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LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA nelle pubbliche amministrazioni Schede a cura di Domenico Di Cocco

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LA CONTRATTAZIONE

DECENTRATA INTEGRATIVA

nelle pubbliche amministrazioniSchede a cura di

Domenico Di Cocco

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LE REGOLE

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Regolazione a cascata

QUADRO NORMATIVO NAZIONALETITOLO III D. LGS. 165/2001

CONTRATTO COLLETTIVONAZIONALE (QUADRO E DI COMPARTO)

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO

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Vincoli e possibilità della contrattazione integrativa

Contrattazioneintegrativa

VINCOLI

POSSIBILITA’

Art 40, c. 3 D.lgs. n. 165/2001: “Le pubbliche amministrazioni attivano AUTONOMI livelli di contrattazione collettiva integrativa…”

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I vincoli della contrattazione integrativa

VINCOLI

Suicontenuti

Sullerisorse

I controlli “esterni”

Sanzioni

Obbligo a contrattare

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I vincoli della contrattazione integrativa

Art.2, c.3 D.lgs. n.165/2001: “L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali”

OBBLIGO A CONTRATTARE

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I vincoli della contrattazione integrativa

Art.40, c.3 D.lgs. n.165/2001:

“La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali…”

I VINCOLI SUI CONTENUTI

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I vincoli della contrattazione integrativa

Art 40, c.3 D.lgs. n.165/2001:

le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli nazionali (anche eventualmente di natura economico-finanziaria) o con i vincoli del proprio bilancio

I VINCOLI SULLE RISORSE

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I vincoli della contrattazione integrativa

I VINCOLI SULLE RISORSE

Art. 48, c.4 D.lgs. n.165/2001:

l’autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura

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I vincoli della contrattazione integrativa

Art.48, c.6 D.lgs. n.165/2001: il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio del collegio dei revisori

I CONTROLLI “ESTERNI”

Art. 40-bis D.lgs. n. 165/2001 (inserito da art. 17 Finanziaria 2002):a) i comitati di settore e il Governo procedono a verifiche finanziarie sulla contrattazione integrativa anche a campione;b) Gli organi di controllo interno inviano specifiche informazioni al Ministero dell’Economia sui costi dei contratti integrativi;c) Se i costi sono incompatibili con i vincoli di bilancio, le clausole sono nulle di diritto

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I vincoli della contrattazione integrativa

Art.40, c.3 D.lgs. n.165/2001: le clausole difformi sono

NULLE e non possono essere applicate

La nullità può essere accertata solo dal giudice, anche su istanza

della parte datoriale.

Il datore di lavoro può sospendere cautelarmente la applicazione

della clausala ritenuta nulla, informando il sindacato

Deve tentare di rinegoziare la clausola a rischio di nullità

Deve, in alternativa, richiedere al giudice una pronuncia di

merito

Il vizio di nullità può essere eccepito da chi vi ha interesse, senza

alcun termine di decadenza o prescrizione.

LE SANZIONI

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Soggetti ammessi a trattare

CONTRATTO NAZIONALE

Art. 43 d. lgs. n. 165/2001: soglia del 5%, come media tra dato associativo e dato elettorale, per essere ammessi a trattare

CONTRATTO INTEGRATIVO

I poteri e le competenze contrattuali sono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni (tutte) sindacali firmatarie del CCNL di comparto (riferimento ultimo ccnl)

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MODELLO DELLE

RELAZIONI SINDACALI

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amministrazioneOO.SS.

OO.SS. territorialiRSU

informazione

consultazione

concertazione

Contrattazioneintegrativa

Organismi paritetici di partecipazione

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LA CONTRATTAZIONE

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A quale livello si negozia?

Che cosa si deve negoziare?

Come si negozia?

Chi negozia?

Cosa implica per l’amministrazione?

L’amministrazione del contratto?

La Contrattazione collettiva integrativa

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Cosa implica per l’amministrazione?

• Entro il primo mese di negoziato le parti, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, non possono assumere iniziative unilaterali, né procedere ad azioni dirette, qualora non vengono interrotte le trattative

• Obbligo di “contrattare” determinate materie

• Obbligo a “contrarre “ sulle materie implicanti direttamente l’erogazione di trattamenti economici

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• Nelle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberà di iniziativa decorsi 30 gg. dall’inizio delle trattative (art.4,co.4). Il termine è prorogabile, per accordo tra le parti, di altri 30 gg.

• IL CONTENUTO DEL CONTRATTO NON PUÒ ESSERE IN CONTRASTO CON I VINCOLI RISULTANTI DAL CCNL NÉ COMPORTARE ONERI AGGIUNTIVI ….. LE CLAUSOLE DIFFORMI SONO NULLE E NON POSSONO ESSERE APPLICATE (art.40, comma 4, D.Lgs.n.165/2001; art.4, comma 5, CCNL 1.4.1999 DEL CCNL autonomie)

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• Il contratto decentrato integrativo sottoscritto crea diritti ed obblighi reciproci giuridicamente vincolanti tra le parti; gli effetti si producono dalla data di definitiva sottoscrizione.

• “Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della definitiva sottoscrizione e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti” (art.40, comma 4, D.Lgs.n.165/2001)

• Nelle materie trattate, la disciplina del Contratto integrativo spiega efficacia anche dopo la sua scadenza e fino alla sottoscrizione del nuovo (art.5, c. 5, CCNL autonomie).

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A quale livello si negozia?

• solo a livello di singolo ente

• a livello di ente: nazionale o di sede

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Tavolo negoziale

CHI CONTRATTA?

RSU

OO.SS. di categoria territoriali firmatarie di ccnl

I dirigenti o, nel caso di enti privi di dirigenza, i funzionari, designati dall’organo di governo (art.10, comma1, ccnl autonomie).

E’ possibile l’assistenza dell’ARAN

Regole specifiche per contrattazione territoriale

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Che cosa si deve negoziare?

• sistema di classificazione (criteri per progressione economica del personale);

• Alcuni aspetti relativi allo svolgimento del rapporto (es. disciplina per valutazione delle prestazioni, criteri attività disagiate, alcune materie relative alle forme flessibili di lavoro, ecc.)

• Materie implicanti l’erogazione di trattamenti economici (es. criteri di ripartizione risorse fondi, sistemi di Incentivazione del personale).

• alcuni aspetti relativi a diritti dei lavoratori (es.formazione, implicazione in ordine alla qualità/professionalità a seguito di innovazioni ….)

Le materie espressamente indicate nei CCNL

A contenuto economico diretto

A contenuto economico indiretto

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Quando si negozia e con quali procedure?

Quando

• Ogni anno per l’utilizzo delle risorse

• Ogni 4 anni, in un’unica sessione negoziale

• (quadriennio attuale: 2002-2005)

• Quando vi sia la necessità, per materie che per la loro natura richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.

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quali procedure?

Le RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL devono essere convocate, per l’avvio del negoziato.

Costituzione delegazione di parte pubblica

I tempi e la procedura negoziale sono definiti dai ccnl

Entro 30 giorni dalla Stipula del CCNL

Entro 30 giorni dallapresentazione delle piattaforme

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Sottoscrizione contrattoDecorrenza efficacia clausole

Questa, corredata da relazione tecnico finanziaria, viene inviata al collegio dei revisori o al servizio di controllo interno che effettua il controllo sulla compatibilità dei costi.

Svolgimento del negoziatoUnica sessionefatte salve specifiche materie

Entro 5 gg. da sottoscrizione ipotesi di accordo

Trascorsi 15 giorni (anche prima) senza rilievi il contratto viene sottoscritto

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il testo del contratto contratto,con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, deve essere trasmesso entro 5 giorni all’ARAN

Obblighi

di

comunicazione

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Tempi e procedure di contrattazioneLa implicazioni derivanti dalla finanziaria per il 2002

(art.40-bis D.lgs.n.165/2001)

Con cadenza annuale:

Il collegio dei revisori dei conti (c.2) invia informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell’Economia

Verifiche congiunte, a campione,(c.1) sulle implicazioni finanziarie della contrattazione integrativa (Comit.Settore e Governo)

Qualora i risultati (c.1 e 2) evidenzino costi non compatibiliCon i vincoli di bilancio, le clausole sono nulle di diritto

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SCHEMA DI PROCEDIMENTO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

Delegazionepubblica

direttive

Ipotesi ccdiIpotesi ccdi

ccnlccnl

Delegazionesindacale

Trasmette ipotesi

Organo di controllointerno

Organo di controllointerno

stipula

Informa sutrattativa quantificazione costi

AutorizzazioneSottoscrizione

Certificazione positiva

trattativa

Organo di governo

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LE DIRETTIVE• Primo atto della procedura negoziale, di particolare rilievo per evidenziale

le linee fondamentali di politica del personale che il datore di lavoro pubblico intende perseguire

• Spettano alla Giunta o altro analogo organo• Le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti

prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del Peg.

 • Le direttive forniscono indicazioni anche in ordine alla entità delle risorse

disponibili sia stabili sia variabili e alla loro utilizzazione • La quantificazione è di esclusivo interesse dell’amministrazione, che vi

provvede autonomamente, e non costituisce oggetto di contrattazione. • LE DIRETTIVE SONO ASSENTI NELLA ESPERIENZA DEI

CONTRATTI DECENTRATI

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DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA

L’organo di vertice (Giunta o …) nomina il Presidente e i componenti della delegazione pubblica

RUOLO DETERMINANTE DEL PRESIDENTE (convocazione, conduzione delle trattative, sottoscrizione della ipotesi e del ccdi)

Criterio della composizione tecnica della delegazione

Legittima partecipazione dei Direttori generali e dei segretari comunali e provinciali

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DELEGAZIONE SINDACALE

TUTTE le sigle sindacali firmatarie del CCNL (ultimo) hanno il diritto a partecipare alla trattativa

E’ opportuno l’accreditamento dei soggetti abilitati

Tutte le sigle devono essere sempre convocateLa prevista sottoscrizione è opportuno segnalarla

nella relativa convocazione

La RSU partecipa come soggetto unitario

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SVOLGIMENTO TRATTATIVE

• Necessità di corrette convocazioni e di corretta conduzione del confronto

• Evitare riunioni “privilegiate”

• Problema dei “tavoli separati”

• Non occorre e non è utile la verbalizzazione delle riunioni

• Il miglior verbale è quello della sottoscrizione

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CONVOCAZIONE RIUNIONI

• Le riunioni devo svolgersi, preferibilmente, al di fuori dell’orario ordinario di lavoro nell’ente (art. 10, comma 7, CCNQ 7.8.1998)

• Se, necessariamente, dovessero coincidere con l’orario di lavoro, dovrebbero essere utilizzati i permessi sindacali

• Potrebbero essere anche recuperate le ore non prestate

• Sono nulle le clausole dei contratti decentrati che equiparano le trattative (le relazioni sindacali) ad attività lavorativa (aumento numero dei permessi)

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FASE DI AVVIO TRATTATIVE

• La parte datoriale illustra, con correttezza, la composizione e le caratteristiche delle risorse disponibili

• Necessaria distinzione tra risorse stabili e risorse variabili (progressioni orizzontali solo con risorse stabili)

• Potrebbe essere utile un accordo iniziale sulla distribuzione delle risorse per le varie finalità di finanziamento (per controllare la spesa)

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CONTENUTI DI MERITODELLE TRATTATIVE

• La parte pubblica definisce una sua strategia, che il presidente realizza, anche mediante la predisposizione di una propria piattaforma

• Compito della delegazione pubblica è la soddisfazione degli interessi datoriali e non la semplice discussione dei contenuti della sola piattaforma sindacale

• Diversi e contrapposti sono gli interessi delle parti negoziali

• Il documento datoriale viene offerto ai sindacati per successive approssimazioni, secondo l’avanzamento delle trattative

• Periodicamente il presidente informa la …. Giunta, sugli aspetti più problematici o conflittuali, o in vista della conclusione

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SOTTOSCRIZIONE IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO

• A conclusione delle trattative, viene sottoscritta una “ipotesi di contratto decentrato integrativo”.  

• Per la delegazione di parte pubblica, la firma è apposta dal presidente.  • Per la parte sindacale, firmano: la RSU (soggetto unitario) e le

organizzazioni sindacali territoriali. Non ci sono regole, per il livello decentrato, che impongano un numero minimo di firme o di percentuali di rappresentatività da parte dei sindacati.  

• Tutti i soggetti sindacali devono essere convocati per la firma • Non necessariamente tutti devono anche firmare. Il contratto può

essere ritenuto valido dal datore di lavoro anche se firmato da una minoranza sindacale. Si tratta della regola del maggior consenso  

• Occorre, a tal fine, valutare la portata dei rischi per il datore di lavoro• I soggetti dissenzienti sulla ipotesi potrebbero sempre firmare il ccdi

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COMPATIBILITA’ ONERI FINANZIARI

• L’IPOTESI DI ACCORDO E’ INVIATA AL COLLEGIO DEI REVISORI CON ALLEGATA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

• Il documento è , in pratica, inesistente o del tutto inutile perché privo di contenuti significativi

• I revisori non esercitano un controllo di merito sulle scelte

• Se il parere è negativo, occorre ritornare al tavolo negoziale per eliminare gli oneri contestati

• Il parere positivo è necessario

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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La relazione tecnico finanziaria dovrebbe contenere:

a) La illustrazione delle direttive ricevuteb) La illustrazione delle regole concordatec) La coerenza delle regole con le direttived) La illustrazione e quantificazione delle

risorse disponibili (stabili e variabili)e) La dimostrazione che gli oneri del ccdi

sono contenuti nell’ambito delle risorse

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CONTROLLO ORGANO DI VERTICE

• E’ il vero controllo di merito sulle scelte negoziali …. e sulla coerenza con le direttive

• Se la verifica è positiva, la ….. Giunta autorizza il presidente alla sottoscrizione definitiva del ccdi

• La Giunta non approva e non recepisce l’accordo decentrato, come atto definitivo di conclusione del percorso negoziale

• Se la Giunta non condivide l’ipote di accordo ……. restituisce gli atti al presidente per un supplemento di trattativa SCONFESSIONE DEL RELATIVO OPERATO!!

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SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

• Il presidente riconvoca tutta le delegazione sindacale, anche gli eventuali non firmatari della ipotesi

• Viene sottoscritto il verbale di stipula del contratto decentrato integrativo

• Le sigle sindacali non firmatarie, potrebbero “aderire” in un secondo momento

• Dalla sottoscrizione il ccdi è efficace

• LA SEMPLICE “APPROVAZIONE” DA PARTE DELLA ….. GIUNTA E’ DEL TUTTO INUTILE

• IN QUESTO CASO IL CCDI E’ INESISTENTE

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L’ARAN sottoscrive il contratto nazionale solo se le oo.ss. firmatarie rappresentano nel loro complesso

• almeno il 51% (come media tra dato associativo e dato elettorale) dei dipendenti del comparto o dell’area

• ovvero almeno il 60% del dato elettorale nel medesimo ambito.

Validità della sottoscrizione

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Come si coordinano RSU e sindacato territoriale sul versante della contrattazione a livello decentrato?

Protocollo del 23.7.1993

la legittimazione a negoziare al secondo livello le materie oggetto di rinvio da parte del ccnl, è riconosciuta alle rsu ed alle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il medesimo ccnl, secondo modalità determinate dal ccnl

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D.Lgs.165/2001 (42, co. 7)

I contratti collettivi che disciplinano la RSU possono prevedere che, ai fini dell’esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rsu sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.

Accordo quadro (7.8.1998)

Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto, ma le decisioni relative all’attività negoziale sono assunte dalle RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.

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Su una eventuale maggioranza …cosa dicono il ccnl del comparto Regioni –Autonomie Locali e i CCNL degli altri comparti?

Non si esprimono

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Cosa dice la giurisprudenza?

Tribunale di Roma 15.7.2003

“ Non esistono norme regolatrici circa i soggetti necessari alla stipula sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo.”

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Segue Tribunale Roma

“ il CCNL Autonomie Locali (e in linea con lo stesso, l’accordo quadro del 7.8.1998 sulla costituzione delle RSU) espressamente prevede soltanto che nella contrattazione collettiva integrativa i poteri e le decisioni contrattuali vengono esercitati (con pari poteri) dalle RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL.”.

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Segue Tribunale Roma

“ Da ciò consegue che non esiste la necessità della sottoscrizione da parte della RSU e non vige neanche il principio che le decisioni negoziali in sede decentrata siano prese a maggioranza”

“ ….appare legittima la stipulazione che avvenga con ricerca del massimo consenso possibile.”.

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INTERPRETAZIONE

AUTENTICA

anche delle clausole

di contratti decentrati

L’amministrazione del contratto?

(art. 13 delCCNL Autonomie)

• segue le medesime procedure della contrattazione

• Presuppone l’insorgenza di controversie che abbiano carattere di generalità

• Si conclude con un accordo che impegna reciprocamente le parti

• L’accordo sostituisce la clausola sin dall’inizio

• Coinvolge tutte le parti che hanno sottoscritto il contratto

• Può essere attivata da una delle parti; l’ARAN si attiva autonomamente o su richiesta del Com. settore.

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BUONA FORTUNA!