Storia istituzionale del medioevo 2

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Possiamo parlare di città-stato? Storia politica e istituzionale del Medioevo - 2 Enrica Salvatori Università di Pisa a.a. 2012-2013 venerdì 8 marzo 13

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Le autonomie cittadine nel Medioevo - Discussione sulla terminologia: città, città stato, potere politico, autonomia

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Possiamo parlare di città-stato?Storia politica e istituzionale del Medioevo - 2

Enrica SalvatoriUniversità di Pisa

a.a. 2012-2013

venerdì 8 marzo 13

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Discussione sui concetti

Stato

Città-stato

Ordine giuridico

Ernesto Sestan

SovranitàPaolo Grossi

Mario Ascheri

Giorgio Chittolini

Studiosi

Persona giuridica

venerdì 8 marzo 13

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Stato e Sovranità• Problema non solamente terminologico ma concettuale: riguarda la nozione di potere supremo (potere politico), il rapporto potere / società, il rapporto potere/diritto, la posizione e il ruolo di quest’ultimo all’interno della società.

• Stato: nel generico significato di entità politica munita di effettività potestativa in un determinato territorio può essere usato per il Comune

MA

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Stato e Sovranità

Il termine/nozione si è caricato dal secolo XIV in poi di pesanti contenuti, trasformandosi in una precisa visione del potere: intenso, violento, teso a controllare tutto ed esteso a un preciso territorio. Insofferente verso i poteri interni concorrenti

Lo Stato moderno si propone come un’entità compatta in cui la società è fatta di individui uguali, sottoposto all’autorità suprema, e per questo controllabili.

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Stato e Sovranità

• Sovranità: nell’accezione moderna è una potestà indipendente e assoluta; • mentre la “sovranità” feudale indica soltanto una superiorità all’interno di una scala gerarchica.

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Stato e Sovranità

• Quanto di questi concetti è applicabile nella società medievale? (ma anche all’Ancient Régime!)

• Quanti rischi di fraintendimenti e distorsioni sussistono?

• Possiamo/dobbiamo dismettere gli occhiali della modernità?

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Paolo Grossi

• «il vero nodo da sciogliere concerne il rapporto fra potere politico e diritto e la concezione che la coscienza collettiva medievale ebbe di potere politico e di diritto»;

• «il divario che separa medioevo e modernità attiene al diverso grado di intensità di quel potere, che, se lo volle compiutissimo la modernità, lo sentì e lo applicò incompiuto il medio evo».

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Paolo Grossi

«Il Principe medievale potrà essere fornito della massima effettività di potere, potrà anche arrivare a una latitudine degenerante in tirannia, ma gli mancherà sempre quella psicologia che porta il Sovrano moderno a voler disciplinare tutto il sociale e, conseguentemente, anche il giuridico».

QUINDI

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Paolo Grossi

• non si usi il termine Stato o Sovranità per il Medioevo;

• si consideri che il diritto c’è prima del potere e prescindendo da esso, perché è nelle radici più intime della società;

• si tenga sempre in considerazione la complessità dell’ordine giuridico medievale, costituito da un universo di autonomie;

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Paolo Grossi

L’ordine giuridico medievale è dominato da una profonda diffidenza per ogni individualità ed è sorretto da una tensione a inglobare ogni individualità in tessuti relazionali, comunitari, in un crescendo che dalla famiglia sale agli aggregati sopra-familiari, alle corporazioni professionali assistenziali religiose, alle comunità politiche, tutti inglobati all’interno della Santa Chiesa e del Sacro Impero.

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Paolo Grossi• L’osservanza da parte della comunità c’è, ma è un moto spontaneo che si origina dal rispetto per il ripetersi durevole dei fatti, per la categoricità che a quei fatti procura la lunga durata (leggi consuetudinarie).• L’estrema varietà delle consuetudini esige una traduzione tecnico-giuridica, una definizione e un disciplinamento che fu opera dei giuristi (e non del potere politico).• il diritto è emanazione della società prima ancora dello Stato, perché ogni coagulazione sociale può produrre diritto, a condizione che in essa si attui un fenomeno di auto-organizzazione, circoli la coscienza della sua validità e, conseguentemente, lo si osservi.

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Paolo Grossi• Concependo l’universo politico-giuridico medievale come comunità di comunità, ciascuna autonoma ma altrettanto né indipendente né sovrana: i Comuni si propongono come entità politicamente e giuridicamente autonome.• Sarà solo con il Trecento, quando comincia a declinare la socialità comunitaria medievale, quando s’affaccia l’individuo, che cominceranno i guai: il diritto sarà espropriato ai suoi produttori naturali, i soggetti sociali e diverrà passo passo funzionale a operazioni di potere dei politici.• Solo con l’Età Moderna si arriva al diritto pervasivo calato dall’alto

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Partendo dalle rappresentazioni dello Stato tipiche della dottrina ottocentesca del diritto pubblico Grossi finisce per negare l'esistenza dello Stato nel Medioevo, e pertanto anche la configurabilità dei Comuni basso-medievali come città-Stato.

Facendo riferimento all'ideologia universalistica medievale (Papato e Impero), i Comuni avrebbero potuto aspirare soltanto a muoversi nella sfera della ‘autonomia’, ma mai in quella dell’indipendenza e della sovranità statuale.

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Mario Ascheri• Critica alcune impostazioni di Paolo Grossi

• Grossi non parla tanto del Medioevo come di un’epoca da studiare nelle sue articolazioni, ma come di un modello da contrapporre all’età moderna e contemporanea.

• Per poter meglio esaltare, in contrapposizione alla negativa realtà odierna l’alterità positiva del Medioevo, egli deve svalutare ogni momento di statualità medievale.

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Mario Ascheri• La sua definizione di Stato è così restrittiva da escludere le realtà federali e forse anche uno Stato così poco effettivo come la Repubblica italiana o altri Stati contemporanei

• Grossi insomma fa una vigorosa azione culturale contro la Modernità e l’Individualismo, rei di aver infranto il solidarismo comunitario medievale e di aver consegnato la Storia alla dittatura della borghesia

• Propone un’ideale comunitario che si è frapposto alla lettura della realtà storica e che ha indotto a semplificare il passato. Sopravvaluta taluni dati politici e culturali rispetto alla realtà materiale.

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Mario Ascheri• Le aspirazioni universalistiche di Impero e Papato potevano benissimo coesistere con concrete realtà statuali locali non sempre o comunque non del tutto contraddittorie con quelle.• Es.: la clausola salva fidelitate imperatoris tutelava le città dal punto di vista strettamente formale, facendo rientrare, ad esempio, il libero accordo giurato tra le parti all'interno del più grande obbligo di fedeltà verso l'impero.

• Si deve riconoscere l’aspirazione ‘federale’ dell’universalismo medievale e la possibilità di coesistenza di più poteri politici stratificati su uno stesso territorio.

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Mario Ascheri• Utili strumenti interpretativi arrivano dalle attuali posizioni in ambito di diritto internazionale• l’Unione europea o la comunità internazionale prevedono l’incarico a giudici competenti a giudicare gli Stati con ipotesi di intervento ‘alleato’ negli affari interni di un singolo Stato• Nel momento in cui una nuova forma di governo nasce, l'unico criterio di riconoscimento è l'effettività del suo potere → criterio oggi utilizzato dal diritto internazionale pubblico tra gli Stati per riconoscere una nuova realtà statuale.

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La Città-Stato• Per Ascheri è più che legittimo parlare per il Comune medievale italiano (e per altre realtà simili correttamente individuate) di Città-Stato perché tale città:

• esercitava un potere assoluto o quasi sul territorio• disciplinava minutamente la vita sociale• chiedeva ai suoi cittadini-sudditi anche il supremo sacrificio della vita in guerra (pro patria mori è un adagio che diviene corrente nel mondo comunale del secolo XIII)• i Comuni erano signori del territorio, della pace e della guerra, della giustizia e dei tributi.

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La Città-Stato

• «i Comuni ci hanno offerto la prima, più variegata e pervasiva legislazione della storia europea, capace di penetrare con statuta e provisiones nei più diversi momenti della vita sociale, con una capacità di invadere quasi sistematicamente e in modo autoritario campi - tipicamente quello fiscale, ma anche altri d’interesse ecclesiastico - che in altre realtà politiche si poterono raggiungere solo secoli dopo».

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La Città-Stato

• Il rapporto con l'Impero e con la Chiesa si configura in maniera diversa.

• Queste realtà 'internazionali' le si guarda in maniera più concreta e realistica, quando esperiscono tentativi diversi e non sempre coerenti di di mettersi a capo - o al centro - di 'confederazioni' o 'federazioni' di autonomie

• Si tratta di altri termini estranei al lessico dell'epoca,ma espressivi per noi oggi di quelle realtà complesse

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La Città-Stato STATO, FEDERAZIONE, DIRITTO INTERNAZIONALE

• Si tratta di altri termini estranei al lessico dell'epoca,ma espressivi per noi oggi di quelle realtà complesse

• Non ci sono obiezioni a usare termini moderni, immediatamente espressivi, quando non c'è un termine tecnico antico idoneo a spiegare il concetto.

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La Città-StatoLa presenza di privilegi, elargizioni e giuramenti di fedeltà è contraddittoria al concetto di città-stato?

DIPENDE

Sempre in riferimento agli attuali studiosi di diritto internazionale, la statualità non si riconosce in base a fatti formali, come l'esistenza o meno del riconoscimento di una qualche autorità esterna, perché può essere un fatto di pura opportunità politica, ma in base all'effettività del controllo esercitato da un governo.

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Termini• Molta attenzione ai termini espressi dalle fonti e alle realtà diverse che questi termini nascondono

• Con lo stesso termine di 'Comune' si sono etichettate realtà diversissime dal punto di vista politico-istituzionale: Comune rurale o di castello, città-Stato, città-sottomessa.

• La città-Stato è un tipo particolare all’interno del genus Comune

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Termini• il termine ‘Stato’ nel senso attuale comincia a comparire nel corso dei secoli XIII-XIV ma in via eccezionale.

• l’endiadi usata era in realtà res publica che designava ogni tipo di apparato pubblico, a partire dall’Impero stesso (Res publica Imperii

• Status nelle fonti del tempo era piuttosto usato nel senso di 'condizione', come quando si parla di 'pacifico stato del Comune'

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Termini• Tra XIV e XV secolo lo scontro tra Firenze e Milano ebbe un riflesso negli scritti dei pensatori-umanisti che contrapposero lo Stato governato dal popolo e lo Stato governato da un singolo principe.

• Niccolò Machiavelli: “Tutti li Stati, tutti e’ dominii che hanno avuto et hanno imperio sopra gli uomini, sono stati e sono o Repubbliche o Principati” (Il Principe, I)

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Persona giuridica

Si deve considerare il Comune come persona giuridica ben prima che si formi la parola Stato e la dottrina universitaria della persona giuridica.

Il Comune opera ed è titolare di diritti pubblici e privati ben prima che nel Duecento si teorizzi la persona ficta.

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Persona giuridica

•Canonisti (sec. XIII): persona ficta et rapraesentata, soggetti di diritto diversi dagli uomini, che potevano agire soltanto tramite uomini che li rappresentassero

• Canonisti (sec. XIII): espressione corpus mysticum, (la Chiesa), da cui le espressioni 'corpo morale' e 'ente morale' usate fin dal Medioevo per indicare associazioni o fondazioni approvate da un'autorità superiore e dotate di autonomia patrimoniale e di rappresentanza processuale.

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La questione della durata• Per alcuni studiosi il Comune basso-medievale quando cercò di darsi una più robusta struttura, entrò in crisi e cambiò natura: si passò, già nel cuore del Duecento, a forme di Signoria, che costituirono la negazione della realtà politico-istituzionale del tipico Comune.

• Lo Stato regionale confina il Comune in un arco cronologico limitato, spesso al solo secolo XIII

G. Chittolini, La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado, Torino, Einaudi, 1979Il Veneto nel Medioevo. Dai Comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca, a cura di A. Castagnetti e G. M. Varanini, Verona, Banca Popolare, 1991.

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La questione della durataLa città-Stato in questa prospettiva, viene sentita come un elemento negativo e frenante rispetto allo sviluppo del futuro ‘Stato moderno’

MA

la visione teleologica impedisce di apprezzare la complessità e l’importanza di un fenomeno a prescindere dalla sua “durata”

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La questione della durata Non ci si deve affannare a ricercare i vari momenti di accelerazione o di sosta o di regresso rispetto ad una statualità 'ontologica' ritenuta 'moderna' e oggi sempre più difficilmente definibile di fronte a realtà internazionali pubbliche e private sempre più incombenti.

Il problema si ripropone ancora più accentuato se si prendono in mente altre aree d’Europa dove si sono manifestati fenomeni di autonomia politica delle città

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La questione della durata

•Midi: consolato attestato nella prima metà del XII, comuni autonomi e semiautonomi nel XIII, fine dell’autonomia politica alla metà del XIII

• Tra 1212 e 1256 Marsiglia è indiscutibilmente una città-stato

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La questione della durataProbabilmente la “breve durata” del Comune rispetto allo Stato nazionale, unitamente alla complessità e varietà delle fonti prodotte; il fatto che sia risultato “vincente” lo Stato moderno

TUTTO QUESTO

ha messo in ombra il ‘costituzionalismo’ medievale e in particolare comunale. Nell'esperienza comunale è riconoscibile un'esperienza costituzionale vivacissima, fondata sull’esigenza di organizzare il potere politico e amministrativo, e limitare i poteri pubblici a garanzia del cittadino.

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Bibliografia•E. Sestan, Stato e nazione nell’alto medioevo, Napoli 1952.

•P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Laterza, Roma-Bari 1995

•P. Grossi, Il sistema giuridico medievale e la civiltà comunale, in  La civiltà comunale italiana nella storiografia internazionale. Atti del convegno internazionale di studi (Pistoia, 9-10 Aprile 2005), a cura di A. Zorzi, Firenze 2008 (su moodle)

•M. Ascheri, Un ordine giuridico medievale per la realtà odierna?, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, L (1996), pp. 965-973 (su moodle)

•M. Ascheri, Città-Stato e Comuni: qualche problema storiografico, in “Le carte e la storia”, V (1999), pp. 16-28 (su moodle)

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