TALAMANCA-Diritto Delle Persone e Di Famoglia

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DIRITTO DELLE PERSONE E DI FAMIGLIA. I SOGGETTI DI DIRITTO. Come nel diritto moderno anche in quello romano i soggetti di diritto si distinguono in persone fisiche e persone giuridiche. Perché la persona fisica possa essere soggetto di diritto deve esistere: l’inizio ed il termine della persona fisica è segnato dalla NASCITA e dalla MORTE. NASCITA: la nascita si identifica con il completo distacco del feto dal corpo materno, e con la vita autonoma del nuovo essere. La prova della nascita può essere data in qualsiasi modo. Questioni sorgevano, presso i romani, soltanto per l’accertare se il neonato fosse nato vivo ed avesse avuto quindi un’esistenza separata. Non era richiesto come requisito autonomo la “vitalità” (la capacità di sopravvivenza autonoma). Solo nei casi dubbi si discuteva tra i giuristi romani sul modo in cui accertare l’effettiva vita extrauterina del feto. CONCEPIMENTO: ai fini dell’esistenza di una persona fisica e dell’integrazione di tutte le fattispecie connesse rileva solo il fatto della nascita. Il periodo della gravidanza non ha importanza per il diritto. Ai fini della capacità a succedere i giuristi romani anticipavano al momento del concepimento effetti che si sarebbero dovuti produrre soltanto con la nascita. Nel periodo fra il concepimento e la nascita, si potevano dare effetti preliminari rispetto a quelli prodotti dalla nascita. MORTE: viene accertata con qualsiasi mezzo e senza limiti di prova. Per quanto riguarda la determinazione della cronologia relativa fra la morte di più persone (concernente soprattutto la successione ereditaria) ove la prova (liberamente somministrata) non riuscisse a fissare il rapporto temporale tra le singole morti, la giurisprudenza classica optava per la regola della COMMORIENZA. CAPACITA’ GIURIDICA. CAPACITA’ DI AGIRE, TEORIA DEGLI STATUS. Per il diritto romano ritratta in primo luogo di determinare le condizioni che debbono ricorrere perché all’individuo umano sia riconosciuta la capacità giuridica.

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DIRITTO DELLE PERSONE E DI FAMIGLIA.

I SOGGETTI DI DIRITTO.Come nel diritto moderno anche in quello romano i soggetti di diritto si distinguono in persone fisiche e persone giuridiche.

Perché la persona fisica possa essere soggetto di diritto deve esistere: l’inizio ed il termine della persona fisica è segnato dalla NASCITA e dalla MORTE.

NASCITA: la nascita si identifica con il completo distacco del feto dal corpo materno, e con la vita autonoma del nuovo essere. La prova della nascita può essere data in qualsiasi modo. Questioni sorgevano, presso i romani, soltanto per l’accertare se il neonato fosse nato vivo ed avesse avuto quindi un’esistenza separata. Non era richiesto come requisito autonomo la “vitalità” (la capacità di sopravvivenza autonoma). Solo nei casi dubbi si discuteva tra i giuristi romani sul modo in cui accertare l’effettiva vita extrauterina del feto. CONCEPIMENTO: ai fini dell’esistenza di una persona fisica e dell’integrazione di tutte le fattispecie connesse rileva solo il fatto della nascita. Il periodo della gravidanza non ha importanza per il diritto. Ai fini della capacità a succedere i giuristi romani anticipavano al momento del concepimento effetti che si sarebbero dovuti produrre soltanto con la nascita. Nel periodo fra il concepimento e la nascita, si potevano dare effetti preliminari rispetto a quelli prodotti dalla nascita.

MORTE: viene accertata con qualsiasi mezzo e senza limiti di prova. Per quanto riguarda la determinazione della cronologia relativa fra la morte di più persone (concernente soprattutto la successione ereditaria) ove la prova (liberamente somministrata) non riuscisse a fissare il rapporto temporale tra le singole morti, la giurisprudenza classica optava per la regola della COMMORIENZA.

CAPACITA’ GIURIDICA. CAPACITA’ DI AGIRE, TEORIA DEGLI STATUS.Per il diritto romano ritratta in primo luogo di determinare le condizioni che debbono ricorrere perché all’individuo umano sia riconosciuta la capacità giuridica.

La capacità giuridica non era riconosciuta a tutti gli essere umani, in quanto ne erano sprovvisti gli schiavi.

Nella comunità monarchica e nella prima repubblica per avere la capacità giuridica il soggetto doveva non soltanto essere libero, ma anche cittadino.

Per tutto il principato la capacità giuridica continua ad essere connessa alla condizione che la persona libera sia SUI IURIS (non soggetto alla PATRIA POTESTAS).

La dottrina moderna imposta il problema della capacità in diritto romano nel senso che per avere tale capacità la persona umana deve godere dei tre STATUS:

1. LIBERTATIS.2. CIVITATIS.3. FAMILIAE.

A partire dalla media repubblica, lo STATUS CIVITATIS è necessario soltanto per una completa capacità giuridica. Lo straniero in quanto tale usufruisce del IUS HONORARIUM e del IUS GENTIUM. Dagli inizi del principato, la capacità giuridica di diritto privato è riconosciuta ai FILIIFAMILIAS.

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I romani non hanno in alcun modo formulato al teoria degli STATUS, né usano le espressioni STATUS LIBERTATIS, CIVITATIS O FAMILIAE. Il termine STATUS è usato in modo assoluto per indicare un qualsiasi condizione della persona.

CAPITIS DEMINUTIO: solo nei confronti di tale istituto si riscontra un’impostazione che considera i tre status. Con questi termine i romani intendono un cambiamento di uno degli STATUS della persona umana; tale istituto viene trattato da Gaio in modo unitario distinguendone tre specie:

1. CAPITIS DEMINUTIO MAXIMA: perdita della LIBERTAS.2. CAPITIS DEMINUTIO MEDIA: perdita della CIVITAS.3. CAPITIS DEMINUTIO MINIMA: mutamento dello STATUS FAMILIAE.

Gaio definisce la CAPITIS DEMINUTIO come PRIORIS STATUS MUTATIO (cambiamento del precedente STATUS). Tale definizione risulta troppo generica perché non ogni cambiamento di STATUS costituisce, secondo i romani, una CAPITIS DEMINUTIO. È essenziale che la STATUS MUTATIO coinvolga la recisione dei vincoli agnatizi, a cui si accompagna l’estinzione dei rapporti giuridici attivi o passivi, facenti eventualmente capo alla persona che li subisce.

LO “STATUS LIBERTATIS”: LE CARATTERISTICHE DELLA SCHIAVITU’ ROMANA. Lo schema del potere padrone sullo schiavo coincide in genere con la figura in genere della proprietà salvo alcune regole specifiche che riguardano gli acquisti del padrone attraverso lo schiavo e talune attenuazioni del potere del proprietario stesso (che però vengono introdotte soltanto a partire dal principato). Ciò comporta che a Roma non esistano tipi di schiavitù diversificati sul piano giuridico.

Agli inizi del III sec. a. C. sul piano del diritto privato della differenza tra i liberi e gli schiavi si esauriva nell’ambito delle persone sottoposte al PATERFAMILIAS, nel fatto che alla morte del PATER i figli divenivano SUI IURIS ed acquistavano la capacità giuridica, gli schiavi rimanevano tali. Nel corso del III sec. a. C. la situazione muta profondamente. Le condizioni di vita e di lavoro degli schiavi erano generalmente pessime. L’unico limite allo sfruttamento della mano d’opera servile era dato dall’ammortamento del capitale in essi investito. Contemporaneamente si venivano sviluppando forma socialmente differenziate di schiavitù(schiavitù agricola, domestica, patriarcale).

LA POSIZIONE GIURIDICA DELLO SCHIAVO.Sul piano del diritto privato il SERVUS è equiparato, in tutto, ad una cosa. Se si tiene conto che egli è un essere umano ciò avviene per disciplinare i vantaggi che il proprietario può trarre da tale fatto (acquisti dello schiavo stesso).

I LIMITI AL POTERE DEL DOMINUS: fino a tutto il periodo repubblicano, tali limiti non esistevano sul piano del diritto; il DOMINUS di uno schiavo ne aveva la disponibilità giuridica e materiale e poteva trattarlo nel modo che riteneva più opportuno, fino ad ucciderlo. Il controllo dell’opinione pubblica sul modo in cui il padrone esercitava i poteri sullo schiavo poteva essere molto penetrante. Nella media e nella tarda repubblica questo controllo venne sostituito dal REGIMEN MORUM di censori (una generale sorveglianza che questa magistratura esercitava sul comportamento individuale soprattutto degli appartenenti ai ceti più elevati). Solo con il principato si rinvengono interventi della giustizia imperiale, nelle forme della COGNITIO EXTRA ORDINEM. Sanzioni penali colpiscono nella COGNITIO il proprietario che abbia messo a morte lo schiavo senza ragione; nel caso di maltrattamenti ingiustificati ed eccessivi il DOMINUS poteva essere costato ad alienare il servo. Questa tendenza si accentua nel tardo antico, dove l’uccisione dello schiavo veniva sempre punita (a meno che esso non fosse morto al di là delle intenzioni del DOMINUS, a seguito delle punizioni corporali).

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Il trattamento dello schiavo come RES comportava la totale incapacità dello stesso di essere soggetto di diritti ed obblighi sul piano del diritto privato. Ciò valeva sia per i diritti di natura patrimoniale, ma anche per i rapporti di carattere personale e familiare.

CONTURBERNIUM: è una relazione sessuale continua tra schiavi. Ha rilevanza soltanto di fatto e dura fin quando il padrone o i padroni lo vogliano. COGNATIO NATURALIS: è la parentela tra schiavi. È giuridicamente irrilevante, in linea di massima anche dopo l’affrancazione (se non ai fini della capacità matrimoniale ed eventualmente a quelli penali)

Sul piano del diritto pubblico l’irrilevanza dello schiavo è completa. Egli non poteva essere titolare né di diritti né di poteri pubblici. La sua incapacità era totale anche sul piano processuale sia nel sistema delle LEGIS ACTIONES che nell’ORDO IUDICIORUM PRIVATORUM.

Per quanto riguarda la posizione del servo sul piano della repressione degli atti illeciti, bisogna distinguere tra:

1. DELICATA: del diritto privato.2. CRIMINA: del diritto pubblico. Lo schiavo non ha capacità in ordine al processo criminale

e non può quindi venir accusato nel processo comiziale né, nell’ORDO IUDICORUM PUBLICORUM, dinanzi ad una QUAESTIO. Ciò significa che per lo schiavo l’esercizio della COERCITIO del magistrato (la potestà punitiva compresa nell’IMPERIUM) non incontrava limiti di carattere costituzionale. A pari gravità del crimine commesso, lo schiavo era punito generalmente con pene più severe. Le forme procedurali in cui avveniva l’accertamento della colpevolezza erano fissate a garanzia del proprietario (il cui diritto poteva astrattamente configgere con la pretesa punitiva pubblica).

Per quanto concerne il IUS SACRUM è difficile non riconoscere una generica capacità agli schiavi, partecipi di riti e di feste religiose. Quando le qualifiche del IUS SACRUM rilevano sul piano del IUS HUMANUM la qualità di persona umana del servo viene a trovare una rilevanza mediata anche su quest’ultimo piano.

L’ATTIVITA’ GIURIDICAMENTE RILEVANTE DELLO SCHIAVO E LE “ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS”. Lo schiavo è un essere umano che può essere coinvolto in fattispecie di carattere patrimoniale che, verificandosi in testa ad una persona libera, comprenderebbero l’acquisto, o la perdita, di diritti e l’assunzione di obbligazioni. Soprattutto lo schiavo può partecipare ad atti di carattere negoziale.

In Roma si è posto il problema del trattamento delle fattispecie di questo genere. Si trattava di salvaguardare gli interessi del proprietario dello schiavo e di contemperare tale salvaguardia con la tutela dei terzi.

Questa trova attuazione mediante il sistema della NOSSALITA’ per i DELICATA mentre il diritto civile era rigorosamente ispirato al principio che lo schiavo poteva rendere migliore la posizione del DOMINUS ma non deteriorarla. Egli acquistava per il proprietario diritti reali e diritti di obbligazione, ma non poteva, in linea di massima, alienare cose del proprietario. Lo schiavo non poteva neanche estinguere diritti di cui il proprietario era titolare, né il proprietario rimaneva obbligato, nell’ambito del IUS CIVILE, per atti negoziali compiuti dallo schiavo.

Il diritto onorario sancisce la responsabilità del proprietario per i negozi compiuti dallo schiavo, quando ricorrano particolari requisiti che giustifichino la responsabilità del DOMINUS per le

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obbligazioni che sarebbero gravate sul servo (se fosse stata una persona libera). Ciò avvenne mediante la concessione delle ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS.

Le ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS sono ristrette al rapporto tra DOMINUS e schiavo, ma vengono date anche al rapporto tra PATER e FILIUSFAMILIAS.

Le ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS possono essere esperite quando venga integrata, ad opera di uno schiavo, una fattispecie che, per il diritto civile o per il diritto onorario, darebbe luogo alla nascita di un’obbligazione contrattuale e sussista una circostanza che giustifichi la responsabilità del proprietario.

Le ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS sono:1. ACTIO EXERCITORIA.2. ACTIO INSITORIA.3. ACTIO QUOD IUSSU.4. ACTIO DE PECULIO.5. ACTIO DE IN REM VERSO.6. ACTIO TRIBUTARIA.

Il periodo in cui queste azioni si sono sviluppate può essere determinato genericamente con riferimento agli ultimi due secoli della repubblica.

Fra le ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS si possono distinguere :1. ACTIO EXERCITORIA, ACTIO INSTITORIA, ACTIO QUOD IUSSU: sono azioni in cui

la responsabilità del proprietario viene fondata su un’autorizzazione, generale o specifica, ad entrare in rapporti d’affari con lo schiavo. Sono azioni in base alle quali il proprietario risponde del debito dello schiavo per intero.

2. ACTIO DE PECULIO, ACTIO TRIBUTARIA: sono azioni in cui la responsabilità del proprietario viene fondata su un’ autorizzazione implicita. La responsabilità del DOMINUS è limitata in un modo diverso e collegato col differente fondamento della responsabilità stessa.

3. ACTIO DE REM IN VERSO: è un’azione in cui la responsabilità del DOMINUS viene fondata su un vantaggio dal negozio compiuto dal servo. La responsabilità del DOMINUS è limitata in un modo diverso e collegato col differente fondamento della responsabilità stessa.

L’ACTIO EXERCITORIA: trova il suo fondamento nella circostanza che l’armatore (EXERCITOR) abbia preposto come MAGISTER NAVIS uno schiavo all’utilizzazione di una nave nel commercio interno e internazionale. Se l’obbligazione assunta dal servo rientra nei limiti della PRAEPOSITIO, il proprietario preponente risponderà, per l’intero (IN SOLIDUM), delle obbligazioni contratte dal MAGISTER NAVIS.

L’ACTIO INSTITORIA: il proprietario prepone lo schiavo, che assume il nome di INSTITOR, ad un’azienda commerciale diversa dall’esercizio di un’impresa armatoriale. In questo caso, nei limiti della PRAEPOSITIO, il preponente risponde IN SOLIDUM per le obbligazioni assunte dal sottoposto.

L’ACTIO QUOD IUSSU: il PATER autorizza, col IUSSUM, un terzo a concludere un contratto con il proprio schiavo e risponde IN SOLIDUM per le obbligazioni nascenti dal negozio così autorizzato. In assenza del IUSSUM è sufficiente, per integrare la responsabilità dell’avvenuta potestà, la successiva ratifica (RATIHABITIO).

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L’ACTIO DE PECULIO: con il termie PECULIUM i romani indicavano l’insieme di beni e di diritti, che il proprietario attribuiva al proprio schiavo, perché questi li amministrasse. Una volta che il peculio sia stato costituito, ne vengono a far parte i beni ed i crediti che lo schiavo acquisti mediante l’utilizzazione dei beni peculiari. Lo schiavo ha di fatto l’amministrazione del peculio: può amministrare ed anche disporre dei beni peculiari, compresa l’esazione dei crediti. Questi atti di disposizione hanno effetti nei confronti del DOMINUS, che di diritto rimane titolare dei beni e dei crediti che fanno parte del peculio. In base all’ACTIO DE PECULIO il DOMINUS risponde per qualsiasi obbligazione assunta dal servo, nei limiti dell’attivo del peculio. Il proprietario ha quindi un diritto di prelazione rispetto ai terzi creditori nel soddisfacimento dei propri crediti nei confronti dello schiavo.

L’ACTIO TRIBUTARIA: introduce per un caso particolare una più ampia responsabilità DE PECULIO per il proprietario. Se, anche implicitamente, abbia dato allo schiavo l’autorizzazione ad esercitare con il peculio un’attività commerciale, il proprietario perde la prelazione per i propri crediti e deve concorrere con gli altri creditori sull’attivo lordo del peculio steso. Tale concorso non avviene secondo il principio PRIOR IN TEMPORE, POTIOR IN IURE, ma ove l’attivo lordo non basti a soddisfare tutti i creditori, ognuno di essi (compreso il proprietario) ottiene il soddisfacimento del proprio avere in una percentuale eguale per tutti.

L’ACTIO DE IN REM VERSO: si ricorre a tale azione quando manchino altri criteri per imputar al proprietario l’obbligazione assunta dal servo. Il DOMINUS stesso risponde nei limiti in cui abbia tratto vantaggio economico dal negozio posto in essere dal servo.

Diverso è il regime nel caso i cui l’obbligazione dello schiavo nasca da un delitto privato. Configgono due esigenze:

1. non lasciare impuniti gli atti illeciti commessi da uno schiavo.2. salvaguardare i diritti del proprietario.

Per le pene pecuniarie si adottò il sistema dalla NOSSALITA’: il proprietario è tenuto a pagare la pena pecuniaria che sarebbe dovuta dallo schiavo, autore del delitto, ove fosse stato libero, ma può evitare tale pagamento abbandonando lo schiavo all’offeso (NOXAE DEDITIO). La responsabilità nossale grava su chi sia proprietario dello schiavo nel momento in cui l’offeso eserciti l’azione penale. Se viene manomesso lo schiavo diventa direttamente obbligato al pagamento della pena pecuniaria.

LE CAUSE DELLA SCHIAVITU’.Chi nasce da madre schiava è schiavo, chiunque ne sia il padre, e cade in proprietà del DOMINUS della schiava stessa. Nel periodo tardo-classico si ammette che il figlio nascesse libero, purchè la madre fosse stata libera in un momento qualsiasi del periodo che va del concepimento alla nascita.

Altra principale causa di schiavitù è la prigionia di guerra. Bisogna distinguere due profili:1. LA RIDUZIONE IN SCHIAVITU’ DEL NEMICO CATTURATO DEI ROMANI: era

un’applicazione dell’acquisto per occupazione delle cose del nemico. Alle origini i CAPTIVI divenivano schiavi del singolo soldato romano che se ne fosse materialmente impadronito. Successivamente il bottino spettava unicamente allo stato, e con esso i prigionieri di guerra, che venivano venduti all’incanto.

2. LO STATUS DEL CITTADINO ROMANO CAPTIVUS: l’ordinamento romano ammette che lo stato del cittadino caduto in prigionia del nemico sia quello di una IUSTA SERVITUS. In virtù della CAPITIS DEMINUTIO MAXIMA subita, il soggetto perde la capacità giuridica, compresa la capacità di avere eredi. I suoi beni divenivano RES NULLIUS e si estinguevano i debiti ed i crediti di cui era titolare. Se ritornava in patria in

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base al IUS POSTLIMINII il CAPTIVUS ridiventava automaticamente libero ed INGENUUS (come se non avesse subito nessuna schiavitù) e riotteneva la titolarità dei propri diritti. Dagli inizi del I sec a. C. una LEX CORNELIA emanata sotto Silla sancì la validità del testamento del CAPTIVUS deceduto in stato si schiavitù presso il nemico. Il CAPTIVUS doveva considerarsi morto nel momento in cui era stato fatto prigioniero, con la conseguenza che la successione si apriva in base al testamento stesso.

L’ACQUISTO DELLA LIBERTA’ E LE MANOMISSIONI.Il servo diviene libero soltanto attraverso un apposito atto del proprietario: la MANUMISSIO. Esistono tre tipi di manomissione e tutti e tre fanno acquistare allo schiavo la LIBERTAS EX IURE QUIRITIUM (contemporaneamente la libertà e la cittadinanza).

1. la MANUMISSIO VINDICTA: Dinanzi al pretore comparivano lo schiavo, il proprietario che lo vuole affrancare, ed un ADSEROTR IN LIBERTATEM. Questo ultimo procede alla VINDICATIO IN LIBERTATEM mentre il proprietario, legittimato a proporre l’opposta VINDICATIO IN SERVITUTEM, tace. Il pretore procede all’ADDICTIO SECUNDUM LIBERTATEM (che ha valore costitutivo). La MANUMISSIO VINDICTA è atto IN IURE CESSIO e non tollera quindi l’apposizione di un termine o di una condizione. Verso la fine della repubblica la di questa figura di manomissione cambia e va perdendo tutti i caratteri dell’IN IURE CESSIO. Continua a richiedersi la presenza di un magistrato ma non vi è più bisogno dell’ADSERTOR IN LIBERTATEM. È il proprietario che pronuncia una formula liberatoria, procedendo, contemporaneamente, ad una unilaterale IMPOSITIO VINDICTAE.

2. la MANUMISSIO TESTAMENTO: serve a liberare il servo per il periodo successivo alla morte del proprietario. Si tratta di una disposizione a forma vincolata. A differenza della MANUMISSIO VINDICTAE essa può essere sottoposta a termine iniziale e a condizione sospensiva.

3. la MANUMISSIO CENSU: consiste nell’iscrizione dello schiavo come libero cittadino nelle liste di censimento, che venivano approntate ogni cinque anni dai censori: tale iscrizione consisteva nella dichiarazione ai censori (PROFESSIO) da parte dello schiavo che, autorizzato dal proprietario, si iscriveva nelle liste censitarie come libero.

LE MANOMISSIONI PRETORIE: nel I sec. a. C. si diffusero forme non solenni di manomissione che non producevano effetti per il IUS CIVILE. Intervenne allora il pretore, non permettendo al proprietario, che ritornava sulla propria decisione, di esperire la VINDICATIO IN SERVITUTEM: veniva protetta l’IN LIBERTATE MORARI del servo (libertà di fatto). La tutela pretoria dava luogo a molti in convenienti che furono superati dalla LEX IUNIA NORBANA, la quale concesse ai servi manomessi in forma non solenne lo STATUS LIBERTATIS, senza la cittadinanza romana. Tali schiavi divenivano LATINI con alcune particolari restrizioni (LATINITAS IUNIANA).

Nel principato scomparve abbastanza rapidamente la MANUMISSIO CENSU in seguito all’obsolescenza dell’antico censimento repubblicano. Nel tardo-antico le manomissioni civili perdono in gran parte il carattere formale che ancora avevano nell’età classica.

LA MANUMISSIO IN ECCLESIA: è una nuova forma di affrancazione che si sviluppa a partire dagli inizi del IV sec. d. C. in concomitanza con l’affermarsi del cristianesimo come religione di stato. Essa attribuisce La CIVITAS romana in un periodo in cui sussiste ancora la LATINITAS IUNIANA. L’atto di affrancazione deve svolgersi in ECCLESIA (luogo di culto o riunione della comunità dei fedeli).

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Nella legislazione di Augusto cominciano a manifestarsi tendenze restrittive in tema di manomissioni:

1. LEX FUFIA CANINA: limitava le manomissioni testamentarie fissandone il limite massimo in proporzione al numero di schiavi posseduti. Il numero massimo di schiavi che si poteva liberare nel testamento era di 100, ed esso valeva per chi ne fosse proprietario di 500. Le affrancazioni eccedenti al quota erano nulle. Per permettere di distinguere le affrancazioni valide da quelle nulle, la legge disponeva che (a pena di nullità per vizio di forma) le manomissioni dovessero essere fatte nel testamento indicando il nome dello schiavo liberato (NOMINATIM).

2. LEX AELIA SENTIA: vieta le manomissioni di schiavi inferiori a trent’anni o da parte di un proprietario inferiore ai venti. In questi casi la manomissione poteva avvenire soltanto previa autorizzazione di un CONSILIUM, presieduto dl magistrato presso cui la manomissione doveva avvenire. Vietava le manomissioni in frode ai creditori e delle aspettative successorie del patrono. Tali manomissioni erano nulle sul piano del diritto civile e non conseguivano effetti neppure in base al diritto onorario. Nessuna delle norme sancite dalla LEX AELIA SENTIA e dalla FUCINA CANINA era stata abolita fino a Giustiniano. L’imperatore provvede a cancellarle tutte (ad eccezione della nullità della manomissioni fraudolente).

LA CONDIZIONE DEI LIBERTI.

Vi è una distinzione fondamentale fra:1. INGENUI: coloro che sono nati liberi.2. LIBERTINI: gli schiavi affrancati da una IUSTA SERVITUS

Il liberto incorre in talune incapacità specifiche della sua condizione ed in una serie di doveri nei confronti del proprietario che lo ha manomesso (patrono).

LE INCAPACITA’: sono particolarmente gravi nel campo del diritto pubblico. In età repubblicana al liberto è vietato l’accesso alle cariche pubbliche e incontra ovunque difficoltà ad essere trattato alla stregua degli INGENUI. In età imperiale queste difficoltà permangono anche se nell’ambito dell’amministrazione imperiale i liberti assumono posizioni di notevole importanza (resta l’incapacità di accedere all’ORDO SENATORIS ed al relativo CURSUS ONORUM). Sul piano privatistica le incapacità di carattere generale sono molto ridotte. La più importante è quella che vieta ai liberti di contrarre matrimonio con membri del ceto senatorio.Le altre incapacità si inquadrano nel rapporto di patronato e sono fissate dal pretore:

1. il liberto non può citare in giudizio il patrono, senza l’autorizzazione del magistrato2. il liberto perde la capacità di testare per la metà del proprio patrimonio, se muore senza figli

o diseredandoli, in quanto per tale quota il pretore concede al patrono la BONORUM POSSESSIO CONTRA TABULAS.

I DOVERI:1. il liberto deve al patrono l’OSSEQUIUM, al quale corrisponde un potere disciplinare del

patrono (che non include mai il IUS VITAE AC NECIS).Con Costantino si generalizza il potere del patrono di chiedere la revoca della manomissione nei confronti dello schiavo ingrato.

2. il liberto aveva l’obbligazione di prestare servizi di varia natura (OPERAE). Tali OPERAE si commisuravano a giorni ed erano fissate dal patrono (il quale non poteva determinarle in modo tale da impedire al libero di procacciarsi il sostentamento per sé e per la propria

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famiglia). A queste prestazioni il liberto era tenuto soltanto se l’avesse promesse dopo l’affrancazione. Le OPERAE si distinguevano in:

a. OFFICIALES: prestazioni di servizi non valutabili sul piano economico. Potevano essere adempiute soltanto nei confronti del patrono e dei suoi discendenti.

b. FABRILES: prestazioni soggette ad una valutazione economica. Il liberto può essere delegato dal patrono ad eseguirle anche nei confronti di un terzo.

LE CONDIZIONI PARASERVILI E LE ALTRE CAUSE MINORATICI DELLA CAPACITA’ GIURIDICA. Nell’esperienza romana si riscontrano delle situazioni paraservili (intermedie tra schiavitù e libertà). Tali condizioni sono caratterizzate dal fatto che sebbene permanga più o meno intatto lo STATUS LIBERTATIS, veniva limitata la capacità giuridica o compressa sul piano della libertà di fatto del soggetto .

1. PERSONA IN CAUSA MANCIPII od IN MANCIPIO: tale categoria si conserva ancora nel periodo classico. Si trattava di persone soggette alla PATRIA POTESTAS di un PATERFAMILIAS, che le aveva trasferite ad un altro pater mediante una MACIPATIO, compiuta nell’esercizio del IUS VENDENDI. In epoca classica questi soggetti mantengono la libertà e la cittadinanza. Dal punto di vista patrimoniale sono prive di capacità giuridica. Per quanto attiene ai rapporti personali essi hanno al piena capacità giuridica. Il MANCIPIUM sulle persone libere cessa soltanto con la manomissione che ne faccia l’avente potestà. Il manumittente assume una posizione analoga a quella del patrono nei confronti dei liberti (ma non sono dovute né l’OBSEQUIUM né le OPERAE).

2. I DEBITORI ADDICTI (in seguito all’esperimento della MANUS INIECTIO) ed i NEXI: costoro erano limitati nella libertà di movimento e prestavano i loro servigi al creditore conservando però la cittadinanza e la capacità di diritto pubblico e militando nell’esercito cittadino.

3. IL COLONUS: si viene a formare un nesso inscindibile tra il colono e la terra che coltiva. Il colono non può abbandonare tale coltivazione, ma il signore che gli ha affidato il fondo non lo può allontanare dallo stesso, neppure se egli risulti inadempiente nelle prestazioni dovute al signore stesso. La funzione di questo istituto è quella di assicurare la forza lavoro necessaria per la coltivazione dei fondi. L’aspetto patrimoniale del colonato si fonda sull’affitto e quindi sulla LOCATIO-CONDUCTIO, ma il corrispettivo poteva essere dato sia in denaro che in natura. La condizione di colono rappresenta nel tardo-antico uno STATUS personale, che si acquistava per nascita, per usucapione, per libera assunzione della qualità di colono, per assegnazione da parte dello stato. I coloni godono, in genere, delle capacità di diritto personale. Anche la capacità di carattere patrimoniale sembra loro riconosciuta (sebbene alcune fonti chiamino PECULIUM il patrimonio del colono). Il signore ha un diritto assoluto sul colono, che gli consente di chiederne la restituzione alla coltivazione del fondo, ovunque egli si trovi, a parte le sanzioni criminali contro chi interferisca nel rapporto tra signore e colono. L’interesse fiscali impone al signore che voglia liberare il colono di concedergli in proprietà il fondo coltivato.

LO “STATUS CIVITATIS”: ACQUISTO E PERDITA DELLA CITTADINANZA.Alle origini la capacità giuridica dipende dalla qualità di cittadino. Dalla media repubblica tale qualità è requisito fondamentale per partecipare di quelle norme del sistema civilistico che si applicano ai soli CIVES ROMANI.

ISTITUTI DEL CONUBIUM E DEL COMMERCIUM: sono due istituti che appartengono al periodo in cui la partecipazione all’ordinamento privatistica romano era collegata al possesso della CIVITAS ROMANA. Concedono allo straniero un più o meno ampia capacità giuridica nell’ambito dell’ordinamento di una città-stato. Questi astuti potevano riguardare singoli soggetti di un

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ordinamento straniero (ma essi, in linea di massima, esistevano fra tutti gli appartenenti a due comunità cittadine).IL CONUBIUM: comportava la capacità di contrarre matrimonio tra gli appartenenti a CIVITATES diverse. In base ad esso un cittadino romano poteva sposare una straniera, munita del CONUBIUM, con la conseguenza che da tale unione nascessero figli legittimi, liberi e CIVES ROMANI. La cittadina romana aveva un vincolo legittimo, anche ai fini della filiazione, secondo l’ordinamento della città cui apparteneva il marito. IL IUS COMMERCII: dava allo straniero il potere di compiere i GESTA PER AES ET LIBRAM: è dubbio se ed in quali limiti aprisse ai PEREGRINI la possibilità di partecipare alla SPONSIO ed alla protezione delle LEGIS ACTIONES.

L’acquisto della cittadinanza avviene di regola per nascita: in costanza di matrimonio è cittadino romano chi nasca da padre romano. Nel caso della filiazione al di fuori del matrimonio, chi nasca da madre romana. Per la filiazione fuori dal matrimonio un’innovazione importante fu introdotta da una LEX MINICIA (inizi del I sec. a. C.) la quale stabilì che il figlio nato dall’unione tra una romana e uno straniero seguisse comunque la cittadinanza del padre (anche se nato al di fuori del matrimonio).

Diventa cittadino romano lo schiavo liberato mediante una IUSTA MANOMISSIO.

La CIVITAS ROMANA veniva poi concessa da organi dello stato a singoli o ad intere comunità. Nella repubblica ciò avveniva mediante una LEX oppure con atto del magistrato autorizzato dalla legge. Nel periodo imperiale mediante senatoconsulto o con una costituzione imperiale.

La cittadinanza si perde in seguito alla perdita dello STATUS LIBERTATIS, che ne è il necessario supporto. Pochi sono i casi in cui si perde lo STATUS CIVITATIS ma non quello LIBERTATIS. In epoca repubblicana si perde la cittadinanza romana per acquisto di una cittadinanza straniera e soprattutto in seguito all’esercizio del IUS EXULANDI. Fa perdere la cittadinanza l’AQUA ET IGNI INTERDICTIO (serviva ad impedire il ritorno dell’esule in patria).

I “LATINI”.Dagli inizi della repubblica una posizione particolare riguardo allo STATUS CIVITATIS era assunta dei Latini. Dal 493 a. C. Roma e le altre città latine formavano la LEGA LATINA.

La lega latina era una confederazione regolata dal FOEDUS CASSIANUM, in base al quale era regolata la posizione dei cittadini delle singole città rispetto agli ordinamenti delle altre città facenti parte della lega.

Tale disciplina si fondava sul:1. IUS MIGRANDI: il diritto di fissare il proprio domicilio in una qualsiasi delle città della

lega,assumendone la cittadinanza. 2. COMMERCIUM: dava la possibilità di porre in essere i GESTA PER AES ET LIBRAM. 3. CONNUBIUM: dava la possibilità di contrarre IUSTUM MATRIMONIUM fra soggetti

appartenenti a diverse città.

La lega latina fu sciolta dopo la terza guerra latina (338 a. C.): 1. alcune città latine vennero incorporate come MUNICIPIA, in Roma. 2. altre furono mantenute nella condizioni di città-stato indipendenti, ed ai loro cittadini

continuarono ad essere riconosciuti i diritti che già godevano nell’ambito della lega latina. Questi latini costituivano la categoria dei LATINI PRISCI.

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Dal 338 a.C. fino agli inizi del II sec. a. C. Roma continuò a fondare COLONIAE CIVIUM LATINORUM. Queste erano città-stato formalmente indipendenti cui Roma conferiva lo STATUS di città latine. Agli abitanti di questa città (LATINI COLONIARII) veniva, in tutto od in parte, attribuito lo STATUS dei LATINI PRISCI.

Nell’89 a.C., dopo il BELLUM SOCIALE, viene estesa la cittadinanza italiana a tutti i SOCII ITALICI. Ciò fece cesare l’esistenza di città latine in Italia, ma contemporaneamente si cominciarono a fondare colonie latine in provincia. Successivamente la LATINITAS venne concessa, altre che a singole città, ad intere province e regioni (come alla Gallia Nerborense, alla Sicilia e alla Spagna).

Lo STATUS di latino corrispondeva necessariamente all’appartenenza ad una città latina indipendente da Roma.Con la LEX IUNIA NORBANA agli schiavi manomessi in forma non solenne lo stato di latino veniva attribuito senza che ciò comportasse l’inserimento in una tale città. Lo STATUS CIVITATIS veniva attribuito senza che ciò corrispondesse all’appartenenza ad un’organizzazione cittadina. LO STATUS dei LATINI IUNIANI (cui si applicavano le norme dei liberti) ricalca quello dei LATINI COLONARII, ma con alcune limitazioni. Essi hanno una capacità giuridica pressoché completa, non hanno con i romani né CONUBIUM né TESTAMENTI FACTIO (non possono ricevere dai romani né eredità né legati). Al momento della morte il patrimonio del LATINO IUNIANUS (abbia o meno discendenti legittimi) torna al manomissore non IURE SUCCESSIONIS bensì IURE PECULII. La condizione di LATINO IUNIANUS era strettamente personale. I figli di tali latini godevano della normale LATINITAS (anche senza far parte di una città latina).

Per quanto riguarda l’ordinamento giuridico applicato ai latini, la situazione varia a seconda dei periodi:

1. EPOCA DELLA LEGA LATINA: ogni città che ne faceva parte aveva un proprio ordinamento.

2. ROMA INIZIA A FONDARE COLONIAE CIVIUM LATINORUM: non abbiamo documentazione su come fosse regolamentato questo aspetto. Sembra di poter escludere che nei singoli statuti coloniari fosse contenuta una completa disciplina di rapporti privatistici. Non risulta neppure che si provvedesse mediante un rinvio generale all’ordinamento di una città latina determinata.

3. ETA’ IMPERIALE: soccorre per i MUNICIPIA LATINA, la regolamentazione fissata nella LEX IRNITANA. Si stabilisce che per le materie non regolate dallo statuto, si applica il diritto romano. La previsione era stata fatta per il IUS CIVILE ma non era stata sentita come necessaria per il IUS HONORARIUM.

CITTADINANZA E CAPACITA’ GIURIDICA FINO ALLA “CONSTITUTIO ANTONINIANA”.

Nel corso del IV sec. a. C. si pone il problema della tutela giuridica e della difesa giudiziaria dello straniero. La soluzione viene trovata mediante l’intervento del magistrato in sede giurisdizionale.Il pretore organizza per gli stranieri una tutela giudiziaria fondata sul proprio IMPERIUM, mentre, il IUS GENTIUM viene esteso agli stranieri.Adottando il principio della territorialità del diritto, il sistema romano si conformava al modello città stato per quanto riguarda l’ordinamento che regola i rapporti con gli stranieri.

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Ai peregrini viene applicato il diritto onorario creato per loro nella relativa IURISDICTIO e poi le norme di diritto civile che rientrano nello IUS GENTIUM.

Dalla fine del III sec. a. C. Roma affrontò il problema dell’organizzazione delle provincie.

Le condizioni degli abitanti delle provincie era di vario genere. Nell’ambito di una provincia vi erano:1. territori con una formale autonomia; avevano un proprio ordinamento e non facevano parte della

provincia: CIVITATES PEREGRINAE LIBERAE ET FOEDERATE SINE FOEDERE LIBERE.

2. Territori soggetti alla sovranità di Roma: erano direttamente amministrati dal governatore provinciale e dai suoi collaboratori.

3. Territori cui non si dava una formale garanzia di indipendenza ma ai quali veniva lasciata una l’autonoma organizzazione cittadina precedente alla conquista.

Le città libere mantenevano un proprio ordinamento comprese l’organizzazione giudiziaria. Gli abitanti delle città libere e anche autonome di fatto costituiscono la categoria dei PEREGRINI ALICUIUS CIVITATIS.Ai PEREGRINI dei territori non autonomi (PEREGRINI NULLIUS CIVITATIS) si continuò ad applicare, in linea di massima, il diritto in vigore prima della conquista

Ai cittadini romani residenti in provincia il governatore applicava l’ordinamento romano, nelle forme del IUS CIVILE e HONORARIUM ma anche le norme emanate per le singole provincie.

Sull’individuazione del diritto da applicare ai cittadini e ai sudditi provinciali poteva influire anche l’istituto della doppia cittadinanza. Secondo l’ordinamento romano, fino alla fine della repubblica, il cittadino romano non poteva essere contemporaneamente cittadino di un’altra città stato.

La CONSTITUTIO ANTONINIANA.Con tale provvedimento, nel 212 d. C. l’imperatore Antonino Caracalla concesse agli abitanti dell’impero che ne fossero ancora sprovvisti la CIVITAS ROMANA. Non tutti gli abitanti dell’impero hanno ricevuto la cittadinanza; ne rimasero esclusi:1. i LATINI IUNIANI.2. Coloro che avevano perso la cittadinanza per effetto di condanna penale.3. I DEDITICII AELIANI.

Con la generale concessione della cittadinanza tutte le città dell’impero sono divenute città romane e sono venute meno le CIVITATES PEREGRINE.

LA NATURA E LE ORIGINI DELLA FAMILIA.Nel diritto romano la capacità giuridica del soggetto dipende anche dallo STATUS FAMILIAE, ossia dal fatto che una persona sia SUI IURIS e non ALIENO IURI SUBIECTA.

Nel periodo tardo-repubblicano la società romana si basa sulla FAMILIA PROPRIO IURE (in senso stretto).

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L’unico soggetto di diritti in questa FAMILIA è il PATERFAMILIAS, in relazione al quale le altre persone facenti parte della FAMILIA sono soltanto oggetto di un diritto assoluto di natura personale.Le persone soggette alla PATRIA POTESTAS sono sprovviste di capacità giuridica per quanto attiene i rapporti privatistici.

Della FAMILIA si viene a fare parte per nascita da IUSTUM MATRIMONIUM, ma anche in seguito ad altri atti (ADOPTIO) che sottopongono persone alla POTESTAS del PATER.

La soggezione alla PATRIA POTESTAS dura sino alla morte del PATER stesso, quando i discendenti immediati divengono tutti SUI IURIS.Lo scioglimento anticipato del vincolo familiare comporta una CAPITIS DEMINUTIO, con la conseguente cessazione di qualsiasi parentela civile od agnatizia, con la famiglia d’origine e con gli ADGNATI della stessa.

IL REGIME DELLA PATRIA POTESTAS.Il FILIUSFAMILIAS è completamente sottomesso alla PATRIA POTESTAS.Per quanto attiene all’intensità dei poteri del PATER non vi era differenza fra la situazione del FILIUS (e degli altri discendenti IN POTESTATE) e quelli dello schiavo.

Nel regime della PATRIA POTESTAS sui discendenti e in quello della proprietà sugli schiavi e sulle altre cose sono state rilevate una serie di analogie:1. la protezione giudiziaria avviene in entrambi i casi mediante la REI VINDICATIO.2. per la sottrazione di persone libere e di cose il PATER può agire con l’ACTIO FURTI.3. Il figlio può essere trasferito con la MANCIPATIO.

Vi è un aspetto fondamentale che differenzia la POTESTAS di carattere familiare dalla proprietà sulle cose: la POTESTAS di carattere familiare è originariamente inestinguibile e conseguentemente intrasmissibile.

Sul piano del diritto privato il potere del PATERFAMILIAS non conosce limiti.

La posizione del figlio si differenza da quello dello schiavo in ordine alla capacità giuridica:1. SUL PIANO DEL DIRITTO SACRALE: la capacità del FILIUSFAMILIAS è totale.2. SUL PIANO DEL DIRITTO PUBBLICO: alla completa incapacità dello schiavo corrisponde la

completa capacità del figlio.3. SUL PIANO DEL DIRITTO E DEL PROCESSO CRIMINALE: il figlio è pienamente capace

alla stregua di una persona SUI IURIS.4. SUL PIANO DEL DIRITTO PRIVATO: nei confronti del PATERFAMILIAS i discendenti

sono soltanto oggetto di un diritto assoluto (PATRIA POTESTAS). Nell’ambito del diritto familiare essi hanno una capacità per quanto riguarda il matrimonio che concludono con l’AUCTORITAS del padre stesso. Per quanto riguarda i diritti patrimoniali l’incapacità del FILIUSFAMILIAS è totale.

Verso la fine della repubblica la situazioni muta: ai maschi si riconosce (e non alle figlie) la capacità di obbligarsi sul piano del diritto civile in quanto abbiano posto in essere una atto produttivo di obbligazioni. Essi possono venir convenuti in giudizio per tali obbligazioni, ma non si può agire contro di loro in via esecutiva finché non siano usciti dalla potestà paterna.

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Con Augusto comincia a svilupparsi l’istituto del PECULIUM CANSTRNSE. Esso si contrappone al PECULIUM (PROFECTICIUM) concesso dal PATERFAMILIAS. È costituito dai beni acquistati dal FILIUSFAMILIAS durante il servizio militare e dagli altri beni che ha ottenuto mediante l’utilizzazione dei primi. Gli imperatori e la giurisprudenza sono arrivati (II sec. d. C.) a riconoscere al FILIUSFAMILIAS una piena capacità giuridica sul PECULIUM CASTRENSE, rispetto al quale il figlio può avere rapporti giuridici con qualsiasi persona. Su tali beni egli può subire l’esecuzione forzata e ne può disporre per testamento.Costantino da vita al PECULIUM QUASI CASTRENSE che ricomprende tutti i beni acquistati nell’esercizio dell’attività burocratica e poi anche ecclesiastica. Dei beni che il FILIUS riceva dalla madre (BONA MATERNA) viene riconosciuta la nuda proprietà al figlio mentre il padre ne ha l’usufrutto legale. Tale regime è definitivamente sanzionato da Giustiniano per i BONA ADVENTICIA (tutti i beni acquistati dal FILIUS senza utilizzare risorse economiche provenienti dal PATER). Anche le FILIAEFAMILIAS possono essere titolari di BONA ADVENTICIA.

La PATRIA POTESTAS continua fino alla morte del PATER per quanto riguarda i poteri di natura personale. Il FILIUSFAMILIAS acquista in nome del PATER soltanto quando utilizzi risorse provenienti da quest’ultimo, ed il PATERFAMILIAS conserva, sui BONA ADVENTICIA l’usufrutto legale ed il conseguente potere di amministrazione.

Il PATER continua a rispondere in via adiettizia ed in via nossale, per le obbligazioni assunte dal FILIUSFAMILIAS.

Alla difesa della PATRIA POTESTAS (che si applicava nel sistema delle LEGIS ACTIONES, con la LEGIS ACTIO SACRAMENTO IN REM) si aggiunse, nel II sec a. C., l’ACTIO IN REM PER SPONSIONEM.Nel principato, la tutela della PATRIA POTESTAS si otteneva attraverso i PRAEIUDICIA.

ACQUISTO E PERDITA DELLA PATRIA POTESTAS.La PATRIA POTESTAS si acquista per nascita od in seguito ad un atto volto a produrre tale acquisto.Si estingue per la morte del PATERFAMILIAS ed in seguito all’adozione e all’emancipazione.

Il padre acquista la PATRIA POTESTAS sul figlio concepito in costanza di IUSTUM MATRIMONIUM mentre coloro che sono nati al di fuori di un tale rapporto (VULGO CONCEPTI) sono fin dalla nascita persone SUI IURIS.

L’acquisto della PATRIA POTESTAS avviene per il solo fatto della nascita, ameno che il padre non abbia esercitato il IUS EXPONENDI o si sia rifiutato di riconoscere il neonato come suo figlio.

Al di fuori della nascita in costanza di legittimo matrimonio, la PATRIA POTESTAS si acquista mediante adozione in senso ampio, che ricomprende le due forme della ADROGATIO e dell’ADOPTIO e mediante la CONVENTIO IN MANUM.

L’adozione in senso ampio ha due forme:1. ADROGATIO: a seconda che la POTESTAS venga acquistata su un altro PATERFAMILIAS.

Si svolge dinanzi ai COMITIA CURIATA presieduta dal PONTIFEX MAXIMUS. L’arrogatore acquista la POTESTAS sull’arrogato e sotto il profilo patrimoniale si ha una successione

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universale INTER VIVOS, a favore dell’arrogatore stesso nel patrimonio dell’arrogato. Per l’arrogato cessano i rapporti di parentela agnatizia ma permangono rapporti di COGNATIO.

2. ADOPTIO: a seconda che la POTESTAS venga acquistata su un FILIUSFAMILIAS Mediante l’ADOPTIO l’adottato tronca ogni rapporto di parentela agnatizia con la famiglia di origine, ed assume nella nuova famiglia la stessa posizione dei discendenti del sangue, stabilendo vincoli di parentela civile con gli agnati dell’adottante. La PATRIA POTESTAS era originariamente inestinguibile e intrasmissibile: soltanto con la legge delle XII Tavole si introdusse il principio che il PATER, il quale avesse abusato del IUS VENDENDI, alienando per tre volte il figlio, perdesse la potestà su di lui. Essa si svolgeva in due fasi:

Si procedeva ad una triplice MANCIPATIO del figlio a persona di fiducia del PATER, il quale, dopo le prime due vendite manometteva il figlio che ricadeva sotto la PATRIA POTESTAS; dopo la terza lo remancipava la PATER: la PATRIA POTESTAS si era estinta, per cui il PATER stesso acquistava su quello che era stato il suo FILIUSFAMILIAS soltanto il MANCIPIUM.

A questo punto entrava in scena il padre adottivo: per completare l’ADOPTIO, si svolgeva tra il PATER e l’adottante quella che appare una forma di IN IURE CESSIO: mediante una VINDICATIO nelle forme della LEGIS ACTIO SACRAMENTO IN REM, l’adottante affermava che l’adottando era suo figlio, colui che lo dava in adozione non procedeva alla CONTRAVINDICATIO. Il pretore procedeva alla ADDICTIO, che faceva acquistare la PATRIA POTESTAS all’adottante sull’adottato.

Può adottare soltanto un cittadino maschio pubere. Si poteva adottare qualsiasi persona ALIENO IURI SUBIECTA pubere o meno, maschio o femmina, a parte il limite per cui l’adottante non poteva essere più giovane dell’adottato.

Giustiniano compie una profonda innovazione in ordine agli effetti dell’ADOPTIO: l’imperatore statuisce che l’adozione non estingue in alcun modo i vincoli con la famiglia naturale, che rimane la vera famiglia dell’adottato (la PATRIA POTESTAS continua ad essere esercitata dal padre naturale nonostante l’adozione).

L’estinzione della PATRIA POTESTAS avviene con la morte del PATERFAMILIAS: i figli diventano persone SUI IURIS ed i maschi PATRESFAMILIAS acquistando la POTESTAS sui propri figli ed ulteriori discendenti.

La PATRIA POTESTAS si estingue in base alla:1. norma sanzionatoria delle XII Tavole, quando il sottoposto passi sotto la POTESTAS di altro

PATERFAMILIAS.2. Nel caso dell’EMANCIPATIO in cui diventa persona SUI IURIS.

In questi casi l’estinzione della PATRIA POTESTAS comporta una CAPITIS DEMINUTIO e la conseguente rottura del vincolo agnatizio.

La CAPITIS DEMINUTIO dell’emancipato non incide sulla COGNATIO: per il IUS CIVILE, l’unico rapporto parentale è con il PARENS MANUMISSOR. La CAPITIS DEMINUTIO non crea problemi dal punto di vista patrimoniale, dato che il figlio era, prima dell’emancipazione, privo di capacità giuridica.Nel periodo classico il figlio ha la capacità di obbligarsi civilmente. La CAPITIS DEMINUTIO estingue, anche nell’emancipazione, anche le obbligazioni che egli abbia, su questa base, contratte, ma il pretore dà azioni onorarie contro l’emancipato concedendo il BENEFICIUM COMPETENTIAE.

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MATRIMONIO E CONVENTIO IN MANUM.La struttura della FAMILIA trova il suo fondamento essenziale nel matrimonio.

Il matrimonio romano si fonda in epoca classica sul consenso dei coniugi. Nel periodo classico si può fare una distinzione nel rapporto matrimoniale in funzione della posizione che assume la moglie rispetto alla famiglia del marito. La moglie poteva entrare nella famiglia del marito:1. se il marito era SUI IURIS, la moglie cadeva sotto la POTESTAS di quest’ultimo (MANUS).2. Se il marito era ALIENI IURIS, la moglie cadeva sotto la POTESTAS del PATERFAMILIAS

del marito stesso; a seguito di ciò la moglie era considerata in posizione di figlia (LOCO FILIAE) rispetto al proprio marito.

La donna poteva anche conservare l’originario STATUS FAMILIAE. In questo caso non aveva nessun rapporto di parentela civile (ADGNATIO) né con il marito né con i propri figli. L’ingresso nella famiglia del marito (CONVENTIUM IN MANUM) era realizzabile mediante:1. CONFARREATIO: consisteva in una serie di atti di intonazione religiosa e culminava

nell’offerta a Giove di una focaccia di farro. Si tratta di un rito matrimoniale di carattere religioso, che faceva entrare la donna nella famiglia agnatizia del marito.

2. COEMPTIO: è un’applicazione della MANCIPATIO ed era alle origini configurata come un modo di porre in essere il matrimonio, in alternativa alla CONFARREATIO.

3. USUS: è un istituto di età remota, connesso alla MANCIPATIO, di cui sanava vizi di forma o di legittimazione. Nel I sec a. C. l’USUS era in vigore e cadde in desuetudine nel I sec. d. C.

La dottrina distingueva due tipi di matrimonio:1. MATRIMONIUM CUM MANU: si conclude nelle forme del IUS CIVILE per l’acquisto della

MANUS (CONFARREATIO, COEMPTIO, USUS). 2. MATRIMONIUM SINE MANU: è fondato sulla semplice volontà reciproca dei coniugi di

essere marito e moglie (AFFECTIO MARITALIS).

Fin dalla media repubblica il matrimonio si fonda soltanto sul consenso durevole dei coniugi

In periodo classico il consenso deve essere manifestato personalmente dagli sposi, anche se si tratti di persone ALIENO IURI SUBIECTAE, ma in questo caso occorre anche l’assenzo dell’avente potestà. Il consenso del PATERFAMILIAS al matrimonio della persona sottoposta doveva perdurare perché continuasse il rapporto di coniugio.

In epoca imperiale l’acquisto della MANUS sulla moglie avviene solo in base alla COEMPTIO.

Nel periodo postclassico, il matrimonio fu in primo piano fra gli istituti verso cui la religione cristiana mostrava il maggiore interesse. L’influenza cristiana sulla struttura del matrimonio si manifestò nel tentativo di limitare lo scioglimento del rapporto al solo caso di morte di uno dei due coniugi.

Soprattutto nelle classi elevate, il matrimonio è preceduto dal fidanzamento (SPONSALIA) che nel periodo classico sono un atto non formale con effetti molto limitati.

Nel periodo arcaico invece il fidanzamento era un atto che, compiuto nelle forme della SPONSIO, vincolava alla conclusione del matrimonio attraverso la responsabilità personale di colui che avesse promesso di contrarre il matrimonio stesso o mediante l’assunzione di pagare una somma di denaro nel caso in cui il matrimonio non seguisse.

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Durante la media repubblica l’azionabilità della SPONSIO cadde in disuso.

Nel periodo postclassico il fidanzamento non vincolava alla conclusione delle nozze; ma quando lo SPONSUS avesse dato alla fidanzata o al padre di essa una somma di denaro a titolo di ARRHA SPONSALICIA, si instaurava una coazione indiretta al matrimonio da far valere entro due anni dalla dazione: se non voleva più contrarre il matrimonio, il futuro marito perdeva l’ARRHA, mentre la futura sposa o il padre, che rifiutassero le nozze, erano tenuti a restituire un multiplo della somma ricevuta.

La libertà di contrarre matrimonio è ridotta dalla legislazione augustea che si compendia nella LEX IULIA DE MARITANDIS ORDINIBUS del 18 a. C. ripresa dalla LEX PAPIA POPPAEA del 9 d. C.

REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MATRIMONIO. I giuristi romani non hanno proceduto ad una sistemazione di quelli che sono i requisiti di validità del matrimonio.Quando due soggetti posseggano tutti i requisiti per contrarre un valido matrimonio, si dice che essi hanno reciprocamente il CONUBIUM.

Alcuni requisiti per aversi un valido matrimonio sono già fissati nelle XII Tavole:1. gli sposi devono essere puberi2. gli sposi non devono essere in rapporto di parentela naturale (COGNATIO) o civile

(ADGNATIO) in linea retta all’infinito, in linea collaterale entro il settimo grado.3. Entrambi gli sposi devono essere cittadini (o stranieri con i quali esisteva la reciproca capacità

matrimoniale, e cioè il CONUBIUM).

In periodo tardo-repubblicano e classico, questi requisiti sono precisati. Oltre alla maturità fisica si richiede anche la sanità mentale.

LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO. Il matrimonio si scioglie per morte di uno dei coniugi. Alla morte è equiparata la CAPITIS DEMINUTIO MAXIMA (perdita della libertà).

Il matrimonio si fonda sull’AFFECTIO MARITALIS (consenso continuato).

Nell’epoca classica il matrimonio si scioglie in seguito all’accordo delle parti diretto allo scioglimento del rapporto coniugale o al REPUDIUM (dichiarazione unilaterale recettizia) di uno dei due coniugi rivolto all’altro e diretto a far cessare il rapporto coniugale stesso. Anche se si tratta di PERSONA ALIENI IURIS il coniuge può divorziare senza l’assenso del PATERFAMILIAS; e la donna senza l’assenso del tutore.

Lo scioglimento del matrimonio per divorzio lascia sussistere, se esistente, la POTESTAS sulla donna del marito o del PATERFAMILIAS di costui. La donna usciva da tale POTESTAS mediante l’emancipazione. Secondo Gaio il marito era costretto, mediante l’intervento del pretore, a liberare l’ex moglie dalla MANUS dopo il divorzio.

Il divorzio consensuale rimane valido in ogni caso e non viene sottoposto a sanzioni di nessun genere per tutto il periodo classico.

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LA DISCIPLINA DELLE SECONDE NOZZE: né promosse né osteggiate dal diritto non erano mai state viste con molto favore né dalla società antica né dalla repubblica. La legislazione matrimoniale augustea aveva introdotto l’obbligo di contrarre matrimonio per i celibi e le nubili ma anche per i vedovi e i divorziati. Nel tardo-antico l’influenza del cristianesimo, sfavorevole alle seconde nozze, portò ad una serie di misure che tendevano a proteggere i figli di primo letto, il che comportava svantaggi matrimoniali per il binubo.

RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI TRA CONIUGI.I rapporti personali tra coniugi sono regolati dal costume ed assumono solo di rado rilevanza giuridica.Anche sul piano sociale la posizione del marito e della moglie è diversa e varia a secondo delle epoche:1. EPOCA ARCAICA: non si può pensare ad una posizione paritetica fra uomo e donna: nella

disciplina giuridica si aveva la completa sottomissione della moglie alla POTESTAS del marito.2. EPOCA CLASSICA: tra i coniugi ha rilevanza sociale il reciproco dovere di fedeltà, rispetto ed

assistenza. Si incontrano difficoltà per una tutela sul piano giuridico perché l’ordinamento romano non appresta gli strumenti per una protezione giurisdizionale di questi interessi: li sanzioni delle violazioni di tali diritti sono per lo più indirette.

I rapporti patrimoniali hanno una disciplina complessa. Bisogna distinguere tra l’ISTITUTO DELLA DOTE, che diventa di proprietà del marito e rileva solo al momento della sua eventuale restituzione, e le altre situazioni che, dal punto di vista patrimoniale si instaurano tra i coniugi PENDENTE MATRIMONIO. In caso di matrimonio CUM MANU fra i coniugi non si possono instaurare rapporti patrimoniali in pendenza del matrimonio, perché la moglie è sottoposta alla POTESTAS del marito ed è priva di capacità giuridica.In caso di matrimonio SINE MANU il regime giuridico è quello della separazione, che comporta che, se è o diventa SUI IURIS, la donna sia titolare del proprio patrimonio e lo amministri senza subire in ciò alcuna ingerenza del marito.

L’ISTITUTO DELLA DOTE: l’origine della dote è oscura. Sembra che essa emerga nel matrimonio CUM MANU, in cui la donna troncava, con la CAPITIS DEMINUTIO, i rapporti con la famiglia d’origine, rispetto alla quale perdeva qualsiasi aspettativa successoria. A tale scopo alla donna, che si sottometteva alla POTESTAS del marito, era assegnata dalla famiglia di origine una certa quantità di beni a soddisfazione delle aspettative successorie: i beni confluivano nel patrimonio del nuovo avente potestà sulla donna ed erano destinati al sostentamento e al benessere della nuova unione coniugale. I beni che costituiscono la dote assumono una posizione particolare nell’ambito del patrimonio del marito. La funzione della dote è quella di contribuire all’economia della famiglia. A questa funzione si aggiunge quella di far fronte alle necessità economiche della donna dopo lo scioglimento del matrimonio.

La dote può essere costituita:1. come DOS PROFECTICIA, dall’avente potestà sulla donna.2. come DOS ADVENTICIA, dalla donna o da un terzo.

I negozi costitutivi della dote potevano avere:1. effetti obbligatori (la fattispecie si perfeziona al momento della stipulazione del negozio):

appartengono ad essi la DOTIS DICTIO e la PROMISSIO DOTIS.

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2. effetti reali (la fattispecie si perfeziona solo al momento della consegna dei beni): appartiene ad essi la DATIO DOTIS.

La DOTIS DICTIO è una VERBORUM OBLIGATIO che si compie UNO LOQUENTE (una sola delle parti, il debitore emette una dichiarazione). Può essere compiuta dall’avente potestà sulla donna, dalla donna stessa, dal debitore di quest’ultima a ciò delegato.

La PROMISSIO DOTIS era un’applicazione della STIPULATIO in cui in questo contratto si faceva menzione della causa della causa della obbligazione assunta e cioè della costituzione della dote.

La DATIO DOTIS consisteva nella trasmissione della proprietà delle cose facenti parte della dote mediante MANCIPATIO, IN IURE CESSIO e TRADITIO.

La costituzione della dote presuppone la costituzione di un atto scritto (INSTRUMENTUM DOTALE). Quando nell’INSTRUMENTUM colui che costituisce la dote si assume soltanto l’obbligazione di trasferire la titolarità dei beni oggetto della dote stessa, l’efficacia obbligatoria dell’atto non è più subordinata alle forme verbali tipiche della DOTIS DICTIO e della PROMISSIO DOTIS. Nel caso in cui L’INSTRUMENTUM DOTALE trasferisca direttamente i cespiti (fonti di entrate o guadagni) che costituiscono la dote, resta necessaria la consegna materiale della cosa (TRADITIO) per il trasferimento della proprietà.

Originariamente oggetto della dote potevano essere soltanto cose corporali, destinate ad essere trasferite in proprietà. Si ammise poi che qualsiasi diritto patrimoniale potesse essere oggetto di dote: diritti reali parziari e diritti di credito potevano essere costituiti o trasferiti al marito a titolo di costituzione di dote.

Al riguardo dell’oggetto della dote bisogna distinguere tra:1. COSTITUZIONE CON EFFETTI OBBLIGATORI: una volta che il matrimonio sia seguito la

dote ha per oggetto l’obbligazione e il marito, nei limiti in cui è tenuto alla restituzione, risponde per la negligenza nel chiedere l’adempimento dell’obbligazione stessa. Soltanto in seguito a tale adempimento, l’oggetto della prestazione diverrà oggetto della dote.

2. COSTITUZIONE CON EFFETTI REALI: il marito è proprietario delle cose dotali, ed ha quindi il diritto di usarle, percepirne i frutti ed alienarle. Solo a partire dalla LEX IULIA DE FUNDO DOTALI il marito non può alienare i fondi italici facenti parte della dote senza il consenso della donna.

Originariamente la dote non andava restituita e rimaneva definitivamente acquisita al marito. Diversa era la situazione del matrimonio SINE MANU. Le parti sopperiscono alla mancanza di una disciplina normativa con l’esercizio della loro autonomia: è conosciuta la figura della DOS RECEPTICIA, che è quella di cui il costituente (chiunque egli fosse) si era fatto promettere la restituzione mediante STIPULATIO.

Nel periodo classico l’obbligo di restituzione della dote era subordinato all’evento che avesse causato lo scioglimento del matrimonio e della persona che avesse costituito la dote.1. se il matrimonio si scioglie per morte della donna la dote rimane, se ADVENTICIA, al marito:

nel caso di DOS PROFECTICIA, spetta al padre che ha costituito la dote stessa l’ACTIO REI UXORIAE, mentre il marito ha diritto alla RETENTIO PROPTER LIBEROS (il diritto di trattenere un quinto del patrimonio per ogni figlio nato dal matrimonio).

2. se il matrimonio si scioglie per divorzio, la donna ha il diritto di richiedere la restituzione, chiunque abbia inviato il REPUDIUM. Se il divorzio può essere imputato alla donna, il marito

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ha diritto alla RETENTIO PROPTER LIBEROS (un sesto per figlio) e ad una RETENTIO PROPTER MORES per la condotta sconveniente della moglie.

3. se il matrimonio si scioglie per morte del marito, la donna può richiedere la restituzione della dote agli eredi di quest’ultimo, senza possibilità di RETENTIONES: se il marito le ha lasciato un LEGATUM DOTIS o PRO DOTE, il pretore la costringe ad optare fra l’acquisto del legato e l’esercizio dell’ACTIO REI UXORIAE (EDICTUM DE ALTERUTRO).

Nel periodo postclassico tale regime non si modifica. Se la dote rimane al marito in seguito alla morte della moglie, egli acquista solo l’usufrutto legale, in quanto la nuda proprietà è destinata ai figli nati dal matrimonio che li acquistano come BONA MATERNA.Nel caso di divorzio cessano le RETENTIONES, e la dote si devolve al coniuge senza colpa.Nel caso di morte del marito, anche la DOS PROFECTICIA va alla donna che sia SUI IURIS. Le RETENTIONES vengono formalmente abrogate da Giustiniano.

Il marito risponde, nell’ACTIO REI UXORIAE per colpa e per dolo.

Nella compilazione giustinianea l’azione per ottenere la restituzione della dote assume il nome di ACTIO EX STIPULATU, che era l’azione spettante nella DOS RECEPTICIA: il regime di quest’azione coincide con quella dell’ACTIO REI UXORIAE.

Il quadro dei rapporti patrimoniali tra coniugi diventa più complesso nel periodo postclassico a seguito dell’introduzione della DONATIO ANTE (e PROPTER) NUPTIAS. La donazione antenuziale viene fatta dal marito alla moglie ed acquista efficacia definitiva con il verificarsi del matrimonio. L’istituto è destinato ad assicurare il mantenimento della moglie dopo lo scioglimento del matrimonio: a seguito della morte della moglie la dote va restituita al marito (che in presenza di figli ne ottiene solo l’usufrutto legale). Se muore il marito, la donazione resta alla moglie (cui viene attribuito solo l’usufrutto legale in presenza di figli). In caso di divorzio la donazione va al coniuge senza colpa.

Giustiniano permette la costituzione della donazione obnuziale anche dopo l’inizio del matrimonio (DONATIO PROPTER NUPTIAS).

PARENTELA CIVILE E PARENTELA NATURALE.La FAMILIA PROPRIO IURE, fondata sul matrimonio, sta anche alla base dell’AGNATIO (parentela secondo il diritto civile), la quale, per linea maschile, unisce tutti coloro che si sarebbero potuti trovare sotto la POTESTAS di un unico PATERFAMILIAS: coloro che discendono, in via di filiazione legittima, da un comune capostipite e non hanno subito CAPITIS DEMINUTIO.

Oltre che per nascita da IUSTUM MATRIMONIUM, la parentela agnatizia sorge in base a tutti gli atti che fanno acquistare la PATRIA POTESTAS, come l’ADROGATIO, l’ADOPTIO, la CONVENTIO IN MANU.

Al di là della parentela agnatizia sussiste il legame derivante dall’appartenere ad un organismo “parentale” più ampio (alla medesima GENS).

Le GENTES nel periodo monarchico e proto-repubblicano si caratterizzano dalla comunanza del NOMEN (il GENTILICIUM) che nel sistema onomastico romano è comune a tutti coloro che appartengono alla stessa GENS.

Accanto all’ADGNATIO è limitata la rilevanza della COGNATIO (parentela del sangue). Essa è tenuta presente agli effetti della capacità patrimoniale oltre che a quelli penali e sacrali.

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È il pretore che inizia a prendere in considerazione la COGNATIO ai fini successori, con la BONORUM POSSESSIO (SINE TABULIS) UNDE COGNATI.

Soltanto in piena epoca giustinianea rileva la COGNATIO sia nell’ambito della filiazione legittima che in quella al di fuori del matrimonio.

Nell’ambito della COGNATIO vanno considerati i figli procreati fuori dal matrimonio (VULGO QUAESITI o CONCEPTI). Fin dal momento della nascita essi sono persone SUI IURIS (perché la madre non può essere titolare di POTESTAS, né con essa i figli stanno in rapporto di ADGNATIO poiché tale rapporto si crea soltanto per linea maschile).I figli VULGO QUAESITI non sono parenti di nessuno, perché l’ADGNATIO si fonda sul rapporto con il padre, e questi non hanno con il padre stesso alcuna relazione. Nessun diritto possono vantare i figli VULGO QUAESITI nei confronti del padre, né quest’ultimo nei loro confronti. Con la madre i figli VULGO QUAESITI si trovano in un rapporto di COGNATIO.

Nel tardo-antico la posizione dei figli VULGO QUAESITI (ora chiamati FILII NATURALES) subisce un cambiamento nei rapporti con il padre, quando si tratti di figli nati in un rapporto di concubinato, i quali possono assumere la qualità di figli legittimi.A ciò si accompagna un’istituzionalizzazione del concubinato: perché ricorra questa figura si richiede una volontà dell’uomo e della donna che configuri l’unione come duratura ed esclusiva. Nel concubinato manca l’aspetto dell’AFFECTIO MARITALIS che assicura la DIGNITAS della donna e quindi l’HONOR MATRIMONI.Tutto ciò porta a configurare nel concubinato un matrimonio da cui nascono non figli legittimi ma LIBERI NATURALES.I figli naturali possono ricevere MORTIS CAUSA dal padre solo per testamento: Giustiniano riconosce loro diritti nella successione AB INTESTATO. A differenza dei figli VULGO QUAESITI solo i figli naturali possono acquistare la qualità di figli legittimi, mediante la procedura della LEGITIMATIO.

LA CAPACITÀ GIURIDICA E GLI IMPUBERES.Nell’esperienza romana ci sono persone umane che non hanno la capacità giuridica. La capacità di agire viene riconosciuta a coloro che hanno raggiunto una maturità intellettuale sufficiente a rendersi conto della portata degli atti che compiono.

In diritto romano la capacità di agire può essere esclusa o diminuita da cause attinenti all’età (IMPUBERES e MINORES XXV ANNIS), al sesso (donne), a vizi della sfera mentale (FURIOSI) e caratteriale (PRODIGI). Il diritto civile prevede l’INFIRMITAS AETATIS come causa di esclusione o di diminuzione della capacità di agire.

Il IUS CIVILE fissa un limite d’età entro il quale si presume manchi l’idoneità a curare i propri interessi: il soggetto che vi rientri è incapace o parzialmente capace di agire. In linea di principio il limite è rappresentato dalla pubertà.

Alle origini la pubertà veniva accertata mediante un’INSPECTIO CORPORIS.

Gli impuberi, incapaci e sottoposti a tutela, erano chiamati PUPILLI.Nel periodo classico si individuano tre categorie di IMPUBERES:

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1. INFANTES: erano quei bambini che non si rendevano conto della portata delle proprie e delle altrui parole nel contesto sociale. Sono totalmente incapaci di agire (equiparati ai pazzi). Gli atti da loro compiuti non hanno alcun effetto giuridico. Per il pupillo che abbia la materiale capacità di parlare, anche senza rendersi conto della portata sociale del discorso, si ammette che, con l’AUCTORITAS del tutore, possa fare la CRETIO dell’eredità od acquistare il possesso, applicandogli, in via eccezionale, il regime degli INFANTIA MAIORES.

2. INFANTIA MAIORES: sono solo parzialmente incapaci di agire. In ordine ai diritti patrimoniali essi possono migliorare la loro situazione e non deteriorarla. Per i pupilli vige il principio che, nell’ambito dello stesso affare e dello stesso negozio, si scindano ove sia possibile, gli effetti favorevoli che si verificano, da quelli sfavorevoli che non hanno luogo (negozio claudicante)

3. PUBERTATI PROXIMI.

LE FORME DELLA TUTELA IMPUBERUMAll’incapacità del pupillo ovviava mediante la TUTELA, la quale aveva lo scopo di fornire all’impubere assistenza e protezione anche sul piano di fatto.

I romani conoscevano diversi modi per classificare le tutele. Distinguevano:1. TUTELA LEGITIMA: spettava ai parenti secondo il IUS CIVILE. Si ha quando manchi la

designazione testamentaria da parte del testatore e spetta al parente più vicino (ADGNATUS PROXIMUS). Quando esistano più agnati nello stesso grado la tutela viene esercitata da tutti collettivamente. In mancanza di ADGNATI la delazione passa ai GENTILES.

2. TUTELA TESTAMENTARIA: il tutore è nominato nel testamento dal PATERFAMILIAS dell’impubere. Nel TESTAMENTUM PER AES ET LIBRAM ciò avveniva in forma imperativa. Tutore testamentario poteva essere chiunque avesse requisiti per essere tutore: era solo il PATERFAMILIAS che poteva nominare un tutore, e solo quando l’impubere fosse sotto la potestà del padre al momento della morte di quest’ultimo.

3. TUTELA DATIVA: il tutore viene nominato secondo la LEX ATILIA del 210 a. C. dal pretore urbano. Esso viene nominato per l’impubere che non abbia altro tutore. Il regime della tutela dativa si contrappone a quello della tutela legittima e testamentaria.

IL REGIME DELLA TUTELA IMPUBERUM.I tre tipi di tutela si differenziano in ordine all’obbligo di conservare la carica: 1. TUTORE TESTAMENTARIO: può liberamente rinunciare alla tutela, anche dopo aver

cominciato a gerire l’ufficio: basta che compia l’ABDICATIO TUTELAE.2. TUTORE DATIVO: non può rinunciare all’ufficio tutelare: può solo presentare delle cause che

lo giustifichino a rifiutare l’ufficio (EXCUSATIONES). Nel periodo classico egli poteva designare persona più adatta alla tutela stessa ed in seguito il pretore decideva chi dovesse assumere l’onere della tutela.

Il carattere obbligatorio si estese alla tutela testamentaria in epoca classica: il tutore designato nel testamento non poteva più compiere l’ABDICATIO TUTELAE. Per tutto il periodo classico il tutore legittimo rimase escluso dal sistema delle EXCUSATIONES, perché non era obbligato a gerire la tutela. È solo in epoca postclassica che anche per questo tipo di tutore si configurò un obbligo a gerire la tutela e ad assumere la amministrazione del patrimonio tutelare.

È capace ad assumere l’ufficio della tutela legittima chi sia maschio e pubere: egli deve essere necessariamente SUI IURIS. In epoca classica invece né il tutore testamentario né il tutore dativo devono essere SUI IURIS.Nel periodo postclassico poi le donne vengono ammesse ad esercitare l’ufficio tutelare.

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Nei confronti del tutore legittimo e testamentario non esiste un’azione di rendiconto, ma si danno soltanto mezzi contro il tutore malversatore.Intorno al 210 a. C. la LEX ATILIA introduce la tutela dativa: per questo tipo di tutela fu introdotta l’ACTIO TUTELAE che è un IUDICIUM BONAE FIDEI. E’ una tipica azione di rendiconto, che si fonda sull’effettiva gestione tutelare e sull’amministrazione del patrimonio. Essa può essere esperita quando il tutore cessi dall’ufficio e viene intentata dal nuovo tutore quando la cessazione sia avvenuta prima che il pupillo stesso abbia raggiunto la pubertà. Tale azione può essere data come ACTIO TUTELAE CONTRARIA a favore del tutore, quando il rendiconto stesso portasse un saldo a suo favore. Il campo di questa azione si amplia, ed essa viene impiegata per sancire la responsabilità del tutore dativo che non si curi della tutela e che non amministri il patrimonio tutelare.

L’obbligo di gestione, l’amministrazione del patrimonio pupillare e l’ACTIO TUTELAE vennero estese alla tutela testamentaria all’inizio dell’età classica. Il tutore testamentario rispondeva per la mancata gestione solo quando il magistrato gli avesse notificato un decreto con cui poneva a carico del tutore stesso ogni ulteriore inerzia.

Nel periodo postclassico si verifica la definitiva fusione dei tre tipi di tutela. Il tutore legittimo che, obbligato o no, volesse amministrare il patrimonio del pupillo doveva prestare la garanzia che il patrimonio del pupillo non subisse nocumento (SATISDATIO REM PUPILLI SALVAM FORE).

L’AUCTORITAS è l’assenso del tutore contestuale alla conclusione del negozio e presuppone la partecipazione del tutore stesso al compimento dell'atto.

Per l’amministrazione del patrimonio tutelare esistevano delle regole che imponevano al tutore un certo impiego dei beni pupillari. Nel periodo postclassico e giustinianeo si sviluppa una generale inalienabilità del patrimonio pupillare.

Regole speciali valevano in caso di pluralità di tutori.I TUTORES LEGITIMI esercitavano la tutela in modo collettivo. Nella tutela testamentaria poteva decidere o la volontà del testatore o l’accordo tra i tutori o in mancanza il pretore.Nella tutela testamentaria doveva essere comunque preferito il tutore che offrisse la SATISDATIO.

La responsabilità del tutore nei confronti del pupillo varia da epoca ad epoca:1. EPOCA PIÙ ANTICA: ci si limita a reprimere la dolosa malversazione dei beni pupillari da

parte del tutore.2. FINE DELLA REPUBBLICA: il tutore legittimo che volesse amministrare il patrimonio

pupillare doveva prestare la SATISDATIO.

In base alla SATISDATIO il tutore risponde negli stessi limiti in cui sarebbe stato tenuto con l’ACTIO TUTELAE: e risponde anche per la mancata gestione dell’ufficio tutelare che ricomprende anche l’amministrazione del patrimonio pupillare.

Contro il tutore testamentario spettava un’ACCUSATIO SUSPECTI TUTORIS. L’ACCUSATIO, esercitata nelle forme della COGNITIO, porta alla rimozione del tutore che viene colpito da INFAMIA. Al suo posto non subentra il tutore legittimo ma il magistrato dà, EX SENATUSCONSULTO, un tutore dativo.

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LA CONDIZIONE DELLA DONNA E LA TUTELA MULIEBRE.La donna pubere (VIRIPOTENS) ha una limitata capacità d’agire, ed è conseguentemente sottoposta a tutela. Essa incorre anche in alcune limitazioni nella capacità giuridica sul piano dei rapporti privati.

Sul piano del diritto privato, le donne erano incapaci per gli atti e per i rapporti che coinvolgevano la PATRIA POTESTAS. Non potevano essere istituite eredi nel testamento di un cittadino appartenenti alla prima classe del censo (neanche in quello del proprio padre). La disposizione cadde in disuso nel principato.La donna sottoposta a tutela legittima non poteva fare testamento.Nel I sec. d. C. le donne non potevano assumere obbligazioni nell’altrui interesse, in qualsiasi materia ciò avvenisse. Il divieto rimase in vigore fino all’epoca giustinianea.

Molto più ampia è la diminuzione della capacità d’agire.1. la donna è pienamente capace di compiere quegli atti da cui le provengano solo vantaggi ed

anche per lei si verifica il negozio claudicante. 2. la donna non è incapace per tutti gli atti che le possono recare svantaggio. In tutti gli altri atti

che le possono recare svantaggio ha bisogno della TUTORIS AUCTORITAS.

Originariamente la TUTELA MULIERUM poteva essere legittima o testamentaria. In seguito si aggiunse anche la tutela dativa. Il tutore dativo veniva dato alle donne solo su loro istanza, ed era richiesta l’accettazione della persona designata dal pretore.

Nel corso dell’Impero la donna poteva essere esonerata dalla tutela, quando conseguisse, sulla base della LEX IULIA ET PAPIA, il IUS LIBERORUM (avendo partorito 3 figli, se ingenua, 4 se liberta, nell’ambito di un matrimonio conforme alle prescrizioni di detta legge).

Con Costantino, la TUTELA MULIERUM è ufficialmente scomparsa.

LE CURATELE.L’assenza o la menomazione della capacità d’agire stanno anche alla base delle CURATELE che riguardano:1. il minore di 25 anni.2. il pazzo.3. il prodigo.

Nel diritto della tarda repubblica e in quello classico il FURIOSUS pur essendo soggetto di diritto è completamente incapace di agire sia a proprio vantaggio che a proprio svantaggio. Ciò vale per gli atti leciti ed illeciti per cui il pazzo non ha neanche capacità di diritto penale, privato e pubblico.

La CURA del FURIOSUS spetta agli ADGNATI, ed in mancanza ai GENTILES. Non esistono curatori testamentari: dalla fine della repubblica in mancanza del curatore legittimo provvede il pretore. L’intervento di quest’ultimo permette un controllo sulle condizioni della salute mentale del soggetto da sottoporre a curatela. Il curatore deve preoccuparsi della sorte della persona e dell’amministrazione del patrimonio del pazzo.I rapporti tra curatore e pazzo non sono regolati da una specifica azione: si applica in questo caso la generica ACTIO NEGOTIORUM GESTORUM, DIRECTA E CONTRARIA.

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La CURA PRODIGI: gli ADGNATI e i GENTILES sono chiamati ad esercitare la curatela su colui che dissipa il proprio patrimonio. In questo caso è necessario un provvedimento del pretore (INTERDICTIO). Il prodigo era pienamente capace dal punto di vista del diritto penale pubblico e privato. Tra prodigo e curatore il rendiconto della curatela si ottiene mediante un’ACTIO NEGOTIORUM GESTORUM data in via utile.

La CURA MINORUM non è disciplinata dal IUS CIVILE. Nel periodo più antico all’uscita dall’impubertà i ragazzi si trovavano a 14 anni completamente capaci di agire e non sottoposti a nessun controllo.Ai primi del II sec. a. C. la LEX LAETORIA DE CIRCUMSCRIPTIONE ADULESCENTIUM (LEX MINUS QUAM PERFECTA vieta l’atto ma non ne dispone la nullità ma irroga una pena che colui che ha violato il divieto) si riferisce a coloro che non hanno ancora compiuto i 25 anni e fissava una pena pecuniaria a carico di coloro che, nel concludere un atto a rilevanza patrimoniale, avessero abusato della inesperienza di un minore, il quale ne avesse riportato un danno.La vicenda della CURA MINORUM parte da questa normativa. I rapporti tra curatore e minore erano regolati in base ai principi vigenti in tema di gestione degli affari altrui: era esperibile l’ACTIO NEGOTIORUM GESTORUM, anche quando sembra, il curatore fosse richiesto dal minore e l’incarico accettato volontariamente dal curatore.

LE PERSONE GIURIDICHE NELL’ESPERIENZA ROMANA.Nel linguaggio giuridico romano manca un termine per indicare la persona giuridica. In tale esperienza non è conosciuta la fondazione: le persone giuridiche si limitano a quelle di tipo associativo.

L’esistenza di associazione che costituiscono soggetti di diritto autonomi rispetto alla personalità dei singoli associati si ha per gli enti pubblici: lo stato, e gli enti territoriali minori (CIVITATES ROMANAE, COLONIAE o MUNICIPIA).

Lo stato è denominato POPULUS ROMANUS o POPULUS ROMANUS QUIRITIUM o SENATUS POPULUSQUE ROMANUS. Esso ha sin dall’epoca repubblicana una personalità nettamente separata da quella dei singoli CIVES, soprattutto sotto il profilo dell’organizzazione politica. Il riconoscimento di tale autonomia era facilitato dalla posizione di supremazia che, in virtù dell’IMPERIUM o della POTESTAS, i magistrati (organi dello stato) avevano nei confronti dei cittadini. Anche nei rapporti che possono venire in essere tra i privati, lo stato entra in relazione con i singoli CIVES nella sua posizione di supremazia. Nelle fonti questi rapporti vengono riferiti al AERARIUM POPULI ROMANI (la cassa dello stato).Per quanto riguarda la tutela delle situazioni giuridiche patrimoniali facenti capo allo stato, essa era demandata, in epoca repubblicana, ai magistrati, che agivano in via esecutiva sulla base del loro IMPERIUM o della loro POTESTAS.Nel principato un profondo cambiamento si verifica nell’ambito dell’amministrazione dipendente direttamente dall’imperatore, nella quale rapidamente si concentrano i rapporti di natura economica. Tale amministrazione si identifica con il FISCUS. Esso è una delle masse patrimoniali che fanno capo all’imperatore come istituzione. La posizione particolare del PRINCEPS che, rispetto all’ordinamento repubblicano, resta un privato, permette che egli abbia un patrimonio che è regolato dal diritto privato.Il fisco trae origine dal patrimonio privato del PRINCEPS ma diventa un patrimonio dell’imperatore come istituzione, il quale va al successore nel trono e non agli eredi privati del PRINCEPS stesso.

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Ai rapporti fiscali si applicava il diritto privato. Molto importante era la regolamentazione della tutela giurisdizionale ai fini della posizione del FISCUS sul piano dei rapporti economici. Si venne così enucleando un sistema di “diritto fiscale” e della relativa tutela giurisdizionale, ce costituiva una profonda innovazione sulla prassi repubblicana. La rappresentanza del FISCUS spettava ai funzionari della burocrazia imperiale, che si trovavano in un rapporto gerarchico con il PRINCEPS stesso e che appartenevano soprattutto alla categoria dei PROCURATORES.Tale rappresentanza aveva gli effetti della rappresentanza diretta.

Persone giuridiche sono anche le CIVITATES ROMANAE che a partire dalla media repubblica rappresentano lo strumento essenziale per l’amministrazione del territorio connesso allo stato romano.Nei confronti del POPULUS ROMANUS le città “sono considerate alla stregua di privati cittadini”, il che significa che anche con le città il POPULUS ROMANUS entra in rapporti fondati sulla propria supremazia e non su un pianori parità. Con i propri cittadini le CIVITATES hanno rapporti di diritto pubblico e di diritto privato:

1. il diritto pubblico regola i rapporti senza una diretta rilevanza patrimoniale. I magistrati pongono in essere gli atti di diritto pubblico i cui effetti si ripercuotono direttamente sulla città in base al rapporto della rappresentanza organica.

2. il diritto privato regola i rapporti con una diretta rilevanza patrimoniale. Gli atti di diritto privato possono essere posti in essere dagli stessi magistrati.

La rappresentanza delle CIVITATES è regolata dalla statuto che ogni città ha ricevuto dal POPULUS ROMANUS e, per quanto concerne il processo, dall’editto del pretore.

L’autonomia patrimoniale del POPULUS ROMANUS e delle altre CIVITATES comporta che i rapporti di carattere patrimoniale facenti capo alla persona giuridica non riguardino gli associati in quanto tali e viceversa. I età classica si riscontra un minor livello di indipendenza tra la situazione giuridica degli associati e il patrimonio dell’ente. Ciò si può isolatamente riscontrare nel regime delle RES PUBLICAE: l’USUS PUBLICUS cui una parte di tali cose sono destinate sembra non essere tanto una concessione dello stato ai cittadini, quanto l’esercizio di un potere che sulle RES PUBLICAE stesse spetta ai CIVES come titolari delle RES in questione nella loro qualità di membri del popolo inteso come collettività dei cittadini stessi.Più evidente ancora è l’aspetto rappresentato dall’incapacità delle CIVITATES ad essere istituite eredi.È evidente che in questi casi, i giuristi romani non riescono a concepire la persona giuridica rigorosamente distinta dall’insieme degli associati che la compongono, anche se non ne traggono ulteriori conseguenze.

Esistono anche altri tipi di associazioni nelle quali si sanciva la libertà dei SODALES di dare ai rispettivi COLLEGIA la normativa che ritenevano più adeguata.

La LEX IULIA DE COLLEGIIS, dell’epoca di Cesare, impediva che si celassero attività illecite di carattere politico dietro lo schermo offerto dall’associazione. La LEX IULIA stabiliva alcuni requisiti di struttura per la concessione del riconoscimento della personalità giuridica ai COLLEGIA e alle SODALITATES:

1. necessità dell’esistenza di almeno tre SOCII.2. previsione di un patrimonio dell’associazione.

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Nell’esperienza romana non sono note le fondazioni come enti con autonomia patrimoniale e quindi con personalità giuridica. Essa ammette solo quelle che si possono chiamare FONDAZIONI FIDUCIARIE: in queste sui affida ad un soggetto la titolarità di determinati beni, perché gli stessi ed il loro reddito sia destinato ad un determinato scopo. Così un insieme di beni può essere attribuito ad una persona di carattere associativo, soprattutto ad una CIVITAS, con l’onere di destinare i proventi ad un certo scopo, generalmente di beneficenza.