, si deve sempre ben tenere presente questa

sostanziale differenziazione e si deve evitare ogni sconfinamento dal proprio ruolo ed ogni commistione.

Lo stesso DLgs n. 165/2001 sottolinea che la contrattazione è il risultato di conciliazione di interessi diversi,

quello alla tutela della condizione dei lavoratori e del loro sviluppo professionale da parte dei soggetti

sindacali e quello al miglioramento della qualità e della quantità dei servizi erogati da parte dei rappresentati

delle amministrazioni. In particolare, perciò, i datori di lavoro devono evitare di svolgere un ruolo da cd

“padronato giallo”, cioè la ricerca del consenso dei dipendenti non deve portarli a deflettere dalla

propria mission, che è essenzialmente quella di apprestare le condizioni per garantire l’ampliamento,

il miglioramento ed il raggiungimento di risultati ottimali nella efficienza, efficacia ed economicità dei

servizi erogati.

Occorre sottolineare che la prassi, invece, risulta largamente differente. Le organizzazioni sindacali svolgono

molto spesso un ruolo di “consulenza” delle amministrazioni, senza assumere nessuna responsabilità e

nonostante la radicale differenza di interessi tutelati. Molte amministrazioni superano addirittura le

richieste dei rappresentanti dei lavoratori, pur di acquisire il consenso dei dipendenti. In queste

condizioni i dirigenti, ed in particolare quelli preposti alla gestione del personale e delle risorse umane,

vedono fortemente compresso il loro ruolo.

Il CCNL dello 1.4.1999 disciplina la composizione della delegazione trattante di parte pubblica. Essa è

nominata dalla giunta tra i dirigenti dell’ente; in caso di enti sprovvisti di dirigenti viene nominata tra i

funzionari. Mancano indicazioni specifiche sul suo numero e, oltre alla qualità di dirigenti o funzionari, sulla

tipologia dei componenti. Il che vuol dire che la scelta è rimessa all’organo di governo. Ovviamente, non

siamo in presenza di un collegio perfetto, quindi non è necessaria la contemporanea presenza di tutti i suoi

componenti. Essa può essere composta da un solo membro o da una pluralità di componenti, non contando

che il numero sia pari o dispari. Della delegazione trattante di parte pubblica può far parte, e in questo caso la

presiede, il segretario dell’ente.

Un ruolo individuato specificamente è quello del presidente della delegazione trattante di parte pubblica, che

è nominato dalla giunta in modo specifico. A questo soggetto spettano compiti precisi individuati dalla

contrattazione nazionale. E’ lui che convoca le riunioni finalizzate alla stipula del contratto decentrato

integrativo. E’ lui che firma per conto dell’ente la ipotesi di contratto decentrato integrativo ed il suo testo

finale. In altri termini, il suo ruolo è preponderante anche rispetto alla delegazione trattante di parte pubblica,

che funge così da strumento di consulenza e supporto nei suoi confronti. A conferma della specificità del

ruolo del presidente della delegazione trattante di parte pubblica si deve ricordare che, a giudizio dell’Aran,

in caso di assenza o impossibilità è la giunta che individua il soggetto chiamato a sostituirlo. Il presidente

non può quindi essere messo in minoranza nell’ambito della delegazione trattante di parte pubblica.

Le norme contrattuali non contengono alcuna indicazione sulla partecipazione di amministratori alla

delegazione trattante di parte pubblica. L’orientamento assunto dalla maggior parte delle pronunce

giurisprudenziali fin qui intervenute è in senso negativo. Si ritiene generalmente che la presenza degli

amministratori nella delegazione trattante di parte pubblica sia da ritenere illegittima.

L’unica eccezione al divieto di partecipazione degli amministratori alla delegazione trattante di parte

pubblica si ha nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in cui la giunta ha deciso di conferire a

propri componenti una o più responsabilità gestionali. In questi casi infatti siamo dinanzi a responsabili.

La composizione della delegazione trattante di parte pubblica è decisa dalla giunta e non vi sono vincoli né

numerici né sulla presenza necessaria di qualche soggetto. Negli enti senza i dirigenti, nei quali cioè oltre al

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segretario generale si può fare ricorso ai responsabili, si deve evidenziare che i responsabili possono trovarsi

in una posizione di conflitto di interessi sostanziale quando vengono in decisione materie che li riguardano

direttamente. E che si trovano in una condizione di conflitto di interessi formale nel momento in cui sono

componenti la rappresentanza sindacale unitaria e, pertanto, si trovano in una condizione di rappresentare

ambedue le parti al tavolo delle trattative. In questo caso, anche se non prevista formalmente, scatta una

condizione di incompatibilità ed il dipendente deve decidere se continuare a rappresentare l’ente o i soggetti

sindacali. Nel caso in cui non lasci la rappresentanza sindacale unitaria è opportuno che l’amministrazione lo

tolga dalla delegazione trattante di parte pubblica.

I soggetti sindacali che rappresentano i lavoratori sono due: la rappresentanza sindacale unitaria e le

organizzazioni sindacali. Siamo dinanzi a due soggetti che hanno una importanza parimenti essenziale, anche

se le fonti di legittimazione sono completamente diverse tra loro.

La rappresentanza sindacale unitaria è eletta dai lavoratori ed è un organismo unitario. Essa viene eletta in

una unica tornata a livello nazionale, visto che in tal modo si verifica anche la rappresentatività delle

organizzazioni sindacali. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti si provvede alla elezione

di una nuova RSU, che durerà in carica fino al nuovo turno elettorale nazionale. Mancano espresse

indicazioni sulla natura vincolante del mandato, per cui non vi sono presupposti per assumere l’esistenza di

un tale vincolo, cioè i componenti della RSU possono anche mutare la organizzazione sindacale di

provenienza.Il suo carattere unitario determina la conseguenza che le decisioni per conto della RSU

sono validamente assunte dalla maggioranza dei componenti.

Le organizzazioni sindacali sono quelle firmatarie dell’ultimo contratto nazionale, per cui la loro

individuazione avviene molto facilmente. Se nell’ente sono presenti altre organizzazioni sindacali non si

deve tenere conto di tale condizione. Se nell’ente non sono presenti tutte le organizzazioni sindacali

firmatarie del contratto nazionale tale circostanza non esente l’ente dall’obbligo di coinvolgere tutte queste

organizzazioni, quanto meno invitandole formalmente. In questi casi occorre invitare le organizzazioni

sindacali firmatarie del contratto nazionale anche se non presenti nell’ente ed a tal fine si devono utilizzare le

rappresentanze territoriali. I delegati della organizzazione sindacale sono individuate direttamente dalla

stessa e le amministrazioni non possono in alcun modo entrare nel merito di tale scelta, dovendosi

semplicemente limitare a verificare la autenticità della designazione stessa.

Mancano regole specifiche nel caso di contrasti tra i soggetti sindacali a livello decentrato. Tali regole

esistono invece a livello nazionale: è previsto che il contratto possa essere sottoscritto solo se le

organizzazioni sindacali firmatarie rappresentano la maggioranza dei lavoratori. A livello decentrato non vi

sono regole, salvo quella che si desume dal carattere unitario della rappresentanza sindacale unitaria. Per cui

è la delegazione trattante di parte pubblica a decidere se i soggetti sindacali sono effettivamente

rappresentativi della maggioranza dei lavoratori. Ovviamente tale attività deve essere svolta nel rispetto dei

principi di buona fede e correttezza amministrativa. In via pratica si può ritenere che il consenso possa, in

linea generale, intendersi acquisito nel caso di assenso della rappresentanza sindacale unitaria e di almeno

una organizzazione sindacale firmataria del contratto nazionale.

I CONTROLLI

Il DLgs n. 150/2009 è intervenuto con molta decisione, rafforzando le forme di verifica e controllo.

I contratti collettivi dettano specifiche regole per i controlli della contrattazione collettiva decentrata

integrativa. In particolare, si prevede che la bozza di contratto debba essere inviata al collegio dei revisori dei

conti o all’unico revisore. In capo a questo organo vi è il potere/dovere di controllo “sulla compatibilità dei

costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione

degli oneri”. Tale disposizione è contenuta anche nell’articolo 48, comma 6, del DLgs n. 165/2001. Questi

compiti sono in un qualche modo ampliati ad un controllo di coerenza rispetto alle prescrizioni del contratto

nazionale dalla legge n. 449/1997.

L’invio ai revisori dei conti deve essere effettuato entro i 5 giorni successivi alla stipula della bozza e deve

essere “corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria”, relazione realizzata dagli uffici

dell’ente e/o direttamente dalla delegazione trattante di parte pubblica. I revisori dei conti hanno 15 giorni di

tempo per esprimere il proprio parere. Se esso è positivo, la bozza di contratto va all’esame della giunta per

la deliberazione di autorizzazione del presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sua

sottoscrizione definitiva. Nel caso di parere non positivo si ritorna entro i 5 giorni successivi alla

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contrattazione. Non è detto nulla dalle norme contrattuali su cosa avvenga nel caso in cui la contrattazione

riconfermi le stesse intese, ma si ricorda che i revisori dei conti hanno un obbligo di informazione nei

confronti della Ragioneria Generale dello Stato circa la presenza di clausole contrattuali illegittime. Nel caso

in cui decorrano i 15 giorni senza l’espressione del parere dei revisori il CCNL prevede la formula del

silenzio assenso.

Oltre a questa forma di controllo interno sono state previste, e rafforzate negli ultimi anni, numerose forme di

controllo da parte di altri soggetti. In particolare, è previsto che una specifica parte del conto annuale del

personale sia dedicata alla illustrazione dei costi della contrattazione decentrata integrativa. Ed ancora, i

revisori dei conti, che devono certificare le informazioni fornite nel conto annuale del personale, sono

chiamati ad informare il Ministero dell’economia della presenza di clausole contrattuali illegittime. E la

Ragioneria Generale dello Stato ha attivato un corpo di ispettori che esercitano funzioni di controllo

sui contenuti della contrattazione decentrata integrativa, nonché sulla gestione delle risorse umane, sul

conferimento di incarichi di collaborazione e sulla erogazione di contributi. I dati sul costo della

gestione delle risorse umane inoltre affluiscono anche alle sezioni di controllo regionale ed alla sezione

autonomie della Corte dei Conti.

Tra le forme di controllo quello che gli operatori maggiormente temono è costituito dalle ispezioni

della Ragioneria Generale dello Stato. Mancano dati riassuntivi, quanto meno essi non sono stati resi

noti, ma nella stragrande maggioranza dei casi, diciamo al di là del 90%, esse si concludono con la

contestazione di inadempienze e responsabilità e con l’inoltro di una denuncia agli ispettori della

Ragioneria Generale dello Stato. Nel merito di questa attività non si possono muovere critiche.

Sicuramente le contestazioni traggono spesso origine da interpretazioni del dettato contrattuale; sicuramente

non si capisce con che criterio vengono scelti gli enti da ispezionare.

Si deve evidenziare subito che, allo stato attuale della giurisprudenza, la responsabilità derivante dalla

applicazione di clausole contrattuali non legittime è posta tutta a carico delle amministrazioni. Essa non si

estende ai rappresentanti dei lavoratori, siano essi le rappresentanze sindacali unitarie che le organizzazioni

firmatarie del contratto nazionale. Tali soggetti sono infatti portatori di interessi privati, ancorchè giudicati

come meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento. Per la individuazione delle responsabilità l’ Avvocatura

Generale dello Stato ha fatto presente che “sembra corretto ritenere che, innanzitutto, possano essere

chiamati a rispondere i soggetti che direttamente per conto dell’amministrazione hanno condotto la

trattativa e stipulato il relativo contratto ...”. Ed ancora deve essere compreso “l’organo di governo che ha

autorizzato la sottoscrizione definitiva”. Ed inoltre “all’eventuale giudizio di responsabilità potrebbero

essere chiamati anche tutti gli altri soggetti che, comunque, a vario titolo ... abbiano partecipato alla

procedura negoziale”. Gli interessati potrebbero “ai fini se non dell’esonero almeno della riduzione della

propria responsabilità, far valere eventuali rimostranze o il dissenso formalmente espressi”. Il divieto di

applicazione di norme contrattuali illegittime coinvolge anche i dirigenti con particolare riferimento a quelli

preposti alla amministrazione e gestione del personale, in considerazione della loro professionalità sul tema.

Per gli altri dirigenti occorre verificare caso per caso. Sulla base di tali regole è evidente la possibile presenza

di un elevato grado di responsabilità da parte dei segretari comunali, sia per le loro competenze professionali,

sia perché molto spesso sono chiamati a svolgere le funzioni di presidenti della delegazione trattante di parte

pubblica.

LE PRINCIPALI INDENNITÀ

Le indennità sono collegate strettamente alla qualità delle attività svolte ed alle sue modalità. Esse non hanno

cioè, come tratto distintivo, un carattere permanente, ma devono essere collegate strettamente alle “cose” che

vengono svolte. Hanno quindi una natura non permanente e non possono essere considerate come

acquisite. Il che ordinariamente invece non avviene e la percezione diffusa è che le indennità abbiano

un carattere di sostanziale stabilità. Siamo dinanzi ad un salto di impostazione che le amministrazioni

devono essere in grado di compiere e di fare compiere ai propri dipendenti.

Le indennità sono regolamentate dalla contrattazione nazionale, per cui i margini di autonomia dei contratti

decentrati integrativi sono essenzialmente nelle modalità di applicazione e non si possono estendere alla loro

istituzione. Sulla base di questo elemento si deve ritenere del tutto illegittima, ad esempio, la previsione di

una indennità per i videoterminalisti: essa non esiste infatti in alcun contratto nazionale privatistico e, quindi,

non può essere attivata neppure nelle singole amministrazioni da parte dei contratti decentrati integrativi.

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Occorre inoltre che le indennità siano erogate per le finalità e con le metodologie previste dai contratti

nazionali, così da evitare ogni indebito ed illegittimo ampliamento delle finalità e degli ambiti di

applicazione. Ad esempio, erogare la indennità di disagio o quella di rischio per i dipendenti che

utilizzano i personal computer, è assolutamente illegittimo ed è completamente sbagliato nel merito.

L’indennità di produttività

ha, nelle previsioni del contratto nazionale, uno strettissimo collegamento con il raggiungimento degli

obiettivi assegnati, che devono avere un carattere aggiuntivo rispetto alle normali prestazioni

lavorative, ed un legame altrettanto stretto con valutazioni meritocratiche. Le regole per la

determinazione, la ripartizione e la erogazione del salario di produttività sono state oggetto di radicali

innovazioni da parte del CCNL stipulato il 22.1.2004. Gli elementi di maggiore novità introdotti da tale

contratto sono: il prevedere il divieto di erogare indennità non previste dal fondo per le risorse decentrate;

l’obbligo di valutare le attività svolte dal personale; il divieto di erogazione a pioggia o sulla base di criteri

automatici; il subordinare l’erogazione alla verifica dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il

collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte.

La produttività è la indennità più legata alle performances che si possono realizzare nell’ente. Una prima

indicazione che deve essere fornita va perciò nella direzione di stimolare gli enti a riservare una quota

consistente di risorse a questa indennità. Mentre invece in molte realtà sta emergendo la tendenza a ridurre il

peso di questa indennità a seguito della introduzione della indennità di comparto, cioè di quella forma di

indennità che viene erogata a pioggia, sulla base del rapporto di dipendenza e dell’inquadramento.

Ricordiamo che la produttività trova, in via ordinaria, il suo finanziamento nella parte variabile del fondo per

le risorse decentrate, ma che le parti non impegnate di risorse stabili possono essere destinate al suo

finanziamento.

La sua attivazione richiede che gli enti adottino una serie di scelte, in particolare.

la definizione della quantità di risorse decentrate da destinare al finanziamento della produttività;

la ripartizione tra le varie forme di produttività;

i criteri di valutazione del personale

gli eventuali criteri di erogazione dei residui

definire le regole per la individuazione dei progetti e per la ripartizione delle risorse assegnate tra i

vari progetti;

individuare i criteri di partecipazione dei singoli dipendenti ai progetti;

assegnare gli obiettivi.

Dopo la conclusione del progetto i servizi di controllo interno dovranno verificare l’effettivo raggiungimento

dei risultati e, dopo tale verifica, i dirigenti potranno procedere alla ripartizione concreta della indennità tra i

dipendenti interessati sulla base delle valutazioni da essi stessi effettuata. Ogni ente deve individuare la

struttura a cui assegnare i compiti di servizio di controllo interno: in linea generale appare opportuno che

essa sia individuata nel nucleo di valutazione. Tale elemento deve suggerirci l’assoluto divieto di

procedere ad erogazioni come acconti della indennità di produttività, che potrà essere perciò

concretamente ripartita solo a conclusione del progetto o dell’anno, una volta che sia stato accertato il

raggiungimento dell’obiettivo e sulla base di una valutazione positiva.

Tra le varie forme di produttività indichiamo, a titolo esemplificativo: la produttività collettiva (che viene

erogata a tutti i dipendenti sulla base dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati dai dirigenti); i

progetti a cui partecipano tutti i dipendenti; i progetti a cui partecipano singoli dipendenti o gruppi di

dipendenti; i progetti innovativi.

Occorre definire innanzitutto le caratteristiche precise che ognuna di queste tipologie deve avere.

La produttività erogata a tutti i dipendenti sulla base dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi ad essi

assegnati e sulla base della valutazione effettuata dal dirigente, deve caratterizzarsi per lo stretto

collegamento con gli obiettivi, che – lo sottolinea lo stesso contratto - devono avere un nesso con quelli

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previsti dai documenti programmatici dell’ente, cioè il Programma Esecutivo di Gestione ed il Piano

Dettagliato degli Obiettivi. Cioè si deve ipotizzare il seguente percorso: l’ente definisce gli obiettivi. E’

evidente che questi obiettivi, per una larga parte, dovranno essere perlomeno analoghi. Si ricorda

l’importanza della partecipazione, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti al procedimento di

predisposizione degli obiettivi ad essi assegnati. Le forme di quantificazione della indennità a cui possono

concorrere i singoli dipendenti deve essere definita preventivamente, ad esempio sulla base

dell’inquadramento.

Altra forma di ripartizione della indennità di produttività è costituita dalla definizione di progetti, che

possono riguardare tanto tutti i dipendenti di una singola area che una parte di essi, e che possono

caratterizzarsi anche come progetti innovativi. I progetti devono essere finanziati all’interno del fondo,

elemento che crea una netta differenziazione rispetto alla situazione precedente, soprattutto nella

interpretazione data da molti enti. Essi devono avere un chiaro collegamento con obiettivi a cui l’ente

assegna la massima importanza strategica e sono, soprattutto, da intendere come uno strumento per

differenziare il trattamento economico accessorio in funzione del carico di lavoro aggiuntivo e della

rilevanza dei compiti assegnati. E’ evidente che siamo dinanzi a meccanismi in cui il peso della

discrezionalità è assai rilevante; discrezionalità che comunque deve essere collegata a dati obiettivi, cioè alla

“misurazione” del rilievo che assume per l’amministrazione quel progetto. E’ evidente che l’interesse in

linea teorica degli enti va nella direzione di innalzare al massimo la quota destinata alla incentivazione

attraverso progetti che riguardano parti dei dipendenti perché in tal modo si permette di collegare ancora più

direttamente la sua erogazione a risultati importanti per l’ente.

Il contratto decentrato deve inoltre definire come utilizzare le risorse destinate alla produttività e che non

sono state utilizzate, ad esempio perché i dipendenti non hanno superato, quanto meno pienamente, la

valutazione effettuata dai dirigenti o perché non sono stati raggiunti, almeno per intero, gli obiettivi assegnati

ai dipendenti. Le forme di utilizzazione possono essere due: prevedere che queste risorse affluiscano al fondo

per l’anno successivo ovvero che esse siano ripartite tra i dipendenti che hanno avuto una valutazione

ampiamente positiva e/o per i progetti che hanno per intero raggiunto gli obiettivi assegnati. E’ evidente che

questa seconda forma tende a premiare ulteriormente le realtà virtuose e che perciò, in linea generale, essa

deve essere preferita da parte degli enti.

Il contratto decentrato deve, in primo luogo, fissare la quantità di risorse che devono essere annualmente

destinate alla indennità di produttività. Tali risorse sono tratte dalla parte variabile del fondo per le risorse

decentrate; ma tali risorse possono essere finanziate in forma integrativa anche da risorse provenienti dalla

parte stabile del fondo; il che può, ad esempio, avvenire nel caso in cui si decida di non destinarle a

progressioni orizzontali, ad esempio per una scarsa capienza del fondo.

Spetta ai dirigenti o, negli enti che ne sono sprovvisti, ai responsabili individuare i progetti che sono oggetto

di finanziamento per la produttività e definire la ripartizione delle risorse, ovviamente perseguendo la

volontà dell’ente, volontà che viene espressa dalla giunta. Occorre ricordare che la materia della ripartizione

delle risorse per la produttività, in particolare per il finanziamento dei progetti, non è oggetto di

contrattazione decentrata.

Si torna a sottolineare la necessità che le amministrazioni ripensino le modalità di erogazione di questi

benefici, collegandole chiaramente allo svolgimento di compiti realmente aggiuntivi o di maggiore

responsabilità o alla presenza di circostanze peculiari sulle modalità di svolgimento della attività. E che si

renda ben chiaro ai dipendenti che questi benefici non sono in alcun modo consolidati, ma che essi sono

legati alle prestazioni per le quali vengono erogate. Concetti chiarissimi nei contratti nazionali ma che, nella

gran parte dei casi, non sono per nulla chiari nella pratica.

Indennità di turno

Quattro sono le condizioni per la erogazione della indennità di turno che devono essere presenti

contemporaneamente. Le quattro condizioni sono le seguenti: orario di servizio di almeno 10 ore al giorno,

consecutività di tale orario e turnazione effettiva ed in misura equilibrata nel corso del mese.

Si deve subito ricordare che la materia è riservata alla contrattazione collettiva nazionale, per cui a livello

decentrato integrativo non possono essere dettate ulteriori clausole che ne definiscano i contorni: a livello di

singole amministrazioni si decide unicamente sulla quantità di risorse ad alimentare tale fondo. Il

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finanziamento all’interno del fondo può essere alimentato tanto dalla parte stabile che da quella variabile che,

in modo combinato, da ambedue.

Siamo dinanzi ad una delle indennità più remunerative sul terreno economico, essendo direttamente collegata

al trattamento economico fondamentale. Tale incremento è pari al 10% per i turni diurni, antimeridiani e

pomeridiani; al 30% per i turni festivi o notturni ed al 50% per i turni notturni e festivi. Non si devono

calcolare nel trattamento economico fondamentale cui rapportare questa indennità né quella di vigilanza nè il

compenso per gli asili nido nè il compenso per le vecchie terze e quarte qualifiche funzionali nè la

tredicesima mensilità. Per espressa disposizione contrattuale, questa indennità deve essere erogata

unicamente “per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno”. Essa non spetta né ai dirigenti né ai

titolari di posizione organizzativa. L’indennità di turno viene, il più delle volte, erogate ai vigili urbani e,

talvolta, anche ad altri dipendenti impegnati in orari giornalieri di servizio più lunghi di quelli ordinari.

Occorre evidenziare subito che le amministrazioni possono non erogarla anche se scelgono modelli

organizzativi che prevedano orari di servizio di almeno 10 ore giornaliere. Ad esempio, decidendo di

non fare turnare il personale ovvero di farlo turnare con una cadenza che supera il mese (il che si

realizza se per un mese si provvede alla assegnazione al turno antimeridiano e per un altro mese a

quello pomeridiano) ovvero facendolo turnare in modo non equilibrato (ad esempio tre settimane al

mese nel turno antimeridiano e solo una in quello pomeridiano). Scelte che si possono rilevare

impopolari tra i potenziali destinatari del compenso, ma che sono generalmente accolte con favore

dagli altri dipendenti, perché liberano risorse da destinare al fondo, a cui cioè possono concorrere tutte

le categorie.

Sono quattro, abbiamo detto, le condizioni che legittimano la corresponsione del compenso, la cui misura è

peraltro fissata in modo rigido dal contratto nazionale. La prima è che l’orario di servizio deve avere la

durata minima di 10 ore giornaliere. La seconda condizione è che esso non deve prevedere interruzioni. Per

la verità, tale condizione non risulta dal dettato contrattuale ma dalla interpretazione che, in modo analogo, è

stata data da Anci ed Aran. La terza condizione è che la turnazione sia effettiva. Strettamente connessa è

l’ultima condizione, che le prestazioni devono essere svolte equilibrato attraverso la alternanza nel corso del

mese tra il prestare servizio nel turno antimeridiano e quello pomeridiano. Per cui in caso di alternanza, ad

esempio, tra i turni mattutino e pomeridiano in modo che il vigile sia impegnato nel mese per una settimana

al pomeriggio e per tre al mattino, la indennità non spetta. Non è necessario che il numero sia esattamente

eguale, ma occorre che vi sia un sostanziale equilibrio

L’indennità per specifiche responsabilità

è stata prevista dal CCNL 1.4.1999, articolo 17, comma 2, lettera f) e successivamente è stata modificata, per

la determinazione della forcella entro cui calcolarne la misura, dal CCNL 22.1.2004 e dal CCNL 9.5.2006.

Questo compenso può essere corrisposto a dipendenti di categoria B, C e D, a condizione che non siano

titolari di posizione organizzativa e che svolgano compiti che comportano specifiche responsabilità. Esso

viene, in buona parte delle amministrazioni, concretamente attribuito ai dipendenti che sono individuati come

responsabili di procedimento, interpretazione che è notevolmente più ampia di quella prevista dal contratto

nazionale. Esso lascia un ampio margine di autonomia alla contrattazione decentrata integrativa, che è

chiamata a definire i seguenti aspetti: le risorse da destinare ad essa, le condizioni in base alle quali i dirigenti

individueranno i beneficiari e la misura dei compensi. Essendo così ampio lo spazio lasciato alla

contrattazione decentrata integrativa possiamo avere notevoli e radicali differenze tra le condizioni di

applicazione della indennità nelle singole amministrazioni locali.

Il contratto decentrato integrativo deve:

fissare annualmente la quota di fondo per le risorse decentrate che è destinata al suo finanziamento;

decidere se i destinatari potenziali della indennità sono i dipendenti delle categorie B, C e D o solo di

taluna/e di queste categorie. La scelta è rimessa dal contratto nazionale a quello decentrato integrativo che gli

enti ed i soggetti sindacali sono chiamati a stipulare con valenza quadriennale;

individuare i criteri di attribuzione della indennità, cioè chiarire cosa si deve intendere per

“specifiche responsabilità”. Questa formula non vuol dire automaticamente né obbligatoriamente

responsabilità di procedimento; tale non è infatti la dizione contrattuale ed inoltre lo svolgimento di

questa attività per i dipendenti di categoria C e D è strettamente collegata al contenuto della

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declaratoria professionale, cioè costituisce il normale oggetto delle loro attività e non comporta compiti

aggiuntivi. Da qui la necessità di individuare forme più ristrette, quali specifiche e complesse responsabilità

di procedimento, la delega alla adozione dei provvedimenti a rilevanza esterna, la sostituzione del titolare

di posizione organizzativa, ovviamente nei casi in cui non occorre conferire mansioni superiori;

stabilire la misura del compenso, entro la forcella prevista dal CCNL 9.5.2006, cioè entro il tetto

massimo 2.500 euro annui lordi. Ricordiamo che tale contratto ha variato la misura precedentemente fissata

dal CCNL 22.1.2004, cioè tra 1 .000 e 2.000 euro annui, la quale a sua volta aveva variato la misura fissata

dal CCNL 1.4.1999. Da sottolineare, oltre all’innalzamento del tetto massimo, che vuole rendere più

appetibile questa indennità nel caso di sostituzione del titolare di posizione organizzativa, il

superamento della soglia minima, che è scomparsa, il che può incidere significativamente, ad invarianza di

risorse, nella individuazione del numero dei destinatari, anche attraverso il loro ampliamento. Tale compenso

può essere differenziato dai singoli contratti decentrati, anche per fasce, in base alla importanza della

specifica responsabilità e/o alla categoria di inquadramento se non su vere e proprie tabelle di graduazione.

Sulla base delle scelte contenute nel contratto decentrato integrativo le amministrazioni sono chiamate a dare

attuazione concreta a questo istituto. Esse devono individuare i concreti destinatari della indennità e fissarne

la relativa misura.

Senza il contratto decentrato l’indennità per specifiche responsabilità non può essere corrisposta. E’

questo l’importante ed innovativo principio fissato dal giudice del lavoro di ********* con la sentenza in

esame. Con tale pronuncia viene rigettata la richiesta avanzata da un gruppo di dipendenti del comune di

***********, che peraltro vengono anche condannati, circostanza abbastanza insolita, al pagamento delle

spese legali. La vicenda nasce a seguito della mancata stipula del contratto decentrato perché le

organizzazioni sindacali lo avevano subordinato ad un impinguamento del fondo per la contrattazione

decentrata. Già in quella sede il giudice del lavoro aveva rigettato la richiesta delle organizzazioni sindacali

di condannare l’ente per condotta antisindacale, stabilendo che appartiene alla competenza esclusiva

dell’ente la quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata. Il caso del comune di

*********** è illuminante sulla importanza dei compiti che i dirigenti ed i segretari sono chiamati a

svolgere negli enti locali in materia di contrattazione decentrata: il concreto ruolo svolto nel municipio dalla

segretaria nella tutela delle prerogative dell’amministrazione dimostra che anche con le attuali norme e gli

attuali contratti le PA hanno gli strumenti per resistere alle pretese eccessive dei soggetti sindacali e che non

sono necessariamente costrette a subire tutte le richieste sindacali. Vediamo il caso concreto. I lavoratori che

avevano percepito in vigenza del precedente contratto decentrato il compenso per le specifiche

responsabilità, hanno chiesto di continuare a poterne fruire, sostenendo che tale indennità doveva essere

corrisposta in regime di prorogatio. Ricordiamo che la erogazione dell’indennità per specifiche responsabilità

è prevista dai CCCNL in favore dei dipendenti di categoria D, nonché di quelli di categoria B e C, che sono

destinatari con provvedimenti formali di incarichi aggiuntivi rilevanti e la sua misura massima è fissata dal

contratto nazionale in 2.500,00 euro annui. Il contratto nazionale rimette alla contrattazione decentrata la sua

istituzione, la definizione dei criteri per individuare i destinatari e la fissazione del quantum. Il comune di

**********, nelle more della mancata stipula del contratto, aveva erogato, con una scelta giudicata legittima

dalla citata pronuncia, solo i compensi disciplinati direttamente ed interamente dal contratto nazionale (turno,

reperibilità, prestazioni festive), sospendendo l’erogazione delle altre indennità. In modo molto secco il

giudice del lavoro ha stabilito che “non è configurabile un diritto dei ricorrenti ad una indennità condizionata

dalla previsione dell’an e del quantum in sede di contrattazione decentrata”. A rafforzare questa conclusione

viene inoltre aggiunto che “la liquidazione di tale attività attingendo alla parte variabile del fondo

comporterebbe la riduzione di altri elementi accessori”. Occorre ricordare che la quantificazione delle risorse

da destinare alle varie forme di indennità costituisce il primo e più importante tema della contrattazione

decentrata integrativa. Da sottolineare infine che la condanna dei dipendenti a rimborsare all’ente le spese di

giudizio dimostra come il giudice si sia convinto della assoluta infondatezza della pretesa e come abbia

voluto mandare agli stessi lavoratori anche un chiaro segnale a limitare il contenzioso.

lavoro straordinario

Le norme contrattuali limitano fortemente il ricorso al lavoro straordinario. Il ricorso al lavoro straordinario è

consentito solo per “fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale”. Ricordiamo che nell’ambito della

condizione di eccezionalità è compreso il fatto che essa non sia in alcun modo prevedibile. La pregnanza di

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questa disposizione è inoltre sottolineata dal fatto che espressamente viene previsto che il lavoro

straordinario non sia utilizzato come "fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura

dell’orario di lavoro”. Quindi, nel dettato contrattuale risulta chiaro che i buchi nella dotazione organica non

possono essere coperti con il ricorso al lavoro straordinario. Le limitazioni dettate dalle disposizioni sul

ricorso al lavoro straordinario sono tradotte concretamente in vincoli specifici dalle limitazioni dettate ai

singoli dipendenti e, soprattutto, dalle limitazioni alla spesa. Per il finanziamento del fondo per il lavoro

straordinario è istituito uno specifico fondo. Esso è pari a quello formatosi storicamente nell’ente, anzi la

consistenza del fondo 1999 deve essere stata ridotta alla fine di quell’anno del 3%. Le risorse così

risparmiate vanno destinate all’incremento della parte stabile del fondo per le risorse decentrate. Ricordiamo

che questo taglio non deve essere effettuato annualmente, ma solo una tantum nel 1999. Di fatto la

consistenza del fondo, che come tutti quelli formati sulla base non di criteri oggettivi, ma dell’andamento

storico è sperequato, è stata e sarà ulteriormente ridotta negli anni successivi dagli aumenti degli stipendi. Le

norme contrattuali stabiliscono inoltre che i risparmi eventualmente derivanti dalla mancata integrale

utilizzazione del fondo affluiscono annualmente alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate.

Il contratto nazionale prevede che le risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario possano

essere incrementate sulla base di specifiche disposizioni di legge, tra cui sicuramente quelle per lo

svolgimento delle consultazioni elettorali.

Il secondo vincolo è dato dalla imposizione di un tetto individuale annuale alle prestazioni di lavoro

straordinario. Tale tetto è fissato in 180 ore annue. Esso può essere superato solo nei seguenti due casi. Il

primo è previsto sulla base di una disposizione contrattuale che autorizzi una quantità non superiore al 2%

dei dipendenti dell’ente e che siano addetti alla assistenza agli organi istituzionali (le risorse sono in questo

caso comunque prelevate dal fondo per il lavoro straordinario). Il secondo è previsto nel caso di

consultazioni elettorali e referendarie, di eventi straordinari imprevedibili e di calamità naturali. In ognuna

delle fattispecie previste in questa seconda ipotesi, si determina anche la conseguenza che le risorse

necessarie non sono prelevate dal fondo per il lavoro straordinario.

Le norme contrattuali disciplinano inoltre due specifici aspetti:

1. le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate da parte dei

dirigenti. Su questo aspetto si deve evidenziare che, per una parte rilevante della giurisprudenza, la mancata

realizzazione di questa fattispecie determina la illegittimità della erogazione della indennità;

2. i dipendenti possono richiedere che le loro prestazioni straordinarie diano luogo non alla erogazione

di una indennità, ma alla fruizione di riposo compensativo.

Da sottolineare i vincoli che sono espressamente previsti per lo svolgimento di prestazioni al di fuori

dell’orario di lavoro. Il compenso per la produttività non può in alcun modo essere utilizzato per remunerare

queste prestazioni: è questo un errore in cui incorrono molte amministrazioni e che deve essere evidenziato

per i rischi che ne possono derivare in capo ai dirigenti. Lo svolgimento di prestazioni al di fuori dell’orario

di lavoro senza essere remunerate come lavoro straordinario è consentito solo per le prestazioni rese in

favore dell’Istat o di altre PA, che siano previsti in norme di legge o autorizzate con provvedimenti

amministrativi, nonché per le attività istruttorie per il condono edilizio.

I titolari di posizione organizzativa non possono ricevere compensi per lavoro straordinario. Le uniche

eccezioni si hanno nel caso dello straordinario elettorale che viene rimborsato da parte di altre

amministrazioni ed è in questo caso liquidato sotto forma di indennità di risultato, anche in aggiunta ai tetti

fissati allo stesso e senza il ricorso alla valutazione. Ed ancora per lo straordinario svolto per fare fronte alle

esigenze poste da emergenze derivanti da calamità naturali.

I PIU’ FREQUENTI ERRORI

Le amministrazioni locali continuano a commettere numerosi errori nella contrattazione decentrata

integrativa, non utilizzando le opportunità di flessibilità loro aperte dai contratti e spesso sostenendo costi più

elevati. Gli errori più frequenti sono commessi nella quantificazione del fondo per le risorse decentrate, nella

individuazione delle materie oggetto di contrattazione e nella definizione delle indennità da corrispondere al

personale. Occorre ricordare che le norme dei contratti decentrati integrativi che sono in contrasto con le

disposizioni dei contratti nazionali sono sanzionate con la dichiarazione di nullità, cioè la più grave sanzione

prevista dall’ordinamento, e con la loro inapplicabilità. Il che determina il maturare della responsabilità

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amministrativa e contabile nei confronti degli amministratori, dei segretari e dei dirigenti che danno

attuazione a tali disposizioni.

Un primo gruppo di errori riguarda la quantità di risorse che viene destinata alla contrattazione decentrata

integrativa. Si deve ricordare, in prima battuta, che l’ammontare del fondo per le risorse decentrate non

costituisce tema di contrattazione, ma che esso deriva direttamente dalla applicazione delle disposizioni del

contratto nazionale e dalle eventuali integrazioni che le singole amministrazioni, nel rispetto di tali criteri,

decidono. Ed ancora che in sede di singole amministrazioni non vi è nessuno spazio per integrare tale fondo,

fatte salve le ipotesi previste dai contratti nazionali. Gli oneri per le progressioni orizzontali vanno

permanentemente, fino a che il dipendente non cessa dal servizio o non è interessato da una progressione

verticale, sostenuti dalla parte stabile del fondo e non è in alcun modo consentito che esse siano poste, negli

anni successivi al primo, a carico del bilancio dell’ente. Nel momento in cui il fondo, parte variabile, viene

integrato per la attivazione di nuovi servizi o per il loro miglioramento o ampliamento, si deve ricordare che

tali attività devono essere effettive, devono tradursi in risultati concretamente tangibili per i cittadini e che la

quantificazione dell’incremento del fondo deve essere effettuata con criteri obiettivi che assumono la tutela

dell’interesse pubblico.

Un secondo gruppo di errori viene commesso attraverso l’estensione delle materie oggetto di contrattazione

decentrata. Molto frequentemente vengono definite in contrattazione decentrata materie che sono oggetto di

concertazione, come le metodologie di valutazione, i criteri per il conferimento, la pesatura e la valutazione

delle posizioni organizzative.

Un ultimo gruppo di errori riguarda le indennità ed i benefici che possono essere erogati ai dipendenti. Molto

frequentemente le progressioni orizzontali interessano tutti i dipendenti ovvero sono scaglionate in più anni

in modo da consentire a tutto il personale di usufruirne. I relativi criteri non hanno carattere selettivo o

meritocratico, ma premiano fattori automatici, quali la anzianità. Vengono inventate indennità non previste

dai contratti nazionali, quali quella per i videoterminalisti, o le regole nazionali, in particolare per il disagio

ed il turno, sono applicate in modo estensivo, così che intere categorie e/o profili ne possano beneficiare.

Continuano ad essere molto frequenti, nonostante le espresse previsioni del CCNL del 2004, i casi di

erogazione a pioggia della indennità di produttività.

Indicazioni ARAN:

Le indennità di rischio e di disagio non possono essere erogate né ad intere categorie né a tutti i dipendenti di

uno stesso profilo professionale; inoltre non possono essere assegnate per remunerare le attività svolte

dinanzi al computer. L’applicazione di questi principi nei singoli enti, stante che i conseguenti risparmi

devono comunque essere destinati alla contrattazione decentrata, può consentire di rendere disponibile una

quantità di risorse maggiori da destinare ad incrementare la quota destinata alla produttività, per come

previsto dal DLgs n. 150/2009, cd legge Brunetta.

L’indennità di rischio nasce per remunerare lo svolgimento della prestazione lavorativa in “condizioni o

situazioni che non caratterizzano in modo specifico i contenuti tipici e generali delle mansioni di un

determinato profilo professionale”. Queste condizioni, ci dice ancora l’Aran, “sono state valutate e

remunerate con il trattamento economico stipendiale”. L’indennità deve remunerare specifiche condizioni di

rischio. Quindi, per riprendere l’esempio contenuto nel parere, i vigili urbani non possono vantare un diritto

alla percezione di questo compenso per il semplice fatto di svolgere una attività a contatto con i cittadini e/o

in mezzo alla strada, nonché a maggior ragione essa non può essere erogata ai vigili la cui attività si svolge

all’interno dell’ente. Solo particolari e specifiche condizioni aggiuntive, che non possono che riguardare solo

alcuni dipendenti del profilo, danno diritto a questa remunerazione.

La utilizzazione del computer per lo svolgimento della propria attività lavorativa non rientra sicuramente tra

le condizioni che espongono i lavoratori ad un rischio. Si tratta di un “ordinario strumento di lavoro” e la

indennità per i viedoterminalisti, prevista dai vecchi contratti pubblicistici, non esiste più. Né si possono

invocare le misure di cautela previste dalle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro (l’obbligo di effettuare una

sosta dopo un prolungato uso continuato). Questo compenso deve essere erogato sulla base delle presenze

effettive, per cui non può essere liquidato in modo forfettario.

Anche l’indennità di disagio, che deve essere disciplinata dai contratti decentrati, non può essere riconosciuta

a tutti i dipendenti di un profilo professionale, ma richiede la presenza di condizioni specifiche e particolari.

L’Aran raccomanda che la sua misura, rimessa ai singoli contratti, sia comunque fissata in una misura

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inferiore a 30 euro mensili, cioè al compenso per il rischio. Alla base di questa conclusione il fatto che “il

disagio è sicuramente una condizione di lavoro meno gravosa del rischio”. Aggiungiamo, riprendendolo da

altre indicazioni Aran, che la stessa fattispecie non può essere remunerata contemporaneamente con il rischio

ed il disagio.

L’esperienza insegna che questi “errori” sono molto diffusi nella contrattazione decentrata e che quindi sono

assai rilevanti le risorse utilizzate in modo illegittimo. Le amministrazioni sono tenute a non applicare le

intese che contengono queste clausole in quanto illegittime e nulle, a pena del maturare di responsabilità in

capo ai dirigenti che erogano tali compensi. I risparmi possono essere legittimamente utilizzati per finanziare

la produttività, così da dare una risposta immediata alla scelta del DLgs n. 150/2009, per la quale la parte

prevalente del trattamento accessorio deve essere collegato alle performance individuali e collettive.

Le progressioni orizzontali non possono avere una decorrenza retroattiva rispetto a quella in cui ne viene

decisa l’attivazione ed hanno diritto a concorrervi tutti i dipendenti in servizio, anche quelli assenti per lungo

tempo. Ricordiamo che il decreto cd Brunetta stabilisce che le progressioni orizzontali devono essere

riservate ad una “quota limitata” di dipendenti, vietando così in modo espresso la pratica largamente fin qui

diffusa di consentire a tutti o quasi i dipendenti di fruirne contemporaneamente.

Le progressioni economiche non possono avere decorrenza retroattiva rispetto al periodo o all’anno in cui si

determina la disponibilità di risorse finanziarie. Ciò non vuol dire, si badi bene, che se adesso stiamo

contrattando le risorse di anni passati (il che capita assai frequentemente), possiamo decidere di effettuarle

con decorrenza dallo 1 gennaio di tali anni. Come sottolinea in modo assai preciso l’Aran, la decorrenza deve

essere collegata al momento in cui si decide l’attivazione dell’istituto. Alla base di questa conclusione vanno

poste due ragioni. La prima di carattere generale, per cui le decorrenze retroattive devono essere

espressamente autorizzate. La seconda, che viene espressamente ricordata nel parere, è data dalla necessità

che tutti i dipendenti sappiano, all’inizio del periodo, che saranno effettuate valutazioni finalizzate alle

progressioni. Per cui potranno tenerne conto nei propri comportamenti concreti in modo da cercare di

raggiungere questo obiettivo. Viceversa, rischia di ingenerarsi la convinzione che le valutazioni costituiscano

un mero adempimento o, per meglio dire, una sorta di “sanatoria generalizzata”. Infatti, in questo caso,

“oggetto della valutazione sarebbero comportamenti già tenuti dai lavoratori e quindi già conosciuti dal

datore di lavoro pubblico: quindi, nel momento di una tale opzione, sarebbero già noti i destinatari del

beneficio economico”. Con una seconda importante indicazione viene chiarito che tutti i dipendenti hanno

diritto, sulla base dei principi affermati dal CCNL 31.3.1999, ad essere valutati. Ricordiamo che non possono

essere destinatari di progressioni orizzontali, per esplicito divieto contrattuale, coloro che non hanno

maturato almeno 2 anni di anzianità nella posizione economica. Per cui anche i dipendenti assenti per un

lungo periodo, nonché quelli che sono successivamente cessati o trasferiti per mobilità. Ovviamente questi

dipendenti avranno ridotte possibilità di ottenere valutazioni positive, per il minore periodo di servizio

effettivamente prestato nell’anno oggetto di valutazione.

L’Aran ci ricorda infine che gli oneri per le progressioni orizzontali riconosciute dall’ente di provenienza

devono essere sostenute, in caso di mobilità volontaria, da parte dell’amministrazione che assume il

lavoratore. Non vi sono infatti nei contratti nazionali clausole che consentono di porre questi oneri a carico

del bilancio o che autorizzano l’incremento del fondo per fare fronti a questi oneri aggiuntivi.

15

PROPOSTA DI CONTRATTO DECENTRATO ANNO 2014

Il 31 gennaio 2014 si è riunita la delegazione trattante per la discussione e la proposta dell’accordo

decentrato 2014 da sottoporre all’ approvazione della Giunta Comunale. Alla riunione erano presenti:

per la parte pubblica: segretario generale dott. Giancarlo Ria, nella sua qualità di presidente; i titolari di

posizione organizzativa dott. Francesco Trianni, ing. Luigi Giannì, geom. Cosimo Mosticchio, avv. Cinzia

Palma, avv. Luisa Tunno;

per la RSU: ing. Luigi Grimaldi, sig. Antonio Spennato, m.llo Roberto Napolitano, m.llo Masimo Lezzi;

per le Organizzazioni sindacali: sig. Enrico Vecchio (rapp. provinciale CSA Regioni Autonomie Locali)

Dopo ampia discussione, viene siglata la proposta che di seguito si illustra.

Risorse decentrate

Le risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2014 ammontano ad

€. 122.511,00

Lavoro straordinario

Nell’anno 2014 per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario potrà essere utilizzata al

massimo la somma di €. 24.184,00. La ripartizione tra i settori della somma suddetta viene demandata ai

caposettore che decideranno in successiva riunione.

Si conviene che l’effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del

responsabile del settore cui appartiene il dipendente e dovrà essere debitamente motivata. All’obbligo della

prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento della stessa.

In sede di consuntivo, eventuali risparmi sul fondo relativo al lavoro straordinario verranno utilizzati per

impinguare il fondo delle risorse accessorie.

Nel confermare il limite massimo individuale di 180 ore di lavoro straordinario, si stabilisce di derogare tale

limite fino ad un massimo complessivo di 250 ore, per un numero limitato di dipendenti che non può

superare il 2% dell’organico, intendendo per organico i posti che risultano coperti al 1 gennaio di ogni anno,

sempre per esigenze eccezionali debitamente documentate e in relazione all’attività di diretta assistenza agli

organi istituzionali, per i seguenti casi:

a) assistenza consiglio comunale

b) utilizzo gonfalone

Indennità di rischio

Detta indennità viene riconosciuta alle sole prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta

esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale come indicato nell’art. 16 della

normativa di contrattazione decentrata per gli anni 2013/2014/2015. Rispetto ai contratti precedenti, si

escludono l’inserviente e la cuoca dell’asilo nido. A decorrere dal 01/01/2014, per la corresponsione della

indennità di rischio, vengono individuati le seguenti figure professionali, nell’ambito delle categorie:

Ufficiale di Riscossione ctg C

custode cimiteriale ctg A

messo notificatore ctg. B

Collaboratore Commesso ctg. A

Le indennità di rischio di cui all’art. 37 del CCNL 14.09.2000 devono essere corrisposte mensilmente, in

misura di euro 30 mensili lorde per 11 mensilità;

16

L’Indennità di rischio viene corrisposta all’Ufficiale di riscossione secondo CCNL 4/11/2005;

Profilo professionale Ctg addetti Importo unitario Importo complessivo

UFFICIALE RISCOSSIONE C 1 330,00 330,00

MESSO NOTIFICATORE B 1 330,00 330,00

CUSTODE CIMIT. A 1 330,00 330,00

COLLAB. COMM. FOTOCOP. A 1 330,00 330,00

totale € 1.320,00

Indennità di turno

Per lavoro a turni si intende quella particolare organizzazione del lavoro che preveda l’alternanza dei

lavoratori in turni prestabiliti di lavoro in maniera equilibrata su base mensile. L’indennità di turnazione può

essere erogata in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. I turni

si distinguono in antimeridiani, pomeridiani e notturni e, nella loro articolazione organizzativa, devono

garantire una effettiva rotazione del personale.

Spetta al Responsabile del servizio predisporre i vari turni. Il periodo di riferimento per programmare e

calcolare la ciclicità dei turni è il mese.

Nell’anno 2014 ai fini della corresponsione della indennità di turno, vengono individuati i seguenti servizi:

L’ammontare complessivo dell’erogazione per indennità di turno non potrà in alcun modo superare

l’importo stabilito in sede di accordo annuale sull’utilizzazione delle risorse

Profilo professionale Ctg addetti importo in €

VIGILANZA Responsabile e Istruttori 9 20.820,00

Indennità di reperibilità

L’istituto della reperibilità consiste nel porre a disposizione di un servizio dell’Ente un determinato

contingente di personale, in modo da garantire la possibilità di intervento nel posto di lavoro assegnato,

nell’arco di trenta minuti, su chiamata telefonica. Il Responsabile del servizio interessato stabilisce i turni di

reperibilità, su base mensile, con l’indicazione dei dipendenti tenuti ad effettuarla e individua il modulo del

turno da garantire.

Nell’anno 2014, ai fini della corresponsione della indennità di reperibilità, vengono individuati i seguenti

servizi:

Profilo professionale Categoria N° addetti

VIGILANZA C 9

SERVIZI DEMOGRAFICI D e B 2

SERVIZIO ANNONA C 1

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE D 1

TOTALE € 8.000,00

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Indennità di disagio

Viene riconosciuta al personale collocato nelle categorie A, B, C, che nello svolgimento della propria

attività opera prevalentemente in condizioni di disagio, pericolo e danno particolarmente rilevanti quali:

attività in orari differenziati non rientranti nel turno;

orario spezzato;

Le parti concordano che, i compensi per l’indennità di disagio siano erogati, nella seguente misura mensile:

da un minimo di euro 15 ad un massimo di euro 30 per 11 mesi, cumulabili con altre indennità non correlate

allo stesso titolo.

Concordano altresì di individuare quali beneficiari dell’indennità di disagio il personale appartenente ai

seguenti profili professionali:

Profilo professionale Categoria addetti

ADDETTO BIBLIOTECA C 1

CUSTODE CIMITERO A 1

ADDETTI FARMACIA D 3

TOTALE € 1.650,00

Indennità di maneggio valori

Viene riconosciuta al personale individuato nella tabella in calce al presente articolo adibito in via

continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa; compete l’indennità giornaliera da un

minimo di € 0,52 a un max di € 1,55. Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è

effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1°.

Profilo professionale Categoria addetti

INCARICATO ECONOMO D 1

COLLABORATORE SERVIZIO MENSA B 1

PERSONALE FARMACIA D 3

COLLABORATORE UFFICIO ENTRATE B 1

ISTRUTTORE MERCATO ORTOFRUTTICOLO C 1

TOTALE € 3.200,00

Specifiche responsabilità categorie B-C-D

E’ bene ricordare in questa fase quanto stabilito dal contratto in tema di attribuzione delle

responsabilità, riportando pedissequamente la disposizione contrattuale

Art. 12 del contratto 2013 – 2104 - 2014 – Indennità di responsabilità

1. L’eventuale esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità del personale, che non risulti

incaricato di funzioni nell’area delle posizioni organizzative dà titolo ad una indennità in misura non superiore a €

2.500,00.

2. L’indennità è corrisposta in misura frazionata mensile previa verifica dell’attribuzione di un incarico di

particolare responsabilità individuate e determinate dal dirigente. L’importo mensile dell’indennità viene ridotta o

sospesa al verificarsi delle fattispecie normative e/o contrattuali che comportano la riduzione o la sospensione

18

automatica dello svolgimento dell’incarico da parte del dipendente.

3. L’espressione di “particolare responsabilità” costituisce un nucleo di funzioni con assunzione diretta di scelte

e di svolgimento di attività per il perseguimento degli obiettivi dell'ente in cui i singoli soggetti operano.

4. L'attribuzione dell'indennità in oggetto presuppone il seguente percorso operativo:

a) individuazione a cura del dirigente dei compiti che comportano l'esercizio di particolari responsabilità nell'ambito

del seguente elenco di natura esemplificativa:

Responsabilità di procedimenti amministrativi complessi;

Responsabilità di coordinamento;

Responsabilità di formazione;

Responsabilità di programmazione;

Responsabilità di attuazione;

Responsabilità di applicazione;

Responsabilità di pianificazione;

Responsabilità di controllo;

Responsabilità di organizzazione;

Responsabilità di funzioni vicarie;

Responsabilità di attività implicanti l’esercizio di funzioni di alta specializzazione;

Responsabilità di sistemi relazionali complessi;

b) graduazione da parte del dirigente delle posizioni di particolare responsabilità sulla base dei seguenti fattori di

valutazione:

Peso oggettivo della responsabilità (max 50/100)

Valenza interna e/o esterna della responsabilità (max 30/100);

Continuità o episodicità della responsabilità (max 20/100);

c) attribuzione formale dell'incarico, previa individuazione del personale dipendente a cura del dirigente,

5. Il valore individuale dell'indennità è determinata applicando un riparto delle risorse annualmente destinate a

tale istituto.

6. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione può costituire criterio per

l’assegnazione di incarichi di specifica responsabilità.

in sede di contrattazione decentrata,

Le parti hanno concordato che i compensi per l’indennità derivanti da specifiche responsabilità per la

categoria D non comprese nella disciplina delle posizioni organizzative e per le categorie C, vengono erogati

nel modo seguente:

al personale che nel decreto sindacale di attribuzione delle posizioni organizzative viene indicato

come facente funzione nel caso di assenza o impedimento del titolare della posizione organizzativa, viene

riconosciuta la responsabilità specifica di € 2.500,00 annue;

al resto del personale di categoria D, individuato quale titolare di specifica responsabilità, viene

riconosciuta la responsabilità specifica di € 2.000,00 annue;

al personale di ctg C, incaricato con atto formale di specifica responsabilità, viene riconosciuta la

responsabilità specifica di € 1.000,00 annue. Viene attribuita, tale responsabilità, alle seguenti figure, che

saranno poi individuate dal responsabile di settore:

- n. 1 unità con qualifica di “Ufficiale di stato civile” (Settore Affari Generali)

- n. 1 unità coordinatrice asilo nido (Settore Affari Generali)

- n. 2 unità corpo polizia municipale (Settore Poizia Municipale)

- n. 1 unità servizio mercato ortofrutticolo (Settore Attività Produttive)

- n. 2 unità servizio tributi (Settore Servizi Finanziari)

Al Personale incaricato con atto formale della riscossione diretta dei tributi comunali (UFFICIALE DI

RISCOSSIONE categoria C ), che comporta specifiche responsabilità, è riconosciuta una indennità nella

misura di € 2.500,00 annue

Al personale incaricato con atto formale in posizioni di lavoro che comportano specifiche responsabilità

individuate secondo la disciplina introdotta dall’art. 36 CCNL 2002 –2005 è riconosciuta l’indennità di cui

all’art. 17, lett. i), del CCNL 1.04.1999 nella misura massima di 300 euro.

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Il personale appartenente alle categorie B, C e D beneficiario dell’indennità di cui al comma precedente

viene individuato sulla base dei criteri di seguito riportati :

Responsabilità derivanti dall’attribuzione di :

collaboratore stato civile: Spennato Antonio € 300,00

Collaboratore Anagrafe (una Tantum x carte di identità): Giuranno Martino € 120,00

Responsabilità derivante dai compiti per:

Archivista informatico: Ungano Sofia € 300,00

Il servizio di Front-Office, precedentemente corrisposto in forma generalizzata, viene eliminato.

Le indennità di cui ai predetti commi del presente articolo sono tra loro cumulabili limitatamente alle

categorie B e C. L’indennità di responsabilità attribuita alla categoria D, è omnicomprensiva anche della

eventuale indennità spettante ai sensi del predetto comma 5 del presente articolo.

Profilo professionale Ctg addetti Importo unitario Importo complessivo

Istruttore Direttivo AA.GG D 1 2.500,00 2.500,00

Assistente Sociale D 1 2.000,00 2.000,00

Istruttore Direttivo Attività Produttive D 1 2.500,00 2.500,00

Istruttore Direttivo Economo D 1 2.500,00 2.500,00

Istruttore Direttivo Stato Civ-Anagrafe D 1 2.000,00 2.000,00

Istrut. Direttivo Servizio Personale D 1 2.000,00 2.000,00

Direttore Farmacia D 1 2.500,00 2.500,00

Collaboratore Farmacista D 1 2.000,00 2.000,00

Collab. Farmacista D 1 2.000,00 2.000,00

Istruttore direttivo Servizio Sanità D 1 2.000,00 2.000,00

Istrut.Diret. Lavori Pubblici D 1 2.500,00 2.500,00

Istrut.Diret. Urbanistica-Ambiente D 1 2.500,00 2.500,00

Istrut. Diret. AA.GG. Cultura D 1 2.000,00 2.000,00

Istruttore Servizio Tributi C 2 1.000,00 2.000,00

Ufficiale di Riscossione C 1 2.500,00 2.500,00

Istruttore Vigilanza C 2 1.000,00 2.000,00

Istruttore Ufficiale Stato Civile C 1 1.000,00 1.000.00

Istruttore Serv. Mercato ortofrutticolo C 1 1.000,00 1.000,00

Educatrice asilo nido C 1 1.000,00 1.000,00

TOTALE € 38.500,00

FONDO PER INCENTIVARE LA PRODUTTIVITÀ E IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

E’ il fondo residuo, pari ad € 24.117,00, dopo l’attribuzione delle indennità “obbligatorie”.

Tale fondo sarà ripartito nei vari settori in proporzione al numero dei dipendenti del settore e delle categorie

giuridiche rivestite. Il fondo sarà poi distribuito a fine anno ai dipendenti, secondo la misurazione e la

valutazione della performance individuale, collegata al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o

individuali stabiliti dall’amministrazione comunale, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti

20

professionali e organizzativi. In ogni caso, la attribuzione dei compensi premiali e incentivanti è strettamente

correlata al mantenimento e/o al miglioramento degli standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei

servizi, alla qualità della prestazione lavorativa e all'efficienza del lavoro pubblico. I compensi destinati alla

produttività individuale devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico

processo di misurazione e di valutazione della stessa in base al livello di conseguimento degli obiettivi

predefiniti nel Piano degli obiettivi o negli analoghi strumenti di programmazione. La misurazione e la

valutazione delle performance è operata nel rispetto di quanto previsto dal sistema di misurazione e di

valutazione delle perfomance adottato dall’ente e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art.7 del D. Lgs.

n.150/2009. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di

automatismi comunque denominati.

RIEPILOGO RIPARTIZIONE RISORSE DISPONIBILI ANNO 2014

STRAORDINARIO € 24.184,00

SPECIFICHE RESPONSABILITÀ CATEGORIE D, C E B € 38.500,00

INDENNITÀ ANAGRAFE, ARCHIVIO € 720,00

MANEGGIO VALORI € 3.200,00

DISAGIO CAT. A, B E C € 1.650,00

RISCHIO € 1.320,00

TURNAZIONE € 20.820,00

REPERIBILITÀ € 8.000,00

FONDO PER INCENTIVARE LA PRODUTTIVITÀ ED IL MIGLIORAMENTO

DEI SERVIZI € 24.117,00

INCENTIVI RIVENIENTI DA RECUPERO ICI 3,5% su effettivi incassi

INCENTIVI EX ART. 92 COMMI 5 E 6 D.LGS 163/2006 € 13.000,00

INCENTIVI UFFICIO LEGALE DERIVANTI DA REGOLAMENTO da quantificare

Si specifica che gli incentivi ex art. 92 commi 5 e 6 D.Lgs 163/2006 di € 13.000,00, quelli rivenienti da ICI

e quelli dell’ufficio legale (da quantificare in relazione al numero delle cause vinte con liquidazione di spesa,

vengono previsti nel fondo, ma sono esclusi dal rispetto del limite del fondo.

21

LA DISCIPLINA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

La disciplina delle posizioni organizzative è contenuta negli art. 8 - 11 del CCNL del 31.3.1999. Si tratta,

quindi, di una regolamentazione intervenuta nella vigenza sia della legge n.142/1990, sia nella legge

n.127/1997 (con le integrazioni di cui alla legge n.191/1998) sia, infine, del D.Lgs.n.267/2000.

Dal momento della sua emanazione, nessuno ha mai dubitato della piena legittimità della suddetta disciplina

contrattuale, sotto il profilo dell’assenza di ogni possibile contrasto con le previsioni dell’art.109 del

richiamato D.Lgs.n.267/2000. Del resto tale disciplina legale, come si evince dalla formulazione della norma

legale, si collegava al precedente assetto per qualifiche funzionali del precedente ordinamento professionale,

tendendo a garantire le rigidità formali che lo caratterizzavano, tenuto conto della variegata tipologia e delle

dimensioni organizzative degli enti locali.

Giova anche ricordare che il sistema di classificazione del 1999, ivi compresa la regolamentazione delle

posizioni organizzative, è stata predisposta sulla base delle precise direttive del Comitato di settore del

Comparto Regioni-Autonomie Locali, di cui è parte anche l’ANCI che rappresenta gli interessi specifici in

sede di contrattazione collettiva, che sul testo negoziale ha espresso poi il suo pieno assenso al termine

dell’iter procedurale. Neppure la medesima disciplina, in tanti anni ormai di vigenza, è stata mai oggetto di

richiesta di revisione dal medesimo Comitato di settore, sulla base di nuove avvertite esigenze organizzative

o anche solo applicative.

Sotto il profilo contenutistico, la disciplina delle posizioni organizzative, negli enti con dirigenza o in quelli

privi di dirigenza e con la dotazione organica caratterizzata dalla presenza di personale di categoria D, tende

non solo a garantire la corrispondenza tra i contenuti dell’incarico ed i compiti, le attività professionali e le

responsabilità proprie della categoria di inquadramento del personale cui l’incarico è stato conferito, ma

anche ad evitare il paradosso organizzativo per cui personale di una categoria inferiore (quindi con

responsabilità più ridotte) si trovi ad essere sovraordinato a personale di categoria superiore.

Sotto il profilo formale, giova anche ricordare che l’art.15 del CCNL del 22.1.2004 (intervenuto comunque

dopo il D.Lgs.n.267/2000) riafferma la titolarità di posizione organizzativa da parte dei dipendenti

responsabili delle strutture apicali degli enti privi di personale della qualifica dirigenziale.

Relativamente a tale clausola contrattuale, nella relazione illustrativa predisposta per la certificazione dei

costi del suddetto CCNL del 22.1.2004 da parte della Corte dei Conti, si legge: “In realtà non si tratta di una

disposizione innovativa, in quanto il principio era operante anche sulla base di una corretta applicazione

delle disposizioni previgenti. Restano confermate, naturalmente, tutte le prescrizioni contrattuali sui criteri e

sulle condizioni per l’affidamento degli incarichi di posizione organizzativa e sul sistema delle relazioni

sindacali ad essi correlati. Richiamiamo, in particolare la disciplina degli articoli 11 e 16 del CCNL del

31.3.1999, nonché dell’art. 8 del CCNL del 5.10.2001.”.

Per ciò che attiene, poi, al ventilato contrasto con le previsioni del D.Lgs.n.150/2009, si rileva che:

a) il nuovo art.40, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001, formalmente, fa espresso riferimento ai soli incarichi

dirigenziali, ai fini dell’esclusione dalle materie oggetto di contrattazione;

b) comunque il divieto di contrattare le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali era già

contenuto nell’art. 2, co. 1, lett. c, della legge n.421/1992 e non rappresenta, quindi, un effetto delle nuove

previsioni del D.Lgs.n.150/2009;

c) poiché il divieto di disciplinare in via contrattuale le modalità di conferimento accesso agli impieghi

pubblici doveva già ricondursi alle previsioni della legge n.421/1992, la disciplina delle posizioni

organizzative deve ritenersi tuttora legittima, in quanto essa è intervenuta nella piena vigenza della legge

n.421/1992 e non è stato mai messo in dubbio, nei dieci anni della sua vigenza, sotto il profilo della

eventuale nullità per contrasto con norme imperative di legge (la legge n.421/1992).

d) in ogni caso, la disciplina contrattuale, in coerenza con le sue competenze in materia di sistema di

inquadramento del personale, è intervenuta soprattutto in materia di individuazione delle categorie

professionali di dipendenti che possono essere titolari di posizione organizzativa nelle diverse tipologie di

enti (l’art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 detta regole particolari per gli enti privi di personale di

categoria D), nonché di trattamento economico da collegare alla titolarità dell’incarico (anche in questo caso

22

con una disciplina specifica gli enti privi di personale di categoria D, contenuta sempre nel medesimo art.11

del CCNL del 31.3.1999);

e) relativamente, invece, alle modalità di conferimento e di revoca degli incarichi, queste sono demandate

all’autonomia regolamentare degli enti, dato che l’art.9 del CCNL del 31.3.1999, in materia, si limita ad

enunciare solo due principi di carattere generale: gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed alle

attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali

posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale (ordinariamente

della categoria D, della categoria C negli enti privi di personale di categoria D). Una invasione della sfera

regolamentare, e quindi dell’autonomia decisionale degli stessi, da parte dell’autonomia collettiva non

avrebbe mai ottenuto il consenso del Comitato di settore delle autonomie locali. Anche sotto quest’aspetto, la

disciplina contrattuale sembra doversi ritenere pienamente conforme ai vincoli della citata legge n.421/1992,

ove considerati estesi anche alle posizioni organizzative.

La disciplina contrattuale non sembra porsi in contrasto neppure con la specifica regola in materia di

incarichi e responsabilità contenuta nell’art.25 del D.Lgs.n.150/2009. Per quello che qui interessa, questa,

infatti, dispone che: “La professionalità sviluppata ed attestata dal sistema di misurazione e valutazione

costituisce criterio per l’assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici”. Viene

previsto un nuovo criterio generale di assegnazione di incarichi e, soprattutto, viene ribadita la necessità che

la suddetta assegnazione avvenga secondo criteri oggettivi e pubblici. Questa prescrizione non sembra porsi

in alcun modo in contrasto con la disciplina contrattuale sopra richiamata, che, come detto, enuncia due

criteri assolutamente oggettivi e trasparenti, proprio perché esposti nel testo contrattuale. Essa enuncia,

invece, un preciso vincolo per i regolamenti delle amministrazioni in sede di predisposizione della disciplina

organica e di dettagli in materia di conferimento degli incarichi stessi.

POSIZIONI ORGANIZZATIVE A TAVIANO

ISTITUZIONE

A Taviano le “Posizioni Organizzative “ sono state istituite con deliberazione della Giunta Comunale n. 01

del 10 gennaio 2002 e modificate, nel numero, con varie deliberazioni di Giunta Comunale nel corso degli

anni a seguito della variazione del numero dei settori, che attualmente sono previsti come di seguito indicato:

Settore Affari Generali attualmente diretto dal segretario generale dott. Giancarlo Ria

Settore Servizi Finanziari attualmente diretto dal dott. Francesco Trianni

Settore Affari Legali attualmente diretto dall’avv. Cinzia Palma

Settore Attività Produttive attualmente diretto dal segretario generale dott. Giancarlo Ria

Settore LL.PP. e Manutenzioni attualmente diretto dal geom. Cosimo Mosticchio

Settore Urbanistica ed Ambiente attualmente diretto dall’ing. Luigi Giannì

Corpo Polizia Municipale attualmente diretto dalla dott.ssa Luisa Tunno.

Il Settore Affari Legali è stato istituito come settore autonomo a partire da aprile 2012.

INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Le indennità economiche per le posizioni organizzative da corrispondete ai relativi titolari, vennero stabilite

con la stessa deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10 gennaio 2002, tenendo conto della seguente

pesatura: le indennità, per i comuni sino a 60.000 abitanti, poteva variare dai 10 milioni di lire ai 25 milioni

di lire, secondo parametri predeterminati. Si decise, in considerazione del fatto che Taviano aveva 12.500

abitanti. di fissare come aliquota massima la somma di lire 20.000. Applicando i parametri fissati in delibera,

venne fissata una indennità di posizione organizzativa £. 15.000.000 annui uguale per tutti i titolari di

posizione organizzativa, in quanto le posizioni organizzative si caratterizzavano per omogenea complessità

organizzativa. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 2006, l’indennità venne fissata in €

7.746,85 e successivamente, con decreto sindacale n. 2/2007 venne aggiornata in € 8.746,85. Discorso a

parte viene fatto con la posizione organizzativa relativa al Settore Affari Legali e contenzioso, istituito a

partire da aprile 2012 con una indennità annua di € 7.000,00.

23

Occorre aggiungere che quando il settore è diretto dal segretario generale, nessuna indennità per

posizione organizzativa viene allo stesso corrisposta.

Attualmente, quindi, si ha la seguente attribuzione di indennità di posizione organizzativa annua:

Settore Affari Generali nessuna indennità

Settore Servizi Finanziari € 8.746,85

Settore Affari Legali € 7.000,00

Settore Attività Produttive nessuna indennità

Settore LL.PP. e Manutenzioni € 8.746,85

Settore Urbanistica ed Ambiente € 8.746,85

Corpo Polizia Municipale € 8.746,85

TUTTE LE SOMME RELATIVE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, NON RIENTRANO NEL FONDO PER LA

CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

INDENNITÀ DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA

In base alle previsioni dell’art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, l’importo della retribuzione di

risultato dei titolari di posizione organizzativa può assumere certamente valori differenziati, purché

ricompresi tra il minimo del 10% e del massimo del 25% del valore economico della retribuzione di

posizione attribuito al dipendente cui deve essere riconosciuto anche il premio di risultato.

A Taviano l’indennità di risultato per i titolari di posizioni organizzative è stato fissato nella misura del 20%

dapprima con le deliberazioni di istituzione e modifica delle posizioni organizzative e poi con i decreti di

attribuzione delle funzioni. Per la certificazione del raggiungimento del risultato, dal momento che gli

obiettivi veri e propri non sono mai stati fissati, se non nei primi due anni (anni per i quali è stata fatta una

valutazione da parte del nucleo di valutazione), sino al 2012 si è fatto riferimento alle deliberazioni consiliari

di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e di ricognizione dello stato di attuazione dei

programmi, laddove si prende atto, a fine settembre, che la gestione è in linea con i programmi predisposti in

sede di previsione dell’esercizio finanziario. Per il 2013 il bilancio è stato approvato il 29/11/2013 e quindi,

praticamente, gli obiettivi sono stati dati “a consuntivo”.

Per il 2014 si spera di approvare in tempo il piano della performance e il piano degli obiettivi.

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Declaratoria delle mansioni dei lavoratori enti locali

La declaratoria delle mansioni dei lavoratori enti locali è esemplificativa e non esaustiva. Viene allegata alla

presente relazione per dare modo a tutti di capire quali sono i compiti propri delle varie categoria, perché vi è

indubbiamente una confusione di ruoli

CATEGORIA A

Le attività prestate nell’ambito di tale categoria sono caratterizzate da:

1. cognizioni di tipo operativo generale, la cui base teorica si sviluppa attraverso il conseguimento del

titolo di studio della scuola dell’obbligo, ed il cui profilo pratico è acquisibile mediante esperienza diretta

condotta sulla mansione;

2. contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi e/o amministrativi;

3. criticità operative di tipo semplice;

4. relazioni di tipo prevalentemente interno, fondato su interazioni tra un limitato numero di soggetti;

5. autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate;

6. responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Nelle attribuzioni proprie dei profili della categoria rientrano comunque lo svolgimento di compiti

complementari, strumentali e sussidiari al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

ESEMPLIFICAZIONE DEI CONTENUTI PROFESSIONALI DELLE ATTRIBUZIONI PROPRIE DELLA CATEGORIA A

Lavoratore che provvede ad attività di movimentazione e trasporto di varia natura (merci, materiali, oggetti

vari, etc.), ivi compresi il prelievo, il trasporto e la consegna di fascicoli, documenti, e corrispondenza.

Lavoratore che svolge attività di servizio e supporto quali, ad esempio, l’apertura e la chiusura dei locali

con mantenimento dell’ordine degli stessi attraverso la pulizia dei materiali e delle suppellettili d’uso, il

servizio telefonico e di anticamera, la regolazione dell’accesso del pubblico negli uffici, l’espletamento di

piccole commissioni anche esterne al luogo di lavoro.

Lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico-manuali, comportanti

anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti, arnesi di lavoro, macchinari e

attrezzature specifici.

Lavoratore che, nell’ambito dei servizi scolastici e socio-assistenziali, svolge attività e funzioni consistenti in

iniziative complementari e sussidiarie all’attività educativa e assistenziale quali, oltre alla pulizia, al riordino

e alla manutenzione dei locali, le funzioni di collaborazioni con il personale di cucina e le attività di cura

dell’igiene personale e di sorveglianza degli utenti dei servizi.

PROFILI PROFESSIONALI ASCRITTI ALLA CATEGORIA A

Operatore - area servizi

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ESEMPLIFICAZIONE, NON ESAUSTIVA, DEI CONTENUTI PARTICOLARI DEI SINGOLI PROFILI PROFESSIONALI ASCRITTI ALLA CATEGORIA A

Operatore

Provvede alla pulizia, al riordino e alla disinfezione degli ambienti scolastici e delle cucine, delle

suppellettili, dei vetri e dei cortili esterni, anche mediante l’uso di macchinari ed attrezzature di uso semplice,

ed anche partecipando a squadre, per interventi di pulizia generale.

In assenza del personale educatore e nelle situazioni in cui sono a carico dell’Ente, ha la responsabilità

della sorveglianza dei minori, in particolar modo nei periodi di attesa, all’inizio e al termine dell’orario

scolastico.

Collabora col personale educatore, insegnante e con le altre professionalità presenti negli asili nido al

fine del funzionamento della struttura, e può svolgere attività si cura del bambino e di somministrazione dei

pasti.

Provvede all'assistenza, alla cura igienico-personale, all’accompagnamento e alla sorveglianza dei

minori portatori di handicap, anche in collaborazione con le insegnanti di appoggio.

Svolge attività di trasporto di arredi e corredi, fotocopiatura e distribuzione di atti,

conduzione di impianti telefonici di piccole dimensioni installati presso le scuole.

Conserva e provvede alla semplice manutenzione delle attrezzature di sussidio didattico, nonchè svolge

attività di ordinaria manutenzione e di piccole riparazioni sia degli arredi che degli immobili scolastici e

degli strumenti di lavoro eventualmente in uso.

Provvede ai lavori di manovalanza nei locali adibiti a cucina, dispensa, magazzino e nelle mense

scolastiche e nei locali da pranzo; collabora con le professionalità superiori alla sistemazione di merci,

alimenti, stoviglie, attrezzature e all'attivazione e disattivazione delle apparecchiature sussidiarie di cucina.

Provvede alla apparecchiatura e sparecchiatura delle tavole, al riordino di ambienti e stoviglie e al

lavaggio ed alla stiratura della biancheria di cucina.

Può collaborare con le professionalità superiori alla confezione ed alla conservazione dei pasti e dei

prodotti alimentari e all'eventuale trattamento richiesto dai cibi.

Provvede all'apertura, aerazione e chiusura degli uffici e dei locali, dei quali custodisce le chiavi, e cura

il mantenimento dell'ordine e della pulizia degli stessi e dei materiali e delle suppellettili in uso, anche con

l'utilizzo di apparecchiature di uso semplice.

Provvede a compiti di portierato, custodia, anticamera e sorveglianza, regolando e vigilando l'accesso

nel complesso edilizio o nei locali dell'Ente e l'uso dei locali e delle sale di riunione, e fornisce ai visitatori

informazioni o stampati per la richiesta di servizi.

Provvede a tutte le operazioni connesse alla corrispondenza, all'accettazione e distribuzione di altri

materiali e all'apposizione materiale di bolli e sigilli.

Esegue gli incarichi attinenti ai suoi compiti anche all'esterno del luogo di lavoro.

Provvede a eseguire e fascicolare copie con utilizzo di macchine di uso semplice.

Manovra impianti di posta pneumatica, montacarichi, impianti sussidiari di illuminazione e di sicurezza

e può essere addetto ad un centralino telefonico o ad altre apparecchiature telefoniche anche automatiche.

Svolge mansioni di assistenza durante le riunioni degli organi istituzionali e delle commissioni nominate

e/o convocate dall'Amministrazione.

Esegue manualmente, anche mediante l'uso di strumenti e arnesi di lavoro, attività di generica

manutenzione, riparazione e pulizia di strade, fossi, vie, piazze e della corrispondente segnaletica.

Svolge lavori di manovalanza al seguito delle macchine operatrici ed in collaborazione con le

professionalità superiori.

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Provvede ad attività di manutenzione di carattere elementare e ripetitivo, anche mediante l'utilizzo di

apparecchiature di uso semplice, e alla preparazione di materiali e pezzi da porre in opera.

Provvede al prelevamento presso il magazzino dei materiali, degli strumenti e delle attrezzature da

utilizzare e, al termine o alla sospensione del lavoro, al trasporto, pulizia, sistemazione, immagazzinamento e

messa a punto dei medesimi.

Esegue materialmente lavori comuni ed elementari inerenti la messa a dimora, l'espianto e il trasporto di

piante, alberi, etc..., il taglio, la raccolta e l'asportazione dell'erba e dei residui delle lavorazioni e

manutenzioni, la preparazione di terricci ed altri materiali, la manutenzione e la pulizia dei giardini, parchi,

aiuole, alberate, anche mediante l'uso di attrezzi e strumenti di lavoro ed ausili meccanici semplici.

Svolge attività comuni e generiche non richiedenti specifica preparazione professionale nel settore della

stampa (tipografia, litografia, etc.).

Svolge attività di manovalanza per lo scavo nei cimiteri delle fosse e per le tumulazioni, sia in terreno

che in colombaro, loculo, etc.

Coadiuva le professionalità superiori nella manutenzione e alla pulizia interna ed esterna delle aree

cimiteriali e delle pertinenze, degli attrezzi, degli strumenti e dei macchinari in dotazione, anche mediante

l'utilizzo di strumenti di uso comune e con conduzione di automezzi e motomezzi.

Collabora con le qualifiche superiori per l'ordinaria manutenzione e/o riparazione degli impianti idraulici

ed elettrici.

Se richiesta dall'organizzazione del servizio cui viene assegnato, è tenuto a garantire la reperibilità nei

modi e con gli strumenti indicati dalla stessa.

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CATEGORIA B

Le attività prestate nell’ambito di tale categoria sono caratterizzate da:

1. cognizioni di tipo specialistico di buon livello, la cui base teorica è acquisibile attraverso il

conseguimento del titolo di studio della scuola dell’obbligo, di norma accompagnato da corsi di formazione

specialistici, ed il cui profilo pratico è costituito da un discreto grado di esperienza;

2. contenuti di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi

e/o amministrativi;

3. criticità operative di discreta complessità e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;

4. relazioni sia interne, di tipo semplice e anche tra più soggetti interagenti, sia esterne (con altre

istituzioni), di tipo indiretto e formale, sia intrattenute direttamente con gli utenti;

5. eventuale indirizzo e coordinamento di altri operatori;

6. responsabilità per l’attività direttamente svolta e per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti

dei quali si esercita, eventualmente, il coordinamento.

Nelle attribuzioni proprie dei profili della categoria rientrano comunque lo svolgimento di compiti

complementari, strumentali e sussidiari al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

ESEMPLIFICAZIONE DEI CONTENUTI PROFESSIONALI DELLE ATTRIBUZIONI PROPRIE DELLA CATEGORIA B

Lavoratore che nel campo amministrativo, tecnico e contabile provvede alla redazione di atti e

provvedimenti utilizzando software grafici, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura, utilizza

apparecchiature anche di tipo complesso, provvede alla gestione e al protocollo della posta in arrivo e in

partenza, alla gestione del magazzino, degli archivi e degli schedari, al recapito e alla notificazione di atti,

all’organizzazione di viaggi e riunioni.

Lavoratore che, nel campo socio-assistenziale, provvede all’attuazione di interventi di tipo socio-tutelare,

anche domiciliare, e all’assistenza infermieristica diretta e indiretta degli assistiti anche coordinando, dal

punto di vista operativo, altro personale.

Lavoratore che negli asili nido collabora con il personale educatore nel funzionamento della struttura, con

particolare riguardo all’assistenza, alla sorveglianza, alla cura igienico-personale del bambino ed alla

somministrazione dei pasti.

Lavoratore che nei centri di cucina provvede a tutte le attività, anche specializzate, connesse e conseguenti al

trattamento e al confezionamento dei cibi, utilizzando macchine, apparecchiature e utensili di tipo

differenziato ed anche complesso. Può coordinare, dal punto di vista operativo, altro personale.

Lavoratore che provvede all’esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo specialistico quali

l’installazione, la conduzione, la riparazione e la manutenzione di impianti complessi o all’uso di automezzi

o mezzi e apparecchiature di tipo complesso o che richiedono specifica abilitazione o patente, anche

coordinando, dal punto di vista operativo, altro personale.

Lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull’intera gamma di apparecchiature degli impianti,

effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.

Lavoratore che nelle farmacie comunali provvede al prelievo, trasporto, collocazione, immagazzinamento e

conservazione di merci varie per l’utilizzo o per la vendita, verifica giacenze, carenze e movimenti di

magazzino e svolge semplici attività amministrative quali scritture e registrazioni manuali o con strumenti,

attrezzature ed apparecchiature, anche complessi, per l’automazione del lavoro d’ufficio.

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PROFILI PROFESSIONALI ASCRITTI ALLA CATEGORIA B

Esecutore Amministrativo trat.econ.iniziale B1 area amministrativa

Esecutore Socio-Assistenziale trat.econ.iniziale B1 area amministrativa

Esecutore Tecnico trat.econ.iniziale B1 area tecnica.

Esecutore Centralinista trat.econ.iniziale B1 area amministrativa

Esecutore ai Servizi trat.econ.iniziale B1 area amministrativa

Collaboratore Terminalista trat.econ.iniziale B3 area amministrativa

Collaboratore Notificatore trat.econ.iniziale B3 area amministrativa

Collaboratore Tecnico trat.econ.iniziale B3 area tecnica

Collaboratore Grafico di Stampa trat.econ.iniziale B3 area tecnica

Collaboratore Disegnatore trat.econ.iniziale B3 area tecnica

Collaboratore Autista trat.econ.iniziale B3 area tecnica

Collaboratore Didattico trat.econ.iniziale B3 area amministrativa

Collaboratore Socio-Assist. trat.econ.iniziale B3 area amministrativa

ESEMPLIFICAZIONE, NON ESAUSTIVA, DEI CONTENUTI PARTICOLARI DEI SINGOLI PROFILI PROFESSIONALI ASCRITTI ALLA CATEGORIA B

Esecutore Amministrativo

Svolge attività di dattilografia, digitazione, composizione e duplicazione di testi, tabelle, etc., nonchè

attività amministrative di carattere esecutivo, anche coadiuvando altri addetti in attività di ricerca e

conservazione di materiali, atti e documenti.

Provvede alle operazioni di ricezione, protocollo, smistamento, preparazione e spedizione della

corrispondenza.

Cura la tenuta di schedari, registri, repertori, bollettari e simili, e la materiale preparazione,

fascicolazione, conservazione, catalogazione e consegna, all'interno dell'amministrazione ed all'utenza, di

atti, documenti, fascicoli, materiale bibliografico ed altri oggetti, nell'ambito di specifiche istruzioni.

Per tutte le attività di competenza utilizza apparecchiature complesse di uso semplice.

Svolge attività ripetitive di registrazione di dati, secondo procedure ed istruzioni predeterminate,

utilizzando anche macchine a supporto magnetico (personal computers, terminali, etc.).

Esegue funzioni elementari di raccolta, predisposizione, controllo, codifica, immissione e verifica dei

dati nei Centri Elettronici.

Esecutore Socio-Assistenziale

Svolge attività di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e/o disabili in modo integrato con

l'assistenza sanitaria. L'assistenza domiciliare consiste in funzioni di aiuto nel disbrigo di lavori domestici,

ritiro e riconsegna biancheria per il servizio di lavanderia, preparazione dei pasti, disbrigo commissioni,

acquisto generi vari, rapporti con il medico di base, con le strutture socio-assistenziali e sanitarie. L'attività

consiste anche nell'accompagnamento dell’assistito in visite e spostamenti vari, nei rapporti e informazioni

con i parenti e in funzioni correlate con la vita sociale dell'individuo.

Presso le strutture protette effettua tutte le operazioni inerenti la pulizia degli ambienti e delle

apparecchiature pertinenti ciascun letto, l'assistenza all'utente e le operazioni elementari e di supporto

necessarie al funzionamento del reparto quali il trasporto di medicine, referti, materiali, vitto, attrezzature,

vestiario e biancheria.

Provvede all'accompagnamento degli utenti, sia per motivi esclusivamente terapeutici che per motivi di

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assistenza o per sistemarli nei locali di riunione.

Provvede alla materiale distribuzione dei prodotti standards di supporto all'igiene e alla pulizia

dell'utente, di alimenti e dei pasti, con le osservanze previste dalle istruzioni del personale infermieristico.

Nell'esecuzione delle operazioni affidategli utilizza anche strumenti di tipo complesso, ma di uso

semplice, e mantiene le prescritte condizioni di igiene.

Esecutore Tecnico

Svolge attività specializzata di intervento diretto, di manutenzione e di rispristino nel campo tecnico-

manutentivo, esercitata anche mediante l'uso di apparecchiature e strumenti tecnici di uso complesso.

Sono comprese in tale ambito, per esempio, le funzioni consistenti nell'esecuzione di operazioni di lavoro

tecnico-manuale a carattere specialistico:

- nel campo della installazione, manutenzione, conduzione e riparazione di impianti, strumenti e

apparecchiature (es. impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, impianti di produzione e distribuzione

di gas, acqua, elettricità, etc.);

- nella manutenzione di mobili, immobili ed infrastrutture urbane (strade, segnaletica, verde pubblico, fogne,

etc.);

- nei cimiteri (ove esegue tutte le operazioni inerenti la sepoltura, la tumulazione e l’esumazione delle

salme).

Le predette attività sono esercitate prevalentemente in modo integrato.

Provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e alla sistemazione più idonea delle attrezzature, dei

mezzi e dei materiali in dotazione, garantendone condizioni di sicurezza, di stazionamento e di buona

conservazione.

Può svolgere attività di conduzione di automezzi e di macchine operatrici (quali piccoli trattori, mezzi

meccanici semoventi, etc.); utilizza macchinari e attrezzature anche complesse, ma di uso semplice.

Se richiesta dall'organizzazione del servizio cui viene assegnato, è tenuto a garantire la reperibilità nei

modi e con gli strumenti indicati dalla stessa.

Esecutore Centralinista

E' addetto ad un centralino telefonico complesso o ad altre apparecchiature telefoniche, anche

automatiche e di particolare complessità.

Seleziona e smista i messaggi telefonici in arrivo o in partenza, utilizzando i prefissi e gli altri codici

necessari, operando anche con cuffie di ascolto ed altre strumentazioni previste di uso semplice.

Cura la conservazione dei materiali e strumenti in dotazione.

Cura la tenuta degli elenchi degli utenti dei quali provvede all'aggiornamento.

Segnala le usure e i guasti della apparecchiature che utilizza.

Provvede alle registrazioni prescritte.

Può essere addetto anche a servizi di portierato.

Esecutore ai Servizi

Provvede ai lavori di pulizia, riordino e disinfezione negli ambienti scolastici e nei locali adibiti a cucina,

dispensa, magazzino, mensa scolastica e nei locali da pranzo.

Svolge le operazioni inerenti ai servizi di ristorazione, provvede alla sistemazione di merci ed alimenti,

alla apparecchiatura e sparecchiatura delle tavole, al riordino di ambienti e stoviglie e al lavaggio ed alla

stiratura della biancheria di cucina.

Collabora con altre professionalità alla selezione, preparazione e trattamento prescritti per ciascun

alimento, alla cottura, al confezionamento ed alla conservazione dei pasti e dei prodotti alimentari

impiegando procedimenti manuali e macchine utensili di tipo differenziato (delle quali controlla l'ordinaria

manutenzione) e mantiene le prescritte e/o necessarie condizioni generali di igiene.

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Collabora con il personale educatore degli asili nido al buon funzionamento della struttura, con

particolare riguardo all’assistenza, alla sorveglianza, alla cura igienico-personale del bambino ed alla

somministrazione dei pasti.

Svolge funzioni di filtro e controllo sull’accesso alle sedi e fornisce ai visitatori informazioni riguardo i

procedimenti dell’ente e pratiche o domande da inoltrare, avvalendosi degli strumenti, delle banche dati, dei

modelli e delle informazioni di volta in volta ricevuti dall’organizzazione.

Provvede alle operazioni di ricezione, smistamento, preparazione e spedizione della corrispondenza,

all'accettazione e distribuzione di altri materiali e all'apposizione materiale di bolli e sigilli, nonché esegue e

fascicola copie con utilizzo di macchine anche di uso complesso.

Può essere addetto, in via non continuativa, ad un centralino telefonico complesso o ad altre

apparecchiature telefoniche, anche automatiche e di particolare complessità.

Svolge, se richiesto, attività a favore degli organi istituzionali e delle commissioni nominate e/o

convocate dall'Amministrazione, nonchè mansioni di assistenza durante le riunioni degli stessi.

Collabora, conoscendo il cerimoniale, all’organizzazione di manifestazioni e alla predisposizione di

quanto necessario per ricevere delegazioni e scolaresche e per celebrare matrimoni.

Può svolgere semplici attività amministrative quali scritture e registrazioni manuali o con strumenti,

attrezzature ed apparecchiature, anche complessi, per l’automazione del lavoro d’ufficio.

Esegue attività di prelievo, trasporto, collocazione, immagazzinamento e conservazione di merci varie

sia per l’utilizzo che per la vendita, e può effettuare attività di vendita diretta di merci la cui trattazione non

sia riservata per legge a professionalità diverse.

Cura la conservazione e la distribuzione di prodotti, materiali ed attrezzature, segnalando alle

professionalità competenti giacenze, carenze e movimenti di magazzino.

Tiene i registri di carico e scarico e coadiuva le professionalità superiori nel controllo degli inventari.

Provvede all’apertura, aerazione e chiusura dei locali, alla loro pulizia, ed al mantenimento dell’ordine

degli stessi; cura la pulizia e la conservazione dei materiali, delle suppellettili e delle attrezzature di lavoro,

anche con l’utilizzo di apparecchiature di uso semplice.

Può eseguire incarichi attinenti i suoi compiti e funzioni, compreso il trasporto di persone o cose, anche

all’esterno del luogo di lavoro e mediante la guida di automezzi per la quale sia richiesta la patente di tipo

“B”.

Collaboratore Terminalista

Provvede alle operazioni di ricezione, protocollo, smistamento, preparazione e spedizione della

corrispondenza e collabora con l’archivista alla classificazione di atti e documenti.

Cura la preparazione, fascicolazione e conservazione di atti, documenti, materiale bibliografico ed altri

oggetti, collaborando anche alla loro classificazione; nelle biblioteche cura la gestione dell’attività di prestito

dei materiali bibliografici, audiovisivi, etc.

Cura la tenuta di schedari, registri, repertori, libri contabili, bollettari e simili.

Esegue la ricerca, registrazione ed elaborazione di dati, anche a fini statistici, con redazione di moduli e

schemi predeterminati.

Per tutte le attività di competenza, ed in particolare per l’automazione del lavoro d’ufficio e delle

procedure, utilizza apparecchiature e sistemi di uso anche complesso.

Svolge attività di collaborazione istruttoria di carattere amministrativo e predispone atti, computi e

rendiconti nelle materie di specifica competenza.

Rilascia copie, estratti e certificati nell'ambito delle proprie attribuzioni e svolge servizio, anche

specifico, di informazione all'utenza.

Svolge mansioni di segretariato in commissioni e gruppi di lavoro.

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Collaboratore Notificatore

Nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando sistemi di

videoscrittura informatici e fogli elettronici, nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta

in arrivo e in partenza.

Cura il recapito e la notificazione di atti della Pubblica Amministrazione ed è direttamente responsabile

della corretta esecuzione dei propri compiti in base alle disposizioni normative vigenti.

Nei limiti delle proprie attribuzioni intrattiene rapporti, con altri Enti e Pubbliche Amministrazioni,

relativamente alla gestione della notificazione degli atti, curando anche la ricezione, la notifica e la

restituzione.

Esegue le prescritte registrazioni, cura la tenuta dei registri e provvede all’archiviazione dei propri atti,

utilizzando apparecchiature e sistemi di uso anche complesso.

Esegue gli incarichi attinenti i suoi compiti prevalentemente all’esterno del luogo di lavoro e mediante

la guida di automezzi per la quale è richiesta la patente di tipo “ B”.

Collabora, con altri Uffici, all’attività istruttoria rivolta al riscontro della veridicità delle situazioni

dichiarate (esemplificativamente con riferimento alle variazioni anagrafiche).

Svolge attività amministrativa relativa alle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico

limitato.

Cura ed esegue la pubblicazione degli atti dell’Ente e di altre Pubbliche Amministrazioni all’Albo

Pretorio ed è responsabile dei relativi registri.

Può rilasciare copie di atti, relativamente alle proprie attribuzioni e svolgere attività di informazione

all’utenza.

Organizza le proprie attività e lo svolgimento delle funzioni con discreta autonomia.

Autentica firme presso il domicilio dei cittadini invalidi, non autosufficienti.

Collaboratore Tecnico

Esegue indagini, rilievi, misurazioni, sopralluoghi, accertamenti tecnici ed interventi specializzati

direttamente o in collaborazione con altre figure professionali.

Svolge attività inerenti alla propria specializzazione, che richiede l'uso complesso di dati, la particolare

conoscenza delle tecnologie del lavoro e l'eventuale impiego di apparecchiature complesse.

Cura l'attuazione ed il coordinamento dei programmi assegnati all'impianto, officina, etc. al quale è

preposto, distribuendo il lavoro alla squadre, stabilendo priorità, procedure e tempi d’attuazione e

controllando i risultati tecnici e la funzionalità degli interventi.

Può curare l'approvvigionamento, la collocazione, la conservazione e la distribuzione del materiale e

delle attrezzature in collaborazione con figure tecniche e/o amministrative superiori, e può tenere la

registrazione del carico e dello scarico dei medesimi.

Cura l'addestramento teorico e pratico delle professionalità inferiori durante la lavorazione e/o nei corsi

di formazione.

Conduce e/o impiega mezzi di trasporto, macchine operatrici, semoventi, e, in

genere, tutte le strumentazioni e macchinari, semplici o complessi, in dotazione.

Se richiesta dall'organizzazione del servizio cui viene assegnato, è tenuto a garantire la reperibilità nei

modi e con gli strumenti indicati dalla stessa.

Collaboratore Grafico di Stampa

Esegue, sulla base di istruzioni o di documentazione tecnica, tutte le operazioni, anche di tipo non

corrente, di composizione tipografica a mano e a macchina, di impaginazione e correzione di testi, tabelle,

grafici e cliches, etc.

Esegue le operazioni inerenti la stampa mediante macchine fotoriproduttrici veloci, tipografiche o a

rotativa per riproduzioni di cliches, matrici, multilith, ciclostyle, offset.

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Esegue le operazioni al computer grafico e alle videotastiere della fotocompositrice e della impaginatrice

per comporre e correggere i testi.

Prepara il materiale per la duplicazione di testi, grafici e disegni, e provvede ad incidere e/o

impressionare le relative matrici ed a montarle in macchine su piano e su rullo.

Provvede, mediante sviluppatrice, alla riproduzione su materiale fotografico del testo battuto, corretto e

memorizzato attenendosi alle relative prescrizioni tecniche.

Esegue le operazioni connesse all'allestimento del materiale, alla preparazione, taglio, scucitura,

scollamento, piegatura, raccolta, cucitura, legatura e incollatura di fascicoli, buste, cartelle, scatole e

raccoglitori.

Cura l’efficienza funzionale, la pulizia, l’ordine, la collocazione e l’ordinaria manutenzione delle

attrezzature, degli apparecchi e delle macchine di tipo differenziato in dotazione e provvede alla gestione

delle scorte del materiale necessario.

Se richiesta dall'organizzazione del servizio cui viene assegnato, è tenuto a garantire la reperibilità nei

modi e con gli strumenti indicati dalla stessa.

Collaboratore Autista

E' addetto alla guida di veicoli per il trasporto di cose o persone, mezzi speciali, mezzi riservati ai

portatori di handicap, scuolabus, etc..

Cura gli adempimenti previsti dal Codice della strada per la regolare circolazione dei veicoli (es.:

verifica la scadenza della tassa di proprietà, cura le revisioni periodiche, etc.), nonchè l'efficienza funzionale,

la pulizia, i rifornimenti e l'ordinaria manutenzione dei mezzi affidatigli.

Durante i periodi di servizio custodisce i mezzi affidatigli ed i relativi documenti di pertinenza; esegue le

prescritte registrazioni.

Segnala, a chi di competenza, gli eventuali guasti e difetti di funzionamento dei mezzi ed eventualmente

provvede alla diretta riparazione dei medesimi.

• Può essere utilizzato, nei periodi di attesa, in attività di altri profili professionali della medesima categoria,

tenuto conto dell’organizzazione del lavoro e/o delle esigenze del settore.

Collaboratore Didattico

Organizza, intervenendo anche personalmente, nell'ambito di istruzioni di massima e delle norme vigenti

negli impianti di ristorazione di grandi dimensioni nei quali è applicato, tutte le operazioni preliminari, anche

specializzate, connesse e conseguenti alla preparazione, al confezionamento, alla cottura e somministrazione

e conservazione di vivande crude o cotte, calde o fredde, dirette o differite.

Nei centri di cucina di piccole/medie dimensioni provvede autonomamente al confezionamento dei cibi

da somministrare, sia cotti che crudi, sulla base di direttive di massima e di tabelle alimentari e/o dietetiche

fornite.

Provvede a tutte le operazioni per il prelevamento delle materie prime ed alla successiva selezione,

preparazione e trattamento prescritti per ciascun alimento, alla cottura e al confezionamento, impiegando

procedimenti manuali e macchine utensili di tipo differenziato, delle quali controlla l'ordinaria

manutenzione.

Cura l’addestramento pratico e l’eventuale coordinamento delle professionalità alle quali è preposto,

intervenendo personalmente in qualsiasi fase del ciclo lavorativo.

Collabora con altre professionalità, anche superiori, alla definizione delle materie prime occorrenti,

programmando anche autonomamente la gestione delle scorte di derrate e gli ordinativi ai fornitori.

Mantiene le prescritte e/o necessarie condizioni generali di igiene; si assicura che siano osservate le

norme sull'igiene del trattamento degli alimenti e, anche provvedendo personalmente in caso di carenza o di

necessità, che gli alimenti siano conservati e immagazzinati nelle condizioni prescritte per ciascuna categoria

sia in rapporto alla loro qualità che alle caratteristiche del luogo di conservazione.

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Collaboratore Socio-Assistenziale

Provvede, anche a domicilio, alla cura e all'assistenza infermieristica diretta e indiretta degli utenti in

carico al servizio attuando le istruzioni dei medici, nonchè assiste gli utenti e li aiuta nei loro spostamenti.

Svolge attività di assistenza domiciliare a favore di persone anziane e/o disabili in modo integrato con

l'assistenza sanitaria.

Cura i rapporti con i familiari degli assistiti e ogni altra funzione correlata con la vita sociale

dell'individuo.

Se dotato dei necessari titoli professionali:

aggiorna le schede dei singoli e il diario delle prescrizioni mediche e delle consegne;

somministra i medicinali prescritti, esegue medicazioni, applicazioni curative e prelievi diagnostici

prescritti dal medico, segue l'utente anche per quanto riguarda la somministrazione dei pasti e la dieta

alimentare in genere;

effettua iniezioni endovenose, provvede alla disinfezione e sterilizzazione del materiale e controlla la

disinfezione dei locali;

registra e compila sia i moduli di carico e scarico di prodotti, medicinali, disinfettanti, sia relativi alla

dotazione e utilizzazione delle apparecchiature, sia relativi a dati statistici;

partecipa all'addestramento delle professionalità inferiori.

Collaboratore Responsabile Attività Assistenziali

Collabora all'organizzazione del lavoro dell'unità cui è addetto, nell'ambito di norme generali e

regolamenti di servizio e sulla base di istruzioni impartitegli dal personale di categoria superiore, e

contribuisce all’identificazione dei bisogni degli assistiti.

Coordina, organizza e controlla il personale dell’area assistenziale operante presso l’unità cui è addetto,

provvedendo anche alla predisposizione dei turni di lavoro e al controllo delle presenze.

Provvede al controllo quali-quantitativo delle prestazioni erogate, anche da parte di ditte appaltatrici del

servizio, nei servizi socio-assistenziali dell’Ente.

Controlla che sia effettuata la pulizia, ventilazione, illuminazione riscaldamento dei locali e può assistere

ed aiutare gli utenti nei loro spostamenti.

Può svolgere assistenza, anche domiciliare, a favore di persone anziane e/o disabili.

Cura i rapporti con i familiari degli assistiti e ogni altra funzione correlata con la vita sociale

dell'individuo.

Nell'esecuzione delle operazioni affidategli utilizza strumenti di tipo anche complesso.

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CATEGORIA C

Le attività prestate nell’ambito di tale categoria sono caratterizzate da:

1. cognizioni di tipo mono-specialistico e di approfondito livello, la cui base teorica è acquisibile

attraverso il conseguimento del titolo di studio della scuola media superiore, il cui profilo pratico è costituito

da un pluriennale grado di esperienza con necessità di aggiornamento;

2. contenuti di tipo concettuale con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi e/o

amministrativi;

3. criticità operative di media complessità fondata su modelli esterni predefiniti, accompagnata da una

significativa ampiezza delle soluzioni possibili;

4. relazioni sia interne, anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative esterne alla

struttura di appartenenza, sia esterne (con altre istituzioni), anche di tipo diretto, sia intrattenute direttamente

con gli utenti, anche a tipologia complessa e negoziale;

5. eventuale indirizzo e coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, di altri

operatori;

6. responsabilità per l’attività direttamente svolta e per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti

dei quali si esercita, eventualmente, l’organizzazione e il coordinamento.

Nelle attribuzioni proprie dei profili della categoria rientrano comunque lo svolgimento di compiti

complementari, strumentali e sussidiari al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

ESEMPLIFICAZIONE DEI CONTENUTI PROFESSIONALI DELLE ATTRIBUZIONI PROPRIE DELLA CATEGORIA C

Lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di

utenza relativamente all'unità di appartenenza.

Lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico, contabile e culturale, curando,

nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali

tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati.

Lavoratore che esplica attività socio-educativa, di docenza ed integrative del sistema scolastico nelle strutture

per la prima infanzia gestite dal Comune.

Lavoratore che svolge attività di coordinamento del personale delle mense scolastiche, assicurando la

corretta organizzazione del lavoro e la migliore utilizzazione delle risorse.

Lavoratore che esplica attività di controllo, prevenzione e repressione nell’ambito delle competenze della

polizia locale.

Lavoratore che esplica attività che richiedono l’uso complesso di dati ed apparecchiature informatiche, con

specifica preparazione tecnica finalizzata alla gestione e manutenzione del sistema informativo.

PROFILI PROFESSIONALI ASCRITTI ALLA CATEGORIA C

Istruttore Amministrativo area amministrativa

Istruttore Contabile area amministrativa

Istruttore Tecnico area tecnica

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Istruttore di Vigilanza area della vigilanza

Istruttore Culturale area amministrativa

Istruttore Didattico area amministrativa

ESEMPLIFICAZIONE, NON ESAUSTIVA, DEI CONTENUTI PARTICOLARI DEI SINGOLI PROFILI PROFESSIONALI ASCRITTI ALLA CATEGORIA C

Istruttore Amministrativo

Istruisce, predispone e redige, direttamente o coordinando altri addetti, atti e provvedimenti dell’unità

organizzativa di appartenenza.

Raccoglie, organizza ed elabora dati a fini statistici o di documentazione per studi e programmi in corso

presso l'unità di appartenenza.

Rilascia copie, estratti e certificati nell'ambito di disposizioni di carattere generale e delle proprie

attribuzioni e svolge servizio di informazione all'utenza.

Può avere la delega alla firma di copie autentiche, atti e certificati ed estratti, nell'ambito delle

attribuzioni e della delega ricevuta.

Svolge mansioni di segretariato in commissioni e gruppi di lavoro.

Cura la classificazione, fascicolazione e catalogazione di atti e documenti.

Istruttore Contabile

Svolge attività istruttoria mediante la predisposizione, formazione, definizione e revisione di atti,

provvedimenti e documenti di natura contabile-finanziaria comportanti l'applicazione di norme anche

complesse.

Collabora con le professionalità superiori nelle pratiche di gestione contabile del bilancio e con quelle

inerenti alla gestione contabile del personale.

Svolge attività tecnico-contabili e contabili-amministrative previste per il servizio economato e

provveditorato.

Provvede alla gestione e al controllo del magazzino e della contabilità di magazzino di competenza.

Svolge attività certificativa nell'ambito di disposizioni di carattere generale.

Predispone elaborati statistici, anche in materia di tributi comunali.

Provvede alla gestione delle fasi dell’entrata e della spesa e cura la contabilità I.V.A.

Effettua le verifiche periodiche di cassa.

Provvede alla redazione di atti relativi alla contrazione dei mutui e alle richieste di sommi nistrazione,

effettua il controllo contabile dei piani di ammortamento dei mutui.

Tiene e aggiorna l'anagrafe tributaria.

Predispone e provvede alla liquidazione degli sgravi e dei rimborsi di quote indebite ed inesigibili.

Istruttore Tecnico

Effettua, direttamente o in collaborazione con altre professionalità, accertamenti tecnici, verifiche,

controlli funzionali di lavori, costruzioni, impianti, cantieri, piani di sistemazione del territorio, indagini,

rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi, etc.

Collabora con le professionalità superiori alla progettazione e al collaudo di opere, manufatti,

procedimenti e impianti, dei quali individua le caratteristiche tecniche, economiche e gestionali.

Effettua direttamente le progettazioni rientranti nella propria competenza tecnica delle quali, se

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necessario, cura lo sviluppo e la trasposizione grafica anche tramite programmi informatici di disegno.

Esegue indagini catastali ed elabora le valutazioni dei beni oggetto di compravendita.

Esegue incombenze amministrative e contabili connesse alle attività del profilo.

Rilascia copie, estratti e certificati nell'ambito delle proprie attribuzioni e/o delega ricevuta.

Esegue la contabilità dei lavori e assume l'organizzazione della gestione dei magazzini, depositi, cantieri

e impianti.

Cura la preistruttoria al momento del ritiro e controlla ed istruisce le pratiche edilizie, verificandone la

correttezza tecnico-giuridica rispetto alla legislazione e agli atti regolamentari vigenti in materia.

Cura la classificazione territoriale delle pratiche dal punto di vista catastale, edilizio, tributario e

cartografico.

Sviluppa, in collaborazione con altre professionalità, atti tecnici relativi ad appalti quali, a titolo

esemplificativo, capitolati speciali, computi metrici estimativi, elenco prezzi, liste delle categorie, etc.

Elabora stime e perizie relativamente alla gestione e alla manutenzione del patrimonio.

Sviluppa, in collaborazione con altre professionalità, le procedure e l'ordine degli interventi sia per

l'attuazione di costruzioni che di allestimenti e/o riparazioni, ovvero di controlli sia di cicli operativi che

nell'ambito di prove funzionali programmate e/o previste da specifiche attività, ovvero in occasione di

acquisizione sia di materiali che di apparecchiature, che di produzioni e servizi.

Cura, in collaborazione con le professionalità superiori, la redazione del piano generale di sicurezza e del

piano di coordinamento per la sicurezza.

Esegue indagini, rilievi, misurazioni, sopralluoghi, accertamenti tecnici ed interventi specializzati

direttamente o in collaborazione con altre figure professionali.

Svolge attività inerenti alla propria specializzazione, che richiede l'uso complesso di dati, la particolare

conoscenza delle tecnologie del lavoro e l'eventuale impiego di apparecchiature complesse.

Può coordinare le squadre di operai distribuendo il lavoro al personale sottordinato, stabilendo priorità,

procedure e tempi d’attuazione e controllando i risultati tecnici e la funzionalità degli interventi.

Verifica le attività e gli interventi svolti dalle ditte appaltatrici relativamente ai servizi tecnici appaltati.

Verifica la reale consistenza delle richieste di interventi manutentivi pervenute, cura l’organizzazione

delle uscite di intervento e la corretta tenuta dei documenti di riscontro degli interventi eseguiti.

Sovraintende l'approvvigionamento, la collocazione, la conservazione e la distribuzione del materiale e

delle attrezzature, e può tenere la registrazione del carico e dello scarico dei medesimi.

Cura l'addestramento teorico e pratico delle professionalità inferiori durante la lavorazione e/o nei corsi

di formazione.

Conduce e/o impiega mezzi di trasporto, macchine operatrici, semoventi, e, in genere, tutte le

strumentazioni e macchinari, semplici o complessi, in dotazione.

Se richiesta dall'organizzazione del servizio cui viene assegnato, è tenuto a garantire la reperibilità nei

modi e con gli strumenti indicati dalla stessa.

Istruttore di Vigilanza

Esercita le funzioni ed effettua gli interventi atti a prevenire, controllare e reprimere comportamenti e atti

contrari a norme regolamentari, con le quali gli enti locali hanno disciplinato funzioni loro demandate da

leggi o regolamenti dello Stato in materia di polizia locale e, specificata mente, in materia di polizia urbana

(rurale, edilizia, commerciale, sanitaria, tributaria, etc.).

Guida automezzi e motomezzi di servizio ed utilizza strumenti di lavoro anche complessi.

Svolge l'istruzione di pratiche connesse all'attività di polizia locale, che implicano conoscenze e

applicazione di leggi e regolamenti, redazione di relazioni, rapporti giudiziari e amministrativi.

Predispone atti e provvedimenti che comportano una elaborazione di dati che implicano conoscenze

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tecniche e giuridiche e autonomia operativa, nel rispetto di direttive di massima, nei settori edilizio,

commerciale, urbanistico, infortunistica stradale e di tutte le materie di competenza.

Può svolgere attività di recapito e notificazione di atti.

Può svolgere attività didattica nella formazione del personale.

Può emanare istruzioni e direttive specifiche.

Può avere la direzione e la responsabilità di un'unità operativa semplice e organizzare e coordinare le

attività di un nucleo, gruppo o reparto, relativamente ai quali controlla e sorveglia tutto ciò che attiene alla

disciplina del servizio, all'organizzazione e al rispetto dei turni di lavoro.

Se richiesta dall'organizzazione del servizio cui viene assegnato, è tenuto a garantire la reperibilità nei

modi e con gli strumenti indicati dalla stessa.

Istruttore Culturale

Svolge attività di progettazione e realizzazione di attività culturali e ricreative, nonchè di studio, ricerca e

documentazione per la identificazione dei bisogni sul territorio.

In collaborazione con professionalità superiori, attua gli interventi decisi in sede di programmazione

nelle attività culturali, ricreative, sportive e di animazione varia anche nel campo dello spettacolo.

Può coordinare e controllare l'attività di animazione svolta da addetti interni o esterni.

Coadiuva i superiori nella preparazione di mostre, attività culturali e informative varie.

In collaborazione con professionalità superiori provvede alla catalogazione e classificazione del

materiale librario.

Assiste gli utenti nelle sale di lettura nell'uso di apparecchiature di lettura, dei supporti microfotografici e

audiovisivi, e cura la gestione dell’attività di prestito dei materiali bibliografici, audiovisivi, etc.

Progetta interventi, organizza mostre ed assume iniziative anche con finalità didattiche.

Sulla base di specifiche istruzioni provvede alle duplicazioni di sicurezza del materiale librario più

antico.

Partecipa alla revisione periodica del materiale e cura la tenuta e l'aggiornamento degli schedari,

formalizzando le schede d'ordine e le relative registrazioni.

Collabora alle operazioni di inventario e di scarto.

Istruttore Didattico

Assiste il bambino dall’età di 3 mesi all’età prescolare in tutte le funzioni relative sia all'igiene personale

che all'alimentazione, intesa anche come momento educativo, e favorisce, tramite opportuni interventi

pedagogico-didattici, il suo sviluppo socio-affettivo.

• Integra l'opera educativa svolta dalla famiglia e attiva rapporti tra tutte le istanze socio-educative presenti

sul territorio.

Collabora con l'equipe socio-sanitaria ai fini dell'elaborazione di progetti educativi individualizzati e

riabilitativi dei bambini con problemi.

Cura costantemente la propria formazione al fine di rinnovare e sperimentare proposte metodologico-

didattiche che tengano conto dei rapidi cambiamenti prodottisi a tutti i livelli.

Partecipa a gruppi di lavoro per l’elaborazione di piani annuali di programmazione pedagogico -

didattica che sottopone ai componenti gli organi di gestione sociale.

Può curare gli aspetti amministrativi inerenti la propria sezione.

Stimola la socializzazione e lo sviluppo intellettuale del bambino mediante attività integrative del

sistema scolastico, consistenti in tutte quelle attività ludiche, di manipolazione e di costruzione, di

rappresentazione e simulazione di fatti e realtà, di stimolo alla comunicazione interpersonale a fini didattici e

di approccio all'apprendimento naturale di nozioni e tecniche semplici.

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CATEGORIA D

Le attività prestate nell’ambito di tale categoria sono caratterizzate da:

1. cognizioni di tipo pluri-specialistico e di elevato livello, la cui base teorica è acquisibile attraverso il

conseguimento del titolo di studio di laurea breve o di diploma di laurea, il cui profilo pratico è costituito da

un pluriennale grado di esperienza con frequente necessità di aggiornamento;

2. contenuti di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi a diversificati e

rilevanti processi produttivi e/o amministrativi;

3. criticità operative di elevata complessità fondata su modelli teorici non immediatamente impiegabili,

accompagnata da una elevata ampiezza delle soluzioni possibili;

4. relazioni sia interne, di natura negoziale e complessa, gestite anche tra strutture diverse da quella di

appartenenza, sia esterne (con altre istituzioni), di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale, sia

intrattenute direttamente con gli utenti, anche a tipologia complessa e negoziale;

5. eventuale indirizzo e coordinamento di gruppi informali di lavoro e/o organizzazione di servizi e/o unità

operative;

6. responsabilità per l’attività direttamente svolta e per quella degli operatori nei confronti dei quali si

esercita, eventualmente, l’organizzazione e il coordinamento, per le istruzioni impartite e per il

conseguimento degli obiettivi dei programmi di lavoro.

Nelle attribuzioni proprie dei profili della categoria rientrano comunque lo svolgimento di compiti

complementari, strumentali e sussidiari al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

ESEMPLIFICAZIONE DEI CONTENUTI PROFESSIONALI DELLE ATTRIBUZIONI

PROPRIE DELLA CATEGORIA D

Lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione

economico-finanziaria e della predisposizione degli atti per l’elaborazione dei diversi documenti contabili e

finanziari.

Lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico-professionale in attività di ricerca,

acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di

provvedimenti e/o progetti in ambito tecnico inerenti la pianificazione e gestione del territorio e la

realizzazione e/o manutenzione di opere pubbliche, edifici, impianti, sistemi di prevenzione, etc.

Lavoratore che espleta attività di progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e

delle banche dati dell’ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche, e

analizza ed individua soluzioni organizzative idonee a migliorare le performance aziendali nel lavoro

d’ufficio e nell’erogazione dei servizi.

Lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività

amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonchè attività di analisi, studio,

ricerca, progettazione e realizzazione di interventi, programmi, metodologie, piani e soluzioni organizzative,

con riferimento al settore di competenza.

Lavoratore che svolge tutte le attività connesse alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti

farmaceutici, anche tramite l’utilizzo di apparecchiature specialistiche.

Lavoratore che provvede all’addestramento, alla disciplina e all’impiego operativo degli operatori del corpo

di polizia municipale, istruendo ed emanando atti anche a rilevanza esterna e assicurando la corretta

organizzazione del lavoro.

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Lavoratore che nel campo socio-assistenziale provvede con autonomia tecnica, professionale e di giudizio a

tutte le fasi dell’intervento per la prevenzione, il sostegno, il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità

in situazioni di bisogno e disagio.

Lavoratore che cura la progettazione, la pianificazione, il coordinamento, e la gestione dell’attività

redazionale e informativa dell’ente e delle attività connesse alle pubbliche relazioni, alla comunicazione ed

alla rappresentanza.

Lavoratore che espleta attività di programmazione, progettazione e realizzazione, con elevata autonomia

metodologico-tecnica, degli interventi in ambito culturale e ricreativo, nonchè cura l’organizzazione e la

gestione del lavoro e dei servizi della biblioteca.

PROFILI PROFESSIONALI ASCRITTI ALLA CATEGORIA D

Istr. Direttivo Amministrativo trat.econ.iniziale D1 area amministrativa

Istr. Direttivo Giornalista trat.econ.iniziale D1 area amministrativa

Istr. Direttivo Contabile trat.econ.iniziale D1 area amministrativa

Istr. Direttivo Tecnico trat.econ.iniziale D1 area tecnica

Istr. Direttivo Ispettore trat.econ.iniziale D1 area della vigilanza

Istr. Direttivo Socio-Assistenz. trat.econ.iniziale D1 area amministrativa

Istr. Direttivo Bibliotecario trat.econ.iniziale D1 area amministrativa

Funzionario Amministrativo trat.econ.iniziale D3 area amministrativa

Funzionario Contabile trat.econ.iniziale D3 area amministrativa

Funzionario Tecnico trat.econ.iniziale D3 area tecnica

Funzionario P.M. trat.econ.iniziale D3 area della vigilanza

ESEMPLIFICAZIONE, NON ESAUSTIVA, DEI CONTENUTI PARTICOLARI DEI SINGOLI PROFILI PROFESSIONALI ASCRITTI ALLA CATEGORIA D

Istruttore Direttivo Amministrativo

Istruisce, predispone, redige e sottoscrive atti e provvedimenti amministrativi anche di rilevante

complessità; adotta provvedimenti tesi alla realizzazione di precisi programmi stabiliti dall'Ente ed emana

programmi e istruzioni specifiche.

Esamina e predispone le proposte di normativa dal punto di vista della tecnica legislativa e

regolamentare, nonchè della fattibilità, nell'ambito delle materie di competenza; esprime pareri su quesiti

proposti da uffici dell'Amministrazione in rapporto alla specifica attività.

Svolge attività certificativa e provvede alla autenticazione di documenti e alla firma, quando ne abbia

ricevuto la delega.

Svolge attività di segretario di commissioni, comitati e simili con piena autonomia.

Svolge attività di analisi, studio e ricerca, assicura i conseguenti atti nel settore di competenza e valuta le

proposte di modifica di procedure e di organizzazione del lavoro, ovvero propone procedure alternative ed il

ricorso a nuove e diverse strumentazioni.

E’ responsabile della direzione del Giornale di informazione del Comune, alla cui predisposizione

provvede sulla base delle indicazioni fornite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, in collaborazione con il

responsabile del servizio di appartenenza, i gruppi consiliari, gli uffici ed i servizi dell'Ente e le associazioni.

Cura i rapporti con gli organi istituzionali dell'Ente e con gli organi di informazione esterni (stampa,

radio, televisioni, etc.) e, a tal fine, elabora ed organizza servizi, interviste, comunicati stampa, conferenze

stampa, nell’ambito di istruzioni di massima o disposizioni di carattere generale impartite dal dirigente o dal

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responsabile del Servizio di appartenenza.

Cura, nell’ambito di istruzioni di massima o disposizioni di carattere generale impartite dal dirigente o

dal responsabile del Servizio di appartenenza, la progettazione e la realizzazione di materiale informativo e

di pubblicazioni editoriali promosse dall’Ente, collabora alle attività di comunicazione poste in essere

dall’Ente e svolge compiti di studio e ricerca nel servizio del l'informazione.

Cura la lettura, l'esame, la raccolta e la distribuzione della rassegna stampa quotidiana e/o delle riviste

specializzate di informazione, ed invia alle strutture interessate il materiale giornalistico, segnalando notizie

e informazioni.

Provvede alla raccolta e all'archiviazione dei quotidiani e del materiale fotografico ed audiovisivo.

Collabora all'attività redazionale dell'Ente, alla realizzazione di progetti informativi e di immagine, alla

stesura di articoli, rubriche, e recensioni, alla progettazione e realizzazione di campagne di informazione.

Collabora alla pianificazione, organizzazione e gestione di attività relative alla rappresentanza e di

iniziative inerenti le pubbliche relazioni.

Istruttore Direttivo Contabile

Può svolgere attività tecnico-contabile e contabile-amministrativa per il servizio di economato.

Collabora alla formazione e predisposizione della proposta di bilancio preventivo e dei suoi allegati, del

P.E.G. e del rendiconto di gestione, e gestisce la parte contabile del piano esecutivo di gestione.

Organizza, in collaborazione con altre figure professionali, la fase dell'accertamento dei tributi comunali

e le fasi di controllo, accertamento, liquidazione e riscossione coattiva.

Cura le attività connesse all' I.C.I.

Provvede al controllo dell'appalto di riscossione dei tributi.

Svolge attività certificativa nell'ambito di disposizioni di carattere generale.

Elabora statistiche di competenza, gli indicatori report e l'analisi dei bilanci.

Collabora nella gestione delle entrate, delle spese e della contabilità I.V.A.

Redige, con cadenza trimestrale, l'inventario dei beni mobili acquisiti da ogni Settore.

Stipula e aggiorna le polizze assicurative degli automezzi e del patrimonio.

Acquisisce elementi ed elabora proposte per la tenuta delle contabilità speciali.

Gestisce in via amministrativa le morosità ed il recupero dei crediti.

Svolge le attività contabili connesse alla alienazione del patrimonio.

Istruttore Direttivo Tecnico

Effettua, in collaborazione con altre professionalità o direttamente, sulla base di norme generali o

nell'esercizio di funzioni specifiche, piani e/o varianti urbanistiche, siano essi di natura pubblica o privata,

nonchè accertamenti, verifiche, controlli funzionali di lavori, costruzioni, impianti, cantieri.

Cura l’istruttoria, predispone e controlla tutti gli atti afferenti la materia di competenza, anche complessi

e/o aventi rilevanza esterna.

Svolge attività di analisi, studio, ricerca e progettazione nelle materie di competenza, nonchè attività di

natura tecnica consistente nello studio ed elaborazione di dati per la predisposizione e formazione di

elaborati tecnici e progetti.

Esegue, sulla base di istruzioni di massima, progettazioni rientranti nella propria competenza tecnica.

Collabora alla redazione dei regolamenti interni ed esterni sulle materie di competenza, esamina e

predispone le proposte di normativa dal punto di vista legislativo e regolamentare, anche in collaborazione

con il servizio legale.

Nei cantieri sorveglia l'esecuzione dei lavori e ne riscontra i risultati tecnici in corso d'opera.

Può avere la direzione lavori e la relativa responsabilità.

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Esegue la contabilità dei lavori e assume l'organizzazione della gestione dei magazzini, depositi, cantieri

e impianti del settore, unità operativa, reparto, sul territorio.

Rilascia copie, estratti e certificati nell'ambito delle proprie attribuzioni e/o della delega ricevuta.

Cura la redazione del piano generale di sicurezza e del piano di coordinamento per la sicurezza.

Istruttore Direttivo Ispettore

Svolge i compiti propri del profilo di istruttore di vigilanza.

Ha la direzione e la responsabilità di un'unità organizzativa semplice o complessa, coordina le attività di

un nucleo, gruppo o reparto di operatori di categoria inferiore.

• Istruisce, predispone, redige e sottoscrive atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza specifica da

norme e istruzioni generali; esamina e predispone proposte di normative regolamentari in collaborazione con

i superiori.

Adotta provvedimenti urgenti di carattere temporaneo anche non rientranti nella propria sfera di

competenza e ne informa tempestivamente il suo diretto superiore.

Controlla e sorveglia tutto ciò che attiene alla disciplina del servizio, all'organizzazione e al rispetto dei

turni di lavoro.

Conduce automezzi e motomezzi di servizio.

Se richiesta dall'organizzazione del servizio cui viene assegnato, è tenuto a garantire la reperibilità nei

modi e con gli strumenti indicati dalla stessa.

Istruttore Direttivo Socio-Assistenziale

Svolge attività di rapporto (colloqui, interviste, riunioni, etc.) con l'utenza dei servizi socio-assistenziali

al fine di accogliere e fornire informazioni, studiare, valutare e trattare i problemi prospettati, formulare con i

diretti interessati piani e progetti d'intervento.

Cura l’istruttoria delle procedure per l’erogazione di sussidi e per la realizzazione degli interventi

assistenziali; si assume la responsabilità delle proposte formulate e attua, nell'ambito delle direttive ricevute,

le decisioni prese dai competenti organismi.

Collabora all'istruttoria e alla applicazione di istituti giuridici disposti da organi giudiziari, quali la tutela,

la curatela, l'affidamento e la libertà assistita.

Collabora ad attività di progettazione, organizzazione e gestione di interventi, servizi e strutture,

nell'ambito di programmi del servizio sociale.

Collabora ad attività di indagine e di studio sui problemi sociali e dei servizi presenti nell'area operativa,

per la definizione di conseguenti piani di intervento volti alla riorganizzazione e alla promozione di strutture

e servizi.

Svolge attività di raccolta e diffusione di informazioni attinenti al servizio per la collaborazione,

organizzazione e gestione di un sistema informativo di base.

Istruttore Direttivo Bibliotecario

Coordina le attività e gli operatori della biblioteca.

Cura l'individuazione, acquisizione, trattamento, descrizione, catalogazione e classificazione dei beni

custoditi.

Provvede alla revisione periodica del materiale conservato nei depositi, selezionando il materiale librario

da sottoporre a trattamenti di conservazione, ripristino o salvaguardia.

Partecipa ai programmi di valorizzazione dei beni librari ed organizza mostre ed assume iniziative anche

con finalità didattiche.

Predispone l’istruttoria dei provvedimenti tecnico - amministrativi nell'ambito delle proprie competenze.

Svolge il controllo e/o la direzione o la semplice assistenza all’utente nelle sale di lettura, relativamente

al materiale librario a supporto tradizionale e non tradizionale.

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Fornisce consulenza tecnica a livello territoriale per quanto attiene alla organizzazione dei servizi di

biblioteca, con particolare riferimento ai processi catalografici.

Concorre alla tutela e conservazione della base-dati bibliografica automatizzata, con interventi diretti

sulla medesima, mediante le procedure esistenti.

Collabora alla formazione dei piani territoriali bibliotecari, curando, in particolare, i rapporti tecnico-

funzionali a livello del sistema territoriale.

Coordina le attività dei sistemi interbibliotecari

Funzionario Amministrativo

Cura l'impostazione e l'organizzazione, nell'area di competenza, di analisi, studi, ricerche, indagini

conoscitive delle necessità di intervento nei servizi.

Predispone ed emana atti e provvedimenti amministrativi non riservati ai dirigenti;

adotta provvedimenti tesi alla realizzazione di precisi programmi stabiliti dall'Ente.

Esamina, valuta, predispone le proposte di normativa dal punto di vista della tecnica legislativa e

regolamentare e della fattibilità nell'ambito delle materie di competenza.

Esprime pareri su quesiti proposti da uffici dell'Amministrazione in rapporto alla specifica attività e

formula pareri sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale e partecipa direttamente all'attività

didattica di formazione, qualificazione ed aggiornamento predisposta dall'Amministrazione.

Assicura l'attuazione delle procedure di pianificazione e programmazione delle attività dell'Ente, del

controllo di gestione nelle fasi di individuazione degli obiettivi, della elaborazione dei piani, della verifica

dello stato di attuazione e di gestione degli scostamenti.

Analizza i problemi di organizzazione e concorre alla formulazione ed elaborazione di proposte al fine

della razionalizzazione e/o semplificazione della struttura organizzativa, delle funzioni, della dotazione

organica e delle procedure, nonchè concorre alla definizione di piani di formazione e di metodologie di

valutazione delle posizioni e delle prestazioni dei lavoratori, di gestione dei sistemi incentivanti e di

rilevazione dei carichi di lavoro.

Se fornito dei necessari titoli professionali, può avere la rappresentanza dell'Ente in giudizio e cura ed

assume la difesa tecnica dell'Amministrazione in ogni giudizio, secondo le materie di competenza

professionale.

Cura i rapporti con gli organi istituzionali dell'Ente e con gli organi di informazione esterni (stampa,

radio, televisioni, etc.). A tal fine elabora ed organizza, anche avvalendosi della collaborazione di altre

professionalità, servizi, interviste, comunicati stampa, conferenze stampa.

Coordina e cura direttamente l'attività redazionale dell'Ente attraverso l'individuazione e la gestione di

progetti informativi e di immagine, la stesura di articoli, rubriche e recensioni, la progettazione di campagne

di informazione, anche in collaborazione con altre professionalità.

Cura la progettazione e realizzazione di materiale informativo e pubblicazioni editoriali promosse

dall’Ente e svolge compiti di studio e ricerca nel servizio dell'informazione.

Provvede alla pianificazione, organizzazione e gestione di attività relative alla rappresentanza e di

iniziative inerenti le pubbliche relazioni.

Cura le attività di comunicazione poste in essere dall'Ente, coordinando tra loro le attività proprie del

Servizio cui è preposto con quelle degli altri uffici.

Collabora alla stesura degli articoli del periodico comunale.

Provvede alla raccolta e archiviazione dei quotidiani e del materiale fotografico ed audiovisivo.

Cura la progettazione, il coordinamento e l’impostazione delle attività dell’intero Servizio cui è preposto.

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Funzionario Contabile

Esamina le proposte di normativa dal punto di vista della tecnica legislativa e contabile, della fattibilità e

dell'efficacia, nell'ambito delle materie di competenza, ed esprime pareri su quesiti di natura contabile.

Elabora relazioni, pareri, proposte, documenti e schemi di provvedimenti tecnico - contabili di tipo

complesso; formula pareri sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto all'unità cui è preposto e

svolge attività didattica nell'ambito della formazione curata dall'Ente.

Effettua calcoli di quote, di canoni e di servizi con utilizzazione di dati anagrafici reddituali e

patrimoniali, ed operazioni contabili per l’alienazione del patrimonio.

Effettua il controllo sulle singole morosità e sul recupero dei crediti.

Concorre alla predisposizione della proposta di bilancio preventivo, dei suoi allegati e del p.e.g. su

indicazione degli organi dirigenziali; concorre alla stesura del rendiconto di gestione; controlla e ha la diretta

responsabilità della corretta tenuta delle scritture contabili.

Provvede alla gestione della convenzione e cura la sovraintendenza del servizio di tesoreria.

Cura i rapporti con il Revisore/Collegio dei Revisori dei conti.

Controlla i flussi delle entrate e il corretto finanziamento dei provvedimenti che comportano impegni di

spesa.

Può esplicare le funzioni vicarie del responsabile del servizio finanziario nell'ambito delle leggi e dei

regolamenti vigenti.

Funzionario Tecnico

Svolge attività di natura tecnica consistente nello studio, esame ed elaborazione di dati per la

predisposizione e formazione di elaborati tecnici e progetti.

Cura l’istruttoria, predispone e controlla tutti gli atti afferenti la materia di competenza, anche complessi

e/o aventi rilevanza esterna.

Esamina e predispone le proposte di normativa dal punto di vista legislativo e regolamentare ed emana

istruzioni per l'applicazione di leggi e regolamenti, in collaborazione con le figure professionali

specificamente addette al servizio legale.

Svolge attività di analisi, studio, ricerca e progettazione nelle materie di competenza.

Esprime pareri su quesiti proposti da uffici dell'Amministrazione in rapporto alla specifica attività e

formula pareri sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Formula programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico professionale del

personale addetto al servizio cui è preposto; cura la formazione e l'aggiornamento professionale del

personale e partecipa direttamente all'attività didattica di formazione, qualificazione ed aggiornamento

predisposta dal Comune.

Cura la redazione del piano generale di sicurezza e del piano di coordinamento per la sicurezza.

Mansioni prevalenti di INGEGNERE o ARCHITETTO:

Effettua le prestazioni professionali dell'ingegnere nella corrispondente area e nello specifico indirizzo

professionale (e cioè: nell'area edile, nell'area civile, nell'area meccanica, nell'area delle tecnologie

industriali, nell'area difesa del suolo e della pianificazione ambientale), ovvero dell’architetto, nell’ambito

delle leggi e dei regolamenti che regolano la professione.

Istruisce, predispone, redige e sottoscrive gli atti propri della professione, collabora e partecipa alla

redazione di quelli di competenza del dirigente e costituisce supporto tecnico delle strutture amministrative.

Svolge attività di progettazione, direzione lavori e collaudo di opere, manufatti e costruzioni (compresi i

servizi connessi e la sistemazione di interni), etc., e collabora alla formulazione di piani tecnici di intervento

e alla programmazione dell’attività dell’Amministrazione, redigendo piani e progetti particolareggiati di

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settore o dello specifico indirizzo professionale, ivi compresi, tra l’altro, quelli relativi alla pianificazione

territoriale, alla tutela ambientale e culturale del territorio, alle infrastrutture edilizie.

Effettua, direttamente o in collaborazione con altre professionalità, accertamenti, verifiche, controlli e

collaudi su progetti, lavori, costruzioni, impianti, opere d'arte, restauri di beni architettonici, cantieri,

materiali, strumentazioni, piani di sistemazione del territorio, complessi edilizi a qualunque funzione

destinati, etc..

Collabora all'attuazione di piani di prevenzione, d’intervento, di conservazione, di consolidamento, di

restauro e ispettivi, nonchè alla formulazione e all'attuazione di piani di soccorso, di recupero e di

salvaguardia.

All’architetto compete, in via esclusiva, la competenza in materia di restauro di edifici vincolati ai sensi

della legge n. 1089/39.

Mansioni IN EDILIZIA PRIVATA:

Provvede all’esame di merito delle proposte dei progettisti e dei committenti, siano essi pubblici o

privati.

Coordina e/o cura direttamente tutte le attività inerenti ai procedimenti riguardanti l’edilizia privata, con

riferimento anche all’applicazione di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Può svolgere funzioni di segretario della Commissione Edilizia.

Provvede direttamente, o avvalendosi della collaborazione del personale del servizio cui è preposto, al

rilascio di certificazioni, dichiarazioni e altre attestazioni in materia di edilizia privata (compresi i certificati

di abitabilità e di agibilità), alla gestione dei controlli sul territorio e all’adozione dei connessi

provvedimenti, nonchè alla gestione delle istanze di trasferimento e di inizio attività commerciali ed

artigianali.

Mansioni in LAVORI PUBBLICI:

Svolge attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza di manufatti,

costruzioni e opere stradali.

Collabora alla formulazione di piani tecnici di intervento ed alla programmazione dell'attività

dell'Amministrazione.

Effettua, direttamente ed in collaborazione con altre professionalità, accertamenti, verifiche e controlli

sui progetti, lavori, costruzioni, opere stradali, cantieri, materiali e pratiche catastali.

Funzionario PM

E’ responsabile dell’attività svolta nella struttura alla quale è direttamente preposto, della realizzazione

dei programmi e dei progetti ad esso affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie ad esso

assegnati.

Coordina l’attività delle unità organizzative e cura l’organizzazione e la gestione dei servizi, secondo gli

ordini e le direttive impartite dal Comandante.

Fornisce istruzioni normative ed operative al personale subordinato.

Concorre a curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente.

Elabora studi, relazioni, schemi di provvedimenti tecnico-amministrativi e regolamenti.

Può svolgere servizio di rappresentanza dell'Ente.

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QUALIFICA DIRIGENZIALE / O TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

IN ASSENZA DI DIRIGENTI

Il dirigente, nell’ambito degli obiettivi, direttive o indirizzi ricevuti dagli organi istituzionali, dirige il settore

cui è preposto e ne assume la responsabilità.

Il dirigente mantiene un diretto apporto collaborativo con l’Amministrazione per la formazione delle scelte e

dei programmi.

Al dirigente spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che

impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonchè la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa

mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Esso è

responsabile in via esclusiva degli aspetti gestionali dell’attività amministrativa e dei relativi risultati.

Al dirigente sono quindi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti

di indirizzo adottati dall'organo politico afferenti il settore cui è preposto, tra i quali in particolare:

la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

la stipulazione dei contratti;

l'adozione degli atti di organizzazione, gestione ed amministrazione del personale, e la gestione dei

rapporti sindacali e di lavoro;

l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai

regolamenti, da atti generali di indirizzo;

il rilascio di attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni

ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

l'adozione degli atti e l'esercizio dei poteri attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi,

delegati dal sindaco.

Il dirigente studia, anche in collaborazione con gli altri dirigenti dell’ente, i problemi di organizzazione,

razionalizzazione e semplificazione delle procedure e le nuove tecniche e metodologie di lavoro, allo scopo

di contribuire al miglioramento gestionale dell'Ente anche attraverso una migliore utilizzazione delle risorse

economiche ed umane.

Il dirigente quantifica il fabbisogno delle risorse umane e strumentali e concorre a determinare gli standards

di produttività e i meccanismi di incentivazione nelle forme e nei modi previsti dalle normative e dai

contratti collettivi di lavoro.

Il dirigente cura la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al settore cui è preposto e svolge

attività didattica nei corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento organizzati dall'Ente.

Il dirigente osserva e fa osservare gli accorgimenti prescritti per la sicurezza sui luoghi di lavoro e fornisce,

ai lavoratori del settore cui è preposto, idonea formazione e informazione in tema di salute e sicurezza del

lavoro.

Per tutte le attività di competenza utilizza direttamente strumenti, apparecchiature specialistiche, macchinari,

sistemi complessi e/o autonomi liberamente programmabili.

Nelle mansioni proprie dei profili ascritti a qualifica dirigenziale rientrano comunque lo svolgimento di

compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

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PROFILI PROFESSIONALI ASCRITTI A QUALIFICA DIRIGENZIALE

Dirigente Amministrativo area amministrativa

Dirigente Legale area legale

Dirigente Contabile area amministrativa

Dirigente Tecnico area tecnico-manutentiva

Dirigente Comandante area della vigilanza

ESEMPLIFICAZIONE, NON ESAUSTIVA, DEI CONTENUTI PARTICOLARI DEI SINGOLI PROFILI PROFESSIONALI ASCRITTI A QUALIFICA DIRIGENZIALE

Dirigente Amministrativo

Elabora studi, relazioni, pareri, proposte, documenti e schemi di provvedimenti tecnico-amministrativi e

regolamentari di tipo complesso.

Assicura l'attuazione delle procedure di pianificazione e programmazione delle attività dell'Ente, del

controllo di gestione nelle fasi di individuazione degli obiettivi, della elaborazione dei piani, della verifica

dello stato di attuazione e di gestione degli scostamenti.

Valuta le proposte di normativa dal punto di vista della tecnica legislativa e regolamentare ed emana

istruzioni specifiche per l'applicazione di leggi e regolamenti.

Ha la rappresentanza dell'Ente in giudizio e, se fornito dei necessari titoli professionali, cura ed assume

la difesa tecnica dell'Amministrazione in ogni giudizio, secondo le materie di competenza professionale.

Provvede alla tenuta della documentazione relativa alla normativa interna dell'Ente e avente valenza

generale, che analizza, interpreta, applica.

Partecipa ad organi collegiali in rappresentanza dell'Amministrazione, nell'ambito di norme e

disposizioni di carattere generale; svolge, previa apposita autorizzazione, attività di segreteria o di membro

deliberante di organismi collegiali operanti in seno all'Amministrazione, con piena autonomia organizzativa

nell'ambito della funzione.

Fornisce l'assistenza legale agli uffici, qualora nell'organizzazione non sia presente la figura specifica

dell'assistente legale.

Dirigente Legale

dirige l’ufficio legale dell’Ente e svolge tutta l’attività sub dirigente amministrativo con riferimento agli

argomenti e pratiche dell’ufficio legale

Dirigente Contabile

Elabora studi, relazioni, pareri, proposte, documenti e schemi di provvedimenti tecnico - contabili e

amministrativi di tipo complesso.

Fornisce agli organi istituzionali gli elementi tecnico-contabili e finanziari necessari per l'adozione dei

programmi, fornendo anche diverse opzioni di rapporto costi/benefici.

Assicura l'attuazione delle procedure di pianificazione delle attività e del controllo di gestione nelle fasi

di individuazione degli obiettivi, della elaborazione dei piani e di verifica del loro stato di attuazione e di

gestione degli scostamenti.

Predispone la proposta di bilancio preventivo e di p.e.g. su indicazione degli organi istituzionali; cura la

stesura del conto consuntivo; controlla e ha la diretta responsabilità della corretta tenuta delle scritture

contabili.

Controlla i flussi delle entrate e il corretto finanziamento dei provvedimenti che comportano impegni di

spesa.

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In qualità di responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria sulle determinazioni d'impegno adottate dai responsabili di servizio.

Dirigente Tecnico

Esamina o elabora direttamente pareri, proposte, studi, ricerche, progetti, relazioni e schemi di

provvedimenti complessi attinenti all'area tecnica.

Adotta tutti i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, afferenti la materia di competenza e non

espressamente riservati, per legge o regolamento, ad altri Organi dell’Amministrazione.

Valuta le proposte di normativa dal punto di vista della tecnica legislativa e regolamentare ed emana

istruzioni per l'applicazione di leggi e regolamenti, anche in collaborazione con il responsabile del servizio

legale.

Assicura l'attuazione delle procedure di pianificazione e programmazione delle attività dell'Ente, del

controllo di gestione nelle fasi di individuazione degli obiettivi, della elaborazione dei piani, della verifica

dello stato di attuazione e di gestione degli scostamenti.

Fornisce agli organi istituzionali gli elementi tecnico - amministrativi e legali necessari alla gestione,

nell'ambito delle proprie competenze.

Dirigente Comandante

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, in quanto dirigente dell'intera area di vigilanza e

massimo superiore gerarchico del Corpo, risponde direttamente al Sindaco dell'addestramento, della

disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del Corpo.

Assicura l'attuazione delle procedure di pianificazione e programmazione delle attività dell'Ente, del

controllo di gestione nelle fasi di individuazione degli obiettivi, della elaborazione dei piani, della verifica

dello stato di attuazione e di gestione degli scostamenti.

Elabora studi, pareri, proposte, ricerche, relazioni e schemi di provvedimenti complessi attinenti all'area

di vigilanza.

Cura il mantenimento dei rapporti con l'autorità giudiziaria, con gli organi della Polizia di Stato e con le

altre autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del miglior andamento dei servizi in generale,

con particolare riferimento alle relazioni pubbliche, ai sensi della legge 65/86.

Collabora con i dirigenti dei settori tecnici alla predisposizione del piano traffico e degli interventi

relativi alla circolazione, alla sosta ed ai parcheggi.

Svolge, se richiesto, servizio di rappresentanza dell'Ente e di presenza al Consiglio Comunale.

Può svolgere le attività e le funzioni generali delineate sub "Dirigente Amministrativo".

Può condurre automezzi e motomezzi di servizio.

Taviano, 24 febbraio 2014

Giancarlo Ria – Segretario Generale

Nota: tutto quanto trattato nelle parti generali degli argomenti è stato desunto dalla dottrina