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STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA 1° REPARTO - ORDINAMENTO E PERSONALE SMA-ORD-011 “NORMATIVA GENERALE SULL’ORARIO DI SERVIZIO E SUL LAVORO STRAORDINARIO” EDIZIONE 2015 Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA

1° REPARTO - ORDINAMENTO E PERSONALE

SMA-ORD-011

“NORMATIVA GENERALE SULL’ORARIO

DI SERVIZIO E SUL LAVORO

STRAORDINARIO”

EDIZIONE 2015

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VOriginale

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ELENCO DI DISTRIBUZIONE

Per competenza (*): COMANDO DELLA SQUADRA AEREA SEDE COMANDO LOGISTICO DELL’A.M. SEDE COMANDO DELLE SCUOLE A.M. / 3ª R.A. BARI DIREZIONE PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL’A.M. SEDE COMANDO 1ª REGIONE AEREA MILANO ISPETTORATO PER LA SICUREZZA DEL VOLO SEDE ISTITUTO SUPERIORE SICUREZZA VOLO ROMA UFFICIO GENERALE DI CONTROLLO INTERNO SEDE UFFICIO GENERALE PER L’INNOVAZIONE MANAGERIALE SEDE UFFICIO GENERALE DI COORDINAMENTO DELLA PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA E DELLA TUTELA AMBIENTALE SEDEUFFICIO GENERALE DI COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA ANTINFORTUNISTICA SEDEUFFICIO DELL’ISPETTORE PER L’AVIAZIONE DELLA MARINA ROMA UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI SEDE UFFICIO DEL CAPO DEL CORSO DEL GENIO AERONAUTICO SEDE UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO SEDE UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO SEDE UFFICIO GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA SEDE SEGRETERIA PERMANENTE COMMISSIONE SUPERIORE AVANZAMENTO SEDE SEGRETERIA PERMANENTE COMMISSIONE ORDINARIA AVANZAMENTO SEDE COMMISSIONE PERMANENTE AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI SEDE UFFICIO DI SUPPORTO COMMISSIONE AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI SEDE COMANDO AERONAUTICA MILITARE ROMA

Per conoscenza: MINISTERO DELLA DIFESA – GABINETTO DEL MINISTRO ROMA SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA STATO MAGGIORE DIFESA ROMA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/D.N.A. ROMA STATO MAGGIORE ESERCITO ROMA STATO MAGGIORE MARINA ROMA COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEL CARABINIERI ROMA UFFICIO GENERALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI ROMA UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE ROMA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE ROMA COCER A.M. SEDE

Diramazione interna:UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI S.M.A. SEDE SEGRETERIA PARTICOLARE CAPO DI S.M.A. SEDE UFFICIO GENERALE PER LA COMUNICAZIONE SEDE UFFICIO GENERALE DI CONSULENZA E AFFARI GIURIDICI DELL’A.M. SEDE STATO MAGGIORE AERONAUTICA

- UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI S.M.A. SEDE - SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SOTTOCAPO DI S.M.A. SEDE - 1° REPARTO SEDE- 3° REPARTO (*) SEDE - 4° REPARTO SEDE- 6° REPARTO SEDE- REPARTO GENERALE SICUREZZA (*) SEDE - UFFICIO GENERALE SPAZIO AEREO E METEOROLOGIA SEDE

(*): Per riproduzione e per successiva diramazione ai Comandi/Enti/Reparti/Uffici dipendenti.

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VII Originale

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REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

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IX Originale

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I N D I C E Pag.

ATTO DI APPROVAZIONE III ELENCO DI DISTRIBUZIONE V ELENCO DELLE AGGIUNTE E VARIANTI VII INTRODUZIONE XIII QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO XV

CAPITOLO 1 - ORARIO 1. Generalità 1 2. Orario di lavoro e orario di servizio 1 3. Ore eccedenti o carenti rispetto alle normali attività 9 4. Forme di retribuzione 13 a. Compenso in denaro 13 b. Recupero compensativo 21 5. Pausa Pasto 27

CAPITOLO 2 – PARTICOLARI POSIZIONI D’IMPIEGO 1. Attività fuori sede 33 2. Turnazioni 37 3. Personale impiegato in incarichi particolari 43 4. Personale impiegato presso gli Enti NATO in Italia 43 5. Servizi presidiari e di Reparto armati e non 45 6. Reperibilità 49 7. Casi di esclusione 51

CAPITOLO 3 – ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 1. Rilevazione oggettiva delle presenze 55 2. Disposizioni finanziarie 59

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO “A” 63

ALLEGATO “B” 65-69

ALLEGATO “C” 71

ALLEGATO “D” 73-81

ALLEGATO “E” 83-87

ALLEGATO “F” 89-91

ALLEGATO “G” 93

ALLEGATO “H” 95

ALLEGATO “I” 97

ALLEGATO “J” 99-101

ALLEGATO “K” 103-105

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XI Originale

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ALLEGATO “L” pag. 107-137

ALLEGATO “M” 139

ALLEGATO “N” 141

ALLEGATO “O” 143-145

ALLEGATO “P” 147

ALLEGATO “Q” 149

ALLEGATO “R” 151

ALLEGATO “S” 153

ALLEGATO “T” 155

ALLEGATO “U” 157-163

ALLEGATO “V” 165

ALLEGATO “W” 167

ALLEGATO “X” 169-175

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XIII Originale

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INTRODUZIONE

Le disposizioni contenute nella presente direttiva costituiscono il riferimento univoco cui deve

essere conformato l’orario di servizio del personale militare e l’istituto del lavoro straordinario dei

quali, per effetto dei provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo, è stato modificato il quadro

giuridico di riferimento e, di conseguenza, le modalità applicative.

Le disposizioni che seguono hanno carattere prescrittivo. Gli esempi citati non esauriscono le

casistiche e le modalità applicative delle disparate realtà presenti in ambito F.A., tuttavia,

costituiscono un ausilio necessario per l’applicazione pratica in casi particolari e consentire la

necessaria uniformità di applicazione in A.M..

La direttiva costituisce, al tempo stesso, strumento e limite con cui il Comandante, nell’ambito della

discrezionalità consentita dalle disposizioni in vigore e della propria responsabilità, gestisce le

risorse umane per il conseguimento degli obiettivi della Forza Armata.

A tal fine risulta indispensabile che, da parte dei Comandanti, venga curata la massima diffusione

della presente direttiva fino ai minimi livelli organizzativi allo scopo di:

- permetterne la massima conoscenza al personale;

- assicurare uniforme trattamento;

- evitare interpretazioni difformi.

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XV Originale

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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Legge 8 agosto 1990, n. 231;

- Circolare 249137/02/07382 del 23/8/1990 di Segredifesa;

- Decreto del Ministro della Difesa 25 settembre 1990;

- Decreto del Ministro della Difesa 4 dicembre 1990;

- Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro 10 dicembre 1990, n. 192436, come

modificato dal Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro 24 dicembre 1999, n. 198182 e

dal D.I. 17 marzo 2005;

- Circolare 295451/02/14793 del 25/2/1992 di Segredifesa;

- Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394;

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139;

- Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163;

- Legge 5 novembre 2004, n. 263;

- Legge 23 febbraio 2006, n. 51 di conversione con modificazioni del D.L. 30 dicembre

2005, n. 273;

- Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171;

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52;

- Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

- Decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185.

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CAPITOLO PRIMO

ORARIO

1. GENERALITA’

Ferma restando la totale disponibilità al servizio che caratterizza il rapporto di impiego del

personale militare, gli istituti dell'orario di servizio, del compenso per lavoro straordinario e del

recupero compensativo sono disciplinati dall’articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231

(Allegato "A"), dai relativi Decreti di applicazione (Allegati "B", "C" e "D") e dai

provvedimenti di “concertazione” (Allegati da "E" a “K”). Detti istituti articolano le attività

giornaliere in prestazioni ordinarie programmate e in lavoro straordinario, con il quale é

assicurato il conseguimento dei fini istituzionali cui non si possa far fronte durante il normale

orario delle attività giornaliere.

A livello interforze la normativa di riferimento è la Direttiva del S.G.D./D.N.A. sull’orario di

lavoro e compenso dello straordinario per il personale militare (3ª edizione 2002/20031 -

Allegato “L”), che lascia agli Stati Maggiori di Forza Armata la possibilità di emanare proprie

direttive integrative nel quadro delle particolari esigenze degli Enti dipendenti.

In questo quadro la presente Direttiva si pone come normativa di F.A. per la disciplina di tutte

le attività connesse all’orario di servizio e al lavoro straordinario del personale militare in

servizio permanente.

2. ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO

a. L’orario di lavoro settimanale è la quantità di lavoro, espressa in ore, che il personale è

tenuto a prestare nell’arco di una settimana. Tale monte ore è fissato, per il personale in

servizio permanente fino al grado di Tenente Colonnello in 36 ore settimanali2. Tale

disposizione si applica anche ai Colonnelli e agli Ufficiali Generali per effetto dell’art. 2 della

1 Aggiornata alla variante n° 6 prot. M_D GSGDNA/0507392 del 8 febbraio 2011. 2 Art. 11 del D.P.R. 163/2002.

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- 3 - Originale

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legge 5 novembre 2004, n. 263. Tutte le prestazioni di lavoro eccedenti questo limite,

ricadono sotto la disciplina dell’istituto dello straordinario.

b. L’orario di servizio coincide con l’orario delle attività giornaliere ed è l’arco temporale

durante il quale si svolgono le attività istituzionali (operative, addestrative, logistiche) presso

gli Enti/Reparti della F.A.. Sulla base di quanto sancito dall’attuale quadro normativo di

riferimento3, l’orario di servizio del personale militare AM:

- è ripartito nell'arco di 5 giorni (dal lunedì al venerdì), ferma restando la possibilità di

organizzarlo su 6 giorni (dal lunedì al sabato), quando reso opportuno dalla specifica

organizzazione della F.A. e di consentire il rispetto di festività diverse dalla domenica,

previste da altri culti religiosi4;

- è fissato5 dalle 08.00 alle 16.30 dal lunedì al giovedì con un intervallo per la

consumazione del pasto pari a 30 minuti; dalle 08.00 alle 12.00 il venerdì (in tale giorno è

previsto il pomeriggio libero programmato di cui al D.M. 25 settembre 1990). Dalle

12.00 alle 16.30 del venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 del sabato può essere assicurata una

presenza ridotta quale “nucleo di risposta” per eventuali impreviste esigenze;

- comprende periodi di lavoro effettivamente svolti, escludendo dal computo delle ore i

tempi riservati alla consumazione dei pasti;

- è definito dettagliatamente dai Capi di S.M. di F.A. e dal Segretario Generale/DNA,

sentito il CO.CE.R., in relazione alle specifiche esigenze operative, addestrative,

ambientali e stagionali ed in funzione di particolari situazioni locali connesse con la

disponibilità delle mense, tenendo conto anche dell'orario svolto dal personale civile

eventualmente presente, in attuazione degli accordi sindacali vigenti.

c. L’articolazione dell’orario del personale militare deve sempre garantire il regolare

funzionamento degli Enti/Reparti della Forza Armata per l’intera durata delle attività

giornaliere.

d. Nelle unità operative, addestrative o logistiche gli orari di inizio e termine dell'attività, fatto

salvo il criterio della continuità dell'impegno lavorativo, possono essere articolati, in

relazione a particolari esigenze di servizio, anche su diverse fasce orarie comprese nell'arco

diurno, che va dalle 06.00 alle 22.00 (es.: orari giornalieri differenti per i singoli equipaggi

di volo), secondo le procedure indicate ai successivi punti f. e g..

3 Art. 10, comma 4, del D.P.R. 394/95. 4 D.M. Difesa 25 settembre 1990. 5 Sulla base di quanto sancito dal D.M. 25 settembre 1990, dal D.P.R. 394/95, dal D.P.R. 255/99, dal D.P.R. 163/2002, dal D.P.R.

52/2009 e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali dei diversi settori d’impiego.

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- 5 - Originale

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e. Le eventuali proposte relative a varianti rispetto all'orario di base di F.A., opportunamente

motivate, devono essere rappresentate per via gerarchica allo Stato Maggiore A.M. per le

successive determinazioni del Signor Capo di S.M.A., sentito il Co.Ce.R.. Tali proposte

qualora coinvolgano Enti insistenti sul medesimo sedime aeroportuale, ma dipendenti da

diversi Alti Comandi, dovranno essere preventivamente coordinate tra questi, al fine di

adottare, per quanto possibile, un orario unico di sedime6. La proposta dovrà essere

successivamente rappresentata allo Stato Maggiore A.M. dall’Alto Comando da cui dipende

l’Ente che fornisce supporto logistico agli altri organismi coubicati, corredata dalle

valutazioni inerenti la sostenibilità organizzativa e finanziaria di tale supporto.

f. Modifiche temporanee all’orario dell’Ente, purché occasionali e rese indispensabili da

particolari e momentanee esigenze di natura operativa, addestrativa, ambientale, locale,

possono essere apportate dai Comandanti di Corpo. Di tali modifiche, comunque, deve

essere data tempestiva comunicazione all'Autorità sovraordinata.

g. In applicazione dell’art. 10, comma 7, del D.P.R. 255/99, il Comandante dell’Ente, previa

autorizzazione della rispettiva Autorità sovraordinata7, può articolare con criteri di

flessibilità l’orario settimanale di lavoro disciplinato ai precedenti sottoparagrafi a. e c.,

prevedendo fasce temporali entro le quali anticipare o posticipare l’inizio ed il termine delle

prestazioni lavorative giornaliere che però possono variare l’orario di base soltanto fino ad

un massimo di 1 ora.

h. Sia gli organi della Rappresentanza Militare che i diretti interessati possono avanzare

richieste volte ad articolare, entro il limite massimo di un’ora, l’orario di lavoro con criteri di

flessibilità. Tali proposte, che devono essere compatibili con le esigenze di servizio, sono

sottoposte all’approvazione del Comandante di Corpo ai fini di una valutazione di carattere

operativo/funzionale.

i. Al fine di ottemperare all'assolvimento dell’orario settimanale, devono essere prese in

considerazione in ordine di priorità le ore di attività feriale diurna, feriale notturna/festiva

diurna ed infine quella festiva notturna8.

j. In relazione ad esigenze operative/addestrative/logistiche i Comandanti di Corpo possono

accogliere, con le opportune limitazioni a casi eccezionali e per comprovati motivi,

6 Atteso che non possono essere duplicati i servizi connessi con il trasporto del personale. 7 In questo senso ogni Alto Comandante e Comandante di R.A. autorizza per sé e per gli Enti/Comandi/Reparti gerarchicamente

dipendenti. A livello centrale il Sottocapo di S.M. autorizza per l'area S.M.A.; i Capi degli organismi di vertice non dipendenti dal Sottocapo di SMA per i rispettivi Enti.

8 Conseguentemente andranno compensate con il compenso per lavoro straordinario (di cui al successivo paragrafo 4 sottoparagrafo a.) prioritariamente le ore festive notturne, in subordine quelle feriali notturne/festive diurne ed infine quelle feriali diurne. Di contro l’eventuale recupero compensativo (di cui al successivo paragrafo 4 sottoparagrafo b.) interesserà prioritariamente le ore feriali diurne, poi quelle feriali notturne/festive diurne ed infine quelle festive notturne.

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eventuali richieste di modifiche all’orario giornaliero per il singolo dipendente, purché

articolati su 36 h. settimanali; tali modifiche individuali potranno essere autorizzate a

carattere temporaneo ed eventualmente rinnovabili su richiesta.

k. L’Ente che fornisce supporto logistico avrà cura di regolamentare l’eventuale impiego degli

automezzi militari adibiti al trasporto del personale, al fine di assicurare il rispetto dell'orario

di servizio.

l. Non rientra nel computo dell'orario di servizio, al fine della rilevazione dell’inizio e del

termine dell'attività lavorativa giornaliera, il tempo impiegato per il trasporto dalla zona

logistica a quella operativa e viceversa, del personale turnista o non, in servizio presso le

predette zone, ancorché i siti medesimi facciano parte di un unico comprensorio operativo.

m. Il calcolo dell'attività lavorativa va riportato in minuti nelle rilevazioni giornaliere/mensili e

non va effettuato alcun arrotondamento, per difetto o per eccesso, in sede di liquidazione

della spesa.

n. Le presenze devono coincidere con l'orario giornaliero, stabilito per il Reparto/Ente di

appartenenza, che il dipendente è tenuto a rispettare, a norma dell'art. 740 del Testo Unico

delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

o. Al fine di standardizzare le procedure di rilevazione e di calcolo in ambito Forza Armata

devono essere utilizzati i supporti informatici CRONO e PERSEO distribuiti dal Comando

Logistico, in armonia con le rispettive Direttiva di F.A. emanate in materia.

p. La rilevazione effettuata con il sistema CRONO prima dell’orario di inizio delle attività

giornaliere non potrà essere computata quale prestazione lavorativa, fatte salve le prestazioni

rese dal personale specificamente autorizzato dal Comandante ad anticipare, per motivi di

servizio, l’inizio dell’orario giornaliero.

q. Nello specchio riepilogativo mensile dell'attività lavorativa prodotto automaticamente dal

sistema PERSEO (fac-simile in Allegato “M”) devono essere precisati per ciascun

dipendente l'attività lavorativa del mese (ore di inizio e fine dell'attività lavorativa, lavoro

straordinario effettuato, riposi compensativi, ecc.) ed il tipo di servizio da cui essa è

scaturita, in modo che nella dichiarazione sottostante allo specchio, l'interessato possa

attestare la veridicità dei dati in esso riportati.

r. In tale contesto il Comandante di Corpo/Capo Ufficio a livello centrale, o suo delegato,

firma il documento verificando la corrispondenza dell’attività prestata rispetto a quella

autorizzata, accertandosi della concordanza dell'interessato sull'attività lavorativa dal

medesimo espletata e riepilogata nello specchio.

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Lo stesso si prefigge l'obiettivo di registrare l'attività di lavoro ordinaria e straordinaria

autorizzata e non la mera presenza del personale che sia motivata da ragioni diverse

dall'espletamento di attività lavorativa. Quest'ultima fattispecie, infatti, non può avere in

alcun modo riflessi amministrativi in questo campo. Perciò non dovrà essere sottoposta a

registrazione nel predetto documento.

s. All’atto della predisposizione dello specchio riepilogativo dell’attività lavorativa, per il

personale non autorizzato ad anticipare/posticipare l’inizio dell’attività lavorativa, gli orari

di ingresso/uscita saranno automaticamente ricondotti all’orario base di avvio delle attività

giornaliere.

3. ORE ECCEDENTI O CARENTI RISPETTO ALLA NORMALE ATTIVITA’

a. Nel rispetto dell’obbligo di soddisfare l’intera prestazione giornaliera e settimanale, il

personale:

- può usufruire del recupero compensativo, durante lo stesso mese, della maggiore

prestazione lavorativa prestata in eccedenza rispetto all’orario previsto in condizioni

normali (36 ore settimanali);

- deve “rendere”, entro il mese successivo secondo le disposizioni del Comandante di

Corpo, le ore lavorate in meno a seguito di permessi brevi9, concessi per motivi privati, o

per ritardi sull’orario di inizio delle attività, anche se imputabili a mezzi di trasporto

militari eventualmente utilizzati.

b. Ritardi o assenze dal servizio, anche se dovuti ad eccezionali cause di forza maggiore e per

questo giustificati, presuppongono, per motivare l’assenza, l’utilizzo di uno degli strumenti

previsti dall’ordinamento (licenza o permesso) previa valutazione del Comandante di Corpo,

fatti salvi eventuali provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle

competenti autorità.

c. Il provvedimento sanitario di inidoneità psico-fisica deve intendersi riferito all’intera

giornata anche se attribuito dopo aver prestato in tutto o in parte la prestazione lavorativa10.

9 I permessi brevi concessi ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 394/1995 (Allegato “E”) sono da recuperare entro il mese successivo

secondo le disposizioni del Comandante di Corpo. In caso di mancato recupero, danno luogo alla decurtazione proporzionale della retribuzione. Essi, peraltro, non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno.

10 Al personale sottoposto a riposo medico dopo aver prestato parte della prestazione lavorativa non possono essere applicate decurtazioni di orario.

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d. Analogamente, il provvedimento sanitario attribuito durante i giorni di “smontante”

conseguenti all’attività svolta nelle condizioni previste al successivo capitolo 2 paragrafi 2 e

4 (personale turnista, servizi armati e non, presidiari, di caserma e di guardia), a similitudine

di quanto avviene per il personale c.d. aeroportuale che subisce un analogo provvedimento il

sabato o la domenica, non prevede il recupero della giornata di riposo11.

e. Ai fini del recupero delle suddette carenze non può darsi luogo a decurtazione della licenza.

f. I recuperi delle carenze devono essere:

- disposti dal Comandante di Corpo;

- effettuati nelle giornate lavorative (escludendo, pertanto, le giornate festive e, ove l’orario

settimanale è articolato su cinque giorni, il sabato) tenendo conto, ove possibile, delle

preferenze del personale interessato;

- individuati da apposite annotazioni sullo specchio riepilogativo mensile dell’attività

lavorativa (vds. paragrafo 2 sottoparagrafo q. del presente capitolo).

g. La necessità di effettuare prestazione di ore eccedenti rispetto all'orario normale, nonché gli

eventuali recuperi orari, devono essere preventivamente disposti dall'Autorità che esercita le

funzioni di Comandante di Corpo/Capo Ufficio. La disposizione può consistere in un Ordine

del Giorno, Ordine di Volo o qualsiasi altra forma di autorizzazione scritta od orale

proveniente anche in forma indiretta dalla stessa Autorità. La disposizione verbale deve

essere perfezionata in forma scritta (fac-simile in Allegato “N”). Le sopravvenute esigenze

improvvise ed improcrastinabili si intendono autorizzate mediante la sottoscrizione da parte

dell’autorità competente del foglio firma giornaliero12 e successivamente dello specchio

riepilogativo mensile dell’attività lavorativa svolta.

h. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione

del lavoro ed è consentito solo per soddisfare le esigenze tese al conseguimento dei fini

istituzionali della Forza Armata, cui non si possa far fronte nel normale orario delle attività

giornaliere e dovrà essere ispirato ai principi della inderogabilità, eccezionalità,

imprevedibilità e particolarità dell’esigenza.

i. In quest'ottica il lavoro straordinario deve essere utilizzato come valido strumento

organizzativo per una migliore produttività dei servizi.

11 Diversamente la licenza ordinaria durante la quale viene attribuito un provvedimento sanitario, può essere recuperata solo se lo

stesso provvedimento è pari o superiore ai tre giorni (D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394). 12 Secondo quanto previsto dalla Direttiva SMA-ORD-042.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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- 13 - Originale

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j. Dovranno essere individuate soluzioni che possono consentire una progressiva e stabile

riduzione del ricorso al lavoro straordinario, anche mediante opportuni interventi

organizzativi. In particolare occorre evidenziare come:

- dovranno essere privilegiate le attività che consentano di acquisire capacità di gestione

diretta di attività/servizi in precedenza esternalizzati;

- dovranno essere ottimizzate le risorse umane nell’ambito del normale orario di servizio;

- le prestazioni lavorative caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e

continuativo connesse con esercitazioni o operazioni di particolare intensità, rientranti

nella disciplina della Direttiva SMA-ORD-032 (c.d. “finestra operativa”) potranno essere

remunerate, come previsto dalla normativa vigente, con il Compenso Forfettario

d’Impiego, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario;

- le ore di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate mediante la

verifica in concreto, da parte del Dirigente o del Responsabile della struttura, della

sussistenza delle ragioni che rendano necessario il ricorso a questo istituto. In merito si

ribadisce la necessità di scrutinare le diverse problematiche discernendo quelle

indifferibili, urgenti e non riconducibili nell’ambito del normale orario di servizio.

k. Le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale sono ricompensate mediante due distinte ed

alternative forme di remunerazione: il compenso per lavoro straordinario oppure il recupero

compensativo.

4. FORME DI REMUNERAZIONE

La prioritaria forma di remunerazione delle ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale è il

compenso per lavoro straordinario13. Le eventuali ore che non possono essere retribuite,

nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, possono essere oggetto di remunerazione in

natura della prestazione.

4.a Compenso in denaro

a. Qualora sia stata resa una prestazione straordinaria, esistano le disponibilità finanziarie

e non sia stato superato il monte-ore annuo retribuibile di cui al successivi

sottoparagrafi h. ed i., le ore eccedenti sono poste in pagamento, nel rispetto dei suddetti

13 Art. 14, comma 3, D.P.R. n. 52/2009 (allegato “K”).

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 15 - Originale

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limiti, dal mese successivo a quello dell’effettuazione, compatibilmente con la

predisposizione della documentazione amministrativo-contabile (elenco delle ore di

straordinario poste in pagamento come da fac-simile prodotto dal sistema PERSEO in

Allegato “O”).

b. Per il personale destinatario del trattamento economico del Dirigente la misura oraria

del compenso straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro

ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi

retributivi:

- stipendio iniziale mensile lordo;

- indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell’anno

precedente;

- rateo di 13ª mensilità delle due precedenti voci.

c. Per il personale militare il cui trattamento è regolato dal provvedimento di

concertazione, le misure orarie del compenso sono state fissate dall’art. 6 del D.P.R.

185/2010.

d. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario sono riportate in allegato

“P”.

e. Ai fini dell’attribuzione dei compensi si precisa che:

- l’importo feriale diurno compensa le prestazioni rese tutti i giorni feriali, compreso il

sabato, dalle 06.00 alle 22.00;

- l’importo festivo diurno e feriale notturno compensa rispettivamente le ore prestate

dalle 06.00 alle 22.00 dei giorni festivi e dalle 22.00 alle 06.00 dei giorni feriali,

compreso il sabato;

- l’importo festivo notturno compensa le prestazioni rese dalle 22.00 alle 06.00 di tutti

i giorni festivi.

Sugli importi lordi gravano le ritenute previdenziali, assistenziali e l’I.R.Pe.F. secondo

le modalità determinate dalle disposizioni emanate da PERSOMIL.

f. Il compenso per lavoro straordinario non compete14 ai volontari di truppa non in

servizio permanente, indipendentemente dai mesi di servizio ed ai militari in servizio di

leva.

14 Salvo espresse deroghe previste da appositi provvedimenti normativi (es. “Strade Sicure”).

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 17 - Originale

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g. In caso di trasferimento del personale, l’Ente/Reparto cedente dovrà assicurare il

pagamento delle ore di straordinario effettuate dal personale trasferito, salvo diversi

accordi che dovranno intercorrere tra l’Ente/Reparto cedente e quello ricevente.

h. Il tetto massimo di retribuzione del lavoro straordinario15 è fissato in16:

- 300 ore per il personale dei gradi non dirigenziali, direttivi e non direttivi, nonché per

il personale dei gradi dirigenziali non titolari di posizione organicamente prevista;

- 450 ore per il personale dei gradi dirigenziali, titolare di posizione organicamente

prevista, nonché per il personale dei sommergibili in navigazione.

i. In caso di impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei

singoli gradi o posti funzione superiori al 30% e sempre che non siano possibili recuperi

compensativi, le autorità che esercitano le funzioni di Comandante di Corpo/Capo

Ufficio17, possono autorizzare il superamento dei monte-ore previsti al precedente punto

h. (Autorizzazione in Allegato “Q”), fino ad un massimo del:

- 70% per il personale riferito alle 300 ore (totale 510 ore);

- 20% per il personale riferito alle 450 ore (totale 540 ore).

j. I predetti limiti di 510 e 540 ore non possono essere superati per nessun motivo, a meno

che ciò non venga stabilito con apposito provvedimento normativo18.

k. Il monte-ore annuale è fissato con riferimento all’anno solare, tuttavia lo stesso monte-

ore può essere esaurito anche in un arco temporale inferiore all’anno, purché non venga

comunque superato il tetto massimo.

l. È possibile che, nel corso dell’anno, intervengano delle variazioni (di stato o d’impiego)

che modifichino il monte-ore di cui il personale è destinatario. In tal caso, a far data dal

provvedimento di modifica, occorre rideterminare il monte-ore, con le relative

maggiorazioni, secondo le procedure indicate in Allegato “R”.

m. Al personale militare che già percepisce, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma,

emolumenti per prestazioni straordinarie, non è consentito cumulare i predetti

emolumenti con il compenso per lavoro straordinario (es.: personale A.M.

temporaneamente impiegato presso altra Amministrazione cui sono corrisposti

autonomi compensi per lavoro straordinario, oppure che percepisce gettoni di presenza a

qualsiasi titolo corrisposti: in tale ultima ipotesi, il divieto di cumulo vige entro il limite

dei 12 giorni mensili, di cui all’art. 3, comma 1 d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5).

15 Salvo espresse deroghe previste da appositi provvedimenti normativi (es. “Decreto di proroga delle missioni internazionali”).16 D.I. 10 dicembre 1990 n. 192436, così come modificato dal D.I. 17 marzo 2005 (Allegato “D”). 17 Tale autorità deve rivestire almeno il grado di Colonnello o grado corrispondente (D.I. 24 dicembre 1999, n. 198192). 18 es. “Decreto di proroga delle missioni internazionali”.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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- 19 - Originale

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n. Il compenso per lavoro straordinario per personale in posizione di comando è posto a

carico delle amministrazioni utilizzatrici19 (Allegato “S”).

o. Al personale militare promosso al grado superiore o che raggiunge una posizione

economica superiore, la nuova misura del compenso per lavoro straordinario spetta dal

momento della decorrenza degli effetti amministrativi del provvedimento di nomina o

promozione.

19 Art. 27 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 che estende anche alle FF.AA. quanto già previsto per il personale in comando delle

Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall’art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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- 21 - Originale

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4.b Recupero compensativo

a. Le ore non retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell’ambito degli ordinari

stanziamenti di bilancio, possono essere oggetto di recupero compensativo che

costituisce la remunerazione in natura della prestazione.

b. Le predette ore, da compensare con il recupero, sono assoggettate alla normativa della

licenza ordinaria e sono con essa cumulabili2021.

c. Diversamente dai permessi brevi22, i recuperi compensativi possono essere concessi

anche per frazioni di giornate lavorative (anche di durata superiore alla durata

dell’orario lavorativo giornaliero) o giornate lavorative intere, nel limite del monte-ore

“a credito” del dipendente.

d. Il giorno libero dal servizio di cui al precedente punto c., corrisponde a 8 ore di

recupero, fatto salvo il caso in cui per il giorno in questione sia prevista una diversa

durata dell’orario di servizio (ad esempio 4 ore il venerdì).

e. I permessi brevi, viceversa, sono concessi in caso di indisponibilità di ore in attivo da

recuperare; non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario

di lavoro giornaliero; non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno.

f. Le ore eccedenti devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31

dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della

richiesta del personale, da formularsi nelle forme previste per la concessione delle

licenze, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di maturazione, fatte salve le

improrogabili esigenze di servizio23. Decorso il predetto termine del 31 dicembre, le ore

non recuperate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, a

condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per

esigenze di servizio. Sarà cura dei Comandanti di Corpo assicurare che tali termini siano

rispettati.

g. Il corretto e puntuale esercizio dell’azione di comando deve consentire la gestione

oculata sia dell’impiego del personale oltre il normale orario di lavoro che dei recuperi

compensativi, atteso che le novità introdotte dal D.P.R. 52/2009 in materia di obbligo di

pagamento dei recuperi compensativi non fruiti di cui al precedente punto f., potrebbero

20 Art. 10, comma 7, del D.P.R. 394/1995. 21 E’ possibile abbinare il recupero compensativo con la licenza ordinaria laddove ciò non comprometta le esigenze di servizio. In

tale contesto è opportuno evitare eccessivi frazionamenti della licenza di lunga durata soprattutto laddove la stessa prevede lafruizione in località diversa dall’abituale dimora (in particolar modo all’estero).

22 Concessi ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 394/1995 (Allegato “E”). 23 Art. 14, comma 3, D.P.R. n. 52/2009 (allegato “K”).

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SMA ORD 011

- 23 - Originale

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portare ad una sensibile riduzione delle risorse destinate a compensare il lavoro

straordinario.

h. La fruizione dei recuperi compensativi deve rispettare l'ordine cronologico delle

eccedenze, esaurendo prioritariamente quelle feriali diurne, successivamente quelle

feriali notturne/festive diurne e, da ultimo, quelle festive notturne, nonché tenere conto,

ove possibile, delle preferenze del personale interessato. Le ore di recupero

compensativo sono assoggettate alla normativa della licenza ordinaria e sono con essa

cumulabili e combinabili, sicché, ad esempio, le eccedenze lavorative non remunerate

potranno essere tramutate in giorni liberi del servizio24.

In ogni caso devono prioritariamente essere fruite le ore di recupero derivanti dai riposi

per servizi armati e non di cui al successivo capitolo II paragrafo 4.

i. Naturalmente non costituiscono carenza lavorativa e non devono quindi essere oggetto

di recupero compensativo ogni tipo di licenza, l'assenza motivata per malattia, il riposo

medico e quello minimo previsto per gli equipaggi impiegati in servizio di volo.

j. Per questi ultimi, qualora l'orario normale delle attività giornaliere settimanali non sia

stato completato, non costituisce carenza lavorativa, e non deve quindi essere oggetto di

recupero, il riposo minimo previsto, che precede il servizio di volo, ai fini

dell'assolvimento della missione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di

sicurezza del volo.

k. Il personale impiegato in giornata festiva ha diritto, oltre al recupero o compenso in

denaro per le ore di lavoro rese, al recupero dell’intera giornata festiva,

indipendentemente dalla durata e dalla tipologia della prestazione (servizi armati e non

o comune attività lavorativa).

l. Il personale impiegato in giornata non lavorativa (sabato, nei casi di orario di lavoro

articolato su cinque giornate) ha diritto al recupero o compenso in denaro per le ore di

lavoro rese e, solo se impiegato per servizi armati e non oppure in attività remunerate

con il compenso forfettario di impiego, al recupero dell’intera giornata non lavorativa.

m. Il recupero della festività/giornata non lavorativa compete a chi inizia il turno nelle

predette giornate; di contro non compete al restante personale.

24 Sarà pertanto possibile fruire di quattro giorni di licenza ordinaria dal lunedì al giovedì seguiti dal recupero compensativo nel

giorno di venerdì, che dovrà assorbire un numero di ore non remunerate pari a quelle previste per coprire tale giornata lavorativa(normalmente quattro ore). Ciò ovviamente fatte salve le esigenze di servizio e con esclusione delle licenze da trascorrere all’estero.

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- 25 - Originale

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n. Il recupero della festività, salvo casi eccezionali derivanti da particolari condizioni

d’impiego, deve essere disposto immediatamente dopo il termine del servizio,

configurandosi prevalentemente quale recupero psicofisico dell’attività svolta.

o. Fermo restando quanto sopra, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze

di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al

riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, è corrisposta una indennità di euro

8,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero25.

p. Tale indennità va corrisposta per intero (a prescindere dal tempo d’impiego) in casi

particolari debitamente documentati e non per attività programmate. È cumulabile con

gli emolumenti previsti in caso di servizi svolti in giornate festive e prefestive e con il

compenso per lavoro straordinario (per le ore effettivamente svolte).

q. Per festività si intendono le domeniche e le altre festività stabilite per legge compresa la

festività del Santo Patrono della località ove ha sede l'Ente, ovvero dove viene svolta

l’attività di servizio26 anche temporaneamente (aggregazione/missione). E’ considerato

altresì giorno festivo qualora sia ufficialmente riconosciuto come tale dalle Autorità

Civili (non costituiscono invece festività a tal fine l'anniversario della costituzione

dell'Aeronautica e la ricorrenza della Santa Patrona dell’A.M.).

r. Per il personale cessato dal servizio, gli eventuali recuperi compensativi non fruiti non

danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi27. Da tale

disposizione è escluso il personale cessato in conseguenza di eventi anomali e non

prevedibili (decesso, non idoneità permanente e assoluta), ovvero non imputabili alla

volontà del personale e/o all’Amministrazione (malattia, infortunio sul lavoro,

maternità).

25 Art. 14, comma 9, D.P.R. 52/2009. 26 In tale contesto sarebbe opportuno, da parte dei Comandanti ad ogni livello, un’opportuna valutazione, per quanto possibile,

dell’invio di personale in località dove è previsto la festività del Santo Patrono; come, analogamente, dell’invio in missione dipersonale nella giornata di festività del Santo Patrono, atteso che tale mancato riposo non sarebbe altrimenti recuperabile.

27 Art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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- 27 - Originale

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5. PAUSA PASTO

a. Ai sensi di quanto previsto delle disposizioni emanate da Segredifesa (Allegato “L”)28, il

trattamento alimentare gratuito è subordinato all’effettivo prolungamento dell’attività

lavorativa per un’ora dopo le 14 per il pranzo e un’ora dopo le 19 per la cena, al netto

dell’intervallo di 30 minuti riservato alla consumazione del pasto. Conseguentemente

l’attività lavorativa deve protrarsi:

- per il vitto meridiano continuativamente dalle ore 14 alle ore 15.30;

- per il vitto serale continuativamente dalle ore 19 alle ore 20.30.

b. Al personale che presta servizio in orario coincidente con la pausa pranzo o cena secondo le

condizioni di cui al precedente para a., spetta il riconoscimento del vitto gratuito, a

prescindere dalla durata minima della prestazione lavorativa.

c. Per quanto attiene alle modalità di computo della pausa pasto, si precisa che il D.M. 25

settembre 1990 prevede un’interruzione obbligatoria di 30 minuti per la consumazione del

vitto meridiano solo nei giorni in cui l’orario è articolato dalle 08.00 alle 16.30 (dal lunedì al

giovedì), fatto salvo quanto specificato al successivo Cap. II, paragrafo 2, sottoparagrafo c..

Conseguentemente, il tempo destinato alla fruizione del pasto meridiano, a prescindere dalla

effettiva consumazione, non deve essere computato come orario lavorativo (e quindi non

concorre ai fini del computo delle 36 ore settimanali).

d. Nella giornata di venerdì, non essendo prevista alcuna interruzione obbligatoria (in quanto

l’orario lavorativo ha termine alle ore 12.00), in caso di lavoro straordinario, i 30 minuti

vanno defalcati dalla prestazione lavorativa solo se il personale ha fruito effettivamente della

pausa. Analogo criterio deve essere utilizzato per il computo della pausa in caso di

prestazioni lavorative rese in condizioni d’impiego affini (attività lavorativa straordinaria

effettuata nelle ore serali o nelle giornate di sabato e di domenica).

e. Allorché il personale, pur non acquisendone il diritto, fruisca del pasto a pagamento, la

conseguente pausa deve essere decurtata dall’orario di servizio.

f. I Comandanti, ad ogni livello, avranno cura di valutare con estrema attenzione le

autorizzazioni concesse al personale che intende terminare l’attività lavorativa

immediatamente prima dell’acquisizione del diritto al pasto29.

28 A norma delle Circolari di Segredifesa n. 249137/02/07382 del 23/08/1990 en. 295451/02/14793 del 25/02/1992.29 Tale situazione, infatti, comporta la decurtazione dell’orario al netto dei 30’ di pausa non goduta. Ad esempio l’interruzione

dell’attività lavorativa alle ore 15.29, non avendo maturato il diritto al pasto ed alla pausa, comporta la decurtazione dall’orario giornaliero di soli 31’. Viceversa l’interruzione alle ore 15.30, avendo maturato il diritto al pasto ed alla pausa, comporta ladecurtazione dall’orario di 1 ora.

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g. All’interno dell’orario di servizio, le pause destinate alla consumazione dei pasti, a richiesta

dell’interessato, fatte salve le esigenze di servizio, possono essere destinate ad attività

diverse. In tale circostanza decade il diritto al trattamento alimentare gratuito ed il

richiedente deve sottoscrivere apposita dichiarazione liberatoria al fine di escludere

l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di incidenti occorsi durante la pausa

pranzo.

h. Tra le diverse attività alle quali può essere destinata – a richiesta dell’interessato – la pausa

mensa, in ogni caso, non può essere compresa alcuna attività di servizio30, inclusa l’attività

finalizzata all’efficienza operativa di cui alla direttiva SMA-ORD-034.

i. Il Comandante di Corpo deve valutare che le attività diverse, da svolgere nell’intervallo

(obbligatorio) normalmente destinato alla consumazione del pasto, siano compatibili con le

prioritarie esigenze di servizio nonché con quelle del recupero delle energie psico-fisiche cui

è preordinata la necessità della pausa.

j. La facoltà di poter destinare ad altre attività la pausa destinata alla consumazione del pasto

dovrà, di massima, essere soggetta a programmazione in modo da consentire

all’Amministrazione le necessarie variazioni amministrative relative agli assegni mensa

ecc…, nonché esplicitare il presupposto della mancata consumazione del pasto all’interno di

strutture dell’A.D. o convenzionate.

k. Le eventuali attività diverse disciplinate ai precedenti sottoparagrafi da g. a j., devono essere

svolte in concomitanza con l’arco orario normalmente destinato alla consumazione del pasto

e non possono essere fruite in una fascia oraria diversa, né al fine di anticipare il termine

dell’attività lavorativa giornaliera.

l. I permessi che comprendono il periodo destinato alla pausa per i pasti, nell’ipotesi di non

partecipazione alla mensa di servizio, non sono soggetti al recupero compensativo per la

durata dello stesso, fatto salvo l’espletamento del turno giornaliero. L’eventuale fruizione di

permessi orari durante la pausa pasto, infatti, comporta la decurtazione dall’orario lavorativo

soltanto limitatamente al periodo eccedente i trenta minuti riferiti alla pausa pasto non

goduta31. In tale fattispecie decade il diritto al trattamento alimentare gratuito, a prescindere

dal protrarsi dell’orario di servizio al rientro dal permesso.

30 Ciò in quanto il D.M. 25 settembre 1990 precisa che l’orario normale delle attività giornaliere comprende solo i periodi di lavoro

e le attività effettivamente svolti, con esclusione, pertanto, del tempo riservato alla consumazione del vitto meridiano nei giorni in cui l’orario è articolato dalle 08.00 alle 16.30, a prescindere dalla effettiva consumazione del pasto.

31 Ad esempio, in caso di mancata fruizione della pausa pasto e destinazione della stessa ad attività diverse mediante un permesso orario dalle ore 14.00 alle ore 14.30, tale interruzione non comporta una decurtazione ulteriore. In caso di permesso orario dalle ore 13.00 alle ore 14.30, invece, viene decurtata un’ora dall’orario lavorativo risultando, l’intervallo fruito, superiore rispetto alla pausa pasto.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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- 31 - Originale

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m. Il personale che fruisce dei predetti permessi orari dovrà effettuare la rilevazione automatica

del termine e della ripresa dell’attività lavorativa ai sensi della direttiva SMA-ORD-042.

n. Al fine di fornire un quadro univoco di riferimento in allegato “T” è stata predisposta una

scheda con alcuni esempi tipici.

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CAPITOLO SECONDO

PARTICOLARI POSIZIONI D’IMPIEGO

1. ATTIVITA’ FUORI SEDE

a. L'attività comandata fuori sede, per effetto stesso del relativo ordine, è svolta in sostituzione

dell'adempimento della normale attività lavorativa giornaliera.

b. Le prestazioni di lavoro straordinario rese durante le attività fuori sede danno diritto al

compenso in denaro ovvero al recupero compensativo secondo le stesse modalità e misure

previste per le attività svolte nell’ordinaria sede di servizio.

c. Qualora l’attività svolta fuori sede, comprensiva dei viaggi di andata e ritorno, sia di durata

inferiore all'orario dell’Ente/Comando/Reparto, il personale interessato deve rientrare in

sede per completare la propria attività giornaliera.

d. Il personale inviato in servizio fuori sede ed impiegato oltre la durata del turno giornaliero,

comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è

esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.

e. Le ore di viaggio accumulate al di fuori dell’orario giornaliero sono utili solo e

limitatamente al completamento dello stesso (che si intende completato anche ai fini

dell’orario di lavoro settimanale), senza che le stesse incidano sull’attività delle giornate

successive32. Le eventuali ulteriori ore eccedenti non sono utili ai fini del recupero

compensativo, né potranno essere valutate quale lavoro straordinario.

f. Le ore di viaggio effettuate in eccedenza all’orario giornaliero, non utili ai fini del

completamento dello stesso, vanno retribuite con la maggiorazione dell’indennità di

missione pari a 6 € ogni ora di viaggio33.

g. Le eventuali ore di viaggio eccedenti l’orario ordinario giornaliero sono utili ai fini del

recupero compensativo ovvero potranno essere valutate quale lavoro straordinario solo per il

32 Ad esempio: il dipendente che di lunedì si reca in servizio isolato della durata di 10 ore di cui 4 di viaggio, è esentato dalla

prestazione di ulteriori ore di lavoro ma non ha diritto al compenso per lavoro straordinario, né al recupero compensativo, per la parte eccedente le normali 8 ore previste. Analogamente in caso di missione dalle ore 06:30 alle 16:00 (con viaggio di andata dalle 06:30 alle 08:00) effettuata in giornata con orario 08:00-16:30, al rientro dalla missione (ore 16:00) il personale è esonerato dal completamento del turno giornaliero di servizio potendo utilizzare parte del tempo impiegato per il viaggio (30 minuti) percolmare la carenza; il residuo del tempo impiegato nel viaggio di andata (pari a 60 minuti) non costituisce lavoro straordinario,ma viene retribuito con il compenso previsto dall’Art. 7, comma 5°, del DPR 63/2002 (6,00 € l’ora). Tale periodo (citati 60 minuti) non può essere utilizzato per colmare una carenza oraria di un’ora nell’ambito della stessa settimana.

33 Art. 6, comma 3, D.P.R. 255/99 come modificato dall’art. 7, comma 5, D.P.R. 163/2002.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 35 - Originale

retro bianco

personale che durante il medesimo svolga attività lavorativa vera e propria (equipaggi di

volo, autisti, corrieri abilitati, scorta armata, ecc.).

h. In merito all’attività espletata dal personale autista, si dispone che l’applicazione delle

disposizioni vigenti che impongono un limite temporale massimo di ore alla guida ovvero

l’alternanza di personale alla guida dell’automezzo, sono ininfluenti ai fini del conteggio

dell’attività lavorativa. Ciò equivale a dire che, nel caso in cui la durata del viaggio imponga

l’alternanza di due autisti, l’attività lavorativa eccedente il normale orario di servizio deve

essere calcolata in favore di entrambe le predette unità di personale computando tutta la

durata del viaggio, a prescindere dai tempi di effettiva conduzione del mezzo da parte di

ciascun autista.

i. Al fine del calcolo delle eccedenze lavorative devono essere conteggiate solo le ore di lavoro

effettivamente prestato, escludendo, pertanto, i tempi di pernottamento (compresi i tempi di

pernottamento in cuccetta durante i viaggi), di permanenza libera fuori sede (anche nei

giorni festivi), di viaggio per il/dal luogo di missione, eccezion fatta per il personale nelle

condizione di cui al precedente punto g..

j. L'eccedenza delle ore effettivamente prestate durante l’attività lavorativa svolta fuori sede

deve risultare dalla rilevazione automatica delle presenze disciplinata dalla direttiva SMA-

ORD-042. Ove nel luogo di svolgimento dell’attività non siano presenti sistemi di

rilevazione automatica delle presenze (missioni presso ditte, enti non di F.A. ecc.)

l’eccedenza oraria dovrà risultare da apposita certificazione dell'interessato, da compilarsi

secondo il modello di cui in Allegato “N” della sopra citata direttiva.

k. La partecipazione ad attività di rappresentanza, a cerimonie, a conferenze, ecc.,

eventualmente anche in orario diverso da quello dell'Ente, costituiscono attività di servizio

sempreché il personale militare venga all'uopo comandato.

l. Qualora il servizio svolto in missione si protragga oltre le 24.00 per almeno tre ore, il

dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psicofisico non inferiore alle 12 ore34.

m. L’impiego di personale in forza ad altro Ente/Reparto deve essere, di massima, contenuto

nell’arco dell’orario di lavoro settimanale (36 ore). Qualora esigenze di servizio richiedano

l’effettuazione di prestazioni straordinarie, queste devono essere ordinate dal Comandante

che impiega il personale previa informazione all’Ente/Reparto di provenienza. La

certificazione delle prestazioni straordinarie è a cura dell’Ente/Reparto che impiega il

personale; il pagamento del compenso è effettuato dall’Ente/Reparto di provenienza del

34 Art. 14, comma 5, DPR 52 del 16 aprile 2009.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 37 - Originale

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personale (attesa la necessità di inserire l’emolumento nelle variazioni stipendiali mensili),

mentre la relativa spesa è a carico dell’Ente/Reparto nel cui interesse la prestazione viene

svolta.

2. TURNAZIONI

a. Il cosiddetto lavoro a turni consiste in qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche

a squadre, in base al quale i lavoratori sono successivamente occupati negli stessi posti di

lavoro, secondo un determinato ritmo che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il

quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un

periodo determinato di giorni o di settimane.

b. In relazione a quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 25/9/1990, incarichi che prevedono un

lavoro continuativo di 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana devono, di norma, essere

ricoperti da 5 persone. Ciò comporta di massima un sistema di turni non superiori alle 12 ore

consecutive, fermo restando che al personale compete almeno un riposo settimanale

continuativo non inferiore alle 36 ore. Il suddetto sistema comporta un’attività di servizio

mediamente pari a 33 ore e 36 minuti settimanali ed è considerato autocompensante dei

recuperi orari che spetterebbero al personale per le turnazioni svolte negli archi

notturni/festivi.

c. Al personale impiegato in una turnazione autocompensante, il tempo destinato alla fruizione

del pasto, nel caso in cui il diritto venga acquisito per le condizioni dettate dal precedente

Cap. I paragrafo 5, deve essere computato come orario lavorativo.

d. Al medesimo personale, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero spettante

nell’ambito della turnazione coincida con una festività infrasettimanale, è concesso dal

Comandante di Corpo un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane

successive.35

e. Previa autorizzazione dell’Alto Comandante, da rinnovare annualmente, possono essere

istituiti turni di servizio che prevedono l’impiego della medesima persona per più di 12 ore

consecutive, ma che comunque non superino le 24 ore d’impiego, qualora ciò sia connesso

35 Per giorno di riposo settimanale o giorno libero dal servizio deve intendersi ogni giorno che, nella sua interezza, risulta estraneo

dal turno (ovvero 2°, 3° e 4° giorno) e non il giorno coincidente con la fine del turno. Tale giorno, infatti, non può essere definito quale giorno libero o di riposo in analogia a quanto previsto per l’attribuzione dell’indennità per servizi “superfestivi” che viene corrisposta sia al personale che inizia che a quello che termina il servizio nella giornata “superfestiva”. L’attribuzionedell’indennità anche al personale che termina il turno dimostra che il giorno immediatamente successivo al turno non può esseredefinito quale giorno libero o di riposo.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 39 - Originale

retro bianco

con esigenze operative e purché la tipologia del servizio non pregiudichi, per logorio ed

affaticamento, le prestazioni professionali del personale impiegato.

f. Per le finalità di cui sopra, deve essere posta in essere ogni misura utile a ridurre il turno

continuativo di 24 ore (cioè quello che vede impiegata la medesima persona per 24 ore

consecutive) all'essenziale ovvero quando questa modalità di svolgimento del servizio risulti

imprescindibile. E’ indubbio, infatti, che turni organizzati in periodi di 8 ore o 12 ore

presentino vantaggi sotto il profilo funzionale sia in termini di efficienza (il personale

impiegato per un periodo di tempo continuativo meno prolungato è più concentrato e

reattivo) sia in termini continuità del servizio (il personale è presente sul posto di lavoro con

una maggiore frequenza e può seguire le attività in maniera più proficua).

g. Le misure volte ad aumentare l’alternanza del personale turnista (ogni 8 ore o 12 ore)

devono obbligatoriamente essere intraprese a favore di tutte quelle attività/categorie di

personale36 cui tale frequente rotazione consenta di garantire maggiori margini di sicurezza

(rischi connessi con l’affaticamento).

h. In ogni caso le autorizzazioni che prevedono l’impiego di personale turnista per più di 12

ore consecutive ed entro le 24, di cui al precedente punto e., rilasciate dall’Alto

Comandante, devono essere comunicate al Sig. Capo di SMA.

i. E’ necessario standardizzare i servizi analoghi fra diversi AA.CC./Enti in quanto

l’omogeneità delle strutture è fondamentale per la funzionalità dei servizi.

j. Occorre perseguire soluzioni per ottimizzare l’impiego del personale per consentire di

assicurare la continuità dei servizi e il mantenimento dell’attuale output operativo. In questo

contesto occorre valutare la possibilità di recuperare risorse umane eliminando

l’organizzazione per turni nei casi in cui il servizio può essere assicurato con differenti

modalità (ad esempio attraverso l’istituto della reperibilità).

k. Il sistema autocompensante è applicabile al personale inserito in pianta stabile nel turno,

ovvero incluso nella turnazione per un arco temporale di almeno 20 giorni (4 turni). La

singola sostituzione di un turnista comporta, per il sostituto, l’applicazione dell’orario di

servizio a 36 ore settimanali.

l. Il potenziale impiego del personale “turnista” nei giorni liberi dal servizio successivi a

quello destinato al recupero psico-fisico, deve essere limitato a fattispecie riconducibili a

motivi di sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio e per il tempo strettamente

necessario a ristabilire la normale regolarità del turno.

36 Opportunamente disciplinate nell’ambito di dedicate direttive di settore da parte dell’USAM/ISV.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 41 - Originale

retro bianco

Per il personale impiegato in turnazione, se ulteriormente impiegato in attività diversa dal

turno, o nel caso in cui il turno, per causa di forza maggiore, venga effettuato con un numero

di operatori inferiore a 5, le ore in eccedenza rispetto all’orario settimanale di 33,36 ore,

devono essere gestite secondo le modalità indicate al precedente capitolo I, paragrafo 3.

m. Analogamente, le ore carenti rispetto l’orario autocompensante (es., turni organizzati con più

di 5 operatori) dovranno essere “rese” entro il mese successivo secondo le disposizioni del

Comandante di Corpo.

n. Con cadenza mensile, per il mese successivo deve essere definita la tipologia di turnazione

da adottare ed il personale impiegato, sulla base della quale sarà successivamente calcolata

l’eventuale eccedenza oraria del personale turnista.

o. Il giorno successivo al turno deve essere identificato quale recupero psico-fisico, pertanto

risulta irrinunciabile ed indifferibile.

p. L’impiego in attività riconducibile alla c.d. “finestra operativa” e pertanto remunerabile con

il Compenso Forfetario d’Impiego, deve essere disposto previa uscita dal turno37.

q. I periodi di licenza devono essere concessi previa uscita dal turno38 ponendo quale base di

calcolo dei giorni di assenza l’orario settimanale su 5 giorni. Il turno si intende terminato

alla fine del periodo di riposo. In allegato “U” sono riportati alcuni esempi riguardanti

l’impiego del personale turnista.

r. Altre attività di durata diversa dall'orario di base, sottoposte a turnazioni di vario tipo (HJ,

HJ + 30, HJ + HN, ecc.), diverse dal turno senza soluzione di continuità autocompensante,

devono essere organizzate secondo le modalità stabilite al precedente cap. I, para 2,

sottoparagrafo a..

37 Per uscita dal turno deve intendersi non solo l’inserimento della singola unità di personale nell’ambito delle attività remunerate

con il CFI, bensì anche l’inserimento dell’intera attività lavorativa normalmente organizzata su turni nell’ambito del CFI (ad esempio durante l’intero svolgimento di una esercitazione/operazione connessa al volo, le attività della torre di controllo potrebbero essere gestite con il CFI anziché con le turnazioni autocompensanti).

38 Alla fine dello stesso.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 43 - Originale

retro bianco

3. PERSONALE IMPIEGATO IN INCARICHI PARTICOLARI

a. Qualora per esigenze organizzative della F.A. sia necessario effettuare prestazioni lavorative

particolari, caratterizzate da attività non continuative effettuate in orari spesso non

coincidenti con il normale orario di servizio di cui al capitolo 1, paragrafo 2.c (ad esempio

per il personale militare impiegato nell’ambito del servizio mensa), risulta possibile

articolare l’orario in maniera difforme da quello del resto dell’Ente/Reparto, con

frazionamenti orari intervallati anche da più pause lavorative39. La remunerazione della

prestazione straordinaria (intesa sia come recupero compensativo sia come compenso in

denaro), fatto salvo il diritto ad una giornata festiva nell’arco settimanale, compete solo per i

periodi eccedenti le 36 ore settimanali.

b. La remunerazione della prestazione straordinaria (intesa sia come recupero compensativo sia

come compenso in denaro) non è cumulabile con il pagamento di compensi/gettoni di

presenza corrisposti al personale componente di Commissioni. Al riguardo si precisa che i

due istituti sono cumulabili solo nel caso in cui, nella stessa giornata, oltre all’attività resa in

seno alle Commissioni, il personale venga impiegato, per attività d’ufficio, oltre il normale

orario di servizio. In tale fattispecie, oltre alla corresponsione del gettone di presenza, il

personale in questione ha diritto allo straordinario (in termini di compenso o di recupero) per

la prestazione lavorativa resa per esigenze d’ufficio al di fuori dell’orario di servizio40.

4. PERSONALE IMPIEGATO PRESSO GLI ENTI NATO IN ITALIA

a. L'articolazione delle attività giornaliere di cui al precedente capitolo I non si applica agli

Enti militari all'estero ed agli Enti NATO in Italia41 per i quali valgono le relative

disposizioni di settore.

b. Lo straordinario per il personale impiegato negli Enti NATO in Italia compete per le

maggiori prestazioni comandate e rese in eccedenza all’orario di servizio dell’Ente.

c. Il previsto orario di lavoro settimanale di 36 ore, costituendo base stipendiale, deve essere

comunque assicurato anche mediante recupero delle eventuali ore carenti.

39 Ad esempio: per il servizio mensa l’orario può essere articolato dalle 11.00 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 21.00 per 6 giorni a

settimana assicurando, così, la giornata di riposo settimanale. 40 Ad esempio: 6 ore di attività in Commissione, seguite da 4 ore di attività d’Ufficio, in una giornata che prevede 8 ore lavorative,

danno titolo al gettone di presenza più 2 ore di straordinario. Qualora, invece, il personale sia impiegato per le prime 6 ore lavorative in attività d’ufficio e per le successive 4 ore in Commissione avrebbe diritto esclusivamente al gettone di presenza.

41 In materia di lavoro straordinario, per questi Enti valgono le disposizioni emanate da Segredifesa in allegato “L”.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 45 - Originale

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Le ulteriori ore, per completare l’orario settimanale di 40 ore (previste dallo STANAG

6005), devono essere retribuite con compenso straordinario, quando effettivamente rese e

non siano state utilizzate per compensare eventuali carenze per prestazioni settimanali

ridotte rispetto all’orario di cui al precedente punto b..

d. Le eventuali ulteriori eccedenze rispetto all’orario settimanale di 40 ore, tenuto

prioritariamente conto della perequazione di cui sopra, devono essere retribuite con il

compenso per lavoro straordinario nei limiti delle disponibilità finanziarie, sempreché non

siano state recuperate, a richiesta dell’interessato, nel corso del mese di effettuazione.

5. SERVIZI PRESIDIARI E DI REPARTO ARMATI E NON

a. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 5 del D.P.R. 163/2002, modificato dall’art.

13, comma 1 del D.P.R. 52/2009, per “servizi”, armati e non, si intendono i servizi

presidiari, di caserma e di guardia, nonché tutte quelle attività che esulano comunque dalle

normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l’espletamento non richiedono

specifiche professionalità del personale, cui, pertanto, tutti possono concorrere a turno.

b. I predetti servizi si distinguono nelle seguenti categorie:

- territoriali (presidiari): comprendono tutti quelli intesi a soddisfare le esigenze di carattere

territoriale riconducibili, ad esempio, alle guardie ai depositi isolati, alle

cerimonie/manifestazioni (picchetti, rappresentanze, ecc.)42;

- di reparto (di caserma): hanno lo scopo di assicurare il corretto svolgimento delle attività

generali dell’Ente ed il governo del personale nell’arco delle 24 ore, in modo particolare

al di fuori dell’orario di servizio. In tale categoria si identificano il servizio di Ufficiale di

Ispezione, il servizio di Ufficiale di Giornata, di Sottufficiale di Giornata e di Graduato e

Aviere di Giornata43;

- servizi armati (di guardia)/per la protezione delle forze: sono attivati per salvaguardare

l’integrità degli uomini, dei mezzi e delle infrastrutture nell’ambito degli Enti/Reparti

garantendo il massimo grado di integrità dei punti nevralgici e la sopravvivenza operativa

delle forze44;

- diversi, intendendosi comprese tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali

attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l’espletamento non richiedono

specifiche professionalità del personale, cui, pertanto, tutti possono concorrere a turno.

42 Direttiva SMD-G-106. 43 Direttiva OD1.44 Direttiva OD1.

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- 47 - Originale

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c. Tutti i servizi comunque effettuati, armati e non, disciplinati dalle vigenti norme per i servizi

presidiari (SMD-G-106), di reparto e armati/per la protezione delle forze (OD1), sono

articolati in modo da cominciare di massima in coincidenza con l’orario d’inizio delle

attività giornaliere dell'Ente presso il quale sono disposti.

d. Tali servizi, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del

recupero compensativo (non monetizzabile) nella misura pari al tempo di effettivo impegno

lavorativo prestato (rapporto 1 a 1), oltre al recupero della festività o della giornata non

lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate. In questo senso il recupero della festività

o della giornata non lavorativa45 compete solo a chi inizia il servizio in tali giornate.

e. In nessun caso i servizi di cui sopra potranno essere remunerati con il compenso per lavoro

straordinario.

f. Atteso quanto specificato ai precedenti sottoparagrafi, i servizi armati e non (presidiari, di

caserma e di guardia), di cui al presente paragrafo non possono essere organizzati in base a

turnazioni autocompensanti da 5 unità di personale. Per tali attività, infatti, la normativa

vigente prevede specificamente il recupero compensativo non monetizzabile nella misura

pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato in rapporto 1 a 1, escludendo la

possibilità di remunerare l’attività con il compenso per lavoro straordinario.

g. I giorni di recupero conseguenti ai servizi di cui al precedente sottoparagrafo a., sono da

effettuarsi di norma nelle giornate lavorative successive al servizio, ivi compreso il sabato se

l'orario dell'Ente/Reparto è articolato in sei giorni, al fine di garantire al personale il

necessario recupero psico-fisico.

h. L’impiego del personale in servizi volti ad assicurare direttamente l'attività operativa di

unità aeree nelle situazioni particolari di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990,

n. 231, danno diritto a recuperi compensativi di durata pari all'eccedenza lavorativa secondo

la regola comune di cui al Capitolo 1, paragrafo 3, punto l. Rientra in tale fattispecie il

personale comandato a prestare servizio presso posti comando (SOR, BOC, ecc.), nonché

quello in stato di massima prontezza operativa richiesta dal sistema d'arma che ne comporti

necessariamente la presenza in sede, al fine di consentire l'immediato inizio delle attività di

competenza al momento dell'allertamento (le altre fattispecie di prontezza in 30 minuti, 2

ore, ecc., rientrano nella reperibilità di cui al successivo paragrafo 6).

45 In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il sabato è considerato non lavorativo.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 49 - Originale

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i. I recuperi compensativi di cui ai precedenti sottoparagrafi d. ed h., non sono tra loro

cumulabili, ove i servizi siano espletati contemporaneamente (es.: personale impegnato in

posto comando e che contemporaneamente espleti servizio d'ispezione o di giornata).

j. Al personale impiegato in servizi armati e non al quale non sia possibile concedere i recuperi

compensativi previsti, prima del trasferimento ad altro Ente ovvero per imprescindibili

esigenze funzionali, può essere corrisposto il Compenso Forfettario di Guardia in luogo dei

medesimi recuperi. Non possono essere assoggettati a compenso il riposo psico-fisiologico,

quello della giornata non lavorativa e quello della festività46.

6. REPERIBILITA'

a. L'istituto della reperibilità va inteso come condizione del soggetto ad essere prontamente

rintracciato al di fuori dell’attività di servizio, per rendersi disponibile ad un impiego

contraddistinto dalla tempestività. Esso va perciò distinto dalla "disponibilità al servizio"47

propria dello "status" di militare, nonché dall'obbligo generico di essere rintracciabili (es.:

durante la licenza) per i quali non è prevista la corresponsione di alcun compenso

accessorio.

b. Per ragioni di servizio l’Amministrazione può ricorrere all’istituto della reperibilità per

esigenze di almeno 12 ore consecutive. In tal senso al personale medesimo compete il

relativo compenso per 1/12 del periodo trascorso in tale posizione48, tenendo conto delle

maggiorazioni per straordinario feriale, notturno/festivo diurno, festivo notturno.

c. La reperibilità comporta per il personale l'obbligo di comunicare la propria ubicazione e di

rientrare in servizio su chiamata, se necessario, entro i tempi specificamente indicati dal

Comando competente per il servizio da assolvere, e comunque entro un massimo di 2 ore49.

d. Il personale non può essere comandato di reperibilità per più di 6 giornate feriali e 2 festive

nel mese50.

e. Tale compenso, tramutato in ore e minuti, senza alcun arrotondamento, concorre al

raggiungimento dei limiti massimi individuali di cui al precedente capitolo I paragrafo 4a.

46 In questo senso i recuperi previsti dal para 6. per servizi di 24 ore (con orario di base settimanale articolato su 5 giorni lavorativi)

possono essere trasformati in compenso forfettario di guardia secondo i seguenti limiti di corresponsione: - dal lunedì al giovedì: 1 giornata di recupero e 1 giornata di compenso; - il venerdì: 1 giornata + 4 ore di recupero e 1 giornata di compenso; - il sabato e la domenica e altre festività: 2 giornate di recupero e 3 giornate di compenso.

47 Art. 10, comma 1 della Legge 231/1990 (Allegato “A”) 48 Art. 6 del D.M. 25 settembre 1990 (Allegato “B”). 49 Direttiva S.G.D./D.N.A. “Orario di lavoro e compenso dello straordinario per il personale militare” edizione 2002/2003 paragrafo

4 comma b. (Allegato “L”). 50 Art. 11 D.P.R. 163/2002 (Allegato “H”).

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SMA ORD 011

- 51 - Originale

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f. Il compenso spettante per la reperibilità non remunera una prestazione di lavoro

effettivamente resa, bensì la disponibilità del personale a prestarla nei modi e nei termini

stabiliti, con le inevitabili limitazioni alla libertà individuale. Conseguentemente qualunque

prestazione di lavoro straordinario resa durante la reperibilità deve essere remunerata

(compenso o recupero), in base alla sua durata.

g. Qualunque prestazione resa durante il periodo di reperibilità, pertanto, non interrompe il

computo del periodo utile al compimento del servizio di reperibilità; pertanto il compenso

spettante per la reperibilità si cumula con l’eccedenza oraria riferita alla reale prestazione

resa.

h. La reperibilità è disposta con la stessa procedura prevista al capitolo I, paragrafo 3,

sottoparagrafo g. per le prestazioni di ore eccedenti la normale attività.

i. Atteso che non risulta possibile fissare tempi di reperibilità diversi da quelli previsti dalla

normativa vigente, deve essere scrupolosamente e puntualmente osservato quanto previsto

dal presente paragrafo.

7. CASI DI ESCLUSIONE

Le disposizioni relative agli istituti dell’orario di servizio e del compenso per lavoro

straordinario non trovano applicazione nei confronti del personale:

a. impegnato in esercitazioni od in operazioni militari sul territorio nazionale assoggettate al

compenso forfetario d’impiego istituito dall’art. 9 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 16351;

b. inviato in missione isolata all’estero ai sensi dell’art. 1807 del C.O.M. ovvero del R.D. 3

gennaio 1926, n. 941, (atteso che il relativo trattamento economico di missione è

onnicomprensivo - cfr. Direttiva S.G.D./D.N.A.)52;

c. in servizio all'estero e retribuito ai sensi dell’art. 180853 (trattamento economico del

personale destinato presso Delegazioni o Rappresentanze Diplomatiche, Enti, Comandi od

Organismi Internazionali), dell’art. 180954 del Codice dell’Ordinamento Militare

(trattamento economico del personale destinato presso gli Uffici degli Addetti Militari);

51 Attività che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno 48 ore determinate dal Capo di S.M.A. e caratterizzate da

particolari condizioni d’impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro (non più di 12 ore) con l’obbligo dirimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa o nell’area di esercitazione.

52 Art. 39-viciessemel. Comma 39, del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Allegato “V”). 53 Ex legge 8 luglio 1961, n. 642. 54 Ex legge 27 dicembre 1973, n. 838.

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SMA ORD 011

- 53 - Originale

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d. impiegato nell’ambito di missioni internazionali regolate da specifici provvedimenti

normativi (cd. contingenti militari)55;

e. impiegato presso Enti o Organismi internazionali o presso Stati Esteri ai sensi della Legge

27 luglio 1962, n. 1114.

55 A quest’ultimo personale competono, all’atto del rientro in territorio nazionale, i riposi settimanali non fruiti nella misura pari

alla differenza tra il beneficio spettante (una giornata per ogni settimana d’impiego) ed i recuperi/riposi attribuiti ai sensi della normativa di settore (di norma 2,5 giorni per ogni mese d’impiego). Tale beneficio non è monetizzabile ed è fruibile in giornatelibere cumulabili con le licenze ad eccezione delle eventuali frazioni di giorno da usufruire come recupero orario.

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SMA ORD 011

- 55 - Originale

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CAPITOLO TERZO

ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

1. RILEVAZIONE OGGETTIVA DELLE PRESENZE

a. La presenza del personale deve essere rilevata oggettivamente sul posto di lavoro con

sistemi elettronici e/o meccanici, che memorizzino con elevato grado di affidabilità l'orario

di ingresso e di uscita dalle infrastrutture56. L’obbligo vale per tutto il personale, senza

distinzione di grado, atteso che le Pubbliche Amministrazioni non possono erogare

compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione

automatica delle presenze57. A seguito di specifico parere del Consiglio di Stato58 questa

norma deve ritenersi estesa a tutto il personale, compreso quello militare.

b. Per le esigenze dell’Aeronautica Militare, è stato approvato dal Signor Capo di S.M.A. il

sistema “Crono”, nell’ambito di un giusto bilanciamento tra economicità, efficacia ed

efficienza dell’azione amministrativa59.

c. Tale sistema è stato realizzato dalla 3ª Divisione del Comando Logistico A.M. attraverso

l’utilizzo di un apposito software, di personal computer integrati con lettori di smart-card,

della rete intranet “Aeronet” nonché della Carta Multiservizi Difesa.

d. La presenza del personale deve essere rilevata oggettivamente all’ingresso dell’infrastruttura

attraverso il sistema “Crono” memorizzando l'orario di inizio e di termine della prestazione

lavorativa attraverso:

- i rilevatori automatici posti all’ingresso delle infrastrutture all’interno del sedime;

- i rilevatori integrati ai personal computer posti all’ingresso delle infrastrutture all’interno

del sedime;

- i rilevatori integrati ai personal computer del singolo Reparto/Ufficio di servizio.

e. L’obbligo vale per tutto il personale militare, dotato di C.M.D. ed in servizio presso gli Enti

ed i Comandi dell’Aeronautica Militare, incluse le articolazioni minori, senza distinzione di

grado.

56 Art. 7 del D.M. 25 settembre 1990. 57 Art. 3, co. 83, della L. 244/2007 (Allegato “W”). 58 Parere 2555/2010 (Allegato “X”). 59 Direttiva SMA ORD 042 edizione 2009.

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SMA ORD 011

- 57 - Originale

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f. La rilevazione oggettiva della presenza è comprovata a tutti gli effetti dallo statino

giornaliero delle presenze elaborato dal sistema “Crono” (Allegato “O” alla Direttiva SMA-

ORD-042). Tale statino contiene l’elenco nominativo dei dipendenti (grado, cognome e

nome) nonché il rispettivo orario di inizio e termine della prestazione lavorativa, ogni

eventuale interruzione di essa, dovuta a permessi orari/riposi compensativi, nonché ogni

altra annotazione utile a rendere conto dei movimenti del personale (licenze, permessi, riposi

compensativi giornalieri, missioni, servizi interni di Reparto, ecc.).

g. Il documento, così come lo stesso sistema CRONO, ha la precisa funzione di consentire al

Comandante di Corpo/Capo Ufficio a livello centrale, o suo delegato, di conoscere la

posizione giornaliera del personale ed ancor più di autorizzare, con la propria sottoscrizione,

giorno per giorno, il lavoro straordinario da effettuare e gli eventuali riposi compensativi,

ferma restando la deroga stabilita al successivo sottoparagrafo i. per il personale dirigente.

h. Il personale Dirigente, anche se non titolare di posizione organica prevista, ed il personale

non Dirigente, provvisto del grado di Maggiore e Tenente Colonnello, che assolva alle

funzioni di Comandante di Corpo, autocertificano la propria attività lavorativa.

i. In caso di temporanea indisponibilità, la rilevazione oggettiva delle presenze va effettuata

mediante adozione di registri della cui esattezza, nella compilazione e nell'aggiornamento, è

responsabile l'Autorità che esercita le funzioni di Comandante di Corpo/Capo Ufficio

(Paragrafo 8 e Allegato “N” alla Direttiva SMA-ORD-042).

j. Per gli aspetti riguardanti la rilevazione oggettiva delle presenze non trattati nel presente

paragrafo, devono essere rispettate le indicazioni riportate nella direttiva SMA ORD 042.

k. L’eventuale utilizzo per causa di forza maggiore di registri alternativi alla rilevazione

elettronica (precedente punto i) impone la necessità che i singoli fogli che compongono i

suddetti registri siano progressivamente numerati, timbrati con il bollo tondo d’ufficio e

paraffati dall’Autorità responsabile o da persona da questi delegata.

l. Le disposizioni relative alla rilevazione automatica delle prestazioni lavorative non trovano

applicazione nei confronti del personale inviato in missione nazionale presso:

- Enti\Comandi militari ove non siano installate apparecchiature per la rilevazione

oggettiva delle presenze ovvero i sistemi adottati non siano compatibili con il sistema

“Crono”;

- strutture civili o località ove non siano presenti Enti/Comandi dell’Amministrazione

Difesa.

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SMA ORD 011

- 59 - Originale

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2. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

a. La disponibilità dei fondi per la corresponsione dello straordinario è limitata e stabilita per

legge in via definitiva. Ciascun Comandante dovrà pertanto gestire con particolare

oculatezza i fondi assegnati.

b. Lo SMA 1° Reparto è responsabile dell’impiego operativo dei fondi sul capitolo 4462 la cui

finalità è quella di monetizzare il lavoro straordinario del personale militare.

c. La ripartizione dei fondi è effettuata a favore delle aree di F.A. (Area di Vertice e Alti

Comandi) sulla base delle disponibilità accordate dal Signor Capo di S.M.A. nell’ambito

delle annuali attività di Programmazione Finanziaria.

d. A cura degli Alti Comandi/Comandi Intermedi deve provvedersi alle assegnazioni

esclusivamente a favore dei Comandi, Enti, Reparti dipendenti, tenendo conto della propria

programmazione e delle esigenze da essi prospettate.

e. Le proposte di programmazione devono essere formulate in funzione di una serie di criteri

complementari tra loro quali:

- le consistenze organiche (FEO) in rapporto alle Tabelle Ordinative Organiche (TOO);

- il monte ore che discende in via generale dalla tipologia dell'Ente/Comando/Reparto ed in

particolare dalla specifica attività svolta dal personale;

- la valenza operativa/addestrativa/logistica dell'Ente/Reparto nel contesto della F.A.;

- le specifiche situazioni correlate a contingenti esigenze di impiego;

- il compenso orario stabilito per ciascun grado, tenuto conto che prevedibilmente non a

tutto il personale sarà richiesto di effettuare le ore di straordinario fino al limite dei

rispettivi tetti massimi.

f. E’ cura dei singoli Comandanti disporre per l'attribuzione del compenso per lavoro

straordinario al personale dipendente in relazione all'attività effettivamente svolta, fermo

restando il vincolo di non superare il tetto massimo individuale e l'assegnazione globale

ricevuta.

g. Qualora si dovessero evidenziare marcati squilibri nei carichi di lavoro del personale o

palesi difformità nel ricorso a lavoro straordinario nell'ambito dello stesso Ente - o fra Enti

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SMA ORD 011

- 61 - Originale

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diversi - è necessario stabilire condizioni di impiego più equilibrate, mediante la revisione

delle tabelle organiche.

h. Questa deve essere proposta a cura dei Comandanti dei singoli Enti/Comandi/Reparti per il

bilanciamento di situazioni interne, e dei Comandanti degli Alti Comandi per le

compensazioni fra gli Enti/Reparti appartenenti territorialmente all'area di propria

giurisdizione.

i. Ulteriori affinamenti potranno essere realizzati dallo S.M.A. per la perequazione all'interno

degli Alti Comandi o degli Enti dipendenti.

j. Allo scopo di ottimizzare la gestione delle risorse, dovranno essere adottate misure tese a

monitorare costantemente l’andamento delle esigenze al fine di operare manovre di

spostamento di risorse tra Enti dipendenti da ciascun AA.CC. in funzione:

- dei compiti assegnati a ciascun Ente per il raggiungimento degli obiettivi attribuiti e dei

correlati Piani di Azione;

- delle diverse priorità da soddisfare nel corso dell’anno;

- del processo di riordino della F.A.. In tale contesto il finanziamento a favore degli Enti

per i quali è previsto un piano di chiusura, deve essere ridotto al minimo e comunque

strettamente correlato alle attività direttamente connesse al processo di chiusura;

- dell’eventuale sovrannumero organico al quale dovrà essere relazionata l’assegnazione.

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SMA ORD 011

- 63 - Originale

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ALLEGATO “A”

Legge 8 agosto 1990, n. 231

“Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare.”

… omissis …

Art. 10

Orario delle attività giornaliere

1. Ferma restando la totale disponibilità al servizio, con decorrenza dal 1° luglio 1990 l’orario delle attività giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all’articolo 1, comma 1, nonché dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.

2. Entro il 1° settembre 1990, con decreto del Ministro della difesa, saranno disciplinate le articolazioni dell’orario normale delle attività giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio; con lo stesso decreto saranno indicati i metodi di rilevazione oggettiva delle presenze.

3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l’importo in ragione d’anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale.

4. Nel triennio 1991-1993 non potranno essere incrementati gli attuali volumi organici del personale militare a carico della Difesa e i numeri massimi di cui all’articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, apposito decreto del Presidente della Repubblica concernente le norme relative alle licenze del personale militare.

6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 230 miliardi in ragione d’anno, si provvede mediante riduzione, rispettivamente per lire 87 miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 87 miliardi, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 1832 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizisuccessivi, e, per lire 2 miliardi, al capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l’anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

7. Per gli esercizi 1991 e 1992 gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6, detratte le somme utilizzate come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

… omissis …

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 65 - Originale

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ALLEGATO "B"

Decreto del Ministro della Difesa in data 25 settembre 1990

Art. 1

Orario delle attività

1. L'orario normale delle attività giornaliere del personale militare delle Forze Armate è fissato in 36 ore settimanali più ulteriori 2 ore di straordinario obbligatorio da ripartire nell'arco di 6 giorni (dal lunedì al sabato), fatta salva la possibilità di contenere l'arco settimanale in 5 giorni, quando reso opportuno dalla specifica organizzazione di ciascuna Forza Armata, e di consentire il rispetto di festività diverse dalla domenica, previste da altri culti religiosi.

2. Esso comprende i periodi di lavoro e di attività effettivamente svolti e, pertanto, esclude i tempi riservati alla consumazione dei pasti.

Art. 2

Orario di base

1. L'orario normale delle attività giornaliere è stabilito in relazione alle specifiche esigenze operative, addestrative, ambientali e stagionali ed in funzione di particolari situazioni locali connesse con la disponibilità delle mense e tenendo conto anche dell'orario svolto dal personale civile eventualmente presente, in attuazione degli accordi sindacali vigenti.

2. L'articolazione di base è stabilita come segue: - dal lunedì al venerdì: 0800 - 1630, prevedendo un intervallo per la consumazione del pasto pari

a 30 minuti ed un pomeriggio libero (1400 - 1630) programmato; - sabato: 0800 - 1400, ma con personale ridotto allo stretto indispensabile ed all'uopo comandato

che ha diritto a tre recuperi pomeridiani di 2 ore o ad una giornata intera qualora ad essi si cumuli anche il pomeriggio di cui al precedente alinea.

3. Nelle unità operative, addestrative, logistiche e negli Arsenali/Stabilimenti di lavoro, gli orari di inizio e termine dell'attività, fatto salvo il criterio della continuità dell'impegno lavorativo, possono essere articolati in relazione a particolari esigenze d'impiego. Il sabato, quando impegnato, sarà di massima dedicato ad attività sportive, culturali ed organizzative.

4. Fermi restando i vincoli fissati dall'art. 1, la definizione dettagliata dell'orario normale in relazione alle esigenze di cui ai precedenti commi 1. e 3. dovrà essere stabilita dal Capo di SM della Difesa, dai Capi di SM di Forza Armata e dal Segretario Generale/DNA, sentito il COCER.

Art. 3

Turnazioni

Incarichi che prevedono un lavoro continuativo di 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana dovranno essere di norma ricoperti da 5 persone. Sarà adottato di massima un sistema di turni equidistribuiti non superiori alle 12 ore consecutive, fermo restando che al personale compete Il suddetto sistema è considerato autocompensante dei recuperi orari che spetterebbero al personale per le turnazioni svolte negli archi notturni e/o festivi. Altre attività di durata diversa dall'orario di base, sottoposte a turnazioni di vario tipo, devono essere analogamente organizzate.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 67 - Originale

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Segue ALLEGATO "B"

Art. 4

Ore eccedenti le normali attività

1. Le ore di effettiva attività lavorativa eccedenti le 38 previste dovranno essere compensate prioritariamente con il recupero in giornate lavorative. Nell'impossibilità, si provvede con la corresponsione della indennità di straordinario, secondo le norme vigenti.

2. Qualora vengano maturati più periodi di riposo non goduti e non altrimenti retribuiti, questi sono tramutati in giorni liberi dal servizio e possono essere cumulati con le licenze previste dalla normativa vigente.

3. La prestazione di ore eccedenti o carenti l'orario normale nonchè gli eventuali recuperi orari devono essere preventivamente disposti dall'Autorità che esercita le funzioni di Comandante di Corpo/Capo Ufficio.

Il recupero delle eccedenze delle ore di attività prestate in più o in meno deve essere effettuato di massima con perequazioni trimestrali.

4. In occasione di cambi di incarico/destinazione, l'Ente cedente dovrà di massima assicurare che non esistano pendenze in materia di recuperi. Annotazione in tal senso dovrà essere trascritta nella documentazione che l'Ente cedente invia a quello ricevente.

Art. 5

Attività fuori sede

Durante le attività fuori sede (quelle di imbarco incluse), se le ore effettivamente prestate eccedono le 38, le stesse devono essere compensate secondo le modalità indicate nel presente Decreto, considerato che la mera permanenza fuori sede è già compensata da altre indennità previste da apposita normativa.

Art. 6

Servizi nelle installazioni militari. Reperibilità

1. Tutti i servizi comunque effettuati, disciplinati dalle vigenti norme per i servizi presidiari ed all'interno delle installazioni militari, devono essere compensati con il recupero in giornate lavorative, fatto salvo il recupero delle festività, nella seguente misura:

- servizi continuativi di durata pari a 24 ore (esempio U. o Mar. di picchetto e SU d'ispezione o assimilabili, quali: U. d'ispezione per M.M. e A.M., U. e SU. di servizio al Comando): una giornata lavorativa, più un compenso pari a 2 ore;

- servizi continuativi di durata inferiore alle 24 ore (esempio: U. e SU. di Guardia della M.M.): trattamento come previsto all'alinea precedente, commisurato al periodo di servizio effettivamente prestato;

- servizi non continuativi inferiori alle 24 ore, espletati presso i reparti (esempio: U. di servizio, SU. di giornata o assimilabili, quali: U. d'ispezione per E.I., U. di vigilanza in città, SU. Comandante della ronda, U. o SU. Comandante o Vice Comandante del picchetto armato): recupero compensativo pari a 1,5 ore;

- servizi continuativi di durata superiore alle 24 ore (esempio: U. e SU. Comandante o Vice Comandante di guardia presidiaria presso depositi militari): una giornata lavorativa più un compenso pari ad 1 ora per ogni giorno di servizio espletato.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 69 - Originale

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Segue ALLEGATO "B"

I servizi di cui al secondo alinea danno diritto a recuperi compensativi di durata pari all'eccedenza lavorativa quando sono volti ad assicurare direttamente l'attività operativa di unità terrestri, navali ed aeree nelle situazioni particolari di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990 n. 231 (esempio: navi e sommergibili in navigazione, posti comando, cellule elementari, sistemi d'arma, equipaggi in stato di pronto intervento).

2. I recuperi compensativi di cui al precedente comma non sono tra loro cumulabili, ove espletati contemporaneamente.

3. Nel caso in cui al personale vanga fatto obbligo, al termine dell'attività lavorativa, di mantenere la reperibilità per almeno 12 ore, il compenso sarà pari ad un dodicesimo.

Art. 7

Rilevazione oggettiva delle presenze

1. La presenza del personale sul posto di lavoro va rilevata oggettivamente con sistemi elettronici e/o meccanici che memorizzino con elevato grado di affidabilità l'orario d'ingresso e d'uscita dalle infrastrutture.

2. In assenza o nell'attesa dell'installazione di apparecchiature che consentano tale memorizzazione, la rilevazione oggettiva delle presenze va effettuata mediante adozione di registri della cui esattezza, nella compilazione e nell'aggiornamento, è responsabile l'Autorità che esercita le funzioni di Comandante di Corpo/Capo Ufficio.

Roma, lì 25 SET. 1990

FIRMATO

IL MINISTRO

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

71 Originale

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ALLEGATO "C"

Decreto del Ministro della Difesa in data 4 dicembre 1990

L'articolo 4 del D.M. 25 settembre 1990 è integrato con il seguente comma 5:

"5. Per le prestazioni straordinarie ordinate e rese, in qualsiasi condizione di impiego, in eccedenza ai tetti massimi, nonché alle eventuali maggiorazioni che saranno stabilite dal Decreto Interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231, si procede alla compensazione mediante recuperi orari ai sensi dei precedenti commi 2 e 3."

Roma, lì 4 DIC. 1990

FIRMATO

IL MINISTRO

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 73 - Originale

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ALLEGATO "D"

Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro n. 192436 in data 10 dicembre 1990

Art. 1

Lavoro straordinario

1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per le esigenze tese al conseguimento dei fini istituzionali delle Forze Armate cui non si possa far fronte nel normale orario delle attività giornaliere, con particolare

riferimento ai servizi di cui all'art. 3 e all'art. 6 del Decreto Ministeriale 25 settembre 1990 concernente la disciplina delle articolazioni dell'orario delle attività giornaliere.

2. Quando le esigenze di cui al comma 1 non consentono recuperi orari compensativi, le ore di lavoro eccedenti sono retribuite come prestazioni di lavoro straordinario, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, da utilizzare di massima sulla base di una pianificazione trimestrale dei prevedibili impegni, il cui ammontare complessivo individuale non potrà eccedere l'importo annuo corrispondente a:

a) 110 ore per il personale fino al grado di Tenente Colonnello e per il personale dei gradi dirigenziali non titolare di posizione organicamente prevista;

b) 300 ore per il personale delle unità navali di superficie in navigazione e per quello impegnato in attività operative/addestrative che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari;

c) 450 ore per il personale dei sommergibili in navigazione e per il personale dei gradi dirigenziali titolare di posizione organicamente prevista.

3. Per impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei singoli gradi o posti funzione superiori al 30 per cento e sempre che non siano possibili recuperi compensativi nell'arco di un mese, le autorità che esercitano le funzioni di Comandante di Corpo o Capo Ufficio possono richiedere il superamento dei monti-ore di cui al precedente comma fino ad un massimo del:

- 100% per il personale di cui alla lettera a); - 70% per il personale di cui alla lettera b); - 20% per il personale di cui alla lettera c) (sommergibilisti); - 10% per il personale di cui alla lettera c) (dirigenti). I predetti incrementi dovranno essere autorizzati dagli Stati Maggiori/Ufficio del Segretario

Generale/Alti Comandi Periferici/Direzioni Generali/Uffici Centrali competenti con provvedimento nominativo motivato, riferito ad un arco di validità di un mese.

4. Nel rispetto dei suindicati limiti, per l'ultimo quadrimestre del 1990 il monte-ore complessivo ed il relativo stanziamento sono fissati per ciascuna Forza Armata come segue:

Forza Armata Monte ore di prestazioni Spesa consentita di lavoro straordinario E.I. 1.875.773 29.000.000.000 M.M. 1.228.353 18.000.000.000 A.M. 1.947.566 29.000.000.000. Per gli anni 1991 e 1992 la spesa consentita viene di conseguenza stabilita nelle seguenti misure: Forza Armata Monte ore di prestazioni Spesa consentita di lavoro straordinario E.I. 5.627.318 87.000.000.000 M.M. 3.685.059 54.000.000.000 A.M. 5.842.697 87.000.000.000,

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 75 - Originale

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Segue ALLEGATO "D"

mentre il numero massimo di maggiori prestazioni complessivamente da autorizzare è ridotto rispetto all'anno precedente in relazione all'incremento delle misure orarie dei compensi per lavoro straordinario.

5. I fondi di cui sopra sono ripartiti tra gli Enti Programmatori secondo criteri di uniformità interforze, indicati dal Capo di SMD con apposito provvedimento che terrà conto, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, delle consistenze del personale nei diversi gradi e nelle diverse condizioni d'impiego ipotizzate dai tetti massimi, nonché della necessità di fissare carichi di lavoro strettamente commisurati alle esigenze e di utilizzare appieno le potenzialità e le professionalità del personale militare.

6. In considerazione dei vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio di cui al comma 4 precedente, i compensi per lavoro straordinario saranno corrisposti dal 1 settembre 1990. La relativa misura oraria è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

- stipendio iniziale mensile lordo; - indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente; - rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci. 7. La maggiorazione di cui al comma 6 è pari al quindici per cento per il lavoro straordinario

diurno, al trenta per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo.

8. I mandati di pagamento per lavoro straordinario, ferma restando la perequazione trimestrale di cui all'articolo 4, comma 3, del Decreto Ministeriale del 25 settembre 1990, concernente la disciplina delle articolazioni dell'orario delle attività giornaliere, devono essere corredati di attestazioni giustificative rilasciate, su proposta del Capo Servizio, dal Comandante di Corpo/Capo Ufficio, il quale, sotto la propria responsabilità, deve esplicitamente dichiarare che le ore attestate sono riferite a prestazioni straordinarie effettivamente comandate e svolte.

Art. 2

Norme di divieto e di cumulabilità

1. Al personale militare in servizio all'estero e retribuito ai sensi della legge 8 luglio 1961, n. 642 e della legge 27 dicembre 1973, n. 838, non si applica quanto previsto all'articolo 1.

2. Al personale militare che già percepisce, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, emolumenti per prestazioni per lavoro straordinario, è fatto divieto di cumulare i predetti emolumenti con quelli previsti all'articolo 1.

3. Per la durata di efficacia del presente Decreto sono sospese le esercitazioni di prontezza operativa di cui all'art. 8, 2° comma, della legge 23 marzo 1983, n.78.

Art. 3

Clausola di revisione

Il presente decreto, alla luce delle esperienze maturate dopo un periodo di sperimentazione di un anno dalla data di entrata in vigore, potrà essere modificato entro il 1991, sentito il COCER, che esprimerà il proprio parere sulla base dei dati all'uopo tempestivamente forniti dall'Amministrazione.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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- 77 - Originale

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Segue ALLEGATO "D"

Art. 4

Clausola finanziaria

Alle spese derivanti dal presente Decreto, valutate per l'anno 1990 in lire 76 miliardi e per gli anni 1991 e 1992 in lire 228 miliardi annui, si farà fronte con i fondi stanziati sull'apposito capitolo n. 1385 dello stato di previsione del Ministero della Difesa per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, lì 10 DIC. 1990 FIRMATO: - MINISTRO DEL TESORO - MINISTRO DELLA DIFESA

- DIRETTORE DI RAGIONERIA CENTRALE

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 79 - Originale

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Segue ALLEGATO "D"

Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro n. 198192 in data 24 dicembre 1999

Articolo 1

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto interministeriale 10 dicembre 1990 è sostituito dal seguente:

"3. Per impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei singoli gradi o posti funzione superiore al 30 per cento, le autorità che esercitano le funzioni di comandante di corpo o capo ufficio e rivestono un grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente autorizzano, per il personale dipendente, nei limiti delle assegnazioni ricevute, con provvedimento nominativo motivato riferito ad un arco di validità di un mese, il superamento dei monti-ore di cui al precedente comma fin ad un massimo del:

- 100% per il personale di cui alla lettera a); - 70% per il personale di cui alla lettera b); - 20% per il personale di cui alla lettera c) (sommergibilisti); - 20% per il personale di cui alla lettera c) (dirigenti)”.

Articolo 2

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si fa fronte con le disponibilità finanziarie esistenti nelle Unità Previsionali di Base "Funzionamento" (capitoli relativi ai compensi per lavoro straordinario codice economico 2.8.4.) dei rispettivi Centri di responsabilità individuati nello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'anno finanziario 1999 e successivi.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente.

Roma 24 dicembre 1999

Firmato:

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA IL MINISTRO DELLA DIFESA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 81 - Originale

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Segue ALLEGATO "D"

Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro in data 17 marzo 2005

Art. 1

1. L’articolo 1 del decreto interministeriale 10 dicembre 1990, indicato in premessa, è modificato come segue: a. il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Quando le esigenze di cui al comma 1 non consentono recuperi orari compensativi, le ore di lavoro eccedenti sono retribuite come prestazioni di lavoro straordinario, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio da utilizzare di massima sulla base di una pianificazione trimestrale dei possibili impegni, il cui ammontare complessivo non potrà eccedere l’importo annuo corrispondente a: a) 300 ore per il personale dei gradi direttivi e non direttivi, nonché per il personale dei

gradi dirigenziali non titolare di posizione organicamente prevista; b) 450 ore per il personale dei gradi dirigenziali, titolare di posizione organicamente

prevista, nonché per il personale dei sommergibili in navigazione”; b. il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei singoli gradi o posti funzione superiori al 30 per cento, le autorità che esercitano le funzioni di comandante di corpo o capo ufficio e rivestono un grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente autorizzano, per il personale dipendente, nei limiti delle assegnazioni ricevute, con provvedimento nominativo riferito ad un arco di validità di un mese, il superamento dei monteore di cui al precedente comma 2, fino ad un massimo del:- 70 % per il personale di cui alla lettera a); - 20 % per il personale di cui alla lettera b).

… omissis …

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 83 - Originale

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ALLEGATO "E"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394

“Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale

delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica).”

… omissis …

Art. 10

Orario di lavoro

1. La durata dell’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. 2. In aggiunta all’orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all’art. 1, comma 1, è

tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui all’art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

4. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio. L’orario normale delle attività giornaliere è ripartito nell’arco di 6 giorni, fatta salva la possibilità di contenere l’arco settimanale in 5 giorni quando reso opportuno dalla specifica organizzazione di ciascuna Forza armata.

5. I servizi continuativi di durata pari a 24 ore, fatto salvo l’eventuale recupero della festività qualora effettuati in giornata festiva, danno titolo ad una compensazione pari ad una giornata lavorativa, più 2 ore di riposo compensativo, più un compenso pari a 2 ore.

6. Ove la settimana lavorativa si articoli su cinque giorni, i servizi continuativi di durata pari a 24 ore, con inizio nella giornata di sabato, danno diritto, oltre al recupero di cui al comma precedente, anche al recupero della giornata del venerdì antecedente al servizio stesso. Qualora ciò non sia possibile, per esigenze di servizio, al posto del venerdì verranno concesse, entro i successivi 60 giorni, sei ore libere dal servizio.

7. Le ore di effettiva attività lavorativa da compensare con il recupero, di cui all’art. 4 del decreto del Ministro della difesa del 25 settembre 1990, ad eccezione di quelle derivanti da servizi che richiedono un immediato recupero fisiologico, sono assoggettate alla normativa della licenza ordinaria e sono con essa cumulabili. Il periodo di fruizione è programmato dall’Autorità che esercita le funzioni di Comandante di Corpo/capo ufficio, tenendo presente le richieste del personale, fatte salve improrogabili esigenze di servizio.

Art. 11

Festività

1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.

2. Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 , e 8 marzo 1989, n. 101 .

Art. 12

Licenza ordinaria

1. Il personale di cui all’art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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Segue ALLEGATO "E"

2. La durata della licenza ordinaria è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata della licenza ordinaria è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all’estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all’estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l’impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell’Organismo accettate dall’Autorità nazionale.

3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 .

4. A tutto il personale sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

5. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio.

6. Nell’anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio la durata della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. 8. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione della

licenza ordinaria nel corso dell’anno, la licenza ordinaria dovrà essere fruita entro il primo semestre dell’anno successivo.

9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il personale dovrà fruire della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza.

10. Il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l’intero anno solare. In quest’ultima ipotesi è autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

11. Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l’amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.

12. In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché l’indennità dimissione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.

13. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per il personale che ha già maturato 25 anni di servizio o li maturerà entro la data del 31 dicembre 1996, la durata della licenza ordinaria è di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 87 - Originale

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Segue ALLEGATO "E"

Art. 15

Permessi brevi

1. Previa valutazione del superiore gerarchico, può essere concesso al personale che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.

2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al superiore gerarchico di adottare le misure organizzative necessarie.

3. Il personale è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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- 89 - Originale

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ALLEGATO "F"

Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255

“Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio

normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.”

… omissis …

Art. 4

Indennità operative ed altre indennità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al comma 5 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, le parole: «articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13» e le parole: «articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 11, 15 e 16». Sono soppressi il comma 7 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nonché il comma 2 dell’articolo 8 ed il comma 9 dell’articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

2. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, commi 1, 2° e 3°, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dall’articolo 4, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l’indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ed all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori l’anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l’indennità giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio al personale militare controllore del traffico aereo, assistente controllore, nonché al restante personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, è incrementata rispettivamente di lire 4.000, lire 3.000 e lire 2.000.

4. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un’indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

5. A decorrere dal 1° dicembre 1999 al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività un compenso nella misura di lire 63.000.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai soli fini della determinazione mensile dell’indennità supplementare di fuori sede e di quella di marcia, per l’applicazione della maggiorazione del 180% dell’indennità operativa di base si fa riferimento alla tabella I allegata al presente decreto .

… omissis …

Art. 6

Trattamento di missione

…3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio,

l’indennità oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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- 91 - Originale

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Segue ALLEGATO "F"

con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall’incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio.

… omissis …

Art. 10

Orario di lavoro

1. La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali. 2. In aggiunta all’orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all’articolo 1, comma 1, è

tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un’ora fino alla definizione del provvedimento di concertazione per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di concertazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria è subordinata alla possibilità che il relativo costo venga con esse compensato.

3. Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all’autofinanziamento.

4. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.

5. Le ore eccedenti l’orario di lavoro che non siano state retribuire devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.

6. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.

7. Ove l’Amministrazione articoli l’orario settimanale con criteri di flessibilità, esso si attua di norma in fasce temporali entro le quali è consentito l’inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.

Art. 11

Licenza ordinaria

1. 1. La disciplina dell’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è estesa al personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica.

2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità.

3. La licenza ordinaria potrà essere fruita entro il secondo semestre dell’anno successivo, qualora il personale in servizio all’estero di cui all’articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 non abbia fruito della licenza nel corso dell’anno per indifferibili esigenze di servizio.

4. La licenza ordinaria è frazionabile per più periodi, anche di durata inferiore a due giorni. … omissis …

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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ALLEGATO "G"

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139

“Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio

economico 2000-2001.”

… omissis …

Art. 7

Indennità di presenza festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo è attribuita un’indennità nella misura giornaliera lorda di lire 19.00060 per ogni turno.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività, in luogo dell’indennità di cui comma 1, un compenso nella misura lorda di lire 63.000 61.

… omissis …

60 Il D.P.R 5 novembre 2004, n. 302 ha disposto (art. 6, comma 1) che “A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale

che presta servizio in un giorno festivo, l’indennità di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di Euro 12,00”.

61 Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (art. 15, comma 1) che “A decorrere dal 1° gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno e Ferragosto il compenso di cui all’articolo 7, comma 2, del biennio economico Forze armate 2000-2001 è rideterminato nella misura lorda di euro 40,00”.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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ALLEGATO "H"

Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.163

“Recepimento dello schema di concertazione per le Forze Armate relativo al quadriennio

normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.”

… omissis …

Art. 11

Orario di lavoro

1. La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali. 2. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del

recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.

3. Le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale sono pagate con il compenso per lavoro straordinario nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti, tenuto conto delle esigenze di servizio. Le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.

4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario di lavoro settimanale.

5. I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con l’impiego in missioni internazionali sono fruiti all’atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.

6. Per ragioni di servizio l’Amministrazione può ricorrere all’istituto della reperibilità per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Il personale può essere comandato di reperibilità per un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.

7. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, é concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

8. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero62.

… omissis …

62 Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (art. 14, comma 9) la modifica dell’art. 11, comma 8 in “Fermo restando

il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità spettante ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00”.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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ALLEGATO "I"

Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.302

“Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico

2004-2005”

… omissis …

Art. 6

Indennità di presenza festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di Euro 12,00.

… omissis …

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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ALLEGATO "J"

Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171

“Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze

armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)”.

… omissis …

Art. 13

Terapie salvavita

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

Art. 14.

Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti disposizioni: a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli

interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età; b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno

sino al compimento del terzo anno di età del figlio; c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal servizio

notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;

e) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolatisulle 24 ore.

2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

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Segue ALLEGATO "J"

… omissis …

Art. 16.

Diritto allo studio

1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post universitari nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale in tali giornate non può comunque essere impiegato in servizio.

… omissis …

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ALLEGATO "K"

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52

“Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del Decreto

del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo

2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.”

… omissis …

Art. 13.

Compenso forfetario di guardia e d'impiego

1. L'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è sostituito dal seguente: «5. Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonché tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale e comunque è assicurato al personale, in via prioritaria, quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.».

… omissis …

Art. 14

Orario di lavoro

1. La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali. 2. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del

recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.

3. Le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.

4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario di lavoro settimanale.

5. Per il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psicofisico non inferiore a 12 ore.

6. I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con l’impiego in missioni internazionali sono fruiti all’atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio

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Segue ALLEGATO "K"

spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.

7. Per ragioni di servizio l’Amministrazione può ricorrere all’istituto della reperibilità per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Il personale può essere comandato di reperibilità per un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.

8. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

9. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità spettante ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.

… omissis …

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ALLEGATO "L"

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Segue ALLEGATO "L"

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"L"

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Segue

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Segue ALLEGATO "L"

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ALLEGATO "M"

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ALLEGATO "N"

ENTE

Reparto/Gruppo/Articolazione

Ufficio

OGGETTO: Autorizzazione preventiva a prestazioni di lavoro straordinario.

Si rappresenta alla S.V. la necessità di autorizzare l’effettuazione di lavoro straordinario, per il

giorno __________, da parte dei sottonotati dipendenti, nella misura oraria e per le motivazioni a

fianco di ciascuno indicate.

Grado/qualifica Cognome e Nome Dalle

ore

Alle

oreMotivo

Ten. Col. 16:30 20:30

Ten. Col. 07:30 08:00 16:30 18:30

Maggiore07:00 08:00 16:30 19:00

Capitano 07:30 08:00 16:30 17:30

M.llo 1^ Cl. 07:00 08:00

Serg. Magg. 07:00 08:00

1° Av. Ca. Sc. 07:00 08:00 16:30 17:30

Data, ___________

VISTO: Autorizzo le prestazioni di lavoro straordinario sopra indicate.

IL CAPO SERVIZIO/UFFICIO

(Col. _____________________)

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ALLEGATO “O”

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SEGUE ALLEGATO “O”

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ALLEGATO "P"

LORDA LORDA LORDA

a i m o

(h*115%) retrib. contrib. (h*130%) retrib. contrib. (h*150%) retrib. contrib.

Gen. S.A. 40,20 36,38 36,52 45,44 41,13 41,28 52,43 47,45 47,64

Gen. D.A. 33,93 30,71 30,83 38,36 34,72 34,85 44,26 40,06 40,21

Gen. B.A. 29,84 27,00 27,11 33,73 30,53 30,64 38,92 35,22 35,36

Col. + 2 anni 24,19 21,89 21,98 27,35 24,75 24,85 31,56 28,56 28,67

Col. - 2 anni 22,82 20,66 20,74 25,80 23,35 23,44 29,77 26,94 27,05

T.Col./Magg. 15,52 14,05 14,10 17,54 15,87 15,94 20,24 18,32 18,39

Cap. 14,95 13,53 13,58 16,89 15,29 15,34 19,49 17,64 17,71

Ten. 14,38 13,01 13,06 16,25 14,71 14,76 18,76 16,98 17,04

S.Ten. 13,78 12,47 12,52 15,58 14,10 14,15 17,98 16,27 16,33

1° M.llo Lgt. 14,38 13,01 13,06 16,25 14,71 14,76 18,76 16,98 17,04

1° M.llo + 8 aa 14,01 12,68 12,73 15,84 14,34 14,39 18,28 16,54 16,61

1° M.llo 13,76 12,45 12,50 15,55 14,07 14,13 17,95 16,24 16,31

M.llo 1 ̂Cl. 13,24 11,98 12,03 14,97 13,55 13,60 17,27 15,63 15,69

M.llo 2 ̂Cl. 12,83 11,61 11,66 14,50 13,12 13,17 16,73 15,14 15,20

M.llo 3 ̂Cl. 12,49 11,30 11,35 14,12 12,78 12,83 16,29 14,74 14,80

S.M. Capo + 8 aa 12,67 11,47 11,51 14,33 12,97 13,02 16,52 14,95 15,01

S.M. Capo 12,44 11,26 11,30 14,06 12,72 12,77 16,23 14,69 14,74

Serg. Magg. 12,02 10,88 10,92 13,59 12,30 12,35 15,69 14,20 14,25

Sergente 11,61 10,51 10,55 13,12 11,87 11,92 15,15 13,71 13,76

1° Av. Capo Scelto + 8 aa grado 11,74 10,62 10,67 13,28 12,02 12,06 15,32 13,86 13,92

1° Aviere Capo Scelto 11,54 10,44 10,48 13,04 11,80 11,85 15,05 13,62 13,67

1° Aviere Capo 11,17 10,11 10,15 12,63 11,43 11,47 14,57 13,19 13,24

1° Aviere Scelto 10,81 9,78 9,82 12,22 11,06 11,10 14,10 12,76 12,81

Aviere Capo 10,48 9,48 9,52 11,84 10,72 10,76 13,66 12,36 12,41

RUOLO

TRUPPA S.P.

DIRIGENTI

RUOLO

UFF.LI

RUOLO M.LLI

RUOLO

SERGENTI

Grado

Importo orario lavoro straordinario spettante al personale militare dal 1/1/2010

(per il personale non direttivo misure fissate dal D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185)

(aggiornato con adeguamento previsto dal D.P.C.M. 30/4/2010 per il personale dirigente)

Maggiorazione 30% Maggiorazione 50%

l n p

Misura Straordinario Misura Straordinario Misura Straordinario

NETTA (INPS e F.do credito)

NETTA (INPS e F.do credito)

NETTA (INPS e F.do credito)

Maggiorazione 15%

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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ALLEGATO "Q"

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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- 151 - Originale

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ALLEGATO “R”

Rideterminazione del monte-ore annuo retribuibile in caso di variazioni di stato o di impiego

Casistica Procedura

Assunzione in servizio e

congedamento oppure

Rientro da servizio

all’estero o da servizio

presso altre Amministr.ni .

Il monte ore spettante è quello annuo previsto, considerato che

lo stesso può essere fruito anche in un arco temporale inferiore

all’anno.

Promozione al grado

dirigenziale con posizione

organicamente prevista.

In tal caso il monte ore è quello del nuovo incarico (540 ore).

Destinazione di personale

Dirigente ad incarichi non

dirigenziali63

.

Bisogna procedere alla rideterminazione del monte ore annuo

spettante, rapportando le ore di compenso percepite nel

precedente incarico al monte ore spettante per il nuovo incarico.

Ai fini della rideterminazione del monte ore può essere utilizzata

la seguente formula:

ORE PAGATE

x 100 = % DI RIDUZIONE

MONTE ORE RETRIBUIBILE

La percentuale di riduzione così ottenuta dovrà essere utilizzata

per abbattere il monte ore spettante nel nuovo incarico, in

funzione di quanto già utilizzato.

Pertanto si avrà:

ORE RETRIBUIBILI=NUOVO MONTE ORE RETRIBUIBILI (NUOVO

MONTE ORE RETRIBUIBILI x % DI RIDUZIONE)

Ad esempio ad un Colonnello, Comandante di Stormo, che va ad

assumere un incarico previsto per Ufficio non dirigenziale con 240

ore retribuite nella precedente sede/incarico, potranno essere

remunerate:

Percentuale di riduzione= 240/540x100=44%

da cui deriva che il Numero massimo di ore retribuibili è pari a:

510 (510 x 44 %) = 510 – 224 = 286 ore.

Da quanto sopra deriva che all’Ufficiale potranno essere

corrisposte ancora 286 ore di compenso per lavoro straordinario.

In nessun caso il monte ore potrà essere superiore a quello del

precedente incarico.

63 In ogni caso laddove il personale avesse già raggiunto il monte-ore spettante per il precedente incarico non sarà

necessario procedere alla rideterminazione, non essendoci comunque la possibilità di corresponsione di ulteriori ore di compenso in danaro.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 153 - Originale

retro bianco

ALLEGATO "S"

Legge 4 novembre 2010, n. 183

“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,

aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi

all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro

sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.”

… omissis …

Art. 27

Disposizioni in materia di personale dell’Amministrazione della difesa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, si applicano anche al personale delle Forze armate le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

…… omissis …

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 155 - Originale

retro bianco

ALLEGATO "T"

Trattamento alimentare gratuito e decurtazione dei 30 minuti previsti per la pausa pasto

Regola generale:

Il diritto al pasto e la conseguente pausa obbligatoria si acquisisce, al netto dell’intervallo di 30 minuti:

- per attività meridiana continuativa minima nella fascia oraria tra le 14.00 e le 15.30;

- per attività serale continuativa minima nella fascia oraria tra le 19.00 e le 20.30.

Acquisito il diritto al trattamento alimentare gratuito, l’intervallo di 30 minuti riservato alla consumazione del pasto, a prescindere dall’effettiva consumazione, non deve essere computato come orario di lavoro. Pertanto ciascuna delle predette attività continuative dovrà essere computata, ai fini dell’orario lavorativo, nella misura di un’ora. Soltanto nella giornata del venerdì, in caso di attività lavorativa straordinaria fino alle 15.30, i 30 minuti vanno defalcati dalla prestazione lavorativa solo se il personale ha effettivamente fruito della pausa.

Esempio Tipologia di attività Durata

attività

Diritto al

pasto

Decurtazione dei 30

minuti

Esempio 1

Giornate lavorative comprese tra il

lunedì ed il giovedì

Dalle 08.00 alle 15.00 7 ore NO NO (*)

Esempio 2 Dalle 08.00 alle 13.00 Dalle 14.00 alle 15.00

6 ore NO NO (*)

Esempio 3 Dalle 08.00 alle 15.30 7 ore SI SI (a prescindere

dall’effettiva consumazione)

Esempio 4 Dalle 08.00 alle 13.00 Dalle 14.00 alle 15.30

6 ore SI SI (a prescindere

dall’effettiva consumazione)

Esempio 5 Dalle 08.00 alle 14.00 6 ore NO NO (*)

Esempio 6 Dalle 08.00 alle 14.30 6 ore e 30

minuti NO NO (*)

Esempio 7 Dalle 08.00 alle 14.00 Dalle 15.00 alle 16.30

7 ore e 30 minuti

NO NO (*)

Esempio 8

Giornata del venerdì

Dalle 08.00 alle 15.00 7 ore NO NO (*)

Esempio 9 Dalle 08.00 alle 15.30

7 ore e 30 (senza pausa pasto); 7 ore (con pausa

pasto)

SISI (solo se

effettivamente goduto della pausa)

(*) Allorché il personale, pur non acquisendone il diritto, fruisca del pasto a pagamento, la conseguente pausa deve essere decurtata dall’orario di servizio.

Dal lunedì al giovedì il diritto al pasto equivale a scalare automaticamente i 30’ a prescindere dall’effettiva consumazione.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 157 - Originale

retro bianco

ALLEGATO "U"

giorno ora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Turno del M.llo ROSSI

Turno del M.llo VERDI

Turno del M.llo NERI

Turno del M.llo BIANCHI

Turno del M.llo TURCHETTI

Ise

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aIV

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a

Impiego di personale turnista autocompensante

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 159 - Originale

retro bianco

giorno ora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Turno del M.llo ROSSI (1)

Turno del M.llo VERDI

Turno del M.llo NERI

Turno del M.llo BIANCHI

Turno del M.llo TURCHETTI

Turno del M.llo GIALLINI (sostituto del M.llo ROSSI per un solo turno) (2)

(1) Il M.llo ROSSI, che ha esaurito gli effetti del turno della I settimana il sabato mattina alle 08.00 e non rientra in turno

(per licenza nei giorni feriali successivi, malattia o solo perché per motivi privati non può coprire tale turno) sarà posto in

"aeroportuale". In tal caso il sabato e la domenica sono considerati giorni liberi dal servizio. Dal lunedì successivo fino al

turno seguente (che nella fattispecie inizia il giorvedì della seconda settimana) il M.llo ROSSI sarà considerato

"aeroportuale" con applicazione dell'orario di servizio a 36 ore settimanali. In tale contesto potrà usufruire di

licenza/permesso ovvero garantire la prestazione lavorativa prevista per l'Ente.

(2) Al M.llo GIALLINI, che sostituisce il M.llo ROSSI per un solo turno, sarà applicato l'orario di servizio a 36 ore settimanali

e non l'autocompensante. Potrà essere applicato il sistema autocompensante solo se lo stesso M.llo GIALLINI sostituirà il

M.llo ROSSI per un'assenza più lunga (che copre almeno 3 turni) ovvero sostituisca un altro turnista.

Impiego di personale turnista autocompensante

Ferie del turnistamontante il fine settimana e sua sostituzione

Ise

ttim

an

aII

sett

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aIIIse

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an

aIV

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aSegue ALLEGATO "U"

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 161 - Originale

retro bianco

Segue ALLEGATO "U"

giorno ora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Turno del M.llo ROSSI

Turno del M.llo VERDI

Turno del M.llo NERI

Turno del M.llo BIANCHI (1)

Turno del M.llo TURCHETTI

Turno del M.llo GIALLINI (sostituto del M.llo BIANCHI per un solo turno) (2)

(1) Il M.llo BIANCHI che ha esaurito gli effetti del turno il martedì della II settimana alle 08.00 e non rientra in turno (per

licenza/malattia) sarà posto in "aeroportuale". In tal caso fino al turno in cui lo stesso M.llo BIANCHI potrà rientrare il

sabato e la domenica sono considerati giorni liberi dal servizio; gli altri giorni feriali sarà considerato "aeroportuale" con

applicazione dell'orario di servizio a 36 ore settimanali. In tale contesto potrà usufruire di licenza/permesso ovvero

garantire la prestazione lavorativa prevista per l'Ente. Qualora l'assenza sia dovuta a malattia, prima del rientro in turno

dovrà essere ottenuta la prevista idoneità.

(2) Al M.llo GIALLINI, che sostituisce il M.llo BIANCHI per un solo turno, sarà applicato l'orario di servizio a 36 ore

settimanali e non l'autocompensante. Potrà essere applicato il sistema autocompensante solo se lo stesso M.llo GIALLINI

sostituirà il M.llo BIANCHI per un'assenza più lunga (che copre almeno 3 turni) ovvero sostituisca un altro turnista.

Impiego di personale turnista autocompensante

Ferie del turnistamontante infrasettimanale e sua sostituzione

Ise

ttim

an

aII

sett

iman

aIIIse

ttim

an

aIV

sett

iman

a

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 163 - Originale

retro bianco

Segue ALLEGATO "U"

giorno ora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Turno del M.llo ROSSI (1)

Turno del M.llo VERDI

Turno del M.llo NERI

Turno del M.llo BIANCHI

Turno del M.llo TURCHETTI

Turno del M.llo GIALLINI (sostituto del M.llo ROSSI per tre turni) (2)

(1) Il M.llo ROSSI, che ha esaurito gli effetti del turno della I settimana il sabato mattina alle 08.00 e non rientra in turno

per licenza, sarà posto in "aeroportuale". Analoga procedura sarà applicata in caso di malattia.

(2) Al M.llo GIALLINI, che sostituisce il M.llo ROSSI per quattro turni, sarà considerato turnista a tutti gli effetti con

applicazione dell'orario autocompensante a 33,36 ore settimanali.

Impiego di personale turnista autocompensante

Ferie di lunga durata del turnista

Ise

ttim

an

aII

sett

iman

aIIIse

ttim

an

aIV

sett

iman

a

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 165 - Originale

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ALLEGATO "V"

Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273

“Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.”

(convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2006, n.51)

… omissis …

Art. 39-vicies semel

Partecipazione di personale militare a missioni internazionali

…39. L’articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3

della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.

…… omissis …

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 167 - Originale

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ALLEGATO "W"

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge

Finanziaria 2008).”

… omissis …

Art. 3

…83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non

previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze …

… omissis …

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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- 169 - Originale

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ALLEGATO "X"

Numero 0255/2010 e data 04/06/2010

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 19 maggio 2010

NUMERO AFFARE 04751/2009

OGGETTO:

Ministero dell’interno.

Sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008 ). Quesito.

LA SEZIONE

VISTA la relazione trasmessa con nota n. 15712(1) del 20 novembre 2009, con la quale il Ministero dell’interno – Gabinetto del Ministro – ha chiesto il parere sul quesito in oggetto;

VISTO il parere interlocutorio del 2 dicembre 2009;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Mario Luigi Torsello;

PREMESSO:

Riferisce il Ministero dell’interno che è sua intenzione predisporre una direttiva che attui le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008), secondo cui le pubbliche amministrazioni possono erogare compensi per lavoro straordinario soltanto previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Occorre, infatti, disciplinare l'applicazione del sistema di rilevazione automatica a tutto il personale, compreso quello dirigenziale, appartenente alle varie componenti dell’Amministrazione (forze di polizia, vigili del fuoco ed amministrazione civile dell'interno), in servizio presso gli uffici centrali del Ministero dotati di "tornelli", al fine di assicurare il puntuale accertamento delle presenze, non soltanto per la verifica dell'orario di servizio, ma anche per preminenti intuibili esigenze di sicurezza.

Il Ministero ravvisa la principale difficoltà in sede di regolamentazione nella circostanza che nell'Amministrazione dell'interno sono compresenti tre distinte categorie di personale (appartenenti rispettivamente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), ciascuna delle quali si caratterizza per una propria particolare disciplina dello stato giuridico ed economico, nonostante di regola svolgano funzioni comunque complementari, nonché collegate anche fisicamente in posti di lavoro contigui e nei medesimi uffici.

Di tale difficoltà si sono rese interpreti le varie Autorità che si sono finora pronunciate in merito, esprimendo talora opinioni ed interpretazioni del tutto contrastanti.

In particolare, l'Ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica, (rectius: del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione) nella nota del 30 aprile 2008 n.183/08/UL/P rivolta

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 171 - Originale

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Segue ALLEGATO "X"

al Ministero della difesa, ha ritenuto che la disposizione concernente la rilevazione automatica delle presenze, in relazione all'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario (comma 83 del citato art. 3 della legge 244/2007), debba riferirsi soltanto al personale civile e non anche a quello delle Forze armate e di Polizia, anche se addette ai medesimi uffici.

Lo stesso Dipartimento ha anche ammesso, nella stessa nota, che il personale civile che svolge particolari funzioni, possa essere escluso dall'applicazione del citato comma 83, pur ribadendo, in una successiva nota del 16 ottobre 2008 n. 46538, che comunque rientra nelle competenze di ciascuna Amministrazione la potestà di adottare i provvedimenti attuativi della normativa in questione, in relazione all'esigenza di assicurare il controllo effettivo del rispetto dell'orario di servizio.

Dal canto suo, anche il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria dello Stato, con nota del 6 maggio 2008 n. 56121, ha condiviso l'esclusione dell'applicazione della normativa in questione al personale dei Corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco, in considerazione della particolarità del servizio svolto.

Di contro, più recentemente, con nota del 23 giugno 2009, il Dipartimento della funzione pubblica, in esito ad un quesito formulato al riguardo, ha affermato che non sussiste uno specifico orientamento volto a inserire una norma che preveda l'esenzione per il personale appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia dall'utilizzo dei sistemi automatici di rilevazione delle presenze, ai fini dell'erogazione del compenso per lavoro straordinario.

La contraddittorietà dei pareri e degli avvisi finora intervenuti – secondo il Ministero dell’interno - rende indispensabile il parere del Consiglio di Stato, per dirimere il complesso nodo di soluzioni normative e pratiche finora proposte, anche per prevenire le prevedibili contrapposizioni tra sigle sindacali di diversi comparti e rispondere alle preoccupazioni della dirigenza cui dipendono impiegati dal diverso stato giuridico, nonché abusi o quanto meno disparitarie applicazioni nel medesimo contesto lavorativo.

Tanto premesso, si chiede il parere sulle seguenti questioni:

- se tutto il personale in servizio presso gli uffici centrali dell’Amministrazione dell’interno, appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze di Polizia, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sia escluso o meno dalla rilevazione automatica delle presenze, ai fini dell'attribuzione del compenso per lavoro straordinario;

- se, in considerazione dei compiti di supporto svolti dal personale civile del Ministero per gli uffici di Pubblica Sicurezza (art. 40 della legge 121 del 1981), anche tali dipendenti in servizio presso gli uffici centrali dell’Amministrazione possano ritenersi esclusi dalla rilevazione automatica delle presenze, in relazione alla situazione di particolare impiego strettamente connesso con l'attività svolta dalle forze di polizia, ferma restando, comunque, per tutto il personale, l'esigenza del controllo effettivo sul rispetto dell'orario da parte dei dirigenti responsabili.

CONSIDERATO:

1. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), all’art. 3, comma 83, ha previsto che “Le

pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione

dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze”.

La questione interpretativa posta a questo Consiglio – come sopra detto – concerne, dunque, in primo luogo, se tale disposizione si riferisca al personale, in servizio presso gli uffici centrali dell’Amministrazione dell’interno, che appartenga alla Polizia di Stato e alle altre forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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SMA ORD 011

- 173 - Originale

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Segue ALLEGATO "X"

2. Il dubbio ermeneutico potrebbe avere un qualche fondamento agli esiti di una lettura sistematica della disposizione.

In questa prospettiva potrebbe assumere rilevanza il successivo comma 84 del medesimo articolo 3 che dispone espressamente l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 81 e 82 ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e non anche del comma 83 che, come detto, contiene la norma che qui viene in rilievo.

Seguendo tale filo argomentativo, fondato anche su un criterio logico-formale (ubi lex voluit etc.), la circostanza dunque che il legislatore, con il comma 84, non abbia ritenuto di richiamare anche il comma 83 – che, come detto, subordina normativamente l’erogazione dei compensi per lavoro straordinario all’attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze – denoterebbe la non assoggettabilità del personale richiamato alla relativa previsione.

3. Tale ordine di considerazioni non può essere condiviso.

Occorre, al riguardo, rammentare che la previsione normativa di cui all’art. 3, comma 83, della legge finanziaria del 2008 – sopra citata – non ha un carattere realmente innovativo.

Infatti già la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), all’art. 9 aveva disposto che “A decorrere dal 1° luglio 1992 le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo,

gli enti locali e le unità sanitarie locali presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o procedure

idonei all'accertamento dell'effettiva durata dalla prestazione di lavoro, non possono ricorrere a lavoro

straordinario….”.

In tal modo, dunque, da tempo si è affermato il principio secondo cui non è ammissibile che il compenso per lavoro straordinario possa essere erogato in mancanza di un controllo oggettivo sulle prestazioni rese.

E ciò con una norma che si rivolge espressamente alla generalità delle pubbliche amministrazioni, come si desume dall’ambito soggettivo estremamente lato della locuzione utilizzata (“le amministrazioni

pubbliche”).

E ancor prima, già con circolare del Ministro della funzione pubblica 30 novembre 1990, n. 58089, avente ad oggetto il controllo automatizzato dell'orario di lavoro, si disponeva che “Le amministrazioni ancora

sprovviste di questi sistemi avranno cura di predisporre, con ogni sollecitudine, gli atti istruttori finalizzati

all'acquisizione, che dovranno completarsi entro il 1991.”.

In sostanza, ciascuna pubblica amministrazione, da tempo, ha l’obbligo di dotarsi di sistemi di rilevazione automatici di presenze che consentano di quantificare in maniera certa ed obiettiva l’orario di lavoro dei dipendenti.

La ratio della norma è evidente: da un lato, razionalizzare le risorse finanziarie, con attribuzione del trattamento accessorio solo allorché il lavoro sia effettivamente prestato, e, dall’altro, attuare una maggior trasparenza nel rapporto fra la pubblica amministrazione, il dipendente e tutti i cittadini.

E’ stato al riguardo considerato che le prestazioni eccedenti l’ordinario orario di servizio devono sempre trovare fondamento in esigenze indifferibili ed urgenti, cui non può farsi fronte, almeno nell’immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio e delle singole modalità lavorative; ciò a pena di responsabilità amministrativa, contabile e/o gestionale (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6654/2005).

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015

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- 175 - Originale

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Segue ALLEGATO "X"

Con la conseguenza che, in via ordinaria, deve ritenersi che non sussistano esenzioni al meccanismo generale previsto dall’art. 3, comma 83, della legge finanziaria 2008, derivanti dalla peculiarità dello status del dipendente in relazione al corpo di appartenenza (Polizia di Stato e altre forze di Polizia o Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

E ciò, quindi, diversamente da quanto ritenuto dall'Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione con la nota del 30 aprile 2008, sopra citata.

4. A fortiori, la disposizione di cui all’art. 3, comma 83, della legge finanziaria 2008 deve ritenersi applicabile anche al personale civile del Ministero per gli uffici di pubblica sicurezza (art. 40 della legge n.121 del 1981).

In tali casi, difatti, non esistono neppure quei dubbi interpretativi – da ritenere comunque superati alla luce di quanto sopra detto – derivanti dalla formulazione del comma 84 del medesimo articolo 3 della legge finanziaria 2008.

5. Tali conclusioni, naturalmente, non possono essere portate fino alle estreme conseguenze di talché debba richiedersi la rilevazione automatica anche qualora la modalità del servizio espletato escluda ex se la possibilità di rilevare la presenza del personale mediante strumenti automatici.

Rientrerà evidentemente nella valutazione dell’Amministrazione l’individuazione dei casi specifici in cui tali evenienze potranno verificarsi.

In tali ipotesi, in ogni caso - come ritiene il Ministero dell’economia e delle finanze nella nota del 19 aprile 2010 - il responsabile del servizio dovrà provvedere alla certificazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale, evidenziando anche l'esigenza che ha comportato la protrazione dell'orario del personale.

P.Q.M.

Nei termini su esposti è il parere.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Mario Luigi Torsello Pasquale de Lise

IL SEGRETARIO

Licia Grassucci

Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015