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Il mod. Redditi 2017: ultime novità fiscali 1

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Il mod. Redditi 2017: ultime novità fiscali

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Dichiarazione precompilata

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Dichiarazione precompilata

La scelta del modello

� Modello 730 ordinario;

� Modello 730 precompilato;

� Modello Redditi (da quest'anno non essendo più prevista la dichiarazione unificata Redditi + Iva);

� modello Redditi precompilato.

Il contribuente può scegliere tra:

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I soggetti obbligati

dichiarandolo in occasione delsostenimento della spesa.

I soggetti obbligati alla trasmissione sono stati ampliati rendendo quindi leinformazioni disponibili più complete.

il contribuente può esprimere il proprio diniego o opposizione allatrasmissione dei dati,

direttamente all'Agenzia delleEntrate;

Dati trasmessi mediante il Sistema Tessera Sanitaria

Dichiarazione precompilata

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Dichiarazione precompilata

I 730 inviati da Caf e professionisti abilitati devono obbligatoriamenteessere corredati del visto di conformità a garanzia dell’effettuazione deicontrolli ordinariamente a carico delle Entrate.

Se il visto si rivela infedele, l’intermediario risponde non solo dellasanzione amministrativa ma anche dell’imposta e degli interessi chesarebbero ordinariamente dovute dal contribuente.

Visto di conformità

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Dichiarazione precompilata

La correzione

Nel caso di correzione spontanea del visto prima della contestazione dell’irregolarità,l’intermediario risponde solo della sanzione, riducibile ex articolo 13 del D.Lgs. n.472/1997.

Visto di conformità

D.L. 193/2016

ha ampliato sul piano temporale la possibilità per gli intermediari diintervenire autonomamente per correggere gli errori commessinell’apposizione del visto, contenendo in tal modo il rischio di doverrispondere della sola sanzione dovuta.

L’infedeltà del visto, se non già formalmente contestata dalle Entrate, può essereoggetto della presentazione di una dichiarazione o di una comunicazione rettificativada parte dell’intermediario, anche dopo il 10 novembre dell’anno di presentazionedella dichiarazione errata, termine molto rigido che era originariamente previstodalla Legge.

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Termini di pagamento delle imposte

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Termini di pagamento delle imposte

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Dal 2017 cambiano le scadenze per il saldo e l’acconto delle imposte dovutedai contribuenti.

Prospetto nuove scadenza (sintetico)Tipo d’imposta Versamento 2016 Dal 2017

IMU e TASIAcconto 16 giugno Uguale

Saldo 16 dicembre Uguale

Altre imposte (IRPEF, IRES, ecc.)

Saldo e I° acconto

16 giugno (o 16 luglio con

maggiorazione dello 0,40%)

30 giugno (o successivi 30

giorni con maggiorazione dello 0,40%)

II° o unico acconto 30 novembre Uguale

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Cambia anche la scadenza per le società (soggetti IRES) che approvano ilbilancio. In particolare:

Termini di pagamento delle imposte

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Soggetti IRES che approvano il bilancioAdempimento 2016 Dal 2017

Società che approva il

bilancio entro 120 giorni

dalla chiusura dell’esercizio

Saldo e I° acconto

Entro il giorno 16 del 6°mese successivo a quello di chiusura del periodo di

imposta

Entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta

II° o unico acconto

Entro l’ultimo giorno dell’11° mese successivo a

quello di chiusura del periodo di imposta

Uguale

Società che approva il

bilancio entro 180 giorni

dalla chiusura dell’esercizio

Saldo e I° accontoEntro il giorno 16 del mese

successivo a quello di approvazione del bilancio

Entro l’ultimo giorno del mese successivo a

quello di approvazione del bilancio

II° o unico acconto 30/11 Uguale

Termini di pagamento delle imposte

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La nuova disciplina per lo scomputo delle ritenute Irpef

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La nuova disciplina per lo scomputo delle ritenute Irpef

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nonché si integra l’articolo 25-bisdel D.P.R. 600/1973 riguardante laritenuta sulle provvigioni inerentia rapporti di commissione, diagenzia, di mediazione, dirappresentanza di commercio e diprocacciamento di affari.

Dal 03/12/2016, sono cambiate le regole per lo scomputo delle ritenuted’acconto.

Con i commi 2-bis e 2-terdell’articolo 5 del D.L.193/2016, infatti, si modificala lettera c), comma 1,dell’articolo 22 del Tuir,rubricato “Scomputo degliacconti”,

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La nuova disciplina per lo scomputo delle ritenute Irpef

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Il nuovo articolo 22, comma 1, lettera c) del Tuir prevede che:

le ritenute a titolo di acconto operate “nell’anno successivo a quello dicompetenza dei redditi e anteriormente alla presentazione delladichiarazione dei redditi” possono essere scomputate dall’imposta relativaal periodo di competenza dei redditi. Ad esempio, se il periodo dicompetenza del reddito è l’anno d’imposta 2016, la ritenuta subita amaggio 2017 potrà essere scomputata dall’imposta relativa al 2016 inquanto operata anteriormente alla presentazione della dichiarazione deiredditi (settembre 2017).

alternativamente, la ritenuta a titolo di acconto può essere scomputatadall’imposta relativa all’anno nel quale è stata operata. Riprendendol’esempio precedente, nel caso si opti per questa possibilità, la ritenuta èscomputata dall’imposta relativa all’anno 2017.

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La nuova disciplina per lo scomputo delle ritenute Irpef

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È, quindi, possibile scegliere tra lo scomputo nella dichiarazione dei redditirelativa all’anno di competenza dei redditi (principio di competenza) e loscomputo nella dichiarazione dell’anno successivo, in cui è operata la ritenuta(principio di cassa).

“le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi siscomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono stateoperate”.

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La nuova disciplina per lo scomputo delle ritenute Irpef

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Un avvocato emette una fattura nel dicembre 2016 relativa adun consulenza legale del valore di € 1.000 + IVA effettuatanello stesso mese, al netto della ritenuta d’acconto del 20%.

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La nuova disciplina per lo scomputo delle ritenute Irpef

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L’avvocato dovrà procedere all’indicazione del reddito percepitonel quadro RE del mod. Unico PF e potrà decidere di procedereallo scomputo della ritenuta nel quadro RE26 (nel mod. Unico PF2017) alternativamente:

� Nel modello redditi 2018 – redditi 2017, in quanto il 2017 risulta esserel’anno in cui la ritenuta è stata operata.

� Nel modello redditi 2017 – redditi 2016, in quanto la ritenuta è stataoperata nel mese di gennaio e quindi anteriormente al 30 settembre 2017;

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La nuova disciplina per lo scomputo delle ritenute Irpef

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Dopo la modifica del terzo comma dell’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973,riguardante le ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, diagenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamentodi affari, la ritenuta d’acconto operata sulle provvigioni, si scomputaalternativamente:

dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza “purchégià operata al momento della presentazione della dichiarazioneannuale”;

dall’imposta relativa al periodo nel quale è stata operata.

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� entro la data di presentazione della dichiarazione (30/09/2017),sono scomputabili dall’imposta relativa ai redditi dell’anno 2016(modello Redditi 2017) o, in virtù della novella normativa,dall’imposta relativa ai redditi del 2017 (Redditi 2018);

� dopo la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, sonoscomputabili dall’imposta relativa ai redditi dell’anno 2017(modello Redditi 2018).

La nuova disciplina per lo scomputo delle ritenute Irpef

Per le provvigioni di competenza dell’anno “solare” 2016:

le ritenute operate nel 2016 sono scomputabili dall’imposta relativaai redditi del 2016 (modello Redditi 2017);

le ritenute operate nel 2017:

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La nuova disciplina per lo scomputo delle ritenute Irpef

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In tal caso, mentre l’importo delle provvigioni concorreva al reddito dell’annoprecedente (criterio di competenza), le ritenute erano operate nell’annosuccessivo. Con le nuove regole, invece, si risolve all’origine tale problema.

Gli agenti e i rappresentanti incontravano difficoltà operative e contabili conla precedente disciplina: le provvigioni del quarto trimestre dell’annoprecedente venivano fatturate nel mese di gennaio dell’anno successivo.

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La nuova disciplina per lo scomputo delle ritenute Irpef

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Un agente di commercio matura una provvigione relativa al quartotrimestre 2016. Questa viene pagata al 25 gennaio 2017 per euro4.000 + IVA, al netto della ritenuta d’acconto del 23% sul 50% dellaprovvigione.

L’agente, in quanto imprenditore, dovrà indicare il reddito realizzato nel periodonel quadro RF (e nel quadro RN) del mod. Unico 2017 , secondo il principio dellacompetenza economica. Successivamente potrà procedere allo scomputo dellaritenuta, alternativamente:

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La nuova disciplina per lo scomputo delle ritenute Irpef

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� Nel modello Unico 2017 – redditi 2016, in quanto la ritenuta è stataoperata nel mese di gennaio e quindi anteriormente al 30 settembre 2017;

� Nel modello Unico 2018 – redditi 2017, in quanto il 2017 risulta esserel’anno in cui la ritenuta è stata operata.

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Le novità del Mod. Redditi 2017 PF

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Principali novità

Le novità del mod. Redditi 2017 PF

� l’obbligo di presentazione autonoma della dichiarazione dei redditi rispettoalla dichiarazione IVA, con la conseguente eliminazione, nel Frontespizio enel quadro RX del modello REDDITI, dei campi riservati all’IVA;

� il nuovo termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazioneal 30.6 – 31.7.2017 con la maggiorazione dello 0,40% (il 30.7 cade didomenica);

� il nuovo quadro DI per “gestire” il credito derivante dalla presentazione diuna dichiarazione integrativa a favore “ultrannuale”, a seguito della nuovapossibilità di presentare le integrative “a favore” entro i termini diaccertamento.

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Provvedimento 31.1.2017, dell’Agenzia delle Entrate

Approvato il mod. REDDITI 2017 PF con le relative istruzioni, aggiornate con ilProvvedimento 11.4.2017

Le novità del mod. Redditi 2017 PF

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Prima di illustrare le principali novità ricordiamo:

� da quest’anno la dichiarazione dei redditi va presentataobbligatoriamente in forma autonoma/separata dalla dichiarazione IVA.Da qui la modifica della denominazione del modello:

non più mod. UNICO ma mod. REDDITI;

� a seguito della modifica apportata all’art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001 adopera dell’art. 7-quater, commi 19 e 20, DL n. 193/2016 il versamento asaldo / primo acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione deiredditi va effettuato:

� entro il 30.6 (non più entro il 16.6);� ferma restando la possibilità di differire lo stesso al 30.7, con la

maggiorazione dello 0,40%.

Le novità del mod. Redditi 2017 PF

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� per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione tramite ilmod. F24, per effetto dell’abrogazione, a decorrere dal 3.12.2016, dell’art.11, comma, 2, lett. c), D.L. n. 66/2014 ad opera dell’art. 7-quater, comma 31,DL n. 193/2016, i soggetti “privati” non titolari di partita IVA possonopresentare il mod. F24 cartaceo presso una banca/posta, in assenza dicompensazioni, a prescindere dell’ammontare dell’importo dovuto (anchesuperiore ad € 1.000). Per i soggetti non titolari di partita IVA, quindi,l’obbligo di utilizzare il mod. F24 telematico permane soltanto conriferimento ai casi in cui sono effettuate compensazioni;

Le novità del mod. Redditi 2017 PF

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� l’art. 1, commi da 130 a 132, Finanziaria 2016, modificando l’art. 43, DPR n.600/73, ha esteso il termine per la notifica degli accertamenti.Conseguentemente, a decorrere dalle dichiarazioni presentate nel 2017,relative al 2016, la documentazione dovrà essere conservata:

Le novità del mod. Redditi 2017 PF

� fino al 31.12 del quinto anno successivo (anziché quarto) aquello in cui è stata presentata la dichiarazione (con riferimentoal mod. REDDITI 2017, fino al 31.12.2022);

� fino al 31.12 del settimo anno successivo (anziché quinto) aquello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata,in caso di omessa dichiarazione (con riferimento al mod.REDDITI 2017, fino al 31.12.2024).:

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Frontespizio

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Frontespizio

TIPO DICHIARAZIONE

Nella Sezione “Tipo dichiarazione”, oltre all’eliminazione delle caselle “Redditi” e“IVA” quale conseguenza dell’obbligo di presentare autonomamente le 2dichiarazioni, si evidenzia che:

le dichiarazioni integrative sia “a favore” che “a sfavore” possono esserepresentate entro il termine di accertamento.

� l’art. 5, DL n. 193/2016 ha “uniformato” il termine di presentazione delledichiarazioni integrative modificando l’art. 2, comma 8, DPR n. 322/98

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TIPO DICHIARAZIONE

Per la gestione di tali dichiarazioni nella Sezione è presente la casella:

“Dichiarazione integrativa” nella quale va indicato il codice “1” se la dichiarazione èpresentata ai sensi dell’art. 2, comma 8, DPR n. 322/98 per correggere errori/omissioni,sia nel caso in cui risulti un maggior debito/minor credito (integrativa “a sfavore”) sianel caso in cui risulti un minor debito/maggior credito (integrativa “a favore”, per laquale non è più presente la casella “Dichiarazione integrativa a favore”).

Frontespizio

Come lo scorso anno va indicato il codice “2” nel caso in cui la dichiarazione integrativaè presentata a seguito della comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate ex art. 1,commi da 634 a 636, Finanziaria 2015;

“Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)” da barrare per modificare larichiesta di rimborso del credito risultante dalla dichiarazione in richiesta di utilizzo incompensazione (se il rimborso non è stato già erogato, anche parzialmente).

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TIPO DICHIARAZIONE

Per la dichiarazione integrativa non è più richiesto di specificare i quadrimodificati/rimasti inalterati rispetto alla dichiarazione originaria.

Frontespizio

Nella Sezione “Firma della dichiarazione”, quindi, non vanno più utilizzati i codici“1”, “2” e “3”.

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DATI DEL CONTRIBUENTE – DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2017

Nell rigo “Domicilio fiscale al 01/01/2017” si evidenzia l’inserimento dellanuova casella “Fusione Comuni” riservata al contribuente residente in unComune istituito tramite fusione, per il quale sono state deliberate aliquotedi addizionale comunale IRPEF differenti per ciascuno dei territori deiComuni estinti.

In particolare va indicato il codice identificativo desumibile dalla nuovatabella “Elenco comuni istituiti per fusione nel corso del 2016 e che hannoadottato aliquote dell’addizionale comunale differenziate”.

Frontespizio

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Quadro RA – Redditi dei terreni

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Art. 1, comma 512, Legge n. 228/2012

A decorrere dal 2016, l’ulteriore rivalutazione dei redditi dei terreni nella misuradel 30% va applicata soltanto alla “generalità” dei soggetti.Dal 2016, ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti nellaprevidenza agricola si applica soltanto la rivalutazione dell’80% - 70% previstadalla Legge n. 662/96. In merito le istruzioni al mod. REDDITI 2017 PF specificanoinfatti che:

“l’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati,posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali(IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata)”.

Quadro RA – Redditi dei terreni

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Le istruzioni rammentano altresì che, ai sensi dell’art. 14, comma 3, Legge n.441/98, la rivalutazione “ordinaria” dell’80% - 70% non è applicabile aiterreni concessi in affitto per usi agricoli per almeno 5 anni a giovaniimprenditori (che non hanno compiuto 40 anni) con la qualifica dicoltivatore diretto / IAP o che acquisiscono detta qualifica entro 2 anni dallastipula del contratto di affitto.

Quadro RA – Redditi dei terreni

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TERRENI ESENTI IMU

Come in passato:� per i terreni non affittati opera l’alternatività IMU / IRPEF del reddito

dominicale, fermo restando l’assoggettamento ad IRPEF del redditoagrario;

� i terreni affittati sono imponibili sia IRPEF che IMU, fermo restando ilriconoscimento delle esenzioni previste per specifiche fattispecie;

� come disposto dall’art. 1, comma 12, Finanziaria 2016, l’alternatività IMU/ IRPEF opera anche con riferimento all’IMIS e all’IMI istituite,rispettivamente, dalla Provincia di Trento e di Bolzano.

Quadro RA – Redditi dei terreni

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Sono invece modificati i criteri per individuare i terreni agricoli esenti IMU.

� ricadenti in aree montane o di collina delimitate, di cui all’art. 7, comma 1, lett.h), D.Lgs. n. 504/92 sulla base dei criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9;

� posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti allaprevidenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

� ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettivaindivisibile e inusucapibile (a prescindere dall’ubicazione);

� ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della Legge n.448/2001 indipendentemente dal possesso e dalla conduzione.

In tali casi va barrata la casella 9 “IMU non dovuta” e il terreno va “ordinariamente”assoggettato ad IRPEF.

TERRENI ESENTI IMU

art. 1, comma 13, Finanziaria 2016,

per il 2016 l’esenzione IMU èriconosciuta per i terreni agricoli:

Quadro RA – Redditi dei terreni

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Quadro RB – redditi dei fabbricati

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� per i fabbricati non affittati (compresi quelli in comodato) operal’alternatività IMU / IRPEF;

� i fabbricati affittati sono imponibili sia IRPEF che IMU, fermo restando ilriconoscimento delle esenzioni previste per specifiche fattispecie;

� come disposto dalla Finanziaria 2016, l’alternatività IMU/IRPEF operaanche con riferimento all’IMIS e all’IMI istituite, rispettivamente, dallaProvincia di Trento e di Bolzano.

A livello generale, le istruzioni rammentano che:

Quadro RB – redditi dei fabbricati

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FABBRICATI UBICATI NELLE ZONE DEL SISMA DEL 24.8.2016

Per gli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24.8.2016, distrutti ooggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 28.2.2017, in quantototalmente o parzialmente inagibili, l’art. 48, comma 16, DL n. 189/2016 ha disposto:

� la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile IRPEF, fino alladefinitiva ricostruzione / agibilità e comunque fino al 2017;

� l’esenzione da IMU / TASI, dalla rata scaduta il 16.12.2016 e fino alla definitivaricostruzione / agibilità e comunque non oltre il 31.12.2020.

Al ricorrere di tale situazione, per il periodo di esenzione, a colonna 7 “Casiparticolari” dei righi da RB1 a RB9 va utilizzato il codice “1”.

Quadro RB – redditi dei fabbricati

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UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO A GENITORI / FIGLI

All’art. 1, comma 10, Finanziaria 2016, che ha modificato l’art. 13, commi 2 e 3,DL n. 201/2011, dal 2016, ai fini IMU, le unità immobiliari concesse incomodato a figli / genitori non possono più essere assimilate all’abitazioneprincipale dal Comune e fruiscono dell’agevolazione IMU consistente nellariduzione del 50% della base imponibile. Per tali immobili, quindi, a colonna12 “Casi part. IMU” non va indicato il codice “1”, da utilizzare per i casi diesenzione totale dall’IMU.

Quadro RB – redditi dei fabbricati

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Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente

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Nel quadro RC si segnala:

l’introduzione del nuovo rigo RC4 “Somme per premi di risultato” nel qualevanno esposte le somme erogate dal sostituto d’imposta a titolo di premio diproduttività / partecipazione agli utili dell’impresa (così come risultanti daicampi da 571 a 584 della CU 2017), in base alla tassazione (ordinaria / impostasostitutiva del 10%) operata dal sostituto d’imposta.

Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente

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Art. 1, comma 290, Finanziaria 2016 ha modificato l’art. 13, comma 3, TUIRprevedendo un aumento, a decorrere dal 2016, delle detrazioni IRPEF spettanti suiredditi di pensione, che risultano quindi essere le seguenti.

Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente

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Reddito complessivo Detrazione per redditi da pensione – soggetti di età inferiore a 75 anni

Fino a € 7.750 € 1.783

Oltre € 7.750 fino a € 15.000 1.255 + [528 x (15.000 – reddito complessivo)] 7.250

Oltre € 15.000 fino a € 55.000 1.255 x (55.000 – reddito complessivo)40.000

Oltre € 55.000 ---

Reddito complessivo Detrazione per redditi da pensione – soggetti con almeno 75 anni

Fino a € 8.000 € 1.880

Oltre € 8.000 fino a € 15.000 1.297 + [583 x (15.000 – reddito complessivo)] 7.000

Oltre € 15.000 fino a € 55.000 1.297 x (55.000 – reddito complessivo)40.000

Oltre € 55.000 ---

Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente

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Quadro RP – Oneri e spese

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SEZIONE I – SPESE DETRAIBILI

Per quanto riguarda le spese detraibili nella misura del 19% - 26% da indicarenella Sezione I si evidenzia che:

� è presente il nuovo rigo RP14 riservato all’indicazione delle “Spese percanone di leasing”.

Ai sensi delle lett. i-sexies.1) e i-sexies.2) del comma 1 dell’art. 15, TUIR,introdotte dalla Finanziaria 2016, a decorrere dal 2016 è riconosciuta unadetrazione del 19% dei canoni e del prezzo di riscatto corrisposti in relazione aicontratti di leasing aventi ad oggetto immobili da adibire ad abitazioneprincipale entro un anno dalla consegna.

Quadro RP – Oneri e spese

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SEZIONE I – SPESE DETRAIBILI

� il limite detraibile relativo alle spese di frequenza di scuole dell’infanzia,del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado delsistema nazionale di istruzione, da indicare nei righi generici da RP8 a RP13con codice “12”, per il 2016 è stato elevato a € 564 (anziché € 400) peralunno / studente;

� con il Decreto n. 993/2016 il MIUR ha individuato l’importo massimo sulquale è possibile calcolare la detrazione spettante in caso di frequenza diun’Università non statale / all’estero, in base all’area disciplinare e allasede del corso di studi, confermando quanto previsto dal precedente DM n.288/2016;

Quadro RP – Oneri e spese

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SEZIONE I – SPESE DETRAIBILI

� con riferimento ai premi di assicurazione detraibili da indicare nei righigenerici da RP8 a RP13:

� è istituito il nuovo codice “38” per i premi di assicurazione rischiomorte stipulati al fine di tutelare persone con disabilità grave. Per talipremi, l’art. 15, comma 1, lett. f), TUIR prevede il maggior limite di € 750,anziché € 530;

� per i premi di assicurazione per il rischio di non autosufficienza nelcompiere gli atti della vita quotidiana va utilizzato il nuovo codice “39”(anziché “37”).

Quadro RP – Oneri e spese

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SEZIONE II – SPESE DEDUCIBILI

La Sezione II non ha subito modifiche strutturali mentre ai fini dellacompilazione si evidenzia che:

� a rigo RP24 “Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose”, a decorreredal 2016, è possibile indicare (dedurre) anche le erogazioni liberali indenaro a favore dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) destinatealle finalità istituzionali dello stesso e alle attività indicate dall’art. 12,comma 1, lett. a), Legge n. 130/2016, nel limite di € 1.032,91.

Quadro RP – Oneri e spese

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SEZIONE II – SPESE DEDUCIBILI

La Sezione II non ha subito modifiche strutturali, ai fini della compilazione :

� a rigo RP26 “Altri oneri e spese deducibili” è istituito:� il nuovo codice “12” per consentire la deduzione delle erogazioni

liberali / donazioni / altri atti a titolo gratuito effettuati a favore ditrust o fondi speciali composti da beni sottoposti a vincoli didestinazione e disciplinati con contratti di affidamento fiduciarioanche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, cheoperano nel settore della beneficienza. Tali liberalità sono deducibilinel limite del 20% del reddito e, comunque, nella misura massima di €100.000 ;

Quadro RP – Oneri e spese

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SEZIONE II – SPESE DEDUCIBILI

� il nuovo codice “13” con il quale i pensionati possono indicare icontributi versati direttamente, anche per familiari non a carico, a Cassedi assistenza sanitaria aventi esclusivamente finalità assistenziali.L’importo massimo ammesso è pari a € 3.615 e nella verifica del limite sideve tenere conto anche dell’importo indicato a rigo E26 con il codice“6”, ossia dei contributi versati ai fondi integrativi del SSN.

Quadro RP – Oneri e spese

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SEZIONE II – SPESE DEDUCIBILI

Ha riconosciuto la deducibilità dei contributi in esame anche qualora gli stessisiano versati per familiari non a carico se effettuati a Casse di assistenzasanitaria aventi esclusivamente finalità assistenziali ovvero ad un FondoSanitario Integrativo “assimilabile” ad un Ente / Cassa avente esclusivamentefini assistenziali di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR;

Risoluzione 2.8.2016, n. 65/E l’Agenzia delle Entrate

Il nuovo codice “21” per gli “altri oneri deducibili” (in passato si utilizzava ilcodice “11”).

Quadro RP – Oneri e spese

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SEZIONE III A – SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

La Sezione III A ha subito modifiche sia strutturali che di compilazione a seguito delfatto che è terminato il lasso temporale entro il quale è stato possibile fruire:

� della detrazione nella misura del 41%. È quindi stato eliminato il corrispondentecodice “1” da indicare a colonna 2 (la decima rata di dette spese è stata fruita nel2015);

� della detrazione per le spese relative ad interventi di manutenzione per lasalvaguardia delle aree boschive. È quindi stato eliminato il corrispondentecodice “3” da riportare a colonna 4;

� della rateazione in 5 rate / rideterminazione delle rate, che ha permesso di“recuperare” la detrazione in 5 anziché 10 anni. Sono quindi state eliminate lecolonne “anno”, “rideterminazione rate” e “numero rata – 5” (tali scelte sonostate possibili fino al 2011 e quindi l’ultima rata è stata fruita nel 2015).

Quadro RP – Oneri e spese

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SEZIONE III A – SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Quadro RP – Oneri e spese

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SEZIONE III B – DATI CATASTALI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

A rigo RP53 “Altri dati” della Sezione III B è presente la nuova colonna 7“Codice identificativo del contratto” riferibile ai casi in cui i lavori di recuperoedilizio sono stati effettuati dal conduttore / comodatario.Tale dato è reperibile nel modello di richiesta di registrazione del contrattorestituita al contribuente, per i contratti registrati presso l’Ufficiodell’Agenzia delle Entrate, ovvero nella ricevuta di registrazione, per icontratti registrati telematicamente.

Quadro RP – Oneri e spese

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SEZIONE III B – DATI CATASTALI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Analogamente a quanto previsto nel quadro RB, la compilazione dellacolonna 7 “Codice identificativo del contratto” è alternativa allacompilazione delle colonne da 3 a 6 “CONDUTTORE (estremi registrazionecontratto)”.

Quadro RP – Oneri e spese

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SEZIONE III C – SPESE PER L’ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI

Considerato che la detrazione spettante per l’acquisto di mobili e grandielettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di recuperoedilizio è stata riconosciuta anche per il 2016, con le stesse modalità e condizionipreviste per il 2015, la parte della Sezione III C riservata a tali spese presenta lamedesima struttura e modalità di compilazione dello scorso anno.

Quadro RP – Oneri e spese

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SEZIONE III C – SPESE PER L’ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI

Le modifiche della Sezione III C derivano dalle nuove detrazioni spettanti per:

� le spese di arredo sostenute da “giovani coppie” di cui all’art. 1, comma75, Finanziaria 2016, per le quali è presente il nuovo rigo RP58.

Quadro RP – Oneri e spese

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SEZIONE III C – SPESE PER L’ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI

L’agevolazione prevede il riconoscimento, alle coppie in cui almeno uno dei 2componenti non abbia superato i 35 anni, della detrazione del 50% delle spesesostenute, nel limite di € 16.000, per l’acquisto di mobili destinati all’arredodell’abitazione principale acquistata nel 2015 / 2016, da ripartire in 10 quoteannuali di pari importo;

Quadro RP – Oneri e spese

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SEZIONE III C – SPESE PER L’ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI

L’IVA pagata per l’acquisto di un’abitazione di classe energetica A / B di cui all’art.1, comma 56, Finanziaria 2016, per la quale è presente il nuovo rigo RP59.

L’agevolazione consiste nella detrazione del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto nel2016 dall’impresa costruttrice di un’unità immobiliare residenziale, di classeenergetica A / B.

Quadro RP – Oneri e spese

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SEZIONE IV – SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

Ferma restando la struttura della Sezione, va evidenziata l’introduzione del nuovocodice “7”, da indicare a colonna 1 di rigo RP61 – RP64, per poter fruire delladetrazione del 65% delle spese sostenute per l’acquisto, installazione e messa inopera di dispositivi multimediali, per il controllo da remoto degli impianti diriscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unitàabitative.

Quadro RP – Oneri e spese

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SEZIONE IV – SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

Spese di recupero edilizio e riqualificazione energetica:

con la Risoluzione 20.1.2017, n. 9/E ha ammesso la possibilità di fruire delledetrazioni del 50% - 65% previste per le spese di recupero edilizio /riqualificazione energetica, anche nel caso in cui il pagamento sia statoeffettuato con un bonifico emesso e/o ricevuto da un Istituto di pagamento dicui al D.Lgs. n. 11/2010.

Quadro RP – Oneri e spese

l’Agenzia delle Entratecon la Circolare 18.11.2016, n. 43/E ha ammesso la possibilità di fruire delledetrazioni del 50% - 65% anche nel caso in cui il pagamento sia statoeffettuato con un bonifico “ordinario” (e quindi senza la ritenuta operatadalla banca / posta), a condizione che il beneficiario dello stesso rilasci unadichiarazione sostitutiva attestante le somme incassate e che le stesse hannoconcorso alla formazione del proprio reddito ;

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SEZIONE VI – ALTRE DETRAZIONI – INVESTIMENTI IN START UP

Per la compilazione di rigo RP80 riservato agli investimenti in start upinnovative preme evidenziare la presenza di 3 nuove colonne (8, 9 e 10) dautilizzare nel caso in cui si verifichi la decadenza dal beneficio e quindi lanecessità di restituire la detrazione fruita, unitamente ai relativi interessi.

La restituzione della detrazione a seguito di decadenza dal beneficio, quindi,non va più “gestita” nel quadro RN (RN40, mod. UNICO 2016) ma compilando inuovi campi di rigo RP80 come di seguito riportato.

Quadro RP – Oneri e spese

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SEZIONE VI – ALTRE DETRAZIONI – INVESTIMENTI IN START UP

Colonna Compilazione

8Interessi legali relativi all’imposta non versata per effettodell’utilizzo della detrazione, maturati dalla data in cui l’impostaavrebbe dovuto essere pagata.

9

Detrazione effettivamente fruita nei periodi d’imposta precedenti,non più spettante, compresi gli interessi di colonna 1.Tale importo va ad aumentare l’IRPEF lorda 2016.

10

Eccedenza di detrazione non ancora fruita, non più spettante. Taleimporto va sottratto dai rispettivi residui risultanti dagli anni didetrazione precedenti, da indicare a colonna 1 dei righi RN18, RN19e RN20.

Quadro RP – Oneri e spese

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Nuovo quadro DI

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SEZIONE VI – ALTRE DETRAZIONI – INVESTIMENTI IN START UP

Il nuovo quadro DI è stato inserito per “gestire” i crediti derivanti dallapresentazione di una dichiarazione integrativa “a favore” oltre il termine dipresentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo quello diriferimento della dichiarazione integrativa.Ciò a seguito delle modifiche apportate all’art. 2, comma 8, DPR n. 322/98 ad operadell’art. 5, DL n. 193/2016, ai sensi del quale, ora, le dichiarazioni integrative sia “afavore” che “a sfavore” possono essere presentate entro il termine di accertamento.

Nuovo quadro DI

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SEZIONE VI – ALTRE DETRAZIONI – INVESTIMENTI IN START UPIn particolare, nel quadro DI sono richieste le seguenti informazioni.

Colonna Compilazione1 Codice tributo corrispondente al credito derivante dalla dichiarazione

integrativa.2 Periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione integrativa.

3Ammontare del credito derivante dal minor debito/maggior creditorisultante dalla dichiarazione integrativa presentata per correggere erroricontabili di competenza; tale importo è ricompreso nel credito da indicare acolonna 4.

4Ammontare del credito derivante dal minor debito/maggior creditorisultante dalla dichiarazione integrativa, per la quota non richiesta arimborso. Tale importo concorre alla liquidazione dell’imposta risultante dalmod. REDDITI 2017 (va “incluso” nel saldo a debito/credito da evidenziarenel quadro RX).

Preme altresì evidenziare che, a seguito dell’istituzione del nuovo quadro DI, è statosoppresso nel quadro RS (Fascicolo III) il riquadro riservato alla correzione degli erroricontabili. 68

Nuovo quadro DI

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Quadro RX – Risultato della dichiarazione

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Nel quadro RX, oltre alla nuova denominazione del quadro “Risultato delladichiarazione”, si evidenzia:

� l’inserimento della nuova colonna 1 “Imposta a debito risultante dallapresente dichiarazione”, per tutte le imposte derivanti dalla stessa.

Quadro RX – Risultato della dichiarazione

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Al fine della compilazione della colonna 1 “Importo a debito risultante dallapresente dichiarazione” e della colonna 2 “Importo a credito risultante dallapresente dichiarazione” preme evidenziare che le istruzioni specificano che,qualora sia stato compilato il quadro DI, l’importo da indicare in dettecolonne deve essere diminuito / aumentato del credito indicato a colonna 4del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente.

� l’eliminazione della Sezione III “Determinazione dell’IVA da versare o delcredito d’imposta” quale conseguenza dell’obbligo di presentazione informa autonoma del mod. IVA 2017 rispetto al mod. REDDITI 2017.

Quadro RX – Risultato della dichiarazione

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Destinazione dell’8‰ – 2‰ dell’IRPEF

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Nella scheda “Scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF” sisegnala la possibilità di indicare come destinatario dell’8‰ anche l’IstitutoBuddista Italiano Soka Gakkai (IBISG).

Destinazione dell’8‰ – 2‰ dell’IRPEF

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Non è più presente la Sezione “Scelta per la destinazione del due per milledell’IRPEF” a favore di un’associazione culturale iscritta nell’apposito elenco.

Destinazione dell’8‰ – 2‰ dell’IRPEF

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Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

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Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

Premessa

Dichiarazioni Integrative

nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespiziodel modello dichiarativo riferito al periodod’imposta 2016 (Modello Redditi/2017, ModelloIRAP/2017, ecc.) è eliminata la casella“Dichiarazione Integrativa a favore”,

in virtù dell’allineamento dei termini di presentazione (sia di quella a favoresia di quella a sfavore), nel caso di presentazione di una DichiarazioneIntegrativa, non occorre più segnalare se trattasi di integrativa a favore o asfavore.

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Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

Premessa

� correttiva nei termini (dichiarazione inviata entro i termini ordinari dipresentazione e con cui se ne corregge una già inviata in precedenza);

� dichiarazione Integrativa;� dichiarazione Integrativa art. 2 co. 8 ter DPR 322/98 (da potersi presentare

entro 120 giorni dal termine ordinario al fine di modificare l’originariascelta, fatta nel Quadro RX o IR se trattasi di IRAP, riferita all’uso delcredito cambiandola da richiesta di rimborso ad utilizzo incompensazione).

Nel frontespizio dei modelli dichiarativi da presentare quest’anno sarannopresenti le seguenti caselle:

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Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

Ad esempio, con riferimento al Modello Redditi PF/2017:

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Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

Nuovi termini presentazione Dichiarazione IntegrativaCosa Regola Esempio

Dichiarazione Integrativa (a favore o

sfavore) riferita al periodo d’imposta 2015 e precedenti

(Modello Unico/2016 e precedenti)

Può essere presentata entro il 31/12 del 4° anno successivo quello di presentazione del

modello da correggere (ossia entro i vecchi termini per

l’accertamento).

Modello Unico/2014

integrativo (a favore o sfavore)

potrà essere presentato entro il

31/12/2018Dichiarazione

Integrativa (a favore o sfavore) riferita al periodo d’imposta 2016 e successivi

(Modello Redditi/2017 e successivi)

Potrà essere presentata entro il 31/12 del 5° anno successivo

quello di presentazione del modello da correggere (ossia

entro i nuovi termini per l’accertamento).

Un Modello Redditi/2017 integrativo (a

favore o sfavore) potrà essere

presentato entro il 31/12/2022

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Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

Il nuovo Quadro DI: le integrative a favore

In particolare:

� l’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore creditorisultante dalla Dichiarazione Integrativa a favore può essere utilizzato incompensazione con F24 (o chiesto a rimborso);

Novitàper l’utilizzo dell’eventuale maggior credito derivantedalla presentazione di una Dichiarazione Integrativa (afavore).

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Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

Il nuovo Quadro DI: le integrative a favore

� tuttavia per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel casoin cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltreil termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa alperiodo di imposta successivo, il maggior credito che vi risulta potràessere utilizzato in compensazione in F24, per eseguire il versamento didebiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui èstata presentata la Dichiarazione Integrativa.

Ad esempio, nel caso in cui Modello Redditi/2017 integrativo a favore èpresentato il 20/10/2018, ossia oltre il 30/09/2018, il maggior credito che nerisulta potrà essere utilizzato per compensare debiti d’imposta maturati adecorrere dal 2019.

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Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

Il nuovo Quadro DI: le integrative a favore

� nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata laDichiarazione Integrativa è indicato il credito derivante dal minor debitoo dal maggiore credito risultante dalla Dichiarazione Integrativa.

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Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso

Il nuovo Quadro DI: le integrative a favore

Il nuovo Quadro DI, lo utilizzano:

� i soggetti che, nel corso del 2016, hanno presentato una o più DichiarazioniIntegrative oltre il termine prescritto per la presentazione delladichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello diriferimento della Dichiarazione Integrativa (ad esempio DichiarazioneIntegrativa Unico 2013 relativa al 2012 presentata nel 2016).

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Immobili

Cedolare secca – mancato rinnovo

La cedolare secca è un'imposta sostitutiva, introdotta dal Decreto Legislativo n.23 del 14.03.2011 con decorrenza dal 01.01.2011.

in termine di aliquote da applicare che in termine di ambito di applicazione,Numerosi interventi normativi che hanno apportato significative modifiche siain termine di aliquote da applicare che in termine di ambito di applicazione,

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con propri Provvedimenti al fine difornire chiarimenti pratici (vedi ad esempio Provvedimento n. 2011/55394; n.2970/14).

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Immobili

Condizioni di ammissibilità all'applicazione della Cedolare Secca

Per accedere al regime sostitutivo della Cedolare Secca

� il proprietario o l'usufruttuario dell'immobile oggetto di locazione deveessere una persona fisica; non sarà pertanto applicabile il regime dellacedolare secca per gli immobili concessi in locazione di proprietà diimprese, immobiliari o società. Sono esclusi dal diritto di esercitarel'opzione per l'applicazione della cedolare secca i proprietari di immobili odi diritti reali quali uso, usufrutto, godimento, che seppure a destinazioneabitativa siano situati all'estero nonché quelli oggetto di sublocazione.

devono essere rispettate alcune condizioni:

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ImmobiliCondizioni di ammissibilità all'applicazione della Cedolare Secca

� le unità immobiliari oggetto di contratto da assoggettare a cedolare seccadevono essere destinate ad uso abitativo e rientrare nelle categoriecatastali da A/1 a A/11 (con esclusione delle unità accatastate A/10 ovverouffici o studi privati) e le relative pertinenze, purché queste ultime locatecongiuntamente alle unità abitative e senza un limite numerico.

l'Agenzia delle Entrate precisa che la Cedolare Secca èapplicabile anche per contratti sottoscrittisuccessivamente a quello dell'unità abitativa,

Pertinenze

purché tra gli stessi soggetti e a condizione che nel contratto di locazione dellapertinenza si faccia esplicito riferimento al precedente contratto per l'unitàresidenziale e si attesti la destinazione pertinenziali dell'unità.

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Immobili

Il quadriennio 2014-2017

con riferimento ai canoni di locazione derivanti da contratti a canoneconcordato, di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 431 del 1998, della durata di 3anni prorogabili di altri 2.

Il canone così ridotto sarà applicabile per il quadriennio 2014-2017.Il canone così ridotto sarà applicabile per il quadriennio 2014-2017.

Il D.L. n. 47 del 2014 percentuale di cedolare secca dal 15% al 10%,

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ImmobiliIl quadriennio 2014-2017

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Immobili

I più recenti interventi normativi in materia di cedolare secca

� mancata comunicazione della proroga;� mancata comunicazione della risoluzione.

l'intervento normativo ha rimodulato lesanzioni in caso di inadempimenti quali adesempio:

Per la mancata comunicazione della proroga ci si era posti il dubbio, nonesprimendosi la normativa in maniera chiara ed inequivocabili, sui suoi effettiai fini della cedolare secca.

Il Decreto Fiscale n. 193/2016

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Immobili

I più recenti interventi normativi in materia di cedolare seccaLa mancata comunicazione della proroga:

non determina la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione delcontratto o durante la sua vigenza in sede di scadenza delle annualitàsuccessive; ciò in quanto, come molto spesso accade in ambito di sistemiopzionali, prevarrà il cosiddetto “comportamento concludente” delcontribuente il quale, seppure in assenza di rinnovo, ha comunque continuato acomportarsi come se l'opzione fosse ancora valida.

(indicazione dell'applicazione della cedolare secca nel Quadro “RB” delladichiarazione dei redditi, versamenti secondo le aliquote applicabili, conl'utilizzo del codice tributo corretto e nei termini previsti per i versamenti dellacedolare secca). 90

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Immobili

I più recenti interventi normativi in materia di cedolare secca

Pur escludendo quale conseguenza la revoca dell'opzione il recenteintervento normativo ha prodotto un inasprimento delle sanzioni, che sonocosì riassumibili:

� € 50,00 in caso di ritardo non sia superiore a 30 giorni;� € 100,00 se il ritardo nella comunicazione è superiore a 30 giorni.

La maggior severità è dettata dal fatto che in caso di contratto conapplicazione della cedolare secca l'imposta di registro non è dovuta.

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ImmobiliI più recenti interventi normativi in materia di cedolare secca

In particolare, troveranno applicazione le seguenti sanzioni:

� € 50,00 se il ritardo nella comunicazione non è superiore a 30 giorni (ladisciplina ante D.L. n. 193/2016 prevedeva una sanzione di € 35,00);

� € 100,00 se il ritardo è superiore a 30 giorni (la previgente normativa prevedevauna sanzione di € 67,00).

Il versamento delle sanzioni si effettua per entrambe le inadempienze (mancatacomunicazione proroga e mancata comunicazione revoca), con modello F24 eutilizzo del codice tributo “1511 - “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioneper mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto acedolare secca”.

D.L. n. 193/2016mancata comunicazione della risoluzione del contratto peril quale si è esercitata l'opzione per la cedolare secca.

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Immobili

Alternatività Imu/Irpef ed addizionali

La cedolare secca è un’imposta sostitutiva che assorbe in se:

� l'imposta di registro, da versarsi in sede di registrazione, per le annualitàsuccessive, le risoluzioni e le proroghe con l'unica eccezione del caso dicessione del contratto di locazione;

� l'imposta di bollo;� l'Irpef;� l'Addizionale Regionale Irpef;� l'Addizionale Comunale Irpef.

Nessun assorbimento o alternatività per quanto concerne invece l'IMU (Imposta Municipale Immobili) o TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili). 93

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ImmobiliImmobili esteri

il contribuente dovrà provvedere alla compilazione del Quadro “RW”ai fini del monitoraggio fiscale in occasione del suo acquisto o dellesue variazioni di consistenza o di valore, e ai fini dell'imposizionefiscale estera (IVIE – Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero).

Per immobili posseduti all'estero da soggetto residente in Italia

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Immobili

Immobili esteri

sono dichiarati nel Quadro dei “Redditi Diversi” e pertanto nelQuadro “RL” della Dichiarazione Redditi 2017 e nel Quadro “D” delModello 730.

I redditi d’immobili esteri

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ImmobiliImmobili esteri

Imposizione fiscale immobili esteriImmobile estero Imposizione fiscale

Tenuto a disposizione; non soggetto ad

imposizione nello Stato Estero.

Non sarà assoggettato a tassazione neppure in Italia. Dovràessere compilato il Quadro “RW” sia ai fini del monitoraggionel caso in cui si trattasse dell'anno di acquisto o di eventualivariazioni in merito al valore, sia ai fini liquidatori dell'IVIE.

Tenuto a disposizione e assoggettato ad

imposizione fiscale nello Stato estero

(applicazione di tariffe d'estimo o analoghi

strumenti di valutazione).

Assoggettato ad imposte anche in Italia; indicazione quindinel Quadro “RL” del modello Redditi 2017 o nel Quadro “D”del modello 730; al contribuente spetterà un credito diimposta di cui all'art. 165 del Tuir.Dovrà essere compilato il Quadro “RW” e nel caso in cuirisultasse dovuta l'Ivie il contribuente potrà evocare ilprincipio sostitutivo tra Ivie e Irpef e pertanto l'immobile nonsarà assoggettato a Irpef pur essendo indicato indichiarazione. 96

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ImmobiliImmobili esteri

Imposizione fiscale immobili esteriImmobile estero Imposizione fiscale

Locato ma non assoggettato a

tassazione all'estero.

Imposizione fiscale anche in Italia; dovrà essere indicato neirispettivi Quadri dedicati ai redditi da immobili esteri (“RL” e“D”) il canone di locazione percepito al netto della deduzioneforfettaria per spese del 15%.Dovrà essere liquidata l'Ivie compilando il Quadro “RW”.

Locato e assoggettato a tassazione estera

Imposizione fiscale anche domestica; non prevista alcunadeduzione forfettaria.Riconosciuto il credito d’imposta di cui all'art. 165 del Tuir.Obbligo di compilazione del Quadro “RW” e liquidazionedell'Ivie.

Adibito ad abitazione principale dei soggetti

residenti in Italia.Non imponibilità Irpef.

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Le novità del Quadro RW 2017

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Le novità del Quadro RW 2017

“gli obblighi d’indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gliimmobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corsodel periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valoredegli immobili situati all’estero”.

NOVITÀ

Il possibile esonero dal monitoraggio fiscale per gli immobili situati all’esteroche non abbiano subito variazioni (acquisto, vendita, costituzione di dirittireali ecc.) rispetto al periodo di imposta 2015,

ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 23, del D.L. 193/2016 che ha integratol’articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990 prevedendo testualmente che:

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Le novità del Quadro RW 2017

É necessaria comunque la compilazione dell’RW per provvedere ai versamentidell’Ivie, fermo restando che se ciò non dovesse avvenire le unicheconseguenze per il contribuente riguarderebbero il versante Ivie e non lesanzioni sul monitoraggio fiscale.

In presenza di immobili “statici” rispetto all’anno precedente, non vi è unesonero dalla compilazione del quadro RW, in quanto, come noto, tale moduloè destinato anche a liquidare le patrimoniali (Ivie e Ivafe) dovute sugli assetesteri.

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Le novità del Quadro RW 2017

è stata aggiornata la compilazione della colonna 18 preposta, finoallo scorso anno, solo per segnalare l’infruttuosità degliinvestimenti finanziari monitorati.

Indicazioni per la compilazione

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Le novità del Quadro RW 2017

“1” per segnalare la compilazione del quadro RL;“2” per segnalare la compilazione del quadro RM;“3” per segnalare la compilazione del quadro RT;“4” per segnalare la compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL,

RM e RT;“5” nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in

un successivo periodo d’imposta ovvero se i citati prodotti finanziari sonoinfruttiferi.

Nell’RW 2017, invece, la casella va compilata con appositi codici a seconda deiquadri reddituali utilizzati per la dichiarazione dei redditi eventualmenteconnessi con l’asset estero oggetto di indicazione in RW.

In particolare, nella predetta colonna 18, deve essere indicato il codice:

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Le novità del Quadro RW 2017

È stato istituito il codice 20 per contraddistinguere, in colonna 3, il dossiertitoli estero che si voglia indicare unitariamente come da indicazionicontenute nella circolare AdE 12/E/2016.

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Le novità del Quadro RW 2017

potranno scegliere di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 7 del D.L.193/2016 secondo cui il contribuente può liquidare, in relazione agli assetoggetto di VD, gli importi dovuti per l’anno 2016 (e per la quota parte di 2017)indicando i relativi dati nella relazione di accompagnamento all’istanza di VDe versando quanto dovuto entro il 30 settembre 2017, avvalendosi delleriduzioni sanzionatorie previste per il ravvedimento operoso, senza obbligodi compilazione del quadro RW.

Coloro i quali abbiano attivato la procedura di voluntary bis, o si accingono afarlo,

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Detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta

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Detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta

I lavori di ristrutturazione

L’art. 16-bis del TUIR disciplina la detrazione fiscale delle spese per interventidi ristrutturazione edilizia.

La detrazione deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

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Detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta

I lavori di ristrutturazione

DETRAZIONE PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

ANNO DETRAZIONE PROROGATA DALLA LEGGE STABILITÀ 2016

2014 50%2015 50%2016 50%2017 50%

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Detrazioni, deduzioni e crediti d’impostaI lavori di ristrutturazione

Persone fisiche

Bonus lavori-beneficiari

� proprietari o nudi proprietari;� titolari di un diritto reale di

godimento (usufrutto, uso,abitazione o superficie);

� locatari o comodatari;� soci di cooperative divise e

indivise.

Imprenditori/società

� per gli immobili nonrientranti fra i benistrumentali o merce.

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Detrazioni, deduzioni e crediti d’impostaI lavori di ristrutturazione

Misura della detrazione prevista

per spese sostenute fino al

31/12/2016

Misura base

prevista dal 2017

Ulteriori previsioni 2017 per interventi su parti comuni

condominialiInterventi sulle singole

unità abitative

65%( per gli edifici ricadenti nelle zone 3 e 4 è pari al 50%)

50%

� 75% qualora gli stessideterminano ilpassaggio ad una classedi rischio inferiore.

� 85% in caso dimiglioramentiantisismici ancora piùefficaci, ossia che sitraducono in unaclassificazionedell’immobile oggetto dilavori a due classi dirischio sismico inferiore.

� La detrazioned’imposta spetterànella misura del 70% incaso passaggio ad unaclasse di rischio piùefficiente.

� Previsione agevolativadell’80% dell’oneresostenuto in caso dipassaggio a due classidi rischio sismicoinferiore.

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Detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta

Detrazioni per intervento di risparmio energetico

Interventi agevolabili e limiti di detrazione

Riqualificazione energetica - 100.000 euroSpese involucro edifici - 60.000 euroInstallazione pannelli solari - 60.000 euroSostituzione impianti climatizzazione invernale - 30.000 euroAcquisto e posa in opera d’impianti di climatizzazione invernale conimpianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili- 30.000 euroAcquisto e posa in opera di schermature solari - 60.000 euro

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Detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta

Detrazioni per intervento di risparmio energetico

1 Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa dicalore.

Acquisto e posa in opera delle schermature solari.2

3 Acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernaledotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

4 Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimedialiper il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.

Detrazione del 65% ALTRI INTERVENTI AGEVOLABILI

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Detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta

Detrazioni per intervento di risparmio energetico

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti,anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo,l’immobile oggetto di intervento.

Compresi gli esercenti arti e professioni

(risoluzione 340/E/2008)

Solo per i fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio della loro

attività imprenditoriale(risoluzione 340/E/2008)

PERSONE FISICHE TITOLI DI REDDITI IMPRESA

112

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Detrazioni, deduzioni e crediti d’impostaDetrazioni per intervento di risparmio energetico

popolari (IACP)Istituti autonomi per le case

popolari (IACP)

Anche mediante un contratto di leasing

Anche mediante un contratto di leasingLe associazioni tra professionisti

svolgono attività commerciale.Gli enti pubblici e privati che non

svolgono attività commerciale.

Si ricorda che per individuare le spese agevolabili va fatto riferimento:� al criterio di cassa (data di effettivo pagamento) per le persone fisiche/lavoratori

autonomi/enti non commerciali;� al criterio di competenza (data di ultimazione della prestazione) per le imprese

individuali/società/enti commerciali.113

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Detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta

Credito di imposta video sorveglianza

Credito videosorveglianzaCosa Regola

Ambito oggettivo

Il credito spetta per le spese sostenute nel 2016, per:� installazione di sistemi di videosorveglianza digitale;� installazione di sistemi di allarme;� contratti stipulati con istituti di vigilanza.

Ambito soggettivo

Le predette spese devo riferirsi ad immobili NON utilizzatinell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo.L’agevolazione spetta anche per immobili utilizzatipromiscuamente, ma in tal caso il credito spetta nella misuradel 50%).

114

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Detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta

Credito di imposta video sorveglianza

Credito videosorveglianzaCosa Regola

Modalità di accesso

L’attribuzione del credito non è automatica, ma occorrepresentare apposita istanza attraverso il software gratuitoreso disponibile dall’Agenzia delle Entrate .Con l’istanza, si comunicano:

� il codice fiscale del contribuente/beneficiario;� il codice fiscale del fornitore del bene o servizio la cui

spesa da diritto al credito;� il numero, la data e l’importo delle fatture relative ai

beni e servizi acquisiti, comprensivo dell’IVA.

115

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Detrazioni, deduzioni e crediti d’impostaCredito di imposta video sorveglianza

Credito videosorveglianzaCosa Regola

Modalità e termini di presentazione

dell’istanza

L’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di una istanzaall’Agenzia delle Entrate che andava inoltrata telematicamente (anchetramite intermediari abilitati) dal 20 febbraio al 20 marzo 2017 utilizzandoil software denominato “Creditovideosorveglianza”, disponibilegratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Misura del credito 100 % importo richiesto (Provvedimento A.D.E. 30 marzo 2017).

Modalità di utilizzo

Solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamentetramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, pena il rifiutodell'operazione di versamento. Inoltre, le persone fisiche non titolari direddito d’impresa o di lavoro autonomo potranno anche utilizzarlo indiminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Cumulabilità Il credito d’imposta in commento NON è cumulabile con altreagevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese (comead esempio la detrazione 50% spese di ristrutturazione).

116

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Detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta

Credito di imposta video sorveglianza

Credito Videosorveglianza in dichiarazione redditi

Modello 730/2017Modello 730/2017Quadro G Sezione X

Modello Redditi PF/2017Modello Redditi PF/2017

Quadro CR Sezione IX

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I regimi semplificati

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I regimi semplificati

Il Regime Forfetario

Il regime forfetario rappresenta dall’1.1.2016, il regime naturale delle personefisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in formaindividuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 54 dellaL. 190/2014 e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusionepreviste dal successivo comma 57 della L. 190/2014.

Circ. n. 6/E del 2015a differenza di quanto previsto per il regime fiscale divantaggio, che dopo si analizzerà, possono accedereal regime forfetario, i soggetti già in attività.

119

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I regimi semplificati

I requisiti di accesso al regime

Possono accedere al regime forfetario:

� i soggetti già in attività; e/o,� i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione.

120

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I regimi semplificati

I requisiti di accesso al regime

� abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti indicatinell’allegato 4 alla Legge n. 190 del 2014, e successive modifiche, diversificati inbase al codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, così come ancheriportato nella tabella di seguito;

� abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordiper lavoro accessorio (articolo 70 D.Lgs. n. 276 del 2003), lavoro dipendente eper compensi erogati ai collaboratori (articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis)del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - di seguito TUIR), anche assunti perl’esecuzione di specifici progetti, a norma dell’articolo 61 del D.Lgs. n. 276 del2003;

� il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti,non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro.

purché nell’anno precedente:

121

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I regimi semplificati

I requisiti di accesso al regime

122

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I regimi semplificatiI requisiti di accesso al regime

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I regimi semplificatiLe cause di esclusione

NON possono, fatta salva la rimozione della causa di esclusione, accedere adetto regime:

� i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari dideterminazione del reddito;

� i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Statimembri dell’Unione Europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazioeconomico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, eproducono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

� i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione difabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioniintracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.

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I regimi semplificati

Le cause di esclusione

NON possono, fatta salva la rimozione della causa di esclusione, accedere adetto regime:

� i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioniprofessionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilitàlimitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per latrasparenza fiscale;

125

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I regimi semplificati

Le cause di esclusione

� i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavorodipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso incui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempreche in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o unreddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro). Questacausa di esclusione è stata introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016, checontemporaneamente ha abrogato la disposizione che prevedeva, qualerequisito per l’applicazione del regime forfetario, che nell’anno precedente ilreddito dell’attività d’impresa, arte o professione esercitata fosse prevalenterispetto al reddito di lavoro dipendente o assimilato eventualmente percepito.

126

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I regimi semplificati

Reddito imponibile e aliquota applicabile

in considerazione del momento dieffettiva percezione del ricavo ocompenso: tale criterio, pertanto, siapplica tanto in caso di redditoderivante dall’esercizio di arti oprofessione, quanto in caso direddito d’impresa.

Nel regime in esame i ricavied i compensi vengonoimputati al periodod’imposta sulla base del cd.“principio di cassa”,

127

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I regimi semplificati

Reddito imponibile e aliquota applicabile

I soggetti che hanno aderito al regime forfetario e che hanno conseguito ricaviinferiori a quelli esposti nella tabella poco sopra ed in relazione al codiceattività, applicano un’aliquota d’imposta sostitutiva delle imposte su redditiIVA e IRAP così modulata:

128

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I regimi semplificatiReddito imponibile e aliquota applicabile

Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata, e per i quattro annisuccessivi, il reddito determinato con le modalità fissate poco sopra, èassoggettato ad imposta sostitutiva in misura ridotta, con aliquota del 5% acondizione che:

il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’iniziodell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche informa associata o familiare;

129

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I regimi semplificatiReddito imponibile e aliquota applicabile

diversamente dai casi appena elencati l’imposta sostitutiva è fissatanella misura del 15%.

130

l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, meraprosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma dilavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attivitàprecedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria aifini dell’esercizio di arti o professioni;

qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza daaltro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodod’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio,non sia superiore ai limiti di cui al comma 54;

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I regimi semplificatiLa compilazione del Mod. Redditi/2017 e il calcolo del reddito

I soggetti che aderiscono, a far data dal 1.1.2016 (o date successive in caso diapertura di P. IVA in corso d’anno) sono chiamati a compilare il Mod.Redditi/2017, in particolare devono compilare il quadro LM – sezione II,denominata: “il Regime forfetario Determinazione del reddito”.

131

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I regimi semplificati

La compilazione del Mod. Redditi/2017 e il calcolo del reddito

La sezione deve essere utilizzata dai contribuenti esercenti attività d’impresa, artie professioni che applicano il regime forfetario e che determinano il reddito aisensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 esuccessive modificazioni.

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I regimi semplificatiIl Regime di Vantaggio

I soggetti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoriagiovanile e lavoratori in mobilità compilano la presente sezione.Il regime di vantaggio si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività èiniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche chehanno intrapreso un’attività d’impresa, arte o professione successivamente al31 dicembre 2007 e che già fruivano del medesimo regime alla data del 31dicembre 2015.

Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo d’imposta successivo aquello d’inizio dell’attività ma non oltre il periodo d’imposta di compimento deltrentacinquesimo anno di età. 133

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I regimi semplificati

Regime forfettario ed esonero studi di settore

Regime forfettario

Introdotto con la Legge 190/2014

Oggetto di modifiche con la Legge n. 208/2015

Esclusi da studi di settore e parametri (comma 73 Legge 190/2014)

Obblighi informativi in Dichiarazione Redditi

134

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I regimi semplificatiObblighi nel Modello Redditi PF/2017

L’obbligo informativo di cui al comma 73 Legge 190/2014, con riferimento aisoggetti che operavano nel regime forfettario nel periodo d’imposta 2016, èassolto con la compilazione del Quadro RS del Modello Redditi PF/2017 dairighi RS374 a RS381. In particolare:

Modello Redditi PF/2017Righi Chi

Da RS374 a RS378Obbligo per i contribuenti forfettari esercenti attivitàd’impresa, di indicare cumulativamente, alcuneinformazioni afferenti le attività di impresa esercitate.

Da RS379 a RS381

Obbligo per i contribuenti forfettari esercenti attivitàdi lavoro autonomo di indicare cumulativamente,alcune informazioni afferenti le attività di lavoroautonomo esercitate.

135

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I regimi semplificatiEsercenti attività d’impresa

Per gli esercenti l’attività d’impresa in regime forfettario l’obbligo informativo riguarda iseguenti dati:

Esercenti attività d’impresa (Modello Redditi PF/2017)

Rigo Informazione Contenuto

RS374

N°complessivo

delle giornate

retribuite nel 2016

Riportare in n° complessivo di giornate retribuite (a terzi) dalcontribuente forfettario nel 2016 relative a:� lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche

se assunti con contratto di inserimento, ai dipendenti concontratto a termine e ai lavoranti a domicilio desumibile daimodelli di denuncia telematica relativi al periodo d’imposta2016;

� personale con contratto di somministrazione di lavoro,determinato dividendo per 8 il numero complessivo di oreordinarie lavorate nel corso del periodo d’imposta 2016,desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie disomministrazione; 136

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I regimi semplificatiEsercenti attività d’impresa

Per gli esercenti l’attività d’impresa in regime forfettario l’obbligo informativoriguarda i seguenti dati:

Esercenti attività d’impresa (Modello Redditi PF/2017)

Rigo Informazione Contenuto

RS374

N°complessivo

delle giornate

retribuite nel 2016

� lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempoparziale, con contratto di lavoro intermittente o concontratto di lavoro ripartito, conformemente a quantocomunicato all’Ente Previdenziale relativamente al periodod’imposta 2016 (il numero delle giornate retribuite deveessere determinato moltiplicando per sei e dividendo percento il numero complessivo delle settimane utili per ladeterminazione della misura delle prestazionipensionistiche);

137

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I regimi semplificatiEsercenti attività d’impresa

Per gli esercenti l’attività d’impresa in regime forfettario l’obbligo informativo riguarda i seguenti dati:

Esercenti attività d’impresa (Modello Redditi PF/2017)

Rigo Informazione Contenuto

RS374 N° complessivo delle giornate

retribuite nel 2016

� apprendisti che svolgono attività nell’impresa,desumibile dai modelli di denuncia telematicarelativi al periodo d’imposta 2016 (nel caso diapprendisti con contratto a tempo parziale, talenumero deve essere determinato moltiplicandoper sei e dividendo per cento il numerocomplessivo delle settimane utili comunicate nelperiodo d’imposta per la determinazione dellamisura delle prestazioni pensionistiche).

RS375Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati

nell’attività

Riportare il numero complessivo di mezzi ditrasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasititolo per lo svolgimento dell’attività alla data dichiusura del periodo d’imposta (ossia al 31/12/2016). 138

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I regimi semplificatiEsercenti attività d’impresa

Per gli esercenti l’attività d’impresa in regime forfettario l’obbligo informativo riguarda i seguenti dati:

Esercenti attività d’impresa (Modello Redditi PF/2017)

Rigo Informazione Contenuto

RS376 Costi approvvigionamento

Indicare l’ammontare del costo sostenuto, nel 2016, perl’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci,inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spesesostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterniall’impresa (compresi i costi per servizi strettamente correlatialla produzione dei ricavi).

RS377Costo per il

godimento di beni di terzi

Riportare i costi, sostenuti nel 2016, per il godimento di beni diterzi tra i quali:

� canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivantidall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;

� canoni di noleggio;� canoni d’affitto d’azienda;� royalties.

RS378 Acquisti carburanteIndicare l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel2016 per gli acquisti di carburante per autotrazione. 139

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Reddito d’impresa

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Reddito d’impresa

Effetti dell’estromissione di immobili dall’impresa individuale

L’imprenditore che ha estromesso entro il 31.05.2016 l’immobile strumentaledovrà compilare la SEZIONE XXII denominata Esclusione di beni immobilistrumentali dal patrimonio dell’impresa (art. 1, comma 121, L. 208/2015), al finedi dare contezza all’Amministrazione Finanziaria dell’operazione che haeffettuato, permettendo a quest’ultima di ricondurre il versamento o iversamenti dell’imposta sostitutiva.

141

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Reddito d’impresa

Assegnazione e cessione agevolata

La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015, art. 1, commi 115-120) hariproposto, dopo molti anni dalla precedente norma agevolativa (Legge n.448/2001), la possibilità per le società di persone e le società di capitali diassegnare/cedere, entro il 30.09.2016, i beni dell’impresa ai soci (siano essipersone fisiche o società), versando un’imposta sostitutiva delle impostedirette e dell’IRAP pari a:

entro il:� 30.11.2016, come prima rata (60%);� 16.06.2017, come seconda rata (restante 40%).

� 8%, in linea generale;� 10,5% per le società di comodo;

142

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Reddito d’impresa

Assegnazione e cessione agevolata

La possibilità di assegnazione/cessione/trasformazione agevolata dei beni aisoci è stata poi ampliata in termini temporali dalla Legge di Bilancio 2017(Legge n. 232/2016, art. 1, comma 565), che ha, infatti, previsto che essa puòavvenire anche “successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30settembre 2017”. In tal caso, il versamento dell’imposta sostitutiva deveavvenire entro il:

� 30.11.2017, come prima rata (60%);� 18.06.2018 (il 16 giugno cade di sabato), come seconda rata (restante

40%).

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Reddito d’impresa

Assegnazione e cessione agevolata

Assegnazione/cessione/trasformazione agevolata – Legge n. 208/2015

Assegnazione/cessione/trasformazione agevolata – Legge n. 232/2016

Versamento imposta sostitutiva(codice tributo “1836”)

Versamento imposta sostitutiva(codice tributo “1836”)

1a rata (60%) – 30.11.2016 1a rata (60%) – 30.11.2017

2a rata (40%) – 16.06.2017 2a rata (40%) – 18.06.2018

Importo imposta sostitutiva8% - in generale

10,5% - per le società non operative

144

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Reddito d’impresa

Assegnazione e cessione agevolata

L’assegnazione, inoltre, può essere effettuata a fronte dell’annullamento diriserve di capitali e/o di utili. Le riserve in sospensione d’imposta annullateper effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che sitrasformano sono soggette ad un’imposta sostitutiva pari al 13% (codicetributo “1837”).

Importo imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta

annullate

13%

(codice tributo “1837”)

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Reddito d’impresaSocietà di comodo e nuovi interpelli

Possono essere definite società di comodo le società che non superano il test dioperatività o il test delle perdite sistematiche.

LE SOCIETÀ DI COMODO

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICALe società sono considerate in perditasistematica, nel caso in cui:� sia stata riportata una perdita fiscale nei

cinque periodi d’imposta precedenti,� oppure, siano state registrate perdite nei

quattro periodi d‘imposta precedenti eun reddito inferiore a quello minimopresunto nell’altro.

La società è considerata di comodo dal 6°esercizio.

SOCIETÀ NON OPERATIVEPer verificare se una società puòessere considerata non operativaoccorre affrontare il c.d. test dioperatività e, se i ricavi presuntisuperano quelli effettivi, la societàè considerata non operativa.In questo caso occorre quindicalcolare il reddito minimo dadichiarare.

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Reddito d’impresa

Società di comodo e nuovi interpelli

NOVITÀ - Il Decreto Legislativo n. 139/2015 ha eliminato l’area straordinaria delconto economico.Molti dei ricavi prima qualificati come straordinari sono oggi ricompresi nellavoce A.5 “Altri ricavi e proventi”.

Pertanto, quest’anno, i ricavi effettivi potrebbero essere più alti rispetto al passato,con maggiore possibilità, per le società, di superare il test di operatività.

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ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

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ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

Con la legge di Bilancio 2017 le regole di determinazione dell’ACE per i soggettiIRPEF (imprese individuali, Snc e Sas) in regime di contabilità ordinaria sono state“equiparate” a quelle previste per le società di capitali.

Altro aspetto da segnalare riguarda la riduzione dell’aliquota utilizzata per ilcalcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio che passa al 2,3%,per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2017, e a “regime” dal 2018 al 2,7%.Ulteriori novità riguardano le limitazioni al riporto delle eccedenze ACEnell’ambito delle operazioni straordinarie. Ma andiamo con ordine.

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ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

Riduzione dell’aliquota ACE

In primo luogo si segnala che, a seguito delle modifiche apportate all’articolo1, comma 3, del D.L. 201/2011, l’aliquota utilizzata per il calcolo del“rendimento nozionale” del nuovo capitale proprio è pari al:

� 2,3%, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2017;

� 2,7%, “a regime”, a decorrere dal periodo d’imposta 2018.

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ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

Riduzione dell’aliquota ACE

Resta pari al 4,75% l’aliquota prevista per il periodo d’imposta in corso al31/12/2016

Periodo d’imposta Aliquota applicabile

2016 4,75%2017 2,3%2018 2,7%

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ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

ACE delle società di persone e degli imprenditori individuali

La novità più significativa in materia di ACE apportata dalla Legge 232/2016riguarda l’applicazione, a decorrere dal 2016, delle regole di calcolo delle societàdi capitali ai soggetti IRPEF.

In particolare, per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilitàordinaria – precisa la norma – rileva, come incremento del patrimonio (ai fini delladeterminazione del “rendimento nozionale”), anche la differenza fra il patrimonionetto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 31/12/2010; pertanto, ai fini del calcolodell’ACE 2016, occorrerà considerare come dato di partenza la citata differenza trail patrimonio netto al 31/12/2015 e quello al 31/12/2010 (si ritiene senza tenerconto dell’utile di esercizio come per i soggetti Ires) e aggiungere/sottrarre glieventuali incrementi/decrementi “netti” rilevati nel 2016.

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ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

Soggetti interessati

Ambito soggettivo - A seguito del modificato articolo 1, comma 7, del D.L.201/2011

L’applicazione dell’agevolazione ACE è consentita automaticamente alle“persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regimedi contabilità ordinaria”, senza che a ciò vi provveda un apposito decreto delMEF, così come invece previsto dalla norma previgente.

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ACE: nuove regole per i soggetti IRPEF già dal 2016

Acconti 2017

Articolo 1, comma 553, della Legge 232/2016

La determinazione dell’acconto IRES “relativo al periodo d’imposta successivoa quello in corso al 31 dicembre 2016” (2017 per i contribuenti “solari”) èeffettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che sisarebbe determinata applicando le “nuove” aliquote del rendimentonozionale.

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