Strumenti di contrasto e prevenzione della corruzione per le PMI alla luce delle nuove normative...

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Strumenti di contrasto e prevenzione della corruzione per le PMI alla luce delle nuove normative INCONTRI DEL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO In collaborazione con Transparency International Italia Camera di Commercio di Bergamo 16 ottobre 2013

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Strumenti di contrasto e prevenzione della corruzione per le PMI alla luce delle nuove normative

INCONTRI DEL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO

In collaborazione con Transparency International Italia

Camera di Commercio di Bergamo16 ottobre 2013

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Legge 190/2012 e Legge 231/2001: gli obblighi in materia di anticorruzione Legge 190/2012 e Legge 231/2001: gli obblighi in materia di anticorruzione

Bergamo, 16 Ottobre 2013 Dott.Ermelindo Lungaro –Avv.Matteo MorichiEsperti in compliance

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Argomenti

► La legge 190/2012: la TRASPARENZA nella P.A.: quale impatto per le imprese?

► La responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.lgs. 231/01: i benefici organizzativi ed economici derivanti dall’adozione/attuazione dei Modelli 231

► Focus su: aree a rischio e conseguenti protocolli di controllo per i reati di corruzione fra privati e/o funzionari pubblici

► Alcune indicazioni pratiche: come costruire, implementare e monitorare i Modelli 231;

► Il Rating di Legalità: finalità, imprese destinatarie, i requisiti base e incrementali del livello di rating

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• Spinta decisiva dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)= recente Legge anticorruzione n. 190/2012

La legge 190/2012 e i suoi impatti per le imprese

• Introduzione dell’art. 25 Ter (Reati Societari), estendendo la responsabilità amministrativa degli Enti anche ai reati di corruzione tra privati (nuovo testo dell’art. 2635 del c.c.), oltre all’inasprimento delle sanzioni per le persone fisiche.

• Le stazioni appaltanti potranno inserire nei bandi di gara le clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

• Regole più stringenti in materia di trasparenza: pubblicazione sul sito web della PA delle informazioni concernenti le attività a più elevato rischio di corruzione (es. incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza);

• Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A. (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 )

All’interno della Legge 190/12 e/o nei successivi decreti attuativi sono state introdotte importanti novità legislative che hanno impatti sulle imprese:

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• Il codice di comportamento ha definito i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare (è bene che sia conosciuto dalle imprese che hanno rapporti con la P.A.:(id est: clausole di risoluzione del contratto o decadenza dalla carica in caso di violazione degli obblighi previsti all’interno del Codice). ESEMPI:

• Il dipendente non deve chiedere/accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità; per regali o altre utilità di modico valore si intendono regalie non superiori a 100 euro, anche sotto forma di sconto (i piani di prevenzione della corruzione possono modulare tale importo, anche in misura ridotta, e comunque per un importo massimo non superiore a 150 euro).

• Il dipendente in servizio non deve accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

• Nella conclusione di accordi negoziali e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non deve ricorrere a mediazione di terzi, né corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto (ad eccezione dei casi in cui l’amministrazione ritenga opportuno ricorrere all’attività di mediazione professionale).

Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici

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• Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” prevede la creazione nei siti web istituzionali delle singole amministrazioni, di una nuova sezione: “Amministrazione trasparente”. In questa sezione la P.A. dovrà pubblicare:

– tutte le informazioni relative alle procedure per l’affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, dalla fase del bando fino a quella dell’esecuzione dell’opera;

– gli atti di governo del territorio (piani territoriali, piani di coordinamento, strumenti urbanistici, generali e di attuazione e delle rispettive varianti);

– la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica

– in caso di calamità e/o emergenze, è prevista la pubblicazione degli atti urgenti e straordinari adottati;

– gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione, delle delibere di adozione o approvazione e dei relativi allegati tecnici;

La trasparenza nel Settore Pubblico

Il D.Lgs. 33/2013 è figlio della legge 190/2012 e si pone come scopo quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche

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Il D.lgs. 231/01 e la corruzione fra privati

•Viene inserito il nuovo reato previsto dall'art. 319-quater c.p., relativo al delitto di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” (cd. concussione per induzione), che punisce sia il pubblico ufficiale che induce il privato a pagare (reclusione da 3 a 8 anni), sia il privato che dà o promette denaro o altra utilità (reclusione fino a 3 anni)

Induzione indebita

•È riformulato l'art. 2635 del codice civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità), ora denominata “Corruzione tra privati”. Viene introdotta quindi l’ipotesi corruttiva anche se rivolta ad un privato. La fattispecie è procedibile a querela, a meno che dall'illecito derivi una distorsione della concorrenza

Corruzione tra Privati

• La nuova legge sulla corruzione, tra le numerose modifiche ha introdotto anche le seguenti fattispecie, rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

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• Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la nozione di responsabilità “amministrativa” dell’ente associativo (società e consorzi, enti forniti di personalità giuridica, associazioni) per reati commessi da “soggetti apicali” o “dipendenti/collaboratori” nell’interesse o a vantaggio della società.

• La responsabilità ha di fatto natura penale perché deriva da reato, viene accertata con procedimento penale, e comporta l’applicazione di sanzioni particolarmente afflittive (sino all’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività).

• E’ previsto l’esonero da detta responsabilità se l’Ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (cd. Modello 231), in ogni caso l’ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

• In base all’art. 4 del D. Lgs. 231/01 l’ente risponde anche in relazione ai reati commessi all’estero.

Il D.lgs. 231/01: strumento di contrasto all’illegalità

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Persone Fisiche Persone Fisiche + “Enti”

► La responsabilità penale è solo riferita alle persone fisiche e non può essere trasferita su un Ente o una società, siano essi dotati oppure privi di personalità giuridica.

► Soltanto gli art. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono tuttora) un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d’insolvibilità dell’autore materiale del fatto.

► Né l’ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, associati, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell’ente, al controllo della regolarità e della legalità dell’operato sociale.

► La responsabilità in sede penale degli enti si aggiunge a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l’illecito.

Ante D. Lgs. 231/01 Post D. Lgs. 231/01

Il D.lgs. 231/01: cosa è cambiato a livello di responsabilità?

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Legge 62/2005

D. Lgs. 231/2001 Artt. 24 e 25 - Reati contro la Pubblica Amministrazione

Art. 25 ter - Reati SocietariD.Lgs. 61/2002

Legge 7/2003 Art. 25 quater - Reati di finanziamento del terrorismo

Legge 228/2003 Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale

Art. 25 sexies - Reati di abuso di mercato

Legge 7/2006 Art. 25 quater 1 - Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Legge 146/2006 Reati transnazionali

D.Lgs. 81/2008 Art. 25 septies - Reati in materia di sicurezza, salute ed igiene sul lavoro

D.Lgs. 231/2007

Art. 25 octies - Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita

L’evoluzione delle fattispecie di reato 231 (1/2)

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Legge 94/2009 Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata

Legge 99/2009

Art. 25 novies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Legge 116/2009

Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimentoArtt. 25 bis 1 - Delitti contro l’industria e il commercio

Art. 25 novies - Tutela del diritto d’autore

L’evoluzione delle fattispecie di reato 231 (2/2)

Legge 48/2008 Art. 24 bis - Delitti informatici e del trattamento illecito dei dati

D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109

Art. 25-duodecies - Reati per l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

La legge n. 190/2012 Art. 24 ter - Reati di corruzione fra privati

Art. 25 undecies - Delitti in materia ambientaleLeggi 121/2011

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Settore Gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici

Attività sensibili a rischio

► Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)

► Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)

► Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

► Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

► Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

► Concussione (art. 317 c.p.)► Corruzione e istigazione alla corruzione

(artt. 318-322 c.p.)► Induzione a dare o promettere utilità (art.

319 quater c.p.)

► Partecipazione a gare pubbliche e/o gestione dei relativi contratti di appalto per la fornitura di beni e servizi

► Selezione e gestione dei rapporti per la partecipazione a gare pubbliche e/o costituzione di ATI o J.V.

► Richiesta a soggetti pubblici di autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali (es. Autorizzazioni industriali)

► Acquisizione e rendicontazione di contributi/finanziamenti pubblici ► Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti per

l’approvvigionamento di beni, servizi e consulenze► Gestione delle assunzioni del personale e del sistema premiante► Gestione dei flussi finanziari► Sponsorizzazioni di eventi e/o concessioni di

omaggi/liberalità/donazioni

Fattispecie di reato

Artt. 24 e 25 - Reati contro la Pubblica Amministrazione

Aree a rischio in materia di corruzione di funzionari pubblici

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Settore Gestione dei rapporti con soggetti privati

Attività sensibili a rischio

► Art. 2635 c.c.,“Corruzione tra privati”: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti

► Acquisizione di nuova clientela/nuove forniture e/o consolidamento della clientela già acquisita per la commercializzazione di beni e servizi

► Selezione e gestione dei fornitori di beni, servizi e consulenze► Rapporti con la società di revisione legale e/o con le società di

certificazione.► Omaggi, sponsorizzazioni, donazioni a favore del soggetto corrotto;► Operazione finanziarie e/o dismissioni di asset► Assunzione di personale, legato al soggetto corrotto;► Sconti o crediti personali in favore del soggetto corrotto;► Concorrenza sleale;► Spese di marketing in favore del soggetto corrotto

Fattispecie di reato

Art. 24 ter - Reati di corruzione fra privati

Aree a rischio in materia di corruzione tra privati

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La corruzione pubblica/privata – Ipotesi delittuose

Acquisizione di nuova clientela/nuove forniture

►Tizio, amministratore della Società X, corrompe Caio,

direttore acquisti della società Y, ottenendo così

un’importante fornitura di beni/servizi.

►Tizio, amministratore della Società X, corrompe Caio,

facente parte della commissione di valutazione di una gara privata indetta per

assegnare un importante appalto d’opera o di fornitura di beni da parte della Società

Y.

Consolidamento della clientela già acquisita

►Tizio, amministratore della Società X, corrompe Caio, amministratore delegato o direttore acquisti della Società Y, ai fini del consolidamento del

rapporto con clientela strategica e di prima fascia già acquisita.

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La corruzione tra privati – Ipotesi delittuose (1/3)

Concorrenza Sleale

►Tizio, amministratore della Società X, corrompe

Sempronio, presidente del collegio sindacale della

Società Y, al fine di acquisire informazioni riservate sulla

società concorrente.

►Tizio, amministratore della Società X, corrompe

Sempronio, responsabile commerciale della Società Y,

al fine di impedire che quest’ultima partecipi ad una

gara pubblica/privata.

►Tizio, amministratore della Società X, corrompe

Sempronio, responsabile ricerca e sviluppo della

Società Y, al fine di ritardare la ricerca ed il successivo

lancio di un prodotto concorrente

►Tizio, amministratore della Società X, corrompe

promettendo l’assunzione a Sempronio, responsabile ricerca e sviluppo della

Società Y, al fine di acquisire informazioni riservate sul

lancio di un prodotto concorrente.

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Gestione e Selezione dei Fornitori

►Tizio, amministratore della Società X, corrompe Caio, responsabile commerciale della società Y, ottenendo così un’importante sconto

sulla fornitura di beni/servizi.

►Tizio, amministratore della Società X corrompe Caio, consulente incaricato delle

certificazioni periodiche previste dai sistemi di

gestione qualità (UNI EN ISO 9001:2008), di gestione

ambientale (ISO 14001:2004) o di gestione della salute e

sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001:2007).

►Tizio, amministratore della Società X, corrompe

Sempronio, amministratore della Società che effettua

marcature CE ai sensi della Direttiva 89/106/CE al fine di ottenere una certificazione

formalmente autentica (violazione art 473 c.p.,

contraffazione segni distintivi).

►Il committente di un appalto corrompe gli appaltatori

affinché essi non rispettino gli obblighi previsti dalla

normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro o in

materia ambientale, trasferendo gli indubbi benefici di risparmio

immediato nel prezzo dell’appalto stesso, con

evidente interesse o vantaggio per l’ente del

soggetto attivo.

La corruzione tra privati – Ipotesi delittuose (2/3)

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Corruzione tra Privati………….altri esempi►Il dirigente dell’azienda X, in

cui sono bloccate le assunzioni, chiede ad un suo

fornitore fidelizzato di assumere temporaneamente

un valido elemento, prevedendo, quale

remunerazione, una parte del corrispettivo del contratto di

fornitura

►Ospitalità in una beauty farm da parte dell’azienda Y di dirigenti di un potenziale

cliente: il costo viene indicato quale ‘spesa di

rappresentanza’ per attività di ‘business development’

►Richiesta da parte di una multinazionale farmaceutica

ad un suo fornitore di partecipare ad un programma

di liberalità in favore di una ONG in un Paese del terzo

mondo

La corruzione tra privati – Ipotesi delittuose (3/3)

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► che ha preventivamente adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione e di gestione idonei a individuare e prevenire reati della specie di quello verificatosi;

► che ha affidato ad un proprio organismo - dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo - il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curarne il loro aggiornamento;

► la violazione fraudolenta (o con colpa per gli illeciti disciplinati dagli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale) dei Modelli da parte degli autori del reato;

► la diligenza dell’organismo di vigilanza e dei soggetti incaricati della gestione e del controllo.

L‘esimente dalla responsabilità dell’ente offerta dal Decreto si realizza se l’ente è in grado di provare:

Esonero della responsabilità amministrativa

dell’Ente

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Elementi costitutivi dei Modelli 231

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con il D.Lgs. 231/2001 e con le indicazioni fornite dalle Associazioni di Categoria deve contenere i seguenti elementi:

Vigilanza e Controllo

Clienti/F

ornitori/Consulenti

Organismo di Vigilanza

Attività di Monitoraggio

Codice

Comportam.

Programma di formazione

Norme e procedure

Sistema di deleghe e procure

Stakeholders

Leggi e regolamenti

Valore

Rapporti contrattuali

•Sistema organizzativo: formalizzazione di compiti, responsabilità e linee di dipendenza gerarchico/funzionale

•Codice Etico: principi etici relativi ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato del D.Lg.231/01.

•Sistema Disciplinare: previsione di sanzioni per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure.

•Procedure manuali ed informatiche: tali da regolamentare i processi sensibili, i punti di controllo e la segregazione dei compiti.

•Programma di comunicazione/formazione : per assicurare un’adeguata divulgazione dei contenuti e dei principi del modello.

•Sistema di segnalazione (cd. Wistleblowing): in grado di fornire tempestiva segnalazione di situazioni di criticità

•Organismo di Vigilanza: con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello, nonché di curarne l’aggiornamento periodico.

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La corruzione pubblica/privata – Ipotesi di protocollo di controllo (1/3)

Ciclo attivo

Chiara segregazione di funzioni e responsabilità avuto riguardo, da un lato, ai poteri autorizzativi dei processi di vendita e, dall’altro, ai poteri autorizzativi di spesa (es. consulenze).

Netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell’ambito dell’organizzazione delle vendite, in particolare tra responsabilità nei rapporti con il cliente, responsabilità nella definizione del prezzo di offerta e delle condizioni/tempi di pagamento (e relative penali) e/o responsabilità nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di controversie.

  Criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo

di offerta per singolo prodotto o servizio, di modo che qualunque anomalia possa essere agevolmente rilevata (cd. Prezzi di listino).

  Pianificazione di attività di benchmarking (raffronto con i valori economici

di mercato) per monitorare il fair value.

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Ciclo passivo

Netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell’ambito dell’organizzazione degli acquisti, in particolare tra funzione che individua e seleziona il fornitore/consulente/prestatore di servizi, funzione che sottoscrive l’ordine/contratto di acquisto, funzione che certifica le prestazione e funzione che autorizza il pagamento

Individuazione di criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di acquisto per singolo prodotto o servizio, attraverso l’acquisizione di più preventivi (almeno tre) e regole precise per la gestione degli acquisti in emergenza e/o da fornitore unico.

Determinazione di regole generali soprattutto su termini e condizioni di pagamento.

Pianificazione di attività di benchmarking (raffronto con i valori economici di mercato) per monitorare il fair value.

Attenzione alla definizione delle provvigioni degli agenti/procacciatori d’affari e all’assegnazione della responsabiiltà per il calcolo e/o loro liquidazione

La corruzione pubblica/privata – Ipotesi di protocollo di controllo (2/3)

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Gestione della Liquidità e della Contabilità

È vietato:

Effettuare elargizioni in denaro e regali a pubblici funzionari a partner commerciali, collaboratori, fornitori o riceverle al di fuori di quanto previsto dalle prassi di mercato e/o dai Codici Etici degli Enti Pubblici

Effettuare pagamenti in contanti, salvo espressa autorizzazione da parte della direzione amministrazione e finanza e in assenza di documentazione contabile giustificativa a supporto.

Riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.

Effettuare pagamenti in favore di persona diversa dal fornitore delle prestazioni, salvo espressa autorizzazione da parte del Vertice aziendale.

La corruzione pubblica/privata – Ipotesi di protocollo di controllo (3/3)

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Comunicazione delle seguenti informazioni

operazioni di vendita superiori ad un determinato importo che potrà rappresentare la soglia di rischio;

operazioni di vendita superiori ad una certa percentuale rispetto al prezzo medio del prodotto, come risultante dai criteri generali suddetti;

  operazioni di acquisto eseguite a valori non di mercato, che non

rispecchiano gli standard adottati dalla società;

operazioni di incasso al di sotto/di sopra dei termini ordinari di pagamento (ad esempio, fatture pagate a vista).

La corruzione pubblica/privata – Ipotesi di flussi informativi verso OdV

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Il ciclo di sviluppo dei Modelli 231 e i suoi impatti per le

imprese

1. Adozione 2. Attuazione 3. Monitoraggio 4. Aggiornamento

3.1 Piano di Vigilanza

3.2Verifiche

sull’operativitàdel Modello

3.3 Control Self Assessment

periodico

3.4 Adeguamento del

SCI post - verifiche

1.1 Individuazione delle aree di

rischio

1.2 As Is e Gap Analysis

1.3 Approvazione dei Modelli 231 dal

CdA

2.1 Attuazione Action

Plan

2.3 Flussi informativi e reporting OdV

2.2 Comunicazione e

Formazione

4.1 Aggiornamento normativo e/o

organizzativo dei Modelli 231

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Il ruolo e i requisiti dell’Organismo di Vigilanza (OdV)

► Autonomia e Indipendenza.

► Professionalità.

► Continuità d’azione.

Requisiti

Poteri

► verificare l’efficacia del Modello 231;► vigilare sul funzionamento e sulla sua osservanza;► curarne costantemente l’aggiornamento;► redigere, per ogni verifica, un report dell’attività; ► promuovere iniziative di comunicazione e formazione;► valutare l’idoneità del sistema disciplinare ► segnalare tempestivamente all’organo dirigente, per gli

opportuni provvedimenti, le violazioni accertate.

In conformità con il D.Lgs. 231/2001, le Società hanno provveduto ad affidare “il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.

Requisiti

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La collocazione dell’OdV nella governance

aziendaleComitato Interno di Controllo (*)

Presidente/A.D.

CdA

Collegio Sindacale

Organismo diVigilanza

Reporting periodico

Flussi continui

Direzioni Aziendali

Applicabile solo alle Società Quotate(*)

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L’Organismo di Vigilanza, decide quali controlli attivare, utilizzando specifichi strumenti di verifica

I soggetti coinvolti attuano e monitorano le proprie attività sensibili mediante un processo di self assessment, predispongono i Flussi Informativi e li inviano all’OdVResponsabili di

Unità Operative

Terminate le attività di analisi e di controllo attuate come descritto, l’OdV predispone una relazione, in cui si evidenzia:• i possibili mutamenti nelle aree di rischio della

Società;• lo stato di attuazione del Modello;• i miglioramenti possibili;e la sottopone agli Organi Societari.

Relazione alCdA, Comitato di

Controllo e Collegio Sindacale

L’Organismo di Vigilanza riceve anche segnalazioni spontanee relative a possibili violazioni del Modello

FlussiInformativi e CSA

L’OdV riceve i Flussi e ne analizza il contenuto

Organismo di Vigilanza

Piano di Vigilanza

Il funzionamento dei Modelli 231

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Le misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. 231/2001 a carico della Società sono:

pecuniarie, da un minimo di € 25.823 ad un massimo di € 1.549.371, applicate in quote comprese tra un minimo di 100 ed un massimo di 1.000 (valore minimo di ciascuna quota € 258, valore massimo € 1.549);

interdittive(*), applicate per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, consistenti in:

• interdizione dall’esercizio dell’attività,• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

commissione dell’illecito,• divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca

di quelli già concessi,• divieto di pubblicizzare beni o servizi.

confisca del profitto pubblicazione della sentenza

(*) Le sanzioni interdittive possono essere irrogate anche in via cautelare nel corso del procedimento penale di accertamento del reato.

Il Sistema Sanzionatorio 231 per le imprese

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2003 (4)• G.I.P. Tribunale di Roma [2 Ord.]• Tribunale di Roma [1 Sent.]• G.I.P. Tribunale di Salerno [1 Ord.]

2006 (12)• G.I.P. Tribunale Torino [3 Ord.]• G.I.P. Tribunale di Milano [1 Ord. - 2

Sent.]• Corte dei Conti [Lombardia] [1 Sent.]• Corte di Cassazione [1 Ord. - 3 Sent.]• Consiglio di Stato [1 Decisione]

2007 (11)• Tribunale di Milano [3 Sent.]• Corte di Cassazione [4 Sent.]• Corte Costituzionale [1 Ord.]

2005 (11)• Corte di Cassazione sez. II e IV

penale [2 Sent.]• Parere Consiglio di Stato - sez. III• G.I.P. Tribunale di Torino [3 Ord. - 2

Sent.]• G.I.P. Tribunale Milano [1 Ord.]• G.I.P. Tribunale Ivrea [1 Ord.]• G.I.P. Tribunale di Bari [1 Ord.]

2004 (18)• G.I.P. Tribunale di Milano [8 Ord.]• Tribunale di Milano [1 Sent.]• G.I.P. Tribunale di Torino [4 Ord.]• Corte di Cassazione sez.II-VI penale

[2 Ord.]• Corte di Cassazione sez. VI penale

[1 Sent.]• G.I.P. Tribunale di Lucca [1 Ord.]• G.I.P. Tribunale di Vibo Valentia

[1 Ord.]

2008 (26)• Corte di Cassazione [7 Sent. - 3 Ord.]• G.I.P. Tribunale di Milano [6 Ord.]• Tribunale di Milano [2 Sent.]• Corte di Appello di Milano [1 Sent.]• Corte di Appello di Roma

(Sezione civile) [1 Decreto]• Corte di Appello di Genova

(Sezione civile) [1 Decreto]• G.I.P. Tribunale Torino [2 Ord.]• Corte di Appello Tribunale di Torino

[1 Sent.]• G.I.P. Tribunale di Napoli [1 Ord.]• Tribunale di Cosenza [1 Sent.]

2002 (2)• G.I.P. Tribunale di Milano [1 Ord.]• Tribunale di Pordenone [1 Sent.]

2010 (4)• G.U.P. Tribunale di Milano [1 Decreto]• Tribunale di Milano [2 Ord.]• Tribunale di Molfetta [1 Sent.]

2009 (21)• G.U.P. Tribunale di Milano [1 Sent.]• G.U.P. Tribunale di Milano [2 Ord.]• Corte di Cassazione [13 Sent.]• G.U.P. Tribunale di Bari [1 Ord.]• Corte di Appello di Torino [1 Sent.]• G.I.P. Tribunale di Milano [1 Ord.]• Tribunale di Asti [1 Ord.]• Tribunale di Lucera [1 Sent.]

Evoluzione della giurisprudenza 231 in Italia: 142

sentenze

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L’esimente 231 secondo la giurisprudenza……….

“ … pernon cadere in una sorta di “responsabilitàoggettiva” degli enti,occorreverificare la efficacia delmodello con valutazione “ex- ante” enon“ex post”,rispetto agli illeciti commessi.Del resto non avrebbe senso ritenere inefficace un modelloorganizzativo peril solo fatto che siano stati commessi degli illeciti daparte deivertici della personagiuridica”

Inadeguatezza Modello

Organizzativo

Contestazione reato alle PersoneFisiche

Sussistenza dell’illecito

amministrativo contestato

all’ente

==

“Per tutti questi motivi si ritiene che i comportamentiilleciti oggetto diimputazionenon siano frutto di un errato modello organizzativo, masiano da addebitare al comportamento dei vertici della società cherisultano in contrastocon le regole interne del modello organizzativoregolarmenteadottato.La società deve essere pertanto dichiarata non punibile ex art. 6D.Lgs. 231/2001.

P.Q.M.Visto l'art. 530/2 c .p.p.

assolvela Impregilos .p.a . dall'illecito ascrittogli con riferimento al capo Dperché il fatto non sussiste e con riferimento al capo C perchénon punibile ai sensi dell'art . 6 D.Lgs. 231/01”

Modello Organizzativo

efficace

Contestazione all’ente

dell’illecito amministrativo

Non punibilità ex art.6 D. Lgs.

231/2001

Elusionefraudolenta

delle Procedure

=+ +

“In merito a questo fatto, comunque, si osserva che a quella data eragià stata avviata la procedura di adozione del modello e che in ogni caso la società aveva già autonomamente adottato un propriocodice di autodisciplina sulla base dei principi dettati da Borsa Italiana

s.p.a.

Oltre a ciò si deve considerare che il CO nominatoil 29.1.03 in base al modello organizzativo eralo stesso soggetto già in precedenza nominato come responsabile dell'internal auditing.

Queste considerazioni evidenziano la volontà della società –giustificata dalla sua dimensione internazionale e dalla delicatezza dei servizi trattati – di adeguarsi alla nuova normativa

con una tempestività quasi senza precedenti nel panorama delle aziende italiane del settore costruzioni.”

Non tempestiva

adozione del Modello

Organizzativo

Contestazione reato alle Persone Fisiche

Sussistenza dell’illecito

amministrativo contestato

all’ente

+ =

Sentenza del Tribunale di MilanoSezione Giudice per le indagini preliminari del 17 Novembre

2009

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Benefici societari/organizzativi della compliance al d.lgs.

231/01

Beneficiare delle cause esimenti dalla responsabilità nel caso di illeciti commessi da suoi Amministratori, dipendenti e/o collaboratori esterni (recenti sentenze hanno confermato l’orientamento di considerare l’Organo di Vertice responsabile direttamente dei danni patiti dalla Società ove non sia stata predisposta una “rete di protezione 231”).

Beneficiare delle cause esimenti dalla responsabilità nel caso di illeciti commessi da suoi Amministratori, dipendenti e/o collaboratori esterni (recenti sentenze hanno confermato l’orientamento di considerare l’Organo di Vertice responsabile direttamente dei danni patiti dalla Società ove non sia stata predisposta una “rete di protezione 231”).

OBIETTIVO

Migliorare l’immagine presso i clienti, il mercato e verso l’esterno in generale ed usufruire dei benefici finanziari previsti dal regolamento sul “rating di legalità delle imprese” .

Migliorare l’immagine presso i clienti, il mercato e verso l’esterno in generale ed usufruire dei benefici finanziari previsti dal regolamento sul “rating di legalità delle imprese” .

BENEFICI SOCIETARI

Assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal Decreto ogni qualvolta ciò venga richiesto nell’ambito dei rapporti contrattuali (es. Gare Pubbliche).

Assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal Decreto ogni qualvolta ciò venga richiesto nell’ambito dei rapporti contrattuali (es. Gare Pubbliche).

Sensibilizzare tutti i stakeholder affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui la società si ispira e beneficiare di una rapida risoluzione, in caso di violazione, dei contratti sottoscritti con terzi contenenti l’obbligo delle parti di rispettare i principi contenuti nel Modello 231 e nel Codice Etico (senza attendere l’esito del procedimento giudiziario).

Sensibilizzare tutti i stakeholder affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui la società si ispira e beneficiare di una rapida risoluzione, in caso di violazione, dei contratti sottoscritti con terzi contenenti l’obbligo delle parti di rispettare i principi contenuti nel Modello 231 e nel Codice Etico (senza attendere l’esito del procedimento giudiziario).

BENEFICI ORGANIZZATIVI

Effettuare un’attenta ricognizione delle attività e dei processi aziendali, del sistema di controllo e del sistema delle deleghe/procure al fine di definire e chiarire gli ambiti di autonomia all’interno del Gruppo e/o delle varie Direzioni aziendali, evitando la concentrazione dei poteri (cd. Segregazione dei compiti) e allineare la forma con la sostanza.

Effettuare un’attenta ricognizione delle attività e dei processi aziendali, del sistema di controllo e del sistema delle deleghe/procure al fine di definire e chiarire gli ambiti di autonomia all’interno del Gruppo e/o delle varie Direzioni aziendali, evitando la concentrazione dei poteri (cd. Segregazione dei compiti) e allineare la forma con la sostanza.

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Con delibera del 14 novembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, l’Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato il "Rating di legalità” delle imprese in attuazione

dell’articolo 5-ter del Decreto legge n. 1/2012 e successive modificazioni ed integrazioni (cd Decreto Sviluppo)

Il Rating di legalità è entrato in vigore il 2 gennaio 2013 e costituisce un strumento di promozione della legalità e di

principi etici al fine di elevare la sicurezza e la concorrenzialità nelle attività economiche.

Ha infatti introdotto nell’ordinamento un sistema di premialità per le imprese che rispettano la legge e/o si allineano ai

più elevati standard etico/sociali e/o di governance, adeguando la propria organizzazione in tale direzione.

Il Rating che sarà assegnata avrà un range tra un minimo di una stelletta ed massimo di 3 stellette attribuito

dall’Autorità sulla base delle dichiarazioni delle aziende che verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in

possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.

Il rating di legalità per le imprese e le sue finalità

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Perché richiedere il

Rating di Legalità?

VISIBILITÀ DELLA SOCIETÀ

L’attribuzione del Rating di Legalità viene pubblicizzata dall’AGCM, la quale “mantiene costantemente aggiornato in un’apposita sezione del proprio sito l’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito” (art. 8 del Regolamento di attuazione dell’art. 5 ter del D. L. n. 1/2012).

La Società verrà dunque inserita in un “elenco di imprese virtuose” che evidenzia il livello di rating assegnato, sospeso o revocato e che sarà facilmente consultabile dai propri clienti, fornitori. e più in generale Partners

L’art. 5 ter del D. L. 1/2012 prevede che del “Rating di legalità si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonchè in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento dell’AGCM”.Inoltre il medesimo art. 5 ter prevede che “gli istituti di credito che omettano di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione presa”.

Benefici del rating di legalità per le imprese

Il Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico è stata trasmesso al Consiglio di Stato il 4 aprile 2013 e si è ancora in

attesa di conoscere gli esiti.

ACCESSO AL CREDITO BANCARIOE CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI

PUBBLICI

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Il Rating di Legalità può essere richiesto da qualsiasi impresa (in forma individuale o collettiva) che rispetti i

requisiti previsti all’art. 1 del Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del D. L. n. 1/2012 e ss.mm.ii..

In particolare, l’impresa deve:

avere sede operativa nel territorio nazionale;

aver raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno

precedente alla richiesta di Rating;

risultare, alla data della richiesta del Rating, iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.

Qualsiasi impresa che rispetti questi requisiti può richiedere il Rating di Legalità, mediante la

compilazione di un Modulo di Autocertificazione!!

Chi può richiedere il Rating ?

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Per l’attribuzione del Rating di Legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all’ art. 2, commi 2 e 3,

del Regolamento dell’AGCM.

Il rispetto di tali requisiti (di seguito sintetizzati) consente all’impresa di essere iscritta nella lista curata

dall’Autorità con un punteggio base di una stella (per il dettaglio sui requisiti si veda l’Allegato 1).

I requisiti base sono:

L’imprenditore e il Direttore Tecnico (o i suoi soci persone

fisiche titolari di partecipazioni di maggioranza, legale

rappresentante, amministratori e direttore generale se impresa

collettiva) non hanno ricevuto misure di prevenzione e/o cautelari,

sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento

per reati tributari ex d.lgs. 74/2000 e per reati ex d.lgs. n. 231/2001

(per il dettaglio dei reati si veda l’Allegato 2). Per i reati di mafia,

oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata

azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p.

L’impresa stessa non deve essere destinataria di sentenze di

condanna né di misure cautelari interdittive per gli illeciti

amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n.

231/2001.

I requisiti base per l’accesso al Rating (1/3)

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Tutti i provvedimenti che impediscono l’attribuzione di una stella dovranno essere divenuti

inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato ed in ogni caso, il rating di legalità

non sarà rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive

in corso di validità

I requisiti base per l’accesso al Rating (2/3)

L’impresa, nel biennio precedente la richiesta di rating, non deve essere stata condannata per illeciti

antitrust gravi (es. cartelli tra operatori concorrenti per la fissazione di prezzi o di altre condizioni

contrattuali o la ripartizione dei mercati), mancato rispetto delle norme a tutela della salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro, violazioni di obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei

confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

L’impresa, nel biennio precedente la richiesta di rating, non deve avere subito accertamenti di un

maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di

finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione.

L’impresa deve infine dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare

superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili, anche

secondo le modalità previste dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (quali ad esempio Bonifico

bancario/postale, Ri.Ba, RID, carte di credito, assegni non trasferibili ecc.)

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I requisiti base per l’accesso al Rating (3/3)

Ai sensi dell’ art. 2, commi 4, del Regolamento dell’AGCM, si dice che dopo cinque anni dal passaggio

in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, il rating potrà essere rilasciato se:

a) nei confronti dell’Imprenditore, se l’impresa è individuale, e dei soggetti apicali richiamati al comma 2,

se l’impresa è collettiva non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per

delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge

12 luglio 1991, n. 203, non sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione e non sono

stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi del presente

articolo;

b) nei confronti dell’impresa non sono state emesse sentenze di condanna e adottate misure

cautelari per gli illeciti previsti dal D.lgs. 231/01 e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L’impresa

deve inoltre dimostrare la totale dissociazione dell’attuale struttura rispetto ai reati accertati in via

definitiva.

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Il punteggio base di una stella può essere incrementato , secondo quanto previsto all’ art. 3 del Regolamento dell’AGCM , al

ricorrere di ciascuna delle condizioni sotto riportate. Ogni condizione rispettata corrisponde all’assegnazione di un +. Il

raggiungimento di 3 + corrisponde all’assegnazione di una stella.

NB: L’impresa potrà conseguire un ulteriore segno + in caso di denuncia, all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia, di reati previsti dal Regolamento commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori e qualora alla denuncia sia seguito l’esercizio dell’azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati

Rating 2 stelleSistemi di tracciabilità dei pagamenti, anche per importi non previsti dalla legge, ovvero inferiori a 1.000 €

Rispetto dei Protocolli di legalità del Ministero dell’interno con Confindustria e dalle Associazioni di Categoria con le Prefetture

Adozione di un Modello 231 o di una struttura che verifichi il rispetto della Legge

Adesione a Codici Etici di autoregolamentazione delle associazioni di categoria (es. Farmindustria)

Iscrizione nelle “White List” per fornitori di servizi/lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa

Adozione di processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility

+

+

+ +

+

+

I requisiti per l’incremento del Rating

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Iter di attribuzione e rinnovo del Rating

Fac-simile Formulario

Istruzioni per la compilazione1. Invio della richiesta

• Il Legale Rappresentante della Società compila il formulario pubblicato sul sito dell’AGCM

• La domanda viene inviata per via telematica all’Autorità

2. Comunicazione ai Ministeri Interno e Giustizia

• L’AGCM trasmette copia della richiesta al Ministero dell’Interno (MI) e Ministero della Giustizia (MG), che possono formulare eventuali osservazioni

3. Verifiche da parte dell’AGCM

• In caso di incompletezza dell’istanza presentata, l’Autorità ne informa l’impresa entro 15 gg

• L’Autorità può compiere le verifiche necessarie, anche richiedendo informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni (es. per carichi pendenti, condanne definitive), in tal caso il termine per l’assegnazione del rating è sospeso al massimo per 45 gg

4. Comunicazione dell’esito della richiesta

• L’Autorità comunica al richiedente l’esito della richiesta, entro 60 gg dal ricevimento della richiesta (a meno di comunicazioni/ osservazioni/ richieste, in seguito alle quali il termine viene prorogato di 30 gg se il MI o MG hanno fatto osservazioni e/o inizia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa)

5. Rinnovo

• L’impresa invia all’AGCM, nei 30 gg recedenti la scadenza del periodo di validità del proprio Rating, un’ autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la permanenza di tutti i requisiti.

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Gli art. 6 e 7 del Regolamento dell’AGCM disciplinano la durata, le modalità per il rinnovo e gli obblighi informativi che devono essere rispettati.

DURATA

REVOCA

Due anni dal rilascio con possibilità di rinnovo su richiesta.

In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una stelletta, l’Autorità dispone la revoca del rating. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l‟azienda ha ottenuto un rating più alto l’Antitrust riduce il numero di stellette.

Durata, revoca, sospensione e obblighi informativi

OBBLIGHI INFORMATIVI

L’impresa cui è stato attribuito il Rating è tenuta a comunicare all'AGCM ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati entro 10 gg dal verificarsi degli stessi.

SOSPENSIONE

L’Autorità potrà disporre la sospensione del rating in caso di rinvio a giudizio dell’impresa o adozione di misure cautelari nei confronti della stessa, nell’ambito di un procedimento penale per uno dei reati cui si fa riferimento nei requisiti per l’ottenimento del rating.

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Nonostante il dettato legislativo ponga in termini facoltativi e premiali la conformazione degli Enti alla normativa di

riferimento (regolamento rating di legalità e D.lgs. 231/01), l’adozione di una politica aziendale conforme a principi di

legalità preventiva possiamo dire che sia ormai diventata un “must” per le aziende, sia perché in futuro potranno

godere di benefici finanziari per l’accesso al credito bancario/finanza pubblica sia perché, dopo più di 12 anni dalla sua

entrata in vigore, è unanimemente riconosciuto che le aziende non possono rinunciare ai benefici diretti e indiretti che

l’adeguamento al d.lgs. 231/2001 può dare loro.

L’azienda ha infatti l’opportunità di cercare di trasformare una spesa in investimento sfruttando l’occasione

dell’adempimento al d.lgs. 231/2001 per rivedere criticamente i propri processi interni, non solo per identificarne i

profili di rischio rispetto alla commissione dei reati previsti dal Decreto, ma anche per riprogettarli in un’ottica di

recupero di efficienza, se non addirittura di efficacia.

Alcune considerazioni finali

INVESTIRE IN STRUMENTI ORGANIZZATIVI PER PREVENIRE COMPORTAMENTI ILLECITI CONVIENE………………………………