Società all’estero: una verifica per accertamento di ... · stipulata fra l’Italia e...

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1 Società all’estero: una verifica per accertamento di interposizione fittizia dott. Gian Piero BALDUCCI Studio Palea Associazione Professionale Dottori Comemercialisti - Revisori Legali

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Società all’estero: una verifica per accertamento di interposizione

fittiziadott. Gian Piero BALDUCCI

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• Acquisto di licenza esclusiva per ilterritorio italiano dei diritti disfruttamento di opere dell’ingegnoda una società ungherese possedutada una società panamense.

• Alti redditi imponibili dichiarati inItalia.

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Sui pagamenti effettuati non vieneeffettuata alcuna ritenuta fiscale aisensi dell’art. 12 della Convenzionecontro le doppie imposizionestipulata fra l’Italia e l’Ungheria cheprevede la tassazione in via esclusivanello Stato del percettore del reddito.

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• La società italiana acquisisceregolarmente ogni anno il certificato diresidenza fiscale in Ungheria dellasocietà percettrice rilasciato dalla filialeregionale ungherese del DipartimentoUngherese per le tasse e la revisionefinanziaria (ora Ufficio delle imposte eDogane nazionale dell’AmministrazioneFiscale Ungherese).

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Viene appurato che:• la società ungherese è costituita da alcuni anni• gli ultimi dati finanziari disponibili sono al

31/12/2013• i volumi d’affari sono crescenti, non

esclusivamente riferibili alla società italiana• utili netti dichiarati in Ungheria irrisori• bilancio ungherese con scarse informazioni• socio al 100% del capitale sociale di Euro

10.000 è una società panamense

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Informazioni acquisite da navigazione in internet(anche con Google) su:•società panamense�capitale sociale�amministratori (tutti sudamericani)�soci: impossibile•invio modelli INTRA della ungherese (mancano)•mancanza di sito web•assenza di imposizione in Ungheria sui redditipercepiti dalla società ungherese (?)•società ungherese inattiva al Registro Imprese

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Il certificato di residenza fiscalerilasciato dalle autorità ungheresi è statoritenuto insufficiente a provarel’effettiva esistenza della società.La società ungherese è stata ritenuta unsoggetto interposto unicamentefinalizzato a realizzare una minoretassazione in capo al percipiente delreddito.

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• Si renderebbero applicabili:� la clausola convenzionale del cd.

«beneficiario effettivo»� l’art. 25, comma 4, del DPR 633/73 con

applicazione della ritenuta a titolo diimposta del 30% sulle somme pagate daversare all’Erario italiano

� no applicazione dei benefici dellaConvenzione contro le doppieimposizioni

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• non basta il certificato di residenza fiscalerilasciato dalle autorità fiscali estere e ilcertificato camerale

• il contribuente deve raccogliere anche tuttigli elementi sostanziali che dimostranol’operatività della società ungherese stessa

• mancanza di e-mail, mancanza dicorrispondenza, mancata acquisizione deibilanci della società licenziante

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• Problema della rilevanza dei certificati fiscaliesteri (vedi Fiscalità e Commerciointernazionale n. 4/2015)

• Problema della esterovestizione anche inassenza di attrazione della residenza in Italia

• Occorre affrontare problemi simili• Prova a carico dell’Amministrazione

Finanziaria• Note dell’Agenzia delle Entrate nn. 2010/39678

del 19/03/2010 e 2010/157346 del 20/12/2010

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• Causa dell’Associazione Italiana DottoriCommercialisti presso la CommissioneEuropea per presunta violazione dei generaliprincipi comunitari di proporzionalità, liberostabilimento e non discriminazione(procedimento EU Pilot/2010/777.TAXU)

• L’Agenzia ha precisato che il certificato fiscaleestero rileva significativamente ai fini dellaprova dell’insussistenza di un attendibilecollegamento con lo Stato italiano

• Prova, tuttavia, necessaria ma non sufficienteStudio PaleaAssociazione ProfessionaleDottori Comemercialisti - Revisori Legali

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• La Commissione Europea richiedel’attivazione dell’assistenza amministrativacon gli Stati membri dell’Unione Europea aisensi della Direttiva 77/799/CE e delleConvenzioni bilaterali contro le doppieimposizioni in vigore fra l’Italia e gli Statimembri

• Possibilità di revoca del certificato diresidenza fiscale da parte dell’Autoritàfiscale estera adita.

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Sentenze:• Corte di giustizia europea del 3/06/1992 Causa C-

45/90• Corte di giustizia europea del 10/02/2000 Causa C-

202/97• Corte di giustizia europea del 28/06/2007 Causa C-

73/06 (IVA)• Corte di cassazione del 3/02/2012 n. 1553

� Validità del certificato di residenza fiscale estero� Mancata richiesta di informazioni allo Stato estero� Carenza di contraddittorio con il contribuente

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• Commissione Tributaria Regionale dellaLombardia – sentenza n. 76 del 4/07/2012

• Commissione Tributaria Regionale dellaLombardia – sentenza n. 16 del 24/02/2012

Tutte nel senso della validità dellecertificazioni fiscali rilasciate dagli Stati esteri.

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L’accertamento trae origine delProcesso Verbale di Constatazioneredatto dall’Ufficio controllidell’Agenzia delle Entrate di______________

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La ripresa si struttura esclusivamentesull’asserita necessità di applicare, daparte della ricorrente, le ritenute sulleroyalties corrisposte per lo sfruttamentodei diritti su un format televisivo, postoche l’Agenzia non ritiene realizzata lacondizione per cui il loro percettore èanche l’effettivo beneficiario (clausola c.d.beneficial owner).Studio PaleaAssociazione ProfessionaleDottori Comemercialisti - Revisori Legali

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1) Assenza della clausola del beneficiarioeffettivo nella Convenzione contro ledoppie imposizioni, stipulata tra Italia eUngheria il 16/05/1977 e ratificata conlegge n. 509 del 23/07/1980.

2) In ogni caso riveste la qualifica dibeneficiario effettivo, in quanto

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• La società ungherese è a tutt’oggi attiva e relativamente alformat in questione ha rapporti anche con altri soggettiesteri, residenti in Spagna, Portogallo, Francia, Turchia eUngheria.

• Non esiste la «relazione economica» paventata dall’Ufficiotra la società ungherese e la società panamense, detentrice dipartecipazioni nella società ungherese, in quanto non è statafornita alcuna prova di trasferimento di denaro della societàungherese a quella panamense.

• La società ungherese ha preso in affitto un ufficio a Budapeste, per una società che tratta solo ed esclusivamente lacessione di diritti di format televisivi, la struttura è più chesufficiente in termini tanto quantitativi quanto qualitativi.

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• La società ungherese è stata oggettodi una verifica fiscale svolta nel 2012da parte dell’Autorità comunale diBudapest – Divisione Tributi, il cuiesito non ha evidenziato alcunairregolarità.

• La struttura della società ungherese èadeguata.

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3) Esistenza e avvenuta presentazione delladocumentazione idonea a dimostrare irequisiti di beneficiario effettivo della societàungherese. In particolare la certificazionefiscale rilasciata dall’Amministratoreungherese si è accertata che la societàungherese fosse detentrice del format inquestione, richiedendo copia del contratto diacquisto di quest’ultimo.

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L’Agenzia delle Entrate sostiene, alcontrario, che la società ungherese non fosseil reale titolare, ovvero il beneficiarioeffettivo delle royalties ma un mero soggettointerposto nella transazione economica, nellaquale vero beneficiario era la societàpanamense, al solo scopo di usufruireindebitamente di un trattamento fiscale piùfavorevole.

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La società italiana avrebbedovuto operare unaritenuta alla fonte del 30%ex articolo 25, comma 4,DPR 600/73.

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1) La sede della società inBudapest è stata acquisitamediante contratto dilocazione da cui risulta che illocatore e il rappresentantedel locatario sono la stessapersona.

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2) Oggetto della locazione e sededella società è una stanzaubicata nell’abitazione diproprietà delle locatrici, per uncanone mensile di 20 Euro.

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3) Le certificazioni rilasciate dalleAutorità fiscali ungheresi non sonoidonee a dimostrare la qualifica dieffettivo beneficiario della societàungherese, in quanto appaionogeneriche e non attestano il pienoassoggettamento a tassazione dellasocietà in Ungheria.

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Le medesime recano l’intestazione«Certificato di residenza» e si limitanoad attestare che la società ungherese «èun soggetto di diritto ungherese ai sensidella convenzione bilaterale tral’Ungheria e l’Italia per evitare ladoppia imposizione».

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4) La verifica fiscale svolta nel 2012nei confronti della società unghereseda parte dell’Autorità comunale diBudapest è limitata a soli tributi diinteresse comunale e sono statecalcolate imposte, per l’interaattività svolta, pari a 700 Euro nel2010 e 430 Euro nel 2011.

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5) Dalla visura camerale risulta che la società èstata costituita nel febbraio 2003, qualchemese prima del primo contratto di licenzacon la società italiana. Le sue attività sonomolteplici; oltre a quelle nel campo deidiritti televisivi, spettacoli e correlate, sonoprevisti commercio all’ingrosso dielettrodomestici, pubbliche relazioni ecomunicazione, consulenza amministrativo-gestionale, organizzazione di convention efiere commerciali ed altro.

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Tuttavia, la medesima non risulta possederealcun sito web ufficiale.Sempre dalla visura camerale, la societàungherese, risulta avere un solo socio: lasocietà panamense.Dunque, la società panamense detiene il100% del capitale sociale.Legale rappresentante è uno spagnolo,residente in Spagna.

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6) Non è stata fornita alcuna provaconcreta del rapporto tra la societàungherese e la società italiana,nonostante l’inizio di tale rapportorisalga all’anno 2003: nessunatraccia di corrispondenza diqualsiasi tipo, né l’acquisizione deibilanci della società ungherese.

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7) Dalle interrogazioni alle banche datidell’Amministrazione finanziaria èrisultato che la società ungherese,detentrice della licenza relativa al format(proprietà di un’emittente argentina),non ha trattenuto alcun proventoderivante dallo sfruttamento di talelicenza. Negli anni in esame la stessa hadichiarato utili netti prossimi allo zero.

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8) La società medesima, relativamentealle operazioni intercorse con lasocietà italiana, non ha presentatole dichiarazioni intra e non hafornito né dichiarato alcun datoall’Amministrazione Ungherese sulsistema di interscambio Vies.

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L’insieme dei suddetti elementi induce aritenere che la società ungherese sia stata sìdotata di una minima struttura formale,indispensabile per la registrazione, maappositamente costituita al fine di farusufruire indebitamente di agevolazionifiscali al reale effettivo proprietario dellalicenza, abusando della Convenzione traItalia e Ungheria.

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La mancanza di idonea prova dovutaall’inadeguatezza della documentazione edelle certificazioni prodotte faragionevolmente paventare che per leroyalties in questione non siano state pagateimposte né in Italia né in Ungheria.

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Di conseguenza, accertato che la societàungherese ha agito in qualità di merosoggetto interposto, non è applicabile lacitata Convenzione tra Italia e Ungheriae sulle royalties corrisposte deve essereoperata la ritenuta del 30% previstadall’art. 25 comma 4 DPR 600/73.

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Stante il tenore dell’art. 13 del D. Lgs471/97, che non prende in considerazionel’eventuale buona fede del contribuente, nonpuò trovare accoglimento la richiestasubordinata di disapplicazione dellesanzioni.

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