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BOLDRINI ASSOCIATI STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO BOLDRINI 1 Economie ottenibili mediante l’adozione di un piano di razionalizzazione MISURE ADOTTATE ECONOMIE OTTENIBILI 1. Razionalizzazione dei processi, dei servizi, dei fattori della produzione etc. § Riorganizzazione nella gestione del personale § Razionalizzazione degli acquisti e rinegoziazione dei contratti con i fornitori § Revisione dei contratti aventi ad oggetto l’affidamento di servizi alla società § Riduzione del compenso degli amministratori e/o del compenso dell’organo di controllo attraverso l’uso della forma monocratica § Riduzione degli altri costi di funzionamento delle società 2. Fusione § Ampliare il bacino potenziale di utenti e di servizi forniti § Sfruttare potenziali economie di scala che consentono l’ottimizzazione dei costi di gestione e di produzione. 3. Messa in liquidazione o cessione § Misura adottata in caso di non strategicità della partecipazione rispetto alle finalità perseguite dall’ente § Le economie ottenibili sono sostanzialmente rappresentate dall’eliminazione della struttura organizzativa § In caso di perdite d’esercizio non sarà più necessario osservare l’obbligo di accantonamento ai sensi della legge di stabilità 2014

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Economie ottenibili mediante l’adozione di un piano di razionalizzazione

MISURE ADOTTATE ECONOMIE OTTENIBILI

1.  Razionalizzazione dei processi, dei servizi, dei fattori della produzione etc.

§  Riorganizzazione nella gestione del personale §  Razionalizzazione degli acquisti e rinegoziazione dei contratti con i

fornitori §  Revisione dei contratti aventi ad oggetto l’affidamento di servizi alla

società §  Riduzione del compenso degli amministratori e/o del compenso

dell’organo di controllo attraverso l’uso della forma monocratica §  Riduzione degli altri costi di funzionamento delle società

2.  Fusione §  Ampliare il bacino potenziale di utenti e di servizi forniti §  Sfruttare potenziali economie di scala che consentono

l’ottimizzazione dei costi di gestione e di produzione.

3.  M e s s a i n l iquidaz ione o cessione

§  Misura adottata in caso di non strategicità della partecipazione rispetto alle finalità perseguite dall’ente

§  Le economie ottenibili sono sostanzialmente rappresentate dall’eliminazione della struttura organizzativa

§  In caso di perdite d’esercizio non sarà più necessario osservare l’obbligo di accantonamento ai sensi della legge di stabilità 2014

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Economie ottenibili mediante l’adozione di un piano di razionalizzazione: focus sull’ipotesi di fusione

I processi di aggregazione, quali la fusione, vengono studiati in quanto permettono di ampliare il bacino potenziale di utenti e di servizi forniti, sfruttare potenziali economie di scala che consentono l’ottimizzazione dei costi di gestione e di produzione. Nello specifico le sinergie ed economie di scala posso sintetizzarsi: 1.  Struttura organizzativa: snellimento delle strutture organizzative delle società

partecipate attraverso una unificazione delle stesse con una conseguente ottimizzazione dei servizi;

2.  Rapporti inter-company: semplificazione dei rapporti contrattuali esistenti tra le due aziende ed eliminazione di eventuali criticità;

3.  Decremento dei costi gestionali grazie all’unificazione delle due strutture organizzative;

4.  Maggiore solidità patrimoniale ed economico finanziaria grazie alla quale sarà possibile definire un migliore piano di investimenti;

5.  Riorganizzazione del personale e possibilità di valorizzazione delle risorse aziendali.

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Dismissioni delle partecipazioni e superamento dei vincoli al patto di

stabilità per il socio P.A.

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Esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per proventi derivanti da dismissione totale o parziale di partecipazioni

D.L. 138/2011 convertito in legge 148/2011 Art. 3 bis, comma 4-bis. «Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno». (comma introdotto dall'art. 1, comma 609, legge n. 190 del 2014)

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Possibili azioni da adottare in ipotesi di dismissione di una partecipazione societaria

DISMISSIONE DI UNA

PARTECIPAZIONE

Di cui si detiene il 100% del Capitale Sociale

RECESSO DEL SOCIO P.A. DALLA SOCIETA’

ALIENAZIONE DELLA

PARTECIPAZIONE

Di cui si detiene una % del Capitale Sociale inferiore al 100%

MESSA IN LIQUIDAZIONE

DELLA SOCIETA’

ALIENAZIONE DELLA

PARTECIPAZIONE

MESSA IN LIQUIDAZIONE

DELLA SOCIETA’

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1. Alienazione delle partecipazioni (1) LE MODALITA’ DI ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZINI

§  L’art. 10 c. 2 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce che «l’alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell’organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E’ fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previso dalla legge o dallo statuto». §  La procedura: assimilazione al codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) o Regolamento di contabilità dello Stato;

§  La data di riferimento della situazione patrimoniale e la data del closing §  Le garanzie richiesta all’ente locale venditore sulla veridicità della situazione patrimoniale ed il regime degli indennizzi sulle sopravvenienze passive e attive §  Le dimissioni dell’organo amministrativo §  Le dimissioni del collegio sindacale §  Il regime delle distribuzione degli utili sulle azioni alienate

IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI PARTECIPAZIONI: CLAUSOLE PARTICOLARI

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1. Alienazione delle partecipazioni (2) LA PRELAZIONE DEGLI ALTRI SOCI

Il diritto di prelazione previsto dallo statuto a favore degli altri soci va preso in esame i base alla struttura di tale diritto: -  Prelazione propria -  Prelazione impropria caratterizzata dal diritto degli altri soci di rimettere ad un arbitratore il valore di vendita di caso di esercizio del diritto di prelazione Nel caso di prelazione propria occorre coniugare le esigenze pubblicistiche con in diritti statutari dei soci: la formula usata: “L’aggiudicazione definitiva della presente procedura di gara, finalizzata alla vendita delle quote di partecipazione, è sottoposta alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, come previsto dall’art. … dello statuto ed alla condizione risolutiva dell’esercizio del medesimo diritto di prelazione degli altri soci.

568-bis. «Le pubbliche amministrazioni locali (..), e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere: (..) b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014. In caso di societa‘ mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione».

LA PRELAZIONE

EX LEGE PREVISTA

DALL’ART. 1 C. 568 BIS DELLA L. 147/2013

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1. Alienazione delle partecipazioni (3)

LE DISPOSIZIONI DEL NUOVO T.U. DELLE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

L’ Art. 24 – Revisione straordinaria delle partecipazioni in merito alla procedura di alienazione di partecipazioni non più detenibili stabilisce che: «4. L’alienazione, da effettuare ai sensi dell’articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1. 5. In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’articolo 2437 ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437 quater del codice civile».

§  Requisiti di capacità giuridica, di capacità tecnica e di solidità patrimoniale §  Le regole per la partecipazione di soggetti raggruppati (cordate) §  La società di capitale che subentra al raggruppamento temporaneo in sede di sottoscrizione del contratto di compravendita delle azioni: obbligazione solidale dei soci della società; §  I criteri di aggiudicazione diversi dal massimo rialzo; §  La clausola di stand still

BANDI DI SELEZIONE: CLAUSOLE PARTICOLARI

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1. Alienazione delle partecipazioni (4)

GLI EFFETTI DELL’ART. 24 C. 5 D.Lgs. 175/2016 Caso A: Partecipazione azionaria che già al 31/12/2015 è stata ritenuta da alienare

1. Tentativo infruttuoso della vendita della quota di partecipazione con forme di evidenza pubblica:

1.1 nel rispetto dei vincoli dello statuto

-  Prelazione

-  Gradimento

1.2 secondo la valutazione del mercato

2.Effettuato il tentativo infruttuoso di vendita occorre dare comunicazione alla società richiedendo, la liquidazione in denaro secondo i criteri previsti dall’art. 2437 ter secondo comma del Codice Civile e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437 quater del Codice Civile.

c.d. proprie

c.d. improprie

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1. Alienazione delle partecipazioni (5) GLI EFFETTI DELL’ART. 24 C. 5 D.Lgs. 175/2016

Il valore di liquidazione

Art. 2437 ter, secondo comma C.c.: Individua un criterio di determinazione del valore della quota (azionario e/o partecipazione) univoco (tanto per SRL che per SPA) ed inderogabile basato su:

a.1) – il compito di determinare il valore di liquidazione è dal Consiglio di Amministrazione (l’organo amministrativo) sentito il Collegio Sindacale;

a.2) – la consistenza patrimoniale della società e sue prospettive reddituali (in dottrina cd Metodo Patrimoniale con stima autonoma dell’Avviamento – categoria di metodi “cd. Misti”)

VALORE AZIENDA = VALORE PATRIMONIALE CORRENTE + AVVIAMENTO

che rappresenta il metodo principale

a.3) – la valutazione terrà conto anche dell’ “eventuale valore di mercato delle azioni” (in dottrina riferito al metodo dei Multipli – categoria di metodi empirici) che rappresenta il metodo di confronto per la verifica.

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2. Il Recesso (1)

PRINCIPI GENERALI DEL RECESSO NEL DIRITTO SOCIETARIO

Ø  Le cause di recesso: classificazione ex art. 2437 cod.civ.

•  Le cause ex lege inderogabili;

•  le cause facoltative se previste nello statuto delle società che non fanno ricorso al capitale di rischio,

Ø  Termini e modalità di esercizio del diritto di recesso: il momento in cui ha efficacia il recesso;

Ø  Criteri di determinazione del valore delle azioni (differenza fra spa e srl)

Ø  Il Procedimento di liquidazione

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2. Il Recesso (2)

IL RECESSO EX LEGE ART. 1 C. 569 L.147/2013 – EXCURSUS STORICO

Il comma 569 dell’art. 1 della L. 147/2013, oggi non più applicabile, stabiliva che: «569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile».

Oggi tale disposizione sembra essere stata sostituita dal comma 5 dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016 in base alla quale nei casi di mancata alienazione di una partecipazione da dismettere «il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società», tale disposizione si applica quindi nei casi di mancata alienazione della partecipazione e non di recesso.

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3. La liquidazione (1)

Liquidazione società a partecipazione pubblica

Disciplina speciale di diritto pubblico

Norme abrogate Norme specifiche in vigore

Disciplina pubblicistica

Disciplina di diritto privato

Capo VIII del Titolo V del Libro V del Codice Civile art.

2484

Deliberazione di Consiglio Comunale ex art.42, c.2, lettere e)

e g) DLgs 267 / 2000 e, successivamente, dell’Assemblea

ex art.2484, n.6) C.C

§  Art 3 c 29 L 244/2007 e smi (L 147/2013 + DL 16/2014 + LEGGE STABILITA’ 2015

§  Art 13 Decreto Bersani

§  Art 4 c 1 DL 95/2012

§  Art 14 c 32 DL 78/2010

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3. La liquidazione (2) Art. 2484 Codice Civile Cause di scioglimento

comma 1: Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter; 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473; 6) per deliberazione dell'assemblea; 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

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3. La liquidazione (3)

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3. La liquidazione (4)

L’ABROGATO ART 4 C 1 LETT B PRESUPPONE LA

DECADENZA

•  se esiste l’ATO o una autorità di Bacino (i SPL a rilevanza economica a rete)

•  Se non esiste l’ATO (esempio servizi cimiteriali /illuminazione votiva)

L’ART 34 C 21 DL 179/2012 E S.M.I. CHE FISSA UNA

SCADENZA PER I CONTRATTI DI SPL

PRESUPPONE UNA SORTA DI PROSECUZIONE

I SERVIZI STRUMENTALI

DECADENZA O SCADENZA AL TERMINE NATURALE DEI CONTRATTI IN ESSSERE?

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3. La liquidazione (5)

Il ruolo dei soci Pubblica Amministrazione in fase di liquidazione

con riparti parziali

Responsabilità patrimoniale

Responsabilità penale

SE NON EFFETTUA VERSAMENTI

SE HA RICEVUTO

RIPARTI PARZIALI DI

ATTIVO POI RISULTATO

INCAMPIENTE

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3. La liquidazione (6)

Le assegnazioni in natura ai soci PA

Di beni inalienabili Beni destinati a

pubblico servizio (beni patrimoniali con

vincolo di destinazione

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3. La liquidazione (7)

L’accollo dei debiti

In via autonoma si applica l’art 6 c 19 DL 79/2010

Garantiti beni immobili assegnati

Vincoli giurisprudenziali

CdC Basilicata 28/2011 –

CdC Emilia Romagna 33/2011 – 487/2012

CdC Lombardia 380/2012 – 535/2012 – 98/2013 – 337/2013

CdC Veneto 434/2012 – 980/2012

CdC Sicilia 16/201

CdC Liguria 82/2013

OBBLIGO – DIVIETO – FACOLTA’?

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3. La liquidazione (8) ACCOLLO DEI DEBITI DI SOCIETA’ PARTECIPATA IN LIQUIDAZIONE CON

INCAPIENZA DI ATTIVO

OBBLIGO – DIVIETO – FACOLTA’?

CdC Liguria 82/2013

non sussiste alcun obbligo per il Comune di assumere al proprio bilancio i debiti della società posta in liquidazione il cui patrimonio si sia dimostrato insufficiente al pagamento degli stessi. Al più potrà assumere tali debiti al proprio bilancio nell’esercizio del proprio potere discrezionale ma solo in presenza di adeguata motivazione che dia conto dell’interesse pubblico rilevante idoneo a giustificare tale operazione, alla luce dei canoni interpretativi delineati nel presente parere.

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3. La liquidazione (9) CDC LIGURIA 82/2013 Qualora l’Ente decidesse, nell’ambito di una scelta di carattere gestionale-discrezionale, di accollarsi i debiti della società partecipata in liquidazione dovrà evidenziare la sussistenza di un interesse pubblico concreto che possa giustificare l’operazione giuridica ed economica messa in atto dal Comune.

PRINCIPIO GENERALE nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e solo eccezionalmente il legislatore ha previsto deroghe a questo principio sancendo, ad esempio, la responsabilità illimitata del socio per le obbligazioni sociali (come nel caso delle società con socio unico, ai sensi del secondo comma dell’art.2325 c.c.), o prevedendo una responsabilità in capo a società o enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale delle società medesime (artt. 2497 c.c. e ss.).

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3. La liquidazione (10) CDC LOMBARDIA

l’attuale sistema normativo di carattere finanziario delimita il “soccorso” da parte degli Enti pubblici a favore di società partecipate che si trovino in situazione di precarietà finanziaria (l’art. 6 comma 19 del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010) ed afferma “l’abbandono della logica del “salvataggio a tutti i costi” di strutture ed organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto”. In altri termini “il Legislatore ha in sostanza limitato in modo drastico la possibilità per gli enti locali di sostenere finanziariamente gli organismi partecipati, positivizzando pratiche economiche che avrebbero dovuto orientare la discrezionalità dell’ente e costituire la base di ogni scelta volta alla sana gestione finanziaria degli organismi societari, stante l’uso di risorse della collettività”.

nelle società in house la responsabilità patrimoniale dei soci è quella prevista dal d i r i t t o c o m u n e e d i conseguenza non sussiste in capo al Comune alcun obbligo di assumere a carico del proprio bi lancio i debit i societari rimasti insoddisfatti all’esito della procedura di liquidazione.

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3. La liquidazione (11) l’assunzione di debiti che dovrebbero essere estinti con il patrimonio sociale con la liquidazione della stessa società, si configura come una forma di “copertura del fabbisogno finanziario della liquidazione” che soggiace potenzialmente ai limiti di

cui all’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010. Inoltre, per l’ente, soggetto di diritto pubblico, sussiste il dovere di porre in

evidenza la ragione economica-giuridica dell’operazione, ovvero dimostrare l’interesse pubblico specifico e concreto al suo compimento tale da superare

il vantaggio della limitazione della responsabilità vigente per le società partecipate

le società partecipate sono operatori economici che operano al pari degli altri soggetti, pubblici e privati, connotati da professionalità e capacità tali da consentire loro un’attenta valutazione del soggetto-società partecipata con cui interagiscono e dei rischi che corrono nell’instaurare rapporti economici con lo stesso.

alcune norme del TUEL che sembrano evidenziare l’autonoma responsabilità della società per le obbligazioni assunte senza che sussista alcun obbligo d’intervento da parte del Comune.

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Agevolazioni tributarie in materia di piani di razionalizzazione delle

società partecipate

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Agevolazioni tributarie in materia di piani di razionalizzazione

Agevolazioni tributarie richiamate dal nuovo T.U. (D. Lgs. 175/2016)

ART. 20 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE

PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

ART. 24 – REVISIONE STRAORDINARIA DELLE

PARTECIPAZIONI

Comma 6: «Resta ferma la disposizione dell’articolo 1,

comma 568 – bis della Legge 147/2013»C

Comma 8: «Per l’attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1 si applica l’art. 1 comma 613 e 614

della legge 190 del 2014»C

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Agevolazioni tributarie ex art. 1 comma 568 bis L. 147/2013 (1) 568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le societa' da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere: a) allo scioglimento della societa' ((o azienda speciale)) controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento e' in corso ovvero e' deliberato non oltre ((ventiquattro mesi)) dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della societa' ((o azienda speciale)) sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una societa' controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla societa' controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi; b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014. In caso di societa' mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi

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Agevolazioni tributarie ex art. 1 comma 568 bis L. 147/2013 (2) AMBITO

SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

SCIOGLIMENTO DI SOCIETA’ O

AZIENDA SPECIALE

ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI

AGEVOLAZIONI TRIBUARIE

IRES E IRAP: Esenzione sulle

eventuali plusvalenze emergenti.

Minusvalenze deducibili.

IMPOSTA DI REGISTRO,

IPOTECARIA E CATASTALE:

Applicate in misura fissa

IVA: Nessuna agevolazione riconosciuta

Pubbliche Amministrazioni Locali

Società controllate direttamente da

Pubbliche Amministrazioni Locali

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Agevolazioni tributarie ex art. 1 comma 614 L. 190/2014 614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

Tale disposizione si applica unicamente all’attuazione dei PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016. Pertanto in base alla disposizione letterale della norma, «gli atti finalizzati all’attuazione dei predetti piani» potranno usufruire delle agevolazioni tributarie ex art. 1 comma 568 bis L 147/2013 (ovvero esenzione IRES ed IRAP

ed imposta di registro, ipotecaria e catastale applicate in misura fissa).