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Stato dell’arte della disciplina nazionale e regionale sulla certificazione delle competenze Giulio M. Salerno

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Stato dell’arte della disciplina nazionale e regionale sulla certificazione delle competenze

Giulio M. Salerno

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La certificazione delle competenze al crocevia

tra persona, istituzioni e libertà• Dal cittadino inteso come soggetto guidato nei

suoi percorsi formativi dalle istituzioni • Alla persona che si apre alla libera prospettiva

dell’apprendimento per tutto l’arco della vita e in una pluralità di contesti di vita, di lavoro, del tempo libero

• Una nuova libertà di rilievo costituzionale: la libertà individuale all’istruzione e alla formazione (artt. 2, 4, 30, 33, 34, 35, 41 Cost.)

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Le competenze nei percorsi di apprendimento “formali”, “non formali” e “informali”

• Le competenze (intese come capacità di utilizzare conoscenze e abilità in contesti reali) scaturiscono da sempre più numerosi e diversi percorsi di apprendimento che si svolgono attraverso le libere scelte individuali nell’ambito dell’istruzione e della formazione, nel campo professionale e nelle relazioni sociali

• Ai percorsi di apprendimento formali (percorsi strutturati del Sistema nazionale dell’Istruzione e Formazione: scuole più IeFP) si aggiungono quelli “non formali” (negli organismi educativi esterni al SIF, nel privato sociale, nelle imprese, nel volontariato) e “informali” (altre libere modalità di apprendimento di competenze in ogni contesto di interrelazione sociale, anche nel tempo libero)

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L’obiettivo generale della validazione e della certificazione delle competenze

• Come può la persona rendere note con un’attestazione “ufficiale” (di rilievo pubblico, da tutti riconosciuta, collegata a standard omogenei e accettati) tutte le proprie competenze, comunque acquisite?

• Attraverso la validazione delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi “formali”, e la certificazione delle competenze comunque acquisite

• Mediante un procedimento “pubblico”: collegato a standard ufficialmente accettati

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I benefici “sociali” attesi dalla certificazione

• 1) Per la persona• Consente di avere consapevolezza del proprio

percorso formativo all’interno del sistema nazionale di istruzione e di formazione e dei sistemi regionali dei titoli e delle qualifiche regionali

• Consente di avere conoscenza delle possibili prospettive del proprio percorso formativo rispetto agli obiettivi e alle offerte di lavoro

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2) Per il mondo dell’istruzione e della formazione

• Assicura la comparabilità delle attestazioni dei diversi titoli, attestati, certificati etc. in relazione a parametri e riferimenti obiettivi e comparabili (in termini di competenze e di risultati di apprendimento)

• Favorisce il confronto tra le diversi componenti del sistema di istruzione e formazione: reciproco riconoscimento dei sistemi di certificazione

• Impone l’applicazione di una logica comune: l’apprendimento per competenze e risultati, il riconoscimento del saper fare (che sono già propri della IeFP, e meno presenti nella scuola)

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3) Per il mondo del lavoro

• Consente di conoscere la copertura di una certe competenze e qualificazioni professionali

• Avvicina la domanda e l’offerta di lavoro• E’ utilizzabile sia al momento dell’accesso al

mondo del lavoro, che nei momenti di transizione o di debolezza (da un lavoro all’altro, perdita di lavoro)

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La certificazione come “servizio” alla persona

• E’ un servizio che richiede oggettività, trasparenza, comparabilità: affidamento sociale e rilievo pubblico

• E’ offerto su richiesta individuale: principio di libertà• Deve essere svolto da operatori qualificati sia nelle

tecniche di valutazione che nelle specifiche materie delle singole competenze: qualità e collegamento “trasversale” con i mondi della formazione (particolarmente esperti nella valutazione delle competenze) e del lavoro

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La certificazione delle competenze: una strada doppiamente necessaria

• A livello globale (OCSE) dagli anni Novanta: per un mercato del lavoro globalizzato

• A livello sovranazionale: l’UE richiede un sistema nazionale di validazione degli apprendimenti acquisiti in contesti diversi dai percorsi dell’istruzione e della formazione, e un sistema di tendenziale corrispondenza dei livelli delle qualificazioni e delle competenze raggiunti in sede nazionale: il Quadro europeo di riferimento delle qualifiche EQF (per un mercato del lavoro davvero “europeo”: libertà di stabilimento)

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Vari atti europei (più meno vincolanti) ma comunque nella stessa direzione

• 2002: risoluzione del Consiglio sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale;

• 2002: la successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 Paesi europei e dalla Commissione;

• 2004: La decisione relativa al «Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)»;

• 2006: La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

• 2008: La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);

• 2009: La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET)

• 2009: La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET)

• 2012: La raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale

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Perché l’Italia ne ha particolare bisogno

• Il frazionamento dei percorsi dell’istruzione e formazione, le diverse modalità di apprendimento “non formale” (nelle imprese, nel privato sociale, etc.) e i molteplici percorsi informali)

• Le frazionate competenze istituzionali e funzionali in materia di istruzione e formazione

• richiedono necessariamente un sistema nazionale di mutuo e obiettivo riconoscimento delle competenze acquisite (mediante i vari titoli, i diplomi, le certificazioni professionali)

• per poter dare vita ad un mercato del lavoro davvero nazionale

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Un’esigenza comune in Europa• Vedi lo studio ISFOL 2011: Valutazione delle competenze

da esperienza: approcci e pratiche in Italia e in Europa• In alcuni Paesi la certificazione degli apprendimenti non

formali o informali è consolidata (Danimarca, Francia, Norvegia, Finlandia, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Islanda)

• In altri Paesi vi sono sperimentazioni o affidato alle associazioni datoriali o sindacali o del terzo settore, oppure da agenzie formative che attuano programmi europei finalizzati allo sviluppo di modelli sperimentali (Repubblica ceca, Germania, Polonia, Ungheria)

• Maggiori difficoltà si riscontrano negli ordinamenti federali.

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Alcuni punti critici in Italia• In Italia le pratiche di validazione e certificazione si sono

sviluppate autonomamente a livello regionale in modo differenziato e anche con alcune buone prassi

• E’ mancato un assetto unitario • La permanente debolezza della formazione continua e

dell’educazione per gli adulti • La lunga assenza di un quadro complessivo e stabilizzato

delle qualificazioni (titoli e relative competenze) nazionali e regionali, referenziato rispetto al Quadro europeo delle qualifiche (EQF)

• La pluralità delle istituzioni coinvolte a livello nazionale (più ministeri), regionale e locale

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Alcuni passi verso la certificazione delle competenze, in anticipo rispetto al quadro europeo

• Il decreto del Ministero del lavoro n. 174/2001 (inattuato): nel libretto formativo del cittadino vanno riportate sinteticamente le certificazioni delle competenze acquisite al termine dei percorsi di formazione professionali o in esito a percorsi di formazione parziali o in caso di abbandono del percorso formativo, a seguito di esperienze di lavoro e di autoformazione, per l’ammissione ai diversi livelli di istruzione, etc.

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In seguito

• Il decreto 276/2003 ha ridefinito il libretto formativo del cittadino:

• Sono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua, nonché in modo non formale e informale

• Testato e a regime in alcune Regioni• I risultati della certificazione delle competenze dono

registrabili nel libretto formativo (vedi accordo Stato-Regioni sulla certificazione delle competenze per l’apprendistato)

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Ancora• Il tavolo unico nazionale per gli standard professionali, di

certificazione e formativi, istituito dal Ministero del Lavoro nel 2006

• I Crediti formativi universitari (d.m. 270/2004)• Indicazioni in vari documenti, linee-guida, libri bianchi• Decreto MIUR 2010: certificazione dei saperi e

competenze nell’obbligo di istruzione • Nel d.lgs. 167/2011 (t.u. sull’apprendistato) : certificazione

delle competenze acquisite dall’apprendista possono essere certificate e registrate nel libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni previsto per l’apprendistato

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Ancora

• Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 per la definizione di un Sistema nazionale di certificazione delle competenze per l’apprendistato

• Nelle premesse si prevede che le Regioni intendono che questo accordo non ha valore limitato all’apprendistato “nelle more delle definizione di norme che disciplinino la materia in modo organico”: valore generale (quindi, come vedremo, sino alla definizione e implementazione delle linee-guida in attuazione del d.lgs. 13/2013)

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La prassi della certificazione delle competenze in sede regionale

• Alcune Regioni sono ancora in uno stadio iniziale o sperimentale, limitandosi ad alcune filiere e tipologie formative

• Altre Regioni hanno predisposto l’architettura normativa, ma l’attuazione stenta

• Altre Regioni hanno disciplinato e stanno applicando il procedimento di validazione degli apprendimenti non formali e informali mediante un sistema regionale di certificazione (in particolare, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta)

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Una breve premessa ricostruttiva della normativa statale

• Il d.lgs. n. 13 del 2013: decreto legislativo in attuazione di una complessiva delega legislativa contenuta nella cd. legge “Fornero” n. 92 del 2012

• In particolare art. 4, commi 51-61 (apprendimento non formale e informale in relazione all’apprendimento permanente) e commi 64-68 (Sistema pubblico Nazionale di Certificazione delle Competenze: SNCC)

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Altri recenti interventi normativi • Decreto legge n. 76 del 2013 (convertito con legge n.

99/2013): è istituita una nuova struttura di missione (temporanea, fino al 2015) presso MLPS con vari compiti tra cui:

• Art. 5, comma 2, lett. i-ter): promuovere l'accessibilità da parte di ogni persona interessata, nonché da parte del mandatario della persona stessa, alle banche dati, da chiunque detenute e gestite, contenenti informazioni sugli studi compiuti dalla persona stessa o sulle sue esperienze lavorative o formative.

• Diritto di accesso alle informazioni su sé stesso

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Ancora, una nuova Banca dati (centralizzata?)

- Art. 8: Nell’ambito del MLPS è costituita la Banca dati delle politiche attive e passive (del lavoro).- Raccoglie le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego. - Vi confluiranno vari banche dati, tra cui la “dorsale unica informativa” (vedi dopo): verso la centralizzazione delle banche dati?

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Le disposizioni nella Legge Fornero: apprendimento permanente

(commi 51-61)• Comma 51: Attribuzione della competenza per la la

determinazione “ a livello nazionale” delle politiche relative all’apprendimento permanente: Intesa in Conferenza Unificata (Stato-Regioni-enti locali), su proposta MIUR e MLPS, sentito MISE e “parti sociali”

• Stato regionale (non centralistico), distribuzione verticale e orizzontale delle competenze, ruolo delle parti sociali

• Competenza statale nella determinazione dei LEP e standard minimi in materia di istruzione e formazione (art. 117, comma 2, Cost.) (esercitata con il d.lgs. 13/2013, adottato previa Intesa in Conferenza Unificata)

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Il punto di partenza delle politiche nazionali per apprendimento permanente

• Art. 4, comma 51: “A partire dall’individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale”

• Importanza dei lemmi impiegati: individuazione e riconoscimento, cultura e professionalità, “comunque”, cittadini e lavoratori, storia personale e professionale: sapere e saper fare

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Come individuare e riconoscere il “proprio patrimonio culturale e professionale”?

• La risposta del comma 51: “da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica mediante la interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti”

• Scelta non centralistica, ma non facile: unitarietà del sistema di documentazione e riconoscimento attraverso la cooperazione dei soggetti competenti nella formazione delle banche dati statali, regionali e locali (standard comuni minimi)

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Commi 52, 53 e 54

• Definizione dei tre aspetti dell’apprendimento permanente: formale, non formale, informale

• Definizioni tratte dalla normativa europea e internazionale (con problemi definitori; vedi documento OCSE 2007)

• Riconoscimento ufficiale di una importante rilettura non “statalista” e “scuola-centrica” degli art. 4, 33, 34, 35 (“lo Stato cura la formazione e l’elezione professionale deli lavoratori”) Cost.: il patrimonio culturale e professionale non deriva soltanto dall’apprendimento nei percorsi formali

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Apprendimento formale (comma 52)

• Formale: che si svolge nel sistema della istruzione e formazione (SIF), e si conclude con un titolo di studio, una qualifica o un diploma professionale (anche in apprendistato), o una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente (specificazione aggiunta dal d.lgs. 13/2013)

• Alcuni problemi derivano, in sede di individuazione e riconoscimento dei titoli conclusivi dei percorsi di apprendimento formale, dalla frammentarietà strutturale del nostro SIF

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Apprendimento non formale (comma 53)

• Al di fuori del Sistema nazionale della Istruzione e Formazione

• Sulla base di una scelta intenzionale della persona in nome della libera determinazione del proprio patrimonio culturale e professionale

• “in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese”

• Ulteriori problemi derivanti dalla pluralità e differenziazione dei soggetti operanti nell’educazione e formazione

• Il d.lgs. non aggiunge nulla

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Apprendimento informale (comma 54)

• Anche a prescindere da una scelta intenzionale• Nello svolgimento di attività nelle situazioni di vita

quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero (anche qui il d.lgs. non aggiunge nulla)

• L’apprendimento è il risultato di processi che si svolgono in ogni contesto di interrelazione sociale: peculiarità (e specifici problemi applicativi) delle forme di individuazione e riconoscimento degli apprendimenti così acquisiti

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Comma 55: le reti territoriali dei servizi

• Con l’intesa in Conferenza unificata “sono definiti gli indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l’insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro”: comprese università, imprese, sindacati, camere di commercio (comma 56).

• Da queste reti non possono essere escluse, dunque, le strutture formative accreditate!

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Alcune priorità sono stabilite dalla legge:

• A) “Il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento”, facendo emergere i “fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori”

• Costruire un collegamento tra libera costruzione dei percorsi di apprendimento e necessità esterne (soprattutto le esigenze del mondo del lavoro)

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Inoltre,

• B) il riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti

• C) fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita

• Ma il sistema delle reti territoriali va attuato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ! (comma 57)

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Comma 58: delega legislativa

• Autorizzazione all’emanazione di uno o più decreti legislativi d’intesa con la Conferenza Unificata (entro sei mesi: termine scaduto, ma entro 24 mesi dai decreti, quindi gennaio 2015, sono possibili decreti correttivi e integrativi!) per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni (riferiti a tutti gli ambiti di competenza: Stato e Regioni) per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze (SNCC) (commi 64-68)

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Criteri direttivi nell’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali

• E’ un servizio effettuato su richiesta dell’interessato, sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle scelte individuali e pari opportunità, sulla base di “quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale in relazione ai livelli e sistemi di referenziazione dell’UE” per la comparabilità delle competenze certificate sull’intero territorio nazionale

• Collegamento di questo processo con le competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili secondo il SNCC

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Ancora: il rapporto trasversale con le esperienze lavorative, con le istituzioni formative e con le imprese

• Riconoscimento delle esperienze di lavoro quale parte essenziale del percorso educativo, formativo e professionale

• Erogazione dei servizi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse imprese, loro rappresentanze, CCIAA

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“Ente pubblico titolare” (secondo il d.lgs. 13/2013)

• E’ la PA – statale o regionale - titolare della regolamentazione dei servizi di IVCC; quindi:

• MIUR per i titoli di studio scolastici e universitari • Regioni per le qualificazioni rilasciate

nell’ambito delle proprie competenze• MLPS per le qualificazioni delle professioni non

organizzate in ordini o collegi• MISE e altre autorità per le professioni

regolamentate ai sensi del d.lgs. 206/2007

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L’ente accreditato o autorizzato diventa nel d.lgs.13/2013 “ente pubblico titolato”

• Nel d.lgs. N. 13/2013: è il soggetto, pubblico o privato, comprese le CCIAA, che è autorizzato o accreditato dall’”ente pubblico titolare”, o secondo norme di legge statale o regionale (comprese scuole e università), a erogare servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze (IVCC)

• Non va confuso con l’Ente pubblico titolare (definizione creata sempre con il d.lgs.)

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Quindi

• La certificazione delle competenze non è un procedimento statale, né regionale

• Separazione del momento regolatorio da quello dell’erogazione del servizio

• E’ un procedimento rimesso alla differenziata disciplina delle molteplici autorità competenti sulla base di standard minimi nazionali

• E’ un procedimento attuato in base al principio di sussidiarietà orizzontale

• Sarà assicurata la necessaria unitarietà del sistema?

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I criteri ispiratori delle procedure

• Le procedure di convalida dovranno essere ispirate a:

• semplicità,• trasparenza,• garanzia della qualità• “valorizzazione del patrimonio culturale e

professionale” della persona

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Il decreto legislativo definisce standard e criteri generali

• Gli standard di certificazione delle competenze e “dei relativi servizi”

• I criteri per la definizione e l’aggiornamento – almeno triennale – del Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni (RNTQ)

• Le modalità di registrazione delle competenze certificate “anche con riferimento al libretto formativo e alle anagrafi del cittadino” (comma 68)

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E i costi di tale processo di riconoscimento?

• Senza nuovi oneri per la finanza pubblica• Facoltà per le Regioni (e Province autonome)

di stabilire la quota a carico della persona che chiede la convalida dell’apprendimento non formale e informale e la relativa certificazione della competenza

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Come si conclude il procedimento?

• Con il rilascio di una certificazione che documenta formalmente l’accertamento e la convalida delle competenze effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o autorizzato (comma 65, secondo cpv.)

• Quindi il soggetto accreditato o autorizzato svolge una funzione di rilievo pubblico in regime di autorizzazione o accreditamento

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Documenti finali dei processi come atti pubblici

• I documenti di validazione (dopo individuazione e validazione) e i certificati (dopo la certificazione) sono atti pubblici (fatto salvo il valore legale dei titoli di studio) (art. 3, comma 4, lett. b)

• Applicabilità della disciplina legislativa sugli atti pubblici (falso, etc.)

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La certificazione delle competenze

• In riferimento a competenze acquisite in ogni contesto di apprendimento (formale, non formale e informale)

• Consiste in un atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con indirizzi dell’UE (comma 65, primo cpv.)

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Cosa è la “competenza certificabile” secondo la legge Fornero

• Insieme strutturato di conoscenze e abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale e informale, e riconoscibili anche come crediti formativi, previa procedura di validazione degli apprendimenti non formale e informale (comma 66)

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La “competenza” secondo il d.lgs. 13/2013

• E’ la “comprovata capacità di utilizzare in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale o personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale”

• Da un insieme strutturato di conoscenze e abilità alla comprovata (e dunque riconosciuta mediante apposite prove) capacità di utilizzare tale insieme nei contesti reali

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Distinzione tra individuazione, validazione e certificazione delle competenze nel d.lgs.• Individuazione e validazione: processo che conduce, da

parte dell’ente titolato, al riconoscimento delle competenze acquisite in contesto di apprendimento non formale o informale, nel rispetto degli standard minimi del d.lgs. 13/2013

• Individuazione: sono considerate anche le competenze acquisite nei contesti formali

• Certificazione: rilascio di un certificato che riconosce formalmente le competenze acquisite nei contesti formali (anche in caso di interruzione del processo formativo) o di quelle validate acquisite nei contesti non formali o informali, nel rispetto standard minimi del d.lgs. 13/2013

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In sostanza

• Individuazione: ha per oggetto tutte le competenze (acquisibili in ogni ambito)

• Validazione: ha per oggetto solo le competenze acquisibili in contesti non formali o informali

• Certificazione: ha per oggetto le competenze acquisite in contesti formali e le competenze acquisite in contesti non formali e informali e che siano state validate

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Nuova importante definizione: la “Qualificazione”

La qualificazione è ogni titolo di istruzione e di formazione, compresi quelli delle istruzione e formazione professionale, e di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi stabiliti nel d.lgs. 13/2013

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Validazione e certificazione - anche parziali - rispetto ai repertori codificati

• L’ente titolato può individuare e validare ovvero certificare soltanto le competenze riferite a “qualificazioni ricomprese nei repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazione o “a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti l’intera qualificazione” (art. 3, comma 2, d.lgs.)

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Le procedure di IVCC e le altre normative rilevanti

• Le procedure di IVCC devono essere ispirate a semplificazione, tracciabilità, accessibilità della documentazione e dei servizi attraverso la dorsale informativa unica e nel rispetto del diritto di accesso agli atti amministrativi e della tutela della privacy (comma 65)

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Come assicurare unitarietà al processo di IVCC: le Linee guida e il Comitato Tecnico• Il possesso delle competenze deve essere

“comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5” (art. 3)

• Le linee-guida per l’interoperabilità degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni sono “proposte” da un apposito Comitato tecnico nazionale e adottate con decreto interministeriale (MLPS, MIUR, MPA, MEF, sentito MISE), previa intesa con la Conferenza Unificata e sentite le parti economiche e sociali

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Il Comitato tecnico nazionale

• Copresieduto da rappresentanti dal MLPS MIUR, e composto da rappresentanti del Min. pubblica amministrazione, del MISE, del MEF, e delle altre PA centrali e regionali “titolari”

• Verifica il rispetto dei livello di servizio del SNCC nel rispetto principi di terzietà e indipendenza

• Organizza periodici incontri con le parti economiche e sociali per garantire informazione e partecipazione nell’elaborazione delle linee-guida, anche su richiesta delle parti (possibile ruolo attivo per gli enti di formazione).

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Contenuto delle Linee-guida• Identificare gli indicatori, soglie e modalità di

controllo, valutazione e accertamento degli standard minimi indicati nel d.lgs. (lett. a)

• Criteri per l’implementazione del Repertorio Nazionale dei Titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni professionali (RNTQ), nell’ambito del sistema europeo dei crediti della IFP, e per l’aggiornamento periodico almeno triennale (lett. b)

• Progressiva realizzazione e “raccordo funzionale” della dorsale unica informativa (lett.c)

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Rapporto con il RNTQ e clausola di continuità

• Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel Repertorio nazionale (RNTQ), fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 (art. 3, comma 3).

• Art. 11: fino alla completa implementazione del RNTQ, e comunque per un periodo “di norma” non superiore a 18 mesi (giugno 2014) gli enti titolati continuano a operare “mell’ambito delle disposizioni del proprio ordinamento” (clausola di continuità)

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Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze (SNCC)

• Su fonda su standard minimi di servizio omogenei sul territorio nazionale

• Nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità (comma 64)

• E’ l’insieme dei servizi di Individuazione, Validazione, Certificazione delle Competenze (IVCC) erogati nel rispetto dei LEP e standard indicati nel d.lgs. 13/2013 (così nel d.lgs.)

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Principi del SNCC secondo il d.lgs. 13/2013

• Necessità dell’esplicita richiesta della persona (volontarietà)

• Semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione (art. 3, comma 4, lett. a)

• Una funzione para-amministrativa che richiede competenza e professionalità

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La dorsale unica informativa nel d.lgs. 13/2013

• I servizi di IVCC operano in raccordo e mutualità e si fondano “sulla piena realizzazione della dorsale unica informativa” mediante la progressiva interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti e l’istituzione del RNTQ (art. 3, comma 4, lett. d).

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Qualità del sistema

• I SNCC si fonda su un condiviso e progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualità (art. 3, comma 4, lett. e)

• Importanza della qualità del sistema per assicurare la fiducia pubblica (delle persone interessate, delle imprese, delle istituzioni dell’istruzione e della formazione) nelle certificazioni delle competenze

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LEP e standard minimi di servizio: obblighi per gli enti titolari e titolati

• Devono essere rispettati dagli enti titolari e sono riferimento per la definizione degli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati (art. 4, commi 3 e 4).

• Gli enti titolati, oltre le norme relative all’autorizzazione o accreditamento, per l’erogazione dei servizi di certificazione delle competenze in conformità con l enorme tecniche UNI, devono essere accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento (art. 4)

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Standard: 1) di processo

• Standard minimi di processo che devono essere assicurati dall’ente titolare:

• 1) articolazione nelle fasi di identificazione (supporto alla persona), valutazione (accertamento del possesso delle competenze: se non formali o informali, mediante specifiche metodologie valutative, riscontri e prove idonee) e attestazione (rilascio dei documenti di validazione e certificazione)

• 2) adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento

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Standard: 2) di attestazione

• 1) presenza di alcuni elementi minimi nei documenti e certificati

• dati anagrafici del destinatario • dati dell’ente titolare e dell’ente titolato con riferimenti

all’autorizzazione o accreditamento• competenze acquisite (denominazione, repertorio e

qualificazione di riferimento, denominazione descrizione e indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni, e la referenziazione ai codici statistici di riferimento delle attività economiche ATECO e della nomenclatura e classificazione delle untà professionali CP Istat)

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Ancora

• I dati relativi alle modalità di apprendimento e alla valutazione (percorso formativo e valutazione se formale, i dati essenziali dell’attività svolta se non formale informale)

• La registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell’ente pubblico titolare, in conformità al formato del libretto formativo del cittadino, e in interoperatività con la dorsale informativa unica

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Standard minimi: 3) di sistema

• Adozione di uno o più repertori riferiti a qualificazioni rientranti nel rispettivi ambiti di titolarità

• Definizione di un Quadro regolamentare unitario delle condizioni del servizio

• Adozione di misure di informazione sui servizi• Rispetto, per il personale addetto, “di requisiti

professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa” (art. 7, c. 1, l. c)

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Ancora, interoperabilità informatica e altre normative rilevanti

• Un sistema informativo interoperativo nell’ambito della dorsale informativa unica (a fini di monitoraggio, valutazione, tracciabilità, e conservazione degli atti rilasciati)

• Conformità delle procedure alle normative su semplificazione, diritto di accesso e tutela della privacy

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Ancora, sugli enti titolati

• Collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi di individuazione e validazione e nella procedura di certificazione e nelle commissioni di valutazione (art. 7, c. 1. lett. f)

• Gli enti titolari devono adottare criteri, soglie, modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza nei confronti degli enti titolati (“ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale”) per verificare il rispetto degli standard minimi di erogazione dei servizi

• Elenco pubblico e telematico degli enti titolati

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Rapporto tra le certificazioni e gli standard previsti nei Repertori codificati

• Sono certificabili le competenze riferibili a standard previsti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, relativi a competenze di base e a competenze tecnico-professionali, pubblicamente conosciuti e accessibili in modalità telematica (Accordo Stato-regioni aprile 2012 per la definizione di una sistema nazionale delle certificazioni delle competenze per l’apprendistato)

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I “Repertori” codificati

• Gli standard delle qualificazioni e relative competenze certificabili sono raccolti in repertori “codificati a livello nazionale o regionale”, pubblicamente riconosciuti – cioè adottati dagli enti titolari sulla base delle normative vigenti - e accessibili in un Repertorio Nazionale dei Titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni professionali (RNTQ) (comma 67)

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Il Repertorio Nazionale dei Titoli e delle Qualificazioni professionali

• E’ istituito con il d.lgs. 13/2013 (art. 8, c. 1)• E’ il quadro di riferimento unitario per la certificazione

delle competenze, mediante la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali dei titoli di istruzione e formazione (compresa IFP) e delle qualificazioni professionali, attraverso la loro correlabilità in un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea (art. 8, c. 2)

• Il MLPS e MIUR lo rendono pubblico e accessibile telematicamente (art. 8, c. 4)

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Una struttura per sommatoria

• Costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, compresi quelli della IFP, e delle qualificazioni professionali (anche quelle del repertorio dell’apprendistato), codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma (art. 8, c. 3)

• Deve trattarsi di repertori “pubblicamente riconosciuti” (previsti dalle norme vigenti) e devono rispondere ad alcuni standard minimi (art. 8, comma 3)

• Si pensi, ad esempio, al Repertorio nazionale dell’offerta di IeFP (Accordo tra le Regioni del 2010): le figure articolabili in specifici profili regionali; al Repertorio nazionale delle figure professionali (Accordo Stato-Regioni luglio 2011)

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Standard minimi dei repertori

• Identificazione dell’ente pubblico titolare• Identificazione delle qualificazioni e delle relative

competenze• Referenziazione delle qualificazioni “laddove

applicabile”, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (ATECO e CP Istat)

• Referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF)

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Accordo Stato-Regioni sulla referenziazione del SIF all’EQF

• 20 dicembre 2012: referenziazione del Sistema italiano di Istruzione e Formazione al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF)

• Al termine di un procedimento non facile, anche a causa della frammentazione del SIF e della sua costruzione senza una visione unitaria e stabilizzata

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Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali

• Livello EQF – Qualificazione – (Autorità) - Percorso • 1 Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di

istruzione (MIUR) Scuola secondaria di I grado • 2 Certificato delle competenze di base acquisite

in esito all’assolvimento dell’ obbligo di istruzione (MIUR o Regioni a seconda del canale di assolvimento) Fine del primo biennio di licei, istituti tecnici, istituti professionali, percorsi di IeFP triennali e quadriennali

• 3 Attestato di qualifica di operatore professionale (Regioni) Percorsi triennali di IeFP

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Quarto livello• 4. Diploma professionale di tecnico (Regioni) Percorsi

quadriennali di IeFP Diploma liceale (MIUR) Percorsi quinquennali dei

licei (o apprendistato di alta formazione e ricerca) Diploma di istruzione tecnica (MIUR) Percorsi

quinquennali degli istituti tecnici (o apprendistato di alta formazione e ricerca)

Diploma di istruzione professionale (MIUR) Percorsi quinquennali degli istituti professionali (o apprendistato di alta formazione e ricerca)

Certificato di specializzazione tecnica superiore (Regioni) Percorsi IFTS (o apprendistato di alta formazione e

ricerca)

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Gli altri livelli• 5 Diploma di tecnico superiore (MIUR)

Corsi ITS (o apprendistato di alta formazione e ricerca)

• 6 Laurea (MIUR) Percorso triennale (180 crediti - CFU) (o apprendistato di alta formazione e ricerca)

Diploma accademico di primo livello (MIUR) Percorso triennale (180 crediti - CFA) • 7 Laurea Magistrale (MIUR) Percorso

biennale (120 crediti – CFU) (o apprendistato di alta formazione e ricerca)

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L’ottavo livello• Diploma accademico di secondo livello MIUR Percorso biennale (120 crediti -

CFA) • Master universitario di primo livello MIUR Percorso minimo annuale (min.

60 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) • Diploma accademico di specializzazione (I) MIUR Percorso minimo

biennale (120 crediti - CFA) • Diploma di perfezionamento o master (I) MIUR Percorso minimo

annuale (min. 60 crediti - CFA) • Dottorato di ricerca MIUR Percorso triennale (Percorsi formativi in

apprendistato di alta formazione e ricerca) • Diploma accademico di formazione alla ricerca MIUR Percorso triennale • Diploma di specializzazione MIUR Percorso minimo biennale (120 crediti -

CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) • Master universitario di secondo livello MIUR Percorso minimo annuale (min.

60 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca• Diploma accademico di specializzazione (II) MIUR Percorso minimo

biennale (120 crediti - CFA) • Diploma di perfezionamento o master (II) MIUR Percorso minimo

annuale (min. 60 crediti - CFA)

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Monitoraggio: un compito diffuso

• Tutto il SNVC è oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del MLPS, MIUR, e di tutti i tutti gli enti titolari centrali, regionali e della PP.AA., che possono avvalersi della ISFOL, INVALSI, INDIRE, ANVUR e UnionCamere (art. 9, co. 1).

• I risultati sono oggetto di valutazione triennale comunicata al Parlamento (art. 9, co. 2): formulazione forse poco chiara (chi fa che cosa?)

• Monitoraggio senza un vertice? E senza conseguenze?

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Disposizioni varie

• Le regioni a statuto speciale e le PP. AA. Provvedono nell’ambito delle proprie competenze

• Dal decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo possibilità che gli enti titolari stabiliscano per i beneficiari costi standard da definire con le linee-guida.

• Possibili modifiche con decreti correttivi e integrativi entro 24 mesi.

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Alcune valutazioni conclusive

• Nella normativa statale vi è un ampio spettro di previsioni di carattere sin troppo programmatico e generale

• Molto è lasciato alle future linee-guida• Ampia discrezionalità lasciata agli enti titolari• Piuttosto imprecisato è il rapporto tra enti

titolari e enti titolati

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Cosa occorre

• Sarebbe auspicabile in sede di linee-guida una definizione più precisa degli aspetti operativi (soprattutto circa gli standard minimi)

• Occorre garantire un effettivo equilibrio tra il principio di sussidiarietà e l’unitarietà del sistema

• Occorre assicurare un reale monitoraggio del sistema

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Infine, una domanda e un suggerimento

• Il frazionamento dei percorsi di apprendimento viene affrontato con una strumentazione efficace?

• Si è dato avvio ad un processo; occorre adesso seguire con attenzione la sua attuazione, per evitare ulteriori rischi di “deriva” delle singole parti del sistema di istruzione e formazione, di autoreferenzialità di ciascuna attività – o autorità - di certificazione, o di inefficienza complessiva del meccanismo