sesto programma d’azione in materia di ambiente e la...

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RELAZIONE: UE NUOVA DIRETTIVA 2012 E SETTIMO PROGRAMMA DI AZ. IN MATERIA AMBIENTALE Il Parlamento europeo lo scorso 20 aprile ha approvato a stragrande maggioranza la relazione “sulla revisione del sesto programma d’azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il settimo programma”. Con questo voto il Parlamento sollecita la Commissione europea a proporre al più presto il Settimo programma di azione ambientale dato che l'edizione attuale (il sesto) scaduto nel mese di luglio. In tema di rifiuti, l'aula chiede alla Commissione europea una migliore applicazione della vigente legislazione comunitaria sui rifiuti ed obiettivi più ambiziosi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio, tra cui un netto decremento della produzione di rifiuti. Tra le richieste del Parlamento spicca inoltre l'introduzione del divieto di incenerimento dei rifiuti che possono essere riciclati o compostati. Gli articoli della risoluzione del Parlamento europeo riguardanti i rifiuti Il Parlamento europeo, (...) 31. ritiene che il settimo PAA debba favorire l'introduzione di incentivi volti a sostenere la domanda di materiali riciclati, in particolare se incorporati nel prodotto finale; 32. è del parere che il settimo PAA debba prevedere la piena attuazione della legislazione sui rifiuti, in particolare il rispetto della gerarchia, garantendo coerenza con le altre politiche dell'UE; ritiene che esso debba fissare obiettivi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio più ambiziosi, tra cui una netta riduzione della produzione di rifiuti, un divieto di incenerimento dei rifiuti che possono essere riciclati o compostati, con riferimento alla gerarchia prevista nella direttiva quadro sui rifiuti e un divieto rigoroso di smaltimento in discarica dei rifiuti raccolti separatamente, nonché obbiettivi settoriali per l'efficacia delle risorse e parametri per l'efficienza dei processi; ricorda che i rifiuti costituiscono, inoltre, una risorsa che spesso può essere riutilizzata, assicurando un impiego efficiente delle risorse; invita la Commissione a studiare come migliorare l'efficacia della raccolta dei rifiuti provenienti dai prodotti di consumo grazie a un'espansione dell'applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore, nonché mediante orientamenti riguardanti la gestione dei sistemi di recupero, raccolta e riciclaggio; sottolinea la necessità di investire nel riciclaggio delle materie prime e delle terre rare, in quanto i processi di estrazione, raffinazione e riciclaggio delle terre rare possono avere gravi conseguenze per l'ambiente se non vengono gestiti correttamente; 33. ritiene che gli obiettivi già definiti in varie direttive in relazione alla raccolta e alla separazione dei rifiuti debbano essere ulteriormente elaborati e impostati in modo da ottenere il massimo e il miglior recupero di materiali in termini di qualità in ciascuna delle fasi del riciclaggio, vale a dire raccolta, smaltimento, pretrattamento e riciclaggio/raffinazione; (...) Risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 sulla revisione del sesto programma d'azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il settimo programma d'azione in materia di ambiente Un ambiente migliore per una vita migliore New strategy needed to reduce EU's environmental footprint - Comunicato stampa Parlamento europeo (in inglese) del 20.04.2012 Nell'Europa a 27 le percentuali di conferimento in discarica dei rifiuti differiscono notevolmente a seconda dei Paesi: in alcuni è la quasi totalità mentre in altri la parte riciclata arriva al 70%. La Commissione europea indica la strada per una gestione ottimale: imposte e/o divieti sulle discariche e sull'incenerimento, sistemi di "paga quanto butti" e meccanismi di responsabilizzazione dei produttori Gli Stati membri più virtuosi vantano percentuali di riciclo dei rifiuti fino al 70% e non interrano praticamente nulla in discarica, dove invece altri Stati membri smaltiscono ancora oltre i tre quarti dei rifiuti. Come si è riusciti a tramutare i rifiuti da problema a risorsa? Lo spiega la nuova relazione pubblicata dalla Commissione europea: combinando strumenti politici diversi. Una combinazione di imposte e divieti sulle discariche e sull'incenerimento, programmi di responsabilizzazione dei produttori e sistemi di "paga quanto butti" risulta essere la soluzione più efficace per incanalare i flussi dei rifiuti verso percorsi più sostenibili. Affinché l'UE riesca a conseguire gli obiettivi fissati nella Tabella di marcia verso l'impiego efficiente delle risorse (zero conferimento in discarica, massimizzazione del riciclaggio e del riutilizzo, limitazione del recupero di energia ai rifiuti non riciclabili), si dovrà generalizzare a tutti gli Stati membri l'introduzione di questi strumenti economici. Janez Potocnik, commissario per l'ambiente, ha dichiarato: "I rifiuti sono troppo preziosi per essere semplicemente buttati via: con una gestione oculata è possibile reiniettarne il valore nell'economia. In sei Stati membri uno smaltimento in discarica pari praticamente a zero si associa oggi a percentuali di riciclo elevate. In tal modo questi Stati non soltanto sfruttano il valore dei rifiuti, ma hanno contestualmente creato anche industrie fiorenti e numerosi posti di lavoro. La

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RELAZIONE: UE NUOVA DIRETTIVA 2012 E SETTIMO PROGRAMMA DI AZ. IN MATERIA AMBIENTALE

Il Parlamento europeo lo scorso 20 aprile ha approvato a stragrande maggioranza la relazione “sulla revisione del sesto programma d’azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il settimo programma”. Con questo voto il Parlamento sollecita la Commissione europea a proporre al più presto il Settimo programma di azione ambientale dato che l'edizione attuale (il sesto) scaduto nel mese di luglio. In tema di rifiuti, l'aula chiede alla Commissione europea una migliore applicazione della vigente legislazione comunitaria sui rifiuti ed obiettivi più ambiziosi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio, tra cui un netto decremento della produzione di rifiuti. Tra le richieste del Parlamento spicca inoltre l'introduzione del divieto di incenerimento dei rifiuti che possono essere riciclati o compostati.

Gli articoli della risoluzione del Parlamento europeo riguardanti i rifiuti Il Parlamento europeo, (...) 31. ritiene che il settimo PAA debba favorire l'introduzione di incentivi volti a sostenere la domanda di materiali riciclati, in particolare se incorporati nel prodotto finale; 32. è del parere che il settimo PAA debba prevedere la piena attuazione della legislazione sui rifiuti, in particolare il rispetto della gerarchia, garantendo coerenza con le altre politiche dell'UE; ritiene che esso debba fissare obiettivi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio più ambiziosi, tra cui una netta riduzione della produzione di rifiuti, un divieto di incenerimento dei rifiuti che possono essere riciclati o compostati, con riferimento alla gerarchia prevista nella direttiva quadro sui rifiuti e un divieto rigoroso di smaltimento in discarica dei rifiuti raccolti separatamente, nonché obbiettivi settoriali per l'efficacia delle risorse e parametri per l'efficienza dei processi; ricorda che i rifiuti costituiscono, inoltre, una risorsa che spesso può essere riutilizzata, assicurando un impiego efficiente delle risorse; invita la Commissione a studiare come migliorare l'efficacia della raccolta dei rifiuti provenienti dai prodotti di consumo grazie a un'espansione dell'applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore, nonché mediante orientamenti riguardanti la gestione dei sistemi di recupero, raccolta e riciclaggio; sottolinea la necessità di investire nel riciclaggio delle materie prime e delle terre rare, in quanto i processi di estrazione, raffinazione e riciclaggio delle terre rare possono avere gravi conseguenze per l'ambiente se non vengono gestiti correttamente; 33. ritiene che gli obiettivi già definiti in varie direttive in relazione alla raccolta e alla separazione dei rifiuti debbano essere ulteriormente elaborati e impostati in modo da ottenere il massimo e il miglior recupero di materiali in termini di qualità in ciascuna delle fasi del riciclaggio, vale a dire raccolta, smaltimento, pretrattamento e riciclaggio/raffinazione; (...) Risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 sulla revisione del sesto programma d'azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il settimo programma d'azione in materia di ambiente – Un ambiente migliore per una vita migliore New strategy needed to reduce EU's environmental footprint - Comunicato stampa Parlamento europeo (in inglese) del 20.04.2012 Nell'Europa a 27 le percentuali di conferimento in discarica dei rifiuti differiscono notevolmente a seconda dei Paesi: in alcuni è la quasi totalità mentre in altri la parte riciclata arriva al 70%. La Commissione europea indica la strada per una gestione ottimale: imposte e/o divieti sulle discariche e sull'incenerimento, sistemi di "paga quanto butti" e meccanismi di responsabilizzazione dei produttori

Gli Stati membri più virtuosi vantano percentuali di riciclo dei rifiuti fino al 70% e non interrano praticamente nulla in discarica, dove invece altri Stati membri smaltiscono ancora oltre i tre quarti dei rifiuti. Come si è riusciti a tramutare i rifiuti da problema a risorsa? Lo spiega la nuova relazione pubblicata dalla Commissione europea: combinando strumenti politici diversi. Una combinazione di imposte e divieti sulle discariche e sull'incenerimento, programmi di responsabilizzazione dei produttori e sistemi di "paga quanto butti" risulta essere la soluzione più efficace per incanalare i flussi dei rifiuti verso percorsi più sostenibili. Affinché l'UE riesca a conseguire gli obiettivi fissati nella Tabella di marcia verso l'impiego efficiente delle risorse (zero conferimento in discarica, massimizzazione del riciclaggio e del riutilizzo, limitazione del recupero di energia ai rifiuti non riciclabili), si dovrà generalizzare a tutti gli Stati membri l'introduzione di questi strumenti economici. Janez Potocnik, commissario per l'ambiente, ha dichiarato: "I rifiuti sono troppo preziosi per essere semplicemente buttati via: con una gestione oculata è possibile reiniettarne il valore nell'economia. In sei Stati membri uno smaltimento in discarica pari praticamente a zero si associa oggi a percentuali di riciclo elevate. In tal modo questi Stati non soltanto sfruttano il valore dei rifiuti, ma hanno contestualmente creato anche industrie fiorenti e numerosi posti di lavoro. La

relazione illustra come ci sono riusciti: aumentando l'attrattiva economica della prevenzione, del riutilizzo e del riciclaggio mediante strumenti economici selezionati. Condividiamo oggi con gli Stati membri e gli enti locali la responsabilità comune di far sì che tali strumenti siano usati efficacemente e diffusi in tutta l'UE. È questo uno degli obiettivi centrali della Tabella di marcia verso l'impiego efficiente delle risorse."

L'esperienza maturata negli Stati membri insegna che il modo ottimale per migliorare la gestione dei rifiuti passa per la combinazione degli strumenti seguenti: - imposte e/o divieti sulle discariche e sull'incenerimento – i risultati dello studio sono inequivocabili: le percentuali di conferimento in discarica e di incenerimento sono scese nei paesi in cui imposte o divieti hanno innalzato i costi di tali operazioni; - i sistemi di "paga quanto butti" si sono rivelati molto efficienti nel prevenire la produzione di rifiuti ed incoraggiare i cittadini a partecipare alla raccolta differenziata; - i meccanismi di responsabilizzazione dei produttori hanno consentito a vari Stati membri di raccogliere e ridistribuire i fondi necessari a migliorare la raccolta differenziata e il riciclaggio. Tuttavia, date le grandi divergenze riscontrate fra Stati membri e fra flussi di rifiuti in termini di efficienza rispetto ai costi e di trasparenza, questi programmi presuppongono una pianificazione accurata ed un monitoraggio attento. Considerevoli differenze tra gli Stati membri La gestione dei rifiuti varia notevolmente da uno Stato membro all'altro: stando alla relazione pubblicata il 27 marzo da Eurostat (cfr. STAT/12/48), i sei Stati membri più avanzati in materia (Belgio, Danimarca, Germania, Austria, Svezia e Paesi Bassi) conferiscono in discarica meno del 3% dei rifiuti urbani, percentuale che, all'estremo opposto, sale tuttora ad oltre il 75% in nove Stati membri. I dati statistici pubblicati di recente da Eurostat indicano progressi continui in alcuni nuovi Stati membri, con un rapido aumento delle percentuali di riciclaggio. Anche la produzione di rifiuti urbani è diminuita in vari Stati membri, probabilmente a causa della flessione dell'economia. Strumenti economici necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'UE Affinché l'UE riesca a raggiungere gli obiettivi previsti nella sua normativa in materia di rifiuti e quelli fissati in materia di impiego efficiente delle risorse, occorrerà generalizzare gli strumenti citati a tutti gli Stati membri. Nel contesto del riesame degli obiettivi dell'UE in materia di rifiuti, previsto per il 2014, si vaglierà pertanto l'ipotesi di prevederne per legge l'obbligatorietà in alcuni casi. La Commissione sta inoltre inserendo la buona gestione dei rifiuti fra le condizioni per l'ottenimento di determinati fondi europei. I rifiuti sono un buon affare Nel frattempo la Commissione esorta gli Stati membri ad attuare in modo più efficace la normativa sui rifiuti vigente. Nel 2008 il settore della gestione dei rifiuti e del riciclaggio nell'UE ha realizzato un fatturato di 145 miliardi di euro per un totale di circa 2 milioni di posti di lavoro. La piena attuazione della politica unionale sui rifiuti potrebbe creare altri 400 000 posti di lavoro nell'UE, incrementando di 42 miliardi di euro il fatturato annuo del settore (cfr. IP/12/18). Migliorando la gestione dei rifiuti si contribuirebbe al conseguimento di vari obiettivi e traguardi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L'alchimia dei rifiuti. Come alcuni Stati membri li tramutano in risorsa - Comunicato stampa Commissione europea del 16.04.2012

Per ulteriori informazioni Relazione e risultati particolareggiati per ciascuno Stato membro:

http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm

Relazione Eurostat sulla gestione dei rifiuti urbani:

STAT/12/48

Studio sulla modellistica macroeconomica dello sviluppo sostenibile e legami fra economia e ambiente:

http://ec.europa.eu/environment/enveco/studies_modelling/index.htm#macro

Si veda anche: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

combinazione ottimale di strumenti economici e giuridici dovrebbe essere promossa in particolare attraverso divieti discarica e applicando la responsabilità del produttore concetto di flussi di rifiuti aggiuntivi sulla base di un approccio comune europeo " e " nuovi meccanismi di mercato che favoriscono materie prime secondarie dovrebbero essere esplorate, tra cui incentivi economici

Queste raccomandazioni sono state recentemente confermato con l'adozione nel mese di settembre 2011 del " tabella di marcia per l'efficienza delle risorse ", che include numerosi riferimenti all'utilizzo di strumenti economici e in particolare l'estensione del concetto di" responsabilità del produttore ". Nel follow-up per l'adozione della relazione sulla strategia tematica, la Commissione ha avviato uno studio per l'uso di strumenti economici e il loro impatto sulle performance dei rifiuti degli Stati membri di gestione. Lo studio dovrebbe confrontare le varie strumenti economici in atto negli Stati membri, la loro possibile influenza sulle prestazioni di MS e il possibile impatto di una proroga della loro utilizzazione in altri o tutti gli Stati membri. Link

Introduzione da parte della Commissione IEEP introduzione al seminario e allo studio, tasse sulle discariche e l'incenerimento / commissioni / schemi PAYT /

regimi di responsabilità del produttore e MS performance di gestione dei rifiuti Presentazione SEE tasse sulle discariche Presentazione Eunomia in materia di tasse di incenerimento / certificati verdi ENT Ambiente e presentazione di gestione per le tasse sulle discariche e sull'incenerimento in Spagna ERICA presentazione sui sistemi PAYT successo e il loro impatto sulla applicazione della gerarchia dei rifiuti (PAYT in

Italia) FNADE presentazione - confrontando il Regno Unito, DE e FR regimi di responsabilità PRO EUROPA presentazione Fostplus presentazione Belgio sul caso belga / risultati e le condizioni per il successo (punto di vista, se Organizzazione

della responsabilità del produttore) Presentazione IVCIE sul caso belga (punto di vista del pubblico): RAEE Presentazione Forum sulla responsabilità del produttore RAEE El-Kretsen presentazione sul caso svedese (RAEE) Presentazione del EPA svedese sui RAEE Presentazione flusso di altri rifiuti oggetto di regimi di responsabilità in Francia, dal Ministère du Développement

Durable Conclusioni da parte della Commissione

Altri link utili: FNADE / BIPE studio comparativo sui sistemi Extented responsabilità del produttore - Germania, Regno Unito, Francia(giugno 2011) Prossimi eventi (22 novembre 2011): Conferenza internazionale su strumenti economici e di prevenzione dei rifiuti, organizzato da ACRplus - Associazione delle Città e Regioni per il riciclaggio e la gestione sostenibile delle risorse. Potete trovare maggiori informazioni su http://www.acrplus.org/default.aspx?page=651&editview=true Articolo del Fatto Quotidiano:

“– l’Italia è l’unico paese d’Europa che ha dato impunemente incentivi all’energia prodotta dai rifiuti, nonostante che questo fosse assolutamente vietato. Infatti, la delibera del Comitato Interministeriale Prezzi adottata il 29 aprile del 1992 (governo Andreotti), in coerenza con le direttive europee e gli accordi internazionali, prevedeva che l’energia prodotta da fonti rinnovabili dovesse avere un costo maggiore rispetto a quella prodotta da fonti tradizionali (carbone e petrolio). In pratica, l’Enel era obbligata – ritirando l’energia elettrica prodotta – a remunerare maggiormente chi produceva da fonti rinnovabili rispetto a chi produceva da fonti tradizionali. Peccato che tale delibera (altrimenti nota come “CIP 6”) prevedesse che a questo regime “drogato” di prezzi dovesse accedere non solo l’energia prodotta da fonti rinnovabili, ma anche quella prodotta da “fonti assimilate”, e, guarda caso, tra queste fonti assimilate c’erano anche gli inceneritori di rifiuti (“gli impianti di cogenerazione, gli impianti che utilizzano calore di recupero e fumi di scarico; gli impianti che utilizzano gli scarti di lavorazione e/o di processo; gli impianti che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori”). Ed è così, che, storia tutta Italiana, dal 1992 al 2008 (in cui si pose un termine agli incentivi per gli impianti in costruzione o approvati alla data del 31 dicembre 2008) l’Italia – in barba alle normative europee – cavò di tasca a noi tutti, tramite la bolletta dell’energia elettrica – soldi per finanziare qualcosa che non avremmo dovuto finanziare e che nuoceva oltretutto gravemente alla salute. In pratica, i cittadini erano costretti a pagare per farsi del male. Con il cosiddetto “decreto Romani” relativo alle energie rinnovabili, la porcata si perpetua e gli inceneritori – questa volta realizzati entro il 31 dicembre 2012 – potranno godere dell’attuale regime agevolativo di vendita dell’energia “limitatamente alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili” (!). E si stima per l’inceneritore di Parma una perdita di 40 milioni di euro di guadagni se entrerà in funzione successivamente a tale data. Per il resto solo ragioni per non farli gli inceneritori: costano tantissimo; devono bruciare in continuazione; disincentivano la raccolta differenziata (i comuni “ricicloni” d’Italia non hanno ovviamente alcun inceneritore);;

producono emissioni nocive; producono scarti di lavorazione, ovverosia scorie, nella specie, rifiuti speciali pericolosi. E ricordiamo che per quello che ancora residua dopo la raccolta differenziata, l’alternativa c’è, ed è, ad esempio, il trattamento a freddo del residuo.

Di più, il Parlamento Europeo ha di recente votato il divieto di incenerimento entro il 2020 di rifiuti recuperabili o compostabili. Cosa risponde il nostro attuale governo delle banche all’Europa tramite il suo ministro dell’Ambiente, Clini (sì, proprio quello favorevole al nucleare e che ora afferma che a Taranto si potrebbe essere morti per cancro nel rispetto delle norme vigenti)? Risponde con la soluzione dell’incenerimento di rifiuti nei cementifici. Una particolare attenzione – oltre che ai rifiuti – anche al cemento dunque da parte del ministro di un paese come l’Italia con la più alta percentuale di produzione di cemento in Europa ed il territorio più dissestato. “

Il 3 ottobre 2012, la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge per l'adempimento di obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (l'annuale Legge Comunitaria, per il 2012) che contiene le

deleghe ed i principi relativi alle direttive europee da recepire. Il testo (Atto Camera 4925) ora passa all'esame del Senato.

Si tratta quindi di un ulteriore sforzo per ridurre i tempi di adeguamento della normativa nazionale a quella

europea. L'obiettivo è anche quello di evitare il danno di immagine per il nostro Paese con l'aumentare

del numero delle nuove procedure d'infrazione per mancato recepimento.

Una relazione della Commissione europea classifica la capacità di gestire i rifiuti dei 27 Stati membri in base a 18

criteri, attribuendo bandiere verdi, arancioni e rosse per voci quali totale dei rifiuti riciclati, tariffe dello smaltimento dei

rifiuti, violazioni della normativa europea.

Play off...Emerge una classifica guidata da Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svezia, nessuno dei

quali ha più di due "bandiere rosse". Questi paesi dispongono di sistemi completi di raccolta dei rifiuti, meno del 5% dei

quali finisce in discarica. Hanno sistemi di riciclaggio ben sviluppati, una capacità di trattamento sufficiente e buone

prestazioni riguardo ai rifiuti biodegradabili.

Le politiche di gestione dei rifiuti sono caratterizzate da una combinazione adeguata di strumenti giuridici,

amministrativi ed economici.

... e play out Gli Stati membri che presentano i maggiori deficit di attuazione sono il nostro, insieme a Bulgaria, Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Romania e Slovacchia, con carenze quali politiche deboli o inesistenti di prevenzione dei rifiuti, assenza di incentivi alle alternative al conferimento in discarica e inadeguatezza delle infrastrutture per il trattamento dei rifiuti. Il ricorso massiccio al conferimento in discarica implica il sottoutilizzo sistematico di opzioni migliori di gestione dei rifiuti, quali riutilizzo e riciclo. Vari Stati membri hanno compiuto progressi passando dal conferimento generalizzato in discarica alla sua quasi eliminazione, ma anche i paesi che vantano i risultati migliori si trovano di fronte a sfide come il rafforzamento della prevenzione dei rifiuti e la questione della sovraccapacità d'incenerimento, che potrebbe ostacolare il riciclaggio e indurre a importare rifiuti per alimentare gli inceneritori.

La Commissione si basa sulla relazione per stilare tabelle di marcia rivolte ai dieci Stati membri che hanno registrato i

risultati peggiori, delle quali discuterà con le autorità nazionali in seminari bilaterali (il primo appuntamento è stato il 19

settembre a Praga).

Le tabelle di marcia contribuiranno a diffondere le migliori pratiche e conterranno raccomandazioni personalizzate sul

modo in cui migliorare la gestione dei rifiuti con strumenti economici, giuridici e amministrativi e grazie ai fondi

strutturali dell'Ue.

La Commissione prospetta un impiego dei fondi strutturali maggiormente mirato agli obiettivi della politica dell'Ue in

materia di rifiuti. Il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 che sarà proposto farà in modo che i fondi siano investiti

in progetti di gestione dei rifiuti soltanto se sono preliminarmente soddisfatte talune condizioni, fra cui la

predisposizione di piani di gestione dei rifiuti a norma della direttiva quadro sui rifiuti e nel rispetto della gerarchia dei

rifiuti, privilegiando la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio rispetto all'incenerimento con recupero di energia e

ricorrendo in ultima istanza al conferimento in discarica o all'incenerimento senza recupero di energia.

http://www.europarlamento24.eu/gestione-dei-rifiuti-leccellenza-e-al-nord/0,1254,75_ART_2124,00.html

Estratto dalla relazione Commissione europea classifica la capacità di gestire i rifiuti dei 27 Stati membri in base a 18 criteri…tradotto dall’inglese…

Il terzo gruppo comprende i dodici Stati membri, con le lacune più grandi di attuazione raggiungimento di un punteggio complessivo compreso tra 3 e 18, compresi BG, CY, CZ, EE, GR, IT, LT, LV, MT, PL, RO e SK. Questo gruppo di Stati membri mostra gravi deficit in tutti i criteri, tra cui i rifiuti politiche di prevenzione (solo PL ha inserito un capitolo WPP nella corrente WMP), al di sotto della media prestazioni si riflette anche nella mancanza di applicazione di strumenti economici e normativi per deviare rifiuti dalla discarica e l'adattamento insufficiente delle infrastrutture esistenti alle norme dell'Unione europea.

Gli Stati membri elencati usano le discariche, altre opzioni di trattamento sono raramente in atto. La messa in discarica non è generalmente limitata o vietata per i rifiuti urbani, e quindi ancora un grande quantità di rifiuti biodegradabili vengono così smaltiti.

Nessuno di questi Stati membri ha incluso una previsione sul trattamento dei rifiuti e sul loro WMP. Se una previsione è inclusa, è limitati a stime di produzione di rifiuti.

IT (punteggio complessivo di 15) ha raggiunto punteggi medi o buono per la metà dei criteri (nove criteri). Deficit in termini di prestazioni della gestione dei rifiuti sono stati identificati e relativi a tutti i criteri sui rifiuti, gestione pianificazione, non conformi discariche per rifiuti non pericolosi e la diminuzione dei rifiuti urbani, riciclaggio dei rifiuti negli ultimi anni. Nessuna dichiarazione nazionale è stata presentata dal Ministero dell’ambiente, la Ue ho dovuto prendere i dati da fonti alternative.

La situazione si riflette il maggior numero di procedure di infrazione in materia di direttiva quadro sulle acque e le direttive sulle discariche, che sono stati tutti portati a tribunale.

La carica totale tipica per messa in discarica dei rifiuti urbani, è al di sopra della media UE. Si deve notare che vi sono forti divergenze tra il nord e il sud dell’Italia.

Che cosa è "PAYT"?

PAYT è l'acronimo di Pay-As-You-Throw. L'approccio di Pay-As-You-Throw nella gestione dei rifiuti è quello di realizzare il principio di causalità in modo equo facendo pagare le persone in base alla quantità di rifiuti da essi effettivamente generati. Non c’è più la tassa fissa sui rifiuti, né il calcolo in base al numero dei familiari e le dimensioni dell’abitazione.

Un sistema PAYT può assumere varie forme, specifiche tecniche in materia di raccolta, dipendono dalle disposizioni adottate negli statuti dei rifiuti e altre impostazioni definite dalla politica dei rifiuti locale.

2 Contesto e obiettivi …UE..in materia di ambiente

La corretta applicazione di attuazione del diritto, applicazione e pratica della legislazione UE sui rifiuti sono la chiave priorità della politica ambientale dell'UE, al fine di rispettare l'obbligo della Commissione UE garantire e sorvegliare l'applicazione della normativa UE in base al Trattato dell'Unione europea

(TFUE). Attuazione della normativa UE sui rifiuti, tuttavia, mostra grandi differenze negli Stati membri dell'UE Stati. In particolare, esistono forti discrepanze nell'attuazione e nell'applicazione del rifiuti

(WFD), che definisce i principi di base della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti. Inoltre, il recepimento delle norme europee nella legislazione nazionale o la definizione di la sostenibilità delle politiche di gestione dei rifiuti non garantisce la gestione ambientale suono reale pratica da parte degli Stati membri dell'Unione europea.

Questa disparità tra gli Stati membri impedisce l'economia UE nel suo insieme, e il suo riciclaggio e rifiuti dell'industria gestione, in particolare, di beneficiare dei vantaggi della corretta esecuzione.

la Commissione europea ha definito il obiettivo di rafforzare la corretta attuazione della legislazione UE sui rifiuti, sostenere la prevenzione dei rifiuti con politiche adeguate e di procedere verso una società europea del riciclaggio.

'Relazione sulla strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti'. il progetto si propone di contribuire al miglioramento delle pratiche di gestione dei rifiuti negli Stati membri Stati membri in conformità con i principi della normativa UE sui rifiuti. Il primo compito del progetto è quello di individuare una serie di criteri di valutazione oggettivi per lo screening dei rifiuti prassi di gestione in tutti gli Stati membri, in base agli attuali requisiti di legge

Stati membri. Nell'ambito del progetto i dieci nuovi Stati membri, con le lacune più grandi di esecuzione sono identificati per ulteriori analisi ed elaborazione di tabelle di marcia individuali contenenti raccomandazioni specifiche per il miglioramento della situazione della gestione dei rifiuti del paese

3 Metodologia

Le prestazioni di gestione dei rifiuti di tutti gli Stati membri dell'UE saranno proiettati accanto ad una serie di criteri che riflette i principali elementi e requisiti di legge derivanti dalle direttive in materia di rifiuti gestione, in particolare dalla direttiva quadro sulle acque.

La proiezione avrà una forte attenzione sui rifiuti urbani, poiché l'attuazione della legislazione sui rifiuti, per quanto riguarda i rifiuti urbani, mostra le lacune più grandi di attuazione.

Sulla base del profilo del progetto della Commissione europea i criteri per lo screening includono il seguenti cinque elementi:

1. Il rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti che rispecchiano la situazione reale;

2. Esistenza e applicazione di strumenti economici a supporto della gestione dei rifiuti ai sensi la gerarchia dei rifiuti;

3. Esistenza e la qualità di una rete adeguata di impianti di trattamento e la pianificazione futura per rifiuti urbani;

4. L'adempimento degli obiettivi di diversione dei rifiuti organici biodegradabili;

5. Numero di casi giudiziari o di infrazioni riguardanti il mancato rispetto dei rifiuti UE legislazione.

Complessivamente 18 Criteri relativi alle cinque elementi di cui sopra sono stati elaborati per valutare i rifiuti gestione delle prestazioni degli Stati membri dell'UE States.070307/2011/606502/SER/C2 9

Rifiuti, definito come "qualsiasi sostanza od oggetto che il detentore si disfi o abbia l'intenzione o di disfarsi" ( direttiva 2008/98/CE , articolo 3, (1)), rappresenta una perdita enorme di risorse sotto forma di materiali e di energia . Inoltre, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti può avere gravi impatti ambientali. discariche , ad esempio, occupano spazio terra e possono causare l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, mentre l'incenerimento può causare emissioni di inquinanti atmosferici pericolosi, se non adeguatamente regolamenta

Pertanto, le politiche UE di gestione dei rifiuti mirano a ridurre l'impatto ambientale e sulla salute dei rifiuti e migliorare l'efficienza delle risorse in Europa. L'obiettivo a lungo termine è quello di trasformare l'Europa in un società, di riciclaggio evitando sprechi e l'utilizzo di rifiuti inevitabili come risorsa nella misura del possibile. Lo scopo è quello di prevenire la produzione di rifiuti, per raggiungere livelli molto più elevati di riciclaggio e per garantire lo smaltimento sicuro dei rifiuti.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Waste_statistics

Rispetto al 2004, lo smaltimento dei rifiuti diverso dall'incenerimento nel 2008 è stato inferiore di circa 67 milioni di tonnellate, pari al 5%.Lo smaltimento dei rifiuti non minerali sono diminuite di 39 milioni di tonnellate (16%), mentre lo smaltimento dei rifiuti minerale è diminuito di 28 milioni di tonnellate (3%).

Nello stesso periodo, il recupero dei rifiuti ha mostrato una significativa crescita di 192 milioni di tonnellate, pari al 21%, rispettivamente, principalmente a causa della crescita di recupero minerali usati, di 180 milioni di tonnellate (31%). Il recupero di rifiuti non-minerali hanno mostrato un aumento di 12 milioni di tonnellate, pari al 4% tra il 2004 e il 2008.

Gli importi inceneriti, con o senza recupero di energia sono aumentati di 21 milioni di tonnellate pari al 20%. Ciascuna delle tre categorie di trattamento è rappresentato in dettaglio nelle sezioni successive.

quantità totale di rifiuti inceneriti è in costante aumento tra il 2004 e il 2008 di 21 milioni di tonnellate

Al fine di monitorare l'attuazione della politica dei rifiuti, in particolare il rispetto dei principi di recupero e smaltimento sicuro, statistiche affidabili sulla produzione e la gestione dei rifiuti provenienti dalle aziende e dalle famiglie sono necessari. Nel 2002, il regolamento (CE) 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti è stata adottata, la creazione di un quadro di riferimento per le statistiche comunitarie armonizzate in materia di rifiuti.

A partire dall'anno di riferimento 2004, il regolamento impone agli Stati membri dell'UE di fornire dati sulle ogni generazione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di due anni. Pertanto, il regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti sostituisce l' Eurostat / OCSE questionario comune, come la principale fonte di dati sui rifiuti europei. Considerando che, segnalazione da parte del questionario comune è stata volontaria, le disposizioni del regolamento sono vincolanti per legge.

La strategia di sviluppo sostenibile dell'Unione europea e il suo sesto programma d'azione per l'ambiente , che identifica la prevenzione e gestione dei rifiuti come una delle quattro priorità, sottolineare il rapporto tra l'efficienza delle risorse e la produzione di rifiuti e di gestione. L'obiettivo è quello di dissociare l'utilizzo delle risorse e la produzione di rifiuti dalla crescita economica, mentre il consumo sostenibile non deve superare la capacità ambientale.

L'approccio dell'UE alla gestione dei rifiuti si basa su tre principi: prevenzione dei rifiuti, il riciclaggio e il riutilizzo, e migliorare lo smaltimento finale e il monitoraggio. La prevenzione dei rifiuti può essere raggiunto attraverso tecnologie più pulite, eco-design, o di produzione più eco-efficienti e di consumo. Prevenzione dei rifiuti e il riciclaggio, incentrata sulla tecnologia dei materiali, può anche ridurre l'impatto ambientale delle risorse che vengono utilizzati con la limitazione delle materie prime e la trasformazione durante i processi di produzione. Ove possibile, i rifiuti che non possono essere riciclati o riutilizzati devono essere inceneriti in modo sicuro con discariche usate solo come ultima risorsa. Entrambi questi metodi richiedono un attento monitoraggio a causa del loro potenziale di causare gravi danni ambientali.

Negli ultimi dieci anni il 6 ° programma comunitario di azione (EAP) ha contribuito a garantire che la legislazione ambientale è in atto per affrontare le sfide più ambientali nell'UE. Questa è stata una constatazione della valutazione finale del 6 ° PAA (2002-2012), adottata nel mese di agosto 2011. Principali risultati ottenuti nel settore dell'ambiente nel corso degli ultimi dieci anni sono l'estensione della rete Natura 2000 delle aree protette per coprire oltre il 18% del territorio dell'UE, l'introduzione di una politica globale di sostanze chimiche, e l'azione forte politica sul cambiamento climatico. Tuttavia, l'UE si devono ancora fare progressi compiuti nell'attuazione di legislazione comunitaria in materia ambientale e ad arrestare la perdita di biodiversità e il miglioramento della qualità del suolo e dell'acqua. Inoltre, gli sforzi per svincolare l'uso delle risorse dalla crescita economica non hanno ancora portato ad una diminuzione complessiva dell'uso delle risorse. Janez Potočnik ha dichiarato: "Abbiamo ottenuto buoni risultati - ma non sempre buono come speravamo per una migliore attuazione delle norme UE da parte degli Stati membri è necessaria per colmare il divario tra le ambizioni legislative del 6 ° PAA e le sue finali risultati nostro obiettivo.. ora è quello di passare dalle operazioni di risanamento alla prevenzione del degrado ambientale. La valutazione finale del programma richiederà l'avvio di un ampio dibattito pubblico per definire gli orientamenti per la politica ambientale dell'Unione per i prossimi anni. " Anche se il 6 ° PAA è al suo ultimo anno, la Commissione continua a perseguire una politica ambiziosa ambiente, che è ormai parte integrante della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva . Il dialogo in corso tra la Commissione, il Consiglio, il Parlamento, la società civile e le imprese si propone di costruire un consenso sugli orientamenti strategici per la politica ambientale, per garantire la partecipazione ampia e per garantire la mobilitazione per l'azione. In questo contesto, la Commissione sta attualmente sviluppando un nuovo programma di azione per l'ambiente, al fine di fornire un valore aggiunto in un contesto ambiente in rapida evoluzione politica

Strategia Europea 2020 Priorità

L'Unione europea sta lavorando sodo per progredire con decisione oltre la crisi e creare le condizioni per un'economia

più competitiva con una maggiore occupazione.La strategia Europa 2020 è di realizzare una crescita che è: intelligente ,

attraverso investimenti più efficaci in materia di istruzione, ricerca e innovazione; sostenibile , grazie ad un passo

decisivo verso un'economia a basse emissioni di carbonio, e inclusiva , con una forte enfasi sulla creazione di posti di

lavoro e la riduzione della povertà. La strategia si concentra su cinque obiettivi ambiziosi in materia di occupazione,

innovazione, istruzione, riduzione della povertà e il clima / energia. Per garantire che la strategia Europa 2020 offre un

sistema forte ed efficace di governance economica è stato istituito per coordinare le azioni di politica tra l'UE e nazionale.

Dialogo tra governo nazionale, regionale e locale porterà la priorità dell'UE più vicino alla gente , rafforzare il senso di

responsabilità necessario per ottenere tutte le persone coinvolte nel movimento Europa verso gli obiettivi del 2020. In

molti paesi dell'UE, le autorità regionali o locali sono responsabili di settori politici legata alla strategia Europa

2020 , quali l'istruzione e la formazione, l'imprenditorialità, mercato del lavoro, infrastrutture ed efficienza energetica. E

'fondamentale che tutti i livelli di governo essere consapevoli della necessità di attuare in modo efficace la strategia

Europa 2020 sul terreno in modo da ottenere intelligente , inclusiva e sostenibile crescita economica, e che ognuno faccia

la sua parte per introdurre le modifiche necessarie. Comitato dell'Unione europea delle regioni aiuta a mobilitare le

autorità regionali e locali. E 'istituito il 2020 Piattaforma di monitoraggio Europa che comprende più di 150 regioni e

città di networking per la crescita e l'occupazione, scambio di buone pratiche e contribuendo al dibattito sulla strategia

Europa 2020 Per coinvolgere e consentire agli enti locali e regionali di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della

strategia Europa 2020, la Commissione europea fornisce anche una piattaforma di networking online . il "Manuale sulla

strategia Europa 2020 per la città e regioni" , redatto dal Comitato delle regioni, in stretta cooperazione con la

Commissione europea, fornisce spiegazioni chiare su come gli enti locali e regionali possono contribuire all'attuazione

della strategia. Essa sfrutta esempi di buone prassi raccolte attraverso le indagini condotte dal CdR Europa 2020

Piattaforma di monitoraggio o le banche dati esistenti di buone pratiche gestite dalla Commissione europea.

Strumenti

1) Sito web (http://cor.europa.eu/europe2020 ) , come informazione principale EUROPE2020MP e strumento di

scambio. Nella sua versione riveduta, è più facilmente accessibile, più conciso e focalizzato sul sostegno all'attività

EUROPE2020MP in corso.

2) workshop politica in cui i membri EUROPE2020MP può avere un dibattito dritto con i rappresentanti delle

istituzioni dell'Unione europea, gli osservatori e gli esperti esterni.

3 ) questionari e sondaggi , per raccogliere informazioni sugli sviluppi in corso a livello territoriale e le opinioni degli

utenti EUROPE2020MP 'sul loro coinvolgimento nel processo di Lisbona e sulle migliori pratiche della politica di

attuazione.

4) rapporti di monitoraggio indirizzati alla CdR, le altre istituzioni e organi dell'Unione europea, le autorità locali e

regionali e il pubblico in generale.

5) iniziative tematiche (ad esempio gruppi di lavoro, animazione di scambi su temi specifici, l'uso specifico di questionari e sondaggi), concentrandosi su priorità ed emergenti Europa 2020 questioni connesse al fine di alimentare l'attività in corso delle commissioni del CdR.

Visitate questo sito per consultare pareri del CdR , Comitato delle Regioni,sulla strategia Europa 2020

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/CoREurope2020RelatedOpinions.aspx

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_en.htm

L’informazione statistica è uno strumento importante per comprendere e quantificare l'impatto delle decisioni politiche ai cittadini di un determinato territorio o di una regione. L'Eurostat regionale annuario 2011 fornisce un quadro dettagliato di un gran numero di settori statistici nei 27 Stati membri dell'Unione europea, così come nei paesi EFTA e dei paesi candidati. Il testo di ogni capitolo è stato scritto da specialisti in statistica ed è accompagnato da mappe, figure e tabelle. Un ampio set di indicatori regionali sono presentati per le seguenti 16 soggetti: popolazione, mercato del lavoro, costo del lavoro, l'istruzione, la salute, le città europee, il prodotto interno lordo, conti delle famiglie, le statistiche strutturali sulle imprese, la società dell'informazione, il turismo, copertura del suolo e uso del suolo , regioni costiere, i trasporti, la scienza, la tecnologia e l'innovazione, e, ultimo ma non meno importante, uno studio sulle tendenze in aree densamente e scarsamente popolate.

Regleg - Conferenza delle regioni europee con poteri legislativi

Regleg è una rete politica per l'UE le regioni con poteri legislativi. Si compone di rappresentanti delle autorità regionali che lavorano insieme su questioni di interesse comune. I membri si impegnano a idea di partecipazione attiva nella definizione delle politiche in conformità con i principi di sussidiarietà.

www.regleg.eu

https://bvstoad.cor.europa.eu/BrowseDocuments.aspx?type=1&folder=cdr\deve-iv\dossiers\deve-iv-041

Attualmente in Italia:

Con la pubblicazione del D.Lgs n. 205 del 10 dicembre 2010 è stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti.

Tale direttiva ha introdotto significative novità volte a rafforzare i principi della precauzione e prevenzione nella gestione dei rifiuti, i quali spesso sono messi in secondo piano. Tali principi fondamentali, spesso ignorati, sono regolamentati dagli articoli 179 e 180 del D.Lgs n.152 del 2006.

Per quanto attiene ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento.

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui sopra devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall’ordine di priorità di cui sopra qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui sopra, in particolare mediante:

a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;

b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;

d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

Le pubbliche amministrazioni promuovono l’analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall’ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni, l’uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.

Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative relative ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti devono riguardare in particolare:

a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;

b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;

c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

La direttiva europea quadro sui rifiuti (la 2008/98/CE recepita dall'Italia nel dicembre 2010) introduce l’obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 31 dicembre 2012 (come modificato dalla Legge di Conversione n. 28 del 24 marzo 2012) un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti.

Entro la data di cui sopra tutti gli Stati membri devono adottare programmi di prevenzione dei rifiuti fissando specifici obiettivi. Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

Inoltre, a partire dal 2013 ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministero dell'Ambiente dovrà presentare alle Camere una relazione sull'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.

Fonte: D.Lgs n. 152/2006

Ancora sosteniamo la produzione di energia da inceneritore come fonte rinnovabile, con la nuova direttiva europea, la cosa dovrebbe cambiare…..

Perdiamo fondi europei…

Accumuliamo multe e ricorsi: lista completa delle multe accumlate

http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx

Ricorso presentato il 18 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

Motivi e principali argomenti

Il ricorso della Commissione ha ad oggetto la mancata esecuzione da parte della Repubblica italiana della decisione della Commissione relativa agli aiuti di Stato illegali a favore della società Alcoa Solo Alcune :. Direttiva 85/337/CEE Valutazione d’Impatto ambientale – Non conformità delle disposizioni nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (screening).

Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane

Qualita dell'aria:valori limite PM10

Non conformità della Parte III del decreto 152/2006 con la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Non corretta trasposizione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

Normative Europee:

Incenerimento dei rifiuti L’Unione europea (UE) dispone misure intese a prevenire o ridurre l'inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua e del terreno provocato dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti e i relativi rischi per la salute umana. Tali misure impongono in particolare l’ottenimento di un’autorizzazione per gli impianti di incenerimento o di coincenerimento e limiti per le emissioni di taluni inquinanti scaricati nell'atmosfera e nell'acqua.

ATTO: Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti [Cfr. atti modificativi].

SINTESI:L’incenerimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi può comportare emissioni di inquinanti nell'atmosfera, nell'acqua e nel terreno, che provocano danni alla salute umana. Per limitare tali rischi l’Unione europea (UE) impone rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche per gli impianti di incenerimento * e di coincenerimento * dei rifiuti.

Impianti: La presente direttiva si applica non soltanto agli impianti destinati all’incenerimento dei rifiuti solidi o liquidi, ma anche agli impianti di coincenerimento.

Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva gli impianti sperimentali volti a migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 tonnellate di rifiuti all’anno, nonché gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti: rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali; rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l’energia termica generata è recuperata, alcuni rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla pasta di carta grezza e dalla produzione di carta, se il processo di coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e l'energia termica generata è recuperata; alcuni rifiuti di legno; rifiuti di sughero;rifiuti radioattivi; rifiuti animali; rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas negli impianti offshore e inceneriti a bordo di quest'ultimi.

Autorizzazioni: Tutti gli impianti di incenerimento o di coincenerimento devono possedere un’autorizzazione per svolgere l’attività. L'autorizzazione viene rilasciata dall'autorità competente a determinate condizioni definite nella presente direttiva. L’autorizzazione elenca esplicitamente le categorie e le quantità di rifiuti che possono essere trattati, indica la capacità di incenerimento o di coincenerimento dell'impianto e specifica le procedure di campionamento e misurazione degli inquinanti atmosferici e delle acque utilizzati.

Consegna e ricezione dei rifiuti: Il gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare gli effetti negativi sull'ambiente e i rischi per la salute umana.

Inoltre, prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore dell’impianto deve disporre dei dati di carattere amministrativo sul processo produttivo, sulla composizione fisica e chimica dei rifiuti e sulle loro caratteristiche di pericolosità.

Condizioni di esercizio:Per garantire la combustione completa dei rifiuti, la direttiva stabilisce l'obbligo per tutti gli impianti di mantenere il gas derivante dall'incenerimento e dal coincenerimento ad una temperatura minima di 850 °C per almeno 2 secondi. Se sono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 % di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura è portata ad almeno 1100 °C per almeno due secondi.

L’energia termica generata dal processo di incenerimento deve essere recuperata nella misura del possibile.

Valori limite di emissione nell’atmosfera: I valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento sono indicati nell’allegato V della direttiva. Essi concernono i metalli pesanti, le diossine e i furani, il monossido di carbonio (CO), le polveri, il carbonio organico totale (COT), il cloruro di idrogeno (HCL), il fluoruro di idrogeno (HF), il biossido di zolfo (SO2) e gli ossidi di azoto (NO e NO2).

La determinazione dei valori limite delle emissioni atmosferiche per gli impianti di coincenerimento è indicata nell’allegato II. Sono ivi previste anche disposizioni speciali per i forni a cemento e per gli impianti di combustione che coinceneriscono rifiuti.

Evacuazione di acque provenienti dalla depurazione dei gas di scarico: Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento devono possedere un’autorizzazione a scaricare le acque reflue provenienti dal processo di depurazione

dei gas di scarico. Tale autorizzazione deve garantire che siano rispettati i valori limite di emissione stabiliti dall’allegato IV della direttiva.

Residui:I residui del processo di incenerimento o di coincenerimento devono essere ridotti al minimo e riciclati per quanto possibile. Nel trasporto dei residui secchi devono essere prese le opportune precauzioni per evitarne la dispersione nell'ambiente. Devono essere effettuate prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il potenziale inquinante dei vari residui.

Controllo e sorveglianza:La direttiva prevede l'installazione obbligatoria di sistemi di misura che permettano di tenere sotto controllo i parametri di esercizio e le emissioni pertinenti. Le emissioni nell’atmosfera e nelle acque sono misurate costantemente o periodicamente a norma dell’articolo 11 e dell’allegato III della direttiva.

Accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico:Le domande di nuove autorizzazioni per impianti di incenerimento sono accessibili al pubblico, affinché possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente.

Gli impianti aventi una capacità nominale di due o più tonnellate l'ora sono tenuti a fornire all'autorità una relazione annua relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto. L'autorità competente redige e rende accessibile al pubblico un elenco degli impianti aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora.

Relazioni di applicazione: La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, entro il 31 dicembre 2008, una relazione sull'applicazione della direttiva, sui progressi registrati dalle tecniche di controllo delle emissioni e sull'esperienza acquisita nella gestione dei rifiuti. Tale relazione è stata inclusa nella comunicazione COM(2007) 843 def.

Saranno redatte anche altre relazioni sull'applicazione della direttiva.

Sanzioni: Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di infrazione alle disposizioni della direttiva.

Contesto:La presente direttiva intende integrare nella legislazione esistente i progressi tecnici in materia di controllo delle emissioni dei processi di incenerimento, nonché garantire il rispetto degli impegni internazionali presi dalla Comunità in materia di riduzione dell’inquinamento, in particolare gli impegni riguardanti la fissazione di valori limite di emissione di diossine, mercurio e particolato provenienti dall’incenerimento dei rifiuti. La direttiva si basa su un approccio integrato: ai valori limite aggiornati per le emissioni atmosferiche vanno ad aggiungersi dei valori limite per gli scarichi nelle acque.

http://europa.eu/old-address.htm

Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 2000/76/CE sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

La direttiva aggiornata la trovate fra i file.

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). [Gazzetta ufficiale L 334 del 17.12.2010].

Decisione 2006/329/CE della Commissione, del 20 febbraio 2006, relativa al questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione della direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti [Gazzetta ufficiale L 121 del 6.5.2006].

Vedi anche

Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento: direttiva IPPC Direttiva quadro sui rifiuti

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l28072_it.htm

regolamento cee

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1137:IT:NOT

Definizioni: Impianto di incenerimento: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. In questa definizione sono inclusi l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento termico, quali ad esempio i procedimenti del plasma, sempreché le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite.

Impianto di coincenerimento: qualsiasi impianto fisso o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali e:

o che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento Regolamento UE

Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (entro il 2013): L'Unione europea (UE) definisce

gli obblighi che le attività industriali e agricole ad elevato potenziale inquinante devono rispettare. Per

queste attività viene istituita una procedura di autorizzazione e vengono fissate prescrizioni minime che

devono figurare in ogni autorizzazione, in particolare per quanto riguarda le emissioni delle sostanze

inquinanti. Si tratta di evitare o ridurre al minimo il rilascio di emissioni inquinanti nell'atmosfera,

nelle acque e nel suolo, oltre ai rifiuti degli impianti industriali e delle imprese agricole per raggiungere

un livello elevato di tutela dell'ambiente.

ATTO: Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la

riduzione integrate dell'inquinamento.

SINTESI: La direttiva (conosciuta anche come "direttiva IPPC") impone il rilascio di un'autorizzazione

per tutte le attività industriali e agricole che presentano un notevole potenziale inquinante. Questa

autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali, per far sì

che le imprese stesse si facciano carico della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento che

possono causare.

La prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento riguardano le attività industriali e agricole

ad alto potenziale inquinante, nuove o esistenti, definite nell'allegato I della direttiva (attività

energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria

chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali).

Le condizioni ambientali da rispettare: Per ottenere l'autorizzazione un impianto industriale o agricolo deve

rispettare alcuni obblighi fondamentali, riguardanti in particolare i seguenti elementi:

utilizzo di tutte le misure utili per combattere l'inquinamento, ed in particolare il ricorso alle migliori tecniche disponibili

(cioè quelle che producono minori quantitativi di rifiuti, che utilizzano le sostanze meno pericolose, che consentono il

recupero e il riciclaggio delle sostanze emesse ecc.);

prevenzione di qualsiasi fenomeno grave di inquinamento;

prevenzione, riciclaggio o eliminazione dei rifiuti con le tecniche meno inquinanti;

utilizzo efficace dell'energia;

prevenzione degli incidenti e limitazione delle eventuali conseguenze;

bonifica dei siti al termine delle attività.

La decisione relativa all'autorizzazione fissa, del resto, alcuni requisiti concreti, in particolare:

valori limite di emissione delle sostanze inquinanti (esclusi i gas ad effetto serra se viene applicato il sistema di scambio

delle quote di emissione - cfr. sotto);

eventuali misure per la tutela del suolo, delle acque e dell'aria;

misure per la gestione dei rifiuti;

misure in caso di circostanze eccezionali (fughe, guasti, chiusure temporanee o definitive degli impianti ecc.);

riduzione al minimo dell'inquinamento a lunga distanza o transfrontaliero;

monitoraggio delle emissioni e degli scarichi;

ogni altra disposizione ritenuta opportuna.

Per coordinare il processo di autorizzazione istituito dalla direttiva con il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei

gas a effetto serra, le autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva non devono prevedere valori limite per l'emissione

dei gas serra se tali emissioni rientrano già nel sistema di scambio delle quote di emissione, a condizione che non vi siano

problemi di inquinamento a livello locale. Le autorità competenti avranno inoltre la possibilità di non imporre misure di

efficienza energetica alle unità di combustione.

Le domande di autorizzazione: Le domande per il rilascio di un'autorizzazione devono essere presentate all'autorità

competente dello Stato membro interessato, che deciderà se autorizzare o meno l'attività in questione. La domanda deve

contenere, in particolare, informazioni sui seguenti elementi:

descrizione dell'impianto, tipologia e portata delle attività, stato del sito dove è ubicato l'impianto;

materie, sostanze ed energia utilizzate o prodotte;

fonti di emissione dell'impianto, natura e quantità di emissioni previste in ciascun comparto ambientale e relative

ripercussioni sull'ambiente;

tecnologie e tecniche mirate a prevenire o a ridurre le emissioni prodotte dall'impianto;

misure per la prevenzione e la valorizzazione dei rifiuti;

misure previste per il monitoraggio delle emissioni;

eventuali soluzioni alternative.

Nel rispetto delle regole e delle prassi in materia di segreto commerciale e industriale, queste informazioni dovranno

essere messe a disposizione delle parti interessate, cioè:

il pubblico, attraverso gli strumenti più opportuni (anche per via elettronica); devono essere comunicate anche

informazioni relative alla procedura di autorizzazione dell'attività, le coordinate dell'autorità responsabile del rilascio

dell'autorizzazione del progetto e informazioni sulla possibilità di partecipare al processo di autorizzazione;

gli altri Stati membri, se il progetto può avere ripercussioni transfrontaliere. Ogni Stato membro deve trasmettere tali

informazioni alle parti interessate sul proprio territorio per permettere loro di esprimersi.

È necessario fissare scadenze adeguate per consentire a tutte le parti interessate di reagire. Il parere delle parti deve

essere preso in considerazione nella procedura di autorizzazione.

Le misure amministrative e di controllo: La decisione di rilasciare o meno l'autorizzazione ad un progetto, le

motivazioni e le eventuali misure per ridurre l'impatto negativo del progetto sono comunicate al pubblico e trasmesse agli

altri Stati membri interessati. In base alla legislazione nazionale applicabile, gli Stati membri devono prevedere la

possibilità che le parti interessate presentino ricorso contro la decisione.

Gli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità degli impianti industriali. Fra la Commissione, gli Stati

membri e le industrie interessate è organizzato periodicamente uno scambio di informazioni sulle migliori tecniche

disponibili (che servono da base per determinare i valori limite di emissione). Ogni tre anni sono inoltre elaborate

relazioni concernenti l'attuazione della presente direttiva.

Il regolamento (CE) n. 166/2006, che istituisce un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze

inquinanti (PRTR), armonizza le norme riguardanti la comunicazione periodica alla Commissione delle informazioni

sugli inquinanti da parte degli Stati membri.

Contesto: La direttiva 2008/1/CE è sostituita dalla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali. Tuttavia le sue

disposizioni sono applicabili sino al 6 gennaio 2014.

Le modifiche e correzioni successive della direttiva 2008/1/CE del Consiglio sono state integrate nel

testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale. Fra i file.

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione del 25 ottobre 2010 concernente l’attuazione della direttiva 2008/1/CE

sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento e della direttiva 1999/13/CE sulla

limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune

attività e in taluni impianti [COM(2010) 593 – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/ev0010_it.htm

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Direttiva europea sull’incenerimento dei rifiuti del 4 dicembre, 2000, modificata dal Regolamento CEE 1137/2008

Relazione sulla revisione del Sesto programma in materia di ambiente e definizione obiettivi settimo programma.

L'ambito territoriale ottimale (ATO), è un territorio su cui sono organizzati servizi pubblici integrati, ad esempio quello idrico o quello dei rifiuti (vedi Codice dell'Ambiente, D. Lgs 152/2006 e succ. modifiche, che ha abrogato la L.36/94). Tali ambiti sono individuati dalle Regioni con apposita legge regionale (nel caso del Servizio Idrico Integrato con riferimento ai bacini idrografici), e su di essi agiscono le Autorità d'Ambito, strutture con personalità giuridica che organizzano, affidano e controllano la gestione del Servizio Integrato.

Secondo la legge 42/2010, gli ATO avrebbero dovuto essere aboliti entro marzo 2011 e le funzioni riattribuite dalle Regioni; la tematica è tuttavia connessa con i Referendum abrogativi del 2011 in Italia.

L’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro è un ente avente

personalità giuridica di diritto pubblico e rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di

Firenze, Prato e Pistoia.

Costituita ai sensi della Legge Regionale Toscana 69/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’Autorità

ATO Toscana Centro svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di

gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Previsto dalle norme nazionali e regionali di settore, l’ATO è quindi il regolatore economico delle gestione

integrata di ambito dei rifiuti solidi urbani.

Ha il compito di pianificare il dettaglio della gestione dei rifiuti urbani attraverso il Piano di ambito; ha il

compito di affidare il servizio ad un gestore unico (attività in corso di completamento); ed avrà il compito

di regolare le tariffe e la qualità del servizio offerto dal gestore unico.

La pianificazione di ambito (piano industriale e di ambito) è disponibile nel presente sito internet.

La procedura di affidamento, il cui iter è descritto nelle delibere del Consorzio, si completerà entro l’anno

2012.

L’attività di regolazione economica, fondata sulla strumentazione predisposta dalle leggi nazionali e da

quelle regionali in materia, sarà attiva dal momento in cui si completerà l’affidamento al gestore unico.

ATO Toscana centro sarà quindi il luogo attraverso il quale i Comuni, eserciteranno le proprie competenze

di organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.

Mobilitazione sul territorio:

Libero Mugello e Unaltracittà/Unaltromondo voteranno contro la proposta di delibera che costituisce il consorzio denominato “COMUNITA’ DI AMBITO TOSCANA CENTRO” per diversi motivi:

A) il Decreto legge n. 152/2006 demanda alle Regioni la responsabilità di disciplinare “le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'Ambito”. Di conseguenza la Regione avrebbe potuto evitare la costituzione di un consorzio (che diventerà un ulteriore carrozzone ingestibile come quelli dell’ATO acqua) semplicemente istituendo un coordinamento obbligatorio delle province facenti parte dell’ambito, enti che già hanno competenze in materia di rifiuti. In questo modo si sarebbe risparmiato denaro pubblico ma soprattutto si sarebbe garantito un maggiore controllo dovuto alla presenza delle maggioranze e minoranze elette direttamente dai cittadini.

B) La nascita del nuovo carrozzone non può essere salutata positivamente solo in virtù del fatto che l’accorpamento potrebbe evitare la costruzione di più impianti di incenerimento.

Temiamo che alla società unica di gestione saranno successivamente conferiti patrimonialmente tutti gli impianti di trattamento e smaltimento: a quel punto si faranno entrare nella società pubblica i soci privati. Così, dopo che tutti noi avremo contribuito tramite tariffa o oneri a carico dei comuni alla costosa realizzazione degli impianti giungeranno gli amici degli amici a fare davvero businnes senza alcun

controllo sulla corretta gestione del ciclo dei rifiuti. D) L'assemblea del nuovo ATO potrà deliberare su atti fondamentali quali le tariffe, il controllo, la vigilanza ed il monitoraggio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con particolare riferimento agli obblighi concernenti la gestione e realizzazione degli impianti e delle altre infrastrutture funzionali alla erogazione del servizio, con una gestione delle quote societarie detenute per più del 51% dai capoluoghi di provincia insieme con il comune di Sesto, Scandicci e Campi, togliendo così ai comuni più piccoli qualsiasi possibilità di partecipare alle scelte. Il tema dei rifiuti non può essere gestito da pochi enti ma deve assolutamente coinvolgere puntualmente tutti i territori e i loro cittadini per ottenere ad esempio risultati importanti sulla raccolta differenziata. Sulle tariffe il rischio che corrono i cittadini è quello di dover affrontare in un periodo di grave crisi economica un pesante aumento a causa del ventilato allineamento alle tariffe praticate dalla città di Firenze che sono tra le più alte del territorio dell’ATO Libero Mugello e Unaltracittà/Unaltromondo non concordano sul metodo di calcolo previsto per la determinazione delle quote di partecipazione dei Comuni alla Comunità di Ambito e cioè:

a: 45% in base alla quantità di rifiuti prodotti; b: 25% in base alla quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata e avviati al recupero; c: 30% in base alle quantità autorizzate di rifiuti trattati-recuperati e smaltiti sul territorio comunale negli impianti di piano attivi. Tale metodo infatti penalizza i comuni che hanno fatto o faranno la scelta di spingere sulla raccolta differenziata mentre premia con maggiore quantità di rifiuti prodotti.

Modificato da User 7,198,033 il 27-set-2008 22.28

Statuto Regionale : articolo 3, comma 3

Nell’ambito dei sistemi funzionali di cui al precedente articolo 3, comma 3, la Regione cura la

realizzazione dell’agenda strategica per lo sviluppo sostenibile del territorio toscano come definita nel Documento di Piano in modo che piani, programmi e linee di azione che investono il territorio o utilizzano comunque le sue risorse siano congruenti al perseguimento dei metaobiettivi e degli obiettivi correlati di cui si compone l’agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano di questo Piano e corrispondano alla valorizzazione di quelle capacità territoriali e funzionali della società toscana che gli stessi sistemi funzionali contemplano. Articolo 39 – La messa in opera delle opzioni statutarie e strategiche del Piano mediante la valutazione integrata e il monitoraggio degli effetti. . Nell'espletamento delle attività di valutazione integrata e di monitoraggio, le amministrazioni interessate si avvalgono delle fonti analitiche e documentarie relative alla contabilità e al bilancio ambientali, che le stesse ritengano metodologicamente più consone alla rilevazione dell'efficacia e della coerenza delle determinazioni e delle applicazioni dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio. Inoltre le stesse amministrazioni verificano la coerenza interna di tali strumenti e atti rispetto all'agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano e strategica che il presente Piano dispone per l'insieme del territorio regionale. A tale scopo, la Regione si dota entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul BURT del piano, di apposite linee guida atte a facilitare l'applicazione della contabilità e del bilancio ambientali di cui sopra.

legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza); l’autorità competente per la VAS è stata individuata nella Giunta regionale, con il supporto tecnico-amministrativo del nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), mentre l’autorità procedente è individuata nel Consiglio regionale, quale organo che ha la titolarità all’approvazione dei piani e programmi regionali, lasciando agli enti locali la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa, l’individuazione di tali autorità nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge regionale;

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 10/01/2012 1a Organi della Regione l.r. 35/2011 2

Opere pubbliche di interesse strategico regionale:

b bis) previste nel piano di ambito di cui all’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), e definite strategiche di interesse regionale nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale). (11)

b ter) previste nei piani di ambito di cui all’articolo 27 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati). (11)

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Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti per la realizzazione delle seguenti opere private, in considerazione della corrispondenza dell’interesse del privato agli obiettivi regionali:

b) impianti e strutture per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti in ragione dell’obiettivo di garantire i livelli di autosufficienza regionale, i livelli di recupero ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e la razionalizzazione dell'attività di trasporto dei rifiuti dai luoghi di produzione ai luoghi di smaltimento o recupero;

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in ragione dell’obiettivo del raggiungimento dei

livelli assegnati alla Regione ai sensi della direttiva 2009/28/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e della normativa statale di recepimento;

d) il trattamento e la depurazione delle acque reflue derivanti da attività agricole o industriali in ragione dell’obiettivo di tutela della qualità delle acque.

Da una prima analisi risulta che inizialmente la UE, accettava l’icenerimento dei rifiuti contestando la versione Italiana di energia rinnovabile. Con la Nuova direttiva del 2012, ancora solo approvata alla Camera e girata al Senato, l’incenerimento dei rifiuti è riconosciuto come dannoso alla salute e contrario ai principi del sesto programma europeo in materia di ambiente. Non è una prassi esclusa, ma definita l’ultima sponda, così come la discarica.

Toscana: Normativa della Regione Toscana Documento

Leggi regionali :

35 /2012 : Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma)

1. Attraverso questa legge la Regione intende conseguire un'accelerazione delle procedure per la realizzazione delle opere di interesse strategico regionale nell'ambito del proprio territorio;

2. Lo strumento principale attraverso cui si persegue l'obiettivo è l'accordo di programma già disciplinato dalla l.r.76/1996;

3. Le novità principali sono la possibilità di operare come variante agli strumenti urbanistici con l'accordo di

programma quando si tratta di opere pubbliche di interesse strategico regionale, nonché la previsione della

partecipazione agli stessi di privati interessati, ovvero di soggetti tenuti al rilascio di atti di assenso e nulla osta;

4. Quanto sopra rientra nelle competenze regionali in materia di governo di territorio, in linea con quanto

affermato dalla giurisprudenza e in analogia a quanto previsto da leggi di altre regioni;

5. La Regione vigila sul tempestivo svolgimento delle varie fasi di realizzazione delle opere di interesse strategico regionale, con la possibilità di esercizio dei poteri sostitutivi al fine di raggiungere la realizzazione dell'opera nei tempi previsti;

http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2012/02/06/9a7aff506663b1edbc4d3c457abde09d_legge201100035.pdf

Vedi anche:

GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;;

Il Comune di Bagno a Ripoli informa che dal 1° giugno 2012 prenderà avvio il progetto di raccolta “porta a porta” dei rifiuti nell'area collinare di Antella, Osteria Nuova, Bigallo e San Donato.

La relazione spazia dal globale al locale, per contestualizzare le realtà territoriali. Va implementata , al momento rappresenta i miei appunti che voglio condividere per un lavoro comune in materia di ambiente, rifiuti.

Sto accumulando dati e link che vi girerò quanto prima….aspetto i vostri riscontri…