Riscossione Adempimento spontaneo 1.Imposte sul reddito : a)Ritenuta diretta b)Versamento diretto...

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Prof. Avv. Sebastiano Maurizio Messina Prof. Avv. Sebastiano Maurizio Messina Università degli Studi di Verona Università degli Studi di Verona

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Riscossione

Adempimento

spontaneo

1. Imposte sul

reddito:

a) Ritenuta diretta

b) Versamento diretto

c) Iscrizione a ruolo

2. Imposte indirette:

a) Versamento diretto

Riscossione coattiva

Imposte sul reddito

e indirette:

Ruolo, salve

pochissime eccezioni

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Adempimento spontaneo

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Principio della tipicità della riscossione

1. l’Ente impositore deve procedere a

riscuotere le imposte tramite gli atti

previsti dalla legge e nelle forme da essa

stabilite;

2. il contribuente può adempiere con

effetto liberatorio soltanto con

l’osservanza delle modalità previste

dalla legge

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Ritenuta diretta

A titolo di acconto

Obbligo della P.A. che corrisponde

determinate somme, di

trattenere una parte e di

versarla al Fisco

A titolo di imposta

Prelievo definitivamente

gravante sul provento corrisposto dall’Amministrazion

e

Es. sui premi e sulle vincite

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Versamento direttoIl contribuente dichiara ed assolve il proprio debito

tributario.

Trova applicazione per il versamento:

a)Delle ritenute operate dai sostituti di imposta;

b)Degli acconti e dei saldi delle imposte sul reddito;

c)Dell’Irap in acconto e a saldo

E’ effettuato alla Tesoreria dello Stato mediante

delega irrevocabile ad una banca convenzionata o

alle Poste s.p.a

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Iscrizione a ruolo

Il ruolo è usato per la riscossione delle

imposte relative ai redditi dichiarati e

soggetti a tassazione separata, nonché

nell’ipotesi di maggiori somme liquidate

ex artt. 36bis e 36ter del DPR 600/73.

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Ruolo• Definizione: atto plurimo, che esplica i

propri effetti rispetto ad una pluralità di

contribuenti domiciliati nello stesso

Comune per i debiti d’imposta da

ciascuno dovuti.

• Procedura: il ruolo è formato dall’Agenzia

delle Entrate e consegnato all’agente

della riscossione, che provvede alla

notifica della cartella di pagamento

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Ruolo

Tipi

1.Straordinari e ordinari

I primi sono emessi in deroga alle disposizioni

sulla riscossione frazionata al fine di consentire

la riscossione per intero delle maggiori imposte

accertate. Presupposto per la loro emissione è

il periculum in mora.

2. A titolo provvisorio o definitivo

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Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio

Traggono origine da un titolo precario, che

potrebbe consolidarsi o essere annullato in tutto o

in parte.

Ha ad oggetto solo una quota dell’imposta

risultante dal titolo che ne costituisce la fonte, e dei

relativi interessi (cfr. art. 68 del D.Lgs. N. 546/92)

Può avere ad oggetto una quota delle sanzioni solo

dopo la sentenza di primo grado ex art. 19 del

D.Lgs. 472/97.

P.s. L’avviso di accertamento è un atto non dotato di

immediata esecutività

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Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo

E’ emesso a fronte di situazioni giuridiche

definitive (almeno tendenzialmente) ovvero idonee

a giustificare la stabile acquisizione del tributo da

parte dell’Ente impositore.

Costituiscono titoli idonei:

a) la dichiarazione, per le imposte e le ritenute alla

fonte liquidate in base ad essa, al netto dei

versamenti diretti risultanti dalle attestazioni alla

stessa allegate;

b) gli atti di accertamento divenuti definitivi,

per le imposte interessi e sanzioni ivi indicate

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Efficacia del ruolo rispetto a soggetti diversi dall’intestatario

• Principio: inestensibilità soggettiva del ruolo,

atteso i limiti all’efficacia del titolo esecutivo

• Efficacia nei confronti dell’erede: il

successore a titolo universale diviene titolare

di tutte le situazioni giuridiche che facevano

capo al suo dante causa, comprese quelle in

corso di formazione.

• Efficacia nei confronti degli obbligati

solidali: l’iscrizione a ruolo a carico di uno dei

condebitori solidali non ha effetti sugli altri.

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Art. 7 L. 212/2000Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 L. 241/90, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

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b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

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Ordinanza n. 377 del 5 novembre 2007 della Corte Costituzionale

È manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, comma 2, della L. 27 luglio 2000,

n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del

contribuente), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 97 della Costituzione. L'obbligo di indicazione

del responsabile del procedimento non costituisce

un adempimento di scarsa utilità posto a carico dei

concessionari della riscossione bensì ha lo scopo di

assicurare la piena informazione del

cittadino/contribuente e garantire il diritto di

difesa, altrettanti aspetti del principio di buon andamento

ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

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ART. 7 dello Statuto riferimento ad «atti della amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione» indicazione «del responsabile del procedimento» omessa indicazione dell’effetto sanzionatorio, da derivare aliunde, in chiave sistematica

ART. 36 co. 4 Decreto Milleproroghe

riferimento soltanto alla «cartella di pagamento;indicazione di due responsabili di due diversi procedimenti, fra loro distinti, quello di iscrizione a ruolo (ente impositore) e quello di emissione e di notificazione delle cartelle (agente della riscossione)prevista, claris verbis, «a pena di nullità»

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La nuova norma indebolisce obiettivamente leragioni a sostegno della sanatoria.

Atteso che il nuovo testo normativo è solo Integrativo e non interpretativo,

di una disposizionegià prima chiara

Perché un’invalidità dovrebbe essere tale dal 1° giugno e non da

prima?

L’art. 36, co. 4, cit. e la posizione della Corte

Costituzionale

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Quale è la procedura per la riscossione

delle imposte dovute a seguito della

liquidazione o del controllo formale

della dichiarazione?

Quale è la procedura per la riscossione

delle imposte dovute a seguito della

liquidazione o del controllo formale

della dichiarazione?

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Liquidazione della dichiarazione

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Art. 36 bis del D.P.R. 600/73

Co. 1. “Avvalendosi di procedure

automatizzate, l'amministrazione finanziaria

procede, entro l'inizio del periodo di

presentazione delle dichiarazioni

relative all'anno successivo, alla

liquidazione delle imposte, dei contributi e

dei premi dovuti, nonché dei rimborsi

spettanti in base alle dichiarazioni presentate

dai contribuenti e dai sostituti d'imposta”.

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2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

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Comma 2-bis “Se vi è pericolo per la

riscossione, l'ufficio può provvedere,

anche prima della presentazione della

dichiarazione annuale, a controllare la

tempestiva effettuazione dei versamenti

delle imposte, dei contributi e dei premi

dovuti a titolo di acconto e di saldo e

delle ritenute alla fonte operate in

qualità di sostituto d'imposta.

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Comunicazione esito della dichiarazione

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Art. 36 bis, co. 3, del D.P.R. 600/73

Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali [...]. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

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Art. 6, co. 5, della L. n. 212/2000Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

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Modalità di comunicazioneArt. 2-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 203

A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dall'art. 6, co. 5, della L. 212/2000 è effettuato: a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'art. 3, co. 3, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/98, che, se previsto nell’incarico di trasmissione, portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 462/97, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito; b) mediante raccomandata in ogni altro caso. 3. Il termine di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. 462/97, e successive modificazioni, decorre dal 60° giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del co. 1 del presente articolo.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalità della risposta telematica.

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Art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/ 1997

L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'art. 19 del D.Lgs.n. 241/97, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione, prevista dai co. 3 dei predetti artt. 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

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Notifica della cartella di pagamento

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Art. 25 del DPR 602/73, co. 1, lett. A)

Il concessionario notifica la cartella di pagamento, [...] al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, ….

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Procedura per la liquidazione della dichiarazione

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In sintesi1. Controllo della dichiarazione: entro l'inizio del periodo

di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo

2. Comunicazione dell’esito: con mezzi telematici ai commercialisti e … con invio di raccomandata

3. Iscrizione a ruolo: trascorsi almeno 30 gg dall’invio della comunicazione, se il contribuente non provvede al pagamento. Nell’ipotesi di invio telematico detto termine decorre dal 60° giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito stesso

4. Notifica della cartella: entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata

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Controllo formale della dichiarazione

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Art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73

1. Gli uffici periferici dell'amministrazione

finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre

del secondo anno successivo a quello di

presentazione, al controllo formale delle

dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai

sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi

fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche

conto delle capacità operative dei medesimi

uffici.

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Art. 36 ter del D.P.R. n. 600/732. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli artt. 37 e ss., gli Uffici possono:

a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art. 20, co. 3, DPR 605/73, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, co. 25, L. 413/91;

c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);

d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;

e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, co. 4, lett. d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;

f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

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Art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73

4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione

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Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali

Art. 3 - del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

1. Le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 4 del predetto articolo 36-ter, con le modalità indicate nell'art. 19 del D.Lgs. n. 241/97, concernente le modalità di versamento mediante delega. In tal caso l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione

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Notifica della cartella di pagamento

Art. 25 del DPR 602/73, co. 1, lett. B)

Il concessionario notifica la cartella di pagamento, [...] al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

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Procedura per il controllo formale

1.Controllo della dichiarazione: entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione

2.Comunicazione dell’esito: con invio di raccomandata

3.Iscrizione a ruolo: trascorsi almeno 30 gg dall’invio della comunicazione, se il contribuente non provvede al pagamento

4.Notifica della cartella: entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973

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Individuazione del LEGETTIMATO PASSIVO

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IPOTESI I

• esclusiva legittimazione

dell’agente: per ogni altro vizio

proprio dei suoi atti, che non si

ricolleghi a carenze della pregressa

attività procedimentale

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IPOTESI II

•ricorso notificato all’agente della

riscossione: gli uffici potranno essere

chiamati in causa per iniziativa dell’agente

stesso, in applicazione dell’art. 39 del D.Lgs.

13 aprile 1999, n. 112; con la conseguenza

che, in difetto, la soccombenza dell’agente

comporterà la responsabilità del medesimo

verso l’ente impositore

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IPOTESI III

• notificazione del ricorso sia

all’agente sia all’Ufficio:

quest’ultimo potrà eccepire il difetto

di legittimazione passiva, ove (e per

la parte in cui) i vizi riguardino solo

atti dell’agente

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Notifica sempre all’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

sia le Sezioni Unite, sia la circolare convergono nell’ammettere che il ricorso è comunque utilmente proposto, salvo

l’onere di provvedere alla chiamata in causa dell’Ufficio a cura dell’agente, pena

l’imputazione della responsabilità della lite esclusivamente a quest’ultimo

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INDIVIDUAZIONE GIUDICE

COMPETENTE

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1 - ricorso contro atto dell’agente della riscossione, ma diretto a contestare la pretesa dell’Ufficio, anche per vizi

che investano la corretta notificazione degli atti presupposti: legittimazione passiva dell’Ufficio dell’Agenzia, e dalla sede

dell’Ufficio si determina poi la Commissione tributaria competente.

COMPETENZA TERRITORIALE SECONDO SEDE UFFICIO

Questa soluzione non riguardai soli motivi di merito, ma anche quelli

concernenti tempestività e notifica della cartella,prescrizione, nonché tutti gli atti dell’agente, a

condizione che la contestazione investa la pretesa

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2 - ricorso contro atto dell’agente della riscossione,

che non abbia alcun riferimento all’attività impositiva

dell’Ufficio (es., misura cautelare impugnata

per carenza di presupposti, o per sproporzione,

cartella di pagamento contestata per difetto di

sottoscrizione o per difformità dalla modulistica

approvata): in tal caso legittimazione passiva dell’agente

della riscossione e competenza territoriale

determinata in base alla sede di quest’ultimo

COMPETENZA TERRITORIALE SECONDO SEDE AGENTE

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Vizi della procedura eccepibili in giudizio

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La cartella contiene l’indicazione del responsabile del procedimento di

iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di

notificazione della stessa cartella?

E’ motivata?

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Nullità per violazione dell’art. 7 della Legge 212/2000

Nullità per violazione dell’art. ART. 36 co. 4

Decreto Milleproroghe

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I termini per la liquidazione ed il controllo formale sono perentori?

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Nullità per violazione dell’art. 36 bis, co. 1, del D.P.R. 600/73.

Tardività della liquidazione della dichiarazione

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E’ obbligatorio l’invio della

comunicazione?Come va

effettuato?

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2. Nullità per omesso invio della comunicazione.

Violazione dell’art. 36 bis, co. 3, del DPR 600/73, nonché dell’art. 6

della Legge n. 212/2000Corte Cass., Sez. tributaria, Sentenza n. 110 del 15

novembre 2006 (dep. l'8 gennaio 2007)

Massima - L'Amministrazione finanziaria è tenuta ad inviare apposita comunicazione al contribuente, all'esito della

liquidazione delle imposte sulla base della dichiarazione effettuata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, degli

eventuali errori rinvenuti onde consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Tale obbligo decorre dal periodo d'imposta in essere al 1° gennaio 1999 e non è estensibile, stante il chiaro tenore dell'art. 16 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ai periodi d'imposta antecedenti l'entrata in

vigore della normativa delegata.

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C.T.P. Cosenza, Sez. I, Sent. n. 306 del 4 giugno 2008 (dep. il 1° luglio 2008)Massima - Le comunicazioni di cui agli artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 rivestono, da un lato, la qualità presupposto per l’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte accertate e, dall’altro, la funzione di anticipazione del contraddittorio consentendo al contribuente di esercitare una tutela preventiva delle proprie ragioni in relazione alla pretesa tributaria determinata dall’Erario. L’omissione di tale adempimento costituisce vizio di annullabilità dell’iscrizione a ruolo per violazione dilegge né risulta applicabile la sanatoria prevista ex art. 21-octies, L. n. 241/1990. C.T.P. Napoli, Sez. stacc. Salerno, Sez. V, Sent. n. 52 del 25.02.2008 (dep. il 10 marzo 2008) Massima - E’ nulla l’iscrizione a ruolo dei tributi come la cartella di pagamento all’uopo notificata laddove l’Amministrazione finanziaria abbia omesso di comunicare al contribuente l’invito a fornire chiarimenti a’ mente dell’art. 6, L. n. 212/2000. C.T.P. Torino, Sez. XIV, Sent. n. 42 del 20.05. 2008 (dep. il 25.09.2008)

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Esecutività del ruolo?

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Nullità per violazione dell’art. 36 bis, co. 3, del DPR 600/73, nonché

dell’art. 6 della Legge n. 212/2000

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Nei confronti di chi proporre

ricorso?

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Art. 182-ter, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 Transazione fiscale

Modificativo: D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (da convertire entro il 28.01.09)

Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza

obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad

eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può

prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere

inferiori a quelli offerti dai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di

forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere

differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari. (1)

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Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, (2) copia della domanda e della relativa documentazione,

contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio

nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia

delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative

relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data

della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve

procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità,

unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non

ancora consegnati al concessionario.

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Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti

dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo

periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione

o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto

favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo comma. Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario

del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale. La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma. Il

debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale è depositata presso gli uffici indicati al secondo comma, che procedono

alla trasmissione e alla liquidazione ivi previste. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non

ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della

competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio, previo

conforme parere della competente direzione generale. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

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Art. 16-bis L. 27 dicembre 2002, n. 289 Potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a

seguito delle definizioni agevolateD.L. 29 novembre 2008, n. 185

1. Con riferimento ai debitori iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente legge: a) il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è ridotto a cinquemila euro; b) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; c) l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, procede ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.