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La tassazione delle operazioni di finanziamento Aspetti principali relativi all’imposizione indiretta sui finanziamenti e alla tassazione delle garanzie Quirino Walter Imbimbo Dottore Commercialista e Revisore Legale 14 novembre 2015

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La tassazione delleoperazioni di finanziamento

Aspetti principali relativi all’imposizioneindiretta sui finanziamenti e allatassazione delle garanzie

Quirino Walter ImbimboDottore Commercialista e Revisore Legale

14 novembre 2015

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IndicePremessa......................................................................................................................................61. Imposte indirette applicabili ai finanziamenti ed alle relative garanzie: nozioni

generali.................................................................................................................................. 7► Imposte indirette su finanziamenti e relative garanzie ................................................... 8► Imposte sui finanziamenti: iva/registro ........................................................................... 9► Alternatività iva/registro ................................................................................................10► Enunciazione di atti soggetti a registrazione in caso d’uso ..........................................12► Finanziamenti soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale ...................... 13► Finanziamenti bancari: imposta di registro e scambio di corrispondenza ................... 14► Finanziamenti non rientranti nel regime dell’imposta sostitutiva: imposta di registro e

scambio di corrispondenza ...........................................................................................15► Imposte sui finanziamenti: imposta di bollo ..................................................................16► Imposte sulle garanzie: imposta di registro ..................................................................17► Imposte sulle garanzie: imposta ipotecaria e tasse ipotecarie …................................ 18

2. Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine ...................................... 19► Sintesi del previgente regime dell’imposta sostitutiva………........................................ 20► Tabella riassuntiva delle modifiche di cui al d.l. 145/2013 e d.l. 91/2014………........... 21► Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine: testo attualmente

vigente...........................................................................................................................22

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Indice► Novità introdotte dall’art. 12, c. 4, del d.l. 145/2013…….……………........................... 23► L’esercizio dell’opzione………………………………………………………………………24► Quando optare per il regime dell’imposta sostitutiva……………………………………..25► Novità introdotte dall’art. 22, c. 2, del d.l. 91/2014………………………………………..26► Imposta sostitutiva: tributi sostituiti…………………………………………………........... 27► Imposta sostitutiva: nozione di operazione inerente……………………………………...28► Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine: aliquote………………… 30► Finanziamenti a persone fisiche per immobili ad uso abitativo:

aliquote 0,25% versus 2% …………………………………………………………………. 31► Finanziamenti a persone fisiche per immobili ad uso abitativo ................................... 32► Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine: base imponibile ............ 33► Imposta sostitutiva: presupposti ...................................................................................34► Imposta sostitutiva: requisito soggettivo ...................................................................... 35► Imposta sostitutiva: requisito oggettivo ........................................................................ 42► Imposta sostitutiva: requisito territoriale .......................................................................55► I finanziamenti bancari stipulati all’estero……………………………………................... 57► Finanziamenti bancari stipulati all’estero: la posizione della giurisprudenza…………..61► Finanziamenti bancari stipulati all’estero: caso d’uso ed enunciazione ....................... 62

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Indice► Finanziamenti bancari stipulati all’estero con garanzia ipotecaria su immobili in Italia.63► Imposta sostitutiva: soggetto passivo e liquidazione dell’imposta ............................... 64► Finanziamenti strutturati come emissioni di obbligazioni o titoli similari………………..65► Finanziamenti strutturati come emissioni di obbligazioni o titoli similari:

requisito temporale………………………………………………………………………….. 67► La rilevanza delle novità introdotte in tema di finanziamenti strutturati…………….......68

3. Temi specifici: tassazione di alcuni atti, contratti e garanzie relativi aifinanziamenti ……………………………………………………………………………………. 69► Il credito di firma ...........................................................................................................70► Hedging Agreements ................................................................................................... 71► Cessione di crediti in garanzia ..................................................................................... 72► Pegno su azioni ........................................................................................................... 73► Pegno su quote di S.r.l. ................................................................................................ 75► Accollo ..........................................................................................................................77► Quietanze di pagamento ............................................................................................. 78

4. Il regime dell’imposta sostitutiva in alcune operazioni finanziarie .............................. 79► La sindacazione dei finanziamenti bancari ...................................................................80► La sindacazione dei finanziamenti bancari ante modifiche di cui al d.l. 91/2014……...82

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Indice► La disciplina delle operazioni di sindacazione a seguito delle recenti modifiche……...84► Atti ricognitivi e di subentro nelle garanzie nelle sindacazioni di finanziamenti non

soggetti ad imposta sostitutiva………………………………………………………….......88► Cartolarizzazione ex legge 130/1999 ante modifiche introdotte dal d.l.

91/2014………………………………………………….….………………………………… 89► Cartolarizzazione ex legge 130/1999……………………………………………………… 90► La surrogazione per volontà del debitore ..................................................................... 92► L’espromissione……………………………………………………………………………... 96► Il frazionamento del finanziamento ...............................................................................98

► La ristrutturazione dei debiti bancari ...........................................................................101

► La ristrutturazione dei debiti bancari: novazione …..…………………………………....102

► La ristrutturazione dei debiti bancari: riconoscimento del debito ............................... 105

► La ristrutturazione dei debiti bancari: remissione del debito....................................... 106

► La ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. e il concordato preventivo................. 107

5. Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out .........................................................108

► Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out ....................................................... 109

Allegato: la normativa - artt. 15 e ss. d.p.r. 601/1973 ……………..………………………. 114Disclaimer e ringraziamenti …………………………………………………………………........125

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PremessaNell’arco di pochi mesi - ed in particolare tra il dicembre 2013 e il giugno 2014 -con il d.l. 145/2013 (cd. «Destinazione Italia») ed il d.l. 91/2014 (cd. «DecretoCompetitività») sono state introdotte rilevanti novità al regime dell’impostasostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine che ne hanno ampliatol’ambito soggettivo e oggettivo, prevedendone, fra l’altro, l’applicazione su baseopzionale.La riforma introdotta con i richiamati provvedimenti è stata l’occasione peraggiornare la precedente versione della presente brochure, originariamente natadal lavoro di rivisitazione ed ampliamento del materiale didattico di una lezionetenuta 3 anni fa presso la Scuola di Notariato della Lombardia.Con il presente documento non si ha la pretesa di trattare in maniera esaustiva leproblematiche legate all’imposizione indiretta sui finanziamenti e alla tassazionedelle relative garanzie.L’obiettivo è, invece, quello di fornire un pratico e utile strumento per individuareed affrontare - nei limiti indicati nel disclaimer - le principali questioni legate allastipula dei contratti di finanziamento e delle relative garanzie.

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Capitolo 1

IMPOSTE INDIRETTE APPLICABILI AIFINANZIAMENTI ED ALLE RELATIVE

GARANZIE: NOZIONI GENERALI

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Imposte indirette su finanziamenti e relativegaranzie

Imposte sui finanziamenti► iva;► imposta di registro;► imposta di bollo.

Imposte sulle garanzie► iva;► imposta di registro;► imposta di bollo;► imposta e tasse ipotecarie.

nonché ilregime dell’imposta sostitutiva

Con riferimento ai finanziamenti ed alle garanzie nelle slide che seguonoverranno sinteticamente analizzate le seguenti imposte:

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Imposte sui finanziamenti: iva/registro

Ai fini iva, in presenza dei requisiti:► soggettivo (art. 4 d.p.r. 633/1972, “decreto iva”);► oggettivo (art. 3, decreto iva);► territoriale (artt. 7-ter e septies, decreto iva);

i finanziamenti rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, in regime diesenzione ex art. 10 del decreto iva.

Importanza del principio di alternatività iva/registroed in particolare del coordinato disposto

degli artt. 5 e 40 del d.p.r. 131/1986 (“TUR”)

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Alternatività iva/registroArt. 5 TURAi fini dell’imposta di registro le scritture private non autenticate sono soggette aregistrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sonosoggette ad iva.

Art. 40 TURPer gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad iva,l’imposta si applica in misura fissa.

Ai fini degli artt. 5 e 40 TUR le cessioni di beni e prestazioni di servizi siconsiderano soggette ad iva anche se prive del requisito di territorialità (da ultimocfr. circ. Ag. Entrate n. 18 del 29/05/2013).

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Alternatività iva/registroFinanziamenti che, ai fini del TUR, sono considerati “soggetti” ad iva► se redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata: registrazione in

termine fisso, con imposta in misura fissa (i.e. € 200);► se redatti per scrittura privata semplice: registrazione in caso d’uso, con

pagamento dell’imposta in misura fissa.

Finanziamenti che, ai fini del TUR, non sono “soggetti” ad iva► imposta di registro al 3% (art. 9, TP I, TUR);► se redatti per scrittura privata semplice e imposta proporzionale < a € 200:

registrazione con imposta fissa in caso d’uso (art. 2, c. 1, TP II, TUR).

Nessuna tassazione in ipotesi di scambio di corrispondenza o atto redattoall’estero, salvo l’ipotesi di caso d’uso o enunciazione (artt. 5 e 22 TUR).

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Enunciazione di atti soggetti a registrazione in casod’usoRiferimenti normativi► “Caso d’uso”: art. 6 del TUR.► “Enunciazione”: art. 22 del TUR.

Secondo la Suprema Corte (sent. 14/3/2007, n. 5946) sarebbero soggetti adenunciazione anche gli atti soggetti a tassazione in caso d’uso.Posizione fortemente criticata in dottrina di cui, però, occorre necessariamentetener conto nella redazione e registrazione degli atti.

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Finanziamenti soggetti ad imposta di registro inmisura proporzionaleTipici esempi di finanziamenti che, anche se redatti anche per scrittura privatasemplice, scontano l’imposta di registro in misura pari al 3%:

► finanziamenti infruttiferi: in quanto in assenza di corrispettivo (i.e. interessi)non sono considerati prestazioni di servizi ai fini iva;

► finanziamenti da finanziatori privi di soggettività iva, ad esempio:‒ persone fisiche per finanziamenti effettuati fuori dall’esercizio d’impresa o

di arti o professioni;‒ holding che non svolgono attività commerciali, i.e. attività finanziaria o

attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione dellesocietà partecipate (art. 4, c. 5, decreto iva).

Attenzione: enunciazione di finanziamenti soci negli atti notarili (ex multis,Cass., sent. 30/6/2010, n. 15585).

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Finanziamenti bancari: imposta di registro escambio di corrispondenza

Art. 1 lett. a), TP II, TURPrevede la possibilità di ricorrere allo scambio di corrispondenza, con tassazionein caso d’uso, per una serie di atti (artt. 2, c.1, 3, 6, 9 e 10 della TP I), adeccezione di quelli per i quali dal Codice Civile è richiesta a pena di nullità laforma scritta (...).

Nota art. 1, TP II, TURI contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari per i quali il titolo VI deldecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”), prescrive a pena di nullitàla forma scritta, sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso.

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Finanziamenti non rientranti nel regime dell’impostasostitutiva: imposta di registro e scambio corrisp.Secondo alcuni autori la richiamata Nota permetterebbe di evitare la registrazionedegli atti di garanzia perfezionati per scrittura privata non autenticata.

L’interpretazione preferibile, e sicuramente più prudenziale, vede la Nota comederoga all’art. 1 lett. a), TP II, TUR avente la finalità di:

includere i contratti per operazioni e servizi bancari nel noverodi quelli da registrare in caso d’uso ma a condizione che

vengano redatti per scambio di corrispondenza

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Imposte sui finanziamenti: imposta di bollo

► Se redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata: imposta di bollo paria € 16 per ogni foglio (art. 1, c.1, TP I, d.p.r. 642/1972). Dal 1° giugno 2007 viè l’obbligo per i notai di registrare gli atti in via telematica: imposta di bollo paria € 45 (art. 1, c. 1-bis.1, n. 4, TP I, d.p.r. 642/1972).

► Se redatti per scrittura privata semplice (e relativi ad atti diversi dai contrattibancari e finanziari): imposta di bollo pari a € 16 per ogni foglio (art. 2, n.1, TPI, d.p.r. 642/1972).

► Se redatti per scrittura privata semplice e relativi a contratti bancari efinanziari: imposta di bollo pari a € 16 per contratto, indipendentemente dalnumero di esemplari o copie (art. 2, nota 2-bis TP I, d.p.r. 642/1972). Sel’operazione è regolata su conto corrente bancario, tale importo non è dovutoin quanto assorbito dall’imposta di bollo “periodica” applicata sul c/c bancario(Nota 3-ter, art. 13, TP I, d.p.r. 642/1972).

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Imposte sulle garanzie: imposta di registro

► Atti di garanzia per obbligazione propria: se soggetti a tassazione, scontanoimposta di registro in misura fissa pari a € 200.Dubbi espressi in dottrina circa il trattamento ai fini del registro di tali atti.Ris. min. n. 260146/1991: conferma della tassazione in misura fissa.

► Atti di garanzia per obbligazione di terzi se soggetti a tassazione, scontanoimposta di registro in misura proporzionale pari allo 0,5% (se le garanzie nonsono richieste dalla legge, art. 6, TP I, TUR).

► Atti di garanzia redatti per scrittura privata non autenticata con impostaproporzionale < a € 200: registrazione con imposta fissa, solo in caso d’uso(art. 2, c. 1, TP II, TUR).

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Imposte sulle garanzie: imposta ipotecaria e tasseipotecarie

► L’ipoteca costituisce un diritto reale di garanzia la cui iscrizione scontaun’imposta ipotecaria pari al 2% (art. 6 Tariffa, d.lgs. 347/1990).

► 2% in ipotesi di annotazione (es. intervenuta cessione del credito relativo alfinanziamento per consentire il subentro del cessionario nella titolarità delleipoteche e nel grado ipotecario, art. 9 Tariffa, d.lgs. 347/1990).

► Base imponibile: credito garantito, comprensivo di interessi ed accessori (art.3 d.lgs. 347/1990). In genere viene iscritta ipoteca per il doppio del valore delfinanziamento.

► Cancellazione ipoteca: 0,5% (salvo applicazione art. 40-bis del TUB, ex 13 d.l.7/2007, cd. “decreto Bersani-bis”).

► Tasse ipotecarie: dovute per le operazioni inerenti ai servizi ipotecari (art. 19d.lgs. 347/1990).

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IMPOSTA SOSTITUTIVA SUIFINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO

TERMINE

Capitolo 2

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Sintesi del previgente regime dell’impostasostitutivaIl regime dell’imposta sostitutiva ante modifiche introdotte ai sensi del d.l.145/2013 (cd. «Destinazione Italia») e del d.l. 91/2014 (cd. «Competitività»):

► costituiva il regime ordinario (e, quindi, non opzionale) applicabile aifinanziamenti a medio e lungo termine;

► trovava obbligatoriamente applicazione in presenza dei tre requisiti soggettivo,oggettivo e territoriale;

► non comportava necessariamente il conseguimento di un risparmio d’imposta;poteva essere più conveniente, ad esempio, in presenza di garanzie quali:‒ l’ipoteca; e/o,‒ il pegno su quote di S.r.l. o su marchi, rilasciati a garanzia di obbligazioni di

terzi;► non trovava applicazione con riferimento ai prestiti obbligazionari stante quanto

previsto dalla Direttiva 2008/7/CE concernente le imposte indirette sullaraccolta di capitali.

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Tabella riassuntiva delle modifiche introdotte dald.l. 145/2013 e dal d.l. 91/2014Descrizione delle modifiche e delle integrazioni al regime dell'imposta sostitutiva di

cui agli artt. 15 e ss. del d.p.r. 601/1973

d.l.145/2013

art. 15 Richiamo al regime opzionale di cui all'art. 17 del d.p.r. 601/1973

art.17 Previsione di un regime opzionale per l'imposta sostitutiva, in luogo dellaprevigente applicazione in via ordinaria

art. 20-bis

Estensione dell'ambito di applicazione del regime, di cui agli artt. da 15 a 20del d.p.r. 601/1973, anche alle operazione di finanziamento strutturate comeemissioni di obbligazioni o titoli similari di cui all'art. 44, comma 2, lett. c) deld.p.r. 917/1986 («t.u.i.r.»)

d.l.91/2014

art. 15Estensione del regime, di cui agli artt. 15 e ss. del d.p.r. 601/1973, anche allesuccessive cessioni dei contratti o crediti di finanziamento, nonché aitrasferimenti delle garanzie ad essi relativi

art. 17-bis

Estensione dell'ambito soggettivo di applicazione degli artt. 15 e ss. del d.p.r.601/1973 anche alle operazioni di finanziamento (di durata contrattualesuperiore ai 18 mesi) poste in essere da (i) società di cartolarizzazione di cuialla legge 130/1999, (ii) imprese di assicurazione regolarmente costituite eautorizzate all'interno dell'UE, e (iii) organismi di investimento collettivo delrisparmio costituiti nell'UE o in Stati aderenti all'accordo SEE, inclusi nella listadi cui all'art. 168-bis del t.u.i.r.*

* Art. 168-bis del t.u.i.r. abrogato e sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 147/2015, cd. «Decreto Internazionalizzazione»

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Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungotermine: testo attualmente vigenteArt. 15, c.1, d.p.r. 601/1973, come modificato dal d.l. 145/2013 e d.l. 91/2014Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti iprovvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, allaloro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunquetipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventualisurroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni ancheparziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a talifinanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti eai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti dicredito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizionilegislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelleeffettuate ai sensi dell’ articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n. 326, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, sonoesenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie ecatastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

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Novità introdotte dall’art. 12, c. 4, del d.l. 145/2013

Il 24/12/2013, con l’entrata in vigore del richiamato decreto legge (poi convertitocon legge 9/2014), sono state introdotte (i) modifiche agli artt. 15 e 17 del d.p.r.601/1973 e (ii) il nuovo art. 20-bis.

A seguito di tali modifiche viene recuperata l’originaria funzione agevolativadell’imposta. In particolare:

► il regime dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a m/l termine è diventatoopzionale;

► il regime dell’imposta sostitutiva è stato esteso alle operazioni difinanziamento strutturate come emissione di obbligazioni o titoli similari (art.20-bis del d.p.r. 601/1973). Per approfondimenti si rimanda alla slide 65.

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Per i finanziamenti a m/l termine «l’opzione è esercitata per iscritto nell’atto difinanziamento»:► in assenza di opzione sui finanziamenti, sulle relative garanzie e con

riferimento agli atti agli stessi inerenti trovano applicazione le ordinarieimposte indirette;

► non è consentito l’esercizio dell’opzione ex post (es. attraverso la redazione diun addendum al contratto di finanziamento);

► la norma non chiarisce chi debba esercitare l’opzione. L’esercizio di taleopzione spetta sicuramente alla banca finanziatrice; per prassi nel contratto difinanziamento viene prevista, in via cautelativa, una clausola nella quale si dàatto che l’esercizio dell’opzione è effettuato con il consenso del soggettofinanziato;

► deve ritenersi consentita, anche se non prevista dalla norma, la possibilità diesplicitare nel contratto di finanziamento la dichiarazione di non volersiavvalere del regime dell’imposta sostitutiva.

L’esercizio dell’opzione

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Quando optare per il regime dell’imposta sostitutiva

La convenienza ad optare per il regime dell’imposta sostitutiva può aversiquando il finanziamento risulti assistito da:► garanzie ipotecarie su beni immobili (2%);► garanzie su obbligazioni di terzi - che scontino l’imposta di registro in

misura pari allo 0,5% - con riferimento alle quali non sia possibile evitarel’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale:‒ formalizzando l’atto per scambio di corrispondenza; o‒ redigendo lo stesso all’estero (es. pegno su quote di S.r.l. e pegno su

marchi);► atti relativi al finanziamento che comportino l’applicazione dell’imposta di

registro in misura proporzionale (es. cessione di crediti in garanzia).

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Novità introdotte dall’art. 22, c. 2, del d.l. 91/2014

Dal 25 giugno 2014, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 91/2014 (poiconvertito con legge 116/2014) è:1. stata introdotta un’importante modifica all’art. 15 del d.p.r. 601/1973;2. stato previsto il nuovo art. 17-bis del d.p.r. 601/1973;

Il Legislatore ha voluto così enfatizzare la natura agevolativa dell’imposta, al finedi incentivare l’erogazione del credito alle imprese. In particolare:

► il regime dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a m/l termine è stato estesoalle sindacazioni di tali finanziamenti ed al trasferimento delle relativegaranzie;

► è stata ampliata la portata del requisito soggettivo originariamente previstodal regime dell’imposta sostitutiva (art. 17-bis del d.p.r. 601/1973). Perapprofondimenti si rimanda alla slide 38.

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Imposta sostitutiva: tributi sostituitiTributi sostituiti:► imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e tasse sulle concessioni

governative.

Tributi non sostituiti:► gli atti giudiziari relativi a tali operazioni sono soggetti alle imposte indirette

secondo il regime ordinario;► le cambiali emesse in relazione alle operazioni di finanziamento sono

soggette all’imposta di bollo dello 0,1 per mille (anziché l’11 per mille);► tasse ipotecarie.

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Imposta sostitutiva: nozione di operazione inerenteLa prassi amministrativa e la Suprema Corte, tendenzialmente, hanno adottatoun’interpretazione restrittiva della norma ed, in particolare, del concetto di“inerenza”:► non sono coperti dal regime dell’imposta sostitutiva i provvedimenti, atti e

contratti del tutto autonomi ed indipendenti rispetto al pregresso rapportoobbligatorio originato dal finanziamento (ris. min. nn. 310273/1988 e400352/1989 e cons. Avv. Gen. Stato n. 111917/2002);

► sussistenza di un nesso di strumentalità e necessarietà (ris. min. n.310665/1991);

► sono ricomprese nel regime dell’imposta sostitutiva le garanzie“direttamente connesse” al finanziamento (ris. min. fin. n. 271389/1982);

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Imposta sostitutiva: nozione di operazione inerente► possono considerarsi inerenti i soli atti aventi la propria causa

giustificativa nell’erogazione di un finanziamento agevolato o nellaprestazione delle garanzie accessorie ad un finanziamento agevolato.Sono, pertanto, esclusi gli atti che hanno la propria giustificazione causalein rapporti diversi dal finanziamento (sent. Cass. nn. 4970/2002,24164/2004 e 4602/2009; circ. Ag. Terr. n. 12/2002).

Autorevole dottrina propende per un’interpretazione estensiva della norma.In linea con questa posizione si segnala anche lo Studio del ConsiglioNazionale del Notariato n. 104/2000/T dell’8/2/2001.

Alla luce delle modifiche introdotte dal decreto «Destinazione Italia» sembra,per il passato, confermata l’originaria interpretazione restrittiva dellaAmministrazione finanziaria e della giurisprudenza mentre a seguito del«Decreto Competitività» la portata della norma è stata ampliata. Sul tema,comunque, si rimanda all’approfondimento riportato alla successiva slide 84.

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Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungotermine: aliquote► 0,25% (aliquota ordinaria ai sensi dell’art. 18, d.p.r. 601/1973);► 2% finanziamenti erogati a persone fisiche per acquisto, costruzione,

ristrutturazione di abitazioni (i) per le quali non sussistano i requisiti “primacasa” ovvero (ii) non sia dichiarato nel contratto di finanziamento lasussistenza di tali condizioni;

► 0,125% mutui concessi alle cooperative edilizie;► 0,05% finanziamenti all’esportazione di durata superiore ai 18 mesi.

Finanziamenti che non scontano né l’imposta sostitutiva né le imposte da questasostituite (es. art. 19, c. 1 e 2, d.p.r. 601/1973 e finanziamenti BEI).

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Finanziamenti a persone fisiche per immobili ad usoabitativo: aliquote 0,25% versus 2%Per le persone fisiche che agiscono nell’ambito della propria sfera privatal’aliquota ordinaria trova applicazione se:1. scopo del finanziamento sia l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di

abitazioni e relative pertinenze per le quali sussistano i requisiti “prima casa”; e2. venga dichiarato nel contratto di finanziamento la sussistenza delle condizioni

per beneficiare dei requisiti “prima casa”.

Se la persona fisica agisce nell’esercizio d’impresa o della propria professionel’aliquota applicabile è, comunque, quella ordinaria.

N.B.: a far data dal 1/1/2014 la definizione di «prima casa non di lusso»divergeva a seconda che l’atto fosse, o meno, soggetto a iva. A partire dal13/1/2015, con il d.lgs. 175/2014 (cd. «Decreto Semplificazioni»), tale definizione- che fa riferimento alle categorie catastali residenziali diverse dalle categorie A1,A8 e A9 - coincide sia per gli atti soggetti a imposta di registro che per gli attisoggetti a iva.

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Finanziamenti a persone fisiche per immobili ad usoabitativoAttenzione:► se il finanziamento è cointestato la dichiarazione di sussistenza dei requisiti

deve essere resa da tutti i mutuatari (i.e. anche dai mutuatari non acquirenti,circ. Ag. Entrate n. 19/E/2005);

► per ristrutturazione edilizia riferimento al testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia edilizia (d.p.r. 380/2001),conseguentemente.... i finanziamenti per manutenzione, restauro erisanamento conservativo di immobili dovrebbero essere soggettiall’aliquota ordinaria, anche in assenza dei requisiti “prima casa”.

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Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungotermine: base imponibile

Ai sensi dell’art. 18, c.1, d.p.r. 601/1973 la base imponibile dell’impostasostitutiva è pari:

► all’ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio;

► per le aperture di credito, all’ammontare del fido, indipendentemente dagliutilizzi;

► con riferimento ai finanziamenti strutturati come emissione di obbligazioni otitoli similari, sull’ammontare delle obbligazioni collocate.

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Imposta sostitutiva: presupposti

Imposta sostitutiva sui finanziamenti:

► requisito soggettivo;

► requisito oggettivo;

► requisito territoriale.

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Imposta sostitutiva: requisito soggettivoPer essere applicabile, il regime dell’imposta sostitutiva deve avere ad oggettofinanziamenti erogati da:► banche, come definite dall’art. 10 del TUB;► società di cartolarizzazione, ex legge 130/1999 (art. 17-bis, d.p.r.

601/1973);► imprese di assicurazioni costituite e autorizzate ai sensi di normative

emanate da Stati membri dell’UE (art. 17-bis, d.p.r. 601/1973);► OICR, costituiti negli Stati membri dell’UE e negli Stati aderenti all’accordo

sulla Spazio Economico Europeo (SEE) inclusi nella lista di cui all’art. 168-bisdel t.u.i.r.* (art. 17-bis, d.p.r. 601/1973);

► Cassa Depositi e Prestiti (legge 244/2007, Finanziaria 2008);► enti, istituti, fondi e casse previdenziali (legge 257/2004).Salvo specifiche eccezioni, in genere, per l’applicazione del regime dell’impostasostitutiva non sono previsti requisiti soggettivi in capo al soggetto finanziato.

* Art. 168-bis del t.u.i.r. abrogato e sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 147/2015, cd. «Decreto Internazionalizzazione»

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Imposta sostitutiva: requisito soggettivoBanche:► banche residenti in Italia;► banche residenti nella UE;► stabili organizzazioni in Italia di

banche estere (UE o extra UE).

Il regime dell’imposta sostitutiva non èapplicabile ai finanziamenti erogati dasocietà finanziarie.

PE

UE

extra-UE

Banca Lux

Mut

uata

rio

Bancaextra UE

NO

Bancaitaliana

Italia

PE

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Imposta sostitutiva: requisito soggettivo

Finanziamenti in pool sono operazioni in cui intervengono diverse banchefinanziatrici ed in cui la banca capofila può agire in base ad un mandato:► senza rappresentanza (in nome proprio e per conto delle altre banche): (i)

rapporto diretto prenditore-banca capofila, (ii) costituzione di garanzie infavore della sola banca capofila, (iii) obblighi dichiarativi e legati a versamentodell’imposta sostitutiva della sola banca capofila;

► con rappresentanza (in nome e per conto delle altre banche): (i) rapportoprenditore-banche finanziatrici, (ii) costituzione di garanzie a favore di tutte lebanche, (iii) obblighi dichiarativi e legati a versamento dell’imposta sostitutivaspettanti, pro-quota, ad ogni banca.

Attenzione:in quest’ultimo caso verificare che tutti i finanziatori godano del requisitosoggettivo per l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva.

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Imposta sostitutiva: requisito soggettivo

Con il d.l. 91/2014 è stato introdotto l’art. 17-bis del d.p.r. 601/1973, con il qualeè stato modificato il requisito soggettivo dell’imposta sostitutiva, ampliando ilnovero di soggetti ammessi a godere dell’agevolazione.

Il regime dell’imposta, infatti, è stato altresì esteso alle operazioni difinanziamento (di durata contrattuale superiore ai 18 mesi) poste in essere da:

► società di cartolarizzazione di cui alla legge 130/1999;

► imprese di assicurazione costituite e autorizzate in Stati Membri dell’UE;

► organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli StatiMembri dell’UE e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economicoeuropeo (inclusi nella white-list di cui all’art. 168-bis* del TUIR).

* Art. 168-bis del t.u.i.r. abrogato e sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 147/2015, cd. «Decreto Internazionalizzazione»

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Imposta sostitutiva: requisito soggettivoImprese di assicurazione:► costituite e autorizzate in Italia;► costituite e autorizzate nella UE;► stabili organizzazioni (S.O.) di imprese

di assicurazione costituite e autorizzatein Italia o nella UE.

NB: letteralmente la S.O. in Italia diassicurazione extra-UE non beneficerebbedel regime dell’imposta sostitutiva, in quantopriva del requisito della costituzione nella UE. Inrealtà, da un p.d.v. sistematico, tale conclusioneintrodurrebbe una ingiustificata discrasia frafinanziamenti erogati da S.O. italiane di bancheextra-UE rispetto a quelli erogati da S.O. italianedi assicurazioni extra-UE. Dovrebbe, pertanto,trovare applicazione al caso di specie la stessaequiparazione già fatta da un p.d.v. fiscale frabanche italiane e S.O. di banche estere (Circ.min. n. 246/E/1996).

UE

PE

extra-UE

Ass. UK

Mut

uata

rio

Ass.extra UE

NO

Italia

Ass. Italia

PE

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Imposta sostitutiva: requisito soggettivo

Cassa depositi e prestiti S.p.A.: il regime dell’imposta sostitutiva è applicabileai finanziamenti effettuati da tale società (art. 5, c. 7, lett. b, d.l. 269/2003,convertito dalla legge 326/2003).La Cassa Depositi e Prestiti effettua due tipologie di finanziamenti:► prestiti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali, ecc. (art. 5, c. 7, lett. a, d.l.

269/2003) ai quali, inter alia, si applica un regime di esenzione da ogni formadi imposizione indiretta;

► finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere, di impianti e di retidestinati all’erogazione di servizi pubblici (art. 5, c. 7, lett. b, d.l. 269/2003), alquale è applicabile il regime dell’imposta sostitutiva.

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Imposta sostitutiva: requisito soggettivo

Enti, istituti, fondi e casse previdenziali per:1. contratti di mutuo (art. 1813 c.c.) erogati a propri dipendenti o iscritti;2. mutuo di scopo finalizzato all’acquisto o costruzione di un’abitazione - non

necessariamente “prima casa” - ovvero al rimborso di un precedente mutuoper l’acquisto o costruzione di un’abitazione (ris. Ag. Entrate n. 1/T/2008).

Il mutuatario deve rendere in atto una dichiarazione sulla destinazione del mutuo.

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Imposta sostitutiva: requisito oggettivo

Il regime dell’imposta sostitutiva ha ad oggetto:

► finanziamenti a medio/lungo termine (art. 15 d.p.r. 601/1973);

► finanziamenti di qualsiasi durata relativi ad operazioni effettuate in specificisettori produttivi (art. 16 d.p.r. 601/1973);

► i finanziamenti speciali (art. 19 d.p.r. 601/1973);

► finanziamenti strutturati come emissione di obbligazioni o titoli similari. Perapprofondimenti si rimanda alla slide 65.

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Imposta sostitutiva: requisito oggettivo

Giurisprudenza e prassi amministrativa attribuiscono un ampio significato alconcetto di finanziamento:“Finanziamento, in senso proprio e più ampio, vuol dire invece provvista didisponibilità finanziarie, cioè possibilità di attingere denaro, in qualunquemomento ciò sia necessario, in base ad un impegno in tali sensi assuntodall’istituto di credito, con obbligo di restituzione entro il termine (mediolungo) previsto contrattualmente” (sent. Cass. n. 4611/2002).

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Imposta sostitutiva: requisito oggettivo

Non sono soggetti al regime dell’imposta sostitutiva:► i crediti di firma (sent. Cass. n. 4552/1993);► le operazioni di locazione finanziaria;► le operazioni di factoring (salvo l’ipotesi in cui la causa del negozio sia un

finanziamento e si sia in presenza di tutti i requisiti per l’applicazione delregime dell’imposta sostitutiva);

► i prestiti obbligazionari (art. 5, n.2 lett. b, Direttiva 2008/7/CE 12/2/2008).

N.B. Con le modifiche introdotte dal d.l. 145/2013 il regime dell’impostasostitutiva trova applicazione anche con riferimento alle garanzie prestate inrelazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni diobbligazioni o titoli similari alle obbligazioni (art. 20-bis d.p.r. 601/1973).

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Imposta sostitutiva: requisito oggettivoIrrilevanza della destinazione del finanziamento.Con riferimento ai finanziamenti non destinati a finalità di “investimentoproduttivo” si era espressa per la non applicabilità del regime dell’impostasostitutiva:► Cassazione (sent. 16/4/2008, nn. 9929, 9930, 9933 e 5/3/2009, n. 5270);► Comm. trib. reg. Lombardia (sent. 5/11/2009, n. 119);► Agenzia delle Entrate (risposta a interrogazione parlamentare del 6/4/2011, n.

5-04536).

Il tema sembrava essere stato risolto dalla ris. Ag. Entrate del 13/12/2011,n.121/E che ha sancito l’irrilevanza della destinazione del finanziamento.Purtroppo la questione è stata riaperta a seguito della recente sentenza dellaCassazione del 16/1/2015, n. 695.

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Imposta sostitutiva: requisito oggettivoSentenza della Cassazione del 16/1/2015, n. 695.Con tale pronunciamento la Suprema Corte ha riaperto una problematica chesembrava essere stata definitivamente risolta dall’Amministrazione finanziariacon la ris. Ag. Entrate n. 121/2011.In passato, la Cassazione aveva sostenuto la necessità, per beneficiare delregime sostitutivo, che il finanziamento fosse destinato a finalità di «investimentoproduttivo», (requisito, questo, non richiesto dalla norma).La richiamata risoluzione aveva, invece, finalmente sancito l’irrilevanza delladestinazione del finanziamento che, quindi, poteva beneficiare del regimedell’imposta sostitutiva anche se, ad esempio, concesso per il rimborso diesistenti finanziamenti.La recente sentenza della Cassazione, senza tener alcun conto della richiamataris. dell’Ag. Entrate, ha riproposto la propria originaria tesi riaprendo il dubbiocirca l’effettiva applicabilità del regime dell’imposta sostitutiva ai finanziamenti am/l termine concessi per il rimborso di preesistenti finanziamenti.

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Imposta sostitutiva: requisito oggettivoSentenza della Cassazione del 16/1/2015, n. 695.Nonostante la posizione della Suprema Corte sia fortemente criticabile, di fatto,reintroduce un’alea, tra le altre, nelle operazioni di LBO strutturate con una fasebridge ed una fase senior.Tale posizione giurisprudenziale, peraltro, si muove in senso diametralmenteopposto all’orientamento del Legislatore il quale, recentemente, con un’ampiaserie di interventi normativi, non solo di carattere fiscale, ha inteso agevolarel’accesso al credito bancario e non.Alla luce di quanto precede sarebbe, pertanto, opportuno che l’Amministrazionefinanziaria confermasse, con un nuovo pronunciamento, la posizione giàespressa nella ris. Ag. Entrate n. 121/2011.In assenza di una tale conferma, con riferimento alle operazioni di LBO, sarebbeopportuno, quando possibile da un p.d.v. legale, strutturare dette operazionievitando la fase bridge, erogando fin da subito alla società veicolo («Newco»)finanziamenti senior. Tali finanziamenti senior potranno essere successivamentegarantiti da ipoteca sugli immobili della società target (o assistiti da garanzie sualtri beni della stessa), post fusione fra quest’ultima società e Newco.

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Imposta sostitutiva: requisito oggettivo

Durata del finanziamento: ai sensi dell’art. 15, c. 3, d.p.r. 601/1973 ilfinanziamento deve avere una durata contrattuale superiore ai 18 mesi.

Attenzione:il finanziamento deve avere contrattualmente una durata superiore ai 18 mesi più1 giorno, conseguentemente può essere prevista la possibilità di recesso infavore della banca solo a partire dal giorno successivo al 18° mese più 1 giorno(sent. Cass. n. 1585/1994).Rilevanza della durata minima prevista contrattualmente e non degli eventisuccessivi alla stipula del contratto.

Secondo la circ. Assonime n. 17/2014, il requisito della durata superiore ai 18mesi e un giorno non sarebbe richiesto con riferimento alle operazioni difinanziamento strutturate come emissione di obbligazioni. Esistono, a mio avviso,argomentazioni per sostenere la tesi opposta.

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Imposta sostitutiva: requisito oggettivo

Determinazione della durata del finanziamentoIn caso di non coincidenza fra1. data di stipula del finanziamento, e2. data di erogazione.Ma in che momento si verifica il presupposto impositivo a partire dal qualedeterminare la durata del contratto?

Il presupposto impositivo si realizza:► con il primo atto, provvedimento, contratto, formalità o garanzia inerente al

finanziamento (ris. min. nn. 281169/1983 e 310559/1988, sent. Cass. n.4470/1983);

► con riferimento ai mutui fondiari (e quindi ai contratti aventi natura reale)secondo il Consiglio Nazionale del Notariato (fonogramma 17/5/1988) ilpresupposto impositivo si realizza con l’erogazione. Posizione non condivisadall’Amministrazione finanziaria.

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Imposta sostitutiva: requisito oggettivo

Recesso del prenditoreSull’inammissibilità delle clausole che consentano il recesso ad nutum in favoredel prenditore:► sent. Cass. n. 11165/2005 e circ. Ag. Territorio n. 6/2006 (parere Avvocatura

Generale dello Stato).Contra► studio del Notariato n. 86/2005/T; circ. ABI, n. 3/2007 e prevalente dottrina.

Questione definitivamente risolta con circ. Ag. Territorio 14/6/2007, n. 7/T:la facoltà di recesso da parte del soggetto finanziato non è incompatibile

con il regime dell’imposta sostitutiva.

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Imposta sostitutiva: requisito oggettivoRecesso del finanziatoreIncompatibilità delle clausole di recesso ad nutum in favore del finanziatore.Possibilità per il finanziatore di recedere dal contratto per insolvenza o perdiminuzione delle garanzie per fatto del debitore (artt. 1186 e 1819 c.c.).Le clausole di recesso in favore del finanziatore per essere compatibili con ilvincolo della durata minima devono essere “riconducibili, in via generale, adesigenze di tutela del credito” e devono presentare......

..... i seguenti requisiti:1. “carattere obiettivo delle cause, preventivamente individuate ed accettate

dalle parti contraenti, come idonee a determinare un’anticipata modificazionedel termine previsto”;

2. “facoltà di recesso non rimessa alla libera ed esclusiva determinazionedell’Istituto bancario”.

(Ris. min. n. 68/1998/T, circ. min. n. 240/T/1999, circ. Ag. Ter. n. 8/T/2002 e ris.Ag. Ter. n. 1/T/2003).

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Imposta sostitutiva: requisito oggettivo

Recesso del finanziatoreParere Avvocatura dello Stato 20/1/2003: “...fatti che anticipatamente previstisiano tali da incidere (con efficacia ex tunc - risoluzione o ex nunc - recesso)sulla stessa causa che ha costituito la ragione fondamentale dello specificonegozio giuridico”.Clausole di recesso anticipato compatibili:► ipotesi di inadempimento e insolvenza;► ipotesi di procedura concorsuale;► mancato rispetto dei covenants;► cessione di rami d’azienda o di determinati beni del soggetto finanziato;► cessioni di beni dati in garanzia;► change of control.

Un recente pronunciamento della Suprema Corte (sent. Cass. n. 2188/2015) hacreato incertezza in tema di clausole di recesso in favore del finanziatore.

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Imposta sostitutiva: requisito oggettivo

Sentenza della Cassazione del 6/2/2015, n. 2188

Sovvertendo i precedenti gradi di giudizio (sent. CTP di Milano n. 39/22/2008 esent. CTR di Milano n. 60/18/2010) i giudici della Suprema Corte, con riferimentoad un contratto di finanziamento bancario a m/l termine, hanno sancito che unaclausola che preveda, in favore del finanziatore, il diritto di recesso in presenza diun «giustificato motivo» fa venir meno il requisito della durata minima delfinanziamento, necessaria per l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva.

Tale sentenza, a una prima lettura, sembra porsi in antitesi rispettoall’orientamento della prassi amministrativa - ris. nri 68/1998/T e 1/2003/T e circ.n.ri 240/1999/T e 8/2002 - secondo il quale il requisito temporale minimorisulterebbe, comunque, integrato anche laddove il contratto di finanziamentopreveda clausole di recesso in favore del finanziatore per giustificati motivi (ades. per l’insolvenza o per la diminuzione delle garanzie per fatto del debitore, exartt. 1186 e 1819 c.c.), mentre non lo sarebbe in presenza di clausole di recessoad nutum in favore dello stesso.

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Imposta sostitutiva: requisito oggettivo

Sentenza della Cassazione del 6/2/2015, n. 2188

Ad una più attenta analisi la sentenza della Cassazione sembrerebbe trarregiustificazione dal fatto che, nel caso di specie, vi era un richiamo alla presenzadi generici «giustificati motivi».

Se così fosse, la sentenza non risulterebbe in contrasto con la legittimità delleclausole di recesso in favore del finanziatore laddove tali clausole prevedano deimotivi di recesso puntualmente individuati e riconducibili a esigenze di garanziadel credito.

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Imposta sostitutiva: requisito territoriale

► Tale requisito non è previsto espressamente dalla norma.► In base al rinvio operato dall’art. 20, c. 5, d.p.r. 601/1973 il regime ormai

opzionale dell’imposta sostitutiva può trovare applicazione per i finanziamentistipulati nel territorio italiano.

► In genere i contratti di finanziamento stipulati all’estero non possonobeneficiare del regime dell’imposta sostitutiva (caso particolare: ipotesi in cuicomportino contestuale trasferimento e/o costituzione di diritti reali digodimento o di garanzia su immobili siti in Italia).

► Eventuali atti di garanzia redatti in Italia relativi a finanziamenti stipulatiall’estero saranno soggetti alle ordinarie imposte indirette (ris. min. n.45/E/2000, circ. ABI nn. 40/1996 e 18/2000 e parere ABI n. 781/2002).

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Imposta sostitutiva: requisito territoriale

Il luogo di stipulazione del contrattoIn generale, il contratto si considera formato nel luogo di stipula. In ipotesi di attopubblico o scrittura privata, fa fede il luogo in cui gli stessi sono stati sottoscritti.Casi particolari:► contratto stipulato da più parti che lo sottoscrivono in luoghi diversi: rileva il

luogo di ultima sottoscrizione (a meno che esso non possa sussistereindipendentemente da tale sottoscrizione);

► contratto concluso per scambio di corrispondenza: il perfezionamento dell’attosi ha quando il proponente ha conoscenza dell’accettazione formaledell’altra parte (artt. 1326, c.1 e 1335 c.c.). Peraltro, si tratta di unacircostanza difficilmente dimostrabile nell’ipotesi in cui il contratto siaintervenuto fra prenditore e finanziatore residenti (cfr. circ. informativa CentroStudi SanPaolo-IMI, n.17/2000).

Con riferimento alle operazioni di finanziamento strutturate come emissione diobbligazioni si rimanda alle slide 65-68.

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Profili di elusività del contratto stipulato all’esteroLa Dir. Reg. Ag. delle Entrate della Lombardia con nota del 24/4/2008 n.2008/25064/DA3 si era espressa in merito all’elusività della stipula all’esterodei finanziamenti a m/l termine aventi le seguenti caratteristiche:► parti entrambi residenti in Italia;► atto redatto in lingua italiana;► atto regolato dal diritto italiano;► finanziamento che esplica i suoi effetti esclusivamente in Italia.

L’interpretazione proposta dall’Amministrazione finanziaria aveva determinatol’avvio di una serie di accertamenti con i quali si contestava, facendo ricorso alprincipio dell’abuso del diritto, l’operato delle banche nell’attività di erogazione deifinanziamenti.Con riferimento alla giurisprudenza sul tema si rimanda alla slide 61.

I finanziamenti bancari stipulati all’estero

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Successivamente, con ris. del 28/3/2013 n. 20/E, l’Agenzia delle Entrate hamodificato il proprio orientamento statuendo, con riferimento ai contratti difinanziamento stipulati all’estero, l’impossibilità di applicazione del principio diabuso del diritto. In particolare, nella richiamata risoluzione viene, inter alia,sostenuto quanto segue:a. la stipula del contratto all’estero non configura abuso di diritto;b. l’imposta sostitutiva trova applicazione anche in relazione ai finanziamenti

stipulati all’estero se «il consenso negoziale in ordine agli elementi delcontratto di finanziamento risulti già da scrittura semplice» firmata inItalia (es. term-sheet).

A seguito della richiamata risoluzione, i nuovi avvisi di accertamento relativi aifinanziamenti stipulati all’estero non sono più motivati sulla base del principiodell’abuso del diritto.Quanto indicato in quest’ultima risoluzione (cfr. supra lett. a), peraltro, può essereutilizzato come valida argomentazione difensiva nell’ambito dei contenziosi inessere, fondati sul principio dell’abuso del diritto.

I finanziamenti bancari stipulati all’estero

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I finanziamenti bancari stipulati all’estero

La posizione dell’Amministrazione finanziaria espressa nella slide precedente èstata oggetto di forti critiche da parte della dottrina (circ. Assonime n. 13/2013):correttamente viene censurata la posizione assunta dall’Agenzia delle Entratecon riferimento ai term-sheet, posto che tali documenti costituiscono attimeramente preparatori e, quindi, non vincolanti.

Ragionando per assurdo: se si fosse seguita la linea interpretativadell’Amministrazione finanziaria (fintanto che l’imposta sostitutiva costituiva ilregime ordinario applicabile ai finanziamenti), i finanziamenti contrattualmentedefiniti a breve termine, avrebbero corso il rischio di essere considerati amedio/lungo termine (ad es. un finanziamento della durata di 17 mesi avrebbepotuto essere considerato a medio/lungo termine in presenza di un term-sheetpredisposto più di un mese prima rispetto al contratto di finanziamento).

Anche alla luce di quanto precede, non pare condivisibile la posizione assuntadall’Agenzia delle Entrate.

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Autorevole dottrina, seguendo un diverso percorso argomentativo, ha affermatoche i finanziamenti a medio e lungo termine (nei fatti conclusi in Italia e rinnovatiall’estero per atto pubblico o scrittura privata autenticata) avrebbero dovutoessere soggetti a imposta sostitutiva, in quanto:► nulli per mancanza della forma scritta ad substantiam; e in quanto tali,► soggetti a tassazione ai sensi dell’art. 38 del TUR (il quale dispone che la

nullità dell’atto non dispensa dall’obbligo di richiederne la registrazione e dipagare la relativa imposta…).

Ad ogni modo, con l’introduzione del regime opzionale vienedefinitivamente meno la questione legata alla stipula all’estero dei

finanziamenti bancari a medio e lungo termine.

I finanziamenti bancari stipulati all’estero

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Finanziamenti bancari stipulati all’estero: laposizione della giurisprudenza

Abuso del diritto: pro contribuente► sent. n. 27/10/12 CTP Brescia del 14/3/2012;► sent. n. 29/1/14 CTP Siena del 2/12/2014.Abuso del diritto: contra contribuente► sent. n. 55/14 CTP Torino dell’8/5/2013.Luogo di formazione del contratto: pro contribuente► sent. n. 209/03/14 CTP Lucca del 18/12/2013;► sent. n. 8432/63/14 della CTP Roma del 25/2/14;► sent. n. 385/15/14 CTP Brescia del 28/3/2014;► sent. n. 261/4/14 CTP Verona del 26 maggio 2014;► sent. n. 104/2/2014 CTP Sondrio del 26 maggio 2014.Luogo di formazione del contratto: contra contribuente► sent. n. 98/14 CTP Bergamo del 13/1/2014;► sent. n. 31-3/14 CTP Sondrio del 4/4/2014.

La presente slide riporta alcuni pronunciamenti giurisprudenziali riguardanti gliaccertamenti fondati sul principio dell’abuso del diritto (come da nota del24/4/2008 n. 2008/25064/DA3, Dir. Reg. Ag. delle Entrate della Lombardia) e sulluogo di formazione del contratto (come da ris. Ag. Entrate del 28/3/2013, n.20/E).

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Finanziamenti bancari stipulati all’estero: casod’uso ed enunciazione

Per la rettifica dell’imponibile, per l’accertamento, per le sanzioni, per lariscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l’applicazionedell’imposta sostitutiva rinvio alle norme sull’imposta di registro (art. 20, c. 5,d.p.r. 601/1973).

Finanziamento stipulato all’estero non soggetto ad imposta sostitutiva (art.2, c. 1, TUR).A mio avviso non erano applicabili le disposizioni relative al caso d’uso eall’enunciazione.

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Finanziamenti bancari stipulati all’estero congaranzia ipotecaria su immobili in Italia

Finanziamenti redatti all’estero garantiti da ipoteca su immobili siti in Italia:è possibile esercitare l’opzione a favore dell’imposta sostitutiva o sono

necessariamente applicabili le imposte ipotecaria e di registro?

Casi:► finanziamento distinto dall’atto costitutivo della garanzia ipotecaria: imposte

indirette in misura ordinaria;► finanziamento e garanzia ipotecaria risultanti da medesimo atto:

‒ possibilità di optare per il imposta sostitutiva (circ. ABI n. 18/2000, parereABI n. 781/2002 e parte della dottrina);

‒ secondo altra dottrina il regime dell’imposta sostitutiva non sarebbecomunque applicabile.

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Imposta sostitutiva: soggetto passivo e liquidazionedell’imposta► Il soggetto passivo dell’imposta è l’ente che effettua il finanziamento il quale

ne risponde nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (in alcuni casil’Ammin. fin. ha notificato avvisi di accertamento anche al borrower; cfr. sent.n. 34/01/12 della Comm. Trib. Gorizia, pronunciata in data 11/04/2012).

► Parziale eccezione per finanziamenti erogati a persone fisiche nel casol’acquisto dell’abitazione non goda dei benefici “prima casa”.

► Traslazione dell’imposta sul soggetto finanziato.► Dichiarazione: entro 3 mesi dalla chiusura di ciascun semestre.► Obbligo di versamento di acconto pari al 90% in sede di versamento

dell’imposta relativa al 1° semestre.Attenzione:nel caso di operazioni di finanziamento strutturate come le emissioniobbligazionarie o di titoli similari, l’imposta sostitutiva è dovuta dagli intermediariincaricati, ai sensi del TUF, delle attività di promozione e collocamento, ovvero,laddove tali intermediari non intervengano, dalla società emittenti. «Il soggettofinanziato risponde in solido con i predetti intermediari per il pagamentodell’imposta». Per approfondimenti si vedano le slide 65-68.

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Il regime opzionale dell’imposta sostitutiva è stato esteso, dal d.l. 145/2013,anche alle operazioni di finanziamento strutturate come emissione diobbligazioni o titoli similari.Secondo la dottrina il regime dovrebbe essere applicabile anche alle cambialifinanziarie e alle obbligazioni partecipative e subordinate (circ. Assonime n.17/2014).

In particolare, gli artt. da 15 a 20 del d.p.r. 601/1973:► si applicano alle «garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi

momento prestate…»;► …in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissione di

obbligazioni o titoli similari [art. 44, comma 2, lett. c) del TUIR];► da chiunque sottoscritte (viene meno il requisito soggettivo previsto per i

finanziamenti a m/l termine);

Finanziamenti strutturati come emissioni diobbligazioni o titoli similari

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► l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva è esercitata nella delibera diemissione («o in analogo provvedimento autorizzativo»);

► l’imposta è dovuta dagli intermediari finanziari incaricati delle attività dipromozione e collocamento ovvero, in loro assenza, dalla società emittente;

► il soggetto finanziato risponde in solido con gli intermediari per il pagamentodell’imposta;

► non è stato previsto l’obbligo di versamento dell’acconto previsto per ifinanziamenti a m/l termine.

Finanziamenti strutturati come emissioni diobbligazioni o titoli similari

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Finanziamenti strutturati come emissioni diobbligazioni o titoli similari: requisito temporale

Qualche incertezza sussiste con riferimento al fatto che tali titoli debbano omeno presentare una durata superiore a 18 mesi.Al riguardo, la dottrina (circ. Assonime n. 17/2014) propende, seppur in manieradubitativa, per la mancanza del requisito temporale nel caso di specie,argomentando sulla base della «circostanza che l’art. 20-bis richiama gli articolida 15 a 20 del d.p.r. 601, e cioè sia l’art. 15 che riguarda i finanziamenti bancaria medio e lungo termine, sia l’art. 16 che assoggetta al regime sostitutivodeterminati finanziamenti speciali indipendentemente dalla durata».

Si ritiene, invece, che il richiamo fatto dall’art. 20-bis sia riferito alla disciplinadell’imposta sostitutiva nel suo complesso, per cui sarebbe parimenti sostenibilela tesi contraria secondo la quale anche le obbligazioni ed i titoli similaridovrebbero soddisfare il requisito temporale per poter beneficiare del regimedell’imposta sostitutiva, sempreché non siano riconducibili alle specificità dell’art.16.

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► il regime si applica anche alle «eventuali surroghe, sostituzioni postergazioni,frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni dicredito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzieanche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché allamodificazione o estinzione di tali operazioni».

Per approfondimenti si rimanda a quanto riportato nella slide 84.

La rilevanza delle novità introdotte in tema difinanziamenti strutturati

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Capitolo 3

TEMI SPECIFICI: TASSAZIONE DIALCUNI ATTI, CONTRATTI E

GARANZIE RELATIVI AIFINANZIAMENTI

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Il credito di firmaSi intende il contratto con il quale la banca si impegna a prestare in futuro unagaranzia.In sé il credito di firma non rientra nel regime dell’imposta sostitutiva in quantonon qualificabile come finanziamento.Sull’applicabilità del regime dell’imposta sostitutiva all’apertura di credito”promiscuo” che preveda, alternativamente, l’utilizzo di una linea di credito per“cassa” ovvero “per firma”:

‒ Contro: sent. Cass. n. 4552/1992 e parere ABI n. 929/2006;‒ Pro: studio notariato n. 172-2006/T e parere ABI n. 993/2007.

AttenzioneSussiste un rischio in relazione alla fattispecie di concessione di garanzie (es.ipoteca) fornite in relazione alle linee “per firma”.

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Hedging Agreements

Contratti derivati generalmente stipulati in relazione ad operazioni difinanziamento con tasso di interesse variabile al fine della copertura del rischiosui tassi d’interesse.Imposta di registro:► nella prassi si tende (a mio avviso erroneamente) a considerare tali contratti

non coperti dal regime dell’imposta sostitutiva;► tali contratti andranno, pertanto, redatti per scambio di corrispondenza al fine

di evitare l’imposta di registro in misura pari al 3%.

ImportantePer ragioni di prudenza è necessario evitare di estendere, negli atti di garanziasoggetti a registrazione, le garanzie (es. ipoteche/pegni per obbligazione di terzi)anche ai crediti derivanti dagli hedging agreement. Ciò vale anche per l’ipotesi dihedging agreement - e relative garanzie - stipulati in relazione a finanziamenti amedio/lungo termine soggetti al regime dell’imposta sostitutiva.

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Cessione di crediti in garanzia

La cessione di crediti in garanzia è un contratto stipulato a garanzia dell’esattoadempimento degli obblighi contrattuali del soggetto finanziato.Imposta di registro:► se posta in essere quale garanzia di un finanziamento non rientrante nel

regime dell’imposta sostitutiva: 0,5% imposta di registro indipendentementedal fatto che sia effettuata a garanzia di obbligazione propria o a garanzia diobbligazione di terzi (posizione non condivisibile ma confermata da ris. Ag.Entrate nn. 278/2008 e 95/E/2012);

► se inerente ad un finanziamento in regime di sostitutiva non è soggetta adimposta di registro.

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Pegno su azioni

Imposta di registro► € 200, in termine fisso, se il pegno è a garanzia di obbligazione propria

indipendentemente dalla forma dell’atto (i.e. atto pubblico, scrittura privataautenticata e scrittura privata semplice);

► 0,5% in termine fisso, se il pegno è a garanzia (non richiesta dalla legge) diobbligazione di terzi, indipendentemente dalla forma dell’atto;

► € 200, in caso d’uso o enunciazione, se redatto per scrittura privata semplicecon tassazione proporzionale < € 200;

► nessuna tassazione se finalizzato per scambio di corrispondenza o per attoredatto all’estero, salvo ipotesi di caso d’uso o enunciazione (€ 200 garanziaper obbligazione propria, 0,5% garanzia per obbligazione di terzi).

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Pegno su azioni

Imposta di registro

► Base imponibile (art. 43, c.1 lett. f, TUR): valore dei titoli se inferiore allasomma garantita.

► Significato da attribuire alla locuzione “valore dei titoli”‒ ...valore nominale?...valore contabile?...valore venale?...‒ ... valore in atto dichiarato dalle parti.

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Pegno su quote di S.r.l.

Imposta di registro sul pegno su quote di S.r.l.:Il pegno quote deve necessariamente essere stipulato per atto notarile, conrelativo obbligo di registrazione:► € 200, in termine fisso, se a garanzia di obbligazione propria;► 0,5%, in termine fisso, se a garanzia di obbligazione di terzi;► se redatto all’estero, per farne uso in Italia necessità di deposito presso

archivio notarile distrettuale o presso notaio esercente (art. 106, n. 4 legge89/1913). Tale formalità secondo l’Amministrazione finanziaria comporterebbel’applicazione dell’imposta di registro sul pegno quote (ris. min. 12/12/1981, n.250751). Al riguardo autorevole dottrina propende per una diversaconclusione.

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Pegno su quote di S.r.l.

► Base imponibile: non uniformità di comportamento degli uffici dell’Agenziadelle Entrate.

► La generalità degli Uffici applica l’imposta di registro proporzionale sullasomma garantita in quanto le “quote” non rientrano fra i “titoli”.

► Alcuni Uffici, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica della normaapplicano estensivamente alle “quote” le disposizioni sui “titoli”.

► Necessità di informare il cliente sul teorico rischio, entro 3 anni, di un’impostasuppletiva determinata sul valore della somma garantita.

► Ulteriore fattore di criticità è il significato da attribuire alla locuzione “valoredei titoli”: vi sono rischi a dichiarare il valore nominale delle quote?

NO, in base all’attuale dettato normativo: art. 52 TUR.

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AccolloImposta di registro:► non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e

contestuali ad altre disposizioni (art. 21, c. 3, TUR).

Se non contestuali ad altre disposizioni:► 3%, in termine fisso, se redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata

o scrittura privata semplice;► 3%, in caso d’uso o enunciazione, se redatti per scambio di corrispondenza o

per atto redatto all’estero.

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Quietanze di pagamentoImposta di registro:1. non sono soggette ad imposta se rilasciate nello stesso atto che contiene le

disposizioni cui si riferiscono (art. 21, c. 3, TUR);2. 0,5%, in termine fisso, se rilasciata separatamente per atto pubblico o

scrittura privata autenticata (art. 6, TP I, TUR);3. 0,5%, in caso d’uso, se rilasciata per scrittura privata semplice.Nei casi b) e c) € 200 se applicabile il principio di alternatività iva/registro (ris.min. n. 301388/1976).Nei finanziamenti stipulati all’estero: richiesta, ad ogni erogazione, di quietanzeper atto pubblico o scrittura privata autenticata per disporre di un titolo esecutivo(art. 474 c.p.c.).

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Capitolo 4

IL REGIME DELL’IMPOSTASOSTITUTIVA IN ALCUNE

OPERAZIONI FINANZIARIE

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La sindacazione dei finanziamenti bancari

Attraverso la sindacazione la banca finanziatrice cede una parte del credito(cessione parziale del contratto) verso il soggetto finanziato in genere al fine diridurre la propria esposizione in relazione ad una determinata operazione.

Finanziamento

FinanziatoFinanziatoBanca ABanca A

Banca BBanca B

Cessionecredito/contratto

DebitoTassazione:► della cessione del credito;► dell’annotazione ipotecaria;► altri atti confermativi ed estensivi

delle garanzie da redigere in formanotarile;

► enunciazione della cessione delcredito.

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La sindacazione dei finanziamenti bancari

Tempistica della sindacazione:

► ante sottoscrizione (soluzione ponte“bridge loan”);

► post sottoscrizione - ante erogazione;► post erogazione.

Cessione credito versus cessionecontratto:- cessione del credito atto bilaterale- cessione del contratto atto trilaterale(intervento del del debitore ceduto).

Finanziamento

FinanziatoFinanziatoBanca ABanca A

Banca BBanca B

Cessionecredito/contratto

Debito

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La sindacazione dei finanziamenti bancari antemodifiche di cui al d.l. 91/2014La prassi amministrativa e la Suprema Corte tendevano a non estendere allesindacazioni il regime dell’imposta sostitutiva. In tema si segnalano:► ris. min. nn. 310273/1988, 310932/1989, 400352/1989, 310665/1991, e circ.

Ag. Territorio n.12/2002;► consultiva n. 111917 del 2002 dell’Avvocatura Generale dello Stato;► sent. Cass. nn. 4970/2002, 24164/2004, 1205/2005, 1954/2005 e

4602/2009 (contra, sent. Cass. n. 2734/2009).

La sindacazione rientrava nel regime dell’imposta sostitutiva solo seprevista come obbligatoria nel contratto di finanziamento (ris. min. n.310665/1991).Al di fuori del caso appena indicato, il regime dell’imposta sostitutiva non siestendeva alle sindacazioni dei finanziamenti a m/l termine.

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La sindacazione dei finanziamenti bancari antemodifiche di cui al d.l. 91/2014Seguendo l’interpretazione restrittiva della norma:► cessione crediti: imposta di registro 0,5%, non applicabile nel caso in cui:

(i) atto redatto per scambio di corrispondenza, (ii) atto formato all’esteroovvero (iii) cessione rientrante nell’ambito di applicazione del regime iva(i.e. effettuando la cessione con uno sconto);

► annotazione dell’ipoteca: imposta ipotecaria pari al 2%;► atti ricognitivi e di subentro nelle garanzie da redigere in forma

notarile: rischio 0,5% imposta di registro se a garanzia di obbligazione diterzi? (per approfondimento vedi anche slide 88)

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La disciplina delle operazioni di sindacazione aseguito delle recenti modifiche

Le modifiche di cui al d.l. 145/2013 sembravano avvalorare la tesi circa la nonapplicabilità del regime dell’imposta sostitutiva alle operazioni di sindacazione.

Infatti, la formulazione dell’articolo 20-bis del d.p.r. 601/73 richiamava in parte ildettato letterale dell’art. 15, aggiungendo però una disposizione che - prima dellemodifiche di cui al d.l. 91/2014 - consentiva di fruire dell’esenzione dalle imposteindirette solo ai trasferimenti di garanzie relativi alle operazioni di finanziamentostrutturate come emissione di obbligazioni. Una tale distinzione sembravaavvalorare la tesi circa….

… la non applicabilità del regime dell’imposta sostitutiva in ipotesi disindacazione dei finanziamenti a m/l termine.

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Con il d.l. 91/2014, invece, il Legislatore ha espressamente esteso il regimedell’imposta sostitutiva, e la conseguente esenzione da imposte indirette ex art.15, anche

«alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimentidelle garanzie ad essi relativi».

Tale disposizione non avrebbe carattere interpretativo bensì innovativo, per cuiconfermerebbe, per il passato, la posizione dell’Amministrazione finanziaria edella giurisprudenza con riferimento alle operazioni di sindacazione poste inessere prima dell’entrata in vigore della norma.Il nuovo regime trova, a nostro avviso, applicazione anche con riferimento allenuove operazioni di sindacazione ancorché aventi ad oggetto finanziamentisoggetti all’imposta sostitutiva prima dell’entrata in vigore delle nuovedisposizioni.

La disciplina delle operazioni di sindacazione aseguito delle recenti modifiche

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La norma non si esprime circa la necessità che il requisito soggettivo perl’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva sussista anche in capo aicessionari del finanziamento.Sulla base del tenore letterale della norma il regime agevolativo dovrebbe trovareapplicazione alle sindacazioni in genere, a prescindere dal fatto che il cessionarioabbia, o meno, i requisiti soggettivi per accedere al regime dell’impostasostitutiva.Potrebbe, però, esservi il rischio che, al fine di evitare operazioni elusive,l’Amministrazione finanziaria - alla luce della posizione restrittiva già assunta intema di sindacazioni (cfr. ris. min. 18/4/1998 n. 310273) - richieda, comunque,che il requisito soggettivo per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sia presente,in ipotesi di sindacazione, anche in capo al cessionario ancorché ciò non siaprevisto dalla norma. In assenza di chiarimenti sul punto, prudenzialmente,sarebbe opportuno evitare di porre in essere sindacazioni di finanziamenti afavore di soggetti che non presentino il requisito soggettivo per accedere alregime dell’imposta sostitutiva.

La disciplina delle operazioni di sindacazione aseguito delle recenti modifiche

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Art. 15, d.p.r. 601/1973«Le operazioni relative ai finanziamenti a medioe lungo termine e tutti i provvedimenti, atti,contratti e formalità inerenti alle operazionimedesime, alla loro esecuzione, modificazioneed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo dachiunque e in qualsiasi momento prestate e alleloro eventuali surroghe, sostituzioni,postergazioni, frazionamenti e cancellazionianche parziali, ivi comprese le cessioni di creditostipulate in relazione a tali finanziamenti, nonchéalle successive cessioni dei relativi contratti ocrediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essirelativi effettuate da aziende e istituti di credito eda loro sezioni o gestioni […] per le quali è stataesercitata l'opzione di cui all'articolo 17, sonoesenti dall'imposta di registro, dall'imposta dibollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalletasse sulle concessioni governative.»

Art. 20-bis, d.p.r. 601/1973«Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche allegaranzie di qualunque tipo, da chiunque e inqualsiasi momento prestate in relazione alleoperazioni di finanziamento strutturate comeemissioni di obbligazioni o titoli similari alleobbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2,lettera c), del Testo unico delle imposte suiredditi, approvato con il decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dachiunque sottoscritte, alle loro eventualisurroghe, sostituzioni, postergazioni,frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivicomprese le cessioni di credito stipulate inrelazione alle stesse, nonché ai trasferimenti digaranzie anche conseguenti alla cessionedelle predette obbligazioni, nonché allamodificazione o estinzione di tali operazioni.»

LEGENDA§ Testo: modifiche di cui al d.l. 145/2013§ Testo: modifiche di cui al d.l. 145/2013 che non trovavano riscontro nel wording dell’art. 15, c.1, d.p.r. 601/1973§ Testo: modifiche di cui al d.l. 91/2014

La disciplina delle operazioni di sindacazione aseguito delle recenti modifiche

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Atti ricognitivi e di subentro nelle garanzie nellesindacazioni di finanziamenti non soggetti adimposta sostitutivaCon riferimento agli atti ricognitivi e di subentro nelle garanzie per obbligazionidi terzi:► la dottrina ha segnalato il rischio che gli stessi possano essere soggetti ad

imposta di registro in misura proporzionale pari allo 0,5%;► a mio avviso tali atti non dovrebbero scontare l’imposta di registro in misura

proporzionale poiché la cessione del credito relativo al finanziamentocomporta, ex lege (art. 1263 c.c.), il trasferimento delle esistenti garanzie incapo al cessionario; tali atti, pertanto, non hanno efficacia costitutiva deltrasferimento delle garanzie, né possono essere ricondotti ad altre tipologiedi atto che esprimono un’autonoma capacità contributiva da assoggettare atassazione in misura proporzionale;

► tale conclusione è valida nella misura in cui gli atti ricognitivi richiamino, sicet simpliciter, il subentro del cessionario nelle originarie garanzie. Qualora,invece, gli atti ricognitivi fossero, in realtà, autonomamente produttivi dieffetti costitutivi di nuove o più estese garanzie, gli stessi - sempreché nonrelativi a finanziamenti soggetti al regime dell’imposta sostitutiva -risulterebbero soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale.

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Cartolarizzazione ex legge 130/1999 ante modificheintrodotte dal d.l. 91/2014Art. 6, c. 2 legge 130/1999: “Se la cessione ha per oggetto crediti derivanti dalleoperazioni indicate negli articoli 15, 16 e 19 del D.P.R. continuano ad applicarsi leagevolazioni previste nel citato articolo 15. Nello specifico:► in base a tale norma, nonostante il mutamento del soggetto titolare dei crediti,

gli atti (es. cancellazione di ipoteca) continuano ad essere copertidall’originario regime dell’imposta sostitutiva;

► dubbi se tale disposizione si applicasse anche alle cessioni di tali crediti allaSPV ex legge 130/1999 e alle cd. retrocessioni di crediti cartolarizzati;

► prudenzialmente, al fine di evitare il rischio di applicazione dell’imposta diregistro in misura pari allo 0,5%, era opportuno che la cessione avvenissecon uno sconto in maniera che la stessa rientri nel campo di applicazione iva(ancorché in regime di esenzione) e sia, pertanto, soggetta, in caso diregistrazione, ad imposta di registro pari a € 200.

Da ultimo le garanzie di qualsiasi tipo (ivi incluse quelle ipotecarie) esistenti infavore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore della SPV,senza bisogno di alcuna formalità (art. 58, c. 3 TUB, richiamato dall’art. 4, c. 1,legge 130/1999; cfr. ris. Ag. Territorio n. 3/T/2006).

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Come precedentemente riportato, con il d.l. 91/2014 è stato esteso il regimedell’imposta sostitutiva anche ai finanziamenti erogati da società dicartolarizzazione.

Infatti, l’art. 17-bis del d.p.r. 601/1973 dispone che gli articoli da 15 a 17 siapplichino «altresì alle operazioni di finanziamento la cui duratacontrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi poste in essere da società dicartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 […]».

Cartolarizzazione ex legge 130/1999

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Con l’entrata in vigore del d.l. 91/2014 sono venuti meno i dubbi circal’applicabilità dell’esenzione da imposizione indiretta:► alle cessioni dei crediti relativi a finanziamenti a m/l termine a favore di SPV

costituite ai sensi della legge 130/1999.► alle cd. retrocessioni di crediti cartolarizzati. Si tratta, nello specifico, delle

rettifiche al perimetro dei crediti cartolarizzati, che comportano la restituzioneall’originator di alcuni dei crediti inizialmente trasferiti in blocco alla SPV exlegge 130/1999 (Circ. ABI del 30/10/2014, n. 9).

Cartolarizzazione ex legge 130/1999

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La surrogazione per volontà del debitoreCon la surrogazione, ex art. 1202 c.c., il debitore prende a mutuo una sommafinalizzata al rimborso di un precedente debito, surrogando il mutuante nei dirittidel creditore: non si applica art. 33, c. 2, TUR.Per la prevalente dottrina e giurisprudenza:► surroga come vicenda traslativa del credito in cui il surrogato subentra nella

posizione giuridica del creditore soddisfatto;► nonostante il pagamento del debitore non vi sarebbe l’estinzione del rapporto

obbligatorio originario;► il mutuante surrogato acquista il medesimo diritto di credito cui era titolare il

precedente creditore nonché i diritti accessori (i.e. garanzie).

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La surrogazione per volontà del debitorePortabilità del mutuo: art. 8 d.l. 7/2007 (decreto Bersani-bis) poi trasposto nelTUB (art. 120-quater).La norma trova applicazione con riferimento:► ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari

con persone fisiche o micro-imprese;► ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti

(chiaramente in relazione all’acquisto di un’abitazione).

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La surrogazione per volontà del debitoreAi sensi dell’art. 120-quater TUB:► il mutuante surrogato (banca o ente di previdenza obbligatoria) subentra nelle

garanzie, personali e reali, accessorie al credito surrogato;► la surrogazione non comporta il venir meno dei benefici fiscali;► con la surrogazione non trovano applicazione l’imposta sostitutiva e le

imposte ordinarie da questa sostituite. In particolare:‒ l’erogazione del nuovo finanziamento non è soggetto ad imposta

sostitutiva;‒ l’annotazione della surroga a margine dell’iscrizione originaria di ipoteca

non comporta applicazione dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria,dell’imposta di bollo mentre è soggetta alla tassa ipotecaria (circ. Ag.Territorio n. 9/T/2007).

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La surrogazione per volontà del debitore

Surrogazioni non rientranti nel regime dell’art. 120-quater TUB:Secondo l’Amministrazione finanziaria e la Suprema Corte (ex multis, sent. Cass.4970/2002) l’annotazione della surroga non sconta imposta ipotecaria solonell’ipotesi in cui:► la surroga abbia la propria causa giustificativa in un finanziamento da parte di

una banca che eserciti il credito a medio lungo termine; e,► la banca corrisponda, in luogo dell’imposta ordinariamente prevista, l’imposta

sostitutiva.

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L’espromissioneCon l’espromissione un terzo soggetto assume il debito nei confronti dell’entefinanziatore il quale può decidere, o meno, di liberare il debitore originario (art.1272 c.c.).

L’espromissione è qualificabilecome

atto inerente al finanziamento?Finanziamento

FinanziatoFinanziatoBanca ABanca A

Debito

TerzoTerzo

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L’espromissione

Sul tema specifico non risultano interpretazioni ministeriali, né giurisprudenziali.Sulla base dei richiamati pronunciamenti ministeriali e della Suprema Corte intema di surroga sembrerebbe doversi concludere in senso negativo.Conseguentemente:► atto di espromissione: 3% imposta di registro, in termine fisso,

indipendentemente dalla forma dell’atto (atto pubblico, scrittura privataautenticata, scrittura privata semplice);

► imposte indirette applicabili in misura ordinaria sulle eventuali ulteriorigaranzie concesse dal terzo.

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Il frazionamento del finanziamento

Nel finanziare progetti di sviluppoimmobiliare le società edili ricorrono afinanziamenti bancari garantiti daipoteca sul terreno edificabile o sullaproprietà in corso di costruzione.

Tre step:► finanziamento;► frazionamento;► accollo.

Societàedile

Societàedile

BancaBanca

Terreno -Immobile incostruzione

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Il frazionamento del finanziamento

Art. 39 (c. 6 e 6-bis TUB)Se è possibile ottenere l’accatastamentodelle singole porzioni che costituisconol’edificio o complesso condominialeallora.......il debitore, il terzo acquirente, ilpromissario acquirente o l’assegnatariodel bene ipotecato hanno diritto per larelativa porzione di immobile:1. alla suddivisione del finanziamento

in quote; e,2. al frazionamento dell’ipoteca.

Societàedile

Societàedile

BancaBanca

Porz

.im

m.1

Porz

.im

m.2

Porz

.im

m.3

Acq. imm. 1

Acq. imm. 2

Acq. imm. 3Accollo

finanziamenti 1,2 e 3

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Il frazionamento del finanziamentoCon il frazionamento:► l’annotazione del frazionamento a margine dell’ipoteca ha efficacia retroattiva;► l’ipoteca non si estingue ma perde il suo carattere di indivisibilità. I nuovi

vincoli ipotecari frazionati hanno stessa data, grado ed effetto dell’ipotecaoriginaria.

Conseguenze fiscali dell’operazione:► non si applica l’imposta sostituiva al rapporto banca-acquirente;► non trova applicazione l’imposta ipotecaria del 2%;► accollo contestuale all’acquisto dell’immobile non è soggetto ad imposta di

registro (art. 21, c. 3, TUR).

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La ristrutturazione di debiti bancariNell’ambito della ristrutturazione dei debiti l’imposizione indiretta applicabileall’operazione va analizzata con attenzione caso per caso. In particolare occorreconsiderare se:► la ristrutturazione del debito riguarda un finanziamento a breve o a m/l

termine;► è prevista solo una dilazione dei termini di pagamento e/o dei tassi

d’interesse;► vi è erogazione di nuova finanza;► intervengono modifiche contrattuali che comportano novazione;► sono concesse ulteriori garanzie;► intervengono remissioni di debito.

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La ristrutturazione di debiti bancari: novazioneNovazione (artt. 1230 e ss. c.c.): con la novazione si ha l’estinzione (senzaadempimento) di un’obbligazione con la sostituzione, senza soluzione dicontinuità, di una nuova obbligazione avente oggetto e titolo diverso.Nell’ambito delle operazioni di ristrutturazione dei finanziamenti bancari:► la modifica dei tassi d’interesse e la dilazione dei termini non comporta

novazione (parere ABI del 15/12/1999, n. 522), pertanto, se il finanziamentoera soggetto al regime dell’imposta sostitutiva, anche le eventuali ulteriorigaranzie soggiacciono a tale regime e non scontano le ordinarie imposteindirette;

► una dilazione dei termini, di durata superiore a 18 mesi più 1 giorno, nonconsente l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva al finanziamento selo stesso originariamente era a breve termine (circ. Ag. del Territorio n.240/T/1999 e ris. Ag. Entrate. n 121/E/2011 e sent. Cass. nn. 4530/2002 e4611/2002);

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La ristrutturazione di debiti bancari: novazione► se la ristrutturazione di un’esposizione bancaria è effettuata attraverso il

ricorso ad un nuovo finanziamento finalizzato al rimborso dell’originariodebito, in presenza dei necessari requisiti, tale finanziamento e le relativegaranzie soggiacciono al regime dell’imposta sostitutiva (ris. Ag. Entrate nn.68/E/2008 e 121/E/2011).

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La ristrutturazione di debiti bancari: novazioneIn caso di novazione, secondo certa dottrina, se il nuovo finanziamento presentai requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale lo stesso è soggetto al regimedell’imposta sostitutiva (parere ABI del 19/11/1997, n. 309).Attenzione:di avviso contrario è l’Amministrazione finanziaria (ris. min. n. 1/T/2005) secondocui:► in ipotesi di novazione il nuovo finanziamento non rientra nel regime

dell’imposta sostitutiva in quanto «il soggetto originariamente finanziato nonverrebbe effettivamente a disporre,(…), di nuova liquidità»,conseguentemente …

► le ulteriori garanzie sarebbero, pertanto, soggette alle ordinarie imposteindirette.

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La ristrutturazione di debiti bancari: riconoscimentodel debitoIn relazione alla tassazione applicabile al riconoscimento del debito contenutain tali atti si registrano posizioni contrastanti:► atti di natura dichiarativa soggetti ad imposta di registro dell’1%;► atti a contenuto patrimoniale soggetti ad imposta di registro 3%;ovvero► atti soggetti ad imposta di registro pari a € 200 in quanto atti a contenuto non

patrimoniale.

In ogni caso, con riferimento ai finanziamenti fruttiferi in genere, trovaapplicazione l’imposta di registro in misura fissa in base al principio dialternatività iva/registro (ris. min. n. 152/E/2008).

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La ristrutturazione di debiti bancari: remissione deldebitoImposta di registro:► Remissione di debito: 0,5% in termine fisso (art. 6, TP I, TUR).

Tassazione in caso d’uso o enunciazione se redatto per scambio dicorrispondenza (attenzione agli atti unilaterali) o per atto stipulato all’estero.

► Remissione di debito da parte del socio: assimilata ad un conferimento indenaro (ris. min. nn. 250638/1978 e 250934/1978).In virtù di tale assimilazione secondo alcuni l’atto sarebbe soggetto adimposta di registro di € 200, in termine fisso, anche se redatto per scambio dicorrispondenza, mentre secondo altri non sarebbe soggetto a registrazione.

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La ristrutturazione di debiti ex art. 182-bis l.f. e ilconcordato preventivo► Il decreto di omologazione del concordato preventivo e dell’accordo di

ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. è soggetto ad imposta di registroin misura fissa (art. 8 lett. g, TP I, TUR; ris. Ag. Entrate n. 26/E/2012 e circ.Ag. Entrate n. 27/E/2012).

► La tassazione in misura fissa non trova applicazione in caso di concordatocon trasferimento dei beni a terzo assuntore salvo non abbiano ad oggettooperazioni rientranti nell’ambito applicativo dell’iva.

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Capitolo 5

CASO PRATICO: LE OPERAZIONI DILEVERAGED BUY OUT

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Assumptions:► Acquisition debt: (i) fin. bancari, (ii) fin. mezzanino

e (iii) Vendors’ loan.► Rifinanziamento debito esistente in target tramite

fin. bancari.

Target

Private Equity

NewCo

100%

Finanziamento bancarioFinanziamento mezzanino

Sub-target

100%

SociVenditori

Equity injectionfinanziamento soci

Prezzo

Vendors’ loan

Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out

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Security package del bridge loan, delmezzanino e del vendors’ loan:► Pegno su azioni/quote Newco► Pegno azioni/quote Target► Cessione crediti in garanzia► Pegno su c/c bancari► Pegno marchi► Privilegio speciale

Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out

Target

Private Equity

NewCo

100%

Bridge loan bancario

Sub-target

100%

Bridge loan bancarioFinan. mezzanino

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Security package del senior loan:► Pegno su azioni/quote Newco► Ipoteca su immobili ex Target post

fusione► Cessione crediti in garanzia► Pegno su c/c bancari► Pegno marchi► Privilegio speciale

Attenzione alle garanzie del:► finanziamento mezzanino;► Vendors’ loan.

Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out

Target

Private Equity

NewCo

100%Fusione

Sub-target

100%

Senior loan bancarioFinan. mezzanino

Senior loan bancario

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Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out

Check-list controlli fase bridge:ügaranzie per obbligazioni di terzi;üenunciazione di atti;ü riconoscimento di debito e/o

quietanze (per scrittura privata o attopubblico) relative ad operazioni nonrientranti nel campo di applicazionedell’iva;

ü accolli e/o compensazioni;ü finanziamenti soci infruttiferi;ü presenza di altri atti a contenuto

patrimoniale.

Check-list controlli fase senior:ü verifica dei requisiti per il regime

dell’imposta sostitutiva (es.verifica delle clausole di recessoo rimborso anticipato in favoredelle banche);

ü atti e garanzie per obbligazione diterzi, non inerenti (es. garanzie suhedging agreement, sul finanz.soci, sul finanz. mezzanino e sulVendors’ loan);

ü enunciazione di atti;ü clausole a contenuto patrimoniale,

non inerenti;ü clausole e form contrattuali per la

sindacazione del finanziamento.

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Considerata l’incertezza reintrodottadalla sentenza della Cassazione n.695/2015 circa l’effettiva applicabilitàdel regime dell’imposta sostitutiva alleoperazioni di rifinanziamento sarebbeopportuno, quando possibile dal unp.d.v. legale, strutturare l’operazione diLBO:► evitando la fase bridge, ricorrendo

direttamente a finanziamentisenior;

► rilasciando le ipoteche sugliimmobili, così come le altregaranzie sui beni della Target, postfusione di quest’ultima con Newco.

Sul tema si rimanda alla slide n. 46.

Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out

Target

Private Equity

NewCo

100%Fusione

Sub-target

100%

Senior loan bancarioFinan. mezzanino

Senior loan bancario

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Allegato

LA NORMATIVA - ARTT. 15 E SS.D.P.R. 601/1973

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Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973Art. 15. Operazioni di credito a medio e lungo termineLe operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti,contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione edestinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate ealle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni ancheparziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonchéalle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essirelativi effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, inconformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungotermine, e quelle effettuate ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, sono esenti dall'imposta diregistro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulleconcessioni governative.In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sonosoggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazionealle operazioni stesse sono soggette all'imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o frazionedi milione.Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni difinanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi.

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Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973Art. 16. Altre operazioni di creditoLe agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle operazioni relative aifinanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarieo amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148;[2) (Soppresso)];3) credito all'artigianato, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla legge 25 luglio1952, n. 949;[4) (Abrogato)];5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n.819;[6) (Soppresso)];7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli artt. 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio1952, n. 949;9) credito peschereccio di esercizio.

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Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973Art. 17. Imposta sostitutivaGli enti che effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16 , a seguito di specificaopzione, possono corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie ecatastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva. L'opzione èesercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924, n. 731, degli artt. 14 e 18 del decreto-legge 29luglio 1927, n. 1509, dei decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398 e 2 giugno 1946, n. 491,del D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'art. 17 dellalegge 25 luglio 1952, n. 949, e delle leggi 13 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31luglio 1957, n. 742, nonché per gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in baseal testo unico 16 luglio 1905, n. 646, per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 23agosto 1946, n. 370, per le sezioni autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950,n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e per la sezione interventi speciali di cui alle leggi 18dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274, l'imposta sostitutiva comprende anche leimposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessionigovernative sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono in essere per il lorofunzionamento e per lo svolgimento della loro attività, in conformità alle norme legislative oagli statuti che li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 15 per gli attigiudiziari e le cambiali.

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Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973Art. 17-bis. Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazioneLe disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresì alle operazioni di finanziamento lacui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi poste in essere dalle società dicartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché da imprese di assicurazionecostituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea oorganismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell'Unioneeuropea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista dicui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bisdel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917.

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Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973Art. 18. Aliquota e base imponibile dell’imposta sostitutivaL'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivodei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e16 erogati in ciascun esercizio. Per ifinanziamenti fatti mediante aperture di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altraforma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido.L'aliquota è ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4) 8) e9) dell'art. 16.Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, edelle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontarecomplessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio. La stessaaliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e laristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo lecondizioni di cui alla nota II-bis all’ articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delledisposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la sussistenza delle stessenon risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell’atto di finanziamento o allegata almedesimo.

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Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973Art. 19. Finanziamenti specialiFerme restando le agevolazioni di cui agli artt. 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondisomministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi nonconcorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.Non concorrono inoltre a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva:a) i finanziamenti previsti da leggi speciali recanti provvidenze a favore di zone devastate dacatastrofi o da calamità naturali;b) i finanziamenti fatti ad Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, aregioni, province e comuni e ad enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento difunzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.L'imposta sostitutiva è ridotta alla metà per i mutui concessi dagli istituti di credito fondiarioad Istituti Autonomi per le Case Popolari e a cooperative edilizie in conformità alledisposizioni degli artt. 147 e148 del Testo unico sull'edilizia popolare ed economicaapprovato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.Per le operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione previsti dalla legge 24 maggio1977, n. 227, di durata superiore ai diciotto mesi l'imposta sostitutiva si applica nella misuradi cui al secondo comma dell'art. 18.Il trattamento previsto agli effetti dell'imposta di bollo dal secondo comma dell'art. 15 è estesoanche agli effetti cambiari e titoli equivalenti indicati nel primo comma dell'art. 32 della leggecitata nel precedente comma.

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Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973Art. 20. Dichiarazione e pagamento dell’imposta sostitutivaGli enti che effettuano le operazioni indicate dagli artt. 15 e 16 devono dichiarare, entro tremesi dalla chiusura dell'esercizio, le somme sulle quali si commisura l'imposta dovuta,indicando separatamente l'ammontare complessivo dei finanziamenti soggetti all'aliquotanormale, quello dei finanziamenti soggetti all'aliquota ridotta di cui all'art. 18 e quello deifinanziamenti previsti dall'art. 19.La dichiarazione deve essere presentata in due esemplari, sottoscritti dalle persone che sonotenute a firmare la dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul reddito delle personegiuridiche, all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione è la sede legale dell'ente.L'Ufficio annota su un esemplare della dichiarazione l'ammontare dell'imposta che risultadovuta e lo restituisce all'ente, che deve effettuare il pagamento in unica soluzione entrotrenta giorni.L’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull’atto dicompravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefìci di cui all’ articolo 1, quintoperiodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta diregistro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esuccessive modificazioni, in caso di decadenza dai benefìci stessi per dichiarazionemendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con ibenefìci prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede,nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell’evento che comporta la revoca [segue]

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Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973Art. 20. Dichiarazione e pagamento dell’imposta sostitutiva[segue] dei benefìci medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tral’imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell’articolo 18 e quella di cui al primo comma dellostesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per centodella differenza medesima.Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzionirelative alla omissione o infedeltà della dichiarazione, per la riscossione, per il contenzioso eper quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva valgono le norme sull'impostadi registro.Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delledisposizioni dei commi precedenti.

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Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973Art. 20-bis. Operazioni di finanziamento strutturateGli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e inqualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate comeemissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2, letterac), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe,sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese lecessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie ancheconseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzionedi tali operazioni.L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma, è esercitata nella deliberazione di emissione oin analogo provvedimento autorizzativo.L'imposta sostitutiva è dovuta dagli intermediari finanziari incaricati, ai sensi del decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attività di promozione e collocamento delleoperazioni di cui al comma 1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non intervengano, dallesocietà che emettono le obbligazioni o titoli similari con riferimento ai quali è stata esercitatal'opzione. Il soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari per il pagamentodell'imposta. [segue]

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Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973Art. 20-bis. Operazioni di finanziamento strutturate[segue] Gli intermediari finanziari e le società emittenti tenute al pagamento dell'impostasostitutiva dichiarano, secondo le modalità previste dall'articolo 20 del presente decreto edall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare delle obbligazioni collocate.Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3,commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

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Disclaimer e ringraziamentiDisclaimer: nonostante l’attenzione posta nel predisporre le presenti slide -anche in considerazione delle diverse posizioni interpretative delle norme trattatein questo elaborato - si invita a non trarre definitive conclusioni in merito al regimedi tassazione da riservare ad atti e contratti oggetto di stipula, unicamente sullabase del presente lavoro e si suggerisce di effettuare, caso per caso, gli opportunie necessari approfondimenti. A tale riguardo si declina ogni responsabilitàeventualmente derivante da un uso improprio di questo documento.

Ringraziamenti: si desidera rivolgere un sentito ringraziamento nei confronti deinotai Giovannella Condò e Monica de Paoli e dell’avv. Davide Mencacci per gliinteressanti spunti e le occasioni fornite nell’affrontare molte delle tematicheoggetto della presente trattazione; da ultimo, un particolare grazie viene rivolto aldott. Simone Stefano Schiavini per l’apprezzato contributo fornito nellapredisposizione delle presenti slide.

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Quirino Walter ImbimboDottore Commercialista e Revisore Legale

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