Simone Ferrari, Sul rapporto fra l’illecita accumulazione di beni e la confisca

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Al di la ` dell’aspetto classificatorio, l’argomento rileva per le problematiche che ad esso sono connesse: l’at- tenzione va rivolta ad accertare l’eventuale violazione di diritti protetti dall’ordinamento, da parte di una condotta, in definitiva, riconducibile alla p.g. e, co- munque, la legittimita `, alla luce dei parametri norma- tivi, dell’acquisizione processuale della “memoria” fo- nica cosı ` formata. In questi termini, si ritiene che le dichiarazioni sur- rettiziamente procurate da un privato che collabori con gli investigatori ovvero direttamente dalle forze di polizia che, sotto copertura, abbiano avvicinato una persona informata sui fatti o l’indagato (al riguardo si e ` soliti usare l’espressione “agente segreto attrezzato per il suono”) costituiscano materiale di indagine, inu- tilizzabile ai fini probatori 15 . Di regola, si osserva che tali modalita ` di apprensione delle circostanze di reato mirano a conseguire infor- mazioni che non sarebbe stato possibile ottenere in una situazione investigativa formalizzata (ossia mediante l’interrogatorio e l’assunzione di informazioni dalla persona indagata o dal testimone), cosı ` che, dal punto di vista probatorio, le dichiarazioni acquisite non pos- sono fare ingresso in giudizio, incontrando i limiti posti dall’art. 191 c.p.p. e mal conciliandosi con gli artt. 188 e 189 c.p.p. Quanti si allineano a questa posizione osservano an- che che le registrazioni ottenute con simili espedienti, qualora fossero processualmente utilizzabili, consenti- rebbero di aggirare gli ostacoli posti dagli artt. 62, 63, 195, comma 4, e 203 c.p.p. e di privare l’indagato di fondamentali garanzie difensive, prima fra tutte il di- ritto al silenzio. Diversa e ` la circostanza in cui il privato proceda au- tonomamente alla registrazione della conversazione a cui abbia preso parte, poiche ´ non e ` ipotizzabile una intercettazione proveniente da chi non e ` extraneus ri- spetto alla comunicazione riservata. Da questa premessa, la giurisprudenza e la dottrina prevalente valutano ammissibile l’ingresso in giudizio della registrazione e la traccia sonora quale documento ai sensi dell’art. 234 c.p.p. 16 . In definitiva, siccome l’uso di mezzi meccanici da parte dell’interlocutore non puo ` scalfire il diritto alla segretezza della comuni- cazione, e ` consentita la diffusione successiva della ri- produzione fonografica, che puo ` costituire solo una lesione della riservatezza, non tutelata dalla legge; del resto, lo stesso contenuto del dialogo avvenuto tra le parti puo ` essere oggetto di testimonianza 17 . All’interno di questo variegato panorama, resta da valutare quale sia la collocazione da dare al caso in cui uno degli interlocutori, fornito di microspia, abbia consentito l’ascolto diretto della conversazione da par- te dell’extraneus. E ` evidente che, anche in simile evenienza, si presen- tano quelle stesse questioni sollevate in precedenza cir- ca la possibilita ` o meno di ritenere configurata una intercettazione e, soprattutto, quelle in merito alle ri- percussioni di un’eventuale ingerenza dell’attivita ` di polizia sulla utilizzabilita ` dell’atto. Nella specie, la suprema Corte si e ` limitata ad affer- mare che tale situazione e ` intermedia tra quella previ- sta dagli artt. 266 e segg. c.p.p. e quella di cui all’art. 234 c.p.p. In altri termini, la volonta ` di uno degli in- terlocutori di documentare il contenuto del colloquio, sia pure avvalendosi dei mezzi forniti dai Carabinieri, accosta la fattispecie all’art. 234 c.p.p.; il fatto che, invece, l’iniziativa sia stata presa dalla p.g. e che la stessa si sia servita del privato per captare la conver- sazione avvicina l’attivita ` compiuta ad una intercetta- zione. La fattispecie “prevalente” non e ` indicata, poiche ´ la questione e ` stata ritenuta del tutto teorica, considerato che, nel concreto, le operazioni erano state autorizzate dal G.I.P. e il P.M. aveva motivato l’utilizzo di impianti esterni alla Procura ex art. 268, comma 3, c.p.p. 18 ILLECITA ACCUMULAZIONE DI BENI Cassazione penale, VI Sezione, 17 novembre 2008 (ud. 7 ottobre 2008), n. 42802 — Oliva Presi- dente —Matera Relatore —Stabile P.M. (diff.) — Puppa, ricorrente. Confisca — Ipotesi particolari di confisca previste nel D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modificazio- 15 Cass., Sez. un., 28 maggio 2003, Torcasio, cit. In dottrina, v. Dean, In tema di indebita registrazione delle conversazioni fra persone detenute: dall’art. 225 «quinquies» c.p.p. 1930 all’art. 266 c.p.p. 1988, in Giur. It., 1990, II, 9 e seg.; Dinacci, L’irri- levanza processuale delle registrazioni di conversazioni tra presen- ti, ivi, 1994, II, 73 e seg., il quale riferisce tale valutazione anche al caso in cui il privato non rappresenti la longa manus della polizia giudiziaria; Fumu, op. cit., 776 e seg.; Caprioli, op. cit., 316 e seg., limita l’inutilizzabilita ` alla dichiarazione provocata e non a quella meramente ricevuta dall’agente infiltrato; Filippi, op. cit., 30 e segg., distingue tra le ammissioni ottenute dall’in- dagato e le informazioni acquisite dal testimone, per affermare che, nel primo caso, vi e ` violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e inosservanza dell’art. 188 c.p.p., ragione per cui la me- morizzazione fonica e ` inutilizzabile, mentre, nel secondo caso, e ` possibile invocare una lesione del diritto alla riservatezza rico- nosciuto dall’art. 8 Cedu. 16 Cass., Sez. un., 28 maggio 2003, Torcasio, cit. In dottrina, per la stessa posizione, v. Camon, op. cit., 33 e segg.; Di Mar- tino-Procaccianti, op. cit., 23 e segg.; Fumu, op. cit., 775 e seg. 17 L’assunto non e ` unanime, poiche ´ vi e ` anche chi vede in tale condotta una violazione della segretezza, ma nonostante cio ` riconosce l’ammissibilita ` della prova cosı ` formata (Caprioli, op. cit., 218 e segg.), a differenza di altri che escludono l’accesso in giudizio di tali registrazioni, dal momento che il legislatore, in riferimento a questa specifica limitazione del diritto, e ` venuto meno agli obblighi imposti dall’art. 15 Cost. (Dinacci, op. cit., 67 e segg. e Falato, Intercettazioni telefoniche e dettato costi- tuzionale. A proposito di una consolidata giurisprudenza, in Cass. Pen., 2000, 2038 e segg.). Secondo Filippi, op. cit., 240, anche la sola violazione della riservatezza e ` idonea a rendere inammis- sibile l’acquisizione della registrazione sulla base di quanto di- sposto dall’art. 8 Cedu. 18 Escludono sia configurabile una intercettazione di con- versazioni o comunicazioni, Cass., Sez. VI, 7 settembre 2005, Dottino, in Guida Dir., 2005, n. 39, 99; Id., Sez. II, 5 novembre 2002, Modelfino, in Cass. Pen., 2004, 185; contra, Id., Sez. I, 23 gennaio 2002, Aquino, in Giust. Pen., 2003, III, 644 e segg.; Id., Sez. VI, 20 novembre 2000, Finini, in Cass. Pen., 2001, 3483; Id., Sez. I, 13 gennaio 1999, Di Cuonzo, in C.E.D. Cass., rv. 213251. Diritto Penale | ILLECITA ACCUMULAZIONE DI BENI 2499 Giurisprudenza Italiana - Novembre 2009

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Al di la dell’aspetto classificatorio, l’argomento rilevaper le problematiche che ad esso sono connesse: l’at-tenzione va rivolta ad accertare l’eventuale violazionedi diritti protetti dall’ordinamento, da parte di unacondotta, in definitiva, riconducibile alla p.g. e, co-munque, la legittimita, alla luce dei parametri norma-tivi, dell’acquisizione processuale della “memoria” fo-nica cosı formata.

In questi termini, si ritiene che le dichiarazioni sur-rettiziamente procurate da un privato che collaboricon gli investigatori ovvero direttamente dalle forze dipolizia che, sotto copertura, abbiano avvicinato unapersona informata sui fatti o l’indagato (al riguardo sie soliti usare l’espressione “agente segreto attrezzatoper il suono”) costituiscano materiale di indagine, inu-tilizzabile ai fini probatori15.

Di regola, si osserva che tali modalita di apprensionedelle circostanze di reato mirano a conseguire infor-mazioni che non sarebbe stato possibile ottenere in unasituazione investigativa formalizzata (ossia mediantel’interrogatorio e l’assunzione di informazioni dallapersona indagata o dal testimone), cosı che, dal puntodi vista probatorio, le dichiarazioni acquisite non pos-sono fare ingresso in giudizio, incontrando i limiti postidall’art. 191 c.p.p. e mal conciliandosi con gli artt. 188e 189 c.p.p.

Quanti si allineano a questa posizione osservano an-che che le registrazioni ottenute con simili espedienti,qualora fossero processualmente utilizzabili, consenti-rebbero di aggirare gli ostacoli posti dagli artt. 62, 63,195, comma 4, e 203 c.p.p. e di privare l’indagato difondamentali garanzie difensive, prima fra tutte il di-ritto al silenzio.

Diversa e la circostanza in cui il privato proceda au-tonomamente alla registrazione della conversazione acui abbia preso parte, poiche non e ipotizzabile unaintercettazione proveniente da chi non e extraneus ri-spetto alla comunicazione riservata.

Da questa premessa, la giurisprudenza e la dottrinaprevalente valutano ammissibile l’ingresso in giudiziodella registrazione e la traccia sonora quale documentoai sensi dell’art. 234 c.p.p.16. In definitiva, siccomel’uso di mezzi meccanici da parte dell’interlocutorenon puo scalfire il diritto alla segretezza della comuni-

cazione, e consentita la diffusione successiva della ri-produzione fonografica, che puo costituire solo unalesione della riservatezza, non tutelata dalla legge; delresto, lo stesso contenuto del dialogo avvenuto tra leparti puo essere oggetto di testimonianza17.

All’interno di questo variegato panorama, resta davalutare quale sia la collocazione da dare al caso in cuiuno degli interlocutori, fornito di microspia, abbiaconsentito l’ascolto diretto della conversazione da par-te dell’extraneus.

E evidente che, anche in simile evenienza, si presen-tano quelle stesse questioni sollevate in precedenza cir-ca la possibilita o meno di ritenere configurata unaintercettazione e, soprattutto, quelle in merito alle ri-percussioni di un’eventuale ingerenza dell’attivita dipolizia sulla utilizzabilita dell’atto.

Nella specie, la suprema Corte si e limitata ad affer-mare che tale situazione e intermedia tra quella previ-sta dagli artt. 266 e segg. c.p.p. e quella di cui all’art.234 c.p.p. In altri termini, la volonta di uno degli in-terlocutori di documentare il contenuto del colloquio,sia pure avvalendosi dei mezzi forniti dai Carabinieri,accosta la fattispecie all’art. 234 c.p.p.; il fatto che,invece, l’iniziativa sia stata presa dalla p.g. e che lastessa si sia servita del privato per captare la conver-sazione avvicina l’attivita compiuta ad una intercetta-zione.

La fattispecie “prevalente” non e indicata, poiche laquestione e stata ritenuta del tutto teorica, consideratoche, nel concreto, le operazioni erano state autorizzatedal G.I.P. e il P.M. aveva motivato l’utilizzo di impiantiesterni alla Procura ex art. 268, comma 3, c.p.p.18

ILLECITA ACCUMULAZIONE DI BENI

Cassazione penale, VI Sezione, 17 novembre2008 (ud. 7 ottobre 2008), n. 42802 — Oliva Presi-dente — Matera Relatore — Stabile P.M. (diff.) —Puppa, ricorrente.

Confisca — Ipotesi particolari di confisca previstenel D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modificazio-

15 Cass., Sez. un., 28 maggio 2003, Torcasio, cit. In dottrina,v. Dean, In tema di indebita registrazione delle conversazioni frapersone detenute: dall’art. 225 «quinquies» c.p.p. 1930 all’art.266 c.p.p. 1988, in Giur. It., 1990, II, 9 e seg.; Dinacci, L’irri-levanza processuale delle registrazioni di conversazioni tra presen-ti, ivi, 1994, II, 73 e seg., il quale riferisce tale valutazione ancheal caso in cui il privato non rappresenti la longa manus dellapolizia giudiziaria; Fumu, op. cit., 776 e seg.; Caprioli, op. cit.,316 e seg., limita l’inutilizzabilita alla dichiarazione provocata enon a quella meramente ricevuta dall’agente infiltrato; Filippi,op. cit., 30 e segg., distingue tra le ammissioni ottenute dall’in-dagato e le informazioni acquisite dal testimone, per affermareche, nel primo caso, vi e violazione del diritto di difesa (art. 24Cost.) e inosservanza dell’art. 188 c.p.p., ragione per cui la me-morizzazione fonica e inutilizzabile, mentre, nel secondo caso, epossibile invocare una lesione del diritto alla riservatezza rico-nosciuto dall’art. 8 Cedu.

16 Cass., Sez. un., 28 maggio 2003, Torcasio, cit. In dottrina,per la stessa posizione, v. Camon, op. cit., 33 e segg.; Di Mar-tino-Procaccianti, op. cit., 23 e segg.; Fumu, op. cit., 775 eseg.

17 L’assunto non e unanime, poiche vi e anche chi vede in talecondotta una violazione della segretezza, ma nonostante cioriconosce l’ammissibilita della prova cosı formata (Caprioli,op. cit., 218 e segg.), a differenza di altri che escludono l’accessoin giudizio di tali registrazioni, dal momento che il legislatore, inriferimento a questa specifica limitazione del diritto, e venutomeno agli obblighi imposti dall’art. 15 Cost. (Dinacci, op. cit.,67 e segg. e Falato, Intercettazioni telefoniche e dettato costi-tuzionale. A proposito di una consolidata giurisprudenza, in Cass.Pen., 2000, 2038 e segg.). Secondo Filippi, op. cit., 240, anchela sola violazione della riservatezza e idonea a rendere inammis-sibile l’acquisizione della registrazione sulla base di quanto di-sposto dall’art. 8 Cedu.

18 Escludono sia configurabile una intercettazione di con-versazioni o comunicazioni, Cass., Sez. VI, 7 settembre 2005,Dottino, in Guida Dir., 2005, n. 39, 99; Id., Sez. II, 5 novembre2002, Modelfino, in Cass. Pen., 2004, 185; contra, Id., Sez. I, 23gennaio 2002, Aquino, in Giust. Pen., 2003, III, 644 e segg.;Id., Sez. VI, 20 novembre 2000, Finini, in Cass. Pen., 2001,3483; Id., Sez. I, 13 gennaio 1999, Di Cuonzo, in C.E.D. Cass.,rv. 213251.

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ni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 — Nesso di deriva-zione fra i beni confiscabili e il reato per cui e statapronunziata condanna — Esclusione — Irrilevanzadel fatto che i beni siano stati acquisiti in data ante-riore o successiva al reato per cui si e proceduto (D.L.8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, comma 1; L. 7agosto 1992, n. 356).

Confisca — Ipotesi particolari di confisca — Spro-porzione fra il reddito dichiarato e il valore dei beni daconfiscare — Termini di raffronto dello squilibrio —Reddito dichiarato nel momento dei singoli acquistirispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti(D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, comma 1;L. 7 agosto 1992, n. 356).

Il giudice non deve ricercare alcun nesso di derivazio-ne fra i beni confiscabili ex art. 12 sexies D.L. n. 306/1992 e il reato per cui ha pronunziato condanna e nem-meno tra questi stessi beni e l’attivita criminosa del con-dannato; essendo la condanna e la presenza della sommadei beni di valore sproporzionato realta attuali, la con-fiscabilita dei singoli beni, derivante da una situazione dipericolosita presente, non e esclusa per il fatto che i benisiano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reatoper cui si e proceduto o che il loro valore superi il pro-vento del delitto per cui e intervenuta condanna (1).

Al fine di disporre la confisca conseguente a condannaper uno dei reati di cui all’art. 12 sexies, comma 1, D.L.n. 306/1992, allorche sia provata l’esistenza di una spro-porzione fra il reddito dichiarato dal condannato o iproventi della sua attivita economica e il valore econo-mico dei beni da confiscare e non risulti una giustifica-zione credibile circa la provenienza di essi, e necessarioche, ai fini di detta «sproporzione», i termini di raffrontodello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nellastima dei valori economici in gioco, siano fissati nel red-dito dichiarato o nelle attivita economiche non al mo-mento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma almomento dei singoli acquisti rispetto al valore dei benidi volta in volta acquisiti (2).

Omissis. — Deve premettersi che, secondo un princi-pio affermato dalla giurisprudenza di legittimita, il le-

gislatore, nell’individuare i reati dalla cui condanna discendela confiscabilita dei beni ex D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art.12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L.7 agosto 1992, n. 356, non ha presupposto la derivazione ditali beni dall’episodio criminoso singolo per cui la condannae intervenuta, ma ha correlato la confisca alla sola condannadel soggetto che di quei beni dispone. Il giudice, pertanto,non deve ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni con-fiscabili e il reato per cui ha pronunziato condanna e nem-meno tra questi stessi beni e l’attivita criminosa del condan-nato, dovendo la confisca essere sempre ordinata quando siaprovata l’esistenza di una sproporzione tra il valore econo-mico dei beni di cui il condannato ha la disponibilita e ilreddito da lui dichiarato o i proventi della sua attivita eco-nomica, e non risulti una giustificazione credibile circa laprovenienza delle cose.

Con il corollario che, essendo la condanna e la presenzadella somma dei beni di valore sproporzionato realta attuali,la confiscabilita dei singoli beni, derivante da una situazionedi pericolosita presente, non e esclusa per il fatto che i benisiano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato percui si e proceduto o che il loro valore superi il provento del

delitto per cui e intervenuta condanna (Cass. Sez. Un. 19-1-2004 n. 920).

Il fatto che taluni dei beni sequestrati siano stati acquistatiin epoca anteriore al reato oggetto del presente giudizio,pertanto, non e di per se ostativo alla relativa confisca.

Fatta questa puntualizzazione, si osserva che, secondoquanto chiarito nella suindicata sentenza delle Sezioni Unite,al fine di disporre la confisca conseguente a condanna peruno dei reati indicati nella citata legge, art. 12 sexies, allorchesia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito di-chiarato dal condannato o i proventi della sua attivita eco-nomica e il valore economico dei beni da confiscare e nonrisulti una giustificazione credibile circa la provenienza diessi, e necessario che, ai fini della “sproporzione”, i terminidi raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamen-to nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nelreddito dichiarato o nelle attivita economiche non al mo-mento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nelmomento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni divolta in volta acquisiti.

Nel caso di specie, la Corte di Appello non si e attenuta atali principi, in quanto, in particolare, per le unita immobi-liari site in localita (omissis) e in via (omissis), cointestate al P.e alla moglie A.A. e realizzate su terreni acquistati rispetti-vamente nel (omissis) e nel (omissis), ha espresso una valu-tazione di sproporzione in relazione agli interventi di am-pliamento e mutamento di destinazione effettuati in epocarecente, senza accertare l’ammontare del costo di tali inter-venti e rapportarlo ai redditi percepiti e alle disponibilitaaccumulate nel tempo dagli interessati, con riferimento al-l’epoca di esecuzione dei relativi lavori. Del pari, e mancataogni indagine in ordine alle capacita economiche dei coniugial tempo dell’acquisto degli immobili, in rapporto al relativoprezzo, nonche all’epoca degli originari lavori di edificazio-ne, in relazione al loro costo.

Con riguardo al libretto nominativo e ai dossier titoli con-fiscati alla A., e mancata una comparata valutazione, allastregua dei criteri enunciati dalla richiamata giurisprudenza,delle disponibilita finanziane della donna all’epoca di costi-tuzione dei singoli depositi, che non e stata nemmeno indi-cata dai giudici di merito.

Quanto da ultimo rilevato impone altresı una rinnovataverifica della liceita della provenienza della capienza finan-ziaria utilizzata dal figlio P.F. per l’acquisto dell’immobile invia (omissis) effettuato nell’(omissis) del 2005 per il prezzo diEuro 55.000,00: la Corte di Appello, infatti, ha desunto lariprova che tale acquisto e stato frutto di illecita accumula-zione patrimoniale proprio dal fatto che i titoli offerti inpegno dall’A. a garanzia del mutuo erogato dal Banco diSardegna a copertura di parte del prezzo di vendita erano glistessi che sono stati confiscati perche ritenuti sproporzionatirispetto ai redditi dei coniugi P. e non giustificati. — Omissis.

(1-2) Sul rapporto fra l’illecita accumulazio-ne di beni e la confisca

1. La sentenza in epigrafe e in linea con quanto af-fermato nel 2004 dalle Sezioni unite della Corte dicassazione1, in relazione alle condizioni cui e possibiledisporre la confisca ex art. 12 sexies, D.L. 8 giugno1992, n. 306, conv. con modificazioni dalla L. 7 agosto1992, n. 356.

Ai sensi dell’art. 12 sexies (rubricato “Ipotesi parti-colari di confisca”), comma 1, di tale decreto-legge(recante “Modifiche urgenti al nuovo codice di proce-dura penale e provvedimenti di contrasto alla crimina-lita mafiosa”), nei casi di condanna o di applicazionedella pena su richiesta a norma dell’art. 444 c.p.p. per

1 Cass., Sez. un., 19 gennaio 2004, Montella, in Cass. Pen., 2004, 1182.

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taluni delitti2, e sempre disposta la confisca del denaro,dei beni o delle altre utilita di cui il condannato nonpuo giustificare la provenienza e di cui, anche per in-terposta persona fisica o giuridica, risulta essere titola-re o avere la disponibilita a qualsiasi titolo in valoresproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai finidelle imposte sul reddito, o alla propria attivita econo-mica3.

La norma, nella prospettiva di rafforzare la preven-zione del crimine organizzato4, introduce un’ipotesiparticolare di confisca, obbligatoria5, riguardo allaquale «la connessione soggettiva prevale sulla esigenzadella prova della derivazione del bene dalla commis-sione del reato»6. In altri termini, non rileva l’illiceitadella provenienza, ma la mancata giustificazione del-l’origine del denaro, unitamente alla sproporzione fra ibeni «sospetti» e il reddito dichiarato o l’attivita eco-nomica esercitata.

La differenza con la disposizione di cui all’art. 240c.p. (espropriazione ad opera dello Stato di cose atti-nenti a un reato o di per se criminose7) viene indivi-duata nell’irrilevanza del vincolo di pertinenza fra cosee reato, cioe di quel legame che invece costituisce ilfondamento della confisca “ordinaria”8: devono per-tanto essere confiscate anche cose che non sono il pro-dotto o il profitto immediatamente individuabile comeconnesso allo specifico episodio imputato, volendosida un lato impedire che il condannato possa trarre unutile dal reato commesso e dall’altro devolvere alloStato tutte le utilita che appaiono ingiustificatamenteacquisite al proprio patrimonio da una persona con-dannata per taluni delitti9.

Piu precisamente, il patrimonio sproporzionato e diorigine non giustificata riconducibile ad un soggetto

condannato per reati ritenuti di particolare gravita di-venta indice della commissione di altri reati con carat-tere di continuita e di idoneita a creare accumulazioneeconomica, rispetto ai quali, pur in assenza di accerta-mento della responsabilita penale, e ritenuto necessa-rio procedere ad infliggere una sanzione10. Occorrealtresı porre in luce che il disposto normativo non au-torizza alcuna distinzione fra delitto consumato e de-litto tentato, in quanto non collega la confisca al pro-vento o al profitto di quel reato, bensı ai beni di cui ilcondannato non puo giustificare la provenienza, indi-pendentemente dalla loro fonte, che si presume deri-vante dalla complessiva attivita illecita del soggetto11.

In giurisprudenza si parla di «presunzione relativa diillecita accumulazione»12, nel senso che il legislatore,con riferimento ai soggetti condannati per i suddettireati e limitatamente a beni di valore sproporzionato alreddito dichiarato o all’attivita economica esercitata,avrebbe trasferito sul soggetto, che ha la titolarita o ladisponibilita dei beni, l’onere di giustificarne la prove-nienza13.

Peraltro, la prova circa la sproporzione, rispetto allacapacita reddituale lecita del soggetto, del valore eco-nomico dei beni da confiscare grava sull’accusa; mauna volta fornita tale prova sussiste una presunzionerelativa di illecita accumulazione patrimoniale che puoessere superata solo da specifiche e verificate allegazio-ni dell’interessato14. Ove cio avvenga, il fondamentodella presunzione legale viene meno e spetta, pertanto,alla parte pubblica controdedurre sul piano storico inmerito alle allegazioni e ai dati offerti dalla parte pri-vata15.

Ora, a fronte dell’indirizzo contrario alla necessariasussistenza del nesso pertinenziale fra beni oggetto di

2 Si tratta dei delitti previsti dagli artt. 314, 316, 316 bis, 316ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis, 325, 416, comma 6,416 bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644 bis, 648, esclusa lafattispecie di cui al comma 2, 648 bis, 648 ter c.p., dall’art. 12quinquies, comma 1, D.L. n. 306/1992, convertito, con modif.,dalla legge n. 356/1992, dagli artt. 73, esclusa la fattispecie di cuial comma 5, e 74 D.P.R. n. 309/1990; e dei delitti commessi perfinalita di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale.Inoltre, a mente del comma 2 dell’art. 12 sexies cit., le disposi-zioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o diapplicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 c.p.p.,per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previstedall’art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attivita delleassociazioni previste dallo stesso articolo, nonche a chi e statocondannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casidi cui all’art. 295, comma 2, D.P.R. n. 43/1973.

3 Comma cosı modificato prima dall’art. 24, legge n. 45/2001,poi dall’art. 7, legge n. 228/2003 e infine dall’art. 1, comma 220,legge n. 296/2006.

4 Fiandaca-Musco, Diritto penale. Parte generale, 4a ed.,Bologna, 2006, 817; Belfiore, Criminalita organizzata — Ma-fia, in Palazzo-Paliero, Commentario breve alle leggi penalicomplementari, 2a ed., Padova, 2007, 829, pero, sottolinea che seobiettivo del legislatore fosse la prevenzione, di primo pianosarebbe l’accertamento di pericolosita, che invece non e richie-sto.

5 Cass., Sez. IV, 12 dicembre 2001, Del Sordo, in C.E.D.Cass., 220937.

6 Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema pena-le. Ablazione patrimoniale, criminalita economica, responsabilitadelle persone fisiche e giuridiche, Bologna, 2007, 201.

7 Marinucci-Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte ge-nerale, 2a ed., Milano, 2006, 597.

8 Fidelbo, Sequestro preventivo e confisca ex art. 12-sexies l.n. 356/92: dall’esclusione del nesso pertinenziale con il reato alrafforzamento dei presupposti, nota a Cass., Sez. un., 19 gennaio2004, Montella, in Cass. Pen., 2004, 1190; Cass., Sez. II, 10ottobre 2002, Del Mistro, in C.E.D. Cass., 222272.

9 Cass., Sez. II, 5 maggio 2003, Del Mistro, in C.E.D. Cass.,225770; Id., Sez. II, 11 marzo 1999, Cesana, ivi, 213214.

10 Fondaroli, op. cit., 212.11 Cass., Sez. I, 10 maggio 2005, Secchiano, in C.E.D. Cass.,

231665.12 Cass., Sez. IV, 4 ottobre 2004, Donadio, in Guida Dir.,

2005, 2, 93.13 Cass., Sez. VI, 28 maggio 1996, Berti, in C.E.D. Cass.,

205428 (in motivazione).14 Cass., Sez. I, 5 giugno 2008, C.M., in C.E.D. Cass., 240471.

Alfonso, La confisca penale fra disposizioni codicistiche e leggispeciali: esigenze di coordinamento normativo e prospettive diriforma, in Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento dilotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive diarmonizzazione a cura di Maugeri, Milano, 2008, 253, osservache non si tratta di una vera e propria inversione dell’onere dellaprova ma di una diversa ripartizione di esso: «[...] a carico delpubblico ministero e posto l’onere di provare le due circostanzeche costituiscono gli elementi indizianti della riconducibilita delpatrimonio alle attivita illecite del condannato e cioe la titolaritao la disponibilita dei beni da parte del soggetto e la sproporzionedi essi rispetto al suo reddito o alla sua attivita. Al prevenutospetta invece l’onere di vanificare la portata indiziante delle duecircostanze dimostrando di avere legittimamente acquisito alproprio patrimonio i beni in questione».

15 Cass., Sez. V, 10 febbraio 2006, S.S., in C.E.D. Cass.,233895.

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confisca e reato (avendo il legislatore posto una pre-sunzione di illecita accumulazione patrimoniale)16, visono state decisioni ricercanti un collegamento conl’attivita delittuosa e decisioni circoscriventi l’interven-to in un ambito di ragionevolezza temporale; infine, siregistra una sentenza favorevole alla necessaria sussi-stenza del predetto nesso.

In dettaglio, si e creduto indispensabile un vincolopertinenziale fra il bene e l’attivita delittuosa facentecapo al soggetto17: la norma di cui all’art. 12 sexies cit.costituirebbe una deroga, in ragione della specialita, aquella dettata dall’art. 240 c.p., e il nesso di pertinen-zialita sarebbe peculiare e piu lato, in quanto stabilitofra il bene e l’attivita delittuosa e non fra il bene e unospecifico fatto delittuoso18. Ma, «si tratta di una tesiche, attenta alla matrice dell’istituto, gemmato nell’am-bito delle misure di contrasto al traffico di sostanzestupefacenti, di armi e al riciclaggio, non tiene contoche la disposizione non esige necessariamente la com-missione di reati associativi et similia, ma (solo) reatiche generano particolare allarme sociale: se pure eesperienza comune che tali attivita criminose siano ri-collegabili ad organizzazioni criminali, non si puoescludere che esse vengano commesse da un singoloindividuo al quale la disposizione e comunque appli-cabile»19.

Altra giurisprudenza ha sostenuto che la presunzionedi illegittima acquisizione deve essere circoscritta in unambito di ragionevolezza temporale, nel senso che de-ve preliminarmente darsi conto che i beni non sianoictu oculi estranei al reato, perche acquistati in un pe-riodo di tempo talmente antecedente alla commissionedi quest’ultimo da far escludere qualsiasi possibilita diriferimento20.

Infine, si e addirittura affermato che l’art. 12 sexies cit.,nel prevedere che la confisca possa essere disposta a ca-rico di persona condannata per usura e con riferimentoai beni, sproporzionati rispetto al suo reddito, dei qualiil condannato non possa giustificare la provenienza, pre-suppone che sia quantomeno ipotizzabile la loro pro-venienza delittuosa, dal momento che non e certamenteconsentito confiscare all’autore di qualsiasi reato benilecitamente acquisiti prima che l’interessato desse inizioall’attivita criminosa che gli viene addebitata21.

Sono cosı intervenute le Sezioni unite22, precisandoche la condanna per uno dei reati indicati nell’art. 12sexies cit. comporta la confisca dei beni nella disponi-bilita del condannato, allorche, da un lato, sia provatal’esistenza di una sproporzione fra il reddito da luidichiarato o i proventi della sua attivita economica e ilvalore economico di detti beni e, dall’altro, non risultiuna giustificazione credibile circa la provenienza diessi. Di talche — ha concluso la Cassazione — essendoirrilevante il requisito della pertinenzialita del bene ri-spetto al reato per cui si e proceduto (la norma nonoffre alcuna indicazione positiva in ordine al rapportoche dovrebbe sussistere fra i beni e lo specifico reato23)o all’attivita criminosa facente capo al soggetto (accer-tamento non richiesto dall’art. 12 sexies cit.), la confi-sca dei singoli beni non e esclusa per il fatto che essisiano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva alreato per cui e intervenuta condanna o che il loro va-lore superi il provento del medesimo reato.

Saremmo in presenza pertanto — ad avviso delleSezioni unite — di una misura di sicurezza atipica24,con funzione anche dissuasiva; ma attenta dottrina av-verte che potrebbe invece trattarsi di una pena masche-rata da misura di sicurezza25.

16 Cass., Sez. VI, 5 giugno 2003, Prudentino, in C.E.D. Cass.,225920; Id., Sez. II, 6 marzo 2003, Scuto, ivi, 224857; Id., Sez.I, 21 marzo 2001, Di Bella, ivi, 226052; Id., Sez. VI, 8 maggio1998, Bosetti, ivi, 211955. Ricordiamo altresı che la Corte co-stituzionale ha ritenuto non irragionevole la presunzione di esi-stenza di un nesso pertinenziale fra alcune categorie di reati e ibeni di cui il condannato non possa giustificare la provenienzae che risultino di valore sproporzionato rispetto al reddito oall’attivita economica del condannato stesso (Corte cost. sent. n.18/1996).

17 Cass., Sez. II, 26 novembre 2003, Di Giuseppe, in C.E.D.Cass., 227733.

18 Cass., Sez. V, 24 novembre 1998, Sibio, in C.E.D. Cass.,211925. In dottrina v. Nanula, La lotta alla mafia, 5a ed., Mi-lano, 2009, 87: «[...] riteniamo che l’estensione della confisca[...] non possa essere automatica, ma debba basarsi su ulteriorie piu estesi [...] elementi di prova — ancorche indiretta —concernenti il complesso dell’attivita delinquenziale del sogget-to e la sua persistenza nel reato, in maniera da spiegare l’esisten-za di un ragionevole rapporto di causalita con l’accumulo in-giustificato. Con l’ovvia conseguenza [...] che non tutti i valorieccedenti la capacita reddituale del soggetto potrebbero essereconfiscati, qualora parzialmente mancasse la dimostrazione deldetto rapporto di causalita».

19 Fondaroli, op. cit., 213; nello stesso senso v. Fidelbo,op. cit., 1192.

20 Cass., Sez. I, 21 marzo 2001, Di Bella, in C.E.D. Cass.,226051; Id., Sez. V, 30 luglio 1998, Bocca, ivi, 211763; contra Id.,Sez. II, 25 novembre 1998, Simoni, ivi, 211909.

21 Cass., Sez. V, 21 giugno 2001, Capomasi, in C.E.D. Cass.,220284.

22 Cass., Sez. un., 19 gennaio 2004, Montella, cit.

23 «Infatti se, colmando il silenzio del legislatore, si richie-desse un carattere immediato e diretto della pertinenza dellacosa col delitto, tale relazione corrisponderebbe o alle cose uti-lizzate per il reato o alla nozione di prezzo o di prodotto o diprofitto, la cui confiscabilita e gia prevista dall’art. 240 c.p. Equindi in questo ordine di idee, l’articolo 12 sexies, posto cheper il prezzo l’art. 240 c.p. gia la impone, si limiterebbe a rendereobbligatoria la confisca facoltativa prevista per le cose destinatea commettere il reato, il prodotto ed il profitto di questo. Maconsiderando che l’obbligatorieta e gia specificamente previstadal codice per i delitti di associazione mafiosa e di usura, lanorma in esame, per questi delitti, costituirebbe un’inutile re-plica di un istituto gia esistente nell’ordinamento, cosı come ingenerale lo sarebbe per la confisca del prezzo del reato. Ed anzi,imponendo come ulteriore condizione di applicabilita quellasproporzione di cui prima s’e detto, renderebbe piu ristretterispetto alla disciplina comune le ipotesi di ablazione per lefattispecie ivi previste [...] Dire infine che la norma autorizza avalorizzare anche ipotesi di relazioni mediate, indirette o occa-sionali del bene col reato, significa lasciare alla discrezionalitacreativa dell’interprete la determinazione dei presupposti di ap-plicabilita della confisca, in violazione patente del principio dilegalita».

24 Conformi Cass., Sez. IV, 10 gennaio 2002, Amelio, in Riv.Pen., 2002, 472; Id., Sez. un., 30 maggio 2001, Derouach, inCass. Pen., 2001, 3385; Id., Sez. VI, 28 febbraio 1995, Nevi, ivi,1997, 402.

25 Vinciguerra, Diritto penale italiano, Padova, 1999, I,308; analogamente, Mantovani, Diritto penale. Parte generale,5a ed., Padova, 2007, 839, parla di assunzione da parte dellaconfisca prevista nell’art. 12 sexies cit. del carattere soprattuttodi pena accessoria. Contra Alfonso, op. cit., 254, sulla base di

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Segnatamente, pare una vera e propria sanzione pa-trimoniale a carattere punitivo, in cui il sacrificio deldiritto di proprieta e di entita tendenzialmente bensuperiore al guadagno ottenuto tramite il reato-occa-sione26: e la circostanza che tale entita sia difficilmentedeterminabile al momento del fatto, fa svanire quelcarattere di prevedibilita della reazione sanzionatoriache condiziona la legittimita stessa di una strategia ge-neral-preventiva27.

Per comprendere la delicatezza del problema, si pen-si al seguente caso: un pubblico impiegato e proprie-tario di una ventina di alloggi, comperati grazie alla suaabilita in furti e truffe commessi al di fuori dell’ambitolavorativo (reati peraltro non contemplati dall’art. 12sexies cit. e per i quali non e mai stato nemmeno in-dagato); in seguito pero all’appropriazione di un oro-logio dell’ufficio, l’impiegato viene condannato per pe-culato e, considerata la sproporzione rispetto al reddi-to, si dispone la confisca dei suoi venti alloggi, nonpotendo e non volendo il condannato giustificarne laprovenienza.

Orbene, a nostro avviso si profila un possibile con-trasto della norma in esame con l’art. 25, comma 2,Cost., ai sensi del quale nessuno puo essere punito senon in forza di una legge che sia entrata in vigore primadel “fatto” commesso: siamo in presenza di una pena(confisca degli appartamenti) in assenza di un fatto (ifurti e le truffe non sono mai stati scoperti)28. E se siobietta che il fatto commesso e il peculato, rispondia-mo che la pena e, in questo caso, manifestamente spro-porzionata rispetto alla lesivita del fatto: cio che eespressione di irragionevolezza29.

In definitiva, il reato per cui e intervenuta condannagioca il ruolo di una sorta di condizione obiettiva dipunibilita (in riferimento alla confisca e non alla penache vi consegue in via diretta), non richiedendosi che lasproporzionata disponibilita di beni derivi, anche alla

luce di un mero sospetto, dalla commissione di quelreato30.

Ma se la sanzione viene applicata in base al sospettonon sviato della provenienza da altre attivita criminose,si viola il principio di determinatezza: «il riferimento,cioe, e a qualcosa di ancor meno determinato di unafattispecie penale assolutamente indeterminata [...]poiche il presupposto e dato dal generico sospetto diuna condotta di vita non del tutto pulita e [...] nonnecessariamente in relazione al tipo di comportamentoper cui e intervenuta la condanna»31.

Inoltre, sorge il dubbio che la presunzione relativa diillecita accumulazione contrasti con il principio di noncolpevolezza (art. 27, comma 2, Cost.)32: dubbio chesembrerebbe confermato dalle conclusioni cui e giuntala giurisprudenza occupandosi dei beni, di sospettaprovenienza illecita, facenti capo a terzi.

In particolare, si e deciso che la presunzione in parolanon opera quando i beni sono fittiziamente intestati aun terzo, ma si assume si trovino nell’effettiva titolaritadella persona condannata, perche in tal caso, potendola confisca riguardare un soggetto che non e neppureimputato, incombe sull’accusa l’onere di dimostrarel’esistenza di situazioni che avallino concretamentel’ipotesi di una discrasia fra intestazione formale e di-sponibilita effettiva del bene, in modo che possa affer-marsi con certezza che il terzo intestatario si sia pre-stato alla titolarita apparente al solo fine di favorirela permanenza dell’acquisizione del bene in capo alcondannato e di salvaguardarlo dal pericolo della con-fisca33.

Rammentiamo, infine, che l’art. 12 sexies cit., nelprevedere la confisca dei beni o delle altre utilita di cuiil condannato risulta avere, anche per interposta per-sona, a qualsiasi titolo, la “disponibilita”, intende de-signare la relazione effettuale del condannato con ilbene, connotata dall’esercizio di poteri di fatto corri-

quattro argomenti: 1) la confisca in questione non consegue, alpari della pena accessoria, automaticamente alla condanna, co-me effetto penale di essa; 2) la pena accessoria intacca di normala capacita giuridica e «l’onore giuridico» del condannato; 3) sela confisca ex art. 12 sexies cit. avesse natura di pena accessoria,ad essa si estenderebbe, ai sensi dell’art. 166 c.p., la sospensionecondizionale della pena, vanificando la finalita della norma; 4) lamisura di sicurezza patrimoniale consegue, nell’ipotesi dell’art.12 sexies cit., alla pericolosita della cosa derivante dal fatto cheessa, restando nella disponibilita del condannato, possa essereda questi utilizzata per il reimpiego in attivita illecite.

26 Non si e percio ascoltato l’ammonimento di Beccaria,Dei delitti e delle pene, par. XXVII: «Perche una pena ottenga ilsuo effetto basta che il male della pena ecceda il bene che nascedal delitto, e in questo eccesso di male dev’essere calcolata l’in-fallibilita della pena e la perdita del bene che il delitto produr-rebbe. Tutto il di piu e dunque superfluo e percio tirannico».

27 Cosı Fornari, Criminalita del profitto e tecniche sanziona-torie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale «moder-no», Padova, 1997, 68.

28 V. Bernasconi, La «speciale» confisca introdotta dal d.-l.20 giugno 1994 n. 339 conv. dalla l. 8 agosto 1994 n. 501, in Dir.Pen. Proc., 1996, 1419: «[...] la previsione dell’obbligatorietadella confisca [...] ha provocato un gap di legalita nell’accerta-mento della responsabilita personale, implicando un distaccodel patrimonio (presuntivamente illecito) dalla condotta del tito-lare del medesimo, in quanto soggetto attivo del reato [...] nasceil dubbio che all’origine non si voglia perseguire il fatto, consi-stente nell’accumulazione illecita, ma il soggetto [...] tramite il

perpetuo congelamento di beni e denaro, anche quando noneziologicamente riconducibili all’illecito accertato in sede pro-cessuale».

29 Vinciguerra, op. cit., I, 132.30 Fornasari, L’ultima forma di manifestazione della «cultu-

ra del sospetto»: il nuovo art. 12- sexies della legge n. 356 del1992, in Critica del diritto, 1994, 3, 17; Furfaro, voce “Confi-sca”, in Digesto Pen., Agg., Torino, 2005, I, 209.

31 Fornasari, op. cit., 18.32 Le Sezioni unite, tuttavia, hanno affermato che non si trat-

ta di presumere la colpevolezza di un soggetto, ma la provenien-za illecita di un patrimonio (Cass., Sez. un., 19 gennaio 2004,Montella, cit.).

33 Cass., Sez. I, 21 marzo 2001, Di Bella, in C.E.D. Cass.,226053; Id., Sez. V, 28 maggio 1998, Di Pasquale, in Cass. Pen.,1999, 3126: «Tale presunzione non opera per quanto concernela titolarita o la disponibilita da parte del condannato di beniformalmente intestati a terzi; al riguardo trova vigore la consuetaripartizione dell’onere probatorio, onde esso incombe alla ac-cusa». Nondimeno Cass., Sez. I, 20 luglio 2004, Pettograsso, inC.E.D. Cass., 229300, ha asserito che la presunzione relativadell’illecita accumulazione patrimoniale, gia acclarata in relazio-ne ai beni intestati al condannato, opera anche in riferimento aibeni intestati al coniuge dello stesso, qualora risulti la spropor-zione fra il patrimonio nella titolarita del coniuge e l’attivitalavorativa svolta dallo stesso (nel caso di specie, era stato accer-tato che la moglie non svolgeva alcuna attivita lavorativa, se nonil lavoro domestico il quale non costituisce fonte di redditoautonomo).

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spondenti al diritto di proprieta; la disponibilita coin-cide, percio, con la signoria di fatto sulla cosa indipen-dentemente dalle categorie delineate dal diritto priva-to, riguardo al quale il richiamo piu appropriato sem-bra essere quello riferito al possesso nella definizioneche ne da l’art. 1140 c.c.34 D’altra parte, oggetto diconfisca sono “denaro”, “beni” o “altre utilita”, vale adire qualunque elemento costitutivo del patrimonio,ogni entita suscettibile di valutazione economica, com-presi i diritti reali, le quote di societa e le partecipazioniazionarie35.

2. Le Sezioni unite36, confermate dalla sentenza chesi annota, si sono anche espresse in riferimento allasproporzione fra reddito dichiarato e valore dei benida confiscare e alla giustificazione della provenienzadegli stessi.

Quanto alla sproporzione, si e affermato il principiosecondo cui i termini di raffronto dello squilibrio, og-getto di rigoroso accertamento nella stima dei valorieconomici in gioco, sono fissati nel reddito dichiaratoo nelle attivita economiche non al momento della mi-sura rispetto a tutti i beni presenti, ma al momento deisingoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta involta acquisiti37; con la precisazione che il termine“sproporzione” rimanda non a qualsiasi difformita traguadagni e capitalizzazione, ma ad un incongruo squi-librio fra questi, da valutarsi secondo le comuni regoledi esperienza.

Peraltro, ai fini del giudizio sulla proporzione deveanche essere considerato il valore d’uso dei beni, con irelativi costi38.

I termini di raffronto dello squilibrio sono indicati,alternativamente, nel reddito dichiarato al fisco e nel-l’attivita economica dell’interessato, chiaro essendoche il giudice, in linea di principio, una volta apprez-zata la sproporzione rispetto al dato ufficiale, cioe alreddito dichiarato, non deve spingersi a ricercare unasituazione di fatto contrastante con il dato documen-tale. Tuttavia, alla luce di una lettura costituzionalmen-te orientata dell’art. 12 sexies cit., qualora l’imputatodimostri in modo serio la titolarita di un’attivita

economica che superi di fatto l’immagine redditualerappresentata al fisco, il giudice deve tenere conto ditale realta nel suo libero convincimento39.

Accertata la sproporzione, l’interessato puo giustifi-care l’origine dei beni, avendo come riferimento, quin-di, un arco temporale predeterminato.

Secondo le Sezioni unite40, la “giustificazione” cre-dibile consiste nella prova della positiva liceita dellaprovenienza dei beni e non in quella negativa della loronon provenienza dal reato per cui e stata inflitta con-danna.

Questa soluzione — si e osservato — esclude la pre-minenza della “confessione” del soggetto, che porti“allo scoperto” l’origine illecita dell’arricchimento:questi, infatti, avra interesse ad impegnarsi per dimo-strare la derivazione dei beni solo se assolutamentecerto della loro conformita all’ordinamento; diversa-mente, correrebbe il rischio di rivelare attivita illecitesenza poter peraltro beneficiare del vantaggio di sot-trarsi al provvedimento di confisca41.

Del resto, per giustificare la provenienza dei beni none nemmeno sufficiente l’esibizione di atti giuridicid’acquisto, stipulati a norma di legge e debitamentetrascritti, perche in tal modo non si da conto dellaprovenienza dei mezzi impiegati per l’acquisizione deibeni di valore sproporzionato alle proprie possibilitaeconomiche; occorre, invece, che il condannato forni-sca esauriente spiegazione della lecita provenienza deibeni di valore non proporzionato al proprio reddito oalla propria attivita, dimostrando la loro derivazione dalegittime disponibilita finanziarie42. Non si richiedeche gli elementi allegati siano idonei ad essere valutatisecondo le regole civilistiche sui rapporti reali, posses-sori od obbligazionari, ma solo che essi, valutati secon-do il principio della liberta della prova e del liberoconvincimento del giudice43, dimostrino una situazio-ne diversa da quella presunta, il che certamente nonimplica sufficienza di prospettazioni meramente plau-sibili, ma neppure coincide con un concetto di rigorosaprova44.

Simone Ferrari

34 Cass., Sez. I, 9 marzo 2005, De Masi, in C.E.D. Cass.,231390. Secondo Cass., Sez. I, 25 settembre 2000, Vergano, inRiv. Pen., 2001, 391, la confisca in discorso puo cadere solo subeni che di fatto appartengano al condannato e sui quali egli siain grado di esercitare una qualificata signoria, a prescindere dalformale titolo giuridico e financo dalla stessa materiale deten-zione. In dottrina v. Vinciguerra, I delitti contro la pubblicaamministrazione, Padova, 2008, 438 e 441, per il quale la dispo-nibilita coincide con l’appartenenza (proprieta o, in senso piuampio, qualunque altro diritto reale di godimento o di garanzia).

35 Fondaroli, op. cit., 216.36 Cass., Sez. un., 19 gennaio 2004, Montella, cit.37 Nel medesimo senso v. Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2007,

N.C., in C.E.D. Cass., 235607.38 Cass., Sez. VI, 22 dicembre 1998, Sforza, in C.E.D. Cass.,

212908 (nella specie, non e stato ritenuto proporzionato allepossibilita di una coppia di coniugi, dei quali uno privo di red-dito e l’altro con un reddito di sette milioni, il possesso di trecostose autovetture, peraltro facenti parte di un piu vasto parcomacchine posseduto dalla coppia, quanto meno per le spese diesercizio degli autoveicoli).

39 Cass., Sez. V, 23 ottobre 2007, Ca.An., in C.E.D. Cass.,

238216. V. altresı Id., Sez. VI, 14 novembre 1997, Manzella, inCass. Pen., 1999, 3145, per la quale, quando si tratta di situazionieconomiche reali come i beni agricoli, occorre tener conto delreddito agrario effettivo e non di quello dichiarato.

40 Cass., Sez. un., 19 gennaio 2004, Montella, cit.41 Fondaroli, op. cit., 217.42 Cass., Sez. II, 17 giugno 1994, Malasisi, in C.E.D. Cass.,

198159.43 Cass., Sez. IV, 22 settembre 2005, Orenze Catipon, in

C.E.D. Cass., 232733, ha ritenuto illegittima la sentenza con cuiil giudice disponga, a seguito di patteggiamento allargato, laconfisca ex art. 12 sexies cit. senza motivare in ordine alla man-canza di giustificazioni circa la provenienza del bene confiscatononche in ordine alla sussistenza di una sproporzione fra ilvalore economico di tale bene e il reddito dichiarato dall’impu-tato, in quanto la motivazione sommaria propria del rito spe-ciale non puo automaticamente estendersi alla misura di sicu-rezza patrimoniale della confisca.

44 Cass., Sez. VI, 5 giugno 2003, Prudentino, cit.; Id., Sez. II,6 marzo 2003, Scuto, cit.; Id., Sez. VI, 8 maggio 1998, Bosetti,cit.

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