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Supernus Ordo Equester Templi TITOLO I - Dell’Ordine, della sua giurisdizione territoriale e dei suoi scopi. Art.1 - L’Ordine Sovrano dei Cavalieri del Tempio è stabilit o in Italia fin dal 1815, ed è Sovrano nelle sue decisioni e deliberazioni (fatto salvo il rispetto delle Leggi dello Stato). Art.1/bis (aggiunto nel 2006) L’Ordine trae la sua origine ed ispirazione e discende direttamente dall’Ordine dei Templari francesi che si adunarono nel 1705 sotto la maestranza di Filippo d’Orleans, Reggente di Francia. Art.2 (modificato nel 1994) L’Ordine si divide territorialmente in quattro Regioni facenti capo al Gran Magistero, che prendono il titolo di PRIORATI, ed i seguenti predicati: Regione di San Marco, comprendente le Venezie, la Lombardia, l’Istria e la Dalmazia. Regione di Santo Stefano, comprendente la Tosca na e le Isole, l’Emilia (esclusi i territori del già Ducato di Parma e Piacenza), le Marche e l’Umbria. Regione di San Giovanni, comprendente Roma con il Lazio e l’Abruzzo, le Provincie Meridionali e la Sicilia. Regione di Sant’Ilario, comprendente il territorio del già Ducato di Parma e Piacenza, il Piemonte, la Liguria e la Sardegna. Ogni Regione è divisa in tre Valli o Cammanderie, come appresso indicato: Regione di San Marco: Valsile (Venezie); Valbella (Lombardia); Vallilliria (Istria e Dalmazia). Regione di Santo Stefano: Valdarno (Toscana e sue isole); Valreno (Emilia e Romagna, esclusi i territori del già Ducato di Parma e Piacenza); Valdorica (Marche e Umbria). Regione di San Giovanni: Valtevere (Roma con il Lazio e l’Abruzzo); Valsila (Province Meridionali); Valetnea (Sicilia ed isole del suo territorio).

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Supernus Ordo Equester Templi

TITOLO I - Dell’Ordine, della sua giurisdizione territoriale e dei suoi scopi.

Art.1 - L’Ordine Sovrano dei Cavalieri del Tempio è stabilito in Italia fin dal 1815, ed è Sovrano

nelle sue decisioni e deliberazioni (fatto salvo il rispetto delle Leggi dello Stato).

Art.1/bis (aggiunto nel 2006) L’Ordine trae la sua origine ed ispirazione e discende direttamente

dall’Ordine dei Templari francesi che si adunarono nel 1705 sotto la maestranza di Filippo

d’Orleans, Reggente di Francia.

Art.2 – (modificato nel 1994) L’Ordine si divide territorialmente in quattro Regioni facenti capo al

Gran Magistero, che prendono il titolo di PRIORATI, ed i seguenti predicati:

Regione di San Marco, comprendente le Venezie, la Lombardia, l’Istria e la Dalmazia.

Regione di Santo Stefano, comprendente la Toscana e le Isole, l’Emilia (esclusi i territori del già

Ducato di Parma e Piacenza), le Marche e l’Umbria.

Regione di San Giovanni, comprendente Roma con il Lazio e l’Abruzzo, le Provincie Meridionali e

la Sicilia.

Regione di Sant’Ilario, comprendente il territorio del già Ducato di Parma e Piacenza, il Piemonte,

la Liguria e la Sardegna.

Ogni Regione è divisa in tre Valli o Cammanderie, come appresso indicato:

Regione di San Marco:

Valsile (Venezie); Valbella (Lombardia); Vallilliria (Istria e Dalmazia).

Regione di Santo Stefano:

Valdarno (Toscana e sue isole); Valreno (Emilia e Romagna, esclusi i territori del già Ducato di

Parma e Piacenza); Valdorica (Marche e Umbria).

Regione di San Giovanni:

Valtevere (Roma con il Lazio e l’Abruzzo); Valsila (Province Meridionali); Valetnea (Sicilia ed

isole del suo territorio).

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Regione di Sant’Ilario – Valpezzola o Valparma (territorio del già Ducato di Parma e Piacenza);

Valdorea (Piemonte, Nizza, Aosta e Savoia); Valtigullia (Genovesato e Sardegna).

Ogni Regione è retta da un Cavaliere che assume il titolo di Priore; ogni Valle da un Cavaliere che

assume quello di Commendatore. Priori e Commendatori assumono il predicato della Regione o

della Valle di cui hanno la responsabilità e ne usano le armi araldiche accollate alla Croce Patente

Templare di rosso.

Art.3 – (modificato nel 1867 e nel 1934) Scopo principale dell’Ordine è di valorizzare, continuare e

tramandare, con estrema prudenza e vigilanza, al presente come in avvenire l’amor di Patria e la

Fede di Cristo, nonché i gloriosi ricordi degli eroici Cavalieri Templari associati nella Regola di San

Bernardo per combattere gli infedeli e difendere il Santo Sepolcro. Ciò nello stretto rispetto e nel

solco della Tradizione intesa in senso assoluto. L’Ordine si propone altresì di favorire gli studi

tradizionali e quelli storici, araldici, cavallereschi e promuovere nei limiti delle sue possibilità

opere di beneficenza.

TITOLO II - Degli appartenenti all’Ordine.

Art.4 - (modificato nel 2006) Gli appartenenti all’Ordine si dividono nelle seguenti classi:

Scudieri (Armiger), Novizi, Cavalieri di Giustizia (Miles Iustitiae), Cavalieri di Grazia (Miles

Gratiae), Cavaliere di Gran Collare.

Possono essere ammessi all’Ordine, nelle suddette classi, tutti coloro che, desiderando farne parte

ed avendo raggiunto (salvo gli Scudieri) la maggiore età (18 anni), posseggono particolari requisiti

e accettino determinati obblighi.

Art.5 - (modificato nel 1994) Requisiti indispensabili e fondamentali, ma non sufficienti per il

ricevimento nell’Ordine, sono i seguenti:

a) Assoluta e indiscussa moralità; appartenenza alla Religione Cattolica ed alla fede di

Cristo, completa dedizione alla Patria e sentito rispetto per le Leggi dello Stato ed ai

civici doveri. Ciò deve essere universalmente noto, o provato, attraverso curriculum

vitae debitamente documentato.

b) Presentare domanda di ricevimento, allegando i seguenti documenti: certificato di

nascita, atto di battesimo, certificato di buona condotta, certificato penale, titolo di studio

o dichiarazione equipollente, foglio di congedo (per chi ha prestato servizio militare),

dichiarazione (per i militari in servizio), curriculum vitae documentato.

c) La domanda dovrà essere controfirmata da un Cavaliere presentatore che si assume la

responsabilità di quanto è necessario eseguire per assistere il richiedente fino ad

avvenuto ricevimento, od al rigetto della domanda.

d) Accettare di sottostare alle disposizioni del presente Statuto ed a quelle dei regolamenti

interni dell’Ordine; versare le tasse di iscrizione e prendere impegno di corrispondere

regolarmente le quote associative ed eventualmente quelle conseguenti alla richiesta di

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documenti, diplomi, dichiarazioni, distintivi, etc. … ; impegnarsi a partecipare alle

riunioni solenni ed a contribuire, proporzionalmente, alla costituzione dei fondi che

l’Ordine decidesse di raccogliere e stanziare a scopo di studio o per opere di

beneficenza.

Art.6 - (modificato nel 2006) Sono ammessi alla classe di Cavaliere di Giustizia tutti coloro che,

soddisfacendo i requisiti di cui al precedente art. 5, siano autori o promotori, o abbiano dato il loro

contributo morale o materiale diretto o indiretto, alla difesa della Patria o della Fede di Cristo con

atti di valore, o per pubblicazioni, etc. … , e siamo in grado di dimostrare di possedere almeno uno

dei seguenti requisiti:

a) Godimento di autentica od autenticata Nobiltà.

b) Abbiano militato o militino nelle Forze Armate dello Stato senza alcuna preclusione per la

forma di governo che lo abbia diretto durante il loro servizio, o se trattasi di territori di Stati

esteri passati sotto la sovranità italiana – o di altro Stato sovrano, con il grado di

Luogotenente o di Capitano, se muniti di un diploma di laurea, indipendentemente dalla

facoltà, o di grado superiore a quello di Capitano, se manca il titolo universitario.

c) Posseggano la decorazione di medaglia d’oro al Valor Militare o Civile, o quella degli

Ordini Militari di una Casa Regnante, o di Case Regnanti nel tempo in cui la decorazione fu

concessa, o di Stati sovrani.

Art.7 - (modificato) Possono essere ricevuti nella classe dei Cavalieri di Grazia coloro che

soddisfacendo ai requisiti di cui sopra all’art. 5, dimostrino di possedere almeno uno dei seguenti

requisiti:

a) Siano insigniti, per particolari benemerenze nei confronti della Patria, della Fede di Cristo o

della Comunità, di almeno due Ordini Cavallereschi Ufficiali o Tradizionali, o di almeno

quattro Gradi effettivi dello stesso Ordine.

b) Abbiano dato prova certa ed universalmente nota del loro contributo morale o materiale,

diretto od indiretto, ad opere altruistiche, o dell’ingegno, del sapere, della cultura, per cui

possano meritare dalla Patria, dalla Fede di Cristo o dalla Società.

c) Siano autori di opere storico-araldico-cavalleresche, o di carattere tradizionale, di indubbio

valore.

d) Siano decorati di almeno una medaglia d’argento al Valor Militare, o di tre Croci di Guerra

al Valore.

Art.8 - (modificato) Possono essere ricevuti nella classe dei Novizi, tutti coloro che avendo

soddisfatto i requisiti di cui all’art. 5, dimostrino – ad insindacabile giudizio dell’Ordine – di

possedere particolari doti e qualità in ordine agli studi tradizionali ed a quelli storico-araldici-

cavallereschi, alle opere di bontà e di altruismo nonché chi abbia compiuto atti di valore in pace o in

guerra (decorati al Valore militare, civile, promossi sul campo o per merito di guerra, benemeriti

delle opere di beneficenza etc. … ). Sono altresì ricevuti gli Scudieri che al compimento del 18°

anno di età abbiano compiuto tre anni di scudierato.

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Art.9 - (modificato nel 1934) Possono essere ricevuti nella classe degli Scudieri, i giovani che al

compimento del 16° anno di età, previa autorizzazione dei genitori.

Art.10 - (modificato nel 2006) I Novizi, che al compimento del 21° anno di età, avranno dato prova

di essere maturi per il conferimento della qualifica di Cavaliere nelle rispettive classi di Giustizia e

Grazia, saranno ricevuti stabilmente nell’Ordine su proposta del Referendario.

Art.11 - (modificato nel 2006) Gli Scudieri (Armiger) dopo un periodo di cinque anni, se

dimostreranno attitudini e qualità tali che possano dare garanzie per ottenere la qualifica di

Cavaliere, potranno aspirare a tale titolo nella classe di Grazia.

Art.11/bis - (aggiunto nel 1934) Sono, eccezionalmente, ricevute nell’Ordine, Dame di Giustizia e

di Grazia che, soddisfatti i requisiti di cui all’art. 5, abbiano particolari attribuzioni nei settori

dell’assistenza, della beneficenza e particolarmente nelle opere di pietà a pro dei feriti e degli

infermi, o siano decorate di medaglie al Valore Militare o Civile o di onorificenze per motivi

riferentisi ai settori suddetti. Il loro ricevimento nelle rispettive classi è deciso, volta per volta, a

insindacabile giudizio dell’Ordine.

Art.12 - (modificato nel 2006) I Cavalieri di Giustizia e di Grazia (Miles) possono essere insigniti

della Gran Croce dell’Ordine (Eques Magnae Crucis), concessa per particolari benemerenze in seno

all’Ordine stesso, nelle due classi.

Art.13 - I Cavalieri di Giustizia e di Grazia (Miles) che non abbiano ottenuto la decorazione di cui

all’art. 12 per particolari benemerenze, saranno scrutinati in ordine alla loro anzianità, ai loro meriti

ed alle loro opere, dopo un periodo di 20 anni di permanenza nell’Ordine e, soltanto, per il numero

delle Gran Croci disponibili.

Art.14 - (modificato nel 2006) Le Gran Croci (Eques) non potranno superare il numero di 51,

comprese quelle assegnate di diritto ai Cavalieri officianti (i Priorati e le Valli dell’Ordine), quelli

assegnate di diritto ai Gran Dignitari e 4 a disposizione del Gran Maestro.

Art.14/bis - (aggiunto nel 2006) Il Gran Maestro, il Gran Cappellano ed il Cardinale Patrono

dell’Ordine, sono i soli a potersi fregiare della decorazione di Cavaliere di Gran Collare.

Art.15 - (modificato nel 1994) Cessano di appartenere all’Ordine:

a) I dimissionari.

b) Gli espulsi per indegnità, per i quali sarà disposto il provvedimento di affissione dello scudo

alla colonna di infamia con comunicazione a tutti gli Ordini di Tradizione ed alle competenti

autorità costituite.

c) Gli espulsi per altri motivi.

d) I Novizi che non siano stati giudicati in grado di essere ricevuti Cavalieri e che rifiutino di

prolungare il loro noviziato.

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Con l’uscita dall’Ordine, per qualsiasi motivo, si perdono tutte le prerogative, qualifiche etc. … .

Art.15 bis - (aggiunto nel 2006) La cessazione di appartenenza all’Ordine deve essere convalidato

da Decreto con firma del Gran Maestro, e notificato alla persona dalla Segreteria dell’Ordine stesso.

TITOLO III - Degli Organi direttivi dell’Ordine.

Art.16 - (modificato nel 1867 e 1934) - Sono organi di Governo e Direttivi dell’Ordine:

a) Il Gran Magistero, composto dal Gran Maestro (o suo sostituto), dai Gran Dignitari (Gran

Siniscalco, Gran Cancelliere, Gran Gonfaloniere, Gran Cerimoniere, Gran Visitatore, Gran

Tesoriere, Grande Elemosiniere).

b) Il Capitolo Generale dei Cavalieri Gran Croce (Eques).

c) Il Convento Generale dei Cavalieri del Tempio (Miles).

d) Il Gran Convento dei Cavalieri e degli Scudieri.

e) La Commissione di controllo del Tesoro dell’Ordine.

Art.16/bis (aggiunto nel 206) Relativamente all’Art.16 punto b): il Capitolo Generale, ordinario o

straordinario, ha luogo nella città o regione dove ha sede l'Ordine, a meno che il Gran Maestro o il

Gran Priore d'Italia non decida di far svolgere tale Capitolo Generale in altro luogo.

Art.17 - (modificato nel 1867) - Sono Organi Direttivi periferici dell’Ordine:

a) I Priorati delle quattro Regioni di San Marco, Santo Stefano, San Giovanni, Sant’Ilario e

tutti gli altri Priorati che potranno essere costituiti nel territorio dello Stato italiano od

all’estero, nel rispetto delle leggi dei singoli paesi.

b) Le Commanderie delle dodici Valli, a tre a tre dipendenti dai quattro Priorati (vedi Art.2) e

tutte le altre Valli che potranno essere costituite nel territorio dello Stato italiano o all’estero,

nel rispetto delle leggi dei singoli paesi.

TITOLO IV - Delle prerogative degli Organi direttivi.

Art.18 - (modificato nel 2006) Il Gran Magistero è conferito a vita mediante successione da un Gran

Maestro all’altro, con l’approvazione del Capitolo Generale dei Cavalieri Gran Croce (Eques). In

mancanza di successione l’elezione del Gran Maestro è di competenza del Capitolo Generale. I tre

Priori restanti nominano il quarto Priore tra tutti i Cavalieri di Gran Croce. Il Capitolo Generale dei

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Cavalieri di Gran Croce provvederà all’elezione del Gran Maestro, scegliendo a scrutinio segreto tra

i quattro Priori. Perché la votazione sia valida è sufficiente la maggioranza relativa.

Il Gran Magistero è l’Organo Sovrano dell’Ordine. Ad esso è affidata la continuazione dell’Ordine

ed a questo proposito può prendere provvedimenti di emergenza. Agisce, generalmente, su mandato

del Capitolo Generale per tutte le questioni di ordinaria amministrazione e ha diritto di rinvio (veto)

per i provvedimenti di straordinaria amministrazione decisi dagli altri Organi direttivi, salvo per

quelli decisi dal Gran Convento dei Cavalieri e degli Scudieri. Decide sui ricevimenti proposti,

sentito il Gran Cerimoniere, che con il Gran Siniscalco ed il Gran Cancelliere compongono il Gran

Consiglio di ricevimento; delega, rilascia diplomi, patenti, dichiarazione, etc. … . Decide su tutti gli

argomenti che non siano di competenza del Capitolo Generale o degli altri Organi Direttivi

Collegiali (salvo i casi di forza maggiore o di impellente necessità, per i quali detti Organi non

possono essere convocati). Ha in deposito, attraverso il Gran Tesoriere, i beni dell’Ordine, sotto il

controllo della Commissione di Controllo del Tesoro. Decide ricevimenti “motu proprio”, assegna

le Gran Croci, sceglie i Gran Dignitari fra i componenti del Capitolo Generale; può rimuoverli dalla

loro carica; nomina i Priori ed i commendatori, applica le sanzioni disciplinari con diritto di Grazia.

Art.19 - (modificato nel 1876, 1934 e 2006) - I Gran Dignitari dell’Ordine compongono il Consiglio

del Gran Magistero o Casa del Gran Maestro (o suo sostituto) e ne seguono le disposizioni nei

rispettivi settori. I componenti sono:

a) Gran Siniscalco,

b) Gran Cancelliere,

c) Gran Tesoriere,

d) Gran Gonfaloniere,

e) Gran Cerimoniere,

f) Gran Visitatore,

g) Gran Maresciallo

h) Grande Elemosiniere.

Art.20 - Il Capitolo Generale dei Cavalieri di Gran Croce (Eques), detto per brevità Capitolo

Generale, non può superare il numero di cinquantuno membri. È composto dal Gran Maestro (o suo

sostituto) che lo presiede; dai Gran Dignitari, dai Priori, dai Commendatori e da tutti i Cavalieri di

Giustizia e di Grazia insigniti della Gran Croce dell’Ordine.

Il Capitolo Generale decide a maggioranza semplice dei presenti. È responsabile di tutti i

provvedimenti di straordinaria amministrazione decisi nel suo seno. Conferma la successione al

Gran Magistero ed in mancanza di essa elegge nel proprio seno il Gran Maestro. Propone e manda

al Gran Magistero, per la definitiva approvazione, tutti i provvedimenti che garantiscono la vita

dell’Ordine nel rispetto degli Statuti e dei Regolamenti, dei Valori Tradizionali ai quali l’Ordine si

richiama. Giudica insindacabilmente sull’indegnità degli appartenenti all’Ordine e rimette la

decisione all’Organo Sovrano per l’esecuzione o un eventuale provvedimento di grazia.

Art.21 - Il Convento Generale dei Cavalieri del Tempio si compone di tutti i Cavalieri di Giustizia e

di Grazia (Miles). È convocato d’ordine, dal Capitolo Generale o dal Gran Magistero, quando i

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provvedimenti da discutere siano di tale entità da superare le prerogative di chi convoca, oppure, su

richiesta motivata di almeno un terzo dei Cavalieri del Tempio.

Art.22 - Il Gran Convento dei Cavalieri e degli Scudieri è la riunione generale di tutti i componenti

dell’Ordine. Ad essa partecipano anche i Novizi con solo voto consultivo. Si convoca su richiesta

del Gran Magistero, del Capitolo Generale e del Convento Generale in casi di eccezionale gravità

come la modifica dello Statuto, una dichiarazione di guerra, gravissime calamità nazionali, pericolo

per la Fede di Cristo. Può essere convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

Decide a maggioranza dei due terzi dei presenti e le sue decisioni sono vincolanti.

Art.22/bis - (aggiunto nel 1934) - Al Gran Convento dei Cavalieri e degli Scudieri partecipano, con

solo diritto di presenza, anche le Dame.

Art.23 - (modificato nel 2006) La Commissione di Controllo del Tesoro è eletta dal Capitolo

Generale ed è composta da tre cavalieri anziani nominati dal Gran Maestro, particolarmente

competenti nella materia, con il compito di revisori. A essa è devolto il controllo dei movimenti

finanziari, la verifica della contabilità e dei fondi di cassa, la firma dei bilanci e delle relazioni del

Gran Tesoriere. Sorveglia, su indicazione del Gran Tesoriere, la regolarità dei versamenti delle

quote e dichiara la morosità degli appartenenti all’Ordine che non hanno soddisfatto ai loro impegni

per oltre un anno.

Art. 24 - (modificato) I Priori ed i commendatori rappresentano l’Ordine nei territori delle rispettive

Regioni e Valli. Riferiscono sui bisogni, attività, realizzazioni, etc. … dei loro rispettivi territori;

rispettivamente i Commendatori al Priorato dal quale dipendono, i Priori direttamente al Gran

Magistero. Propongono i ricevimenti nell’Ordine e sono autorizzati ad ammettere direttamente

Novizi. Tali ammissioni debbono essere confermate dal Gran Magistero.

TITOLO V – Del Tesoro dell’Ordine.

Art. 25 – (modificato nel 1867 e nel 1934) Il Tesoro dell’Ordine è costituito dalle quote versate dai

Cavalieri, dagli Scudieri e dai Novizi, dalle loro sottoscrizioni in ordine a raccolta i fondi per opere

di studio o di beneficenza (quanto raccolto dovrà essere completamente elargito per gli scopi

stabiliti, salvo le spese relative all’organizzazione, a tasse, a compensi, a cancelleria, a viaggi, alle

poste, a premi, etc. …) promosse dall’Ordine e dai suoi Organi Direttivi centrali o periferici. Esso è

ancora costituito dalle eventuali donazioni dei componenti dell’Ordine, da simpatizzanti e da

privati. Le donazioni dovranno essere impiegati per gli scopi previsti dal donatore.

Art.25/bis - (aggiunto nel 1934) Del Tesoro dell’Ordine fanno parte anche le quote versate dalle

Dame.

Art.26 - In caso di rimozione o di scioglimento dell’Ordine, i fondi in attivo del Tesoro saranno

devolti in opere di beneficenza.

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TITOLO VI – Del Vessillo e degli Emblemi . (modificato nel 2006)

Art.27 - Il Vessillo dell’Ordine è il Beauceant tradizionale senza alcuna variazione, cioè un

Gonfalone partito di nero e di bianco alla Croce Patente Templare di Rosso, con la bordura d’oro e

la scritta (o con le lettere puntate) d’oro Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo da

Gloriam. Il Gonfalone, nella parte inferiore, al posto dei pendenti, porta venti fiocchi d’oro a nodo.

Il Gonfalone è appeso ad un’asta trasversale sorretta, in croce, dal bastone di bandiera la cui

estremità è formata da una punta di lancia uscente da un elmo d’oro posto di fronte e

completamente aperto in maestà. Ai lati del Gonfalone pendono due nastri, l’uno a destra l’altro a

sinistra, con i colori del Vessillo dello Stato in cui l’Ordine opera.

Per quanto concerne il Vessillo si fa riferimento alla tavola 1 allegata nell’archivio storico.

Art.28 - L’Emblema o Stemma dell’Ordine è la Croce Patente Templare di Rosso col motto Non

Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam. Può anche essere usata la

rappresentazione del Gonfalone dell’Ordine, col mantello principesco di cremisino sorretto da due

putti d’oro alati, ad ali spiegate, sormontato dall’elmo d’oro posto di fronte e completamente aperto

in maestà col cimiero di cinque foglie sormontato da una testa coronata di cinque punte, accollato, i

tutto alle bandiere ed alle armi strappate agli infedeli.

Per quanto concerne lo Stemma araldico dell’Ordine si fa riferimento alla tavola 1 allegata

nell’archivio storico.

Art.28/bis - Per quanto concerne lo scudo dell’Ordine si fa riferimento alla tavola 1 allegata

nell’archivio storico.

Art.29 - L’Emblema del Gran Maestro è formato dallo scudo con le sue Armi personali, circondato

dal Collare della Gran Croce Patriarcale, accollato alla spada templare d’oro posta in palo dietro

allo scudo, il tutto riaccollato alla Croce Templare Patente di Rosso il cui braccio superiore è

sormontato dall’elmo d’oro posto di fronte e completamente aperto in maestà. Dall’elmo scende il

mantello cremisino a padiglione. Il Gran Maestro può anche usare, se lo crede, l’Emblema della

Regione o della Valle di sua provenienza od anche, e Lui soltanto, la sola semplice Croce Templare

Patente di Rosso anche in forma abbreviata di Santo Stefano o la Croce Patriarcale di Rosso.

Per quanto concerne le armi complete del Gran Maestro si fa riferimento alla tavola 4 allegata

nell’archivio storico.

Art.30 - L’Emblema del Capitolo Generale è un’Aquila Bicipite di Nero e di bianco, incoronata

d’oro sulle due teste e super incoronata dello stesso. Sopra il tutto, sul cuore, la Croce Templare

Patente di Rosso. Gli artigli dell’aquila stringono un nastro sul quale corre il motto Vincere aut

mori.

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Art.31 - Il convento Generale dei Cavalieri del Tempio ed il Gran Convento dei Cavalieri e degli

Scudieri non hanno emblemi particolari. Ad ogni loro convocazione assumono un Emblema dettato

dai motivi che la hanno determinata.

Art.32 - I Gran dignitari dell’Ordine hanno i seguenti Emblemi: Tutti, Scudo con le Armi personali

o di provenienza accollato alla Croce Templare Patente di Rosso. Il tutto è a sua volta accollato

come segue: Gran Cancelliere, due mazze d’oro passanti in Croce di Sant’Andrea. Gran

Gonfaloniere, due lance d’oro passanti in Croce di Sant’Andrea. Gran Cerimoniere, due chiavi

d’oro passanti in Croce di Sant’Andrea. Gran Tesoriere, due chiavi, l’una d’oro l’altra d’argento,

poste in palo, rispettivamente alla destra ed alla sinistra dello scudo, sopra la Croce Templare

Patente di Rosso.

Art.33 - I Priori ed i commendatori portano lo Scudo con le loro Armi, accollato, i Priori ad una

spada ed una mazza da guerra d’oro poste in Croce di Sant’Andrea dietro lo scudo, i Commendatori

agli stessi Emblemi d’argento. Il tutto è a sua volta accollato alla Croce Templare Patente di Rosso.

Art.34 - I Cavalieri di Giustizia e di Grazia portano le loro Armi o Imprese accollate alla Croce

Templare Patente di Rosso. I Cavalieri di Giustizia si distinguono da quelli di Grazia mercé una

seconda accollatura di due spade templari d’argento poste in Croce di Sant’Andrea dietro allo

scudo.

Per quanto concerne le armi complete dei Cavalieri di Giustizia e dei Cavalieri di Grazia si fa

riferimento alle tavole 4 e 4 bis allegate nell’archivio storico.

Art.35 - Gli Scudieri ed i Novizi portano le loro imprese accollate alla Croce Templare di Rosso,

mancante del braccio superiore.

Per quanto concerne le armi complete degli Scudieri e dei Novizi si fa riferimento alla tavola 4 bis

allegata nell’archivio storico.

Art.35/bis - (aggiunto nel 1934) Le Dame di Giustizia e di Grazia portano lo scudo ovale con le loro

Armi, o quelle dei loro mariti se coniugate, il tutto accollato alle sole braccia orizzontali della Croce

Templare Patente di Rosso e ad una rosa araldica (d’oro per le Dame di Giustizia, d’argento per

quelle di Grazia).

Per quanto concerne le armi complete delle Dame si fa riferimento alla tavola 4 bis allegata

nell’archivio storico.

Art.36 - I Cavalieri insigniti della Gran Croce portano il Collare della Gran Croce attorniante la

metà inferiore dello scudo.

Per quanto concerne le armi complete dei Cavalieri di Gran Croce e dei Cavalieri di Giustizia si fa

riferimento alla tavola 4 allegata nell’archivio storico.

Art.36/bis - Per quanto riguarda le armi complete degli Ecclesiastici si fa riferimento alla tavola 6

allegata nell’archivio storico.

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TITOLO VII – Dei sigilli e dei timbri. (modificato nel 1867 e 2006)

Art.37 - Sigilli e timbri sono Tradizionali e non mutabili. Il Gran Maestro, i Gran Dignitari, i Priori

ed i Commendatori nonché tutti coloro che fruiscono di una delega, usano Sigilli e Timbri che

rappresentano il loro Emblema, esclusione fatta per il Gran Maestro che può usare quelli indicati

dall’art.29.

Il Sigillo-Timbro del Capitolo Generale è Tradizionale, anche se non più rispondente alle attuali

disposizioni statutarie che, in questa fattispecie non sono operanti.

Priorati e Commanderie convalidano i loro decreti con il sigillo della Regione o della Valle portante

le Armi della Regione o della Valle con la scritta “Militia Templi - Regione di San …“ oppure,

“Militia Templi - Val …”. La scritta corre attorno all’Emblema.

Art.37/bis - Per quanto riguarda i sigilli del Gran Maestro, del Cavaliere di Gran Croce, del

Cavaliere di Giustizia e di Grazia, dello Scudiero e Novizio si fa riferimento alla tavola 5 allegata

nell’archivio storico. Per quanto riguarda il sigillo degli Ecclesiastici si fa riferimento alla tavola 6

allegata nell’archivio storico.

Art.38 - Sigilli e timbri devono essere custoditi da chi ne ha la diretta responsabilità, una perfetta

riproduzione grafica, o da impronta, deve essere rimessa alla Gran Cancelleria dell’Ordine che la

conserva, in modo da poterne effettuare l’esatta ricostruzione in caso di perdita o di vetustà. Ciò

affinché, sigilli e timbri, siano sempre gli stessi, con i pregi ed i difetti originali, in rispetto alla

Tradizione ed all’antichità dell’Ordine.

Art.38/bis - Alla scomparsa del possessore del sigillo o del timbro, sarà cura del Gran Cancelliere

riportare il modello in archivio.

Art.39 - Nessun sigillo o timbro, che non abbia ottenuto il nulla osta da parte del Gran Magistero, e

la cui impressione non sia stata depositata alla Gran Cancelleria, può essere usato, pena la nullità di

ogni documento sul quale il timbro o sigillo sia stato apposto o riprodotto, salvi tutti i

provvedimenti disciplinari interni e legali che il Gran Magistero potrà prendere nell’interesse

dell’Ordine.

TITOLO VIII - Dell’Abito e delle Decorazioni. (modificato nel 1934, 1994, 2006)

Art.40 - L’abito dei Cavalieri del Tempio è quello tradizionale concesso dal Sommo Pontefice

Onorio II nel 1128 ad Hugone de Pagani e ai suoi Cavalieri, con il fregio di una Croce Patente

Templare di Rosso, concessa nel 1147 dal Sommo Pontefice Eugenio III a Robert De Craon. Si

compone di una veste bianca in forma di manto con la Croce Patente Templare di Rosso ricamata

all’altezza della spalla sinistra. La veste si porta sopra l’armatura. (aggiunto nel 1934) L’armatura è

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sostituita dall’abito normale o da quello di cerimonia (smoking, frak, dinner jacket). Non si porta

copricapo, ad eccezione di un cappuccio in determinate circostanze. Non si portano armi, se non

spade, il cui impiego di volta in volta deve essere autorizzato dal Gran Magistero.

Art.40/bis - (aggiunto nel 2006) Il Gran Magistero ha disposto che i Cavalieri di qualunque classe e

grado portino sul mantello il fregio di una Croce Patente di rosso ricamata all’altezza della spalla

sinistra. Gli Ecclesiastici potranno portare una mozzetta con il fregio di una Croce Patente di rosso

ricamata all’altezza della spalla sinistra. (Tavola 2 allegata nell’archivio storico.)

Art.41 - (sospeso nel 2006) La croce ricamata all’altezza della spalla sinistra è accollata a due spade

passanti in Croce di Sant’Andrea per i Cavalieri di Giustizia.

Art.42 - (modificato nel 2006) La croce ricamata all’altezza della spalla sinistra manca del braccio

superiore per i Novizi.

Gli Scudieri portano il Mantello bianco o marrone senza la croce.

Art.43 - (modificato nel 1867) In occasione di feste di beneficenza a carattere mondano o di

ricevimenti ufficiali, l’abito dei Cavalieri del Tempio è la marsina con decorazioni. Se il

ricevimento avviene nella sede di un altro Ordine, i cavalieri decorati di questo Ordine ne portano le

insegne oltre a quelle della loro classe e grado nell’Ordine del Tempio. Tutte le eventuali altre

decorazioni si portano, in formato piccolo, sul risvolto sinistro della marsina, all’altezza

dell’occhiello. La marsina sarò coperta dalla veste bianca in forma di manto, che si toglierà al

momento opportuno. In qualsiasi altra occasione, anche solenne, l’abito del Cavaliere del Tempio

sarà possibilmente scuro e semplice, si potranno portare le decorazioni.

Art.43/bis - (aggiunto nel 1934 e modificato nel 2006) Le Dame portano il mantello con Croce

Patente Templare di Rosso. Nelle occasioni di cui alla prima parte del precedente art.43 portano

l’abito da sera, possibilmente accollato, se scollato coprono le spalle ed il seno con una sciarpa, nel

caso che abbiano le braccia nude indossano lunghi guanti bianchi. Sull’abito, sopra il seno sinistro,

è appuntata la decorazione. Altre eventuali decorazioni, di altri Ordini, di benemerenza, al valore

etc. … , vengono portate secondo l’uso. In tutte le altre occasioni, anche solenni, le Dame vestono

in modo elegante ma poco appariscente e possono portare le decorazioni sul vestito, sul cappotto o

sulla pelliccia.

Art.44 - (modificato nel 2006) Le decorazioni dell’Ordine Sovrano dei Cavalieri del Tempio sono:

1. Nessuna decorazione per lo Scudiero

2. Croce di Novizio

3. Croce di Cavaliere o Dama a secondo della classe

4. Sciarpa e Croce di Commendatore

5. Sciarpa, Placca e Croce di Commendatore con Placca

6. Sciarpa, Placca e Croce di Cavaliere di Gran Croce a secondo della classe

7. Sciarpa, Placca, Croce e Collare di Gran Maestro.

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Tali decorazioni non sono onorificenze, ma soltanto i segni distintivi di appartenenza all’Ordine e

della classe e grado di appartenenza. Dette decorazioni sono in funzione di una gerarchia

tradizionale ed aristocratica, alla quale l’Ordine si richiama, ma che tuttavia unisce i suoi aderenti in

piena comunità di intenti al fine di svolgere una missione patriottica e storica con la consapevolezza

del sacrificio che ne deriva, sacrificio tanto maggiore quanto più elevata è la classe della gerarchia e

l’incarico in essa ricoperto. Si tratta, in sostanza, di insegne che vogliono rispecchiare le virtù di

uomini d’onore, leali, coraggiosi, non inutile e sciocca vanità. Chiunque ritenga di appagare la

propria vanità accostandosi od appartenendo all’Ordine dei Cavalieri del Tempio è in errore e, a sue

spese e per sua stessa convinzione, si accorgerà di aver sbagliato strada. Non vi è posto per chi non

abbia sempre presente il Sacrificio che lo attende; ciò è chiaramente ed inequivocabilmente

espresso dalla frase latina che preludeva la Regola di San Bernardo ed è posta, a monito degli

immemori e dei vanesi, in apertura a questi Statuti.

Art.45 - (modificato nel 2006) Priori e Gran Dignitari non hanno decorazioni particolari essendo la

loro qualifica ed il loro titolo soltanto rappresentative di un incarico.

Art.46 - (modificato nel 2006) Le sciarpe sono di pesante tela marezzata nera, salvo quelle dei

quattro Priori che sono rosse, e si portano a tracolla dalla spalla destra verso il verso il fianco

sinistro. Le sciarpe terminano, sotto il fianco, con una doppia asola sulla quale nasce una coccarda,

della stessa seta, bianca e nera, sulla quale è appuntata o appesa la Croce Templare Patente di

Rosso, bordata d’oro cimata e caricata a secondo della classe e della categoria.

Art.47 - (modificato nel 2006) Il Gran Maestro cima la croce con un trofeo militare, a sua volta

cimato dell’elmo templare d’oro, posto di fronte e completamente aperto in maestà. La croce è

caricata nel suo cuore da un cerchio di bianco bordato d’oro in cui spicca la croce patriarcale pure

d’oro. Il Sovrano Gran Magistero ha disposto per il Gran Maestro il Bastone della Maestranza.

Art.48 - La Croce dei Cavalieri di Giustizia è cimata dal solo trofeo militare e non è caricata.

Art.48/bis - (aggiunto nel 2006) Il Sovrano Gran Magistero può disporre un unico tipo di

decorazione e collare con o senza spade a seconda della classe. (Tavola 3 allegata nell’archivio

storico).

Art.49 - La Croce dei Cavalieri di Grazia non è cimata ne caricata.

Art.50 - La Croce degli Scudieri è come quella dei Cavalieri di Grazia, mancante del braccio

superiore.

Art.51 - La Gran Croce dell’Ordine è composta da un Collare, o Catena d’oro dal quale pende la

Croce Patriarcale di Rosso bordata d’oro. (aggiunto nel 1867): La Gran Croce non si porta, si usa

soltanto ad ornamento dello scudo del proprio Emblema. I Cavalieri insigniti di Gran Croce,

caricano la Croce della loro sciarpa con un cerchio bianco bordato d’oro in cui spicca la Croce

Patriarcale pure d’oro.

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Art.51/bis - (aggiunto nel 2006) Il Sovrano Gran Magistero ha disposto per il Gran Maestro e per i

Cavalieri di Gran Croce di Giustizia lo stesso tipo di decorazione e collare, con spade e miniatura;

Il Sovrano Gran Magistero ha disposto per i Cavalieri di Gran Croce di Grazia lo stesso tipo di

decorazione e collare, con miniatura e senza spade. (Tavola 3 allegata nell’archivio storico).

Art.52 - Ogni decorazione è in funzione di un Diploma (Brevetto o Patente) rilasciato dal Gran

Magistero all’atto del ricevimento nell’Ordine o di successive disposizioni.

Art.52/bis - (aggiunto nel 1934, modificato nel 2006) E’ istituita una decorazione per le Dame,

formata da una Croce dell’Ordine, accollata ad una rosa araldica, d’oro per le Dame di Giustizia,

d’argento per quelle di Grazia. (Tavola 3 allegata nell’archivio storico).

Art.53 - Diplomi di benemerenza possono essere rilasciati a quelle persone che, pur non facendo

parte dell’Ordine, hanno contribuito al suo sviluppo od alle sue opere di studio e di beneficenza.

Art.54 - (aggiunto nel 1867) Su tutti i Diplomi, a qualsiasi titolo rilasciati, deve essere specificato

che le Decorazioni sono attribuite ai sensi dell’art.44 del presente Statuto. Mancando tale

precisazione i Diplomi vengono considerati nulli.

TITOLO IX - Disposizioni generali.

Art.55 - L’Ordine Sovrano dei Cavalieri del Tempio intende che tutti i suoi appartenenti, di

qualunque classe e grado, si conformino esattamente, strettamente e secondo il senso dell’onore,

della lealtà e dello spirito cavalleresco tradizionale, a tutto ciò che è stabilito da questi Statuti e dai

Regolamenti delle singole classi e categorie alle quali appartengono.

Art.56 - Nel caso di qualsiasi dubbio, sul preciso significato di uno o più articoli, od anche di una

sola frase, del presente Statuto, l’interpretazione è rimessa agli eventuali Regolamenti particolari e,

in loro mancanza od insufficienza, al Capitolo Generale dei Cavalieri di Gran Croce od al Gran

Magistero, nel qual ultimo caso la decisione è inappellabile.

Art.57 - (modificato nel 1867 e 1934) I Diplomi, Brevetti, Patenti, riguardanti il ricevimento

nell’Ordine dovrebbero essere tradizionalmente compilati in latino, secondo la formula usata nel

1867, richiamantesi a precedente tradizione. La scrittura dovrebbe essere vergata a mano e con

inchiostro indelebile. Dati i tempi moderni tale clausola non è più ritenuta vincolante, seppure

preferibile. Sono tollerati, in conseguenza, Diplomi, Brevetti e Patenti, dattiloscritti od impressi a

stampa, purché la formulazione tradizionale sia rispettata. Non fa caso, invece, se per ragioni

contingenti, Diplomi, Brevetti e Patenti, saranno rilasciati su carta di diversa qualità, con

intestazioni diverse purché esse rispettino le norme del presente Statuto e quelle dei Regolamenti

per il ricevimento.

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Art.58 - Il presente Statuto non potrà essere modificato, qualora se ne ravvisi la necessità, se non è

trascorso un periodo di 7 anni dalla data dell’ultima revisione. In caso di richiesta di modifica, si

dovrà seguire la seguente prassi: sei mesi prima del termine di sette anni il progetto di modifica o le

modifiche da apportarsi dovranno essere depositate al Capitolo Generale od alla Cancelleria del

Gran Magistero che, soli, avranno il diritto di decidere se le modifiche siano giustificate o

giustificabili. In caso di parere favorevole si procederà alla convocazione del Gran Convento dei

Cavalieri e degli Scudieri, che si pronuncerà a maggioranza dei due terzi dei presenti. Qualora tale

convocazione non sia attuabile, provvederà direttamente il Capitolo Generale, oppure il Gran

Magistero, in quest’ultimo caso non vi potrà essere appello.

Art.59 - (aggiunto nel 1815 e modificato nel 1867) - Il Gran Magistero è vacante, secondo le

decisioni del Capitolo Generale per l’Italia del 1815 e la conferma del Capitolo Generale del 1867,

fin dalla morte del Gran Maestro Duca Luigi Timoleone de Cossé de Brissac, deceduto durante la

Rivoluzione francese, senza successione. Dal 1815 l’Ordine Templare, scissosi in varie Gran

Maestranze o Reggenze irregolari, attraverso le decisioni del Gran Priorato d’Italia, si è costituito in

associazione indipendente sotto il titolo di Ordine Sovrano dei Cavalieri del Tempio (O.S.C.T.;

dizione latina Supernus Ordo Equester Templi; dichiarazione del 1° marzo 1815, riconfermata il 13

marzo 1867). Sotto il Governo del Capitolo Generale attraverso una Reggenza con successioni con

funzioni di Gran Magistero, ciò fino alla completa chiarificazione delle vicende che portarono alle

scissioni successive alla morte del Duca de Brissac e che indirizzarono vari tronchi dell’Ordine

Templare su linee eterodosse e non tradizionali.

Per quanto sopra i poteri del Gran Magistero sono affidati alla Reggenza con successioni,

attualmente in atto, nei limiti di tempo, spazio e prerogative stabiliti dai succitati atti e dal presente

Statuto.

Art.60 - (aggiunto nel 1934) L’Ordine Sovrano dei Cavalieri del Tempo dichiara la sua assoluta

incompatibilità con le ideologie marxiste.

Art.61 - (aggiunto nel 1965) Il titolo ottavo del presente Statuto è valido soltanto nei suoi articoli

40, 41, 42, 43, 43/bis, 51, 52, 52/bis, 53 e 54. L’articolo 44 è così modificato nel suo solo primo

paragrafo e resta valido in tutto il resto.

Art.62 - (aggiunto nel 1965) Le croci sono della seguente foggia: Croce Templare Patente di Rosso

bordata d’oro (quattro braccia uguali, raggio cm.5) caricata nel suo cuore da un cerchio di bianco

(bordato d’oro e di argento) in cui spicca, nel davanti, la Croce Patriarcale di Rosso e, nel retro, la

scritta “Deus Vult”. Detta Croce, per gli Scudieri, manca, nel braccio superiore, di tutto lo smalto

rosso, ossia è vuota come per i donati dell’Ordine di Malta. I Cavalieri (Miles) di Giustizia

accollano la Croce a due spade d’argento in Croce di Sant’Andrea. Dignitari, Commendatori e

Priori e tutti i Cavalieri decorati della Gran Croce accollano alla croce normale due spade d’oro

sempre in Croce di Sant’Andrea. Il solo Gran Maestro cima la Croce accollata alle spade d’oro con

una Corona Reale. Tutte le croci si portano al collo mediante un nastro nero, bianco, nero.

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Art.63 - (aggiunto nel 1965) Sono istituite quindici speciali decorazioni denominate Collari di 1° 2°

e 3° Classe (cinque per ogni classe) poste a disposizione del Gran Magistero, o della Reggenza, per

il loro conferimento, in caso di necessità od eventuali scambi di relazioni, a personalità di altissimo

rango (Gran Maestri di Ordini Cavallereschi, Ministri, Principi con prerogative di Capi, di Nomi e

d’Armi etc. …). Tali collari rivestono carattere puramente Onorifico e non danno luogo ad alcuna

prerogativa templare. Essi si compongono della Croce Templare normale (vedi sopra) agganciata ad

una catena d’oro o di metallo dorato con le seguenti varianti:

1° Classe – accollata a due spade d’argento e d’oro, nessuna scritta nel verso.

2° Classe – accollata ad una spada d’oro e d’argento, caricata della Croce Patriarcale d’argento

bordata d’oro, nessuna scritta nel verso.

3° Classe – accollata a due spade d’argento, caricata della Croce Patriarcale d’argento bordata di

solo argento, nessuna scritta nel verso.

Al dì tre del mese di giugno dell’A.D. MCMXCV, 877 dalla fondazione dell’Ordine, si

ebbe, previa convocazione del Reggente, in Catania l’adunanza generale di tutti i

componenti del Supernus Ordo Equester Templi (O.S.C.T.) che si riunirono nel Gran

Convento dei Cavalieri e degli Scudieri.

In occasione del suddetto Gran Convento, al quale parteciparono tutti coloro cui fu

possibile, venne deciso all’unanimità di apportare agli Antichi e Tradizionali Statuti

dell’Ordine, come previsto dagli Statuti stessi, quali aggiunte e parte integrante di essi, gli

Articoli sotto elencati sottoscritti da tutti i partecipanti.

Detto documento e decisione in originale va a fare parte dell’Archivio Probatorio

dell’Ordine.

Art.64 - (aggiunto nel 1995) I discendenti di quanti hanno fatto parte, indipendentemente dalla

classe o qualifica, del Supernus Ordo Equester Templi, senza essersi mai dimessi o allontanati

dall’Ordine o essere stati espulsi, hanno diritto, iure ereditario, ad essere ricevuti, dietro loro

richiesta, nel Supernus Ordo Equester Templi. Tale diritto viene meno ove si tratti di persone

notoriamente indegne, non appartenenti alla Religione Cattolica Apostolica Romana, che hanno

subito condanne infamanti, che non hanno ottemperato – ove si tratti di maschi – agli obblighi

militari in quanto obiettori di coscienza o che siano affetti da chiare deficienze fisiche o mentali.

Art.65- (aggiunto nel 1995) L’art.11 degli Statuti è così modificato:

Gli Scudieri, ove ne abbiano i requisiti, potranno transitare nella classe di Giustizia atteso che,

tranne per rare eccezioni, quanti faranno domanda per essere ricevuti nel Supernus Ordo Equester

Templi (O.S.C.T.), al fine di saggiarne le qualificazioni prima di essere armati Cavalieri, dovranno

cominciare il loro iter da Scudieri ottemperando agli obblighi inerenti.

A giudizio del Gran Maestro (Reggente), del Priore o del Commendatore cui lo Scudiero fa capo

per la Valle di appartenenza, il periodo di permanenza nella qualifica di Scudiero, per particolari

meriti, può essere ridotta e non sarà quindi necessario che trascorrano cinque anni.

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Art.66- (aggiunto nel 1995 e modificato nel 2006) A parziale modifica dell’Art.43/bis, nelle more

che venga stabilito un uniforme abbigliamento per le Dame, esse indosseranno pure il mantello

bianco con la croce rosso patente templare ricamata.

Porteranno la decorazione della loro classe.

Art.67- (aggiunto nel 1995) Secondo quanto ribadito nel Capitolo Generale tenutosi a Venezia il 13

febbraio A.D. 1867 solo i Cavalieri della Classe di Giustizia potranno essere preposti ai Priorati ed

alle Commende.

Al dì due del mese di ottobre dell’A.D. MMVI, 888 dalla fondazione dell’Ordine, si ebbe,

previa convocazione del Reggente, in Catania l’adunanza generale di tutti i componenti

del Supernus Ordo Equester Templi (O.S.C.T.) che si riunirono nel Gran Convento dei

Cavalieri e degli Scudieri.

In occasione del suddetto Gran Convento, al quale parteciparono tutti coloro cui fu

possibile, venne deciso all’unanimità di apportare agli Antichi e Tradizionali Statuti

dell’Ordine, come previsto dagli Statuti stessi, quali aggiunte e parte integrante di essi, gli

Articoli sotto elencati sottoscritti da tutti i partecipanti.

Detto documento e decisione in originale va a fare parte dell’Archivio Probatorio

dell’Ordine.

Art.68 - (aggiunto nel 2006) Con l’abolizione del servizio militare obbligatorio da parte della

Repubblica Italiana, potranno accedere alla classe di Cavaliere di Giustizia tutti coloro che hanno

assolto il servizio militare.

Art.69 - (aggiunto nel 2006) L’Art.67 viene modificato: i Cavalieri di qualunque Classe (Grazia e

Giustizia) potranno essere preposti ai Priorati ed alle Commende. Le Dame possono governare

soltanto in via amministrativa una commenda.

Art.70 - (aggiunto nel 2006) L’Ordine del Tempio potrà avere delle sue dirette succursali anche

all'estero, che verranno denominate "Commanderie”, “Valli o Precettorie", "Priorati", "Protettorati"

e "Gran Priorati" senza limite alcuno di numero e territorio.

TITOLO X – Composizione dell’Ordine. (Aggiunto nel 2006)

Art.71 - A completamento dell’Art.19, qualora abbia succursali all’estero, l’Ordine nelle sue

Autorità più alte in Italia o all'estero è così composto:

a) Gran Maestro dell'Ordine, che viene eletto da un Conclave dei Gran Priori d'Europa, e dai

Priori Europei e Protettori di Terrasanta. Il Conclave è da tenersi nella città in cui il Gran

Magistero precedente ha la sua Sede, o la Reggenza Temporanea dell'Ordine ha la sua sede.

Non vi è limite di età o di durata in carica del Gran Maestro, che ha la responsabilità nella

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sua totalità dell'Ordine in Italia e negli altri Paesi esteri. E’ il custode delle Regole e dei

Rituali dell'Ordine.

b) Cardinale Patrono, che viene nominato dallo Stato del Vaticano, è il garante della cattolicità

dell’Ordine nella sua totalità, e segue in base ai suoi impegni i lavori del Gran Magistero.

Delinea e progetta le linee per la cura e la formazione spirituale e religiosa dei membri

dell’Ordine, coadiuvato dai Gran Cappellani.

c) Gran Cappellano, che viene nominato dallo Stato del Vaticano, è il garante della cattolicità

dell’Ordine nello Stato di sua competenza, e segue in base ai suoi impegni i lavori del Gran

Priorato. Cura la formazione spirituale e religiosa dei membri del Gran Priorato coadiuvato

dai Cappellani.

d) Gran Priore d'Italia o di un Gran Priorato estero, che può essere eletto dal Capitolo Generale

secondo le norme previste nell'Art.18 o, in mancanza, dal Gran Maestro o dalla Reggenza

Internazionale dell'Ordine. Il Gran Priore è di diritto un Cavaliere di Gran Collare, ed ha la

piena ed unica responsabilità dell'organizzazione dell'Ordine nello Stato di sua competenza.

e) Gran Siniscalco dell'Ordine, eletto dal Gran Maestro con la ratifica del Capitolo, ha la

responsabilità delle leggi e dei decreti dell'Ordine, delle eventuali relazioni esterne assieme

al Gran Maestro, ai Gran Priori Nazionali e sovrintende all'organizzazione delle Precettorie

e Priorati nei Gran Priorati d'Europa e d'Italia.

f) Gran Tesoriere dell'Ordine, eletto dal Gran Maestro con la ratifica del Capitolo, ha la

responsabilità di tutto ciò che riguarda gli adempimenti fiscali e contabili.

g) Gran Maresciallo dell’Ordine, eletto dal Gran Maestro con la ratifica del Capitolo, ha la

responsabilità della disciplina e dell'osservanza delle leggi e della gerarchia all'interno

dell'Ordine, oltre a sovrintendere l'organizzazione dell'Ordine assieme al Gran Maestro ed al

Gran Siniscalco. Ha anche l'onere, assieme ai Gran Visitatori, della visita presso i Gran

Priorati dell'Ordine per poter constatare che i regolamenti siano rispettati e che i Gran

Priorati stessi funzionino secondo gli intendimenti dell'Ordine.

h) Grande Elemosiniere, eletto dal Gran Maestro con la ratifica del Capitolo, sovrintende a

tutte le opere di beneficenza e di carità dell'Ordine, anche proponendo diverse forme di

assistenza, su tutto il territorio dei Gran Priorati.

i) Gran Maestro di Cerimonia, eletto dal Gran Maestro con la ratifica del Capitolo, sovrintende

ai riti dell'Ordine, ed è custode, assieme al Gran Maestro dei rituali e delle antichissime

regole dell'Ordine.

j) Gran Cancelliere, eletto dal Gran Maestro con la ratifica del Capitolo, cura la custodia di

tutti i documenti ed i registri del’Ordine, conserva tutti i decreti emanati. Gestisce la

biblioteca.

k) Gran Gonfaloniere, eletto dal Gran Maestro con la ratifica del Capitolo, conserva, espone e

sorregge gli stendardi e i labari dell’Ordine, vigila sull’ortodossia delle insegne templari

dell’Ordine.

l) Gran Visitatore, eletto dal Gran Maestro con la ratifica del Capitolo, ha la responsabilità

della visita presso i Gran Priorati dell'Ordine per poter constatare che i regolamenti siano

rispettati e che i Gran Priorati stessi funzionino secondo gli intendimenti dell'Ordine.

Art.71/bis - All’interno delle strutture dell’Ordine sono previste le figure dei seguenti Ufficiali:

m) Drappiere, aiutante del Gonfaloniere, lo sostituisce quando impossibilitato ad operare.

n) Maresciallo, responsabile delle attività militari, di protezione civile e dell’addestramento

fisico dei fratelli.

o) Ospedaliere, aiutante dell’Elemosiniere, lo sostituisce quando impossibilitato ad operare.

TITOLO XI - Dei rapporti dell’Ordine con gli altri Ordini. (Aggiunto nel 2006)

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Art.72 - Il rapporto con altri Ordini può essere gestito soltanto dal Gran Magistero, dal Gran

Priorato, dal Gran Siniscalco o dal Maresciallo del Tempio. La partecipazione di Scudieri, Cavalieri

e Dame dell'Ordine a manifestazioni di ogni genere tenute da altri Ordini, anche se dietro invito,

dovrà essere preventivamente autorizzata dal Gran Magistero e/o dal Gran Priorato.

Art.73 - Qualora esista l'autorizzazione di cui al precedente Art. 72, è fatto obbligo ai partecipanti

dell'Ordine di tenere un comportamento decoroso e dignitoso, e di uniformarsi, per il tempo

necessario allo svolgimento della manifestazione o cerimonia di cui l'invito, alle usanze ed ai rituali

pubblici dell'Ordine ospitante, di parlare solo quando si è interrogati e comunque di non diffondere

notizie di alcun genere sull'Ordine, sulle sue usanze e sui suoi rituali, pena l'applicazione dei

precedenti articoli di cui al Capo V del presente Regolamento.

Art.74 - E' fatto divieto di assumere comportamenti derisori o peggio provocatori nei confronti di

appartenenti ad altri Ordini cavallereschi, o di discuterne le usanze e gli eventuali rituali pubblici.

TITOLO XII – Dei rapporti dell’Ordine con la Chiesa Cattolica. (Aggiunto nel 2006)

Art.75 - I rapporti con la Santa Sede Apostolica di Roma sono tenuti in via esclusiva dal Gran

Magistero dell'Ordine.

Art.76 - Altri rapporti con la Chiesa Cattolica, nelle persone dei suoi rappresentanti che non siano di

alti gradi, devono essere preventivamente autorizzati direttamente dal Gran Magistero, per iscritto.

Art.77 - In una Regione esistono due categorie di Cappellani: il Cappellano Provinciale ed il

Cappellano di Commenda.

Il Cappellano Provinciale è nominato con decreto scritto dal Gran Magistero. Le sue funzioni, oltre

quelle insite per diritto dal Sacramento dell’Ordine, sono quelle previste dall’Ordine del Tempio.

Ha il Grado di Cavaliere di Gran Croce per diritto e se ne può fregiare (non fa parte dei cinquantuno

Cavalieri di Gran Croce). Collabora strettamente con il Priore Regionale. I suoi atti sono trascritti e

conservati nell’archivio del Priorato.

Il Cappellano di Commenda è nominato con decreto scritto dal Gran Magistero. Le sue funzioni,

oltre quelle insite per diritto dal Sacramento dell’Ordine, sono quelle previste dall’Ordine del

Tempio. Ha il Grado di Commandeur per diritto e se ne può fregiare. Collabora strettamente con il

Commandeur. I suoi atti sono trascritti e conservati nell’archivio di Commanderia.

TITOLO XIII – Dei rapporti dell’Ordine con le altre Chiese. (Aggiunto nel 2006)

Art.78 - L'Ordine può intrattenere rapporti amichevoli con le Chiese Cristiane non Cattoliche

soltanto attraverso il Gran Magistero.

Art.79 - Nessuno che non sia autorizzato per iscritto dal Gran Magistero può presentarsi a nome

dell'Ordine presso i rappresentanti di altre Chiese Cristiane non Cattoliche.

TITOLO XIV – Organi di base. (Aggiunto nel 2006)

Art.80 - Gli organi di base dell’Ordine sono strutturati secondo il seguente organigramma.

a) Il Priorato Regionale, guidato da un Priore Regionale, nominato dal Gran Reggente, è l’insieme

della Precettoria e delle Commanderie situate nella stessa Regione geografica.

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b) Il Balivato Provinciale, nominato dal Gran Reggente, è l’insieme delle Commanderie che

dipendono dalla stessa Diocesi.

c) La Commanderia, guidata da un commandeur nominato dal Gran Reggente, è l’unità base

dell’Ordine del Tempio, è l’insieme di Scudieri, Novizi, Dame e Cavalieri, che si riuniscono

presso la medesima sede capitolare, sotto la cura spirituale dello stesso Cappellano.

Art. 81 - La Commanderia è l’unità base amministrativa, ed è retta dal Commandeur che è l’autorità

superiore della stessa. I membri della Commanderia sono Tutti i Cavalieri e Dame ammessi in quella comanderia nel loro grado:

1. Il Commandeur

2. Gli Ufficiali di Commanderia

3. I Cavalieri/Dame

4. I Novizi (Scudieri, se minorenni)

5. I Postulanti

6. Il Cappellano di Commanderia

Art.82 - Il Consiglio di Commanderia è composto: dal Commandeur, dal Cappellano, dal Cancelliere,

dal Siniscalco, dal Tesoriere, dal Maestro di Cerimonia, dal Gonfaloniere, dall’Elemosiniere, dal

Maestro dei Novizi (a discrezione possono essere aggiunte le seguenti figure: Drappiere, Maresciallo,

Ospedaliere). Le rispettive mansioni sono indicate nel precedente Art.71.

Art.83 - L’archivio della Commanderia conserva:

In fotocopia tutta la documentazione dei membri della commanderia

I registri economici

Le cronache storiche della commanderia

I verbali dei capitoli

Le copie delle istruzioni e delle formazioni

I registri dei protocolli e delle nomine

Il Registro delle deliberazioni

Il Libro dei procedimenti disciplinari, dimissioni e sentenze.

Art.84 - La Tesoreria deve stabilire le quote annuali dei membri della commanderia. Deve inviare ogni

anno al Collegio dei Revisori dei Conti una relazione dell’attività svolta nella commanderia. Deve

provvedere insieme al Gonfaloniere delle forniture necessarie per la propria commanderia e per i singoli

membri. Per quanto riguarda stemmi o bandiere, labari, carta intestata, biglietti da visita e quanto altro

già in uso come segni distintivi e rappresentativi, deve essere autorizzata dalla Reggenza.

TITOLO XV – Divisione di Classi. (Aggiunto nel 2006)

A completamento dei Titoli VI, VII e VIII, sono stati aggiunti i seguenti articoli.

Art.86 - Al Gran Maestro, unitamente al Cardinale Patrono, spettano, per diritto di carica, le

decorazioni di classe di Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Collare, che non possono essere

proprie di altri che non ricoprano tali cariche.

S.A.E. il Gran Maestro e S.E.R. il Sig. Cardinale Patrono disporranno del SIGILLUM ORDINIS da

apporsi in comunione nei Decreti Magistrali di ammissione, nomina e revoca di cariche interne

dell’Ordine.

Il SIGILLUM ORDINIS sarà costituito, per il Gran Maestro, dall’emblema dei due Cavalieri sullo

stesso cavallo con in cerchio la legenda “SILLUM : MAGISTRI : MIL’TIE : TEPLI” (Sigillum

Magistri Militiae Templi), mentre, per il Cardinale Patrono, dalla raffigurazione della “Cupola della

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Roccia” con sovrapposta la Croce Patriarcale del Regno di Gerusalemme con in cerchio la legenda :

“SILLUM : CARD’IS : P’TRONI” (Sigillum Cardinalis Patroni).

Art.87 - Per il Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Collare le decorazioni saranno:

Un Collare costruito da otto croci rosse damascate a losanghe e bordate d’oro (diametro Mm 22),

legate da una doppia catenella dorata circolare, con al centro un trofeo d’armi dorato descritto in

prospettiva centrale (larghezza Mm 35), reggente croce rossa damascata a losanghe e bordata d’oro.

Una Placca argentata (diametro Mm 84) recante al centro scudo smaltato di bianco con croce rossa

(diametro Mm 42). Da portare a sinistra sul petto.

Un trofeo d’armi dorato descritto in prospettiva centrale (larghezza Mm 48), reggente croce rossa

damascata a losanghe e bordata di bianco (diametro Mm 52), il tutto sorretto da una “sciarpa” in

seta nera listata di bianco (larghezza Mm 65). Da portare ad armacollo, dalla spalla destra al fianco

sinistro.

Una miniatura riproducente la Placca (diametro Mm 25), recante al centro scudo smaltato di bianco

con croce rossa (diametro Mm 12.5), il tutto sorretto da nastro in seta nera listata di bianco

(larghezza Mm 20). Da portare a sinistra sul petto.

Una rosetta nera con croce rossa bordata d’oro (diametro Mm 10).

Art.88 - Al Gran Siniscalco spettano, per diritto di carica, le decorazioni di classe di Cavaliere di

Gran Croce.

S.E. il Gran Siniscalco disporrà inoltre del SIGILLUM ORDINIS, da apporsi nei Decreti

dell’Ordine, o per controfirmare i Decreti Magistrali. Il Sigillum sarà caratterizzato dalla

raffigurazione del Tempio di Parigi, con in cerchio la legenda: “SILLUM:PROC’TORIS:

TE’PLI” (Sigillum Procuratoris Templi).

Art.89 - Al Gran Maresciallo spettano, per diritto di carica, le decorazioni di classe del Cavaliere di

Gran Croce.

S.E. il Gran Maresciallo disporrà inoltre del SIGILLUM ORDINIS, da apporsi nei decreti e nelle

carte riguardanti la Storia dell’Ordine, o per controfirmare i Decreti Magistrali. Il Sigillum sarà

caratterizzato dalla raffigurazione di un Templare a cavallo con scudo crociato e lancia in resta, con

in cerchio la legenda:

“SILLUM :MARES’CI : TE’PLI ” (Sigillum Marescalci Templi).

Art.90 - Al Gran Maestro di Cerimonia spettano, per diritto di carica, le decorazioni di classe di

Cavaliere di Gran Croce.

S.E. il Gran Maestro di Cerimonia disporrà inoltre del SIGILLUM ORDINIS, da apporsi nei decreti

riguardanti il cerimoniale dell’Ordine o per controfirmare i Decreti Magistrali. Il Sigillum sarà

caratterizzato dalla raffigurazione dell’Agnus Dei con la croce pastorale, con in cerchio la legenda:

“SILLUM :SUP’RIS : SACR’UM : TE’PLI ”(Sigillum Superioris Sacrarum Templi).

Art.91 - Ai Gran Priori spettano, per diritto di carica, le decorazioni di classe di Cavaliere di Gran

Croce.

LL.EE. I Gran Priori Nazionali disporranno inoltre del SIGILLUM ORDINIS, da apporre sui

decreti riguardanti il Priorato e la sua amministrazione, e per controfirmare i Decreti Magistrali. Il

Sigillum sarà raffigurato dalla Croce Patente fiammeggiante con in cerchio la legenda: “SILLUM:

MAGNI : PRIORIS : …” col nome della Nazione in caso Genitivo della Lingua Latina.

Art.92 - Per i Cavalieri di Gran Croce le decorazioni saranno:

Una Placca argentata (diametro Mm 84) recante al centro scudo smaltato di bianco con croce rossa

(diametro Mm 42). Da portare a sinistra sul petto.

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Un trofeo d’armi dorato descritto in prospettiva centrale (larghezza Mm 48), reggente croce rossa

damascata a losanghe e bordata di bianco (diametro Mm 52), il tutto sorretto da una “sciarpa” in

seta nera listata di bianco (larghezza Mm 65). Da portare ad armacollo, dalla spalla destra al fianco

sinistro.

Una miniatura riproducente la Placca (diametro Mm 25), recante al centro scudo smaltato di bianco

con croce rossa (diametro Mm 12.5), il tutto sorretto da nastro in seta nera listata di bianco

(larghezza Mm 20). Da portare a sinistra sul petto.

Una rosetta nera con croce rossa bordata d’oro (diametro Mm 10).

Art.93 - Per le Dame di Gran Croce le decorazioni saranno:

Una Placca argentata ovale (assi maggiore Mm 70 x minore Mm 47), recante al centro scudo ovale

smaltato di bianco con croce rossa (assi maggiore Mm 35 x minore Mm 23.5). da portare a destra

sul petto.

Un trofeo d’armi dorato descritto in prospettiva centrale (larghezza Mm 50), reggente croce rossa

damascata a losanghe e bordata di bianco (diametro Mm 54), il tutto sorretto da fiocco in seta nera

listata di bianco assicurato ad una “sciarpa” in seta nera listata di bianco (larghezza Mm 45). Da

portare ad armacollo dalla spalla sinistra al fianco destro.

Art.94 - Ai Priori Regionali spettano, per diritto di carica, le decorazioni di classe di Commendatore

con Placca.

LL.EE. I Priori Regionali disporranno del SIGILLUM ORDINIS. Il Sigillum sarà raffigurato dalla Croce Patente fiammeggiante con in cerchio la legenda: “SILLUM: PRIORIS : …” col nome

della Regione di appartenenza, della quale sarà riportato nella legenda, in caso Genitivo della

Lingua Latina, il nome.

Art.95 - Ai Balivi spettano, per diritto di carica, le decorazioni di classe di Commendatore con

Placca.

LL.EE. I Balivi disporranno del SIGILLUM ORDINIS, da apporsi nei decreti del Baliaggio. Il

Sigillum raffigurerà un castello con due torri laterali sovrastato da una croce patente fiammeggiante,

con in cerchio la legenda: “SILLUM : BAIULI :PRO’CIÆ : …” (Sigillum Bauli Provinciae…)

con il nome della Provincia in caso Genitivo della Lingua Latina.

Art.96 - Per i Commendatori con Placca le decorazioni saranno:

Una Placca argentata (diametro Mm 84), recante al centro croce rossa damascata a losanghe bordata

di bianco (diametro Mm 42). Da portare a sinistra sul petto.

Un’insegna con trofeo d’armi dorato descritto in prospettiva laterale (larghezza Mm 48), reggente

croce rossa damascata a losanghe e bordata di bianco (diametro Mm 52), il tutto sorretto da nastro

in seta nera listato di bianco (larghezza Mm 40) da assicurare a mo’ di collana dietro il collo tramite

due legacci posteriori. Da portare al collo.

Una miniatura riproducente la Placca (larghezza Mm 25), recante al centro croce rossa damascata a

losanghe e bordata di bianco (diametro Mm 12.5), il tutto sorretto da nastro in seta nera listato di

bianco (larghezza Mm 12). Da portare a sinistra sul petto.

Una rosetta nera con croce rossa bordata di bianco (diametro Mm 10).

Art.97 - Per le Dame di Commenda con Placca le decorazioni saranno:

Una Placca argentata (diametro Mm 70), recante al centro scudo smaltato di bianco con croce rossa

(diametro Mm 35). Da portare a destra sul petto.

Un’insegna con trofeo d’armi dorato descritto in prospettiva laterale (larghezza Mm 18), reggente

croce rossa damascata a losanghe e bordata di bianco (diametro Mm 20), il tutto sorretto da fiocco

in seta nera listato di bianco (larghezza Mm 18). Da portare a destra sul petto.

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Art.98 - Ai Precettori ed ai Commendatori, unitamente ai Rev.mi Padri Cappellani delle Precettorie,

spettano, per diritto di carica, le decorazioni di classe di Commendatore.

I Precettori disporranno del SIGILLUM ORDINIS, da apporsi sui decreti precettoriali o per

controfirmare i decreti dei Superiori; il Sigillum raffigurerà l’emblema della Città ospitante la

Precettoria caricato della Croce Patente fiammeggiante. La legenda in cerchio sarà: “SILLUM :

PRÆ’PTORIS : …” (Sigillum Preaceptoris…) indicando il nome della Città di cui sopra in caso

Genitivo in Lingua Latina.

Art.99 - Per i commendatori le decorazioni saranno:

Un’insegna con trofeo d’armi dorato descritto in prospettiva laterale (larghezza Mm 48), reggente

croce rossa damascata a losanghe e bordata di bianco (diametro Mm 52), il tutto sorretto da nastro

in seta nera (larghezza Mm 40) da assicurare a mo’ di collana dietro il collo tramite due legacci

posteriori. Da portare al collo.

Una miniatura con trofeo d’armi dorato descritto in prospettiva laterale (larghezza Mm 15),

reggente croce rossa damascata a losanghe e bordata di bianco (diametro Mm 18), il tutto sorretto

da nastro in seta nera (larghezza Mm 12). Da portare a sinistra sul petto.

Una rosetta nera con croce rossa bordata di bianco (diametro Mm 10).

Art.100 - Per le Dame di Commenda le decorazioni saranno:

Un’insegna con trofeo d’armi dorato descritto in prospettiva laterale (larghezza Mm 18), reggente

croce rossa damascata a losanghe e bordata di bianco (diametro Mm 20), il tutto sorretto da fiocco

in seta nera (larghezza Mm 18). Da portare a destra sul petto.

Art.101 - Nell’Ordine del Tempio ogni membro può giungere all’onorificenza di Cavaliere di Gran

Croce, oltre che per diritto, anche per merito. Se infatti un Confratello si distinguerà per meriti

particolari resi all’Ordine, potrà essere insignito, a discrezione di S.A.E. il Gran Maestro e dei

Governatori dell’Ordine riuniti in Capitolo, delle decorazioni di classe fino al grado di Cavaliere di

Gran Croce per diritto di merito.

Si dovranno così distinguere Confratelli di rango per diritto di Carica (Fratres insignes ad

Institutionem), i quali arrivano a una Classe in virtù della loro elezione d una carica di governo, e

Confratelli di rango per diritto di Merito (Fratres insignes ad Honorem), i quali assurgono a queste

cariche per i propri meriti. Tuttavia tale distinzione sarà puramente pratica, poiché, in realtà, tra i

Confratelli non vi sarà mai differenza alcuna.

Art.102 - Per i Cavalieri impegnati in carriera militare, sarà possibile fregiarsi di apposite barrette

da apporre sull’uniforme: per i Cavalieri sarà nera con una croce rossa al centro; per i

Commendatori nera con due croci; per i Commendatori con Placca nera con estremità bianche e due

croci rosse; per i Cavalieri di Gran Croce nera con tre croci rosse; per i Cavalieri di Gran Croce

decorati di Gran Collare, e quindi per il Gran Maestro, nera con le estremità bianche e tre croci

rosse.