tarqui

2
Pacentro, 29 novembre 2010 Al segretario del Comune di Pacentro Oggetto: Osservazioni al punto 4 all’ordine del giorno del consiglio comunale del 29 novembre 2010 Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio art. 194, comma 1, lett.a. dlgs 267/2000. Avvocato Tarquini. Anche questa è una vicenda molto risalente nel tempo. Si tratta di una controversia iniziata nel 1998 che vedeva coinvolti la signora Virginia Agostinelli e la signora Filomena Di Cicco che lamentavano illegittimità nella coltivazione della cava località colle Longo attigua a fondi di loro proprietà. Le suddette hanno ricorso numerose volte al TAR per chiedere la sospensiva di alcune autorizzazioni rilasciate dal Comune di Pacentro alla ditta F.lli CIccone snc per la coltivazione della cava. I ricorsi erano sempre contro i F.lli Ciccone e contro la Regione Abruzzo ed il Comune di Pacentro. Per quanto a noi noto sono stati presentati ricorsi contro il Comune di Pacentro almeno negli anni 1998, 2000, 2002 e forse nel 2005. L’avvocato delle sig.re Agostinelli e Di Cicco è sempre stato l’avv. Tarquini. Improvvisamente nel 2005 l’avvocato Tarquini diventa il legale del Comune nella causa oggetto di esame, con la quale la ditta pacentrana chiedeva la sospensiva di un ordinanza n. 10 del 7 aprile 2005 (allegato 1) di “sospensione dei lavori di coltivazione della cava”, emessa dal sindaco pro tempore (dr. Caparso) a meno di un anno dal nuovo mandato elettorale (giugno 2004) nel quale il sig. Cesare Nepi (figlio della sig. Virginia Agostinelli citata) era diventato assessore ai lavori pubblici. Il ricorso al TAR è stato deciso con la sentenza n. 1257 del 12 novembre 2008, di cui oggi si parla, con la quale veniva dichiarato improcedibile il ricorso dei F.lli Ciccone snc e compensate le spese. A questo punto L’avvocato il 9 gennaio 2010 con sua nota (allegato 2) chiede le spese per un ammontare pari a 25.044,12 al lordo delle ritenute.

description

tar,qui,ni av

Transcript of tarqui

Page 1: tarqui

Pacentro, 29 novembre 2010

Al segretario

del Comune di Pacentro

Oggetto: Osservazioni al punto 4 all’ordine del giorno del consiglio comunale del 29

novembre 2010

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio art. 194, comma 1, lett.a. dlgs

267/2000. Avvocato Tarquini.

Anche questa è una vicenda molto risalente nel tempo.

Si tratta di una controversia iniziata nel 1998 che vedeva coinvolti la signora Virginia

Agostinelli e la signora Filomena Di Cicco che lamentavano illegittimità nella coltivazione

della cava località colle Longo attigua a fondi di loro proprietà.

Le suddette hanno ricorso numerose volte al TAR per chiedere la sospensiva di alcune

autorizzazioni rilasciate dal Comune di Pacentro alla ditta F.lli CIccone snc per la

coltivazione della cava.

I ricorsi erano sempre contro i F.lli Ciccone e contro la Regione Abruzzo ed il Comune di

Pacentro. Per quanto a noi noto sono stati presentati ricorsi contro il Comune di Pacentro

almeno negli anni 1998, 2000, 2002 e forse nel 2005.

L’avvocato delle sig.re Agostinelli e Di Cicco è sempre stato l’avv. Tarquini.

Improvvisamente nel 2005 l’avvocato Tarquini diventa il legale del Comune nella causa

oggetto di esame, con la quale la ditta pacentrana chiedeva la sospensiva di un ordinanza

n. 10 del 7 aprile 2005 (allegato 1) di “sospensione dei lavori di coltivazione della cava”,

emessa dal sindaco pro tempore (dr. Caparso) a meno di un anno dal nuovo mandato

elettorale (giugno 2004) nel quale il sig. Cesare Nepi (figlio della sig. Virginia Agostinelli

citata) era diventato assessore ai lavori pubblici.

Il ricorso al TAR è stato deciso con la sentenza n. 1257 del 12 novembre 2008, di cui oggi

si parla, con la quale veniva dichiarato improcedibile il ricorso dei F.lli Ciccone snc e

compensate le spese.

A questo punto L’avvocato il 9 gennaio 2010 con sua nota (allegato 2) chiede le spese

per un ammontare pari a 25.044,12 al lordo delle ritenute.

Page 2: tarqui

- 2 -

Il Sindaco in data 2 febbraio 2009 con n.n. 543 (allegato 3) chiede un riduzione del

compenso in considerazione del fatto che come si evince dall’allegato 3, con la citata

deliberazione (GC 91 del 2005) non è stato assunto impegno di spesa per l’incarico di che

trattasi ne è stata sottoscritta convenzione per il conferimento del’incarico.

L’avvocato scrive con n.n. 192 in data 24 marzo 2009 (allegato 4) che il compenso

derivante dall’incarico conferitoli “non ha investito soltanto la questione della cava, ma

oggetto del contendere è stato anche il vincolo monumentale e la V.I.A. ….. Inoltre è ben

noto a codesta amministrazione comunale che lo scrivente avvocato non si è occupato

soltanto dell’attività strettamente giudiziaria, ma ha curato nell’interesse del Comune anche

una parallela attività stragiudiziaria, riguardante il vincolo di Colle Longo strettamente

connessa al giudizio al TAR”.

Per quanto riguarda la legittimità del debito fuori bilancio esistevano già a marzo del 2009 tutti

i requisiti per poter provvedere a un riconoscimento del debito fuori bilancio nel 2009, ovvero

più correttamente visto che il pagamento interessa la corrente annualità in previsione 2010.

La presente nota e gli allegati in essa richiamati, che prego il segretario comunale di

aggiungere alla presente, in quanto non nella nostra disponibilità, sottoscritta dal consigliere

Angelilli e dal Consigliere Terracciano, viene consegnata al citato segretario Comunale con

preghiere di inserirla nel corpo della delibera che dovrà essere trasmessa alla Corte del Conti

ai sensi dell’art. 23 comma 5 legge 282/2002.

Guido Angelilli

Francesco Terracciano